A p p u n ti d i E con om ia C ap itolo 2 -...

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A A p p p p u u n n t t i i d d i i E E c c o o n n o o m m i i a a C C a a p p i i t t o o l l o o 2 2 L L i i m m p p r r e e s s a a c c o o m m e e s s i i s s t t e e m m a a g g i i u u r r i i d d i i c c o o L’ IMPRESA NELLORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO................................................... 2 L’impresa ............................................................................................................. 2 L’azienda .............................................................................................................. 3 Avviamento ....................................................................................................... 3 Trasferimento di azienda ..................................................................................... 4 Usufrutto e affitto di azienda ............................................................................... 4 Classificazione dell’attività di impresa ................................................................... 4 Imprese agricole e imprese commerciali .............................................................. 5 Impresa artigiana e impresa familiare .................................................................. 5 Impresa individuale e società .............................................................................. 6 Principali caratteristiche del contratto di società ................................................ 7 SOCIETÀ DI PERSONE E DI CAPITALI ............................................................................. 8 Società di persone ................................................................................................. 8 Società semplice ................................................................................................ 8 Società in nome collettivo................................................................................... 9 Società in accomandita semplice ....................................................................... 10 I soci accomandanti ....................................................................................... 10 I soci accomandatari ...................................................................................... 11 Società irregolari.............................................................................................. 11 Società di fatto................................................................................................. 11 Società di capitali ............................................................................................... 12 Società per azioni (S.p.A.) ................................................................................ 13 Diritto di voto ............................................................................................... 13 Diritto agli utili ed al dividendo ..................................................................... 14 Diritto di opzione .......................................................................................... 14 Le azioni ...................................................................................................... 15 Azioni di risparmio .................................................................................... 15 Azioni con prestazioni accessorie ................................................................ 16 Azioni privilegiate ..................................................................................... 16 Azioni di godimento ................................................................................... 17 Trasferimento dei titoli azionari ..................................................................... 17 Obbligazioni ................................................................................................. 17 Assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune ............................. 18 Obbligazioni convertibili in azioni .............................................................. 18 Capitale sociale e sue variazioni ..................................................................... 19 Aumento del capitale sociale ....................................................................... 19 Riduzione del capitale sociale ..................................................................... 20

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AAAppppppuuunnntttiii dddiii EEEcccooonnnooommmiiiaaa CCCaaapppiiitttooolllooo 222

LLL’’’iiimmmppprrreeesssaaa cccooommmeee sssiiisssttteeemmmaaa gggiiiuuurrriiidddiiicccooo

L’IMPRESA NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO................................................... 2 L’impresa ............................................................................................................. 2 L’azienda.............................................................................................................. 3

Avviamento ....................................................................................................... 3 Trasferimento di azienda..................................................................................... 4 Usufrutto e affitto di azienda............................................................................... 4

Classificazione dell’attività di impresa................................................................... 4 Imprese agricole e imprese commerciali .............................................................. 5 Impresa artigiana e impresa familiare .................................................................. 5 Impresa individuale e società .............................................................................. 6

Principali caratteristiche del contratto di società................................................ 7 SOCIETÀ DI PERSONE E DI CAPITALI ............................................................................. 8

Società di persone ................................................................................................. 8 Società semplice ................................................................................................ 8 Società in nome collettivo................................................................................... 9 Società in accomandita semplice ....................................................................... 10

I soci accomandanti ....................................................................................... 10 I soci accomandatari ...................................................................................... 11

Società irregolari.............................................................................................. 11 Società di fatto................................................................................................. 11

Società di capitali ............................................................................................... 12 Società per azioni (S.p.A.) ................................................................................ 13

Diritto di voto ............................................................................................... 13 Diritto agli utili ed al dividendo ..................................................................... 14 Diritto di opzione .......................................................................................... 14 Le azioni ...................................................................................................... 15

Azioni di risparmio .................................................................................... 15 Azioni con prestazioni accessorie ................................................................ 16 Azioni privilegiate ..................................................................................... 16 Azioni di godimento ................................................................................... 17

Trasferimento dei titoli azionari ..................................................................... 17 Obbligazioni ................................................................................................. 17

Assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune............................. 18 Obbligazioni convertibili in azioni .............................................................. 18

Capitale sociale e sue variazioni..................................................................... 19 Aumento del capitale sociale....................................................................... 19 Riduzione del capitale sociale ..................................................................... 20

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Appunti di “Economia ed organizzazione aziendale” – Capitolo 2

Autore: Sandro Petrizzelli

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Società a responsabilità limitata (s.r.l.).............................................................. 21 Quota sociale ................................................................................................ 21 Regole particolari relative all’organizzazione.................................................. 21

Società in accomandita per azioni...................................................................... 22 Soci accomandatari........................................................................................ 22

Costituzione della società di capitali.................................................................. 22 Stipulazione dell’atto costitutivo .................................................................... 23

Costituzione simultanea .............................................................................. 23 Costituzione per pubblica sottoscrizione ...................................................... 23

L’estinzione della società di capitali.................................................................. 24

LLL’’’iiimmmppprrreeesssaaa nnneeellllll’’’ooorrrdddiiinnnaaammmeeennntttooo gggiiiuuurrriiidddiiicccooo iiitttaaallliiiaaannnooo

L’impL’impresaresa Nell’ordinamento giuridico italiano, la nozione legislativa di impresa si ricava

banalmente dalla definizione di imprenditore (1): “impresa” è l’attività economica esercitata dall’imprenditore. In questa definizione non rientrano tutte le attività di puro godimento dei beni, mentre invece rientrano le attività finanziarie (società finanziarie, holdings, ecc.).

Affinché una generica attività economica possa qualificarsi come attività di impresa sono necessari 3 fondamentali requisiti:

1. l’organizzazione, ossia il coordinamento dei vari fattori produttivi

impiegati;

2. la professionalità, intesa come stabilità ed abitualità dell’esercizio dell’attività;

3. la destinazione al mercato dei beni e/o dei servizi prodotti. Il secondo requisito prevede dunque che l’attività non sia saltuaria o occasionale.

Tutt’al più, essa può essere stagionale purché però sia periodica ed abituale (si pensi ad un villaggio turistico estivo). Inoltre, sempre riguardo la professionalità, essa può essere presente anche quando l’oggetto dell’attività sia un unico affare: in questo caso, l’affare in questione deve avere una notevole rilevanza economica e per questo deve implicare lo svolgimento di una serie di operazioni.

Invece, riguardo la destinazione dei beni e servizi prodotti, si possono fare due osservazioni:

• in primo luogo, l’ovvia interpretazione è che non si può considerare attività

di impresa quella i cui beni eventualmente prodotti siano destinati al fabbisogno esclusivo dell’imprenditore e dei suoi familiari;

• in secondo luogo, non è detto che una attività di impresa debba porsi lo scopo di ricavare un utile patrimoniale (il cosiddetto fine di lucro), anche

1 art. 2082 c.c.

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L’impresa come sistema giuridico

Autore: Sandro Petrizzelli

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se comunque questo ne rappresenta il fine normale. In questo modo, rientrano nell’ambito dell’impresa anche le attività economiche organizzate dagli enti pubblici economici, dalle società mutualistiche, dai consorzi e così via.

Possiamo dunque sintetizzare dicendo che si definisce impresa ogni attività

economica organizzata, esercitata in modo professionale e diretta alla produzione di beni o servizi per il mercato.

L’aziendaL’azienda Si definisce azienda il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per

l’esercizio dell’impresa (2). Termine importante è “organizzati”: l’azienda si caratterizza per l’organizzazione, ossia il coordinamento funzionale tra i vari beni in vista dello scopo produttivo che l’imprenditore si è prefisso.

Non è necessario che i beni appartengano all’imprenditore: egli potrà essere proprietario solo di alcuni di essi oppure potrà semplicemente esercitare l’impresa con beni altrui (si parla in questo caso di usufrutto di azienda o di affitto d’azienda, come vedremo tra poco).

AAAvvvvvviiiaaammmeeennntttooo La capacità produttiva dell’azienda prende propriamente il nome di avviamento

(3): essa deriva dall’attività di organizzazione dei beni e persiste anche quando cambia l’imprenditore. Di conseguenza, l’azienda avrà un valore di mercato corrispondente alla somma del valore patrimoniale netto e del valore di avviamento.

Tanto per fare un esempio semplice, se un imprenditore rileva un negozio sito in una via

del centro cittadino, dovrà corrispondere al precedente proprietario un valore che tenga conto non solo del patrimonio vero e proprio del negozio, ma anche della sua posizione geografica, della clientela precedentemente servita, dell’ “età” del negozio (un negozio che opera da 1 anno avrà un valore aggiunto minore di un negozio che opera da 30 anni) e così via.

