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Dipartimento Finanza Locale Legge di Stabilità 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” Articolo unico Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni in materia di finanza e fiscalità locale 26 gennaio 2015

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Dipartimento Finanza Locale

Legge di Stabilità 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

Articolo unico

Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni in materia di finanza e fiscalità locale

26 gennaio 2015

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SOMMARIO

1. IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO ............................................................................................................................................................................................................... 4

COMMI 489-500. RIDUZIONE OBIETTIVI PATTO DI STABILITÀ INTERNO ...................................................................................................................................................................................... 4

COMMA 467. ESCLUSIONE DELLE SPESE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA DAL PATTO DI STABILITÀ DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE ........................................................................................ 9

COMMI 479-483. NUOVA DISCIPLINA DELLA REGIONALIZZAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO ............................................................................................................................................... 9

COMMI 484-488. PATTO VERTICALE INCENTIVATO ............................................................................................................................................................................................................. 11

COMMA 502. SISMA EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO: ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI .................................................................................................... 14

2. L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI .......................................................................................................................................................................15

COMMI 505-510, 543. ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI ....................................................................................................................................................................... 15

COMMA 538. DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ENTI LOCALI .............................................................................................................. 17

3. GLI INVESTIMENTI .....................................................................................................................................................................................................................................18

COMMI 503-504. PAGAMENTO RATE MUTUI CON CDP IN SCADENZA NEL 2015 ....................................................................................................................................................................... 18

COMMA 537. RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI DEGLI ENTI LOCALI ............................................................................................................................................................................................... 19

COMMA 539. LIMITI ALL'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ................................................................................................................................................................................................ 20

COMMA 540. FONDO PER IL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI .................................................................................................................... 20

4. LE RIDUZIONI DI RISORSE PER IL 2015 .......................................................................................................................................................................................................21

COMMI 435-436. RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE ......................................................................................................................................................................................... 21

COMMA 451. ESTENSIONE DEI TAGLI EX DL N. 66 DEL 2014 AL 2018 ..................................................................................................................................................................................... 22

COMMA 459. QUOTA DI RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE IN BASE A FABBISOGNI STANDARD E CAPACITÀ FISCALI ...................................................................................................... 22

COMMI 418-420. CONCORSO DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA ....................................................................................... 23

5. LE ENTRATE TRIBUTARIE ...........................................................................................................................................................................................................................25

COMMI 244-245. RENDITA CATASTALE DEGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO ......................................................................................................................................................................... 25

COMMI 448-449. SISMA ABRUZZO: ESENZIONE TASI .......................................................................................................................................................................................................... 25

COMMA 508. IMPOSTA MUNICIPALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO (IMI) .............................................................................................................................................................................. 26

COMMI 662-664. SISMA EMILIA: ESENZIONE IMU ............................................................................................................................................................................................................. 26

COMMA 679. TASI: CONFERMA LIVELLO MASSIMO DI IMPOSIZIONE PER L’ANNO 2015 ............................................................................................................................................................... 27

COMMI 692-693. IMU AGRICOLA: DIFFERIMENTO TERMINE DI VERSAMENTO, RIDUZIONE FSC E ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ................................................................................................... 28

COMMA 637. IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO ............................................................................................................................................................................................................. 29

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COMMA 702. PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE ................................................................................................................................................ 31

6. LA RISCOSSIONE ........................................................................................................................................................................................................................................32

COMMA 642. PROROGA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI ..................................................................................................................................................................................................... 32

COMMI 682-689. DISCARICO DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE ............................................................................................................................................................................................ 32

7. GLI INCENTIVI ALLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI ...................................................................................................................................................................................38

COMMA 450. INCENTIVI ALLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI ................................................................................................................................................................................................. 38

8. DISSESTO E PREDISSESTO ..........................................................................................................................................................................................................................39

COMMI 545-546. NORME RELATIVE AD ENTI IN DISSESTO FINANZIARIO O IN PREDISSESTO .......................................................................................................................................................... 39

9. ALTRE NORME DI NATURA FINANZIARIA ...................................................................................................................................................................................................40

COMMA 154. CINQUE PER MILLE ..................................................................................................................................................................................................................................... 40

COMMA 390. TESORERIA CENTRALE DELLO STATO............................................................................................................................................................................................................... 41

COMMA 395. PROROGA REGIME DI TESORERIA UNICA.......................................................................................................................................................................................................... 41

COMMI 526-530. SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI ................................................................................................................................................................................... 41

COMMA 531. CONTRIBUTO AL COMUNE DI ROMA .............................................................................................................................................................................................................. 43

COMMA 534. CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO ........................................................................................................................................................................................................... 44

COMMA 536. UTILIZZO DEI PROVENTI DI CONCESSIONI EDILIZIE PER SPESE CORRENTI DEI COMUNI ................................................................................................................................................. 44

COMMA 542. PROROGA DELL’INNALZAMENTO DEL LIMITE PER IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA .................................................................................................................................... 44

COMMI 629-630-632-633. SCISSIONE PAGAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) ........................................................................................................................................................................... 44

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1. IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Commi 489-500. Riduzione obiettivi Patto di stabilità interno

489. Al comma 2 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «registrata negli anni 2009-2011 per l’anno 2014 e registrata negli anni 2010-2012 per gli anni dal 2015 al 2018»;

b) alla lettera a), le parole: «, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l’anno 2014, a 17,20 per cento per l’anno 2015 e a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;

c) alla lettera b), le parole: «a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sosti-tuite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l’anno 2014, a 8,60 per cento per l’anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;

d) alla lettera c), le parole: «a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sosti-tuite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l’anno 2014, a 8,60 per cento per l’anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere ridefiniti, su proposta dell’ ANCI e dell’ UPI, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l’obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al presente comma, anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle

Il comma 489 modifica la disciplina del patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, apportando alcune variazioni al comma 2 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Tali interventi determinano, per il periodo 2015–2018, una forte riduzione, del contribuito nominale richiesto agli enti locali mediante il patto: 3.095 milioni di euro per i comuni e 255 milioni di euro in favore delle province.

In particolare,

• è aggiornata la base di calcolo per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario. Per l’anno 2014 la base di calcolo è stata la media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, mentre per gli anni dal 2015 al 2018 il triennio di riferimento è il 2010-2012 (lett. a);

• sono modificati i coefficienti annuali da applicare alla media della spesa corrente per la determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario: 19,25% per l’anno 2014, 17,20% per l’anno 2015 e 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018 per le province; (lett. b);

• per i comuni le percentuali sono pari a 14,07% per l’anno 2014, 8,60% per l’anno 2015 e 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018 (lett. c -d);

inoltre, si prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere ridefiniti, su proposta di Anci e Upi, gli obiettivi di ciascun ente, fermo restando l’obiettivo complessivo del rispettivo comparto. Tale facoltà è prevista anche con riferimento a determinate casistiche indicate nella lett. e: maggiori funzioni delle Città metropolitane, eventi calamitosi, messa in sicurezza delle scuole, funzioni di ente capofila in gestioni associate, oneri straordinari da

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città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all’esercizio della funzione di ente capofila, nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma».

sentenze per espropri. Il decreto deve essere emesso entro il 31 gennaio 2015.

