DOTTRINA · 2020. 11. 9. · Abstract: Il tema del trattamento fiscale delle criptovalute...

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GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE Fascicolo 1 - Annata 2020 - Vol. n. XCIII diretta da Loredana Carpentieri, Carlo Longobardo, Marco Miccinesi, Francesco Pistolesi, Dario Stevanato, Ivan Vacca DOTTRINA Roberto Scalia Riflessioni su alcuni temi controversi sulla disciplina IVA delle c.d. criptovalute 1 Alessia Tomo L’imposta di soggiorno tra opportunità di rilancio del turismo e il problematico ruolo degli albergatori: luci e ombre della nuova disciplina 58 Filippo Varazi Spunti di riflessione sulla responsabilità dell’amministratore di fatto di società nel diritto penale tributario 88

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  • GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE Fascicolo 1 - Annata 2020 - Vol. n. XCIII

    diretta da Loredana Carpentieri, Carlo Longobardo, Marco Miccinesi, Francesco

    Pistolesi, Dario Stevanato, Ivan Vacca

    DOTTRINA

    Roberto Scalia Riflessioni su alcuni temi controversi sulla disciplina IVA delle c.d. criptovalute 1

    Alessia Tomo L’imposta di soggiorno tra opportunità di rilancio del turismo e il problematico ruolo degli albergatori: luci e ombre della nuova disciplina 58 Filippo Varazi Spunti di riflessione sulla responsabilità dell’amministratore di fatto di società nel diritto penale tributario 88

  • R.Scalia, Disciplina IVA delle c.d. criptovalute

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    Roberto Scalia Riflessioni su alcuni temi controversi sulla disciplina IVA delle c.d. criptovalute* Abstract: Il tema del trattamento fiscale delle criptovalute (“CV”) è molto dibattuto

    e, nell’ambito dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), sono ancora pochi i profili sui

    quali si è formato un consenso unanime, dopo la nota pronuncia della Corte di

    Giustizia nella causa Hedqvist. Le tesi esposte dalla dottrina muovono da

    precomprensioni differenti, evidenziando che, allo stato, non sono ancora ben chiari

    i profili tecnici che connotano l’ambiente delle CV così come le attività e i soggetti

    che sono coinvolti. Ai fini IVA, i profili di maggior interesse, allo stato, sono la

    configurabilità della CV come bene o servizio, ogniqualvolta le CV non siano

    impiegate. Al di là di questa partizione, residuano delle perplessità sulla possibilità

    di qualificare le CV come valuta, moneta, altro mezzo di pagamento. Anche sui

    profili soggettivi, lo studio delle CV impone una corretta declinazione delle nozioni

    di consumatore o soggetto passivo, in un mercato ove la linea di demarcazione fra

    queste due categorie può apparire difficile da tracciare.

    Tax aspects of cryptocurrencies (“CCs”) is a controversial topic and, when it comes

    to Value Added Tax (“VAT”), very few issues have been assessed so far, further to the

    European Court of Justice decision delivered in the Hedqvist case. Authors assume

    different preassumptions showing that technical features of the CCs are not clear

    yet, as well as many doubt are surrounding the activities and persons involved in.

    For VAT purposes, the most relevant issues to consider are whether CCs are goods or

    services whenever CCs are not intended to be used as a men of exchange. Aside this

    issue, it is still debateble whether CCs can be considered money, currency, other

    means of payments. Also, the subjective element shall be analysed in order to

    reconsider the notions of consumer or taxable person, in a market in which the

    dividing line between the two cathegories might be difficult to be drafted.

    SOMMARIO: 1. Premessa allo studio dei profili IVA delle CV. – 1.1. Le CV fra

    dubbio inquadramento degli smart contract e limiti del linguaggio tecnico. – 1.2.

    Aspetti tecnici e “ambiente” delle CV. – 2. Le CV nel sistema dell’IVA. – 3. Le CV

    come “servizio”: limiti della pronuncia Hedqvist e (…) – 3.1. (…) possibilità di

    qualificare le CV come “bene”. – 4. La CV come “mezzo di pagamento” e (…). – 4.1.

  • GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE n. 1-2020

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    (…) la dubbia assimilabilità alle “valute estere”. – 5. Il dubbio inquadramento delle

    remunerazioni percepite dai miners. – 6. Riflessioni su alcuni profili controversi

    dell’ambito soggettivo e (…). – 6.1. (…) note sul rapporto di exchange, consorzi di

    miners e servizi di wallet. – 7. Osservazioni conclusive

    1. Premessa allo studio dei profili IVA delle CV

    La disciplina giuridica delle criptovalute (da qui in avanti “CV”)1, che rappresenta un

    sottoinsieme delle c.d. “cripto-attività”2, è un argomento che ha generato un acceso

    dibattito fra gli studiosi delle diverse branche dell’ordinamento giuridico nell’ultimo

    decennio.

    In questo contributo sarà analizzata la disciplina IVA delle cosiddette CV

    “bidirezionali”, suscettibili, cioè, di essere “acquistate” con moneta avente corso

    legale o “convertite” in moneta avente corso legale3 e di essere usate come mezzo di

    pagamento per acquistare beni o servizi4.

    * Pubblicazione sottoposta a revisione anonima da parte di un componente del Comitato di valutazione scientifica della rivista. 1 Poco prima della consegna della bozza per la pubblicazione del presente saggio, è stato anunciato il pacchetto contenente la Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 (per brevità “Proposta di Reg. 2020/0265 (COD)”) che si basa sui seguenti atti: (i) Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a Digital Finance Strategy for the EU, 23 September 2020, COM(2020)591 (per brevità “COM (2020) 591”); (ii) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Pilot Regime for market infrastructures based on distributed ledger technology - COM(2020)594 (per brevità “COM (2020) 594”); (iii) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014 - COM(2020)595 (per brevità “COM (2020) 595”) e (iv) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 - COM(2020)596 (per brevità “COM (2020) 596”). Il testo è stato, quindi, integrato con riferimenti ai documenti sopra menzionati. 2 V. DE STASIO, Le monete virtuali: natura giuridica e disciplina dei prestatori di servizi connessi, in M. Cian, C. Sandei (a cura di), Diritto del Fintech, Milano, 2020, pp. 223-224 chiarisce che il genus delle cripto-attività ricomprende «i cosiddetti “token”, ovvero rappresentazioni digitali di valore che fanno uso della crittografia, emesse da un soggetto che a fronte dello stesso token riserva al titolare del medesimo una posizione giuridica attiva, a contenuto più complesso della criptovaluta». 3 È bene precisare che la classificazione che distingue fra CV destinate ad esser spese solo all’interno di un ambiente virtuale (c.d. “in-game” money) e CV, viceversa, destinate ad esser spese nel mondo reale (cfr. OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy – Action 1: Deliverable, Paris, 2014, pp. 59-60 e J. KOLLMANN, Taxable Supplies and Their Consideration in European VAT – With Selected Examples of the Digital Economy, Amsterdam, 2019, p. 142) risente dell’impiego effettivo delle stesse dal momento che anche quelle c.d. “unidirezionali” o “chiuse” ben potrebbero assumere le medesime caratteristiche

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    Emerge immediatamente la rilevanza del tema delle CV ai fini IVA, dal momento che

    dette “valute” possono varcare i confini del mondo “virtuale” per entrare in quello

    “reale”5, nella forma di corrispettivo a fronte di operazioni (cessione di beni e

    prestazione di servizi) che costituiscono il presupposto d’imposta dell’IVA.

    Ci si potrebbe interrogare sull’utilità di questo studio, dal momento che la disciplina

    IVA delle CV rappresenta uno dei pochi ambiti nei quali l’interprete può fruire di

    appigli ermeneutici, a seguito della pronuncia resa nel 2015 dalla Corte di Giustizia

    (“CGUE”) nella causa Hedqvist6 e dei documenti che, sia prima7 che a seguito di

    questa pronuncia8, sono stati adottati dal VAT Committee9 e dall’Amministrazione

    Finanziaria italiana10.

    Si deve, tuttavia, obiettare che la sentenza Hedqvist chiarisce solo alcuni profili

    fiscali delle CV e che, oltretutto molti sono gli snodi dell’iter logico proposto dalla

    Corte che si prestano a critiche.

    Concentrando l’attenzione su alcuni profili soltanto della fattispecie impositiva IVA,

    sul piano oggettivo, uno dei primi aspetti di complessità riguarda l’inquadramento

    delle CV “bidirezionali”, sol che i partecipanti al suo ambiente decidano di attribuire a questi “beni” il nuovo ruolo di strumento di pagamento, eludendo facilmente i presidi tecnologici. Si pensi al caso dello scambio di beni o servizi - o di denaro contante - a fronte della comunicazione della “chiave privata” (il PIN) che consente di movimentare la CV. 4 È opportuno osservare, sin da subito, che la tradizionale distinzione in utility, currency e security token sebbene utile per un primo inquadramento del tema evidenzia i suoi limiti posto che «il confine … tende a farsi sempre più labile» (C. SANDEI, Le Initial Coin Offering nel prisma dell’ordinamento finanziario, in Riv. dir. civ., 2020, p. 400) sebbene l’adozione di una partizione di tal genere, sulla scorta di definizioni puntuali (come quelle previste nell’art. 3(1), Proposta di Reg. 2020/0265 (COD)) può essere di indubbio ausilio nel sistematizzare la materia. 5 Cfr., fra gli altri, J. KOLLMANN, Taxable Supplies cit., p. 141. 6 CGUE, sentenza del 22 ottobre 2015, Causa C- 264/14, Skatteverket c. David Hedqvist. 7 Cfr. Working Paper No 811, Question Concerning the Application of EU VAT Provisions, Brussels, 29 July 2014, contenuto nel documento Group on the Future of VAT, GFV N° 049 VAT treatment of Bitcoin, taxud.c.1(2014)2772524 – EN, Brussels, 23 October 2014 (da qui in avanti, per brevità, “WP 811/14”) e (ii) il Working Paper No 854, Question Concerning the Application of EU VAT Provisions, Brussels, taxud.c.1(2015)2066488 – EN, 30 April 2015 (da qui in avanti “WP 854/15”). Cfr. la sintesi proposta da A. BAL, VAT Treatment cit., 2018, pp. 118-119. 8 Cfr. Working Paper No 854, Case-Law – Issues Arising from Recent Judgement of the Court of Justice of the Court of Justice of the European Union, taxud.c.1(2016)689595 – EN, Brussels, 4 February 2016, p. 2, nt. 1 (“WP 892/16”) e, sullo specifico aspetto della riconducibilità del c.d. utility tokens all’interno della disciplina IVA dettata per i vouchers, cfr. Working Paper No 983, New Legislation – Matters Concerning the Implementation of Recently Adopted EU VAT Provisions (Questions raised following the implementation of the Voucher Directive), taxud.c.1(2019)7743273, Brussels, 13 November 2019 (“WP 983/2019”). 9 Cfr. supra, note 7 e 8. 10 Con orientamenti relativi ai profili di fiscalità diretta e indiretta nonché sul tema degli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale. Cfr., Agenzia delle Entrate Ris., 2 settembre 2016, n. 72/E; Interpello Dir. Reg. Liguria, n. 903-47/2018; Interpello Dir. Reg. Lombardia, 22 gennaio 2018, n. 956-39/2018; Ris. Interpello, 28 settembre 2018, n. 14 e Ris. Interpello, 20 aprile 2020, n. 110.

