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Misure di prevenzione e mafia © Laurus Robuffo 1. L. 27 dicembre 1956, n. 1423. Misure di pre- venzione nei confronti delle persone pericolo- se per la sicurezza e per la pubblica moralità. Art. 1. I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a: 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di ele- menti di fatto, che sono abitualmente dediti a traffi- ci delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. ––––––––––– Articolo così sostituito dall’art. 2 L. 3 agosto 1988, n. 327. Art. 2. Qualora le persone indicate nell’articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubbli- ca e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il que- store può rimandarvele con provvedimento motiva- to e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate. Il contravventore è punito con l’arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio. ––––––––––– Articolo modificato dall’art. 3 L. 3 agosto 1988, n. 327. Art. 3. Alle persone indicate nell’art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l’avviso di cui all’art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorve- glianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di sog- giorno in uno o più comuni diversi da quelli di resi- denza o di dimora abituale od in una o più province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pub- blica può essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale. ––––––––––– Articolo modificato dall’art. 4 L. 3 agosto 1988, n. 327 nei commi 1 e 3; l’art. 4 della legge citata ha altresì abrogato il comma 4; secondo comma modi- ficato da L. 24 luglio 1993, n. 256. Art. 4. L’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvi- sare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il que- store invita la persona a tenere una condotta confor- me alla legge e redige il processo verbale dell’avvi- so al solo fine di dare allo stesso data certa. Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l’applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l’avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica. La persona alla quale è stato fatto l’avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto. Con l’avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, può imporre alle per- sone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizza- re, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comuni- cazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offen- siva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrar- si ai controlli di polizia, nonché programmi infor- matici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico. Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la mul-

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L. 27 dicembre 1956, n. 1423. Misure di pre- venzione nei confronti delle persone pericolo- se per la sicurezza e per la pubblica moralità. © Laurus Robuffo 1. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo Art. 13. L’applicazione delle misure di preven- zione stabilite dall’art. 3 della presente legge importa gli stessi effetti conseguenziali prodotti dall’ammonizione e dall’assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento. © Laurus Robuffo 2. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo

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Misure di prevenzione e mafia

© Laurus Robuffo

1.

L. 27 dicembre 1956, n. 1423. Misure di pre-venzione nei confronti delle persone pericolo-se per la sicurezza e per la pubblica moralità.

Art. 1. I provvedimenti previsti dalla presentelegge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di ele-menti di fatto, che sono abitualmente dediti a traffi-ci delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vitadebba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, chevivono abitualmente, anche in parte, con i proventidi attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debbaritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sonodediti alla commissione di reati che offendono omettono in pericolo l’integrità fisica o morale deiminorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillitàpubblica.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 2 L. 3 agosto 1988,n. 327.

Art. 2. Qualora le persone indicate nell’articoloprecedente siano pericolose per la sicurezza pubbli-ca e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il que-store può rimandarvele con provvedimento motiva-to e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro diritornare senza preventiva autorizzazione ovvero perun periodo non superiore a tre anni, nel comune dalquale sono allontanate.

Il contravventore è punito con l’arresto da uno asei mesi.

Nella sentenza di condanna viene disposto che,scontata la pena, il contravventore sia tradotto alluogo del rimpatrio.–––––––––––

Articolo modificato dall’art. 3 L. 3 agosto 1988, n.327.

Art. 3. Alle persone indicate nell’art. 1 che nonabbiano cambiato condotta nonostante l’avviso di cuiall’art. 4, quando siano pericolose per la sicurezzapubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negliarticoli seguenti, la misura di prevenzione della sorve-glianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ovele circostanze del caso lo richiedano, il divieto di sog-

giorno in uno o più comuni diversi da quelli di resi-denza o di dimora abituale od in una o più province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione nonsono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pub-blica può essere imposto l’obbligo di soggiorno nelcomune di residenza o dimora abituale.–––––––––––

Articolo modificato dall’art. 4 L. 3 agosto 1988, n.327 nei commi 1 e 3; l’art. 4 della legge citata haaltresì abrogato il comma 4; secondo comma modi-ficato da L. 24 luglio 1993, n. 256.

Art. 4. L’applicazione dei provvedimenti di cuiall’art. 3 è consentita dopo che il questore nella cuiprovincia la persona dimora ha provveduto ad avvi-sare oralmente la stessa che esistono sospetti a suocarico, indicando i motivi che li giustificano. Il que-store invita la persona a tenere una condotta confor-me alla legge e redige il processo verbale dell’avvi-so al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di treanni, il questore può avanzare proposta motivataper l’applicazione delle misure di prevenzione alpresidente del tribunale avente sede nel capoluogodi provincia, se la persona, nonostante l’avviso,non ha cambiato condotta ed è pericolosa per lasicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l’avviso può inqualsiasi momento chiederne la revoca al questoreche provvede nei sessanta giorni successivi. Decorsodetto termine senza che il questore abbia provveduto,la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giornidalla comunicazione del provvedimento di rigetto èammesso ricorso gerarchico al prefetto.

Con l’avviso orale il questore, quando ricorrono lecondizioni di cui all’articolo 1, può imporre alle per-sone che risultino definitivamente condannate perdelitti non colposi il divieto di possedere o utilizza-re, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comuni-cazione radiotrasmittente, radar e visori notturni,indumenti e accessori per la protezione balisticaindividuale, mezzi di trasporto blindati o modificatial fine di aumentarne la potenza o la capacità offen-siva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrar-si ai controlli di polizia, nonché programmi infor-matici ed altri strumenti di cifratura o crittazione diconversazioni e messaggi. Il divieto del questore èopponibile davanti al giudice monocratico.

Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma èpunito con la reclusione da uno a tre anni e con la mul-

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ta da lire tre milioni (euro 1.549) a lire dieci milioni(euro 5.164). Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e iprogrammi posseduti o utilizzati sono confiscati edassegnati alle Forze di Polizia, se ne fanno richiesta,per essere impiegati nei compiti di istituto.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, condecreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta,con l’intervento del pubblico ministero e dell’inte-ressato, osservando, in quanto applicabili, le dispo-sizioni degli artt. [636 e 637] del codice di proce-dura penale. L’interessato può presentare memoriee farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Ove l’interessato non intervenga ed occorra la suapresenza per essere interrogato, il presidente del tri-bunale lo invita a comparire e, se egli non ottempe-ra all’invito, può ordinare l’accompagnamento amezzo della forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la duratadella misura di prevenzione che non può essere infe-riore ad un anno né superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore del-la Repubblica, al procuratore generale presso lacorte di appello ed all’interessato, i quali hannofacoltà di proporre ricorso alla corte d’appello,anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essereproposto entro dieci giorni dalla comunicazione delprovvedimento. La corte d’appello provvede, incamera di consiglio, con decreto motivato, entrotrenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della corte d’appello è ammes-so ricorso in cassazione per violazione di legge, daparte del pubblico ministero e dell’interessato,entro dieci giorni. La corte di cassazione provvede,in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricor-so. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quanto è stabilito nella presente legge, perla proposizione e la decisione dei ricorsi, si osser-vano, in quanto applicabili, le norme del codice diprocedura penale riguardanti la proposizione e ladecisione dei ricorsi relativi all’applicazione dellemisure di sicurezza.–––––––––––

L’originario comma 1 è stato sostituito, con l’art.5, L. 3 agosto 1988, n. 327, dai primi quattro commi.

Il comma 4 è stato successivamente così sostituitodall’art. 15, co. 1, lett. a), L. 26 marzo 2001, n. 128.

La Corte Cost., con sentenza 25 maggio 1970, n.76, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo ilcomma 5 (già 2) nella parte in cui non prevede l’as-sistenza obbligatoria del difensore.

V. ora artt. 678-679 c.p.p.Si veda l’art. 6 L. 13 dicembre 1989 n. 401 sosti-

tuito dall’art. 1 D.L. 20 agosto 2001, n. 336 conv.,con modif., dalla L. 19 ottobre 2001, n. 377 circa ipoteri del questore nei riguardi delle persone cheprendono parte attiva ad episodi di violenza nel cor-so di manifestazioni sportive.

Art. 5. Qualora il tribunale disponga l’applicazionedi una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3, nelprovvedimento sono determinate le prescrizioni chela persona sottoposta a tale misura deve osservare.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quel-la della sorveglianza speciale della pubblica sicu-rezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di personasospetta di vivere con il provento di reati, il tribu-nale prescrive di darsi, entro un congruo termine,alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimo-ra, di farla conoscere nel termine stesso all’autoritàdi pubblica sicurezza e di non allontanarsene senzapreventivo avviso all’autorità medesima.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, dirispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti edi non allontanarsi dalla dimora senza preventivoavviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; pre-scrive, altresì, di non associarsi abitualmente allepersone che hanno subito condanne e sono sottopo-ste a misure di prevenzione o di sicurezza, di nonrincasare la sera più tardi e di non uscire la mattinapiù presto di una data ora senza comprovata neces-sità e, comunque, senza averne data tempestivanotizia alla autorità locale di pubblica sicurezza, dinon detenere e non portare armi, di non trattenersiabitualmente nelle osterie, bettole, o in case di pro-stituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni cheravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze didifesa sociale; ed, in particolare, il divieto di sog-giorno in uno o più comuni, o in una o più province.

Qualora sia applicata la misura dell’obbligo disoggiorno in un determinato comune, o del divietodi soggiorno, può essere inoltre prescritto;

1) di non andare lontano dall’abitazione sceltasenza preventivo avviso all’autorità preposta allasorveglianza;

2) di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezzapreposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed aogni chiamata di essa.

Alle persone di cui al comma precedente è conse-gnata una carta di permanenza da portare con sé e daesibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti dipubblica sicurezza.–––––––––––

L’art. 6 L. 3 agosto 1988, n. 327 ha introdotto nel-l’originario comma 5 dell’art. 5 l’inciso «o deldivieto di soggiorno».

Art. 6. 1. Se la proposta riguarda la misura dellasorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto disoggiorno, il presidente del tribunale, con decreto,nella pendenza del procedimento di cui al quintocomma dell’art. 4, può disporre il temporaneo ritirodel passaporto e la sospensione della validità ai finidell’espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolaregravità, può altresì disporre che alla persona denun-ciata sia imposto, in via provvisoria, l’obbligo o il

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divieto di soggiorno fino a quando non sia divenutaesecutiva la misura di prevenzione.–––––––––––

Articolo così modificato dall’art. 7 L. 3 agosto1988, n. 327.

Art. 7. Il provvedimento di applicazione dellemisure di prevenzione di cui all’art. 3 è comunicatoal Questore per l’esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell’interessa-to e sentita l’autorità di pubblica sicurezza che lopropose, può essere revocato o modificato dall’or-gano dal quale fu emanato, quando sia cessata omutata la causa che lo ha determinato. Il provvedi-mento può essere altresì modificato, anche per l’ap-plicazione del divieto o dell’obbligo di soggiorno,su richiesta dell’autorità proponente, quando ricor-rono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica oquando la persona sottoposta alla sorveglianza spe-ciale abbia ripetutamente violato gli obblighi ine-renti alla misura (1).

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o dimodifica non ha effetto sospensivo.

Nel caso di modificazione del provvedimento o ditaluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordinee sicurezza pubblica, ovvero per violazione degliobblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presi-dente del tribunale può, nella pendenza del procedi-mento, disporre con decreto l’applicazione provvi-soria della misura, delle prescrizioni o degli obblighirichiesti con la proposta (2).–––––––––––

(1) Il comma 2, prima modificato dall’art. 11 D.L.31 dicembre 1991, n. 419 (conv., con modif., dalla L.18 febbraio 1992, n. 172) e successivamente dal-l’art. 1, L. 24 luglio 1993, n. 256, è stato ulterior-mente così modificato dall’art. 15, co. 1, lett. b), L.26 marzo 2001, n. 128 (che ha aggiunto le parole da«o quando la persona» sino alla fine del periodo).

(2) Comma aggiunto dall’art. 15, co. 1, lett. c), L.128/2001 cit.

Art. 7 bis. Quando ricorrono gravi e comprovatimotivi di salute, le persone sottoposte all’obbligo disoggiorno possono essere autorizzate a recarsi in unluogo determinato fuori del comune di residenza odi dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanita-ri e delle cure indispensabili, allontanandosi per unperiodo non superiore ai 10 giorni, oltre al temponecessario per il viaggio.

La domanda dell’interessato deve essere propostaal presidente del tribunale competente ai sensi del-l’art. 4.

Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità dellecircostanze allegate dall’interessato, provvede incamera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può esserepresentata al presidente del tribunale competente aisensi dell’art. 4, il quale può autorizzare, anche per

fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per unperiodo non superiore a tre giorni, oltre al temponecessario per il viaggio.

Il decreto previsto dai commi precedenti è comuni-cato al procuratore della Repubblica ed all’interessatoche possono proporre ricorso per cassazione per vio-lazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzodel telefono e del telegrafo, all’autorità di pubblicasicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornanteobbligato, la quale provvede ad informare quelladel luogo dove l’interessato deve recarsi e a dispor-re le modalità e l’itinerario del viaggio.–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 11 L. 13 settembre1982, n. 646; comma 1 sostituito da art. 1 della L.24 luglio 1993, n. 256.

Art. 7 ter. La persona che, avendo ottenuto l’au-torizzazione di cui all’articolo precedente, nonrientri nel termine stabilito nel comune di soggior-no obbligato, o non osservi le prescrizioni fissateper il viaggio, ovvero si allontani dal comune doveha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione dadue a cinque anni; è consentito l’arresto anche fuo-ri dei casi di flagranza.–––––––––––

V. nota art. 7 bis.

Art. 8. I provvedimenti di assegnazione al confi-no emanati anteriormente all’entrata in vigore dellapresente legge, sono sottoposti a convalida dell’au-torità giudiziaria competente, secondo le norme del-la legge stessa.

AIl’uopo, il questore trasmette, entro trenta gior-ni dall’entrata in vigore della legge, una copia diciascun provvedimento con motivata proposta alpresidente del tribunale, il quale provvede ai sensidell’art. 4.

Qualora entro detto termine non venga presentatala proposta di convalida, cessano gli effetti del prov-vedimento. Il questore ne dà notizia all’interessatoentro i quindici giorni successivi.

Art. 9. (1) Il contravventore agli obblighi inerentialla sorveglianza speciale è punito con l’arresto datre mesi ad un anno.

Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescri-zioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligoo il divieto di soggiorno, si applica la pena dellareclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arre-sto anche fuori dei casi di flagranza (2).

Nell’ipotesi indicata nel comma secondo gli uffi-ciali ed agenti di polizia giudiziaria possono proce-dere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni dilegge, il sorvegliato speciale che, per un reato com-messo dopo il decreto di sorveglianza speciale,abbia riportato condanna a pena detentiva non infe-

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riore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigi-lata per un tempo non inferiore a due anni.–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 23 del D.L. 8giugno 1992 n. 306 conv. in L. 7 agosto 1992 n. 356.

(2) Comma così sostituito dall’art. 14, co. 1, D.L.27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31luglio 2005, n. 155.

Art. 10. Quando sia stata applicata una misura disicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante laloro esecuzione non si può far luogo alla sorve-glianza speciale; se questa sia stata pronunciata, necessano gli effetti.

Art. 11. La sorveglianza speciale comincia a decor-rere dal giorno in cui il decreto è comunicato all’inte-ressato e cessa di diritto allo scadere del termine neldecreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale nonabbia, nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del termine stabilito il sorvegliatocommette un reato per il quale riporti successiva-mente condanna e la sorveglianza speciale non deb-ba cessare, il termine ricomincia a decorrere dalgiorno nel quale è scontata la pena.–––––––––––

Il comma 2 è stato dichiarato costituzionalmenteillegittimo «nella parte in cui non prevede che, aifini della reiterazione della misura di prevenzionedella sorveglianza speciale, nell’ipotesi in cui nelcorso del termine stabilito per la sua durata il sor-vegliato commetta un reato per il quale riporti suc-cessivamente condanna, il giudice debba previa-mente accertare che la commissione di tale reatosia di per sé indice della persistente pericolositàdell’agente» (Corte cost., sent. 21 maggio 1975, n.113).

Art. 12. (1) [La persona sottoposta all’obbligo delsoggiorno che contravviene alle relative prescrizio-ni è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno] (2).

Il tempo trascorso in custodia preventiva seguitada condanna o in espiazione di pena detentiva,anche se per effetto di conversione di pena pecu-niaria, non è computato nella durata dell’obbligodel soggiorno.

L’obbligo del soggiorno cessa di diritto se la per-sona obbligata è sottoposta a misura di sicurezzadetentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare èapplicata la libertà vigilata, la persona stessa vi si èsottoposta dopo la cessazione dell’obbligo del sog-giorno.–––––––––––

(1) Articolo modificato dall’art. 1 L. 24 luglio1993, n. 256.

(2) Comma abrogato dall’art. 14, co. 2, D.L. 27luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31luglio 2005, n. 155.

Art. 13. L’applicazione delle misure di preven-zione stabilite dall’art. 3 della presente leggeimporta gli stessi effetti conseguenziali prodottidall’ammonizione e dall’assegnazione al confinosecondo il precedente ordinamento.

2.

L. 31 maggio 1965, n. 575. Disposizioni con-tro la mafia.–––––––––––

Per l’applicazione delle disposizioni previste dal-la presente legge anche con riferimento ai reaticommessi con finalità di terroristmo, vedi l’art. 18,L. 22 maggio 1975, n. 152.

Art. 1. La presente legge si applica agli indiziatidi appartenere ad associazioni di tipo mafioso, allacamorra o ad altre associazioni, comunque local-mente denominate, che perseguono finalità o agi-scono con metodi corrispondenti a quelli delle asso-ciazioni di tipo mafioso.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 13 L. 13 settembre1982 n. 646.

Art. 2. (1) Nei confronti delle persone di cui all’ar-ticolo 1 possono essere proposte dal procuratorenazionale antimafia, dal procuratore della Repubbli-ca presso il tribunale nel cui circondario dimora lapersona o dal questore, anche se non vi è stato il pre-ventivo avviso, le misure di prevenzione della sor-veglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’ob-bligo di soggiorno nel comune di residenza o didimora abituale di cui al primo e al terzo commadell’articolo 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, esuccessive modificazioni.

1-bis. Quando non vi è stato il preventivo avviso ela persona risulti definitivamente condannata per undelitto non colposo, il questore può imporre all'in-teressato sottoposto alla misura della sorveglianzaspeciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto com-ma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si appli-cano le disposizioni dei commi quarto, ultimo perio-do, e quinto del medesimo articolo 4 (2).

[Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutelasociale o di tutela dell’incolumità della personainteressata, il questore o il procuratore nazionaleantimafia o il procuratore della Repubblica posso-no chiedere al tribunale, con la proposta di cui alcomma 1, o anche successivamente, di disporrel’obbligo di soggiorno in una località specifica-mente indicata dal questore ed avente idoneecaratteristiche territoriali e di sicurezza.

Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella dicui al secondo comma dell’articolo 7 della L. 27dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazio-ni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo

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restando quanto disposto dall’articolo 6 della pre-detta legge n. 1423].–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 8 giugno1992 n. 306 conv. in L. 7 agosto 1992 n. 356; ulti-mi due commi abrogati dall’art. 1 L. 24 luglio1993, n. 256.

(2) Comma iniserito dal comma 3 dell’art. 14,D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dallaL. 31 luglio 2005, n. 155 e poi così modificato pereffetto delle modifiche apportate all’art. 14 cit.,dall’art. 1-ter D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 conv.,con modif., dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 2 bis (1). Il procuratore della Repubblica o ilquestore territorialmente competente a richiederel’applicazione di una misura di prevenzione proce-dono, anche a mezzo della guardia di finanza o del-la polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita,sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio deisoggetti indicati all’art. 1 nei cui confronti possaessere proposta la misura di prevenzione della sor-veglianza speciale della pubblica sicurezza con osenza divieto od obbligo di soggiorno, nonché,avvalendosi della guardia di finanza o della poliziagiudiziaria, ad indagini sull’attività economicafacente capo agli stessi soggetti allo scopo anche diindividuare le fonti di reddito (2).

Accertano, in particolare, se dette persone sianotitolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni odi abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoria-li e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi pro-fessionali e pubblici registri, se beneficiano di con-tributi finanziamenti o mutui agevolati ed altre ero-gazioni dello stesso tipo, comunque denominate,concesse o erogate da parte dello Stato, degli entipubblici o delle Comunità europee.

Le indagini sono effettuate anche nei confronti delconiuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quin-quennio hanno convissuto con i soggetti indicati alcomma 1 nonché nei confronti delle persone fisicheo giuridiche, società, consorzi od associazioni, delcui patrimonio i soggetti medesimi risultano poterdisporre in tutto o in parte, direttamente o indiretta-mente.

Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui siprevede debba essere disposta la confisca ai sensidell’articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alie-nati, il procuratore della Repubblica o il questore,con la proposta, possono richiedere al presidente deltribunale competente per l’applicazione della misu-ra di prevenzione, di disporre anticipatamente ilsequestro dei beni prima della fissazione dell’udien-za (2).

Il presidente del tribunale provvede con decretomotivato entro cinque giorni dalla richiesta. Ilsequestro eventualmente disposto perde efficacia senon convalidato dal tribunale entro trenta giorni dal-la proposta. Si osservano le disposizioni di cui al

quarto comma dell’articolo 2-ter; se i beni seque-strati sono intestati a terzi si applica il procedimen-to di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.

Il procuratore della Repubblica e il questore pos-sono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficialio agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio dellapubblica amministrazione, ad ogni ente creditiziononché alle imprese, società ed enti di ogni tipoinformazioni e copia della documentazione ritenutautile ai fini delle indagini nei confronti dei soggettidi cui ai commi precedenti. Previa autorizzazionedel procuratore della Repubblica o del giudice pro-cedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possonoprocedere al sequestro della documentazione con lemodalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codi-ce di procedura penale (2).–––––––––––

(1) Articolo introdotto dall’art. 14 L. 13 settembre1982, n. 646 e così modificato dalla L. 19 marzo 1990n. 55, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 e dal D.L. 8 giu-gno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2) In relazione ai reati di cui all’art. 3, L. 16 mar-zo 2006, n. 146, le competenze dal presente commaattribuite al procuratore della Repubblica ed al que-store sono attribuite anche al procuratore distrettua-le antimafia per effetto di quanto disposto dall’art. 13della medesima L. n. 146/2006 cit.

Art. 2 ter (1). Nel corso corso del procedimentoper l’applicazione di una delle misure di prevenzio-ne previste dall’articolo 3 della legge 27 dicembre1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle personeindicate nell’articolo 1, il tribunale, ove necessario,può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle giàcompiute a norma dell’art. precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24della L. 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anched’ufficio, ordina con decreto motivato il sequestrodei beni dei quali la persona nei confronti della qua-le è stato iniziato il procedimento risulta poterdisporre, direttamente o indirettamente, quando illoro valore risulta sproporzionato al reddito dichia-rato o all’attività economica svolta ovvero quando,sulla base di sufficienti indizi si ha motivo di ritene-re che gli stessi siano il frutto di attività illecite o necostituiscano il reimpiego. A richiesta del procurato-re della Repubblica, del questore o degli organiincaricati di svolgere ulteriori indagini a norma delprimo comma, nei casi di particolare urgenza ilsequestro è disposto dal Presidente del tribunale condecreto motivato e perde efficacia se non è convali-dato dal tribunale nei dieci giorni successivi (2).

Con l’applicazione della misura di prevenzione iltribunale dispone la confisca dei beni sequestrati deiquali non sia stata dimostrata la legittima prove-nienza. Nel caso di indagini complesse il provvedi-mento può essere emanato anche successivamente,entro un anno dalla data dell’avvenuto sequestro;tale termine può essere prorogato di un anno con

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provvedimento motivato del tribunale. Ai fini delcomputo dei termini suddetti e di quello previsto dalcomma 5 dell’articolo 2-bis si tiene conto delle cau-se di sospensione dei termini di durata della custo-dia cautelare, previste dal codice di procedura pena-le, in quanto compatibili.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando èrespinta la proposta di applicazione della misura diprevenzione o quando risulta che esso ha per oggettobeni di legittima provenienza o dei quali l’indiziatonon poteva disporre direttamente o indirettamente.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a ter-zi, questi sono chiamati dal tribunale, con decretomotivato, ad intervenire nel procedimento e posso-no, anche con l’assistenza di un difensore, nel ter-mine stabilito dal tribunale, svolgere in camera diconsiglio le loro deduzioni e chiedere l’acquisizionedi ogni elemento utile ai fini della decisione sullaconfisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo pos-sono essere adottati, su richiesta del procuratore del-la Repubblica o del questore, quando ne ricorrano lecondizioni, anche dopo l’applicazione della misuradi prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sul-la richiesta provvede lo stesso tribunale che hadisposto la misura dì prevenzione, con le forme pre-viste per il relativo procedimento e rispettando ledisposizioni di cui al precedente comma (2).

Anche in caso di assenza, residenza o dimoraall’estero della persona alla quale potrebbe appli-carsi la misura di prevenzione, il procedimento diprevenzione può essere proseguito ovvero iniziato,su proposta del procuratore della Repubblica o delquestore competente per il luogo di ultima dimoradell’interessato, ai soli fini dell’applicazione deiprovvedimenti di cui al presente articolo relativa-mente ai beni che si ha motivo di ritenere che sianoil frutto di attività illecite o ne costituiscano il reim-piego (2).

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziatoo proseguito allorché la persona è sottoposta ad unamisura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possonoessere disposti anche in relazione a beni sottoposti asequestro in un procedimento penale, ma i relativieffetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, esi estinguono ove venga disposta la confisca deglistessi beni in sede penale.–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 14 L. 13 settembre1982, n. 646 e così modificato dalla L. 19 marzo1990, n. 55, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203; dal D.L.8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n.356 e dalla L. 24 luglio 1993, n. 256.

(2) In relazione ai reati di cui all’art. 3, L. 16 mar-zo 2006, n. 146, le competenze dal presente commaattribuite al procuratore della Repubblica ed al que-store sono attribuite anche al procuratore distret-

tuale antimafia per effetto di quanto disposto dal-l’art. 13 della medesima L. n.146/2006 cit.

Art. 2 quater. Il sequestro, disposto ai sensi del-l’art. 2 ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secon-do le forme prescritte dal codice di procedura civileper il pignoramento presso il debitore o presso il ter-zo e sugli immobili o mobili registrati con la trascri-zione del provvedimento presso i competenti uffici.–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 14 L. 13 settembre1982, n. 646 e così modificato dalla L. 4 agosto1989, n. 282.

Art. 2 quinquies. Le spese relative alle garanziereali previste dal terzo comma dell’articolo 3 bissono anticipate dall’interessato ai sensi dell’art. 39delle disposizioni di attuazione del codice di proce-dura civile approvate con regio decreto 18 dicembre1941, n. 1368; quelle relative all’esecuzione previ-sta dal sesto comma dello stesso articolo sono anti-cipate dallo Stato secondo le norme previste dallatariffa in materia civile, approvata con regio decreto23 dicembre 1865, n. 2700.

Il rimborso delle spese postali e dell’indennità ditrasferta spettante all’ufficiale giudiziario è regolatodalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.–––––––––––

Articolo aggiunto dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726di conversione del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 ecosì modificato dalla L. 4 agosto 1989, n. 282.

Art. 2 sexies. 1. Con il provvedimento con il qua-le dispone il sequestro previsto dagli articoli prece-denti il tribunale nomina il giudice delegato allaprocedura e un amministratore. Qualora il provve-dimento sia emanato nel corso dell’istruzione per ilreato di cui all’art. 416-bis del codice penale, lanomina del giudice delegato alla procedura e del-l’amministratore è disposta dal presidente del tribu-nale. L’amministratore ha il compito di provvederealla custodia, alla conservazione e all’amministra-zione dei beni sequestrati anche nel corso deglieventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzio-ne del giudice delegato, anche al fine di incremen-tare, se possibile, la redditività dei beni.

2. Il giudice delegato può adottare nei confrontidella persona sottoposta alla procedura e della suafamiglia i provvedimenti indicati nell’art. 47 delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricor-rano le condizioni ivi previste. Egli può altresìautorizzare l’amministratore a farsi coadiuvare,sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre per-sone retribuite.

3. L’Amministratore è scelto tra gli iscritti neglialbi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dotto-ri commercialisti e dei ragionieri del distretto non-ché tra persone che, pur non munite delle suddettequalifiche professionali, abbiano comprovata com-petenza nell’amministrazione di beni del genere di

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quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestrosono beni costituiti in azienda, l’amministratore puòessere scelto anche tra soggetti che hanno svolto osvolgono funzioni di commissario per l’amministra-zione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decre-to-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, esuccessive modificazioni (1).

