2011_12_14_Lezione_n7
-
Upload
eros-rozza -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of 2011_12_14_Lezione_n7
CORSO ARBITRI/GIUDICI
DI PUGILATO 2011
Federazione Pugilistica Italiana Comitato Regionale Lombardo
INCONTRO N.7
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE � TITOLO I - LA STRUTTURA
� TITOLO II - L’ORGANIZZAZIONE CENTRALE
� TITOLO III - L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
� TITOLO IV - LE GARANZIE
� TITOLO V - I REQUISITI E LE INCOMPATIBILITA’
� TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO I � Art.1 – NATURA E SCOPI DELLA F.P.I.
Ø F.P.I. FONDATA NEL 1916
Ø ASSOCIAZIONE SENZA FINE DI LUCRO
Ø ASSOCIAZIONE FEDERATA AL C.O.N.I.
Ø E’ AUTORIZZATA IN VIA ESCLUSIVA A SVOLGERE IN ITALIA L’ATTIVITA’ SPORTIVA DEL PUGILATO AGONISTICO E AMATORIALE SIA PER IL SETTORE DILETTANTI CHE PER IL SETTORE PROFOFESSIONISTI
Ø GODE DI AUTONOMIA TECNICA, ORGANIZZATIVA E GESTIONALE SOTTO LA VIGILANZA DEL C.O.N.I.
Ø HA LO SCOPO DI PROMUOVERE, ORGANIZZARE, DISCIPLINARE, REGOLAMENTARE, PROPAGANDARE, SVILUPPARE E ATTUARE PROGRAMMI DI FORMAZIONE DI ATLETI E TECNICI, NONCHE’ DI SVOLGERE LO SPORT DEL PUGILATO SIA DILETTANTISTICO CHE PROFESSIONISTICO
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO I � Art.2 – SEDE e DURATA
Ø LA F.P.I. HA SEDE IN ROMA E LA SUA DURATA E’ ILLIMITATA
� Art.3 – GLI AFFILIATI Ø SONO AFFILIATI ALLA F.P.I. LE SOCIETA’, LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE INTENDONO
PRATICARE ATTIVITA’ PUGILISTICA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO E/O PROFESSIONISTICA, LE CUI DOMANDE DI AFFILIAZIONE SONO STATE ACCOLTE DAL CONSIGLIO FEDERALE
Ø I GRUPPI SPORTIVI DELLE FF.AA., FORZE DI POLIZIA E DEGLI ALTRI CORPI DELLO STATO POSSONO OTTENERE L’AFFILIAZIONE E IL RICONOSCIMENTO DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
� Art.4 – LA LEGA PROFESSIONISTI Ø LA LEGA PROFESSIONISTI E’ COMPOSTA DALLE SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE
AFFILIATE ALLA F.P.I. Ø HA IL COMPITO DI COORDINARE IL SOSTEGNO, LA PROMOZIONE E L’ORGANIZZAZIONE
DELLE MANIFESTAZIONI AGONISTICHE Ø PER LA COSTITUZIONE DELLA LEGA OCCORRONO ALMENO CINQUE SOCIETA’ Ø LA DETERMINAZIONE DELLE REGOLE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DEGLI
INCONTRI E DEI CAMPIONATI E’ DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE DELLA F.P.I.
