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La detrazione fiscale Novità e cambiamenti Decreto legge n. 63/2013 Legge di conversione n. 90 3/8/2013 Riqualificazione energetica e adeguamento antisismico degli edifici Ristrutturazioni Le detrazioni del 65% e 50% COPIA GRATUITA DA CONSERVARE Guida 20 13

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La detrazione fiscale

Novità e cambiamenti Decreto legge n. 63/2013

Legge di conversione n. 90 3/8/2013

● Riqualificazione energetica e adeguamento antisismico degli edifici

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La Detrazione Fiscale: introduzione

La presente guida è nata con l’intento di rendere più chiara e semplice la lettura del Decreto legge n. 63/2013 (Legge

di conversione n. 90 del 3/8/2013) che introduce delle novità e dei cambiamenti in merito alle detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica e alle ristruttu-razioni, di individuare quali soggetti e per quali tipi di intervento si può richiedere la detrazione (dall’Irpef e dall’Ires) e di elen-care gli adempimenti richiesti e le proce-dure da seguire per poterne usufruire.

1.0 AGEVOLAZIONI FISCALI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAmENTO ANTISISmICO DEGLI EDIFICI1.1 Normativa1.2 Edifici interessati1.3 Soggetti interessati1.4 Interventi agevolati1.5 Detrazioni1.6 Adempimenti1.7 Documenti da conservare1.8 Cumulabilità con altre agevolazioni

2.0 AGEVOLAZIONI FISCALI: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE2.1 Normativa2.2 Edifici interessati2.3 Soggetti interessati2.4 Interventi agevolati2.5 Detrazioni2.6 Adempimenti2.7 Documenti da conservare2.8 Cumulabilità con altre agevolazioni2.9 L’iva sulle ristrutturazioni edilizie3.0 La detrazione Irpef per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati3.1 La detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi sui mutuiSOM

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1.1 LA NORmATIVAIl decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 (Leg-ge di conversione n. 90 del 3/8/2013) ha prorogato al 31 dicembre 2013 le agevola-zioni per gli interventi di efficienza energetica, innalzando dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità fiscale (dall’IRPEF o dall’IRES) delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giu-gno 2013 (data di entrata in vigore del decre-to) al 31 dicembre 2013.Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguarda-no tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65%

è invece prorogata al 30 giugno 2014.Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà invece sosti-tuita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

1.2 EDIFICI INTERESSATIL’agevolazione per la riqualificazione interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (abitazioni, uffici, negozi, attività produttive o artigianali e fabbricati rurali) compresi quelli strumentali, ad esclusione degli interventi effet-tuati durante la costruzione dell’immobile.Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa l’instal-

lazione dei pannelli solari, l'edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall’intervento. In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può usufruire della detrazione solo nel caso di fedele ricostruzione; sono, quin-di, esclusi gli interventi di ampliamento.Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 63/2013, la detrazione del 65% sia applica anche ai lavori preventivi di adeguamento antisismico degli edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003). Anche per l’ade-guamento antisismico l’agevolazione scade il 31 dicembre 2013.

1.3 SOGGETTI INTERESSATIPossono usufruire dell’agevolazione tutti i con-tribuenti che sostengono - fino al 31 dicembre 2013 per i privati, e fino al 30 giugno 2014 per interventi sulle parti comuni dei condomìni o su tutte le unità immobiliari del condominio - spese per l’esecuzione degli interventi su edi-fici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Tra le persone fisiche, possono fruire dell’age-volazione anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniu-

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ge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.

1.4 INTERVENTI AGEVOLATIa. Interventi di riqualificazione globale su edifi-ci esistenti (comma 344) È detraibile il 65% delle spese sostenute per qualsiasi inter-vento, o insieme di interventi, che consentano di conseguire un fabbisogno annuo di ener-gia per la climatizzazione invernale non superiore ai va-lori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 mar-zo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010). L’indice di fabbisogno ener-getico da conseguire deve essere riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono (Risoluzione 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate). La detrazione spettante per i la-vori di riqualificazione globale non potrà cumularsi con quella relativa ai sin-goli interventi. Solo in caso di interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installa-zione di pannelli solari, quest’ultima detrazione può aggiungersi a quella per la riqualificazione globale.

