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6. – L. 31 maggio 1995, n. 218 (1) . Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1995, n. 128, S.O. Capo X Obbligazioni contrattuali 57. Obbligazioni contrattuali. 1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili. TITOLO IV Efficacia di sentenze ed atti stranieri 64. Riconoscimento di sentenze straniere. 1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata; e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico. 65. Riconoscimento di provvedimenti stranieri. 1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle

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6. – L. 31 maggio 1995, n. 218 (1). Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1995, n. 128, S.O.

Capo X Obbligazioni contrattuali

57. Obbligazioni contrattuali. 1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

TITOLO IV Efficacia di sentenze ed atti stranieri

64. Riconoscimento di sentenze straniere. 1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;

b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;

e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;

f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico. 65. Riconoscimento di provvedimenti stranieri. 1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle

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persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. 66. Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria. 1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano. 67. Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento. 1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento (3). 1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (4). 2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata. 3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

(3) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 38 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. (4) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 38 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

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68. Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero. 1. Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.

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7. – Reg. (CE) 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (1). Regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdi-

zionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 16 gennaio 2001, n. L 12. Entrata in vigore: 1 marzo 2002.

[Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (2), visto il parere del Parlamento europeo (3), visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando quanto segue: (1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudizia-ria in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mer-cato interno.

(2) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdiziona-le e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzio-namento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni e-messe dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano ricono-sciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(3) Tale materia rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato.

(4) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, enunciati dall'artico-lo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere rea-lizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento si limita al mi-nimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

(5) Gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'ar-ticolo 293, quarto trattino del trattato, la convenzione di Bruxelles concer-

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nente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, (in appresso denominata "Convenzione di Bruxelles"). Il 16 settembre 1998 gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizio-nale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. Dette conven-zioni hanno formato oggetto di lavori di revisione e il Consiglio ha approva-to il contenuto del testo riveduto. È opportuno garantire le continuità dei ri-sultati ottenuti nell'ambito di tale revisione.

(6) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme ri-guardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(7) Si deve includere nel campo d'applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti.

(8) Le controversie alle quali si applica il presente regolamento devono pre-sentare elementi di collegamento con il territorio degli Stati membri vincola-ti dal regolamento stesso. Le norme comuni in materia di competenza giuri-sdizionale devono quindi, in linea di principio, applicarsi nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno di tali Stati.

(9) I convenuti non domiciliati in uno Stato membro sono generalmente sog-getti alle norme nazionali in materia di competenza vigenti nel territorio del-lo Stato membro del giudice adito e i convenuti domiciliati in uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento devono continuare ad essere soggetti alla convenzione di Bruxelles.

(10) Ai fini della libera circolazione delle sentenze, le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento devono essere ricono-sciute ed eseguite in un altro Stato membro vincolato dallo stesso anche se il debitore condannato è domiciliato in uno Stato terzo.

(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedi-bilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del do-micilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni ca-si rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autono-mia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da au-mentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di compe-tenza.

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(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevo-lare la buona amministrazione della giustizia.

(13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tute-lare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(14) Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regola-mento, deve essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.

(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non venga-no emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessa-rio stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispen-denza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera "pendente". Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in mo-do autonomo.

(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno dirit-to, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti pro-dotti e senza che il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego dell'e-secuzione indicati nel presente regolamento.

(18) Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la dichiara-zione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso se-condo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al ri-chiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività.

(19) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giu-stizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 (5) dovrebbe continuare

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ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vi-gore del presente regolamento.

(20) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato la loro intenzione di par-tecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Dani-marca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente rego-lamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca.

(22) Dato che la convenzione di Bruxelles è in vigore nelle relazioni tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, tale con-venzione e il protocollo del 1971 sono tuttora applicabili tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento.

(23) La convenzione di Bruxelles continua parimenti ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo campo di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento in virtù dell'applicazione dell'arti-colo 299 del trattato.

(24) Lo stesso spirito di coerenza esige che il presente regolamento non inci-da sulle norme stabilite in tema di competenza e riconoscimento delle deci-sioni da atti normativi comunitari specifici.

(25) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri impli-ca che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali.

(26) Per tener conto delle particolarità procedurali vigenti in certi Stati membri è opportuno dotare della necessaria flessibilità le norme di massima stabilite dal regolamento. A tal fine è necessario introdurre nel presente re-golamento alcune delle disposizioni contenute nel protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles.

(27) Onde consentire una transizione armoniosa in determinati settori che formavano oggetto di disposizioni particolari nel protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles, il presente regolamento prevede, per un periodo transitorio, disposizioni che tengono conto della situazione specifica in alcu-ni Stati membri.

(28) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenterà una relazione sulla sua applicazione, formulando, se del caso, proposte di modifica.

(29) Gli allegati da I a IV relativi alle norme nazionali sulla competenza, ai giudici o autorità competenti e ai mezzi di ricorso dovranno essere modifica-ti dalla Commissione in base alle modifiche trasmesse dallo Stato membro

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interessato. Le modifiche degli allegati V e VI dovranno essere adottate con-formemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

ha adottato il presente regolamento:] (6)

(2) Pubblicato nella G.U.C.E. 28 dicembre 1999, n. C 376. (3) Parere emesso il 21 settembre 2000. (4) Pubblicato nella G.U.C.E. 26 aprile 2000, n. C 117. (5) Protocollo 3 giugno 1971. (6) Abrogato dall'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012, con decor-renza indicata al suo articolo 81.

Capo I Campo d'applicazione

Articolo 1

[1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indi-pendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra co-niugi, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato. 3. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.].

Capo II Competenza

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 2 [1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dal-la loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

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2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla compe-tenza vigenti per i cittadini.].

Articolo 3

[1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle nor-me enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo. 2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I.].

Articolo 4

[1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Sta-to, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23. 2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla compe-tenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'alle-gato I.].

Sezione 2

Competenze speciali

Articolo 5 [La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere con-venuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazio-ne dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa conven-zione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al con-tratto, - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al con-tratto; c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b); 2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, da-vanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazio-nale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;

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3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; 4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, na-scente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile; 5) qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata; 6) nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trustcostituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio; 7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corri-spettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo: a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento o b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia questa disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.].

Articolo 6

[La persona di cui all'articolo precedente può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso co-sì stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili; 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale; 3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale; 4) in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato.].

Articolo 7

[Qualora ai sensi del presente regolamento un giudice di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità nell'impiego o nel-l'esercizio di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro organo giurisdizionale

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competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.].

Sezione 3

Competenza in materia di assicurazioni

Articolo 8 [In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente se-zione, salva l'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5.].

Articolo 9

[1. L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o b) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dal-l'assicurato o da un beneficiario, o c) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affi-data la delega del contratto di assicurazione. 2. Qualora l'assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato mem-bro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro e-sercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.].

Articolo 10

[L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della re-sponsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel ca-so in cui l'assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.].

Articolo 11

[1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata pro-posta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la leg-ge di tale giudice lo consenta. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all'azione di-retta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile. 3. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del con-traente dell'assicurazione o dell'assicurato, lo stesso giudice è competente anche nei loro confronti.].

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Articolo 12 [1. Salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, l'azione dell'assicurato-re può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui ter-ritorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell'assicurazione, assi-curato o beneficiario. 2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di pro-porre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della do-manda principale a norma della presente sezione.].

Articolo 13

[Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia, o 2) che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficia-rio di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o 3) che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giu-dici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti sif-fatte convenzioni, o 4) stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio do-micilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato membro o 5) che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14.].

Articolo 14

[I rischi di cui all'articolo 13, punto 5 sono i seguenti: 1) ogni danno a) subito dalle navi, dagli impianti offshore e d'alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini com-merciali; b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ul-timi in combinazione con altri mezzi di trasporto; 2) ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli, a) risultante dall'impiego o dall'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda que-sti ultimi, la legge dello Stato membro in cui l'aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali ri-schi; b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);

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3) ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego e l'esercizio delle navi, de-gli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio; 4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3; 5) fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i "grandi rischi" quali definiti nella direttiva 73/239/CEE del Consiglio, modificata dalle direttive 88/357/CEE e 90/618/CEE, nell'ultima versione in vigore.].

Sezione 4

Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori

Articolo 15 [1. Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la compe-tenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è re-golata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra opera-zione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività. 2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato. 3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non preve-dono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.].

Articolo 16

[1. L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere pro-posta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore. 2. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domi-ciliato il consumatore. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di propor-re una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.].

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Articolo 17 [Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia, o 2) che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o 3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte conven-zioni.].

Sezione 5

Competenza in materia di contratti individuali di lavoro

Articolo 18 [1. Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di con-tratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione. 2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato mem-bro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro eser-cizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.].

Articolo 19

[Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto: 1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o 2) in un altro Stato membro: a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la pro-pria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situa-ta la sede d'attività presso la quale è stato assunto.].

Articolo 20

[1. L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato. 2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di pro-porre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della do-manda principale in conformità della presente sezione.].

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Articolo 21 [Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia, o 2) che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione.].

Sezione 6

Competenze esclusive

Articolo 22 [Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: 1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato. Tuttavia in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato tempora-neo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno compe-tenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l'affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l'affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato membro; 2) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuri-diche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla vali-dità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto interna-zionale privato; 3) in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti; 4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e mo-delli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la re-gistrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la re-gistrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi ef-fettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione in-ternazionale. Salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzio-ne sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un bre-vetto europeo rilasciato per tale Stato; 5) in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.].

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Sezione 7 Proroga di competenza

Articolo 23

[1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giu-dice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve esse-re conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di lo-ro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è am-piamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. 2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di compe-tenza. 3. Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui compe-tenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza. 4. Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust. 5. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 22.].

Articolo 24

[Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudi-ce esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22.].

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Sezione 8 Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione

Articolo 25

[Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una contro-versia per la quale l'articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giu-dice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.].

Articolo 26 [1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d'ufficio la pro-pria incompetenza. 2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accerta-to che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudi-ziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie dife-se, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono sostituite da quelle dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, rela-tivo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del presente regolamento. 4. Ove le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 non siano appli-cabili, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia sta-to necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente in ese-cuzione della suddetta convenzione.].

Sezione 9

Litispendenza e connessione

Articolo 27 [1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo tito-lo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento fin-ché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. 2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.].

Articolo 28

[1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

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2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente a-dito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a co-noscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei pro-cedimenti. 3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate se-paratamente.].

Articolo 29

[Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve rimettere la causa al giudice adito in precedenza.].

Articolo 30

[Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito: 1) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o 2) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comu-nicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depo-sitato presso il giudice.].

Sezione 10

Provvedimenti provvisori e cautelari

Articolo 31 [I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è ricono-sciuta al giudice di un altro Stato membro.].

Capo III Riconoscimento ed esecuzione

Articolo 32

[Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di

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esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del can-celliere.].

Sezione 1

Riconoscimento

Articolo 33 [1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. 2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimen-to in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta. 3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo.].

Articolo 34

[Le decisioni non sono riconosciute: 1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; 2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibili-tà, egli non abbia impugnato la decisione; 3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; 4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le me-desime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controver-sia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.].

Articolo 35

[1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle se-zioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 72. 2. Nell'accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l'autorità richie-sta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d'origine ha fondato la propria competenza. 3. Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può proce-dere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d'origine. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 34, punto 1.].

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Articolo 36 [In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.].

Articolo 37

[1. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è chiesto il riconosci-mento di una decisione emessa in un altro Stato membro, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. 2. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è richiesto il riconosci-mento di una decisione che è stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento.].

Sezione 2

Esecuzione

Articolo 38 [1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. 2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (In-ghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata regi-strata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.].

Articolo 39

[1. L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente di cui all'allegato II. 2. La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.].

Articolo 40

[1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto. 2. L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudi-ce adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non prevede l'e-lezione del domicilio, l'istante designa un procuratore. 3. All'istanza devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 53.].

Articolo 41

[La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.].

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Articolo 42 [1. La decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di e-secutività è immediatamente comunicata al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto. 2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.].

Articolo 43

[1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'i-stanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. 2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III. 3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contradditto-rio. 4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso in un procedimento riguardante un'azione pro-posta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 26, paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri. 5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la qua-le è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due me-si a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.].

Articolo 44

[La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto del ricor-so di cui all'allegato IV.].

Articolo 45

[1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli artico-li 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indu-gio. 2. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.].

Articolo 46

[1. Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecu-zione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugna-ta, nello Stato membro d'origine, con un mezzo ordinario o se il termine per

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proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione. 2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qual-siasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è con-siderato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1. 3. Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una ga-ranzia che provvede a determinare.].

Articolo 47

[1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del pre-sente regolamento, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro richiesto, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 41. 2. La dichiarazione di esecutività implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari. 3. In pendenza del termine di cui all'articolo 43, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.].

Articolo 48

[1. Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e la di-chiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, il giudice o l'autorità competente rilascia la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi. 2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.].

Articolo 49

[Le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d'origine.].

Articolo 50

[L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha beneficiato in tutto o in parte del gratuito patrocinio o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nel procedi-mento di cui alla presente sezione, dell'assistenza più favorevole o dell'esen-zione dalle spese più ampia prevista nel diritto dello Stato membro richie-sto.].

Articolo 51

[Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.].

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Articolo 52 [Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato membro richiesto, imposte, diritti o tasse pro-porzionali al valore della controversia.].

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 53 [1. La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che pre-senti tutte le condizioni di autenticità. 2. Salvo l'articolo 55, la parte che chiede una dichiarazione di esecutività de-ve inoltre produrre l'attestato di cui all'articolo 54.].

Articolo 54

[Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata e-messa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un atte-stato compilato utilizzando il formulario di cui all'allegato V del presente re-golamento.].

Articolo 55

[1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 54 non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accet-tare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa. 2. Qualora il giudice o l'autorità competente lo richieda, deve essere presen-tata una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.].

Articolo 56

[Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati all'articolo 53 o all'articolo 55, paragrafo 2, come anche, ove occor-ra, per la procura alle liti.].

Capo IV Atti pubblici e transazioni giudiziarie

Articolo 57

[1. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato mem-bro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata dall'articolo 38 e seguenti. Il giudice al quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44

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rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto. 2. Sono parimenti considerati atti pubblici ai sensi del paragrafo 1 le conven-zioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate. 3. L'atto prodotto deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d'origine. 4. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo III. L'autorità competente di uno Stato membro presso la quale è stato forma-to o registrato un atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interes-sata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato VI del pre-sente regolamento.].

Articolo 58

[Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aven-ti efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine hanno efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pub-blici. Il giudice o l'autorità competente di uno Stato membro presso cui è sta-ta conclusa una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato V del presente regolamento.].

Capo V Disposizioni generali

Articolo 59

[1. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazio-nale. 2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici so-no aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.].

Articolo 60

[1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società o altra per-sona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sua sede statutaria, o b) la sua amministrazione centrale, oppure c) il suo centro d'attività principale. 2. Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, per "sede statutaria" si in-tende il "registered office" o, se non esiste alcun "registered office", il "place of incorporation" (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero,

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se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è av-venuta la "formation" (costituzione). 3. Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio diritto in-ternazionale privato.].

Articolo 61

[Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel terri-torio di uno Stato membro alle quali venga contestata una violazione non do-losa davanti ai giudici penali di un altro Stato membro di cui non sono citta-dini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate. Tuttavia, il giudice adito può ordinare la compa-rizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nel-l'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di di-fendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri.].

Articolo 62

[In Svezia, in caso di procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di paga-mento (betalningsföreläggande) e all'assistenza (handräckning) i termini "giudici", "organi giurisdizionali" e "autorità giudiziarie" comprendono l'au-torità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).].

Articolo 63

[1. Una persona domiciliata nel territorio del Lussemburgo, convenuta di-nanzi a un giudice di un altro Stato membro in applicazione dell'articolo 5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice qualora il luogo di de-stinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia si-tuato nel Lussemburgo. 2. Qualora in applicazione del paragrafo 1 il luogo di destinazione finale del-la fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussembur-go, ogni clausola attributiva di competenza è valida solo se accettata per i-scritto o oralmente con conferma scritta ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a). 3. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai contratti rela-tivi alla prestazione di servizi finanziari. 4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.].

Articolo 64

[1. Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Grecia o in Portogallo, relative alle paghe o ad altre condizioni di servizio, i giudici di uno Stato contraente devono ac-certare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave sia stato

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informato della controversia. Essi possono deliberare non appena tale agente ne è stato informato. 2. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.].

Articolo 65

[1. La competenza giurisdizionale, contemplata all'articolo 6, punto 2 e al-l'articolo 11, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa, non può essere invocata in Germania, in Austria e in Ungheria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può essere chiamata a comparire dinanzi ai giudici: a) della Germania, in applicazione degli articoli 68 e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio; b) dell'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio; c) dell'Ungheria, conformemente agli articoli da 58 a 60 del codice di proce-dura civile (Polgári perrendtartás) concernenti la litis denuntiatio; 2. Le decisioni emesse in altri Stati membri in virtù dell'articolo 6, punto 2 o dell'articolo 11 sono riconosciute ed eseguite in Germania, Austria e Unghe-ria conformemente al capo III. Gli effetti prodotti nei confronti dei terzi, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, dalle sentenze emesse in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati membri.].

Capo VI Disposizioni transitorie

Articolo 66

[1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigo-re. 2. Tuttavia, nel caso in cui un'azione sia stata proposta nello Stato membro d'origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III: a) se nello Stato membro di origine l'azione è stata proposta posteriormente all'entrata in vigore, sia in quest'ultimo Stato membro che nello Stato mem-bro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano; b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d'ori-gine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l'azione è stata proposta.].

