60° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI … · 2018. 10. 30. · seconda delle scelte...

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Bollettino ufficiale dell’UNEBA Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale anno XXXV - n. 2 - 2009 spediz. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1 comma 2 e 3, Roma 60° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 60° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

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Bollettino ufficiale dell’UNEBA Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

anno XXXV - n. 2 - 2009spediz. in abb. post. - D.L. 353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1 comma 2 e 3, Roma

60° ANNIVERSARIODELLA DICHIARAZIONE

UNIVERSALEDEI DIRITTI UMANI

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UNIVERSALEDEI DIRITTI UMANI

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ANNO 2009: ECCO LE QUOTE DI ADESIONEDi seguito rendiamo note le quote di adesione all’UNEBAper l’anno 2009 che, come potete notare, non sono aumen-tate rispetto all’anno passato.Nel ringraziarVi per la collaborazione e il contributo che vor-rete dare all’UNEBA, ricordiamo che le quote di adesioneper l’anno 2009 comprendono l’accesso gratuito alla par-te riservata di: www.uneba.org (chi non avesse ancora ri-cevuto la password di accesso, può richiederla alla Segreterianazionale – tel. 06.59.43.091 – e.mail: [email protected]).

Scuole Materne .......................................Euro 50,00Istituti fino a 50 assistiti .........................“ 120,00Istituti da 50 a 100 assistiti ..................... “ 150,00Istituti da 100 a 200 assistiti ...................“ 250,00Istituti con oltre 200 assistiti...................“ 300,00Sostenitori...............................................“ 600,00

3 – DIRITTO DELL’UOMO ALLA DIGNITA’

4 – BUON COMPLEANNO, UOMO “UGUALE”!

7 – LE ISTITUZIONI NAZIONALI PER I DIRITTI UMANI

9 – I DIRITTI NEGATI NEL MONDO

10 – DIRITTI… MA DI CHI?

12 – CALENDARIO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE

13 – FONDO FAMIGLIA-LAVORO

14 – LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA

16 – RIORDINO DEL CATASTO E ANAGRAFE TRIBUTARIA

18 – SIR:VENTI ANNI DI STORIA

19 – NORME GIURIDICHE - GIURISPRUDENZA -CONSULENZA

24 – COLPO D’ALA: CIO’ CHE CONTA E’ AMARE

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Sessant’anni or sono, il 10 dicembre, l’As-semblea generale delle Nazioni Unite, riu-

nita a Parigi, adottò la Dichiarazione univer-sale dei diritti dell’uomo, che costituisce an-cora oggi un altissimo punto di riferimentodel dialogo interculturale sulla libertà e sui di-ritti dell’uomo. La dignità di ogni uomo è ga-rantita veramente soltanto quando tutti i suoidiritti fondamentali vengono riconosciuti, tu-telati e promossi. Da sempre la Chiesa ribadi-sce che i diritti fondamentali, al di là della dif-ferente formulazione e del diverso peso chepossono rivestire nell’ambito delle varie cul-ture, sono un dato universale, perchè insitonella stessa natura dell’uomo. La legge natu-rale, scritta dal Creatore nella coscienza uma-na, è un denominatore comune a tutti gli uo-mini e a tutti i popoli; è una guida universaleche tutti possono conoscere e sulla base dellaquale tutti possono intendersi. I diritti dell’uo-mo sono, pertanto, ultimamente fondati inDio creatore, il quale ha dato ad ognuno l’in-telligenza e la libertà. Se si prescinde da que-sta solida base etica, i diritti umani rimangonofragili perché privi di solido fondamento.

La celebrazione del 60° anniversario della Di-chiarazione costituisce pertanto un’occasioneper verificare in quale misura gli ideali, accet-

tati dalla maggior parte della comunità delleNazioni nel 1948, siano oggi rispettati nellediverse legislazioni nazionali e, più ancora,nella coscienza degli individui e delle colletti-vità. Indubbiamente un lungo cammino è sta-to già percorso, ma ne resta ancora un lungotratto da completare: centinaia di milioni dinostri fratelli e sorelle vedono tuttora minac-ciati i loro diritti alla vita, alla libertà, alla si-curezza; non sempre è rispettata l’uguaglian-za tra tutti né la dignità di ciascuno, mentrenuove barriere sono innalzate per motivi lega-ti alla razza, alla religione, alle opinioni poli-tiche o ad altre convinzioni. Non cessi, per-tanto, il comune impegno a promuovere emeglio definire i diritti dell’uomo, e si inten-sifichi lo sforzo per garantirne il rispetto. Ac-compagno questi voti con la preghiera perchéIddio, Padre di tutti gli uomini, ci conceda dicostruire un mondo dove ogni essere umanosi senta accolto con piena dignità, e dove irapporti tra gli individui e tra i popoli sianoregolati dal rispetto, dal dialogo e dalla soli-darietà. A tutti la mia Benedizione.

(Dal discorso di Benedetto XVI per la com-memorazione del 60° anniversario della Di-chiarazione universale dei diritti dell’uma-nità).

DIRITTO DELL’UOMOALLA DIGNITA’

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dopo la Rivoluzione francese; altrettantofondamentale è stata l’approvazione dellaCarta atlantica del 1941.La portata innovativa di questo documentoconsiste, tra l’altro, nel non considerare piùgli individui sul piano internazionale solocome membri appartenenti ad un gruppo, auna minoranza, oppure ad altre categorie,ma come soggetti meritevoli di protezionein quanto esseri umani. Si assiste, inoltre,per la prima volta all’affermazione dell’in-dividuo in uno spazio giuridico, quello deitrattati internazionali, che fino a quel mo-mento era riservato esclusivamente a rego-lare i rapporti tra Stati. Ma non solo. Con laseconda guerra mondiale appena conclusa econ la prostrazione derivante dalla rovinamorale oltre che materiale che il conflittoaveva generato, per la prima volta la comu-nità internazionale si assumeva la responsa-bilità della tutela e della promozione di spe-cifici diritti, posti alla base di ogni convi-venza.

I Diritti umani da osservare

La Dichiarazione universale dei diritti uma-ni non è giuridicamente vincolante per gliStati membri dell’organizzazione. Si indica-no quali diritti umani devono essere osser-vati all’interno di ciascuno Stato, ma nelquadro del proprio sistema nazionale ed aseconda delle scelte di governo delle auto-rità locali. E’ innegabile però che i diritti e lelibertà affermati nella Dichiarazione godonoormai di un valore (anche giuridico) autono-mo nell’ambito della comunità internazio-nale e del diritto internazionale. Gli Statimembri delle Nazioni Unite, perciò, non fu-rono tenuti a ratificare la Dichiarazione, mal’appartenenza di uno Stato all’ONU, dinorma, è considerata un’accettazione impli-cita dei principi in essa affermati. Non solo:molti paesi ne hanno compendiato parte deicontenuti entro la propria costituzione na-zionale. Va sottolineato, oltretutto, che in base allaCarta delle Nazioni Unite gli Stati membris’impegnano ad intervenire, individualmen-

di Alessio Affanni

La Dichiarazione universale dei dirittiumani è un codice etico di importanza fon-damentale. A 60 anni dalla sua nascita neripercorriamo la storia e ne valutiamo l’in-cidenza ai giorni nostri.

La Dichiarazione universale dei dirittiumani è stato il primo documento a san-

cire universalmente i diritti che spettanoall’essere umano e ha costituito la base fon-damentale per il riconoscimento dei dirittiumani nel quadro del diritto internazionale.I suoi contenuti rappresentano, al tempostesso, obiettivo per tutti i popoli e le nazio-ni e non solo per gli Stati che l’hanno sotto-scritta. Tant’è che nel Preambolo si richiedeche ogni individuo ed ogni organo della so-cietà, avendo costantemente presente questaDichiarazione, si sforzi di promuovere, conl’insegnamento e l’educazione, il rispetto diquesti diritti e di queste libertà. Adottata dall’Assemblea Generale dell’ONUcon la risoluzione 217 il 10 dicembre1948, la Dichiarazione è composta da 30articoli. Nella premessa e nell’articolo 1 siafferma: “Considerato che il riconosci-mento della dignità inerente a tutti i mem-bri della famiglia umana e dei loro diritti,uguali ed inalienabili, costituisce il fonda-mento della libertà, della giustizia e dellapace nel mondo, tutti gli esseri umani na-scono liberi ed eguali in dignità e diritti.Essi sono dotati di ragione e di coscienza edevono agire gli uni verso gli altri in spiri-to di fratellanza”.Il 10 Dicembre 2008 ricorreva il suo 60° an-niversario.

Un documento innovativo

Sul contenuto della Dichiarazione ha avutograndissima influenza il pensiero di moltifilosofi, quali Rousseau e Kant per arrivarea Renè Cassin e Jacques Maritain, che han-no partecipato di persona alla stesura deldocumento. E sicuramente nel testo rie-cheggia anche la Dichiarazione dei dirittidell’uomo e del cittadino, redatta nel 1789

BUON COMPLEANNO,UOMO “UGUALE”!

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te o congiuntamente, per promuovere il ri-spetto universale e l’osservanza dei dirittidell’uomo e delle libertà fondamentali.Successivamente alla Dichiarazione sonostati sottoscritti i Patti del 1966: uno sui di-ritti civili e politici e l’altro su quelli econo-mici, sociali e culturali che, a differenza del-la Dichiarazione, stabiliscono obblighi co-genti per gli Stati firmatari ed in virtù deiquali sono previste anche forme di tutela econtrollo. E’ previsto infatti l’esame di rap-porti periodici da inviare al Comitato per idiritti umani, appositamente istituito, ma an-che un procedimento di contenzioso attiva-bile da Stato a Stato, per denunciare presun-te violazioni degli obblighi della Conven-zione. E’ inoltre prevista la possibilità di co-municazioni individuali da parte di vittimedi violazioni dei diritti stabiliti dalla Con-venzione, a meno che il paese di provenien-za non abbia firmato il protocollo. La Dichiarazione di cui parliamo, quindi, harappresentato il primo passo di molte, pro-gressive conquiste civili sfociate, nel 2004,nell’approvazione della Costituzione euro-pea.

Ma com’è nata la Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo?

