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TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Di particolare interesse per i lettori di questo volume segnaliamo:

35 - Compendio di diritto bancario56 - Il promotore finanziario

56/4 - Ordinamento e compiti istituzionali della CONSOB345 - Guida al concorso in Banca- Manuale di base

345/1 - Selezioni negli istituti bancari e finanziari - TestL31 - La rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi

L35/A - AntiriciclaggioSE/I10 - I finanziamenti alle impreseSE/I25 - Basilea 2SE/I33 - La finanza consapevole

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: www.simone.itove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati

Ideazione e direzione scientifica del Prof. Federico del Giudice

Aggiornamento del volume a cura del dott. Flavio Borgonovo

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Esselibri S.p.A.(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Finito di stampare nel mese di novembre 2008dalla «Grafica Sud s.r.l.» - Via Censi dell’Arco, 22 - Cercola (NA)

per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, n. 33/D - 80123 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

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PREMESSA

Il Manuale di tecnica bancaria, giunto alla sua dodicesima edizione, è ag-giornato alle più recenti novità legislative (tra le quali si segnalano quelleintrodotte dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dal D.Lgs. 17 settembre 2007,n. 164 e dal D.L. 112/2008 cd. manovra d’estate, conv. in L. 133/2008) chehanno interessato la disciplina negli ultimi tempi, la quale risente inevitabil-mente dei cambiamenti del contesto economico e istituzionale in cui opera-no le banche e gli altri soggetti finanziari.Il volume, oltre ad analizzare le tradizionali operazioni bancarie — raccoltadel risparmio, concessioni dei prestiti e tipiche operazioni di servizio — e glistrumenti innovativi introdotti in queste aree di attività (si pensi al serviziobancario di base, all’impiego del rating, in seguito agli accordi di Basilea 2,all’adozione degli IAS per la redazione del bilancio delle banche), dedicaampio spazio alle diverse tipologie di strumenti finanziari (azioni, obbliga-zioni, strumenti derivati) e ai meccanismi di funzionamento dei mercati suiquali questi vengono negoziati, alle attività in valuta e di gestione collettivadel risparmio svolte dalle banche e al bilancio bancario.Arricchito da utili schematizzazioni, tabelle e schede di confronto, poste allafine dei singoli capitoli, il testo si propone come un agile e completo stru-mento di studio, prestandosi all’utilizzo da parte di studenti, candidati a pub-blici concorsi e esami di abilitazione e operatori finanziari.

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○ ○ ○ ○ ○

Capitolo 1La banca e l’ordinamento

bancario italiano○ ○ ○ ○ ○

Sommario1. Il mercato dei capitali. - 2. Il credito. - 3. Gli intermediari finanziari.

4. Il Testo Unico su banche e credito (TUB). - 5. La nozione di attività bancaria.6. Le funzioni fondamentali delle banche moderne. - 7. Le condizioni di equilibrio della gestione bancaria.

8. La gestione della liquidità. - 9. La classificazione delle operazioni bancarie.10. La mappa dei rischi della gestione bancaria. - 11. Le autorità creditizie nazionali.

12. La vigilanza della Banca d’Italia. - 13. Il Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC).14. La Banca Centrale Europea (BCE). - 15. Gli aggregati monetari.

16. Il controllo della liquidità e la politica monetaria dell’Eurosistema.17. La struttura del sistema creditizio italiano. - 18. I modelli strutturali delle banche.

19. La scelta tra banca universale e gruppo bancario polifunzionale.20. Ufficio reclami e Ombudsman bancario. - 21. Le banche cooperative.

22. Le particolari operazioni di credito.23. La banca come soggetto abilitato all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento.24. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale della Banca d’Italia (art. 107 TUB).

25. Gli strumenti finanziari. - 26. La banca virtuale. - 27. Il marketing bancario.28. La qualità totale in banca come obiettivo strategico.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29. Il sistema informativo delle imprese bancarie. - 30. Il consorzio «Patti Chiari».

1. Il mercato dei capitaliIl mercato dei capitali (capital market) è il mercato dove si realizza l’incontrodei flussi di domanda e dei flussi di offerta di strumenti finanziari, mediante iquali i settori dell’economia in avanzo di risorse finanziarie (ossia con rispar-mi superiori agli investimenti) trasferiscono fondi a quelli in disavanzo (cioèquelli a cui non è sufficiente il proprio risparmio per coprire i propri investi-menti), direttamente o per il tramite di intermediari finanziari.Esso è articolato in diversi comparti; una prima distinzione è tra mercati direttie mercati aperti.I mercati diretti sono quelli in cui debitore e creditore si scambiano direttamen-te gli strumenti finanziari concordando le condizioni di negoziazione. Tipicomercato diretto è quello delle operazioni bancarie, in cui si hanno contrattazionidirette fra banca e cliente. Generalmente i mercati diretti hanno carattere locale.I mercati aperti sono quelli in cui gli scambi vengono effettuati secondo rego-le standardizzate in maniera impersonale, in base a prezzi noti a tutti i poten-ziali partecipanti. Tipico mercato aperto è la Borsa valori. I mercati aperti sonosoprattutto a livello nazionale o internazionale.