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Capo VII Relazioni con gli altri atti normativi

Articolo 67

[Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il ricono-scimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti comu-nitari o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.].

Articolo 68

[1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli Sta-ti membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale conven-zione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 299 del trattato. 2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati mem-bri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.].

Articolo 69

[Fatte salve le disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 2 e dell'articolo 70, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni e il trat-tato seguenti: - la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sul-l'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899, - la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925, - la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in ma-teria civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930, - la convenzione tra il Regno Unito e la Francia sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, fir-mata a Parigi il 18 gennaio 1934 (7), - la convenzione tra il Regno Unito e il Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, fir-mata a Bruxelles il 2 maggio 1934 (8), - la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzio-ne delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Ro-ma il 9 marzo 1936, - la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in mate-ria di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957,

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- la convenzione tra la Germania ed il Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giu-diziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958, - la convenzione tra i Paesi Bassi e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959, - la convenzione tra la Germania e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959, - la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e de-gli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giu-gno 1959, - la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960 (9), - la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul riconosci-mento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in ma-teria civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970 (10), - la convenzione tra la Grecia e la Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961, - la convenzione tra il Belgio e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commer-ciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962, - la convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul reciproco riconoscimen-to e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecuti-vi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962, - la convenzione tra i Paesi Bassi e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in ma-teria civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963, - la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconosci-mento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964 ed il relativo protocollo di modifica firmato a Roma il 14 luglio 1970 (11), - la convenzione tra la Francia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commercia-le, firmata a Vienna il 15 luglio 1966, - la convenzione tra il Regno Unito ed il Regno dei Paesi Bassi sul ricono-scimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civi-le, firmata all'Aia il 17 novembre 1967 (12), - la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione

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delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e com-merciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969, - la convenzione tra il Lussemburgo e l'Austria sul riconoscimento e l'esecu-zione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971, - la convenzione tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudizia-rie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971, - la convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commer-ciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973, - la convenzione tra la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Dani-marca sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977, - la convenzione tra l'Austria e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982, - la convenzione tra la Spagna e la Germania per il riconoscimento e l'esecu-zione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983, - la convenzione tra l'Austria e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi, in ma-teria civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984, - la convenzione tra la Finlandia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986, e - il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudi-ziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore, - la convenzione tra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo sul ricono-scimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Lisbona il 23 novembre 1927 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e il Portogallo (13), - la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmata a Vienna il 16 dicembre 1954 (14), - la convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica popo-lare ungherese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmata a Budapest il 6 marzo 1959 (15), - la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Re-gno di Grecia sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959 (16), - la convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica socia-lista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960 e attualmente in vigore tra la Polonia e la Slovenia (17),

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- l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repub-blica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a Belgrado il 18 marzo 1960 (18), - l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repub-blica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze in materia di alimenti, firmato a Vienna il 10 ottobre 1961 (19), - la convenzione tra la Polonia e l'Austria sulle relazioni reciproche in mate-ria civile e documentale, firmata a Vienna l'11 dicembre 1963 (20), - il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica sociali-sta federativa di Jugoslavia sull'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia (21), - la convenzione tra la Polonia e la Francia sulla legge applicabile, la giuri-sdizione e l'esecuzione delle sentenze in ambito personale e familiare, con-clusa a Varsavia il 5 aprile 1967 (22), - la convenzione tra il Governo della Jugoslavia e la Francia sul riconosci-mento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971 (23), - la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Re-gno del Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia di alimenti, firmata a Belgrado il 12 dicembre 1973 (24), - la convenzione tra l'Ungheria e la Grecia sull'assistenza giudiziaria in mate-ria civile e penale, firmata a Budapest l'8 ottobre 1979 (25), - la convenzione tra la Polonia e la Grecia sull'assistenza giudiziaria in mate-ria civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979 (26), - la convenzione tra l'Ungheria e la Francia sull'assistenza giudiziaria in ma-teria civile e familiare, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, sul-l'assistenza giudiziaria in materia penale e sull'estradizione, firmata a Buda-pest il 31 luglio 1980 (27), - il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Grecia (28), - la convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare d'Un-gheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 30 novembre 1981 (29), - il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 a-prile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e Cipro (30), - l'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sulla coopera-zione giudiziaria in materia civile, familiare, commerciale e penale, firmato a Nicosia il 5 marzo 1984 (31),

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- il trattato tra il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il Go-verno della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimen-to e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Francia (32), - l'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Ni-cosia il 19 settembre 1984 e ancora in vigore tra Cipro e la Slovenia (33), - il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 di-cembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Ita-lia (34), - il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Spagna sull'assi-stenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Spagna (35), - il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popola-re di Polonia sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare, di lavoro e penale, firmato a Varsavia il 21 di-cembre 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Po-lonia (36), - il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popola-re d'Ungheria sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale, firmato a Bratislava il 28 marzo 1989 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Ungheria (37), - la convenzione tra la Polonia e l'Italia sull'assistenza giudiziaria e sul rico-noscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989 (38), - il trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sull'assistenza giudiziaria fornita dalle autorità giudiziarie e sull'istituzione di determinate relazioni giuridiche in materia civile e penale, firmata a Praga il 29 ottobre 1992 (39), - l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Re-pubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992 (40), - l'accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull'assi-stenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmata a Varsavia il 26 gennaio 1993 (41), - l'accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull'assi-stenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, di lavoro e penale, firmato a Riga il 23 febbraio 1994 (42), - la convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 14 novembre 1996 (43),

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- l'accordo tra l'Estonia e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 no-vembre 1998 (44), - la convenzione tra la Bulgaria e il Belgio su talune materie giudiziarie, fir-mata a Sofia il 2 luglio 1930 (45), - l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria, firmato a Sofia il 23 mar-zo 1956, ancora in vigore tra la Bulgaria e la Slovenia (46), - il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958 (47); - il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica cecoslo-vacca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Praga il 25 ottobre 1958, ancora in vigore tra la Romania e la Slovacchia (48), - l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958 (49), - il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 18 ottobre 1960, e il relativo protocollo, ancora in vigore tra la Romania e la Slovenia (50), - l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961 (51), - la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare nonché la validità e la notifica degli atti, e il protocollo allegato, firmata a Vienna il 17 novembre 1965 (52), - l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 16 maggio 1966 (53), - la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica el-lenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, e il relativo pro-tocollo, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972 (54); - la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ita-liana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l'11 novembre 1972 (55); - la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974 (56); - la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Bel-gio sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Bu-carest il 30 ottobre 1975 (57);

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- l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976 (58), - l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 25 novembre 1976 (59), - la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Londra il 15 giugno 1978 (60); - il protocollo aggiuntivo alla convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmato a Bucarest il 30 ottobre 1979 (61); - la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Bel-gio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia di obbligo degli alimenti, firmata a Bucarest il 30 ottobre 1979 (62); - la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Bel-gio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze di divorzio, firmata a Bucarest il 6 novembre 1980 (63); - l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983 (64); - l'accordo tra il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989 (65); - l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fir-mato a Roma il 18 maggio 1990 (66), - l'accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 23 maggio 1993 (67), - il trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l'11 luglio 1994 (68); - la convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna sulla competenza giu-risdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 17 novembre 1997 (69), - la convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna complementare alla convenzione dell'Aia concernente la procedura civile (l'Aia, 1° marzo 1954), firmata a Bucarest il 17 novembre 1997 (70), - il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudizia-ria e i rapporti giuridici nelle cause civili, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999 (71).].

(7) Trattino inserito dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 24 novembre 2001, n. L 307.

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(8) Trattino inserito dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 24 novembre 2001, n. L 307. (9) Trattino inserito dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 24 novembre 2001, n. L 307. (10) Trattino inserito dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 24 novembre 2001, n. L 307. (11) Trattino inserito dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 24 novembre 2001, n. L 307. (12) Trattino inserito dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 24 novembre 2001, n. L 307. (13) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (14) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (15) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (16) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (17) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (18) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (19) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (20) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (21) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (22) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (23) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (24) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (25) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (26) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (27) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (28) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (29) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

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(30) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (31) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (32) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (33) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (34) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (35) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (36) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (37) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (38) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (39) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (40) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (41) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (42) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (43) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (44) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003. (45) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (46) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (47) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (48) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (48) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (50) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (51) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (52) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (53) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (54) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (55) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (56) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (57) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (58) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006.

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(59) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (60) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (61) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (62) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (63) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (64) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (65) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (66) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (67) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (68) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (69) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (70) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006. (71) Trattino aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006.

Articolo 70 [1. Il trattato e le convenzioni di cui all'articolo 69 continuano a produrre i loro effetti nelle materie non soggette al presente regolamento. 2. Essi continuano a produrre i loro effetti per le decisioni emesse e per gli atti pubblici formati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.].

Articolo 71

[1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdi-zionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particola-ri. 2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente: a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domici-liato nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice a-dito applica in ogni caso l'articolo 26 del presente regolamento; b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento. Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condi-zioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regola-mento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.].

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Articolo 72 [Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori alla sua entrata in vigore con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi del-l'articolo 59 della convenzione di Bruxelles, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di compe-tenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.].

Capo VIII Disposizioni finali

Articolo 73

[Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Com-missione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato econo-mico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.].

Articolo 74

[1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi riportati negli alle-gati da I a IV. La Commissione adegua di conseguenza gli allegati in que-stione. 2. L’aggiornamento o l’inserimento di modifiche tecniche nei modelli stan-dard riportati negli allegati V e VI sono adottati dalla Commissione. Tali mi-sure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 75, paragrafo 2.] (72).

(72) Abrogato dall'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012, con de-correnza indicata al suo articolo 81.

Articolo 75 (73) [1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.] (73).

(73) Articolo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1103/2008.

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Articolo 76 [Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2002.]. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

Per il Consiglio Il Presidente

C. Pierret

Allegato I (74) Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e

all’articolo 4, paragrafo 2 - in Belgio: gli articoli da 5 a 14 della legge 16 luglio 2004 sul diritto inter-nazionale privato, - in Bulgaria: l’articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del codice di diritto inter-nazionale privato, - nella Repubblica ceca: l’articolo 86 della legge n. 99/1963 Coll., il codice di procedura civile (obèanský soudní rád) modificato, - in Danimarca: l’articolo 246, secondo e terzo comma, del codice di proce-dura civile (lov om rettens pleje), - in Germania: l’articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozessor-dnung), - in Estonia: l’articolo 86 del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetlu-se seadustik), - in Grecia: l’articolo 40 del codice di procedura civile (... (75)), - in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil), - in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di cita-zione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo sog-giorno in Irlanda, - in Italia: l’articolo 3 e l’articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, - a Cipro: la sezione 21(2) della legge n. 14 del 1960, modificata, sulle corti di giustizia, - in Lettonia: l’articolo 27 e l’articolo 28, terzo, quinto, sesto e nono comma, del codice di procedura civile (Civilprocesa likums), - in Lituania: l’articolo 31 del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas), - in Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil), - in Ungheria: l’articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto inter-nazionale privato (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényere-jû rendelet),

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- a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del codice di procedura civile - Cap. 12 (Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap. 12) e l’articolo 549 del codice di commercio - Cap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ - Kap. 13), - in Austria: l’articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale (Juri-sdiktionsnorm), - in Polonia: l’articolo 1103, paragrafo 4, del codice di procedura civile (Ko-deks postêpowania cywilnego), - in Portogallo: l’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del codice di procedura civile (Código de Processo Civil), nella misura in cui siano contemplati cri-teri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui risiede la suc-cursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività (se in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l’amministrazione centrale (presso uno Stato estero), e l’articolo 10 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo de Tra-balho), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitan-ti, quali il giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore nei procedimenti ri-guardanti contratti di lavoro individuali intentati dal lavoratore contro il da-tore di lavoro, - in Romania: gli articoli da 148 a 157 della legge n. 105/1992 sulle relazioni di diritto internazionale privato, - in Slovenia: l’articolo 48, secondo comma, della legge sul diritto interna-zionale privato e processuale (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in po-stopku) in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) e l’articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l’articolo 59 della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku), - in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37 sexties della legge n. 97/1963 sul dirit-to internazionale privato e relative norme di procedura, - in Finlandia: il capo 10, sezione 18, paragrafo 1, commi 1 e 2, del codice di procedura civile (oikeudenkäymiskaari/ rättegångsbalken), - in Svezia: il capo 10, sezione 3, paragrafo 1, prima frase, del codice di pro-cedura civile (rättegångsbalken), - nel Regno Unito: le disposizioni relative alla competenza basata: a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito; oppure b) sull’esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; oppure c) sul sequestro, ottenuto dall’attore, di beni situati nel Regno Unito.

(74) Allegato modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1496/2002, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dal-l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1937/2004 (la pubblicazione del regolamento (CE) n. 1937/2004 è da considerare nulla e non avvenuta in ba-se alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 febbraio 2005, n. L 50), dall'ar-ticolo 1 del regolamento (CE) n. 2245/2004, dall'allegato del regolamento

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(CE) n. 1791/2006, sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 280/2009, dall'allegato I del regolamento (UE) n. 416/2010, così sostituito dall'allegato del regolamento (UE) n. 156/2012 e, da ultimo, abrogato dal-l'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012, con decorrenza indicata al suo articolo 81. (75) Si omette il testo in lingua straniera.

Allegato II (76) I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39 sono i seguenti: - in Belgio: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht», - in Bulgaria: «... (77)», - nella Repubblica ceca: «okresní soud» o «soudní exekutor», - in Danimarca: «byret», - in Germania: a) il presidente di una sezione del «Landgericht»; b) un notaio, in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico, - in Estonia: «maakohus», - in Grecia: «... (78)» - in Spagna: «Juzgado de Primera Instancia», - in Francia: a) «greffier en chef du tribunal de grande instance»; b) «président de la chambre départementale des notaires», in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico notarile, - in Irlanda: «High Court», - in Italia: «Corte d’appello», - a Cipro: «... (79)» o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni ali-mentari, «... (80)», - in Lettonia: «rajona (pilsetas) tiesa», - in Lituania: «Lietuvos apeliacinis teismas», - nel Lussemburgo: presidente del «tribunal d’arrondissement», - in Ungheria: «megyei bíróság székhelyén mûködõ helyi bíróság» e a Buda-pest «Budai Központi Kerületi Bíróság», - a Malta: «Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili» o «Qorti tal-Maġistrati ta Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha» ovvero, nel caso di procedimenti in mate-ria di obbligazioni alimentari, «Reġistratur tal-Qorti», cui l’istanza è tra-smessa dal «Ministru responsabbli għall-Ġustizzja», - nei Paesi Bassi: «voorzieningenrechter van de rechtbank», - in Austria: «Bezirksgericht», - in Polonia: «sld Okrêgowy»,

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- in Portogallo: «Tribunal de Comarca», - in Romania: «Tribunal», - in Slovenia: «okrožno sodišèe», - in Slovacchia: «okresný súd», - in Finlandia: «käräjäoikeus/tingsrätt», - in Svezia: «Svea hovrätt», - nel Regno Unito: a) in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza è trasmessa dal «Secretary of State»; b) in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court», alla quale l’istanza è trasmessa dagli «Scottish Ministers»; c) nell’Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di proce-dimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», cui l’istanza è trasmessa dal «Secretary of State»; d) a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedi-menti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza è trasmessa dall’«Attorney General of Gibraltar».

(76) Allegato modificato dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1496/2002, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1937/2004 (la pubblica-zione del regolamento (CE) n. 1937/2004 è da considerare nulla e non avve-nuta in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 febbraio 2005, n. L 50), dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2245/2004, dall'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006, sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 280/2009, dall'allegato II del regolamento (UE) n. 416/2010, così sostituito dall'allegato del regolamento (UE) n. 156/2012 e, da ultimo, abro-gato dall'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012, con decorrenza in-dicata al suo articolo 81. (77) Si omette il testo in lingua straniera. (78) Si omette il testo in lingua straniera. (79) Si omette il testo in lingua straniera. (80) Si omette il testo in lingua straniera.

Allegato III (81) I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all’articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti: - in Belgio: a) per quanto riguarda il ricorso del convenuto: «tribunal de première instan-ce» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»;

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b) per quanto riguarda il ricorso dell’istante: «Cour d’appel» o «hof van be-roep», - in Bulgaria: «... (82)», - nella Repubblica ceca: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di pri-mo grado, - in Danimarca: «landsret», - in Germania: dinanzi all’«Oberlandesgericht», - in Estonia: «ringkonnakohus», - in Grecia: «... (83)», - in Spagna: «Juzgado de Primera Instancia» che ha reso la decisione conte-stata, affinché «Audiencia Provincial» si pronunci sul ricorso, - in Francia: a) «cour d’appel» per le decisioni che accolgono l’istanza; b) presidente del «tribunal de grande instance» per le decisioni che respingo-no l’istanza, - in Irlanda: «High Court», - in Italia: «Corte d’appello», - a Cipro: «... (84)» o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni ali-mentari, «... (85)», - in Lettonia: «Apgabaltiesa» tramite il «rajona (pilsetas) tiesa», - in Lituania: «Lietuvos apeliacinis teismas», - nel Lussemburgo: «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile, - in Ungheria: giudice locale con sede presso il tribunale distrettuale (a Bu-dapest, «Budai Központi Kerületi Bírósághoz», tribunale distrettuale centrale di Buda); il ricorso è assegnato dal tribunale distrettuale (a Budapest, «Fõvá-rosi Bíróság», il tribunale della capitale), - a Malta: «Qorti tà l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap.12” ovvero, per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari rese per «ċitazzjoni» davanti alla «Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati tà Għa-wdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħhà», - nei Paesi Bassi: «rechtbank», - in Austria: «Landesgericht» tramite il «Bezirksgericht», - in Polonia: «s¹d apelacyjny» tramite il «s¹d okregowy», - in Portogallo: «Tribunal da Relação». I ricorsi si propongono, ai sensi della legislazione nazionale vigente, presentando domanda al tribunale che ha pronunciato la decisione contestata, - in Romania: «Curte de Apel», - in Slovenia: «okrožno sodišèe», - in Slovacchia: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado di cui si impugna la decisione, - in Finlandia: «hovioikeus/hovrätt», - in Svezia: «Svea hovrätt»,

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- nel Regno Unito: a) in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»; b) in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court»; c) nell’Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di proce-dimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»; d) a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedi-menti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court».

