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Difensore Civico Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio R R E E L L A A Z Z I I O O N N E E D D E E L L D D I I F F E E N N S S O O R R E E C C I I V V I I C C O O D D E E L L L L A A R R E E G G I I O O N N E E L L I I G G U U R R I I A A A A L L C C O O N N S S I I G G L L I I O O R R E E G G I I O O N N A A L L E E E E D D A A L L P P A A R R L L A A M M E E N N T T O O N N A A Z Z I I O O N N A A L L E E S S U U L L L L A A T T T T I I V V I I T T À À S S V V O O L L T T A A N N E E L L L L A A N N N N O O 2 2 0 0 1 1 4 4

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Difensore Civico Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio

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RELAZI ONE DEL DIFENS ORE CI VICO DE LLA REGI ONE LIGURIA – ANNO 2014

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INDICE

PIANO DI DISTRIBUZIONE ...............................................................................2

RINGRAZIAMENTI .............................................................................................3

ORGANICO...........................................................................................................4

CONSIDERAZIONI GENERALI .........................................................................5

ATTIVITA’ DELL’UFFICIO................................................................................9

I CASI...................................................................................................................14

LE FUNZIONI ATIPICHE..................................................................................21 Accesso gli atti. ..................................................................................................21 Commissioni Miste Conciliative. ........................................................................22 Poteri sostitutivi. ................................................................................................ 24 Comitato garanti................................................................................................ 25

RELAZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA ..................................................................................26

STATISTICA .......................................................................................................37

RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................................................40 A) NORMATIVA NAZIONALE.................................................................40

Costituzione delle Repubblica Italiana................................................................ 40 B) NORMATIVA REGIONALE.................................................................40

Statuto ...............................................................................................................40 Legge Regionale 5 agosto 1986 n. 17..................................................................41

C) LEGGI IN MATERIA DI GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. ..................49

Legge 12 luglio 2011, n. 112 ..............................................................................49 legge regionale 16 marzo 2007 n. 9 ....................................................................56

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PIANO DI DISTRIBUZIONE

La Relazione del Difensore Civico Regionale va inviata annualmente, entro il 31 marzo, al Presidente ed ai membri del Consiglio Regionale (art. 8 l.r. 5 agosto 1986 n. 17).

Altrettanto per quanto riguarda i Presidenti della Repubblica, del Senato e della Camera dei Deputati (art. 16 della Legge 15 marzo 1997, n. 127, modificata dalla Legge 191/98).

Il testo della Relazione viene anche inviato al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori regionali, a tutti gli Enti derivati dalla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere.

La Relazione è altresì destinata alle Province, ai Comuni convenzionati.

Per quanto di interesse la Relazione è inviata alle Associazioni di volontariato che operano a tutela dei cittadini, dei consumatori e per prevenire eventuali situazioni di bisogno.

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RINGRAZIAMENTI

Nell’atto di pubblicare questa mia relazione annuale, come prescrive l’art. 8 L.R. 17/86, desidero ringraziare il Presidente dell’Assemblea Legislativa della Liguria Prof. Michele Boffa, il Segretario Generale dr. Pessina ed il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale dott.ssa Serini per la cura e l’attenzione con cui hanno seguito il nostro lavoro. Un ringraziamento speciale ai miei validissimi collaboratori dr. Pincin, sig.ra Casaccia sig.ra Franciois, sig.ra Ceroni e sig. Teso, per la passione e la competenza che dedicano all’Ufficio di Difesa Civica e che hanno contribuito alla redazione della presente Relazione, ed inoltre al dr. Dario Arkel che, con identica competenza e passione, ha collaborato alla redazione della relazione del Garante dei Minori. Un ringraziamento va anche al Dr. Romano, che è stato assegnato nel corso dell’anno a questo Ufficio, con gli auguri per una futura proficua collaborazione.

Genova 17 marzo 2015 Francesco Lalla

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ORGANICO

Il personale che collabora con il Difensore Civico della Regione Liguria, al momento della stesura della presente Relazione, risulta così composto:

Dott. Avv. Luigi Pincin Funzionario P.O.

Sig.ra Maria Luisa Casaccia Funzionario P.O.

Sig.ra Maria Paola Franciois Funzionario P.O.

Dott. Giovanni Romano Funzionario

Dott. Dario Arkel Funzionario di supporto

al Garante dei Minori

Sig.ra Cerroni Loredana Segreteria Dif. Civ.

Sig. Teso Mauro Segreteria Dif. Civ.

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CONSIDERAZIONI GENERALI

La relazione dello scorso anno iniziava con un commento

negativo e sconsolato alla notizia che la Regione Molise aveva abrogato la legge istitutiva del Difensore Civico. E questo nonostante fosse sempre viva, attuale e riconosciuta la necessità delle moderne democrazie di attuare una concreta e sempre più estesa tutela dei DIRITTI, anche attraverso Uffici di Difesa Civica, come veniva raccomandato nella risoluzione 1959/2013 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che disegnava un istituto dotato di autonomia e indipendenza formale e funzionale, nonché di strutture, mezzi e personale adeguati allo svolgimento del proprio compito.

Le notizie più recenti sono invece di segno diverso. Nella

seduta del 5 novembre 2014 della Camera dei Deputati è stato discusso un ordine del giorno (n. 9/0268/127) presentato dall’on. Tabacci in sede di conversione del decreto sul decongestionamento della giustizia civile nel quale, fra l’altro, si legge: “…il conflitto è fisiologico non soltanto tra privati ma anche fra cittadini e pubblica amministrazione; in questo campo, anche al fine di prevenire i conflitti, sono già attivi da diversi anni i difensori civici regionali, riunitisi in un coordinamento nazionale, che ha redatto la prima relazione sulla difesa civica in Italia, presentata alla Camera il 2 ottobre di quest’anno; la relazione mette in evidenza come i difensori civici già svolgano e possano implementare un servizio di gestione dei reclami avanzati dai cittadini nei confronti dalle pubbliche amministrazioni nel contempo accessibile e conveniente, promuovendo la buona amministrazione pubblica anche attraverso la responsabilizzazione delle strutture e dei responsabili”. Date tali premesse l’o.d.g. impegnava il Governo “ad affiancare le iniziative di riforma della giustizia civile con specifiche iniziative volte a valorizzare l’istituto della difesa civica come strumento di deflazione del contenzioso fra cittadini e pubbliche amministrazioni, rafforzandone funzioni poteri e ambiti di cognizione, con particolare riferimento al ruolo di garanzia e tutela dei livelli essenziali delle

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prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”. Ebbene, questo ordine del giorno ha ottenuto il parere favorevole del Governo, rappresentato nella seduta dal sottosegretario alla Giustizia.

Quantunque la legge che ne è seguita non contenga norme

di deflazione del contenzioso amministrativo, ma solo di quello civile, rimane la presa di posizione assai significativa del Governo sulla valorizzazione ed il rafforzamento dell’istituto della Difesa Civica, che non potrà non avere ripercussioni favorevoli in un futuro, che si spera prossimo.

E’ noto infatti, ed è sempre opportuno ribadirlo, che deve

essere ancora istituito il Difensore Civico nazionale e approvata una legge-quadro nazionale, diversamente da quanto è avvenuto nel 2011 per il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e che sono ancora molte le Regioni che mancano del Difensore. Poiché il Difensore Civico Comunale è stato abolito, com’è noto, con la legge finanziaria del 2009, le Province sono svuotate e in via di estinzione e non risulta che tutti gli statuti delle appena istituite Città Metropolitane prevedano la nomina di un Difensore Civico, ne risulta complessivamente un quadro nazionale fortemente limitato e fonte di discriminazioni territoriali ingiustificate in una materia fondamentale come quella della tutela dei diritti.

Si deve dare peraltro atto che rimane non solo la speranza

suscitata dalla presa di posizione governativa sull’o.d.g. Tabacci, ma anche il positivo lavoro del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civili, i quali si riuniscono periodicamente per discutere di problemi comuni e di organizzazione degli Uffici (è stato di recente adottato un programma informatico avanzato e comune) e soprattutto, hanno elaborato un progetto di legge-quadro nazionale frutto di approfondite discussioni e che sarà presto portato all’attenzione del Parlamento.

