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3 novembre 2003 Franco Salerno Cardillo LE DECISIONI DEI SOCI NELLE SRL 1. Introduzione. 2. Competenza. 3. Tipologia delle decisioni dei soci. A. L’assemblea a. La convocazione b. La rappresentanza c. L’assemblea totalitaria. B. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto. 4. Libro delle decisioni dei soci 5. Voto e quorum. 6. Invalidità delle decisioni dei soci: rinvio. 1. Introduzione. Una delle principali novità introdotte dalla riforma riguarda la materia dell’attività decisoria dei soci. In applicazione dei principi enunciati all’art. 3, secondo comma, lett. e) della legge delega, il legislatore - disciplinando la materia in modo autonomo rispetto alle società per azioni - ha riconosciuto ai soci

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3 novembre 2003

Franco Salerno Cardillo

LE DECISIONI DEI SOCI NELLE SRL

1. Introduzione.

2. Competenza.

3. Tipologia delle decisioni dei soci.

A. L’assemblea

a. La convocazione

b. La rappresentanza

c. L’assemblea totalitaria.

B. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

4. Libro delle decisioni dei soci

5. Voto e quorum.

6. Invalidità delle decisioni dei soci: rinvio.

1. Introduzione.

Una delle principali novità introdotte dalla riforma riguarda la

materia dell’attività decisoria dei soci.

In applicazione dei principi enunciati all’art. 3, secondo comma,

lett. e) della legge delega, il legislatore - disciplinando la materia in

modo autonomo rispetto alle società per azioni - ha riconosciuto ai soci

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(art. 2479, terzo comma) una amplissima autonomia statutaria in

ordine alla ripartizione delle competenze tra essi e gli amministratori,

alla determinazione delle regole procedimentali nelle assemblee

(modalità di convocazione, norme sulla rappresentanza,

maggioranze...) ed ha introdotto due nuove tecniche decisionali, la

“consultazione scritta” ed il “consenso espresso per iscritto”, utilizzabili

in alternativa al metodo collegiale.

Per quanto riguarda gli aspetti generali della materia, si rinvia a

quanto già esposto in altri lavori1.

In questa sede ci limiteremo ad esaminare le principali

differenze rispetto alla disciplina vigente, con particolare riguardo alle

problematiche di interesse notarile.

2. Competenza.

La regola generale è che la ripartizione della competenza tra i

soci e gli amministratori viene rimessa alla autonomia statutaria,

stabilendo la legge soltanto alcuni limiti.

C’è da aspettarsi che nella prassi sarà piuttosto diffuso un

modello di Srl nel quale venga riservata ai soci la competenza per tutte

le decisioni strategiche e gestionali più rilevanti, mentre venga

1 Per tutti BARALIS-FERRERO, “L’invalidità delle decisioni (collegiali e non), conparticolare riguardo alla società a responsabilità limitata”, in corso di pubblicazione,paragrafo 1 (Aspetti generali) e paragrafo 14. a. (Aspetti generali. Requisiti minimi diesistenza di una decisione dei soci. Distinzione fra deliberazione assembleare,decisione extra assembleare e patto parasociale.

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riservato agli amministratori un potere limitato alla mera gestione

ordinaria della società2.

Non ci sembra, tuttavia, che si possa arrivare ad eliminare del tutto

l’organo amministrativo3.

E’ importante precisare che la ripartizione statutaria dei rispettivi

ambiti di competenza tra i soci e l’organo amministrativo può riflettersi

gravemente sulla validità delle decisioni prese4.

Come sopra anticipato, vi sono delle materie riservate

tassativamente dalla legge alla competenza dei soci. Più precisamente

i soci decidono:

. sulle materie elencate all’art. 2479, secondo comma

(approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; nomina degli

2 L’amministrazione ed il controllo nelle Srl è materia di altro lavoro.3 La questione è controversa. Contrari alla possibilità di un governo esclusivamenteassembleare BARALIS-FERRERO, cit, paragrafo 1 e diffusamente paragrafo 16. GliAutori fanno giustamente osservare che ove si acceda all’opposta opinione dovrebbedirsi che la decisione di soci vincola gli amministratori/legali rappresentanti;CACCAVALE La Riforma della società a responsabilità limitata, Notariato e nuovodiritto societario, IPSOA, 2003, p. 375, il quale - argomentando dall’art. 2375, ultimocomma - afferma che agli amministratori deve essere riconosciuta, quanto meno, lacompetenza per la redazione del bilancio, nonchè dei progetti di fusione e scissione;SANTARCANGELO, L’atto costitutivo di s.r.l., Milano, 2003, p.292; favorevole inveceCAGNASSO, in AA.VV., La riforma delle società, profili della nuova disciplina,Torino, 2003, p.31; BUSANI, Il Sole 24 Ore 23 luglio 2003, pag. 25; MAGLIULO, LaRiforma della società a responsabilità limitata, Notariato e nuovo diritto societario,IPSOA, 2003, p.254, il quale precisa che l’unica funzione degli amministratori nonattribuibile all’assemblea è quella di legale rappresentanza della società.4 Per BARALIS- FERRERO, cit, paragrafo 4, in ipotesi di decisioni adottate da unorgano, anche se il potere è riservato da altro organo, bisogna distinguere a secondase si verta o meno in una situazione di incompetenza assoluta. Il tipo di sanzionesarebbe la inefficacia nel primo caso e la annullabilità nel secondo. Da ciò consegue,ad esempio, che una decisione assunta dai soci anzicchè dall’organo amministrativosarebbe annullabile, nella misura in cui la decisione sia in astratto “rimettibile” ai soci.Al contempo, una decisione assunta dall’organo amministrativo avente ad oggettomaterie riservate alla competenza dei soci ex art. 2479, secondo comma, sarebbeinefficace in quanto caratterizzata da una incompetenza assoluta dell’organodeliberante.

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amministratori, se prevista nell’atto costitutivo5; nomina del collegio dei

sindaci e suo Presidente o del revisore; modificazioni dell’atto

costitutivo; operazioni che modifichino l’oggetto sociale o i diritti dei

soci);

. sui provvedimenti da adottare in caso di riduzione, di oltre un

terzo, del capitale per perdite (art. 2482-bis);

. sulla messa in liquidazione (art. 2484, primo comma, n. 6) e la

revoca dello stato di liquidazione (art. 2487 – ter);

. sulla nomina e revoca dei liquidatori, salvo che l’atto costitutivo

non disponga in materia (art. 2487);

. sull’approvazione della richiesta di concordato preventivo o

fallimentare e della domanda di ammissione all’amministrazione

controllata (artt. 152, 161 e 187 della legge fallimentare);

. infine (art. 2479, primo comma), sulle materie riservate alla

loro competenza dall’atto costitutivo, nonchè sugli argomenti – quali

che siano - sottoposti alla loro approvazione da uno o più

amministratori o da tanti soci che rappresentano un terzo del capitale6.