Nel 1946 il Consiglio Economico e Socialedell’ONU istituì la Commissione dei dirittiumani, composta da 18 Stati rappresentatividei diversi schieramenti politici, ideologicie culturali dei paesi facenti parte dell’As-semblea Generale. Presidente della Com-missione venne eletta Eleanor Roosevelt,moglie del defunto Presidente, che per pre-stigio e apporto nel dialogo contribuì forte-mente alla riuscita dei lavori.I primi confronti si ebbero già su quale natu-

ra giuridica doves-se avere il docu-mento: se quello diuna convenzione,cioè di un trattatovincolante per gliStati sottoscrittori,o se dovesse essereuna semplice di-chiarazione, nonvincolante giuridi-camente ma in gra-do di fissare deiprincipi. Nella stesura siconfrontarono inol-tre diverse tesiideologiche e cul-

turali e soprattutto, da un lato, quella sostenu-ta dai Paesi dell’Europa occidentale e dagliStati Uniti, dall’altro, invece, quella sostenu-ta dai Paesi dell’Europa orientale e dai Paesisocialisti.La prima tesi riaffermava i valori etici e fi-losofici del giusnaturalismo (tema ispiratoreanche della Dichiarazione dei diritti dell’uo-mo americana), secondo cui i diritti sonoconnaturati alla persona umana e fondati suleggi naturali che preesistono alla nascitadel consorzio civile, cioè dello Stato e delsuo successivo governo. La seconda tesi, invece, tendeva soprattuttoall’affermazione dei diritti economici e so-ciali, ritenuti imprescindibili per la realizza-zione dei diritti individuali. I diritti sono inquesto caso considerati come promanantidallo Stato e quindi esistono in quanto c’èuno Stato in grado di riconoscerli e di con-seguenza di ampliarne e limitarne la portatain base ad esigenze sovra-individuali.Da queste diverse impostazioni ideologichee culturali scaturiscono anche diversi modidi concepire i rapporti tra individuo e Stato:ad esempio, per alcuni Paesi, quelli cosid-detti “occidentali”, l’affermazione dei diritticoincideva con l’affermazione della libertàindividuale, sia nello Stato che dallo Stato,tesa a consentire l’affermazione dell’indivi-duo in quanto persona. Per i Paesi “orienta-li”, invece, andavano privilegiati i dirittieconomici e sociali, con lo Stato volto a ga-rantire l’eguaglianza sostanziale affinché idiritti individuali potessero essere in concre-to esercitabili (fu addirittura necessario indi-viduare un vocabolo nuovo per tradurre incinese il termine “diritto soggettivo”). A ciò si dovevano aggiungere anche le in-fluenze delle diverse dottrine religiose, dalbuddismo all’islam e al cristianesimo: per-

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giungere stante tutte le diversità di cui nellerighe precedenti abbiamo solo accennato.Per la stesura del testo finale risultò decisi-vo, dal punto di vista ideologico, il contribu-to di J. Maritain, il quale propose un approc-cio pragmatico al problema: sostenne cioè lapossibilità di una cooperazione tra gli uomi-ni per la comune natura, nonostante le diffe-renze culturali; e definì i diritti umani come“principi pratici” accomunabili, pur nellediverse tradizioni e correnti di pensiero. An-che John Rawls suggerì di mettere da partele giustificazioni teoriche che ognunoavrebbe potuto dare, ma su cui non vi sareb-be stata unanimità, e di fare invece appelloai principi fondamentali comuni di giustizia(che definì la “legge dei popoli”), sui quali,sia pure a fatica, dottrine politiche diversepotevano trovare un consenso.

Ma com’è strutturata la Dichiarazione?

I 30 articoli di cui si compone la Dichiara-zione sanciscono i diritti individuali, civili,politici, economici, sociali e culturali diogni persona. Schematizzando, questa è lastruttura degli argomenti:• il preambolo enuncia le cause storiche e

sociali che hanno portato alla necessitàdella stesura della Dichiarazione;

• gli articoli 1-2 stabiliscono i concetti basi-lari di libertà ed eguaglianza;

• gli articoli 3-11 stabiliscono i diritti indi-viduali, tra i quali il diritto alla vita, alla li-bertà e alla sicurezza individuali, ad untrattamento di uguaglianza dinanzi allalegge, senza discriminazioni di sorta, adun processo imparziale e pubblico nonchéad essere ritenuti innocenti fino a provacontraria. Si afferma altresì che nessunopuò essere ridotto in schiavitù o sottopo-sto a torture o a trattamento o punizionicrudeli, disumani o degradanti e che nes-suno dovrà essere arbitrariamente arresta-to, incarcerato o esiliato;

• gli articoli 12-17 stabiliscono i dirittidell’individuo verso la comunità tra i qua-li diritto ad avere una nazionalità ed a con-trarre matrimonio;

• gli articoli 18-21 sanciscono le cosiddette“libertà costituzionali”, quali la libertà dipensiero, di opinione, di fede e di coscien-za, di parola e di associazione pacifica;

• gli articoli 22-27 sanciscono i diritti eco-nomici, sociali e culturali, tra i quali pos-sedere dei beni, prendere parte al governo

ciò la corrente di pensiero che lega i dirittiad ogni persona e non li considera conces-sioni del potere pubblico o di una qualsiasiautorità dovette conciliarsi con le tradizioniconfuciane, induiste ed islamiche (ma an-che della stessa Chiesa cristiana ortodossa),che privilegiano invece le istanze collettivesu quelle individuali. Obiettivo non del tut-to raggiunto visto che il 19 settembre 1981,nella sede dell’Unesco a Parigi, fu procla-mata la Dichiarazione islamica dei dirittidell’uomo con la motivazione che la prece-dente Dichiarazione universale era frutto diun’interpretazione laica della tradizionegiudaico-cristiana e, dunque, inapplicabilesenza violare i principi dell’Islam.

Perché universale?

Ma cosa si voleva intendere con “universa-le”? Secondo una concezione relativistica,in società differenti possono valere dirittidiversi e l’ordinamento internazionale devericonoscergli pari dignità: ne consegue cheparlare di diritti universalmente validi è im-proprio. Perciò anche se nella Dichiarazio-ne vengono affermati diritti e libertà essen-ziali, questi non assurgono automaticamen-te e necessariamente a valori universali, va-lidi in ogni caso: resta, infatti, in capo a cia-scun Paese la libertà di decidere come auto-governarsi ed il potere di limitare, talora,anche diritti e libertà altrove ritenuti fonda-mentali. Per dirla con le parole di Habermas“le norme morali che fanno appello alle no-stre migliori convinzioni non possono esse-re imposte come norme di diritto consolida-to”. E non deve essere stato semplice trova-re dei punti di convergenza se uno dei dele-gati che si occuparono della stesura delPreambolo, Malik, arrivò a postulare chenella Dichiarazione andasse definito innan-zitutto cos’è l’uomo! Ma alla fine si ritenne che la premessa an-dava cercata alla radice e cioè nella dignitàdell’essere umano, che non può essere rela-tivizzata. L’“universalità” della Dichiarazione è dun-que da riferire sia ai diritti ed alle libertà inessa sanciti, considerandone la loro essen-zialità, ma anche alla sua natura di codiceetico, applicabile in ogni epoca storica ed inogni parte del mondo, non solo negli Statifirmatari (motivo per cui la Dichiarazione èstata chiamata “universale” e non semplice-mente “internazionale”). Universalità che oltre a costituire una pre-messa o un dato di partenza rappresenta an-che una meta, neanche facilissima da rag- (Segue a pag. 23)

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di Andrea Cofelice *

Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Genera-le delle Nazioni Unite (NU), riunita a Pa-

rigi, adottava in maniera solenne la Dichia-razione universale dei diritti umani quale pi-lastro del nuovo ordine internazionale che siandava costituendo dopo la fine della Se-conda guerra mondiale. Nel corso di questi60 anni, il processo di creazione di un siste-ma internazionale per la promozione e laprotezione dei diritti umani ha attraversatodiverse fasi. Insieme alla necessità di stabili-re un quadro giuridico internazionale in ma-teria (esistono oggi ben 130 Convenzioni in-ternazionali sui diritti umani), la priorità perle NU è stata da sempre quella di dotarsi dimeccanismi di controllo che potessero veri-ficare l’effettiva attuazione, all’interno degliordinamenti giuridici nazionali, delle normesancite a livello internazionale. Per i dirittiumani, infatti, prescindere dalle istituzionisignifica deprivarli di ogni valida garanzia.In base a quest’assunto, è possibile afferma-re che oggi l’obiettivo strategico delle NUconsiste nell’avvicinare il più possibile allepersone le istituzioni di tutela dei dirittiumani. A tal fine, le NU hanno accolto posi-tivamente, se non addirittura favorito, la

creazione di organizzazioni “continentali” o“regionali” per i diritti umani, soprattutto inEuropa, Africa e nel Continente americano. L’Europa, in particolare, si è dotata di un si-stema proprio già nel 1949, con l’istituzionedel Consiglio d’Europa (da non confonderecon l’Unione Europea dei “27”), compostoda 47 Stati membri che rappresentano laquasi totalità del continente (dal Portogalloalla Russia). Tale organizzazione ha il meri-to particolare di aver adottato, nel 1950, laConvenzione europea per la salvaguardiadei diritti umani e delle libertà fondamenta-li, la quale prevede l’istituzione della Corteeuropea dei diritti umani (con sede a Stra-sburgo), primo organo giudiziario interna-zionale in materia di diritti umani, a cui pos-sono ricorrere non solo gli Stati, ma anchesingoli individui, gruppi di individui o orga-nizzazioni non governative.In questo percorso di avvicinamento delleistituzioni nei confronti delle persone, l’“ul-tima frontiera” è costituita dalla creazione,anche a livello nazionale, di strutture ade-guatamente specializzate per la promozionee la protezione dei diritti fondamentali. A talfine, fin dagli anni ‘90 le NU raccomandano

LE ISTITUZIONI NAZIONALIPER I DIRITTI UMANI

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governo locale e regionale. In base ai “Prin-cipi di Parigi”, le competenze della Com-missione sono essenzialmente consultive, diinformazione e di monitoraggio, in partico-lare:• fornire informazioni, pareri e proposte,

anche di propria iniziativa, alle istituzionistatali o ad ogni altro organo competente,in merito a proposte di legge e altri atti ri-guardanti i diritti umani, a casi di loro vio-lazione ecc.;

• promuovere l’armonizzazione dell’ordi-namento interno con la pertinente legisla-zione internazionale;

• monitorare l’implementazione delle spe-cifiche convenzioni giuridiche internazio-nali e preparare un rapporto annuale sullasituazione dei diritti umani a livello nazio-nale;

• promuovere l’informazione e l’educazio-ne ai diritti umani in ambito scolastico edextra-scolastico;

• cooperare con le NU e con altre organiz-zazioni internazionali al fine di progettaree realizzare iniziative e programminell’area della promozione e della prote-zione dei diritti umani.

In aggiunta a tali competenze, le Istituzioninazionali possono essere autorizzate anche aricevere ed esaminare reclami e petizioni ri-guardanti situazioni individuali, svolgendo,in questo caso, funzioni di natura quasi-giu-risdizionale, al fine di:• cercare una composizione amichevole at-

traverso la conciliazione o, nel rispetto deilimiti di legge, attraverso decisioni vinco-lanti ovvero, se necessario, su base confi-denziale;

• informare la parte che presenta una peti-zione in merito a propri diritti, in partico-lare riguardo ai rimedi legali disponibili efavorire l’accesso ad essi;

• rivolgere raccomandazioni alle autoritàcompetenti, specialmente proponendoemendamenti o riforme di leggi, di politi-che o di prassi amministrative, in modoparticolare se da esse sono derivate diffi-coltà alle persone che presentano petizio-ni in sede di affermazione dei loro diritti.

La specificità italiana

Il contesto italiano è caratterizzato da caren-ze strutturali a livello nazionale e, per con-tro, da un forte dinamismo a livello locale eregionale.In Italia, infatti, contrariamente alla quasitotalità dei Paesi del Consiglio d’Europa,

di affiancare ad apparati strettamente go-vernativi delle vere e proprie strutture “indi-pendenti”, emanazione diretta della societàcivile, con il compito non solo di partecipa-re alla formazione delle politiche, ma anchedi promuovere e sviluppare la cultura deidiritti umani e di prevenirne la violazioneper vie che sono diverse da quelle persegui-te dai poteri governativi.

