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1
4/ &f r -pf"amm
J
ATTI DEL GOVERNO
DELLA
LUOGOTENENZA GENERALE DEL RE
IN SICILIA
ATTI DEL GOVERNO
DELLA
LUOGOTENENZA GENERAL» DEL RE
IN SICILIA
^fe,
w.
SSSI*
RACCOLTA
DEGLI
ATTI DEL GOVERNO
DELLA
LUOGOTENENZA GENERALE DEL RE
Edizione Onciale
JJalcvmo
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FRANCESCO LAO
Salita de' Crociferi num. 86.
1862.
Av.-Wf*
INDICE CRONOLOGICO
UEC.l.l
ATTI DEL f.OVEHAO DELLA LlO(.OTE\E\7,A (.EMULILE DEL HE
IX SICILIA
Dal mese di dicembre ISSO a genuaro I*G"4.
<DATA là K
DATA TITOLODELLA l'I lini 1
DAZIONE© o
R -— ©
DEGLI ATTI E SINTO DEGLI ATTINEL giornali:
OFFICIALE fi. -
1860 Processo verbale della Corlc Supre
DI SICILIAK
fi
4 novembre ma di Giustizia, col quali! si proclama
il Plebiscito Siciliano dei 21 oli. 1860. d nov. 1860 1 1
2 dicembre Processo verbale col quale S. M. il
Re Vittorio Emanuele accetta il Ple
biscito Siciliano 2 die. 1S60 2 23
« « Decrelo liccio col quale si istituisco
la Luogotenenza Generale in Sicilia,
ed è nominato a Luogotenente Gene
rale il marchese di aloniezcmoio 2 d'Ito 3 28
4 delto Decrelo col quale si istituisce il Con
siglio di Luogotenenza 4 delto 4 30
» » Decreto di nomina dei Consiglieri
e del Segrelario Generale della Luo
gotenenza 4 delto 5 31
7 delio Decrelo che conserva temporanea
mente al personale della Marina mi
litare e mercantila le rispeltive com
pelenze , e mette i delti Corpi selto
la dipendenza del Colilr' Ammiraglio
"i delto 6 32
10 delto Decreto che stabilisce le nonne per
la pubblicazione ed approvazione delle
liste eleltorali, e lissa i giorni per la
elezione dei Consiglieri comunali e|
li delto Legge che, abrogando to Slaluto
penale militare, richiama in vigore le
leggi di procedura ordinaria nei giu-
10 delto 1 33
» » Lcggc che regola l' asportazione
delle armi, e stabilisce le pene per i
12 e 13 delto 8 34
12 delto Decrelo che istituisce una medaglia
commemoraliva per la liberazione del-
12 e 13 delto 9 36
13 delto IO 38
VI
DATA
DEGLI ATTI
1860
1S dicembre
11 dilto
18 ilelto
19 detto
21 dello
29 delto
30 delto
1861
2 gennaio
7 delto
8 delto
11 delto
TITOLO
E SUNTO DEGLI ATTI
Decrelo che applica alla Sicilia le
leggi, i decreli e i regolamenti pub
blicati in Torino sull'ordinamento iIel
la Guardia Nazionale
Decrelo che applica alla Sicilia le
leggi vigenti nclle.altrc Provincie sui
reali di stampa— E seguito dalle con
nate leggi riunite in unico contesto.
Decrelo che chiama in vigore in Si
cilia, con talune modifiche, la legge
sulla tariffa doganale pubblicata in
Torino il 9 luglio 1859
lice reto che approva il Regolamento
sul cabotaggio fra la Sicilia e le filtre
Provincie del Regno d'Italia. — E se
guito dal Regolamento
Decrelo che modifica l'organico del
la l'orza di Sicurezza pubblica . . .
Decrelo col quale si dispone che i
titoli dei debiti nazionali del 1848 e 1849
non ancora estinti, siano commutati
in iscrizioni di rendita 3 per 100 — E
seguito dal Regolamento
Decrelo che innova l' art. 13 della
legge comunali! e provinciale , sta
bilendo il numero dei Componenti la
Ginola municipale nelle città di Pa
lermo, Messina e Catania ....
Decrelo col quale viene acceltata
la dimissione dei Consiglieri di Luo
gotenenza barone Pisani, Radi, Cor
dova, La Farina e principe di Sant'E
lia
Decrelo di nomina dei signori mar
chese Torrearsa, Orlando , Amari E-
nierico, barone Tunisi e principe di
Sani' Elia a Consiglieri di Luogote
nenza
Decrelo che proroga al 15 genna-
ro 1861 la elezione dei Consiglieri co
munali , ove non potè aver luogo il
primo giorno dello stesso mese' . .
Decreio col quale si abbreviano i
termini per la formazione delle liste
eleltorali onde .eleggere i Deputati al
Parlamento — E seguito dal decrelo
regio dei 3 gennaro 1861 che convoca
i Collegi elettorali, il Senato del Re
gno e la Camera dei Deputati ; dal
l' allro decrelo regio dei 17 dicem
bre 1860 che approva la tabella di cir
coscrizione dei Collegi eleltorali , e
dalla legge eleltorale dei 17 dicem
bre 1860
14 ilelto Decreto di nomina del signor Sal
vatore Marchese a Consigliere di Luo
gotenenza pel Dicastero della Islru-
DATA
IIKI.I.A PUBBLI
CAZIONE
NEI UIORNALK
OFFICIALI!
DI SICILIA
15 dicembre
22 e 24 delto
21 delto
21 delto
24 delto
31 delto e 4 gen
naro 1861
7 gennaro
2 delto
7 delto
10 delto
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
39
41
79
82
86
87
91
92
93
94
10 e 11 detto
e seguenti 21 95
VII
DATA
■<m
DATA TITOLODELLA l'I 'lini 1
s £
° r.iazioni;
1 *
DEGLI ATTI E SUNTO DEGLI ATTINEL GIORNALE
OFFICIALE - ~i
zionc pubblica, invece del marebese
DI SICILIA a
1S61 Torrearsa che passa alle Finanze .
Decrelo che stabilisce l'indennità dei
1S genuaro 22 170
18 gennaro
Ricevitori dei Rami e Dritti Diversi . 4 febbraro 23 171
21 delto Decrelo col quale viene soppressa
la Ispezione Generale della Guardia
12 delto 24 172
215 delto Decrelo col quale si chiamano in
osservanza taluni articoli del Codice
penale Sardo , relativi agli allentati
all'esercizio dei dritti politici . . . 26 genuaro 25 173
» » Decrelo col quale si aggiungono alla
pianta organica dell'Amministrazione
dei Dazi Indirelti un posto di Control-
loro di seconda classe e due di Te
nenti d'ordine di terza classe . . . 4 febbraro 26 17.i
31 delto Decrelo di nomina del conte Amari
a Consigliere di Luogotenenza pel Di
castero dell' Interno coli' incarico di
presiedere il Consiglio di Luogote-
1 delto 27 176
31 delto Decreio di nòmina del Generale Ca
rini a Consigliere di Luogotenenza pel
Dicastero della Sicurezza pubblica . 1 detto 28 177
8 febbraro Decrelo col quale si istituiscono in
Messina ed in Catania dei Comandi su
periori della Guardia Nazionale coi ri
speltivi Stati Maggiori 18 delto 2» 178
14 delto Decrelo che istituisce una medaglia
commemorativa da distribuirsi a co
ioro che politicamente o militarmente
presero parte ai tatti gioriosi del 1848
2 aprile 30 179
17 delto Decrelo che dispone di pubblicarsi
in Sicilia le leggi, i decreli e i rego
lamenti sulla coscrizione militare vi
genti nelle altre Provincie d' Italia . 18 febbraro 31 INI
» » Decrelo che applica alla Sicilia con
talune modificazioni i Codici penale e
di procedura penale e le Leggi sul
l'ordinamento giudiziario e sugli sti
pendi dei funzionari delio stesso or
dine, pubblicati in Torino in novem
bre 1859, non che i regolamenti che
18 detto 32 183
20 delto Decrelo col quale si accoglie la di
missione del Consigliere di Luogolc-
23 detto 33 187
» » Dccrelo con cui si accoglie la dimis
sione del Consigliere di Luogotenenza
23 detto 34 188
22 delto Decrelo col quale s' incarica Icm-
poraneamenle il Consigliere di Luo
1
gotenenza dell'Interno conte Amari
della firma del Dicastero delle Fi-
23 detto 3S 189
Decreto di nomina dell' Avvocato
Vili
DATI
DEGLI ATTI
1861
2S febbraro
1 marzo
» »
» »
» »
8 ik-tio
» »
» »
22 delto
» »
5 aprile
» »
8 delto
12 aprile
]) »
TITOLO
E SINTO DEGLI ATTI
DATA
DELLA l'inni I-
CAZIOKE
SEI. GIORSAI.E
OFFICIALE
DI SICILIA
Se
Snutocanalc a Consigliere di Luogo
tenenza pel Dicastero di Grazia e Giu
stizia e dei Culli coll'incarico tempo
raneo della Urina del Dicastero della
Istruzione pubblica
Decrelo col ipiale si scioglie la Com
pagnia dei Militi a Cavalto comandata
dal signor Alaimo, e si riducono le
altre due comandate dai signori D'An
na e Varvara
Decrelo che stabilisce una nuova
tariffa per la corrispondenza telegra
fica nell'interno della Sicilia . . .
Decreto che istituisce in Messina
la Camera di disciplina degli Avvo
cali
Decrelo che istituisce in Catania la
Camera di disciplina degli Avvocali .
Decrelo che istituisce in Caltanis-
sctta la Camera di disciplina degli Av
vocati
Decrelo col quale il Consigliere di
Luogotenenza conte Amari, lasciando
il Dicastero dell'Interno , viene dilli-
nilivainente incaricato di quelto delle
Finanze
Decrei» di nomina del barone Cusa
a Consigliere di Luogotenenza pel Di
castero dell'Interno
Decrelo di nomina del barone Man-
dralisca a Consigliere di Luogotenen
za del Dicastero dell'Istruzióne pub
blica
Decrelo relativo all'uniforme dei Mi
liti delio squadrone di cavalleria della
Guardia Nazionale
Decrelo col quale l'Istituto d'inco
raggiamento di Palermo e dichiarato
Coinitatu tocale, onde raccogliere ed
inviare i prodotti della Sicilia all'Espo
sizione Italiana di Firenze ....
Decrelo col quale si istiluiscono nelle
tre Università di Sicilia le Scuole dei
lavori anatomici e di Anatomia topo
grafica. E seguito dal llegulamento .
Decrelo col quale si raddoppiano
nel Liceo Ginnasio di l'alenilo talune
scuole
Decrelo che isliluisce in Girgenti la
Camera di disciplina degli Avvocati .
Decrelo che istituisce in Palermo,
Messina e Catania le Commissioni pro
vinciali per la liquidazione dilliuiiiva
dei danni arrecali dalle truppe bor
boniche in Sicilia
23 (chinar»
5 marzo
8 delto
Il delto
Il delto
11 delto
11 delto
11 delto
li delio
26 delto
8 aprile
11 delto
18 dett»
Decrclo?che scioglie il Consiglio co
munale di Palermo, e nomina il l'rc-
20 delto
36 190
37
3S
39
40
il
K
43
44
4S
46
47
48
49
SO
191
192
194
193
197
198
199
200
203
204
208
210
211
IX
DATA
DEGLI ATTI
1S6I
14 aprile
21 rielfo
29 delto
5 maggio
28 delto
» »
4 giugno
28 delto
29 delto
2 luglio
TITOLO
E SUNTO DEGLI ATTI
torc duca della Verdura a Delegato
straordinario del Governo . . . .
Decreto llcgio col quale viene ac
cettata la dimissione del Luogote
nente Generale marchese Monteze-
molo
Decrelo lìegio col quale il Luogo
tenente Generale dell Esercito cava
liere della Itovere è nominato Luo
gotenente. Generale in Sicilia . .
Decrelo llegio col quale l'ammini
strazione di Sicilia presso In Luogo
tenenza Generale viene divisa in Di
casteri, con meltervi a capo dei Se
grelari generali
Decrelo col quale si accoglie là
dimissione dei Consiglieri di Luogo
tenenza e dei toro Segrelari Gene
rali , si lasciano indipendenti I' uno
dall'altro i Dicasteri dell'Interno e
della Sicurezza pubblica , forman
do due distinte amministrazioni , e
si nominano i nuovi Scitrelari Gene
rali "
Decrelo che convoca i Collegi elel
torali della città di Palermo per la
elezione dei Consiglieri comunali. .
Decreto regio col quale si stabili
scono le attribuzioni della Luogote
nenza Generale di Sicilia ....
Decrelo che istituisce in Siracusa
la Camera di disciplina degli Avvo
cati
Decrelo col quale si proroga il ter
mine perla roimunla nei canoni do
vuti in genere al Comune di Calla-
girone
Decreto che applica alla Sicilia ii
decreto regio dei 30 aprile 1831, col
quale fu creala la medaglia per rime
ritare le azioni di vaiore civile — È se
guito rial cennato decrelo regio . .
Decrelo che corregge l'articoio 87
della legge 4 marzo 1848 sulla Guar
dia Nazionale pubblicata in Sicilia, re
lativo alla composizione del Consiglio
di disciplina di Battaglione ....
Decrelo che fìssa l'interesse per le
operazioni della Cassa di Sconto di
Palermo dal 1° luglio 18GI ....
Decreto che divide la Guardia Na
zionale di Palermo in Legioni , fer
male di tre Battaglioni, di cui uno di
Bersaglieri , e stabilisce la rispeltiva
circoscrizione territoriale
Decido che Stabilisce le norme
per la organizzazione dei Kattaglioui
DATA
nkii a einiui-
CAZIONE
nel r.n>u> a i.k
OFFICIALE
DI SICILIA
13 aprile 1861
18 delto
18 delto
18 delto
22 delto
7 maggio
13 delto
4 giugno
1 delto
6 delto
30 luglio
2 delto
5 delto
e 2
.'il
53
56
M
:;?
58
66
61
62
214
215
2(6
217
2I9
221
300
222
223
224
228
229
231
DATA
DEGLI ATTI
1861
2 luglio
3 delto
9 delto
17 delto
20 agosto
3 seltembre
4 detto
5 delto
19 delto
16 ottobre
17 delto
TITOLO
E SUNTO DEGLI ATTI
dei Bersaglieri della Guardia nazio
nale
Decrelo col quale si istituiscono
delle conferenze Magistrali in Pa
lermo, Girgcnli e Catania, e si stabi
liscono le nonne per l'ammissione de
gli aspiranti a maestri delle scuole
primarie
Decrelo che dispone di chiudersi
dal 20 luglio 1861 tutte le scuole c-
lemenlari dell'Isola per dar aggio ai
rispeltivi maestri d' intervenire alle
Conferenze Magistrali
Ordinanza che prescrive agli impie
gati delio Stato e delle pubbliche am
ministrazioni di dichiarare quanli im
pieghi si abbiano
Decrelo che stabilisce 1' uniforme
dei Battaglioni dei Bersaglieri della
Guardia Razionale
Decrelo Regio col quale sono avo
cale al Governo centrale parte delle
materie che prima appartenevano alla
Luogolenenza Generale, e si istiluiscc
in Sicilia la Commissione dei Presi
denti
Decrelo col quale si dispone che
il Liceo nazionale di Palermo ed il Gin
nasio di S. Anna siano ordinati se
condo la legge d'Istruzione pubblica
del 13 novembre 1859
Decrelo col quale la Guardia Na
zionale di Sicilia 6 chiamata a som
ministrare Ire Battaglioni per 1' alta
Italia
Decrelo col quale si istituisce in
Palermo una Commissione per veri
ficare le dichiarazioni per cumuto
d'impieghi, e si danno le norme per
le operazioni a praticarsi ....
Editto relativo alle obbligazioni del
te disemenze e soccorsi e di mercanti
a massari per agevolare la semina e
la cultura delle terre
Decrelo che stabilisce l' interesse
per le operazioni della Cassa di sconto
di Palermo dal giorno 20 ott. 1861 .
Decrelo che proroga il termine pel
compimento delle operazioni per la
commuta dei canoni dovuti in genere
al Comune di Caltagironc . . . .
DATA
DELLA PUBBLI
CAZIONE
NEL GIORNALE
OFFICIALE
DI SICILIA
5 luglio 1861
4 delto
6 delto
Il delto
12 ottobre
Il scttcmbrc
6 delto
7 delto
24 detto
19 ottobre
21 delto Decrelo che istituisce una Cassa cen
trale di risparmio per la Sicilia, con
sede in Palermo, sotto il titoto Vit
torio Emanuele, ed assegna 168 li
brelti di deposito di lire 20 per cia
scuno da distribuirsi a sorte ai genitori
22 delto
5 «
g<=
63
64
65
60
67
90
68
69
70
71
72
73
■
-< b
P- -
231
236
239
240
243
303
244
245
247
250
252
253
XI
DATA
DEGLI ATTI
1861
10 novembre
14 delto
21 delto
li dicembre
28 delto
30 delto
TITOLO
E SUNTO DEGLI ATTI
poveri dei coscritti della classe 1840,
che avranno raggiunto il rispeltivo
Corpo
Decrelo con cui è disposto di for
marsi sulla Cassa centrale di rispar
mio altri 168 librelti di lire 20 da di
stribuirsi a sorte ai genitori poveri dei
coscritti della classe 1841 che avranno
raggiunto il corpo, al quale saranno
destinati . .
Decrelo organico del Consiglio di
direzione della Cassa centrale di ri
sparmio
Decrelo col quale si accorda il chie
sto congedo al Segrelario Generale
di Sicurezza pubblica signor Claren-
za, e s'incarica della gerenza di que
sto Dicastero il Segrelario Generale
dell'Interno cavaliere Faraldo . . .
Decrelo cheaccorda una nuova pro
roga di termine per compiere le ope
razioni della commuta dei canoni do
vuti in genere al Comune di Calta-
girone
Decrelo che approva il regolamentò
per la organizzazione della Cassa cen
trale di risparmio, e per le operazioni
del servizio — È seguito dal regola
mento
DATA
DILLA PUBBLI
CAZIONE
NEL GIORNALE
OFFICIALE
DI SICILIA
22 ottobre 1861
12 novembre 75
17 detto
27 delto
24 dicembre
1862
9 gennaro
- <
£ —
5?
74
76
77
78
79
255
260
262
263
261
265
1862
S nennaro
11 delto
» »
12 delto
1S delto
» »
Decrelo col quale viene modificalo
l'art. 8 del decrelo d'istituzione della
Cassa centrale di risparmio., relativo
alla cifra cui devono ascendere i de
positi per essere fruttiferi ....
Decrelo col quale si diminuisce il
numero dei Alili ti a cavallo, e si ac
cresce toro to stipendio
Regio Decrelo col quale si aboli
sce la Luogotenenza Generale in Si
cilia
Decrelo che destina in oro la me
daglia commemorativa del 18t8aKug-
giero Seltimo
Decrelo che destina in oro la meda
glia commemorativa dei fatti del 1860
al Generale Garibaldi
Decrelo che istituisce in Palermo
coi fondi donali dal Ke un corso ma
gistrale femminile
Decrelo che assegna una indennità
annuale al Direltore della Cassa cen-.
trale di risparmio in Palermo . . .
Decrelo col quale si destina il giorno
per P apertura della Cassa centrale
di risparmio in Palermo, da inaugu
rarsi nell'aulico palazzo della Zecca.
10 delto
4 delto
28 delto
12 delto
12 delto
23 delto
80
81
91
82
83
84
85
19 delto
289
290
305
2!)2
293
291
29j
86 296
XII
DATA
<
a EDATA
DEGLI ATTI
TITOLO
E SUNTO DEGLI ATTI
DELLA PUBBLI
CAZIONE
NKL GIORNALE
OFFICIALE
m
< 5
ss = o9 >
2-
DI SICILIAs
a
1862
20 gennaro
Decrelo col quale si dichiara non
applicabile ai librelti di deposito con
dizionati l'art. 10 del decrelo 21 ot
tobre 1861 sulla istituzione della Cassa
K
29 delto Decrelo col quale viene elevato il
sussidio giornaliero ai relegali nelle
25 gennaro 1862 87 297
88 298
FINE DELL INDICE CRONOLOGICO.
N. 1.
Processo verbale della Corte Suprema di Giustizia, col quale
si proclama il Plebiscito Siciliano dei 21 ottobre 1860.
4 novembre 1860.
L'anno mille ottocentosessanta, il giorno quattro novembre
in Palermo:
Alle ore otto antimeridiane;
La Corte Suprema di Giustizia composta dai signori :
Pasquale Calvi, Presidente;
Pietro Cirino, Vincenzo Errante, Salvatore Schiavo, Anto
nino Giacoma, Giuseppe Puleo, Giuseppe Vinci Orlando, Vin
cenzo Cacioppo, Consiglieri;
Antonino Ferro Giudice di Gran Corte Civile, col grado ed
onori di Vice Presidente della stessa, destinato a servire in
questa Corte Suprema, coli' intervento del signor Francesco
Calcagno Avvocato Generale , assistita dal signor Cirino Ca
ruso Vice Cancelliere;
Si è riunita nel palazzo dei Tribunali nell'aula delle sue
ordinarie sedute in esecuzione dell'articolo 4° del Decreto del
Prodittatore del 15 ottobre ultimo per esaminare in seduta
permanente i verbali tutti dei Comuni di Sicilia contenenti
il numero dei voti pronunziati per plebiscito dalle popola
zioni dell'Isola, per Sì, o per No, sulla proposizione scritta
dall'articolo primo dell'indicato decreto così concepita:
« Il Popolo Siciliano vuole l'Italia una, ed indivisibile con
Vittorio Emanuele Re costituzionale , ed i suoi legittimi di
scendenti. »
Raccolti tutti i verbali, e fattone il dovuto scrutinio si sono
ottenuti i risultamenti che seguono :
2
PROVINCIA DI PALERMO
DISTRETTO DI PALERMO
Votanti Si no
Palermo, votanti trentaseimila duecento cin
quantadue, pel sì trentaseimila duecento trenta
due, pel no venti 36252 36232 20
Bagheria , votanti mille quattrocento trenta
cinque, tutti pel sì 1435 1435 »
Belmonte, votanti settecento trentatre , tutti
pel sì 733 733 »
Borgetlo , votanti novecento cinquantadue ,
tutti pel sì 952 952 »
Balestrale, votanti duecento ottantasette, tutti
pel sì 287 287 »
Capaci, votanti cinquecento otto, tutti pel sì 508 508 »
Carini , votanti mille duecento undici , tutti
pel sì - . . 1211 1211 »
Casteldaccia , votanti quattrocento quarantu-
no, tutti pel sì . . . . , 441
Cinisi, votanti mille duecento dieci, tutti pel sì 1210
Ficarazzi, votanti cinquecento uno, tutti pel sì 501
Giardinelli, votanti cento dieci, tutti pel sì. 110
Isola delle Femine , votanti cento trentatre ,
tutti pel si ... , 133
Marineo, votanti mille e quindici, tutti pel sì. 1015
Misilmeri, votanti mille ottocento cinquanta
nove, tutti pel sì 1859
Morreale , votanti due mila e settanta , tutti
pel si 2070
Montelepre, votanti settecento cinquantasette,
tutti pel sì 757
Ogliaslro, votanti trecento ottantasette, tutti
pel sì - 387
Parco, votanti settecento ventisei, tutti pel sì. 726
Partinico, votanti tremila ottocento quarantu-
no, tutti pel si 3841 3841
Piana dei Greci, votanti millecinquecento tren-
441 »
1210 »
501 »
HO il
133 »
1015 »
1859 »
2070 »
757 «
387 i)
726 »
A riportarsi 54428 54408 20
3
Volanli Sì .\o
Riporlo 54428 54408 20
tasette, tutti pel si 1537 1537 »
S. Giuseppe Mortilli , votanti ottocento di
ciotto, tutti pel si 818 818 »
San Cipirello , votanti quattrocento sedici ,
tutti pel si 416 416 . »
Santa Cristina, votanti duecento ventisei, tutti
pel si 226 226 »
Solanto e Santa Flavia, votanti quattrocento
sedici, tutti pel sì 416 416 n
Terrasini , votanti novecento ventuno , tutti
pel sì 921 921 »
Torretta , votanti settecento quattro , lutti
pel si 704 704 »
Ustica votanti.
Villabate, votanti seicento quattro, lutti pel sì. 604 604 »
DISTRETTO DI TERMINI
Termini, votanti tremila duecento trentanove,
tutti pel si 3239 3239 «
Alia, votanti mille e sessantasette, tutti pel sì. 1067 1067 »
Aliminusa, votanti duecento quarantacinque,
tutti pel sì 245 245 »
Altavilla , votanti quattrocento settantanove ,
tutti pel sì 479 479 »
Baucina, votanti seicento sedici, tutti pel sì. 616 616 h
Caccamo, votanti novecento sessantadue, tutti
pel sì 962 962 »
Caltavuturo, votanti ottocento nove, tutti pel sì 809 809 »
Caslronuovo, votanti cinquecento sessantadue,
tutti pel sì 562 562 »
Cerda, votanti quattrocento tredici, tutti pel sì 413 413 »
Ciminna , votanti novecento ventotto , tutti
pel sì 928 928 »
Cefalà Diana, votanti cento trentacinque, tutti
pel sì 135 135 »
A riportarsi 69525 69505 20
4
Votanti Si No
Riporto 69525 69505 20
Godrano, votanti cento quarantadue, tutti pel sì 142 142 »
Lercara li friddi, votanti mille ottocento set-
tantaquattro, lutti pel sì 1874 1874 »
Mezzojuso, volanti mille duecento cinquanta
cinque, tutti pel sì 1255 1255 »
Montemaggiore, votanti mille eventi, tutti pel si 1020 1020 «
Roccamena, votanti duecento trentatre, tutti
pel sì 233 233 »
Roccapalumba , votanti cinquecento ottanta-
due, tutli pel sì . . , 582 582 »
Sciara, votanti duecento cinquanta,tutti pel sì. 250 250 »
Sclafani, votanti novantaquattro, tutti pel sì. 94 94 »
Trabia, votanti seicento settantuno, tutti pel sì. 671 671 »
Valle d'Olmo, votanti settecento novanta, tutti
pel sì 790 790 »
Yentimiglia , votanti seicento quindici , tutti
pel sì , 615 615 »
Vicari, votanti cinquecento novantatre, tutti
pel sì 593 593 »
Villafrati, votanti cinquecento venti,tutti pel sì. 520 520 »
DISTRETTO DI CEFALI)'
Cefalù, votanti mille seicento ottantasei, pel
sì mille seicento ottantadue, pel no quattro . 1686 1682 4
Bonpietro, votanti trecento quarantanove, lutti
pel sì 349 349 .
Campofelice, votanti duecento uno, tutti pel sì 201 201 »
Castelbuono, votanti mille e due, pel sì nove
cento novantacinque, pel no sette .... 1002 995 7
Collesano, votanti novecento quattordici, tutti
pel sì M4 914 »
Ganci, votanti mille cento cinquantasette, tut
ti pel sì 1157 1157 »
Ceraci, votanti trecento settantacinque, tutti
pel sì 375 373 »
A riportarsi 83848 83817 31
\
5
Volanti SI No
Riporto 83848 83817 31
Grattieri , votanti trecento sessantatre , tutti
pel si 363 363 »
Isnello, votanti sessantanove, pel sì sessan
tasette, pel no due 69 67 2
Lascari , votanti cento novantacinque , tutti
pel sì 195 195 »
Petralia Soprana, votanti mille cento trenta-
nove, tutti per sì 1139 1139 »
Petralia Sottana, votanti settecento novanta
sette, tutti pel sì 797 797 s
Polizzi, votanti mille trecento ottantuno, tutti
pel sì 1381 1381 »
Pollina, votanti duecento novantadue, pel sì
duecento novantuno, pel no uno 292 291 1
Santomauro, votanti mille ottocento ottanta,
tutti pel sì 1880 1880 n
Alimena, votanti novecento ventinove, tutti
pel si 929 929 i
DISTRETTO DI CORLEOJfE
Corleone, votanti mille duecento novantasei,
pel sì mille duecento novanta, pel no sei . 1296 1290 6
Bisacquino , votanti mille e ventuno , tutli
pel sì 1021 1021 »
Contessa, votanti duecento quarantadue, pel
sì duecento trentasei, pel no sei 242 236 6
Giuliana , votanti cento sessantanove , tutti
pel si 169 169 »
Palazzo Adriano, votanti mille e quarantaset-
te, tutti pel sì 1047 1047 »
Prizzi, votanti novecento diciotto, tutti pel sì. 918 918 »
Chiusa, votanti mille trecento settantuno, tutti
pel sì 1371 1371 i
Campofiorito , votanti duecento nove , tutti
pel sì 209 209 »
A riportarsi 97166 97120 46
6
Votanti Sì No
Riporto 97166 971 20 46
Comando Generale della Provincia di Paler
mo, votanti duemila duecento ventotto, tutti pel si 2228 2228 »
Milizia nel forte del Castello, votanti cinquan
tadue, tutti pel sì 52 52 »
Marina di Guerra Nazionale, votanti quattro
cento cinquantadue, tutti pel sì 452 452 »
Milizia in Monreale, votanti cento diciannove,
tutti pel si 119 119 »
PROVINCIA DI TRAPANI
DISTRETTO DI TRAPANI
Trapani, votanti cinquemila quattrocento ses
santasei, pel sì cinquemila quattrocento sessan
taquattro, pel no due 5466 5464 2
Favignana , votanti quattrocento settantuno ,
pel sì quattrocento settanta, pel no uno . 471 470 1
Marsala, votanti cinquemila quattrocento set
tantacinque, tutti pel sì 5475 5475 »
Monte S. Giuliano, votanti duemila quattro
cento settantacinque, pel sì duemila quattrocento
sessantatre, pel no dodici 2475 2463 12
Paceco, votanti ottocento sessantadue, tutti
pel sì 862 862 »
Pantelleria, votanti novecento novantacinque,
pel sì novecento ottantasette, pel no otto . . 995 987 8
Xitta, votanti trecento cinque, tutti pel sì . 305 305 »
DISTRUTTO DI ALCAMO
Alcamo, votanti tremila trentotto, pel sì tre
mila e ventiquattro, pel no quattordici . . . 3038 3024 14
Calatafìmi, votanti mille quattrocento sessan
tasei, tutti pel si 1466 1466 »
Camporeale, votanti cinquecento settantasei,
tutti pel sì 576 576 »
A riportarsi 121146 121063 83
7
Votanti Si No
Riporlo 121146 1210C3 83
Castellammare, votanti mille quattrocento un
dici, tutti pel si 1411 1411 »
Gibellina, votanti ottocento dodici, tutti pel sì 812 812 »
Poggioreale , votanti seicento trentaquattro ,
tutti pel si , . . 634 634 i
Sala Paruta , votanti quattrocento ottantano-
ve, tutti pel sì 489 489 »
Vita, votanti seicento trentotto, tutti pel sì . 638 638 »
DISTRETTO DI MAZZARA
Mazzara , votanti mille novecento trentotto ,
pel sì mille novecento diciassette, pel no ven
tuno 1938 1917 21
Castelvetrano , tremila novecento ottantacin
que, tutti pel sì 3983 3985 »
Campobello di Mazzara , settecento quattro ,
tutti pel sì 704 104 >.
Partanna , duemila cinquecento ventiquattro,
tutti pel si 2524 2S24 »
Salemi , duemila cinquecento trentacinque ,
lutti pel si 2535 2535 »
Santa Ninfa, votanti novecento settantanove,
tutti pel sì 979 979 »
Milizia di Trapani, votanti cento quattordici,
tutti pel sì 114 114 »
PROVINCIA DI CALTANISETTA
DISTRETTO DI CALTANISETTA
Caltanissetta, votanti duemila duecento venti
sei, pel sì duemila duecento ventuno, pel no
cinque 2226 2221 5
Acquaviva, votanti trecento quattordici, tutti
pel sì 314 314 »
A riportarsi 140449 140340 109
8
Votanti SI No
Riporto 140449 140340 109
Buonpensiero , votanti cento ventotto , tutti
pel sì 128 128 »
Campofranco, votanti duecento settantanove,
tutti pel sì 279 279 »
Delia , votanti cinquecento diciannove , tutti
pel sì 519 519 »
Montedoro, votanti trecento settantotto, tutti
pel sì 378 378 »
Mussomeli, votanti novecento venti, tutti pel sì 920 920 »
Marianopoli , votanti trecento undici , lutti
pel sì 311 311 »
Resuttana, votanti settecento sessantacrhque,
tutti pel sì ....... ; 765 765 »
San Cataldo, votanti duemila seicento novan
tadue, tutti pel si 2692 2692 i
Santa Caterina, votanti mille novecento tre
dici, lutti pel sì 1913 1913 »
Serradifalco, votanti ottocento trentasei, tutti
pel sì 836 836 »
Sommatino, votanti quattrocento novantasei,
tutti pel si . 496 496 a
Sutera, votanti quattrocento sessantotto, pel
sì quattrocento sessantasei, pel no due. . . 468 466 2
Vallelunga, votanti novecento quarantatre, tut
ti pel sì 943 943 »
Yillalba , votanti cinquecento ventidue , tutti
pel sì 522 522 »
DISTRUTTO DI PIAZZA
Piazza, votanti quattromila cento quattordici,
tutti pel sì 4114 4114 »
Aidone, votanti mille trecento trentasei, tutti
pel si 1336 1336 »
Barrafranca , votanti mille quattrocento ses
santanove, tutti pel sì 1469 1469 »
A riportarsi 158538 158427 111
9
Volanti Sì iVo
Riporto 158538 158427 ili
Calascibetta , votanti settecento quarantino ,
lutti pel sì 741 741 «
Castrogiovanni, votanti duemila ottocento, tutti
pel sì 2800 2800 »
Pietraperzia , votanti duemila duecento cin-
quantadue, tutti pel sì 2252 2252 n
Talguarnera Caropepe, votanti mille settecen
to ventisette, tutti pel sì 1727 1727 »
Villarosa, votanti mille trecento ventidue, tutti
pel sì 1322 1322 »
DISTRETTO DI TERRANOVA
Terranova, votanti tremila duecento ottanta-
nove, tutti pel sì 3289 3289 »
Butera, votanti mille e tre, tutti pel sì . . 1003 1003 »
Mazzarino , votanti duemila novecento qua
rantotto, lutti pel sì 2948 2948 »
Niscemi, votanti duemila cento trenta, tutti
pel sì 2130 2130 »
Riesi, votanti duemila e cinquanta, tutti pel sì 2050 2050 »
PROVINCIA DI GIRGENTI
DISTRETTO DI GIRGENTI
Girgenti, votanti duemila cinquecento novan
tanove, pel sì duemila cinquecento ventinove,
pel no settanta 2599 2529 70
Molo di Girgenti, votanti settecento cinquan
taquattro, tutti pel sì 754 754 »
Aragona, votanti settecento sessantadue, pel
sì settecento quarantaquattro, pel no diciotto. 762 744 18
Camastra, votanti duecento trenta, tutti pel sì 230 230 »
Campobello di Licata, votanti mille e quaran-
tuno, tutti pel sì 1041 1041 »
A riportarsi 184186 183987 199
10
Votanti Sì No
Riporto 184186 183987 199
Canicattì, votanti duemila seicento quaranta
tre, pel sì duemila seicento quarantadue , pel
no uno 2643 2642 1
Castrofilippo , votanti cento sessantaquattro,
pel sì cento cinquantanove, pel no cinque. . 164 159 5
Cattolica, volami mille cento cinquantotto, pel
sì mille cento cinquantuno, pel no sette . . 1158 1151 7
Comitini , votanti trecento trentotto , tutti
pel sì 338 338 ■
Favara, votanti duemila duecento ventisette,
tutti pel sì 2227 2227 »
Grotte, votanti mille e quattro, tutti pel sì . 1004 1004 »
Licata, votanti duemila cinquecento cinquan
ta, tutti pel sì. . . , 2550 2550 »
Montallegro, votanti trecento quarantacinque,
tutti pel sì 345 345 »
Naro, votanti duemila cento trentacinque, tutti
pel sì 2135 2135 »
Palma , votanti duemila e diciassette , tutti
pel sì 2017 2017 »
Recalmuto, votanti mille novecento ventiquat
tro, tutti pel si 1924 1924 »
Rafladali, votanti mille e sette, tutti pel sì . 1007 1007 »
Ravanusa, votanti cinquecento ventotto, tutti
pel sì 528 528 »
Realmonte, votanti trecento sessantasei, lutti
pel si 366 366 »
Sant'Angelo Muxiaro, votanti cento settanta
sette, tutti pel sì 177 177 »
Siculiana, votanti mille cento quarantacinque,
pel sì mille cento quarantatre, pel no due . 1145 1343 2
DISTRETTO DI B1VONA
Bivona, votanti trecento sedici , pel si due
cento ottantotto, pel no ventollo 316 288 28
A riportarsi 204230 203988 242
11
Riporto
Alessandria, votanti settecento cinquantanove
pel sì settecento cinquantasette, pel no due
Burgio, votanti seicento novantotto, pel sì cin
quecento ottanta, pel no cento diciotto . .
Calamonaci, votanti trecento, tutti pel sì
Cammarata, votanti novecento ventidue, pel sì
novecento quattordici, pel no otto. . . .
Casteltermini , votanti mille cinquecento sei
tutti pel sì
Cianciana , votanti quattrocento diciannove
pel sì quattrocento diciassette, pel no due.
Lucca, votanti trecento nove, tutti pel sì
San Biagio, volanti trecento novantasei, pel
sì trecento novantaquattro, pel no due . .
Ribera, votanti quattrocento ottantotto, pel sì
quattrocento settantasette, pel no undici
San Giovanni, votanti seicento, pel sì cinque
cento quarantadue, pel no cinquantotto. .
Santo Stefano di Bivona, votanti cinquecento
novantacinque, tutti pel sì . . . . . .
Tillafranca, votanti quattrocento sessantaquat
tro, tutti pel sì
Votanti Sì IVO
204230 203988 242
759 7S7
698 580 118
300 300 )i
922 914 8
1506 1506 ii
419 417 2
309 309 ;>
396 394 2
488 477 11
600 542 58
595 595 !)
464 464 »
DISTRUTTO DI SCIACCA
Sciacca, votanti tremila duecento cinquanta-
sette, pel sì tremila duecento cinquantuno, pel
no sei 3257 3251 6
Caltabellotta, votanti cinquecento ottantaquat
tro, pel sì cinquecento trentasette, pel no qua-
rantasette 584 537 47
Mentì, votanti ottocento diciannove, tutti pel si. 819 819 a
Montevago , votanti trecento ottantatre, tutti
pel sì 383 383 »
Sambuca, votanti mille duecento quattro, pel
sì mille cento ottantasei, pel no diciotto . . 1204 1186 18
A riportarsi 217933 217419 514
12
Votanti Si No
Riporto 217933 217419 514
Santa Margherita, votanti novecento novanta
tre, tutti pel si 993 993 »
Ramo Militare , votanti cinquantanove , tutti
pel si 59 59 s
PROVINCIA DI NOTO
DISTRETTO DI NOTO
Noto , votanti duemila cento diciotto , tutti
pel si 2118 2118 »
Avola, votanti mille seicento quarantasei, pel
sì mille seicento quarantatre, pel no tre . . 1646 1643 3
Ruccheri, votanti mille cento ventinove, tutti
pel sì 1129 1129 »
Ruscemi, votanti seicento trentanove, pel sì
seicento trentotto, pel no uno 639 638 1
Cassaro , votanti quattrocento dodici , tutti
pel sì 412 412 »
Feria, votanti ottocento quarantasei, tutti pel sì. 846 846 »
Pachino, votanti novecento trentaquattro, tutti
pel si 934 934 »
Palazzolo, votanti duemila cento tre , pel sì
duemila cento due, pel no uno 2103 2102 1
Rosolini , votanti novecento quaranta , tutti
pel sì 940 940 »
DISTRETTO DI SIRACUSA
Siracusa, votanti tremila cinquecento venti
tre , pel sì tremila cinquecento ventidue , pel
no uno 3523 3522 1
Augusta, votanti duemila duecento novantaset-
tc, lutti pel sì 2297 2297 »
Canicattini , volanti mille duecento dodici ,
tutti pel sì 1212 1212 »
A riportarsi 236784 236264 520
13
Volanti Si ■»>
Riporto 236784 236264 520
Carlentini, votanti quattrocento settantanove,
lutti pel si 479 479 »
Floridia, votanti mille novecento ventuno, tutti
P^ sì 1921 1921 ,,
Francofonte, votanti mille e quarantaquattro,
tutti pel sì 1044 1044 »
Lentini, votanti mille seicento cinquantaquat
tro, tutti pel sì 1654 1654 »
Melilli, votanti settecento novantotto , pel sì
settecento novanta, pel no otto 798 790 8
San Paolo Solarino, votanti quattrocento ot-
lantasei, tutti pel sì 486 486 »
Sortino , votanti mille trecento trentasette ,
tutti p^ sì 1337 1337 »
DISTRETTO DI MODICA
Modica, votanti cinquemila seicento cinquan
tuno, lutti pel sì 5651 5651 »
Biscari, votanti cinquecento ottantotto, pel sì
cinquecento ottantasette, pel no uno. ... 588 587 1
Chiaramonte, votanti mille duecento ventisei,
tutti pel si 122.6 1226 »
Comiso, votanti duemila settecento quaranta,
tutti pel sì 2740 2740 »
Giarratana, votanti cinquecento quarantasei ,
tutti pel sì 546 546 »
Monterosso, votanti mille quattrocento novanta,
tutti pel sì 1490 1490 »
Pozzallo, votanti cinquecento novantadue, tutti
pel sì 592 592 »
Santa Croce, votanti cinquecento settantatre,
tutti pel sì 573 573 i
Scicli, votanti mille seicento settantotto, tutti
pel sì 1678 1678 »
Spaccammo, votanti mille cento sei, lutti pel sì 1106 1106 »
A Riportarsi 260693 260164 529
14
Votami Si .Yo
Riporto 260693 26016* 529
Ragusa, TOtanti quattromila ottocento settan-
Untotlo, tatti pel si 4878 4878 »
Vittoria , rotanti duemila ottocento tredici ,
tutti pel sì 2813 2813 »
PROVINCIA DI CATANIA
DISTRETTO DI CATARIA
Catania , votanti diciassettemila trecento ot
tantadue, tutti pel sì 17382 17382 »
Adernò, votanti tremila novecento settantotto,
tutti pel sì 3978 3978 »
Belpasso, votanti mille quattrocento sessanta
nove, tutti pel sì 1469 1469 »
Biancavilla, votanti duemila e cinquantalre ,
tutti pel sì 2053 2053 t
Bronte, votanti mille novecento novantaquat
tro, tutti pel sì 1994 1994 »
Camporotondo, votanti cento quarantuno, tutti
pel sì 141 141 »
Gravina, votanti trecento sei, tulti pel sì . 306 306 »
Santa Maria di Licodia, votanti seicento tren-
tasei, tutti pel sì 636 636 »
Maletto, votanti cinquantadue, tutti pel sì . 52 52 »
Mascalucia, votanti settecento ottantotto, tutti
pel sì 788 788 »
Misterbianco, votanti mille cento sette, tutti
pel sì 1107 1107 »
Motta S. Anastasia, votanti seicento ottanta-
nove, tutti pel sì 689 689 »
Nicolosi, votanti cinquecento dieci, tutti pel sì. 510 510 »
Paterno, votanti duemila cento sessantaquat-
Iro, tutti pel sì 2164 2164 »
Pcdara, votanti settecento ventiquattro , tutti
pel si 724 724 a
A riportarsi 302377 301848 529
15
Votatili Si No
Riporto 302377 301848 529
S. Giovanni di Galermo, votanti duecento no
vantacinque, tutti pel si 295 295 »
S. Giovanni la Punta, votanti cento ottanta-
nove, tutti pel sì 189 189 »
S. Gregorio, votanti trecento due, tutti pel sì. 302 302 »
S. Pietro Clarenza , votanti duecento trenta,
tutti pel sì 230 230 »
Sant'Agata li Battiati, votanti cento Irentacin-
que, tutti pel sì 135 135 »
Scordia , votanti mille trecento trenta , tutti
pel sì 1330 1330 »
Trecastagne, votanti ottocento cinquantotto ,
tutti pel sì 858 858 »
Tremestieri, votanti trecento settantaquattro,
pel si trecento settantatre, pel no uno . . . 374 373 1
Yiagrande , votanti settecento settanta , lutti
pel sì 770 770 »
Zafferana Etnea, votanti seicento sessanta, pel
sì seicento quarantatre, pel no diciassette . . 660 643 17
DISTRETTO DI ACI BEALE
Aci Reale, votanti cinquemila settecento cin
quantacinque, pel sì cinquemila settecento qua
rantatre, pel no dodici 5755 5743 12
Aci Ronaccorsi, votanti duecento settantacin-
que, lutti pel sì 275 275 »
Aci Castello, votanti quattrocento quarantotto,
tutti pel sì 448 448 »
Aci Sant'Antonio, votanti settecento trentatre,
pel sì settecento trentadue, pel no uno . . 733 732 1
Aci S. Filippo Catena , votanti quattrocento
novanta, tutti pel sì 490 490 a
Calatabiano, votanti seicento venti, tutti pel sì 620 620 »
Castiglione , votanti mille ed uno , tutti
pel si 1001 1001 »
A riportarsi 316842 316282 560
16
I
Votanti Si No
Riporto 316842 316282 560
Fiumefreddo, votanti cento settantuno , tutti
pel sì ni ni o
Giarre votanti, tremila cinquecento quindici,
tutti pel sì 3515 3513 i>
Linguaglossa, votanti quattrocento quarantotto,
tutti pel si 448 448 »
Mascali , votanti seicento quindici , tutti
pel sì 615 615 »
Randazzo, votanti mille tredici, tutti pel sì. 1013 1013 »
Riposto, votanti mille e sessantasetle , tutti
pel sì 1067 1067 »
Piedimonte , votanti cinquecento ottantuno ,
tutli pel sì 581 581 »
DISTRETTO DI C.UTAG1RONE
Caltagirone, votanti quattromila cento ottan-
tasette , pel sì quattromila cento sessantacin
que, pel no ventisette 4187 4165 27
Granmichele, votanti mille cinquecento ottan
tanove , pel sì mille cinquecento ottantasette ,
pel no due 1589 1587 2
Licodia, votanti mille trecento diciassette, lutti
pel sì 1317 1317 »
Mililello Val di Noto , votanti duemila due
cento quaranta, tutti pel sì 2240 2240 »
Mineo, votanti mille quattrocento ottantanove,
pel sì mille quattrocento ottantotto, pel no uno. 1489 1488 1
Mirabella, votanti cinquecento trentasei, lutti
pel sì 536 536 »
Palagonia, votanti novecento cinquantatre, tutti
pel sì 953 953 »
Raddusa, votanti cento ventisei, tutti pel sì. 126 126 »
San Michele, votanti seicento nove, lutti pel sì. 609 609 »
Rammacca, votanti duecento quarantuno, tutti
pel si. ... .' 241 241 »
A riportarsi 337544 336954 590
17
Volanti Sì Xo
Riporlo 337544 336954 590
San Cono, votanti duecento quarantacinque,
lutti pel sì 245 245 »
Vizzini, votanti duemila ottocento dieci. tulti
pel sì 2810 2810 »
DISTRETTO DI FHCOSI.4
Nicosia, votanti tremila trecento otto, pel sì
tremila trecento sette, pel no uno .... 3308 3307 1
Assaro, votanti cinquecento sessantasei, tutti
pel sì 566 566 »
Calena nuova, votanti duecento oltantanove,
tutti pel sì 289 289 »
Centorbi , votanti mille quarantotto , pel sì
mille quarantaquattro, pel no quattro . . . 1048 1044 4
Cerami, votanti mille duecento ventuno, lutti
pel sì 1221 1221 »
Gagliano , votanti novecento quaranta , tutli
pel sì 940 940 »
Leonforle, votanti duemila cinquecento tren
tuno, tutti pel sì 2531 2531 »
IS'issoria, votanti quattrocento tre, lutti pel sì. 403 403 »
Regalbuto, mille cento settantotto, tutti pel sì 1178 1178 »
San Filippo d'Argirò, votanti duemila trecento
ottantacinque, pel sì duemila trecento oltanta-
quattro, pel no uno 2385 2384 1
Troina, votanti settecento settantacinque, pel
sì settecento settantaquattro. pel no uno . . 775 774 1
Sperlinga , votanti trecento ventinove , lutti
pel sì 329 329 »
A riportarsi 355572 334975 391
18
PROVINCIA DI MESSINA
DISTRETTO DI MESSINA
Votanti Si No
Riporlo 355572 354975 597
Messina e suoi villaggi, votanti ventiquattro-
mila settecento trentotto, pel sì ventiquatlromila
settecento trenta, pel no otto 24738 24730 8
Spatafora S. Pietro , votanti cento sessanta
due, tulli pel sì 162 162 »
Bavuso , votanti duecento cinquantaquattro ,
lutti pel si 254 254 »
Calvaruso, votanti duecento, lutti pel sì . . 200 200 »
Galati , votanti quattrocento quaranta , tutti
pel si 440 440 »
Guidomandri , votanti sessantacinque , tutti
pel sì 65 65 »
Itala, votanti duecento dieci, tutti pel sì. . 210 210 »
Mandanici . » » »
Milazzo, votanti duemila e dodici, tutti pel sì. 2012 2012 i
Monforle, votanti cinquecento sette, tutti pel sì. 507 507 »
Pagliara, votanti novantatre, tutti pel sì . 93 93 »
Rametta , volanti seicento oltantanove , lutti
pel sì 689 689 »
Rocca, votanti trecento sei, tutti pel sì . . 306 306 »
Grotta di Rocca, votanti cento quindici, tutti
pel 9ì 115 115 »
Roccalumera, votanti quattrocento venti, tutti
pel sì 420 420 a
San Pietro Monl'orte , votanti mille trecento
quarantatre, tutti pel sì 1343 1343 »
Santa Lucia, votanti mille cinquecento undici,
tutti pel sì 1511 1511 »
San Filippo , votanti cinquecento sei , lutti
pel sì 506 506 a
Santo Stefano di Briga, volanti duecento ot
tanta, tulli pel sì 280 280 »
A riportarsi 389423 388818 605
19
384 27
140 »
124 i)
Volanti Si No
Riporto 389423 388818 605
Saponara, votanti quattrocento nove, tutu pel sì 409 409 »
Scaletta, votanlicentocinquantasei, tuttipelsi. 156 156 »
Spatafora San Martino, votanti seicento dieci,
lutti pel sì 610 610 »
Venetico, votanti cento quattordici, tutti pel sì 114 114 »
Condro, votanti cento due, tutti pel sì . . 102 102 »
Gualtieri, votanti trecento diciotto, tutti pel sì. 318 318 n
DISTRETTO DI PATTI
Patti votanti , mille seicento quaranta , tutti
pel sì 1640 1640- »
Alcara, votanti quattrocento undici, pel sì tre
cento ottantaquattro, pel no ventisette ... 411
Brolo, votanti cento quaranta, tutti pel si . 140
Capri, votanti cento ventiquattro, tutti pel si. 124
Castania di Tortorici, votanti duecento tren
totto, tutti pel sì 238 238
Ficarra , votanti cinquecento trentaquattro ,
tutti pel sì 534
Floresta, votanti duecento, tutti pel si . . 200
Frazzanò, votanti cento novantotto, tutti pel sì. 198
Galati di Tortorici, votanti quattrocento qua
ranta, tutti pel sì 440 440
Gioiosa, votanti quattrocento ventisette, tutti
pel sì 427
Librizzi, votanti seicento tre, tutti pel sì . 603
Longi, votanti ottantuno, lutti pel sì . . . 81
Militello Val Demone, votanti trecento nove,
tutti pel sì . . 309 309
Mirto , votanti duecento ottantasette , tutti
pel si 287 281
Montagna Reale, votanti quattrocento cinquan
ta, tutti pel sì 450 450
Naso , votanti mille trecento ventuno , tutti
Pel sì • • ■ 1321 1321
534 h
200 i)
198 »
427 »
603 »
81 »
A riportarsi 398535 397903 632
20
Volatili Si .\o
Riporlo 398533 397903 632
Oliteti , votanti cento quaranbmove , lutti
1*1 si 149 149 »
Piraino, rotanti quattrocento novantaquattro,
lutti pel si 494 494 »
Raccaia, rotanti quattrocento cinquanta, tutti
pel »1 450 450 »
San Marco, votanti trecento trenta, tutti pel si. 330 330 »
San Pietro, votanti ottocento sei, tutti pel sì. 806 806 »
Sant'Angelo di Brolo, votanti mille trentotto,
tutti pel si 1038 1038 »
SS. Salvatore, votanti trecento ottantaquattro,
tutti pel si 384 384 »
Sinagra, votanti trecento due, tutti pel si . 302 302 »
Santa Domenica, votanti duecento trentanove,
lutti pel si 23» 239 »
Torlorici, votanti seicento otto, tutti pel sì. 608 608 »
Ucria, votanti settecento settanta, tutti pel si. 770 770 »
DISTRETTO DI CASTROREALE
Castroreale, votanti mille settecento sessanta,
tutti pel sì 1760 1760 »
Antillo, votanti duecento trenta, lutti pel si. 230 230 »
Barcellona Pozzo di Golto, votanti cinquemila
trecento sessantacinque, tutti pel si . . . . 5365 5365 »
Casalnuovo, votanti cento quarantatre , tutti
pel si 143 143 »
Casalvecchio , votanti trecento dodici , tutti
pel sì 312 312 »
Forza di Agro , votanti trecento sei , tutti
pel sì 306 306 »
Francavilla, votanti ottocento settantaquattro,
tutti pel sì 874 874 »
Furnari, votanti trecento settanta, tutti pel sì. 370 370 »
Falcone , votanti duecento novantotto , tutti
pel si 298 298 •
A riportarsi 413763 413131 632
21
Volanti SI Aio
Riporto 413763 413131 632
Gaggi, votanti cento sodici, tutti pel sì . . 116 116 »
Gallodoro, votanti duecento sedici, tutti pel sì. 216 216 i
Granili , votanti quattrocento sessantadue ,
lutti pel sì 462 462 n
Giardini, votanti cento cinquanlacinque, tutti
pel sì 155 155 »
Limina, votanti duecento settantaquattro, tutti
pel sì 274 274 »
Locadi, votanti settantacinque, lutti pel sì .75 75 «
Malvagna , votanti duecento ottantuno , lutti
pel sì 281 281 »
Mazzarrà, volanti trecento trentasette , lutti
pel sì 337 337 »
Meri , votanti duecento settantalre , tutti
pel sì 273 273 »
Moio, votanti ottantadne, tutli pel sì . . . 82 82 »
Mola, votanti cinquanlalre, lutti pel sì . . 53 53 »
Mongiufiì Melia, votanti trecento sessantacin-
que, lutti pel sì 365 365 »
Montalbano, votanti cinquecenlo novantaquat
tro, tutti pel sì 594 594 »
Motta Gamaslra, votanti trecento sedici, tutti
pel sì 316 316 s
Novara , votanti novecento ottantuno , tutti
pel sì 981 981 »
Roccafìorita, votami trcntalre, lutti pel sì . 33 33 »
Roccella, votanti duecento ottantaquattro, lutti
pel sì - . . . 284 284 »
San Ferdinando , votanti cinquecento venti,
lutti pel sì ' . 520 520 »
Savoca, votanti trecenti» novantacinque, tutti
pel sì 395 395 «
Santa Teresa, votanti trecento ottantacinque,
tutti pel sì 385 385 »
Taormina , votanti mille e settantotto , tutti
pel sì 1078 1078 »
A riportarsi 421038 420406 632
22
Volanti Si No
Riporto 421038 420406 632
Tripi, votanti quallrocento Irentasei , tutti
pel sì 436 436 »
DISTRETTO DI M1STRETTA
Mistretta , votanti mille trecento cinquanta
due, tutti pel sì ... , 1352 1352 a
Capizzi, votanti cinquecento dodici, tutti pel sì. 512 512 »
Caronia, votanti settecento settantadue, tutti
pel sì 772 772 »
Castel luccio , votanti cinquecento trentadue,
tutti pel sì 532 532 »
Cesarò, votanti cento ventiquattro, pel sì cento
uno, pel no ventitre 124 101 23
Motta d'Affermo, votanti cinquecento Ire, tutti
pel sì 503 503 »
Pettineo, votanti quattrocento settantotto, lutti
pel sì 478 478 »
Reitano, votanti duecento trentadue, tutti pel sì. 232 232 »
Sanfratello , votanti cinquecento dieci , tutti
pel sì 510 510 »
San Teodoro, votanti cento ventotto , pel si
cento ventiquallro, pel no quallro .... 128 124 4
S. Stefano di Camastra, votanti settecento cin
quantasei, tutti pel sì 756 756 »
Tusa, votanti trecento cinquanta, lutti pel sì. 350 350 »
4° Battaglione Bersaglieri, votanti quattrocento
quarantacinque, pel sì quattrocento quarantuno,
pel no quattro 445 441 4
Battaglione Ponespergh, votanti ottanta, tutti
pel sì 80 80 »
Corpo di artiglieria, votanti duecento settan-
tasette, tutti pel si 277 277 »
Diciassettesima divisione di Brigata 3° Reggi
mento, votantiduecentoquarantasette,tuttipel sì. 247 247 »
A riportarsi 428771 428108 663
23
Volanti Si No
A riportarsi 428771 428108 GC3
Consiglio di guerra della provincia di Mes
sina, votanti quattordici, lutti pel sì. . . . 14 14 »
Battaglione Bentivegna, volanti duecento Iren-
tadue., tutti pel sì 232 232 »
Secondo Battaglione Bersaglieri seconda Bri
gata, votanti duecento ventitré, lutti pel si. . 223 223 »
Carabinieri Beali , votanti duecento dodici ,
tutti pel sì 212 212 »
Comando di Piazza della provincia di Mes
sina, votanti quarantadue, tutti pel sì . . . 42 42 a
Piazza di Messina, votanti duemila settecento
quarantacinque, pel sì duemila settecento qua
rantino, pel no quattro 2745 2741 4
Beggimento Cacciatori esuli Messinesi, votanti
quattrocento ottantuno, tutti pel sì . . . . 481 481 »
Totale 432720 432053 667
Totale, votanti quattrocento trentadue mila settecento venti,
pel sì quattrocento trentadue mila e cinquantatre, pel no sei
cento sessantasette.
