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La valutazione dei La valutazione dei rischi rischi e e l’apparato sanzionatorio l’apparato sanzionatorio

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La valutazione dei La valutazione dei rischirischie e l’apparato sanzionatoriol’apparato sanzionatorio

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Significato della valutazione dei rischiSignificato della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi lavorativi di cui al D.Lgs. 81/08, si iscrive nel

più ampio e complessivo utilizzo a livello internazionale del metodo del

“risk assessment”, che coinvolge anche molti aspetti relativi ai costi

ambientali del progresso e dell’uso delle risorse naturali.ambientali del progresso e dell’uso delle risorse naturali.

L’orientamento comunitario, in generale, è quello di fondare le

iniziative legislative e la definizione delle priorità dell’intervento su

un’analisi partecipata e strutturata in merito alla “accettabilità”

sociale dei rischi e alla valutazione dei costi e dei benefici che la loro

riduzione comporta per la comunità.

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Significato della valutazione dei rischiSignificato della valutazione dei rischi

L’applicazione dell’art. 28 fornisce anche uno strumento per avviare

una riorganizzazione razionale e pianificata della produzione nei suoi

diversi componenti (macchine, procedure, spazi, organizzazione, ecc.)

al fine di raggiungere l’obiettivo di una sostanziale riduzione e/o delal fine di raggiungere l’obiettivo di una sostanziale riduzione e/o del

controllo dei fattori di rischio presenti, nel rispetto della legislazione

nazionale e delle norme di buona tecnica prodotte da organismi

accreditati (UNI-EN, CEI, etc.).

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Significato della valutazione dei rischiSignificato della valutazione dei rischi

La necessità che nell’impresa si proceda ad una stretta integrazione tra

la produzione, tutte le funzioni aziendali ad essa collegate (direzione

lavori, acquisti, gestione del personale, manutenzione, etc.) e la

prevenzione dei rischi da essa derivanti al fine di progettare “lavoroprevenzione dei rischi da essa derivanti al fine di progettare “lavoro

sicuro”, è chiaramente esplicitata tra le misure generali di tutela

indicate nell’art. 15. Tra queste, infatti, viene indicata la

programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che

integri, in modo coerente, nella prevenzione le condizioni tecniche

produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori

dell'ambiente di lavoro.

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Significato della valutazione dei rischiSignificato della valutazione dei rischi

La valutazione del rischio deve essere, pertanto, uno strumento

fortemente finalizzato alla programmazione delle misure di

prevenzione e più in generale alla organizzazione della funzione e del

sistema prevenzionale aziendale.sistema prevenzionale aziendale.

Il processo di partecipazione dei lavoratori attraverso le loro

rappresentanze è dunque dovuto per legge, oltre che fortemente

auspicabile.

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La soggettività nel valutareLa soggettività nel valutare

Per tutti i problemi di prevenzione non riconducibili ad un confronto

con uno standard normativo o tecnico di riferimento, la valutazione dei

rischi comporta inevitabilmente un contributo della soggettività del/dei

valutatore/i nell’attribuire loro maggiore o minore rilevanza e, divalutatore/i nell’attribuire loro maggiore o minore rilevanza e, di

conseguenza, un equivalente valore nella programmazione degli

interventi.

In quelle situazioni si rende necessario uno sforzo rilevante, da parte

del datore di lavoro, in termini di comunicazione e di formazione

corretta sui rischi lavorativi, perché la presa di coscienza dell’esistenza

di un rischio non rappresenti un evento episodico, non condiviso e,

come tale, non generatore di cambiamenti significativi.

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La soggettività nel valutareLa soggettività nel valutare

A mitigare la soggettività del valutatore possono contribuire l’uso

razionale di misure di igiene industriale, nonché la raccolta della

sintomatologia eventualmente accusata dai lavoratori.

Inoltre, l’accurata consultazione del rappresentante dei lavoratori perInoltre, l’accurata consultazione del rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza (RLS) e la raccolta critica dei giudizi soggettivi dei

lavoratori rappresenta un momento decisivo per la integrazione delle

conoscenze di quegli aspetti di rischio che sfuggono o sono sottovalutati

dal management.

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Valutazione semplificata e primi approcci alla Valutazione semplificata e primi approcci alla valutazionevalutazione

Per incentivare la massima estensione dell’attività di valutazione da

parte dei datori di lavoro si dovrà favorire, soprattutto nelle imprese di

piccole dimensioni e rischi modesti, la semplificazione delle procedure

di valutazione, che dovranno essere tese a raccogliere le informazionidi valutazione, che dovranno essere tese a raccogliere le informazioni

sufficienti, dati e notizie all’uopo pertinenti e rilevanti.

A tal fine sarà utile, nelle indicazioni da fornire alle imprese, chiarire

che per “valutazione del rischio” è da intendersi principalmente

l’individuazione dei possibili centri/fonti di pericolo per la sicurezza e

la salute dei lavoratori, l’identificazione dei lavoratori potenzialmente

esposti a rischio e la valutazione dell’entità dell’esposizione.

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Valutazione semplificata e primi approcci alla valutazioneValutazione semplificata e primi approcci alla valutazione

A tale proposito, si potrà suggerire l’utilizzazione in prima istanza, ove

possibile e adeguata, di metodi e criteri di valutazione approssimata

del rischio, in grado di distinguere chiaramente condizioni francamente

accettabili da situazioni francamente non accettabili.accettabili da situazioni francamente non accettabili.

