26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi...

61
26 maggio 2009 1 Corso integrativo al Corso di Diritto Costituzionale Corso integrativo al Corso di Diritto Costituzionale Anno Accademico Anno Accademico 2008-2009 2008-2009 Nuovi diritti di libertà Nuovi diritti di libertà Prof.ssa Valentina Sellaroli Prof.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA IN MEDICALMENTE ASSISTITA IN ITALIA ITALIA FOCUS SUI TEST PRE-IMPIANTO FOCUS SUI TEST PRE-IMPIANTO

Transcript of 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi...

Page 1: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 1

Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleCorso integrativo al Corso di Diritto Costituzionale Anno Accademico 2008-2009Anno Accademico 2008-2009Nuovi diritti di libertàNuovi diritti di libertà Prof.ssa Valentina SellaroliProf.ssa Valentina Sellaroli

LA PROCREAZIONE LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA MEDICALMENTE ASSISTITA

IN ITALIAIN ITALIAFOCUS SUI TEST PRE-IMPIANTOFOCUS SUI TEST PRE-IMPIANTO

Page 2: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 2

• I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICOSOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

• LEGGE N. 40/04 – “NORME IN MATERIA DI LEGGE N. 40/04 – “NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA”PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA”

• I PRINCIPI – I DIVIETI – LE SANZIONI I PRINCIPI – I DIVIETI – LE SANZIONI » LE CONSEGUENZE…LE CONSEGUENZE…

• CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE – I DIRITTI CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE – I DIRITTI DELL’INDIVIDUO E LA LIBERTA’ DELLA RICERCA DELL’INDIVIDUO E LA LIBERTA’ DELLA RICERCA SCIENTIFICASCIENTIFICA

Page 3: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 3

Page 4: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 4

Page 5: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 5

I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICOI RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

Art. 231 cod. civ. : Paternità del marito. Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio. Art.70 RDL 9/7/1939 n.1238 Dei registri di nascita…La dichiarazione di nascita è fatta da [padre, madre, medico, levatrice o altra persona] che ha

assistito al parto.

donna/madre/moglie marito 

presunzionepaternità

 parto    

figlio

Page 6: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 6

I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICOI RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

Codice civile 1942

Patria potestà Art.316 cod. civ.

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore. Questa potestà è esercitata dal padre.

  

Potestà maritale Art.144 cod. civ.

Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata a accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.

marito/padremarito/padre

potestà maritalepotestà maritale

patria potestàpatria potestà

mogliemoglie

figlifigli

Page 7: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 7

I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICOI RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

Art. 27 - Legge n. 184/1983 (adozione speciale dal 1967).…Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

donnadonnamadremadremogliemoglie maritomarito

maritomarito mogliemogliepadrepadre madremadre

parto

figliofiglio

Page 8: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 8

I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICOI RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

Art. 27 - Legge n. 184/1983 (adozione speciale dal 1967).

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome…

donnadonna

madremadre

mogliemoglie maritomarito

maritomarito mogliemoglie

?? padrepadre madremadre

parto

figliofiglio

Page 9: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 9

I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICOI RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

Riforma diritto di famiglia 1975

 Potestà dei genitori

 

Art.316 cod. civ.:Esercizio della patria potestà dei genitori.

 

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore. Questa La potestà è esercitata dal padre di comune accordo da entrambi i genitori.

  

Potestà maritale

Art.144 cod. civ.: Potestà maritale. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

Il marito è il capo della famiglia

Page 10: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 10

I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICOI RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

maritomarito mogliemogliepadrepadre madremadre

potestà dei genitoripotestà dei genitori

figlifigli (biologici o adottivi)(biologici o adottivi)

c o m u n i t à d i a f f e t t ic o m u n i t à d i a f f e t t i associazione di liberi ed egualiassociazione di liberi ed eguali

Page 11: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 11

I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICOI RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

fecondazione con seme di donatore (cd eterologa)fecondazione con seme di donatore (cd eterologa)Con il ricorso al seme di un donatore esterno alla coppia:Con il ricorso al seme di un donatore esterno alla coppia:Che cosa Che cosa cambia?cambia?Per chi Per chi cambia?cambia?

donatoredonatore

donna/madre/moglie donna/madre/moglie maritomarito

presunzionepresunzione paternitàpaternità

partoparto?disconoscimento??disconoscimento?

figliofiglio

Ulteriore depotenziamento della figura maschile-paternaUlteriore depotenziamento della figura maschile-paternaIl pater è rarefattoIl pater è rarefatto

debiologizzatodebiologizzato

Page 12: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 12

I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICOI RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

Debiologizzazione

inseminazione artificiale (seme da III)inseminazione artificiale (seme da III)

donna coniug.donna coniug.

riconosce riconosce figlio naturalefiglio naturale

depotenzia uomo/padredepotenzia uomo/padre

adozione legittimanteadozione legittimantesecondo riconoscimento (250 cc)secondo riconoscimento (250 cc)

debiologizzazione debiologizzazione rapporti parentalirapporti parentali

coinvolge soprattutto l’uomo coinvolge soprattutto l’uomo (salvo l’adozione speciale)(salvo l’adozione speciale)

Page 13: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 13

I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICOI RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

fecondazione extracorporeafecondazione extracorporea25 luglio 1978 Cambridge (UK)25 luglio 1978 Cambridge (UK)

nasce nasce Louise BrownLouise Brown

……nuove possibilitànuove possibilità donna dell’ovulodonna dell’ovulo uomo del semeuomo del seme

donnadonna uomouomomadremadre padrepadre

Fecondazione extracorporeaFecondazione extracorporea

Donna della gravidanzaDonna della gravidanza

donna del partodonna del parto

figliofiglioUno scandalo femminileUno scandalo femminile

Uno scandalo della ChiesaUno scandalo della Chiesa

Page 14: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 14

LEGGE 40/04 – I PRINCIPILEGGE 40/04 – I PRINCIPI

Legge 40/04Legge 40/04Confine esterno

  L’art.1 della legge delimita preliminarmente l’area entro la quale è consentito il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, definita dalle condizioni e dalle modalità previste dalla legge.

 Limite interno

•   la finalità “di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”.

 • il ricorso alle tecniche è consentito solo “qualora non vi siano altri metodi terapeutici

efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità” (art.1) • Presupposto di accesso: “l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive

della procreazione”.  

Ulteriore limite interno la praticabilità delle tecniche è

circoscrittacircoscrittaai “casi di sterilità o di infertilità inspiegate, documentate da atto medico”

oppuredi “sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico” (art.4).

Page 15: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 15

LEGGE 40/04 – I PRINCIPILEGGE 40/04 – I PRINCIPI

Ispirazione di politica legislativa

 I limiti •   esterni (nulla è possibile al di fuori di quanto consentito dalla legge)•   interni (la necessaria finalità terapeutica)•   oggettivi (la condizione di sterilità)•  soggettivi (la figura del medico come filtro e la posizione personale di chi

chiede di accedere)

 sono assistiti da un sistema di sanzioni, che conferisce a quei limiti un

carattere normativo pieno, e non il valore di mere proposizioni descrittive.

 

tutto è vietatotutto è vietato

tranne quello che è tranne quello che è esplicitamente consentito esplicitamente consentito dalla legge.dalla legge.

Page 16: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 16

LEGGE 40/04 – I PRINCIPILEGGE 40/04 – I PRINCIPI

Impronta illiberaleImpronta illiberale: ciò che viene regolato dalla legge è il modo in cui le donne e gli uomini decidono di riprodursi e di avere una prole, e cioè qualcosa che appartiene a una dimensione strettamente personale di particolare delicatezza

e none non

una attività materiale socialmente pericolosa come, ad esempio, la fabbricazione o il possesso di armi o esplosivi (per i quali si può giustificare un divieto generale).

 

Una impostazione così autoritaria è in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che, nella sentenza n.471 del 1990, definisce la libertà di ogni individuo di disporre del proprio corpo come un postulato della “libertà personale inviolabile” che informa tutti i campi dell’ordinamento e che ha espressione nell’art.13 della Costituzione.

Page 17: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 17

LEGGE 40/04 – I PRINCIPILEGGE 40/04 – I PRINCIPI

nemo dominus est membrorum suorum. Enciclica Casti connubii (1930, Papa Pio XI) sanzioni proprie di tipo morale.  Con la legge in commento essa diventa norma giuridica positiva, nell’ambito in

cui le donne e gli uomini decidono se e come riprodursi, e cambia così radicalmente natura, diventando una forma di legislazione eugenica:

 lo Stato è il depositario del corretto modo di riprodursi (da chi può riprodursi fino al

modo in cui può farlo) e ed è lo Stato legittimato a imporlo a tutti i cittadini. Si tratta di un esito, per certi versi, paradossale.   Con la nuova legge, invece, lo Stato introietta la norma morale, la trasforma in

norma giuridica e prescrive chi e come deve riprodursi.  Una sorta di riedizione del vecchio certificato prematrimoniale, questa volta su base

psicologica o sociale: una prospettiva eugenica negativa, la cui altra faccia è, storicamente, quella delle sterilizzazioni coatte.