Non si è tenuto conto dei voti nulli, come pure non si è
tenuta ragione dei due verbali di Ustica e Mandanici per avere
quelle popolazioni votato il sì per acclamazione , senza di
stinzione di età e di sesso. Non si è del pari fatto conto del
verbale del comune di Ali per non offrire le indicazioni del
numero dei votanti, tanto pel sì, quanto pel no.
Si sono giudicati difettosi, e perciò esclusi:
Primo, il verbale degli uffiziali Amministrativi dell'Inten
denza militare di Messina per avere votato col sì i dician
nove individui sottoscritti sulla seguente proposizione:
Per l'annessione al Itcguo Italico rappresentalo dal He costi-
limonale.
Secondo, quello del Battaglione dei Cacciatori dell'Etna per
2i
aver votato numero duecento trentasei individui pel sì colla
seguente forinola :
Per l' annessione al Regno costilnzionalc di Vittorio Emma-
nuele II, e suoi legittimi discendenti.
Terzo, del Battaglione Siculo Colina per avere i duecento
individui che votarono pel sì seguita questa forinola :
Per l'annessione al Governo costilnzionalc di Vittorio Einraa-
nnclc II.
Formole tutte tre non conformi alla proposizione scritta
all'articolo 1° del Decreto Prodittatoriale del 15 ottobre ul
timo.
Finalmente non ha potuto ammettersi un atto notarile qui
pervenuto da Torino esibito alla Corte suprema di giustizia,
che mostra di essersi presentati in Torino a notar Giovanni
Signorelli numero diciannove individui Siciliani, i quali chie
sero atto della loro spontanea votazione, rispettivamente e-
spressa col si, nella seguente proposizione :
Sulla quistionc dell' annessione immediata di quella parte di
Italia al Kegno costituzionale di Vittorio lìmmanuele e suoi di
scendenti.
Che ognun vede quanto sia diversa da quella indicata nel
cennato Decreto.
Compite tutte le operazioni il signor Presidente accompa
gnato dai Componenti la Corte suprema si è fatto al balcone
di centro del Palazzo dei Tribunali, ed ha proclamato i ri
sultati del Plebiscito Siciliano, colle seguenti parole:
Sulla proposizione
Il popolo Siciliano vuole l'Italia una ed indivisibile con Vit
25
torio Emmanuclc He costituzionale , ed i suoi legittimi discen
denti;
I voti pel sì sono stati quattrocento trentadne mila e cinquan-
lalrc.
I voti pei no sono slati seicento sessanlasclte.
Di tutto si è formato il presente processo verbale in triplo
originale per presentarsi dalla Corte suprema in Corpo, due
al Prodittatore, e conservarsi il terzo nell'archivio di questa
Corte suprema di giustizia, insieme a tutti i verbali originali
di sopra indicati.
Chiuso nel giorno suddetto alle ore due pomeridiane.
Pasquale Calvi, presidente.
Francesco Calcagno, avvocato generale, Pietro Cirino, Vincenzo Errante,
Salvatore Schiavo, Antonio Giaconia, Giuseppe l'i i.ko, Giuseppe Vinci ed Or
lando, Vincenzo Cacioppo, Antonino Ferro, Cirino Caruso Vice-Cancelliere.
Visto, il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero
di Grazia e Giustizia
FILIPPO ORLANDO
N. 2.
Processo verbale col quale S. M. il Re Vittorio Emanuele
accetta il Plebiscito Siciliano.
2 dicembre 1861.
L' anno mille ottocento sessanta il dì due dicembre alle
ore 11 a. m. in Palermo nel Real Palazzo e nella sala del
Trono, alla presenza di S. M. il Re Vittorio Emanuele II, as
sistendo al presente atto il Ministro di Grazia e Giustizia e
26
degli Affari Ecclesiastici cav. Giovan Battista Cassinis, S. E.
il Ministro della Guerra Generale d' armata Manfredo Fanti,
gli Aiutanti di Campo , gli Officiali di Ordinanza e le altre
persone della Casa e del seguito di S. M., l'Arcivescovo di
Palermo, il Giudice della Monarchia, la Magistratura , ed il
Municipio di Palermo, ed altri funzionari civili e militari, è
introdotto il signor Antonio Mordini, Deputato al Parlamento
Nazionale, Prodittatore per il Generale Garibaldi in Sicilia,
il quale a nome del detto Generale presenta alla M. S. il
risultamento del plebiscito , con cui il popolo dell' Isola di
Sicilia, convocato in comizi il di 21 ottobre per suffragio uni
versale diretto, ha dichiarato con voti affermativi Quattrocen-
totrentaduemila e cinquantatre, contro voti negativi Seicen-
tosessantasette di
Volere l'Italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele suo
Re costituzionale e coi suoi legiltiini discendenti.
Sua Maestà il Re nell'accettare per sè e pei suoi legittimi
discendenti il risultamento del plebiscito, esprime quanto gli
sia grato che l'Isola di Sicilia, celebre per patrie tradizioni,
già avvinta alla sua Casa per antiche e recenti memorie, ora
si unisca alla libera famiglia Italiana e concorra cosi alla
grand'opera dell'unificazione e della indipendenza nazionale.
Di tutto ciò il Ministro di Grazia e Giustizia d'ordine del
Re ha rogato il presente processo verbale , sottoscritto da
Sua Maestà , dal Prodittatore di Sicilia , dai Segretari della
Prodittatura, dall'Arcivescovo di Palermo, da Monsignor Giu
dice della Monarchia, dal Presidente della Cassazione e Su
prema Corte di Giustizia, dal Presidente della Gran Corte dei
Conti, dal Presidente della Gran Corte Civile, dal Presidente
e Procuratore Generale della Gran Corte Criminale, dal Pre
sidente e Procuratore Generale del Tribunale Civile, dal Pre
tore, dal Governatore della Provincia, dall'Ispettore Generale
27
e Comandante della Guardia Nazionale, controsegnato dal Mi
nistro della Guerra, e dal Ministro di Grazia e Giustizia, e
munito del gran Sigillo dello Stato.
L'originale del presente processo verbale sarà depositato e
conservato nell'Archivio Generale del Regno.
Firmato — VITTORIO EMANUELE
Sottoscritti .
(Luogo del Sigillo)
Antonio Mordisi;
Enrico Pausi;
Nicolò Fabrizj;
Gregorio I'gdulena;
Domenico Piraino;
Domenico Peranni;
Giorgio Tamajo;
Giovan Battista Pauche;
Paolo Orlando;
Pietro Scrofani;
Giovan Battista Naselli, Arcivescovo di Palermo:
Canonico Cirino Binaldi, Giudice della Monarchia ed Aposto
lica Legazia;
Pasquale Calvi, Presidente della Suprema Corte di Giustizia;
Pietro Scrofani, Presidente della Gran Corte dei Conti;
Pietro Calì, Presidente della Gran Corte Civile;
Domenico Arista, Presidente della Gran Corte Criminali';
Gaetano Meli, Procuratore Generale della Gran Corte Crimi
nale;
Antonino Garajo, Giudice ili Corte Criminale funzionante da
Presidente del Tribunale Civile;
Francesco Nobile, Hegio Procuratore presso il Tribunale Ci
vile;
Giulio Benso, Duca di Verdura, Prelore di Palermo;
Duca di Cesarò, Governatore della Provincia di Palermo;
Amato Pallet, Ispeltore Generale;
Nicolò Turrisi Colonna, Comandante della Guardia Nazionale;
Il Ministro della Guerra — Manfredo Fanti;
Il Ministro di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecelesiastici—
G. B. Cassinis.
Per copia conforme all'originale esistente negli Archivi Ge-
28
nerali del Regno da cui la presente venne estratta, e col
quale collazionata pienamente concorda.
In fede Torino addi 18 gennaro 1861.
Il Direttore Generale degli Archivi Generali del Regno
CASTELLI
Vitto, il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero
di Grazia e Giustizia
FILIPPO ORLAXDO
IV. 3.
Decreto regio col quale si istituisce In Luogotenenza Generale
in Sicilia, ed è nominato a Luogotenente Generale il mar
chese di Montczemolo.
ì dicembre 1861.
VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAYOJA, DI GENOVA,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc.. ecc..
Veduto il risultamento del Plebiscito dei 21 ottobre scorso,
esprimente il voto delle popolazioni delle Provincie Siciliane;
Sulla proposta del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1.
. Un Luogotenente Generale nominato da Noi è incaricato
di reggere e governare in Nostro Nome e per Nostra Auto
rità le Provincie dell'Isola di Sicilia, ed alla Nostra imme
diazione allorchè saremo presenti nelle medesime.
Egli è inoltre autorizzato ad emanare, sino a che il Par
lamento sia adunato, ogni specie di atti occorrenti a stabi-
>
29
lire e coordinare l'unione delle anzidette. Provincie col resto
della Monarchia , ed a provvedere ai loro straordinari bi
sogni.
Art. 2.
Agli Affari Esteri, e a quelli della Guerra e della Marina
sarà direttamente provveduto dal Nostro Governo centrale.
Art. 3.
Il Senatore del Regno Marchese Massimo Cordero di Mon-
tezemolo è nominato Nostro Luogotenente Generale nelle Pro
vincie Siciliane.
Ordiniamo che il presente decreto , munito del Sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta degli Atti del Governo,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser
vare.
Dato da Palermo, addì 2 dicembre 1860.
Firmato — VITTORIO EMANUELE
Controsegnato — G. B. CASSINIS
Registrato alla Corte dei Conti addi 13 dicembre 1860.
Registro 16, Atti del Governo, C. 88.
Solloserillo — WEHRLI.N
(Luogo del Sigillo)
Visto, il Ministro delle Finanze incaricato temporariamente
della reggenza del Ministero di Grazia e Giustizia
Solloserilto — P . S. VCGEZZI
Per copia conforme all'originale
hi fede addì 18 gennaro 1801
Per il Ministro
Il Segretario Generale
CASTELLOMOWTE
Visto, il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero
di Grazia e Giustizia
FILIPPO ORLANDO
30
M. 4.
Decreto coi quale si istituisce il Consir/lio di Luogotenenza.
i dicembre 1800.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Decreta:
Art 1.
È istituito un Consiglio di Luogotenenza composto di Con
siglieri incaricati di uno o più Dicasteri.
Il Segretario Generale della Luogotenenza eserciterà pure
le funzioni di Segretario del Consiglio suddetto.
Art. 2.
Il Luogotenente Generale presiede il Consiglio di Luogo
tenenza.
Art. 3.
Ai Consiglieri di Luogotenenza è assegnata l'indennità men-
suale di ducati trecento.
Al Segretario Generale di Luogotenenza è assegnata l'in
dennità mensuale di ducati duecento.
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio
nale, sia pubblicato nei modi consueti, ed inscritto nella rac
colta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato in Palermo li 4 dicembre 1860.
Il Luogotenente Generale del Re
nelle Provincie Siciliane
MONTEZEMOLO
31
N. 5.
Decreto di nomina dei Consiglieri e del Segretario Generale
della Luogotenenza.
* dicembre 1860.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL KE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Decreta :
Art. 1.
Sono nominati Consiglieri di Luogotenenza ed incaricati
degli infrascritti Dicasteri i signori :
Giuseppe La Farina, Consigliere di Stato, Deputato al Par
lamento, del Dicastero dell'Interno e di Sicurezza pubblica.
L'Avvocato Raeli del Dicastero di Grazia e Giustizia.
Il Cavaliere Filippo Cordova, Procuratore del Re presso la
Gran Corte dei Conti , del Dicastero delle Finanze, Agricol
tura e Commercio.
Barone Casimiro Pisani del Dicastero della pubblica Istru
zione.
Principe Romualdo Trigona di Sant'Elia del Dicastero dei
Lavori pubblici.
Art. 2.
È nominato Segretario Generale della Luogotenenza il Vice
governatore Barone Giacinto Tholosano di Valgrisanche.
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio
nale, sia pubblicato nei modi consueti, ed inscritto nella rac
colta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato in Palermo addì 4 dicembre 1860.
Il Luogotenente Generale del Re
nelle Provincie Siciliane
MONTEZEMOLO
n
N. 6.
Decreto che conserva. temporaneamente al personale della Ma
rina militare e mercantile le rispettive competenze, e mette
i detti corpi sotto la dipendenza del Contr'Ammiraglio Mar
chese di Ceva.
7 dicembre 1860.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
In virtù delle facoltà conferitegli con Regio decreto in data
del 2 dicembre corrente;
Visto il decreto del Luogotenente Generale di S. M. nei
Regi Stati in data 17 novembre p p.;
Sentito il parere dei Consiglieri di Luogotenenza;
Decreta :
Art. I.
Sino a che il decreto del 17 novembre sopracitato non
avrà piena esecuzione, il Personale appartenente alla Marina
militare , ed alle Amministrazioni marittime sì militari che
mercantili della Sicilia, continuerà a godere di tutte le ri
spettive competenze.
Art. 2.
Tutti gli individui componenti i Corpi , e le Amministra
zioni predette resteranno sotto l' immediata dipendenza del
Contr"Ammiraglio Marchese di Ceva e di Noceto, cui rimane
pure affidata la direzione di tutti gli Stabilimenti , Porti e
materiale appartenenti alla Regia Marina in quesflsola.
Palermo 7 dicembre 1860.
MONTEZEMOLO
LA FARINA
33
IV. 7.
Decreto che stabilisce le norme per la pubblicazione ed ap
provazione delle liste elettorali, e fissa i giorni per la ele
zione dei Consiglieri comunali e provinciali.
10 dicembre 1860.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato
del Dicastero dello Interno e Sicurezza pubblica;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
Essendo già da più tempo spirato il primo termine di quin
dici giorni fissato nell'art. 7 transitorio della legge Proditta
toriale del 26 agosto 1860 per la pubblicazione delle liste
elettorali, gli attuali Magistrati municipali di tutti i comuni
dell'Isola, pubblicheranno immancabilmente le dette liste il
giorno 20 corrente dicembre.
Art. 2.
Nei cinque giorni successivi si potranno produrre i reclami
ai Governatori delle Provincie sia per ammissione , sia per
esclusione di chi vi sia stato indebitamente compreso. Il Go
vernatore pronunzierà sui detti reclami nei tre giorni che
seguono il termine precedente dei reclami , ed ordinerà la
nuova pubblicazione delle liste da lui approvate per il giorno
30 del corrente dicembre.
Anche quando non sianvi reclami le liste dovranno essere
rimesse ai Governatori, e da costoro approvate nei termini
e modi come sopra.
3
34
Art. 3.
Contro le liste così approvate non compete altro ricorso
tranne quello alla Corte di appello ai termini dell'art. 36 e
seguenti della legge comunale e provinciale ; ma un tal ri
medio non sospenderà il corso delle elezioni alla base delle
liste approvate dal Governatore.
Art. 4.
Il giorno primo gennaro 1861 si procederà alla elezione
dei Consiglieri comunali, ed il giorno quindici dello stesso
mese si procederà all'elezione dei Consiglieri provinciali.
Il Consigliere di Luogotenenza per llnterno e Sicurezza
è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello
Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, man
dando a chi spetta di osservarlo e farlo osservare.
Palermo 10 dicembre 1860.
MONTEZEMOLO
LA FARINA
N. 8.
Legge die, abrogando lo Statuto penale militare, richiama in
vigore. le leggi di procedura ordinaria nei giudizi penali.
11 dicembre 1800.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL KE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero
della Giustizia e del Culto;
Visti i Decreti del 9 giugno, 28 agosto, e 3 settembre 1860;
Considerando, che, oltre le difficoltà organiche ad attuare,
quale regola della procedura nei giudizi penali innanti le
35
gran Corti criminali , il Codice penale militare del Regno,
non è conforme ai principi di giustizia e di libertà della Mo
narchia Costituzionale il mantenere come legge generale per
la società civile un Codice di eccezione;
Considerando che, se per lo bisogno di una istantanea prov
videnza non si possono accomunare a questo provincie la
istituzione del giurì e tutte le garenzie della difesa , che i
cittadini di un libero Stato hanno dritto ad aversi , è sem
pre meglio della continuazione dello Statuto penale militare
il ritorno alla procedura ordinaria nei giudizi penali Codice
parte 4;
Che intanto conviene anche in questa legge sopprimere la
forma del giudizio speciale , che menomava le garenzie di
difesa degli accusati;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. I.
Le leggi della Procedura nei giudizi penali , Codice par
te 4 , sono richiamate in pieno vigore , meno il tit. 1 del
lib. 3, del giudizio speciale, che resta abrogato.
Art. 2.
Tutte altre disposizioni contrarie al presente decreto sono
abrogate.
Ordina che la presente Legge, munita del Sigillo dello
Stato, sia inserta negli atti del Governo, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare.
Palermo 11 dicembre 1 860.
MONTEZEMOLO
IÌAELT
{Luogo (lai Sigillo)
Visio
11 Consigliere tli Luogotenenza
incaricato del Dicastero della Giustizio e del Culto
RAELI
36
N. 9.
Legge che regola l asportazione delle armi, e stabilisce le pene
per i contravventori.
11 iliceinhrc 1860.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Sulla proposizione dei Consiglieri di Luogotenenza incari
cati del Dicastero dell' Interno e Sicurezza pubblica , e del
Dicastero di Giustizia;
Inteso il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
È proibita l'asportazione delle armi senza il permesso del
l'autorità politica.
Non sono comprese nel divieto le armi di uniforme e di
servizio, quando sieno portate nei tempi e nei modi prefissi
dalla disciplina.
Art. 2.
I Governatori, gl'Intendenti, ed i Questori possono accor
dare il permesso dell'asportazione del fucile da caccia, delle
pistole d'arcione, e del bastone animato.
Per lo permesso del fucile e delle pistole sarà pagato un
dritto di lire italiane 10.
Per lo bastone animato lire italiane 20.
Art. 3.
A contare dal 1° gennaro 1861 gli asportatori senza per
messo delle armi enunciate nell' articolo precedente , colti
in flagranza , saranno puniti col primo grado di prigionia,
37
colla multa di lire italiane 50 e colla confiscazione delle
armi.
Art. 4.
Gli asportatori di tutte altre armi , colti in flagranza , a
contare dalla promulgazione del presente decreto saranno pu
niti colla pena della reclusione e colla confiscazione delle
armi.
Art. 5.
Ai colpevoli del reato contemplato nel presente decreto,
che avessero goduto delle amnistie , saranno applicabili le
disposizioni degli articoli 89 e 90 Leggi penali.
Art. 6.
Le determinazioni contenute nel presente decreto avranno
vigore sino a nuova disposizione.
Ordina che la presente legge, munita del Sigillo dello
Stato, sia inserta negli atti del Governo, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare.
Palermo M dicembre 1860.
MOMTEZEMOLO
LA FARINA
RAELI
{Luogo <l»l vigiliti)
Visi»
Il Consiglieri; ili Luoyotenenia
incuneato «lei Dicastero della Giustizia e del Culto
BAKU
38
N. 10.
Decreto che istituisce una medaglia commemorativa da distri
buirsi a coloro che hanno combattuto per la liberazione della
Sicilia nell'anno 1800.
12 dicembre 18fi0.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Volendo rendere pubblica e solenne testimonianza di onore
a coloro i quali hanno combattuto per la redenzione di que
sta parte d'Italia;
Sulla proposta del Consigliere per l'Interno e la Sicurezza
pubblica;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
Una medaglia commemorativa sarà coniata e distribuita a
tutti coloro, i quali hanno combattuto per la liberazione della
Sicilia nell'anno 1860.
Art. 2.
Questa medaglia sarà di bronzo, del diametro di tre cen
timetri ed avrà da una parte l'effigie del Re Vittorio Emma-
nuele, e dall'altra il motto : Italia e Casa di Savoja — Libe
razione di Sicilia 1860.
Art. 3.
La detta medaglia sarà d'argento pei mutilati e pei feriti.
Il Consigliere per l'Interno e Sicurezza, e per la Finanza,
ciascuno nella parte che lo riguarda , sono incaricati della
esecuzione del presente decreto, che munito del Sigillo dello
i
39
Stato, sarà inserito negli atti del Governo, mandando a chi
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo 12 dicembre 1860.
MONTEZEMOLO
LA FARINA
N. 11.
Decreto che applica alla Sicilia le kygi, i decreti e i regolamenti
pubblicati in Torino sull'ordinamento della Guardia Nazio
nale.
15 dicembre 1800.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero
dell'Interno e Sicurezza pubblica;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
Sono adottate integralmente in Sicilia e saranno immedia
tamente pubblicate le seguenti leggi, decreti, regolamenti e
disposizioni pubblicate in Torino sull'ordinamento della Guar
dia Nazionale.
Leggi del 4 marzo 1848 e 27 febbraro 1859.
Regolamento del 7 agosto 1848 per il servizio ordina
rio, per le riviste e per gli esercizi.
Norme per il giuramento del 25 aprile 1848.
Decreto del 28 aprile 1848 sui colori, forme e dimen
sioni delle insegne.
Decreto del 14 ottobre 1848 per la formazione del Con
siglio di disciplina.
40
Istruzioni ai Consigli di disciplina dei 24 febbraro 1851.
Decreto dei 14 ottobre 1852 sui Segretari dei Consigli
di disciplina.
Altro del 14 luglio 1853 sullo stesso argomento.
Regolamento del 20 marzo 1855 pei servizi di rivista,
di parata ed onori funebri.
Decreto del 17 maggio 1859 per le competenze della
Guardia Nazionale in servizio di distaccamento fuori il pro
prio Comune.
Istruzioni Ministeriali del 17 maggio 1859, relative al
precedente decreto (1).
Art. 2.
Le limitazioni e modifiche prescritte in via provvisoria alle
precedenti leggi col decreto dei 22 ottobre 1860 sono abro
gate.
Art. 3.
Ciò non ostante l'organizzazione della Guardia Nazionale è
mantenuta nel suo stato attuale , sino a quando non verrà
successivamente rettificata a norma della legge.
Art. 4.
La condizione del censo prescritta dagli articoli 2 e 19
della legge del 4 marzo 1848 non è per ora applicabile in
Sicilia.
Il Consigliere del Dicastero dell'Interno e Sicurezza pub
blica è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che
munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito negli atti del Go
verno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Palermo 15 dicembre 1860.
MONTEZEMOLO
LA FARINA
(1) Tutte le cennate leggi, decreli, regolamenti, norme ed istruzioni sono
stale pubblicate in un volume separato.
41
N. 12.
Decrkto che applica. alla Sicilia le leggi vigenti nelle altre Pro
vincie sui reati di stampa. — È seguito dalle cerniate leggi
riunite in unico contesto.
17 dicembre 1860.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Sulla proposizione dei Consiglieri di Luogotenenza incari
cati dei Dicasteri della Giustizia e Culto , e dello Interno e
Sicurezza pubblica;
Considerando essere indispensabile che la stampa sia re
golata da quelle leggi tutelari, che mentre ne garentiscano
la piena libertà, la premuniscano contro i possibili trasmo
damene;
Considerando che, data la necessità di tal provvedimento,
non può starsi in dubbio che la miglior via a supplirvi si è
quella di estendere a queste provincie Siciliane le leggi or
mai vigenti nelle altre provincie italiane;
Che utile è sopratutto in queste Provincie riunire in unico
contesto queste varie leggi, con aggiungervi dei regolamenti
transitori, mercè i quali si possa immediatamente costituire
anche in via provvisoria il giudizio per giurati, guarentigia
indispensabile per la cognizione dei reati di stampa;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
La seguente legge con la quale si provvede intorno ai reati
42
di stampa avrà pieno vigore da ora in poi in queste pro
vincie Siciliane.
Ogni altra disposizione contraria rimane abrogata.
Art. 2.
I Consiglieri della Giustizia e Culto, e dell' Interno e Sicu
rezza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente
decreto, il quale munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito
nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 17 dicembre 1860.
MONTEZEMOLLO
RAGLI
LA FARINA
(Luogo del Sigillo)
Visio
II Consigliere di Luogotenenza
Incaricato del Dicastero della Giustizia
e del Culto
RAELI
LEGGE INTORNO Al REATI DI STAMPA
TITOLO I.
BEI KEATI DI STAMPA E DELLA LOllO PUNIZIONE
CAPITOLO PRIMO.
Disposizioni generali.
Art. 1.
La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e
di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni fi
gurativi, è libera; quindi ogni pubblicazione di stampati, in
cisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, è permessa sol
che si osservino le norme seguenti.
.
43
Art. 2.
Ogni stampato così in caratteri tipografici, come in lito
grafia o altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la offi
cina e l' anno in cui fu impresso , ed il nome dello stam
patore.
La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbli
gatoria.
Art. 3.
Ogni stampato che non abbia le indicazioni espresse nel
l'articolo precedente, o che le abbia false, sarà considerato
come proveniente da officina clandestina , e lo stampatore
sarà, per questo solo fatto , punito con la multa da ducati
venti a ducati sessanta.
Art. 4.
Le azioni penali stabilite dalla presente legge, salve le ec
cezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in
primo luogo contro l' autore, secondo contro l' editore , se
l'uno o l'altro sieno sottoscritti, od altrimenti conosciuti, e
finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sem
pre tenuto in sussidio dell'altro.
Art. 5.
L' azione esercitata contro l' autore o l' editore non potrà
estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, am
menochè non consti che egli operò scientemente o in modo
da dover essere considerato come complice.
Art. C.
Nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti in vigore per
lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stam
pa, e per lo spaccio delle carte stampate.
Art. 7.
Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qual
siasi stampato, se nella città ove risiede una gran Corte cri
minale , all' uffizio del Procuratore Generale presso la gran
Corte medesima; se in altri luoghi, all'ufficio del Giudice di
mandamento; ciò tutto, salvo il disposto della presente legge
circa le pubblicazioni periodiche.
il
La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà
punita con la multa estensibile a ducati sessanta.
Art 8.
Gli stampatori e riproduttori degli oggetti contemplati nel
l'articolo 1", dovranno nel termine di giorni dieci successivi
alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, con
segnarne una copia agli archivi di Corte, ed una alla biblio
teca dell'Università, ove esista nel mandamento nel quale è
seguita la pubblicazione.
Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nello
eseguire la consegna sopradetta , sarà punito con la multa
di ducati due, estensibile a ducati dieci.
Il tutto senza pregiudizio di quanto è stabilito dalle leggi
relative allo acquisto ed alla conservazione della proprietà
letteraria.
Art. 9.
Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque,
il quale fosse già stato condannato a' termini della presente
legge, saranno puniti con pena non minore del doppio di
quella stata pronunziata dalla sentenza che avrà condannato
lo scritto.
Art. 10.
È vietato , nel render conto dei giudizi vertenti o vertiti
per reati di stampa, di pubblicare il nome dei Giurati, e le
discussioni ed i voti individuali così di quelli che dei magi
strati .
È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e de
liberazioni segrete del Senato e della Camera dei Deputati,
ammenochè se ne sia ottenuta da' rispettivi Corpi la facoltà.
È in egual modo vietata la pubblicazione dei dibatti
menti davanti a' magistrati , o tribunali che abbiano avuto
luogo a porte chiuse.
La trasgressione del prescritto di questo articolo sarà
punita con la multa da venti a cento ducati , oltre la sop
pressione dello stampato.
1
45
Art. 11.
Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli
atti istruttori dei processi penali , e la pubblicazione tanto
degli atti d'istruzione die dei dibattimenti pubblici relativi
a cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei
fatti infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge.
Art. 12.
Qualunque azione penale nascente da reati di stampa, sarà
prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della conse
gna della copia al pubblico ministero; e in quanto ai perio
dici, dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto
dall'articolo 53.
CAPITOLO II.
Della provocazione pubblica a commettere reali.
Art. 13.
Chiunque con gli oggetti contemplati nell'art. 1° tanto se
parati quanto uniti con cose di diversa natura , sia che si
vendano o distribuiscano, o si pongano in vendita , o si e-
spongano in luoghi o riunioni pubbliche; o si distribuiscano
in modo qualunque ebe tenda a dare loro pubblicità , avrà
provocato a commettere un misfatto, un delitto od una con
travvenzione, sarà punito, se si tratta di misfatto , col car
cere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a ducati
quattrocento; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi
e con multa estensibile a ducati cento; se di contravvenzione,
con la pena della detenzione, giuntavi l'ammonizione secondo
i casi con multa estensibile a ducati venti.
Art. 14.
La provocazione per altro a commettere uno dei reati di
cui negli articoli 120 e 122 delle leggi penali , sarà punita
col carcere per anni due, e con multa di ducati ottocento.
Art. 15.
Sarà punito con le stesse pene indicate nell'antecedente arti
colo, l'impiego di qualunque dei mezzi espressi nell'art. 1 per
46
impugnare formalmente la inviolabilità della persona del Re,
l'ordine della successione al trono , l'autorità costituzionale
del Re e delle Camere.
CAPITOLO III.
Dei reati contro lei religione dello Stalo.
gli altri culli ed il buon costume.
Art. 16.
Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'articolo 1 di questa
legge abbia offeso od oltraggiato la religioue dello Stato. sarà
punito, secondo i casi, con la detenzione, o col carcere esten
sibile ad un anno, e con la multa estensibile a ducati 400.
Art. 17.
Chiunque offenda i buoni costumi con uno dei mezzi contem
plati nell'art. 1 di questa legge, sarà punito col carcere non
maggiore di un anno, o con pene di polizia, secondo le cir
costanze; nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene cor
rezionali, sarà aggiunta una multa estensibile a ducati 200.
Art. 18.
Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'art. 1 deridesse
o oltraggiasse alcuna delle religioni o culti permessi o tol
lerati nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi
sei, e con multa estensibile a ducati 100.
CAPITOLO IV.
Delle offese pubbliche contro la persona del Re.
Art. 19.
Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 si sarà
reso colpevole di offesa verso la sacra persona del Re o le
persone della Reale Famiglia, o principi del sangue, sarà
punito col carcere estensibile a due anni, e con multa non
minore di ducati dugento, e non maggiore di ducati seicento,
avuto riguardo alla persona contro cui è diretta l' offesa ,
alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gra
vezza del reato.
47
Art. 20.
Chiunque farà risalire sulla sacra persona del Re il bia
simo o la risponsabilità degli atti del suo governo, sarà pu
nito col carcere da un mese ad un anno e con multa da
ducati venti a ducati dugento.
CAPITOLO V.
Delle offese pubbliche contro il Senato o la Camera dei Deputati
i Sovrani ed i Capi dei governi esteri , ed i membri del corpo
diplomatico.
Art. 21.
Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 di que
sta legge oltraggi il Senato o la Camera dei Deputati, sarà
punito con le pene indicate nell'art. 19.
Saranno puniti con le stesse pene coloro che avranno
fatto pubblicamente atto di adesione con uno dei mezzi con
templati nell' art. 1 a qualunque altra forma di governo, e
coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distru
zione dell'ordine monarchico costituzionale.
Art. 22.
Saranno puniti con le stesse pene coloro che divulgassero
segreti che possono compromettere la sicurezza esterna dello
Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo.
Art. 23.
Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di pro
prietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi;
ogni apologia di fatti qualificati misfatti o delitti dalla legge
penale; ogni provocazione all'odio tra le varie. condizioni so
ciali e contro l' ordinamento della famiglia, sarà punito colle
pene indicate neh' art. 17.
Art. 24.
Con la stessa pena, escluse sempre le pene di polizia, sarà
punita T apologia dell' assassinio politico per mezzo della stam
pa, o di alcun altro dei mezzi indicati nell' art. 1 della pre
sente legge, sia che venga l'assassinio espressamente appro
vato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo.
48
Art. 25.
Le offese contro i Sovrani o i Capi dei governi stranieri
saranno punite col carcere estensibile a sei mesi, e con multa
di ducati venti a ducati dugento.
Art. 26.
Le offese contro gli ambasciatori, i ministri ed inviati, od
altri agenti diplomatici delle potenze estere accreditati presso
il Re ed il governo, saranno punite con le stesse pène pro
nunziate per le offese contro i privati, raddoppiata però la
multa.
CAPITOLO VI.
Delle diffamazioni. ingiurie pubbliche e dei libelli famosi.
Art. 27.
Chiunque con istampati, incisioni, litografie, oggetti di pla
stica e simili, venduti o esposti in vendita, od affissi, od in
qualsivoglia modo sparsi o pubblicati, si sia renduto colpe
vole d' ingiuria o di diffamazione determinata, imputando ad
alcuno, presente od assente, fatti determinati, i quali potreb
bero dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale,
od offenderebbero il suo onore e la sua riputazione , o lo
esporrebbero all'odio o al disprezzo pubblico, sarà reo di
libello famoso, e come tale punito col carcere da sei mesi
ad un anno, e con multa da ducati quaranta a ducati quat
trocento.
Art. 28,.
Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell' art. 1 si sia
reso colpevole d'ingiuria, la quale non abbia i caratteri di
gravezza indicati nel precedente articolo, ma risulti da sem
plici parole di disprezzo o altre espressioni oltraggiami, sarà
punibile con la detenzione, o col carcere estensibile a mesi
tre, e con multa estensibile a ducati cento, avuto riguardo
alla persona cui è diretta l' offesa, alle circostanze di tempo
o di luogo, ed alle qualità del reato.
49
Art. 29.
Se la pubblicità delle diffamazioni o ingiurie prevedute nei
precedenti articoli abbia avuto luogo per mezzo di fogli pub
blici provenienti dall' estero , le pene in essi articoli stabi
lite saranno applicate a coloro che hanno inviato o fatto in
serire nei detti fogli le diffamazioni o le ingiurie , o scien
temente contribuito all' introduzione e pubblicazione dei me
desimi.
Art. 30.
L' autore delle imputazioni od ingiurìe non sarà ammesso
a domandare per sua difesa che sia fatta la pruova dei fatti
imputati, e non potrà nemmeno allegare in sua giustificazione
che i fatti siéno notorii, o che le imputazioni le quali hanno
dato luogo al procedimento, sieno copiate od estratte da fo
gli stranieri o da altri scritti stampati.
Art. 31.
Nel caso in cui a seguito della imputazione si procedesse
dal pubblico ministero a giudizio contro la persona diffamata,
sarà sospeso il giudizio pel reato di diffamazione; e se il fatto
od i fatti imputati risulteranno provati, Y autore delle impu
tazioni non soggiacerà a pena veruna.
Qualora poi i detti fatti non sieno stati provati, la sen
tenza o decisione, nel dichiarare il diffamatore colpevole di
calunniosa diffamazione, lo condannerà alle pene stabilite pel
libello famoso, che potranno estendersi anche a quella per
la calunnia, se risulterà dal procedimento che egli non avea
fondato motivo per crederli veri.
Art. 32.
Sarà in tutti i casi facoltativo al diffamato stesso di fare
istanza acciò il procedimento che s'istruiva contro l'autore
della diffamazione, si estenda anche a verificare la verità o
falsità della fatta imputazione, ed avranno luogo in questo
caso le disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 33.
Nei casi previsti nei due precedenti articoli cessa il dispo
* 5
50
sto dell' art. 30, e l' autore dell' imputazione è ammesso a
somministrare tutte quelle prove che crederà utili a stabi
lire la verità dei fatti imputati.
Art. 34.
Il disposto degli articoli precedenti non è applicabile ai
fatti dei quali la legge autorizza la pubblicità , nè a quelli
che l' autore della imputazione aveva obbligo per ragione delle
proprie funzioni, o del proprio dovere, di rivelare o di re
primere.
Art. 35.
Nei casi d' ingiurie o di offese commesse con uno dei mezzi
contemplati nell' articolo 1 della presente legge contro i de
positari o agenti qualunque dell'autorità pubblica, per fatti
relativi all' esercizio delle loro funzioni, l'autore dello scritto,
della stampa, o altro oggetto incriminato , sarà ammesso a
somministrare la prova dei fatti da esso imputati.
Questa prova libera l' accusato di offesa da ogni pena,
salvo da quella per le ingiurie che non fossero necessaria
mente dipendenti dai fatti medesimi.
CAPITOLO VII.
Della pubblicazioni periodiche.
Art. 36.
Qualunque suddito del Re, il quale sia maggiore di età e
gode del libero esercizio dei diritti civili: qualunque società
anonima o in commandita qualunque corpo morale legal
mente costituito nei regi Stati, potrà pubblicare un giornale o
scritto periodico, purchè si uniformi al disposto dei seguenti
articoli.
Art. 37.
Chi intende pubblicare un giornale o altro scritto perio
dico, dovrà prima della pubblicazione dello stesso presentare
por la provincia di Palermo, al Questore ed al Procuratore
51
Generale presso la gran Corte criminale, e per le altre pro
vincie al Governatore e Procuratore Generale presso la gran
Corte criminale della rispettiva provincia, una dichiarazione
in iscritto , corredata dagli opportuni documenti , dai quali
risulti:
1. Il concorso delle qualità richieste dall'articolo pre
cedente, sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel ge
rente.
2. La natura della pubblicazione; il nome della tipogra
fia legalmente autorizzata, in cui si farà la stampa; il nome
e la dimora del tipografo; il nome e la dimora del gerente
risponsabile.
Art. 38.
Ogni giornale dovrà avere un gerente risponsabile. Que
sti , alle qualità indicate nell' articolo 36 , deve aggiunger
l'altra di non essere imputato di reato e di avere il domi
cilio reale nel Comune ove si esegue la pubblicazione del
giornale o scritto periodico.
Art. 39.
Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni e-
spresse nella dichiarazione sopra prescritta, dovrà essere no
tificata alle autorità indicate nell'articolo 37, a diligenza del
gerente, o de' suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni
otto, eccettuati i casi ne' quali è altrimenti provveduto dalla
presente legge.
In difetto, il contravventore sarà punito con multa esten
sibile a ducati sessanta, salvo, riguardo alla vedova o ai suc
cessori del gerente, o proprietario, quanto viene stabilito dal
l'articolo seguente.
Art. 40.
Mancando, o rendendosi improvvisamente incapace il ge
rente ad adempiere le sue funzioni, ove esso non sia proprie
tario unico, gl'interessati potranno presentare un redattore
risponsabile al Procuratore Generale nelle residenze delle gran
Corti criminali , e negli altri luoghi a' Giudici di manda
mento, il quale redattore faccia le veci di gerente.
2
Tale provvisoria incombenza non potrà protrarsi al di là
di due mesi.
Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successore
del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.
Art. 41.
Chiunque senza avere adempito al prescritto dell' art. 37,
o dopo la pronunziata sospensione, o dopo la cessazione del
giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella
pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da du
cati venti a ducati cento.
Art. 42.
Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la
minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato , e
tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sotto
scrizione in istampa.
La trasgressione di quest' articolo sarà punita con multa
estensibile a ducati sessanta.
Art. 43.
Al momento della pubblicazione del giornale o scritto pe
riodico, il gerente ha l' obbligo di rimettere la copia da lui
sottoscritta in minuta ali* uffizio del Procurator Generale, o
del Giudice di mandamento, secondo la distinzione stabilita
nell' articolo 40 della presente legge.
Quest' obbligo non potrà sospendere o ritardare la spe
dizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.
La contravvenzione a quest'articolo sarà punita con multa
estensibile a ducali cento.
Art. 44.
I gerenti saranno tenuti d'inserire, non più tardi della se
conda pubblicazione , successiva al giorno in cui l" avranno
ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nomi
nate o indicate nelle loro pubblicazioni. L' inserzione della
risposta deve essere intera e gratuita.
Nel caso per altro che la risposta eccedesse il doppio
dell'articolo al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pa
53
ga-to al prezzo stabilito per gli annunzi in quel giornale, o
pubblicazioni.
Trattandosi di giornali che non ricevono annunzi, sarà
corrisposto per l' eccedente un prezzo eguale a quello che
pagasi per gli annunzi nelle gazzette destinate alle inserzioni
giudiziali. Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare
le dette risposte, verrà punito con multa non minore di du
cati venti e non maggiore di ducati dugento.
Art. 45.
Rimarrà salvo, nonostante questa multa, il dritto a pro
muovere ogni azione che potesse competere al ministero pub
blico o a' terzi contro l'articolo a cui si sarà risposto.
Art. 46.
Ogni gerente sarà obbligato d'inserire in capo al suo gior
nale o scritto periodico qualsiasi titolo officiale, relazione au
tentica, indirizzo o rettificazione , o qualunque altro scritto
nell'interesse del governo, che gli venisse mandato da una
autorità legalmente costituita.
L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pub
blicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la
richiesta.
L'inserzione sarà fatta mediante il pagamento dei prezzi
indicati nell'art. 44.
Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con
multa estensibile a ducati cento.
Art. 47.
In caso di condanna contro un gerente a pena afflittiva per
reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa, mentre e-
gli sta scontando la pena, ammenochè non siasene surrogato
un altro, che riempia le condizioni volute dalla legge.
Art. 48.
Tutte le disposizioni penali sanzionate da questa legge sono
applicabili a' gerenti de' giornali o scritti periodici , e agli
autori e compilatori degli articoli in essi giornali o scritti
periodici inseriti, sia che li abbiano sottoscritti, sia che ve
nissero ad essere altrimenti conosciuti.
54
La condanna pronunziata contro l' autore sarà pure e-
stesa al gerente, che verrà sempre considerato come com
plice de" delitti e contravvenzioni commesse con pubblica
zioni fatte nel suo giornale , sia che fossero originali , sia
che venissero estratte da altri periodici stranieri o nazio
nali.
Art. 49.
In caso di recidiva per parte dello stesso gerente e nello
stesso giornale, le multe potranno essere secondo le circo
stanze accresciute sino al doppio.
Art. 50.
I gerenti saranno tenuti a pubblicare non più tardi di due
giorni dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione, le sentenze
di condanna pronunziate contro di essi per fatti previsti da
questa legge.
In difetto, saranno puniti con multa estensibile da ducati
venti a ducati cento.
Art. 51.
L' azione per le multe dovute pel rifiuto o ritardo delle
pubblicazioni di cui è parola negli articoli 44 e 46 , sarà
prescritta con lo spazio di due mesi dalla data della con
travvenzione, o dell' interruzione degli atti giuridici se vi è
stato procedimento.
CAPITOLO Vili.
Dei disegni. incisioni. litografie ed altri emblemi
di qualsiasi sorla.
Art. 52.
Ogni oggetto contemplato nell'art. 1° che non sia uno scritto
dovrà essere consegnato agli uffizi indicati nello art. 7, ven
tiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.
Art. 53.
II Procuratore Generale presso la gran Corte criminale, o
i
55
il Giudice di mandamento potranno rispettivamente, nell'in
tervallo sopra espresso, far procedere al sequestro di tutti
gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrari alle
disposizioni della presente legge, nel quale caso entro il ter
mine di ventiquattro ore si dovrà da loro promuovere l'op
portuno procedimento.
Art. 54.
Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o
messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pub
blico , e si riconoscano dal magistrato competente contrari
al disposto dalla presente legge, non si darà luogo ad altra
pena che a quella , o della distruzione degli oggetti mede
simi, o della loro rimozione dai luoghi pubblici.
CAPITOLO IX.
Disposizioni speciali.
Art. 55.
Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei di
scorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei Deputati, le re
lazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine dei me
desimi .
Art. 56.
Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto e
fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Ca
mera dei Deputati.
Art. 57.
Non darà luogo ad azione penale la pubblicazione degli
scritti, e delle aringhe fatte in giudizio, e relative alla con
testazione della causa sia in materia civile , sia in materia
penale.
Potranno però i Giudici pronunziando nel merito della
causa, dichiarare ingiuriosi gli scritti o le aringhe, ordinarne
la soppressione e condannare il colpevole ai danni.
36
Potranno anche secondo la gravezza dei casi procedere
contro i colpevoli nei termini dell' art. 370 delle leggi pe
nali.
Art. 58.
I banditori , espositori, venditori o distributori di scritti,
stampe, indicati nell' art. 1 o altri oggetti, che contengono
alcuno dei reati preveduti nella presente legge, potranno, se
v'ha luogo, essere puniti come complici di essi reati, ancor
chè si tratta di scritti , stampe o incisioni provenienti dal
l'estero.
Art. 59.
In caso di recidiva nei delitti o nelle contravvenzioni pre
viste da questa legge , le multe saranno accresciute della
metà.
Art. 60.
II carcere, nel quale si dovranno espiare le pene portate
da questa legge, sarà sempre distinto da quello stabilito per
i delinquenti per reati comuni.
Art. 61.
In tutti i casi in cui nella presente legge è stabilita la multa
come pena principale , se il colpevole non sia in grado di
soddisfarla, sarà ad essa sostituita la pena della detenzione
o del carcere estensibile a tre mesi secondo le circostanze
del fatto e la gravezza del reato.
TITOLO II.
DEI GIUDIZI DEI REATI DI STAMPA.
CAPITOLO I.
Della competenza e dell'azione penale.
Art. 62.
La cognizione dei reati previsti dagli articoli 13 a 28 e
dagli articoli 35, 48 e 58 della presente legge, è attribuita
k
alle Corti di Assisie con lo intervento dei Giurati e dei Ma
gistrati nel modo che sarà appresso spiegato.
Art. 63.
La cognizione di tutti gli altri reati preveduti dalla pre
sente legge si esercita secondo le competenze; e colle forme
stabilite dalle leggi ordinarie.
Alle stesse competenze e con le stesse forme apparterrà
pure la cognizione dei reati indicati nell'articolo precedente,
qualora o si presentino come complicità di un misfatto , o
lo stesso individuo sia imputato ad un tempo di altro mi
sfatto.
In questi casi, qualora si dia luogo all'ammissione del
l'accusa pel misfatto, il reato maggiore trarrà a sè la cogni
zione del minore, e la gran Corte criminale procederà con
le forme ordinarie ad unico giudizio tanto pel misfatto, che
per i reati previsti dall'articolo precedente, di cui lo stesso
individuo fosse chiamato a rispondere.
Qualora poi non si dia luogo all' ammissione della ac
cusa pel misfatto, l'imputato dei reati indicati dal precedente
articolo , sarà rimesso alla Corte di Assisie per essere giu
dicato nei modi e con le forme ordinate dalla presente legge.
Contro l'imputato di reato di stampa si procederà sem
pre come complice di misfatto , quando trattandosi di pro
vocazione pubblica a commettere misfatti , la provocazione
abbia avuto effetto, e il misfatto provocato nei termini e nei
modi contemplati dagli articoli 13 e lì sia stato commesso.
Art. 64.
L'azione penale per i reati contemplati nella presente legge
sarà esercitata d' uffizio dal pubblico ministero colle avver
tenze seguenti :
Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei De
putati l' azione penale non sarà esercitata , se non precede
l'autorizzazione del corpo contro cui fosse diretta l'offesa.
Nel caso di offesa contro i Sovrani od i capi dei governi
esteri, l'azione penale non verrà esercitata che in seguito a
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richiesta per parte dei Sovrani , o dei capi degli stessi go
verni.— Basterà però al pubblico ministero di dichiarare in
questo caso resistenza della menzionata richiesta, senza che
sia tenuto di esibirla.
Nei casi di offesa contro i magistrati, tribunali o altri
corpi costituiti, l'azione penale non verrà esercitata che dopo
deliberazione presa dai corpi medesimi in adunanza gene
rale.
Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualunque
modo dell'autorità pubblica, o contro gl'inviati, ed agenti di
plomatici stranieri accreditati presso il Re od il governo, o
contro privati, l'azione penale non verrà esercitata che in se
guito alla querela presentata dalla persona che si reputa of
fesa.
Art. 65.
In quanto all'azione civile per la riparazione dei danni
ed interessi nascenti dai reati preveduti dalla presente legge,
si seguiranno le norme stabilite per siffatta azione nelle leggi
di procedura penale.
Art. 66.
Il pubblico ministero, nelle sue istanze , quando esercita
l'azione penale d'ufficio , o il querelante nella sua querela,
sono tenuti di specificare le provocazioni, gl'insulti, offese,
oltraggi, fatti diffamatori od ingiurie che danno luogo all'i
stanza o querela, sotto pena di nullità.
Art. 67.
Immediatamente dopo l'istanza o querela, l'istruttore potrà
ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano
dato luogo.
Art. 68.
L'ordine di sequestro, ed il relativo verbale saranno no
tificati, entropio spazio di 24 ore, alla persona contro la quale
avrà avuto luogo il sequestro medesimo.
Art. 69.
Il procedimento, ritenuto l'ordine delle competenze, di cui
si è discorso negli articoli 62 e 63, avrà luogo nelle forme
prescritte dalle leggi di procedura penale, colle modificazioni
disposte negli articoli seguenti.
Art. 70.
Quando il reato di stampa non si presenta congiunto ad
altro misfatto, nè come complicità di un misfatto ai termini
del 2° 3° e 5° comma dell' art. 63 , il giudice competente
dovrà sulla domanda del prevenuto, e sentito il pubblico mi
nistero, concedere all'imputato la libertà provvisoria, mediante
idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del giudizio, e
di eseguire la sentenza.
Art. 71.
Tanto durante la istruzione che dopo il suo compimento,
la domanda della libertà provvisoria sarà presentata al giu
dice competente pel giudizio del reato imputato, mercè di
un ricorso sottoscritto da un avvocato o patrocinatore.
Questo ricorso sarà comunicato al pubblico ministero;
il quale darà le sue conclusioni tanto sull'ammessibilità della
domanda, quanto sull'ammontare della cauzione.
Art. 72.
La sezione della Corte criminale destinata alla Corte di
Assisie per i reati di stampa, nei casi previsti dall'art. 62,
e il Giudice di mandamento nei casi contemplati nel 1° comma
dell'art. 63, statuiranno con ordinanza motivata sopra la do
manda di libertà provvisoria nel termine di tre giorni dalla
sua presentazione, e determineranno l'ammontare della cau
zione secondo le circostanze, avuto riguardo alla condizione
dell'imputato, alla natura e gravezza del reato , alle ripara
zioni civili , alle multe ed ammende che ne potrebbero ri
sultare, ed alle spese.
Le disposizioni degli articoli 118a128,el35 delle leggi
di procedura penale saranno ritenute ed osservate.
Se la Sezione della gran Corte o il Giudice di manda
mento che devono pronunziare sulla domanda di libertà prov
visoria , non avessero presenti gli atti , trovandosi tuttavia
60
presso il Giudice Istruttore, potranno domandare, quei chia
rimenti che crederanno necessari alla risoluzione della con
troversia.
Art. 73.
I poveri possono essere dispensati dell'obbligo della cau
zione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informa
zioni di moralità.
Art. 74.
II pubblico ministero potrà far citare direttamente gl'im
putati a comparire nel termine di tre giorni davanti il giu
dice competente, ancbe quando si fosse precedentemente e-
seguito il sequestro degli scritti, disegni, incisioni, litografie,
medaglie od emblemi.
In questo caso però la citazione non potrà essere inti
mata che dopo la notificazione all' inquisito del verbale di
sequestro.
Art. 75.
I giudizi per reati di stampa di competenza dei Giudici di
mandamento saranno trattati nei modi , e colle forme pre
scritte dagli articoli 342 a 398 delle leggi di procedura pe
nale per tutto quello che non si oppone alle disposizioni spe
ciali della presente legge.
I giudizi per reati di stampa, di competenza delle Corti
di Assisie, saranno trattati nel modo e con le forme seguenti.
CAPITOLO II.
Belle Corti di Assisie e dei Giurali.
Art. 76.
In ogni Provincia ove siede una gran Corte criminale, vi
sarà una Corte di Assisie, la quale giudica coll'intervento dei
Giurati i reati indicati nello art. 62 della presente legge.
Art. 77.
Ogni Corte di Assisie è composta di dodici Giurati , e di
61
un Presidente e due Giudici scelti fra i Giudici della gran
Corte criminale.
Possono esservi aggiunti come supplenti due altri Giu
rati, ed un altro Giudice della gran Corte medesima.
Art. 78.
Saranno con Decreto Sovrano designati fra i membri della
gran Corte criminale i Presidenti ed i Giudici delle Assi-
sie. Questa designazione si rinnoverà in ogni principio di
anno.
Il primo Presidente ha sempre facoltà di presedere alla
Corte di Assisie.
Art. 79.
I Giudici della gran Corte criminale che avessero atteso
all'istruzione del processo , o che sieno concorsi a pronun
ziare sul giudizio di accusa, non possono far parte delle Corti
di Assisie.
Art. 80.