Composizione e funzioni delle Istituzioni nazionali per i diritti umani

I cosiddetti “Principi di Parigi”, adottati nel1993 dall’Assemblea Generale delle NUcon Risoluzione n. 48/134, forniscono unelenco esaustivo dei requisiti che devonoconnotare le “Istituzioni nazionali dei dirittiumani”, appunto quali istituzioni indipen-denti di società civile. Tali istituzioni sonostate successivamente individuate – concor-demente, in ambito NU, Consiglio d’Euro-pa e Unione Europea – nella “Commissionenazionale per i diritti umani” (organo colle-giale) e nel “Difensore Civico Nazionale”

(organo monocratico). Esse devono esserecostituite in virtù di un atto legislativo (au-spicabilmente, di natura costituzionale) e iloro membri devono risultare, in via di prin-cipio, da decisioni adottate non dall’Esecu-tivo, ma da organi parlamentari.Per quel che riguarda, in particolare, laCommissione nazionale per i diritti umani,la sua composizione deve includere, tra glialtri, i rappresentanti di formazioni di so-cietà civile (ONG, volontariato, ordini pro-fessionali); del mondo universitario e dellacultura; del mondo religioso; degli enti di

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non esiste né la Commissione nazionale peri diritti umani né il Difensore civico nazio-nale. Esistono invece, a livello nazionale,Autorità pubbliche di promozione dei dirittiumani con mandati settoriali (bioetica, pariopportunità, tutela dei minori ecc.), e soprat-tutto due organismi governativi sui dirittiumani (ovviamente non meno necessari, mache non rientrano, tuttavia, tra gli organismi“indipendenti”, la cui istituzione è insisten-temente raccomandata a livello internazio-nale): il Comitato interministeriale per i di-ritti umani (CIDU), istituito presso il Mini-stero degli affari esteri e il Comitato dei Mi-nistri per l’indirizzo e la guida strategica inmateria di tutela dei diritti umani, presso laPresidenza del Consiglio dei Ministri.La figura del Difensore civico è invece am-piamente diffusa a livello locale e regionale.A partire dalla metà degli anni ’70, infatti,tale istituzione, pur non essendo espressa-mente prevista nella Costituzione, è stata di-sciplinata, in ciascuna Regione, da appositeleggi regionali, che hanno derivato la lorolegittimazione da disposizioni statutarie, ov-vero direttamente dall’art. 117 della Costi-tuzione.Un’ulteriore spinta alla diffusione dell’isti-tuto del Difensore civico è avvenuta con laLegge n. 142/1990 (il cui testo è poi con-fluito nel D. Lgs. N. 267/2000, Testo Unicosull’ordinamento degli Enti locali), cheall’art. 8 ha introdotto la possibilità per gliEnti locali (Comuni, Province, Comunitàmontane …) di nominare un proprio Difen-sore civico. In particolare, l’art. 11 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che “lo Statuto co-munale e quello provinciale possono preve-dere l’istituzione del difensore civico concompiti di garanzia, dell’imparzialità e delbuon andamento della pubblica Ammini-strazione comunale e provinciale, segnalan-do, anche di propria iniziativa, gli abusi, ledisfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Am-ministrazione nei confronti dei cittadini”. InVeneto, l’istituzione del Difensore civico èavvenuta con la Legge regionale n. 28 del06/06/1988.La specificità italiana si caratterizza ancheper il fatto che in migliaia di Statuti di co-muni e province, a partire dal 1991, è statainserita la cosiddetta norma “pace dirittiumani”, con conseguenze di carattere infra-strutturale: Assessori con specifica delega inmateria, Dipartimenti e Uffici “diritti uma-ni, pace, solidarietà internazionale” ecc. Si ritiene giunto ormai il momento di im-piantare le strutture del versante “in-dipendente” anche a livello nazionale, per

dar sede istituzionale, rappresentatività, or-ganicità e continuità alla feconda realtà “di-ritti umani” che si è venuta articolando inItalia, soprattutto a livello locale e regiona-le.* Centro ricerca diritti umani Università

di Padova.

I DIRITTI NEGATI NEL MONDO

“A 60 anni dalla firma, la Dichiara-zione dei diritti umani è un sogno cheè rimasto nel cassetto”. Tiziana Fer-rario, giornalista e inviata del Tg1,parla con l’esperienza di chi ha vistoin prima persona le continue violazio-ni ai diritti delle persone. “L’articolo3 tratta della vita, libertà e sicurezza,ma in Afghanistan la guerra e le minemietono centinaia di vittime”. E an-cora: “il diritto all’istruzione garanti-to dall’articolo 26 non è rispettato,sempre in Afghanistan: le scuole fem-minili vengono bruciate dai talebani,le ragazze che devono recarsi in clas-se vengono sfigurate con l’acido”.Nel 2008 sembra impossibile, ma nonsono ancora estirpate diverse formedi schiavitù, ha aggiunto Ferrario:“Nel nord dell’Uganda ho visto glieserciti formati da bambini soldato,rapiti da piccoli e costretti a combat-tere: è una realtà presente in 24 Sta-ti”. Minori che quando sono cattura-ti vengono condannati e carcerati“anche se le leggi internazionali liconsiderano come vittime e non col-pevoli. E ce ne sono pure a Guantana-mo”. Anche alcuni Stati occidentali,prosegue la giornalista, non brillanoper la tutela dei diritti elementari: Laguerra al terrorismo va proseguitacon decisione, ma salvaguardando idiritti dei sospettati: dal settembre2001 sono stati rinchiusi nelle carceristatunitensi 2.500 minori, secondo idati forniti dagli USA”. E’ necessario,ha evidenziato Tiziana Ferrario, tro-vare un nuovo modo di operare, chegarantisca nuovi diritti: all’asilo, allalibera circolazione, a una alimenta-zione sana, a un ambiente abitativovivibile.

(Sir n.87/2008)

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nella politica internazionale per mantenerela pace, per avere giustizia, infarcendole dicompromessi che nulla hanno a che fare conla pace e la giustizia è enorme. I ragazzi co-noscono il bianco e il nero, il bene e il male.Sono molto più rigorosi di noi, a dispetto diquanto ne dicano gli psicologi e i sociologinelle trasmissioni sui “giovani”.La parola Diritti dà la stura alle riflessioni a360 gradi. Eliana dice: se i bambini cresco-no nella miseria dei campi profughi e ven-gono educati alla guerra come si potrà co-struire un mondo di pace? Viene leso il lorodiritto allo studio, ad avere una vita dignito-sa, ad avere una famiglia… visto che in Pa-lestina tutti hanno dei morti da piangerenelle famiglie. Le fa eco Ilaria: tra l’altro,molti – anche israeliani – mancano di elet-

tricità, di gas, di benzina equesto fa sì che ci sianodifficoltà nell’accompa-gnare i feriti all’ospeda-le… alla faccia dell’arti-colo 1 della dichiarazioneche dice che bisogna agiregli uni verso gli altri inspirito di fratellanza…Ma – faccio notare - c’è laguerra: si tratta di una si-tuazione drammatica, diun evento inusitato, forse

bisogna prima guardare in quei paesi dove,nonostante non ci sia la guerra, questi 30 ar-ticoli vengono ugualmente disattesi.Certamente. – interviene Sofia – Pensateall’articolo 19 che parla della libertà di opi-nione e pensate alla fatwa contro SalmanRushdie; pensate a come deve essere una vi-ta passata con le guardie del corpo che ti se-guono a vista… tutto per motivi di integrali-smo. Anche essere di una religione piuttostoche di un’altra in alcuni posti è un proble-ma… E continua Lucrezia: Basta guardarequello che succede in Iran, in Arabia Saudi-ta, in Sudan dove non si possono mettere lecroci in vista, neanche la catenina al collo,perché ti mettono in prigione!La discussione si amplia. Vengono portatialtri esempi di come i principi che animanoal Dichiarazione siano violati; viene fuori

di Anna De Laura

Ore 8.00: iniziano le lezioni in questogrigio lunedì di gennaio. La mia classe

è al solito un po’ assonnata, come accadeogni lunedì.Ed è la Rassegna Stampa che apre i nostrilunedì; un momento moltoapprezzato in cui si fa ilpunto sugli avvenimenti dicronaca, di politica, disport per commentarli; ed èanche il modo migliore perfar passare dei messaggiche, se stessero sotto l’eti-chetta di una comune lezio-ne di Educazione civica,sarebbero meno digeribili:si sceglie un fatto che hacolpito i ragazzi e sono lo-ro stessi, riflettendoci su, che gestiscono lalezione. A me sta il compito di tirare le fila. Stamattina campeggia la guerra a Gaza; nonsarebbe potuto essere diversamente: laguerra è un fatto così grave che i ragazzi so-no sgomenti. Avevo distribuito già da tem-po le copie della Dichiarazione dei Dirittiumani del 1948, in occasione del 60° anni-versario della sua promulgazione e ora ladomanda diventa ineludibile: perché unaguerra, se c’è, nero su bianco, che non si de-vono - non si possono - uccidere tante per-sone e ledere i più sacrosanti diritti dell’uo-mo? Soprattutto quello alla vita?Se non avete mai parlato con dei ragazzi dicosa è giusto e di cosa non lo sia, di comevada il mondo, di cosa sia bene e cosa siamale, provateci. Il senso di imbarazzo neldover spiegare, quasi giustificare, cosa si fa

DIRITTI … MA DI CHI?Colloquio con 25 tredicenni sulla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo

Ha sessant’anni e una recentissima ricerca, solennementepresentata alla Camera dei Deputati, certifica che il 50% deigiovani italiani “non ne ha mai sentito parlare”. La Dichia-razione universale dei diritti umani è innanzitutto conse-gnata al sistema educativo e ai legislatori: i diritti devonoessere conosciuti e devono essere implementati, attuati, nel-la realtà sociale. E’ insomma necessario – come era eviden-te nel 1948 e resta evidente oggi – agire sui diversi e paralle-li versanti della conoscenza, dell’educazione nel senso piùcompleto del termine e dell’iniziativa politica.

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quello sul matrimonio (il 16) ri-guardo al Pakistan, dove i figli so-no ancora costretti ad un matrimo-nio combinato dalle famiglie; deldiritto al lavoro, quando anche danoi in Italia gli immigrati vengonosfruttati da certi imprenditori cheli impiegano nel raket della rac-colta dei pomodori, per guadagna-re capitali sulla loro schiena;all’Afghanistan dei Taliban chevietava alle donne il diritto di ab-bigliarsi, di curarsi, di studiare, divalere qualcosa…ledendo l’arti-colo 12, ma anche il 22 o il 26…Insomma i ragazzi hanno davveroletto con attenzione quel piccolofoglio fotocopiato che avevo loro

distribuito, senza farmi troppe illusioni, e lohanno calato nel flusso delle vicende delmondo.Con passione ci si sospinge in diverse par-ti del mondo, argomentando di diritto allapartecipazione politica, di carceri che nonrieducano ma avviliscono, di ospedalisenza medicine e di campi profughi senzasperanza… Dal Darfur alla Birmania.Dall’Iraq al Kenia. Dalle favelas sudame-

ricane alle bidonvilles africane. Ma è mio dovere rimanere con i piedi perterra: la conoscenza è già un buon inizio; piùdifficile è essere operativi. La veemenza siplaca quando chiedo: cosa possiamo farenoi, proprio noi piccoli studenti di una scuo-la di periferia? Accogliere meglio chi è di-verso da noi – suggerisce Veronica - e sa-rebbe già molto. Ma la vena polemica deiluoghi comuni, razzista come vuole la no-stra opulenta società balza fuori immediata-mente, con molti distinguo: Ci sono casi ecasi. – ecco James, il razionale – chi nel suopaese è perseguitato deve rimanere in Italiama chi vuole entrare per fare il delinquentese ne deve tornare al suo paese. Mica tuttivengono perché sono perseguitati, alcuni ciprovano! Poi, però, vengono presi nel girodella prostituzione, dello sfruttamento ses-suale, della malavita, e quello non è un gio-co, provo a rimarcare. Tutti annuiscono con-vinti.Però alcuni popoli sono meno simpatici –borbotta qualcuno. Attenzione, li rimprove-ro, eccovi di fronte all’articolo 2: non c’è di-stinzione di razza o popolo o religione, o lin-gua…. Ci siete cascati anche voi nel pregiu-dizio! C’è chi ridacchia e chi si imbarazza;

A QUESTO NON HO SAPUTO RISPONDERE…In Italia, con questa crisi, in molti perderanno il lavoro e, per guadagnare, saranno co-stretti a lavorare in nero. Questo va contro anche alla nostra Costituzione

Marco

Non dimentichiamo che poco tempo, fa all’Aeroporto di Ciampino, una donna somalaè stata costretta a spogliarsi e umiliarsi davanti alle guardie perché sospettata di por-tare della droga che poi non aveva. Come lo chiamiamo questo?