(81) Allegato modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1937/2004 (la pubblicazione del regolamento (CE) n. 1937/2004 è da considerare nulla e non avvenuta in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 febbraio 2005, n. L 50), dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2245/2004, dall'alle-gato del regolamento (CE) n. 1791/2006, sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 280/2009, dall'allegato III del regolamento (UE) n. 416/2010, così sostituito dall'allegato del regolamento (UE) n. 156/2012 e, da ultimo, abrogato dall'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012, con decorrenza indicata al suo articolo 81. (82) Si omette il testo in lingua straniera. (83) Si omette il testo in lingua straniera. (84) Si omette il testo in lingua straniera. (85) Si omette il testo in lingua straniera.

Allegato IV (86) I ricorsi che possono essere proposti in forza dell’articolo 44 sono i seguenti: - in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi: ricorso in cassazione, - in Bulgaria: «... (87)», - nella Repubblica ceca: «dovolání» e «žaloba pro zmateènost», - in Danimarca: appello dinanzi al «Højesteret» su autorizzazione del «Pro-cesbevillingsnævnet», - in Germania: «Rechtsbeschwerde», - in Estonia: «kassatsioonkaebus», - in Irlanda: ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto, - a Cipro: appello alla Corte suprema, - in Lettonia: ricorso all’«Augstakas tiesas Senats» tramite l’«Apgabaltiesa», - in Lituania: ricorso al «Lietuvos Aukšèiausiasis Teismas», - in Ungheria: «felülvizsgálati kérelem», - a Malta: non esistono ulteriori mezzi di impugnazione dinanzi a un altro organo giurisdizionale; nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni

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alimentari, «Qorti tà l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap. 12», - in Austria: «Revisionsrekurs», - in Polonia: «skarga kasacyjna», - in Portogallo: ricorso per motivi di diritto, - in Romania: «contestatie in anulare» o «revizuire», - in Slovenia: ricorso al «Vrhovno sodišèe Republike Slovenije», - in Slovacchia: ricorso al «dovolanie», - in Finlandia: ricorso dinanzi al «korkein oikeus/högsta domstolen», - in Svezia: ricorso dinanzi allo «Högsta domstolen», - nel Regno Unito: ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.

(86) Allegato modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1937/2004 (la pubblicazione del regolamento (CE) n. 1937/2004 è da considerare nulla e non avvenuta in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 febbraio 2005, n. L 50), dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2245/2004, dall'alle-gato del regolamento (CE) n. 1791/2006, sostituito dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 280/2009, così sostituito dall'allegato del regolamento (UE) n. 156/2012 e, da ultimo, abrogato dall'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012, con decorrenza indicata al suo articolo 81. (87) Si omette il testo in lingua straniera.

Allegato V Attestato di cui agli articoli 54 e 58 del regolamento relativo alle

decisioni e alle transazioni giudiziarie (Italiano, italien, Italian, italienisch, italiaans ...)

1. Stato membro d'origine 2. Organo giurisdizionale o autorità competente che rilascia l'attestato 2.1. Nome 2.2. Indirizzo 2.3. Tel./fax/posta elettronica 3. Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione/approvato la transazio-ne giudiziaria [*] 3.1. Tipo di organo giurisdizionale 3.2. Sede dell'organo giurisdizionale 4. Decisione/transazione giudiziaria [*] 4.1. Data 4.2. Numero di riferimento 4.3. Parti in causa

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4.3.1. Nome(i) dell'attore (degli attori) 4.3.2. Nome(i) del convenuto (dei convenuti) 4.3.3. Nome delle eventuali altre parti 4.4. Data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali 4.5. Testo della decisione/transazione giudiziaria allegato al presente attesta-to 5. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il gratuito patrocinio La decisione/transazione giudiziaria [*] è esecutiva nello Stato membro d'o-rigine (articoli 38 e 58 del regolamento) contro: Nome: ………………………….. Fatto a ……………………………. , data ……………………… Firma e/o timbro ………………………………………………… ___________ [*] Cancellare la dicitura inutile.

Allegato VI Attestato di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento relativo

agli atti pubblici (Italiano, italien, Italian, italienisch, italiaans ...)

1. Stato membro d'origine 2. Autorità competente che rilascia l'attestato 2.1. Nome 2.2. Indirizzo 2.3. Tel./fax/posta elettronica 3. Autorità che ha autenticato l'atto 3.1. Autorità intervenuta nella formazione dell'atto pubblico (se del caso) 3.1.1. Nome e titolo dell'autorità 3.1.2. Sede dell'autorità 3.2. Autorità che ha registrato l'atto pubblico (se del caso) 3.2.1. Tipo di autorità 3.2.2. Sede dell'autorità 4. Atto pubblico 4.1. Descrizione dell'atto 4.2. Data 4.2.1. alla quale l'atto è stato formato 4.2.2. se diversa: alla quale l'atto è stato registrato

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4.3. Numero di riferimento 4.4. Parti in causa 4.4.1. Nome del creditore 4.4.2. Nome del debitore 5. Testo dell'obbligazione da eseguire allegato al presente attestato L'atto pubblico ha efficacia esecutiva nei confronti del debitore nello Stato membro d'origine (articolo 57, paragrafo 1, del regolamento) Nome: ………………………….. Fatto a ……………………………. , data ……………………… Firma e/o timbro …………………………………………………

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8. – Reg. (CE) 21 aprile 2004, n. 805/2004 (1). Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il

titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143. Entrata in vigore: 21 gennaio 2005.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 5, secondo trattino, vista la proposta della Commissione (2), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4), considerando quanto segue: (1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzio-namento del mercato interno. (2) Il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un piano d'azione del Consi-glio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (piano d'azione di Vienna) (5). (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fon-damento per la creazione di un autentico spazio giudiziario. (4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle deci-sioni in materia civile e commerciale (6). Il programma prevede, per la prima fase, la soppressione dell'exequatur, ovvero l'istituzione di un titolo esecuti-vo europeo per i crediti non contestati. (5) La nozione di «credito non contestato» dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell'assenza accertata di contesta-zione da parte del debitore in ordine alla natura o all'entità del debito, ha ot-tenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento a-vente efficacia esecutiva che richieda l'esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico. (6) L'assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), può assumere la forma di mancata comparizione in un'udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell'invito di un giudice a notificare l'intenzione di difendere la propria causa per iscritto. (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle decisioni giudiziarie, al-le transazioni giudiziarie e agli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non

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contestati e alle decisioni pronunciate in seguito a impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici, certificati come titoli ese-cutivi europei. (8) Nelle sue conclusioni di Tampere, il Consiglio Europeo ha ritenuto che l'accesso all'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pro-nunciata la decisione giudiziaria dovrebbe essere reso più celere e semplice, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l'esecuzione nel-lo Stato membro dove si chiede l'esecuzione. La decisione giudiziaria certifi-cata titolo esecutivo europeo dal giudice d'origine dovrebbe essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro do-ve si chiede l'esecuzione. Nel Regno Unito, ad esempio, la registrazione di una decisione giudiziaria straniera certificata seguirà pertanto le medesime regole della registrazione di una decisione giudiziaria pronunciata in altra sede nel Regno Unito e non implicherà un riesame nel merito della decisione giudiziaria straniera. I regimi in materia di esecuzione delle decisioni giudi-ziarie dovrebbero continuare a essere disciplinati dal diritto interno. (9) Tale procedura dovrebbe presentare notevoli vantaggi rispetto alla proce-dura d'exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconosci-mento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in quanto rende superfluo il benestare del sistema giudiziario del secondo Stato membro, con i ritardi e i costi che ne conseguono. (10) Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell'esecuzione è intrinsecamente le-gata e subordinata all'esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa. (11) Il presente regolamento mira a promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Intende garantire in particolare il pieno rispetto del di-ritto a un processo equo, in linea con l'articolo 47 della Carta. (12) Dovrebbero pertanto essere fissate norme procedurali minime per i pro-cedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debito-re abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell'esistenza dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall'altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione. (13) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notifica-zione di documenti, è necessario che tali norme minime siano definite in modo specifico e dettagliato. In particolare, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris in ordine all'osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente al fine della certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo.

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(14) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratte-rizzati sia dall'assoluta certezza (articolo 13), sia da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al de-stinatario. Nella seconda ipotesi, una decisione giudiziaria dovrebbe essere certificata come titolo esecutivo europeo soltanto se lo Stato membro d'ori-gine dispone di un meccanismo appropriato che consenta al debitore di chie-dere il riesame completo della decisione giudiziaria alle condizioni stabilite all'articolo 19, nei casi eccezionali in cui, malgrado l'osservanza dell'articolo 14, il documento non sia pervenuto al destinatario. (15) La notificazione a mani di persone diverse dal debitore stesso a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto il documento in questione. (16) L'articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il debitore non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuri-dica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il debitore ha autorizzato un'altra persona, in par-ticolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso. (17) Il giudice competente per la verifica dell'integrale osservanza delle norme procedurali minime dovrebbe, in caso affermativo, rilasciare un certi-ficato standard di titolo esecutivo europeo dal quale risulti con chiarezza tale controllo e il suo risultato. (18) La reciproca fiducia nell'amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo sia accertata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazio-ne delle norme minime procedurali nello Stato membro dell'esecuzione. (19) Il presente regolamento non comporta un obbligo per gli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali. Esso offre un incentivo in tal senso, agevolando l'accesso a una più efficiente e rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie in un altro Stato membro solo a condizione che siano rispettate tali norme minime. (20) Il creditore dovrebbe poter scegliere tra la presentazione della domanda per ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo ed il sistema di rico-noscimento e esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 o da altri atti comunitari. (21) Quando un documento deve essere inviato da uno Stato membro a un altro per essere ivi notificato, il presente regolamento, in particolare le norme in materia di notificazione dovrebbero applicarsi assieme al regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 relativo alla notifica-zione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extra-giudiziali in materia civile o commerciale, in particolare l'articolo 14, in col-legamento con le dichiarazioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 23 di detto regolamento.

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(22) Poiché gli scopi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle di-mensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello co-munitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di propor-zionalità enunciato nello stesso articolo. (23) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione confe-rite alla Commissione. (24) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che deside-rano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento. (25) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Dani-marca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente re-golamento e di conseguenza non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (26) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino del tratta-to, la procedura di codecisione è applicabile dal 1o febbraio 2003 per le mi-sure stabilite nel presente regolamento, hanno adottato il presente regolamento:

(2) Pubblicato nella G.U.C.E. 27 agosto 2002, n. C 203 E. (3) Pubblicato nella G.U.U.E. 8 aprile 2003, n. C 85. (4) Parere del Parlamento europeo dell'8 aprile 2003 (G.U.C.E. C 64 E del 12.3.2004), posizione comune del Consiglio del 6.2.2004 e posizione del Parlamento europeo del 30.3.2004. (5) Pubblicato nella G.U.U.E. 23 gennaio 1999, n. C 19. (6) Pubblicato nella G.U.U.E. 15 gennaio 2001, n. C 12.

Capo I Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1 Oggetto.

Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello

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Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

Articolo 2

Campo d'applicazione. 1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indi-pendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabili-tà dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta jure imperii). 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra co-niugi, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato. 3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo. 1. Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazio-ni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati. Un credito si considera «non contestato» se: a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza re-lativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico; 2. Il presente regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate a se-guito dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei.

Articolo 4 Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per: 1. «decisione giudiziaria»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsia-

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si decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determina-zione delle spese giudiziali da parte del cancelliere; 2. «credito»: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudizia-ria, nella transazione o nell'atto pubblico; 3. «atto pubblico»: a) qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto, e ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizza-ta dallo Stato membro di origine, o b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa da-vanti alle autorità amministrative o da queste autenticata; 4. «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa, l'atto pubblico è stato redatto o registrato, e tali atti sono stati certificati come tito-lo esecutivo europeo; 5. «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui viene chiesta l'e-secuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico certificati come titolo esecutivo europeo; 6. «giudice d'origine»: il giudice o organo giurisdizionale incaricato del pro-cedimento nel momento in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c); 7. in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande), il termine «giudice» comprende l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).

Capo II Titolo esecutivo europeo

Articolo 5

Abolizione dell'exequatur. La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo euro-peo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Articolo 6

Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo. 1. Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronuncia-ta in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque mo-mento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se: a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, e

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b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giu-risdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine è con-forme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), e d) la decisio-ne giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001, allorché: - un credito sia considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) del presente regolamento, e - si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o alla sua professione, e - il debitore sia il consumatore. 2. Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo euro-peo non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d'origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività utilizzando il modello di cui all'allegato IV. 3. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, allorché viene pronunciata una deci-sione a seguito dell'impugnazione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V, se la suddetta decisio-ne riguardante l'impugnazione è esecutiva nello Stato membro d'origine.

Articolo 7

Spese relative ai procedimenti giudiziari. Una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari, compresi i tassi d'interesse, è certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese, a meno che il debitore abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la le-gislazione dello Stato membro d'origine.

Articolo 8

Titolo esecutivo europeo parziale. Se solo alcune parti della decisione giudiziaria sono conformi ai requisiti del presente regolamento, è rilasciato per tali parti un certificato di titolo esecu-tivo europeo parziale.

Articolo 9

Rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo. 1. Il certificato di titolo esecutivo europeo è rilasciato utilizzando il modello contenuto nell'allegato I.

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2. Il certificato di titolo esecutivo europeo è compilato nella lingua della de-cisione giudiziaria.

Articolo 10

Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo. 1. Il certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d'origine, viene a) rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisio-ne giudiziaria e il certificato; b) revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. 2. La legislazione dello Stato membro d'origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo. 3. Una richiesta di rettifica o revoca di un certificato di titolo esecutivo euro-peo può essere presentata utilizzando il modello di cui all'allegato VI. 4. Il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

Articolo 11

Effetto del certificato di titolo esecutivo europeo. Il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell'ese-cutività della decisione giudiziaria.

Capo III Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati

Articolo 12

Campo di applicazione delle norme minime. 1. La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi del-l'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo ese-cutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d'ori-gine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo. 2. I medesimi requisiti si applicano al rilascio di un certificato di titolo ese-cutivo europeo o di un certificato sostitutivo ai sensi dell'articolo 6, paragra-fo 3 relativo ad una decisione che fa seguito all'impugnazione di un'altra de-cisione giudiziaria se, all'atto di detta decisione, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c).

Articolo 13

Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore. 1. La domanda giudiziale o un atto equivalente può essere stato notificato al debitore secondo una delle seguenti forme: a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimen-to datata e sottoscritta dal debitore,

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b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza al-cuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notificazione, c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore, d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o po-sta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sotto-scritta e rinviata dal debitore. 2. Qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere stata notificata al debitore in conformità del paragrafo 1 o oralmente in una precedente udienza riguardante lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.

Articolo 14

Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore. 1. La notificazione della domanda giudiziale o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme: a) notificazione a mani proprie, presso l'indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del debitore; b) se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifica-zione in mani proprie nei suoi «locali commerciali» a una persona alle di-pendenze del debitore; c) deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore; d) deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'effi-cacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza; e) notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro di origi-ne; f) notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione. 2. Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza. 3. La notificazione, ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d), è attestata da: a) un documento, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, che certifica quanto segue: i) la forma di notificazione; ii) la data in cui è stata effettuata;

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iii) se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, il no-me di questa persona e il suo legame con il debitore stesso, o b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata ef-fettuata la notificazione, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 15

Notificazione ai rappresentanti del debitore. La notificazione ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 14 può anche essere stata effettuata ad un rappresentante del debitore.

Articolo 16

Informazioni al debitore riguardo al credito. Al fine di garantire la debita informazione del debitore riguardo al credito, nella domanda giudiziale o nell'atto equivalente devono essere stati indicati: a) il nome e l'indirizzo delle parti; b) l'importo del credito; c) se è richiesto il pagamento di interessi, il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la legislazione dello Stato membro d'origine preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale; d) una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda.

Articolo 17

Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito.

Nella domanda giudiziale, nell'atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all'udienza o in un atto contestuale deve essere stato indicato con chiarezza quanto segue: a) i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l'udienza, il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve esse-re data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire e se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato; b) le conseguenze della mancanza di un'eccezione o della mancata compari-zione, in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata o resa e-secutiva una decisione giudiziaria contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario.

Articolo 18

Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime. 1. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se: a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli arti-coli 13 o 14; e

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b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mez-zo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto; e c) il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali. 2. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli 13 o 14 è sanata se il comporta-mento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che que-sti ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere.