4. Non possono essere nominate le persone nei cuiconfronti il provvedimento è stato disposto, il coniu-ge, i parenti, gli affini e le persone con esse convi-venti, né le persone condannate ad una pena cheimporti l’interdizione, anche temporanea, dai pub-blici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misuradi prevenzione.–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 1 D.L. 14 giugno 1989,n. 230, conv. con mod. in L. 4 agosto 1989, n. 282.

(1) Comma sostituito dall’art. 1 della L. 7 marzo1996, n. 109 recante «Disposizioni in materia digestione e destinazione di beni sequestrati o confi-scati».

Art. 2 septies. 1. L’amministratore non può starein giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni,compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alie-nare immobili e compiere altri atti di straordinariaamministrazione anche a tutela dei diritti dei terzisenza autorizzazione scritta dal giudice delegato.

2. L’amministratore deve presentare al giudicedelegato, entro un mese dalla nomina, una relazioneparticolareggiata sullo stato e sulla consistenza deibeni sequestrati e successivamente, con la frequenzastabilita dal giudice, una relazione periodica sul-l’amministrazione, esibendo, se richiesto, i docu-menti giustificativi; deve altresì segnalare al giudicedelegato l’esistenza di altri beni, che potrebbero for-mare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a cono-scenza nel corso della sua gestione.

3. Egli deve adempiere con diligenza ai compitidel proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoidoveri o di incapacità, può in ogni tempo essererevocato, previa audizione, dal tribunale su propostadel giudice delegato o di ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenzaall’amministratore spetta il trattamento previsto dal-le disposizioni vigenti per il dirigente superiore.–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 2 D.L. 14 giugno 1989,n. 230, conv. con mod. in L. 4 agosto 1989, n. 282.

Art. 2 octies. Le spese necessarie o utili per la con-servazione e l’amministrazione dei beni sono soste-nute dall’amministratore mediante prelevamentodalle somme da lui riscosse a qualunque titolo.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è rica-vabile denaro sufficiente per il pagamento delle spe-se di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dalloStato, con diritto al recupero nei confronti del titola-re del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, lesomme per il pagamento del compenso all’ammini-stratore, per il rimborso delle spese da lui sostenuteper i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 del-l’art. 2 septies sono inserite nel conto della gestione;qualora le disponibilità del predetto conto non sianosufficienti per provvedere al pagamento delle anzi-dette spese, le somme occorrenti sono anticipate, intutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero.Se il sequestro è revocato, le somme suddette sonoposte a carico dello Stato.

4. La determinazione dell’ammontare del compen-so, la liquidazione dello stesso e del trattamento dicui al comma 4 dell’art. 2 septies, nonché il rimbor-so delle spese di cui al comma 3, sono disposti condecreto motivato del tribunale, su relazione del giu-dice delegato, tenuto conto del valore commercialedel patrimonio amministrato, dell’opera prestata, deirisultati ottenuti, della sollecitudine con la qualefurono condotte le operazioni di amministrazione,delle tariffe professionali o locali e degli usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4sono fatti prima della redazione del conto finale. Inrelazione alla durata dell’amministrazione e per glialtri giustificati motivi il tribunale concede, surichiesta dell’amministratore e sentito il giudicedelegato, acconti sul compenso finale.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborsosono comunicati all’amministratore mediante avvisodi deposito del decreto in cancelleria.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell’av-viso, l’amministratore può proporre ricorso avversoil provvedimento che ha disposto la liquidazione o ilrimborso. La Corte d’appello decide sul ricorso incamera di consiglio, previa audizione del ricorrente.–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 3 D.L. 14 giugno 1989,n. 230, conv. con mod. in L. 4 agosto 1989, n. 282.

Art. 2 nonies. 1. I beni confiscati sono devolutiallo Stato. Il provvedimento definitivo di confiscaè comunicato, dalla cancelleria dell’ufficio giudi-ziario che ha emesso il provvedimento, all’ufficiodel territorio del Ministero delle finanze che hasede nella provincia ove si trovano i beni o ha sedel’azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipar-timento della pubblica sicurezza del Ministero del-l’interno.

2. Dopo la confisca, l’amministratore di cui all’ar-ticolo 2 sexies svolge le proprie funzioni sotto ilcontrollo del competente ufficio del territorio delMinistero delle finanze. Nel caso in cui risulti lacompetenza di più uffici del territorio, il controllo èesercitato dall’ufficio designato dal Ministro dellefinanze. L’amministratore può essere revocato inogni tempo, ai sensi dell’articolo 2 septies, sinoall’esaurimento delle operazioni di liquidazione, osino a quando sia data attuazione al provvedimentodi cui al comma 1 dell’articolo 2 decies.

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3. L’amministratore gestisce i beni ai sensi dell’ar-ticolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non-ché, in quanto applicabili, ai sensi dell’articolo 2octies della presente legge e ai sensi del decreto delMinistro del tesoro, di concerto con il Ministro del-le finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzet-ta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso edall’anticipazione delle spese, nonché alla liquidazio-ne dei compensi che non trovino copertura nellerisorse della gestione, provvede il dirigente del com-petente ufficio del territorio del Ministero dellefinanze, secondo le attribuzioni di natura contabilepreviste dall’articolo 42, comma 4, del decreto delPresidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.A tal fine il dirigente dell’ufficio del territorio delMinistero delle finanze può avvalersi di appositeaperture di credito disposte, a proprio favore, suifondi dello specifico capitolo istituito nello stato diprevisione della spesa del Ministero delle finanze,salva, in ogni caso, l’applicazione della normativa dicontabilità generale dello Stato e del decreto delPresidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 3 della L. 7 marzo 1996,n. 109 recante «Disposizioni in materia di gestionee destinazione di beni sequestrati o confiscati».

Art. 2 decies. 1. La destinazione dei beni immo-bili e dei beni aziendali confiscati è effettuata conprovvedimento del direttore centrale del demaniodel Ministero delle finanze, su proposta non vinco-lante del dirigente del competente ufficio del territo-rio, sulla base della stima del valore dei beni effet-tuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del pre-fetto e del sindaco del comune interessato e sentitol’amministratore di cui all’articolo 2 sexies.

2. La proposta di cui al comma 1 è formulata entronovanta giorni dal ricevimento della comunicazionedi cui al comma 1 dell’articolo 2 nonies. Il provve-dimento del direttore centrale del demanio del Mini-stero delle finanze è emanato entro trenta giorni dal-la comunicazione della proposta.

3. Anche prima dell’emanazione del provvedimen-to del direttore centrale del demanio del Ministerodelle finanze, per la tutela dei beni confiscati siapplica il secondo comma dell’articolo 823 del codi-ce civile.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 3 della L. 7 marzo 1996,n. 109 recante «Disposizioni in materia di gestionee destinazione di beni sequestrati o confiscati».

Art. 2 undecies. Art. 2 undecies. 1. L’ammini-stratore di cui all’articolo 2 sexies versa all’ufficiodel registro:

a) le somme di denaro confiscate che non debba-no essere utilizzate per la gestione di altri beni con-fiscati o che non debbano essere utilizzate per ilrisarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anchemediante trattativa privata, dei beni mobili noncostituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, edei titoli, al netto del ricavato della vendita dei benifinalizzata al risarcimento delle vittime dei reati ditipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieco-nomica, con provvedimento del dirigente del com-petente ufficio del territorio del Ministero dellefinanze è disposta la cessione gratuita o la distruzio-ne del bene da parte dell’amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei creditipersonali. Se la procedura di recupero è antiecono-mica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità deldebitore svolti dal competente ufficio del territoriodel Ministero delle finanze, avvalendosi anche degliorgani di polizia, il debitore risulti insolvibile, il cre-dito è annullato con provvedimento del dirigentedell’ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

2. I beni immobili sono:a) mantenuti al patrimonio dello Stato per fina-

lità di giustizia, di ordine pubblico e di protezionecivile salvo che si debba procedere alla venditadegli stessi finalizzata al risarcimento delle vittimedei reati mafiosi;

b) trasferiti al patrimonio del comune ove l’im-mobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Ilcomune può amministrare direttamente il bene oassegnarlo in concessione a titolo gratuito a comu-nità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cuialla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivemodificazioni a cooperative sociali di cui alla legge8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutichee centri di recupero e cura di tossicodipendenti dicui al testo unico delle leggi in materia di disciplinadegli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzio-ne, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro unanno dal trasferimento il comune non ha provvedu-to alla destinazione del bene, il prefetto nomina uncommissario con poteri sostitutivi;

c) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immo-bile è sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo74 del citato testo unico approvato con decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.Il comune può amministrare direttamente il beneoppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione,anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’ar-ticolo 129 del medesimo testo unico, ad associazio-ni, comunità o enti per il recupero di tossicodipen-denti operanti nel territorio ove è sito l’immobile.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimoniodello Stato e destinati;

a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettivedi continuazione o di ripresa dell’attività produttiva,a titolo oneroso, previa valutazione del competenteufficio del territorio del Ministero delle finanze, asocietà e ad imprese pubbliche o private, ovvero a

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titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, acooperative di lavoratori dipendenti dell’impresaconfiscata. Nella scelta dell’affittuario sono privile-giate le soluzioni che garantiscono il mantenimentodei livelli occupazionali. I beni non possono esseredestinati all’affitto alle cooperative di lavoratoridipendenti dell’impresa confiscata se taluno deirelativi soci è parente, coniuge, affine o conviventecon il destinatario della confisca, ovvero nel caso incui nei suoi confronti sia stato adottato taluno deiprovvedimenti indicati nell’articolo 15, commi 1 e2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore aquello determinato dalla stima del competente ufficiodel territorio del Ministero delle finanze, a soggettiche ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una mag-giore utilità per l’interesse pubblico o qualora la ven-dita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vit-time dei reati di tipo mafioso. Nel caso di venditadisposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,l’affittuario può esercitare il diritto di prelazione entrotrenta giorni dalla comunicazione della vendita delbene da parte del Ministero delle finanze;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggioreutilità per l’interesse pubblico o qualora la venditamedesima sia finalizzata al risarcimento delle vitti-me dei reati di tipo mafioso, con le medesimemodalità di cui alla lettera b).

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede ildirigente del competente ufficio del territorio delMinistero delle finanze, che può affidarle all’ammi-nistratore di cui all’articolo 2 sexies, con l’osservan-za delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo2 nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione delprovvedimento del direttore centrale del demaniodel Ministero delle finanze di cui al comma 1 del-l’articolo 2 decies.

5. I proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita odalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sonoversati all’ufficio del registro.

6. Nella scelta del cessionario o dell’affittuario deibeni aziendali l’Amministrazione delle finanze pro-cede mediante licitazione privata ovvero, qualoraragioni di necessità o di convenienza, specificata-mente indicate e motivate, lo richiedano, mediantetrattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto ilparere di organi consultivi solo per importi ecceden-ti due miliardi di lire (pari a euro 1.032.913,79) nelcaso di licitazione privata e un miliardo di lire (paria euro 516.456,89) nel caso di trattativa privata. Icontratti per i quali non è richiesto il parere del Con-siglio di Stato sono approvati, dal dirigente delcompetente ufficio del territorio del Ministero dellefinanze, sentito il direttore centrale del demanio delmedesimo Ministero.

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1dell’articolo 2 decies e dei commi 2 e 3 del presen-te articolo sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presentearticolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti daqualsiasi imposta.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 3 della L. 7 marzo 1996,n. 109 recante “Disposizioni in materia di gestionee destinazione di beni sequestrati o confiscati” e poimodificato dall’art. 2 L. 22 dicembre 1999, n. 512“Istituzione del Fondo di rotazione per la solida-rietà alle vittime dei reati di tipo mafioso”.

In tema di beni confiscati ai sensi del D.L. 15 gen-naio 1991, n. 8 e succ. modificazioni e integrazioni(collaboratori di giustizia), vedi anche l’art.6, D.M.24 luglio 2003, n. 263.

Art. 2 duodecies. 1. In deroga all’articolo 3 dellalegge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di treanni a decorrere dall’esercizio finanziario 1995, lesomme versate all’ufficio del registro ai sensi deicommi 1 e 5 dell’articolo 2 undecies affluiscono inun fondo, istituito presso la prefettura competente,per l’erogazione, nei limiti delle disponibilità, dicontributi destinati al finanziamento, anche parziale,di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali,sociali o di interesse pubblico degli immobili confi-scati, nonché relativi a specifiche attività di:

a) risanamento di quartieri urbani degradati;b) prevenzione e recupero di condizioni di disa-

gio e di emarginazione;c) intervento nelle scuole per corsi di educazione

alla legalità;d) promozione di cultura imprenditoriale e di

attività imprenditoriale per giovani disoccupati.2. Possono presentare i progetti e relative richieste

di contributo di cui al comma 1:a) i comuni ove sono siti gli immobili;b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di

volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,e successive modificazioni, le cooperative sociali dicui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunitàterapeutiche e i centri di recupero e cura di tossico-dipendenti di cui al citato testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostri-no di aver svolto attività propria nei due anni prece-denti la richiesta.

3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interes-sati e l’assessore regionale competente, previo pare-re di apposito comitato tecnico-finanziario, disponesulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 conprovvedimento motivato, da emanare entro sessantagiorni dalla data di presentazione della richiesta.Con decreto del Ministro dell’interno, di concertocon i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adot-tate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sullemodalità di gestione del fondo di cui al comma 1 delpresente articolo.

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4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia diconcerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del-l’interno e della difesa, sono adottate, ai sensi del-l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, norme regolamentari per disciplinare la rac-colta dei dati relativi al beni sequestrati o confiscati,dei dati concernenti lo stato del procedimento per ilsequestro o la confisca e dei dati concernenti la con-sistenza, la destinazione e la utilizzazione dei benisequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ognisei mesi al Parlamento una relazione concernente idati suddetti.

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio paretesugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4del presente articolo entro trenta giorni dalla richie-sta, decorsi i quali il regolamento può comunqueessere adottato.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2 nonies, 2decies, 2 undecies e al presente articolo si applicanoanche ai beni per i quali non siano state esaurite leprocedure di liquidazione o non sia stato emanato ilprovvedimento di cui al comma 1 del citato articolo2 decies.–––––––––––

Articolo aggiunto dall’articolo 3 co. 2 L. 7 marzo1996, n. 109. I regolamenti previsti dai commi 3 e 4sono stati approvati, rispettivamente, con i decretiministeriali 9 giugno 1997, n. 248 e 24 febbraio1997, n. 73.

Art. 3.–––––––––––

Abrogato dalla L. 3 agosto 1988, n. 327.

Art. 3 bis (1). Il tribunale, con l’applicazione del-la misura di prevenzione, dispone che la personasottoposta a tale misura versi presso la cassa delleammende una somma, a titolo di cauzione, di entitàche, tenuto conto anche delle sue condizioni econo-miche, e dei provvedimenti adottati a norma delprecedente articolo 2 ter, costituisca un’efficaceremora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall’art. 6 della legge 21dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporrealla persona denunciata, in via provvisoria e qualorane ravvisi l’opportunità, le prescrizioni previste dalsecondo e dal terzo comma dell’art. 5 della legge 27dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, iltribunale può imporre la cauzione di cui al commaprecedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza del-l’interessato, dalla presentazione di idonee garanziereali. Il tribunale provvede circa i modi di custodiadei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beniimmobili, che il decreto con il quale accogliendol’istanza dell’interessato è disposta l’ipoteca legalesia trascritto presso l’ufficio delle conservatorie deiregistri immobiliari del luogo in cui i beni medesi-mi si trovano.

Qualora l’interessato non ottemperi, nel terminefissato dal tribunale, all’ordine di deposito o nonoffra garanzie sostitutive è punito con la pena del-l’arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l’esecuzione della misura diprevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunaledispone con decreto la restituzione del deposito o laliberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divietiderivanti dall’applicazione della misura di preven-zione, il tribunale dispone la confisca della cauzio-ne oppure che si proceda ad esecuzione sui benicostituiti in garanzia, sino a concorrenza dell’am-montare della cauzione. Per l’esecuzione, a cura delcancelliere, si osservano le disposizioni dei primidue titoli del libro terzo del codice di proceduracivile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo aibeni costituiti in garanzia, le formalità del pignora-mento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al com-ma precedente, permangano le condizioni che giu-stificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta delprocuratore della Repubblica o del questore e con leforme previste per il procedimento di prevenzione,dispone che la cauzione sia rinnovata, anche persomma superiore a quella originaria (2).

Le misure patrimoniali cautelari previste dal pre-sente articolo mantengono la loro efficacia per tut-ta la durata della misura di prevenzione e non pos-sono essere revocate, neppure in parte, se non percomprovate gravi necessità personali o familiari.–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, L. 13 settembre1982, n. 646.

(2) In relazione ai reati di cui all’art. 3, L. 16 mar-zo 2006, n. 146, le competenze dal presente commaattribuite al procuratore della Repubblica ed al que-store sono attribuite anche al procuratore distret-tuale antimafia per effetto di quanto disposto dal-l’art. 13 della medesima L. n.146/2006 cit

Art. 3 ter. I provvedimenti con i quali il tribuna-le, a norma degli articoli 2 ter e 3 bis, dispone,rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, larevoca del sequestro ovvero la restituzione dellacauzione o la liberazione delle garanzie o la confiscadella cauzione o la esecuzione sui beni costituiti ingaranzia, sono comunicati senza indugio al procura-tore generale presso la corte di appello, al procura-tore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sonoregolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono,decimo e undicesimo dell’art. 4 della legge 27dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti chedispongono la confisca dei beni sequestrati, la con-fisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costi-tuiti in garanzia diventano esecutivi con la definiti-vità delle relative pronunce.

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I provvedimenti del tribunale che dispongono larevoca del sequestro divengono esecutivi dieci gior-ni dopo la comunicazione alle parti, salvo che ilpubblico ministero, entro tale termine, ne chieda lasospensione alla corte di appello. In tal caso, se lacorte entro dieci giorni dalla sua presentazione nonaccoglie la richiesta, il provvedimento diventa ese-cutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino aquando nel procedimento di prevenzione sia interve-nuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Ilprovvedimento che, accogliendo la richiesta del pub-blico ministero, sospende l’esecutività può essere inogni momento revocato dal giudice che procede.

In caso di impugnazione, il cancelliere presso ilgiudice investito del gravame dà immediata notiziaal tribunale che ha emesso il provvedimento delladefinitività della pronuncia.–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 15 L. 13 settembre1982, N. 646 e così modificato dalla L. 4 agosto1989, n. 282.

Art. 3 quater. (1) 1. Quando, a seguito degli accer-tamenti di cui all’articolo 2-bis o di quelli compiutiper verificare i pericoli di infiltrazione da parte delladelinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficientiindizi per ritenere che l’esercizio di determinate atti-vità economiche, comprese quelle imprenditoriali,sia direttamente o indirettamente sottoposto alle con-dizioni di intimidazione o di assoggettamento previ-ste dall’articolo 416-bis del codice penale o che pos-sa, comunque, agevolare l’attività delle persone neiconfronti delle quali è stata proposta o applicata unadelle misure di prevenzione di cui all’articolo 2,ovvero di persone sottoposte a procedimento penaleper taluno dei delitti indicati nel comma 2, e nonricorrono i presupposti per l’applicazione delle misu-re di prevenzione di cui all’articolo 2, il procuratoredella Repubblica o il questore possono richiedere altribunale competente per l’applicazione delle misuredi prevenzione nei confronti delle persone sopraindi-cate, di disporre ulteriore indagini e verifiche, dacompiersi anche a mezzo della Guardia di finanza odella polizia giudiziaria, sulle predette attività, non-ché l’obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o ladisponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilitàdi valore non proporzionato al proprio reddito o allapropria capacità economica, di giustificarne la legit-tima provenienza (2) (3).

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per rite-nere che il libero esercizio delle attività economichedi cui al comma 1 agevoli l’attività delle persone neiconfronti delle quali è stata proposta o applicata unadelle misure di prevenzione di cui all’articolo 2,ovvero di persone sottoposte a procedimento penaleper taluno dei delitti previsti dagli articoli 416 bis,629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,il tribunale dispone la sospensione temporanea dal-l’amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente

o indirettamente, per lo svolgimento delle predetteattività (2).

3. La sospensione temporanea dall’amministrazio-ne dei beni è adottata per un periodo non superiorea sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo nonsuperiore complessivamente a dodici mesi, a richie-sta dell’autorità proponente, del pubblico ministeroo del giudice delegato di cui all’articolo 2-sexies, sepermangono le condizioni in base alle quali è stataapplicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tri-bunale nomina l’amministratore ed il giudice dele-gato, osservate, in quanto applicabili, le disposizio-ni degli articoli 2-ter, secondo, quinto, settimo eottavo comma, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Qualo-ra tra i beni siano compresi beni immobili o altribeni soggetti a pubblica registrazione, il provvedi-mento di cui al comma 2 deve essere trascritto pres-so i pubblici registri a cura dell’amministratorenominato entro il termine di trenta giorni dall’ado-zione del provvedimento.

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sot-toposti al provvedimento di cui al comma 2 venga-no dispersi, sottratti o alienati, il procuratore dellaRepubblica o il questore possono richiedere al tribu-nale di disporne il sequestro, osservate, in quantoapplicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quin-to, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies,2-sexies, 2-septies e 2-octies. Il sequestro è dispostosino alla scadenza del termine stabilito a norma delcomma 3 (3).–––––––––––

(1) Articolo inserito, insieme all’art. 3 quinquies,dall’art. 24, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L.7 agosto 1992, n. 356.

(2) Commi 1 e 2 così modificati dall’art. 9, L. 7marzo 1996, n. 108 recante «Disposizioni in materiadi usura».

(3) In relazione ai reati di cui all’art. 3, L. 16 mar-zo 2006, n. 146, le competenze dal presente commaattribuite al procuratore della Repubblica ed al que-store sono attribuite anche al procuratore distrettua-le antimafia per effetto di quanto disposto dall’art.13 della medesima L. n.146/2006 cit.

Art. 3 quinquies. 1. L’amministratore adempieagli obblighi di relazione e segnalazione di cuiall’art. 2 septies anche nei confronti del pubblicoministero.

2. Entro i quindici giorni antecedenti la data discadenza della sospensione provvisoria dall’am-ministrazione dei beni o del sequestro, il tribuna-le, qualora non disponga il rinnovo del provvedi-mento, delibera in camera di consiglio, alla qualepuò essere chiamato a partecipare il giudice dele-gato di cui all’art. 2 sexies, la revoca della misuradisposta, ovvero la confisca dei beni che si hamotivo di ritenere siano il frutto di attività illeciteo ne costituiscano il reimpiego (1).

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3. Con il provvedimento che dispone la revoca del-la misura, il tribunale può stabilire l’obbligo neiconfronti di chi ha la proprietà, l’uso o l’ammini-strazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare,per un nodo non inferiore a tre anni, al questore edal nucleo di polizia tributaria del luogo di dimoraabituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni sesi tratta di residenti all’estero, gli atti di disposizio-ne, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti dipagamento ricevuti, gli incarichi professionali, diamministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, egli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valo-re non inferiore a cinquanta milioni di lire (pari aeuro 25.822,84) o del valore superiore stabilito daltribunale in relazione al patrimonio e al reddito del-la persona. Detto obbligo va assolto entro dieci gior-ni dal compimento dell’atto e comunque entro il 31gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nel-l’anno precedente.

4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati lecomunicazioni di cui al comma 3 è punito con lareclusione da uno a quattro anni. Alla condannasegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamentiricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.–––––––––––

(1) Con sentenza n. 487 del 20 novembre 1995, laCorte costituzionale ha dichiarato illegittimo ilsecondo comma nella parte in cui non prevede cheavverso il provvedimento di confisca possano pro-porsi le impugnazioni previste e con gli effetti indi-cati nell’art. 3 ter.

Art. 4. Nei confronti delle persone indicate nel-l’articolo 1 della presente legge, sempre che sianostate già sottoposte almeno alla diffida previstadall’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, numero1423, il fermo (regolato dall’art. 384 del Codice diprocedura penale) è consentito anche quando nonvi è obbligo di mandato di cattura, purché trattisi direato per il quale può essere emesso detto mandatoa norma dell’art. 254 del Codice di procedurapenale (1).

Il termine di sette giorni per la proroga del fermopuò essere raddoppiato.–––––––––––

(1) V. ora art. 384 c.p.p.

Art. 5. Fermo restando quanto previsto dall’arti-colo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quan-do l’inosservanza concerne l’allontanamento abusi-vo dal luogo in cui è disposto l’obbligo del soggior-no, la pena è della reclusione da due a cinque anni.–––––––––––

Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 14, co.4, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif.,dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

La norma era già stata in precedneza sostituitadall’art. 23 D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L.7 agosto 1992, n. 356.

Art. 6. Nel caso di guida di un autoveicolo o moto-veicolo, senza patente, o dopo che la patente sia sta-ta negata sospesa o revocata, ai sensi [dell’art. 82 edell’art. 91, secondo e terz’ultimo comma, n. 2) deldecreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393], lapena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora sitratti di persona già sottoposta, con provvedimentodefinitivo, a misura di prevenzione.

Art. 7. (1) Le pene stabilite per i delitti previsti dagliarticoli 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379,416, 416 bis, 424, 435, 513 bis, 575, 600, 601, 602,605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635,636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter del codicepenale sono aumentate da un terzo alla metà e quellestabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695,primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penalesono aumentate nella misura di cui al secondo com-ma dell’ art. 9 del codice penale se il fatto è commes-so da persona sottoposta con provvedimento definiti-vo ad una misura di prevenzione durante il periodoprevisto di applicazione e sino a tre anni dal momen-to in cui ne è cessata l’esecuzione (2) (3).

In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delittidi cui al primo comma, per i quali è consentito l’ar-resto in flagranza, sono commessi da persone sotto-poste alla misura di prevenzione, la polizia giudizia-ria può procedere all’arresto anche fuori dei casi diflagranza (4).

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezzadetentiva.–––––––––––

(1) Articolo sostituito dall’art. 18, L. 13 settembre1982, n. 646 e poi così modificato dalla L. 12 luglio1991, n. 203.

(2) Nel primo comma il riferimento agli artt.600,601 e 602 è stato inserito dall’art.7, L. 11 agosto2003, n. 228 (in G.U. 23 agosto 2003, n. 195).

(3) Il riferimento all’articolo 377, terzo comma,c.p. è stato inserito dall’art. 14, L. 16 marzo 2006,n. 146.

(4) Comma così sostituito dall’art. 14, co. 5, D.L.27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31luglio 2005, n. 155.

Art. 8. Non possono essere concesse licenze perdetenzione e porto d’armi, né per fabbricazione,deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;se già furono concesse devono essere revocate.

Art. 9. Le pene stabilite per i reati concernenti learmi alterate nonché le armi e le munizioni di cuiall’art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono tri-plicate e quelle stabilite per i reati concernenti learmi e le munizioni di cui all’art. 2, commi primo esecondo, della stessa legge sono aumentate nellamisura di cui al terzo comma dell’art. 99 del codicepenale, se i fatti sono commessi da persona sotto-posta con provvedimento definitivo a una misura diprevenzione durante il periodo previsto di applica-

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zione e sino a tre anni dal momento in cui ne è ces-sata l’esecuzione.–––––––––––

Articolo così modificato dall’art. 6 D.L. 13 mag-gio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203.

Art. 10. Le persone alle quali sia stata applicatacon provvedimento definitivo una misura di preven-zione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di com-mercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti adesse inerenti nonché concessioni di beni demanialiallorché siano richieste per l’esercizio di attivitàimprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costru-zione e gestione di opere riguardanti la pubblicaamministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornito-ri di opere, beni e servizi riguardanti la pubblicaamministrazione e nell’albo nazionale dei costrutto-ri, nei registri della camera di commercio per l’eser-cizio del commercio all’ingrosso e nei registri dicommissionari astatori presso i mercati annonariall’ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenutoautorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svol-gimento di attività imprenditoriali, comunque deno-minati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati edaltre erogazioni dello stesso tipo, comunque deno-minate, concessi o erogati da parte dello Stato, dialtri enti pubblici o delle Comunità europee, per losvolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione del-la misura di prevenzione determina la decadenza didiritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni,iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma1, nonché il divieto di concludere contratti di appal-to, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni oservizi riguardanti la pubblica amministrazione erelativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasitipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sonoritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degliorgani competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tri-bunale, se sussistono motivi di particolare gravità,può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai com-mi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, del-le erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cuiai medesimi commi. Il provvedimento del tribunalepuò essere in qualunque momento revocato dal giudi-ce procedente e perde efficacia se non è confermatocon il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenzeprevisti dai commi 1 e 2 operino anche nei confron-ti di chiunque conviva con la persona sottoposta allamisura di prevenzione nonché nei confronti di

imprese, associazioni, società e consorzi di cui lapersona sottoposta a misura di prevenzione siaamministratore o determini in qualsiasi modo sceltee indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per unperiodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, adeccezione di quelle relative alle armi, munizioni edesplosivi, e per gli altri provvedimenti al comma 1le decadenze e i divieti previsti dal presente articolopossono essere esclusi dal giudice nel caso in cui pereffetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi disostentamento all’interessato e alla famiglia.