Claudia

Secondo l’Unicef 120 milioni di bambini non vanno a scuola …e 211 milioni lavoranoSofia

Quelle torture contro i civili in Iraq sono state compiute da soldati inglesi e america-ni. Io ho studiato che sono loro ad averci insegnato le regole per cercare la feli-cità…Bella lezione di civiltà!

Domiziana

Anche quelle assurde “cose” che fanno alle bambine, tipo le mutilazioni … mi piace-rebbe che una legge rigorosissima lo impedisse

Olga

La Thailandia è tristemente famosa per la prostituzione dei bambini, ufficialmente ilgoverno è contrarissimo, poi però non si oppone ai viaggi che gli europei e gli ameri-cani organizzano proprio per questo…

Lucrezia

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vremmo provare a metterci in comunicazio-ne con ragazzi di paesi diversi, per cono-scerli, scrivendo delle lettere, dialogandoanche da qui (intende dei gemellaggi, ndr) eprovare a spiegare alle ragazze soprattutto,ma anche ai ragazzi, che sono loro a doverfare qualcosa per cambiare!Dovrebbero potersi ribellare se c’è qualco-sa che non funziona – soggiunge Ilaria. In-tanto noi potremmo cominciare a non com-prare più abiti o giochi che vengono da pae-si che sfruttano il lavoro dei bambini o deiragazzi, visto che dovrebbero andare ascuola invece di fare tappeti o palloni o og-getti pericolosi…L’ora di lezione è terminata. La campanelladissipa discorsi e buone intenzioni; mentreci si proietta alle preoccupazioni delle pros-sime materie, io sono certa che - a forza diribattere sui medesimi argomenti – come lagoccia martella la roccia, anch’io riuscirò arenderli consapevoli della loro forza nellacostruzione di un futuro migliore. Il loro fu-turo è strettamente legato a quello dei famo-si “altri”, quelli che sono apparentementedistanti, ma hanno gli stessi occhi, gli stessipiedi, uguale voglia di stare al mondo. Lu-crezia, uscendo, mi confida: Prof, sono con-tenta di essere italiana perché so che nelmio paese la vita ha un valore…. Speriamosia vero.

glissano e poi si riprende con l’affermazio-ne di Olga che, da brava ragazza riflessiva,sottolinea: Bisognerebbe sostenere meglioil lavoro di tutti quelli che volontariamentevanno ad aiutare i bambini, i più deboli, ledonne nei paesi non troppo sviluppati. Unoscappa dal proprio paese anche perchémuore di fame o non vede opportunità, mi-ca solo perché è perseguitato…In fase propositiva c’è Gianluca che ci ri-corda: Anche il commercio equo e solidaleo il microcredito sono importanti, visto checon pochissimi soldi una donna può com-prare una macchina per cucire e comincia-re a lavorare come sarta. Ne avevamo parlato qualche tempo fa delmicrocredito e di come questo sia un’utileoccasione per chi prova a cambiare vita e lo-ro se lo sono ricordato….Tra l’altro ho ap-preso con piacere che quest’anno, al Festivaldi Sanremo, uno dei concorrenti sarà proprioquello Jussuf N’ Dur, musicista di fama in-ternazionale, che ha messo in piedi un’orga-nizzazione per concedere piccoli prestiti inSenegal, il suo paese, a chi volesse intra-prendere una piccola attività. Prestito d’ono-re, lo chiamano, perché costituisce un puntod’onore restituire i soldi ricevuti, con i tem-pi giusti e senza interessi da strozzini. Forse abbiamo in testa molti pregiudizi –sospira Alessia – soprattutto gli adulti; enoi siamo un po’ piccoli per fare qualcosa. Ma interviene di nuovo Olga: Forse do-

CALENDARIO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2009: • Anno internazionale della riconciliazione dei diritti

umani (durata un anno, a partire dal 10 dicembre2008);

• Anno internazionale della riconciliazione;• Anno internazionale delle fibre naturali;• Anno internazionale dell’astronomia.

LE GIORNATE INTERNAZIONALI

20 – Febbraio – Giornata mondiale della giustizia sociale (a partire dal 2009)21 – Febbraio – Giornata internazionale della lingua madre

8 – Marzo – Giornata per i diritti delle donne e per la pace nel mondo21 - Marzo – Giornata internazionale per l’eliminazione della

discriminazione razziale22 – Marzo – Giornata internazionale per l’acqua23 – Marzo – Giornata meteorologica internazionale25 – Marzo – Giornata internazionale di commemorazione del duecentesimo

anniversario dell’abolizione della tratta transatlantica degli schiavi

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Per il cardinale Tettamanzi spetta ai politici,agli economisti, ai tecnici rinvenire le cau-

se della situazione presente; appare comunquecon sufficiente chiarezza come l’origine deimali stia a monte dell’economia: la produzio-ne, la distribuzione e l’uso delle risorse, infat-ti, implica sempre un insopprimibile aspettoetico. Si chiede l’Arcivescovo: «Può dirsi eti-ca un’economia che non mette al centro l’uo-mo ma il profitto da perseguire ad ogni costo?Quanta responsabilità – delle fatiche del mo-mento presente – ha quella finanza divenutavirtuale, che ha perso di vista l’economia rea-le centrata sul benessere delle comunità e deisingoli? Non ho dubbi: l’etica – e il primo va-lore etico è il rispetto della persona in tutte lesue dimensioni – non è un’aggiunta all’econo-mia, ma ne è il fondamento. Sempre quando sicalpesta l’etica sulla breve o lunga distanza apagarne le gravissime conseguenze sono l’uo-mo, la società, la natura e l’economia stessa.… In questo Natale, già segnato dalle primeondate di una grave crisi economica, un inter-rogativo mi tormenta: io, come Arcivescovodi Milano, cosa posso fare? Noi, come Chiesaambrosiana, cosa possiamo fare?».

Muovendo da queste premesse, il Cardinaleha chiesto alla Chiesa di Milano di agire, pri-vilegiando chi per la perdita del lavoro nonsarà in grado, nei prossimi mesi, di mantene-re dignitosamente sé e la propria famiglia.Una iniziativa all’insegna della solidarietàalimentata dalla sobrietà, perché il cuore sialibero dalle ricchezze, per educare tutti a in-vestire e a spendere per ciò che è necessario eimportante e per condividere la nostra uma-nità e i nostri beni con chi è povero.

E per dare concretezza all’appello della nottedi Natale la Diocesi di Milano ha costituito il“Fondo famiglia-lavoro” per sostenere chi èo si troverà nell’indigenza a seguito delleperdita dell’occupazione, la cui dotazioneiniziale è di 1 milione di euro; una sommastanziata attingendo dall’otto per mille peropere di carità, dalle offerte pervenute “percarità dell’Arcivescovo”, da scelte di so-brietà della diocesi.

La preoccupazione alla base di questa ini-ziativa è anzitutto educativa. Per questo èrichiesto «alle comunità cristiane della dio-cesi di riflettere sulle conseguenze dellacrisi economica, di prestare particolare at-tenzione alle famiglie in difficoltà a causadel lavoro, di aderire con generosità a que-sto fondo».

La sola elargizione di contributi economici,per quanto importante, non porta a nessuncambiamento strutturale: l’obiettivo che sivuole raggiungere è – mediante lo strumentodel contributo economico - la costruzione direti solidali capaci di intercettare e raggiun-gere le persone che si dovessero trovare in si-tuazioni di emergenza, a partire dalla perditadel lavoro o della drastica riduzione dello sti-pendio. Reti capaci di fare sentire parte attivae importante della comunità anche le personeche - a causa della perdita del lavoro – avver-tono il venir meno di una parte importantedella propria identità e dignità.

L’avvio di questa complessa operazione de-ve necessariamente essere preceduto da unarapida riflessione che sarà sostenuta anzituttodalle tante competenze delle quali le parroc-chie sono ricche: le Caritas, le ACLI e tantisingoli fedeli sono in grado di riflettere sullericadute locali della crisi globale, di rinnova-re l’appello alla solidarietà e di proporre – al-la comunità cristiana e ai singoli - lo stile del-la sobrietà.Al tempo stesso, in questa prima fase, la Ca-ritas Ambrosiana e le ACLI stanno studiandole forme più adatte, a partire dalla loro espe-rienza, per la gestione e l’utilizzo di questofondo.La modalità scelta è quella di fornire un asse-gno a parziale integrazione del mancato red-dito da lavoro. Caritas Ambrosiana ed ACLIsaranno chiamate a concorrere sinergicamen-te alla realizzazione di questa meritoria ini-ziativa valorizzando la propria capillare pre-senza sul territorio e le proprie vocazioni isti-tuzionali.

La distribuzione dei fondi non avverrà infattida subito e non sarà “a pioggia”. Oltre a per-dere l’efficacia dell’aiuto che si vuole porta-re, un simile metodo impedisce di raggiunge-re adeguatamente chi – tra tutte le personeprovate dalla perdita del lavoro – è in situa-zione di più grave difficoltà.

FONDO FAMIGLIA-LAVOROMentre si discute, si discute … e il fiume delle parole cercatoni rassicuranti in cerca di consensi, l’Arcivescovo di Mila-no Dionigi Tettamanzi ha annunciato la costituzione del“Fondo famiglia-lavoro”, finalizzato all’aiuto di chi ha giàperso, sta perdendo o perderà l’occupazione.

