2012 03 03 InformaFim Marzo 2012 Vademecum Cigo

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Il numero di marzo di InformaFim curato dal collettivo Fim-Cisl bticino. Speciale cigo

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Comunicare Informare Interagire

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La cassa integrazione ordinaria (CIGO) La CIGO ha la funzione di garantire la conservazione del posto di lavoro e, parzialmente, la retribuzione dei lavoratori riducendo i costi per le imprese. Essa viene autorizzata quan-do si determina una crisi aziendale caratterizzata dalla temporaneità e dalla certezza della ripresa dell’attività produttiva.

La procedura di consultazione sindacale (art. 5, legge 164/75) In caso di riduzione o sospensione del lavoro l’azienda ha l’obbligo di comunicare preventivamente alle organizzazio-

ni sindacali territoriali di categoria la necessità di ricorrere alla Cigo, specificando le cause, la durata e l’entità, nonché il numero dei lavoratori interessati. Le organizzazioni sindacali possono chiedere un incontro congiunto per esaminare le cause che hanno portato alla richiesta di Cigo. Tutta la procedura deve essere esaurita entro 25 giorni dalla data della richiesta a-ziendale. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendono indifferibile la contra-zione o la sospensione dell’attività produttiva (esempio: calamità naturali), i tempi per esaurire la procedura saranno più brevi. La durata L’integrazione salariale ordinaria può essere corrisposta normalmente fino a 13 settimane consecutive e può essere prorogata di tre mesi in tre mesi fino ad un mas-simo di 52 settimane in un biennio. I periodi di cassa integrazione ordinaria determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono computabili agli effetti dei limiti di durata .

Nel 2009 erano passati oltre 20 anni dall’ultimo ricorso della btici-no alla Cigo, adesso ne son bastati solo 2 dal 2009. I cicli critici cambiano più velocemente rispetto al passato

Nella riunione del 12 marzo è proseguita la trattativa per il rinnovo del contratto interno. Due sono stati i temi affrontati: inquadramento professionale e premio di risultato. In merito al primo tema, dopo gli approfondimenti tecnici effettuati in commissione professio-nalità, l’azienda ha fatto una apertura rispetto la possibilità di definire un grade intermedio tra il terzo e il quarto con un valore economico assimilabile a quello previsto dal CCNL per la 3° erp.

Per quanto riguarda il secondo tema, l’azienda ha ribadito il principio inderogabile di non voler aumentare i co-sti. Si sta però ipotizzando una soluzione sperimentale che prevede oltre all’attuale premio, un aggiunta di un indice che paghi un maggior premio al miglioramento delle condizioni economiche attuali. Si profila quindi la possibilità di un accordo sperimentale con una durata limitata . La discussione riprendera il 29 marzo.

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La Cigo: quali conseguenze sul PDR in bticino? Il Premio di Risultato in regime di CIGO subisce un doppio taglio. • Uno è quello sull’incidenza del parametro individuale. • L’altro sulla maturazione dello stesso (i dodicesimi) come tredicesima, gratifica Bticino, ferie par. Va ricordato innanzi tutto che le assenze individuali sono calcolate in un periodo di 12 mesi e più precisa-mente dal 1 gennaio al 31 dicembre (anno di calendario). Mentre per la maturazione dei dodicesimi vanno comunque considerati 12 mesi ma l’anno da prendere in considerazione è dal 1 maggio al 30 aprile dell’anno successivo (anno solare). Nel nostro caso ipotizzando che la CIGO sarà quella annunciata 2 giorni a marzo (già confermata) e 4 giorni ad aprile (programmati ma da confermare) ne deriva che: Nella retribuzione di maggio 2012 il parametro assenze individuale non subirà nessuna variazione Mentre nella retribuzione di maggio 2013 subirà un’incidenza negativa pari alle giornate di CIGO fatte. Mentre la maturazione in dodicesimi del PdR sarà rapportata alle effettive giornate lavorate e subirà già a maggio 2012 una penalizzazione. Es: Pdr da erogare maggio 2012 euro 2.400 lordi, giorni assenza per Cigo 6 pari a ore 48. 2.400 / 2080 = 1.153 X 2032 (Giorni lavorati - giorni di Cigo) = euro 2.344 ( il pdr erogato a maggio 2012 per un lavoratore che aveva il 100 % come parametro individuale, per effetto dei giorno di Cigo sarà di 55,38 euro in me-no. Nel 2013 invece andranno a considerarsi i 6 giorni di Cigo come assen-za individuale di 48 ore, che saranno sommate alle altre assenze per ma-lattie permessi non retribuiti etc. etc..