 Ogni prospettiva del genere è, oggi, in radicale contrasto con l’art.3 della Carta dei

diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), che vieta esplicitamente ogni forma di eugenetica.

Page 18: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 18

LEGGE 40/04 – I PRINCIPILEGGE 40/04 – I PRINCIPI• CHE COSA RENDE COSI’ ODIOSA L’EUGENICA?CHE COSA RENDE COSI’ ODIOSA L’EUGENICA?

• NonNon il fatto di essere una decisione sanitaria pubblica, perché anche una campagna di prevenzione di massa per la il fatto di essere una decisione sanitaria pubblica, perché anche una campagna di prevenzione di massa per la talassemia rientra in questa fattispecietalassemia rientra in questa fattispecie

• Il fatto di essere Il fatto di essere COERCITIVACOERCITIVA• PRESENTA QUESTE CARATTERISTICHE LA COSIDDETTA “PRESENTA QUESTE CARATTERISTICHE LA COSIDDETTA “NUOVA EUGENICANUOVA EUGENICA” ” (certe tecniche mediche (certe tecniche mediche

messe a punto dalla scienza e a disposizione di possibili scelte degli individui)messe a punto dalla scienza e a disposizione di possibili scelte degli individui)• Anzitutto Anzitutto l’eugenical’eugenica non è una scienza ma una non è una scienza ma una politicapolitica, perciò il problema va focalizzato sul rapporto tra individui e , perciò il problema va focalizzato sul rapporto tra individui e

autoritàautorità• poi, poi, mancamanca totalmente quell’aspetto della totalmente quell’aspetto della coattivitàcoattività che era il segno della vecchia eugenica. che era il segno della vecchia eugenica.

ASPETTO PARADOSSALEASPETTO PARADOSSALE

PER GARANTIRE CHE LA SOCIETA’ SIA LIBERA DA OGNI CONDIZIONAMENTO DERIVANTE DA PER GARANTIRE CHE LA SOCIETA’ SIA LIBERA DA OGNI CONDIZIONAMENTO DERIVANTE DA MODELLI SOCIALI SI INTRODUCONO LEGGI CHE STABILISCONO COME CI SI DEVE RIPRODURRE, MODELLI SOCIALI SI INTRODUCONO LEGGI CHE STABILISCONO COME CI SI DEVE RIPRODURRE,

CHI PUO’ FARLO E QUALE E’ IL MODO CORRETTOCHI PUO’ FARLO E QUALE E’ IL MODO CORRETTO

SI RITORNA ALLA VECCHIA EUGENICASI RITORNA ALLA VECCHIA EUGENICASolo lo stato sa quale è la cosa giusta per i cittadini e decide per loroSolo lo stato sa quale è la cosa giusta per i cittadini e decide per loro

• QUESTA SITUAZIONE EMERGE IN TUTTA LA SUA PROBLEMATICITA’ QUANDO LE ISTITUZIONI CHE QUESTA SITUAZIONE EMERGE IN TUTTA LA SUA PROBLEMATICITA’ QUANDO LE ISTITUZIONI CHE AGISCONO COME MONOPOLISTI DEL CONCETTO DI DIGNITA’ SONO CONTRARIE SIA ALLA AGISCONO COME MONOPOLISTI DEL CONCETTO DI DIGNITA’ SONO CONTRARIE SIA ALLA RICERCA SCIENTIFICA IN AREE CRUCIALI (per es. cellule staminali) SIA ALLA POSSIBILITA’ CHE I RICERCA SCIENTIFICA IN AREE CRUCIALI (per es. cellule staminali) SIA ALLA POSSIBILITA’ CHE I SINGOLI PRENDANO AUTONOMAMENTE LE LORO DECISIONI RISPETTO ALLA PROPRIA VITA, SINGOLI PRENDANO AUTONOMAMENTE LE LORO DECISIONI RISPETTO ALLA PROPRIA VITA, ALLA PROPRIA MORTE ED ALLA PROPRIA RIPRODUZIONE.ALLA PROPRIA MORTE ED ALLA PROPRIA RIPRODUZIONE.

SPOSTAMENTO DELL’EQUILIBRIO DAI DIRITTI DEGLI INDIVIDUI AL POTERE DELLE ISTITUZIONISPOSTAMENTO DELL’EQUILIBRIO DAI DIRITTI DEGLI INDIVIDUI AL POTERE DELLE ISTITUZIONI

CONSEGUENZE LEGALI E SOCIALICONSEGUENZE LEGALI E SOCIALI

Page 19: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 19

LEGGE 40/04 – I PRINCIPILEGGE 40/04 – I PRINCIPI

ObiezioneObiezione

La legge assicura al concepitoLa legge assicura al concepito “i diritti di tutti i soggetti coinvolti” “i diritti di tutti i soggetti coinvolti” (art. 1 co. 1)(art. 1 co. 1)

……quindi…quindi…

La libertà di disporre di sè non può ledere un diritto altrui, ivi compreso l’embrione La libertà di disporre di sè non può ledere un diritto altrui, ivi compreso l’embrione

Ma quella che la legge fa:Ma quella che la legge fa:

• È una scelta di tipo eticoÈ una scelta di tipo etico

• Se rafforza la posizione dell’embrione pone anche dei limiti:Se rafforza la posizione dell’embrione pone anche dei limiti:» L’embrione non ha L’embrione non ha MENOMENO diritti degli altri soggetti diritti degli altri soggetti

MAMA» Non ne ha neanche di Non ne ha neanche di PIU’PIU’

• E soprattutto, DAVVERO TUTTI I LIMITI DELLA LEGGE TROVANO E soprattutto, DAVVERO TUTTI I LIMITI DELLA LEGGE TROVANO GIUSTIFICAZIONE IN QUESTA GIUSTIFICAZIONE IN QUESTA PARITA’ PARITA’ DI DIRITTI DELL’EMBRIONE?DI DIRITTI DELL’EMBRIONE?

» Necessaria finalità terapeutica e impossibilità di rimuovere altrimenti le Necessaria finalità terapeutica e impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione cause impeditive della procreazione

» Divieto di procedere all’impianto dell’embrione nel caso di morte del partner Divieto di procedere all’impianto dell’embrione nel caso di morte del partner maschile dopo la fecondazionemaschile dopo la fecondazione

??

Page 20: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 20

LEGGE 40/04 – I PRINCIPILEGGE 40/04 – I PRINCIPI

Il filtro medicoIl filtro medico• Stabilire l’inesistenza di altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di Stabilire l’inesistenza di altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di

sterilità o infertilità e l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della sterilità o infertilità e l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione;procreazione;

– Accertare e certificare l’esistenza di una causa individuata di sterilità o Accertare e certificare l’esistenza di una causa individuata di sterilità o infertilità;infertilità;

– Documentare l’esistenza di una condizione di sterilità o di infertilità Documentare l’esistenza di una condizione di sterilità o di infertilità inspiegate.inspiegate.

patologiapatologia

(Infertilità o sterilità)(Infertilità o sterilità)

terapiaterapia

((tecniche di tecniche di

procreazione assistita)procreazione assistita)

Page 21: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 21

LEGGE 40/04 – I PRINCIPILEGGE 40/04 – I PRINCIPI

patologiapatologia(Infertilità o sterilità)(Infertilità o sterilità)

terapiaterapia((tecniche di tecniche di

procreazione procreazione assistita)assistita)

Diritto di procreareDiritto di procreare(e di non procreare: aborto, (e di non procreare: aborto, contraccezione)contraccezione)- manifestazione del diritto alla - manifestazione del diritto alla

salute salute Diritto ad ottenere Diritto ad ottenere - estrinsecazione della libertà - estrinsecazione della libertà collaborazionecollaborazione personalepersonale dal medico sulla base di dal medico sulla base di

unauna

libera scelta libera scelta

dell’interessatodell’interessato

Page 22: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 22

LEGGE 40/04 – I PRINCIPILEGGE 40/04 – I PRINCIPI

sterilizzazioni coattedivieti di matrimonio

  (caso Skinner, 1942 US;

integrità fisica)

Diritto di procreare Diritto di procreare

  diritto a ottenere collaborazionediritto a ottenere collaborazione

   senza senza oneri per la societàoneri per la società

((libertà e lesione terzi)libertà e lesione terzi)

 divieto morale

   con oneri per la

società ?(diritto alla salute

SSN e L.E.A.)?

