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DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI - ASPETTO SANZIONATORIO a cura di Luca Tassoni (Ufficiale Corpo PM Bologna) I DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO (ART. 72 C.D.S.) L’articolo 72 del codice della strada, rubricato Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, al 1° comma stabilisce un elenco di dispositivi obbligatori per i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; c) dispositivi di segnalazione acustica; d) dispositivi retrovisori; e) pneumatici o sistemi equivalenti. Il 2° comma stabilisce inoltre che gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Inoltre, il medesimo comma prevede che gli autoveicoli devono essere equipaggiati anche con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti; b) segnale mobile di pericolo di cui all’articolo 162; c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento. Il comma 2-bis, inserito dal decreto legge n. 151 del 2003 convertito nella legge n. 214 del 2003, stabilisce che gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con le strisce retroriflettenti a partire dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.

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DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI

- ASPETTO SANZIONATORIO

a cura di Luca Tassoni (Ufficiale Corpo PM Bologna)

I DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO (ART. 72 C.D.S.) L’articolo 72 del codice della strada, rubricato Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a

motore e loro rimorchi, al 1° comma stabilisce un elenco di dispositivi obbligatori per i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

Il 2° comma stabilisce inoltre che gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia.

Inoltre, il medesimo comma prevede che gli autoveicoli devono essere equipaggiati anche con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;

b) segnale mobile di pericolo di cui all’articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

Il comma 2-bis, inserito dal decreto legge n. 151 del 2003 convertito nella legge n. 214 del 2003, stabilisce che gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con le strisce retroriflettenti a partire dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.

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Il comma 2-ter, anch’esso inserito dal decreto legge n. 151 del 2003 convertito nella legge n. 214 del 2003, prevede l’obbligo per gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose e di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, di essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il 4° comma, per quanto riguarda i filoveicoli, prevede che essi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi precedenti soltanto qualora le relative prescrizioni siano applicabili a tale tipo di veicolo.

Per quanto riguarda i rimorchi, ai sensi del 5° comma devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e), cioè i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e i pneumatici o sistemi equivalenti. Inoltre, lo stesso comma stabilisce che tutti i veicoli riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi stessi devono essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

Il 6° comma prevede che il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell’interno, con propri decreti possa stabilire l’obbligatorietà o la possibilità di installazione di dispositivi supplementari.

L’8° comma, invece, precisa che tutti i dispositivi devono essere soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - direzione generale della M.C.T.C., secondo le modalità stabilite con decreti dello stesso Ministro dei trasporti.

Questi ultimi decreti, ai sensi del 9° comma, devono inoltre stabilire le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi e le modalità dell’apposizione.

Il 10° comma precisa che qualora le norme di cui al precedente comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l’omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.

Secondo l’11° comma, l’omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

Con il 12° comma, viene stabilito che con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi.

Infine, il 13° comma, rappresentante l’apparato sanzionatorio dell’articolo 72, prevede che la circolazione con alcuno dei dispositivi mancante o non conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 ad euro 296,00.

LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI (ART. 71 C.D.S.) L’articolo 71 del codice della strada, rappresentando una sorta di insieme di disposizioni

residuali nei confronti di quelle contenute nell’articolo 72, al 1° comma prevede che sono soggette ad accertamento ed indicate nel regolamento di esecuzione le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano:

- i vari aspetti della sicurezza della circolazione;

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- la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento;

- i sistemi di frenatura.

Al 2° comma viene inoltre aggiunto che il Ministro dei trasporti, mediante l’apposita emanazione di decreti di concerto con il Ministro dell’ambiente, per gli aspetti di sua competenza, e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.

Il Ministro dei trasporti, inoltre, come stabilito dal 3° comma, sempre mediante l’emanazione di decreti di concerto con gli altri Ministri interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, nonché le modalità per il loro accertamento.

Anche in questo caso, il 4° comma prevede che, qualora i decreti si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l’omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.

L’impianto sanzionatorio dell’articolo 71, rappresentato dal 6° comma, stabilisce che la circolazione con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento del codice della strada è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 ad euro 296,00. Nel caso in cui la violazione sia commessa con un veicolo o un rimorchio adibito al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 148,00 ad Euro 594,00.

IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (ART. 227 REG. C.D.S.) L’articolo del regolamento di esecuzione relativo all’articolo 71 del codice della strada è il

227, rubricato Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.

L’articolo 227 del regolamento stabilisce che le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell’appendice V al titolo III.

Nell’ambito di tali caratteristiche, il Ministero dei trasporti stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli, ferma restando la possibilità, di concerto con gli altri Ministeri eventualmente interessati ed in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell’ambiente, di stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali.

Le caratteristiche costruttive e funzionali elencate nell’appendice V al titolo III del regolamento di esecuzione sono le seguenti:

A - Masse, dimensioni ed allestimenti a) Massa in ordine di marcia (tara). b) Massa massima tecnicamente ammissibile. c) Masse massime sugli assi. d) Dimensioni massime di ingombro. e) Numero assi ed interassi. f) Carreggiate.

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g) Sbalzi massimi. h) Fascia di ingombro. i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti. l) Tipo della struttura portante. m) Carrozzeria. n) Attrezzature particolari.

B – Prestazioni a) Determinazione velocità calcolata. b) Verifica della velocità massima. c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile. d) Determinazione consumo combustibile. e) Prova di accelerazione in piano. f) Spunto in salita. g) Rapporto potenza/massa. h) Massa rimorchiabile. i) Tipo della trasmissione e rapporti.

C - Sicurezza attiva a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. b) Impianto elettrico. c) Avvisatori acustici. d) Tergiproiettori. e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi. f) Specchi retrovisori. g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza. h) Riscaldamento abitacolo. i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi. l) Porte (serrature e cerniere - pedane). m) Campo di visibilità del conducente. n) Tergilavacristallo parabrezza. o) Cerchi e ruote. p) Pneumatici e sospensioni. q) Sistemazione dei pedali di comando.

D - Sicurezza passiva a) Urti e ribaltamento. b) Antifurto. c) Vetri di sicurezza. d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza. e) Paraurti per autovetture. f) Protezione posteriore anti incuneamento. g) Protezione contro lo spostamento del carico. h) Protezione laterale. i) Parafanghi.

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l) Calzatoie. m) Sterzo. n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi. o) Cinture di sicurezza. p) Sistemi di ritenuta bambini. q) Appoggiatesta. r) Sporgenze esterne. s) Limitazione all’impiego di determinati materiali. t) Resistenza cabine. u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti. v) Paraspruzzi. z) Recipienti semplici a pressione.

E - Protezione ambientale a) Antidisturbi radio. b) Rumorosità esterna veicoli a motore. c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata. d) Posizione tubo di scarico. e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.

F - Norme per particolari categorie di veicoli a) Caratteristiche delle autoambulanze. b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico. c) Caratteristiche degli autobus. d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci. e) Caratteristiche delle autocaravan. f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza. g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia. h) Caratteristiche dei ciclomotori. i) Caratteristiche dei quadricicli a motore. l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi. m) Caratteristiche dei filoveicoli.

G - Disposizioni fiscali

a) Alloggiamento targa. b) Potenza fiscale. c) Potenza fiscale dei motori elettrici. d) Targhette e iscrizioni. e) Marcatura di identificazione del motore.

H - Varie a) Tachimetro. b) Cronotachigrafo.

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c) Retromarcia. d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati. e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi. f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione. g) Identificazione comandi, spie, indicatori. h) Portabagagli. i) Portasci. l) Antenna radio o radiotelefonica.

L’AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE (ART. 78 C.D.S.) L’articolo 78 del codice della strada, rubricato Modifiche delle caratteristiche costruttive dei

veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione, al 1° comma stabilisce che i veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione, quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio.

Il 2° comma aggiunge che nel regolamento di esecuzione sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.

Al 3° comma, rappresentante l’apparato sanzionatorio dell’articolo 78, viene prevista l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 ad euro 1.485,00, con la conseguente sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione prevista dal successivo 4° comma, per la circolazione con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero per la circolazione con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova.