5 bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinno-vo, attuativi o comunque conseguenti a provvedi-menti già disposti, ovvero di contratti derivati daaltri già stipulati dalla pubblica amministrazione, lelicenze, le autorizzazioni, le concessioni, le eroga-zioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel com-ma 1 non possono essere rilasciate o consentite e laconclusione dei contratti o subcontratti indicati nelcomma 2 non può essere consentita a favore di per-sone nei cui confronti è in corso il procedimento diprevenzione senza che sia data preventiva comuni-cazione al giudice competente, il quale può dispor-re, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospen-sioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i rela-tivi procedimenti amministrativi restano sospesifino a quando il giudice non provvede e, comunque,per un periodo non superiore a venti giorni dalladata in cui la pubblica amministrazione ha procedu-to alla comunicazione.

5 ter. Le disposizioni dei commi 1, 2, 4 si appli-cano anche nei confronti delle persone condannatecon sentenza definitiva o, ancorché non definitivaconfermata in grado di Appello per uno dei delittidi cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di proce-dura penale.–––––––––––

Articolo così sostituito prima dall’art. 19 L. 13settembre 1982, n. 646 e poi dall’art. 3 L. 19 marzo1990, n. 55.

Il comma 5 bis è stato poi aggiunto dall’art. 20D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

Il comma 5 ter è stato invece aggiunto dall’art. 22bis D.L. 22 giugno 1992, n. 306.

Art. 10 bis. Con decreto da emanarsi dal Presi-dente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con tutti iMinistri interessati, entro sei mesi dall’entrata invigore della presente legge, e da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale, sarà costituito un elenco genera-le degli enti e delle amministrazioni legittimati adisporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni,nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le eroga-zioni indicate nel primo comma dell’art. 10. Con lestesse modalità saranno effettuati gli aggiornamentieventualmente necessari.

Le cancellerie dei tribunali, delle corti d’appello edella Corte di cassazione debbono comunicare alla

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questura nella cui circoscrizione hanno sede, nonoltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di attoimpugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scaden-za del termine per l’impugnazione, copia dei prov-vedimenti emanati rispettivamente in base ai commiquinto, nono e decimo dell’art. 4 della L. 27 dicem-bre 1956 n. 1423 nonché dei provvedimenti di cui aicommi 3, 4, 5 e 5 ter dell’art. 10 e, al secondo com-ma dell’art. 10 quater. Nella comunicazione deveessere specificato se il provvedimento sia divenutodefinitivo.

I procuratori della Repubblica, nel presentare altribunale le proposte per l’applicazione di una dellemisure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne conte-stuale comunicazione, in copia, alla questura nellacui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

I questori dispongono l’immediata immissionenegli archivi magnetici del centro elaborazione datidi cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, siadelle comunicazioni previste nei precedenti commi,sia delle proposte che essi stessi abbiano presentatoper l’applicazione di una delle misure di prevenzio-ne indicate nel capoverso che precede. Le informa-zioni predette sono contestualmente trasmesse alleprefetture attraverso i terminali installati nei rispet-tivi centri di telecomunicazione.

Le prefetture comunicano tempestivamente agliorgani ed enti indicati dal decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al primo comma e daisuccessivi decreti di aggiornamento, che abbianosede nelle rispettive province, i provvedimenti ese-cutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospen-sioni previste nell’art. 10. Per i provvedimenti di cuial comma 5 dell’art. 10 la comunicazione, su moti-vata richiesta dell’interessato, può essere inviataanche ad organo enti specificamente indicati nellamedesima.

Ai fini dell’applicazione delle norme sull’albonazionale dei costruttori, la comunicazione va,comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Mini-stero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinquegiorni dalla ricezione del dato; dell’informativa deb-bono costituire oggetto anche le proposte indicatenel terzo e quarto comma.

Il pubblico amministratore, il funzionario o ildipendente che, malgrado l’intervenuta decadenza osospensione, non dispone, entro trenta giorni dallacomunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazio-ni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni oconcessioni ovvero la cancellazione dagli albi, èpunito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è dellareclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio dilicenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioniovvero di iscrizioni nonché di concessione di eroga-

zioni in violazione delle disposizioni di cui all’arti-colo precedente.–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 20, L. 13 settembre1982, n. 646 e così modificato dalla L. 19 marzo1990, n. 55.

Art. 10 ter. Omissis.–––––––––––

Abrogato dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 10 quater. (1) Il tribunale, prima di adottarealcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 del-l’articolo 10, chiama, con decreto motivato, adintervenire nel procedimento le parti interessate, lequali possono, anche con l’assistenza di un difenso-re, svolgere in camera di consiglio le loro deduzio-ni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utileai fini della decisione.

I provvedimenti previsti dal comma 4 dell’artico-lo 10 possono essere adottati, su richiesta del pro-curatore della Repubblica o del questore, quando nericorrano le condizioni, anche dopo l’applicazionedella misura di prevenzione. Sulla richiesta provve-de lo stesso tribunale che ha disposto la misura diprevenzione, con le forme previste per il relativoprocedimento e rispettando la disposizione di cui alprecedente comma (2).

Si applicano le disposizioni di cui al primo e alsecondo comma dell’articolo 3-ter.

Ai fini dei relativi accertamenti si applicano ledisposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter.–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dalla L.13 settembre 1982,n. 646 poi modificato dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.

(2) In relazione ai reati di cui all’art. 3, L. 16 mar-zo 2006, n. 146, le competenze dal presente commaattribuite al procuratore della Repubblica ed al que-store sono attribuite anche al procuratore distret-tuale antimafia per effetto di quanto disposto dal-l’art. 13 della medesima L. n.146/2006 cit.

Art. 10 quinquies. Il pubblico amministratore, ilfunzionario o il dipendente dello Stato o di altro entepubblico ovvero il concessionario di opere e di ser-vizi pubblici che consente alla conclusione di con-tratti o subcontratti in violazione dei divieti previstidall’art. 10, è punito con la reclusione da due a quat-tro anni.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è dellareclusione da tre mesi ad un anno.–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 20, L. 13 settembre 1982,n. 646 e così modificato dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 10 sexies. 1. Abrogato.–––––––––––

Articolo abrogato dalla L. 17 gennaio 1994, n. 47(art. 3), decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

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Art. 11. La presente legge entra in vigore il gior-no successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica.

3.

L. 22 maggio 1975, n. 152. Disposizioni atutela dell’ordine pubblico (in G.U. 24 mag-gio 1975, n. 136)

Art. 18. Le disposizioni della legge 31 maggio1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:

1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano inessere atti preparatori, obiettivamente rilevanti,diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con lacommissione di uno dei reati previsti dal capo I, dellibro II del codice penale o dagli articoli 284, 185M286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codicenonché alla commissione dei reati con finalità di ter-rorismo anche internazionale (1);

2) abbiano fatto parte di associazioni politichedisciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645,e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il com-portamento successivo, che continuino a svolgereuna attività analoga a quella precedente;

3) compiano atti preparatori, obiettivamente rile-vanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista aisensi dell’articolo 1 della citata legge n. 645 del1952, in particolare con l’esaltazione o la praticadella violenza;

4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, sia-no stati condannati per uno dei delitti previsti nellalegge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e suc-cessive modificazioni, quando debba ritenersi, per illoro comportamento successivo, che siano proclivi acommettere un reato della stessa specie col fineindicato nel precedente n. 1).

Le disposizioni di cui al precedente comma siapplicano altresì agli istigatori, ai mandanti e aifinanziatori.

È finanziatore colui il quale fornisce somme didenaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sonodestinati.

Le disposizioni di cui al primo comma, anche inderoga all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990,n. 55, e quelle dell’articolo 22 della presente leg-ge possono essere altresì applicate alle personefisiche e giuridiche segnalate al Comitato per lesanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organi-smo internazionale competente per disporre ilcongelamento di fondi o di risorse economiche,quando vi sono fondati elementi per ritenere che ifondi o le risorse possano essere dispersi, occulta-ti o utilizzati per il finanziamento di organizza-

zioni o attività terroristiche, anche internazionali(2) (3). –––––––––

(1) Le parole «nonché alla commissione dei reati confinalità di terrorismo anche internazionale», sono sta-te aggiunte dall’art. 7, D.L. 18 ottobre 2001 n. 374conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2001, n, 438.

(2) Per la facoltà del prefetto di disporre l’espulsio-ne dello straniero appartenente ad una delle catego-rie di cui al presente articolo, v. art. 3, D.L. 27 luglio2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31 luglio2005, n. 155 recante <<Misure urgenti per il contra-sto del terrorismo internazionale>>.

(3) Comma aggiunto dall’art. 14, co. 7, D.L. 27luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31luglio 2005, n. 155.

Art. 19. Le disposizioni di cui alla legge 31 mag-gio 1965, n. 575, si applicano anche alle personeindicate nell’articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27dicembre 1956, n. 1423.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbo-no comunicare al questore le segnalazioni rivolte alprocuratore della Repubblica.–––––––––

Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 13, L.3 agosto 1988, n. 327 che ha introdotto il richiamoall’art. 1, nn. 1 e 2 L. 1423 del 1956 ed escluso quel-li di nn. 3 e 4 stessa legge.

Art. 22. Il giudice può aggiungere ad una dellemisure di prevenzione previste dall’articolo 3 dellalegge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospen-sione provvisoria dall’amministrazione dei beni per-sonali, esclusi quelli destinati all’attività professiona-le o produttiva quando ricorrono sufficienti indizi chela libera disponibilità di essi da parte delle personeindicate negli articoli 18 e 19 aevoli comunque lacondottam il comportamento o l’attività socialmentepericolosa prevista nelle norme suddette.

Il giudice può altresìapplicare, nei confronti dellepersone suddette, soltanto la sospensione previstadal comma precedente se ritiene che essa sia suffi-ciente ai fini della tutela della collettività.

La sospensione può essere inflitta per un periodonon eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rin-novata se permangono le condizioni in base allequali è stata applicata.

Art. 23. Con il provvedimento coon cui applicala sospensione temporanea dall’amministrazionedei beni il giudice nomina un curatore specialescelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, deiprocuratori legali, dei dottori commercialisti o deiragionieri.

Al curatore si applicano, in quanto compatibili,disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 88 delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituito al tri-bunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il

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provvedimento e al giudice delegato un giudice didetto tribunale delegato dal presidente.

Il curatore entro un mese dalla nomina, deve pre-sentare una relazione particolareggiata sui beni del-la persona e della sua famiglia e su quanto altro puòeventualmente interessare anche ai fini di caratterepenale.

Art. 24. La persona a cui è stata applicata lasospensione provvisoria dall’amministrazione deibeni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato,elude o tenta di eludere l’esecuzione del provvedi-mento è punita con la reclusione da tre a cinque anni.La stessa pena si applica a chiunque anche fuori deicasi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata asottrarsi all’esecuzione del provvedimento.

Per il reato di cui al comma precedente si procedein ogni caso con giudizio direttissimo e si proseguecon il medesimo rito anche in deroga agli articoli502 e 504 del codice di procedura penale.–––––––––

V., ora, artt. 449 e ss. c.p.p.

4.

L. 13 settembre 1982, n. 646. Disposizioni inmateria di misure di prevenzione di caratte-re patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione diuna commissione parlamentare sul fenome-no della mafia (Stralcio).

CAPO IDISPOSIZIONI PENALI

E PROCESSUALI

Artt. 1-9. Omissis.–––––––––––

Gli articoli modificano gli artt. 378, 379, 628 Cod.pen.; 165 ter, 253, 448 Cod. proc. pen. del 1930; 47 L.27 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario);introducono poi gli artt. 416 bis e 513 bis Cod. pen.. V.pertanto, le disposizioni citate.

CAPO IIDISPOSIZIONI IN MATERIA

DI MISURE DI PREVENZIONE

Artt. 10-15. Omissis.–––––––––––

V. artt. 3, 7 bis, 7 ter, 9 L. 27 dicembre 1956, n.1423 e artt. 1, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3bis, 3 ter, 5, 7, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 10 quin-quies L. 31 maggio 1975, n. 575.

[Art. 16. Il procuratore della Repubblica del luo-go dove le operazioni debbono essere eseguite, puòautorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria adintercettare comunicazioni o conversazioni telefoni-che o telegrafiche o quelle indicate nell’art. 623 bisdel codice penale, quando lo ritenga necessario alfine di controllare che le persone nei cui confrontisia stata applicata una delle misure di prevenzionepreviste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 non continuino a porre in essere attività o com-portamenti analoghi a quelli che hanno dato luogoall’applicazione della misura di prevenzione.

Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni econversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelleindicate dall’art. 623 bis del codice penale, si osser-vano le modalità previste dagli artt. 226 ter e 226quater], primo, secondo, terzo e quarto comma, delcodice di procedura penale.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazionipossono essere utilizzati esclusivamente per la pro-secuzione delle indagini e sono privi di ogni valoreai fini processuali.

Le registrazioni debbono essere trasmesse al pro-curatore della Repubblica che ha autorizzato leoperazioni, il quale dispone la distruzione delleregistrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, siapure parziale.]–––––––––––

L’articolo è da ritenersi abrogato a seguito diquanto dispone il comma 2 («2. È abrogata ognialtra disposizione concernente le intercettazionipreventive») dell’art. 5 D.L. 18 ottobre 2001, n. 374conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438.

Per la nuova disciplina in tema di intercettazionipreventive vedi, ora, l’art. 226 disp. att. c.p.p. comesostituito dal comma 1 dell’art. 5 D.L. 374/2001 cit.

Artt. 17-20. Omissis.

Art. 21. Chiunque, avendo in appalto opereriguardanti la pubblica amministrazione, concedeanche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto oin parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione del-l’autorità competente, è punito con l’arresto da seimesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore adun terzo del valore dell’opera concessa in subappal-to o a cottimo e non superiore ad un terzo del valo-re complessivo dell’opera ricevuta in appalto.

Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatariodel cottimo si applica la pena dell’arresto da seimesi ad un anno e dell’ammenda pari ad un terzo delvalore dell’opera ricevuta in subappalto o in cotti-mo. È data all’amministrazione appaltante la facoltàdi chiedere la risoluzione del contratto.

L’autorizzazione prevista dal precedente commaè rilasciata previo accertamento dei requisiti di ido-neità tecnica del subappaltatore, nonché del pos-sesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti sog-gettivi per l’iscrizione all’albo nazionale dei

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costruttori. L’autorizzazione non può essere rila-sciata nei casi previsti dall’art. 10 quinquies dellalegge 31 maggio 1965, n. 575.

Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplatinel presente articolo, che siano in corso alla data dientrata in vigore della presente legge, l’autorizza-zione deve intervenire entro 90 giorni dalla dataanzidetta. L’ulteriore prosecuzione dei rapporti stes-si, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita conle pene stabilite nel primo comma, ferma restando lafacoltà dell’amministrazione appaltante di chiederela risoluzione del contratto.–––––––––––

Articolo così modificato dalla L. 12 ottobre1982, n. 726 e dalle leggi 19 marzo 1990, n. 55 e28 giugno 1995, n. 246.

Art. 22. L’eventuale custodia dei cantieri installa-ti per la realizzazione di opere pubbliche deve esse-re affidata a persone provviste della qualifica diguardia particolare giurata.

In caso di inosservanza della disposizione che pre-cede, l’appaltatore e il direttore dei lavori sono puni-ti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda dalire centomila (euro 51) ad un milione (euro 516).

Art. 23. Omissis.–––––––––––

I primi tre commi modificano gli artt. 13, 20, 21della L. 10 febbraio 1962 n. 57. L’ultimo comma èabrogato dalla L. 19 marzo 1990 n. 55.

Art. 23 bis. 1. Quando si procede nei confrontidi persone imputate del delitto di cui all’art. 416bis del codice penale o del delitto di cui all’art. 75della legge 22 dicembre 1975, n. 675, il pubblicoministero ne dà senza ritardo comunicazione alprocuratore della Repubblica territorialmente com-petente per il promuovimento, qualora non sia giàin corso, del procedimento per l’applicazione diuna misura di prevenzione, ai sensi della legge 31maggio 1965, n. 575.

2. Successivamente, il giudice penale trasmette aquello che procede per l’applicazione della misura diprevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento,salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

3. Omissis.4. Omissis.

–––––––––––Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, art. 55.I commi 3 e 4 sono stati abrogati dal D.L. 13 mag-

gio 1991 n. 152 conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203.Il riferimento all’art. 75. L. 675/1975 è ora da

intendersi riferito al’art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309.

Art. 24. Omissis.–––––––––––

Abrogato dalla L. 19 marzo 1990 n. 55.

CAPO IIIDISPOSIZIONI FISCALI E TRIBUTARIE

Art. 25. A carico delle persone nei cui confrontisia stata emanata sentenza di condanna anche nondefinitiva per il reato di cui all’articolo 416 bis delcodice penale o sia stata disposta, con provvedimen-to anche non definitivo, una misura di prevenzioneai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quan-to indiziate di appartenere alle associazioni previstedall’art. 1 di tale legge, il nucleo di polizia tributariadella guardia di finanza, competente in relazione alluogo di dimora abituale del soggetto, può procede-re alla verifica della loro posizione fiscale anche aifini dell’accertamento di illeciti valutari e societari.

Le indagini di cui al primo comma sono disposteanche nei confronti dei soggetti elencati nel comma3 dell’articolo 2 bis e nel comma 4 dell’articolo 10della legge 31 maggio 1965, n. 575 (1).

Copia della sentenza di condanna o del provvedi-mento di applicazione della misura di prevenzione ètrasmessa, a cura della cancelleria competente, alnucleo di polizia tributaria della guardia di finanzaindicato al primo comma.

Per l’espletamento delle indagini gli ufficiali dipolizia tributaria hanno i poteri previsti dal comma6 dell’articolo 2 bis della legge 31 maggio 1965, n.575, nonché quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottuf-ficiali appartenenti al nucleo speciale di poliziavalutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

La revoca del provvedimento con il quale è statadisposta una misura di prevenzione, non precludel’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisitinel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primocomma.–––––––––––

L’articolo 10 L. 19 marzo 1990, n. 55 ha cosìmodificato il secondo comma e aggiunto l’ultimocomma dell’art. 25.

Art. 26. Tutti gli elementi acquisiti in occasionedelle indagini di cui all’articolo precedente, ecomunque le variazioni patrimoniali superiori a lire20 milioni (pari a euro 10.329,13) intervenute negliultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia aibeneficiari, devono essere comunicati anche ai sen-si dell’art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 27. Quando dalla verifica operata dalla poli-zia tributaria, ai sensi del precedente art. 25 emergo-no reati di natura fiscale, il procuratore della Repub-blica esercita l’azione penale anche anteriormente altermine indicato dal secondo comma dell’art. 13 deldecreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, conmodificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 28. La cattura è sempre obbligatoria per idelitti di carattere finanziario, valutario o societariopuniti con pena detentiva e commessi da persone giàcondannate, con sentenza definitiva, per associazio-

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ne di tipo mafioso ai sensi dell’ art. 416 bis del codi-ce penale o già sottoposte, con provvedimento defi-nitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi dellalegge 31 maggio 1965, n. 575.

Per la determinazione della durata della carcerazio-ne preventiva si applica [l’art. 272 del codice di pro-cedura penale], ma non possono in alcun caso esseresuperati i due terzi del massimo della pena irrogabile.–––––––––––

V. ora artt. 303 e ss. c.p.p.

Art. 29. Se un reato finanziario, valutario o societa-rio contestato a persona sottoposta con provvedimen-to definitivo a misure di prevenzione a norma dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, o a persona condanna-ta con sentenza definitiva per il delitto di associazio-ne di tipo mafioso, è connesso con altri diversi reati,non si fa luogo alla riunione del procedimento.

La competenza per i reati finanziari, valutari osocietari contestati ad una delle persone indicate nelcomma precedente appartiene in ogni caso al tribuna-le che ha applicato la misura di prevenzione o che èstato competente per l’associazione mafiosa.

Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per ireati finanziari si deve in ogni caso procedere all’i-scrizione dell’ipoteca legale o al sequestro previstidall’articolo 189 del codice penale.

Art. 30. Le persone condannate con sentenzadefinitiva per il reato di cui all’articolo 416 bis delcodice penale o già sottoposte, con provvedimentodefinitivo, ad una misura di prevenzione ai sensidella legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indi-ziate di appartenere alle associazioni previste dal-l’art. 1 di tale legge, sono tenute a comunicare perdieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleodi polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tut-te le variazioni nelle entità e nella composizione delpatrimonio concernenti elementi di valore non infe-riore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio diciascun anno sono altresì tenuti a comunicare levariazioni intervenute nell’anno precedente, quandoconcernono elementi di valore non inferiore ai ven-ti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al sod-disfacimento dei bisogni quotidiani.

Il termine di dieci anni decorre dalla data deldecreto ovvero dalla data della sentenza definitiva dicondanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessanoquando la misura di prevenzione è revocata a segui-to di ricorso in appello o in cassazione.–––––––––––

Comma modificato dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 31. Chiunque, essendovi tenuto, omette dicomunicare entro i termini stabiliti dalla legge levariazioni patrimoniali indicate nell’articolo prece-dente è punito con la reclusione da due a sei anni econ la multa da lire 20 milioni (euro 10.329) a lire40 milioni (euro 20.658).

Alla condanna segue la confisca dei beni a qua-lunque titolo acquistati nonché del corrispettivo deibeni a qualunque titolo alienati.

CAPO IVISTITUZIONE DI UNA

COMMISSIONE PARLAMENTARESUL FENOMENO DELLA MAFIA

Art. 32. È istituita per la durata di tre anni unacommissione parlamentare con il compito di:

1) verificare l’attuazione della presente legge edelle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzidel Parlamento, in riferimento al fenomeno mafiosoe alle sue connessioni;

2) accertare la congruità della normativa vigente edella conseguente azione dei pubblici poteri, anchein relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso,formulando le proposte di carattere legislativo edamministrativo ritenute opportune per rendere piùincisiva la iniziativa dello Stato;

3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritengaopportuno e comunque annualmente.

Art. 33. La commissione è composta da ventisenatori e da venti deputati, scelti rispettivamentedal Presidente del Senato della Repubblica e dalPresidente della Camera dei deputati in proporzio-ne al numero dei componenti i gruppi parlamenta-ri, comunque assicurando la presenza di un rappre-sentante per ciascun gruppo esistente in almeno unramo del Parlamento.

Il Presidente della commissione è scelto di comu-ne accordo dai Presidenti delle due Assemblee, aldi fuori dei predetti componenti della commissio-ne, tra i parlamentari dell’uno o dell’altro ramo delParlamento.

La commissione elegge due vicepresidenti e duesegretari.

Art. 34. L’attività ed il funzionamento della com-missione sono disciplinati da un regolamento inter-no approvato dalla commissione prima dell’iniziodei lavori. Ciascun componente può proporre lamodifica delle norme regolamentari.

Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commis-sione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 35. Per l’espletamento delle sue funzioni lacommissione fruisce di personale, locali e strumen-ti operativi disposti dai Presidenti delle Camered’intesa tra loro.

La commissione può, altresì, avvalersi di colla-borazioni specializzate.

Le spese per il funzionamento della commissionesono poste per metà a carico del bilancio del Senatodella Repubblica e per metà a carico del bilanciodella Camera dei deputati.

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5.

L. 3 agosto 1988, n. 327. Norme in materiadi misure di prevenzione personali. (G.U. 9agosto 1988, n. 186).

Art. 1. 1. L’istituto della diffida del questore dicui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,è soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato indisposizioni di legge, è abrogato.

2. Con l’entrata in vigore della presente legge ces-sano di avere efficacia le diffide in corso, i provve-dimenti di diniego o di revoca di licenze ed autoriz-zazioni, nonché i provvedimenti di diniego, di revo-ca o di sospensione della patente di guida emessi inconseguenza della diffida.

3. Tuttavia alle diffide emanate entro il triennioprecedente la data di entrata in vigore della presentelegge, agli effetti previsti dal primo comma dell’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, comemodificato dall’art. 4 della presente legge, è attri-buita l’efficacia dell’avviso di cui all’art. 4 della leg-ge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dal-l’art. 5 della presente legge.

4. Ferma restando l’efficacia dei procedimenti diprevenzione già definiti, quelli in corso conservanoefficacia:

a) se iniziati in forza di diffida emanata entro iltriennio precedente la data di entrata in vigore dellapresente legge;

b) se iniziati a norma della legge 31 maggio1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 2. 1. L’art. 1 della legge 27 dicembre 1956,n. 1423, è sostituito dal seguente: Omissis

Art. 3. 1. Al primo comma dell’art. 2 della legge27 dicembre 1956, n. 1423, sono soppresse le paro-le: «o per la pubblica moralità».

Art. 4. 1. Il primo comma dell’art. 3 della legge27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguen-te: Omissis

Art. 5. 1. Il primo comma dell’art. 4 della legge27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguen-ti: Omissis

Art. 6. 1. Al quinto comma dell’art. 5 della legge27 dicembre 1956, n. 1423, dopo la parola «comune»sono aggiunte le seguenti: «o divieto di soggiorno».

Art. 7. 1. L’art. 6 della legge 27 dicembre 1956,n. 1423, come modificato dall’art. 21 della legge22 maggio 1975, è sostituito dal seguente: Omissis

Art. 8. 1. All’art. 2 della legge 31 maggio 1965,n. 575, le parole «anche se non vi sia stata diffida»,sono sostituite dalle seguenti: «anche se non vi è sta-to preventivo avviso».

Art. 9. 1. L’art. 3 della legge 31 maggio 1965, n.575, è abrogato.

Art. 10. 1. Al secondo, comma dell’art. 3 ter del-la legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: Omis-sis

Art. 11. 1. Al secondo comma dell’art. 10 bisdella legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole:Omissis

Art. 12. 1. Al numero 3) del primo comma del-l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica20 marzo 1967, n. 223, dopo le parole «sono sotto-posti» sono aggiunte le seguenti: «in forza di prov-vedimenti definitivi».

Art. 13. 1. Al primo comma dell’art. 19 della leg-ge 22 maggio 1975, n. 152, Omissis

Art. 14. 1. Al secondo comma dell’art. 282 delcodice di procedura penale, le parole «o in altrocomune, o in una frazione di essi» sono sostituitedalle seguenti: «o in un comune vicino sede di unufficio di polizia».

Art. 15. 1. Dopo tre anni dalla cessazione dellamisura di prevenzione, l’interessato può chiedere lariabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il sog-getto ha dato prova costante ed effettiva di buonacondotta, dalla corte di appello nel cui distretto hasede l’autorità giudiziaria che dispose l’applicazionedella misura di prevenzione o dell’ultima misura diprevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tuttigli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di per-sona sottoposta a misure di prevenzione.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposi-zioni del codice di procedura penale riguardanti lariabilitazione.

Art. 16. 1. Per le persone che, alla data di entratain vigore della presente legge, sono sottoposte allasorveglianza speciale della pubblica sicurezza conobbligo di soggiorno in un comune diverso da quel-lo di residenza o di dimora abituale, il presidente deltribunale competente ai sensi dell’art. 4 della legge27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimentodel soggetto nell’originario luogo di residenza salvoche non ritenga di sostituire alla misura il divieto disoggiorno. Il relativo provvedimento è comunicatoal questore per l’esecuzione.

2. Per gli imputati ai quali sia stato imposto, ante-riormente alla data di entrata in vigore della pre-sente legge, l’obbligo di dimorare in un comunelontano da quello di residenza ovvero in una fra-zione, il giudice competente, entro trenta giorni datale data e sempre che permangano le esigenze chehanno giustificato l’imposizione dell’obbligo,provvede ai sensi [dell’art. 291 bis del codice diprocedura penale] a determinare nuovamente illuogo di dimora obbligatoria, prescegliendolo tra icomuni indicati nel secondo comma dell’art. 282del codice di procedura penale, come modificatodall’art. 14 della presente legge, avuto riguardo

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alla residenza che l’imputato aveva all’atto del-l’imposizione dell’obbligo suddetto.–––––––––––

Delle modifiche introdotte dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 si è tenuto conto nelle relati-ve disposizioni di legge modificate. V. sub L. 27dicembre 1956, n. 1423 (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6); L. 31maggio 1965, n. 575 (artt. 2, 3, 10-bis); L. 22 mag-gio 1975, n. 152 (art. 13), art. 282 cod. proc. pen.