Page 23: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 23

LEGGE 40/04 – I DIVIETILEGGE 40/04 – I DIVIETI

I divieti particolari (art. 5)I divieti particolari (art. 5)- coppie di maggiorennicoppie di maggiorenni- coppie di sesso diversocoppie di sesso diverso- coppie coniugate o conviventicoppie coniugate o conviventi- coppie in età potenzialmente fertile coppie in età potenzialmente fertile - partners entrambi viventipartners entrambi viventi

RAGIONI…RAGIONI…- Preminenza del dato biologico su quello giuridico?Preminenza del dato biologico su quello giuridico?- Diritto ad una famiglia bigenitoriale?Diritto ad una famiglia bigenitoriale?- Garanzia di una Garanzia di una sufficiente (sufficiente (?) permanenza in vita dei ?) permanenza in vita dei

genitori per “mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30 genitori per “mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30 C)?C)?

- Considerazione della coppia come unità a sé e non come Considerazione della coppia come unità a sé e non come due individui con un progetto di genitorialità: divieto di due individui con un progetto di genitorialità: divieto di impianto post mortem impianto post mortem viene meno qui la tutela dei viene meno qui la tutela dei diritti dell’embrione??diritti dell’embrione??

……e SANZIONIe SANZIONI

Page 24: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 24

LEGGE 40/04 – …LE CONSEGUENZELEGGE 40/04 – …LE CONSEGUENZE

Art. 1: “la legge assicura i diritti di tutti i soggetti Art. 1: “la legge assicura i diritti di tutti i soggetti

coinvolti, compreso il concepito”coinvolti, compreso il concepito” PRINCIPI E PRINCIPI E CONTENUTICONTENUTIIDEOLOGICIIDEOLOGICI

VIOLAZIONI DEI DIVIETI VIOLAZIONI DEI DIVIETI per le parti NESSUNA SANZIONEper le parti NESSUNA SANZIONEper i medici SANZIONI AMMINISTRATIVEper i medici SANZIONI AMMINISTRATIVE

PECUNIARIEPECUNIARIE

LEGGE 40/04LEGGE 40/04

CONSEGUENZE CONSEGUENZE CONTENUTI REALICONTENUTI REALI

• per chi conduceper chi conducericerca scientifica PENE DETENTIVEricerca scientifica PENE DETENTIVE

Page 25: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 25

Qualche numero…Qualche numero…

• Nei soli USA il 7% dei 29.7 milioni di coppie sposate (con la donna in età Nei soli USA il 7% dei 29.7 milioni di coppie sposate (con la donna in età fertile) è definito sterile (studio del National Survey of Family Growth, 1995)fertile) è definito sterile (studio del National Survey of Family Growth, 1995)

• Dal 1978 (nascita di Louise Brown) ad oggi, nel mondo più di 30.000 Dal 1978 (nascita di Louise Brown) ad oggi, nel mondo più di 30.000 bambini sono stati concepiti con la tecnica della fecondazione in vitro (FIV); bambini sono stati concepiti con la tecnica della fecondazione in vitro (FIV); 8.000 solo negli ultimi quattro anni8.000 solo negli ultimi quattro anni

• Uno studio condotto negli USA dal dipartimento di salute riproduttiva del Uno studio condotto negli USA dal dipartimento di salute riproduttiva del centro nazionale per la prevenzione di malattie croniche e la promozione centro nazionale per la prevenzione di malattie croniche e la promozione della salute (della salute (www.cdc.gov/reproductivehealth/art.htm) evidenzia:) evidenzia:

• Nel 2001 sono stati effettuati 107.587 interventi in 384 centri medici che hanno dato Nel 2001 sono stati effettuati 107.587 interventi in 384 centri medici che hanno dato luogo a 29.344 parti di successo per un totale di 40.687 bambini;luogo a 29.344 parti di successo per un totale di 40.687 bambini;

• Il 40% degli interventi ha prodotto gravidanze singole; il 33% gravidanze multipleIl 40% degli interventi ha prodotto gravidanze singole; il 33% gravidanze multiple• Dati simili in Canada ed in UK: probabilità di successo del 40% (la probabilità di Dati simili in Canada ed in UK: probabilità di successo del 40% (la probabilità di

successo per una coppia in età fertile senza l’uso di queste tecniche è del 25%!)successo per una coppia in età fertile senza l’uso di queste tecniche è del 25%!)• La tecnica della FIV è oggi tanto evoluta da permettere la microiniezione di un unico La tecnica della FIV è oggi tanto evoluta da permettere la microiniezione di un unico

spermatozoo all’interno dell’ovulospermatozoo all’interno dell’ovulo

Page 26: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 26

Lialm Donaldson report, June 2000

Page 27: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 27

LEGGE 40/04 – …LE CONSEGUENZELEGGE 40/04 – …LE CONSEGUENZE

In Italia:In Italia:

30.00030.000 embrioni congelati conservati in 101 centri di embrioni congelati conservati in 101 centri di fecondazione artificialefecondazione artificiale

29.60029.600 “reclamati” dalle coppie che avevano avviato la “reclamati” dalle coppie che avevano avviato la procedura di fecondazione assistitaprocedura di fecondazione assistita

400400 non più di interesse per le coppie non più di interesse per le coppie ““abbandono” o rinunzia espressiabbandono” o rinunzia espressi / non risposta / irreperibilità / non risposta / irreperibilità

- lasciarli congelati fino a “morte naturale” - lasciarli congelati fino a “morte naturale” l. 40/04l. 40/04

tempo di congelamento oltre il quale l’impianto è sconsigliatotempo di congelamento oltre il quale l’impianto è sconsigliato

- darli in “adozione” ad altre coppie sterili - darli in “adozione” ad altre coppie sterili proposta del CNBproposta del CNB

- donarli alla ricerca - donarli alla ricerca alternativa possibile?alternativa possibile?

TUTELA DEI DIRITTI DELL’EMBRIONE TUTELA DEI DIRITTI DELL’EMBRIONE DIVIETO DI OGNI SORTA DI RICERCA DIVIETO DI OGNI SORTA DI RICERCA SCIENTIFICA AVENTE AD OGGETTO EMBRIONI SCIENTIFICA AVENTE AD OGGETTO EMBRIONI

Page 28: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 28

LEGGE 40/04 – …LE CONSEGUENZELEGGE 40/04 – …LE CONSEGUENZE

l’alternativa per  tutti gli embrioni congelati l’alternativa per  tutti gli embrioni congelati

      distruzione degli embrioni congelati per pura scelta o “scadenza” ?distruzione degli embrioni congelati per pura scelta o “scadenza” ?

  

oppureoppure

  

    distruzione al fine di ricavare le cellule staminali pluripotenti necessarie per la distruzione al fine di ricavare le cellule staminali pluripotenti necessarie per la ricerca ?ricerca ?

  

esistono alternative?esistono alternative?

   il divieto assoluto di fare ricorso alla fecondazione il divieto assoluto di fare ricorso alla fecondazione in vitroin vitro

  

oppureoppure

    

l’obbligo di far vivere e di portare a nascita l’obbligo di far vivere e di portare a nascita tuttitutti gli embrioni congelati. gli embrioni congelati.

Ma come?Ma come?

donazione degli embrioni congelati donazione degli embrioni congelati fecondazione eterologa e/o fecondazione eterologa e/o

maternità surrogata maternità surrogata ??

Page 29: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 29

• “Il pasticcio degli embrioni La biobanca c'è ma non apre”

• “Impasse da 5 anni. Più di 2.500 organismi orfani bloccati in tutta Italia”

Page 30: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 30

CELLULE STAMINALI E CLONAZIONECELLULE STAMINALI E CLONAZIONE

cellule staminali: una distinzione fondamentalecellule staminali: una distinzione fondamentale

Cellule staminali Cellule staminali embrioniembrioni

• human human PLURIPOTENTPLURIPOTENT stem cells are cells that are self-stem cells are cells that are self-replicating, are derived from human embryos or human fetal tissue, and replicating, are derived from human embryos or human fetal tissue, and are known to develop into cells and tissues of the three primary germ are known to develop into cells and tissues of the three primary germ layers. Although human pluripotent stem cells may be derived from layers. Although human pluripotent stem cells may be derived from embryos or fetal tissue, such stem cells are not themselves embryosembryos or fetal tissue, such stem cells are not themselves embryos””. .

• cellule staminali cellule staminali TOTITPOTENTITOTITPOTENTI: : totipotent, meaning that its potential is total. In the first hours after totipotent, meaning that its potential is total. In the first hours after fertilization, this cell divides into identical totipotent cells. This means that fertilization, this cell divides into identical totipotent cells. This means that either one of these cells, if placed into a woman's uterus, has the potential either one of these cells, if placed into a woman's uterus, has the potential to develop into a fetus”.to develop into a fetus”.