In sede locale, la “copertura” territoriale dell’istituto è ora

assicurata dal solo Difensore Civico Regionale, peraltro

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competente ad intervenire, secondo quanto dispone la L.R. 17/86, sulla attività degli uffici dall’Amministrazione regionale, degli Enti strumentali della Regione, degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere e, in virtù di quanto dispone l’art. 16 L. 15.5.1997 n. 127 e la stessa L.R. 17/86, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia. Egli può intervenire anche sull’attività degli uffici degli Enti locali, in particolare i Comuni, ma solo quando vi sia una specifica delibera assunta dagli organi competenti e/o una convenzione con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Pertanto, i cittadini dei Comuni privi di convenzione con la Regione rimangono ora senza tutela civica nei confronti degli Uffici del loro Ente (in Liguria sono solo 88 – su 235 - quelli convenzionati, i cui cittadini sono quindi “protetti” dal Difensore Regionale). Peraltro, la loro situazione, e limitatamente a quei Comuni che rientrano nel territorio della istituita Città Metropolitana, potrebbe essere risolta propria dal Difensore Civico di quest’ultima, previsto come facoltativo e non obbligatorio dall’art. 29 dell’attuale Statuto della Città Metropolitana di Genova1 (sia pure con “carica esercitata a titolo gratuito”, il che non depone per il riconoscimento doveroso della sua autonomia ed indipendenza funzionale), ma allo stato non nominato. E’ quindi auspicabile che questa nomina avvenga al più presto. Soprattutto i cittadini della grande Genova ne avvertono la mancanza, come si deduce dalle istanze e dal numero delle telefonate “di soccorso” ricevute da questo Ufficio e che hanno come inevitabile risposta la mancanza di legittimazione della Difesa Civica Regionale ad intervenire nella pienezza delle funzioni nei confronti degli

1 Articolo 29 Difensore civico 1. La Città Metropolitana di Genova può istituire il Difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa metropolitana. 2. La carica del difensore civico è esercitata a titolo gratuito e dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per l’esercizio delle proprie funzioni. (Statuto Approvato con la Deliberazione della Conferenza metropolitana di Genova n. 1 del 19 dicembre 2014)

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uffici comunali. Ed è anche auspicabile che, nella programmata prossima revisione dello Statuto, venga rimossa la condizione della gratuità, che confligge con le caratteristiche di organo di garanzia e mediazione indipendente che deve avere il Difensore civico, secondo quella precisa disposizione del Consiglio d’Europa che si è sopra citata.

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ATTIVITA’ DELL’UFFICIO

E’ stato posto in evidenza, negli anni scorsi, e va ora

ribadito, che l’attività dell’Ufficio è incentrata sull’ascolto delle necessità dei cittadini, soprattutto di quelli appartenenti alle fasce deboli per ragioni di salute, di reddito, di condizioni familiari e sociali. L’accesso al servizio, assolutamente libero e gratuito, è verbale o scritto, privo di modalità precostituite in modo da garantirne semplicità e facilità. I funzionari dell’Ufficio, tutti motivati e professionalmente preparati, lontani da schemi burocratici, garantiscono questo ascolto non solo nella sede genovese di Difesa Civica in via delle Brigate Partigiane, ma anche, come previsto dalla normativa vigente, nelle sedi decentrate di Arenzano, Chiavari, Imperia, La Spezia, Savona e Sarzana.

Nel 2014 il numero delle pratiche fascicolate – e sono

quelle che richiedono una particolare istruttoria e quelle modalità di intervento dettagliatamente descritte nell’art. 6 della legge istitutiva – sono state 553, con un incremento del 21,7% rispetto all’anno precedente, in cui erano state 433.

Sul piano meramente amministrativo, il loro disbrigo è dal

1 gennaio 2015 agevolato dal nuovo programma informatico denominato DIASPRO, adottato d’intesa con i Difensori Civici di altre Regioni dopo accurata valutazione dei competenti uffici della nostra Regione, in particolare della dott.ssa Pisani e della dott.ssa Serini, e dopo opportune sedute effettuate d’intesa fra i funzionari dell’Ufficio e gli istruttori della società di programmazione al fine soprattutto di adattarlo alla nostra realtà lavorativa, cosa che ha presentato qualche difficoltà, peraltro superate con le capacità e la buona volontà di tutti.

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Se si escludono le richieste delle Curie Vescovili di

sollecito nei confronti dei Comuni per il mancato versamento della quota dei contributi di urbanizzazione secondaria dovuti per disposizione della legge regionale 4/85, le istanze più numerose riguardano il settore della sanità e della assistenza. In questo campo il Difensore Civico è stato impegnato non solo su vicende individuali spesso delicate e dolorose, che hanno richiesto interventi mirati principalmente sulle Aziende Sanitarie e su alcune strutture ospedaliere, ma anche su questioni di respiro più generale e di larga portata, proposte non solo da singoli cittadini ma anche da associazioni e con motivazioni assai stringenti ed articolate, questioni sulle quali si è ritenuto di intervenire sugli interlocutori, posti agli apici delle amministrazioni interessate, con i criteri prettamente istituzionali della sollecitazione e della “persuasione morale”.

Fra queste, appare opportuno segnalare la forte iniziativa

di una Fondazione con sede in Torino che ha illustrato la gestione non corretta da parte delle strutture sanitarie liguri del problema delle dimissioni da ospedali e da case di cura di anziani malati cronici non autosufficienti e persone con demenza senile non curabili a domicilio. Si sostiene nel merito che tali dimissioni avvengono anche quando le prestazioni domiciliari non sono praticabili per qualunque motivo, ivi compresa la non disponibilità dei congiunti a svolgere attività assegnate dalla legge 873/78 al Sevizio Sanitario Nazionale. Si afferma inoltre con forza che l’obbligo di garantire la continuità terapeutica e le cure socio-sanitarie è pubblico e non privato. Il Difensore Civico del Piemonte e quello del Lazio, il primo in particolare con motivazione assai pregevole ed articolata, hanno assunto posizione sul punto a favore delle tesi esposte. Chi scrive ha sollecitato iniziative in merito all’Assessore alla Sanità e al Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione, il quale ultimo, in una articolata risposta, e dopo aver premesso che in Liguria il numero degli anziani non autosufficienti ha raggiunto la ragguardevole cifra di 40.000, ha

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dato conto degli interventi e delle delibere sulla materia peraltro attuativi di iniziative che, soprattutto per mancanza di sufficienti risorse, non paiono riconoscere del tutto i diritti costituzionalmente garantiti che sono stati sopra delineati. Il problema è stato portato anche all’attenzione di tutti i responsabili U.R.P. della regione ed è in programma un incontro col Direttore Generale Dipartimento Salute per rendere quantomeno omogenee le procedure di dimissioni dei pazienti e della loro condizione successiva.

Un secondo problema di ordine generale di cui è stato

investito il Difensore Civico, in appoggio ad istanze individuali, è quello relativo agli interventi diretti alle famiglie ed alle persone con disabilità, secondo i dettami delle leggi 162/98 e 328/00. All’interpello sul tema, l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali ha risposto con tempestività, con una nota in cui, richiamando in generale una delibera del Consiglio Regionale, ha illustrato gli istituti di sostegno previsti: la “dote di cura”, volta a sostenere ed incentivare interventi di mantenimento della persona bisognosa a casa, il “sostegno a casa” con servizi e prestazioni condivisi tra servizio territoriale e la famiglia, il “progetto di vita indipendente” aperto a tutti (l’ISEE non costituisce criterio di eleggibilità) in cui la persona con disabilità si autodetermina in collaborazione con i servizi sociosanitari, ricevendo le prestazioni assistenziali di cui necessita, con la possibile concessione di uno specifico contributo.

I settori che, oltre alla sanità, hanno impegnato

maggiormente l’Ufficio sono stati la previdenza e l’edilizia residenziale pubblica. Gli ottimi rapporti del Difensore e dei funzionari della Difesa Civica con le strutture apicali di INPS-INAIL e di ARTE hanno consentito la soddisfacente risoluzione della maggior parte dei problemi sollevati dagli utenti e in ogni caso si è avuta una tempestiva risposta anche quando non era quella attesa da chi aveva presentato l’istanza. Più difficili le questioni poste in materia di ambiente ed edilizia privata, dove si è riscontrata una maggiore “resistenza” da parte

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di apparati burocratici (specie comunali, ma non solo) tenacemente ancorati ad una interpretazione formale e timorosa delle normative in vigore, a loro volta tutt’altro che chiare.

Come si è accennato nelle relazioni degli anni scorsi, i

metodi istruttori delle pratiche sono stati connotati in percentuale sempre maggiore da modalità dirette e prive di caratterizzazioni burocratiche: dal c.d. “esame congiunto”, espressamente previsto dalle norme, al sopralluogo, all’incontro diretto con i funzionari competenti per le singole pratiche o con le figure apicali, anche politiche, dei settori interessati. Quando si è seguita la via ordinaria della richiesta o della sollecitazione scritta, la risposta è stata il più delle volte sollecita ed esauriente. Sono state rarissime le volte in cui pubblici uffici hanno ritardato oltre il tollerabile le risposte o si siano mostrati sordi all’invito ad esercitare nel caso di specie la “buona amministrazione”, magari con un esercizio più largo e coraggioso dell’istituto dell’autotutela.

Come negli anni scorsi, è stata inserita con crescente

regolarità la partecipazione di tutti i componenti dell’Ufficio a conferenze, convegni, tavole rotonde, incontri utili ad accrescere conoscenze e migliorare la professionalità complessiva. Il Difensore Civico è stato poi chiamato in varie sedi, pubbliche e private, ad illustrare la normativa di riferimento e le concrete esperienze vissute.

