32 N. 1 Legge Bilancio dello Stato

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Anno 32 N. 1 Febbraio 2021 ***************************************************************** pag. 2 Canna fumaria o camino ? pag. 3 Idro stufa a pellet pag. 4 Presa di prova pressione pag. 5 Di.Co. precedente pag. 6 Di.Co. camino e presa aria esterna pag. 7 Cronistoria Di.Co. Modulistica pag. 9 Angolo Elettrico pag. 10 Elettrodubbio Corsi Tecnici Di.Co e Di.Ri. 4a - 11b - 19c -25d marzo A - Idraulici DiCo - DiRi B - Elettrici DiCo - DiRi C - Responsabilità legali D - Applicativo Mr. DICO ------------------------------------------------ Informativa ai sensi del GDPR 679/2016. Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio da Lei richiesto e nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e della normativa vigente. In ogni momento, ai sensi del GDPR 679/2016 potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione nei confronti dell’ Associazione Bresciana Installatori, titolare del trattamento. Legge Bilancio dello Stato Pensiamo sia cosa utile rendere noto a noi installatori, evidenziando i punti salienti, ciò che è stato deciso nella legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2020: proroga dell’ecobonus, del bonus ristrutturazioni, del bonus facciate, del bonus verde al 31 dicembre 2021 bonus idrico di € 1.000 da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per la sostituzione di sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la sostituzione di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua; proroga del Superbonus 110% fino al 30 giugno 2022 e, solo per i condomini che a giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022 Per maggior chiarezza riproduciamo il testo integrale dei punti interessanti della legge. 61. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 62. 62. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. 63. li bonus idrico di cui al comma 62 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. 64. Il bonus idrico di cui al comma 62 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 65. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. ABI Notizie 1-2021 - E.C. Pagina 1 di 14

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Anno 32 N. 1 Febbraio 2021*****************************************************************

pag. 2 Canna fumaria o

camino ?

pag. 3 Idro stufa a pellet

pag. 4 Presa di prova

pressione

pag. 5 Di.Co. precedente

pag. 6 Di.Co. camino e

presa aria esterna

pag. 7 Cronistoria Di.Co.

Modulistica

pag. 9 Angolo Elettrico

pag. 10 Elettrodubbio

Corsi Tecnici Di.Co e Di.Ri.

4a - 11b - 19c -25d marzo

A - Idraulici DiCo - DiRi

B - Elettrici DiCo - DiRi

C - Responsabilità legali

D - Applicativo Mr. DICO ------------------------------------------------

Informativa ai sensi del GDPR

679/2016. Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla

corretta e completa esecuzione del

servizio da Lei richiesto e nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e della

normativa vigente. In ogni momento, ai

sensi del GDPR 679/2016 potrà esercitare i Suoi diritti (accesso,

cancellazione, rettifica, opposizione nei

confronti dell’ Associazione Bresciana Installatori, titolare del trattamento.

Legge Bilancio dello Stato

Pensiamo sia cosa utile rendere noto a noi installatori, evidenziando i punti salienti, ciò che è stato deciso nella legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2020:

• proroga dell’ecobonus, del bonus ristrutturazioni, del bonus facciate, del bonusverde al 31 dicembre 2021

• bonus idrico di € 1.000 da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per la sostituzione disanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la sostituzione di rubinetteria,soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flussod’acqua;

• proroga del Superbonus 110% fino al 30 giugno 2022 e, solo per i condomini che agiugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022

Per maggior chiarezza riproduciamo il testo integrale dei punti interessanti della legge. 61. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 62.

62. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui alcomma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

63. li bonus idrico di cui al comma 62 è riconosciuto con riferimento alle spesesostenute per:

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimodi scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina,compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

64. Il bonus idrico di cui al comma 62 non costituisce reddito imponibile delbeneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

65. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condecreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

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Canna fumaria o Camino ?

Riprendiamo l’articolo pubblicato su ABI Notizie n.8 di Dicembre 2020 a pag.6 (Canna

Fumaria) per fare una precisazione sulla definizione e distinzione tra CANNA FUMARIA e

CAMINO.

