2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

29
Privacy e data protection: il caso juriswiki 3 giugno 2015

Transcript of 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Page 1: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Privacy e data protection: il caso juriswiki

3 giugno 2015

Page 2: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Agenda

Premessa: privacy e data protecionObblighi del titolare del trattamento di dati personali per una certa finalità (TdDP*F)Il titolare del trattamentoLa finalità del trattamentoObblighi generaliLe linee guida 2 dicembre 2010

Page 3: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Premessa

La privacy è la tutela della nostra vita privata

La data protection è la disciplina del trattamento dei nostri dati personali da parte di un altro soggetto (il titolare del trattamento)

Page 4: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Privacy: palle

Pubblico e privato

Page 5: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Data protection: TdDP*F

TrattamentodiDati Personaliper una certa Finalità

Page 6: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Il titolare del trattamento

Pubblico e privato

Titolare Dati personali

Interessato

Page 7: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Il titolare del trattamento

Art. 4 comma 1 lettera F. La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo [ndr: il soggetto] cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Page 8: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Il titolare del trattamento

Il soggetto che decide

Finalità Modalità

Sicurezza

Page 9: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Il titolare del trattamento

Il caso Costeja.

Page 10: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

La finalità del trattamento

Pubblico e privato

Informazione giuridica

Ragioni di giustizia

Attività giornalistica

Page 11: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

La finalità del trattamento

Pubblico e privato

Informazione giuridica

Ragioni di giustizia

Attività giornalistica

Page 12: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Obblighi del titolare

Pubblico e privato

Titolare Interessato

1. Limitazione (necessarietà e finalità)2. Trasparenza (preventiva e successiva)3. Base legale (consenso)4. Misure di sicurezza

Page 13: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Obblighi del titolare

LimitazioneTrasparenzaBase legaleSicurezza

Page 14: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Tutto questo funziona con riferimento

ad un data base?

ad un super data base (Internet)?

ad una comunità interconnessa ad un super data base (Networked Society)?

Page 15: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

Pubblico e privato

Titolare Interessato

1. Limitazione (necessarietà e finalità)2. Trasparenza (preventiva e successiva)3. Base legale (consenso)4. Misure di sicurezza

Page 16: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

Pubblico e privato

Uffici giudiziari, editori,

chiunque diffonda

provvedimenti giudiziari

Interessato

Page 17: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

Pubblico e privato

Informazione giuridica

Ragioni di giustizia

Attività giornalistica

Page 18: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

Pubblico e privato

Informazione giuridica

Ragioni di giustizia

Attività giornalistica

Page 19: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

1. Procedimento di anonimizzazione ex parte (motivi legittimi) o ex officio (dignità degli interessati, minori, famiglia e stato delle persone)

2. Pubblicazione del provvedimento3. Comunicazione del provvedimento4. Diffusione del provvedimento sia da parte

degli uffici giudiziari sia da parte di terzi

Page 20: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

1. Procedimento di anonimizzazione ex parte (motivi legittimi) o ex officio (dignità degli interessati, minori, famiglia e stato delle persone)

Art. 52 comma 1 TU 196/2003.

Page 21: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

1. Procedimento di anonimizzazione ex parte (motivi legittimi) o ex officio (dignità degli interessati, minori, famiglia e stato delle persone)

Art. 52 comma 2 TU 196/2003.

Page 22: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

1. Procedimento di anonimizzazione ex parte (motivi legittimi) o ex officio (dignità degli interessati, minori, famiglia e stato delle persone)

Art. 52 comma 2 TU 196/2003.

Dignità degli interessati = dati sensibili; dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 26 comma 5 TU 196/2003)

Page 23: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

1. Procedimento di anonimizzazione ex parte (motivi legittimi) o ex officio (dignità degli interessati)

Art. 52 comma 3 TU 196/2003.“In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di …”

Page 24: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

1. Procedimento di anonimizzazione ex parte (motivi legittimi) o ex officio (dignità degli interessati)

Art. 52 comma 4 TU 196/2003.Anche i terzi devono rispettare l’annotazione

Page 25: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

1. Procedimento di anonimizzazione ex parte (motivi legittimi) o ex officio (dignità degli interessati, minori, famiglia e stato delle persone)

Anche in mancanza dell’annotazione.Art. 52 comma 5 TU 196/2003.Art. 734 bis codice penale.

Page 26: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

1. Procedimento di anonimizzazione ex parte (motivi legittimi) o ex officio (dignità degli interessati, minori, famiglia e stato delle persone)

Anche in mancanza dell’annotazione.Art. 52 comma 5 TU 196/2003.

Page 27: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

Casi particolari:- bisogna eliminare tutti i dati che possono

portare all’identificazione dei soggetti protetti, ad esempio i nominativi dei genitori del minore o la scuola da questo frequentata, o l'indirizzo dell'abitazione delle parti processuali.

Page 28: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

Casi particolari:- elenchi, massime, provvedimenti che

comunque riguardano soggetti protetti.

Page 29: 2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazione giuridica

Linee guida 2 dicembre 2010

Art. 52 comma 7 TU 196/2003.

Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.