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    delle operazioni relative alle CV all’interno delle cessioni di beni o delle prestazioni

    di servizi e, ancor prima, la riconducibilità delle CV all’interno della categoria dei

    “beni”.

    La natura “solutoria” o meno della CV rende, poi, ancor più complesso

    l’inquadramento di un altro profilo centrale della disciplina IVA, ovvero l’onerosità

    dell’operazione e, quindi, della sua corrispettività. A quest’ultimo profilo è, poi,

    strettamente correlato quello del rapporto fra tributo e prezzo praticato su una

    operazione imponibile poiché l’IVA non può esser corrisposta dal soggetto passivo se

    non in Euro o in altra valuta avente corso legale.

    Sul piano soggettivo, poi, dal momento che le CV realizzano una forma di

    collaborative finance, l’assottigliamento della linea di confine fra operatori del

    sistema e “utenti”11, rende complessa la classificazione dei soggetti quali soggetti

    passivi ovvero “consumatori”. Il ruolo dei “miners” in questo peculiare mercato resta

    uno dei temi più complessi da mettere a fuoco, posta la nebulosità della trama

    negoziale che lega questi soggetti agli altri attori della rete e, conseguentemente,

    della poco trasparente natura onerosa delle attribuzioni in favore di questi ultimi.

    Nel presente contributo, lo studio dei profili IVA (svolto nei par. 2. e seguenti) sarà

    preceduto da alcune considerazioni teorico-generali utili: (i) in primo luogo, al fine

    di spazzar via narrazioni ideologiche12 e aprioristiche del fenomeno delle CV13 (par.

    1.1.) consentendo all’interprete di comprenderne gli aspetti giuridici e tecnologici

    11 In ragione della compartecipazione di questi ultimi alla realizzazione del prodotto o servizio. Cfr. E. MACHIAVELLO, La problematica regolazione del lending-based crowdfunding, in Banca, borsa tit. cred., 2018, I, pp. 94-95 e, in materia tributaria, G. BERETTA, VAT and the Sharing Economy, in World Tax Journal, 2018, pp. 386-387 e K. PANTAZATOU, The Taxation of the Sharing Economy, in W. Haslehner, G. Kofler, K. Pantazatou, A. Rust (edited by), Tax and the Digital Economy Challenges and Proposals for Reform, Alphen aan den Rijn, 2019, pp. 216-217 (che identificano i sei elementi cardine della c.d. collaborative economy). Ciò vale, in particolar modo, per quelle forme di CV che contemplino il concorso degli utenti alla realizzazione dell’obiettivo di far accrescere la blockchain. 12 La più attenta dottrina invita a trascurare narrazioni astratte e irreali, spesso suggestionate dall’alone di mistero, quasi esoterico, che circonda le CV (cfr. P. CARRIÈRE, Le “criptovalute” sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche di “strumenti finanziari”, “valori mobiliari” e “prodotti finanziari”: tra tradizione e innovazione, in Riv. dir. banc., 2/2019, p. 3). 13 Che celano, a ben vedere, il ben più modesto «patto del Monopoli» (così, sagacemente, E. GIRINO, Criptovalute: un problema di legalità funzionale, in Riv. dir. banc., 10/2018, p. 7, p. 14 e, nello stesso senso, J. KOLLMANN, Taxable Supplies cit., p. 141 e O. HENKOW, VAT and Virtual Reality: How Should Cryptocurrencies be Treated for VAT Purposes?, in M. Lang, I. Lejeune (eds.) VAT/GST in a Digital Global Economy, The Hague, 2015, p. 139 riferendosi alle CV c.d. “chiuse”) dietro alcune «utopistiche idee iniziali» (P. GIUDICI, Insolvenza di un “custodial marketplace” di valute virtuali e tutela dei clienti, in Le società. 2020, p. 589) come quella della “disintermediazione” (ad un tempo, obiettivo e strumento dell’affermazione di queste “valute” che, nei fatti, non si è realizzata; cfr. E. GIRINO, Criptovalute cit., p. 7; T. EHRKLE RABEL, L. ZECHNER, VAT Treatment of Cryptocurrencies Intermediation Services, in Intertax, 2019, p. 498 e C. TRENTA, Rethinking EU VAT for P2P Distribution, Alphen aan den Rijn, 2015, pp. 65-66).

  • R.Scalia, Disciplina IVA delle c.d. criptovalute

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    essenziali14 e (ii) in seconda istanza, a delineare, in maniera quanto più fedele al dato

    empirico il “mercato” all’interno del quale le CV sono destinate ad essere

    impiegate/scambiate (par. 1.2. e ss.).

    1.1. Le CV, fra dubbio inquadramento degli smart contract e limiti del linguaggio

    tecnico

    La prima precisazione che occorre svolgere in premessa allo studio dei profili IVA

    delle CV attiene ad una peculiare tipologia di “atti” che regolano i rapporti che

    emergono in questo contesto, i cosiddetti smart-contracts ed alle difficoltà

    d’inquadramento che sono ad essi connessi.

    Non si può nascondere, infatti, il disorientamento dell’interprete dinanzi a rapporti

    privatistici, fondati su atti (gli smart-contracts15) ridotti entro gli angusti argini della

    linguistica computazionale16 che, da un lato (i) impedisce lo svolgersi del necessario

    dialogo fra interprete e testo17 e, dall’altro, (ii) li sottrae all’autonomia delle parti,

    nell’esecuzione delle rispettive obbligazioni18.

    14 Cfr. J. KOLLMANN, The VAT Treatment of Cryptocurrencies, in EC Tax Review, 2019, par. 1, la quale afferma che «for purposes of VAT, first, the characteristics of virtual currencies need to be analysed». 15 Non vi è comunanza di vedute sulla circostanza che gli smart contracts possano considerarsi dei contratti (a favore di questa tesi, seppur sulla scorta di divergenti interpretazioni, D. DI SABATO, Gli «smart contracts»: «robot» che gestiscono il rischio contrattuale, in Contr. e imp., 2017, p. 392 e L. PIATTI, Dal codice civile al codice binario: blockchain e smart contracts, in Ciberspazio e dir., 2016, p. p. 334) ovvero un mero «canale per la conclusione e gestione degli accordi» (in questo senso, cfr. P. CUCCURRU, “Blockchain” ed automazione contrattuale. Rfilessioni sugli “smart contract”, in Nuova giur. civ., 2017, p. 111) o la registrazione dell’accordo sulla blockchain (M. MERKX, VAT and Blockchain: Challenges and Opportunities Ahead, in EC Tax Review, 2019, par. 3). 16 Cfr., fra gli altri, S. A. CERRATO, Contratti tradizionali, diritto dei contratti e smart contract, in R. Battaglini, M. Giordano (a cura di), Blockchain e smart contract. Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche, Milano, 2019, pp. 275-276. Come evidenziano, fra gli altri, M. CAVALLO, M. L. MONTAGNANI, L’industria finanziaria tra fintech e techfin: prime riflessioni su blockchain e smart contract, in G. Finocchiaro, V. Falce (opera diretta da), Fintech: diritti, concorrenza, regole, Bologna, 2019, p. 343 e P. GALLO, DLT, Blockchain e smart contract, in M. Cian, V. Sandei (a cura di), Diritto del Fintech, Padova, 2020, p. 147 il tema della «traduzione automatica in un linguaggio di programmazione, studiato dalla linguistica computazionale» del linguaggio giuridico, rappresenta «un problema difficilmente risolvibile» che ignora lo iato esistente fra linguaggio giuridico e linguaggio comune (sul quale cfr. C. PALUMBO, Norma diritto interpretazione. Grammatica e filosofia del diritto a partire da Salvatore Pugliatti, Torino, 2016, p. 43). 17 Dialogo necessario per giungere all’interpretazione del testo come chiariscono, fra gli altri, V. SCALISI, Fonti – Teoria – Metodo. Alla ricerca della «regola giuridica» nell’epoca della postmodernità, Milano, 2012, p. 128 e A. OLIVERI, Il metodo ermeneutico, in L. Guasti (a cura di), Apprendimento e insegnamento. Saggi sul metodo, Milano, 2012, p. 324. La trasfusione degli accordi in un “significante” tradotto nel linguaggio informatico (noto agli informatici, ma ignoto a tutti coloro che non detengano queste competenze “tecniche”, come osservano, fra gli altri, M. GIACCAGLIA, Considerazioni su Blockchain e smart contracts (oltre

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    Emerge, sin da questa premessa, che uno dei temi più spinosi sul trattamento

    impositivo delle CV riguarda la loro stessa essenza, essendo frutto di un accordo che

    è difficile ricondurre al genus del “contratto”, in un contesto ove il ruolo del giurista

    diventa quello dello spettatore di un esito interpretativo preconfezionato19 e non

    quello – che dovrebbe essergli proprio – di creatore del significante20.

    Difficoltà che si acuiscono allorquando si consideri che il nesso essenziale fra questi

    “contratti” e la c.d. blockchain, la tecnologia posta a base delle CV.

    Tale nesso, pur evidente dalla lettura della novella recata dal D.L. 135/201821, resta

