200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per...

233
COPIA OFFERTA DA: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI D O M A N D E E R I S P O S T E

Transcript of 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per...

Page 1: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

1

COPIAOFFERTA DA:

200+ QUESITI REALIIN MATERIA DI

IMPIANTI ELETTRICID O M A N D E E R I S P O S T E

Page 2: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

2

ABB, da sempre leader nel settore dell’impiantistica industriale, ha recente-

mente deciso di intraprendere un percorso di crescita a fianco degli installatori

civili per offrire loro un portafoglio di prodotti e servizi innovativi per un suppor-

to concreto nel lavoro quotidiano.

Questo percorso è iniziato da una pagina Facebook nata per essere un luo-

go virtuale in cui gli installatori e l’azienda possano instaurare un confronto

costruttivo per porre le basi di una collaborazione in grado di delineare il futuro

di questo settore. In questa pagina Facebook potrai trovare informazioni utili

sui prodotti più interessanti, sulle novità normative, sui corsi di formazione e

tanto altro.

Seguici sulla nostra pagina dedicata a te: Con gli installatori per il residenziale

(facebook.com/installatoriresidenziale)

Page 3: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

3

NT24

200+quesiti reali in materia di

impianti elettrici

Premessa ....................................................................................................

1. Obblighi e responsabilità

1.1 Quali procedure per “omologare” un impianto elettrico? .......................

1.2 Libretto di uso e manutenzione: è obbligatorio?......................................

1.3 Impianto “fatto in casa”: cosa si può fare? .............................................

1.4 Schema unifilare: è obbligatorio per piccoli impianti? ............................

1.5 Obbligo di progetto e decreto 37/08 .......................................................

1.6 E’ obbligatorio il cartello con le istruzioni di primo soccorso in cabina?

1.7 Dichiarazione di conformità manutenzione straordinaria: invio al SUAP? ....

1.8 Responsabile tecnico: quali requisiti secondo decreto 37/08 .................

1.9 Illuminazione di sicurezza nelle cabine di trasformazione ......................

1.10 Campanello per emergenza nelle docce: quando è obbligatorio? .........

1.11 Documentazione “obbligatoria” per impianti elettrici e fotovoltaici .......

1.12 Limiti dimensionali del 37/08: superficie netta o lorda? ........................

1.13 Perito senza esame di stato: “prefisso Per.Ind.” e DPR 462 ...................

1.14 ATEX: l’impianto elettrico in zona 2 va omologato? ...............................

1.15 Fornitura BT: interruzioni lunghe, brevi e transitorie .............................

1.16 Interruttori magnetotermici: coordinamento e responsabilità ...............

1.17 Per quanto tempo si deve conservare la dichiarazione di conformità? ..

1.18 Applicabilità del decreto 37/08 in “piccoli edifici protettivi” ..................

11

13

14

16

17

18

20

21

22

23

24

24

25

25

26

28

29

32

32

Page 4: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

4

33

34

36

37

38

40

41

41

42

43

43

44

46

49

49

51

52

53

54

55

55

58

61

61

61

62

63

63

1.19 Impresa non installatrice: verifica dei requisiti in CCIA .........................

1.20 Carenze documentali: denunciare un collega scorretto .......................

1.21 Dichiarazione di conformità: ancora valida dopo 23 anni? ....................

1.22 Può firmare l’installatore, o serve il professionista? .............................

1.23 Cambiare le lampadine in condominio .................................................

2. Dichiarazione di conformita’ e di rispondenza

2.1 Dichiarazione di rispondenza + dichiarazione di conformità ...................

2.2 Campo di applicazione della dichiarazione di rispondenza ....................

2.3 Dichiarazione di conformità: anche per piccole modifiche? ...................

2.4 Dichiarazione di rispondenza e responsabile tecnico ............................

2.5 Dichiarazione di rispondenza, responsabile tecnico da 5 anni ma... .......

2.6 Età dell’impianto (2008?) e dichiarazione di rispondenza .......................

2.7 Dichiarazione di conformità (37/08) per piattaforme di sollevamento ......

2.8 Dubbi sulla dichiarazione di rispondenza ...............................................

2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione .......................

2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione .......................

2.11 Documentazione relativa ad impianti realizzati prima della 46/90 .........

2.12 Manutenzione ordinaria: non è richiesta la dichiarazione di conformità

2.13 Planimetrie: è obbligatorio allegarle alla dichiarazione di conformità?

2.14 Dichiarazione di conformità per piccoli interventi ................................

2.15 Dichiarazione di conformità e... “committente” ....................................

2.16 Dichiarazione di conformità e agibilità post sisma ...............................

2.17 Aggirare l’obbligo di progetto previsto dal decreto 37/08 .....................

3. Cantieri

3.1 Messa a terra di ponteggi metallici ........................................................

3.2 Misurare la resistenza di terra di un ponteggio .......................................

3.3 Cantiere edile con impianto elettrico preesistente .................................

3.4 Cantiere: la protezione da 30 mA “scatta” sempre! ................................

3.5 Cantiere con cabina MT/BT: sono obbligatori i differenziali da 30 mA? ...

3.6 Impianto di cantiere: serve la dichiarazione di conformità? ....................

Page 5: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

5

4. Elementi di base

4.1 “Massa” o “parte intermedia?” .............................................................

4.2 Sistemi elettrici ...................................................................................

4.3 Gruppo elettrogeno: dimensionamento linee e relative protezioni ..........

4.4 Collegamenti equipotenziali inutili, anzi dannosi ..................................

4.5 Dimensionamento del conduttore di protezione PE .............................

4.6 Coordinamento con le protezioni nei sistemi TN ....................................

4.7 Potere di interruzione e corrente di cortocircuito ..................................

4.8 Calcolo della sezione dei cavi lato BT di un trasformatore ......................

5. Lavori elettrici

5.1 Nuova 11-27 e formazione: cosa cambia? .............................................

5.2 Barriere e griglie nelle “cabine a giorno” ...............................................

5.3 Lavori elettrici in cabina e secondo operatore .......................................

5.4 Aggiornamento PES alla 11-27 quarta edizione .....................................

5.5 Lavori fuori tensione su linee MT secondo Norma CEI 11-27 ..................

5.6 Qualificazione dei docenti per corsi PES PAV ........................................

5.7 Individuare la scadenza del tappeto isolante .........................................

5.8 Segnali di pericolo: quali riferimenti normativi o legislativi? ..................

6. Impianti di terra

6.1 “Terra globale” secondo la Norma CEI 99-3 (CEI EN 50522) ...................

6.2 Messa a terra degli impianti di pubblica illuminazione ............................

6.3 Un contatore, due impianti di terra ........................................................

6.4 Impianto di terra globale in uno stabilimento industriale ........................

7. Componenti

7.1 Interruttore magnetotermico: quale curva? .........................................

7.2 Differenziali da 30 mA: quando sono obbligatori nei sistemi TN? ..........

7.3 Differenziale da 300 mA nelle abitazioni ...............................................

7.4 Altezza da terra dei componenti elettrici .............................................

7.5 Interruttore automatico… di manovra ..................................................

67

67

68

71

72

75

76

77

79

79

80

81

82

82

83

84

86

87

88

88

89

90

91

92

93

Page 6: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

6

7.6 Quadro con più alimentazioni: si può? .................................................

7.7 Quadro preassemblato: chi prova i differenziali? .................................

7.8 Lampade di emergenza: sono obbligatorie o bastano i cartelli? ...........

7.9 Trasformatori MT/BT e marcatura CE ..................................................

7.10 Cosa significa la sigla “SPD”? ...........................................................

7.11 Interruttore differenziale o sottoquadro in classe II? ..........................

7.12 Protezione differenziale generale in una camera d’albergo ................

7.13 Modifica al cablaggio di un componente: decade la garanzia? ...........

7.14 Differenziali tipo A: sono più resistenti ai disturbi? ............................

7.15 “Recuperare” il vecchio impianto elettrico ........................................

7.16 Asse di inserzione verticale delle prese: si può? ................................

7.17 Chiarimenti sulla direttiva EMC 2014/30/UE .......................................

7.18 UPS: dove collocarli e quale manutenzione? ......................................

7.19 E’ obbligatoria la morsettiera in ingresso a un quadro? ......................

7.20 Protezione di un carico trifase con dispositivi monofase ...................

7.21 Nuova certificazione del quadro ASC: è possibile? ...........................

7.22 SPD per impianti di illuminazione a LED ............................................

8. Conduttori e condutture

8.1 Tabelle CEI UNEL per la scelta e il dimensionamento dei cavi ..............

8.2 Coesistenza tra cavi dati e cavi energia ...............................................

8.3 Distanza tra linee elettriche e tubi dell’acqua ......................................

8.4 Portata dei cavi in corrente continua e Tabella CEI UNEL 35026 ..........

8.5 Colore dei cavi ....................................................................................

8.6 Dimensionamento dei cavi BT .............................................................

8.7 Corrugato flessibile nei telai del cartongesso: si può? .........................

8.8 Differenza tra cavo FG7 e FROR ..........................................................

8.9 Cavi LS0H: obbligatori per un albergo con 50 posti letto? ....................

8.10 Un cavo multipolare utilizzato per collegare due circuiti distinti .........

8.11 Quali distanze tra cavi MT e uno scarico fognario? ............................

8.12 Posa in canale completamente racchiuse in materiali non combustibili

8.13 Autorimesse sotterranee: quale posa? .............................................

94

94

95

96

97

97

99

99

100

101

102

103

104

105

106

106

107

109

109

110

111

111

112

113

114

115

119

119

120

121

Page 7: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

7

8.14 Colore dei conduttori negli impianti con UN = 230/127 V ....................

8.15 Norma CEI UNEL 36762: esistono corrispondenze internazionali? .....

8.16 Quale norma fissa la durata dei cavi MT? ...........................................

8.17 Portata dei cavi su più piani in passerella ..........................................

8.18 Tubi e canali in locali per lavorazione di prodotti ad uso alimentare ....

9. Riferimenti normativi e legislativi

9.1 Impianto elettrico in una macelleria: quali riferimenti normativi? .........

9.2 Predisposizione delle infrastrutture: quale riferimento? .......................

9.3 Esistono norme specifiche per gli impianti di illuminazione votiva? ......

9.4 Quali norme per gli impianti elettrici in Albania? ..................................

9.5 Mense aziendali: esistono riferimenti normativi specifici? ....................

9.6 “Norma tecnica applicabile all’impiego” antenne .................................

9.7 Videosorveglianza: quali riferimenti legislativi? ...................................

9.8 Data esatta dell’entrata in vigore della 46/90 .......................................

9.9 Dubbi sull’applicazione della Norma CEI 0-16 ......................................

9.10 Quali norme per cavi 30 kV in un parco eolico ...................................

9.11 Quadri bordo macchina: quali Norme? ..............................................

9.12 Quali norme per la realizzazione di carri allegorici? ...........................

9.13 Manutenzione cabine MT/BT: 0-15 o 78-17… quale riferimento? .........

9.14 Insegne luminose: quale norma? .......................................................

9.15 Impianti scolastici: quali norme e quali leggi? ....................................

8.16 Riferimenti normativi “vintage” ..........................................................

9.17 Ancora quei maledetti 20 ohm! ..........................................................

9.18 Protezione degli elettrodomestici: quali prescrizioni? ........................

9.19 Quadro condominiale comune per le protezioni dei montanti .............

10. Locali medici

10.1 Nodo EQP nei locali ad uso medico: ispezionabile o… a vista? ...........

10.2 Prova dei differenziali nei locali ad uso medico ..................................

10.3 Studio medico veterinario e obbligo di progetto .................................

10.4 V2 alla 64-8: 10 A per le prove di continuità in sala operatoria .............

121

122

123

124

125

127

127

128

128

128

129

131

131

132

137

138

138

141

142

142

143

144

145

147

149

149

150

150

Page 8: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

8

151

152

152

153

153

154

156

157

158

158

160

160

161

161

162

163

163

165

166

167

168

169

170

170

173

173

174

175

10.5 Misura della resistenza dei conduttori PE - EQP - EQS (R < 0,2 ohm) ...

10.6 Negozio di ottica: locale medico? Obbligatoria la denuncia? Le verifiche?

10.7 Impianti classificati secondo 64-4: ancora “a regola d’arte”? ..............

10.8 Coordinamento delle protezioni: locali medici ....................................

10.9 Locali medici: caratteristiche del nodo equipotenziale .......................

10.10 Classificazione camere di degenza: locali di gruppo 1? ....................

10.11 Manutenzione elettrica nei locali medici ..........................................

10.12 Misure degli equipotenziali nei locali di gruppo 2 .............................

10.13 Valutazione del rischio e locali medici assimilati ..............................

10.14 Collegamenti equipotenziali e zona paziente ....................................

11. Fulmini

11.1 Valutazione rischio fulmini: chi firma? ................................................

11.2 Valutazione rischio fulmini: esistono limiti dimensionali? ....................

11.3 Fulmini: valutazione del rischio R4 .....................................................

11.4 LPS esistente ma non necessario: servono gli SPD? ..........................

11.5 Scariche atmosferiche: valutazione del rischio in un impianto esteso

11.6 Ritirata la 81-3: è obbligatorio l’aggiornamento DVR fulmini? ..............

11.7 Aggiornare la valutazione del rischio alla Norma CEI EN 62305 ..........

12. Unità abitativa e condominio

12.1 Unità abitativa senza interruttore differenziale e condominio .............

12.2 Dichiarazione di conformità condominio ............................................

12.3 Dichiarazione di rispondenza appartamento ......................................

12.4 Dichiarazione di conformità dell’impianto nel giardino condominiale ..

12.5 Montante di terra: come realizzarlo? ..................................................

12.6 Impianti elettrici nei locali da bagno ...................................................

12.7 DPR 462/01: obbligatorio nei condomìni senza dipendenti? ................

12.8 Impianti a livelli in un bed and breakfast? ...........................................

12.9 Utilizzo del montante condominiale per adeguamenti agli impianti .....

12.10 Protezione del montante “impervio”..................................................

12.11 Impianti a livelli: campanello e citofono anche se non servono? ........

Page 9: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

9

12.12 Ristrutturazione del bagno: serve la dichiarazione di conformità? ....

12.13 Unità abitativa: quale manutenzione e quale documentazione? ........

12.14 Grado di protezione nelle zone 3 dei locali contenenti bagni o docce

13. Verifiche, controlli e manutenzione

13.1 Documentazione mancante e DPR 462/01: verbale negativo? ............

13.2 Misura della RT con metodo voltamperometrico: “servono” 5 A? ..........

13.3 Prova degli interruttori differenziali: come e quando? ........................

13.4 DPR 462/01 posso ritardare la verifica per completare i lavori? ..........

13.5 Verificatore contro progettista: chi ha ragione? .................................

13.6 Strumenti in dotazione ai manutentori: servono i certificati di taratura?

13.7 Misura della resistenza di terra per la messa in servizio .....................

13.8 Negozi “da strada”… protezione contro i contatti indiretti? ................

13.9 Come soddisfare l’art. 80 del DLgs 81/01… e l’art. 86 ........................

13.10 Quali requisiti per fare il verificatore (DPR 462/01)? .........................

13.11 “Pulsanti di allarme e di sgancio”: quale manutenzione? ..................

13.12 Prova degli interruttori differenziali con apposito strumento ............

13.13 “Controlli funzionali” secondo CEI 11-27 IV ed.: quali requisiti? ........

13.14 Impedenza dell’anello di guasto: quale strumento? ..........................

13.15 Verifica DPR 462 parco fotovoltaico senza dipendenti ......................

14. Progettazione e installazione

14.1 “Sovratensioni di origine interna”: quali rischi e quali precauzioni? ....

14.2 Limite caduta di tensione 4% .............................................................

14.3 Studio tatuatore e obbligo di progetto ................................................

14.4 Impianto di un negozio in centro commerciale: è obbligatorio il progetto?

14.5 Autorimessa: obbligo di progetto e dichiarazione di rispondenza .......

14.6 Obbligo di progetto secondo decreto 37/08 e limiti dimensionali ........

14.7 Prevenzione incendi vendita e produzione casearia in condominio .....

14.8 Il vecchio impianto elettrico è considerabile adeguato? .....................

14.9 Ricarica scooter elettrici zone condominiali: modo 1 o 3? ..................

14.10 Prevenzione incendi per una cucina “ad uso occasionale” ...............

176

177

178

181

182

182

183

183

184

185

185

186

187

190

192

193

195

196

198

199

199

200

200

201

201

202

205

206

Page 10: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

10

14.11 Cavo MT al trasformatore: si può lasciare “un po’ di scorta”? ...........

14.12 Generale di macchina subito fuori dal quadro di distribuzione ..........

14.13 Criteri per il cablaggio a monte e a valle dell’interruttore ..................

14.14 Modifiche ai “carica muletti”: quali controindicazioni? .....................

14.15 Potere di interruzione secondo Norma CEI 0-21 ...............................

14.16 Prese a disposizione delle ditte esterne: differenziale o no? .............

14.17 Dimensionamento delle apparecchiature (ICC nel PdC) ......................

14.18 Equipotenziali in bagno: serve una cassetta dedicata? ....................

14.19 Progetto “vecchio”: posso realizzare ugualmente l’impianto? ..........

14.20 Decreto 37/08: limiti dimensionali per obbligo di progetto ................

14.21 Collegamenti equipotenziali nei servizi igienici ................................

14.22 “Pulsante di sgancio”: quali requisiti? ..............................................

14.23 Collegamenti EQS del bagno… in cucina ..........................................

14.24 Comando di emergenza autorimessa ...............................................

14.25 Protezioni nuove, UPS e sezionamento del neutro in un sistema TN ..

14.26 Quadro elettrico alimentato da presa a spina: si può? ......................

14.27 Illuminazione delle vie di fuga: 1 o 5 lx? ............................................

14.28 Sistemi TT: protezione differenziale all’origine dell’impianto ............

14.29 Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo .......................................

14.30 Comando di emergenza, GE ed elettropompe antincendio ................

14.31 Distanza tra contatore del Distributore e quadro elettrico ...............

207

208

208

209

210

210

212

214

214

215

216

216

218

220

221

222

222

225

225

226

226

Page 11: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

11

Lo scopo del portale NT24.it “novità tecniche per il settore elettrico” è dal 2012

risolvere problemi tecnico-normativi reali fornendo una risposta chiara e imme-

diata ai quesiti degli utenti. Questa pubblicazione, che raccoglie oltre duecento

quesiti reali giunti in redazione e le relative risposte, è stata scritta “per metà”

dai lettori del sito, che hanno contribuito inviandoci i loro dubbi in materia di

impianti elettrici. Il valore aggiunto del documento è proprio questo: i duecento

quesiti arrivano direttamente “dal campo”.

Le domande sono state selezionate e suddivise nei seguenti argomenti: Ob-

blighi e responsabilità, dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispon-

denza, cantieri, elementi di base per l’impiantistica elettrica, lavori elettrici,

impianti di terra, componenti, conduttori e condutture, riferimenti legislativi e

normativi, locali medici, fulmini, unità abitativa e condominio, verifiche e con-

trolli, progettazione.

Il servizio gratuito di risposta ai quesiti tecnici rappresenta una delle attività più

importanti del portale. Per inviare un quesito basta compilare il form all’indiriz-

zo: http://www.nt24.it/portal/quesiti-tecnici-chiedi-a-nt24-it/.

I quesiti presenti nel libro sono attentamente vagliati e analizzati e ritenuti ag-

giornati al momento della pubblicazione. Tutti i contenuti vengono elaborati con

la massima cura dalla redazione e dagli autori. I contenuti, ovviamente, non

hanno carattere di ufficialità che è proprio solo dei testi normativi e legislativi.

Buona lettura e... buon lavoro!

Luca Vitti

direttore tecnico NT24

NT24

premessa

Page 12: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

12

Page 13: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

13

1.1 Quali procedure per “omologare” un impianto elettrico?Mi interessava sapere se nel Vostro Paese per omologazione di un

impianto elettrico per avvio di un attività produttiva è obbligatorio

chiamare un ispettore di parte terza (pubblico o privato?). In caso

affermativo l’ispezione è onerosa per l’imprenditore? Quali sono i documenti

di legge?

In italia non esistono ispezioni di parte terza per l’omologazione: per

gli impianti di messa a terra e di protezione contro i fulmini “la dichia-

razione di conformità (decreto 22 gennaio 2008, n. 37) equivale a tut-

ti gli effetti ad omologazione” come prescritto dal DPR 462/01:

DPR 462/01 – Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell’impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi

di protezione contro le scariche atmosferiche non può’ essere effettuata prima

della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di confor-

mità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a

tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.

Solo per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, è prevista

una omologazione/prima verifica da parte di ASL/ARPA ai sensi dell’art. 5 dello

stesso DPR 462/01:

obblighi e responsabilità

Page 14: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

14

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

DPR 462/01 - Art. 5. - Messa in esercizio e omologazione

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non

può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di

lavoro ai sensi del comma 2.

2. Tale verifica e’ effettuata dallo stesso installatore dell’impianto, il quale rila-

scia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro

invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente compe-

tenti.

4. L’omologazione e’ effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per territorio,

che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti

gli impianti denunciati.

5. Nei comuni singoli o associati ove e’ stato attivato lo sportello unico per le at-

tività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e’ presentata allo sportello.

6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico

del datore di lavoro.

1.2 Libretto di uso e di manutenzione: è obbligatorio?Il proprietario di un appartamento nel quale ho realizzato il nuovo

impianto elettrico mi richiede (tramite avvocato!) un libretto di uso

e manutenzione dell’impianto elettrico. Secondo lui è obbligatorio e

motiva dicendo che chi ha realizzato la parte termica (caldaia) lo ha rilasciato.

Secondo me non avendo installato apparecchi utilizzatori il libretto di manu-

tenzione non è necessario, inoltre nei modelli del decreto 37/08 non è tra gli

allegati obbligatori. Chi ha ragione?

Ha ragione il padrone di casa. Anche se non è esplicitato nell’elenco

degli allegati obbligatori nel modello di dichiarazione di conformità pub-

blicato in Gazzetta Ufficiale, secondo l’articolo 8 del decreto 37/08:

Page 15: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

15

Obblighi del committente o del proprietario

2: “Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le

caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenen-

do conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa

installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

Resta ferma la responsabilita’ delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti

dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite“.

Oltre all’obbligo legislativo è anche sicuramente buona prassi fornire sempre

“le istruzioni”. Anche per gli impianti più semplici. Del resto ci vogliono cinque

minuti. Ad esempio:

“L’impianto è stato realizzato secondo quanto previsto dalla Norma CEI 64-8,

per cui conforme alla regola dell’arte in virtù della Legge 186/68. Per questo

motivo l’impianto elettrico è da considerare sicuro nei confronti dei “danni che

possono derivare dall’utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che posso-

no essere ragionevolmente previste”, (Norma CEI 64-8 art. 131.1).

Per mantenere nel tempo le caratteristiche di sicurezza l’utente deve:

- provare periodicamente gli interruttori differenziali premendo il tasto “test”

secondo le indicazioni del costruttore del dispositivo;

- evitare utilizzi impropri, o manomissioni dell’impianto elettrico (incaricare im-

presa installatrice per ogni modifica);

- utilizzare componenti accessori (ad es. prese a ricettività multipla) solo se

costruiti a regola d’arte e marcati CE;

- accoppiare correttamente prese e spine (shuko, poli allineati ecc..). Se non

dello stesso tipo, utilizzare idonei adattatori;

- evitare di avvicinare materiale combustibile agli apparecchi di illuminazione;

- incaricare periodicamente (ragionevolmente almeno ogni cinque anni) un’im-

presa installatrice abilitata per accertare tramite esame a vista, misure e prove

lo stato di conservazione dell’impianto elettrico”... ecc.. ecc..

Page 16: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

16

1.3 Impianto “fatto in casa”: cosa si può fare?Sono un perito industriale - elettronica e telecomunicazioni - regolar-

mente iscritto presso il collegio dei periti. Sono altresì laureando in

ing. elettronica, avendo tra l’altro sostenuto gli esami di elettrotecni-

ca e macchine elettriche e sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici.

Aggiungo che sono in possesso di attestato di qualifica professionale di “Ispet-

tore alle Verifiche Elettriche” per impianti di messa a terra, con conseguente

abilitazione all’esercizio dell’attività, conseguito a seguito di specifico corso di

formazione presso un organismo autorizzato dal Ministero delle Attività Produt-

tive. Il corso di formazione è stato così articolato: 100 ore di formazione; 8 ore

di formazione tecnica in aula; n. 2 ispezioni in affiancamento ad ispettori abili-

tati; n. 2 ispezioni supervisionate da ispettori abilitati; esame finale.

Orbene, un mio parente mi chiede cosa fare per mettersi in regola relativamen-

te ad un impianto elettrico a servizio del suo negozio. Preciso che l’impianto in

questione lo ha realizzato lui stesso. Chiedo dunque quali adempimenti sareb-

bero necessari e se, date le mie competenze cui ho accennato, potrei occupar-

mene io stesso.

Constatato che Lei non figura nell’elenco MiSE (l’elenco è pubblicato

sul sito del Ministero dello Sviluppo Economino) dei verificatori abili-

tati ai sensi del DPR 462/01, può innanzitutto dire al Suo parente che

(se non è un’installatore) ha fatto una cosa vietata:

Decreto 22 gennaio 2008 , n. 37

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario comma 1: Il committente e’

tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e

di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad

imprese abilitate…).