Casi particolariLa detrazione si applica alla sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione che sia cer-tificato che il portone da sostituire presenta le caratteristiche proprie di una finestra o di una porta-finestra e consenta il conseguimento de-

gli indici di risparmio energetico richiesti per le strutture opache (Risoluzione 475/E del 9/12/2008 Agenzia delle Entrate). Non è agevolabile invece la sostituzione della porta del box auto adiacente all’abitazione; condizione indispensabile per accedere al bo-nus è che il locale sia riscaldato.Per gli interventi di riqualificazione globale il tetto massimo di detrazione è 100.000 euro.

b. Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi) - (comma 345) Comprendono interventi su coperture, pavimenti e pareti che delimitano il volume ri-scaldato. Rientrano fra questi anche la sostituzione di porte di ingresso e finestre.Per questa categoria è impor-tante che i valori di trasmittan-za delle partizioni orizzontali o verticali e dei serramenti rispettino determinati limiti di trasmittanza.Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pa-reti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche ter-

miche delle strutture esistenti; fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infis-si; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane); demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi.Per il calcolo dell'indice di prestazione ener-getica dell'edificio per la climatizzazione invernale e delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio, le metodologie di calcolo da utilizzare sono quelle indicate all'art. 3 del DPR 2 aprile 2009, n.59.Il limite della detrazione per interventi sugli invo-

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DELLA CASAClasse energetica kWh/mq/anno mc metano/mq annuo

G oltre i 240 kWh 24 mcG oltre i 160 kWh 16 mcF tra 121-160 kWh 12,1-16 mcE tra 91-120 kWh 9,1-12 mcD tra 71-90 kWh 7,1-9 mcC tra 51-70 kWh 5,1-7 mcB tra 31-50 kWh 3,1-5 mcA < 30 kWh 3 mc

Casa Passiva < 15 kWh 1,5 mc

< 30 kWh/m2 anno

< 50 kWh/m2 anno

< 70 kWh/m2 anno

< 90 kWh/m2 anno

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lucri degli edifici è di 60.000 euro. c. Installazione di pannelli solari per la produ-zione di acqua calda (comma 346) È detraibile il 65% delle spese sostenute per l’in-stallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. È indispensabile avere una garanzia di 5 anni per pannelli e bollitori e di 2 anni per gli accessori e i com-ponenti tecnici. Inoltre, i pan-nelli devono essere conformi a determinate norme UNI EN ed essere certificati da un orga-nismo dell’Unione Europea o della Svizzera.Per i pannelli realizzati in auto-costruzione non è più necessa-ria la certificazione di qualità relativa alle strisce assorbenti (DM 26 ottobre 2007, che ha modificato l’art. 8, comma 2, del DM 19 febbraio 2007). Il DM 6 agosto 2009 elimina l’obbligo di produrre la certifi-cazione di qualità anche per il vetro solare. Per le spese di installazione di pannelli solari, non è più obbli-gatorio redigere l’attestato di certificazione o qualificazione energetica (art. 1, c. 24, lettera c), Legge 244/2007).Il limite della detrazione per l’installazione di pannelli solari è di 60.000 euro.

d. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347) Sono detraibili le spese sostenute per la sostitu-zione integrale o parziale di impianti di clima-tizzazione invernale esistenti con impianti dotati

di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bas-sa entalpia. Rientra anche la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con pompa di calore per la produzione di acqua calda sa-nitaria. È agevolabile anche la trasformazio-ne degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati, con conta-bilizzazione del calore, e l’applicabile della

contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati; è esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo.I sistemi termodinamici a con-centrazione solare per la pro-duzione di energia termica, convertibile anche in energia elettrica, usufruiscono della

detrazione del 65%, perché assimilabili ai pannelli solari. Le modalità con cui calcolare la detrazione variano però in base alle carat-teristiche degli impianti (Risoluzione 12/E del 7 febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate).Il limite della detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è di 30.000 euro.

