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Informazioni su questo libro Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo. Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire. Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te. Linee guide per l’utilizzo Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate. Inoltre ti chiediamo di: + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali. + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto. + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla. + Fanne un uso legale Indipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe. Informazioni su Google Ricerca Libri La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell’intero testo di questo libro da http://books.google.com

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Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Googlenell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio èun libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblicodominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggiopercorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

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ATTI DEL GOVERNO

DELLA

LUOGOTENENZA GENERALE DEL RE

IN SICILIA

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ATTI DEL GOVERNO

DELLA

LUOGOTENENZA GENERAL» DEL RE

IN SICILIA

^fe,

w.

SSSI*

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RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

DELLA

LUOGOTENENZA GENERALE DEL RE

Edizione Onciale

JJalcvmo

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FRANCESCO LAO

Salita de' Crociferi num. 86.

1862.

Av.-Wf*

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INDICE CRONOLOGICO

UEC.l.l

ATTI DEL f.OVEHAO DELLA LlO(.OTE\E\7,A (.EMULILE DEL HE

IX SICILIA

Dal mese di dicembre ISSO a genuaro I*G"4.

<DATA là K

DATA TITOLODELLA l'I lini 1

DAZIONE© o

R -— ©

DEGLI ATTI E SINTO DEGLI ATTINEL giornali:

OFFICIALE fi. -

1860 Processo verbale della Corlc Supre

DI SICILIAK

fi

4 novembre ma di Giustizia, col quali! si proclama

il Plebiscito Siciliano dei 21 oli. 1860. d nov. 1860 1 1

2 dicembre Processo verbale col quale S. M. il

Re Vittorio Emanuele accetta il Ple

biscito Siciliano 2 die. 1S60 2 23

« « Decrelo liccio col quale si istituisco

la Luogotenenza Generale in Sicilia,

ed è nominato a Luogotenente Gene

rale il marchese di aloniezcmoio 2 d'Ito 3 28

4 delto Decrelo col quale si istituisce il Con

siglio di Luogotenenza 4 delto 4 30

» » Decreto di nomina dei Consiglieri

e del Segrelario Generale della Luo

gotenenza 4 delto 5 31

7 delio Decrelo che conserva temporanea

mente al personale della Marina mi

litare e mercantila le rispeltive com

pelenze , e mette i delti Corpi selto

la dipendenza del Colilr' Ammiraglio

"i delto 6 32

10 delto Decreto che stabilisce le nonne per

la pubblicazione ed approvazione delle

liste eleltorali, e lissa i giorni per la

elezione dei Consiglieri comunali e|

li delto Legge che, abrogando to Slaluto

penale militare, richiama in vigore le

leggi di procedura ordinaria nei giu-

10 delto 1 33

» » Lcggc che regola l' asportazione

delle armi, e stabilisce le pene per i

12 e 13 delto 8 34

12 delto Decrelo che istituisce una medaglia

commemoraliva per la liberazione del-

12 e 13 delto 9 36

13 delto IO 38

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VI

DATA

DEGLI ATTI

1860

1S dicembre

11 dilto

18 ilelto

19 detto

21 dello

29 delto

30 delto

1861

2 gennaio

7 delto

8 delto

11 delto

TITOLO

E SUNTO DEGLI ATTI

Decrelo che applica alla Sicilia le

leggi, i decreli e i regolamenti pub

blicati in Torino sull'ordinamento iIel

la Guardia Nazionale

Decrelo che applica alla Sicilia le

leggi vigenti nclle.altrc Provincie sui

reali di stampa— E seguito dalle con

nate leggi riunite in unico contesto.

Decrelo che chiama in vigore in Si

cilia, con talune modifiche, la legge

sulla tariffa doganale pubblicata in

Torino il 9 luglio 1859

lice reto che approva il Regolamento

sul cabotaggio fra la Sicilia e le filtre

Provincie del Regno d'Italia. — E se

guito dal Regolamento

Decrelo che modifica l'organico del

la l'orza di Sicurezza pubblica . . .

Decrelo col quale si dispone che i

titoli dei debiti nazionali del 1848 e 1849

non ancora estinti, siano commutati

in iscrizioni di rendita 3 per 100 — E

seguito dal Regolamento

Decrelo che innova l' art. 13 della

legge comunali! e provinciale , sta

bilendo il numero dei Componenti la

Ginola municipale nelle città di Pa

lermo, Messina e Catania ....

Decrelo col quale viene acceltata

la dimissione dei Consiglieri di Luo

gotenenza barone Pisani, Radi, Cor

dova, La Farina e principe di Sant'E

lia

Decrelo di nomina dei signori mar

chese Torrearsa, Orlando , Amari E-

nierico, barone Tunisi e principe di

Sani' Elia a Consiglieri di Luogote

nenza

Decrelo che proroga al 15 genna-

ro 1861 la elezione dei Consiglieri co

munali , ove non potè aver luogo il

primo giorno dello stesso mese' . .

Decreio col quale si abbreviano i

termini per la formazione delle liste

eleltorali onde .eleggere i Deputati al

Parlamento — E seguito dal decrelo

regio dei 3 gennaro 1861 che convoca

i Collegi elettorali, il Senato del Re

gno e la Camera dei Deputati ; dal

l' allro decrelo regio dei 17 dicem

bre 1860 che approva la tabella di cir

coscrizione dei Collegi eleltorali , e

dalla legge eleltorale dei 17 dicem

bre 1860

14 ilelto Decreto di nomina del signor Sal

vatore Marchese a Consigliere di Luo

gotenenza pel Dicastero della Islru-

DATA

IIKI.I.A PUBBLI

CAZIONE

NEI UIORNALK

OFFICIALI!

DI SICILIA

15 dicembre

22 e 24 delto

21 delto

21 delto

24 delto

31 delto e 4 gen

naro 1861

7 gennaro

2 delto

7 delto

10 delto

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

39

41

79

82

86

87

91

92

93

94

10 e 11 detto

e seguenti 21 95

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VII

DATA

■<m

DATA TITOLODELLA l'I 'lini 1

s £

° r.iazioni;

1 *

DEGLI ATTI E SUNTO DEGLI ATTINEL GIORNALE

OFFICIALE - ~i

zionc pubblica, invece del marebese

DI SICILIA a

1S61 Torrearsa che passa alle Finanze .

Decrelo che stabilisce l'indennità dei

1S genuaro 22 170

18 gennaro

Ricevitori dei Rami e Dritti Diversi . 4 febbraro 23 171

21 delto Decrelo col quale viene soppressa

la Ispezione Generale della Guardia

12 delto 24 172

215 delto Decrelo col quale si chiamano in

osservanza taluni articoli del Codice

penale Sardo , relativi agli allentati

all'esercizio dei dritti politici . . . 26 genuaro 25 173

» » Decrelo col quale si aggiungono alla

pianta organica dell'Amministrazione

dei Dazi Indirelti un posto di Control-

loro di seconda classe e due di Te

nenti d'ordine di terza classe . . . 4 febbraro 26 17.i

31 delto Decrelo di nomina del conte Amari

a Consigliere di Luogotenenza pel Di

castero dell' Interno coli' incarico di

presiedere il Consiglio di Luogote-

1 delto 27 176

31 delto Decreio di nòmina del Generale Ca

rini a Consigliere di Luogotenenza pel

Dicastero della Sicurezza pubblica . 1 detto 28 177

8 febbraro Decrelo col quale si istituiscono in

Messina ed in Catania dei Comandi su

periori della Guardia Nazionale coi ri

speltivi Stati Maggiori 18 delto 2» 178

14 delto Decrelo che istituisce una medaglia

commemorativa da distribuirsi a co

ioro che politicamente o militarmente

presero parte ai tatti gioriosi del 1848

2 aprile 30 179

17 delto Decrelo che dispone di pubblicarsi

in Sicilia le leggi, i decreli e i rego

lamenti sulla coscrizione militare vi

genti nelle altre Provincie d' Italia . 18 febbraro 31 INI

» » Decrelo che applica alla Sicilia con

talune modificazioni i Codici penale e

di procedura penale e le Leggi sul

l'ordinamento giudiziario e sugli sti

pendi dei funzionari delio stesso or

dine, pubblicati in Torino in novem

bre 1859, non che i regolamenti che

18 detto 32 183

20 delto Decrelo col quale si accoglie la di

missione del Consigliere di Luogolc-

23 detto 33 187

» » Dccrelo con cui si accoglie la dimis

sione del Consigliere di Luogotenenza

23 detto 34 188

22 delto Decrelo col quale s' incarica Icm-

poraneamenle il Consigliere di Luo

1

gotenenza dell'Interno conte Amari

della firma del Dicastero delle Fi-

23 detto 3S 189

Decreto di nomina dell' Avvocato

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Vili

DATI

DEGLI ATTI

1861

2S febbraro

1 marzo

» »

» »

» »

8 ik-tio

» »

» »

22 delto

» »

5 aprile

» »

8 delto

12 aprile

]) »

TITOLO

E SINTO DEGLI ATTI

DATA

DELLA l'inni I-

CAZIOKE

SEI. GIORSAI.E

OFFICIALE

DI SICILIA

Se

Snutocanalc a Consigliere di Luogo

tenenza pel Dicastero di Grazia e Giu

stizia e dei Culli coll'incarico tempo

raneo della Urina del Dicastero della

Istruzione pubblica

Decrelo col ipiale si scioglie la Com

pagnia dei Militi a Cavalto comandata

dal signor Alaimo, e si riducono le

altre due comandate dai signori D'An

na e Varvara

Decrelo che stabilisce una nuova

tariffa per la corrispondenza telegra

fica nell'interno della Sicilia . . .

Decreto che istituisce in Messina

la Camera di disciplina degli Avvo

cali

Decrelo che istituisce in Catania la

Camera di disciplina degli Avvocali .

Decrelo che istituisce in Caltanis-

sctta la Camera di disciplina degli Av

vocati

Decrelo col quale il Consigliere di

Luogotenenza conte Amari, lasciando

il Dicastero dell'Interno , viene dilli-

nilivainente incaricato di quelto delle

Finanze

Decrei» di nomina del barone Cusa

a Consigliere di Luogotenenza pel Di

castero dell'Interno

Decrelo di nomina del barone Man-

dralisca a Consigliere di Luogotenen

za del Dicastero dell'Istruzióne pub

blica

Decrelo relativo all'uniforme dei Mi

liti delio squadrone di cavalleria della

Guardia Nazionale

Decrelo col quale l'Istituto d'inco

raggiamento di Palermo e dichiarato

Coinitatu tocale, onde raccogliere ed

inviare i prodotti della Sicilia all'Espo

sizione Italiana di Firenze ....

Decrelo col quale si istiluiscono nelle

tre Università di Sicilia le Scuole dei

lavori anatomici e di Anatomia topo

grafica. E seguito dal llegulamento .

Decrelo col quale si raddoppiano

nel Liceo Ginnasio di l'alenilo talune

scuole

Decrelo che isliluisce in Girgenti la

Camera di disciplina degli Avvocati .

Decrelo che istituisce in Palermo,

Messina e Catania le Commissioni pro

vinciali per la liquidazione dilliuiiiva

dei danni arrecali dalle truppe bor

boniche in Sicilia

23 (chinar»

5 marzo

8 delto

Il delto

Il delto

11 delto

11 delto

11 delto

li delio

26 delto

8 aprile

11 delto

18 dett»

Decrclo?che scioglie il Consiglio co

munale di Palermo, e nomina il l'rc-

20 delto

36 190

37

3S

39

40

il

K

43

44

4S

46

47

48

49

SO

191

192

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193

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IX

DATA

DEGLI ATTI

1S6I

14 aprile

21 rielfo

29 delto

5 maggio

28 delto

» »

4 giugno

28 delto

29 delto

2 luglio

TITOLO

E SUNTO DEGLI ATTI

torc duca della Verdura a Delegato

straordinario del Governo . . . .

Decreto llcgio col quale viene ac

cettata la dimissione del Luogote

nente Generale marchese Monteze-

molo

Decrelo lìegio col quale il Luogo

tenente Generale dell Esercito cava

liere della Itovere è nominato Luo

gotenente. Generale in Sicilia . .

Decrelo llegio col quale l'ammini

strazione di Sicilia presso In Luogo

tenenza Generale viene divisa in Di

casteri, con meltervi a capo dei Se

grelari generali

Decrelo col quale si accoglie là

dimissione dei Consiglieri di Luogo

tenenza e dei toro Segrelari Gene

rali , si lasciano indipendenti I' uno

dall'altro i Dicasteri dell'Interno e

della Sicurezza pubblica , forman

do due distinte amministrazioni , e

si nominano i nuovi Scitrelari Gene

rali "

Decrelo che convoca i Collegi elel

torali della città di Palermo per la

elezione dei Consiglieri comunali. .

Decreto regio col quale si stabili

scono le attribuzioni della Luogote

nenza Generale di Sicilia ....

Decrelo che istituisce in Siracusa

la Camera di disciplina degli Avvo

cati

Decrelo col quale si proroga il ter

mine perla roimunla nei canoni do

vuti in genere al Comune di Calla-

girone

Decreto che applica alla Sicilia ii

decreto regio dei 30 aprile 1831, col

quale fu creala la medaglia per rime

ritare le azioni di vaiore civile — È se

guito rial cennato decrelo regio . .

Decrelo che corregge l'articoio 87

della legge 4 marzo 1848 sulla Guar

dia Nazionale pubblicata in Sicilia, re

lativo alla composizione del Consiglio

di disciplina di Battaglione ....

Decrelo che fìssa l'interesse per le

operazioni della Cassa di Sconto di

Palermo dal 1° luglio 18GI ....

Decreto che divide la Guardia Na

zionale di Palermo in Legioni , fer

male di tre Battaglioni, di cui uno di

Bersaglieri , e stabilisce la rispeltiva

circoscrizione territoriale

Decido che Stabilisce le norme

per la organizzazione dei Kattaglioui

DATA

nkii a einiui-

CAZIONE

nel r.n>u> a i.k

OFFICIALE

DI SICILIA

13 aprile 1861

18 delto

18 delto

18 delto

22 delto

7 maggio

13 delto

4 giugno

1 delto

6 delto

30 luglio

2 delto

5 delto

e 2

.'il

53

56

M

:;?

58

66

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214

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300

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229

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DATA

DEGLI ATTI

1861

2 luglio

3 delto

9 delto

17 delto

20 agosto

3 seltembre

4 detto

5 delto

19 delto

16 ottobre

17 delto

TITOLO

E SUNTO DEGLI ATTI

dei Bersaglieri della Guardia nazio

nale

Decrelo col quale si istituiscono

delle conferenze Magistrali in Pa

lermo, Girgcnli e Catania, e si stabi

liscono le nonne per l'ammissione de

gli aspiranti a maestri delle scuole

primarie

Decrelo che dispone di chiudersi

dal 20 luglio 1861 tutte le scuole c-

lemenlari dell'Isola per dar aggio ai

rispeltivi maestri d' intervenire alle

Conferenze Magistrali

Ordinanza che prescrive agli impie

gati delio Stato e delle pubbliche am

ministrazioni di dichiarare quanli im

pieghi si abbiano

Decrelo che stabilisce 1' uniforme

dei Battaglioni dei Bersaglieri della

Guardia Razionale

Decrelo Regio col quale sono avo

cale al Governo centrale parte delle

materie che prima appartenevano alla

Luogolenenza Generale, e si istiluiscc

in Sicilia la Commissione dei Presi

denti

Decrelo col quale si dispone che

il Liceo nazionale di Palermo ed il Gin

nasio di S. Anna siano ordinati se

condo la legge d'Istruzione pubblica

del 13 novembre 1859

Decrelo col quale la Guardia Na

zionale di Sicilia 6 chiamata a som

ministrare Ire Battaglioni per 1' alta

Italia

Decrelo col quale si istituisce in

Palermo una Commissione per veri

ficare le dichiarazioni per cumuto

d'impieghi, e si danno le norme per

le operazioni a praticarsi ....

Editto relativo alle obbligazioni del

te disemenze e soccorsi e di mercanti

a massari per agevolare la semina e

la cultura delle terre

Decrelo che stabilisce l' interesse

per le operazioni della Cassa di sconto

di Palermo dal giorno 20 ott. 1861 .

Decrelo che proroga il termine pel

compimento delle operazioni per la

commuta dei canoni dovuti in genere

al Comune di Caltagironc . . . .

DATA

DELLA PUBBLI

CAZIONE

NEL GIORNALE

OFFICIALE

DI SICILIA

5 luglio 1861

4 delto

6 delto

Il delto

12 ottobre

Il scttcmbrc

6 delto

7 delto

24 detto

19 ottobre

21 delto Decrelo che istituisce una Cassa cen

trale di risparmio per la Sicilia, con

sede in Palermo, sotto il titoto Vit

torio Emanuele, ed assegna 168 li

brelti di deposito di lire 20 per cia

scuno da distribuirsi a sorte ai genitori

22 delto

5 «

g<=

63

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303

244

245

247

250

252

253

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XI

DATA

DEGLI ATTI

1861

10 novembre

14 delto

21 delto

li dicembre

28 delto

30 delto

TITOLO

E SUNTO DEGLI ATTI

poveri dei coscritti della classe 1840,

che avranno raggiunto il rispeltivo

Corpo

Decrelo con cui è disposto di for

marsi sulla Cassa centrale di rispar

mio altri 168 librelti di lire 20 da di

stribuirsi a sorte ai genitori poveri dei

coscritti della classe 1841 che avranno

raggiunto il corpo, al quale saranno

destinati . .

Decrelo organico del Consiglio di

direzione della Cassa centrale di ri

sparmio

Decrelo col quale si accorda il chie

sto congedo al Segrelario Generale

di Sicurezza pubblica signor Claren-

za, e s'incarica della gerenza di que

sto Dicastero il Segrelario Generale

dell'Interno cavaliere Faraldo . . .

Decrelo cheaccorda una nuova pro

roga di termine per compiere le ope

razioni della commuta dei canoni do

vuti in genere al Comune di Calta-

girone

Decrelo che approva il regolamentò

per la organizzazione della Cassa cen

trale di risparmio, e per le operazioni

del servizio — È seguito dal regola

mento

DATA

DILLA PUBBLI

CAZIONE

NEL GIORNALE

OFFICIALE

DI SICILIA

22 ottobre 1861

12 novembre 75

17 detto

27 delto

24 dicembre

1862

9 gennaro

- <

£ —

5?

74

76

77

78

79

255

260

262

263

261

265

1862

S nennaro

11 delto

» »

12 delto

1S delto

» »

Decrelo col quale viene modificalo

l'art. 8 del decrelo d'istituzione della

Cassa centrale di risparmio., relativo

alla cifra cui devono ascendere i de

positi per essere fruttiferi ....

Decrelo col quale si diminuisce il

numero dei Alili ti a cavallo, e si ac

cresce toro to stipendio

Regio Decrelo col quale si aboli

sce la Luogotenenza Generale in Si

cilia

Decrelo che destina in oro la me

daglia commemorativa del 18t8aKug-

giero Seltimo

Decrelo che destina in oro la meda

glia commemorativa dei fatti del 1860

al Generale Garibaldi

Decrelo che istituisce in Palermo

coi fondi donali dal Ke un corso ma

gistrale femminile

Decrelo che assegna una indennità

annuale al Direltore della Cassa cen-.

trale di risparmio in Palermo . . .

Decrelo col quale si destina il giorno

per P apertura della Cassa centrale

di risparmio in Palermo, da inaugu

rarsi nell'aulico palazzo della Zecca.

10 delto

4 delto

28 delto

12 delto

12 delto

23 delto

80

81

91

82

83

84

85

19 delto

289

290

305

2!)2

293

291

29j

86 296

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XII

DATA

<

a EDATA

DEGLI ATTI

TITOLO

E SUNTO DEGLI ATTI

DELLA PUBBLI

CAZIONE

NKL GIORNALE

OFFICIALE

m

< 5

ss = o9 >

2-

DI SICILIAs

a

1862

20 gennaro

Decrelo col quale si dichiara non

applicabile ai librelti di deposito con

dizionati l'art. 10 del decrelo 21 ot

tobre 1861 sulla istituzione della Cassa

K

29 delto Decrelo col quale viene elevato il

sussidio giornaliero ai relegali nelle

25 gennaro 1862 87 297

88 298

FINE DELL INDICE CRONOLOGICO.

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N. 1.

Processo verbale della Corte Suprema di Giustizia, col quale

si proclama il Plebiscito Siciliano dei 21 ottobre 1860.

4 novembre 1860.

L'anno mille ottocentosessanta, il giorno quattro novembre

in Palermo:

Alle ore otto antimeridiane;

La Corte Suprema di Giustizia composta dai signori :

Pasquale Calvi, Presidente;

Pietro Cirino, Vincenzo Errante, Salvatore Schiavo, Anto

nino Giacoma, Giuseppe Puleo, Giuseppe Vinci Orlando, Vin

cenzo Cacioppo, Consiglieri;

Antonino Ferro Giudice di Gran Corte Civile, col grado ed

onori di Vice Presidente della stessa, destinato a servire in

questa Corte Suprema, coli' intervento del signor Francesco

Calcagno Avvocato Generale , assistita dal signor Cirino Ca

ruso Vice Cancelliere;

Si è riunita nel palazzo dei Tribunali nell'aula delle sue

ordinarie sedute in esecuzione dell'articolo 4° del Decreto del

Prodittatore del 15 ottobre ultimo per esaminare in seduta

permanente i verbali tutti dei Comuni di Sicilia contenenti

il numero dei voti pronunziati per plebiscito dalle popola

zioni dell'Isola, per Sì, o per No, sulla proposizione scritta

dall'articolo primo dell'indicato decreto così concepita:

« Il Popolo Siciliano vuole l'Italia una, ed indivisibile con

Vittorio Emanuele Re costituzionale , ed i suoi legittimi di

scendenti. »

Raccolti tutti i verbali, e fattone il dovuto scrutinio si sono

ottenuti i risultamenti che seguono :

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2

PROVINCIA DI PALERMO

DISTRETTO DI PALERMO

Votanti Si no

Palermo, votanti trentaseimila duecento cin

quantadue, pel sì trentaseimila duecento trenta

due, pel no venti 36252 36232 20

Bagheria , votanti mille quattrocento trenta

cinque, tutti pel sì 1435 1435 »

Belmonte, votanti settecento trentatre , tutti

pel sì 733 733 »

Borgetlo , votanti novecento cinquantadue ,

tutti pel sì 952 952 »

Balestrale, votanti duecento ottantasette, tutti

pel sì 287 287 »

Capaci, votanti cinquecento otto, tutti pel sì 508 508 »

Carini , votanti mille duecento undici , tutti

pel sì - . . 1211 1211 »

Casteldaccia , votanti quattrocento quarantu-

no, tutti pel sì . . . . , 441

Cinisi, votanti mille duecento dieci, tutti pel sì 1210

Ficarazzi, votanti cinquecento uno, tutti pel sì 501

Giardinelli, votanti cento dieci, tutti pel sì. 110

Isola delle Femine , votanti cento trentatre ,

tutti pel si ... , 133

Marineo, votanti mille e quindici, tutti pel sì. 1015

Misilmeri, votanti mille ottocento cinquanta

nove, tutti pel sì 1859

Morreale , votanti due mila e settanta , tutti

pel si 2070

Montelepre, votanti settecento cinquantasette,

tutti pel sì 757

Ogliaslro, votanti trecento ottantasette, tutti

pel sì - 387

Parco, votanti settecento ventisei, tutti pel sì. 726

Partinico, votanti tremila ottocento quarantu-

no, tutti pel si 3841 3841

Piana dei Greci, votanti millecinquecento tren-

441 »

1210 »

501 »

HO il

133 »

1015 »

1859 »

2070 »

757 «

387 i)

726 »

A riportarsi 54428 54408 20

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3

Volanli Sì .\o

Riporlo 54428 54408 20

tasette, tutti pel si 1537 1537 »

S. Giuseppe Mortilli , votanti ottocento di

ciotto, tutti pel si 818 818 »

San Cipirello , votanti quattrocento sedici ,

tutti pel si 416 416 . »

Santa Cristina, votanti duecento ventisei, tutti

pel si 226 226 »

Solanto e Santa Flavia, votanti quattrocento

sedici, tutti pel sì 416 416 n

Terrasini , votanti novecento ventuno , tutti

pel sì 921 921 »

Torretta , votanti settecento quattro , lutti

pel si 704 704 »

Ustica votanti.

Villabate, votanti seicento quattro, lutti pel sì. 604 604 »

DISTRETTO DI TERMINI

Termini, votanti tremila duecento trentanove,

tutti pel si 3239 3239 «

Alia, votanti mille e sessantasette, tutti pel sì. 1067 1067 »

Aliminusa, votanti duecento quarantacinque,

tutti pel sì 245 245 »

Altavilla , votanti quattrocento settantanove ,

tutti pel sì 479 479 »

Baucina, votanti seicento sedici, tutti pel sì. 616 616 h

Caccamo, votanti novecento sessantadue, tutti

pel sì 962 962 »

Caltavuturo, votanti ottocento nove, tutti pel sì 809 809 »

Caslronuovo, votanti cinquecento sessantadue,

tutti pel sì 562 562 »

Cerda, votanti quattrocento tredici, tutti pel sì 413 413 »

Ciminna , votanti novecento ventotto , tutti

pel sì 928 928 »

Cefalà Diana, votanti cento trentacinque, tutti

pel sì 135 135 »

A riportarsi 69525 69505 20

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4

Votanti Si No

Riporto 69525 69505 20

Godrano, votanti cento quarantadue, tutti pel sì 142 142 »

Lercara li friddi, votanti mille ottocento set-

tantaquattro, lutti pel sì 1874 1874 »

Mezzojuso, volanti mille duecento cinquanta

cinque, tutti pel sì 1255 1255 »

Montemaggiore, votanti mille eventi, tutti pel si 1020 1020 «

Roccamena, votanti duecento trentatre, tutti

pel sì 233 233 »

Roccapalumba , votanti cinquecento ottanta-

due, tutli pel sì . . , 582 582 »

Sciara, votanti duecento cinquanta,tutti pel sì. 250 250 »

Sclafani, votanti novantaquattro, tutti pel sì. 94 94 »

Trabia, votanti seicento settantuno, tutti pel sì. 671 671 »

Valle d'Olmo, votanti settecento novanta, tutti

pel sì 790 790 »

Yentimiglia , votanti seicento quindici , tutti

pel sì , 615 615 »

Vicari, votanti cinquecento novantatre, tutti

pel sì 593 593 »

Villafrati, votanti cinquecento venti,tutti pel sì. 520 520 »

DISTRETTO DI CEFALI)'

Cefalù, votanti mille seicento ottantasei, pel

sì mille seicento ottantadue, pel no quattro . 1686 1682 4

Bonpietro, votanti trecento quarantanove, lutti

pel sì 349 349 .

Campofelice, votanti duecento uno, tutti pel sì 201 201 »

Castelbuono, votanti mille e due, pel sì nove

cento novantacinque, pel no sette .... 1002 995 7

Collesano, votanti novecento quattordici, tutti

pel sì M4 914 »

Ganci, votanti mille cento cinquantasette, tut

ti pel sì 1157 1157 »

Ceraci, votanti trecento settantacinque, tutti

pel sì 375 373 »

A riportarsi 83848 83817 31

\

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5

Volanti SI No

Riporto 83848 83817 31

Grattieri , votanti trecento sessantatre , tutti

pel si 363 363 »

Isnello, votanti sessantanove, pel sì sessan

tasette, pel no due 69 67 2

Lascari , votanti cento novantacinque , tutti

pel sì 195 195 »

Petralia Soprana, votanti mille cento trenta-

nove, tutti per sì 1139 1139 »

Petralia Sottana, votanti settecento novanta

sette, tutti pel sì 797 797 s

Polizzi, votanti mille trecento ottantuno, tutti

pel sì 1381 1381 »

Pollina, votanti duecento novantadue, pel sì

duecento novantuno, pel no uno 292 291 1

Santomauro, votanti mille ottocento ottanta,

tutti pel sì 1880 1880 n

Alimena, votanti novecento ventinove, tutti

pel si 929 929 i

DISTRETTO DI CORLEOJfE

Corleone, votanti mille duecento novantasei,

pel sì mille duecento novanta, pel no sei . 1296 1290 6

Bisacquino , votanti mille e ventuno , tutli

pel sì 1021 1021 »

Contessa, votanti duecento quarantadue, pel

sì duecento trentasei, pel no sei 242 236 6

Giuliana , votanti cento sessantanove , tutti

pel si 169 169 »

Palazzo Adriano, votanti mille e quarantaset-

te, tutti pel sì 1047 1047 »

Prizzi, votanti novecento diciotto, tutti pel sì. 918 918 »

Chiusa, votanti mille trecento settantuno, tutti

pel sì 1371 1371 i

Campofiorito , votanti duecento nove , tutti

pel sì 209 209 »

A riportarsi 97166 97120 46

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6

Votanti Sì No

Riporto 97166 971 20 46

Comando Generale della Provincia di Paler

mo, votanti duemila duecento ventotto, tutti pel si 2228 2228 »

Milizia nel forte del Castello, votanti cinquan

tadue, tutti pel sì 52 52 »

Marina di Guerra Nazionale, votanti quattro

cento cinquantadue, tutti pel sì 452 452 »

Milizia in Monreale, votanti cento diciannove,

tutti pel si 119 119 »

PROVINCIA DI TRAPANI

DISTRETTO DI TRAPANI

Trapani, votanti cinquemila quattrocento ses

santasei, pel sì cinquemila quattrocento sessan

taquattro, pel no due 5466 5464 2

Favignana , votanti quattrocento settantuno ,

pel sì quattrocento settanta, pel no uno . 471 470 1

Marsala, votanti cinquemila quattrocento set

tantacinque, tutti pel sì 5475 5475 »

Monte S. Giuliano, votanti duemila quattro

cento settantacinque, pel sì duemila quattrocento

sessantatre, pel no dodici 2475 2463 12

Paceco, votanti ottocento sessantadue, tutti

pel sì 862 862 »

Pantelleria, votanti novecento novantacinque,

pel sì novecento ottantasette, pel no otto . . 995 987 8

Xitta, votanti trecento cinque, tutti pel sì . 305 305 »

DISTRUTTO DI ALCAMO

Alcamo, votanti tremila trentotto, pel sì tre

mila e ventiquattro, pel no quattordici . . . 3038 3024 14

Calatafìmi, votanti mille quattrocento sessan

tasei, tutti pel si 1466 1466 »

Camporeale, votanti cinquecento settantasei,

tutti pel sì 576 576 »

A riportarsi 121146 121063 83

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7

Votanti Si No

Riporlo 121146 1210C3 83

Castellammare, votanti mille quattrocento un

dici, tutti pel si 1411 1411 »

Gibellina, votanti ottocento dodici, tutti pel sì 812 812 »

Poggioreale , votanti seicento trentaquattro ,

tutti pel si , . . 634 634 i

Sala Paruta , votanti quattrocento ottantano-

ve, tutti pel sì 489 489 »

Vita, votanti seicento trentotto, tutti pel sì . 638 638 »

DISTRETTO DI MAZZARA

Mazzara , votanti mille novecento trentotto ,

pel sì mille novecento diciassette, pel no ven

tuno 1938 1917 21

Castelvetrano , tremila novecento ottantacin

que, tutti pel sì 3983 3985 »

Campobello di Mazzara , settecento quattro ,

tutti pel sì 704 104 >.

Partanna , duemila cinquecento ventiquattro,

tutti pel si 2524 2S24 »

Salemi , duemila cinquecento trentacinque ,

lutti pel si 2535 2535 »

Santa Ninfa, votanti novecento settantanove,

tutti pel sì 979 979 »

Milizia di Trapani, votanti cento quattordici,

tutti pel sì 114 114 »

PROVINCIA DI CALTANISETTA

DISTRETTO DI CALTANISETTA

Caltanissetta, votanti duemila duecento venti

sei, pel sì duemila duecento ventuno, pel no

cinque 2226 2221 5

Acquaviva, votanti trecento quattordici, tutti

pel sì 314 314 »

A riportarsi 140449 140340 109

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8

Votanti SI No

Riporto 140449 140340 109

Buonpensiero , votanti cento ventotto , tutti

pel sì 128 128 »

Campofranco, votanti duecento settantanove,

tutti pel sì 279 279 »

Delia , votanti cinquecento diciannove , tutti

pel sì 519 519 »

Montedoro, votanti trecento settantotto, tutti

pel sì 378 378 »

Mussomeli, votanti novecento venti, tutti pel sì 920 920 »

Marianopoli , votanti trecento undici , lutti

pel sì 311 311 »

Resuttana, votanti settecento sessantacrhque,

tutti pel sì ....... ; 765 765 »

San Cataldo, votanti duemila seicento novan

tadue, tutti pel si 2692 2692 i

Santa Caterina, votanti mille novecento tre

dici, lutti pel sì 1913 1913 »

Serradifalco, votanti ottocento trentasei, tutti

pel sì 836 836 »

Sommatino, votanti quattrocento novantasei,

tutti pel si . 496 496 a

Sutera, votanti quattrocento sessantotto, pel

sì quattrocento sessantasei, pel no due. . . 468 466 2

Vallelunga, votanti novecento quarantatre, tut

ti pel sì 943 943 »

Yillalba , votanti cinquecento ventidue , tutti

pel sì 522 522 »

DISTRUTTO DI PIAZZA

Piazza, votanti quattromila cento quattordici,

tutti pel sì 4114 4114 »

Aidone, votanti mille trecento trentasei, tutti

pel si 1336 1336 »

Barrafranca , votanti mille quattrocento ses

santanove, tutti pel sì 1469 1469 »

A riportarsi 158538 158427 111

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9

Volanti Sì iVo

Riporto 158538 158427 ili

Calascibetta , votanti settecento quarantino ,

lutti pel sì 741 741 «

Castrogiovanni, votanti duemila ottocento, tutti

pel sì 2800 2800 »

Pietraperzia , votanti duemila duecento cin-

quantadue, tutti pel sì 2252 2252 n

Talguarnera Caropepe, votanti mille settecen

to ventisette, tutti pel sì 1727 1727 »

Villarosa, votanti mille trecento ventidue, tutti

pel sì 1322 1322 »

DISTRETTO DI TERRANOVA

Terranova, votanti tremila duecento ottanta-

nove, tutti pel sì 3289 3289 »

Butera, votanti mille e tre, tutti pel sì . . 1003 1003 »

Mazzarino , votanti duemila novecento qua

rantotto, lutti pel sì 2948 2948 »

Niscemi, votanti duemila cento trenta, tutti

pel sì 2130 2130 »

Riesi, votanti duemila e cinquanta, tutti pel sì 2050 2050 »

PROVINCIA DI GIRGENTI

DISTRETTO DI GIRGENTI

Girgenti, votanti duemila cinquecento novan

tanove, pel sì duemila cinquecento ventinove,

pel no settanta 2599 2529 70

Molo di Girgenti, votanti settecento cinquan

taquattro, tutti pel sì 754 754 »

Aragona, votanti settecento sessantadue, pel

sì settecento quarantaquattro, pel no diciotto. 762 744 18

Camastra, votanti duecento trenta, tutti pel sì 230 230 »

Campobello di Licata, votanti mille e quaran-

tuno, tutti pel sì 1041 1041 »

A riportarsi 184186 183987 199

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10

Votanti Sì No

Riporto 184186 183987 199

Canicattì, votanti duemila seicento quaranta

tre, pel sì duemila seicento quarantadue , pel

no uno 2643 2642 1

Castrofilippo , votanti cento sessantaquattro,

pel sì cento cinquantanove, pel no cinque. . 164 159 5

Cattolica, volami mille cento cinquantotto, pel

sì mille cento cinquantuno, pel no sette . . 1158 1151 7

Comitini , votanti trecento trentotto , tutti

pel sì 338 338 ■

Favara, votanti duemila duecento ventisette,

tutti pel sì 2227 2227 »

Grotte, votanti mille e quattro, tutti pel sì . 1004 1004 »

Licata, votanti duemila cinquecento cinquan

ta, tutti pel sì. . . , 2550 2550 »

Montallegro, votanti trecento quarantacinque,

tutti pel sì 345 345 »

Naro, votanti duemila cento trentacinque, tutti

pel sì 2135 2135 »

Palma , votanti duemila e diciassette , tutti

pel sì 2017 2017 »

Recalmuto, votanti mille novecento ventiquat

tro, tutti pel si 1924 1924 »

Rafladali, votanti mille e sette, tutti pel sì . 1007 1007 »

Ravanusa, votanti cinquecento ventotto, tutti

pel sì 528 528 »

Realmonte, votanti trecento sessantasei, lutti

pel si 366 366 »

Sant'Angelo Muxiaro, votanti cento settanta

sette, tutti pel sì 177 177 »

Siculiana, votanti mille cento quarantacinque,

pel sì mille cento quarantatre, pel no due . 1145 1343 2

DISTRETTO DI B1VONA

Bivona, votanti trecento sedici , pel si due

cento ottantotto, pel no ventollo 316 288 28

A riportarsi 204230 203988 242

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11

Riporto

Alessandria, votanti settecento cinquantanove

pel sì settecento cinquantasette, pel no due

Burgio, votanti seicento novantotto, pel sì cin

quecento ottanta, pel no cento diciotto . .

Calamonaci, votanti trecento, tutti pel sì

Cammarata, votanti novecento ventidue, pel sì

novecento quattordici, pel no otto. . . .

Casteltermini , votanti mille cinquecento sei

tutti pel sì

Cianciana , votanti quattrocento diciannove

pel sì quattrocento diciassette, pel no due.

Lucca, votanti trecento nove, tutti pel sì

San Biagio, volanti trecento novantasei, pel

sì trecento novantaquattro, pel no due . .

Ribera, votanti quattrocento ottantotto, pel sì

quattrocento settantasette, pel no undici

San Giovanni, votanti seicento, pel sì cinque

cento quarantadue, pel no cinquantotto. .

Santo Stefano di Bivona, votanti cinquecento

novantacinque, tutti pel sì . . . . . .

Tillafranca, votanti quattrocento sessantaquat

tro, tutti pel sì

Votanti Sì IVO

204230 203988 242

759 7S7

698 580 118

300 300 )i

922 914 8

1506 1506 ii

419 417 2

309 309 ;>

396 394 2

488 477 11

600 542 58

595 595 !)

464 464 »

DISTRUTTO DI SCIACCA

Sciacca, votanti tremila duecento cinquanta-

sette, pel sì tremila duecento cinquantuno, pel

no sei 3257 3251 6

Caltabellotta, votanti cinquecento ottantaquat

tro, pel sì cinquecento trentasette, pel no qua-

rantasette 584 537 47

Mentì, votanti ottocento diciannove, tutti pel si. 819 819 a

Montevago , votanti trecento ottantatre, tutti

pel sì 383 383 »

Sambuca, votanti mille duecento quattro, pel

sì mille cento ottantasei, pel no diciotto . . 1204 1186 18

A riportarsi 217933 217419 514

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12

Votanti Si No

Riporto 217933 217419 514

Santa Margherita, votanti novecento novanta

tre, tutti pel si 993 993 »

Ramo Militare , votanti cinquantanove , tutti

pel si 59 59 s

PROVINCIA DI NOTO

DISTRETTO DI NOTO

Noto , votanti duemila cento diciotto , tutti

pel si 2118 2118 »

Avola, votanti mille seicento quarantasei, pel

sì mille seicento quarantatre, pel no tre . . 1646 1643 3

Ruccheri, votanti mille cento ventinove, tutti

pel sì 1129 1129 »

Ruscemi, votanti seicento trentanove, pel sì

seicento trentotto, pel no uno 639 638 1

Cassaro , votanti quattrocento dodici , tutti

pel sì 412 412 »

Feria, votanti ottocento quarantasei, tutti pel sì. 846 846 »

Pachino, votanti novecento trentaquattro, tutti

pel si 934 934 »

Palazzolo, votanti duemila cento tre , pel sì

duemila cento due, pel no uno 2103 2102 1

Rosolini , votanti novecento quaranta , tutti

pel sì 940 940 »

DISTRETTO DI SIRACUSA

Siracusa, votanti tremila cinquecento venti

tre , pel sì tremila cinquecento ventidue , pel

no uno 3523 3522 1

Augusta, votanti duemila duecento novantaset-

tc, lutti pel sì 2297 2297 »

Canicattini , volanti mille duecento dodici ,

tutti pel sì 1212 1212 »

A riportarsi 236784 236264 520

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13

Volanti Si ■»>

Riporto 236784 236264 520

Carlentini, votanti quattrocento settantanove,

lutti pel si 479 479 »

Floridia, votanti mille novecento ventuno, tutti

P^ sì 1921 1921 ,,

Francofonte, votanti mille e quarantaquattro,

tutti pel sì 1044 1044 »

Lentini, votanti mille seicento cinquantaquat

tro, tutti pel sì 1654 1654 »

Melilli, votanti settecento novantotto , pel sì

settecento novanta, pel no otto 798 790 8

San Paolo Solarino, votanti quattrocento ot-

lantasei, tutti pel sì 486 486 »

Sortino , votanti mille trecento trentasette ,

tutti p^ sì 1337 1337 »

DISTRETTO DI MODICA

Modica, votanti cinquemila seicento cinquan

tuno, lutti pel sì 5651 5651 »

Biscari, votanti cinquecento ottantotto, pel sì

cinquecento ottantasette, pel no uno. ... 588 587 1

Chiaramonte, votanti mille duecento ventisei,

tutti pel si 122.6 1226 »

Comiso, votanti duemila settecento quaranta,

tutti pel sì 2740 2740 »

Giarratana, votanti cinquecento quarantasei ,

tutti pel sì 546 546 »

Monterosso, votanti mille quattrocento novanta,

tutti pel sì 1490 1490 »

Pozzallo, votanti cinquecento novantadue, tutti

pel sì 592 592 »

Santa Croce, votanti cinquecento settantatre,

tutti pel sì 573 573 i

Scicli, votanti mille seicento settantotto, tutti

pel sì 1678 1678 »

Spaccammo, votanti mille cento sei, lutti pel sì 1106 1106 »

A Riportarsi 260693 260164 529

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14

Votami Si .Yo

Riporto 260693 26016* 529

Ragusa, TOtanti quattromila ottocento settan-

Untotlo, tatti pel si 4878 4878 »

Vittoria , rotanti duemila ottocento tredici ,

tutti pel sì 2813 2813 »

PROVINCIA DI CATANIA

DISTRETTO DI CATARIA

Catania , votanti diciassettemila trecento ot

tantadue, tutti pel sì 17382 17382 »

Adernò, votanti tremila novecento settantotto,

tutti pel sì 3978 3978 »

Belpasso, votanti mille quattrocento sessanta

nove, tutti pel sì 1469 1469 »

Biancavilla, votanti duemila e cinquantalre ,

tutti pel sì 2053 2053 t

Bronte, votanti mille novecento novantaquat

tro, tutti pel sì 1994 1994 »

Camporotondo, votanti cento quarantuno, tutti

pel sì 141 141 »

Gravina, votanti trecento sei, tulti pel sì . 306 306 »

Santa Maria di Licodia, votanti seicento tren-

tasei, tutti pel sì 636 636 »

Maletto, votanti cinquantadue, tutti pel sì . 52 52 »

Mascalucia, votanti settecento ottantotto, tutti

pel sì 788 788 »

Misterbianco, votanti mille cento sette, tutti

pel sì 1107 1107 »

Motta S. Anastasia, votanti seicento ottanta-

nove, tutti pel sì 689 689 »

Nicolosi, votanti cinquecento dieci, tutti pel sì. 510 510 »

Paterno, votanti duemila cento sessantaquat-

Iro, tutti pel sì 2164 2164 »

Pcdara, votanti settecento ventiquattro , tutti

pel si 724 724 a

A riportarsi 302377 301848 529

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15

Votatili Si No

Riporto 302377 301848 529

S. Giovanni di Galermo, votanti duecento no

vantacinque, tutti pel si 295 295 »

S. Giovanni la Punta, votanti cento ottanta-

nove, tutti pel sì 189 189 »

S. Gregorio, votanti trecento due, tutti pel sì. 302 302 »

S. Pietro Clarenza , votanti duecento trenta,

tutti pel sì 230 230 »

Sant'Agata li Battiati, votanti cento Irentacin-

que, tutti pel sì 135 135 »

Scordia , votanti mille trecento trenta , tutti

pel sì 1330 1330 »

Trecastagne, votanti ottocento cinquantotto ,

tutti pel sì 858 858 »

Tremestieri, votanti trecento settantaquattro,

pel si trecento settantatre, pel no uno . . . 374 373 1

Yiagrande , votanti settecento settanta , lutti

pel sì 770 770 »

Zafferana Etnea, votanti seicento sessanta, pel

sì seicento quarantatre, pel no diciassette . . 660 643 17

DISTRETTO DI ACI BEALE

Aci Reale, votanti cinquemila settecento cin

quantacinque, pel sì cinquemila settecento qua

rantatre, pel no dodici 5755 5743 12

Aci Ronaccorsi, votanti duecento settantacin-

que, lutti pel sì 275 275 »

Aci Castello, votanti quattrocento quarantotto,

tutti pel sì 448 448 »

Aci Sant'Antonio, votanti settecento trentatre,

pel sì settecento trentadue, pel no uno . . 733 732 1

Aci S. Filippo Catena , votanti quattrocento

novanta, tutti pel sì 490 490 a

Calatabiano, votanti seicento venti, tutti pel sì 620 620 »

Castiglione , votanti mille ed uno , tutti

pel si 1001 1001 »

A riportarsi 316842 316282 560

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16

I

Votanti Si No

Riporto 316842 316282 560

Fiumefreddo, votanti cento settantuno , tutti

pel sì ni ni o

Giarre votanti, tremila cinquecento quindici,

tutti pel sì 3515 3513 i>

Linguaglossa, votanti quattrocento quarantotto,

tutti pel si 448 448 »

Mascali , votanti seicento quindici , tutti

pel sì 615 615 »

Randazzo, votanti mille tredici, tutti pel sì. 1013 1013 »

Riposto, votanti mille e sessantasetle , tutti

pel sì 1067 1067 »

Piedimonte , votanti cinquecento ottantuno ,

tutli pel sì 581 581 »

DISTRETTO DI C.UTAG1RONE

Caltagirone, votanti quattromila cento ottan-

tasette , pel sì quattromila cento sessantacin

que, pel no ventisette 4187 4165 27

Granmichele, votanti mille cinquecento ottan

tanove , pel sì mille cinquecento ottantasette ,

pel no due 1589 1587 2

Licodia, votanti mille trecento diciassette, lutti

pel sì 1317 1317 »

Mililello Val di Noto , votanti duemila due

cento quaranta, tutti pel sì 2240 2240 »

Mineo, votanti mille quattrocento ottantanove,

pel sì mille quattrocento ottantotto, pel no uno. 1489 1488 1

Mirabella, votanti cinquecento trentasei, lutti

pel sì 536 536 »

Palagonia, votanti novecento cinquantatre, tutti

pel sì 953 953 »

Raddusa, votanti cento ventisei, tutti pel sì. 126 126 »

San Michele, votanti seicento nove, lutti pel sì. 609 609 »

Rammacca, votanti duecento quarantuno, tutti

pel si. ... .' 241 241 »

A riportarsi 337544 336954 590

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17

Volanti Sì Xo

Riporlo 337544 336954 590

San Cono, votanti duecento quarantacinque,

lutti pel sì 245 245 »

Vizzini, votanti duemila ottocento dieci. tulti

pel sì 2810 2810 »

DISTRETTO DI FHCOSI.4

Nicosia, votanti tremila trecento otto, pel sì

tremila trecento sette, pel no uno .... 3308 3307 1

Assaro, votanti cinquecento sessantasei, tutti

pel sì 566 566 »

Calena nuova, votanti duecento oltantanove,

tutti pel sì 289 289 »

Centorbi , votanti mille quarantotto , pel sì

mille quarantaquattro, pel no quattro . . . 1048 1044 4

Cerami, votanti mille duecento ventuno, lutti

pel sì 1221 1221 »

Gagliano , votanti novecento quaranta , tutli

pel sì 940 940 »

Leonforle, votanti duemila cinquecento tren

tuno, tutti pel sì 2531 2531 »

IS'issoria, votanti quattrocento tre, lutti pel sì. 403 403 »

Regalbuto, mille cento settantotto, tutti pel sì 1178 1178 »

San Filippo d'Argirò, votanti duemila trecento

ottantacinque, pel sì duemila trecento oltanta-

quattro, pel no uno 2385 2384 1

Troina, votanti settecento settantacinque, pel

sì settecento settantaquattro. pel no uno . . 775 774 1

Sperlinga , votanti trecento ventinove , lutti

pel sì 329 329 »

A riportarsi 355572 334975 391

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18

PROVINCIA DI MESSINA

DISTRETTO DI MESSINA

Votanti Si No

Riporlo 355572 354975 597

Messina e suoi villaggi, votanti ventiquattro-

mila settecento trentotto, pel sì ventiquatlromila

settecento trenta, pel no otto 24738 24730 8

Spatafora S. Pietro , votanti cento sessanta

due, tulli pel sì 162 162 »

Bavuso , votanti duecento cinquantaquattro ,

lutti pel si 254 254 »

Calvaruso, votanti duecento, lutti pel sì . . 200 200 »

Galati , votanti quattrocento quaranta , tutti

pel si 440 440 »

Guidomandri , votanti sessantacinque , tutti

pel sì 65 65 »

Itala, votanti duecento dieci, tutti pel sì. . 210 210 »

Mandanici . » » »

Milazzo, votanti duemila e dodici, tutti pel sì. 2012 2012 i

Monforle, votanti cinquecento sette, tutti pel sì. 507 507 »

Pagliara, votanti novantatre, tutti pel sì . 93 93 »

Rametta , volanti seicento oltantanove , lutti

pel sì 689 689 »

Rocca, votanti trecento sei, tutti pel sì . . 306 306 »

Grotta di Rocca, votanti cento quindici, tutti

pel 9ì 115 115 »

Roccalumera, votanti quattrocento venti, tutti

pel sì 420 420 a

San Pietro Monl'orte , votanti mille trecento

quarantatre, tutti pel sì 1343 1343 »

Santa Lucia, votanti mille cinquecento undici,

tutti pel sì 1511 1511 »

San Filippo , votanti cinquecento sei , lutti

pel sì 506 506 a

Santo Stefano di Briga, volanti duecento ot

tanta, tulli pel sì 280 280 »

A riportarsi 389423 388818 605

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19

384 27

140 »

124 i)

Volanti Si No

Riporto 389423 388818 605

Saponara, votanti quattrocento nove, tutu pel sì 409 409 »

Scaletta, votanlicentocinquantasei, tuttipelsi. 156 156 »

Spatafora San Martino, votanti seicento dieci,

lutti pel sì 610 610 »

Venetico, votanti cento quattordici, tutti pel sì 114 114 »

Condro, votanti cento due, tutti pel sì . . 102 102 »

Gualtieri, votanti trecento diciotto, tutti pel sì. 318 318 n

DISTRETTO DI PATTI

Patti votanti , mille seicento quaranta , tutti

pel sì 1640 1640- »

Alcara, votanti quattrocento undici, pel sì tre

cento ottantaquattro, pel no ventisette ... 411

Brolo, votanti cento quaranta, tutti pel si . 140

Capri, votanti cento ventiquattro, tutti pel si. 124

Castania di Tortorici, votanti duecento tren

totto, tutti pel sì 238 238

Ficarra , votanti cinquecento trentaquattro ,

tutti pel sì 534

Floresta, votanti duecento, tutti pel si . . 200

Frazzanò, votanti cento novantotto, tutti pel sì. 198

Galati di Tortorici, votanti quattrocento qua

ranta, tutti pel sì 440 440

Gioiosa, votanti quattrocento ventisette, tutti

pel sì 427

Librizzi, votanti seicento tre, tutti pel sì . 603

Longi, votanti ottantuno, lutti pel sì . . . 81

Militello Val Demone, votanti trecento nove,

tutti pel sì . . 309 309

Mirto , votanti duecento ottantasette , tutti

pel si 287 281

Montagna Reale, votanti quattrocento cinquan

ta, tutti pel sì 450 450

Naso , votanti mille trecento ventuno , tutti

Pel sì • • ■ 1321 1321

534 h

200 i)

198 »

427 »

603 »

81 »

A riportarsi 398535 397903 632

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20

Volatili Si .\o

Riporlo 398533 397903 632

Oliteti , votanti cento quaranbmove , lutti

1*1 si 149 149 »

Piraino, rotanti quattrocento novantaquattro,

lutti pel si 494 494 »

Raccaia, rotanti quattrocento cinquanta, tutti

pel »1 450 450 »

San Marco, votanti trecento trenta, tutti pel si. 330 330 »

San Pietro, votanti ottocento sei, tutti pel sì. 806 806 »

Sant'Angelo di Brolo, votanti mille trentotto,

tutti pel si 1038 1038 »

SS. Salvatore, votanti trecento ottantaquattro,

tutti pel si 384 384 »

Sinagra, votanti trecento due, tutti pel si . 302 302 »

Santa Domenica, votanti duecento trentanove,

lutti pel si 23» 239 »

Torlorici, votanti seicento otto, tutti pel sì. 608 608 »

Ucria, votanti settecento settanta, tutti pel si. 770 770 »

DISTRETTO DI CASTROREALE

Castroreale, votanti mille settecento sessanta,

tutti pel sì 1760 1760 »

Antillo, votanti duecento trenta, lutti pel si. 230 230 »

Barcellona Pozzo di Golto, votanti cinquemila

trecento sessantacinque, tutti pel si . . . . 5365 5365 »

Casalnuovo, votanti cento quarantatre , tutti

pel si 143 143 »

Casalvecchio , votanti trecento dodici , tutti

pel sì 312 312 »

Forza di Agro , votanti trecento sei , tutti

pel sì 306 306 »

Francavilla, votanti ottocento settantaquattro,

tutti pel sì 874 874 »

Furnari, votanti trecento settanta, tutti pel sì. 370 370 »

Falcone , votanti duecento novantotto , tutti

pel si 298 298 •

A riportarsi 413763 413131 632

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21

Volanti SI Aio

Riporto 413763 413131 632

Gaggi, votanti cento sodici, tutti pel sì . . 116 116 »

Gallodoro, votanti duecento sedici, tutti pel sì. 216 216 i

Granili , votanti quattrocento sessantadue ,

lutti pel sì 462 462 n

Giardini, votanti cento cinquanlacinque, tutti

pel sì 155 155 »

Limina, votanti duecento settantaquattro, tutti

pel sì 274 274 »

Locadi, votanti settantacinque, lutti pel sì .75 75 «

Malvagna , votanti duecento ottantuno , lutti

pel sì 281 281 »

Mazzarrà, volanti trecento trentasette , lutti

pel sì 337 337 »

Meri , votanti duecento settantalre , tutti

pel sì 273 273 »

Moio, votanti ottantadne, tutli pel sì . . . 82 82 »

Mola, votanti cinquanlalre, lutti pel sì . . 53 53 »

Mongiufiì Melia, votanti trecento sessantacin-

que, lutti pel sì 365 365 »

Montalbano, votanti cinquecenlo novantaquat

tro, tutti pel sì 594 594 »

Motta Gamaslra, votanti trecento sedici, tutti

pel sì 316 316 s

Novara , votanti novecento ottantuno , tutti

pel sì 981 981 »

Roccafìorita, votami trcntalre, lutti pel sì . 33 33 »

Roccella, votanti duecento ottantaquattro, lutti

pel sì - . . . 284 284 »

San Ferdinando , votanti cinquecento venti,

lutti pel sì ' . 520 520 »

Savoca, votanti trecenti» novantacinque, tutti

pel sì 395 395 «

Santa Teresa, votanti trecento ottantacinque,

tutti pel sì 385 385 »

Taormina , votanti mille e settantotto , tutti

pel sì 1078 1078 »

A riportarsi 421038 420406 632

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22

Volanti Si No

Riporto 421038 420406 632

Tripi, votanti quallrocento Irentasei , tutti

pel sì 436 436 »

DISTRETTO DI M1STRETTA

Mistretta , votanti mille trecento cinquanta

due, tutti pel sì ... , 1352 1352 a

Capizzi, votanti cinquecento dodici, tutti pel sì. 512 512 »

Caronia, votanti settecento settantadue, tutti

pel sì 772 772 »

Castel luccio , votanti cinquecento trentadue,

tutti pel sì 532 532 »

Cesarò, votanti cento ventiquattro, pel sì cento

uno, pel no ventitre 124 101 23

Motta d'Affermo, votanti cinquecento Ire, tutti

pel sì 503 503 »

Pettineo, votanti quattrocento settantotto, lutti

pel sì 478 478 »

Reitano, votanti duecento trentadue, tutti pel sì. 232 232 »

Sanfratello , votanti cinquecento dieci , tutti

pel sì 510 510 »

San Teodoro, votanti cento ventotto , pel si

cento ventiquallro, pel no quallro .... 128 124 4

S. Stefano di Camastra, votanti settecento cin

quantasei, tutti pel sì 756 756 »

Tusa, votanti trecento cinquanta, lutti pel sì. 350 350 »

4° Battaglione Bersaglieri, votanti quattrocento

quarantacinque, pel sì quattrocento quarantuno,

pel no quattro 445 441 4

Battaglione Ponespergh, votanti ottanta, tutti

pel sì 80 80 »

Corpo di artiglieria, votanti duecento settan-

tasette, tutti pel si 277 277 »

Diciassettesima divisione di Brigata 3° Reggi

mento, votantiduecentoquarantasette,tuttipel sì. 247 247 »

A riportarsi 428771 428108 663

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23

Volanti Si No

A riportarsi 428771 428108 GC3

Consiglio di guerra della provincia di Mes

sina, votanti quattordici, lutti pel sì. . . . 14 14 »

Battaglione Bentivegna, volanti duecento Iren-

tadue., tutti pel sì 232 232 »

Secondo Battaglione Bersaglieri seconda Bri

gata, votanti duecento ventitré, lutti pel si. . 223 223 »

Carabinieri Beali , votanti duecento dodici ,

tutti pel sì 212 212 »

Comando di Piazza della provincia di Mes

sina, votanti quarantadue, tutti pel sì . . . 42 42 a

Piazza di Messina, votanti duemila settecento

quarantacinque, pel sì duemila settecento qua

rantino, pel no quattro 2745 2741 4

Beggimento Cacciatori esuli Messinesi, votanti

quattrocento ottantuno, tutti pel sì . . . . 481 481 »

Totale 432720 432053 667

Totale, votanti quattrocento trentadue mila settecento venti,

pel sì quattrocento trentadue mila e cinquantatre, pel no sei

cento sessantasette.