Detto questo, occorre sempre fare riferimento ad obblighi ed opportunità del

decreto 37/08. Ad esempio, se l’impianto è comunque realizzato “a regola d’ar-

te” e prima dell’introduzione del decreto stesso, può redigere una dichiarazio-

ne di rispondenza, se ha i seguenti requisiti:

Page 17: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

17

Art. 7. Dichiarazione di conformita’

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’ prevista dal presente artico-

lo non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile, tale atto e’ sostituito - per

gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto - da una

dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo profes-

sionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la

professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce

la dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed ac-

certamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione

dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo

di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel

settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione).

La dichiarazione di rispondeza sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di

conformità non rilasciata.

Può poi “denunciare” l’impianto di terra se rientra nel campo di applicazione

del DPR 462/01: “Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione

contro le scariche atmosferiche”, in riferimento a quanto disposto dall’articolo

2. “Messa in esercizio e omologazione dell’impianto” ed effettuare i controlli di

manutenzione dell’impianto elettrico secondo quanto previsto dal Dlgs 81/08

art. 86 (verifiche e controlli).

1.4 Schema unifilare: è obbligatorio per piccoli impianti? Volevo sapere se è obbligatorio allegare lo schema unifilare nella

conformità di un impianto elettrico di appartamento con fornitura di

3kW o basta la tabella schematica dell’impianto realizzato?

Nel caso di utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi po-

tenza impegnata inferiore a 6 kW o di superficie inferiore a 400 m2 il

progetto può essere redatto dal responsabile tecnico di impresa in-

stallatrice.

Page 18: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

18

Come descrizione dell’impianto può bastare la tabella schematica. Si consiglia

la lettura della Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione

di progetto degli impianti elettrici”, che anche se riporta ancora riferimenti alla

46/90 fornisce utili approfondimenti.

Si ricorda infine che alle unità abitative si applica il Capitolo 37 della Norma CEI

64-8 (impianti a livelli).

1.5 Obbligo di progetto e decreto 37/08 In quali casi è obbligatorio redigere il progetto dell’impianto elettrico

secondo la legislazione vigente?

Il progetto va sempre redatto! Cambia chi lo può firmare, ma il proget-

to secondo il decreto 37/08 è sempre obbligatorio:

Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui

all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto. Fatta

salva l’osservanza delle normative piu’ rigorose in materia di progettazione, nei

casi indicati al comma 2, il progetto e’ redatto da un professionista iscritto negli

albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre,

negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto,

in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un

professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze

tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condo-

miniali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impe-

gnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di

superficie superiore a 400 m2;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, colle-

gati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto e in ogni caso per

impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

Page 19: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

19

c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti

ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze

sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensio-

ne, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impe-

gnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;

d) impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste, anche solo parzial-

mente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibi-

ti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio

di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in

edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettro-

nici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progetta-

zione;

f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie col-

lettive ramificate, nonche’ impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni

aventi una potenzialita’ frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e

l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o do-

tati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per

uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attivi-

ta’ soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quan-

do gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento

sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti

elaborati in conformita’ alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e

alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli

Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo

spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici

nonche’ una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installa-

zione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con parti-

Page 20: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

20

colare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti

da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi

a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare

attenzione e’ posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel ri-

spetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l’impianto a base di progetto e’ variato in corso d’opera, il progetto pre-

sentato e’ integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le

varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore e’ tenuto a fare riferimen-

to nella dichiarazione di conformita’.

6. Il progetto, di cui al comma 2, e’ depositato presso lo sportello unico per l’e-

dilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini previsti

all’articolo 11.”

1.6 Obbligatorie le istruzioni di primo soccorso in cabina? Ogni anno il professionista al quale affido le verifiche sull’impianto

elettrico, mi scrive nella relazione quanto segue: “è necessario af-

figgere in cabina cartelli recanti le procedure di primo soccorso ai

colpiti da corrente elettrica”. Ogni anno mi rifiuto di spendere soldi in cartelli

a mio avviso inutili, anche perchè il personale in azienda chiamato ad opera-

re in presenza di rischio elettrico è stato adeguatamente formato (corso PES

PAV), inoltre diversi dipendenti hanno svolto il corso di primo soccorso secon-

do 81/08. Stavolta vorrei prendere una decisione definitiva, per cui vi chiedo:

esiste un obbligo imposto dalla norma di esporre i cartelli recanti le istruzioni di

primo soccorso nelle cabine elettriche? E se è così, di che tipo devono essere

e come devono essere esposti?

La Guida CEI 99-4 “Guida per l’esecuzione di cabine elettriche MT/BT

del cliente/utente finale” del 2014, al punto 5.19.2.1 al penultimo ali-

nea nella parte dedicata “cartelli e targhe all’interno della cabina”

ricorda che devono essere presenti “istruzioni relative ai soccorsi d’urgenza da

prestare agli infortunati per cause elettriche compilato nelle parti relative ai

Page 21: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

21

numeri telefonici da contattare in caso di necessità (medici, ospedali, ambulan-

ze, ecc. più vicini)”.

1.7 Dichiarazione di conformità manutenzione straordinaria: invio al SUAP?

In caso di manutenzione straordinaria, sia in impianti sopra soglia

progetto sia sotto soglia progetto, senza titolo edilizio (perché non vi

è nessuna opera edilizia) in locali già provvisti di agibilità e fornitu-

ra elettrica la dichiarazione di conformità va consegnata al committente e allo

sportello unico, o solo al committente lavori?

Direi di non inviare nulla: secondo l’articolo 11 del decreto 37/08

“Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della

dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo” per il rifa-

cimento o l’installazione di nuovi impianti relativi ad edifici per i quali e’ già

stato rilasciato il certificato di agibilità, l’impresa installatrice deposita, entro

30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia la

dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5, o il

certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

MA…

Secondo l’articolo 9 comma 2 del “decreto semplificazioni”, decreto legge 9

febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 “La dichiarazione

unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la

sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi

controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certifi-

cato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova

fornitura di gas, energia elettrica o acqua”.

QUINDI…

Page 22: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

22

Anche se l’articolo 9 comma 2 del decreto semplificazioni fa in realtà riferi-

mento alla dichiarazione unica di conformità degli impianti (art.9 comma 1),

non ancora introdotta, il concetto è valido anche per il modello attuale: non è

quindi richiesto l’invio della dichiarazione di conformità allo sportello unico, se

non per il rilascio del certificato di agibilità o nei casi previsti dall’articolo 2 del

DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Messa in esercizio e omologazione dell’impianto”.

Sennò, che semplificazione è?

1.8 Responsabile tecnico: quali requisiti secondo decreto 37/08 Vorrei sapere quali sono i requisiti che una persona deve avere per

poter aprire una ditta individuale che realizzi impianti elettrici secon-

do la legge (ad esempio scuola professionale).

Risponde al suo quesito direttamente il decreto 22 gennaio 2008, n.

37:

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una univer-

sita’ statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo

ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita’ di cui all’articolo 1,

presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di

inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una im-

presa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1,

comma 2, lettera d) e’ di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di

formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro

anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di

inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata

nel ramo di attivita’ cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un

Page 23: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

23

periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendi-

stato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita’ di operaio installatore

con qualifica di specializzato nelle attivita’ di installazione, di trasformazione, di

ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative

di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collabo-

razione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei

soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi’, in possesso dei requi-

siti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci

ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita’ di collaborazione tecnica

continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non in-

feriore a sei anni.

Per le attivita’ di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non

puo’ essere inferiore a quattro anni.

1.9 Illuminazione di sicurezza nelle cabine di trasformazione E’ obbligatoria l’illuminazione di sicurezza nelle cabine di trasforma-

zione di una clinica privata (con locali classificati gruppo 1 e 2, in-

somma un ospedale a tutti gli effetti). Se obbligatoria qual è il riferi-

mento normativo o legislativo?

In una clinica l’illuminazione di sicurezza nelle cabine è richiesta dal-

la Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale

non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente

continua“: articolo 710.564.1:

Norma CEI 64-8 art. 710.564.1 Illuminazione di sicurezza

In caso di mancanza della alimentazione ordinaria si deve ottenere, mediante

una sorgente dei servizi di sicurezza, il necessario illuminamento minimo per i

seguenti locali, tenendo presente che il periodo di commutazione alla sorgente

di sicurezza non deve superare 15 s: locali destinati a servizio elettrico, a grup-

pi generatori di emergenza ed a quadri di distribuzione principali dell’alimenta-

zione ordinaria e dell’alimentazione di sicurezza”.

Page 24: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

24

1.10 Campanello emergenza nelle docce, quando è obbligatorio? In una palazzina dove dovrò realizzare gli impianti elettrici delle uni-

tà abitative il capitolato prevede il cordoncino in bagno con annessa

suoneria per emergenza. Uno in ogni doccia o vasca. Ma non era ob-

bligatorio solo per gli hotel?

Non esiste obbligo normativo, e nemmeno legislativo nelle private

abitazioni. A dire il vero nemmeno per gli hotel. Negli hotel è neces-

saria la “Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni” come

requisito minimo per l’ottenimento delle stelle (anche solo per una stella).

1.11 Documentazione “obbligatoria” per impianti elettrici e FV Vorrei capire quale documentazione e quali certificazioni sono obbli-

gatorie a termine di legge per gli impianti elettrici e fotovoltaici con

tensione massima di 380V e potenza massima di 40 kW.

Per gli impianti elettrici occorre fare riferimento al decreto 37/08, che

prevede progetto (sempre obbligatorio, ma che può essere firmato

da responsabile tecnico di impresa installatrice, entro certi limiti di-

mensionali) e dichiarazione di conformità (di chi realizza l’impianto).

Rientrano nell’ambito di applicazione del decreto 37/08 anche gli impianti foto-

voltaici che:

- hanno una potenza (nominale) minore o uguale a 20 kW;

- sono impianti di autoproduzione, ovvero quando l’utente consuma in parte o

in toto l’energia prodotta;

- sono posti al servizio di un edificio o nelle relative pertinenze.

Anche questi impianti fotovoltaici sono soggetti al rilascio della dichiarazione

di conformità e del progetto.

Gli altri impianti fotovoltaici seguono in genere regole dettate da GSE e AEEG,

alle quali si rimanda per approfondimenti.

Page 25: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

25

1.12 Limiti dimensionali del 37/08: superficie netta o lorda? Quando si indicano le superfici oltre le quali occorre il progetto

200/400 m2 si intendono calpestabili o lordi?

Non vi sono nel decreto 37/08 (così come non vi erano nella legge

46/90 e nel DPR 447/91) precise indicazioni in merito al criterio di de-

terminazione delle superfici dei locali. Un criterio utilizzabile è quel-

llo di considerare i metri quadrati utili, siano o meno calpestabili, al netto della

superficie delle eventuali pareti.

Nel computo delle superfici utili sono da escludere le eventuali aree esterne.

Un riferimento corretto può essere quello dei parametri indicati nella eventuale

pratica presentata agli uffici comunali da professionista abiliatato (SCIA = Se-

gnalazione Certificata di inizio attività ediliza, CIA = Comunicazione inizio attivi-

tà, CIL= Comunicazione di inizio lavori in edilizia libera, CILA = Comunicazione

di inizio lavori asseverata in edilizia libera, DIA = Denuncia di inizio attività edi-

lizia) ovvero della Segnalazione Certificata di inizio attività ai fini antincendio.

In ogni caso, nel dubbio, è meglio privilegiare la scelta di affidare, per meglio

identificare compiti e responsabilità, la progettazione ad un professionista abi-

litato.

1.13 Perito senza esame di stato: “prefisso Per. Ind.” e DPR 462 La mia è una domanda forse non fondamentale dal punto di vista

tecnico, ma è solo un chiarimento formale; mi chiedevo se un libero

professionista che ha conseguito il diploma all’ITIS di perito elettro-

tecnico ma non ha fatto l’esame di stato di abilitazione all’esercizio della libera

professione di perito industriale, può indicarsi nella carta intestata con il prefis-

so P.I. (perito industriale)? Ed eventualmente è un vincolo per l’abilitazione alle

verifiche del DPR 462/01?

Essendo specifica materia di competenza dei Collegi Provinciali e del

Consiglio Nazionale CNPI consiglierei di rivolgere a loro il primo que-

sito. Per quanto riguarda l’abilitazione allo svolgimento di verifiche ai

Page 26: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

26

sensi del DPR 462 l’esame di stato e l’iscrizione al collegio non è vincolante. La

procedura per la qualificazione considera l’intero curriculum dell’interessato.

1.14 ATEX: l’impianto elettrico in zona 2 va omologato? In un’area classificata zona 2 per la presenza di gas, l’ impianto elet-

trico è soggetto a omologazione da parte dell’ ASL?

No, gli impianti elettrici installati unicamente in zone 2, così come

quelli nelle zone 22 (polveri) non sono soggetti a omologazione. Così

si esprime il Decreto Legislativo 81/08 in materia di verifiche:

Articolo 296 - Verifiche

1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree clas-

sificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’Allegato XLIX siano sottoposte alle

verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22

ottobre 2001, n. 462.

Riportiamo il capo III e il capo IV del DPR 462 per comodità:

Capo III

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Art. 5 - Messa in esercizio e omologazione

1 . La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non

può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di

lavoro ai sensi del comma 2.

2 . Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell’impianto, il quale rila-

scia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro

invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente compe-

tenti.

4. L’omologazione è effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per territorio,

che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti

Page 27: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

27

gli impianti denunciati.

5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le

attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.

6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico

del datore di lavoro.

Art. 6 - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto,

nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’AR-

PA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive,

sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3 . Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale

al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di

vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico

del datore di lavoro.

Capo IV

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 7 - Verifiche straordinarie

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli or-

ganismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri

stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

2 . Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

a) esito negativo della verifica periodica;

b) modifica sostanziale dell’impianto;

c) richiesta del datore di lavoro.

Art. 8 - Variazioni relative agli impianti

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio competente per ter-

ritorio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessa-

zione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o

spostamento degli impianti.

Page 28: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

28

1.15 Fornitura BT: interruzioni lunghe, brevi e transitorie Durante l’arco dell’anno avvengono spesso, interruzioni di alimenta-

zione (BT) in una zona mentre in tutte le altre aree adiacenti a que-

sta zona l’alimentazione è presente. Le interruzioni di alimentazione

sono in qualche caso breve due tre ore fino anche sei ore arrivando addirittura

alla giornata intera e anche a tutta notte compreso l’intero giorno successivo.

Tutte le interruzioni sono senza preavviso. Spesso si esce di casa la mattina e

si ritorna la sera senza energia.

Come si può risolvere questo problema? Contrattualmente quali sono gli ob-

blighi del Distributore? Quante interruzioni brevi sono previste l’anno? Quante

interruzioni lunghe sono previste l’anno? Cosa si intende per interruzioni brevi

e lunghe? Il Distributore è obbligato a preavvisare per le interruzioni?

Non avendo informazioni sulle caratteristiche tecnico-commerciali e

sulla localizzazione geografica della fornitura di energia, sulla tipolo-

gia e caratteristiche dell’ dell’impianto elettrico dell’utente è ogget-

tivamente impossibile dare indicazioni pratiche per la risoluzione del problema

posto.

La disciplina regolatoria per i distributori è emessa dall’Autorità per l’energia

ed il gas (AEEG) e nello specifico è la seguente:

Delibera Autorità per l’energia ed il gas N° 198/2011 Parte I (sostitutiva della

Delibera 333/2007 per il periodo 2008/2011) - Testo integrato della qualità dei

servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regola-

zione 2012-2015.

Delibera Autorità per l’energia ed i gas N° 197/2011 art.16 (procedura in caso

di interruzioni prolungate che abbiano interessato più di 2 milioni di utenti fina-

li).- Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica

per il periodo di regolazione 2012-2015.

Per interruzioni brevi si intendono quelle con tempi da 1 secondo a 3 minuti; per

interruzioni lunghe si intendono quelle con tempi superiori a 3 minuti. Il distri-

butore ha l’obbligo di informare in anticipo i propri clienti, nel caso di interru-

zioni con preavviso, con un tempo di almeno 24 ore per i ripristini conseguenti

Page 29: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

29

a guasti o emergenze e di almeno due giorni lavorativi per tutti gli altri casi.

Il numero annuale di interruzioni per cliente è indicato, in rapporto ad una serie

di parametri (geografici, numero di utenti, etc.) nell’Allegato A al Testo integra-

to di cui alla Delibera AEEG N° 198/2011.

L’Authority pubblica sul proprio sito gli “Indicatori di continuità del servizio re-

lativi alle interruzioni lunghe, brevi e transitorie“. Dal sito dell’ AEEG sono sca-

ricabili moduli per inoltrare alla stessa i reclami per disservizi ed interruzioni

della fornitura. Si consiglia di provvedere ad una approfondita verifica tecnica

dell’impianto elettrico utente oggetto dei disservizi prima dell’inoltro del relati-

vo reclamo.

1.16 Interruttori magnetotermici: coordinamento e responsabilitàCome si legge un datasheet di un interruttore magnetotermico? Come

si fa a capire se soddisfa il coordinamento? E soprattutto, quali sono

le eventuali responsabilità dell’elettricista che ha la manutenzione

dell’impianto in caso di infortunio causato da un mancato coordinamento?

Leggere il datasheet è buona cosa e se ne traggono utili informazioni

per la scelta e l’installazione dell’interruttore, ma serve a poco per

verificarne il coordinamento. Per il coordinamento dell’interruttore ai

fini della protezione dal sovraccarico delle condutture, le caratteristiche di fun-

zionamento dello stesso devono rispondere alle seguenti condizioni indicate

nell’art. 433.2 “Coordinamento tra conduttori e dispositivi di protezione” della

Norma CEI 64-8/3, e precisamente:

IB < IN < IZ

IF < 1,45 IZ

dove:

IB = corrente di impiego del circuito;

IN = corrente nominale del’interruttore;

Page 30: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

30

IZ = portata a regime permanente del cavo;

IF = corrente di sicuro funzionamento dell’interruttore automatico ovvero la

sovraccorrente per la quale l’interruttore magnetotermico interviene (ovvero

apre il circuito) nel tempo convenzionale a 1,45 IN per la norma CEI EN 60898 in

un tempo di 1 ora per IN < 63 A e di 2 ore per IN > 63 A; e a 1,3 IN per la norma CEI

EN 60947-2 in un tempo di 1 ora per IN < 63 A e di 2 ore IN > 63 A.

Ai fini del coordinamento per la protezione dal corto circuito devono essere

verificate in ogni punto dell’impianto le seguenti disequazioni:

IKMAX ≤ P.d.I.

I²t ≤ K²S²

dove:

IKMAX = Corrente di cortocircuito massima nel punto di installazione;

P.d.I. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione;

I²t = Integrale di Joule della corrente di cortocircuito presunta (valore letto sulle

curve delle apparecchiature di protezione);

K = Coefficiente della conduttura utilizzata, ad esempio:

115 per cavi in rame isolati in PVC (76 se alluminio)

143 per cavi in rame isolati in XLPE/EPR (94 se alluminio)

S = Sezione della conduttura.

Tale verifica è realizzabile molto semplicemente utilizzando il metodo grafico

che consiste nel confrontare la curva dell’energia specifica di corto circuito

sopportabile dai cavi in funzione del valore della ICC (corrente di corto circuito)

(vedasi di seguito un esempio per cavi isolati in PVC):

con la curva dell’energia specifica di corto circuito lasciata passare dall’inter-

ruttore

Page 31: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

31

I2t2(A2s)

ICC (A)

ICC (A)

I2t(A2s)

I2t lasciato passaredall’interruttore

in funzione del valore della ICC:

Infine, per rispondere alla seconda parte del quesito, non è responsabilità del

manutentore dell’impianto la scelta e la taratura dei dispositivi di protezione,

anzi, il manutentore è tenuto verificare (e a non modificare) la corrispondenza

delle tarature con quanto previsto dalla documentazione di progetto e segnala-

re tempestivamente eventuali difformità o anomalie (guida CEI 64-14).

Page 32: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

32

1.17 Per quanto tempo si deve conservare la dichiarazione di confor-mità?

Spesso, a fronte della richiesta all’impresa installatrice di copia della

dichiarazione di conformità, la risposta è negativa adducendo la scu-

sa che è passato molto tempo. Esiste un obbligo legislativo o norma-

tivo che stabilisce il tempo di conservazione del predetto documento?

Il decreto 22 gennaio 2008, n. 37 non stabilisce per quanto tempo

l’installatore è tenuto a conservare (o riconsegnare al committente)

la dichiarazione di conformità. E’ prassi comune conservare il docu-

mento per almeno 10 anni.

Se ben compilata infatti, conservare la dichiarazione di conformità con i relativi

allegati tutela l’installatore da eventuali manomissioni o danni causati da man-

cata manutenzione.

1.18 Applicabilità del decreto 37/08 in “piccoli edifici protettiviGli impianti elettrici a servizio di pozzi idropotabili, con quadri posti

all’interno di un piccolo edificio protettivo, sono da considerarsi rica-

denti nel decreto 37/08? Essi sono sì posti all’interno di un edificio,

ma a servizio non dell’edificio bensì di un’installazione interrata…

Una piccola struttura protettiva può non considerarsi un fabbricato

nell’accezione dei termini indicati nella citata legislazione, pertanto

se lo stesso ha solo funzioni contenitive e di protezione di impianti

tecnologici il decreto 37/08 non si applica:

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indi-

pendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o del-

le relative pertinenze. Se l’impianto e’ connesso a reti di distribuzione si applica

a partire dal punto di consegna della fornitura.

Page 33: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

33

La definizione di fabbricato o di edificio è desumibile dalla Circolare Ministero

dei Lavori Pubblici n° 1820 del 23 luglio 1960 e dal Testo Unico per l’edilizia

DPR 6 giugno 2001 n° 380 e successive modifiche ed integrazioni:

a. definizione di edificio

Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie

o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si ele-

vano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di

uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.

Se, come talvolta accade, il piccolo edificio non dovesse contenere solo im-

pianti a servizio delle installazioni interrate ma anche illuminazione, prese di

servizio ecc. Il decreto 37/08 si applica solo a questi ultimi, ovvero alla parte di

impianti elettrici a servizio dell’edificio.

1.19 Impresa non installatrice: verifica dei requisiti in CCIASecondo il decreto 37/08 le imprese non installatrici, che dispongono

di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione degli impianti

solo all’interno delle loro pertinenze. Per il riconoscimento dei requi-

siti tecnico professionali è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio?

I requisiti tecnico professionali devono essere sottoposti a verifica

camerale, come chiarito nella circolare del Ministero dello Sviluppo

Economico del 24 febbraio 2009 protocollo n. 0016985 che rispon-

dendo ad una richiesta di chiarimento della Camera di commercio di Macerata

dice:

Relativamente al quesito, in vigenza del decreto 37/2008, concernente l’obbliga-

torietà o meno della denuncia da parte delle imprese non installatrici, enti e am-

ministrazioni pubbliche, della costituzione di uffici tecnici interni, si fa presente

che i commi 5 e 6 dell’art.3 del decreto 37/2008 stabiliscono quanto segue: “

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono au-

Page 34: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

34

torizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manuten-

zione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei

limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede í requisiti pre-

visti all’art.4.

6. Le imprese, dí cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i re-

quisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento,

secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria, del com-

mercio e dell’artigianato dell’11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle

competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto

1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di com-

mercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni“.

Premesso ciò, si ritiene pertanto che l’istituzione di un ufficio tecnico interno

da parte delle imprese e/o organismi summenzionati sia soggetto, ai sensi del

Decreto 37/08, alla preventiva verifica camerale del possesso, da parte del re-

sponsabile tecnico, dei requisiti tecnico-professionali.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della documentazione occor-

re fare riferimento alla propria Camera di Commercio, in quanto le procedure

sono differenti e in alcuni casi semplificate, rispetto alla procedura per le im-

prese installatrici.

1.20 Carenze documentali: denunciare un collega scorrettoA chi denunciare o segnalare un installatore che rilascia una dichia-

razione di conformità senza allegati obbligatori e copia dei requisiti

tecnico e malgrado solleciti faccia “orecchie da mercante”?

Premesso che non è sempre detto che ad una dichiarazione redatta

in modo pessimo e con significative carenze corrisponda un impianto

realizzato male; vi sono casi di regolare e cospicua documentazione

in presenza di marchiani errori nella progettazione e/o realizzazione degli im-

pianti elettrici.

In ogni caso se l’impresa è in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 3 del de-

Page 35: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

35

creto 37/08 e il responsabile tecnico è in possesso dei regolari requisiti tecni-

co-professionali di cui all’art. 4 del medesimo decreto, le violazioni agli obblighi

indicati nel decreto 37/08 e le relative sanzioni sono disciplinate dall’art 15 del

decreto di cui riportiamo di seguito il testo:

Art. 15. Sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del presente decreto si

applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con rife-

rimento all’entita’ e complessita’ dell’impianto, al grado di pericolosita’ ed alle

altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano

le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento

all’entita’ e complessita’ dell’impianto, al grado di pericolosita’ ed alle altre cir-

costanze obiettive e soggettive della violazione.

3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle

imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, ar-

tigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione

nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui

l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli im-

pianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi’, in casi di particolare

gravita’, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese

dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su

proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrin-

tendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i

soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disci-

plinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Came-

re di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

7. Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle atti-

vita’ disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai

sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Page 36: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

36

Avendone titolo in quanto cliente del suddetto installatore può segnalare, a

mezzo raccomandata a.r. o email PEC, agli uffici della Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura competente per territorio le violazioni alle

prescrizioni indicate nei vari articoli del decreto 37/08.