e. Interventi di messa in sicurezza antisismi-

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ca sugli edifici La Legge di conversione del Decreto 63/2013 estende il regime delle detrazioni fiscali 65% anche agli interventi di messa in sicurezza an-tisismica sugli edifici adibiti a prima casa o ad attività produttive, a condizione che si trovino in zona sismica ad alta pericolosità 1 o 2, mentre per le zone 3 e 4 permane la detrazione del 50%. Elenchiamo la classificazione in zone di pericolosità: • Zona 1 - È la zona più pericolosa, dove pos-sono verificarsi forti terremoti;• Zona 2 - Nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti;

• Zona 3 - I Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti;• Zona 4 - È la zona meno pe-ricolosa.Il limite della detrazione per gli interventi di messa in sicurezza antisismica è di 62.400 euro.

1.5 DETRAZIONIL’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda, sia IRPEF che IRES, in misura pari al 65% delle spese soste-nute entro il 31 dicembre 2013 per i privati, ed entro il 30 giugno 2014 per i condomì-ni. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

In particolare, per i contribuenti persone fisi-che, non titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, enti non commerciali, esercenti arti e professioni), sono detraibili le spese pagate me-diante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2013. Nel bonifico vanno indicati: la causale del versamento; il codice fiscale del be-neficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori). Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, per i quali i lavori ineriscono all’esercizio dell’atti-vità commerciale, la detrazione è riconosciuta

in relazione alle spese imputa-bili ai vari periodi d’imposta, fino a quello in corso al 31 dicembre 2013. I contribuen-ti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. I limiti massimi della detrazio-ne previsti per le diverse cate-gorie di intervento (100.000, 60.000, 30.000 e 62.400 euro) rappresentano il tetto massimo di risparmio ottenibile median-te la detrazione. Il limite mas-simo della detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, quindi, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ra-gione dell’onere effettivamente

sostenuto da ciascuno. Anche per gli interventi condominiali il tetto massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compon-gono l’edificio, tranne i casi in cui l’intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio. In quest’ultimo caso, l’ammontare

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massimo costituisce il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. La detrazione per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2011 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di interventi ap-partenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. A decorrere dal 1° luglio 2010, viene operata una ritenuta d’acconto sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono del-la detrazione alle imprese che hanno realizzato gli interventi. La ritenuta, in origine fissata al 10% del totale del bonifico, al netto dell’Iva, è stata ridotta al 4% a decorrere dal 6 luglio 2011. È possibile ottenere il rimborso delle quote trattenute per intero nei primi periodi di applicazione della norma.Attenzione Se la dichiarazione relativa agli interventi che proseguono in più periodi d’imposta non viene inviata, o viene inviata ol-tre i termini, non si decade dal beneficio, ma l’inadempimento è punito con una sanzione da 258 a 2.065 euro (Circolare 21/E del 23 apri-le 2010 dell’Agenzia delle Entrate).

1.6 ADEmpImENTIPer fruire dell’agevolazione è necessario ac-quisire: a. L’asseverazione di un tecnico abilitato Deve attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti e può essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere

realizzate che il direttore dei lavori presenta al Comune.L’asseverazione di un tecnico abilitato può an-che essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il conteni-mento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.Per alcuni beni quali, ad esempio, finestre comprensive di infissi o caldaie a condensa-

zione di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allega-te le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispet-to della normativa europea in materia di attestazione di con-formità del prodotto.

b. L’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto Attestato di certificazione ener-getica, che riporterà i dati

relativi all’efficienza energetica dell’edificio oggetto di intervento. In caso di sostituzione di serramenti, installazione di pannelli solari o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale questo documento non è richiesto.

c. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati Deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura ogget-to dell'intervento, i parametri per l'identificazio-ne della tipologia di intervento eseguito, il ri-sparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l’intervento e per

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le spese professionali. Se sono stati eseguiti più interventi su uno stesso edificio o unità immo-biliare, l’asseverazione, l’attestato di certifica-zione o qualificazione energetica e la scheda informativa possono avere carattere unitario. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna trasmettere all’ENEA per via telematica co-pia dell’attestato di certificazione energetica (se il tipo di intervento lo prevede) e la sche-da informativa.L’invio di questa comunicazione richiederà l’intervento di un tecnico, a meno che non si tratti del caso di sostituzione di serramenti, installazione di pannelli solari o di sostituzione dell’impianto termico, per i quali il comune cittadino può collegar-si autonomamente al sito www.enea.it e inviare i documenti.C’è però da sottolineare che non sempre i passaggi sono comprensibili a chiunque, poi-ché si parla di trasmittanze, di potenze no-minali, ecc.Pertanto per queste pratiche è sempre consi-gliabile farsi seguire da un esperto, onde evi-tare la perdita della detrazione a causa di una compilazione errata.Solo nel caso in cui i lavori proseguano in più periodi d’imposta, è necessario inviare una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.La Comunicazione (modello, istruzioni e mo-dalità di trasmissione sono contenuti nel Prov-vedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, Protocollo n. 57639/2009) deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entra-te, esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori sono iniziati. Se per un intervento il contribuente sostiene le spese in più periodi d’imposta, la Comunicazione andrà inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta, con riferimento alle spese sostenute

nel periodo d’imposta precedente. La Comuni-cazione non deve essere inviata nei seguenti casi: • i lavori sono iniziati e terminati nel me-desimo periodo d’imposta; • non sono state sostenute spese nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce.

1.7 DOCUmENTI DA CONSERVARETutti i soggetti che intendono avvalersi del beneficio devono conservare la seguente documentazione: • il certificato di asseve-razione redatto da un tecnico abilitato; •

l’attestato di qualificazione o certificazione energetica (ove richiesto); • la ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di qualifica-zione o certificazione ener-getica; • la ricevuta del bonifico bancario o posta-le (i soggetti non titolari di

reddito d'impresa); • le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.

1.8 CUmULAbILITà CON ALTRE AGEVOLAZIONILa detrazione d’imposta del 65% non è cu-mulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come, ad esempio, la detrazione del 36%/50% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli inter-venti realizzati rientrino sia nelle agevolazio-ni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solo uno dei due benefici fiscali. Il beneficio fiscale è tuttavia compatibile con altre agevolazioni non fiscali (contributi e fi-nanziamenti) per il risparmio energetico. La detrazione del 65% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui al quinto Con-to Energia (DM 5 luglio 2012).

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2.1 NORmATIVAll DL 22 giugno 2012 n. 83, conosciuto come “Decreto crescita”, aveva cambiato il mecca-nismo dell’incentivazione aumentando la per-centuale dal 36% al 50% e l'importo massimo detraibile da 48.000 a 96.000 euro. Questa ul-tima modifica rimaneva in vigore solo fino al 30 giugno 2013. Il DL 4 giugno 2013 (Legge di conversione n. 90 del 3/8/2013) ha aggiunto altri sei mesi di tempo alla sca-denza di giugno: si potrà, cioè, usufruire della detrazione fino al 31 dicembre 2013, quando, salvo diverse disposizioni, si tornerà al 36%.Il decreto, inoltre, ha aggiun-to tra le spese detraibili anche quelle sostenute per l'acquisto di mobili per l'arredo e all’ac-quisto degli elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) finaliz-zati all’arredo dell’immobile ristrutturato. L'agevolazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, dal 2012 non è più prevista per i contri-buenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immo-bili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

2.2 EDIFICI INTERESSATIa. residenziali, nella generalità dei casi; com-

prese parti comuni condominiali (come da re-golamento condominiale);b. non residenziali nella particolare ipotesi di ricostruzione o ripristino a seguito di even-ti calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;c. pertinenze degli immobili residenziali (es.