Non si è tenuto conto dei voti nulli, come pure non si è

tenuta ragione dei due verbali di Ustica e Mandanici per avere

quelle popolazioni votato il sì per acclamazione , senza di

stinzione di età e di sesso. Non si è del pari fatto conto del

verbale del comune di Ali per non offrire le indicazioni del

numero dei votanti, tanto pel sì, quanto pel no.

Si sono giudicati difettosi, e perciò esclusi:

Primo, il verbale degli uffiziali Amministrativi dell'Inten

denza militare di Messina per avere votato col sì i dician

nove individui sottoscritti sulla seguente proposizione:

Per l'annessione al Itcguo Italico rappresentalo dal He costi-

limonale.

Secondo, quello del Battaglione dei Cacciatori dell'Etna per

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aver votato numero duecento trentasei individui pel sì colla

seguente forinola :

Per l' annessione al Regno costilnzionalc di Vittorio Emma-

nuele II, e suoi legittimi discendenti.

Terzo, del Battaglione Siculo Colina per avere i duecento

individui che votarono pel sì seguita questa forinola :

Per l'annessione al Governo costilnzionalc di Vittorio Einraa-

nnclc II.

Formole tutte tre non conformi alla proposizione scritta

all'articolo 1° del Decreto Prodittatoriale del 15 ottobre ul

timo.

Finalmente non ha potuto ammettersi un atto notarile qui

pervenuto da Torino esibito alla Corte suprema di giustizia,

che mostra di essersi presentati in Torino a notar Giovanni

Signorelli numero diciannove individui Siciliani, i quali chie

sero atto della loro spontanea votazione, rispettivamente e-

spressa col si, nella seguente proposizione :

Sulla quistionc dell' annessione immediata di quella parte di

Italia al Kegno costituzionale di Vittorio lìmmanuele e suoi di

scendenti.

Che ognun vede quanto sia diversa da quella indicata nel

cennato Decreto.

Compite tutte le operazioni il signor Presidente accompa

gnato dai Componenti la Corte suprema si è fatto al balcone

di centro del Palazzo dei Tribunali, ed ha proclamato i ri

sultati del Plebiscito Siciliano, colle seguenti parole:

Sulla proposizione

Il popolo Siciliano vuole l'Italia una ed indivisibile con Vit

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torio Emmanuclc He costituzionale , ed i suoi legittimi discen

denti;

I voti pel sì sono stati quattrocento trentadne mila e cinquan-

lalrc.

I voti pei no sono slati seicento sessanlasclte.

Di tutto si è formato il presente processo verbale in triplo

originale per presentarsi dalla Corte suprema in Corpo, due

al Prodittatore, e conservarsi il terzo nell'archivio di questa

Corte suprema di giustizia, insieme a tutti i verbali originali

di sopra indicati.

Chiuso nel giorno suddetto alle ore due pomeridiane.

Pasquale Calvi, presidente.

Francesco Calcagno, avvocato generale, Pietro Cirino, Vincenzo Errante,

Salvatore Schiavo, Antonio Giaconia, Giuseppe l'i i.ko, Giuseppe Vinci ed Or

lando, Vincenzo Cacioppo, Antonino Ferro, Cirino Caruso Vice-Cancelliere.

Visto, il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero

di Grazia e Giustizia

FILIPPO ORLANDO

N. 2.

Processo verbale col quale S. M. il Re Vittorio Emanuele

accetta il Plebiscito Siciliano.

2 dicembre 1861.

L' anno mille ottocento sessanta il dì due dicembre alle

ore 11 a. m. in Palermo nel Real Palazzo e nella sala del

Trono, alla presenza di S. M. il Re Vittorio Emanuele II, as

sistendo al presente atto il Ministro di Grazia e Giustizia e

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degli Affari Ecclesiastici cav. Giovan Battista Cassinis, S. E.

il Ministro della Guerra Generale d' armata Manfredo Fanti,

gli Aiutanti di Campo , gli Officiali di Ordinanza e le altre

persone della Casa e del seguito di S. M., l'Arcivescovo di

Palermo, il Giudice della Monarchia, la Magistratura , ed il

Municipio di Palermo, ed altri funzionari civili e militari, è

introdotto il signor Antonio Mordini, Deputato al Parlamento

Nazionale, Prodittatore per il Generale Garibaldi in Sicilia,

il quale a nome del detto Generale presenta alla M. S. il

risultamento del plebiscito , con cui il popolo dell' Isola di

Sicilia, convocato in comizi il di 21 ottobre per suffragio uni

versale diretto, ha dichiarato con voti affermativi Quattrocen-

totrentaduemila e cinquantatre, contro voti negativi Seicen-

tosessantasette di

Volere l'Italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele suo

Re costituzionale e coi suoi legiltiini discendenti.

Sua Maestà il Re nell'accettare per sè e pei suoi legittimi

discendenti il risultamento del plebiscito, esprime quanto gli

sia grato che l'Isola di Sicilia, celebre per patrie tradizioni,

già avvinta alla sua Casa per antiche e recenti memorie, ora

si unisca alla libera famiglia Italiana e concorra cosi alla

grand'opera dell'unificazione e della indipendenza nazionale.

Di tutto ciò il Ministro di Grazia e Giustizia d'ordine del

Re ha rogato il presente processo verbale , sottoscritto da

Sua Maestà , dal Prodittatore di Sicilia , dai Segretari della

Prodittatura, dall'Arcivescovo di Palermo, da Monsignor Giu

dice della Monarchia, dal Presidente della Cassazione e Su

prema Corte di Giustizia, dal Presidente della Gran Corte dei

Conti, dal Presidente della Gran Corte Civile, dal Presidente

e Procuratore Generale della Gran Corte Criminale, dal Pre

sidente e Procuratore Generale del Tribunale Civile, dal Pre

tore, dal Governatore della Provincia, dall'Ispettore Generale

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e Comandante della Guardia Nazionale, controsegnato dal Mi

nistro della Guerra, e dal Ministro di Grazia e Giustizia, e

munito del gran Sigillo dello Stato.

L'originale del presente processo verbale sarà depositato e

conservato nell'Archivio Generale del Regno.

Firmato — VITTORIO EMANUELE

Sottoscritti .

(Luogo del Sigillo)

Antonio Mordisi;

Enrico Pausi;

Nicolò Fabrizj;

Gregorio I'gdulena;

Domenico Piraino;

Domenico Peranni;

Giorgio Tamajo;

Giovan Battista Pauche;

Paolo Orlando;

Pietro Scrofani;

Giovan Battista Naselli, Arcivescovo di Palermo:

Canonico Cirino Binaldi, Giudice della Monarchia ed Aposto

lica Legazia;

Pasquale Calvi, Presidente della Suprema Corte di Giustizia;

Pietro Scrofani, Presidente della Gran Corte dei Conti;

Pietro Calì, Presidente della Gran Corte Civile;

Domenico Arista, Presidente della Gran Corte Criminali';

Gaetano Meli, Procuratore Generale della Gran Corte Crimi

nale;

Antonino Garajo, Giudice ili Corte Criminale funzionante da

Presidente del Tribunale Civile;

Francesco Nobile, Hegio Procuratore presso il Tribunale Ci

vile;

Giulio Benso, Duca di Verdura, Prelore di Palermo;

Duca di Cesarò, Governatore della Provincia di Palermo;

Amato Pallet, Ispeltore Generale;

Nicolò Turrisi Colonna, Comandante della Guardia Nazionale;

Il Ministro della Guerra — Manfredo Fanti;

Il Ministro di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecelesiastici—

G. B. Cassinis.

Per copia conforme all'originale esistente negli Archivi Ge-

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nerali del Regno da cui la presente venne estratta, e col

quale collazionata pienamente concorda.

In fede Torino addi 18 gennaro 1861.

Il Direttore Generale degli Archivi Generali del Regno

CASTELLI

Vitto, il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero

di Grazia e Giustizia

FILIPPO ORLAXDO

IV. 3.

Decreto regio col quale si istituisce In Luogotenenza Generale

in Sicilia, ed è nominato a Luogotenente Generale il mar

chese di Montczemolo.

ì dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAYOJA, DI GENOVA,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc.. ecc..

Veduto il risultamento del Plebiscito dei 21 ottobre scorso,

esprimente il voto delle popolazioni delle Provincie Siciliane;

Sulla proposta del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

. Un Luogotenente Generale nominato da Noi è incaricato

di reggere e governare in Nostro Nome e per Nostra Auto

rità le Provincie dell'Isola di Sicilia, ed alla Nostra imme

diazione allorchè saremo presenti nelle medesime.

Egli è inoltre autorizzato ad emanare, sino a che il Par

lamento sia adunato, ogni specie di atti occorrenti a stabi-

>

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lire e coordinare l'unione delle anzidette. Provincie col resto

della Monarchia , ed a provvedere ai loro straordinari bi

sogni.

Art. 2.

Agli Affari Esteri, e a quelli della Guerra e della Marina

sarà direttamente provveduto dal Nostro Governo centrale.

Art. 3.

Il Senatore del Regno Marchese Massimo Cordero di Mon-

tezemolo è nominato Nostro Luogotenente Generale nelle Pro

vincie Siciliane.

Ordiniamo che il presente decreto , munito del Sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta degli Atti del Governo,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser

vare.

Dato da Palermo, addì 2 dicembre 1860.

Firmato — VITTORIO EMANUELE

Controsegnato — G. B. CASSINIS

Registrato alla Corte dei Conti addi 13 dicembre 1860.

Registro 16, Atti del Governo, C. 88.

Solloserillo — WEHRLI.N

(Luogo del Sigillo)

Visto, il Ministro delle Finanze incaricato temporariamente

della reggenza del Ministero di Grazia e Giustizia

Solloserilto — P . S. VCGEZZI

Per copia conforme all'originale

hi fede addì 18 gennaro 1801

Per il Ministro

Il Segretario Generale

CASTELLOMOWTE

Visto, il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero

di Grazia e Giustizia

FILIPPO ORLANDO

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M. 4.

Decreto coi quale si istituisce il Consir/lio di Luogotenenza.

i dicembre 1800.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Decreta:

Art 1.

È istituito un Consiglio di Luogotenenza composto di Con

siglieri incaricati di uno o più Dicasteri.

Il Segretario Generale della Luogotenenza eserciterà pure

le funzioni di Segretario del Consiglio suddetto.

Art. 2.

Il Luogotenente Generale presiede il Consiglio di Luogo

tenenza.

Art. 3.

Ai Consiglieri di Luogotenenza è assegnata l'indennità men-

suale di ducati trecento.

Al Segretario Generale di Luogotenenza è assegnata l'in

dennità mensuale di ducati duecento.

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio

nale, sia pubblicato nei modi consueti, ed inscritto nella rac

colta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Palermo li 4 dicembre 1860.

Il Luogotenente Generale del Re

nelle Provincie Siciliane

MONTEZEMOLO

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N. 5.

Decreto di nomina dei Consiglieri e del Segretario Generale

della Luogotenenza.

* dicembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL KE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Decreta :

Art. 1.

Sono nominati Consiglieri di Luogotenenza ed incaricati

degli infrascritti Dicasteri i signori :

Giuseppe La Farina, Consigliere di Stato, Deputato al Par

lamento, del Dicastero dell'Interno e di Sicurezza pubblica.

L'Avvocato Raeli del Dicastero di Grazia e Giustizia.

Il Cavaliere Filippo Cordova, Procuratore del Re presso la

Gran Corte dei Conti , del Dicastero delle Finanze, Agricol

tura e Commercio.

Barone Casimiro Pisani del Dicastero della pubblica Istru

zione.

Principe Romualdo Trigona di Sant'Elia del Dicastero dei

Lavori pubblici.

Art. 2.

È nominato Segretario Generale della Luogotenenza il Vice

governatore Barone Giacinto Tholosano di Valgrisanche.

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio

nale, sia pubblicato nei modi consueti, ed inscritto nella rac

colta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Palermo addì 4 dicembre 1860.

Il Luogotenente Generale del Re

nelle Provincie Siciliane

MONTEZEMOLO

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n

N. 6.

Decreto che conserva. temporaneamente al personale della Ma

rina militare e mercantile le rispettive competenze, e mette

i detti corpi sotto la dipendenza del Contr'Ammiraglio Mar

chese di Ceva.

7 dicembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

In virtù delle facoltà conferitegli con Regio decreto in data

del 2 dicembre corrente;

Visto il decreto del Luogotenente Generale di S. M. nei

Regi Stati in data 17 novembre p p.;

Sentito il parere dei Consiglieri di Luogotenenza;

Decreta :

Art. I.

Sino a che il decreto del 17 novembre sopracitato non

avrà piena esecuzione, il Personale appartenente alla Marina

militare , ed alle Amministrazioni marittime sì militari che

mercantili della Sicilia, continuerà a godere di tutte le ri

spettive competenze.

Art. 2.

Tutti gli individui componenti i Corpi , e le Amministra

zioni predette resteranno sotto l' immediata dipendenza del

Contr"Ammiraglio Marchese di Ceva e di Noceto, cui rimane

pure affidata la direzione di tutti gli Stabilimenti , Porti e

materiale appartenenti alla Regia Marina in quesflsola.

Palermo 7 dicembre 1860.

MONTEZEMOLO

LA FARINA

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IV. 7.

Decreto che stabilisce le norme per la pubblicazione ed ap

provazione delle liste elettorali, e fissa i giorni per la ele

zione dei Consiglieri comunali e provinciali.

10 dicembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato

del Dicastero dello Interno e Sicurezza pubblica;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

Essendo già da più tempo spirato il primo termine di quin

dici giorni fissato nell'art. 7 transitorio della legge Proditta

toriale del 26 agosto 1860 per la pubblicazione delle liste

elettorali, gli attuali Magistrati municipali di tutti i comuni

dell'Isola, pubblicheranno immancabilmente le dette liste il

giorno 20 corrente dicembre.

Art. 2.

Nei cinque giorni successivi si potranno produrre i reclami

ai Governatori delle Provincie sia per ammissione , sia per

esclusione di chi vi sia stato indebitamente compreso. Il Go

vernatore pronunzierà sui detti reclami nei tre giorni che

seguono il termine precedente dei reclami , ed ordinerà la

nuova pubblicazione delle liste da lui approvate per il giorno

30 del corrente dicembre.

Anche quando non sianvi reclami le liste dovranno essere

rimesse ai Governatori, e da costoro approvate nei termini

e modi come sopra.

3

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Art. 3.

Contro le liste così approvate non compete altro ricorso

tranne quello alla Corte di appello ai termini dell'art. 36 e

seguenti della legge comunale e provinciale ; ma un tal ri

medio non sospenderà il corso delle elezioni alla base delle

liste approvate dal Governatore.

Art. 4.

Il giorno primo gennaro 1861 si procederà alla elezione

dei Consiglieri comunali, ed il giorno quindici dello stesso

mese si procederà all'elezione dei Consiglieri provinciali.

Il Consigliere di Luogotenenza per llnterno e Sicurezza

è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello

Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, man

dando a chi spetta di osservarlo e farlo osservare.

Palermo 10 dicembre 1860.

MONTEZEMOLO

LA FARINA

N. 8.

Legge die, abrogando lo Statuto penale militare, richiama in

vigore. le leggi di procedura ordinaria nei giudizi penali.

11 dicembre 1800.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL KE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero

della Giustizia e del Culto;

Visti i Decreti del 9 giugno, 28 agosto, e 3 settembre 1860;

Considerando, che, oltre le difficoltà organiche ad attuare,

quale regola della procedura nei giudizi penali innanti le

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gran Corti criminali , il Codice penale militare del Regno,

non è conforme ai principi di giustizia e di libertà della Mo

narchia Costituzionale il mantenere come legge generale per

la società civile un Codice di eccezione;

Considerando che, se per lo bisogno di una istantanea prov

videnza non si possono accomunare a questo provincie la

istituzione del giurì e tutte le garenzie della difesa , che i

cittadini di un libero Stato hanno dritto ad aversi , è sem

pre meglio della continuazione dello Statuto penale militare

il ritorno alla procedura ordinaria nei giudizi penali Codice

parte 4;

Che intanto conviene anche in questa legge sopprimere la

forma del giudizio speciale , che menomava le garenzie di

difesa degli accusati;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. I.

Le leggi della Procedura nei giudizi penali , Codice par

te 4 , sono richiamate in pieno vigore , meno il tit. 1 del

lib. 3, del giudizio speciale, che resta abrogato.

Art. 2.

Tutte altre disposizioni contrarie al presente decreto sono

abrogate.

Ordina che la presente Legge, munita del Sigillo dello

Stato, sia inserta negli atti del Governo, mandando a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare.

Palermo 11 dicembre 1 860.

MONTEZEMOLO

IÌAELT

{Luogo (lai Sigillo)

Visio

11 Consigliere tli Luogotenenza

incaricato del Dicastero della Giustizio e del Culto

RAELI

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N. 9.

Legge che regola l asportazione delle armi, e stabilisce le pene

per i contravventori.

11 iliceinhrc 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Sulla proposizione dei Consiglieri di Luogotenenza incari

cati del Dicastero dell' Interno e Sicurezza pubblica , e del

Dicastero di Giustizia;

Inteso il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

È proibita l'asportazione delle armi senza il permesso del

l'autorità politica.

Non sono comprese nel divieto le armi di uniforme e di

servizio, quando sieno portate nei tempi e nei modi prefissi

dalla disciplina.

Art. 2.

I Governatori, gl'Intendenti, ed i Questori possono accor

dare il permesso dell'asportazione del fucile da caccia, delle

pistole d'arcione, e del bastone animato.

Per lo permesso del fucile e delle pistole sarà pagato un

dritto di lire italiane 10.

Per lo bastone animato lire italiane 20.

Art. 3.

A contare dal 1° gennaro 1861 gli asportatori senza per

messo delle armi enunciate nell' articolo precedente , colti

in flagranza , saranno puniti col primo grado di prigionia,

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colla multa di lire italiane 50 e colla confiscazione delle

armi.

Art. 4.

Gli asportatori di tutte altre armi , colti in flagranza , a

contare dalla promulgazione del presente decreto saranno pu

niti colla pena della reclusione e colla confiscazione delle

armi.

Art. 5.

Ai colpevoli del reato contemplato nel presente decreto,

che avessero goduto delle amnistie , saranno applicabili le

disposizioni degli articoli 89 e 90 Leggi penali.

Art. 6.

Le determinazioni contenute nel presente decreto avranno

vigore sino a nuova disposizione.

Ordina che la presente legge, munita del Sigillo dello

Stato, sia inserta negli atti del Governo, mandando a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare.

Palermo M dicembre 1860.

MOMTEZEMOLO

LA FARINA

RAELI

{Luogo <l»l vigiliti)

Visi»

Il Consiglieri; ili Luoyotenenia

incuneato «lei Dicastero della Giustizia e del Culto

BAKU

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N. 10.

Decreto che istituisce una medaglia commemorativa da distri

buirsi a coloro che hanno combattuto per la liberazione della

Sicilia nell'anno 1800.

12 dicembre 18fi0.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Volendo rendere pubblica e solenne testimonianza di onore

a coloro i quali hanno combattuto per la redenzione di que

sta parte d'Italia;

Sulla proposta del Consigliere per l'Interno e la Sicurezza

pubblica;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

Una medaglia commemorativa sarà coniata e distribuita a

tutti coloro, i quali hanno combattuto per la liberazione della

Sicilia nell'anno 1860.

Art. 2.

Questa medaglia sarà di bronzo, del diametro di tre cen

timetri ed avrà da una parte l'effigie del Re Vittorio Emma-

nuele, e dall'altra il motto : Italia e Casa di Savoja — Libe

razione di Sicilia 1860.

Art. 3.

La detta medaglia sarà d'argento pei mutilati e pei feriti.

Il Consigliere per l'Interno e Sicurezza, e per la Finanza,

ciascuno nella parte che lo riguarda , sono incaricati della

esecuzione del presente decreto, che munito del Sigillo dello

i

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39

Stato, sarà inserito negli atti del Governo, mandando a chi

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo 12 dicembre 1860.

MONTEZEMOLO

LA FARINA

N. 11.

Decreto che applica alla Sicilia le kygi, i decreti e i regolamenti

pubblicati in Torino sull'ordinamento della Guardia Nazio

nale.

15 dicembre 1800.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero

dell'Interno e Sicurezza pubblica;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

Sono adottate integralmente in Sicilia e saranno immedia

tamente pubblicate le seguenti leggi, decreti, regolamenti e

disposizioni pubblicate in Torino sull'ordinamento della Guar

dia Nazionale.

Leggi del 4 marzo 1848 e 27 febbraro 1859.

Regolamento del 7 agosto 1848 per il servizio ordina

rio, per le riviste e per gli esercizi.

Norme per il giuramento del 25 aprile 1848.

Decreto del 28 aprile 1848 sui colori, forme e dimen

sioni delle insegne.

Decreto del 14 ottobre 1848 per la formazione del Con

siglio di disciplina.

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Istruzioni ai Consigli di disciplina dei 24 febbraro 1851.

Decreto dei 14 ottobre 1852 sui Segretari dei Consigli

di disciplina.

Altro del 14 luglio 1853 sullo stesso argomento.

Regolamento del 20 marzo 1855 pei servizi di rivista,

di parata ed onori funebri.

Decreto del 17 maggio 1859 per le competenze della

Guardia Nazionale in servizio di distaccamento fuori il pro

prio Comune.

Istruzioni Ministeriali del 17 maggio 1859, relative al

precedente decreto (1).

Art. 2.

Le limitazioni e modifiche prescritte in via provvisoria alle

precedenti leggi col decreto dei 22 ottobre 1860 sono abro

gate.

Art. 3.

Ciò non ostante l'organizzazione della Guardia Nazionale è

mantenuta nel suo stato attuale , sino a quando non verrà

successivamente rettificata a norma della legge.

Art. 4.

La condizione del censo prescritta dagli articoli 2 e 19

della legge del 4 marzo 1848 non è per ora applicabile in

Sicilia.

Il Consigliere del Dicastero dell'Interno e Sicurezza pub

blica è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che

munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito negli atti del Go

verno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Palermo 15 dicembre 1860.

MONTEZEMOLO

LA FARINA

(1) Tutte le cennate leggi, decreli, regolamenti, norme ed istruzioni sono

stale pubblicate in un volume separato.

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N. 12.

Decrkto che applica. alla Sicilia le leggi vigenti nelle altre Pro

vincie sui reati di stampa. — È seguito dalle cerniate leggi

riunite in unico contesto.

17 dicembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Sulla proposizione dei Consiglieri di Luogotenenza incari

cati dei Dicasteri della Giustizia e Culto , e dello Interno e

Sicurezza pubblica;

Considerando essere indispensabile che la stampa sia re

golata da quelle leggi tutelari, che mentre ne garentiscano

la piena libertà, la premuniscano contro i possibili trasmo

damene;

Considerando che, data la necessità di tal provvedimento,

non può starsi in dubbio che la miglior via a supplirvi si è

quella di estendere a queste provincie Siciliane le leggi or

mai vigenti nelle altre provincie italiane;

Che utile è sopratutto in queste Provincie riunire in unico

contesto queste varie leggi, con aggiungervi dei regolamenti

transitori, mercè i quali si possa immediatamente costituire

anche in via provvisoria il giudizio per giurati, guarentigia

indispensabile per la cognizione dei reati di stampa;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

La seguente legge con la quale si provvede intorno ai reati

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di stampa avrà pieno vigore da ora in poi in queste pro

vincie Siciliane.

Ogni altra disposizione contraria rimane abrogata.

Art. 2.

I Consiglieri della Giustizia e Culto, e dell' Interno e Sicu

rezza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente

decreto, il quale munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito

nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque

spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 17 dicembre 1860.

MONTEZEMOLLO

RAGLI

LA FARINA

(Luogo del Sigillo)

Visio

II Consigliere di Luogotenenza

Incaricato del Dicastero della Giustizia

e del Culto

RAELI

LEGGE INTORNO Al REATI DI STAMPA

TITOLO I.

BEI KEATI DI STAMPA E DELLA LOllO PUNIZIONE

CAPITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e

di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni fi

gurativi, è libera; quindi ogni pubblicazione di stampati, in

cisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, è permessa sol

che si osservino le norme seguenti.

.

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Art. 2.

Ogni stampato così in caratteri tipografici, come in lito

grafia o altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la offi

cina e l' anno in cui fu impresso , ed il nome dello stam

patore.

La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbli

gatoria.

Art. 3.

Ogni stampato che non abbia le indicazioni espresse nel

l'articolo precedente, o che le abbia false, sarà considerato

come proveniente da officina clandestina , e lo stampatore

sarà, per questo solo fatto , punito con la multa da ducati

venti a ducati sessanta.

Art. 4.

Le azioni penali stabilite dalla presente legge, salve le ec

cezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in

primo luogo contro l' autore, secondo contro l' editore , se

l'uno o l'altro sieno sottoscritti, od altrimenti conosciuti, e

finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sem

pre tenuto in sussidio dell'altro.

Art. 5.

L' azione esercitata contro l' autore o l' editore non potrà

estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, am

menochè non consti che egli operò scientemente o in modo

da dover essere considerato come complice.

Art. C.

Nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti in vigore per

lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stam

pa, e per lo spaccio delle carte stampate.

Art. 7.

Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qual

siasi stampato, se nella città ove risiede una gran Corte cri

minale , all' uffizio del Procuratore Generale presso la gran

Corte medesima; se in altri luoghi, all'ufficio del Giudice di

mandamento; ciò tutto, salvo il disposto della presente legge

circa le pubblicazioni periodiche.

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il

La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà

punita con la multa estensibile a ducati sessanta.

Art 8.

Gli stampatori e riproduttori degli oggetti contemplati nel

l'articolo 1", dovranno nel termine di giorni dieci successivi

alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, con

segnarne una copia agli archivi di Corte, ed una alla biblio

teca dell'Università, ove esista nel mandamento nel quale è

seguita la pubblicazione.

Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nello

eseguire la consegna sopradetta , sarà punito con la multa

di ducati due, estensibile a ducati dieci.

Il tutto senza pregiudizio di quanto è stabilito dalle leggi

relative allo acquisto ed alla conservazione della proprietà

letteraria.

Art. 9.

Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque,

il quale fosse già stato condannato a' termini della presente

legge, saranno puniti con pena non minore del doppio di

quella stata pronunziata dalla sentenza che avrà condannato

lo scritto.

Art. 10.

È vietato , nel render conto dei giudizi vertenti o vertiti

per reati di stampa, di pubblicare il nome dei Giurati, e le

discussioni ed i voti individuali così di quelli che dei magi

strati .

È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e de

liberazioni segrete del Senato e della Camera dei Deputati,

ammenochè se ne sia ottenuta da' rispettivi Corpi la facoltà.

È in egual modo vietata la pubblicazione dei dibatti

menti davanti a' magistrati , o tribunali che abbiano avuto

luogo a porte chiuse.

La trasgressione del prescritto di questo articolo sarà

punita con la multa da venti a cento ducati , oltre la sop

pressione dello stampato.

1

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Art. 11.

Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli

atti istruttori dei processi penali , e la pubblicazione tanto

degli atti d'istruzione die dei dibattimenti pubblici relativi

a cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei

fatti infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge.

Art. 12.

Qualunque azione penale nascente da reati di stampa, sarà

prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della conse

gna della copia al pubblico ministero; e in quanto ai perio

dici, dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto

dall'articolo 53.

CAPITOLO II.

Della provocazione pubblica a commettere reali.

Art. 13.

Chiunque con gli oggetti contemplati nell'art. 1° tanto se

parati quanto uniti con cose di diversa natura , sia che si

vendano o distribuiscano, o si pongano in vendita , o si e-

spongano in luoghi o riunioni pubbliche; o si distribuiscano

in modo qualunque ebe tenda a dare loro pubblicità , avrà

provocato a commettere un misfatto, un delitto od una con

travvenzione, sarà punito, se si tratta di misfatto , col car

cere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a ducati

quattrocento; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi

e con multa estensibile a ducati cento; se di contravvenzione,

con la pena della detenzione, giuntavi l'ammonizione secondo

i casi con multa estensibile a ducati venti.

Art. 14.

La provocazione per altro a commettere uno dei reati di

cui negli articoli 120 e 122 delle leggi penali , sarà punita

col carcere per anni due, e con multa di ducati ottocento.

Art. 15.

Sarà punito con le stesse pene indicate nell'antecedente arti

colo, l'impiego di qualunque dei mezzi espressi nell'art. 1 per

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impugnare formalmente la inviolabilità della persona del Re,

l'ordine della successione al trono , l'autorità costituzionale

del Re e delle Camere.

CAPITOLO III.

Dei reati contro lei religione dello Stalo.

gli altri culli ed il buon costume.

Art. 16.

Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'articolo 1 di questa

legge abbia offeso od oltraggiato la religioue dello Stato. sarà

punito, secondo i casi, con la detenzione, o col carcere esten

sibile ad un anno, e con la multa estensibile a ducati 400.

Art. 17.

Chiunque offenda i buoni costumi con uno dei mezzi contem

plati nell'art. 1 di questa legge, sarà punito col carcere non

maggiore di un anno, o con pene di polizia, secondo le cir

costanze; nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene cor

rezionali, sarà aggiunta una multa estensibile a ducati 200.

Art. 18.

Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'art. 1 deridesse

o oltraggiasse alcuna delle religioni o culti permessi o tol

lerati nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi

sei, e con multa estensibile a ducati 100.

CAPITOLO IV.

Delle offese pubbliche contro la persona del Re.

Art. 19.

Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 si sarà

reso colpevole di offesa verso la sacra persona del Re o le

persone della Reale Famiglia, o principi del sangue, sarà

punito col carcere estensibile a due anni, e con multa non

minore di ducati dugento, e non maggiore di ducati seicento,

avuto riguardo alla persona contro cui è diretta l' offesa ,

alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gra

vezza del reato.

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Art. 20.

Chiunque farà risalire sulla sacra persona del Re il bia

simo o la risponsabilità degli atti del suo governo, sarà pu

nito col carcere da un mese ad un anno e con multa da

ducati venti a ducati dugento.

CAPITOLO V.

Delle offese pubbliche contro il Senato o la Camera dei Deputati

i Sovrani ed i Capi dei governi esteri , ed i membri del corpo

diplomatico.

Art. 21.

Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 di que

sta legge oltraggi il Senato o la Camera dei Deputati, sarà

punito con le pene indicate nell'art. 19.

Saranno puniti con le stesse pene coloro che avranno

fatto pubblicamente atto di adesione con uno dei mezzi con

templati nell' art. 1 a qualunque altra forma di governo, e

coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distru

zione dell'ordine monarchico costituzionale.

Art. 22.

Saranno puniti con le stesse pene coloro che divulgassero

segreti che possono compromettere la sicurezza esterna dello

Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo.

Art. 23.

Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di pro

prietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi;

ogni apologia di fatti qualificati misfatti o delitti dalla legge

penale; ogni provocazione all'odio tra le varie. condizioni so

ciali e contro l' ordinamento della famiglia, sarà punito colle

pene indicate neh' art. 17.

Art. 24.

Con la stessa pena, escluse sempre le pene di polizia, sarà

punita T apologia dell' assassinio politico per mezzo della stam

pa, o di alcun altro dei mezzi indicati nell' art. 1 della pre

sente legge, sia che venga l'assassinio espressamente appro

vato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo.

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Art. 25.

Le offese contro i Sovrani o i Capi dei governi stranieri

saranno punite col carcere estensibile a sei mesi, e con multa

di ducati venti a ducati dugento.

Art. 26.

Le offese contro gli ambasciatori, i ministri ed inviati, od

altri agenti diplomatici delle potenze estere accreditati presso

il Re ed il governo, saranno punite con le stesse pène pro

nunziate per le offese contro i privati, raddoppiata però la

multa.

CAPITOLO VI.

Delle diffamazioni. ingiurie pubbliche e dei libelli famosi.

Art. 27.

Chiunque con istampati, incisioni, litografie, oggetti di pla

stica e simili, venduti o esposti in vendita, od affissi, od in

qualsivoglia modo sparsi o pubblicati, si sia renduto colpe

vole d' ingiuria o di diffamazione determinata, imputando ad

alcuno, presente od assente, fatti determinati, i quali potreb

bero dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale,

od offenderebbero il suo onore e la sua riputazione , o lo

esporrebbero all'odio o al disprezzo pubblico, sarà reo di

libello famoso, e come tale punito col carcere da sei mesi

ad un anno, e con multa da ducati quaranta a ducati quat

trocento.

Art. 28,.

Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell' art. 1 si sia

reso colpevole d'ingiuria, la quale non abbia i caratteri di

gravezza indicati nel precedente articolo, ma risulti da sem

plici parole di disprezzo o altre espressioni oltraggiami, sarà

punibile con la detenzione, o col carcere estensibile a mesi

tre, e con multa estensibile a ducati cento, avuto riguardo

alla persona cui è diretta l' offesa, alle circostanze di tempo

o di luogo, ed alle qualità del reato.

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Art. 29.

Se la pubblicità delle diffamazioni o ingiurie prevedute nei

precedenti articoli abbia avuto luogo per mezzo di fogli pub

blici provenienti dall' estero , le pene in essi articoli stabi

lite saranno applicate a coloro che hanno inviato o fatto in

serire nei detti fogli le diffamazioni o le ingiurie , o scien

temente contribuito all' introduzione e pubblicazione dei me

desimi.

Art. 30.

L' autore delle imputazioni od ingiurìe non sarà ammesso

a domandare per sua difesa che sia fatta la pruova dei fatti

imputati, e non potrà nemmeno allegare in sua giustificazione

che i fatti siéno notorii, o che le imputazioni le quali hanno

dato luogo al procedimento, sieno copiate od estratte da fo

gli stranieri o da altri scritti stampati.

Art. 31.

Nel caso in cui a seguito della imputazione si procedesse

dal pubblico ministero a giudizio contro la persona diffamata,

sarà sospeso il giudizio pel reato di diffamazione; e se il fatto

od i fatti imputati risulteranno provati, Y autore delle impu

tazioni non soggiacerà a pena veruna.

Qualora poi i detti fatti non sieno stati provati, la sen

tenza o decisione, nel dichiarare il diffamatore colpevole di

calunniosa diffamazione, lo condannerà alle pene stabilite pel

libello famoso, che potranno estendersi anche a quella per

la calunnia, se risulterà dal procedimento che egli non avea

fondato motivo per crederli veri.

Art. 32.

Sarà in tutti i casi facoltativo al diffamato stesso di fare

istanza acciò il procedimento che s'istruiva contro l'autore

della diffamazione, si estenda anche a verificare la verità o

falsità della fatta imputazione, ed avranno luogo in questo

caso le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 33.

Nei casi previsti nei due precedenti articoli cessa il dispo

* 5

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sto dell' art. 30, e l' autore dell' imputazione è ammesso a

somministrare tutte quelle prove che crederà utili a stabi

lire la verità dei fatti imputati.

Art. 34.

Il disposto degli articoli precedenti non è applicabile ai

fatti dei quali la legge autorizza la pubblicità , nè a quelli

che l' autore della imputazione aveva obbligo per ragione delle

proprie funzioni, o del proprio dovere, di rivelare o di re

primere.

Art. 35.

Nei casi d' ingiurie o di offese commesse con uno dei mezzi

contemplati nell' articolo 1 della presente legge contro i de

positari o agenti qualunque dell'autorità pubblica, per fatti

relativi all' esercizio delle loro funzioni, l'autore dello scritto,

della stampa, o altro oggetto incriminato , sarà ammesso a

somministrare la prova dei fatti da esso imputati.

Questa prova libera l' accusato di offesa da ogni pena,

salvo da quella per le ingiurie che non fossero necessaria

mente dipendenti dai fatti medesimi.

CAPITOLO VII.

Della pubblicazioni periodiche.

Art. 36.

Qualunque suddito del Re, il quale sia maggiore di età e

gode del libero esercizio dei diritti civili: qualunque società

anonima o in commandita qualunque corpo morale legal

mente costituito nei regi Stati, potrà pubblicare un giornale o

scritto periodico, purchè si uniformi al disposto dei seguenti

articoli.

Art. 37.

Chi intende pubblicare un giornale o altro scritto perio

dico, dovrà prima della pubblicazione dello stesso presentare

por la provincia di Palermo, al Questore ed al Procuratore

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Generale presso la gran Corte criminale, e per le altre pro

vincie al Governatore e Procuratore Generale presso la gran

Corte criminale della rispettiva provincia, una dichiarazione

in iscritto , corredata dagli opportuni documenti , dai quali

risulti:

1. Il concorso delle qualità richieste dall'articolo pre

cedente, sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel ge

rente.

2. La natura della pubblicazione; il nome della tipogra

fia legalmente autorizzata, in cui si farà la stampa; il nome

e la dimora del tipografo; il nome e la dimora del gerente

risponsabile.

Art. 38.

Ogni giornale dovrà avere un gerente risponsabile. Que

sti , alle qualità indicate nell' articolo 36 , deve aggiunger

l'altra di non essere imputato di reato e di avere il domi

cilio reale nel Comune ove si esegue la pubblicazione del

giornale o scritto periodico.

Art. 39.

Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni e-

spresse nella dichiarazione sopra prescritta, dovrà essere no

tificata alle autorità indicate nell'articolo 37, a diligenza del

gerente, o de' suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni

otto, eccettuati i casi ne' quali è altrimenti provveduto dalla

presente legge.

In difetto, il contravventore sarà punito con multa esten

sibile a ducati sessanta, salvo, riguardo alla vedova o ai suc

cessori del gerente, o proprietario, quanto viene stabilito dal

l'articolo seguente.

Art. 40.

Mancando, o rendendosi improvvisamente incapace il ge

rente ad adempiere le sue funzioni, ove esso non sia proprie

tario unico, gl'interessati potranno presentare un redattore

risponsabile al Procuratore Generale nelle residenze delle gran

Corti criminali , e negli altri luoghi a' Giudici di manda

mento, il quale redattore faccia le veci di gerente.

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Tale provvisoria incombenza non potrà protrarsi al di là

di due mesi.

Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successore

del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.

Art. 41.

Chiunque senza avere adempito al prescritto dell' art. 37,

o dopo la pronunziata sospensione, o dopo la cessazione del

giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella

pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da du

cati venti a ducati cento.

Art. 42.

Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la

minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato , e

tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sotto

scrizione in istampa.

La trasgressione di quest' articolo sarà punita con multa

estensibile a ducati sessanta.

Art. 43.

Al momento della pubblicazione del giornale o scritto pe

riodico, il gerente ha l' obbligo di rimettere la copia da lui

sottoscritta in minuta ali* uffizio del Procurator Generale, o

del Giudice di mandamento, secondo la distinzione stabilita

nell' articolo 40 della presente legge.

Quest' obbligo non potrà sospendere o ritardare la spe

dizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.

La contravvenzione a quest'articolo sarà punita con multa

estensibile a ducali cento.

Art. 44.

I gerenti saranno tenuti d'inserire, non più tardi della se

conda pubblicazione , successiva al giorno in cui l" avranno

ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nomi

nate o indicate nelle loro pubblicazioni. L' inserzione della

risposta deve essere intera e gratuita.

Nel caso per altro che la risposta eccedesse il doppio

dell'articolo al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pa

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ga-to al prezzo stabilito per gli annunzi in quel giornale, o

pubblicazioni.

Trattandosi di giornali che non ricevono annunzi, sarà

corrisposto per l' eccedente un prezzo eguale a quello che

pagasi per gli annunzi nelle gazzette destinate alle inserzioni

giudiziali. Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare

le dette risposte, verrà punito con multa non minore di du

cati venti e non maggiore di ducati dugento.

Art. 45.

Rimarrà salvo, nonostante questa multa, il dritto a pro

muovere ogni azione che potesse competere al ministero pub

blico o a' terzi contro l'articolo a cui si sarà risposto.

Art. 46.

Ogni gerente sarà obbligato d'inserire in capo al suo gior

nale o scritto periodico qualsiasi titolo officiale, relazione au

tentica, indirizzo o rettificazione , o qualunque altro scritto

nell'interesse del governo, che gli venisse mandato da una

autorità legalmente costituita.

L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pub

blicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la

richiesta.

L'inserzione sarà fatta mediante il pagamento dei prezzi

indicati nell'art. 44.

Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con

multa estensibile a ducati cento.

Art. 47.

In caso di condanna contro un gerente a pena afflittiva per

reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa, mentre e-

gli sta scontando la pena, ammenochè non siasene surrogato

un altro, che riempia le condizioni volute dalla legge.

Art. 48.

Tutte le disposizioni penali sanzionate da questa legge sono

applicabili a' gerenti de' giornali o scritti periodici , e agli

autori e compilatori degli articoli in essi giornali o scritti

periodici inseriti, sia che li abbiano sottoscritti, sia che ve

nissero ad essere altrimenti conosciuti.

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La condanna pronunziata contro l' autore sarà pure e-

stesa al gerente, che verrà sempre considerato come com

plice de" delitti e contravvenzioni commesse con pubblica

zioni fatte nel suo giornale , sia che fossero originali , sia

che venissero estratte da altri periodici stranieri o nazio

nali.

Art. 49.

In caso di recidiva per parte dello stesso gerente e nello

stesso giornale, le multe potranno essere secondo le circo

stanze accresciute sino al doppio.

Art. 50.

I gerenti saranno tenuti a pubblicare non più tardi di due

giorni dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione, le sentenze

di condanna pronunziate contro di essi per fatti previsti da

questa legge.

In difetto, saranno puniti con multa estensibile da ducati

venti a ducati cento.

Art. 51.

L' azione per le multe dovute pel rifiuto o ritardo delle

pubblicazioni di cui è parola negli articoli 44 e 46 , sarà

prescritta con lo spazio di due mesi dalla data della con

travvenzione, o dell' interruzione degli atti giuridici se vi è

stato procedimento.

CAPITOLO Vili.

Dei disegni. incisioni. litografie ed altri emblemi

di qualsiasi sorla.

Art. 52.

Ogni oggetto contemplato nell'art. 1° che non sia uno scritto

dovrà essere consegnato agli uffizi indicati nello art. 7, ven

tiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

Art. 53.

II Procuratore Generale presso la gran Corte criminale, o

i

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55

il Giudice di mandamento potranno rispettivamente, nell'in

tervallo sopra espresso, far procedere al sequestro di tutti

gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrari alle

disposizioni della presente legge, nel quale caso entro il ter

mine di ventiquattro ore si dovrà da loro promuovere l'op

portuno procedimento.

Art. 54.

Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o

messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pub

blico , e si riconoscano dal magistrato competente contrari

al disposto dalla presente legge, non si darà luogo ad altra

pena che a quella , o della distruzione degli oggetti mede

simi, o della loro rimozione dai luoghi pubblici.

CAPITOLO IX.

Disposizioni speciali.

Art. 55.

Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei di

scorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei Deputati, le re

lazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine dei me

desimi .

Art. 56.

Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto e

fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Ca

mera dei Deputati.

Art. 57.

Non darà luogo ad azione penale la pubblicazione degli

scritti, e delle aringhe fatte in giudizio, e relative alla con

testazione della causa sia in materia civile , sia in materia

penale.

Potranno però i Giudici pronunziando nel merito della

causa, dichiarare ingiuriosi gli scritti o le aringhe, ordinarne

la soppressione e condannare il colpevole ai danni.

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36

Potranno anche secondo la gravezza dei casi procedere

contro i colpevoli nei termini dell' art. 370 delle leggi pe

nali.

Art. 58.

I banditori , espositori, venditori o distributori di scritti,

stampe, indicati nell' art. 1 o altri oggetti, che contengono

alcuno dei reati preveduti nella presente legge, potranno, se

v'ha luogo, essere puniti come complici di essi reati, ancor

chè si tratta di scritti , stampe o incisioni provenienti dal

l'estero.

Art. 59.

In caso di recidiva nei delitti o nelle contravvenzioni pre

viste da questa legge , le multe saranno accresciute della

metà.

Art. 60.

II carcere, nel quale si dovranno espiare le pene portate

da questa legge, sarà sempre distinto da quello stabilito per

i delinquenti per reati comuni.

Art. 61.

In tutti i casi in cui nella presente legge è stabilita la multa

come pena principale , se il colpevole non sia in grado di

soddisfarla, sarà ad essa sostituita la pena della detenzione

o del carcere estensibile a tre mesi secondo le circostanze

del fatto e la gravezza del reato.

TITOLO II.

DEI GIUDIZI DEI REATI DI STAMPA.

CAPITOLO I.

Della competenza e dell'azione penale.

Art. 62.

La cognizione dei reati previsti dagli articoli 13 a 28 e

dagli articoli 35, 48 e 58 della presente legge, è attribuita

k

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alle Corti di Assisie con lo intervento dei Giurati e dei Ma

gistrati nel modo che sarà appresso spiegato.

Art. 63.

La cognizione di tutti gli altri reati preveduti dalla pre

sente legge si esercita secondo le competenze; e colle forme

stabilite dalle leggi ordinarie.

Alle stesse competenze e con le stesse forme apparterrà

pure la cognizione dei reati indicati nell'articolo precedente,

qualora o si presentino come complicità di un misfatto , o

lo stesso individuo sia imputato ad un tempo di altro mi

sfatto.

In questi casi, qualora si dia luogo all'ammissione del

l'accusa pel misfatto, il reato maggiore trarrà a sè la cogni

zione del minore, e la gran Corte criminale procederà con

le forme ordinarie ad unico giudizio tanto pel misfatto, che

per i reati previsti dall'articolo precedente, di cui lo stesso

individuo fosse chiamato a rispondere.

Qualora poi non si dia luogo all' ammissione della ac

cusa pel misfatto, l'imputato dei reati indicati dal precedente

articolo , sarà rimesso alla Corte di Assisie per essere giu

dicato nei modi e con le forme ordinate dalla presente legge.

Contro l'imputato di reato di stampa si procederà sem

pre come complice di misfatto , quando trattandosi di pro

vocazione pubblica a commettere misfatti , la provocazione

abbia avuto effetto, e il misfatto provocato nei termini e nei

modi contemplati dagli articoli 13 e lì sia stato commesso.

Art. 64.

L'azione penale per i reati contemplati nella presente legge

sarà esercitata d' uffizio dal pubblico ministero colle avver

tenze seguenti :

Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei De

putati l' azione penale non sarà esercitata , se non precede

l'autorizzazione del corpo contro cui fosse diretta l'offesa.

Nel caso di offesa contro i Sovrani od i capi dei governi

esteri, l'azione penale non verrà esercitata che in seguito a

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58

richiesta per parte dei Sovrani , o dei capi degli stessi go

verni.— Basterà però al pubblico ministero di dichiarare in

questo caso resistenza della menzionata richiesta, senza che

sia tenuto di esibirla.

Nei casi di offesa contro i magistrati, tribunali o altri

corpi costituiti, l'azione penale non verrà esercitata che dopo

deliberazione presa dai corpi medesimi in adunanza gene

rale.

Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualunque

modo dell'autorità pubblica, o contro gl'inviati, ed agenti di

plomatici stranieri accreditati presso il Re od il governo, o

contro privati, l'azione penale non verrà esercitata che in se

guito alla querela presentata dalla persona che si reputa of

fesa.

Art. 65.

In quanto all'azione civile per la riparazione dei danni

ed interessi nascenti dai reati preveduti dalla presente legge,

si seguiranno le norme stabilite per siffatta azione nelle leggi

di procedura penale.

Art. 66.

Il pubblico ministero, nelle sue istanze , quando esercita

l'azione penale d'ufficio , o il querelante nella sua querela,

sono tenuti di specificare le provocazioni, gl'insulti, offese,

oltraggi, fatti diffamatori od ingiurie che danno luogo all'i

stanza o querela, sotto pena di nullità.

Art. 67.

Immediatamente dopo l'istanza o querela, l'istruttore potrà

ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano

dato luogo.

Art. 68.

L'ordine di sequestro, ed il relativo verbale saranno no

tificati, entropio spazio di 24 ore, alla persona contro la quale

avrà avuto luogo il sequestro medesimo.

Art. 69.

Il procedimento, ritenuto l'ordine delle competenze, di cui

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si è discorso negli articoli 62 e 63, avrà luogo nelle forme

prescritte dalle leggi di procedura penale, colle modificazioni

disposte negli articoli seguenti.

Art. 70.

Quando il reato di stampa non si presenta congiunto ad

altro misfatto, nè come complicità di un misfatto ai termini

del 2° 3° e 5° comma dell' art. 63 , il giudice competente

dovrà sulla domanda del prevenuto, e sentito il pubblico mi

nistero, concedere all'imputato la libertà provvisoria, mediante

idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del giudizio, e

di eseguire la sentenza.

Art. 71.

Tanto durante la istruzione che dopo il suo compimento,

la domanda della libertà provvisoria sarà presentata al giu

dice competente pel giudizio del reato imputato, mercè di

un ricorso sottoscritto da un avvocato o patrocinatore.

Questo ricorso sarà comunicato al pubblico ministero;

il quale darà le sue conclusioni tanto sull'ammessibilità della

domanda, quanto sull'ammontare della cauzione.

Art. 72.

La sezione della Corte criminale destinata alla Corte di

Assisie per i reati di stampa, nei casi previsti dall'art. 62,

e il Giudice di mandamento nei casi contemplati nel 1° comma

dell'art. 63, statuiranno con ordinanza motivata sopra la do

manda di libertà provvisoria nel termine di tre giorni dalla

sua presentazione, e determineranno l'ammontare della cau

zione secondo le circostanze, avuto riguardo alla condizione

dell'imputato, alla natura e gravezza del reato , alle ripara

zioni civili , alle multe ed ammende che ne potrebbero ri

sultare, ed alle spese.

Le disposizioni degli articoli 118a128,el35 delle leggi

di procedura penale saranno ritenute ed osservate.

Se la Sezione della gran Corte o il Giudice di manda

mento che devono pronunziare sulla domanda di libertà prov

visoria , non avessero presenti gli atti , trovandosi tuttavia

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presso il Giudice Istruttore, potranno domandare, quei chia

rimenti che crederanno necessari alla risoluzione della con

troversia.

Art. 73.

I poveri possono essere dispensati dell'obbligo della cau

zione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informa

zioni di moralità.

Art. 74.

II pubblico ministero potrà far citare direttamente gl'im

putati a comparire nel termine di tre giorni davanti il giu

dice competente, ancbe quando si fosse precedentemente e-

seguito il sequestro degli scritti, disegni, incisioni, litografie,

medaglie od emblemi.

In questo caso però la citazione non potrà essere inti

mata che dopo la notificazione all' inquisito del verbale di

sequestro.

Art. 75.

I giudizi per reati di stampa di competenza dei Giudici di

mandamento saranno trattati nei modi , e colle forme pre

scritte dagli articoli 342 a 398 delle leggi di procedura pe

nale per tutto quello che non si oppone alle disposizioni spe

ciali della presente legge.

I giudizi per reati di stampa, di competenza delle Corti

di Assisie, saranno trattati nel modo e con le forme seguenti.

CAPITOLO II.

Belle Corti di Assisie e dei Giurali.

Art. 76.

In ogni Provincia ove siede una gran Corte criminale, vi

sarà una Corte di Assisie, la quale giudica coll'intervento dei

Giurati i reati indicati nello art. 62 della presente legge.

Art. 77.