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una sana concorrenza a tutto vantaggiodell’utente finale. L’uso del condizionaleè d’obbligo in quanto fino ad oggi gli ope-ratori del mercato libero hanno assuntocomportamenti poco chiari e trasparentied i clienti finali non sono stati messi nel-la condizione di conoscere capire le pro-poste e fruire dei vantaggi della concor-renza.Il primo obiettivo che si pone chi si affac-cia al mercato libero è di avere la garanziache la qualità commerciale e la continuitàdel servizio di fornitura dell’energia elet-trica sia sempre garantita.Questa esigenza è sicuramente soddisfat-ta; da questo punto di vista l’utente nondeve avere alcun timore, qualità e conti-nuità del servizio restano garantite ed in-variate rispetto agli standard del mercatomonopolistico.Anche per i clienti che hanno minore forzacontrattuale, l’autorità per l’energia, che hail compito di vigilare sul corretto funziona-mento del mercato, ha introdotto specificheforme di tutela, in materia di informazione edi trasparenza delle offerte commerciali, diprezzi, di leggibilità delle bollette, in modoche questi clienti abbiano tutte le informa-zioni necessarie per orientarsi nel mercatolibero e fruire dei vantaggi della concorren-za tra le imprese di vendita.Ma vediamo prima di tutto cosa succede acoloro che non decidono di passare almercato libero.La normativa stabilisce che ad essi deveessere comunque garantito un servizio dibuona qualità ed un prezzo ragionevole.(denominato servizio di maggior tutela).Il servizio di maggior tutela è dunque il ser-vizio di fornitura dell’energia elettrica acondizioni contrattuali ed economiche stabi-lite dall’Autorità per l’energia e riservato aiclienti domestici e alle piccole imprese chenon passano al mercato libero o che perqualsiasi ragione restano senza fornitore.Anche coloro che hanno scelto il mercatolibero possono tornare indietro al servizio

E’ormai noto, non fosse altro che perle sollecitazioni che tutti i giorni

riceviamo per cambiare il fornitore dienergia elettrica, che dal 1 luglio 2004tutti i clienti non domestici sono liberi discegliere il proprio fornitore dal quale ac-quistare l’elettricità.L’energia elettrica, per essere venduta de-ve essere prodotta in appositi impianti,trasportata sulle reti di trasmissione na-zionale e distribuita sulle reti di distribu-zione locale fino al contatore di ciascunutente.Poiché l’energia elettrica è una forma dienergia che non può essere accumulata, ènecessario che la quantità prodotta in ognimomento deve essere uguale alla sommatra quella consumata e quella dispersa neltrasporto. Questa operazione di bilancia-mento tra produzione e utilizzazione; diesercizio della rete nazionale e locale sichiama “Dispacciamento”.Le attività di produzione dell’energiaelettrica, di importazione e di vendita siaall’ingrosso che, al dettaglio, ai singoliutenti sono, come detto, liberalizzate.Le attività di dispacciamento, di trasmis-sione sulla rete nazionale e distribuzionesulla rete locale, restano gestite in esclu-siva dagli stessi operatori che l’hanno fat-to fino ad oggi.Le imprese di distribuzione possono ope-rare come venditori nel mercato libero so-lo se hanno meno di 100.000 clienti allac-ciati alla propria rete Viceversa, nel casoin cui i distributori superano la soglia di100.000 clienti allacciati, per poter opera-re nel mercato libero, devono costituireapposite società di vendita, alle quali tra-sferire tutte le attività relative alla venditaal dettaglio.In molti casi le nuove società, costituiteper le attività di vendita, sono state chia-mate con nomi simili a quelli delle societàdi distribuzione creando negli utenti gran-di confusioni.La liberalizzazione dovrebbe consentire

LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATODELL’ENERGIA ELETTRICA

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di maggior tutela, rispettando i termini ele modalità di recesso dal contratto stipu-lato con il proprio fornitore. Le condizio-ni economiche del servizio di maggior tu-tela, sono aggiornate dall’Autorità perl’energia, ogni tre mesi.Vediamo ora come valutare la convenien-za di una offerta commerciale di un con-tratto nel mercato libero.Quando ci si accinge a passare al mercatolibero, si devono valutare sia il prezzodell’energia che tutte le possibili voci dispesa; occorre inoltre porre particolare at-tenzione nell’analizzare tutte le condizio-ni contrattuali, nonché i diritti e gli obbli-ghi del cliente e del venditore stabiliti nelcontratto.Le più importanti condizioni contrattualida valutare sono:- La durata del contratto;- La frequenza di lettura del contatore;- La frequenza di ricevimento della bol-

letta;- Le modalità di pagamento delle bollette;- La gestione dei ritardi nei pagamenti;- I termini per la disdetta del contratto.Per facilitare il confronto tra le offerte,l’Autorità ha emanato un codice di con-dotta commerciale, che elenca le informa-zioni e la documentazione che i venditorisono obbligati a fornire ai clienti primadella conclusione del contratto.I documenti obbligatori che il cliente devericevere all’atto della proposta di contrat-to, prima della sottoscrizione dello stesso,sono:• una copia integrale del contratto;• una scheda informativa, predisposta sul-

la base di un modello elaborato dall’Au-torità per l’energia, che riassume gli ob-blighi del fornitore e informi il clientesu cosa deve verificare prima di aderirea un nuovo contratto;

• una scheda di riepilogo, anch’essa pre-disposta sulla base di un modello elabo-rato dall’Autorità per l’energia, per ilconfronto dei prezzi. Lo schema di que-sta scheda e allegata alla presente rela-zione ed in appresso sarà illustrata.

Come cambiare il venditore di energia senza problemi

Se si vuole cambiare fornitore è necessa-rio dare preavviso di recesso secondo lemodalità previste in contratto. Per i clien-ti non domestici il termine massimo di

preavviso è di 3 mesi Il cambio del forni-tore non comporta il rischio di pagare duevolte per l’energia consumata.Quando si cambia fornitore viene registra-ta la lettura del contatore. Questa letturaserve al vecchio venditore per emettere lasua ultima bolletta, di chiusura del rappor-to, e viene utilizzata dal nuovo venditorecome punto di partenza per conteggiare iconsumi ed emettere le proprie bollette.Cambiare il venditore, infine, non com-porta spese per il cliente, tranne nel casoin cui lo stesso cliente abbia già cambiatovenditore nell’arco dei dodici mesi prece-denti: in questo caso il distributore adde-biterà un contributo fisso di 27 euro alvenditore prescelto, che potrà a sua voltaaddebitarlo al cliente.

Confronto delle offerte economiche

Analizzando la scheda di confronto che,come già detto, i venditori devono fornireprima della stipula, è possibile valutare laconvenienza economica di una offerta.Nella scheda per il confronto dei prezzi visono diversi riquadri, nel primo è indicatoil prezzo dei cosiddetti servizi di base. Es-so si compone di due sezioni, la prima ri-guarda i costi per l’uso delle reti e per lamisura, e la seconda riguarda i costi per lavendita, dispacciamento e sbilanciamento.Per ciascuna di queste sezioni va indicato,nella prima colonna, se il corrispettivo delservizio è inglobato in un’altra componente,nella seconda va specificato se viene appli-cato il corrispettivo determinato dall’Auto-rità; altrimenti deve essere indicato, nellacolonna successiva, il prezzo da pagare.Nelle altre colonne deve essere indicato se èprevista l’indicizzazione e se sono previstisconti o bonus.Nel secondo riquadro devono essere de-scritti gli altri oneri previsti dal contratto,specificando se sono opzionali o meno.Nel terzo riquadro devono essere indicati imeccanismi di variazione dei corrispettivieventualmente presenti.Gli ultimi due riquadri devono essere uti-lizzati per descrivere gli sconti o i bonusche saranno eventualmente praticati, e gliulteriori dettagli dell’offerta non eviden-ziati nei riquadri precedenti (ad esempioulteriori premi, vantaggi, benefici, garan-

(Segue a pag. 23)

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L’attuale sistema tributario italianoha posto le sue basi già sin dal

1970 quando venne creato, dall’alloraMinistro delle Finanze Bruno Vicenti-ni, il primo sistema informatico dellafiscalità generale. Questo sistema doveva consentirel’elaborazione automatica dei dati cheall’epoca erano verificati a mano dagliUffici delle Imposte dirette, dell’IVA edel Registro.L’elemento fondante del nuovo siste-ma informatico era la banca datidell’“Anagrafe Tributaria”. Nel 1976 con il rilascio dei Codici Fi-scali e delle Partite IVA, sia i cittadiniche le imprese, vennero muniti di unachiave di accesso all’archivio anagra-fico dei contribuenti.Successivamente nel 1991, il sistemavenne implementato consentendo in-terconnessione delle strutture periferi-che dello stato e mettendo a rete unaquantità di dati sui singoli contribuen-ti che avrebbero permesso un più rapi-do controllo da parte degli Uffici Fi-nanziari e della Guardia di Finanza.Già dal 2001 veniva consentito il colle-gamento al sistema di circa 150.000 in-termediari finanziari, mentre dopo il2002 si rese possibile l’accesso a tale si-stema, tramite internet, a tutti i cittadini.Oggi un sistema centrale di considere-voli dimensioni, rende disponibile unvolume di dati impressionante, riguar-danti tutti i contribuenti italiani, a piùdi 36.000 dipendenti dell’Agenzia del-le Entrate, ad oltre 450 enti esterni co-me INPS, INAIL, Poste Italiane ecc., atutte le Regioni italiane, a più di 5700comuni, a 150.000 soggetti interme-diari e grandi imprese, per un totale

che si avvicina al 1.000.000 di poten-ziali utenze di controllo.200.000.000 di documenti vengonoelaborati annualmente dal sistema cen-trale, che riceve per via telematica cir-ca 43.000.000 di dichiarazioni dei red-diti ed altri documenti rilevanti ai finifiscali.Tali numeri ci danno il senso di quantodivengano fondamentali i dati fiscali equanto la loro esattezza e precisione.In questo contesto, una delle banchedati più consultata è certamente quelladel Catasto che oltre ad annotare tutti itrasferimenti di proprietà di beni im-mobili da un contribuente ad un altro,censisce il patrimonio immobiliare diogni singolo cittadino, descrivendonecaratteristiche, posizione, ecc.Ma mentre in passato tale banca datinon era considerata probante per lascarsa precisione ed arretratezza deisuoi archivi non informatizzati, oggi lecose sono molto cambiate.Con la diffusione del programmainformatico DOCFA del Ministerodelle Finanze, oggi gli errori si sonoridotti di molto, ma purtroppo in pas-sato sono stati fatti molti errori sia daiprofessionisti incaricati che dagli Uffi-ci del Catasto.Gli errori più comuni che ho avutomodo di rilevare consultando la docu-mentazione catastale degli Istituti Re-ligiosi sono diversi, per esempio:• Mancata voltura della ditta catastale

errore spesso attribuibile ai notai;• Planimetrie non aggiornate, dovute

essenzialmente a lavori eseguiti neltempo senza le necessarie autorizza-zione;

• Planimetrie mancanti negli archivi

RIORDINO DEI DATI CATASTALIE ANAGRAFE TRIBUTARIA

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catastali, perché perse o perché nonlavorate in quanto sospese o non col-laudate dal funzionario del Catasto;

• Cubature (i B1 sono misurati in Mc)spesso riportate in modo errato ocalcolate in modo superficiale;

• Il classamento non corrisponde allarealtà (è questa una valutazione sog-gettiva del funzionario e che dipen-de dal grado di finitura e di pregiodell’immobile) e non è stato preven-tivamente impugnato;

• Le categorie catastali e le destina-zioni d’uso non corrispondono allarealtà (spesso gli immobili proven-gono da donazioni, lasciti ecc. e re-stano con vecchi parametri non cor-rispondenti alla reale utilizzazione);

• Mancato inserimento in mappadell’edificio o planimetrie non pre-sentate (soprattutto gli edifici piùvecchi e subito dopo la nascita delNuovo Catasto Edilizio Urbano, nel1939, gli edifici, i cosiddetti casso-ni, venivano inseriti in mappa d’uf-ficio mediante l’uso di aerofoto-grammetrie, perciò talvolta risulta-no le particelle, spesso provenentidal catasto Terreni, ma non le plani-metrie;

• Controllo dei dati catastali con scar-sissima frequenza e solamentequando gli immobili devono esserealienati;

• Mancata definizione e completa-mento delle pratiche di condonoedilizio presso gli Uffici Catastali(pratiche iniziate da un economonon vengono poi ultimate dai suoisuccessori).