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6 Capitolo 1

Il mercato aperto è suddiviso, a sua volta, nei seguenti comparti: mercato mo-netario, mercato finanziario, mercato dei cambi.Il mercato monetario identifica il mercato nel quale si negoziano gli strumentifinanziari a breve termine (ad esempio, buoni ordinari del Tesoro, accettazionibancarie ecc.). Un comparto del mercato monetario è il cosiddetto mercato in-terbancario, costituito dai depositi effettuati da una banca presso un’altra, perun definito periodo di tempo o a vista, ad un prefissato tasso di interesse.

Le principali caratteristiche del mercato monetario si possono riassumere nelleseguenti:

— basso grado di rischio, in connessione con l’alto grado di solvibilità degliemittenti;

— alta liquidabilità dei titoli in quanto a breve termine e di immediata nego-ziabilità;

— impersonalità delle negoziazioni, in quanto tra gli operatori in surplus ditesoreria e gli operatori in deficit di tesoreria non vi è alcun rapporto perso-nale diretto;

— vastità degli scambi e loro continuità grazie ad un elevato numero di opera-tori diversificati;

— prezzo, che è prevalentemente in funzione dei tassi di interesse a breve ter-mine.

Il mercato finanziario rappresenta il complesso delle negoziazioni relative astrumenti finanziari a medio-lungo termine, che includono sia le azioni sia leobbligazioni emesse dalle imprese, dal settore pubblico e dagli intermediariche operano nel campo degli strumenti finanziari a medio e lungo termine (mer-cato azionario, mercato obbligazionario, mercato dei buoni del Tesoro polien-nali, mercato dei contratti futures, mercato delle opzioni ecc.).Il mercato dei cambi è il mercato delle banconote estere e delle divise estere; leprime sono utilizzate per i pagamenti nei viaggi all’estero, le seconde per leoperazioni commerciali. I corsi del cambio delle banconote e delle divise esterepossono divergere. Gli intermediari che operano sul mercato dei cambi quotanodue prezzi: il prezzo denaro, al quale sono disposti ad acquistare la valuta cheviene loro offerta ed il prezzo lettera (superiore) al quale sono disposti a cederela valuta che viene loro richiesta. Il differenziale denaro/lettera costituisce laremunerazione dell’intermediario per il servizio di negoziazione svolto.Le operazioni che avvengono nel mercato dei cambi si distinguono in opera-zioni a pronti e operazioni a termine, dando così vita ai rispettivi: mercato deicambi a pronti e mercato dei cambi a termine.Nel mercato a pronti il regolamento delle contrattazioni è immediato e av-viene di norma il secondo giorno lavorativo successivo a quello di stipula-zione in base al cambio spot, cioè al cambio del giorno in cui si è definita lanegoziazione.

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7La banca e l’ordinamento bancario italiano

Nel mercato a termine al momento della stipulazione del contratto vengonostabiliti il quantitativo di valuta estera e la data di regolamento del prezzo cheavverrà al cambio forward, cioè a quello della consegna effettiva.Nel considerare il mercato finanziario, si è soliti operare la distinzione tra mer-cato dei mutui e mercato mobiliare.Il mercato dei mutui è caratterizzato dal complesso degli scambi rappresenta-tivi di finanziamenti con vincolo di credito assistiti da specifico contratto dimutuo.Il settore più rappresentativo del mercato finanziario è il mercato mobiliare,dove si realizzano prestiti a medio-lungo termine e finanziamenti a titolo dicapitale di rischio imperniati, rispettivamente, sulla circolazione di obbliga-zioni (mercato obbligazionario) e di azioni (mercato azionario).Al mercato finanziario si rivolgono gli operatori richiedenti fondi per il finan-ziamento degli investimenti a medio-lungo ciclo di utilizzo. Gli offerenti sonoinvece gli operatori in surplus finanziario che vogliono investire il loro rispar-mio in modo durevole con disponibilità a media-lunga scadenza.I mercati finanziari si distinguono in mercati primari e mercati secondari.Il termine mercato primario identifica il complesso delle domande e delleofferte di titoli di nuova emissione che successivamente verranno scambiatisul mercato secondario. L’attività di emissione e di collocamento viene svoltadirettamente dall’emittente o da altro soggetto incaricato del collocamentodall’ente emittente; la sua funzione tipica è quella di procurare risorse finan-ziarie agli operatori in disavanzo.Il mercato secondario rappresenta invece il complesso delle negoziazioni dititoli già in circolazione presso il pubblico dei risparmiatori, originate dallavolontà degli operatori di effettuare nuovi investimenti ovvero dall’intento diprocedere allo smobilizzo di investimenti realizzati in epoche precedenti. Inquest’ottica, tutti gli scambi che si verificano sul mercato ufficiale (es.: Borsavalori, mercato Expandi) sono da considerarsi mercato secondario; così comesono di mercato secondario le negoziazioni realizzate presso il terzo mercato epresso il mercato di sportello. Il terzo mercato è costituito dal complesso dellenegoziazioni di titoli non ammessi alla quotazione ufficiale né in borsa né almercato Expandi. Il mercato di sportello è invece costituito dal complessodelle negoziazioni di titoli che avvengono presso gli sportelli delle banche.Il mercato mobiliare è suddiviso nei settori cosiddetti dei mercati regolamen-tati e dei mercati non regolamentati.I mercati regolamentati sono quelli istituiti o regolamentati dalla Commis-sione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB), come, ad esempio, ilmercato telematico e i mercati locali.I mercati non regolamentati, invece, sono quelli in cui si realizza un’attivitàdi tipo diretto senza ricorrere agli intermediari ufficiali, come, ad esempio, ilmercato privato ed il mercato di sportello.