Come riportato nella norma UNI 7128:2015 al punto 6 “Definizione relative ai sistemi per

l’adduzione dell’aria comburente, per il ricambio dell’aria, per l’esalazione e per

l’evacuazione dei prodotti della combustione” le definizioni sono:

6.10 Camino: Struttura consistente di una o più pareti contenente una o più vie di efflusso.

(UNI EN 1443:2005, punto 3) Nota: Tale struttura, ad andamento prevalentemente verticale,

ha lo scopo di convogliare ed espellere in atmosfera i prodotti della combustione provenienti

da un unico punto di immissione (canale da fumo, condotto di evacuazione dei prodotti della

combustione o collettore di evacuazione dei prodotti della combustione).

6.11 Canna fumaria collettiva: sistema fumario asservito a più apparecchi installati su uno

e/o più piani di un edificio, nel quale confluiscono i prodotti della combustione provenienti

dagli apparecchi. Può essere di tipo ramificato (CCR) o non ramificato (monoflusso).

Pertanto:

1° CASO – Sostituzione generatore (collegamento a CAMINO SINGOLO)

Nel compilare la Di.Co. di un impianto di riscaldamento, sostituzione generatore ecc.

rispondiamo anche del camino singolo a cui ci siamo allacciati.

Se non l’abbiamo realizzato non possiamo rilasciare la Di.Co. tranne che sia contestualmente

citata una Di.Co. dell’impresa che ha realizzato precedentemente il camino singolo oppure

dopo avere verificato l’idoneità dello stesso, compilando una Dichiarazione di Rispondenza

(per opere esistenti prima del Marzo 2008) o una relazione di verifica.

Il D.M. 37:2008 prevede la responsabilità dell’impianto da parte dell’esecutore, come

descritto all’art. 2 comma g) , a partire dal punto di consegna …. allo scarico all’esterno dei

prodotti della combustione.

2° CASO – Sostituzione generatore (collegamento a CANNA FUMARIA)

Nel compilare la Di.Co. di un impianto di riscaldamento, sostituzione generatore ecc.

rispondiamo anche della canna fumaria a cui ci siamo allacciati.

Come già citato, il D.M. 37:2008 prevede la responsabilità dell’impianto da parte

dell’esecutore, come descritto all’art. 2 comma g) , a partire dal punto di consegna …. allo

scarico all’esterno dei prodotti della combustione e all’art. 5 punto 2 comma g) prescrive la

redazione di un progetto per la canna fumaria da parte di professionista abilitato.

Se non l’abbiamo realizzata su progetto di professionista abilitato, non possiamo rilasciare la

Di.Co. tranne che sia contestualmente citata una Di.Co. dell’impresa che ha realizzato

precedentemente, altrimenti può essere rilasciata una eventuale Dichiarazione di

Rispondenza ma redatta solamente da professionista abilitato.

La certificazione di camini e canne fumarie può essere rilasciata solamente da ditte in

possesso dell’abilitazione alle lettere C) e E) del D.M. 37:2008

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Idro stufa a pellet

D. Un Cliente chiede di poter utilizzare una stufa a Pellet Idro in un locale fuori

terra accatastato come “Cantina”.

Nello stesso locale sono già presenti un caminetto aperto con relativo forno a legna ed un

piano cottura collegato al bombolone GPL.

Nel locale è presente una presa aria Ø 100 posta a circa 60 cm dal pavimento che in caso di

fattibilità ne andrà adeguata la dimensione ai diversi generatori e al piano cottura.

La situazione presente è conforme?

Può coesistere nello stesso ambiente la stufa a pellet?

R. Rispondiamo ai vari punti:

1. L’accatastamento come “cantina” non consentirebbe il riscaldamento del locale DPR

412:93 e ss.mm.ii.

2. La idro-stufa a pellet può essere installata in un locale fuori terra aerabile e ventilato, in

presenza anche di altri apparecchi come indicato nella UNI 10683:2012 artt. 5.1 e 6.3.1

5.1 Nel locale dove deve essere installato l’apparecchio possono preesistere od essere

installati più apparecchi, anche alimentati con combustibili diversi, nonché cappe, nel

rispetto delle prescrizioni di cui al punto 6.2

6.3.1 E’ vietata l’installazione all’interno di locali ad uso abitativo (ad eccezione degli

apparecchi del tipo a funzionamento stagno):

- nei quali siano presenti apparecchi a combustibile liquido che prelevano aria

comburente nel locale in cui sono installati

- nei quali siano presenti apparecchi a gas di tipo B destinati al riscaldamento degli

ambienti.

3. Il caminetto aperto con relativo forno a legna deve avere la propria apertura di

ventilazione come da indicazioni del fabbricante.

