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Master breve in Diritto delle Successioni CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e per i Minorenni in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura – Fondazione del Consiglio Nazionale Forense _________________________________________________________________________ Incontro 4 Dicembre 2013 Erede Incapace Procedura con beneficio dinventario Avv. Patrizia Giannini © Avv. Patrizia Giannini Materiale riservato agli iscritti al Master breve in Diritto delle Successioni, organizzato da CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e per i Minoreni, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura – Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

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Master Breve in diritto delle successioni

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Master breve in Diritto delle Successioni

CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e per i Minorenni in collaborazione con la

Scuola Superiore dell’Avvocatura – Fondazione del Consiglio Nazionale Forense _________________________________________________________________________

Incontro 4 Dicembre 2013 Erede Incapace

Procedura con beneficio d’inventario

Avv. Patrizia Giannini

© Avv. Patrizia Giannini Materiale riservato agli iscritti al Master breve in Diritto delle Successioni, organizzato da CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e per i Minoreni, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura – Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

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Erede Incapace

Art. 471 c.c. Eredità devolute a minori o interdetti «Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e

agli interdetti, se non con il beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli artt. 321 e 374».

Art. 472 c.c. Eredità devolute a minori emancipati o inabilitati «I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare

le eredità se non con il beneficio d’inventario, osservate le disposizioni dell’art. 394».

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Fondamento della norma? Perché è sempre necessaria l’accettazione con

Beneficio d’inventario? Evitare una responsabilità ultra vires dell’incapace

che potrebbe derivare dalla confusione del suo patrimonio con quello che de cuius

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Un’eventuale accettazione pura e semplice – espressa o tacita che sia – è NULLA, così come la rinuncia al beneficio d’inventario (sia dell’incapace sia del rappresentante). Per l’erede incapace non operano le cause di decadenza dal beneficio d’inventario come qualificate dagli artt. c.c. 493, (alienazione dei beni ereditari) «L’erede decade dal bdi se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari …senza l’autorizzazione giudiziaria…» 494, (omissioni o infedeltà nell’inventario) «Dal bdi decade l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in mala fede … passività non esistenti» 505 (decadenza dal beneficio)

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Per l’erede incapace non operano neppure le disposizioni di cui al 487 c.c. 2° comma (termine di 3 mesi per la redazione dell’inventario) e 488 c.c. (dichiarazione in caso di termine fissato dall’Autorità). L’incapace deve redigere l’inventario entro un anno dal compimento della maggiore età.

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Prescrizione Art. 480 c.c. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni. Il termine decorre dal giorno dell’apertura della

successione. E per l’incapace?

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Cassazione Civile, sezione1^, 1/2/2007 n. 2211

Si apre la successione di CAIA il 21/03/1980 Chiamati ex lege: § Coniuge TIZIO § Figli minori

TIZIETTO, di 11 anni CAIETTO, di 10 anni

Nel 1984, TIZIO procede ad una divisione bonaria con SEMPRONIO di immobili che erano appartenuti per

metà ai coniugi TIZIO e CAIA e per metà a SEMPRONIO.

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…segue Successivamente al raggiungimento della maggiore età dei figli

(1987 e 1988), viene dichiarato il FALLIMENTO del padre TIZIO.

Il curatore procede alla liquidazione dei beni del fallito Tizio,

vendendo anche l’immobile BETA (edificato nel 1977/78) proveniente per metà dall’eredità di CAIA.

TIZIETTO e CAIETTO convengono in giudizio il FALLIMENTO

del padre, proponendo domanda di rivendica quali coeredi dell’immobile BETA e in subordine domanda di condanna della procedura al

pagamento in loro favore della corrispondente parte del ricavato della vendita.

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…segue Il Fallimento eccepisce la PRESCRIZIONE del diritto di accettare l’eredità in capo a TIZIETTO e CAIETTO, ex art 480 c.c.. e che in, l’immobile BETA apparteneva per intero a TIZIO e SEMPRONIO ed era stato conferito dai proprietari in società. Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettano le domande di Tizietto e Caietto, osservando che, quanto alla prescrizione, il termine per accettare l’eredità decorre, non dal compimento della maggiore età - come sostenuto dagli appellanti – ma dall’apertura della successione, perché per i minorenni il diritto può essere esercitato dal loro legale rappresentate.