490. Al comma 3 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all’anno 2015 di cui al comma 2 possono essere modificate. A decorrere dall’anno 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell’anno precedente».

Il comma 490 interviene sulle modalità di calcolo del saldo finanziario, inserendo gli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità (da determinare in applicazione della nuova contabilità pubblica) tra le spese che rilevano ai fini del rispetto degli equilibri di Patto. La stessa norma stabilisce che, sulla base dell’ammontare degli accantonamenti effettuati per l'anno 2015, le percentuali per la determinazione dell’obiettivo 2015 potranno essere modificate nel corso dell’anno. A decorrere dall'anno 2016, inoltre, le percentuali da applicare per la determinazione dell’obiettivo sono ridefinite tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

491. Al comma 6-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo accordo fra gli stessi»;

b) al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma sulla base delle istanze» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze».

Il comma 491 precisa che la rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità fra enti capofila ed enti associati avviene solo in presenza di un accordo fra i Comuni interessati. A tal fine, l’ANCI comunicherà al Ministero dell’economia e delle finanze gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi programmatici per ciascun comune coinvolto, come determinati sulla base dell’accordo raggiunto tra gli stessi. Viene così incorporato nella legge il requisito del raggiungimento dell’accordo tra gli enti in gestione associata ed il rispettivo capofila, ai fini della redistribuzione degli oneri derivanti dal Patto, come richiesto da diversi pronunciamenti della Corte dei Conti in occasione della prima applicazione, nel 2014, del dispositivo in questione.

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492. A decorrere dall’anno 2015 non si applicano: a) l’articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; b) il comma 6 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni; c) il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

Il comma 492 abolisce definitivamente il meccanismo della cosiddetta virtuosità introdotto dall’articolo 20, comma 2, 2-bis e 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, che redistribuiva tra i singoli enti appartenenti ad un determinato comparto gli obiettivi finanziari con effetti di minore incidenza dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti.

493. Il comma 17 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è abrogato.

Il comma 493 sopprime il cosiddetto “patto regionale integrato”, disciplinato dall’articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, che prevedeva la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio.

494. Al comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,» sono soppresse; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo prece-dente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.».

I commi da 494 a 496 introducono disposizioni volte a snellire la procedura per l'aggiornamento dei termini e dei prospetti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali. In particolare, il comma 494 sostituisce il termine di 30 giorni per la comunicazione delle informazioni necessarie al monitoraggio del patto di stabilità relativamente al primo semestre, con il nuovo termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo decreto in Gazzetta Ufficiale. È confermata, invece, la tempistica già in vigore per il secondo semestre.

495. Al comma 32 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze».

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496. Al comma 27 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze».

497. All’articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, all’alinea, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni» e le parole: «e per 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni»; b) al comma 5-bis, le parole: «Rilevano ai fini dell’esclusione prevista dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’esclusione di cui alla lettera a) del comma 5 rilevano»; c) al secondo periodo del comma 6, le parole: «precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «precedente e i comuni e le province comunicano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015,»

Il comma 497 riduce, per il 2015, a 40 milioni di euro l’importo in favore degli enti locali per finanziare l’esclusione dal patto di stabilità di pagamenti relativi a debiti in conto capitale, che viene inoltre riferito ai soli enti locali.

Tale importo ammontava, nel decreto “Sblocca Italia”, a 100 milioni di euro, con riferimento però al complesso degli enti territoriali (comuni, province e regioni).

498. Al comma 23 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «di nuova istituzione.» sono aggiunte le seguenti: «Il presente comma non si applica alle città metropolitane e alle province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall’anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell’ultimo triennio disponibile.».

Il comma 498 disciplina l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno dei comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011. Per tali enti è prevista l’applicazione delle regole del patto a decorrere dal quinto anno successivo alla loro istituzione.

Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell’ultimo triennio disponibile.

Viene inoltre esplicitata l’esclusione delle Città metropolitane e delle Province oggetto del riordino istituzionale dalla nozione di enti “di nuova istituzione”.

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499. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 498, lettera b), del presente articolo, pari a 0,3 milioni di euro per l’anno 2015, a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 14,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il comma 499 finanzia l’esclusione dal Patto degli enti di nuova istituzione compensandone gli effetti finanziari in termini di maggior fabbisogno ed indebitamento netto mediante l’utilizzo di fondi statali.

500. Il comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «122. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo speri-mentale di riequilibrio nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L’importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall’applicazione della predetta sanzione».

Il comma 500 modifica marginalmente il sistema di premialità previsto in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno nell’anno precedente, ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

Nel dettaglio, è introdotta la previsione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e senza la necessità di raggiungere un’intesa, definisce criteri e modalità per la distribuzione della premialità.

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Comma 467. Esclusione delle spese per l’edilizia scolastica dal patto di stabilità delle Province e delle Città Metropolitane

467. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il

comma 14-ter è inserito il seguente:

«14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per l’anno 2016, le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. Gli enti beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 1º marzo 2015 ».

Il comma 467 dispone l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2015 e 2016 delle spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane in tali anni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nello specifico, è modificato l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012), relativo alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, in cui viene inserito il comma 14-quater. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo per ciascun ente dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 1° marzo 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Una simile deroga dal patto di stabilità è già vigente per i comuni (articolo 31, comma 14-ter, della legge n. 183 del 2011), con riferimento alle spese sostenute da tali enti per interventi di edilizia scolastica negli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati (deroga introdotta dall’articolo 48, comma 1, del D.L. n. 66 del 2014).

Commi 479-483. Nuova disciplina della regionalizzazione del Patto di stabilità interno

479 A decorrere dall’anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.

Il comma 479 sancisce, a partire dall’anno 2015, l’inapplicabilità dei commi 138-142 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010, prefigurandosi nei commi successivi una nuova disciplina in materia di regionalizzazione del Patto di stabilità interno (escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i rispettivi enti locali). In ogni caso, sono fatti salvi per il biennio 2015-2016 gli effetti finanziari derivanti dalla precedente applicazione dei commi soppressi.

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480 Le regioni di cui al comma 479 possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa e, per la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, mediante la riduzione dell’obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all’articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 480 adegua i precedenti meccanismi dei Patti regionali verticale e orizzontale alla sostituzione, nel campo della finanza regionale, dei precedenti obiettivi programmatici in termini di nuovi obiettivi di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione medesima. Fanno eccezione la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, per le quali il rispetto dell’obiettivo complessivo a livello regionale mantiene un suo riferimento nella variazione dell’obiettivo in termini di competenza eurocompatibile rimasto in capo alle stesse Regioni.