    sullo sfondo della ricostruzione sistematica delle CV, non emergendo chiaramente

    le criptovalute), in Contr. e impr., 2019, p. 959 e nt. 77 e M. CAVALLO, M. L. MONTAGNANI, L’industria finanziaria tra fintech e techfin: prime riflessioni su blockchain e smart contract, in G. Finocchiaro, A. Falce (opera diretta da), Fintech: diritti, concorrenza, regole, Bologna, 2019, p. 343) e, quindi, sottratto in apicibus all’opera ermeneutica dell’interprete, finisce per rendere oscuro il “significato” che solo all’interprete spetta svelare. Contra, nella dottrina tributaria, A. BAL, Taxation, Virtual Currenty and Blockchain, Alphen aan den Rijn, 2019, p. 16 sembra ridurre il tema dell’interpretazione all’esistenza (o eliminazione) di “ambiguità” dei termini contrattuali, pur essendo costretta ad ammettere che vi sia uno iato fra linguaggio giuridico e linguaggio computazionale (Id., Op. ult. cit., p. 18). 18 Espongono chiaramente la differenza fra contratti elettronici e smart-contracts, K. VERBACH, N. CORNELL, Contracts Ex Machina, in Duke Law Journal, 2017, 119-120; R. LENER, Spunti di riflessione sugli sviluppi del Fintech, in E. Corapi, R. Lener (a cura di), I diversi settori del Fintech, Padova, 2019, p. 7 e E. BATTELLI, E. M. INCUTTI, Gli smart contracts nel diritto bancario tra esigenze di tutela e innovativi profili di applicazione, in Contr. impr., 2019, pp. 930-931. La scelta di suddividere le clausole contrattuali a seconda che siano parte o meno della blockchain (on-chain e off-chain) non risolve il problema come sembra testimoniare la proposta di imporre agli «[i]ssuers of asset-referenced tokens» di «maintain appropriate contractual arrangements with … natural or legal persons who are granted such rights [che]… shall precisely set out the roles, responsibilities, rights and obligations of the issuers … and each of those natural or legal persons» chiarendo anche che, con riferimento ai rapporti negoziali transnazionali «[a] contractual arrangement … shall provide for an unambiguous choice of law» (come dispone l’art. 35(3) secondo cpv. della Proposta di Reg. 2020/0265 (CDO)). 19 Insegna E. BETTI, Teoria generale della interpretazione, Milano, 1955, p. 73 che l’interpretazione rappresenta un processo di conoscenza destinato a procurare un sapere. 20 Ci sembra, infatti, poco condivisibile la soluzione di compromesso, prospettata da A. BAL, Taxation, Virtual Currency cit., p. 18, che sostiene che tale distanza fra giuristi e programmatori possa esser colmata richiedendo ai giuristi di «write contractual terms in a way that enables their subsequent translation into code by using logical, clear and unambiguous language that the programmers can understand» sostanzialmente abdicando al loro ruolo e dando vita a qualcosa che, a rigore, non è un contratto. Nello stesso senso depone l’analisi di S. L. FURNARI, Validità e caratteristiche degli smart contract e possibili usi nel settore bancario e finanziario, in E. Corapi, R. Lener (a cura di), I diversi settori del Fintech, Padova, 2019, p. 94 che riconosce che «ogni utente può … “leggere” gli smart contract … [è] infatti possibile conoscere il codice sorgente e quindi comprendere il funzionamento dello smart contract … al di là del fatto che questo possa richiedere l’intervento di terze parti “esperte” in questo processo di decodifica» e, quindi, questa operazione ermeneutica diventa impossibile solo allorquando venga meno il “codice sorgente” (come nel caso analizzato da Trib. Firenze, sez. fall., sent. 21 gennaio 2019 (ud. 19 dicembre 2018), n. 18/2019, par. 3.1). 21 Il D. L. 14 dicembre 2018, n. 135 all’art. 8-ter (rubricato Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract) ha previsto la contestuale introduzione di una definizione di “tecnologie basate su registri distribuiti” (cfr. infra par. 2.) e una definizione di “smart

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    dal dato normativo vigente: (i) quale sia il nesso fra questi due nuovi istituti

    destinati a modificare lo status quo nel diritto civile e amministrativo; (ii) se a tali

    definizioni debba attribuirsi portata generale, dovendosi applicare anche in materia

    tributaria22 e, in caso di risposta affermativa, infine, (iii) se le definizioni in

    questione – e, in particolar modo, quella di “smart contract” – debbano

    condizionare l’interpretazione anche in ambito IVA23.

    Svolte queste premesse, la ricostruzione della CV come documento digitale

    «associato ad un individuo per il tramite di codici informatici»24 che replica

    obbligazioni scaturenti da accordi intervenuti fra soggetti aderenti ad un network,

    finisce per risolversi nel rinvio ad una nozione, quella di smart contract, che appare

    molto controversa e impone attente riflessioni, già sul piano civilistico.

    La seconda precisazione riguarda il linguaggio giuridico e, in particolar modo,

    l’approccio dell’interprete verso il fenomeno nella sua dimensione empirica25.

    Spetta, quindi, all’interprete offrire una chiara descrizione26 del fenomeno, in primis

    dal punto di vista tecnologico e, in seconda battuta, sul piano giuridico27, ponendo

    l’accento su quei profili che dovrebbero assumere rilevanza in prospettiva tributaria

    contract”. Cfr., in dottrina, F. ANTONACCHIO, Initial Coin Offering riflessi fiscali, antiriciclaggio e di tutela dei mercati finanziari connessi all’emissione di criptovalute (o cripto-asset), in Riv. dir. trib., 2019, I, p. 239. 22 Quesiti che, verosimilmente, emergeranno anche nel caso in cui sarà adottata la Proposta di Reg. 2020/0265 (COD). 23 L. SALVINI, La dimensione valutaria dell’economia digitale: le criptovalute, in L. Carpentieri (a cura di), Profili fiscali dell’economia digitale, Torino, 2020, p. 167 ritiene che la legge regoli «l’efficacia probatoria dei “registri distribuiti” … compiendo il primo passo per l’inquadramento nel nostro sistema giuridico delle registrazioni necessarie per la circolazione ma forse, ancor prima, per l’esistenza stessa delle CV». 24 M. CIAN, La criptovaluta - Alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari, in Banca borsa tit. cr., 2019, I, p. 330, rimarcando l’esigenza che si realizzi l’esclusività della relazione soggetto-CV. 25 Osservando che nello studio dei profili IVA delle CV ci si imbatte nelle difficoltà di inquadramento che si associano, normalmente, a tutti i fenomeni socio-economici condizionati o indotti dall’evoluzione tecnologica. Nella sola disciplina antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), all’art. 1, comma 1 sono previste le definizioni di «prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali» (lett. ff), «prestatori di servizi di portafogli digitale» (lett. ff-bis) e di «valuta virtuale» (lett. qq). In dottrina, cfr. G. CORASANITI, Il trattamento tributario cit., pp. 57-58 e V. PACILLO, Le valute virtuali alla luce della V Direttiva Antiriciclaggio, in Riv. trim. dir. trib., 2018, p. 631. 26 Distinzione – quella fra descrizione e definizione – quasi ineludibile in qualsiasi fattispecie nella quale si discuta di una nozione tecnica o scientifica presupposta (in quanto preesistente) a quella giuridica, come espone, fra gli altri, F. GUELLA, L’utilizzo di definizione “tecnico-scientifiche” nel diritto. Il rinvio a concetti pre-giuridici tra effettività della norma e sanzioni di scelte tecniche, in F. Cortese, M. Tomasi, Le definizioni del diritto – Atti delle giornate di studio 30-31 ottobre 2015, Napoli, 2016, pp. 296-297. 27 Con riferimento alla disciplina dei contratti informatici e del commercio elettronico, in termini generali, cfr. L. DEL FEDERICO, Internet, contratti informatici e commercio elettronico nel sistema tributario; problemi e linee evolutive, in G. Finocchiaro, F. Delfini (a cura di), Diritto dell’informatica, Torino, 2014, p. 1013.

  • GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE n. 1-2020

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    e, in special modo, ai fini dell’IVA, trascurando tutti gli altri o riducendoli al ruolo

    secondario nel quale devono esser relegati dalla legge tributaria.

    Si può comprendere l’utilità e la validità di questa premessa se si tiene a mente che

    l’interprete affronta l’analisi dei testi giuridici con la propria precomprensione di

    vocaboli, nozioni e fenomeni28 e che – dinanzi a ciò che non è visibile, tangibile, e

    che sfugge alla sua esperienza – questi possa essere indotto a far opera di fede verso

    narrazioni che, con il dichiarato intento di facilitare la comprensione, si risolvano

    talvolta nel capzioso artifizio di creare una cognizione anticipata distorta rispetto

    alla reale essenza del fenomeno sottostante, finendo per corrompere l’indagine del

    giurista29.

    La preoccupazione appena manifestata si concretizza non soltanto davanti alle

    diverse formule descrittive delle CV (come «“cryptocurrency”, “coins” … “digital

    currency”»30) ma quando ci si confronti con alcune nozioni, comunemente accolte

    fra studiosi e operatori delle CV, come quelle di (i) wallet, (ii) transaction e (iii)

    mining. Se, infatti, si accoglie, in premessa, che la CV sia nient’altro che «una

    stringa di informazioni elettroniche (bits)»31 allora ha senso interrogarsi se esso sia:

    (i) materialmente “detenuta” in un borsellino (wallet); (ii) “trasferita” (fuoriuscendo

    da un wallet per entrare all’interno di altro wallet) al ricorrere di una transaction

    fra due parti e (iii) “estratto” da un ambiente virtuale, similmente a quanto accade

    per le risorse naturali, estratte (o separate) dal suolo per formare un nuovo bene

    (all’esito del processo di mining) ovvero se, come riteniamo corretto asserire, tali

    espressioni siano, tutte e tre, inidonee a descrivere compiutamente un fenomeno che

    vede la circolazione di un “diritto” mercé una serie continua di trascrizioni

    (similmente a quanto accade in ambito catastale)32.

    28 Cfr. R. SACCO, Processo ermeneutico, in Dig. disc. priv. – Sez. civ., Agg. 4, Torino, 2012, p. 793 e G. ZACCARIA, Interpretazione della legge, in Enc. dir., Annali V, Milano, 2012, p. 699. 29 Come osserva S. PUGLIATTI, Grammatica e diritto, Milano, 1978, p. 11 «[p]uò accadere che una data concezione (Konzept) pervenga a maturazione ed entri in circolazione, prima che un correlativo termine particolarmente efficace e sintetico venga coniato … [n]on ci si può fermare … alla identificazione delle differenze verbali … ma, correlativamente, non ci si lascerà ingannare da analogie apparenti o da corrispondenze parziali». 30 A. BAL, Taxation, Virtual Currency cit., p. 3 31 A. CAPONERA, C. GOLA, Aspetti economici e regolamentari delle «critto-attività», Banca d’Italia Occasional Papers N. 484, Marzo 2019, p. 16. 32 B. CAPPIELLO, Cepet leges in legibus. Cryptoassets and Cryptocurrencies private International Law and regulatory issues from the persective of the EU and its member states, in Dir. comm. int., 2019, p. 566 esemplifica negli stessi termini: «let’s imagine a property title of ownership is transferred from A to B and subsequently to C … all informations enabling each step is stored in a block»). L. SALVINI, La dimensione valutaria cit., p. 166 afferma, infatti, che «tale registro garantisce, attraverso il tracciamento della sequenza di operazioni … registrando la continuità delle transazioni nei blocchi della catena, ciascuno dei quali contiene tutte le informazioni necessarie». Nello stesso senso si

  • R.Scalia, Disciplina IVA delle c.d. criptovalute

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    1.2. Aspetti tecnici e “ambiente” delle CV

    L’applicazione dell’IVA in relazione alle CV, si risolve in un esercizio astratto se non

    ci si fa carico, prima, di descrivere lo spazio relazionale33 che perimetra il “mercato”

    di riferimento34 nel quale sono destinate a “circolare” ed essere scambiate le CV.

    La descrizione dei «tratti morfologici e funzionali»”35 delle CV impone di

    descrivere: (i) la struttura che le connota, (ii) le tecnologie sulle quali si basano e,

    infine, (iii) i soggetti coinvolti nella loro creazione, conservazione e circolazione36.

    Sul piano della “struttura”, nel descrivere un fenomeno connotato dall’incorporeità,

    è fondamentale individuare, in prima istanza, le componenti che ne compongono

    l’infrastruttura “fisica” e materiale, in assenza della quale esso cesserebbe di esistere

    d’un tratto.