Parametro differenza

130 % -72,00 euro

100 % - 55,38 euro

70% - 38,77 euro

Quanto inciderà la Cigo sul PDR Maggio 2012

NUOVI MASSIMALI PER IL 2012

Per stabilire quant'è la propria retribuzione di riferimento bisogna dividere la retribuzione glo‐bale annua (CUD) per 12. 12 

Retribuzione annua retribuzione di riferimento 

Retribuzione mensile di riferimento

Massimali lordi euro-mese

Massimali al netto dei Contributi 5,84 % euro-mese

Fino a 2.014,77 931,28 876,89

Superiore a 2.014,77 1.119,32 1.053,95

Queste cifre sono soggette a ritenu‐ta fiscale (IRPEF) 

Nell’esempio di seguito si fa riferimento ad una retribuzione lorda di 1800 euro e a 4 giornate di CIGO nel mese di aprile mettendo in evidenza quella che è la perdita salariale. Va considerato comunque che, mentre per l’azie‐da il calcolo si basa sulle ore convenzionali mese ( 173 ) per l’inps valgono le ore mensili quindi aprile 168 ore. 

Retribuzione Mensile Retribuzione oraria Ore lavorate Retribuzione

1.800 1.800 : 173 = 10,40 173 - 32 = 141 10,40 x 141 = 1.466,4

Massimale CIGO Retribuzione oraria in CIGO Ore CIGO mese Integrazione

1.119,32 1.119,32 : 168 = 6,66 32 6,66 x 32 = 213,20

1.679

- 127 - 120,4

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Nel caso la sospensione non riguardi la to-talità dei lavoratori, sono previsti meccanismi di rotazione? A differenza di quanto avviene per la cassa inte-grazione straordinaria, in caso di ricorso alla ci-go le norme legislative non dispongono nulla in materia di rotazione tra lavoratori, né vi sono disposizioni specifiche di tutela nei confronti di determinate categorie. Tale questione va dunque affrontata nell'ambito della procedura sindacale.

Ferie Per i lavoratori in Cigo a zero ore, salvo e-

spressa disposizione contrattuale, e` esclusa la maturazione delle ferie (Cass. sez. lav. n. 1648-/1980 e Cass. sez. lav. n. 408/1991). In caso di Cigo ad orario ridotto, invece, il dirit-to alle ferie matura in proporzione alle ore lavo-rate e il relativo trattamento resta a carico del datore di lavoro, mentre resterebbe a carico della Cigo la parte corrispondente alle ore non lavora-te (Cass. sez. lav. n. 3603/1986 e Cass. sez. lav. n. 10205/1991).

Festivita` Occorre distinguere a seconda della modalita`

di pagamento della retribuzione (Inps, circolare n. 50/1982). Se i lavoratori sono pagati: � in misura fissa, l’integrazione salariale viene regolarmente corrisposta anche per le festivita` cadenti nel periodo; � ad ore, le festivita` del 25 aprile, del 1º mag-gio e del 2 giugno sono considerate dalla legge a carico del datore di lavoro e non sono integrabi-li. Le restanti festivita` sono integrabili quando cadono dopo i primi 15 giorni di sospensione art. 3, legge n. 90/ 1954), mentre sono a carico del datore di lavoro quando si collocano nei pri-mi 15 giorni. Inoltre, nei periodi di ricorso alla Cig con riduzione di orario le ore non sono inte-grabili e sono a carico del datore di lavoro (Inps, circolare n. 64183/1972).