Tali metodi possono consistere anche in valutazioni di tipo induttivo

(quantità di materiale utilizzato, cubatura, ventilazione) o

semiquantitativo. Sarà possibile, di conseguenza, identificare quelle

situazioni in cui è necessario un approfondimento da realizzare con più

complesse procedure analitiche.

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Quando iniziare il processo di valutazioneQuando iniziare il processo di valutazione

La valutazione dei rischi e la stesura dei conseguenti atti documentali

in conformità con le indicazioni contenute nel D.Lgs. 81/08, è un

processo che risulta operativo dal 16 maggio 2009.

In altri termini, il tempo decorrente dal 15 maggio 2008 (data diIn altri termini, il tempo decorrente dal 15 maggio 2008 (data di

entrata in vigore del D.Lgs. 81/08) al 16 maggio 2009 (data dalla quale

si intendono operative le norme concernenti la valutazione dei rischi)

andava inteso come la disponibilità, per i datori di lavoro, per attivare

e portare a compimento il processo di valutazione e di eventuale

programmazione dei relativi interventi di prevenzione.

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Chi concorre alla valutazioneChi concorre alla valutazione

L’obbligo di realizzare il processo di valutazione, controllo e gestione

dei rischi lavorativi riguarda essenzialmente il datore di lavoro.

E’ evidente, tuttavia, che dal punto di vista tecnico, operativo e

procedurale il datore di lavoro dovrà allo scopo avvalersi di alcuneprocedurale il datore di lavoro dovrà allo scopo avvalersi di alcune

competenze professionali e gestionali, peraltro in larga misura indicate

dallo stesso D.Lgs. 81/08. In primo luogo è opportuno prevedere che al

processo di valutazione/gestione dei rischi partecipi l’intera “linea”

aziendale rappresentata dai dirigenti e dai preposti; gli stessi sono

infatti, al contempo, depositari di importanti conoscenze e titolari di

obblighi, per cui è opportuno prevedere un loro ampio coinvolgimento

in questa fase del processo.

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Chi concorre alla valutazioneChi concorre alla valutazione

Alla valutazione collaborano altresì il responsabile (e/o gli addetti) del

servizio di prevenzione e protezione nonché, ove previsto, il medico

competente: essi forniscono il loro contributo di conoscenze, per il

rispettivo ambito professionale, utili all’inquadramento (erispettivo ambito professionale, utili all’inquadramento (e

qualificazione) dei rischi lavorativi e alle strategie più idonee per il loro

contenimento.

La valutazione si avvale, inoltre, del contributo del rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza.

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Oggetto della valutazione (art. 28)Oggetto della valutazione (art. 28)

E’ stato riformulato, rispetto al D.Lgs. 626/94, l’oggetto della

valutazione dei rischi.

La valutazione, nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella scelta

delle sostanze o dei preparati chimici impiegati e nella sistemazionedelle sostanze o dei preparati chimici impiegati e nella sistemazione

dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la

salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori

esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-

correlato, i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,

nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla

provenienza da altri paesi.

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Oggetto della valutazione (art. 28)Oggetto della valutazione (art. 28)

Il documento (art. 17, c.1, lett. a, D.Lgs. 81/08) redatto a conclusione

della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la

salute durante l’attività lavorativa, dove sono specificati i criterisalute durante l’attività lavorativa, dove sono specificati i criteri

adottati per la valutazione;

- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei

dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;

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Oggetto della valutazione (art. 28)Oggetto della valutazione (art. 28)

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da

realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbonorealizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono

provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in

possesso di adeguate competenze e poteri;

- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha

partecipato alla valutazione del rischio;

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Oggetto della valutazione (art. 28)Oggetto della valutazione (art. 28)

- l’individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i

lavoratori a rischi specifici che richiedono una capacità professionale,

specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve rispettare le indicazioni previste dalle

specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi

titoli del D.Lgs. 81/08.

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Modalità di effettuazione della valutazione dei Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29)rischi (art. 29)

Resta inalterata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la modalità di effettuazione

della valutazione dei rischi

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di

valutazione dei rischi (art. 17, c.1, lett. a) in collaborazione con ilvalutazione dei rischi (art. 17, c.1, lett. a) in collaborazione con il

responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico

competente, nei casi previsti.

Le attività di valutazione sono realizzate previa consultazione del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

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Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29)Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29)

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata nei

seguenti casi:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o della riorganizzazione

del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,

- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della

protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della

sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere

aggiornate e il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato

nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

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Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29)Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29)

Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità

produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la

valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaboratevalutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate

dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul

lavoro (art. 6, c. 8, lett. f, D.Lgs. 81/08). Fino alla scadenza del

diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto

interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori

di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Tali disposizioni non si applicano alle attività di cui all’art. 31, c. 6, lettere

a), b), c), d) e g), D.Lgs. 81/08.

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I vari momenti per la conduzione della I vari momenti per la conduzione della valutazione dei rischivalutazione dei rischi

Nella pratica applicativa, la valutazione dei rischi viene condotta con il

procedimento sotto elencato:

a) L’attività in esame viene suddivisa in aree, in modo da rendere più

precisa, puntuale e mirata l’analisi dei pericoli e la susseguente valutazioneprecisa, puntuale e mirata l’analisi dei pericoli e la susseguente valutazione

dei rischi.

b) Per ognuna delle aree così individuate si procede al censimento dei

pericoli e delle relative sorgenti, in relazione agli impianti, macchine,

attrezzature, ciclo tecnologico e modalità operative adottati. Il censimento

prende in considerazione quei pericoli potenziali che l’analisi degli

estensori, l’esperienza degli addetti, i dati storici e l’esame impiantistico

indicano come evidenti.