4. Il piano di cottura a GPL non è a norma in quanto il foro di ventilazione deve essere al

massimo a cm. 30 dal filo pavimento come indicato UNI 7131 – UNI 7129-2:2015 art.

4.2.1.7 fig. 3.

a) NOTA

1. Se il piano cottura è dotato di termocoppie la sezione netta di passaggio deve

essere pari a 6 cmq per kW di potenza con un minimo di 100 cmq.

2. Se il piano cottura è privo di termocoppie la sezione netta di passaggio deve

essere pari a 12 cmq per kW di potenza con un minimo di 200 cmq.

3. Il piano cottura deve essere dotato di cappa esalazione o soluzione

alternativa.

Le aperture di aerazione, ventilazione e la eventuale cappa devono consentire il corretto

funzionamento contemporaneo di tutti gli apparecchi nelle condizioni più gravose senza

compromettere la sicurezza.

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Presa di prova pressione

D. La UNI 7129/15 prevede l’installazione di un tee di prova impianto sul contatore.

Quando si interviene per manutenzione sugli impianti gas esistenti sprovvisti di tale presa, è

obbligatoria l’installazione?

Si può installare un tee per la prova dell’impianto gas all’ingresso nel locale caldaia?

R. Rispondiamo ai vari punti

1. Se parliamo di impianto inferiore ai 35 kW, come immaginiamo essendo citata la UNI

7129:2015, è prevista l’installazione di una presa di prova pressione ma non

obbligatoriamente sul contatore

La norma UNI 7129-1:2015 al punto 4.1 stabilisce che gli impianti interni devono essere

dotati di una presa di pressione accessibile ed a uso esclusivo dei singoli impianti. La

presa di pressione deve essere a valle del punto di inizio e può essere compresa nel

dispositivo di intercettazione stesso.

2. L’obbligatorietà della presa di pressione è stata stabilita per la prima volta dalla UNI

7129 del 2008 e pertanto solo per gli impianti esistenti eseguiti prima del 2008, non è

obbligatorio l’adeguamento.

Gli impianti esistenti, sprovvisti di presa di pressione ed eseguiti dopo il 2008, devono

essere modificati perché non erano e non sono a norma; e non è una esecuzione per

interpretazione retroattiva.

3. Si parla di locale caldaia

Se un impianto inferiore ai 35 kW ha il generatore ubicato in un locale caldaia

certamente la cosa è fattibile, rispettando tutto quello precedentemente precisato.

Se l’impianto è superiore ai 35 kW ed il locale caldaia è una Centrale Termica la cosa è

ancora fattibile.

La norma di riferimento è la UNI 11528 del 2014 che al punto 5.1 infatti prescrive:

la presa di pressione deve essere posta a valle del dispositivo di intercettazione che

costituisce il punto di inizio, oppure può essere compreso nel dispositivo di

intercettazione stesso. La presa di pressione può essere installata anche nel luogo dove

sono presenti gli apparecchi a monte del rubinetto di utenza o dispositivo di

intercettazione. In ogni caso deve essere possibile effettuare la verifica di tenuta di tutti i

tratti dell’impianto interno.

Rammentiamo che per questi impianti il punto di inizio, come dal punto 3.4 è il rubinetto

posto immediatamente a valle del punto di misura, normale rubinetto di intercettazione e

non si prevedono precauzioni per eventuali manovre da parte di estranei dato che non si

intaccherebbe la sicurezza.

ABI Notizie 1-2021 - E.C. Pagina 4 di 14

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Dichiarazione di Conformità “precedente”

D. Da un nostro cliente dobbiamo sostituire una caldaia del 2009 a camera stagna inferiore a

35 kw installando una caldaia a condensazione a camera stagna sempre inferiore a 35 kw.

La caldaia era, e rimarrà installata in bagno.

Ho chiesto al cliente se aveva una dichiarazione di conformità precedente e mi ha mandato

quella che allego: la posso considerare una dichiarazione di conformità utilizzabile?

Nel documento allegato è indicato:

1. che la caldaia è installata in cucina (ma non è mai stato così; è installata in bagno.)

2. che non è stata barrata la dichiarazione “controllato l’impianto ai fini della sicurezza e

della funzionalità” perché, si precisa, non vi era ancora l’allacciamento gas;

Posso richiamarla nella mia di.co. precisando però che la caldaia è rimasta nello stesso

luogo di installazione originale, cioè nel bagno ?