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8 Capitolo 1

Affinché il mercato mobiliare possa svolgere con efficienza le funzioni ad essoattribuite (finanziamento, investimento, intermediazione) è necessario:

— che abbia un certo «spessore» nel senso che vi sia un elevato numero dititoli in circolazione;

— che vi sia continuità di scambi per volumi di titoli elevati rispetto a quelli incircolazione;

— che si verifichi una certa concentrazione delle negoziazioni;— che vi sia trasparenza di comportamento da parte degli operatori e, quindi,

adeguate informazioni sul mercato;— che esista una componente speculativa con la funzione di sostenere il corso

dei titoli che non hanno trovato stabile collocamento presso i risparmiatori,assicurando in ogni momento liquidità al mercato;

— che sia disponibile un ventaglio sufficientemente ampio di scadenze in gra-do di favorire scelte di portafoglio adeguate;

— che esistano organi di controllo super partes che contribuiscano a fissarenorme adeguate al buon funzionamento del mercato e garantiscano il ri-spetto di tali norme da parte di tutti gli operatori.

Mercatinon regolamentati

(OTC = over the counter)

Mercato dei capitali

Mercato diretto Mercato aperto

Mercatomonetario

Mercatofinanziario

Mercatodei cambi

Mercatomobiliare

Mercatodei mutui

Mercatoa pronti

Mercatoa termine

Mercatiregolamentati

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9La banca e l’ordinamento bancario italiano

▲▲

MERCATO PRIMARIO E MERCATO SECONDARIO: CARATTERISTICHE

a) È l’insieme delle operazioni di emissione e di collocamentodelle attività finanziarie.

Mercato b) Vi sono trattati i titoli di nuova emissione.primario c) Svolge funzioni di vero e proprio finanziamento.

d) È il mercato degli emittenti e degli intermediari incaricati delcollocamento.

a) È il mercato dove avviene lo scambio delle attività finanziarie.Mercato b) Vi sono trattati i titoli già in circolazione.secondario c) Garantisce la liquidità delle attività finanziarie.

d) È il mercato dei risparmiatori.

Un buon funzionamento del mercato secondario, oltre a garantire una discretaliquidità artificiale alle attività finanziarie che vi sono negoziate, agevola sen-sibilmente il funzionamento del mercato primario offrendo termini di parago-ne per il prezzamento delle nuove attività finanziarie.Il mercato secondario è di gran lunga più importante del primario, in quanto ivolumi di attività finanziarie in esso scambiati sono ben superiori ai volumidelle attività finanziarie di nuova emissione.

2. Il creditoIn senso economico, il credito consiste in uno scambio di ricchezza attual-mente disponibile contro la promessa di una prestazione futura (contropresta-zione), quasi sempre con il pagamento di un interesse.In altri termini, il credito costituisce uno scambio di ricchezza con la particola-re caratteristica che la prestazione e la controprestazione non sono contempo-ranee, ma separate da un determinato intervallo di tempo.In relazione alla natura delle prestazioni che sono oggetto di scambio, sidistingue normalmente il credito monetario dal credito in natura.Il credito monetario è quello in cui la prestazione attuale e la controprestazio-ne futura sono costituite da una quantità di denaro o di altri mezzi di pagamen-to.Il credito in natura, invece, è quello in cui la prestazione attuale e la contro-prestazione futura hanno per oggetto beni diversi dal denaro e dagli altri mezzidi pagamento.

Con riferimento alla natura degli utilizzatori del credito, si può operare ladistinzione tra:

— credito concesso alle aziende di produzione o imprese;— credito concesso alle aziende di erogazione, famiglie o altre istituzioni sen-

za finalità di lucro.

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10 Capitolo 1

Il credito alle aziende di produzione, a sua volta, si suddivide in:

— credito all’esercizio, finalizzato a soddisfare le occorrenze di fondi legateal rigiro del capitale circolante (es.: acquisto di scorte, smobilizzo di crediticommerciali ecc.);

— credito agli investimenti fissi, destinato a soddisfare le occorrenze di fondilegate all’acquisizione di beni strumentali (ossia di beni a lungo ciclo diutilizzo non destinati alla vendita).

Una distinzione di particolare rilevanza è quella tra credito diretto e creditoindiretto.Sono operazioni di credito diretto quelle che si realizzano direttamente fra leparti interessate, ossia tra il creditore (operatore in surplus) ed il debitore (ope-ratore in deficit).

Credito direttoSoggetto in avanzo Soggetto in disavanzo finanziario finanziario

Sono operazioni di credito indiretto quelle che si realizzano per il tramite dioperatori che vengono definiti intermediari finanziari.

Centri di formazione Centri di investimentodel risparmio e di consumo

Soggetti in avanzo Soggetti in disavanzo finanziario finanziario

Raccolta

Intermediari

Impiegodi fondi

finanziari

di fondi

Nei moderni sistemi economici la mobilitazione delle risorse dalle unità insurplus alle unità in deficit avviene di regola tramite organizzazioni che hannolo scopo di raccogliere e trasferire il credito.Queste organizzazioni sono le banche, la cui attività principale consiste nelraccogliere fondi, prevalentemente in forma di depositi, e nell’erogarli soprat-tutto mediante prestiti.Nelle operazioni di credito monetario chi effettua la prestazione immediataaffronta rischi economici e rischi finanziari.Il rischio economico riguarda l’eventualità che il debitore non restituisca af-fatto, in tutto o in parte, le somme di denaro ricevute in prestito. Tale rischiocomporta una definitiva perdita sul capitale non rimborsato e sugli interessinon corrisposti.Il rischio finanziario può definirsi come l’eventualità che il debitore non ri-spetti il termine inizialmente convenuto per la prestazione futura, prestazione

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11La banca e l’ordinamento bancario italiano

che, peraltro, sarà effettuata con ragionevole certezza con un ritardo più o menorilevante rispetto al termine inizialmente concordato.