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I vari momenti per la conduzione della valutazione dei rischiI vari momenti per la conduzione della valutazione dei rischi

c) Sono censiti gli addetti presenti nell’unità produttiva considerata, al fine

di individuare la popolazione potenzialmente esposta ai pericoli; tra di essi

sono evidenziati i soggetti tutelati, come disabili, invalidi, etc. .

d) Vengono, quindi, censite le mansioni e per ciascuna area omogenead) Vengono, quindi, censite le mansioni e per ciascuna area omogenea

vengono individuate quelle mansioni così dette rappresentative alle quali è

successivamente applicata l’analisi di rischio per mansione (JSA).

e) Si procede alla raccolta delle misure tecniche, organizzative e

procedurali già predisposte per la prevenzione e protezione degli addetti

esposti ai pericoli; nell’inventario vengono anche considerati i dispositivi di

protezione individuale e collettiva.

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I vari momenti per la conduzione della valutazione dei rischiI vari momenti per la conduzione della valutazione dei rischi

f) Per le mansioni rappresentative si effettua l’analisi di rischio per mansione

per la stima del rischio. Nel corso dell’analisi, mediante interviste dirette, si

tiene conto dell’esperienza operativa degli addetti e si procede, ove

necessario, a verifiche sul campo di quanto raccolto; si tiene infine conto

della storia infortunistica e degli incidenti registrati nell’installazione.

g) Nei casi in cui si rinviene una motivata ed attuabile possibilità di riduzione

dei rischi si provvede ad indicarne le modalità di attuazione (misure definite

per il miglioramento); le misure definite sono state organizzate, per tipologia

di intervento (misure tecniche, organizzative/procedurali e DPI).

h) Si provvede, infine, a stendere il programma di realizzazione delle misure

di prevenzione e protezione secondo le priorità individuate.

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Classificazione dei pericoliClassificazione dei pericoli

Risulta metodologicamente utile, se non necessario, ai fini delle analisi

successive, classificare i pericoli in categorie unitarie.

Una possibile classificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza,

all’interno di qualsiasi attività produttiva, può portare ad individuare,all’interno di qualsiasi attività produttiva, può portare ad individuare,

prendendo come riferimento le sorgenti di rischio, cinque gruppi

principali o categorie.

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Classificazione dei pericoliClassificazione dei pericoli

Pericoli ordinari o “generici”

Sono quei pericoli che si trovano generalmente presenti nella grande

maggioranza delle attività produttive, collegati alla struttura fisica

produttiva, sia come fabbricati che come impiantistica e attinentiproduttiva, sia come fabbricati che come impiantistica e attinenti

possibilità di infortuni inerenti sia gli ambienti di lavoro, (passaggi,

scale, pavimenti, illuminazione, etc.), sia macchine, attrezzature ed

impianti, (accessibilità a parti in movimento, proiezioni di

frammenti/schegge, mezzi di sollevamento, etc.).

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Classificazione dei pericoliClassificazione dei pericoli

Pericoli ergonomici

Sono quei pericoli evidenziati dalla nuova normativa, collegati a criteri

ergonomici errati, che in generale risultano non strettamente correlati

in modo specifico al ciclo tecnologico sviluppato, come:in modo specifico al ciclo tecnologico sviluppato, come:

- movimentazione manuale dei carichi;

- posture incongrue;

- videoterminali.

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Classificazione dei pericoliClassificazione dei pericoli

Pericoli specifici

Sono quei pericoli che risultano maggiormente imputabili e correlati allo

specifico procedimento di lavorazione o ciclo tecnologico adottato e che si

manifestano durante l’espletamento dei compiti assegnati ai lavoratori,manifestano durante l’espletamento dei compiti assegnati ai lavoratori,

come:

1. pericoli riconducibili ad agenti chimici pericolosi utilizzati sotto

qualunque stato fisico: solido, liquido, gas o vapore.

2. pericoli riconducibili alla presenza di agenti fisici specifici delle

lavorazioni, quali: rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non, polveri

inerti, microclima.

3. pericoli riconducibili alla presenza di agenti biologici utilizzati.

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Classificazione dei pericoliClassificazione dei pericoli

Pericoli di processo

Sono quei pericoli che risultano strettamente correlati allo specifico

ciclo tecnologico sviluppato, riconducibili alla possibilità di incidenti,

anomalie o deviazioni delle normali condizioni operative o dianomalie o deviazioni delle normali condizioni operative o di

funzionamento. Rientrano in questa categoria i seguenti pericoli:

- pericolo di rilasci di sostanze tossiche (in quantità considerevoli).

- pericolo di rilasci di energia termica/meccanica.

- pericolo di incendio.

- pericolo di esplosione.

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Classificazione dei pericoliClassificazione dei pericoli

Pericoli organizzativi

Con la definizione di pericoli organizzativi si intendono quelle situazioni

organizzative aventi una potenzialità di generare danni.