Facendo così sarei responsabile solamente di quanto eseguito nuovo, sostituzione caldaia, e

non di tutto l’impianto preesistente ?

Posso comunque installarla in bagno ?

R. Considerato che, la norma UNI 7129-2:2015 al punto 4.2.1.5 consente l’installazione in

bagno o uso bagno di caldaie a camera stagna, l’installazione è realizzabile.

La Di.Co. precedente non è attendibile, in quanto non corrisponde a quanto effettivamente

realizzato.

Inoltre, come segnalato sulla Di.Co., non erano state eseguite le prove di “controllo

dell’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità” non essendo ancora stato realizzato

il collegamento all’utenza gas-metano.

Nella documentazione manca pertanto la Di.Co. di chi ha ultimato l’impianto, controllando

ai fini della sicurezza e mettendolo successivamente in funzione.

Per “sanare” la situazione è consigliabile:

a. accertare preventivamente la corrispondenza alle norme della parte esistente

assumendosene la responsabilità (compilazione della Dichiarazione di Rispondenza);

b. indicare al punto esecutrice dell’impianto: sostituzione di caldaia in impianto esistente;

c. precisare al punto riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti: mancanza di

Di.Co.

Si ricorda che la responsabilità “CIVILE” si prescrive in 10 anni, ma che, nell’ ipotesi di

“incidente”, per la responsabilità “PENALE” non vi è prescrizione

La Legge 1083 del 6 dicembre 1971 all’art. 5 prevedeva per i trasgressori “ammende” per

sanzioni amministrative ed “arresto” per i penali

Il D.Lgs del 2 febbraio 2019 n. 23 , che integra la legge 1083 , all’art. 3 dedica 8 commi per

dettagliare l’azione penale ed al 1° comma stabilisce la retroattività di tale modo di operare.

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D.C. camino – Presa aria esterna

D. Un cliente mi ha chiesto la sostituzione di una

stufa a legna con un'altra stufa a legna.

Dalle verifiche effettuate abbiamo riscontrato che:

1) Il camino è stato eseguito con materiale conforme e

correttamente posato ma sprovvisto di Dichiarazione

di conformità.

2) La presa aria esterna presente attraversa con un

tubo in plastica l'autorimessa come da foto.

Per quanto riguarda il camino esistente, effettuate tutte le verifiche, credo basti redigere un

certificato di rispondenza.

Per quanto riguarda la presa aria come mi devo comportare?

Devo inderogabilmente farlo rimuovere e far chiudere l'apertura in modo permanente e

trovare un'altra soluzione per realizzare una presa aria diversa?

Rispondiamo.

1. Camino.

La dichiarazione di rispondenza è fattibile solo se l’esecuzione del camino risulta

antecedente al marzo del 2008 altrimenti, se esecuzione successiva, si può compilare una

relazione tecnica di verifica.

2. Presa aria

UNI 10683:2012 puto 6.4.1

L’afflusso dell’aria può essere ottenuto anche da un locale adiacente …

Il locale adiacente non può essere adibito ad autorimessa, …..

Altre cose non sono prese in considerazione per risolvere il caso in parola.

Utilizzare per analogia la UNI 7129-2:2015 per aerazione e ventilazione non è possibile

perché non sono prese in considerazione situazioni simili.

Però per analogia con la UNI 7129-1:2015 per attraversamento di tubazioni gas in locali

autorimessa ci sono varie prescrizioni a seconda del tipo di tubazione utilizzata.

Trattandosi di tubazione di presa aria certamente meno pericolosa di tubazione gas,

pensiamo si possa utilizzare quanto previsto al punto 4.6.3 a cui si rimanda e che

prescrive in ogni caso le tubazioni di adduzione gas (nel nostro caso aria) devono essere

protette – lungo l’intero attraversamento – con materiali aventi classe A1 di reazione al

fuoco secondo la UNI 13501-1

Ovviamente se è possibile altro percorso meno problematico e tecnicamente conforme, è

preferibile specialmente se la presa d’aria esterna non è diretta, ma in una bocca di lupo come

si può supporre dalla fotografia.

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C R O N I S T O R I A

• Nel marzo 1990 è stata istituita la Dichiarazione di Conformità ed è a tutt’oggi

OBBLIGATORIA.

• Dal 13 marzo 1990 al 26 marzo 2008 in assenza di Di.Co. si può sopperire con la Dichiarazione

di Rispondenza.