Qualora sussistano nell’esecuzione o nella gestione e manutenzione degli im-

pianti violazioni alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 è possibile segnalare i

fatti al competente ufficio della ASL (o AST)/ARPA competente per territorio.

Nulla osta, a fronte del risultato degli accertamenti sopraindicati e delle viola-

zioni accertate, al ricorso verso la magistratura civile o penale secondo il caso.

1.21 Dichiarazione di conformità: ancora valida dopo 23 anni?Abbiamo una dichiarazione di conformità dell’anno 1993, relativa ad

un fabbricato nuovo di civile abitazione. Questo fabbricato è stato ul-

timato in quell’anno e poi mai abitato fino ad oggi. Ora abbiamo deci-

so di affittarlo e, insieme all’affittuario, abbiamo riscontrato dei difetti facilmen-

te dimostrabili risalenti a quegli anni: possiamo rivalerci sul tecnico che ci ha

rilasciato la conformità o è da considerarsi “decaduta”?

La dichiarazione di conformità non ha data di scadenza. Il documen-

to è valido per tutta la vita dell’impianto e nel vostro caso può ser-

vire a dimostrare la “paternità” dell’impianto, le eventuali difformità

rispetto al progetto o le carenze tecniche (in particolare gli allegati obbligatori).

Tuttavia per quanto riguarda gli aspetti di responsabilità, tentare un’azione

dopo 23 anni appare cosa poco sensata nel nostro ordinamento.

Prima della messa in servizio dopo un periodo così lungo (ovviamente senza

manutenzione) è opportuno in ogni caso verificare se l’impianto è ancora sicu-

ro incaricando personale competente (installatore o professionista). In questa

fase potrete sistemare anche tutti i “difetti” del passato.

Page 37: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

37

1.22 Può firmare l’installatore, o serve il professionista?Sono un installatore di impianti elettrici e tecnologici, da quando

faccio questo lavoro ho realizzato diversi impianti anche in ambienti

esterni che siccome accorpati a edifici di notevole importanza il tutto

ricadeva sotto l’obbligo di progetto.

Adesso dovrei realizzare un impianto elettrico in un parco auto composto da un

ufficio di circa 40 m2 e un piazzale di circa 2500 m2.

La fornitura di energia elettrica è di 6 kW. L’impianto esterno è composto da

cinque pali con fari a LED, cinque telecamere, impianto antintrusione perime-

trale e diffusione sonora.

In questo caso visto che il decreto 37/08 si riferisce ad impianti interni e il fab-

bricato è di circa 40 m2 e visto che la fornitura non supera i 6 kW, per l’impianto

esterno che insiste su una superficie commerciale di circa 2500 m2 necessita

di progetto per l’impianto elettrico?

Il decreto 37/08 non si applica agli impianti completamente all’aper-

to. In questo caso l’impianto non è completamente all’aperto.

Detto questo, si ricorda che il progetto di un impianto elettrico è sem-

pre obbligatorio (Decreto 37/08 art. 5 comma 1):

Art. 5 Progettazione degli impianti

1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui

all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto.

Sotto certi limiti dimensionali (decreto 37/08 art 5 comma 2 lettere da “A” a “G”)

il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatri-

ce. Negli altri casi deve essere redatto da professionista iscritto a ordine o albo.

Tutto ciò premesso, ai fini del calcolo della superficie “utile” al raggiungimento

del limite dimensionale (400 m2) concorre solo la superficie interna degli edifi-

ci e delle relative pertinenze, nel suo caso quindi 40 m2.

Considerato che la potenza impegnata non supera i 6 kW, se l’ufficio non con-

Page 38: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

38

tiene zone classificate (ad esempio maggior rischio in caso di incendio) e l’atti-

vità non rientra negli elenchi delle attività sottoposte a controlli di prevenzione

incendi, il progetto può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa

installatrice.

1.23 Cambiare le lampadine in condominioBisogna chiamare l’elettricista per cambiare le lampade nelle parti

comuni di un condominio quando si fulminano? Un condomino nel

cambiarle potrebbe cadere dalla scala, prendere la corrente, ecc. In

questi casi cosa si fa? Inoltre qualora un condomino nel cambiare una lampada

si facesse male, ad esempio cade dalla scala, c’è qualcuno che lo paga per il

danno subito?

Alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, attività che ri-

comprende il cambio lampade, si applica il disposto di cui all’ Art. 10.

del decreto 37/08 “Manutenzione degli impianti”:

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la

redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservan-

za dell’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1,…

Ovvero l’amministratore di condominio può affidare detta attività anche ad im-

prese non in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al decreto 37/08.

In ogni caso l’affidare il cambio lampade ad imprese non abilitate ai sensi del

37/08, o peggio a persone comuni o a lavoratori non aventi conoscenza del ri-

schio elettrico derivante dal mancato sezionamento del dispositivo di protezio-

ne installato nell’impianto elettrico a monte degli apparecchi di illuminazione,

pone l’amministratore di condominio e il datore di lavoro in contrasto con gli

obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 esponendoli alle relative sanzioni in caso di ina-

dempienza.

Si consiglia di far sostituire le lampade ad una impresa in possesso dei requisiti

tecnico-professionale secondo un programma di manutenzione programmata e

Page 39: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

39

rendere operativo il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto elettrico.

Va da sè che un soggetto non abilitato, non autorizzato (e tantomeno assicura-

to) per l’esecuzione di determinate opere o lavorazioni non può invocare rim-

borsi per i danni derivati dalla propria condotta (nel caso di specie improvvida).

Questo è quanto previsto dalla Norma CEI 11-27 in materia:

7.4.2 Sostituzione di lampade ed accessori

In genere, la sostituzione di lampade, tubi fluorescenti o di accessori estraibili

deve essere eseguita fuori tensione...

Per gli impianti a bassa tensione tali sostituzioni fuori tensione possono essere

eseguite da una PEC se l’apparecchiatura è conforme alle relative norme di

prodotto e la PEC è stata preventivamente istruita sul comportamento da tene-

re nell’esecuzione dell’intervento.

In tutti gli altri casi, specialmente per gli impianti in AT e MT, la sostituzione

deve essere eseguita in conformità alle procedure di cui all’art. 6. La sostitu-

zione degli accessori non estraibili deve essere eseguita in accordo con le pro-

cedure di lavoro stabilite nell’art. 6. Si deve avere cura di assicurare che le

parti di ricambio siano idonee all’impiego nelle apparecchiature sottoposte a

manutenzione.

Page 40: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

40

2.1 Dichiarazione di rispondenza + dichiarazione di conformità Sono stato chiamato per ricostruire la documentazione mancante di

un negozio (non sono mai stati fatti progetto e dichiarazione di confor-

mità e il negozio deve essere venduto). Se non ho capito male, posso

fare una dichiarazione di rispondenza secondo decreto 37/08 e dichiarazione

di conformità per i lavori eseguiti per sistemare quello che non va. E’ corretto?

In linea di massima è corretto: può redigere una dichiarazione di ri-

spondenza secondo quanto previsto dal decreto 22 gennaio 2008, n.

37, nelle modalità previste dall’articolo 7 comma 6, se in possesso

dei requisiti tecnico professionali. Aggiungo “copia-incollando” estratti dell’ar-

ticolo “La dichiarazione di rispondenza“, pubblicato da NT24 qualche anno fa,

ma ancora attuale (trova anche diversi suggerimenti per redigere il documen-

to):

Qualora dovessero essere rilevate, in sede di verifica, non conformità tali da

compromettere le condizioni di sicurezza, è possibile eseguire le modifiche ne-

cessarie al raggiungimento delle condizioni di sicurezza. In questo dovrà pro-

durre dichiarazione di conformità da allegare alla dichiarazione di rispondenza.

L’installatore che, entro i limiti dimensionali previsti dal Decreto 37/08, è chia-

mato a redigere la dichiarazione di rispondenza e deve eseguire lavori, può ri-

lasciare sia la dichiarazione di rispondenza, che la dichiarazione di conformità

da allegare per quanto riguarda l’intervento svolto.

Non è necessario, contestualmente alla redazione della dichiarazione di rispon-

dichiarazioni di conformità

e di rispondenza

Page 41: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

41

denza, la dichiarazione di adeguatezza della cabina MT/BT. I due documenti

sono assolutamente indipendenti e distinti.

2.2 Campo di applicazione della dichiarazione di rispondenza Per un impianto elettrico di una villa realizzata lo scorso anno il co-

struttore (fallito pochi mesi dopo la vendita) non ha rilasciato la docu-

mentazione necessaria (progetti e dichiarazioni).

Ora vorrei mettere in vendita la casa ma il perito non vuole fare la risponden-

za secondo decreto 37/08 perchè la casa è nuova. L’installatore dice di dover

cambiare il quadro per fare la dichiarazione da zero.

La dichiarazione di rispondenza può essere fatta solo per impianti re-

alizzati prima dell’entrata in vigore del Decreto 37/08 (ovvero per im-

pianti realizzati da marzo 2008), fermo restando che l’immobile può

comunque essere venduto anche in assenza di documentazione (dichiarazione

di conformità), può comunque richiedere ad un professionista (perito o inge-

gnere iscritto all’albo professionale, nell’ambito delle specifiche competenze)

una relazione tecnica che attesti la conformità dell’impianto.

2.3 Dichiarazione di conformità: anche per piccole modifiche?E’ davvero obbligatorio rilasciare dichiarazione di conformità anche

per piccole modifiche? A volte ci vuole più tempo per compilare le

dichiarazioni che a fare il lavoro.

Il Decreto 22 gennaio 2008, n.37 non è fraintendibile:

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normati-

va vigente, comprese quelle di funzionalita’ dell’impianto, l’impresa installatri-

ce rilascia al committente la dichiarazione di conformita’ degli impianti realiz-

zati nel rispetto delle norme”

Page 42: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

42

La dichiarazione di conformità va redatta in caso di nuovo impianto, trasforma-

zione, ampliamento e manutenzione straordinaria. Non va rilasciata in caso di

manutenzione ordinaria (sostituzione di un componente, controlli di manuten-

zione ecc.).

2.4 Dichiarazione di rispondenza e responsabile tecnicoSul vostro sito c’è l’esempio del modulo di dichiarazione di rispon-

denza contenente la frase “…, in qualità di responsabile tecnico da

almeno 5 anni di una impresa abilitata operante nel settore impian-

tistico a cui si riferisce la presente dichiarazione e attualmente responsabile

tecnico dell’impresa installatrice xxx ….”. Il Tecnico, deve essere responsabile

tecnico nella ditta xxx da almeno 5 anni? Il Tecnico deve essere iscritto all’al-

bo? Se si, quale?

Cito l’articolo 7 comma 6 del decreto 37/08 “Dichiarazione di confor-

mità”:

Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’.. omissis .. , non sia stata prodot-

ta o non sia piu’ reperibile, tale atto e’ sostituito - per gli impianti eseguiti prima

dell’entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di risponden-

za, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche

competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno

cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto

personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per

gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2,

da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di

un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui

si riferisce la dichiarazione.

Page 43: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

43

2.5 Dichiarazione di rispondenza, responsabile da 5 anni ma...Ho recentemente firmato la dichiarazione di rispondenza di un ap-

partamento con potenza impegnata 3 kW. Ora mi è venuto il seguente

dubbio: io sono responsabile tecnico dai tempi della legge 46/90, ma

due anni fa ho cambiato ragione sociale (da S.r.l. a ditta individuale).

I cinque anni previsti dal decreto 22 gennaio 2008, n.37 sono da considerarsi

nella stessa azienda? Se così fosse devo contattare il committente e annullare

la dichiarazione?

Il decreto 22 gennaio 2008 n.37 non prevede affatto che i cinque anni

di esperienza siano “alle dipendenze” di una singola azienda, per cui

Lei ha tutti i requisiti per firmare la dichiarazione oggetto del quesito.

Ne approfitto per ricordare che secondo il decreto 37/08 le responsabilità civili

(e penali) ricadono direttamente sulla persona che firma.

2.6 Età dell’impianto (2008?) e dichiarazione di rispondenzaMi capita piuttosto spesso di ricevere richieste di redigere dichiara-

zione di rispondenza di impianti piuttosto nuovi, ma realizzati senza

progetto e senza dichiarazioni. In un caso specifico la realizzazione

dell’impianto sembra essere molto vicina al 2008, ma il committente dice che

l’impianto è stato realizzato nella prima parte del 2007.

Qualora dovessi redigere la dichiarazione, e qualcuno dovesse poi accertare

che l’impianto è in realtà post 37/08 ho una responsabilità? Cosa mi può acca-

dere? Ho chiesto in collegio ma non mi hanno saputo rispondere.

Lei non è obbligato a ricercare l’effettiva data di realizzazione dell’im-

pianto.

Le consiglio comunque di farsi rilasciare una dichiarazione dal com-

mittente che attesti che l’impianto è del 2007, con la quale potrà dimostrare a

chiunque la sua buona fede.

Page 44: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

44

2.7 Dichiarazione di conformità per piattaforme di sollevamentoNel giro di una settimana ho ricevuto due richieste di rilascio Dichia-

razione di conformità al decreto 37/08 per le piattaforme di solleva-

mento fornite a due clienti. Noi progettiamo e realizziamo la macchina

ed il suo impianto elettrico (quadro di comando e pulsantiere) e ci andiamo poi

a collegare ad una linea elettrica esistente nel magazzino o capannone. La mia

domanda è: è corretto rilasciare questa dichiarazione di conformità per i nostri

impianti? Ho visto che l’art.1 del decreto alla lettera f) cita appunto gli impianti

di sollevamento. Se è corretto rilasciarla occorre un’abilitazione particolare?

La prima è una piattaforma a pantografo per sole merci installata all’esterno di

un magazzino. La seconda è una piattaforma a montante per sole merci instal-

lata all’interno di un magazzino.

Ieri si è aggiunto il terzo caso: la stessa richiesta per una piattaforma a montan-

te per il sollevamento di merci e persone, installata all’interno di un magazzino.

La richiesta dei committenti è pertinente. Le piattaforme da Lei de-

scritte rientrano nel campo di applicazione del decreto 22 gennaio

2008, n. 37: art. 1 comma f “impianti di sollevamento di persone o di

cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili”. Le mo-

dalità per l’abilitazione delle imprese sono esplicitate dall’articolo 3 comma 3

del decreto 37/08:

Art. 3. Imprese abilitate

..omissis..

3. Le imprese che intendono esercitare le attivita’ relative agli impianti di cui

all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attivita’, ai sensi dell’artico-

lo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando

specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesi-

mo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attivita’ e dichiarano, altresi’, il

possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i

lavori da realizzare.

Page 45: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

45

L’abilitazione è legata alla figura del responsabile tecnico, che deve essere in

possesso dei requisiti tecnico professionali indicati dall’art. 4 dello stesso de-

creto:

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una univer-

sita’ statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo

ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita’ di cui all’articolo 1,

presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di

inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una im-

presa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1,

comma 2, lettera d) e’ di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di

formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro

anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo

di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due

anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata

nel ramo di attivita’ cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un

periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendi-

stato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita’ di operaio installatore

con qualifica di specializzato nelle attivita’ di installazione, di trasformazione,

di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative

di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collabo-

razione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei

soci e dei collaboratori familiari.

Si considerano, altresi’, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi

dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che han-

no svolto attivita’ di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese

Page 46: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

46

abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita’ di cui

alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non puo’ essere inferiore a

quattro anni.

La linea di alimentazione della piattaforma (che in quanto macchina deve avere

dichiarazione di conformità CE) e le relative protezioni dovranno essere proget-

tate e realizzate da impresa abilitata in quanto ricadono sempre nel campo di

applicazione del Decreto 37/08, stavolta comma 1 lettera A.

2.8 Dubbi sulla dichiarazione di rispondenzaDa quanto leggo nelle vostre pagine, risulta che il progetto di impian-

to elettrico non è obbligatorio per i capannoni industriali che non at-

tuano nuove installazioni, trasformazioni o ampliamenti di quello esi-

stente se la data di costruzione è precedente al 1990.

Per questi capannoni è sufficiente fotografare la realtà esistente anche se han-

no superficie maggiore di 200 m2 o una capacità superiore ai 6 kW. Per questi

capannoni è sufficiente la dichiarazione di rispondenza sistemando, qualora

fosse necessario, le eventuali anomalie che però rientrano nell’ordinaria ma-

nutenzione. Mi sbaglio?

Risulta chiaro dalla lettura del decreto 37/08 che la redazione del

progetto è obbligatoria per l’installazione in qualsiasi edificio di un

nuovo impianto, ovvero per la trasformazione e l’ampliamento di un

impianto esistente.

Sono escluse dalla redazione del progetto le attività di manutenzione straordi-

naria e di manutenzione ordinaria:

Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui

all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto. Fatta

salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei

casi indicati al comma 2, il progetto e’ redatto da un professionista iscritto negli

Page 47: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

47

albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre,

negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto,

in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un

professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze

tecniche richieste, nei seguenti casi:

c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti

ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze

sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensio-

ne, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impe-

gnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;

Per gli impianti realizzati in tempi precedenti e in esercizio all’entrata in vigore

della legge 46/90 (13 marzo 1990) l’obbligo di progetto si declina nei modi e nei

termini indicati dalla legislazione vigente, ovvero quelli riportati nell’art. 5 del

decreto 37/08.

Se gli impianti elettrici sono stati realizzati prima del 13 marzo 1990 e sono

in esercizio non risulta necessaria la redazione di un progetto salvo nei casi

di esecuzione di trasformazioni o di ampliamenti degli stessi impianti. Natu-

ralmente questi impianti dovevano e devono essere regolarmente mantenuti

secondo le norme di buona tecnica e la regola dell’arte (Norme CEI/UNI, DPR

547/55 (abrogato dal D.Lgs. 81/08), D.Lgs. 626/94, D.Lgs 81/08, Norme di pre-

venzione incendi).

Per detti impianti ai fini dell’attestazione della loro conformità ai principi gene-

rali di sicurezza definiti dalla legislazione e dalla normativa tecnica vigente (nel

caso di specie D.Lgs 81/08, Norme CEI/UNI, Norme di prevenzione incendi) non

è assolutamente sufficiente “fotografare” la realtà esistente.

E’ invece necessario eseguire, ai sensi delle vigenti norme tecniche, una va-

lutazione a mezzo verifiche (con prove e misure) delle condizioni di sicurezza

degli impianti al fine di accertare che gli impianti installati fossero conformi alle

Page 48: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

48

norme tecniche vigenti al momento della loro realizzazione, e che il loro stato

attuale presenti i requisiti di cui alle norme tecniche attualmente vigenti.

Di fatto è da eseguire una valutazione del rischio elettrico sulla scorta di quan-

to indicato nell’art. 80 Capo III del D.Lgs. 81/08 con il supporto delle normative

tecniche e successivamente identificare gli eventuali interventi di adeguamen-

to tecnico-normativo da eseguirsi sugli impianti.

Per l’esecuzione degli interventi si dovranno classificare gli stessi in relazione

alle categorie di “nuova installazione”, “trasformazione” o “ampliamento”, op-

pure “adeguamento” e determinare la sussistenza dei relativi obblighi di pro-

getto e successivamente all’esecuzione degli impianti rilasciare la relativa “Di-

chiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte”.

Nel merito della “dichiarazione di rispondenza”, è interpretazione consolidata

e condivisibile che la stessa non può essere rilasciata per gli impianti antece-

denti l’entrata in vigore della legge 46/90 cosi come desumibile dalla lettura del

comma 6 art. 7 decreto 37/08:

Art. 7 comma 6

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo,

salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperi-

bile, tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore

del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un profes-

sionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche

richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore

impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità,

in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti

nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre,

da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui

all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazio-

ne.

Page 49: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

49

2.9 Dichiarazione conformità per impianti di illuminazioneE’ richiesta la dichiarazione di conformità di un impianto di illumina-

zione esterna? Secondo quanto leggo nel dacreto 37/08 la dichiara-

zione di conformità è richiesta solo per impianti all’interno o nelle

pertinenze degli edifici. Nel caso del mio cliente si tratta del vialetto di ingresso

dello stabilimento.

Nel suo caso si applica il decreto 37/08 ed è quindi richiesto il proget-

to e la dichiarazione di conformità. Il vialetto di ingresso dello stabili-

mento è da considerare una pertinenza dell’edificio:

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, in-

dipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o

delle relative pertinenze.

Il 37/08 non si applica nel caso, ad esempio, degli impianti di illuminazione pub-

blica.

2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazionePotete fornirmi un modello di fine lavori in word o pdf, inerente gli

impianti elettrici e una lista di tutti i controlli da effettuare e da spun-

tare, mi serve per allegare al rapportino.

Le verifiche iniziali sono argomento del capitolo 61 della Norma CEI

64-8 . Devono essere considerati esame a vista e prove.

A titolo di esempio forniamo un elenco minimo di attività, ricavato dal-

la Norma, che può (e deve) essere ampliato a seconda delle esigenze puntuali:

Esame a vista

Art. 61.2.3 L’esame a vista deve riguardare le seguenti condizioni, per quanto

applicabili:

Page 50: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

50

a) metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (Capitolo 41);

b) metodi di protezione contro gli effetti termici (Capitolo 42, Sezione 527);

c) scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di ten-

sione (Capitolo 43, Sezioni 523 e 525);

d) scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione (Capitolo 53);

e) presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di co-

mando (Sez. 536);

f) scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferi-

mento alle influenze esterne (Sezione 422, Articolo 512.2, Sezione 522);

g) corretta identificazione dei conduttori di neutro e di protezione (Articolo

514.3);

h) dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase (Sezione 537);

i) presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe (Articolo

514.5);

j) identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc. (Se-

zione 514);

k) idoneità delle connessioni dei conduttori (Sezione 526);

I) presenza ed adeguatezza dei conduttori di protezione, compresi i conduttori

per il collegamento equipotenziale principale e supplementare (Capitolo 54);

m) agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzio-

ne (Sez. 513 e 514).

Prove

Devono essere eseguite, per quanto applicabili, e preferibilmente nell’ordine

indicato, le seguenti prove:

a) continuità dei conduttori (61.3.2);

b) resistenza di isolamento dell’impianto elettrico (61.3.3);

c) protezione mediante sistemi SELV e PELV o mediante separazione elettrica

(61.3.4);

d) resistenza dei pavimenti e delle pareti (61.3.5);

e) protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (61.3.6);

f) protezione addizionale (61.3.7);

Page 51: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

51

g) prova di polarità (61.3.8);

h) prova dell’ordine delle fasi (61.3.9)

i) prove di funzionamento (61.3.10);

j) caduta di tensione (61.3.11).

2.11 Documentazione relativa ad impianti realizzati prima della 46/90Ho letto uno dei vostri articoli pubblicati nel sito in merito alla dichia-

razione di conformità degli impianti realizzati prima della 46/90.

Nel mio caso il fabbricato in questione e’ stato ultimato nel 1972 e da

allora non è mai stato oggetto di nessuna modifica.

Può essermi richiesto in qualche caso il progetto o conformità/rispondenza de-

gli impianti? Naturalmente non e’ disponibile nessuna dichiarazione o proget-

to…a parte il libretto della caldaia con relative manutenzioni..

Per fornire una risposta puntuale è necessario sapere quale attività

si svolge all’interno del fabbricato (è un ambiente di lavoro?), in ogni

caso occorre capire se l’impianto “va bene“: la legge 46/90 richiede-

va infatti di adeguare gli impianti alla regola dell’arte (articolo 7 commi 2 e 3):

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a

terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità (fino a 1 A secondo le indi-

cazioni del DPR 447/91 N.d.R.) o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge

devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal pre-

sente articolo.

Se il suo impianto non soddisfa le condizioni indicate al comma 2, è in ritardo

di quasi vent’anni per l’adeguamento (l’ultima proroga ha fissato il termine per

l’adeguamento nel 31 dicembre 1998).

Deve quindi “adeguare” al più presto l’impianto, secondo le modalità previste

dal 37/08 (obbligo di progetto, documentazione, ecc.).

L’attuale riferimento legislativo in materia di impianti elettrici è il decreto 22

Page 52: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

52

gennaio 2008, n. 37 (il “37/08″). Questo l’articolo 6 comma 3 (che riprende i re-

quisiti del regolamento di attuazione della 46/90, il DPR 447/91 all’art. 5 comma

8):

8. Gli impianti elettrici nelle unita’ immobiliari ad uso abitativo realizzati prima

del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e prote-

zione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione con-

tro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con

interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore

a 30 mA.

Il decreto 37/08 (per quanto concerne gli impianti “ante 90″) si riferisce solo

agli impianti a servizio delle unità immobiliari e non ribadisce l’obbligo di ade-

guare i vecchi impianti.

Non si deve però pensare che l’obbligo di adeguare sia stato abrogato insieme

alla 46/90, in quanto tutti gli impianti dovevano essere già stati adeguati da 10

anni al momento della pubblicazione del decreto 37/08 in Gazzetta Ufficiale.

Se il suo impianto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 allora formalmen-

te “può andare bene“, compatibilmente con quasi mezzo secolo di esercizio, e

non le può essere richiesta dichiarazione di conformità (o tanto meno di rispon-

denza).

Detto questo, se stiamo parlando di un luogo di lavoro, un minimo di documen-

tazione che descriva come è realizzato l’impianto deve esserci, così come do-

veva esserci anche nel 1972 (secondo il DPR 547/55) se non altro per effettua-

re correttamente la manutenzione obbligatoria (attualmente prescritta dall’art.

86 del DLgs 81/08).