Tale valore di avviamento potrà essere inscritto in bilancio solo quando sia stata

pagata una somma a titolo di avviamento e sarà proprio tale somma a comparire nei documenti di bilancio. Il valore di avviamento verrà poi ammortizzato nel tempo, nei successivi esercizi, secondo il preventivo apprezzamento degli amministratori dell’azienda (4).

2 art. 2555 c.c. 3 Il termine “avviamento” non deve trarre in inganno: non si tratta di qualcosa relativo all’inizio dell’attività di impresa, bensì a qualcosa che si acquista nel tempo e, come si dirà tra poco, determina un “valore aggiunto” dell’impresa stessa. 4 art. 2427 c.c.

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Appunti di “Economia ed organizzazione aziendale” – Capitolo 2

Autore: Sandro Petrizzelli

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TTTrrraaasssfffeeerrriiimmmeeennntttooo dddiii aaazzziiieeennndddaaa Il trasferimento di azienda si verifica in tre casi:

• quando vengono ceduti tutti i beni inerenti al complesso aziendale;

• quando non tutti i beni vengono ceduti, ma comunque tutti quelli che siano di importanza determinante per poter proseguire nell’attività produttiva;

• quando il trasferente si sia limitato al coordinamento e all’organizzazione dei beni e poi abbia ceduto tutti quelli necessari per l’avvio dell’attività produttiva.

Generalmente, le parti in causa stabiliscono quali beni del complesso aziendale

vengono trasferiti e ne redigono un inventario. A seconda dei casi, questo inventario può servire a fini tassativi o semplicemente a fini esemplificativi del trasferimento.

UUUsssuuufffrrruuuttttttooo eee aaaffffffiiittttttooo dddiii aaazzziiieeennndddaaa I possibili casi in cui l’imprenditore eserciti l’impresa con beni altrui sono due:

• usufrutto d’azienda (5): l’esercizio avviene in base ad un diritto reale di godimento;

• affitto d’azienda (6): l’esercizio avviene in base ad un diritto di credito. La disciplina delle due situazioni è sostanzialmente analoga, ma tiene

evidentemente conto delle differenze nella natura (reale o obbligatoria) del rapporto. In entrambe le situazioni, l’imprenditore (usufruttuario o affittuario) ha il diritto

di godimento dell’azienda e, in più, ha il potere di disporre dei beni che costituiscono il cosiddetto capitale circolante (vale dire merci in magazzino, materie prime e così via). In aggiunta, secondo l’orientamento predominante in giurisprudenza, egli dispone anche dei beni costituenti il capitale fisso (impianti, macchinari, arredi, ecc.) se questo è necessario per conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti aziendali. Difatti, il “conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti aziendali” è un obbligo espressamente previsto per l’imprenditore ed esso, insieme all’obbligo di “conservare le normali dotazioni di scorte”, rappresenta un limite al potere di vendere i beni aziendali: infatti, dagli obblighi appena indicati si deduce che, qualora alcuni beni vengano venduti, essi debbano essere necessariamente reintegrati.

Classificazione dell’attività di impresaClassificazione dell’attività di impresa Al fine di individuare la disciplina giuridica applicabile, l’attività di impresa può

essere classificata sostanzialmente in funzione di tre parametri: l’oggetto dell’attività, le dimensioni dell’impresa e la struttura organizzativa adottata. Nei prossimi paragrafi vengono perciò illustrate le possibili classificazioni.

5 art. 2561 c.c. 6 art. 2562 c.c.

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L’impresa come sistema giuridico

Autore: Sandro Petrizzelli

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IIImmmppprrreeessseee aaagggrrriiicccooollleee eee iiimmmppprrreeessseee cccooommmmmmeeerrrccciiiaaallliii Dal punto di vista dell’oggetto, si distinguono due tipologie di impresa:

• impresa agricola (7): attività caratteristiche di questo tipo di impresa sono sia le attività agricole essenziali (la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento del bestiame e così via) sia quelle ad esse connesse;

• impresa commerciale: una impresa è di questo tipo quando non rientra nella definizione di impresa agricola. Come ausilio a questa definizione, la legge italiana contiene (8) un elenco di attività commerciali che illustra in modo efficace quali imprese appartengono a queste categoria; l’elenco comprende:

• le attività industriali dirette alla produzione di beni e di servizi; • le attività intermediarie nella circolazione dei beni (che si potrebbero

definire attività di distribuzione o commerciali in senso stretto); • le attività di trasporto (di cose o di persone) per terra, acqua e aria; • le attività bancarie e assicurative; • le attività ausiliarie delle precedenti (9).

La precisa delimitazione dell’impresa agricola è molto importante non solo per

stabilire la definizione di impresa commerciale, ma anche ai fini della applicazione della disciplina di favore verso l’impresa agricola, che consiste in:

§ esenzione dagli obblighi previsti per le imprese commerciali, § benefici fiscali, § esenzione dall’applicazione delle norme previdenziali e infortunistiche

dell’industria e dai contratti collettivi dell’industria e del commercio.

IIImmmppprrreeesssaaa aaarrrtttiiigggiiiaaannnaaa eee iiimmmppprrreeesssaaa fffaaammmiiilll iiiaaarrreee Dal punto di vista delle dimensioni dell’impresa, si distingue tra impresa piccola

ed impresa medio-grande. In realtà, però, ha più senso la seguente classificazione:

• impresa artigiana: questo tipo di attività di impresa si caratterizza sostanzialmente per i seguente requisiti:

§ ha, come oggetto, la produzione di beni o la prestazione di servizi di natura artistica o di uso comune;

§ il suo titolare la dirige personalmente, vi collabora con il proprio lavoro professionale (anche manuale) e con la eventuale collaborazione dei propri familiari, ha la piena responsabilità dell’azienda e si assume tutti gli oneri ed i rischi connessi alla sua direzione e gestione;

§ il numero di dipendenti ed apprendisti che lavorano nell’impresa non supera determinati limiti;

• impresa familiare: in questa impresa collaborano i familiari (10), ai quali la legge attribuisce diritti di natura patrimoniale (ad esempio il diritto al

7 art. 2135 c.c. 8 art. 2195 c.c. 9 Queste ultime imprese si ritiene che rientrino nell’ambito delle imprese commerciali anche quando l’attività ausiliaria venga esercitata a favore di imprese agricole.

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Appunti di “Economia ed organizzazione aziendale” – Capitolo 2

Autore: Sandro Petrizzelli

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mantenimento secondo le condizioni economiche della famiglia, il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa ed agli incrementi dell’azienda incluso l’avviamento) e diritti di carattere amministrativo, relativi alla gestione straordinaria, all’impiego degli utili e degli incrementi, alla cessazione dell’impresa. Tutte le decisioni relative a tali oggetti vengono prese, a maggioranza, dai familiari partecipanti.

Qualora l’impresa sia di tipo artigianale, essa beneficia di una serie di

agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle varie leggi speciali. Il riconoscimento di una impresa come “artigiana” è comprovato dall’iscrizione della stessa nell’albo delle imprese artigiane, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di ogni provincia.

Da notare che l’impresa può comunque essere ritenuta artigiana anche se l’imprenditore utilizzi macchinari o fonti di energia. Non sono dunque gli strumenti produttivi usati a caratterizzare il tipo di impresa.

IIImmmppprrreeesssaaa iiinnndddiiivvviiiddduuuaaallleee eee sssoooccciiieeetttààà A seconda della struttura utilizzata, c’è una ulteriore classificazione tra impresa

individuale e società. La struttura dell’impresa individuale è molto semplice: l’imprenditore ha la

direzione ed il controllo dell’attività economica e può modificarne senza limiti le caratteristiche. Quindi, l’imprenditore si assume il rischio delle operazioni intraprese, il che significa che assume la responsabilità patrimoniale illimitata per le obbligazioni assunte: in parole povere, egli ne risponde come un qualunque debitore, con tutti i suoi beni presenti e futuri. Non solo, ma se l’impresa è di tipo commerciale e nell’ipotesi che essa fallisca, l’imprenditore subirà conseguenze gravi sia sul piano patrimoniale sia su quello personale.

Quindi, nel caso dell’impresa individuale, non esiste alcuna distinzione tra creditori personali dell’imprenditore e creditori dell’impresa: tutti hanno uguale diritto di soddisfarsi sui beni dell’imprenditore, indipendentemente dal fatto che tali beni siano o no destinati all’esercizio dell’impresa.