cantina, box, ecc…)d. immobili ad uso promi-scuo: qualora l’unità immobi-liare residenziale sia adibita promiscuamente all’esercizio dell’arte e della professione, ovvero all’esercizio di un’at-tività commerciale, la detra-zione è ridotta al 50%.e. immobili interessati da in-

terventi calamitosi per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

2.3 SOGGETTI INTERESSATIPossono usufruire della detrazione sulle spe-se di ristrutturazione tutti i contribuenti assog-gettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato:• proprietario o nudo proprietario dell’abi-tazione;

2.0 AGEVOLAZIONI FISCALI: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. PER LE CONDIZIONI CONTRATTUALI FANNO RIFERIMENTO I FOGLI INFORMATIVI DISPONIBILI SUL SITO WEB E PRESSO LE FILIALI DELLA BANCA. MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. PER LE CONDIZIONI CONTRATTUALI FANNO MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. PER LE CONDIZIONI CONTRATTUALI FANNO MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. PER LE CONDIZIONI CONTRATTUALI FANNO

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• titolare di un diritto reale di godimento (usu-frutto, uso, abitazione o superficie);• soci di cooperativa;• imprenditori individuali (per beni diversi da quelli strumentali e merce);• soci di società semplice, o in nome collettivo, o in accomandita semplice (sempre con riferi-mento ad immobili diversi da quelli strumentali e merce);• promissario acquirente;• erede;• chi esegue i lavori in econo-mia (limitatamente alle spese per i materiali);• locatario o comodatario;• familiari conviventi (coniuge, parenti entro il 3° grado e af-fini entro il 2° grado) del pro-prietario o detentore dell’unità immobiliare oggetto degli in-terventi.L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli in-terventi e che ne sostengono le relative spese.

2.4 INTERVENTI AGE-VOLATILa detrazione Irpef riguarda le spese sostenu-te per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrut-turazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

manutenzione ordinariaSono interventi di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad in-

tegrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:• sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;• riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimen-to delle acque bianche e nere);• rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni

senza modifiche dei preesisten-ti oggetti, ornamenti, materiali e colori;• rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;• rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;• sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabiliz-zazioni;• riparazioni balconi e terraz-ze e relative pavimentazioni;• riparazione recinzioni;• sostituzione di elementi di impianti tecnologici;• sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con ser-rande, senza modifica della

tipologia di infisso.

manutenzione straordinariaSono interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnova-re e sostituire parti anche strutturali degli edifi-ci, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ma-

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nutenzione straordinaria i seguenti interventi:• sostituzione infissi esterni e serramenti o per-siane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;• realizzazione ed adeguamento di opere ac-cessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizza-zione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;• realizzazione ed integrazio-ne di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;• realizzazione di chiusure o aperture interne che non mo-difichino lo schema distribu-tivo delle unità immobiliari e dell'edificio;• consolidamento delle strut-ture di fondazione e in eleva-zione;• rifacimento vespai e scan-nafossi;• sostituzione di solai interpia-no senza modifica delle quote d'imposta;• rifacimento di scale e rampe;• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;• sostituzione solai di copertu-ra con materiali diversi dai preesistenti;• sostituzione tramezzi interni, senza altera-zione della tipologia dell'unità immobiliare;realizzazione di elementi di sostegno di singo-le parti strutturali;• interventi finalizzati al risparmio energetico.

Restauro e risanamento conservativoSono interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a con-servare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico

di opere che, nel rispetto degli elementi tipo-logici, formali e strutturali dell'organismo stes-so, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.A titolo esemplificativo, sono ricompresi nel restauro e risanamento conservativo i seguenti interventi:• modifiche tipologiche delle singole unità im-mobiliari per una più funzionale distribuzione;• innovazione delle strutture verticali e orizzon-

tali;• ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;• adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;• apertura di finestre per esi-genze di aerazione dei locali.

