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D.Lgs. n°257 del 25/07/2006 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. Art. 1 Modifiche al titolo del D.L.gs. 626/94 Art. 2 Inserimento del Titolo VIbis nel D.Lgs. 626/94, Art. da 59-bis a 59-septiesdecies. Art. 3 Sanzioni Art. 4 Clausola di cedevolezza Art. 5 Abrogazione del Capo III del D.Lgs. 277/91 dal 26/9/2006 Decreto Legislativo 257/2006

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D.Lgs. n°257 del 25/07/2006 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Art. 1 Modifiche al titolo del D.L.gs. 626/94Art. 2 Inserimento del Titolo VIbis nel D.Lgs. 626/94, Art. da 59-bis a 59-septiesdecies.Art. 3 SanzioniArt. 4 Clausola di cedevolezzaArt. 5 Abrogazione del Capo III del D.Lgs. 277/91 dal 26/9/2006

Decreto Legislativo 257/2006

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- Abbassa il valore limite per tutti i tipi di amianto a 100 ff/l - Deroga taluni obblighi in caso di Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI)- Obbliga alla preventiva rilevazione di presenza in caso di manutenzione o demolizione- Introduce riposi obbligatori per lavoratori con DPI respiratori- Piano lavori solo per demolizioni e rimozione; negli altri casi è sufficiente la sola notifica 30gg prima dell’inizio dei lavori, tranne i casi di Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI)- Solo imprese iscritte all’Albo possono effettuare rimozione, demolizione, trasporto e smaltimento; per altre attività possibile impiego anche di imprese non iscritte.

Decreto Legislativo 257/2006Punti Principali

Nei casi di ESEDI non si applicano notifica, sorveglianza sanitaria, registrazione nelle cartelle sanitarie e di rischio. Sarà la Commissione consultiva permanente di cui all’art. 393 del 547/55 a indicare tali esposizioni. Frattanto il Comitato ex art. 27 DLgs 626/94 Regione Campania ha indicato che tali ESEDI si realizzano quando NON VI è PRODUZIONE DI RIFIUTO

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Interventi di CONFINAMENTO, INCAPSULAMENTO, TRASPORTO, SMALTIMENTO, TRATTAMENTO ai sensi del D.M. n. 248/04, e MANUTENZIONE possono essere eseguiti senza piano di lavoro (e forse anche senza notifica ?).

E i lavoratori addetti alla estrazione e lavorazione delle pietre verdi ?

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato SOLO da personale con formazione adeguato nell’ambito del S. P. P . ?

Decreto Legislativo 257/2006Punti Principali

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Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e dellasicurezza nei luoghi di lavoro.

(GU n. 101 del 30-4-2008 – Supplemento Ordinario n.108)

testo in vigore dal: 15-5-2008

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Capo III

Protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto

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SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALIArt. 246 - Campo di applicazione1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.Art. 247 - Definizioni 1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

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SEZIONE II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 247 - Individuazione della presenza di amianto1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente capo.

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Art. 249 - Valutazione del rischio1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi … che il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250 (notifica) 259 (sorveglianza sanitaria) e 260 comma 1 (registro esposizione), nelle seguenti attività:a) brevi attività non continuative di manutenzione ... solo su materiali non friabili;b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto .. in buono stato;d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni …..

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3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

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Art. 250 - Notifica1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.2. La notifica comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:a) ubicazione del cantiere;b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;c) attività e procedimenti applicati;d) numero di lavoratori interessati;e) data di inizio dei lavori e relativa durata;f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.3. Questi dati sono accessibili, a richiesta, dall’RLS…4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro puòcomportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere provenientedall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

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Art. 251 - Misure di prevenzione e protezioneL’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto ... deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite ... mediante le seguenti misure:- il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al più basso possibile;- i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione dell’amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore a un decimo del valore limite;- l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione;

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-i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;- tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;- l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;- i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi..

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Art. 252 - Misure igienichea) prescrizioni per i luoghi di lavoro: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) limitazione accesso solo ai bonificatori; 3) oggetto del divieto di fumare;b) prevedere aree speciali per mangiare e bere senza rischio di contaminazione;c) fornire adeguati indumenti di lavoro o adeguati DPI;d) indumenti di lavoro o protettivi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie specificamente attrezzate, in contenitori chiusi, se non vi provveda l'impresa stessa o, in caso di utilizzazione di indumenti monouso, per lo smaltimento;e) riporre gli indumenti di lavoro o protettivi riposti in luogo separato da quello per abiti civili;f) prevedere impianti sanitari adeguati, con docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;g) l’equipaggiamento protettivo deve essere custodito in locali specifici, controllato e pulito dopo ogni utilizzazione, riparato o sostituito se difettoso prima di ogni utilizzazione.