Una società (cioè un esercizio collettivo di impresa) ha invece una struttura più complessa. In primo luogo, una società si attua attraverso la stipulazione di un contratto (detto contratto di società), che dà vita ad un ente distinto dai singoli soci e dotato, in misura più o meno ampia, di una propria autonomia patrimoniale di una propria struttura organizzativa (quest’ultima sarà più o meno complessa a seconda del tipo di società, come vedremo più avanti).

E’ chiaro che il contratto di società produce effetti non solo tra i vari soci, ma anche nei confronti di terzi che dovessero entrare in rapporto con la società; di conseguenza, la legge indica gli schemi organizzativi che consentono l’esercizio in forma associata dell’attività di impresa, in modo da escludere la possibilità che vengano adottate forme diverse, e stabilisce inoltre regole ferree riguardo

• la responsabilità dei soci per le obbligazioni assunte dalla società; • la tutela dei creditori sociali; • il funzionamento e l’organizzazione della società; • la documentazione ed il controllo dell’attività della società.

La legge prevede i seguenti “tipi” di società (o tipi sociali):

10 Secondo la definizione legislativa, si intendono “familiari” i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

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L’impresa come sistema giuridico

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• società semplice; • società in nome collettivo; • società in accomandita semplice; • società per azioni; • società in accomandita per azioni; • società a responsabilità limitata.

Di questi tipi, la società semplice è riservata solo per attività non commerciali,

mentre invece gli altri valgono per qualsiasi attività di impresa. In generale, ciascun tipo sociale risponde ad esigenze pratiche diverse. Tuttavia,

la legge ammette la possibilità che i soci modifichino gli accordi presi inizialmente fino a consentire il cambiamento di tipo sociale (la cosiddetta trasformazione di società) e quindi anche delle regole applicabili. Anche il procedimento stesso di trasformazione è regolato da disposizioni precise, atte essenzialmente a tutelare gli interessi sia dei soci sia dei creditori sociali.

Possiamo individuare due sostanziali differenze tra impresa individuale e società:

• in primo luogo, nelle società si rileva una limitazione del rischio di impresa rispetto all’impresa individuale: infatti, la responsabilità dei soci verso le obbligazioni sociali è prima di tutto della società, nel senso che, di fronte ai creditori sociali, risponderà innanzitutto la società con il suo patrimonio;

• in secondo luogo, legato peraltro a quanto appena detto, esiste una distinzione precisa tra creditori sociali e creditori personali dei singoli soci: il patrimonio della società è infatti destinato alla soddisfazione dei creditori sociali, mentre invece i creditori personali dei singoli soci non possono in alcun modo agire contro la società per ottenere il pagamento dei propri crediti; solo in particolari condizioni, tali creditori potranno determinare lo scioglimento del rapporto particolare tra la società ed il singolo socio debitore, in modo poi da soddisfare i propri crediti su quanto il socio avrà ricevuto a titolo di liquidazione della propria quota.

Principali caratteristiche del contratto di società

Il contratto di società è definito dalla legge (11) come quel contratto con cui due o più persone “conferiscono” beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. In base a questa definizione, il contratto di società presenta tre elementi fondamentali:

• i cosiddetti conferimenti, ossia le prestazioni cui i soci si impegnano per

consentire alla società la realizzazione dello scopo per cui è stata costituita (il cosiddetto oggetto sociale); tali conferimenti consentono la formazione di un fondo sociale (detto capitale sociale);

• l’esercizio in comune di una attività diretta al raggiungimento di un fine produttivo (12);

• lo scopo di dividere tra i soci gli utili che da tale attività derivano.

11 art. 2247 c.c. 12 Sono perciò esclusi gli accordi di collaborazione diretti al raggiungimento di fini diversi e, in particolare, delle cosiddette “comunioni a scopo di godimento”.

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Appunti di “Economia ed organizzazione aziendale” – Capitolo 2

Autore: Sandro Petrizzelli

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SSSoooccciiieeetttààà dddiii pppeeerrrsssooonnneee eee dddiii cccaaapppiiitttaaallliii

Società di personeSocietà di persone Dei tipi di società precedentemente citati, la società di persone racchiude la

società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. Le caratteristiche comuni di questi tipi sociali sono

• la responsabilità illimitata e solidale dei soci (o di alcuni di essi);

• la partecipazione diretta dei soci (solo quelli con responsabilità illimitata) alla gestione dell’impresa sociale.

In base a queste caratteristiche, in questi tipi sociali diventano importanti le

qualità personali dei soci, sia in relazione alla loro capacità di conduzione degli affari sia in relazione alla consistenza del loro patrimonio. Ne deriva anche che non sia possibile trasferire la quota sociale senza il consenso degli altri soci: infatti, ogni cambiamento nella posizione personale implica necessariamente una modifica degli accordi presi originariamente tra i soci e quindi, come ogni modifica del contratto, deve essere approvato all’unanimità dei soci.

L’unica eccezione a questo meccanismo si ha nelle società ad accomandita semplice, nelle quali ci sono dei soci cosiddetti accomandanti che, essendo solo limitatamente responsabili verso le obbligazioni sociali, possono cedere la propria quota con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (13).

Nelle società di persone, in virtù dell’autonomia patrimoniale ad esse attribuita, risulta particolarmente netta la già citata distinzione tra creditori sociali e creditori personali dei singoli soci: i creditori sociali hanno diritto di soddisfarsi sui beni della società, mentre invece i creditori personali di un singolo socio possono soddisfarsi solo sugli utili di quel socio oppure compiere atti conservativi sulla sua quota. Tuttavia, per la società semplice nonché per le cosiddette società irregolari (14), la legge consente al creditore personale di chiedere la liquidazione della quota del socio debitore nel caso in cui i beni di costui non siano sufficienti a soddisfare il credito. Ad ogni modo, anche in questo caso il creditore personale del socio non si soddisfa direttamente sui beni della società, ma solo sulla somma spettante al socio a seguito della liquidazione della sua quota.

SSSoooccciiieeetttààà ssseeemmmpppllliiiccceee Come detto in precedenza, la società semplice è l’unico tipo di società di

persone riservata, nell’ordinamento italiano, all’esercizio di attività non commerciali. Nonostante questo, però, una apposita legge (15) ha sancito che gran parte della disciplina della società semplice si estenda anche alle società personali commerciali (vale a dire la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice). Inoltre, le regole della società semplice si applicano anche alle cosiddette società di fatto (16).

13 art. 2322 c.c. 14 Se ne parlerà più avanti. 15 artt. 2293 e 2315 c.c. 16 Se ne parlerà più avanti.

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L’impresa come sistema giuridico

Autore: Sandro Petrizzelli

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La società semplice è caratterizzata fondamentalmente dalla responsabilità illimitata e solidale dei suoi soci. Tuttavia, al contrario della società in nome collettivo, questo requisito non è proprio inderogabile: infatti, è possibile che la responsabilità di uno o più soci venga limitata ad un dato ammontare, a condizione però che tale accordo venga comunicato ai terzi con mezzi idonei, pena l’invalidità dell’accordo stesso (17).

Non sono necessarie particolari formalità per la costituzione di una società semplice: è possibile stipulare l’accordo anche verbalmente e non è richiesto l’adempimento di obblighi pubblicitari. L’unica necessità è l’iscrizione della società presso la Camera di Commercio.

Per quanto attiene la distinzione tra creditori sociali e creditori personali del singolo socio, la situazione è grossomodo quella generale descritta in precedenza: il creditore particolare del socio non può agire sui beni sociali, ma può comunque chiedere la liquidazione dei beni del socio e quindi soddisfarsi sulla somma liquidata; al contrario, i creditori sociali possono agire direttamente nei confronti dei soci per il pagamento dei loro crediti: in questo caso, però, il singolo socio può evitare l’esecuzione sul proprio patrimonio, indicando invece al creditore quei beni della società su cui egli potrà facilmente soddisfarsi (si dovrà trattare perciò di beni di facile e pronta liquidazione). Il motivo di questa disciplina risiede nella mancanza di obblighi pubblicitari a carico di questo tipo di società, il che si traduce spesso nella impossibilità per i creditori sociali di conoscere quali siano i beni della società.

SSSoooccciiieeetttààà iiinnn nnnooommmeee cccooolll llleeettttttiiivvvooo La società in nome collettivo è il tipico esempio di una società commerciale di

persone, caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci verso le obbligazioni sociali. Internamente alla società, comunque, può esistere un patto che limiti ad un dato ammontare la responsabilità patrimoniale di alcuno dei soci. Questo significa quanto segue: in presenza di un eventuale creditore di un socio, quest’ultimo sarà comunque tenuto a pagare il creditore, ma, in presenza di un patto interno originario, potrà richiedere dagli altri soci le somme eccedenti il limite della sua responsabilità patrimoniale.