    La cosiddetta “rete” che compone lo spazio relazionale delle CV è costituita da un

    insieme di dispositivi hardware collegati fra loro37 che prendono il nome di “nodi”

    (nodes)38, corredati da un sistema operativo e processore dedicato, mediante i quali

    orienta V. M. KOTHARI, The Treatment of Bitcoin Transaction for Indirect Tax Purposes, in I. Kerschner, M. Somare (edited by), Taxation in a Global Digital Economy, Wien, 2017, p. 377 osservando che una CV è «simply a chain of transactions». 33 Che, come osserva V. BERLINGÒ, Il fenomeno della datafication e la sua giuridicizzazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, p. 643, sorge come conseguenza della trasformazione dell’energia in moneta. 34 Come per qualsiasi altro fenomeno (come, nel caso estremo, dello scambio del denaro falso “da collezione”), sul quale cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale presentate il 25 ottobre 1990, nella causa C-343/89, Max Witzemann v Hauptzollamt München-Mitte, par. 24 il cui trattamento impositivo ai fini IVA dipenderebbe, in ogni caso, dall’esistenza di un mercato. 35 P. CARRIÈRE, Le “criptovalute” cit., pp. 2 e 6 36 Val la pena di osservare che dietro i protocolli e algoritmi si celano delle entità costituite secondo le leggi in vigore nei singoli Stati, il che priva di vigore la narrazione del fenomeno di quell’alone di mistero che si è soliti ricondurre al fenomeno delle CV. Cfr., sul punto, l’analisi di R. PINKERNELL, Steuerliche Behandlung und Regelungsbedarfe – Teil II, relazione al Convegno dal titolo “Alternative Währungen”, tenutosi all’Institut für Finanz- und Steuerrecht dell’Universität Heidelberg (18. Oktober 2019), pp. 15-16 a proposito del consorzio Libra. Condivisibile l’affermazione di V. DE STASIO, Verso un concetto europeo di moneta legale: valute virtuali, monete complementari e regole di adempimento, in Banca, borsa tit. cred., 2018, I, p. 759 che «la valuta virtuale è una costruzione di un gruppo di privati, che istituiscono le regole di un “club” a cui partecipa chi vuole, secondo le regole stabilite dal fondatore del “club”». L’Agenzia delle Entrate Ris., 2 settembre 2016, n. 72/E, p. 3 erroneamente, identifica i soggetti miners con coloro che «creano e sviluppano tali algoritmi» 37 In un ambiente chiuso (intranet) ovvero aperto (internet). Cfr. E. GIRINO, Criptovalute cit., p. 8. 38 Cfr. R. HOUBEN, A. SNYERS (Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Avoidance), Cryptocurrencies and blockchain – Legal context and implications for financial crimes, money laundering and tax evasion, Brussels, July 2018, p. 15; H. MATARAJAN, S. KRAUSE, H. GRADSTEIN, Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain, Washington DC, 2017, p. 1 e 12 e S. GOVIND, L. TURCAN, C. DIMITROPOULOUPAR, Applying Modern, Disruptive Technologies to Improve the Effectiveness of Tax Treaty Dispute Resolution: Part 1, in Intertax, 2018, par. 3.3.2.

  • GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE n. 1-2020

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    ogni singolo utente (o insieme di utenti, come nel caso dei cosiddetti pool di miners)

    è collegato alla rete39.

    Alla luce di questa elementare descrizione sull’infrastruttura “fisica” sulla quale si

    reggono le CV, emerge un tema che gliene discende quasi naturalmente, quello della

    loro esistenza e circolazione40.

    Dal momento che qualsiasi sistema di “scambi” non può prescindere dall’esistenza

    di idonee forme di contabilizzazione – che nei sistemi finanziari sono assicurate

    dalle banche centrali41 – tale esigenza viene soddisfatta, nel caso delle CV, da una

    tecnologia comune, la blockchain (o “catena di blocchi”), che rappresenta una forma

    di distributed ledger (“libro mastro distribuito”)42.

    La distributed ledger technology (sovente indicata con l’acronimo “DLT”)43

    consente di validare e registrare le operazioni44, condividendo, contestualmente, i

    dati su una pluralità di registri (ledgers) ciascuno dei quali registra e mantiene

    l’insieme dei dati45 attraverso una rete decentralizzata di “nodi” ai quali viene

    affidato anche il ruolo di validatori delle transazioni46. Coerente con questa

    rappresentazione tecnica, generalmente accolta, è la definizione, adottata

    nell’ordinamento interno, a far data dal 2019, con portata apparentemente generale,

    di “tecnologie basate su registri distribuiti” che ricomprende «tecnologie e …

    protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile,

    accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi

    crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e

    39 Cfr. A. CAPONERA, C. GOLA, Aspetti economici cit., p. 33. 40 Come osserva R. CARATOZZOLO, Il mercato dei pagamenti alla sfida del digitale: bitcoin, in B. Russo (a cura di), L’evoluzione dei servizi e dei sistemi di pagamento nell’era del digitale – Atti del convegno nazionale in ricordo del Prof. Giuseppe Restuccia, Padova, 2019, p. 177 le CV «trova[no] compiuto svolgimento in una dimensione … che consente, in termini concreti, di far circolare numeri, grandezze aritmetiche e registrazioni contabili». 41 Cfr. D. HE et al, Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, January 2016, SDN/16/03, p. 18. 42 Come si legge nella COM (2020) 593 «crypto-assets, as the main application of blockchain technologies, are inextricably linked to the promotion of blockchain technology throughout Europe». 43 L’art. 3(1)(a), Proposta di Reg. 2020/0265 (COD) definisce la DLT come: «means a type of technology that support the distributed recording of encrypted data». 44 R. LENER, Spunti di riflessione cit., p. 5 afferma che «la tecnologia consente di attestare se e quando si è verificato un determinato scambio di valore». 45 P. DETERS, How to detect and contain Suspicious Transactions in Distributed Ledgers, in M. Qiu (Ed.), Smart Blockchain - First International Conference, Smartblock 2018 – Tokyo, Japan December 10-12, 2018 – Proceedings, 2018, p. 149. 46 Si cfr. la rappresentazione della fattispecie analizzata dall’Agenzia delle Entrate nella Ris. Interpello, 20 aprile 2020, n. 110, p. 2.

  • R.Scalia, Disciplina IVA delle c.d. criptovalute

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    l’archiviazione di dati … verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non

    modificabili»47.

    La blockchain (che, come detto, è una species del genus DLT) può essere definita

    come un programma informatico «in grado di memorizzare … informazioni

    accessibili, gestibili e verificabili (anche a ritroso) in modalità condivisa da soggetti

    che operano tramite internet»48 e che sfrutta delle funzioni crittografiche di hash49

    al fine di verificare e far aumentare la struttura dei dati (i.e. la “catena dei blocchi”50,

    la blockchain) aggiungendo nuovi blocchi ai precedenti e, così, attribuendo «un

    ‘valore’ al blocco di informazioni»51.

    Ciascun utente (ciascun “nodo”) che intenda effettuare un “trasferimento” di CV

    opera mediante una coppia di chiavi crittografiche52: (i) la prima chiave è “privata”53

    – nota sola all’utente, con la funzione di un PIN, ovvero di autenticazione per

    l’accesso – e consente all’utente di “movimentare” il wallet mentre (ii) la seconda

    chiave, quella “pubblica”, simile ad un IBAN è necessaria per finalizzare la

    transazione54.

    Una volta immessa la singola “operazione” (transaction) da parte del disponente che

    appone la propria “chiave privata” sulla catena di hash della transazione

    precedente55, ciascun nodo – collazionate tutte le richieste pervenute in un dato

    47 L’art. 8-ter, comma 1, D. L. 14 dicembre 2018, n. 135. 48 A. CAPONERA, C. GOLA, Aspetti economici cit., p. 33. 49 L. SALVINI, La dimensione valutaria cit., p. 166 evidenzia che «la crittografia è un elemento essenziale» delle CV e G. ROSSI, I diritti dei cittadini fra le crisi dell’impresa e della giustizia, in Riv. soc., 2014, p. 146. 50 R. HOUBEN, A. SNYERS, Cryptocurrencies and blockchain cit., p. 15 e M. PIERRO, La qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle criptovalute, in Riv. dir. trib., 2020, I, p. 105. 51 Come osserva M. PIERRO, La qualificazione giuridica cit., p. 105, in senso conforme a Trib. Firenze, sez. fall., sent. 21 gennaio 2019, n. 18/2019, par. 2, (che parla di «digitalizzazione di un valore») e G. FINOCCHIARO, Le crypto-valute come elementi patrimoniali assoggettabili alle pretese dei creditori, in Riv. dir. proc., 2019, il quale osserva che «le crypto-valute, a prescindere dall’esatta loro qualificazione giuridica, hanno un valore economico di scambio» che (ad avviso dell’Agenzia delle Entrate nella Ris. Interpello, 20 aprile 2020, n. 110) è «deciso dal soggetto che lo emette». Nella Proposta di Reg. 2020/0265 (COD), al Considerando (2), si parla di «digital representations of value or rights». 52 Fra gli altri, cfr. G. FINOCCHIARO, Le cripto-valute cit., p. 92; N. DE LUCA, Documentazione crittografica e circolazione della ricchezza assente, in Riv. dir. civ., 2020, p. 105 e nt. 8 e F. ANTONACCHIO, Initial Coin Offering cit., p. 237. 53 Perdere la chiave privata equivale a perdere il «right to dispose of the asset» (cfr. European Banking Authority, Report with advice for the European Commission on crypto-assets, 9 January 2019, p. 8). Cfr., anche, Trib. Firenze, sez. fall., sent. 21 gennaio 2019, n. 18/2019. 54 Conosciuta o conoscibile «da chiunque voglia entrare in contatto con altri utenti» come osserva N. MANCINI, Bitcoin: rischi e difficoltà normative, in Banca impresa soc., 2016, p. 113. Cfr., anche, Interpello Dir. Reg. Lombardia, 22 gennaio 2018, n. 956-39/2018. 55 Cfr., ex multis, L. PAROLA, G. MERATI, G. GAVOTTI, Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte, in I contratti, 2018, p. 681, nt. 3.

  • GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE n. 1-2020

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    lasso temporale – crea dei “blocchi” che contengono un insieme di operazioni. La

    “distribuzione” dei dati si realizza in quanto i blocchi devono essere “validati” dai

    partecipanti alla blockchain al fine di giungere alla registrazione dell’operazione e,

    come conseguenza, al trasferimento di “titolarità” della CV56.

    2. Le CV nel sistema dell’IVA

    Per inquadrare il tema delle CV nel contesto dell’IVA occorre evidenziare alcuni

    profili che, più di altri, meritano attenzione, ricordando che l’IVA è un tributo

    destinato a gravare (i) su tutte le «cessioni di beni» e «prestazioni di servizi»

    effettuate; (ii) nell’esercizio di una attività economica, (iii) a titolo oneroso, ovvero a

    fronte di un “corrispettivo”, (iv) nel territorio dello Stato.