3. Gli intermediari finanziariGli intermediari finanziari sono organismi che hanno come obiettivo dichia-rato quello di facilitare l’incontro fra la domanda e l’offerta di capitali.

In generale, gli intermediari vengono distinti come segue:

— istituzioni creditizie (Banca d’Italia ed enti creditizi che svolgono attivitàbancaria, banche);

— società di leasing e di factoring;— investitori istituzionali (fondi comuni di investimento, gestioni fiduciarie

di patrimoni mobiliari, società di investimento a capitale variabile, compa-gnie di assicurazione ecc.);

— altri intermediari specializzati e di professione.

Agli intermediari finanziari vengono tradizionalmente riconosciute le seguentifunzioni:

— mobilizzazione del risparmio: gli intermediari finanziari attuano operazioni (pas-sive) di raccolta fondi presso gli operatori in surplus (ossia con risparmi supe-riori agli investimenti), trasferendo poi le risorse finanziarie così ottenute aglioperatori in deficit (cioè a quelli cui non è sufficiente il proprio risparmio percoprire i propri investimenti), mediante operazioni (attive) di impiego;

— riduzione del rischio attraverso la diversificazione degli investimenti effet-tuati;

— trasformazione delle scadenze delle attività finanziarie assunte ed emesse:gli intermediari finanziari hanno la capacità di effettuare, sia pure entrocerti limiti, operazioni di impiego con scadenza diversa (più lunga) da quel-le di raccolta.

Le banche svolgono, accanto alle funzioni sopraindicate, un’ulteriore funzio-ne: la funzione monetaria, che si concreta nella capacità di questi organismidi mettere a disposizione del pubblico proprie passività (in particolare i depo-siti in conto corrente) aventi la funzione di mezzi di pagamento.

Qui di seguito si delineano brevemente i caratteri essenziali dei principaliintermediari finanziari non bancari:

1) compagnie di assicurazione: sono intermediari finanziari che assumono egestiscono, istituzionalmente e sistematicamente, i rischi trasferiti loro dagliassicurati contro il pagamento di premi che vengono destinati ad investi-menti patrimoniali (es.: concessione di prestiti, acquisto di titoli pubblici eprivati);

2) fondi pensione: sono intermediari finanziari che gestiscono il risparmioloro conferito, sotto forma di contributi previdenziali, dai lavoratori e/o

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12 Capitolo 1

datori di lavoro al fine di erogare ai beneficiari, al termine della loro vitalavorativa, una prestazione sotto forma di rendita vitalizia o una sommapari al montante dei versamenti ricevuti;

3) società di leasing: sono intermediari finanziari che assistono le imprese nel-l’acquisto di beni strumentali svolgendo principalmente una funzione di fi-nanziamento mediante la stipulazione di contratti di locazione finanziaria;

4) società di factoring: sono intermediari finanziari che acquistano dalle im-prese i crediti che esse vantano nei confronti della clientela, accollandosi— in qualche caso — il rischio del mancato buon fine del credito (cessio-ne pro soluto);

5) società di credito al consumo: sono intermediari che svolgono la loro atti-vità nel campo dei prestiti alle famiglie, solitamente destinati al finanzia-mento dell’acquisto di beni durevoli (es.: automobili);

6) società di gestione di fondi comuni di investimento: sono intermediari fi-nanziari che raccolgono risorse finanziarie presso il pubblico dei rispar-miatori e le gestiscono in modo collettivo investendole in valori mobiliari(fondi comuni mobiliari) o in immobili (fondi comuni immobiliari);

7) società di intermediazione mobiliare (SIM): sono società per azioni, aven-ti sede legale e direzione generale in Italia, autorizzate a svolgere servizio attività di investimento cioè, quando hanno per oggetto strumenti fi-nanziari, negoziazione per conto proprio (dealing), esecuzione di ordiniper conto dei clienti, collocamento con garanzia (underwriting) o senzagaranzia (selling) a favore dell’emittente, gestione di patrimoni, con-sulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali dinegoziazione;

8) imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie: sono impreseche, al pari delle SIM, sono autorizzate a prestare servizi o attività di inve-stimento in Italia, ma che hanno sede legale e direzione generale in unmedesimo Stato comunitario, diverso dall’Italia (imprese di investimentocomunitarie), o sede legale in uno Stato extracomunitario (imprese di in-vestimento extracomunitarie);

9) società di investimento a capitale variabile (SICAV): sono società per azionia statuto speciale il cui oggetto sociale è l’investimento del proprio patri-monio in un portafoglio di valori mobiliari. In esse sono gli stessi parteci-panti che, versando la quota, diventano soci e contribuiscono ad eleggerel’organo amministrativo cui sarà affidato il compito di gestire il patrimo-nio sociale;

10) merchant banks (o banche d’affari): sono intermediari finanziari che sioccupano di finanziamenti in capitale di rischio e, in via subordinata, didebito, a società di dimensioni elevate. L’attività principale e caratteristicadelle merchant banks è costituita dall’acquisizione di partecipazioni insocietà non quotate nei mercati regolamentati;