Seguendo tale impostazione potrebbe dirsi, più in generale, che se la ripartizione dicompetenza tra soci ed organo amministrativo è inderogabilmente stabilita dallalegge, allora la sua violazione determina la inefficacia della decisione; se, invece, laripartizione di tale competenza è frutto di una previsione statutaria (quindiastrattamente rimettibile all’uno o all’altro organo), allora la sua violazione determinala mera annullabilità.5 Ricordiamo, infatti, che a norma dell’articolo 2368, terzo comma, l’atto costitutivopuò attribuire ai singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione dellasocietà. Ad esempio potrebbe assegnare l’amministrazione ad uno o più socideterminati ovvero affidare ad essi la competenza a nominare l’organoamministrativo. Non riteniamo, invece, che la previsione di cui al punto 2) dell’art.2479, secondo comma, possa essere interpretata nel senso che l’atto costitutivopossa escludere l’esistenza degli amministratori6 Trattandosi di un diritto della minoranza, l’atto costitutivo non potrebbe derogaretale disposizione richiedendo una maggioranza più elevata. Al contrario potrebbeconsentire che l’iniziativa provenga anche da un singolo socio.

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Come verrà specificato nel paragrafo che segue, talune di

queste decisioni vanno necessariamente adottate con il sistema

assembleare.

3. Tipologia delle decisioni dei soci.

A. L’assemblea

In mancanza di una diversa previsione statutaria (art. 2479,

terzo comma) il metodo decisionale applicabile rimane quello

tradizionale della collegialità assembleare.

In ogni caso la decisione dovrà essere adottata con il metodo

assembleare:

. per le modificazioni dell’atto costitutivo;

. per le operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto

costitutivo7 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci8 (art.

2479, secondo comma n. 4 e 5);

7 Esempi potrebbero essere la cessione o l’affitto dell’azienda sociale, l’acquisto diuna partecipazione in altra impresa nei casi di cui all’art. 2361 c.c. primo comma,ovvero - qualora abbiano carattere strategico, se non essenziale, per lo svolgimentodell’attività sociale - anche la cessione o l’affitto di un ramo aziendale o la cessione diuna partecipazione sociale. MAGLIULO op. cit, 258 e ss., argomentando dall’art.111-duodecies disp.att. che fa espresso richiamo anche alle srl, osserva che“l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilitàillimitata per le obbligazioni delle medesime”, deve essere deliberata dall’assembleaanche nelle società a responsabilità limitata, nonostante il secondo comma dell’art.2361 non sia richiamato dalla disciplina di tali società. L’Autore, precisa, altresì chese l’assunzione delle partecipazioni in oggetto non comporti anche una sostanzialemodificazione dell’atto costitutivo (art. 2479, secondo comma, n. 5), essa potrebbeessere autorizzata da una decisione dei soci assunta anche in forma non collegiale,secondo le regole generali in materia di società a responsabilità limitata.

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. per l’adozione degli opportuni provvedimenti in caso di

riduzione, di oltre un terzo, del capitale per perdite (art. 2482-

bis);

. per la messa in liquidazione (art. 2484, primo comma, n. 6) e

la revoca dello stato di liquidazione (art. 2487 – ter);

. per la nomina e la revoca dei liquidatori, salvo che l’atto

costitutivo non disponga in materia (art. 2487);

. per l’approvazione della richiesta di concordato preventivo o

fallimentare e della domanda di ammissione all’amministrazione

controllata (artt. 152, 161 e 187 della legge fallimentare).

Per quanto attiene alle deliberazioni che abbiano ad oggetto una

sostanziale modificazione dell’oggetto sociale è bene ricordare che

l’articolo 2473 attribuisce il diritto di recesso ai soci che non vi abbiano

consentito.

Lo stesso dicasi per le deliberazioni che consentano una rilevante

modificazione dei diritti dei soci.

Con riguardo a queste ultime, ricordiamo che vi sono due norme

in forza delle quali viene disposta una particolare tutela della posizione

individuale dei soci.

8 Ipotesi in cui è più difficile ipotizzare un esempio calzante. RESCIO, nella relazione“L’assemblea nel progetto di riforma delle società di capitali”, tenutasi al Convegno diFirenze in data 16/11/2002 dal titolo “Verso il nuovo diritto societario. Dubbi edattese”, non pubblicata, ipotizza “le operazioni che possono determinare dipendenzaeconomica da altra impresa, sì da sottomettere la società all’influenza dominante(controllo dominante) e all’attività di direzione e coordinamento di altra società: ciòdeterminerebbe una rilevante modifica dei diritti dei soci, perchè l’art. 2497-quaterprevede diverse nuove situazioni in cui al socio, nella ipotesi considerata, si accordail diritto di recesso dalla società”.

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La prima è quella di cui all’art. 2468, quarto comma, la quale stabilisce

che qualora l’atto costitutivo attribuisca a singoli soci “particolari diritti

riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”,

tali diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci9.

La seconda è quella di cui all’art. 2482-quater, la quale prevede che in

tutti i casi di riduzione del capitale per perdite, è esclusa ogni

modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

Dal che si desume che la delibera possa essere assunta anche a

maggioranza, ma con il necessario consenso del socio direttamente

interessato10.

A differenza che nelle Spa (art. 2365) non è più prevista

l’assemblea straordinaria.

La necessità del verbale notarile – le cui problematiche non

vengono esaminate in questa sede, in quanto materia di altro lavoro -

è rimasta soltanto per le delibere che comportino modificazioni

statutarie (art. 2480) – ivi compresa la messa in liquidazione (art.

2484, primo comma, n. 6) e la revoca dello stato di liquidazione (art.

2487 – ter), mentre, a differenza che nelle Spa, è venuta meno per le

delibere concernenti la nomina e la revoca dei liquidatori (per le quali

l’art. 2487 richiede soltanto il rispetto delle maggioranze previste per le

modificazioni dell’atto costitutivo), l’approvazione della richiesta di

9 Si sottolinea il fatto che il solo consenso dei soci direttamente interessati nonsarebbe sufficiente. 10 Ritiene che anche in questo caso sia necessaria la unanimità MAGLIULO, op. cit.263.

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concordato preventivo o fallimentare e della domanda di ammissione

all’amministrazione controllata (artt. 152, 161 e 187 della legge

fallimentare).