    Ciò posto, l’analisi svolta in questo contributo si concentrerà su alcuni profili

    soltanto volti ad offrire una risposta ai seguenti quesiti: (i) se sia corretto

    l’inquadramento delle CV datane dalla Corte di Giustizia ovvero se sia possibile

    qualificarle come “bene” (parr. 3. e 3.1.); (ii) se si possa considerare sempre le CV

    come “mezzo di pagamento” (par. 4) e assimilarle alle “valute estere” (par. 4.1.); (iii)

    quale sia il corretto inquadramento delle prestazioni di servizi rese dai c.d. miners

    (par. 5.) e, infine, (vi) quali siano i più rilevanti profili controversi sul piano

    soggettivo (parr. 6. e 6.1.).

    Come è stato anticipato sin dall’inizio di questo contributo, fra i documenti che

    rappresentano, oggi, il punto di partenza imprescindibile nell’analisi delle CV ai fini

    IVA si deve considerare la pronuncia Hedqvist, nella quale la Corte di Giustizia ha

    fissato dei principi generali che – coi dovuti distinguo ed adattamenti – possono

    aiutare a svolgere una prima opera di sistematizzazione della materia57. Principi ai

    quali si sommano le indicazioni provenienti dall’Amministrazione finanziaria

    italiana che si è pronunciata, negli ultimi anni, su alcuni casi concreti.

    Sin qui, scarsa importanza è stata attribuita ai lavori svolti dal VAT Committee58

    sebbene proprio a quest’organo59 si devono tributare le prime indicazioni60 che

    56 Cfr. E. GIRINO, Criptovalute cit., p. 8 e M. CIAN, La criptovaluta cit., p. 330 il quale parla di «cancellazione del segno originario e … riproduzione con assegnazione al beneficiario». 57 È pure ridondante osservare che tali principi, senz’altro rilevanti nell’interpretazione della disciplina IVA, non possono esser trasposti acriticamente in altri ambiti normativi, a differenza di quanto sostiene l’Amministrazione finanziaria nell’Interpello Dir. Reg. Lombardia, 22 gennaio 2018, n. 956-39/2018 che sostiene che «non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia». 58 Tra gli autori che, viceversa, hanno dato rilievo a queste fonti, cfr. A. BAL, Taxation, Virtual Currency cit., pp. 175-177. 59 Che, si ricorda, ha natura consultiva e, quindi, adotta pareri non vincolanti.

  • R.Scalia, Disciplina IVA delle c.d. criptovalute

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    hanno, in parte, preceduto quelle fatte proprie dalla Corte di Giustizia e, in altra

    parte, trattato aspetti che, sin qui, non sono stati affrontati dalla Corte di Giustizia61.

    3. Le CV come “servizio”: limiti della pronuncia Hedqvist e (…)

    Prima di svolgere qualsiasi approfondimento che riguardi la pronuncia Hedqvist, è

    bene premettere che l’esame della Corte si appunta (i) su una particolare tipologia di

    operatore del “mercato” delle CV, un exchange, e (ii) su una specifica attività, quella

    di “cambio” delle CV contro valuta tradizionale.

    Nell’ampia categoria degli exchange – di centrale importanza nell’ambiente delle

    CV62 – rientrano un insieme di soggetti dotati di elevatissime competenze

    (informatiche, matematiche, giuridico-finanziarie) e di un imponente e costoso

    corredo di dotazioni hardware e software63, che sono coinvolti anche

    60 Il VAT Committee ha adottato due Working Papers nel biennio 2014-2015, che hanno preceduto di poco la sentenza della Corte di Giustizia nella causa Hedqvist e un terzo Working Paper nel 2016, che prende atto dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia, contrario rispetto ad alcune conclusioni del VAT Committee (cfr., supra, note 7 e 8). Il primo Working Paper (WP 811/14), infatti, nelle intenzioni dei redattori doveva avere ad oggetto non il solo il trattamento IVA dei bitcoin (come richiesto dal Regno Unito) ma «how VAT should be applied to Bitcoin and, by extension, other forms of digital currencies» (WP 811/14, p. 4), palesando l’intento di fornire un inquadramento sistematico che potesse offrire risposte valide per le CV in generale. Il limite evidente di questo approccio, che trascurava le differenze esistenti fra le diverse tipologie di CV (e che rende necessaria la loro partizione ed il raggruppamento in ragione di date caratteristiche), viene riconosciuto implicitamente dallo stesso VAT Committee nei successivi WP 854/15 e WP 892/16. Nei documenti del 2015 e 2016, tentando di rettificare questa prima impostazione, si afferma che lo studio non riguardi «virtual currencies whose use is restricted to online computer gaming environments and social network». 61 Pur scontando i limiti esposti nella nota precedente, il VAT Committee adotta un approccio condivisibile, evidenziando che lo studio dei profili IVA di Bitcoin deve tenere in considerazione le diverse attività (approccio che deve ritenersi corretto qualsiasi sia la tipologia di CV) che si svolgono in questo peculiare ambiente (cfr. WP 811/14, par. 2, p. 5 ove si legge che «not only do payments … need to be looked at, but also the activities which revolve around them»). 62 Priva di pregio, per evidente astrazione del fenomeno, la rappresentazione che, ancora oggi, ne offre l’Agenzia delle Entrate nella Ris. Interpello, 20 aprile 2020, n. 110, p. 7 ove sostiene che «i token sono scambiati in modalità peer-to-peer (P2P), ossia direttamente tra soggetti paritari, aderenti volontariamente ad un network, in assenza di una disciplina regolamentare e di un’Autorità centrale che ne governi la stabilità nella circolazione» (ove la prima affermazione è, chiaramente, contraddetta dall’analisi dei mercati di cambio delle CV, e la seconda sta cedendo il passo ad una sempre più pervasiva e completa regolamentazione in tutti gli Stati) pur riconoscendo che «alcuni token possono essere scambiati sul mercato secondario tramite la piattaforma dell’emittente o su altre piattaforme di scambio» (cfr. p. 8). Come osserva, condivisibilmente, M. PIERRO, La qualificazione giuridica cit., p. 105 «[l]’acquisto e la vendita di criptovaluta avvengono, di regola, tramite l’intermediazione su portali on line». 63 Osserva, condivisibilmente, E. GIRINO, Criptovalute cit., p. 7 che «[p]er quanto l’intelligenza artificiale possa cimentarsi in imprese stupefacenti, essa presuppone comunque un input da parte di uno o più esseri umani».

  • GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE n. 1-2020

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    nell’emissione64 e collocamento (c.d. ICO/IEO) oltre che nella conversione delle

    CV65. La “sottoscrizione” delle ICO/IEO può avvenire mediante versamento di altre

    CV ovvero di valute aventi corso legale66 a seconda del “regolamento” adottato

    dall’emittente che, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, assume rilievo anche ai

    fini fiscali poiché contiene un’elencazione dei profili dirimenti al fine di inquadrare

    correttamente, ai fini fiscali, la ICO/IEO di riferimento67.

    Nel caso preso in esame dalla Corte di Giustizia, l’attività di “cambio valuta” si svolge

    «in modo simile a quello compiuto dalle banche per le valute aventi corso legale»,

    con «deposito della valuta su un conto di cambio attraverso il quale il denaro [è]

    scambiato con altri utenti»68.

    Svolta questa sintetica premessa, è opportuno ricordare che nella pronuncia

    Hedqvist, la Corte si limita a prendere atto della circostanza che la CV (il bitcoin)

    «non ha altre finalità oltre quella di un mezzo di pagamento»69 e – da questa

    64 F. P. SCHIAVONE, Profili fiscali delle operazioni di scambio di criptovalute, in Dir. prat. trib. int., 2019, p. 682, nt. 3 parla di «emissione di moneta digitale» in senso conforme a S. CAPACCIOLI, Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica, Milano, 2015, p. 179 il quale si esprime in termini di «emissione di nuova criptovaluta» 65 La fattispecie del collocamento degli asset assume la forma di Initial Coin Offering (o “ICO”) (in questo senso C. SANDEI, Initial Coin Offering e appello al pubblico risparmio, in M. Cian, C. Sandei (a cura di), Diritto del Fintech, Milano, 2020, pp. 277-278 la quale sottolinea che, tuttavia, nelle ICO «si assiste ad un superamento delle barriere territoriali, ciò che evidentemente favorisce la raccolta di capitali») ovvero di Initial Exchange Offering o (“IEO”) (cfr. P. GIUDICI, Insolvenza cit., p. 589), a seconda che il collocamento e la distribuzione avvenga direttamente dall’impresa “emittente” ovvero attraverso i c.d. Exchange. Sul tema, cfr. anche F. ANNUNZIATA, Strumenti di raccolta a sostegno delle PMI: OICR “specializzati” e Initial Coin Offerings, in P. Montalenti, M. Notari (a cura di), Società a responsabilità limitata, piccola e media impresa, mercati finanziari: un nuovo mondo?, Milano, 2020, p. 145 e ss. Nella dottrina tributaria, cfr. F. ANTONACCHIO, Initial Coin Offering: riflessi fiscali, antiriciclaggio e di tutela dei mercati finanziari, connessi all’emissione di criptovalute (o cripto-asset), in Riv. dir. trib., 2019, I, p. 232. 66 G. L. GRECO, Valute virtuali e valute complementari, tra sviluppo tecnologico e incertezze regolamentari, in Riv. dir. banc., 3/2019, p. 16. Contra F. ANTONACCHIO, Initial Coin Offering: cit., p. 232, nt. 2. 67 Cfr. Risposta ad interpello n. 14 del 28 settembre 2018 ove l’Agenzia afferma che «il whitepaper ossia il documento fondante di tutta l’operazione che dovrebbe illustrare il progetto imprenditoriale nonché le caratteristiche dell’offerta (c.d. ICO) e dei token digitali di futura emissione». Cfr. anche Risposta ad Interpello n. 110 del 20 aprile 2020. Sul contenuto minimo del white paper cfr. Proposta di Reg. 2020/0265, Considerando (14) e (15) e Annex I. 68 N. MANCINI, Bitcoin: rischi e difficoltà cit. 69 Cfr. CGUE, sentenza del 22 ottobre 2015, Causa C- 264/14, Skatteverket c. David Hedqvist, par. 24 basandosi, come osserva, tra gli altri, V. MANGESH KOTHARI, The Treatment of Bitcoin Transactions for Indirect Tax Purposes, in I. Kerschner, M. Somare (edited by), Taxation in a Global Digital Economy, Wien, 2017, p. 386, sulla discutibile premessa accolta dall’Avvocato Generale Juliane Kokott (Conclusioni presentate il 16 luglio 2015, Causa C- 264/14, Skatterveket v David Hedqvist, par. 14 e 15) ove afferma che le valute aventi corso legale non hanno «alcun’altra possibilità pratica di impiego se non quella di un mezzo di pagamento» e che ciò «che vale per i mezzi di pagamento legale dovrebbe valere anche per altri mezzi di pagamento, la cui funzione si esaurisce in se stessa». L. SALVINI, La dimensione valutaria cit., p. 168 ritiene che la Corte ha avuto riguardo «ai profili

  • R.Scalia, Disciplina IVA delle c.d. criptovalute

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    premessa indimostrata – fa discendere la conseguenza che, quindi, la CV in esame

    «non può essere qualificata come bene materiale»70.