2.12 Manutenzione ordinaria: non è richiesta la dichiarazione di con-formità

Ho sostituito per conto di una ditta che ha l’appalto di manutenzio-

ne, in un condominio,una coppia di fotocellule, con il relativo cavo di

alimentazione delle stesse, poichè io fatturo a lui l’intervento, dal mo-

Page 53: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

53

mento che l’amministratore non vuole altri fornitori, lui mi chiede la conformità

del lavoro che io ho fatto, cioè la sostituzione delle fotocellule, è obbligatoria

farla per questo tipo di lavorazione effettuata? Se non lo è esiste qualche nor-

mativa o qualcosa che attesti ciò?

L’intervento da Lei descritto rientra in pieno nella definizione di “or-

dinaria manutenzione” di cui al decreto 37/08, articolo 2 comma 1

lettera “d) ordinaria manutenzione:

“gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonche’ a far

fronte ad eventi accidentali che comportano la necessita’ di primi interventi,

che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la

sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecni-

ca vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.”

L’unico documento che può rilasciare, pur non avendone nessun obbligo giuri-

dico o tecnico, è quello di una semplice comunicazione su carta intestata nella

quale si dichiara che l’intervento di manutenzione ordinaria (ovvero di sostitu-

zione di un componente con altro uguale o analogo per caratteristiche tecniche

e funzionali) è stato eseguito in riferimento alla normativa vigente e secondo le

istruzioni del libretto di manutenzione dell’impianto.

A questa comunicazione può, se vuole, allegare la dichiarazione di conformità

e/o la scheda tecnica dei prodotti installati. Dovrà compilare il registro dei con-

trolli di manutenzione descrivendo l’intervento effettuato e riportando i compo-

nenti sostituiti.

2.13 Planimetrie: è obbligatorio allegarle alla dichiarazione di confor-mità?

E’ obbligatorio per l’installatore allegare alla dichiarazione di confor-

mità le planimetrie indicanti la disposizione delle apparecchiature

elettriche? Ho avviato una collaborazione con uno studio di architet-

tura e mi chiedono spesso le planimetrie da consegnare al cliente (prima con

gli altri clienti non mi era mai capitato).

Page 54: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

54

In nessun caso l’installatore è obbligato ad allegare le planimetrie alla

dichiarazione di conformità: se il progetto è redatto dal responsabi-

le tecnico di impresa installatrice (sotto i limiti dimensionali previsti

dal decreto 37/08 art. 5) gli elaborati planimetrici non sono necessari (decreto

37/08 art. 7 comma 2):

Art. 7. Dichiarazione di conformita’

2. Nei casi in cui il progetto e’ redatto dal responsabile tecnico dell’impresa

installatrice l’elaborato tecnico e’ costituito almeno dallo schema dell’impian-

to da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da

eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica

attestante le varianti introdotte in corso d’opera.

Viceversa se il progetto è redatto da professionista iscritto a ordine o albo gli

elaborati planimetrici sono da allegare al progetto, e non alla dichiarazione di

conformità, quindi a carico del professionista, e non dell’installatore (Guida

CEI 0-2 e decreto 37/08 art.5):

Art. 5. Progettazione degli impianti

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici

nonche’ una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installa-

zione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con parti-

colare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti

da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

2.14 Dichiarazione di conformità per piccoli interventiPer “piccoli interventi sull’impianto elettrico” quali eliminazione di

punti luce o di prese senza intervenire sulle linee e sul quadro elet-

trico e quindi senza sostituire gli interruttori è necessario rilasciare

certificazione di conformità?

Page 55: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

55

L’eliminazione di punti luci o prese che non implicano interventi sulle

linee o sulle relative protezioni non richiedono il rilascio della dichia-

razione di conformità ai sensi del decreto 37/08: non modificano la

struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso. Trat-

tandosi di modifiche rispetto alla documentazione “as built” è opportuno ag-

giornare gli elaborati, e necessario annotare tali interventi nel libretto di uso e

manutenzione dell’impianto.

2.15 Dichiarazione di conformità e.. “committente”Ho realizzato meno di un anno fa un ampliamento di un impianto elet-

trico in un locale commerciale in un condominio (piccolo negozio +

magazzino, io ho realizzato l’impianto del magazzino). A fine lavori

ho consegnato la dichiarazione di conformità al committente cioè il gestore del

negozio. Ieri il proprietario dei locali mi chiama perchè vorrebbe che rifacessi

la dichiarazione di conformità intestata a lui in quanto è scaduto il contratto con

l’inquilino e quest’ultimo non vuole consegnare nulla. Vorrei sapere se la richie-

sta del proprietario dei locali (peraltro pressante) è legittima.

La richiesta non è legittima. Lei ha consegnato la dichiarazione di

conformità al committente (il gestore dell’attività) conformemente a

quanto richiesto dal decreto 22 gennaio 2008, n. 37. Non è tenuto a

soddisfare la richiesta del proprietario del locale.

2.16 Dichiarazione di conformità e agibilità post sismaLo scorso anno ci è stato commissionato un lavoro di semplice con-

trollo e sistemazione su impianti elettrici in appartamenti facenti par-

te di un edificio in corso di ristrutturazione e ripristino agibilità a se-

guito di sisma (impianti risalenti presumibilmente agli anni 80).

Il controllo consisteva nella semplice verifica dei collegamenti e ripristino se

necessario, verifica del danneggiamento o vetustà dei frutti o altri componenti

dell’impianto (plafoniere, citofono, ecc…), e loro conseguente sostituzione.

Alla fine delle lavorazioni sono state redatte delle semplici dichiarazioni in cui si

Page 56: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

56

comunicava l’effettuato controllo e ripristino degli impianti, facendo anche pre-

sente che lo stato attuale degli stessi non rispondeva alle attuali normative CEI.

Da quanto appreso da committente, questo ultimo ha presentato al Comune

tale dichiarazione, oltre alle altre documentazioni del caso, per il rilascio dell’a-

gibilità dell’edificio.

Ci è stato però comunicato che il Comune non ha rilasciato l’agibilità proprio

per l’ultima frase che abbiamo indicato nella nostra dichiarazione della “non

rispondenza degli impianti alle attuali normative”.

Non sono state emesse certificazioni di conformità in quanto i lavori non rien-

trano nel caso, nè tantomeno ci è stato commissionato un lavoro per adegua-

mento degli impianti. Chiediamo se, così come fatto, a seguito del ripristino

degli impianti, siamo obbligati ad indicare che gli stessi non sono adeguati alle

attuali normative oppure possiamo ometterlo.

In questo ultimo caso il Comune accetterebbe la nostra semplice dichiarazione

di controllo e ripristino, per emissione di agibilità dell’edificio. Diversamente

crediamo che il committente sarà obbligato ad adeguare gli impianti con con-

seguente rilascio della certificazione di conformità.

Le attività commissionatevi consistono nell’esecuzione di esami a vi-

sta, prove e misure secondo la Norma CEI 64-8/6 e nelle operazioni

di manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico. Per dette attività il

decreto 37/08 non prevede il rilascio della dichiarazione di conformità.

Quanto da voi dichiarato, presumiamo su Vostra carta intestata e non su mo-

dello ministeriale di cui all’ Allegato I al citato decreto, non costituisce pertanto

un documento atto a rappresentare e/o certificare la condizione di conformità

dell’impianto elettrico alla normativa e alla legislazione vigente.

Le vostre dichiarazioni sono classificabili come documenti riassuntivi delle at-

tività di verifica e manutenzione degli impianti, documenti nei quali è logico

iscrivere le condizioni di non conformità rilevate negli impianti.

Era ed è vostro obbligo, come impresa in possesso dei requisiti tecnico-pro-

fessionali e quindi come operatore qualificato, comunicare al Committente in

modo esplicito e formale quali erano e sono le anomalie riscontrate negli im-

Page 57: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

57

pianti e quale grado di pericolo rappresentino per i proprietari e gli utilizzatori

degli stessi.

Vi è di più, in presenza di palesi violazioni della normativa prevenzionale e/o di

immediato pericolo per le persone e le cose quale operatore qualificato avete

l’obbligo di segnalare le violazioni alle autorità competenti (ASL, Arpa, ecc.).

Qualora abbiate svolto interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) o

altre opere su impianti elettrici che presentavano evidenti violazioni in materia

di sicurezza senza provvedere alle segnalazioni di cui sopra è palese la vostra

corresponsabilità in caso di incidente.

Il Committente ha sbagliato nel presentare le Vostre documentazioni al Comu-

ne, e bene ha fatto il Comune a respingere la domanda di agibilità per la quale

il decreto 37/08 prevede all’ Art. 9. al comma 1 che:

“Il certificato di agibilità e’ rilasciato dalle autorità competenti previa acquisi-

zione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, nonché del certifica-

to di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.”

Il deposito della documentazione attestante la conformità degli impianti è di-

sciplinato dall’ art.11 del decreto 37/08 “Deposito presso lo sportello unico per

l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di col-

laudo“.

Per quanto riguarda le opere da eseguire per l’adeguamento degli impianti esi-

stenti ai criteri di sicurezza indicata dalla legislazione e normativa tecnica vi-

gente ovvero alla regola dell’arte, si tratta di comprendere se dette opere con-

sistono in lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento per i quali

è necessaria la redazione del progetto o di manutenzione straordinaria per i

quali non vi è l’obbligo di redazione del progetto.

In ogni caso per la parte di impianti considerata conforme non potrà essere

rilasciata la “Dichiarazione di rispondenza” di cui all’art. 7 comma 6 del decre-

to 37/08 in quanto impianti elettrici realizzati prima dell’entrata in vigore della

legge 46/90, ma dovrà essere rilasciata una Attestazione/Dichiarazione di con-

formità alla regola dell’arte con riferimento alle norme applicabili.

Page 58: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

58

Gli interventi di adeguamento degli impianti dovranno considerare gli obblighi

di progetto ed essere seguiti dal rilascio della dichiarazione di conformità ai

sensi del decreto 37/08 che riporterà l’attestazione sopra citata afferente alla

parte di impianti conforme. Con riferimento all’art. 9 comma 1, il Comune ai fini

dell’agibilità può solo accettare la dichiarazione di conformità di cui all’articolo

7 ovvero per gli impianti realizzati dopo il 13 marzo 1990 e prima del 22 gennaio

2008 la dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7 comma 6.

Il Committente è obbligato ad adeguare gli impianti alla vigente normativa e

legislazione tecnica, intendendo per quest’ultima anche le disposizioni in ma-

teria antisismica che possono influenzare la costruzione e la sicurezza degli

impianti elettrici.

2.17 Aggirare l’obbligo di progetto previsto dal decreto 37/08Da un dibattito con alcuni colleghi è venuto fuori un tema molto inte-

ressante sulla quale vige molta confusione.

Si tratta del dimensionamento dell’interruttore generale (o di mon-

tante) per impianti sotto i 6 kW che non necessitano di progettista esterno.

A mio avviso, l’impianto andrebbe “limitato” con un interruttore da max 40 A su

sistemi monofase.

Le domande sono due: abbiamo l’obbligo di limitare la potenza prelevabile per

non violare quanto richiesto dall’art. 5.2 del decreto 37/08?

Se si, come dobbiamo comportarci su impianti a distribuzione trifase conside-

rato che enel permette il prelievo di potenza anche in maniera squilibrata sulle

fasi?

L’obbligo di progetto da parte di professionista iscritto all’albo per il

tipo di impianti da Lei citati è declinato dall’art. 5 comma 2:

- lettera a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze

condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza

impegnata superiore a 6 kW;

- lettera c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli im-

Page 59: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

59

mobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,…..

omissis…..quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza

impegnata superiore a 6 kW

La discriminante è il valore della potenza impegnata superiore a 6 kW. Il dimen-

sionamento degli impianti a valle della fornitura con potenza impegnata pari o

superiore a 6 kW deve considerare la tolleranza nel prelievo prescritta dalla

Norma CEI 0-21 e dalle condizioni contrattuali previste dal Distributore.

E’ corretto pertanto dimensionare l’impianto utilizzatore in corrente utilizzando

i valori di Ib dei singoli utilizzatori con i coefficienti di contemporaneità indica-

ti dalla regola dell’arte, al dispositivo di protezione generale la Ib totale deve

essere pari o inferiore al valore della potenza prelevabile (±10 % o altra per-

centuale contrattuale) e il cosfi previsto dall’ AEEG. Va da sé che un impianto

dimensionato per valori di potenza superiori alla tolleranza indicata dal distri-

butore per la potenza prelevabile costringe l’utilizzatore ad aumentare la po-

tenza impegnata realizzando ex-post la condizione che si voleva evitare ex-ante

con conseguenze, tecniche, burocratiche e di costi facilmente prevedibili. De-

finizioni da CEI 0-21:

3.44 potenza contrattualmente impegnata

livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal distributore ove

siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicu-

rezza l’esercente può derogare dall’installazione del limitatore di potenza

3.45 potenza efficiente

potenza attiva massima erogabile, di un gruppo o di un impianto di generazione,

che può essere prodotta con continuità (tipico dei gruppi di produzione termo-

elettrici) o per un determinato numero di ore (tipico dei gruppi di produzione

idroelettrici).

3.46 potenza disponibile in prelievo

la potenza disponibile è indicata nel contratto vigente con il Distributore ed è

Page 60: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

60

la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione. Nel

caso di utenti dotati di dispositivo limitatore, la potenza disponibile è la mas-

sima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione senza che

l’Utente finale sia disalimentato.

Di fatto il valore di 6 kW è la potenza impegnabile dell’impianto e prelevabile

nella misura delle tolleranze previste dal limitatore dell’Ente distributore. Quin-

di:

- il dimensionamento dell’impianto deve considerare il limite di potenza eroga-

bile dal distributore pena la non conformità alla regola dell’arte dell’impianto

elettrico (carenza in funzionalità) con relativa scelta delle protezioni di massi-

ma corrente adeguate al valore della corrente erogabile dalla fornitura,

- utilizzare il possibile squilibrio tra le fasi per la determinazione del prelievo

poco conta per bypassare gli obblighi di progetto in quanto ai fini del corretto

dimensionamento dell’impianto buona regola è che le correnti del sistema trifa-

se, anche i presenza di carichi monofasi, siano il più possibile equilibrate.

Si ricorda infine che nella dichiarazione di conformità è obbligatorio indicare la

potenza massima per cui l’impianto è dimensionato (“Per gli impianti elettrici

specificare la potenza massima impegnabile“).

Dimensionare l’impianto per l’assorbimento di 6 kW per fase e indicare 6kW

come potenza massima impegnabile per evitare l’obbligo di progetto significa

dichiarare il falso.

Page 61: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

61

3.1 Messa a terra di ponteggi metallici Quando è necessario realizzare l’impianto di terra di un ponteggio

metallico? Continuo a sentire versioni contrastanti (anche da pom-

posi ispettori).

Un ponteggio va collegato a terra per i seguenti motivi:

1. Se è una massa (raro);

2. Se è una massa estranea (ovvero se la resistenza del ponteggio

verso terra è inferiore a 200 ohm);

3. A seguito della valutazione del rischio contro i fulmini (art. 84 del Dlgs 81/08).

3.2 Misurare la resistenza di terra di un ponteggio Per verificare se un ponteggio è una massa estranea, basta misurare

la resistenza verso il conduttore di protezione di una presa all’interno

dell’edificio?

No. Occorre misurare la sua resistenza verso terra come dispersore

di fatto, cioè con apposito misuratore o multifunzione (in genere con

metodo voltamperometrico).

3.3 Cantiere edile con impianto elettrico preesistente D: Il responsabile dei lavori in un cantiere edile (ristrutturazione) non mi

permette di utilizzare le prese dell’impianto preesistente e mi impone di

realizzare un impianto “di cantiere” dedicato alla ristrutturazione.

cantieri

Page 62: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

62

Secondo me è uno spreco di risorse, in quanto le prese preesistenti vanno be-

nissimo per attaccare i piccoli strumenti necessari ai lavori (flessibili, tassella-

tori, forse martelli pneumatici).

Inoltre le condutture dell’impianto di cantiere sarebbero “a vista”, mentre quel-

le preesistenti sono a parete, con conseguenti vantaggi per la sicurezza. In-

fine per quanto concerne “la bolletta”, non cambia nulla in quanto mi dovrei

derivare dal contatore dell’edificio (non è prevista la posa di un contatore per

il cantiere). Vorrei un parere in merito e se possibile un riferimento legislativo

preciso.

Esiste un riferimento normativo, ed è la Guida CEI 64-17 “Guida all’e-

secuzione degli impianti elettrici nei cantieri”. L’art. 4.5 fa al caso

suo: “Ove risultino disponibili prese di un impianto fisso preesistente

al cantiere, è consentita l’alimentazione di apparecchi utilizzatori mobili o tra-

sportabili, senza dover realizzare un impianto di cantiere.

È necessario rispettare le condizioni di sicurezza previste dalla Norma CEI 64-

8, ed in particolare le prese utilizzate devono essere protette da un differenzia-

le con sensibilità di 30 mA e l’impianto fisso deve essere realizzato in confor-

mità alla stessa Norma CEI 64-8, e risultare adatto a sopportare le condizioni

ambientali derivanti dall’attività di cantiere.

Si deve quindi verificare che la presenza di polveri, spruzzi d’acqua o passag-

gio di mezzi ecc. siano sopportabili dall’impianto stesso”.

3.4 Cantiere: la protezione da 30 mA “scatta” sempre! Sono un elettricista dipendente di un’impresa edile (responsabile

tecnico per la parte elettrica). La gru che abbiamo in dotazione in

cantiere è alimentata da una presa protetta da un interruttore diffe-

renziale da 30 mA che scatta continuamente. I colleghi non elettrici “risolvono

il problema” cavallottando l’interruttore, creando una situazione di serio peri-

colo.

Io vorrei risolvere sostituendo l’interruttore a protezione del circuito con un

altro da 300 mA (che non scatta, ho già provato), ma sulla 64-8 leggo che nei

Page 63: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

63

cantieri: “Le prese a spina e gli apparecchi utilizzatori mobili permanentemen-

te connessi, entrambi aventi correnti nominali fino a ed inclusi 32 A, devono es-

sere protetti da dispositivi differenziali aventi corrente differenziale nominale

di intervento non superiore a 30 mA“. Come posso fare?

Una gru non è un apparecchio utilizzatore mobile. Può sostituire la

presa che la alimenta con una avente corrente nominale maggiore di

32 A, e proteggerla con interruttore da 300 mA.

La sezione 704 della Norma CEI 64-8 prescrive il 30 mA per le prese fino a 32

A perchè si presuppone che queste possano alimentare apparecchi utilizzatori

mobili.

3.5 Cantiere con cabina MT/BT: obbligatori i differenziali da 30 mA? La Norma CEI 64-8 richiede differenziali da 30 mA nei cantieri edili,

ma non si esprime sul sistema elettrico:

“Le prese a spina e gli apparecchi utilizzatori mobili permanentemente con-

nessi, entrambi aventi correnti nominali fino a ed inclusi 32 A, devono essere

protetti da dispositivi differenziali aventi corrente differenziale nominale di in-

tervento non superiore a 30 mA (412.5)“.

La richiesta è valida anche per cantieri alimentati da propria cabina di trasfor-

mazione MT/BT (sistema TN)?

La protezione differenziale da 30 mA nei cantieri è richiesta (Sezione

740 della Norma CEI 64-8) come protezione addizionale contro i con-

tatti diretti. Non ha quindi nessuna importanza il sistema elettrico (TT

o TN): la richiesta è valida anche nei cantieri alimentati da cabina MT/BT.

3.6 Impianto di cantiere: serve la dichiarazione di conformità?Visti i riferimenti tecnici e legislativi di cui alle CEI 64-17, D.Lgs 81-

08, DPR 462/01 e decreto 37/08 mi domandavo sull’applicabilità di

quest’ultima per la parte in cui si parla di installazione degli impianti

Page 64: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

64

elettrici “eseguita da imprese in possesso di idonei requisiti tecnico professio-

nali e del relativo rilascio dell’attestazione di conformità di detti impianti”.

Nel dettaglio gradirei un parere dell’applicabilità di tale passo legislativo nel

caso in cui la prestazione lavorativa avvenga in un grande cantiere “permanen-

te” all’aperto dove vengono realizzate grandi strutture metalliche per il settore

oil & gas.

Il cantiere in questione è dotato di proprie cabine di trasformazione MT/BT, di

una propria rete di terra e di quadri di distribuzione principali distribuiti lungo

tutta l’area di costruzione da cui si diramano poi gli impianti “temporanei”.

Per ambo le parti di questi impianti (fissa e temporanea) vengono rispettate tut-

te le norme di buona tecnica, di verifica periodica e di manutenzione e i quadri

sono esclusivamente di tipo ASC.

Arrivando al dunque, vorrei capire se un contrattista che si allaccia in manie-

ra “temporanea” ai quadri di distribuzione primaria “permanenti” utilizzando

a sua volta esclusivamente quadri di distribuzione conformi (sempre ASC) a

valle dei quali estende il solo impianto di prese a spina (alimentazione di sal-

datrici e apparecchi elettrici portatili) debba produrre o meno dichiarazione di

conformità per quest’ultimo tratto di impianto (allaccio tramite presa al quadro

primario, e successiva diramazione impiantistica mobile).

Tale attività essendo inoltre ricondotta fondamentalmente al solo allaccio di

una presa spina di un quadro certificato secondario, ad un quadro certifica-

to primario, può essere eseguita da semplici elettricisti (PES) o deve essere

eseguita da “da imprese in possesso di idonei requisiti tecnico professionali

che provvederanno al relativo rilascio dell’attestazione di conformità di detti

impianti”?

La sezione 704 della Norma CEI 64-8 riporta:

704.1.1 Le prescrizioni particolari della presente Sezione si applicano ad im-

pianti temporanei destinati a:

• lavori di costruzione di nuovi edifici;

• lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti;

Page 65: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

65

• opere pubbliche;

• lavori di movimentazione di terra;

• lavori simili.

Siamo in un contesto di cantiere di lavoro all’interno di una grossa struttura in-

dustriale (es. raffineria): la parte di impianto fisso è rappresentata dalla trasfor-

mazione MT/BT, dalla distribuzione principale fino all’alimentazione dei quadri

principali. Su questa parte non ci sono dubbi: si applica tutta la legislazione e

le norme tecniche relative agli impianti elettrici utilizzatori.

Dai quadri principali partono delle linee che alimentano dei quadri “di cantiere

ASC”, se queste linee sono di tipo fisso sono da progettare, ai sensi del decre-

to 37/08, perché vanno valutate la scelta e le portate delle condutture, vanno

scelti i dispositivi di protezione protezione delle linee, e le modalità di installa-

zione. Si applicano le regole generali della Norma CEI 64-8 con l’aggiunta delle

prescrizioni della Sezione 704 relativa agli impianti per cantiere.

Se l’alimentazione del quadro di cantiere (ASC) viene effettuata tramite presa

a spina, la presa di alimentazione avrà a monte un dispositivo di protezione

idoneo in relazione alla portata definita dal tipo di presa a spina, ovvero deve

proteggere la linea di alimentazione per la sua lunghezza/sezione/portata.

Se si rispettano le portate delle prese a spina e si associano dispositivi di prote-

zione idonei, va tutto bene, se si cominciano ad usare riduttori/adattatori, come

se ne vedono tanti nei cantieri, il rischio aumenta: quindi, al di là delle definizio-

ni della Norma CEI 11-27, o si evita l’intercambiabilità, e allora chi li collega non

serve che sia persona competente, oppure il collegamento è opportuno che sia

coordinato/effettuato/vigilato da persona esperta (PES) e competente.

Gli apparecchi elettrici di tipo portatile o trasportabile non si considerano parte

dell’impianto elettrico, non si applica la Norma CEI 64-8 e non ricadono negli

obblighi del Decreto 37/08.

Questa è l’introduzione della Sezione 704 della Norma CEI 64-8, che può aiutare:

Nei cantieri di costruzione, gli impianti fissi sono limitati alle apparecchiature

che comprendono gli apparecchi di comando, di protezione e di sezionamento

principali (704.537).

Gli impianti a valle sono considerati come impianti movibili o trasportabili.

Page 66: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

66

La presente Sezione si applica sia agli impianti fissi sia agli impianti movibili o

trasportabili, ad esclusione degli apparecchi utilizzatori.

Queste prescrizioni particolari non si applicano:

• agli impianti trattati dalla Pubblicazione IEC 60621, con apparecchiature di

natura simile a quelle utilizzate nelle miniere a cielo aperto.

• agli impianti nei luoghi di servizio dei cantieri (uffici, spogliatoi, sale di riu-

nione, spacci, ristoranti, dormitori, servizi igienici ecc.) ai quali si applicano le

prescrizioni generali delle Parti da 1 a 6 della presente Norma.

Con l’occasione si ricorda che il progetto degli impianti elettrici per i cantieri

edili non è obbligatorio ai sensi del decreto 37/08… ma nemmeno vietato!

Art. 10. Manutenzione degli impianti

2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di

collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvi-

soria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando

l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

Page 67: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

67

4.1 “Massa” o “parte intermedia”? Sono stato chiamato ad installare un interruttore magnetotermico

differenziale generale subito a valle di un contatore BT (sistema TT),

in quanto il quadro generale alla fine del cavo di collegamento è me-

tallico.

Ho mantenuto l’involucro del vecchio interruttore che era solo magnetotermico

e installato nuova protezione. Ora mi viene il seguente dubbio: sul fondo dell’in-

volucro era presente una piastra metallica. Ho utilizzato quella, non l’ho sosti-

tuita. E’ da collegare a terra? Perchè in tal caso sarebbe un problema. Dovrei ti-

rare un giallo verde dal quadro generale o sostituirla con equivalente isolante?