• Dal 27 marzo 2008 per impianti eseguiti successivamente si può procedere solamente come

descritto dal MISE.

• Precedente il marzo 1990 per impianti esistenti non si possono eseguire Dichiarazioni ma si può

certificare con un Rapporto Tecnico di Verifica (R.T.V.).

• Tutti gli allegati descritti sono richiedibili in ABI (Ufficio Tecnico – Interno 3).

Modulistica Dichiarazione di Conformità

Dichiarazione di Conformità Obbligatoria per impianti eseguiti dal 13 marzo 1990

(legge 05 03 1990 n° 46 e D.M. 22 01 2008 n. 37 art. 7 comma 1)

Dichiarazione di Conformità

dell’impianto alla Regola dell’Arte D.M. 19 05 2010 art. 1 Allegato I

Allegati

Tecnici

Obbligatori Tipo impianto Origine del Documento Modello

A. T. O. GAS combustibile Linea Guida CIG n. 01 del 2018 Allegato I

A. T. O. Combustibile liquido

A. T. O. Combustibile solido

A. T. O. Climatizzazione Invernale Elaborato ABI

A. T. O. Climatizzazione Estiva Elaborato ABI

A. T. O. Collettori Solari Elaborato ABI

A. T. O. Idrico Sanitario Elaborato ABI

Dichiarazione di Rispondenza Possibilità di compilazione per impianti eseguiti dal 13 marzo 1990 al 26 marzo 2008

(D.M. 22 01 2008 n. 37 art. 7 comma 6)

Dichiarazione di Rispondenza

dell’impianto alla Regola dell’Arte

D.M. 22 01 2008 art. 7 comm 6

Elaborato ABIAllegato ABI

Allegati

Tecnici

Obbligatori Tipo impianto Origine del Documento Modello

R.T.V. Impianti a GAS ≤ 35 kW UNI 10738 del 2012 Appendice A

R.T.V. Verifica e Ripristino Tenuta

GAS (reti qualsiasi potenzialità)

UNI 11137 del 2019 Appendice A

R.T.V. GAS sistemi fumari verifica UNI 10845 del 2018 E 1

R.T.V. Sistemi fumari combustibili

liquidi - solidi UNI 10847 del 2017 App. B1 - B2

R.T.V. Impianto di Condizionamento UNI 378 del 2020

R.T.V. Impianto Risaldamento Elaborato ABI

R.T.V. Impianto sanitario Elaborato ABI

R.T.C. Rapporto Tecnico di Compatibilità Linea Guida CIG n. 11 del 2018 art. 8.3

D.P. Dichiarazione del Progettista Antincendio impianti

Linea Guida CIG n. 01 del 2018 art. 8.3

ABI Notizie 1-2021 - E.C. Pagina 7 di 14

Page 8: 32 N. 1 Legge Bilancio dello Stato

Impianti eseguiti dal 27 marzo 2008 e senza Dichiarazione di Conformità

Il Ministero dello Sviluppo

Economico su tale domanda ha

stabilito come da parere a fianco

riportato che la mancanza è

insanabile.

Ribadita la responsabilità e le

sanzioni previste per tale

mancanza dal D.M. 37 del 2008,

precisa che, in esigenza di esibire

tale documento, si può sanare la

situazione facendo eseguire a Ditta

abilitata qualsiasi lavoro “di

rifacimento” la cui Dichiarazione

di Conformità e collaudo,

garantirà i lavori nuovi, ma anche

“ la sicurezza e la funzionalità

dell’intero impianto ”.

Modulistica Varia

ATTIVAZIONE o RIATTIVAZIONE dell’IMPIANTO del CLIENTE FINALE

Linea Guida del CIG n. 12 ed. 2020

Allegati

Tecnici

Obbligatori Tipo impianto Origine del Documento Modulo

Attestazione della tenuta

dell’impianto di utenza gas Linea Guida CIG n. 12 del 2020 A/12

Esito della prova di tenuta

eseguita in sede di

(ri)attivazione fornitura gas

Linea Guida CIG n. 12 del 2020 B/12

Comunicazione all’Ente Preposto di installazione caldaia con scarico a parete

D.P.R. 412 del 1993 e s.m.i

Comunicazione all’Ente Preposto di disattivazione impianto termico

D.P.R. 412 del 1993 e s.m.i

ABI Notizie 1-2021 - E.C. Pagina 8 di 14

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ANGOLO ELETTRICO

Quando le norme si fanno troppo spigolose…

Attenti al gas o elettropasticcio

Potremmo dire che per definizione il gas

metano non è un amico naturale

dell’elettricità. E per capire questo non servono

studi approfonditi ne tantomeno dei scienziati,

o no?