In mancanza di un’apposito richiamo all’art. 2374 che disciplina

il rinvio su richiesta della minoranza nelle Spa, è dubitabile che esso si

applichi alle Srl. Nulla vieta, però, che tale possibilità sia prevista da

una apposita disposizione dell’atto costitutivo

In linea con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, invece,

riteniamo sempre ammissibile un rinvio disposto dalla maggioranza 11.

Non è più prevista la nomina di un segretario che assista il

presidente. Tale figura,naturalmente, potrà essere resa obbligatoria da

una previsione dell’atto costitutivo.

Nel silenzio della legge riteniamo che il segretario possa essere

nominato direttamente dal presidente, a differenza di quanto stabilito

dall’art. 2371 ante e post riforma.

Per quanto riguarda i poteri del presidente dell’assemblea, l’art.

2479-bis, nel confermare i risultati ai quali la dottrina ante riforma era

giunta, ora stabilisce espressamente stabilisce che lo stesso:

. verifica la regolarità della costituzione;

. accerta l’identità e la legittimazione dei presenti;

11 Trib. Milano, 22 marzo 1990, Giur.it.1990,I,2, 760; Trib. Napoli, 07 gennaio 1999,Le Società, 1999, p. 839 ss..

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. regola il suo svolgimento;

. accerta i risultati delle votazioni.

Le novità più rilevanti in materia di delibere assembleari

riguardano la convocazione, la rappresentanza, i quorum deliberativi

(dei quali si parlerà oltre) e l’assemblea totalitaria.

a. La convocazione

La legge lascia alla autonomia statutaria il compito di stabilire le

modalità della convocazione.

L’unico limite - inderogabile - è quello di assicurare ai soci la

tempestiva informazione sugli argomenti da trattare12.

Riteniamo che tale ultima prescrizione sia compatibile con tutti i

metodi di comunicazione a condizione che – così come stabilito in

materia di Spa che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

(art. 2366, terzo comma) – vi sia prova dell’avvenuto ricevimento.

Si pensi, a titolo di esempio, all’utilizzo del telefax e del servizio di

posta elettronica, se ed in quanto consentano di avere prova

dell’avvenuto ricevimento. C’è da aspettarsi che uno degli strumenti di

maggior diffusione potrà diventare la posta elettronica firmata

12 Nonostante la legge non faccia più riferimento al giorno, luogo, ora dell’adunanzaed all’elenco delle materie da trattare, ci sembra che tale contenuto siaimplicitamente richiesto al fine di ottemperare al dovere di informazione.

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digitalmente e “certificata”, proprio per la sua prerogativa di ottenere

una di ricevuta di ritorno, anch’essa elettronica13.

E’ chiaro che quanto più la tecnologia consentirà la verifica

dell’avvenuta ricezione, tanto più ampia sarà la possibilità di usare

nuove tecniche di comunicazione (si pensi all’utilizzo degli SMS).

Coerentemente con il diritto – inderogabile - di informazione,

ogni comunicazione dovrà essere effettuata agli indirizzi

(eventualmente telefonici o elettronici) indicati dal socio e riportati sul

libro dei soci.

Ricordiamo che la violazione del diritto di informazione provoca

la nullità della decisione ai sensi dell’art. 2479-ter, terzo comma.

Quanto al termine per la convocazione, l’atto costitutivo potrà

prevedere termini diversi rispetto a quello di otto giorni prima della

adunanza previsto dall’art. 2479-bis, pur sempre nel rispetto del

principio di tempestiva informazione dei soci.

In linea di principio, riteniamo che quanto meno informazione

richiedano gli argomenti da trattare, tanto più breve – difficile da

quantificare a priori - potrà essere il termine per la convocazione 14.

Per contro, il termine minimo di otto giorni è da considerarsi –

implicitamente - necessario per le delibere di riduzione del capitale per

13 Con riferimento al servizio di posta elettronica “certificata”, ricordiamo che lastessa è regolata da “Le linee guida del servizio di trasmissione di documentiinformatici mediante posta elettronica certificata” definite dal centro tecnico dellaRupa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.14 Trib. Roma, 03 dicembre 1998, Riv.Notariato 1999, 501, ha ritenuto omologabilel’atto costitutivo di una S.r.l. il cui statuto preveda un termine di convocazione di 5giorni a mezzo telegramma, telex o telefax per quei soci che ne abbiano indicato irelativi numeri sul libro soci.

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perdite, coerentemente con il – medesimo – termine minimo di otto

giorni affinchè i soci prendano visione della relazione e osservazioni

dell’organo amministrativo e di controllo (art. 2482-bis, secondo

comma).

In mancanza di diverse indicazioni dell’atto costitutivo la

convocazione verrà effettuata con la “tradizionale” raccomandata

spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza al domicilio

risultante dal libro dei soci.

L’atto costitutivo potrà prevedere anche la seconda convocazione,

senza che occorra rispettare le prescrizioni stabilite in materia di Spa

con riguardo ai limiti temporali ed alle maggioranze (art. 2369).

Se l’atto costitutivo non prevede chi - in via esclusiva - debba

provvedere alla convocazione (fissandone - in analogia con le società

per azioni - luogo, giorno, ora e ordine del giorno) - argomentando

dall’art. 2479, primo comma - riteniamo che possano provvedervi sia

gli amministratori, nella loro collegialità ovvero singolarmente, sia i soci

che rappresentino almeno un terzo del capitale .

Con riferimento a questi ultimi, trattandosi di un diritto della minoranza,

deve ritenersi che l’atto costitutivo non possa richiedere una

maggioranza più elevata. Al contrario potrebbe consentire che

l’iniziativa provenga anche da un singolo socio.

b. La rappresentanza

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In materia di rappresentanza la legge (art. 2479 – bis, secondo

comma) stabilisce genericamente che, in mancanza di una diversa

disposizione dell’atto costitutivo, ogni socio può farsi rappresentare in

assemblea.

A differenza che nelle Spa, dove la materia è disciplinata

dettagliatamente dall’art. 2372, nelle Srl nulla è previsto in ordine ai

limiti, alle forme ed alla revocabilità della delega, al destinatario, alla

sostituibilità del delegato, etc.

L’unica prescrizione posta dal legislatore è che “la relativa

documentazione è conservata” nel libro delle decisioni dei soci.

Il che lascia intendere che la delega debba essere redatta

necessariamente per iscritto, al fine di consentirne la relativa

conservazione.

Per il resto vige un principio di massima libertà che potrà essere

regolamentata dall’atto costitutivo, che potrà prevedere specifiche

regole di funzionamento e limitazioni - fino alla sua totale esclusione -

così come potrà prevedere un generico rinvio in tutto o in parte alla

disciplina dettata nelle Spa15.

c. L’assemblea totalitaria.