   NATIONAL INSTITUTES OF HEALTHNATIONAL INSTITUTES OF HEALTHStem Cells: A Primer, May Stem Cells: A Primer, May

20002000..

Cellule staminali totipotentiCellule staminali totipotenti embrioniembrioni

Cellule staminali pluripotenti Cellule staminali pluripotenti (sono prelevate da embrioni) ma (sono prelevate da embrioni) ma embrioni embrioni

Page 31: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 31

CELLULE STAMINALI E CLONAZIONECELLULE STAMINALI E CLONAZIONE

ricerca su cellule staminali ricerca su cellule staminali pluripotentipluripotentiProblema di liceitàProblema di liceità ??

per la DERIVAZIONE da embrioni umani   

E NON

per la ricerca in sé che non è ricerca su embrioni.

 a) embrioni prodotti ad hoc per la ricerca ? NO (art. 13 l. 40)

b) embrioni prodotti a scopo di riproduzione e non utilizzati(abbandonati / donati / non più utilizzabili)

(- 237.603 tra il 1991 e il 1998 solo in UK- negli USA la scelta è lasciata alle parti)

Page 32: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 32

CELLULE STAMINALI E CLONAZIONECELLULE STAMINALI E CLONAZIONE

Quesito:Quesito:È censurabile la distruzione dell’ovulo fecondato È censurabile la distruzione dell’ovulo fecondato

- che si colloca in un’attività di ricerca scientificache si colloca in un’attività di ricerca scientifica- Che, in sé non è su embrioniChe, in sé non è su embrioni

- Che, per giudizio unanime, è di grande interesse e utilità a (futuri) fini Che, per giudizio unanime, è di grande interesse e utilità a (futuri) fini terapeuticiterapeutici

??

OBIEZIONE 1:OBIEZIONE 1:Una ricerca del genere arreca danni a Una ricerca del genere arreca danni a terziterzi

MAMA- i materiali biologici sui quali essa si svolge non sono embrionii materiali biologici sui quali essa si svolge non sono embrioni- La ricerca non procura agli embrioni di provenienza un autonomo La ricerca non procura agli embrioni di provenienza un autonomo

dannodanno- Semmai attenua il danno della distruzione inevitabile, dando ad essa Semmai attenua il danno della distruzione inevitabile, dando ad essa

un senso socialmente utileun senso socialmente utile

Page 33: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 33

CELLULE STAMINALI E CLONAZIONECELLULE STAMINALI E CLONAZIONE

OBIEZIONE 2:OBIEZIONE 2:

Una ricerca del genere viola il diritto alla vitaUna ricerca del genere viola il diritto alla vita

MAMA- Art. 2 CEDU (1950) Art. 2 CEDU (1950)

““il diritto alla vita di ogni il diritto alla vita di ogni personapersona è protetto dalla legge” è protetto dalla legge”

““nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una esecuzione di una sentenzasentenza capitale pronunziata da un capitale pronunziata da un tribunaletribunale, nei , nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale penapena””

OBIEZIONE 3:OBIEZIONE 3:Legge 194/78 (IVG)Legge 194/78 (IVG)

Alla lettera Alla lettera amplierebbe enormemente l’area di liceità degli interventi amplierebbe enormemente l’area di liceità degli interventi sugli embrioni e di loro utilizzosugli embrioni e di loro utilizzo

MAMA

La legge 194 regola il problema, La legge 194 regola il problema, tutto diversotutto diverso, del conflitto tra madre e , del conflitto tra madre e feto in grembofeto in grembo

Page 34: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 34

• Sentenza ECHR:case of EVANS vs UK“in the absence of any European consensus on the scientific

and legal definition of the beginning of life, the issue of when the right to life begins comes within the margin of appreciation which the Court generally considers that States should enjoy in this sphere. Under English law, as was made clear by the domestic courts in the present applicant’s case (see paragraphs 16 and 21 above), an embryo does not have independent rights or interests and cannot claim—or have claimed on its behalf—a right to life under Article 2”.

Page 35: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 35

CELLULE STAMINALI E CLONAZIONECELLULE STAMINALI E CLONAZIONE

La clonazione terapeuticaLa clonazione terapeutica

““Therapeutic cloning” means insertion of an adult cell into an egg from Therapeutic cloning” means insertion of an adult cell into an egg from which the nucleus has been removed, in order to generate embryonic which the nucleus has been removed, in order to generate embryonic stem cells that are immunologically compatible with the individual stem cells that are immunologically compatible with the individual needing treatment. needing treatment.

The term “cloning” is applied because the The term “cloning” is applied because the TECHNIQUETECHNIQUE used to insert the used to insert the cell into the egg (somatic cell nuclear transfer) is the same as could be cell into the egg (somatic cell nuclear transfer) is the same as could be used for reproductive cloning. used for reproductive cloning.

The term “therapeutic” is applied because the procedure is used only to The term “therapeutic” is applied because the procedure is used only to produce stem cells for regenerative medicine.produce stem cells for regenerative medicine.

Page 36: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 36

CELLULE STAMINALI E CLONAZIONECELLULE STAMINALI E CLONAZIONE

RICERCA SU CELLULERICERCA SU CELLULE RICERCA SU CELLULERICERCA SU CELLULE

STAMINALI STAMINALI STAMINALISTAMINALI

PLURIPOTENTIPLURIPOTENTI TOTIPOTENTITOTIPOTENTI

È ricerca su semplice materialeÈ ricerca su semplice materiale

biologico perché ognuna dibiologico perché ognuna di

esse esse NONNON è un embrione è un embrione

è ricerca su (potenziali) embrioniè ricerca su (potenziali) embrioni

(ognuna di esse è, almeno (ognuna di esse è, almeno potenzialmentepotenzialmente, un embrione e , un embrione e l’estrazione di ES implica il l’estrazione di ES implica il sacrificio del potenziale sacrificio del potenziale

embrione)embrione)

Page 37: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 37

CELLULE STAMINALI E CLONAZIONECELLULE STAMINALI E CLONAZIONE

L’alternativa sul piano eticoL’alternativa sul piano etico

• L’embrione E’ una persona ed ha intrinseco valore e dignitàL’embrione E’ una persona ed ha intrinseco valore e dignità

• L’embrione non E’ una persona (la legge “L’embrione non E’ una persona (la legge “assicura i diritti di tutti i assicura i diritti di tutti i soggettisoggetti coinvolti, ivi compreso il coinvolti, ivi compreso il concepitoconcepito”)”)

• Quindi, il suo valore non è intrinseco ed assoluto, ma va valutato relativamente Quindi, il suo valore non è intrinseco ed assoluto, ma va valutato relativamente alle situazioni concrete:alle situazioni concrete:

– il fatto che sia o meno nel ventre maternoil fatto che sia o meno nel ventre materno– Il suo “stadio” di sviluppoIl suo “stadio” di sviluppo– Il progetto che ha portato alla sua creazione (progetto di procreazione, ad Il progetto che ha portato alla sua creazione (progetto di procreazione, ad

es.)es.)

Page 38: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 38

CELLULE STAMINALI E CLONAZIONECELLULE STAMINALI E CLONAZIONE

I 3 possibili approcci legislativi in una società pluralisticaI 3 possibili approcci legislativi in una società pluralistica

• L’approccio “non-moralistico” prende in considerazione L’approccio “non-moralistico” prende in considerazione solo gli interessi dei costituenti la società, senza solo gli interessi dei costituenti la società, senza ponderare questioni eticheponderare questioni etiche

• L’approccio “moralistico” accoglie le istanze morali di un L’approccio “moralistico” accoglie le istanze morali di un gruppo a scapito di quella di tutti gli altri, con frequente gruppo a scapito di quella di tutti gli altri, con frequente riferimento a principi astrattiriferimento a principi astratti

• L’approccio “consequenzialista” esamina le conseguenze L’approccio “consequenzialista” esamina le conseguenze dei possibili interventi legislativi per la società nel suo dei possibili interventi legislativi per la società nel suo complesso e nei suoi sotto-gruppi. complesso e nei suoi sotto-gruppi.

• In assenza di un accordo universale su temi morali, l’approccio In assenza di un accordo universale su temi morali, l’approccio consequenzialista è l’approccio più responsabile, dato che considera le consequenzialista è l’approccio più responsabile, dato che considera le conseguenze per tutti i soggetti coinvolti.conseguenze per tutti i soggetti coinvolti.

CONSEQUENZIALISMO CONSEQUENZIALISMO UTILITARISMOUTILITARISMO

Page 39: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 39

CELLULE STAMINALI E CLONAZIONECELLULE STAMINALI E CLONAZIONE

Tutte le scelte operate in una società hanno delle conseguenze che Tutte le scelte operate in una società hanno delle conseguenze che devono essere prefigurate. devono essere prefigurate.