Mancando, od essendo impedito alcuno dei me mbri della
Corte di Assisie, sarà il medesimo surrogato dal Giudice sup
plente.
Mancando o trovandosi impedito il Presidente della Corte
di Assisie, viene surrogato dal Giudice più anziano.
Art. 81.
II pubblico ministero presso le Corti di Assisie è rappre
sentato dal Procurator generale presso la gran Corte crimi
nale personalmente, o da uno dei suoi sostituti da lui spe
cialmente delegato.
In caso d* impedimento del Procurator generale , e di
mancanza di sostituto , le funzioni del pubblico ministero
presso la Corte di Assisie saranno esercitate dal Giudice della
gran Corte criminale , che è chiamato per legge a rappre
sentarlo.
Art. 82.
Qualora l'imputato non abbia eletto difensore, il Presidente
della Corte di Assisie designerà uno o più avvocati fra gli
62
esercenti presso la gran Corte criminale, che ne assumeranno
officiosamente la difesa.
Art. 83.
Le funzioni di Cancelliere delle Corti di Assisie saranno e-
sercitate dal Cancelliere della gran Corte criminale, o da uno
dei suoi sostituti prescelto dal Presidente della Corte di As
sisie.
Art. 84.
Le Assisie per i reati preveduti della presente legge si ten
gono ordinariamente ogni mese nella città ove risiede la gran
Corte criminale , pel giudizio di tutti i reati di competenza
delle Corti di Assisie, che sieno in istato di esser decisi. Po
tranno però , ad istanza del pubblico ministero , esser con
vocate straordinariamente in ogni tempo , mercè ordinanza
del primo Presidente della gran Corte criminale.
CAPITOLO III.
Della elezione dei Giurali, e delia formazione delle liste.
Art. 85.
Per poter essere Giurato si richiede il concorso delle se
guenti condizioni:
1. Saper leggere e scrivere;
2. Aver compiuta l'età di anni trenta;
3. Essere elettore politico.
Art 86.
Non possono essere inscritti sulle liste dei Giurati:
1. I Ministri del Re;
2. I Segretari generali, e i Direttori generali dei mini
steri;
3. Gli Intendenti, o Governatori delle provincie, ed i Sot
tintendenti, o Sottogovernatori dei distretti;
4. I funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali ad
detti al medesimo;
1
63
5. I ministri di qualunque culto;
6. I militari in attività di servizio.
Art. 87.
I Senatori del Regno , e i membri della Camera dei De
putati sono di pieno diritto dispensati dall'uffizio di Giurato.
Possono essere dispensati sulla loro domanda coloro che
hanno compito l'età di settantanni.
Art. 88.
Non possono essere Giurati coloro che furono condannati,
o sien giudicabili per reati portanti a pene criminali; coloro
che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione,
o provveduti di consulente giudiziario; coloro che hanno fatto
cessione dei beni finchè non abbiano integralmente soddi
sfatti i loro creditori; coloro che furono condannati per fal
so, furto, frode, appropriazione indebita, o attentato ai co
stumi.
Art. 89.
Fino a che però il sistema dei giudizi per giurati sarà pie
namente ordinato in questa parte d'Italia, saranno provviso
riamente eseguite le seguenti disposizioni.
Art. 90.
Nei quindici giorni successivi alla costituzione definitiva dei
nuovi Consigli comunali dell' Isola in ogni città ove risiede
una gran Corte criminale , una Commissione composta dal
Sindaco , o da chi in caso di assenza o di legittimo impe
dimento ne fa le veci , che ne sarà il Presidente , e da un
numero di Consiglieri comunali non minore del terzo dello
intero Consiglio , formerà fra gli abitanti della città stessa,
che riuniscano le qualità indicate nell'art. 85, e non soffrano
alcuna delle eccezioni contemplate dagli articoli 86, 87 e 88,
una lista di Giurati che presteranno servizio nelle Corti di
Assisie della provincia.
I Consiglieri comunali, che a norma di quanto sopra è
prescritto devono far parte della Commissione per la forma
zione delle liste dei Giurati, saranno per ciascuna delle città
64
eletti dall'intero Consiglio riunito in sessione straordinaria tre
giorni dopo la costituzione definitiva dei Consigli comunali.
Art. 91.
Il numero dei giurati che la Commissione deve inscrivere
nelle liste sarà di 400 per Palermo, 300 per Messina e Ca
tania e di duecento per le altre città.
Gl'impiegati stipendiali dal Governo ed in attività di ser
vizio non possono essere inscritti nelle liste in numero mag
giore del quarto della totalità degli inscritti.
Art. 92.
Coloro, che si credessero indebitamente inscritti nella li
sta predetta , o che avendo le qualità prescritte dalla legge
richiedessero di esservi ammessi , potranno presentarne di
manda alla Commissione entro quindici giorni successivi alla
pubblicazione della prima lista.
La Commissione delibererà su tale dimanda fra dieci
giorni della loro presentazione.
Essa farà radiare dalla lista quelli che vi sieno stati in
debitamente inscritti, e farà una lista suppletoria fra quelli
che chiedono di esservi ammessi. Questa lista suppletoria
però non potrà mai contenere un numero maggiore della
metà di quelli inscritti nella prima lista; e dal momento che
la detta lista suppletoria sarà pubblicata, formerà parte della
lista principale.
Art. 93.
Le liste dei Giurati formate ai termini dei precedenti ar
ticoli, sottoscritte da tutti i membri componenti la Commis
sione, dovranno nei tre giorni successivi alla loro formazione
esser trasmesse dal Presidente della Commissione stessa al
primo Presidente della gran Corte criminale. Questi provve-
derà che vengano pubblicate affiggendosi nell'uditorio di giu
stizia, ove rimarranno per tutto il semestre.
Art. 94.
Le liste dei Giurati formate a' termini degli articoli pre
cedenti , non avranno valore che pel periodo di sei mesi.
65
Però se al finire del semestre la legge generale de' Giurati
non sia peranco attuata, una Commissione eletta come nel
l'art. 90 procederà alla formazione delle nuove liste de' Giu-
rati,, nel modo prescritto dagli articoli precedenti.
I Giurati inscritti in una lista semestrale non possono
senza gravi motivi essere inscritti in quella del semestre im
mediatamente successivo.
Giudice di questi motivi è esclusivamente la Commis
sione per la formazione delle liste, la quale ne darà ragione
in un apposito processo verbale , che unitamente alla lista
verrà trasmesso al primo Presidente della gran Corte crimi
nale, ed assieme con la lista stessa pubblicato.
Art. 95.
Il primo Presidente della gran Corte criminale nella prima
udienza pubblica d'ogni mese farà l'estrazione a sorte di cin
quanta nomi tra i compresi nelle liste suddette, i quali de
signeranno i Giurati che dovranno prestar servizio durante
detto mese.
II Cancelliere stenderà verbale dell'estrazione, il quale
sarà sottoscritto dal Presidente , da due Giudici della gran
Corte criminale che vi assisteranno, e dal Cancelliere stesso,
a pena di nullità.
Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una
sessione della Corte di Assisie potranno esser dispensati dal
prestar servizio nel mese successivo, qualora ne facciano do
manda prima del giorno dell' estrazione , e la necessità del
servizio lo comporti.
CAPITOLO IV.
Dei modi di portare le cause avanti la Corte di Assisie.
Art. 96.
I giudizi delegati dalla presente legge alla cognizione della
Corte di Assisie saranno trattati per via di citazione ai ter
mini dell'art. 73, che terrà luogo di accusa.
5
66
Art. 97.
La citazione sarà fatta ad istanza del pubblico ministero
e dietro ordinanza del primo Presidente della gran Corte cri
minale. Essa conterrà]:
1. La data del giorno, mese ed anno;
2 . La copia del rapporto o processo verbale, o querela
cbe ha dato luogo al procedimento;
3 . L' enunciazione sommaria del fatto imputato con le
specificazioni prescritte dall'art. 66, e l'indicazione dell'arti
colo di legge di cui si richiede l'applicazione;
4. La nota dei testimoni a carico, ove ve ne sieno;
5 . L' enunciazione dei documenti che sostengono 1* ac
cusa;
6. L'indicazione del domicilio della parte civile, se essa
è in giudizio;
7. La indicazione del luogo, giorno ed ora in cui il ci
tato dovrà comparire, e del termine entro il quale possono
presentarsi i testimoni, o documenti a discarico.
Art. 98.
Quest'atto di citazione sarà notificato dall'usciere personal
mente all'imputato, se trovasi detenuto nelle prigioni.
Gli sarà notificato nel suo domicilio reale ove mai non
sia stato arrestato; e nel domicilio eletto, qualora sia stato
posto in libertà provvisoria ai termini degli articoli 70 a 73.
Ove poi l'imputato sia assente, o altrimenti se ne ignori
il domicilio , la intimazione dell' atto di citazione sarà fatta
nelle forme prescritte dall'art. 464 delle leggi di procedura
penale.
Art. 99.
Intercederà, a pena di nullità, almeno un termine di tre
giorni, oltre di un giorno per ogni quindici miglia di distan
za, tra l'atto di citazione e l'apertura della pubblica discus
sione.
Questa eccezione non potrà esser proposta che innanzi
ad ogni altra eccezione o difesa , nella prima udienza cui
l'imputato viene a presentarsi.
67
Art. 100.
Quando l'imputato è assente, o in altro modo impedito a
presentarsi, o ad esibire le sue scuse a discolpa, i Giudici
della Corte d'Assisie, a domanda dell'imputato stesso, o di
un suo patrocinatore, o di un suo amico o congiunto, potran
no , inteso il pubblico ministero , e la parte civile, ove sia
nel giudizio, rimettere la discussione della causa ad unaltra
Assisie.
Art. 101.
Nel tempo designato nell'atto di citazione potranno l'im
putato ed il suo difensore osservare nella cancelleria gli atti
ed i documenti del processo.
Almeno ventiquattr'ore prima che cada il termine della
citazione, dovrà l'imputato presentare, se lo vuole, le posi
zioni a discolpa e la nota dei suoi testimoni. Queste saranno
comunicate al ministero pubblico ed alla parte civile.
Le disposizioni degli articoli 202, 203 e 204 delle leggi
di procedura penale saranno seguite nei presenti giudizi,
come in tutti gli altri.
Art. 102.
Nel giorno ed ora designata sarà trattata la causa.
Art. 103.
Se i testimoni che il pubblico ministero, l'imputato e la
parte civile vogliono far sentire all' udienza, non sono stati
ascoltati nell'istruzione preparatoria, saranno da ciascuno di
essi, nel presentarne la lista, indicati i fatti e le circostanze
su cui debbono venire interrogati.
Se l'imputato è in arresto sarà tratto dalle prigioni, e
libero e sciolto da ogni legame assisterà alla pubblica di
scussione assistito da un difensore, o da lui prescelto, ó da
togli di uffìzio dal Presidente ai termini dell'art. 82.
Se poi l'imputato non è in arresto, e legalmente citato
non comparisca , si procederà in contumacia. Il Presidente
però dell' Assisie ordinerà che uno fra gli avvocati o patro
cinatori della Corte criminale lo rappresentasse, e ne soste
nesse officiosamente la difesa.
68
CAPITOLO V.
Della composizione diffiniliva del Giurì
Art. 104.
L'avviso per le sedute della Corte di Assisie cui dovranno
intervenire i Giurati, sarà recato individualmente a ciascuno
dei cinquanta Giurati estratti a sorte giusta l'art. 95 , per
cura del primo Presidente della gran Corte criminale, ed al
meno tre giorni prima della seduta.
art. 103.
Lo stesso Presidente, ventiquattro ore prima dell'udienza
farà dare al ministero pubblico ed all' imputato comunica
zione dell' intera nota dei cinquanta Giurati di servizio in
quel mese.
Art. 106.
Le persone state estratte a sorte come Giurati di servizio,
che senza giusta causa , legalmente provata , si rifiutassero
di assumere l'incarico, o non intervenissero all'udienza, sa
ranno punite con una multa non minore di ducati cinquanta
e non maggiore di ducati dugento.
Tale penalità è loro applicata dai Giudici della Corte di
Assisie prima di aprire il dibattimento.
Art. 107.
I Giurati che si assentano prima che sia terminato il di
battimento, o che per loro colpa rendano impossibile la de
liberazione del Giuri, o la regolare sua dichiarazione, oltre
alla multa prescritta dall'articolo precedente, sono condan
nati al rifacimento delle inutili spese cagionate all' erario pub
blico, e ai danni ed interessi verso le parti.
Art. 108.
Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza
all'udienza , giustificheranno fra giorni dieci successivi alla
intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati
di obbedire al precetto, saranno esonerati dagli effetti della
condanna.
G9
Tale deliberazione sarà presa dalla gran Corte criminale,
udito il pubblico ministero, e sulla semplice lettura del ri
corso e dei documenti che saranno all'oggetto esibiti.
Art. 109.
Nel giorno stabilito per la discussione, prima che l'udienza
cominci, il Presidente della Corte di Assisie procederà allo
appello nominale dei Giurati avvisati per quel giorno, e tro
vatine presenti almeno trenta, ne porrà in un' urna i nomi.
Farà quindi ritirare gli stessi Giurati nella stanza per
essi destinata, e fatto introdurre il pubblico ministero, e lo
accusato assistito dal proprio difensore, procederà all'estra
zione a sorte dei quattordici Giurati necessari per quel giu
dizio.
Art. 110.
Il pubblico ministero, e gli accusati possono ricusare, senza
addurre motivi, sino a che rimangono nell' urna tanti nomi,
che uniti a quelli estratti e non ricusati, raggiungono il nu
mero di quattordici.
Il pubblico ministero deve dichiarare prima degli accu
sati se ricusa o no il Giurato estratto.
Egli però non potrà mai ricusare oltre la metà del nu
mero eccedente i quattordici.
La ricusazione dev' esser fatta al momento della estra
zione.
Art. 111.
Se vi sieno più accusati, essi possono accordarsi fra loro
per esercitare in comune, o separatamente il dritto di ricu
sazione, come nell'articolo precedente.
In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte rego
lerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare,
ed in questo caso i Giurati estratti e ricusati da uno nell'or
dine su espresso s' intendono anche ricusati per gli altri, sino
a che sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse.
Se l' accordo tra più accusati riguardasse una parte sol
tanto delle ricusazioni medesime , le altre sino al numero
70
stabilito potranno da ciascuno di essi farsi nell'ordine che
verrà fissato dalla sorte.
Art. 112.
I due ultimi Giurati estratti a sorte sono i supplenti al di
battimento che va ad aprirsi, ed assisteranno allo stesso onde
surrogare nella deliberazione quello, o quelli che per qual
che improvvisa causa fossero nell'impossibilità di continuare.
Il primo de' Giurati, estratto e non ricusato sarà capo
del Giurì, salvo che di consenso col medesimo i Giurati de
signassero un altro di loro per adempiere a tali funzioni.
CAPITOLO VI.
Dei dibattimenti avanti le Corti di Assiste.
Art. 113.
Compita l' estrazione a sorte de' Giurati comincerà la di
scussione della causa.
I Giudici, il pubblico ministero, la parte civile, lo ac
cusato ed il suo difensore prenderanno i loro posti.
I quattordici Giurati sederanno secondo l' ordine della
loro estrazione sopra sedili separati.
Art. 114.
Aperta l' udienza il Presidente interrogherà l' imputato delle
sue qualità. Indi legge ai Giurati la seguente formola di giu
ramento:
« Voi giurate in faccia a Dio , in faccia agli uomini di
« esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse por
li tate contro N. N.; di non tradire i diritti dell' accusato, né
« quelli della società, e dello Stato che lo accusa; di non
ti comunicare con chicchessia sino dopo la vostra dichiara
li zione, di non dare ascolto nè all' odio, nè ad altro malva-
« gio sentimento, nè al timore, nè all'affetto; di decidere so
li lamente allo stato dell'accusa e delle fatte difese secondo
« la vostra coscienza e il vostro intimo convincimento colla
71
« imparzialità e la fermezza che si convengono ad un uomo
« probo e libero. »
Chiamerà quindi ciascuno dei Giurati secondo l' ordine
dell' estrazione loro; e ciascuno di essi toccata con la destra
la formola del giuramento, risponde: lo giuro.
Art. 115.
Il Presidente avvertirà in seguito l" accusato di stare at
tento a ciò che sarà per udire.
Art. 116.
Il Cancelliere leggerà ad alta voce Tatto di accusa, ovvero
la citazione diretta all' imputato. E dopo questa lettura il Pre
sidente ripeterà in succinto il contenuto dell'accusa, o cita
zione, e dirà all' accusato: Ecco di che voi siete accusato, ora
sentite le prove che si hanno contro di voi.
Art. 117,
Il Procurator Generale esporrà il soggetto dell' accusa , e
presenterà in seguito la lista de' testimoni che dovranno es
sere esaminati sia a di lui richiesta, sia ad istanza della parte
civile, o dell'accusato.
Questa lista sarà letta ad alta voce dal Cancelliere.
Art. 118.
La discussione avrà luogo secondo le norme stabilite nel
capitolo 3° titolo 2° del libro II delle leggi di procedura pe
nale in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del
presente capitolo.
Sopra tutte le domande che possono essere presentate
dalle parti nel corso della pubblica discussione, vi delibere
ranno i Giudici della gran Corte che assistono alla Corte di
Assisie , nei termini dell'art. 75 e seguenti della presente
legge.
I Giurati ottenuta la parola dal Presidente possono do
mandare al testimone, alla parte civile ed all'accusato tutti
gli schiarimenti che crederanno necessari allo scovrimento
della verità.
Art. 119.
Dopo l' esame de' testimoni e le aringhe della parte civile,
72
^.
del pubblico ministero e dei difensori, il Presidente dichiara
chiuso il dibattimento.
Art. 120.
Terminato il dibattimento il Presidente riassumerà la di
scussione; farà notare ai Giurati le principali ragioni in fa
vore e contro l' accusato , e rammenterà loro i doveri che
son chiamati a compiere. Indi formolerà in iscritto nel modo
che segue le quistioni alle quali i Giurati sono chiamati a
rispondere separatamente.
« Le parole (saranno indicate), ovvero lo scritto od altro
oggetto eh' è presentato contiene esso il reato (specificandolo)
indicato nella istanza?
Art. 121.
Se l' accusato ha -meno di quattordici anni il Presidente
aggiungerà la seguente interrogazione:
^L'accusato ha egli agito con discernimento?
Trattandosi di reato commesso in un giornale, o altro
foglio periodico, la risposta negativa dei Giudici del fatto su
tale quistione non potrà mai diminuire l' imputabilità del ge
rente per gli effetti indicati nell'art. 48.
Art. 122.
Il Presidente rimette quindi ai Giurati le quistioni scritte
ai termini degli articoli precedenti, assieme all'atto di cita
zione, ai processi verbali che constatano il reato ed agb atti
del processo; eli avverte che se l'accusato è dichiarato col
pevole alla semplice maggioranza di sette voti, devono farne
menzione al principio della loro dichiarazione.
Fa in seguito ritirare gli accusati dalla sala di udienza,
e legge ai Giurati la seguènte istruzione:
« La legge non domanda dai Giurati veruna discussione
« od esame del valore dei termini isolati , del senso più o
« meno lato che a ciascuno di essi in particolare attribuire
« si possa , ma impone loro d' interrogare sè stessi nel si-
« lenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità
« della loro coscienza quale effetto abbia prodotto sull'animo
« loro il complesso dello scritto incriminato.
73
« I Giurati non devono trascorrere col pensiero all' ap-
« plicazione della pena, alle conseguenze di essa. L' oggetto
« per cui sono chiamati dalla legge non è tale. Essi non de
ce vono mirare ad altro scopo se non a pronunziare nella loro
« coscienza, se credono o no l' accusato colpevole del reato
k che gli è imputato. »
Tale istruzione stampata in grandi caratteri , dovrà es
sere , in altrettanti esemplari quanti sono i Giurati distesa
sul tavolo intorno a cui siedono nella camera delle delibe
razioni.
Art. 123.
I dodicf Giurati sull' invito del Presidente debbono quindi
ritirarsi nella camera assegnata alle loro deliberazioni, e non
possono uscirne nè avere comunicazione al di fuori con chic
chessia, finchè abbiano formata la loro dichiarazione.
Durante la deliberazione , nessuno può avere ingresso
in detta camera, per qualunque causa, salvo che in forza di
un ordine scritto dal Presidente della Corte di Assisie.
Quest' ordine verrà ritirato dall* Usciere posto a custodia
dell' entrata della camera.
Art. 124.
I Giurati che uscissero dalla camera delle deliberazioni, o
comunicassero con terze persone, possono essere condannati
dal magistrato della Corte di Assisie con multa estensibile
a ducati cento.
Chiunque altro infrange l' ordine , o non lo faccia ese
guire , essendovi tenuto per uffizio , può esser punito dallo
stesso magistrato con la detenzione per ore ventiquattro.
Art. 125.
Nella camera delle deliberazioni il Capo dei Giurati legge
ad essi ad una ad una le quistioni formolate dal Presidente,
e si procederà quindi distintamente ed ordinatamente sopra
ciascuna di esse a votazione segreta.
Art. 126.
Per l'effetto della votazione ciascuno dei Giurati chiamati
74
dal loro Capo riceve da lui, sopra ogni quistione, una scheda
stampata, e marchiata col bollo della Corte d'Assisie.
Le schede portano scritte queste parole : sul mio onore
e sulla mia coscienza la mia deliberazione è
Il Giurato scrive sotto le dette parole, separatamente e
sopra una tavola disposta in guisa che nessuno possa sco
prire il tenore del voto, la parola sì o quella no.
Piega quindi la sua scheda e la consegna al Capo da cui
viene deposta nell'urna a ciò destinata.
Il Capo dei Giurati dopo che avrà deposto nell' urna tutte
le schede, ne fa lo spoglio in presenza di tutti gli altri Giu
rati , scrive immediatamente il risultato della votazione in
margine ad ogni quistione , senza però indicare il numero
de' voti: ed esprime che la deliberazione venne presa a mag
gioranza di voti quando anche vi fosse unanimità.
Art. 127.
Se fra le schede estratte dall'urna se ne trova qualcuna
non esprimente alcun voto , è considerata come favorevole
all' accusato.
Se poi tutte le schede , o un numero maggiore della
metà siano senza voto, il Capo dei Giurati distribuirà delle
nuove schede, ed inviterà i Giurati a votare novellamente.
Le schede dopo lo spoglio fattone saranno immediata
mente bruciate.
. Art. 128.
Le decisioni dei Giurati, sia contro, sia in favore degli ac
cusati, debbono emanare dalla maggioranza di sette voti al
meno.
Quando i voti sono egualmente divisi prevale l'opinione
favorevole all'accusato,
Art. 129.
Formata la dichiarazione, i Giurati rientrano nella sala di
udienza.
Il presidente della Corte domanda loro quale sia il risul-
tamento della loro deliberazione.
»
Allora il Capo dei Giurati si alza in piedi, e tenendo la
mano sul petto dice: Sul mio onore e stilla mia coscienza la di
chiarazione dei Giurati è questa. . .
E ne dà lettura.
Art. 130.
Le disposizioni degli articoli 114, 116, 117, 120, 121,
122, 123, e 129, debbono essere osservate a pena di nullità.
Fuori de' casi di nullità, se la dichiarazione dei Giurati
risultasse incompleta, contradittoria , o altrimenti irregolare
la Corte di Assisie invita i Giurati a rientrare nella camera
delle loro deliberazioni per rettificarla.
Se però la prima dichiarazione è stata favorevole all'ac
cusato sopra qualche circostanza costitutiva del reato, od altra
qualunque , questa non può esser variata o modificata, sotto
pena di nullità.
Art. 131.
La dichiarazione dei Giurati è dal loro Capo sottoscritta
e consegnata nelle mani del Presidente della Corte; il Presi
dente la sottoscrive, e la fa sottoscrivere dal Cancelliere; il tutto
in presenza dei Giurati e della Corte, sotto pena di nullità.
Art. 132.
La decisione dei Giurati non va mai soggetta ad alcun ri
corso.
Se tuttavia l'accusato sarà dichiarato colpevole alla ma g-
gioranza di un solo voto, ed i Giudici della Corte sieno all'u
nanimità convinti, che i Giurati quantunque abbiano osserva
to le formalità, si sono ingannati sul fatto principale, la Corte
sospende la sentenza, e rimanda la causa alla seguente sessio
ne per essere sottoposta ad altri Giurati, esclusi tutti quelli che
intervennero alla deliberazione.
Nessuno ha il dritto di provocare tale provvedimento ;
la Corte non può ordinarlo che d'ufficio immediatamente dopo
che la dichiarazione dei Giurati è stata pronunciata.
Dopo la dichiarazione dei secondi Giurati la Corte è tenu
ta a pronunciare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione
fosse conforme alla prima.
76
Art. 133.
Principiati i dibattimenti , debbono a pena di nullità es
sere continuati , senza che la Corte possa deviare ad altri
atti, sin dopo la deliberazione dei Giurati , e la pronunzia-
zione della sentenza del magistrato.
Possono però i dibattimenti essere sospesi d'ordine del
Presidente negl'intervalli necessari pel riposo dei Giudici della
Corte, dei Giurati, dei testimoni, o degli accusati, o per al
tre circostanze relative alla causa. Di tutto ciò sarà fatto d'or
dine del Presidente menzione nel verbale.
Art. 134.
I Giudici della Corte di Assisie potranno ogni qualvolta si
verifichi una delle gravi ragioni contemplate dell'articolo 219
delle leggi di procedura penale, ordinare che i dibattimenti
abbiano luogo a porte chiuse, e proibire che vengano stam
pate le difese pronunziate dai difensori.
Questa deliberazione però debb'esser presa ali 'unanimità
di accordo col pubblico ministero ; debb' esser motivata , e
dopo la sua esecuzione deve darsene conoscenza al Ministero
di Grazia e Giustizia.
CAPITOLO VII.
Della 'sentenza del magistrato delle Corti di Assisie.
Art. 135.
Dopo sottoscritta la dichiarazione dei Giurati ai termini del
l'articolo 131, il Presidente farà darne lettura dal Cancelliere
alla presenza dell'accusato, e in pubblica udienza.
Art. 136.
Se l' accusato è stato dichiarato non colpevole , il Presi
dente lo dichiarerà assoluto, ed ove sia in arresto ordinerà
che sia messo in libertà, se pure non è detenuto per altre
cause. La dichiarazione di assoluzione fatta dal Presidente,
e l'ordine di liberazione saranno inscritti nel verbale di u-
dienza.
I Giudici della Corte di Assisie potranno anche pronun-
,
71
ziare, ove ne sia luogo , sulle domande dell' accusato per i
danni; e potrà colla stessa sentenza ordinare che si proceda
pel fatto di calunnia, o di falso contro i querelanti, la parte
civile , o i testimoni : in difetto l' accusato assoluto conser
verà il dritto di fare le sue istanze in separato giudizio.
Nondimeno le autorità e gli uffiziali pubblici non po
tranno esser molestati per le notizie od informazioni che a-
vessero date intorno ai reati che essi credettero di avere sco
perti nell" esercizio delle loro funzioni : salva contro di essi
l'accusa di dolo, o di collusione, se vi ha luogo.
Art. 137.
Se l'accusato è stato dichiarato colpevole, e la risposta dei
Giurati fu affermativa sulla quistione di cui nell' articolo 121,
il ministero pubblico fa la sua requisitoria alla Corte per
lapplicazione della legge.
La parte civile fa la sua istanza per le restituzioni , e
per le indennizzazioni dei danni ed interessi che abbia sofferto.
Art. 138.
Il Presidente domanderà all' accusato se ha qualche cosa
a dire per la sua difesa. L'accusato ed i suoi difensori non
possono più parlare sul fatto, ma soltanto sulle quistioni di
dritto che possono essere relative all'applicazione della pena
richiesta dal pubblico ministero, o al risarcimento dei danni
ed interessi richiesti dalla parte civile.
Art. 139.
I Giudici della Corte di Assisie, se il fatto di cui l'accu
sato è stato dichiarato colpevole non costituisce reato ai ter
mini della legge penale, o se l'azione penale n'è prescritta,
o in altro modo estinta, ovvero se la risposta dei Giurati fu
negativa sulla quistione di cui nell'art. 121 , dichiareranno
non esservi luogo ad applicazione di pena.
Art. 140.
Se il fatto costituisce reato ai termini della legge penale,
e la risposta dei Giurati fu affermativa sulla quistione del
l'art. 121, e se l'azione penale non è prescritta, nè in altro
78
modo estinta, i Giudici della Corte di Àssisie pronuncieran.no
contro l'accusato le pene prescritte dalla legge, e quella delle
restituzioni ed indennizzazioni che fossero dovute.
Essi possono rimettere a separato giudizio la liquida
zione dei danni ed interessi. Questo giudizio sarà allora fatto
con la forma dei giudizi civili.
Art. 141.
Se dalla pubblica discussione risulti a carico dell'accusato
un reato nuovo, non mentovato nell'atto di accusa, o di ci
tazione, la Corte seguirà quanto è disposto negli articoli 299,
300 e 376 delle leggi di procedura penale attualmente in
vigore. ,
• Art. 142.
L'accusato assoluto, o rispetto al quale siasi dichiarato non
esservi luogo ad applicazione di pena, non potrà più esser
sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto.
Il Presidente però , dopo aver pronunciata la sentenza,
potrà, secondo le circostanze, fare all' accusato quelle esor
tazioni, o avvertimenti che crederà convenienti. .
Art. 143.
Le sentenze dei magistrati delle Corti di Assisie, per quanto
riguarda l'applicazione di legge, saranno legalmente motivate
nei termini dell'art. 219 della legge organica giudiziaria at
tualmente in vigore.
Art. 144.
Le sentenze de' magistrati delle Corti di Assisie pronun
ziate sia in contraddizione, sia in contumacia, non sono sog
gette che al ricorso per annullamento alla Corte suprema di
giustizia.
n ricorso non competerà che per i soli motivi d'incom
petenza, di manifesta violazione al testo della legge, o d'inos
servanza delle forme prescritte, a pena di nullità.
Art. 145.
Le regole relative alle persone che possono ricorrere al
tempo in cui è aperto l'adito al ricorso ed al modo di discu
terlo, prescritte dalle leggi di procedura penale attualmente
79
in vigore , sono applicabili ai ricorsi per annullamento av
verso le sentenze delle Corti di Assisie.
Art. 146.
Il ricorso del condannato sarà dichiarato irrecettibilc, quante
volte egli non si trovi sottoposto ad un modo legale di cu
stodia, o non abbia dato idonea cauzione.
La discussione dell'idoneità della cauzione sarà fatta dalle
autorità, e nei modi prescritti dall'art. 72.
Art. 147.
I direttori dei giornali ed altri scritti periodici che si pub
blicano attualmente in Sicilia avranno un termine di giorni
quindici dalla pubblicazione della presente legge per unifor
marsi a quanto si è disposto negli articoli 37 e 38 della legge
infrascritta; quale trascorso, si procederà contro i contrav
ventori secondo le disposizioni in essa contenute. — Ma per
tutti gli altri reati di stampa si eseguiranno le disposizioni
della legge dal giorno della pubblicazione.
Palermo, 17 dicembre 1860.
MONTEZEMOLO
RAELI
LA FARINA
N. 13.
Decreto che chiama in vigore in Sicilia con talune modifiche
la legge sulla tariffa doganale pubblicata in Torino il 9 lu
glio 1859.
18 dicembre 1860.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per le Fi
nanze, Agricoltura e Commercio;
80
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
Dal dì 1° gennaro 1861 sarà osservata in Sicilia la legge
sulla tariffa doganale pubblicata in Torino il 9 di luglio 1859,
ed oggi estesa a tutte le altre provincie del Regno (1).
Un esemplare della detta tariffa (nel quale sono com
prese le posteriori modifiche ad essa apportate , e la base
del dazio è indicata secondo il sistema metrico e monetario
dell' alta Italia, ragguagliato a quello che tuttavia è in uso
in Sicilia) è annesso al presente decreto a firma del Con
sigliere di Luogotenenza per le Finanze, Agricoltura e Com
mercio.
Art. 2.
In fino a tanto che non sarà messo in pratica in queste
Provincie il sistema metrico decimale dell' alta Italia , sarà
continuata nella liquidazione dei dazi la bonifica dell'I 1 per 100
sul peso, e del 21 per 100 sulla misura dei liquidi, preve
duta dalla legge del 30 di novembre 1824; e finche all'an
tica moneta non sarà sostituita materialmente la nuova nella
circolazione dell'Isola, le frazioni del grano saranno consi
derate come unità di grano.
Art. 3.
Per eccezione alla tariffa di cui è parola nell'articolo 1°
saranno esatti i dritti di entrata sopra il tabacco estero , e
quelli di uscita sugli olì e lo zolfo , secondo la tabella ag
giunta alla tariffa medesima.
Alle restituzioni, ed alle esenzioni per importazioni tem
poranee, di cui agli articoli 31 e 41 di detta tariffa, le quali
non avranno luogo in Sicilia, fuorchè in quanto concernono
le esposizioni industriali , saranno sostituite con altro de
creto le restituzioni all'esportazione di talune manifatture in-
(1) La logge sulla tariffa doganale è stala pubblicata in un volume sepa
rato.
81
digene, dei dazi sulle merci estere che servirono di materia
ai relativi prodotti dell'industria Siciliana.
Art. 4.
Cesserà la bonifica del 10 per 100 che nella liquidazione
dei dazi si accordava alle provenienze con legni di bandiera
nazionale, o assimilata in forza di trattati di commercio, a-
vuto riguardo che nella riduzione degli antichi ai novelli dazi
è compenetrato qualunque benefizio.
Art. 5.
È confermato il principio del libero cabotaggio fra tutte
le Provincie del Regno, tanto delle merci indigene, che delle
straniere , con quelle regole e forme che saranno stabilite
da un particolare regolamento.
Art. 6.
Le mercanzie esistenti nel deposito della Gran Dogana di
Palermo, pagheranno i dritti ora stabiliti. Quindi alcune merci,
per le quali il diritto era dovuto a misura, debbono secondo
la nuova tariffa pagarlo a peso.
Dal 2 di gennaro 1861 in poi sarà nel più breve tempo
possibile stabilita una nuova scrittura del deposito in seguito
ad inventario nei magazzini.
Le differenze in meno che si troveranno , saranno sot
toposte al pagamento dei dazi secondo la tariffa abolita.
Art. 7.
Rimangono per ora in vigore le attuali leggi , e regola
menti doganali, in quelle parti che non si oppongono al pre
sente decreto.
Il Consigliere di Luogotenenza per le Finanze, Agricol
tura e Commercio è incaricato dell' esecuzione del presente
decreto.
Dato in Palermo il 18 dicembre 1860.
Il Luogotenente Generale
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenzit
FILIPPO CORDOVA
82
Tabella annessa al decreto del Luogotenente Generale di S. M. nelle
Provincie Siciliane, del 18 dicembre 1860, per la percezione di
diversi diritti alla entrala ed alla uscita, diversi da quelli indi
cati nella Tariffa Doganale.
M^M^^
CATEGORIE BASE
DAZIO
ENTRATA
Dee. Gh.
Cat. XX . .
Cat. XX . .
Tabacco estero in foglia. . . cantaro
cantaro
4
9
SO
USCITA
»
Cat. I . . .
Cai. XVIll.
cantaro
cantaro
2 20
20»
11 Consigliere di Luogotenenza
FILIPPO CORDOVA
N. 14.
Decreto che approva il Regolamento sul cabotaggio fra tutte le
Provincie del Regno d'Italia.— È seguito dal Regolamento.
19 dicembre 1860.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto l'articolo 5 del Decreto 18 dicembre 1860, col quale
fu confermato il principio del libero cabotaggio tra tutte le
Provincie del Regno;
Visto il Regolamento doganale del 12 settembre emanato
83
in Torino, ove al Capitolo III, del Titolo 7° si stabiliscono
le forme e le discipline del Commercio marittimo tra le isole
e la terraferma;
Considerando che le dette disposizioni, tranne qualche mo
dificazione consigliata dall' attuale situazione organica delle
dogane di queste provincie , non che dalle poche eccezioni
fatte alla tariffa generale dello Stato , corrispondono perfet
tamente e con maggiore facilitazione e guarentigia allo scopo;
Sulla proposizione del Consigliere al Dicastero delle Fi
nanze;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Articolo Unico.
È approvato lo annesso Regolamento sul cabotaggio, a
firma del Consigliere di Luogotenenza per le Finanze, Agri
coltura e Commercio, che rimane incaricato della esecuzione
del presente decreto.
Palermo, 19 dicembre 1860.
II Luogotenente Generale
MONTEZEMOLO
II Consigliere di Luogotenenza
FILIPPO CORDOVA
REGOLAMENTO SUL CAROTAGGIO
Art. 1. .
Le merci nazionali o nazionalizzale col pagamento dei dritti di en
trata, imbarcate sui bastimenti, che fanno la navigazione del littorale
dello Stato , e destinate a passare da un punto all' altro del littorale
stesso, debbono venire accompagnate da una bolla di circolazione. Quelle
però di esse merci che seno imposte all' esportazione, dovranno ve
nire accompagnate da bolla di cauzione ogni qual volta il dritto com
plessivo d'uscita che cadrebbe sulle medesime ecceda i ducati tre.
84
Le merci estere saranno soggette a bolla di cauzione.
I tessuti nazionali non laminati si riporranno in colli sotto doppio
invoglio e doppio piombo.
Tali merci debbono imbarcarsi sopra bastimenti nazionali od esteri
ammessi a pari trattamento.
Quanto alla forma della bolla di circolazione e di quella di cauzione,
sarà provvisoriamente conservata, nelle spedizioni da queste Provincie,
quella dei lasciapassare che corrisponde alla prima, e della bolletta
di cautela che corrisponde alla seconda , sino a che non sarà stabi
lito un modello unico per tutte le province dello Stato.
Detta bolla dovrà inoltre essere rivestita non solo del visto imbar
care degli agenti doganali, ma, anche per parte loro, di attestato del
l'esistenza delle merci a bordo al momento della partenza del basti
mento, e di quegli altri contrassegni di cautela, che il Dicastero delle
Finanze stimerà necessari a premunirsi contro le frodi.
Art. 2.
I Capitani o Padroni dei bastimenti che fanno la navigazione del
littorale dello Stato , devono nel luogo di partenza rimettere alla Do
gana il manifesto, di cui debbono essere muniti per le merci che hanno
caricate, colla specificazione dei ricapiti doganali, di cui queste tro-
vansi accompagnale : nè possono uscire dai porti , o deradare dalle
spiagge, senza presentare agli agenti doganali il manifesto medesimo
vidimato dal Ricevitore.
I contravventori incorrono nella pena di ducati ventisei.
Art. 3.
II manifesto mentovalo allo articolo precedente e sotto la pena ivi
comminata, dovrà essere rimesso all'ufficio della Dogana del luogo di
destinazione nel termine di ore 24, dopo presa pratica; nè potrà es
sere messa a terra parte alcuna del carico, senza essere stata preven
tivamente accordata l'opportuna autorizzazione per lo sbarco.
Art. 4.
Sono escluse dal libero cabotaggio quelle sole merci indigene, che
nelle altre provincie sieno gravate all' uscita di un dazio minore ,
o ne vadano esenti , mentre in queste sono tassate da un dazio spe
ciale.
Art. 5.
Riguardo allo scambio tra la Sicilia e la terraferma dei prodotti e-
steri sdoganati in una delle due parti dèlio Stato, polrà esso in Si
cilia effettuarsi soltanto per le Dogane di prima classe , sino a che
non sarà provveduto ad un novello organamento.
85
Ari. 6.
Gli effetti usati dei viaggiatori, o degli artisti, o dei traslocanti che
passano dalla terraferma alle isole dello Stato soggette al regime do
ganale, e viceversa, sono esonerati da ogni formalità, non che dalla
verificazione interna, meno in casi di fondati sospetti, purchè risulti
dal giornale di bordo non essere il bastimento approdalo in alcun porto
straniero od esente dal regime doganale. In caso diverso si applicherà
ai detti effetti l' esenzione daziaria , solo in quanto concorreranno le
condizioni per cui essi la godrebbero se provenissero dall'estero.
Art. 7.
Per le merci nazionali o nazionalizzate, che si spediscono in cir
colazione per via di mare, e che per giungere a destinazione debbono
traversare una città libera dello Stato , i proprietari delle medesime,
oltre l'osservanza delle norme stabilite coi precedenti articoli di questo
capo, dovranno, previa verificazione alla dogana di partenza o di im
barco, far piombare i colli, o sottoporsi al prelevamento dei campioni
se trattasi di vini, oli ed acquavite, in conformità dei regolamenti c-
sislenti in altre provincie.
I tessuti ed altre manifatture soggette a bollo dovranno essere la
minate, a meno che lo speditore preferisca riporli in colli sotto doppio
invoglio e doppio piombo.
Provvisoriamente in Sicilia si apporrà il doppio bollo a collaggio,
qualora i tessuti non sieno forniti del bollo di fabbrica, secondo i re
golamenti in vigore.
Art. 8.
Le dogane esistenti alla cinta delle detle cillà libere, cui dovranno
essere presentate le merci per l'ulterior corso, procederanno, previo
accertamento della identità dei colli e integrila del piombo , alla vi
sita interna dei medesimi a scioglimento di ogni formalità.
Art. 9.
Quando simili spedizioni vengono falle dalle dogane interne degli
altri punti dello Stato, le formalità di partenza saran fatte alle dogane
del luogo di levata delle merci, od alla cinta di una delle dette città
libere, che nel primo caso dovrà accertare l'identità dei colli o l'in
tegrila dei piombi, e quelle di arrivo alla dogana del luogo di sbarco.
Art. 10.
Le differenze nella qualità e quantità che venissero a risultare, si
nel primo che nel secondo caso , daranno luogo alla confisca delle
merci che risulteranno eccedenti o sostituite.
Art. 11.
Tutle le disposizioni delle leggi e dei regolamenti doganali vigenti
86
in Sicilia che non vengono in collisione col presente restano in vi
gore.
Palermo, 19 dicembre 1860.
Il Consigliere di Luogotenenza
FILIPPO CORDOVA
N. 15.
Decreto che modifica V organico della forza
di Sicurezza pubblica in Sicilia.
21 dicembre 1800.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto l'organico del 17 agosto 1860 della forza della pub
blica Sicurezza di queste provincie;
Volendo che il numero di essa forza meglio risponda allo
scopo della sua istituzione;
Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato
del Dicastero dello Interno e della Sicurezza pubblica;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta:
Art. 1.
La forza della pubblica Sicurezza è stabilita nel seguente
modo:
Tre Comandanti di compagnia,
Sedici Marescialli di alloggio,
Quaranta Brigadieri,
Ottanta Vice-Brigadieri,
Sessanta Guardie di prima classe, ossia Appuntati,
Ottocento Guardie semplici.
87
Art. 2.
L'articolo 3° della detta legge del 17 agosto 1860 resta
abrogato.
Art. 3.
Ordina che il presente decreto, munito del Suggello dello
Stato , sia inserto nella raccolta degli atti del Governo ,
mandando a chiunque spetti di osservarlo , e farlo osser
vare.
Palermo 21 dicembre 1860.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
II Consigliere ili Luogotenenza incaricato del Dicastero
dello Interno e della Sicurezza pubblica
LA FARINA
IV. 16.
Decreto col quale si dispone che i titoli dei debiti nazionali
del 1848 e 1849 non ancora estinti , siano commutati in
iscrizioni di rendita 5 per 100. —È seguito dal regolamento.
29 dicembre 1860.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per le Fi
nanze, Agricoltura e Commercio;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta:
Art. 1.
I titoli de' debiti nazionali del 1848 e 1849 non ancora estinti,
sono commutati in iscrizioni di rendita 5 per 100, da asse
gnarsi sul loro valore capitale col godimento dal 1° di gen
naio 1861.
88
Art. 2.
Il Consigliere per le Finanze proporrà un regolamento per
la immediata liquidazione di essi debiti nazionali, e per la
sostituzione dei nuovi titoli agli antichi , senza alcun paga
mento.
Il detto Consigliere è incaricato della esecuzione del pre
sente decreto.
Palermo 29 dicembre 1860.
Il Luogotenente Generale
MONTEZEMOLO
li Consigliere di Luogotenenza
FILIPPO CORDOVA
REGOLAMENTO
per la sostituzione di nuovi agli antichi titoli di debiti nazio
nali del 1848 e 1849 riconosciuti col decreto del 29 dicem
bre 1860.
Art. 1.
I possessori di titoli di debiti nazionali del 1848 e 1849 non ancora
estinti, che vorranno commutarli in iscrizioni di rendita al o per 100
potranno presentare le loro domande, e depositare i detti titoli origi
nali:
In Palermo — nel palazzo delle Finanze presso l' ufDzio del Teso
riere generale, non più tardi del 30 aprile 1861;
Nei Capi Luoghi di Provincia, o di Circondario, presso il rispet
tivo Ricevitore generale o circondariale , non più tardi del 20 aprile
detto 1861.
L'istanza dovrà esprimere se domandano iscrizioni nominative, o
certificati al latore.
Art. 2.
Dei titoli che saranno presentati da ciascun possessore si farà un
doppio Elenco indicante il numero d' ordine , la data della presenta
zione, la causa del debito, la somma capitale di esso, o nominale di
prima emissione, il nome del primo titolare, e quello dell' ultimo gira
tario, se vi fu girata.
Anche quando il titolo da commutarsi fosse al Latore, al nome
del chiedente sarà sempre aggiunta la sua paternità.
1
89
Art. 3,
Uno dei due elenchi portanti ricevuta, a firma del Tesoriere generale,
o del Ricevitore secondo i casi , e noia di controllo , sarà rilasciato
al chiedente. Esso farà prova della istanza e della data del deposi
to, e si potrà negoziare per girata, per rappresentazione dei titoli de
positati.
L' altro elenco resterà con essi titoli presso il Tesoriere generale
o il Ricevitore Generale o circondariale.
Art. 4.
I detti Ricevitori dovranno trasmettere immediatamente gli elenchi
ed i titoli, con apposito Borderò al Tesoriere generale, distinguendoli
in due categorie, secondo che la domanda è diretta ad ottenere iscri
zione nominativa, o certificato al Latore.
Essi aggiungeranno le loro osservazioni, se credono doverne fare.
Art. 5.
II Tesoriere generale, ricevuti i titoli, sia direttamente, sia per or
gano dei Ricevitori , ne stabilirà con appositi fogli di liquidazione il
capitale effettivo, che rappresentano, e la corrispondente rendita S per 100
da assegnarsi col godimento del primo gennaro 1861.
Art. 6.
Qualora il valor capitale dei titoli, fosse minore di ducati 20, o se
l' ammontare di essi lasci una frazione infra la detta somma , per la
quale non si può costituire un ducato di rendita, sarà libero agli in
teressati, o riserbarsi a giovarsene, mercè l' aggiunzione di altri titoli
infra il termine come sopra assegnato, ovvero supplire in numerario,
quanto manchi a completare la somma di ducati 20-, capace di con
solidazione.
In ogni modo i titoli che si produrranno senza alcuna aggiun
zione di numerario saranno sempre ritenuti, e commutati sino alla con
correnza di essa somma di ducati 20, capace di consolidazione, salvo
sempre agi' interessati il dritto di giovarsi della frazione che rimane di
loro conto nell'uno, o neh" altro dei detti modi.
Art. 7.
Le liquidazioni del Tesoriere generale unite ai titoli di cui si tratta,
accompagnate dagli elenchi, e dalle domande degl' interessati , costi
tuiranno l' elemento dell' assegnazione della nuova rendita.
Art. 8.
La detta assegnazione avrà luogo in linea di trasferimento di quella
in annui ducati 600 mila inscritta- già a nome della Tesoreria gene
rale ed autorizzata alienarsi, a termini del decreto del 27 agosto 1860.
90
Art. 9.
La consegna di nuovi titoli sarà fatta dalla Direzione generale del
Gran Libro del debito pubblico, agli aventi dritto, che le saranno of-
iìcialmente annunziati dal Tesoriere generale, o a chi legalmente li rap
presenti.
Costoro potranno a tal uopo accedere presso l' uffizio della detta
Direzione, venti giorni dopo quello, in cui avranno depositate le loro
domande cogli antichi titoli in Tesoreria; e trenta giorni dopo quello,
in cui li avessero depositati presso i Ricevitori generali o circondariali.
Art. 10.
Decorso il 30 aprile 1861 il Tesoriere generale chiuderà, e presen
terà immediatamente al Dicastero delle Finanze presso questa Luogo
tenenza generale la liquidazione di tutti i titoli ricevuti e liquidati e
commutati a norma del presente regolamento.
Art. 11.
Compiuta questa operazione, s' intenderanno estinti e soddisfatti tutti
i debiti nazionali di cui è parola, né vi sarà più ricorso a' registri e
alle scritture, che ne hanno serbalo sin ora la provenienza, e la spe
cialità, e che ne avranno accompagnato e regolato sino a quel punto
i movimenti e le verifiche.
Palermo 31 dicembre 1860.
L' approvo
11 Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenza
incaricato del Dicastero per le Finanze
FILIPPO CORDOVA
(Luogo del Sigilto)
Visto
Il Consigliere di Luogotenenza
incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
MATTEO RAELI
~
91
N. 11.
Decreto che innova l'art. 13 della legge comunale e provin
ciale, stabilendo il numero dei Componenti la Giunta muni
cipale nelle città di Palermo, Messina e Catania.
30 dicembre 1860.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto l'articolo 1 3 della legge comunale e provinciale, pre
scrivente che nei Comuni con popolazione oltre i sessanta
mila la Giunta municipale si compone di un Sindaco, di otto
Assessori e quattro Supplenti;
Visto il decreto del 1 maggio 1838 che a riguardo delle
condizioni speciali delle città di Palermo, Messina e Catania,
delle Sezioni in cui sono divise, e delle borgate ad esse riu
nite, dispone, in correlazione alla città di Napoli, che il corpo
municipale si componga di sei Eletti, di dodici Aggiunti, e
più ammette un altro Aggiunto per li borghi aggregati, co
nosciuti comunemente col titolo di Eletti di Campagna;
Attesochè un tal sistema, vigente da lungo tempo, non po
trebbe oggi innovarsi senza disorganizzare la scompartizione
delle Sezioni ed il correlativo servizio;
Per questi motivi;
Sulla proposizione del Consigliere di Stato, Consigliere di
Luogotenenza pel Dicastero dell'Interno e della pubblica Si
curezza;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
La Giunta municipale nelle città di Palermo , Messina e
Catania sarà composta , come pel passato , oltre il Sindaco
92
di sei Assessori e dodici Supplenti. Saranno altresì eletti dal
Consiglio civico , ma fuori del suo seno , gli Eletti di Cam
pagna con le attribuzioni proprie di tal carica.
Art. 2.
Il Consigliere di Stato , Consigliere di Luogotenenza pel
Dicastero dell'Interno e della pubblica Sicurezza, è incaricato
della esecuzione del presente decreto.
Palermo 30 dicembre 1860.
MONTEZEMOLO
LA FARINA
N. 18.
Decreto col quale viene accettata la dimissione dei Consiglieri
di Luogotenenza barone Pisani, Raeli, Cordova, La Farina
e principe di Sant'Elia.
2 gennaro 1 801.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Vista la lettera direttagli in data delli 2 gennajo 1861 alle
ore tre antemeridiane dai Consiglieri di Luogotenenza
Barone Pisani;
Matteo Raeli;
Filippo Cordova;
Giuseppe La Farina;
Principe di Sant'Elia;
Ritenuto che con detta lettera i predetti signori chiedono
di essere dispensati dalle funzioni di Consiglieri di Luogo
tenenza da essi finora lodevolmente disimpegnate;
93
In virtù dei pieni poteri accordatigli di S. M. col decreto
2 dicembre 1860.
Decreta :
È accettata la dimissione offerta dai sovranominati Consi
glieri di Luogotenenza.
Palermo li 2 gennaro 1861.
Il Luogotenente Generale ilei Re
MONTEZEMOLO
IV. 19.
Decreto di nomina a Consiglieri di Luogotenenza dei signori
marchese Torrearsa, Orlando, Amari Emerico, barone Tur-
risi, principe Sant'Elia .
1 gennaro 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Decreta :
Art. 1.
Sono nominati Consiglieri di Luogotenenza ed incaricati de-
gl'infradescritti Dicasteri :
Il Marchese Vincenzo Fardella di Torrearsa del Dicastero
dell'Istruzione pubblica e presidenza;
Il signor avvocato Filippo Orlando, Sostituto del Procu
ratore Generale presso la gran Corte civile di Palermo, del
Dicastero di Grazia e Giustizia;
Il signor Emerico Amari del Dicastero dell'Interno;
Il signor barone Nicolò Turrisi Colonna del Dicastero di
Sicurezza pubblica;
94
Il principe Romualdo Trigona di Sant'Elia del Dicastero
dei Lavori pubblici.
Art. 2.
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio
nale, sia pubblicato nei modi consueti ed inscritto nella rac
colta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Palermo li 7 gennaro 1861.
li Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
N. 20.
Decreto che proroga al 15 gennaro 1861 la elezione dei Con
siglieri comunali , ove non potè aver luogo il primo giorno
dello stesso mese.
8 gennaro 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Tenuto presente il decreto del 10 dicembre 1860 intorno
alla elezione dei Consiglieri comunali;
Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza pel Dica
stero dell'Interno;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
La elezione dei Consiglieri comunali per quei comuni nei
quali non potè aver luogo il 1° gennaio , giusta il decreto
dei 10 dicembre ultimo, è prorogata al 15 di questo mese.
95
Art. 2.
Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno
è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Palermo 8 gennaro 1861.
Il Luogotenente Generale
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero dell'Interno
E. AMARI.
N. 21.
Decreto col quale si abbreviano i termini per la formazione
delle liste elettorali per la elezione dei Deputati al Parla
mento.— È seguito dal decreto regio dei 3 gennaro 1861 che
convoca i collegi elettorali, il Senato del Regno e la Camera
dei Deputati; dall'altro decreto regio dei 17 dicembre 1860
che approva la tabella di circoscrizione dei collegi elettorali,
e dalla legge elettorale dei 17 dicembre 1860.
11 gennaro 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Per dar pronta esecuzione al decreto del 3 gennaro 1861;
Usando le facoltà conferitegli;
Visto l' articolo HO della legge elettorale del 17 dicem
bre 1860;
Sulla proposta unanime di tutto il Consiglio di Luogote
nenza;
96
Decreta:
Art. I.
Entro otto giorni dalla data del presente decreto , cioè a
tutto il giorno 19 gennaro, i Magistrati municipali attualmente
in esercizio funzionando da Giunte municipali, procederanno
a formare le liste elettorali per la elezione dei Deputati al
Parlamento sulle norme dell'articolo 22 e seguenti della legge
elettorale dei 17 dicembre 1860.
Art. 2.
Alle liste degli Elettori comunali e provinciali già compi
late , le Giunte stabilite nell' articolo 1" aggiungeranno tutti
quegli Elettori che , secondo la legge elettorale, vi avranno
dritto.
Art. 3.
Uno degli originali della lista nel modo anzidetto formata,
sarà immediatamente affisso all' albo pretorio o nei luoghi
consueti per gli avvisi comunali per tré giorni consecutivi ,
cioè sino a tutto il giorno 22, durante i quali, chiunque a-
vrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all'ufficio co
munale.