15 Così saranno ammesse deleghe con facoltà di partecipare ad una pluralità diassemblee; con il nominativo del delegato in bianco; con clausola di irrevocabilità;con facoltà del delegato di sostituire a sè altro soggetto; con individuazione deldelegato nel caso di delega lasciata a società, associazione, fondazione o altro enteo istituzione; deleghe rilasciata ad amministratori o sindaci o dipendenti della societào di società controllate od alle società controllate stesse; saranno consentite deleghesenza limiti di cumulabilità in uno stesso soggetto. Tale casistica è fatta da BUSANI,Il Sole 24 Ore del 06 agosto 2003, pag. 214. Contrario alla delega in bianco ed alladelega irrevocabile MAGLIULO, op. cit, 289.

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Una importante novità viene introdotta all’ultimo comma dell’art.

2479 – bis, il quale disciplina espressamente – e per di più in maniera

autonoma rispetto alla Spa (art. 2366, quarto e quinto comma) –

l’assemblea totalitaria.

Ricorre tale fattispecie quando alla deliberazione partecipa

l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci (ovvero,

anche se non espressamente previsto, il revisore) sono presenti o

informati della riunione e nessuno - anche per ragioni che esulino dalla

mancata informazione (come invece prescrive l’art. 2366, quarto

comma, in materia di Spa) - si oppone alla trattazione dell’argomento.

A differenza che per l’assemblea totalitaria nelle Spa - nella

quale è prescritta la presenza della maggioranza dei componenti

dell’organo amministrativo e di controllo - in quella delle Srl, da un lato

il requisito della presenza viene equiparato a quello della informazione,

dall’altro, però, tali requisiti vengono riferiti a tutti i componenti e non

alla semplice maggioranza.

Pertanto, non sarebbe regolare un’assemblea totalitaria di Srl

nella quale, pur essendo presente la maggioranza dei componenti

dell’organo amministrativo e di controllo, gli assenti non siano stati

informati della riunione e la conseguente delibera sarebbe nulla in

quanto presa in assenza assoluta di informazione (art. 2479 – ter,

terzo comma).

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E’ quanto mai auspicabile che l’atto costitutivo stabilisca in

maniera inequivoca forma, modalità ed eventuali termini minimi per

informare i componenti dell’organo amministrativo e di controllo e,

correlativamente, le modalità e termini con i quali questi possano

opporsi alla trattazione degli argomenti, prevedendo espressamente il

significato (nel senso della opposizione o meno) di una mancata

manifestazione espressa di volontà.

Quanto alla forma e relativa modalità di comunicazione, quella

scritta con conferma di avvenuta ricezione (raccomandata,

telegramma, telefax, e-mail certificata, ...) ci sembra la più adeguata,

anche al fine di soddisfare le opportune – se non necessarie -

esigenze documentative.

Per quanto riguarda la legittimazione ad accertare l’avvenuta

informazione degli amministratori e dei sindaci (o del revisore), la

mancata opposizione alla trattazione degli argomenti e, più in

generale, la regolare costituzione dell’assemblea in forma totalitaria,

riteniamo che essa spetti unicamente al presidente dell’assemblea.

In ipotesi di verbale notarile, pertanto, il notaio si limiterà a dare

atto di quanto accertato e dichiarato dal Presidente.

Nella ipotesi in cui il Presidente si rifiuti di attestare l’avvenuta

informazione dei componenti l’organo amministrativo e di controllo e la

loro mancata opposizione alla trattazione degli argomenti o, addirittura,

neghi espressamente che l’informazione e la mancata opposizione vi

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siano state, riteniamo che il notaio dovrà astenersi dal verbalizzare, in

ossequio a quell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il notaio

non può verbalizzare una delibera della quale è scontata ab origine la

nullità16.

Il problema si pone in termini diversi nell’ipotesi in cui il

Presidente attesti che i componenti dell’organo amministrativo e di

controllo siano stati informati e che questi abbiano dichiarato di non

opporsi alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, ma

che il tutto sia avvenuto in maniera non conforme alle prescrizioni

dell’atto costitutivo (si pensi, ad esempio, ad una assemblea a ristretta

composizione familiare in occasione della quale le comunicazioni

siano state fatte per telefono piuttosto che per iscritto, così come

richiesto dall’atto costitutivo).

Invero, la legge parla di decisioni nulle soltanto se prese in

assenza assoluta di informazione (art. 2479- ter, terzo comma) e non

anche se prese in presenza di informazione irregolare, circostanza

che, per l’appunto, ricorrerebbe nell’esempio fatto.

In tal caso, quindi, riteniamo che la decisione sarebbe inficiata da un

vizio procedurale che darebbe luogo alla sua mera annullabilità, con la

conseguenza che il notaio potrebbe legittimamente procedere non

16 La Suprema Corte ha stabilito la responsabilità disciplinare del notaio che nonabbia rifiutato il suo ministero (cioè la verbalizzazione) in presenza di un avviso diconvocazione dell'assemblea dal quale risultava che essa avrebbe deliberato suoggetto giuridicamente impossibile, come poi e' avvenuto.Cass.civ., sez. III, 4 maggio 1998, n. 4441 in Giust. civ. Mass. 1998, 921 Riv.notariato 1998, 717 Vita not. 1998, 994.

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soltanto alla verbalizzazione, ma anche alla sua – eventuale -

successiva iscrizione nel registro delle imprese.

Nè il notaio, nell’esempio fatto, potrebbe mettere in dubbio

quanto affermato dal Presidente o porsi il problema di come questi, in

ipotesi di impugnazione della delibera, possa dimostrare che

l’informazione e la mancata opposizione - sia pure con forme irregolari

- vi siano state.

Quanto al luogo di svolgimento dell’assemblea totalitaria deve

ritenersi che - a differenza dell’assemblea convocata (art. 2479-bis,

terzo comma) - esso sia del tutto svincolato dalla sede sociale, anche

in mancanza di espressa previsione statutaria (in ciò argomentando

dalla espressione “In ogni caso” che introduce l’ultimo comma

dell’articolo 2479-bis.)

B. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

Come già visto in precedenza17, vi sono alcune materie per le

quali la legge prescrive come obbligatorio il sistema collegiale che –

caratterizzato dalla “unitarietà spazio-temporale della formazione del

consenso” - sicuramente offre una maggiore garanzia di completezza

e trasparenza in ordine al procedimento di formazione della volontà.