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO I � Art.9 – I TESSERATI
Ø POSSONO OTTENERE IL TESSERAMENTO DIRETTO ALLA FEDERAZIONE:
A. ATLETI PROFESSIONISTI
B. PROCURATORI DEGLI ATLETI
C. TECNICI SPORTIVI FEDERALI
D. MEDICI SPORTIVI E FISIOTERAPISTI
E. UFFICIALI DI GARA OVVERO ARBITRI, GIUDICI, COMMISSARI DI RIUNIONE E ANNUNCIATORI ( arbitri.pdf )
F. IL PRESIDENTE FEDERALE, IL PRESIDENTE ONORARIO, I DIRIGENTI FEDERALI ED I DELEGATI PROVINCIALI
Ø DEVONO RICHIEDERE IL TESSERAMENTO, TRAMITE UNA ASSOCIAZIONE O SOC. SPORTIVAAFFILIATA:
A. ATLETI DILETTANTI
B. ATLETI AMATORIALI
C. TECNICI SPORTIVI SOCIETARI
D. DIRIGENTI SOCIETARI
E. SOCI DELLE ASSOCIAZIONI O DELLE SOCIETA’ AFFILIATE
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO I � Art.10 – DOVERI DEI TESSERATI Ø I TESSERATI HANNO IL DOVERE DI ATTENERSI
ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL’ART.5 DEL PRESENTE STATUTO IN QUANTO APPLICABILI ( statuto__fpi_2011.pdf )
Ø I TESSERATI SONO ALTRESI’ TENUTI
A L L’ O S S E RVA N Z A D E L C O D I C E D I COMPORTAMENTO SPORTIVO EMANATO DAL C.O.N.I. (ccs.pdf )
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO I � Art.14 – ARBITRI - GIUDICI Ø GLI ARBITRI-GIUDICI, NELLA LORO QUALIFICA DI UFFICIALI
D I GARA, PARTEC IPANO SENZA V INCOLO D I S U B O R D I N A Z I O N E A L L O S V O L G I M E N TO D E L L E MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER ASSICURARNE LA REGOLARITA’
Ø GLI ARBITRI-GIUDICI SONO ORGANIZZATI IN APPOSITO SETTORE DALLA F.P.I. SIA A LIVELLO CENTRALE (S.A.G.) CHE REGIONALE (G.A.G.), DISCIPLINATO DA UN REGOLAMENTO SPECIFICO (R.A.G.)
Ø GLI ARBITRI-GIUDICI SVOLGONO LE LORO FUNZIONI CON LEALTA’ SPORTIVA, IN OSSERVANZA DEI PRINCIPI DI TERZIETA’, IMPARZIALITA’ E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO
Ø GLI ARBITRI-GIUDICI NON POSSONO RICOPRIRE ALTRI RUOLI IN AMBITO FEDERALE
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO I � Art.15 – COMMISSARI DI RIUNIONE Ø IL C.d.R., NELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI GARA, E’
L’UNICA AUTORITA’ FEDERALE COMPETENTE A DARE ORDINI E DIRETTIVE CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE DI PUGILATO PER QUANTO RIGUARDA L’ASPETTO TECNICO E ORGANIZZATIVO.
Ø L’ORGANIZZATORE E GLI UFFICIALI DI SERVIZIO SONO TENUTI AD UNIFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI DA LUI IMPARTITE
Ø IL C.d.R. E’ DESIGNATO DAL COMPETENTE C.R. Ø LE FUNZIONI DEL C.d.R. SONO DISCIPLINATE DA
APPOSITO REGOLAMENTO
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO I � Art.16 – TESSERAMENTO
Ø IL TESSERAMENTO E’ ANNUALE
Ø LE MODALITA’ PER OTTENERLO SONO DEMANDATE AL REGOLAMENTO ORGANICO (Art.46)
� Art.46 REG.ORG.–TESSERAMENTO A/G Ø LA CATEGORIA DEGLI UFFICIALI DI SERVIZIO E’ RAPPRESENTATA DAGLI A/G, DAI C.d.R. E
DAGLI ANNUNCIATORI
Ø GLI A/G ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEL SETTORE DEBBONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO ANNUALE AL COMPETENTE C.R.
Ø IL RAPPRESENTANTE REGIONALE A/G APPONE IL VISTO PER IL RINNOVO, PREVIA VERIFICA DEL PERMANERE DEI REQUISITI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO DEL SETTORE (R.A.G.-ARTICOLI 5 e 6 - regolamento_arbitri_giudici_(aggiornato).pdf) DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL C.O.NI.
Ø IL TESSERAMNETO HA VALIDITA’ PER LA SOLA STAGIONE SPORTIVA PER LA QUALE E’ RICHIESTO
Ø IL MANCATO TESSERAMENTO PER UN ANNO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, COMPORTA L’ESCLUSIONE DEGLI ELENCHI
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO I � Art.17 – ORGANI FEDERALI E ALTRE STRUTTURE
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
LA F.P.I SI ARTICOLA IN
ORGANI CENTRALI
ORGANI DI GIUSTIZIA
STRUTTURE TERRITORIALI STRUTTURE FEDERALI
Assemblea Nazionale
Presidente Federale
Consiglio Federale
Consiglio di Presidenza
Collegio Revisori Conti
Procura Federale
Giudici Sportivi Reg.
Giudice Sportivo Naz.
Corte Federale di Appello
Corte Superiore di Giustizia
Comitati Regionali
Delegati Regionali
Comitati Provinciali
Delegati Provinciali
Segreteria Federale
Conferenza Nazionale Presidenti
Lega Professionisti
Commissione Vertenze Economiche
Commissione Vigilanza Soc. Prof.