Articolo 19

Norme minime per il riesame in casi eccezionali. 1. Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 13 a 18, una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, con-formemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione nel caso in cui: a) i) la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili, o b) il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili, purché in entrambi i casi agisca tempestivamente. 2. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di consentire l'accesso al riesame di una decisione giudiziaria a condizioni più vantaggiose di quelle indicate al paragrafo 1.

Capo IV Esecuzione

Articolo 20

Procedimento di esecuzione. 1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è esegui-ta alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

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2. Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione: a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescrit-te, e b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condi-zioni di autenticità prescritte, e c) se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficia-le dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al dirit-to dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità euro-pea, diversa/diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali ammette la compilazio-ne del certificato. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abili-tata in uno degli Stati membri. 3. Alla parte che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro non pos-sono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denomi-nati, a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 21

Rifiuto dell'esecuzione. 1. Su richiesta del debitore l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che: a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stes-se parti, e b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecu-zione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Sta-to membro dell'esecuzione, e c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far vale-re l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine. 2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 22

Accordi con paesi terzi. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles con-

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cernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in ma-teria civile e commerciale, a non riconoscere una decisione emessa, in parti-colare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese ter-zo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui al-l'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

Articolo 23

Sospensione o limitazione dell'esecuzione. Se il debitore ha - impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo euro-peo, anche con domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19, o - chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10, il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore, a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determi-na l'importo, o c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

Capo V Transazioni giudiziarie e atti pubblici

Articolo 24

Transazioni giudiziarie. 1. Le transazioni aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso di un procedi-mento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui so-no state approvate o concluse, su richiesta presentata al giudice che le ha ap-provate o dinanzi al quale sono state concluse, sono certificate come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato II. 2. La transazione certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una di-chiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività. 3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione del-l'articolo 5, dell'articolo, 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposi-zioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

Articolo 25 Atti pubblici.

1. Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata

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all'autorità designata dallo Stato membro d'origine, sono certificati come ti-toli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato III. 2. Un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessa-ria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività. 3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'ar-ticolo 22.

Capo VI Disposizione transitoria

Articolo 26

Disposizione transitoria. Il presente regolamento si applica solo alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o regi-strati posteriormente alla sua entrata in vigore.

Capo VII Relazioni con gli altri atti comunitari

Articolo 27

Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di chiedere il ricono-scimento e l'esecuzione conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato.

Articolo 28

Relazioni con il regolamento (CE) n. 1348/2000. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000.

Capo VIII Disposizioni generali e finali

Articolo 29

Informazioni sul procedimento e sulle autorità di esecuzione. Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini ed agli ambienti profes-sionali le informazioni riguardanti

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a) i metodi e i procedimenti di esecuzione negli Stati membri e b) le autorità competenti per l'esecuzione negli Stati membri in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e com-merciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio.

Articolo 30

Informazioni relative ai rimedi giuridici, alle lingue ed alle autorità. 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a) la procedura di rettifica e di revoca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 1; b) le lingue ammesse ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c); c) gli elenchi delle autorità di cui all'articolo 25; ed ogni conseguente modifica. 2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'U-nione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 31 (7)

Modifiche degli allegati. La Commissione modifica i modelli di certificato contenuti negli allegati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regola-mento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

(7) Articolo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1103/2008.

Articolo 32 (8) Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(8) Articolo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1103/2008.

Articolo 33 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005. Esso si applica a partire dal 21 ottobre 2005, ad eccezione degli articoli 30, 31 e 32, che si applicano dal 21 gennaio 2005.

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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente D. ROCHE

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Allegato I (9) Certificato di titolo esecutivo europeo - Decisione giudiziaria

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(9) Allegato così sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1869/2005.

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Allegato II (10) Certificato di titolo esecutivo europeo - Transazione giudiziaria

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(10) Allegato così sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1869/2005.

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Allegato III (11) Certificato di titolo esecutivo europeo - Atto pubblico

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(11) Allegato così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1869/2005.

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Allegato IV (12) Certificato comprovante la non esecutività o la limitazione della forza esecutiva

(articolo 6, paragrafo 2)

(12) Allegato così sostituito dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 1869/2005.

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Allegato V (13) Certificato sostitutivo del titolo esecutivo europeo a seguito di impugnazione

(articolo 6, paragrafo 3)

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(13) Allegato così sostituito dall'allegato V del regolamento (CE) n. 1869/2005.

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Allegato VI (14) Domanda di rettifica o di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo

(articolo 10, paragrafo 3)

(14) Allegato così sostituito dall'allegato VI del regolamento (CE) n. 1869/2005.

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9. – Reg. (CE) 12 dicembre 2006, n. 1896/2006 (1). Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce

un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (2).

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 399. (2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 31 dicembre 2006.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4), considerato quanto segue: (1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve a-dottare, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in ma-teria civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzio-namento del mercato interno. (2) Ai sensi dell'articolo 65, lettera c) del trattato, tali misure includono l'e-liminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile ap-plicabili negli Stati membri. (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione sugli ele-menti funzionali ad una cooperazione giudiziaria agevole e ad un migliore accesso alla legislazione, facendo specifico riferimento, in tale contesto, agli ordini di pagamento. (4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma comune del-la Commissione e del Consiglio relativo all'attuazione del principio del rico-noscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (5). Il programma prevede la possibilità di un procedimento speciale, uniforme e armonizzato volto ad ottenere una decisione giudiziaria, istituito in seno alla Comunità in settori specifici compreso quello dei crediti non contestati. Ciò è stato portato avanti nel programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi al-l'ingiunzione di pagamento europea. (5) La Commissione ha adottato il 20 dicembre 2002 il libro verde sul pro-cedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a sempli-ficare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta enti-tà. Il Libro verde ha avviato consultazioni sui possibili obiettivi e sulle pos-

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sibili caratteristiche di un procedimento europeo uniforme o armonizzato per il recupero dei crediti non contestati. (6) Il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica riveste un'importanza primaria per gli operatori eco-nomici dell'Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all'origine della perdita di numerosi posti di lavoro. (7) Tutti gli Stati membri tentano di affrontare la questione del recupero in massa dei crediti non contestati, la maggioranza di essi elaborando un proce-dimento di ingiunzione di pagamento semplificato, ma sia il contenuto delle legislazioni nazionali sia i risultati dei procedimenti nazionali variano in mi-sura sostanziale. I procedimenti attualmente vigenti, inoltre, sono spesso i-nammissibili o impraticabili nei casi di natura transfrontaliera. (8) I conseguenti ostacoli all'accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposi-zione dei creditori nei diversi Stati membri determinano l'esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l'Unione europea. (9) Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pe-cuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'in-giunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione. (10) Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce ne armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale. (11) Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull'utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestio-ne e consentire il ricorso all'elaborazione automatizzata dei dati. (12) Al momento di decidere quali giudici siano competenti ad emettere u-n'ingiunzione di pagamento europea, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'esigenza di garantire l'accesso alla giustizia. (13) Nella domanda d'ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente è ob-bligato a fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la ri-chiesta e la relativa giustificazione in modo da consentire al convenuto di scegliere in piena cognizione di causa se presentare opposizione o non con-testare il credito. (14) In questo contesto il ricorrente dovrebbe essere tenuto a inserire una de-

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scrizione delle prove a sostegno della domanda. A tal fine il modulo di do-manda dovrebbe includere un elenco il più completo possibile di tipi di pro-ve generalmente presentate a sostegno dei crediti pecuniari. (15) La presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio. (16) Il giudice dovrebbe valutare la domanda, compresa la questione della competenza giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle in-formazioni fornite nel modulo di domanda. Ciò consentirebbe al giudice di valutare prima facie il merito della domanda e, tra l'altro, di escludere crediti manifestamente infondati o domande irricevibili. Non dovrebbe essere ne-cessario che sia un giudice ad effettuare l'esame. (17) Il rifiuto della domanda non dovrebbe essere impugnabile. Ciò non e-sclude tuttavia un eventuale riesame della decisione di rifiuto della domanda allo stesso livello giurisdizionale, conformemente alla legislazione naziona-le. (18) L'ingiunzione di pagamento europea dovrebbe informare il convenuto della possibilità di versare al ricorrente l'importo stabilito oppure, in caso di contestazione, di presentare opposizione entro il termine di 30 giorni. Oltre alle informazioni complete sul credito fornite dal ricorrente, il convenuto dovrebbe essere informato della portata giuridica dell'ingiunzione di paga-mento europea ed in particolare delle conseguenze derivanti dalla mancata contestazione del credito. (19) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notifica-zione di documenti, è necessario definire in modo specifico e dettagliato le norme minime da applicare nell'ambito della procedura relativa all'ingiun-zione di pagamento europea. In particolare, in ordine all'osservanza di tali norme minime, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris non dovrebbe essere considerata sufficiente al fine della notificazione dell'in-giunzione di pagamento europea. (20) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratte-rizzati o dall'assoluta certezza (articolo 13), o da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al de-stinatario. (21) La notificazione in mani proprie a persone diverse dal convenuto stesso a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere conside-rata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto l'ingiunzione di pagamento europea. (22) L'articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il convenuto non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuri-dica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il convenuto ha autorizzato un'altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.

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(23) Il convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard descritto nel presente regolamento. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro. (24) L'opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il pro-cedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimen-to automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ri-corrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedi-mento. Ai fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale. (25) Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Du-rante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di la dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui l'ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda. (26) Le spese di giudizio di cui all'articolo 25 non dovrebbero includere, ad esempio, gli onorari degli avvocati o i costi di notificazione dei documenti da parte di un'entità diversa dal giudice. (27) Un'ingiunzione di pagamento europea emessa in uno Stato membro e divenuta esecutiva dovrebbe essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata emessa nello Stato membro in cui viene richiesta l'esecuzione. La reciproca fiducia nell'amministrazione della giustizia negli Stati membri giu-stifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione di un'ingiun-zione di pagamento europea sia accertata dal giudice di uno Stato membro e che l'ingiunzione sia resa esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro di esecuzione. Le procedure relative alla sua esecuzione dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal-la legislazione nazionale, fatte salve le disposizioni del presente regolamen-to, in particolare le norme minime stabilite dall'articolo 22, paragrafi 1 e 2 e dall'articolo 23. (28) Per calcolare i termini si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Eura-tom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini . Il convenuto dovrebbe essere informato di ciò e dovrebbe essere avvertito che si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro del giudice che rilascia l'ingiunzione di pa-gamento europea. (29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, in particolare l'istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecu-niari non contestati in tutta l'Unione europea, non può essere realizzato in

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misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimen-sioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a li-vello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussi-diarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al princi-pio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (30) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono a-dottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione confe-rite alla Commissione . (31) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che deside-rano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento. (32) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Dani-marca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente re-golamento e non è vincolata da esso, ne è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 77. (4) Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 30 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006. Decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006. (5) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

Articolo 1 Oggetto.

1. Il presente regolamento intende a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controver-sie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, e b) assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende super-flui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il ricono-scimento e l'esecuzione. 2. Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un pro-cedimento a norma dell'articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legisla-zione comunitaria.

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Articolo 2 Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, dogana-le ed amministrativa, ne la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”). 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se i) sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debi-to, o ii) riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene. 3. Nel presente regolamento per “Stato membro” si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Controversie transfrontaliere. 1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una contro-versia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. 2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concer-nente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale . 3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfronta-liera e la data di presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea in conformità del presente regolamento.

Articolo 4

Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recu-pero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 5 Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1. “Stato membro d'origine”: lo Stato membro nel quale è emessa un'ingiun-zione di pagamento europea;

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2. “Stato membro di esecuzione”: lo Stato membro nel quale è richiesta l'e-secuzione dell'ingiunzione di pagamento europea; 3. “giudice”: qualsiasi autorità dello Stato membro competente per l'ingiun-zione di pagamento europea o per qualsiasi altra materia connessa; 4. “giudice d'origine”: il giudice che emette l'ingiunzione di pagamento eu-ropea.

Articolo 6

Competenza giurisdizionale. 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdi-zionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario ap-plicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001. 2. Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 7

Domanda d'ingiunzione di pagamento europea. 1. La domanda d'ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell'Allegato I. 2. Nella domanda sono indicati: a) il nome e l'indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, non-ché del giudice a cui è presentata la domanda; b) l'importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese; c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d'interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga ag-giunto automaticamente al capitale un tasso d'interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d'origine; d) il fondamento dell'azione, compresa una descrizione delle circostanze in-vocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti; e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda; f) i motivi della competenza giurisdizionale; e g) il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell'articolo 3. 3. Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede in-formazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false po-trebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d'origine. 4. In appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario a norma dell'articolo 17 in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente

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di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione. 5. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine. 6. La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica, conformemente al paragrafo 5, la domanda è firmata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche . Tale firma è ri-conosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari. Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d'origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di u-tenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo si-curo. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comuni-cazione.

Articolo 8

Esame della domanda. Il giudice a cui è presentata la domanda d'ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura auto-matizzata.

Articolo 9

Completamento e rettifica della domanda. 1. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 e a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice da al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda. Il giudice utilizza il modulo standard B riprodotto nell'Allegato II. 2. Se chiede al ricorrente di completare o rettificare la domanda, il giudice stabilisce il termine che ritiene adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione, prorogare tale termine.

Articolo 10

Modifica della domanda. 1. Se le condizioni di cui all'articolo 8 sono soddisfatte solo per una parte della domanda, il giudice ne informa il ricorrente mediante il modulo stan-dard C riprodotto nell'Allegato III. Il ricorrente è invitato ad accettare o rifiu-tare una proposta d'ingiunzione di pagamento europea per l'importo specifi-cato dal giudice ed è informato delle conseguenze della sua decisione. Il ri-

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corrente risponde rinviando il modulo standard C spedito dal giudice entro un termine stabilito dal giudice conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. 2. Se il ricorrente accetta la proposta del giudice, questi emette un'ingiunzio-ne di pagamento europea conformemente all'articolo 12, per la parte della domanda accettata dal ricorrente. Le conseguenze relative alla restante parte della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale. 3. Se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giu-dice o rifiuta la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 11

Rigetto della domanda. 1. Il giudice rigetta la domanda se: a) non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7; oppure b) il credito è manifestamente infondato; oppure c) il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giu-dice, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2; oppure d) il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giu-dice o respinge la proposta del giudice a norma dell'articolo 10. Il ricorrente è informato sulle cause del rigetto mediante il modulo standard D riprodotto nell'Allegato IV. 2. Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione. 3. Il rigetto della domanda non impedisce al ricorrente di intentare il proce-dimento presentando una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento euro-pea o utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della le-gislazione di uno Stato membro.

Articolo 12

Emissione di un'ingiunzione di pagamento europea. 1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E ri-prodotto nell'Allegato V. Il periodo di 30 giorni non comprende i tempi utilizzati dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda. 2. L'ingiunzione di pagamento europea viene emessa insieme a una copia del modulo di domanda. Non contiene le informazioni fornite dal ricorrente nel-le appendici 1 e 2 del modulo A. 3. Nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di: a) pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione;

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oppure b) opporsi all'ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d'ori-gine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiun-zione è stata notificata al convenuto. 4. Nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato del fatto che: a) l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice; b) l'ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata pre-sentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all'articolo 16; c) se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. 5. Il giudice garantisce che l'ingiunzione sia notificata al convenuto in con-formità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle nor-me minime di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Articolo 13

Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto. L'ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto, con-formemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica, se-condo una delle seguenti forme: a) notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento da-tata e sottoscritta dal convenuto; b) notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che il convenu-to ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notifica; c) notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento data-ta, sottoscritta e rinviata dal convenuto; d) notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia (facsimi-le) o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto.

Articolo 14

Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto. 1. L'ingiunzione di pagamento europea può anche essere notificata al conve-nuto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro dove avrà luogo la notifica secondo una delle seguenti forme: a) notifica in mani proprie, presso l'indirizzo personale del convenuto, a per-sona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del convenuto; b) se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifi-

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ca in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto; c) deposito dell'ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto; d) deposito dell'ingiunzione presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria dell'atto o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del cal-colo della loro scadenza; e) notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al pa-ragrafo 3, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro d'origine; f) notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della tra-smissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica. 2. Ai fini del presente regolamento la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza. 3. La notifica ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è attestata da: a) un atto, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla noti-fica, che certifica quanto segue: i) la forma di notifica, e ii) la data in cui è stata effettuata, e iii) se l'ingiunzione è stata notificata a persona diversa dal convenuto, il no-me di questa persona e il suo legame con il convenuto stesso, oppure b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata ef-fettuata la notifica, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 15

Notifica ad un rappresentante. La notifica ai sensi degli articoli 13 o 14 può anche essere effettuata ad un rappresentante del convenuto.

Articolo 16

Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea. 1. Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento eu-ropea dinanzi al giudice d'origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pa-gamento europea. 2. Il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto. 3. Il convenuto indica nell'opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

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4. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine. 5. L'opposizione reca la firma del convenuto o, se del caso, del suo rappre-sentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al para-grafo 4, l'opposizione è firmata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE. Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari. Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d'origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di u-tenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo si-curo. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comuni-cazione.

Articolo 17

Effetti della presentazione di un'opposizione. 1. Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, para-grafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d'ingiunzione di pagamento europea, nessuna disposizione del di-ritto nazionale può pregiudicare la sua posizione nel successivo procedimen-to civile ordinario. 2. Il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è di-sciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine. 3. Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal conve-nuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario.

Articolo 18

Forza esecutiva. 1. Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell'articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo ade-guato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d'origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento euro-pea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali per l'acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine. 3. Il giudice trasmette al ricorrente l'ingiunzione di pagamento europea di-chiarata esecutiva.