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13La banca e l’ordinamento bancario italiano

11) istituti di moneta elettronica (IMEL): sono imprese, diverse dalle banche,che emettono moneta elettronica (art. 1, comma 2, lett. h-bis), TUB). Essi,insieme alle banche, risultano riservatari dell’attività di emissione di mo-neta elettronica. La moneta elettronica è un valore monetario rappresenta-to da un credito nei confronti dell’emittente, memorizzato su di un dispo-sitivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferioreal valore monetario emesso, accettato come mezzo di pagamento da sog-getti diversi dall’emittente. La Banca d’Italia emana disposizioni volte afavorire lo sviluppo di questo strumento, ad assicurarne l’affidabilità e apromuovere il regolare funzionamento del relativo circuito. Gli IMEL sonostati introdotti nel nostro ordinamento giuridico con la legge n. 39/2002;

12) Cassa depositi e prestiti S.p.A.: è una società controllata dal Ministerodell’Economia e delle Finanze e partecipata al 30% dalle Fondazioni ban-carie. Svolge l’attività di erogazione di prestiti agli enti locali (gestioneseparata), di gestione della raccolta del risparmio postale, di holding dipartecipazioni, di gestione ordinaria (deputata al finanziamento di opere,impianti, reti e dotazioni per la fornitura di servizi pubblici e di opere dibonifica). Nonostante la privatizzazione, la Cdp S.p.A. conserva un pro-filo ed un ruolo del tutto autonomi nel panorama italiano dell’erogazionedei prestiti, svolgendo un’attività intermedia a quella di banca e di inter-mediario finanziario ma senza sottostare alla specifica disciplina che go-verna tali operazioni.

ATTIVITÀ E INTERMEDIARI FINANZIARI NEL SISTEMA FINANZIARIO ITALIANO

Attività

Esercizio congiunto della raccolta del rispar-mio tra il pubblico e dell’erogazione del cre-dito a breve e medio-lungo termine

Leasing finanziario

Factoring: attività di cessione dei crediti diimpresa

Gestione dei finanziamenti di credito al con-sumo

Assunzione di partecipazioni nel capitale diimprese

Sottoscrizione e collocamento titolo

Intermediari finanziari

Banche

Società di leasingBanche

Società di factoringBanche

Società di credito al consumoBanche

Finanziarie di partecipazioneSocietà di merchant banking e di venture ca-pitalBanche

SIMSocietà di merchant bankingBanche

(Segue)

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14 Capitolo 1

Le banche presentano la specificità di essere gli unici operatori abilitati all’eserci-zio congiunto del credito e della raccolta di fondi direttamente presso il pubblico.

4. Il Testo Unico su banche e credito (TUB)Con il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), appro-vato con decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, si è provveduto alriassetto, alla codificazione e alla delegificazione dell’enorme mole di produ-zione normativa prodotta in materia dalla legge bancaria del 1936 in poi. I162 articoli del TUB (di questi alcuni abrogati) ne sostituiscono oltre 1.400delle disposizioni precedenti.Rispetto alla precedente legge bancaria — la quale constava di 105 articoli —il TUB allarga il proprio raggio di azione ricomprendendo gli intermediarifinanziari non bancari (artt. 106-114), il funzionamento dei sistemi di paga-mento (art. 146), la trasparenza delle condizioni contrattuali (artt. 115-120), ilcredito al consumo (artt. 121-126). L’ingresso di queste due ultime (e connes-se) materie autorizza ad inserire tra le finalità perseguite dal TUB anche quelladi proteggere i soggetti contrattualmente deboli. Per espressa esclusione delladelega del Parlamento non sono comprese nel D.Lgs. n. 385/1993 le norme inmateria di intermediazione mobiliare (contenute oggi negli artt. 5-60 del TestoUnico della Finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e di tutela della concor-renza (previste dalla legge antitrust).Il legislatore ha conferito al TUB la natura di legge quadro, indicando quindii principi guida e rinviando alle autorità creditizie, nell’ambito della normati-

Negoziazione titoli in conto proprio e per con-to terzi

Gestione collettiva del risparmio

Gestione individuale del risparmio

Assicurazione vita e previdenza

Assicurazione danni

Offerta di strumenti di pagamento

Servizi di incasso e pagamento

Agenti di cambio (solo per conto terzi)SIMBanche

SGRSICAV

SGRSIMBanche

Società di assicurazioneIstituti di previdenzaFondi pensione

Società di assicurazione

Banche autorizzate a svolgere funzione mo-netariaSocietà emittenti carte di credito

Società di incasso e pagamentoBanche

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15La banca e l’ordinamento bancario italiano

va secondaria, la regolamentazione degli aspetti più tecnici. Il TUB non con-tiene, infatti, disposizioni analitiche, che per la loro intrinseca complessità ri-chiedono una regolamentazione minuziosa, data la mutevole realtà dei mercatifinanziari.

Il riordino della materia, necessario al fine di adeguarla alla nuova realtà in cuioperano le banche e alle direttive europee, è stato realizzato intorno a tre prin-cipi fondamentali:

1) la libera concorrenza;2) il rispetto delle regole di mercato;3) il collocamento dell’attività bancaria nell’ambito dell’attività d’impresa.