Il riferimento dell’art. 12 è al D.P.R. 20 marzo1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delleleggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per latenuta e la revisione delle liste elettorali) per il qua-le (art. 2):

«Non sono elettori:Omissis.3) coloro che sono sottoposti in forza di provvedi-

menti definitivi alle misure di prevenzione di cuiall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 fin-ché durano gli effetti dei provvedimenti stessi».

V. ora artt. 282 e ss. c.p.p.

6.

L. 19 marzo 1990, n. 55. Nuove disposizioniper la prevenzione della delinquenza di tipomafioso e di altre gravi forme di pericolositàsociale.

Artt. 1-13. Omissis.–––––––––––

Modificano, aggiungono, sostituiscono gli arti-coli della L. 31 maggio 1965 n. 575 e della L. 13settembre 1982, n. 646.

Art. 14. 1. Salvo che si tratti di procedimenti diprevenzione già pendenti alla data di entrata invigore della presente legge, da tale data le disposi-zioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 concer-nenti le indagini e l’applicazione delle misure diprevenzione di carattere patrimoniale, nonchéquelle contenute negli artt. da 10 a 10 sexies dellamedesima legge, si applicano con riferimento aisoggetti indiziati di appartenere alle associazioniindicate nell’art. 1 della predetta legge o a quellepreviste dall’art. 75 della legge 22 dicembre 1975,n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e2) del primo comma dell’art. 1 della legge 27dicembre 1956, n. 1423, quando l’attività delittuo-sa da cui si ritiene derivino i proventi sia una diquelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629,630, 644, 648 bis o 648 ter del codice penale ovve-ro quella di contrabbando.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, lariabilitazione prevista dall’art. 15 della legge 3 agosto1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque annidalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazionedei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio1965, n. 575.–––––––––––

Articolo così modificato dall’art. 11 D.L. 31dicembre 1991 n. 419, conv. con modific., nella leg-ge 18 febbraio 1992, n. 172 e, da ultimo, dall’art. 9della L. 7 marzo 1996, n. 108 recante «Disposizioniin materia di usura».

Il riferimento agli articoli 600, 601 e 602, contenu-to nel comma 1, è stato inserito dall’art. 7, L. 11 ago-sto 2003, n. 228 (in G.U. 23 agosto 2003, n. 195). Talidisposizioni non si applicano ai procedimenti di pre-venzione già pendenti alla data di entrata in vigoredella L. 228/2003, ai sensi dell’art.16 di tale legge.

Art. 15. (1) 1. Non possono essere candidati alleelezioni regionali, provinciali, comunali e circo-scrizionali e non possono comunque ricoprire lecariche di presidente della giunta regionale, asses-sore e consigliere regionale, presidente della giun-ta provinciale, sindaco, assessore e componente delconsiglio circoscrizionale, presidente e componen-te del consiglio di amministrazione dei consorzi,presidente e componente dei consigli e delle giun-te delle unioni di comuni, consigliere di ammini-strazione e presidente delle aziende speciali e del-le istituzioni di cui all’art. 23 della L. 8 giugno1990, n. 142, amministratore e componente degliorgani comunque denominati delle unità sanitarielocali, presidente e componente degli organi esecu-tivi delle comunità montane (2):

a) coloro che hanno riportato condanna definiti-va, per il delitto previsto dall’art. 416 bis del codi-ce penale o per il delitto di associazione finalizzataal traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-trope di cui all’art. 74 del testo unico approvato conD.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cuiall’art. 73 del citato testo unico, concernente la pro-duzione o il traffico di dette sostanze, o per un delit-to concernente la fabbricazione, l’importazione, l’e-sportazione, la vendita o cessione, nonché nei casiin cui sia inflitta la pena della reclusione non infe-riore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzio-ne di armi, munizioni o materie esplodenti, o per ildelitto di favoreggiamento personale o reale com-messo in relazione a taluno dei predetti reati (3) (4);

b) coloro che hanno riportato condanna definiti-va, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato),316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui),316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317(concussione), 318 (corruzione per un atto d’uffi-cio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doverid’ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320(corruzione di persona incaricata di un pubblico ser-vizio) del codice penale (3) (4);

c) coloro che sono stati condannati con sentenzadefinitiva alla pena della reclusione complessivamen-te superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi

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con abuso dei poteri o con violazione dei doveri ine-renti ad una pubblica funzione o a un pubblico servi-zio diversi da quelli indicati nella lettera b) (3) (4);

d) coloro che sono stati condannati con sentenzadefinitiva ad una pena non inferiore a due anni direclusione per delitto non colposo (3) (4);

[e) coloro che sono sottoposti a procedimentopenale per i delitti indicati alla lett. a), se per essi èstato già disposto il giudizio, se sono stati presenta-ti ovvero citati a comparire in udienza per il giudi-zio] (3) (4);

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applica-to, con provvedimento definitivo, una misura di pre-venzione, in quanto indiziati di appartenere ad unadelle associazioni di cui all’art. 1 della L. 31 maggio1965, n. 575, come sostituito dall’art. 13 della L. 13settembre 1982, n. 646 (3) (4).

1 bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente arti-colo, la sentenza prevista dall’articolo 444 del codicedi procedura penale è equiparata a condanna (5).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si appli-cano nel caso in cui nei confronti dell’interessatovenga emessa sentenza, anche se non definitiva, dinon luogo a procedere o di proscioglimento o sen-tenza di annullamento, anche se con rinvio, ovveroprovvedimento di revoca della misura di prevenzio-ne, anche se non definitivo (2).

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si appli-cano a qualsiasi altro incarico con riferimento alquale l’elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunaleo circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loropresidenti, della giunta comunale o del sindaco, diassessori regionali, provinciali o comunali (2).

4. L’eventuale elezione o nomina di coloro che sitrovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.L’organo che ha deliberato la nomina o la convalidadell’elezione è tenuto a revocarla non appena venuto aconoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse (2).

4 bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate alcomma 1: a) coloro che hanno riportato una condannanon definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1,lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con senten-za di primo grado, confermata in appello per la stessaimputazione, hanno riportato una condanna ad unapensa non inferiore a due anni di reclusione per undelitto non colposo, dopo l’elezione o la nomina; c)coloro nei cui confronti l’autorità giudiziaria ha appli-cato, con provvedimento non definitivo, una misura diprevenzione in quanto indiziati di appartenere ad unadelle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensionedi diritto consegue, altresì, quando è disposta l’appli-cazione di una delle misure coercitive di cui agli arti-

coli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sonocomputati al fine della verifica del numero legale, néper la determinazione di qualsivoglia quorum o mag-gioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto diprodurre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazionenon opera, tuttavia, se entro i termini di cui al prece-dente periodo l’impugnazione in punto di responsabi-lità è rigettata con sentenza non definitiva. In que-st’ultima ipotesi la sospensione cessa di profurre effet-ti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza dirigetto (2) (6).

4 ter. A cura della cancelleria del tribunale o dellasegreteria del pubblico ministero i provvedimentigiudiziari che comportano la sospensione ai sensidel comma 4 bis sono comunicati al commissariodel governo se adottati a carico del presidente dellagiunta regionale, di un assessore regionale o di unconsigliere regionale e al prefetto negli altri casi. IlPrefetto, accertata la sussistenza di una causa disospensione, provvede a notificare il relativo prov-vedimento agli organi che hanno convalidato l’ele-zione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la cau-sa di sospensione interviene nei confronti del presi-dente della giunta regionale, di un assessore regio-nale o di un consigliere regionale, il commissariodel governo ne dà immediata comunicazione al pre-sidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti ilMinistro per gli Affari regionali e il Ministro del-l’Interno, adotta il provvedimento che accerta lasospensione. Tale provvedimento è notificato, a curadel commissario e governo, al competente consiglioregionale per l’adozione dei conseguenti adempi-menti di legge. Per la regione siciliana e la regioneValle d’Aosta le competenze del commissario delgoverno sono esercitate, rispettivamente, dal com-missario dello Stato e dal presidente della commis-sione di coordinamento. Per la durata della sospen-sione al consigliere regionale spetta un assegno pariall’indennità di carica ridotta di una percentuale fis-sata con legge regionale (2) (6).

4 quater. La sospensione cessa nel caso in cui neiconfronti dell’interessato venga emessa sentenza,anche se non passata in giudicato, di non luogo a pro-cedere, di proscioglimento o di assoluzione o provve-dimento di revoca della misura di prevenzione o sen-tenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal casola sentenza o il provvedimento di revoca devono esse-re pubblicati nell’albo pretorio e comunicati alla primaadunanza dell’organo che ha provveduto all’elezione,alla convalida dell’elezione o alla nomina (2) (6).

4 quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicateal comma 1 decade da essa di diritto dalla data delpassaggio in giudicato della sentenza di condanna odalla data in cui diviene definitivo il provvedimentoche applica la misura di prevenzione (3).

4 sexies. Le disposizioni previste dai commi pre-cedenti non si applicano nei confronti di chi è stato

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condannato con sentenza passata in giudicato o dichi è stato sottoposto a misura di prevenzione conprovvedimento definitivo, se è concessa la riabilita-zione ai sensi dell’art. 178 del codice penale o del-l’art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327 (2) (6).

4 septies. Qualora ricorra alcuna delle condizionidi cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1 neiconfronti del personale dipendente delle ammini-strazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, sifa luogo alla immediata sospensione dell’interessatodalla funzione o dall’ufficio ricoperti. Per il perso-nale degli enti locali la sospensione è disposta dalcapo dell’amministrazione o dell’ente locale ovverodal responsabile dell’ufficio secondo la specificacompetenza, con le modalità e procedure previstedai rispettivi ordinamenti. Per il personale apparte-nente alle regioni e per gli amministratori e i com-ponenti degli organi delle unità sanitarie locali, lasospensione è adottata dal presidente della giuntaregionale, fatta salva la competenza, nella regioneTrentino-Alto Adige, dei presidenti delle provincieautonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i prov-vedimenti emanati dal giudice sono comunicati, acura della cancelleria del tribunale o della segreteriadel pubblico ministero, ai responsabili delle ammi-nistrazioni o enti locali indicati al comma 1 (2) (6).

4 octies. Al personale dipendente di cui al comma4 septies si applicano altresì le disposizioni dei com-mi 4 quinquies e 4 sexies (2) (7).

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunqueriguardanti gli enti di cui al comma 1, l’autorità giu-diziaria ha emesso provvedimenti che comportano lasospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali deglienti medesimi e vi è la necessità di verificare che nonricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso neiservizi degli Stessi enti, il prefetto può accedere pres-so gli enti interessati per acquisire dati e documentied accertate notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sonotrasmesse all’Alto commissario per il coordinamen-to della lotta contro la delinquenza mafiosa.–––––––––––

(1) L’articolo è stato abrogato dall’art. 274 lett. p)D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sul-l’ordinamento degli enti locali) salvo per quantoriguarda gli amministratori e i componenti degliorgani comunque denominati delle aziende sanita-rie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali. Lecause ostative alla candidatura sono, ora, discipli-nate dall’art. 58 D.Lgs. cit.

(2) Gli originari commi 1, 2, 3 e 4 sono stati sosti-tuiti dagli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-qua-ter, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies pereffetto dell’art. 1 L. 18 gennaio 1992, n. 16. L’art. 1L. n. 16/1992 cit. è stato abrogato dall’art. 274 co. 1lett. v) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(3) Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 1,L. 13 dicembre 1999, n. 475. In particolare: le lett.a), b), d), f) sono state così modificate; la lett. c) è

stata così sostituita; la lett. e) è stata abrogata.(4) Con sentenza n. 141 del 6 maggio 1996, la

Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera e),nella parte in cui prevede la non candidabilità alleelezioni regionali, provinciali, comunali e circo-scrizionali di coloro per i quali, in relazione aidelitti indicati nella precedente lettera a), è statodisposto il giudizio, ovvero per coloro che sonostati presentati o citati a comparire in udienza peril giudizio.

Ha dichiarato, inoltre, in applicazione dell’art. 27della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimitàcostituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a),b), c), d), nella parte in cui prevede la non candida-bilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali ecircoscrizionali, di coloro i quali siano stati con-dannati, per i delitti indicati, con sentenza nonancora passata in giudicato.

Ed, infine, ha dichiarato, in applicazione dell’art.27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costitu-zionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nellaparte in cui prevede la non candidabilità alle ele-zioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizio-nali di coloro nei cui confronti il tribunale ha appli-cato una misura di prevenzione quando il relativoprovvedimento non abbia carattere definitivo.

(5) Il comma 1-bis è stato aggiunto dall’art. 1 co.2 L. n. 475/1999 cit. Il comma 3 del medesimo art.1 prevede che «La disposizione del comma 1-bisdell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55,introdotto dal comma 2 del presente articolo, siapplica alle sentenze previste dall’art. 444 delcodice di procedura penale pronunciate successi-vamente alla data di entrata in vigore della pre-sente legge» (dopo il 2 gennaio 2000). Vedi anchesub nota 3).

(6) I commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-sexies, 4-sep-ties sono stati, da ultimo, così modificati dala L. 12gennaio 1994, n. 30. In particolare: il comma 4-bis èstato così sostituito dall’art. 1 L. n. 30/94 cit.; i com-mi 4-ter, 4-sexies, 4-septies sono stati così sostituitidall’art. 2 L. n. 30/94 cit.; il comma 4-quater è statocosì modificato dall’art. 4 L. n. 30/94 cit. I predettiarticoli 1, 2 e 4 L. 30/94 cit. sono stati peraltro abro-gati dall’art. 274 co. 1ett. ff) D.Lgs n. 267/2000 cit.

(7) Con sentenza 19/27 aprile 1993, n. 197, laCorte costituzionale ha dichiarato l’illegittimitàdel comma 4 octies «nella parte in cui medianterinvio al comma 4 quinquies prevede la destituzio-ne di diritto, anziché lo svolgimento del procedi-mento disciplinare ai sensi dell’articolo 9 dellalegge 7 febbraio 1990, n. 19».

Art. 15 bis. Abrogato.–––––––––––L’articolo è stato abrogato dall’art. 274 lett. p)D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sul-l’ordinamento degli enti locali).

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Lo scioglimento dei consigli comunali e provincialiconseguente a fenomeni di infiltrazione e di condi-zionamento di tipo mafioso è ora disciplinato dal-l’art. 143 D.Lgs. cit.

Art. 16. Abrogato.–––––––––––L’articolo è stato abrogato dall’art. 274 lett. p)D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sul-l’ordinamento degli enti locali).

Art. 16 bis. Supplenza. Nel caso di sospensione diun consigliere intervenuta ai sensi dell’art. 15, comma4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal-l’art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16,e successive modificazioni, il consiglio nella primaadunanza successiva alla notificazione del provvedi-mento di sospensione da parte del commissario delGoverno, e comunque non oltre trenta giorni dalla pre-detta notificazione, procede alla temporanea sostitu-zione, affidando la supplenza per l’esercizio delle fun-zioni di consigliere al candidato della stessa lista cheha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.La supplenza ha termine con la cessazione dellasospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si faluogo alla surrogazione ai sensi dell’art. 16.–––––––––––

Articolo aggiunto dalla legge 12 gennaio 1994,n. 30 (art. 3).

Art. 17. [1. Per l’esecuzione di opere e lavori dicompetenza di amministrazioni, enti pubblici esocietà a prevalente capitale pubblico o che comun-que derivino da una qualsiasi forma di convenzio-namento con soggetti privati, fino all’integralerecepimento delle direttive comunitarie in materiadi contratti per l’esecuzione di opere pubbliche edin attesa della disciplina organica dei sistemi diaggiudicazione di opere pubbliche, si applicano ledisposizioni di cui all’art. 18.] (1)

[2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, previa deliberazione delConsiglio dei ministri su proposta del Ministro deilavori pubblici, sentiti i Ministri dell’interno e peril coordinamento delle politiche comunitarie, sonodefinite disposizioni per garantire omogeneità dicomportamenti delle stazioni committenti relativa-mente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capi-tolati speciali, nonché, per le finalità della presen-te legge, disposizioni per la qualificazione dei sog-getti partecipanti alle gare. Dette disposizioni siapplicano a tutte le procedure delle amministrazio-ni e degli enti pubblici relative agli appalti di ope-re e di lavori pubblici, nonché alle concessioni dicostruzione e di gestione.] (1)

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pre-via deliberazione del Consiglio dei ministri, su propo-sta del Ministro del tesoro, d’intesa con il Ministro dei

lavori pubblici, sono, altresì, definite disposizioni peril controllo sulle composizioni azionarie dei soggettiaggiudicatari, e sui relativi mutamenti societari. Conlo stesso decreto sono comunque vietate intestazioniad interposte persone, di cui deve essere comunqueprevista la cessazione entro un termine predetermina-to, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzateai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a con-dizione che queste ultime provvedano, entro trentagiorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudica-tari a comunicare alle amministrazioni interessate l’i-dentità dei fiducianti; in presenza di violazione delledisposizioni del presente comma, si procede allasospensione dall’Albo nazionale dei costruttori o neicasi di recidiva, alla cancellazione dall’Albo stesso. (2)–––––––––––

(1) Comma abrogato dall’art. 256, D.Lgs. 12 apri-le 2006. n. 163 (recante «Codice dei contratti pub-blici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazio-ne delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pub-blicato nel S.O. alla G.U. 2 maggio 2006, n. 100)con la decorrenza prevista dal successivo art. 257.

(2) Ultimo periodo del comma 3 sostituito dalla L.18 novembre 1998, n. 415.

[Art. 18. 1. Possono presentare offerte o comun-que partecipare a gare per gli appalti di opere olavori pubblici per i cui importi e categorie sonoiscritte all’albo nazionale dei costruttori le impresesingole, ovvero associate o consorziate, ai sensidella normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudi-catari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o ilavori nel contratto. Il contratto non può essereceduto a pena di nullità (1).

3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nelprogetto e nel bando di gara la categoria o le catego-rie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulte-riori categorie, relative a tutte le altre lavorazionipreviste in progetto, anch’esse con il relativo impor-to. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appar-tengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo,ferme restando le vigenti disposizioni che prevedonoper particolari ipotesi il divieto di affidamento insubappalto. Pe quanto riguarda la categoria o le cate-gorie prevalenti con regolamento emanato ai sensidell’articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile,in misura eventualmente diversificata a seconda del-le categorie medesime, ma in ogni caso non superio-re al 30 per cento. L’affidamento in subappalto o incottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affi-datario, nel caso di varianti in corso d’opera,all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavorio le parti di opere che intendono subappaltare oconcedere in cottimo;

2) che l’appaltatore provveda al deposito del con-tratto di subappalto presso la stazione appaltante

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almeno venti giorni prima della data di effettivoinizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto disubappalto presso la stazione appaltante l’appaltato-re trasmetta altresì la certificazione attestante il pos-sesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cuial numero 4) del presente comma (6);

4) che l’affidatario del subappalto o del cottimo siaiscritto, se italiano o straniero non appartenente aduno Stato membro della Comunità europea, all’Albonazionale dei costruttori per categorie e classifichedi importi corrispondenti ai lavori da realizzare insubappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso deicorrispondenti requisiti previsti dalla vigente nor-mativa in materia di qualificazione delle imprese,salvo i casi in cui secondo la legislazione vigente, èsufficiente per eseguire i lavori pubblici, l’iscrizionealla camera di commercio, industria, artigianato eagricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dall’affidatariodel subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti pre-visti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni (2).

3 bis. Nel bando di gara l’amministrazione o enteappaltante deve indicare che provvederà a corri-spondere direttamente al subappaltatore o al cotti-mista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, inalternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudi-catari di trasmettere, entro venti giorni dalla data diciascun pagamento effettuato nei loro confronti,copia delle fatture quietanzate relative ai pagamentida essi aggiudicatari via via corrisposti al subappal-tatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenutedi garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diret-to i soggetti aggiudicatari comunicano all’ammini-strazione o ente appaltante la parte dei lavori ese-guiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la spe-cificazione del relativo importo e con proposta moti-vata di pagamento.

3 ter. [Abrogato] (3).4. L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i

lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessiprezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, conribasso non superiore al venti per cento.

5. [Abrogato] (3).6. Nei cartelli esposti all’esterno del Cantiere

devono essere indicati anche i nominativi di tutte leimprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al com-ma 3, numero 3) (4).

7. L’appaltatore di opere pubbliche è tenuto adosservare integralmente il trattamento economico enormativo stabilito dai contratti collettivi nazionalee territoriale in vigore per il settore e per la zonanella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsa-bile in solido dell’osservanza delle norme anzidetteda parte dei subappaltatori nei confronti dei lorodipendenti per le prestazioni rese nell’ambito delsubappalto. L’appaltatore e, per suo tramite, le

imprese subappaltatrici trasmettono all’amministra-zione o ente committente prima dell’inizio dei lavo-ri la documentazione di avvenuta denunzia agli entiprevidenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi edantinfortunistici, nonché copia del piano di cui alcomma 8. L’appaltatore e, suo tramite, le impresesubappaltatrici trasmettono periodicamente all’am-ministrazione o ente committente copia dei versa-menti contributivi, previdenziali, assicurativi non-ché di quelli dovuti agli organismi paritetici previstidalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a caricodelle imprese esecutrici l’obbligo di predisporre,prima dell’inizio dei lavori, il piano delle misureper la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano èmesso a disposizione delle autorità competenti pre-poste alle verifiche ispettive di controllo dei cantie-ri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamentodi tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine direndere gli specifici piani redatti dalle impresesubappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con ilpiano presentato dall’appaltatore. Nell’ipotesi diassociazione temporanea di impresa o di consorzio,detto obbligo incombe all’impresa mandataria odesignata quale capogruppo. Il direttore tecnico dicantiere è responsabile del rispetto del piano da par-te di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione deilavori.

9. L’impresa che si avvale del subappalto o del cot-timo deve allegare alla copia autentica del contratto,la dichiarazione circa la sussistenza o meno di even-tuali forme di controllo o di collegamento a normadell’articolo 2359 del codice civile con l’impresaaffidataria del subappalto o del cottimo. Analogadichiarazione deve essere effettuata da ciascuna del-le imprese partecipanti nel caso di associazione tem-poranea, società o consorzio. La stazione appaltanteprovvede al rilascio dell’autorizzazione entro trentagiorni dalla relativa richiesta; tale termine può esse-re prorogato una sola volta, ove ricorrano giustifica-ti motivi. Trascorso tale termine senza che si siaprovveduto, l’autorizzazione si intende concessa.Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2per cento dell’importo dei lavori affidati o di impor-to inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilasciodell’autorizzazione da parte della stazione appaltan-te sono ridotti della metà (7).

10. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati insubappalto non può formare oggetto di ulterioresubappalto (4).

11. Le disposizioni dei commi 3, 3 bis, 4, 6, 7, 8, 9e 10 si applicano anche alle associazioni temporaneedi impresa e alle società anche consortili, di cui agliarticoli 22 e 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406,quando le imprese riunite o consorziate non inten-dono eseguire direttamente le opere scorporabili,nonché alle concessioni per la realizzazione di ope-re pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trat-

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tativa privata. Le medesime disposizioni si applica-no altresì alle associazioni in partecipazione quandol’associante non intende eseguire direttamente leopere o i lavori assunti in appalto.

12. Ai fini del presente articolo è consideratosubappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto atti-vità ovunque espletate che richiedono l’impiego dimanodopera, quali le forniture con posa in opera e inoli a caldo, se singolarmente di importo superiore al2 per cento dell’importo dei lavori affidati o diimporto superiore a 100.000 ECU e qualora l’inci-denza del costo della manodopera e del personale siasuperiore al 50 per cento dell’importo del contrattoda affidare. Il subappaltatore non può subappaltare asua volta i lavori salvo che per la fornitura con posain opera di impianti e di strutture speciali da indivi-duare con il regolamento; in tali casi il fornitore osubappaltatore, per la posa in opera o il montaggio,può avvalersi di imprese di propria fiducia per lequali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma3, numero 5). È fatto obbligo all’appaltatore dicomunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, ilnome del sub-contraente, l’importo del contratto,l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (5).

13. Le disposizioni dei commi 3, 3 bis, 4, 6, 7, 8,9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base allanormativa vigente, la presentazione di un’offerta ocomunque l’affidamento, singolarmente ovvero conimprese iscritte all’albo nazionale dei costruttori, èconsentita ad imprese la cui attività non sia ricondu-cibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle diclassificazione per le iscrizioni all’albo nazionaledei costruttori.

14. Le disposizioni del presente articolo, esclusequelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano aisubappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubbliciaggiudicati o affidati prima della data di entrata invigore della presente legge. Fino al duecentoqua-rantesimo giorno successivo alla data di entrata invigore della presente legge, la disposizione di cui alnumero 2) del comma 3, relativa all’iscrizioneall’albo nazionale dei costruttori, non si applica el’affidamento in subappalto ed in cottimo può esse-re autorizzato dall’ente o dalla stazione appaltante,fermo restando l’accertamento dei requisiti di cuiall’articolo 21, secondo comma, della legge 13 set-tembre 1982, n. 646.] (8)–––––––––––

(1) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 22D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12luglio 1991, n. 203.

(2) Comma così sostituito dall’art. 34 della legge11 febbraio 1994, n. 109.

(3) Abrogato dalla L. 18 novembre 1998, n. 415. (4) Comma così modificato dall’art. 34 del D.Lgs.

19 dicembre 1991, n. 406 e dalla L. 18 novembre1998, n. 415.

(5) Comma sostituito dalla legge 18 novembre1998, n. 415.

(6) Numeri sostituiti dalla L. 18 novembre 1998,n. 415.

(7) Comma così modificato dall’art. 34 D.Lgs. 19dicembre 1991, n. 406 e dalla L. 18 novembre 1998,n. 415. L’ultimo periodo è stato poi aggiunto dal-l’art. 7 co. 3, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(8) Articolo abrogato dall’art. 256, D.Lgs. 12 apri-le 2006. n. 163 (recante «Codice dei contratti pub-blici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazio-ne delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pub-blicato nel S.O. alla G.U. 2 maggio 2006, n. 100)con la decorrenza prevista dal successivo art. 257.

Art. 19. Omissis. (1)[3. È vietata l’associazione anche in partecipazio-

ne o il raggruppamento temporaneo di imprese con-comitante o successivo all’aggiudicazione dellagara.] (2)

[4. La violazione della disposizione di cui al comma3 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o lanullità del contratto, nonché l’esclusione delle impre-se riunite in associazione concomitante o successivadalle nuove gare relative ai medesimi lavori.] (2)–––––––––––

(1) Sostituisce il primo comma dell’art. 20 della L.8 agosto 1977 n. 584.

(2) Comma abrogato dall’art. 256, D.Lgs. 12 apri-le 2006. n. 163 (recante «Codice dei contratti pub-blici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazio-ne delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pub-blicato nel S.O. alla G.U. 2 maggio 2006, n. 100)con la decorrenza prevista dal successivo art. 257.

[Art. 20. 1. Prima della stipula del Contrattorelativo ad opere o lavori riguardanti la pubblicaamministrazione l’ente appaltante procede, nei casie con le modalità di cui all’art. 7 della legge 2 feb-braio 1973, n. 14, ed all’art. 9 della legge 8 agosto1977, n. 584, e successive modificazioni e integra-zioni, limitatamente alle forme di pubblicità acarattere nazionale ivi previste, integrate, se delcaso, con altre a Carattere locale, alla pubblicazio-ne dell’elenco delle imprese inviate e di quelle par-tecipanti alla gara, nonché dell’impresa vincitrice oprescelta indicando il sistema di aggiudicazioneadottato.]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 256, D.Lgs. 12 aprile2006. n. 163 (recante «Codice dei contratti pubbli-ci relativi a lavori, servizi e forniture in attuazionedelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubbli-cato nel S.O. alla G.U. 2 maggio 2006, n. 100) conla decorrenza prevista dal successivo art. 257.

Artt. 21-25. Omissis.–––––––––––

Contengono modifiche agli artt. 32 quater, e 379;aggiungono gli artt. 640 bis, 648 bis e 648 ter c.p.

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Art. 26. 1. Quando i fatti previsti dagli artt. 648,648 bis e 648 ter del codice penale sono commessinell’esercizio di attività bancaria, professionale o dicambio-valuta ovvero di altra attività soggetta adautorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi oregistri o ad altro titolo abilitante, si applicano lemisure disciplinari ovvero i provvedimenti disospensione o di revoca del titolo abilitante previstidai rispettivi ordinamenti.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicanoanche quando l’attività illecita integri i delitti pre-visti dall’art. 270-bis del codice penale in relazio-ne alle condotte di finanziamento del terrorismo,anche internazionale. (1)–––––––––––

Comma aggiunto dall’art. 5, L. 14 gennaio2003, n. 7.