LA MANCANZA DEI DECRETI MINISTERIALI (ART. 236 REG. C.D.S.) L’articolo 236 del regolamento di esecuzione, relativo all’articolo 78 del codice ed

anch’esso rubricato Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione, al 1° comma prevede che sia necessaria la visita e prova del veicolo, con il conseguente aggiornamento della carta di circolazione, quando sia effettuata una modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali tra quelle indicate nel precitato appendice V al titolo III ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio.

Tuttavia, si ritiene che nonostante non siano ancora stati emanati i summenzionati decreti ministeriali, resta invariata l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 78 del codice della strada, atteso che l’apparato sanzionatorio di quest’ultimo prevede l’aggiornamento della carta di circolazione anche per le modifiche apportate ai dispositivi previsti dagli articolo 71 e 72. Tale previsione, soprattutto in relazione ai dispositivi previsti nell’articolo 71, rimanda di fatto a tutte le caratteristiche costruttive e funzionali menzionate nell’appendice V del titolo III.

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I DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE

I dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva di cui alla lettera a) del 1° comma dell’articolo 72, sono regolamentati dal decreto ministeriale 27 novembre 1997, con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria 97/28/CE. Quest’ultima, infatti, ha modificato sensibilmente la direttiva 76/756/CEE relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

In seguito alle modifiche apportate dalla direttiva 97/28/CE, per quanto riguarda le prescrizioni tecniche dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, l’allegato II della direttiva 76/756/CE rimanda completamente alle disposizioni contenute nel regolamento n. 48 ECE/ONU (Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione della nazioni unite).

In proposito, in merito alla colorazione della luce emessa dai dispositivi, si propone una traduzione dall’inglese del punto 5.15 del regolamento n. 48 ECE/ONU, coordinata con le definizioni dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione contenute nell’articolo 151 del codice della strada italiano:

5.15. The colours of the light emitted by the lamps are the following: 5.15. I colori della luce emessa dalle lampade sono i seguenti: main-beam headlamp: white proiettore di profondità (art. 151, lett. a): bianco dipped-beam headlamp: white proiettore anabbagliante (art. 151, lett. b): bianco front fog lamp: white or selective yellow proiettore fendinebbia anteriore (art. 151, lett. c): bianco o giallo selettivo reversing lamp: white proiettore di retromarcia (art. 151, lett. d): bianco direction-indicator lamp: amber indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti (art. 151, lett. e): ambra hazard warning signal: amber segnalazione luminosa di pericolo (art. 151, lett. f): ambra stop lamp: red luce di arresto (art. 151, lett. n): rosso

rear registration plate lamp: white dispositivo di illuminazione della targa posteriore (art. 151, lett. g): bianco front position lamp: white luce di posizione anteriore (art. 151, lett. h): bianco rear position lamp: red luce di posizione posteriore (art. 151, lett. h): rosso rear fog lamp: red luce posteriore per nebbia (art. 151, lett. i): rosso parking lamp: white in front, red at the rear, amber if reciprocally incorporated in the side direction-indicator lamps or in the side-marker lamps luce di sosta (art. 151, lett. l): anteriore bianco, posteriore rosso, ambra se incorporata reciprocamente negli indicatori luminosi di direzione o nelle luci di posizione laterale side-marker lamp: amber; however the rearmost side-marker lamp can be red if it is grouped or combined or reciprocally incorporated with the rear position lamp, the rear end-outline marker