Durante il detto termine di tre giorni, e nei due giorni
successivi i Consigli municipali attualmente esistenti pronun-
cieranno come è stabilito all'articolo 24 della detta legge, e
staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione
sia finita entro il termine anzidetto cioè a tutto il giorno 24.
Art. 4.
Le liste per tal modo formate e rivedute passeranno per
cosa giudicata per questa prima elezione , uè potrà farvisi
alcuna variazione.
Art. 5.
Dal momento che saranno definitivamente chiuse le liste
insino all'ultima ora delle elezioni, l'ufficio comunale resterà
in permanenza aperto per distribuire i certificati d'iscrizione
agli Elettori, giusta lo articolo 61 della detta legge.
Art. 6.
Ciascun Comune formerà una sezione del Collegio eletto
97
rale, a cui, secondo la tabella delle circoscrizioni elettorali,
appartiene, e gli Elettori voteranno nel proprio Comune.
Art. 7.
Per questa prima elezione le Amministrazioni comunali e
i Consigli municipali attualmente esistenti faranno le veci delle
Giunte municipali e dei Consigli comunali in tutte le opera-
razioni elettorali loro prescritte dalla legge.
Art. 8.
Nel rimanente, salvi i provvedimenti nel presente decreto
contenuti, si procederà rigorosamente alla elezione secondo
la legge elettorale in vigore.
Art. 9.
Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell'Interno è
incaricato della esecuzione del presente decreto.
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato in Palermo addi 11 gennaro 1861.
Il Luogotenente Generale
MONTEZEMOLO
I Consiglieri di Luogotenenza
marchese di torre-ausa
emeric0 amari
baroni; turkisi colonna
filippo orlando
principe di sant'elia
(Luogo del Sigillo)
Visto
Il Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero di Grazia e Giustizia
FILIPPO ORLANDO
. '■' ''■- ^
98
Regio Decreto per la convocazione dei Collegi elettorali,
del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.
3 gennaro 1861.
VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ecc. ecc.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc. ecc.
Visto l'art. 9 dello Statuto;
Vista la legge 17 dicembre 1860;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;
Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue :
Art. 1.
I Collegi Elettorali sono convocati pel giorno 27 del cor
rente mese di gennaro.
Art. 2.
Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il gior
no 3 prossimo febbraro.
Art. 3.
II Senato del Regno, e la Camera dei Deputati sono con
vocati pel giorno 18 detto mese di febbraro.
Ordiniamo che il presente decreto , munito del Sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo,
mandando a chiunque spetti di osservarlo, e di farlo osser
vare.
Dato a Torino, addì 3 gennaro 1861.
VITTORIO EMANUELE
( I.nduo det Sigillo}
Visto M. MINGHETTI
Il Guardasigilli
ti. U. CASSINIS
99
Regio Decreto col quale si approva la tabella di circoscrizione
dei Collegi elettorali del Regno.
17 diccmhrc 1800
VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA, ecc. ecc.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc. ecc.
Vista la legge in data del 31 ottobre ultimo scorso con
la quale venne data facoltà al governo del Re di regolare con
regii decreti la circoscrizione dei Collegi elettorali del Regno;
Visti i regii decreti in data delli 17 Corrente mese coi quali
è stata sanzionata l'annessione ai regii Stati delle provincie
dell'Umbria, delle Marche, di Napoli e di Sicilia;
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli
affari dell'Interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
In virtù dei poteri conferitici dalla legge suaccennata del 31
ottobre;
Abbiamo determinato e determiniamo:
Art. 1.
La Tabella di circoscrizione dei Collegi elettorali del Re
gno in data d'oggi, vista d'ordine Nostro dal Ministro dell'In
terno è approvata per essere sostituita a quelle attualmente
annesse alla legge elettorale del 20 novembre 1859 ed ai
decreti del Regio Governo della Toscana , e del Governatore
delle provincie dell'Emilia in data del 21 e del 25 genna-
ro 1860.
Art. 2.
La legge elettorale sovranienzionala colle necessarie mo
100
dificazioni ed aggiunte, e colla tabella di cui all' art. 1 del
presente, sarà promulgata in tutte le provincie dello Stato.
Ordiniamo che il presente decreto , munito del Sigillo
dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser
vare.
Dato a Napoli, addì 17 dicembre 1860.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corlc dei Conti
addì 2 gennaio 1801
Reg. 10, Atti del Governo, a e. 183.
WEIIRLIN
(Tuogo dal Sigillo)
V. Il Guardasigilli
G. B. CASSINIS
G. B. CASSINIS
MINGIIETTI
Legge elettorale.
17 dicembre 1860.
VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ecc. ecc.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc. ecc.
Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo :
101
TITOLO PRIMO.
DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE
E DEL DOMICILIO POLITICO
Art 1.
Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti
condizioni :
1° Di godere per nascita , o per origine dei diritti ci
vili e politici nei Regii Stati. Quelli che nè per l'uno , nò
per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regii Stati,
se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di
elettori , sol che abbiano ottenuta la naturalità per decreto
reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re.
I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli
elettori, ottenendo la naturalità per legge.
Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti eletto
rali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai
diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per
causa del culto che professa.
2° Di essere giunto all'età di anni 25 compiti nel giorno
dell'elezione.
3° Di sapere leggere e scrivere.
Nelle provincie dove questa condizione non è stata fi
nora richiesta nulla sarà innovato ai diritti degli inalfabeti
che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti
nelle liste elettorali.
4° Di pagare un annuo censo non minore di lire ita
liane quaranta.
Art. 2.
Il censo elettorale si compone d'ogni specie dimposta di
retta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della perso
nale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che
si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza im
posti per l'esercizio dufficii e professioni, e di ogni altra im
102
posta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli uf-
ficii e professioni siasi pagato al Regio Governo un capitale,
gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.
Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non
il comunale.
Art. 3.
Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni
censo :
1* I membri effettivi, residenti, e non residenti , delle
Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle
Camere di Agricoltura , di Commercio ed Arti , delle Regie
Accademie di Agricoltura e di Medicina , e della Direzione
dell'Associazione Agraria, ed i Direttori dei Comizii Agrarii.
2° I Professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i Dot
tori di Collegio delle diverse facoltà componenti le Univer
sità degli studi.
3° I Professori insegnanti ed emeriti nelle Regie Acca
demie di belle arti.
4° I Professori insegnanti od emeriti degl'Istituti pubblici
d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle Scuole nor
mali, e magistrali.
5° I Funzionari ed Impiegati civili e militari in attività
di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nomi
nati dal Governo di S. M., o addetti agli ufficii del Parla
mento.
6° I Membri degli ordini equestri del Regno.
7° Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado
accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle
facoltà componenti le Università del Regno.
8° I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'Appello,
i Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Ve
terinari approvati.
Gli Agenti di Cambio, e Sensali legalmente esercenti.
Art. 4.
Gli esercenti commerci, arti, ed industrie godranno del di
103
L. 200
» 300
» 400
» 500
')) 600
ritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali
da essi occupati nel comune, nelle cui liste vogliono essere
iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifizii, ma
gazzini, o botteghe del loro commercio, arte, ed industria,
ascenda :
1° Nei Comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500
abitanti a
2° In quelli di 2,500 a 10,000 abitanti .
3° In quelli superiori a 10,000 abitanti
4° In Genova
5° In Torino, e Milano ....
Art. 5.
Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come
commercianti i Capitani marittimi , e i Capi direttori di un
opificio, o stabilimento iudustriale qualunque, con che esso
abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza
distinzione di sesso.
Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elet
tori , se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto
fissato pei commercianti del Comune dalla presente legge.
Art. 6.
Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui
chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per
anni cinque anteriori senza interruzione , un' annua rendita
di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.
Art. 7.
Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra
indicate per essere elettore , avrà diritto ad essere iscritto
sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola
sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, bot
teghe, ed opificii pei commercianti dall'art. 4.
Art. 8.
Il tributo prediale Regio, giuntovi il provinciale, s'imputa
nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà
dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usu
104
frutto, l'imputazione si fa a profitto dell* usufruttuario, qua
lunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usu
frutto.
Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personal
mente ed a proprie spese l' affinamento s'imputa nel censo
elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia
fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza
che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale
computabile al proprietario.
Art. 9.
Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno per
la computazione del censo elettorale attribuite per quattro
quinte parti all' enfiteuta , e pel restante quinto al padrone
diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione
perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra
locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero
per patto pagate dal locatario, o dall'enflteuta, o dal padrone
diretto, o proprietario.
Art. 10.
I proprietarii di stabili, temporariamente per legge esenti
dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro
spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta, che pa
gherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro
si terrà conto immediatamente per farli godere del diritto
elettorale.
Art. 11.
Nel comporre la massa delle imposte necessarie per co
stituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che
si pagano in qualsiasi parte dei Regii Stati.
Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni
della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito
di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pro
nunziata la separazione di corpo.
Art. 12.
Le contribuzioni pagate da proprietarii indivisi, o da una
105
Società commerciale , saranno pel censo elettorate ripartite
per egual parte fra i soci.
L'esistenza della Società di commercio s avrà per suffi
cientemente comprovata mercè di un certificato del Tribu
nale di commercio indicante il nome degli associati.
Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota
superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè
gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili ,
sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo as
sunto con esibire titoli che il. comprovino.
Art. 13.
I fitti pagati per beni inservienti a Società in accomandi
ta, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali
Società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori
fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale,
della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.
Art. 14.
Le imposte prediale, personale, e mobiliare non sono com
putate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto,
e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni del
l'annuale revisione delle liste elettorali.
Questa disposizione non si applica al possessore a titolo
di successione, o per anticipazione d'eredità.
Art. 15.
Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie
separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel
censo elettorale a favore di quello dei suoi figli, e generi di
primo e secondo grado da lei designato.
Parimente il padre che paghi imposte dirette in diversi
distretti elettorali potrà in quello d'essi, ov'egli non eserciti
il suo dritto elettorale, delegare ad uno dei suoi figliuoli da
lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui
soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.
La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.
Entrambe le suddette dire delegazioni saranno rivoca-
bili.
106
Art. 16.
Niuno può esercitare altrove il dritto di elettore che nel
distretto elettorale del suo domicilio politico.
Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico
nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'eser
cizio dei dritti civili.
Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivo
glia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione di
retta , o per riguardo ai commercianti , ed industriali dove
abbiano uno stabilimento commerciale , od industriale, con
che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al
Sindaco del luogo di attuale domicilio politico , quanto in
nanzi al Sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa
dichiarazione dopo la prima convocazione dei Collegi eletto
rali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi
prima della revisione delle liste.
Art. 17.
L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cam
biando questo non s'intenderà mutare il primo, e non sarà
dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per
l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.
Art. 18.
Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro
diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio
senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia
dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo
dove debbono sostenere la carica.
TITOLO SECONDO
CAPO I.
Della prima formazione delle liale elellorali.
Art. 19.
Appena costituite le Amministrazioni comunali a norma
dell'art. 226 della legge 23 ottobre 1859 , le Giunte munì
107
cipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che
dalla presente legge sono chiamati allesercizio dei diritti e-
lettorali perchè si presentino a fare al Comune la dichiara
zione che dovrà essere da essi sottoscritta:
1° Della loro età.
2° Del censo che pagano.
3° Di riunire le condizioni di cittadinanza , e di domi
cilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti.
4° Della professione che esercitano.
5° Della pigione che pagano quando siano nel caso pre
visto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione eglino u-
niranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le
indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli.
Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichia
razione, e dei documenti che avranno presentati.
Art. 20.
Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni
dopo lentrata in ufficio delle Amministrazioni Comunali.
Art. 21.
Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'art. 19 le
Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichia
razioni, e per intraprendere immediatamente la formazione
per doppio originale delle liste degli elettori.
Art. 22.
Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non
avranno fatta alcuna dichiarazione, nò presentato alcun titolo
quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per es
sere elettori.
Art. 23.
Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque
dal termine di cui all'art. 20.
Esse potranno dividersi in Sezioni non minori di tre
membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta
intiera.
Art. 24.
Le Giunte e le Sezioni decidono a maggioranza di voti, se
108
condo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le
iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che
la maggioranza avrà ammessi.
Art. 25.
I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini
che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi
dubbi e dare il loro sentimento sul vero valore locativo de
gli alloggi , botteghe , officine , di cui ò cenno agli articoli
4 e 7.
Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura, e
di commercio, od un Tribunale di commercio, i Membri delle
Camere istesse, ed i Giudici appartenenti al commercio in
terverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla
medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.
Art. 26.
Uno degli originali della lista formata dalla Giunta muni
cipale sarà immediatamente affisso all'albo pretorio per tre
giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà dei richiami
a proporre dovrà presentarli all'Ufficio comunale.
Art. 27.
I Consigli comunali pronunzieranno com'è stabilito all'art. 24
sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario per
chè la revisione sia terminata entro i cinque giorni succes
sivi.
I Consigli potranno dividersi in Sezioni non minori di
cinque Membri.
Art. 28.
Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute dai
Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione,
nè potrà più farvisi alcuna variazione.
Art. 29.
I Sindaci terminata la revisione di cui all'art. 27 trasmet
teranno immediatamente una delle due liste originali al Pre
sidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa parte
il rispettivo Comune, e l'altro originale resterà affisso all'albo
pretorio per due giorni consecutivi.
109
Art. 30.
Lo liste composte in questo modo saranno conservate per le
future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.
I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno defe
rirsi dopo le prime elezioni alle Corti d'Appello , in con
formità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettifica
zioni che fossero dalle dette Corti ordinate gioveranno per
le future elezioni.
CAPO II.
Bella revisione annua delle liste elettorali.
Art. 31.
Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancella
zioni, e le addizioni che puonno seguire al tempo dell' an
nuale loro revisione.
La revisione seguirà in conformità delle seguenti dispo
sizioni.
Art. 32.
I Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione or
dinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del
loro Comune, i quali , secondo il disposto della presente
legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.
A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte di
rette, certificato conforme all'originale dall'Esattore, sarà spe
dito senza spesa agli Ufficii comunali.
Le liste rivedute dal Consiglio comunale saranno pub
blicate nella domenica seguente.
Art. 33.
Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conter
ranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi,
d' indirizzarsi a tal uopo agli Ufficii comunali entro giorni
quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione,
nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divi
sato termine.
110
Art. 34.
Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun
individuo :
1° Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre
la data della concedutagli naturalità.
2° L'indicazione dei Circondarli di percezione in cui sono
allogate le imposte o proprie o delegate , sino alla misura
del censo elettorale.
3° Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno
dei Circondarii suddetti.
Art. 35.
Le liste conterranno egualmente a lato del nome di cia
scun individuo la data, e natura del titolo, od il genere di
commercio o di professione che gli conferiscono il dritto e-
lettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio,
l'industria, o la professione, o tiene la sua abitazione.
Art. 36.
La pubblicazione prescritta dall'art. 32 terrà luogo di no
tificazione per rispetto agl'individui, dei quali si sarà decre
tata riscrizione sulla lista elettorale.
Art. 37.
Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista
elettorale i nomi d'elettori che vi erano inscritti nell' anno
antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per i-
scritto, ed al loro domicilio non più tardi d'ore 48 a con
tare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro
ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommessione dei
loro nomi nella lista pubblicata.
Art. 38.
Lo stesso avviso sarà dato nell'uguale spazio di ore qua
rantotto dalla data della decretazione definitiva della lista alle
persone che figuravano nella lista antecedentemente pubbli
cata, i cui nomi ne furon tolti al tempo della definitiva de
cretazione della lista anzidetta.
Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera
d'agenti comunali.
Ili
Art. 39.
I nomi degli elettori ammessi dai Consigli comunali al tempo
della decretazione definitiva delle liste che non erano por
tati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pub
blico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine
di 48 ore dalla definitiva decretazione.
Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà
recato dinanzi al Governatore della Provincia a mente del
l'articolo 43 della presente legge.
Art. 40.
Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le
liste, le liste ed un esemplare dei ruoli , non che tutte le
carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone inscritte
vi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato , o che a-
vranno dato luogo ad operatesi cancellazioni, dovranno nello
spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente del Circondario.
Un esemplare della lista sarà riserbato nella Segreteria
del Comune.
Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spe
dita dall'Intendente.
Questa ricevuta sarà inviata all'Ufficio comunale nelle ven-
tiquattr'ore dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza.
Se ne farà immediatamente apposita menzione in un re
gistro speciale vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.
Art. 41.
L'Intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà
ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osser
vazioni al Governatore.
Art. 42.
Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Se
greteria del Comune, come nell'Ufficio del Governatore. Po
trà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli
e le altre carte summentovate.
Art. 43.
Ogni individuo stato erroneamente inscritto , od indebita
112
mente ommesso, escluso ed altrimenti pregiudicato , le cui
reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio comuna
le, potrà rivolgersi al Governatore unendo al ricorso le carte
che danno appoggio al suo richiamo.
Art. 44.
Il Governatore entro i dieci giorni successivi a quello in
cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente, pro
cederà alla disamina generale delle liste.
Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver
acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero
stati antecedentemente ommessi.
Egli ne stralcerà :
1° Gl'individui che si resero defunti.
2° Quelli, la cui iscrizione nella lista sia stata annullata
dalle Autorità competenti.
Indicherà come doventi essere esclusi:
1° Coloro che avranno incorso la perdita delle volute
qualità.
2° Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamen
te inscritti, con tutto che la loro inscrizione non sia stata
impugnata.
Art. 45.
Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste
elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei prece
denti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblica
te ed affisse nel Capo-luogo della Provincia e nel Comune.
E quando il Governatore avesse riconosciuto esservi luogo
a cassare dalla lista stabilita dai Consigli comunali persone
che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà
essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui a-
venti interesse, al loro domicilio effettivo od a quello per essi
eletto nel Circondario elettorale. In difetto di domicilio la no
tificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio po
litico.
113
Art. 46.
Sarà aperto nell'Ufficio del Governatore un registro da lui
vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine
di data della loro presentazione, e seguendo un ordine nu
merico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore
delle liste. Queste reclamazioni saranno soscritte dal recla
mante o da un suo mandatario.
Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo, e delle carte
che gli stanno a corredo.
La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguitane
registrazione.
Art. 47.
Gl'individui che stimassero potersi lagnare di essere stati
erroneamente inscritti, ommcssi, esclusi, od altramente pre
giudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al Go
vernatore che pronunzierà sentito il Consiglio di Governo.
Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso
e le carte che vi deggiòno andar unite, fossero presentate dopo
trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione ac
cennata nell'art. 45 della presente legge e dalla notificazione
ivi menzionata.
Art. 48.
La ragione di reclamare davanti ai Consigli comunali ed
al Governatore, l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista
elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato
indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qua
lunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali,
apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello
stesso Collegio, con che tale dritto non si eserciti dopo spirati
i giorni dieci a partire dall' ultima pubblicazione accennata
nell'art. 45 della presente legge.
Art. 49.
Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo
sarà ammessa, se proposta dà un terzo, salvo il reclamante
vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che
114
vi ha interesse , la quale avrà dieci giorni per rispondervi
a contare da quello della notificazione.
Art. 50.
Il Governatore sentito il Consiglio di Governo pronunzierà
sulle domande menzionate all'art. 46 e seguenti nei cinque
giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qua
lora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha inte
resse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spi
rato il termine prefisso dall'art. 49 dove siano formate da
terzi; le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni
che le dettarono.
Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e con
testazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate
alla parte che v'ha interesse, ed il richiede.
Art. 51.
Le decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano
cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro
data agl'individui la cui iscrizione, o cancellazione sarà stata
richiesta o da loro stessi o da terzi.
Quelle che rigettano domande di cancellazione, o di ret
tificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al re
clamante , quanto all' individuo la cui iscrizione avrà costi
tuito il soggetto della controversia.
La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate
dal Governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo
di notificazione agl'individui, la cui iscrizione sarà stata or
dinata o rettificata.
Art. 52.
Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposi
zioni dei precedenti articoli , il Governatore procederà alla
decretazione definitiva delle liste con far pubblicare, ed af
figgere il suo decreto , e la tabella delle rettificazioni state
approvate.
Art 53.
L'elezione dei Deputali in qualunque periodo dell'anno se
115
gua , si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste
elettorali, come avanti decretate.
Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi
a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate
in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli arti
coli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori,
o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e po
litici in virtù. di sentenza passata in giudicato.
Art. 54.
Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione
pronunziata dal Governatore in Consiglio di Governo, od a
lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione
avanti alla Corte d'Appello con produrre i titoli che danno
appoggio al suo richiamo.
La domanda , dovrà a pena di nullità , notificarsi fra
giorni dieci , qualunque sia la distanza dei luoghi , così al
Governatore, come alle parti aventi interesse.
Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'iscri
zione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non
potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa
l'iscrizione nella lista.
Art. 55.
La causa sarà decisa sommariamente, ed in via d'urgenza,
senza che sia d'uopo del ministero di Causidico, od Avvo
cato, e sulla relazione , che ne verrà fatta in udienza pub
blica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte, od
il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue con
clusioni orab.
Art. 56.
Il Governatore sulla notificazione che gli verrà fatta della
profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.
Art. 57.
Se vi & ricórso in cassazione , la Corte provvederà som
mariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte d'Ap
pello.
116
Art. 58.
L'appello introdotto contro una decisione per cui un elet
tore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.
Art. 59.
I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di
spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'e
stratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone
indicate all'art. 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di
ruolo dei contribuenti.
Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che
5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il mede
simo contribuente.
Art. 60.
Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali, e delle ta
vole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne
copia.
Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto
che meglio stimeranno, ed esporle in vendita.
Art. 61.
Gli elettori riceveranno dal Sindaco , nei tre giorni che
precedono quello fissato per la riunione dei Collegi eletto
rali, un certificato comprovante l' iscrizione loro sulle Uste
dell' anno.
TITOLO TERZO
DEI COLLEGI ELETTORALI
Art. 62.
Ogni Collegio elegge un solo Deputato.
Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443 di
stribuiti come segue :
La Provincia di Abruzzo citeriore ne elegge
— Abruzzo ulteriore 1° . . .
— Abruzzo ulteriore 2° . . .
— Alessandria
N. 7
» 5
» 7
» 13
117
La Provincia di Ancona N. 5
— Ascoli » 4
— Arezzo » 5
— Basilicata ....... » 10
— Benevento » 1
— Bergamo » 7
— Bologna » 8
— Brescia . » 10
— Cagliari » 7
— Calabria citeriore » 10
— Calabria ulteriore la . . . . » 7
— Calabria ulteriore 2a . . . . » 8
— Capitanata . » 7
— Catania » 9
— Caltanissetta » 4
— Como. » 9
— Cremona » 7
— Cuneo » 12
— Ferrara » 4
— Firenze . « 14
— Forlì . » 4
— Genova » 13
— Girgenti . . » 5
— Grosseto ed Isola d'Elba. . . » 2
— Livorno • . . • » 2
— Lucca • . . . » 5
— Macerata . » 5
— Massa e Carrara » 2
— Messina . » 8
— Milano » 18
— Modena » 5
— Molise » 8
— Napoli » 18
— Novara . » 12
— Noto » 7
118
La Provincia di Palermo'.. ..'.'. . . . N. 11
— Parate .' .' •..'■"".■-' .... » 5
— ., Pavia>. ?<. \ .... k ... . » 8
- < - — Pesaro e Urbino ..... » 4
— Piacenza » 4
— Pisa » 5
— Porto Maurizio » 3
— Principato citeriore .... » 12
— Principato ulteriore .... » 9
— Ravenna » 4
— Reggio ........ n 5
— Sassari » 4
— Siena » 4
— Sondrio ..,...-. » 2
■<■ — Terra di Bari » 11
— Terra di Lavoro (incluso Pontecorvo) » 1 6
— Terra di Otranto » 9
— Torino » 19
— Trapani » 4
— Umbria » 10
La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel modo
apparente dalla Tabella annessa alla presente legge, e che
fa parte di essa.
Art. 63.
I Collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori con
vengono nel luogo del distretto elettorale, od amministrativo,
che il Re stabilisce : essi non potranno occuparsi d'altro og
getto, che dell'elezione dei Deputati : ogni discussione, ogni
deliberazione loro è formalmente interdetta; non possono farsi
rappresentare.
Art. 64.
I Collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante Sezioni
quanti sono i Mandamenti che li compongono semprechè il
numero degli elettori inscritti non sia al di sotto di quaranta.
119
Ove gli elettori non giungano a questo numero il Mandamento
verrà aggregato per decreto reale alla Sezione la più vicina
dello stesso Collegio elettorale.
Art. 65.
Nei Collegi in cui una simile divisione non può aver luogo,
e nei Mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il loro nu
mero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola
assemblea ; se vi eccedono questo numero si dividono pure
in Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno,
e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Col
legio ha da scegliere.
Art. 66.
Ove il decreto di convocazione dei Collegi non disponga
altrimenti , gli. elettori delle Sezioni che comprendono tutto
un Mandamento si riuniscono al Capo-luogo del Mandamento
stesso.
Negli altri casi ogni Sezione sarà formata di Comuni o
frazioni di Comuni i più vicini tra loro; sarà assegnato un
luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna Se
zione. Sarà lecito dove il numero delle Sezioni lo esiga, di
convocare gli elettori di due, non però mai di tre Sezioni,
in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.
Art. 67.
Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi e Sezioni elet
torali sino alla nomina elettiva dei loro Presidenti, nei luoghi
dove risiede una Corte d'Appello, i Presidenti e Consiglieri
della Corte per ordine di anzianità;
Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'Appello, ma
di un Tribunale di Circondario, il Presidente, e dopo di lui
i Vice-Presidenti, i Giudici effetivi od aggiunti per ordine di
anzianità;
Negli altri luoghi, i Sindaci, gli Assessori, ed i Consi
glieri comunali anche per ordine di anzianità.
Riunendosi nel luogo medesimo più Collegi, o più Sezioni
di Collegio si terrà per la presidenza provvisoria la stessa
pò
regola : al Collegio elettorale, od alla Sezione più numerosa
presiederanno i superiori di grado, o più anziani fra i pubblici
Ufficiali superiormente indicati.
I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani
faranno le parti di Scrutatori provvisorii.
L'Ufficio composto del Presidente, e dei quattro Scruta
tori provvisorii nominerà il Segretario, che non avrà se non
voce consultiva.
Art. 68.
La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa
nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del
Collegio, o Sezione di Collegio elettorale.
Art. 09.
Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di
voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l'ufficio così
definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo
non avente anch'esso se non voce consultiva.
Art. 70.
Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta
di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior nu
mero di voti : il secondo Scrutatore diventa primo, e così suc
cessivamente; e l'ultimo Scrutatore sarà colui che negli esclu
si dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa
regola si osserverà in caso di rinunzia, o di assenza di alcuno
fra gli Scrutatori.
Art. 71.
Il Presidente del Collegio, o della Sezione è incaricato egli
solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata
può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa
adunanza, o nelle vicinanze.
Le Autorità civili, ed i Comandanti militari saranno tenuti
di ottemperare alle sue richieste.
Tre Membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi
presenti.
121
Art. 72.
L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le diffi
coltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del Collegio
o della Sezione.
Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le re
clamazioni insorte, e delle ragionate decisioni profferite dall'Uf
ficio : le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vi
dimate da ciascuno dei Membri dell'Ufficio ed annesse al ver
bale.
È riserbato alla Camera dei Deputati il pronunziare sulle
reclamazioni giudicio definitivo.
Art. 73.
Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio
elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena
di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene
speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero
essere inflitte, ov'egli si fosse giovato di falsi documenti: gli
sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni dritto politico.
Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate, o false
locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste
elettorali.
Art. 74.
Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni cau
sato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi accet
tando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione
od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da
cinquantuna a duecento lire, e se insolvibile col carcere da
dieci giorni ad un mese.
Art. 75.
Chiunque non essendo nò elettore, nò Membro dell'Ufficio
s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'a
dunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna
alle duecento.
Art. 76.
Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione, uno o più
122
degli assistenti diano in palese segno d*approvazione , o di
disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente
richiamerà all'ordine, e non cessando la perturbazione, inserirà
menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione
i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquantuna
alle duecento.
Art. 77.
I Presidenti dei Collegi o Sezioni elettorali sono incaricati
di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine
e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione, e nelle sue
adiacenze.
Il presente articolo e gli art. 73 e seguenti saranno affissi
alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben
leggibili.
Art. 78.
Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.
Art. 79.
Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se
non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 61.
Art. 80.
Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'Uf
ficio definitivo, sia per l'elezione del Deputato , se non tro
vasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala , e
rimessa al Presidente.
Il Presidente e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare ac
cesso nella sala, ed ammettere a votare coloro, che si pre
senteranno provvisti di una sentenza di Corte d'Appello, con
cui si dichiari ch'essi fanno parte di quel Collegio, e coloro
che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 58.
Art. 81.
Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata, riceve
dal Presidente un bollettino spiegato , sopra il quale scrive
il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani
del Presidente , che lo pone nell'urna a tal uso destinata.
123
Se l'elettore per l'eccezione di cui al num. 3 dell'art. 1
della presente legge , o per fisica indisposizione notoria , o
regolarmente dimostrata all'Ufficio, trovasi nell'impossibilità
di scrivere il bollettino sarà ammesso a farlo scrivere da un
altro elettore di sua confidenza; il Segretario ne farà risul
tare nel verbale.
La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è se
parata da quella dell'Ufficio: quest'ultima, cui siedono il Pre
sidente, gli Scrutatori, ed il Segretario è disposta in modo
che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio
dei suffragi.
Art. 82.
A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nel
l'urna, uno degli Scrutatori, ed il Segretario ne farà constare,
scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun
votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata , che
conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i Membri del Col
legio o della Sezione.
Art. 83.
Ad un' ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda
chiamata degli elettori che non risposero alla prima onde
diano il loro voto. Quest" operazione eseguita , la votazione
dichiarasi dal Presidente compiuta.
Art. 84.
Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollet
tini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bol
lettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà let
tura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore.
Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso
pubblico.
Art. 85.
Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi
in presenza del Collegio , salvo quelli su cui nascesse con
testazione , i quali saranno uniti al verbale , e vidimati al
meno da tre dei componenti l'Ufficio.
124
Art. 86.
Nei Collegi divisi in più Sezioni lo squittinio dei suffragi
si fa in ciascuna Sezione. L'Ufficio della Sezione ne dichiara
il risultato mediante verbale soscritto da' suoi Membri. Il Pre
sidente di ciascuna Sezione lo reca immediatamente all'Ufficio
della prima Sezione , il quale in presenza di tutti i Presi
denti delle Sezioni procede alla ricognizione generale dei voti
dell'intero Collegio.
Art. 87.
I bollettini nei quali il votante sarebbesi fatto conoscere
sono nulli.
Art. 88.
Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome,
e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona
eletta.
Art. 89.
L'Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro
incidente, salve le reclamazioni.
Art. 90.
I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel de
terminare il numero dei votanti.
Art. 91.
Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riuni
sce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei
Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffra
gi dati dai votanti presenti all'adunanza.
Art. 92.
Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita,
l'Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due
Candidati che ottennero il maggior numero dei suffragi , e
si procede nel giorno che in previsione di questo caso sarà
fissato nel decreto di convocazione ad una seconda votazione
nel modo avanti espresso.
L'intervallo tra luna e l'altra votazione non potrà mai
essere maggiore di otto giorni.
125
Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se
non sopra Timo o l'altro dei due or delti Candidati.
La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati
che avrà in suo favore il maggior numero dei voti valida
mente espressi.
Art. 93.
A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà
la preferenza.
Art. 94.
Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squit-
tinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà
sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclama
zioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà es
sere statuito dall' Ufficio prima che sciolgasi l' adunanza in
cui ebbe luogo.
Art. 95.
I Membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale del
l'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno
al Ministro deirjnterno nei giorni otto dalla sua data.
Se ne deporrà un esemplare nella Segreteria del Tribu
nale del Circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il
Collegio elettorale.
Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale
dai Membri dell'Ufficio.
TITOLO QUARTO
DEI DEPUTATI.
Art. 96^
Chiunque può essere eletto Deputato purchè in esso con
corrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto.
Art. 97.
Non sono eleggibili i Funzionarli ed Impiegati Itegii aventi
uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione :
126
1° Dei Ministri Segretari di Stato;
2° Del Presidente e Presidenti di Sezione del Consiglio
di Stato;
3° Dei Consiglieri di Stato;
4° Dei Primi Presidenti , Presidenti e Consiglieri delle
Corti di Cassazione, e d'Appello;
5° Dei Segretari Generali dei Ministeri;
6° Degli Ufficiali Superiori di terra e di mare, i quali
però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali
esercitano un comando;
'7° Dei Membri dei Consigli Superiori della pubblica i-
struzione e di sanità, del Congresso permanente dei ponti e
strade, e del Consiglio delle miniere;
8° Dei Professori ordinarli delle Regie Università, o de
gli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i Supremi
Gradi Accademici.
Art. 98.
Non sono parimente eleggibili gli Ecclesiastici aventi cura
d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza , e quelli
che ne fanno le veci , i Membri dei Capitoli e delle Colle
giate. -\
Art. 99.
Ogni Funzionario e Impiegato Regio in aspettativa è assi
milato a quello in attività.
Art. 100.
Non si potrà .ammettere nella Camera un numero di Fun
zionari, o d' Impiegati Regi stipendiati maggiore del quinto
del numero totale dei Deputati.
Gli Impiegati però compresi nelle due categorie di cui
ai numeri 4 e 8 dell'art. 97 non eccederanno mai per cia
scuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi
neUa Camera. Quando il numero degli Impiegati di queste
due categorie sia superato si estrarrà a sorte il nome di quelli
la cui elezione debb'essere annullata.
Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano
127
il quinto anzi determinato non assoggettando in questo caso
all'estrazione se non se gli Impiegati delle categorie che an
cora non vi sono state sottoposte.
Quando il numero degl'Impiegati sia completo , le ele
zioni nuove degl'Impiegati saranno nulle.,
I Ministri Segretari di Stato, salvo il disposto dell'art. 103,
non saranno computati nel novero degli Impiegati.
Art. 101.
Il Deputato eletto da varii Collegi elettorali sarà tenuto di
dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che essa avrà
riconosciute valide le elezioni , quale sia il Collegio di cui
esso intenda di esercitare la rappresentanza.
In difetto di opzione in questo termine, la Camera pro
cederà per estrazione a sorte alla designazione del Collegio
che dovrà eleggere un nuovo Deputato.
Art. 102.
La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere
le demissioni dei suoi Membri.
Art. 103.
Quando un Deputato riceva un impiego regio stipendiato,
od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sul
l'istante d'essere Deputato ; potrà nondimeno 'essere rieletto,
salvo il disposto dall'art. 100.
In questo caso e quando per qualsiasi causa resti va
cante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel
termine di un mese.
TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 104.
Non possono essere nè elettori , ne eleggibili , ne eserci
tarne i diritti , coloro che furono condannati a pene crimi
nali ; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato , o
d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei
beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro ere
128
ditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od at
tentato ai costumi.
TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI SPECIALI.
Art. 105.
Il disposto del num. 4, dell'articolo 1, non si applica alle
Provincie di Cagliari, Sassari, e Portomaurizio, a quella di
Genova, meno i Comuni del Mandamento di Dego, al Circon
dario di Bobbio , nè a quello di Novi, meno i Comuni del
Mandamento di Ovada , nò ai Comuni di Tenda e di Briga
della Provincia di Cuneo, dove continueranno ad essere am
messi all' elettorato i cittadini che paghino il censo di lire
venti.
Art. 106.
Nei Circondari dell' Ossola e della Valsesia e nei Bianda-
menti di Gozzano e Orta, finchè non cessi, in ordine alle im
poste, il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le per
sone contemplate nell' art. 4 della presente legge , saranno
elettori tutti coloro che hanno un'abitazione la cui annua pi
gione si possa valutare a L. 200.
Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opifici, bot
teghe e rustici ad essa attinenti.
Art 107.
IP Consiglio Comunale dell'isola Capraia potrà a sua scelta
mandare cinque elettori ad uno dei Collegi elettorali di Ge
nova.
Art. 108.
Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107
escludono, non che l'applicazione del num. 4 dell' art. \ e
correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente legge,
fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.
Art. 109.
Per Mandamenti s' intendono , nelle Provincie dove i me
129
desimi non esistono, le circoscrizioni giudiziarie che vi cor
rispondono, qualunque sia la loro denominazione.
Art. 110.
Gli uffici che la presente legge attribuisce ai Sindaci, alle
Amministrazioni comunali, alle Giunte municipali, ai Consi
gli , sono affidati , nelle Provincie dove non è in vigore la
legge sull'Ordinamento comunale e provinciale del 23 otto
bre 1859 num. 3702, ai Funzionari e Corpi amministrativi
che ne fanno le veci; lo stesso avrà luogo per riguardo a-
gli Intendenti, Governatori e Consigli di Governo per le ma
terie dei ricorsi che la legge affida alle dette Autorità, non che
per gli uffizi affidati ai Ricevitori delle Contribuzioni dirette.
In caso di dubbio, la decisione è riservata al Ministro
dell'Interno, salvo per le Provincie Napoletane e Siciliane per
le quali tale decisione spetterà ai Luogotenenti Generali delle
medesime rispettivamente.
Art. 111.
Nelle Provincie nelle quali non fossero ancora costituite
le Amministrazioni comunali a norma dell'art. 226 della legge
predetta 23 ottobre 1859, le Amministrazioni comunali esi
stenti faranno le veci delle Giunte nella prima formazione
delle liste elettorali.
Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello
Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Dat. a Napoli addì U dicembre 1860.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti
addi 3 gennaio 1861
Rcg. 16 Atti del Governo a e. 188.
Weurlih
(Luogo del Sigilto)
V. Il Guardasigilli
G. B. CASSIMS.
G. B. CASSINIS
M. MINGHETTI
9 -
130
Numero
progressivodeiCollegi
SEDE
dell' Ullicio
principale
CIRCONDARI E COMUNI
elic compongono i Collegi
PROVINCIA
Abruzzo 1
2
3
Chieti Chieti, Rucchianico, Guardiagrelc,
meno i Comuni di Prctoro, Ra
pino e Pennapicdimontc.Citeriore
Deputali N. 7. Manoppello Manoppello, S.Valentino, Carama-
nico, ed i Comuni di Prctoro,
Rapino e Pennapiedimontc.
Ortona Ortona, Tolto. Francavilla, Orso-
gna, meno i Comuni di Castel-
nuovo e S. Eusanio.
4 Lanciano Lanciano, S. Vito, Pagliela,meno
Casalbordino, Pollutri e Villal-
fonsina, ed i Comuni di Castel-
nuovo, S. Eusanio del Circon
dario d'Orsogna.
5
6
Gcssopalcnn
Atessa
Torricella, Casoli, Lama, Palena,
Villa S. Maria.
Alcssa, Romha, Castiglione coi Co
muni di Quilmi e Carpincto del
Circondario di Gissi.
Numero
progressivodeiCollegi
7 Vasto Vasto, Santo Buono, Celenza, Gis
si, meno i Comuni di Quilmi e
Carpineto, ed i Comuni di Ca
salbordino, Pollutri e Villalfon-
sina del Circondario di Pagliela.
PROVINCIA
SEDE
dell' Ufficio
principale
CIRCONDARI E COMUNI
che compongono i Collegi
Abruzzo 8 Teramo Teramo, Montorio, Valle Castella
na, Tossicela meno il Comune
di Castelli, Campii meno il Co
mune di Bellante.
Ulteriore 1°
Deputali N. 5.
9
10
11
Atri Atri, Notaresco, Bisenti.
Città S. Angelo Città S. Angelo, Pianella, Lorelo.
Giulia Giulia, Nerelo,Civitella,Ancarano,
col Comune di Bollante del Cir
condario di Campii.
12 Penne Penne, Catignano, Torre dei Pas
seri col Comune di Castelli del
Circondario di Tossiccia.
131
Numero
progressivodeiCollegi
SEDE
dell' Ullìcio
principale
CIRCONDARI E COMUNI
che compongono i Collegi
PROVINCIA
Abruzzo 13
14
Aquila
S. Demelrio
Aquila, Monterealc,Pizzoli,Sassa,
Ulteriore 2°
Deputali N. 7.
S. Demelrio, Castelvecchio Sube
quo, Rarisciano, Paganica.
15 Solinomi Solmona, Pescocostanzo, Casteldi-
sangro, Scanno.
1G Popoli
Avezzano
Popoli, Intradaqua, Pratola, Capc-
strano.
17 Avezzano , Carsoli , Tagliacozzo,
Borgocollcfegato.
18
19
Pcscina
Cillàducalc
Pcscina, Civitella Rovcto, Gioia,
Trasacco, Celano.
Numero
progressivodeiCollegi
Cittàducale, Antrodoco, Posta, Ac-
cumoli, Leonessa, Framignano,
Amatricc.
SEDE MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
PROVINCIA dell' Uflìcio
principale
Alessandria 20 Alessandria Mandamenti I e II (intra ed ex-
fra muros)
Deputati N. 13.
21 Acqui Acqui, Bistagno, Dubbio, Molare,
Punzone, Roccaverano e Spigno.
22
23
Asti
Capriata
Asti, Baldichieri e Rocca d'Arazzo.
Capriata , Roseo, Carpendo, Ca-
stellcto d'Orba, Ovada e Rivalla.
24 Casale Casale Mandamenti I e II (intra
ed extra muros), Ralzola, Ro-
signano e 'riducito.
23
26
27
Nizza
Monferrato
Nizza, Candii, Costigliolc, Mom-
baruzzo e Mombercelli.
Novi
Ovidio
Novi, Cavi, Roccbetla Ligure, e
Serravallc.
Oviglio, Cassine, Castellazzo, Fe-
lizzuno, Incisa e Sezzè.
132
PROVINCIA
2 « «o w —
ago
3 fc»w
^ 2'SQ.-3
SEDE
dell' Ufficio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
Segue
Alessandria
28
29
30
31
32
Tortona
Valenza
Vignale
Villadeati
Villanova
Tortona, Garbagna.S. Sebastiano,
Viguzzolo , Villalvernia e Vol-
pedo.
Valenza, Bassignana, Castelnuovo
Scrivia, Sale e S. Salvatore.
Vignale, Moncalvo, Montcmagno,
Ottigiio, Occirniano e Portaco-
maro.
Villadeati , Gabbiano , Mornbello,
Montecbiaro, Montiglio, Ponte
Stura e Tonco.
Villanova, Castelnuovo d'Asti, Coc-
conato, Montana e S. Damiano.
PROVINCIA
©._
£•55 «
Scj o
o.'o
SEDE
dell' Ufficio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
Ancona 33
Deputati N. 5.
34
35
36
37
Anco ha
Fabriano
Iesi
Osimo
Sinigaglia
Mandamenti 1 e 2 Ancona.
Fabriano, Arcevia, Monte Carotto,
e Sassoferrato.
Iesi e Monte Marciano.
Osimo, Filottrano, e Lorelo.
Sinigaglia, Corinaldo, e Monte Al-
boddo.
133
Numero
progressivodeiCollegi
SEDE
dell' Mìcio
principale
PRETURE E COMUNI
che compongono i Collegi
COMPARTIMENTO
Arezzo 38 Arezzo Arezzo città , Arezzo campagna,
Monte S. Savino.Deputali N. S.
39
40
Bibbiena
Cortona
Bibbiena, Poppi, Pratovecchio.
Cortona,Castiglion Fiorcntlno,Fo-
iano, Lucignano.
41 Montevarchi Montevarchi, S. Giovanni, Terra-
nuova.
Numero
progressivodeiCollegi
42 San Sepolcro S. Sepolero, Anghiari, Monterchi,
Pieve, S. Stefano, Sestino.
PROVINCIA
SEDE
dell' Uflicio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
Ascoli 43
44
43
Ascoli Ascoli, Amandola e Arquata.
Deputali N. 4.Fermo Fermo e Monte Rubbiano.
M. Giorgio Monte Giorgio, S.Elpidio a mare,
e S. Vittorio.
Numero
progressivo deiCollegi
46 S. Benedelto S. Benedelto, Grottammarc, Moti-
talto, OHiila, e Ripatransonc.
PROVINCIA
SEDE
dell' Uflicio
principale
CIRCONDARI E COMUNI
che compongono i Collegi
Basilicata 47 Potenza Potenza , Tolve , Trivigno e Pi-
cerno.Deputali N. 10.
48
49
Accrenza Acerenza , Avigliano , Genzano e
Forenza.
Brienza Brienza, Marsiconuovo, Viggiano,
Saponara, Moliterno e S. Chi
rico Raparo.
50 Corlcto Corlcto, Montemurro, Laurenzana
e Calvello.
134
Numero
progressivodeiCollegi
SEDE
dell' Ufficio
principale
CIRCONDARI E COMUNI
che compongono i Collegi
PROVINCIA
Segue
Basilicata
51 Melfi Melfi, Barile, Rionero, Venosa e
Palazzo.
. 52 Muro Muro, Bella, Pescopagano e Victri.
53 Matera Matera, Montescaglioso, Pisticci e
Montepeloso.
54 Tricarico Tricarico, S. Mauro, Ferrandina e
Stigliano.
55 Lagoncgro Lagonegro , Maralea, Lauria, Ro
tonda e Latronico, meno il Co
mune di Carbone.
Numero
progressivodeiCollegi
56 Chiaromonte Chiaromonte, Noia, Rotondella, S.
Arcangelo ed il Comune di Car
bone del Circondario di Latro
nico.
PROVINCIA
SEDE
dell' Ufficio
principale
CIRCONDARI E COMUNI
che compongono i Collegi
Benevento 57 Benevento Benevento , Bagnaro , Montorso ,
Pastene, Perrillo, S. Angelo a
Cupolo, S. Lcucio e S. Marco.Deputati N. 1.
Numero
progressivodeiCollegi
SEDE
dell' ufficio
Principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
PROVINCIA
Bergamo 58 Berga.uo I Mandamenti I e II, più li seguen
ti Comuni del Mandamento III
di Bergamo , Azzano , Brcno,
Bruntino, Gorlc, Orio, Pcdrcn-
go, Ponteraniea, Ranica, Ucdo-
na, Rosciatc, Scanzo, Seriatc,
Sovisolc, Torre Boldone, Vai
tene, Villa di Serio.
Deputati N. 7.1.
■
135
PROVINCIA
©.-_ >■ so
S'S «
Suo
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"S.-3
SEDE
dell' UlTìcio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
Segue
Bergamo
59
(ÌO
6I
62
63
04
Caprino
elusone
Martinengo
Trescorc
Treviglìb
Zogno
Caprino, Ponte S. Pielro, più i se
guenti Comuni del III Manda
mento di Bergamo, Albegno, Al
me,Colognola,Curnasco,Curno,
Grumello, Lallio, Mozzo, Ossa-
nesga, Palladina, Scano, Sfor-
zatica, Stezzano, Trcviolo.
elusone, Loverc e Gandino, me
no i Comuni di Gazzaniga e Fio
rano.
Martinengo, più i Comuni di Boi-
gare, Costa di Mezzate e Chiu
dono , Verdello coi Comuni ili
Brignano e Castelrozzone.
Trescorc, meno i Comuni di Boi-
gare, Chiudino e Costa di Mez
zate; Alzano coi Comuni di Gaz
zaniga e Fiorano, tolti da quel
lo di Gandino; Sarnico.
Treviglio, meno i Comuni di Bri
gnano e Castetrozzone;Romano.
Zogno, Piazza ed Almenno.
PROVINCIA
o._
£ 35.2
SE g'S
SEDE
dell' Ufficio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
63 Città di Bologna e Comuni aggre
gali (meno quelli di Calderara,
Castenaso, Ozzano , Praduro e
Sasso) , Razzano con Savigno,
e Loiano con Montercnzo (*).
Bologna
Deputati N. 8.
fifi
67
08
69
70
Bologna
Id.
Id.
Budrio
Castel
Haggiore
Imola
Bubrio, Medicina, più il Comune
di Castenaso.
Castel Maggiore, Minerino e San
Giorgio.
Imola, Castel San Pielro , più il
Comune di Ozzano.
(*) i.a Giunla municipale, d'accordo coll'Inlcndenlc fieneralc, delerminerà la cir
coscrizione dei Ire Collegi sovra indicali.
136
Numero
progressivodeiCollegi
SEDE
dell' Ufficio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
PROVINCIA
Segue
Bologna
71 San Giovanni
in Persicelo
San Giovanni in Persicelo, Castel
franco e Crevalcore, più il Co
mune di Calderara.
Nnmcro
progressivodeiCollegi
72 Vergato Vergato , più il Comune di Pra-
duro e Sasso; Castiglione e Por-
retta.
SEDE MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
PROVINCIA dell' Ufficio
principale
Brescia 73
74
Brescia
Asola
I Mandamenti I e II, più i Comu
ni di l'iumicelto, Mompiaun, S.
Alessandro , S. Bartolomeo e
San Nazaro del Mandamento III
di Brescia.
Deputati N. 10.
Asola, più i Comuni di Cigole,
Fiesse, Gambara, Gottolengo,
Isorella , Pavone e Pralboino
del Mandamento di Leno e quel
li di Remcdello sopra e Reme-
delio sotto del Mandamento di
Montechiaro; Cannelo.
75
76
Breno Breno, meno Pisogne aggregato
al Collegio d'Iseo; Edolo.
Castiglione
delle Stiviere
Castiglione, Montechiaro, meno i
Comuni aggregati al Collegio
d'Asola; Volta.
77
78
Chiari
Iseo
Chiari ed Adro.
é
Iseo , più il Comune di Pisogne
del Mandamento di Breno , i
Mandamenti di Bovegno e di
Gardonc; più i Comuni di Bo-
vezzo, Brionc, Caino, Celiati
ci!, Collebeato, Concesio, Gus-
sago, Nave , S. Vigilio e Urago
Mella appartenenti al Manda-
damento III di Brescia.
79 Leno Leno, meno i Comuni aggregali
al Collegio d' Asola ; Bagnoto,
più i Comuni di Folzano e S.
Zeno del III Mandamento di
Brescia, Ospitaletto, più il Co
mune di Roncadellc del III Man
damento di Brescia.
137
PROVINCIA
z 0-3
Segue
Brescia
80
SEDE
dell'Unicio
principale
Limalo
81
82
Salò
Verolanuova
PROVINCIA
0 --
0
>■ ~r.
'r* »
O O
TZ tt!
<r.b. '5
c*o
SEDE
dell'Ulflcio
principate
Cagliari 83
Dcpulali N. 7. , 84
83
80
87
S9
Cu; li.viti
lylesias
lsili
Lanusci
Macomer
Nuraminis
Oristano
MANDAMENTI E COMUNI
elic compongono i Collegi
Lonato . più li Comuni di Bnra-
go , Castrczzone , Muscolinc ,
Manerba, Palpcnazze e Soiano
del Mandamento di Salò ; il
Mandamento di Bezzato, più il
Comune di s. Euremia del HI
Mandamento di Brescia e quelli
di Goglionc sopra, Goglionc
solto, e Paltone del Mandamento
di Salò.
Salò , meno i Comuni assegnali
al Collegio di Lonato, Gargna-
110, Preseglie e Vestone.
Vcrolanuova ed Orzinuovi.
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
Cagliari, Quarto, Selargius, Pula.
Iglesias, Carloforle, Flumini mag
giore, Guspini, Santadi, Santo
Antioco, Siliqua, TeuladaeVil-
lacidro.
Isili, Laconi, Nurri, Baressa, Ita-
rumini, Lunamatrona, Mandas,
Pauli-Gerrei, Senis e Senorbi.
Lanusci, Arilzo, lersu, Seni, Sor
gono, Tonura, Tortoli e Mura-
vera.
Macomer, Rosa, Busachi, Cuglio-
ri. Gltilarza, Sante Lussurgiu,
Sedilo e Trcsnuragltes.
Ntiraminis, Dccimomannu , Gua-
sila, Monastir, San Gavino, San-
luri, San Pautaleo, Serraman-
na e Sinnai.
Oristano, Ales, Cahras , Fordon-
gianus, Milis , Mogoro , Sima-
xis, Solarnssa. e Terralba.
138
g'Sio ■— «
SEDE CIRCONDARI E COMUNI
PROVINCIA E £ u dell'Ufficio
principale die compongono i Collegi
Calabria90 Cosenza Cosenza, Cerisano, Dipignsino e
Rende.
citeriore91 Spezzano Grande Spezzano Grande , Celino , Apri-
Deputali N. IO. gliano e S. Giovanni in Fiore.
92 Kogliano Rogiiano, Grimaldi, Scigliano ed
Ajello.
93 S. Marco S. Marco, Cerzelo , Montalto e
S. Sosti.
94 Ceriglian» Corigliano, Acri, lìisignano, San
Demelrio e Rose ed i Comuni
di Tarsia e Terranuova del Cir
condario di Spezzano Albanese.
93 Castrovillari Castrovillari, Mormanno, Morano
e Lungro.
96 Cassano Cassano , Oriolo , Amendolara ,
Cerchiara e Spezzano Albane
se, meno i Comuni di Tarsia
e Terranuova.
1
97 Paola Paola , Fuscaldo , Fiumefreddo ,
Amantca ed i Comuni di Guar
dia ed Acquapesa del Circon
dario di Celraro.
98 Verbicaro Verbicaro , Scalea , Belvedere e
Celraro , meno i Comuni di
Guardia ed Acquapesa.
•99 Rossano Rossano, Cropolati, Cariati, Cam
pana e Longobucco.
o._
i- 55.» SEDE CIRCONDARI E COMUNIPROVINCIA
s£g dell' Ufficio
9 6D1-'principale elic compongono i CollegiS5 O'S
a.t3
Calabria 100 . Reggio Reggio, Calanna.
ulteriore la. 101 i Bagnara Bagnara, s. Eufemia, Scilla, Villa
S. Giovanni.
Deputati N. 7. 102 Palmi Palmi, Seminara, Laureana , Si-
nopoli, Oppido.
103 Città Nuova Città Nuova, Polistena , Cinque-
l'rondi, Radicena.
104 ! Gerace Gerace, Siderno, Ardore, Bianco.
103 Castelvctere Castelvelere, Gioiosa, Mammola,
Grolteria, Stilo.
106 Melito i Melito, Gallina, Dova, Staiti. 1
139
o.H<— (fi — SEDE CIRCONDARI E COMUNI
PROVINCIA P a o dell' Ullìcio
5 So5"* principale che compongono i Collegi
s£'|
Calabria 107 Cotrong Coirone. Policastro, Santa Sevc-
rina, Strongoli, Savelli e Ciro.ulteriore 2a
Deputali N. 8. 108 Catanzaro Catanzaro, Soveria, Cropani, Ta
verna e Tiriolo.
109 Chiaravallc Chiaravalle, Gasperina, Borgia e
Squillacc.
110 Serra Serra, Davoli, Badolato ed Arena.
111 Monleleonc Monteleone , Pizzo , Monterosso,
Soriano e Brialico.
112 Tropea Tropea, Milcto e Nicolera.
113 Nicastro Nicastro, San Biase, Marlirano ,
Nocera e Keroleto.
114 Serrustretla Serrastrctta, Gimigliano, Corlale,
Maida e Filadelfia.