481 Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 480, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all’Unione delle province d’Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 481 riprende nella sostanza la precedente disciplina inerente alla regionalizzazione del Patto di stabilità interno, riproponendo criteri e modalità della precedente legislazione di riferimento. Per quanto concerne la tempistica, invece, è individuata nel 15 aprile la data entro a quale gli enti locali possono comunicare gli spazi finanziari che intendono acquisire per sostenere pagamenti in conto capitale, ovvero cedere in favore di altri enti per le medesime finalità. Sulla base di tali informazioni, entro il 30 aprile le regioni provvedono a comunicare agli enti locali interessati e al Ministero dell’economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

482 Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale. La Regione siciliana e le

Il comma 482 prevede un secondo step della regionalizzazione del Patto di stabilità interno disciplinata al comma precedente. In particolare, è individuata nel 15 settembre la data entro cui gli enti locali possono comunicare gli spazi finanziari che intendono acquisire per sostenere pagamenti in conto capitale, ovvero cedere in favore di altri enti per le medesime finalità. Sulla base di tali informazioni, entro il 30 settembre le regioni provvedono a comunicare agli enti locali interessati e al Ministero dell’economia e delle finanze gli elementi

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regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all’articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

483 Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

Il comma 483 conferma il precedente meccanismo di recupero biennale, sia in attivo che in passivo, degli spazi finanziari ceduti o acquisiti negli anni precedenti attraverso gli strumenti della regionalizzazione del Patto di stabilità interno.

Commi 484-488. Patto verticale incentivato

484. Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell’importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all’83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 481, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

Il dispositivo previsto dal comma 484 ripristina il Patto regionale incentivato che risultava abolito nella prima versione della Legge di Stabilità. La norma è molto simile a quanto già sperimentato nel triennio 2012-2014. In particolare:

• è attribuito un contributo pari a 1 miliardo. di euro alle Regioni (RSO, Isole e Friuli Venezia Giulia), da destinare all’estinzione anticipata del proprio debito. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio regionale;

• il contributo è ripartito tra le Regioni secondo quanto indicato nella Tabella A allegata alla Legge di stabilità stessa. Il riparto può essere rimodulato mediante accordo tra le Regioni stesse da sancire in

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province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai comuni. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed è destinato dalle regioni all’estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015;

• il contributo è condizionato alla cessione ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane del proprio territorio di un ammontare di spazi di Patto pari a 1,2 miliardi di euro (1 mld / 83,33%), utilizzabili esclusivamente per il pagamento di debiti commerciali di parte capitale maturati al 30 giugno 2014;

• la percentuale di riparto degli spazi finanziari tra gli enti locali è pari al 25% per Province e Città metropolitane (300 milioni in valore assoluto) e al 75% per i Comuni (per 900 milioni).

485. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2015, le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Resta confermato il termine del 30 aprile entro il quale le Regioni, a seguito dell’applicazione del Patto verticale incentivato, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

486. La regione che, ai sensi del comma 484, autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa; la Regione siciliana e la regione Friuli Venezia Giulia riducono, per pari importo, il tetto di spesa eurocompatibile di cui all’articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 486 conferma il meccanismo di funzionamento del patto verticale incentivato, prevedendo che la regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare l’obiettivo programmatico del Patto deve, conseguentemente, migliorare il proprio obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa di un ammontare di pari importo. Le Regioni a statuto speciale, eventualmente interessate all’implementazione di tale meccanismo, devono invece ridurre il proprio tetto di spesa eurocompatibile di un importo pari al peggioramento dei saldi obiettivo autorizzato in favore dei propri enti locali.

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487. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2014, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.000.000.000 di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 484. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

488. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 484 a 487, pari a 10,5 milioni di euro per l’anno 2015, a 10,2 milioni di euro per l’anno 2016, a 9,9 milioni di euro per l’anno 2017 e a 9,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

I commi 487 e 488 individuano le risorse per il finanziamento dell’incentivazione (1 mld. di euro reperiti tra le disponibilità statali in conto residui) e per la copertura dei maggiori oneri (circa 10 mln. di euro annui), posti a carico del bilancio dello Stato.

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Comma 502. Sisma Emilia Romagna, Lombardia e Veneto: esclusione dal patto di stabilità delle erogazioni liberali

502. È disposta l’esclusione dal patto di stabilità interno, per l’anno 2015, delle spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L’ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il comma 502 disciplina l’esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dai comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 avvenuti in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, finanziate da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati ed imprese per fronteggiare la ricostruzione. L’esclusione di tali spese dal vincolo del patto di stabilità ammonta complessivamente a 5 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro a favore dei comuni dell’Emilia Romagna, e 0,5 milioni di euro per i comuni della Lombardia e 0,5 milioni di euro per i comuni del Veneto.

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2. L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Commi 505-510, 543. Armonizzazione contabile degli enti territoriali

505. All’articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole: «, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale,» sono soppresse.

Il comma 505 modifica l’articolo 3, comma 7, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011, stabilendo che, in sede di cancellazione dei residui attivi e passivi – cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015 – le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 devono ricomprendere anche quelli relativi alla politica regionale unitaria- cooperazione territoriale.

506. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell’anno 2014, nell’ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria-cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011».

Il comma 506, aggiunge il comma 4-bis all’articolo 3 del D.Lgs. n. 118, che dispone che le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, nell’ambito del riaccertamento ordinario da effettuare nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria-cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario eseguito ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.

507. All’articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle parole: «La copertura» sono premesse le seguenti: «Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 15,»;

b) la parola: «2017» è sostituita dalle seguenti: «2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti

Il comma 507 modifica il comma 17 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 118, precisando che, nelle more di emanazione del D.P.C.M. di definizione delle modalità e dei tempi di copertura dell’eventuale disavanzo, per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012 la copertura dell’eventuale relativo disavanzo potrà essere effettuata fino al 2042 (anziché 2017). Per gli enti locali coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato, invece, il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2014, tale termine è posto all’anno 2043.

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coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2014».

La norma consente quindi anche per gli enti sperimentatori una più ampia diluizione nel tempo degli effetti del riaccertamento straordinario dei residui richiesto dalla riforma della contabilità (cfr. comma 538).

509. Al paragrafo 3.3 dell’allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo.» sono inserite le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l’ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all’articolo 36, e al 55 per cento, se l’ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanzia-mento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all’85 per cento e dal 2019 l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo».

Il comma 509 introduce una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2015, così come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011. In particolare, si prevede che nel 2015 la quota dell’accantonamento da stanziare in bilancio si riduce ad almeno il 36% dell'importo quantificato nell’apposito prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato al bilancio di previsione. Tale quota è invece pari al 55% per gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione. Nel 2016 la soglia minima di stanziamento di bilancio riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità sale al 55% dell’accantonamento per tutti gli enti locali. Nel 2017 tale soglia viene fissata al 70% e nel 2018 all'85%. A decorrere dal 2019 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

510. All’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le entro il 31 luglio di ogni anno e» è inserita la seguente: «deliberano»;

b) al comma 8, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

Il comma 510 modifica l’articolo 151 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), nei suoi commi 1 e 8. Il comma 1 specifica che i comuni, oltre a presentare il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno, deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (nel testo vigente non figura il termine “deliberano” e quindi il bilancio di previsione viene “presentato” entro il 31 dicembre). Il comma 8 posticipa dal 31 luglio al 30 settembre il termine per l’approvazione del bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate.