17 Si veda il superiore paragrafo “A) L’assemblea”.

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Al di là delle predette materie, l’atto costitutivo può prevedere,

sia in linea generale che con riferimento a singole fattispecie, che le

decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta e/o

mediante consenso espresso per iscritto.

In definitiva ai soci viene data la possibilità di semplificare al

massimo la procedura per giungere ad una decisione senza necessità

che ad essa partecipino gli amministratori o, addirittura, che di essa gli

amministratori siano informati.

Il rapporto che intercorre tra le procedure extrassembleari e

quella assembleare è di subalternità delle prime rispetto alle seconda.

Tale principio emerge con chiarezza dall’art. 2479, quarto comma.

Tuttavia, se da un lato le decisioni - ritenute dal legislatore - più

rilevanti, devono necessariamente essere adottate con la procedura

assembleare, dall’altro, il ricorso alle tecniche decisionali della

consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto, potrebbe

riguardare materie non meno importanti per la vita della società e

soprattutto di rilevante interesse notarile per quanto concerne le attività

conseguenziali rispetto alla decisione presa (si pensi alle decisioni

riguardanti atti di amministrazione quali acquisti e/o vendite di immobili

o quote sociali, stipula di mutui, rilascio di garanzie, etc.; ma si pensi

anche alla revoca dell’organo amministrativo in carica e la nomina del

nuovo organo).

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La consultazione scritta consiste in una sorta di “referendum”,

avente per oggetto la richiesta di adesione ad una determinata

proposta. La proposta, intuitivamente, va formulata ispirandosi a criteri

di completezza e chiarezza, in maniera tale da poter rispondere

semplicemente con un si o con un no.

Da un punto di vista documentale, la decisione sarà formata da

una proposta e dalle risposte dei soci.

Il consenso espresso per iscritto ricorre tutte le volte in cui

una maggioranza qualificata di soci (almeno la metà del capitale, salvo

diversa disposizione dell’atto costitutivo) al fine di velocizzare il

procedimento di formazione della loro volontà, giunga ad un accordo

scritto.

Da un punto di vista documentale, la decisione sarà composta o

da un documento unico sottoscritto contemporaneamente o

successivamente, ovvero da un documento contenente il testo della

decisione e da separati documenti di adesione.

L’iniziativa ad avviare tali procedure spetterà al soggetto

indicato nell’atto costitutivo.

In mancanza di indicazioni, deve ritenersi che essa spetti tanto

agli amministratori, nella loro collegialità ovvero singolarmente, quanto

ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale (in ciò

argomentando dall’art. 2479, primo comma).

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L’atto costitutivo potrebbe attribuire tale diritto anche a tutti i

singoli soci.

E’ importante osservare che il legislatore ha introdotto queste

nuove tecniche decisionali dettando soltanto tre prescrizioni (art. 2479,

terzo e quinto comma).

La prima, che i documenti devono essere in forma scritta18 (su

supporto cartaceo o magnetico) e sottoscritti dai soci (con firma

autografa o digitale).

La mancanza di forma scritta in una decisione extrassembleare, in

quanto assimilabile alla mancanza del verbale, determina la nullità

della stessa ex art. 2479-ter, terzo comma19.

La seconda, anch’essa a pena di invalidità della decisione20,

che dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza

l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa (art.

2479, terzo comma).

La terza, che alla decisione hanno diritto di partecipare tutti i

soci (art. 2479, quinto comma) 18 Per MAGLIULO, op. cit. 277, in caso di consenso scritto e sottoscritto ma inviatoper fax, stante la natura di quest’ultimo di riproduzione non autentica dell’originale,starà all’organo amministrativo assumersi il rischio e la responsabilità connessiall’eventuale disconoscimento della sua autenticità. 19 E’ da condividere l’opinione di BARALIS-FERRERO, op. cit. paragrafo 14,secondo cui la mancanza di forma scritta in una decisione extrassembleare e lamancanza del verbale, sono entrambe caratterizzate dalla assoluta carenzadocumentale della decisione. La decisione extrassembleare sarà nulla anche semanchi la dichiarazione scritta di un solo socio, ove determinante per ilraggiungimento del quorum. 20 E’ da condividere l’opinione di BARALIS-FERRERO, op. cit. paragrafo 4, secondola quale una decisione che impedisca l’accertamento del contenuto e degli effetti èda considerarsi inefficace. Infatti, non potrebbe considerarsi annullabile, perchè unasua provvisoria efficacia sarebbe incompatibile con il fatto che non se ne comprendeil contenuto; nè potrebbe considerarsi nulla, in quanto le nullità sono tassative.

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Deve ritenersi nulla per assenza assoluta di informazione (ex art.2479

– ter, terzo comma) una decisione adottata senza che anche un solo

socio – per quanto minima possa essere la sua partecipazione - sia

stato informato e, quindi, messo in grado di partecipare alla

decisione21.

Stante la scarsezza di prescrizioni normative, sarà quanto mai

opportuno – se non necessario - che l’atto costitutivo stabilisca le

regole di funzionamento delle predette tecniche decisionali,

regolamentando, soprattutto, i seguenti aspetti:

. chi siano il soggetto o i soggetti autorizzati ad avviare tali

procedure;

. chi siano il soggetto o i soggetti - eventualmente diversi da

quelli cui è demandata l’iniziativa - autorizzati a gestire tali procedure

(con funzioni per certi aspetti analoghe a quelle del presidente

dell’assemblea: accertamento della legittimazione a partecipare alla

decisione; verifica dei poteri di rappresentanza; verifica della regolarità

del consenso prestato dal punto di vista formale e temporale;

proclamazione/accertamento del risultato e del contenuto della

decisione22; verbalizzazione della procedura; comunicazione

all’organo amministrativo e di controllo);

21 Sul punto si vedano anche le osservazioni fatte nel testo in materia di assembleatotalitaria.22 Va evidenziato il fatto che nel caso di decisioni assunte mediante consensoespresso per iscritto, l’accertamento del contenuto potrebbe essere reso difficilenelle ipotesi in cui la decisione si formi attraverso l’incontro di separati documenti nonperfettamente coincidenti.

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. quali siano le modalità per la trasmissione della proposta di

decisione e relativa adesione e/o non adesione e/o astensione ed i

relativi termini;

. se ed in che misura la mancata risposta/prestazione di

consenso possa considerarsi espressione di voto contrario;

. se ed in che misura si può revocare il consenso già prestato;

. le maggioranze necessarie - in deroga a quelle di legge -

affinchè la decisione venga adottata;

. il termine ultimo entro per la raccolta dei consensi ed il

momento in cui la decisione si intende adottata;

. l’obbligo di comunicazione ai soci ed agli organi di

amministrazione e controllo, dell’esito della procedura, e le relative

modalità e termini.