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Art.253. - Controllo dell'esposizioneAl fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro … tranne nei casi di ESEDI.Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto.Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31 e successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996.La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore.Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase … o altro metodo che offra risultati equivalenti.Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a 5 micrometri e una larghezza inferiore a 3 micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

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Art.254 - Valore limite di esposizioneIl valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.Quando il valore limite viene superato, il datore di lavoro individua le causedel superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.Per verificare l'efficacia delle misure adottate per tornare sotto il valore limite, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con idoneo fattore di protezione operativo; l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro e alle condizioni climatiche; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione.

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Art.255 - Operazioni lavorative particolariSe è prevedibile il superamento del valore limite il datore di lavoro adotta le seguenti misure:a) fornisce ai lavoratori DPI per le vie respiratorie e altri DPI e ne esige l'uso durante tali lavori;b) sistema cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;c) adotta misure per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;d) consulta i lavoratori o i loro RLS sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

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Art.256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione

dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto,

predispone un piano di lavoro.Il piano di lavoro prevede le misure necessarie per

garantire la sicurezza e la salutedei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione

dell'ambiente esterno.

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Art.256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amiantoIl piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delletecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori unrischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenentiamianto vengano lasciati sul posto;b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione dei lavoratori;e) adeguate misure per la protezione dei terzi, per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite, delle misure di “rientro”, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;g) natura dei lavori e loro durata presumibile;h) luogo ove i lavori verranno effettuati;i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'invio del piano di lavoro sostituisce l’obbligo di notifica.

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Art.257 - Informazione dei lavoratori1. Ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, il datore di lavoro fornisce informazioni su:a) rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;b) specifiche norme igieniche, compresa necessità di non fumare;c) modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei DPI;d) misure di precauzione particolari per ridurre al minimo l'esposizione;e) esistenza del valore limite e necessità del monitoraggio ambientale.2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure adottate.

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Art.258 - Formazione dei lavoratoriDeve essere sufficiente, adeguata e ad intervalli regolari.Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deveconsentire loro di acquisire conoscenze e competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:- proprietà dell’amianto e suoi effetti sulla salute- tipi di prodotti e di materiali che possono contenere amianto- operazioni che possono comportare esposizione ad amianto e misure atte a ridurre tali esposizioni- procedure di lavoro sicure, controlli ed attrezzature di protezione- funzione, scelta, limiti e corretta utilizzazione dei DPI delle vie respiratorie- procedure di emergenza- procedure di decontaminazione- eliminazione dei rifiuti- importanza sorveglianza medica

Possono essere addetti alla demolizione e smaltimento dell’amianto solo i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di abilitazione regionale ai sensi art.10 comma 2 lettera h) Legge 257/92.

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Art.259 - Sorveglianza sanitariaI lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria…La sorveglianza sanitaria viene effettuata:a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica; c) all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologiadell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.

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Art.260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischioIl datore di lavoro, …, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b) [l’aria filtrata presente all'interno del DPI superiore ad un decimo del valore limite], li iscrive nel registro di esposizione ai cancerogeni, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione ai cancerogeni.L'ISPESL provvede a conservare i documenti per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

• Art. 59-septiesdecies. - Mesoteliomi1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione ledisposizioni contenute nell'articolo 244, con la costituzione di un apposito registronazionale presso l'ISPESL.

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Art.4 Clausola di cedevolezza

In relazione a quanto disposto dall’art.117 della Costituzione,le norme del titolo VI bis del D.Lgs 626/94, afferenti a materie di competenza legislativa delle Regioni, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE,si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo.

Decreto Legislativo 257/2006

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Uno dei principali criteri adottati per valutare il rischio amianto è la determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria. Solitamente espressa in numero di fibre di amianto presenti in un determinato volume d'aria prestabilito: ff/litro (fibre per litro d'aria) o ff/cmc o ff/ml (fibre per centimetro cubo o per millilitro d'aria).

Si procede alla effettuazione di un prelievo d'aria, con aspirazione di un quantitativo prestabilito attraverso una apposita membrana filtrante; la membrana viene successivamente esaminata per il conteggio delle fibre depositatesi durante il prelievo.

Metodologie di analisi: MOCF (microscopia ottica in contrasto di fase), SEM (microscopia elettronica a scansione).  

Il risultato del conteggio, rapportato al volume d'aria prelevato, fornisce il valore di concentrazione ricercato.