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lamp, the rear fog lamp, the stop lamp or is grouped or has part of the light emitting surface in common with the rear retro-reflector luce di posizione laterale (art. 151, lett. h): ambra; tuttavia la luce di posizione laterale più posteriore può essere di colore rosso se è raggruppata, combinata o incorporata reciprocamente con la luce di posizione posteriore, con la luce di ingombro posteriore, con la luce per nebbia posteriore, con la luce di arresto ovvero se è raggruppata con il catadiottro posteriore o ha in comune con questo parte della superficie di emissione luminosa end-outline marker lamp: white in front, red at the rear luce di ingombro (art. 151, lett. m): anteriore bianco, posteriore rosso daytime running lamp: white luci di marcia diurna (art. 151, lett. p-ter): bianco rear retro-reflector, non-triangular: red catadiottro posteriore(art. 151, lett. o), non triangolare: rosso rear retro-reflector, triangular: red catadiottro posteriore (art. 151, lett. o), triangolare: rosso front retro-reflector, non-triangular: white or colourless catadiottro anteriore (art. 151, lett. o), non triangolare: bianco o incolore side retro-reflector, non-triangular: amber; however the rearmost side retro-reflector can be red if it is grouped or has part of the light emitting surface in common with the rear position lamp, the rear end-outline marker lamp, the rear fog lamp, the stop-lamp or the red rearmost side-marker lamp catadiottro laterale (art. 151, lett. o), non triangolare: ambra; tuttavia, il catadiottro laterale più posteriore può essere di colore rosso se è raggruppato con la luce di posizione posteriore, con la luce di ingombro posteriore, con la luce per nebbia posteriore, con la luce di arresto o con la luce di posizione laterale più posteriore, ovvero ha in comune con questi parte della superficie di emissione luminosa cornering lamp: white luce d’angolo (art. 151, lett. p-quater): bianco retro-reflective marking: white or yellow to the side; red or yellow to the rear strisce retroriflettenti (art. 151, lett. p-bis): laterali bianco o giallo; posteriori rosso o giallo

In merito alla colorazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, l’Ufficio motorizzazione civile di Bologna – servizio di polizia stradale, con la circolare n. 5 del 2007, prot. n. 2243/0020PS del 21 febbraio 2007, abrogando la precedente prot. n. 1435/068.9 del 25 marzo 2003 (sebbene, come occorre rilevare, ricalcandone perfettamente contenuto), ha affrontato nuovamente la questione dell’installazione nei veicoli delle cosiddette “luci blu”, cioè della modifica dei dispositivi di illuminazione mediante il montaggio di lampadine che emettono una luce di colore diverso da quello stabilito dalla normativa vigente.

L’ufficio periferico ha ribadito che “Ogni colorazione diversa dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa installati sui veicoli a motore e loro rimorchi, si deve intendere una modifica alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione” e come tale modifica rientra, di conseguenza, nell’articolo 78 del codice della strada, in considerazione del fatto, si aggiunga, che la suddetta norma prevede la necessità della visita e prova del veicolo anche per le modifiche ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72 (quali, appunto, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione).

Pertanto, nel caso di un veicolo in circolazione con un dispositivo di illuminazione o di segnalazione visiva che emette una luce di colore diverso da quello stabilito, oltre alla sanzione

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pecuniaria prevista dal 3° comma dell’articolo 78 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 370,00) occorre applicare anche la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione del veicolo, la quale, ai sensi dell’articolo 216, dovrà essere inviata entro 5 giorni all’ufficio della motorizzazione civile competente, con riferimento al territorio in cui la violazione è stata commessa. Il documento, ai sensi del 2° comma del richiamato articolo 216, potrà essere restituito soltanto qualora l’interessato abbia adempiuto alla prescrizione omessa, cioè la visita e prova del veicolo con esito regolare, tuttavia, considerato che la presenza di dispositivi di illuminazione o di segnalazione visiva che emettono una luce di colore diverso da quello consentito non può essere autorizzata e quindi permettere il superamento della verifica, la carta di circolazione potrà essere restituita soltanto qualora il veicolo venga presentato alla visita successivamente al ripristino dei dispositivi, mediante la sostituzione delle lampade con quelle regolamentari.

I PNEUMATICI

La lettera e) del 1° comma dell’articolo 72 stabilisce che le ruote dei ciclomotori, dei motoveicoli e degli autoveicoli devono essere munite di pneumatici.

Al 1° comma dell’appendice VIII al titolo III, richiamato dall’articolo 237 del regolamento di esecuzione e rubricato Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione, viene prescritto che sia le ruote che i pneumatici, o i sistemi equivalenti, devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno:

- 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi;

- 1,00 mm per i motoveicoli;

- 0,50 mm per i ciclomotori.

Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all’incirca i tre quarti della superficie dello stesso.

La circolazione con uno o più pneumatici in condizioni di inefficienza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal 4° comma dell’articolo 79 del codice della strada (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 ad euro 296,00, aumentata da euro 1.036 a euro 10.360 qualora il veicolo sia utilizzato nelle competizioni non autorizzate di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del codice della strada).

Per quanto riguarda le caratteristiche dei pneumatici, sui dispositivi stessi è possibile leggere le indicazioni che identificano le dimensioni e la struttura, come nell’esempio seguente:

165/70 R 13 76S Il primo gruppo di cifre, nell’esempio “165” rappresenta la larghezza in millimetri del

pneumatico.

Il secondo gruppo di cifre, nell’esempio “70”, indica il rapporto in centesimi tra l’altezza del fianco del pneumatico e la larghezza. Quindi, se il pneumatico è largo 165 millimetri, la larghezza corrisponde al 70%, cioè 115 millimetri (165 x 70 / 100).

Il carattere alfabetico rappresenta il tipo di struttura, in questo caso radiale perché relativa al codice “R”.

Il successivo gruppo di cifre, nell’esempio “13” rappresenta il diametro del cerchione espresso in pollici, tenendo presente che un pollice equivale a 2,54 centimetri.

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Le ultime cifre affiancate al carattere alfabetico rappresentano rispettivamente l’indice della capacità di carico, corrispondente alla portata massima che il pneumatico può sopportare per la sua categoria e l’indice della velocità massima di esercizio del pneumatico, secondo le corrispondenze rappresentate nelle seguenti tabelle:

La sostituzione con pneumatici aventi misure differenti da quelli installati è possibile soltanto se tali misure sono previste nella carta di circolazione del veicolo, altrimenti è necessario procedere a visita e prova del veicolo ai sensi dell’articolo 78 del codice della strada.

Per questo motivo, la circolazione con un veicolo nel quale sono installati uno o più pneumatici non previsti nella carta di circolazione comporta l’applicazione della sanzioni previste dall’articolo 78 del codice della strada.

Possono essere sostituiti pneumatici con dispositivi riportanti un indice di carico o un indice di velocità non inferiore a quelli previsti. Per cui, ferma restando la necessità di equivalenza con le

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altre misure, soltanto qualora l’indice di carico o l’indice di velocità siano inferiori a quelli previsti, sono applicabili le sanzioni di cui all’articolo 78 del codice della strada.

Per quanto riguarda i pneumatici da neve, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la circolare prot. n. 335-M361 del 30 settembre 2004, ha fornito una precisazione riguardo i tali dispositivi e le relative annotazioni riportate sulla carta di circolazione dei veicoli.

È stato infatti evidenziato che spesso, in sede di omologazione del veicolo, i costruttori indichino alcune misure alternative di pneumatici specifiche per la marcia su neve, le quali vengono poi riportate sulla carta di circolazione.

Ciononostante, il dicastero precisa che tali indicazioni non debbono essere interpretate in maniera restrittiva, nel senso che sul veicolo potrà comunque essere montato qualsiasi tipo di pneumatico da neve, purché le misure corrispondano ad una qualsiasi di quelle indicate sul documento di circolazione.

Ad esempio, qualora la carta di circolazione riporti le annotazioni

- 195/65 R15 91H

- 205/55 R16 91V

- 205/55 R16 91H (M+S)

saranno da ritenersi ammissibili i pneumatici da neve non soltanto contrassegnati con la terza dicitura, ma anche con la prima o la seconda:

- 195/65 R15 91H (M+S)

- 205/55 R16 91V (M+S)

Tuttavia, la circolare citata, dopo avere ribadito l’equivalenza delle marcature “M+S”, “MS”, “M-S” e “M&S”, precisa la necessità che i pneumatici da neve non presentino un indice di velocità inferiore a “Q”.