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Comma 538. Disavanzo di amministrazione a seguito di riaccertamento straordinario dei residui enti locali

538. All’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come da ultimo modificato dai commi 505, 506 e 507 del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15:

1) al primo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta » sono soppresse;

2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti:

«Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all’anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1º gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l’importo dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell’entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo»;

b) al comma 16, alinea:

1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non più di 30 esercizi a quote costanti»;

2) al secondo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» sono soppresse.

Il comma 538, recependo una proposta Anci, introduce alcune modifiche alla disciplina in tema di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015 in conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui, nell’ambito delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118 del 2011. In particolare:

• è modificato il comma 15, prevedendo l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in luogo di un DPCM per la definizione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014;

• è rinviata ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione di tempi e modalità per l’acquisizione delle informazioni riguardanti il maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 al fine dell’emanazione del decreto per la definizione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo. I tempi di copertura sono definiti sulla base della dimensione effettiva del maggiore disavanzo risultante dai rendiconti delle regioni e dai conti consuntivi secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non dovessero trasmettere le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo sono tenuti ad effettuare il ripiano secondo la tempistica più breve prevista dal decreto concernente la disciplina definitiva delle modalità e dei tempi del ripiano;

• è modificato il comma 16 estendendo a 30 esercizi finanziari, rispetto agli attuali 10 esercizi, il periodo temporale massimo per ripianare l’eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

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543. Gli enti locali che sperimentano l’applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull’ordinamento finanziario degli enti locali.

Il comma 543, recependo una proposta Anci, consente agli enti locali che sperimentano l’applicazione delle nuove regole in materia di contabilità (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) di sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte relative al bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull’ordinamento finanziario degli enti locali.

3. GLI INVESTIMENTI

Commi 503-504. Pagamento rate mutui con Cdp in scadenza nel 2015

503. Il pagamento delle rate scadenti nell’esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5 milioni di euro per l’anno 2015, a6milioni di euro per l’anno 2016 e a 6milioni di euro per

Il pagamento delle rate scadenti nel 2015 dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, sono posticipate di due anni, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I mutui oggetto dalla disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e che sono stati trasferiti dalla Cassa DD.PP. al Ministero dell’economia e delle finanze.

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l’anno 2017, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente versate all’entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni. 504. All’articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «all’ anno immediatamente successivo » sono sostituite dalle seguenti: « al secondo anno immediatamente successivo » e le parole: « 5,3 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 milioni di euro per l’anno 2015 e 6milioni di euro per l’anno 2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all’ articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato »

Il comma dispone il posticipo di un anno del pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Comma 537. Rinegoziazione dei mutui degli enti locali

537. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento.

Consente ai Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane e isolane e Unioni di Comuni di rinegoziare mutui, anche se già rinegoziati, per una durata massima di 30 anni dal perfezionamento della nuova rinegoziazione.

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Comma 539. Limiti all'indebitamento degli enti locali

539. All’articolo 204, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «e l’8 per cento, a decorrere dall’anno 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «l’8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall’anno 2015,».

Il limite all’indebitamento di cui all’articolo 204 del Tuel, a partire dal 2015 passa dall’8% al 10%.

Comma 540. Fondo per il contributo in conto interessi per operazioni di indebitamento degli enti locali

540. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’interno è istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, fina-lizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell’anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalità e criteri per l’erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo.

E’ previsto un contributo in conto interessi ai Comuni, alle Province e alla Città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nel 2015, il cui ammortamento decorra dal 2016.

Il Fondo sarà di 125 milioni nel 2016 e di 100 milioni a decorrere dal 2017 e fino al 2020. Verrà emanato entro il 28 febbraio 2015, un decreto ministeriale che stabilirà le modalità applicative.

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4. LE RIDUZIONI DI RISORSE PER IL 2015

Commi 435-436. Riduzione Fondo di solidarietà comunale

435. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2015.

Il comma 435 stabilisce, a decorrere dall’anno 2015, la riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per un importo pari a 1.200 milioni di euro annui. Si ricorda che le riduzioni aggiuntive già previste da norme vigenti per il 2015 ammontano a 288 mln. di euro, cui viene ad aggiungersi l’ulteriore taglio (1,2 mld. di euro) previsto nel ddl di stabilità 2015.

Nel corso del 2014 sono state disposte riduzioni strutturali (cioè con effetto anche sugli anni successivi per 547 mln. di euro (dl 66 e riduzione di 171 mln. connessa alla revisione dell’IMU 2013).

Rispetto alla prima versione della norma, la riduzione non è più vincolata alla diminuzione delle spese correnti di ciascun Comune.

436. Per l’anno 2015, fermo restando l’obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435, la riduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi:

a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;

b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell’Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con

Il comma 436 stabilisce che, ferma restando la riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale prevista per l'anno 2015 (1.200 milioni di euro), la decurtazione è ridotta al 50% per i comuni colpiti da eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (2012), Abruzzo (2009) e nelle province di Lucca e Massa Carrara (2013).

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decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009;

c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013.

Comma 451. Estensione dei tagli ex dl n. 66 del 2014 al 2018

451. All’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»; b) ai commi 2, 8 e 9, le parole: «al 2017» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «al 2018».

Il comma 451 estende anche al 2018 il contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica delle province, delle città metropolitane e dei comuni previsto dal decreto legge n. 66 del 2014. Tale contributo è pari a 585,7 milioni di euro per province e città metropolitane e a 563,4 milioni di euro per i comuni.

Comma 459. Quota di riparto del Fondo di solidarietà Comunale in base a Fabbisogni Standard e capacità fiscali

459. All’articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 per cento».

Il comma 459 modifica l'articolo 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012, innalzando dal 10% al 20% la quota del Fondo di solidarietà comunale spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario, da ripartire sulla base delle dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali.

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Commi 418-420. Concorso delle Province e delle Città Metropolitane al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

418. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bi-lancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l’ammontare complessivo del contributo dei periodi prece-denti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore – SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, è stabilito l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

Il comma 418 dispone che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Conseguentemente ciascuna provincia e città metropolitana, ad esclusione di quelle province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014 e fermo restando l'ammontare complessivo del contributo, versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa.

L’ ammontare della riduzione della spesa corrente che i predetti enti devono conseguire e del corrispondente versamento, è stabilito con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà tere conto “anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard”.

419. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 154, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all’atto del riversa-mento del relativo gettito alle medesime pro-vince e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell’imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui

Il comma 419 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate, in caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418 entro il 30 aprile di ciascun anno, provvede al recupero delle relative somme nei confronti degli enti interessati con le seguenti modalità:

• a valere sui versamenti dell’ imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (ad esclusione dei ciclomotori);

• a valere sui versamenti dell’ imposta provinciale di trascrizione le cui modalità sono stabilite con decreto ministeriale.