In ogni caso, il creditore sociale non può agire direttamente contro i soci per il pagamento del proprio credito se prima non abbia esercitato, infruttuosamente, l’azione esecutiva contro il patrimonio sociale.

Al contrario di quanto accade per la società semplice, l’atto costitutivo di una società in nome collettivo deve essere redatto per iscritto (tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata), al fine essenzialmente di consentirne l’iscrizione nel registro delle imprese. Proprio ai fini di tale iscrizione, la legge (18) richiede che l’atto costitutivo contenga le indicazioni minime necessarie per individuare la società.

Nel caso in cui non venga effettuata l’iscrizione, il contratto resta valido e anche il tipo di società resta valido, ma si parla di società irregolare, le cui caratteristiche verranno descritte in seguito.

Rispetto sempre alla società semplice, la società in nome collettivo è dotata di una maggiore autonomia patrimoniale: infatti, il creditore del singolo socio non può chiedere, finché dura la società, la liquidazione della quota del socio debitore (19).

17 L’accordo potrà tutt’al più valere tra i vari soci, ma non avrà validità esterna. 18 art. 2295 c.c. 19 art. 2270 c.c.

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Appunti di “Economia ed organizzazione aziendale” – Capitolo 2

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Nell’atto costitutivo, devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo con cui tale valore è stato valutato. E’ inoltre vietata la ripartizione tra i soci di somme che non corrispondano ad utili realmente conseguiti, come anche non possono essere ripartiti utili in presenza di perdite del capitale sociale, a meno che questo non venga reintegrato oppure ridotto in misura corrispondente.

Ci sono poi ulteriori norme che riguardano la rappresentanza della società, gli obblighi di pubblicità e di contabilità degli amministratori, il divieto di concorrenza a carico dei soci. Per tutto il resto, valgono le stesse norme della società semplice.

SSSoooccciiieeetttààà iiinnn aaaccccccooommmaaannndddiiitttaaa ssseeemmmpppllliiiccceee La società in accomandita semplice è una società commerciale di persone

caratterizzata dalla presenza di due distinte categorie di soci:

• i soci accomandanti assumono responsabilità limitata alla quota sottoscritta ed hanno perciò poteri limitati al solo controllo della gestione;

• i soci accomandatari, invece, rispondono in maniera illimitata e solidale per le obbligazioni sociali ed hanno perciò il diritto di essere amministratori della società.

Per quanto riguarda la stipulazione del contratto, valgono le stesse regole

previste per la società in nome collettivo, con in più l’obbligo che nella ragione sociale sia indicato il nome di almeno uno dei soci accomandatari.

I soci accomandanti

E’ vietato inserire il nome di uno o più soci accomandanti nella ragione sociale: se questo divieto venisse ignorato, automaticamente i soci implicati acquisterebbero responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali. Lo stesso avviene qualora i soci accomandanti dovessero in qualche modo intromettersi nell’amministrazione della società. In altre parole, il socio accomandante non può in alcun modo compiere atti di amministrazione, nemmeno interna (come la partecipazione alla decisione di compiere determinate operazioni), a meno di non voler assumere responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali. Questa regola è stata disposta sia a tutela dei terzi che dovessero contrattare con la società sia per evidenziare il collegamento tra potere di amministrare e responsabilità limitata.

Il socio accomandante può compiere atti di amministrazione solo sotto la direzione degli accomandatari e in forza di una procura speciale per singoli affari. E’ possibile inserire, nell’atto costitutivo della società, la facoltà dei soci accomandanti di fornire autorizzazione e pareri su singoli affari nonché di compiere atti di ispezione e sorveglianza, a patto però che tutto questo non determini una ingerenza nell’amministrazione; se invece questo dovesse avvenire, allora il contratto in accomandita viene automaticamente ad essere un contratto in nome collettivo con l’applicazione della relativa disciplina e, in particolare, della norma che considera senza effetto, nei confronti di terzi, ogni clausola che limiti la responsabilità dei soci.

A meno di diverse disposizioni contenute nell’atto costitutivo, i poteri di controllo dell’accomandante sono limitati a prendere visione del bilancio ed a controllarne la esattezza (tramite lettura di libri e documenti vari della società). Questo significa

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che gli accomandanti non possono nemmeno partecipare all’approvazione del bilancio di esercizio: tale approvazione, infatti, implicherebbe una valutazione di merito sulla gestione sociale ed un mezzo di determinazione della politica aziendale (20). A fronte di questo, gli accomandanti non sono tenuti a restituire eventuali utili riscossi (in buona fede) secondo il bilancio regolarmente approvato.

Infine, la quota del socio accomandante è trasferibile, per atto tra vivi, con il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale ed è comunque trasferibile per causa di morte.

I soci accomandatari La posizione dei soci accomandatari è regolata semplicemente dalle norme sui

soci delle società in nome collettivo. Di conseguenza, come abbiamo già detto, ad essi è riservata la gestione della società: possono nominare amministratori e revocare quelli già nominati, a patto che ci sia il consenso di tutti gli accomandatari e di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Nel caso in cui dovessero venire meno tutti i soci accomandatari, almeno fin quando uno di essi non venga rimpiazzato è necessario affidare l’amministrazione ad un amministratore provvisorio, nominato dagli accomandanti: egli potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui dovessero venir meno tutti i soci accomandanti oppure tutti gli accomandatari senza che la categoria venga rimpiazzata nel giro di 6 mesi, la società deve essere sciolta. Per il procedimento di liquidazione, nonché per tutte le altre cause di scioglimento, si applicano le norme previste per la società semplice.

SSSoooccciiieeetttààà iiirrrrrreeegggooolllaaarrriii Si definiscono società irregolari le società in nome collettivo e/o quelle in

accomandita semplice che non abbiano osservato le formalità di registrazione. L’irregolarità non incide sull’identificazione del tipo di società, nel senso che le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice rimangono comunque tali; tuttavia, la mancata registrazione comporta una modifica della disciplina applicabile ai rapporti tra la società ed i terzi: si applicano in questo caso le norme della società semplice, essendo queste più orientate alla tutela dei terzi necessaria per la mancanza di obblighi pubblicitari a carico di questo tipo sociale.

SSSoooccciiieeetttààà dddiii fffaaattttttooo Abbiamo detto in precedenza che una qualsiasi società trae origine da un

accordo tra i soci, che va più o meno formalizzato a seconda del tipo di società. Tuttavia, è molto frequente la formazione della cosiddetta società di fatto: è una società che trae origine da un accordo non scritto né verbale, ma implicito nel comportamento dei soci, i quali esercitano in comune una attività economica, ne sostengono le spese e si ripartiscono i conseguenti utili.

La società di fatto è dunque sicuramente una società di persone, anche perché le formalità rigorose richieste per la costituzione delle cosiddette società di capitali

20 art. 2320 c.c.

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(21) esclude che possa esservi una società di questo tipo senza l’osservanza dell’iter legale appositamente previsto.

Ci sono numerose decisioni giurisprudenziali relative alle società di fatto e la maggior parte di essere riguarda l’accertamento dell’esistenza di questo tipo di società: si cerca cioè di stabilire cosa poter utilizzare come indicatore dell’esistenza di un rapporto di società. In generale, da tali indicatori deve potersi ricavare l’esistenza del contenuto essenziale minimo del contatto di società e quindi conferimenti, esercizio in comune, ripartizione di utili e perdite. Non viene invece ritenuta sufficiente una “generica collaborazione” alla attività di impresa, se non nel caso in cui si possa ricavare in altro modo la partecipazione agli utili e alle perdite derivanti da tale attività.

Alle società di fatto si applica essenzialmente la disciplina della società semplice, inclusa l’iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio. Tuttavia, se l’oggetto della società è una attività commerciale, viene data per scontata, nei rapporti esterni, la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci, secondo le regole tipiche delle società in nome collettivo.

Società di capitaliSocietà di capitali Le società di capitali possono essere di tre tipi:

• società per azioni;

• società in accomandita per azioni;

• società a responsabilità limitata. In una società di capitali, ha importanza la quota di capitale sottoscritta dal

socio più che le sue qualità personali (come accade invece nelle società di persone). Di conseguenza, l’elemento caratteristico in queste società è la limitazione delle responsabilità dei soci all’ammontare del loro conferimento: oltre alla ripartizione del rischio già presente nelle società di persone, qui si aggiunge anche la limitazione del rischio ad un dato ammontare.