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Articolo 19 Abolizione dell'exequatur.

L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine e riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia ne-cessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Articolo 20

Riesame in casi eccezionali. 1. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il di-ritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le se-guenti condizioni: a) i) l'ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all'articolo 14, e ii) la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili, oppure b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili, purché in entrambi i casi agisca tempestivamente. 2. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altre-sì il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea di-nanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei re-quisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze ecceziona-li. 3. Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nes-suno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l'ingiunzio-ne di pagamento europea resta esecutiva. Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ingiunzione di pagamento europea è nulla.

Articolo 21 Esecuzione.

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i procedimenti di e-secuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione. Un'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è eseguita alle stes-se condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di ese-cuzione. 2. Per l'esecuzione in un altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle com-petenti autorità incaricate dell'applicazione della legge di tale Stato membro:

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a) una copia dell'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d'origine, che presenti le condizioni necessarie per stabilire la sua au-tenticità, e b) ove richiesto, una traduzione dell'ingiunzione di pagamento europea nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato ab-bia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è chiesta l'esecuzione, confor-memente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare quale lingua o quali lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea diverse dalla sua possono essere accettate per l'ingiun-zione di pagamento europea. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri. 3. Al ricorrente che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di un'ingiun-zione di pagamento europea emessa in un altro Stato membro non sono ri-chiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, per il fatto di essere straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato mem-bro di esecuzione.

Articolo 22

Rifiuto dell'esecuzione. 1. Su istanza del convenuto l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro di esecuzione se l'ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, quando: a) la decisione o ingiunzione anteriore riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e b) la decisione o ingiunzione anteriore soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione, e c) il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d'origine. 2. L'esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui quest'ultimo abbia versato al ricorrente l'importo previsto nel-l'ingiunzione di pagamento europea. 3. In nessun caso l'ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 23

Limitazione o sospensione dell'esecuzione. Se il convenuto ha chiesto il riesame ai sensi dell'articolo 20, il giudice com-petente dello Stato membro di esecuzione può, su istanza del convenuto:

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a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determi-na l'importo, o c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

Articolo 24

Assistenza legale. La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del setto-re legale non è obbligatoria: a) ne per il ricorrente relativamente all'ingiunzione di pagamento europea, b) ne per il convenuto relativamente all'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 25

Spese di giudizio. 1. Le spese di giudizio combinate dell'ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile ordinario avviato a seguito dell'opposizione contro detta ingiunzione in uno Stato membro non superano le spese di giudizio di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo di ingiunzione di pagamento in tale Stato membro. 2. Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della le-gislazione nazionale.

Articolo 26

Rapporto con le norme processuali nazionali. Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente rego-lamento sono disciplinate dal diritto nazionale.

Articolo 27

Relazione con il regolamento (CE) n. 1348/2000. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Articolo 28

Informazioni relative alle spese di notifica e all'esecuzione. Gli Stati membri collaborano nell'informare i cittadini e gli ambienti profes-sionali circa: a) le spese di notifica dei documenti, e

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b) le autorità competenti per l'esecuzione, ai fini dell'applicazione degli arti-coli 21, 22 e 23, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e com-merciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001.

Articolo 29

Informazioni relative alla giurisdizione, ai procedimenti di riesame, ai mezzi di comunicazione e alle lingue.

1. Entro il 12 giugno 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) i giudici competenti ad emettere l'ingiunzione di pagamento europea; b) il procedimento di riesame e i giudici competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 20; c) i mezzi di comunicazione accettati ai fini dell'ingiunzione di pagamento europea e di cui dispongono i giudici; d) le lingue accettate in virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b). Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifi-ca di tali informazioni. 2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'U-nione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 30

Modifiche degli allegati. I moduli standard contenuti negli allegati sono aggiornati o adeguati dal pun-to di vista tecnico, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente regola-mento, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 31 Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'arti-colo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, te-nendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 32

Riesame. Entro il 12 dicembre 2013 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione parti-colareggiata che riesamina l'applicazione del procedimento europeo d'in-giunzione di pagamento. Detta relazione contiene una valutazione dell'appli-cazione del procedimento e una valutazione d'impatto estesa per ciascuno Stato membro.

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A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell'Unione europea siano de-bitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una mi-gliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell'applica-zione transfrontaliera del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Queste informazioni contemplano le spese di giudizio, la rapidità della pro-cedura, l'efficienza, la facilita di utilizzazione e i procedimenti interni d'in-giunzione di pagamento degli Stati membri. La relazione della Commissione è integrata, se del caso, da proposte di ade-guamento.

Articolo 33

Entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazio-ne nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 12 dicembre 2008, ad eccezione degli articoli 28, 29, 30 e 31 che si applicano dal 12 giugno 2008. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente M. PEKKARINEN

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ALLEGATO I Domanda di ingiunzione di pagamento europea

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ALLEGATO II Richiesta al ricorrente di completare e/o correggere la domanda

di ingiunzione di pagamento europea

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ALLEGATO III Proposta al ricorrente di modificare la domanda di ingiunzione

di pagamento europea

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ALLEGATO IV Decisione di rifiuto di una domanda di ingiunzione

di pagamento europea

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ALLEGATO V Ingiunzione di pagamento europea

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ALLEGATO VI Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea

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ALLEGATO VII

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10. – Reg. (CE) 11 luglio 2007, n. 861/2007 (1). Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce

un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (2).

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2007, n. L 199. (2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2007.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3), deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (4), considerando quanto segue: (1) La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spa-zio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circola-zione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno. (2) Ai sensi dell’articolo 65, lettera c), del trattato, tali misure includono l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. (3) A tal proposito, la Comunità ha già adottato, tra le altre misure, il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudi-ziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale , il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la com-petenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale , il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo e-secutivo europeo per i crediti non contestati , e il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento . (4) Nella riunione tenutasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a istituire norme proce-durali comuni per semplificare e accelerare le controversie transfrontaliere di modesta entità in materia commerciale e riguardanti i consumatori.

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(5) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio relativo all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (5). Il programma è inteso a semplificare e accelerare la composizione delle controverse transfrontaliere di modesta entità. Questi obiettivi sono stati ri-presi nel programma dell’Aia (6), adottato dal Consiglio europeo del 5 no-vembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi alle con-troversie di modesta entità. (6) Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha adottato il libro verde sul pro-cedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a sempli-ficare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta en-tità. Il libro verde ha avviato una consultazione sulle misure atte a semplifi-care e accelerare i procedimenti nelle controversie di modesta entità. (7) Molti Stati membri hanno introdotto procedimenti civili semplificati per le controversie di modesta entità, in quanto le spese, i ritardi e le difficoltà legati ai contenziosi non necessariamente diminuiscono in proporzione al valore della causa. Gli ostacoli per ottenere una sentenza veloce e poco co-stosa aumentano nelle controversie transfrontaliere. E’ pertanto necessario istituire un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L’obiettivo di un tale procedimento dovrebbe essere di agevolare l’accesso alla giustizia. La distorsione della concorrenza nel mercato interno causata dagli squilibri nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determina l’esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea. Nel momento in cui si stabiliscono le spese di tratta-zione della controversia nell’ambito del procedimento europeo per le con-troversie di modesta entità, si dovrebbero prendere in considerazione i prin-cipi di semplicità, rapidità e proporzionalità. Sarebbe appropriato rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle spese da addebitare e assicurare al-tresì la trasparenza dei relativi criteri di determinazione. (8) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe semplificare e accelerare, riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità offrendo uno strumento alter-nativo che si aggiunga a quelli esistenti negli ordinamenti degli Stati mem-bri, che restano impregiudicati. Il presente regolamento dovrebbe inoltre semplificare il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, rese in un altro Stato membro, nell’ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. (9) Il presente regolamento si propone di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto, in particolare, dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’organo giurisdizionale rispetta il dirit-to ad un giusto processo ed il principio del contraddittorio, in particolare quando decide in merito alla necessita di un’udienza, ai mezzi di assunzione della prova e all’estensione dell’assunzione di prove.

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(10) Per facilitare il calcolo del valore della controversia, non si dovrebbe tener conto degli interessi, dei diritti e delle spese. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati il potere dell’organo giurisdizionale di determinare tali somme in corso di giudizio, nonché le norme nazionali relative al calcolo degli interessi. (11) Al fine di agevolare l’avvio del procedimento europeo per le controver-sie di modesta entità, l’attore dovrebbe introdurre una domanda, compilando l’apposito modulo e presentandolo all’organo giurisdizionale. Il modulo di domanda dovrebbe essere presentato soltanto ad un organo giurisdizionale competente. (12) Il modulo di domanda dovrebbe essere corredato, ove opportuno, di documenti giustificativi pertinenti. Tuttavia, ciò non impedisce all’attore di presentare, se del caso, ulteriori prove durante il procedimento. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi alla replica da parte del convenuto. (13) Le nozioni di “manifestamente infondata” in riferimento al rigetto di una pretesa e di “irricevibile” in riferimento al rigetto di una domanda do-vrebbero essere determinati conformemente al diritto nazionale. (14) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe svolgersi in forma scritta, a meno che l’organo giurisdizionale non ritenga necessaria un’udienza o che tale udienza non sia richiesta da una delle parti. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta. Tale rigetto non può essere impugnato autonomamente. (15) Le parti non dovrebbero essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato o da un altro professionista del settore legale. (16) La nozione di “domanda riconvenzionale” dovrebbe essere interpretata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, co-me nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale. Gli articoli 2 e 4, nonché l’articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, dovrebbero appli-carsi per analogia alle domande riconvenzionali. (17) Qualora il convenuto invochi un diritto di compensazione nel corso del procedimento, tale richiesta non dovrebbe costituire una domanda riconven-zionale ai fini del presente regolamento. Pertanto, il convenuto non dovreb-be essere tenuto a servirsi del modulo standard A di cui all’allegato I per far valere tale diritto. (18) Lo Stato membro richiesto ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 e lo Stato membro in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazio-ne o al quale deve essere inviato l’atto. Per ridurre spese e tempi, la notifi-cazione e/o comunicazione degli atti alle parti è effettuata principalmente tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata. (19) La parte può rifiutare di accettare un documento al momento della noti-ficazione e/o comunicazione, o restituendo il documento entro una settima-na, qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro ab-bia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali

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del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento, oppure in una lingua compresa dal desti-natario. (20) Per quanto concerne le udienze e l’assunzione di prove, gli Stati mem-bri dovrebbero incoraggiare l’uso di tecnologie di comunicazione moderne conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro del foro. L’organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e me-no costose per l’assunzione delle prove. (21) L’assistenza pratica da fornire alle parti dovrebbe comprendere le in-formazioni tecniche relative alla possibilità di accesso e alla compilazione dei moduli. (22) Le informazioni sulle questioni procedurali possono essere fornite an-che dal personale dell’organo giurisdizionale conformemente alla legisla-zione nazionale. (23) Dato che il presente regolamento mira a semplificare e accelerare i pro-cedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità, l’organo giu-risdizionale dovrebbe agire nel minor tempo possibile anche nei casi in cui il presente regolamento non prescriva alcun termine per una fase specifica della procedura. (24) Per calcolare i termini previsti dal presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle da-te e ai termini . (25) Al fine di accelerare il recupero dei crediti di modesta entità, la senten-za dovrebbe essere esecutiva indipendentemente da ogni possibile impugna-zione e non dovrebbe essere subordinata alla costituzione di una cauzione, eccetto nei casi previsti dal presente regolamento. (26) Eventuali riferimenti nel presente regolamento ad una possibile impu-gnazione dovrebbero comprendere qualsiasi possibile mezzo di impugna-zione previsto dalla legislazione nazionale. (27) Dell’organo giurisdizionale deve far parte una persona abilitata ad e-sercitare le funzioni di giudice in conformità della legislazione nazionale. (28) Ogniqualvolta l’organo giurisdizionale è tenuto a fissare un termine, la parte interessata dovrebbe essere informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine. (29) La parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali. Le spese processuali dovrebbero essere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale. Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, l’organo giurisdizionale dovrebbe ingiungere alla parte soccombente di sopportare soltanto le spese processuali, comprese ad esempio le spese risultanti dal fatto che la controparte era rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, o eventuali spese derivanti dalla notificazione e/o comunicazione oppure dalla traduzio-

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ne degli atti, che siano proporzionate al valore della controversia o che siano state necessarie. (30) Per agevolare il riconoscimento e l’esecuzione, la sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe essere riconosciuta ed essere esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e sen-za che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. (31) Dovrebbero essere previste norme minime per il riesame di una senten-za nei casi in cui il convenuto non sia stato in grado di contestare la doman-da. (32) Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di co-sti, la parte che richiede l’esecuzione non dovrebbe essere obbligata ad ave-re un rappresentante autorizzato o un recapito postale nello Stato membro di esecuzione, a parte i soggetti responsabili dell’esecuzione secondo la legi-slazione di tale Stato membro. (33) Il capo III del presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alla de-terminazione delle spese giudiziali da parte dei funzionari dell’organo giuri-sdizionale per una sentenza emessa secondo la procedura prevista dal pre-sente regolamento. (34) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovreb-bero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzio-ne conferite alla Commissione. (35) In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le misure neces-sarie per aggiornare o apportare modifiche tecniche ai moduli di cui agli al-legati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non es-senziali del presente regolamento nonché ad integrare il presente regola-mento con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secon-do la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. (36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire una procedura per semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità e ridurne le spese, non possono essere rea-lizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al princi-pio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamen-to si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperan-za al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (37) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istitui-sce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regola-mento.

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(38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Dani-marca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente re-golamento e non è vincolata da esso ne soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) GU C 88 dell’11.4.2006, pag. 61. (4) Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2007. (5) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1. (6) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

CAPO I OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo per le contro-versie di modesta entità, inteso a semplificare e accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità e a ridurne le spese. Il procedimento europeo per le controversie di modesta en-tità costituisce per le parti un’alternativa ai procedimenti previsti dalla nor-mativa vigente negli Stati membri. Il presente regolamento elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le con-troversie di modesta entità.

Articolo 2

Campo d’applicazione 1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli inte-ressi, i diritti e le spese, non ecceda 2.000 EUR alla data in cui l’organo giu-risdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii). 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le con-troversie riguardanti le seguenti materie: a) stato o capacita giuridica delle persone fisiche;

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b) regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari; c) fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre per-sone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini; d) sicurezza sociale; e) arbitrato; f) diritto del lavoro; g) affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro; h) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la dif-famazione. 3. Nel presente regolamento per “Stato membro” si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Controversie transfrontaliere 1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una contro-versia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito. 2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001. 3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfronta-liera e la data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

CAPO II PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE

DI MODESTA ENTITA

Articolo 4 Introduzione del procedimento

1. L’attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all’allegato I e presentandolo all’organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, e accompagnato da ogni documento giustificati-vo pertinente. 2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai mezzi di comu-nicazione che ritengono accettabili. La Commissione rende disponibile al pubblico tali informazioni. 3. Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente rego-

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lamento l’organo giurisdizionale ne informa l’attore. A meno che l’attore non ritiri la domanda, l’organo giurisdizionale esamina la controversia se-condo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento. 4. Se l’organo giurisdizionale ritiene che le informazioni fornite dall’attore non siano pertinenti o non siano sufficientemente chiare o se il modulo di domanda non è completato correttamente, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, esso concede all’attore l’opportunità di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari o di ritirare la domanda entro un termine stabilito. L’organo giurisdizionale utilizza a tale scopo il modulo standard B di cui all’allegato II. Qualora la pretesa sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, oppure l’attore non completi o rettifichi il modulo di domanda entro il ter-mine stabilito, la domanda viene respinta. 5. Gli Stati membri garantiscono che il modulo di domanda sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento euro-peo per le controversie di modesta entità può essere avviato.

Articolo 5

Svolgimento del procedimento 1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. L’organo giurisdizionale procede ad un’udienza se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti. L’organo giurisdizionale può ri-gettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia manifestamente superflua per l’equa trattazione del procedi-mento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente. 2. Dopo aver ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato, l’organo giurisdizionale compila la parte I del modulo di replica standard C di cui all’allegato III. Una copia del modulo di domanda e, se del caso, dei documenti giustificati-vi, unitamente al modulo di replica compilato, sono notificati al convenuto secondo le modalità di cui all’articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente com-pilato. 3. Il convenuto replica entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di do-manda e di replica, compilando la parte II del modulo di replica standard C, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinenti e ritrasmet-tendolo all’organo giurisdizionale competente, o in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica. 4. Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l’organo giurisdizionale ne invia una copia all’attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti.

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5. Se nella sua replica il convenuto sostiene che il valore di una controversia non pecuniaria supera il limite stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, l’organo giurisdizionale decide entro trenta giorni dall’invio della replica all’attore se la controversia rientra nel campo d’applicazione del presente regolamento. Tale decisione non può essere impugnata autonomamente. 6. Eventuali domande riconvenzionali, da presentare utilizzando il modulo standard A, e tutti i relativi documenti giustificativi, sono notificati all’attore secondo le modalità di cui all’articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione. L’attore ha trenta giorni di tempo dalla data della notifica per rispondere ad eventuali domande riconvenzionali. 7. Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la domanda principale e la domanda riconvenzionale non so-no esaminate secondo il procedimento europeo per le controversie di mode-sta entità, ma conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Gli articoli 2 e 4 nonché i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo si applica-no, per analogia, alle domande riconvenzionali.