Alcune di queste scelte di per sé possono minacciare l’ordine morale o Alcune di queste scelte di per sé possono minacciare l’ordine morale o sfruttare alcuni a beneficio di altri.sfruttare alcuni a beneficio di altri.

Invece di bilanciare le scelte operate dalla società con le loro Invece di bilanciare le scelte operate dalla società con le loro conseguenzeconseguenze

il legislatore deve bilanciare le il legislatore deve bilanciare le possibili conseguenze fra loropossibili conseguenze fra loro

Ad esempioAd esempio- La sorte degli embrioniLa sorte degli embrioni- I bisogni delle persone malate che possono trarre beneficio dalle I bisogni delle persone malate che possono trarre beneficio dalle

ricerche ricerche - La pressione sulle donne come donatrici di ovocitiLa pressione sulle donne come donatrici di ovociti- Il sistema di brevettiIl sistema di brevetti- Il miglioramento della sicurezza anche delle tecniche di clonazione Il miglioramento della sicurezza anche delle tecniche di clonazione

riproduttivariproduttiva- ……

Page 40: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 40

COSTITUZIONE ITALIANACOSTITUZIONE ITALIANA

Art. 33: “l’arte e la scienza sono libere”Art. 33: “l’arte e la scienza sono libere”

Art. 9: la Repubblica “promuove lo sviluppo della cultura e Art. 9: la Repubblica “promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica”della ricerca scientifica”

Page 41: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 41

Nel leggere il numero di ottobre della rivista Stem Cells si rimane esterrefatti di fronte ad una Nel leggere il numero di ottobre della rivista Stem Cells si rimane esterrefatti di fronte ad una classifica redatta da ricercatori tedeschi e statunitensi. Lo stupore nasce dall'assenza classifica redatta da ricercatori tedeschi e statunitensi. Lo stupore nasce dall'assenza dell'Italia tra i Paesi che hanno pubblicato su riviste scientifiche, nel periodo 1998-2005, dell'Italia tra i Paesi che hanno pubblicato su riviste scientifiche, nel periodo 1998-2005, ricerche sulle cellule staminali.ricerche sulle cellule staminali.

Questa la classifica: Questa la classifica: • 128 Usa 128 Usa • 42 Israele 42 Israele • 30 Gb 30 Gb • 27 Corea del Sud 27 Corea del Sud • 16 Cina 16 Cina • 15 Singapore 15 Singapore • 13 Australia, Svezia 13 Australia, Svezia • 9 Canada 9 Canada • 5 Giappone 5 Giappone • 4 Olanda 4 Olanda • 3 Germania, Belgio 3 Germania, Belgio • 2 Danimarca, Finlandia 2 Danimarca, Finlandia • 1 Repubblica Ceca, Iran, Spagna, Romania, Svizzera, Turchia 1 Repubblica Ceca, Iran, Spagna, Romania, Svizzera, Turchia

Non stupisce, per esempio la presenza della Turchia, perchè è anche in quel Paese che gli Non stupisce, per esempio la presenza della Turchia, perchè è anche in quel Paese che gli italiani vanno per la diagnosi pre-impianto per evitare che nascano bimbi con malattie italiani vanno per la diagnosi pre-impianto per evitare che nascano bimbi con malattie

genetiche ereditarie. Così come non ci stupisce il primo posto degli Usa e il terzo posto della genetiche ereditarie. Così come non ci stupisce il primo posto degli Usa e il terzo posto della Gran Bretagna: Paesi in cui la ricerca è molto favoritaGran Bretagna: Paesi in cui la ricerca è molto favorita

Page 42: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 42

ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006• Giudizio di legittimità proposto con ordinanza del 16.7.05 dal Tribunale di Cagliari nel Giudizio di legittimità proposto con ordinanza del 16.7.05 dal Tribunale di Cagliari nel

procedimento civile promosso da M.S. ed altro contro l’Azienda USL n. 8 di Cagliariprocedimento civile promosso da M.S. ed altro contro l’Azienda USL n. 8 di Cagliari

• L’ordinanza del Tribunale di Cagliari, emessa nell’ambito di procedimento promosso L’ordinanza del Tribunale di Cagliari, emessa nell’ambito di procedimento promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. da una coppia di coniugi ammessi alla procedura di con ricorso ex art. 700 c.p.c. da una coppia di coniugi ammessi alla procedura di procreazione medicalmente assistita –i quali domandavano che venisse dichiarato il procreazione medicalmente assistita –i quali domandavano che venisse dichiarato il loro diritto di ottenere la diagnosi preimpianto dell’embrione- ha sollevato questione di loro diritto di ottenere la diagnosi preimpianto dell’embrione- ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 legge 40/2004 in relazione agli artt. 2, 3 e 32 legittimità costituzionale dell’art. 13 legge 40/2004 in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost. nella parte in cui l’art. 13 non consente di accertare, mediante la diagnosi Cost. nella parte in cui l’art. 13 non consente di accertare, mediante la diagnosi preimpianto, se gli embrioni da trasferire nell’utero della donna ammessa alla preimpianto, se gli embrioni da trasferire nell’utero della donna ammessa alla procedura di procreazione medicalmente assistita siano affetti da malattie genetiche, procedura di procreazione medicalmente assistita siano affetti da malattie genetiche, di cui i potenziali genitori siano portatori, quando l’omissione di detta diagnosi implichi di cui i potenziali genitori siano portatori, quando l’omissione di detta diagnosi implichi un accertato pericolo grave ed attuale per la salute psico-fisica della donnaun accertato pericolo grave ed attuale per la salute psico-fisica della donna

Page 43: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 43

ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006

I FATTII FATTI• I ricorrenti sono una coppia sterile ammessa alle tecniche di procreazione I ricorrenti sono una coppia sterile ammessa alle tecniche di procreazione

medicalmente assistitamedicalmente assistita

• Hanno già fatto ricorso in precedenza alla medesima procedura in seguito alla quale Hanno già fatto ricorso in precedenza alla medesima procedura in seguito alla quale la donna era rimasta incinta ma aveva dovuto interrompere la gravidanza per ragioni la donna era rimasta incinta ma aveva dovuto interrompere la gravidanza per ragioni terapeutiche essendosi accertato, con la villocentesi praticata all’undicesima terapeutiche essendosi accertato, con la villocentesi praticata all’undicesima settimana, che il feto era affetto da beta-talassemia;settimana, che il feto era affetto da beta-talassemia;

• Questa vicenda aveva provocato alla donna una sindrome ansioso depressiva per Questa vicenda aveva provocato alla donna una sindrome ansioso depressiva per cui, in occasione della seconda procedura di procreazione cui, in occasione della seconda procedura di procreazione in vitro in vitro i ricorrenti avevano i ricorrenti avevano chiesto al primario dell’Ospedale regionale per le microcitemie la diagnosi chiesto al primario dell’Ospedale regionale per le microcitemie la diagnosi preimpianto dell’embrione già formato, rifiutando di procedere all’impianto se non a preimpianto dell’embrione già formato, rifiutando di procedere all’impianto se non a diagnosi effettuata.diagnosi effettuata.

• Il primario si era rifiutato, invocando l’art. 13 della legge 40/2004 che consentirebbe Il primario si era rifiutato, invocando l’art. 13 della legge 40/2004 che consentirebbe solo interventi sull’embrione aventi finalità diagnostiche e terapeutiche volte alla solo interventi sull’embrione aventi finalità diagnostiche e terapeutiche volte alla tutela della salute ed allo sviluppo dell’embrione stesso. tutela della salute ed allo sviluppo dell’embrione stesso.

• I ricorrenti ritengono questa lettura della norma contraria all’art. 32 Cost. e, dato che I ricorrenti ritengono questa lettura della norma contraria all’art. 32 Cost. e, dato che il tempo di un procedimento ordinario potrebbe pregiudicare tutta l’operazione il tempo di un procedimento ordinario potrebbe pregiudicare tutta l’operazione (perché l’embrione è già formato e crioconservato) agiscono in via cautelare. (perché l’embrione è già formato e crioconservato) agiscono in via cautelare.