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versamenti dell’imposta provinciale di trascrizione, con modalità de-finite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-stero dell’interno. 420. A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario, è fatto divieto:

a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell’edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito di procedure di mobilità;

d) di acquisire personale attraverso l’istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, e successive modificazioni;

g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Il comma 420 individua una serie di divieti che le province delle regioni a statuto ordinario devono osservare a decorrere da 1° gennaio 2015:

• ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni istituzionali (edilizia scolastica, strade provinciali e connessa circolazione stradale, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza);

• effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

• procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità;

• acquisire personale attraverso l'istituto del comando e prorogare i comandi in corso oltre la naturale scadenza;

• attivare rapporti di lavoro per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica e mediante incarichi a contratto;

• instaurare rapporti di lavoro flessibile o attribuire incarichi di studio e consulenza.

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5. LE ENTRATE TRIBUTARIE

Commi 244-245. Rendita catastale degli immobili ad uso produttivo

244. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi ».

245. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 244, non sono prese in considerazione dagli uffici dell’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.

Per la determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, appartenenti alle categorie catastali D ed E, si applica la metodologia di calcolo contenuta nella circolare dell’Agenzia del territorio n.6 del 30 novembre 2012, che include nel calcolo della rendita anche le installazioni connesse od incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi, come gli altiforni, le pese, carri ponte, ascensori.

Di conseguenza, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni contenute nella circolare n. 6 del 2012.

Commi 448-449. Sisma Abruzzo: esenzione Tasi

448.I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, dal 2015, dall’applicazione della Tasi di cui all’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione ed all’agibilità dei fabbricati stessi.

Il comma 448 prevede l’esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L’esenzione, decorrente dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi.

Si evidenzia che per i fabbricati ubicati nelle zone dell’Emilia colpite dal sisma del 2012 non è stata prevista analoga disposizione.

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449. Alla copertura degli oneri di cui al comma 448, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Alla copertura degli oneri di cui al comma 448, pari a 500.000 euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sulle risorse del “Fondo per interventi strutturali di politica economica” (istituito dall’art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004).

Comma 508. Imposta municipale della Provincia di Bolzano (IMI)

508. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 ».

La disciplina sancita dall’articolo 14, comma 1 del d.lgs n.23 del 2011 modificato dalla legge 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), prevede - ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni - la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il comma 508 estende l’applicazione della suddetta disposizione anche all’IMI (imposta municipale immobiliare) istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano, in base al proprio Statuto.

Commi 662-664. Sisma Emilia: esenzione IMU

662. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 30 giugno 2015 ».

Il comma 662 prevede la proroga al 30 giugno 2015 dell’esenzione IMU contemplata dal dl n.74 del 2012, per i fabbricati inagibili delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, inizialmente fissata al 31 dicembre 2014.

663. Ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari, la regione Emilia-Romagna, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede entro il 30 marzo 2015 al monitoraggio degli aventi diritto all’esenzione di cui al comma 662.

Al fine di verificare l’effettiva platea degli aventi diritto alla suddetta esenzione, la Regione Emilia Romagna, d’intesa con Il Ministero dell’economia, provvede al monitoraggio dei soggetti interessati, entro il 30 marzo 2015.

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664. Alla copertura degli oneri di cui al comma 662, pari a 13,1 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’esenzione IMU di cui al precedente comma 662, pari a 13,1 mln di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Comma 679. Tasi: conferma livello massimo di imposizione per l’anno 2015

679. All’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: « Per il 2014 » sono inserite le seguenti: « e per il 2015 »;

b) nel terzo periodo, le parole: « Per lo stesso anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli stessi anni 2014 e 2015 ».

Il comma 679 conferma per il 2015 del livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per il 2014 (2,5 per mille).

Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi all’ aliquota massima della TASI ed alle aliquote massime di TASI e IMU per gli “altri immobili”, per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra Abitazione principale ed Altri immobili a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure, “tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili”. Si ritiene opportuno ricordare che la norma non vincola il Comune all’integrale utilizzo del gettito da maggiorazione “straordinaria” dell’aliquota al finanziamento delle detrazioni (o delle altre agevolazioni) da introdurre per l’abitazione principale. Per un approfondimento della questione si rimanda alla pubblicazione “Il Bilancio 2014” disponibile all’indirizzo internet http://www.fondazioneifel.it/studi-ricerche-ifel/item/2177-il-bilancio-2014

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Commi 692-693. IMU agricola: differimento termine di versamento, riduzione FSC e accertamento convenzionale

692. Il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell’approvazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’articolo 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

Il comma 692 posticipa il termini per il versamento dell’IMU 2014 sui terreni agricoli (ex montani) non più oggetto di esenzione, al 26 gennaio 2015.

Sul tema è opportuno ricordare che l’articolo 4, comma 5-bis del dl n.16 del 2012, da ultimo modificato dall’art. 22 del D. L. n. 66 del 2014, prevede una revisione, da effettuare con apposito decreto interministeriale, a decorrere dallo stesso anno 2014, delle disposizioni di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli di cui alla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dalla citata disposizione, emanato di concerto con i ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell'Interno il 28 novembre 2014, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2014.

La disposizione contenuta nel co. 692 in esame prevede, innanzitutto, uno slittamento del termine di versamento dell’IMU relativa al 2014 per i contribuenti proprietari dei terreni non più oggetto di esenzione, opportunamente introdotto anche a seguito della richiesta dell’ANCI, poiché il decreto in questione è stato pubblicato a ridosso della data del 16 dicembre 2014, termine di scadenza del versamento dell’IMU.

La stessa norma dispone poi che l’imposta dovuta sui terreni non più esenti, deve essere calcolata ad aliquota base (0,76%) salvo che non siano state approvate specifiche aliquote dagli enti per i terreni agricoli.

Si ricorda inoltre che lo stesso art. 4, co.5-bis ha riconosciuto l'esenzione dall'IMU ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina. A compensazione di tale esenzione disciplinata per legge, il legislatore ha previsto che con ulteriore apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali

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ricadono i terreni in questione, non situati in zone montane o di collina, ai quali è comunque riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Ad oggi il decreto non è ancora stato emanato.

Si segnala infine che il decreto interministeriale del 28 novembre è stato sospeso con decreto 22 dicembre 2014 del TAR del Lazio, a seguito del ricorso proposto da alcune ANCI regionali, e che la sospensione opera fino al 21 gennaio 2015, data in cui è stata fissata la trattazione collegiale sull’istanza di sospensione.

693. I comuni, in deroga all’articolo 175 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto ministeriale di cui al citato articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell’assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 5-bis, in deroga all’articolo 175 del citato testo unico, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.