Le responsabilità di quanto sopra sonodi varia natura. Le volture dei certificati catastali avolte non sono aggiornate perché i no-tai, pur avendo l’obbligo di trasmetterela documentazione cartacea, si preoc-cupavano di trasferire la proprietà allaConservatoria dei Beni Immobiliarima non al Catasto in quanto non eraconsiderato probatorio. Con l’introdu-

zione del Modello Unico informatizza-to, trasmesso per posta elettronica, levariazioni vengono ora, registrate pri-ma alla Conservatoria e poi al Catasto.Ma anche noi professionisti non siamoindenni da responsabilità. Il vecchiosistema prevedeva il deposito di atticartacei che poi venivano controllatisolo in un secondo tempo. Come successe subito dopo il primocondono edilizio del 1985, gli atti cata-stali depositati vennero lavorati anchedopo 15 anni. Perciò se degli erroric’erano, saltavano fuori dopo moltotempo.Ma anche gli stessi funzionari del Ca-tasto, che sono remunerati a secondadel numero di pratiche lavorate, difronte ad una pratica complessa qualequelle degli immobili di congregazio-ne spesso, sono, di fronte a qualche er-rore o imprecisione, preferisce nonperdere tempo e sospendere la praticao addirittura, non collaudarla.Il sistema odierno prevede la presenta-zione dei dati su supporto informatico.I dati, dopo essere stati elaborati dalprogramma DOCFA, vengono ricon-trollati poi all’atto della presentazioneda un altro programma, prima di esse-re accettati. In questo modo si sono ri-dotti sensibilmente gli errori, anche senon del tutto, ma il dato più significa-tivo è che dopo il deposito, i dati cata-stali sono quasi immediatamente di-sponibili in rete in tutt’Italia.Da quanto sopra ritengo sia opportunosollecitare i responsabili di tutte lestrutture religiose ad una più attentaverifica dei dati sensibili dei loro im-mobili in quanto gli archivi catastalisono sempre più spesso fonte di attin-gimento e di consultazione per il cal-colo delle varie forme di tassazionedella proprietà immobiliare.

Relazione svolta dall’Arch. ArnaldoVeggi durante il XLVIII Convegno Na-zionale di Studio degli Economi di co-munità

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INFO

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AZIO

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stioni nazionali e internazionali.Nessuna delega in bianco ai “grandi” mediapur riconoscendo ad essi un ruolo insostitui-bile. L’amore di questi “piccoli” giornali alterritorio è esigente nel chiedere ai loro let-tori di pensare in grande anche quando af-frontano i problemi della quotidianità.Una richiesta che parte dalla consapevolez-za che ogni persona ha il dono e la respon-sabilità del pensiero. In questa prospettiva sicolloca il Sir, agenzia dei settimanali Fisc.Con oltre 170 testate unite nella Federazio-ne, con Avvenire, Sat2000 e Inblu, il Servi-zio informazione religiosa è uno dei mediache la Chiesa italiana ha pensato, realizzatoe messo a disposizione dell’opinione pub-blica, non solo di quella cattolica. Sir èl’agenzia dei settimanali cattolici perché è alloro servizio, perché si costruisce giorno pergiorno con loro, ma ancor più perché è unaespressione di sintesi della loro volontà e ca-pacità di interpretare e valutare quanto, neidiversi ambiti del pensare e dell’agiredell’uomo, accade in Italia, in Europa, nelmondo. I servizi quotidiani, i servizi euro-pei, i servizi regionali del Sir sono l’espres-sione di un territorio che pensa e opera condiverse sensibilità e tonalità ma con il desi-derio forte di una voce comune, significati-va ed efficace. Un esercizio a più voci, maiimposto, mai omologante.Così Sir porta a misura nazionale il patri-monio del territorio, in particolare la realtàdi una Chiesa popolare che ha i segni dellafatica, della gioia e della speranza dellagente. E questo avviene anche in Europadove in otto anni di paziente lavoro si ètessuta una rete, unica nel suo genere, perdire di una Chiesa che nelle sue espressio-ni nazionali ed europee, condivide il pro-getto di una unione tra popoli alimentatadalle radici vive della fede cristiana. A co-struire questa “casa comune” contribuisceanche quando leva la voce critica su sceltepolitiche ed economiche che portano lon-tano da un futuro di dignità per la personaumana e dall’incontro con la verità e labellezza a cui, in particolare, aspirano ehanno diritto le nuove generazioni.

*Direttore del Sir

di Paolo Bustaffa *

Venti anni: è questa l’età del Sir, ilServizio informazione religiosa, nato

il 13 gennaio 1989. Un percorso tuttosommato breve, dentro l’esperienza assaipiù antica dei settimanali cattolici locali ein quella della loro Federazione, la Fisc,che li riunisce da oltre quaranta anni.Insieme nella storia della Chiesa italiana,insieme nella storia del Paese, insiemenella vita di piccole e grandi città, di paesidisseminati sulle montagne, nelle pianure,lungo le coste.La cultura del territorio, che ha caratterizza-to e caratterizza la stampa cattolica locale,ha conosciuto, soprattutto in tempi recenti,grandi e rapidi cambiamenti che ne hannostimolate nuove letture pur sempre in fe-

deltà a un valore incommensurabile quale èquello di un popolo che pensa, crede e lavo-ra. Questa stampa, per la sua appartenenza auna realtà che è insieme particolare e uni-versale, ha contribuito e contribuisce a faredella cultura del territorio una cultura cheha posto e pone al proprio centro un’identitàche tanto più diventa, visibile, significativae robusta quanto è più capace di comunica-re, cioè di ascoltare e raccontare. Una stam-pa che nel leggere il territorio come ricchez-za per il paese e per il mondo legge il Paesee il mondo come ricchezza per il territorio.In questa palestra di pensiero, di fede e diprofessionalità è nata e si è sviluppatal’intelligenza dei settimanali cattolici lo-cali anche davanti agli eventi e alle que-

SIR: VENTI ANNI DI STORIA

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guimento della qualifica di operatore sociosanitario; corsi di mi-sure compensative per soggetti stranieri con titoli professionaliin ambito sanitario per il conseguimento della qualifica di ope-ratore sociosanitario; corsi di formazione complementare in assi-stenza sanitaria per l’operatore sociosanitario di 400 ore.I soggetti beneficiari dei contributi devono garantire la frequen-za del personale alle varie attività formative, assicurando al con-tempo la continuità assistenziale e sono tenuti altresì a conside-rare in servizio il personale in formazione in rapporto al numerodi ore rimborsate dalla Regione in relazione allo specifico corsofrequentato; a provvedere alla sostituzione del personale conl’assunzione di nuovo personale a tempo determinato, ovvero at-tribuendo ore straordinarie ad altro personale in servizio.Le domande dirette alla concessione del contributo devono esse-re inoltrate entro 60 giorni dalla conclusione delle attività forma-tive ed essere corredate dalla seguente documentazione: a) la di-chiarazione di partecipazione individuale al corso, rilasciatadall’Ente di formazione, recante il nominativo del lavoratore e ladata degli esami finali; b) la dichiarazione sostitutiva dell’attonotorio, resa dal legale rappresentante, con la quale si certificanole modalità di sostituzione per ogni singolo operatore in forma-zione e l’indicazione del nominativo del sostituto; le ore effetti-vamente effettuate per la sostituzione ed il relativo costo orario;che le ore di formazione, rimborsate ai sensi dell’art. 4, commi26, 27 e 28 della legge regionale n. 4/2001, sono state considera-te per ogni operatore come orario di servizio; qualsiasi altro aiu-to “de minimis” ricevuto durante i due esercizi finanziari prece-denti e nell’esercizio finanziario in corso, nel caso in cui i bene-ficiari dei contributi siano soggetti privati che si configurano co-me “impresa”; c) la copia della convenzione stipulata con l’Entepubblico per la gestione dei servizi assistenziali residenziali odomiciliari, nell’ipotesi di richiesta da parte di ente privatoL’entità del contributo è fissata in un importo di Euro 15,00 perogni ora di sostituzione per ciascun addetto all’assistenza in for-mazione fino ad un massimo di: a) 350 ore per i partecipanti aicorsi di 1000 ore; b) 250 ore per i partecipanti ai corsi di misurecompensative di 600 ore, o ad altri corsi compensativi sperimen-tali per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanita-rio; c) 70 ore per i partecipanti ai corsi di misure compensative di200 ore ed ai percorsi formativi per il conseguimento di compe-tenze minime nei processi di assistenza alla persona di 200 ore;d) 100 ore per i partecipanti ai corsi compensativi per soggettistranieri con titoli professionali in ambito sanitario per il conse-guimento della qualifica di operatore sociosanitario; e) 140 oreper i partecipanti del corso di formazione complementare in as-sistenza sanitaria dell’operatore sociosanitario di 400 ore.I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Serviziocompetente, previa presentazione della documentazione sopracitata; nel provvedimento di concessione è specificato: che ilcontributo è concesso in osservanza alle condizioni prescritte dal

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE RE-GIONALE N. 4/2001, ART. 4, COMMI 26, 27 E28. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DICONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI DELLESTRUTTURE RESIDENZIALI PER FINALITA’ ASSI-STENZIALI E AGLI ENTI PUBBLICI GESTORI DEISERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, NON-CHE’ AGLI ENTI PRIVATI CON GLI STESSI CON-VENZIONATI PER L’EROGAZIONE DELLE MEDE-SIME PRESTAZIONI, A TITOLO DI RIMBORSODELLE SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMEN-TO DEI LIVELLI ASSISTENZIALI NEI PERIODI INCUI IL PERSONALE, CHE PRESTA SERVIZIO ALLAPERSONA PRESSO LE STRUTTURE E I SERVIZIMEDESIMI, E’ AVVIATO AI CORSI DI FORMAZIO-NE PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE MINI-ME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSO-NA E PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFI-CA DI OPERATORE SOCIOSANITARIO. APPRO-VAZIONE

(Decreto del Presidente della Regione 21 gennaio 2008,n. 18 - Pubblicato nel Bollettino ufficiale della RegioneFriuli-Venezia Giulia n. 8 del 20 febbraio 2008)

Con il regolamento in parola sono disciplinati i criteri per la con-cessione dei contributi, di cui ai commi 26, 27 e 28 dell’art. 4Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, in favore dei soggetti ge-stori delle strutture residenziali per finalità assistenziali ed aglienti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonchéin favore degli enti privati con gli stessi convenzionati per l’ero-gazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso dellespese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali neiperiodi nei quali il personale, che presta servizio alla personapresso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ad attività for-mative.Beneficiari dei contributi sono i soggetti gestori delle struttureresidenziali per finalità assistenziali e gli enti pubblici gestoridei servizi di assistenza domiciliare, nonchè gli enti privati con imedesimi convenzionati per l’erogazione delle prestazioni assi-stenziali residenziali e domiciliari.Il Regolamento considera ammesse a contributo le spese soste-nute dagli Enti sopra menzionati, per la sostituzione del perso-nale addetto all’assistenza frequentante le seguenti attività for-mative: corsi di competenze minime nei processi di assistenzaalla persona di 200 ore; corsi per il conseguimento della qualifi-ca di operatore sociosanitario di 1000 ore; corsi di misure com-pensative per il conseguimento della qualifica di operatore so-ciosanitario di 200 ore; corsi di misure compensative per il con-seguimento della qualifica di operatore sociosanitario di 600ore; altri corsi sperimentali finalizzati al conseguimento di com-petenze nei processi di assistenza alla persona, ovvero al conse-

Norme giuridiche - Giurisprudenza - Consulenzan.120

a cura dell’avv. Giacomo Mari

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Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 di-cembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 delTrattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”); cheai sensi dell’art. 2 del Regolamento CE 1998/2006, l’importocomplessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesimaimpresa non può superare l’importo di Euro 200.000,00 nell’ar-co di tre esercizi finanziari.Con il decreto di concessione si procede alla contestuale eroga-zione dei contributi in un’unica soluzione; nel termine stabilitocon il decreto di concessione i soggetti beneficiari dei contributidevono presentare la documentazione prevista dagli articoli 41,41-bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; lamancata presentazione di detta documentazione nei termini pre-visti, comporta la revoca dei contributi.