Se la piastra non è accessibile nel funzionamento ordinario non è una

massa ma una parte intermedia, di conseguenza non è necessario

collegarla a terra e nemmeno sostituirla.

4.2 Sistemi elettrici Mi potete spiegare, nel modo più semplice possibile, qual è la diffe-

renza tra sistema TT e sistema TN?

Banalizzando: Si è in un sistema TT quando l’impianto elettrico è

alimentato direttamente in bassa tensione ad esempio dall’azienda

fornitrice (che garantisce il neutro) come in Italia nelle abitazioni (ti-

picamente 230 V monofase).

Si è in un sistema TN, solitamente presente negli impianti industriali, quando la

elementi di base

Page 68: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

68

cabina di trasformazione non è del fornitore, ma è parte integrante dell’impian-

to stesso e l’impianto di terra è unico.

4.3 Gruppo elettrogeno: dimensionamento linee e protezioniCi troviamo in un sistema TN-S 400/230V e tramite una commutazione

rete gruppo al mancare della tensione di rete alimentiamo l’impianto.

Dovendo dimensionare i conduttori di fase, neutro e terra, come si

calcola la massima corrente di cortocircuito in uscita dal gruppo elettrogeno

(trifase, fase neutro e fase terra)?

Inoltre certe volte, su alcuni progetti TN-S 400/230V, è prevista, sul centro stella

del gruppo elettrogeno, una “impedenza di messa a terra del centro-stella del

gruppo elettrogeno con le relative protezioni”.

Vi chiedo: qual è la funzione di questa impedenza e delle relative protezioni?

Quando si deve prevedere? A cosa servono? E quali protezioni sono da preve-

dere in questi casi?

Per la protezione dal sovraccarico e dal corto circuito può applicare

le seguenti formule:

Protezione dell’alternatore dal sovraccarico

la corrente che determina l’intervento dell’interruttore a protezione del gruppo

elettrogeno (nel tempo canonico di 1 ora) è:

IH < 1,1 SN / √ 3 U

dove:

IH = corrente di intervento termico in ampere del dispositivo di protezione a val-

le dell’alternatore

SN = Potenza nominale in kVA dell’alternatore

U = Tensione nominale in Volt ai morsetti dell’alternatore

Protezione dalle sovracorrenti

Ai fini del calcolo e della verifica della protezione dalle sovracorrenti si deter-

Page 69: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

69

mina il valore della reattanza nominale dell’alternatore pari a:

XN = U0 / IN = U2N / SN

dove:

UN = tensione nominale del sistema = 400 V

U0 = tensione stellata del sistema = 230 V

SN = potenza nominale dell’alternatore in kVA

IN = corrente nominale dell’alternatore in A

dalle caratteristiche tecniche dell’alternatore si traggono i valori percentuali di:

- reattanza subtransitoria x”d

- reattanza transitoria x’d

- reattanza sincrona xd

da cui il valore di:

- reattanza subtransitoria X”d

- reattanza transitoria X’d

- reattanza sincrona Xd

con i quali si determinano

1) la corrente di corto circuito trifase subtransitoria ai morsetti dell’alternatore:

I”k = U0 / X”d

1a) la corrente di corto circuito trifase transitoria ai morsetti dell’alternatore:

I’k = U0 / X’d

2) la corrente di corto circuito bifase subtransitoria ai morsetti dell’alternatore:

I”k / 2 = 0,866 I”k

2a) la corrente di corto circuito bifase transitoria ai morsetti dell’alternatore:

I’k2 / 2 = 0,866 I’k

3) la corrente di corto circuito monofase subtransitoria ai morsetti dell’alterna-

tore:

I”k1 = 3 U0 / (2X”d + Xo)

Page 70: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

70

3a) la corrente di corto circuito monofase transitoria ai morsetti dell’alternatore:

I’k1 = 3 U0 / (2X’d + Xo)

4) la corrente massima di corto circuito ai morsetti dell’alternatore:

I”k1 = 1,4 I”k

5) la corrente massima di corto circuito valore di picco ai morsetti dell’alterna-

tore:

Ip1 = 2,82 I”k1

dai risultati delle formule sono determinabili le caratteristiche delle protezioni a

massima corrente e a corrente differenziale per la protezione dal sovraccarico,

dal corto circuito e dal guasto verso terra.

Si ricorda che per gli eventuali circuiti di sicurezza sottesi al gruppo si dovrà

omettere la protezione dal sovraccarico.

Con la frase “impedenza di messa a terra del centro-stella del gruppo elettro-

geno” è da intendersi che per il funzionamento in isola del gruppo elettrogeno

si realizzerà un sistema IT isolato da terra (o a mezzo impedenza) al fine di limi-

tare le correnti verso terra in caso di guasto.

Per i gruppi con funzioni di sicurezza o di riserva è possibile derogare dall’ap-

plicazione delle prescrizioni indicate nel cap. 413.1.5 della norma CEI 64-8 non

installando dispositivi di controllo dell’isolamento per l’interruzione dell’ali-

mentazione dopo il secondo guasto a terra.

Normalmente, realizzando per il funzionamento in collegamento con la rete o in

isola un sistema TT o un TN-S, il centro stella dell’alternatore è collegato all’im-

pianto di terra. In questi casi per la protezione contro i contatti indiretti, consi-

derato il modesto valore della corrente di guasto a terra, è in genere d’obbligo

l’utilizzo del dispositivo differenziale.

Pertanto l’impedenza di messa a terra è da prevedersi solo quando si realizza

un sistema IT con controllore dell’isolamento al fine di garantire la continui-

tà dell’alimentazione dopo il primo guasto a terra e coordinando per il secon-

do guasto le protezioni per l’interruzione automatica secondo i criteri indicati

nell’art. 413.1.5.4 della Norma CEI 64-8.

Page 71: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

71

4.4 Collegamenti equipotenziali inutili, anzi dannosi…Un mio cliente insiste a farmi collegare i pali metallici dell’illumina-

zione esterna su un lato di uno stabilimento alimentato in bt in area

urbana alla recinzione metallica (tubolare in acciaio).

Io mi oppongo, perché misurando, mi sono accorto che la recinzione non è una

massa estranea. Una volta portatogli le evidenze, mi ha liquidato dicendo di col-

legarla comunque, che tanto male non fa, anzi, migliora la resistenza di terra.

Non è detto che il collegamento realizzato sia necessariamente a fa-

vore della sicurezza (e nemmeno che “migliori” l’impianto di terra).

Se non serve (e lo ha verificato), direi che è meglio evitare.

In caso di mancato funzionamento delle protezioni, se il palo dovesse andare

in tensione si può generare una situazione di potenziale pericolo (per la perso-

na che dovesse toccare la recinzione ed una massa estranea, ad esempio un

tubo dell’acqua o una fontanella – figura “Situazione di pericolo per la perso-

na che dovesse toccare la recinzione ed una massa estranea, ad esempio un

tubo dell’acqua o una fontanella “ – oppure due parti separate della recinzione

– figura “Situazione di pericolo per la persona che dovesse toccare due parti

separate della recinzione“, a pagina seguente).

Situazione di pericolo per la persona che dovesse toccare la recinzione ed

una massa estranea, ad esempio un tubo dell’acqua o una fontanella.

Page 72: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

72

Situazione di pericolo per la persona che dovesse toccare due parti separate

della recinzione.

4.5 Dimensionamento del conduttore di protezione PESecondo CEI 64-8 per cavi > 16 mm2 il neutro può essere inferiore

della sezione di fase purchè non sia meno della metà della sezione

del conduttore di fase e sempre senza scendere sotto i 16 mm2. Lo

stesso vale per il PE? esistono dei casi in cui il PE può essere inferiore della

metà della sezione del conduttore di fase?

La Norma CEI 64-8 (sezione 543 “conduttore di protezione”) permet-

te di scegliere la sezione del PE o in modo convenzionale, in base a

quella dei conduttori di fase (stessa sezione della fase fino a 16 mm2

e la metà con un minimo di 16 mm2 per sezioni superiori), oppure in base all’e-

nergia passante:

543.1 Sezioni minime

La sezione del conduttore di protezione deve essere calcolata come indicato in

543.1.1; oppure scelta come indicato in 543.1.2. In entrambi i casi si deve tener

conto, per quanto riguarda la sezione minima, del paragrafo 543.1.3

NOTA I morsetti delle apparecchiature devono essere dimensionati in modo

tale che siano in grado di collegare i conduttori di protezione così determinati.

543.1.1 La sezione del conduttore di protezione non deve essere inferiore al

valore determinato con la seguente formula:

Page 73: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

73

Sp = √ I2t / k

dove:

Sp : sezione del conduttore di protezione (mm2);

I : valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di

protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A);

t : tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);

NOTA 1 Si deve tener conto dell’effetto di limitazione della corrente dovuto alle

impedenze del circuito ed alla capacità di limitazione (integrale di Joule) del

dispositivo di protezione.

K : fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell’i-

solamento e di altre parti e dalle temperature iniziali e finali. Valori di K per i

conduttori di protezione in diverse applicazioni sono dati nelle Tabb. 54B, 54C,

54D e 54E, in cui δi indica la temperatura iniziale e δf la temperatura finale.

Se dall’applicazione della formula risulta una sezione non unificata, deve esse-

re usato il conduttore di sezione unificata immediatamente superiore.

NOTA 2 È necessario che la sezione così calcolata sia compatibile con le con-

dizioni imposte dall’impedenza dell’anello di guasto.

NOTA 3 Per i limiti di temperatura da considerare nei luoghi con pericolo di

esplosione si rimanda alla Norma CEI EN 60079-14.

NOTA 4 Si deve tener conto della massima temperatura ammessa per le con-

nessioni.

NOTA 5 I valori per i cavi con isolamento minerale sono allo studio.

Page 74: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

74

Page 75: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

75

4.6 Coordinamento con le protezioni nei sistemi TNNei sistemi TN la norma consente l’utilizzo di dispositivi (sia differen-

ziali, sia automatici contro le sovracorrenti) rispettando la relazione

ZS • IA ≤ U0 entro i tempi della tabella 4 per i circuiti terminali con cor-

renti inferiori a 32A, o entro 5s per i circuiti di distribuzione o per circuiti termi-

nali con correnti nominali superiori a 32A.

Se l’interruzione automatica non può essere ottenuta rispettando le condizioni

precedentemente illustrate si può realizzare un collegamento equipotenziale

supplementare connesso a terra.

Vorrei sapere perchè questo collegamento mi permette di realizzare la prote-

zione contro i contatti indiretti. ringrazio distinti saluti.

La Norma CEI 64-8 all’art. 413.1.3.3 prescrive che, se si presenta un

guasto di impedenza trascurabile in qualsiasi parte dell’impianto tra

un conduttore di fase ed un conduttore di protezione o una massa,

l’interruzione automatica dell’alimentazione debba avvenire entro il tempo spe-

cificato secondo la condizione

ZS • IA < U0

dove:

ZS è l’impedenza dell’anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore

attivo fino al punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto

e la sorgente;

IA è la corrente che provoca l’interruzione automatica del dispositivo di prote-

zione, entro il tempo definito nella Tab. 41A in funzione della tensione nominale

U0 per i circuiti specificati in 413.1.3.4, ed, entro un tempo convenzionale non

superiore a 5 s per gli altri circuiti; se si usa un interruttore differenziale Ia è la

corrente differenziale nominale di intervento.

U0 è la tensione nominale verso terra in volt in c.a. e in c.c.

Praticamente per i circuiti di distribuzione la verifica della condizioni di cui so-

pra è sempre garantita dal corretto coordinamento dei dispositivi di protezione

a corrente inversa.

Page 76: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

76

Nelle condizioni più restrittive derivanti da valori più elevati dell’impedenza

dell’anello di guasto, in particolare nei circuiti terminali, ove non sia possibi-

le per ragioni tecniche e/o di funzionalità utilizzare una protezione a corrente

differenziale (che garantisce la protezione sino a valori molto elevati di ZS) è

necessario realizzare un collegamento equipotenziale supplementare ai sensi

degli art. 413.1.3.6 e 413.1.2.2.1.

La funzione di questo collegamento è quella di ridurre il valore dell’impedenza

dell’anello di guasto realizzando un collegamento a terra vicino all’utilizzatore.

Il collegamento equipotenziale crea una resistenza in parallelo al circuito che

abbassa il valore dell’impedenza dell’anello di guasto.

Deve essere garantita l’efficacia del collegamento equipotenziale locale con-

nesso a terra verificando la resistenza tra ogni masse ed ogni massa estraneaa

simultaneamente accessibile secondo la relazione indicata nell’art. 413.1.2.2.2

R < UL / IA

dove:

Ia è la corrente (in A) che provoca il funzionamento automatico entro 5 s del

dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.

4.7 Potere di interruzione e corrente di cortocircuitoSe a pochi cm dalla fornitura, installo un interruttore generale con

potere di interruzione 6 kA, nello stesso quadro, a valle di tale inter-

ruttore, gli interruttori devono essere anche essi da 6 kA per via della

loro posizione? Anche se la linea è già protetta da cortocircuito subito a monte?

La condizione da Lei prospettata è indicata dalla norma CEI 64-8/4

nell’art. 434.3.1 che riportiamo di seguito:

434.3.1 Il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cor-

tocircuito presunta nel punto di installazione.

È tuttavia ammesso l’utilizzo di un dispositivo di protezione con potere di inter-

ruzione inferiore se a monte è installato un altro dispositivo avente il necessa-

Page 77: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

77

rio potere di interruzione. In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi

devono essere coordinate in modo che l’energia che essi lasciano passare non

superi quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo situato a

valle e dalle condutture protette da questi dispositivi.

NOTA In alcuni casi può essere necessario prendere in considerazione, per i

dispositivi situati a valle, altre caratteristiche, quali le sollecitazioni dinamiche

e l’energia d’arco.

Si raccomanda che le informazioni necessarie siano fornite dai costruttori di

questi dispositivi.

Tale condizione è denominata protezione di back-up (o protezione di sostegno).

La protezione di back-up sfrutta la capacità di limitazione dei dispositivi di pro-

tezione in serie e deve essere realizzata con dispositivi della stessa marca il cui

coordinamento deve essere confermato dal produttore mediante prove di labo-

ratorio specifiche. Ogni costruttore di dispositivi di protezione mette a disposi-

zione delle tabelle di filiazione per il corretto accoppiamento del dispositivo a

monte con quelli a valle.

4.8 Calcolo della sezione dei cavi lato BT di un trasformatoreAvendo un trasformatore da 400 kVA alimentato a 20Kv, quale sezio-

ne devono avere i conduttori lato bassa tensione?

La corrente al secondario di un trasformatore 20 / 0,4 kV in resina a

perdite normalizzate con PN = 400 kVA PCU 4,8 kW VCC% = 6 e di circa

577 A con una corrente di corto circuito pari a circa 9,6 kA, valori

desumibili applicando le formule canoniche e leggendo i valori di targa della

macchina.

Per la scelta della sezione dei conduttori sul lato secondario devono essere

verificate le condizioni di posa e la lunghezza della tratta sino all’interruttore

generale di macchina. Ipotizzando una posa in cunicolo aperto e ventilato e

conduttori unipolari del tipo FG7R potrebbe essere sufficiente n° 1 conduttore

per fase di sezione 240 mm² (portata teorica IZ con fattore k2=1 circa 607 A).

Page 78: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

78

Ai fini di permettere il coordinamento delle protezioni magnetiche consigliamo

di raddoppiare i conduttori applicando un fattore k2 = 0,8 che riduce la portata

IZ degli stessi a circa 970 A.

Ricordiamo che il dimensionamento richiestoci, con i relativi calcoli di coordi-

namento, è uno degli obbligatori compiti del progettista degli impianti (iscritto

all’albo professionale) in quanto installazioni ricomprese nell’ art. 5 comma 2

lettera c) del decreto 37/08.

Poichè le condizioni che influenzano il dimensionamento dei conduttori sono

molteplici e varie caso per caso (condizioni di posa, tipo di conduttura, tempe-

rature ambiente e di lavoro, regime di carico della macchina, presenza e tipo

armoniche, etc. etc.) quanto da noi indicato è ipotesi meramente teorica senza

alcuna possibile applicazione pratica.

Page 79: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

79

5.1 Nuova 11-27 e formazione: cosa cambia? Cercando informazioni su internet ho capito che per la qualifica PES

(persona esperta) e PAV (persona avvertita) non è necessario fare

un corso di formazione specifico qualora si risponda a determinati

requisiti, tuttavia vorrei capire se in definitiva, con l’ultimo aggiornamento della

norma CEI 11-27 (2014) sia cambiato qualcosa o meno.

La IV edizione della Norma CEI 11-27:2014 non ha portato sostanziali

modifiche in merito alla formazione del personale esposto al rischio

elettrico, obbligatoria per quanto prescritto dall’articolo 37 del DLgs

81/08.

La durata e l’ampiezza dell’attività formativa continuano a dipendere da vari

fattori tra cui la preparazione scolastica e l’esperienza pregressa del persona-

le coinvolto.

La Norma raccomanda comunque ad esempio una durata minima per la prepa-

razione teorica non inferiore alle 10 ore.

Se il personale è già in possesso di tutte le competenze (ad esempio acquisite

in un’esperienza lavorativa pregressa) ed possibile provarlo, non è richiesta

formazione ulteriore.

5.2 Barriere e griglie nelle “cabine a giorno” Sono il responsabile della manutenzione di uno stabilimento di pro-

duzione. Le nostre cabine di trasformazione (a giorno, molto datate)

sono tutte chiuse a chiave e le chiavi sono ad esclusiva disposizione

lavori elettrici

Page 80: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

80

del reparto di manutenzione elettrica presente in loco H24 di cui fan parte PES

per le attività di manutenzione, anche in queste zone.

In alcune di queste cabine (le più datate) le griglie di protezione delle celle sono

fissate con perni a vite, apribili, volendo, anche a “mani nude” senza cacciaviti

o brugole. Sono a norma o devo prevedere lucchetti o altri sistemi apribili solo

con idonea attrezzatura?

Nel vostro caso chi entra in cabina fa parte del reparto di manuten-

zione elettrica ed è una Persona ESperta per le relative attività. Come

tale sa che le griglie di protezione servono per evitare il contatto ac-

cidentale con parti attive in tensione, e quindi non possono essere rimosse. Chi

accede per l’esecuzione di lavori elettrici sa bene che secondo la Norma 11-27,

prima di eseguire un lavoro fuori tensione in media tensione occorre aprire il

sezionatore, rimuovere le barriere, verificare l’assenza di tensione e mettere a

terra e in cortocircuito le parti fuori tensione e a fine lavori ripristinare le bar-

riere.

Alla luce di queste considerazioni il sistema di fissaggio delle griglie di prote-

zione è per voi indifferente, quindi direi che va bene così.

5.3 Lavori elettrici in cabina e secondo operatore Non vi è nessun riferimento di legge in merito al numero minimo di

addetti che devono prestare servizio all’interno di una cabina MT/BT

per eseguire lavori ordinari-straordinari. Va bene la buona prassi per

lavori ad alto rischio, ma normativamente parlando?

Il riferimento normativo per la manutenzione ordinaria di una cabina

MT/BT utente è la Guida CEI 0-15 (la nuova edizione è attualmente

in inchiesta pubblica), le procedure da seguire sono indicate dalla

Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”. Proprio la Norma CEI 11-27 ri-

sponde in parte al quesito:

Page 81: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

81

Norma CEI 11-27

4.3.6 Assistenza sul posto di lavoro.

E’ necessaria la presenza, oltre che dell’operatore, di una seconda persona

quando si manifestino rischi non eliminabili e non controllabili da un solo ope-

ratore, che possono derivare da:

• considerevole complessità del lavoro;

• ubicazione o logistica del luogo delle installazioni;

• disposizione delle installazioni;

• efficienza delle installazioni;

• significativo livello di attenzione richiesto da alcuni interventi per il numero e

la complessità dei fattori da tenere sotto controllo;

• illuminazione inadeguata delle parti attive su cui si interviene;

• lavoro in presenza di condizioni atmosferiche sub-ottimali;

• impossibilità di comunicazioni telefoniche/radio per un singolo operatore in

caso di necessità“.

Non esiste ad oggi obbligo normativo in merito al secondo operatore, del resto

sarebbe impossibile per il Normatore fissare una procedura di lavoro standard

valida per tutti i tipi di intervento in tutte le cabine di trasformazione.

E’ evidente quindi la necessità di una puntuale valutazione del rischio per redi-

gere piano di lavoro e piano di intervento.

5.4 Aggiornamento PES alla 11-27 quarta edizione Gli addetti che hanno conseguito l’attribuzione di PES - Persona

Esperta secondo la precedente edizione della CEI 11-27 devono ob-

bligatoriamente effettuare un corso di aggiornamento secondo la

Norma CEI 11-27 2014?

L’aggiornamento della formazione dei lavoratori è un obbligo sanci-

to dal Dlgs 81/08 e ribadito dall’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre

2011. Del resto la terza edizione della Norma CEI 11-27 (del 2005)

verrà ritirata il primo febbraio e non sarà più applicabile.

Page 82: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

82

5.5 Lavori fuori tensione su linee MT secondo Norma CEI 11-27 Avrei necessità di sapere se la Norma CEI 11-27 permette di esegui-

re, oppure in qualche modo ne vieta l’utilizzo, di dispositivi di messa a

terra di linee elettriche aeree MT in conduttore nudo, con l’operatore

posto al suolo anziché dal traliccio o tramite l’ausilio di cestelli elevatori.

La messa a terra ed in corto circuito delle linee aeree nude MT e AT

è prevista come una delle operazioni per la messa in sicurezza ed è

sempre obbligatoria. Ovviamente preceduta da: sezionamento, assi-

curazione contro le richiusure intempestive, verifica dell’assenza di tensione

(con dispositivo conforme alla Norma CEI EN 61243-2), provvedimenti verso le

parti adiacenti.

Le relative procedure sono generalmente formalizzate (Piano di Lavoro e Piano

di Intervento).

I dispositivi di messa a terra mobile utilizzati devono essere conformi alla Nor-

ma CEI EN 61230, ed installati secondo le procedure prescritte. Inoltre occorre

considerare che in pratica i gestori delle linee aeree nude, prescrivono le pro-

cedure da adottare, di fatto il Piano di Intervento.

Principalmente il Piano di Intervento del Gestore prescrive che venga assicu-

rata la continuità fra le due messe a terra a monte ed a valle del posto di lavoro

e le equipotenzialità fra la messe a terra ed ogni oggetto conduttore potenzial-

mente disperdente (palo, scala, autotorre, autocestello, ecc.); inoltre la valuta-

zione del rischio potrebbe richiedere l’uso dei tronchetti isolanti da parte degli

operatori a terra (se si ipotizzano tensioni di passo e/o di contatto qualora la

messa a terra venga chiamata a disperdere correnti).

5.6 Qualificazione docenti per corsi PES PAV (Norma CEI 11-27) Quali sono i requisiti specifici che deve avere il docente di un corso di

formazione sui lavori elettrici? Mi ricordavo che per i corsi sul DLgs

81/08 i docenti devono avere determinate caratteristiche. Posso affi-

dare il corso al mio responsabile per la sicurezza, ingegnere molto competente

ma non “certificato”?

Page 83: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

83

Non sono richieste particolari abilitazioni o certificazioni per i do-

centi dei corsi sui lavori elettrici. Devono comunque avere provata

competenza nel campo dei lavori elettrici. Può quindi, se competen-

te, affidare la formazione dei suoi collaboratori al suo “responsabile per la si-

curezza”.

5.7 Individuare la scadenza del tappeto isolanteCome faccio ad individuare la data di scadenza di un tappeto isolan-

te?

Per i lavori fuori tensione e le manovre il tappeto isolante non è ne-

cessario. Il riferimento normativo per i tappeti di materiale isolante è

la Norma CEI EN 61111 “Lavori sotto tensione - Tappeti di materiale

isolante per scopi elettrici” edita nel settembre 2010.

Secondo il capitolo “4.6 Marcatura” della Norma stessa ogni tappeto isolante

immesso sul mercato deve riportare:

• nome, marchio o l’identificazione del fabbricante;

• Simbolo IEC 60417-5216 (2002-10) Adatto per lavori sotto tensione; doppio

triangolo;

• il numero del relativo norma IEC immediatamente adiacente al simbolo, (IEC

61111);

• il mese e l’anno di fabbricazione;

• la categoria, se applicabile;

• la designazione della classe.

Nel caso di tappeti in rotoli, questi elementi di marcatura devono apparire al-

meno ogni metro. Il marchio deve essere chiaramente visibile, durevole e non

deve compromettere la qualità del tappeto isolante. Il simbolo per i tappeti da

utilizzare per lavori sotto tensione e riportato all’ Allegato C è il seguente:

L’Allegato B (informativo) alla stessa norma riporta che prima di ogni utilizzo

Page 84: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

84

entrambi i lati di ogni tappeto isolante devono essere ispezionati visivamente.

Solo i tappeti isolanti per lavori sotto tensione superiore a 1000 V devono es-

sere testati periodicamente. In ogni caso occorre fare riferimento al libretto di

uso e di manutenzione del costruttore.

5.8 Segnali di pericolo: quali riferimenti normativi o legislativi? Esiste normativa / DLgs / DM / DPR dove io possa trovare indicazioni

sulle segnalazioni di pericolo? (es.: prima di aprire la porta assicu-

rarsi che l’interruttore generale sia in posizione 0 oppure è vietato

eseguire lavori elettrici su apparecchiature sotto tensione etc.).