Ogni Corte di Assisie è composta di dodici Giurati , e di

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un Presidente e due Giudici scelti fra i Giudici della gran

Corte criminale.

Possono esservi aggiunti come supplenti due altri Giu

rati, ed un altro Giudice della gran Corte medesima.

Art. 78.

Saranno con Decreto Sovrano designati fra i membri della

gran Corte criminale i Presidenti ed i Giudici delle Assi-

sie. Questa designazione si rinnoverà in ogni principio di

anno.

Il primo Presidente ha sempre facoltà di presedere alla

Corte di Assisie.

Art. 79.

I Giudici della gran Corte criminale che avessero atteso

all'istruzione del processo , o che sieno concorsi a pronun

ziare sul giudizio di accusa, non possono far parte delle Corti

di Assisie.

Art. 80.

Mancando, od essendo impedito alcuno dei me mbri della

Corte di Assisie, sarà il medesimo surrogato dal Giudice sup

plente.

Mancando o trovandosi impedito il Presidente della Corte

di Assisie, viene surrogato dal Giudice più anziano.

Art. 81.

II pubblico ministero presso le Corti di Assisie è rappre

sentato dal Procurator generale presso la gran Corte crimi

nale personalmente, o da uno dei suoi sostituti da lui spe

cialmente delegato.

In caso d* impedimento del Procurator generale , e di

mancanza di sostituto , le funzioni del pubblico ministero

presso la Corte di Assisie saranno esercitate dal Giudice della

gran Corte criminale , che è chiamato per legge a rappre

sentarlo.

Art. 82.

Qualora l'imputato non abbia eletto difensore, il Presidente

della Corte di Assisie designerà uno o più avvocati fra gli

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esercenti presso la gran Corte criminale, che ne assumeranno

officiosamente la difesa.

Art. 83.

Le funzioni di Cancelliere delle Corti di Assisie saranno e-

sercitate dal Cancelliere della gran Corte criminale, o da uno

dei suoi sostituti prescelto dal Presidente della Corte di As

sisie.

Art. 84.

Le Assisie per i reati preveduti della presente legge si ten

gono ordinariamente ogni mese nella città ove risiede la gran

Corte criminale , pel giudizio di tutti i reati di competenza

delle Corti di Assisie, che sieno in istato di esser decisi. Po

tranno però , ad istanza del pubblico ministero , esser con

vocate straordinariamente in ogni tempo , mercè ordinanza

del primo Presidente della gran Corte criminale.

CAPITOLO III.

Della elezione dei Giurali, e delia formazione delle liste.

Art. 85.

Per poter essere Giurato si richiede il concorso delle se

guenti condizioni:

1. Saper leggere e scrivere;

2. Aver compiuta l'età di anni trenta;

3. Essere elettore politico.

Art 86.

Non possono essere inscritti sulle liste dei Giurati:

1. I Ministri del Re;

2. I Segretari generali, e i Direttori generali dei mini

steri;

3. Gli Intendenti, o Governatori delle provincie, ed i Sot

tintendenti, o Sottogovernatori dei distretti;

4. I funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali ad

detti al medesimo;

1

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5. I ministri di qualunque culto;

6. I militari in attività di servizio.

Art. 87.

I Senatori del Regno , e i membri della Camera dei De

putati sono di pieno diritto dispensati dall'uffizio di Giurato.

Possono essere dispensati sulla loro domanda coloro che

hanno compito l'età di settantanni.

Art. 88.

Non possono essere Giurati coloro che furono condannati,

o sien giudicabili per reati portanti a pene criminali; coloro

che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione,

o provveduti di consulente giudiziario; coloro che hanno fatto

cessione dei beni finchè non abbiano integralmente soddi

sfatti i loro creditori; coloro che furono condannati per fal

so, furto, frode, appropriazione indebita, o attentato ai co

stumi.

Art. 89.

Fino a che però il sistema dei giudizi per giurati sarà pie

namente ordinato in questa parte d'Italia, saranno provviso

riamente eseguite le seguenti disposizioni.

Art. 90.

Nei quindici giorni successivi alla costituzione definitiva dei

nuovi Consigli comunali dell' Isola in ogni città ove risiede

una gran Corte criminale , una Commissione composta dal

Sindaco , o da chi in caso di assenza o di legittimo impe

dimento ne fa le veci , che ne sarà il Presidente , e da un

numero di Consiglieri comunali non minore del terzo dello

intero Consiglio , formerà fra gli abitanti della città stessa,

che riuniscano le qualità indicate nell'art. 85, e non soffrano

alcuna delle eccezioni contemplate dagli articoli 86, 87 e 88,

una lista di Giurati che presteranno servizio nelle Corti di

Assisie della provincia.

I Consiglieri comunali, che a norma di quanto sopra è

prescritto devono far parte della Commissione per la forma

zione delle liste dei Giurati, saranno per ciascuna delle città

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eletti dall'intero Consiglio riunito in sessione straordinaria tre

giorni dopo la costituzione definitiva dei Consigli comunali.

Art. 91.

Il numero dei giurati che la Commissione deve inscrivere

nelle liste sarà di 400 per Palermo, 300 per Messina e Ca

tania e di duecento per le altre città.

Gl'impiegati stipendiali dal Governo ed in attività di ser

vizio non possono essere inscritti nelle liste in numero mag

giore del quarto della totalità degli inscritti.

Art. 92.

Coloro, che si credessero indebitamente inscritti nella li

sta predetta , o che avendo le qualità prescritte dalla legge

richiedessero di esservi ammessi , potranno presentarne di

manda alla Commissione entro quindici giorni successivi alla

pubblicazione della prima lista.

La Commissione delibererà su tale dimanda fra dieci

giorni della loro presentazione.

Essa farà radiare dalla lista quelli che vi sieno stati in

debitamente inscritti, e farà una lista suppletoria fra quelli

che chiedono di esservi ammessi. Questa lista suppletoria

però non potrà mai contenere un numero maggiore della

metà di quelli inscritti nella prima lista; e dal momento che

la detta lista suppletoria sarà pubblicata, formerà parte della

lista principale.

Art. 93.

Le liste dei Giurati formate ai termini dei precedenti ar

ticoli, sottoscritte da tutti i membri componenti la Commis

sione, dovranno nei tre giorni successivi alla loro formazione

esser trasmesse dal Presidente della Commissione stessa al

primo Presidente della gran Corte criminale. Questi provve-

derà che vengano pubblicate affiggendosi nell'uditorio di giu

stizia, ove rimarranno per tutto il semestre.

Art. 94.

Le liste dei Giurati formate a' termini degli articoli pre

cedenti , non avranno valore che pel periodo di sei mesi.

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65

Però se al finire del semestre la legge generale de' Giurati

non sia peranco attuata, una Commissione eletta come nel

l'art. 90 procederà alla formazione delle nuove liste de' Giu-

rati,, nel modo prescritto dagli articoli precedenti.

I Giurati inscritti in una lista semestrale non possono

senza gravi motivi essere inscritti in quella del semestre im

mediatamente successivo.

Giudice di questi motivi è esclusivamente la Commis

sione per la formazione delle liste, la quale ne darà ragione

in un apposito processo verbale , che unitamente alla lista

verrà trasmesso al primo Presidente della gran Corte crimi

nale, ed assieme con la lista stessa pubblicato.

Art. 95.

Il primo Presidente della gran Corte criminale nella prima

udienza pubblica d'ogni mese farà l'estrazione a sorte di cin

quanta nomi tra i compresi nelle liste suddette, i quali de

signeranno i Giurati che dovranno prestar servizio durante

detto mese.

II Cancelliere stenderà verbale dell'estrazione, il quale

sarà sottoscritto dal Presidente , da due Giudici della gran

Corte criminale che vi assisteranno, e dal Cancelliere stesso,

a pena di nullità.

Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una

sessione della Corte di Assisie potranno esser dispensati dal

prestar servizio nel mese successivo, qualora ne facciano do

manda prima del giorno dell' estrazione , e la necessità del

servizio lo comporti.

CAPITOLO IV.

Dei modi di portare le cause avanti la Corte di Assisie.

Art. 96.

I giudizi delegati dalla presente legge alla cognizione della

Corte di Assisie saranno trattati per via di citazione ai ter

mini dell'art. 73, che terrà luogo di accusa.

5

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66

Art. 97.

La citazione sarà fatta ad istanza del pubblico ministero

e dietro ordinanza del primo Presidente della gran Corte cri

minale. Essa conterrà]:

1. La data del giorno, mese ed anno;

2 . La copia del rapporto o processo verbale, o querela

cbe ha dato luogo al procedimento;

3 . L' enunciazione sommaria del fatto imputato con le

specificazioni prescritte dall'art. 66, e l'indicazione dell'arti

colo di legge di cui si richiede l'applicazione;

4. La nota dei testimoni a carico, ove ve ne sieno;

5 . L' enunciazione dei documenti che sostengono 1* ac

cusa;

6. L'indicazione del domicilio della parte civile, se essa

è in giudizio;

7. La indicazione del luogo, giorno ed ora in cui il ci

tato dovrà comparire, e del termine entro il quale possono

presentarsi i testimoni, o documenti a discarico.

Art. 98.

Quest'atto di citazione sarà notificato dall'usciere personal

mente all'imputato, se trovasi detenuto nelle prigioni.

Gli sarà notificato nel suo domicilio reale ove mai non

sia stato arrestato; e nel domicilio eletto, qualora sia stato

posto in libertà provvisoria ai termini degli articoli 70 a 73.

Ove poi l'imputato sia assente, o altrimenti se ne ignori

il domicilio , la intimazione dell' atto di citazione sarà fatta

nelle forme prescritte dall'art. 464 delle leggi di procedura

penale.

Art. 99.

Intercederà, a pena di nullità, almeno un termine di tre

giorni, oltre di un giorno per ogni quindici miglia di distan

za, tra l'atto di citazione e l'apertura della pubblica discus

sione.

Questa eccezione non potrà esser proposta che innanzi

ad ogni altra eccezione o difesa , nella prima udienza cui

l'imputato viene a presentarsi.

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67

Art. 100.

Quando l'imputato è assente, o in altro modo impedito a

presentarsi, o ad esibire le sue scuse a discolpa, i Giudici

della Corte d'Assisie, a domanda dell'imputato stesso, o di

un suo patrocinatore, o di un suo amico o congiunto, potran

no , inteso il pubblico ministero , e la parte civile, ove sia

nel giudizio, rimettere la discussione della causa ad unaltra

Assisie.

Art. 101.

Nel tempo designato nell'atto di citazione potranno l'im

putato ed il suo difensore osservare nella cancelleria gli atti

ed i documenti del processo.

Almeno ventiquattr'ore prima che cada il termine della

citazione, dovrà l'imputato presentare, se lo vuole, le posi

zioni a discolpa e la nota dei suoi testimoni. Queste saranno

comunicate al ministero pubblico ed alla parte civile.

Le disposizioni degli articoli 202, 203 e 204 delle leggi

di procedura penale saranno seguite nei presenti giudizi,

come in tutti gli altri.

Art. 102.

Nel giorno ed ora designata sarà trattata la causa.

Art. 103.

Se i testimoni che il pubblico ministero, l'imputato e la

parte civile vogliono far sentire all' udienza, non sono stati

ascoltati nell'istruzione preparatoria, saranno da ciascuno di

essi, nel presentarne la lista, indicati i fatti e le circostanze

su cui debbono venire interrogati.

Se l'imputato è in arresto sarà tratto dalle prigioni, e

libero e sciolto da ogni legame assisterà alla pubblica di

scussione assistito da un difensore, o da lui prescelto, ó da

togli di uffìzio dal Presidente ai termini dell'art. 82.

Se poi l'imputato non è in arresto, e legalmente citato

non comparisca , si procederà in contumacia. Il Presidente

però dell' Assisie ordinerà che uno fra gli avvocati o patro

cinatori della Corte criminale lo rappresentasse, e ne soste

nesse officiosamente la difesa.

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CAPITOLO V.

Della composizione diffiniliva del Giurì

Art. 104.

L'avviso per le sedute della Corte di Assisie cui dovranno

intervenire i Giurati, sarà recato individualmente a ciascuno

dei cinquanta Giurati estratti a sorte giusta l'art. 95 , per

cura del primo Presidente della gran Corte criminale, ed al

meno tre giorni prima della seduta.

art. 103.

Lo stesso Presidente, ventiquattro ore prima dell'udienza

farà dare al ministero pubblico ed all' imputato comunica

zione dell' intera nota dei cinquanta Giurati di servizio in

quel mese.

Art. 106.

Le persone state estratte a sorte come Giurati di servizio,

che senza giusta causa , legalmente provata , si rifiutassero

di assumere l'incarico, o non intervenissero all'udienza, sa

ranno punite con una multa non minore di ducati cinquanta

e non maggiore di ducati dugento.

Tale penalità è loro applicata dai Giudici della Corte di

Assisie prima di aprire il dibattimento.

Art. 107.

I Giurati che si assentano prima che sia terminato il di

battimento, o che per loro colpa rendano impossibile la de

liberazione del Giuri, o la regolare sua dichiarazione, oltre

alla multa prescritta dall'articolo precedente, sono condan

nati al rifacimento delle inutili spese cagionate all' erario pub

blico, e ai danni ed interessi verso le parti.

Art. 108.

Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza

all'udienza , giustificheranno fra giorni dieci successivi alla

intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati

di obbedire al precetto, saranno esonerati dagli effetti della

condanna.

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G9

Tale deliberazione sarà presa dalla gran Corte criminale,

udito il pubblico ministero, e sulla semplice lettura del ri

corso e dei documenti che saranno all'oggetto esibiti.

Art. 109.

Nel giorno stabilito per la discussione, prima che l'udienza

cominci, il Presidente della Corte di Assisie procederà allo

appello nominale dei Giurati avvisati per quel giorno, e tro

vatine presenti almeno trenta, ne porrà in un' urna i nomi.

Farà quindi ritirare gli stessi Giurati nella stanza per

essi destinata, e fatto introdurre il pubblico ministero, e lo

accusato assistito dal proprio difensore, procederà all'estra

zione a sorte dei quattordici Giurati necessari per quel giu

dizio.

Art. 110.

Il pubblico ministero, e gli accusati possono ricusare, senza

addurre motivi, sino a che rimangono nell' urna tanti nomi,

che uniti a quelli estratti e non ricusati, raggiungono il nu

mero di quattordici.

Il pubblico ministero deve dichiarare prima degli accu

sati se ricusa o no il Giurato estratto.

Egli però non potrà mai ricusare oltre la metà del nu

mero eccedente i quattordici.

La ricusazione dev' esser fatta al momento della estra

zione.

Art. 111.

Se vi sieno più accusati, essi possono accordarsi fra loro

per esercitare in comune, o separatamente il dritto di ricu

sazione, come nell'articolo precedente.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte rego

lerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare,

ed in questo caso i Giurati estratti e ricusati da uno nell'or

dine su espresso s' intendono anche ricusati per gli altri, sino

a che sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse.

Se l' accordo tra più accusati riguardasse una parte sol

tanto delle ricusazioni medesime , le altre sino al numero

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stabilito potranno da ciascuno di essi farsi nell'ordine che

verrà fissato dalla sorte.

Art. 112.

I due ultimi Giurati estratti a sorte sono i supplenti al di

battimento che va ad aprirsi, ed assisteranno allo stesso onde

surrogare nella deliberazione quello, o quelli che per qual

che improvvisa causa fossero nell'impossibilità di continuare.

Il primo de' Giurati, estratto e non ricusato sarà capo

del Giurì, salvo che di consenso col medesimo i Giurati de

signassero un altro di loro per adempiere a tali funzioni.

CAPITOLO VI.

Dei dibattimenti avanti le Corti di Assiste.

Art. 113.

Compita l' estrazione a sorte de' Giurati comincerà la di

scussione della causa.

I Giudici, il pubblico ministero, la parte civile, lo ac

cusato ed il suo difensore prenderanno i loro posti.

I quattordici Giurati sederanno secondo l' ordine della

loro estrazione sopra sedili separati.

Art. 114.

Aperta l' udienza il Presidente interrogherà l' imputato delle

sue qualità. Indi legge ai Giurati la seguente formola di giu

ramento:

« Voi giurate in faccia a Dio , in faccia agli uomini di

« esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse por

li tate contro N. N.; di non tradire i diritti dell' accusato, né

« quelli della società, e dello Stato che lo accusa; di non

ti comunicare con chicchessia sino dopo la vostra dichiara

li zione, di non dare ascolto nè all' odio, nè ad altro malva-

« gio sentimento, nè al timore, nè all'affetto; di decidere so

li lamente allo stato dell'accusa e delle fatte difese secondo

« la vostra coscienza e il vostro intimo convincimento colla

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« imparzialità e la fermezza che si convengono ad un uomo

« probo e libero. »

Chiamerà quindi ciascuno dei Giurati secondo l' ordine

dell' estrazione loro; e ciascuno di essi toccata con la destra

la formola del giuramento, risponde: lo giuro.

Art. 115.

Il Presidente avvertirà in seguito l" accusato di stare at

tento a ciò che sarà per udire.

Art. 116.

Il Cancelliere leggerà ad alta voce Tatto di accusa, ovvero

la citazione diretta all' imputato. E dopo questa lettura il Pre

sidente ripeterà in succinto il contenuto dell'accusa, o cita

zione, e dirà all' accusato: Ecco di che voi siete accusato, ora

sentite le prove che si hanno contro di voi.

Art. 117,

Il Procurator Generale esporrà il soggetto dell' accusa , e

presenterà in seguito la lista de' testimoni che dovranno es

sere esaminati sia a di lui richiesta, sia ad istanza della parte

civile, o dell'accusato.

Questa lista sarà letta ad alta voce dal Cancelliere.

Art. 118.

La discussione avrà luogo secondo le norme stabilite nel

capitolo 3° titolo 2° del libro II delle leggi di procedura pe

nale in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del

presente capitolo.

Sopra tutte le domande che possono essere presentate

dalle parti nel corso della pubblica discussione, vi delibere

ranno i Giudici della gran Corte che assistono alla Corte di

Assisie , nei termini dell'art. 75 e seguenti della presente

legge.

I Giurati ottenuta la parola dal Presidente possono do

mandare al testimone, alla parte civile ed all'accusato tutti

gli schiarimenti che crederanno necessari allo scovrimento

della verità.

Art. 119.

Dopo l' esame de' testimoni e le aringhe della parte civile,

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72

^.

del pubblico ministero e dei difensori, il Presidente dichiara

chiuso il dibattimento.

Art. 120.

Terminato il dibattimento il Presidente riassumerà la di

scussione; farà notare ai Giurati le principali ragioni in fa

vore e contro l' accusato , e rammenterà loro i doveri che

son chiamati a compiere. Indi formolerà in iscritto nel modo

che segue le quistioni alle quali i Giurati sono chiamati a

rispondere separatamente.

« Le parole (saranno indicate), ovvero lo scritto od altro

oggetto eh' è presentato contiene esso il reato (specificandolo)

indicato nella istanza?

Art. 121.

Se l' accusato ha -meno di quattordici anni il Presidente

aggiungerà la seguente interrogazione:

^L'accusato ha egli agito con discernimento?

Trattandosi di reato commesso in un giornale, o altro

foglio periodico, la risposta negativa dei Giudici del fatto su

tale quistione non potrà mai diminuire l' imputabilità del ge

rente per gli effetti indicati nell'art. 48.

Art. 122.

Il Presidente rimette quindi ai Giurati le quistioni scritte

ai termini degli articoli precedenti, assieme all'atto di cita

zione, ai processi verbali che constatano il reato ed agb atti

del processo; eli avverte che se l'accusato è dichiarato col

pevole alla semplice maggioranza di sette voti, devono farne

menzione al principio della loro dichiarazione.

Fa in seguito ritirare gli accusati dalla sala di udienza,

e legge ai Giurati la seguènte istruzione:

« La legge non domanda dai Giurati veruna discussione

« od esame del valore dei termini isolati , del senso più o

« meno lato che a ciascuno di essi in particolare attribuire

« si possa , ma impone loro d' interrogare sè stessi nel si-

« lenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità

« della loro coscienza quale effetto abbia prodotto sull'animo

« loro il complesso dello scritto incriminato.

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« I Giurati non devono trascorrere col pensiero all' ap-

« plicazione della pena, alle conseguenze di essa. L' oggetto

« per cui sono chiamati dalla legge non è tale. Essi non de

ce vono mirare ad altro scopo se non a pronunziare nella loro

« coscienza, se credono o no l' accusato colpevole del reato

k che gli è imputato. »

Tale istruzione stampata in grandi caratteri , dovrà es

sere , in altrettanti esemplari quanti sono i Giurati distesa

sul tavolo intorno a cui siedono nella camera delle delibe

razioni.

Art. 123.

I dodicf Giurati sull' invito del Presidente debbono quindi

ritirarsi nella camera assegnata alle loro deliberazioni, e non

possono uscirne nè avere comunicazione al di fuori con chic

chessia, finchè abbiano formata la loro dichiarazione.

Durante la deliberazione , nessuno può avere ingresso

in detta camera, per qualunque causa, salvo che in forza di

un ordine scritto dal Presidente della Corte di Assisie.

Quest' ordine verrà ritirato dall* Usciere posto a custodia

dell' entrata della camera.

Art. 124.

I Giurati che uscissero dalla camera delle deliberazioni, o

comunicassero con terze persone, possono essere condannati

dal magistrato della Corte di Assisie con multa estensibile

a ducati cento.

Chiunque altro infrange l' ordine , o non lo faccia ese

guire , essendovi tenuto per uffizio , può esser punito dallo

stesso magistrato con la detenzione per ore ventiquattro.

Art. 125.

Nella camera delle deliberazioni il Capo dei Giurati legge

ad essi ad una ad una le quistioni formolate dal Presidente,

e si procederà quindi distintamente ed ordinatamente sopra

ciascuna di esse a votazione segreta.

Art. 126.

Per l'effetto della votazione ciascuno dei Giurati chiamati

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dal loro Capo riceve da lui, sopra ogni quistione, una scheda

stampata, e marchiata col bollo della Corte d'Assisie.

Le schede portano scritte queste parole : sul mio onore

e sulla mia coscienza la mia deliberazione è

Il Giurato scrive sotto le dette parole, separatamente e

sopra una tavola disposta in guisa che nessuno possa sco

prire il tenore del voto, la parola sì o quella no.

Piega quindi la sua scheda e la consegna al Capo da cui

viene deposta nell'urna a ciò destinata.

Il Capo dei Giurati dopo che avrà deposto nell' urna tutte

le schede, ne fa lo spoglio in presenza di tutti gli altri Giu

rati , scrive immediatamente il risultato della votazione in

margine ad ogni quistione , senza però indicare il numero

de' voti: ed esprime che la deliberazione venne presa a mag

gioranza di voti quando anche vi fosse unanimità.

Art. 127.

Se fra le schede estratte dall'urna se ne trova qualcuna

non esprimente alcun voto , è considerata come favorevole

all' accusato.

Se poi tutte le schede , o un numero maggiore della

metà siano senza voto, il Capo dei Giurati distribuirà delle

nuove schede, ed inviterà i Giurati a votare novellamente.

Le schede dopo lo spoglio fattone saranno immediata

mente bruciate.

. Art. 128.

Le decisioni dei Giurati, sia contro, sia in favore degli ac

cusati, debbono emanare dalla maggioranza di sette voti al

meno.

Quando i voti sono egualmente divisi prevale l'opinione

favorevole all'accusato,

Art. 129.

Formata la dichiarazione, i Giurati rientrano nella sala di

udienza.

Il presidente della Corte domanda loro quale sia il risul-

tamento della loro deliberazione.

»

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Allora il Capo dei Giurati si alza in piedi, e tenendo la

mano sul petto dice: Sul mio onore e stilla mia coscienza la di

chiarazione dei Giurati è questa. . .

E ne dà lettura.

Art. 130.

Le disposizioni degli articoli 114, 116, 117, 120, 121,

122, 123, e 129, debbono essere osservate a pena di nullità.

Fuori de' casi di nullità, se la dichiarazione dei Giurati

risultasse incompleta, contradittoria , o altrimenti irregolare

la Corte di Assisie invita i Giurati a rientrare nella camera

delle loro deliberazioni per rettificarla.

Se però la prima dichiarazione è stata favorevole all'ac

cusato sopra qualche circostanza costitutiva del reato, od altra

qualunque , questa non può esser variata o modificata, sotto

pena di nullità.

Art. 131.

La dichiarazione dei Giurati è dal loro Capo sottoscritta

e consegnata nelle mani del Presidente della Corte; il Presi

dente la sottoscrive, e la fa sottoscrivere dal Cancelliere; il tutto

in presenza dei Giurati e della Corte, sotto pena di nullità.

Art. 132.

La decisione dei Giurati non va mai soggetta ad alcun ri

corso.

Se tuttavia l'accusato sarà dichiarato colpevole alla ma g-

gioranza di un solo voto, ed i Giudici della Corte sieno all'u

nanimità convinti, che i Giurati quantunque abbiano osserva

to le formalità, si sono ingannati sul fatto principale, la Corte

sospende la sentenza, e rimanda la causa alla seguente sessio

ne per essere sottoposta ad altri Giurati, esclusi tutti quelli che

intervennero alla deliberazione.

Nessuno ha il dritto di provocare tale provvedimento ;

la Corte non può ordinarlo che d'ufficio immediatamente dopo

che la dichiarazione dei Giurati è stata pronunciata.

Dopo la dichiarazione dei secondi Giurati la Corte è tenu

ta a pronunciare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione

fosse conforme alla prima.

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Art. 133.

Principiati i dibattimenti , debbono a pena di nullità es

sere continuati , senza che la Corte possa deviare ad altri

atti, sin dopo la deliberazione dei Giurati , e la pronunzia-

zione della sentenza del magistrato.

Possono però i dibattimenti essere sospesi d'ordine del

Presidente negl'intervalli necessari pel riposo dei Giudici della

Corte, dei Giurati, dei testimoni, o degli accusati, o per al

tre circostanze relative alla causa. Di tutto ciò sarà fatto d'or

dine del Presidente menzione nel verbale.

Art. 134.

I Giudici della Corte di Assisie potranno ogni qualvolta si

verifichi una delle gravi ragioni contemplate dell'articolo 219

delle leggi di procedura penale, ordinare che i dibattimenti

abbiano luogo a porte chiuse, e proibire che vengano stam

pate le difese pronunziate dai difensori.

Questa deliberazione però debb'esser presa ali 'unanimità

di accordo col pubblico ministero ; debb' esser motivata , e

dopo la sua esecuzione deve darsene conoscenza al Ministero

di Grazia e Giustizia.

CAPITOLO VII.

Della 'sentenza del magistrato delle Corti di Assisie.

Art. 135.

Dopo sottoscritta la dichiarazione dei Giurati ai termini del

l'articolo 131, il Presidente farà darne lettura dal Cancelliere

alla presenza dell'accusato, e in pubblica udienza.

Art. 136.

Se l' accusato è stato dichiarato non colpevole , il Presi

dente lo dichiarerà assoluto, ed ove sia in arresto ordinerà

che sia messo in libertà, se pure non è detenuto per altre

cause. La dichiarazione di assoluzione fatta dal Presidente,

e l'ordine di liberazione saranno inscritti nel verbale di u-

dienza.

I Giudici della Corte di Assisie potranno anche pronun-

,

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ziare, ove ne sia luogo , sulle domande dell' accusato per i

danni; e potrà colla stessa sentenza ordinare che si proceda

pel fatto di calunnia, o di falso contro i querelanti, la parte

civile , o i testimoni : in difetto l' accusato assoluto conser

verà il dritto di fare le sue istanze in separato giudizio.

Nondimeno le autorità e gli uffiziali pubblici non po

tranno esser molestati per le notizie od informazioni che a-

vessero date intorno ai reati che essi credettero di avere sco

perti nell" esercizio delle loro funzioni : salva contro di essi

l'accusa di dolo, o di collusione, se vi ha luogo.

Art. 137.

Se l'accusato è stato dichiarato colpevole, e la risposta dei

Giurati fu affermativa sulla quistione di cui nell' articolo 121,

il ministero pubblico fa la sua requisitoria alla Corte per

lapplicazione della legge.

La parte civile fa la sua istanza per le restituzioni , e

per le indennizzazioni dei danni ed interessi che abbia sofferto.

Art. 138.

Il Presidente domanderà all' accusato se ha qualche cosa

a dire per la sua difesa. L'accusato ed i suoi difensori non

possono più parlare sul fatto, ma soltanto sulle quistioni di

dritto che possono essere relative all'applicazione della pena

richiesta dal pubblico ministero, o al risarcimento dei danni

ed interessi richiesti dalla parte civile.

Art. 139.

I Giudici della Corte di Assisie, se il fatto di cui l'accu

sato è stato dichiarato colpevole non costituisce reato ai ter

mini della legge penale, o se l'azione penale n'è prescritta,

o in altro modo estinta, ovvero se la risposta dei Giurati fu

negativa sulla quistione di cui nell'art. 121 , dichiareranno

non esservi luogo ad applicazione di pena.

Art. 140.

Se il fatto costituisce reato ai termini della legge penale,

e la risposta dei Giurati fu affermativa sulla quistione del

l'art. 121, e se l'azione penale non è prescritta, nè in altro

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modo estinta, i Giudici della Corte di Àssisie pronuncieran.no

contro l'accusato le pene prescritte dalla legge, e quella delle

restituzioni ed indennizzazioni che fossero dovute.

Essi possono rimettere a separato giudizio la liquida

zione dei danni ed interessi. Questo giudizio sarà allora fatto

con la forma dei giudizi civili.

Art. 141.

Se dalla pubblica discussione risulti a carico dell'accusato

un reato nuovo, non mentovato nell'atto di accusa, o di ci

tazione, la Corte seguirà quanto è disposto negli articoli 299,

300 e 376 delle leggi di procedura penale attualmente in

vigore. ,

• Art. 142.

L'accusato assoluto, o rispetto al quale siasi dichiarato non

esservi luogo ad applicazione di pena, non potrà più esser

sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto.

Il Presidente però , dopo aver pronunciata la sentenza,

potrà, secondo le circostanze, fare all' accusato quelle esor

tazioni, o avvertimenti che crederà convenienti. .

Art. 143.

Le sentenze dei magistrati delle Corti di Assisie, per quanto

riguarda l'applicazione di legge, saranno legalmente motivate

nei termini dell'art. 219 della legge organica giudiziaria at

tualmente in vigore.

Art. 144.

Le sentenze de' magistrati delle Corti di Assisie pronun

ziate sia in contraddizione, sia in contumacia, non sono sog

gette che al ricorso per annullamento alla Corte suprema di

giustizia.

n ricorso non competerà che per i soli motivi d'incom

petenza, di manifesta violazione al testo della legge, o d'inos

servanza delle forme prescritte, a pena di nullità.

Art. 145.

Le regole relative alle persone che possono ricorrere al

tempo in cui è aperto l'adito al ricorso ed al modo di discu

terlo, prescritte dalle leggi di procedura penale attualmente

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in vigore , sono applicabili ai ricorsi per annullamento av

verso le sentenze delle Corti di Assisie.

Art. 146.

Il ricorso del condannato sarà dichiarato irrecettibilc, quante

volte egli non si trovi sottoposto ad un modo legale di cu

stodia, o non abbia dato idonea cauzione.

La discussione dell'idoneità della cauzione sarà fatta dalle

autorità, e nei modi prescritti dall'art. 72.

Art. 147.

I direttori dei giornali ed altri scritti periodici che si pub

blicano attualmente in Sicilia avranno un termine di giorni

quindici dalla pubblicazione della presente legge per unifor

marsi a quanto si è disposto negli articoli 37 e 38 della legge

infrascritta; quale trascorso, si procederà contro i contrav

ventori secondo le disposizioni in essa contenute. — Ma per

tutti gli altri reati di stampa si eseguiranno le disposizioni

della legge dal giorno della pubblicazione.

Palermo, 17 dicembre 1860.

MONTEZEMOLO

RAELI

LA FARINA

N. 13.

Decreto che chiama in vigore in Sicilia con talune modifiche

la legge sulla tariffa doganale pubblicata in Torino il 9 lu

glio 1859.

18 dicembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per le Fi

nanze, Agricoltura e Commercio;

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80

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

Dal dì 1° gennaro 1861 sarà osservata in Sicilia la legge

sulla tariffa doganale pubblicata in Torino il 9 di luglio 1859,

ed oggi estesa a tutte le altre provincie del Regno (1).

Un esemplare della detta tariffa (nel quale sono com

prese le posteriori modifiche ad essa apportate , e la base

del dazio è indicata secondo il sistema metrico e monetario

dell' alta Italia, ragguagliato a quello che tuttavia è in uso

in Sicilia) è annesso al presente decreto a firma del Con

sigliere di Luogotenenza per le Finanze, Agricoltura e Com

mercio.

Art. 2.

In fino a tanto che non sarà messo in pratica in queste

Provincie il sistema metrico decimale dell' alta Italia , sarà

continuata nella liquidazione dei dazi la bonifica dell'I 1 per 100

sul peso, e del 21 per 100 sulla misura dei liquidi, preve

duta dalla legge del 30 di novembre 1824; e finche all'an

tica moneta non sarà sostituita materialmente la nuova nella

circolazione dell'Isola, le frazioni del grano saranno consi

derate come unità di grano.

Art. 3.

Per eccezione alla tariffa di cui è parola nell'articolo 1°

saranno esatti i dritti di entrata sopra il tabacco estero , e

quelli di uscita sugli olì e lo zolfo , secondo la tabella ag

giunta alla tariffa medesima.

Alle restituzioni, ed alle esenzioni per importazioni tem

poranee, di cui agli articoli 31 e 41 di detta tariffa, le quali

non avranno luogo in Sicilia, fuorchè in quanto concernono

le esposizioni industriali , saranno sostituite con altro de

creto le restituzioni all'esportazione di talune manifatture in-

(1) La logge sulla tariffa doganale è stala pubblicata in un volume sepa

rato.

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digene, dei dazi sulle merci estere che servirono di materia

ai relativi prodotti dell'industria Siciliana.

Art. 4.

Cesserà la bonifica del 10 per 100 che nella liquidazione

dei dazi si accordava alle provenienze con legni di bandiera

nazionale, o assimilata in forza di trattati di commercio, a-

vuto riguardo che nella riduzione degli antichi ai novelli dazi

è compenetrato qualunque benefizio.

Art. 5.

È confermato il principio del libero cabotaggio fra tutte

le Provincie del Regno, tanto delle merci indigene, che delle

straniere , con quelle regole e forme che saranno stabilite

da un particolare regolamento.

Art. 6.

Le mercanzie esistenti nel deposito della Gran Dogana di

Palermo, pagheranno i dritti ora stabiliti. Quindi alcune merci,

per le quali il diritto era dovuto a misura, debbono secondo

la nuova tariffa pagarlo a peso.

Dal 2 di gennaro 1861 in poi sarà nel più breve tempo

possibile stabilita una nuova scrittura del deposito in seguito

ad inventario nei magazzini.

Le differenze in meno che si troveranno , saranno sot

toposte al pagamento dei dazi secondo la tariffa abolita.

Art. 7.

Rimangono per ora in vigore le attuali leggi , e regola

menti doganali, in quelle parti che non si oppongono al pre

sente decreto.

Il Consigliere di Luogotenenza per le Finanze, Agricol

tura e Commercio è incaricato dell' esecuzione del presente

decreto.

Dato in Palermo il 18 dicembre 1860.

Il Luogotenente Generale

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenzit

FILIPPO CORDOVA

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Tabella annessa al decreto del Luogotenente Generale di S. M. nelle

Provincie Siciliane, del 18 dicembre 1860, per la percezione di

diversi diritti alla entrala ed alla uscita, diversi da quelli indi

cati nella Tariffa Doganale.

M^M^^

CATEGORIE BASE

DAZIO

ENTRATA

Dee. Gh.

Cat. XX . .

Cat. XX . .

Tabacco estero in foglia. . . cantaro

cantaro

4

9

SO

USCITA

»

Cat. I . . .

Cai. XVIll.

cantaro

cantaro

2 20

20»

11 Consigliere di Luogotenenza

FILIPPO CORDOVA

N. 14.

Decreto che approva il Regolamento sul cabotaggio fra tutte le

Provincie del Regno d'Italia.— È seguito dal Regolamento.

19 dicembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto l'articolo 5 del Decreto 18 dicembre 1860, col quale

fu confermato il principio del libero cabotaggio tra tutte le

Provincie del Regno;

Visto il Regolamento doganale del 12 settembre emanato

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in Torino, ove al Capitolo III, del Titolo 7° si stabiliscono

le forme e le discipline del Commercio marittimo tra le isole

e la terraferma;

Considerando che le dette disposizioni, tranne qualche mo

dificazione consigliata dall' attuale situazione organica delle

dogane di queste provincie , non che dalle poche eccezioni

fatte alla tariffa generale dello Stato , corrispondono perfet

tamente e con maggiore facilitazione e guarentigia allo scopo;

Sulla proposizione del Consigliere al Dicastero delle Fi

nanze;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Articolo Unico.

È approvato lo annesso Regolamento sul cabotaggio, a

firma del Consigliere di Luogotenenza per le Finanze, Agri

coltura e Commercio, che rimane incaricato della esecuzione

del presente decreto.

Palermo, 19 dicembre 1860.

II Luogotenente Generale

MONTEZEMOLO

II Consigliere di Luogotenenza

FILIPPO CORDOVA

REGOLAMENTO SUL CAROTAGGIO

Art. 1. .

Le merci nazionali o nazionalizzale col pagamento dei dritti di en

trata, imbarcate sui bastimenti, che fanno la navigazione del littorale

dello Stato , e destinate a passare da un punto all' altro del littorale

stesso, debbono venire accompagnate da una bolla di circolazione. Quelle

però di esse merci che seno imposte all' esportazione, dovranno ve

nire accompagnate da bolla di cauzione ogni qual volta il dritto com

plessivo d'uscita che cadrebbe sulle medesime ecceda i ducati tre.

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Le merci estere saranno soggette a bolla di cauzione.

I tessuti nazionali non laminati si riporranno in colli sotto doppio

invoglio e doppio piombo.

Tali merci debbono imbarcarsi sopra bastimenti nazionali od esteri

ammessi a pari trattamento.

Quanto alla forma della bolla di circolazione e di quella di cauzione,

sarà provvisoriamente conservata, nelle spedizioni da queste Provincie,

quella dei lasciapassare che corrisponde alla prima, e della bolletta

di cautela che corrisponde alla seconda , sino a che non sarà stabi

lito un modello unico per tutte le province dello Stato.

Detta bolla dovrà inoltre essere rivestita non solo del visto imbar

care degli agenti doganali, ma, anche per parte loro, di attestato del

l'esistenza delle merci a bordo al momento della partenza del basti

mento, e di quegli altri contrassegni di cautela, che il Dicastero delle

Finanze stimerà necessari a premunirsi contro le frodi.

Art. 2.

I Capitani o Padroni dei bastimenti che fanno la navigazione del

littorale dello Stato , devono nel luogo di partenza rimettere alla Do

gana il manifesto, di cui debbono essere muniti per le merci che hanno

caricate, colla specificazione dei ricapiti doganali, di cui queste tro-

vansi accompagnale : nè possono uscire dai porti , o deradare dalle

spiagge, senza presentare agli agenti doganali il manifesto medesimo

vidimato dal Ricevitore.

I contravventori incorrono nella pena di ducati ventisei.

Art. 3.

II manifesto mentovalo allo articolo precedente e sotto la pena ivi

comminata, dovrà essere rimesso all'ufficio della Dogana del luogo di

destinazione nel termine di ore 24, dopo presa pratica; nè potrà es

sere messa a terra parte alcuna del carico, senza essere stata preven

tivamente accordata l'opportuna autorizzazione per lo sbarco.

Art. 4.

Sono escluse dal libero cabotaggio quelle sole merci indigene, che

nelle altre provincie sieno gravate all' uscita di un dazio minore ,

o ne vadano esenti , mentre in queste sono tassate da un dazio spe

ciale.

Art. 5.

Riguardo allo scambio tra la Sicilia e la terraferma dei prodotti e-

steri sdoganati in una delle due parti dèlio Stato, polrà esso in Si

cilia effettuarsi soltanto per le Dogane di prima classe , sino a che

non sarà provveduto ad un novello organamento.

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Ari. 6.

Gli effetti usati dei viaggiatori, o degli artisti, o dei traslocanti che

passano dalla terraferma alle isole dello Stato soggette al regime do

ganale, e viceversa, sono esonerati da ogni formalità, non che dalla

verificazione interna, meno in casi di fondati sospetti, purchè risulti

dal giornale di bordo non essere il bastimento approdalo in alcun porto

straniero od esente dal regime doganale. In caso diverso si applicherà

ai detti effetti l' esenzione daziaria , solo in quanto concorreranno le

condizioni per cui essi la godrebbero se provenissero dall'estero.

Art. 7.

Per le merci nazionali o nazionalizzate, che si spediscono in cir

colazione per via di mare, e che per giungere a destinazione debbono

traversare una città libera dello Stato , i proprietari delle medesime,

oltre l'osservanza delle norme stabilite coi precedenti articoli di questo

capo, dovranno, previa verificazione alla dogana di partenza o di im

barco, far piombare i colli, o sottoporsi al prelevamento dei campioni

se trattasi di vini, oli ed acquavite, in conformità dei regolamenti c-

sislenti in altre provincie.

I tessuti ed altre manifatture soggette a bollo dovranno essere la

minate, a meno che lo speditore preferisca riporli in colli sotto doppio

invoglio e doppio piombo.

Provvisoriamente in Sicilia si apporrà il doppio bollo a collaggio,

qualora i tessuti non sieno forniti del bollo di fabbrica, secondo i re

golamenti in vigore.

Art. 8.

Le dogane esistenti alla cinta delle detle cillà libere, cui dovranno

essere presentate le merci per l'ulterior corso, procederanno, previo

accertamento della identità dei colli e integrila del piombo , alla vi

sita interna dei medesimi a scioglimento di ogni formalità.

Art. 9.

Quando simili spedizioni vengono falle dalle dogane interne degli

altri punti dello Stato, le formalità di partenza saran fatte alle dogane

del luogo di levata delle merci, od alla cinta di una delle dette città

libere, che nel primo caso dovrà accertare l'identità dei colli o l'in

tegrila dei piombi, e quelle di arrivo alla dogana del luogo di sbarco.

Art. 10.

Le differenze nella qualità e quantità che venissero a risultare, si

nel primo che nel secondo caso , daranno luogo alla confisca delle

merci che risulteranno eccedenti o sostituite.

Art. 11.

Tutle le disposizioni delle leggi e dei regolamenti doganali vigenti

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in Sicilia che non vengono in collisione col presente restano in vi

gore.

Palermo, 19 dicembre 1860.

Il Consigliere di Luogotenenza

FILIPPO CORDOVA

N. 15.

Decreto che modifica V organico della forza

di Sicurezza pubblica in Sicilia.

21 dicembre 1800.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto l'organico del 17 agosto 1860 della forza della pub

blica Sicurezza di queste provincie;

Volendo che il numero di essa forza meglio risponda allo

scopo della sua istituzione;

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato

del Dicastero dello Interno e della Sicurezza pubblica;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta:

Art. 1.

La forza della pubblica Sicurezza è stabilita nel seguente

modo:

Tre Comandanti di compagnia,

Sedici Marescialli di alloggio,

Quaranta Brigadieri,

Ottanta Vice-Brigadieri,

Sessanta Guardie di prima classe, ossia Appuntati,

Ottocento Guardie semplici.

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Art. 2.

L'articolo 3° della detta legge del 17 agosto 1860 resta

abrogato.

Art. 3.

Ordina che il presente decreto, munito del Suggello dello

Stato , sia inserto nella raccolta degli atti del Governo ,

mandando a chiunque spetti di osservarlo , e farlo osser

vare.

Palermo 21 dicembre 1860.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

II Consigliere ili Luogotenenza incaricato del Dicastero

dello Interno e della Sicurezza pubblica

LA FARINA

IV. 16.

Decreto col quale si dispone che i titoli dei debiti nazionali

del 1848 e 1849 non ancora estinti , siano commutati in

iscrizioni di rendita 5 per 100. —È seguito dal regolamento.

29 dicembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per le Fi

nanze, Agricoltura e Commercio;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta:

Art. 1.

I titoli de' debiti nazionali del 1848 e 1849 non ancora estinti,

sono commutati in iscrizioni di rendita 5 per 100, da asse

gnarsi sul loro valore capitale col godimento dal 1° di gen

naio 1861.

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Art. 2.

Il Consigliere per le Finanze proporrà un regolamento per

la immediata liquidazione di essi debiti nazionali, e per la

sostituzione dei nuovi titoli agli antichi , senza alcun paga

mento.

Il detto Consigliere è incaricato della esecuzione del pre

sente decreto.

Palermo 29 dicembre 1860.

Il Luogotenente Generale

MONTEZEMOLO

li Consigliere di Luogotenenza

FILIPPO CORDOVA

REGOLAMENTO

per la sostituzione di nuovi agli antichi titoli di debiti nazio

nali del 1848 e 1849 riconosciuti col decreto del 29 dicem

bre 1860.

Art. 1.

I possessori di titoli di debiti nazionali del 1848 e 1849 non ancora

estinti, che vorranno commutarli in iscrizioni di rendita al o per 100

potranno presentare le loro domande, e depositare i detti titoli origi

nali:

In Palermo — nel palazzo delle Finanze presso l' ufDzio del Teso

riere generale, non più tardi del 30 aprile 1861;

Nei Capi Luoghi di Provincia, o di Circondario, presso il rispet

tivo Ricevitore generale o circondariale , non più tardi del 20 aprile

detto 1861.

L'istanza dovrà esprimere se domandano iscrizioni nominative, o

certificati al latore.

Art. 2.

Dei titoli che saranno presentati da ciascun possessore si farà un

doppio Elenco indicante il numero d' ordine , la data della presenta

zione, la causa del debito, la somma capitale di esso, o nominale di

prima emissione, il nome del primo titolare, e quello dell' ultimo gira

tario, se vi fu girata.

Anche quando il titolo da commutarsi fosse al Latore, al nome

del chiedente sarà sempre aggiunta la sua paternità.

1

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Art. 3,

Uno dei due elenchi portanti ricevuta, a firma del Tesoriere generale,

o del Ricevitore secondo i casi , e noia di controllo , sarà rilasciato

al chiedente. Esso farà prova della istanza e della data del deposi

to, e si potrà negoziare per girata, per rappresentazione dei titoli de

positati.

L' altro elenco resterà con essi titoli presso il Tesoriere generale

o il Ricevitore Generale o circondariale.

Art. 4.

I detti Ricevitori dovranno trasmettere immediatamente gli elenchi

ed i titoli, con apposito Borderò al Tesoriere generale, distinguendoli

in due categorie, secondo che la domanda è diretta ad ottenere iscri

zione nominativa, o certificato al Latore.

Essi aggiungeranno le loro osservazioni, se credono doverne fare.

Art. 5.

II Tesoriere generale, ricevuti i titoli, sia direttamente, sia per or

gano dei Ricevitori , ne stabilirà con appositi fogli di liquidazione il

capitale effettivo, che rappresentano, e la corrispondente rendita S per 100

da assegnarsi col godimento del primo gennaro 1861.

Art. 6.

Qualora il valor capitale dei titoli, fosse minore di ducati 20, o se

l' ammontare di essi lasci una frazione infra la detta somma , per la

quale non si può costituire un ducato di rendita, sarà libero agli in

teressati, o riserbarsi a giovarsene, mercè l' aggiunzione di altri titoli

infra il termine come sopra assegnato, ovvero supplire in numerario,

quanto manchi a completare la somma di ducati 20-, capace di con

solidazione.

In ogni modo i titoli che si produrranno senza alcuna aggiun

zione di numerario saranno sempre ritenuti, e commutati sino alla con

correnza di essa somma di ducati 20, capace di consolidazione, salvo

sempre agi' interessati il dritto di giovarsi della frazione che rimane di

loro conto nell'uno, o neh" altro dei detti modi.

Art. 7.

Le liquidazioni del Tesoriere generale unite ai titoli di cui si tratta,

accompagnate dagli elenchi, e dalle domande degl' interessati , costi

tuiranno l' elemento dell' assegnazione della nuova rendita.

Art. 8.

La detta assegnazione avrà luogo in linea di trasferimento di quella

in annui ducati 600 mila inscritta- già a nome della Tesoreria gene

rale ed autorizzata alienarsi, a termini del decreto del 27 agosto 1860.

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Art. 9.

La consegna di nuovi titoli sarà fatta dalla Direzione generale del

Gran Libro del debito pubblico, agli aventi dritto, che le saranno of-

iìcialmente annunziati dal Tesoriere generale, o a chi legalmente li rap

presenti.

Costoro potranno a tal uopo accedere presso l' uffizio della detta

Direzione, venti giorni dopo quello, in cui avranno depositate le loro

domande cogli antichi titoli in Tesoreria; e trenta giorni dopo quello,

in cui li avessero depositati presso i Ricevitori generali o circondariali.

Art. 10.

Decorso il 30 aprile 1861 il Tesoriere generale chiuderà, e presen

terà immediatamente al Dicastero delle Finanze presso questa Luogo

tenenza generale la liquidazione di tutti i titoli ricevuti e liquidati e

commutati a norma del presente regolamento.

Art. 11.

Compiuta questa operazione, s' intenderanno estinti e soddisfatti tutti

i debiti nazionali di cui è parola, né vi sarà più ricorso a' registri e

alle scritture, che ne hanno serbalo sin ora la provenienza, e la spe

cialità, e che ne avranno accompagnato e regolato sino a quel punto

i movimenti e le verifiche.

Palermo 31 dicembre 1860.

L' approvo

11 Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza

incaricato del Dicastero per le Finanze

FILIPPO CORDOVA

(Luogo del Sigilto)

Visto

Il Consigliere di Luogotenenza

incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia

MATTEO RAELI

~

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N. 11.

Decreto che innova l'art. 13 della legge comunale e provin

ciale, stabilendo il numero dei Componenti la Giunta muni

cipale nelle città di Palermo, Messina e Catania.

30 dicembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto l'articolo 1 3 della legge comunale e provinciale, pre

scrivente che nei Comuni con popolazione oltre i sessanta

mila la Giunta municipale si compone di un Sindaco, di otto

Assessori e quattro Supplenti;

Visto il decreto del 1 maggio 1838 che a riguardo delle

condizioni speciali delle città di Palermo, Messina e Catania,

delle Sezioni in cui sono divise, e delle borgate ad esse riu

nite, dispone, in correlazione alla città di Napoli, che il corpo

municipale si componga di sei Eletti, di dodici Aggiunti, e

più ammette un altro Aggiunto per li borghi aggregati, co

nosciuti comunemente col titolo di Eletti di Campagna;

Attesochè un tal sistema, vigente da lungo tempo, non po

trebbe oggi innovarsi senza disorganizzare la scompartizione

delle Sezioni ed il correlativo servizio;

Per questi motivi;

Sulla proposizione del Consigliere di Stato, Consigliere di

Luogotenenza pel Dicastero dell'Interno e della pubblica Si

curezza;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

La Giunta municipale nelle città di Palermo , Messina e

Catania sarà composta , come pel passato , oltre il Sindaco

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di sei Assessori e dodici Supplenti. Saranno altresì eletti dal

Consiglio civico , ma fuori del suo seno , gli Eletti di Cam

pagna con le attribuzioni proprie di tal carica.

Art. 2.

Il Consigliere di Stato , Consigliere di Luogotenenza pel

Dicastero dell'Interno e della pubblica Sicurezza, è incaricato

della esecuzione del presente decreto.

Palermo 30 dicembre 1860.

MONTEZEMOLO

LA FARINA

N. 18.

Decreto col quale viene accettata la dimissione dei Consiglieri

di Luogotenenza barone Pisani, Raeli, Cordova, La Farina

e principe di Sant'Elia.

2 gennaro 1 801.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Vista la lettera direttagli in data delli 2 gennajo 1861 alle

ore tre antemeridiane dai Consiglieri di Luogotenenza

Barone Pisani;

Matteo Raeli;

Filippo Cordova;

Giuseppe La Farina;

Principe di Sant'Elia;

Ritenuto che con detta lettera i predetti signori chiedono

di essere dispensati dalle funzioni di Consiglieri di Luogo

tenenza da essi finora lodevolmente disimpegnate;

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In virtù dei pieni poteri accordatigli di S. M. col decreto

2 dicembre 1860.

Decreta :

È accettata la dimissione offerta dai sovranominati Consi

glieri di Luogotenenza.

Palermo li 2 gennaro 1861.

Il Luogotenente Generale ilei Re

MONTEZEMOLO

IV. 19.

Decreto di nomina a Consiglieri di Luogotenenza dei signori

marchese Torrearsa, Orlando, Amari Emerico, barone Tur-

risi, principe Sant'Elia .

1 gennaro 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Decreta :

Art. 1.

Sono nominati Consiglieri di Luogotenenza ed incaricati de-

gl'infradescritti Dicasteri :

Il Marchese Vincenzo Fardella di Torrearsa del Dicastero

dell'Istruzione pubblica e presidenza;

Il signor avvocato Filippo Orlando, Sostituto del Procu

ratore Generale presso la gran Corte civile di Palermo, del

Dicastero di Grazia e Giustizia;

Il signor Emerico Amari del Dicastero dell'Interno;

Il signor barone Nicolò Turrisi Colonna del Dicastero di

Sicurezza pubblica;

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Il principe Romualdo Trigona di Sant'Elia del Dicastero

dei Lavori pubblici.

Art. 2.

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio

nale, sia pubblicato nei modi consueti ed inscritto nella rac

colta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Palermo li 7 gennaro 1861.

li Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

N. 20.

Decreto che proroga al 15 gennaro 1861 la elezione dei Con

siglieri comunali , ove non potè aver luogo il primo giorno

dello stesso mese.

8 gennaro 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Tenuto presente il decreto del 10 dicembre 1860 intorno

alla elezione dei Consiglieri comunali;

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza pel Dica

stero dell'Interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

La elezione dei Consiglieri comunali per quei comuni nei

quali non potè aver luogo il 1° gennaio , giusta il decreto

dei 10 dicembre ultimo, è prorogata al 15 di questo mese.

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Art. 2.

Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno

è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 8 gennaro 1861.

Il Luogotenente Generale

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero dell'Interno

E. AMARI.

N. 21.

Decreto col quale si abbreviano i termini per la formazione

delle liste elettorali per la elezione dei Deputati al Parla

mento.— È seguito dal decreto regio dei 3 gennaro 1861 che

convoca i collegi elettorali, il Senato del Regno e la Camera

dei Deputati; dall'altro decreto regio dei 17 dicembre 1860

che approva la tabella di circoscrizione dei collegi elettorali,

e dalla legge elettorale dei 17 dicembre 1860.