La disciplina legale delle società di capitali è alquanto minuziosa relativamente ai seguenti punti:

• struttura organizzativa (assemblea, consiglio di amministrazione o

amministratore unico, collegio sindacale);

• ripartizione dei poteri tra i vari organi;

• tutela della integrità del capitale sociale nell’interesse dei creditori;

• costituzione ed eventuali modifiche dell’atto costitutivo;

• estinzione della società. Una cosa importante è che a questo tipo di società viene espressamente

riconosciuta la personalità giuridica, che viene ufficialmente acquisita all’atto dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. In mancanza di iscrizione, la società praticamente non esiste, ossia non può porsi come autonomo centro di imputazione di diritti e obblighi. In altre parole ancora, una società per capitali non può definirsi irregolare prima dell’iscrizione, in quanto, per questo tipo sociale,

21 di cui parleremo tra breve

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l’iscrizione ha proprio efficacia costitutiva, per cui, in sua mancanza, la società non è giuridicamente esistente.

SSSoooccciiieeetttààà pppeeerrr aaazzziiiooonnniii (((SSS...ppp...AAA... ))) Gli obbiettivi tipici della società per azioni sono due: la limitazione del rischio

di impresa e la mobilizzazione dei capitali. La società per azioni è senza dubbio la struttura sociale tipica delle società di capitali ed è particolarmente adatta alla costituzione di imprese di grandi dimensioni.

Una prima fondamentale caratteristica della società per azioni è l’incorporazione della quota di partecipazione del socio in un documento (liberamente trasferibile) che prende appunto il nome di azione (o titolo azionario) della società stessa. Questo documento consente la mobilizzazione di capitali di cui si diceva prima: infatti, è possibile cambiare rapidamente il tipo di investimento attraverso la vendita di azioni di una società e l’acquisto di azioni di un’altra società, senza però dover modificare l’atto costitutivo né dover richiedere il consenso di altri soci. In questo modo, si incoraggiano gli investimenti e si facilitano inoltre notevoli concentrazioni di capitale.

In ogni caso, all’azionista (cioè al possessore di azioni) si riconnettono obblighi e diritti, così come per ogni altro tipo di partecipazione sociale.

Nelle società per azioni, il modo con cui è possibile esercitare in comune l’attività economica che costituisce l’oggetto sociale consiste nell’attribuzione agli azionisti di diritti di natura amministrativa (come il diritto di voto, il diritto di intervento in assemblea, il diritto di impugnativa delle delibere dell’assemblea) nonché di diritti di natura patrimoniale, tra i quali spicca il diritto agli utili ed alla quota di liquidazione. L’azionista ha inoltre vantaggi di natura sia amministrativa sia patrimoniale in virtù del diritto di opzione e del diritto di prelazione, ai quali si aggiunge il diritto di recesso. Vediamo i dettagli su alcuni di questi diritti.

Diritto di voto Il diritto di voto spetta a ciascun socio in proporzione alle azioni possedute.

Fanno eccezione solo i possessori di due particolari tipi di azioni: le azioni di risparmio (22), che sono privilegiate per una serie di motivi ma non assegnano il diritto di voto, e le azioni a voto limitato, che assegnano il diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie. Di queste azioni parleremo più avanti.

Ci sono inoltre certe condizioni per le quali il diritto di voto è sospeso: è il caso dei soci morosi (che cioè non hanno ancora versato la somma corrispondente alle azioni possedute), dei voti inerenti ad una partecipazione di società in altre società nei casi previsti dall’art.5 della legge n°216 del 1974, e dei voti inerenti a partecipazioni reciproche.

Ancora, sembrerebbe anche prevista la sospensione del diritti di voto per un eventuale socio che si trovi in una condizione di conflitto di interesse; in realtà, la normativa prevede che il voto possa comunque essere esercitato a condizione che non pregiudichi l’interesse sociale (nel qual caso si parla propriamente di conflitto di interessi del socio).

Non hanno diritto di voto nemmeno i soci amministratori per le delibere relative alle loro responsabilità.

Ci sono poi situazioni in cui il diritto di voto viene esercitato da persona diversa dal socio (usufrutto e pegno di azioni). Il voto può essere infatti esercitato

22 Legge numero 216 del 7 giugno 1974

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personalmente oppure per mezzo di rappresentante (deleghe di voto), secondo le minuziose regole previste dalla legge per questo tipo di società.

Il socio è libero di esercitare il diritto di voto nel proprio interesse di socio appunto. Questa libertà, però, trova un limite nella necessità degli altri soci di non subire decisioni ad esclusivo e palese interesse del gruppo di controllo. Sussistono allora vari criteri con cui poter tutelare le minoranze dell’assemblea.

E’ frequente, nella pratica, che alcuni azionisti si accordino prima delle assemblee su come votare e la giurisprudenza ha considerato validi questi accordi.

Diritto agli utili ed al dividendo

L’azionista, come ogni altro socio di una società con fine di lucro, ha diritto all’utile finale, cioè quello che risulta a seguito dello scioglimento della società; in più, in presenza di una specifica delibera dell’assemblea ordinaria che decide la ripartizione degli utili o di una parte di essi, egli può avere diritto anche al cosiddetto dividendo (o utile d’esercizio), che consiste nell’assegnazione periodica dell’utile (ad esempio ogni anno). Gli eventuali utili che vengono ripartiti periodicamente sono quelli risultanti dal bilancio di esercizio regolarmente redatto dagli amministratori e approvato dall’assemblea degli azionisti.

Si pone subito il problema di stabilire se la maggioranza dell’assemblea debba incontrare dei limiti nel decidere la destinazione degli utili di esercizio e ci sono in proposito varie correnti: una parte della dottrina ritiene che un limite sia rappresentato dall’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto di società, mentre altri ritengono che un limite sia più semplicemente nella tutela delle minoranze azionarie. In generale, la giurisprudenza sembra negare l’esistenza di un diritto implicito dell’azionista alla distribuzione periodica dell’utile.

Due eccezioni a quanto appena detto sono le seguenti (23):

• in primo luogo, le già citate azioni di risparmio: infatti, al titolare di questo tipo di azioni spetta la ripartizione del dividendo nella percentuale minima prevista dalla legge (o, eventualmente, in una percentuale ad essa superiore prevista dalla delibera di emissione delle azioni) a prescindere da una eventuale decisione di ripartizione dell’utile ai soci; in altre parole, non appena viene approvato il bilancio di esercizio ed in questo risultano degli utili di esercizio, una percentuale di questi andrà comunque distribuita ai titolari di azioni di risparmio e, eventualmente, solo gli utili rimasti potranno essere distribuiti a tutti i altri soci, secondo modalità di cui parleremo più avanti;

• in secondo luogo, le azioni spettanti ai cosiddetti soci fondatori (detti anche promotori): l’eventuale beneficio della ripartizione periodica del dividendo deve essere previsto espressamente nell’atto costitutivo.

Diritto di opzione Il diritto di opzione spetta sia agli azionisti sia ai titolari delle cosiddette

obbligazioni convertibili e consiste sia nel ricevere, in offerta dalla società, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni sia nel poterle

23 art. 2433 c.c.

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sottoscrivere con preferenza rispetto ad estranei alla società, in proporzione alle azioni già possedute oppure al rapporto di cambio delle obbligazioni convertibili (24).

Il diritto di opzione spetta nel caso in cui ci sia un aumento del capitale a pagamento oppure nel caso di emissione di un prestito obbligazionario (25). Viene in questo modo tutelato l’interesse del socio a mantenere inalterata la sua partecipazione alla formazione della volontà sociale nelle assemblee nonché l’interesse a beneficiare degli utili eventualmente accantonati quando il valore delle azioni è superiore al prezzo con cui sono state emesse.

Il diritto di opzione spetta a tutti gli azionisti, a prescindere dal tipo di azioni possedute e in occasione dell’emissione a pagamento di azioni di qualsiasi tipo (tranne ovviamente il caso di emissione di azioni da attribuirsi ai titolari di obbligazioni convertibili che hanno chiesto la conversione). Una eventuale clausola dell’atto costitutivo o una successiva delibera assembleare che escludessero il diritto di opzione sarebbero senz’altro ritenute nulle. Tuttavia, la legge consente, in ipotesi particolari, l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione.

Il titolare del diritto di opzione può esercitarlo in due modi: sottoscrive le nuove azioni o le nuove obbligazioni oppure le vende ad altri (tramite i cosiddetti buoni di opzione); in questo secondo caso, gli acquirenti potranno sottoscrivere i titoli offerti in opzione alle stesse condizioni ed entro lo stesso termine con cui sono state emesse.