Articolo 6

Lingue 1. Il modulo di domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, e-ventuali repliche a domande riconvenzionali ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti sono presentati nella lingua o in una delle lingue dell’organo giurisdizionale. 2. Se qualsiasi altro documento ricevuto dall’organo giurisdizionale è redat-to in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l’organo giurisdizionale può richiedere la traduzione di tale documento soltanto se ciò appaia necessario per l’emissione della sentenza. 3. Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto: a) nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Sta-to membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue uffi-ciali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazio-ne o deve essere inviato il documento; o b) in una lingua compresa dal destinatario; l’organo giurisdizionale ne informa l’altra parte in modo che quest’ultima possa fornire una traduzione del documento.

Articolo 7

Conclusione del procedimento 1. Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell’attore entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdiziona-le emette una sentenza oppure: a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un pe-riodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; oppure

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b) assume le prove a norma dell’articolo 9; oppure c) ordina la comparizione delle parti ad un’udienza da tenersi entro trenta giorni dall’ordinanza. 2. L’organo giurisdizionale emette la sentenza entro trenta giorni da even-tuali udienze o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia. La sentenza è notificata alle parti secondo le modalità di cui all’articolo 13. 3. In mancanza di replica della parte interessata entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale.

Articolo 8 Udienza

L’organo giurisdizionale può tenere udienza tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.

Articolo 9

Assunzione delle prove 1. L’organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o par-ti. Può inoltre ammettere l’assunzione di prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili. 2. L’organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza. Nell’adottare tale decisione l’organo giurisdizionale tiene conto delle relati-ve spese. 3. L’organo giurisdizionale ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.

Articolo 10

Rappresentanza delle parti La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del setto-re legale non è obbligatoria.

Articolo 11

Assistenza alle parti Gli Stati membri assicurano che le parti dispongano di un’assistenza pratica ai fini della compilazione dei moduli.

Articolo 12

Mandato dell’organo giurisdizionale 1. L’organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giu-ridiche della controversia.

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2. Se necessario, l’organo giurisdizionale informa le parti in merito alle que-stioni procedurali. 3. Ove possibile, l’organo giurisdizionale tenta di pervenire ad una concilia-zione tra le parti.

Articolo 13

Notificazione e/o comunicazione degli atti 1. La notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata. 2. Se la notificazione e/o comunicazione non può essere effettuata a norma del paragrafo 1, essa può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 805/2004.

Articolo 14

Termini 1. Qualora l’organo giurisdizionale fissi un termine, la parte interessata è informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine. 2. In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare i diritti delle parti, l’organo giurisdizionale può prorogare i termini previsti dall’articolo 4, pa-ragrafo 4, dall’articolo 5, paragrafi 3 e 6, e dall’articolo 7, paragrafo 1. 3. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l’organo giurisdizionale rispettare i termini previsti dall’articolo 5, paragrafi da 2 a 6, e dall’articolo 7, esso adotta nel minor tempo possibile i provvedimenti richiesti da tali di-sposizioni.

Articolo 15

Esecutorietà della sentenza 1. La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugna-zione. Non è necessario prestare una cauzione. 2. L’articolo 23 è applicabile anche nel caso in cui la sentenza debba essere eseguita nello Stato membro in cui è stata emessa.

Articolo 16

Spese La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l’organo giu-risdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzio-nate rispetto al valore della controversia.

Articolo 17

Impugnazione 1. Gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione contro una sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità specificando i termini in cui presentare l’impugnazione. La Commissione rende tale in-formazione disponibile al pubblico.

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2. L’articolo 16 si applica ad ogni mezzo di impugnazione.

Articolo 18 Norme minime per il riesame della sentenza

1. Il convenuto è legittimato a richiedere un riesame della sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, quando: a) i) il modulo di domanda o la citazione a comparire sono stati notificati con un metodo che non fornisce la prova che gli atti sono stati ricevuti da lui personalmente, a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 805/2004; e ii) la notificazione e/o comunicazione non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare la propria replica, per ragioni a lui non imputabili; oppure b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali, per ragioni a lui non imputabili; purché in entrambi i casi agisca tempestivamente. 2. Se l’organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame in base al fat-to che nessuno dei motivi di riesame di cui al paragrafo 1 è applicabile, la sentenza resta esecutiva. Se l’organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell’ambito del proce-dimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla.

Articolo 19

Diritto processuale applicabile Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto pro-cessuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

CAPO III RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Articolo 20 Riconoscimento ed esecuzione

1. La sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecu-tività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. 2. Su richiesta di una delle parti l’organo giurisdizionale rilascia il certifica-

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to relativo ad una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D di cui all’allegato IV senza spese supplementari.

Articolo 21

Procedimento di esecuzione 1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione. Tutte le sentenze emesse nell’ambito del procedimento europeo per le con-troversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sen-tenza emessa nello Stato membro di esecuzione. 2. La parte che richiede l’esecuzione della sentenza è tenuta a fornire: a) una copia della sentenza che soddisfi le condizioni di autenticità necessa-rie; e b) una copia del certificato di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di ese-cuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lin-gua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l’esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro di esecuzio-ne abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lin-gua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali ammette il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il contenuto del modulo D è tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri. 3. La parte che richiede l’esecuzione della sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere ne: a) un rappresentante autorizzato; ne b) un recapito postale; nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l’esecuzione. 4. Alla parte che in uno Stato membro chieda l’esecuzione di una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garan-zie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 22

Rifiuto dell’esecuzione 1. Su richiesta della parte contro cui viene chiesta, l’esecuzione è rifiutata dall’organo giurisdizionale competente dello Stato membro di esecuzione, se la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le contro-versie di modesta entità è incompatibile con una sentenza anteriore pronun-ciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

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a) la sentenza anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stes-se parti; b) la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecu-zione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale Stato membro; c) la persona contro cui viene chiesta l’esecuzione non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimen-to svoltosi dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le con-troversie di modesta entità. 2. In nessun caso la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 23

Sospensione o limitazione dell’esecuzione Se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell’ambito del procedi-mento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impu-gnazione è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame a norma dell’articolo 18, l’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, su istanza della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione, possono: a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; o b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determi-nano l’importo; oppure c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Informazioni

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini e agli ambienti profes-sionali le informazioni riguardanti il procedimento europeo per le contro-versie di modesta entità, comprese le spese, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita a norma della decisione 2001/470/CE.

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

1. Entro il 1° gennaio 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;

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b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispon-gono a norma dell’articolo 4, paragrafo 1; c) la possibilità di impugnazione in base al proprio diritto processuale a norma dell’articolo 17 e l’organo giurisdizionale innanzi al quale può essere presentata; d) le lingue ammesse a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b); e) quali sono le autorità competenti per l’esecuzione e quali sono le autorità competenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 23. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modi-fica di tali informazioni. 2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 26

Misure di attuazione Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regola-mento, anche integrandolo, con riferimento agli aggiornamenti o alle modi-fiche tecniche dei moduli di cui agli allegati sono adottate secondo la proce-dura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 27

Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 28

Riesame Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione detta-gliata che riesamina l’applicazione del procedimento europeo per le contro-versie di modesta entità, anche per quanto riguarda il valore limite della controversia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Detta relazione contiene una valutazione dell’applicazione del procedimento e un’ampia valutazione d’impatto per ciascuno Stato membro. A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell’Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell’applicazione transfrontaliera del procedimento europeo per le contro-versie di modesta entità. Queste informazioni contemplano le spese proces-

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suali, la rapidità della procedura, l’efficienza, la facilita di utilizzazione e i procedimenti interni per controversie di modesta entità degli Stati membri. La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da proposte di adeguamento.

Articolo 29

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblica-zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad eccezione dell’articolo 25, che si applica dal 1° gennaio 2008. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente H.-G. POTTERING

Per il Consiglio

Il presidente M. LOBO ANTUNES

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ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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11. – Reg. (CE) 12 dicembre 2012, n. 1215/2012 (1) (2). Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle de-cisioni in materia civile e commerciale (rifusione).

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2012, n. L 351. (2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 9 gennaio 2013.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo , deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria , considerando quanto segue: (1) Il 21 aprile 2009 la Commissione ha adottato una relazione sull'applica-zione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale . La relazione giunge alla conclusione che il regolamento (CE) n. 44/2001 funziona, nel complesso, in modo soddisfacente ma che è auspicabile migliorare l'applicazione di deter-minate disposizioni, agevolare ulteriormente la libera circolazione delle de-cisioni e garantire un migliore accesso alla giustizia. Poiché esso deve essere modificato è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detto regolamento. (2) Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale dal titolo «Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» . Nel programma di Stoccolma, il Consiglio europeo ha considerato che il processo di abolizione di tutte le procedure intermedie (exequatur) dovrebbe proseguire durante il periodo contemplato da tale programma. Nel contempo la soppressione dell'exequatur dovrebbe essere accompagnata da una serie di salvaguardie. (3) L'Unione si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inter alia facilitando l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisio-ni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della co-operazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

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(4) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdiziona-le e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzio-namento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice. (5) Tali disposizioni rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'U-nione europea (TFUE). (6) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme ri-guardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell'Unione cogente e direttamente applicabile. (7) Il 27 settembre 1968, gli allora Stati membri delle Comunità europee hanno concluso, ai sensi dell'articolo 220, quarto trattino, del trattato che isti-tuisce la Comunità europea, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, successivamente modificata dalle convenzioni di adesione di nuovi Stati membri a tale convenzione (la «Convenzione di Bruxelles del 1968») . Il 16 settembre 1988 gli allora Stati membri delle Comunità europee e alcuni Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (la «Convenzione di Lugano del 1988»), che è una conven-zione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. La convenzione di Lugano del 1988 è diventata applicabile alla Polonia il 1° febbraio 2000. (8) Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 44/2001 che sostituisce tra tutti gli Stati membri, a eccezione della Danimar-ca, la convenzione di Bruxelles del 1968 per quanto riguarda i territori degli Stati membri coperti dal TFUE. Con la decisione 2006/325/CE del Consiglio , la Comunità ha concluso un accordo con la Danimarca per garantire l'appli-cazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 in Danimarca. La convenzione di Lugano del 1988 è stata riveduta dalla convenzione con-cernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione del-le decisioni in materia civile e commerciale sottoscritta a Lugano il 30 otto-bre 2007 dalla Comunità, dalla Danimarca, dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera (la «Convenzione di Lugano del 2007»). (9) La convenzione di Bruxelles del 1968 continua ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo ambito di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE. (10) È opportuno includere nell'ambito d'applicazione del presente regola-mento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti, in particolare le obbligazioni alimentari, che dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione a seguito dell'adozione del

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regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari . (11) Ai fini del presente regolamento le autorità giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero comprendere le autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri, quale ad esempio la Corte di giustizia del Benelux, quando è competente per questioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presen-te regolamento. Pertanto le decisioni emesse da tali autorità giurisdizionali dovrebbero essere riconosciute ed eseguite conformemente al presente rego-lamento. (12) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'arbitrato. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire alle autorità giuri-sdizionali di uno Stato membro investite di un'azione in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale, di rinviare le parti all'arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la do-manda e di esaminare l'eventuale nullità, inoperatività o inapplicabilità della convenzione arbitrale, conformemente al proprio diritto nazionale. La decisione dell'autorità giurisdizionale di uno Stato membro relativa alla nullità, inoperatività o inapplicabilità di una convenzione arbitrale non do-vrebbe essere soggetta alle disposizioni del presente regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, indipendentemente dal fatto che l'autorità giurisdizionale abbia adottato tale decisione in via principale o in via inci-dentale. Dall'altro lato, la decisione adottata da un'autorità giurisdizionale di uno Sta-to membro che eserciti la competenza giurisdizionale in base al presente re-golamento o in base al diritto nazionale, che dichiara nulla, inoperante o i-napplicabile una convenzione arbitrale non dovrebbe impedire il riconosci-mento e, se del caso, l'esecuzione, conformemente al presente regolamento, della decisione dell'autorità giurisdizionale nel merito della controversia. Ciò non dovrebbe pregiudicare la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri a decidere sul riconoscimento e sull'esecuzione dei lodi arbitra-li conformemente alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958 (la «Convenzione di New York del 1958»), che prevale sul presente regolamen-to. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la costituzione di un collegio arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l'annulla-mento, il riesame, l'impugnazione, il riconoscimento o l'esecuzione di un lo-do arbitrale. (13) Occorre un collegamento tra i procedimenti cui si applica il presente re-golamento e il territorio degli Stati membri. Di conseguenza, quando il con-

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venuto è domiciliato in uno Stato membro dovrebbero applicarsi in linea di principio le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale. (14) Il convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato membro do-vrebbe in generale essere soggetto alle norme nazionali in materia di compe-tenza giurisdizionale applicabili nel territorio dello Stato membro dell'autori-tà giurisdizionale adita. Al fine di provvedere alla protezione dei consumatori e dei lavoratori dipen-denti nonché di salvaguardare la competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in circostanze in cui esse hanno compe-tenza esclusiva e di rispettare l'autonomia delle parti, dovrebbe essere possi-bile applicare talune norme riguardanti la competenza giurisdizionale nel presente regolamento indipendentemente dal domicilio del convenuto. (15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso crite-rio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere defini-to autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza. (16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere comple-tato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il con-venuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importan-te soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione. (17) Il proprietario di un bene culturale di cui all'articolo 1, punto 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzio-ne dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dovrebbe poter avviare a norma del presente regolamento un procedimento con riguardo a un'azione civile per il recupero, sulla base del titolo di pro-prietà, di tale bene culturale dinanzi alle autorità giurisdizionali del luogo in cui si trovava il bene al momento in cui l'autorità giurisdizionale è stata adi-ta. Tali azioni dovrebbero svolgersi fatte salve le azioni avviate a norma del-la direttiva 93/7/CEE. (18) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tute-lare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali. (19) Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regola-mento, dovrebbe essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla

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scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è li-mitata. (20) Quando emerge una questione circa la validità di un accordo relativo alla scelta del foro a favore dell'autorità giurisdizionale o delle autorità giuri-sdizionali di uno Stato membro, essa dovrebbe essere decisa secondo la leg-ge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti nell'accordo, comprese le norme di tale Stato membro sul conflitto di leggi. (21) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non venga-no emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. Do-vrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pen-dente. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere defini-to in modo autonomo. (22) Tuttavia, per migliorare l'efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette, è necessario prevedere una de-roga alla regola generale di litispendenza al fine di risolvere in modo soddi-sfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli. Tale situazione si verifica quando un'autorità giurisdizionale non designata in un accordo di scelta esclusiva del foro è stata adita e l'autorità giurisdizionale prescelta è investita successivamente di una controversia tra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. In tal ca-so l'autorità giurisdizionale adita dovrebbe essere sollecitata a sospendere il procedimento non appena l'autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita e fino a quando quest'ultima dichiari la propria incompetenza in virtù dell'ac-cordo di scelta esclusiva del foro. In tal modo si assicura che, in siffatte si-tuazioni, l'autorità giurisdizionale prescelta abbia la priorità nel decidere sul-la validità dell'accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi a essa pendente. L'autorità giurisdizionale prescelta dovrebbe poter procedere a prescindere dal fatto che l'autorità giurisdizionale non prescelta abbia già de-ciso di sospendere il procedimento. Tale deroga non dovrebbe applicarsi ai casi in cui le parti hanno stipulato accordi configgenti di scelta esclusiva del foro o in cui l'autorità giurisdizionale prescelta nell'accordo di scelta esclusi-va del foro sia stata adita per prima. In tali casi dovrebbe applicarsi la regola generale in materia di litispendenza di cui al presente regolamento. (23) Il presente regolamento dovrebbe predisporre un meccanismo flessibile che permetta alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di tenere conto dei procedimenti pendenti davanti alle autorità giurisdizionali di Stati terzi, considerando, in particolare, se sia possibile o meno far riconoscere ed ese-guire la decisione di uno Stato terzo nello Stato membro interessato in virtù del diritto di quest'ultimo nonché la corretta amministrazione della giustizia.