11 gennaro 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Per dar pronta esecuzione al decreto del 3 gennaro 1861;

Usando le facoltà conferitegli;

Visto l' articolo HO della legge elettorale del 17 dicem

bre 1860;

Sulla proposta unanime di tutto il Consiglio di Luogote

nenza;

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Decreta:

Art. I.

Entro otto giorni dalla data del presente decreto , cioè a

tutto il giorno 19 gennaro, i Magistrati municipali attualmente

in esercizio funzionando da Giunte municipali, procederanno

a formare le liste elettorali per la elezione dei Deputati al

Parlamento sulle norme dell'articolo 22 e seguenti della legge

elettorale dei 17 dicembre 1860.

Art. 2.

Alle liste degli Elettori comunali e provinciali già compi

late , le Giunte stabilite nell' articolo 1" aggiungeranno tutti

quegli Elettori che , secondo la legge elettorale, vi avranno

dritto.

Art. 3.

Uno degli originali della lista nel modo anzidetto formata,

sarà immediatamente affisso all' albo pretorio o nei luoghi

consueti per gli avvisi comunali per tré giorni consecutivi ,

cioè sino a tutto il giorno 22, durante i quali, chiunque a-

vrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all'ufficio co

munale.

Durante il detto termine di tre giorni, e nei due giorni

successivi i Consigli municipali attualmente esistenti pronun-

cieranno come è stabilito all'articolo 24 della detta legge, e

staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione

sia finita entro il termine anzidetto cioè a tutto il giorno 24.

Art. 4.

Le liste per tal modo formate e rivedute passeranno per

cosa giudicata per questa prima elezione , uè potrà farvisi

alcuna variazione.

Art. 5.

Dal momento che saranno definitivamente chiuse le liste

insino all'ultima ora delle elezioni, l'ufficio comunale resterà

in permanenza aperto per distribuire i certificati d'iscrizione

agli Elettori, giusta lo articolo 61 della detta legge.

Art. 6.

Ciascun Comune formerà una sezione del Collegio eletto

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rale, a cui, secondo la tabella delle circoscrizioni elettorali,

appartiene, e gli Elettori voteranno nel proprio Comune.

Art. 7.

Per questa prima elezione le Amministrazioni comunali e

i Consigli municipali attualmente esistenti faranno le veci delle

Giunte municipali e dei Consigli comunali in tutte le opera-

razioni elettorali loro prescritte dalla legge.

Art. 8.

Nel rimanente, salvi i provvedimenti nel presente decreto

contenuti, si procederà rigorosamente alla elezione secondo

la legge elettorale in vigore.

Art. 9.

Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell'Interno è

incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, man

dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Palermo addi 11 gennaro 1861.

Il Luogotenente Generale

MONTEZEMOLO

I Consiglieri di Luogotenenza

marchese di torre-ausa

emeric0 amari

baroni; turkisi colonna

filippo orlando

principe di sant'elia

(Luogo del Sigillo)

Visto

Il Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero di Grazia e Giustizia

FILIPPO ORLANDO

. '■' ''■- ^

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Regio Decreto per la convocazione dei Collegi elettorali,

del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

3 gennaro 1861.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ecc. ecc.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc. ecc.

Visto l'art. 9 dello Statuto;

Vista la legge 17 dicembre 1860;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1.

I Collegi Elettorali sono convocati pel giorno 27 del cor

rente mese di gennaro.

Art. 2.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il gior

no 3 prossimo febbraro.

Art. 3.

II Senato del Regno, e la Camera dei Deputati sono con

vocati pel giorno 18 detto mese di febbraro.

Ordiniamo che il presente decreto , munito del Sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo,

mandando a chiunque spetti di osservarlo, e di farlo osser

vare.

Dato a Torino, addì 3 gennaro 1861.

VITTORIO EMANUELE

( I.nduo det Sigillo}

Visto M. MINGHETTI

Il Guardasigilli

ti. U. CASSINIS

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Regio Decreto col quale si approva la tabella di circoscrizione

dei Collegi elettorali del Regno.

17 diccmhrc 1800

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ecc. ecc.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc. ecc.

Vista la legge in data del 31 ottobre ultimo scorso con

la quale venne data facoltà al governo del Re di regolare con

regii decreti la circoscrizione dei Collegi elettorali del Regno;

Visti i regii decreti in data delli 17 Corrente mese coi quali

è stata sanzionata l'annessione ai regii Stati delle provincie

dell'Umbria, delle Marche, di Napoli e di Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli

affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

In virtù dei poteri conferitici dalla legge suaccennata del 31

ottobre;

Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1.

La Tabella di circoscrizione dei Collegi elettorali del Re

gno in data d'oggi, vista d'ordine Nostro dal Ministro dell'In

terno è approvata per essere sostituita a quelle attualmente

annesse alla legge elettorale del 20 novembre 1859 ed ai

decreti del Regio Governo della Toscana , e del Governatore

delle provincie dell'Emilia in data del 21 e del 25 genna-

ro 1860.

Art. 2.

La legge elettorale sovranienzionala colle necessarie mo

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100

dificazioni ed aggiunte, e colla tabella di cui all' art. 1 del

presente, sarà promulgata in tutte le provincie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto , munito del Sigillo

dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser

vare.

Dato a Napoli, addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corlc dei Conti

addì 2 gennaio 1801

Reg. 10, Atti del Governo, a e. 183.

WEIIRLIN

(Tuogo dal Sigillo)

V. Il Guardasigilli

G. B. CASSINIS

G. B. CASSINIS

MINGIIETTI

Legge elettorale.

17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ecc. ecc.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo :

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101

TITOLO PRIMO.

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE

E DEL DOMICILIO POLITICO

Art 1.

Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti

condizioni :

1° Di godere per nascita , o per origine dei diritti ci

vili e politici nei Regii Stati. Quelli che nè per l'uno , nò

per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regii Stati,

se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di

elettori , sol che abbiano ottenuta la naturalità per decreto

reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli

elettori, ottenendo la naturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti eletto

rali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai

diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per

causa del culto che professa.

2° Di essere giunto all'età di anni 25 compiti nel giorno

dell'elezione.

3° Di sapere leggere e scrivere.

Nelle provincie dove questa condizione non è stata fi

nora richiesta nulla sarà innovato ai diritti degli inalfabeti

che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti

nelle liste elettorali.

4° Di pagare un annuo censo non minore di lire ita

liane quaranta.

Art. 2.

Il censo elettorale si compone d'ogni specie dimposta di

retta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della perso

nale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che

si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza im

posti per l'esercizio dufficii e professioni, e di ogni altra im

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102

posta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli uf-

ficii e professioni siasi pagato al Regio Governo un capitale,

gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non

il comunale.

Art. 3.

Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni

censo :

1* I membri effettivi, residenti, e non residenti , delle

Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle

Camere di Agricoltura , di Commercio ed Arti , delle Regie

Accademie di Agricoltura e di Medicina , e della Direzione

dell'Associazione Agraria, ed i Direttori dei Comizii Agrarii.

2° I Professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i Dot

tori di Collegio delle diverse facoltà componenti le Univer

sità degli studi.

3° I Professori insegnanti ed emeriti nelle Regie Acca

demie di belle arti.

4° I Professori insegnanti od emeriti degl'Istituti pubblici

d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle Scuole nor

mali, e magistrali.

5° I Funzionari ed Impiegati civili e militari in attività

di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nomi

nati dal Governo di S. M., o addetti agli ufficii del Parla

mento.

6° I Membri degli ordini equestri del Regno.

7° Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado

accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle

facoltà componenti le Università del Regno.

8° I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'Appello,

i Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Ve

terinari approvati.

Gli Agenti di Cambio, e Sensali legalmente esercenti.

Art. 4.

Gli esercenti commerci, arti, ed industrie godranno del di

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103

L. 200

» 300

» 400

» 500

')) 600

ritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali

da essi occupati nel comune, nelle cui liste vogliono essere

iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifizii, ma

gazzini, o botteghe del loro commercio, arte, ed industria,

ascenda :

1° Nei Comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500

abitanti a

2° In quelli di 2,500 a 10,000 abitanti .

3° In quelli superiori a 10,000 abitanti

4° In Genova

5° In Torino, e Milano ....

Art. 5.

Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come

commercianti i Capitani marittimi , e i Capi direttori di un

opificio, o stabilimento iudustriale qualunque, con che esso

abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza

distinzione di sesso.

Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elet

tori , se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto

fissato pei commercianti del Comune dalla presente legge.

Art. 6.

Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui

chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per

anni cinque anteriori senza interruzione , un' annua rendita

di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 7.

Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra

indicate per essere elettore , avrà diritto ad essere iscritto

sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola

sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, bot

teghe, ed opificii pei commercianti dall'art. 4.

Art. 8.

Il tributo prediale Regio, giuntovi il provinciale, s'imputa

nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà

dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usu

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frutto, l'imputazione si fa a profitto dell* usufruttuario, qua

lunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usu

frutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personal

mente ed a proprie spese l' affinamento s'imputa nel censo

elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia

fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza

che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale

computabile al proprietario.

Art. 9.

Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno per

la computazione del censo elettorale attribuite per quattro

quinte parti all' enfiteuta , e pel restante quinto al padrone

diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione

perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra

locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero

per patto pagate dal locatario, o dall'enflteuta, o dal padrone

diretto, o proprietario.

Art. 10.

I proprietarii di stabili, temporariamente per legge esenti

dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro

spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta, che pa

gherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro

si terrà conto immediatamente per farli godere del diritto

elettorale.

Art. 11.

Nel comporre la massa delle imposte necessarie per co

stituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che

si pagano in qualsiasi parte dei Regii Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni

della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito

di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pro

nunziata la separazione di corpo.

Art. 12.

Le contribuzioni pagate da proprietarii indivisi, o da una

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Società commerciale , saranno pel censo elettorate ripartite

per egual parte fra i soci.

L'esistenza della Società di commercio s avrà per suffi

cientemente comprovata mercè di un certificato del Tribu

nale di commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota

superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè

gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili ,

sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo as

sunto con esibire titoli che il. comprovino.

Art. 13.

I fitti pagati per beni inservienti a Società in accomandi

ta, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali

Società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori

fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale,

della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 14.

Le imposte prediale, personale, e mobiliare non sono com

putate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto,

e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni del

l'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo

di successione, o per anticipazione d'eredità.

Art. 15.

Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie

separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel

censo elettorale a favore di quello dei suoi figli, e generi di

primo e secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che paghi imposte dirette in diversi

distretti elettorali potrà in quello d'essi, ov'egli non eserciti

il suo dritto elettorale, delegare ad uno dei suoi figliuoli da

lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui

soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette dire delegazioni saranno rivoca-

bili.

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Art. 16.

Niuno può esercitare altrove il dritto di elettore che nel

distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico

nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'eser

cizio dei dritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivo

glia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione di

retta , o per riguardo ai commercianti , ed industriali dove

abbiano uno stabilimento commerciale , od industriale, con

che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al

Sindaco del luogo di attuale domicilio politico , quanto in

nanzi al Sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa

dichiarazione dopo la prima convocazione dei Collegi eletto

rali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi

prima della revisione delle liste.

Art. 17.

L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cam

biando questo non s'intenderà mutare il primo, e non sarà

dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per

l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

Art. 18.

Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro

diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio

senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia

dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo

dove debbono sostenere la carica.

TITOLO SECONDO

CAPO I.

Della prima formazione delle liale elellorali.

Art. 19.

Appena costituite le Amministrazioni comunali a norma

dell'art. 226 della legge 23 ottobre 1859 , le Giunte munì

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cipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che

dalla presente legge sono chiamati allesercizio dei diritti e-

lettorali perchè si presentino a fare al Comune la dichiara

zione che dovrà essere da essi sottoscritta:

1° Della loro età.

2° Del censo che pagano.

3° Di riunire le condizioni di cittadinanza , e di domi

cilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti.

4° Della professione che esercitano.

5° Della pigione che pagano quando siano nel caso pre

visto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione eglino u-

niranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le

indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli.

Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichia

razione, e dei documenti che avranno presentati.

Art. 20.

Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni

dopo lentrata in ufficio delle Amministrazioni Comunali.

Art. 21.

Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'art. 19 le

Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichia

razioni, e per intraprendere immediatamente la formazione

per doppio originale delle liste degli elettori.

Art. 22.

Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non

avranno fatta alcuna dichiarazione, nò presentato alcun titolo

quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per es

sere elettori.

Art. 23.

Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque

dal termine di cui all'art. 20.

Esse potranno dividersi in Sezioni non minori di tre

membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta

intiera.

Art. 24.

Le Giunte e le Sezioni decidono a maggioranza di voti, se

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108

condo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le

iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che

la maggioranza avrà ammessi.

Art. 25.

I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini

che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi

dubbi e dare il loro sentimento sul vero valore locativo de

gli alloggi , botteghe , officine , di cui ò cenno agli articoli

4 e 7.

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura, e

di commercio, od un Tribunale di commercio, i Membri delle

Camere istesse, ed i Giudici appartenenti al commercio in

terverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla

medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

Art. 26.

Uno degli originali della lista formata dalla Giunta muni

cipale sarà immediatamente affisso all'albo pretorio per tre

giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà dei richiami

a proporre dovrà presentarli all'Ufficio comunale.

Art. 27.

I Consigli comunali pronunzieranno com'è stabilito all'art. 24

sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario per

chè la revisione sia terminata entro i cinque giorni succes

sivi.

I Consigli potranno dividersi in Sezioni non minori di

cinque Membri.

Art. 28.

Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute dai

Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione,

nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 29.

I Sindaci terminata la revisione di cui all'art. 27 trasmet

teranno immediatamente una delle due liste originali al Pre

sidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa parte

il rispettivo Comune, e l'altro originale resterà affisso all'albo

pretorio per due giorni consecutivi.

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Art. 30.

Lo liste composte in questo modo saranno conservate per le

future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno defe

rirsi dopo le prime elezioni alle Corti d'Appello , in con

formità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettifica

zioni che fossero dalle dette Corti ordinate gioveranno per

le future elezioni.

CAPO II.

Bella revisione annua delle liste elettorali.

Art. 31.

Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancella

zioni, e le addizioni che puonno seguire al tempo dell' an

nuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti dispo

sizioni.

Art. 32.

I Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione or

dinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del

loro Comune, i quali , secondo il disposto della presente

legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte di

rette, certificato conforme all'originale dall'Esattore, sarà spe

dito senza spesa agli Ufficii comunali.

Le liste rivedute dal Consiglio comunale saranno pub

blicate nella domenica seguente.

Art. 33.

Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conter

ranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi,

d' indirizzarsi a tal uopo agli Ufficii comunali entro giorni

quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione,

nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divi

sato termine.

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Art. 34.

Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun

individuo :

1° Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre

la data della concedutagli naturalità.

2° L'indicazione dei Circondarli di percezione in cui sono

allogate le imposte o proprie o delegate , sino alla misura

del censo elettorale.

3° Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno

dei Circondarii suddetti.

Art. 35.

Le liste conterranno egualmente a lato del nome di cia

scun individuo la data, e natura del titolo, od il genere di

commercio o di professione che gli conferiscono il dritto e-

lettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio,

l'industria, o la professione, o tiene la sua abitazione.

Art. 36.

La pubblicazione prescritta dall'art. 32 terrà luogo di no

tificazione per rispetto agl'individui, dei quali si sarà decre

tata riscrizione sulla lista elettorale.

Art. 37.

Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista

elettorale i nomi d'elettori che vi erano inscritti nell' anno

antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per i-

scritto, ed al loro domicilio non più tardi d'ore 48 a con

tare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro

ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommessione dei

loro nomi nella lista pubblicata.

Art. 38.

Lo stesso avviso sarà dato nell'uguale spazio di ore qua

rantotto dalla data della decretazione definitiva della lista alle

persone che figuravano nella lista antecedentemente pubbli

cata, i cui nomi ne furon tolti al tempo della definitiva de

cretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera

d'agenti comunali.

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Ili

Art. 39.

I nomi degli elettori ammessi dai Consigli comunali al tempo

della decretazione definitiva delle liste che non erano por

tati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pub

blico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine

di 48 ore dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà

recato dinanzi al Governatore della Provincia a mente del

l'articolo 43 della presente legge.

Art. 40.

Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le

liste, le liste ed un esemplare dei ruoli , non che tutte le

carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone inscritte

vi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato , o che a-

vranno dato luogo ad operatesi cancellazioni, dovranno nello

spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente del Circondario.

Un esemplare della lista sarà riserbato nella Segreteria

del Comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spe

dita dall'Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'Ufficio comunale nelle ven-

tiquattr'ore dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un re

gistro speciale vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

Art. 41.

L'Intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà

ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osser

vazioni al Governatore.

Art. 42.

Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Se

greteria del Comune, come nell'Ufficio del Governatore. Po

trà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli

e le altre carte summentovate.

Art. 43.

Ogni individuo stato erroneamente inscritto , od indebita

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112

mente ommesso, escluso ed altrimenti pregiudicato , le cui

reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio comuna

le, potrà rivolgersi al Governatore unendo al ricorso le carte

che danno appoggio al suo richiamo.

Art. 44.

Il Governatore entro i dieci giorni successivi a quello in

cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente, pro

cederà alla disamina generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver

acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero

stati antecedentemente ommessi.

Egli ne stralcerà :

1° Gl'individui che si resero defunti.

2° Quelli, la cui iscrizione nella lista sia stata annullata

dalle Autorità competenti.

Indicherà come doventi essere esclusi:

1° Coloro che avranno incorso la perdita delle volute

qualità.

2° Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamen

te inscritti, con tutto che la loro inscrizione non sia stata

impugnata.

Art. 45.

Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste

elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei prece

denti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblica

te ed affisse nel Capo-luogo della Provincia e nel Comune.

E quando il Governatore avesse riconosciuto esservi luogo

a cassare dalla lista stabilita dai Consigli comunali persone

che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà

essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui a-

venti interesse, al loro domicilio effettivo od a quello per essi

eletto nel Circondario elettorale. In difetto di domicilio la no

tificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio po

litico.

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Art. 46.

Sarà aperto nell'Ufficio del Governatore un registro da lui

vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine

di data della loro presentazione, e seguendo un ordine nu

merico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore

delle liste. Queste reclamazioni saranno soscritte dal recla

mante o da un suo mandatario.

Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo, e delle carte

che gli stanno a corredo.

La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguitane

registrazione.

Art. 47.

Gl'individui che stimassero potersi lagnare di essere stati

erroneamente inscritti, ommcssi, esclusi, od altramente pre

giudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al Go

vernatore che pronunzierà sentito il Consiglio di Governo.

Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso

e le carte che vi deggiòno andar unite, fossero presentate dopo

trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione ac

cennata nell'art. 45 della presente legge e dalla notificazione

ivi menzionata.

Art. 48.

La ragione di reclamare davanti ai Consigli comunali ed

al Governatore, l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista

elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato

indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qua

lunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali,

apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello

stesso Collegio, con che tale dritto non si eserciti dopo spirati

i giorni dieci a partire dall' ultima pubblicazione accennata

nell'art. 45 della presente legge.

Art. 49.

Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo

sarà ammessa, se proposta dà un terzo, salvo il reclamante

vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che

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vi ha interesse , la quale avrà dieci giorni per rispondervi

a contare da quello della notificazione.

Art. 50.

Il Governatore sentito il Consiglio di Governo pronunzierà

sulle domande menzionate all'art. 46 e seguenti nei cinque

giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qua

lora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha inte

resse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spi

rato il termine prefisso dall'art. 49 dove siano formate da

terzi; le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni

che le dettarono.

Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e con

testazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate

alla parte che v'ha interesse, ed il richiede.

Art. 51.

Le decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano

cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro

data agl'individui la cui iscrizione, o cancellazione sarà stata

richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione, o di ret

tificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al re

clamante , quanto all' individuo la cui iscrizione avrà costi

tuito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate

dal Governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo

di notificazione agl'individui, la cui iscrizione sarà stata or

dinata o rettificata.

Art. 52.

Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposi

zioni dei precedenti articoli , il Governatore procederà alla

decretazione definitiva delle liste con far pubblicare, ed af

figgere il suo decreto , e la tabella delle rettificazioni state

approvate.

Art 53.

L'elezione dei Deputali in qualunque periodo dell'anno se

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115

gua , si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste

elettorali, come avanti decretate.

Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi

a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate

in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli arti

coli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori,

o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e po

litici in virtù. di sentenza passata in giudicato.

Art. 54.

Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione

pronunziata dal Governatore in Consiglio di Governo, od a

lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione

avanti alla Corte d'Appello con produrre i titoli che danno

appoggio al suo richiamo.

La domanda , dovrà a pena di nullità , notificarsi fra

giorni dieci , qualunque sia la distanza dei luoghi , così al

Governatore, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'iscri

zione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non

potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa

l'iscrizione nella lista.

Art. 55.

La causa sarà decisa sommariamente, ed in via d'urgenza,

senza che sia d'uopo del ministero di Causidico, od Avvo

cato, e sulla relazione , che ne verrà fatta in udienza pub

blica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte, od

il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue con

clusioni orab.

Art. 56.

Il Governatore sulla notificazione che gli verrà fatta della

profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 57.

Se vi & ricórso in cassazione , la Corte provvederà som

mariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte d'Ap

pello.

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116

Art. 58.

L'appello introdotto contro una decisione per cui un elet

tore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 59.

I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di

spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'e

stratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone

indicate all'art. 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di

ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che

5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il mede

simo contribuente.

Art. 60.

Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali, e delle ta

vole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne

copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto

che meglio stimeranno, ed esporle in vendita.

Art. 61.

Gli elettori riceveranno dal Sindaco , nei tre giorni che

precedono quello fissato per la riunione dei Collegi eletto

rali, un certificato comprovante l' iscrizione loro sulle Uste

dell' anno.

TITOLO TERZO

DEI COLLEGI ELETTORALI

Art. 62.

Ogni Collegio elegge un solo Deputato.

Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443 di

stribuiti come segue :

La Provincia di Abruzzo citeriore ne elegge

— Abruzzo ulteriore 1° . . .

— Abruzzo ulteriore 2° . . .

— Alessandria

N. 7

» 5

» 7

» 13

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117

La Provincia di Ancona N. 5

— Ascoli » 4

— Arezzo » 5

— Basilicata ....... » 10

— Benevento » 1

— Bergamo » 7

— Bologna » 8

— Brescia . » 10

— Cagliari » 7

— Calabria citeriore » 10

— Calabria ulteriore la . . . . » 7

— Calabria ulteriore 2a . . . . » 8

— Capitanata . » 7

— Catania » 9

— Caltanissetta » 4

— Como. » 9

— Cremona » 7

— Cuneo » 12

— Ferrara » 4

— Firenze . « 14

— Forlì . » 4

— Genova » 13

— Girgenti . . » 5

— Grosseto ed Isola d'Elba. . . » 2

— Livorno • . . • » 2

— Lucca • . . . » 5

— Macerata . » 5

— Massa e Carrara » 2

— Messina . » 8

— Milano » 18

— Modena » 5

— Molise » 8

— Napoli » 18

— Novara . » 12

— Noto » 7

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118

La Provincia di Palermo'.. ..'.'. . . . N. 11

— Parate .' .' •..'■"".■-' .... » 5

— ., Pavia>. ?<. \ .... k ... . » 8

- < - — Pesaro e Urbino ..... » 4

— Piacenza » 4

— Pisa » 5

— Porto Maurizio » 3

— Principato citeriore .... » 12

— Principato ulteriore .... » 9

— Ravenna » 4

— Reggio ........ n 5

— Sassari » 4

— Siena » 4

— Sondrio ..,...-. » 2

■<■ — Terra di Bari » 11

— Terra di Lavoro (incluso Pontecorvo) » 1 6

— Terra di Otranto » 9

— Torino » 19

— Trapani » 4

— Umbria » 10

La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel modo

apparente dalla Tabella annessa alla presente legge, e che

fa parte di essa.

Art. 63.

I Collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori con

vengono nel luogo del distretto elettorale, od amministrativo,

che il Re stabilisce : essi non potranno occuparsi d'altro og

getto, che dell'elezione dei Deputati : ogni discussione, ogni

deliberazione loro è formalmente interdetta; non possono farsi

rappresentare.

Art. 64.

I Collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante Sezioni

quanti sono i Mandamenti che li compongono semprechè il

numero degli elettori inscritti non sia al di sotto di quaranta.

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119

Ove gli elettori non giungano a questo numero il Mandamento

verrà aggregato per decreto reale alla Sezione la più vicina

dello stesso Collegio elettorale.

Art. 65.

Nei Collegi in cui una simile divisione non può aver luogo,

e nei Mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il loro nu

mero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola

assemblea ; se vi eccedono questo numero si dividono pure

in Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno,

e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Col

legio ha da scegliere.

Art. 66.

Ove il decreto di convocazione dei Collegi non disponga

altrimenti , gli. elettori delle Sezioni che comprendono tutto

un Mandamento si riuniscono al Capo-luogo del Mandamento

stesso.

Negli altri casi ogni Sezione sarà formata di Comuni o

frazioni di Comuni i più vicini tra loro; sarà assegnato un

luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna Se

zione. Sarà lecito dove il numero delle Sezioni lo esiga, di

convocare gli elettori di due, non però mai di tre Sezioni,

in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

Art. 67.

Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi e Sezioni elet

torali sino alla nomina elettiva dei loro Presidenti, nei luoghi

dove risiede una Corte d'Appello, i Presidenti e Consiglieri

della Corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'Appello, ma

di un Tribunale di Circondario, il Presidente, e dopo di lui

i Vice-Presidenti, i Giudici effetivi od aggiunti per ordine di

anzianità;

Negli altri luoghi, i Sindaci, gli Assessori, ed i Consi

glieri comunali anche per ordine di anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più Collegi, o più Sezioni

di Collegio si terrà per la presidenza provvisoria la stessa

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regola : al Collegio elettorale, od alla Sezione più numerosa

presiederanno i superiori di grado, o più anziani fra i pubblici

Ufficiali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani

faranno le parti di Scrutatori provvisorii.

L'Ufficio composto del Presidente, e dei quattro Scruta

tori provvisorii nominerà il Segretario, che non avrà se non

voce consultiva.

Art. 68.

La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa

nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del

Collegio, o Sezione di Collegio elettorale.

Art. 09.

Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di

voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l'ufficio così

definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo

non avente anch'esso se non voce consultiva.

Art. 70.

Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta

di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior nu

mero di voti : il secondo Scrutatore diventa primo, e così suc

cessivamente; e l'ultimo Scrutatore sarà colui che negli esclu

si dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa

regola si osserverà in caso di rinunzia, o di assenza di alcuno

fra gli Scrutatori.

Art. 71.

Il Presidente del Collegio, o della Sezione è incaricato egli

solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata

può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa

adunanza, o nelle vicinanze.

Le Autorità civili, ed i Comandanti militari saranno tenuti

di ottemperare alle sue richieste.

Tre Membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi

presenti.

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121

Art. 72.

L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le diffi

coltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del Collegio

o della Sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le re

clamazioni insorte, e delle ragionate decisioni profferite dall'Uf

ficio : le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vi

dimate da ciascuno dei Membri dell'Ufficio ed annesse al ver

bale.

È riserbato alla Camera dei Deputati il pronunziare sulle

reclamazioni giudicio definitivo.

Art. 73.

Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio

elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena

di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene

speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero

essere inflitte, ov'egli si fosse giovato di falsi documenti: gli

sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni dritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate, o false

locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste

elettorali.

Art. 74.

Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni cau

sato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi accet

tando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione

od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da

cinquantuna a duecento lire, e se insolvibile col carcere da

dieci giorni ad un mese.

Art. 75.

Chiunque non essendo nò elettore, nò Membro dell'Ufficio

s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'a

dunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna

alle duecento.

Art. 76.

Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione, uno o più

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122

degli assistenti diano in palese segno d*approvazione , o di

disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente

richiamerà all'ordine, e non cessando la perturbazione, inserirà

menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione

i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquantuna

alle duecento.

Art. 77.

I Presidenti dei Collegi o Sezioni elettorali sono incaricati

di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine

e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione, e nelle sue

adiacenze.

Il presente articolo e gli art. 73 e seguenti saranno affissi

alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben

leggibili.

Art. 78.

Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

Art. 79.

Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se

non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 61.

Art. 80.

Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'Uf

ficio definitivo, sia per l'elezione del Deputato , se non tro

vasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala , e

rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare ac

cesso nella sala, ed ammettere a votare coloro, che si pre

senteranno provvisti di una sentenza di Corte d'Appello, con

cui si dichiari ch'essi fanno parte di quel Collegio, e coloro

che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 58.

Art. 81.

Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata, riceve

dal Presidente un bollettino spiegato , sopra il quale scrive

il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani

del Presidente , che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

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123

Se l'elettore per l'eccezione di cui al num. 3 dell'art. 1

della presente legge , o per fisica indisposizione notoria , o

regolarmente dimostrata all'Ufficio, trovasi nell'impossibilità

di scrivere il bollettino sarà ammesso a farlo scrivere da un

altro elettore di sua confidenza; il Segretario ne farà risul

tare nel verbale.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è se

parata da quella dell'Ufficio: quest'ultima, cui siedono il Pre

sidente, gli Scrutatori, ed il Segretario è disposta in modo

che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio

dei suffragi.

Art. 82.

A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nel

l'urna, uno degli Scrutatori, ed il Segretario ne farà constare,

scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun

votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata , che

conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i Membri del Col

legio o della Sezione.

Art. 83.

Ad un' ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda

chiamata degli elettori che non risposero alla prima onde

diano il loro voto. Quest" operazione eseguita , la votazione

dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. 84.

Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollet

tini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bol

lettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà let

tura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore.

Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso

pubblico.

Art. 85.

Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi

in presenza del Collegio , salvo quelli su cui nascesse con

testazione , i quali saranno uniti al verbale , e vidimati al

meno da tre dei componenti l'Ufficio.

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124

Art. 86.

Nei Collegi divisi in più Sezioni lo squittinio dei suffragi

si fa in ciascuna Sezione. L'Ufficio della Sezione ne dichiara

il risultato mediante verbale soscritto da' suoi Membri. Il Pre

sidente di ciascuna Sezione lo reca immediatamente all'Ufficio

della prima Sezione , il quale in presenza di tutti i Presi

denti delle Sezioni procede alla ricognizione generale dei voti

dell'intero Collegio.

Art. 87.

I bollettini nei quali il votante sarebbesi fatto conoscere

sono nulli.

Art. 88.

Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome,

e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona

eletta.

Art. 89.

L'Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro

incidente, salve le reclamazioni.

Art. 90.

I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel de

terminare il numero dei votanti.

Art. 91.

Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riuni

sce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei

Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffra

gi dati dai votanti presenti all'adunanza.

Art. 92.

Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita,

l'Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due

Candidati che ottennero il maggior numero dei suffragi , e

si procede nel giorno che in previsione di questo caso sarà

fissato nel decreto di convocazione ad una seconda votazione

nel modo avanti espresso.

L'intervallo tra luna e l'altra votazione non potrà mai

essere maggiore di otto giorni.

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125

Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se

non sopra Timo o l'altro dei due or delti Candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati

che avrà in suo favore il maggior numero dei voti valida

mente espressi.

Art. 93.

A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà

la preferenza.

Art. 94.

Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squit-

tinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà

sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclama

zioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà es

sere statuito dall' Ufficio prima che sciolgasi l' adunanza in

cui ebbe luogo.

Art. 95.

I Membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale del

l'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno

al Ministro deirjnterno nei giorni otto dalla sua data.

Se ne deporrà un esemplare nella Segreteria del Tribu

nale del Circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il

Collegio elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale

dai Membri dell'Ufficio.

TITOLO QUARTO

DEI DEPUTATI.

Art. 96^

Chiunque può essere eletto Deputato purchè in esso con

corrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto.

Art. 97.

Non sono eleggibili i Funzionarli ed Impiegati Itegii aventi

uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione :

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126

1° Dei Ministri Segretari di Stato;

2° Del Presidente e Presidenti di Sezione del Consiglio

di Stato;

3° Dei Consiglieri di Stato;

4° Dei Primi Presidenti , Presidenti e Consiglieri delle

Corti di Cassazione, e d'Appello;

5° Dei Segretari Generali dei Ministeri;

6° Degli Ufficiali Superiori di terra e di mare, i quali

però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali

esercitano un comando;

'7° Dei Membri dei Consigli Superiori della pubblica i-

struzione e di sanità, del Congresso permanente dei ponti e

strade, e del Consiglio delle miniere;

8° Dei Professori ordinarli delle Regie Università, o de

gli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i Supremi

Gradi Accademici.

Art. 98.

Non sono parimente eleggibili gli Ecclesiastici aventi cura

d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza , e quelli

che ne fanno le veci , i Membri dei Capitoli e delle Colle

giate. -\

Art. 99.

Ogni Funzionario e Impiegato Regio in aspettativa è assi

milato a quello in attività.

Art. 100.

Non si potrà .ammettere nella Camera un numero di Fun

zionari, o d' Impiegati Regi stipendiati maggiore del quinto

del numero totale dei Deputati.

Gli Impiegati però compresi nelle due categorie di cui

ai numeri 4 e 8 dell'art. 97 non eccederanno mai per cia

scuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi

neUa Camera. Quando il numero degli Impiegati di queste

due categorie sia superato si estrarrà a sorte il nome di quelli

la cui elezione debb'essere annullata.

Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano

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127

il quinto anzi determinato non assoggettando in questo caso

all'estrazione se non se gli Impiegati delle categorie che an

cora non vi sono state sottoposte.

Quando il numero degl'Impiegati sia completo , le ele

zioni nuove degl'Impiegati saranno nulle.,

I Ministri Segretari di Stato, salvo il disposto dell'art. 103,

non saranno computati nel novero degli Impiegati.

Art. 101.

Il Deputato eletto da varii Collegi elettorali sarà tenuto di

dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che essa avrà

riconosciute valide le elezioni , quale sia il Collegio di cui

esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera pro

cederà per estrazione a sorte alla designazione del Collegio

che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

Art. 102.

La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere

le demissioni dei suoi Membri.

Art. 103.

Quando un Deputato riceva un impiego regio stipendiato,

od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sul

l'istante d'essere Deputato ; potrà nondimeno 'essere rieletto,

salvo il disposto dall'art. 100.

In questo caso e quando per qualsiasi causa resti va

cante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel

termine di un mese.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 104.

Non possono essere nè elettori , ne eleggibili , ne eserci

tarne i diritti , coloro che furono condannati a pene crimi

nali ; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato , o

d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei

beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro ere

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128

ditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od at

tentato ai costumi.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 105.

Il disposto del num. 4, dell'articolo 1, non si applica alle

Provincie di Cagliari, Sassari, e Portomaurizio, a quella di

Genova, meno i Comuni del Mandamento di Dego, al Circon

dario di Bobbio , nè a quello di Novi, meno i Comuni del

Mandamento di Ovada , nò ai Comuni di Tenda e di Briga

della Provincia di Cuneo, dove continueranno ad essere am

messi all' elettorato i cittadini che paghino il censo di lire

venti.

Art. 106.

Nei Circondari dell' Ossola e della Valsesia e nei Bianda-

menti di Gozzano e Orta, finchè non cessi, in ordine alle im

poste, il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le per

sone contemplate nell' art. 4 della presente legge , saranno

elettori tutti coloro che hanno un'abitazione la cui annua pi

gione si possa valutare a L. 200.

Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opifici, bot

teghe e rustici ad essa attinenti.

Art 107.

IP Consiglio Comunale dell'isola Capraia potrà a sua scelta

mandare cinque elettori ad uno dei Collegi elettorali di Ge

nova.

Art. 108.

Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107

escludono, non che l'applicazione del num. 4 dell' art. \ e

correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente legge,

fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

Art. 109.

Per Mandamenti s' intendono , nelle Provincie dove i me

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129

desimi non esistono, le circoscrizioni giudiziarie che vi cor

rispondono, qualunque sia la loro denominazione.

Art. 110.

Gli uffici che la presente legge attribuisce ai Sindaci, alle

Amministrazioni comunali, alle Giunte municipali, ai Consi

gli , sono affidati , nelle Provincie dove non è in vigore la

legge sull'Ordinamento comunale e provinciale del 23 otto

bre 1859 num. 3702, ai Funzionari e Corpi amministrativi

che ne fanno le veci; lo stesso avrà luogo per riguardo a-

gli Intendenti, Governatori e Consigli di Governo per le ma

terie dei ricorsi che la legge affida alle dette Autorità, non che

per gli uffizi affidati ai Ricevitori delle Contribuzioni dirette.

In caso di dubbio, la decisione è riservata al Ministro

dell'Interno, salvo per le Provincie Napoletane e Siciliane per

le quali tale decisione spetterà ai Luogotenenti Generali delle

medesime rispettivamente.

Art. 111.

Nelle Provincie nelle quali non fossero ancora costituite

le Amministrazioni comunali a norma dell'art. 226 della legge

predetta 23 ottobre 1859, le Amministrazioni comunali esi

stenti faranno le veci delle Giunte nella prima formazione

delle liste elettorali.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello

Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, man

dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. a Napoli addì U dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti

addi 3 gennaio 1861

Rcg. 16 Atti del Governo a e. 188.

Weurlih

(Luogo del Sigilto)

V. Il Guardasigilli

G. B. CASSIMS.

G. B. CASSINIS

M. MINGHETTI

9 -

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130

Numero

progressivodeiCollegi

SEDE

dell' Ullicio

principale

CIRCONDARI E COMUNI

elic compongono i Collegi

PROVINCIA

Abruzzo 1

2

3

Chieti Chieti, Rucchianico, Guardiagrelc,

meno i Comuni di Prctoro, Ra

pino e Pennapicdimontc.Citeriore

Deputali N. 7. Manoppello Manoppello, S.Valentino, Carama-

nico, ed i Comuni di Prctoro,

Rapino e Pennapiedimontc.

Ortona Ortona, Tolto. Francavilla, Orso-

gna, meno i Comuni di Castel-

nuovo e S. Eusanio.

4 Lanciano Lanciano, S. Vito, Pagliela,meno

Casalbordino, Pollutri e Villal-

fonsina, ed i Comuni di Castel-

nuovo, S. Eusanio del Circon

dario d'Orsogna.

5

6

Gcssopalcnn

Atessa

Torricella, Casoli, Lama, Palena,

Villa S. Maria.

Alcssa, Romha, Castiglione coi Co

muni di Quilmi e Carpincto del

Circondario di Gissi.

Numero

progressivodeiCollegi

7 Vasto Vasto, Santo Buono, Celenza, Gis

si, meno i Comuni di Quilmi e

Carpineto, ed i Comuni di Ca

salbordino, Pollutri e Villalfon-

sina del Circondario di Pagliela.

PROVINCIA

SEDE

dell' Ufficio

principale

CIRCONDARI E COMUNI

che compongono i Collegi

Abruzzo 8 Teramo Teramo, Montorio, Valle Castella

na, Tossicela meno il Comune

di Castelli, Campii meno il Co

mune di Bellante.

Ulteriore 1°

Deputali N. 5.

9

10

11

Atri Atri, Notaresco, Bisenti.

Città S. Angelo Città S. Angelo, Pianella, Lorelo.

Giulia Giulia, Nerelo,Civitella,Ancarano,

col Comune di Bollante del Cir

condario di Campii.

12 Penne Penne, Catignano, Torre dei Pas

seri col Comune di Castelli del

Circondario di Tossiccia.

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131

Numero

progressivodeiCollegi

SEDE

dell' Ullìcio

principale

CIRCONDARI E COMUNI

che compongono i Collegi

PROVINCIA

Abruzzo 13

14

Aquila

S. Demelrio

Aquila, Monterealc,Pizzoli,Sassa,

Ulteriore 2°

Deputali N. 7.

S. Demelrio, Castelvecchio Sube

quo, Rarisciano, Paganica.

15 Solinomi Solmona, Pescocostanzo, Casteldi-

sangro, Scanno.

1G Popoli

Avezzano

Popoli, Intradaqua, Pratola, Capc-

strano.

17 Avezzano , Carsoli , Tagliacozzo,

Borgocollcfegato.

18

19

Pcscina

Cillàducalc

Pcscina, Civitella Rovcto, Gioia,

Trasacco, Celano.

Numero

progressivodeiCollegi

Cittàducale, Antrodoco, Posta, Ac-

cumoli, Leonessa, Framignano,

Amatricc.

SEDE MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

PROVINCIA dell' Uflìcio

principale

Alessandria 20 Alessandria Mandamenti I e II (intra ed ex-

fra muros)

Deputati N. 13.

21 Acqui Acqui, Bistagno, Dubbio, Molare,

Punzone, Roccaverano e Spigno.

22

23

Asti

Capriata

Asti, Baldichieri e Rocca d'Arazzo.

Capriata , Roseo, Carpendo, Ca-

stellcto d'Orba, Ovada e Rivalla.

24 Casale Casale Mandamenti I e II (intra

ed extra muros), Ralzola, Ro-

signano e 'riducito.

23

26

27

Nizza

Monferrato

Nizza, Candii, Costigliolc, Mom-

baruzzo e Mombercelli.

Novi

Ovidio

Novi, Cavi, Roccbetla Ligure, e

Serravallc.

Oviglio, Cassine, Castellazzo, Fe-

lizzuno, Incisa e Sezzè.

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132

PROVINCIA

2 « «o w —

ago

3 fc»w

^ 2'SQ.-3

SEDE

dell' Ufficio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

Segue

Alessandria

28

29

30

31

32

Tortona

Valenza

Vignale

Villadeati

Villanova

Tortona, Garbagna.S. Sebastiano,

Viguzzolo , Villalvernia e Vol-

pedo.

Valenza, Bassignana, Castelnuovo

Scrivia, Sale e S. Salvatore.

Vignale, Moncalvo, Montcmagno,

Ottigiio, Occirniano e Portaco-

maro.

Villadeati , Gabbiano , Mornbello,

Montecbiaro, Montiglio, Ponte

Stura e Tonco.

Villanova, Castelnuovo d'Asti, Coc-

conato, Montana e S. Damiano.

PROVINCIA

©._

£•55 «

Scj o

o.'o

SEDE

dell' Ufficio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

Ancona 33

Deputati N. 5.

34

35

36

37

Anco ha

Fabriano

Iesi

Osimo

Sinigaglia

Mandamenti 1 e 2 Ancona.

Fabriano, Arcevia, Monte Carotto,

e Sassoferrato.

Iesi e Monte Marciano.

Osimo, Filottrano, e Lorelo.

Sinigaglia, Corinaldo, e Monte Al-

boddo.

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133

Numero

progressivodeiCollegi

SEDE

dell' Mìcio

principale

PRETURE E COMUNI

che compongono i Collegi

COMPARTIMENTO

Arezzo 38 Arezzo Arezzo città , Arezzo campagna,

Monte S. Savino.Deputali N. S.

39

40

Bibbiena

Cortona

Bibbiena, Poppi, Pratovecchio.

Cortona,Castiglion Fiorcntlno,Fo-

iano, Lucignano.

41 Montevarchi Montevarchi, S. Giovanni, Terra-

nuova.

Numero

progressivodeiCollegi

42 San Sepolcro S. Sepolero, Anghiari, Monterchi,

Pieve, S. Stefano, Sestino.

PROVINCIA

SEDE

dell' Uflicio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

Ascoli 43

44

43

Ascoli Ascoli, Amandola e Arquata.

Deputali N. 4.Fermo Fermo e Monte Rubbiano.

M. Giorgio Monte Giorgio, S.Elpidio a mare,

e S. Vittorio.

Numero

progressivo deiCollegi

46 S. Benedelto S. Benedelto, Grottammarc, Moti-

talto, OHiila, e Ripatransonc.

PROVINCIA

SEDE

dell' Uflicio

principale

CIRCONDARI E COMUNI

che compongono i Collegi

Basilicata 47 Potenza Potenza , Tolve , Trivigno e Pi-

cerno.Deputali N. 10.

48

49

Accrenza Acerenza , Avigliano , Genzano e

Forenza.

Brienza Brienza, Marsiconuovo, Viggiano,

Saponara, Moliterno e S. Chi

rico Raparo.

50 Corlcto Corlcto, Montemurro, Laurenzana

e Calvello.

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134

Numero

progressivodeiCollegi

SEDE

dell' Ufficio

principale

CIRCONDARI E COMUNI

che compongono i Collegi

PROVINCIA

Segue

Basilicata

51 Melfi Melfi, Barile, Rionero, Venosa e

Palazzo.

. 52 Muro Muro, Bella, Pescopagano e Victri.

53 Matera Matera, Montescaglioso, Pisticci e

Montepeloso.

54 Tricarico Tricarico, S. Mauro, Ferrandina e

Stigliano.

55 Lagoncgro Lagonegro , Maralea, Lauria, Ro

tonda e Latronico, meno il Co

mune di Carbone.

Numero

progressivodeiCollegi

56 Chiaromonte Chiaromonte, Noia, Rotondella, S.

Arcangelo ed il Comune di Car

bone del Circondario di Latro

nico.

PROVINCIA

SEDE

dell' Ufficio

principale

CIRCONDARI E COMUNI

che compongono i Collegi

Benevento 57 Benevento Benevento , Bagnaro , Montorso ,

Pastene, Perrillo, S. Angelo a

Cupolo, S. Lcucio e S. Marco.Deputati N. 1.

Numero

progressivodeiCollegi

SEDE

dell' ufficio

Principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

PROVINCIA

Bergamo 58 Berga.uo I Mandamenti I e II, più li seguen

ti Comuni del Mandamento III

di Bergamo , Azzano , Brcno,

Bruntino, Gorlc, Orio, Pcdrcn-

go, Ponteraniea, Ranica, Ucdo-

na, Rosciatc, Scanzo, Seriatc,

Sovisolc, Torre Boldone, Vai

tene, Villa di Serio.

Deputati N. 7.1.

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135

PROVINCIA

©.-_ >■ so

S'S «

Suo

§&«

"S.-3

SEDE

dell' UlTìcio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

Segue

Bergamo

59

(ÌO

6I

62

63

04

Caprino

elusone

Martinengo

Trescorc

Treviglìb

Zogno

Caprino, Ponte S. Pielro, più i se

guenti Comuni del III Manda

mento di Bergamo, Albegno, Al

me,Colognola,Curnasco,Curno,

Grumello, Lallio, Mozzo, Ossa-

nesga, Palladina, Scano, Sfor-

zatica, Stezzano, Trcviolo.

elusone, Loverc e Gandino, me

no i Comuni di Gazzaniga e Fio

rano.

Martinengo, più i Comuni di Boi-

gare, Costa di Mezzate e Chiu

dono , Verdello coi Comuni ili

Brignano e Castelrozzone.

Trescorc, meno i Comuni di Boi-

gare, Chiudino e Costa di Mez

zate; Alzano coi Comuni di Gaz

zaniga e Fiorano, tolti da quel

lo di Gandino; Sarnico.

Treviglio, meno i Comuni di Bri

gnano e Castetrozzone;Romano.

Zogno, Piazza ed Almenno.

PROVINCIA

o._

£ 35.2

SE g'S

SEDE

dell' Ufficio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

63 Città di Bologna e Comuni aggre

gali (meno quelli di Calderara,

Castenaso, Ozzano , Praduro e

Sasso) , Razzano con Savigno,

e Loiano con Montercnzo (*).

Bologna

Deputati N. 8.

fifi

67

08

69

70

Bologna

Id.

Id.

Budrio

Castel

Haggiore

Imola

Bubrio, Medicina, più il Comune

di Castenaso.

Castel Maggiore, Minerino e San

Giorgio.

Imola, Castel San Pielro , più il

Comune di Ozzano.

(*) i.a Giunla municipale, d'accordo coll'Inlcndenlc fieneralc, delerminerà la cir

coscrizione dei Ire Collegi sovra indicali.

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136

Numero

progressivodeiCollegi

SEDE

dell' Ufficio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

PROVINCIA

Segue

Bologna

71 San Giovanni

in Persicelo

San Giovanni in Persicelo, Castel

franco e Crevalcore, più il Co

mune di Calderara.

Nnmcro

progressivodeiCollegi

72 Vergato Vergato , più il Comune di Pra-

duro e Sasso; Castiglione e Por-

retta.

SEDE MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

PROVINCIA dell' Ufficio

principale

Brescia 73

74

Brescia

Asola

I Mandamenti I e II, più i Comu

ni di l'iumicelto, Mompiaun, S.

Alessandro , S. Bartolomeo e

San Nazaro del Mandamento III

di Brescia.

Deputati N. 10.

Asola, più i Comuni di Cigole,

Fiesse, Gambara, Gottolengo,

Isorella , Pavone e Pralboino

del Mandamento di Leno e quel

li di Remcdello sopra e Reme-

delio sotto del Mandamento di

Montechiaro; Cannelo.

75

76

Breno Breno, meno Pisogne aggregato

al Collegio d'Iseo; Edolo.

Castiglione

delle Stiviere

Castiglione, Montechiaro, meno i

Comuni aggregati al Collegio

d'Asola; Volta.

77

78

Chiari

Iseo

Chiari ed Adro.

é

Iseo , più il Comune di Pisogne

del Mandamento di Breno , i

Mandamenti di Bovegno e di

Gardonc; più i Comuni di Bo-

vezzo, Brionc, Caino, Celiati

ci!, Collebeato, Concesio, Gus-

sago, Nave , S. Vigilio e Urago

Mella appartenenti al Manda-

damento III di Brescia.

79 Leno Leno, meno i Comuni aggregali

al Collegio d' Asola ; Bagnoto,

più i Comuni di Folzano e S.

Zeno del III Mandamento di

Brescia, Ospitaletto, più il Co

mune di Roncadellc del III Man

damento di Brescia.

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137

PROVINCIA

z 0-3

Segue

Brescia

80

SEDE

dell'Unicio

principale

Limalo

81

82

Salò

Verolanuova

PROVINCIA

0 --

0

>■ ~r.

'r* »

O O

TZ tt!

<r.b. '5

c*o

SEDE

dell'Ulflcio

principate

Cagliari 83

Dcpulali N. 7. , 84

83

80

87

S9

Cu; li.viti

lylesias

lsili

Lanusci

Macomer

Nuraminis

Oristano

MANDAMENTI E COMUNI

elic compongono i Collegi

Lonato . più li Comuni di Bnra-

go , Castrczzone , Muscolinc ,

Manerba, Palpcnazze e Soiano

del Mandamento di Salò ; il

Mandamento di Bezzato, più il

Comune di s. Euremia del HI

Mandamento di Brescia e quelli

di Goglionc sopra, Goglionc

solto, e Paltone del Mandamento

di Salò.

Salò , meno i Comuni assegnali

al Collegio di Lonato, Gargna-

110, Preseglie e Vestone.

Vcrolanuova ed Orzinuovi.

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

Cagliari, Quarto, Selargius, Pula.

Iglesias, Carloforle, Flumini mag

giore, Guspini, Santadi, Santo

Antioco, Siliqua, TeuladaeVil-

lacidro.

Isili, Laconi, Nurri, Baressa, Ita-

rumini, Lunamatrona, Mandas,

Pauli-Gerrei, Senis e Senorbi.

Lanusci, Arilzo, lersu, Seni, Sor

gono, Tonura, Tortoli e Mura-

vera.

Macomer, Rosa, Busachi, Cuglio-

ri. Gltilarza, Sante Lussurgiu,

Sedilo e Trcsnuragltes.

Ntiraminis, Dccimomannu , Gua-

sila, Monastir, San Gavino, San-

luri, San Pautaleo, Serraman-

na e Sinnai.

Oristano, Ales, Cahras , Fordon-

gianus, Milis , Mogoro , Sima-

xis, Solarnssa. e Terralba.

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138

g'Sio ■— «

SEDE CIRCONDARI E COMUNI

PROVINCIA E £ u dell'Ufficio

principale die compongono i Collegi

Calabria90 Cosenza Cosenza, Cerisano, Dipignsino e

Rende.

citeriore91 Spezzano Grande Spezzano Grande , Celino , Apri-

Deputali N. IO. gliano e S. Giovanni in Fiore.

92 Kogliano Rogiiano, Grimaldi, Scigliano ed

Ajello.

93 S. Marco S. Marco, Cerzelo , Montalto e

S. Sosti.

94 Ceriglian» Corigliano, Acri, lìisignano, San

Demelrio e Rose ed i Comuni

di Tarsia e Terranuova del Cir

condario di Spezzano Albanese.

93 Castrovillari Castrovillari, Mormanno, Morano

e Lungro.

96 Cassano Cassano , Oriolo , Amendolara ,

Cerchiara e Spezzano Albane

se, meno i Comuni di Tarsia

e Terranuova.

1

97 Paola Paola , Fuscaldo , Fiumefreddo ,

Amantca ed i Comuni di Guar

dia ed Acquapesa del Circon

dario di Celraro.

98 Verbicaro Verbicaro , Scalea , Belvedere e

Celraro , meno i Comuni di

Guardia ed Acquapesa.

•99 Rossano Rossano, Cropolati, Cariati, Cam

pana e Longobucco.

o._

i- 55.» SEDE CIRCONDARI E COMUNIPROVINCIA

s£g dell' Ufficio

9 6D1-'principale elic compongono i CollegiS5 O'S

a.t3

Calabria 100 . Reggio Reggio, Calanna.

ulteriore la. 101 i Bagnara Bagnara, s. Eufemia, Scilla, Villa

S. Giovanni.

Deputati N. 7. 102 Palmi Palmi, Seminara, Laureana , Si-

nopoli, Oppido.

103 Città Nuova Città Nuova, Polistena , Cinque-

l'rondi, Radicena.

104 ! Gerace Gerace, Siderno, Ardore, Bianco.

103 Castelvctere Castelvelere, Gioiosa, Mammola,

Grolteria, Stilo.

106 Melito i Melito, Gallina, Dova, Staiti. 1

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139

o.H<— (fi — SEDE CIRCONDARI E COMUNI

PROVINCIA P a o dell' Ullìcio

5 So5"* principale che compongono i Collegi

s£'|

Calabria 107 Cotrong Coirone. Policastro, Santa Sevc-

rina, Strongoli, Savelli e Ciro.ulteriore 2a

Deputali N. 8. 108 Catanzaro Catanzaro, Soveria, Cropani, Ta

verna e Tiriolo.

109 Chiaravallc Chiaravalle, Gasperina, Borgia e

Squillacc.

110 Serra Serra, Davoli, Badolato ed Arena.

111 Monleleonc Monteleone , Pizzo , Monterosso,

Soriano e Brialico.

112 Tropea Tropea, Milcto e Nicolera.

113 Nicastro Nicastro, San Biase, Marlirano ,

Nocera e Keroleto.

114 Serrustretla Serrastrctta, Gimigliano, Corlale,

Maida e Filadelfia.