I MOTOCICLI CON DUE RUOTE ANTERIORI Per quanto riguarda i motoveicoli, recentemente immessi in commercio, aventi due ruote

anteriori parallele per garantire una maggiore stabilità del veicolo durante la marcia, occorre evidenziare come la direttiva europea 2002/24/CE del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, al punto 8) dell’articolo 2, definisce le «ruote gemellate» “due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460 mm” e che “Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica”.

Per questo motivo, essendo le ruote anteriori di tali veicoli ad una distanza minore di 460 millimetri, tali ruote sono considerate gemellate e di conseguenza il veicolo deve essere considerato come un motociclo (motoveicolo a due ruote) a tutti gli effetti, quindi classificato nella categoria internazionale L3, anziché la L5 relativa ai tricicli (motoveicoli a tre ruote simmetriche).

Si vedano in proposito le seguenti raffigurazioni dei suddetti motocicli:

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IL SEGNALE MOBILE DI PERICOLO (“TRIANGOLO”)

Il 2° comma dell’articolo 72, alla lettera b), prevede che gli autoveicoli devono essere equipaggiati anche con il segnale mobile di pericolo di cui all’articolo 162, cioè il cosiddetto “triangolo” che deve essere utilizzato di notte, quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, e in ogni caso anche di giorno quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, per presegnalare il veicolo.

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L’articolo 358 del regolamento di esecuzione, rubricato Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo, al 1° comma prescrive che il segnale mobile di pericolo deve riprodurre, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale “ALTRI PERICOLI” di cui all’articolo 103 del regolamento medesimo e rappresentato nella figura II.35.

Per cui, considerato che il formato piccolo della segnaletica di pericolo prevede il lato del triangolo equilatero di una lunghezza pari a 60 centimetri (tabella II.1 di cui al 1° comma dell’articolo 80 del regolamento), il “triangolo” deve avere il lato pari a 40 centimetri (2/3 di 60 centimetri) e raffigurato come segue:

40 cm

Tuttavia, a parte le rigide prescrizioni contenute nel 1° comma, il 4° comma dello stesso articolo 358 del regolamento stabilisce comunque come “ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 27 della Commissione Economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite”.

Infatti, nel regolamento n. 27 ECE-ONU, recante “uniform provisions for the approval of advance-warning triangles”, cioè “disposizioni uniformi per l’approvazione dei triangoli di presegnalazione”, all’allegato 3 viene rappresentato il seguente dispositivo di colore rosso, solitamente in dotazione agli autoveicoli in circolazione:

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IL CORRETTO UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA Per quanto riguarda l’utilizzo delle cinture di sicurezza, disciplinato dall’articolo 172 del

codice della strada, si prenderà ora in considerazione il caso, a dire il vero non troppo infrequente, in cui il conducente o il passeggero indossino la cintura stessa al di sotto dell’ascella, anziché sopra la spalla.

In merito, la relativa disposizione sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza deve essere rinvenuta nella direttiva comunitaria 77/541/CEE del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, recepita nell’ordinamento italiano mediante il decreto ministeriale del 28 dicembre 1982.

La direttiva comunitaria, nel punto 1 dell’allegato 1, definisce come segue la cintura di sicurezza:

“1.1.1. cintura subaddominale, la cintura che passa davanti al corpo dell’utilizzatore all’altezza del bacino;

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1.1.2. cintura diagonale, la cintura che passa diagonalmente davanti al torace, a partire dall’anca fino alla spalla del lato opposto;

1.1.3. cintura a tre punti, una cintura costituita essenzialmente dalla combinazione.”

Per questo motivo, la cintura di sicurezza non indossata correttamente, come ad esempio perché passante al di sotto dell’ascella anziché al di sopra della spalla, si deve considerare alla stregua del mancato utilizzo del dispositivo, sanzionato ai sensi del comma 10 dell’art. 172.

La sanzione prevista dal comma 11 dello stesso articolo 172, viceversa, si applica qualora la cintura di sicurezza sia correttamente indossata (cioè, per quanto riguarda la cintura diagonale, passando davanti al torace, dall’anca fino alla spalla del lato opposto) ma il normale funzionamento del dispositivo sia stato alterato od ostacolato. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la molla dell’arrotolatore sia stata disattivata oppure all’utilizzo di fermagli o mollette per diminuire o addirittura annullare la tensione della cintura in corrispondenza del torace.