© .-
SEDE CIRCONDARI E COMUNI
PROVINCIA
^ •'. —.
dell' UllìcioC .- ©
= §■•-
35 £_=.principale che compongono i Collegi
a. -
Callanissetta 113 Pktralu Polizzi con Scillato, Pelralia so
soprana prana con Bompietro, Pelralia
Deputali N. 4. sottana, Aliiuena, Santa Cateri
na con Resultano, Villalba con
Marianopoli e Vallelunga, Cala-
scibella con Villarosa.
110 Serradifalco Mussomeli con Campofranco, Ac-
quaviva , Sutera , Serradifalco
con Monledoro e Bompensie-
re , San Cataldo ; Circondario
di Soinmalino, meno Dèlia ag
gregato a quello di Callanis
selta del collegio Callanissetta;
Pietraperzia.
Il
117 Callanisselta Callanissetla con Delia sgregato
dal Circondario di Soinmalino
del collegio Serradifalco ; Ca-
strogiovanni, Valguarnera, Bar-
rafrauca.
118 j Terranova Terranova, liniera, lìicsi, Mazza
rino, Licata.
uo
mero
ressivo Collegi
SEDE CIRCONDARI E COMUNI
PROVINCIA dell' Ufficio3 fc»w
principale che compongono i Collegi
Capitanata 119 Foggia Foggia, Troia, S. Marco in La-
Deputali N. 7.nns.
120 Lucerà Lucerà, Vollurara, Celenza e Bic-
cari.
121 S. Severo S. Severo, Torremaggiore , Ser-
racapriola e Castelnuovo.
122 Bovino Bovino, Deliccto, S. Agata, Ca
stelfranco, Accadia ed Orsara.
123 Cerignola Cerignola , meno il Comune di
Zupponelo; Casaltrinilà , Orla,
Ascoli e Candela.
124 S. Nicandro S. Nicandro, Vico, Apricena, Vie
ste e Cagnano.
Numero
progressivo deiCollegi
125 Manfredonia Manfredonia, Móntesantangelo ,
San Giovanni Rotondo e Rodi,
più il Comune di Zapponelo
del Circondario di Cerignola.
PROVINCIA
SEDE
dell' Ufficio
principale
CIRCONDARI E COMUNI
che compongono i Collegi
Catania 126 Nicosu Nicosia con -Sperlingn, Leonfortc
con Nissoria, Assaro, Troiuacon
Cerami.Deputali N. 9.
127 Giarre Castiglione , Randazzo , Lingua-
gtossa con Calalabiano, Piedi-
monte e Fiumefreddo , Giarre
con Mascali e Riposto.
128 lìegalbuto Sanlilippo d' Argirò con Galliano,
Regalbuto, Centorbi con Cate-
nanuova e Carcaci, Bronte con
Maletto.
129 Acireale Acireale, Sant'Antonio con Ad
ditemi; Acibonac-corso ed Aci-
castelli; Trecastagnc con Via-
grande e Zafferana Etnea, me
no Pedara aggregato al Circon
dario di Licodia nel collegio Pa
terno.
141
e fi
o —
SEDE CIRCONDARI E COMUNI
PROVINCIA 1 £ ° dell' Ufficio
5 s~ principale che compongono i Collegi2; ° £
t&.
Segue 130 Paterno Adernò, Biancavilla, Paterno con
Santa Maria di Licodia, Circon
Catania dario di Licodia con Pedara
segregato da quello di Treca-
stagne del collegio Acireale.
131 Catania Catania coi suoi Circondari Duo
mo, San Marco e Borgo; Bei-
132 Idem passo con Nicolosi e Camporo-
tondo, Masealucia con Gravina,
S. Giovanni di Galermo, S. Gio
vanni la Punta , S. Gregorio ,
S. Agata li Batliati , S. Pietro
Clarenza e Tremestieri, Mister-
bianco con Molta Santa Ana
stasia (*).
133 Callagirone Piazza, Aidone, Mirabella con San
Michele, Callagirone.
134 Mililello n'ammacca, Mitico, Militellocon Pa
tagonia, Scordia, Gran Michele.
t- ir. w
o —
SEDE MANDAMENTI E COMUNI
PROVINCIA s *>"© dell' ufficio
= li)5-3
KO-5Principale che compongono i Collegi
Como 133 Como Mand. di Como 1 e II, Bellagio.
136 Como Mandamento 111 di Como e quello
Deputati N. 9. di Cantù, meno i Cemuni di Al
zate, Brenna ed Inverigo (**).
137 Appiano Appiano e Tradale coi Comuni di
Azzate, Brunelto, Cròsio, bave-
rio, Galliate, Gazzada, Gurone,
Lomnago e Schiano apparte
nenti al Mandamento di Varese.
138 Brivio Brivio , Missaglia ed Oggionno ,
meno i Comuni attribuiti al
Collegio d' Erba.
139 Erba Erba, coi Comuni di Alzale, Bren
na ed Inverigo appartenenti al
Mandamento di Cantù, più i Co
muni di Annone, Barlcsale ,
Bosisio, Cesana , Civaie , Gal-
biate, Molleno, Pusiano, Sala,
Sirone e Snello appartenenti
al Mandamento d" Oggionno ,
\ ed il Mandamento di Canzo.
(*) La Ginnla municipi] le , di concerto coIl' Intendente della Provincia, delermi-
nera la circoscri Ù0I10 i11! due Collegi snind cali.
(**) La Giunla ninnici] ale , di con cerio t ol Governatore , delerminerà la circo-
142
o.-
SEDE MANDAMENTI E COMUNI
PROVINCIA p j; ,o dell' Ufficio
5 sé"principale che compongono i Collegi
SegueHO Gavirale Gavirate, Angera, Luvino e Mac-
Como cagno.
141 Lecco Lecco, Introbbio e Italiano.
143 Menaggio Menaggio , Castiglione , Dongo,
Gravedona e Porlezza.
143 Varese Varese meno i Comuni attribuiti
al Collegio di Appiano, i Man
damenti di Arcisate e di Cuvio.
Ss» SEDE MANDAMENTI E COMUNI
PROVINCIA 1 ^ dell' Ufficio
9 se" principale che compongono i Collegi
Q.-=
Cremona 144 Cremona Cremona e Corpi Santi e Cre
mona II meno i Comuni di CàDeputati N. 7.
dei Stefani, Cigognolo e Vesco
vato, uniti al Collegio di Pesca
ndo.
US Rozzolo Bozzolo, Marcaria, Piadenae Sab-
bioncta.
146 Casalmaggiorc Casalmaggiorc, Viadana.
147 Crema Crema 1, meno i Comuni di Ca-
stclnuovo, Izzano, Madignano,
Montodine, Moscazzano, Ripal-
ta Alpina, Ripalta Guerrina,
Ripalta nuova, Ripalta vecchia,
aggregali al Collegio di Sore-
sina; Crema II, meno i Comu
ni di Boltaiano, Camisano, Ca
sale, Gabbiano, Offanengo, Ri-
cengo e Vidolasco, aggregati al
Collegio di Soresina, Pandino.
148 Pescaiolo Pescaroto , più i Comuni di Cà
de' Stefani , Cigognolo e Ve
scovato; Mandamento di Robec-
co pei soli Comuni di Allumo,
Rarbiselle, Bellcnesco, Carpa-
neda , Caslelnuovo Gherardi ,
Corte dei Frali, Gombina, Gron-
lardo, Levala, Persico, Pralo,
Quistro , Robecco , S. Siilo,
Scandolara, Ripa d'Oglio, Sola-
rolo del Persico; Sospiro.
143
©._
£"3.2 SEDE MANDAMENTI E COMUNI
PROVINCIA sS5 dell' mìcio
3»"' principale che compongono i CollegiSK £ «
Q.-0
Segue149 Pizzighettonc Pizzighettone; i Comuni di Casal-
Cremona butlano, Casalsigone, Cavalla
rit. Cignone, Corte de' Cortesi,
Dosso-Baroardo , Marzalengo ,
Olmenela , Ossalengo , Pozza-
glio , S. Martino in Beliseto ,
S. Vito del Mandamento di Ro-
becco, ed i Comuni di Acqua-
lunga Badona, Barzaniga, Bor-
dolano, Cappella-Cantone, Ca-
salmorano, Castelvisconti, For-
migara, Grontorto, Mirnbello, S.
Bassano e Zanengo del Manda
mento di Soresina.
150 Soresina Soresina, meno ì Comuni aggre
gati a Pizzighcltone ; Soncino
ed i Comuni staccali dai Man
o •—
o.i *>
damenti I e 11 di Crema.
SEDE CIRCONDARI E COMUNI
PROVINCIA 1 £3 dell' Cilicio
Nu progdei« principale che compongono i Collegi
Cuneo 151 Cokeo Cuneo, Bovcs, Chiusa, Peveragno.
Deputali N. 12, 152 Alba Alba, Corteiniglia, Diano, Covo
ne, Santo Stefano Belbo.
153 Barge Barge, Moretta, Paesana, Revello
e Sanfront.
154 Borgo Borgo S. Dalmazzo, Demonte, Li
S. Dalmazio mone , Roccavione , Tenda col
Couyinc di Briga , Valdieri e
Vinadio.
155 Bra Bra, Canale, Cornegliano e Som
maria del Roseo.
156 Ceva Ceva, Bagnasco, Garessio, Mone-
siglio,Murazzano,Ormea, Pam-
parato e Priero.
1
157 Cherasco Cherasco, Bene, Bossolaseo, Do-
gliani, Monforle, Morra.
158 Dronero Dronero, Caraglio , Prazzo , San
Damiano e Valgrana.•
144
PROVINCIA
Numero
progressivodeiCollegi
SEDE
dell' Uflìcio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
Segue
Cuneo
159 Fossano Fossano, Busca, Carrù, Cenlallo,
Trinila e Villafalctto.
160 Mondovi Mondovi , Franosa Soprana , Mo-
rozzo, Vico, Villanova.
IGI Saluzzo Saluzzo, Costigliele, Sampeyre,
Venasca, Verzuoto.
162 Savigliano Savigliano , Cavallermaggiore ,
Racconigi e Villanovasolaro.
e » T6t- «3 * SEDE
dell' Ufficio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
PROVINCIA
i; c/3 —
se cx
Ferrara 163 Ferrara Mandamento di Ferrara e antico
Circondario, altro Mandamento
di Ferrara frazione di S. Mar
tino, Maura, Denove e Quarte-
sana.
Deputali N. 4.
164 Ferrara Mandamento di Ferrara, frazioni
di Francolino, Manani, Ponte-
lagoscuro , Vigarano , Manda
mento di Copparo; Mandamen
to di Portomaggiore , meno il
Comune di Oslellato e la fia
zione di Mcdelana (*).
165 • Cento Mandamenti di Cento, Iiondeno,
Poggio Rcnalico.
166 Comacchio Mandamenti di Comacchio , Ar
genta , Codigoro, Comune di
Castellato, e Mcdelana frazione
del Mandamento di Portomag
giore.
(*) la Giuiila n
coscrizione dei d
unicipali
ic Colle);
s, di concerto coll'l
i sovrindicali.
ntendenle Generale, delerminerà la cìr-
145
COMPARTIMENTO3 Be'-*
*= g'S
SEDE
dell' Ufficio
principale
PRETURE E COMUNI
che compongono i Collegi
Firenze
Deputali N. H.
107
I6S
160
170
171
172
173
174
173
176
177
178
Fiiiemze S. Cuoce
Firenze
S. Giovanni
Firenze
S. M. Novella
Firenze
S. Spirito
Borgo
S. Lorenzo
Campi
Empoli
Pistoia
Campagna
Pistoia Citlà
Ponlassievc
Prato
Rocca
S. Casciano
Firenze S. Croce , Bagno a Bi-
poli.
Firenze S. Giovanni.
Firenze S. M. Novella, Fiesole e
Sesto.
Firenze S. Spirito e Galluzzo (*)
Borgo S. Lorenzo , Barberino di
Mugello, Firenzuola e Scarperia.
Campi, Carmignano, Lastra a Si
gila.
Empoli, Castel Fiorentino, Cerrelo
Guidi.
Pistoia Campagna.
Pistoia Città, Montale, Sambuca
e S. Marcello (**).
Pontassieve, Diramano, Figline,
Rcggello.
Prato, Mercatale.
Rocca S. Casciano, Bagno, Galea-
la, Marradi, Modigliana, Terra
del Sole.
170
180
S. Casciano
S. Miniato
■5. Casciano , Barberino di Val
d'Elsa, Greve, Montespertoli.
S. Miniato, Castel Franco di sot
to, Fucecchio e Montaione.
(•) Il Collirio dei Priori , di concerto col Prefetto, determinerà la circoscrizione
dei quattro Collegi sovraindlcali.
(**) Il Collegio dei Priori, di concerto col Prefetto, delerminerà la circoscrizione
dei due Collegi suindicati
10
146
PROVINCIA
o.i'ff
= 'US
SEDE
dell' Ufficio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
Forlì 181 1 Forlì Forlì, Civitella e Mcldola.
|
Deputali N. 4.182 Cesena Cesena e Mandamento di Berti-
noro.|
1
-
183 Rimini Rimini, più S. Clemente e Mor
dano appartenenti al Manda
mento di Coriano, Saludcccio.
184 S. Arcangelo S. Arcangelo, Mercato Saraceno,
Savignano, Sogliano, Coriano,
meno S. Clemente e Morciano
uniti a Rimini.
progressivoideiCollegi
NnmeroSELVE MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
PROVINCIA dell" Ufficio
principale
Genova 183
186
187
Genova
Id.
Id.
Genova Città, più il Mandamen
to di S. Martino d'Alharo, il Co
mune di S. Pier d'Arena, e l'I
sola di Capraia (*).
Deputati N. 13.
188 Albenga Albenga Circondario , meno il
Mandamento di Calizzano.
189 Cairo Cairo, Dego, Millesimo e Sassello,
più il Mandamento di Calizzano.
190 Chiavari Chiavari, Borzonasca, Lavagna e
Varese.
191 Pontcdecimo Pontedecimo, Rivarolo, meno il
Comune di S. Pier d'Arena,
Ronco , Savignone , Torriglia,
meno Bargagli e Rosso.
'
192 Rapalto Rapallo, Cicagna e Santo Stefano
d'Aveto.
193 Rccco Recco, Nervi, Staglieno, ed i Co
muni di Bargagli e Rosso.
(«) La Giunta i
zione dei tre Col
unnicipa
legi SOVI
e , di concerto col
aindicati.
Governatore , delerminerà la circoscri-
147
5.
o ~ 5SEDE MANDAMENTI E COMUNI 1
PROVINCIA Ì£ ® ■Ioli" uflicio 1
Principale che compongono i Collegi
Segue1(H '_ Savona Savona, Noli, e Varazze.
Genova 195 Levanto Levanto, Godano, e Sestri Levante,
più i Comuni di Beverino e Rio-
maggiore.
19G Spezia Spezia, meno i Comuni di Beve
rino e Riomaggiore; Lerici,
Sarzàna e Vezzano.
197 Voltri Voltri, Cnmpofreddo e Sestri Po
nente.
SEDE CIRCONDARI E COMUNI
PROVINCIA cicli" Uflicio
=.•3
principale che compongono i Collegi
(■Irg-cnti 198 'Sciucca Sciacca, Santa Margarita con Mon-
tevago; più Poggioreale sgre-Deputali N. S.
gato dal Circondario di Gibel-'
lina del Collegio Canicatlì. Ri-
nera con Calamonaci; più Luc
ca sgregato dal Circondario di
Burgio del Collegio Bivona,Sam
buca.
199 Bivona Bivona con Alessandria e Santo
Stefano , meno Cianciami ag
gregato al Circondario di Cat
tolica del Collegio Aragona;
1 Caltalieltolta, Cammarata con
Castellerinini e San Giovanni,
-meno San Biagio aggregato al
Circondario di Cattolica del Col■
legio Aragona. Burgio con Vil-
lal'ranca , meno Lucca aggre
gato al Circondario di Hibera
del Collegio precedente, Ca-
stronovo.
200 AragonaCattolica con Monteallegro ; più
Cianciane sgregato dal Circon
dario di Bivona e San Biagio
sgregato dal Circondario di
Cammarnla del precedente Col
legio; Siculianacon Realmonte,
Raffadalc con Sant'Angelo Mu-
xaro, Aragona cui s'aggrega
Comilini del Circondario di
Grotte, liacaliuuto.
148
PROVINCIA
Numero
progressivo deiCollegi
SEDE
dell'Ufficio
principale
CIRCONDARI E COMUNI
che compongono i Collegi
Segue201 Girgenli Girgenti con Molo: Favara, Naro,
meno Castrolìlippo aggregato
al Circondario di Canicaltì dei
Collegio Cameadi. Più il Co
mune di Grotte.
CUincliti
202 Cameadi Cameadi con Castrolìlippo sgre-
galo dal Circondario di Naro
del Collegio di Girgenti, Palma
con Camastra; Ravauusa, Cam-
pobello.
COMPARTIMENTO
Numero
progressivodeiCollegi
SEDE
dell' Micio
principale
PRETURE E COMUNI
che compongono i Collegi
Grosseto 203 Grosseto Grosseto, Castiglion della Pescaia,
Ciuncarico, Lungone, Massa
marittima, Marciana, Montieri,
Portoferraio, Roccastrada.
C
■sola dell'Elba
Deputati N. 2.
201 Scansano Scansano, Arcidosso, Castel del
Piano, Cinigiano, Giglio (isola),
Orbetello, Pitigliano, S.a Fiora,
Manciano, e Porto S. Stefano.
COMPARTIMENTO
Numero
progressivodeiCollegi
SEDE
dell' Ufficio
principale
PRETURE E COMUNI
che compongono i Collegi
Governo 205 Cattedrale S. Marco, S. Leopoldo in parte.
di Livorno
Deputali N. 2. 206 S. Pietro e Paoto Porto, S. Leopoldo in parte (*).
(*) Il Collegio d
rione dei due Col
ei Priori
legi sovr
, di concerto col
aindicali.
Governatore , delerminerà la circoscri-
149
Numero
progressivodeiCollegi
SEDE
dell' micio
principale
PRETURE E COMUNI
COMPARTIMENTO
che compongono i Collegi
Locca 207 Lucca Lucca Cillà, Lucca Campagna.
Deputali N. S.| 208 Borgo
a Mozzano
Borgo a Mozzano, Bagno a Cor-
sena, Barga, Coreglia, Pesca-
glia.
209 Capannori Capannori, Compito, Villa Basi
lica.
210 Pescia Pescia , Altopascio , Buggiano ,
Monsummano.
211 Pictrasanta Pictrasanla, Camaiorc,Serravezza,
Viareggio.
Numero
progressivodeiCollegin
SEDE
dell'Ufficio
principate
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
PROVINCIA
Macerata 212 Macerata Macerala, e Pausula.
Deputati N. 5.213 Camerino Camerino, Maidica, e Visso.
214 Recanati Recanati , Civitanova , e Monte
Santo
215 S. Severino S. Severino, Cingoli, e Treja.
Numero
progressivodeiCollegi
216 Tolentino Tolentino, Caldarola, S. Ginesio
e Sarnano.
PROVINCIA
SEDE
dell'Ufficio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
Massa 21 > Massa
e Carrara
Massa e Carraia, Eivizzano e Fo-
sdinovo.
Carrara
218 Castelnovo
di Garfaguana
Castelnovo , Camporgiano, Galli
cano e Minucciano.
Deputati N. 3. 219 Pontremoli Pontremoli, Bagnonc e Mulazzo,
Aulla, Calice e Tresana.
150
« S'S»
2»J£ SEDE- CIBCONDABI E COMUNI
PBOVINCIA - 'Ù 3 dell' Ufficio
a.™
principale clic compongono i Collegi
Messina 220 MlS'i'RKTTA Mistretta con Castelluccio e lici
tano, Santo Stefano di Camu
Depilimi N. 8.si™ con Mottadafferirio, Caro-
. nia, l'ellinèo e Tosa; Cesarò
con San Teodoro; Sanfratello;
Capizzi.
221 Naso Tortorici con Castanca, Floresta,
Calali e Longi, Naso con Mirto,
Capri , r razzano e Santissimo
Salvatore; Santagata di Militelto
con Alcara , Sanmarco e Mili
telto; Sant'Angelo con Piraino,
Brolo, Ficarra, Martini, Sinagra.
222 Patti Palli con Gioiosa, Librizzi, Mon
tagna, Oliveri e Sorrentino; Hac-
cuia con San Pietro sopra Palli
ed Ucrja;Novara con Casa Innovo,
Furnari, Mazzarrà, Tripi e Fal
cone, Montalhano.
223 Castrorcule Circondario ed isola di Lipari ,
Barcellona con Meri , Castro-
reale.
224 Milazzo Milazzo con Monforte, San Piero-
monforlc, Condro e Spadafora
S. Pietro; Rametla con Bocca,
Spadafora S. Martino, Sapona
io, Valdina e Vendico, Santa
Lucia con Gualtieri Sicaininò e
S. Filippo; Gesso con Bavuso e
1 Calvaruso.
225 Messina Messina coi suoi Circondari di Ar
226 Id. civescovado e Priorato; più Gaz-
zi e Pace (*).
227 Francatila Ali con Fiumcdinisi , Guidoman-
dri, Itala, Mandanici, Pagliara,
Boccalumera, Scalelta e S. Fer
dinando, Taormina con dalto-
doro, Giardini, Granili, Mola
e Mongiuflì; Savoca con Forza-
a(*) L Giunla municiaale
. .
dagrò , Antillo , Casalvecchio ,
Limina, Locadi , Boccaliorila e
Sanla Teresa; Francavilla con
Gaggi, Malvagi)», Moio, Molta-
camastra, Boccella e S.* Dome
nica; Galati con S. Stefano di
Briga.
di concerln coll'I itendentc ifella Provincia, delermineràla circoscrizione dei due (Collegi suindicati.
151
PROVINCIA
r -e
SEDK
dell' l'Ilicio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i ColinMilano
Deputati N. 18.
228
22!>
230
21(1
232
233
231
235
Milano
Id.
Id.
Id.
Id.
Abbialegrasso
Borghctto
I Mandamenti I, II, III, IV, V,
VI, VII, Vili, IX, X, coi Co
nmili di lioldinasco. Pigino Ga-
regnano, Musocco, Trenno, Vi I-
lapizzonc del Mandamento di
Bollate, più i Comuni di Chia-
ravalle , Morsenchio , Noscdo ,
Pontesesto, Quintosolc, S. Do
nato , Vaiano e Vicentino del
Mandamento di Locate (*).
Abbiulegrasso e Binasco.
Borglictto , più i Comuni di Cu
dei Mazzi, Casalpusterlengo, Li-
vraga, Pizzolano e '/.orlesco del
Mandamento di Cnsalpusterlcn-
go, Sant'Angelo.
Busto Arsizio e Saronno, meno
i domili
di libo.
23G
Busto Arsizio
Codogno
237 Cuggiono
238 j Desio
23» Gallaratc
240 Gorgonzola
241 > Lodi
242 : Melcgnano
Codogno e Maleo, più i Comuni di
Camairago, Castiglione, Orio e
Ospcdalelto del Mandamento ili
Casalpusterlengo.
Cuggiono e Magenta.
Desio e Barlassina, più i Comuni
di Alitiate. l'ama e Sinico del
Mandamento di Carate.
Gallaratc e Somma.
Gorgonzola e Cassano.
Mandamenti I e ti di Lodi ed i
Comuni di Bertonico, Bremhio,
Cantonale, Melcghanello , Ilo-
becco, Secugnago, Terra Nuo
va, Turano, e Vitladoncdel Man
damento di Casalpusterlengo.
Melegnauo. Locale, meno i Comuni
aggregali alla Cillà di Milano;
Melzo e Pallilo.
(*) l.a Giunta minicipale, di concerto col Governatore . delerminerà la circoscri
zione dei cinque Collegi di Milano.
152
=TT~ 1
o * soE«5.£ SEDE MANDAMENTI E COMUNI
PROVINCIA S £ ° dell' lincio 3
= SB« principale che compongono i CollegiSE 2*S
S.-S
Se^ue243 Monza 1 Mandamenti I e II di Monza,
■Ulano più i Comuni di Cassina Barag
gia e Concorezzo del Manda
mento di Vimercale.
244 Rho lìtio e Bollali: , meno i Comuni
aggregali a Milano , più i Co
muni di Canegrate, Cassina Per-
tusella , Cerro, Lainale, Orig-
gio e S. Viltore del Mandamen
to di Saronno.
gì?
245 Vi inereate Vimercate, meno i Comuni aggre
gali al Collegio di Monza ; il
Mandamento di Carate, meno i
i Comuni aggregali al Collegio
di Desio.
SEDE MANDAMENTI E COMUNI
PROVINCIA dell' Ufficio
<£?"£;principale che compongono i Collegi
Slodena 246 Modera Modena città, duglia, Vignola e
Zocca.Deputati N. 5.
247 Modena Modena campagna , Formigine e
Sassuolo (*).
248 Carpi Carpi , Concordia , Nonantola coi
Comuni di S. Cesario e Savi-
gnano; Novi.
249 Mirandola Mirandola, Finale e S. Felice.
al ?
2o0 Pavullo jFPavullo, Fanano. Lama, Montelio-
.rino , Montesc , Pievepelago e
Sestola.
SEDE CIRCONDARI E COMUNI
PROVINCIA^
= dell' Ufficio
a so"principale che compongono i Collegi
Molise 251 Campobasso Campobasso, Monlagano, S. Gio
vanni in Gallio e Castropigna-
Deputati N. 8. no, meno il Comune di Casal-
ciprauo.
252 Morcone Morcone, Pontelandolfo, Colle e
S. Croce di Morcone, meno il
Comune di Cercemaggiore.
1 coscrizioni: dei d
(*) l.a Cimila i niniciual -, di concerto coll'l nlundenle Generale, delerminerà la cir-
1ne Colle] ;i sovraindicati.
153
c"7T
SEDE CIRCONDARI E COMUNI
PROVINCIA| o ;- —
dell' Cilicio
9 Se"principale che compongono i Collegi
Si'yva253 . Riccia Ktecia, Baselìce, lelsi, più il Co
Moline mune di Ceree maggiore del
Circondario di S. Croce di Mor-
cone, S. Elia.
254 Isernta Isernia, l'orli e Carpinone, più i
Comuni di Castelpizzutodel Cir
condario di Canta lupo, ed i Co
muni di Civitavecchia e Civita-
nova del Circondario di Ero-
solonc.
255 Boiauo Roiano, Baranello , Cantalupo,
meno il Comune di Castelpiz-
zuto e Frosotone. meno i Co
muni di Civilanova e Civitavec
chia, più il Comune di Casal-
ciprano del Circondario di Ca-
stropignano.
256 Agnone Agnone, Trivento, Carovilli e Ca-
pracotta.
257 Carino Carino. S. Croce di Magliano, Bo-
nefro e Casacalcnda.
258 Palala Palala, Montcfalcone, Guglionise,
Civila-Campomarano e Termoli.
sii SEDE CIRCONDARI E COMUNI
PROVINCIANume rogri'ìCiCol
dell' Cilicio
— -
principale che compongono i Collegi
Napoli 259 Napoli Circondario di S. Ferdinando e
Comune di S. Giovanni a Tc-
Depulali N. 18.duccio del Circondario di Rarra.
260 Id. Circondario di Chiaia ed i Comu
ni snlmi-baili di Soccavo e Pia
nura del Circondario di Pozzuo
li. Circondario suhurhano di
Marano, più il Colmine subur-
bano di Calvizzano del Circon
dario di Mugnano.
261 Iil. Circondario di S. Giuseppe ed i
Comuni suburbani di Barra , e
Ponticelli del Circondario di
Barra, ed il Comune suhurhano
di Portici del Circondario dello
stesso nome.
262 I<l. Circondario di IHonlccalvario.
263 1.1. . Id. di Avvocala.
154
PROVINCIA
SEDE
dell' Micio
principale
Segue
Napoli
264
26S
266
267
268
269
270
271
272
273
Napoli
li].
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Casoria
Afragola
Sorrento
CIRCONDARI E COMUNI
che compongono i Collegi
Circondario di Stella , più i Co
muni suburhani di Magnano e
Piscinola del Circondario Ui inti
gnano; Circondario suburbano
di Giugliano.
Circondario di S. Carlo all'Arena
ed i Comuni suburbani di San
Pielro a Patierno e di Secan-
digliano del Circondario di Ca
soria. Circondario suburbano
di Somma, più il Comune sub-
urbano di S.a Anastasia del Cir
condario dello stesso nome.
Circondario Vicario.
Circondario di S. Lorenzo e di
Torre del Greco, più il Comu
ne di Resina del Circondario di
Portici.
Circondario di Mercato.
Circondario di Pendino ed I Co
muni suburbani di S. Giorgio
a Cremano del Circondario di
Barra, i Comuni suburbani di
S. Sebastiano , Massa di Som
ma , e Polleria e Trocchia del
Circondario di S.a Anastasia.
Circondario di Porlo (•).
I Comuni di Casoria e di Arzano
del Circondario di Casoria; il
Circondario di S. Antimo; i Co
muni di Fratta e Grumo del
Circondario di Fratta maggio
re, il Comune di Crispano del
Circondario di Caivano e quello
di Melito del Circondario di
Mugnano.
I Circondari di Afragola, di Po-
migliano d'Arco, di Caivano,
meno il Comune di Crispano
ed il Comune di Pomigliano d'A-
tella del Circondario di Fratta-
maggiore.
I Circondari di Sorrento, Massa-
lubreuse, Capri, Piano e Vico
Equense.
(*) La Giunta municipale, di concerto coll'Inlendenle della Provincia, determinerà
la circoscrizione dei vari Collegi di Napoli.
155
PROVINCIA
©._»■ ts
— ■fi —
EO O
3
SsZ
0.^
SEDE
dell' UHìcio
principale
CIRCONDARI E COMUNI
che compongono i Collegi
Segve
Napoli
271
275
276
Castellammare
Torre
Annunziata
Pozzuoli
I Circondari di Castellammare, A-
gerola e Gragnano.
I Circondari di Torre Annunziata,
Roscotrecasc ed Otlaiano.
II Circondario di Pozzuoli, meno
i Comuni di Soccavo e Pianu
ra, il Circondario di Ventotenc,
d'Ischia, di Forio e di Procida.
PROVINCIA
S- I» — SEDE
dell'Ufficio
principale
CIRCONDARI E COMUNI
che compongono i Collegi
Moto
Deputali N. 7.
277
278
279
280
281
282
283
Cojiiso
Vizzini
Agosta
Siracusa
Nolo
Modica
Ragusa
Niscemi, Vittoria con Biscari, Co
llùso con Santa Croce.
Vizzini, Buccheri, Feria con Cas-
saro, Palazzolo con Busccmì.
Francofonte, Lentini con Carlen-
tini, Agosta, Melili!, Sorlino.
Siracusa, Floridia con Canicatlini
e Solarino.
Spaccaforno , meno Pozzalto ag
gregato al Circondario di Sci
eli nel collegio Modica, Pachi
no, Noto, Avola, Rosolini.
Modica, Scieli con Pozzallo sgre-
gato dal Circondario di Spacca
forno del collegio Noto.
Ragusa, Chiaramonte, Monteros-
so con Giarratana.
15G
PROVINCIA
SEDE
dell' Cilicio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
elic compongono i Collegi
Novara
Deputali N. 12.
284
283
286
287
288
289
290
Novara
Iìiandrale
Biella
Borgomnnero
Cossato
Crescentino
Domodossola
Novara e Trecate.
Biandrate. Borgo- Vercelli, Carpi-
guano, Romagnano e Vespolale.
Biella, Andorno, Graglia e Mon-
grando.
Borgomanero , Gozzano , Orla e
Monto.
Cessato , Bioglio , Masserano e
Mosso Sanla Maria.
Crescentino, Cigliano, Livorno e
Trino.
Domodossola , Bannio , ('.rana ,
o .-
o> ce
tm 'Jì JZ
c tì o
few
K e —— vc-o
291
292
293
291
293
Oleggio
Pallanza
Santina
Varallo
Vercelli
Ci Hill) , Sanla Maria Maggiore,
Ornavasso.
Oleggio , Arona , Borgo-Ticino e
Galliate.
Pallanza, Lesa, Canobbio, Omc-
gna ed Intra.
Santhià, Arhoro , San Germano,
Candclo, Cavaglià e Saluzzola.
Varallo, Borgosesia, Scopa, Crc-
vacuorc e Galli nara.
Vercelli, Desana e Stroppiana.
PROVINCIA
SEDE
dell' Uflicio
principale
CIRCONDARI E COMUNI
elic compongono i Collegi
Palermo
Deputati N. 11.
290 Palermo i Palermo città noi suoi Circondari di
297 Id. Palazzo Reale, Tribunali, Monte
298 Id. di Pietà, Castellammare, Molo,
299 Id. Orlo botanico; meno Villanate
the si disgrega da quest'ultimo
Circondario e si aggrega a quel
to di liagheria settimo collegio.
Misilmeri coi Comuni di Bel-
montc ed Ogliastro (*).
300 Monreale Monreale, Parco, Carini, Capaci,
Cinisi, Terrasini, Torrelta, Iso
la delle femmine. Più Giardi
netto sgrcgato dal Cjrcondario
di Parlinico ed aggregato a
quello di Carini.
(*) La Giunta municipale, di concerto coU'Inlendentc della Provincia, delerminerà
la circoscrizione dei quattro Collegi suindicati.
157
PiìOVINCIA 500
ss e -5
SEDE
dell" Ufficio
principale
Segue
Palermo
301
302
303
304
305
306
Parlinico
Termini
Corleone
Caccamo
Prizzi
Cefalù
MANDAMENTI F, COMUNI
che compongono i Collegi
Parlinico con Borgetto, Montele-
pre , Balestrate ; meno Giardi-
nello aggregato al Circondario
di Carini. collegio precedente.
Alcamo con Camporealc.
Bagheria con Solanto, Ficarazzi,
Casteldaccia ; Villabale disgre
gato dal Circondario di Ortoho-
tanico.
Piana dei Greci con San Giusep
pe , Santa Cristina, Marineo,
Corleone col Comune Bocca-
mena , Mezzoiuso , Villafrali,
Diana, Godrano: e più Baucina
sgregato dal Circondario di Ci-
minna del seguente collegio.
Caccamo con Sciara e Cerda; A-
lia con Hoccapalumha , Valle
d'Olmo, Vicari, Ciminna con
Vcntimiglia, meno Baucina ag
gregato al Circondario di Mez-
zoiuso ; Montemaggiore con
Caltavuturo , Aliminusa, Sela-
fani.
Lercara , Prizzi con Palazzo A-
ririano, Bisacquìno con Campo-
fiorilo e Contessa, Chiusa con
Giuliana e San Carlo.
Cefali con Campofelice e Lasca-
ri. Collcsano con Gralleri • ed
Isnello, Castelbuono con Pol
lina; Ganci con Geraci, Santo
Mauro.
158
©.-a «► &*
6- tfi _ SEDE MANDAMENTI* E COMUNI
PROVINCIA | So dell'Ufficio
5 té"principale che compongono i Collegi
c-o
Parma 307 Paihi.v
meridionale
Parma meridionale, Nocelo, e San
Pancrazio.
Depilimi N. 5.
308 Parma
setlentrionale
Parma setlentrionale, Colorno, e
Fonlanellato, San Donato (*).
309 Borgo
S. Donnino
Borgo San Donnino, Busselo, San
Secondo, Soragna e Zibcllo.
310 Borgolaro Borgotaro , Bcdonia , Berceto, e
Pellegrino.
311 Langhirano Langhirano, Calettano, Corniglio,
Fornovo, Traversinolo.
2 '5,o .- V
SEDÈ MANDAMENTI E COMUNI
PROVINCIA e S. v dell'Ufficio
3 =Cprincipale che compongono i Collegi
K 9 "3
5,"=
Pavia 312 Pavia I Mandamenti di Pavia I e II coi
Comuni del Mandamento HI di
Deputali N. 8.Bercguardo alla destra del na
viglio di Pavia.
313 Bobbio I Mandamenti di Bobbio, Ottone,
Varzi e Zavalàrcllo.
314 Corteolona 1 Mandamenti di Corteolona e Bei-
gioioso coi Comuni del Manda
mento HI di Bereguardo alla
sinistra del naviglio di Pavia.
313 Morlara I Mandamenti di Mortara, Candia,
Bobbio , San Giorgio e Sarti-
rana.
316 Sannazzaro I Mandamenti di Sannazzaro, Ca
va, Mede e Pieve del Cairo.
317 Stralicila I Mandamenti di Stradella, Bar
biamolo, ISroni, Monlalto, Mon-
lù-Bcccaria , Santa Giulielta ,
Soriasco.
318 Vigevano I Mandamenti di Vigevano, Galli
nolo, Garlasco, Gravellona.
319 Voghera I Mandamenti di Voghera, Casa-
lisina, Casei-Gerola, Casteggio
e Godiasco.
(*) La Biunla municipale, di conccrto co Il' Intendente Generale, determinerà la
circoscrizione d< i due Ce llcgi di Parma.
159
Numero
progressivo ileiCollegi
SEDE MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
PROVINCIA dell' Ufficio
principale
Pesaro 320 Pesako Pesaro e Fossombronc.
e 321 Cagli Cagli, Pergola, S. Angelo in Va
do, e Urbani».
Urbino322 Fano Fano, Mondavio e Mondolfo.
Deputali N. 4.323 Urbino Urbino, Macerataleltria, Perniati
li, S. Agatalcltria e S. Leo.
Numero
progressivo deiCollegi
SEDE
dell' Ufficio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
PROVINCIA
che compongono i Collegi
Piacenza 324 Piacenza Mandamenti di Piacenza al nord
ed al sud, non compreso in quc-
sl' ultimo il Comune di S. An
tonio; Monticelli e Pontenure.
Deputali N. 4.
325 Reltola Reltola, Ferriere, Ponte dell' Olio,
Rivergaro e Carpando.i
326 Castel
S. Giovanni
Castel San Giovanni , Agazzano,
col Comune di Sant' Antonio ,
Borgonovo e Pianelto.
Numero
progressivo deiCollegi
327 1 Firenzola Firenzola, Bardi, Castel Arquato,
Corlemaggiore e Lugagnano.
COMPARTIMENTO.
SEDE
dell' Ullicio
principale
PRETURE E COMUNI
che compongono i Collegi
Pisa 328 Pisa Pisa città, Pisa campagna.
Deputati N. 5. 329 Lari Lari, più il Comune di Terric
ciola, Fauglia, Rosignano.
330 Pontedera Pontedera, Peccioli.
331 Vicopisano Vicopisano, Bagni S. Giuliano.
332 Volterra Volterra , Campiglia, Castagnelo,
Piombino, Pomarancc.
160
=
e .E '[«■
SEDE MANDAMENTI E COMUNI
PROVINCIAz^ e/.
dell' Ufficio- r O
5 se"BO'5
principale che compongono i Collegi
C"3
Porto 333 Porto Maurizio Porto Maurizio, Borgomaro, Dol-
ÌMaurlzio cedo, Santo Stefano, Taggia e
Triora.
Deputali N. 3.
335- Oncglia Oneglia, Diano-Caslello e Pieve.
333 San Remo San Remo, Bordighera, Cerinna.
Dolccacqua e Ventimiglia.
— E tkSEDE CIRCONDARI E COMUNI
PROVINCIAS t- . .
dell'Ufficio
85 |2principale che compongono i Collegi
Principato 336 SilKBKO Salerno e Cava.
citeriore337 AmaIG Amallì, Posilano, Maiori , Minori
Dopatali N. 12.e Victri.
•
338 Angri Angri e Sarno, Comuni ili S. Egi
dio e Corhara del Circondario
di Pagani.
339 Nocera inferiore Nocera inferiore, Noccra superio
re, S. Giorgio. Pagani, meno i
Comuni di S. Egidio e Corhara.
310 Mercato Mercato S. Severino , Mercato ,
S. Severino Moutoro e Baronissi.
341 Montecorvino Montecorvino S. Cipriano ed E-
Rovella" boii.
342 Campagna Campagna, Contursi, Luviano, Ca-
labritlo e Buccino.
313 Capaccio Capaccio , Roccadaspide , Posti
glione e S. Angelo Fasanella.
344 Sala Sala, l'adula, Monlesano, Caggia-
no e Sanza.
3 lo Diano Diano, Polla, Vibonati.
340 Vallo Vallo, Pisciotla , Camerola, Lau-
rito, Torre Orsaia.
Comuni di Piaggine soprane e sot
tane del Circondario di Lau
rino.
317 Torchiara Torchiara, Pollica, Castellahate,
(lidi, Laurino, meno i Comuni
di Piaggine soprane e Piaggine I
sottane. !
161
PROVINCIA
k> rr. .£
a) tn —
z £ o
Principato
ulteriore
Deputali N. 8.
348
349
350
351
352
333
354
355
SEDE
ilei!' ullìcio
Principale
CIRCONDARI E COMUNI1
che compongono i Collegi
Avellino
Atripalda
Montcsarchio
Ariano
S. Giorgio
la montagna
Mirabella
S. Angeto
de1 Lombardi
Lacedonia
Avellino, Mercogliano, Monteforlc
e Sotofra.
Atripalda, Serino, Volturara, Chiù-
sano e Montemilctto.
Montesarchio, Alta/illa, Vitulano
e Cervinara.
Ariano, Montecalvo,Flumcri eCa-
stelbaronia.
S. Giorgio la montagna, S. Gior
gio la molara, Pescolnmazza e
Paduli, più il Comune di Pietra-
defusi del Circondario di Mon-
tefusco.
Mirabella , Grottaminarda , Fri-
gento e Montefusco , meno il
Comune di Pielradofusi.
S. Angelo de' Lombardi, Paterno,
Montemarano, Montella e Ba
gnoli.
Lacedonia, Andrelta, Carbonara e
Teora.
PROVINCIA
3
fa. -ti j:
alo
K £ Sora
SEDE
dell' Uflicio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
Ravenna
Deputali N. 4.
356
357
Ravenna
Ravenna
Le sei Parrocchie meridionali del
la Città , più tulle quelle che
stanno pure alla parte meridio
nale e che giungono sino alla
sinistra della strada Faentina; i
Mandamenti di Cervia edi Russi.
Le sei Parrocchie seltentrionali,
più tutte le altre parimenti set
tentrionali alla medesima ed
alla destra della strada Faenli-
na; li Mandamenti di All'onsine
di Bagnacavallo con Fusigna-
no (*).
358
359
Faenza
Lugo
Faenza e Campagna; Brisigliella
e Casola-Valsenio.
Lugo e Cotlignola; Castel Rolo-
gnese e Massa Lombarda.
(*) la Giunla municipale, di concerto coli' Intendente Generale , delerminerà la
ircoscrizione dei due Collegi sovraindirati.
1 1
162
Numero
progressivo ileiCollegi
SEDE
dell' Umcio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
PROVINCIA
Reggio 360 Reggio Reggio Città, idem Campagna e
Rubiera.
Depulati N. S.
361 Caslelnuovo
nei Monti
Castelnuovo nei Monti, Carpineli,
Castellarano, Culagna e Minozzo.
362 Correggio Correggio, Novellara e Scandiano.
363 Guastalla Guastalla, Brescelto, Luzzara, Po-
viglio e Reggiolo.
Numero
progressivodeiCollegi
364 Montccchio Montccchio, Castelnuovo di sotto
e S. Polo.
PROVINCIA
SEDE
dell' Cilicio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
Sassari 363 Sassari Sassari Levante, id. Ponente, Ca-
stelsardo , Nulvi , Osilo, Ploa-
ghe, Porto-Torres e Sorso.Deputati N. 4.
366 Alghero Alghero, Bonorva, Pozzomaggio-
re, Tiesi, Villanova-Monleleonc,
Ittiri e Ossi.
367 Nuoro Nuoro, Ritti, Bololana, Dorgali,
Fonili, Gavoi, Ornai cSiniscola.
368
1
Ozieri Ozieri, Benetulli, Bono, Mores,
Oschiri, Patada, Agius, Calan-
gianus, Maddalena, Tempio.
163
Nlimerò
progressivo deiCollegi
SEDE PRETURE E COMUNI
che compongono' i Collegi
COMPARTIMENTO dell' Ufficio
principale
Siena 309
370
SlE.Yl Siena, Castelnuovo, Berardcnga,
Sovicille.Deputati N. 4.
Colle Colle, Casole, Chiusdino, Monti-
ciano, Poggihossi, Radda, Ra
diandoli e S. Gimignano.
371 Montalcino Montalcino, Asciano, Buonconven-
to, più i Comuni di Monteroui
cMurto, S.Qnirico eSinalunga.
372 Montepulciano Montepulciano, Abbadia S. Salva-
don:, Cotona, Chiusi , Pienza,
più il Comune di Castiglione
d' Orda, Radicofani, S. Cascia-
no de' Ragni e Sarleano.
(. Vi - SEDE
dell' Ufficio
principale *
MANDAMENTI E COMUNI
PROVINCIA
K g Tche compongono i Collegi
Sondrio 373
374
Sondino
Tirano
Sondrio, meno i Comuni di Al-
bosaggia , Facdo , Montagna e
Pendolasco; Chiavenna, Morbc-
gno, e Traona.
Deputati N. 2.
Tirano, Bormio e Ponte. più i Co
muni di Albosaggia , Faedo ,
Montagna e Pendolasco stac
cati dal Mandamento di Son
drio.
NumeroprogressivodeiCollegi
SEDE CIRCONDARI E COMUNI
che compongono i Collegi
PROVINCIA dell' Ufficio
principale
Terra di Bari
DepulaliN. 11.
375 Dari Circondario di Bari e di Capurso.
376
377
Monopoli
Conversano
Monopoli, Fasano e Locorotondo.
Conversano, Mola, Castellana, Rn-
tigliano.
378 Acquaviva Acquaviva, Rilelto, Cannelo, Turi
e Pato.
164
Numero
progressivo deiCollegi
SEDE CIRCONDARI E COMUNI
PROVINCIA dell' UlTicio
principale che compongono i Collegi
Segue
Terra di Bari
379 Gioia Gioia, Cassano, Noci, Putignano,
e Casamassima.
380
381
382
383
Bi tonto
Molletta
Corato
Andria
Minervino
Ritonto, Modugno e Terlizzi.
Molfelta, Giovinazzo e Bisceglie.
Corato e Trani.
Andria e Barlelta.
384 Minervino, Ruvo, Canosa e Spi-
nazzola.
Numero
progressivodeiCollegi
383 Altamura Altamura, Gravina, S. Eramo e
Grumo.
PROVINCIA
SEDE
deH'Uflìcio
principale
CIRCONDARI E COMUNI
che compongono i Collegi
Terra 386 PlKDIMOJÌTE Picdimontc, meno il Comune di
Gioia ; Venafro , Castellone e
Capriati. \41 Lavoro
(ineluso il le
nimento di
Pontecorvo)387 Caiazzo Caiazzo, Guardia e Cerrelo, più
il Comune di Gioia del Circon
dario di Picdimontc.Deputali N. 16.
388
389
Sora
Pontecorvo
Sora, Arpino ed Alvito, meno il
Comune di Sellefrati.
lenimento di Pontecorvo , Cir
condario di Arce, Roccasecca,
Rocca Guglielma e Pico.
390
391
S. Germano
Mola di Gaela
S. Germano , Cervaro ed Atina ,
più il Comune di Seltefrati del
Circondario di Alvito.
Gaeta, Fondi e Ponza.
165
Numero
progressivodeiCollegi
SEDE
dell' IMlìcio
principale
CIRCONDARI E COMUNI
che compongono i Collegi
PROVINCIA
Segue
Terra
392 Sessa Sessa, Traelto e Carinola, meno
il Comune di Francolise.
di Lavoro
393 Teano Teano, Menano, RoccamonOna e
Pictramelara.
394 Capua Capua , Pignataro e Formicola ,
più il Comune di Francolisc
del Circondario di Carinola.
39S S. Maria S. Maria e Marcianise.
396 Caserta Caserta e Maddaloni, meno i Co
muni di Valle e Cervino.
397 Aversa Aversa, Trcntola e Succivo.
398 Àirola Airola, S. Agata e Solopaca, più
i Comuni di Valle e Cervino del
Circondario di Maddaloni.
399 Cicciano Cicciano e Baiano, più i Comuni
di Cimilile, Casaiuarciano e Vi-
sciano del Circondario di No
la , e quello di Scisciano del
Circondario di Marigliano.
400 Acerra Acerra , Arienzo e Marigliano ,
meno Scisciano.
401 Nola Nola, meno i Comuni di Cimiti
le , Casamarciano e Visciano :
Palma, Lauro e Saviano.
166
PROVINCIA
o>■ tu
'55 «-
5 o
3 tu'-'
^
SEDB
dell' Ufficio
principale
CIRCONDARI E COMUNI
che compongono i Collegi
Terra
d'Otranto
Depulali N. 9.
402
103
404
40o
410
Lecce
Taranto
Gallipoli
Brindisi
406 MassaCra
407 Manduria
408 Campi
409 Maglie
Tricase
Lecce, meno il Comune di Sor
bo; Monleroni, S. Cesario, Ver-
uole , i Comuni di Caprarica,
di Lecce e Calimera del Cir
condario di Mariano, ed i Co
muni di Sternatia e Maligna
no del Circondario di Soldo.
Taranto , Moltola , meno il Co
mune di Palagiano; Groltaglie,
S. Giorgio, meno i Comuni di
Monteparano e Lizzano.
Gallipoli, Nardo, Calatone e Pa
ratala, più i Comuni di Tavia-
uo e Racale del Circondario di
Casarano; Ugento.
Brindisi, Ceglie, S. Vito ed Ostu-
ni , il Comune di Latiano del
Circondario di Mesagne.
Massafra, Martina, Ginosu, il Coni.
di Palagiano del Circ. di Moltola.
Manduria, Francavillu, Oria e Sa-
va, i Comuni di Monteparano e
Lizzano del Circond. di S.Giorgio
Campi, Salice, Novoli, Coperlino
e Mesagne , meno il Comune
di Laliano ; Comune di Sorbo
del Circondario di Lecce.
Maglie, Carpignano, Otranto, Ca
talina, Cutrofianó, Martano, me
no i Comuni di Caprarica, dì
Lecce e Calimera.
Solelo, meno i Comuni di Ster
natia e di Marlignano.
I Comuni tli Minervino, Specchia-
gallone, Cersignanoe Cocumola
del Circ. di Poggiardo;Com. di
Supersano del Circ. di Tricase.
Tricase , meno i Comuni di Su
persano , RufTano e Specchia-
preli; Alessano, Gagliano, Pre-
sicce, Poggiardo , meno i Co
muni di Minervino , Specchio-
gallone, Cersignano e Cocu
mola ; i Comuni di RufTano e
Specchiapreti del Circondario
di Tricase-Comunc di Taurisa-
no del Circondario di Ugento.
Circondario di Casarano, meno
i Comuni di Taviano e Racale.
167
PROVINCIA
Numero
progressivo deiCollegi
SEDE
dell'Uflìcio
principale
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
Torino 411
412
41 3
414
Torino
Id.
Id.
Id.
Città di Torino, più i Mandamenti
di Pianezza, Rivoli e Veneri»-
Reale (*).Deputati N. 19.
415 Aosta Aosta, Gignod, Morgex e Quarl.
416 Avigliaua Avigliana, Almese,Condove e Gia-
veno.
'
417 Bricherasio Bricherasio, Luserna, San Secon
do, Torre di Luserna, Perrcro
e Perosa.
418 Caluso Caluso, Aglio, Rorgomasino, San
Giorgio e Strambino.
419 Carmagnola Carmagnola, Carignano, Dibassa
no e Poirino.
420 Chicli Chieri, Moncalieri, Riva di Chieri
e Sciolze.
421 Cliivasso Chivasso, Brirsasco, Casalborgo-
ne, Gassino, Montanaro e S. Be
nigno.
422 Cirio Cirio, Caselle, Piano, Rivarolo e
Volpiano.
423 Cuorguè Cuorgnè, Castellamonle, Locana
Ponte e Vistrorio.
424 Ivrea Ivrea, Azeglio, Lessoto, Pavone,
Settimo Vittoue e Vico.
425 Latizo Lanzo,Barhania, Cercs, torio, lìi-
vara e Viù.
426 Piuerolo Pinerolo, Cavour, Cumiana e Fe-
nestrelle.
427 Susa Susa, Bussolino, Ccsana e Oulx.
428 Vigone Vigone, Buriasco, None, Panca-
lieri e Villafrauca.
| 429 Verrès Verrès, Chàtillon e Donuaz.
(*) La Giunta i
zionc dei quattri
nutrici pa'
Collegi
e , di concerto col
sovraindicati.
Governatore, delerminerà la circoscri-
168
o._
Sa» SEDE CIRCONDÀRI E COMUNI
PROVINCIA e » o dell' Ufficio
Nn progdei( principale che compongono i Collegi
Trapani 430 Calatafimi Castellammare, Calatafimi con Vi
ta ; Gibellinn con Salaparula,
Deputati N. 4.meno Pòggiorcale aggregato al
Circondario di Santa Marghe
rita, Collegio Sciacca; Salcmi.
.
«1 impani Trapani, Monte S. Giuliano, Pa-
ccco con Xilla.
432 Marsala Marsala, Circondario ed isola di
Pantellaria; Circondario ed iso
la di Favignana, Mazzara.
433 Castelvctrano l'arianna. Santaninfa, Castelvelra-
no con Campobello, Mcnli.
«ivollcgi
roSEDÈ MANDAMENTI E COMUNI
PROVINCIA
ZJ w a
dell'Ufficio
3 SC principale che compongono i Collegi<K 2 «
Umbria 434 Perugia Perugia con i Comuni di Biscino,
435 Id. Castiglione, Coccorano, Colpa-
Deputali N. 10.
_<-
lombo, Costacciaro e San Cri-
stino (del Mandamento di Gub
bio), più i Comuni di Cibottola
e Picgaro del Mandamento di
Cittadelle Pieve, Fralla meno
il Comune di Pictralunga ag
gregato a Cillà di Castello.
Magione, meno Agello dato a Ca-
stiglion del Lago (*).
436 Città di Castello Città di Castello, più il Comune
ifi Pictralunga del Mandamento
di Fratta, Gubbio meno Bisci
no. Castiglione, Coccorano,Col-
palombo, Costacciaro e S. Cri-
slino dati al Mandamento di Pe
rugia.
437 Fuligno Fuligno.meno i Comuni di Rasigli»
e Scopoli dati al Mandamento
di Trevi, Assisi, Gualdo-Tadino,
Nocera. Spello meno i Comuni
di Cannara e Collemancio dati
ni Mandamento di Bcvagna.
(*) La Giunta i umicipa e , di concerto col l' Intendente Generale , delerminerà la
™ circoscrizioni- de due Cu legi di Perugia.
169
PROVINCIA
t- m =; SEDE
dell' Uilioio
principale
Segue
Umbria
438
431)
440
441
442
443
Orvielo
Poggio Mirtelo
Rieli
Spoleto
Terni
MANDAMENTI E COMUNI
che compongono i Collegi
Castiglion del Lago, con Agello
del Mandamento di Magione ,
Orvielo, Ficulle, Città della Pie
ve, meno i Comuni di Ciboltola e
Piegaro dati al Mandamento di
Perugia.
Poggio Mirtelo, Canemorto, Fara,
Magliuno, Narui.
liieti con i Comuni del Manda
mento di Terni, cioè Aronne,
bonacquisto , Castel di Lago ,
Collcstatte, Papigno, Potino e
Piedilugo; Roccasiuibalda.
