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Studio Tributario e Societario Member of Deloitte Touche Tohmatsu Attività lavorativa svolta in ambito UE. Legislazione applicabile, modulistica ed assistenza sanitaria Maurizio Cicciù Jesi, 7 maggio 2010 [email protected]

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Attività lavorativa svolta in ambito UE. Legislazione applicabile, modulistica ed assistenza sanitaria

Maurizio CicciùJesi, 7 maggio 2010

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Determinazione della legislazione applicabile

Principio di territorialità contributiva

Regolamento CEE 883/2004 - art. 11 comma 1

La persona assicurata è soggetta alla legislazione di un singolo Stato membro. Lo Stato membro competente è quello nel quale tale persona svolge un'attività professionale (lex loci laboris).

Regolamento CEE 883/2004 - art. 11 comma 3

a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b)un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende (Art 60);

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Norme particolari: Deroghe specifiche – Attività subordinata

Regolamento CEE 883/2004 - art. 12 comma 1

“La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona”.

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Deroghe specifiche - Attività subordinata

Reg. 1408/71

Attività subordinata in due o più Stati membri:

•Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membriOppure•Legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.

Reg. 883/04

Attività subordinata in due o più Stati membri:

•Stato membro di residenza, se una parte sostanziale della sua attività è esercitata in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri”;Oppure•legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza”.

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Esercizio di attività in due o più Stati membri

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Norme particolari: Deroghe specifiche – Attività autonoma

Regolamento CEE 883/2004 - art. 12 comma 2

“La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un’attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi”.

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Deroghe specifiche – Attività autonoma

Reg. 1408/71

Attività autonoma in due o più Stati membri:

•Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività nel territorio di tale StatoOppure•Legislazione dello Stato membro in cui svolge l’attività principale, se non svolge parte dell’attività nel territorio dello Stato in cui risiede.

Reg. 883/04

Attività autonoma in due o più Stati membri:

•“legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro”Oppure•“legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività”.

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Esercizio di attività in due o più Stati membri

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Deroghe specifiche:Attività subordinata e autonoma

Regolamento CEE 883/2004 - art. 13 comma 3:

“La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma dell’art 13 comma 1”.

Soppressione dell’Allegato VII al Reg. 1408/71

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Deroghe specifiche: Eccezioni (Ex art 17)

Regolamento CEE 883/2004 - art. 16:

“Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di talune persone o categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15”.

Il presente articolo ricalca quanto già disposto dall’Art 17 del Regolamento CEE 1408/71.

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Modulistica

Rilascio Modelli di concessione della proroga (E101, E102)

• Scomparsa del Modello E102 • Modelli Cartacei temporanei• Flussi telematici (modelli SED)• Modelli attualmente in vigore

“L’uso dei mezzi elettronici è adatto allo scambio rapido ed affidabile di dati tra le istituzioni degli Stati membri. Il trattamento elettronico dei dati dovrebbe contribuire a velocizzare le procedure per le persone interessate…” (considerando 3, Regolamento CE 987/2009).

Segue…

9 Le novità fiscali in materia di lavoro

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Novità flussi telematici (Modelli SED)

L’art. 4, parr. 2 e 3 del Regolamento di attuazione stabilisce che:

2. La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica, direttamente o indirettamente tramite i punti di accesso, in un quadro sicuro comune in grado di garantire la riservatezza e la protezione degli scambi di dati”.

3. Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti, utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando, per quanto possibile, la via elettronica”

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Spunti di riflessione

• Raccomandazione della Commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 16 del 12 dicembre 1984

• Art. 12 comma 1 Reg. 883/04 – “la persona …. rimane soggetta alla legislazione del primo Stato Membro” - obbligo o facoltà?