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(24) Nel considerare la corretta amministrazione della giustizia, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato dovrebbe valutare tutte le cir-costanze del caso sottoposto al suo esame. Tali circostanze possono include-re i collegamenti tra i fatti della controversia e le parti e lo Stato terzo inte-ressato, lo stadio raggiunto dal procedimento nello Stato terzo al momento dell'avvio di un procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro e la possibilità o meno di attendersi una decisione dell'autorità giu-risdizionale dello Stato terzo entro un termine ragionevole. Nell'ambito di tale valutazione si può altresì esaminare la questione relativa alla competenza esclusiva dell'autorità giurisdizionale dello Stato terzo nel caso particolare in cui un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia competenza esclusiva. (25) La nozione di provvedimenti provvisori e cautelari dovrebbe includere, ad esempio, ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni o a conserva-re le prove di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48/CE del Parlamen-to europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di pro-prietà intellettuale . Dovrebbero invece essere esclusi i provvedimenti che non hanno natura cautelare, come quelli che ordinano l'audizione di un teste. Dovrebbe essere fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale . (26) La fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia all'interno del-l'Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la ne-cessità di una procedura speciale. Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l'abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l'esecuzione nello Stato membro in-teressato. Di conseguenza, la decisione emessa dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronuncia-ta nello Stato membro interessato. (27) Ai fini della libera circolazione delle decisioni, una decisione adottata in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro anche se essa è emanata nei confronti di un soggetto non domicilia-to in uno Stato membro. (28) Quando una decisione contiene un provvedimento ignoto al diritto dello Stato membro richiesto, tale provvedimento, compreso ogni eventuale diritto in esso indicato, dovrebbe essere adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento che in base al diritto di tale Stato membro abbia efficacia e-quivalente e persegua obiettivi analoghi. Ogni singolo Stato membro do-vrebbe determinare le modalità e i soggetti competenti per l'adattamento. (29) L'esecuzione diretta nello Stato membro richiesto di una decisione e-messa in un altro Stato membro senza dichiarazione di esecutività non do-vrebbe compromettere il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, il soggetto

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a carico del quale si chiede l'esecuzione dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell'esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per rigettare il riconoscimento. Tra detti motivi dovrebbe figurare anche la mancata possibilità di presentare le proprie difese qualora la decisione sia stata resa in contumacia nell'ambito di un'azione civile colle-gata a un procedimento penale. Dovrebbero figurare altresì i motivi che pos-sono essere invocati sulla base di un accordo tra lo Stato membro richiesto e uno Stato terzo a norma dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles del 1968. (30) La parte che si oppone all'esecuzione di una decisione emessa in un al-tro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e, conformemente al si-stema giuridico dello Stato membro richiesto, poter invocare, nella medesi-ma procedura, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamen-to, i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale ed entro i termini previsti da tale diritto. Tuttavia, il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più dei motivi di diniego previsti dal pre-sente regolamento. (31) Nel contesto dell'opposizione all'esecuzione di una decisione dovrebbe essere possibile per le autorità giurisdizionali dello Stato membro richiesto, nel corso dell'intero procedimento di opposizione, anche in fase di impugna-zione, consentire che si proceda all'esecuzione purché ne siano previsti limiti o siano costituite garanzie. (32) Al fine di informare la persona contro cui è chiesta l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'attestato rilasciato ai sensi del presente regolamento, eventualmente corredato della decisione, dovrebbe es-sere notificato o comunicato alla persona in tempo ragionevole anteriormen-te alla prima misura di esecuzione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifi-ca o comunicazione. (33) Quando sono adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedi-menti cautelari, da parte di un'autorità giurisdizionale competente a conosce-re nel merito, dovrebbe esserne assicurata la libera circolazione a norma del presente regolamento. Tuttavia i provvedimenti provvisori, compresi i prov-vedimenti cautelari, disposti da un'autorità giurisdizionale senza che il con-venuto sia stato invitato a comparire, non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione com-prendente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione. Ciò non osta a che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma della legislazione nazionale. Quando invece i provvedi-menti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norma del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato.

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(34) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles del 1968, il regolamento (CE) n. 44/2001 e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all'interpretazione delle disposizioni della con-venzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a ope-ra della Corte di giustizia dell'Unione europea. (35) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri impli-ca che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche. (36) Fatti salvi gli obblighi derivanti agli Stati membri dai trattati, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi pri-ma della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 che ri-guardino materie disciplinate dal presente regolamento. (37) Al fine di assicurare che gli attestati da utilizzare in collegamento con il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni, gli atti pubblici e le transazio-ni giudiziarie a norma del presente regolamento siano tenuti aggiornati, il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE dovrebbe es-sere conferito alla Commissione riguardo alle modifiche degli allegati I e II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commis-sione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata tra-smissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (38) Il presente regolamento garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamen-tali e si conforma ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali del-l'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale garantito dall'articolo 47. (39) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conse-guiti in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (40) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al TUE e in precedenza al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno partecipato all'adozione e all'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001. A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e al-l'applicazione del presente regolamento.

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(41) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'ado-zione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né é soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità che la Danimarca applichi le modi-fiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001 ai sensi dell'articolo 3 del-l'accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Dani-marca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'ese-cuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indi-pendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla respon-sabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra co-niugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre per-sone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le proce-dure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato; e) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; f) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento s'intende per: a) «decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un de-creto, un'ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del can-celliere. Ai fini del capo III, la «decisione» comprende anche i provvedimenti provvi-sori e cautelari emessi da un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provve-

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dimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione con-tenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto pri-ma dell'esecuzione; b) «transazione giudiziaria»: la transazione approvata dall'autorità giurisdi-zionale di uno Stato membro o conclusa davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel corso di un procedimento; c) «atto pubblico»: qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autentici-tà: i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; e ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine auto-rizzata; d) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudi-ziaria, è stato formalmente redatto o registrato l'atto pubblico; e) «Stato membro richiesto»: lo Stato membro in cui è chiesto il riconosci-mento della decisione o l'esecuzione della decisione, della transazione giudi-ziaria o dell'atto pubblico; f) «autorità giurisdizionale d'origine»: l'autorità giurisdizionale che ha e-messo la decisione di cui si chiede il riconoscimento o di cui si sollecita l'e-secuzione.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, la nozione di «autorità giurisdizionale» comprende le seguenti autorità nella misura in cui sono competenti per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento: a) in Ungheria, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamen-to (fizetési meghagyásos eljárás), il notaio (közjegyzõ); b) in Svezia, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all'assistenza (handräckning), l'autorità per l'ese-cuzione forzata (Kronofogdemyndigheten).

CAPO II COMPETENZA

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro citta-dinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

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2. Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro.

Articolo 5

1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo. 2. In particolare, nei confronti delle persone di cui al paragrafo 1 non trova-no applicazione le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale che gli Stati membri devono notificare alla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6

1. Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del-l'articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25. 2. Chiunque sia domiciliato in un determinato Stato membro può, indipen-dentemente dalla propria cittadinanza e al pari dei cittadini di questo Stato membro, far valere nei confronti di tale convenuto le norme nazionali sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle che gli Sta-ti membri devono notificare alla Commissione ai sensi dell'articolo 76, para-grafo 1, lettera a).

SEZIONE 2 COMPETENZE SPECIALI

Articolo 7

Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) . a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa con-venzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato mem-bro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al con-tratto; c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

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2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdi-zionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; 3) qualora si tratti di un'azione di risarcimento danni o di restituzione na-scente da illecito penale, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell'azione civile; 4) qualora si tratti di un'azione per il recupero, sulla base del titolo di pro-prietà, di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 93/7/CEE, avviata dal soggetto che rivendica il diritto di recuperare il bene in questione, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui si trova il bene culturale quando viene adita l'autorità giurisdizionale; 5) qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti all'autorità giurisdi-zionale del luogo in cui essa è situata; 6) qualora si tratti di una controversia proposta contro un fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti alle autorità giurisdizio-nali dello Stato membro in cui il trust ha domicilio; 7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corri-spettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti all'au-torità giurisdizionale nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo a esso relativo: a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento; o b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzio-ne o altra garanzia, purché la presente disposizione si applichi solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un interesse sul carico o sul nolo o aveva un tale inte-resse al momento dell'assistenza o del salvataggio.

Articolo 8

Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata; 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda prin-cipale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere co-lui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale; 3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti all'autorità giurisdi-zionale presso la quale è stata proposta la domanda principale; 4) in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione

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in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

Articolo 9

Qualora ai sensi del presente regolamento un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità de-rivanti dall'impiego o dall'esercizio di una nave, tale autorità, o qualsiasi al-tra autorità giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

SEZIONE 3 COMPETENZA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

Articolo 10

In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente se-zione, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 7, punto 5.

Articolo 11

1. L'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato; b) in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'as-sicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario; o c) se si tratta di un coassicuratore, davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione. 2. Qualora l'assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'atti-vità in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

Articolo 12

L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazio-ne della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dica-si nel caso in cui l'assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Articolo 13

1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l'azione esercitata dalla parte lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta.

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2. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla parte lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile. 3. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, la stessa autorità giurisdizio-nale è competente anche nei loro confronti.

Articolo 14

1. Salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, l'azione dell'assicurato-re può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente del-l'assicurazione, assicurato o beneficiario. 2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di pro-porre una domanda riconvenzionale davanti all'autorità giurisdizionale inve-stita della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 15

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia; 2) che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficia-rio di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presen-te sezione; 3) che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza alle au-torità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ulti-mo non vieti siffatte convenzioni; 4) stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio do-micilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa a un immobile situato in uno Stato membro; o 5) che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 16.

Articolo 16

I rischi di cui all'articolo 15, punto 5, sono i seguenti: 1) ogni danno o pregiudizio: a) subito dalle navi, dagli impianti offshore e d'alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini com-merciali; b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ul-timi in combinazione con altri mezzi di trasporto;

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2) ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli: a) risultante dall'impiego o dall'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda que-sti ultimi, la legge dello Stato membro in cui l'aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali ri-schi; b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b); 3) ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego e l'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio; 4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1 a 3; 5) fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i «grandi rischi» quali definiti nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 no-vembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazio-ne e di riassicurazione (solvibilità II) .

SEZIONE 4 COMPETENZA IN MATERIA DI CONTRATTI

CONCLUSI DA CONSUMATORI

Articolo 17 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professiona-le è regolata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra opera-zione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una perso-na le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività. 2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest'ultimo Stato mem-bro. 3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non preve-dono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

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Articolo 18 1. L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere pro-posta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domi-ciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore. 2. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di propor-re una domanda riconvenzionale davanti all'autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 19

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia; 2) che consenta al consumatore di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; o 3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giuri-sdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.

SEZIONE 5 COMPETENZA IN MATERIA DI CONTRATTI

INDIVIDUALI DI LAVORO

Articolo 20 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, dall'articolo 7, punto 5 e, se l'azione è proposta contro un datore di lavoro, dall'articolo 8, punto 1, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione. 2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato mem-bro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro eser-cizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

Articolo 21

1. Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenu-to: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato; o

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b) in un altro Stato membro: i) davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente; o ii) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la pro-pria attività in un solo paese, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto. 2. Il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere con-venuto davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 22

1. L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti alle autori-tà giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domici-liato. 2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di pro-porre una domanda riconvenzionale davanti all'autorità giurisdizionale inve-stita della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 23

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo: 1) posteriore al sorgere della controversia; o 2) che consenta al lavoratore di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione.

SEZIONE 6 COMPETENZE ESCLUSIVE

Articolo 24

Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro: 1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immo-bili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'immobile è situato. Tuttavia, in materia di contratti di locazione di immobili a uso privato tem-poraneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e il loca-tore e il conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro; 2) in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle so-cietà o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispet-tivi organi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede. Al fine di determinare tale sede l'autorità giurisdi-zionale applica le proprie norme di diritto internazionale privato;

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3) in materia di validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti; 4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e mo-delli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la re-gistrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui ter-ritorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione internazionale. Fatta salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti in base alla con-venzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro; 5) in materia di esecuzione delle decisioni, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l'esecuzione.

SEZIONE 7 PROROGA DI COMPETENZA

Articolo 25

1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenu-to la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un deter-minato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdi-zionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'ac-cordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di lo-ro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è am-piamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. 2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettroni-ci che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di compe-tenza. 3. L'autorità o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro alle quali l'at-to costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare hanno compe-tenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario

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di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obbli-ghi nell'ambito del trust. 4. Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 24. 5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si con-sidera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.

Articolo 26

1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 24. 2. Nelle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5, se il contraente dell'assicurazio-ne, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore è il convenuto, l'autorità giurisdizionale, prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, si assicura che il convenu-to sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza dell'autorità giuri-sdizionale e delle conseguenze della comparizione o della mancata compari-zione.

SEZIONE 8 ESAME DELLA COMPETENZA E DELLA RICEVIBILITÀ

DELL'AZIONE

Articolo 27 L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, se investita a titolo principa-le di una controversia per la quale l'articolo 24 stabilisce la competenza e-sclusiva di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 28

1. Se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un'au-torità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l'autorità giu-risdizionale dichiara d'ufficio la propria incompetenza, a meno che non sia competente in base alle disposizioni del presente regolamento. 2. L'autorità giurisdizionale sospende il processo fino a quando non sarà ac-certato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda

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giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che sono state adottate tutte le misure a tal fine necessarie. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sono sostituite da quelle dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) , qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del suddetto regola-mento. 4. Ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l'ar-ticolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla no-tificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudi-ziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione.

SEZIONE 9 LITISPENDENZA E CONNESSIONE

Articolo 29

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo tito-lo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il pro-cedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizio-nale adita in precedenza. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un'autorità giurisdizionale in-vestita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio all'autorità giurisdizionale adita per prima la data in cui è stato adita a norma dell'articolo 32. 3. Se la competenza dell'autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Articolo 30

1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento. 2. Se la causa davanti all'autorità giurisdizionale adita per prima è pendente in primo grado, qualunque altra autorità giurisdizionale può inoltre dichiara-re la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che l'autorità giurisdizionale precedentemente adita sia competente a conoscere

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delle domande proposte e la legge a essa applicabile ne consenta la riunione. 3. Ai fini del presente articolo si considerano connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivan-te da una trattazione separata.

Articolo 31

1. Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più autorità giurisdizionali, quella successivamente adita rimette la causa all'au-torità giurisdizionale adita in precedenza. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, qualora sia adita l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all'articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l'autorità giuri-sdizionale adita sulla base dell'accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell'accordo. 3. Se l'autorità giurisdizionale designata nell'accordo ha accertato la propria competenza in base all'accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un al-tro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima. 4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5 nei casi in cui l'azione è proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assi-curato, da un beneficiario del contratto di assicurazione, dalla parte lesa, dal consumatore o dal lavoratore e l'accordo è invalido ai sensi delle disposizioni contenute nelle suddette sezioni.

Articolo 32

1. Ai fini della presente sezione un'autorità giurisdizionale è considerata adi-ta: a) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati pres-so l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omes-so di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effet-tuata la notificazione o comunicazione al convenuto; o b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, quando l'autorità competente per la notifica-zione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto ad adottare affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale. L'autorità competente per la notificazione o comunicazione di cui alla lettera b) è la prima autorità che riceve gli atti da notificare o comunicare. 2. L'autorità giurisdizionale o le autorità competenti per la notificazione o comunicazione di cui al paragrafo 1, annotano rispettivamente la data del deposito della domanda giudiziale o dell'atto equivalente o la data del rice-vimento degli atti da notificare o comunicare.

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Articolo 33 1. Quando la competenza si fonda sull'articolo 4 o sugli articoli 7, 8 o 9 e davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende un procedimen-to al momento in cui l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investi-ta di una causa tra le medesime parti, avente il medesimo oggetto e il mede-simo titolo del procedimento promosso davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro può sospende-re il procedimento qualora: a) si preveda che l'autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una deci-sione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato mem-bro; e b) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospen-sione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia. 2. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro può proseguire il procedi-mento in qualunque momento se: a) il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo è so-speso o interrotto; b) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene improbabile che il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo si conclu-da entro un termine ragionevole; o c) è necessario proseguire il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia. 3. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro dichiara l'estinzione del processo se il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro. 4. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro applica il presente articolo su istanza di parte o, laddove ammesso dalla legge nazionale, d'ufficio.

Articolo 34

1. Quando la competenza si fonda sull'articolo 4 o sugli articoli 7, 8 o 9 e davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende una causa al momento in cui l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una causa connessa a quella promossa dinnanzi all'autorità giurisdizionale nello Stato terzo, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro può sospende-re il procedimento qualora: a) siano opportune una trattazione e una decisione uniche sulle cause con-nesse onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata; b) ci si attenda che l'autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una de-cisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro; e c) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospen-sione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.

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2. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro può proseguire il procedi-mento in qualunque momento se: a) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene che non sussista più il rischio di decisioni incompatibili; b) il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo è so-speso o interrotto; c) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene improbabile che il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo si conclu-da entro un termine ragionevole; o d) è necessario proseguire il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia. 3. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro può dichiarare l'estinzione del processo se il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Sta-to terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro. 4. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro applica il presente articolo su domanda di parte o, laddove ammesso dalla legge nazionale, d'ufficio.

SEZIONE 10 PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI

Articolo 35

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato mem-bro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giu-risdizionale di un altro Stato membro.

CAPO III RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

SEZIONE 1

RICONOSCIMENTO

Articolo 36 1. La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare. 2. Ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di cui alla sezione 3, sottosezione 2, chiedere una decisione attestante l'assenza di moti-vi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 45. 3. Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità giurisdiziona-le di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di

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riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 37

1. La parte che desidera invocare una decisione emessa in un altro Stato membro produce: a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabi-lirne l'autenticità; e b) l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 53. 2. L'autorità giurisdizionale o altra autorità davanti cui è invocata una deci-sione emessa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all'articolo 57, la tradu-zione o la traslitterazione del contenuto dell'attestato di cui al paragrafo 1, lettera b). L'autorità giurisdizionale o altra autorità può richiedere alla parte di produrre la traduzione della decisione stessa anziché la traduzione del contenuto dell'attestato se non è in grado di procedere senza tale traduzione.

Articolo 38

L'autorità giurisdizionale o altra autorità davanti alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se: a) la decisione è impugnata nello Stato membro d'origine; o b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono mo-tivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 45 ovvero al fine di accer-tare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.

SEZIONE 2 ESECUZIONE

Articolo 39

La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.

Articolo 40

Una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto.

Articolo 41

1. Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento d'ese-cuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto. Le decisioni emesse in uno Stato mem-bro che sono esecutive nello Stato membro richiesto sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro richiesto.