Nel caso in cui l’aumento del capitale venga eseguito in più tempi, per tranche, il diritto di opzione spetta all’azionista su tutte le azioni emesse ed egli potrà scegliere come comportarsi (acquistare o vendere) per ogni singola tranche.

Le azioni

Le azioni (o titoli azionari), che sono di fatto dei documenti, devono contenere le indicazioni richieste espressamente dall’articolo 2354 del Codice Civile. Tuttavia, l’eventuale mancanza di queste indicazioni non comporta (salvo ipotesi particolari) l’invalidità del titolo, ma semplicemente l’applicazione di sanzioni penali a carico degli amministratori della società che ha emesso il titolo (26).

Le azioni conferiscono, in generale, uguali diritti, ma è comunque possibile l’emissione di particolari categorie di azioni con diritti diversi rispetto alle azioni ordinarie. A questo aspetto sono rivolti i prossimi paragrafi.

Azioni di risparmio

Queste azioni (27) hanno il grosso pregio di essere privilegiate nella ripartizione dell’utile di esercizio (che abbiamo già definito dividendo), ma, per contro, non forniscono i diritti di voto, di intervento in assemblea e di richiesta della convocazione dell’assemblea.

Le azioni di risparmio possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie siano quotate in borsa. L’emissione di azioni di risparmio avviene sia in occasione di un aumento del capitale sia in occasione di una delibera (dell’assemblea straordinaria) di conversione di azioni di risparmio, di azioni

24 Delle “obbligazioni convertibili” si parlerà più avanti. Segnaliamo, comunque, che il diritto di opzione per il titolare di obbligazioni convertibili vale solo prima dello scadere del termine per esercitare il diritto di conversione in azioni. 25 Entrambe queste situazioni saranno descritte più avanti. 26 art. 2633 c.c. 27 Introdotte nell’ordinamento italiano dalla legge n° 216 del 1974

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ordinarie o di azioni privilegiate (28) già esistenti, per una cifra che non superi, insieme alle azioni privilegiate, la metà del capitale sociale.

Gli azionisti di risparmio hanno diritto alla distribuzione degli utili di esercizio, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per un ammontare corrispondente ad almeno il 5% del valore nominale delle azioni. Questo a prescindere che l’assemblea abbia stabilito l’eventuale ripartizione degli utili. In particolare, una volta distribuito quanto spettante alle azioni di risparmio, l’assemblea può decidere se ripartire tra i soci anche gli utili rimanenti: in caso decida per la ripartizione, può farlo solo a patto che agli azionisti di risparmio vada un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad un fissato percento del valore nominale delle azioni.

Facciamo un esempio. Supponiamo che il bilancio appena approvato mostri la presenza di utili per 100 milioni. Allora, è necessario ripartire agli azionisti di risparmio quella parte, di questi 100 milioni, corrispondente ad almeno il 5% del valore nominale delle azioni di risparmio da essi possedute. Supponiamo, per esempio, che questa ripartizione ammonti a 10 milioni, per cui rimangono 90 milioni. A questo punto, l’assemblea può stabilire se ripartire ulteriormente i 90 milioni tra i tutti i soci, di risparmio e non. Se decide per la ripartizione, questa dovrà essere tale per cui a ciascuna azione di risparmio spetti una quota maggiorata, rispetto a quella spettante ad una azione ordinaria, di una quantità pari ad una prefissata percentuale del valore nominale delle azioni.

Concludiamo ricordando che le azioni di risparmio possono essere al portatore.

Azioni con prestazioni accessorie

Queste azioni impongono al socio, oltre il normale obbligo di conferimento (necessario per far parte della società), anche prestazioni di altra natura (lavoro, fornitura di beni, finanziamenti ed altro); in cambio, essi attribuiscono al socio un particolare compenso in rapporto alle prestazioni cui è obbligato.

Questo obbligo di prestazioni accessorie a carico di alcune azioni può essere stabilito solo all’atto costitutivo, che dovrà perciò determinare il contenuto, la durata, le modalità ed il compenso di tali prestazioni, nonché le sanzioni particolari in caso di inadempimento (29).

Le azioni con prestazioni accessorie, al contrario di quelle di risparmio, sono nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Inoltre, non è possibile una modifica degli obblighi accessori dell’azionista se non con il consenso unanime di tutti i soci, a meno che l’atto costitutivo non preveda diversamente.

Azioni privilegiate

Le azioni privilegiate attribuiscono al titolare un privilegio nella ripartizione degli utili di esercizio e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società. Del resto, se previsto dall’atto costitutivo, sono anche azioni a voto limitato: attribuiscono cioè al titolare il diritto di votare solo quando l’assemblea delibera in sede straordinaria. A fronte di questo, si ritiene che l’azionista privilegiato abbia comunque il diritto di intervenire all’assemblea ordinaria e la possibilità di impugnare le sue delibere.

Gli azionisti privilegiati sono organizzati in una assemblea speciale, che ha l’ovvia funzione di tutelarne gli interessi.

28 Di queste parleremo più avanti 29 art. 2345 c.c.

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Azioni di godimento

Le azioni di godimento hanno la funzione di consentire all’azionista di partecipare alle fortune future della società ed alle risorse eventualmente accantonate. Infatti, i titolari di azioni di godimento hanno i seguenti diritti:

• partecipare agli utili di esercizio dopo che sia stato attribuito alle azioni

ordinarie un dividendo pari all’interesse legale sul valore nominale delle azioni stesse;

• ripartizione dell’attivo residuo, in caso di liquidazione della società, dopo il rimborso delle azioni ordinarie al valore nominale.

Le azioni di godimento vengono attribuite ai seguenti soggetti:

• ai possessori di azioni rimborsate al valore nominale in ipotesi di riduzione del capitale per esuberanza;

• ai titolari di azioni annullate in seguito a riduzione del capitale per perdite;

• a tutti gli azionisti quando la riduzione del capitale per perdite avvenga mediante riduzione del valore nominale delle azioni.

Alle azioni di godimento spetta il diritto di voto se è espressamente previsto

dall’atto costitutivo e tutti i diritti che normalmente sono collegati alle azioni e che non siano connessi alla titolarità di una certa percentuale del capitale sociale.

Trasferimento dei titoli azionari

Le azioni possono circolare con le regole proprie dei titoli di credito. Nell’ordinamento italiano vige il principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, cui fanno eccezione le azioni di risparmio che possono anche essere al portatore.

Obbligazioni

Le obbligazioni (o titoli obbligazionari) sono titoli di credito emessi dalle società per azioni o dalle società in accomandita per azioni. In termini semplici, il titolare di obbligazioni (il cosiddetto obbligazionista) è creditore della società di un interesse fisso annuale sul valore nominale delle obbligazioni nonché di una somma di denaro, corrispondente al valore nominale delle obbligazioni, alla scadenza del prestito.

La generica obbligazione, essendo un documento (come le azioni), deve indicare quanto segue (30):

• la denominazione, l’oggetto e la sede della società; • l’ufficio del registro presso cui la società è iscritta; • il capitale versato ed esistente al momento della emissione; • la data della delibera di emissione e la data della sua iscrizione

nell’ufficio del registro delle imprese; • l’ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di

ciascuna, il saggio di interesse ed il modo di pagamento del rimborso; • le garanzie da cui sono assistite.

30 art. 2413 c.c.

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L’emissione di obbligazioni è limitata all’ammontare del capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato (31).

Assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune

L’obbligazionista, essendo un creditore e non un socio, non può partecipare all’amministrazione della società. Tuttavia, al fine di tutelare gli obbligazionisti nei confronti della società, sono previsti un rappresentante comune ed una assemblea degli obbligazionisti. Quest’ultima ha i seguenti compiti:

• nomina e revoca del rappresentante comune; • costituzione di un fondo per le spese di gestione e approvazione del relativo

rendiconto; • approvazione delle modifiche delle condizioni del prestito decise

dall’assemblea dei soci; • decisioni relative alla proposta di concordato e di amministrazione

controllata; • decisioni relative ad altri eventuali oggetti di interesse comune degli

azionisti. L’assemblea degli obbligazionisti delibera secondo le stesse regole previste anche

per l’assemblea straordinaria della società; nel caso in cui si debbano approvare le modifiche delle condizioni di prestito, occorre il voto favorevole della maggioranza degli obbligazionisti che rappresenti la metà delle obbligazioni emesse e non ancora convertite.