Art. 27. 1. Oltre a quanto previsto dall’art. 4 del-la legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizio-ni in materia di produzione e traffico illecito deglistupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficialied agenti di polizia per la prevenzione e la repres-sione del delitto previsto dall’art. 416-bis del codicepenale e di quelli commessi in relazione ad esso,nonché dei delitti previsti dagli artt. 648 bis e 648 terdello stesso codice e di quelli indicati nei medesimiarticoli, possono procedere in ogni luogo al control-lo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagaglie degli effetti personali quando hanno fondato moti-vo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro ovalori costituenti il prezzo della liberazione dellapersona sequestrata, o provenienti dai delitti predet-ti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell’esito deicontrolli e delle ispezioni è redatto processo verbalein appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore alprocuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorro-no i presupposti, li convalida entro le successivequarantotto ore.

2. Nelle medesime circostanze, in casi ecceziona-li di necessità ed urgenza che non consentono untempestivo provvedimento dell’autorità giudizia-ria, gli ufficiali dl polizia giudiziaria possono altre-sì procedere a perquisizioni, dandone notizia, sen-za ritardo, e comunque entro quarantotto ore, alprocuratore della Repubblica il quale, se ne ricor-rono i presupposti, le convalida entro le successivequarantotto ore.

Art. 28. 1. Nelle società fiduciarie e di revisioneed in quelle di gestione dei fondi comuni di investi-mento, le cariche di direttore generale, di dirigentemunito di rappresentanza e di sindaco non possonoessere rivestite da coloro che non sono in possessodei requisiti di cui alla lettera c) del quarto commadell’art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e degliulteriori requisiti morali e professionali richiesti dal-le disposizioni vigenti, nonché da coloro che sonoStati sottoposti alle misure di prevenzione disposte

ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, odella legge 31 maggio 1965, n. 575, così come suc-cessivamente modificate e integrate, salvi gli effettidella riabilitazione. Per le società che svolgono leattività di raccolta del risparmio fra il pubblico sot-to ogni forma e di esercizio del credito continuanoad applicarsi le disposizioni del decreto del Presi-dente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La mancanza dei requisiti di cui al comma icomporta il diniego della autorizzazione ammini-strativa per lo svolgimento delle attività di cui allostesso comma.

3. Fermo restando il disposto del comma 4 del-l’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comemodificato dalla presente legge, quando si tratti disocietà già autorizzate, il difetto dei requisiti di cuial comma 1 determina la decadenza degli interessa-ti dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge nondisponga altrimenti, la decadenza è dichiarata entrotrenta giorni dal consiglio di amministrazione dellasocietà, ovvero dell’organo, comunque denomina-to, titolare di funzione equivalente. Nel caso chenon si sia proceduto nel termine predetto, la deca-denza è pronunciata dall’organo pubblico che eser-cita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l’auto-rizzazione.

4. L’applicazione provvisoria della misura interdit-tiva, prevista dal comma 3 dell’art. 10 della legge 31maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione dellecariche di cui al comma 1; la sospensione è dispostadagli organi di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica daemanarsi, su proposta del Presidente del Consigliodei ministri, previa deliberazione del Consiglio deiministri; entro centoventi giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono stabilite ledisposizioni di attuazione del presente articolo e dicoordinamento con le leggi speciali.

Artt. 29-33. Omissis.–––––––––––

L’art. 29 sostituisce l’art. 96 R.D.L. 12 marzo1986 n. 375, l’art. 30 sostituisce l’art. 13 D.L. 15dicembre 1979 n. 625. L’art. 31 sostituisce 10° com-ma art. 9 della L. 4 giugno 1985, n. 281; l’art. 32sostituisce il n. 2 dell’art. 5 del D.P.R. 27 giugno1985, n. 350; l’art. 33 inserisce l’art. 2 bis alla L. 7ottobre 1969, n. 742.

Art. 34. 1. Presso le segreterie delle procure del-la Repubblica e presso le cancellerie dei tribunalisono istituti appositi registri per le annotazioni rela-tive ai procedimenti di prevenzione. Le modalità ditenuta, i tipi di registri, le annotazioni che vi devonoessere operate, sono fissati con decreto del Ministrodi grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta gior-ni dalla data di pubblicazione della presente leggenella Gazzetta Ufficiale.

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2. Non possono essere rilasciate a privati certifica-zioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l’autoritàgiudiziaria applica misure di prevenzione o concedela riabilitazione di cui all’art. 15 della legge 3 agosto1988, n. 327, sono iscritti nel casellario giudizialesecondo le modalità e con le forme stabilite per lecondanne penali. Nei certificati rilasciati a richiestadi privati non è fatta menzione delle suddette iscri-zioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresìcomunicati alla questura competente con l’osservan-za delle disposizioni di cui all’art. 10 bis della legge31 maggio 1965, n. 575.

Art. 35. 1. Qualora nei procedimenti in corso alladata di entrata in vigore della presente legge per ildelitto di cui all’art. 416 bis del codice penale sianostate disposte le indagini e le misure finora previstedall’art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ilprocedimento relativo all’applicazione delle suddet-te misure prosegue innanzi al giudice competenteper l’applicazione della misura di prevenzione aisensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, fermarestando l’efficacia dei provvedimenti già adottatidal giudice penale.

2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli attinecessari, ad eccezione di quelli che occorra teneresegreti ai fini del procedimento penale, al suddettogiudice ovvero, quando il procedimento di preven-zione non sia in corso, al procuratore della Repub-blica competente; si osservano le disposizioni di cuiall’art. 23 bis della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 36. Omissis.–––––––––––

Abroga l’art. 10 ter della L. 31 maggio 1965 n.575; e la seconda parte del settimo comma dell’art.416 bis c.p.; il quarto comma dell’art. 23 e l’art. 24della L. 13 settembre 1982 n. 646.

7.

D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. 8 giugno1992, n. 133), conv. in L. 7 agosto 1992 n. 356(G.U. 7 agosto 1992, n. 185). Modificheurgenti al nuovo codice di procedura pena-le e provvedimenti di contrasto alla crimi-nalità mafiosa.

Artt. 1-12. Omissis.–––––––––––

Recano modifiche al codice di procedura penale, alcodice penale ed alle altre leggi ad essi collegate.

Art. 12 bis. Giudizio direttissimo. 1. Per i reaticoncernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico mini-stero procede al giudizio direttissimo anche fuori deicasi previsti dagli articoli 449 e 558 del codice di

procedura penale, salvo che siano necessarie specia-li indagini.–––––––––––

Così modificato dall’art. 51, L. 16 dicembre 1999,n. 479.

Art. 12 ter. Omissis.

[Art. 12 quater. Ricettazione di armi, riciclaggioe reimpiego simulati. 1. Fermo quanto dispostodall’art. 51 del codice penale, non sono punibili gliufficiali di polizia giudiziaria, della Direzione inve-stigativa antimafia o dei servizi centrali interprovin-ciali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 mag-gio 1991, n 152, convertito, con modificazioni, dal-la legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo finedi acquisire elementi di prova in ordine ai delitti dicui agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale,procedono alla sostituzione di denaro, beni e altreutilità provenienti da talune dei delitti indicati neisuddetti articoli, o altrimenti procedono in modo daostacolarne l’identificazione della provenienzaovvero in modo da consentirne l’impiego.

2. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codi-ce penale, non sono altresì punibili gli ufficiali dipolizia giudiziaria della Direzione investigativaantimafia o dei servizi centrali e interprovinciali dicui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dallalegge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine diacquisire elementi di prova in ordine a delitti con-cernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano oricevono od occultano o comunque si intromettononel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, lemunizioni o gli esplosivi medesimi.

3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è dataimmediata notizia all’autorità giudiziaria; questa, serichiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria proce-denti, può con decreto motivato, differire il seque-stro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovverodelle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino allaconclusione delle indagini disponendo se necessariospecifiche prescrizioni per la conservazione.

4. L’esecuzione delle operazioni indicate nei com-mi 1 e 2 è disposta dal capo della polizia-direttoregenerale della pubblica sicurezza, dal comandantegenerale dell’Arma dei carabinieri ovvero dellaGuardia di finanza a seconda che si tratti di servizioappartenente all’una o all’altra forza di polizia, èdisposta dall’Alto commissario per il coordinamen-to della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quan-do ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziariadella Direzione investigativa antimafia.]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 9, L. 16 marzo 2006, n.146. In tema di operazioni sotto copertura vedi, ora,il predetto articolo 9.

Art. 12 quinquies. Trasferimento fraudolento divalori (1). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave

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reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri latitolarità o disponibilità di denaro, beni e altre utilitàal fine di eludere le disposizioni di legge in materiadi misure di prevenzione patrimoniali o di contrab-bando, ovvero di agevolare la commissione di unodei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 terdel codice penale, è punito con la reclusione da duea sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli arti-coli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, colo-ro nei cui confronti pende procedimento penale peruno dei delitti previsti dai predetti articoli e deidelitti in materia di contrabbando o per delitti com-messi avvalendosi delle condizioni previste dal-l’articolo 416 bis del codice penale ovvero al finedi agevolare l’attività di associazioni previste dallostesso articolo, nonché per i delitti di cui agli arti-coli 416 bis, 629, 630, 644 e 644 bis del codicepenale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delleleggi in materia di disciplina degli stupefacenti esostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-zione dei relativi stati di tossicodipendenza, appro-vato con decreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti è incorso di applicazione o comunque si procede perl’applicazione di una misura di prevenzione perso-nale i quali, anche per interposta persona fisica ogiuridica, risultano essere titolari o avere la dispo-nibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre uti-lità di valore sproporzionato al proprio reddito,dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o allapropria attività economica, e dei quali non possanogiustificare la legittima provenienza, sono puniticon la reclusione da due a cinque anni e il denaro,beni e altre utilità sono confiscati (2) (3).–––––––––––

(1) Rubrica così modificata dall’art. 1, D.L. 20giugno 1994, n. 399.

(2) Comma 2 così modificato dall’art. 1 D.L. 17settembre 1993, n. 369 conv. nella L. 15 novembre1993, n. 461.

(3) Con sentenza 17 febbraio 1994, n. 48 la Cortecostituzionale ha dichiarato l’illegittimità del com-ma nel testo da ultimo modificato dall’art. 1 D.L.369/93 cit.

Si ritiene opportuno riportare il testo dell’art. 1D.L. 369/93 cit.:

«Art. 1. 1. Il comma 2 dell’art. 12 quinquies deldecreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ècosì modificato:

a) le parole: «coloro nei cui confronti sono svolteindagini» sono sostituite dalle seguenti: «coloro neicui confronti pende procedimento penale»;

b) le parole: «ovvero nei cui confronti si procedeper l’applicazione di una misura di prevenzione per-sonale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero neicui confronti è in corso di applicazione o comunque

si procede per l’applicazione di una misura di pre-venzione personale»;

c) le parole: «sono puniti con la reclusione da duea quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sonopuniti con la reclusione da due a cinque anni».

Art. 12 sexies. Ipotesi particolari di confisca (1)1. Nei casi di condanna e di applicazione della penasu richiesta a norma dell’articolo 444 del codice diprocedura penale, per taluno dei delitti previsti dagliarticoli 416, sesto comma, 416 bis, 600, 601, 602 (4),629, 630, 644, 644 bis, 648, esclusa la fattispecie dicui al secondo comma, 648 bis, 648 ter del codicepenale, nonché dall’articolo 12 quinquies, comma 1,del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 deltesto unico delle leggi in materia di disciplina deglistupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-pendenza, approvato con decreto del Presidente del-la Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempredisposta la confisca del denaro, dei beni e delle altreutilità di cui il condannato non può giustificare laprovenienza e di cui, anche per interposta personafisica o giuridica, risulta essere titolare e avere ladisponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzio-nato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle impo-ste sul reddito, o alla propria attività economica. Ledisposizioni indicate nel periodo precedente siapplicano anche in caso di condanna e di applica-zione della pena su richiesta, a norma dell’articolo444 del codice di procedura penale, per taluno deidelitti commessi per finalità di terrorismo o di ever-sione dell’ordine costituzionale (2).

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anchenei casi di condanna o di applicazione della pena surichiesta a norma dell’articolo 444 del codice di pro-cedura penale, per un delitto commesso avvalendosidelle condizioni previste dall’articolo 416 bis delcodice penale, ovvero al fine di agevolare l’attivitàdelle associazioni previste dallo stesso articolo, non-ché a chi è stato condannato per un delitto in mate-ria di contrabbando nei casi di cui all’articolo 295,secondo comma, del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio1973, n. 43.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101del testo unico delle leggi in materia di disciplinadegli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzio-ne, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-pendenza, approvato con decreto del Presidente del-la Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestionee la destinazione dei beni confiscati a norma deicommi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, ledisposizioni contenute nel decretolegge 14 giugno1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sen-

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tenza di condanna o con quella prevista dall’articolo444, comma 2, del codice di procedura penale, nomi-na un amministratore con il compito di provvederealla custodia, alla conservazione e all’amministrazio-ne dei beni confiscati. Non possono essere nominateamministratori le persone nei cui confronti il provve-dimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gliaffini e le persone con essi conviventi, né le personecondannate ad una pena che importi l’interdizione,anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui siastata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l’autorità giudi-ziaria, in applicazione dell’articolo 321, comma 2,del codice di procedura penale, dispone il sequestropreventivo delle cose di cui è prevista la confisca anorma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia dinomina dell’amministratore di cui al secondo perio-do del comma 3 si applicano anche al custode dellecose predette.

4 bis. Si applicano anche ai casi di confisca previ-sti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le dispo-sizioni in materia di gestione e destinazione dei benisequestrati o confiscati previste dalla legge 31 mar-zo 1965, n. 575 e successive modificazioni; restanocomunque salvi i diritti della persona offesa dal rea-to alle restituzioni e al risarcimento del danno (3) (5).

4 ter. Con separati decreti, il Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti glialtri Ministri interessati, stabilisce anche la quota deibeni sequestrati e confiscati a norma del presentedecreto da destinarsi per l’attuazione delle specialimisure di protezione previste dal decreto legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modi-ficazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore dellevittime del terrorismo e della criminalità organizza-ta. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, afavore delle vittime, possa essere costituito un Fon-do di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offe-sa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte lerestituzioni o il risarcimento dei danni conseguential reato (3) (5) (6).

4 quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprioparere sugli schemi di regolamento di cui al comma4 ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i qua-li il regolamento può comunque essere adottato (3).–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 2 D.L. 20 giugno1994, n. 399, conv., con modif., nella L. 8 agosto1994, n. 501.

(2) L’ultimo periodo del comma 1 è stato aggiun-to dall’art. 24, co. 1, lett. a), L. 13 febbraio 2001, n.45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58).

(3) Commi aggiunti dall’art. 24, co. 1, lett. b), L.45/2001 cit.

(4) Le originarie parole «416 bis» sono state sosti-tuite con quelle «416, sesto comma, 416 bis, 600,

601, 602» dall’art.7, l. 11 agosto 2003, n-. 228 (inG.U. 23 agosto 2003, n. 195).

(5) vedi anche l’art.12, L. n. 228/2003 cit. (6) Il regolamento previsto dal presente comma è

stato emanato con D.M. 24 luglio 2003, n.263.

Artt. 13-19. Omissis.

Art. 20. Collegamento tra i centri elaborazionedati dell’Amministrazione penitenziaria e delDipartimento della pubblica sicurezza. 1. Condecreto del Ministro di Grazia e Giustizia di concer-to con quello dell’Interno, sono stabilite le modalitàed i criteri per il collegamento tra il centro elabora-zione dati del Dipartimento dell’Amministrazionepenitenziaria e quello del Dipartimento della Pub-blica Sicurezza al fine di rendere immediatamentedisponibili i dati per il personale autorizzato all’ac-cesso, secondo le modalità e per i fini stabiliti dairispettivi ordinamenti.

Artt. 21-21 quinquies. Omissis.

Art. 21 sexies. Reversibilità delle funzioni. 1. Imagistrati che ricoprono un ufficio con funzioni dilegittimità o con funzioni a queste ultime equiparate aifini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione posso-no essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio confunzioni di merito.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con fun-zioni di appello o con funzioni a queste ultimeequiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loroattribuzione possono essere destinati, a domanda, aqualunque altro ufficio con funzioni di merito.

Artt. 22-25. Omissis.

Art. 25 bis. Perquisizioni di edifici. 1. Fermoquanto previsto dall’art. 27, comma 2, della legge 19marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziariapossono procedere a perquisizioni locali di interiedifici o blocchi di edifici dove abbiano fondatomotivo di ritenere che si trovino armi, munizioni oesplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o unevaso in relazione a talune dei delitti indicati nel-l’art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura pena-le ovvero ai delitti con finalità di terrorismo (1).

2. Nel corso delle operazioni di perquisizione dicui al comma 1 può essere sospesa la circolazione dipersone e di veicoli nelle aree interessate.

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al com-ma 1 è data notizia immediatamente, e comunqueentro dodici ore, al procuratore della Repubblicapresso il tribunale del luogo in cui le operazioni sonoeffettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, leconvalida entro le successive quarantotto ore.–––––––––––

(1) Le parole “ovvero ai delitti per finalità di ter-rorismo” sono state inserite dall’art. 3 D.L. 18 otto-bre 2001, n. 374 conv., con modif., dalla L. 15dicembre 2001, n. 438.

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[Art. 25 ter. Intercettazioni preventive. 1. Fer-mo quanto previsto dall’art. 226 delle norme diattuazione, di coordinamento e transitorie del codi-ce di procedura penale, approvate con decreto legi-slativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta delMinistro dell’interno o, per sua delega, del diretto-re della Direzione investigativa antimafia, deiresponsabili a livello centrale dei servizi centrali einterprovinciali di cui all’art. 12 del decreto-legge13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del que-store, il procuratore della Repubblica presso il tri-bunale del capoluogo del distretto ove le operazio-ni devono essere eseguite può autorizzare condecreto dell’intercettazione di conversazioni ocomunicazioni telefoniche e di altre forme di tele-comunicazione ovvero del flusso di comunicazionirelativo a sistemi informatici o telematici, nonchél’intercettazione di comunicazioni tra presentianche se queste avvengono nei luoghi indicati dal-l’art. 614 del codice penale, quando le intercetta-zioni medesime siano necessarie per la attività diprevenzione e di informazione in ordine ai delittiindicati nell’art. 51, comma 3 bis, del codice diprocedura penale (1).

2. La durata delle operazioni non può superare iquaranta giorni, ma può essere prorogata dal procu-ratore della Repubblica con decreto motivato per iperiodi successivi di venti giorni, qualora perman-gono i presupposti indicati nel comma 1. Su richie-sta dei soggetti leggittimati ai sensi del medesimocomma 1, il procuratore della Repubblica può auto-rizzare che le operazioni di intercettazione sianoeseguite con impianti diversi da quelli esistenti pres-so la procura della Repubblica.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazio-ni, sono privi di ogni valore ai fini processuali, leregistrazioni, una volta ultimate le operazioni, sonotrasmesse al procuratore della Repubblica che haautorizzato le operazioni stesse.] (2)–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 13 della L. 23dicembre 1992, n. 547.

(2) L’articolo è da ritenersi abrogato a seguito diquanto dispone il comma 2 («2. È abrogata ognialtra disposizione concernente le intercettazionipreventive») dell’art. 5 D.L. 18 ottobre 2001, n. 374conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438.

Per la nuova disciplina in tema di intercettazionipreventive vedi, ora, l’art. 226 disp. att. c.p.p. comesostituito dal comma 1 dell’art. 5 D.L. 374/2001 cit.

[Art. 25 quater. Soggiorno cautelare. 1. Il procu-ratore nazionale antimafia, anche su richiesta dellaDirezione investigativa antimafia ovvero dei servizicentrali e interprovinciali previsti dall’art. 12 deldecreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1994, n.203, può disporre il soggiorno cautelare di coloro

nei cui confronti abbia motivo di ritenere che siaccingano a compiere taluni dei delitti indicati nel-l’art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), delcodice di procedura penale avvalendosi delle condi-zioni previste nell’art. 416 bis del codice penale od alfine di agevolare l’attività delle associazioni indicatenel medesimo art. 416 bis.

2. La misura di cui al comma 1 non può averedurata superiore ad un anno; alla scadenza del ter-mine stabiliti ovvero quando sono cessate le condi-zioni che ne avevano determinato l’applicazione, lamisura è revocata dal procuratore nazionale antima-fia, questi, ove ne sussistano i presupposti, puòrichiedere nei confronti della medesima personal’applicazione di una misura di prevenzione a normadella legge 31 maggio 1965, n. 575, e successivemodificazioni.

3. Con il provvedimento che applica la misura delsoggiorno cautelare sono determinate le prescrizioniche la persona deve osservare ed è indicata la loca-lità ove la misura stessa deve essere eseguita.

4. L’allontanamento abusivo dalla località di sog-giorno cautelare è punito con la reclusione da unoa tre anni; è consentito l’arresto anche fuori deicasi di flagranza.

5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decre-to motivato che applica la misura del soggiorno cau-telare l’interessato può proporre richiesta di riesameal giudice per le indagini preliminari presso il tribu-nale del luogo ove ha sede il procuratore nazionaleantimafia. La richiesta può essere presentata o tra-smessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzodi difensore munito di mandato speciale. Il giudiceprovvede entro dieci giorni dalla ricezione dellarichiesta, sentito il procuratore nazionale antimafiail quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui sifonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiararel’inammissibilità, annulla e conferma il decretooggetto del riesame. Contro la decisione del giudice,il procuratore nazionale antimafia, l’interessato o ildifensore di quest’ultimo possono proporre ricorsoper cassazione entro dieci giorni dalla comunicazio-ne o notificazione della decisione medesima; larichiesta di riesame e il ricorso per cassazione nonsospendono l’esecuzione del decreto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo siapplicano per il periodo di tre anni a decorrere dalladata di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto] (1) (2).–––––––––––

(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 28 luglio 1985, n.314, a seguito di Referendum popolare.

(2) Comma abrogato da art. 1 L. 24 luglio 1993,n. 256.

La Corte costituzionale con sentenza n. 419 del1994, aveva sancito l’illegittimità del comma 1 delsuddetto articolo nella parte in cui non prevede cheil procuratore nazionale antimafia possa disporre,

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con decreto motivato, il soggiorno cautelare soltan-to in via provvisoria, con l’obbligo di chiedere con-testualmente l’adozione del provvedimento definitivoal Tribunale, ai sensi dell’art. 4 della legge 27dicembre 1956, n. 14/23 e successive modificazioni,il quale decide, a pena di decadenza, nei termini econ le procedure previste dall’anzidetto art. 4 dellalegge medesima.

Art. 25 quinquies. Commissione parlamentared’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altreassociazioni criminali similari. 1. È istituita, per ladurata della XI legislativa, a norma dell’art. 82 del-la Costituzione, una commissione parlamentared’inchiesta con il compito di:

a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altreleggi dello Stato, nonché degli indennizzi del Parla-mento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigentee della conseguente azione dei pubblici poteri, for-mulando le proposte di carattere legislativo ed ammi-nistrativo ritenute opportune per rendere più coordi-nata ed incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regionie degli enti locali e più adeguate le intese internazio-nali concernenti la prevenzione delle attività crimi-nali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristi-che dei mutamenti e delle trasformazioni del feno-meno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavo-ri nonché ogni volta che lo ritenga opportuno ecomunque annualmente.

2. La commissione procede alle indagini e agliesami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni del-l’autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissionecon riferimento alla camorra ed altre associazionicomunque localmente denominate, che abbiano lecaratteristiche di cui all’art. 41 bis del codice penale.

Art. 25 sexies. Composizione della Commissio-ne. 1. La commissione è composta di venticinquesenatori e di venticinque deputati, scelti rispettiva-mente dal Presidente del Senato della Repubblica edal Presidente della Camera dei deputati, in propor-zione al numero dei componenti i gruppi parlamen-tari, comunque assicurando la presenza di un rap-presentante per ciascun gruppo esistente in almenoun ramo del Parlamento.

2. Il presidente della commissione è scelto dicomune accordo dai Presidenti delle due Assemblee,al di fuori dei componenti della commissione, tra iparlamentari dell’uno e dell’altro ramo del Parla-mento.

3. La commissione elegge al proprio interno duevicepresidenti e due segretari.

Art. 25 septies. Audizioni e testimonianze. 1.Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le

audizioni a testimonianza davanti alla commissionesi applicano le disposizioni degli artt. 366 e 372 delcodice penale.

2. Per i segreti di Stato, d’ufficio, professionale ebancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore eparte processuale nell’ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonsono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chiha loro fornito informazioni.

Art. 25 octies. Richiesta di atti e documenti. 1.La commissione può richiedere, anche in deroga aldivieto stabilito dall’art. 329 del codice di procedu-ra penale, copie di atti e documenti relativi a proce-dimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudi-ziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti edocumenti relativi a indagini e inchieste parlamen-tari. Se l’autorità giudiziaria, per ragioni di naturaistruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto dicui all’art. 329 del codice di procedura penale, emet-te decreto motivato di rigetto. Quando tali ragionivengono meno, l’autorità giudiziaria provvede a tra-smettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assog-gettati al vincolo di segreto funzionale da parte del-le competenti commissioni d’inchiesta, detto segre-to non può essere apposto all’autorità giudiziaria edalla commissione di cui al presente titolo.

3. La commissione stabilisce quali atti e documen-ti non dovranno essere divulgati, anche in relazionead esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste incorso. Devono in ogni caso essere coperti dal segre-to gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giu-diziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 25 novies. Segreto. 1. I componenti la com-missione, i funzionari e il personale di qualsiasiordine e grado addetti alla commissione stessa edogni altra persona che collabora con la commissioneo compie o concorre a compiere atti d’inchiestaoppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio odi servizio sono obbligati al segreto per tutto quantoriguarda gli atti e i documenti di cui all’art. 25octies, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato,la violazione del segreto è punita a norma dell’art.326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato,le stesse pene si applicano a chiunque diffonda intutto o in parte, anche per riassunto, o informazione,atti o documenti del procedimento d’inchiesta deiquali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 25 decies. Organizzazione interna. 1. L’at-tività ed il funzionamento della commissione sonodisciplinati da un regolamento interno approvatodalla commissione stessa prima dell’inizio dei lavo-ri. Ciascun componente può proporre la modificadelle norme regolamentari.

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2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la com-missione può riunirsi in seduta segreta.

3. La commissione può avvalersi dell’opera di agen-ti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collabo-razioni che ritenga necessarie. Ai fini dell’opportunocoordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia,la commissione si avvale dell’apporto di almeno unmagistrato e di un dirigente dell’Amministrazione del-l’interno, designati, rispettivamente, dai Ministri digrazia e giustizia e dell’interno.

4. Per l’espletamento delle sue funzioni la com-missione fruisce di personale, locali e strumenti ope-rativi messi a disposizione dai Presidenti delleCamere, d’intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della commissio-ne sono poste per metà a carico del bilancio delSenato della Repubblica per metà a carico del bilan-cio della Camera dei deputati.

Art. 26. Dotazione organica, assunzioni e nor-me ordinamentali. 1. La dotazione organica dellequalifiche funzionali dell’Ufficio centrale per lagiustizia minorile nell’ambito del Ministero di gra-zia e giustizia è stabilita secondo la tabella A alle-gata al presente decreto-legge. Per l’assunzione inservizio del personale di cui alla tabella B, allegataal presente decreto-legge, il Ministro di grazia egiustizia è autorizzato ad espletare tutte le procedu-re data di entrata in vigore della legge di conversio-ne. Alla procedura prevista dall’art. 6 della legge 11luglio 1980, n. 312, è demandata la specificazionedei profili professionali all’interno delle qualifichefunzionali nell’ambito della determinazione dellacomplessiva dotazione organica dell’Ufficio centra-le per la giustizia minorile, comprendente anche ilpersonale che attualmente presta servizio presso lostesso Ufficio centrale. Sono ridotti i contingentidei corrispondenti profili professionali del Diparti-mento dell’amministrazione penitenziaria nellamisura prevista dall’allegata tabella A.

2. Nella tabella IV allegata al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, esuccessive modificazioni, è inserito il quadro H,allegato al presente decreto-legge.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia diconcerto con il Ministro per la funzione pubblica,sentite le organizzazioni sindacali maggiormenterappresentative, sono dettate le disposizioni perl’accesso dei nuovi contingenti del personale di ruo-lo del Ministero di grazia e giustizia di pari qualifi-ca funzionale, in servizio presso il settore minorileovvero che abbia acquisito specifica esperienza opreparazione sulle problematiche minorili, il qualeconserva il trattamento giuridico ed economicomaturato, nonché, per l’area sociopedagogica, dipersonale di ruolo di altre pubbliche amministrazio-ni, osservate le norme vigenti in materia di mobilità.Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del-la legge 16 ottobre 1991, n. 321.