LE CINTURE DI SICUREZZA NEI MOTOCICLI CON CELLULA ANTICRASH

Il 1° comma dell’articolo 171 del codice della strada stabilisce che, durante la marcia, sia i conducenti che gli eventuali passeggeri dei ciclomotori e dei motoveicoli sono tenuti ad indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo omologato.

Il successivo comma 1-bis, prevede una deroga al suddetto obbligo per i conducenti e i passeggeri:

a) dei ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) dei ciclomotori e dei motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza.

In merito a quest’ultima deroga, contenuta nella lettera b) del comma 1-bis, risulta attualmente omologato un solo motociclo, a due ruote, dotato di cellula anticrash e cinture di sicurezza, cioè il BMW C1.

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Dal punto di vista operativo, occorre precisare che l’utilizzo delle cinture di sicurezza è obbligatorio soltanto qualora il conducente voglia evitare di indossare il caso, cioè, appunto, di avvalersi della possibilità prevista dalla summenzionata deroga dell’articolo 171. Tuttavia, nel caso in cui il conducente di tale veicolo non indossi il casco e nemmeno le cinture di sicurezza, non devono essere applicate le sanzioni previste dall’articolo 172 per il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta bensì quelle previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 171, per la circolazione senza indossare il casco protettivo.

Sulla questione, infatti, è intervenuto il Ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/25154/107/112/2 del 5 settembre 2000, avente ad oggetto “Legge n. 472 del 7.12.1999. Motociclo BMW tipo C1 con codice di immatricolazione “OA WB104””, nella quale il dicastero ha disposto che “... il conducente del motociclo indicato in oggetto, che non fa uso della cintura di sicurezza, condizione che fa venir meno l'obbligo di indossare il casco protettivo, incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 171 del C.d.S. per il mancato uso del casco stesso”.

Anche la carta di circolazione del veicolo, infatti, riporta la seguente dicitura:

LE STRISCE RETRORIFLETTENTI

Il comma 2-bis dell’articolo 72 del codice della strada prevede che durante la circolazione gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.

Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

La prima formulazione del comma 2-bis, inserito dal decreto legge n. 151/03 come convertito dalla legge 214/03, non prevedeva alcun termine di adeguamento dei veicoli in circolazione, per cui la nuova disposizione si doveva intendere operante a partire dall’emanazione del necessario decreto ministeriale.

Successivamente, con il decreto legge n. 266 del 9 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 306 del 27 dicembre 2004, recante Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, il comma 2-bis dell’articolo 72 è stato sostituito prevedendo le seguenti date per l’installazione delle strisce retroriflettenti:

- a partire dal 1° aprile 2005 per i veicoli di nuova immatricolazione;

- entro il 31 dicembre 2005 per i veicoli già in circolazione entro il 31 dicembre 2005.

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Nel frattempo, nella gazzetta ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2005, è stato pubblicato il necessario decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 27 dicembre 2004 e recante appunto Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi.

Tuttavia, con il decreto legge n. 273 del 30 dicembre 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 51 del 23 febbraio 2006, la disposizione contenuta nel comma 2-bis dell’articolo 72 ha subito un’ulteriore proroga, secondo la quale è stata prevista la nuova data del 31 dicembre 2006 per l’installazione delle strisce retroriflettenti per i veicoli già in circolazione.

Inoltre, seppure tardivamente, con il decreto legge n. 14 del 19 febbraio 2007, recante Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti, ha nuovamente sostituito il comma 2-bis dell’articolo 72 prevedendo un’ulteriore proroga, secondo la quale è stata prevista la nuova data del 30 aprile 2007 per l’installazione delle strisce retroriflettenti per i veicoli già in circolazione.

Però, il suddetto decreto legge n. 14 del 2007 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2007, per cui il termine per l’installazione delle strisce retroriflettenti sui veicoli in circolazione è tornato alla data del 31 dicembre 2006.