Tra gli elementi sopra indicati, una particolare attenzione

meritano la previsione della facoltà di revoca del consenso già prestato

e la previsione di un termine ultimo per la raccolta dei consensi.

In mancanza di tale ultima previsione, infatti, potrebbero

verificarsi notevoli difficoltà nell’accertare il momento in cui la

decisione deve intendersi perfezionata, nonchè in ordine al limite

temporale e di efficacia del consenso prestato23.

Quanto alla facoltà di revoca del consenso prestato, in omaggio

ad intuibili esigenze di certezza e stabilità delle decisioni, sembra

23 Si veda infra paragrafo 5..

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preferibile ritenere che, in mancanza di una apposita previsione

dell’atto costitutivo, il consenso già prestato sia irrevocabile.

Una diversa interpretazione potrebbe condurre ad una

situazione di incertezza ed instabilità24, aggravata dalla – ipotizzata -

mancanza di termine ultimo per la raccolta dei consensi25.

Nelle decisioni adottate mediante consultazione scritta o

consenso espresso per iscritto, va osservato che nella pratica potrà

essere utile che il soggetto che abbia curato la adozione della

decisione, rediga una “verbalizzazione finale” della procedura alla

quale allegare tutta la documentazione ad essa relativa (il testo della

proposta, le risposte/adesioni, eventuali deleghe,...), e ciò anche al

fine di facilitare la individuazione del momento in cui la decisione si è

perfezionata26, nonchè la sua comunicazione agli amministratori

affinchè provvedano alla conseguente trascrizione sul libro delle

decisioni dei soci (quanto mai opportuna sarebbe anche una

comunicazione ai soci - indipendentemente dal fatto che abbiano

prestato o meno il loro consenso - ed all’organo di controllo).

24 Una situazione per certi aspetti analoga verrebbe a determinarsi nella ipotesi in cuii soci chiamati a votare uno per volta per appello nominale in sede assembleare,prima che una maggioranza venga a formarsi, potessero revocare il proprio votoinfluenzando i votanti successivi, i quali potrebbero revocare il voto a loro volta, ecosì via. 25 In tal senso BARALIS-FERRERO, op. cit., paragrafo 14.b.. Per la revocabilitàMIRONE, Il prodedimento deliberativo nelle società di persone, Torino, 1998, p.205;MAGLIULO, op. cit., p.278;26 Ricordiamo che i termini per la impugnazione decorrono sempre dalla trascrizionesul libro delle decisioni dei soci (art. 2479-ter, primo comma), tuttavia vi possonoessere altre utili ragioni per conoscere il momento in cui una decisione si èperfezionata (ad esempio, per stabilire la decorrenza di determinati effetti).

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Una espressa previsione statutaria in tal senso potrebbe essere

certamente opportuna.

Un esempio di “verbalizzazione” di una decisione per

consultazione scritta potrebbe essere:

In data ...., con raccomandate/telefax/e-mail... del..., a cura di...,

è stata sottoposta a tutti i soci la proposta che si allega ....

I soci si sono pronunziati nel seguente modo: Tizio...favorevole, Caio...

contrario, Sempronio...astenuto..., Filano... non ha fatto pervenire

alcuna manifestazione espressa di volontà; il tutto come da risposte

pervenute con raccomandate/e-mail... del... che si allegano.

La decisione, pertanto, è stata adottata in data ...., con il voto

favorevole di....

data e Firma

Un esempio di “verbalizzazione” di decisione adottata mediante

consenso espresso per iscritto potrebbe essere:

In data ..., con il consenso dei soci....rappresentanti il ...% del capitale,

è stata adottata la decisione che si allega...

( in caso di adesione con documenti separati si potrà aggiungere:

alla quale i soci Tizio, Caio... hanno aderito giusta consenso prestato

con raccomandata/e-mail... del..., che si allegano.)

Sempronio, Filano... hanno manifestato il loro

dissenso/astensione con raccomandata/e-mail... del... che si allegano.

data e Firma

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In conseguenza della subalternità del metodo extrassembleare

rispetto a quello assembleare, riteniamo che fin quando l’iter di una

procedura di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

non si è perfezionato (con l’adozione della decisione o la scadenza del

termine ultimo per la raccolta dei consensi senza che si sia formata

una maggioranza), esso potrà essere interrotto - ad iniziativa di uno o

più amministratori o di un numero di soci che rappresentino almeno un

terzo del capitale sociale27 - chiedendo che la decisione venga

adottata mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479-

bis.

Deve ritenersi, pertanto, che una decisione extrassembleare

perfezionatasi dopo che sia stata richiesta la procedura collegiale,

sarebbe assimilabile ad una decisione assunta con forme procedurali

non consentite, ed in quanto tale annullabile.

27 L’atto costitutivo potrebbe attribuire tale diritto a tutti i singoli soci.

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Anche nelle decisioni adottate mediante consultazione scritta o

consenso espresso per iscritto, deve ritenersi ammissibile che il

consenso del socio venga espresso da un suo rappresentante.

La rappresentanza dovrà essere conferita per iscritto (tale,

infatti, è la forma con la quale il consenso del socio va espresso) ed i

relativi documenti dovranno essere conservati dalla società (art. 2478,

primo comma, n.2) .

La verifica del potere di rappresentanza dovrà essere effettuata

dal soggetto che coordina l’iter decisionale.

Così come si è detto per la rappresentanza nelle assemblee,

una apposita previsione statutaria che disciplini la fattispecie sarà

quanto mai opportuna.

Ad esempio, potrà essere utile una clausola che stabilisca se il

potere di rappresentanza conferito per partecipare ad un assemblea

possa essere utilizzato per adottare la medesima decisione mediante

consultazione scritta o consenso prestato per iscritto, o viceversa.

4. Libro delle decisioni dei soci

L’articolo 2478, primo comma, n. 2), stabilisce che sul libro delle

decisioni dei soci sono trascritti senza indugio sia i verbali delle

assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese

mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, e che

la relativa documentazione è conservata agli atti della società.

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Dalla data di trascrizione della decisione decorre il termine di

novanta giorni per la sua eventuale impugnazione (art. 2479 – ter,

primo comma) ed il termine triennale di prescrizione dell’azione di

nullità prescritto all’art. 2479- ter, terzo comma. Per contro, le decisioni

non trascritte saranno sempre impugnabili.

E’ opportuno precisare che – diversamente da quanto previsto

per le Spa (art. 2377, quinto comma) - il termine per l’impugnazione

decorre sempre dalla trascrizione sul libro delle decisioni dei soci.