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A chiusura di questo capitolo della relazione sulla attività

dell’Ufficio, non pare superfluo ed è comunque significativo riportare due dei tanti commenti e manifestazioni di ringraziamento e stima che ci pervengono dai cittadini:

“ ….vorrei esprimere tutta la mia approvazione verso questo servizio che, facile nel suo utilizzo ed efficace per i risultati raggiunti, risulta un ottimo strumento a disposizione dei cittadini….”;

“…è un grande piacere sapere che in Italia c’è ancora un punto di

riferimento imparziale gratuito e celere”. Due sintesi davvero felici e lusinghiere non solo per tutti

coloro che operano nella Difesa Civica, ma anche per l’ente Regione che l’ha istituita e posta al servizio dei liguri.

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I CASI

Com’è consuetudine, saranno ora illustrati in modo sintetico i più rilevanti o i più significativi dei casi trattati nel corso del 2014.

--==0==-- All’inizio dell’anno numerosi cittadini, affetti da diabete,

segnalavano un fatto preoccupante, ripreso anche da più testate giornalistiche liguri: su indicazione delle Aziende Sanitarie avevano dovuto sostituire il loro glucometro – che funzionava bene – con altro che dava risultati del tutto inaffidabili, fonte di preoccupazione e di necessità di accertamenti ulteriori. Il fatto era conosciuto dai medici di medicina generale e ospedalieri. L’Ufficio è prontamente intervenuto presso l’Assessorato competente e l’ASL di riferimento ed ha organizzato l’esame congiunto della questione. L’incontro, presenti il Direttore Generale della ASL, il responsabile URP e alcun diabetologi ospedalieri, produceva alcuni positivi risultati: era data notizia che molto strumenti che non rispondevano alla normativa internazionale erano stati ritirati, che l’Azienda stava monitorando l’intero processo, che i carabinieri del NAS stavano eseguendo vari controlli sugli apparecchi; inoltre, era stata programmata la convocazione dei cittadini istanti non soddisfatti dei risultati del glucometro presso gli ambulatori e i reparti ospedalieri per la valutazione diretta del loro caso. Costoro, all’esito, ringraziavano con e-mail, note e telefonate per l’intervento svolto.

--==0==-- Alcuni cittadini disabili e le loro associazioni lamentavano

la mancanza del servizio di assistenza alle persone con ridotta mobilità alla Stazione Ferroviaria di Rapallo. Alcuni, non potendo usufruire del carrello elevatore per la salita e discesa dai treni, erano costretti ad utilizzare le stazioni più vicine.

L’intervento svolto presso il competente ufficio di

Trenitalia si scontrava dapprima con alcune oggettive difficoltà

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tecniche, che venivano in seguito superate, tanto che l’azienda comunicava ufficialmente che dal 20 dicembre il servizio a favore dei disabili era stato attivato.

Gli originari istanti ringraziavano con vari mezzi l’Ufficio

per “i puntuali e precisi interventi svolti per risolvere una situazione davvero paradossale”.

--==0==-- Una problematica di rilievo, portata a conoscenza

dell’Ufficio da segnalazioni di cittadini e da articoli di stampa, ha riguardato le numerose criticità del reparto dializzati dell’Ospedale di S. Martino, ubicato in un sito infelice e tutt’altro che sterile. Il Difensore Civico interessava del problema l’Assessore competente e il Direttore dell’Ospedale, i quali fornivano dettagliate informazioni, in sostanza ammettendo che l’ubicazione del Reparto era inappropriata e peraltro comunicando che un nuovo centro di emodialisi era fra i progetti da realizzare all’interno di obiettivi di riorganizzazione dell’Ospedale di S. Martino e fruiva di un finanziamento dei Fondi Sviluppo e Coesione. Ne è prevista l’attuazione entro due anni. L’Ufficio ha informato i cittadini interessati, assumendo l’impegno di monitorare periodicamente la realizzazione del progetto.

--==0==-- La Consulta dell’Handicap riferiva che in un comune del

ponente ligure la sosta nelle zone del Centro Storico dei veicoli al servizio di persone invalide non era correttamente regolata. In particolare, era loro imposto un parcheggio a tempo determinato anziché senza rispetto dei limiti di tempo. La delibera in questione era stata contestata dalla Consulta ma non revocata. Posta la questione al Difensore Civico, questi indirizzava una nota al Comandante della Polizia Municipale, con l’invito a riesaminare la questione. Egli ribadiva peraltro la correttezza della delibera e degli atti conseguenti dei vigili, facendo tuttavia presente che per i disabili esisteva la possibilità di presentare una istanza, valutabile dalla Commissione Consultiva del Comune, per ottenere una deroga alla

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limitazione della sosta a sessanta minuti. Richiesto un parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo esprimeva nel senso di ritenere incoerente imporre limitazioni alla sosta dei veicoli asserviti alle persone disabili all’interno delle zone a traffico limitato. Di conseguenza, il Comune ha redatto una nuova ordinanza dirigenziale che consente la sosta dei veicoli in oggetto senza limiti di tempo. I cittadini interessati e le Consulte dell’Handicap -comunale e regionale- hanno manifestato la loro soddisfazione per il risultato ottenuto.

--==0==-- Nel corso del 2014 l’Ufficio ha continuato a seguire, a

ragione delle ripetute numerose segnalazioni pervenute, il fenomeno dell’immissione dei rumori generati dalle grosse portacontainer ormeggiate al VTE di Voltri ed avvertiti come fastidiosi ed a volte insopportabili da una parte della popolazione, soprattutto di Pegli. Le autorità competenti sono state costantemente coinvolte sia per monitorare le immissioni sia per adottare quei provvedimenti contingenti necessari a ridurle, in attesa della soluzione definiva, da tutti individuata nella elettrificazione delle banchine.

Nell’ultima riunione del complesso tavolo di lavoro istituito quattro anni orsono per iniziativa di questo Difensore, svoltasi il 9 ottobre, hanno partecipato rappresentanti degli armatori più interessati (MSC e Maersk, con un dirigente giunto appositamente dalla Spagna) oltre alle Autorità competenti. L’Ammiraglio Melone ha confermato il deciso impegno della Capitaneria per arginare quantomeno le punte più fastidiose del fenomeno e l’Autorità Portuale ha ribadito il proprio formale intento di procedere all’elettrificazione. Tanto che in tempi di poco successivi lo stesso Presidente dell’A.P. ha ufficialmente comunicato, anche tramite la stampa locale, uno stanziamento di 12 milioni di euro nel Piano Triennale per tale opera.

--==0==-- Si è ripresentata a questo Ufficio, in termini nuovi, la

questione dell’acquisto di immobili di edilizia popolare a prezzi di favore da parte dei profughi Giuliano - Dalmati, che sembrava definitivamente risolta con la approvazione unanime

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da parte della Regione Liguria della legge 40/2012. Di tale questione, che si era conclusa con la stipula degli atti di vendita a favore dei profughi secondo un indirizzo comune della Magistratura genovese, di questo Difensore Civico, dell’Assessore competente ed ovviamente di ARTE, si era riferito nella relazione 2013. E’ accaduto che alcuni nuovi aventi diritto si sono rivolti al Difensore Civico perché ARTE fosse sollecitata ad applicare loro tale normativa, essendo nelle condizioni previste per ottenere il beneficio. ARTE motivava il ritardo nell’adempimento riferendo di una nota dell’Ufficio Legale della Regione in cui l’Azienda era invitata a tener conto, sul tema, della sentenza della Corte Costituzionale 161/2013 la quale aveva dichiarato l’incostituzionalità di una norma regionale della Toscana dal contenuto sostanzialmente uguale a quella della legge regionale ligure 40/12 su cui era fondata la nuova richiesta di quei profughi. Nonostante le sollecitazioni di questo Ufficio, dichiaratosi disponibile nel corso di un incontro con l’amministratore di ARTE a discutere eventualmente in modo collegiale del problema, questo non è stato ancora risolto. E’ indiscutibile che la risoluzione è tutt’altro che semplice: da una parte c’è la sentenza della Corte ed il bonario ma chiaro avvertimento dell’ufficio legale della Regione, dall’altra il fatto che la sentenza non riguarda affatto la norma regionale ligure, la Magistratura genovese non ha avanzato dubbi di costituzionalità, alcuni profughi nelle stesse condizioni hanno già ottenuto la stipula degli atti. Certo è che una risoluzione va comunque trovata, ed al più presto, ed i cittadini debbano avere una risposta chiara e definitiva qualunque essa sia.

--==0==-- Fra i casi non risolti a favore del cittadino utente,

nonostante le sue buone ragioni (così valutate anche dal Difensore Civico), vi è quello di una signora separata e residente con i suoi due bambini in una casa popolare di Mele. Questa riceveva una intimazione al rilascio ed allo sgombero entro 60 giorni dell’immobile perché questo era stato locato alla madre della donna, nel frattempo defunta, e la signora non

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figurava ivi residente, avendo l’amministrazione spostato la sua residenza in quella del marito, poco distante.

