4 Professioni regolamentate

8

Transcript of 4 Professioni regolamentate

Page 1: 4   Professioni regolamentate
Page 2: 4   Professioni regolamentate

PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Le professioni che necessitano di un’abilitazione professionale locale

Page 3: 4   Professioni regolamentate

PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Esistono alcune attività in Svizzera che sono definite quali attività regolamentate, per queste attività esiste l’obbligo di abilitazione professionale.Nel settore edile le attività regolamentate sono le seguenti:

ArchitettoCarrellistaControllore elettrico Elettricista Gruista Impresario costruttoreIngegnere (altri indirizzi)Ingegnere civileInstallatore elettricistaMacchinista di cantierePianificatore del territorio Responsabile dei piani Spazzacamino Urbanista

Page 4: 4   Professioni regolamentate

LA PRATICA DI ABILITAZIONE

Chiunque voglia svolgere sul territorio Svizzero una delle predette attività deve necessariamente dichiarare la stessa e verificare la propria qualificazione professionale.La verifica delle qualifiche professionali avviene secondo i requisiti della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005.Tale verifica viene avviata dal SEFRI (Segreteria di stato per la Formazione, la Ricerca e l’Innovazione) il quale raccoglie la dichiarazione del prestatore e la documentazione a corredo. Tale documentazione, se risulta essere conforme alla direttiva, viene inoltrata all’autorità federale o cantonale competente.Entro il termine di 30 giorni dall’avvio della procedura l’Ufficio competente comunica al prestatore l’esito della richiesta.Se le qualifiche professionali attestate presentano una differenza sostanziale rispetto ai requisiti per l’esercizio della relativa professione regolamentata validi in Svizzera, l’autorità competente prescrive una prova attitudinale. Di norma tale prova si basa su un esame scritto, ma può anche essere orientata alla pratica. Spetta all’autorità prescrivere un esame (scritto o pratico) adeguato.

Page 5: 4   Professioni regolamentate

LA PRATICA DI ABILITAZIONE

I prestatori vengono informati entro un mese se nell'esame del loro dossier dovessero sorgere difficoltà che causino un ritardo. Queste difficoltà potrebbero ad esempio risultare da una mancanza di informazioni sul contenuto della formazione estera o in caso di dubbi sullo stato di aggiornamento di documenti importanti. L’autorità competente può sospendere la procedura fino alla ricezione dei documenti necessari per prendere la decisione.Non appena l’autorità competente ha comunicato al prestatore che nulla osta alla prestazione di servizi, quest'ultimo può fornire la prestazione.La dichiarazione deve essere rinnovata per ogni anno civile. Anche il rinnovo deve essere effettuato mediante la procedura online della SEFRI. Il prestatore deve indicare se si tratta di una nuova dichiarazione (ad es. prestazione in un altro Cantone) o di un rinnovo (stesso Cantone e stessa prestazione).

Importante: il prestatore è legalmente tenuto a indicare eventuali modifiche rispetto ai dati dichiarati e a fornire i documenti allegati richiesti in merito a tali modifiche.

Page 6: 4   Professioni regolamentate

ITER PROCEDURALE

Page 7: 4   Professioni regolamentate

ATTIVITA’ ELETTRICHE

La normativa svizzera, come precedentemente rilevato, fa delle distinzioni circa alcune figure professionali nell’ambito delle attività correlate all’elettricità, le figure sono le seguenti:

Controllore elettrico Elettricista Installatore elettricista

Le professioni in questione di differenziano come segue:Elettricista = livello fine tirocinioControllore elettricista = livello autorizzazione di controlloInstallatore elettricista = livello esame professionale superiore [maestro]

Tutti e tre i livelli devono essere confermati da un’adeguata conoscenza professionale in quanto, ad esempio, l’esito dell’ESTI, per i soggetti che richiedono di operare quali «installatore elettricista» viene rilasciata una autorizzazione generale di installazione (art. 9 OIBT). Tale autorizzazione permette al prestatore di sorvegliare n. 20 persone di cui 5 possono essere ausiliarie. Le persone ausiliarie sono persone che titolari di un titolo abilitante estero che non hanno richiesto il riconoscimento alla SEFRI. Gli eventuali altri collaboratori (al max 15) dovranno invece essere soggetti con titolo riconosciuto.

Page 8: 4   Professioni regolamentate

LA TASSA

E’ bene segnalare che la pratica di riconoscimento dei requisiti professionali per il tramite del SEFRI è soggetta al pagamento di una tassa.La tassa viene calcolata secondo il dispendio effettivo sulla base dell’ordinanza degli emolumenti dell’ESTI ed è soggetta a maggiorazioni in caso di documentazione incompleta.La tassa in questione può essere al massimo di CHF 3000,00.L’eventuale prova attitudinale sconta anch’essa una tassa che viene fatturata a parte.Prima di dare corso a qualsiasi richiesta è quindi consigliabile contattare preventivamente l’autorità, link utile http://www.esti.admin.ch/it/