Spolelo, meno Fercttello, più i
Comuni di Apagni, Montesanto,
Postignano e Sellano, del Man
damento di" Trevi; Norcia e Ca
scia.
Terni, meno Arrone, Honacquisto,
Castel di Lago, Collestatlc, Pa
pigno, Piedilugo e Polino, più
il Comune di Fereltello, tolto
a Spolelo; Amelia.
Todi Todi , Bevagna con i Comuni di
Cunnara eColIcmanciodel Man
damento di Spello, Montefalco,
Trevi con i Comuni di Rasi-
glia e Scopoti del Mandamento
di Fuligno , e meno quelli di
Apagni , Montesanto , Posti
gnano e Sellano dali al Man
damento di Spolelo.
Visto d'ordine di S. M.
11 Ministro dell'Interno
M. MINGHETTI
12
no
N. 22.
Decreto di nomina del signor Salvatore Marchese a Consigliere
di Luogotenenza pel Dicastero della Istruzione pubblica, in
vece del marchese Torrearsa che passa alle Finanze.
14 gennnro 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Decreta :
Art. 1.
Il signor Salvatore Marchese è nominato Consigliere della
Luogotenenza pel Dicastero della pubblica Istruzione inrim-
piazzamento del marchese di Torrearsa che assume dal giorno
di oggi la direzione del Dicastero delle Finanze conservando
la presidenza del Consiglio.
Art. 2.
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo Nazio
nale, sia pubblicato nei luoghi consueti , ed inscritto negli
atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Palermo li 14 gennaio 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
171
N. 23.
Decreto che stabilisce l'indennità dei Ricevitori
dei Rami e Dritti Diversi.
18 gcnnaro 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incari
cato del Dicastero delle Finanze;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
L'indennità del minimum pei Ricevitori dei Rami e Dritti
Diversi, che per decreto del 28 settembre 1859 era stata e-
levata da ducati novanta a ducati centoventi annuali pei soli
Ricevitori di posteriore elezione, resta elevata alla detta ci
fra di ducati centoventi per tutti i Ricevitori indistintamente,
meno per gli esercenti provvisori che non hanno reso la cau
zione legale.
Art. 2.
Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero delle Finanze
è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Palermo 18 gennaro 1861.
Il Luogotenente Generale del Ite
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenza
Presidente del Consiglio
MARCHESE DI TORREARSA
172
N. 24.
Decreto col quale viene soppressa la Ispezione Generale
della Guardia Nazionale di Sicilia.
21 gennaro 1801.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Vista la legge e i regolamenti già adottati in Sicilia per
la Guardia Nazionale;
Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza pel Di
castero dell'Interno;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
La Ispezione Generale della Guardia Nazionale di Sicilia è
soppressa. -
Art. 2.
D Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell'Interno è
incaricato della esecuzione del presente decreto.
Palermo 21 gennaro 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenza
del Dicastero dell'Interno
E. AMARI
173
IV. 25.
Decreto col quale si chiamano in osservanza taluni articoli
del Codice penale Sardo, relativi agli attentati all'esercizio dei
dritti politici.
25 gennaro 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Sulla proposta dei Consiglieri incaricati degli Affari del
l'Interno, e della Giustizia e Culto;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
Sono chiamati in osservanza in queste Provincie gli arti
coli 190, 191, 192 e 193 del Codice Penale vigente nelle
Provincie settentrionali del Regno che formano la Sezione la
del Capitolo 1° Titolo 3° di esso Codice; e sono i seguenti :
Dell'attentato all'esercizio dei dritti politici.
« Art. 190. Allorchè con violenze , o vie di fatto, o mi
nacce, o tumulti, sarà stato impedito ad uno o più cittadini .
l'esercizio dei propri dritti politici, i colpevoli saranno pu
niti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore
o minore secondo la gravità e conseguenza del reato.
« Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'e
sercizio, fossero diritti elettorali, alle dette pene verrà sem
pre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffìzi.
k Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve
sempre le pene maggiori in caso di reato più grave; e salve
eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni.
174
«Art. 191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali
sarà sorpreso in atto o di sottrarre o di aggiungere schede,
o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della re
clusione, o coll'interdizione dai pubblici uffizi.
« Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'uf
ficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di
anni cinque.
« Art. 192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni com
prato, o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella
pena dell' interdizione dai pubblici uffizi , ed in una multa
maggiore o minore , secondo la gravità e conseguenze del
reato.
« Art. 193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti arti
coli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso delle rispet
tive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli e-
lettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature,
saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elet
torali per tempo non minore di cinque anni , nè maggiore
di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei de
putati al Parlamento Nazionale; non minore di tre, nè mag
giore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni; e con
una multa di lire duecentocinquanta a due mila nel primo
caso, e di cento a mille nel secondo.
« La stessa pena è applicabile ai ministri della religione
dello Stato o dei culti tollerati , i quali avranno cercato di
vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio
di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle per
sone da essi in via gerarchica dipendenti , sia con discorsi
tenuti nei luoghi consacrati al culto , od in riunioni aventi
carattere religioso , sia con promesse o minacce spirituali.
« Pei fatti in questo articolo preveduti , semprechè non
sieno connessi con reati comuni, non si procederà ad istru
zione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali sa
ranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale.))
Art. 2.
Il presente decreto avrà immediata esecuzione.
175
Ordina che il medesimo nelle solite forme sia pubblicato,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo li 25 gennaro 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MOMTEZEMOLO
F. ORLANDO
E. AMARI
N. 26.
Decreto col quale si aggiungono alla pianta organica dell'Am
ministrazione dei Dazi Indiretti un posto di Controllore di
seconda classe e due Tenenti d'ordine di terza classe.
25 gennaro 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Considerando che la elevazione di già ordinata della Do
gana di Agosta alla prima classe , impone colà la presenza
di un Controllore giusta la legge esistente: e che pel traffico
dei vapori accresciutosi in questo porto si è sperimentato il
bisogno di un maggior numero di Tenenti , per lo servizio
in ispecie secondo il novello regolamento di spedizione e di
sbarco dei generi;
Sulla proposizione del Consigliere pel Dicastero delle Fi
nanze;
Udit o il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta:
Art. 1.
Alla pianta organica dell' Amministrazione dei Dazi Indi
retti, sono aggiunti un posto di Controllore di seconda classe
e due Tenenti d'ordine di terza classe.
176
Art. 2.
Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero delle Finanze
è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Palermo 25 gennaro 1861.
11 Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenza
Presidente del Consiglio
MARCHESE DI T0RREARSA
N. 27.
Decreto di nomina del conte Amari a Consigliere di Luogo
tenenza pel Dicastero dell'Interno coll'incarko di presiedere
il Consiglio di Luogotenenza.
31 gennaro 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
In virtù dei poteri conferitigli col Regio decreto delli 2 di'
cembre 1860. •
Decreta :
Art. 1.
Il conte Michele Amari è nominato Consigliere di Luogo
tenenza pel Dicastero dell'Interno, in rimpiazzamento del Pro
fessore Emerico Amari che ha dato le sue dimissioni, e col-
l'incarico di presiedere il Consiglio di Luogotenenza.
Art. 2.
Il Consigliere di Luogotenenza avvocato Salvatore Marchese
è interinamente incaricato della firma del detto Dicastero.
Art. 3.
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo Nazio
177
naie , sia pubblicato nei luoghi consueti , ed inserito negli
atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Palermo li 31 gennaro 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
N. 28.
Decreto di nomina del Generale Carini a Consigliere
di Luogotenenza pel Dicastero della Sicurezza pubblica.
31 gennaro 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
In virtù dei poteri conferitigli col Regio decreto delli 2 di
cembre 1860.
Decreta:
Art. 1.
Il Generale cavaliere Giacinto Carini è nominato Consigliere
di Luogotenenza pel Dicastero di Sicurezza pubblica, in vece
del signor barone Turasi Colonna che ha dato le sue dimis
sioni.
Art. 2.
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo Nazio
nale , sia pubblicato nei luoghi consueti , ed inserito negli
atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Palermo 31 gennaro 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
178
N. 29.
Decreto col quale si is (Uniscono in Messimi ed in Catania dei
Comandi Superiori della Guardia Nazionale coi rispettivi Stati
Maggiori.
8 fcbbraro 1801
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visti gli articoli 55, 69 e 71 della legge del i marzo 1848;
Considerando che pel forte contingente che presenta la Guar
dia Nazionale in Messina ed in Catania si rende necessario
nello interesse del servizio che fosse nominato sì nell' una
che nell'altra un Comandante Superiore, ed uno Stato Mag
giore all'immediazione dello stesso;
Sulla proposizione del Consigliere della pubblica Istruzione
incaricato interinamente del Dicastero dell'Interno;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
È istituito in Messina ed in Catania un Comandante Su
periore della Guardia Nazionale col grado di Colonnello Bri
gadiere.
Art. 2.
Sarà alla immediazione di ciascuno di essi uno Stato Mag
giore territoriale composto da un Maggiore capo dello stesso,
da due Capitani, quattro Luogotenenti e quattro Sottotenenti.
Art. 3.
I Consigli civili di dette città si occuperanno a votare un
assegno mensile pel mantenimento del rispettivo officio, pei
gasti di scrittoio e basso servizio.
179
Art. 4.
Il Consigliere del Dicastero dello Interno resta incaricato
della esecuzione del presente decreto.
Palermo 8 febbraro 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Consigliere della pubblica Istruzione
incaricato del Dicastero delto Interno
SALVATORE MARCHESE
N'. 30.
Decreto che istituisce una medaglia commemorativa da distri
buirsi a coloro che politicamente o militarmente presero parte
ai fatti gloriosi del 1848 in Sicilia.
14 febbraro 1861
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
In virtù dei poteri accordatigli col Real decreto del 2 di
cembre 1860;
Visto il decreto delli 12 dicembre 1860, che istituisce una
medaglia commemorativa da distribuirsi ai cittadini che pre
sero parte attiva alla guerra d' indipendenza di detto anno;
Considerando che se la guerra del 1860, fu feconda di gran
di eventi, mercè i quali la maggior parte dltalia , si trova
oggi felicemente riunita sotto la gloriosa Bandiera Costitu
zionale di Re Vittorio Emanuele II, i fatti politici del 1848
hanno arditamente preparato così fausto avvenimento;
Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza pel Dica
stero della pubblica Sicurezza;
Decreta :
Art. 1.
È istituita una medaglia commemorativa da distribuirsi a
tutti coloro che faranno costare con documenti autentici del
180
l'epoca di aver preso importante parte sia politicamente, sia
militarmente ai gloriosi fatti per cui nel 1848 la Sicilia si
redense dalla dominazione borbonica.
Art. 2.
Questa medaglia sarà d'argento per i componenti il Comi
tato Generale che assunse in Palermo la qualità di Governo
Provvisorio della Sicilia, per tutti i mutilati o feriti in quei
fatti d'armi, ed in bronzo per gli altri.
Art. 3.
Una Commissione espressamente nominata sottoporrà nel
più breve termine possibile alla Luogotenenza il modello di
detta medaglia, che dovrà raffigurare da una parte la Sicilia
libera che spiegando il Vessillo Nazionale Italiano si ^stringe
alla gloriosa Dinastia di Savoia , e porterà dall'altra la leg
genda analoga all'epoca, che deve rammemorare. Detta Com
missione proporrà contemporaneamente il nastro al quale do
vrà appendersi detta medaglia.
Art. 4.
E Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero della Sicurezza
pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Palermo li 14 febbraro 1861.
11 Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero della Sicurezza pubblica
G. CARINI
181
N. 31.
Decreto che dispone di pubblicarsi in Sicilia le leggi , i de
creti e i regolamenti sulla coscrizione militare vigenti nelle
altre Provincie d'Italia.
17 febbraro 1861
IL LUOGOTENEITE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Sulla proposizione dei Consiglieri di Luogotenenza incari
cati dei Dicasteri della Sicurezza pubblica e dell'Interno;
Inteso il parere del Consiglio di Luogotenenza;
Visto il Real decreto del 2 dicembre ultimo;
Visto l'articolo 75 dello Statuto del Regno;
Ritenuto che tutte le popolazioni d'Italia hanno egualmente
il dovere di concorrere con egual proporzione alla sacra di
fesa del territorio Italiano;
Considerando che le disposizioni del decreto Dittatoriale
del 14 maggio 1860 e dei regolamenti che lo seguirono sulla
milizia nazionale attualmente in vigore nelle provincie Sici
liane, ispirate com'erano da un bisogno straordinario ormai
cessato, sarebbero troppo gravose per la popolazione di que
st'Isola;
In virtù dell' autorità delegatagli dall' art. 1 . del cennato
decreto del 2 dicembre;
Decreta:
Art. 1.
Saranno immediatamente pubblicati nelle provincie Sici
liane le seguenti leggi, regolamenti, reali decreti ed appen
dici al regolamento, relativi alla legge militare già vigente
nelle altre provincie dello Stato, cioè.
4 82
La legge del 20 marzo 1854.
Il Real decreto del 21 marzo 1855, con cui si approva
il regolamento per la esecuzione della detta legge.
Il Real decreto del 14 luglio 1856 , da cui venne ap
provato un appendice al suddetto regolamento.
Il Real decreto del 12 giugno 1857.
La legge del 13 luglio ed il Real decreto del 29 agosto
dello stesso anno, quest'ultimo portante approvazione della
seconda appendice al regolamento medesimo (1).
Art. 2.
Sarà con altro decreto indicata l' epoca precisa in cui le
leggi, i decreti, il regolamento, e le appendici al regolamento
suddetto dovranno avere la loro piena esecuzione.
Art. 3.
I Consiglieri di Luogotenenza pel Dicastero della Sicurezza
pubblica e dell' Interno sono incaricati della esecuzione del .
presente decreto, il quale munito del Suggello dello Stato,
sarà pubblicato, ed inserto nella raccolta degli atti del Go
verno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Palermo 17 febbraro 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Maggior Generale
Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero della Sicurezza pubblica
G. CARIA"!
Il Consigliere dell'Istruzione pubblica
incaricato del Dicastero dell'Interno
SALVATORE MARCHESE
Visio i
Il Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero di Grazia e Giustizia
FILIPPO ORLANDO
(1) Le cennate leggi, decreli, regolamenti e appendici sono stati pubblicati in
un volume separato.
183
N. 32.
Decreto che applica alla Sicilia con talune modificazioni i Co
dici penali e di procedura penale e le Leggi sull'ordinamento
giudiziario e sugli stipendi dei funzionari dello stesso ordine,
pubblicati in Torino in novembre 1859, non che i regola
menti che vi hanno relazione.
17 fcbbraro 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
In virtù dei poteri conferitigli col Real Decreto 2 dicem
bre 1860;
Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato
degli Affari di Grazia e Giustizia;
Sentito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta:
Art. 1.
Dal dì 1° novembre 1861 avranno esecuzione nelle Pro
vincie Siciliane, salve le modificazioni espresse negli articoli
seguenti, il Codice penalo approvato per legge data a Torino
nel giorno 20 novembre 1859 ; il Codice di procedura pe
nale approvato con legge del detto giorno; la Legge sull'or
dinamento giudiziario, e l'altra sugli stipendi dei funzionari
dell'ordine giudiziario, del 13 e 20 novembre 1859.
A tal uopo i Codici e Leggi sopradette saranno pronta
mente e regolarmente pubblicati nelle enunciate Provincie,
con mettervi a fronte il presente decreto (1).
(1) I Codici e le Leggi di cui sopra è parola sono stati pubblicati in vo
lumi separati.
184
Saranno pure prontamente e regolarmente pubblicati, per
avere esecuzione dal sopradetto giorno 1° novembre 1861,
in quanto però non si oppongano al presente decreto , e a
tutt'altre leggi in vigore, i vari regolamenti dei quali è fatta
menzione nei Codici e Leggi come sopra da pubblicarsi.
Art. 2.
Dal detto giorno 1° novembre 1861 cesseranno di aver vi
gore nelle Siciliane Provincie le leggi penali e le leggi di
procedura penale che formano la seconda e quarta parte del
Codice del già Regno delle Due Sicilie, come ancora tutt'al
tre disposizioni di dritto o rito penale che sieno incompati
bili coi Codici penali e di procedura penale, di cui è stata
sópra ordinata la pubblicazione.
Cesseranno contemporaneamente di aver vigore la legge
organica dell' ordine giudiziario del 7 giugno 1819 , e tut
t'altre disposizioni legislative; in quanto concernono la ma
teria dell' organizzazione giudiziaria; rimanendo bensì in vi
gore, in quanto riguardano la materia della competenza ci
vile e commerciale , e non si trovino incompatibili coi Co
dici e Leggi da pubblicarsi come sopra.
Cesseranno infine alla stessa epoca di aver vigore le
leggi finora esistenti sugli stipendi dei funzionari dell'ordine
giudiziario.
Art. 3.
Sarà in Sicilia una Corte Suprema di Cassazione con la resi
denza nella città di Palermo, e con giurisdizione su tutte le
Provincie Siciliane.
Uno o più decreti del Luogotenente Generale del Re fis
seranno il numero ed i gradi dei funzionari componenti la
medesima Corte di Cassazione non che gli opportuni rego
lamenti, in vista delle leggi in vigore sulla procedura civile
e penale , del numero ed importanza degli affari , e di tut
t'altre circostanze speciali di< queste Provincie.
Art. 4.
Vi sarà una Corte di Appello in Palermo , altra in Mes
sina, altra in Catania.
185
Le dette Corti eserciteranno giurisdizione sulle provin
cie sulle quali finora hanno rispettivamente esercitato giuris
dizione le Gran Corti Civili residenti nelle menzionate città.
Uno , o più decreti del Luogotenente Generale del Re
fisseranno il numero e i gradi dei funzionari componenti le
dette Corti d'Appello, come ancora le Sezioni in cui andranno
divise, in vista de' bisogni della giustizia che dovranno am
ministrare ai termini delle leggi.
Art. 5.
Restano sin da ora fissate come Circoli delle Corti diAssisie
del Distretto della Corte di Appello di Palermo le provincie
comprese in esso Distretto.
Le Assisie, ai termini dell'art. 52 della legge sull'ordi
namento giudiziario , si terranno ogni trimestre nella città
capo-luogo del Circolo; senza pregiudizio delle straordinarie
convocazioni di cui è parola nel medesimo articolo.
Art. 6.
Il secondo comma dell'art. (i9 della legge sull'ordinamento
giudiziario si leggerà così :
« Pei circoli di Palermo, Messina e Catania la lista an-
« nuale dei Giurati, da comporsi nel modo anzidetto, è di 400,
« e per gli altri circoli di 200 individui. »
Il terzo comma dell'articolo 70 dell'anzidetta legge sarà
letto così :
« Le Commissioni comunali di Palermo , Messina e Cata-
« nia sceglieranno per ciascuna città 16.0 individui, le- Corn
ei missioni delle altre città ne sceglieranno 80 per ciascuna. »
Art. 7.
Vi saranno Tribunali circondariali in numero non mag
giore di quindici , da distribuirsi nelle città capi -luoghi di
provincia, e in altre città capi-luoghi di circondario, in cui
si riconosca il bisogno di istituirli.
Uno, o più decreti del Luogotenente Generale del Re fis
seranno il numero e i gradi dei componenti i diversi Tribu
nali circondariali , e le Sezioni in cui dovranno dividersi
13
186
Gli stessi, o altri decreti del Luogotenente Generale da
emanarsi pria del 1° novembre 1861 provvederanno alla i-
stituzione ed alle residenze dei Tribunali circondariali che
dovranno stabilirsi oltre a quelli delle città capo-luoghi di
provincia ; come ancora a determinare le circoscrizioni ter
ritoriali su cui i Tribunali circondariali dovranno esercitare
giurisdizione. Questo, o questi decreti saranno dati, intesi pria
i voti dei Consigli provinciali, che saranno a tal uopo al più
presto convocati;
Salve le disposizioni precedenti, vi sarà in ogni Comune
capo-luogo di circondario un Giudice istruttore, che si repu
terà far parte del Tribunale circondariale esercente giurisdi
zione nel Circondario.
Art. 8.
Sono in generale conservate le attuali giudicature manda
mentali.
Uno, o più decreti del Luogotenente Generale del Re
provvederanno di Giudici mandamentali quelli altri comuni
dove il bisogno della giustizia il richiegga.
Ne' comuni che non avranno Giudici di mandamento la
giustizia mandamentale sarà amministrata da vice-giudici ,
che si reputeranno dipendenti dai giudici titolari residenti
nei capo-luoghi de' mandamenti.
Art. 9.
Posciachè saranno emanati i decreti di cui è parola negli
articoli 3, 4, 7, 8 del presente decreto, saranno fatte e re
golarmente pubblicate le tabelle delle magistrature tutte del
l'Isola.
Art. 10.
Resteranno siccome sono le magistrature e le giurisdizioni
in materia commerciale.
Art. 11.
Dovunque, a tenore dei Codici e leggi da pubblicarsi come
sopra, per nomine da farsi o ordini da darsi, richieggonsi
decreti reali, saranno per Sicilia emanati decreti del Luo
gotenente Generali.1 del Re nelle Provincie Siciliane.
187
Dovunque poi richiedesi o supponesi la disposizione o
l'opera del Ministro della Giustizia, saranno dati gli ordini
o disposizioni dal Consigliere di Luogotenenza incaricato del
Dicastero della Giustizia.
Art. 12.
I Consiglieri preposti ai Dicasteri della Giustizia e dell'In
terno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, nel
le parti che rispettivamente li riguardano.
Palermo li 17 febbraro 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Consigliere pel Dicastero di Grazia e Giustizia
F. ORLANDO
N. 33.
Decreto col quale viene accolla la dimissione del Consigliere
di Luogotenenza signor Orlando.
20 febbraro 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Decreta :
Art. 1.
È accettata la rinunzia al posto di Consigliere di Luogo
tenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia fatta dall'Avvocato
Filippo Orlando, che ritorna alle sue funzioni giuridiche pres
so la Gran Corte Civile di Palermo.
Art. 2.
Ordina che il presente decreto munito del Sigillo nazio
188
naie , sia pubblicato nelle forme consuete, ed inserito nella
raccolta ufficiale degli atti del Governo.
Dato a Palermo li 20 febbraro 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
N. 34.
Decreto con cui si accoglie la dimissione del Consigliere
di Luogotenenza signor Marchese.
20 febbraro 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Decreta :
Art. 1.
È acccettata la rinunzia dal posto di Consigliere di Luo
gotenenza pel Dicastero della pubblica Istruzione fatta dall'Av
vocato Salvatore Marchese, che ritorna alle funzioni giuridi
che presso la Gran Corte Civile di Catania.
Art. 2.
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio
nale, sia pubblicato nelle forme consuete, ed inserito nella
raccolta ufficiale degli atti del Governo.
Dato a Palermo li 20 febbraro 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
189
N. 35.
Decreto col quale s'incarica temporaneamente il Consigliere di
Luogotenenza dell'Interno Conte Amari della firma del Di
castero delle Finanze.
22 fcbbraro 18G1.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Decreta :
Art. 1.
D Conte Michele Amari Consigliere pel Dicastero dell'In
terno e Presidente del Consiglio di Luogotenenza , è incari
cato temporariamente della firma del Dicastero delle Fi
nanze.
Art. 2.
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio
nale, sia pubblicato nelle forme consuete, ed inserito nella
raccolta ufficiale degli atti del Governo.
Dato in Palermo li 22 febbraro 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
190
N. 36.
Decreto di nomina dell'Avvocato Santocanale a Consigliere di
Luogotenenza pel Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti, col-
l'incarico temporaneo della firma del Dicastero della Istru
zione pubblica.
22 febbraro 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Decreta :
Art. 1.
L'Avvocato Filippo Santocanale è nominato Consigliere di
Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia e Culti, ed
incaricato temporaneamente della firma per il Dicastero della
Istruzione pubblica.
Art. 2.
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo nazio
nale, sia pubblicato nelle forme consuete, ed inserito nella
raccolta degli atti del Governo.
Dato a Palermo li 22 febbraro 1861.
II Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
191
IV. 37.
Decketo col quale si scioglie la Compagnia dei Militi a cavallo
comandata dal signor Alaimo, e si riducono le altre due co
mandate dai signori D'Anna e Varcato.
28 fcbbruro 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza per la
Sicurezza pubblica;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
La Compagnia straordinaria dei Militi a cavallo di Paler
mo, eccezionalmente comandata dal Delegato centrale di Go
verno signor Alaimo è sciolta.
Art. 2.
Le altre due compagnie straordinarie, comandate luna dal
signor D'Anna composta di 98 militi, e l'altra dal signor Var-
varo di 40, sono ridotte la prima a 22 incluso il capo , e
l'altra a 18.
I signori D'Anna e Varvaro, non che tutti i militi che
comporranno le dette due compagnie , continueranno a go
dere gli attuali averi.
Art. 3.
Il Consigliere di Luogotenenza per la Sicurezza pubblica
prowederà alla collocazione dei militi della sciolta, e delle
ridotte compagnie ; all' oggetto i militi esuberanti potrà de
stinarli, tanto al seguito delle diverse compagnie, che al se
guito delle guardie di Sicurezza pubblica di Palermo.
192
Art. 4.
Le suddette esuberanze si ridurranno a misura che si ve
rificassero vacanze tanto di guardie di Sicurezza, che di mi
liti a cavallo.
Art. 5.
Il suddetto Consigliere di Luogotenenza per la Sicurezza
pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Palermo 28 febbraro 1861.
Il Luogotenente Generale del Ite
MONTEZEMOLO
Il Consigliere per la Sicurezza pubblica
G. CAMINI
N. 38.
Decreto che stabilisce una nuova tariffa
per la corrispondenza telegrafica nell'interno della Sicilia.
ì marzo 1861
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Considerando che per rendere attuabili in Sicilia le tariffe
telegrafiche internazionali stabilite con le più recenti conven
zioni , è necessario che venga modificato l' attuale sistema
di tassazione dei telegrammi per lo interno della Sicilia, e
reso conforme a quello già stabilito nell'Italia superiore;
Visto che la nuova tariffa interna oltre di rendere più fa
193
cili le relazioni telegrafiche internazionali riesce più vantag
giosa ai privati;
Sulla proposizione del Consigliere dei Lavori Pubblici;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
All'attuale tariffa per le tasse dei telegrammi che sono in
viati da una stazione all'altra dell'Isola, è sostituita la nuova
tariffa annessa al presente decreto.
Art. 2.
Il Consigliere dei Lavori pubblici e quello delle Finanze
sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
Palermo 1 marzo 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
li Consigliere di Luogotenenza
incaricato del Dicastero dei Lavori pubblici
PRINCIPE DI S. ELIA
TARIFFA
per tassarsi i telegrammi diretti da una stazione
all'altra dell'isola.
Per un dispaccic compreso l'indirizzo :
Da la 15 parole . Due. » 24
Da 16 a 20 ■... . )) )) 36
Da 21 a 30 ■ • ■ • . » » 54
Da 31 a 40 • • . . . )) » 72
Da 41 a 30 . . . • - . » .» 90
Da 51 a 60 • . • . . » 1 08
Da 61 a 70 . .» • t . » 1 26
194
Da 71 a 80 Due 1 44
Da 81 a 90 » 1 62
Da 91 a 100 » 1 80
Visto
D"ordine del Luogotenente Generale di S. M.
IL Consigliere di Luogotenenza incaricato
del Dicastero dei Lavori pubblici
PRINCIPE DI S. ELIA
N. 39.
Decreto che istituisce in Messina la Camera di disciplina
degli Avvocati.
1 marzo 1861 .
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Veduto il decreto del 2 dicembre 1841, riguardante lo sta
bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati;
Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incari
cato del Dicastero di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
È istituita in Messina la Camera di disciplina degli Avvocati.
Art. 2.
Sono nominati presso la medesima;
Presidente il signor Giuseppe Cacopardo;
Censore » Paolo La Spada;
195
Segretario Signor Mariano Mirone
Tesoriere )) Giovanni Marino
Relatore )) Antonino Ricciardi
Componenti )> Domenico Rombers
» Salvatore Natoli
» Giuseppe Sergio
» Giovanni Bonfiglio
Art. 3.
Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giu-
stizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Palermo 1 marzo 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
II Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero
di Grazia e Giustizia
FILIPPO SANTOCANALE
N. 40.
Decreto che istituisce in Catania la Camera di disciplina
degli Avvocati.
1 marzo 18431.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINOLE SICILIANE
Veduto il decreto del 2 dicembre 1841, riguardante lo sta
bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati;
Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incari
cato del Dicastero di Grazia e Giustizia;
196
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
È istituita in Catania la Camera di disciplina degli Avvo
cati.
Art. 2.
Sono nominati presso la medesima :
Presidente il signor Santo Di Grazia
Censore )) Antonio Ursini
Relatore » Filadelfo Faro
Segretario » Salvatore Di Bartolo
Tesoriere » Rosario Morabito
Componenti n Giacomo Bellia
» Carlo Crispo
)) Giacomo Patti
» Giovanni Fernandez.
Art. 3.
Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e
Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Palermo 1 marzo 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero di Grazia e Giustizia
FILIPPO SANTOCANALK
—
197
N. 41.
Decreto che istituisce in Caltanissetta la Camera di disciplina
degli Avvocati.
1 marzo 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Veduto il decreto del 2 dicembre 1841, riguardante lo sta
bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati;
Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incari
cato del Dicastero di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
È istituita in Caltanissetta la Camera di disciplina degli Av
vocati.
Art. 2.
Sono nominati presso la medesima :
Presidente il signor Carlo Miraglia
Censore » Luigi Lanzirotti
Segretario » Giovanni Scoto
Tesoriere » Liborio Marrocco
Componenti » Salvatore Martines
» Giuseppe Felice Scartata
» Giuseppe Zacco
» Giuseppe Rava
Art. 3.
Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e
198
e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente de
creto.
Palermo 1 marzo 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenza
pei Dicastero di Grazia e Giustizia
FILIPPO SAIVTOCANALE
N. 42.
Decreto col quale il Consigliere di Luogotenenza Conte Ama
ri, lasciando il Dicastero dell'Interno, viene diffinilivamente
incaricato di quello delle Finanze.
8 marzo 1S61
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Decreta :
Art. 1.
ll Conte Michele Amari Consigliere di Luogotenenza pel Di
castero dell'Interno, Presidente del Consiglio ed incaricato della
firma del Dicastero delle Finanze , lasciando a sua richiesta
l'Interno, resta diffinitivamente in quello delle Finanze.
Art. 2.
Tutti i Consiglieri di Luogotenenza restano incaricati della
esecuzione del presente decreto.
Palermo 8 marzo 1861.
Il Luogotenente Generale del Iìe
MONTEZEMOLO
199
IV. 43.
Decheto di nomina del Barone Cusa a Consigliere
di Luogotenenza pel Dicastero dell'Interno.
8 marzo 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Decreta :
Art. 1.
Il Barone Nicolò Cusa, attuale Governatore della Provincia
di Noto, è chiamato temporaneamente da Consigliere di Luo
gotenenza al Dicastero dell'Interno, invece del Conte Michele
Amari passato alle Finanze.
Art. 2.
Tutti i Consiglieri di Luogotenenza sono incaricati della ese
cuzione del presente decreto.
Palermo 8 marzo 1861.
Il Luogotenente Generale del Rc
MONTEZEMOLO
200
N. 44.
Decreto di nomina del Barone Mandralisca a Consigliere
di Luogotenenza pel Dicastero della Istruzione pubblica.
8 marzo 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Decreta :
Art. 1.
Il signor Enrico Piraino Barone di Mandralisca è nominato
Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero della Istruzione pub
blica.
Art. 2.
Tutti i Consiglieri di Luogotenenza sono incaricati della ese
cuzione del presente decreto.
Palermo 8 marzo 186-1.
Il Luogotenente Generale del Ite
MONTEZEMOLO
N. 45.
Decreto relativo all'uniforme dei Militi dello squadrone
di cavalleria della Guardia Nazionale.
22 marzo 1861
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto l'Art. 30 della Legge 4 Marzo 1848 sulla Guardia
Nazionale;
201
In virtù dei poteri conferitigli col Reale decreto del 2 di
cembre 1860;
Decreta :
Art. 1
Fino a quando non sia altrimente provvisto i Militi com
ponenti lo squadrone di cavalleria della Guardia Nazionale esi
stente in Palermo conserveranno l'attuale loro uniforme e con
tinueranno nel disimpegno dei servizi loro assegnati sin ora,
con facoltà d'indossare le spalline di argento con iscaglia di
cavalleria secondo il modello che controsegnato dal Consigliere
dello Interno sarà unito al presente.
Art. 2.
Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno
è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Palermo 22 marzo 1861
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero dell'Interno
15. CUSA
14
202
Spallina accordala ai militi a cavallo della Guardia Nazionale di
Palermo con decreto del Luogotenente Generale del Re in data
del 22 marzo, di cui il presente disegno forma parte onde non
si varii.
Dimensione di rigore.
1 . La scaglia al boltone della
spalla avrà centimelri cinqui'
ili larghezza.
2. La pialellina avrà centime
tri 9 Vt di larghezza, e cin
que dall' ultima scaglia alla
periferia.
3. Il cordoncino, elic. circonda
la pialellina sarà posto al
l' estremo lembo di essa, e
in malto, cioè senza bruni
tura.
4. La frangia in cordoncini bril
lantati, e non potrà eccedere
i cinque centimetri di al
tezza.
Per copia conforme
11 Consigliere pel Dicastero dell'Interno
BARONE CUSA
203
N. 46.
Decreto col quale V Istituto d' incoraggiamento di Palermo
è dichiarato Comitato locale , onde raccogliere ed inviare i
prodotti della Sicilia all'esposizione Italiana di Firenze.
22 marzo 1861
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Veduto il Decreto del dì 8 luglio 1860, che stabilisce di
aprirsi in settembre 1861 in Firenze una esposizione dei pro
dotti agricoli industriali e di belle-arti d'Italia;
Veduto il regolamento generale all'uopo formulato, nel quale
fra l'altro è statuita la creazione di Comitati locali per prendere
tutte le disposizioni utili alla buona riuscita della esposizi'auo
per eccitare i concorrenti alla medesima, per decidere sull'am
missione o rifiuto degli oggetti presentati, e per curare l'invio
dei medesimi;
Volendo provvedere a che i produttori ed artisti delle pro
vincie Siciliane abbiansi le opportune agevolezze per la tra
smissione dei lavori che presentar volessero alla esposi
zione;
Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero
deh" Interno;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
L'Istituto d'Incoraggiamento d'agricoltura, arti e manifat
204
ture per la Sicilia è dichiarato Comitato locale per le provincie
Siciliane per la raccolta, esame ed invio dei prodotti agrari,
manifatturieri e di belle-arti alla esposizione Italiana, che avrà
luogo in Firenze.
Art. 2.
Esso potrà farsi rappresentare per le disposizioni da adottarsi
all'uopo da un Comitato di soci, eletto dal suo seno, il quale,
per organo del Presidente, corrisponderà colle Società eco
nomiche, e colle Commissioni comunali dell'Isola.
Art. 3.
Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno
è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Palermo 22 marzo 1861
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
li Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero dell'Interno
B. CUSA.
IV, 47.
Decreto col quale si istituiscono nelle tre Università di Sicilia
le scuole dei lavori anotomici e di Anatomia topografica.—È
seguilo dal Regolamento
5 aprile 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Volendo promuovere lo studio dell'Anatomia descrittiva, e
completare lo insegnamento della Medicina operativa;
205
Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza pel Di
castero della pubblica Istruzione:
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
Alla cattedra di Anatomia descrittiva di ciascheduna Uni
versità è aggiunta una Scuola di lavori anatomoci, alla quale
sarà destinato un Settore. E però all' attuale Settore ne
sarà aggiunto un altro, ed ambidue saranno Dottori aggre
gati alla Facoltà medica , ed avranno diritti , doveri e sti
pendi uguali.
Art. 2.
Alla cattedra di Medicina operativa in tutte tre le Università
è aggiunta la Scuola di anatomia chirurgica o topografica.
Essa verrà affidata ad un Dottore aggregato alla Facoltà me
dica col titolo di Chirurgo Settore , a cui è assegnato l'an
nuo stipendio di lire 1000.
Art. 3.
I lavori anatomici saranno oggetto di esami speciali per
chi aspira al grado di laurea in medicina e in chirurgia. Lo
sarà pure l'Anatomia chirurgica pei chirurgi.
Art. 4.
Sono istituiti dei premi d' incoraggiamento, da darsi agli
studenti di medicina e chirurgia, che riuscisser primi in un
esperimento di lavori anatomici.
Art. 5.
Un regolamento da noi approvato determinerà le rispettive
incombenze dei due Settori di anatomia e del Chirurgo Set
tore, e quanto altro abbisogni alla esecuzione di questo de
creto.
Art. 6.
I Consiglieri di Luogotenenza pei Dicasteri della pubblica
206
Istruzione e delle Finanze, sono incaricati, ciascuno perla parte
che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.
Palermo 5 aprile 1861.
Il Luogotenente Generale del Ite
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero della pubblica Istruzione
BARONE DI MANDRALISCA
Il Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero delle Finanze
Presidente del Consiglio
CONTK AMARI
REGOLAMENTO
per le scuole dei lavori anatomici e di anatomia chirurgica,
in esecuzione dell'art. 5 del decreto di questa stessa data
Art. 1.
Essendo stati dati due Settori alla cattedra di anatomia
nelle tre Università, l'un di essi ad anni alterni sosterrà la
Scuola de' lavori anatomici, e l'altro farà le preparazioni bi
sognevoli al corso delle lezioni di Anatomia descrittiva, e so
stituirà il Professore della stessa nel caso di temporaneo im
pedimento. Ove poi vacasse la cattedra, ciascheduno di essi
colla medesima annua alternativa la occuperà come Profes
sore straordinario, finche non venga provveduta di Professore
ordinario. In tal caso, l'assistente al Settore funzionerà da
Settore, ed i due Settori alterneranno annualmente tra la cat
tedra e la scuola dei lavori anatomici. In tutte le loro funzioni
essi si suppliranno vicendevolmente nei casi di legittimo im
pedimento.
207
Art. 2.
Ai due Settori è dato l'obbligo delle sezioni cadaveriche,
che occorreranno nelle cliniche universitarie, e quello an
cora di prestarsi alle sezioni richieste dal Professore di Ana
tomia patologica. Questi servizi saranno precisati con apposito
regolamento dalla Ispezione accademica di ciascheduna Uni
versità.
Art. 3.
La durata dei lavori anatomici non sarà minore di due ore
e mezzo, a giorni alterni per ora, ed avran luogo nell'Anfi
teatro anatomico e sue adiacenze, nelle ore pomeridiane, in
continuazione degli studi del mattino.
Art. 4.
Lo studio di Anatomia chirurgica sarà dato nel medesimo
locale, collo stesso orario, e a giorni alternati con quelli della
Scuola dei lavori anatomici. Il Chirurgo Settore, che vi è pre
posto supplirà il Professore di medicina operativa nei casi di
temporaneo impedimento.
Art. 5.
I Settori anatomici, e il Chirurgo Settore, ove supplissero
a lungo i professori ordinari nelle rispettive Cattedre, avran
diritto alle indennità, di cui è parola all'art. 86 della legge
sulla pubblica Istruzione.
Art. 6.
Gli studenti in medicina e in chirurgia si eserciteranno il
primo e il secondo anno di corso nei lavori anatomici, e gli
studenti in chirurgia il terzo ed il quarto anno nei lavori di
Anatomia topografica.
Art. 7.
Ogni biennio, cominciando dalla fine del secondo anno di
questa istituzione, saranno abilitati ad un concorso gli studenti
di medicina e di chirurgia. Dei due che risulteranno primi
l'uno sosterrà l'ufficio di Settore-assistente ai lavori anatomici,
e l'altro quello di Settore-assistente ai lavori di Anatomia chi
rurgica.
208
Ognuno di essi pel biennio che dura il loro ufficio, avrà
lire 300 annue, e alla fine del corso il premio della laurea
franca di qualsivoglia tassa. Per il primo biennio un solo Set
tore provvisorio assisterà ed aiuterà nelle due scuole i ri
spettivi Settori.
Palermo 5 aprile 1861.
L'approvo
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero della pubblica Istruzione
BARONE DI MANDRALISCA
IV. 48.
Decreto col quale si raddoppiano nel Liceo Ginnasio
di Palermo talune scuole.
5 aprile 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Onde ovviare agli inconvenienti sperimentati sia per lo in
segnamento, sia anche per la disciplina in talune scuole del
Liceo Ginnasio di Palermo per lo esorbitante numero di stu
denti;
Sulla proposta del Consigliere della pubblica Istruzione;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
Sono raddoppiate nel Liceo Ginnasio di Palermo le seguenti
cattedre :
209
1 . Di lingua italiana con gli elementi di geografia e sto
ria per la la Classe con l'annuo stipendio di. . L. 1000
2. Altra identica per la seconda classe con . » 1000
3. Di lingua e letteratura italiana con un incari
cato per dare lezioni nei giorni dispari alla terza clas
se con . . . » 1000
4. Di lingua latina con » 800
5. Di lingua francese con un incaricato per dare
lezioni in ogni settimana nei giorni pari con . . » 600
6. Di geografia e storia con un incaricato per dare
tre lezioni la settimana alla terza classe nei giorni pa
ri con )>, 500
7. Di aritmetica e di disegno lineare, e principii
di geometria piana con uno incaricato dello insegna
mento con » 750
8. Di calligrafia con un incaricato delle lezioni
con » 750
9. Finalmente vi sarà un catechista da scegliersi
fra i bibliotecari con un soprasoldo di. . . . » 300
Art. 2.
I Consiglieri della Istruzione pubblica e delle Finanze sono
incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della ese
cuzione del presente decreto.
Palermo 5 aprile 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero della pubblica Istruzione
BARONE DI MANDRALISCA
Il Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero delle Finanze
Presidente del Consiglio
CONTE AMARI
210
N. 49.
Decreto che istituisce in Girgenti la Camera di disciplina
degli Avvocati.
8 aprile 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Veduto il decreto dei 2 dicembre 1841 riguardante lo sta
bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati;
Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza inca
ricato del Dicastero di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio di Luogotenenza :
Decreta :
Art. 1.
È istituita in Girgenti la Camera di disciplina degli Av
vocati.
Art. 2.
Sono nominati presso la medesima :
Presidente il signor Giuseppe De Luca
Censore s Giambattista Picone
Relatore « Rosario Cipollina
Segretario » Pasquale Vaccaro
Tesoriere M Michele Biondi
Componenti » Giuseppe D'Alessandro
)) Diego Cigna
)) Giuseppe Mirabile
211
Art. 3.
Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e
Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Palermo 8 aprile 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero di Grazia e Giustizia
F. SANTOCANALE
N. 50.
Decreto che istituisce in Palermo, Messina e Catania le Com
missioni provinciali per la liquidazione diffinitiva dei danni
arrecati dalle truppe borboniche in Sicilia.
12 aprile 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Veduti i decreti dittatoriali del 18 maggio , 8 e 9 giu
gno 1860, relativi ai danni cagionati in Sicilia dalle truppe
borboniche negli ultimi disastrosi avvenimenti;
Vedute le istruzioni approvate in data del 18 dello stesso
mese di giugno;
Volendo provvedere in modo diffinitivo alla continuazione
dei pagamenti in favore di tante sventurato famiglie che sof
212
fersero per la patria, e degli esteri residenti in quest'isola
all'epoca degli avvenimenti anzidetti;
Sulla proposta dei Consiglieri di Luogotenenza pei Dica
steri delle Finanze, dell'Interno e degli affari Ecclesiastici;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decketà:
Art. 1.
Sono istituite in Palermo , Messina e Catania delle Com
missioni provinciali, le quali sulle notizie che potranno ap
prestare i verbali delle Commissioni verificatrici dei danni di
ciascun comune, e gli originali documenti in appoggio agli
stessi, non che sopra qualunque altro elemento che repute"
ranno utile, stabiliranno diffinitivamente l' ammontare delle
perdite sofferte da ciascun individuo,, e gli rilasceranno un
certificato a stampa a firma di tutti i Componenti, giusta il
modello che verrà opprovato dal Governo, rappresentante la
cifra d'indennizzamento allo stesso individuo attribuita, fatta
sottrazione delle somme in qualunque modo pagate in linea
di acconto.
Art. 2.
Le suddette Commissioni saranno composte di tre Consiglieri
provinciali, che lo stesso Consiglio della Provincia delegherà,
e di tre altri funzionarj da destinarsi dal Governo, verranno
presedute dal Governatore della Provincia, ed assistite da im
piegati a scelta del Governo medesimo.
Art. 3.
Ove trattisi di rimborso dei danni immobiliari le Com
missioni pria della consegna allo interessato del certificato
di credito , cureranno di avvertirne il pubblico per mezzo
del Giornale Officiale, e ciò per gli effetti di legge ai termini
del Sovrano Rescritto del 2 settembre 1826.
Art. 4.
Il Tesoriere Generale sceglierà trai Capi di Ripartimento o
di Sezione della Tesoreria una Commissione, la quale sulle
213
liste di carico che riceverà dai Dicasteri dell'Interno e degli
affari Ecclesiastici, forniera da una parte nel termine di due
mesi uno stato generale dell'introito, che si potrà ricavare
in ciascun anno da fondi di beneficenza contemplati nel de
creto del 9 giugno 1860, e spedirà dall'altra le liste anzidette
agli Agenti della percezione, che avran l'obbligo di riscuotere
dai rispettivi amministratori le somme in esse annotate e ne
terranno conto a parte.
Art. 5.
Riconosciutosi lo intero ammontare dei danni nelle tre pro
vincie di Palermo, Messina e Catania, non che lo effettivo in
troito annuale proveniente dai fondi di beneficenza assegnati
dal decreto suddetto, i Governatori ed il Tesoriere Generale
rassegneranno i rispettivi stati al Governo, che stabilirà la
somma da destinarsi in ogni anno al pagamento del credito
in favore dei danneggiati , e determinerà il modo con cui
dovrà eseguirsi.
Art. 6.
I Consiglieri di Luogotenenza pei Dicasteri della Finanza,
dello Interno e degli Affari Ecclesiastici sono incaricati, cia
scheduno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del
presente decreto e dei relativi regolamenti.
Palermo 12 aprile 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Consigliere pel Dicastero delle Finanze
Presidente del Consiglio
CONTE AMAI»
Il Consigliere pel Dicastero dell'Interno
BARONE CUSA.
Il Consigliere pel Dicastero degli all'uri Ecelesiastici
F. SANTOCANALE
214
N. 51.
DEcnETo che scioglie il Consiglio comunale di Palermo , e no
mina il Pretore Duca della Verdura a Delegato straordinario
del Governo.
12 aprile 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto il Reale decreto dei 30 dicembre 1860;
Visti gli articoli 144 , 214, 222 della legge del 23 otto
bre 1859;
Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Palermo,
sulla nomina della Giunta municipale , in data 1 7 febbraro
e 30 marzo 1861, non che le determinazioni date sulle stesse
dal Governatore della provincia , in data delli 22 marzo e
11 aprile;
Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza pel Di
castero dell' Interno;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreta :
Art. 1.
Il Consiglio comunale della città di Palermo è sciolto.
Art. 2.
Con altro decreto sarà provveduto, entro il termine di leg
ge, alla convocazione degli elettori comunali onde procedere
alle nuove elezioni.
215
Art. 3.
Dalla data del presente decreto sino al giorno della riu
nione effettiva del nuovo Consiglio comunale e della elezione
della Giunta, l'amministrazione del Comune resta affidata al
Pretore, in atto esercente, signor Duca della Verdura, qual
Delegato straordinario del Governo colle attribuzioni definite
dalla legge , rimanendo lo stato civile affidato ai funzionari
che ne sono stati incaricati finora.
Art. 4.
Ordina che il presente decreto , munito del Sigillo dello
stato, sia inserito nella raccolta degli Atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo 12 aprile 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
MONTEZEMOLO
Il Consigliere di Luogotenenza
pel Dicastero dell'Interno
B. CUSA
N. 52.
Regio Decreto col quale viene accettata la dimissione
del Luogotenente Generale marchese Montezemolo.
14 aprile 1861.
VITTORIO EMANUELE II
RE D'ITALIA
Visto il nostro decreto 2 dicembre 1860, con cui abbiamo
nominato il Senatore del Regno Marchese Massimo Corderò
216
di Montezemolo Nostro Luogotenente Generale delle Provincie
Siciliane;
Vista la sua domanda colla quale per motivi di salute chiede
di essere dispensato da tale carica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo :
Il Senatore del Regno Marchese Massimo Cordero di Mon
tezemolo è sulla sua domanda dispensato dalla carica di No
stro Luogotenente Generale nelle provincie Siciliane.
Il Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato
dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla
Corte dei Conti.
Dato a Torino, addi 14 aprile 1861.
VITTORIO EMANUELE
C. CAVOUR
IV. 53.
Regio Deciieto col quale il Luogotenente Generale dell'Esercito
cavaliere Alessandro della Rovere è nominato Luogotenente
Generale in Sicilia.
U aprile 1861.
VITTORIO EMANUELE II
RE D' ITALIA
Visto il nostro decreto in data d'oggi, col quale il Sena
tore del Regno Marchese Massimo Cordero di Montezemolo
Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Siciliane venne,
in seguito a sua dimanda, dispensato da tal carica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segre
tario di Stato per gli Affari Esteri;
217
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :
Articolo Unico.
Il Luogotenente Generale del Real Esercito Cavaliere Ales
sandro Della Rovere Intendente Generale dell'Armata, è no
minato Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Sici
liane.
L' anzidetto nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è
incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà re
gistrato alla Corte dei Conti.
Dato a Torino, li 14 aprile 1861.
VITTORIO EMANUELE
C. CAVOUR
IV. 54.
Regio Decreto col quale l'amministrazione di Sicilia presso la
Luogotenenza Generale tiene divisa in Dicasteri, con mettervi
a capo dei Segretari Generali.
14 aprile 1861.
VITTORIO EMANUELE II
RE D'ITALIA
Visto il nostro decreto del 2 dicembre 1860 num. 4470,
col quale fu stabilita la Luogotenenza Generale per l'Isola di
Sicilia;
Visto l'altro nostro decreto del 14 febbraro 1861 n. 4630,
con cui si dichiarò nulla innovato intorno all'ordinamento ed
alle attribuzioni della Luogotenenza di Sicilia salvo in quanto
all'esercizio dei pieni poteri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
15
218
Sulla proposta del Presidente del Consiglio , Ministro Se
gretario di Stalo per gli affari Esteri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :
Art. 1.
L'Amministrazione delle Provincie dell'Isola di Sicilia presso
la Luogotenenza sarà divisa nei seguenti Dicasteri:
1° Interno e Sicurezza pubblica;
2° Grazia e Giustizia ed affari Ecclesiastici;
3° Istruzione pubblica ed Agricoltura e Commercio e La
vori pubblici;
4° Finanze.
Il Dicastero dell'Interno e della Sicurezza pubblica po
trà, occorrendo, essere diviso in due Dicasteri per decreto
del Luogotenente.
Art. 2.
A capo dei predetti Dicasteri saranno proposti dei Segre
tari Generali.
Art. 3.
Saranno determinati con particolari istruzioni gli affari che
devono essere deferiti all'Amministrazione centrale e quelli
che debbono essere spediti immediatamente dalla Luogote
nenza Generale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Torino, addi 14 aprile 1861.
VITTORIO EMANUELE
C. CAVOUll
219
IV. 55.
Decreto col quale si accoglie la dimissione dei Consiglieri di
Luogotenenza e dei loro Segretari Generali, si lasciano in
dipendenti l'uno dall'altro i Dicasteri dell'Interno e della Si
curezza pubblica formando due distinte amministrazioni , e
si nominano i nuovi Segretari Generali.
21 aprile 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto il Real decreto delli 14 corrente aprile , col quale
venne data novella forma alla Luogotenenza del Re in que
ste provincie;
Ritenuta la dimissione rassegnata al marchese Montezemolo
da tutti i membri del Consiglio di Luogotenenza, e dal me
desimo accettata con preghiera di continuare in uffizio sino
al termine dei suoi poteri;
Ritenuta pure la dimissione contemporaneamente data ed
in egual modo accettata dai Segretari Generali dei singoli
Dicasteri;
Decreta :
Art. 1.
Il conte Michele Amari, barone Nicolò Cusa, generale Gia
cinto Carini, barone Piraino di Mandralisca, avvocato Filippo
Santocanale , principe Romualdo Trigona di Sani' Elia sono
dispensati dietro loro dimanda dalle funzioni di Consiglieri
di Luogotenenza.
Art. 2.
Sono dispensati dietro loro dimanda dalle funzioni di Se
220
gretari Generali dei rispettivi Dicasteri i signori Napoli cava
liere Federico , Maltese Avvocato Paolino, Cacopardo Salva
tore Professore di Medicina legale e Consigliere del Consi
glio Superiore distruzione, Guccione avvocato G. Battista dei
baroni di Portaferrata Giudice della Gran Corte Civile di Pa
lermo.
Art. 3.
I Dicasteri dell'Interno e della Sicurezza Pubblica continue
ranno a formare due distinte Amministrazioni l'una dall'altra
indipendente.
Art. 4.
Sono incaricati delle funzioni dì Segretari Generali:
Pel Dicastero di Grazia e Giustizia il signor Avvocato Pao
lino Maltese;
Pel Dicastero dell'Interno il cavaliere Carlo Faraldo Di-
tendente di prima classe, già in funzioni di Vice-Governatore
a Nizza:
Pel Dicastero delle Finanze il signor Gregorio Caccia ,
Consigliere alla Gran Corte dei Conti con grado di Avvocato
Generale;
Pel Dicastero d" Istruzione pubblica , Lavori pubblici e
Agricoltura e Commercio il cavaliere Federico Napoli;
Pel Dicastero di Sicurezza pubblica il signor Ciaccio Fran
cesco Paolo.
Manda a chi spetta di osservare e fare osservare il pre
sente , che dovrà far parte della raccolta ufficiale degli atti
del Governo.
Palermo li 21 aprile 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
A. DELLA ROVERE
221
IV. 56.
Decreto che convoca i Collegi elettorali della città di Palermo
per la elezione dei Consiglieri comunali.
29 aprile 1801.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto il decreto del 12 aprile 1861;
Visto l'articolo 222 della legge del 23 ottobre 1859;
Sulla proposizione del Segretario Generale pel Dicastero
dell' Interno;
Decreta. :
I Collegi elettorali della città di Palermo sono convocati
pel dì 12 del mese di maggio, onde procedere alla elezione
dei Consiglieri comunali.
n Segretario Generale pel Dicastero dell'Interno è incari
cato della esecuzione del presente decreto.
Palermo 29 aprile 1861.
Il Segrelario Generale
del Dicastero dell'Interno
FARALDO
Il Luogotenente Generale del Re
A. DELLA ROVERE
222
N. 57.
Decreto che istituisce in Siracusa la Camera di disciplina
degli Avvocati.
28 maggio 1861
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Veduto il decreto del 2 dicembre 1841 riguardante lo sta
bilimento delle Camere di disciplina degli Avvocati;
Sulla proposizione del Segretario Generale incaricato del
Dicastero di Grazia e Giustizia;
Decreta:
Art. 1.