Il TUB si articola in nove titoli:

• Titolo I - Autorità creditizie. Le norme del Titolo I del TUB confermano sostanzialmentela distribuzione dei poteri fra le autorità creditizie (CICR, Ministero dell’Economia e delleFinanze, Banca d’Italia) statuita dalla legge bancaria del 1936, tenendo conto dell’evoluzio-ne successiva dell’ordinamento.

• Titolo II - Banche. Come è noto, la legge bancaria del 1936 non conteneva una esplicita defini-zione né di attività bancaria né di banca. Si limitava a prevedere che «la raccolta del risparmio trail pubblico sotto ogni forma e l’esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolatedalle norme della presente legge» e, dal punto di vista soggettivo, per individuare gli operatoribancari faceva ricorso alle espressioni «azienda di credito» e «istituti di credito».

Con il TUB i soggetti che svolgono attività bancaria hanno l’univoca denominazione di bancaed il termine si applica a tutte le preesistenti categorie di aziende di credito e di istituti di credito.L’attività bancaria è confermata come il congiunto esercizio della raccolta del risparmio tra ilpubblico e dell’erogazione del credito (art. 10). Trovano parimenti esplicita conferma il caratte-re d’impresa dell’attività e la riserva a favore delle banche.Alle banche è consentito, come previsto dal TUF, l’esercizio di tutti i servizi di investimentomentre le sole attività che non possono svolgere direttamente sono la gestione collettiva delrisparmio, riservata alle SGR e alle SICAV, e l’attività assicurativa, attività peraltro effettuabiliattraverso società controllate, con la struttura organizzativa del gruppo polifunzionale.Il TUB realizza in maniera compiuta il passaggio alla banca universale, ossia ad un soggettodespecializzato sotto il profilo istituzionale, temporale e operativo.Con l’espressione despecializzazione istituzionale si vuole indicare l’abolizione della distin-zione fra aziende e istituti di credito che vengono unitariamente ricondotti all’unica denomina-zione di banca.Per despecializzazione temporale si intende la possibilità per tutte le banche di raccogliererisparmio e di erogare credito sia a breve sia a medio-lungo termine.Per quanto attiene alla specializzazione operativa, si fa riferimento alla possibilità per tutte lebanche di svolgere direttamente, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secon-do la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali, fatte salve le riservedi attività previste dalla legge (art. 10, comma 3).

In tema di attività bancaria il TUB consente di operare in un ampio raggio di azione, che compren-de anche l’assunzione di partecipazioni industriali. Tuttavia, l’ingresso delle banche nel capitaledi rischio delle imprese non giunge a configurare la banca mista. Infatti non è consentita:

— la trasformazione dei depositi in partecipazioni, essendo fissata la regola secondo cui gliinvestimenti in partecipazioni ed immobili non possono eccedere l’ammontare del patrimo-nio di vigilanza;

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16 Capitolo 1

— la concentrazione del rischio, essendo disposto che le banche possono investire in una sin-gola impresa solo una parte dei mezzi propri disponibili (che, nell’ipotesi massima consen-tita, è il 15% del patrimonio della banca).

Il TUB prevede che la forma giuridica delle banche è quella della società per azioni oppuredella cooperativa per azioni a responsabilità limitata; quest’ultima è riservata alle banche popo-lari e alle banche di credito cooperativo.

• Titolo III - Vigilanza. Questo titolo compendia le disposizioni sull’attività di vigilanza chela Banca d’Italia deve esercitare sia sulle singole banche sia sui gruppi bancari.

L’intero titolo va posto in relazione all’art. 5 del TUB ove sono indicate le finalità generali(sana e prudente gestione dei soggetti vigilati; stabilità complessiva del sistema finanziario;efficienza e competitività del sistema finanziario; osservanza delle disposizioni in materia cre-ditizia) e destinatari dell’attività di vigilanza (banche, gruppi bancari, intermediari finanziari).

• Titolo IV - Disciplina delle crisi. Il TUB contiene una compiuta disciplina della crisi del-l’impresa bancaria e dei gruppi bancari che contempla sia le procedure volte al risanamentodelle banche in difficoltà, sia le procedure liquidatorie da adottarsi in presenza di crisi irre-versibili, sia il sistema di protezione dei diritti dei depositanti.

• Titolo V - Soggetti operanti nel settore finanziario. Questo titolo compendia le norme chedisciplinano l’attività dei soggetti operanti nel settore finanziario.

Le disposizioni in questione individuano con chiarezza i destinatari della normativa, prevedonol’istituzione di un elenco generale degli intermediari tenuto dalla Banca d’Italia (l’iscrizione ècondizione essenziale per lo svolgimento di specifiche attività), stabiliscono una riserva di atti-vità a favore degli iscritti, definiscono un modello di vigilanza variamente articolato in funzionedelle diverse caratteristiche dei soggetti controllati e affermano il principio dell’esclusivitàdell’attività finanziaria quando sia esercitata nei confronti del pubblico.• Titolo V-bis - Istituti di moneta elettronica. Titolo, inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c),

della L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001), che regolamenta l’emissione dimoneta elettronica, indicando quali soggetti, oltre alle banche, sono autorizzati, in regime diriserva, all’esercizio di tale attività e quali sono le norme da osservare.

• Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali. La disciplina sulla trasparenza siapplica alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediarifinanziari disciplinati nel titolo V.