Page 44: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 44

ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006

I FATTII FATTI• I ricorrenti chiedono in sostanza che il tribunale ordini, in via cautelare, al primario di I ricorrenti chiedono in sostanza che il tribunale ordini, in via cautelare, al primario di

procedere alla diagnosiprocedere alla diagnosi

• Il Pubblico Ministero sostiene che l’art. 14 della legge 40 consentirebbe il ricorso alla Il Pubblico Ministero sostiene che l’art. 14 della legge 40 consentirebbe il ricorso alla diagnosi preimpianto nel caso in cui ne faccia richiesta la coppia che vuole diagnosi preimpianto nel caso in cui ne faccia richiesta la coppia che vuole conoscere lo stato di salute dell’embrioneconoscere lo stato di salute dell’embrione

• Il Il TribunaleTribunale ritiene che le disposizioni degli ritiene che le disposizioni degli artt. 13, commi 2 e 3, e 14 n. 5 della artt. 13, commi 2 e 3, e 14 n. 5 della legge 40legge 40 non possano che essere interpretate in non possano che essere interpretate in maniera restrittivamaniera restrittiva (come (come confermato anche dalla emanazione delle confermato anche dalla emanazione delle linee guidalinee guida previste dall’art. 7 della stessa previste dall’art. 7 della stessa legge, approvate con d.m. 21 luglio 2004) e solleva questione di legge, approvate con d.m. 21 luglio 2004) e solleva questione di legittimità legittimità costituzionale del divieto di diagnosi preimpiantocostituzionale del divieto di diagnosi preimpianto nella eventualità che esso nella eventualità che esso comporti il comporti il pericolo di una lesione del diritto alla salute della donna pericolo di una lesione del diritto alla salute della donna che la che la richiede. richiede.

Page 45: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 45

ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006

IL TRIBUNALE OSSERVA:IL TRIBUNALE OSSERVA:• Il Il conflittoconflitto coinvolgente, da un lato, la tutela della coinvolgente, da un lato, la tutela della salutesalute delladella ricorrentericorrente e, e,

dall’altro, la dall’altro, la tutela dell’embrionetutela dell’embrione impone di considerare che l’embrione si trova, allo impone di considerare che l’embrione si trova, allo stato, sottoposto a crioconservazione, in conseguenza del rifiuto della ricorrente di stato, sottoposto a crioconservazione, in conseguenza del rifiuto della ricorrente di procedere all’impianto senza previa diagnosi e che anche la salute della donna è, nel procedere all’impianto senza previa diagnosi e che anche la salute della donna è, nel caso di specie, seriamente minacciata dalla impossibilità di conoscere lo stato di caso di specie, seriamente minacciata dalla impossibilità di conoscere lo stato di salute dell’embrione prima dell’impiantosalute dell’embrione prima dell’impianto

• In tale situazione non solo è inadeguata la tutela della salute della donna ma non In tale situazione non solo è inadeguata la tutela della salute della donna ma non risulta neppure maggiormente garantita la salute dell’embrione, probabilmente risulta neppure maggiormente garantita la salute dell’embrione, probabilmente condannato a subire, nel tempo, danni biologici laddove il condannato a subire, nel tempo, danni biologici laddove il rischio di inutilizzabilitàrischio di inutilizzabilità a causa della diagnosi preimpianto si aggirerebbe statisticamente intorno all’uno per a causa della diagnosi preimpianto si aggirerebbe statisticamente intorno all’uno per cento (cento (meno del rischio di aborto nelle diagnosi prenatalimeno del rischio di aborto nelle diagnosi prenatali).).

• C’è contrasto con l’art. 3 Cost. considerata la disparità di trattamento rispetto alla C’è contrasto con l’art. 3 Cost. considerata la disparità di trattamento rispetto alla situazione della diagnosi prenatale in cui i genitori hanno il diritto di essere informati situazione della diagnosi prenatale in cui i genitori hanno il diritto di essere informati sullo stato di salute del feto.sullo stato di salute del feto.

Page 46: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 46

ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006

LA CORTE DECIDELA CORTE DECIDE• La questione è manifestamente inammissibile.La questione è manifestamente inammissibile.

• Infatti il giudice Infatti il giudice a quoa quo osserva che il divieto della diagnosi preimpianto discende non osserva che il divieto della diagnosi preimpianto discende non solo dalla norma censurata come comunemente interpretata, ma è comunemente solo dalla norma censurata come comunemente interpretata, ma è comunemente desunto anche dalla interpretazione della legge alla luce dei suoi criteri ispiratori e desunto anche dalla interpretazione della legge alla luce dei suoi criteri ispiratori e dalla disciplina complessiva della procedura di procreazione medicalmente assissita dalla disciplina complessiva della procedura di procreazione medicalmente assissita disegnata dalla legge (revocabilità del consenso solo fino alla fecondazione disegnata dalla legge (revocabilità del consenso solo fino alla fecondazione dell’ovulo, divieto di creazione di embrioni sovrannumerari, divieto di dell’ovulo, divieto di creazione di embrioni sovrannumerari, divieto di crioconservazione e soppressione di embrioni).crioconservazione e soppressione di embrioni).

• Quindi è evidente la Quindi è evidente la contraddizionecontraddizione del tribunale nel sollevare una questione volta del tribunale nel sollevare una questione volta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una specifica disposizione nella alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una specifica disposizione nella parte relativa ad una norma che, secondo l’impostazione della stessa ordinanza di parte relativa ad una norma che, secondo l’impostazione della stessa ordinanza di rimessione, sarebbe però desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non rimessione, sarebbe però desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati, nonché dall’interpretazione dell’intero testo legislativo alla luce dei suoi impugnati, nonché dall’interpretazione dell’intero testo legislativo alla luce dei suoi criteri ispiratori.criteri ispiratori.

Page 47: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 47

ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006

• Le ordinanze di inammissibilità vengono di norma pronunciate in camera di Le ordinanze di inammissibilità vengono di norma pronunciate in camera di consiglioconsiglio– In questo caso, invece, l’ordinanza è stata emessa a seguito di pubblica udienza, In questo caso, invece, l’ordinanza è stata emessa a seguito di pubblica udienza,

come solitamente avviene per le sentenze.a questione è manifestamente come solitamente avviene per le sentenze.a questione è manifestamente inammissibile.inammissibile.

• L’art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 (L’art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionaledella Corte Costituzionale) stabilisce che può essere sollevata questione di ) stabilisce che può essere sollevata questione di costituzionalità “qualora il giudizio non possa essere definito costituzionalità “qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale” costituzionale” PREGIUDIZIALITA’ DEL GIUDIZIO INCIDENTALE PREGIUDIZIALITA’ DEL GIUDIZIO INCIDENTALE

• La Corte poteva, una volta accolta la questione di costituzionalità, individuare La Corte poteva, una volta accolta la questione di costituzionalità, individuare “quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come “quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata” (art. 27 l. 87 del 1953)conseguenza dalla decisione adottata” (art. 27 l. 87 del 1953)

• Il Tribunale non avrebbe comunque potuto sindacare espressamente dinanzi Il Tribunale non avrebbe comunque potuto sindacare espressamente dinanzi alla Corte anche la costituzionalità dell’ispirazione di fondo (cui fa riferimento alla Corte anche la costituzionalità dell’ispirazione di fondo (cui fa riferimento per escludere la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata per escludere la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata) della legge 40 della norma impugnata) della legge 40 – Omogeneità, chiarezza e univocità sono requisiti di ammissibilità dei referendum Omogeneità, chiarezza e univocità sono requisiti di ammissibilità dei referendum

abrogativi e non anche delle ordinanze di rinvio nei giudizi incidentali di abrogativi e non anche delle ordinanze di rinvio nei giudizi incidentali di costituzionalitàcostituzionalità

Page 48: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 48

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionaleNorme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

Art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87Art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico

Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente

dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente. previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.Consiglio regionale interessato.

Page 49: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 49

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionaleNorme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale Art. 18 l. 11 marzo 1953 n. 87Art. 18 l. 11 marzo 1953 n. 87

La corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua La corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. competenza sono adottati con ordinanza.

I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto. I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.

Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere. sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

Le ordinanze sono succintamente motivateLe ordinanze sono succintamente motivate

Art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87Art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87

La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.conseguenza dalla decisione adottata.

Page 50: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 50

Sentenza del Tribunale di Cagliari 24.9.07Sentenza del Tribunale di Cagliari 24.9.07

Il Giudice:Il Giudice:

1.1. accertato il diritto di Y ad ottenere l’accertamento diagnostico richiesto, condanna i accertato il diritto di Y ad ottenere l’accertamento diagnostico richiesto, condanna i convenuti (Azienda U.S.L. e Ospedale) ad eseguire la diagnosi preimpianto convenuti (Azienda U.S.L. e Ospedale) ad eseguire la diagnosi preimpianto sull’embrione destinato ad essere trasferito nell’utero della Y, al fine di poter accertare sull’embrione destinato ad essere trasferito nell’utero della Y, al fine di poter accertare lo stato di salute dell’embrione stesso;lo stato di salute dell’embrione stesso;

2.2. Dispone che l’accertamento diagnostico sia effettuato, anche con tecniche invasive, Dispone che l’accertamento diagnostico sia effettuato, anche con tecniche invasive, secondo metodologie che, in base alla scienza medica, offrano il maggior grado di secondo metodologie che, in base alla scienza medica, offrano il maggior grado di attendibilità della diagnosi ed il minor margine di rischio per la salute e le potenzialità attendibilità della diagnosi ed il minor margine di rischio per la salute e le potenzialità di sviluppo dell’embrione.di sviluppo dell’embrione.