Commissione Federale Atleti
STATUTO FEDERALE – TITOLO I � Art.18 – SETTORI E COMMISSIONI
LA F.P.I. E’ ORDINATA NEI SEGUENTI SETTORI AI QUALI SONO ATTRIBUITI COMPITI ESCLUSIVAMENTE TECNICO-ORGANIZZATIVI a. Settore Dilettanti b. Settore Professionisti c. Settore Giovanile d. Settore Amatoriale e. Settore Arbitri e Giudici f. Settore Tecnici Sportivi g. Settore Sanitario h. Settore Marketing e Comunicazione
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO I � Art.18 – SETTORI E COMMISSIONI
Ø A CIASCUN SETTORE E’ PREPOSTO UN COORDINATORE NOMINATO DAL CONSIGLIO FEDERALE SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
Ø I COMPITI E LE FUNZIONI DI CIASCUN SETTORE, CHE HA DURATA QUADRIENNALE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO ORGANICO E DAI REGOLAMENTI DI SETTORE (S.A.G.: Art. 20 R.O.)
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
REG. ORGANICO ART. 20 – IL S.A.G. 1. Il Settore Arbitri-Giudici regolamenta, promuove ed
organizza l’attività degli Arbitri-Giudici della F.P.I. 2. Organo del Settore è il Comitato Esecutivo che si
compone di: • Un Coordinatore nominato dal C.F. • Due Componenti nominati dal C.F. • Due Componenti eletti dai Delegati Regionali della
categoria riuniti in Assemblea Nazionale 3. L’elezione dei due componenti avviene a maggioranza
semplice nell’Assemblea Nazionale dei delegati regionali da indirsi entro i 90 gg successivi alla data di celebrazione dell’Assemblea Nazionale elettiva quadriennale convocata dal Presidente Federale
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
REG. ORGANICO ART. 20 – IL S.A.G. 4. I delegati regionali sono eletti secondo quanto disposto dall’Art. 32
d e l l o S t a t u t o F e d e r a l e ( v e r s i o n e p r e c e d e n t e ! - StatutoFpiSuperato.pdf ) e rimangono in carica per il quadriennio olimpico
8. Il C.E.S.A.G.: • Formula al C.F. le proposte per l’aggiornamento del Regolamento
Tecnico e delle norme regolamentari riguardanti la categoria • Vigila sul funzionamento tecnico della categoria e propone
iniziative tendenti al suo miglioramento • Promuove, d’intesa con i C.R. e con i Rappresentanti Regionali,
l’effettuazione dei Corsi per Aspiranti A/G • Provvede alla designazione dei servizi a carattere nazionale ed
internazionale • Formula le proposte di promozione e di iscrizione alle liste
internazionali al Consiglio Federale per la competente approvazione
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
C.E.S.A.G. 2008-2012 (03/2009-03/2013) q COORDINATORE NOMINATO DAL C.F.:
CAV. ANGELO MUSONE
q DUE COMPONENTI NOMINATI DAL C.F.: ARBITRO INTERNAZIONALE AIBA SIG. ALBINO FOTI (*) ARBITRO INTERNAZIONALE SIG. PIERGIORGIO LICINI
q DUE COMPONENTI ELETTI DAI DELEGATI REGIONALI: ARBITRO INT. EBU–WBC SIG. MASSIMO BARROVECCHIO ARBITRO INT. EBU–WBA SIG. GIUSEPPE QUARTARONE
(*) DIMISSIONARIO E SOSTITUITO CON IL SIG. GIUSEPPE MINUTOLI ARBITRO BENEMERITO
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO II
Ø L’ORGANIZZAZIONE CENTRALE § L’ASSEMBLEA NAZIONALE § IL PRESIDENTE FEDERALE § IL CONSIGLIO FEDERALE § IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA § IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO II • Art. 19 – Assemblea Nazionale - Composizione
Ø L’Assemblea Nazionale è il massimo organo della Federazione
Ø L’Assemblea Nazionale è composta: a. Dagli associati affiliati aventi diritto al voto b. Dai Rappresentanti degli atleti dil. e prof. c. Dai Rappresentanti dei tecnici
Ø E’ indetta da C.F. Ø E’ convocata dal Presidente della Federazione Ø Hanno diritto al voto le società e le associazioni sportive
che abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti alla data di celebrazione dell’Assemblea Nazionale
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO II • Art. 20 – Assemblea Nazionale - Convocazione
Ø L’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche federali centrali è celebrata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi
Ø È indetta dal C.F. almeno 90 gg prima della data del suo svolgimento
Ø È convocata dal Presidente Federale almeno 30 gg prima della stessa data con avviso a mezzo di lettera raccomandata o con altro mezzo contenete la data, l’ora, il luogo di svolgimento, l’ordine del giorno ed il numero di voti spettanti ad ogni affiliato.