L’art. 116 impone a questi soggetti di pubblicizzare, in ciascun locale aperto al pubblico, i tassidi interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione econo-mica relativa alle operazioni e ai servizi offerti. A norma dell’art. 117, i contratti devono essereredatti per iscritto (a pena di nullità) ed un esemplare degli stessi deve essere consegnato aiclienti. Nel contratto devono essere espressamente indicati il tasso di interesse e ogni altro prez-zo e condizione praticati.

• Titolo VII - Altri controlli. L’art. 129 del TUB, abilitando tutte le banche all’emissione diobbligazioni e di titoli di deposito, ha posto le premesse per un più significativo ricorso almercato dei valori mobiliari.

Lo sviluppo di un efficiente mercato dei titoli di debito privati, che possa rappresentare un’effet-tiva alternativa al finanziamento bancario, non può prescindere dall’esistenza di un efficacesistema di controlli in grado di garantire la stabilità e l’ordinato funzionamento del mercatostesso. Al perseguimento della finalità di sostenere lo sviluppo di un efficiente mercato dei titolisono preordinati l’art. 129 del TUB e le relative norme di attuazione.I controlli previsti dovrebbero impedire che l’afflusso concentrato nel tempo di offerte diimporto rilevante ostacoli i meccanismi concorrenziali pregiudicando la corretta formazionedei prezzi.

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17La banca e l’ordinamento bancario italiano

• Titolo VIII - Sanzioni. Questo titolo contiene l’intero regime sanzionatorio del TUB chesi articola su fattispecie penali e su illeciti amministrativi. A seguito della modifica diportata generale introdotta dall’art. 39, commi 1 e 3, della L. 28-12-2005, n. 262 (cd.riforma sul risparmio) è previsto un significativo aumento delle sanzioni penali e ammi-nistrative fissate nel citato Titolo. In particolare, le pene previste sono raddoppiate entroi limiti posti per ciascun tipo di pena dal codice penale, mentre le sanzioni amministra-tive pecuniarie che non sono state modificate dalla medesima L. 262/2005, sono quintu-plicate.

• Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali. Questo titolo contiene una serie di disposizio-ni necessarie a regolare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

5. La nozione di attività bancariaCon l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico del principio di despecia-lizzazione gli artt. 10, 11 e 12 del TUB rappresentano il nucleo fondamentaledi norme per l’individuazione della concreta operatività delle banche.Ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del TUB «la raccolta del risparmio tra ilpubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa hacarattere d’impresa».L’art. 11, comma 1, del TUB precisa che «è raccolta del risparmio l’acquisi-zione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sottoaltra forma». Pertanto, nella raccolta del risparmio, tutte le operazioni me-diante le quali la banca acquista la disponibilità di risorse monetarie assumen-do l’obbligo di restituire una quantità di moneta almeno pari a quella ricevutasono, ad esempio, le tradizionali forme di deposito, l’emissione di obbligazio-ni, i contratti con i quali la banca riceve denaro a fronte della vendita di titoliche si impegna a riacquistare a scadenza fissa ad un prezzo superiore predeter-minato.L’art. 10, comma 2, del TUB stabilisce che l’esercizio dell’attività bancaria èriservato alle banche. Con questa norma il legislatore pone un’esplicita riservain favore delle banche, da intendersi nel senso che l’esercizio congiunto dellaraccolta del risparmio fra il pubblico e l’esercizio del credito spetta in via esclu-siva alle imprese bancarie.Per delineare con chiarezza i confini del regime di esclusiva dell’attività ban-caria, il legislatore all’art. 11, comma 2, del TUB vieta espressamente la rac-colta del risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche, fattesalve le eccezioni previste dallo stesso TUB. Ai sensi dei commi 2-bis, 3 e 4del citato articolo, infatti, sono previste una serie di deroghe e disapplicazioniconcernenti particolari tipologie di operazioni che non costituiscono raccoltadi risparmio e riferite a categorie di soggetti alle quali non è applicabile taledivieto.

Innanzitutto, non rientra nell’accezione di raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione difondi connessa all’emissione di moneta elettronica. In ragione di ciò, tale attività è consentitaanche ad operatori diversi dalle banche, denominati IMEL.

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18 Capitolo 1

In secondo luogo, il divieto di raccolta non opera quando la raccolta è effettuata presso i soci, idipendenti e nell’ambito di gruppi di imprese, purché sia effettuata con modalità diverse dal-l’emissione di strumenti finanziari.

Tale divieto, inoltre, non si applica:

— agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comu-nitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita dagli ordi-namenti nazionali degli Stati comunitari;

— agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni di diritto italia-no;

— alle società per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante emissione di stru-menti finanziari;

— alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principiodi tutela del risparmio.

Ai soggetti di cui agli ultimi due punti dell’elenco è comunque vietata la raccolta di fondi a vistae ogni altra forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento aspendibilità generalizzata.

Il collegamento funzionale tra la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’eser-cizio del credito definisce l’attività tipicamente riservata alle banche, ma nonesaurisce l’attività delle banche. L’art. 10, comma 3, del TUB precisa, infatti,che «le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attivitàfinanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività con-nesse o strumentali», fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del TUB «le banche, in qualunque forma costi-tuite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al por-tatore».