    A ben vedere, la Corte non svolge alcun approfondimento sulla classificazione delle

    CV come “beni” o “servizi”71 ritenendo, con ogni probabilità, superflua questa

    indagine una volta stabilito che si tratta di “mezzo di pagamento”72.

    Se, tuttavia, si muove dall’assunto (che sarà dimostrato infra) che le CV possano

    assumere e, nei fatti, spesso rappresentino qualcosa di diverso da un “mezzo di

    pagamento”, allora ha senso interrogarsi sulla loro natura.

    Infatti, ai fini IVA, ogniqualvolta ci si confronti con una operazione nella quale

    avviene lo scambio di un “bene” – che non sia moneta avente corso legale – si pone

    l’interrogativo se esso rappresenti73: (i) l’“oggetto”, ossia il bene scambiato a fronte

    funzionali» di bitcoin ai quali guarda, nella giurisprudenza in materia societaria, anche App. Brescia, decr. 30 ottobre 2018, n. 207/2018, assimilando la CV al denaro. 70 E, conseguentemente, lo scambio non ricadrà nella «nozione di «cessione di beni» prevista dall’art. 14 della direttiva. È utile precisare che la Corte ha formulato rinvio al par. 25 della sentenza 14 luglio 1998, C-172/96, Commissioners of Customs & Excise contro First National Bank of Chicago, ove si legge: «le valute … scambiate contro altre valute nell’ambito di un’operazione di cambio non possono essere qualificate «beni materiali» … in quanto si tratta di monete che costituiscono mezzi di pagamento legali. Le operazioni di cambio costituiscono pertanto prestazioni di servizi». 71 Si segnala che la questione rimessa alla cognizione della Corte non ha riguardato l’inquadramento della CV come bene o servizio. 72 L’unico accenno, del quale è opportuno dare menzione, si rinviene nell’argomentazione svolta dall’Avvocato Generale che sostiene (al par. 14) «il trasferimento di mezzi di pagamento … non configura … alcuna fattispecie fiscalmente rilevante a fini IVA … Gli attuali mezzi di pagamento … non hanno … possibilità pratica di impiego se non quella di un mezzo di pagamento. La loro funzione si limita … a rendere più agevole lo scambio di beni … essi non sono però, come tali, né consumati né utilizzati come beni [enfasi aggiunta]». 73 In entrambi i casi, requisito essenziale al fine di configurare un’operazione imponibile ai fini IVA è l’onerosità della prestazione dedotta in contratto (il nesso fra negozio, prezzo e controvalore è sottolineato dalla CGUE, sentenza 21 novembre 2013, Causa C-494/12, Dixons Retail plc c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, par. 31 affermando che «nell’ambito del sistema dell’IVA, le operazioni imponibili presuppongono l’esistenza di un negozio giuridico tra le parti implicante la stipulazione di un prezzo o di un controvalore»), ovvero la previsione «di un prezzo o di un controvalore» come corrispettivo del bene ceduto o servizio prestato. Cfr. CGUE, sentenza del 1° aprile 1982, Causa 89/81, Staatssecretaris van Financiën c. Hong Kong Trade Development Council, par. 10; Conclusioni dell’Avvocato Generale Otto Lenz, presentate il 20 gennaio 1994 nella Causa C-16/93, R.J. Tolsma c. Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, par. 10 e CGUE, sentenza 29 aprile 2004, Causa C-77/01, Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), già Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM), e Fazenda Pública, int. Ministério Público, par. 49 ove si afferma che «solo i versamenti che costituiscono il corrispettivo di un’operazione … sono inclusi nel campo di applicazione dell’IVA» (così non vi rientra il versamento della somma a titolo di conferimento da parte di un socio per acquisire la partecipazione in una società; cfr. CGUE, sentenza 26 giugno 2003, Causa C-442/01, KapHag Renditefonds 35 Spreecenter Berlin-Hellersdorf 3. Tranche GbR e Finanzamt Charlottenburg, par. 41). Sull’essenzialità di declinare l’obbligazione di corrispondere il prezzo «in forza degli accordi stipulati» fra le parti, cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale Otto Lenz, presentate il 20 gennaio 1994 nella Causa C-16/93, R.J. Tolsma c. Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, par. 11.

  • GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE n. 1-2020

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    di un corrispettivo ovvero (ii) il “corrispettivo” della transazione, poiché nulla vieta

    che il corrispettivo di una cessione di beni o prestazione di servizi possa esser reso in

    natura, in beni o servizi (c.d. barter transactions)74.

    Seguendo il ragionamento della Corte, se la CV è esclusivamente un “mezzo di

    pagamento” la sua dazione non darà luogo ad un’operazione imponibile a sé stante75

    ma rappresenterà la consegna del prezzo pattuito76 e, quindi, sindacare la natura del

    “corrispettivo” come bene o meno si risolve in un esercizio teorico fine a sé stesso.

    Ma se, viceversa, si ritiene che la CV possa avere natura diversa da quella di “mezzo

    di pagamento”, la dazione configura una permuta.

    In tal caso, stabilire la natura della CV (i.e. bene o servizio) appare imprescindibile.

    Dinanzi ad un bene intangibile il primo profilo d’indagine attiene alla riconducibilità

    delle CV all’interno della nozione di “bene materiale”, posta a base della bipartizione

    74 Escludendo la natura valutaria di un dato bene (come osserva L. SALVINI, La dimensione valutaria cit., p. 168) «la qualifica di operazione permutativa degli scambi di beni e servizi verso CV sembra necessitata» e, in tal caso, ai fini IVA, si configureranno due operazioni imponibili (due cessioni e due acquisti), nella misura in cui sia mantenuto un nesso diretto fra le due prestazioni (cessione di beni o prestazioni di servizi, da un lato e cessione di CV, dall’altro). Ciò non accade, viceversa, nell’ipotesi di scambio di token che non abbiano natura di mezzi di pagamento (l’ipotesi è quella dei c.d in-game money) ove lo scambio individua una sola operazione imponibile (ovviamente nel caso in cui il soggetto che ceda la CV agisca nell’esercizio di una attività economica, come osserva J. KOLLMANN, Taxable Supplies cit., p. 142, nt. 842 ma cfr, supra, nt. 3). Sul tema, per una prima applicazione concreta, interessante l’esempio analizzato da G. BERETTA, European VAT and the Sharing Economy, Alphen aan den Rijn, 2019, p. 136 che riconduce fra le operazioni barter lo scambio di Guestpoint, che l’A. assimila alle CV in ragione dei principi scolpiti nella pronuncia Hedqvist. Trascureremo di svolgere più attente considerazioni – posta l’equiparazione operata dall’art. 11, comma 1, Dpr 633/72 – sull’inquadramento dell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria con pagamento in forma non valutaria nella figura della permuta (art. 1552, c.c.) e non della datio in solutum (art. 1197, c.c.) posto che, fin dall’origine, l’oggetto della prestazione consiste nella datio della CV (in questo senso, cfr. M. PASSARETTA, Il primo intervento cit., pp. 1182-1183 e N. DE LUCA, M. PASSARETTA, Le valute cit., pp. 573-574). 75 Come chiarisce la CGUE nella sentenza 19 dicembre 2012, causa C-549/11, Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsiya za prihodite c. Orfey Balgaria EOOD, par. 35 e CGUE, sentenza 26 settembre 2013, Causa C-283/12, Serebryannay vek EOOD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite, par. 38 ove si afferma che: «il corrispettivo di una cessione di beni può consistere in una prestazione di servizi e costituirne la base imponibile ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA, a condizione tuttavia che esista un nesso diretto tra la cessione di beni e la prestazione di servizi, e che il valore di quest’ultimo possa essere espresso in denaro». Contra, nella dottrina interna, S. GIORGI, “Cripto-attività” tra polimorfismo e dubbi qualificatori in materia fiscale, in Riv. dir. trib. – suppl. on-line, 7 ottobre 2019, par. 4 la quale ritiene che «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi remunerate con Bitcoin non possono che essere esenti, sulla scorta della menzionata giurisprudenza europea». 76 Un «soggetto passivo il quale si limiti a regolare il corrispettivo in denaro dovuto per la fornitura di una prestazione di servizi … non fornisce egli stesso una prestazione di servizi» (CGUE, sentenza del 9 ottobre 2001, Causa C-409/98, Commissioners of Customs & Excise e Mirror Group plc, par. 26).

  • R.Scalia, Disciplina IVA delle c.d. criptovalute

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    delle operazioni imponibili fra cessioni di beni e prestazioni di servizi77 che innerva il

    sistema dell’IVA.

    La tesi sostenuta dalla Corte che le CV non rappresentino “beni”, ai fini IVA, appare

    scarsamente argomentata e poco persuasiva.

    Se si può concordare – pur se a date condizioni, che saranno analizzate infra – che il

    bitcoin possa aver finalità di «mezzo di pagamento» e che, quindi, la cessione a

    fronte di un corrispettivo in denaro non possa configurarsi come operazione

    imponibile (sub specie di cessione di “beni”)78, non pare altrettanto incontrovertibile

    che questa CV non abbia «alcun’altra possibilità pratica di impiego se non quella di

    un mezzo di pagamento».

    La prassi di mercati exchange di CV, infatti, dimostra l’opposto79.

    Ma anche a voler trascurare questo profilo, la tesi della Corte, ad avviso di chi scrive,

    prova troppo.

    La configurazione della CV in esame come “mezzo di pagamento”, infatti, non vale

    ad escludere la natura di “bene” del bitcoin. Fondando il proprio ragionamento

    sull’assimilazione del caso Hedqvist al caso First National Bank of Chicago –

    assimilazione, tuttavia, a nostro parere inesatta80 – la Corte si astiene dal chiarire,

    77 Che assumono un ruolo residuale rispetto alle cessioni di beni, come osservano, fra gli altri, B. J. M. TERRA, P. J. WATTEL, European Tax Law – Fourth Edition, Deventer, 2005, p. 340 e CGUE, sentenza del 10 gennaio 2019, Causa C-410/17, A Oy (int. party: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö), par. 31. 78 Cfr., fra gli altri, R. A. WOLF, Virtual Currencies, M-Payments and VAT: Ready for the Future?, in G. Gimigliano (edited by), Bitcoin and Mobile Payments: Constructing a European Union Framework, London, 2016, pp. 236-237 e C. TRENTA, Bitcoin e valute virtuali. Alcune riflessioni alla luce della decisione della corte di giustizia UE sul regime IVA applicabile ai bitcoin, in Riv. trim. dir. trib., 2016. 79 Della stessa opinione M. TUMPEL, J. KOFLER, Tax Treatment of Digital Currencies, in W. Haslehner, G. Kofler, K. Pantazatou, A. Rust (edited by), Tax and the Digital Economy Challenges and Proposals for Reform, Alphen aan den Rijn, 2019, p. 184 che affermano «while bitcoin clearly serves as means of payment, it does not necessarily follow that its sole purpose and use is that limited. Neither the AG nor the relevant courts contemplate that bitcoin miners and holders could (or would) use bitcoin for widespread speculative and/or investment purposes». Significativo il dato riportato da A. BAL, Bitcoin Transactions: Recent Tax Developments and Regulatory Responses, in Der. & Fin. Instr., 2015, par. 3.3.3. la quale osserva che «[t]he AG statement … is … doubtful. A group of researchers … conducted an empirical study on whether users’ interest … is driven by its appeal as a speculative asset or as … a means of payment). They found that users buying bitcoins for the first time are likely to keep them for speculative purposes and do not have the intention to use them to pay for goods and services». 80 Non stupisce che questo sia il percorso logico della Corte, che si adegua a quello svolto dall’Avvocato Generale nelle proprie conclusioni, la quale (ritenendo che si tratti di «questione simile») rinvia alle argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza 14 luglio 1988, nella Causa C-172/96, Commissioners of Customs & Excise contro First National Bank of Chicago, par. 25, ove la Corte si è, tuttavia, limitata ad affermare che «le valute che sono scambiate contro altre valute … non possono essere qualificate «beni materiali» ai sensi dell’art. 5 [oggi 15] della sesta direttiva, in quanto si tratta di monete che costituiscono mezzi di pagamento legali. Le operazioni di cambio costituiscono pertanto prestazioni di

  • GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE n. 1-2020

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    preliminarmente, se detti beni siano “materiali” o “immateriali” e, ancor prima,

    dall’evidenziare se, a monte, se si stia discutendo di un “bene”81.