Nonostante il parere favorevole di ARTE, il Comune non

concedeva il subentro per mancanza del requisito della residenza e pertanto non recedeva dall’intimazione al rilascio.

Esperito inutilmente presso il Comune un tentativo di

revoca di questo ultimo atto, l’Ufficio provvedeva ad un urgente “esame congiunto” della vicenda presso la casa municipale di Mele, presente il sindaco e vari funzionari comunali, oltre alla interessata. In udienza, emergeva per documenti che era tanto vero che la signora aveva la residenza effettiva, reale nella casa da cui era stata sfrattata che gli stessi Uffici comunali avevano inviato tutte le comunicazioni scritte e ufficiali riguardanti la scuola e l’asilo dei bambini proprio all’indirizzo oggetto di rilascio. A fronte di questa prova oggettiva, chiara ed evidente che nel provvedimento di sgombero del Comune si documentava un presupposto di fatto (la mancanza di residenza della donna in quel luogo) contrastante con la realtà, i funzionari comunali giustificavano puerilmente l’invio delle lettere all’indirizzo dell’immobile in questione come un mero errore dell’impiegato che compilava l’indirizzo!

L’invito formalmente rivolto dal Difensore Civico ad un

corretto ricorso all’autotutela non riceveva accoglienza alcuna da parte del Comune di Mele.

--==0==-- Molti inquilini di case popolari ARTE colpiti da misure,

peraltro corrette, derivanti da morosità nei pagamenti di forniture gas ed acqua, hanno rivolto istanze di intervento documentando forti situazioni di disagio fisico o psichico, personale o familiare, in ciò spesso supportati dalla Consulta Regionale Handicap. Gli interventi effettuati in proposito hanno spesso ottenuto risultati positivi da parte di ARTE stessa e delle società di servizi, sia per mezzo di congrue rateizzazioni

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dei debiti che con il ricorso a contributi economici pubblici specie per i “morosi incolpevoli” che con l’erogazione di “bonus” applicabili ai consumi.

--==0==-- Particolare il caso di un cittadino italiano di età avanzata

che si era rivolto ai Servizi Sociali della Regione per ottenere il c.d. “prestito d’onore” per necessità famigliari. La domanda era stata respinta perché non si erano potute dedurre dai redditi del richiedente le spese affrontate per il mantenimento della moglie legalmente separata. Un “esame congiunto” discusso con i rappresentanti del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione, molto disponibili ad esaminare una nuova documentazione presentata dall’istante, si concludeva con il riconoscimento di un parametro reddituale idoneo alla concessione del prestito, che in effetti veniva in seguito erogato.

--==0==-- Un altro cittadino aveva ricevuto dai competenti uffici

dell’INPS la comunicazione di revoca del trattamento di pensione privilegiata provvisoria, non essendo stato ancora emesso, a distanza di quasi vent’anni, il decreto di pensione privilegiata definitivo. L’intervento di sollecito del Difensore Civico ha determinato la comunicazione pressoché immediata dell’emissione del detto decreto con definizione della pratica e l’ovvia soddisfazione dell’interessato.

--==0==-- Una istanza di rettifica di erronee risultanze catastali non

aveva ottenuto risposta, nonostante vari tentativi esperiti dall’interessato, con informazioni e verifiche assunte presso varie Conservatorie, la presentazione di una mole considerevole di documentazione, una assidua frequentazione personale dell’Ufficio competente. L’intervento richiesto del Difensore Civico è stato gratificato da un esito positivo attraverso la rettifica catastale auspicata.

--==0==-- Un Comune dell’entroterra ponentino ha provveduto, a

seguito di invito del Difensore Civico, ad annullare in

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autotutela un avviso di accertamento di una TARES riferita ad asserita prima pertinenza. La stessa era stata infatti erroneamente considerata come separata unità immobiliare rispetto all’unità principale. La richiesta di verifica ha comportato una piccola agevolazione per il proprietario contribuente.

--==0==-- Vari cittadini hanno lamentato la programmata chiusura al

sabato degli Istituti scolastici superiori gestiti dalla Provincia di Genova. La sollecitazione di valutare con la massima attenzione tale decisione, alla luce delle problematiche conseguenti (sia di ordine didattico che programmatico/organizzativo per tutti i soggetti interessati) ha avuto scrupoloso ascolto da parte dell’Ente che, con argomentazioni non formali ma sostanziali (riferite alla mancanza di risorse) e tecniche ha riscontrato in termini esaustivi la richiesta, valutando come corretta la drastica decisione adottata pur con la consapevolezza di vari risvolti negativi.

*I casi sono stati redatti con la collaborazione dei Funzionari dell’Ufficio.

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LE FUNZIONI ATIPICHE

Il Difensore Civico, oltre alla funzione tipica di “garante

dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione”, svolge anche alcune funzioni di altra natura, di cui si darà brevemente e doverosamente conto.

ACCESSO AGLI ATTI.

La trasparenza e l’accessibilità ai documenti ed alle informazioni pubbliche non sono solo argini a protezione dei singoli, ma soprattutto mezzi efficaci per migliorare l’apparato pubblico che deve essere totalmente aperto e quindi oggetto costante di controllo e verifica di modi, strumenti e risultati da parte della collettività e dei singoli.

Questa premessa aiuta a comprendere il ruolo che ne

deriva al Difensore Civico quale garante della trasparenza e della imparzialità dell’agire amministrativo.

Questo ruolo, per quanto riguarda in modo più specifico il

potere di intervento diretto e di decisione (sia pure non fornita di esecutività, trattandosi pur sempre di parere relativamente vincolante), attiene al solo campo di accesso agli atti amministrativi ex legge 241/90 e successive integrazioni e modifiche, e non anche al c.d. accesso civico, di cui tratta soprattutto il nuovissimo D.Lvo 33/2013, materia in cui è previsto il solo rimedio giurisdizionale in caso di rifiuto.

L’accesso ai documenti amministrativi (disciplinato dagli

artt. 22 e sgg. L. 241/90 e succ. modif., L.14/5/2005 n. 80, L. 18/6/2009 n. 69, L. 6/11/2012 n. 190, L. 9/8/2013 n. 98, L. 11/8/2014 n.116, L. 11/11/2014 n.164) è riferito al diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti, intendendosi per interessati tutti i soggetti che, dice la

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giurisprudenza, abbiano “un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso”, ed è in funzione di ciò che la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. E’ peraltro doveroso notare che a questo principio fa parzialmente eccezione l’informazione in materia ambientale, che deve essere fornita “a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse” (art. 3, 1° comma del D.Lvo 195/2005 di attuazione della direttiva 2003/4/CEE), pur prevedendo lo stesso decreto numerosi casi di esclusione del diritto.

L’accesso civico attiene invece all’obbligo di pubblicità

diffusa ed integrale dei dati che sono considerati normativamente pubblici.

Va ribadito che solo il diniego di accesso ai documenti

amministrativi prevede, in alternativa con il ricorso al TAR, la possibilità di un riesame da parte del Difensore Civico (art.25 L.241/90), che decide con “parere relativamente vincolante”, mentre il rifiuto all’accesso civico comporta la sola possibilità di ricorrere alla giurisdizione amministrativa.

Nel 2014 sono state indirizzate a questo Ufficio 21 istanze

di riesame per accesso negato ai documenti. La maggior parte di esse è stata risolta in sede istruttoria, ossia con un semplice contatto epistolare o telefonico che ha prevenuto l’adozione di un provvedimento formale. In sette casi si è adottata invece una vera decisione, peraltro con il valore giuridico che si è detto sopra, quasi sempre di accoglimento COMMISSIONI MISTE CONCILIATIVE.

Sono organismi collegiali previsti dal DPCM 19.5.95 e presieduti dal Difensore Civico che hanno il compito di valutare eventuali irregolarità e disfunzioni lesive dei diritti degli utenti delle strutture sanitarie. La loro attività è istituzionalmente preceduta da quella degli Uffici Relazioni col Pubblico di queste ultime, che procedono ad una prima

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istruttoria dei casi. Nel corso della consueta riunione annuale che questo Ufficio ha indetto, i diciotto responsabili degli URP presenti hanno discusso in modo approfondito e aperto della loro attività, scambiando esperienze e punti di vista. Fra l’altro è emerso che i rapporti con gli utenti sono gestiti anche attraverso social network come FB, Twitter, Youtube e applicazioni come WhatsApp: il figlio di un paziente ricoverato in un Ospedale del ponente, residente in America, ad esempio,è stato costantemente aggiornato sulle condizioni del padre attraverso SKIPE. Si è inoltre riferito delle concrete conseguenze delle decisioni della Commissione attraverso le determinazioni assunte dalle strutture.

Un altro risultato evidente che è emerso dalla riunione è

che le istruttorie degli URP, condotte con le modalità che il Difensore Civico aveva suggerito affinché i casi fossero subito risolti prima di accedere alle più complesse procedure proprie delle Commissioni Miste, hanno raggiunto lo scopo per cosi dire conciliativo con soddisfazione sia degli utenti che dei responsabili e del personale delle strutture.