Art. 14 co. 5 l. 40: “i soggetti di cui all’art. 5 sono informati sul numero e – a loro richiesta – Art. 14 co. 5 l. 40: “i soggetti di cui all’art. 5 sono informati sul numero e – a loro richiesta – sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero”.sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero”.

Linee guida ministeriali 22.7.04: ogni indagine relativa alla salute degli embrioni creati in Linee guida ministeriali 22.7.04: ogni indagine relativa alla salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’art. 14 co. 5, deve essere di tipo osservazionale. vitro, ai sensi dell’art. 14 co. 5, deve essere di tipo osservazionale.

““negare l’ammissibilità della diagnosi preimpianto anche quando sia stata richiesta ai sensi negare l’ammissibilità della diagnosi preimpianto anche quando sia stata richiesta ai sensi dell’art. 14 della legge significherebbe dunque rendere impossibile una adeguata dell’art. 14 della legge significherebbe dunque rendere impossibile una adeguata informazione sul trattamento sanitario da eseguirsi, indispensabile sia nella informazione sul trattamento sanitario da eseguirsi, indispensabile sia nella prospettiva di una gravidanza consapevole, sia in funzione della tutela della salute prospettiva di una gravidanza consapevole, sia in funzione della tutela della salute gestazionale della donna”.gestazionale della donna”.

Page 51: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 51

Sentenza del Tribunale di Cagliari 24.9.07Sentenza del Tribunale di Cagliari 24.9.07

In sostanza secondo la sentenza di Cagliari la legge 40 consente di effettuare diagnosi In sostanza secondo la sentenza di Cagliari la legge 40 consente di effettuare diagnosi preimpianto (nei limiti indicati) preimpianto (nei limiti indicati)

Invece l’interpretazione restrittiva data dalle linee guida ministeriali è illegittima Invece l’interpretazione restrittiva data dalle linee guida ministeriali è illegittima

Page 52: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 52

Ordinanza Tribunale di Firenze 17.12.07Ordinanza Tribunale di Firenze 17.12.07

““la parte ricorrente agisce a tutela del diritto alla salute proprio e del nucleo familiare, del la parte ricorrente agisce a tutela del diritto alla salute proprio e del nucleo familiare, del diritto alla informazione nel caso di trattamento sanitario e del diritto di una libera e diritto alla informazione nel caso di trattamento sanitario e del diritto di una libera e

cosciente procreazione…cosciente procreazione…È evidente che tale informazione non può essere collegata ad una fatua curiosità dei futuri È evidente che tale informazione non può essere collegata ad una fatua curiosità dei futuri

genitori, ma deve evidentemente essere posta in relazione alla necessità che i trattamenti genitori, ma deve evidentemente essere posta in relazione alla necessità che i trattamenti terapeutici siano accompagnati dalla informazione necessaria ad esprimere il necessario terapeutici siano accompagnati dalla informazione necessaria ad esprimere il necessario

consenso…consenso…Un’altra lettura della norma necessiterebbe il ricorso alla valutazione di costituzionalità. Non Un’altra lettura della norma necessiterebbe il ricorso alla valutazione di costituzionalità. Non

solo la necessità di tutelare situazioni uguali in modo uguale, ma anche la tutela della solo la necessità di tutelare situazioni uguali in modo uguale, ma anche la tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. e la necessità di salvaguardare la pari dignità di uomo e salute di cui all’art. 32 Cost. e la necessità di salvaguardare la pari dignità di uomo e donna impedendo quello che autorevole dottrina ha definito come la legislazione in donna impedendo quello che autorevole dottrina ha definito come la legislazione in

ordine al corpo della donna come ordine al corpo della donna come luogo pubblicoluogo pubblico contro e oltre il suo privato contro e oltre il suo privato convincimento depongono per la lettura dell’art. 14 nel senso indicato”convincimento depongono per la lettura dell’art. 14 nel senso indicato”

““NON SOLO IRRAZIONALE MA ADDIRITTURA FUORI DAL SENSO MORALE è PENSARE NON SOLO IRRAZIONALE MA ADDIRITTURA FUORI DAL SENSO MORALE è PENSARE CHE SI DEBBA PROCEDERE ALL’IMPIANTO PER POI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHE SI DEBBA PROCEDERE ALL’IMPIANTO PER POI SUCCESSIVAMENTE ALLA

VALUTAZIONE CLINICA DEL FETO PROCEDERE AD UN ABORTO, CHE SAREBBE LA VALUTAZIONE CLINICA DEL FETO PROCEDERE AD UN ABORTO, CHE SAREBBE LA CONSEGUENZA DEL RICONOSCERE LA ESISTENZA DI UN DIVIETO DI DIAGNOSI PRE-CONSEGUENZA DEL RICONOSCERE LA ESISTENZA DI UN DIVIETO DI DIAGNOSI PRE-

IMPIANTO NELLA LEGGE 40/04IMPIANTO NELLA LEGGE 40/04IL MINISTRO HA CREATO UN ULTERIORE DIVIETO NORMATIVO VIOLANDO IL PRINCIPIO DI IL MINISTRO HA CREATO UN ULTERIORE DIVIETO NORMATIVO VIOLANDO IL PRINCIPIO DI

LEGALITA’LEGALITA’

Page 53: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 53

Tar Lazio – Sezione terza quater – sentenza 31 ottobre 2007 – 21 gennaio 2008, n. 398

• la World Association Reproductive Medicine - Warm – associazione che organizza e rappresenta gli interessi collettivi di centri e di professionisti svolgenti attività di procreazione medicalmente assistita, impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto ministeriale contenente le linee guida in tale materia.

• la Warm lamenta l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irrazionalità e violazione dei principi comuni in materia di tutela della salute laddove sotto il titolo “misure di tutela degli embrioni, sperimentazione sugli embrioni umani in relazione all’articolo 13 della legge 40/2004 prevede che:” è proibita ogni diagnosi pre impianto a finalità eugenetica” ed aggiunge “ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale”. Lamenta, inoltre, il falso supposto di fatto e diritto e la violazione degli articoli 12, 13 e 14 della Convenzione di Oviedo.

• mentre nella legge si consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano, sia pure per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e si consentono interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, sempre al medesimo scopo, nelle Linee Guida tale possibilità viene contratta al punto di essere limitata alla sola ”osservazione” dell’embrione.

Page 54: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 54

• la Warm lamenta l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed irrazionalità del provvedimento gravato nella parte in cui sotto il titolo “Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni” si impone, all’articolo 14, commi 2 e 3, la creazione di un numero di embrioni comunque non superiore a tre e il loro contestuale impianto e si fa divieto della crioconservazione tranne ipotesi del tutto eccezionali.

• Da ciò rileva la pretesa violazione dell’articolo 32, comma 2, della Costituzione. Nell’ostacolo alla procreazione assistita, derivante sempre da tale norma, rileva anche la violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione in considerazione del fatto che la stessa deprimerebbe la genitorialità intesa come espressione della personalità umana. La questione proposta dalla Warm, consistente nella censura delle Linee Guida nella parte in cui non consentono la crioconservazione degli embrioni al fine dell’impianto e ne prevedono la formazione in un numero limitato fino ad un massimo di tre, da impiantare contestualmente, pur proposta avverso le prime, vale a dire avverso un atto a contenuto generale di fonte secondaria, tocca, nella realtà, l’articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 40

• La loro contestazione non può che passare, pertanto, attraverso un’eventuale questione di costituzionalità della norma di legge che ne costituisce il letterale fondamento

• La preoccupazione manifestata, in primis, dalle due disposizioni esposte sembra essere, in buona sostanza, quella di pervenire ad un unico impianto allo scopo precipuo di evitare la crioconservazione che sarebbe, invece, indispensabile nel caso in cui dovesse essere prodotto un numero di embrioni superiore a quello effettivamente impiantabile, in ogni caso superiore a 3.

• La pratica approvata modifica quanto fino ad ora seguito presso i Centri di fecondazione ove, in genere, si inseminavano un numero di ovociti, quando possibile, superiore a tre, con l'obiettivo di poter impiantare un numero di embrioni pari a due o tre, di buona qualità, che dessero concrete speranze di gravidanza e si procedeva al congelamento degli embrioni in sovrannumero provvedendosi al loro trasferimento in successivi cicli nel caso in cui non si fosse instaurata la gravidanza al primo tentativo. Tutto questo con una variabilità che dipendeva dai diversi fattori da considerare quali, oltre alla qualità degli embrioni cui si è appena accennato, l’età della donna e i precedenti esiti di altre procedure di procreazione medicalmente assistita; in buona sostanza in diretta correlazione con le probabilità di riuscita del procedimento di procreazione medicalmente assistita.