    A tal fine non è ridondante osservare che il tema della qualificazione della valuta

    come “bene” sia stato sollevato in passato ma che, tuttavia, la Corte di Giustizia

    abbia eluso il quesito posto dal giudice nazionale82, limitandosi a sostenere il divieto

    di importazione di “denaro falso”83 senza preliminarmente chiarire se si trattasse di

    un “bene”.

    3.1. (…) possibilità di qualificare le CV come “bene”

    L’art. 14, Dir. 2006/112 definisce quali fattispecie configurino una “cessione di beni”

    ma non chiarisce, preliminarmente, cosa si intenda con l’espressione “bene”

    materiale e, sebbene la nozione di “bene materiale”, non sia definita all’interno della

    servizi ai sensi dell'art. 6 della direttiva». Sembra esprimere la medesima perplessità J. KOLLMANN, Taxable Supplies cit., p. 340, nt. 207. Contra, C. TRENTA, Bitcoin e valute virtuali cit., ritiene che «[t]his point of the ruling is certainly one where agreement can be had: Bitcoin lack the very essence of tangible goods, as defined in VAT, or of a valuable commodity, since they are deprived of any physical representation. This is the line of reasoning the ECJ usually applies to traditional currencies, as clarified in the First National Bank of Chicago Case». 81 Le teorie sviluppate da quella parte della dottrina tributaria che ha dedicato attenti approfondimenti al tema delle new properties (espressione che, come osserva G. CASTELLANI, New property (the), in Dig. disc. priv. – sez. civ., Torino, 2004, p. 487, da «adito a ulteriori dubbi interpretativi», al di fuori del contesto di common law dove ha avuto origine, essendo tradotto ora come «nuove proprietà» ora come «nuovi beni») con l’intento di accertare se «le strutture civilistiche interagiscano con l’ordinamento fiscale» possono offrire validi strumenti ermeneutici (così, M. PIERRO, Beni e servizi nel diritto tributario, Padova, 2003, p. 11 la quale chiarisce che, in questa prospettiva «[l]e norme, per trovare applicazione concreta devono essere attualizzate, ossia devono essere rivisitate in relazione alle necessità sociali del momento per dare giusta composizione ai nuovi conflitti d’interesse proposti dalle nuove esigenze sociali» (Id., op. cit., p. 18). L’A. chiarisce che le risorse intangibili rappresentino, nell’era post-industriale il “bene”, «sia esso materiale o immateriale ovvero new property, o comunque lo si voglia chiamare», (Id., op. cit., p. 15) rispetto al quale occorre declinare gli istituti codicistici e interpretare, coerentemente, la disciplina fiscale). 82 Di questo avviso anche O. HENKOW, Financial Activities in European VAT - A Theoretical and Legal Research of the European VAT System and the Actual and Preferred Treatment of Financial Activities, Alphen aan den Rijn, 2008, p. 50, nt. 106 il quale osserva che «[t]he question from the national court was phrased in such a way that the (counterfeit) currency was considered as goods. The ECJ rephrased the question to be asking whether customs duty and VAT may be charged upon the importation of counterfeit currency». 83 Argomentando ex Convenzione internazionale di Ginevra sulla repressione del falso nummario del 29 aprile 1929 «la quale, nell’art. 3, obbliga le parti contraenti a punire come infrazioni di diritto comune … i fatti fraudolenti di fabbricazione o di alterazione di moneta, la messa in circolazione di denaro falso, nonché il fatto di introdurre … ricevere o … procurarsi denaro falso, quando si è al corrente della sua falsità, allo scopo di metterlo in circolazione» (CGE, sentenza del 6 dicembre 1990, causa C-343/89, Max Witzemann contro Hauptzollamt München-Mitte, par. 14).

  • R.Scalia, Disciplina IVA delle c.d. criptovalute

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    normativa IVA e nel diritto europeo84, si può tentare di offrirne un inquadramento

    alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

    Tale nozione viene data per presupposta nelle sole ipotesi in cui la “materialità” sia

    evidente o, meglio, difficilmente contestabile85 come nel caso di: metalli o pietre

    preziose86, animali87, cibo88, riproduzioni stampate di documenti89 o la cessione del

    supporto materiale di un software90.

    Ad una più attenta analisi, l’art. 14 delimita la nozione di “cessione di bene” in

    funzione del trasferimento dei diritti vantati sul bene91, evidenziando che l’oggetto

    dell’operazione imponibile può essere individuato in ragione dei “diritti” assimilabili

    84 In questo senso si orienta, da ultimo, J. KOLLMANN, Taxable Supplies cit., pp. 38-39. 85 Cfr., l’analisi svolta da B. JEROEN, The EU VAT treatment of vouchers in the context of promotional activities, Tilburg University, (tesi Ph.D. relatore Prof. G. M. Dujisters), 14 giugno 2019, p. 48. 86 Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale Bobek presentate il 10 aprile 2018, nella Causa C-154/17, SIA ‘E LATS’ joined parties: Valsts ieņēmumu dienests, par. 19. 87 Cfr. CGE, sentenza 21 giugno 1988, Causa 10/87, The Queen v Commissioners of Customs and Excise ex parte Tattersalls Ltd., par. 13 e CGUE, sentenza del 1° aprile 2004, Causa C-320/02, Förvaltnings AB Stenholmen and Riksskatteverket, par. 23. 88 Cfr. CGUE, sentenza 2 maggio 1996, Causa C-231/94, Faaborg-Gelting Linien A/S e Finanzamt Flensburg, par. 13, distinguendo l’attività di ristorazione dalla cessione di cibo da asportare, configurandosi solo in quest’ultimo caso una cessione di beni. 89 CGUE, sentenza 11 febbraio 2010, Causa C-88/09, Graphic Procédé c. Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, par. 29 statuendo che la cessione ha ad oggetto «i supporti, nella fattispecie, i fogli di carta su cui la riproduzione è stata effettuata, supporti di cui dispone il reprografo prima che la consegna al cliente … [il quale] … non è stato mai privo del potere di disporre del contenuto immateriale delle copie … [e] … il prezzo fatturato dal reprografo … è determinato tenendo conto non del valore intellettuale connesso all’originale, bensì delle caratteristiche tecniche delle copie da realizzare nonché del numero di esemplari ordinati». 90 Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott, presentate il 15 maggio 2005, causa C-41/04, Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV e a. Staatssecretaris van Financiën, par. 32 e, in dottrina, J. KOLLMANN, Taxable Supplies cit., p. 41. 91 La nozione di “cessione di beni”, ai sensi dell’art. 14, par. 1, Dir. 2006/112, ricomprende quelle operazioni che realizzino «il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario» alle quali si sommano talune fattispecie “assimilate” (par. 2, lett. a), b) e c), art. 14) ossia fattispecie che individuano una lex specialis rispetto a quella prevista nel par. 1 e che, quindi, si applicano anche in assenza dei presupposti previsti dal citato par. 1 (cfr. CGUE, sentenza del 13 giugno 2018, Causa C-665/16, Minister Finansów v Gmina Wrocław, par. 36). A questa prima estensione, si sommano quelle contenute negli artt. 16 e 17 (che contemplano, tuttavia, alcune esclusioni) e quella dell’art. 18 che può essere discrezionalmente adottata da parte degli Stati membri. Come è noto, la norma interna individua il presupposto impositivo nel «trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere» (art. 2, comma 1, Dpr 633/72). In dottrina si contrappongono due orientamenti: il primo volto a valorizzare gli effetti economici dell’atto (M. INGROSSO, Le operazioni imponibili ai fini dell’iva, in Dir. prat. trib., 1973, I, p. 476 e R. PERRONE CAPANO, L’imposta sul valore aggiunto, Napoli, 1977, p. 277) e il secondo orientato, viceversa, a valorizzare gli effetti giuridici dell’atto (cfr. P. FILIPPI, Le cessioni di beni nell’imposta sul valore aggiunto, Padova, 1984, p. 21 e ss. pur dando atto che una interpretazione in tal senso potrebbe esser considerata «troppo ristretta rispetto al modello comunitario»; cfr. Id., I profili oggettivi del presupposto dell’IVA, in Dir. prat. trib., 2009, I, p. 1207).

  • GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE n. 1-2020

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    a quelli vantati dal proprietario che il cedente vanta sul bene e che trasferisce al

    cessionario92.

    Detto in altri termini, soltanto ciò che è suscettibile di formare oggetto di diritti

    (assimilabili a quelli vantati da un “proprietario” in senso formale93) potrà esser

    considerato un “bene” materiale94 e, nella peculiare prospettiva dell’IVA europea,

    tale inquadramento prescinderà dalla sussunzione del negozio che dà luogo al

    trasferimento in una delle fattispecie tipizzate dal diritto civile dello Stato membro

    in questione95 essendo dirimente «the economic function which the transferor …

    has accorded to the goods or parts thereof»96 che si deve concretizzare nel

    trasferimento di un «potere di disposizione, [che] deve assumere un’ampiezza tale

    che … con ciò acquisisce una posizione che, de facto, è analoga a quella del

    proprietario in senso formale»97.