Nel corso del 2014 vi è stata una sola udienza presso la

Commissione Mista dell’IRCCS S. Martino - IST. E’ stato trattato il caso di una signora che lamentava da parte del Reparto Medicina Generale dell’ospedale superficialità e trascuratezza nell’assistenza prestata alla madre. L’esame del caso, avvenuto nel rituale contradditorio, si è concluso con la decisione unanime che non vi fossero presupposti per formulare rilievi critici, e tuttavia si è ritenuto di raccomandare al personale del reparto una migliore attenzione ed una maggiore cura agli aspetti emotivi del paziente ed alla comunicazione con i parenti.

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POTERI SOSTITUTIVI.

Si era data notizia negli anni scorsi della nomina del Commissario ad acta per l’adozione del “piano di recupero del comune di Balestrino per la zona A1 del Borgo” in sostituzione del Consiglio Comunale. L’atto da formare era stato redatto e il Difensore Civico che aveva provveduto alla nomina ex art. 136 TUEL liquidava nel dicembre 2010 il dovuto compenso. Impugnato questo provvedimento dal Comune con ricorso straordinario al Capo dello Stato, veniva annullato. Si procedeva quindi, con atto del 21/10/2014, ad una nuova liquidazione che teneva ovviamente conto di quanto espresso nella motivazione della decisione.

A seguito poi di una nota del Presidente della Giunta

Regionale del 12/12/2014 si procedeva, con atto del 29/12/2014, alla nomina di un Commissario ad acta per il Piano di recupero del “Vecchio Borgo di Balestrino” peraltro individuandolo, per opportunità, in persona diversa dal precedente in ragione del contenzioso che era sorto.

Sempre con nota del 12/12/2014 del Presidente della

Giunta veniva evidenziata l’esistenza dei presupposti di legge per una nuova nomina di Commissario ad acta per la procedura di adozione e approvazione del progetto definitivo del piano urbanistico di Rapallo. Si è proceduto ad una nomina autonoma, anziché al rinnovo di quella precedente sullo stesso oggetto, perché le ragioni di incompatibilità fanno riferimento ai componenti del nuovo Consiglio Comunale.

Si è ancora una volta sottolineato che l’iniziativa è stata

per così dire “politica” in quanto la Corte Costituzionale ha chiarito che “l’esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato in ogni caso ad un organo di governo della Regione o almeno deve essere attuato sulla base di una decisione di questi”.

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COMITATO GARANTI

Il Comitato di cui questo Difensore Civico fa parte, istituito col DPCM 24.7.2012 per “…garantire un’efficace supervisione dell’uso delle risorse…” destinate ai Comuni liguri, toscani e siciliani colpiti dall’alluvione del novembre 2011, sta proseguendo i suoi lavori solo per quanto attiene alle ricostruzioni in Toscana e Sicilia, in quanto la Liguria ha già ottenuto e utilizzato tutti i fondi a lei destinati per opere di ricostruzione in Borghetto Vara e Genova (scuola di via Ferreggiano).

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RELAZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E

DELL’ADOLESCENZA

Com’è noto, vige nella Regione Liguria l’art. 7 bis della L.R.

5/8/1986 n.17, introdotto dall’art. 8, comma 1 L.R. 24/12/2008 n.44 che recita: “Al Difensore Civico sono attribuite le funzioni del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Le azioni e le modalità operative per l’esercizio delle funzioni di Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono stabilite dalla L.R. 16/3/2007 n.9”.

La Regione Liguria non ha di fatto nominato il Garante. L’Ufficio ha operato con pienezza di funzioni solo dal

febbraio 2013, come è stato già precisato nella Relazione dello scorso anno, quando ad esso è stato destinato un funzionario con alta professionalità e competenze specifiche, pur sorprendentemente privo della cosiddetta posizione organizzativa.

L’Ufficio Garante Infanzia e Adolescenza, facente capo

alla Giunta Regionale, nel 2014 sino alla fine dell’anno, ha preso in carico 40 casi (1 in più rispetto al 2013) che hanno interessato la Direzione scolastica regionale e le Direzioni provinciali di Genova e Savona, Istituti Scolastici, Tribunali, Servizi Sociali, Cooperative sociali, Comunità di accoglienza e terapeutiche.

Vale ricordare che da allora l’Ufficio è dotato di un suo

protocollo, e-mail, telefono, strumentazione informatica. Le azioni previste dalla legge regionale riguardano essenzialmente la presa in carico, la gestione, la ricerca di soluzioni dei casi. Contrariamente a quanto accade nelle altre Regioni, il Garante ligure non si avvale al momento delle attività di prevenzione, di

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informazione e di promozione pedagogico - culturale. Evidentemente l’ultimo dispositivo ha tenuto conto dell’interim dell’incarico.

Il funzionario incaricato è responsabile dei procedimenti

senza però essere titolare della responsabilità complessiva di tutti i delicati e sensibili atti d’ufficio (che richiederebbe la cosiddetta alta professionalità) e fa capo al dipartimento Sanità e Servizi Sociali.

Stranamente, l’Ufficio non è collocato, sotto la direzione

diretta di un dirigente di servizio afferente ai Servizi Sociali. Ciò ha determinato la mancanza di una fattiva collaborazione tra l’Ufficio e la struttura regionale operativa sui minori. Questo è invero un nodo essenziale che viene a far mancare la possibilità di codici comportamentali e azioni comuni (buone prassi) nell’intervento complessivo dedicato ai minori dell’intera Regione. Crediamo che ne risenta anche la programmazione dell’attività, i suoi piani strategici (nei Piani Sociali intervenuti dal 2010 in poi si tratta della presenza in varie commissioni del Garante), e ne risenta la ripartizione dei fondi disponibili per le diverse attività rese obbligatorie dalle leggi. Questo punctum dolens si è provato a superarlo attraverso diverse riunioni con gli Uffici di Servizio Sociale e la dirigente, le quali hanno avuto un apice nel 2013 ma si sono poi sostanzialmente diradate.

È stata nel frattempo affrontata la tematica dell’utilizzo di

codici comportamentali degli operatori con l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Genova, e ci si è avviati sulla strada di porre le premesse per una collaborazione istituzionale sui temi e le metodologie dell’intervento sociale, sui modelli del dialogo con l’infanzia, sulla possibilità di elaborare progetti di formazione per gli operatori sia sui Diritti dell’Infanzia e l’attività del Garante, sia per una condivisione di atti qualificanti di promozione delle agenzie che a vario titolo si occupano di prevenzione, tutela e garanzia dei minori in Liguria.

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Anche in tale senso proseguono i tavoli di Arianna e Amaltea sulla prevenzione e la protezione dei minori, tavoli partecipati anche dalla Procura, dalla Questura, dai medici ospedalieri e ordine dei medici-pediatri, assistenti sociali e avvocati attraverso i quali si dialoga continuativamente sulle tematiche minorili e soprattutto sui mezzi e gli interventi, congiunti o meno, da mettere in atto.

Nel novembre del 2014 è stata effettuata la prima

Conferenza Stampa del Garante in occasione del 25° anniversario della promulgazione della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza detta “Carta di New York”. In tale occasione è stata rilevata l’importanza dell’ufficio che ha ricevuto dalla sua nascita 550 segnalazioni sino alla data della Conferenza.

Nel 2014 sono giunte allo scrivente 110 segnalazioni, delle

quali 40 sono state prese in carico. Nel dettaglio osserviamo:

Tipologia del segnalante:

padre =13; madre = 20. Altri parenti: nonni = 2; zie =1. Gruppi/comitati =3 Altro Garante =1 (Garante Nazionale).

Criticità segnalate:

tra privati (conflittualità di coppia, ecc.) = 2 tra privati e Servizi/Istituzioni* =36 tra Servizi e Istituzioni = 2

*si nota che solitamente le problematiche emergenti con Servizi Sociali e Tribunale dei minori sono le più rilevanti.

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Problematiche:

Familiari = 2 Socio-Assistenziale= 31 Scolastica = 5 Ludico/Sportiva = 2

Condizioni del minorenne:

Figlio/parente = 40 Responsabilità genitoriale:

Completa genitori (uno o condivisa) = 35 Limitata (madre) = 3 Decaduta (madre) = 2

Affidamento:

Condiviso = 19 alla madre = 5 Giudiziale ai Servizi = 10 Giudiziale etero familiare = 6

Azioni intraprese:

Facilitazioni di azioni volte alla mediazione = 20 Raccomandazione alle Amministrazione comp. = 10 Nota di segnalazione Amm. competenti = 5 Invio al segnalante inf. e consulenza = 2 Istruttoria e non intervento Garante = 3

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Esito*:

Situazione risolta (a fine 2014) = 4 Situazione modificata totalmente o parz. = 27 Situazione non risolta = 9

*Si noti che i casi qui definiti sono tuttora presi in carico eccetto i 4 risolti. Stato della segnalazione*:

Nuova segnalazione ricevuta nel 2014 = 36 Procedimento concluso di segnal. 2014 = 2 Procedimento concluso di segnal. di anni prec. = 2

* Si noti ancora che si ritiene impossibile archiviare al momento pratiche non concluse che meritano comunque attenzione. La situazione è spesso fluida e può conoscere variazione e quindi attivare un intervento di caso in caso. N.B. LE SEGNALAZIONI CHE HANNO RAGGIUNTO L’UFFICIO DEL GARANTE SONO IN TOTALE 110. QUESTE, PER LO PIÙ, SONO AVVENUTE PER TELEFONO O PER MAIL O TRAMITE UNICEF. LE VERIFICHE SVOLTE HANNO IMPEGNATO L’UFFICIO MA LE INFORMAZIONI SONO SPESSO STATE INCOMPLETE O LO STESSO SEGNALANTE NON HA POI RITENUTO DI DOVER PROCEDERE CON L’APERTURA DI UNA PRATICA.