Quando di parla di organizzazione, si intende l’insieme dei ruoli, delleQuando di parla di organizzazione, si intende l’insieme dei ruoli, delle

funzioni e delle relazioni fra di essi. I pericoli organizzativi, sono quindi

collegati a carenze, difetti o improvvise variazioni in uno qualunque di

questi elementi costituitivi.

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Classificazione dei pericoliClassificazione dei pericoli

Alcuni lati critici dell’organizzazione possono essere individuati sulla

base dei seguenti punti:

- Presenza di personale inesperto, non sufficientemente formato o

addestrato;addestrato;

- Responsabilità non chiaramente definite (suddivisione dei compiti non

chiara e precisa, potenziali conflitti e sovrapposizioni);

- Carenza o assenza di un sistema di autorizzazioni;

- Carenza di documentazione;

- Verifiche interne insufficienti/inadeguate.

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Definizione delle misure di prevenzione e tutelaDefinizione delle misure di prevenzione e tutela

Ai fini della progettazione, della programmazione e della verifica degli

eventuali interventi risulta utile ricondurre l’insieme delle misure generali di

tutela ad alcune categorie di riferimento.

Misure tecniche

In questa categoria sono compresi gli interventi sugli ambienti di lavoro, sugli

impianti, sul ciclo tecnologico e sulle sostanze, sia di carattere preventivo che

di mitigazione o di contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza, come ad

esempio:

- Introduzione di sistemi a circuito chiuso (ad esempio nelle prese campione).

- Sistemi di aspirazione.

- Insonorizzazione di apparecchiature rumorose.

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Definizione delle misure di prevenzione e tutelaDefinizione delle misure di prevenzione e tutela

Misure organizzative

Le misure di tutela a carattere organizzativo includono studi, interventi ed azioni

atti a migliorare le prestazioni del fattore umano (organizzazione, persone e

relazioni) ai fini della prevenzione o del contenimento dei rischi, come:

1. L’impostazione di un sistema aziendale di gestione della salute e della sicurezza

dei lavoratori (Sgs).

2. Le attività di informazione, formazione e addestramento, il miglioramento

dell’efficienza ed efficacia nelle comunicazioni, la segnalazione dei pericoli/rischi

3. Interventi sull’organizzazione del lavoro per ridurre livelli e tempi di

esposizione a pericoli.

4. Attività di controllo, sia ambientale che sanitario.

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Definizione delle misure di prevenzione e tutelaDefinizione delle misure di prevenzione e tutela

Misure procedurali

In questa categoria si collocano gli interventi migliorativi sulle modalità

e sulle pratiche di lavoro all’interno dell’attività considerata (interventi

sul sistema di lavoro).sul sistema di lavoro).

Si includono, pertanto, le attività indirizzate alla verifica, estensione ed

aggiornamento di tutti i regolamenti e le procedure interne finalizzati

alla tutela della salute e della sicurezza, nonché altri strumenti

necessari per realizzare le migliori condizioni di lavoro, come manuali,

istruzioni, etc.

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Definizione delle misure di prevenzione e tutelaDefinizione delle misure di prevenzione e tutela

Misure di protezione personale

In questa categoria sono compresi:

- I dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio calzature

di sicurezza, guanti, caschi, occhiali, cuffie, etc.di sicurezza, guanti, caschi, occhiali, cuffie, etc.

- I dispositivi di protezione collettiva, ovvero dispositivi di protezione

personale non assegnati all’individuo ma disponibili nella collettività,

come ad esempio autorespiratori, maschere antigas, etc.

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Azioni da compiere alla fine della valutazioneAzioni da compiere alla fine della valutazione

CONCLUSIONI AZIONI

I rischi sono insignificanti ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumentino in futuro.

Terminare ora le valutazioni. Non sono necessarie ulteriori misure.

I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile per es. conformemente alle norme della Comunità o a quelle nazionali

E’ possibile apportare miglioramenti alla protezione. Terminare le valutazioni. Il mantenimento del rispetto delle norme compete ai sistemi di prevenzione del datore di lavoro.

I rischi sono ora sotto controllo ma è legittimo pensare che aumenteranno in futuro, oppure i sistemi di controllo esistenti

Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione, mantenere, eliminare, controllare e minimizzare le possibilità di esposizioni

I rischi sono ora sotto controllo ma è legittimo pensare che aumenteranno in futuro, oppure i sistemi di controllo esistenti hanno la tendenza a funzionare male o a essere male impiegati

Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione, mantenere, eliminare, controllare e minimizzare le possibilità di esposizioni maggiori. Determinare misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio, malgrado le precauzioni.

Vi sono rischi possibili ma non vi sono prove che causino malattie o ferite.

Paragonare le misure esistenti alle norme di buona prassi. Se il paragone è negativo determinare cosa è stato fatto per migliorare le misure di prevenzione e di protezione.

I rischi sono adeguatamente controllati ma non sono rispettati i principi generali stabiliti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08.

Eliminare i rischi o modificare il regime di controllo in modo da conformarsi ai principi stabiliti, basandosi sulla buona prassi come guida.

Vi sono rischi elevati e non adeguatamente controllati. Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire e controllare l’esposizione ai rischi (esaminare l’eventualità di bloccare il ciclo produttivo). Valutare le esigenze a lungo termine.

Non vi sono prove che esistano o meno rischi. Continuare a cercare altre informazioni a seconda della necessità finché è possibile giungere ad una delle conclusioni di cui sopra. Nel frattempo applicare i principi di sicurezza professionale per minimizzare l’esposizione.