IL GANCIO DI TRAINO L’installazione del gancio per il traino di rimorchi costituisce una modifica alle

caratteristiche costruttive e funzionali che comporta l’aggiornamento della carta di circolazione: nel caso in cui non venga effettuato il suddetto aggiornamento si applicano le sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 78 del codice della strada.

Seguono alcuni esempi di aggiornamento della carta di circolazione, nei quali viene indicata l’installazione del gancio di traino, la massa complessiva massima del rimorchio eventualmente trainato (la quale corrisponde alla massa rimorchiabile della motrice) e la larghezza massima del rimorchio medesimo:

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Qualora venga trainato un rimorchio con caratteristiche diverse da quelle previste nei riferimenti contenuti nella carta di circolazione della motrice, occorre applicare le sanzioni previste dal 5° comma dell’articolo 63. Tale violazione ricorre, ad esempio, qualora venga trainato un rimorchio con una massa superiore a quella complessiva massima indicata o alla massa rimorchiabile della motrice. L’accertamento, tuttavia, deve essere effettuato verificando l’effettivo peso del rimorchio durante la circolazione e non la massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione (ciò non esclude, effettuato l’accertamento del peso effettivo, il concorso con le violazioni di cui all’articolo 167 per l’eventuale sovraccarico del rimorchio).

L’ultimo periodo del 5° comma dell’articolo 72 del codice della strada prevede che “I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento”. Tuttavia, si può verificare il caso in cui il gancio di traino, qualora ad esempio copra la targa di immatricolazione posteriore, sia indicato nella carta di circolazione come un dispositivo da disinstallarsi nel caso in cui il veicolo circoli senza trainare un rimorchio.

In tale circostanza, nella carta di circolazione viene apposta la dicitura “A VEICOLO SENZA RIMORCHIO E’ OBBLIGATORIO SMONTARE IL GANCIO PER CONSENTIRE LA VISIBILITA’ DELLA TARGA”, come rappresentato nella figura seguente:

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La circolazione con il gancio traino che copra la targa posteriore nonostante l’obbligo di smontaggio indicato nella carta di circolazione comporta l’applicazione della sanzione prevista dal 7° comma dell’articolo 102 per la circolazione con targa non chiaramente e integralmente leggibile.

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IL CARRELLO APPENDICE I carrelli appendice, nonostante siano contemplati nell’articolo 56 del codice della strada,

relativo ai rimorchi, sono definiti dal 4° comma di quest’ultimo come parte integrante degli autoveicoli che li trainano e quindi non dei rimorchi veri e propri soggetti ad immatricolazione.

I carrelli appendice non hanno più di due ruote (sono quindi ad un solo asse) e sono destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono definite dall’articolo 205 del regolamento di esecuzione del codice della strada come segue:

a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;

b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico;

c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.

La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 metri.

Il 4° comma del precitato articolo 205 del regolamento prevede esplicitamente che ogni carrello appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice e che, ai sensi del 5° comma dello stesso articolo, nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino.

Il carrello appendice è quindi univocamente collegato all’autoveicolo che lo traina. Nella carta di circolazione di quest’ultimo, come negli esempi seguenti, devono essere indicati gli estremi del carrello. La motrice, deve sempre essere presentata a revisione periodica insieme al carrello appendice indicato sulla carta di circolazione. L’eventuale circolazione trainando un carrello appendice non indicato nella carta di circolazione del veicolo trainante comporta l’applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 78 del codice della strada.

Il carrello appendice, essendo parte integrante della motrice, non è munito di carta di circolazione e targa di immatricolazione ma deve soltanto esporre, nella parte posteriore, la targa ripetitrice della targa di immatricolazione della motrice stessa, ai sensi del 4° comma dell’articolo 100 del codice della strada.

Seguono alcune immagini in cui sono raffigurati un carrello appendice, la targa ripetitrice del veicolo abilitato al traino, la targhetta del costruttore, il numero identificativo del telaio ed alcune diciture presenti sulla carta di circolazione della motrice, compreso il caso in cui la dicitura sia stata annullata in seguito all’eliminazione dell’abbinamento tra il carrello appendice e l’autoveicolo:

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