© .-

SEDE CIRCONDARI E COMUNI

PROVINCIA

^ •'. —.

dell' UllìcioC .- ©

= §■•-

35 £_=.principale che compongono i Collegi

a. -

Callanissetta 113 Pktralu Polizzi con Scillato, Pelralia so

soprana prana con Bompietro, Pelralia

Deputali N. 4. sottana, Aliiuena, Santa Cateri

na con Resultano, Villalba con

Marianopoli e Vallelunga, Cala-

scibella con Villarosa.

110 Serradifalco Mussomeli con Campofranco, Ac-

quaviva , Sutera , Serradifalco

con Monledoro e Bompensie-

re , San Cataldo ; Circondario

di Soinmalino, meno Dèlia ag

gregato a quello di Callanis

selta del collegio Callanissetta;

Pietraperzia.

Il

117 Callanisselta Callanissetla con Delia sgregato

dal Circondario di Soinmalino

del collegio Serradifalco ; Ca-

strogiovanni, Valguarnera, Bar-

rafrauca.

118 j Terranova Terranova, liniera, lìicsi, Mazza

rino, Licata.

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uo

mero

ressivo Collegi

SEDE CIRCONDARI E COMUNI

PROVINCIA dell' Ufficio3 fc»w

principale che compongono i Collegi

Capitanata 119 Foggia Foggia, Troia, S. Marco in La-

Deputali N. 7.nns.

120 Lucerà Lucerà, Vollurara, Celenza e Bic-

cari.

121 S. Severo S. Severo, Torremaggiore , Ser-

racapriola e Castelnuovo.

122 Bovino Bovino, Deliccto, S. Agata, Ca

stelfranco, Accadia ed Orsara.

123 Cerignola Cerignola , meno il Comune di

Zupponelo; Casaltrinilà , Orla,

Ascoli e Candela.

124 S. Nicandro S. Nicandro, Vico, Apricena, Vie

ste e Cagnano.

Numero

progressivo deiCollegi

125 Manfredonia Manfredonia, Móntesantangelo ,

San Giovanni Rotondo e Rodi,

più il Comune di Zapponelo

del Circondario di Cerignola.

PROVINCIA

SEDE

dell' Ufficio

principale

CIRCONDARI E COMUNI

che compongono i Collegi

Catania 126 Nicosu Nicosia con -Sperlingn, Leonfortc

con Nissoria, Assaro, Troiuacon

Cerami.Deputali N. 9.

127 Giarre Castiglione , Randazzo , Lingua-

gtossa con Calalabiano, Piedi-

monte e Fiumefreddo , Giarre

con Mascali e Riposto.

128 lìegalbuto Sanlilippo d' Argirò con Galliano,

Regalbuto, Centorbi con Cate-

nanuova e Carcaci, Bronte con

Maletto.

129 Acireale Acireale, Sant'Antonio con Ad

ditemi; Acibonac-corso ed Aci-

castelli; Trecastagnc con Via-

grande e Zafferana Etnea, me

no Pedara aggregato al Circon

dario di Licodia nel collegio Pa

terno.

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141

e fi

o —

SEDE CIRCONDARI E COMUNI

PROVINCIA 1 £ ° dell' Ufficio

5 s~ principale che compongono i Collegi2; ° £

t&.

Segue 130 Paterno Adernò, Biancavilla, Paterno con

Santa Maria di Licodia, Circon

Catania dario di Licodia con Pedara

segregato da quello di Treca-

stagne del collegio Acireale.

131 Catania Catania coi suoi Circondari Duo

mo, San Marco e Borgo; Bei-

132 Idem passo con Nicolosi e Camporo-

tondo, Masealucia con Gravina,

S. Giovanni di Galermo, S. Gio

vanni la Punta , S. Gregorio ,

S. Agata li Batliati , S. Pietro

Clarenza e Tremestieri, Mister-

bianco con Molta Santa Ana

stasia (*).

133 Callagirone Piazza, Aidone, Mirabella con San

Michele, Callagirone.

134 Mililello n'ammacca, Mitico, Militellocon Pa

tagonia, Scordia, Gran Michele.

t- ir. w

o —

SEDE MANDAMENTI E COMUNI

PROVINCIA s *>"© dell' ufficio

= li)5-3

KO-5Principale che compongono i Collegi

Como 133 Como Mand. di Como 1 e II, Bellagio.

136 Como Mandamento 111 di Como e quello

Deputati N. 9. di Cantù, meno i Cemuni di Al

zate, Brenna ed Inverigo (**).

137 Appiano Appiano e Tradale coi Comuni di

Azzate, Brunelto, Cròsio, bave-

rio, Galliate, Gazzada, Gurone,

Lomnago e Schiano apparte

nenti al Mandamento di Varese.

138 Brivio Brivio , Missaglia ed Oggionno ,

meno i Comuni attribuiti al

Collegio d' Erba.

139 Erba Erba, coi Comuni di Alzale, Bren

na ed Inverigo appartenenti al

Mandamento di Cantù, più i Co

muni di Annone, Barlcsale ,

Bosisio, Cesana , Civaie , Gal-

biate, Molleno, Pusiano, Sala,

Sirone e Snello appartenenti

al Mandamento d" Oggionno ,

\ ed il Mandamento di Canzo.

(*) La Ginnla municipi] le , di concerto coIl' Intendente della Provincia, delermi-

nera la circoscri Ù0I10 i11! due Collegi snind cali.

(**) La Giunla ninnici] ale , di con cerio t ol Governatore , delerminerà la circo-

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142

o.-

SEDE MANDAMENTI E COMUNI

PROVINCIA p j; ,o dell' Ufficio

5 sé"principale che compongono i Collegi

SegueHO Gavirale Gavirate, Angera, Luvino e Mac-

Como cagno.

141 Lecco Lecco, Introbbio e Italiano.

143 Menaggio Menaggio , Castiglione , Dongo,

Gravedona e Porlezza.

143 Varese Varese meno i Comuni attribuiti

al Collegio di Appiano, i Man

damenti di Arcisate e di Cuvio.

Ss» SEDE MANDAMENTI E COMUNI

PROVINCIA 1 ^ dell' Ufficio

9 se" principale che compongono i Collegi

Q.-=

Cremona 144 Cremona Cremona e Corpi Santi e Cre

mona II meno i Comuni di CàDeputati N. 7.

dei Stefani, Cigognolo e Vesco

vato, uniti al Collegio di Pesca

ndo.

US Rozzolo Bozzolo, Marcaria, Piadenae Sab-

bioncta.

146 Casalmaggiorc Casalmaggiorc, Viadana.

147 Crema Crema 1, meno i Comuni di Ca-

stclnuovo, Izzano, Madignano,

Montodine, Moscazzano, Ripal-

ta Alpina, Ripalta Guerrina,

Ripalta nuova, Ripalta vecchia,

aggregali al Collegio di Sore-

sina; Crema II, meno i Comu

ni di Boltaiano, Camisano, Ca

sale, Gabbiano, Offanengo, Ri-

cengo e Vidolasco, aggregati al

Collegio di Soresina, Pandino.

148 Pescaiolo Pescaroto , più i Comuni di Cà

de' Stefani , Cigognolo e Ve

scovato; Mandamento di Robec-

co pei soli Comuni di Allumo,

Rarbiselle, Bellcnesco, Carpa-

neda , Caslelnuovo Gherardi ,

Corte dei Frali, Gombina, Gron-

lardo, Levala, Persico, Pralo,

Quistro , Robecco , S. Siilo,

Scandolara, Ripa d'Oglio, Sola-

rolo del Persico; Sospiro.

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143

©._

£"3.2 SEDE MANDAMENTI E COMUNI

PROVINCIA sS5 dell' mìcio

3»"' principale che compongono i CollegiSK £ «

Q.-0

Segue149 Pizzighettonc Pizzighettone; i Comuni di Casal-

Cremona butlano, Casalsigone, Cavalla

rit. Cignone, Corte de' Cortesi,

Dosso-Baroardo , Marzalengo ,

Olmenela , Ossalengo , Pozza-

glio , S. Martino in Beliseto ,

S. Vito del Mandamento di Ro-

becco, ed i Comuni di Acqua-

lunga Badona, Barzaniga, Bor-

dolano, Cappella-Cantone, Ca-

salmorano, Castelvisconti, For-

migara, Grontorto, Mirnbello, S.

Bassano e Zanengo del Manda

mento di Soresina.

150 Soresina Soresina, meno ì Comuni aggre

gati a Pizzighcltone ; Soncino

ed i Comuni staccali dai Man

o •—

o.i *>

damenti I e 11 di Crema.

SEDE CIRCONDARI E COMUNI

PROVINCIA 1 £3 dell' Cilicio

Nu progdei« principale che compongono i Collegi

Cuneo 151 Cokeo Cuneo, Bovcs, Chiusa, Peveragno.

Deputali N. 12, 152 Alba Alba, Corteiniglia, Diano, Covo

ne, Santo Stefano Belbo.

153 Barge Barge, Moretta, Paesana, Revello

e Sanfront.

154 Borgo Borgo S. Dalmazzo, Demonte, Li

S. Dalmazio mone , Roccavione , Tenda col

Couyinc di Briga , Valdieri e

Vinadio.

155 Bra Bra, Canale, Cornegliano e Som

maria del Roseo.

156 Ceva Ceva, Bagnasco, Garessio, Mone-

siglio,Murazzano,Ormea, Pam-

parato e Priero.

1

157 Cherasco Cherasco, Bene, Bossolaseo, Do-

gliani, Monforle, Morra.

158 Dronero Dronero, Caraglio , Prazzo , San

Damiano e Valgrana.•

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144

PROVINCIA

Numero

progressivodeiCollegi

SEDE

dell' Uflìcio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

Segue

Cuneo

159 Fossano Fossano, Busca, Carrù, Cenlallo,

Trinila e Villafalctto.

160 Mondovi Mondovi , Franosa Soprana , Mo-

rozzo, Vico, Villanova.

IGI Saluzzo Saluzzo, Costigliele, Sampeyre,

Venasca, Verzuoto.

162 Savigliano Savigliano , Cavallermaggiore ,

Racconigi e Villanovasolaro.

e » T6t- «3 * SEDE

dell' Ufficio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

PROVINCIA

i; c/3 —

se cx

Ferrara 163 Ferrara Mandamento di Ferrara e antico

Circondario, altro Mandamento

di Ferrara frazione di S. Mar

tino, Maura, Denove e Quarte-

sana.

Deputali N. 4.

164 Ferrara Mandamento di Ferrara, frazioni

di Francolino, Manani, Ponte-

lagoscuro , Vigarano , Manda

mento di Copparo; Mandamen

to di Portomaggiore , meno il

Comune di Oslellato e la fia

zione di Mcdelana (*).

165 • Cento Mandamenti di Cento, Iiondeno,

Poggio Rcnalico.

166 Comacchio Mandamenti di Comacchio , Ar

genta , Codigoro, Comune di

Castellato, e Mcdelana frazione

del Mandamento di Portomag

giore.

(*) la Giuiila n

coscrizione dei d

unicipali

ic Colle);

s, di concerto coll'l

i sovrindicali.

ntendenle Generale, delerminerà la cìr-

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145

COMPARTIMENTO3 Be'-*

*= g'S

SEDE

dell' Ufficio

principale

PRETURE E COMUNI

che compongono i Collegi

Firenze

Deputali N. H.

107

I6S

160

170

171

172

173

174

173

176

177

178

Fiiiemze S. Cuoce

Firenze

S. Giovanni

Firenze

S. M. Novella

Firenze

S. Spirito

Borgo

S. Lorenzo

Campi

Empoli

Pistoia

Campagna

Pistoia Citlà

Ponlassievc

Prato

Rocca

S. Casciano

Firenze S. Croce , Bagno a Bi-

poli.

Firenze S. Giovanni.

Firenze S. M. Novella, Fiesole e

Sesto.

Firenze S. Spirito e Galluzzo (*)

Borgo S. Lorenzo , Barberino di

Mugello, Firenzuola e Scarperia.

Campi, Carmignano, Lastra a Si

gila.

Empoli, Castel Fiorentino, Cerrelo

Guidi.

Pistoia Campagna.

Pistoia Città, Montale, Sambuca

e S. Marcello (**).

Pontassieve, Diramano, Figline,

Rcggello.

Prato, Mercatale.

Rocca S. Casciano, Bagno, Galea-

la, Marradi, Modigliana, Terra

del Sole.

170

180

S. Casciano

S. Miniato

■5. Casciano , Barberino di Val

d'Elsa, Greve, Montespertoli.

S. Miniato, Castel Franco di sot

to, Fucecchio e Montaione.

(•) Il Collirio dei Priori , di concerto col Prefetto, determinerà la circoscrizione

dei quattro Collegi sovraindlcali.

(**) Il Collegio dei Priori, di concerto col Prefetto, delerminerà la circoscrizione

dei due Collegi suindicati

10

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146

PROVINCIA

o.i'ff

= 'US

SEDE

dell' Ufficio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

Forlì 181 1 Forlì Forlì, Civitella e Mcldola.

|

Deputali N. 4.182 Cesena Cesena e Mandamento di Berti-

noro.|

1

-

183 Rimini Rimini, più S. Clemente e Mor

dano appartenenti al Manda

mento di Coriano, Saludcccio.

184 S. Arcangelo S. Arcangelo, Mercato Saraceno,

Savignano, Sogliano, Coriano,

meno S. Clemente e Morciano

uniti a Rimini.

progressivoideiCollegi

NnmeroSELVE MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

PROVINCIA dell" Ufficio

principale

Genova 183

186

187

Genova

Id.

Id.

Genova Città, più il Mandamen

to di S. Martino d'Alharo, il Co

mune di S. Pier d'Arena, e l'I

sola di Capraia (*).

Deputati N. 13.

188 Albenga Albenga Circondario , meno il

Mandamento di Calizzano.

189 Cairo Cairo, Dego, Millesimo e Sassello,

più il Mandamento di Calizzano.

190 Chiavari Chiavari, Borzonasca, Lavagna e

Varese.

191 Pontcdecimo Pontedecimo, Rivarolo, meno il

Comune di S. Pier d'Arena,

Ronco , Savignone , Torriglia,

meno Bargagli e Rosso.

'

192 Rapalto Rapallo, Cicagna e Santo Stefano

d'Aveto.

193 Rccco Recco, Nervi, Staglieno, ed i Co

muni di Bargagli e Rosso.

(«) La Giunta i

zione dei tre Col

unnicipa

legi SOVI

e , di concerto col

aindicati.

Governatore , delerminerà la circoscri-

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147

5.

o ~ 5SEDE MANDAMENTI E COMUNI 1

PROVINCIA Ì£ ® ■Ioli" uflicio 1

Principale che compongono i Collegi

Segue1(H '_ Savona Savona, Noli, e Varazze.

Genova 195 Levanto Levanto, Godano, e Sestri Levante,

più i Comuni di Beverino e Rio-

maggiore.

19G Spezia Spezia, meno i Comuni di Beve

rino e Riomaggiore; Lerici,

Sarzàna e Vezzano.

197 Voltri Voltri, Cnmpofreddo e Sestri Po

nente.

SEDE CIRCONDARI E COMUNI

PROVINCIA cicli" Uflicio

=.•3

principale che compongono i Collegi

(■Irg-cnti 198 'Sciucca Sciacca, Santa Margarita con Mon-

tevago; più Poggioreale sgre-Deputali N. S.

gato dal Circondario di Gibel-'

lina del Collegio Canicatlì. Ri-

nera con Calamonaci; più Luc

ca sgregato dal Circondario di

Burgio del Collegio Bivona,Sam

buca.

199 Bivona Bivona con Alessandria e Santo

Stefano , meno Cianciami ag

gregato al Circondario di Cat

tolica del Collegio Aragona;

1 Caltalieltolta, Cammarata con

Castellerinini e San Giovanni,

-meno San Biagio aggregato al

Circondario di Cattolica del Col■

legio Aragona. Burgio con Vil-

lal'ranca , meno Lucca aggre

gato al Circondario di Hibera

del Collegio precedente, Ca-

stronovo.

200 AragonaCattolica con Monteallegro ; più

Cianciane sgregato dal Circon

dario di Bivona e San Biagio

sgregato dal Circondario di

Cammarnla del precedente Col

legio; Siculianacon Realmonte,

Raffadalc con Sant'Angelo Mu-

xaro, Aragona cui s'aggrega

Comilini del Circondario di

Grotte, liacaliuuto.

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148

PROVINCIA

Numero

progressivo deiCollegi

SEDE

dell'Ufficio

principale

CIRCONDARI E COMUNI

che compongono i Collegi

Segue201 Girgenli Girgenti con Molo: Favara, Naro,

meno Castrolìlippo aggregato

al Circondario di Canicaltì dei

Collegio Cameadi. Più il Co

mune di Grotte.

CUincliti

202 Cameadi Cameadi con Castrolìlippo sgre-

galo dal Circondario di Naro

del Collegio di Girgenti, Palma

con Camastra; Ravauusa, Cam-

pobello.

COMPARTIMENTO

Numero

progressivodeiCollegi

SEDE

dell' Micio

principale

PRETURE E COMUNI

che compongono i Collegi

Grosseto 203 Grosseto Grosseto, Castiglion della Pescaia,

Ciuncarico, Lungone, Massa

marittima, Marciana, Montieri,

Portoferraio, Roccastrada.

C

■sola dell'Elba

Deputati N. 2.

201 Scansano Scansano, Arcidosso, Castel del

Piano, Cinigiano, Giglio (isola),

Orbetello, Pitigliano, S.a Fiora,

Manciano, e Porto S. Stefano.

COMPARTIMENTO

Numero

progressivodeiCollegi

SEDE

dell' Ufficio

principale

PRETURE E COMUNI

che compongono i Collegi

Governo 205 Cattedrale S. Marco, S. Leopoldo in parte.

di Livorno

Deputali N. 2. 206 S. Pietro e Paoto Porto, S. Leopoldo in parte (*).

(*) Il Collegio d

rione dei due Col

ei Priori

legi sovr

, di concerto col

aindicali.

Governatore , delerminerà la circoscri-

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149

Numero

progressivodeiCollegi

SEDE

dell' micio

principale

PRETURE E COMUNI

COMPARTIMENTO

che compongono i Collegi

Locca 207 Lucca Lucca Cillà, Lucca Campagna.

Deputali N. S.| 208 Borgo

a Mozzano

Borgo a Mozzano, Bagno a Cor-

sena, Barga, Coreglia, Pesca-

glia.

209 Capannori Capannori, Compito, Villa Basi

lica.

210 Pescia Pescia , Altopascio , Buggiano ,

Monsummano.

211 Pictrasanta Pictrasanla, Camaiorc,Serravezza,

Viareggio.

Numero

progressivodeiCollegin

SEDE

dell'Ufficio

principate

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

PROVINCIA

Macerata 212 Macerata Macerala, e Pausula.

Deputati N. 5.213 Camerino Camerino, Maidica, e Visso.

214 Recanati Recanati , Civitanova , e Monte

Santo

215 S. Severino S. Severino, Cingoli, e Treja.

Numero

progressivodeiCollegi

216 Tolentino Tolentino, Caldarola, S. Ginesio

e Sarnano.

PROVINCIA

SEDE

dell'Ufficio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

Massa 21 > Massa

e Carrara

Massa e Carraia, Eivizzano e Fo-

sdinovo.

Carrara

218 Castelnovo

di Garfaguana

Castelnovo , Camporgiano, Galli

cano e Minucciano.

Deputati N. 3. 219 Pontremoli Pontremoli, Bagnonc e Mulazzo,

Aulla, Calice e Tresana.

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150

« S'S»

2»J£ SEDE- CIBCONDABI E COMUNI

PBOVINCIA - 'Ù 3 dell' Ufficio

a.™

principale clic compongono i Collegi

Messina 220 MlS'i'RKTTA Mistretta con Castelluccio e lici

tano, Santo Stefano di Camu

Depilimi N. 8.si™ con Mottadafferirio, Caro-

. nia, l'ellinèo e Tosa; Cesarò

con San Teodoro; Sanfratello;

Capizzi.

221 Naso Tortorici con Castanca, Floresta,

Calali e Longi, Naso con Mirto,

Capri , r razzano e Santissimo

Salvatore; Santagata di Militelto

con Alcara , Sanmarco e Mili

telto; Sant'Angelo con Piraino,

Brolo, Ficarra, Martini, Sinagra.

222 Patti Palli con Gioiosa, Librizzi, Mon

tagna, Oliveri e Sorrentino; Hac-

cuia con San Pietro sopra Palli

ed Ucrja;Novara con Casa Innovo,

Furnari, Mazzarrà, Tripi e Fal

cone, Montalhano.

223 Castrorcule Circondario ed isola di Lipari ,

Barcellona con Meri , Castro-

reale.

224 Milazzo Milazzo con Monforte, San Piero-

monforlc, Condro e Spadafora

S. Pietro; Rametla con Bocca,

Spadafora S. Martino, Sapona

io, Valdina e Vendico, Santa

Lucia con Gualtieri Sicaininò e

S. Filippo; Gesso con Bavuso e

1 Calvaruso.

225 Messina Messina coi suoi Circondari di Ar

226 Id. civescovado e Priorato; più Gaz-

zi e Pace (*).

227 Francatila Ali con Fiumcdinisi , Guidoman-

dri, Itala, Mandanici, Pagliara,

Boccalumera, Scalelta e S. Fer

dinando, Taormina con dalto-

doro, Giardini, Granili, Mola

e Mongiuflì; Savoca con Forza-

a(*) L Giunla municiaale

. .

dagrò , Antillo , Casalvecchio ,

Limina, Locadi , Boccaliorila e

Sanla Teresa; Francavilla con

Gaggi, Malvagi)», Moio, Molta-

camastra, Boccella e S.* Dome

nica; Galati con S. Stefano di

Briga.

di concerln coll'I itendentc ifella Provincia, delermineràla circoscrizione dei due (Collegi suindicati.

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151

PROVINCIA

r -e

SEDK

dell' l'Ilicio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i ColinMilano

Deputati N. 18.

228

22!>

230

21(1

232

233

231

235

Milano

Id.

Id.

Id.

Id.

Abbialegrasso

Borghctto

I Mandamenti I, II, III, IV, V,

VI, VII, Vili, IX, X, coi Co

nmili di lioldinasco. Pigino Ga-

regnano, Musocco, Trenno, Vi I-

lapizzonc del Mandamento di

Bollate, più i Comuni di Chia-

ravalle , Morsenchio , Noscdo ,

Pontesesto, Quintosolc, S. Do

nato , Vaiano e Vicentino del

Mandamento di Locate (*).

Abbiulegrasso e Binasco.

Borglictto , più i Comuni di Cu

dei Mazzi, Casalpusterlengo, Li-

vraga, Pizzolano e '/.orlesco del

Mandamento di Cnsalpusterlcn-

go, Sant'Angelo.

Busto Arsizio e Saronno, meno

i domili

di libo.

23G

Busto Arsizio

Codogno

237 Cuggiono

238 j Desio

23» Gallaratc

240 Gorgonzola

241 > Lodi

242 : Melcgnano

Codogno e Maleo, più i Comuni di

Camairago, Castiglione, Orio e

Ospcdalelto del Mandamento ili

Casalpusterlengo.

Cuggiono e Magenta.

Desio e Barlassina, più i Comuni

di Alitiate. l'ama e Sinico del

Mandamento di Carate.

Gallaratc e Somma.

Gorgonzola e Cassano.

Mandamenti I e ti di Lodi ed i

Comuni di Bertonico, Bremhio,

Cantonale, Melcghanello , Ilo-

becco, Secugnago, Terra Nuo

va, Turano, e Vitladoncdel Man

damento di Casalpusterlengo.

Melegnauo. Locale, meno i Comuni

aggregali alla Cillà di Milano;

Melzo e Pallilo.

(*) l.a Giunta minicipale, di concerto col Governatore . delerminerà la circoscri

zione dei cinque Collegi di Milano.

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152

=TT~ 1

o * soE«5.£ SEDE MANDAMENTI E COMUNI

PROVINCIA S £ ° dell' lincio 3

= SB« principale che compongono i CollegiSE 2*S

S.-S

Se^ue243 Monza 1 Mandamenti I e II di Monza,

■Ulano più i Comuni di Cassina Barag

gia e Concorezzo del Manda

mento di Vimercale.

244 Rho lìtio e Bollali: , meno i Comuni

aggregali a Milano , più i Co

muni di Canegrate, Cassina Per-

tusella , Cerro, Lainale, Orig-

gio e S. Viltore del Mandamen

to di Saronno.

gì?

245 Vi inereate Vimercate, meno i Comuni aggre

gali al Collegio di Monza ; il

Mandamento di Carate, meno i

i Comuni aggregali al Collegio

di Desio.

SEDE MANDAMENTI E COMUNI

PROVINCIA dell' Ufficio

<£?"£;principale che compongono i Collegi

Slodena 246 Modera Modena città, duglia, Vignola e

Zocca.Deputati N. 5.

247 Modena Modena campagna , Formigine e

Sassuolo (*).

248 Carpi Carpi , Concordia , Nonantola coi

Comuni di S. Cesario e Savi-

gnano; Novi.

249 Mirandola Mirandola, Finale e S. Felice.

al ?

2o0 Pavullo jFPavullo, Fanano. Lama, Montelio-

.rino , Montesc , Pievepelago e

Sestola.

SEDE CIRCONDARI E COMUNI

PROVINCIA^

= dell' Ufficio

a so"principale che compongono i Collegi

Molise 251 Campobasso Campobasso, Monlagano, S. Gio

vanni in Gallio e Castropigna-

Deputati N. 8. no, meno il Comune di Casal-

ciprauo.

252 Morcone Morcone, Pontelandolfo, Colle e

S. Croce di Morcone, meno il

Comune di Cercemaggiore.

1 coscrizioni: dei d

(*) l.a Cimila i niniciual -, di concerto coll'l nlundenle Generale, delerminerà la cir-

1ne Colle] ;i sovraindicati.

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153

c"7T

SEDE CIRCONDARI E COMUNI

PROVINCIA| o ;- —

dell' Cilicio

9 Se"principale che compongono i Collegi

Si'yva253 . Riccia Ktecia, Baselìce, lelsi, più il Co

Moline mune di Ceree maggiore del

Circondario di S. Croce di Mor-

cone, S. Elia.

254 Isernta Isernia, l'orli e Carpinone, più i

Comuni di Castelpizzutodel Cir

condario di Canta lupo, ed i Co

muni di Civitavecchia e Civita-

nova del Circondario di Ero-

solonc.

255 Boiauo Roiano, Baranello , Cantalupo,

meno il Comune di Castelpiz-

zuto e Frosotone. meno i Co

muni di Civilanova e Civitavec

chia, più il Comune di Casal-

ciprano del Circondario di Ca-

stropignano.

256 Agnone Agnone, Trivento, Carovilli e Ca-

pracotta.

257 Carino Carino. S. Croce di Magliano, Bo-

nefro e Casacalcnda.

258 Palala Palala, Montcfalcone, Guglionise,

Civila-Campomarano e Termoli.

sii SEDE CIRCONDARI E COMUNI

PROVINCIANume rogri'ìCiCol

dell' Cilicio

— -

principale che compongono i Collegi

Napoli 259 Napoli Circondario di S. Ferdinando e

Comune di S. Giovanni a Tc-

Depulali N. 18.duccio del Circondario di Rarra.

260 Id. Circondario di Chiaia ed i Comu

ni snlmi-baili di Soccavo e Pia

nura del Circondario di Pozzuo

li. Circondario suhurhano di

Marano, più il Colmine subur-

bano di Calvizzano del Circon

dario di Mugnano.

261 Iil. Circondario di S. Giuseppe ed i

Comuni suburbani di Barra , e

Ponticelli del Circondario di

Barra, ed il Comune suhurhano

di Portici del Circondario dello

stesso nome.

262 I<l. Circondario di IHonlccalvario.

263 1.1. . Id. di Avvocala.

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154

PROVINCIA

SEDE

dell' Micio

principale

Segue

Napoli

264

26S

266

267

268

269

270

271

272

273

Napoli

li].

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Casoria

Afragola

Sorrento

CIRCONDARI E COMUNI

che compongono i Collegi

Circondario di Stella , più i Co

muni suburhani di Magnano e

Piscinola del Circondario Ui inti

gnano; Circondario suburbano

di Giugliano.

Circondario di S. Carlo all'Arena

ed i Comuni suburbani di San

Pielro a Patierno e di Secan-

digliano del Circondario di Ca

soria. Circondario suburbano

di Somma, più il Comune sub-

urbano di S.a Anastasia del Cir

condario dello stesso nome.

Circondario Vicario.

Circondario di S. Lorenzo e di

Torre del Greco, più il Comu

ne di Resina del Circondario di

Portici.

Circondario di Mercato.

Circondario di Pendino ed I Co

muni suburbani di S. Giorgio

a Cremano del Circondario di

Barra, i Comuni suburbani di

S. Sebastiano , Massa di Som

ma , e Polleria e Trocchia del

Circondario di S.a Anastasia.

Circondario di Porlo (•).

I Comuni di Casoria e di Arzano

del Circondario di Casoria; il

Circondario di S. Antimo; i Co

muni di Fratta e Grumo del

Circondario di Fratta maggio

re, il Comune di Crispano del

Circondario di Caivano e quello

di Melito del Circondario di

Mugnano.

I Circondari di Afragola, di Po-

migliano d'Arco, di Caivano,

meno il Comune di Crispano

ed il Comune di Pomigliano d'A-

tella del Circondario di Fratta-

maggiore.

I Circondari di Sorrento, Massa-

lubreuse, Capri, Piano e Vico

Equense.

(*) La Giunta municipale, di concerto coll'Inlendenle della Provincia, determinerà

la circoscrizione dei vari Collegi di Napoli.

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155

PROVINCIA

©._»■ ts

— ■fi —

EO O

3

SsZ

0.^

SEDE

dell' UHìcio

principale

CIRCONDARI E COMUNI

che compongono i Collegi

Segve

Napoli

271

275

276

Castellammare

Torre

Annunziata

Pozzuoli

I Circondari di Castellammare, A-

gerola e Gragnano.

I Circondari di Torre Annunziata,

Roscotrecasc ed Otlaiano.

II Circondario di Pozzuoli, meno

i Comuni di Soccavo e Pianu

ra, il Circondario di Ventotenc,

d'Ischia, di Forio e di Procida.

PROVINCIA

S- I» — SEDE

dell'Ufficio

principale

CIRCONDARI E COMUNI

che compongono i Collegi

Moto

Deputali N. 7.

277

278

279

280

281

282

283

Cojiiso

Vizzini

Agosta

Siracusa

Nolo

Modica

Ragusa

Niscemi, Vittoria con Biscari, Co

llùso con Santa Croce.

Vizzini, Buccheri, Feria con Cas-

saro, Palazzolo con Busccmì.

Francofonte, Lentini con Carlen-

tini, Agosta, Melili!, Sorlino.

Siracusa, Floridia con Canicatlini

e Solarino.

Spaccaforno , meno Pozzalto ag

gregato al Circondario di Sci

eli nel collegio Modica, Pachi

no, Noto, Avola, Rosolini.

Modica, Scieli con Pozzallo sgre-

gato dal Circondario di Spacca

forno del collegio Noto.

Ragusa, Chiaramonte, Monteros-

so con Giarratana.

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15G

PROVINCIA

SEDE

dell' Cilicio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

elic compongono i Collegi

Novara

Deputali N. 12.

284

283

286

287

288

289

290

Novara

Iìiandrale

Biella

Borgomnnero

Cossato

Crescentino

Domodossola

Novara e Trecate.

Biandrate. Borgo- Vercelli, Carpi-

guano, Romagnano e Vespolale.

Biella, Andorno, Graglia e Mon-

grando.

Borgomanero , Gozzano , Orla e

Monto.

Cessato , Bioglio , Masserano e

Mosso Sanla Maria.

Crescentino, Cigliano, Livorno e

Trino.

Domodossola , Bannio , ('.rana ,

o .-

o> ce

tm 'Jì JZ

c tì o

few

K e —— vc-o

291

292

293

291

293

Oleggio

Pallanza

Santina

Varallo

Vercelli

Ci Hill) , Sanla Maria Maggiore,

Ornavasso.

Oleggio , Arona , Borgo-Ticino e

Galliate.

Pallanza, Lesa, Canobbio, Omc-

gna ed Intra.

Santhià, Arhoro , San Germano,

Candclo, Cavaglià e Saluzzola.

Varallo, Borgosesia, Scopa, Crc-

vacuorc e Galli nara.

Vercelli, Desana e Stroppiana.

PROVINCIA

SEDE

dell' Uflicio

principale

CIRCONDARI E COMUNI

elic compongono i Collegi

Palermo

Deputati N. 11.

290 Palermo i Palermo città noi suoi Circondari di

297 Id. Palazzo Reale, Tribunali, Monte

298 Id. di Pietà, Castellammare, Molo,

299 Id. Orlo botanico; meno Villanate

the si disgrega da quest'ultimo

Circondario e si aggrega a quel

to di liagheria settimo collegio.

Misilmeri coi Comuni di Bel-

montc ed Ogliastro (*).

300 Monreale Monreale, Parco, Carini, Capaci,

Cinisi, Terrasini, Torrelta, Iso

la delle femmine. Più Giardi

netto sgrcgato dal Cjrcondario

di Parlinico ed aggregato a

quello di Carini.

(*) La Giunta municipale, di concerto coU'Inlendentc della Provincia, delerminerà

la circoscrizione dei quattro Collegi suindicati.

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157

PiìOVINCIA 500

ss e -5

SEDE

dell" Ufficio

principale

Segue

Palermo

301

302

303

304

305

306

Parlinico

Termini

Corleone

Caccamo

Prizzi

Cefalù

MANDAMENTI F, COMUNI

che compongono i Collegi

Parlinico con Borgetto, Montele-

pre , Balestrate ; meno Giardi-

nello aggregato al Circondario

di Carini. collegio precedente.

Alcamo con Camporealc.

Bagheria con Solanto, Ficarazzi,

Casteldaccia ; Villabale disgre

gato dal Circondario di Ortoho-

tanico.

Piana dei Greci con San Giusep

pe , Santa Cristina, Marineo,

Corleone col Comune Bocca-

mena , Mezzoiuso , Villafrali,

Diana, Godrano: e più Baucina

sgregato dal Circondario di Ci-

minna del seguente collegio.

Caccamo con Sciara e Cerda; A-

lia con Hoccapalumha , Valle

d'Olmo, Vicari, Ciminna con

Vcntimiglia, meno Baucina ag

gregato al Circondario di Mez-

zoiuso ; Montemaggiore con

Caltavuturo , Aliminusa, Sela-

fani.

Lercara , Prizzi con Palazzo A-

ririano, Bisacquìno con Campo-

fiorilo e Contessa, Chiusa con

Giuliana e San Carlo.

Cefali con Campofelice e Lasca-

ri. Collcsano con Gralleri • ed

Isnello, Castelbuono con Pol

lina; Ganci con Geraci, Santo

Mauro.

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158

©.-a «► &*

6- tfi _ SEDE MANDAMENTI* E COMUNI

PROVINCIA | So dell'Ufficio

5 té"principale che compongono i Collegi

c-o

Parma 307 Paihi.v

meridionale

Parma meridionale, Nocelo, e San

Pancrazio.

Depilimi N. 5.

308 Parma

setlentrionale

Parma setlentrionale, Colorno, e

Fonlanellato, San Donato (*).

309 Borgo

S. Donnino

Borgo San Donnino, Busselo, San

Secondo, Soragna e Zibcllo.

310 Borgolaro Borgotaro , Bcdonia , Berceto, e

Pellegrino.

311 Langhirano Langhirano, Calettano, Corniglio,

Fornovo, Traversinolo.

2 '5,o .- V

SEDÈ MANDAMENTI E COMUNI

PROVINCIA e S. v dell'Ufficio

3 =Cprincipale che compongono i Collegi

K 9 "3

5,"=

Pavia 312 Pavia I Mandamenti di Pavia I e II coi

Comuni del Mandamento HI di

Deputali N. 8.Bercguardo alla destra del na

viglio di Pavia.

313 Bobbio I Mandamenti di Bobbio, Ottone,

Varzi e Zavalàrcllo.

314 Corteolona 1 Mandamenti di Corteolona e Bei-

gioioso coi Comuni del Manda

mento HI di Bereguardo alla

sinistra del naviglio di Pavia.

313 Morlara I Mandamenti di Mortara, Candia,

Bobbio , San Giorgio e Sarti-

rana.

316 Sannazzaro I Mandamenti di Sannazzaro, Ca

va, Mede e Pieve del Cairo.

317 Stralicila I Mandamenti di Stradella, Bar

biamolo, ISroni, Monlalto, Mon-

lù-Bcccaria , Santa Giulielta ,

Soriasco.

318 Vigevano I Mandamenti di Vigevano, Galli

nolo, Garlasco, Gravellona.

319 Voghera I Mandamenti di Voghera, Casa-

lisina, Casei-Gerola, Casteggio

e Godiasco.

(*) La Biunla municipale, di conccrto co Il' Intendente Generale, determinerà la

circoscrizione d< i due Ce llcgi di Parma.

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159

Numero

progressivo ileiCollegi

SEDE MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

PROVINCIA dell' Ufficio

principale

Pesaro 320 Pesako Pesaro e Fossombronc.

e 321 Cagli Cagli, Pergola, S. Angelo in Va

do, e Urbani».

Urbino322 Fano Fano, Mondavio e Mondolfo.

Deputali N. 4.323 Urbino Urbino, Macerataleltria, Perniati

li, S. Agatalcltria e S. Leo.

Numero

progressivo deiCollegi

SEDE

dell' Ufficio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

PROVINCIA

che compongono i Collegi

Piacenza 324 Piacenza Mandamenti di Piacenza al nord

ed al sud, non compreso in quc-

sl' ultimo il Comune di S. An

tonio; Monticelli e Pontenure.

Deputali N. 4.

325 Reltola Reltola, Ferriere, Ponte dell' Olio,

Rivergaro e Carpando.i

326 Castel

S. Giovanni

Castel San Giovanni , Agazzano,

col Comune di Sant' Antonio ,

Borgonovo e Pianelto.

Numero

progressivo deiCollegi

327 1 Firenzola Firenzola, Bardi, Castel Arquato,

Corlemaggiore e Lugagnano.

COMPARTIMENTO.

SEDE

dell' Ullicio

principale

PRETURE E COMUNI

che compongono i Collegi

Pisa 328 Pisa Pisa città, Pisa campagna.

Deputati N. 5. 329 Lari Lari, più il Comune di Terric

ciola, Fauglia, Rosignano.

330 Pontedera Pontedera, Peccioli.

331 Vicopisano Vicopisano, Bagni S. Giuliano.

332 Volterra Volterra , Campiglia, Castagnelo,

Piombino, Pomarancc.

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160

=

e .E '[«■

SEDE MANDAMENTI E COMUNI

PROVINCIAz^ e/.

dell' Ufficio- r O

5 se"BO'5

principale che compongono i Collegi

C"3

Porto 333 Porto Maurizio Porto Maurizio, Borgomaro, Dol-

ÌMaurlzio cedo, Santo Stefano, Taggia e

Triora.

Deputali N. 3.

335- Oncglia Oneglia, Diano-Caslello e Pieve.

333 San Remo San Remo, Bordighera, Cerinna.

Dolccacqua e Ventimiglia.

— E tkSEDE CIRCONDARI E COMUNI

PROVINCIAS t- . .

dell'Ufficio

85 |2principale che compongono i Collegi

Principato 336 SilKBKO Salerno e Cava.

citeriore337 AmaIG Amallì, Posilano, Maiori , Minori

Dopatali N. 12.e Victri.

338 Angri Angri e Sarno, Comuni ili S. Egi

dio e Corhara del Circondario

di Pagani.

339 Nocera inferiore Nocera inferiore, Noccra superio

re, S. Giorgio. Pagani, meno i

Comuni di S. Egidio e Corhara.

310 Mercato Mercato S. Severino , Mercato ,

S. Severino Moutoro e Baronissi.

341 Montecorvino Montecorvino S. Cipriano ed E-

Rovella" boii.

342 Campagna Campagna, Contursi, Luviano, Ca-

labritlo e Buccino.

313 Capaccio Capaccio , Roccadaspide , Posti

glione e S. Angelo Fasanella.

344 Sala Sala, l'adula, Monlesano, Caggia-

no e Sanza.

3 lo Diano Diano, Polla, Vibonati.

340 Vallo Vallo, Pisciotla , Camerola, Lau-

rito, Torre Orsaia.

Comuni di Piaggine soprane e sot

tane del Circondario di Lau

rino.

317 Torchiara Torchiara, Pollica, Castellahate,

(lidi, Laurino, meno i Comuni

di Piaggine soprane e Piaggine I

sottane. !

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161

PROVINCIA

k> rr. .£

a) tn —

z £ o

Principato

ulteriore

Deputali N. 8.

348

349

350

351

352

333

354

355

SEDE

ilei!' ullìcio

Principale

CIRCONDARI E COMUNI1

che compongono i Collegi

Avellino

Atripalda

Montcsarchio

Ariano

S. Giorgio

la montagna

Mirabella

S. Angeto

de1 Lombardi

Lacedonia

Avellino, Mercogliano, Monteforlc

e Sotofra.

Atripalda, Serino, Volturara, Chiù-

sano e Montemilctto.

Montesarchio, Alta/illa, Vitulano

e Cervinara.

Ariano, Montecalvo,Flumcri eCa-

stelbaronia.

S. Giorgio la montagna, S. Gior

gio la molara, Pescolnmazza e

Paduli, più il Comune di Pietra-

defusi del Circondario di Mon-

tefusco.

Mirabella , Grottaminarda , Fri-

gento e Montefusco , meno il

Comune di Pielradofusi.

S. Angelo de' Lombardi, Paterno,

Montemarano, Montella e Ba

gnoli.

Lacedonia, Andrelta, Carbonara e

Teora.

PROVINCIA

3

fa. -ti j:

alo

K £ Sora

SEDE

dell' Uflicio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

Ravenna

Deputali N. 4.

356

357

Ravenna

Ravenna

Le sei Parrocchie meridionali del

la Città , più tulle quelle che

stanno pure alla parte meridio

nale e che giungono sino alla

sinistra della strada Faentina; i

Mandamenti di Cervia edi Russi.

Le sei Parrocchie seltentrionali,

più tutte le altre parimenti set

tentrionali alla medesima ed

alla destra della strada Faenli-

na; li Mandamenti di All'onsine

di Bagnacavallo con Fusigna-

no (*).

358

359

Faenza

Lugo

Faenza e Campagna; Brisigliella

e Casola-Valsenio.

Lugo e Cotlignola; Castel Rolo-

gnese e Massa Lombarda.

(*) la Giunla municipale, di concerto coli' Intendente Generale , delerminerà la

ircoscrizione dei due Collegi sovraindirati.

1 1

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Numero

progressivo ileiCollegi

SEDE

dell' Umcio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

PROVINCIA

Reggio 360 Reggio Reggio Città, idem Campagna e

Rubiera.

Depulati N. S.

361 Caslelnuovo

nei Monti

Castelnuovo nei Monti, Carpineli,

Castellarano, Culagna e Minozzo.

362 Correggio Correggio, Novellara e Scandiano.

363 Guastalla Guastalla, Brescelto, Luzzara, Po-

viglio e Reggiolo.

Numero

progressivodeiCollegi

364 Montccchio Montccchio, Castelnuovo di sotto

e S. Polo.

PROVINCIA

SEDE

dell' Cilicio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

Sassari 363 Sassari Sassari Levante, id. Ponente, Ca-

stelsardo , Nulvi , Osilo, Ploa-

ghe, Porto-Torres e Sorso.Deputati N. 4.

366 Alghero Alghero, Bonorva, Pozzomaggio-

re, Tiesi, Villanova-Monleleonc,

Ittiri e Ossi.

367 Nuoro Nuoro, Ritti, Bololana, Dorgali,

Fonili, Gavoi, Ornai cSiniscola.

368

1

Ozieri Ozieri, Benetulli, Bono, Mores,

Oschiri, Patada, Agius, Calan-

gianus, Maddalena, Tempio.

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163

Nlimerò

progressivo deiCollegi

SEDE PRETURE E COMUNI

che compongono' i Collegi

COMPARTIMENTO dell' Ufficio

principale

Siena 309

370

SlE.Yl Siena, Castelnuovo, Berardcnga,

Sovicille.Deputati N. 4.

Colle Colle, Casole, Chiusdino, Monti-

ciano, Poggihossi, Radda, Ra

diandoli e S. Gimignano.

371 Montalcino Montalcino, Asciano, Buonconven-

to, più i Comuni di Monteroui

cMurto, S.Qnirico eSinalunga.

372 Montepulciano Montepulciano, Abbadia S. Salva-

don:, Cotona, Chiusi , Pienza,

più il Comune di Castiglione

d' Orda, Radicofani, S. Cascia-

no de' Ragni e Sarleano.

(. Vi - SEDE

dell' Ufficio

principale *

MANDAMENTI E COMUNI

PROVINCIA

K g Tche compongono i Collegi

Sondrio 373

374

Sondino

Tirano

Sondrio, meno i Comuni di Al-

bosaggia , Facdo , Montagna e

Pendolasco; Chiavenna, Morbc-

gno, e Traona.

Deputati N. 2.

Tirano, Bormio e Ponte. più i Co

muni di Albosaggia , Faedo ,

Montagna e Pendolasco stac

cati dal Mandamento di Son

drio.

NumeroprogressivodeiCollegi

SEDE CIRCONDARI E COMUNI

che compongono i Collegi

PROVINCIA dell' Ufficio

principale

Terra di Bari

DepulaliN. 11.

375 Dari Circondario di Bari e di Capurso.

376

377

Monopoli

Conversano

Monopoli, Fasano e Locorotondo.

Conversano, Mola, Castellana, Rn-

tigliano.

378 Acquaviva Acquaviva, Rilelto, Cannelo, Turi

e Pato.

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Numero

progressivo deiCollegi

SEDE CIRCONDARI E COMUNI

PROVINCIA dell' UlTicio

principale che compongono i Collegi

Segue

Terra di Bari

379 Gioia Gioia, Cassano, Noci, Putignano,

e Casamassima.

380

381

382

383

Bi tonto

Molletta

Corato

Andria

Minervino

Ritonto, Modugno e Terlizzi.

Molfelta, Giovinazzo e Bisceglie.

Corato e Trani.

Andria e Barlelta.

384 Minervino, Ruvo, Canosa e Spi-

nazzola.

Numero

progressivodeiCollegi

383 Altamura Altamura, Gravina, S. Eramo e

Grumo.

PROVINCIA

SEDE

deH'Uflìcio

principale

CIRCONDARI E COMUNI

che compongono i Collegi

Terra 386 PlKDIMOJÌTE Picdimontc, meno il Comune di

Gioia ; Venafro , Castellone e

Capriati. \41 Lavoro

(ineluso il le

nimento di

Pontecorvo)387 Caiazzo Caiazzo, Guardia e Cerrelo, più

il Comune di Gioia del Circon

dario di Picdimontc.Deputali N. 16.

388

389

Sora

Pontecorvo

Sora, Arpino ed Alvito, meno il

Comune di Sellefrati.

lenimento di Pontecorvo , Cir

condario di Arce, Roccasecca,

Rocca Guglielma e Pico.

390

391

S. Germano

Mola di Gaela

S. Germano , Cervaro ed Atina ,

più il Comune di Seltefrati del

Circondario di Alvito.

Gaeta, Fondi e Ponza.

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Numero

progressivodeiCollegi

SEDE

dell' IMlìcio

principale

CIRCONDARI E COMUNI

che compongono i Collegi

PROVINCIA

Segue

Terra

392 Sessa Sessa, Traelto e Carinola, meno

il Comune di Francolise.

di Lavoro

393 Teano Teano, Menano, RoccamonOna e

Pictramelara.

394 Capua Capua , Pignataro e Formicola ,

più il Comune di Francolisc

del Circondario di Carinola.

39S S. Maria S. Maria e Marcianise.

396 Caserta Caserta e Maddaloni, meno i Co

muni di Valle e Cervino.

397 Aversa Aversa, Trcntola e Succivo.

398 Àirola Airola, S. Agata e Solopaca, più

i Comuni di Valle e Cervino del

Circondario di Maddaloni.

399 Cicciano Cicciano e Baiano, più i Comuni

di Cimilile, Casaiuarciano e Vi-

sciano del Circondario di No

la , e quello di Scisciano del

Circondario di Marigliano.

400 Acerra Acerra , Arienzo e Marigliano ,

meno Scisciano.

401 Nola Nola, meno i Comuni di Cimiti

le , Casamarciano e Visciano :

Palma, Lauro e Saviano.

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166

PROVINCIA

o>■ tu

'55 «-

5 o

3 tu'-'

^

SEDB

dell' Ufficio

principale

CIRCONDARI E COMUNI

che compongono i Collegi

Terra

d'Otranto

Depulali N. 9.

402

103

404

40o

410

Lecce

Taranto

Gallipoli

Brindisi

406 MassaCra

407 Manduria

408 Campi

409 Maglie

Tricase

Lecce, meno il Comune di Sor

bo; Monleroni, S. Cesario, Ver-

uole , i Comuni di Caprarica,

di Lecce e Calimera del Cir

condario di Mariano, ed i Co

muni di Sternatia e Maligna

no del Circondario di Soldo.

Taranto , Moltola , meno il Co

mune di Palagiano; Groltaglie,

S. Giorgio, meno i Comuni di

Monteparano e Lizzano.

Gallipoli, Nardo, Calatone e Pa

ratala, più i Comuni di Tavia-

uo e Racale del Circondario di

Casarano; Ugento.

Brindisi, Ceglie, S. Vito ed Ostu-

ni , il Comune di Latiano del

Circondario di Mesagne.

Massafra, Martina, Ginosu, il Coni.

di Palagiano del Circ. di Moltola.

Manduria, Francavillu, Oria e Sa-

va, i Comuni di Monteparano e

Lizzano del Circond. di S.Giorgio

Campi, Salice, Novoli, Coperlino

e Mesagne , meno il Comune

di Laliano ; Comune di Sorbo

del Circondario di Lecce.

Maglie, Carpignano, Otranto, Ca

talina, Cutrofianó, Martano, me

no i Comuni di Caprarica, dì

Lecce e Calimera.

Solelo, meno i Comuni di Ster

natia e di Marlignano.

I Comuni tli Minervino, Specchia-

gallone, Cersignanoe Cocumola

del Circ. di Poggiardo;Com. di

Supersano del Circ. di Tricase.

Tricase , meno i Comuni di Su

persano , RufTano e Specchia-

preli; Alessano, Gagliano, Pre-

sicce, Poggiardo , meno i Co

muni di Minervino , Specchio-

gallone, Cersignano e Cocu

mola ; i Comuni di RufTano e

Specchiapreti del Circondario

di Tricase-Comunc di Taurisa-

no del Circondario di Ugento.

Circondario di Casarano, meno

i Comuni di Taviano e Racale.

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PROVINCIA

Numero

progressivo deiCollegi

SEDE

dell'Uflìcio

principale

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

Torino 411

412

41 3

414

Torino

Id.

Id.

Id.

Città di Torino, più i Mandamenti

di Pianezza, Rivoli e Veneri»-

Reale (*).Deputati N. 19.

415 Aosta Aosta, Gignod, Morgex e Quarl.

416 Avigliaua Avigliana, Almese,Condove e Gia-

veno.

'

417 Bricherasio Bricherasio, Luserna, San Secon

do, Torre di Luserna, Perrcro

e Perosa.

418 Caluso Caluso, Aglio, Rorgomasino, San

Giorgio e Strambino.

419 Carmagnola Carmagnola, Carignano, Dibassa

no e Poirino.

420 Chicli Chieri, Moncalieri, Riva di Chieri

e Sciolze.

421 Cliivasso Chivasso, Brirsasco, Casalborgo-

ne, Gassino, Montanaro e S. Be

nigno.

422 Cirio Cirio, Caselle, Piano, Rivarolo e

Volpiano.

423 Cuorguè Cuorgnè, Castellamonle, Locana

Ponte e Vistrorio.

424 Ivrea Ivrea, Azeglio, Lessoto, Pavone,

Settimo Vittoue e Vico.

425 Latizo Lanzo,Barhania, Cercs, torio, lìi-

vara e Viù.

426 Piuerolo Pinerolo, Cavour, Cumiana e Fe-

nestrelle.

427 Susa Susa, Bussolino, Ccsana e Oulx.

428 Vigone Vigone, Buriasco, None, Panca-

lieri e Villafrauca.

| 429 Verrès Verrès, Chàtillon e Donuaz.

(*) La Giunta i

zionc dei quattri

nutrici pa'

Collegi

e , di concerto col

sovraindicati.

Governatore, delerminerà la circoscri-

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168

o._

Sa» SEDE CIRCONDÀRI E COMUNI

PROVINCIA e » o dell' Ufficio

Nn progdei( principale che compongono i Collegi

Trapani 430 Calatafimi Castellammare, Calatafimi con Vi

ta ; Gibellinn con Salaparula,

Deputati N. 4.meno Pòggiorcale aggregato al

Circondario di Santa Marghe

rita, Collegio Sciacca; Salcmi.

.

«1 impani Trapani, Monte S. Giuliano, Pa-

ccco con Xilla.

432 Marsala Marsala, Circondario ed isola di

Pantellaria; Circondario ed iso

la di Favignana, Mazzara.

433 Castelvctrano l'arianna. Santaninfa, Castelvelra-

no con Campobello, Mcnli.

«ivollcgi

roSEDÈ MANDAMENTI E COMUNI

PROVINCIA

ZJ w a

dell'Ufficio

3 SC principale che compongono i Collegi<K 2 «

Umbria 434 Perugia Perugia con i Comuni di Biscino,

435 Id. Castiglione, Coccorano, Colpa-

Deputali N. 10.

_<-

lombo, Costacciaro e San Cri-

stino (del Mandamento di Gub

bio), più i Comuni di Cibottola

e Picgaro del Mandamento di

Cittadelle Pieve, Fralla meno

il Comune di Pictralunga ag

gregato a Cillà di Castello.

Magione, meno Agello dato a Ca-

stiglion del Lago (*).

436 Città di Castello Città di Castello, più il Comune

ifi Pictralunga del Mandamento

di Fratta, Gubbio meno Bisci

no. Castiglione, Coccorano,Col-

palombo, Costacciaro e S. Cri-

slino dati al Mandamento di Pe

rugia.

437 Fuligno Fuligno.meno i Comuni di Rasigli»

e Scopoli dati al Mandamento

di Trevi, Assisi, Gualdo-Tadino,

Nocera. Spello meno i Comuni

di Cannara e Collemancio dati

ni Mandamento di Bcvagna.

(*) La Giunta i umicipa e , di concerto col l' Intendente Generale , delerminerà la

™ circoscrizioni- de due Cu legi di Perugia.