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…segue Inoltre, secondo la Corte, gli appellanti non avevano posto in essere condotte che potessero essere qualificate come accettazione tacita dell’eredità (indipendentemente dal fatto che fossero in possesso dei beni). § L’accatastamento dei beni, § la richiesta di prosecuzione dei lavori presentata al Sindaco del Comune, § la denuncia di successione erano atti successivi al maturare della prescrizione. Per di più, la scrittura del 1984 (tra Tizio e Sempronio) non poteva costituire accettazione compiuta per conto del minore dal leg. Rapp.te, ostandovi il disposto del 471 c.c. Il preliminare di vendita sottoscritto nel 1991, confirmatorio della scrittura del 1984, era comunque successivo al maturare della prescrizione.

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…segue

La Suprema Corte accoglie il ricorso Rif. normativi 480 c.c. (termine 10 anni) 2942 c.c. punto 1 (incapaci senza rapp.te – sospensione

termine di prescrizione) «La prescrizione rimane sospesa per i minori non emancipati e gli

interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità»

321 c.c. nomina del curatore speciale (da parte del PM, del minore, dei parenti)

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Cassazione, 19/07/2012 n. 12490

«La Corte ritiene di dover dare continuità all'orientamento già espresso con la decisione n. 2211 del 2007, che ha esteso l'applicabilità dell'ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall'articolo 2942, c.c., n. 1, (relativa ai minori non emancipati e agli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità) anche al caso in cui il minore non emancipato o l'interdetto siano provvisti di un rappresentante legale, ma questo si trovi in conflitto di interessi con il proprio rappresentato. Tale situazione si presenta pienamente equiparabile a quella espressamente prevista dalla disposizione di legge sopra richiamata, una volta considerato che, in entrambi i casi, sussiste un difetto di tutela del rappresentato, rispetto al quale la circostanza che il legale rappresentante vi sia appare del tutto irrilevante, perchè si tratta di un legale rappresentante che, per la situazione in cui si trova, non può adeguatamente tutelare il rappresentato, essendo portatore di un interesse in conflitto. Ne deriva la necessità di una interpretazione della norma in materia di prescrizione costituzionalmente orientata al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra il minore non emancipato o l'interdetto privo di legale rappresentante ed il minore e l'interdetto il cui legale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato, ponendosi una diversa conclusione in contrasto con il principio stabilito dall'articolo 3 della Costituzione.» © Avv. Patrizia Giannini

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Procedura con beneficio d’inventario

Chi è chiamato all'eredità di un defunto può accettarla puramente e semplicemente oppure con beneficio d'inventario (art. 470 cod. civ.). Se si accetta con beneficio d'inventario, il patrimonio del defunto resta distinto dal patrimonio dell'erede. L'erede sarà pertanto tenuto a pagare i debiti del defunto solo nei limiti dell'attivo della massa ereditaria. I termini per fare l'inventario devono essere rispettati: in mancanza, l'erede decade dal beneficio d'inventario (ossia viene considerato erede puro e semplice) e, in alcuni casi, può persino perdere lo stesso diritto di accettare l'eredità.

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Dichiarazione di accettazione con beneficio

d’inventario: come procedere?

L’accettazione col beneficio di inventario si può fare con una dichiarazione: § ricevuta da un notaio oppure § ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale (se la dichiarazione è stata ricevuta da un notaio, quest’ultimo deve provvedere entro 10 giorni).

Entro un mese dall’inserimento nel Registro, il Cancelliere deve trascrivere la dichiarazione presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari.

Prima o dopo la dichiarazione, l’erede deve fare l’inventario, ossia deve individuare ed elencare le attività e le passività del patrimonio ereditario. A tale scopo, l’erede deve presentare un apposito ricorso in Tribunale affinché sia incaricato un Cancelliere o un Notaio (che può comunque avvalersi di uno stimatore). Una volta redatto il verbale d’inventario, questo va depositato a cura dell’erede nel Registro delle successioni.

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Entro quando va fatto l’inventario?

Per individuare il termine entro il quale va fatto l’inventario, si distinguono due situazioni. § Se il soggetto chiamato all’eredità è nel possesso di beni ereditari (anche di un solo bene), l’inventario va fatto entro 3 mesi dalla morte o dalla notizia della devoluta eredità (il termine è prorogabile per altri 3 mesi con apposita richiesta al Tribunale). Una volta fatto l’inventario, se il chiamato all’eredità non ha ancora fatto la dichiarazione di accettazione o di rinuncia, deve farla nei 40 giorni successivi. § Se il soggetto chiamato all’eredità non è nel possesso di alcun bene ereditario, si distingue ulteriormente;

–  se il chiamato all’eredità fa prima la dichiarazione di accettazione (e può farla di norma entro 10 anni dalla morte del defunto), deve compiere l’inventario entro 3 mesi dalla dichiarazione);

–  se il chiamato fa l’inventario prima della dichiarazione di accettazione, deve poi fare la dichiarazione stessa di accettazione o di rinuncia nei 40 giorni successivi (in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità);

–  se qualcuno ha chiesto al Giudice di fissare un termine giudiziale per l’accettazione da parte del chiamato all’eredità (cd actio interrogatoria), il chiamato deve fare l’inventario entro tale termine (prorogabile su istanza al Tribunale).