Cioè, si può o non si può mettere in vicinanza

componenti elettrici e componenti a gas?

Lasciando da parte le zone specificatamente

indicate dalla normativa (calcolo zone di

rispetto, atex, etc.), consideriamo situazioni

generali, in particolare in riferimento ai punti

di ricezione e distribuzione, può capitare che

gli stessi vengano posto in vicinanza. Vediamo

alcuni esempi.

Contatore elettrico posizionato in

vicinanza a tubazione gas

In accordo alla norma UNI 7129-1 art. 4.4.2.6,

all’interno di strutture destinate a contenere

servizi elettrici/telefonici non si possono

posare tubazioni a gas.

Cosa diversa sarebbe se la tubazione elettrica

e la tubazione a gas fossero posate ognuna

all’interno di proprie guaine isolanti, poste in

asole di servizio areate.

Contatore gas posizionato vicino a

contatore elettrico

Occorre ricordare che la posa di contatore a

gas deve avvenire ad almeno a 20 cm da

componenti elettrici (UNI 9036).

Impianto di terra e tubo del gas

Se è vero che i tubi del gas di proprietà

dell’utente vengono collegati all’impianto di

terra (collegamento equipotenziale principale)

è vero anche che i tubi del gas non possono

essere utilizzati né come dispersori né come

conduttori di protezione.

Il collegamento a vale del gruppo di misura

non può essere proibito da parte dell’ente

erogatore, perché effettuato sulle tubazione di

proprietà dell’utente. Importante è che il

collegamento avvenga a regola d’arte.

Ovviamente l’ente erogatore non permette il

collegamento a terra sulle proprie tubazioni (a

monte del giunto isolante) per non

compromettere la protezione catodica.

E’ inoltre importante che le parti a cavallo del

giunto isolante non siano entrambi accessibili

simultaneamente, al fine di evitare la

possibilità di essere sottoposti ad una

differenza di potenziale.

Filippini Per. Ind. Alessandro

Dottore in Ingegneria Industriale

[email protected]

ABI Notizie 1-2021 - E.C. Pagina 9 di 14

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ELETTRODUBBIO a cura di Angelo Baggini Università degli Studi di Bergamo

Dipartimento Ingegneria Industriale

Elettro - 2020 ed. Tecniche Nuove

Monitoraggio impianti elettrici con termocamera

D. Sto valutando se acquistare una termocamera, ma prima di farlo vorrei sapere, magari

anche con qualche esempio, come potrei utilizzarla di preciso?

R. Un’analisi termografica permette di mettere in evidenza comportamenti termici anomali,

dando il via a un processo di indagine delle cause, da condurre tipicamente in collaborazione

tra tecnici analisti ed esperti del processo.

Alcuni componenti per i quali si può utilizzare la termografia per monitorare lo stato di salute

sono:

• trasformatori;

• quadri elettrici;

• sistemi di filtraggio e rifasamento;

• cavi di distribuzione e connessioni;

• protezioni, sezionatori, fusibili, interruttori

• morsetti;

• inverter e convertitori;

• batterie;

• motori, azionamenti e sistemi di illuminazione.

Un difetto, apparentemente banale, che può invece a portare a conseguenze disastrose e che

può essere facilmente messo in evidenza con una semplice analisi termografica è costituito

dall’allentamento di un serraggio in un morsetto.

Un cattivo contatto corrisponde ad un aumento localizzato della resistenza e quindi ad un

aumento al fluire della corrente delle perdite e della temperatura calore al fluire della corrente

con effetti che possono facilmente essere immaginati.

Ovunque vi sia un punto caldo vi è uno spreco di energia e una riduzione del rendimento

complessivo del sistema.

Nell’ambito elettrico, inoltre, alta temperatura e resistenza sono due concetti che spesso si

accompagnano in quanto l’una è possibile causa dell’altra e viceversa. Punti caldi sono da

associarsi a resistenze parassite che causano cadute di tensione indesiderate uscendo

potenzialmente dai limiti tollerati dal carico con conseguente arresto del sistema.

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Lampade che sfarfallano, cosa fare?

D. Ho da sottoporvi un caso.

Impianto tradizionale, non domotico.