4. Oltre al personale del ruolo amministrativo ilpersonale con qualifica dirigenziale o provenientedall’ex carriera direttiva di servizio sociale e dell’a-rea pedagogica può essere preposto alle direzionirispettivamente dei centri per la giustizia minorileprevisti dall’art. 7 delle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del decreto del Presi-dente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,recante disposizioni sul processo penale a carico diimputati minorenni, approvato con decreto legisla-tivo 28 luglio 1989, n. 272, e dei servizi dei centriper la giustizia minorile previsti all’art. 8 delle nor-me approvate con il citato decreto legislativo n. 272del 1989, avuto riguardo alla maggiore importanzadei centri per la giustizia minorile e degli uffici diservizio sociale per i minorenni da dichiararsi aisensi del decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1972, n. 748.

5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile eai direttori dei servizi minorili di cui all’art. 8 dellenorme approvate con decreto legislativo 28 luglio1989, n. 272, facenti parte degli stessi centri, siapplicano le norme sul decentramento amministrati-vo previste dal decreto del Presidente della Repub-blica 28 giugno 1955, n. 1538.

6. Nei confronti del personale dell’Ufficio centra-le della giustizia minorile in servizio alla data dientrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n.395, continuano ad applicarsi le disposizioni di cuiall’art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qua-lifica e profilo professionale della tabella allegata aldecreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi ade-guamenti.

7. Le assunzioni di cui al presente articolo nonpotranno avere decorrenza anteriore al 1° ottobre1993.

8. La spesa per l’attuazione di quanto previsto nelpresente articolo è valutata in lire 12.900 milioni perl’anno 1993 e in lire 51.580 milioni a decorrere dal-l’anno 1994.

Art. 27. Interventi sulle strutture. 1. Al fine diconsentire l’espletamento delle funzioni in materiadi giustizia minorile, è autorizzata la spesa di lire7.000 milioni per l’anno 1992 e di lire 1.919 milio-ni per l’anno 1993 e di lire 5.420 milioni per l’an-no 1994 per la manutenzione, riparazione, adatta-mento e ristrutturazione degli immobili e dei rela-tivi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili edai servizi centrali e periferici giudiziari minorili edai servizi centrali e periferici dell’Ufficio centraleper la giustizia minorile, per la predisposizione diservizi, interventi e programmi in favore dei mino-ri, per la gestione di attrezzature e di beni, compre-si gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche

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telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ailocali adibiti a servizi minorili, centrali e periferi-ci, e ad uffici giudiziari minorili, per le missionidel personale, nonché per l’attività di formazionedel personale della giustizia minorile, da svolgersiin raccordo con la Scuola superiore della pubblicaamministrazione.

2. Alla realizzazione degli interventi e alla stipuladei contratti necessari per l’attuazione del presentedecreto si applicano le disposizioni contenute negliartt. 2 e 7 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 mag-gio 1990, n. 124. Si applicano altresì le disposizio-ni contenute nell’art. 37 della legge 15 dicembre1990, n. 395.

Art. 28. Copertura finanziaria. 1. La spesa aregime derivante dall’attuazione del presente decre-to è valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dal-l’anno 1995.

2. All’onere derivante dall’attuazione degli artico-li 17, 26 e 27, valutato in lire 27.386 milioni perl’anno 1992, in lire 78.642 milioni per l’anno 1993ed in lire 128.900 milioni per l’anno 1994, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stan-ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capito 6856 dello stato di previsione delMinistero del tesoro per l’anno finanziario 1992,all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento«Interventi vari in favore della giustizia ».

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apporta-re, con propri decreti, le occorrenti variazionibilancio.

TITOLO IXDISPOSIZIONE FINALE

Art. 29. Abrogato.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 3, L. 23 dicembre2002, n. 279.

Art. 30. Entrata in vigore. 1. Il presente decretoentra in vigore il giorno successivo a quello della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana e sarà presentato alle Camere per laconversione in legge.

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INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILEE DELL’AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

Tabella allegata al D.M. 21 gennaio 1991, recante correlazioni delle misure dell’indennità di serviziopenitenziario ai profili professionali individuati per il personale civile

dell’amministrazione penitenziaria:

«Tabella Lire

Dirigente superiore 896.000

Primo dirigente 606.000

Qualifiche direttive ad esaurimento e profili professionali ascritti alle qualifichefunzionali IX, VIII e VII e corrispondenti livelli retributivi in caso di preposizione alladirezione degli istituti e servizi penitenziari 696.000

Qualifiche direttive ad esaurimento e profili professionali ascritti alle qualifiche funzionaliIX, VIII e VII e corrispondenti livelli retributivi senza preposizione alla direzione di istitutie servizi penitenziari 660.000

Profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali VI e V e corrispondentilivelli retributivi 375.000

Profili professionali ascritti alla qualifica funzionale IV e corrispondenti livelli retributivi 355.000

Profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali III e Il e corrispondentilivelli retributivi 345.000

Nota. Le misure dell’indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno deiprimi tre sessenni di servizio complessivamente prestato anche anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto sianella carriera dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 percento dopo il compimento del quarto Sessennio».

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8.

L. 24 luglio 1993, n. 256. Modifica all’istitu-to del soggiorno obbligato e dell’articolo 2ter della Legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 1. Omissis.–––––––––––

Modifica la L. 27 dicembre 1956, n. 1423; la L. 31maggio 1965, n. 575 e il D.L. 8 giugno 1992, n. 306conv. in L. 8 agosto 1992, n. 356.

Art. 2. 1. Per le misure di prevenzione in atto alladata di entrata in vigore della presente legge, la cuiapplicazione non debba cessare nei successivi tren-ta giorni per scadenza del termine di durata stabili-to dal giudice, il divieto di soggiorno nel comune diresidenza o di dimora abituale è soppresso e l’ob-bligo di soggiorno in un comune diverso da quellodi residenza o dimora abituale opera con riguardo aquest’ultimo.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigo-re della presente legge, le persone sottoposte allamisura della sorveglianza speciale della pubblicasicurezza con obbligo di soggiorno in un comunediverso da quello di residenza o dimora abituale o condivieto di soggiorno nello stesso comune sono tenutea fare rientro nel comune medesimo, presentandosi,non meno di 48 ore prima della partenza e non oltre48 ore dopo l’arrivo, alle questure o commissariati dipubblica sicurezza rispettivamente competenti.

3. Le persone nei cui confronti l’applicazione diuna delle misure di prevenzione è sospesa hannol’obbligo di presentarsi alla questura o commissaria-to di pubblica sicurezza territorialmente competentiper il luogo in cui si trovano immediatamente dopola cessazione della causa di sospensione. Se si trattadi comune diverso da quello di residenza o dimoraabituale le stesse persone hanno altresì l’obbligo diraggiungere quest’ultimo nel tempo strettamentenecessario e di presentarsi, senza ritardo, all’autoritàdi pubblica sicurezza territorialmente competente.

4. Il questore competente per il luogo dove lamisura di prevenzione deve essere eseguita pereffetto dei commi 1, 2 e 3, apporta le occorrentimodificazioni alla carta di permanenza e provvedeall’esecuzione della misura.

5. La persona sottoposta ad una delle misure di pre-venzione di cui al presente articolo che non osservagli obblighi di cui al comma 2 o le prescrizioni impar-tite per il viaggio dall’autorità di pubblica sicurezza èpunita con la reclusione da uno a cinque anni; gli uffi-ciali ed agenti di polizia giudiziaria possono procede-re all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Art. 3. Omissis.–––––––––––

Sostituisce il primo periodo del 2° comma dell’art.2 ter della L. 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il gior-no successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti nor-mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarla e di farla osservarecome legge dello Stato.

9.

L. 12 agosto 1993, n. 310. Norme per la tra-sparenza nella cessione di partecipazioni enella composizione della base sociale dellesocietà di capitali, nonché nella cessione diesercizi commerciali e nei trasferimenti diproprietà dei suoli. (Stralcio).

Art. 7. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigo-re della presente legge i notai che ricevano atti oautentichino scritture private aventi per oggetto tra-sferimenti di terreni ovvero di esercizi commercialidevono comunicare, entro il mese successivo a quel-lo della stipula, al questore del luogo ove è ubicatol’immobile i dati relativi alle parti contraenti, o lororappresentanti, al bene compravenduto e al prezzoindicato. Qualora sulla base di elementi comunqueacquisiti vi sia la necessità di verificare se l’attonegoziale sia stato posto in essere per le finalitàindicate nell’articolo 12-quinquies, comma 1, deldecreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ilquestore può richiedere al notaio rogante o autenti-cante copia dell’atto e al notaio competente copia diogni altro atto o contratto che sia connesso o comun-que collegato con l’atto negoziale per il quale è sta-ta fatta inizialmente la richiesta (1).

2. Al notaio che nel termine indicato nel comma 1omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni,si applicano le sanzioni previste dall’articolo 147della legge 16 febbraio 1913, n. 89.–––––––––––

(1) Per la sostituizione del presente comma adecorrere dal 1° gennaio 2007, vedi l’art. 2, D.P.R.9 novembre 2005, n. 304 riportato in questa stessaVoce.

Art. 8. 1. Il rilascio della autorizzazione all’eser-cizio di un’attività commerciale, nonché il trasferi-mento della gestione o della titolarità di un’impresacommerciale devono essere comunicati, a cura delsegretario comunale, entro venti giorni dall’adozio-ne del provvedimento di autorizzazione o di subin-gresso, al questore territorialmente competente, conindicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rap-presentanti, al tipo di attività commerciale svolta eall’ubicazione dell’esercizio.

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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applica-no dalla data di entrata in vigore della presentelegge.

10.

L. 17 gennaio 1994, n. 47. Delega al Gover-no per l’emanazione di nuove disposizioni inmateria di comunicazioni e certificazioni dicui alla legge 31 maggio 1965, n. 575. (G.U.25 gennaio 1994, n. 19).

Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica è delegatoad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decreto legislativoconcernente nuove disposizioni in materia di comu-nicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio1965, n. 575 e successive modificazioni, sulla basedei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento delle comunicazioni di cuiall’art. 10 bis della citata legge n. 575 del 1965 esuccessive modificazioni, finalizzato a stabilire nuo-ve modalità di compilazione, aggiornamento e tra-smissione, anche per via informatica, dei dati e l’ob-bligo di consultazione degli stessi prima di adottarei provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i sub-contratti di cui all’articolo 10 della medesima leggen. 575 del 1965 e successive modificazioni;

b) previsione che la trasmissione dei dati dicui alla lettera a) per via informatica o in più copiesia effettuata previo pagamento delle spese di ripro-duzione;

c) individuazione dei casi in cui la pubblicaamministrazione può adottare i provvedimenti o gliatti richiesti e può concludere i contratti e subcon-tratti sulla base di una dichiarazione dell’interessa-to avente i contenuti di cui all’articolo 10 sexies,comma 7, della citata legge n. 575 del 1965 e suc-cessive modificazioni, e la cui sottoscrizione siaautenticata con le modalità stabilite dall’articolo20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) definizione dei limiti di valore oltre i qualile pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici,gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altroente pubblico e le società o imprese comunquecontrollate dallo Stato o da altro ente pubblico nonpossono stipulare, approvare o autorizzare i con-tratti e i subcontratti di cui all’articolo 10 dellacitata legge n. 575 del 1965 e successive modifi-cazioni, né rilasciare o consentire le concessioni ele erogazioni di cui al citato articolo 10, se nonhanno acquisito complete informazioni rilasciatedal prefetto, circa l’insussistenza, nei confrontidegli interessati e dei loro familiari conviventi nelterritorio dello Stato, delle cause di decadenza o didivieto previste dalla medesima legge n. 575 del

1965 e successive modificazioni, ovvero di tenta-tivi di infiltrazione mafiosa nelle società o impre-se interessate.

Art. 2. 1. Il decreto legislativo di cui all’articolo1 della presente legge è adottato a norma dell’arti-colo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su pro-posta del Ministro dell’interno, di concerto con ilMinistro di grazia e giustizia.

Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigo-re del decreto legislativo di cui all’articolo 1 dellapresente legge e, comunque, decorsi sei mesi dalladata di entrata in vigore della legge stessa, l’art. 10sexies della citata legge n. 575 del 1965 e successi-ve modificazioni, è abrogato.

Art. 4. 1. L’art. 21 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12luglio 1991, n. 203, è abrogato.

Art. 5. Omissis.–––––––––––

Abrogato dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

11.

D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490. Disposizioniattuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47,in materia di comunicazioni e certificazionipreviste dalla normativa antimafia (G.U. 10agosto 1994, n. 186).

Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizio-ni del presente decreto legislativo si applicano allepubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, aglienti e alle aziende vigilati dallo Stato o da altro entepubblico e alle società o imprese comunque control-late dallo Stato o da altro ente pubblico.

Art. 2. Ordinamento delle comunicazioni lette-ra a) dell’art. 1, comma 1, della legge 17 genaio1994, n. 47.–––––––––––

Gli artt. 2, 3 e 5 sono stati abrogati dal D.P.R. 3giugno 1998, n. 252.

Art. 3. Autocertificazione lettera c) dell’art. 1comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47. –––––––––––

V. nota sub art. 2

Art. 4. Informazioni del prefetto lettera d) del-l’art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n.47. 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubbli-ci e gli altri soggetti di cui all’art. 1, devono acquisi-re le informazioni di cui al comma 4 prima di stipula-re, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti,ovvero prima di rilasciare o consentire le concessionio erogazioni indicati nell’allegato 3, il cui valore sia:

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a) pari o superiore a quello determinato dallalegge di attuazione delle direttive comunitarie inmateria di opere e lavori pubblici, servizi pubblici epubbliche forniture, indipendentemente dai casi diesclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire (pari a euro154.937,06) per le concessioni di acque pubbliche odi beni demaniali per lo svolgimento di attivitàimprenditoriali, ovvero per la concessione di contri-buti, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altreerogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento diattività imprenditoriali;

c) superiore a 200 milioni di lire (pari a euro103.291,37) per l’autorizzazione di subcontratti,cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione diopere o lavori pubblici o la prestazione di servizi oforniture pubbliche.

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento deicontratti, delle concessioni o delle erogazioni com-piuto allo scopo di eludere l’applicazione del pre-sente articolo.

3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di infor-mazioni è inoltrata al prefetto della provincia nellaquale hanno residenza o sede le persone fisiche, leimprese, le associazioni, le società o i consorsi inte-ressati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1,lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti diconcessione o erogazione di cui alla lettera b) dellostesso comma 1. Tale richiesta deve contenere glielementi di cui all’allegato 4.

4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richie-denti, nel termine massimo di quindici giorni dallaricezione della richiesta, le informazioni concernen-ti la sussistenza o meno, a carico di uno dei sogget-ti indicati nelle lettere d) ed e) dell’allegato 4, dellecause di divieto o di sospensione dei procedimentiindicate nell’allegato 1, nonché le informazioni rela-tive ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosatendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dellesocietà o imprese interessate. A tal fine il prefetto,anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accerta-mento delegati dal Ministro dell’interno, dispone lenecessarie verifiche nell’ambito della provincia e,ove occorra, richiede ai prefetti competenti che lestesse siano effettuate nelle rispettive province.

5. Quando le verifiche disposte a norma del com-ma 4 siano di particolare complessità, il prefetto nedà comunicazione senza ritardo all’amministrazioneinteressata e fornisce le informazioni acquisite entroi successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forni-ture di somma urgenza, fatto salvo quanto previstodal comma 6, le amministrazioni possono procederedopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di infor-mazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso dilavori o forniture di somma urgenza, le amministra-zioni possono procedere qualora le informazioninon pervengano nei termini previsti. In tale caso, icontributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre

erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sottocondizione risolutiva.

6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a nor-ma del comma 4, emergono elementi relativi a ten-tativi di infiltrazione mafiosa nelle società o impre-se interessate, le amministrazioni cui sono fornite lerelative informazioni dal prefetto, non possono sti-pulare, approvare o autorizzare i contratti o subcon-tratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consen-tire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavo-ri o forniture di somma urgenza di cui al comma 5,qualora la sussistenza di una causa di divieto indica-ta nell’allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi diinfiltrazione mafiosa siano accertati successivamen-te alla stipula del contratto, alla concessione deilavori o all’autorizzazione del subcontratto, l’ammi-nistrazione interessata può revocare le autorizzazio-ni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto sal-vo il pagamento del valore delle opere già eseguitee il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzionedel rimanente nei limiti delle utilità conseguite.–––––––––––

Il comma 3 è stato così modificato dall’art. 2 D.L.31 gennaio 1995, n. 26 conv., con modif., dalla L. 29marzo 1995, n. 95.

Il comma 5 è stato modificato dal D.L. 25 marzo1997, n. 67 conv. L. 23 maggio 1997, n. 135.

Art. 5. Imprese, società ed altre persone giuri-diche.–––––––––––

V. nota sub art. 2

Art. 6. Entrata in vigore. 1. Il presente decretoentra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazio-ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO 1

CAUSE DI DIVIETO, DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA PREVISTE DALL’ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575.

IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 2, COMMA 1; 3, COMMA 1; 4, COMMI 4 E 6, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO

I) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le con-cessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri prov-vedimenti ed atti, nonché a concludere i contratti esubcontratti indicati nell’art. 10, commi 1 e 2, dellalegge 31 maggio 1965, n. 575:

a) provvedimento definitivo di applicazione diuna misura di prevenzione (art. 10, comma 2, leggen. 575/1965);

b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza diprimo grado confermata in grado di appello, per unodei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, del codicedi procedura penale (art. 10, comma 5 ter, legge n.575/1965);

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c) provvedimenti del tribunale che dispone in viaprovvisoria i divieti nel corso del procedimento di pre-venzione, se sussistono motivi di particolare gravità(art. 10, commi 3 e 5 bis, legge n. 575/1965);

d) provvedimento del tribunale che dispone che idivieti operino anche nei confronti di chiunque con-viva con la persona sottoposta a misura di preven-zione, nonché nei confronti di imprese, associazioni,società e consorzi in cui la persona sottoposta amisura di prevenzione sia amministratore o determi-ni in qualsiasi modo scelta e indirizzi (art. 10, com-ma 4, legge n. 575/1965).

Il) Causa di sospensione dell’efficacia delle iscri-zioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti edatti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge 31maggio 1965, n. 575:

a) provvedimento del tribunale che in via prov-visoria sospende l’efficacia delle iscrizioni, delleerogazioni e degli altri provvedimenti e atti di cuiall’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 575/1965 (art.10, commi 3 e 5 bis, legge n. 575/1965).

III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze,autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazionied erogazioni di cui all’art. 10, comma 1, della leg-ge 31 maggio 1965, n. 575:

a) provvedimento definitivo di applicazione diuna misura di prevenzione (art. 10, comma 2, leggen. 575/1965);

b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza diprimo grado confermata in grado di appello, per unodei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, del codicedi procedura penale (art. 10, comma 5 ter, legge n.575/1965);

c) provvedimento del tribunale che dispone chele decadenze operino anche nei confronti di chiun-que conviva con la persona sottoposta a misura diprevenzione, nonché nei confronti di imprese, asso-ciazioni, società e consorzi di cui la persona sotto-posta a misura di prevenzione sia amministratore odetermini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art.10, comma 4, legge n. 575/1965).

IV) Causa di sospensione del procedimentoamministrativo concernente i provvedimenti, gliatti, i contratti e subcontratti di cui all’art. 10, com-mi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

a) procedimento di prevenzione in corso e preven-tiva comunicazione al giudice competente da partedella pubblica amministrazione interessata (art. 10,comma 5 bis, seconda parte, legge n. 575/1965).

ALLEGATO 2

ATTIVITÀ OGGETTO DI ATTI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

IN RIFERIMENTO ALL’ART. 3, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO

a) Attività private, sottoposte a regime autorizza-torio, che possono essere intraprese su denuncia di

inizio da parte del privato alla pubblica amministra-zione competente (casi e condizioni indicati nell’art.19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,come sostituito dall’art. 2, comma 10, della legge 24dicembre 1993, n. 537).

b) Attività private sottoposte alla disciplina delsilenzio-assenso (art. 20 della legge 7 agosto 1990,n. 241), indicate nella tabella C annessa al regola-mento governativo approvato con decreto del Presi-dente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

ALLEGATO 3

ATTI, PROVVEDIMENTI, CONTRATTI E SUBCONTRATTI DI CUI ALL’ART. 10

DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 3,

COMMA 2, E 4, COMMA 1, DEL PRESENTEDECRETO LEGISLATIVO

a) Licenze o autorizzazioni di polizia e di Com-mercio.

b) Concessioni di acque pubbliche e diritti adesse inerenti nonché concessioni di beni demanialiallorché siano richieste per l’esercizio di attivitàimprenditoriali.

c) Concessioni di costruzione, nonché di costru-zione e gestione di opere riguardanti la pubblicaamministrazione e concessioni di servizi pubblici.

d) Iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitoridi opere, beni e servizi riguardanti la pubblica ammi-nistrazione e nell’albo nazionale dei costruttori, neiregistri della Camera di Commercio per l’eserciziodel commercio all’ingrosso e nei registri di commis-sionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso.

e) Altre iscrizioni o provvedimenti a contenutoautorizzatorio, concessorio, o abilitativo per losvolgimento di attività imprenditoriali, comunquedenominati.

f) Contributi, finanziamenti o mutui agevolati edaltre erogazioni dello stesso tipo, comunque deno-minate, concessi o erogati da parte dello Stato, dialtri enti pubblici o delle Comunità europee, per losvolgimento di attività imprenditoriali.

g) Contratti di appalto, di cottimo fiduciario, difornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pub-blica amministrazione e relativi subcontratti, com-presi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le for-niture con posa in opera.

ALLEGATO 4

ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI NELLA RICHIESTA

DI INFORMAZIONI AL PREFETTO, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 4, COMMI 3 E 4,

DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO

a) Denominazione dell’amministrazione, ente,azienda, società o impresa che procede all’appal-

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to, concessione o erogazione o che è tenuta adautorizzare il subcontratto, la cessione o il cotti-mo.

b) Oggetto e valore del contratto, subcontratto,concessione o erogazione.

c) Estremi della deliberazione dell’appalto odella concessione ovvero del titolo che legittimal’erogazione.

d) Complete generalità dell’interessato o, se trat-tasi di società, impresa, associazione o consorzio,denominazione e sede, nonché complete generalitàdegli altri soggetti di cui all’art. 5 del decreto e deldirettore tecnico dell’impresa.

e) Complete generalità, in relazione ai soggettiindicati nella lettera d), dei familiari, anche di fatto,conviventi nel territorio dello Stato.

ALLEGATO 5

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CUI SI RIFERISCE L’ART. 5,COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO

LEGISLATIVO

a) Le società.b) Per le società di capitali anche consortili ai

sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, per lesocietà cooperative, di consorzi cooperativi, per iconsorzi di cui al libro V, titolo X, capo Il, sezioneIl, del codice civile, il legale rappresentante e glieventuali altri componenti l’organo di amministra-zione, nonché ciascuno dei consorziati che nei con-sorzi e nelle società consortili detenga una parteci-pazione superiore al 10 per cento, ed i soci o con-sorziati per conto dei quali le società consortili o iconsorzi operino in modo esclusivo nei confrontidella pubblica amministrazione.

c) Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codicecivile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprendito-ri o società consorziate.

d) Per le società in nome collettivo, tutti i soci.e) Per le società in accomandita semplice, i soci

accomandatari.f) Per le società di cui all’art. 2506 del codice

civile, coloro che le rappresentano stabilmente nelterritorio dello Stato.

12.

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Regolamentorecante norme per la semplificazione deiprocedimenti relativi al rilascio delle comu-nicazioni e delle informazioni antimafia.(G.U. 30 luglio 1998, n. 176).–––––––––––

Secondo quanto dispone il D.M. 23/9/98:«1. A decorrere dall’entrata in vigore del regola-

mento emanato con decreto del Presidente della

Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, i certificati d’i-scrizione nel registro delle imprese rilasciati a nor-ma del decreto 27 maggio 1998 recano la dicituraantimafia di cui all’art. 9 del regolamento stesso.

2. Il comma 3 dell’art. 1 del decreto 27 maggio1998 è sostituito dal seguente:

«3. Nei certificati di cui ai commi 1 e 2 è riporta-to l’elenco dei soggetti verificati indicati nell’art. 2,comma 3, del decreto del Presidente della Repubbli-ca 3 giugno 1998, n. 252, completo dei relativi datianagrafici».

3. Ai sensi della normativa vigente, i certificatirilasciati prima dell’entrata in vigore del predettodecreto, recanti la dicitura antimafia di cui all’art.5, comma 1, del decreto ministeriale 16 dicembre1997, n. 486, sono utilizzabili per un periodo di seimesi dalla data del rilascio.

4. I richiami normativi contenuti nell’allegato B aldecreto 27 maggio 1998 s’intendono riferiti alle cor-rispondenti disposizioni introdotte dal decreto delPresidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.»

CAPO IDISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione. 1. Ledisposizioni del presente regolamento disciplinanole modalità con le quali le pubbliche amministrazio-ni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dal-lo Stato o da altro ente pubblico e le società o impre-se comunque controllate dallo Stato o da altro entepubblico, nonché i concessionari di opere pubblichepossono acquisire la prescritta documentazione cir-ca la sussistenza di una delle cause di decadenza, didivieto o di sospensione di cui all’articolo 10 dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infil-trazione mafiosa di cui all’articolo 4 del decretolegislativo 8 agosto 1994 n. 490.

2. La documentazione di cui al comma 1 non ècomunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alcomma l;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui allalettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organirappresentativi e quelli aventi funzioni di ammini-strazione e di controllo sono sottoposti, per disposi-zione di legge o di regolamento, alla verifica di par-ticolari requisiti di onorabilità tali da escludere lasussistenza di una delle cause di sospensione, didecadenza o di divieto previste dall’articolo 10 dellalegge 31 maggio 1965, n. 575;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni olicenze di polizia di competenza delle autoritànazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti eper la concessione di erogazioni a favore di chi eser-cita attività agricole o professionali, non organizzate

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in forma di impresa, nonché a favore di chi esercitaattività artigiana in forma di impresa individuale;

e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le ero-gazioni il cui valore complessivo non supera i 300milioni di lire.

Art. 2. Validità e ambiti soggettivi della docu-mentazione antimafia. 1. La documentazione pre-vista dal presente regolamento è utilizzabile per unperiodo di sei mesi dalla data del rilascio, ancheper altri procedimenti riguardanti i medesimi sog-getti. È consentito all’interessato di utilizzare lacomunicazione di cui all’articolo 3, in corso divalidità conseguita per altro procedimento, anchein copia autentica.

2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, d’orain avanti indicati come «amministrazioni», cheacquisiscono la documentazione prevista dal pre-sente regolamento, di data non anteriore a sei mesi,adottano il provvedimento richiesto e gli atti conse-guenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche seil provvedimento o gli atti sono perfezionati o ese-guiti in data successiva alla scadenza di validitàdella predetta documentazione.

3) Quando si tratta di associazioni, imprese,società e consorzi, la documentazione prevista dalpresente regolamento deve riferirsi, oltre che all’in-teressato:

a) alle società;b) per le società di capitali anche consortili ai

sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile, per lesocietà cooperative, di consorzi cooperativi, per iconsorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezioneII, del codice civile, al legale rappresentante e aglieventuali altri componenti l’organo di amministra-zione, nonché a ciascuno dei consorziati che neiconsorzi e nelle società consortili detenga una parte-cipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o con-sorziati per conto dei quali le società consortili o iconsorzi operino in modo esclusivo nei confrontidella pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codi-ce civile, a chi ne ha la rappresentanza e agliimprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;e) per le società in accomandita semplice, ai soci

accomandatari;f) per le società di cui all’articolo 2506 del codi-

ce civile, a coloro che le rappresentano stabilmentenel territorio dello Stato.

CAPO II

CERTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Sezione IComunicazioni della prefettura

Art. 3. Comunicazioni per iscritto. 1. Salvoquanto previsto dall’articolo 1, la documentazione

circa la sussistenza di una delle cause di decadenza,di sospensione o di divieto di cui all’articolo 10 del-la legge 31 maggio 1965, n. 575, su richiesta nomi-nativa della stessa amministrazione, anche per elen-chi, è effettuata mediante comunicazione scritta del-la prefettura della provincia in cui l’amministrazio-ne ha sede, ovvero, se richiesta dai soggetti privatiinteressati, dalla prefettura della provincia in cui glistessi risiedono o hanno sede, soltanto quando:

a) i collegamenti informatici o telematici di cuiall’articolo 4 non sono attivati o non sono comunqueoperanti, ovvero l’attestazione risultante richiede laconferma scritta della prefettura;

b) il certificato rilasciato dalla camera di com-mercio, industria, artigianato e agricoltura, è privodella dicitura antimafia di cui all’articolo 9.