Ristrutturazione ediliziaSono interventi di ristrutturazio-ne edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che pos-sono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diver-so dal precedente. A titolo esemplificativo, sono

ricompresi nella ristrutturazione edilizia i se-guenti interventi:• riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;• costruzione dei servizi igienici in ampliamen-to delle superfici e dei volumi esistenti;• mutamento di destinazione d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regio-nali e dalla normativa locale;• trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;

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• modifiche agli elementi strutturali, con varia-zione delle quote d'imposta dei solai;• interventi di ampliamento delle superfici.

Nel caso di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo gli inter-venti che riguardano le parti comuni di edi-fici residenziali. La manutenzione ordinaria è, dunque, esclusa dalla detrazione in caso di interventi su singole unità immobiliari re-sidenziali di qualsiasi cate-goria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Per queste categorie di immobili sono ammessi alla detrazione solo gli interventi di manuten-zione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Sono, inoltre, ammessi alla de-trazione interventi:• ripristino dell'immobile dan-neggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia sta-to dichiarato lo stato di emer-genza;• realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali an-che a proprietà comune;• eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad og-getto ascensori e montacarichi, alla realizza-zione di ogni strumento che sia adatto a favori-re la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situa-zione di gravità;• prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;• realizzazione di opere finalizzate alla cabla-tura degli edifici, al contenimento dell'inquina-mento acustico;• adozione di misure antisismiche (vedi capi-

tolo 1.4, lettera E, pagina 10 della presente guida);• bonifica dall'amianto;• esecuzione di opere volte ad evitare gli infor-tuni domestici;• conseguimento di risparmi energetici, com-presa l'installazione di impianti fotovoltaici.

Tra le spese sostenuto sono oggetto di detrazio-ne anche quelle per:

• l'acquisto di mobili per l'ar-redo dell'edificio oggetto di ristrutturazione, per un massi-mo di 10.000 euro (in pratica si concede un bonus di 5.000 euro);• l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non in-feriore alla A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immo-

bile ristrutturato, per un massimo di 10.000 euro (in pratica si concede un bonus di 5.000 euro);• la progettazione e per le prestazioni profes-sionali connesse all'esecuzione delle opere edi-lizie e alla messa a norma degli edifici.In caso di ristrutturazioni con demolizione e ri-costruzione, il beneficio fiscale si può ottenere solo nel caso di fedele ricostruzione dell'edi-ficio. Sono quindi esclusi tutti gli interventi di ampliamento, anche quelli consentiti dal cosid-

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detto Piano Casa.

2.5 DETRAZIONIL'agevolazione spetta fino a un massimo di spesa di 96.000 euro per singola unità immo-biliare.Nel caso in cui gli interventi realizzati in cia-scun anno consistano nella prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute nei diversi anni.Utilizzo promiscuo: se gli in-terventi sono realizzati su unità immobiliari residenzia-li adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, oppure ancora all'esercizio dell'attività com-merciale, la detrazione spet-tante è ridotta al 50%.

2.6 ADEmpImENTIPer fruire della detrazione Irpef 50% (ex 36%) sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti.Non è più richiesta la comunicazione di inizio lavori.Secondo quanto disposto dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 50% (ex 36%), non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori. Lo stesso decreto dispone che occorre "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registra-zione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri

dati richiesti ai fini del controllo della detrazio-ne e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in appo-sito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate".I soggetti interessati alla detrazione devono in-viare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione di inizio lavo-ri. La comunicazione non deve essere effettua-

ta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizio-ni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della noti-fica preliminare alla Asl.Secondo quanto disposto dal comma 1, articolo 99 del Dlgs 81/08, il committente o il responsabile dei lavori, pri-ma dell'inizio dei lavori, deve inviare all'Asl la notifica preli-minare di inizio lavori nei se-guenti casi:• cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, an-che non contemporanea;• se nel corso dello svolgimen-to dei lavori il cantiere, in cui operava un'unica impresa, ricorre alla prestazione d'ope-ra di più imprese, occorre av-

visare tempestivamente l'Asl con l'invio della notifica• cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.