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Il Garante regionale della Liguria fa parte di diritto del

tavolo Nazionale sui Diritti dell’Infanzia dell’adolescenza presieduto dal dottor Vincenzo Spadafora. Il tavolo si riunisce mediamente una volta ogni due mesi, a Roma. In questa sede sono state discusse le varie problematiche regionali che vanno a costituire poi l’ossatura di una strategia a più ampio raggio, e ha condotto a nuove proposte di legge nazionali, e a provvedimenti immediati per la soluzione delle questioni emergenti. Di rilievo è l’attività informativa e mediatica promossa dal livello nazionale anche in collaborazione con l’Onu (Unicef) e/o recependo sovente direttive della Comunità Europea. Nel corso del 2014 ad ogni seduta ha partecipato il Garante Regionale. Inoltre, si conta la partecipazione del dr. Arkel o del Garante dr. Lalla a 8 convegni di portata nazionale e internazionale.

L’Ufficio è intervenuto sui casi in profondità, stabilendo

rapporti con i Servizi Sociali di diverse realtà Comunali e Municipali delle grandi città, gli istituti scolastici e con i Giudici sia del Tribunale ordinario (quando richiesto) sia e soprattutto del Tribunale dei minori, Cooperative sociali, Comunità alloggio, i diversi Assessorati regionali, ecc.

In particolare, è stata ulteriormente praticata la

collaborazione con la Consulta Regionale dell’Handicap, per casi riguardanti patologie gravi (soggetti down) e lievi di attenzione dei minori.

Le azioni hanno riguardato prevalentemente l’intervento

del Garante Infanzia e Adolescenza attraverso comunicazioni ufficiali e colloqui semi-ufficiali con Scuole (Presidi, Direttori, Docenti), Servizi Sociali (Capi servizio - Assistenti sociali), Enti Ospedalieri (Direttori sanitari e Direttori amministrativi).

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Le emergenze proprie dei minori in ambiti familiari sono state perlopiù osservate mediante il colloquio diretto, così come stabilito dalla Convenzione di New York del 1989.

Due esperienze rilevanti

Caso L.B.

Siamo in provincia di La Spezia. La mamma di una bambina di 13 anni parla con un’amica insegnante e racconta di un litigio con il marito. L’insegnante racconta l’accaduto ad una insegnante della minore, la quale si allarma. Che cosa mai è successo in questa famiglia che non ha mai suscitato problemi?

Ne parla col preside, il quale, appena arrivato nel paese,

denuncia l’accaduto direttamente alla Procura e non ai Servizi Sociali. Nasce così, quasi dal nulla, un caso che proseguirà per 2 anni prima di essere archiviato dal Tribunale dei minorenni.

Per raggiungere questa “tacitazione” la famiglia accetta di

buon grado il percorso proposto dai Servizi Sociali, così come disposto dal Tribunale.

Sono mesi pesanti nei quali i coniugi e la bambina si

sottopongono a perizie, controlli, colloqui, test psicologici, ecc. La famiglia lamenta da parte della scuola episodi di

incuria, tra i quali l’atteggiamento definito “strano” di un insegnante nei confronti della minore. Questo particolare non è stato mai affrontato nell’ambito scolastico né preso in considerazione dai Servizi Sociali e conseguentemente dal Tribunale.

La famiglia giunge con questa problematica presso il

Garante ligure. Si conosce la bambina che appare assolutamente normodotata e anzi spigliata e disinvolta. I

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risultati scolastici sono positivi, la famiglia appare affettuosa e positiva.

L’Ufficio prende contatti con i Servizi. Insieme le due

istituzioni elaborano un percorso per comprendere meglio il rapporto all’interno della famiglia.

Il Garante sollecita quindi, a seguito di nuovi colloqui, il

Tribunale dei Minori a prendere una posizione circa il caso la cui entità reale è stata probabilmente sopravvalutata.

All’ennesima relazione sul caso, il Tribunale decide

l’archiviazione. Riteniamo importante relazionare brevemente su questo

caso perché appare chiaro la volontà di certi Servizi che, più che coscienziosi, tendono a mantenere i casi aperti fino ad ottenere l’ evidente certezza che il minore possa contare su un valido e corretto rapporto familiare.

Che vi sia diffidenza a fin di bene fa parte del mestiere, ma

il dubbio che preside e scuola, assistente sociale e servizi, psicologo, Autorità giudiziaria, abbiano ecceduto in investigazioni e analisi prolungando le incertezze in una situazione che poteva col tempo logorare rapporti familiari è innegabile possa cogliere chi è a tutela e garanzia dei diritti dei minori.

Come è noto esiste il fenomeno detto in pedagogia

“effetto alone”, vale a dire l’ingrandimento di fenomeni in fondo trascurabili man mano che vengono coinvolti più soggetti.

Inoltre, benché il caso sia stato archiviato, resta aperta la

questione dell’insegnante che aveva instaurato un metodo “strano” di far lezione alla bambina. Questo insegnante, l’anno

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successivo all’apertura del caso, è stato trasferito in altra regione, e così lo stesso preside. Caso minori D. e T. M.

Si tratta di 2 fratelli affidati ai Servizi Sociali di San Remo

benché la madre viva a La Spezia e i bimbi a Genova. Già da qui compare un’anomalia non del tutto trascurabile.

Il riferimento a San Remo risulta dalla residenza della

madre sino a 10 anni fa. I bambini sono stati quindi collocati presso una famiglia a Genova.

La segnalazione è giunta dall’Autorità Garante Nazionale.

La problematica appare, in prima battuta, piuttosto semplice: la madre che in precedenza non poteva a causa del proprio lavoro accudire i minori quotidianamente, adesso può farlo essendosi stabilizzata dal punto di vista lavorativo, economico e familiare.

La questione esplode con tutta la sua virulenza quando

l’avvocato della madre naturale presenta al Tribunale dei Minorenni di Genova ricorso per la revoca dell’affidamento e del collocamento dei minori.

L’affidamento e il conseguente collocamento dei bambini

risale addirittura al 2005, quando il primo aveva 3 anni e il secondo 1 anno. Da allora sempre la madre naturale è stata disponibile ad intervenire per i figli, e li ha seguiti, così come le era possibile, senza mai porre questioni in termini di negatività e rancore.

Il cambiamento delle proprie condizioni sociali,

economiche e soprattutto affettive, hanno fatto sì che la stessa abbia intentato il ricorso, a seguito anche della fuga, tuttora non ben spiegata, del maggiore dei fratelli, da scuola.

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Si comprende facilmente quale sia il dilemma del Giudice a decidere in merito, e quali possano essere le conseguenze per i minori di una decisione, in un senso o nell’altro. Dato che, del resto, la famiglia “collocataria” si è dimostrata all’altezza del compito educativo loro proposto ed ora si costituiscono in termini assolutamente opposti e quindi di resistenza al Ricorso presentato.

In data 11/9/2014 il Garante ha preso in carico la

ponderosa pratica, giunta dall’Autorità di Roma, e ne avvia un approfondito esame. Si è dunque presa in considerazione la visita e il colloquio con i minori, in una sede “neutra” quale la scuola da loro frequentata (appartenenti al medesimo plesso).

Il colloquio è avvenuto in una stanza apposita e i ragazzi

erano a proprio agio. Hanno parlato volentieri e sono sembrati sereni.

A seguito di ciò, il Garante ha redatto una breve relazione

che ha inviato al Tribunale dei Minori di Genova e ai Servizi Sociali di San Remo, i quali Servizi, nonostante comunicazioni di collaborazione documentate e dirimenti da parte del Garante, si sono rifiutati di collaborare, ostacolando come possibile l’attività di tutela e garanzia posta in essere.

Siamo ora in attesa di una decisione (data dell’ultima

udienza 26/2/2015). Poiché si ritiene che ogni collaborazione motivata,

professionale, e sostenuta dalla legge (“ai sensi di legge”, n.b.), sia elemento di arricchimento e approfondimento per qualsiasi provvedimento venga preso, è soprattutto in materia di giudizio sul destino di minori che si ritiene doveroso il confronto tra le parti, l’accettazione di un apporto esterno e terzo in termini di puro diritto applicato. Nel rigoroso rispetto di quel principio di “sussidiarietà” richiamato dalla Legge 112/2011, rettamente inteso.