REGIONE LOMBARDIA – GOVERNO DELLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO

(Legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 – Pubblicatanel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12del 17 marzo 2008)

Con la legge n. 3 del 2008 la Regione Lombardia si propone dipromuovere condizioni di benessere ed inclusione sociale dellapersona, della famiglia e della comunità; prevenire, rimuovere oridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche,psico-fisiche o sociali; disciplinare la rete delle unità di offertasociali e sociosanitarie, nel rispetto dei principi e dei valori del-la Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea, dello Statuto regionale, nonché nel rispetto dei livelliessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, inarmonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n.328 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato diinterventi e servizi sociali”) e dalle leggi regionali di settore. Tali finalità sono perseguite attraverso l’insieme integrato deiservizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e dellestrutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e resi-denziali, costituenti la rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie. Il governo della rete delle unità d’offerta sociali e sociosanitarieè informato ai seguenti principi: rispetto della dignità della per-sona e tutela del diritto alla riservatezza; universalità del dirittodi accesso ed uguaglianza di trattamento nel rispetto della speci-ficità delle esigenze; libertà di scelta, nel rispetto dell’appropria-tezza delle prestazioni; personalizzazione delle prestazioni, ai fi-ni di una effettiva e globale presa in carico della persona; pro-mozione dell’autonomia della persona e sostegno delle esperien-ze tese a favorire la vita indipendente; sussidiarietà verticale edorizzontale; riconoscimento, valorizzazione e sostegno del ruolodella famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo svi-luppo e la cura della persona; promozione degli interventi a fa-vore dei soggetti in difficoltà, anche al fine di favorire la perma-nenza e il reinserimento nel proprio ambiente familiare e socia-le; solidarietà sociale, ai sensi degli articoli 2, 3 e 38 della Costi-tuzione; effettività ed efficacia delle prestazioni erogate. La Regione persegue gli obiettivi: della omogeneità ed adegua-tezza della rete delle unità di offerta ai bisogni sociali e sociosa-nitari; della flessibilità delle prestazioni, anche attraverso la pre-

disposizione di piani individualizzati di intervento; dell’integra-zione delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche sa-nitarie e di settore, in particolare dell’istruzione, della formazio-ne, del lavoro e della casa; dell’efficienza della rete delle unità diofferta e dell’ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponi-bili. Concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazionedella rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, nel ri-spetto degli indirizzi definiti dalla Regione: i comuni, singoli edassociati, le province, le comunità montane e gli altri enti terri-toriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi al-la persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico; le perso-ne fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto esolidarietà; i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sinda-cali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di dirittoprivato che operano in ambito sociale e sociosanitario; gli enti ri-conosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha sti-pulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e so-ciosanitario. Le unità di offerta sociali hanno il compito di aiutare la fami-glia, anche mediante l’attivazione di legami di solidarietà tra fa-miglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico; tu-telare la maternità e la vita umana fin dal concepimento, garan-tendo interventi di sostegno alla maternità e paternità ed al be-nessere del bambino e rimuovendo le cause di ordine sociale,psicologico ed economico che possono ostacolare una procrea-zione consapevole e determinare l’interruzione della gravidan-za; promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilitàgenitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni afavore delle donne in difficoltà; tutelare i minori, favorendonel’armoniosa crescita, la permanenza in famiglia sostenendo,laddove ciò non sia possibile, l’affido e l’adozione, prevenendofenomeni di emarginazione e devianza; promuovere il benesse-re psicofisico della persona, il mantenimento o il ripristino del-le relazioni familiari, l’inserimento o il reinserimento sociale elavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di di-scriminazione di ogni natura; promuovere l’educazione motoriaanche finalizzata all’inserimento e reinserimento sociale dellapersona; assistere le persone in condizioni di disagio psicoso-ciale o di bisogno economico, con particolare riferimento allepersone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la per-manenza nel proprio ambiente di vita; favorire l’integrazionedegli stranieri, promuovendo un approccio interculturale; soste-nere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coe-sione sociale, nonché di prevenzione del fenomeno dell’esclu-sione sociale. La legge stabilisce che le unità di offerta sociosanitarie eroganoprestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a ri-levanza sanitaria ed hanno il compito di sostenere la persona e lafamiglia, con particolare riferimento alle problematiche relazio-nali e genitoriali, all’educazione e allo sviluppo di una responsa-bile sessualità, alla procreazione consapevole, alla prevenzionedell’interruzione della gravidanza; favorire la permanenza dellepersone in stato di bisogno o di grave fragilità nel loro ambientedi vita; accogliere ed assistere persone che non possono essereassistite a domicilio; prevenire l’uso di sostanze illecite, l’abusodi sostanze lecite, nonché forme comportamentali di dipenden-za, favorendo il reinserimento sociale delle persone con proble-mi di dipendenza; assistere le persone in condizioni di disagiopsichico, soprattutto se isolate dal contesto familiare; assistere i

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sulla condizione degli utenti medesimi e sulle cure ad essi pre-state, nonché l’accesso alle strutture dei ministri di culto, dei vo-lontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagliutenti. Le persone che accedono alla rete partecipano, in rapporto alleproprie condizioni economiche, alla copertura del costo delleprestazioni mediante il pagamento di rette determinate secondomodalità stabilite dalla Giunta regionale. I gestori delle unità d’offerta accreditate devono garantire lamassima trasparenza circa le rette applicate e fornire informa-zioni in merito all’accesso a contributi pubblici o a forme di in-tegrazione economica e sono tenuti ad informare il comune diresidenza dell’assistito della richiesta di ricovero o, nei casi incui il ricovero sia disposto d’urgenza, dell’accettazione. La legge definisce le competenze dei soggetti coinvolti, con par-ticolare riferimento alla Regione, alle province, ai comuni ed al-le ASL.Tra i compiti della Regione rientrano quello di esercitare le fun-zioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo everifica delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie, avvalendo-si della collaborazione degli enti locali, delle aziende sanitarie edei soggetti del terzo settore ed in particolare; a tal fine la Re-gione programma, con il piano sociosanitario, la rete delle unitàdi offerta sociosanitarie e svolge funzioni di indirizzo per la pro-grammazione della rete delle unità di offerta sociali; perseguel’integrazione delle unità d’offerta sociali, sociosanitarie e sani-tarie; promuove l’integrazione delle politiche sociali con le poli-tiche della sanità, del lavoro, della casa, della formazione pro-fessionale, dell’istruzione, dell’educazione, della sicurezza edella pianificazione territoriale, avvalendosi della collaborazio-ne delle province e dei comuni; promuove la programmazionepartecipata a livello comunale dei soggetti di cui all’art. 3 com-ma 1, lettere b), c) e d), la costituzione di forme di gestione as-sociata e la promozione di azioni a sostegno e qualificazione deisoggetti operanti nel terzo settore; definisce i requisiti minimi diqualità, ulteriori rispetto a quelli definiti dalla normativa statale,per le unità di offerta sociosanitarie; accredita le unità d’offertasociosanitarie e definisce le modalità di finanziamento delle pre-stazioni rese con oneri a carico del fondo sanitario; definisce,previo parere della competente commissione consiliare, i requi-siti minimi per l’esercizio delle unità d’offerta sociali, nonché icriteri per il loro accreditamento; determina, per le unità d’offer-ta sociosanitarie, gli schemi tipo dei contratti per l’acquisizionedi prestazioni accreditate; individua degli indicatori per valutarel’efficacia e la qualità delle prestazioni erogate; emana linee gui-da in materia di accesso alle unità d’offerta residenziali e semi-residenziali pubbliche. Da parte loro le province concorrono alla programmazione ed al-la realizzazione della rete delle unità d’offerta sociali e sociosa-nitarie, con specifico riferimento al sistema dell’istruzione, del-la formazione professionale e delle politiche del lavoro; in parti-colare le province rilevano ed analizzano il fabbisogno formati-vo del personale che opera nelle unità d’offerta sociali e socio-sanitarie; programmano interventi formativi di qualificazione edi aggiornamento professionale, nel rispetto della normativa na-zionale e delle linee di indirizzo regionali; curano la tenuta dellesezioni provinciali del registro generale regionale delle organiz-zazioni di volontariato di cui al capo II della Legge regionale n.1/2008 e del registro provinciale delle associazioni di cui al ca-po III della Legge regionale citata; verificano il permanere dei

malati terminali, anche al fine di attenuare il livello di sofferen-za psicofisica. Possono accedere alla rete delle unità d’offerta sociali e sociosa-nitarie i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia egli altri cittadini italiani, nonché di Stati appartenenti all’Unioneeuropea temporaneamente presenti; i cittadini di Stati diversi daquelli appartenenti all’Unione Europea, in regola con le disposi-zioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, iprofughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permes-so umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”),gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano diuna forma di protezione personale, riconosciuta a livello inter-nazionale; le persone diverse da quelle sopra indicate, comunquepresenti sul territorio regionale, che si trovino in situazioni talida esigere interventi non differibili e non sia possibile indiriz-zarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di ap-partenenza; in ogni caso, sono sempre garantite la tutela dellamaternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condi-zioni di salute e sociali del minore. In base agli indirizzi dettati dalla Regione ed ai parametri suc-cessivamente definiti dai comuni, accedono prioritariamente al-la rete delle unità d’offerta sociali le persone in condizioni di po-vertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente oparzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a ri-schio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedi-menti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventiassistenziali. Accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bi-sogno determinato da non autosufficienza dovuta all’età o a ma-lattia; inabilità o disabilità; patologia psichiatrica stabilizzata;patologie terminali e croniche invalidanti; infezione da HIV epatologie correlate; dipendenza; condizioni di salute o sociali,nell’ambito della tutela della gravidanza, della maternità,dell’infanzia, della minore età; condizioni personali e familiariche necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-dia-gnostiche. Le persone che accedono alla rete delle unità di offerta sociali esociosanitarie hanno diritto a scegliere liberamente le unità d’of-ferta, compatibilmente con il requisito dell’appropriatezza delleprestazioni; a fruire delle prestazioni erogate alle condizioni e inconformità ai requisiti ed agli standard stabiliti dalle norme vi-genti e dalla programmazione regionale e comunale; ad essereinformate sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle con-dizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni stesse, nonchésulle relative modalità di erogazione, ed esprimere il consensosulle proposte d’intervento che le riguardano; ad accedere alleprestazioni, nel rispetto della riservatezza e della dignità perso-nale e della disciplina in materia di consenso informato; a rima-nere, ove possibile, nel proprio ambiente familiare e sociale ocomunque mantenere nella misura massima possibile le relazio-ni familiari e sociali; ad essere prese in carico in maniera perso-nalizzata e continuativa ed essere coinvolte nella formulazionedei relativi progetti; a ricevere una valutazione globale, di normascritta, del proprio stato di bisogno. I gestori delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie residenzialie semiresidenziali assicurano la presenza dei familiari o dellepersone di fiducia da loro delegate e la costante informazione