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CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’ASSISTENZA

• Il lavoratore deve soddisfare i requisiti dello Stato membro competente la cui legislazione è applicabile

• Il lavoratore deve essere iscritto all’istituzione competente per l’erogazione delle prestazioni sanitarie al momento della domanda

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ISTITUZIONE COMPETENTE

Espleta le formalità richieste dalla legislazione applicabile e attesta il diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza o dimora

Per l’Italia, l’istituzione competente è l’ Azienda Sanitaria Locale (ASL) dell’assistito

L’elenco delle Istituzioni competenti è disponibile al sito:http://europa.eu.int/comm/employment_social/cld/public/http://europa.eu.int/comm/employment_social/cld/public/findInstitution.dofindInstitution.do

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PERSONE ASSICURATE E LORO FAMILIARI

CHE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE (ART. 17 Reg. CE 883/2004) beneficiano nello Stato membro di residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell’Istituzione competente dall’Istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione

CHE DIMORANO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE (ART. 19 Reg. CE 883/2004) hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Tali prestazioni sono erogate per conto dell’Istituzione competente dall’Istituzione del luogo di dimora, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione

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CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL‘ASSISTENZA NELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA

Il lavoratore deve soddisfare i requisiti dello Stato membro competente.Per l’Italia: assoggettamento alla legislazione italiana e diritto di ottenere le prestazioni in natura attestato dalla ASL competente.

Il lavoratore è tenuto ad iscriversi presso l’Istituzione del luogo di residenza

In caso di permanenza all’estero per un periodo superiore ai 30 In caso di permanenza all’estero per un periodo superiore ai 30 giorni, la ASL effettuerà d'ufficio la sospensione del medico di giorni, la ASL effettuerà d'ufficio la sospensione del medico di medicina generale (Art.7 Legge 7/8/1982, n. 526)medicina generale (Art.7 Legge 7/8/1982, n. 526)

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CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’ASSISTENZA IN CASO DI DIMORA IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Presentazione di un documento rilasciato dall’Istituzione competente che attesta il diritto alle prestazioni in natura: Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o certificato sostitutivo della tessera

In assenza della TEAM, l’Istituzione del luogo di dimora può rivolgersi all’Istituzione competente o può richiedere il pagamento delle prestazioni erogate.

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TESSERA SANITARIA EUROPEA (Reg. 631/2004)TESSERA SANITARIA EUROPEA (Reg. 631/2004)

Finalità:

• semplificazione delle procedure di accesso alle cure sanitarie in caso di dimora in uno Stato dell’U.E.

• allineamento dei diritti:alle persone assicurate viene erogato un livello uniforme di assistenza a prescindere dalla categoria di appartenenza.

• accesso diretto ai prestatori di cure senza necessità di recarsi preventivamente all’istituzione competente del luogo di cura.

• garanzia del diritto a ricevere le cure necessarie, senza necessità di rientrare nello Stato membro competente per ricevere le cure necessarie.

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LAVORATORI IN DISTACCO

I lavoratori subordinati del settore pubblico e privato in distacco per motivi di lavoro in uno dei Paesi membri dell’UE, un Svizzera o in uno dei Paesi dell’area SEE devono richiedere alla ASL di appartenenza i modelli previsti dai Reg. 1408/71, 574/72 e 631/2004 (in attesa che vengano predisposti i nuovi modelli):

Modello E 106 - Viene rilasciato in duplice copia al lavoratore distaccato per motivi di lavoro in un altro Stato membro e va consegnato per l’iscrizione alla Cassa Malattia del Paese europeo dove lo stesso è destinato a prestare servizio. A seguito di questa iscrizione, il titolare di tale modello viene automaticamente equiparato agli assistiti della stessa Cassa. La Cassa malattia provvederà all’iscrizione anche dei familiari del titolare, dietro presentazione dei documenti che attestino quali sono i familiari conviventi ed a carico, che vengono iscritti in base alla normativa applicata alla stessa Cassa. Il modulo assicura al lavoratore e ai familiari aventi diritto tutte le cure necessarie alle stesse regole e livelli previsti per i residenti.

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MODELLO E106

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MODELLO E106

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MODELLO E106

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MODELLO E106

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