Due stanze sono dotate di centro luce a interruzione con lampada a Led perfettamente

funzionante, anche se uno dei centri fa parte di un ventilatore con variatore di velocità.

Nel corridoio sono presenti due applique con lampade a Led comandate da una coppia di

deviatori.

Le due lampade spesso sfarfallano e non sempre lo sfarfallio cessa da solo infatti, a volte,

bisogna spegnere e riaccendere le lampade. Quali rimedi ci sono?

Perché ho già provato a sostituire le lampade ma non ho risolto nulla.

R. Per rispondere con certezza sarebbe

necessario avere più informazioni,

supponiamo per semplicità che la prova sia

stata fatta con Led di marche e modelli

diversi e quindi di poter ragionevolmente

escludere la qualità dei Led, che

probabilmente è la causa più comune in un

caso del genere.

Escludiamo altresì che sia un problema di

dimmerazione poiché il lettore non dice di

avere nessun dimmer sul circuito del

corridoio.

Se i Led sono quindi di ottima qualità, la causa dello sfarfallamento deve essere nella sua

alimentazione.

Il lettore non specifica se le applique del corridoio abbiano un alimentatore interno (che

magari serviva per alimentare delle vecchie lampadine alogene) o meno.

Se ci fosse l’alimentatore allora potrebbe essere un buon indiziato.

I Led, come noto, sono apprezzati per l’elevata efficienza luminosa; il che comporta a parità

di tensione e illuminamento una corrente molto minore di quella delle altre tecnologie.

La corrente potrebbe essere talmente modesta da non permettere all’alimentatore di

stabilizzare l’uscita.

La soluzione in questo caso è sostituire l’alimentatore esistente con uno di potenza adatta ai

Led installati.

Una prova (forse non decisiva) per capire se la fattispecie è questa, potrebbe essere rimontare

in una delle due applique la lampada originale per far aumentare un po’ la corrente.

I portalampada sono in buone condizioni?

Causa meno probabile, ma da verificare.

Infine, ricordo – ma non mi sembra sia di interesse immediato per il caso in esame così come

viene descritto dal lettore – che fatto un disegnino si mette in evidenza: interrompendo il

neutro, invece della fase, per effetto delle capacità parassite i Led possono sfarfallare da

spenti.

La soluzione è interrompere la fase (come del resto si deve comunque fare sempre).

Anche la spia sul comando può infine avere effetti sullo sfarfallamento dei Led spenti, la

soluzione è alimentare la spia da un altro circuito.

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Sistema di Trasferimento Statico: commutazioni e interblocchi

D. Se installo un STS tra due alimentazioni alternative, posso sempre commutare senza fare

buchi? Quali interblocchi dovrei fare per permettere la manovra ?

R. STS è l’acronimo di Sistema di Trasferimento Statico elettronico del carico.

Attraverso un STS l’alimentazione di un carico sensibile è trasferibile tra due sorgenti

alternative sincrone o asincrone completamente indipendenti.

La sorgente che di solito alimenta l’utenza è detta Sorgente Prioritaria, l’altra è invece detta

Sorgente Non Prioritaria.

L’utente può scegliere indifferentemente una delle reti come sorgente prioritaria.

La commutazione può essere manuale o automatica nei casi in cui il dispositivo sia in grado

di rivelare un difetto della tensione di uscita.

Per evitare problemi d’interferenza o di perturbazione transitoria delle sorgenti durante il

trasferimento, la commutazione può essere effettuata senza nessuna sovrapposizione di

sorgenti ed è di tipo “open transition transfer” altrimenti detta “break before make”.

Nel trasferimento manuale, l’utente ha la possibilità di trasferire manualmente il carico da una

sorgente all’altra dal pannello di controllo o dalla stazione di supervisione:

• il trasferimento viene effettuato in modo sincrono se le condizioni di

sincronizzazione sono realizzate durante un dato intervallo di tempo che segue la

richiesta;

• viceversa, il trasferimento viene effettuato in modo asincrono;

• se nemmeno quest’ultimo è possibile (per esempio, sorgente fuori tolleranze), il

trasferimento viene impedito.

Il trasferimento automatico si realizza non appena la sorgente prioritaria scompare o è fuori

tolleranza.

Nel trasferimento automatico, per assicurare un trasferimento in sicurezza, la presenza della

sorgente non prioritaria viene controllata in permanenza.