Con la disposizione in esame i Comuni, in deroga all’articolo 175 del Tuel, accertano convenzionalmente sul bilancio 2014, gli importi a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal Decreto ministeriale del 28 novembre2014, a fronte della riduzione corrispondente dell’assegnazione da Fondo di solidarietà. Per i Comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU, è previsto l’accertamento convenzionale dell’entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale, a compensazione del minor gettito IMU, per il medesimo esercizio 2014.

Comma 637. Il nuovo ravvedimento operoso

637. Per realizzare le finalità di cui ai commi 634, 635 e 636, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «Salva l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»; b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1:

L’art. 1 comma 637 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), interviene a modificare la disciplina sul ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, introducendo ulteriori quattro ipotesi, dettagliate nelle nuove lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater). All’articolo 13 viene aggiunto anche il nuovo comma 1-bis, il quale dispone che “le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate”. Ai tributi comunali sarebbero quindi applicabili le ipotesi di cui alle lettere a-bis) e b-quater). Si osserva in proposito che quest’ultima tipologia di ravvedimento risulta pressoché inapplicabile ai

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1.1) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore»; 1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. 1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto

tributi comunali, salvo che in casi residuali e per decisione autonoma dell’ente, come si dirà nel seguito di questa nota. Risulta, pertanto, applicabile in modo generalizzato ai tributi comunali la sola ipotesi di cui alla lettera a-bis). La disposizione fa riferimento ad un termine di 90 giorni collegato o alla data di presentazione della dichiarazione o, nel caso in cui la disciplina tributaria non preveda una dichiarazione periodica, alla data in cui doveva essere effettuato il versamento. Sul tema, si ritiene anzitutto opportuno far presente che, diversamente da quanto ritenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze nella Risoluzione n. 1/DF del 29 aprile 2013, in tema di tributi locali (nello specifico Imu e Tasi), l'obbligo dichiarativo deve essere assolto solo in occasioni circostanziate e ben precise ovvero qualora intervengano variazioni specifiche inerenti il possesso, la detenzione degli immobili, o ancora modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo. A tal fine quindi, con riferimento ai citati tributi, un'interpretazione sistematica e coordinata della nuova disposizione, riporta necessariamente alla circostanza di far decorrere la specifica ipotesi di cui alla lettera a-bis) dell'articolo 13 d.lgs. 472/1997, unicamente con riferimento al termine dei 90 giorni decorrenti dal momento della scadenza di pagamento del tributo. Si ritiene infatti che la dichiarazione IMU, così come quella TASI, non può considerarsi dichiarazione periodica, in quanto non sussiste alcun obbligo normativo alla sua ripresentazione, nel caso in cui gli elementi che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta non abbiano subito modifiche. Si tratta pertanto di dichiarazione episodica, che va presentata peraltro solo in determinate ipotesi precedentemente richiamate ed ampiamente esemplificate nelle istruzioni ministeriali al modello dichiarativo. In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione della posizione debitoria da parte dei contribuenti, non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento da parte dei Comuni.

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del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento»; c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 5: 1.1) al comma 1, lettera c), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse; 1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati; 2) l'articolo 5-bis è abrogato; 3) all'articolo 11: 3.1) al comma 1, lettera b-bis), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse; 3.2) il comma 1-bis è abrogato; 4) all'articolo 15, il comma 2-bis è abrogato.

Per una trattazione approfondita del tema, si rimanda alla Nota Ifel del 19 gennaio 2015 sul nuovo ravvedimento operoso, disponibile all’indirizzo internet http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/2328-nota-ifel-sul-nuovo-ravvedimento-per-i-tributi-comunali.

Comma 702. Partecipazione dei Comuni alle attività di contrasto all’evasione fiscale

702. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è determinata nel 55 per cento.

Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota devoluta ai Comuni del maggior gettito riscosso a seguito dell'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, è pari al 55%. Con la L. n. 138/2011, la quota di compartecipazione comunale era stata invece prevista, per gli anni 2012, 2013 e 2014, nella misura del 100%.

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6. LA RISCOSSIONE

Comma 642. Proroga riscossione degli enti locali

642. Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2015 ».

Nelle more di una più ampia revisione del sistema della riscossione locale, i Comuni possono continuare ad avvalersi fino al 30/6/2015 dei medesimi soggetti attualmente affidatari della riscossione delle entrate locali.

Commi 682-689. Discarico dell'agente della riscossione

682. All’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell’anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa»;

b) al comma 2:

1) la lettera b) è abrogata;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità

I commi da 682 a 689 introducono nuove procedure in materia di discarico dei ruoli e di comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione, che da un lato modificano le procedure per le comunicazioni di discarico, dall’altro riducono i tempi e le possibilità di controllo da parte degli enti impositori. È mantenuto fermo il termine di trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità (il terzo anno successivo a quello di consegna del ruolo), ma è introdotta la nuova comunicazione di inesigibilità “informativa”, relative alle poste che, pur non potendosi considerare inesigibili, sono difficilmente riscuotibili in quanto interessate da procedure esecutive o concorsuali, ovvero da contenzioso pendente o dilazioni di pagamento. Per tali comunicazione è prevista un’integrazione entro il 31 dicembre dell’anno di chiusura delle attività in corso. È abrogata la disposizione che prevedeva come causa di diniego del diritto al discarico la mancata comunicazione annuale dello stato della riscossione dei ruoli consegnati in uno stesso mese. È confermata, in generale, come causa di perdita del diritto al discarico, la mancata comunicazione delle inesigibilità entro i nuovi termini di legge, che, come di dirà, risultano differenziati per ogni singola annualità di consegna dei

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prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge»;

3) alla lettera e), dopo le parole: «esito della procedura» sono aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l’azione di recupero»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l’ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l’attività di controllo ai sensi dell’articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore»;

d) al comma 6: 1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le seguenti: «, entro centoventi giorni,»; 2) le parole: «trenta giorni dalla richiesta » sono sostituite dalle seguenti: «tale termine»;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. L’ente creditore adotta, nelle more dell’eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l’agente della riscossione».

ruoli antecedenti al 2013. Il termine per la formazione del “silenzio assenso” al discarico (“discarico automatico”) è ridotto da tre anni a due anni, decorrenti dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della trasmissione della comunicazione, mentre la norma previgente faceva decorrere il termine triennale dalla data di consegna di ogni singola comunicazione di inesigibilità. È inserito il nuovo temine di centoventi giorni entro il quale l’ente creditore può richiedere informazioni, ai fini dell’attività di controllo, ed è dilatato da trenta a centoventi giorni il termine entro il quale l’agente della riscossione deve fornire le informazioni, a pena della perdita del diritto al discarico.

683. L’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli). –

1. Il competente ufficio dell’ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all’agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell’articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell’articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del pro-cedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della

L’art. 20 del Dlgs. n. 112 del 1999 è integralmente sostituito. La nuova procedura appare molto più macchinosa e penalizzante per l’ente creditore, essendo ora previsto la notifica dell’avvio del procedimento di verifica e la chiusura dello stesso, a pena di decadenza, entro un termine ben prefissato.

L’ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell’azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo, di norma effettua il controllo in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.