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO II • Art. 21 – A. N. - Validità delle deliberazioni
Ø L’Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e che detengono almeno un terzo del totale dei voti.
Ø In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto
Ø Nel caso di assemblee elettive, in seconda convocazione, è necessaria almeno un terzo degli aventi diritto al voto che detengano non meno di un terzo del totale dei voti
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO II • Art. 22 – Attribuzione delle Assemblee Nazionali
Ø Sono competenze dell’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva: a. Eleggere il Presidente della Federazione b. Eleggere il Consiglio Federale c. Eleggere il Presidente e il Collegio dei Revisori dei
Conti d. Eleggere i membri della Corte Superiore di Giustizia e. Nominare su proposta del C.F. i Presidenti onorari e
i membri onorari della F.P.I. f. Deliberare sugli altri argomenti posti all’O.d.G.
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO II • Art. 23 – Il Presidente Federale
Ø Ha la rappresentanza legale della F.P.I. Ø È responsabile, unitamente al C.F. del funzionamento
generale della Federazione Ø Esercita un potere di vigilanza e coordinamento sulla
gestione ed amministrazione della Federazione Ø È eletto dai rappresentanti delle Società e Associazioni dai
rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi Ø Dura in carica per tutto il quadriennio olimpico Ø Non è rieleggibile per più di due mandati Ø Convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, il Consiglio
Federale e la Conferenza Nazionale dei Presidenti Ø Convoca le Assemblee Federali
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO III
Ø L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE § COMITATI REGIONALI (Art. 33) § DELEGATI REGIONALI (Art. 37) § COMITATI PROVINCIALI (Art. 39) § DELEGATI PROVINCIALI (Art. 40)
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO III Ø COMITATI REGIONALI (Art. 33) § Sono strutture mediante le quali la F.P.I.
svolge l’attività territoriale § Sono istituiti nelle regioni ove risultano
affiliate almeno 10 associazioni e società con diritto di voto
§ Ciascun C.R. è composto da: • Assemblea Regionale (Art. 34) • Presidente del C.R. (Art. 36) • Consiglio Regionale (Art. 35)
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO III Ø LE ASSEMBLEE REGIONALI (Art. 34)
§ E’ l’organo sovrano del C.R. § Composta: • dalle Società e Associazioni affiliate aventi
diritto al voto • dal Rappresentante degli Atleti • dal Rappresentante dei Tecnici Sportivi
§ Indette dal Consiglio Regionale § Convocate dal Presidente Federale con preavviso
minimo di 30 gg § Devono aver luogo almeno 15 gg prima
dell’Assemblea Nazionale
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO III Ø LE ASSEMBLEE REGIONALI (Art. 34) § Eleggono OGNI QUADRIENNIO OLIMPICO: • Il Presidente Regionale • I componenti del Consiglio Regionale in
rappresentanza degli associati (in funzione del numero di Associati) • Un componente del Consiglio Regionale in
rappresentanza degli Atleti • Un componente del Consiglio Regionale in
rappresentanza dei Tecnici Sportivi (al quale viene demandata anche la funzione di rappresentante regionale di categoria)
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO III Ø IL CONSIGLIO REGIONALE (Art. 35)
§ Il Consiglio Regionale è composto da: • Il Presidente Regionale • I componenti in rappresentanza di Società e
Associazioni • Un componente in rappresentanza degli Atleti • Un componente in rappresentanza dei Tecnici Sportivi
§ E’ convocato dal Presidente Regionale almeno 4 volte all’anno
§ Partecipano senza diritto di voto, ed in funzione degli argomenti posti all’ordine del giorno: il Rappresentante della Categoria Arbitri-Giudici, il Rappresentante del Settore Professionisti, il Fiduciario Medico Regionale, il Consigliere Tecnico, i Delegati Provinciali
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO III Ø IL CONSIGLIO REGIONALE (Art. 35)
§ Il Consiglio Regionale: • Elegge il Vice Presidente • Nomina il collaboratore di segreteria • Programma l’attività regionale • Effettua le spese nell’ambito dei programmi approvati dal C.F. • Cura i rapporti con gli Enti Locali Territoriali • Propone al C.F. la nomina dei Delegati Provinciali • Propone al C.F. la nomina dei Giudici Sportivi Regionali • ……. • Propone la nomina del Fiduciario Medico Regionale • …..