La comunicazione deve essere inviata con rac-comandata A.R. con le seguenti informazioni:• generalità del committente dei lavori e ubica-zione degli stessi;• natura dell’intervento da realizzare;• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabili-

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tà da parte della medesima, in ordine al rispet-to degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribu-zione;• data di inizio dell’intervento di recupero.

2.7 DOCUmENTI DA CONSERVAREIl provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2011/149646 ha recepito quanto disposto dalla normativa nazionale, prendendo atto della soppressione dell'obbli-go di invio della comunicazio-ne preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. Il me-desimo provvedimento ha re-cepito anche l'obbligo di con-servare a cura del contribuente e esibire in caso di controllo la seguente documentazione:• le abilitazioni amministra-tive richieste dalla vigente legislazione edilizia in rela-zione alla tipologia di lavori da realizzare;• per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatasta-mento;• ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesi-male di ripartizione delle spese;• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari convi-venti, dichiarazione di consenso del possesso-re all'esecuzione dei lavori;• comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le

vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;• fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;• ricevute dei bonifici di pagamento.

2.8 CUmULAbILITà CON ALTRE AGEVOLAZIONILa cumulabilità si riferisce alla possibilità di ottenere più benefici per uno stesso interven-to. La compatibilità si riferisce alla possibile

convivenza, nello stesso pe-riodo, di due incentivi che premiano interventi diversi anche se spesso attigui (ad esempio diversi interventi nell'ambito di una stessa ri-strutturazione edile).La detrazione del 50% è cu-mulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili

oggetto di vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DL 22 gen-naio 2004, n. 42), ridotte nella misura del 50 per cento.La detrazione è invece compatibile con la detrazione fiscale del 65% (ex 55%) per gli interventi di riqualificazione energetica de-gli edifici, a condizione che non riguardino la stessa tipologia di intervento per la quale si richiedono le detrazioni fiscali del 50%.

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2.9 L’IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIELa Finanziaria 2010 ha reso permanente il regime agevolato dell'iva al 10% per le pre-stazioni di servizi relativi a interventi di manu-tenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.

In pratica si applica il 10% alla manodopera, mentre si applica il 21% ai prodotti ac-quistati. Tuttavia, se il fornitore dei beni e dei servizi è unico, come quasi sempre avviene, tutto l'importo può essere as-soggettato al 10%.

Dichiarazione di responsabili-tà: per poter assoggettare ad aliquota agevolata la presta-zione d'opera o l’acquisto di beni è consigliabile richiedere (da parte dell'azienda che presta l'opera) o fornire (da parte del committente) una dichiarazione di responsabili-tà per l'applicazione dell'Iva agevolata.Le fatture devono essere intestate allo stesso soggetto che richiede la detrazione.

3.0 LA DETRAZIONE IRpEF pER GLI ACQUIRENTI E GLI ASSEGNATARI DI ImmObILI RISTRUTTURATIÈ prevista una detrazione Irpef del 36% anche per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati. In particolare, la detrazione si ap-plica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da impre-se di costruzione o ristrutturazione immobilia-re e da cooperative edilizie che provvedono,

entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. L’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25%

del prezzo di vendita o di as-segnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

3.1 LA DETRAZIONE IRpEF DEL 19% DEGLI INTERESSI pASSIVI SUI mUTUII contribuenti che intraprendo-

no la ristrutturazione e/o la costruzione della loro casa di abitazione principale, possono detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pa-gati sui mutui ipotecari, per costruzione e ri-strutturazione dell’unità immobiliare, stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta.

Nonostante l’accuratezza impiegata nella ricerca delle informazioni l’editore non si ritiene responsabile di eventuali errori e omissioni. La Guida alla Detrazione Fiscale è un’iniziativa di Graffiti s.a.s. Varese - Tel. 0332 435327 - Fax 0332 436514 - [email protected]