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I contenuti del documento di valutazioneI contenuti del documento di valutazione

Il documento relativo alla valutazione dei rischi, obbligatorio per le

sole aziende con oltre 15 occupati, è elaborato con il contributo delle

diverse componenti presenti in azienda e riporta quanto è stato

intrapreso o viene programmato in tutela della salute e della sicurezzaintrapreso o viene programmato in tutela della salute e della sicurezza

dei lavoratori. Dovrà pertanto essere leggibile, sia per linguaggio che

per esplicitazione delle tappe del percorso fatto.

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di

lavoro, che vi deve provvedere con criteri di semplicità, brevità e

comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale

strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di

prevenzione.

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I contenuti del documento di valutazioneI contenuti del documento di valutazione

Il documento di valutazione dei rischi dovrà quindi contenere:

A) I criteri adottati:

In questa voce possono essere comprese indicazioni circa

l’individuazione delle aree/posizioni di lavoro, dei compiti/mansioni

dei lavoratori, di macchine/impianti/lavorazioni etc. oggetto della

valutazione; standard di riferimento adottati; modalità con le quali è

stata ottenuta la collaborazione degli esperti e la consultazione del

rappresentante per la sicurezza; criteri seguiti per l’assunzione delle

decisioni, etc.

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I contenuti del documento di valutazioneI contenuti del documento di valutazione

B) Le conclusioni della valutazione:

E’ opportuno elencare i fattori di rischio presi in considerazione, per i

quali la valutazione concluda circa l’assenza di rischio o comunque per

la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione; per glila non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione; per gli

altri rischi, invece, saranno riportati gli elementi utili a stimare gravità

e probabilità delle possibili conseguenze, nonché l’identificazione dei

lavoratori esposti e, se disponibili, i relativi livelli di esposizione;

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I contenuti del documento di valutazioneI contenuti del documento di valutazione

C) L’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione definite

in conseguenza della valutazione, nonché delle attrezzature di

protezione utilizzate;

D) Il programma di attuazione di ulteriori misure previste per migliorareD) Il programma di attuazione di ulteriori misure previste per migliorare

nel tempo i livelli di sicurezza.

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I contenuti del documento di valutazioneI contenuti del documento di valutazione

L’art. 29, comma 5, esonera le aziende che occupano fino a 10 addetti

dall’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi,

sostituendolo con l’obbligo di autocertificare l’avvenuta effettuazione

della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essadella valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa

collegati.

Va sottolineato con estrema chiarezza che il disposto normativo non

attenua minimamente l’obbligo per il datore di lavoro di procedere alla

valutazione dei rischi (né, tantomeno, attenua gli obblighi preventivi),

ma costituisce semplicemente un alleggerimento degli obblighi

documentali e burocratici.

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I contenuti del documento di valutazioneI contenuti del documento di valutazione

E’ peraltro evidente che, una volta effettuata la valutazione, il datore

di lavoro dovrà comunque procedere, per motivi aziendali ed

organizzativi, alla stesura scritta di una sintesi conclusiva del percorso

valutativo e delle misure adottate e da adottare.valutativo e delle misure adottate e da adottare.

Quindi, in realtà, il documento di valutazione, anche se informale, ad

uso interno, non giuridicamente dovuto, sarà sempre redatto.

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La valutazione dei rischi e la data certa (art. 28)La valutazione dei rischi e la data certa (art. 28)

Il documento di valutazione dei rischi, redatto a conclusione della

valutazione, deve avere “data certa”.

La data certa deve inoltre essere apposta nell’autocertificazione(*) perLa data certa deve inoltre essere apposta nell’autocertificazione(*) per

i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, ex art. 29, comma

5, D.Lgs. 81/08.

(*) In realtà la legge non impone espressamente che l’autocertificazione abbia data

certa. Il dato, tuttavia, si ricava in via interpretativa dal combinato disposto

dell’art. 28, primo comma, con l’art. 17 del D.Lgs. 81/08.

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La disciplina legaleLa disciplina legale

Il requisito della data certa si collega con la comune disciplina

civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto

previsto dagli artt. 2073, 2704 e 2705 del codice civile, i quali recano

un’elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certaun’elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa

ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a

ogni “fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della

formazione del documento”.

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La disciplina legaleLa disciplina legale

Art. 2703 - Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L’autenticazione consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua

presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.

Art. 2704 - La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione, non è certa e computabile

riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenutariguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta

impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è

riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca, in modo egualmente certo,

l’anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non

destinate a persona determinata, può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l’accertamento della data nelle

quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.

Art. 2705 - Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è

sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza

sottoscriverlo. La sottoscrizione può essere autenticata da notaio. Se l’identità della persona che ha sottoscritto l’originale

del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria. Il mittente può fare

indicare nel telegramma se l’originale è stato firmato con o senza autenticazione.

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La disciplina legale: La disciplina legale: modalità di apposizione della data certamodalità di apposizione della data certa

L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08, dispone che l’apposizione della data certa

debba avvenire sul “documento” di valutazione dei rischi aziendali. Rifacendosi al

dato letterale della norma, parte dei commentatori ritiene che per integrare il

requisito della data certa sia sufficiente apporre il timbro postale solo sulla prima

pagina del documento, congiuntamente ad un verbale, sottoscritto dal RLS, in cui sipagina del documento, congiuntamente ad un verbale, sottoscritto dal RLS, in cui si

attesta che l’intero documento (e non solo la prima pagina) è stato redatto nella

data di apposizione del timbro.

La maggior parte dei commentatori ritiene, al contrario, che il timbro postale debba

essere apposto su tutte le pagine in cui si compone il documento e questo a garanzia

di eventuali successive sostituzioni o alterazioni. Pur riconoscendo l’eccessivo

formalismo che connota questo orientamento interpretativo, nondimeno pare

rappresenti la linea più seguita dagli organi di controllo.

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La disciplina legaleLa disciplina legale

In questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i

possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, si

richiama l’attenzione sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente

utilizzabili:

- ricorso alla c.d. “autoprestazione” presso uffici postali prevista dall’art. 8

del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente

sul documento;

- in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto

deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione,

numerazione e pubblicazione dell’atto;

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La disciplina legaleLa disciplina legale

- apposizione della c.d. “marca temporale” sui documenti informatici. Il

sistema della marca temporale basa la propria modalità di certificazione su

un procedimento informatico (cfr. il servizio INFOCAMERE della Camera di

Commercio) che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi un

oggetto digitale (file). La marca temporale (digital time stamp) attesta,

infatti, l'esistenza di un documento informatico (o meglio di un file

informatico) ad una determinata data ed ora. L’apposizione di una marca

temporale produce l’effetto giuridico di attribuire “ad uno o più documenti

informatici una data ed un orario opponibili ai terzi” (art. 8 comma 1, e art

22, comma 1, lettera g, d.p.r. n. 445/2000) e, dunque, non solo efficaci tra

le parti.

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La disciplina legaleLa disciplina legale

- ricorso alla posta elettronica certificata, ovvero il servizio di posta

elettronica che fornisce al mittente la prova legale dell'invio e della

consegna di documenti informatici. La posta elettronica certificata è la

trasmissione telematica di comunicazioni con ricevuta di invio e di unatrasmissione telematica di comunicazioni con ricevuta di invio e di una

ricevuta di consegna e avviene ai sensi d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68.

La trasmissione del documento informatico per via telematica,

effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi

consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta e ha

valore legale.

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La disciplina legaleLa disciplina legale

- apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un

verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto

pubblico;

- registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un- registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un

ufficio pubblico.

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Alternative all’apposizione della data certaAlternative all’apposizione della data certa

In alternativa alla data certa, è possibile attestare la veridicità della

data attraverso l’attestazione della sottoscrizione del documento

medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova

della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile deldella data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del

servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

territoriale e dal medico competente, ove nominato.

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Imprese di nuova costituzioneImprese di nuova costituzione

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad

effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il

relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della

propria attività.propria attività.

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Sanzioni per il datore di lavoroSanzioni per il datore di lavoro

A norma dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro è punito con

l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro:

a) che non effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con il

responsabile dei servizio di prevenzione e protezione e il medicoresponsabile dei servizio di prevenzione e protezione e il medico

competente, ove prescritto (cfr. art. 29, comma 1);

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di

prevenzione (cfr. art. 17, comma 1, lett. b)) o che, in caso di

svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione, non

partecipi ai prescritti corsi di formazione (cfr. art. 34, comma 2);

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Sanzioni per il datore di lavoroSanzioni per il datore di lavoro

Nei casi in cui il datore di lavoro non effettua la valutazione dei rischi in

collaborazione con il responsabile dei servizio di prevenzione e protezione e

il medico competente, ove prescritto (cfr. art. 29, comma 1), si applica la

pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- nelle aziende industriali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 17/08/1999, n. 334,

soggette all’obbligo di notifica o rapporto;

- nelle centrali termoelettriche, negli impianti e nelle installazioni di cui agli

artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1005, n. 230, nelle industrie estrattive

con oltre 50 lavoratori, nelle aziende per la fabbricazione e il deposito degli

esplosivi, polveri e munizioni, nelle strutture di ricovero e cura pubbliche

con oltre 50 lavoratori;

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Sanzioni per il datore di lavoroSanzioni per il datore di lavoro

- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi

biologici, a atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e ad attività di

manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.

- per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla- per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla

compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia

inferiore a 200 uomini-giorno.

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Sanzioni per il datore di lavoroSanzioni per il datore di lavoro

E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che

adotta il documento di valutazione dei rischi (cfr. art. 17, comma 1,

lett. a) senza programmare le misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza o senza l’individuazionemiglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza o senza l’individuazione

delle procedure per attuare le suddette misure in assenza delle misure

prescritte (cfr. art. 28, comma 2, lett. c) e d)). La stessa ammenda si

applica nel caso in cui il datore di lavoro adotti il documento di

valutazione dei rischi senza consultazione con il Rls o senza tener conto

di eventuali modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del

lavoro (cfr. art. 29, commi 1 e 2).

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Sanzioni per il datore di lavoroSanzioni per il datore di lavoro

E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che

adotta il documento di valutazione dei rischi senza una relazione sulla

valutazione di tutti i rischi durante l’attività lavorativa, senza

l’indicazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezionel’indicazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione

adottati, senza l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del

medico competente (cfr. art. 28, comma 2, lett. a), b), e) ed f)).

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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigenteSanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti, secondo quanto disposto dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08:

a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 4.000 euro in caso in cui non

forniscano al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è

chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla

propria attività o nel caso in cui non adottino le misure utili ad eliminare o, ove ciò non siapropria attività o nel caso in cui non adottino le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività

che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione (cfr. art. 3, comma 12-bis), in caso di

mancata consegna al rappresentante per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi (cfr.

art. 18, comma 1, lett. o)), in caso non forniscano all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare

e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (cfr. art.

26, comma 1, lett. b)), in caso di mancata adozione delle disposizioni generali per la gestione

delle emergenze previste dall’art. 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4 e in caso di mancata

adozione delle misure di pronto soccorso (cfr. art. 45, comma 1).

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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigenteSanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro in caso di

mancata verifica, nelle ipotesi di affidamento di contratti di appalto o d’opera,

dell’idoneità tecnica professionale delle impresi appaltatrici (cfr. art. 26, comma 1, lett. a));

c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro nel caso in

cui non venga tenuto conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e dellecui non venga tenuto conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle

condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza (cfr. art. 18, comma 1, lett.

c)); nel caso di mancata adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che

hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li

espongono ad un rischio grave e specifico (cfr. art. 18, comma 1, lett. e)); nel caso in cui

non sia richiesta l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché

delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi

di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione

(cfr. art. 18, comma 1, lett. f));segue lettera c)

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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigenteSanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

nel caso di mancata adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche

adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente

esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio (cfr. art. 18, comma 1,

lett. q)); nel caso non sia assicurato che ciascun lavoratore, preposto, rappresentante dei

lavoratori o lavoratore incaricato di attività di prevenzione incendio riceva una informazione elavoratori o lavoratore incaricato di attività di prevenzione incendio riceva una informazione e

formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza (cfr. art. 36, commi 1 e 2 e

art. 37, commi 1, 7, 9 e 10); nelle ipotesi di mancate indicazioni affinché i lavoratori, in caso

di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o

mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro e nel caso di mancata

adozione dei provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed

immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di

contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare

le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici

disponibili (cfr. art. 43, comma 1, lett. d ed e));

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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigenteSanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro in caso

di mancata nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza

sanitaria nei casi previsti (cfr. art. 18, comma 1, lett. a)), nel caso non fornisca ai

lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, overesponsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove

presente (cfr. art. 18, comma 1, lett. d)), in caso di mancato aggiornamento delle

misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno

rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, lett. z)) e nei casi di violazione

delle norme dettate dall’art. 26, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/08 in tema di obblighi

connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (cfr. art. 26, commi 1

e 2);

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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigenteSanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la mancata richiesta al medico competente

dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico (cfr. art. 18, comma 1, lett. g)); nel caso

non venga consentito ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (cfr.

art. 18, comma 1, lett. n); nel caso di mancata consegna del documento unico diart. 18, comma 1, lett. n); nel caso di mancata consegna del documento unico di

valutazione dei rischi da interferenze ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (cfr.

art. 18, comma 1, lett. p, seconda parte); in caso di mancata consultazione del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (cfr. art. 18, comma 1, lett. s); nel caso di

mancata convocazione, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, della riunione

periodica; nel caso di mancata convocazione della riunione periodica nelle ipotesi di

eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio (cfr. art. 18,

comma 1, lett. v)); in caso di mancata convocazione della riunione periodica nelle ipotesi di

significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio (cfr. art. 35, comma 4);

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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigenteSanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro nel caso in cui il

documento di valutazione dei rischi e quello di valutazione dei rischi da interferenze

non siano custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei

rischi (cfr. art. 29, comma 4); qualora, nel corso della riunione periodica, il datore di

lavoro non sottopone all’esame dei partecipanti il documento di valutazione deilavoro non sottopone all’esame dei partecipanti il documento di valutazione dei

rischi, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza

sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di

protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei

preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute

(cfr. art. 35, comma 2); qualora vengano effettuate visite mediche nei casi vietati

dalla normativa vigente (cfr. art. 41, comma 3);

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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigenteSanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro nel caso di

mancata comunicazione all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive

competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che

comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (cfr. art. 18, comma 1, lett.

r)); nel caso di mancata vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo dir)); nel caso di mancata vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di

sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il

prescritto giudizio di idoneità (cfr. art. 18, comma 1, lett. bb)); nel caso di mancata

informazione al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente delle

notizie merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, alla

programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione

degli impianti e dei processi produttivi (cfr. art. 18, comma 2);

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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigenteSanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro nel caso di

mancata comunicazione al medico competente della cessazione del rapporto di

lavoro (cfr. art. 18, comma 1, lett. g-bis)); nel caso di mancata comunicazione

all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e

informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal

lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (cfr. art. 18, comma 1,

lett. r)); nel caso in cui non sia stato redatto un verbale della riunione periodica

(cfr. art. 35, comma 5);

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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigenteSanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun

lavoratore nel caso in cui, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di

appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o

subappaltatrice non sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di

lavoro (cfr. art. 26, comma 8).

l) con la sanzione con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in

caso di mancata comunicazione in via telematica all’Inail e all’Ipsema, nonché

per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di

lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, dei nominativi dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (cfr. art. 18, comma 1, lettera aa))

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Le sanzioni per i prepostiLe sanzioni per i preposti

L’art. 56 dispone che i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, siano puniti:

a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro nei casi di mancata vigilanza

sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei

dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della

inosservanza, di mancata informazione ai loro superiori diretti (cfr. art. 19, comma 1, lett. a)); nel

caso di mancata richiesta dell’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in

caso di emergenza e in caso di mancate istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,

immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (cfr. art. 19, comma 1,

lett. c)); nel caso, salvo eccezioni debitamente motivate, richiedere ai lavoratori di riprendere la loro

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato (cfr. art. 19, comma

1, lett. 2)); nel caso di mancata tempestiva segnalazione al datore di lavoro o al dirigente sia delle

deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia di

ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla

base della formazione ricevuta (cfr. art. 19, comma 1, lett. f)).