Page 55: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 55

• Sembra al Collegio che la nuova disciplina, che dichiara di essere ispirata allo scopo “…. di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” contrasti con l’articolo 3 della Costituzione nella misura in cui rivela una sua intrinseca irrazionalità violando il canone di ragionevolezza, contrasti ancora con il medesimo articolo 3 per quanto attiene alla parità di trattamento e con l’articolo 32 della Costituzione nella misura in cui consente pratiche che non bilanciano adeguatamente la tutela della salute della donna con la tutela dell’embrione.

• la finalità dichiarata all’articolo 1 della legge n. 40 del 2004, è quella di disciplinare il ricorso alle tecniche della procreazione medicalmente assistita utilizzabili per favorire la soluzione dei problemi riproduttivi

• Tale fine viene perseguito, peraltro, non in modo assoluto ma in modo affievolito dalla necessità che la tecnica di procreazione medicalmente assistita utilizzata concretamente sia tale da consentire di raggiungere concrete aspettative di gravidanza. Ed invero, nel caso di impianto contemporaneo di due o tre embrioni, la legge ammette implicitamente che nel caso in cui un solo embrione dia luogo ad una gravidanza, gli altri possano disperdersi.

• Se fosse stata riconosciuta, all’embrione, una tutela estesa fino alla sua latitudine massima, allora la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 14, avrebbe dovuto consentire la produzione e l’impianto di un solo embrione alla volta al fine di evitare il sacrificio degli altri contemporaneamente impiantati.

• allora non si comprende la ragione della previsione che impone la produzione di embrioni in numero tale da rendere possibile l’effettuazione di un unico impianto e comunque in numero non superiore a tre e la ragione del sostanziale divieto di crioconservazione, ammessa nella sola ipotesi di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna insorto successivamente alle fecondazione.

• La predeterminazione del numero degli embrioni producibili e successivamente impiantabili, La predeterminazione del numero degli embrioni producibili e successivamente impiantabili, imposta dalla norma in modo aprioristico e a prescindere da ogni concreta valutazione del medico imposta dalla norma in modo aprioristico e a prescindere da ogni concreta valutazione del medico curante, sulla persona che intende sottoporsi al procedimento di procreazione medicalmente curante, sulla persona che intende sottoporsi al procedimento di procreazione medicalmente assistita, appare rivelarsi non in linea con quel bilanciamento di interessi (tutela dell’embrione – assistita, appare rivelarsi non in linea con quel bilanciamento di interessi (tutela dell’embrione – procreazione) che la legge n. 40 del 2004 sembra voler perseguire. procreazione) che la legge n. 40 del 2004 sembra voler perseguire.

Page 56: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 56

• Ed ancora, non tiene in nessuna considerazione la circostanza che nel caso della procreazione medicalmente assistita si è in presenza di un trattamento sanitario, vale a dire di una “pratica terapeutica tesa a sopperire ad alterazioni dell’organismo” per la cui somministrazione dovrebbe essere riconosciuta, al medico curante, la possibilità di una valutazione del singolo caso sottoposto al trattamento. Ma le disposizioni di cui si discute sembrano incorrere anche in un contrasto con il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione. Infatti, la limitazione del numero degli embrioni producibili e contestualmente impiantabili e il divieto della loro crioconservazione – se non nella circoscritta ipotesi prima descritta – comporta che nell’ipotesi, tutt’altro che improbabile, di un tentativo non andato a buon fine è necessario assoggettare la donna ad un successivo trattamento ovarico, ad una pratica medica che comporta in sé il rischio della sindrome da iperstimolazione ovarica e che trova nella legge, e non in esigenze di carattere medico il suo fondamento. Pratica che, oltre a prescindere da ogni valutazione sulle conseguenze sul piano fisico e psicologico della paziente ad essa sottoposta, appare addirittura in contrasto con i principi ai quali la legge n. 40 del 2004 dichiara di volersi ispirare, e che risultano espressamente enunciati nell’articolo 4, comma 2, lettera a) nella parte in cui si afferma che uno dei principi di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita è quello della “minore invasività”.

Page 57: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 57

Il TAR• accoglie in parte il ricorso relativamente al sesto motivo di

gravame e per l’effetto annullare la disposizione delle Linee Guida in materia di procreazione medicalmente assistita approvate con D.M. 21 luglio 2004 nella parte riguardante le Misure di Tutela dell’embrione laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale.

• sospende il giudizio e rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, per contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione.

Page 58: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 58

LINEE GUIDA CONTENENTI LE INDICAZIONI DELLE PROCEDURE E DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE

ASSISTITA Art. 7 - Legge n. 40/2004

(G.U. 30/4/2008) le principali novità delle nuove linee guida:• la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita

(PMA) viene estesa anche alla coppia in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, e in particolare del virus HIV e di quelli delle epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni siano assimilabili ai casi di infertilità per i quali è concesso il ricorso alla PMA. In questi casi c’è infatti un elevato rischio di infezione per la madre e il feto conseguente a rapporti sessuali non protetti con il partner sieropositivo. Un rischio che, di fatto, preclude la possibilità di avere un figlio a queste coppie;

• l’indicazione che ogni centro per la PMA debba assicurare la presenza di un adeguato sostegno psicologico alla coppia, predisponendo la possibilità di una consulenza da parte di uno psicologo adeguatamente formato nel settore;

• l’eliminazione dei commi delle precedenti linee guida che limitavano la possibilità di indagine a quella di tipo osservazionale e ciò a seguito delle recenti sentenze di diversi tribunali e in particolare di quella del TAR Lazio dell’ottobre 2007. Questa sentenza come è noto ha infatti annullato le linee guida precedenti proprio in questa parte, ritenendo tale limite non coerente con quanto disposto dalla legge 40.

Page 59: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 59

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 151/2009

QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 32 DELLA COSTITUZIONE DELL’ART. 14 CO. 2 E 3 DELLA

LEGGE 40/04 nella parte in cui prevede la formazione di un numero limitato di embrioni fino ad un massimo di tre, da impiantare contestualmente, e vieta la

crioconservazione di embrioni al di fuori delle limitate ipotesi ivi previste.“ammettere la possibilità di impianto di più embrioni nella consapevolezza che alcuni

di essi potranno disperdersi, significa accettare che per una concreta aspettativa di gravidanza è necessario procedere ad un impianto superiore all’unità e accettare,

altresì, che alcuni di tali embrioni o anche uno solo possano andare dispersi. Cioè in queste situazioni la legge accetta che la tutela dell’embrione affievolisca per lasciare spazio al fine perseguito, cioè ricorrere a tecniche che diano concrete

speranze di successo”.

Page 60: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 60

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 151/2009

“SE LA FINALITA’ DELLA LEGGE E’ INDIVIDUARE UN GIUSTO BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELL’EMBRIONE E ESIGENZA DI

PROCREAZIONE IL LIMITE DEI TRE EMBRIONI E’ IRRAGIONEVOLE SE NON TIENE CONTO DELLA DIVERSITA’, NELLA PRATICA, DELLE

SINGOLE SITUAZIONI MEDICHE.SE IL MEDICO HA QUEL RUOLO DI FILTRO CHE LA LEGGE 40 GLI HA

ASSEGNATO, QUESTO E’ UNO DEI CAMPI IN CUI PUO’ E DEVE ESPLETARSI IL SUO POTERE MEDICO-DISCREZIONALE.

INOLTRE LA LEGGE CONTRASTA CON L’ART. 32 COST. PERCHE’ IMPONE CICLI DI FIV CHE, FIN DAL PRINCIPIO, OFFRONO SCARSE

PROBABILITA’ DI SUCCESSO, COSTRINGENDO COSI’ LA DONNA A SOTTOPORSI A RIPETUTI TRATTAMENTI INVASIVI RISCHIOSI PER LA

SUA SALUTE”

Page 61: 26 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE.

26 maggio 2009 61

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 151/2009

“La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto l’accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, in

continua evoluzione e su cui si fonda l’arte medica. La regola di fondo deve essere l’autonomia e responsabilità del medico che, con il

consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali.La previsione della creazione di un numro di embrioni non superiore a tre, in assenza di

ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura si pone in contrasto con l’ART. 3 COST. SOTTO IL

DUPLICE PROFILO DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI QUELLO DI UGUAGLIANZA IN QUANTO IL LEGISLATORE RISERVA IL

MEDESIMO TRATTAMENTO A SITUAZIONI DISSIMILI, nonché CON L’ART. 32 COST. PER IL PREGIUDIZIO ALLA SALUTE DELLA DONNA –

ED EVENTUALMENTE DEL FETO”.