La malattia e l’infortunio Con circolare n. 82 del 16 giugno 2009 l’Inps ha

stabilito che: Se il lavoratore si ammala durante la cassa a zero ore (si intende settimanali), il lavoratore è considerato in cassa integrazione. Se invece l’inizio della malattia precede l’inizio della cassa, ci si comporterà nel seguente modo: • Se la totalità in forza all’ufficio, reparto, squa-

dra o simili cui il lavoratore appartiene ha so-speso l’attività, anche il lavoratore in malattia sarà considerato in cassa integrazione dalla data di inizio della stessa:

• Qualora invece non venga sospeso dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, rep-parto, squadra o simili cui il lavoratore appar-tiene, il lavoratore in malattia continuerà a be-neficiare dell’indennità di malattia, se previsto dalla vigente legislazione.

Diversa è la situazione per una cassa ad orario ridotto perché nel periodo in cui il lavoratore avrebbe dovuto lavorare la malattia è integrata al 100%. Per quanto riguarda l’infortunio (ovviamente essen-do avvenuto prima dell’inizio della cassa) lo stesso prevale sulla Cassa integrazione Da tenere in considerazione che: in caso di malattia insorta durante la cassa e che non prosegua anche dopo la fine della cassa stessa, non conviene al lavo-ratore chiedere il certificato medico di malattia, in quanto la retribuzione in cassa è identica e la malat-tia, peraltro, è soggetta ai limiti triennali previsti dal nostro contratto. Può, invece, essere utile per quei lavoratori ammalati che potrebbero essere richiama-ti al lavoro anticipatamente.

Stesso calcolo per le PAR

Es. calcolo ratei ferie con 6 giorni cigo 160 168 200 240

- 3,69 - 3,88 - 4,62 - 5,55

160 / 12 = 13,33 / 173 = 0,077 X 48 = - 3,69 168 / 12 = 14 / 173 = 0,081 X 48 = - 3,88 200 / 12 = 16,66 / 173 = 0,096 X 48 = - 4,62 240 / 12 = 20 / 173 = 0,115 X 48 = - 5,55 Per effetto di 6 giorni ( 48 ore )di cassa, il

monte ore ferie si riduce proporzionalmente:

Part-time è calcolo delle integrazioni salariali. Al fine di stabilire l’esatto massimale di riferimento per i lavoratori part-time occorre rapportare la retribuzione spettante con quella del lavoratore a tempo pieno.

Trattamento previdenziale I periodi trascorsi in Cigo sono riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensio-ne di anzianità, vecchiaia, invalidità e superstiti e per la determinazione della misura di queste. A tale sco-po i contributi sono effettivamente reali in quanto ai fini del calcolo della pensione si tiene conto della retribuzione sulla quale è calcolata la cassa integra-zione. In altre parole la retribuzione di riferimento, ai fini della pensione, durante i periodi di Cig è quella che il lavoratore avrebbe percepito lavorando. Tuttavia la legge sulla riforma delle pensioni, per chi ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 1° gennaio 1993, limita a cinque anni i contributi figurativi cu-mulabili nell’arco della vita lavorativa, ricompren-dendo, fra questi, anche i periodi trascorsi in Cig.