§ Presso ogni Comitato è costituito un gruppo di Arbitri-Giudici ed un gruppo di Tecnici Sportivi che hanno il compito di promuovere e perfezionare la professionalità delle rispettive categorie
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO III Ø IL PRESIDENTE REGIONALE (Art. 35) § E’ eletto dall’Assemblea Regionale § Rappresenta la F.P.I. nel territorio di
competenza § Convoca e presiede l’Assemblea Regionale § Redige i rendiconti § Amministra le dotazioni assegnate al Comitato
dalla F.P.I. § Concede le autorizzazioni per le riunioni di
pugilato programmate nel proprio territorio
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO III Ø I DELEGATI REGIONALI (Art. 37) § Nominati dal Consiglio Federale § Nelle Regioni dove non sia costituito o
costituibile il C.R. (Regioni con meno di 10 Società con diritto di voto affiliate)
§ Compito: promozione e svolgimento delle attività federali.
§ Incarico quadriennale e può essere revocato dal C.F.
§ La decadenza del C.F. comporta anche quella del Delegato Regionale
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO III Ø COMITATI PROVINCIALI (Art. 39) § Può essere costituito dal Consiglio Federale in
presenza di almeno dieci associazioni e società affiliate aventi diritto al voto
§ I Comitati Provinciali sono strutture della F.P.I. che esplicano la loro attività in ambito provinciale secondo le direttive del C.F. e con il coordinamento dei rispettivi C.R.
§ Ciascun Comitato Provinciale è composto da: • Assemblea Provinciale • Consiglio Provinciale • Presidente del Comitato Provinciale
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO III Ø DELEGATI PROVINCIALI (Art. 40) § Può essere nominato dal Consiglio
Federale su proposta del Consiglio Regionale
§ L’incarico ha durata quadriennale § Partecipano senza diritto di voto alle
Assemblee Nazionali e Regionali § La decadenza del C.F. comporta anche
quella dei Delegati Provinciali § Il Delegato Provinciale rappresenta la F.P.I.
nel Consiglio Provinciale del C.O.N.I.
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
STATUTO FEDERALE – TITOLO V I REQUISITI E LE INCOMPATIBILITA’ Ø Art. 52 – Cariche federali elettive – Le candidature
§ Per concorrere a ricoprire cariche federali elettive in organi sia centrali che territoriali è necessario avanzare formale candidatura, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Organico
§ La candidatura deve essere depositata tramite lettera raccomandata o a mezzo fax presso la Segreteria Federale almeno 30 gg liberi prima della data di svolgimento dell’Assemblea
Ø Art. 54 – Incompatibilità § La qualifica di componente degli organi federali centrali è incompatibile con
qualsiasi carica federale elettiva centrale o periferica (es: un Consigliere Federale non può assolvere anche alla qualifica di Presidente di Comitato)
§ L’appartenenza alla categoria Arbitri-Giudici, quale sia la qualifica, è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva esterna al Settore e con la partecipazione a qualsiasi titolo all’attività di società affiliate. L’incompatibilità non sussiste per gli arbitri tesserati, anche con sigle professionistiche mondiali riconosciute dalla F.P.I., i quali svolgono la loro attività esclusivamente all’estero
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
ASSEMBLEE ELETTIVE
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
ASSEMBLEA CELEBRATA INDETTA DA INDETTA
ASS. NAZIONALE ELETTIVA
ENTRO IL 31/03 DELL’ANNO SUCCESSIVO
ALLO SVOLGIMENTO DELLLE OLIMPIADI
(Art.20 S.F.)
CONSIGLIO FEDERALE
(Art. 20 S.F.)
ALMENO 90gg PRIMA DEL SUO SVOLGIMENTO
ASS. REGIONALE ELETTIVA
ALMENO 15gg PRIMA DELL ASS. NAZ. (Art. 34 S.F.)
CONSIGLIO REGIONALE
(Art. 34 S.F.)