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Ci siamo trovati quindi di fronte ad un rifiuto precostituito che ha condizionato non poco l’attività e che si ritiene potrebbe essere oggetto di comunicazioni apposite, di chiarimento delle funzioni del Garante dei diritti dei minori, da parte della Regione Liguria presso i vari Servizi sociali del territorio.

*Redatta con la collaborazione del Dr. Dario Arkel

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STATISTICA

Le istanze assunte a protocollo che hanno dato corso all’apertura di un fascicolo nell’anno 2014 sono state 553 ma il numero dei fascicoli per così dire, pendenti, delle annualità precedenti, che al 1° di gennaio del 2014 constava di 97 fascicoli, deve essere a pieno titolo conteggiato nel computo statistico. Il carico di queste pratiche, che si è praticamente azzerato alla fine del periodo di riferimento di questa Relazione, dimostra il notevole sforzo lavorativo messo in atto dall’Ufficio per definire il pregresso.

Analizzando in modo più approfondito il lavoro della Difesa Civica, si deve assolutamente tenere conto delle specificità dell’Istituto e seguire, quindi, criteri di valutazione differenti da ogni altro tipo di procedimento. Di fatto, le istanze presentate a questo Ufficio, seguono diversi iter e possono quindi essere risolte, a volte in tempi brevissimi, per le vie telefoniche o tramite posta elettronica, ma nella maggioranza dei casi richiedono un lavoro istruttorio complesso ed articolato e proprio in forza della sua peculiare particolarità nella trattazione di dati sensibili (a volte sensibilissimi) maggiori approfondimenti ed un lasso di tempo più lungo per la definizione.

Nel computo delle attività svolte dall’Ufficio, non si può tralasciare sicuramente il continuo contatto con l’utenza sia per telefono che per posta elettronica. Il personale tutto svolge con professionalità e competenza una costante attività di consulenza ed ascolto nei confronti dei cittadini, fornendo

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un servizio importantissimo specialmente per le fasce più deboli della Società, come gli anziani o gli extra comunitari che sovente non riescono a rapportarsi agevolmente con la burocrazia della P.A.

Sono numerosissime le telefonate ed i contatti mail c.d. “informali” che non hanno dato seguito ad apertura di pratiche vere e proprie, ma hanno comunque aiutato i cittadini a risolvere in breve tempo la loro richiesta, o quantomeno a trovare un interlocutore attento e preparato che li ascoltasse indirizzandoli verso gli uffici competenti.

Le pubbliche Amministrazioni maggiormente interessate all’azione di questa Difesa Civica rimangono certamente gli Enti Locali, anche se giova ricordare gli interventi volti a sollecitare gli adempimenti ex l.r. 4/85 che sono stati indirizzati ad un numero consistente, vicino alla totalità, dei Comuni della Liguria. Altro elemento che ha portato ad un innalzamento delle istanze nei confronti degli Enti Locali, complice sicuramente la poca chiarezza in materia, è stato il pagamento dei tributi come la TASI, la TARSU ecc. ecc.

Si può notare come le istanze riguardanti la Sanità e le problematiche inerenti l’Edilizia popolare occupino una posizione sempre molto rilevante, mentre i fascicoli aperti in materia previdenziale sono diminuiti, anche in virtù di una serie di incontri molto proficui tra la Dirigenza regionale dell’INPS ed il funzionario P.O. responsabile dell’Ufficio di Difesa Civica che hanno comportato una serie di buone prassi e un rapporto più diretto ed informale fra gli uffici.

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(PER L’ANNO 2014 SI RISCONTRA UN INCREMENTO DI N.120 PRATICHE RISPETTO ALL’ANNO 2013, IN CUI LE ISTANZE TRATTATE SONO STATE N.433, CON UN AUMENTO PERCENTUALE DEL 21,7%). ARGOMENTI ASSOCIATE ALLE ISTANZE : EDILIZIA URBANISTICA. 226 SANITA’/ASSISTENZA. 101 AMBIENTE 90 TRIBUTI COMUNALI/STATALI. 33 PARCHEGGI, TRASPORTI, VIABILITA’ SANZIONI CODICE DELLA STRADA 22 ACCESSO ATTI. 21 A.R.T.E. 20 PREVIDENZA 14 LAVORO 10 SCUOLAN. 6 COMMERCIO N. 3 ANAGRAFE/CITTADINANZAN. 3 PROVVEDIMENTI COMMISSARIO AD ACTA . 2 ATTIVITA’ CONTROLLO C/O AMM.NI 2 ________________________________________________ TOTALE COMPLESSIVO 553

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RIFERIMENTI NORMATIVI

A) NORMATIVA NAZIONALE

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

B) NORMATIVA REGIONALE

STATUTO

Approvato con legge statutaria 03/05/2005 n. 1 (...omissis...)

Articolo 72

Difensore Civico

1. E’ istituito presso il Consiglio Regionale il Difensore Civico per la tutela del singolo Cittadino ed interessi collettivi particolarmente rilevanti.

2. Il Difensore Civico è un’autorità indipendente di garanzia.

3. Le competenze e l’organizzazione del Difensore Civico sono disciplinate dalla Legge Regionale

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(…omissis…)

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1986 N. 17

(modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974 n. 17 istitutiva del Difensore Civico) coordinata con la legge regionale 21 giugno 1999, n. 17 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), con la legge regionale 14 marzo 2000, n. 14 (modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 sul Difensore civico), con la legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale) e con la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009). (**) I rinvii della presente legge regionale allo Statuto si riferiscono ancora alle disposizioni contenute nello Statuto anteriore a quello attualmente vigente. Gli attuali riferimenti normativi al Difensore Civico sono gli articoli 71 e 72 dello Statuto regionale vigente, approvato con legge statutaria 5 ottobre 2007 n. 1 e successive modifiche.

TITOLO I Istituzione del Difensore Civico

Art. 1 (Istituzione e nomina)

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria istituito dall' articolo 14 dello

Statuto (**) e' eletto dal Consiglio regionale. 2. L' elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza di quattro

quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.

3. A tal fine il Consiglio regionale e' convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell' incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Art. 2

(Requisiti e ineleggibilità) 1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in

un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell' articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.

2. Non sono eleggibili a Difensore Civico: a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri

regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;

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b) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;

c) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;

d) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;

e) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;

f) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.

3. Per valutare l' esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Art. 3

(Incompatibilità) 1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di

incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154.

2. Il Difensore Civico e' comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Art. 4

(Durata in carica, decadenza e revoca) 1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere

immediatamente riconfermato. 2. Qualora perda le condizioni prescritte per l' eleggibilità ne viene

dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale. 3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure

previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali. 4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'

esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II Funzioni e poteri

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Art. 5 (Funzioni) (1)

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente,

Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.

2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".

4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della L. 127/1997 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.

5. Spettano, altresì, al Difensore civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).

6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.

7. È di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:

a) dell'Amministrazione regionale; b) degli enti strumentali della Regione; c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la

partecipazione regionale risulta prevalente; d) delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere; e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte

della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.

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7 bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:

a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento

b) tra i Difensori Civici; c) favorire l’attuazione e il coordinamento della tutela civica,

a livello provinciale e comunale; d) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull’intero

territorio regionale (2). 8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di

ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.

10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

11. Art. 6

(Modalita' di intervento) (3) 1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del

Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.

2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:

a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;

b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;

c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora

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pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.

3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico.

Art. 7 (4)

(Poteri ) 1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché

all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.

2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.

3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.

4. Il Difensore Civico può segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

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Art. 7 bis (5)

(Attribuzione di ulteriori funzioni)

1. Al Difensore Civico sono attribuite le funzioni dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

2. Le azioni e le modalità operative per l’esercizio delle funzioni di Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono stabilite dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza).

Art. 8

(Rapporto con gli organi statutari della Regione ) 1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al

Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento. Una parte specifica della relazione è dedicata all’attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi dell’articolo 7 bis. (6)

2. Tale relazione tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali è sottoposta entro due mesi dall'esame del Consiglio regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.

3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

TITOLO III Norme organizzative

Art. 9

(Dotazione organica, assegnazione del personale)

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale. 2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto,

provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.

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3. L' Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Art. 10

(Indennità di funzione) 1. Con decorrenza dal prossimo rinnovo dell’incarico, al Difensore

Civico è corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell’indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Il Difensore Civico non ha diritto all’assegno vitalizio di cui al Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali). (7)

Art. 11

(Norma finanziaria) 1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati

al capitolo 1 della rubrica “Spese per il Consiglio regionale” categoria “Organi Statutari” del bilancio della Regione per l' anno 1986.