MISURA della CONCENTRAZIONE di AMIANTO

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Determinazione sussistenza rischio

effettuata attraverso campionamenti personali e/o ambientali di fibre aerodisperse analisi dei filtri in microscopia ottica in contrasto di fase calcolo della concentrazione di fibre in funzione del volume di aria campionato (ff/cmc)

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MISURA della CONCENTRAZIONE di AMIANTO

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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DEGLI OPERATORI - Campionamento personalerappresentativo ed osservazione in MOCF

- Campionamento ambientaleall’esterno della zona delimitata o di lavoro a circa 1,6 m dal suolo ed osservazione in MOCF

MISURA della CONCENTRAZIONE di AMIANTO

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Strumentazione Portatile per il CAMPIONAMENTO PERSONALE

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PosizioneCAMPIONATORE PERSONALE

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POSIZIONEPOMPA ASPIRANTE

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INFORMAZIONI ANALITICHEMOCF- Conteggio delle fibre - Morfologia- Limite risoluzione 0,2-0,3µm SEM con microanalisi- Conteggio delle fibre- Morfologia- Composizione elementare- Limite risoluzione 0,02 µm

MISURA della CONCENTRAZIONE di AMIANTO

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MICROSCOPIO OTTICO IN CONTRASTO DI FASE

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E’ la "concentrazione sicura", cioè il livello di contaminazione al quale si ritiene che una popolazione possa essere esposta senza che ne derivi un incremento significativo delle patologie causate dall'agente considerato.

Per i cancerogeni non esiste una “concentrazione sicura”.

La letteratura scientifica esistente sembra concorde nel fissare a zero il livello massimo di esposizione ammissibile.

VALORI LIMITEdella CONCENTRAZIONE di AMIANTO

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1950 - 1968: 100 ff/cmc (TLV-TWA - ACGIH)1968 - 1969: 12 ff/cmc (TLV-TWA - ACGIH)1970 - 1977: 5 ff/cmc (TLV-TWA - ACGIH) 1978 - oggi: 2 ff/cmc per crisotilo (TLV-TWA - ACGIH)

0,5 ff/cmc per amosite (TLV-TWA - ACGIH) 0,2 ff/cmc per crocidolite (TLV-TWA - ACGIH) 2 ff/cmc per altre forme (TLV-TWA - ACGIH)

1991 - sett. 2006: 0,6 ff/cmc per crisotilo (Limite D.L.gs 277/91) 0,2 ff/cmc per altre forme (Limite D.L.gs 277/91)

settembre 2006: 0,1 ff/cmc per tutte le forme (Limite D.L.gs 257/06) aprile 2008: 0,1 ff/cmc per tutte le forme (Limite D.L.gs 81/08)

VALORI LIMITEdella CONCENTRAZIONE di AMIANTO

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Esistono fonti normative che hanno fissato valori di riferimento diversi da zero, sia per gli ambienti di vita che di lavoro.Ciò è probabilmente conseguenza del fatto che la grande diffusione nell'ambiente dell'amianto ha prodotto una sorta di inquinamento di fondo, peraltro ammesso e dimostrato in numerosi studi. La normativa di riferimento indica i criteri dimensionali per la definizione delle fibre "respirabili" e riporta i valori di riferimento a tale tipologia di fibre.

Inquinamento di fondo [Maroni 1991- rilievi in MOCF]- in esterno 0,1-4 fibre/l, - in edifici con MCA 1-10 fibre/l

VALORI LIMITE della CONCENTRAZIONE di AMIANTO

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Il DM Sanità 6/9/94: fissa i limiti per la popolazione civile.

Il limite di esposizione per ambienti di vita viene fissato - a 20 ff/litro se misurato in MOCF e - a 2 ff/litro se misurato in SEM, valori al di sotto dei quali viene consentito il riutilizzo dei locali al termine di un intervento di bonifica (criterio di restituibilità).

I valori limite misurati in MOCF sono basati fondamentalmente su criteri dimensionali e non qualitativi delle fibre, comprendendo anche fibre diverse dall'amianto (vetro, fibre vegetali ecc.); anche se una osservazione accurata e approfondita può consentire ad analisti dotati di sufficiente esperienza di esprimersi anche sul piano qualitativo.

VALORI LIMITE della CONCENTRAZIONE di AMIANTO

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Dal momento che sono stati scoperti casi di mesoteliomi dovuti a esposizioni di tipo ambientale, sorge la questione. Vi potranno essere effetti determinati da ciò che rimane dell’amianto utilizzato?

VALORI LIMITE della CONCENTRAZIONE di AMIANTO

Quale significato può essere attribuito alle esposizioni a livelli estremamente bassi quali si verificano per la presenza dell’amianto in edifici, mezzi di trasporto e nell’ambiente di vita in genere?

Secondo EPA e OMS il rischio lifetime è pari a 1caso ogni 100.000 persone

per esposizione a 1 fibra/litro, … e il limite per la qualità dell’aria nelle

città è proprio di 1 fibra/litro