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2. In deroga al paragrafo 1, i motivi di diniego o di sospensione dell'esecu-zione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto si applicano nella mi-sura in cui non sono incompatibili con i motivi di cui all'articolo 45. 3. La parte che chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro ri-chiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato mem-bro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio a prescindere dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

Articolo 42

1. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente fornisce alla competente autorità inca-ricata dell'esecuzione: a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabi-lirne l'autenticità; e b) l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 53, che certifica l'esecutività del-la decisione, e contenente anche un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi. 2. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro che dispone un provvedimento provvisorio o cautela-re, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell'esecuzione: a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabi-lirne l'autenticità; b) l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 53, contenente una descrizione del provvedimento e certificante che: i) l'autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito; ii) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine; e c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia sta-to invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione. 3. L'autorità competente per l'esecuzione può, se del caso, esigere dal ri-chiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 57, la traduzione o la tra-slitterazione del contenuto dell'attestato. 4. L'autorità competente per l'esecuzione può esigere che il richiedente for-nisca una traduzione della decisione solo se non sia in grado di procedere senza una tale traduzione.

Articolo 43

1. Quando si chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 53 è notificato o comuni-cato alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione prima dell'inizio della stessa. L'attestato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona.

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2. Se la persona contro cui è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, essa può richiedere una tra-duzione della decisione per contestare l'esecuzione della decisione, qualora quest'ultima non sia redatta o accompagnata da una traduzione in una delle seguenti lingue: a) una lingua a essa comprensibile; o b) la lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliata oppure, laddo-ve tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui è domiciliata. Quando si chiede una traduzione della decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo, non può essere adottata alcuna misura di esecuzione, a eccezione delle misure cautelari, fino a che la persona contro cui è chiesta l'esecuzione abbia ricevuto detta traduzione. Il presente paragrafo non si applica se la decisione è già stata notificata o comunicata alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione in una o più lingue tra quelle di cui al primo comma, o se sia corredata di una traduzione in una o più delle suddette lingue. 3. Il presente articolo non si applica all'esecuzione di un provvedimento cau-telare contenuto in una decisione o laddove la persona che chiede l'esecuzio-ne procede a provvedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 40.

Articolo 44

1. Quando si chiede il rigetto dell'esecuzione di una decisione a norma della sezione 3, sottosezione 2, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro ri-chiesto può, su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione: a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari; b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia da esso deter-minata; o c) sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione. 2. Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'autorità compe-tente dello Stato membro richiesto sospende il procedimento di esecuzione se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine.

SEZIONE 3 DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

SOTTOSEZIONE 1

DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO

Articolo 45 1. Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato: a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto;

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b) se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qua-lora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la deci-sione; c) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; d) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemen-te tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto; o e) se la decisione è in contrasto con: i) le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazio-ne, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o ii) le disposizioni del capo II, sezione 6. 2. Nell'accertamento delle ipotesi di cui al paragrafo 1, lettera e), l'autorità giurisdizionale cui sia stata presentata l'istanza è vincolata dall'accertamento dei fatti sul quale l'autorità giurisdizionale d'origine ha fondato la propria competenza. 3. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, lettera e), la competenza del-l'autorità giurisdizionale d'origine non può essere oggetto di riesame. I moti-vi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza. 4. La domanda di diniego del riconoscimento è presentata in conformità del-le procedure di cui alla sottosezione 2 e, se del caso, della sezione 4.

SOTTOSEZIONE 2

DINIEGO DELL'ESECUZIONE

Articolo 46 Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all'articolo 45.

Articolo 47

1. La domanda di diniego dell'esecuzione è proposta all'autorità giurisdizio-nale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l'au-torità giurisdizionale a cui deve essere presentata l'istanza, conformemente all'articolo 75, lettera a). 2. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, la pro-cedura per il diniego dell'esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiesto.

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3. Il richiedente fornisce all'autorità giurisdizionale una copia della decisio-ne e, ove necessario, una traduzione o traslitterazione della stessa. L'autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei docu-menti di cui al primo comma qualora ne sia già in possesso o qualora ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli. In quest'ultimo caso, l'autori-tà giurisdizionale può chiedere all'altra parte di fornire tali documenti. 4. La parte che chiede il diniego dell'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Sta-to membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio in-dipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

Articolo 48

L'autorità giurisdizionale statuisce senza indugio sulla domanda di diniego dell'esecuzione.

Articolo 49

1. Ciascuna delle parti può impugnare la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione. 2. L'impugnazione è proposta davanti all'autorità giurisdizionale che lo Sta-to membro richiesto ha indicato alla Commissione come l'autorità giurisdi-zionale davanti alla quale deve essere proposta tale impugnazione, confor-memente all'articolo 75, lettera b).

Articolo 50

La decisione emessa sull'impugnazione può essere impugnata a sua volta u-nicamente se l'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'ulteriore impugna-zione è presentata, è stata indicata dallo Stato membro interessato alla Commissione ai sensi dell'articolo 75, lettera c).

Articolo 51

1. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è presentata una domanda di diniego dell'esecuzione o è proposta un'impugnazione ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo d'impugnazione ordinario nello Stato membro d'o-rigine o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale l'impugnazione deve essere depositata. 2. Quando la decisione è stata emessa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato ordinario ai fini del paragrafo 1.

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SEZIONE 4 DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 52

In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare og-getto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto.

Articolo 53

L'autorità giurisdizionale d'origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l'attestato utilizzando il modulo di cui all'allegato I.

Articolo 54

1. Se la decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia effi-cacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi. Da tale adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d'origine. 2. Qualsiasi parte può impugnare l'adattamento del provvedimento davanti a un'autorità giurisdizionale. 3. Se necessario, si può esigere dalla parte che invoca una decisione, o che ne chiede l'esecuzione, che fornisca una traduzione o una traslitterazione del-la decisione.

Articolo 55

Le decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l'ammonta-re di quest'ultima è stato definitivamente fissato dall'autorità giurisdizionale d'origine.

Articolo 56

Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione e-messa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna garanzia, cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a mo-tivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro richiesto.

Articolo 57

1. Le traduzioni o le traslitterazioni richieste ai sensi del presente regola-mento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficia-le o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.

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2. Ai fini dei moduli di cui agli articoli 53 e 60, le traduzioni o le traslittera-zioni possono essere altresì effettuate in qualunque altra lingua ufficiale del-le istituzioni dell'Unione che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare. 3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

CAPO IV ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 58

1. Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. L'esecuzione di un atto pubblico può essere negata soltanto se è manifestamente contraria all'ordine pubblico (ordre pu-blic) nello Stato membro richiesto. Le disposizioni della sezione 2, della sezione 3, sottosezione 2, e della sezione 4 del capo III si applicano, se del caso, agli atti pubblici. 2. L'atto pubblico deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d'origine.

Articolo 59

Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'o-rigine sono eseguite negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici.

Articolo 60

L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origi-ne rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il modulo di cui all'allegato II, contenente una sintesi dell'obbligazione esecu-tiva registrata nell'atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le par-ti e registrato nella transazione giudiziaria.

CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 61

Per i documenti emessi in uno Stato membro nel contesto del presente rego-lamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

Articolo 62

1. Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Sta-

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to membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale. 2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l'autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Sta-to.

Articolo 63

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, una società o altra per-sona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sua sede statutaria; b) la sua amministrazione centrale; oppure c) il suo centro d'attività principale. 2. Per quanto riguarda l'Irlanda, Cipro e il Regno Unito, per «sede statuta-ria» si intende il «registered office» o, se non esiste alcun «registered office», il «place of incorporation» (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione). 3. Al fine di definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica le norme del proprio diritto internazionale privato.

Articolo 64

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel terri-torio di uno Stato membro alle quali sia contestata una violazione non dolosa davanti alle autorità giurisdizionali penali di un altro Stato membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere da persone a tal fine abilitate. Tuttavia, l'autorità giurisdizionale adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né ese-guita negli altri Stati membri.

Articolo 65

1. La competenza, contemplata all'articolo 8, punto 2, e all'articolo 13, con-cernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa di terzo può essere invocata negli Stati membri figuranti nell'elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 76, paragrafo 2, solo se il diritto nazionale lo consente. Una persona domiciliata in un altro Stato membro può essere invitata a costituirsi in causa dinanzi alle autorità giurisdizionali di tali Stati membri conformemente alle disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui al predetto elenco. 2. Le decisioni emesse in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 8, punto 2, o dell'articolo 13 sono riconosciute ed eseguite conformemente al capo III in

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ogni altro Stato membro. Tutti gli effetti che le decisioni emesse negli Stati membri figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 possono produrre in base al diritto di tali Stati membri nei confronti di terzi, in applicazione del paragra-fo 1, sono riconosciuti in tutti gli Stati membri. 3. Gli Stati membri figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio (la «rete giudiziaria europea»), le informazioni sul modo in cui determinare, in base al loro diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui al secondo periodo del paragrafo 2.

CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 66

1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pub-blici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015. 2. In deroga all'articolo 80, il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad ap-plicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

CAPO VII RELAZIONE CON ALTRI ATTI NORMATIVI

Articolo 67

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza, il riconoscimento e l'ese-cuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti dell'Unione o nelle le-gislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

Articolo 68

1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi del-l'articolo 355 TFUE. 2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati mem-bri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.

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Articolo 69 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70 e 71, il presente regolamento so-stituisce tra gli Stati membri le convenzioni relative alle stesse materie sog-gette al presente regolamento. In particolare, sono sostituite le convenzioni figuranti nell'elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 76, para-grafo 1, lettera c), e dell'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 70

1. Le convenzioni di cui all'articolo 69 continuano a produrre i loro effetti nelle materie alle quali non si applica il presente regolamento. 2. Esse continuano a produrre i loro effetti con riguardo alle decisioni emes-se, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudi-ziarie approvate o concluse prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 71

1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Sta-ti membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdiziona-le, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari. 2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente: a) il presente regolamento non osta a che l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia parti-colare possa fondare la propria competenza giurisdizionale su tale conven-zione anche se il convenuto è domiciliato in uno Stato che non è parte della medesima convenzione. L'autorità giurisdizionale adita applica in ogni caso l'articolo 28 del presente regolamento; b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un'autorità giurisdizionale che abbia fondato la propria competenza giurisdizionale su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri in conformità del presente regolamento. Se una convenzione relativa a una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condi-zioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regola-mento concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

Articolo 72

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles del 1968, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio do-micilio o la propria residenza abituale in uno Stato terzo, qualora la decisio-

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ne sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, sol-tanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

Articolo 73

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della convenzione di Lugano del 2007. 2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della convenzione di New York del 1958. 3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi pri-ma della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 che ri-guardino materie disciplinate dal presente regolamento.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74

Gli Stati membri forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea, e af-finché le informazioni siano messe a disposizione dei cittadini, una descri-zione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione, com-prese le autorità competenti incaricate dell'esecuzione, e le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tute-la del debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza. Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

Articolo 75

Entro il 10 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere presentata la do-manda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1; b) le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impu-gnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2; c) le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulte-riore impugnazione ai sensi dell'articolo 50; e d) le lingue accettate per la traduzione dei moduli di cui all'articolo 57, pa-ragrafo 2. La Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni comunicate con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria eu-ropea.

Articolo 76

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

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a) le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2; b) le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65; e c) le convenzioni di cui all'articolo 69. 2. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri di cui al paragrafo 1, redige gli elenchi corrispondenti. 3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche da effettuarsi a tali elenchi. La Commissione modifica tali elenchi di conseguenza. 4. La Commissione pubblica gli elenchi e le eventuali successive modifiche effettuate agli stessi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 5. La Commissione rende accessibili al pubblico tutte le informazioni noti-ficate ai sensi dei paragrafi 1 e 3 con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea.

Articolo 77

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 78, per la modifica degli allegati I e II.

Articolo 78

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condi-zioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 77 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 9 gennaio 2013. 3. La delega di potere di cui all'articolo 77 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione de-corrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gaz-zetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestual-mente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 77 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il ter-mine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima del-la scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale ter-mine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 79

Entro l'11 gennaio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione comprende una valutazione dell'even-

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tuale necessità di estendere ulteriormente le regole in materia di competenza ai convenuti non domiciliati in uno Stato membro, alla luce del funziona-mento del presente regolamento e dei possibili sviluppi a livello internazio-nale. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento.

Articolo 80

Il presente regolamento abroga il regolamento (CE) n. 44/2001. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 81

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015 a eccezione degli articoli 75 e 76 che si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2014. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente A. D. MAVROYIANNIS

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Allegato I Attestato relativo alle decisioni in materia civile e commerciale

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Allegato II Attestato relativo agli atti pubblici o alle transazioni giudiziarie (1) in

materia civile e commerciale

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Allegato III Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 44/2001 Presente regolamento Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2, frase introdut-tiva

Articolo 1, paragrafo 2, frase introdut-tiva

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e f) Articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a d)

Articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a d)

- Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) Articolo 1, paragrafo 3 - - Articolo 2 Articolo 2 Articolo 4 Articolo 3 Articolo 5 Articolo 4 Articolo 6 Articolo 5, frase introduttiva Articolo 7, frase introduttiva Articolo 5, punto 1 Articolo 7, punto 1 Articolo 5, punto 2 - Articolo 5, punti 3 e 4 Articolo 7, punti 2 e 3 - Articolo 77, punto 4 Articolo 55, punti da 5 a 7 Articolo 7, punti da 5 a 7 Articolo 6 Articolo 8 Articolo 7 Articolo 9 Articolo 8 Articolo 10 Articolo 9 Articolo 11 Articolo 10 Articolo 12 Articolo 11 Articolo 13 Articolo 12 Articolo 14 Articolo 13 Articolo 15 Articolo 14 Articolo 16 Articolo 15 Articolo 17 Articolo 16 Articolo 18 Articolo 17 Articolo 19 Articolo 18 Articolo 20 Articolo 19, punti 1 e 2 Articolo 21, paragrafo 1 - Articolo 21, paragrafo 2 Articolo 20 Articolo 22 Articolo 21 Articolo 23 Articolo 22 Articolo 24 Articolo 23, paragrafi 1 e 2 Articolo 25, paragrafi 1 e 2 Articolo 23, paragrafo 3 - Articolo 23, paragrafi 4 e 5 Articolo 25, paragrafi 3 e 4 - Articolo 25, paragrafo 5 Articolo 24 Articolo 26, paragrafo 1 - Articolo 26, paragrafo 2 Articolo 25 Articolo 27 Articolo 26 Articolo 28 Articolo 27, paragrafo 1 Articolo 29, paragrafo 1 - Articolo 29, paragrafo 2 Articolo 27, paragrafo 2 Articolo 29, paragrafo 3 Articolo 28 Articolo 30 Articolo 29 Articolo 31, paragrafo 1 - Articolo 31, paragrafo 2

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- Articolo 31, paragrafo 3 - Articolo 31, paragrafo 4 Articolo 30 Articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b) - Articolo 32, paragrafo 1, secondo

comma - Articolo 32, paragrafo 2 - Articolo 33 - Articolo 34 Articolo 31 Articolo 35 Articolo 32 Articolo 2, lettera a) Articolo 33 Articolo 36 - Articolo 37 - Articolo 39 - Articolo 40 - Articolo 41 - Articolo 42 - Articolo 43 - Articolo 44 Articolo 34 Articolo 45, paragrafo 1, lettere da a) a

d) Articolo 35, paragrafo 1 Articolo 45, paragrafo 1, lettera e) Articolo 35, paragrafo 2 Articolo 455, paragrafo 2 Articolo 35, paragrafo 3 Articolo 455, paragrafo 3 - Articolo 45, paragrafo 4 Articolo 36 Articolo 52 Articolo 37, paragrafo 1 Articolo 38, lettera a) Articolo 38 - Articolo 39 - Articolo 40 - Articolo 41 - Articolo 42 - Articolo 43 - Articolo 44 - Articolo 45 - Articolo 46 - Articolo 47 - Articolo 48 - - Articolo 46 - Articolo 47 - Articolo 48 - Articolo 49 - Articolo 50 - Articolo 51 - Articolo 54 Articolo 49 Articolo 55 Articolo 50 - Articolo 51 Articolo 56 Articolo 52 - Articolo 53 - Articolo 54 Articolo 53 Articolo 55, paragrafo 1 - Articolo 55, paragrafo 2 Articolo 37, paragrafo 2, articolo 47,

paragrafo 3, e articolo 57 Articolo 56 Articolo 61

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Articolo 57, paragrafo 1 Articolo 58, paragrafo 1 Articolo 57, paragrafo 2 - Articolo 57, paragrafo 3 Articolo 58, paragrafo 2 Articolo 57, paragrafo 4 Articolo 60 Articolo 58 Articoli 59 e 60 Articolo 59 Articolo 62 Articolo 60 Articolo 63 Articolo 61 Articolo 64 Articolo 62 Articolo 3 Articolo 63 - Articolo 64 - Articolo 65 Articolo 65, paragrafi 1 e 2 - Articolo 65, paragrafo 3 Articolo 66 Articolo 66 Articolo 67 Articolo 67 Articolo 68 Articolo 68 Articolo 69 Articolo 69 Articolo 70 Articolo 70 Articolo 71 Articolo 71 Articolo 72 Articolo 72 - Articolo 73 Articolo 73 Articolo 79 Articolo 74, paragrafo 1 Articolo 75, paragrafo 1, lettere a), b)

e c), e articolo 76, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 74, paragrafo 2 Articolo 77 - Articolo 78 - Articolo 80 Articolo 75 - Articolo 76 Articolo 81 Allegato I Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) Allegato II Articolo 75, lettera a) Allegato III Articolo 75, lettera b) Allegato IV Articolo 75, lettera c) Allegato V Allegati I e II Allegato VI Allegato II - Allegato III