La legislazione di riferimento per la segnaletica sui luoghi di lavoro è:

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul

lavoro;

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – All. XXIV Prescrizione generali per la segnaletica di si-

curezza;

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Allegato XXV Prescrizioni per i cartelli segnaletici.

La normativa tecnica di riferimento è:

- Norma UNI 7543-1 2004 Colori e segnali di sicurezza Parte 1 Prescrizioni Ge-

nerali

La norma prescrive i colori di sicurezza ed i segnali di sicurezza da utilizzare ai

fini della prevenzione degli infortuni, della tutela della salute e per affrontare le

situazioni di emergenza, sui posti di lavoro.

- Norma UNI EN ISO 7010 2012 Segni grafici. Colori e segnali di sicurezza. Se-

gnali di sicurezza registrari.

La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli

infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute e

nelle evacuazioni di emergenza.

Pertanto se i segnali da lei identificati sono tra i modelli riportati nella legisla-

zione e nella normativa tecnica dovrà utilizzare i fac-simile da queste indicati,

se non presenti dovrà realizzare la segnaletica secondo i principi e le carat-

teristiche determinate dalle stesse in termini di dimensioni delle figure e dei

Page 85: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

85

caratteri, del rapporto tra questi e le dimensioni del cartello, di colore, etc. etc..

La legislazione e la normativa tecnica distinguono segnali di pericolo, divieto,

obbligo, anticendio, emergenza, avviso, multisimbolo.

Page 86: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

86

6.1 “Terra globale” secondo la Norma CEI 99-3 (CEI EN 50522) In uno stabilimento industriale alimentato in alta tensione (220kV) la

corrente di guasto a terra (IG) è pari a 7000A, ed il tempo di intervento

della protezione dichiarato dal Distributore è pari a 250 ms.

La misura della resistenza di terra rilevato da un soggetto abilitato (DPR 462/01)

riporta il valore di 0,39 Ω.

Dai valori suddetti secondo la CEI 99-3 EN 50522 UE=ZExIE =0,39×7000 = 2730 V,

e conforntando tale valore con UTP (464V) risulta UE > 4 x UTP.

Recentemente all’interno dell’insediamento industriale è stato costruito un

nuovo impianto con propria cabina di trasformazione e alimentato in media ten-

sione dalla distribuzione primaria del complesso esistente. Il soggetto terzo

che gestisce il nuovo impianto ha richiesto la verifica dell’impianto di terra.

Si può considerare alla luce della nuova Norma tale impianto facente parte

di un impianto di terra globale (lo stabilimento industriale in oggetto ha già in

esercizio numerose cabine AT/MT (1) MT/BT (20) poste a distanza ravvicinata

ed interconnesse oltre che col dispersore orizzontale, con gli schermi metallici

dei cavi MT, o bisogna effettuare la misura delle tensioni di contatto (UTP )?

Secondo CEI 99-3 (come del resto nella 11-1 ormai ritirata) la terra

globale costituisce un sistema interconnesso di più impianti di terra

tale da formare una zona praticamente equipotenziale. Secondo la

11-1 la terra globale era applicabile soltanto alla rete di distribuzione pubblica.

Secondo la nuova 99-3 la condizione di terra globale è applicabile anche in aree

industriali private.

impianti di terra

Page 87: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

87

Detto questo, per dichiarare un impianto in terra globale non basta contare il

numero delle cabine, occorre comunque misurare le tensioni di passo e contat-

to. Viceversa la dichiarazione è quantomeno opinabile.

Inoltre il nuovo impianto è alimentato in MT. Il soggetto terzo che lo gestisce ha

la responsabilità del coordinamento con i dati del guasto in media tensione e,

una volta verificata l’unicità del dispersore, può evitare di misurare la resisten-

za di terra e acquisire i dati dell’intero complesso (RT = 0,39 Ω).

6.2 Messa a terra degli impianti di pubblica illuminazione Durante le attività di manutenzione (o rifacimento) di impianti di pub-

blica illuminazione in diversi comuni mi capita spesso di rilevare che

ogni palo della luce ha un picchetto dedicato. Poi sono tutti collegati

da una corda in rame. C’è un documento normativo o una legge che impone per

ogni palo un picchetto? Il palo metallico non è un dispersore esso stesso?

Non esistono particolari prescrizioni legislative o normative. Se suffi-

ciente per il coordinamento basta un dispersore intenzionale al quale

collegare i conduttori di protezione ed equipotenziali. I pali metallici

sono dispersori di fatto.

6.3 Un contatore, due impianti di terraIn un impianto alimentato a bassa tensione (sistema TT) è presente

una elettropompa che provvede all’approvvigionamento di acqua per

le lavorazioni (raffreddamento), distante circa 500 m dal capannone,

in prossimità di un pozzo.

Abbiamo a disposizione un solo contatore, dunque il quesito è questo: posso

alimentare la pompa con un cavo quadripolare senza PE e realizzare una terra

locale per la protezione della pompa? Ovviamente questo comporterebbe un

notevole risparmio. Il tubo dell’acqua non rappresenta un problema, dato che è

in PVC. In attesa di un vostro riscontro saluto e mi complimento per il sito, sem-

pre più ricco di utili informazioni.

Page 88: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

88

Può risparmiare il PE e realizzare una terra locale a patto che:

1) le masse e le masse estranee collegate ai due impianti non siano

contemporaneamente accessibili;

2) un singolo differenziale non protegga masse collegate a terre separate;

3) la taratura IDN del differenziale risulti coordinata con la resistenza di terra

secondo la nota relazione IDN x RE < 50 V.

6.4 Impianto di terra globale in uno stabilimento industriale Il datore di lavoro o comunque il responsabile della funzione elettrica

di uno stabilimento industriale (raffineria) è obbligato a dichiarare/

certificare che l’impianto di terra è di tipo globale? Se sì, qual è la

normativa di riferimento?

Non vi è alcun obbligo. Forse un’opportunità: secondo la Norma CEI

EN 50522 (come del resto nella 11-1 ormai ritirata) la terra globale

costituisce un sistema interconnesso di più impianti di terra tale da

formare una zona praticamente equipotenziale. Per la vecchia Norma CEI 11-1

il concetto di terra globale era applicabile soltanto alla rete di distribuzione

pubblica. Secondo la nuova 50522 la condizione di terra globale è applicabile

anche in aree industriali private. Si rimanda alla lettura del quesito 6.1.

Page 89: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

89

7.1 Interruttore magnetotermico: quale curva? Su internet leggo pareri discordanti sulla scelta del tipo di curva de-

gli interruttori magnetotermici (mio padre è elettricista e aumenta la

confusione). Sono uno studente e avrei bisogno di chiarezza. Quindi

chiedo a voi: quali tipi di curve sono presenti sul mercato (almeno le più comu-

ni) e quali sono le relative applicazioni?

Vi sono due norme di riferimento per gli interruttori magnetotermici:

Norma CEI EN 60898

”Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti do-

mestici e similari”;

Norma CEI EN 60947-2

”Interruttori automatici per corrente alternata a tensione nominale non supe-

riore a 1000V e per corrente continua non superiore a 1500V”.

La Norma CEI EN 60898 definisce le soglie di intervento magnetico degli inter-

ruttori automatici con le curve B, C e D che hanno le seguenti caratteristiche:ApplicazioneSoglia di interventoTipo di curva

circuiti con basse correnti di spunto, cavi di lun-

ghezza notevoleda 3 a 5 volte INB

componenti

Page 90: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

90

circuiti ohmico induttivi con correnti

di spunto medieda 5 a 10 volte INC

circuiti con elevate correnti di inserzione

(motori, ecc...)da 10 a 20 volte IND

dove IN è la corrente nominale di impiego dell’interruttore, ovvero il valore di

corrente che l’interruttore, installato in aria libera, può portare in servizio inin-

terrotto. Secondo la CEI EN 60898 questo valore non deve essere superiore a

125A.

La norma CEI EN 60947-2 non indica limiti al valore di In e non specifica alcuna

caratteristica di intervento magnetico lasciando al costruttore la scelta delle

soglie di intervento. Tipicamente le curve di intervento degli interruttori costru-

iti secondo la CEI EN 60947-2 sono:

ApplicazioneSoglia di interventoTipo di curva

protezione di circuiti elettronici

da 2,4 a 3,6 volte INZ

utilizzatori con elevete correnti di spunto

da 10 a 14 volte INK

protezione di motori dove non è richiesta la prote-

zione termicada 12 a 14 volte INMA

7.2 Differenziali da 30 mA: quando sono obbligatori nei TN?Quali sono i casi in cui in un impianto elettrico industriale (TN) vige

l’obbligo di installazione dei differenziali da 30 mA? Il progettista li ha

previsti praticamente ovunque sui circuiti terminali e ora intervengo-

no sempre.

La protezione contro i contatti indiretti è sempre obbligatoria, per tut-

ti i circuiti indipendentemente dal sistema (TT/TN/IT). Per i sistemi TT

è obbligatorio l’uso dei differenziali. Nei sistemi TN i circuiti prese

Page 91: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

91

una volta venivano classificati come circuiti terminali, ora vengono distinti in

relazione alla loro corrente nominale. La loro protezione è sempre obbligatoria,

non sempre è obbligatorio l’uso di differenziali, tanto meno da 30 mA.

I differenziali da 30mA diventano obbligatori quando è richiesta la protezione

addizionale contro i contatti diretti. Riporto le prescrizioni della norma CEI 64-8

che spero chiariscano l’eventuale dubbio:

412.5.1 L’uso di interruttori differenziali, con corrente differenziale nominale

d’intervento non superiore a 30 mA, è riconosciuto come protezione addiziona-

le contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle altre misure di protezione

o di incuria da parte degli utilizzatori.

412.5.2 L’uso di tali dispositivi non è riconosciuto quale unico mezzo di pro-

tezione contro i contatti diretti e non dispensa dall’applicazione di una delle

misure di protezione specificate da 412.1 a 412.4.

412.5.3 La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione

con corrente differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è ri-

chiesta:

a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con

corrente nominale non superiore a 20 A; e

b) per i circuiti che alimentano le prese a spina con una corrente nominale non

superiore a 32 A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati

all’esterno.

NOTA: Una esenzione può essere fatta per specifiche prese a spina previste

per la connessione a particolari componenti elettrici.

7.3 Differenziale da 300 mA nelle abitazioniD: Nella villa di un mio cliente diversi apparecchi utilizzatori fissi sono

alimentati direttamente, non tramite presa a spina. Vorrei proteggere

questi componenti con un interruttore differenziale da 300 mA, men-

tre per le prese e le luci metterei 30 mA. Posso farlo?

Page 92: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

92

Nelle abitazioni la protezione addizionale mediante l’uso di dispositi-

vi di protezione con corrente differenziale nominale d’intervento non

superiore a 30 mA è richiesta (Norma CEI 64-8 art. 412.5.3):

per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale non su-

periore a 20 A; per i circuiti che alimentano le prese a spina con una corrente

nominale non superiore a 32 A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori

mobili usati all’esterno; nei locali contenenti bagni o docce (Norma CEI 64-8

Sez. 701 Art. 701.412.5): “uno o più interruttori differenziali con una corrente

differenziale nominale non superiore a 30 mA devono proteggere tutti i circuiti

situati nelle zone 0, 1, 2 e 3 se non SELV“.

La soluzione proposta va sicuramente bene a patto che sia soddisfatta la rela-

zione RE * IDN < 50 V. Ovvero, nel caso in questione, per il coordinamento delle

protezioni la resistenza di terra deve essere inferiore a 166 ohm (valore in ge-

nere non difficile da ottenere).

7.4 Altezza da terra dei componenti elettriciVolevo sapere se esiste una norma tecnica di riferimento precisa e

inequivocabile (e nel caso qual è?) che definisce il posizionamento,

in termini di altezza dal pavimento finito, delle scatole da incasso 503

sia per i punti luce/interruttori che per i punti presa.

I riferimenti normativi sono due, la Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici

utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente

alternata e a 1 500 V in corrente continua” e la Guida CEI 64-50 “Gui-

da per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione

di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici“. La Norma CEI

64-8 definisce le quote minime di installazione dei componenti negli edifici civi-

li; la Guida CEI 64-50 suggerisce le quote ottimali:

Page 93: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

93

7.5 Interruttore automatico… di manovra Gli interruttori automatici posti a protezione dei circuiti luce possono

essere abitualmente utilizzati come interruttori di manovra (accen-

do spengo) durante il corso della giornata? Un mio cliente utilizza gli

interruttori automatici (magnetotermici e differenziali) installati nel quadro per

accendere e spegnere le luci all’apertura e alla chiusura del piccolo esercizio

commerciale (mattina, pausa pranzo, sera). A me pare un utilizzo improprio,

quindi consiglio l’installazione di idonei interruttori di manovra. Cosa dice la

Norma?

A quanto ci risulta non esiste un preciso riferimento normativo in me-

rito. Tuttavia si può far presente al cliente che secondo la Norma CEI

EN 60898-1 (Classificazione CEI 23-3/1) “Interruttori automatici per

la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari – Parte 1: In-

terruttori automatici per funzionamento in corrente alternata”, tali dispositivi

sono sottoposti a 4000 cicli apri-chiudi come prova di tipo, per cui in circa quat-

tro anni gli interruttori avranno raggiunto il limite di manovre “garantite” dal

costruttore.

Page 94: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

94

7.6 Quadro con più alimentazioni: si può?Mi è stato chiesto di alimentare contemporaneamente il medesimo

quadro da due sorgenti di alimentazione distinte, una “normale” di-

rettamente dal contatore del Distributore e una “privilegiata” da un

piccolo gruppo elettrogeno con gruppo di continuità. Entrambe sarebbero sem-

pre attive. E’ possibile in un ambiente a maggior rischio in caso di incendio o

devo realizzare due quadri distinti?

Non vi è alcun divieto specifico. Si consiglia di indicare chiaramente

sullo schema elettrico (da lasciare presso il quadro) la presenza di

più alimentazioni e applicare cartelli monitori, ad esempio per avver-

tire il personale incaricato alla manutenzione del quadro.

7.7 Quadro preassemblato: chi prova i differenziali? Se acquisto un quadro elettrico completo preassemblato da un qua-

drista, a chi compete la prova degli interruttori differenziali, una volta

installato? Se provo io i differenziali e questi non funzionano, posso

richiedere la sostituzione in garanzia?

La documentazione attestante la prova degli interruttori differenziali

è buona ed obbligatoria prassi ai fini delle verifiche iniziali d’impianto

previste dalla Norme CEI 64-8/6 e al rilascio della Dichiarazione di

conformità di cui all’art. 7 del Decreto 37/08 dove appunto, nel modello con-

forme di cui al Allegato I è inserito il punto da contrassegnare: “…controllato

l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo

eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizione di legge”. Le

prove dei dispositivi differenziali sono ricomprese nei termimi “eseguito le ve-

rifiche richieste…”; in particolare la prova degli interruttori differenziali è pre-

scritta dall’art. 61.3.7 CEI 64-8/6 nel caso di “Protezione addizionale mediante

interruttore differenziale”.

Nell’ Allegato 6C alla Norma CEI 64-8/6 sono indicati ad esempio tre metodi di

prova dei dispositivi a corrente differenziale.

Page 95: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

95

Pertanto la prova è a carico dell’installatore del quadro in quanto i dispositivi

sono da provarsi nelle condizioni reali di installazione dell’impianto elettrico.

Una volta accertato che nel mancato funzionamento dei dispositivi differenziali

non concorrono parametri, condizioni o caratteristiche dell’impianto elettrico

realizzato si potrà contestare al costruttore del quadro il mancato funziona-

mento dei dispositivi. Il costruttore del quadro deve rilasciare la dichiarazione

CE di conformità ai sensi della Direttiva bassa tensione ed apporre la marcatu-

ra CE.

Si applica quindi al quadro elettrico fornito la responsabilità di prodotto indica-

ta dalla normativa comunitaria.

A nostro modesto parere il componente difettoso deve essere sostituito secon-

do i criteri indicati dal Codice Civile.

A proposito delle prove degli interruttori differenziali le stesse devono essere

esegute secondo i criteri indicati dalla Norma CEI EN 61557-6 con valori di cor-

rente di prova pari a 5IDN, IDN e IDN.

Si consiglia di eseguire le prove in contraddittorio con il quadrista, una volta

acclarata l’estraneità dell’impianto elettrico realizzato nel concorso al malfun-

zionamento dei dispositivi differenziali.

7.8 Lampade di emergenza: obbligatorie o bastano i cartelli?E’ obbligatorio in un capannone (lavorazioni meccaniche, assem-

blaggi ecc.) istallare lampade di emergenza in corrispondenza delle

uscite di emergenza? A mio parere bastano i cartelli. Sbaglio?

Non sbaglia. Il dubbio però è legittimo. Andiamo con ordine al fine di

chiarire:

a) il D.Lgs 81/08 al Titolo V- Segnaletica di salute e sicurezza sul la-

voro all’art. 162 riporta le definizioni di “segnaletica di sicurezza e di salute sul

luogo di lavoro” e di “cartello”,

b) nell’Allegato XXV al D.Lgs 81/08 sono indicate le prescrizioni generali per i

“cartelli segnaletici” ovvero quelli del caso di specie,

c) nello specifico all’art. 2 comma 2.1 dello stesso Allegato si specifica che: ..in

Page 96: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

96

caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosfore-

scenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale”,

d) nell’Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro l’art. 1.10 “Illuminazione natu-

rale ed artificiale dei luoghi di lavoro” indica al comma 1.5.11 che “Le vie e le

uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di

un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in

caso di quadro dell’impianto elettrico”,

e) il DM 10.03.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

dell’emergenza nei luoghi di lavoro nell’Allegato I “Linee guida per la valuta-

zione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro” precisa all’art. 3.12: ”Le vie di

uscita e le uscite di pianto devono esser indicate tramite segnaletica conforme

alla vigente normativa;

-all’art. 3.13: Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono es-

sere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza

fino all’uscita su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od uti-

lizzare in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di

illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione

dell’alimentazione di rete.

La corretta risposta alla Sua domanda è che l’obbligo dipende: dalla Valuta-

zione del rischio elaborata dal datore di lavoro o dal RSPP; dalle condizioni di

svolgimento dell’attività (orari, turni, rischi, etc.); dalla Valutazione del rischio

incendio.

In ogni caso la decisione ultima sul dotare di dispositivi di illuminazione i cartelli

di indicazione delle uscite di emergenza non spetta all’installatore elettrico ma

bensì al datore di lavoro, al RSPP o al valutatore del rischio incendio o al tecnico

di prevenzione incendi, sempre con riferimento alle decisioni e alle valutazione

del datore di lavoro e del RSPP.

7.9 Trasformatori MT/BT e marcatura CE I trasformatori MT/BT sono soggetti a marcatura CE? Se si, dove deve

essere indicata? Sul componente? Nei manuali, o basta sia presente

la documentazione sul sito del costruttore?

Page 97: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

97

In generale i trasformatori non sono soggetti a direttiva EMC (com-

patibilità elettromagnetica). A differenza dei trasformatori BT/BT,

sempre soggetti a direttiva bassa tensione e quindi a marcatura, i

trasformatori MT/BT sono soggetti a marcatura CE per effetto del regolamento

548 del 21 maggio 2014 “modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di

potenza piccoli, medi e grandi“ che definisce i limiti di efficienza energetica dei

trasformatori.

7.10 Cosa significa la sigla “SPD”?Un dubbio: scaricatori ed SPD sono la stessa cosa?

Sì: il termine scaricatore è usato come sinonimo di SPD. La normativa

internazionale usa il termine SPD, acronimo di “Surge Protective De-

vice” (letteralmente: dispositivo di protezione dalle sovratensioni) ed

anche secondo le Norme CEI questo è il termine che si deve usare.

7.11 Interruttore differenziale o sottoquadro in classe II?In una verifica ad un impianto per allevamento polli è emerso che

il quadro generale realizzato in classe II alimenta un sotto quadro

tramite protezione magnetotermica e cavo FG70R 0.6/1kV. Poiché il

committente ha espressamente richiesto di evitare la protezione differenziale

nel quadro generale e poiché il sotto quadro non è realizzato in classe II ho

prescritto di realizzare il sotto quadro in classe II. Mi viene contestata questa

scelta perché economicamente dispendiosa; il committente, invece, ritiene

sufficiente inserire nel sotto quadro un adeguato interruttore generale magne-

totermico-differenziale. E’ accettabile tale soluzione?

Ai fini della corretta risposta al Suo quesito sarebbe utile conoscere

la tipologia del sistema elettrico che alimenta l’impianto in questione

ed esaminare lo schema a blocchi dell’impianto al fine di comprende-

Page 98: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

98

re l’ubicazione dei quadri elettrici rispetto agli edifici e agli eventuali comparti-

menti antincendio.

Se Lei identifica il “quadro generale” in Classe II come il DG (dispositivo di pro-

tezione generale dell’utente) a valle del punto di consegna dell’energia in bassa

tensione da parte dell’Ente distributore (sistema TT) e il “sotto quadro” come il

quadro elettrico dell’attività, è corretto prescrivere la realizzazione di quest’ul-

timo in Classe II stante l’assenza di un dispositivo differenziale a monte.

Quanto proposto non cambia il problema della protezione contro i contatti in-

diretti del “sotto quadro” non realizzato in Classe II. Il sotto quadro eventual-

mente realizzato in Classe I è classificarsi come massa e quindi deve essere

protetto a monte da un dispositivo differenziale.

Detto dispositivo può essere installato nel quadro generale (in Classe II) oppure

nel sotto quadro, eventualmente realizzato in Classe I, ma a condizione che la

conduttura entrante nello stesso sia realizzata in Classe II sino ai morsetti di in-

gresso dell’interruttore generale (equipaggiato con dispositivo differenziale) e

i morsetti di detto interruttore siano forniti di apposita copertura isolante. Detto

dispositivo svolgerà la funzione di protezione contro i contatti indiretti per il

sotto quadro realizzato in Classe I.

Naturalmente se si opererà in un sistema TN-S (ove per il quadro generale si in-

tende il quadro immediatamente a valle della sezione di trasformazione) le con-

siderazioni sopraesposte sono superflue, salvo per le condizioni di cui all’art.

75104.2.7 della Norma CEI 64-8/7 che prescrive che le condutture entranti (o

transitanti) nel luogo a maggior rischio in caso d’incendio [tipi di condutture

inentificate nell’articolo 751.04.2.6.c) della Norma CEI 64-8/7] devono essere

protette a monte, oltre che con i criteri di cui al Capitolo 43 e Sezione 473 Nor-

ma CEI 64-8/4, anche da un dispositivo a corrente differenziale non superiore a

300 mA (eventualmente con intervento ritardato) ed in alternativa per continui-

tà di servizio con Idn 1 A ad intervento ritardato.

Altro aspetto nella configurazione dal Lei illustrata è quello della selettività del-

le protezioni contro i contatti indiretti.

Page 99: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

99

7.12 Protezione differenziale generale in una camera d’albergoIn tutti i quadretti delle camere del residence albergo *** in *** è in-

stallato un interruttore magnetotermico differenziale indicato come

“generale” dalla targhetta. In realtà non è proprio “generale”, in

quanto se aperto, i fan coil alimentati da una linea dedicata da un quadro di

piano, rimangono in tensione.

A mio parere questo genera una situazione di pericolo per il manutentore, che

si può trovare a lavorare su parti in tensione senza saperlo. A livello normativo

questa soluzione è accettabile?

La soluzione da Lei descritta mi risulta abbastanza diffusa. Non ci

sono riferimenti normativi che richiedono una sorta di “pulsante di

sgancio” in una camera di albergo.

Inoltre, in caso di intervento, il manutentore eventualmente esposto a rischio

elettrico è tenuto ( = obbligato dal DLgs 81/08) ad applicare le procedure pre-

viste dalla Norma CEI 11-27 in materia di lavori elettrici fuori tensione (verifica

dell’assenza di tensione).

E’ opportuno “togliere i gradi di generale” all’interruttore, e indicare sul quadro

“ATTENZIONE: i fan coil sono alimentati dal quadro xxx situato…”

7.13 Modifica al cablaggio di un componente: decade la garanzia?Secondo le norme se sono costretto in una plafoniera a cambiare

un reattore o un alimentatore a causa di un guasto ma l’azienda co-

struttrice non fornisce più lo stesso componente ma ne produce uno

equivalente ma con cablaggio diverso, posso io elettricista rifare il cablaggio

all’interno della plafoniera senza perdere la conformità della stessa?

La modifica del cablaggio di un apparecchio di illuminazione com-

porta la decadenza dello stesso dalla garanzia di prodotto. Nel caso

di prodotto fuori garanzia la modifica da lei prospettata si configura

come la realizzazione di un nuovo apparecchio di illuminazione con i relativi

obblighi di marcatura e di prove (vedasi anche Decisione n° 768/2008/CE del

Page 100: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

100

9 luglio 2008), a meno che la casa produttrice fornisca adeguata documenta-

zione tecnica a corredo del nuovo componente, le istruzioni di montaggio e di

cablaggio e una dichiarazione che l’apparecchio originale non viene modificato

nelle sue caratteristiche elettriche e di sicurezza dall’installazione del nuovo

componente.

7.14 Differenziali tipo A: sono più resistenti ai disturbi?Un normale interruttore differenziale in classe A (non del tipo immu-

nizzato) è più resistente ai disturbi a interventi intempestivi causati

da apparecchi domestici rispetto ad un differenziale in classe AC?