È istituita in Siracusa la Camera di disciplina degli Av
vocati.
Art. 2.
Sono nominati presso la medesima :
Presidente il signor Emmanuele Vasquez,
Censore » Antonio Failla,
Relatore » Nicolò Bonincontro,
Segretario » Francesco Accolla,
Tesoriere » Luigi Greco,
Componenti « Gaetano Adorno,
)> « Gabriele Rizzo,
» » Giuseppe Serafino,
» » Alessandro Jozia.
223
Art. 3.
Il Segretario Generale pel Dicastero di Grazia e Giustizia
è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Palermo 28 maggio 1861.
Il Luogotenente Generai* del Re
A. DELLA ROVERE
Il Segretario Generale
pel Dicastero di Grazia e Giustizia
paolo maltesi:
N. 58.
Decreto col quale si proroga il termine per la commuta dei
canoni in generi dovuti al Comune di Caltagirone.
28 maggio 186I.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Veduti i decreti del 26 giugno e U agosto 1860, riguar
danti la commuta in danaro dei canoni dovuti in generi al
Comune di Caltagirone;
Sulla proposizione del Segretario Generale incaricato del
Dicastero dell'Interno;
Decreta:
Art. 1.
R termine assegnato a tutto giugno 1861 per portarsi a
compimento le operazioni relative alla commutazione di cui
è parola rimane prorogalo a tutto ottobre venturo.
224
Art. 2.
Il Segretario Generale del Dicastero dell'Interno è incari
cato dell'esecuzione del presente decreto.
Palermo 28 maggio 1861.
II Luogotenente Generale del Re
A. DELLA ROVERE
II Segretario Generale
del Dicastero dello Interno
FARALDO
N. 59.
Decreto che applica alla Sicilia il decreto regio dei 30 apri
le 1851, col quale fu creata la medaglia per rimeritare le
azioni di valore civile.—È seguito dal carnato decreto regio.
i giugno 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Sulla proposta del Segretario Generale incaricato del Di
castero dell'Interno;
Decreta :
Art. 1.
Sarà pubblicato e reso esecutivo nelle Provincie Siciliane
il Real decreto del 30 aprile 1851 , col quale venne creato
un distintivo di onore consistente in una medaglia d'oro o
di argento per rimeritare le azioni di valore civile.
Art. 2.
Le operazioni dell' articolo 5° del detto decreto , affidate
225
agli antichi Consigli delegati dei Comuni, passano di dritto
fra le attribuzioni delle Giunte municipali.
Art. 3.
Al Segretario Generale incaricato del Dicastero dell'Interno
è affidata la esecuzione del presente decreto.
Palermo 4 giugno 1861.
■ Il Luogotenente Generale del Re
A. DELLA ROVERE
Il Segrelario Generale
incaricato del Dicastero dell'Interno
FARALDO
Regio Decreto per la medaglia al valore civile.
30 aprile 1851.
VITTORIO MANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ecc. ecc.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc. ecc.
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato
per gli affari dell'Interno;
Abbiamo determinato e determiniamo :
Art. 1.
È creato un distintivo d' onore consistente in una meda
glia d' oro o d' argento per rimeritare le azioni di valore
civile.
Art. 2.
La medaglia sarà del diametro di centimetri tre e mezzo.
226
Sovra un lato sarà effigiata la croce di Savoia con al
l'intorno il motto: — Al valore civile, e sull'altro sarà scol
pito in mezzo a due rami di quercia il nome del rimeritato
con indicazione del luogo, e del giorno in cui è seguita l'a
zione.
Art. 3.
Essa si porterà appesa al lato sinistro dell'abito con un
nastro tricolore.
Art. 4.
La medaglia al valore civile sarà accordata in oro od in
argento a seconda dei casi a chi avrà evidentemente arri
schiata la propria vita :
Per salvar quella di persone esposte ad imminente, e
grave pericolo;
Per impedire o diminuire il danno di un grave disastro
pubblico o privato;
Per ristabilire l' ordine pubblico ove fosse gravemente
turbato, e per mantenere forza alla legge;
Per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori che
infestassero il paese.
Art. 5.
Le azioni per le quali potrà farsi luogo alla concessione
della medaglia al valore civile dovranno essere fra due mesi
successivi accertate per atto Consolare del Consiglio delegato
del Comune in cui è seguita l'azione, all'appoggio di chiare
ed irrefragabili prove.
Art. G.
Tali atti consolari saranno trasmessi nel termine perento
rio di un altro mese al Ministro degli affari Interni coi re
lativi documenti.
Art. 7.
Una Commissione permanente composta di cinque mem
bri da noi nominata sarà incaricata di esaminare il merito
dell'azione, e di proporne il premio.
221
Le sue proposte saranno a noi riferite dal Ministro dello
Interno per le nostre determinazioni.
Art. 8.
Le medaglie saranno trasmesse ai rispettivi Sindaci dai
quali saranno conferite all'autore dell'azione rimeritata alla
presenza del Consiglio delegato, ed al cospetto della Guar
dia Nazionale.
Art. 9.
Qualora un Battaglione di Guardia Nazionale raccolto sotto
le armi abbia dimostrato un valore così segnalato da meri
tare una perenne testimonianza di onore al corpo potrà es
sere concessa la medaglia alla sua bandiera.
Art. 10.
La medaglia sarà eziandio accordata a militari di qualun
que arma che trovandosi sul luogo di qualche infortunio a-
vranno fatta un'azione di valore civile.
In questo caso l'azione dovrà pure essere accertata per
atto del Consiglio delegato , ma ove trattasi di militari che
non siano in congedo vi dovrà precedere la richiesta od il
consenso del Comandante del Corpo.
Le medaglie così concesse saranno inviate dal Sindaco
al Comandante del Corpo per essere distribuite nelle confor
mità praticate in simili casi.
Art. 11.
Non potrà essere premiato col distintivo della medaglia chi,
comunque abbia fatto un'azione di valore civile, stia scontando
una condanna criminale, o correzionale.
Ne sarà parimente privato colui che dopo esserne stato
insignito incorresse in una simile condanna.
Art. 12.
Le disposizioni del presente decreto non potranno invocarsi
per azioni anteriori al giorno della pubblicazione del me
desimo.
Il Ministro degli affari Interni è incaricato dell'esecuzione
del presente decreto , il quale sarà registrato all' ufficio del
228
Controllo Generale, pubblicato, ed inserto negli atti del Go
verno.
Torino addi 30 aprile 1851.
VITTORIO EMANUELE
Registrato al Controllo Generale
li 4 maggio 18W
Reg. 6, Atti dei Governo, a e. 230.
MORENO
GALVAGXO
N. 60.
Decreto che corregge l'articolo 87 della legge 4 marzo 1848
sulla Guardia Nazionale pubblicata in Sicilia, relativo alla
composizione del Consiglio di disciplina di Battaglione.
28 giugno 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Vista la legge sulla Guardia Nazionale del 4 marzo 1848;
Ritenuto che nel testo officiale promulgato in Sicilia col
decreto Luogotenenziale del 15 dicembre 1860 all'articolo 87
sarebbe occorsa una omissione per non essersi fra i compo
nenti del Consiglio di disciplina del Rattaglione annoverato il
Capitano;
Sulla proposizione del Segretario Generale dell'Interno;
Decreta :
Art. 1.
L'articolo 87 della legge del 4 marzo 1848 resta corretto
come appresso :
229
a Art. 87. Il Consiglio di disciplina del Battaglione sarà
« composto di sette Giudici cioè :
« Di un Maggiore Presidente, di un Capitano, di un Luo-
« gotenente o Sottotenente, di un Sergente, un Caporale e due
« Militi. »
Art. 2.
Il Segretario Generale dell' Interno è incaricato della ese
cuzione del presente decreto.
Palermo 28 giugno 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
A. DELLA ROVERE
Il Segrelario Generale
pel Dicastero dello Interno
. FARALD0
N. 61.
Decreto che fissa l'interesse per le operazioni della Cassa
di sconto di Palermo dal 1° luglio 1861.
29 giugno 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto l'articolo IV del decreto del 27 dicembre 1858 sulla
istituzione delle Casse di Sconto in Sicilia;
Vista la determinazione del 29 gennaro 1861 (1) per la
(1) Con la cennata delerminazione dei 29 gennaro 18<ìl Tu disposto elic la
Cassa di sconto in Palermo avesse ripreso le sue operazioni meno per le an-
230
quale fu riattivala la Cassa di Palermo per le operazioni re
lative alla pegnorazione delle rendite iscritte sul Gran Libro,
ed allo sconto dei semestri di esse rendite, non che a quello
degli effetti privati;
Visti i rapporti rassegnati dal Consiglio della detta Cassa
in data del 29 aprile e 6 maggio decorsi, in ordine alla ra
gionata dello interesse da fissarsi per le operazioni tanto di
pegnorazione che di sconto;
Inteso il parere della Commessione all'uopo incaricata;
Sulla proposizione del Segretario Generale per la Finanza;
Ordina :
Che a far tempo dal 1° luglio prossimo venturo Tinte-
resse per le operazioni della Cassa di sconto di Palermo re
sti così fissato :
1. Per la pegnorazione delle rendite iscritte sul Gran
Libro.
ticìpazioni di cui al paragrafo 2° dell'art. 1° del regolamento dei 27 dicem
bre 1858, e fu altresì regolato l'interesse nel seguente modo:
Per lo sconto dei semestri della rendita:
Fino a 4 mesi il 7 per •/«.
Da 3 a 6 mesi 1*8 per °/o.
Per la pegnorazione delle rendite:
A 3 mesi il 4 ' ', per "/•■
Da 4 a 5 mesi il 5 per %.
A 6 mesi il 5 '/■, per "/<>.
Per le cambiali traettizie ed altri valori commerciali:
A 3 mesi il 6 per °/o.
A 4 mesi il 7 per %.
A S mesi il 7 '/. per •/•.
A 6 mesi l'8 per °/o.
Per le rinnovazioni della pegnorazione della rendita iscritta e dei certificati
al latore, per le sole partite che trovavansi pegnorate, fu stabilito il calcolo
sulla base di ducati 90 per ogni ducali 5 di rendita.
Per la Cassa di sconto di Messina fu ordinato di limitarsi le operazioni alle
sole rinnovazioni delle pegnorazioni, e elicsi fossero eseguite sulla base del
calcolo di ducati 90 per ogni 5 ducati di rendita con gì' interessi seguenti :
A 3 mesi il 4 '/. per %•
Da 4 mesi a 5 mesi il 5 per %.
A 6 mesi il 5 '/» per %.
231
A 3 mesi il 6 per %.
Da 4 a 5 mesi il 6 %/x per */%.
A 6 mesi il 6 % per %
2. Per lo sconto delle cambiali traettizie e di altri effetti
commerciali:
A 3 mesi il 6 */5 per %.
A 4 mesi il 7 per %.
A 5 mesi il 7 % per %•
0 '
/ o-A 6 mesi l*8 per
3. Per lo sconto dei semestri della rendita iscritta;
Da 3 a 4 mesi il 7 per °/t.
Da 5 a 6 mesi l'8 per %
Palermo 29 giugno 1861.
Il Luogotenente Generale del Uè
A. DELLA ROVERE
Il Segrelario Generale pel Dicastero delle Finanze
CACCIA
N. 62.
Decreto che divide la Guardia Nazionale di Palermo in Le
gioni, formate di tre Battaglioni, di cui uno di /tersaglieli,
e stabilisce la rispettiva circoscrizione territoriale.
2 luglio 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visti gli art. 30, 36 e 39 della legge del 4 marzo 1848;
Sulla proposizione del Segretario Generale del Dicastero
d«UInterno;
232
Decreta:
Art. 1.
La Guardia Nazionale di Palermo sarà divisa in quattro
Legioni della forza di tre Battaglioni da quattro Compagnie
per cadauno.
Art. 2.
Uno dei detti tre Battaglioni di ciascuna Legione sarà com
posto dell* arma speciale dei Bersaglieri, ed organizzato giu
sta le norme che saranno dettate con altro apposito provve
dimento.
Art. 3. •
Le Legioni saranno distinte secondo i quattro mandamenti
interni di questa città, e quindi comprenderà ciascuna tutti
quei cittadini chiamati dalla legge a far parte della Guardia
Nazionale che trovansi domiciliati nel rispettivo mandamento,
ed in quella parte del territorio esterno circostante ad ognuno
di essi.
Di conseguenza gli attuali Battaglioni entreranno a far
parte delle varie Legioni nel modo seguente:
La Legione Tribunali sarà composta dall'attuale 1° Bat
taglione e dalle Compagnie del 6° che rientrano nella cir
coscrizione territoriale assegnata a detta Legione.
Quella di Castellammare sarà formata da' 2° e 7° Bat
taglioni, dalla Compagnia dell' 8° stanziata al Molo , e dalle
due Compagnie del 5° stanziate al Borgo.
Quella di Monte di Pietà dal 3° Battaglione, dalle Com
pagnie del 5° stanziate a S. Francesco di Paola e dalle pri
me tre Compagnie del 9° stanziate sul perimetro territoriale
assegnato a questa Legione.
Quella finalmente di Palazzo Beale sarà composta dal 4°
Battaglione, e dalle Compagnie del 6° e del 9° che rientrano
nell'ambito territoriale della medesima.
I componenti poi degli attuali Battaglioni mobili restano
incorporati alla Legione del loro rispettivo domicilio, per for
233
mare i quadri del Battaglione dei Bersaglieri di ognuna di
esse.
Art 4.
Ciascuna Legione prenderà il suo numero progressivo a
sorteggio, e cosi pure i due Battaglioni ordinari di ciasche
duna.
Art. 5.
Ciascuna Legione avrà un corpo di Zappatori e Fallegnami
composto di un Sergente, di un Caporale, e di dodici uomini
da prendersi sul ruolo del controllo del servizio ordinario.
Salvo i distintivi del grado e del corpo i detti Fallegnami
avranno tutti la stessa divisa.
Art. 6.
È data facoltà a ciascuna Legione di aversi un corpo di
musica, oltre il personale delle trombe e dei tamburi.
Art. 7.
Il Segretario Generale dell'Interno è incaricato della ese
cuzione del presente decreto.
Palermo 2 luglio 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
A. DELLA ROVERE
Il Segrelario Generale pel Dicastero dell'Interno
FARALDO
Lfi
234
IV. 63.
Decreto che stabilisce le norme per la organizzazione dei Bat
taglioni dei Bersaglieri della Guardia Nazionale.
2 luglio 18GI.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto l'articolo 2 del decreto di pari data con cui nel prov
vedersi alla formazione della Guardia Nazionale di Palermo
in Legioni fu stabilito che uno dei tré Battaglioni di ciascuna
Legione dovesse essere formato dell'arma speciale dei Ber
saglieri, per la cui organizzazione fu riserbato di determi
nare apposite norme;
Visto l'articolo 30 della legge del 4 marzo 1848;
Sulla proposizione del Segretario Generale del Dicastero
dell' Interno;
Decreta :
Art. 1.
La iscrizione dei militi nei Battaglioni dei Bersaglieri della
Guardia Nazionale di Palermo è volontaria , e si effettuirà
in apposito Controllo del Consiglio di ricognizione del quar
tiere di ciascuna Legione.
Art. 2.
Le domande per l'ammissione in alcuno dei detti Batta
glioni dovranno esser dirette al rispettivo Capo di Legione,
e giustificare :
.4) Di essere l'aspirante iscritto nel Controllo di servizio
ordinario del quartiere istesso.
B) Di non avere oltrepassata l'età di anni 35.
235
Art. 3.
L'ammissione sarà decretata in vista dell'attitudine dell'a
spirante da una Commessione composta per ogni quartiere
da un delegato della Giunta municipale, da un uffiziale pre
scelto dal Comandante Generale , e presieduta dal Capo di
Legione, il quale destinerà uno dei solto uffiziali per far da
Segretario.
Art. 4.
Saranno esenti dallo esame di detta Commessione tutti co
loro che han fatto parte dei Battaglioni di 2a categoria, os
sia degli attuali Battaglioni mobili tuttora iscritti nel controllo
di servizio ordinario. Dessi conserveranno i loro attuali gradi
sino alle nuove rielezioni generali, formeranno i quadri dei
detti Battaglioni di Bersaglieri nella Legione cui appartengono
in ragione del loro domicilio.
Art. 5.
Ognuno dei detti Battaglioni farà per turno cogli altri il
servizio ordinario, e potrà, occorrendo il bisogno, essere in
viato a ragguardevole distanza dalla città.
Art. 6.
La divisa di detti Bersaglieri sarà la stessa di quella pre
scritta per la Guardia Nazionale, con l'aggiunta dei distintivi
propri dell'arma dei Bersaglieri.
Art. 1.
La cancellazione dal ruolo dei detti Bersaglieri potrà aver
luogo , o per domanda espressa diretta al Comandante del
Corpo , fondata sopra giusti motivi di età , di salute , o di
mutato domicilio, o in seguito di due condanne riportate in
un anno dal Consiglio di disciplina per mancanza ad un ser
vizio qualunque.
Art. 8.
Nel di più restano applicabili ai detti Battaglioni tutte le
altre disposizioni legislative per la Guardia Nazionale.
23C
Art. 9.
Il Segretario Generale del Dicastero dell'Interno resta in
caricato della esecuzione del presente decreto.
Palermo li 2 luglio 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
A. DELLA ROVERE
Il Segretario Generale del Dicastero dell'Interno
FARALDO
N. 64.
Decreto col quale si istituiscono delle Conferenze Magistrali in
Palermo, Girgenti e Catania, e si stabiliscono le nonne per
l'ammissione degli aspiranti a Maestri delle scuole primarie.
2 luglio 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Sulla proposizione del Segretario Generale del Dicastero
della pubblica Istruzione.
Decreta :
Art. 1.
All'oggetto dì provvedere al nuovo ordinamento delle scuole
primarie nelle Provincie Siciliane, saranno aperte apposite
Conferenze Magistrali in Palermo, Girgenti e Catania e do
vranno durare dal 1° agosto al 15 ottobre prossimo.
237
Art. 2.
Lo scopo di tali Conferenze ò quello di far conoscere ai
Maestri quali sieno veramente la natura ed i limiti dello in
segnamento elementare, e di render loro familiari i metodi
che l'esperienza ha dimostrato più acconci. Perciò esse ver
seranno principalmente sul modo di svolgere i programmi
delle classi elementari inferiori, sulle discipline da osservarsi
nelle scuole tanto diurne che serali, tanto pei fanciulli che
per gli adulti.
Art. 3.
Esse saranno regolate ciascuna da due professori nomi
nati dal Ministero della pubblica Istruzione, a carico del reale
erario.
I Governatori delle Provincie Siciliane inviteranno i Co
muni a sovvenire con conveniente indennità i maestri chia
mali ad assistere a tali conferenze.
Art. 4.
Tutti i maestri ai quali sarà accordata tale indennità a-
vranno obbligo d'intervenire alle Conferenze stesse, e saranno
considerati come dimissionari dall'officio di pubblici insegnanti
coloro che rifiuteranno, salvo che sieno impediti per giusti
ficato motivo.
Art. 5.
Avranno facoltà di farsi inscrivere alle Conferenze anche
i maestri privali ei giovani oltre 18 anni, che intendessero
abbracciare la carriera di maestri, purchè superino la pruova
di ammissione.
Art. G.
Una Commessane composta dal Presidente del Consiglio
Provinciale amministrativo, dall'Ispettore provinciale e dal
Sindaco o da altro membro designato dal Consiglio comu
nale e presieduto dal Governatore, veglierà alla regolare ani
238
messione degli aspiranti ed al buon andamento delle Con
ferenze.
Art. 7.
La iscrizione delle domande d'ammissione si farà presso
l* Ispettore o quell'altra persona che sarà a ciò deputata in
suo nome, ed il registro di esse sarà aperto dal 15 a tutto
il 31 luglio.
Art. 8.
Al chiudersi delle Conferenze, vale a dire dal 12 ottobre
si darà l'esame a tutti coloro che le frequentarono. L'esame
sarà una pruova orale che durerà non meno di 20 minuti
per ciascun candidato.
Coloro che sosterranno con buon esito tale pruova a-
vranno un attestato che gioverà per la conferma dei maestri
esercenti e già patentati, e come esame di ammissione alle
scuole Normali dello Stato per coloro ai quali manchi qual
siasi titolo legale allo insegnamento.
Art. 9.
ll Segretario Generale per la pubblica Istruzione è inca
ricato della esecuzione del presente decreto.
Palermo 2 luglio 1861.
li Luogotenente Generale del Re
A. DELLA ROVERE
Il Segrelario Generale
F. NAPOLI
239
IV. 65.
Decreto col quale è disposto di chiudersi dal 20 luglio 18G1
tutte le Scuole elementari dell'Isola per dar aggio ai rispet -
tini maestri d'intervenire alle Conferenze Magistrali.
3 luglio 1801.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto il decreto del 2 luglio, col quale istituendosi delle
Conferenze Magistrali in Palermo, Girgenti e Catania, si or
dinò che le stesse avesser la durata dal 1° agosto al 15 ot
tobre prossimo;
Volendo che tutti i maestri delle scuole elementari abbiano
il tempo necessario per trovarsi presenti alle Conferenze an
zidette sin dalla loro apertura, e profittino dell'insegnamento
che loro verrà dato, facendo gli esami corrispondenti;
Decreta :
Art. I.
Le Scuole elementari di Sicilia b peso dei Comuni e dello
Stato saran chiuse a 20 luglio andante e non si riapriranno
che al novembre prossimo.
Art. 2.
Il Segretario Generale per la pubblica Istruzione è incari
cato dell'esecuzione del presente decreto.
Palermo 3 luglio 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
A. DELLA ROVERE
Il Segrelario Generale della pubblica Istruzione
F. NAPOLI
240
N. 66.
Ordinanza che prescrive agl'impiegati dello Stalo e delle pub
bliche amministrazioni di dichiarare quanti impieghi si ab
biano.
9 lu-'lio 1861
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Ordina :
Che i Segretari Generali dei vari Dicasteri prescrivano a
'tutti i Capi delle pubbliche Amministrazioni di loro corri
spettiva dipendenza di ritirare da qualsiasi funzionario, im
piegato, uffiziale, soprannumero, od alunno una dichiarazione
ehe faccia manifesto quali soldi, indennità, gratificazioni, pez-
zotli, ed altro emolumento si abbiano, e per quali carichi,
siano a peso del bilancio dello Stato, o di qualunque pubblica
Amministrazione.
Che ove il «dichiarante godente più impieghi non perce
pisca gli averi corrispondenti a quelli dei posti che occupa,
ma goda degli averi annessi ai posti di grado inferiore , e
ciò per effetto delle disposizioni di massima dettate col Re
scritto di ottobre 1819 o per altre disposizioni posteriori,
debba farsene menzione nello statino alla colonna delle Os
servazioni.
Che tale dichiarazione, che dovrà esser firmata dal di
chiarante e vistata dal Capo dell'Amministrazione per la le
galità della dichiarazione medesima e per lo adempimento
in termine , sia presentata nel periodo improrogabile , cur-
suro dalla data di questa Ordinanza, per Palermo di giorni
241
dodici e per gli altri punti dell'Isola di giorni venti , sotto
la pena della sospensione del soldo od averi qualunque, ap
pena decorsi tali termini e non sia fatta la presentazione.
Che ne siano responsabili sul loro soldo i Capi dell'Am
ministrazione, se permetteranno che si ometta la osservanza
di tale disposizione.
Che tutti coloro che alterassero od occultassero nella
dichiarazione suddetta i veri loro averi di ogni natura, siano
destituiti, quando si paleserà la occultazione.
Che le dichiarazioni, di cui si tratta, sian fatte conformi
all'annesso modello.
Che infine i Capi delle Amministrazioni , raccolte che
avranno siffatte dichiarazioni, ne formino uno stato, che di
unita alle stesse trasmetteranno ai rispettivi Dicasteri nel ter
mine anco improrogabile di giorni otto.
Palermo 9 luglio 1861.
Il Luogoiencnle Generale del Re
A. DELLA ROVERE
242
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243
IV. 67.
Decreto che stabilisce l'uniforme ilei Battaglioni
dei Bersaglieri della Guardia Nazionale.
17 luglio 18f>1.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto l'art. 6 del decreto del 2 luglio corrente relativo alla
divisa dei Battaglioni dei Bersaglieri della Guardia Nazionale
di Palermo;
Visto il modello presentato dal Comandante Generale del
Corpo suddetto;
Sulla proposizione del Segretario Generale del Dicastero
dell'Interno;
Decreta :
Art. 1.
La divisa dei Battaglioni dei Bersaglieri della Guardia Nazio
nale di Palermo resta stabilita secondo il figurino annesso
al presente decreto, vistato dal Segretario Generale dell'In
terno.
Art. 2.
Il Segretario Generale dell'Interno è incaricato della ese
cuzione del presente decreto.
Palermo 17 luglio 1861.
11 Segretario Generale
«lei Dicastero dell'Interno
FARALPO
Il Luogotenente Generale del Re
A. DELLA ROVERE
244
N. 68.
Degreto col quale si dispone di ordinarsi il Liceo Nazionale
di Palermo ed il Ginnasio di S. Anna secondo la legge di
Istruzione pubblica del 13 novembre 1859.
3 seltembre 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Sulla proposizione del Segretario Generale per la pubblica
Istruzione;
Decreta : ^
Art. 1.
Le due sezioni del Liceo Nazionale di Palermo ed il Gin
nasio di S. Anna sono ordinali secondo le norme stabilite
per i Ginnasi e Licei dalla legge sulla pubblica Istruzione del
13 novembre 1859.
Art. 2.
I professori titolari addetti finora ad insegnamenti che fanno
parte dei nuovi stabilimenti d'istruzione secondaria sono con
servali.
Art 3.
A quelle cattedre che non furono per anco provvedute di
professori titolari saranno addetti insegnanti a titolo provvi
sorio, fino a che vengono eseguiti i concorsi a norma della
legge.
Art. 4.
Pei professori i quali rimangono in attività di servizio sarà
corrisposto il soldo a cominciare dal 1° novembre prossimo
sulla base delle tabelle F. e G. annesse alla legge dell'Istru
zione.
245
Art. 5.
Quei professori titolari, i cui assegnamenti non fanno parte
dei Licei e Ginnasi, secondo la citata legge, resteranno in di
sponibilità con lo stipendio che attualmente godono, insino
a che siano chiamati ad altri uffici di pubblica Istruzione.
Art. 6.
Il Segretario Generale per la pubblica Istruzione, e quello
per le Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente
decreto.
Palermo 3 settembre 1861.
Il Luogotenente Generale ilol Ite
A. DELLA ROVERE
Il Segrelario Generale
per In pulililica Istruzione
F. NAPOLI
N. 69.
Decreto col quale la Guardia Nazionale di Sicilia è chiamata
a somministrare tre Battaglioni per l'alta Italia.
4 seltembre 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto l'articolo 4 della legge del 4 marzo 1848;
Sulla proposizione del Segretario Generale dell'Interno;
Decreta:
Art. 1.
La Guardia Nazionale di Sicilia è chiamata a somministrare
per ora tre Battaglioni per servizio ordinario di distaccamento
per le Provincie dell'alta Italia.
246
Art. 2.
La forza di ogni Battaglione non potrà eccedere 600 uo
mini, compresi i graduati di cui nell'art. 35 della citata legge.
Art. 3.
Due dei detti Battaglioni saranno somministrati dalla città
di Palermo, ed il terzo in quanto a due compagnie da Mes
sina, una da Catania, ed altra da Trapani.
Art. 4.
Il Sindaco assistito dal Comandante del Corpo del rispet
tivo Comune procederà immediatamente alla formazione dei
suindicati distaccamenti, con le norme segnate all'art. HS
tra gl'iscritti del controllo del servizio ordinario, accettando
in preferenza coloro che si presenteranno volontariamente.
Art. 5.
Con speciali disposizioni sarà determinato il giorno della
riunione e della partenza di ciascuno dei Battaglioni sud
detti.
Art. 6.
La durata di siffatto servizio di distaccamento non oltre
passerà quella di giorni sessanta. *
Art. 7.
Le competenze e la disciplina verranno regolate con le nor
me prescritte nel succitato titolo IV della legge del 4 mar
zo 1848.
Art. 8.
I Maggiori Comandanti e lo Stato Maggiore dèi rispettivi
Battaglioni saranno da noi designati.
Art. 9.
II Segretario Generale dell'Interno è incaricato dell'esecu
zione del presente decreto.
Palermo 4 settembre 1861.
Il Luogotenente Generale del Ite
A. DELLA ROVERE
Il Segretario Generale
pel Dicastero dell' Interni)
FARALDO
247
IV. 70.
Decreto col quale si istituisce in Palermo una Commessione per
verificare le dichiarazioni per cumulo d'impieghi, e si danno
le norme per le operazioni a praticarsi.
o seltembre 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto il nostro decreto del 9 luglio ultimo, col quale ve
niva prescritto che i funzionari, impiegati, uffiziali, sopran
numeri, ed alunni dovessero dichiarare quali soldi, indennità,
gratificazioni, pezzotli, ed altri emolumenti si abbiano e per
quali carichi siano a peso del bilancio dello Stato, o di qua
lunque pubblica amministrazione;
Ritenuto ch'essendo già trascorsi i termini stabiliti per la
consegna delle anzidette dichiarazioni, fa d'uopo che si ad
divenga ad un diffinitivo provvedimento, per cui ogni cumulo
d'impieghi contrario alle leggi vigenti abbia a cessare;
Decreta :
Art. 1.
È istituita a Palermo una Commessione incaricata di rico
noscere in base alle disposizioni emanate anteriormente al
27 maggio ed emesse al 20 ottobre ultimo, quali siano gli
impiegati che occupino più impieghi che possano cumularsi,
coll'indicazione degli stipendi ed emolumenti di cui godono,
e quali gl'impiegati che abbiano contravvenuto alle leggi che
proibiscono il cumulo di più impieghi in uno stesso indi
viduo:
248
D'invitare, per mezzo dei rispettivi Capi di Amministrazione
gl'impiegati che si trovano nella incompatibilità di più im
pieghi a dichiarare in un termine breve ed uguale per tutti
da assegnarsi dalla Commessione medesima quale impiego in
tendono ritenere
Di proporre con rapporti distinti e separati per Ammini
strazione, di mano in mano che le perverranno siffatte dichia
razioni, quali siano gl'impiegati sui quali dovranno emanarsi i
decreti che stabiliscono avere gli stessi cessato o dover ces
sare da uno o più impieghi, e ritenere l'altro, liquidando il
costoro debito verso la cassa dello Stato per la indebita e-
sazione di stipendi.
Art. 2.
I Dicasteri trasmetteranno alla Commessione suddetta tutte
le dichiarazioni fatte dai singoli impiegati ai termini del no
stro decreto del 9 luglio.
Art. 3.
Saranno a cura di essa Commessione compilati in base alle
dichiarazioni suddette tanti Stati alfabetici quante sono le am
ministrazioni dei Dicasteri. Questi Stati comprenderanno tutti
gl'impiegati che trovansi nel godimento di stipendi, inden
nità, gratificazioni, pezzotti, ed emolumenti di qual siasi na
tura, provenienti dal cumulo di più impieghi.
Art. 4.
La Commessione potrà richiedere dallo Scrivano di Razione
tutte le notizie che le potranno abbisognare per verificare la
esattezza delle dichiarazioni fatte, e potrà pure rivolgersi a
tutti i Capi di Dicastero e di Ufficio per avere schiarimenti sulle
medesime.
Art. 5.
Quando si riconoscerà qualche inesattezza o mancanza nelle
dichiarazioni, ne sarà fatta annotazione nello Stato suddetto.
Art. 6.
Quando un impiegato chiamato ad optare fra uno o più
impieghi, mancherà di farlo nel termine prescritto come so
249
pra all'articolo 1°, resterà libero alla Commessione proporlo
perchè sia mantenuto più in uno che nell'altro impiego.
Art. 7.
In colonne apposite saranno indicate, le deliberazioni prese
dalla Commessione , gli uffici diretti ai Capi di amministra
zione, e le proposte fatte ai singoli impiegati, in dipendenza
delle medesime, indicando sempre la data delle une e delle
altre.
Art. 8.
La Commessione sarà composta dal signor Barone Pietro
Scrofani, Presidente della Gran Corte dei Conti, da Presidente;
e dai signori Vincenzo Errante Consigliere della Corte Su
prema di Giustizia, Francesco La Cava Consigliere della Gran
Corte dei Conti, Francesco Paolo Perez Consigliere della Gran
Corte suddetta, Niccolò Musmeci Giudice di Gran Corte Cri
minale, funzionante nella Gran Corte Civile, Barone Butè Con
sigliere di Governo, membri.
I medesimi elegeranno fra i diversi Dicasteri od Uffizi
un impiegato, che non riunisca in se più impieghi, per loro
Segretario.
Art. 9.
Le sedute saranno periodiche, e si terranno nel locale della
Gran Corte dei Conti.
Palermo 5 settembre 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
A. DELLA BOVEBE
17
250.
N. 71.
Editto relativo alle obbligazioni dette di semenze e soccorsi
e di mercanti a massari per agevolare la semina e la cul
tura delle terre.
19 seltembre t86l.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto l'Editto del di 18 ottobre 1860 riguardante le obbli
gazioni dette di semenze e soccorsi e di mercanti a massari,
che sono in uso in queste provincie;
Facendo uso delle facoltà comprese nel Real Decreto del
dì 5 maggio 1861;
Ordina quanto segue :
Art. 1.
I Sindaci dovranno nei luoghi compresi nella loro ammi
nistrazione con tutti i mezzi, che crederanno più conducenti,
insinuare e prestare la loro opera , perchè siano abilitati i
coltivatori alla semina, mediante i soccorsi di genere e da
naro, che i proprietari ad essi diano nella sicurezza che sa
ranno agevolati per lo rimborso dei loro crediti.
Art. 2.
Potrà contrarsi l'obbligazione nascente da tali soccorsi per
mezzo di pubblici strumenti, di libri burgensatici, o di al
tre scritture private, ovvero di taglie.
251
Tutti i descritti contratti sia in forma autentica, sia in
carta privata saranno registrati gratuitamente.
Art. 3. .
Avranno esecuzione le convenzioni stabilite fra contraenti
per la restituzione delle semenze e dei soccorsi con l'aumento
di tumoli due o più secondo il costume, o pure secondo la
meta e valuta; e con ragionarsi il prezzo dei frumenti per
semenze e soccorsi al tempo della consegna da restituirsi coi
frutti al 7 per 100 al tempo del ricolto.
Art. 4.
Per la riscossione di tali crediti, potrà il creditore seque
strare i fruiti del fondo , che per gli ottenuti soccorsi sia
stato coltivato; nè i detti frutti potranno trasportarsi altrove
finche non si sia soddisfatto il debito. Ed a tale uopo il cre
ditore avrà il dritto di apporre delle guardie per la custo
dia a spese del debitore, allorchè il debito si trovi già ma
turato, o pure a sue proprie spese finché non sarà scaduto
il maturo.
Art. 5.
Il credito nascente da prestazione di semenze e soccorsi,
che abbiano abilitato il coltivatore alla semina ed al ricolto,
conserverà ancora il privilegio accordato dallo articolo 1971
delle leggi civili.
Art. C.
L'azione tendente alla consecuzione di tali crediti a qua
lunque somma ascendano dovrà sperimentarsi innanzi al giu
dice di mandamento, od al suo supplente; e nei luoglii ove
non risegga il giudice di mandamento innanzi a chi ne fa le
veci : essendo per questa sola materia estesa la giurisdizione
al medesimo oltre il valore di venti once.
252
Art. 7.
Le sopradette disposizioni sono applicate ai contratti co
nosciuti sotto il nome di mercanti a massari, mediante i quali
i proprietari prestano dei soccorsi ai coloni dopo la semina
per la loro sussistenza , e per i bisogni ulteriori della col
tivazione , me ree la obbligazione dei generi da prodursi, e
con la preventiva vendita di essi alla meta, o con la pegno-
razione delle derrate esistenti, o con i contratti denominati
a godere.
Palermo 19 settembre 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
I. PETTINENGO
Il Segrelario Generale
del Dicastero di Grazia e Giustìzia
e degli Affari Ecclesiastici
PAOLO MALTESE
N. 72.
Decreto che stabilisce l'interesse per le operazioni della Cassa
di Sconto di Palermo dal giorno 20 ottobre 1861.
16 ottobre 18G1.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto lo articolo 4 del decreto del 27 dicembre 1858 sulla
istituzione della Cassa di Sconto in Sicilia;
Visto il rapporto del Consiglio della Cassa di Sconto in
233
Palermo, e quello del Direttore Presidente della Cassa me
desima;
Inteso il parere della Commessione all'uopo incaricata;
Tenuto presente che per telegramma del 13 ottobre si è
conosciuto che lo sconto a Torino è al sei e mezzo per
cento;
Sulla proposizione del Segretario Generale per le Finanze;
Ordina :
Che a far tempo dal giorno venti dello andante mese lo
interesse per lo sconto delle cambiali traettizie , e di altri
effetti commerciali resta così fissato :
A tre mesi il cinque e mezzo per cento;
A quatro o cinque mesi il sei per cento;
A sei mesi il sei e mezzo per cento;
Palermo 16 ottobre 1861.
Il Lifbgotenenle Generale del Re
I. PETTINENGO
Il Segrelario Generale
pel Dicastero delle Finanze
CACCIA
N. 73.
Decreto che proroga il termine pel compimento delle opera
zioni per la commuta dei canoni dovuti in genere al Comune
di Caltagirone.
17 ottobre 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visti i Decreti del 26 giugno e li agosto 1860 riguardanti
la commutazione in danaro dei canoni dovuti in genere al
comune di Caltagirone;
254
Veduto l'altro decreto del 28 maggio 18C1 con cui fu pro
rogato a tutto il corrente mese di ottobre il termine asse
gnato per le relative operazioni;
Veduto il rapporto del Presidente della Gran Corte Civile
di Palermo signor Pietro Cali, già nominato arbitro ed ami
chevole compositore per la commutazione di cui sopra è
persona;
Sulla proposizione del Segretario Generale incaricato del
Dicastero dell'Interno;
Decreta :
il termine fissato pel compimento delle operazioni neces
sarie per la commutazione dei canoni anzidetti rimane pro
rogato a tutto dicembre di quest'anno 1861.
Il Segretario Generale del Dicastero dell'Interno è incari
cato dell'esecuzione del presente decreto.
Palermo 17 ottobre 1861.
Il Luogotenente Generale del lìe
I. PETTINENGO
II Segrelario Generale pel Dicastero dell' Interno
FAIMLM)
255
N. 74.
Decreto f/»c istituisce una Cassa centrale di risparmio per la
Sicilia, con sede in Palermo, sotto il titolo Vittorio Emanue
le, ed assegna 168 libretti di deposito di lire 20 per cia
scuno da distribuirsi a sorte ai genitori poveri dei coscritti
della classe 1840 che avranno raggiunto il rispettivo Corpo.
21 ottobre 1801.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Veduto il decreto Regio del 27 dicembre 1858, col quale
furono istituite le Casse di Sconto in Sicilia;
Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze;
Dechetà :
Art, 1.
È fondata una Cassa centrale di risparmio per le provin
cie Siciliane, sotto il titolo — Vittorio Emanuele.
La stessa avrà sede in Palermo nel palazzo dell'antica
Zecca.
Art. 2.
Potranno secondo il bisogno esser fondate delle Casse li
liali in tutti gli altri Comuni delle Provincie suddette.
Art. 3.
Alla Cassa centrale è accordato per dote perpetua il ca
pitale di Lire quarantaduemila cinquecento (42500).
Art. 4.
Tale somma sarà prelevata dal fondo di utili delle Casse
di Sconto, cioè Lire venticinquemila e cinquecento (25500)
256
da quella di Palermo, e Lire diciassettemila (17000) da quella
di Messina. Questa dote allorquando sarà istituita la prima
Cassa filiale in Messina o Catania sarà accresciuta di altre
Lire venticinquemila (25000) da prelevarsi come sopra e
nella stessa proporzione. '
Art. 5.
Le somme suenunciate sono dichiarate fondi propri della
Cassa di risparmio ed indipendenti da ogn "altra amministra
zione.
Art. 6.
La Cassa sarà con Regio decreto autorizzata a ricevere per
atto tra vivi e per testamento le donazioni, le eredità i la
sciti che sarebbero fatti a suo favore conformandosi alle di
sposizioni del Codice.
Tali liberalità diverranno parte integrante della dote della
tassa, la quale servirà di guarentigia speciale a favore dei
depositanti , le di cui somme depositate saranno dichiarate
insequestrabili pel suddetto decreto.
Art. 7.
La Cassa riceverà i depositi in tutte le domeniche, e le
dimande di restituzione in tutti i lunedì.
Art. 8.
I depositi non potranno essere minori di una Lira , essi
non saranno fruttiferi che arrivati a Lire cinque. Tutte le
frazioni di cinquine di Lire non godranno interesse.
Art. 9.
Gl'interessi cominceranno a decorrere 15 giorni dopo che
sarà compiuta la somma fruttifera : la liquidazione di questi
interessi sarà fatta due volte l' anno alla scadenza di ogni
semestre cioè a 30 giugno e 31 dicembre.
Scorsi i primi 15 giorni dei mesi di gennaio e di lu
glio di ogni anno, gli interessi non richiesti dai depositanti
saranno riguardati come novello deposito, ed uniti al capi
tale diverranno anch'essi fruttiferi.
Art. 10.
Ciascun deposito cesserà di esser fruttifero se nel corso
di un anno non sarà stato accresciuto da un nuovo versa
mento.
Art. 11.
La Cassa corrisponderà ai depositanti un interesse in ra
gion danno; questo interesse che rimane per ora fissato al 4 %
dovrà essere regolato in ogni semestre a seconda delle con
dizioni economiche e commerciali del paese.
Gli utili netti della Cassa impingueranno in ogni anno
il fondo di dote, e serviranno di norma per aumentare l'in
teresse in favore dei depositanti.
Art. 12.
Ogni depositante ha diritto ad aver restituila in tutto o in
parte la somma da lui versata ed accresciuta dagl'interessi.
Questa restituzione sarà fatta fra due giorni dalla dimanda
ove la somma non ecceda le lire cento (100), e dopo quin
dici giorni per oghaltra somma maggiore.
Dal giorno della richiesta cesseranno di correre gl'inte
ressi sulla somma domandata.
Art. 13.
Ciascun depositante sarà provveduto a sue spese di un li
bretto nominativo della Cassa, nel quale saranno iscritti tutti
i depositi e rimborsi e servirà di titolo al proprietario.
Questo libretto che sarà esente da qualsiasi dritto di bollo
non è trasferibile.
Art. 14.
Qualora i risparmi depositati ed accresciuti dagl'inte
ressi raggiungessero il capitale bisognevole per l'acquisto di
Lire venti (20) di rendita sul Gran Libro, il proprietario di essi
avrà dritto a chiedere la conversione del libretto di deposito
in titolo di rendita sullo Stato. Questo dritto di conversione
potrà essere esercitato dalla Cassa anche senza la domanda
del depositante.
258
Art. 15. '
Tutti i fondi della Cassa tanto per dote che per depositi
potranno essere collocati :
1 ° In acquisto di boni del Tesoro colle scadenze di tre
a sei mesi.
2° In acquisto di rendita sul Gran Libro del debito pub
blico.
3° In anticipazioni agli agricoltori coi medesimi interessi
e privilegi che è stato solito accordarsi per Editto annuale
per le anticipazioni di sementi e soccorsi.
4° In pignorazione degli estratti descrizione e dei cer
tificati al latore di rendita iscritta sul Gran Libro del debito
pubblico coli' interesse medesimo , che per la simile opera
zione si troverà stabilito per la Gassa di Sconto di Palermo.
Art. 16.
La Gassa di risparmio sarà amministrata da un Consiglio
di direzione composto da cinque individui da nominarsi dal
Governo: tre di essi saranno scelti tra i negozianti e i pro
prietari più reputati nella piazza.
Di questi tre sarà cambiato uno in ciascun anno secondo
lordine della loro nomina.
Art. 47.
Nessuna deliberazione potrà essere presa dal detto Consi
glio senza l'intervento di due dei suoi membri oltre il Pre
sidente.
Le deliberazioni hanno luogo a maggiorità di voti. In
caso di parità prepondera la voce del Presidente o di chi ne
fa le veci.
Art. 18.
Nei mesi di gennaio e luglio di ogn'anno il Consiglio do
vrà presentare al Governo, e pubblicare sul giornale Officiale
lo stato dimostrativo della situazione e contabilità della Cassa.
Art. 19.
Con altro apposito decreto sarà destinato il giorno in. cui
la Cassa comincerà le sue operazioni.
259
Art. 20.
Al più presto sarà emesso un regolamento che determi
nando l'organizzazione interna della Cassa, specificherà tutte
le operazioni di dettaglio inerenti al servizio della stessa.
Art. 21.
Sulla dotazione come sopra segnata saranno prelevate Lire
tremilalrecentosessanta (3360); con questa somma saranno
formati centoscssantotto (168) libretti condizionati di depo
sito della Cassa di risparmio per la somma ciascuno di Lire
venti (20), i quali nel giorno dell'apertura della Gassa cen
trale di risparmio saranno, alla ragione di ventiquattro libretti
per ciascuna provincia, distribuiti a sorte ai genitori poveri
di coloro, che destinati dalla legge della leva avranno rag
giunto il Corpo al quale saranno ascritti.
A tal uopo restano sin da ora incaricati i rispettivi Go
vernatori a formare i corrispondenti notamenti.
Questi notamenti saranno dopo completati trasmessi alla
Luogotenenza Generale in Palermo.
Ordiniamo che il presente, munito del Sigillo dello Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser
vare.
Palermo 21 ottobre 186l.
il Luogotenente Generale del He
I. PETTINENGO
Il Segrelario Generale delle Finanze
CACCIA
260
N. 73.
Decreto che dispone di formarsi sulla Cassa centrale di rispar
mio altri 168 libretti di lire 20 da distribuirsi a sorte ai
genitori poveri dei coscritti della classe 1841 che avranno
raggiunto il Corpo, al quale saranno destinati.
IO novembre 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL UE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Veduta la legge del 22 agosto 1861 per operarsi una leva
militare sui nati dell'anno 1841;
Veduto il decreto del 21 ottobre decorso col quale, nel
fondarsi una Cassa centrale di risparmio per le Provincie Si
ciliane, furono assegnati 168 libretti condizionati di depo
sito per distribuirsi a sorte ai genitori poveri di quei con
scritti, che avranno raggiunto il Corpo al quale saranno
destinati;
Considerato esser pur giusto che un tal beneficio stabilito
per la leva autorizzata sui nati del 1840, venga del pari e-
steso ai genitori di coloro, che saran designati dalla sorte a
formare il contingente di prima categoria nella leva da ope
rarsi giusta la legge del 22 agosto 1861;
Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze;
Decreta:
Art. 1.
Sulla dotazione della Cassa centrale di risparmio per le
261
Provincie Siciliane, instituita col decreto del 21 ottobre 1861,
saranno prelevate altre Lire tremila trecento sessanta per
formarsene 168 libretti condizionati di deposito per la somma
ciascuno di lire venti.
Questi libretti nel giorno dell'apertura della Cassa cen
trale suddetta saranno, in numero di 24 per ogni Provincia,
distribuiti a sorte ai genitori poveri di coloro , che , desi
gnati a formare il contingente di prima categoria nella leva
da operarsi sui nati nel 1841, avranno raggiunto il Corpo,
al quale saranno destinati.
Art. 2.
I Prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati di for
mare i correlativi notamenti, che, dopo completati, saranno
trasmessi alla Luogotenenza Generale in Palermo.
Ordiniamo che il presente, munito del Sigillo dello Sta
to , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de
creti , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Palermo IO novembre 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
I. PETTINENGO
Il Segrelario Generale delle Finanze
CACCIA
262
N. 76.
Decreto organico del Consiglio di direzione della Casta
centrale di risparmio.
H n ove mitre. 1861.
il luogotenente: generale del re
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Veduto l'articolo 16 del decreto del 21 ottobre decorso,
col quale fu fondala una Cassa centrale di risparmio per le
Provincie Siciliane;
Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze;
Decreta:
Art. 1.
Il Consiglio di direzione della Cassa centrale di risparmio
per le Provincie Siciliane, istituita col Decreto del 21 otto
bre 1861, sarà composto da un Presidente, e da quattro Con
siglieri.
Avrà inoltre un Segretario Cancelliere per la redazione
e tenuta del registro delle deliberazioni.
Art. 2.
Sono nominati cioè :
Presidente —Il signor Romualdo Trigona Principe di S. E-
lia Senatore del Regno.
Consiglieri — I signori Domenico Peranni Controlloro ge
nerale , Avvocato Francesco Crispi Genova Deputato al Par
lamento, Professore Giovanni Bruno, e Paolo Briuccia.
Per le funzioni di Segretario-Cancelliere sarà dal Consi
263
glio di direzione proposto all'approvazione del Governo uno
degli impiegati della Cassa medesima.
Art. 3.
Il Segretario Generale delle Finanze rimane incaricato del
l'esecuzione del presente decreto.
Palermo li novembre 18C1.
Il Luogotenente Generale del Re
I. PETTINENGO
Il Segrelario Generale delle Finanze
CACCIA
IV. 77.
Decreto col quale si accorda il chiesto congedo al Segretario
Generale di Sicurezza pubblica signor Clarenza, e s'incarica
della gerenza di questo Dicastero il Segretario Generale del
l'Interno cavaliere Faraldo.
21 novembre 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Vista la lettera del signor Clarenza in data 20 corrente,
colla quale per ragione di salute chiede un congedo, che gli
è accordato;
Visto l'art. 4 del Regio decreto 5 maggio 1861;
Abbiamo determinato:
Il signor cavaliere Faraldo Segretario Generale dell'Interno,
264
è incaricato provvisoriamente della gerenza della Segreteria
Generale di Sicurezza pubblica.
Palermo dal Real Palazzo a 21 novembre 1861.
Il Luogotenente Generale del He
1. PETTINENGO
N. 78.
Decreto che accorda una nuova proroga di termine per com
piere le operazioni della commuta dei canoni dovuti in ge
nere al comune di Caltagirone.
1* dicembre 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Veduti i decreti del 26 giugno e 14 agosto 1860 riguar
danti la commutazione in danaro dei canoni dovuti in ge
nere al comune di Caltagirone;
Veduto l'altro decreto del 17 ottobre 1861, con cui fu pro
rogato a tutto il corrente dicembre il termine assegnato pel
compimento delle relative operazioni;
Tenuto presente il rapporto del Presidente della Gran
Corte Civile di Palermo signor Pietro Cali, già nominato ar
bitro ed amichevole compositore per la commutazione di cui
sopra è parola;
Sulla proposizione del Segretario Generale incaricato del
Dicastero dell'Interno;
Decreta :
Il termine fissato al compimento delle operazioni neces
sarie per la commutazione dei canoni anzidetti rimane pro
rogato a tutto aprile del vegnente anno 1862.
265
Il Segretario Generale del Dicastero dell'Interno è incari
cato della esecuzione del presente decreto.
Palermo 14 dicembre 1861.
II Luogotenente Generale del Re
I. PETTINENGO
11 Segrelario Generale del Dicastero dell'Interno
FARALDO.
N. 79.
Decreto che approva il regolamento per la organizzazione della
Cassa centrale di risparmio, e per le operazioni del servizio.
È seguito dal regolamento.
28 dicembre 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Veduto il decreto di istituzione della Cassa centrale di ri
sparmio in Palermo del 21 ottobre ultimo;
Sulla proposta del Segretario Generale delle Finanze;
Decreta :
È approvato il regolamento annesso riguardante l'organiz
zazione interna della Cassa suddetta, e le operazioni inerenti
al servizio istesso.
Il Segretario Generale delle Finanze è incaricato della e-
secuzione del presente decreto.
Palermo 28 dicembre 1861.
Il Luogotenente Generale del Ile
I. PETTINENGO
Il Segrelario Generale
CACCIA.
18
266
REGOLAMENTO
per la Cassa centrale di risparmio delle Provincie Siciliane
fondata in Palermo sotto il titolo — Vittokio Emanuele.
TITOLO I.
DELL AMMINISTRAZIONE DELLA CA9SA DI RISPARMIO CENTRALE.
Del Consìglio di Amministrazione.
Art. 1.
La Cassa di risparmio centrale istituita in Palermo col de
creto del 21 ottobre 1861 sarà amministrata ai termini dello
art. 16 di esso decreto da un Consiglio di amministrazione,
composto da un Presidente , e quattro Consiglieri , e sarà
immediatamente vigilata da un Direttore, che potrà scegliersi
dal Luogotenente Generale fra i quattro Consiglieri. In questo
caso sarà subito rimpiazzato il posto di Consigliere che l'i-
mane vacante. i
Art. 2.
Il Consiglio di amministrazione sempre collo intervento
del Direttore esaminerà tutti gli affari della Cassa , e deli
bererà a maggioranza assoluta di voti ai termini dello arti
colo 17 del decreto.
Art. 3.
Il Consiglio determinerà, sulla proposizione del Direttore,
dello impiego preferibile, tra quelli indicati dallo articolo 15,
dei danari che saranno depositati alla Cassa , adottando se
condo la disponibilità, una o più dei generi di impiego in
esso articolo espressati.
267
Resta però espressamente vietato di impiegare in rendita
sul Gran Libro quando il corso è al di sopra della pari ,
meno pel caso, preveduto allo art. 85 del presente regola
mento.
Art. 4.
Il Consiglio proporrà altresì al Luogotenente Generale tutte
altre specie di impiego, che giudicherà utile nello interesse
dell'amministrazione.
Art. 5.
Al Consiglio spetta la proposta al Luogotenente Generale,
dei rimpiazzi, e delle promozioni degli impiegati della Cassa,
come ancora la proposta, ove occorra, delle destituzioni, in
tese nell'uno e nell'altro caso le proposizioni del Direttore.
Art. 6.
Il Consiglio approverà in ogni semestre lo stato dimostra
tivo . della situazione e contabilità della Cassa, voluto dall'ar
ticolo 18 del decreto succennato.
Art. 7.
Proporrà al Luogotenente Generale per mezzo del Direttore
le modificazioni alla ragionata dello interesse, tanto attivo che
passivo, secondo lo andamento della amministrazione.
Proporrà l' occorrente pel ritiro dei capitali impiegati,
qualora fosse necessario , e provvedere in generale a tutte
le misure di urgenza, che saranno richieste dal corso degli
affari, o provocati dal Direttore, salvo a darne conio al Luo
gotenente Generale.
Art. 8.
Questo Consiglio si adunerà ordinariamente due volte al
mese , ed estraordinariamente tutte le volte che il bisogno
lo esiga sia spontaneamente sullo invito del Presidente, sia
sulla dimanda che il Direttore ne farà al Presidente.
Art. 9.
Qualora il Presidente non intervenisse, il Consigliere più
anziano di età ne assumerà le funzioni.
Art. 10.
Le adunanze del Consiglio saranno legali collo intervento
268
di tre membri , oltre al Direttore, il quale avrà solamente
voto consultivo.
Art. 11.
Le sedute saranno assistite da un Segretario Cancelliere,
che compilerà i processi verbali , annotandovi non solo le
deliberazioni della maggioranza, ma altresì i voti della mi.
noranza, e questi verbali saranno sottoscritti da tutti i com
ponenti intervenuti, e dal Segretario Cancelliere.