2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l' anno 1986 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

TITOLO IV Norme finali

Art. 12

(Servizi del Consiglio regionale )

(omissis) (8)

Art. 13

(Norme incompatibili)

1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1974 n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

_________________________________________________________

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(1) Articolo già modificato dall’articolo 39 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 17 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), e successivamente sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 14 (modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 sul Difensore civico). (2) Comma aggiunto dall’articolo 20 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale). (3) Articolo così sostituito dall’articolo 2 della l.r. 14/2000. (4) Articolo così sostituito dall’articolo 3 della l.r. 14/2000. (5) Articolo inserito dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009). (6) Comma così modificato dall’articolo 8, comma 2, della l.r. 44/2008. (7) Comma sostituito dall’articolo 8, comma 3, della l.r. 44/2008. Si riporta la precedente formulazione dell’articolo 10 della l.r. n. 17 del 1986: (8) Modifica le tabelle allegate alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli uffici) oggi superate dalla normativa regionale contrattuale sopravvenuta.

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C) LEGGI IN MATERIA DI GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA.

LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 112

(Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.)

Art. 1. (Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)

Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2. (Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell’Autorità garante) 1. L’Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell’Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 2. Il titolare dell’Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. 3. Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o

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dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell’infanzia e dell’adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l’ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell’Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all’interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato. 4. Al titolare dell’Autorità garante è riconosciuta un’indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 7, comma 2.

Art. 3. (Competenze dell’Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) 1. All’Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze: a) promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo; b) esercita le funzioni di cui all’articolo 12 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; c) collabora all’attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all’attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi; d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell’affido e dell’adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti

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comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età; e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso alle cure e nell’esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell’accesso all’istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura; f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007; g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione, alla salute; h)segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti; i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso; l) formula osservazioni e proposte sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi; m) diffonde la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all’estero;

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o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore; p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull’attività svolta con riferimento all’anno solare precedente. 2. L’Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà. 3. L’Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all’esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 4. L’Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dall’articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L’Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma. 5. L’Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione. 6. Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all’infanzia e all’adolescenza, l’Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l’Autorità garante. 7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall’Autorità garante e composta dai garanti regionali

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dell’infanzia e dell’adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell’Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, o di figure analoghe. 8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti: a) promuove l’adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali; b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale. 9. L’Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima. 10. L’Autorità garante prende in esame, anche d’ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione. 11. L’Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull’infanzia e sull’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 4. (Informazioni, accertamenti e controlli)

1. L’Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall’articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,

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e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. L’Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età. 3. L’Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede. 4. L’Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5. I procedimenti di competenza dell’Autorità garante si svolgono nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

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Art. 5. (Organizzazione)

1. È istituito l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell’Autorità garante», posto alle dipendenze dell’Autorità garante, composto ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell’Autorità garante. I funzionari dell’Ufficio dell’Autorità garante sono vincolati dal segreto d’ufficio. 2. Le norme concernenti l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante e il luogo dove ha sede l’Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità garante. Ferme restando l’autonomia organizzativa e l’indipendenza amministrativa dell’Autorità garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio dell’Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le spese per l’espletamento delle competenze di cui all’articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. L’Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 6. (Forme di tutela)

1. Chiunque può rivolgersi all’Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età. 2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell’Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle

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forme di accesso all’Ufficio dell’Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7. (Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l’anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. All’onere derivante dall’attuazione dall’articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede, per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007 N. 9

(disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) coordinata con la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

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Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, istituito dall'articolo 33 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari). 2. Al Garante è affidata la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse. 3. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale e regionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:

a. Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176 ;

b. Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003 n. 77 ;

c. Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.

4. Il Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con i competenti Dipartimenti regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

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Art. 2.

(Azioni e funzioni del Garante)

1. L'azione del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi: a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani; b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori; c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti Organi sociali e giudiziari; d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbanistico, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori. 2. Il Garante svolge le seguenti funzioni: a) promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali; b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla L.176/1991 , su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause; c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1 della Legge 23 dicembre 1997 n. 451 (istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia); d) promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti dello Stato e della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della Legge 3 agosto 1998 n. 269 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù); e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile; f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione

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audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni); g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla Legge 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia); h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo, urbanistico; i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale; j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati; k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento; l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori così come prevista dalle norme del Codice Civile , nonché ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla L. 77/2003 ; m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale per l'infanzia; n) collabora all'attività di studio, raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale ai sensi della L. 451/1997 , avvalendosi degli strumenti di monitoraggio previsti dall'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della l.r. 12/2006 ; o) cura la tenuta dell'elenco delle associazioni a vario titolo impegnate nella difesa dei minori e nella promozione dei loro diritti; p) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;

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q) favorisce, anche mediante l'indizione di concorsi, una nuova cultura finalizzata alla previsione negli strumenti urbanistici di una particolare attenzione generale all'infanzia ed all'adolescenza, promuovendo la diffusione del modello delle "città amiche delle bambine e dei bambini", della progettazione partecipata e dello sviluppo sostenibile; r) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola; s) favorisce la predisposizione da parte delle Amministrazioni provinciali di azioni formative e informative rivolte ai genitori e al personale docente e non docente sul fenomeno della violenza nelle scuole; t) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori. 3. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Garante: a) stabilisce intese, relazioni ed accordi con Ordini professionali, Organismi o Autorità regionali e nazionali che si occupano di infanzia e adolescenza; b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati; c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con le Autorità giudiziarie; d) promuove eccezionalmente interventi sostitutivi in caso di inadempienze o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.

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Art. 3. (Nomina, incompatibilità, decadenza) (1)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura e resta in carica fino all'insediamento del successore. 2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei Consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi dei Consiglieri assegnati nelle successive. 3. Per l'elezione sono richiesti i medesimi requisiti previsti per l'elezione a Consigliere regionale, oltre alla laurea in giurisprudenza ovvero in medicina, psicologia, pedagogia, servizi sociali o titoli equipollenti e un'adeguata e comprovata esperienza in campo minorile. 4. Non possono essere eletti Garante: a) i membri del parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di altre cariche elettive; b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie regionali; c) i direttori di Distretto sanitario e i Direttori sociali previsti dalla l.r. 12/2006 ; d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici; e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti o movimenti politici; f) i titolari di cariche associative e/o presso organizzazioni non governative legate direttamente e/o indirettamente alle materie oggetto dell'attenzione del Garante. 5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione.

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Art. 4.

(Commissione consultiva del Garante)

1. E' istituita la Commissione consultiva del Garante, di seguito denominata Commissione. 2. La Commissione collabora con il Garante esprimendo, ove richiesti, pareri sulle iniziative di competenza e formulando proposte riferite alle attività di cui alla presente legge. 3. La Commissione è così composta: a) quattro rappresentanti delle forze sociali con comprovata esperienza nel settore del volontariato minorile, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di nomine; b) un rappresentante dei minori designato da ciascuna Consulta provinciale degli studenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567 (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e successive modificazioni e integrazioni. 4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio, entro sessanta giorni dalla nomina del Garante. 5. Ai membri della Commissione, non residenti nel luogo della riunione, spetta per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 5. (Trattamento economico e budget annuale) (2)

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al 18 per cento dell'indennità lorda spettante ai Consiglieri regionali. Qualora non sia residente nel luogo in cui svolge le proprie funzioni, è dovuto, per ogni giornata, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali (3) . 2. Il Garante dispone per le proprie attività di un budget annuale, messo a disposizione dalla Giunta regionale, con obbligo di rendiconto (4)

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Art. 6.

(Sede, organizzazione e struttura) (5)

1. Il Garante ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione (6) . 2. Nella riunione d'insediamento il Garante può adottare un proprio regolamento di organizzazione interna.

Art. 7. (Rapporti con Autorità di Garanzia) (7)

Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle loro competenze.

Art. 8. (Relazioni agli organi istituzionali) (8)

1. Il Garante riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'andamento della propria attività e entro il 31 marzo di ogni anno presenta una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9. (Norma finanziaria)

(Omissis)

Art. 10. (Norma di prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'elezione del Garante entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1 bis. In via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, il Difensore civico esercita le funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h), i) e j) del comma 2 dell' articolo 2 (9) . Note [1] Articolo abrogato dal comma 2 dell' articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44; successivamente il comma 3 dell' articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono

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sostituite dalle seguenti: «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986 ». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall' art. 5 della l.r.. 6 ottobre 2009, n. 38. [2] Articolo abrogato dal comma 2 dell' articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44; successivamente il comma 3 dell' articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti : «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986 ». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . [3] Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8 . [4] Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . [5] Articolo abrogato dal comma 2 dell' articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 ; successivamente il comma 3 dell' articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti : «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986 ». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . [6] Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . [7] Articolo già modificato dall'articolo 9, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 nel testo che si riporta di seguito:"Le Autorità di Garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività". Il comma 1 dell' articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 è, poi, stato abrogato dall' art. 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 . [8] Articolo abrogato dal comma 2 dell' articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44; successivamente il comma 3 dell' articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti : «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986 ». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . [9] Comma aggiunto dall' art. 3 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .