27 08 12 lavoro e previdenza

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Sede Legale: 82030 San Salvatore Telesino (BN) Via Molino Pacelli 31 Uffici Amm.vi: 82037 Telese Terme (BN) Via Caio Ponzio Telesino, 63 C.F. e P.IVA 00897440624 – Tel. 0824/976528 – Fax 0824/974818 e-mail: [email protected] www.studionatillo.it STUDIO 1 Ai gentili lettori Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici 27.08.2012 ebiti contributivi D’ora in poi regolarizzare i debiti contributivi verso l’INPS sarà meno oneroso L’INPS, con la circolare n. 97 del 18 luglio 2012, ha specificato che dall’11 luglio scorso sono stati modificati gli interessi per regolarizzare i debiti contributivi. Infatti, a seguito della decisione di politica monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea il nuovo valore del TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento), è passato dall’1% allo 0,75% fissando, di conseguenza, al 6,75% la misura degli interessi di dilazione. Inoltre, viene chiarito che la circolare in commento annulla e sostituisce quella pubblicata nei giorni scorsi (circolare n. 94/2012). Premessa La BCE con la decisione del 5 luglio 2012 ha ridotto di 25 punti base il tasso ufficiale di riferimento che, pertanto, dall’11 luglio u.s., passa dall’1% allo 0,75%. Tale variazione, come è noto, incide inevitabilmente anche sulla determinazione del tasso di dilazione di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili. Di conseguenza, è possibile affermare che d’ora in poi costerà meno regolarizzare i debiti contributi verso l’INPS. Politica monetaria della Banca Centrale Europea Gli interessi di dilazione e di differimento Come appena accennato, a decorrere dall’11 luglio 2012, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,75% (TUR maggiorato di sei punti). Mentre nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il predetto tasso è stato già reso operativo dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2012. Le sanzioni civili La variazione del TUR, ai sensi dell’art. 116, c. 8, lett. a), della L. n. 388/2000, influenza anche l’applicazione delle sanzioni civili. Infatti: per ritardato pagamento di inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini o entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° o ttobre 2000, la sanzione è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6,25% annuo; per mancato pagamento di contributi accertati dall'ente denunciati dagli interessati a oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1° ottobre 2000, è p ari al 30% annuo; per le inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall'ente impositore, è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6,25% annuo. Informativa del 28.08.2012

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Sede Legale: 82030 San Salvatore Telesino (BN) Via Molino Pacelli 31 Uffici Amm.vi: 82037 Telese Terme (BN) Via Caio Ponzio Telesino, 63 C.F. e P.IVA 00897440624 – Tel. 0824/976528 – Fax 0824/974818 e-mail: [email protected] www.studionatillo.it

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Ai gentili lettori

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici 27.08.2012

ebiti contributivi D’ora in poi regolarizzare i debiti contributivi verso l’INPS sarà meno oneroso L’INPS, con la circolare n. 97 del 18 luglio 2012, ha specificato che dall’11 luglio scorso sono stati modificati gli interessi per regolarizzare i debiti contributivi. Infatti, a seguito della decisione di politica monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea il nuovo valore del TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento), è passato dall’1% allo 0,75% fissando, di conseguenza, al 6,75% la misura degli interessi di dilazione. Inoltre, viene chiarito che la circolare in commento annulla e sostituisce quella pubblicata nei giorni scorsi (circolare n. 94/2012). Premessa La BCE con la decisione del 5 luglio 2012 ha ridotto di 25 punti base il tasso ufficiale di riferimento che, pertanto, dall’11 luglio u.s., passa dall’1% allo 0,75% . Tale variazione, come è noto, incide inevitabilmente anche sulla determinazione del tasso di dilazione di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili. Di conseguenza, è possibile affermare che d’ora in poi costerà meno regolarizzare i debiti contributi verso l’INPS. Politica monetaria della Banca Centrale Europea Gli interessi di dilazione e di differimento Come appena accennato, a decorrere dall’11 luglio 2012, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,75% (TUR maggiorato di sei punti). Mentre nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il predetto tasso è stato già reso operativo dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2012 . Le sanzioni civili La variazione del TUR, ai sensi dell’art. 116, c. 8, lett. a), della L. n. 388/2000, influenza anche l’applicazione delle sanzioni civili. Infatti: � per ritardato pagamento di inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini o entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° o ttobre 2000, la sanzione è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6,25% annuo ; � per mancato pagamento di contributi accertati dall'ente denunciati dagli interessati a oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1° ottobre 2000, è p ari al 30% annuo ; � per le inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall'ente impositore, è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6,25% annuo .

Informativa

del 28.08.2012

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La procedura concorsuale Il C.d.A. dell’INPS, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2001 ha stabilito che: � in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR; � nell’ipotesi di evasione invece la misura delle sanzioni è pari al TUR aumentato di due punti. Al riguardo, inoltre, bisogna tener presente che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”. Conclusioni Alla luce di quanto finora affermato è possibile concludere che: � in caso di evasione la misura degli interessi delle sanzioni ridotte sarà pari alla misura degli interessi legali (2,50% annuo ); � mentre in caso di omissioni contributive la misura delle sanzioni ridotte sarà pari al TUR maggiorato di due punti (2,75% annuo ).

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi

adempimenti di Vostro interesse……