Del Direttore.
Art. 12.
Il Direttore è lo immediato esecutore di tutte le delibe
razioni del Consiglio.
Art. 13.
Egli dirigerà lo andamento del servizio ai termini del pre
sente regolamento, ed eserciterà una ispezione superiore sulle
diverse Casse di risparmio filiali, che si fonderanno nelle pro
vincie. Corrisponderà col Segretario Generale del Dicastero
delle Finanze presso il Luogotenente Generale, e con le altre
autorità e magistrature , cui occorrerà rivolgersi per affari
della Cassa.
Art. 14.
Egli rappresenterà la Cassa nei suoi rapporti coi terzi ed in
giudizio, e firmerà col Segretario Cancelliere tutti gli atti, che
si faranno nello interesse della stessa. Riscuoterà i crediti ed
eseguirà lo impiego dei fondi ed il ritiro dei capitali colle
norme prescritte nel presente regolamento , ed a coerenza
delle deliberazioni del Consiglio.
Art. 15.
Destinerà i forensi, per le procedure analoghe contro i de
bitori alla scadenza degli atti corrispondenti.
Art. 16.
Disporrà che al principio di ogni mese il ragioniere rivi
sore gli presenti uno stato preciso di tutte le scadenze at
269
tive e passive della Cassa ricorrenti nel corso del mese per
frutti, per capitali, o per qualsiasi altra dipendenza
Esigerà del pari che il ragioniere registratore addetto al
servizio della Cassa gli rimetta in tutti i giorni, in cui starà
aperta, un rapporto delle operazioni che avranno avuto luogo.
Art. 17.
Farà annualmente compilare dagli impiegati il rendimento
dei conti, e lo presenterà all'approvazione del Consiglio.
Art. 18.
Alla fine di ogni mese il Direttore farà compilare, e pub
blicare un prospetto statistico dello stato della Cassa in cui
figurerà lo ammontare dei depositi, e dei rimborsi nel corso
del mese, e la situazione attiva e passiva dell' amministra
zione alla fine di ogni mese.
Art. 19.
Riterrà presso di se i libretti di credito da consegnarsi ai
depositanti alla Cassa, lasciandone soltanto un discreto nu
mero in mano del ragioniere registratore per supplire ai gior
nalieri bisogni.
Art. 20.
Meno per le restituzioni dei depositi ai termini del pre
sente regolamento, nessun pagamento potrà effettuarsi dalla
Cassa, senza che ne sia rilasciato dal Direttore ordinativo in
iscritto.
Art. 21.
Sarà cura del Direttore di fare nel corso dell'anno almeno
due rivisioni impreviste di cassa.
A queste revisioni di cassa interverrà uno dei Consiglieri,
che all' oggetto , dietro invito del Direttore verrà destinato
volta per volta dal Presidente. Dell' eseguita revisione sarà
redatto analogo processo verbale dal Segretario Cancelliere.
Art. 22.
Il Direttore potrà sospendere gli impiegati della Cassa ,
quando lo creda conveniente, rendendo conto in tre giorni
al Consiglio dei motivi che cagionarono la sospensione, però
270
nei casi di destituzione , provocherà prima dal Consiglio la
corrispondente deliberazione, che sarà sottoposta al Luogote
nente Generale.
Art. 23.
Terrà una delle chiavi della cassa, l'altra delle quali sarà
tenuta dal Tesoriere.
Disporrà quanto occorra, nei limiti sempre delle sómme
allogate nel Bilancio preventivo della Cassa ; pel provvedi
mento di gasti di libri , di stampe e tutto altro che potrà
abbisognare all'amministrazione dandone conto al Consiglio
alla fine di ogni anno ai termini dello articolo 17.
Art. 24.
Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo il Con
siglio destinerà uno dei Consiglieri per assumere le funzioni
dandone conto al Governo.
Degli impiegati della cassa centrale.
Art. 25.
All'amministrazione della Cassa centrale di risparmio sa
ranno addetti otto impiegati di scrittura, cioè:
Un segretario cancelliere , con lo stipendio di annue
Lire 2000.
Un ragioniere controllo e rivisore con Lire 1200.
Un ragioniere registratore con Lire 1200.
Un tesoriere con Lire 1200.
Due commessi aiutanti, con Lire 1000 per ciascuno.
E due applicati con Lire 800 per ognuno.
Vi saranno inoltre addetti , quando sorgerà il bisogno,
un avvocato ed un patrocinatore per le contrattazioni e per
gli affari litigiosi.
Art. 26.
Questo numero potrà accrescersi secondo la estensione de
gli affari, e delle Casse filiali, nei quali casi il Consiglio ne
farà conoscere il bisogno al Luogotenente Generale.
Oltre agli impiegati di scrittura vi sarà un usciere cu
stode con lire 600 ed un barandiere con lire 450.
271
Art. 27.
Saranno essi sotto la immediata dipendenza del Direttore
della Cassa e subordinati altresì al Consiglio di amministra
zione.
Del Segretario Cancelliere.
Art. 28.
Il Segretario Cancelliere sarà alla immediazione del Diret
tore, interverrà nelle sedute del Consiglio, ai termini dello
art. 1 del decreto del Luogotenente Generale del 14 novem
bre 1861.
Art. 29.
Saran di suo carico la corrispondenza, la compilazione dei
processi verbali delle sedute, gli appuntamenti, le ordinanze
ed altro che possa riguardare gli affari della Cassa. — Par
teciperà a chi convenga con darne copia da lui firmata le
disposizioni emesse dal Direttore, ed invigilerà sulla esatta
osservanza delle leggi , e dei regolamenti in vigore e che
saranno emessi in avvenire, e laddove il bisogno lo esiga,
provocherà dal Direttore gli opportuni provvedimenti.
Egli sarà il conservatore di tutte le carte che gli sa
ranno consegnate dal Direttore , non che dei suggelli della
Cassa.
È incaricato da ultimo della statistica delle operazioni
della Cassa e di tutte altre incumbenze che dal Direttore po
tranno affidarglisi con lo aiuto di quei commessi che vi sa
ranno dal medesimo destinati.
Del Ragioniere Controllo e Revisore.
Art. 30.
Dirigerà tutti i lavori di contabilità che all'amministrazione
si riferiscono, curerà che dagli impiegati cui appartenga si
tengano sempre al corrente i libri di scrittura, registri e si
mili elementi necessari allo andamento del servizio.
Art. 31.
Sarà di lui obbligo far redigere ed esemplare settimanil
272
mente dai suoi impiegati lo stato di tutte le operazioni di
risulta della Cassa di risparmio, e dopo di essersi dallo stesso
esaminato e soscritto, ne presenterà un doppio originale al
Direttore, e ne riterrà un terzo per se.
Art. 32.
Laddove egli si accorgesse dagli elementi, e dai riscontri
che riceverà dagli impiegati ragionieri che il servizio con
tabile della Cassa non proceda in regola, o non sia al cor
rente , nè da per se potrà ottenere le modificazioni che si
convengono ne farà rapporto in iscritto al Direttore, pei suoi
superiori provvedimenti.
Art. 33.
Egli terrà presso di se il libro che sarà destinato al ne
goziato della Cassa secondo la modula approvata dal Consi
glio di amministrazione, e servirà per tutti i titoli di debito
e credito che possano esistere contro o a favore della Cassa.
Art. 34.
Terrà il libro denominato Libro dei Depositi, il quale sarà
destinato ai conti dei depositanti conforme alla modula ap
provata dal Consiglio di amministrazione.
Art. 35.
Dopochè il ricorrente alla Cassa si sarà posto in regola
col ragioniere registratore passerà immediatamente dal ragio
niere controllo e revisore, il quale dovrà registrare la par
tita al libro depositi , ponendo inoltre la sua firma sul li
bretto se si tratterà diversamente nella Cassa, ed in caso di
pagamento l'apporrà ancora sul mandato.
Art. 36.
Egli dovrà trovarsi alla Cassa in tutti i giorni, e per tutto
il tempo in cui sarà aperta pel servizio pubblico , oltre a
quelli che sono necessari pel servizio interno.
Art. 37.
Al principio di ogni mese egli dovrà presentare al Diret
tore della Cassa uno stato preciso di tutte le scadenze attive
e passive sia per frutti, o per capitali, o per qualsiasi altra
273
dipendenza , e disporrà i mandati corrispondenti di entrata
e di uscita.
Art. 38.
Alla fine di ogni semestre regolare i conti di tutti i depo
sitanti capitalizzando i frutti decorsi a favore di essi nel modo
e colla misura stanziata nel decreto del 21 ottobre.
Del Ragioniere registratore.
Art. 39.
A (mesto impiegato si presenteranno tutti i ricorrenti alla
Cassa perciò dovrà esso trovarsi a loro disposizione in tutti
i giorni, nei quali lo stabilimento sarà aperto per riscuotere
o per pagare, oltre a quelli in cui sarà aperta per servizio
interno.
Art. 40.
Egli avrà presso di se un numero fìsso di libretti da di
stribuirsi ai depositanti, e le module dei bullettini di rim
borso, e dei mandati di entrata e di uscita con due registri
per segnarvi le partite. In tutto secondo le module, che saran
determinate dal Consiglio di amministrazione.
Art. 41.
Il numero dei libretti come sopra indicato per essere ri
tenuto fissamente dal registratore verrà al medesimo passato
dal Direttore della Cassa. Il registratore avrà cura di far co
noscere al Direttore la quantità dei libretti distribuita per-
ogni giorno di operazioni, onde sia ricompletato il numero
di quelli rilasciati alla di lui custodia.
Art. 42.
In un quadernetto espressamente preparato terrà registrati
i nomi di tutti i creditori della Cassa per depositi.
Art. 43.
Quando alcuno gli si presenterà per depositare qualche
somma alla Cassa di risparmio, egli dovrà consegnargli un
libretto , facendosene pagare lo importare, se il ricorrente
274
offrirà per la prima volta di versare nella Cassa , se avrà
fatto avanti altri versamenti , chiederà la esibizione del li
bretto, che il depositante già dee avere, senza la presenta
zione del quale ricuserà il nuovo deposito.
Art. 44.
Nell'uno o nell' altro caso segnerà nel libretto la somma
che il ricorrente vuol depositare, apponendo la sua firma al
luogo perciò espressamente destinato, prendendone nota nel
suo registro del conto corrente, e segnando sul catalogo al
fabetico dei depositanti il nome di qualunque si presentasse
per la prima volta a fare un deposito.
Art. 45.
Allorquando la Cassa dovrà far pagamenti o riscossioni per
qualunque altro titolo che non sia di deposito il registratore
emetterà i mandati di uscita o di entrata dietro altrettanti
ordini del Direttore della Cassa.
Art. 46.
Così questi ordini saranno necessari quando la Cassa som
ministrerà ad imprestito, pagherà o riceverà frutti di cambio,
pagherà gli stipendi agli impiegati, e qualunque altra somma
relativa alle spese di propria amministrazione.
Art. 47.
Tutti i giorni nei quali la Cassa starà aperta, il registra
tore dovrà fare rapporto scritto al Direttore di tutte le ope
razioni che saranno state eseguite in ciascheduno giorno.
Art. 48.
Dovrà tenere costantemente presso di se le chiavi delle
stanze nelle quali si faranno le operazioni della Cassa di ri
sparmio, permettendo solamente nel tempo in cui la Cassa
dovrebbe stare chiusa lo ingresso nelle suddette stanze al
Direttore, ai Componenti il Consiglio, ed agli impiegati per
ragion di servizio. In caso di assenza o di impedimento dovrà
consegnare le chiavi al ragioniere controllo.
275
Del Tesoriere.
Art. 49.
Il Tesoriere della Cassa di risparmio dovrà prestare una
cauzione di lire 200 di rendita sul Gran Libro , ed è esso
solo risponsabile di tutte le somme introitate secondochè ri
sulta dai libri di contabilità.
Questa cauzione potrà aumentarsi a misura che i ver
samenti diverranno importanti.
Art. 50.
Esso effettuirà i pagamenti o riscuoterà conformemente ai
mandati che riceverà firmati dal ragioniere registratore , e
dal ragioniere controllo-revisore.
Ove una di queste due firme mancasse il pagamento sa
rebbe a tutto rischio del Cassiere.
Art. 51.
Quando si tratterà di deposito, o di restiluzione di depo
siti, il Tesoriere firmerà il libretto del depositante nel luogo
per esso riserbato, e trattandosi di qualsiasi pagamento, avrà
cura di farsi fare ricevuta della somma pagata in pie del man
dato. Quando chi dovrà ritirare non sappia scrivere, il Teso
riere noterà questa circostanza nel luogo nel quale dovrebbe
stare la firma.
Art. 52.
ll giorno seguente a quello fissato pei depositi , il Teso
riere dando conto al Direttore dello ammontare di essi ver
serà in Banco le somme incassate facendone introito nella
madrefede — Conto depositi, di cui è parola all'art. 60 e ri
tenendo soltanto un decimo , o quella somma che sarà in
seguito determinata dal Consiglio , onde far fronte pronta
mente ai rimborsi inferiori a 100 lire.
Verserà ugualmente in banco tutte le altre somme che
saranno riscosse nello interesse della Cassa per frutti, o ren
dite, facendone introito nella madrefede. — Conto di interessi.
Art. 53.
Tutte le regole solite osservarsi ed imporsi per la custo
276
dia del denaro nelle casse regie, sono applicabili alla conser
vazione delle somme depositate nella Cassa di risparmio la cui
amministrazione dee riguardarsi come una parte di servizio
pubblico.
Art. 54.
Il Tesoriere sarà soggetto almeno a due revisioni improv
vise nel corso dell' anno a piacere del Direttore che dovrà
eseguirle.
Art. 55.
Tutti gli altri impiegati saranno destinati dal Direttore nei
diversi uffici, secondo che esigeranno i bisogni del servizio.
TITOLO II.
DELLO IMPIEGO DEI FONDI DELLA CASSA E DELLE
SOMME DEPOSITATE.
Art. 56.
Lo impiego dei capitali che la Cassa è autorizzata a fare
ai termini dello articolo 1 5 del suindicato decreto tanto pei
fondi alla stessa assegnati per dote , quanto per le somme
che vi saranno successivamente depositate sarà praticato nei
modi qui appresso indicati.
Art. 57.
Il fondo assegnato per dote dedotta la somma di Lire 6720
che sarà intestata ai genitori poveri dei coscritti ai termini
dello articolo 15 del decreto del 21 ottobre e dell'altro de
creto del 10 novembre 1861 verrà immediatamente impie
gato in acquisto di rendita sul Gran Libro del debito pub
blico.
Art. 58.
Di tutti altri depositi ricevuti dalla Cassa a titolo rispar
mio, compresa la suddetta somma di lire 6720 un decimo
sarà per ora ritenuto come riserva per far fronte alle do
mande di restituzione, i nove decimi saranno immediatamente
impiegati.
277
Art. 59.
Questa riserva potrà diminuirsi o accrescersi secondo il
Consiglio di amministrazione giudicherà necessario in rap
porto al numero e alla frequenza delle domande di rimborso.
Art. 60.
Tutte le somme che introiterà la Cassa per depositi, o per
interessi saranno operative per via del Banco regio di Pa
lermo in madrefedi a nome della Cassa centrale di rispar
mio — Vittorio Emanuele come appresso distinte.
1° Conto dei depositi dei privati.
2° Conto di interessi.
Art. 61.
Questa seconda madrefede che comprenderà tutti gli inte
ressi provenienti tanto dal fondo di dotazione, quanto dai de
positi provvederà:
1° al pagamento degl' interessi passivi;
2° alle spese di amministrazione;
3° ad accrescere il fondo di dotazione della Cassa.
Art. 62.
Dal conto dei depositi, appena si avrà la somma equiva
lente al valore dei boni del Tesoro s'acquisterà tanto nu
mero di essi, per quanto corrisponde al valore della somma
disponibile, preferendo i buoni scadibili a sei mesi, restando
però nella prudenza del Consiglio di amministrazione di sce
gliere quelli di una scadenza più breve, o più lunga secondo
lo andamento dell' amministrazione stessa.
Art. 63.
La pignorazione degli estratti di iscrizione , e dei certifi
cati al latore di rendita iscritta sul Gran Libro del debito
pubblico sarà praticata giusta il n. 4 dello art. lo del de
creto colle stesse norme e colle stesse garanzie che si tro
vano stabilite per la Cassa di Sconto.
Art. 64.
E finalmente le anticipazioni agli agricoltori ai termini del
num. 3 del suindicato art. 15 verran fatte nel modo seguente.
278
In ogni Municipio vi sarà una Commessione composta
dal Sindaco o da un Consigliere comunale da lui espressa
mente delegato, dal Percettore e da un prete destinato dal
Parroco.
La presenza di due componenti renderà legale la riu
nione.
Art. 65.
Questa Commessione si riunirà nei giorni festivi dei soli
mesi di agosto, settembre ed ottobre per ricevere le dimando
degli agricoltori che volessero giovarsi delle anticipazioni della
Cassa di risparmio, i quali dovranno indicare nella domanda
il loro nome, la somma che desiderano, la contrada ov' è sito
il fondo che posseggono, lo impiego che debbono fare della
somma anticipata, e quale fruttificazione offrono in garanzia.
Art. 66.
La Commessione riconosciuta , dopo informazioni prese,
la verità delle indicazioni ed assicurando sulla solvibilità, e
sulla probità del richiedente , farà giungere per mezzo del
Percettore siffatta domanda al Direttore della Cassa, il quale
provocherà la corrispondente deliberazione del Consiglio, se
sia il caso di ammetterla, o di anticipare la somma richiesta.
Art. 67.
Neil' affermativa il Direttore della Cassa manderà al Per
cettore del luogo la formula del contratto clie sarà stabilita
dal Consiglio di amministrazione con lo espresso mandato
di anticipare la somma richiesta , la quale nei versamenti
del Percettore sarà rappresentata dal contratto già stipulato
che restituirà alla Cassa per mezzo della Tesoreria.
Il Tesoriere ricevendo il contratto come valore per nu
merario lo trasmetterà alla Direzione della Cassa di rispar
mio per esserne immediatamente rivalso in effettivo.
Art. 68.
Sopra queste anticipazioni la Cassa preleverà un interesse
del 6 per 100. Questo interesse sarà calcolato a scalare in
ragione di mesi interi qualora la Cassa farà degli impieghi
con restituzioni a scadenze diverse.
219
TITOLO III.
dk' depositi.
Art. 69.
La Cassa di risparmio centrale istituita in Palermo col de
creto del 21 ottobre 1861 sari aperta per ricevere i depo
siti tutte le domeniche ai termini dello art. 7 dalle 8 a. m.
alle 3 p. m.
Art. 70.
I Depositi giusta lo art. 8 non potranno essere minori di
una lira, e diverranno fruttiferi arrivati a cinque lire. — Tutte
le frazioni di cinque lire non godranno interesse. j
Art. 71.
I depositanti nell' atto del primo versamento riceveranno
un libretto autenticato del suggello della Cassa della firma
del Direttore, del ragioniere registratore, del controllo e del
Tesoriere, quale libretto sarà pagato immediatamente pel va
lore di cinque centesimi, pari a grani due siciliani.
Art. 72.
Questo libretto che sarà a numero progressivo, conforme
a quello del registro, conterrà il nome e cognome del depo
sitante il giorno in cui è consegnato , il numero del volu
me e del foglio in cui è registrato, la data dei diversi de
positi o ritiri totali o parziali, il numero della partita di en
trata, e di uscita, la indicazione in lettere, ed in cifre della
somma versata, o ritirata col metodo di addizione, e di sot
trazione co' frutti corrispondenti, e le firme del registratore,
del controllo e del Tesoriere in ciascuna operazione, che vi
sarà fatta successivamente.
Vi sarà inoltre compendiato sotto forma di istruzione
tutto ciò che riguarda i dritti e le obbligazioni dei deposi
tanti espresse nei diversi articoli del decreto e del presente
regolamento.
Art. 73.
II registratore nell' atto di consegnare il libretto noterà
280
nel suo registro oltre al nome e cognome del depositante,
anche la paternità, la età, la condizione, la comune di na
scita, ed il domicilio attuale, nonchè i diversi depositi, e i
diversi rimborsi in ordine progressivo colla data in cui fu-
ron fatti, e coi frutti maturati nei diversi periodi.
Art. 74.
Questi libretti saranno di due colori, turchino e giallo, il
primo servirà pei depositi condizionati , l' altro pei depositi
semplici.
Art. 75.
I depositi posteriori non potranno farsi senza la presen
tazione del libretto che sarà considerato come il documento
legale che giustifica il credito del depositante.
Art. 76.
In caso di smarrimento il proprietario ne farà denunzia
in iscritto al Direttore della Cassa, e qualora con testimoni
benvisti al Direttore medesimo, o con altri mezzi legali gli
si proverà che il denunziante è realmente il proprietario del
libretto smarrito a lui intestato, il Direttore disporrà il ri:
lascio di un duplicato.
Art. 77.
Questo duplicato porterà il proprio numero, e vi si farà
menzione del numero del libretto smarrito, non che di tutte
le altre indicazioni che si trovano annotate nei registri di
contabilità dove sarà presa nota ugualmente della denunzia
e del rilascio del duplicato.
Art. 78.
Dopo il rilascio del duplicato il libretto primitivo resta an
nullato, quando anche fosse rinvenuto posteriormente.
Art. 79.
Se il libretto di cui si denunzia la perdita o lo invola-
mento sarà stato estinto col pagamento al portatore della
somma del suo credito, il denunziante, malgrado che sia ri
conosciuto il vero intestatario del libretto, non avrà più dritto
al rilascio del duplicato.
281
Art. 80.
Allorchè tutte le pagine del libretto saranno esaurite, vi
si aggiungeranno dei fogli stampati a questo oggetto, nei quali
saranno continuate le operazioni.
Art. 81.
Il libretto essendo nominativo non è trasferibile ai termini
dellart. 13 del decreto.
Ciò non ostante chiunque presenta un libretto verrà con
siderato (fuori del caso di fondati indizi contrari) come il suo
legittimo possessore 'o come il di lui mandatario.
Art. 82.
Quando lo inteslatario vorrà cedere formalmente il suo cre
dito ad altra persona, dovrà farne la cessione per mezzo dei
registri della Cassa per dichiarazione sottoscritta dal cedente
e dal cessionario, ovvero per atto autentico, o anche per atto
privato contenente in piedi brevetto di recognizione di firme.
Art. 83.
In tal caso l' atto di cessione sarà notificato alla Cassa, e
da tal punto il cessionario producendo il libretto potrà ri
chiedere il rimborso totale del credito cogl* interessi corri
spondenti, o il rilascio di un nuovo libretto intestato a sè stesso.
Art. 84.
I depositi giusta l'art. 9 del suddetto decreto tireranno in
teresse dopo quindici giorni che sarà compiuta la somma frut
tifera, che ai termini dell' art. 8 del decreto è costituita dai
multipli di cinque lire, e questi interessi non richiesti nei quin
dici giorni posteriori alla loro liquidazione saranno riguardati
come nuovo deposito, ed aggiunti al capitale diverranno anche
essi fruttiferi.
Art. 85.
Qualora il deposito accresciuto dei frutti liquidati avrà rag
giunto il capitale bisognevole per lo acquisto di lire venti di
rendita sul Gran Libro potrà la Cassa ai termini dell' art. 14
del decreto convertirlo in titolo di rendita che sarà conse
gnato al proprietario, previa la restituzione del libretto, quando
19
282
si presenterà a richiedere un rimborso o a fare nuovi depo
siti.
Art. 86.
Per evitare ogni calcolo si farà uso di tavole o tariffe nelle
quali sarà esposto stabilmente il calcolo degl' interessi da cin
que lire coi multipli di cinque fino a lire quattrocento per
ciascuna quindicina, e per un anno intero alla ragione del 4
per cento.
Art. 87.
Nel caso in cui il depositante non ritirasse i titoli di ren
dita comprati per suo conto, l'amministrazione della Cassa ne
resterà depositaria.
Art. 88.
Dal momento in cui è acquistata la rendita di lire venti
non correrà più interesse in favore del depositante sul capi
tale che ha servito alla compra di essa rendita e continuerà
solamente per quelle somme che figurino ancora nel libretto
fatta deduzione dei capitali impiegati in acquisto di rendita.
Art. 89.
Sarà in facoltà del creditore domandare con anticipazione
alla Cassa che il suo credito del valore capitale di lire venti
di rendita in poi resti come semplice deposito fruttifero senza
essere convertito in rendita pubblica.
Art. 90.
Se per eludere le disposizioni dell'art. 85 taluno deposi
terà sotto nomi diversi, conosciuta la controvenzione perderà
lo interesse di tutte le somme depositate dal giorno in cui
la totalità dei vari depositi avrà sorpassata la somma cor
rispondente al capitale di lire venti di rendita sino al giorno
in cui vi sarà ridotto.
Art. 91.
Se tali interessi fossero stati corrisposti, la Cassa ne farà
compensazione sull' ammontare dei depositi che rimangono.
Art. 92.
Resteranno egualmente infruttiferi tutti i depositi che nel
283
corso di un anno non saranno stati accresciuti da un nuovo
versamento ai termini dell'art. 10 del decreto.
TITOLO IV.
DEI RIMBORSI.
Art. 93.
In ogni tempo, e nei giorni indicati dall' art. 7 del decreto
i depositanti potranno chiedere la restituzione delle somme
depositate accresciute dagli interessi colle seguenti condi
zioni.
Art. 94.
Tutte le somme sino a lire cento inclusivamente , ai ter
mini dell' art. 12 del decreto saran pagate due giorni dopo
la domanda, da lire cento in sopra saran pagate giorni quin
dici dopo la domanda.
Art. 95.
Ciò non ostante, se le domande di restituzioni son poche
di numero e per tenui somme, il Direttore potrà permetterne
il pagamento immediato alla richiesta qualora non si incon
tri difficoltà nelle corrispondenti operazioni contabili.
Art. 96.
Al punto di prodursi la domanda di restituzione totale o
parziale il libretto sarà consegnato al ragioniere registratore
della Cassa centrale.
Art. 97.
I depositanti in cambio dei libretti riceveranno un bullet-
tino di rimborso preparato a tallone , che porterà il nome
del depositante, la somma totale del suo credito, la somma
richiesta, la data del giorno della dimanda, e quella del giorno
in cui si farà il pagamento.
Art. 98.
Dal giorno in cui sarà chiesta la restituzione di una somma
non correranno più frutti sulla stessa.
284
Art. 99.
Dopo due giorni della domanda, se si tratti di somme in
feriori a lire cento, quando non si è potuto verificare il pa
gamento immediato, colui che ha domandato il rimborso si
presenterà col bullettino ricevuto al ragioniere registratore,
il quale ritirando il suddetto bullettino gli consegnerà un
mandato d'uscita da lui sottoscritto portante la somma ri
chiesta dal creditore, il quale presentandosi con questo man
dato al Tesoriere riscuoterà la somma corrispondente, e si
ripiglierà il libretto se il credito è stato riscosso in parte so
lamente.
Art. 100.
Se si tratta di somme maggiori, si'presenterà ugualmente
col bullettino al ragioniere registratore, da cui riceverà in
vece di mandato una polizza di banco col libretto, qualora
il rimborso sarà parziale.
Negli intervalli sopra indicati saranno eseguite nei re
gistri, e nei libretti le operazioni corrispondenti di contabi
lità, e se il rimborso sarà totale il libretto verrà annullato
con suggello che porta questa parola, e quindi conservato in
archivio.
Art. 101.
Se venuto il giorno del rimborso e durante gli otto con
secutivi, colui che ha fatta la domanda di restituzione trascu
rerà di ritirare la somma corrispondente, in tal caso si re
puta avere receduto da tale domanda , e quindi dovrà rin
novarla ai termini dell' art. 94 per pretenderne nuovamente
il rimborso.
Art. 102.
In questo caso non si calcoleranno mai i frutti di tutti quei
giorni corsi fra le domande di restituzione, e l' epoca in cui
dovea eseguirsi il pagamento.
Art. 103.
Qualora debbano rimborsarsi dei crediti dopo la morte del
titolare del libretto, gli eredi donatari, legatari, o aventi dritto
285
dovranno produrre i documenti che giustifichino la loro qua
lità.
Art. 104.
Qualora gli eredi fossero minori, o che tra essi vi fossero
dei minori il pagamento sarà fatto a chi legittimamente li
rappresenta.
Art. 105.
Se per trenf anni non sarà fatta alcuna nuova operazione
sopra un deposito, questo resta acquistato alla Cassa, e sarà
convertito in dote della Cassa.
Art. 10G.
Quando per la domandata restituzione dei crediti dei ricor
renti alla Cassa, essa avrà bisogno prontamente di denari ,
il Direttore metterà fuori un pagherò sottoscritto da lui, dal
Presidente e dal ragioniere controllo-revisore per essere scon
tato alla Cassa di sconto al frutto usato dalla stessa.
Art. 107.
La somma dei pagherò che il Direttore potrà mettere in
corso nei soli casi in cui lo esigano le circostanze della Cassa
non potrà oltrepassare la somma equivalente alle domande
di restituzioni, alle quali non possa far fronte il fondo di ri
serva, e per le scadenze le più brevi usate alla Cassa di sconto.
Art. 108.
Queste anticipazioni della Cassa di sconto verranno subita
mente estinte alle rispettive scadenze sui primi introiti della
Cassa di risparmio, sia per crediti o frutti riscossi, sia per
nuovi depositi eseguiti.
Art. 109.
A questo oggetto la Camera consultiva di commercio com
prenderà nella prima classe del ruolo dei negozianti accre
ditati i nomi del Direttore , del Presidente , e del ragioniere
controllo-revisore colle rispettive qualità, i quali tutti e tre
con queste caratteristiche considerate come tre ditte com
merciali potranno valersi del loro credilo presso la Cassa di
sconto solamente , e per bisogni soltanto della Cassa di ri
sparmio sino alla concorrenza di ducati sessantamila.
286
Disposizioni Generali
Art. 110.
Il primo giorno dell'apertura della Cassa di risparmio sa
ranno iscritti nel libro Depositi duecentotrentasei nomi di cre
ditori.
Questi nomi saranno quelli, che verranno designati dalla
sorte fra i genitori poveri di coloro che destinati dalla legge
della leva avranno raggiunto il Corpo al quale saranno ascritti
ai termini dello art. 21 del decreto del 21 ottobre 1861 e del
decreto del 10 novembre 1861.
Questi libretti porteranno la condizione di non potersi
rimborsare se non dopo cinque anni dall'apertura della Cassa.
Art. 111.
Sarà tenuto ostensibile nella sala che precede quella delle
operazioni dei depositi nella Gassa di risparmio quella parte
di regolamento che riguarda i dritti e i doveri dei depositanti,
ed una tabella dove saranno indicati gli interessi di tutte le
somme fruttifere che verranno depositate alla Gassa, dal giorno
in cui tirano interesse sino alla loro capitalizzazione alla ra
gionata del 4 per 100.
Art. 112.
Pei conti dei depositanti saran tenuti dalla Cassa due re
gistri come si è detto agli articoli relativi ai ragionieri.
Il primo sarà il registro del conto corrente.
Il secondo sarà il libro controllo o doppio conto.
Art. 113.
Ciascuno di questi registri conterrà cinquecento conti; essi
saranno di due serie, la prima apparterrà ai depositi condi
zionati, la seconda ai depositi semplici.
Ciascuna serie quando giungerà a 100,000 conti sarà
chiusa, e se ne comincerà una novella.
Art. 114.
Gli agenti di cambio, e di trasferimento presteranno a turno
il loro servizio alla Cassa di risparmio per le operazioni che
287
potranno occorrere sul Gran Libro, per lo acquisto della ren
dita colle condizioni istesse colle quali si prestano in ser
vizio del Tesoro.
Art. 115.
Tutti i titoli rappresentanti il rinvestimento dei fondi della
Cassa, come tutti i documenti che costituiscono in appresso
un credito qualunque della stessa, saranno conservati nel Te
soro della Cassa, di cui le chiavi saran tenute dal Direttore
e dal Tesoriere.
Art. 116.
Tutti gì' impiegati della Cassa oltre ai soldi stanziati nella
pianta organica avranno dritto a delle gratificazioni propor
zionate alla quantità degli utili netti della Cassa, che saran
proposte dal Consiglio al Luogotenente Generale sulla pro
posta del Direttore.
Art. 117.
Queste gratificazioni non potranno in alcun caso sorpas
sare il 10 per 100 degli utili netti.
Art. 118.
Tutte le spese di contratti ed altro che occorreranno per
le anticipazioni che farà la Cassa saranno a carico di coloro
che le ricevono.
Art. 119.
Il Bilancio preventivo della Cassa sarà nel mese di settem
bre di ogni anno formato dal Direttore , e dopo sottoposto
allo esame del Consiglio verrà unitamente allo avviso del Con
siglio medesimo trasmesso al Governo non più tardi del 31
ottobre per la superiore approvazione.
A rticoli transitorii.
Art. 120.
I Percettori , e gli Esattori comunali restano provvisoria
mente incaricati delle funzioni di Collettori nei rispettivi Co
muni per ricevere e trasmettere i depositi alla Cassa cen
288
trale di risparmio, ed eseguire inoltre le restituzioni che po
tranno essere autorizzate giusta le norme del presente re
golamento.
A misura "che verranno instituite le Casse filiali, ai ter
mini dell'articolo 2 del decreto del 21 ottobre 1861, cesse
ranno i suddetti agenti finanziarii dalle funzioni provvisorie
come sopra loro addossate.
Il Consiglio di amministrazione proporrà al Governo non
più tardi del 15 gennaro 1862 il metodo pratico come an
dar regolata questa parte di servizio temporaneo.
Art. 121.
Fino a quando non avrà la Cassa Centrale acquistato tale
uno sviluppo da accrescerne positivamente i depositi e tutte
le altre conseguenti operazioni, il servizio intero sarà disim
pegnato da due impiegati assistiti da due applicati, salvo a
provvedere al personale in corrispondenza dell' organico nel
presente regolamento stabilito a misura che lo accrescimento
degli affari e degli introiti lo renderanno necessario.
Palermo 28 dicembre 1861.
Visio
11 Segrelario Generale delle Finanze
CACCIA
289
N. 80.
Decreto col quale viene modificato l'art. 8 del decreto d'isti,
tuzionc della Cassa centrale di risparmio, relativo alla ci
fra cui devono ascendere i depositi per essere fruttiferi.
30 dicembre 1861.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Veduto il rapporto del Consiglio di direzione della Cassa
centrale di risparmio perchè fossero dichiarati fruttiferi tutti
i depositi senza il bisogno di dover raggiungere la somma
di lire 5 per come era prescritto dall'art. 8 del decreto di
instituzione del 21 ottobre ultimo;
Veduto il detto decreto;
Considerato che la proposta modificazione riuscendo più
proficua ai depositanti servirebbe mirabilmente a dare un
maggiore sviluppo alla Cassa anzidetta;
Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze;
Decreta :
L'art. 8 del decreto d'istituzione della Cassa centrale di
risparmio in Palermo rimane modificato nei seguenti ter
mini:
« Art. 8. I depositi non potranno essere minori di cente-
« simi 50, essi non saranno fruttiferi che arrivati a lira una.
« Tutte le frazioni di lira non godranno interesse. »
Palermo 30 dicembre 1861.
11 Luogotenente Generale del Re
I. PETTINENGO
Il Segrelario Generale delle Finanze
CACCIA
290
IV. 81.
Decreto col quale si diminuisce il numero dei Militi a cavallo,
e si accresce loro lo stipendio.
30 dicembre 1861
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Vista la legge prodittatoriale del 30 agosto 1860 sui Mi
liti a cavallo;
Sulla proposta del Segretario Generale dell'Interno, inca
ricato della gerenza del Dicastero della Sicurezza pubblica ;
Decreta :
Art. 1.
Le Compagnie dei Militi a cavallo saranno composte di tren
tacinque uomini, compresi i graduati.
Finchè le attuali Compagnie non siano a tal numero per
effetto di ordinarie vacanze, restano sospese le nomine dei
Militi.
Il Segretario Generale di Sicurezza pubblica potrà intanto
trasferire da una Compagnia all'altra i Militi per tenerne pos
sibilmente uguale la forza finchè sia al numero normale di
trentacinque.
Art. 2.
Lo stipendio dei Militi sarà aumentato da lire tre e cen
tesimi quaranta a lire tre e centesimi ottantadue al giorno.
La ritenuta che ogni Milite è tenuto lasciare sullo sti
291
pendio tanto per indennità di furti che per vestiario sarà il
quarto , di cui tre quarte parte per furti ed una per ve
stiario.
Art. 3.
Le nomine dei Militi a cavallo e dei graduati eccettuati i
Comandanti spettano ai Prefetti sulla proposizione dei Coman
danti.
Art. 4.
Per la disciplina delle Sezioni dei Militi i signori Prefetti
cureranno l'applicazione del Regio decreto del 1 6 gennaro 1860
relativo alle Guardie di pubblica Sicurezza, dipendentemente
al disposto nell'articolo 1° della legge precitata del 30 ago
sto 1860.
Art. 5.
Le disposizioni dell'articolo 2 relativo all'aumento della
paga entreranno in vigore il primo del prossimo febbraro.
Art. 6.
Il Segretario Generale della Sicurezza pubblica è incaricato
della esecuzione del presente decreto.
Palermo 30 dicembre 1861.
Il Luogotenente Generale del Re
I. PETTINENGO
Il Segrelario Generale dell'Interno
incaricato della gerenza del Dicastero
della Sicurezza pubblica
FÀKALDO
292
N. 82.
Decreto che destina in oro la medaglia commemorativa del 1 848
a Ruggiero Settimo.
Il gennaro 1862.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto il decreto del 14 febbraro 1861 istituitivo della me
daglia commemorativa dei fatti del 1848;
In adesione al desiderio espresso con apposito rapporto
dalla Commessione nominata per la concessione di detta me
daglia;
Decreta :
La medaglia commemorativa del 1848 sarà eccezionalmente
in oro per Ruggiero Settimo, Presidente del Senato del Regno.
Il Segretario Generale dell' Interno è incaricato della ese
cuzione del presente decreto.
Palermo 11 gennaro 1862.
Il Luogotenente Generale del He
I. PETTINENGO
Jl Segretario Generale del Dicastero
dell' Interno
FARALDO
293
IV. 83.
Decreto che destina in oro la medaglia commemorativa del 1 860
al Generale Garibaldi.
11 gennaro 18G2.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto il Decreto del 12 dicembre 1860 istitutivo della me
daglia commemorativa pei fatti del 1860;
In adesione al desiderio espresso con apposito rapporto dalla
Commessione nominata per la concessione di detta medaglia;
Decreta :
La medaglia commemorativa del 1860 sarà eccezionalmen
te in oro pel Generale Giuseppe Garibaldi.
Il Segretario Generale dell* Interno è incaricato della ese
cuzione del presente decreto.
Palermo 11 gennaro 1862.
Il Luogotenente Generale del Re
I. PETTINENGO
Il Segrelario Generale del Dicastero
dell' Interno
FARALDO
294
N. 84.
Decreto che istituisce in Palermo coi fondi donati dal Re
un corso magistrale femminile.
12 gennaro 18C2.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Decreta :
Art. 4.
È istituito in Palermo coi fondi donati dalla munificenza
del Re, un corso magistrale femminile, che avrà per lo meno
la durata d'un biennio, secondo le norme e i programmi pre
scritti per le Scuole normali e magistrali dal dee reto Reale
del 9 novembre 1861.
Art. 2.
Gl'insegnanti saranno scelti tra' Professori della Scuola nor
male, o tra quelli addetti ad altri istituti educativi, ed avranno
una indennità che sarà stabilita nel loro titolo di nomina.
Art. 3.
La somma presa dai fondi lasciati dal Re, e destinata all'uo
po, verrà impiegata nella Cassa di risparmio per le provincie
siciliane, ed intestata al Prefetto di Palermo, il quale rimane
incaricato dei pagamenti delle indennità assegnate ai Profes
sori e delle altre spese bisognevoli per la istituzione ed il
mantenimento della Scuola.
295
Art. 4.
I Segretari Generali dell'Interno, delle Finanze e della pub
blica Istruzione sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione
del presente decreto.
Palermo 12 gennaro 1862.
Il Luogotenente Generale del Re
I. PETTINENGO
II Segrelario Generale della pubblica Istruzione
F. NAPOLI
Il Segrelario Generale dell' Interno
FAKALD0
N. 85.
Decreto che assegna una indennità annuale al Direttore della
Cassa centrale di risparmio in Palermo.
15 "ennaro 1802
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto il decreto del 28 dicembre decorso, col quale il Pro
fessore Giovanni Bruno, attuale Consigliere della Cassa cen
trale di risparmio in Palermo, venne destinato alle funzioni
di Direttore della Cassa medesima;
Volendo stabilire una indennità da corrispondersi organica
mente all' ufficio suddetto;
296
Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze;
Decreta :
Art. 1.
Al Direttore della Cassa centrale di risparmio in Palermo
sarà corrisposta l' annua indennità di lire duemila cinque
cento— 2500.
Art. 2.
L'attuale Direttore funzionante sarà messo in percezione di
detta indennità subito che le condizioni economiche della Cassa
lo permetteranno.
i Art. 3.
D Segretario Generale delle Finanze è incaricato della ese
cuzione del presente decreto.
Palermo 15 gennaro 1862.
Il Luogotenente Generale del Re
I. PETTINENGO
Il Segrelario Generale per le Finanze
CACCIA
N. 86.
Decreto col quale si destina il giorno per l'apertura della Cassa
centrale di risparmio in Palermo, che verrà inaugurata nel
l'antico palazzo della Zecca.
13 gennaro 1SG2.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Veduto l'articolo 19 del decreto del 21 ottobre 1861, col
quale fu disposto doversi con apposito decreto destinare il
297
giorno per l' apertura della Cassa centrale di risparmio in
Palermo;
Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze;
Decreta:
Art. 1.
La Cassa centrale di risparmio nelle Provincie Siciliane
comincerà le sue operazioni nel giorno 19 del corrente gen-
naro.
L'apertura della detta Cassa sarà lo stesso giorno inaugu
rata nell' antico palazzo della Zecca.
Art. 2.
Il Segretario Generale delle Finanze è incaricato della ese
cuzione del presente decreto.
Palermo 15 gennaro 1862.
Il Luogotenente Onerale del Ite
I. PETTINENGO
Il Segrelario Generale delle Finanze
CACCIA
N. 87.
Decreto col quale si dichiara non applicabile ai libretti di de
posito condizionati l'art. 10 del decreto 21 ottobre 18G1 sulla
istituzione della Cassa centrale di risparmio.
20 j-ennaro 1862
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
, PROVINCIE SICILIANE
Veduto il decreto del 21 ottobre ultimo sulla istituzione
della Cassa centrale di risparmio;
Sulla proposizione del Segretario Generale delle Finanze;
20
298
Decheta:
Art. Unico
La esazione degl'interessi stabilita allo articolo 10 del de
creto del 21 ottobre 1861 , riguardante la istituzione della
Gassa centrale di risparmio in Palermo , non è applicabile
ai libretti di deposito condizionati, anche quando non venis
sero ulteriormente accresciuti da nuovo versamento. Questa ,
eccezione cesserà dal momento che il libretto condizionato
verrà convertito in libretto semplice.
Il Segretario Generale delle Finanze è incaricato della ese
cuzione del presente decreto.
Palermo 20 gennaro 1862.
Il .Luogotenente Generali! del Ite
I. PETTINENGO
Il Segretario Generale delle Finanze
CACCIA
N. 88.
Decreto col quale viene elevato il sussidio giornaliero
ai relegati nelle isole.
29 gennaro 1862.
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE
PROVINCIE SICILIANE
Visto il regolamento approvato con Real decreto dei 22 no
vembre 1825, col quale è fissato il sussidio giornaliero da cor
rispondersi ai relegati nelle isole;
Visto il bilancio attivo e passivo delle Provincie Siciliane
per lo esercizio 1861 approvato con Real decreto dei 20 ot
tobre del detto anno, e che continua ad essere in vigore;
Visto il Reale decreto dei 5 maggio 1861 che determina
le attribuzioni di questa Generale Luogotenenza;
299
Vista la lettera del Ministro dell'Interno in data dei 31 ago
sto 1861, colla quale si autorizza l'aumento della sovvenzione
che si somministra ai relegati;
Considerando che i baiocchi dieci al giorno attualmente
loro corrisposti per sussidio , giusta il prefato regolamento
dei 22 novembre 1825, per lo accresciuto prezzo delle sostan
ze alimentari, non sono sufficienti a fornire i mezzi neanco
di una stentata sussistenza, e che non rappresentano più quel
valore permutabile che allora si aveano;
Volendo migliorare alquanto la materiale condizione di quel
la classe di uomini, con apprestar loro un sussidio più ade
quato affinchè possano soddisfare alle prime necessità della
vita;
Facendo uso delle facoltà accordategli ai sensi del sullo-
dato Real decreto del 5 maggio 1801, ed in conformità del
l'autorizzazione Ministeriale;
Sulla proposta del Segretario Generale pel Dicastero dello
Interno;
Decreta :
Art. 1.
Il sussidio giornaliero che si somministra ai relegati nelle
isole, sarà elevato da centesimi 42 '/, a centesimi 60.
Art- 2.
Faranno fronte alla maggiore spesa i fondi stanziati nei
capitoli 79 e 84 del bilancio, alla eventuale insufficienza dei
quali sarà ulteriormente provveduto.
Art. 3.
I Segretari Generali dell' Interno e delle Finanze sono in
caricati dell'esecuzione del presente decreto.
Palermo 29 gennaro 1862.
Il l.uoiiolenonle General*; ilei Re
I. PETTINENGO
Il Segrelario Onerale dell'Interno
FARALDO
300
N. 80.
Regio Dr.crf.to col quale si stabiliscono le attribuzioni
della Lungoleueiiziì Generale di Sicilia.
VITTORIO EMANUELE II
l>EK GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
Visti i Nostri decreti del 2 dicembre 1860 , num. 4470,
e 14 aprile ultimo, num. 4757, eoa cui venne stabilita uria
Luogotenenza nelle Provincie Siciliane, e fu divisa l'Ammi
nistrazione centrale in Dicasteri retti da Segretari Generali;
Visto l'art. 3° del decreto suddetto del 14 aprile, con cui
si dichiarò che sarebbero con particolari istruzioni determi
nati gli affari che devono essere deferiti all'Amministrazione
centrale o spediti immediatamente dalla Luogotenenza Generale.
Volendo Noi provvedere al riguardo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ,
sentito il Consiglio stesso,
Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:
Art. 1.
La Luogotenenza Generale per le Provincie anzidette con
tinuerà in tutti gli affari non avocati al Governo , ad eser
citare i poteri e le attribuzioni ad essa conferte coi decreti
suddetti in tutto ciò ed in quanto non sia con queste istru
zioni o con altre successive fatte e deliberate in Consiglio
dei Ministri e da Noi approvate, altrimenti disposto.
Art. 2.
Sono fin d' ora esclusivamente riservati al Governo cen
trale :
301
I regolamenti per la esecuzione delle leggi, e decreti re
lativi;
Le concessioni di cittadinanza e di nobiltà;
Le amnistie;
L'organizzazione giudiziaria e le altre che siano ulterior
mente determinate;
I provvedimenti relativi ai servizi assunti direttamente
dai Nostri Ministri e le nomine, e le revoche dei funzionari
relativi;
Lo storno, in qualunque modo abbia luogo, da articolo
ad articolo o da capitolo a capitolo nei bilanci o stati discussi,
le maggiori o nuove spese, e l'impiego delle economie;
L'emissione di rendite e qualunque alienazione dei beni
dello Stato.
Art. 3.
In coerenza alle disposizioni dell'articolo precedente ed al
l'art. 3 del decreto 14 aprile 1861, apparterranno pure fin
d'ora al Re le nomine e revoche :
Dei Governatori, dei Vice-Governatori, degli Intendenti e
dei Consiglieri di Governo;
Dei Vescovi ed Arcivescovi;
Dei Magistrati componenti i collegi giudiziari , civili e
penali e dei funzionari del pubblico ministero presso i me
desimi;
Dei Membri della Gran Corte dei conti;
Dell'Agente del Contenzioso;
Degl'Ispettori Generali e dei Capi di tutti gli stabilimenti
che dipendono dal Ministero dell'Istruzione pubblica;
Dei Rettori, dei Cancellieri e dei Professori di Università;
Degli Ispettori Generali, ispettori ed Ingegneri Capi di
la e di 2a classe;
Dei Presidenti e Governatori di banco e dei Direttori Ge
nerali.
Art. 4.
Non ostante il disposto degli articoli precedenti, la Nostra
302
Luogotenenza Generale potrà dare e prendere quei provve
dimenti teraporari e di urgenza che siano di competenza del
potere esecutivo e richiesti dalle circostanze, ri ferendone però
al Governo.
Art. 5.
Nell'assenza del Luogotenente Generale dalle Provincie Si
ciliane, i provvedimenti pei quali fosse richiesto il decreto
o l'assenso sovrano , saranno sempre devoluti e riservati a
Noi ed al nostro Governo centrale in quanto non vengano spe
cialmente ad altri da Noi delegati.
Art. 6.
Alle ulteriori e particolari relazioni tra la Luogotenenza,
i Dicasteri stabiliti nelle anzidette Provincie e i Nostri Mini
steri, verrà, in quanto occorra, provveduto con determinazioni
od istruzioni speciali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo
dello Stato, sia inserto nella Raccolta delle leggi e dei de
creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di os
servarlo e farlo osservare.
Dato a Torino, addì 5 maggio 1861.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei Conti
addì 11 maggio 1860
Reg. 17 Atti del Governo a. e. 13 3.
Webrlik
(Luogo del Sigillo)
Visto il Guardasigilli
G. lì. CASSINIS.
C. CAVOLI!
303
N. 90.
Regio Decreto col quale sono avocale al Governo centrale parie
delle materie che prima appartenevano alla Luogotenenza
Generale, e si istituisce la Commissione dei Presidenti in Si
cilia.
20 agosto 1861.
VITTORIO EMANUELE II
PER GKAZIA DI DIO K PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il decreto prodittatoriale del 3 agosto 1860;
Veduto il Reale decreto del 5 maggio 1861 sulla Luogo
tenenza delle Provincie Siciliane;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per
gli Affari Interni, e di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesia
stici.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo .:
Art. 1.
Appartengono al Nostro Governo centrale e rientrano nelle
attribuzioni del Consiglio di Stato anche per le Provincie Si
ciliane le materie di cui agli articoli 9, § 2, 3, 4, 5 e 6,
ed articoli 10, 11 e 13 del decreto prodittatoriale del 3 a-
gosto 1860 relative :
1. Alle domande di estradizione;
2. All'esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche prove
nienti dalla Santa Sede, tranne quelle che concernono le di
spense agli impedimenti matrimoniali ed altri indulti di ca
rattere meramente privato;
304
3. Ai richiami che si facciano al Re contro provvedi
menti pei quali siano esaurite, o non sì possano proporre
le domande di riparazione in via gerarchica , salve le pre
rogative del Trihunale della R. Monarchia.
i. Ai conflitti di giurisdizione tra le Autorità ammini
strative e le giudiziarie, tra le Curie ecclesiastiche ed i Tri
bunali laici;
5. Ai provvedimenti sulle attribuzioni rispettive dell'Au
torità civile e della ecclesiastica;
6. Ai sequestri di temporalità ed agli altri atti provvi
sionali di sicurezza generale.
Art. 2.
Tutte le altre materie nelle quali per leggi generali o spe
ciali deve necessariamente essere inteso il parere del Con
siglio di Slato, o per le quali era necessario un avviso della
cessata Consulta Generale di Sicilia, semprechè siano entro
i limiti dei poteri della Nostra Luogotenenza Generale nelle
Provincie Siciliane, sono attribuite alla Commissione dei Pre
sidenti .
' Art. 3.
La Commissione di cui all' art. precedente sarà com
posta :
1 . Del Presidente , e Vice-Presidente della Gran Corte
dei conti.
2 . Del Presidente e Vice-Presidente della Gran Corte ci
vile di Palermo.
In caso di mancanza o dimpedimento di alcuni dei
medesimi, sarà surrogato dal Consigliere o Giudice più an
ziano.
3. Del Procuratore del Re presso la Gran Corte dei conti,
o di chi ne fa le veci.
Ordiniamo che il presente decreto , munito del Sigillo
dello Slato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e
305
dei decreti del Regno dltalia, mandando a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 20 agosto 1861.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti
addi 26 agosto 1861
Req. 11 Atti del Governo a. e. 366.
YY'ehrlin
(Luogo del Sigilto)
Visto il Guardasigilli
MIGLIETTI.
M. MINGHETTI
MIGLIETTI
N. 91.
Regio Decreto col quale viene soppressa la Luogotenenza
Generale di Sicilia.
5 gennaro 1862.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i decreti coi quali fu da Noi istituita una Luogo
tenenza nelle Provincie Siciliane, ne furono designate le com
petenze e ne venne repartita l'amministrazione centrale;
Veduta la legge del 9 ottobre 1861, num. 249 (1);
(1) La legge 9 ottobre 18(M autorizza il Governo a modificare con Regi
decreli talune disposizioni amministrative delle leggi 23 ottobre, Num. 3702,
6 e 10 novembre 1839, Num. 3714 e 3723.
21
:u)6
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente dello stesso Consiglio, No
stro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1.
La Luogotenenza Generale nelle Provincie Siciliane cesserà
col giorno primo di febbraio 1862.
Cesseranno parimente a quest' epoca il Consiglio ed il
Segretariato di Luogotenenza, i Segretariati Generali coi ri
spettivi Dicasteri ancora esistenti, ed il Segretariato Generale
presso la Questura di Palermo.
Art. 2.
Le attribuzioni fin qui esercitate dalla Luogotenenza delle
Provincie Siciliane e dai Dicasteri da essa dipendenti torne
ranno al Governo centrale, salve le delegazioni stabilite coi
Nostri Decreti dei 9 e 16 ottobre 1861 , n. 251 e 273 , e
quelle altre che verranno ulteriormente decretate.
Art. 3.
L'esecutoria alle provvisioni ecclesiastiche riserbata al Go
verno locale dall'art. 1 num. 2 del Nostro decreto 20 ago
sto 1861, num. 183 (1), sarà impartita dai Prefetti.
Art. 4.
Ogni anno sarà da Noi delegato un distinto Personaggio
per rappresentarci in Palermo nelle funzioni della Nostra A-
postolica Legazia e della Regia Monarchia nelle Provincie Si
ciliane.
Art. 5.
Gli Impiegati degli Uffici soppressi , al collocamento dei
quali non potrà essere per ora provveduto , continueranno
a percepire lo stipendio attualmente loro assegnato.
Art. 6.
Sarà da Noi nominato per Palermo un Commissario straor
dinario munito di particolari istruzioni.
yì) Munì. 90 ili questa raccolta.
307
Ordiniamo che il presente decreto , munito del Sigillo
dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addi 5 gennaio 1862.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti
addì 13 gennaio 1862
Reg. 18 Atti del Governo a e. 382
Wehhlm
(Luogo del Sigilto)
Visto il Guardasigilli
RUGHETTI
KICASOLI
F l IN E
Pag. l.ill. KIlliOKI COHHEZIONI
213 4 ululale regolerà
*