    92 Che non contempla necessariamente il trasferimento del “possesso” della cosa CGUE, sentenza del 20 giugno 2018, nella Causa C-108/17, UAB ‘Enteco Baltic’ v Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (other party: Vilniaus teritorinė muitinėpar), par. 87 ma che, in ragione della doppia annotazione, “contro” il cedente e “a favore” del cessionario, realizza il trasferimento del diritto di disporre del bene a favore di quest’ultimo. 93 Il tema dell’inquadramento dei diritti vantati sul bene “virtuale” rappresenta un aspetto dirimente anche nel contesto della fiscalità diretta, come dimostra l’attenta analisi (svolta con particolare riferimento al sistema impositivo statunitense) di L. LEDERMAN, “Stranger Than Fictions”: Taxing the Virtual Worlds, in New York Law Journ., 2007, p. 1631 e ss. 94 Così anche J. KOLLMANN, Taxable Supplies cit., p. 39. Non ci soffermeremo, viceversa, sugli altri due profili della definizione di bene, ovvero: (i) la natura del diritto vantato sullo stesso e (ii) il trasferimento del diritto di disporre del bene, dando per presupposto che entrambi siano verificati nella generalità delle CV. 95 Cfr. CGE, sentenza 8 febbraio 1980, Causa 320/88, Staatssecretaris van Financiën c. Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV, par. 8; CGE, sentenza del 4 ottobre 1995, Causa C-291/92, Finanzamt Uelzen contro Dieter Armbrecht. Parr. 13-14; CGUE, sentenza 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax plc e altri c. Commissioners of Customs & Excise, par. 51 e conclusioni dell’Avvocato Generale M. Poiares Maduro, presentate il 13 settembre 2006, Causa C-277/05, Société thermale d’Eugénie-les-Bains c. Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, parr. 30-34 e J. KOLLMANN, Taxable Supplies cit., p. 168, con particolare riferimento al tema delle CV. 96 Come evidenzia l’Avvocato Generale Walter Van Gerven, Conclusioni presentate il 15 settembre 1993, Causa C-146/91, Finanzamt Uelzen contro Dieter Armbrecht, par. 12. 97 Conclusioni dell’Avvocato Generale Walter Van Gerven, presentate il 9 novembre 1989 nella Causa C-320/88 Shipping and Forwarding Enterprise SAFE, par. 13 alle quali si è adeguata la Corte di Giustizia (sentenza 8 febbraio 1990, Causa C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise SAFE, parr. 7-8) affermando che «la nozione di cessione di un bene non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente … concezione … conforme alla finalità della direttiva, che mira, fra l'altro, a basare il sistema comune dell’IVA su una definizione uniforme delle operazioni imponibili»). Nello stesso senso, cfr. CGUE, sentenza del 10 marzo 2011, nelle Cause riunite C-497/09, 501/09 e 502/09, Finanzamt Burgdorf v Manfred Bog et al, par. 59; CGUE, sentenza del 21 ottobre 2013, Causa C-494/12, Dixons Retail plc v Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, par. 20; CGUE, sentenza 2 luglio 2015, Causa C-209/14, NLB Leasing d.o.o. v Republika Slovenija, par. 29; CGUE, sentenza 22 ottobre 2015, Causa C-277/14, PPUH Stehcemp sp. J. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek v Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, par. 44; CGUE, sentenza del 27 marzo 2019, causa C-201/18, Mydibel

  • R.Scalia, Disciplina IVA delle c.d. criptovalute

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    La circostanza che l’art. 14, Dir. 2006/112 prescinda98 dalla riconducibilità del

    negozio entro i ristretti argini delle forme tipizzate dal diritto civile interno,

    concentrandosi, piuttosto, sugli effetti che derivano dagli atti posti in essere dalle

    parti, evidenzia una, senz’altro peculiare, prossimità fra impianto sistematico

    dell’IVA con la regolamentazione contrattuale delle CV ove i rapporti negoziali sono

    consacrati in “atti” (gli smart contract) ove l’effetto assume un rilievo preminente99.

    In prima approssimazione, si può quindi affermare che alla nozione di “bene” ai fini

    dell’IVA si debba giungere attraverso una ponderazione dei diritti vantati dal

    “cedente” sullo stesso bene (che è oggetto di trasferimento in ragione

    dell’effettuazione di un’operazione imponibile) e che tali diritti sono quelli

    “realizzati” dallo smart contract.

    Se, quindi, si può affermare che il diritto vantato dal “titolare” della CV è assimilabile

    a quello di un “proprietario”, sussiste il presupposto per discutere della sua

    “trasmissione”, ma rimarrebbe ancora sullo sfondo la questione preliminare, ovvero

    la riconducibilità della CV all’interno della nozione di “bene”100.

    Traendo spunto dall’art. 15, Dir. 2006/112, che prevede l’«assimilazione» ai «beni

    materiali» di «energia naturale, il gas, il calore, il freddo e simili»101, si potrebbe

    SA v État belge, par. 33; CGUE, sentenza del 15 maggio 2019, causa C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, par. 27 e Conclusioni dell’Avvocato Generale Paolo Mengozzi presentate il 22 marzo 2018, nella Causa C‑108/17, UAB ‘Enteco Baltic’ v Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (other party: Vilniaus teritorinė muitinėpar), par. 92. 98 A differenza della norma interna di recepimento della Dir. 2006/112, che si basa sui paradigmi civilistici del diritto di proprietà e dei diritti reali di godimento. 99 Accogliendo la tesi che lo smart contract debba esser ricondotto all’interno della nozione di contratto l’interpretazione dovrà appuntarsi sui «termini del contratto, ad un esame oggettivo e al momento della firma dello stesso … qualora l’esecuzione del contratto segua il suo corso normale fino al suo termine» (CGUE, sentenza del 4 ottobre 2017, Causa C-164/16, Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs c. Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd, par. 34) e ciò «[i]ndipendentemente dal se sia opportuno che il diritto tributario e il diritto privato devono essere interpretati per analogia, l’interpretazione del diritto comunitario - vale a dire la direttiva … - non può essere subordinata all’interpretazione del diritto interno di un solo Stato membro» (come afferma l’Avvocato Generale Walter Van Gerven presentate il 15 settembre 1993, Causa 291/92, Finanzamt Uelzen c. Dieter Armbrecht. par. 6). 100 Come si è visto in precedenza, infatti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia si è appuntata su fattispecie nelle quali sussiste sempre l’esistenza di un sostrato fisico, materiale. 101 Posto che un’assimilazione ha ragion d’essere nella misura in cui si voglia estendere il significato di un termine noto (quello di “bene materiale”) a quello di altro termine ignoto (i.e. bene materiale “assimilato”, poiché altrimenti si finirebbe per svolgere un’equazione con due incognite, giungendo ad un risultato assurdo o impossibile. L’Avvocato Generale Jacobs Conclusioni presentate il 13 aprile 2000, nella Causa C-408/98, Abbey National Plc v Commissioners of Customs and Excise, par. 5 afferma che «Article 5 defines supplies of goods. Under Article 5(1), a supply of goods means the transfer of the right to dispose of tangible property as owner. The remainder of the paragraphs of that article provide,

  • GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE n. 1-2020

    22

    argomentare nel senso che, ai fini della disciplina IVA, un bene “materiale” debba

    esser suscettibile di separazione dal resto della materia, tale da consentire al titolare,

    in ultima istanza, di poter “consumare” il bene102.

    La natura di mera (trascrizione di una) sequenza alfanumerica, potrebbe indurre a

    ritenere che tale separazione e godimento della CV da parte del titolare sia

    impossibile103. Si deve, tuttavia, osservare che il possesso (i.e. la conoscenza) della

    chiave privata assicura l’esclusività (del godimento) della CV104 e la, relativa, facoltà

    di disposizione (mercé annotazione nella blockchain) a favore di terze parti105.

    Anche ammettendo che le CV possano esser ricondotte all’interno della categoria dei

    “beni”, la distinzione fra beni materiali e immateriali resta dirimente, posto che, ex

    art. 25, Dir. 2006/112106, «[u]na prestazione di servizi può consistere, tra l’altro»

    nella «cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo»107.

    essentially, positive definitions of what is or may be considered to be a supply and what is or may be considered to be tangible property. The latter may include, under Article 5(3), certain interests in and rights over immovable property». Cfr., sul tema, le Conclusioni dell’Avvocato Generale Eleanor Sharpston, presentate il 7 marzo 2013, causa C-291/12, Case C‑219/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahrv Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz, par. 21; Conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott, presentate il 15 maggio 2005, causa C-41/04, Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV e a. Staatssecretaris van Financiën, par. 32 e CGUE, sentenza del 17 gennaio 2019, Causa C-712/17, EN.SA. Srl v Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso, par. 24. Cfr., anche, Considerando (2), Direttiva 2003/92/CE ove si afferma che «[l]’elettricità e il gas sono considerati beni ai fini dell’IVA». Nella disciplina interna, l’inclusione delle “energie” all’interno della categoria dei “beni” discende dall’adozione della formula «beni di ogni genere» ex art. 2, comma 1, DPR 633/72 che rinvia a quella civilistica di cui al combinato disposto ex artt. art. 810 e 814 c.c. 102 Tale ricostruzione è, apparentemente, quella cui ineludibilmente si deve giungere declinando la nozione di possesso dell’energia in ragione del possesso di un bene (materiale e tangibile) che consente di (i) produrla o (ii) trasportarla, (iii) conservarla o, infine, (iv) erogarla. In quest’ultimo stadio, l’energia forma oggetto di un “consumo”. Cfr., fra gli altri, A. G. DIANA, La proprietà immobiliare urbana – Tutela civile e penale e risvolti processuali – Tomo I, Milano, 2008, p. 1020 (a commento della sentenza C. Cass. 3 settembre 1993, n. 9312) e R. FERORELLI, Art. 814, in E. Gabrielli (diretto da); Commentario del codice civile, Della Proprietà artt. 810-868, Torino, 2012, p. 82. 103 Si rammenta, infatti, che il wallet non contiene la CV ma la chiave. 104 In questo senso, cfr. F. DE VINCENTIIS, Valute virtuali: aterritorialità non è sinonimo di esenzione, in GT – Riv. giur. trib., 2020, p. 652 la quale afferma «[s]e … la disponibilità dei dati dipende … dalla conoscenza della chiave privata … la detenzione dovrà essere necessariamente collocata, seppur sempre entro criteri di ubicazione astratti, ove si matura la conservazione della chiave». 105 L’impossibilità di replicare la stringa alfanumerica, dal momento che ogni nuovo “blocco” della blockchain è diverso dal precedente, ne determinerebbe la irriproducibilità e la scarsità (data dal numero massimo di CV generabili). 106 Che estende il portato della regola residuale contenuta nell’art. 24 che ricomprende, residualmente, all’interno delle prestazioni di servizi tutte le operazioni che non configurino una cessione di beni. 107 Ritrae indicazioni utili al fine di giungere alla ricostruzione della nozione di “bene” dal combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 del Dpr 633/72, V. FICARI, Profili generali, in V. Ficari (a cura di), Il regime fiscale delle transazioni telematiche, Torino, 2004, pp. 7-8. Cfr., in giurisprudenza, CGUE, sentenza 17 ottobre 2019, Causa C-692/17, Paulo Nascimento

  • R.Scalia, Disciplina IVA delle c.d. criptovalute

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    A tale conclusione potrebbe giungersi ritenendo che le CV rientrino nella nozione di

    «prodotti digitali»108.

    Sul punto non può si può tacere che, con riferimento ai beni immateriali (o

    incorporali) e le c.d. new properties, la tradizionale distin