2. La richiesta da parte dei soggetti privati interes-sati, corredata della documentazione di cui all’arti-colo 10, comma 3, ancorché priva della dicitura dicui all’articolo 9, ovvero della documentazione dicui all’articolo 10, comma 4, è ammessa previainformativa all’amministrazione procedente e puòessere effettuata da persona delegata. La delega puòindicare anche la persona incaricata del ritiro ed èsempre effettuata con atto recante sottoscrizioneautenticata. La delega deve essere esibita unitamen-te ad un documento di identificazione, sia all’attodella richiesta, che all’atto del ritiro. Nel caso di riti-ro a mezzo di persona delegata, la comunicazione èrilasciata in busta chiusa a nome del richiedente.

3. La comunicazione è rilasciata entro quindicigiorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4. Comunicazioni in via telematica. 1. Ladocumentazione circa la sussistenza delle cause disospensione, di divieto o di decadenza previste dal-l’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n 575, puòessere conseguita mediante l’utilizzazione di colle-gamenti informatici o telematici tra le amministra-zioni interessate ed una o più prefetture dotate dispecifico archivio automatizzato, attivati sulla basedi convenzioni approvate dal Ministero dell’interno,in modo da:

a) attestare con strumenti automatizzati l’inesi-stenza delle predette cause interdittive, allo scopo diconseguire risultati equivalenti alle comunicazionidi cui all’articolo 3;

b) rendere accessibili alle prefetture competenti lesegnalazioni relative alle attestazioni prodotte.

2. Nessun provvedimento di diniego o altrimentisfavorevole all’interessato può essere adottato o ese-guito sulla base delle segnalazioni trasmesse a normadel comma 1 senza specifica comunicazione di con-ferma da effettuarsi, a cura della prefettura compe-tente, anche mediante elenchi cumulativi, entro quin-dici giorni dalla richiesta nominativa.

Art. 5. Autocertificazione. 1. Fuori dei casi pre-visti dall’articolo 10, i contratti e subcontratti relati-

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vi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provve-dimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti giàdisposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previaacquisizione di apposita dichiarazione con la qualel’interessato attesti che nei propri confronti non sus-sistono le cause di divieto, di decadenza o di sospen-sione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio1965, n. 575. La sottoscrizione della dichiarazionedeve essere autenticata con le modalità dell’articolo20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La predetta dichiarazione è resa dall’interessatoanche quando gli atti e i provvedimenti della pub-blica amministrazione riguardano:

a) attività private, sottoposte a regime autorizza-torio, che possono essere intraprese su denuncia diinizio da parte del privato alla pubblica amministra-zione competente;

b) attività private sottoposte alla disciplina delsilenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa alregolamento approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successi-ve modificazioni e integrazioni.

Sezione IICertificati camerali

Art. 6. Certificazioni o attestazioni delle cameredi commercio, industria e artigianato. 1. Le certifi-cazioni o attestazioni delle camere di commercio,industria e artigianato, d’ora in avanti indicate comecamere di commercio, recanti la dicitura di cui all’ar-ticolo 9, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comu-nicazioni delle prefetture che attestano l’insussistenzadelle cause di decadenza, divieto o sospensione di cuiall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575.

2. L’acquisizione agli atti dell’amministrazioneinteressata e degli altri soggetti di cui all’articolo 1del presente regolamento, ovvero del concessionariodi opere o servizi pubblici, delle certificazioni oattestazioni di cui al comma 1, munite della dicituraivi prevista, rilasciate in data non anteriore a seimesi, esonera dalla richiesta della comunicazioneprevista dall’articolo 3 e dall’acquisizione dell’auto-certificazione di cui all’articolo 5.

3. Le richieste delle certificazioni o attestazioni dicui al comma 1 devono essere presentate alle came-re di commercio dalla persona interessata o da per-sona dalla stessa delegata a norma dell’articolo 3,comma 2.

4. Le attestazioni o certificazioni delle camere dicommercio prive della dicitura di cui all’articolo 9non implicano di per sé la sussistenza di una dellecause di decadenza, di divieto o di sospensione dicui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, ma in tal caso deve essere richiesta la comuni-cazione di cui al l’articolo 3.

5. Le camere di commercio, nell’esercizio dellaloro attività amministrativa, utilizzano il collega-

mento telematico disciplinato dal presente regola-mento per acquisire, nei casi previsti dalla legge, lecomunicazioni di cui all’articolo 3.

Art. 7. Collegamento telematico. 1. È attivato uncollegamento telematico tra il sistema informativodelle camere di commercio e il sistema informativodel Ministero dell’interno messo a disposizione del-la prefettura di Roma.

2. Il sistema informativo delle camere di commer-cio è quello di cui agli articoli 21, comma 4, e 23,comma 2, del decreto del Presidente della Repubbli-ca 7 dicembre 1995, n. 581, operante, tra l’altro, peril trattamento automatizzato degli elenchi, ruoli, albie registri delle camere di commercio.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il centro ela-borazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1°aprile 1981, n. 121, d’ora in avanti indicato comeC.E.D., costituisce un apposito archivio informaticocontenente l’elenco delle persone alle quali sonostati comminati i provvedimenti di cui all’articolo10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

4. Per ciascuna persona sono inseriti nell’archivioinformatico i seguenti dati:

a) cognome e nome;b) sesso;c) data e provincia di nascita;d) cittadinanza;e) comune di residenza.

5. Il C.E.D. garantisce la completezza e l’aggior-namento costante dell’archivio.

6. Il C.E.D. rende accessibile, con modalità tele-matica, l’archivio di cui al comma 3 al sistemainformativo messo a disposizione della prefettura diRoma e, per il tramite di questo, a quello delle came-re di commercio per l’effettuazione di interrogazio-ni nominative o per l’acquisizione delle comunica-zioni previste dagli articoli 3 e 4.

Art. 8. Procedure per l’interrogazione dell’ar-chivio. 1. L’interrogazione nominativa di cui all’ar-ticolo 7, comma 6, è effettuata da dipendenti dellecamere di commercio addetti alle certificazioni eattestazioni previste dal presente regolamento,appositamente abilitati dal responsabile del procedi-mento individuato in base alle norme organizzativedelle singole camere di commercio.

2. Il sistema di collegamento deve garantire laindividuazione del dipendente che effettua ciascunainterrogazione.

3. Il sistema informativo delle camere di commer-cio garantisce che qualora l’interrogazione nomina-tiva di cui all’articolo 7, comma 6, corrisponda aduna iscrizione presente nell’archivio informatico dicui all’articolo 7, comma 3:

a) sia sospeso il rilascio del certificato relativoalle iscrizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lette-re d) ed e), della legge 31 maggio 1965, n. 575;

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b) sia consentito il rilascio del certificato relati-vo all’iscrizione nel registro delle imprese o adaltre iscrizioni diverse da quelle indicate nella let-tera a), privo della dicitura di cui all’articolo 9.

4. Il sistema informativo delle camere di commer-cio garantisce, altresì, qualora l’interrogazionenominativa di cui all’articolo 7, comma 6, risultinegativa, che venga automaticamente inserita neltesto della certificazione o attestazione richiesta laapposita dicitura di cui all’articolo 9. In ogni caso, lecamere di commercio possono rilasciare le certifica-zioni e le attestazioni di cui al presente decreto pri-ve della predetta dicitura quando l’interessato nefaccia espressa richiesta.

5. Nei casi previsti dal comma 3, il dipendente del-la camera di commercio informa l’interessato cheoccorre acquisire presso la competente prefettura lacomunicazione di cui all’articolo 3, anche per i prov-vedimenti di competenza delle camere di commercio,quando deve disporsi la sospensione o cancellazionedell’iscrizione.

6. Gli elementi essenziali di ogni certificato rila-sciato sono conservati in un apposito archivio infor-matico del sistema informativo delle camere di com-mercio accessibile telematicamente da parte delleprefetture interessate.

7. Il sistema informativo delle camere di commer-cio collabora con il C.E.D. per consentire l’abbina-mento a ciascun nominativo, presente nell’archiviocostituito a norma dell’articolo 7, del relativo codi-ce fiscale.

Art. 9. Dicitura antimafia. 1. Le certificazionidelle camere di commercio sono equiparate allecomunicazioni qualora riportino in calce la seguen-te dicitura: «Nulla osta ai fini dell’articolo 10 dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifi-cazioni. La presente certificazione è emessa dallaC.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematicocon il sistema informativo utilizzato dalla prefetturadi Roma».

2. Con apposito decreto del Ministro dell’industria,del commercio e dell’artigianato, emanato a normadel l’articolo 24, comma 1, del decreto del Presiden-te della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sonodefiniti i certificati di iscrizione nel registro delleimprese, recanti la dicitura di cui al comma 1, relati-vi ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 3.

3. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti imodelli di certificazione previsti dal presente rego-lamento e relativi agli altri registri, albi, ruoli edelenchi tenuti dalle camere di commercio.

CAPO IIIINFORMAZIONI DEL PREFETTO

Art. 10. Informazioni del prefetto. 1. Salvoquanto previsto dall’articolo 1, ed in deroga alledisposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo

8 agosto 1994, n. 490, fatto salvo il divieto di fra-zionamento di cui al comma 2 del predetto artico-lo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici egli altri soggetti di cui all’articolo 1, devono acqui-sire le informazioni di cui al comma 2 del presentearticolo, prima di stipulare, approvare o autorizza-re i contratti e subcontratti, ovvero prima di rila-sciare o consentire le concessioni o erogazioniindicati nell’articolo 10 della legge 31 maggio1965, n. 575, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dallalegge in attuazione delle direttive comunitarie inmateria di opere e lavori pubblici, servizi pubblici epubbliche forniture, indipendentemente dai casi diesclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le conces-sioni di acque pubbliche o di beni demaniali per losvolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per laconcessione di contributi, finanziamenti e agevola-zioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipoper lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 300 milioni di lire (pari a euro154.937,06) per l’autorizzazione di subcontratti,cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione diopere o lavori pubblici o la prestazione di servizi oforniture pubbliche.

2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal pre-fetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltra-zione mafiosa nelle società o imprese interessate, leamministrazioni cui sono fornite le relative informa-zioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare icontratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare ocomunque consentire le concessioni e le erogazioni.

3. Le informazioni del prefetto, sono richiestedall’amministrazione interessata, indicando l’og-getto e il valore del contratto, subcontratto, con-cessione o erogazione ed allegando, esclusivamen-te, copia del certificato di iscrizione dell’impresapresso la camera di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura corredato della apposita dicituraantimafia. Nel caso di società consortili o di con-sorzi, il certificato è integrato con la indicazionedei consorziati che detengono una quota superioreal 10% del capitale o del fondo consortile nonchédei consorziati per conto dei quali la società con-sortile o il consorzio opera in modo esclusivo neiconfronti della pubblica amministrazione. Per leimprese di costruzioni il certificato è integrato conl’indicazione del direttore tecnico.

4. In luogo o ad integrazione del certificato di cuial comma 3 può essere allegata una dichiarazionedel legale rappresentante recante le medesime indi-cazioni.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta diinformazioni è inoltrata al prefetto della provincianella quale hanno residenza o sede le persone fisiche,le imprese, le associazioni, le società o i consorziinteressati ai contratti e subcontratti di cui al comma

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1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti diconcessione o erogazione di cui alla lettera b) dellostesso comma 1.

6. La richiesta può essere effettuata anche da l sog-getto privato interessato o da persona da questi spe-cificamente delegata, previa comunicazione all’am-ministrazione destinataria di voler procedere diretta-mente a tale adempimento. La delega deve risultareda atto recante sottoscrizione autenticata e deveessere esibita unitamente ad un documento di iden-tificazione personale. In ogni caso la prefettura fapervenire le informazioni direttamente all’ammini-strazione indicata dal richiedente.

7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative aitentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misu-ra cautelare o il giudizio, ovvero che recano unacondanna anche non definitiva per taluno dei delittidi cui agli articoli 629, 644, 648 bis, e 648 ter delcodice penale, o dall’articolo 51, comma 3 bis, delcodice di procedura penale;

b) dalla proposta o dal provvedimento di appli-cazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2bis, 2 ter, 3 bis e 3 quater della legge 31 maggio1965, n. 575;

c) dagli accertamenti disposti dal prefetto ancheavvalendosi dei poteri di accesso e di accertamen-to delegati dal Ministro dell’interno, ovvero richie-sti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi inaltra provincia.

8. La prefettura competente estende gli accertamen-ti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato,che risultano poter determinare in qualsiasi modo lescelte o gli indirizzi dell’impresa e, anche sulla docu-mentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esitodelle informazioni al venir meno delle circostanzerilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infil-trazione mafiosa.

9. Le disposizioni dell’articolo l septies del decretolegge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, comesuccessivamente integrato dalla legge 15 novembre1988, n. 486, non si applicano alle informazioni pre-viste dal presente articolo, salvo che gli elementi o lealtre indicazioni fornite siano rilevanti ai fini dellevalutazioni discrezionali ammesse dalla legge. Sonofatte salve le procedure di selezione previste dalledisposizioni in vigore in materia di appalti, compresequelle di recepimento di direttive europee.

Art. 11. Termini per il rilascio delle informa-zioni. 1. Quando le verifiche disposte siano di parti-colare complessità, il prefetto ne dà comunicazionesenza ritardo all’amministrazione interessata e for-nisce le informazioni acquisite entro i successivitrenta giorni.

2. Decorso il termine di quarantacinque giorni dal-la ricezione della richiesta, ovvero, nei casi d’urgen-za, anche immediatamente dopo la richiesta, le

amministrazioni procedono anche in assenza delleinformazioni del prefetto. In tale caso, i contributi, ifinanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazionidi cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizionerisolutiva e l’amministrazione interessata può revo-care le autorizzazioni e le concessioni o recedere daicontratti, fatto salvo il pagamento del valore delleopere già eseguite e il rimborso delle spese sostenu-te per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delleutilità conseguite.

3. Le facoltà di revoca e di recesso di cui al comma2 si applicano anche quando gli elementi relativi atentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati suc-cessivamente alla stipula del contratto, alla conces-sione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.

4. Il versamento delle erogazioni di cui alla lette-ra f) dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, può essere in ogni caso sospeso fino a quandopervengono le informazioni che non sussistono lecause di divieto o di sospensione di cui all’articolo10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, né il divie-to di cui all’articolo 4 comma 6, del decreto legi-slativo n. 490.

Art. 12. Disposizioni relative ai lavori pubbli-ci. 1. Se taluna delle situazioni indicate nell’artico-lo 10, comma 7, interessa un’impresa diversa daquella mandataria che partecipa ad un’associazioneo raggruppamento temporaneo di imprese, le causedi divieto o di sospensione di cui all’articolo 10 del-la legge 31 maggio 1965, n. 575, e quelle di divie-to di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legi-slativo n. 490 del 1994, non operano nei confrontidelle altre imprese partecipanti quando la predettaimpresa sia estromessa o sostituita anteriormentealla stipulazione del contratto o alla concessione deilavori. La sostituzione può essere effettuata entrotrenta giorni dalla comunicazione delle informazio-ni del prefetto qualora esse pervengano successiva-mente alla stipulazione del contratto o alla conces-sione dei lavori.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anchenel caso di consorzi non obbligatori.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, adottatodi concerto con il Ministro di grazia e giustizia e conil Ministro dei lavori pubblici, sentito il Garante perla protezione dei dati personali, sono individuate lemodalità per l’interscambio dei dati di cui all’artico-lo 10, comma 7, allo scopo di raccordare le proce-dure di rilascio delle informazioni del prefetto equelle relative alla tenuta dell’albo nazionale deicostruttori, nel rispetto delle disposizioni di leggesul trattamento dei dati personali.

4. Il prefetto della provincia interessata all’esecu-zione delle opere e dei lavori pubblici di cui all’arti-colo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.490 del 1994, è tempestivamente formato dalla sta-zione appaltante della pubblicazione del bando digara e svolge gli accertamenti preliminari sulle

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imprese locali per le quali il rischio di tentativi diinfiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ailavori, è ritenuto maggiore. L’accertamento di unadelle situazioni indicate dall’articolo 10, comma 7,comporta il divieto dell’appalto o della concessionedell’opera pubblica, nonché del subappalto, deglialtri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi,comunque denominati, indipendentemente dal valo-re delle opere o dei lavori.

Art. 13. Abrogazioni. 1. Ai sensi dell’articolo 20,comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del-l’articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio1997, n. 127, dalla data di entrata in vigore del pre-sente regolamento si intendono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell’interno, di concer-to con il Ministro di grazia e giustizia e con il Mini-stro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,16 dicembre 1997, n. 486;

b) gli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo 8agosto 1994, n. 490;

c) l’articolo 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47.

Art. 14. Entrata in vigore. 1. Il presente regola-mento entra in vigore il sessantesimo giorno succes-sivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.

13.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo Unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti locali.(Stralcio) (1).–––––––––––

(1) Si veda anche la legge 27 marzo 2001, n. 97«Norme sul rapporto tra procedimento penale eprocedimento disciplinare ed effetti del giudicatopenale nei confronti dei dipendenti delle Ammini-strazioni pubbliche», riportata in «Responsabilità,Amm.va Enti e Dipendenti Amministrazioni pubbli-che».

Art. 53. Dimissioni, impedimento, rimozione,decadenza, sospensione o decesso del sindaco odel presidente della provincia. 1. In caso di impe-dimento permanente, rimozione, decadenza o deces-so del sindaco o del presidente della provincia, laGiunta decade e si procede allo scioglimento delconsiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in cari-ca sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuo-vo sindaco o presidente della provincia. Sino allepredette elezioni, le funzioni del sindaco e del presi-dente della provincia sono svolte, rispettivamente,dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituisconoil sindaco e il presidente della provincia in caso diassenza o di impedimento temporaneo, nonché nelcaso di sospensione dall’esercizio della funzione aisensi dell’articolo 59.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presi-dente della provincia diventano efficaci ed irrevoca-bili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro pre-sentazione al consiglio. In tal caso si procede alloscioglimento del rispettivo consiglio, con contestua-le nomina di un commissario (1).

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o pro-vinciale determina in ogni caso la decadenza del sin-daco o del presidente della provincia nonché dellerispettive giunte. –––––––––––

(1) Per la deroga a quanto previsto dal presentecomma, vedi l’art. 1, D.L. 1° febbraio 2005, n. 8.

Art. 58. Cause ostative alla candidatura. 1.Non possono essere candidati alle elezioni provin-ciali, comunali e circoscrizionali e non possonocomunque ricoprire le cariche di presidente dellaprovincia, sindaco, assessore e consigliere provin-ciale e comunale, presidente e componente del con-siglio circoscrizionale, presidente e componente delconsiglio di amministrazione dei consorzi, presiden-te e componente dei consigli e delle giunte delleunioni di comuni, consigliere di amministrazione epresidente delle aziende speciali e delle istituzioni dicui all’articolo 114, presidente e componente degliorgani delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definiti-va per il delitto previsto dall’articolo 416 bis delcodice penale o per il delitto di associazione finaliz-zata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psi-cotrope di cui all’articolo 74 del testo unico appro-vato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per undelitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico,concernente la produzione o il traffico di dettesostanze, o per un delitto concernente la fabbrica-zione, l’importazione, l’esportazione, la vendita ocessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la penadella reclusione non inferiore ad un anno, il porto, iltrasporto e la detenzione di armi, munizioni o mate-rie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamentopersonale o reale commesso in relazione a taluno deipredetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definiti-va per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato),316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui),316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317(concussione), 318 (corruzione per un atto d’uffi-cio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doverid’ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320(corruzione di persona incaricata di un pubblico ser-vizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenzadefinitiva alla pena della reclusione complessiva-mente superiore a sei mesi per uno o più delitticommessi con abuso dei poteri o con violazione deidoveri inerenti ad una pubblica funzione o a unpubblico servizio diversi da quelli indicati nella let-tera b);

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d) coloro che sono stati condannati con sentenzadefinitiva ad una pena non inferiore a due anni direclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha appli-cato, con provvedimento definitivo, una misura diprevenzione, in quanto indiziati di appartenere aduna delle associazioni di cui all’articolo 1 della leg-ge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’ar-ticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente arti-colo e dall’articolo 59 la sentenza prevista dall’arti-colo 444 del codice di procedura penale è equipara-ta a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si appli-cano a qualsiasi altro incarico con riferimento alquale l’elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circo-scrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, del-la giunta comunale o del sindaco, di assessori pro-vinciali o comunali.

4. L’eventuale elezione o nomina di coloro che sitrovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.L’organo che ha provveduto alla nomina o alla con-valida dell’elezione è tenuto a revocare il relativoprovvedimento non appena venuto a conoscenzadell’esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedentinon si applicano nei confronti di chi è stato condan-nato con sentenza passata in giudicato o di chi è sta-to sottoposto a misura di prevenzione con provvedi-mento definitivo, se è concessa la riabilitazione aisensi dell’articolo 178 del codice penale o dell’arti-colo 15 della legge 3 agosto 1988. n. 327.

Art. 59. Sospensione e decadenza di diritto. 1.Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al com-ma 1 dell’articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna nondefinitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 58,comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previstidagli articoli 314, primo comma, 316, 316 bis, 317,318, 319, 319 ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, con-fermata in appello per la stessa imputazione, hannoriportato, dopo l’elezione o la nomina, una condan-na ad una pena non inferiore a due anni di reclusio-ne per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l’autorità giudiziariaha applicato, con provvedimento non definitivo, unamisura di prevenzione in quanto indiziati di apparte-nere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituitodall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646. La sospensione di diritto consegue, altresì,quando è disposta l’applicazione di una delle misu-re coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 delcodice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi,ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino aquando non sia convalidata la supplenza, non sonocomputati al fine della verifica del numero legale, nèper la determinazione di qualsivoglia quorum omaggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrreeffetti decorsi diciotto mesi. La cessazione nonopera, tuttavia, se entro i termini di cui al prece-dente periodo l’impugnazione in punto di respon-sabilità è rigettata anche con sentenza non definiti-va. In quest’ultima ipotesi la sospensione cessa diprodurre effetti decorso il termine di dodici mesidalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o dellasegreteria del pubblico ministero i provvedimentigiudiziari che comportano la sospensione sonocomunicati al prefetto, il quale, accertata la sussi-stenza di una causa di sospensione, provvede anotificare il relativo provvedimento agli organi chehanno convalidato l’elezione o deliberato la nomi-na.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei con-fronti dell’interessato venga meno l’efficacia dellamisura coercitiva di cui al comma 1, ovvero vengaemessa sentenza, anche se non passata in giudicato,di non luogo a procedere, di proscioglimento o diassoluzione o provvedimento di revoca della misuradi prevenzione o sentenza di annullamento ancorchècon rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimen-to di revoca devono essere pubblicati nell’albo pre-torio e comunicati alla prima adunanza dell’organoche ha proceduto all’elezione, alla convalida dell’e-lezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma1 dell’articolo 58 decade da essa di diritto dalla datadel passaggio in giudicato della sentenza di condan-na o dalla data in cui diviene definitivo il provvedi-mento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunqueriguardanti gli enti di cui all’articolo 58. l’autoritàgiudiziaria ha emesso provvedimenti che comporta-no la sospensione o la decadenza dei pubblici uffi-ciali degli enti medesimi e vi è la necessità di verifi-care che non ricorrano pericoli di infiltrazione ditipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefettopuò accedere presso gli enti interessati per acquisiredati e documenti ed accertare notizie concernenti iservizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sonotrasmesse al Ministro dell’interno, ai sensi dell’arti-colo 2, comma 2 quater, del decreto-legge 29 otto-bre 1991. n. 345, convertito, con modificazioni, dal-la legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successivemodifiche ed integrazioni.

Art. 141. Scioglimento e sospensione dei consi-gli comunali e provinciali. 1. I consigli comunali eprovinciali vengono sciolti con decreto del Presi-

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dente della Repubblica, su proposta del Ministrodell’interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzio-ne o per gravi e persistenti violazioni di legge, non-ché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normalefunzionamento degli organi e dei servizi per leseguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, deca-denza, decesso del sindaco o del presidente dellaprovincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente dellaprovincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni conte-stuali, ovvero rese anche con atti separati purchécontemporaneamente presentati al protocollo del-l’ente, della metà più uno dei membri assegnati, noncomputando a tal fine il sindaco o il presidente del-la provincia;

4) riduzione dell’organo assembleare per impos-sibilità di surroga alla metà dei componenti del con-siglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilan-cio;

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al disopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativistrumenti urbanistici generali e non adottino talistrumenti entro diciotto mesi dalla data di elezionedegli organi. In questo caso, il decreto di sciogli-mento del consiglio è adottato su proposta del Mini-stro dell’interno di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti (1).

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,trascorso il termine entro il quale il bilancio deveessere approvato senza che sia stato predispostodalla Giunta il relativo schema, l’organo regionaledi controllo nomina un commissario affinché lopredisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio.In tal caso e comunque quando il consiglio nonabbia approvato nei termini di legge lo schema dibilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regio-nale di controllo assegna al consiglio, con letteranotificata ai singoli consiglieri, un termine nonsuperiore a 20 giorni per la sua approvazione,decorso il quale si sostituisce, mediante appositocommissario, all’amministrazione inadempiente.Del provvedimento sostitutivo è data comunicazio-ne al prefetto che inizia la procedura per lo sciogli-mento del consiglio.

2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) delcomma 1, trascorso il termine entro il quale gli stru-menti urbanistici devono essere adottati, la regionesegnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefettoinvita gli enti che non abbiano provveduto ad adem-piere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A talfine gli enti locali possono attivare gli interventi,anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo cri-teri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.

Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi,il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento delconsiglio (1).

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)della lettera b) del comma 1, con il decreto di scio-glimento si provvede alla nomina di un commissa-rio, che esercita le attribuzioni conferitegli con ildecreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di sciogli-mento deve coincidere con il primo turno elettoraleutile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto delloscioglimento continuano ad esercitare, fino allanomina dei successori, gli incarichi esterni loroeventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazio-ne del Ministro contenente i motivi del provvedi-mento; dell’adozione del decreto di scioglimento èdata immediata comunicazione al parlamento. Ildecreto è pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" dellaRepubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi preceden-ti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefet-to, per motivi di grave e urgente necessità, puòsospendere, per un periodo comunque non superiorea novanta giorni, i consigli comunali e provinciali enominare un commissario per la provvisoria ammi-nistrazione dell’ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggiregionali le disposizioni di cui al presente articolo siapplicano, in quanto compatibili, agli altri enti loca-li di cui all’articolo 2, comma 1 ed ai consorzi traenti locali. Il relativo provvedimento di scioglimen-to degli organi comunque denominati degli entilocali di cui al presente comma è disposto condecreto del Ministro dell’interno. –––––––––––

(1) Lettera aggiunta dall’art. 32, D.L. 30 settem-bre 2003, n. 269, conv., con modif., dalla L. 24novembre 2003, n. 326.

Art. 142. Rimozione e sospensione di ammini-stratori locali. 1. Con decreto del Ministro dell’in-terno il sindaco, il presidente della provincia, i pre-sidenti dei consorzi e delle comunità montane, icomponenti dei consigli e delle giunte, i presidentidei consigli circoscrizionali possono essere rimossiquando compiano atti contrari alla Costituzione oper gravi e persistenti violazioni di legge o per gra-vi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospenderegli amministratori di cui al comma 1 qualora sussi-stano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagliarticoli 58 e 59.

Art. 143. Scioglimento dei consigli comunali eprovinciali conseguente a fenomeni di infiltra-zione e di condizionamento di tipo mafioso. 1.