L’art. 10 del TUB fissa, volendo schematizzare, quattro punti di fondamentaleimportanza:

1) definisce l’attività bancaria come l’esercizio della raccolta del risparmiotra il pubblico e dell’erogazione del credito;

2) precisa che tale attività, così definita, ha carattere d’impresa;3) riserva questa attività alle banche, nel senso cioè che nessun soggetto di-

verso da una banca può legittimamente erogare finanziamenti approvvigio-nandosi di risparmio raccolto tra il pubblico;

4) aggiunge peraltro che, accanto all’attività bancaria come appena definita,le banche possono esercitare anche talune altre attività finanziarie (es.:leasing, factoring, operazioni in strumenti finanziari) e connesse o stru-mentali all’attività bancaria (es.: d’informatica), pur nel rispetto delleeventuali riserve di attività previste dall’ordinamento vigente. Questapossibilità costituisce una novità del TUB ispirata al modello della cd.banca universale.

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19La banca e l’ordinamento bancario italiano

LE COMPONENTI DELL’ATTIVITÀ BANCARIA

Raccolta del risparmio: acquisizione difondi con obbligo di rimborso sia sotto for-ma di depositi sia sotto altra forma. La rac-colta si distingue in diretta (essenzialmen-te costituita da depositi ed emissione di ob-bligazioni) e indiretta (in funzione dei ser-vizi di intermediazione prestati: es.: gestionipatrimoniali, investimento in titoli per contodei clienti).La raccolta del risparmio è vietata a sog-getti diversi dalle banche.

Erogazione del credito: si estende adogni vicenda contrattuale di carattere cre-ditizio, tipica o atipica che sia, nella qua-le cioè alla messa a disposizione di unasomma di denaro corrisponda un impe-gno alla restituzione ad un tempo e se-condo modalità concordati. Oggi le ban-che possono svolgere indifferentementeogni tipologia di credito.

6. Le funzioni fondamentali delle banche moderneLa banca è una azienda di produzione indiretta che svolge professionalmenteun’attività di intermediazione nel campo del credito a breve, medio e lungotermine, interviene nel regolamento monetario degli scambi, concorre a tra-sformare risorse finanziarie liquide in forme durevoli di impiego e forniscenumerosi servizi collegati alle funzioni tipiche che esercita all’interno del si-stema finanziario.

Da questa definizione è agevole ricavare che alla banca possono attribuirsiprincipalmente quattro funzioni che esplica perseguendo idonee condizioni diequilibrio finanziario, economico e patrimoniale:

— la funzione creditizia;— la funzione monetaria;— la funzione di investimento;— la funzione di prestazione di servizi.

La funzione creditizia si concreta nell’esercizio congiunto della raccolta delrisparmio tra il pubblico e nell’erogazione del credito. Su questa funzione siinnestano due funzioni accessorie:

a) la trasformazione delle scadenze: le banche trasformano il risparmio rac-colto in larga parte a vista in crediti a scadenza;

b) l’assunzione dei rischi: le banche concedono prestiti a proprio rischio uti-lizzando prevalentemente capitali altrui.

La sistematica trasformazione delle scadenze è alla base sia del divario tra itassi attivi e passivi negoziati, quale fattore principale di redditività, sia dell’in-certezza temporale dei flussi monetari in entrata ed in uscita, quale determi-nante della liquidità.

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496 Indice generale

7. Il Conto economico .............................................................................. Pag. 3948. Il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto ................................ » 3969. Il Rendiconto finanziario ...................................................................... » 397

10. La Nota integrativa ............................................................................... » 39911. Le valutazioni per il bilancio di esercizio ............................................. » 40412. I criteri di valutazione delle poste di bilancio ....................................... » 405

Capitolo 12 - L’analisi del bilancio del richiedente credito

1. Struttura e funzioni del bilancio di esercizio ........................................ » 4112. La forma degli schemi di bilancio previsti dalla normativa civilistica .... » 4143. La disciplina giuridica delle valutazioni per il bilancio di esercizio .... » 4234. Il bilancio di esercizio come strumento di informazione e di comunica-

zione verso l’esterno ............................................................................. » 4265. L’attendibilità del reddito di esercizio .................................................. » 4276. La natura dei valori di bilancio ............................................................. » 4297. L’analisi di bilancio: strumenti e destinatari ......................................... » 4308. La scomposizione della gestione in macro-aree di risultato ................. » 4329. L’interpretazione del bilancio di esercizio ............................................ » 434

10. Lo Stato patrimoniale riclassificato in chiave finanziaria .................... » 43511. Il Conto economico a valore aggiunto con evidenziazione del margine

operativo lordo (MOL) ......................................................................... » 44112. Definizione e classificazione degli indici di bilancio ........................... » 44313. Gli indicatori di struttura patrimoniale-finanziaria ............................... » 44414. Gli indici di struttura degli impieghi e delle fonti ................................ » 44715. Gli indici della posizione di liquidità («Liquidity ratios») ................... » 44816. Gli indici della posizione di solidità patrimoniale («Gearing» o «Leve-

rage ratios») .......................................................................................... » 45117. Gli indici di redditività («Profitability ratios») ..................................... » 45318. La solidità finanziaria e gli indici di indebitamento ............................. » 45719. Gli indici di efficienza .......................................................................... » 46020. La relazione economica fondamentale tra ROA e ROE ....................... » 46021. La relazione finanziaria fondamentale tra ROA e ROE........................ » 46122. L’analisi dei flussi finanziari ................................................................. » 46323. La riclassificazione finanziaria del Conto economico ed il significato

del flusso di CCN generato dalla gestione reddituale ........................... » 47124. La situazione finanziaria di bilancio ..................................................... » 47225. Le analisi prospettiche .......................................................................... » 474

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tb

Teresa
Timbro