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169

PROVINCIA

t- m =; SEDE

dell' Uilioio

principale

Segue

Umbria

438

431)

440

441

442

443

Orvielo

Poggio Mirtelo

Rieli

Spoleto

Terni

MANDAMENTI E COMUNI

che compongono i Collegi

Castiglion del Lago, con Agello

del Mandamento di Magione ,

Orvielo, Ficulle, Città della Pie

ve, meno i Comuni di Ciboltola e

Piegaro dati al Mandamento di

Perugia.

Poggio Mirtelo, Canemorto, Fara,

Magliuno, Narui.

liieti con i Comuni del Manda

mento di Terni, cioè Aronne,

bonacquisto , Castel di Lago ,

Collcstatte, Papigno, Potino e

Piedilugo; Roccasiuibalda.

Spolelo, meno Fercttello, più i

Comuni di Apagni, Montesanto,

Postignano e Sellano, del Man

damento di" Trevi; Norcia e Ca

scia.

Terni, meno Arrone, Honacquisto,

Castel di Lago, Collestatlc, Pa

pigno, Piedilugo e Polino, più

il Comune di Fereltello, tolto

a Spolelo; Amelia.

Todi Todi , Bevagna con i Comuni di

Cunnara eColIcmanciodel Man

damento di Spello, Montefalco,

Trevi con i Comuni di Rasi-

glia e Scopoti del Mandamento

di Fuligno , e meno quelli di

Apagni , Montesanto , Posti

gnano e Sellano dali al Man

damento di Spolelo.

Visto d'ordine di S. M.

11 Ministro dell'Interno

M. MINGHETTI

12

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no

N. 22.

Decreto di nomina del signor Salvatore Marchese a Consigliere

di Luogotenenza pel Dicastero della Istruzione pubblica, in

vece del marchese Torrearsa che passa alle Finanze.

14 gennnro 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Decreta :

Art. 1.

Il signor Salvatore Marchese è nominato Consigliere della

Luogotenenza pel Dicastero della pubblica Istruzione inrim-

piazzamento del marchese di Torrearsa che assume dal giorno

di oggi la direzione del Dicastero delle Finanze conservando

la presidenza del Consiglio.

Art. 2.

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo Nazio

nale, sia pubblicato nei luoghi consueti , ed inscritto negli

atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo

e farlo osservare.

Palermo li 14 gennaio 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

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N. 23.

Decreto che stabilisce l'indennità dei Ricevitori

dei Rami e Dritti Diversi.

18 gcnnaro 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incari

cato del Dicastero delle Finanze;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

L'indennità del minimum pei Ricevitori dei Rami e Dritti

Diversi, che per decreto del 28 settembre 1859 era stata e-

levata da ducati novanta a ducati centoventi annuali pei soli

Ricevitori di posteriore elezione, resta elevata alla detta ci

fra di ducati centoventi per tutti i Ricevitori indistintamente,

meno per gli esercenti provvisori che non hanno reso la cau

zione legale.

Art. 2.

Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero delle Finanze

è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 18 gennaro 1861.

Il Luogotenente Generale del Ite

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza

Presidente del Consiglio

MARCHESE DI TORREARSA

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172

N. 24.

Decreto col quale viene soppressa la Ispezione Generale

della Guardia Nazionale di Sicilia.

21 gennaro 1801.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Vista la legge e i regolamenti già adottati in Sicilia per

la Guardia Nazionale;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza pel Di

castero dell'Interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

La Ispezione Generale della Guardia Nazionale di Sicilia è

soppressa. -

Art. 2.

D Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell'Interno è

incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 21 gennaro 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza

del Dicastero dell'Interno

E. AMARI

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173

IV. 25.

Decreto col quale si chiamano in osservanza taluni articoli

del Codice penale Sardo, relativi agli attentati all'esercizio dei

dritti politici.

25 gennaro 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Sulla proposta dei Consiglieri incaricati degli Affari del

l'Interno, e della Giustizia e Culto;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

Sono chiamati in osservanza in queste Provincie gli arti

coli 190, 191, 192 e 193 del Codice Penale vigente nelle

Provincie settentrionali del Regno che formano la Sezione la

del Capitolo 1° Titolo 3° di esso Codice; e sono i seguenti :

Dell'attentato all'esercizio dei dritti politici.

« Art. 190. Allorchè con violenze , o vie di fatto, o mi

nacce, o tumulti, sarà stato impedito ad uno o più cittadini .

l'esercizio dei propri dritti politici, i colpevoli saranno pu

niti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore

o minore secondo la gravità e conseguenza del reato.

« Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'e

sercizio, fossero diritti elettorali, alle dette pene verrà sem

pre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffìzi.

k Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve

sempre le pene maggiori in caso di reato più grave; e salve

eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni.

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174

«Art. 191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali

sarà sorpreso in atto o di sottrarre o di aggiungere schede,

o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della re

clusione, o coll'interdizione dai pubblici uffizi.

« Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'uf

ficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di

anni cinque.

« Art. 192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni com

prato, o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella

pena dell' interdizione dai pubblici uffizi , ed in una multa

maggiore o minore , secondo la gravità e conseguenze del

reato.

« Art. 193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti arti

coli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso delle rispet

tive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli e-

lettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature,

saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elet

torali per tempo non minore di cinque anni , nè maggiore

di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei de

putati al Parlamento Nazionale; non minore di tre, nè mag

giore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni; e con

una multa di lire duecentocinquanta a due mila nel primo

caso, e di cento a mille nel secondo.

« La stessa pena è applicabile ai ministri della religione

dello Stato o dei culti tollerati , i quali avranno cercato di

vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio

di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle per

sone da essi in via gerarchica dipendenti , sia con discorsi

tenuti nei luoghi consacrati al culto , od in riunioni aventi

carattere religioso , sia con promesse o minacce spirituali.

« Pei fatti in questo articolo preveduti , semprechè non

sieno connessi con reati comuni, non si procederà ad istru

zione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali sa

ranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale.))

Art. 2.

Il presente decreto avrà immediata esecuzione.

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Ordina che il medesimo nelle solite forme sia pubblicato,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo li 25 gennaro 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MOMTEZEMOLO

F. ORLANDO

E. AMARI

N. 26.

Decreto col quale si aggiungono alla pianta organica dell'Am

ministrazione dei Dazi Indiretti un posto di Controllore di

seconda classe e due Tenenti d'ordine di terza classe.

25 gennaro 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Considerando che la elevazione di già ordinata della Do

gana di Agosta alla prima classe , impone colà la presenza

di un Controllore giusta la legge esistente: e che pel traffico

dei vapori accresciutosi in questo porto si è sperimentato il

bisogno di un maggior numero di Tenenti , per lo servizio

in ispecie secondo il novello regolamento di spedizione e di

sbarco dei generi;

Sulla proposizione del Consigliere pel Dicastero delle Fi

nanze;

Udit o il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta:

Art. 1.

Alla pianta organica dell' Amministrazione dei Dazi Indi

retti, sono aggiunti un posto di Controllore di seconda classe

e due Tenenti d'ordine di terza classe.

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Art. 2.

Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero delle Finanze

è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 25 gennaro 1861.

11 Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza

Presidente del Consiglio

MARCHESE DI T0RREARSA

N. 27.

Decreto di nomina del conte Amari a Consigliere di Luogo

tenenza pel Dicastero dell'Interno coll'incarko di presiedere

il Consiglio di Luogotenenza.

31 gennaro 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

In virtù dei poteri conferitigli col Regio decreto delli 2 di'

cembre 1860. •

Decreta :

Art. 1.

Il conte Michele Amari è nominato Consigliere di Luogo

tenenza pel Dicastero dell'Interno, in rimpiazzamento del Pro

fessore Emerico Amari che ha dato le sue dimissioni, e col-

l'incarico di presiedere il Consiglio di Luogotenenza.

Art. 2.

Il Consigliere di Luogotenenza avvocato Salvatore Marchese

è interinamente incaricato della firma del detto Dicastero.

Art. 3.

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo Nazio

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naie , sia pubblicato nei luoghi consueti , ed inserito negli

atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo

e farlo osservare.

Palermo li 31 gennaro 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

N. 28.

Decreto di nomina del Generale Carini a Consigliere

di Luogotenenza pel Dicastero della Sicurezza pubblica.

31 gennaro 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

In virtù dei poteri conferitigli col Regio decreto delli 2 di

cembre 1860.

Decreta:

Art. 1.

Il Generale cavaliere Giacinto Carini è nominato Consigliere

di Luogotenenza pel Dicastero di Sicurezza pubblica, in vece

del signor barone Turasi Colonna che ha dato le sue dimis

sioni.

Art. 2.

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo Nazio

nale , sia pubblicato nei luoghi consueti , ed inserito negli

atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Palermo 31 gennaro 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

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N. 29.

Decreto col quale si is (Uniscono in Messimi ed in Catania dei

Comandi Superiori della Guardia Nazionale coi rispettivi Stati

Maggiori.

8 fcbbraro 1801

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visti gli articoli 55, 69 e 71 della legge del i marzo 1848;

Considerando che pel forte contingente che presenta la Guar

dia Nazionale in Messina ed in Catania si rende necessario

nello interesse del servizio che fosse nominato sì nell' una

che nell'altra un Comandante Superiore, ed uno Stato Mag

giore all'immediazione dello stesso;

Sulla proposizione del Consigliere della pubblica Istruzione

incaricato interinamente del Dicastero dell'Interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

È istituito in Messina ed in Catania un Comandante Su

periore della Guardia Nazionale col grado di Colonnello Bri

gadiere.

Art. 2.

Sarà alla immediazione di ciascuno di essi uno Stato Mag

giore territoriale composto da un Maggiore capo dello stesso,

da due Capitani, quattro Luogotenenti e quattro Sottotenenti.

Art. 3.

I Consigli civili di dette città si occuperanno a votare un

assegno mensile pel mantenimento del rispettivo officio, pei

gasti di scrittoio e basso servizio.

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Art. 4.

Il Consigliere del Dicastero dello Interno resta incaricato

della esecuzione del presente decreto.

Palermo 8 febbraro 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Consigliere della pubblica Istruzione

incaricato del Dicastero delto Interno

SALVATORE MARCHESE

N'. 30.

Decreto che istituisce una medaglia commemorativa da distri

buirsi a coloro che politicamente o militarmente presero parte

ai fatti gloriosi del 1848 in Sicilia.

14 febbraro 1861

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

In virtù dei poteri accordatigli col Real decreto del 2 di

cembre 1860;

Visto il decreto delli 12 dicembre 1860, che istituisce una

medaglia commemorativa da distribuirsi ai cittadini che pre

sero parte attiva alla guerra d' indipendenza di detto anno;

Considerando che se la guerra del 1860, fu feconda di gran

di eventi, mercè i quali la maggior parte dltalia , si trova

oggi felicemente riunita sotto la gloriosa Bandiera Costitu

zionale di Re Vittorio Emanuele II, i fatti politici del 1848

hanno arditamente preparato così fausto avvenimento;

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza pel Dica

stero della pubblica Sicurezza;

Decreta :

Art. 1.

È istituita una medaglia commemorativa da distribuirsi a

tutti coloro che faranno costare con documenti autentici del

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180

l'epoca di aver preso importante parte sia politicamente, sia

militarmente ai gloriosi fatti per cui nel 1848 la Sicilia si

redense dalla dominazione borbonica.

Art. 2.

Questa medaglia sarà d'argento per i componenti il Comi

tato Generale che assunse in Palermo la qualità di Governo

Provvisorio della Sicilia, per tutti i mutilati o feriti in quei

fatti d'armi, ed in bronzo per gli altri.

Art. 3.

Una Commissione espressamente nominata sottoporrà nel

più breve termine possibile alla Luogotenenza il modello di

detta medaglia, che dovrà raffigurare da una parte la Sicilia

libera che spiegando il Vessillo Nazionale Italiano si ^stringe

alla gloriosa Dinastia di Savoia , e porterà dall'altra la leg

genda analoga all'epoca, che deve rammemorare. Detta Com

missione proporrà contemporaneamente il nastro al quale do

vrà appendersi detta medaglia.

Art. 4.

E Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero della Sicurezza

pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Palermo li 14 febbraro 1861.

11 Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero della Sicurezza pubblica

G. CARINI

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N. 31.

Decreto che dispone di pubblicarsi in Sicilia le leggi , i de

creti e i regolamenti sulla coscrizione militare vigenti nelle

altre Provincie d'Italia.

17 febbraro 1861

IL LUOGOTENEITE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Sulla proposizione dei Consiglieri di Luogotenenza incari

cati dei Dicasteri della Sicurezza pubblica e dell'Interno;

Inteso il parere del Consiglio di Luogotenenza;

Visto il Real decreto del 2 dicembre ultimo;

Visto l'articolo 75 dello Statuto del Regno;

Ritenuto che tutte le popolazioni d'Italia hanno egualmente

il dovere di concorrere con egual proporzione alla sacra di

fesa del territorio Italiano;

Considerando che le disposizioni del decreto Dittatoriale

del 14 maggio 1860 e dei regolamenti che lo seguirono sulla

milizia nazionale attualmente in vigore nelle provincie Sici

liane, ispirate com'erano da un bisogno straordinario ormai

cessato, sarebbero troppo gravose per la popolazione di que

st'Isola;

In virtù dell' autorità delegatagli dall' art. 1 . del cennato

decreto del 2 dicembre;

Decreta:

Art. 1.

Saranno immediatamente pubblicati nelle provincie Sici

liane le seguenti leggi, regolamenti, reali decreti ed appen

dici al regolamento, relativi alla legge militare già vigente

nelle altre provincie dello Stato, cioè.

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La legge del 20 marzo 1854.

Il Real decreto del 21 marzo 1855, con cui si approva

il regolamento per la esecuzione della detta legge.

Il Real decreto del 14 luglio 1856 , da cui venne ap

provato un appendice al suddetto regolamento.

Il Real decreto del 12 giugno 1857.

La legge del 13 luglio ed il Real decreto del 29 agosto

dello stesso anno, quest'ultimo portante approvazione della

seconda appendice al regolamento medesimo (1).

Art. 2.

Sarà con altro decreto indicata l' epoca precisa in cui le

leggi, i decreti, il regolamento, e le appendici al regolamento

suddetto dovranno avere la loro piena esecuzione.

Art. 3.

I Consiglieri di Luogotenenza pel Dicastero della Sicurezza

pubblica e dell' Interno sono incaricati della esecuzione del .

presente decreto, il quale munito del Suggello dello Stato,

sarà pubblicato, ed inserto nella raccolta degli atti del Go

verno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Palermo 17 febbraro 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Maggior Generale

Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero della Sicurezza pubblica

G. CARIA"!

Il Consigliere dell'Istruzione pubblica

incaricato del Dicastero dell'Interno

SALVATORE MARCHESE

Visio i

Il Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero di Grazia e Giustizia

FILIPPO ORLANDO

(1) Le cennate leggi, decreli, regolamenti e appendici sono stati pubblicati in

un volume separato.

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N. 32.

Decreto che applica alla Sicilia con talune modificazioni i Co

dici penali e di procedura penale e le Leggi sull'ordinamento

giudiziario e sugli stipendi dei funzionari dello stesso ordine,

pubblicati in Torino in novembre 1859, non che i regola

menti che vi hanno relazione.

17 fcbbraro 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

In virtù dei poteri conferitigli col Real Decreto 2 dicem

bre 1860;

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato

degli Affari di Grazia e Giustizia;

Sentito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta:

Art. 1.

Dal dì 1° novembre 1861 avranno esecuzione nelle Pro

vincie Siciliane, salve le modificazioni espresse negli articoli

seguenti, il Codice penalo approvato per legge data a Torino

nel giorno 20 novembre 1859 ; il Codice di procedura pe

nale approvato con legge del detto giorno; la Legge sull'or

dinamento giudiziario, e l'altra sugli stipendi dei funzionari

dell'ordine giudiziario, del 13 e 20 novembre 1859.

A tal uopo i Codici e Leggi sopradette saranno pronta

mente e regolarmente pubblicati nelle enunciate Provincie,

con mettervi a fronte il presente decreto (1).

(1) I Codici e le Leggi di cui sopra è parola sono stati pubblicati in vo

lumi separati.

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Saranno pure prontamente e regolarmente pubblicati, per

avere esecuzione dal sopradetto giorno 1° novembre 1861,

in quanto però non si oppongano al presente decreto , e a

tutt'altre leggi in vigore, i vari regolamenti dei quali è fatta

menzione nei Codici e Leggi come sopra da pubblicarsi.

Art. 2.

Dal detto giorno 1° novembre 1861 cesseranno di aver vi

gore nelle Siciliane Provincie le leggi penali e le leggi di

procedura penale che formano la seconda e quarta parte del

Codice del già Regno delle Due Sicilie, come ancora tutt'al

tre disposizioni di dritto o rito penale che sieno incompati

bili coi Codici penali e di procedura penale, di cui è stata

sópra ordinata la pubblicazione.

Cesseranno contemporaneamente di aver vigore la legge

organica dell' ordine giudiziario del 7 giugno 1819 , e tut

t'altre disposizioni legislative; in quanto concernono la ma

teria dell' organizzazione giudiziaria; rimanendo bensì in vi

gore, in quanto riguardano la materia della competenza ci

vile e commerciale , e non si trovino incompatibili coi Co

dici e Leggi da pubblicarsi come sopra.

Cesseranno infine alla stessa epoca di aver vigore le

leggi finora esistenti sugli stipendi dei funzionari dell'ordine

giudiziario.

Art. 3.

Sarà in Sicilia una Corte Suprema di Cassazione con la resi

denza nella città di Palermo, e con giurisdizione su tutte le

Provincie Siciliane.

Uno o più decreti del Luogotenente Generale del Re fis

seranno il numero ed i gradi dei funzionari componenti la

medesima Corte di Cassazione non che gli opportuni rego

lamenti, in vista delle leggi in vigore sulla procedura civile

e penale , del numero ed importanza degli affari , e di tut

t'altre circostanze speciali di< queste Provincie.

Art. 4.

Vi sarà una Corte di Appello in Palermo , altra in Mes

sina, altra in Catania.

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Le dette Corti eserciteranno giurisdizione sulle provin

cie sulle quali finora hanno rispettivamente esercitato giuris

dizione le Gran Corti Civili residenti nelle menzionate città.

Uno , o più decreti del Luogotenente Generale del Re

fisseranno il numero e i gradi dei funzionari componenti le

dette Corti d'Appello, come ancora le Sezioni in cui andranno

divise, in vista de' bisogni della giustizia che dovranno am

ministrare ai termini delle leggi.

Art. 5.

Restano sin da ora fissate come Circoli delle Corti diAssisie

del Distretto della Corte di Appello di Palermo le provincie

comprese in esso Distretto.

Le Assisie, ai termini dell'art. 52 della legge sull'ordi

namento giudiziario , si terranno ogni trimestre nella città

capo-luogo del Circolo; senza pregiudizio delle straordinarie

convocazioni di cui è parola nel medesimo articolo.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. (i9 della legge sull'ordinamento

giudiziario si leggerà così :

« Pei circoli di Palermo, Messina e Catania la lista an-

« nuale dei Giurati, da comporsi nel modo anzidetto, è di 400,

« e per gli altri circoli di 200 individui. »

Il terzo comma dell'articolo 70 dell'anzidetta legge sarà

letto così :

« Le Commissioni comunali di Palermo , Messina e Cata-

« nia sceglieranno per ciascuna città 16.0 individui, le- Corn

ei missioni delle altre città ne sceglieranno 80 per ciascuna. »

Art. 7.

Vi saranno Tribunali circondariali in numero non mag

giore di quindici , da distribuirsi nelle città capi -luoghi di

provincia, e in altre città capi-luoghi di circondario, in cui

si riconosca il bisogno di istituirli.

Uno, o più decreti del Luogotenente Generale del Re fis

seranno il numero e i gradi dei componenti i diversi Tribu

nali circondariali , e le Sezioni in cui dovranno dividersi

13

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186

Gli stessi, o altri decreti del Luogotenente Generale da

emanarsi pria del 1° novembre 1861 provvederanno alla i-

stituzione ed alle residenze dei Tribunali circondariali che

dovranno stabilirsi oltre a quelli delle città capo-luoghi di

provincia ; come ancora a determinare le circoscrizioni ter

ritoriali su cui i Tribunali circondariali dovranno esercitare

giurisdizione. Questo, o questi decreti saranno dati, intesi pria

i voti dei Consigli provinciali, che saranno a tal uopo al più

presto convocati;

Salve le disposizioni precedenti, vi sarà in ogni Comune

capo-luogo di circondario un Giudice istruttore, che si repu

terà far parte del Tribunale circondariale esercente giurisdi

zione nel Circondario.

Art. 8.

Sono in generale conservate le attuali giudicature manda

mentali.

Uno, o più decreti del Luogotenente Generale del Re

provvederanno di Giudici mandamentali quelli altri comuni

dove il bisogno della giustizia il richiegga.

Ne' comuni che non avranno Giudici di mandamento la

giustizia mandamentale sarà amministrata da vice-giudici ,

che si reputeranno dipendenti dai giudici titolari residenti

nei capo-luoghi de' mandamenti.

Art. 9.

Posciachè saranno emanati i decreti di cui è parola negli

articoli 3, 4, 7, 8 del presente decreto, saranno fatte e re

golarmente pubblicate le tabelle delle magistrature tutte del

l'Isola.

Art. 10.

Resteranno siccome sono le magistrature e le giurisdizioni

in materia commerciale.

Art. 11.

Dovunque, a tenore dei Codici e leggi da pubblicarsi come

sopra, per nomine da farsi o ordini da darsi, richieggonsi

decreti reali, saranno per Sicilia emanati decreti del Luo

gotenente Generali.1 del Re nelle Provincie Siciliane.

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187

Dovunque poi richiedesi o supponesi la disposizione o

l'opera del Ministro della Giustizia, saranno dati gli ordini

o disposizioni dal Consigliere di Luogotenenza incaricato del

Dicastero della Giustizia.

Art. 12.

I Consiglieri preposti ai Dicasteri della Giustizia e dell'In

terno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, nel

le parti che rispettivamente li riguardano.

Palermo li 17 febbraro 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Consigliere pel Dicastero di Grazia e Giustizia

F. ORLANDO

N. 33.

Decreto col quale viene accolla la dimissione del Consigliere

di Luogotenenza signor Orlando.

20 febbraro 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Decreta :

Art. 1.

È accettata la rinunzia al posto di Consigliere di Luogo

tenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia fatta dall'Avvocato

Filippo Orlando, che ritorna alle sue funzioni giuridiche pres

so la Gran Corte Civile di Palermo.

Art. 2.

Ordina che il presente decreto munito del Sigillo nazio

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188

naie , sia pubblicato nelle forme consuete, ed inserito nella

raccolta ufficiale degli atti del Governo.

Dato a Palermo li 20 febbraro 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

N. 34.

Decreto con cui si accoglie la dimissione del Consigliere

di Luogotenenza signor Marchese.

20 febbraro 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Decreta :

Art. 1.

È acccettata la rinunzia dal posto di Consigliere di Luo

gotenenza pel Dicastero della pubblica Istruzione fatta dall'Av

vocato Salvatore Marchese, che ritorna alle funzioni giuridi

che presso la Gran Corte Civile di Catania.

Art. 2.

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio

nale, sia pubblicato nelle forme consuete, ed inserito nella

raccolta ufficiale degli atti del Governo.

Dato a Palermo li 20 febbraro 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

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189

N. 35.

Decreto col quale s'incarica temporaneamente il Consigliere di

Luogotenenza dell'Interno Conte Amari della firma del Di

castero delle Finanze.

22 fcbbraro 18G1.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Decreta :

Art. 1.

D Conte Michele Amari Consigliere pel Dicastero dell'In

terno e Presidente del Consiglio di Luogotenenza , è incari

cato temporariamente della firma del Dicastero delle Fi

nanze.

Art. 2.

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio

nale, sia pubblicato nelle forme consuete, ed inserito nella

raccolta ufficiale degli atti del Governo.

Dato in Palermo li 22 febbraro 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

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190

N. 36.

Decreto di nomina dell'Avvocato Santocanale a Consigliere di

Luogotenenza pel Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti, col-

l'incarico temporaneo della firma del Dicastero della Istru

zione pubblica.

22 febbraro 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Decreta :

Art. 1.

L'Avvocato Filippo Santocanale è nominato Consigliere di

Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia e Culti, ed

incaricato temporaneamente della firma per il Dicastero della

Istruzione pubblica.

Art. 2.

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio

nale, sia pubblicato nelle forme consuete, ed inserito nella

raccolta degli atti del Governo.

Dato a Palermo li 22 febbraro 1861.

II Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

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191

IV. 37.

Decketo col quale si scioglie la Compagnia dei Militi a cavallo

comandata dal signor Alaimo, e si riducono le altre due co

mandate dai signori D'Anna e Varcato.

28 fcbbruro 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza per la

Sicurezza pubblica;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

La Compagnia straordinaria dei Militi a cavallo di Paler

mo, eccezionalmente comandata dal Delegato centrale di Go

verno signor Alaimo è sciolta.

Art. 2.

Le altre due compagnie straordinarie, comandate luna dal

signor D'Anna composta di 98 militi, e l'altra dal signor Var-

varo di 40, sono ridotte la prima a 22 incluso il capo , e

l'altra a 18.

I signori D'Anna e Varvaro, non che tutti i militi che

comporranno le dette due compagnie , continueranno a go

dere gli attuali averi.

Art. 3.

Il Consigliere di Luogotenenza per la Sicurezza pubblica

prowederà alla collocazione dei militi della sciolta, e delle

ridotte compagnie ; all' oggetto i militi esuberanti potrà de

stinarli, tanto al seguito delle diverse compagnie, che al se

guito delle guardie di Sicurezza pubblica di Palermo.

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192

Art. 4.

Le suddette esuberanze si ridurranno a misura che si ve

rificassero vacanze tanto di guardie di Sicurezza, che di mi

liti a cavallo.

Art. 5.

Il suddetto Consigliere di Luogotenenza per la Sicurezza

pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 28 febbraro 1861.

Il Luogotenente Generale del Ite

MONTEZEMOLO

Il Consigliere per la Sicurezza pubblica

G. CAMINI

N. 38.

Decreto che stabilisce una nuova tariffa

per la corrispondenza telegrafica nell'interno della Sicilia.

ì marzo 1861

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Considerando che per rendere attuabili in Sicilia le tariffe

telegrafiche internazionali stabilite con le più recenti conven

zioni , è necessario che venga modificato l' attuale sistema

di tassazione dei telegrammi per lo interno della Sicilia, e

reso conforme a quello già stabilito nell'Italia superiore;

Visto che la nuova tariffa interna oltre di rendere più fa

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193

cili le relazioni telegrafiche internazionali riesce più vantag

giosa ai privati;

Sulla proposizione del Consigliere dei Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

All'attuale tariffa per le tasse dei telegrammi che sono in

viati da una stazione all'altra dell'Isola, è sostituita la nuova

tariffa annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il Consigliere dei Lavori pubblici e quello delle Finanze

sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Palermo 1 marzo 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

li Consigliere di Luogotenenza

incaricato del Dicastero dei Lavori pubblici

PRINCIPE DI S. ELIA

TARIFFA

per tassarsi i telegrammi diretti da una stazione

all'altra dell'isola.

Per un dispaccic compreso l'indirizzo :

Da la 15 parole . Due. » 24

Da 16 a 20 ■... . )) )) 36

Da 21 a 30 ■ • ■ • . » » 54

Da 31 a 40 • • . . . )) » 72

Da 41 a 30 . . . • - . » .» 90

Da 51 a 60 • . • . . » 1 08

Da 61 a 70 . .» • t . » 1 26

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194

Da 71 a 80 Due 1 44

Da 81 a 90 » 1 62

Da 91 a 100 » 1 80

Visto

D"ordine del Luogotenente Generale di S. M.

IL Consigliere di Luogotenenza incaricato

del Dicastero dei Lavori pubblici

PRINCIPE DI S. ELIA

N. 39.

Decreto che istituisce in Messina la Camera di disciplina

degli Avvocati.

1 marzo 1861 .

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Veduto il decreto del 2 dicembre 1841, riguardante lo sta

bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incari

cato del Dicastero di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

È istituita in Messina la Camera di disciplina degli Avvocati.

Art. 2.

Sono nominati presso la medesima;

Presidente il signor Giuseppe Cacopardo;

Censore » Paolo La Spada;

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195

Segretario Signor Mariano Mirone

Tesoriere )) Giovanni Marino

Relatore )) Antonino Ricciardi

Componenti )> Domenico Rombers

» Salvatore Natoli

» Giuseppe Sergio

» Giovanni Bonfiglio

Art. 3.

Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giu-

stizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 1 marzo 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

II Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero

di Grazia e Giustizia

FILIPPO SANTOCANALE

N. 40.

Decreto che istituisce in Catania la Camera di disciplina

degli Avvocati.

1 marzo 18431.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINOLE SICILIANE

Veduto il decreto del 2 dicembre 1841, riguardante lo sta

bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incari

cato del Dicastero di Grazia e Giustizia;

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196

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

È istituita in Catania la Camera di disciplina degli Avvo

cati.

Art. 2.

Sono nominati presso la medesima :

Presidente il signor Santo Di Grazia

Censore )) Antonio Ursini

Relatore » Filadelfo Faro

Segretario » Salvatore Di Bartolo

Tesoriere » Rosario Morabito

Componenti n Giacomo Bellia

» Carlo Crispo

)) Giacomo Patti

» Giovanni Fernandez.

Art. 3.

Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e

Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 1 marzo 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero di Grazia e Giustizia

FILIPPO SANTOCANALK

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197

N. 41.

Decreto che istituisce in Caltanissetta la Camera di disciplina

degli Avvocati.

1 marzo 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Veduto il decreto del 2 dicembre 1841, riguardante lo sta

bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incari

cato del Dicastero di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

È istituita in Caltanissetta la Camera di disciplina degli Av

vocati.

Art. 2.

Sono nominati presso la medesima :

Presidente il signor Carlo Miraglia

Censore » Luigi Lanzirotti

Segretario » Giovanni Scoto

Tesoriere » Liborio Marrocco

Componenti » Salvatore Martines

» Giuseppe Felice Scartata

» Giuseppe Zacco

» Giuseppe Rava

Art. 3.

Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e

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198

e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente de

creto.

Palermo 1 marzo 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza

pei Dicastero di Grazia e Giustizia

FILIPPO SAIVTOCANALE

N. 42.

Decreto col quale il Consigliere di Luogotenenza Conte Ama

ri, lasciando il Dicastero dell'Interno, viene diffinilivamente

incaricato di quello delle Finanze.

8 marzo 1S61

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Decreta :

Art. 1.

ll Conte Michele Amari Consigliere di Luogotenenza pel Di

castero dell'Interno, Presidente del Consiglio ed incaricato della

firma del Dicastero delle Finanze , lasciando a sua richiesta

l'Interno, resta diffinitivamente in quello delle Finanze.

Art. 2.

Tutti i Consiglieri di Luogotenenza restano incaricati della

esecuzione del presente decreto.

Palermo 8 marzo 1861.

Il Luogotenente Generale del Iìe

MONTEZEMOLO

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199

IV. 43.

Decheto di nomina del Barone Cusa a Consigliere

di Luogotenenza pel Dicastero dell'Interno.

8 marzo 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Decreta :

Art. 1.

Il Barone Nicolò Cusa, attuale Governatore della Provincia

di Noto, è chiamato temporaneamente da Consigliere di Luo

gotenenza al Dicastero dell'Interno, invece del Conte Michele

Amari passato alle Finanze.

Art. 2.

Tutti i Consiglieri di Luogotenenza sono incaricati della ese

cuzione del presente decreto.

Palermo 8 marzo 1861.

Il Luogotenente Generale del Rc

MONTEZEMOLO

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200

N. 44.

Decreto di nomina del Barone Mandralisca a Consigliere

di Luogotenenza pel Dicastero della Istruzione pubblica.

8 marzo 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Decreta :

Art. 1.

Il signor Enrico Piraino Barone di Mandralisca è nominato

Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero della Istruzione pub

blica.

Art. 2.

Tutti i Consiglieri di Luogotenenza sono incaricati della ese

cuzione del presente decreto.

Palermo 8 marzo 186-1.

Il Luogotenente Generale del Ite

MONTEZEMOLO

N. 45.

Decreto relativo all'uniforme dei Militi dello squadrone

di cavalleria della Guardia Nazionale.

22 marzo 1861

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto l'Art. 30 della Legge 4 Marzo 1848 sulla Guardia

Nazionale;

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201

In virtù dei poteri conferitigli col Reale decreto del 2 di

cembre 1860;

Decreta :

Art. 1

Fino a quando non sia altrimente provvisto i Militi com

ponenti lo squadrone di cavalleria della Guardia Nazionale esi

stente in Palermo conserveranno l'attuale loro uniforme e con

tinueranno nel disimpegno dei servizi loro assegnati sin ora,

con facoltà d'indossare le spalline di argento con iscaglia di

cavalleria secondo il modello che controsegnato dal Consigliere

dello Interno sarà unito al presente.

Art. 2.

Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno

è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 22 marzo 1861

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero dell'Interno

15. CUSA

14

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202

Spallina accordala ai militi a cavallo della Guardia Nazionale di

Palermo con decreto del Luogotenente Generale del Re in data

del 22 marzo, di cui il presente disegno forma parte onde non

si varii.

Dimensione di rigore.

1 . La scaglia al boltone della

spalla avrà centimelri cinqui'

ili larghezza.

2. La pialellina avrà centime

tri 9 Vt di larghezza, e cin

que dall' ultima scaglia alla

periferia.

3. Il cordoncino, elic. circonda

la pialellina sarà posto al

l' estremo lembo di essa, e

in malto, cioè senza bruni

tura.

4. La frangia in cordoncini bril

lantati, e non potrà eccedere

i cinque centimetri di al

tezza.

Per copia conforme

11 Consigliere pel Dicastero dell'Interno

BARONE CUSA

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203

N. 46.

Decreto col quale V Istituto d' incoraggiamento di Palermo

è dichiarato Comitato locale , onde raccogliere ed inviare i

prodotti della Sicilia all'esposizione Italiana di Firenze.

22 marzo 1861

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Veduto il Decreto del dì 8 luglio 1860, che stabilisce di

aprirsi in settembre 1861 in Firenze una esposizione dei pro

dotti agricoli industriali e di belle-arti d'Italia;

Veduto il regolamento generale all'uopo formulato, nel quale

fra l'altro è statuita la creazione di Comitati locali per prendere

tutte le disposizioni utili alla buona riuscita della esposizi'auo

per eccitare i concorrenti alla medesima, per decidere sull'am

missione o rifiuto degli oggetti presentati, e per curare l'invio

dei medesimi;

Volendo provvedere a che i produttori ed artisti delle pro

vincie Siciliane abbiansi le opportune agevolezze per la tra

smissione dei lavori che presentar volessero alla esposi

zione;

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero

deh" Interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

L'Istituto d'Incoraggiamento d'agricoltura, arti e manifat

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204

ture per la Sicilia è dichiarato Comitato locale per le provincie

Siciliane per la raccolta, esame ed invio dei prodotti agrari,

manifatturieri e di belle-arti alla esposizione Italiana, che avrà

luogo in Firenze.

Art. 2.

Esso potrà farsi rappresentare per le disposizioni da adottarsi

all'uopo da un Comitato di soci, eletto dal suo seno, il quale,

per organo del Presidente, corrisponderà colle Società eco

nomiche, e colle Commissioni comunali dell'Isola.

Art. 3.

Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno

è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 22 marzo 1861

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

li Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero dell'Interno

B. CUSA.

IV, 47.

Decreto col quale si istituiscono nelle tre Università di Sicilia

le scuole dei lavori anotomici e di Anatomia topografica.—È

seguilo dal Regolamento

5 aprile 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Volendo promuovere lo studio dell'Anatomia descrittiva, e

completare lo insegnamento della Medicina operativa;

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205

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza pel Di

castero della pubblica Istruzione:

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

Alla cattedra di Anatomia descrittiva di ciascheduna Uni

versità è aggiunta una Scuola di lavori anatomoci, alla quale

sarà destinato un Settore. E però all' attuale Settore ne

sarà aggiunto un altro, ed ambidue saranno Dottori aggre

gati alla Facoltà medica , ed avranno diritti , doveri e sti

pendi uguali.

Art. 2.

Alla cattedra di Medicina operativa in tutte tre le Università

è aggiunta la Scuola di anatomia chirurgica o topografica.

Essa verrà affidata ad un Dottore aggregato alla Facoltà me

dica col titolo di Chirurgo Settore , a cui è assegnato l'an

nuo stipendio di lire 1000.

Art. 3.

I lavori anatomici saranno oggetto di esami speciali per

chi aspira al grado di laurea in medicina e in chirurgia. Lo

sarà pure l'Anatomia chirurgica pei chirurgi.

Art. 4.

Sono istituiti dei premi d' incoraggiamento, da darsi agli

studenti di medicina e chirurgia, che riuscisser primi in un

esperimento di lavori anatomici.

Art. 5.

Un regolamento da noi approvato determinerà le rispettive

incombenze dei due Settori di anatomia e del Chirurgo Set

tore, e quanto altro abbisogni alla esecuzione di questo de

creto.

Art. 6.

I Consiglieri di Luogotenenza pei Dicasteri della pubblica

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206

Istruzione e delle Finanze, sono incaricati, ciascuno perla parte

che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Palermo 5 aprile 1861.

Il Luogotenente Generale del Ite

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero della pubblica Istruzione

BARONE DI MANDRALISCA

Il Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero delle Finanze

Presidente del Consiglio

CONTK AMARI

REGOLAMENTO

per le scuole dei lavori anatomici e di anatomia chirurgica,

in esecuzione dell'art. 5 del decreto di questa stessa data

Art. 1.

Essendo stati dati due Settori alla cattedra di anatomia

nelle tre Università, l'un di essi ad anni alterni sosterrà la

Scuola de' lavori anatomici, e l'altro farà le preparazioni bi

sognevoli al corso delle lezioni di Anatomia descrittiva, e so

stituirà il Professore della stessa nel caso di temporaneo im

pedimento. Ove poi vacasse la cattedra, ciascheduno di essi

colla medesima annua alternativa la occuperà come Profes

sore straordinario, finche non venga provveduta di Professore

ordinario. In tal caso, l'assistente al Settore funzionerà da

Settore, ed i due Settori alterneranno annualmente tra la cat

tedra e la scuola dei lavori anatomici. In tutte le loro funzioni

essi si suppliranno vicendevolmente nei casi di legittimo im

pedimento.

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Art. 2.

Ai due Settori è dato l'obbligo delle sezioni cadaveriche,

che occorreranno nelle cliniche universitarie, e quello an

cora di prestarsi alle sezioni richieste dal Professore di Ana

tomia patologica. Questi servizi saranno precisati con apposito

regolamento dalla Ispezione accademica di ciascheduna Uni

versità.

Art. 3.

La durata dei lavori anatomici non sarà minore di due ore

e mezzo, a giorni alterni per ora, ed avran luogo nell'Anfi

teatro anatomico e sue adiacenze, nelle ore pomeridiane, in

continuazione degli studi del mattino.

Art. 4.

Lo studio di Anatomia chirurgica sarà dato nel medesimo

locale, collo stesso orario, e a giorni alternati con quelli della

Scuola dei lavori anatomici. Il Chirurgo Settore, che vi è pre

posto supplirà il Professore di medicina operativa nei casi di

temporaneo impedimento.

Art. 5.

I Settori anatomici, e il Chirurgo Settore, ove supplissero

a lungo i professori ordinari nelle rispettive Cattedre, avran

diritto alle indennità, di cui è parola all'art. 86 della legge

sulla pubblica Istruzione.

Art. 6.

Gli studenti in medicina e in chirurgia si eserciteranno il

primo e il secondo anno di corso nei lavori anatomici, e gli

studenti in chirurgia il terzo ed il quarto anno nei lavori di

Anatomia topografica.

Art. 7.

Ogni biennio, cominciando dalla fine del secondo anno di

questa istituzione, saranno abilitati ad un concorso gli studenti

di medicina e di chirurgia. Dei due che risulteranno primi

l'uno sosterrà l'ufficio di Settore-assistente ai lavori anatomici,

e l'altro quello di Settore-assistente ai lavori di Anatomia chi

rurgica.

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208

Ognuno di essi pel biennio che dura il loro ufficio, avrà

lire 300 annue, e alla fine del corso il premio della laurea

franca di qualsivoglia tassa. Per il primo biennio un solo Set

tore provvisorio assisterà ed aiuterà nelle due scuole i ri

spettivi Settori.

Palermo 5 aprile 1861.

L'approvo

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero della pubblica Istruzione

BARONE DI MANDRALISCA

IV. 48.

Decreto col quale si raddoppiano nel Liceo Ginnasio

di Palermo talune scuole.

5 aprile 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Onde ovviare agli inconvenienti sperimentati sia per lo in

segnamento, sia anche per la disciplina in talune scuole del

Liceo Ginnasio di Palermo per lo esorbitante numero di stu

denti;

Sulla proposta del Consigliere della pubblica Istruzione;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

Sono raddoppiate nel Liceo Ginnasio di Palermo le seguenti

cattedre :

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209

1 . Di lingua italiana con gli elementi di geografia e sto

ria per la la Classe con l'annuo stipendio di. . L. 1000

2. Altra identica per la seconda classe con . » 1000

3. Di lingua e letteratura italiana con un incari

cato per dare lezioni nei giorni dispari alla terza clas

se con . . . » 1000

4. Di lingua latina con » 800

5. Di lingua francese con un incaricato per dare

lezioni in ogni settimana nei giorni pari con . . » 600

6. Di geografia e storia con un incaricato per dare

tre lezioni la settimana alla terza classe nei giorni pa

ri con )>, 500

7. Di aritmetica e di disegno lineare, e principii

di geometria piana con uno incaricato dello insegna

mento con » 750

8. Di calligrafia con un incaricato delle lezioni

con » 750

9. Finalmente vi sarà un catechista da scegliersi

fra i bibliotecari con un soprasoldo di. . . . » 300

Art. 2.

I Consiglieri della Istruzione pubblica e delle Finanze sono

incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della ese

cuzione del presente decreto.

Palermo 5 aprile 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero della pubblica Istruzione

BARONE DI MANDRALISCA

Il Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero delle Finanze

Presidente del Consiglio

CONTE AMARI

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210

N. 49.

Decreto che istituisce in Girgenti la Camera di disciplina

degli Avvocati.

8 aprile 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Veduto il decreto dei 2 dicembre 1841 riguardante lo sta

bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza inca

ricato del Dicastero di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza :

Decreta :

Art. 1.

È istituita in Girgenti la Camera di disciplina degli Av

vocati.

Art. 2.

Sono nominati presso la medesima :

Presidente il signor Giuseppe De Luca

Censore s Giambattista Picone

Relatore « Rosario Cipollina

Segretario » Pasquale Vaccaro

Tesoriere M Michele Biondi

Componenti » Giuseppe D'Alessandro

)) Diego Cigna

)) Giuseppe Mirabile

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211

Art. 3.

Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e

Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 8 aprile 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero di Grazia e Giustizia

F. SANTOCANALE

N. 50.

Decreto che istituisce in Palermo, Messina e Catania le Com

missioni provinciali per la liquidazione diffinitiva dei danni

arrecati dalle truppe borboniche in Sicilia.

12 aprile 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Veduti i decreti dittatoriali del 18 maggio , 8 e 9 giu

gno 1860, relativi ai danni cagionati in Sicilia dalle truppe

borboniche negli ultimi disastrosi avvenimenti;

Vedute le istruzioni approvate in data del 18 dello stesso

mese di giugno;

Volendo provvedere in modo diffinitivo alla continuazione

dei pagamenti in favore di tante sventurato famiglie che sof

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212

fersero per la patria, e degli esteri residenti in quest'isola

all'epoca degli avvenimenti anzidetti;

Sulla proposta dei Consiglieri di Luogotenenza pei Dica

steri delle Finanze, dell'Interno e degli affari Ecclesiastici;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decketà:

Art. 1.

Sono istituite in Palermo , Messina e Catania delle Com

missioni provinciali, le quali sulle notizie che potranno ap

prestare i verbali delle Commissioni verificatrici dei danni di

ciascun comune, e gli originali documenti in appoggio agli

stessi, non che sopra qualunque altro elemento che repute"

ranno utile, stabiliranno diffinitivamente l' ammontare delle

perdite sofferte da ciascun individuo,, e gli rilasceranno un

certificato a stampa a firma di tutti i Componenti, giusta il

modello che verrà opprovato dal Governo, rappresentante la

cifra d'indennizzamento allo stesso individuo attribuita, fatta

sottrazione delle somme in qualunque modo pagate in linea

di acconto.

Art. 2.

Le suddette Commissioni saranno composte di tre Consiglieri

provinciali, che lo stesso Consiglio della Provincia delegherà,

e di tre altri funzionarj da destinarsi dal Governo, verranno

presedute dal Governatore della Provincia, ed assistite da im

piegati a scelta del Governo medesimo.

Art. 3.

Ove trattisi di rimborso dei danni immobiliari le Com

missioni pria della consegna allo interessato del certificato

di credito , cureranno di avvertirne il pubblico per mezzo

del Giornale Officiale, e ciò per gli effetti di legge ai termini

del Sovrano Rescritto del 2 settembre 1826.

Art. 4.

Il Tesoriere Generale sceglierà trai Capi di Ripartimento o

di Sezione della Tesoreria una Commissione, la quale sulle

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213

liste di carico che riceverà dai Dicasteri dell'Interno e degli

affari Ecclesiastici, forniera da una parte nel termine di due

mesi uno stato generale dell'introito, che si potrà ricavare

in ciascun anno da fondi di beneficenza contemplati nel de

creto del 9 giugno 1860, e spedirà dall'altra le liste anzidette

agli Agenti della percezione, che avran l'obbligo di riscuotere

dai rispettivi amministratori le somme in esse annotate e ne

terranno conto a parte.

Art. 5.

Riconosciutosi lo intero ammontare dei danni nelle tre pro

vincie di Palermo, Messina e Catania, non che lo effettivo in

troito annuale proveniente dai fondi di beneficenza assegnati

dal decreto suddetto, i Governatori ed il Tesoriere Generale

rassegneranno i rispettivi stati al Governo, che stabilirà la

somma da destinarsi in ogni anno al pagamento del credito

in favore dei danneggiati , e determinerà il modo con cui

dovrà eseguirsi.

Art. 6.

I Consiglieri di Luogotenenza pei Dicasteri della Finanza,

dello Interno e degli Affari Ecclesiastici sono incaricati, cia

scheduno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del

presente decreto e dei relativi regolamenti.

Palermo 12 aprile 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Consigliere pel Dicastero delle Finanze

Presidente del Consiglio

CONTE AMAI»

Il Consigliere pel Dicastero dell'Interno

BARONE CUSA.

Il Consigliere pel Dicastero degli all'uri Ecelesiastici

F. SANTOCANALE

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214

N. 51.

DEcnETo che scioglie il Consiglio comunale di Palermo , e no

mina il Pretore Duca della Verdura a Delegato straordinario

del Governo.

12 aprile 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto il Reale decreto dei 30 dicembre 1860;

Visti gli articoli 144 , 214, 222 della legge del 23 otto

bre 1859;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Palermo,

sulla nomina della Giunta municipale , in data 1 7 febbraro

e 30 marzo 1861, non che le determinazioni date sulle stesse

dal Governatore della provincia , in data delli 22 marzo e

11 aprile;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza pel Di

castero dell' Interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta :

Art. 1.

Il Consiglio comunale della città di Palermo è sciolto.

Art. 2.

Con altro decreto sarà provveduto, entro il termine di leg

ge, alla convocazione degli elettori comunali onde procedere

alle nuove elezioni.

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215

Art. 3.

Dalla data del presente decreto sino al giorno della riu

nione effettiva del nuovo Consiglio comunale e della elezione

della Giunta, l'amministrazione del Comune resta affidata al

Pretore, in atto esercente, signor Duca della Verdura, qual

Delegato straordinario del Governo colle attribuzioni definite

dalla legge , rimanendo lo stato civile affidato ai funzionari

che ne sono stati incaricati finora.

Art. 4.

Ordina che il presente decreto , munito del Sigillo dello

stato, sia inserito nella raccolta degli Atti del Governo, man

dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo 12 aprile 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza

pel Dicastero dell'Interno

B. CUSA

N. 52.

Regio Decreto col quale viene accettata la dimissione

del Luogotenente Generale marchese Montezemolo.

14 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto 2 dicembre 1860, con cui abbiamo

nominato il Senatore del Regno Marchese Massimo Corderò

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216

di Montezemolo Nostro Luogotenente Generale delle Provincie

Siciliane;

Vista la sua domanda colla quale per motivi di salute chiede

di essere dispensato da tale carica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Il Senatore del Regno Marchese Massimo Cordero di Mon

tezemolo è sulla sua domanda dispensato dalla carica di No

stro Luogotenente Generale nelle provincie Siciliane.

Il Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato

dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla

Corte dei Conti.

Dato a Torino, addi 14 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR

IV. 53.

Regio Deciieto col quale il Luogotenente Generale dell'Esercito

cavaliere Alessandro della Rovere è nominato Luogotenente

Generale in Sicilia.

U aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE II

RE D' ITALIA

Visto il nostro decreto in data d'oggi, col quale il Sena

tore del Regno Marchese Massimo Cordero di Montezemolo

Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Siciliane venne,

in seguito a sua dimanda, dispensato da tal carica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segre

tario di Stato per gli Affari Esteri;

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217

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Articolo Unico.

Il Luogotenente Generale del Real Esercito Cavaliere Ales

sandro Della Rovere Intendente Generale dell'Armata, è no

minato Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Sici

liane.

L' anzidetto nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è

incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà re

gistrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, li 14 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR

IV. 54.

Regio Decreto col quale l'amministrazione di Sicilia presso la

Luogotenenza Generale tiene divisa in Dicasteri, con mettervi

a capo dei Segretari Generali.

14 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto del 2 dicembre 1860 num. 4470,

col quale fu stabilita la Luogotenenza Generale per l'Isola di

Sicilia;

Visto l'altro nostro decreto del 14 febbraro 1861 n. 4630,

con cui si dichiarò nulla innovato intorno all'ordinamento ed

alle attribuzioni della Luogotenenza di Sicilia salvo in quanto

all'esercizio dei pieni poteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

15

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218

Sulla proposta del Presidente del Consiglio , Ministro Se

gretario di Stalo per gli affari Esteri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1.

L'Amministrazione delle Provincie dell'Isola di Sicilia presso

la Luogotenenza sarà divisa nei seguenti Dicasteri:

1° Interno e Sicurezza pubblica;

2° Grazia e Giustizia ed affari Ecclesiastici;

3° Istruzione pubblica ed Agricoltura e Commercio e La

vori pubblici;

4° Finanze.

Il Dicastero dell'Interno e della Sicurezza pubblica po

trà, occorrendo, essere diviso in due Dicasteri per decreto

del Luogotenente.

Art. 2.

A capo dei predetti Dicasteri saranno proposti dei Segre

tari Generali.

Art. 3.

Saranno determinati con particolari istruzioni gli affari che

devono essere deferiti all'Amministrazione centrale e quelli

che debbono essere spediti immediatamente dalla Luogote

nenza Generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, man

dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addi 14 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUll

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IV. 55.

Decreto col quale si accoglie la dimissione dei Consiglieri di

Luogotenenza e dei loro Segretari Generali, si lasciano in

dipendenti l'uno dall'altro i Dicasteri dell'Interno e della Si

curezza pubblica formando due distinte amministrazioni , e

si nominano i nuovi Segretari Generali.

21 aprile 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto il Real decreto delli 14 corrente aprile , col quale

venne data novella forma alla Luogotenenza del Re in que

ste provincie;

Ritenuta la dimissione rassegnata al marchese Montezemolo

da tutti i membri del Consiglio di Luogotenenza, e dal me

desimo accettata con preghiera di continuare in uffizio sino

al termine dei suoi poteri;

Ritenuta pure la dimissione contemporaneamente data ed

in egual modo accettata dai Segretari Generali dei singoli

Dicasteri;

Decreta :

Art. 1.

Il conte Michele Amari, barone Nicolò Cusa, generale Gia

cinto Carini, barone Piraino di Mandralisca, avvocato Filippo

Santocanale , principe Romualdo Trigona di Sani' Elia sono

dispensati dietro loro dimanda dalle funzioni di Consiglieri

di Luogotenenza.

Art. 2.

Sono dispensati dietro loro dimanda dalle funzioni di Se

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220

gretari Generali dei rispettivi Dicasteri i signori Napoli cava

liere Federico , Maltese Avvocato Paolino, Cacopardo Salva

tore Professore di Medicina legale e Consigliere del Consi

glio Superiore distruzione, Guccione avvocato G. Battista dei

baroni di Portaferrata Giudice della Gran Corte Civile di Pa

lermo.

Art. 3.

I Dicasteri dell'Interno e della Sicurezza Pubblica continue

ranno a formare due distinte Amministrazioni l'una dall'altra

indipendente.

Art. 4.

Sono incaricati delle funzioni dì Segretari Generali:

Pel Dicastero di Grazia e Giustizia il signor Avvocato Pao

lino Maltese;

Pel Dicastero dell'Interno il cavaliere Carlo Faraldo Di-

tendente di prima classe, già in funzioni di Vice-Governatore

a Nizza:

Pel Dicastero delle Finanze il signor Gregorio Caccia ,

Consigliere alla Gran Corte dei Conti con grado di Avvocato

Generale;

Pel Dicastero d" Istruzione pubblica , Lavori pubblici e

Agricoltura e Commercio il cavaliere Federico Napoli;

Pel Dicastero di Sicurezza pubblica il signor Ciaccio Fran

cesco Paolo.

Manda a chi spetta di osservare e fare osservare il pre

sente , che dovrà far parte della raccolta ufficiale degli atti

del Governo.

Palermo li 21 aprile 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

A. DELLA ROVERE

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IV. 56.

Decreto che convoca i Collegi elettorali della città di Palermo

per la elezione dei Consiglieri comunali.

29 aprile 1801.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto il decreto del 12 aprile 1861;

Visto l'articolo 222 della legge del 23 ottobre 1859;

Sulla proposizione del Segretario Generale pel Dicastero

dell' Interno;

Decreta. :

I Collegi elettorali della città di Palermo sono convocati

pel dì 12 del mese di maggio, onde procedere alla elezione

dei Consiglieri comunali.

n Segretario Generale pel Dicastero dell'Interno è incari

cato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 29 aprile 1861.

Il Segrelario Generale

del Dicastero dell'Interno

FARALDO

Il Luogotenente Generale del Re

A. DELLA ROVERE

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222

N. 57.

Decreto che istituisce in Siracusa la Camera di disciplina

degli Avvocati.

28 maggio 1861

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Veduto il decreto del 2 dicembre 1841 riguardante lo sta

bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati;

Sulla proposizione del Segretario Generale incaricato del

Dicastero di Grazia e Giustizia;

Decreta:

Art. 1.

È istituita in Siracusa la Camera di disciplina degli Av

vocati.

Art. 2.