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Effetti del beneficio d’inventario

L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede (art. 490 cod. civ.).

Pertanto, § l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte (ad es., l’erede nudo proprietario/de cuius usufruttuario) § l’erede non è obbligato al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni ereditati; § i creditori dell’eredità hanno preferenza sul patrimonio ereditario di

fronte ai creditori dell’erede.

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Esempio

Tizio ha un patrimonio di 100 Tizio è debitore di Caio per 200 Tizio eredita da Sempronio 130 con beneficio d’inventario, Sempronio era debitore di Nevio di 80 Caio e Nevio cercheranno di soddisfarsi sul patrimonio lasciato da Sempronio. Tra i due creditori, sarà però preferito Nevio, ossia il creditore di Sempronio. In compenso, mentre Nevio può soddisfarsi solo sull’eredità e non sul patrimonio personale di Tizio, Caio ben potrà soddisfarsi anche sul patrimonio ereditato da Tizio, nel caso in cui residuasse dell’attivo (es 50).

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L’erede ha l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori (art. 496 cod. civ.). L’erede risponde dell’amministrazione dei beni ereditari solamente se agisce con colpa grave (art. 491 cod. civ.). L’erede decade dal beneficio d’inventario se vende o cede o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza aver prima ottenuto l’autorizzazione del Giudice (l’autorizzazione non è necessaria per i beni mobili trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario). Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia (art. 492 cod. civ.). L’erede provvede al pagamento dei creditori del defunto utilizzando i beni ereditati. Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti non possono chiedere di essere pagati con il patrimonio personale dell’erede: questi infatti non può essere costretto al pagamento con i propri beni, a meno che non sia stato intimato alla presentazione del conto e non vi abbia provveduto.

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Liquidazione dell’eredità

I creditori del defunto possono opporsi all’amministrazione dei beni ereditari da parte dell’erede. In tal caso l’erede non può provvedere ai pagamenti, ma deve avviare un procedimento detto “liquidazione”. Entro e non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, l’erede deve rivolgersi a un Notaio ed inviare ai creditori una raccomandata con l’invito a presentare, entro 30 giorni, le “dichiarazioni di credito”. Scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni di credito, con l’assistenza del Notaio l’erede provvede: • a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie; • a formare lo stato di graduazione, ossia a stilare il progetto di ripartizione e l’ordine con cui i creditori saranno pagati (ciascuno secondo il proprio diritto di prelazione). Compiuto lo stato di graduazione, il Notaio avvisa i creditori con raccomandata. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo. Divenuto definitivo lo stato di graduazione, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari secondo quanto ivi previsto. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede. Il procedimento deve essere osservato scrupolosamente dall’erede, pena la perdita del beneficio d’inventario.

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Rilascio dei beni ai creditori

Entro un mese dalla scadenza del termine per presentare le dichiarazioni di credito, se l’erede non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori. Anche in questo caso l’erede deve avvisare con raccomandata i creditori; non solo, l’erede deve anche iscrivere la dichiarazione di rilascio nel Registro delle successioni, annotarla e trascriverla presso gli Uffici dei Registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli Uffici dove sono registrati i beni mobili. Trascritta la dichiarazione di rilascio, il Tribunale nomina un curatore affinché provveda alla liquidazione. L’erede deve quindi consegnare i beni al curatore. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari. Se, al termine del procedimento, resta qualche attività, essa spetta all’erede.

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La mediazione obbligatoria nelle cause successorie dal 20 settembre 2013

A partire dal 20 settembre 2013, prima di avviare una causa relativa ad una successione ereditaria è necessario dar corso a un procedimento di mediazione innanzi a un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un avvocato. Se la mediazione non viene esperita e la causa viene avviata ugualmente, entro la prima udienza il Giudice può rilevare la “non procedibilità” della causa giudiziale.

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