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dello scioglimento degli enti comunali di assistenza, ovvero deibeni delle ex IPAB, trasferiti ai sensi dell’art. 6, comma 5, del-la Legge regionale n. 1/2003, o devoluti ai comuni in periodoantecedente, nonché gli atti di trasferimento a terzi di diritti rea-li sui medesimi beni. L’accreditamento delle unità d’offerta sociali è condizione persottoscrivere i conseguenti contratti con i comuni, nel rispettodella programmazione locale e con riguardo ai criteri di sosteni-bilità finanziaria definiti nel piano di zona; a tal fine la Giunta re-gionale disciplina le modalità per la richiesta, la concessione el’eventuale revoca dell’accreditamento delle unità d’offerta so-ciosanitarie, nonché per la verifica circa la permanenza dei re-quisiti richiesti per l’accreditamento medesimo. In ogni casol’accreditamento costituisce condizione indispensabile per l’as-sunzione, a carico del fondo sanitario regionale, degli oneri rela-tivi alle prestazioni di rilievo sanitario, erogate nel rispetto dei li-miti di spesa riconosciuti alle singole unità d’offerta dai relativiatti di accreditamento e dai conseguenti rapporti posti in esseredalle ASL. La legge definisce altresì il piano di zona come lo strumento diprogrammazione in ambito locale della rete d’offerta sociale; ta-le piano definisce le modalità di accesso alla rete; indica gliobiettivi e le priorità di intervento; individua gli strumenti e le ri-sorse necessarie alla loro realizzazione; attua l’integrazione trala programmazione della rete locale di offerta sociale e la reted’offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapportoal sistema della sanità, dell’istruzione e della formazione e allepolitiche del lavoro e della casa. Il piano di zona è approvato oaggiornato dall’Assemblea distrettuale dei sindaci entro un annodall’entrata in vigore della presente legge, secondo modalità cheassicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappre-sentativi del terzo settore e l’eventuale partecipazione della pro-vincia. La legge in parola prevede inoltre la promozione, da parte dellaRegione, di forme di collaborazione tra soggetti pubblici e sog-getti privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine didare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e divalorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali.In tal senso la Giunta regionale detta le linee guida per l’attiva-zione di dette collaborazioni da parte delle aziende sanitarie pub-bliche e delle ASP, con particolare riferimento al ricorso a formedi affidamento di servizi a soggetti del terzo settore, sentita lacompetente commissione consiliare. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, sostiene instretta connessione con il sistema universitario e della formazio-ne professionale, delle province e degli ordini professionali ipercorsi formativi, di qualificazione e di aggiornamento del per-sonale ed individua i criteri per il riconoscimento delle compe-tenze acquisite mediante precedenti esperienze professionali eformative. La rete delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie è finanziatamediante risorse pubbliche, private e con la partecipazione degliutenti al costo delle prestazioni; in particolare la Regione con-corre con i seguenti fondi: fondo di parte corrente per le unitàd’offerta sociali; fondo di parte corrente per le unità d’offerta so-ciosanitarie; fondo per gli investimenti; fondo per la non auto-sufficienza; fondi previsti nel piano sociosanitario regionale. In ultimo la legge prevede l’istituzione dell’osservatorio regio-nale sulle dipendenze, con l’obiettivo di conoscere e di monito-rare il fenomeno e di misurare l’efficacia delle politiche messe inatto per contrastarlo.

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requisiti per l’iscrizione nei registri di cui alla lettera c), ancheavvalendosi del supporto delle ASL, limitatamente agli enti cheoperano in ambito sociale e sociosanitario; realizzano interventia sostegno delle persone con disabilità sensoriali finalizzatiall’integrazione scolastica e sostengono programmi di formazio-ne professionale e di inserimento al lavoro delle fasce a rischiodi esclusione sociale; istituiscono osservatori territoriali finaliz-zati alla conoscenza dei fenomeni sociali e promuovono studi edanalisi dei bisogni assistenziali e dei diversi processi di inclusio-ne sociale; sostengono, nel quadro della programmazione regio-nale, la realizzazione, compatibilmente con le proprie risorse, diinvestimenti e interventi innovativi per le unità di offerta socialie sociosanitarie, di intesa con i comuni interessati; svolgono at-tività propositiva e consultiva nei confronti della Regione ed at-tività di supporto nei confronti dei comuni, anche in relazione al-la programmazione locale della rete delle unità di offerta socio-sanitarie e sociali. I comuni, singoli o associati, nonché le comunità montane, ovedelegate, programmano, progettano e realizzano la rete localedelle unità d’offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e confor-memente agli obiettivi stabiliti dalla Regione; riconoscono epromuovono la sperimentazione di unità d’offerta e di nuovimodelli gestionali nell’ambito della rete sociale, nel rispetto del-la programmazione regionale; erogano, nei limiti delle risorsedisponibili, servizi e prestazioni di natura economica e assumo-no gli oneri connessi all’eventuale integrazione economica dellerette; definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di of-ferta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditanole unità d’offerta e stipulano i relativi contratti; definisconoeventuali livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definitidalla Regione; determinano i parametri per l’accesso prioritarioalle prestazioni, di cui all’articolo 6, comma 2 della legge, sullabase degli indirizzi stabiliti nell’ambito della programmazioneregionale; gestiscono il sistema informativo della rete delle unitàd’offerta sociali. In ultimo le ASL programmano, a livello locale, la realizzazio-ne della rete delle unità d’offerta sociosanitarie, nel rispetto del-la programmazione regionale ed in armonia con le linee di indi-rizzo formulate dai comuni, attraverso la Conferenza dei sinda-ci del territorio di competenza di ciascuna ASL; esercitano lavigilanza ed il controllo sulle unità d’offerta pubbliche e priva-te, sociali e sociosanitarie; forniscono il supporto tecnico alleprovince, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 12, comma1, lettera d), ed alla commissione di controllo di cui all’art. 15della Legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (“Riordino delladisciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficen-za operanti in Lombardia”); erogano le risorse dei fondi regio-nali; acquistano le prestazioni sociosanitarie rese dalle unitàd’offerta accreditate; gestiscono i flussi informativi, a supportodell’attività di programmazione comunale e regionale; collabo-rano con i comuni nella programmazione della rete locale delleunità di offerta sociali; collaborano con la Regione nel coordi-namento, integrazione e monitoraggio della rete delle unità diofferta sociosanitarie; dispongono la concessione di trattamentieconomici a favore degli invalidi civili, fatta salva la competen-za del comune di Milano; alle ASL o al comune di Milano spet-ta inoltre, in rapporto alle rispettive competenze, la legittima-zione passiva nelle controversie riguardanti la concessione dibenefici aggiuntivi eventualmente determinati ed erogati dallaRegione con proprie risorse; autorizzano l’assegnazione ad al-tra destinazione dei beni immobili trasferiti ai comuni a seguito

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del proprio paese, lavorare, ricevere ungiusto compenso per il lavoro prestato,godere del riposo, fruire di tempo libero edi adeguate condizioni di vita nonché ri-cevere un’istruzione;

• i conclusivi articoli 28-30 stabiliscono lemodalità generali di utilizzo di questi di-ritti e gli ambiti in cui tali diritti non pos-sono essere utilizzati. Stabiliscono inoltrei doveri di ciascuno per contribuire alla lo-ro affermazione e realizzazione e si preve-de inoltre che, nell’esercizio dei propri di-ritti e della propria libertà, ognuno deveessere sottoposto soltanto a quelle limita-zioni che sono stabilite dalla legge per ga-rantire il rispetto dei diritti e della libertàaltrui, nonché per tutela della morale,dell’ordine pubblico e del benessere gene-rale.

Come si può constatare, lungi dal voler es-sere un testo che propugna o sancisce un im-perialismo culturale, cioè il prevalere di unaconcezione culturale su un’altra, la Dichia-razione universale dei diritti umani rappre-

senta, invece, uno sforzo di individuare unnucleo ristretto di valori accettabili da tuttisenza pretesa di unificazione. In questo senso la prima convergenza è sta-ta trovata sui diritti che garantiscono la vitae la sicurezza dell’individuo anche se a benvedere sono tutt’oggi perpetrati, anche sefortemente contrastati, la tortura e l’omici-dio illegale o arbitrario, il genocidio ma an-che la più semplice discriminazione razzialee il mancato riconoscimento del diritto deipopoli all’autodeterminazione.A seguire sono stati poi considerati i dirittifondamentali che attengono alla persone,quali la protezione sanitaria e, ancora ap-presso, i diritti civili e politici, come dettosuscettibili di restrizione o ampliamento conriferimento al grado di partecipazione popo-lare consentito da Stato a Stato.In conclusione, pur con i limiti accennati,la Dichiarazione può essere considerata untesto che - come ha sostenuto Navi Pillay,Alto commissario dell’ONU per i dirittiumani - ha probabilmente avuto l’impattosul genere umano più significativo di qual-siasi altro documento nella storia contem-poranea.

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(Segue da pag. 6)

zie di origine dell’energia, specificando icriteri e le modalità di applicazione).E’ importante ribadire che spesso lo scon-to è riferito non al prezzo finale ma soload una componente (ad esempio ai solicosti di vendita dell’energia): in questocaso il venditore deve indicare l’inciden-za percentuale media dello sconto rispettoal prezzo finale complessivo, con la solaesclusione delle imposte.Per bonus si intende un premio che in ge-nere dipende da un certo comportamentodel cliente (ad esempio, se il cliente supe-ra un certo consumo, o se paga puntual-mente la bolletta, o se aderisce all’offertaentro una certa data, ecc. )A differenza dello sconto, il vantaggio of-ferto con il bonus non riduce il prezzo equindi deve essere valutato separatamenteper calcolare il suo vantaggio o effettosulla spesa complessiva del cliente.

Attenzione alla proposta di contratto

La proposta di contratto è un documento

che contiene tutti gli elementi di un con-tratto e che il cliente può restituire sotto-scritto al proponente per l’accettazione.E fondamentale sapere che la proposta dicontratto impegna da subito il cliente(quasi sempre è una proposta irrevocabi-le) e se la si sottoscrive, nel momento incui il venditore comunica al cliente la pro-pria accettazione senza modifiche, essadiventa a tutti gli effetti un nuovo contrat-to dal quale si può recedere solo con lemodalità sopra illustrate.La proposta di contratto va dunque valu-tata come se fosse un contratto prima disottoscriverla.In conclusione con la liberalizzazione, leimprese produttrici e le imprese che ven-dono energia elettrica sono in concorren-za tra loro. Una corretta competizione,consentendo una pluralità di offerte, nonpuò che portare benefici in termini diprezzi e qualità dei servizi offerti.

Relazione svolta dall’Ing. FernandoGioia durante il XLVIII Convegno Na-zionale di Studio degli Economi di comu-nità.

(Segue da pag. 15)

BUON COMPLEANNO, UOMO “UGUALE”!

LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA

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Bollettino ufficiale dell’UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza SocialeDirettore Responsabile: MAURIZIO GIORDANORedazione ed Amministrazione: 00182 Roma - Via Mirandola, 15 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303e - mail: [email protected] - sito internet: www.uneba.orgAutorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991Progetto, realizzazione grafica e stampa:Consorzio AGE s.r.l. - Via Giustiniani 15/A - Roma - Tel. 069111307

Il giornale è inviato gratuitamente agli associati dell’UNEBAFinito di stampare nel gennaio 2009

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LAQQuueessttaa ppaaggiinnaa vvuuoollee eesssseerree uunn ““ccoollppoo dd’’aallaa””,, cciiooèè uunnaa pprrooppoossttaa ppeerr uunn mmoommeennttoo ddii rriifflleessssiioonnee..

“Quando mi toccherà

vivere con uomini che non la pensano come me,

che si dicono nemici della mia fede,

io li amerò

e amandoli metterò nel mio cuore

e nel loro

il principio possibile di un dialogo futuro

perché ciò che conta è amare”.

Carlo Carretto

CIO’ CHE CONTA E’ AMARE