Le condizioni per la definizione agevolata da parte dell’Agente della riscossione

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documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all’agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L’atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l’esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell’attività. Decorso tale termine, l’ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osserva-zioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all’agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l’espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.

2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall’ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell’azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.

3. Se l’agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell’articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediata-mente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l’agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell’importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all’articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall’ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall’agente della riscossione è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.

sono riscritte (comma 4).

In caso di diniego di discarico, l’Agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell’importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese, se già rimborsate dall’ente creditore.

Se non si procede alla definizione agevolata, l’Agente della riscossione può ricorrere alla Corte dei conti.

Se non si procede né alla definizione agevolata né alla proposizione del ricorso, la somma dovuta dall’Agente della riscossione è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese.

Il comma 5 esclude dalle procedure di definizione agevolata ii crediti relativi ad entrate erariali soggiacenti a vincoli europei.

Anche la procedura di “reiscrizione a ruolo” è modificata. In particolare (comma 6), mentre per i crediti comunali la precedente disciplina prevedeva che ciascun comune determinava autonomamente i criteri sulla base dei quali i propri uffici dovevano provvedere alla reiscrizione delle quote discaricate, ora la reiscrizione, da effettuare entro il termine di prescrizione decennale, è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale che stabilisca le modalità di affidamento di tali somme.

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5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall’Agenzia delle dogane e dei mono-poli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall’agente della riscossione è pari all’importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.

6. L’ente creditore, qualora nell’esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In tal caso, l’azione dell’agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione previsto dall’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

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684. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell’anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono regolate le modalità per l’erogazione dei rimborsi all’agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall’anno 2000 all’anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.

Il comma 684 detta regole di chiusura relative ai ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2014, stabilendo, innanzitutto, che anche in caso di cessazione della riscossione da parte di Equitalia, la riscossione dei ruoli già consegnati continuerà ad essere effettuata dalla stessa Equitalia.

Permi ruoli consegnati nel corso del 2014 si applica la norma a regime e le comunicazioni di inesigibilità devono essere presentate entro il 31 dicembre 2017.

Per i ruoli consegnati dal 2000 al 2013 è prevista la consegna “annuale a ritroso” a decorrere dal 2018. Ciò implica che nel 2018 saranno consegnate ai Comuni le comunicazioni relative al solo anno 2013, nel 2019, quelle relative al 2012, per arrivare nel 2031 alle comunicazione relativa ai ruolo consegnati nel 2000.

L’obiettivo è quello di anticipare la lavorazione delle cartelle più recenti, che possono ancora produrre gettito, rinviando ad un momento successivo quelle risalenti nel tempo il cui rischio di inesigibilità è più elevato. Va tuttavia osservato che l’invio di comunicazioni di inesigibilità dopo 31 anni rende sostanzialmente impossibile ogni intervento di facilitazione della riscossione residua.

685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un’apposita istanza al Ministero dell’economia e delle finanze. A seguito dell’eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all’entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 685 dispone l’accollo a carico dello Stato degli oneri di gestione che i Comuni avrebbero dovuto pagare ad Equitalia, in termini di rimborso delle spese sostenute dal concessionario, per le cartelle non riscosse relative ai ruoli 2000-2013. L’importo stimato è pari a complessivi 150 milioni di euro.

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686. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 684, l’agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.

Il comma conferma la legittimazione di Equitalia alla riscossione dei ruoli consegnati anche dai soggetti che hanno cessato o cessano di avvalersi di essa.

687. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il controllo di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684.

Il comma stabilisce che le novità recate dalla legge di stabilità 2015 si applicano anche alle comunicazioni di inesigibilità presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

688. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.

Il comma stabilisce che il controllo sull’operato del concessionario, al fine dell’eventuale diniego del diritto al discarico, non può essere operato per quote di valore inferiore o pari a 300 euro.

Anche in questo caso è prevista l’esclusione per le quote di tributi erariali soggette a vincolo europeo.

689. All’articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015».

La norma pospone al 2015 la decorrenza dell’applicazione di nuovi criteri direttivi per l’attività di riscossione svolta da Equitalia, con l’intervento del “Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo” istituito dalla legge di Stabilità per il 2013 (commi 531-534)

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7. GLI INCENTIVI ALLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI

Comma 450. Incentivi alle Unioni e fusioni di Comuni

450. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:

a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell’anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;

b) dopo il comma 31-quater dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente: «31-quinquies. Nell’ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l’invarianza della spesa complessivamente considerata»;

c) il contributo di 5 milioni di euro previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, ad incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l’esercizio associato delle funzioni.

Il comma 450, aggiunto dalla Camera dei deputati, introduce una serie di disposizioni in favore delle unioni e fusioni di comuni. In particolare,

• la lett. a) prevede che ai comuni nati da fusione con un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione e fermi restando i divieti e i vincoli previsti, le restanti limitazioni vigenti in materia di assunzione di personale e di rapporti di lavoro a tempo determinato;

• la lett. b) stabilisce che nell’ambito dei processi associativi dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, le spese di personale e le facoltà assunzionali, fermi restando i vincoli previsti dalla legislazione, sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, prevedendo anche forme di compensazione fra gli stessi;

• la lett. c) stabilisce che il contributo di 5 milioni di euro previsto dall’articolo 2, comma 1, del dl n. 120 del 2013 deve essere attribuito alle Unioni di comuni per l’esercizio associato delle funzioni.

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8. DISSESTO E PREDISSESTO

Commi 545-546. Norme relative ad enti in dissesto finanziario o in predissesto

545. All’articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. In caso di inizio del mandato, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell’interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall’insedia-mento degli organi dell’ente».

Il comma 545 modifica l’articolo 261 del Tuel relativo alla disciplina del bilancio stabilmente riequilibrato degli enti locali in dissesto finanziario. E’ possibile presentare un nuovo bilancio stabilmente riequilibrato a seguito dell’insediamento di nuova amministrazione, entro 3 mesi dall’insediamento

degli organi dell’amministrazione stessa.

546. All’articolo 1, comma 573-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche per l’esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifica-zioni, nell’anno 2014».

Per gli enti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL, la disposizione prevista dal comma 573-bis della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), si applica anche nell’anno 2015. In dettaglio, per l'esercizio 2015, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2014, i piani di riequilibrio finanziario per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà, previa deliberazione consiliare, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio.

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9. ALTRE NORME DI NATURA FINANZIARIA

Comma 154. Cinque per mille

154. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto- legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo.

L’istituto del 5 per mille IRPEF da distribuire in base alla scelta del contribuente è confermato; dal 2015 la spesa annua sarà pari a 500 milioni; con DPCM da adottare entro 60 gg, verranno stabilite le modalità di rendicontazione al fine di garantire maggior trasparenza e la pubblicazione sui siti web delle varie amministrazione erogatrici degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo.