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Maternita` I lavoratori che fruiscono dell’astensione obbli-gatoria e dei riposi giornalieri per allattamento hanno diritto all’indennita` di maternita` e non all’integrazione salariale (Inps, circolare n. 152/

1990). ANF Assegno per il nucleo familiare

Per il periodo in cui il lavoratore è posto in Cigo spetta l’assegno per il nucleo familiare secondo

le vigenti disposizioni. Cigo e mensilità supplementari

Relativamente alle ore di sospensione dal lavoro, i relativi ratei di mensilità supplementari si in-tendono compresi nel trattamento di integrazione salariale; per effetto dei massimali molto bassi, la conseguenza è che solo in caso di retribuzioni molto basse si riesca a recuperare in tutto o in parte i ratei di 13.ma ed eventuale 14.ma: nella normalità dei casi, di fatto tali ratei vengono per-si. Relativamente alle ore lavorate, si pone il problema di quanto maturi di mensilità supple-mentari. Non esiste una tesi unanime: secondo una prima tesi, la maturazione avverrebbe per ratei mensili a seconda che il periodo lavorato superi o meno i 15 giorni; una seconda tesi so-stiene invece il riproporzionamento su base an-nua tenendo conto delle ore effettivamente lavo-rate, o comunque retribuite, in rapporto alle ore totali dell'anno.

Previdenza Complementare Durante i periodi di CIGO il contributo aziendali non maturano (1,2% del minimo tabellare). Il contributo a carico del lavoratore segue la stessa sorte se è quello minimo (1,2%). Se invece il lavoratore ha optato per un contribu-to superiore essendo lo stesso riferito alla base di calcolo del TFR viene versato, purché vi sia ca-pienza nella retribuzione del mese (occorre cioè che non sia a zero ore per tutto il mese). Il TFR viene regolarmente, versato al fondo.

Scatti di anzianità Durante la sospensione per Cigo continuano a

maturare normalmente gli scatti di anzianità

Cigo e permessi retribuiti ex legge 104/1992 In caso di sospensione totale nel corso del mese, il diritto ai permessi retribuiti non matura. In caso di sospensione parziale, le tre giornate vanno ripropor-zionate sulla base dei giorni di effettivo lavoro rap-portati ai giorni lavorativi totali del mese con arro-tondamento all'unità più vicina. Tale calcolo è illu-strato nella circolare n. 133/00 dell'Inps. E' necessa-rio effettuare la seguente proporzione x : a = b : c , dove a= n° dei gg di effettivo lavoro; b=n° dei giorni di permesso teorici (cioè 3); c= n° dei giorni lavorativi nel mese). Ad esempio: se il lavoratore lavora 10 giorni nel mese su un totale di 27 giorni lavorativi, il calcolo è il seguente: x : 10 = 3 : 27 x = 30 : 27 x = 1,11 cioè 1 giorno (si arrotonda all'unità infe-riore o a quella superiore a seconda che la frazio-ne sia fino allo 0,50 o superiore). Questo lavoratore ha diritto, nel mese considerato, ad un giorno di permesso retribuito.

Congedo matrimoniale

I lavoratori sospesi hanno diritto, in caso di matri-monio, all’intero trattamento previsto da leggi e contratti

Trattamento di fine rapporto (Tfr) Durante i periodi di Cigo il Tfr matura per intero a

completo carico dell’azienda.

Esempio L. 104 Il mese di Aprile ha 21 gg lavorativi, con 4 gg di CIGO Giorni spettanti L 104 3 : 21 = 0,142 X 17 = 2,428 I giorni spettanti per L.104 saranno 2

Es. 6 giorni di Cigo ( 48 ore in un anno), che conse-guenze avrebbero sulla 13° mensilita e gratifica Bt? Paga oraria 10,40 X 173 = 1.800 ( 13° Mens.) 1800 / 2080 = 0,86 ( Paga oraria convenzionale) Ore teor. anno 2080 - 48 (ore Cigo anno) = 2032 0,86 X 2032 = 1.758, 46 - 1800 = 41,53 La 13° mensilità sarà decurtata di 41,53 euro Gratifica Bticino: Lavoratore 3° livello retribu-zione di euro 1.466,17 /2080 = 1.432, 33 La Gratifica bt sarà decurtata di 33,83 euro

Per maggiori Info : Tel.Interno: 3515 Telefono : 0332 279515 E-mail: [email protected]

Non esitate a contattarci per qualsiasi dubbio o per avere maggiori ragguagli

Giorni Lavorabili mese