Gli interruttori differenziali di tipo AC intervengono nei limiti indica-

ti dalle norme di prodotto solo in presenza di correnti alternate di

guasto a terra e presentano circuiti magnetici realizzati con materiali

aventi circuiti di isteresi molto ripidi. Gli interruttori differenziali di tipo A inter-

vengono per le medesime correnti e anche per correnti di guasto alternate con

componenti pulsanti unidirezionali istantanee o lentamente crescenti prodot-

te tipicamente da apparecchiature elettroniche con alimentatori switching. Il

circuito magnetico di detti interruttori è realizzato con materiali aventi ciclo di

isteresi più inclinato che in condizioni di guasto con componenti continue non

subisce variazioni e garantisce il corretto intervento.

I differenziali di tipo AC hanno una corrente di non intervento pari a 0,5 IDN, e

una corrente di sicuro intervento pari a 1 IDN. I differenziali di tipo A hanno una

corrente di non intervento che varia da un minimo di 0,11 IDN a un massimo di

0,35 IDN in funzione del tipo di corrente pulsante unidirezionale, e una corrente

di sicuro intervento pari a 1,4 IDN (1 IDN in corrente alternata).

Pertanto non si può affermare con certezza quale sia il tipo di differenziale “più

resistente ai disturbi” provocati da apparecchi elettrodomestici. Se il disturbo

presenta correnti con componenti pulsanti unidirezionali istantanee o lenta-

mente crescenti verrà percepito come un guasto da un differenziale di tipo A e

non verrà rilevato da un differenziale di tipo AC. Valutato il fatto che la stragran-

de maggioranza degli apparecchi domestici attualmente sul mercato presenta

Page 101: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

101

circuiti elettronici si consiglia di valutare l’opportunità di installare interruttori

di tipo A al fine di garantire la corretta protezione dai guasti verso terra.

7.15 “Recuperare” il vecchio impianto elettricoDovendo trasferire un’attività di officina di autoriparazioni dall’at-

tuale locale servito da un impianto elettrico realizzato con canala in

PVC e cavi unipolari di varie sezioni (da 1,5 mm2 a 6 mm2 per la rete

e 10 mm2 per la terra), un quadro elettrico in box metallico, posso realizzare

l’impianto elettrico del nuovo locale con i componenti (quadro, canala e cavi),

recuperati dall’impianto del vecchio locale? Mi scuso se la domanda è banale,

ma di questi tempi se si può risparmiare senza compromettere la sicurezza, è

sempre cosa gradita.

In primo luogo si deve determinare se l’impianto elettrico rientra ne-

gli obblighi di progetto da parte di professionista abilitato ai sensi

dell’art. 5 comma 2 del decreto 37/08 e se l’officina è classificata

come “ambiente a maggior rischio in caso d’incendio” (o con “zone con perico-

lo di esplosione”), o come “luogo ordinario”.

Se l’impianto è soggetto ad obbligo di progettazione da parte di professionista

abilitato le scelte relative al riutilizzo dei componenti, le loro caratteristiche ri-

spetto al tipo di ambiente, i loro gradi di protezione IP in rapporto alle severità

ambientali, i loro dimensionamenti “elettrici” sono di esclusiva competenza e

responsabilità del progettista e a queste prescrizioni Lei come installatore si

deve attenere.

Scelte e responsabilità che non vengono meno a Suo carico qualora come in-

stallatore Lei realizzi l’impianto elettrico ed il relativo progetto, sotto i limiti di-

mensionali indicati nell’art. 5 comma 2, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto

37/08.

Quindi è possibile riutilizzare componenti elettrici già installati, qualora gli

stessi siano correttamente manutenuti, adeguati all’uso previsto, presentino

caratteristiche dimensionali adatte all’impianto e agli utilizzatori e siano dispo-

Page 102: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

102

nibili, anche mediante specifica ricerca presso le case produttrici, i certificati

di conformità alle norme di prodotto del tempo. Nello specifico del quadro elet-

trico, data per scontata la corretta esecuzione tecnica del cablaggio, è da re-

perire almeno un certificato di conformità ai sensi della Norma CEI 17-13 (non

più in vigore). In assenza delle precedenti condizioni risulta difficile compilare

correttamente e in modo completo la “Relazione dei materiali utilizzati” che è

allegato obbligatorio alla “Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola

dell’arte” di cui all’art. 7 comma 1 del decreto 37/08.

Nel merito delle specifiche tecniche, l’utilizzo di canale in PVC esterno (solita-

mente con grado IP2X) non ci sembra adatto per un impianto elettrico nell’ipote-

si di “luogo a maggior rischio in caso d’incendio“. Inoltre non ci sembra essere

garantita, in modo adeguato dallo stesso canale, in luogo quale un autorimessa

la protezione dagli urti per installazioni sotto i 2,5 dal piano di calpestio.

Non avendo altre informazioni sulle caratteristiche e lo stato di conservazione

dei componenti è difficile dare un parere esaustivo. Certamente il lungo perio-

do dalla prima installazione non depone, con le considerazioni sopraesposte, al

riutilizzo e alla reinstallazione dei suddetti componenti.

7.16 Asse di inserzione verticale delle prese: si può?La Norma CEI 64-8 proibisce l’asse di inserzione verticale per le pre-

se a spina. Tuttavia mi è stato chiesto di installare alcune prese nei

pannelli di controsoffitto in cartongesso di un negozio, in quanto il ti-

tolare prevede successive installazioni di apparecchi alimentati da prese (lam-

pade particolari, televisioni ecc.) e a suo parere è più comodo. Posso acconten-

tarlo, anche se è sbagliato (ad esempio facendomi firmare apposita richiesta)?

Può tranquillamente accontentare il committente. Non fa nulla di sba-

gliato. La Norma CEI 64-8 art. 537.5.2 parte commento dice solo:

In edifici a destinazione primariamente residenziale (Commento a 314.1 della

Parte 3) si raccomanda che per le prese a spina ad installazione fissa la direzio-

Page 103: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

103

ne d’inserzione delle relative spine risulti orizzontale (o prossima all’orizzonta-

le).

Il normatore, con questa raccomandazione, sconsiglia (e non vieta) l’asse di in-

serzione verticale per evitare accumuli di sporcizia. La raccomandazione vale

quindi per l’installazione con le prese rivolte verso l’alto (“a pavimento” per

intenderci) e non verso il basso (“a soffitto”), peraltro il commento è riferito ai

soli “edifici a destinazione residenziale”.

7.17 Chiarimenti sulla direttiva EMC 2014/30/UEUn chiarimento sull’art.43 della direttiva EMC 2014/30/UE (disposi-

zioni transitorie): mi sembra di capire che se un modello di apparec-

chio elettronico/elettronico è stato messo in commercio (immesso

sul mercato, così come definito al punto 10 dell’art. 2 “definizioni”) prima del

20 aprile 2016 in conformità alla direttiva 2004/108/CE, sarà possibile venderlo

anche dopo.

Significa che andranno smaltiti solo gli esemplari di questo modello già a ma-

gazzino o è possibile continuare a vendere altri anche esemplari del modello

anche dopo il 20 aprile 2016, anche se fabbricati allo stesso modo dopo tale

data? Dalla definizione di “immissione sul mercato”, intesa come prima messa

a disposizione, mi sembra di capire che è sufficiente che almeno un esempla-

re fosse disponibile sul mercato prima del 20 aprile 2016 perchè per questo

prodotto si possa continuare ad applicare la vecchia direttiva EMC. E’ corretta

questa analisi?

Per la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC Directive

2004/108/EC) recepita in Italia con il D.Lgs. 194/07 il periodo di ap-

plicazione delle disposizioni transitorie da Lei citate è scaduto in 20

luglio 2009.

Da tale data le prescrizioni delle direttiva 2004/108/EC si applicano integral-

mente. La direttiva EMC 2014/30/UE dovrà essere recepita in Italia entro il 20

aprile 2016.

Page 104: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

104

Dopo questa data potranno essere messi sul mercato o messi in servizio anche

i prodotti conformi alla precedente direttiva (2004/108/EC) che risultavano già

immessi sul mercato.

Il fabbricate e o il distributore ha l’obbligo di verificare prima della messa sul

mercato che le caratteristiche dei prodotti verifichino i requisiti essenziali di si-

curezza indicati nell’Allegato I della direttiva 2014/30/UE e predisporre la rela-

tiva nuova dichiarazione di conformità UE secondo i criteri indicati nella stessa

direttiva.

A fronte di quanto descritto e del contenuto della direttiva potranno essere ven-

duti dopo il 20 aprile 2016 i prodotti già costruiti ed immessi sul mercato.

La sua interpretazione della definizione “immissione sul mercato” è condivisi-

bile.

7.18 UPS: dove collocarli e quale manutenzione?Volevo sapere le normative principali, per ciò che riguarda, gli im-

pianti di emergenza, alimentati da soccorritore (UPS).

Ovvero locali dove collocarli, ed eventuali prescrizioni dei vigili del

fuoco, considerando che attualmente devo manutenerne uno di potenza 2 kW

ed attualmente è posto in un sottoscala.

Le batterie sono al piombo gel cioè a secco.

Nel suo caso si configura un soccorritore che deve essere conforme

alla CEI EN 50171. Si individuano i Low power supply (LPS) nei soc-

corritori con potenza sino a 500 W con 3 ore di autonomia oppure fino

a 1500 W con 1 ora di autonomia e i Central power system (CPS) per le potenze

e le autonomie superiori ai valori prima indicati. La norma di riferimento per

detti apparecchi è la CEI EN 50171.

Tutti gli altri apparecchi si identificano come Uninterruptible Power Supply

(UPS o gruppi di continuità) ai quali si applicano le norme CEI 62040.

Tutti gli apparecchi equipaggiati con batterie stazionarie devono essere instal-

lati in locali adeguatamente ventilati e senza presenza continuativa di persone.

La quantità d’aria, e le relative dimensioni delle aperture di ventilazione, devo-

Page 105: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

105

no essere dimensionate in rapporto al numero di elementi della batteria, agli Ah

e alla corrente di carica secondo la formula seguente: Nel suo caso si configu-

ra un soccorritore che deve essere conforme alla CEI EN 50171. Si individuano

i Low power supply (LPS) nei soccorritori con potenza sino a 500 W con 3 ore

di autonomia oppure fino a 1500 W con 1 ora di autonomia e i Central power

system (CPS) per le potenze e le autonomie superiori ai valori prima indicati. La

norma di riferimento per detti apparecchi è la CEI EN 50171.

Tutti gli altri apparecchi si identificano come Uninterruptible Power Supply

(UPS o gruppi di continuità) ai quali si applicano le norme CEI 62040.

Tutti gli apparecchi equipaggiati con batterie stazionarie devono essere instal-

lati in locali adeguatamente ventilati e senza presenza continuativa di persone.

La quantità d’aria, e le relative dimensioni delle aperture di ventilazione, devo-

no essere dimensionate in rapporto al numero di elementi della batteria, agli Ah

e alla corrente di carica secondo la formula seguente:

Q = 0,05 · n · IGAS · CRT · 10-3 [m3/h]

dove

0,05 = coefficiente risultante dal prodotto v · q · s (dove v = diluizione necessa-

ria di idrogeno, q = idrogeno generato, s = fattore di sicurezza);

n = numero di elementi batteria;

IGAS = corrente che produce gas espressa in mA per Ah di capacità gas asse-

gnata, per la corrente di carica in tampone (I float) o per la corrente di float o

carica rapida (I boost)

CRT = capacità nominale della batteria (Ah della singola batteria).

Per le procedure di uso e di manutenzione deve fare riferimento al manuale di

uso e di manutenzione fornito dal costruttore del dispositivo.

7.19 E’ obbligatoria la morsettiera in ingresso a un quadro?E’ obbligatoria in generale la morsettiera di ingresso in un quadro di

distribuzione di bassa tensione, intendo prima dell’interruttore gene-

rale?

Page 106: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

106

No, non è obbligatoria una morsettiera: la linea in cavo si può attesta-

re direttamente all’interruttore generale.

7.20 Protezione di un carico trifase con dispositivi monofaseE’ corretto proteggere una utenza trifase, ad esempio un motore asin-

crono, o un inverter, ecc. con tre interruttori automatici, monofase,

uno per fase? Il dubbio mi è venuto osservando il quadro di una mac-

china automatica tedesca nel nostro stabilimento, abbastanza recente (2009).

Di primo acchito mi è venuto di dire di no, in quanto potrebbe intervenire ad

esempio un interruttore automatico su di una fase sola, lasciando le altre due

alimentate e quindi il motore andrebbe a due fasi. Poi ho pensato che comun-

que potrebbe essere accettabile in quanto il motore a due fasi provocherebbe

comunque l’intervento degli altri interruttori, un po’ come succede con i fusibili

in pratica. Quale è il vostro parere?

Premesso che gli impianti elettrici sono oggetto della Norma CEI 64-8

mentre per gli equipaggiamenti elettrici delle macchine bisogna ri-

ferirsi alla Norma CEI EN 60204-1, non si vedono controindicazioni

nell’uso degli interruttori automatici al posto dei fusibili. Importante è la scelta

delle caratteristiche degli interruttori (curva di intervento, potere di cortocircu-

ito, ecc.) che sia conforme al progetto o equivalente ai fusibili.

7.21 Nuova certificazione del quadro ASC: è possibile?La nostra azienda deve installare dei quadri ASC di nostra proprietà

in cantiere, però la certifica del costruttore allegata dei quadri è an-

data persa, si voleva sapere se possiamo fare la nostra dichiarazione

con riferimenti costruttivi del quadro se vale o no.

Ai quadri ASC si applica la norma CEI EN 61439-4 2013-09 “Apparec-

chiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione

(quadri BT) - Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere

(ASC)“.

Page 107: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

107

Consigliamo di richiedere direttamente al costruttore dei quadri (desumibile

dall’etichetta posta sulla carpenteria degli stessi) copia della relativa certifica-

zione.

Qualora il produttore sia irreperibile è possibile sanare alla mancanza eviden-

ziata eseguendo a una nuova serie di prove applicando le verifiche di progetto

di cui all’Allegato D (informativo) della citata norma, rimarcando il quadro con

la vostra ragione sociale e la marcatura CE come da indicazioni normative e le-

gislative. All’art. 1 “Campo di applicazione” il testo della norma CEI EN 61439-4

sottolinea:

“La costruzione e/o l’assemblaggio possono essere effettuati da un costruttore

diverso dal costruttore originale”.

7.22 SPD per impianti di illuminazione a LEDHo un problema con un impianto esterno. Ho dei LED stradali a dop-

pio scaricatore di sovratensione da collegare alla rete di terra: uno si

trova nel corpo illuminante l’altro è esterno, il secondo l’ho collegato

alla conchiglia alla base del palo che scarica poi in un dissipatore , in particola-

re ne ho posizionati due per ogni fila di pali, uno all’inizio e uno alla fine di linee

lunghe mediamente 150, 200 m. Mi possono bastare due punti o normativamen-

te ne devono inserire di più?

Premesso che sono compiti del progettista dell’impianto elettrico la

scelta ed il posizionamento, con i relativi modi di collegamento, dei

limitatori di sovratensione. Dette attività devono essere dettagliata-

mente indicate nella relazione di progetto e devono essere allegati alla stessa i

disegni e gli schemi elettrici oltre alle specifiche tecniche dei componenti scel-

ti.

Tipicamente con le nuove sorgenti LED si devono considerare le sovratensioni

di modo comune che si presentano nel corpo dell’apparecchio di illuminazione.

Per garantire la protezione del driver e della sorgente LED il produttore dell’ap-

parecchio di illuminazione equipaggia lo stesso con uno specifico limitatore

di sovratensione (SPD) con caratteristiche elettriche specifiche per l’apparec-

Page 108: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

108

chiature da proteggere. Il collegamento a terra del limitatore di sovratensione

è da collegarsi al palo (se in acciaio) o ad un conduttore di protezione all’uopo

predisposto che può essere collegato (con i debiti accorgimenti) ai ferri di ar-

matura del plinto di fondazione (se il palo è in materiale isolante).

Per la protezione dalle sovratensioni di modo differenziale si dovrà valutare, ol-

tre alla probabilità di fulminazione dei sostegni, la lunghezza e la sezione delle

linee di alimentazione.

E’ uso, eseguite le necessarie e preliminari valutazioni, installare un limitatore

di sovratensione a monte del dispositivo generale di protezione differenziale

posto a valle della fornitura in BT (Sistema TT) dedicata all’impianto di illumi-

nazione stradale. Il modo di collegamento di detto SPD è denominato “3+1″,

ovvero il polo da collegare a terra dei singoli limitatori di sovratensione installati

sulle tre fasi è riportato ad uno spinterometro dal quale si diparte il collegamen-

to verso terra. Naturalmente gli SPD devono essere adeguatamente protetti dal

corto circuito mediante fusibili aventi corrente di intervento coordinata.

Ad integrazione della protezione generale si possono installare a protezione

delle scariche dirette, ravvicinate o indirette (e la scelta è sempre del progetti-

sta dopo le necessarie valutazioni) per ciascun palo, all’interno della morset-

tiera a base palo, specifici SPD con Classe di prova II, adeguato grado di prote-

zione IP e grado di protezione del livello d’inquinamento conduttivo secco o di

condensa nell’ambiente.

Utile allo scopo può essere la lettura della Guida CEI 34-156 “Guida per la pro-

tezione degli apparecchi di illuminazione con moduli LED dalle sovratensioni”

di recente pubblicazione.

Page 109: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

109

conduttorie condutture

8.1 Tabelle CEI UNEL per scelta e dimensionamento di cavi BTPer la definizione della sezione dei cavi si fa riferimento alle tabelle

CEI UNEL. Vorrei sapere se esiste un elenco esaustivo di tutte le ta-

belle pubblicate allo scopo. Inoltre volevo sapere se tali tabelle fosse-

ro disponibili gratuitamente (come le regole tecniche come la CEI 0-21) oppure

si devono acquistare.

Parte delle Tabelle CEI UNEL sono ricavate dalla serie di Norme CEI

20-21, ovvero dal recepimento italiano della Norma IEC 60287 decli-

nata in diverse serie rapportate alle singole tipologie di cavi. L’elenco

esaustivo delle tabelle CEI UNEL è parte del Catalogo Generale delle Norme

tecniche edite dal CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano ed è reperibile nel sito

CEI. Purtroppo le Norme CEI non sono gratuite. Le Norme CEI 0-16 e 0-21 sono

editate dal CEI in quanto elaborate di concerto con l’ AEEG (Autorità per l’ener-

gia elettrica, il gas e il sistema idrico) e per quest’ultima ragione sono distribuite

gratuitamente. Per Sua informazione, tutti i Comitati elettrotecnici nazionali dei

paesi aderenti o affiliati al IEC offrono a pagamento i testi delle norme tecniche.

8.2 Coesistenza tra cavi dati e cavi energia Posso posare il doppino del citofono o il cavo bus intubati e posati su

passerella metallica insieme ai cavi elettrici? Basta avere intubato i

cavi segnale per dire che sono stati posati separatamente?

Page 110: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

110

Sì, può farlo. Al proposito la Norma CEI 64-8 al Paragrafo 528.1

“Vicinanza a conduttore di altri servizi elettrici” è molto chiara nelle

prescrizioni contenute nell’art. 528.1.1:

528.1 Vicinanza a condutture di altri servizi elettrici

528.1.1 I circuiti di categoria 0 e I non devono essere contenuti nelle stesse

condutture, a meno che ogni cavo non sia isolato per la tensione più elevata

presente o ogni anima di cavo multipolare non sia isolata per la tensione più

elevata presente nel cavo.

In alternativa i cavi devono essere isolati per la tensione del loro sistema e in-

stallati in un compartimento separato di un tubo protettivo o di un canale; oppu-

re si devono utilizzare tubi protettivi o canali separati.

NOTA: Problemi particolari di interferenza elettromagnetica od elettrostatica

possono sorgere nei circuiti di telecomunicazione, nei circuiti di trasferimento

di dati ed in circuiti simili.

8.3 Distanza tra linee elettriche e tubi dell’acqua Vorrei sapere quale distanza si dovrebbe mantenere tra una condut-

tura idrica (mezzo pollice) posta su una parete in muratura e la sot-

tostante linea elettrica sottostante . Sia la conduttura elettrica che

la conduttura idrica (metallica) sono scoperti e si accavallano solo in un punto.

Servono guaine protettive? Quali tipi di danno si potrebbero verificare? Dovuti

a perdite idriche, fulmini, ecc. ). C’è una normativa di riferimento?

Le modalità di posa delle condutture elettriche dipendono dal tipo

di conduttori utilizzati o, meglio, dal tipo di isolante che utilizzano.

La posa che ci sembra di individuare dalla sua spiegazione è a vista,

all’esterno (non incassata) ma non specifica il tipo di cavo utilizzato.

Per la modalità di posa a vista se viene usato cavo multipolare in guaina con

un isolamento di un gradino superiore alla tensione nominale del sistema (cavi

600/1000V per sistemi 230/400V) non sono richiesti provvedimenti addizionali

Page 111: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

111

perché si ritiene il cavo con isolamento equivalente al doppio (classe II). Nel

caso si utilizzassero conduttori con isolamento inferiore o cordine, è necessa-

rio infilarle in guaine o tubi protettivi isolanti adeguati. La norma di riferimento

è la Norma CEI 64-8.

Per quanto riguarda i fulmini il problema si pone solo a seguito di una valuta-

zione del rischio che prevede una protezione (LPS) (parafulmine) dai fulmini,

l’LPS deve essere progettato da professionista che valuterà i necessari prov-

vedimenti.

La norma di riferimento è la Norma CEI 81-10.

8.4 Portata dei cavi in continua e Tabella CEI UNEL 35026 Per calcolare la portata dei cavi posati in tubi o canali interrati inter-

rati si deve fare riferimento alla Tabella CEI UNEL 35026. I dati conte-

nuti in tabella sono validi anche per la corrente continua, o esiste un

altro riferimento normativo?

Vale anche per la corrente continua. La CEI UNEL 35026 lo chiarisce

subito, al capitolo 1: “La presente Norma è applicabile ai cavi operan-

ti in sistemi per tensione nominale fino a 1000 V in corrente alternata

a frequenza industriale (50, 60 Hz) e a 1500 V in corrente continua”.

8.5 Colore dei cavi Devo effettuare il revamping di alcune cabine di un impianto ove è

prevista anche la sostituzione dei cavi di potenza (previsti FG7 da 300

mm2) che collegano il Power Center al trafo di distribuzione. Dall’ag-

giornamento della norma sembra imposto il cavo di colore blu per il neutro,

che però attualmente sembra difficilmente reperibile sul mercato; per ovviare a

quanto sopra, è ancora ammesso l’utilizzo della nastratura delle terminazioni ?

Il dubbio è anche che, poichè l’impianto è vecchio e non tutte le cabine verran-

no rinnovate, e nelle stesse sono presenti colori uniformi dei cavi, si verrebbe a

Page 112: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

112

creare una situazione ibrida che rischia di generare dubbi al manutentore che

non conosce l’impianto.

Il codice colori a cui fa riferimento prescrive il colore dell’isolante,

non della guaina. I cavi unipolari FG7(O)R hanno la guaina grigia e

l’isolante generalmente nero. I cavi unipolari con guaina se utilizzati

come conduttori di neutro (come nel suo caso) devono avere “fascetta” di colo-

re blu. Per quanto riguarda la sicurezza dell’operatore ricordo che in ogni caso

il conduttore di neutro deve essere considerato un conduttore attivo a tutti gli

effetti.

8.6 Dimensionamento dei cavi BT Devo collegare una macchina da 35 kW con una lunghezza di circa 30

m, che interruttore devo montare e che sezione di cavo devo posare?

C’è una formula, oppure watt/volt è sufficiente?

Uno dei metodi per calcolare la sezione dei cavi e la relativa protezio-

ne ricorre alle tabelle CEI-UNEL per la definizione della nota formula

IB ≤ IN ≤ IZ

ConduttoreConduttore

IsolanteIsolante

Guaina Guaina

CAVO MULTIPOLARE CAVO UNIPOLARE

Page 113: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

113

IB = corrente di impiego della linea;

IN = corrente nominale o portata dell’interruttore;

IZ = portata del cavo.

Il procedimento di calcolo e verifica, può essere così strutturato:

Calcolo della corrente di impiego IB dell’utilizzatore, scelta del tipo e della sezio-

ne del cavo nonchè della modalità di posa in funzione della corrente di impiego

e del tipo di attività; verifica della caduta di tensione (ad esempio entro il limite

massimo del 4% consigliato dalla Norma CEI 64-8), scelta dell’interruttore.

8.7 Corrugato flessibile nei telai del cartongesso: si può? Devo realizzare l’impianto elettrico in un alloggio di circa 120 m² e la

ditta che eseguirà la parte edile al fine di evitare rotture consistenti a

livello pavimento vorrebbe che canalizzassi la gran parte delle con-

dutture elettriche sul telaio metallico della struttura in cartongesso fissando

con fascette le normali tubature corrugate che normalmente si usano sotto-

traccia.

Le mie perplessità sono:

- un intero impianto canalizzato così rappresenta un insieme precario troppo

dipendente da una sovrastruttura non stabile nel tempo;

- la guaina corrugata in PVC è adatta per una posa “sottotraccia” e nel tempo

potrebbe spaccarsi e non assicurare più il doppio isolamento con il telaio me-

tallico;

- sarebbe più opportuno canalizzare tubi a parete del tipo rigido come negli im-

pianti commerciali con conseguenti maggiori addebiti di manodopera.

In sostanza, la soluzione proposta dal muratore è elettricamente legittima?