Non decorre nè dalla data della decisione, in considerazione del fatto

che non è sempre agevole stabilire il momento in cui essa si perfezioni

(si pensi alle decisioni extrassembleari); nè dal giorno della iscrizione o

del deposito nel registro delle imprese, in considerazione del fatto che

nelle società a responsabilità limitata - caratterizzate dalla

partecipazione personale dei soci alla vita sociale – si presume che

una pubblicità interna abbia una maggiore rilevanza rispetto a quella

esterna 28.

Ai soci che non partecipano all’amministrazione è riconosciuto il

diritto di consultare i libri sociali, personalmente o tramite professionisti

di fiducia (art. 2476, secondo comma).

Ci si potrebbe chiedere se il notaio chiamato a redigere un atto

della società possa fare riferimento ad una decisione non ancora

28 Oltre all’incertezza, si potrebbero facilitare frodi a danno dei soci, come nel caso incui si proceda alla iscrizione o deposito della decisione nel registro delle imprese,senza prima aver proceduto alla sua trascrizione nel relativo libro. In tal senso laRelazione.

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trascritta sul libro delle decisioni dei soci (si pensi ad una decisione

relativa all’acquisto di un immobile).

Invero, non sembra che la trascrizione sul libro costituisca un

requisito di esistenza della decisione che, anzi, è necessariamente

presupposta, semmai rileva sul piano probatorio e della tutela dei soci

(in relazione al diritto di informazione e controllo, di impugnazione,

etc.).

In linea di principio, pertanto, riteniamo che si possa utilizzare

una decisione non trascritta qualora ne venga adeguatamente

documentata la esistenza.

E’ chiaro che una volta che l’amministratore abbia effettuato la

trascrizione della decisione sul libro delle decisioni dei soci, si viene a

creare una apparenza di esistenza non sindacabile dal notaio.

In assenza di trascrizione, quindi, il problema è quello di

valutare l’adeguatezza della documentazione fornita, che il notaio

valuterà con prudenza caso per caso.

Si pensi, ad esempio, alla ipotesi – di tutta tranquillità – in cui gli unici

due soci di una Srl, di cui uno Amministratore Unico, presentino al

notaio una (copia di) decisione adottata mediante consenso espresso

per iscritto, dagli stessi firmata in originale.

Ma si pensi anche alla diversa ipotesi – assai meno tranquilla - in cui al

notaio si presenti un soggetto che assuma di essere il nuovo

Amministratore Unico della società, sulla base di una decisione

adottata mediante consultazione scritta, documentata con una serie di

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fogli (proposta e adesioni) a firma dei – presunti! – soci, che contenga

la revoca del vecchio Amministratore Unico e la sua nomina con

contestuale autorizzazione al compimento di un determinato atto.

5. Voto e quorum.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto

vale in misura proporzionale alla sua partecipazione (art. 2479, quinto

comma)29.

Sarà legittimato a partecipare alle decisioni il socio iscritto nel

libro dei soci (art. 2470)30 che non sia moroso (art. 2466, quarto

comma).

Argomentando dal citato art. 2479, quinto comma e dall’art.

2479-ter, terzo comma nella parte in cui prevede l’invalidità delle

decisioni prese in assenza assoluta di informazione, riteniamo

inderogabile il diritto del socio a partecipare alle decisioni e -

correlativamente – quello alla informazione, che si traduce nel diritto a

ricevere la convocazione in ipotesi di decisioni collegiali, ed in quello di

essere messo in grado di partecipare e manifestare la propria volontà

nelle due diverse ipotesi di decisioni extrassembleari31.

29 Si noti che il diritto di voto non è più esercitato in ragione di un voto per ogni euro,dal momento che è venuta meno la necessità che la quota sia pari ad un euro o suoimultipli. 30 Non è prescritto un termine minimo di iscrizione sul libro dei soci, ma tale terminepotrebbe essere previsto dall’atto costitutivo. 31 Contra MAGLIULO, op. cit. 273 ss., il quale ritiene che nelle decisioni assuntemediante consenso espresso per iscritto, non è richiesta l’informazione di tutti i soci,essendo sufficiente che almeno la maggioranza abbia espresso il proprio consenso.

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Un aspetto sul quale occorre soffermarsi è quello dei quorum previsti

per l’adozione delle decisioni dei soci.

Nulla questio tutte le volte in cui l’atto costitutivo disponga in tal

senso. L’ampia autonomia statutaria, espressamente riconosciuta

dall’art. 2479, ultimo comma, consente di stabilire quorum costitutivi e

deliberativi che deroghino per eccesso o per difetto la previsione

codicistica.

Quanto ad una clausola che preveda l’unanimità dei consensi,

deve ritenersi ammissibile se riferita a determinate materie, mentre è

controversa la sua ammissibilità se riferita a tutte le delibere

indistintamente32.

Non sembra derogabile, invece, la necessità del consenso dei

soci che a seguito della trasformazione della società in forma di

società di persone, assumano responsabilità illimitata (in ciò

argomentando dalla espressione “E’ comunque richiesto il consenso”

che introduce la seconda parte del primo comma dell’art. 2500-sexies).

Inoltre, tutti i soci hanno diritto di partecipare alle decisioni ed il

loro voto vale in misura proporzionale alla loro partecipazione (art. 32 favorevoli all’introduzione della regola della unanimità BARALIS-FERRERO, op.cit., paragrafo 1.a; CAGNASSO, I "volti" della "nuova" società a responsabilitàlimitata” AA.VV., La riforma delle società, profili della nuova disciplina, Torino, 2003,pag. 28; contrari MAGLIULO, op. cit. 281 ss. e 294; SANTARCANGELO, op. cit., 305e 322, il quale l’ammette soltanto per alcune delibere quali, ad esempio quelle dimodifica dell’atto costitutivo;.

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2479, quinto comma). Non sarebbe, pertanto, ammissibile una

clausola statutaria che introduca un sistema di votazione “per teste”.

In mancanza di deroga statutaria, per le decisioni prese

mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, è

necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la

metà del capitale sociale (art. 2479, ultimo comma).

Per le decisioni adottate con il metodo assembleare, invece, in

mancanza di deroga statutaria, l’assemblea è regolarmente costituita

(quorum costitutivo) con la presenza di tanti soci che rappresentano

almeno la metà del capitale sociale, e delibera (quorum deliberativo) a

maggioranza assoluta e, nei casi previsti ai punti 4) e 5) dell’art. 2479,

con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del

capitale sociale (art. 2479 – bis, terzo comma).

Altri quorum deliberativi minimi, sia pur derogabili con apposita

disposizione dell’atto costitutivo, sono previsti in materia di rinunzia o

transazione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori (art.

2476, quinto comma) e di modifica dei particolari diritti attribuiti ai

singoli soci (art. 2468, terzo comma).

A differenza che nelle Spa (art. 2370), nelle assemblee non è

consentito – riteniamo neanche con apposita previsione statutaria - il

voto per corrispondenza.

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Non vi sono, invece, ragioni per escludere che l’atto costitutivo possa

prevedere assemblee in teleconferenza o videoconferenza33.

Sembra opportuno a questo punto affrontare una questione che

potrebbe offrire delle divergenze interpretative.

Laddove il legislatore ha previsto un quorum deliberativo pari alla metà

del capitale sociale, a nostro avviso, lo ha fatto pur sempre nella logica

della formazione di una maggioranza.

Riteniamo infatti che i voti che rappresentano la metà del

capitale sociale sono sufficienti per adottare la decisione sottoposta ai

soci, a condizione che tali voti costituiscano una maggioranza rispetto

all’insieme dei voti espressi.

Se, invece, dovessero esserci voti pari alla metà del capitale

che si esprimono in senso favorevole e voti pari alla restante metà del

capitale che si esprimono in senso contrario, la decisione non può

intendersi adottata.

Seguendo una diversa interpretazione34, si giungerebbe a

conseguenze inaccettabili.

In ipotesi di decisioni assembleari, il Presidente a seconda di

come formuli la proposta da sottoporre a votazione, disporrebbe di

fatto dei voti dell’una o dell’altra metà di capitale.

33 In tal senso SANTOSUOSSO La riforma del diritto societario, Milano 2003, nota 64a p. 228.34 SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario, Milano 2003, 226, sembrerebbeaffermare che la maggioranza di metà del capitale sia di per sè idonea ad adottaredecisioni, anche in presenza di un opposto schieramento di pari entità, è ciò “innome dell’obiettivo di evitare paralisi decisionali quando il capitale appartenga aopposti schieramenti in parti uguali”.

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In ipotesi di decisioni extrassembleari, alla fazione contraria

(che abbiamo ipotizzato anch’essa pari alla metà del capitale)

basterebbe sottoporre contemporaneamente all’approvazione dei soci

(ai sensi dell’art. 2479 primo comma) una proposta formulata in

maniera esattamente inversa (si pensi ad una sorta di “contro

referendum”), così da ottenere a sua volta una decisione di segno

opposto.

In ambedue i casi, poi, la fazione contraria potrebbe, in un

momento immediatamente successivo, sottoporre ai soci (sempre ex

art. 2479 primo comma) una proposta di revoca della prima delibera, e

così all’infinito.

In materia di decisioni extrassembleari, si pongono due ulteriori

problemi: il primo è quello della valutazione della mancata

manifestazione espressa di volontà; il secondo è quello del momento

al quale fare riferimento per stabilire se si sia formato o meno il

quorum richiesto per l’adozione della decisione.

Quanto al primo dei problemi posti, riteniamo che, in assenza di

apposita previsione statutaria35, la mancata manifestazione espressa

di volontà da parte del socio equivale alla sua astensione, con la

conseguenza che ove a procedura ultimata siano stati espressi

35 L’atto costitutivo potrebbe stabilire, ad esempio, che allo scadere di un determinatotermine la mancata manifestazione espressa di volontà equivalga a volontàcontraria.

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soltanto “voti” favorevoli pari alla metà del capitale, la decisione si

intenderà adottata.

In ipotesi di decisione assunta con il metodo della collegialità

assembleare, la questione si risolve facilmente dal momento che sarà

il Presidente dell’assemblea avrà il compito di verificare i voti

favorevoli, contrari e degli astenuti, dei quali - secondo l’opinione

prevalente, oggi confermata in materia di Spa dall’art. 2368, terzo

comma - si tiene conto agli effetti del quorum costitutivo, ma non di

quello deliberativo.

Quanto al secondo dei problemi posti, è quanto mai opportuno

che in mancanza di una previsione dell’atto costitutivo36, il soggetto

che avvii il procedimento decisionale stabilisca un termine ultimo entro

il quale i soci possano esprimere la loro volontà.

Soltanto decorso tale termine si potranno “contare” i voti

espressi, tenendo conto – ove ammesse37 - delle eventuali revoche

fino a quel momento intervenute.

Ove non fosse previsto un tale termine, infatti, in presenza di

voti pari alla metà del capitale potrebbe risultare impossibile stabilire

se la decisione si è perfezionata, dal momento che in un momento

successivo potrebbero sopravvenire i voti espressi dalla restante metà

del capitale di segno esattamente opposto.

Al contrario, in presenza di un termine finale, al suo scadere la

mancata manifestazione di volontà degli altri soci varrebbe astensione

36 Si veda il paragrafo 3.B..37 Si veda il paragrafo 3.B..

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ovvero – se così previsto dallo statuto – voto contrario, ed i voti

favorevoli pari a metà del capitale consentirebbero il perfezionamento

della decisione.

In mancanza di termine finale, pertanto, la decisione potrà dirsi

perfezionata soltanto con il raggiungimento di una maggioranza che

superi la metà del capitale, rimanendo comunque aperto il problema

dei limiti temporali e di efficacia del consenso espresso38.

Tuttavia, la previsione di un termine finale è opportuna anche in

ipotesi di decisioni adottate a larga maggioranza, ad esempio, al fine di

stabilire il momento entro il quale sia consentita la revoca del

consenso; di stabilire – per l’ipotesi di una eventuale impugnazione -

chi siano stati i consenzienti, i dissenzienti e gli astenuti 39; di stabilire

fino a quale momento sia consentito ad uno o più amministratori o ad

un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, di

chiedere che la decisione sia adottata mediante il metodo

assembleare (art. 2479, quarto comma).

6. Invalidità delle decisioni dei soci: rinvio.

L’argomento non viene trattato in quanto materia di altro lavoro.

38 Sul punto MAGLIULO, op. cit., p. 277 ss, il quale afferma che in mancanza di limititemporali imposti dallo statuto o dallo stesso socio nella sua dichiarazione di consenso,quest’ultima conserva validità fino a che non risultino mutate le situazioni di fatto inrelazione alle quali il consenso è stato prestato.39 Per quanto riguarda l’ipotesi di un consenso tardivo, per MAGLIULO, op. ci. 278-279, esso potrebbe valere a precludere al socio assenziente un’eventualeimpugnativa della decisione o essere utilizzato a rimpiazzare il consenso di un altrosocio successivamente dichiarato invalido.