Normalmente in entrambi i casi, se è attiva la funzione trasferimento solo sincrono e il

trasferimento non si è potuto nel tempo stabilito, la richiesta viene annullata.

La funzione di trasferimento viene inibita quando la sorgente di emergenza è assente o fuori

tolleranze.

Tramite la funzione di ritorno automatico, non appena la sorgente prioritaria viene ripristinata,

viene effettuato il ritorno automatico su questa sorgente nel giro di un dato intervallo di tempo

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Brescia 1 Febbraio 2021 ABI – Via P. Cuzzetti n° 15 - Brescia - tel. 030 2001836 - mail: [email protected]

Corsi tecnici:

Dichiarazione di Conformità - Dichiarazione di Rispondenza

1° Corso (A)

Modalità di corretta compilazione Dichiarazione di Conformità, Dichiarazione di

Rispondenza e Allegati Tecnici Obbligatori. (IMPIANTI IDRAULICI: gas metano, GPL, riscaldamento, condizionamento, idricosanitario, antincendio)

2° Corso (B) Modalità di corretta compilazione Dichiarazione di Conformità, Dichiarazione

di Rispondenza e Allegati Obbligatori. (IMPIANTI ELETTRICI: apparecchi utilizzatori, protezione scariche atmosferiche, automazione, rilevazione di

gas, di fumo e incendio)

3° Corso (C) Dichiarazione di Conformità incompleta: responsabilità legali.

4° Corso (D) Compilazione Dichiarazione di Conformità con applicativo Mr. Dico.

1° corso (A): Giovedì, 4 Marzo dalle 14.30 alle 18.30 Relatore: Per. Ind. Stefano Meneghini

2° corso (B): Giovedì, 11 Marzo dalle 14.30 alle 18.30 Relatore: Per. Ind. Roberto De Girardi (NT24)

3° corso (C): Venerdì, 19 Marzo dalle 17.30 alle 18.30 Relatore: Avv. Alan Sandonà

4° corso (D): Giovedì, 25 Marzo dalle 16.30 alle 18.30 Relatore: Ing. Valerio Paradisi

I corsi si terranno in modalità WEBINAR tramite piattaforma GO TO MEETING

Costi Associato ABI (non soggetti a IVA) NON Associato ABI (soggetti a IVA)

1 corso: € 40,00 / partecipante

(dal 2° partecipante: € 20,00 / partecipante)

1 corso: € 65,00 + iva/partecipante

(dal 2° partecipante: € 40,00 + iva/partecipante)

3 corsi (A+C+D) o (B+C+D): € 120,00 / partecipante

(dal 2° partecipante: € 60,00 / partecipante)

(in omaggio licenza per 365 gg del software Mr. Dico

Classic – valore commerciale € 340,00)

3 corsi (A+C+D) o (B+C+D): € 180,00 +iva/partecipante

(dal 2° partecipante: € 120,00 + iva/partecipante)

(in omaggio licenza per 365 gg del software Mr. Dico

Classic – valore commerciale € 340,00) 4 corsi (A+B+C+D): € 150,00 / partecipante

(dal 2° partecipante: € 65,00 / partecipante)

(in omaggio licenza per 365 gg del software Mr. Dico

Classic – valore commerciale € 340,00)

4 corsi (A+B+C+D): € 220,00 + iva/partecipante

(dal 2° partecipante: € 110,00 + iva/partecipante)

(in omaggio licenza per 365 gg del software Mr. Dico

Classic – valore commerciale € 340,00)

I corsi sono !!!!! ATTIVATI !!! N.B. Le imprese iscritte alla CCIAA di Brescia potranno richiedere il rimborso del 50% dei costi sostenuti per

corsi di formazione professionale non obbligatori, se sarà rinnovato il Bando dalla Camera e secondo i requisiti

richiesti nel Regolamento del Bando stesso

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Pagamento ANTICIPATO con BONIFICO BANCARIO:

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NON Associato ABI – Banco BPM SpA - IBAN: IT 54N 05034 11201 000 000 000 702

Causale: “Corso Di.Co. + Nome Azienda”

Modalità di iscrizione:

Inviare a [email protected] il modulo di iscrizione entro il 25 Febbraio 2021 e copia dell’avvenuto pagamento

almeno 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. A seguito del pagamento sarà emessa fattura quietanzata.

!!! Il giorno precedente ogni corso sarà inviato il LINK per partecipare alla formazione !!!

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