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Comma 390. Tesoreria centrale dello Stato

390. I conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, fatto salvo il riconoscimento a carico del bilancio dello Stato degli interessi sui conti individuati nell’allegato 9 alla presente legge, sulla base dei parametri stabiliti dalle disposizioni che regolano i singoli conti.

I conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato diventano infruttiferi a partire dall’1/1/2015. Ciò vale anche per gli enti locali. Fino ad oggi il conto presso la Tesoreria dello Stato alimentato da entrate proprie degli enti era fruttifero.

Comma 395. Proroga regime di tesoreria unica

395. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Il comma 395 proroga sino al 31 dicembre 2017 il termine di scadenza del periodo di sospensione del regime di tesoreria mista introdotto dal dl n. 1/2012. Sino al 2017 agli enti soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Commi 526-530. Spese di funzionamento degli uffici giudiziari

526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1º settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale

Il comma 526 stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese di funzionamento degli uffici giudiziari che sono attualmente sostenute dai Comuni, saranno poste a carico del Ministero della giustizia. Inoltre, sempre a decorrere dalla medesima data, lo Stato non liquiderà più ai comuni i canoni di locazione per gli immobili comunali adibiti a sede di uffici giudiziari. Il trasferimento al Ministero della giustizia della titolarità delle spese obbligatorie per gli uffici giudiziari non implica il trasferimento dei rapporti contrattuali in corso, né modifica la titolarità delle posizioni debitorie o creditorie esistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero subentra nei predetti rapporti salva facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continueranno a conservare tale destinazione (lett. a).

La lettera b) del medesimo comma abroga, a decorrere dal 1° settembre 2015, le

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destinazione»;

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1º settembre 2015.

disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 contenenti ulteriori disposizioni relativi ai pagamenti delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari a carico dei Comuni, nonché le modalità per la scelta dei locali da adibire ad Uffici giudiziari.

527. Per l’anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata all’erogazione del contributo ai comuni interessati delle spese di cui all’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente arti-colo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1º settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al secondo comma del citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 526, lettera a), del presente arti-colo. A decorrere dall’anno 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l’anno 2015 sono determinati ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese di cui al citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come modificato dal citato comma 526 del presente articolo.

Il comma 527 stabilisce che, per l’anno 2015, la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è diretta al rimborso delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari sostenute dai comuni sino al 31 agosto 2015. Dal 1° settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo di bilancio, destinato a finanziare le spese determinatesi a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettere a) del comma precedente.

Inoltre, a decorrere dall’anno 2016 la dotazione di bilancio del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è incrementata di 200 milioni di euro annui. Infine, i rimborsi ai comuni per l’anno 2015 sono determinati ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, e successive modificazioni.

528. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l’importo complessivo delle spese di cui all’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo.

Il comma 528 prevede che l’importo complessivo delle spese di funzionamento di ciascun ufficio giudiziario, indicate nell’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 come modificato dal precedente comma 526, è determinato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

529. L’importo di cui al comma 528 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rap-porto al bacino di utenza e all’indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario.

Il comma 529 disciplina le modalità per la determinazione dell’importo delle spese di funzionamento di ciascun ufficio giudiziario. In particolare, si

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La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

stabilisce che detto importo è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all’indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

530. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedi-menti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l’attuazione dei commi da 527 al presente comma.

Per dare attuazione a quanto disposto dai commi 527-529, si stabilisce di individuare, tramite regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico. Tale attività deve concludersi senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge n. 56 del 2014 (legge Delrio) viene in via prioritaria assegnato al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Per l’attuazione dei commi 527-530 il Ministro dell’economia e delle finanze può apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Comma 531. Contributo al Comune di Roma

531. A decorrere dall’anno 2015, in attuazione del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è attribuito al comune di Roma un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.

A decorrere dal 2015 è attribuito un contributo di 110 milioni al Comune di Roma, in relazione ai maggiori costi sostenuti in quanto capitale della Repubblica.

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Comma 534. Contributo al Comune di Milano

534. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l’anno 2015 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.

Il comma 534 autorizza un contributo straordinario di 60 milioni di euro al Comune di Milano a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall’Expo 2015.

Comma 536. Utilizzo dei proventi di concessioni edilizie per spese correnti dei comuni

536. All’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2015».

Anche nel 2015 i Comuni potranno destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal TU dell’edilizia, per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti, e per una quota non superiore ad un ulteriore 25%, esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Comma 542. Proroga dell’innalzamento del limite per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria

542. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2015».

Il comma 542 proroga al 31 dicembre 2015 l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria.

Commi 629-630-632-633. Scissione pagamento IVA (Split payment)

629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) prima dell'articolo 18 è inserito il seguente: «Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). -

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di

La lettera b) del comma in esame introduce l’articolo 17-ter all’interno del D.P.R n. 633 del 1972 (c.d. decreto IVA). La nuova disposizione stabilisce che i fornitori di beni e servizi nei confronti degli enti pubblici territoriali e dunque anche dei Comuni non incasseranno l’IVA addebitata in via di rivalsa, la quale verrà trattenuta dal Comune e

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personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;

c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter»;

versata direttamente all’erario secondo modalità e termini fissati con futuro decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Tali disposizioni non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Inoltre non si applica agli acquisti per i quali opera il reverse charge (inversione contabile).Oltre alle fatture in reverse charge, restano inevitabilmente escluse dallo split payment le fatture esenti, le fatture non imponibili, le fatture relative ai prodotti editoriali, dove l’Iva è versata a monte, dall’editore e quelle emesse dai contribuenti minimi: sia i vecchi minimi che i nuovi minimi forfettari, figura, quest’ultima prevista dalla legge di stabilità 2015, a partire dal 1° gennaio 2015. La lettera c) dispone che i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la PA e che verosimilmente si troveranno in eccedenza di credito IVA a causa del mancato introito dell’imposta sulle operazioni attive potranno richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro.

630.Ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal comma 629 del presente articolo, individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17-ter, comma 1, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.

Il comma dispone che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individui, in relazione alle sole operazioni con la PA, i contribuenti di cui all’art. 17-ter dpr 633/72 quali soggetti per i quali i rimborsi dell’eccedenza d’imposta sono eseguiti in via prioritaria.

632.L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al

Con una modifica apportata nel corso dell’esame del provvedimento al Senato il comma, nella sua formulazione definitiva, svincola l’efficacia delle disposizioni che hanno introdotto lo Split Payment dall’autorizzazione dell’Unione europea prevedendone altresì l’applicazione già dal 1° gennaio 2015.

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comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle suddette misure di deroga, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Inoltre attraverso il comunicato stampa 7/15 di venerdì 9 Gennaio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze ha anticipato alcuni importanti contenuti del previsto decreto di attuazione dello split payment, prevedendo che lo stesso trovi applicazione in relazione alle fatture emesse dai fornitori dal 1° gennaio 2015, e non da quelle divenute esigibili dal 1.1.2015.

633. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma in esame individua le sanzioni da applicare agli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento IVA. In particolare per tali enti si applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono riscosse attraverso atto di recupero motivato.