Sono nominati presso la medesima :

Presidente il signor Emmanuele Vasquez,

Censore » Antonio Failla,

Relatore » Nicolò Bonincontro,

Segretario » Francesco Accolla,

Tesoriere » Luigi Greco,

Componenti « Gaetano Adorno,

)> « Gabriele Rizzo,

» » Giuseppe Serafino,

» » Alessandro Jozia.

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223

Art. 3.

Il Segretario Generale pel Dicastero di Grazia e Giustizia

è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 28 maggio 1861.

Il Luogotenente Generai* del Re

A. DELLA ROVERE

Il Segretario Generale

pel Dicastero di Grazia e Giustizia

paolo maltesi:

N. 58.

Decreto col quale si proroga il termine per la commuta dei

canoni in generi dovuti al Comune di Caltagirone.

28 maggio 186I.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Veduti i decreti del 26 giugno e U agosto 1860, riguar

danti la commuta in danaro dei canoni dovuti in generi al

Comune di Caltagirone;

Sulla proposizione del Segretario Generale incaricato del

Dicastero dell'Interno;

Decreta:

Art. 1.

R termine assegnato a tutto giugno 1861 per portarsi a

compimento le operazioni relative alla commutazione di cui

è parola rimane prorogalo a tutto ottobre venturo.

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Art. 2.

Il Segretario Generale del Dicastero dell'Interno è incari

cato dell'esecuzione del presente decreto.

Palermo 28 maggio 1861.

II Luogotenente Generale del Re

A. DELLA ROVERE

II Segretario Generale

del Dicastero dello Interno

FARALDO

N. 59.

Decreto che applica alla Sicilia il decreto regio dei 30 apri

le 1851, col quale fu creata la medaglia per rimeritare le

azioni di valore civile.—È seguito dal carnato decreto regio.

i giugno 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Sulla proposta del Segretario Generale incaricato del Di

castero dell'Interno;

Decreta :

Art. 1.

Sarà pubblicato e reso esecutivo nelle Provincie Siciliane

il Real decreto del 30 aprile 1851 , col quale venne creato

un distintivo di onore consistente in una medaglia d'oro o

di argento per rimeritare le azioni di valore civile.

Art. 2.

Le operazioni dell' articolo 5° del detto decreto , affidate

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225

agli antichi Consigli delegati dei Comuni, passano di dritto

fra le attribuzioni delle Giunte municipali.

Art. 3.

Al Segretario Generale incaricato del Dicastero dell'Interno

è affidata la esecuzione del presente decreto.

Palermo 4 giugno 1861.

■ Il Luogotenente Generale del Re

A. DELLA ROVERE

Il Segrelario Generale

incaricato del Dicastero dell'Interno

FARALDO

Regio Decreto per la medaglia al valore civile.

30 aprile 1851.

VITTORIO MANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ecc. ecc.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato

per gli affari dell'Interno;

Abbiamo determinato e determiniamo :

Art. 1.

È creato un distintivo d' onore consistente in una meda

glia d' oro o d' argento per rimeritare le azioni di valore

civile.

Art. 2.

La medaglia sarà del diametro di centimetri tre e mezzo.

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226

Sovra un lato sarà effigiata la croce di Savoia con al

l'intorno il motto: — Al valore civile, e sull'altro sarà scol

pito in mezzo a due rami di quercia il nome del rimeritato

con indicazione del luogo, e del giorno in cui è seguita l'a

zione.

Art. 3.

Essa si porterà appesa al lato sinistro dell'abito con un

nastro tricolore.

Art. 4.

La medaglia al valore civile sarà accordata in oro od in

argento a seconda dei casi a chi avrà evidentemente arri

schiata la propria vita :

Per salvar quella di persone esposte ad imminente, e

grave pericolo;

Per impedire o diminuire il danno di un grave disastro

pubblico o privato;

Per ristabilire l' ordine pubblico ove fosse gravemente

turbato, e per mantenere forza alla legge;

Per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori che

infestassero il paese.

Art. 5.

Le azioni per le quali potrà farsi luogo alla concessione

della medaglia al valore civile dovranno essere fra due mesi

successivi accertate per atto Consolare del Consiglio delegato

del Comune in cui è seguita l'azione, all'appoggio di chiare

ed irrefragabili prove.

Art. G.

Tali atti consolari saranno trasmessi nel termine perento

rio di un altro mese al Ministro degli affari Interni coi re

lativi documenti.

Art. 7.

Una Commissione permanente composta di cinque mem

bri da noi nominata sarà incaricata di esaminare il merito

dell'azione, e di proporne il premio.

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221

Le sue proposte saranno a noi riferite dal Ministro dello

Interno per le nostre determinazioni.

Art. 8.

Le medaglie saranno trasmesse ai rispettivi Sindaci dai

quali saranno conferite all'autore dell'azione rimeritata alla

presenza del Consiglio delegato, ed al cospetto della Guar

dia Nazionale.

Art. 9.

Qualora un Battaglione di Guardia Nazionale raccolto sotto

le armi abbia dimostrato un valore così segnalato da meri

tare una perenne testimonianza di onore al corpo potrà es

sere concessa la medaglia alla sua bandiera.

Art. 10.

La medaglia sarà eziandio accordata a militari di qualun

que arma che trovandosi sul luogo di qualche infortunio a-

vranno fatta un'azione di valore civile.

In questo caso l'azione dovrà pure essere accertata per

atto del Consiglio delegato , ma ove trattasi di militari che

non siano in congedo vi dovrà precedere la richiesta od il

consenso del Comandante del Corpo.

Le medaglie così concesse saranno inviate dal Sindaco

al Comandante del Corpo per essere distribuite nelle confor

mità praticate in simili casi.

Art. 11.

Non potrà essere premiato col distintivo della medaglia chi,

comunque abbia fatto un'azione di valore civile, stia scontando

una condanna criminale, o correzionale.

Ne sarà parimente privato colui che dopo esserne stato

insignito incorresse in una simile condanna.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto non potranno invocarsi

per azioni anteriori al giorno della pubblicazione del me

desimo.

Il Ministro degli affari Interni è incaricato dell'esecuzione

del presente decreto , il quale sarà registrato all' ufficio del

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Controllo Generale, pubblicato, ed inserto negli atti del Go

verno.

Torino addi 30 aprile 1851.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale

li 4 maggio 18W

Reg. 6, Atti dei Governo, a e. 230.

MORENO

GALVAGXO

N. 60.

Decreto che corregge l'articolo 87 della legge 4 marzo 1848

sulla Guardia Nazionale pubblicata in Sicilia, relativo alla

composizione del Consiglio di disciplina di Battaglione.

28 giugno 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Vista la legge sulla Guardia Nazionale del 4 marzo 1848;

Ritenuto che nel testo officiale promulgato in Sicilia col

decreto Luogotenenziale del 15 dicembre 1860 all'articolo 87

sarebbe occorsa una omissione per non essersi fra i compo

nenti del Consiglio di disciplina del Rattaglione annoverato il

Capitano;

Sulla proposizione del Segretario Generale dell'Interno;

Decreta :

Art. 1.

L'articolo 87 della legge del 4 marzo 1848 resta corretto

come appresso :

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a Art. 87. Il Consiglio di disciplina del Battaglione sarà

« composto di sette Giudici cioè :

« Di un Maggiore Presidente, di un Capitano, di un Luo-

« gotenente o Sottotenente, di un Sergente, un Caporale e due

« Militi. »

Art. 2.

Il Segretario Generale dell' Interno è incaricato della ese

cuzione del presente decreto.

Palermo 28 giugno 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

A. DELLA ROVERE

Il Segrelario Generale

pel Dicastero dello Interno

. FARALD0

N. 61.

Decreto che fissa l'interesse per le operazioni della Cassa

di sconto di Palermo dal 1° luglio 1861.

29 giugno 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto l'articolo IV del decreto del 27 dicembre 1858 sulla

istituzione delle Casse di Sconto in Sicilia;

Vista la determinazione del 29 gennaro 1861 (1) per la

(1) Con la cennata delerminazione dei 29 gennaro 18<ìl Tu disposto elic la

Cassa di sconto in Palermo avesse ripreso le sue operazioni meno per le an-

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230

quale fu riattivala la Cassa di Palermo per le operazioni re

lative alla pegnorazione delle rendite iscritte sul Gran Libro,

ed allo sconto dei semestri di esse rendite, non che a quello

degli effetti privati;

Visti i rapporti rassegnati dal Consiglio della detta Cassa

in data del 29 aprile e 6 maggio decorsi, in ordine alla ra

gionata dello interesse da fissarsi per le operazioni tanto di

pegnorazione che di sconto;

Inteso il parere della Commessione all'uopo incaricata;

Sulla proposizione del Segretario Generale per la Finanza;

Ordina :

Che a far tempo dal 1° luglio prossimo venturo Tinte-

resse per le operazioni della Cassa di sconto di Palermo re

sti così fissato :

1. Per la pegnorazione delle rendite iscritte sul Gran

Libro.

ticìpazioni di cui al paragrafo 2° dell'art. 1° del regolamento dei 27 dicem

bre 1858, e fu altresì regolato l'interesse nel seguente modo:

Per lo sconto dei semestri della rendita:

Fino a 4 mesi il 7 per •/«.

Da 3 a 6 mesi 1*8 per °/o.

Per la pegnorazione delle rendite:

A 3 mesi il 4 ' ', per "/•■

Da 4 a 5 mesi il 5 per %.

A 6 mesi il 5 '/■, per "/<>.

Per le cambiali traettizie ed altri valori commerciali:

A 3 mesi il 6 per °/o.

A 4 mesi il 7 per %.

A S mesi il 7 '/. per •/•.

A 6 mesi l'8 per °/o.

Per le rinnovazioni della pegnorazione della rendita iscritta e dei certificati

al latore, per le sole partite che trovavansi pegnorate, fu stabilito il calcolo

sulla base di ducati 90 per ogni ducali 5 di rendita.

Per la Cassa di sconto di Messina fu ordinato di limitarsi le operazioni alle

sole rinnovazioni delle pegnorazioni, e elicsi fossero eseguite sulla base del

calcolo di ducati 90 per ogni 5 ducati di rendita con gì' interessi seguenti :

A 3 mesi il 4 '/. per %•

Da 4 mesi a 5 mesi il 5 per %.

A 6 mesi il 5 '/» per %.

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A 3 mesi il 6 per %.

Da 4 a 5 mesi il 6 %/x per */%.

A 6 mesi il 6 % per %

2. Per lo sconto delle cambiali traettizie e di altri effetti

commerciali:

A 3 mesi il 6 */5 per %.

A 4 mesi il 7 per %.

A 5 mesi il 7 % per %•

0 '

/ o-A 6 mesi l*8 per

3. Per lo sconto dei semestri della rendita iscritta;

Da 3 a 4 mesi il 7 per °/t.

Da 5 a 6 mesi l'8 per %

Palermo 29 giugno 1861.

Il Luogotenente Generale del Uè

A. DELLA ROVERE

Il Segrelario Generale pel Dicastero delle Finanze

CACCIA

N. 62.

Decreto che divide la Guardia Nazionale di Palermo in Le

gioni, formate di tre Battaglioni, di cui uno di /tersaglieli,

e stabilisce la rispettiva circoscrizione territoriale.

2 luglio 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visti gli art. 30, 36 e 39 della legge del 4 marzo 1848;

Sulla proposizione del Segretario Generale del Dicastero

d«UInterno;

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Decreta:

Art. 1.

La Guardia Nazionale di Palermo sarà divisa in quattro

Legioni della forza di tre Battaglioni da quattro Compagnie

per cadauno.

Art. 2.

Uno dei detti tre Battaglioni di ciascuna Legione sarà com

posto dell* arma speciale dei Bersaglieri, ed organizzato giu

sta le norme che saranno dettate con altro apposito provve

dimento.

Art. 3. •

Le Legioni saranno distinte secondo i quattro mandamenti

interni di questa città, e quindi comprenderà ciascuna tutti

quei cittadini chiamati dalla legge a far parte della Guardia

Nazionale che trovansi domiciliati nel rispettivo mandamento,

ed in quella parte del territorio esterno circostante ad ognuno

di essi.

Di conseguenza gli attuali Battaglioni entreranno a far

parte delle varie Legioni nel modo seguente:

La Legione Tribunali sarà composta dall'attuale 1° Bat

taglione e dalle Compagnie del 6° che rientrano nella cir

coscrizione territoriale assegnata a detta Legione.

Quella di Castellammare sarà formata da' 2° e 7° Bat

taglioni, dalla Compagnia dell' 8° stanziata al Molo , e dalle

due Compagnie del 5° stanziate al Borgo.

Quella di Monte di Pietà dal 3° Battaglione, dalle Com

pagnie del 5° stanziate a S. Francesco di Paola e dalle pri

me tre Compagnie del 9° stanziate sul perimetro territoriale

assegnato a questa Legione.

Quella finalmente di Palazzo Beale sarà composta dal 4°

Battaglione, e dalle Compagnie del 6° e del 9° che rientrano

nell'ambito territoriale della medesima.

I componenti poi degli attuali Battaglioni mobili restano

incorporati alla Legione del loro rispettivo domicilio, per for

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mare i quadri del Battaglione dei Bersaglieri di ognuna di

esse.

Art 4.

Ciascuna Legione prenderà il suo numero progressivo a

sorteggio, e cosi pure i due Battaglioni ordinari di ciasche

duna.

Art. 5.

Ciascuna Legione avrà un corpo di Zappatori e Fallegnami

composto di un Sergente, di un Caporale, e di dodici uomini

da prendersi sul ruolo del controllo del servizio ordinario.

Salvo i distintivi del grado e del corpo i detti Fallegnami

avranno tutti la stessa divisa.

Art. 6.

È data facoltà a ciascuna Legione di aversi un corpo di

musica, oltre il personale delle trombe e dei tamburi.

Art. 7.

Il Segretario Generale dell'Interno è incaricato della ese

cuzione del presente decreto.

Palermo 2 luglio 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

A. DELLA ROVERE

Il Segrelario Generale pel Dicastero dell'Interno

FARALDO

Lfi

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IV. 63.

Decreto che stabilisce le norme per la organizzazione dei Bat

taglioni dei Bersaglieri della Guardia Nazionale.

2 luglio 18GI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto l'articolo 2 del decreto di pari data con cui nel prov

vedersi alla formazione della Guardia Nazionale di Palermo

in Legioni fu stabilito che uno dei tré Battaglioni di ciascuna

Legione dovesse essere formato dell'arma speciale dei Ber

saglieri, per la cui organizzazione fu riserbato di determi

nare apposite norme;

Visto l'articolo 30 della legge del 4 marzo 1848;

Sulla proposizione del Segretario Generale del Dicastero

dell' Interno;

Decreta :

Art. 1.

La iscrizione dei militi nei Battaglioni dei Bersaglieri della

Guardia Nazionale di Palermo è volontaria , e si effettuirà

in apposito Controllo del Consiglio di ricognizione del quar

tiere di ciascuna Legione.

Art. 2.

Le domande per l'ammissione in alcuno dei detti Batta

glioni dovranno esser dirette al rispettivo Capo di Legione,

e giustificare :

.4) Di essere l'aspirante iscritto nel Controllo di servizio

ordinario del quartiere istesso.

B) Di non avere oltrepassata l'età di anni 35.

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Art. 3.

L'ammissione sarà decretata in vista dell'attitudine dell'a

spirante da una Commessione composta per ogni quartiere

da un delegato della Giunta municipale, da un uffiziale pre

scelto dal Comandante Generale , e presieduta dal Capo di

Legione, il quale destinerà uno dei solto uffiziali per far da

Segretario.

Art. 4.

Saranno esenti dallo esame di detta Commessione tutti co

loro che han fatto parte dei Battaglioni di 2a categoria, os

sia degli attuali Battaglioni mobili tuttora iscritti nel controllo

di servizio ordinario. Dessi conserveranno i loro attuali gradi

sino alle nuove rielezioni generali, formeranno i quadri dei

detti Battaglioni di Bersaglieri nella Legione cui appartengono

in ragione del loro domicilio.

Art. 5.

Ognuno dei detti Battaglioni farà per turno cogli altri il

servizio ordinario, e potrà, occorrendo il bisogno, essere in

viato a ragguardevole distanza dalla città.

Art. 6.

La divisa di detti Bersaglieri sarà la stessa di quella pre

scritta per la Guardia Nazionale, con l'aggiunta dei distintivi

propri dell'arma dei Bersaglieri.

Art. 1.

La cancellazione dal ruolo dei detti Bersaglieri potrà aver

luogo , o per domanda espressa diretta al Comandante del

Corpo , fondata sopra giusti motivi di età , di salute , o di

mutato domicilio, o in seguito di due condanne riportate in

un anno dal Consiglio di disciplina per mancanza ad un ser

vizio qualunque.

Art. 8.

Nel di più restano applicabili ai detti Battaglioni tutte le

altre disposizioni legislative per la Guardia Nazionale.

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23C

Art. 9.

Il Segretario Generale del Dicastero dell'Interno resta in

caricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo li 2 luglio 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

A. DELLA ROVERE

Il Segretario Generale del Dicastero dell'Interno

FARALDO

N. 64.

Decreto col quale si istituiscono delle Conferenze Magistrali in

Palermo, Girgenti e Catania, e si stabiliscono le nonne per

l'ammissione degli aspiranti a Maestri delle scuole primarie.

2 luglio 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Sulla proposizione del Segretario Generale del Dicastero

della pubblica Istruzione.

Decreta :

Art. 1.

All'oggetto dì provvedere al nuovo ordinamento delle scuole

primarie nelle Provincie Siciliane, saranno aperte apposite

Conferenze Magistrali in Palermo, Girgenti e Catania e do

vranno durare dal 1° agosto al 15 ottobre prossimo.

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237

Art. 2.

Lo scopo di tali Conferenze ò quello di far conoscere ai

Maestri quali sieno veramente la natura ed i limiti dello in

segnamento elementare, e di render loro familiari i metodi

che l'esperienza ha dimostrato più acconci. Perciò esse ver

seranno principalmente sul modo di svolgere i programmi

delle classi elementari inferiori, sulle discipline da osservarsi

nelle scuole tanto diurne che serali, tanto pei fanciulli che

per gli adulti.

Art. 3.

Esse saranno regolate ciascuna da due professori nomi

nati dal Ministero della pubblica Istruzione, a carico del reale

erario.

I Governatori delle Provincie Siciliane inviteranno i Co

muni a sovvenire con conveniente indennità i maestri chia

mali ad assistere a tali conferenze.

Art. 4.

Tutti i maestri ai quali sarà accordata tale indennità a-

vranno obbligo d'intervenire alle Conferenze stesse, e saranno

considerati come dimissionari dall'officio di pubblici insegnanti

coloro che rifiuteranno, salvo che sieno impediti per giusti

ficato motivo.

Art. 5.

Avranno facoltà di farsi inscrivere alle Conferenze anche

i maestri privali ei giovani oltre 18 anni, che intendessero

abbracciare la carriera di maestri, purchè superino la pruova

di ammissione.

Art. G.

Una Commessane composta dal Presidente del Consiglio

Provinciale amministrativo, dall'Ispettore provinciale e dal

Sindaco o da altro membro designato dal Consiglio comu

nale e presieduto dal Governatore, veglierà alla regolare ani

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238

messione degli aspiranti ed al buon andamento delle Con

ferenze.

Art. 7.

La iscrizione delle domande d'ammissione si farà presso

l* Ispettore o quell'altra persona che sarà a ciò deputata in

suo nome, ed il registro di esse sarà aperto dal 15 a tutto

il 31 luglio.

Art. 8.

Al chiudersi delle Conferenze, vale a dire dal 12 ottobre

si darà l'esame a tutti coloro che le frequentarono. L'esame

sarà una pruova orale che durerà non meno di 20 minuti

per ciascun candidato.

Coloro che sosterranno con buon esito tale pruova a-

vranno un attestato che gioverà per la conferma dei maestri

esercenti e già patentati, e come esame di ammissione alle

scuole Normali dello Stato per coloro ai quali manchi qual

siasi titolo legale allo insegnamento.

Art. 9.

ll Segretario Generale per la pubblica Istruzione è inca

ricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 2 luglio 1861.

li Luogotenente Generale del Re

A. DELLA ROVERE

Il Segrelario Generale

F. NAPOLI

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IV. 65.

Decreto col quale è disposto di chiudersi dal 20 luglio 18G1

tutte le Scuole elementari dell'Isola per dar aggio ai rispet -

tini maestri d'intervenire alle Conferenze Magistrali.

3 luglio 1801.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto il decreto del 2 luglio, col quale istituendosi delle

Conferenze Magistrali in Palermo, Girgenti e Catania, si or

dinò che le stesse avesser la durata dal 1° agosto al 15 ot

tobre prossimo;

Volendo che tutti i maestri delle scuole elementari abbiano

il tempo necessario per trovarsi presenti alle Conferenze an

zidette sin dalla loro apertura, e profittino dell'insegnamento

che loro verrà dato, facendo gli esami corrispondenti;

Decreta :

Art. I.

Le Scuole elementari di Sicilia b peso dei Comuni e dello

Stato saran chiuse a 20 luglio andante e non si riapriranno

che al novembre prossimo.

Art. 2.

Il Segretario Generale per la pubblica Istruzione è incari

cato dell'esecuzione del presente decreto.

Palermo 3 luglio 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

A. DELLA ROVERE

Il Segrelario Generale della pubblica Istruzione

F. NAPOLI

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N. 66.

Ordinanza che prescrive agl'impiegati dello Stalo e delle pub

bliche amministrazioni di dichiarare quanti impieghi si ab

biano.

9 lu-'lio 1861

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Ordina :

Che i Segretari Generali dei vari Dicasteri prescrivano a

'tutti i Capi delle pubbliche Amministrazioni di loro corri

spettiva dipendenza di ritirare da qualsiasi funzionario, im

piegato, uffiziale, soprannumero, od alunno una dichiarazione

ehe faccia manifesto quali soldi, indennità, gratificazioni, pez-

zotli, ed altro emolumento si abbiano, e per quali carichi,

siano a peso del bilancio dello Stato, o di qualunque pubblica

Amministrazione.

Che ove il «dichiarante godente più impieghi non perce

pisca gli averi corrispondenti a quelli dei posti che occupa,

ma goda degli averi annessi ai posti di grado inferiore , e

ciò per effetto delle disposizioni di massima dettate col Re

scritto di ottobre 1819 o per altre disposizioni posteriori,

debba farsene menzione nello statino alla colonna delle Os

servazioni.

Che tale dichiarazione, che dovrà esser firmata dal di

chiarante e vistata dal Capo dell'Amministrazione per la le

galità della dichiarazione medesima e per lo adempimento

in termine , sia presentata nel periodo improrogabile , cur-

suro dalla data di questa Ordinanza, per Palermo di giorni

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dodici e per gli altri punti dell'Isola di giorni venti , sotto

la pena della sospensione del soldo od averi qualunque, ap

pena decorsi tali termini e non sia fatta la presentazione.

Che ne siano responsabili sul loro soldo i Capi dell'Am

ministrazione, se permetteranno che si ometta la osservanza

di tale disposizione.

Che tutti coloro che alterassero od occultassero nella

dichiarazione suddetta i veri loro averi di ogni natura, siano

destituiti, quando si paleserà la occultazione.

Che le dichiarazioni, di cui si tratta, sian fatte conformi

all'annesso modello.

Che infine i Capi delle Amministrazioni , raccolte che

avranno siffatte dichiarazioni, ne formino uno stato, che di

unita alle stesse trasmetteranno ai rispettivi Dicasteri nel ter

mine anco improrogabile di giorni otto.

Palermo 9 luglio 1861.

Il Luogoiencnle Generale del Re

A. DELLA ROVERE

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242

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243

IV. 67.

Decreto che stabilisce l'uniforme ilei Battaglioni

dei Bersaglieri della Guardia Nazionale.

17 luglio 18f>1.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto l'art. 6 del decreto del 2 luglio corrente relativo alla

divisa dei Battaglioni dei Bersaglieri della Guardia Nazionale

di Palermo;

Visto il modello presentato dal Comandante Generale del

Corpo suddetto;

Sulla proposizione del Segretario Generale del Dicastero

dell'Interno;

Decreta :

Art. 1.

La divisa dei Battaglioni dei Bersaglieri della Guardia Nazio

nale di Palermo resta stabilita secondo il figurino annesso

al presente decreto, vistato dal Segretario Generale dell'In

terno.

Art. 2.

Il Segretario Generale dell'Interno è incaricato della ese

cuzione del presente decreto.

Palermo 17 luglio 1861.

11 Segretario Generale

«lei Dicastero dell'Interno

FARALPO

Il Luogotenente Generale del Re

A. DELLA ROVERE

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244

N. 68.

Degreto col quale si dispone di ordinarsi il Liceo Nazionale

di Palermo ed il Ginnasio di S. Anna secondo la legge di

Istruzione pubblica del 13 novembre 1859.

3 seltembre 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Sulla proposizione del Segretario Generale per la pubblica

Istruzione;

Decreta : ^

Art. 1.

Le due sezioni del Liceo Nazionale di Palermo ed il Gin

nasio di S. Anna sono ordinali secondo le norme stabilite

per i Ginnasi e Licei dalla legge sulla pubblica Istruzione del

13 novembre 1859.

Art. 2.

I professori titolari addetti finora ad insegnamenti che fanno

parte dei nuovi stabilimenti d'istruzione secondaria sono con

servali.

Art 3.

A quelle cattedre che non furono per anco provvedute di

professori titolari saranno addetti insegnanti a titolo provvi

sorio, fino a che vengono eseguiti i concorsi a norma della

legge.

Art. 4.

Pei professori i quali rimangono in attività di servizio sarà

corrisposto il soldo a cominciare dal 1° novembre prossimo

sulla base delle tabelle F. e G. annesse alla legge dell'Istru

zione.

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245

Art. 5.

Quei professori titolari, i cui assegnamenti non fanno parte

dei Licei e Ginnasi, secondo la citata legge, resteranno in di

sponibilità con lo stipendio che attualmente godono, insino

a che siano chiamati ad altri uffici di pubblica Istruzione.

Art. 6.

Il Segretario Generale per la pubblica Istruzione, e quello

per le Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente

decreto.

Palermo 3 settembre 1861.

Il Luogotenente Generale ilol Ite

A. DELLA ROVERE

Il Segrelario Generale

per In pulililica Istruzione

F. NAPOLI

N. 69.

Decreto col quale la Guardia Nazionale di Sicilia è chiamata

a somministrare tre Battaglioni per l'alta Italia.

4 seltembre 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto l'articolo 4 della legge del 4 marzo 1848;

Sulla proposizione del Segretario Generale dell'Interno;

Decreta:

Art. 1.

La Guardia Nazionale di Sicilia è chiamata a somministrare

per ora tre Battaglioni per servizio ordinario di distaccamento

per le Provincie dell'alta Italia.

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246

Art. 2.

La forza di ogni Battaglione non potrà eccedere 600 uo

mini, compresi i graduati di cui nell'art. 35 della citata legge.

Art. 3.

Due dei detti Battaglioni saranno somministrati dalla città

di Palermo, ed il terzo in quanto a due compagnie da Mes

sina, una da Catania, ed altra da Trapani.

Art. 4.

Il Sindaco assistito dal Comandante del Corpo del rispet

tivo Comune procederà immediatamente alla formazione dei

suindicati distaccamenti, con le norme segnate all'art. HS

tra gl'iscritti del controllo del servizio ordinario, accettando

in preferenza coloro che si presenteranno volontariamente.

Art. 5.

Con speciali disposizioni sarà determinato il giorno della

riunione e della partenza di ciascuno dei Battaglioni sud

detti.

Art. 6.

La durata di siffatto servizio di distaccamento non oltre

passerà quella di giorni sessanta. *

Art. 7.

Le competenze e la disciplina verranno regolate con le nor

me prescritte nel succitato titolo IV della legge del 4 mar

zo 1848.

Art. 8.

I Maggiori Comandanti e lo Stato Maggiore dèi rispettivi

Battaglioni saranno da noi designati.

Art. 9.

II Segretario Generale dell'Interno è incaricato dell'esecu

zione del presente decreto.

Palermo 4 settembre 1861.

Il Luogotenente Generale del Ite

A. DELLA ROVERE

Il Segretario Generale

pel Dicastero dell' Interni)

FARALDO

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247

IV. 70.

Decreto col quale si istituisce in Palermo una Commessione per

verificare le dichiarazioni per cumulo d'impieghi, e si danno

le norme per le operazioni a praticarsi.

o seltembre 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto il nostro decreto del 9 luglio ultimo, col quale ve

niva prescritto che i funzionari, impiegati, uffiziali, sopran

numeri, ed alunni dovessero dichiarare quali soldi, indennità,

gratificazioni, pezzotli, ed altri emolumenti si abbiano e per

quali carichi siano a peso del bilancio dello Stato, o di qua

lunque pubblica amministrazione;

Ritenuto ch'essendo già trascorsi i termini stabiliti per la

consegna delle anzidette dichiarazioni, fa d'uopo che si ad

divenga ad un diffinitivo provvedimento, per cui ogni cumulo

d'impieghi contrario alle leggi vigenti abbia a cessare;

Decreta :

Art. 1.

È istituita a Palermo una Commessione incaricata di rico

noscere in base alle disposizioni emanate anteriormente al

27 maggio ed emesse al 20 ottobre ultimo, quali siano gli

impiegati che occupino più impieghi che possano cumularsi,

coll'indicazione degli stipendi ed emolumenti di cui godono,

e quali gl'impiegati che abbiano contravvenuto alle leggi che

proibiscono il cumulo di più impieghi in uno stesso indi

viduo:

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248

D'invitare, per mezzo dei rispettivi Capi di Amministrazione

gl'impiegati che si trovano nella incompatibilità di più im

pieghi a dichiarare in un termine breve ed uguale per tutti

da assegnarsi dalla Commessione medesima quale impiego in

tendono ritenere

Di proporre con rapporti distinti e separati per Ammini

strazione, di mano in mano che le perverranno siffatte dichia

razioni, quali siano gl'impiegati sui quali dovranno emanarsi i

decreti che stabiliscono avere gli stessi cessato o dover ces

sare da uno o più impieghi, e ritenere l'altro, liquidando il

costoro debito verso la cassa dello Stato per la indebita e-

sazione di stipendi.

Art. 2.

I Dicasteri trasmetteranno alla Commessione suddetta tutte

le dichiarazioni fatte dai singoli impiegati ai termini del no

stro decreto del 9 luglio.

Art. 3.

Saranno a cura di essa Commessione compilati in base alle

dichiarazioni suddette tanti Stati alfabetici quante sono le am

ministrazioni dei Dicasteri. Questi Stati comprenderanno tutti

gl'impiegati che trovansi nel godimento di stipendi, inden

nità, gratificazioni, pezzotti, ed emolumenti di qual siasi na

tura, provenienti dal cumulo di più impieghi.

Art. 4.

La Commessione potrà richiedere dallo Scrivano di Razione

tutte le notizie che le potranno abbisognare per verificare la

esattezza delle dichiarazioni fatte, e potrà pure rivolgersi a

tutti i Capi di Dicastero e di Ufficio per avere schiarimenti sulle

medesime.

Art. 5.

Quando si riconoscerà qualche inesattezza o mancanza nelle

dichiarazioni, ne sarà fatta annotazione nello Stato suddetto.

Art. 6.

Quando un impiegato chiamato ad optare fra uno o più

impieghi, mancherà di farlo nel termine prescritto come so

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249

pra all'articolo 1°, resterà libero alla Commessione proporlo

perchè sia mantenuto più in uno che nell'altro impiego.

Art. 7.

In colonne apposite saranno indicate, le deliberazioni prese

dalla Commessione , gli uffici diretti ai Capi di amministra

zione, e le proposte fatte ai singoli impiegati, in dipendenza

delle medesime, indicando sempre la data delle une e delle

altre.

Art. 8.

La Commessione sarà composta dal signor Barone Pietro

Scrofani, Presidente della Gran Corte dei Conti, da Presidente;

e dai signori Vincenzo Errante Consigliere della Corte Su

prema di Giustizia, Francesco La Cava Consigliere della Gran

Corte dei Conti, Francesco Paolo Perez Consigliere della Gran

Corte suddetta, Niccolò Musmeci Giudice di Gran Corte Cri

minale, funzionante nella Gran Corte Civile, Barone Butè Con

sigliere di Governo, membri.

I medesimi elegeranno fra i diversi Dicasteri od Uffizi

un impiegato, che non riunisca in se più impieghi, per loro

Segretario.

Art. 9.

Le sedute saranno periodiche, e si terranno nel locale della

Gran Corte dei Conti.

Palermo 5 settembre 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

A. DELLA BOVEBE

17

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250.

N. 71.

Editto relativo alle obbligazioni dette di semenze e soccorsi

e di mercanti a massari per agevolare la semina e la cul

tura delle terre.

19 seltembre t86l.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto l'Editto del di 18 ottobre 1860 riguardante le obbli

gazioni dette di semenze e soccorsi e di mercanti a massari,

che sono in uso in queste provincie;

Facendo uso delle facoltà comprese nel Real Decreto del

dì 5 maggio 1861;

Ordina quanto segue :

Art. 1.

I Sindaci dovranno nei luoghi compresi nella loro ammi

nistrazione con tutti i mezzi, che crederanno più conducenti,

insinuare e prestare la loro opera , perchè siano abilitati i

coltivatori alla semina, mediante i soccorsi di genere e da

naro, che i proprietari ad essi diano nella sicurezza che sa

ranno agevolati per lo rimborso dei loro crediti.

Art. 2.

Potrà contrarsi l'obbligazione nascente da tali soccorsi per

mezzo di pubblici strumenti, di libri burgensatici, o di al

tre scritture private, ovvero di taglie.

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251

Tutti i descritti contratti sia in forma autentica, sia in

carta privata saranno registrati gratuitamente.

Art. 3. .

Avranno esecuzione le convenzioni stabilite fra contraenti

per la restituzione delle semenze e dei soccorsi con l'aumento

di tumoli due o più secondo il costume, o pure secondo la

meta e valuta; e con ragionarsi il prezzo dei frumenti per

semenze e soccorsi al tempo della consegna da restituirsi coi

frutti al 7 per 100 al tempo del ricolto.

Art. 4.

Per la riscossione di tali crediti, potrà il creditore seque

strare i fruiti del fondo , che per gli ottenuti soccorsi sia

stato coltivato; nè i detti frutti potranno trasportarsi altrove

finche non si sia soddisfatto il debito. Ed a tale uopo il cre

ditore avrà il dritto di apporre delle guardie per la custo

dia a spese del debitore, allorchè il debito si trovi già ma

turato, o pure a sue proprie spese finché non sarà scaduto

il maturo.

Art. 5.

Il credito nascente da prestazione di semenze e soccorsi,

che abbiano abilitato il coltivatore alla semina ed al ricolto,

conserverà ancora il privilegio accordato dallo articolo 1971

delle leggi civili.

Art. C.

L'azione tendente alla consecuzione di tali crediti a qua

lunque somma ascendano dovrà sperimentarsi innanzi al giu

dice di mandamento, od al suo supplente; e nei luoglii ove

non risegga il giudice di mandamento innanzi a chi ne fa le

veci : essendo per questa sola materia estesa la giurisdizione

al medesimo oltre il valore di venti once.

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252

Art. 7.

Le sopradette disposizioni sono applicate ai contratti co

nosciuti sotto il nome di mercanti a massari, mediante i quali

i proprietari prestano dei soccorsi ai coloni dopo la semina

per la loro sussistenza , e per i bisogni ulteriori della col

tivazione , me ree la obbligazione dei generi da prodursi, e

con la preventiva vendita di essi alla meta, o con la pegno-

razione delle derrate esistenti, o con i contratti denominati

a godere.

Palermo 19 settembre 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

I. PETTINENGO

Il Segrelario Generale

del Dicastero di Grazia e Giustìzia

e degli Affari Ecclesiastici

PAOLO MALTESE

N. 72.

Decreto che stabilisce l'interesse per le operazioni della Cassa

di Sconto di Palermo dal giorno 20 ottobre 1861.

16 ottobre 18G1.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto lo articolo 4 del decreto del 27 dicembre 1858 sulla

istituzione della Cassa di Sconto in Sicilia;

Visto il rapporto del Consiglio della Cassa di Sconto in

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233

Palermo, e quello del Direttore Presidente della Cassa me

desima;

Inteso il parere della Commessione all'uopo incaricata;

Tenuto presente che per telegramma del 13 ottobre si è

conosciuto che lo sconto a Torino è al sei e mezzo per

cento;

Sulla proposizione del Segretario Generale per le Finanze;

Ordina :

Che a far tempo dal giorno venti dello andante mese lo

interesse per lo sconto delle cambiali traettizie , e di altri

effetti commerciali resta così fissato :

A tre mesi il cinque e mezzo per cento;

A quatro o cinque mesi il sei per cento;

A sei mesi il sei e mezzo per cento;

Palermo 16 ottobre 1861.

Il Lifbgotenenle Generale del Re

I. PETTINENGO

Il Segrelario Generale

pel Dicastero delle Finanze

CACCIA

N. 73.

Decreto che proroga il termine pel compimento delle opera

zioni per la commuta dei canoni dovuti in genere al Comune

di Caltagirone.

17 ottobre 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visti i Decreti del 26 giugno e li agosto 1860 riguardanti

la commutazione in danaro dei canoni dovuti in genere al

comune di Caltagirone;

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254

Veduto l'altro decreto del 28 maggio 18C1 con cui fu pro

rogato a tutto il corrente mese di ottobre il termine asse

gnato per le relative operazioni;

Veduto il rapporto del Presidente della Gran Corte Civile

di Palermo signor Pietro Cali, già nominato arbitro ed ami

chevole compositore per la commutazione di cui sopra è

persona;

Sulla proposizione del Segretario Generale incaricato del

Dicastero dell'Interno;

Decreta :

il termine fissato pel compimento delle operazioni neces

sarie per la commutazione dei canoni anzidetti rimane pro

rogato a tutto dicembre di quest'anno 1861.

Il Segretario Generale del Dicastero dell'Interno è incari

cato dell'esecuzione del presente decreto.

Palermo 17 ottobre 1861.

Il Luogotenente Generale del lìe

I. PETTINENGO

II Segrelario Generale pel Dicastero dell' Interno

FAIMLM)

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255

N. 74.

Decreto f/»c istituisce una Cassa centrale di risparmio per la

Sicilia, con sede in Palermo, sotto il titolo Vittorio Emanue

le, ed assegna 168 libretti di deposito di lire 20 per cia

scuno da distribuirsi a sorte ai genitori poveri dei coscritti

della classe 1840 che avranno raggiunto il rispettivo Corpo.

21 ottobre 1801.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Veduto il decreto Regio del 27 dicembre 1858, col quale

furono istituite le Casse di Sconto in Sicilia;

Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze;

Dechetà :

Art, 1.

È fondata una Cassa centrale di risparmio per le provin

cie Siciliane, sotto il titolo — Vittorio Emanuele.

La stessa avrà sede in Palermo nel palazzo dell'antica

Zecca.

Art. 2.

Potranno secondo il bisogno esser fondate delle Casse li

liali in tutti gli altri Comuni delle Provincie suddette.

Art. 3.

Alla Cassa centrale è accordato per dote perpetua il ca

pitale di Lire quarantaduemila cinquecento (42500).

Art. 4.

Tale somma sarà prelevata dal fondo di utili delle Casse

di Sconto, cioè Lire venticinquemila e cinquecento (25500)

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256

da quella di Palermo, e Lire diciassettemila (17000) da quella

di Messina. Questa dote allorquando sarà istituita la prima

Cassa filiale in Messina o Catania sarà accresciuta di altre

Lire venticinquemila (25000) da prelevarsi come sopra e

nella stessa proporzione. '

Art. 5.

Le somme suenunciate sono dichiarate fondi propri della

Cassa di risparmio ed indipendenti da ogn "altra amministra

zione.

Art. 6.

La Cassa sarà con Regio decreto autorizzata a ricevere per

atto tra vivi e per testamento le donazioni, le eredità i la

sciti che sarebbero fatti a suo favore conformandosi alle di

sposizioni del Codice.

Tali liberalità diverranno parte integrante della dote della

tassa, la quale servirà di guarentigia speciale a favore dei

depositanti , le di cui somme depositate saranno dichiarate

insequestrabili pel suddetto decreto.

Art. 7.

La Cassa riceverà i depositi in tutte le domeniche, e le

dimande di restituzione in tutti i lunedì.

Art. 8.

I depositi non potranno essere minori di una Lira , essi

non saranno fruttiferi che arrivati a Lire cinque. Tutte le

frazioni di cinquine di Lire non godranno interesse.

Art. 9.

Gl'interessi cominceranno a decorrere 15 giorni dopo che

sarà compiuta la somma fruttifera : la liquidazione di questi

interessi sarà fatta due volte l' anno alla scadenza di ogni

semestre cioè a 30 giugno e 31 dicembre.

Scorsi i primi 15 giorni dei mesi di gennaio e di lu

glio di ogni anno, gli interessi non richiesti dai depositanti

saranno riguardati come novello deposito, ed uniti al capi

tale diverranno anch'essi fruttiferi.

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Art. 10.

Ciascun deposito cesserà di esser fruttifero se nel corso

di un anno non sarà stato accresciuto da un nuovo versa

mento.

Art. 11.

La Cassa corrisponderà ai depositanti un interesse in ra

gion danno; questo interesse che rimane per ora fissato al 4 %

dovrà essere regolato in ogni semestre a seconda delle con

dizioni economiche e commerciali del paese.

Gli utili netti della Cassa impingueranno in ogni anno

il fondo di dote, e serviranno di norma per aumentare l'in

teresse in favore dei depositanti.

Art. 12.

Ogni depositante ha diritto ad aver restituila in tutto o in

parte la somma da lui versata ed accresciuta dagl'interessi.

Questa restituzione sarà fatta fra due giorni dalla dimanda

ove la somma non ecceda le lire cento (100), e dopo quin

dici giorni per oghaltra somma maggiore.

Dal giorno della richiesta cesseranno di correre gl'inte

ressi sulla somma domandata.

Art. 13.

Ciascun depositante sarà provveduto a sue spese di un li

bretto nominativo della Cassa, nel quale saranno iscritti tutti

i depositi e rimborsi e servirà di titolo al proprietario.

Questo libretto che sarà esente da qualsiasi dritto di bollo

non è trasferibile.

Art. 14.

Qualora i risparmi depositati ed accresciuti dagl'inte

ressi raggiungessero il capitale bisognevole per l'acquisto di

Lire venti (20) di rendita sul Gran Libro, il proprietario di essi

avrà dritto a chiedere la conversione del libretto di deposito

in titolo di rendita sullo Stato. Questo dritto di conversione

potrà essere esercitato dalla Cassa anche senza la domanda

del depositante.

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258

Art. 15. '

Tutti i fondi della Cassa tanto per dote che per depositi

potranno essere collocati :

1 ° In acquisto di boni del Tesoro colle scadenze di tre

a sei mesi.

2° In acquisto di rendita sul Gran Libro del debito pub

blico.

3° In anticipazioni agli agricoltori coi medesimi interessi

e privilegi che è stato solito accordarsi per Editto annuale

per le anticipazioni di sementi e soccorsi.

4° In pignorazione degli estratti descrizione e dei cer

tificati al latore di rendita iscritta sul Gran Libro del debito

pubblico coli' interesse medesimo , che per la simile opera

zione si troverà stabilito per la Gassa di Sconto di Palermo.

Art. 16.

La Gassa di risparmio sarà amministrata da un Consiglio

di direzione composto da cinque individui da nominarsi dal

Governo: tre di essi saranno scelti tra i negozianti e i pro

prietari più reputati nella piazza.

Di questi tre sarà cambiato uno in ciascun anno secondo

lordine della loro nomina.

Art. 47.

Nessuna deliberazione potrà essere presa dal detto Consi

glio senza l'intervento di due dei suoi membri oltre il Pre

sidente.

Le deliberazioni hanno luogo a maggiorità di voti. In

caso di parità prepondera la voce del Presidente o di chi ne

fa le veci.

Art. 18.

Nei mesi di gennaio e luglio di ogn'anno il Consiglio do

vrà presentare al Governo, e pubblicare sul giornale Officiale

lo stato dimostrativo della situazione e contabilità della Cassa.

Art. 19.

Con altro apposito decreto sarà destinato il giorno in. cui

la Cassa comincerà le sue operazioni.

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259

Art. 20.

Al più presto sarà emesso un regolamento che determi

nando l'organizzazione interna della Cassa, specificherà tutte

le operazioni di dettaglio inerenti al servizio della stessa.

Art. 21.

Sulla dotazione come sopra segnata saranno prelevate Lire

tremilalrecentosessanta (3360); con questa somma saranno

formati centoscssantotto (168) libretti condizionati di depo

sito della Cassa di risparmio per la somma ciascuno di Lire

venti (20), i quali nel giorno dell'apertura della Gassa cen

trale di risparmio saranno, alla ragione di ventiquattro libretti

per ciascuna provincia, distribuiti a sorte ai genitori poveri

di coloro, che destinati dalla legge della leva avranno rag

giunto il Corpo al quale saranno ascritti.

A tal uopo restano sin da ora incaricati i rispettivi Go

vernatori a formare i corrispondenti notamenti.

Questi notamenti saranno dopo completati trasmessi alla

Luogotenenza Generale in Palermo.

Ordiniamo che il presente, munito del Sigillo dello Stato,

sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser

vare.

Palermo 21 ottobre 186l.

il Luogotenente Generale del He

I. PETTINENGO

Il Segrelario Generale delle Finanze

CACCIA

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260

N. 73.

Decreto che dispone di formarsi sulla Cassa centrale di rispar

mio altri 168 libretti di lire 20 da distribuirsi a sorte ai

genitori poveri dei coscritti della classe 1841 che avranno

raggiunto il Corpo, al quale saranno destinati.

IO novembre 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Veduta la legge del 22 agosto 1861 per operarsi una leva

militare sui nati dell'anno 1841;

Veduto il decreto del 21 ottobre decorso col quale, nel

fondarsi una Cassa centrale di risparmio per le Provincie Si

ciliane, furono assegnati 168 libretti condizionati di depo

sito per distribuirsi a sorte ai genitori poveri di quei con

scritti, che avranno raggiunto il Corpo al quale saranno

destinati;

Considerato esser pur giusto che un tal beneficio stabilito

per la leva autorizzata sui nati del 1840, venga del pari e-

steso ai genitori di coloro, che saran designati dalla sorte a

formare il contingente di prima categoria nella leva da ope

rarsi giusta la legge del 22 agosto 1861;

Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sulla dotazione della Cassa centrale di risparmio per le

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261

Provincie Siciliane, instituita col decreto del 21 ottobre 1861,

saranno prelevate altre Lire tremila trecento sessanta per

formarsene 168 libretti condizionati di deposito per la somma

ciascuno di lire venti.

Questi libretti nel giorno dell'apertura della Cassa cen

trale suddetta saranno, in numero di 24 per ogni Provincia,

distribuiti a sorte ai genitori poveri di coloro , che , desi

gnati a formare il contingente di prima categoria nella leva

da operarsi sui nati nel 1841, avranno raggiunto il Corpo,

al quale saranno destinati.

Art. 2.

I Prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati di for

mare i correlativi notamenti, che, dopo completati, saranno

trasmessi alla Luogotenenza Generale in Palermo.

Ordiniamo che il presente, munito del Sigillo dello Sta

to , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de

creti , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Palermo IO novembre 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

I. PETTINENGO

Il Segrelario Generale delle Finanze

CACCIA

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262

N. 76.

Decreto organico del Consiglio di direzione della Casta

centrale di risparmio.

H n ove mitre. 1861.

il luogotenente: generale del re

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Veduto l'articolo 16 del decreto del 21 ottobre decorso,

col quale fu fondala una Cassa centrale di risparmio per le

Provincie Siciliane;

Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di direzione della Cassa centrale di risparmio

per le Provincie Siciliane, istituita col Decreto del 21 otto

bre 1861, sarà composto da un Presidente, e da quattro Con

siglieri.

Avrà inoltre un Segretario Cancelliere per la redazione

e tenuta del registro delle deliberazioni.

Art. 2.

Sono nominati cioè :

Presidente —Il signor Romualdo Trigona Principe di S. E-

lia Senatore del Regno.

Consiglieri — I signori Domenico Peranni Controlloro ge

nerale , Avvocato Francesco Crispi Genova Deputato al Par

lamento, Professore Giovanni Bruno, e Paolo Briuccia.

Per le funzioni di Segretario-Cancelliere sarà dal Consi

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263

glio di direzione proposto all'approvazione del Governo uno

degli impiegati della Cassa medesima.

Art. 3.

Il Segretario Generale delle Finanze rimane incaricato del

l'esecuzione del presente decreto.

Palermo li novembre 18C1.

Il Luogotenente Generale del Re

I. PETTINENGO

Il Segrelario Generale delle Finanze

CACCIA

IV. 77.

Decreto col quale si accorda il chiesto congedo al Segretario

Generale di Sicurezza pubblica signor Clarenza, e s'incarica

della gerenza di questo Dicastero il Segretario Generale del

l'Interno cavaliere Faraldo.

21 novembre 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Vista la lettera del signor Clarenza in data 20 corrente,

colla quale per ragione di salute chiede un congedo, che gli

è accordato;

Visto l'art. 4 del Regio decreto 5 maggio 1861;

Abbiamo determinato:

Il signor cavaliere Faraldo Segretario Generale dell'Interno,

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264

è incaricato provvisoriamente della gerenza della Segreteria

Generale di Sicurezza pubblica.

Palermo dal Real Palazzo a 21 novembre 1861.

Il Luogotenente Generale del He

1. PETTINENGO

N. 78.

Decreto che accorda una nuova proroga di termine per com

piere le operazioni della commuta dei canoni dovuti in ge

nere al comune di Caltagirone.

1* dicembre 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Veduti i decreti del 26 giugno e 14 agosto 1860 riguar

danti la commutazione in danaro dei canoni dovuti in ge

nere al comune di Caltagirone;

Veduto l'altro decreto del 17 ottobre 1861, con cui fu pro

rogato a tutto il corrente dicembre il termine assegnato pel

compimento delle relative operazioni;

Tenuto presente il rapporto del Presidente della Gran

Corte Civile di Palermo signor Pietro Cali, già nominato ar

bitro ed amichevole compositore per la commutazione di cui

sopra è parola;

Sulla proposizione del Segretario Generale incaricato del

Dicastero dell'Interno;

Decreta :

Il termine fissato al compimento delle operazioni neces

sarie per la commutazione dei canoni anzidetti rimane pro

rogato a tutto aprile del vegnente anno 1862.

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Il Segretario Generale del Dicastero dell'Interno è incari

cato della esecuzione del presente decreto.

Palermo 14 dicembre 1861.

II Luogotenente Generale del Re

I. PETTINENGO

11 Segrelario Generale del Dicastero dell'Interno

FARALDO.

N. 79.

Decreto che approva il regolamento per la organizzazione della

Cassa centrale di risparmio, e per le operazioni del servizio.

È seguito dal regolamento.

28 dicembre 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Veduto il decreto di istituzione della Cassa centrale di ri

sparmio in Palermo del 21 ottobre ultimo;

Sulla proposta del Segretario Generale delle Finanze;

Decreta :

È approvato il regolamento annesso riguardante l'organiz

zazione interna della Cassa suddetta, e le operazioni inerenti

al servizio istesso.

Il Segretario Generale delle Finanze è incaricato della e-

secuzione del presente decreto.

Palermo 28 dicembre 1861.

Il Luogotenente Generale del Ile

I. PETTINENGO

Il Segrelario Generale

CACCIA.

18

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REGOLAMENTO

per la Cassa centrale di risparmio delle Provincie Siciliane

fondata in Palermo sotto il titolo — Vittokio Emanuele.

TITOLO I.

DELL AMMINISTRAZIONE DELLA CA9SA DI RISPARMIO CENTRALE.

Del Consìglio di Amministrazione.

Art. 1.

La Cassa di risparmio centrale istituita in Palermo col de

creto del 21 ottobre 1861 sarà amministrata ai termini dello

art. 16 di esso decreto da un Consiglio di amministrazione,

composto da un Presidente , e quattro Consiglieri , e sarà

immediatamente vigilata da un Direttore, che potrà scegliersi

dal Luogotenente Generale fra i quattro Consiglieri. In questo

caso sarà subito rimpiazzato il posto di Consigliere che l'i-

mane vacante. i

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione sempre collo intervento

del Direttore esaminerà tutti gli affari della Cassa , e deli

bererà a maggioranza assoluta di voti ai termini dello arti

colo 17 del decreto.

Art. 3.

Il Consiglio determinerà, sulla proposizione del Direttore,

dello impiego preferibile, tra quelli indicati dallo articolo 15,

dei danari che saranno depositati alla Cassa , adottando se

condo la disponibilità, una o più dei generi di impiego in

esso articolo espressati.

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Resta però espressamente vietato di impiegare in rendita

sul Gran Libro quando il corso è al di sopra della pari ,

meno pel caso, preveduto allo art. 85 del presente regola

mento.

Art. 4.

Il Consiglio proporrà altresì al Luogotenente Generale tutte

altre specie di impiego, che giudicherà utile nello interesse

dell'amministrazione.

Art. 5.

Al Consiglio spetta la proposta al Luogotenente Generale,

dei rimpiazzi, e delle promozioni degli impiegati della Cassa,

come ancora la proposta, ove occorra, delle destituzioni, in

tese nell'uno e nell'altro caso le proposizioni del Direttore.

Art. 6.

Il Consiglio approverà in ogni semestre lo stato dimostra

tivo . della situazione e contabilità della Cassa, voluto dall'ar

ticolo 18 del decreto succennato.

Art. 7.

Proporrà al Luogotenente Generale per mezzo del Direttore

le modificazioni alla ragionata dello interesse, tanto attivo che

passivo, secondo lo andamento della amministrazione.

Proporrà l' occorrente pel ritiro dei capitali impiegati,

qualora fosse necessario , e provvedere in generale a tutte

le misure di urgenza, che saranno richieste dal corso degli

affari, o provocati dal Direttore, salvo a darne conio al Luo

gotenente Generale.

Art. 8.

Questo Consiglio si adunerà ordinariamente due volte al

mese , ed estraordinariamente tutte le volte che il bisogno

lo esiga sia spontaneamente sullo invito del Presidente, sia

sulla dimanda che il Direttore ne farà al Presidente.

Art. 9.

Qualora il Presidente non intervenisse, il Consigliere più

anziano di età ne assumerà le funzioni.

Art. 10.

Le adunanze del Consiglio saranno legali collo intervento

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di tre membri , oltre al Direttore, il quale avrà solamente

voto consultivo.

Art. 11.

Le sedute saranno assistite da un Segretario Cancelliere,

che compilerà i processi verbali , annotandovi non solo le

deliberazioni della maggioranza, ma altresì i voti della mi.

noranza, e questi verbali saranno sottoscritti da tutti i com

ponenti intervenuti, e dal Segretario Cancelliere.