PREAVVISO ALMENO DI 30gg
(Art. 34 S.F.)
ASS. NAZ. A/G
ENTRO I 90gg SUCCESSIVI ALLA DATA DI
CELEBRAZIONE DELL’ASS. NAZ. ELETT.
(Art. 20 R.O.)
PRESIDENTE FEDERALE
ENTRO I 90gg SUCCESSIVI ALLA DATA DI
CELEBRAZIONE DELL’ASS. NAZ. ELETT.
(Art. 20 R.O.)
ASS. REG A/G ALMENO 7gg PRIMA DELL
ASS. REG. ELETT. (Art. 21 R.O.)
PRESIDENTE C.R.
ALMENO 7gg PRIMA DELL ASS. REG. ELETT.
(Art. 21 R.O.)
ASSEMBLEE ELETTIVE
CORSO ARBITRI/GIUDICI 2011 – INCONTRO N.7 - MILANO 11/01/2012
ASSEMBLEA CONVOCATA CONVOCATA DA CANDIDATURE
ASS. NAZIONALE ELETTIVA
ALMENO 30gg PRIMA DLLA DATA DEL SUO
SVOLGIMENTO (Art.20 S.F.)
PRESIDENTE FEDERALE
(Art. 19 S.F.)
DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA
ALMENO 15gg LIBERI PRIMA DELLA DATA DI
SVOLGIMENTO DELL’ASS. ELETT. CUI S’INTENDE
CONCORRERE (Art. 8 R.O.)
ASS. REGIONALE ELETTIVA
PREAVVISO ALMENO DI 30gg
(Art. 34 S.F.)
PRESIDENTE REGIONALE
(Art. 34 S.F.)
ASS. NAZ. A/G PREAVVISO ALMENO DI
15gg (Art. 20 R.O.)
PRESIDENTE FEDERALE
ASS. REG A/G ALMENO 7gg PRIMA
DELL’ASS. REG. ELETT. (Art. 21 R.O.)
PRESIDENTE C.R.
ANNO 2011
A R B I T R I G I U D I C I
DOMANDA DI TESSERAMENTO ( O RINNOVO ) IN QUALITA’ DI :
EFFETTIVO BENEMERITO 1° Tesseramento
ASPIRANTE GIUDICE Rinnovo
NAZIONALE Sesso M F
Iscritto nelle Liste Internazionali Dilettanti : AIBA EUBC
Iscritto nelle Liste Internazionali Professionisti : W. B. A. W. B. C.
Altro ……………………….………… W. B. O. E. B. U. I. B. F.
PREGASI SCRIVERE CHIARAMENTE , POSSIBILMENTE STAMPATELLO , PREFERIBILMENTE A MACCHINA
Il sottoscritto/a ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………………………… .……… il ………………………………… cittadinanza ……………….…………..…
domiciliato a ………………………………………………………………………..……..provincia …………………..…………………..………Cap……….…………
abitante in Via ………………………………………………………………………………………….…………..………………………………………….…… n………….
Tel. ………………………………………………………………………………………….… Cellulare …………………..………………………………………….……….….
e-mail ……………………………………………………………………..…………… Cod. Fiscale . |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
chiede di essere tesserato alla Federazione Pugilistica Italiana per l’anno 2011.
Dichiara di aver presa esatta visione dello Statuto e dei Regolamenti della F.P.I. di accettarli e volersi in tutto e per tutto uniformare ed assoggettare. Nella quota spese versata è compresa la copertura assicurativa a tutti gli Arbitri-Giudici regolarmente tesserati, di cui dichiara di aver preso visione e di accettarne i massimali attualmente in atto. Dichiaro inoltre di non aver riportato condanne per delitto doloso e di non essere stato assoggettato, da parte del C.O.N.I. o di altra Federazione, a squalifica o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno.
………………….……. li, ………/…………/…………. FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………..
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30.06.2003, in relazione all’Informativa pubblicata sul sito web federale www.fpi.it, autorizzo la F.P.I. a trattare i miei dati sensibili e personali, compresi eventuali provvedimenti disciplinari erogati dagli Organi Federali, per le sole finalità istituzionali e che non saranno in nessun caso utilizzati per finalità diverse da quelle connesse a prescrizioni di legge o regolamenti.
………………….……. li, ………/…………/…………. FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………..
VISTO DEL RAPPRESENTANTE
CATEGORIA G.A.G. IL PRESIDENTE DEL C.R.
FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA Viale Tiziano 70 – 00196 Roma – Tel. +39 0636858703 / Fax. +39 0636858120
PARTITA IVA 01383711007 – [email protected] – www.fpi.it
NOTE La presente domanda , completata di tutti i dati richiesti , deve essere inoltrata al Comitato Regionale competente e non sarà presa in considerazione se non accompagnata dai seguenti documenti :
1) Fino alla qualifica di “nazionale”, un certificato di stato di buona salute rilasciato ai propri assistiti dal medico di base ai sensi del D.M. del 28 febbraio 1983 ovvero da medici specialisti in medicina dello sport, autorizzati secondo le diverse normative regionali; con qualifica di “internazionale”, un certificato d’idoneità agonistica (tabella B del D.M. 18 febbraio 1982) rilasciato da medici specialisti in medicina dello sport, autorizzati secondo le diverse normative regionali; su entrambe i certificati dovrà essere riportata la specifica del visus naturale in OD-OS ;
2) Ricevuta di versamento : a) per gli Aspiranti Arbitri-Giudici …………………….……..…………….…….... € 35,00 b) per Effettivi, Nazionali e Benemeriti……………..…………...……………...… € 55,00 c) per Internazionali iscritti nelle liste EABA e AIBA ……....…………..………. € 105,00 d) per gli Arbitri-Giudici iscritti nelle liste Internazionali Professionistiche ….. € 205,00
Validità di Tesseramento: 1°Gennaio / 31 Dicembre 2011 I versamenti delle quote devono essere versati direttamente alla Federazione Pugilistica Italiana – Viale Tiziano, 70 00196 Roma. Il pagamento può essere effettuato – dal 1° dicembre al 31 dicembre 2011 – in uno dei seguenti modi :
• Conto Corrente Postale n. 76199926; • Bonifico Bancario – Codice IBAN: IT31X0100503309000000010121 c/o B.N.L.
Le operazioni di affiliazione e tesseramento, includa la copia di tale ricevute di pagamento,da effettuarsi presso i Comitati Regionali di appartenenza.
Art. 32 – Le Assemblee delle Categorie Arbitri-Giudici e Tecnici Sportivi
1- Il Presidente del Comitato Regionale o il Delegato Regionale, almeno sette giorni prima dell’Assemblea Regionale elettiva, convoca le Assemblee regionali della categorie Arbitri-Giudici e Tecnici Sportivi.
2- L’Assemblea Regionale degli Arbitri-Giudici elegge:
a- il Rappresentante Regionale;
b- il Vice Rappresentante Regionale;
c- i delegati all’Assemblea Nazionale di categoria nella misura di uno ogni cinque o frazione di cinque arbitri-giudici tesserati per l’anno in corso aventi diritto all’elettorato attivo e passivo di cui al successivo comma 6-.
3- L’Assemblea Nazionale degli Arbitri-Giudici elegge due componenti del C.E. del Settore.
4- L’Assemblea Regionale dei Tecnici Sportivi elegge:
a- il Vice Rappresentante Regionale;
b- i delegati all’Assemblea Nazionale di categoria nella misura di uno ogni cinque o frazione di cinque tecnici sportivi tesserati per l’anno in corso aventi diritto all’elettorato attivo e passivo di cui al successivo comma 6-.
5- L’Assemblea Nazionale dei Tecnici Sportivi elegge i quattro componenti del C.E. del Settore.
6- Partecipano alle rispettive Assemblee, di cui sopra, con elettorato attivo e passivo:
a- gli Arbitri-Giudici e i Tecnici Sportivi in attività con la qualifica minima di “Effettivo”;
b- gli Arbitri-Giudici e i Tecnici Sportivi Benemeriti che ricoprono un qualsiasi incarico nell’ambito del rispettivo Settore o che svolgono altro incarico federale non elettivo;
c- gli Aspiranti Arbitri-Giudici qualora, nell’ambito regionale, non vi siano appartenenti alle qualifiche superiori.
d- gli Aspiranti Tecnici Sportivi qualora siano titolari di palestra;
7- Nelle Assemblee di categoria, di cui sopra, non sono ammesse deleghe.
8- Le Assemblee Nazionali di categoria sono convocate dal Presidente Federale entro novanta giorni dallo svolgimento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria.
9- Avverso la validità delle Assemblee di categoria è ammesso ricorso alla corte Superiore di Giustizia entro sette giorni dalla data dell’Assemblea.
24