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Le sanzioni per i prepostiLe sanzioni per i preposti

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro in caso di mancata

verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano

alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (cfr. art. 19, comma 1, lett.

b)); in caso di mancata informazione ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo

grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere ingrave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in

materia di protezione (cfr. art. 19, comma 1, lett. d)); in caso di mancata frequenza

dei corsi di formazione (cfr. art. 19, comma 1, lett. g)).

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Le sanzioni per il medico competenteLe sanzioni per il medico competente

L’art. 58 del D.Lgs. 81/08 prevede che il medico competente sia punito:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 nel caso di

mancata consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della

documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al

decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto

professionale (cfr. art. 25, comma 1, lett. d)); nel caso di mancata consegna al

lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in

suo possesso (cfr. art. 25, comma 1, lett. e));

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Le sanzioni per il medico competenteLe sanzioni per il medico competente

b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro nel caso non

programmi ed effettui la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti

in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più

avanzati (cfr. art. 25, comma 1, lett. b)); nel caso non istituisce, anche tramite

l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la proprial’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria

responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a

sorveglianza sanitaria; nel caso non fornisce informazioni ai lavoratori sul significato

della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti (cfr. art. 25, comma 1, lett. c)) e, nel

caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi

ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta

l’esposizione a tali agenti (cfr. art. 25, comma 1, lett. g));

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Le sanzioni per il medico competenteLe sanzioni per il medico competente

c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro nel caso non

collabori con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla

valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della

sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela

della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione edella salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e

informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla

organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di

lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro (cfr. art.

25, comma 1, lett. a)); nel caso non visiti gli ambienti di lavoro almeno una volta

all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi (cfr. art.

25, comma 1, lett. l));

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Le sanzioni per il medico competenteLe sanzioni per il medico competente

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro nel caso non invii

all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi

previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel

rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cfr. art.

25, comma 1, lett. f)); nel caso non informi ogni lavoratore interessato dei risultati25, comma 1, lett. f)); nel caso non informi ogni lavoratore interessato dei risultati

della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, non gli

rilasci copia della documentazione sanitaria (cfr. art. 25, comma 1, lett. h)); nel caso

non comunichi per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro,

al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria

effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione

delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr.

art. 25, comma 1, lett. i));

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Le sanzioni per il medico competenteLe sanzioni per il medico competente

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro nel caso di

mancata trasmissione, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per

territorio, delle informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative

ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria

secondo il modello in allegato 3B del D.Lgs. 81/08 (cfr. art. 40, comma 1)); nel caso disecondo il modello in allegato 3B del D.Lgs. 81/08 (cfr. art. 40, comma 1)); nel caso di

violazione delle norme contenute nel comma 3 dell’art. 41 in tema di visite mediche

(cfr. art. 41, comma 3)), nel caso non alleghi gli esiti della visita medica alla cartella

sanitaria e di rischio (cfr. art. 41, comma 5)); nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del

comma 6 dell’art. 41 del D.Lgs 81/08, qualora non esprima il proprio giudizio per

iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro (cfr. art.

41, comma 6-bis)).

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Le sanzioni per i lavoratoriLe sanzioni per i lavoratori

I lavoratori sono puniti, a norma dell’art. 59 del D.Lgs. 81/08:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro non osservino le

disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini

della protezione collettiva ed individuale (cfr. art. 20, comma 2, lett. b)); non utilizzino

correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi dicorrettamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di

trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza (cfr. art. 20, comma 2, lett. c)); non utilizzino in

modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (cfr. art. 20, comma 2,

lett. d)); non segnalino immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le

deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di

cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle

proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e

incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (cfr. art. 20,

comma 2, lett. e));segue lettera a)

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Le sanzioni per i lavoratoriLe sanzioni per i lavoratori

nel caso rimuovano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di

controllo (cfr. art. 20, comma 2, lett. f)); nel caso compiano di propria iniziativa operazioni

o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza

propria o di altri lavoratori (cfr. art. 20, comma 2, lett. g)); nel caso non partecipino ai

programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (cfr. art. 20,programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (cfr. art. 20,

comma 2, lett. h)); nel caso non si sottopongano ai controlli sanitari previsti dal presente

decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente (cfr. art. 20, comma 2, lett.

i)); nel caso rifiutino, senza giustificato motivo la designazione come incaricati di primo

soccorso, prevenzione incendi o gestione delle emergenze (cfr. art. 43, comma 3).

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro nel caso in cui i lavoratori di

aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, non espongano apposita

tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e

l'indicazione del datore di lavoro (cfr. art. 20, comma 3).