Le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti possono essere impugnate da ciascun obbligazionista quando siano contrarie alla legge o all’atto costitutivo.

Il rappresentante comune degli obbligazionisti viene eletto dall’assemblea degli obbligazionisti oppure, in mancanza, nominato dal tribunale su richiesta di uno o più obbligazionisti oppure degli amministratori della società. Le sue principali funzioni sono le seguenti:

• esegue le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti; • presenzia alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni, al fine di tutelare

gli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società; • partecipa alle assemblee della società.

Obbligazioni convertibili in azioni

Queste particolari obbligazioni conferiscono al titolare il diritto di convertirle, secondo un rapporto di cambio prefissato nella delibera di emissione, in azioni della società o di altra società da questa posseduta. Evidentemente, in aggiunta alle indicazioni prescritte per gli altri titoli obbligazionari, sulle obbligazioni convertibili devono anche risultare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.

Solo l’assemblea straordinaria della società può emettere obbligazioni convertibili e lo può fare solo se il capitale sociale è stato interamente versato.

E’ evidente, inoltre, un’altra cosa: affinché possa concretamente realizzarsi la conversione, l’assemblea straordinaria, contemporaneamente alla emissione delle obbligazioni convertibili, deve deliberare l’aumento del capitale sociale per un

31 Per tale deve intendersi non necessariamente il bilancio dell’ultimo esercizio, ma anche il bilancio straordinario successivo a quello di esercizio.

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ammontare corrispondente al valore nominale complessivo delle azioni destinate alla conversione.

Capitale sociale e sue variazioni Il capitale sociale è la cifra corrispondente al valore in denaro dei conferimenti

dei soci secondo le valutazioni compiute nell’atto costitutivo. Si è detto che la responsabilità degli azionisti verso le obbligazioni sociali è

limitata alla quota da essi conferita; di conseguenza, il patrimonio sociale è l’unica garanzia per i creditori sociali e quindi è necessario assicurare che l’attivo netto corrisponda, sia pure entro certi limiti, al capitale sociale ed alla riserva legale. Allora, numerose disposizioni legali sono orientate a tutelare l’integrità del capitale sociale e della riserva legale:

• esistono norme relative ai conferimenti: esse disciplinano i conferimenti

in natura, fissano il divieto di emissione di azioni per somma inferiore al valore nominale, fissano il divieto a restituire ai soci i conferimenti o a liberare i soci dall’obbligo di eseguire i conferimenti ed altro ancora;

• esistono poi norme relative alle valutazioni di bilancio: esse regolano la riduzione del capitale per perdite nonché la disciplina della partecipazione e degli incroci azionari e così via.

Aumento del capitale sociale

Così come tutte le modifiche statutarie, anche l’aumento del capitale sociale di una società è, normalmente, di competenza dell’assemblea straordinaria dei soci. Tuttavia, l’atto costitutivo della società (oppure una apposita delibera dell’assemblea degli azionisti) può comunque attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare, in una o più tranche, il capitale della società (mediante l’emissione di azioni ordinarie) fino ad una cifra prefissata ed entro il termine di 1 anno dalla iscrizione della società nel registro delle imprese (oppure dalla delibera che attribuisce tale potere).

L’aumento di capitale può essere gratuito o a pagamento:

• l’aumento gratuito di capitale può avvenire in vari modi:

§ mediante il passaggio di riserve a capitale; in questo caso, ai soci possono essere attribuite azioni gratuite, con le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione ;

§ mediante l’aumento del valore nominale delle azioni in circolazione; tale aumento può essere deciso appositamente oppure derivare da una rivalutazione per conguaglio monetario.

• l’aumento a pagamento di capitale avviene invece mediante l’emissione di nuove azioni che andranno sottoscritte, dagli eventuali acquirenti, tramite effettuazione di nuovi conferimenti. Questo tipo di aumento di capitale è però possibile solo quando le azioni già emesse siano interamente liberate (nel senso che sono stati effettuati per intero i conferimenti ad esse relativi).

Come già abbiamo osservato in precedenza, le azioni di nuova emissione o le

obbligazioni convertibili in azioni vanno offerte in opzione (diritto di opzione) ai

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Appunti di “Economia ed organizzazione aziendale” – Capitolo 2

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soci ed ai titolari di azioni convertibili. Esse possono essere emesse alla pari, ossia al valore nominale, oppure con sovrapprezzo, nel caso in cui il valore effettivo delle azioni già in circolazione sia superiore a quello nominale: in tal modo, i nuovi azionisti pagano la differenza di valore che i vecchi azionisti hanno contribuito a formare e si offre inoltre alla società un mezzo con cui procurarsi ulteriori fondi.

Se l’aumento di capitale non viene interamente sottoscritto, la società può comportarsi in due modi: può procedere all’aumento solo fino alla cifra effettivamente raggiunta oppure può rinunciare all’aumento (nel qual caso dovrà restituire ai sottoscrittori le somme già versate).

L’aumento del capitale dovrebbe, normalmente, nascere dalla necessità per la società di reperire nuove risorse finanziare, ma talvolta può essere solo un espediente del gruppo di controllo per estromettere gli azionisti di minoranza o quanto meno per ridurre la loro influenza nella determinazione della volontà sociale; questi propositi si concretizzano infatti quando gli azionisti di minoranza non possono sottoscrivere le nuove azioni.

Riduzione del capitale sociale

La riduzione del capitale sociale può partire da varie ragioni: recesso di uno o più soci, conferimenti in natura (secondo le apposite regole), morosità di uno o più soci, perdite oppure esuberanza del capitale rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale. Gli ultimi due casi sono quelli cui il legislatore ha dedicato più attenzione.

Per quanto riguarda le perdite, sono state previste legislativamente due ipotesi:

• il verificarsi di una perdita che determini una riduzione del capitale di oltre un terzo: in questo caso, gli amministratori devono convocare l’assemblea e presentare lì una relazione sulla situazione patrimoniale della società; sarà poi l’assemblea a scegliere gli adeguati provvedimenti: potrà decidere di ridurre subito il capitale sociale oppure di attendere fiduciosamente l’andamento dell’esercizio successivo; se, al termine di quest’ultimo, la perdita non dovesse diminuire a meno di un terzo, allora l’assemblea è obbligata a deliberare la riduzione del capitale sociale (riduzione obbligatoria);

• la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale: quando la perdita di oltre un terzo comporta la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono convocare l’assemblea ed è opportuno (ma non obbligatorio) che presentino una nuova relazione sulla situazione patrimoniale della società; l’assemblea potrà così scegliere se ridurre il capitale sociale e subito dopo aumentarlo di una cifra tale da raggiungere almeno il minimo legale oppure trasformare la società (32). Quest’ultima norma va applicata anche quando si verifica la perdita totale del capitale sociale: in questo caso, i soci possono deliberare la riduzione a 0 del capitale ed il suo contemporaneo aumento almeno fino al minimo legale. Nel caso in cui non venga preso alcun provvedimento tra quelli descritti, la società automaticamente si scioglie (33).

La seconda possibilità è la riduzione del capitale sociale per esuberanza. In

questo caso, ci si comporta in modo simile a quello previsto per le società di persone: devono passare 3 mesi prima dell’esecuzione della delibera di riduzione 32 art. 2447 c.c. 33 art. 2448 n° 4 c.c.

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L’impresa come sistema giuridico

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del capitale, ma, entro i 3 mesi, i creditori possono fare opposizione, sperando nella sospensione dell’esecuzione della delibera, salvo diversa decisione del tribunale (nel caso in cui la società presenti idonea garanzia in merito).

SSSoooccciiieeetttààà aaa rrreeessspppooonnnsssaaabbbiiilll iiitttààà lll iiimmmiiitttaaatttaaa (((sss...rrr... lll ... ))) Una società a responsabilità limitata è una società di capitali caratterizzata da

due cose:

• la responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni sociali è limitata alla quota conferita (così come nelle società per azioni (34) );

• la divisione del capitale sociale avviene in quote anziché in azioni (35). Una società a responsabilità limitata si costituisce così come una società per

azioni. Tuttavia, il capitale minimo richiesto è di 20 milioni. Le varie quote possono essere in comproprietà e, in caso di vendita da parte di uno dei comproprietari, possono essere ulteriormente divise.

Quota sociale

La quota sociale è, in generale, liberamente trasferibile, ma l’atto costitutivo della società può non solo limitarne ma anche vietarne il trasferimento (anche per causa di morte). Questo perché questo tipo di società, nelle intenzioni del legislatore, è destinato ad un ristretto gruppo di soci per i quali le qualità personali siano fondamentali per la formazione stessa della società.