Del Direttore.

Art. 12.

Il Direttore è lo immediato esecutore di tutte le delibe

razioni del Consiglio.

Art. 13.

Egli dirigerà lo andamento del servizio ai termini del pre

sente regolamento, ed eserciterà una ispezione superiore sulle

diverse Casse di risparmio filiali, che si fonderanno nelle pro

vincie. Corrisponderà col Segretario Generale del Dicastero

delle Finanze presso il Luogotenente Generale, e con le altre

autorità e magistrature , cui occorrerà rivolgersi per affari

della Cassa.

Art. 14.

Egli rappresenterà la Cassa nei suoi rapporti coi terzi ed in

giudizio, e firmerà col Segretario Cancelliere tutti gli atti, che

si faranno nello interesse della stessa. Riscuoterà i crediti ed

eseguirà lo impiego dei fondi ed il ritiro dei capitali colle

norme prescritte nel presente regolamento , ed a coerenza

delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 15.

Destinerà i forensi, per le procedure analoghe contro i de

bitori alla scadenza degli atti corrispondenti.

Art. 16.

Disporrà che al principio di ogni mese il ragioniere rivi

sore gli presenti uno stato preciso di tutte le scadenze at

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tive e passive della Cassa ricorrenti nel corso del mese per

frutti, per capitali, o per qualsiasi altra dipendenza

Esigerà del pari che il ragioniere registratore addetto al

servizio della Cassa gli rimetta in tutti i giorni, in cui starà

aperta, un rapporto delle operazioni che avranno avuto luogo.

Art. 17.

Farà annualmente compilare dagli impiegati il rendimento

dei conti, e lo presenterà all'approvazione del Consiglio.

Art. 18.

Alla fine di ogni mese il Direttore farà compilare, e pub

blicare un prospetto statistico dello stato della Cassa in cui

figurerà lo ammontare dei depositi, e dei rimborsi nel corso

del mese, e la situazione attiva e passiva dell' amministra

zione alla fine di ogni mese.

Art. 19.

Riterrà presso di se i libretti di credito da consegnarsi ai

depositanti alla Cassa, lasciandone soltanto un discreto nu

mero in mano del ragioniere registratore per supplire ai gior

nalieri bisogni.

Art. 20.

Meno per le restituzioni dei depositi ai termini del pre

sente regolamento, nessun pagamento potrà effettuarsi dalla

Cassa, senza che ne sia rilasciato dal Direttore ordinativo in

iscritto.

Art. 21.

Sarà cura del Direttore di fare nel corso dell'anno almeno

due rivisioni impreviste di cassa.

A queste revisioni di cassa interverrà uno dei Consiglieri,

che all' oggetto , dietro invito del Direttore verrà destinato

volta per volta dal Presidente. Dell' eseguita revisione sarà

redatto analogo processo verbale dal Segretario Cancelliere.

Art. 22.

Il Direttore potrà sospendere gli impiegati della Cassa ,

quando lo creda conveniente, rendendo conto in tre giorni

al Consiglio dei motivi che cagionarono la sospensione, però

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nei casi di destituzione , provocherà prima dal Consiglio la

corrispondente deliberazione, che sarà sottoposta al Luogote

nente Generale.

Art. 23.

Terrà una delle chiavi della cassa, l'altra delle quali sarà

tenuta dal Tesoriere.

Disporrà quanto occorra, nei limiti sempre delle sómme

allogate nel Bilancio preventivo della Cassa ; pel provvedi

mento di gasti di libri , di stampe e tutto altro che potrà

abbisognare all'amministrazione dandone conto al Consiglio

alla fine di ogni anno ai termini dello articolo 17.

Art. 24.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo il Con

siglio destinerà uno dei Consiglieri per assumere le funzioni

dandone conto al Governo.

Degli impiegati della cassa centrale.

Art. 25.

All'amministrazione della Cassa centrale di risparmio sa

ranno addetti otto impiegati di scrittura, cioè:

Un segretario cancelliere , con lo stipendio di annue

Lire 2000.

Un ragioniere controllo e rivisore con Lire 1200.

Un ragioniere registratore con Lire 1200.

Un tesoriere con Lire 1200.

Due commessi aiutanti, con Lire 1000 per ciascuno.

E due applicati con Lire 800 per ognuno.

Vi saranno inoltre addetti , quando sorgerà il bisogno,

un avvocato ed un patrocinatore per le contrattazioni e per

gli affari litigiosi.

Art. 26.

Questo numero potrà accrescersi secondo la estensione de

gli affari, e delle Casse filiali, nei quali casi il Consiglio ne

farà conoscere il bisogno al Luogotenente Generale.

Oltre agli impiegati di scrittura vi sarà un usciere cu

stode con lire 600 ed un barandiere con lire 450.

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Art. 27.

Saranno essi sotto la immediata dipendenza del Direttore

della Cassa e subordinati altresì al Consiglio di amministra

zione.

Del Segretario Cancelliere.

Art. 28.

Il Segretario Cancelliere sarà alla immediazione del Diret

tore, interverrà nelle sedute del Consiglio, ai termini dello

art. 1 del decreto del Luogotenente Generale del 14 novem

bre 1861.

Art. 29.

Saran di suo carico la corrispondenza, la compilazione dei

processi verbali delle sedute, gli appuntamenti, le ordinanze

ed altro che possa riguardare gli affari della Cassa. — Par

teciperà a chi convenga con darne copia da lui firmata le

disposizioni emesse dal Direttore, ed invigilerà sulla esatta

osservanza delle leggi , e dei regolamenti in vigore e che

saranno emessi in avvenire, e laddove il bisogno lo esiga,

provocherà dal Direttore gli opportuni provvedimenti.

Egli sarà il conservatore di tutte le carte che gli sa

ranno consegnate dal Direttore , non che dei suggelli della

Cassa.

È incaricato da ultimo della statistica delle operazioni

della Cassa e di tutte altre incumbenze che dal Direttore po

tranno affidarglisi con lo aiuto di quei commessi che vi sa

ranno dal medesimo destinati.

Del Ragioniere Controllo e Revisore.

Art. 30.

Dirigerà tutti i lavori di contabilità che all'amministrazione

si riferiscono, curerà che dagli impiegati cui appartenga si

tengano sempre al corrente i libri di scrittura, registri e si

mili elementi necessari allo andamento del servizio.

Art. 31.

Sarà di lui obbligo far redigere ed esemplare settimanil

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mente dai suoi impiegati lo stato di tutte le operazioni di

risulta della Cassa di risparmio, e dopo di essersi dallo stesso

esaminato e soscritto, ne presenterà un doppio originale al

Direttore, e ne riterrà un terzo per se.

Art. 32.

Laddove egli si accorgesse dagli elementi, e dai riscontri

che riceverà dagli impiegati ragionieri che il servizio con

tabile della Cassa non proceda in regola, o non sia al cor

rente , nè da per se potrà ottenere le modificazioni che si

convengono ne farà rapporto in iscritto al Direttore, pei suoi

superiori provvedimenti.

Art. 33.

Egli terrà presso di se il libro che sarà destinato al ne

goziato della Cassa secondo la modula approvata dal Consi

glio di amministrazione, e servirà per tutti i titoli di debito

e credito che possano esistere contro o a favore della Cassa.

Art. 34.

Terrà il libro denominato Libro dei Depositi, il quale sarà

destinato ai conti dei depositanti conforme alla modula ap

provata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 35.

Dopochè il ricorrente alla Cassa si sarà posto in regola

col ragioniere registratore passerà immediatamente dal ragio

niere controllo e revisore, il quale dovrà registrare la par

tita al libro depositi , ponendo inoltre la sua firma sul li

bretto se si tratterà diversamente nella Cassa, ed in caso di

pagamento l'apporrà ancora sul mandato.

Art. 36.

Egli dovrà trovarsi alla Cassa in tutti i giorni, e per tutto

il tempo in cui sarà aperta pel servizio pubblico , oltre a

quelli che sono necessari pel servizio interno.

Art. 37.

Al principio di ogni mese egli dovrà presentare al Diret

tore della Cassa uno stato preciso di tutte le scadenze attive

e passive sia per frutti, o per capitali, o per qualsiasi altra

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dipendenza , e disporrà i mandati corrispondenti di entrata

e di uscita.

Art. 38.

Alla fine di ogni semestre regolare i conti di tutti i depo

sitanti capitalizzando i frutti decorsi a favore di essi nel modo

e colla misura stanziata nel decreto del 21 ottobre.

Del Ragioniere registratore.

Art. 39.

A (mesto impiegato si presenteranno tutti i ricorrenti alla

Cassa perciò dovrà esso trovarsi a loro disposizione in tutti

i giorni, nei quali lo stabilimento sarà aperto per riscuotere

o per pagare, oltre a quelli in cui sarà aperta per servizio

interno.

Art. 40.

Egli avrà presso di se un numero fìsso di libretti da di

stribuirsi ai depositanti, e le module dei bullettini di rim

borso, e dei mandati di entrata e di uscita con due registri

per segnarvi le partite. In tutto secondo le module, che saran

determinate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 41.

Il numero dei libretti come sopra indicato per essere ri

tenuto fissamente dal registratore verrà al medesimo passato

dal Direttore della Cassa. Il registratore avrà cura di far co

noscere al Direttore la quantità dei libretti distribuita per-

ogni giorno di operazioni, onde sia ricompletato il numero

di quelli rilasciati alla di lui custodia.

Art. 42.

In un quadernetto espressamente preparato terrà registrati

i nomi di tutti i creditori della Cassa per depositi.

Art. 43.

Quando alcuno gli si presenterà per depositare qualche

somma alla Cassa di risparmio, egli dovrà consegnargli un

libretto , facendosene pagare lo importare, se il ricorrente

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offrirà per la prima volta di versare nella Cassa , se avrà

fatto avanti altri versamenti , chiederà la esibizione del li

bretto, che il depositante già dee avere, senza la presenta

zione del quale ricuserà il nuovo deposito.

Art. 44.

Nell'uno o nell' altro caso segnerà nel libretto la somma

che il ricorrente vuol depositare, apponendo la sua firma al

luogo perciò espressamente destinato, prendendone nota nel

suo registro del conto corrente, e segnando sul catalogo al

fabetico dei depositanti il nome di qualunque si presentasse

per la prima volta a fare un deposito.

Art. 45.

Allorquando la Cassa dovrà far pagamenti o riscossioni per

qualunque altro titolo che non sia di deposito il registratore

emetterà i mandati di uscita o di entrata dietro altrettanti

ordini del Direttore della Cassa.

Art. 46.

Così questi ordini saranno necessari quando la Cassa som

ministrerà ad imprestito, pagherà o riceverà frutti di cambio,

pagherà gli stipendi agli impiegati, e qualunque altra somma

relativa alle spese di propria amministrazione.

Art. 47.

Tutti i giorni nei quali la Cassa starà aperta, il registra

tore dovrà fare rapporto scritto al Direttore di tutte le ope

razioni che saranno state eseguite in ciascheduno giorno.

Art. 48.

Dovrà tenere costantemente presso di se le chiavi delle

stanze nelle quali si faranno le operazioni della Cassa di ri

sparmio, permettendo solamente nel tempo in cui la Cassa

dovrebbe stare chiusa lo ingresso nelle suddette stanze al

Direttore, ai Componenti il Consiglio, ed agli impiegati per

ragion di servizio. In caso di assenza o di impedimento dovrà

consegnare le chiavi al ragioniere controllo.

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Del Tesoriere.

Art. 49.

Il Tesoriere della Cassa di risparmio dovrà prestare una

cauzione di lire 200 di rendita sul Gran Libro , ed è esso

solo risponsabile di tutte le somme introitate secondochè ri

sulta dai libri di contabilità.

Questa cauzione potrà aumentarsi a misura che i ver

samenti diverranno importanti.

Art. 50.

Esso effettuirà i pagamenti o riscuoterà conformemente ai

mandati che riceverà firmati dal ragioniere registratore , e

dal ragioniere controllo-revisore.

Ove una di queste due firme mancasse il pagamento sa

rebbe a tutto rischio del Cassiere.

Art. 51.

Quando si tratterà di deposito, o di restiluzione di depo

siti, il Tesoriere firmerà il libretto del depositante nel luogo

per esso riserbato, e trattandosi di qualsiasi pagamento, avrà

cura di farsi fare ricevuta della somma pagata in pie del man

dato. Quando chi dovrà ritirare non sappia scrivere, il Teso

riere noterà questa circostanza nel luogo nel quale dovrebbe

stare la firma.

Art. 52.

ll giorno seguente a quello fissato pei depositi , il Teso

riere dando conto al Direttore dello ammontare di essi ver

serà in Banco le somme incassate facendone introito nella

madrefede — Conto depositi, di cui è parola all'art. 60 e ri

tenendo soltanto un decimo , o quella somma che sarà in

seguito determinata dal Consiglio , onde far fronte pronta

mente ai rimborsi inferiori a 100 lire.

Verserà ugualmente in banco tutte le altre somme che

saranno riscosse nello interesse della Cassa per frutti, o ren

dite, facendone introito nella madrefede. — Conto di interessi.

Art. 53.

Tutte le regole solite osservarsi ed imporsi per la custo

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dia del denaro nelle casse regie, sono applicabili alla conser

vazione delle somme depositate nella Cassa di risparmio la cui

amministrazione dee riguardarsi come una parte di servizio

pubblico.

Art. 54.

Il Tesoriere sarà soggetto almeno a due revisioni improv

vise nel corso dell' anno a piacere del Direttore che dovrà

eseguirle.

Art. 55.

Tutti gli altri impiegati saranno destinati dal Direttore nei

diversi uffici, secondo che esigeranno i bisogni del servizio.

TITOLO II.

DELLO IMPIEGO DEI FONDI DELLA CASSA E DELLE

SOMME DEPOSITATE.

Art. 56.

Lo impiego dei capitali che la Cassa è autorizzata a fare

ai termini dello articolo 1 5 del suindicato decreto tanto pei

fondi alla stessa assegnati per dote , quanto per le somme

che vi saranno successivamente depositate sarà praticato nei

modi qui appresso indicati.

Art. 57.

Il fondo assegnato per dote dedotta la somma di Lire 6720

che sarà intestata ai genitori poveri dei coscritti ai termini

dello articolo 15 del decreto del 21 ottobre e dell'altro de

creto del 10 novembre 1861 verrà immediatamente impie

gato in acquisto di rendita sul Gran Libro del debito pub

blico.

Art. 58.

Di tutti altri depositi ricevuti dalla Cassa a titolo rispar

mio, compresa la suddetta somma di lire 6720 un decimo

sarà per ora ritenuto come riserva per far fronte alle do

mande di restituzione, i nove decimi saranno immediatamente

impiegati.

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Art. 59.

Questa riserva potrà diminuirsi o accrescersi secondo il

Consiglio di amministrazione giudicherà necessario in rap

porto al numero e alla frequenza delle domande di rimborso.

Art. 60.

Tutte le somme che introiterà la Cassa per depositi, o per

interessi saranno operative per via del Banco regio di Pa

lermo in madrefedi a nome della Cassa centrale di rispar

mio — Vittorio Emanuele come appresso distinte.

1° Conto dei depositi dei privati.

2° Conto di interessi.

Art. 61.

Questa seconda madrefede che comprenderà tutti gli inte

ressi provenienti tanto dal fondo di dotazione, quanto dai de

positi provvederà:

1° al pagamento degl' interessi passivi;

2° alle spese di amministrazione;

3° ad accrescere il fondo di dotazione della Cassa.

Art. 62.

Dal conto dei depositi, appena si avrà la somma equiva

lente al valore dei boni del Tesoro s'acquisterà tanto nu

mero di essi, per quanto corrisponde al valore della somma

disponibile, preferendo i buoni scadibili a sei mesi, restando

però nella prudenza del Consiglio di amministrazione di sce

gliere quelli di una scadenza più breve, o più lunga secondo

lo andamento dell' amministrazione stessa.

Art. 63.

La pignorazione degli estratti di iscrizione , e dei certifi

cati al latore di rendita iscritta sul Gran Libro del debito

pubblico sarà praticata giusta il n. 4 dello art. lo del de

creto colle stesse norme e colle stesse garanzie che si tro

vano stabilite per la Cassa di Sconto.

Art. 64.

E finalmente le anticipazioni agli agricoltori ai termini del

num. 3 del suindicato art. 15 verran fatte nel modo seguente.

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In ogni Municipio vi sarà una Commessione composta

dal Sindaco o da un Consigliere comunale da lui espressa

mente delegato, dal Percettore e da un prete destinato dal

Parroco.

La presenza di due componenti renderà legale la riu

nione.

Art. 65.

Questa Commessione si riunirà nei giorni festivi dei soli

mesi di agosto, settembre ed ottobre per ricevere le dimando

degli agricoltori che volessero giovarsi delle anticipazioni della

Cassa di risparmio, i quali dovranno indicare nella domanda

il loro nome, la somma che desiderano, la contrada ov' è sito

il fondo che posseggono, lo impiego che debbono fare della

somma anticipata, e quale fruttificazione offrono in garanzia.

Art. 66.

La Commessione riconosciuta , dopo informazioni prese,

la verità delle indicazioni ed assicurando sulla solvibilità, e

sulla probità del richiedente , farà giungere per mezzo del

Percettore siffatta domanda al Direttore della Cassa, il quale

provocherà la corrispondente deliberazione del Consiglio, se

sia il caso di ammetterla, o di anticipare la somma richiesta.

Art. 67.

Neil' affermativa il Direttore della Cassa manderà al Per

cettore del luogo la formula del contratto clie sarà stabilita

dal Consiglio di amministrazione con lo espresso mandato

di anticipare la somma richiesta , la quale nei versamenti

del Percettore sarà rappresentata dal contratto già stipulato

che restituirà alla Cassa per mezzo della Tesoreria.

Il Tesoriere ricevendo il contratto come valore per nu

merario lo trasmetterà alla Direzione della Cassa di rispar

mio per esserne immediatamente rivalso in effettivo.

Art. 68.

Sopra queste anticipazioni la Cassa preleverà un interesse

del 6 per 100. Questo interesse sarà calcolato a scalare in

ragione di mesi interi qualora la Cassa farà degli impieghi

con restituzioni a scadenze diverse.

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TITOLO III.

dk' depositi.

Art. 69.

La Cassa di risparmio centrale istituita in Palermo col de

creto del 21 ottobre 1861 sari aperta per ricevere i depo

siti tutte le domeniche ai termini dello art. 7 dalle 8 a. m.

alle 3 p. m.

Art. 70.

I Depositi giusta lo art. 8 non potranno essere minori di

una lira, e diverranno fruttiferi arrivati a cinque lire. — Tutte

le frazioni di cinque lire non godranno interesse. j

Art. 71.

I depositanti nell' atto del primo versamento riceveranno

un libretto autenticato del suggello della Cassa della firma

del Direttore, del ragioniere registratore, del controllo e del

Tesoriere, quale libretto sarà pagato immediatamente pel va

lore di cinque centesimi, pari a grani due siciliani.

Art. 72.

Questo libretto che sarà a numero progressivo, conforme

a quello del registro, conterrà il nome e cognome del depo

sitante il giorno in cui è consegnato , il numero del volu

me e del foglio in cui è registrato, la data dei diversi de

positi o ritiri totali o parziali, il numero della partita di en

trata, e di uscita, la indicazione in lettere, ed in cifre della

somma versata, o ritirata col metodo di addizione, e di sot

trazione co' frutti corrispondenti, e le firme del registratore,

del controllo e del Tesoriere in ciascuna operazione, che vi

sarà fatta successivamente.

Vi sarà inoltre compendiato sotto forma di istruzione

tutto ciò che riguarda i dritti e le obbligazioni dei deposi

tanti espresse nei diversi articoli del decreto e del presente

regolamento.

Art. 73.

II registratore nell' atto di consegnare il libretto noterà

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280

nel suo registro oltre al nome e cognome del depositante,

anche la paternità, la età, la condizione, la comune di na

scita, ed il domicilio attuale, nonchè i diversi depositi, e i

diversi rimborsi in ordine progressivo colla data in cui fu-

ron fatti, e coi frutti maturati nei diversi periodi.

Art. 74.

Questi libretti saranno di due colori, turchino e giallo, il

primo servirà pei depositi condizionati , l' altro pei depositi

semplici.

Art. 75.

I depositi posteriori non potranno farsi senza la presen

tazione del libretto che sarà considerato come il documento

legale che giustifica il credito del depositante.

Art. 76.

In caso di smarrimento il proprietario ne farà denunzia

in iscritto al Direttore della Cassa, e qualora con testimoni

benvisti al Direttore medesimo, o con altri mezzi legali gli

si proverà che il denunziante è realmente il proprietario del

libretto smarrito a lui intestato, il Direttore disporrà il ri:

lascio di un duplicato.

Art. 77.

Questo duplicato porterà il proprio numero, e vi si farà

menzione del numero del libretto smarrito, non che di tutte

le altre indicazioni che si trovano annotate nei registri di

contabilità dove sarà presa nota ugualmente della denunzia

e del rilascio del duplicato.

Art. 78.

Dopo il rilascio del duplicato il libretto primitivo resta an

nullato, quando anche fosse rinvenuto posteriormente.

Art. 79.

Se il libretto di cui si denunzia la perdita o lo invola-

mento sarà stato estinto col pagamento al portatore della

somma del suo credito, il denunziante, malgrado che sia ri

conosciuto il vero intestatario del libretto, non avrà più dritto

al rilascio del duplicato.

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281

Art. 80.

Allorchè tutte le pagine del libretto saranno esaurite, vi

si aggiungeranno dei fogli stampati a questo oggetto, nei quali

saranno continuate le operazioni.

Art. 81.

Il libretto essendo nominativo non è trasferibile ai termini

dellart. 13 del decreto.

Ciò non ostante chiunque presenta un libretto verrà con

siderato (fuori del caso di fondati indizi contrari) come il suo

legittimo possessore 'o come il di lui mandatario.

Art. 82.

Quando lo inteslatario vorrà cedere formalmente il suo cre

dito ad altra persona, dovrà farne la cessione per mezzo dei

registri della Cassa per dichiarazione sottoscritta dal cedente

e dal cessionario, ovvero per atto autentico, o anche per atto

privato contenente in piedi brevetto di recognizione di firme.

Art. 83.

In tal caso l' atto di cessione sarà notificato alla Cassa, e

da tal punto il cessionario producendo il libretto potrà ri

chiedere il rimborso totale del credito cogl* interessi corri

spondenti, o il rilascio di un nuovo libretto intestato a sè stesso.

Art. 84.

I depositi giusta l'art. 9 del suddetto decreto tireranno in

teresse dopo quindici giorni che sarà compiuta la somma frut

tifera, che ai termini dell' art. 8 del decreto è costituita dai

multipli di cinque lire, e questi interessi non richiesti nei quin

dici giorni posteriori alla loro liquidazione saranno riguardati

come nuovo deposito, ed aggiunti al capitale diverranno anche

essi fruttiferi.

Art. 85.

Qualora il deposito accresciuto dei frutti liquidati avrà rag

giunto il capitale bisognevole per lo acquisto di lire venti di

rendita sul Gran Libro potrà la Cassa ai termini dell' art. 14

del decreto convertirlo in titolo di rendita che sarà conse

gnato al proprietario, previa la restituzione del libretto, quando

19

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282

si presenterà a richiedere un rimborso o a fare nuovi depo

siti.

Art. 86.

Per evitare ogni calcolo si farà uso di tavole o tariffe nelle

quali sarà esposto stabilmente il calcolo degl' interessi da cin

que lire coi multipli di cinque fino a lire quattrocento per

ciascuna quindicina, e per un anno intero alla ragione del 4

per cento.

Art. 87.

Nel caso in cui il depositante non ritirasse i titoli di ren

dita comprati per suo conto, l'amministrazione della Cassa ne

resterà depositaria.

Art. 88.

Dal momento in cui è acquistata la rendita di lire venti

non correrà più interesse in favore del depositante sul capi

tale che ha servito alla compra di essa rendita e continuerà

solamente per quelle somme che figurino ancora nel libretto

fatta deduzione dei capitali impiegati in acquisto di rendita.

Art. 89.

Sarà in facoltà del creditore domandare con anticipazione

alla Cassa che il suo credito del valore capitale di lire venti

di rendita in poi resti come semplice deposito fruttifero senza

essere convertito in rendita pubblica.

Art. 90.

Se per eludere le disposizioni dell'art. 85 taluno deposi

terà sotto nomi diversi, conosciuta la controvenzione perderà

lo interesse di tutte le somme depositate dal giorno in cui

la totalità dei vari depositi avrà sorpassata la somma cor

rispondente al capitale di lire venti di rendita sino al giorno

in cui vi sarà ridotto.

Art. 91.

Se tali interessi fossero stati corrisposti, la Cassa ne farà

compensazione sull' ammontare dei depositi che rimangono.

Art. 92.

Resteranno egualmente infruttiferi tutti i depositi che nel

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283

corso di un anno non saranno stati accresciuti da un nuovo

versamento ai termini dell'art. 10 del decreto.

TITOLO IV.

DEI RIMBORSI.

Art. 93.

In ogni tempo, e nei giorni indicati dall' art. 7 del decreto

i depositanti potranno chiedere la restituzione delle somme

depositate accresciute dagli interessi colle seguenti condi

zioni.

Art. 94.

Tutte le somme sino a lire cento inclusivamente , ai ter

mini dell' art. 12 del decreto saran pagate due giorni dopo

la domanda, da lire cento in sopra saran pagate giorni quin

dici dopo la domanda.

Art. 95.

Ciò non ostante, se le domande di restituzioni son poche

di numero e per tenui somme, il Direttore potrà permetterne

il pagamento immediato alla richiesta qualora non si incon

tri difficoltà nelle corrispondenti operazioni contabili.

Art. 96.

Al punto di prodursi la domanda di restituzione totale o

parziale il libretto sarà consegnato al ragioniere registratore

della Cassa centrale.

Art. 97.

I depositanti in cambio dei libretti riceveranno un bullet-

tino di rimborso preparato a tallone , che porterà il nome

del depositante, la somma totale del suo credito, la somma

richiesta, la data del giorno della dimanda, e quella del giorno

in cui si farà il pagamento.

Art. 98.

Dal giorno in cui sarà chiesta la restituzione di una somma

non correranno più frutti sulla stessa.

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284

Art. 99.

Dopo due giorni della domanda, se si tratti di somme in

feriori a lire cento, quando non si è potuto verificare il pa

gamento immediato, colui che ha domandato il rimborso si

presenterà col bullettino ricevuto al ragioniere registratore,

il quale ritirando il suddetto bullettino gli consegnerà un

mandato d'uscita da lui sottoscritto portante la somma ri

chiesta dal creditore, il quale presentandosi con questo man

dato al Tesoriere riscuoterà la somma corrispondente, e si

ripiglierà il libretto se il credito è stato riscosso in parte so

lamente.

Art. 100.

Se si tratta di somme maggiori, si'presenterà ugualmente

col bullettino al ragioniere registratore, da cui riceverà in

vece di mandato una polizza di banco col libretto, qualora

il rimborso sarà parziale.

Negli intervalli sopra indicati saranno eseguite nei re

gistri, e nei libretti le operazioni corrispondenti di contabi

lità, e se il rimborso sarà totale il libretto verrà annullato

con suggello che porta questa parola, e quindi conservato in

archivio.

Art. 101.

Se venuto il giorno del rimborso e durante gli otto con

secutivi, colui che ha fatta la domanda di restituzione trascu

rerà di ritirare la somma corrispondente, in tal caso si re

puta avere receduto da tale domanda , e quindi dovrà rin

novarla ai termini dell' art. 94 per pretenderne nuovamente

il rimborso.

Art. 102.

In questo caso non si calcoleranno mai i frutti di tutti quei

giorni corsi fra le domande di restituzione, e l' epoca in cui

dovea eseguirsi il pagamento.

Art. 103.

Qualora debbano rimborsarsi dei crediti dopo la morte del

titolare del libretto, gli eredi donatari, legatari, o aventi dritto

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285

dovranno produrre i documenti che giustifichino la loro qua

lità.

Art. 104.

Qualora gli eredi fossero minori, o che tra essi vi fossero

dei minori il pagamento sarà fatto a chi legittimamente li

rappresenta.

Art. 105.

Se per trenf anni non sarà fatta alcuna nuova operazione

sopra un deposito, questo resta acquistato alla Cassa, e sarà

convertito in dote della Cassa.

Art. 10G.

Quando per la domandata restituzione dei crediti dei ricor

renti alla Cassa, essa avrà bisogno prontamente di denari ,

il Direttore metterà fuori un pagherò sottoscritto da lui, dal

Presidente e dal ragioniere controllo-revisore per essere scon

tato alla Cassa di sconto al frutto usato dalla stessa.

Art. 107.

La somma dei pagherò che il Direttore potrà mettere in

corso nei soli casi in cui lo esigano le circostanze della Cassa

non potrà oltrepassare la somma equivalente alle domande

di restituzioni, alle quali non possa far fronte il fondo di ri

serva, e per le scadenze le più brevi usate alla Cassa di sconto.

Art. 108.

Queste anticipazioni della Cassa di sconto verranno subita

mente estinte alle rispettive scadenze sui primi introiti della

Cassa di risparmio, sia per crediti o frutti riscossi, sia per

nuovi depositi eseguiti.

Art. 109.

A questo oggetto la Camera consultiva di commercio com

prenderà nella prima classe del ruolo dei negozianti accre

ditati i nomi del Direttore , del Presidente , e del ragioniere

controllo-revisore colle rispettive qualità, i quali tutti e tre

con queste caratteristiche considerate come tre ditte com

merciali potranno valersi del loro credilo presso la Cassa di

sconto solamente , e per bisogni soltanto della Cassa di ri

sparmio sino alla concorrenza di ducati sessantamila.

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286

Disposizioni Generali

Art. 110.

Il primo giorno dell'apertura della Cassa di risparmio sa

ranno iscritti nel libro Depositi duecentotrentasei nomi di cre

ditori.

Questi nomi saranno quelli, che verranno designati dalla

sorte fra i genitori poveri di coloro che destinati dalla legge

della leva avranno raggiunto il Corpo al quale saranno ascritti

ai termini dello art. 21 del decreto del 21 ottobre 1861 e del

decreto del 10 novembre 1861.

Questi libretti porteranno la condizione di non potersi

rimborsare se non dopo cinque anni dall'apertura della Cassa.

Art. 111.

Sarà tenuto ostensibile nella sala che precede quella delle

operazioni dei depositi nella Gassa di risparmio quella parte

di regolamento che riguarda i dritti e i doveri dei depositanti,

ed una tabella dove saranno indicati gli interessi di tutte le

somme fruttifere che verranno depositate alla Gassa, dal giorno

in cui tirano interesse sino alla loro capitalizzazione alla ra

gionata del 4 per 100.

Art. 112.

Pei conti dei depositanti saran tenuti dalla Cassa due re

gistri come si è detto agli articoli relativi ai ragionieri.

Il primo sarà il registro del conto corrente.

Il secondo sarà il libro controllo o doppio conto.

Art. 113.

Ciascuno di questi registri conterrà cinquecento conti; essi

saranno di due serie, la prima apparterrà ai depositi condi

zionati, la seconda ai depositi semplici.

Ciascuna serie quando giungerà a 100,000 conti sarà

chiusa, e se ne comincerà una novella.

Art. 114.

Gli agenti di cambio, e di trasferimento presteranno a turno

il loro servizio alla Cassa di risparmio per le operazioni che

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287

potranno occorrere sul Gran Libro, per lo acquisto della ren

dita colle condizioni istesse colle quali si prestano in ser

vizio del Tesoro.

Art. 115.

Tutti i titoli rappresentanti il rinvestimento dei fondi della

Cassa, come tutti i documenti che costituiscono in appresso

un credito qualunque della stessa, saranno conservati nel Te

soro della Cassa, di cui le chiavi saran tenute dal Direttore

e dal Tesoriere.

Art. 116.

Tutti gì' impiegati della Cassa oltre ai soldi stanziati nella

pianta organica avranno dritto a delle gratificazioni propor

zionate alla quantità degli utili netti della Cassa, che saran

proposte dal Consiglio al Luogotenente Generale sulla pro

posta del Direttore.

Art. 117.

Queste gratificazioni non potranno in alcun caso sorpas

sare il 10 per 100 degli utili netti.

Art. 118.

Tutte le spese di contratti ed altro che occorreranno per

le anticipazioni che farà la Cassa saranno a carico di coloro

che le ricevono.

Art. 119.

Il Bilancio preventivo della Cassa sarà nel mese di settem

bre di ogni anno formato dal Direttore , e dopo sottoposto

allo esame del Consiglio verrà unitamente allo avviso del Con

siglio medesimo trasmesso al Governo non più tardi del 31

ottobre per la superiore approvazione.

A rticoli transitorii.

Art. 120.

I Percettori , e gli Esattori comunali restano provvisoria

mente incaricati delle funzioni di Collettori nei rispettivi Co

muni per ricevere e trasmettere i depositi alla Cassa cen

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288

trale di risparmio, ed eseguire inoltre le restituzioni che po

tranno essere autorizzate giusta le norme del presente re

golamento.

A misura "che verranno instituite le Casse filiali, ai ter

mini dell'articolo 2 del decreto del 21 ottobre 1861, cesse

ranno i suddetti agenti finanziarii dalle funzioni provvisorie

come sopra loro addossate.

Il Consiglio di amministrazione proporrà al Governo non

più tardi del 15 gennaro 1862 il metodo pratico come an

dar regolata questa parte di servizio temporaneo.

Art. 121.

Fino a quando non avrà la Cassa Centrale acquistato tale

uno sviluppo da accrescerne positivamente i depositi e tutte

le altre conseguenti operazioni, il servizio intero sarà disim

pegnato da due impiegati assistiti da due applicati, salvo a

provvedere al personale in corrispondenza dell' organico nel

presente regolamento stabilito a misura che lo accrescimento

degli affari e degli introiti lo renderanno necessario.

Palermo 28 dicembre 1861.

Visio

11 Segrelario Generale delle Finanze

CACCIA

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289

N. 80.

Decreto col quale viene modificato l'art. 8 del decreto d'isti,

tuzionc della Cassa centrale di risparmio, relativo alla ci

fra cui devono ascendere i depositi per essere fruttiferi.

30 dicembre 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Veduto il rapporto del Consiglio di direzione della Cassa

centrale di risparmio perchè fossero dichiarati fruttiferi tutti

i depositi senza il bisogno di dover raggiungere la somma

di lire 5 per come era prescritto dall'art. 8 del decreto di

instituzione del 21 ottobre ultimo;

Veduto il detto decreto;

Considerato che la proposta modificazione riuscendo più

proficua ai depositanti servirebbe mirabilmente a dare un

maggiore sviluppo alla Cassa anzidetta;

Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze;

Decreta :

L'art. 8 del decreto d'istituzione della Cassa centrale di

risparmio in Palermo rimane modificato nei seguenti ter

mini:

« Art. 8. I depositi non potranno essere minori di cente-

« simi 50, essi non saranno fruttiferi che arrivati a lira una.

« Tutte le frazioni di lira non godranno interesse. »

Palermo 30 dicembre 1861.

11 Luogotenente Generale del Re

I. PETTINENGO

Il Segrelario Generale delle Finanze

CACCIA

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290

IV. 81.

Decreto col quale si diminuisce il numero dei Militi a cavallo,

e si accresce loro lo stipendio.

30 dicembre 1861

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Vista la legge prodittatoriale del 30 agosto 1860 sui Mi

liti a cavallo;

Sulla proposta del Segretario Generale dell'Interno, inca

ricato della gerenza del Dicastero della Sicurezza pubblica ;

Decreta :

Art. 1.

Le Compagnie dei Militi a cavallo saranno composte di tren

tacinque uomini, compresi i graduati.

Finchè le attuali Compagnie non siano a tal numero per

effetto di ordinarie vacanze, restano sospese le nomine dei

Militi.

Il Segretario Generale di Sicurezza pubblica potrà intanto

trasferire da una Compagnia all'altra i Militi per tenerne pos

sibilmente uguale la forza finchè sia al numero normale di

trentacinque.

Art. 2.

Lo stipendio dei Militi sarà aumentato da lire tre e cen

tesimi quaranta a lire tre e centesimi ottantadue al giorno.

La ritenuta che ogni Milite è tenuto lasciare sullo sti

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291

pendio tanto per indennità di furti che per vestiario sarà il

quarto , di cui tre quarte parte per furti ed una per ve

stiario.

Art. 3.

Le nomine dei Militi a cavallo e dei graduati eccettuati i

Comandanti spettano ai Prefetti sulla proposizione dei Coman

danti.

Art. 4.

Per la disciplina delle Sezioni dei Militi i signori Prefetti

cureranno l'applicazione del Regio decreto del 1 6 gennaro 1860

relativo alle Guardie di pubblica Sicurezza, dipendentemente

al disposto nell'articolo 1° della legge precitata del 30 ago

sto 1860.

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 2 relativo all'aumento della

paga entreranno in vigore il primo del prossimo febbraro.

Art. 6.

Il Segretario Generale della Sicurezza pubblica è incaricato

della esecuzione del presente decreto.

Palermo 30 dicembre 1861.

Il Luogotenente Generale del Re

I. PETTINENGO

Il Segrelario Generale dell'Interno

incaricato della gerenza del Dicastero

della Sicurezza pubblica

FÀKALDO

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292

N. 82.

Decreto che destina in oro la medaglia commemorativa del 1 848

a Ruggiero Settimo.

Il gennaro 1862.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto il decreto del 14 febbraro 1861 istituitivo della me

daglia commemorativa dei fatti del 1848;

In adesione al desiderio espresso con apposito rapporto

dalla Commessione nominata per la concessione di detta me

daglia;

Decreta :

La medaglia commemorativa del 1848 sarà eccezionalmente

in oro per Ruggiero Settimo, Presidente del Senato del Regno.

Il Segretario Generale dell' Interno è incaricato della ese

cuzione del presente decreto.

Palermo 11 gennaro 1862.

Il Luogotenente Generale del He

I. PETTINENGO

Jl Segretario Generale del Dicastero

dell' Interno

FARALDO

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IV. 83.

Decreto che destina in oro la medaglia commemorativa del 1 860

al Generale Garibaldi.

11 gennaro 18G2.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto il Decreto del 12 dicembre 1860 istitutivo della me

daglia commemorativa pei fatti del 1860;

In adesione al desiderio espresso con apposito rapporto dalla

Commessione nominata per la concessione di detta medaglia;

Decreta :

La medaglia commemorativa del 1860 sarà eccezionalmen

te in oro pel Generale Giuseppe Garibaldi.

Il Segretario Generale dell* Interno è incaricato della ese

cuzione del presente decreto.

Palermo 11 gennaro 1862.

Il Luogotenente Generale del Re

I. PETTINENGO

Il Segrelario Generale del Dicastero

dell' Interno

FARALDO

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294

N. 84.

Decreto che istituisce in Palermo coi fondi donati dal Re

un corso magistrale femminile.

12 gennaro 18C2.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Decreta :

Art. 4.

È istituito in Palermo coi fondi donati dalla munificenza

del Re, un corso magistrale femminile, che avrà per lo meno

la durata d'un biennio, secondo le norme e i programmi pre

scritti per le Scuole normali e magistrali dal dee reto Reale

del 9 novembre 1861.

Art. 2.

Gl'insegnanti saranno scelti tra' Professori della Scuola nor

male, o tra quelli addetti ad altri istituti educativi, ed avranno

una indennità che sarà stabilita nel loro titolo di nomina.

Art. 3.

La somma presa dai fondi lasciati dal Re, e destinata all'uo

po, verrà impiegata nella Cassa di risparmio per le provincie

siciliane, ed intestata al Prefetto di Palermo, il quale rimane

incaricato dei pagamenti delle indennità assegnate ai Profes

sori e delle altre spese bisognevoli per la istituzione ed il

mantenimento della Scuola.

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295

Art. 4.

I Segretari Generali dell'Interno, delle Finanze e della pub

blica Istruzione sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione

del presente decreto.

Palermo 12 gennaro 1862.

Il Luogotenente Generale del Re

I. PETTINENGO

II Segrelario Generale della pubblica Istruzione

F. NAPOLI

Il Segrelario Generale dell' Interno

FAKALD0

N. 85.

Decreto che assegna una indennità annuale al Direttore della

Cassa centrale di risparmio in Palermo.

15 "ennaro 1802

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto il decreto del 28 dicembre decorso, col quale il Pro

fessore Giovanni Bruno, attuale Consigliere della Cassa cen

trale di risparmio in Palermo, venne destinato alle funzioni

di Direttore della Cassa medesima;

Volendo stabilire una indennità da corrispondersi organica

mente all' ufficio suddetto;

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296

Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze;

Decreta :

Art. 1.

Al Direttore della Cassa centrale di risparmio in Palermo

sarà corrisposta l' annua indennità di lire duemila cinque

cento— 2500.

Art. 2.

L'attuale Direttore funzionante sarà messo in percezione di

detta indennità subito che le condizioni economiche della Cassa

lo permetteranno.

i Art. 3.

D Segretario Generale delle Finanze è incaricato della ese

cuzione del presente decreto.

Palermo 15 gennaro 1862.

Il Luogotenente Generale del Re

I. PETTINENGO

Il Segrelario Generale per le Finanze

CACCIA

N. 86.

Decreto col quale si destina il giorno per l'apertura della Cassa

centrale di risparmio in Palermo, che verrà inaugurata nel

l'antico palazzo della Zecca.

13 gennaro 1SG2.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Veduto l'articolo 19 del decreto del 21 ottobre 1861, col

quale fu disposto doversi con apposito decreto destinare il

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297

giorno per l' apertura della Cassa centrale di risparmio in

Palermo;

Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa centrale di risparmio nelle Provincie Siciliane

comincerà le sue operazioni nel giorno 19 del corrente gen-

naro.

L'apertura della detta Cassa sarà lo stesso giorno inaugu

rata nell' antico palazzo della Zecca.

Art. 2.

Il Segretario Generale delle Finanze è incaricato della ese

cuzione del presente decreto.

Palermo 15 gennaro 1862.

Il Luogotenente Onerale del Ite

I. PETTINENGO

Il Segrelario Generale delle Finanze

CACCIA

N. 87.

Decreto col quale si dichiara non applicabile ai libretti di de

posito condizionati l'art. 10 del decreto 21 ottobre 18G1 sulla

istituzione della Cassa centrale di risparmio.

20 j-ennaro 1862

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

, PROVINCIE SICILIANE

Veduto il decreto del 21 ottobre ultimo sulla istituzione

della Cassa centrale di risparmio;

Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze;

20

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298

Decheta:

Art. Unico

La esazione degl'interessi stabilita allo articolo 10 del de

creto del 21 ottobre 1861 , riguardante la istituzione della

Gassa centrale di risparmio in Palermo , non è applicabile

ai libretti di deposito condizionati, anche quando non venis

sero ulteriormente accresciuti da nuovo versamento. Questa ,

eccezione cesserà dal momento che il libretto condizionato

verrà convertito in libretto semplice.

Il Segretario Generale delle Finanze è incaricato della ese

cuzione del presente decreto.

Palermo 20 gennaro 1862.

Il .Luogotenente Generali! del Ite

I. PETTINENGO

Il Segretario Generale delle Finanze

CACCIA

N. 88.

Decreto col quale viene elevato il sussidio giornaliero

ai relegati nelle isole.

29 gennaro 1862.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE

PROVINCIE SICILIANE

Visto il regolamento approvato con Real decreto dei 22 no

vembre 1825, col quale è fissato il sussidio giornaliero da cor

rispondersi ai relegati nelle isole;

Visto il bilancio attivo e passivo delle Provincie Siciliane

per lo esercizio 1861 approvato con Real decreto dei 20 ot

tobre del detto anno, e che continua ad essere in vigore;

Visto il Reale decreto dei 5 maggio 1861 che determina

le attribuzioni di questa Generale Luogotenenza;

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299

Vista la lettera del Ministro dell'Interno in data dei 31 ago

sto 1861, colla quale si autorizza l'aumento della sovvenzione

che si somministra ai relegati;

Considerando che i baiocchi dieci al giorno attualmente

loro corrisposti per sussidio , giusta il prefato regolamento

dei 22 novembre 1825, per lo accresciuto prezzo delle sostan

ze alimentari, non sono sufficienti a fornire i mezzi neanco

di una stentata sussistenza, e che non rappresentano più quel

valore permutabile che allora si aveano;

Volendo migliorare alquanto la materiale condizione di quel

la classe di uomini, con apprestar loro un sussidio più ade

quato affinchè possano soddisfare alle prime necessità della

vita;

Facendo uso delle facoltà accordategli ai sensi del sullo-

dato Real decreto del 5 maggio 1801, ed in conformità del

l'autorizzazione Ministeriale;

Sulla proposta del Segretario Generale pel Dicastero dello

Interno;

Decreta :

Art. 1.

Il sussidio giornaliero che si somministra ai relegati nelle

isole, sarà elevato da centesimi 42 '/, a centesimi 60.

Art- 2.

Faranno fronte alla maggiore spesa i fondi stanziati nei

capitoli 79 e 84 del bilancio, alla eventuale insufficienza dei

quali sarà ulteriormente provveduto.

Art. 3.

I Segretari Generali dell' Interno e delle Finanze sono in

caricati dell'esecuzione del presente decreto.

Palermo 29 gennaro 1862.

Il l.uoiiolenonle General*; ilei Re

I. PETTINENGO

Il Segrelario Onerale dell'Interno

FARALDO

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300

N. 80.

Regio Dr.crf.to col quale si stabiliscono le attribuzioni

della Lungoleueiiziì Generale di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE II

l>EK GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti i Nostri decreti del 2 dicembre 1860 , num. 4470,

e 14 aprile ultimo, num. 4757, eoa cui venne stabilita uria

Luogotenenza nelle Provincie Siciliane, e fu divisa l'Ammi

nistrazione centrale in Dicasteri retti da Segretari Generali;

Visto l'art. 3° del decreto suddetto del 14 aprile, con cui

si dichiarò che sarebbero con particolari istruzioni determi

nati gli affari che devono essere deferiti all'Amministrazione

centrale o spediti immediatamente dalla Luogotenenza Generale.

Volendo Noi provvedere al riguardo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ,

sentito il Consiglio stesso,

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Art. 1.

La Luogotenenza Generale per le Provincie anzidette con

tinuerà in tutti gli affari non avocati al Governo , ad eser

citare i poteri e le attribuzioni ad essa conferte coi decreti

suddetti in tutto ciò ed in quanto non sia con queste istru

zioni o con altre successive fatte e deliberate in Consiglio

dei Ministri e da Noi approvate, altrimenti disposto.

Art. 2.

Sono fin d' ora esclusivamente riservati al Governo cen

trale :

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301

I regolamenti per la esecuzione delle leggi, e decreti re

lativi;

Le concessioni di cittadinanza e di nobiltà;

Le amnistie;

L'organizzazione giudiziaria e le altre che siano ulterior

mente determinate;

I provvedimenti relativi ai servizi assunti direttamente

dai Nostri Ministri e le nomine, e le revoche dei funzionari

relativi;

Lo storno, in qualunque modo abbia luogo, da articolo

ad articolo o da capitolo a capitolo nei bilanci o stati discussi,

le maggiori o nuove spese, e l'impiego delle economie;

L'emissione di rendite e qualunque alienazione dei beni

dello Stato.

Art. 3.

In coerenza alle disposizioni dell'articolo precedente ed al

l'art. 3 del decreto 14 aprile 1861, apparterranno pure fin

d'ora al Re le nomine e revoche :

Dei Governatori, dei Vice-Governatori, degli Intendenti e

dei Consiglieri di Governo;

Dei Vescovi ed Arcivescovi;

Dei Magistrati componenti i collegi giudiziari , civili e

penali e dei funzionari del pubblico ministero presso i me

desimi;

Dei Membri della Gran Corte dei conti;

Dell'Agente del Contenzioso;

Degl'Ispettori Generali e dei Capi di tutti gli stabilimenti

che dipendono dal Ministero dell'Istruzione pubblica;

Dei Rettori, dei Cancellieri e dei Professori di Università;

Degli Ispettori Generali, ispettori ed Ingegneri Capi di

la e di 2a classe;

Dei Presidenti e Governatori di banco e dei Direttori Ge

nerali.

Art. 4.

Non ostante il disposto degli articoli precedenti, la Nostra

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302

Luogotenenza Generale potrà dare e prendere quei provve

dimenti teraporari e di urgenza che siano di competenza del

potere esecutivo e richiesti dalle circostanze, ri ferendone però

al Governo.

Art. 5.

Nell'assenza del Luogotenente Generale dalle Provincie Si

ciliane, i provvedimenti pei quali fosse richiesto il decreto

o l'assenso sovrano , saranno sempre devoluti e riservati a

Noi ed al nostro Governo centrale in quanto non vengano spe

cialmente ad altri da Noi delegati.

Art. 6.

Alle ulteriori e particolari relazioni tra la Luogotenenza,

i Dicasteri stabiliti nelle anzidette Provincie e i Nostri Mini

steri, verrà, in quanto occorra, provveduto con determinazioni

od istruzioni speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta delle leggi e dei de

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di os

servarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 maggio 1861.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti

addì 11 maggio 1860

Reg. 17 Atti del Governo a. e. 13 3.

Webrlik

(Luogo del Sigillo)

Visto il Guardasigilli

G. lì. CASSINIS.

C. CAVOLI!

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303

N. 90.

Regio Decreto col quale sono avocale al Governo centrale parie

delle materie che prima appartenevano alla Luogotenenza

Generale, e si istituisce la Commissione dei Presidenti in Si

cilia.

20 agosto 1861.

VITTORIO EMANUELE II

PER GKAZIA DI DIO K PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto prodittatoriale del 3 agosto 1860;

Veduto il Reale decreto del 5 maggio 1861 sulla Luogo

tenenza delle Provincie Siciliane;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per

gli Affari Interni, e di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesia

stici.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo .:

Art. 1.

Appartengono al Nostro Governo centrale e rientrano nelle

attribuzioni del Consiglio di Stato anche per le Provincie Si

ciliane le materie di cui agli articoli 9, § 2, 3, 4, 5 e 6,

ed articoli 10, 11 e 13 del decreto prodittatoriale del 3 a-

gosto 1860 relative :

1. Alle domande di estradizione;

2. All'esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche prove

nienti dalla Santa Sede, tranne quelle che concernono le di

spense agli impedimenti matrimoniali ed altri indulti di ca

rattere meramente privato;

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304

3. Ai richiami che si facciano al Re contro provvedi

menti pei quali siano esaurite, o non sì possano proporre

le domande di riparazione in via gerarchica , salve le pre

rogative del Trihunale della R. Monarchia.

i. Ai conflitti di giurisdizione tra le Autorità ammini

strative e le giudiziarie, tra le Curie ecclesiastiche ed i Tri

bunali laici;

5. Ai provvedimenti sulle attribuzioni rispettive dell'Au

torità civile e della ecclesiastica;

6. Ai sequestri di temporalità ed agli altri atti provvi

sionali di sicurezza generale.

Art. 2.

Tutte le altre materie nelle quali per leggi generali o spe

ciali deve necessariamente essere inteso il parere del Con

siglio di Slato, o per le quali era necessario un avviso della

cessata Consulta Generale di Sicilia, semprechè siano entro

i limiti dei poteri della Nostra Luogotenenza Generale nelle

Provincie Siciliane, sono attribuite alla Commissione dei Pre

sidenti .

' Art. 3.

La Commissione di cui all' art. precedente sarà com

posta :

1 . Del Presidente , e Vice-Presidente della Gran Corte

dei conti.

2 . Del Presidente e Vice-Presidente della Gran Corte ci

vile di Palermo.

In caso di mancanza o dimpedimento di alcuni dei

medesimi, sarà surrogato dal Consigliere o Giudice più an

ziano.

3. Del Procuratore del Re presso la Gran Corte dei conti,

o di chi ne fa le veci.

Ordiniamo che il presente decreto , munito del Sigillo

dello Slato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e

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305

dei decreti del Regno dltalia, mandando a chiunque spetti

di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 agosto 1861.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti

addi 26 agosto 1861

Req. 11 Atti del Governo a. e. 366.

YY'ehrlin

(Luogo del Sigilto)

Visto il Guardasigilli

MIGLIETTI.

M. MINGHETTI

MIGLIETTI

N. 91.

Regio Decreto col quale viene soppressa la Luogotenenza

Generale di Sicilia.

5 gennaro 1862.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i decreti coi quali fu da Noi istituita una Luogo

tenenza nelle Provincie Siciliane, ne furono designate le com

petenze e ne venne repartita l'amministrazione centrale;

Veduta la legge del 9 ottobre 1861, num. 249 (1);

(1) La legge 9 ottobre 18(M autorizza il Governo a modificare con Regi

decreli talune disposizioni amministrative delle leggi 23 ottobre, Num. 3702,

6 e 10 novembre 1839, Num. 3714 e 3723.

21

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:u)6

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente dello stesso Consiglio, No

stro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La Luogotenenza Generale nelle Provincie Siciliane cesserà

col giorno primo di febbraio 1862.

Cesseranno parimente a quest' epoca il Consiglio ed il

Segretariato di Luogotenenza, i Segretariati Generali coi ri

spettivi Dicasteri ancora esistenti, ed il Segretariato Generale

presso la Questura di Palermo.

Art. 2.

Le attribuzioni fin qui esercitate dalla Luogotenenza delle

Provincie Siciliane e dai Dicasteri da essa dipendenti torne

ranno al Governo centrale, salve le delegazioni stabilite coi

Nostri Decreti dei 9 e 16 ottobre 1861 , n. 251 e 273 , e

quelle altre che verranno ulteriormente decretate.

Art. 3.

L'esecutoria alle provvisioni ecclesiastiche riserbata al Go

verno locale dall'art. 1 num. 2 del Nostro decreto 20 ago

sto 1861, num. 183 (1), sarà impartita dai Prefetti.

Art. 4.

Ogni anno sarà da Noi delegato un distinto Personaggio

per rappresentarci in Palermo nelle funzioni della Nostra A-

postolica Legazia e della Regia Monarchia nelle Provincie Si

ciliane.

Art. 5.

Gli Impiegati degli Uffici soppressi , al collocamento dei

quali non potrà essere per ora provveduto , continueranno

a percepire lo stipendio attualmente loro assegnato.

Art. 6.

Sarà da Noi nominato per Palermo un Commissario straor

dinario munito di particolari istruzioni.

yì) Munì. 90 ili questa raccolta.

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307

Ordiniamo che il presente decreto , munito del Sigillo

dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti

di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addi 5 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti

addì 13 gennaio 1862

Reg. 18 Atti del Governo a e. 382

Wehhlm

(Luogo del Sigilto)

Visto il Guardasigilli

RUGHETTI

KICASOLI

F l IN E

Pag. l.ill. KIlliOKI COHHEZIONI

213 4 ululale regolerà

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