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Fuori dei casi previsti dall’articolo 141, i consiglicomunali e provinciali sono sciolti quando, anche aseguito di accertamenti effettuati a norma dell’arti-colo 59, comma 7, emergono elementi su collega-menti diretti o indiretti degli amministratori con lacriminalità organizzata o su forme di condiziona-mento degli amministratori stessi, che compromet-tono la libera determinazione degli organi elettivi eil buon andamento delle amministrazioni comunalie provinciali, nonché il regolare funzionamento deiservizi alle stesse affidati ovvero che risultano talida arrecare grave e perdurante pregiudizio per lostato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento delconsiglio comunale o provinciale comporta la ces-sazione dalla carica di consigliere, di sindaco, dipresidente della provincia e di componente dellerispettive giunte, anche se diversamente dispostodalle leggi vigenti in materia di ordinamento e fun-zionamento degli organi predetti, nonché di ognialtro incarico comunque connesso alle carichericoperte.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Pre-sidente della Repubblica, su proposta del Ministrodell’interno, previa deliberazione del Consiglio deiMinistri. Il provvedimento di scioglimento delibe-rato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presi-dente della Repubblica per l’emanazione del decre-to ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Ilprocedimento è avviato dal prefetto della provinciacon una relazione che tiene anche conto di elemen-ti eventualmente acquisiti con i poteri delegati dalMinistro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, com-ma 2 quater, del decreto legge 29 ottobre 1991, n.345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30dicembre 1991, n. 410, e successive modificazionied integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggettodegli accertamenti di cui al comma 1 o per eventiconnessi sia pendente procedimento penale, il pre-fetto può richiedere preventivamente informazionial procuratore della repubblica competente, il qua-le, in deroga all’articolo 329 del codice di procedu-ra penale, comunica tutte le informazioni che nonritiene debbano rimanere segrete per le esigenze delprocedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effet-ti per un periodo da dodici a diciotto mesi proroga-bili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casieccezionali, dandone comunicazione alle commis-sioni parlamentari competenti, al fine di assicurare ilbuon andamento delle amministrazioni e il regolarefunzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decre-to di scioglimento, con allegata la relazione delMinistro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.

4. Il provvedimento con il quale si dispone l’even-tuale proroga della durata dello scioglimento a nor-ma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesi-mo giorno antecedente la data fissata per lo svolgi-

mento delle elezioni relative al rinnovo degli organi.Si osservano le procedure e le modalità stabilite dalcomma 2 del presente articolo.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, ilprefetto, in attesa del decreto di scioglimento,sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché daogni altro incarico ad essa connesso, assicurando laprovvisoria amministrazione dell’ente medianteinvio di commissari. La sospensione non può ecce-dere la durata di 60 giorni e il termine del decreto dicui al comma 3 decorre dalla data del provvedimen-to di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degliorgani a norma del presente articolo quando sussi-stono le condizioni indicate nel comma 1, ancor-ché ricorrano le situazioni previste dall’articolo141.

Art. 144. Commissione straordinaria e Comi-tato di sostegno e monitoraggio. 1. Con il decre-to di scioglimento di cui all’articolo 143 è nomina-ta una commissione straordinaria per la gestionedell’ente, la quale esercita le attribuzioni che lesono conferite con il decreto stesso. La commissio-ne è composta di tre membri scelti tra funzionaridello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magi-strati della giurisdizione ordinaria o amministrati-va in quiescenza. La commissione rimane in caricafino allo svolgimento del primo turno elettoraleutile.

2. Presso il Ministero dell’interno è istituito, conpersonale della amministrazione, un comitato disostegno e di monitoraggio dell’azione delle com-missioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comu-ni riportati a gestione ordinaria.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato anorma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità diorganizzazione e funzionamento della commissionestraordinaria per l’esercizio delle attribuzioni adessa conferite, le modalità di pubblicizzazione degliatti adottati dalla commissione stessa, nonché lemodalità di organizzazione e funzionamento, delcomitato di cui al comma 2.

Art. 145. Gestione straordinaria. 1. Quandoin relazione alle situazioni indicate nel comma 1dell’articolo 143 sussiste la necessità di assicurareil regolare funzionamento dei servizi degli enti neicui confronti è stato disposto lo scioglimento, ilprefetto, su richiesta della commissione straordina-ria di cui al comma 1 dell’articolo 144, può dispor-re, anche in deroga alle norme vigenti, l’assegna-zione in via temporanea, in posizione di comandoo distacco, di personale amministrativo e tecnico diamministrazioni ed enti pubblici, previa intesa congli stessi, ove occorra anche in posizione disovraordinazione. Al personale assegnato spetta uncompenso mensile lordo proporzionato alle presta-

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zioni da rendere, stabilito dal prefetto in misuranon superiore al 50 per cento del compenso spet-tante a ciascuno dei componenti della commissio-ne straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamen-to economico di missione stabilito dalla legge per idipendenti dello Stato in relazione alla qualificafunzionale posseduta nell’amministrazione diappartenenza. Tali competenze sono a carico delloStato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla basedi idonea documentazione giustificativa, sugliaccreditamenti emessi, in deroga alle vigentidisposizioni di legge, dal Ministero dell’interno.La prefettura, in caso di ritardo nell’emissionedegli accreditamenti è autorizzata a prelevare lesomme occorrenti sui fondi in genere della conta-bilità speciale. Per il personale non dipendente dal-le amministrazioni centrali o periferiche dello Sta-to, la prefettura provvede al rimborso al datore dilavoro dello stipendio lordo, per la parte propor-zionalmente corrispondente alla durata delle pre-stazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presentedisposizione si provvede con una quota parte del10 per cento delle somme di denaro confiscate aisensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e suc-cessive modificazioni, nonché del ricavato dellevendite disposte a norma dell’articolo 4, commi 4e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, con-vertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili edai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi del-la medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenzadel periodo di assegnazione, la commissionestraordinaria potrà rilasciare, sulla base della valu-tazione dell’attività prestata dal personale assegna-to, apposita certificazione di lodevole servizio checostituisce titolo valutabile ai fini della progressio-ne di carriera e nei concorsi interni e pubblici nel-le amministrazioni dello Stato, delle regioni e deglienti locali.

2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi eper avviare la sollecita realizzazione di opere pub-bliche indifferibili, la commissione straordinaria dicui al comma 1 dell’articolo 144, entro il termine disessanta giorni dall’insediamento, adotta un pianodi priorità degli interventi, anche con riferimento aprogetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relati-vi devono essere nuovamente approvati dalla com-missione straordinaria. La relativa deliberazione,esecutiva a norma di legge, è inviata entro diecigiorni al prefetto il quale, sentito il comitato pro-vinciale della pubblica amministrazione opportuna-mente integrato con i rappresentanti di uffici tecni-ci delle amministrazioni statali, regionali o locali,trasmette gli atti all’amministrazione regionale ter-ritorialmente competente per il tramite del commis-sario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti,che provvedono alla dichiarazione di priorità diaccesso ai contributi e finanziamenti a carico degli

stanziamenti comunque destinati agli investimentidegli enti locali. Le disposizioni del presente com-ma si applicano ai predetti enti anche in deroga alladisciplina sugli enti locali dissestati, limitatamenteagli importi totalmente ammortizzabili con contri-buti statali o regionali ad essi effettivamente asse-gnati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica-no, a far tempo dalla data di insediamento degliorgani e fino alla scadenza del mandato elettivo,anche alle amministrazioni comunali e provinciali, icui organi siano rinnovati al termine del periodo discioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell’ar-ticolo 143.

4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anchecon riferimento a situazioni di infiltrazione o di con-dizionamento di tipo mafioso, connesse all’aggiudi-cazione di appalti di opere o di lavori pubblici o dipubbliche forniture, ovvero l’affidamento in conces-sione di servizi pubblici locali, la commissionestraordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144procede alle necessarie verifiche con i poteri del col-legio degli ispettori di cui all’articolo 14 del decre-to-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Aconclusione degli accertamenti, la commissionestraordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenutinecessari e può disporre d’autorità la revoca delledeliberazioni già adottate, in qualunque momento efase della procedura contrattuale, o la rescissione delcontratto già concluso.

5. Ferme restando le forme di partecipazionepopolare previste dagli statuti in attuazione dell’ar-ticolo 8, comma 3, la commissione straordinaria dicui al comma 1 dell’articolo 144, allo scopo diacquisire ogni utile elemento di conoscenza e valu-tazione in ordine a rilevanti questioni di interessegenerale si avvale, anche mediante forme di con-sultazione diretta, dell’apporto di rappresentantidelle forze politiche in ambito locale, dell’Anci,dell’Upi, delle organizzazioni di volontariato e dialtri organismi locali particolarmente interessatialle questioni da trattare.

Art. 146. Norma finale. 1. Le disposizioni dicui agli articoli 143, 144, 145 si applicano ancheagli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1,nonché ai consorzi di comuni e province, agli orga-ni comunque denominati delle aziende sanitarielocali ed ospedaliere, alle aziende speciali deicomuni e delle province e ai consigli circoscrizio-nali, in quanto compatibili con i relativi ordina-menti.

2. Il Ministro dell’interno presenta al Parlamentouna relazione semestrale sull’attività svolta dallagestione straordinaria dei singoli comuni.

Art. 147-275. Omissis.

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14.

D.L. 25 settembre 2001, n. 350 (in GA) 26 set-tembre 2001, n. 224) conv., con modif. dalla L.23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24 novem-bre 2001. n. 274). Disposizioni urgenti invista dell’introduzione dell’euro in materiadi tassazione dei redditi di natura finanzia-ria, di emersione di attività detenute all’e-stero, di cartolarizzazione e di altre opera-zioni finanziarie. (1)–––––––––––

(1) Riportato alla voce Economia Pubblica.

Art. 14. Effetti del rimpatrio. (1) 1. Salvo quantostabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attivitàfinanziarie effettuato ai sensi dell’articolo 12 e nelrispetto delle inodalità di cui all’articolo 13:

a) preclude nei confronti dei dichiarante e dei sog-getti solidamebte obbligati, ogni accertamento tribu-tario e contributivo per i periodi d’imposta per i qua-li noti è ancora decorso il termine per l’azione diaccertamento alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, limitatamente agli imponibili rappre-sentati dalle somme o dalle altre attività costituiteall’estero e oggetto di rimpatrio;

b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie eprevidenziali e quelle previste dall’articolo 5 deldecreto-legge n. 167 del l990, relativaniente alladisponibilità delle attività finanziarie dichiarate;

c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonchéper i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, adeccezione di quelli previsti dall’articolo 4, lettere d)e f), del predetto decreto n. 429 dei 1982, relativa-mente alla disponibilità delle attività finanziariedichiarate.

2. Fermi rirnanendo gli obblighi in materia diantiriciclaggio indicati all’articolo 17 e quelli dirilevazione e comunicazione previsti dagli articoli1, commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del1990, gli intermediari non effettuano le comunica-zioni all’amministrazione finanziaria previste dal-l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del1990. Gli intermediari non devono comunicareall’amministrazione finanziaria, ai fini degli accer-tamenti tributari, dati e notizie concernenti ledichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguar-danti la sornina e i titoli di cui all’articolo 12, com-mi 1 e 2.

3. Per quanto riguarda la non comunicazioneall’amministrazione finanziaria disposta dal comma2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati enotizie indicati nel comma 2, gli intermediari devo-no comunicare alla medesinia amministrazione idati e le notizie relative alle dichiarazioni riservate,nonché quelli eccedenti i medesimi.

4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi dellevigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le noti-zie relativi alle dichiarazioni riservate ove sianorichiesti in relazione all’acquisizione delle fonti diprova e della prova nel corso dei procedimenti e deiprocessi penali, nonché in relazione agli accertamen-ti per le finalità di prevenzione e per l’applicazione dimisure di prevenzione di natura patrimoniale previsteda specifiche disposizioni di legge ovvero per l’atti-vità di contrasto dei riciclaggio e di tutti gli altri rea-ti, con particolare riguardo alle norme antiterrorismononché per l’attività di contrasto del delitto di cuiall’articolo 416-bis del codice penale.

5. Relativamente alle attività finanziarie oggetto dirimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettua-re le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 deldecreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d’im-posta in corso alla data di presentazione delladichiarazione riservata. nonché per quello preceden-te, ove la dichiarazione medesima sia presentata nelperiodo dal V gennaio al 28 febbraio 2002. Restanofermi gli obblighi di dichiarazione all’Ufficio italia-no dei cambi previsti dall’articolo 3 dei predettodecreto-legge n. 167 del 1990.

5-bis. Relativamente alle attività finanziarie rim-patriate diverse dal denaro, gli interessati considera-no quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti glieffetti in rnancanza della dichiarazione di acquisto,l’importo risultante da apposita dichiarazione sosti-tutiva di cui all’articolo 6, comma 3, del decretolegislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quel-lo indicato nella dichiarazione riservata. In quest’ul-timo caso gli interessati comunicano all’intermedia-rio, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decretolegislativo, la ripartizione dell’importo complessivoindicato nella dichiarazione riservata fra le diversespecie delle predette attività.

6. In caso di accertamento, gli interessati possonoopporre agli organi competenti gli effetti preclusivie estintivi di cui al comma 1 con invito a controlla-re la congruità della somma di cui all’articolo 12,comma 1, in relazione all’ammontare delle attivitàindicate nella dichiarazione riservata, ovvero l’effet-tività della sottoscrizione dei titoli di cui all’articolo12, comma 2. Previa adesione dell’interessato. lebasi imponibili fiscali e contributive determinatedalle amministrazioni competenti sono definite finoa concorrenza degli importi dichiarati.

7. Il rimpatrio delle attività non produce gli effettidi cui al presente articolo quando, alla data di pre-sentazione della dichiarazione riservata. Una delleviolazioni delle norme indicate al comma 1 è statagià constatata o comunque sono già iniziati accessi,ispezioni e verifiche o altre attività di accertamentotributario e contributivo di cui gli interessati hannoavuto firmale conoscenza. Il rimpatrio non producegli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c) quan-do per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avvia-

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to il procedimento penale, di cui gli interessati han-no avuto formale conoscenza. (2)

8. Gli interessati possono comunicare agli inter-mediari cui è presentata la dichiarazione riservata iredditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatria-te, percepiti dopo la data di entrata in vigore del pre-sente decreto e prima della presentazione delladichiarazione medesima, fornendo contestualmentela provvista corrispondente alle imposte dovute, chesarebbero state applicate dagli intermediari qualorale attività finanziarie fossero già state depositatepresso gli stessi. Nei confronti degli intermediari siapplica l’articolo 13, comma 4.–––––––––––

(1) Vedi anche nota (1) sub Capo III D.L. 25 set-tembre 2001, n. 350, riportato alla voce Economiapubblica.

(2) Comma così modificato dall’art. I co3-ter D.L.22 febbraio 2002, n. 12. conv., con modif., dalla L.23 aprile 2001 n. 73.

15.

L. 19 ottobre 2001, n. 386. Istituzione di unaCommissione parlamentare di inchiesta sulfenomeno della criminalità organizzatamafiosa o similare. (in G.U. 26 ottobre 2001,n. 250).

Art. 1. Istituzione e compiti. 1. È istituita, per ladurata della XIV legislatura, ai sensi dell’articolo 82della Costituzione, una Commissione parlamentaredi inchiesta sul fenomeno della criminalità organiz-zata di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis delcodice penale nonché sulle similari associazioni cri-minali, anche di matrice straniera, che siano comun-que di estremo pericolo per il sistema sociale, eco-nomico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l’attuazione della legge 13 settem-bre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e del-le altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi delParlamento in materia di criminalità organizzata ditipo mafioso e similari;

b) verificare l’attuazione delle disposizioni deldecreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, deldecreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del rego-lamento di cui al decreto del Ministro dell’interno24 novembre 1994, n. 687, e della legge 13 febbraio2001, n. 45, e successive modificazioni, riguardantile persone che collaborano con la giustizia e le per-sone che prestano testimonianza, e promuovere ini-ziative legislative e amministrative necessarie perrafforzarne l’efficacia;

c) accertare la congruità della normativa vigen-te e della conseguente azione dei pubblici poteri,

formulando le proposte di carattere legislativo eamministrativo ritenute necessarie per rendere piùcoordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delleregioni e degli enti locali e più adeguate le inteseinternazionali concernenti la prevenzione delleattività criminali, l’assistenza e la cooperazionegiudiziaria;

d) accertare e valutare la natura e le caratteristi-che dei mutamenti e delle trasformazioni del feno-meno mafioso e di tutte le sue connessioni, compre-se quelle istituzionali, con particolare riguardo agliinsediamenti stabilmente esistenti nelle regionidiverse da quelle di tradizionale inserimento ecomunque caratterizzate da forte sviluppo dell’eco-nomia produttiva, nonché ai processi di internazio-nalizzazione e cooperazione con altre organizzazio-ni criminali finalizzati alla gestione di nuove formedi attività illecite contro la persona, l’ambiente e ipatrimoni;

e) accertare le modalità di difesa del sistema degliappalti e delle opere pubbliche dai condizionamentimafiosi individuando le diverse forme di inquina-mento mafioso e le specifiche modalità di interferen-za illecita in ordine al complessivo sistema normati-vo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

f) verificare la congruità della normativa vigen-te per la prevenzione e il contrasto alle varie formedi accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclag-gio e all’impiego di beni, denaro o altre utilità cherappresentino il provento della criminalità organiz-zata, nonché l’adeguatezza delle strutture e l’effica-cia delle prassi amministrative, formulando le pro-poste di carattere legislativo e amministrativo rite-nute necessarie, anche in riferimento alle inteseinternazionali, all’assistenza e alla cooperazionegiudiziaria;

g) verificare l’adeguatezza delle norme sullemisure di prevenzione patrimoniale, sulla confiscadei beni e sul loro uso sociale e produttivo, propo-nendo le misure idonee a renderle più efficaci;

h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavo-ri, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno ecomunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agliesami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni del-l’autorità giudiziaria.

3. La Commissione può organizzare i propri lavo-ri attraverso uno o più comitati, costituiti secondo ilregolamento di cui all’articolo 6.

Art. 2. Composizione e presidenza della Com-missione. 1. La Commissione è composta da venti-cinque senatori e da venticinque deputati, nominatirispettivamente dal Presidente del Senato dellaRepubblica e dal Presidente della Camera dei depu-tati, in proporzione al numero dei componenti igruppi parlamentari, comunque assicurando la pre-senza di un rappresentante per ciascun gruppo esi-stente in almeno un ramo del Parlamento.

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2. La Commissione è rinnovata dopo il primobiennio dalla sua costituzione e i componenti posso-no essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e ilPresidente della Camera dei deputati, entro diecigiorni dalla nomina dei suoi componenti, convocanola Commissione per la costituzione dell’ufficio dipresidenza.

4. L’ufficio di presidenza, composto dal presiden-te, da due vicepresidenti e da due segretari, è elettodai componenti della Commissione a scrutiniosegreto. Nella elezione del presidente, se nessunoriporta la maggioranza assoluta dei voti, si procedeal ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenu-to il maggior numero di voti. In caso di parità di votiè proclamato eletto o entra in ballottaggio il piùanziano di età.

5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepre-sidenti e dei due segretari, ciascun componente laCommissione scrive sulla propria scheda un solonome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il mag-gior numero di voti. In caso di parità di voti si pro-cede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applica-no anche per le elezioni suppletive.

Art. 3. Audizioni e testimonianze. 1. Ferme lecompetenze dell’autorità giudiziaria, per le audizio-ni a testimonianza davanti alla Commissione siapplicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 delcodice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applica-no le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rien-tranti nei compiti della Commissione può essereopposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore eparte processuale nell’ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziarianon sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomidi chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4. Richiesta di atti e documenti. 1. La Com-missione può ottenere, anche in deroga al divieto sta-bilito dall’articolo 329 del codice di procedura pena-le, copie di atti e documenti relativi a procedimenti einchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altriorgani inquirenti, nonché copie di atti e documentirelativi a indagini e inchieste parlamentari.

L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie diatti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento delregime di segretezza fino a quando gli atti e i docu-menti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sianocoperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degliorgani e degli uffici della pubblica amministrazione,copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti ocomunque acquisiti in materia attinente alle finalitàdella presente legge.

4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamen-te e può ritardare la trasmissione di copia di atti edocumenti richiesti con decreto motivato solo perragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficaciaper sei mesi e può essere rinnovato. Quando taliragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria prov-vede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assog-gettati al vincolo di segreto funzionale da parte del-le competenti Commissioni parlamentari di inchie-sta, detto segreto non può essere opposto alla Com-missione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e docu-menti non devono essere divulgati, anche in relazio-ne ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchie-ste in corso.

Art. 5. Segreto. 1. I componenti la Commissione,i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e gra-do addetti alla Commissione stessa e tutte le altrepersone che collaborano con la Commissione ocompiono o concorrono a compiere atti di inchiestaoppure di tali atti vengono a conoscenza per ragionid’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto pertutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cuiall’articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, laviolazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lestesse pene si applicano a chiunque diffonda in tuttoo in parte, anche per riassunto o informazione, atti odocumenti del procedimento di inchiesta dei qualisia stata vietata la divulgazione.

Art. 6. Organizzazione interna. 1. L’attività e ilfunzionamento della Commissione e dei comitatiistituiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, sono disci-plinati da un regolamento interno approvato dallaCommissione stessa prima dell’inizio dell’attività diinchiesta. Ciascun componente può proporre lamodifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Com-missione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell’opera diagenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte lecollaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini del-l’opportuno coordinamento con le strutture giudi-ziarie e di polizia, la Commissione può avvalersianche dell’apporto di almeno un magistrato e undirigente dell’Amministrazione dell’interno, auto-rizzati, con il loro consenso, rispettivamente dalConsiglio superiore della magistratura e dal Mini-stro dell’interno su richiesta del presidente dellaCommissione.

4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Com-missione fruisce di personale, locali e strumenti ope-rativi messi a disposizione dai Presidenti delleCamere, d’intesa tra loro.

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5. Le spese per il funzionamento della Commis-sione sono poste per metà a carico del bilancio inter-no del Senato della Repubblica e per metà a caricodel bilancio interno della Camera dei deputati. LaCommissione cura la informatizzazione dei docu-menti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività pro-pria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7. Entrata in vigore. 1. La presente leggeentra in vigore il giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

16.

D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304. Regolamentodi semplificazione in materia di comunica-zioni di atti di trasferimento di terreni e diesercizi commerciali, a norma dell’articolo 1della legge 24 novembre 2000, n. 340 (allega-to A, n. 26) (G.U. 10 marzo 2006, n. 58).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzio-ne;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400;

Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A,n. 26;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10

luglio 1991, n. 305;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

Ministri, adottata nella riunione dell’11 novembre2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dal-la sezione consultiva per gli atti normativi nell’adu-nanza del 18 aprile 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del-la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,rispettivamente in data 28 giugno e 26 luglio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri e del Ministro per la funzione pubblica, diconcerto con il Ministro dell’interno e con il Ministrodell’economia e delle finanze;

E m a n ail seguente regolamento:

Art. 1. Soppressione dell’obbligo di comunica-zione ai comuni. 1. L’articolo 30, comma 6, del testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, meramente ripro-duttivo dell’articolo 18, comma 6, della legge 28 feb-braio 1985, n. 47, è abrogato.

2. Nell’articolo 47, comma 2, del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materiaedilizia di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 6 giugno 2001, n. 380, meramente riproduttivodell’articolo 21, comma 2, della legge 28 febbraio1985, n. 47, è soppresso il periodo: «l’osservanza del-la formalità prevista dal comma 6 dello stesso artico-lo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all’arti-colo 331 del codice di procedura penale».

Art. 2. Modificazioni all’articolo 7 della legge 12agosto 1993, n. 310, concernenti la soppressionedell’obbligo di comunicazione alle questure. 1. Adecorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 1 dell’arti-colo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, è sostituitodai seguenti:

«1. I notai che ricevono atti o autenticano scrittureprivate aventi ad oggetto trasferimenti di terreni neicomuni nei quali vige il sistema del libro fondiario dicui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, comuni-cano, entro il mese successivo a quello della stipula,al questore del luogo ove è ubicato l’immobile i datirelativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, albene compravenduto e al prezzo indicato.

1-bis. Qualora sulla base di elementi comunqueacquisiti vi sia la necessità di verificare se un attonegoziale sia stato posto in essere per le finalità indi-cate nell’articolo 12-quinquies, comma 1, del decre-to-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questo-re può richiedere al notaio rogante o autenticantecopia dell’atto e al notaio competente copia di ognialtro atto o contratto che sia connesso o comunquecollegato con l’atto negoziale per il quale è stata fattainizialmente la richiesta.».

Art. 3. Consultazione a distanza degli archivi deiServizi di pubblicità immobiliare. 1. Il Ministerodell’interno e l’Agenzia del territorio, entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore del presente rego-lamento, stipulano una convenzione per la consulta-zione a distanza degli archivi dei Servizi di pubblicitàimmobiliare, come disciplinata dal decreto in data 10ottobre 1992 del Ministro delle finanze e del Ministrodi grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 295 del 16 dicembre 1992.

Art. 4. Trasmissione periodica delle trascrizioni.1. L’Agenzia del territorio ed il Ministero dell’internoregolano la trasmissione mensile al predetto Ministe-ro dei dati contenuti nelle formalità di trascrizionerelative agli atti aventi ad oggetto i trasferimenti diterreni con una convenzione, stipulata entro il 1°luglio 2006, che definisce altresì il rimborso dei costisostenuti per la trasmissione telematica dei dati.

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2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si prov-vede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

17.

D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (G.U. 30dicembre 2005, n. 303), conv., con modif., dal-la L. 21 febbraio 2006, n. 49 (in S.O. alla G.U.27 febbraio 2006, n. 48). Misure urgenti pergarantire la sicurezza ed i finanziamenti perle prossime Olimpiadi invernali, nonché lafunzionalità dell’Amministrazione dell’in-terno. Disposizioni per favorire il recuperodi tossicodipendenti recidivi e modifiche altesto unico delle leggi in materia di discipli-na degli stupefacenti e sostanze psicotrope,prevenzione, cura e riabilitazione dei relati-vi stati di tossicodipendenza, di cui al decre-to del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309. (Estratto).

Art. 4 ter. Modifica dell’articolo 75 del testo uni-co di cui al decreto del Presidente della Repubbli-ca n. 309 del 1990. 1. L’articolo 75 del testo unicodelle leggi in materia di disciplina degli stupefacentie sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-zione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 75-bis. Provvedimenti a tutela della sicurezzapubblica. 1. Qualora in relazione in relazione allemodalità od alle circostanze dell’uso, dalla condotta dicui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare perico-lo per la sicurezza pubblica, l’interessato che risultigià condannato, anche non definitivamente, per reaticontro la persona, contro il patrimonio o per quelliprevisti dalle disposizioni del presente testo unico odalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzio-nato per violazione delle norme del presente testo uni-co o destinatario di misura di prevenzione o di sicu-rezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata mas-sima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a set-timana presso il locale ufficio della Polizia di Stato opresso il comando dell’Arma dei carabinieri territo-rialmente competente;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, oin altro luogo di privata dimora, entro una determina-ta ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

c) divieto di frequentare determinati locali pub-blici;

d) divieto di allontanarsi dal comune di resi-denza;

e) obbligo di comparire in un ufficio o comandodi polizia specificamente indicato, negli orari dientrata ed uscita dagli istituti scolastici;

f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il

quale è stata applicata una delle sanzioni di cuiall’articolo 75, quando la persona si trova nelle con-dizioni di cui al comma 1, può disporre le misure dicui al medesimo comma, con provvedimento moti-vato, che ha effetto dalla notifica all’interessato,recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presenta-re, personalmente o a mezzo di difensore, memorieo deduzioni al giudice della convalida. Il provvedi-mento è comunicato entro quarantotto ore dalla noti-fica al giudice di pace competente per territorio inrelazione al luogo di residenza o, in mancanza, didomicilio dell’interessato. Il giudice, se ricorrono ipresupposti di cui al comma 1, dispone con decretola convalida nelle successive quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito ilquestore, possono essere modificate o revocate dalgiudice di pace competente, qualora siano cessate omutate le condizioni che ne hanno giustificato l’e-missione. Le prescrizioni possono essere altresìmodificate, su richiesta del questore, qualora risulti-no aggravate le condizioni che ne hanno giustificatol’emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica,il questore deve avvisare l’interessato della facoltàprevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione con-tro il provvedimento di revoca o di modifica non haeffetto sospensivo.

4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cuiall’articolo 75, adottato quando l’interessato risultaessersi sottoposto con esito positivo al programma dicui al comma 2 dell’articolo 75, è comunicato al que-store e al giudice ai fini della revoca dei provvedi-menti eventualmente emessi ai sensi del presente arti-colo. Il giudice provvede senza formalità.

5. Della sottoposizione con esito positivo al pro-gramma è data comunicazione al questore in relazio-ne al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.

6. Il contravventore anche solo ad una delle dispo-sizioni del comma 1 del presente articolo è punito conl’arresto da tre a diciotto mesi.

7. Qualora l’interessato sia minorenne, competentea provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 è il Tribu-nale per i minorenni, individuato in relazione al luo-go di residenza o, in mancanza, di domicilio».–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 4-quater, D.L. 30dicembre 2005, n. 272, conv., con modif., dalla L. 21febbraio 2006, n. 49.

© Laurus Robuffo