Per il trasferimento della quota è sufficiente l’accordo tra le parti in causa, ma, perché esso sia efficace nei confronti della società, lo si deve iscrivere nel libro dei soci.

Regole particolari relative all’organizzazione

Oltre alle regole valide per le società per azioni, le società a responsabilità limitata devono sottostare ad ulteriori particolari regole relative all’organizzazione:

• l’assemblea viene convocata tramite lettera raccomandata, che indichi la

data dell’adunanza e l’ordine del giorno;

• le maggioranze richieste sono (salvo diversa indicazione nell’atto costitutivo) più elevate rispetto alla società per azioni: una delibera dell’assemblea ordinaria deve essere approvata da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, mentre invece una delibera dell’assemblea straordinaria deve essere approvata da tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

34 Naturalmente, così come anche nelle società per azioni, la limitazione della responsabilità viene a mancare quando le quote (o le azioni nell’altro caso) si concentrano nelle mani di un unico socio. 35 art. 2472 c.c. comma 2

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SSSoooccciiieeetttààà iiinnn aaaccccccooommmaaannndddiiitttaaa pppeeerrr aaazzziiiooonnniii Anche questa è una società di capitali come i due tipi precedentemente descritti,

caratterizzata però dall’esistenza di due categorie di soci, accomandanti e accomandatari. Il capitale di questo tipo di società è ancora una volta rappresentato da azioni.

Così come accade per la società in accomandita semplice, gli accomandanti rispondono solo per la quota che hanno sottoscritto, mentre invece gli accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali.

Nell’atto costitutivo della società deve comparire il nome degli accomandatari che assumono di diritto la qualità di amministratori senza limiti di tempo: se, per una qualunque causa (rinuncia, revoca, decadenza), essi smettono di essere amministratori, viene meno anche la loro qualità di soci accomandatari e diventano accomandanti. Ne deriva, dunque, che, in questo tipo di società, la qualità di amministratore e quella di socio accomandatario sono strettamente connesse, a differenza di quanto avviene nelle società in accomandita semplice: in sostanza, la qualità di amministratore viene meno quando viene meno la qualità di socio, ad esempio perché si è esercitato il diritto di recesso oppure sono state vendute le azioni.

Soci accomandatari

Gli accomandatari sono soggetti a tutti gli obblighi di legge previsti per gli amministratori di società per azioni, eccezion fatta per la cauzione.

La revoca degli amministratori può essere decisa, tramite le previste maggioranze, dall’assemblea straordinaria, alla quale spetta il potere di nominare i nuovi amministratori; in ogni caso, tutte le delibere dell’assemblea straordinaria che modifichino l’atto costitutivo (inclusa quella per la nomina di nuovi amministratori) richiedono il consenso di tutti i soci accomandatari. In altre parole, gli accomandatari hanno un diritto di veto per tutte le modifiche statutarie.

A parte queste regole speciali, per tutto il resto vale la disciplina delle società per azioni.

Nei riguardi della responsabilità degli accomandatari verso terzi, valgono grossomodo le stesse regole della società in accomandita semplice.

CCCooossstttiiitttuuuzzziiiooonnneee dddeeelll lllaaa sssoooccciiieeetttààà dddiii cccaaapppiiitttaaallliii Il termine costituzione, nel caso delle società di capitali, comprende l’intero

procedimento attraverso cui la società viene ad esistere come autonomo soggetto di diritto. La costituzione di una società di capitali prevede tre momenti successivi:

• la stipulazione dell’atto costitutivo, con l’osservanza delle cosiddette

condizioni per la costituzione (36): integrale sottoscrizione del capitale sociale, versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro, esistenza delle autorizzazioni governative ed altro;

• omologazione della società;

• iscrizione nel registro delle imprese.

36 art. 2329 c.c.

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Stipulazione dell’atto costitutivo

La stipulazione dell’atto costitutivo è ciò che propriamente prende il nome di “costituzione” della società. Esistono due modalità: la costituzione simultanea e, per le società per azioni, la costituzione per pubblica sottoscrizione.

Costituzione simultanea

La cosiddetta costituzione simultanea avviene in seguito alla comparizione delle parti (soci fondatori), o dei loro rappresentanti, davanti ad un notaio, il quale redige, per atto pubblico, l’atto costitutivo della società. Si tratta perciò di un procedimento molto rapido, anche tenendo conto che spesso intervengono le banche come sottoscrittori delle azioni, che verranno poi collocate presso i clienti. In tal modo, si facilita quasi sempre la sottoscrizione completa del capitale sociale.

Costituzione per pubblica sottoscrizione

La costituzione per pubblica sottoscrizione avviene meno rapidamente della precedente, secondo due fasi:

• la prima fase si svolge tra i promotori:

§ in primo luogo, essi redigono un programma con l’indicazione dell’oggetto della società, del capitale sociale, delle principali disposizioni dell’atto costitutivo, dell’eventuale partecipazione agli utili riservata ai promotori stessi e del termine entro cui l’atto costitutivo deve essere stipulato (37);

§ il programma, con la sottoscrizione autenticata, va depositato presso un notaio prima di essere reso pubblico. Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata;

§ quando il capitale sociale è stato sottoscritto integralmente, i promotori invitano, a mezzo di raccomandata, i sottoscrittori a versare, entro un dato termine, i tre decimi dei conferimenti in denaro. In presenza di eventuali sottoscrittori morosi, i promotori possono scegliere tra l’azione in giudizio, al fine di ottenere il versamento, oppure la loro liberazione dell’obbligo assunto. In questo secondo caso, è evidentemente necessario procedere al ricollocamento delle azioni tolte ai sottoscrittori morosi;

• a questo punto può iniziare la seconda fase, con la convocazione da parte dei promotori della assemblea dei sottoscrittori. Tale assemblea, che può dirsi regolarmente costituita solo in presenza della metà dei sottoscrittori, ha i seguenti compiti:

§ accertare l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;

§ deliberare sul contenuto dell’atto costitutivo e, in particolare, sull’eventuale riserva di partecipazione agli utili che i promotori hanno fatto a proprio favore;

37 art. 2333 c.c. 1° comma

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§ nominare amministratori e sindaci. Ai fini dell’approvazione delle delibere dell’assemblea dei sottoscrittori, ogni sottoscrittore ha diritto ad un voto, a prescindere da quante azioni ha sottoscritto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, tranne nel caso in cui si decidano modifiche delle condizioni fissate nel programma, nel qual caso è necessario l’unanimità dei consensi non solo dei presenti, ma di tutti i sottoscrittori. Dopo aver deliberato, i presenti all’assemblea dei sottoscrittori stipulano l’atto costitutivo della società, in rappresentanza anche degli assenti. L’atto costitutivo va redatto per atto pubblico e depositato, a cura del notaio o degli amministratori, presso la cancelleria commerciale del tribunale competente, ai fini della omologazione e della successiva iscrizione.

LLL’’’eeessstttiiinnnzzziiiooonnneee dddeeelll lllaaa sssoooccciiieeetttààà dddiii cccaaapppiiitttaaallliii Così come la costituzione di una società di capitali, anche la cessazione della sua

attività prevede diverse fasi, il cui effetto finale è appunto l’estinzione della società. Così come accade anche per le società di persone, ci sono essenzialmente tre fasi:

• il verificarsi di una causa di scioglimento; tra le possibili cause di

scioglimento di una qualsiasi società possiamo citare il decorso dal termine, il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, la delibera di anticipato scioglimento (che dovrà essere approvata con i voti di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale) e altre possibili cause previste dall’atto costitutivo. Per quanto riguarda specificamente le cause di scioglimento di una società di capitali, le principali sono:

§ riduzione del capitale al di sotto del minimo legale: in questo caso, l’assemblea che delibera la riduzione può comunque deliberare contemporaneamente l’aumento ad una cifra che raggiunga almeno il minimo legale oppure direttamente la trasformazione della società;

§ l’impossibilità di funzionamento e la continuata inattività dell’assemblea: questa viene decretata dal presidente del Tribunale (su richiesta dei soci, degli amministratori o dei sindaci), che nomina anche dei liquidatori;

• il procedimento di liquidazione;

• la cancellazione della società dal registro delle imprese. Una volta verificatasi una causa di scioglimento della società, gli amministratori

hanno il divieto di compiere nuove operazioni, pena l’assunzione di responsabilità illimitata e solidale nei confronti di terzi e l’obbligo di convocare, entro trenta giorni, l’assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.

Autore: Sandro Petrizzelli (e-mail: [email protected]) sito personale: http://users.iol.it/sandry