Quello che lei definisce impianto nel controsoffitto è, in effetti, solo

la conduttura dell’impianto elettrico. La conduttura di un impianto

elettrico, come può rilevare dall’art. 26.1 della Norma CEI 64-8 sotto

riportato, è costituita da più componenti quali i cavi multipolari o unipolari

Page 114: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

114

(conduttori), gli elementi che ne assicurano l’isolamento e protezione mecca-

nica (guaina, tubo, ecc.), il loro supporto e fissaggio (canale, tubo, passerella,

mensole, tasselli, fascette, ecc.). Tutti questi componenti devono essere realiz-

zati e installati a regola d’arte e solo l’uso combinato di questi componenti, se-

condo le istruzioni del produttore e le norme di prodotto relative, rappresenta

l’esecuzione a regola d’arte (a norme CEI). In altre parole, i conduttori possono

essere posati in controsoffittatura purché siano posati su sistemi di supporto e

fissaggio realizzati, a regola d’arte, allo scopo (passerelle e canali con i relativi

sistemi di fissaggio).

26.1 Conduttura

Insieme costituito da uno o più conduttori elettrici e dagli elementi che assi-

curano il loro isolamento, il loro supporto, il loro fissaggio e la loro eventuale

protezione meccanica.

Per sua comodità riportiamo anche l’art. 132.7 relativo alla scelta dei tipi di

condutture e relativi modi di posa.

132.7 Tipi di condutture e relativi modi di posa

La scelta del tipo di conduttura e del relativo modo di posa dipende: dalla natura

dei luoghi; dalla natura delle pareti o delle altre parti dell’edificio che sostengo-

no le condutture; dalla possibilità che le condutture siano accessibili a persone

e ad animali; dalla tensione; dalle sollecitazioni termiche ed elettromeccaniche

in caso di cortocircuito; dalle altre sollecitazioni alle quali le condutture pos-

sano prevedibilmente venire sottoposte durante la realizzazione dell’impianto

elettrico o in servizio.

8.8 Differenza tra cavo FG7 e FROR Mi chiedo spesso quale sia la differenza costruttiva tra un cavo FG7 e

un FROR, dato che sembrano molto simili tra loro.

Dove si possono trovare le caratteristiche dei cavi, oltre che sui cata-

loghi dei costruttori?

Page 115: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

115

La designazione dei cavi si basa sulla tabella CEI UNEL 35011, che

“costruisce” una sigla identificativa univoca per ogni tipo di cavo sul-

la base delle caratteristiche delle varie parti componenti, a partire

dall’interno verso l’esterno. Un cavo “FG7OR” è un cavo a conduttore flessibile

(F) isolato con gomma elastomerica (G7) di forma rotonda (O) con guaina in

PVC (R). Un “FROR” ha sia guaina che isolamento in PVC.

8.9 Cavi LS0H: obbligatori per un albergo con 50 posti letto? Vorrei avere i vostro parere (vista l’attendibilità delle vostre risposte,

che leggo sempre con interesse) in merito alla risposta ad un quesito

pubblicato su *** (portale di settore). Ecco la domanda del collega:

“Sto progettando l’impianto elettrico per un albergo con 50 posti letto (25 ca-

mere). Il comando dei VVF mi dice che i conduttori elettrici all’interno dell’al-

bergo debbono essere in cat 9 (non FG7 o N07VK) In quanto non emettono fumi

tossici. La domanda è: sono obbligato? visto i costi di questi cavi?”

La risposta del loro “esperto”:

“Sull’argomento la CEI 11-17 è chiara: “Qualora cavi in quantità rilevanti siano

installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino a consi-

stere in ambiente chiuso con apparecchiature particolarmente vulnerabili da

agenti corrosivi, deve essere tenuto presente il pericolo che i cavi stessi bru-

ciando sviluppino gas tossici o corrosivi. Ove tale pericolo sussista occorre

fare ricorso a cavi aventi la caratteristica di non sviluppare gas tossici o corro-

sivi ad alte temperature”.

Gli hotel sono chiaramente “ambienti chiusi frequentati dal pubblico”, oltre ad

essere “a lento abbandono”. Considerando che i moderni impianti richiedono

quantità rilevanti di cavi, l’impiego di soluzioni LS0H è necessario. I cavi LSOH

– Low Smoke Zero Halogen, oltre ad un limitato sviluppo di fumi opachi, non

provocano l’emissione di agenti chimici aggressivi per la salute umana. Simili

cavi, contrariamente a quanto si è portati a credere, non sono però insensibili

al fuoco. Il loro autentico vantaggio, in caso di incendio, è rappresentato dal

Page 116: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

116

fatto che le fiamme provocano un basso sviluppo di fumi ed una limitata esala-

zione di gas corrosivi e tossici“.

Ora, senza entrar nel merito del riferimento normativo decisamente fuori luogo

(la 11-17 è una norma dedicata a impianti di produzione, trasmissione e distri-

buzione pubblica di energia e che non centra niente con gli impianti privati),

è davvero necessario ricorrere ai cavi LS0H? e se sì: quali sono gli obblighi di

legge?

Il decreto 9 aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di preven-

zione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive

turistico – alberghiere” all’art. 9 del Titolo II Disposizioni relative alle

attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto – Parte prima – Attività

di nuova costruzione , Parte seconda attività esistenti indica le prescrizioni ri-

ferite agli impianti elettrici” riporta le seguenti prescrizioni:

“Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del

1° marzo 1968 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968). In particolare, ai fini della preven-

zione degli incendi, gli impianti elettrici: non devono costituire causa primaria

di incendio o di esplosione; non devono fornire alimento o via privilegiata di pro-

pagazione degli incendi. Il comporta-mento al fuoco della membratura deve es-

sere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali; devono

essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori

servizio dell’intero sistema (utenza); devono disporre di apparecchi di manovra

ubicati in posizioni “protette” e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti

cui si riferiscono…

...Omissis”

Pertanto la Regola tecnica di prevenzione incendi nulla prescrive nel merito

rinviando alle norme CEI e al generale criterio progettuale che “il comporta-

mento al fuoco della membratura ( = cablaggio) deve essere compatibile con la

destinazione d’uso dei locali”.

Page 117: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

117

La Norma CEI 11-17 Terza edizione in data 1.09.2006 Fascicolo 8402 “Impianti

di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee

in cavo” al Capitolo 2 “Campo di applicazione” recita:

“La presente Norma si applica agli impianti di produzione, trasmissione e distri-

buzione pubblica di energia elettrica a bassa, media ed alta tensione; si applica

altresì agli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale superiore a 1000

V in corrente alternata ed a 1500 V in corrente continua, quando non esistano

Norme in merito. La presente Norma si applica agli impianti nuovi ed alle tra-

sformazioni radicali degli impianti esistenti.”

Quindi la stessa si applica in assenza di specifiche norme nel merito. Per il caso

da Lei prospettato le prescrizioni di norma tecnica riferite alla posa dei con-

duttori esistono eccome e sono contenute nella Norma CEI 64-8 al Capitolo 52

“Scelta e messa in opera delle condutture (elettriche)” e al Cap 751 (Ambienti

a maggior rischio in caso d’incendio) all’ art. 751.04.2.6 “Tipi di condutture am-

messi “. Nello specifico è pienamente applicabile l’articolo 751.04.2.6 “Tipi di

condutture ammessi” che riporta:

Le condutture (comprese quelle che transitano soltanto) devono essere realiz-

zate in uno dei modi indicati qui di seguito in a), b), c):

a1) condutture di qualsiasi tipo incassate in strutture non combustibili; a2) con-

dutture realizzate con cavi in tubi protettivi metallici o involucri metallici, en-

trambi con grado di protezione almeno IP4X; a3) condutture realizzate con cavi

ad isolamento minerale aventi la guaina tubolare metallica continua senza sal-

datura con funzione di conduttore di protezione sprovvisti all’esterno di guaina

non metallica.

E’ anche applicabile l’articolo 751.04.3 “Prescrizioni aggiuntive per gli ambien-

ti di cui in 751.03.2” dove si specifica che:

“Per i cavi delle condutture di cui in 751.04.2.6 b) e c) si deve valutare il rischio

Page 118: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

118

nei riguardi dei fumi, gas tossici e corrosivi in relazione alla particolarità del

tipo di installazione e dell’entità del danno probabile nei confronti di persone

e/o cose, al fine di adottare opportuni provvedimenti. A tal fine sono considerati

adatti i cavi senza alogeni (LSOH) rispondenti alle Norme CEI EN 60332-3 (CEI

20-22), CEI EN 50267 e CEI EN 61034 (CEI 20-37) per quanto riguarda le prove.

Le tipologie di cavo sopra riportate sono conformi alle Norme CEI 20-13, CEI

20-38 e alla Norma CEI 20-20/15.

NOTA Si ricorda che devono essere rispettate le condizioni di cui in 751.04.2.8 b).

PARTE COMMENTO: Esempi di cavi LSOH sono i seguenti:

a) Cavi con tensione U0/UN = 0.6/1kV: FG7OM1, FG7OM2, FG10OM1, FG10OM2.

b) Cavi con tensione U0/UN = 450/750V: N07G9-K, FM9, H07Z1-K Type 2

A nostro parere l’obbligo di utilizzare i cavi cosiddetti LSHO non si evidenzia

per le condutture di cui alle pose a1 e a2 dell’art. 751.04.2.6, ovvero per la posa

in tubi incassati nella muratura e in tubi metallici con IP4X, pose nelle quali sono

difficilmente ipotizzabili elevati volumi di cavi in fascio e altresì non si possono

realizzare condizioni di combustione dei conduttori in quanto il volume di com-

burente all’interno delle canalizzazione è ridotto.

Per le altre condizioni di posa riportate nell’art. 751.04.2.6 così come indicato

nell’art. 751.04.03 deve essere valutato il rischio per il rilascio di fumi, gas tos-

sici e corrosivi in rapporto alle condizioni di posa e all’entità del danno.

La valutazione del rischio, e quindi la scelta di adottare o meno cavi senza alo-

geni, deve essere condotta dal progettista dell’impianto elettrico di concerto

con il tecnico della prevenzione incendi in rapporto al grado REI dei compar-

timenti, al numero e alle condizioni di posa dei conduttori, alla velocità di eva-

cuazione dai locali e alle condizioni specifiche di installazione.

In termini generali possiamo condividere la prescrizione che per elevati volumi

di cavi nelle condizioni di posa b) e c) sia da valutare l’impiego di cavi cosiddetti

Page 119: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

119

LSOH. Da considerare in tale ipotesi il necessario impiego di mezzi (barriere,

etc.) per impedire la propagazione dell’incendio secondo le prescrizioni indica-

te nell’articolo 751.04.2.8 “Requisiti delle condutture per evitare la propagazio-

ne dell’incendio”.

8.10 Un unico multipolare utilizzato per collegare due circuiti distinti Nel collaudare/verificare impianti di distribuzione dell’energia elet-

trica di attività commerciali, ho rilevato la presenza di cavi multipo-

lari (5 conduttori) utilizzati per collegare due circuiti distinti (F+N),

protetti, separatamente, con rispettivi interruttori automatici magnetotermici.

Premesso che l’installatore, vista la presenza di un unico conduttore di colore

blu, ha utilizzato una delle tre anime (colore marrone) come neutro del 2° circu-

ito, identificando tale conduttore con nastro isolante di colore blu, ritengo che

tale soluzione disattenda le prescrizioni normative sia in materia di identifica-

zione dei conduttori, sia in materia di sicurezza per interventi di manutenzione.

Ha ragione.

E’ una schifezza!

Lo faccia sistemare.

8.11 Quali distanze tra cavi MT e uno scarico fognario?Vorrei sapere informazioni sulle distanze da mantenere tra una linea

elettrica interrata da 20.000 V e una nuova tubazione di scarico fogna-

tura da realizzare interrata con tubazione in polietilene in pressione.

Se è possibile realizzarla vicino ai cavi elettrici e a che profondità e a che di-

stanza bisogna realizzarla.

Alla condizione di posa da Lei citata si applicano:

- le regole generali di cui alla Norme CEI 64-8/5 art. 528.2 ”Vicinanza

a condutture di servizi non elettrici“;

- le regole specifiche indicate dalla Norma CEI 11-17 Cap. 6 “Coesistenza tra

cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati“ e per quanto applicabili le

Page 120: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

120

prescrizioni di cui:

- alla Norma CEI UNI 70030 “Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali

di posa”

- alla Norma CEI UNI 70029 “Strutture sotterranee polifunzionali per la coesi-

stenza di servizi a rete diversi – Progettazione, costruzione, gestione e utilizzo

- Criteri generali e di sicurezza“.

La distanza minima per la posa di una conduttura elettrica che incrocia una

tubazione metallica è di 0,5 metri riducibile a 0,3 m nel caso di interposizione

tra il cavo e la tubazione metallica di un setto di protezione di materiale non

metallico e con profondità di posa superiore a 0,5 m.

Per la posa affiancata ad una tubazione metallica la distanza è indicata dalla

Norma CEI 11-27 è di 0,3 m sempre con profondità di posa superiore a 0,5 m,

eventualmente riducibile secondo accordi tra gli esercenti i due servizi tecnici.

Per le eventuali giunte sul cavo la distanza di posa dalle conduttore metalliche

non deve essere inferiore ad 1 m.

Essendo la tubazione in oggetto non metallica è possibile derogare dalle di-

stanze indicate nella CEI 11-27 purchè vi sia accordo tra gli esercenti i due

servizi tecnici.

8.12 Posa in canale completamente racchiuse in materiali non combustibile

Ai sensi della norma UNI 12845 (ed. marzo 2016) , in caso di instal-

lazione di cavi resistenti al fuoco tipo FTG10(O)M1 (quindi resistenti

al fuoco per costruzione) la posa deve essere eseguita in uno dei se-

guenti modi: controssoffitti; cavedi chiusi e condotti non combustibili; su cana-

lette portacavi completamente racchiuse in materiale non combustibile.

Nel caso in esame il cavo correrebbe entro canaletta metallica in ambiente. Il

quesito è relativo alla definizione di “completamente racchiuse in materiale non

combustibile”: nel caso specifico la canaletta metallica di per se già non com-

bustibile è ammessa ?

Altrimenti qualora essa fosse da racchiudere entro materiale (?) non combusti-

bile a cosa si fà riferimento ?

Page 121: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

121

La dizione “completamente racchiuse in materiali non combustibile”

comprende anche il canale metallico con grado di protezione ade-

guato all’ambiente di installazione. Se il cavo deve essere posato in

cavedi chiusi o su canalette portacavi completamente racchiuse in materiale

non combustibile, il termine “non combustibile” è da assegnarsi a materiali,

componenti resistenti al fuoco con grado REI adeguato alla classe del compar-

timento attraversato.

8.13 Autorimesse sotterranee: quale posa? Nei garage sotterranei l’impianto elettrico è obbligatorio farlo con la

tubazione esterna?

Non esiste un obbligo specifico. Nei luoghi a maggior rischio in caso

d’incendio l’articolo 751.04.2.6 della Norma CEI 64-8/7 permette in

detti luoghi la realizzazione delle condutture in tre modi: a), b), c).

Il modo a1) prevede la realizzazione delle condutture mediante conduttore di

qualsiasi tipo incassate in strutture non combustibili. Pertanto l’utilizzo di tuba-

zioni ad incasso è possibile.

Devono essere rispettate le seguenti :

1) Protezione dalle sovracorrenti posta all’origine dei circuiti;

2) Grado di protezione degli involucri non inferiore a IP 4X.

8.14 Colore dei conduttori negli impianti con UN = 230/127 VFermo restando il giallo-verde per la terra quali sono gli obblighi sui

colori dei conduttori per i vecchi impianti domestici con distribuzione

a due fasi da 126 / 127V? Nell’ottica di predisposizione dell’impianto

per un futuro passaggio al più usuale sistema fase-neutro è lecito o è obbligato-

rio l’uso del conduttore azzurro per una delle due fasi?

Il dubbio mi viene perché a tutti gli effetti non sarebbe un neutro ma una fase

uguale all’altra. Per quanto riguarda gli interruttori, in ottica di sicurezza mi

Page 122: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

122

verrebbe da dire che dovrebbero essere 2P, ma come trattano il problema le

norme?

L’argomento non è trattato diffusamente dalle Norme, anche perchè

quella descritta (anche se ancora molto diffusa in Italia) non è una

tipologia di distribuzione contemplata dall’Authority: la Norma CEI

8-6 “Tensioni nominali dei sistemi elettrici di distribuzione pubblica a bassa ten-

sione” (V2) stabilisce i valori nominali della tensione nominale: 400 V fra le fasi

per le reti trifasi a tre conduttori; 230 V fra fase e neutro. Nella Guida CEI 64-14

”Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori” si legge:

Art 7.2 Esame a vista

- per utilizzazioni limitate nel tempo, come ad esempio in impianti con tensione

nominale 220/127 V per i quali è prevista una futura trasformazione a 400/230

V, il colore blu può essere utilizzato per un conduttore di fase destinato a diven-

tare conduttore di neutro;

… il che sembra ragionevole, considerando che un conduttore blu deve essere

considerato a tutti gli effetti un conduttore attivo.

La corrente in caso di cortocircuito tra i due poli è la stessa su entrambi i con-

duttori, per cui un interruttore 1P + N è in grado di intervenire su comando dello

sganciatore posto su un solo polo (la stessa considerazione per il sovraccari-

co).

In un circuito fase-fase come quello del caso in oggetto un interruttore 1P + N

non può intervenire per un guasto verso terra sulla fase non protetta, può quin-

di essere utilizzato solo a valle di un interruttore differenziale.

8.15 Norma CEI UNEL 36762: esistono corrispondenze internazionali?Volevo sapere se e quali sono le norme internazionali (EIA/TIA, ISO/

IEC…) corrispondenti alla norma CEI UNEL 36762 e valevoli per i cavi

trasmissione dati UTP o FTP (Cat. 6, Cat. 6A) in rame e fibra ottica.

Page 123: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

123

La Norma CEI UNEL 36762 è una norma nazionale che non ha corri-

spondenze dirette a livello CENELEC e IEC. Per i cavi UTP o FTP per

trasmissione dati ci si può riferire a: ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568-

C.2, EN 50173-1 2011.

Sul catalogo CEI in corrispondenza delle attività del CT 46 “Cavi simmetrici e

coassiali, cordoni, fili, guide d’onda, connettori per radiofrequenza“ potrà tro-

vare le norme nazionali ed i riferimenti europei e internazionali riferiti ai tipi di

cavo in oggetto.

8.16 Quale norma fissa la durata dei cavi MT?Qual’è la norma, se esiste, che riporta la scadenza dei cavi, in parti-

colare dei cavi di MT.

Non esistono “scadenze” o “best before” per l’utilizzo dei cavi, in-

dipendentemente dalla tipologia. La durata di vita media del cavo è

funzione di una serie di fattori: caratteristiche e temperature di posa,

correnti di impiego, tempo di permanenza del guasto a terra (per i cavi MT), cri-

teri di protezione, regimi di carico e sovraccarico, corto circuiti, caratteristiche

degli isolanti, etc. etc..

Nella Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione

pubblica di energia elettrica. Linee in cavo“ Fascicolo 8402 Terza Edizione Data

Pubblicazione 2006-07, sono dettagliati i criteri per la progettazione, l’esecu-

zione, le verifiche e l’esercizio delle linee di energia in cavo a corrente continua

ed alternata. In particolare ricordiamo il Capitolo 8 che identifica le procedure

di collaudo dopo la posa, e il Capitolo 8.6 dove sono indicate le prove periodi-

che e di monitoraggio da eseguirsi sui diversi tipi di cavo.

A proposito di cavi cogliamo l’occasione per ricordare che dal 1° luglio 2016 è

entrato in vigore il ”Regolamento Prodotti da Costruzione” meglio noto come

Regolamento CPR (UE 305/2011) che avrà periodo di coesistenza con la vigen-

te normativa sino al 1° luglio 2017.

Ai sensi del Regolamento si considerano per i cavi la reazione al Fuoco, la resi

Page 124: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

124

stenza al Fuoco e il rilascio di sostanze nocive.

Le caratteristiche dei cavi, le prove alle quali sono stati sottoposti e gli altri

criteri significativi per la qualità del prodotto sono riassunti in un ”Sistema di

Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (AVCP)“ che porta il fab-

bricante del cavo a redigere per lo stesso una specifica “Dichiarazione di Pre-

stazione” (DoP), ed apporre al prodotto la marcature CE.

Di questo sistema e del mantenimento dei requisiti prestazionali sono respon-

sabili il fabbricante, il distributore, l’importatore e il mandatario. Naturalmente

l’installatore dovrà predisporre l’adeguata e corretta documentazione tecnica

per ogni cavo installato.

8.17 Portata dei cavi su più piani in passerellaCome si calcola la portata dei cavi ubicati su più piani in passerella?

Potreste allegare un esempio pratico e numerico?

La portata dei cavi IZ in Ampere nelle condizioni di posa più comuni

(da inserire nella disequazione di cui all’art. 433.2 della Norma CEI

64-8/4 “Coordinamento tra conduittori e dispositivi di protezione” ai

fini della protezione contro il sovraccarico) viene indicata nelle Tabelle I e II del-

la Norma CEI-UNEL 35024/1 “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o

termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alterna-

ta e a 1500 V in corrente continua Portate di corrente in regime permanente per

posa in aria“.

La portata IZ di un cavo in una specifica condizione di installazione viene rica-

vata dalla seguente formula:

IZ = I0 x k1 x k2

dove:

I0 = portata in aria a 30 °C relativa al metodo di installazione previsto, ricavata

dalle

Page 125: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

125

Tabelle I o II;

k1 = fattore di correzione per temperature ambiente diverse da 30 °C (Tabella III);

k2 = fattore di correzione per più circuiti installati in fascio o strato (Tabella IV,V

o VI)

8.18 Tubi e canali in locali adibiti a lavorazione di prodotti ad uso alimentare

Ci sono prescrizioni per l’utilizzo di canalizzazioni portacavi in me-

tallo e tubazioni esterne in PVC nelle cucine o comunque nei locali

ad uso alimentare? Il quesito non riguarda problemi di tipo elettrico

quanto quelli di tipo sanitario.

Oltre alle prescrizioni generali e particolari derivanti dalla normativa

elettrica (gradi di protezione IP, eventuale protezione contro le esplo-

sioni, etc. etc.) sono da applicare le prescrizioni di carattere igieni-

co-sanitario.

I criteri di scelta dei componenti elettrici e delle canalizzazioni portacavi in

metallo e per le tubazioni esterne nei locali adibiti a lavorazione di prodotti ad

uso alimentare derivano dall’applicazione dellle prescrizioni riportate nel “Re-

golamento 852/04/CE sull’igiene dei prodotti alimentari”, nel Regolamento N.

1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguar-

dante i “materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimen-

tari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE”, e nei regolamenti di

igiene comunali. Nei locali adibiti alla lavorazione di prodotti ad uso alimentare

sono da rispettare, tra le altre, le seguenti condizioni:

- pareti intonacate e rivestite, per altezza non inferiore a 2 m, con materiali im-

permeabili, facilmente lavabili e disinfettabili,

- soffitti e attrezzature sopraelevate devono essere realizzati in modo tale da

evitare accumulo di sporcizia, formazione di muffa e caduta di particelle,

- le superfici e le attrezzature a contatto con gli alimenti devono essere idonee

a tale scopo oltre ad essere facilmente pulibili, disinfettabili, in materiale liscio,

Page 126: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

126

lavabile, resistente alla corrosione e non tossico.

Pertanto le parti degli impianti elettrici (canalizzazioni, prese, cassette, quadri,

apparecchi di illuminazione, etc.) devono rispettare le condizioni soprariporta-

te e in particolare se “a contatto con gli alimenti”, ovvero se adiacenti ai piani di

lavorazione degli stessi, essere: “facilmente pulibili, disinfettabili, in materiale

liscio, lavabile, resistente alla corrosione e non tossico”.

Alcuni materiali di uso comune nella componentistica elettrica (ad esempio ve-

troresina, acciaio zincato, PVC, alcune resine termoplastiche) non presentano

caratteristiche fisico-chimiche adeguate per rispondere in modo completo alle

prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Pertanto le scelte dei materiali operate dal progettista e dall’installatore do-

vranno essere preventivamente verificate con il progettista della cucina o con

il tecnologo alimentare o con il funzionario dell’ente di controllo (ASL/ARPA) ai

fini del pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie.

Possiamo consigliare di utilizzare nelle aree prossime alla lavorazione degli ali-

menti componenti e canalizzazioni in acciaio inox (austenitici) del tipo AISI 304

o 316 in rapporto alla corrosività dei alimenti in lavorazione.

Page 127: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

127

riferimentinormativi

e legislativi

9.1 Impianto elettrico in macelleria: quali riferimenti normativi?Un mio cliente ha intenzione di aprire un negozio adibito a macelle-

ria. Se dovessi fargli l’impianto a quali norme mi dovrei attenere?

Il riferimento è la Norma CEI 64-8, con particolare riferimento ai si-

stemi TT. In ogni caso ricordo che la progettazione di un impianto ad

uso terziario deve essere affidata a professionista iscritto agli albi

professionali quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi poten-

za impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2.

9.2 Predisposizione delle infrastrutture: quale riferimento? Devo rifare la tubazione elettrica in un condominio, e vorrei fare la

predisposizione per la fibra ottica, ma non trovo nessuna guida in

proposito. Potete darmi delle indicazioni?

Le consiglio la Guida CEI 64-50 “Edilizia ad uso residenziale e terzia-

rio. Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la

predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni

e impianti elettronici negli edifici. Criteri generali“, giunta attualmente alla se-

sta edizione.

Page 128: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

128

9.3 Norme specifiche per gli impianti di illuminazione votivaEsistono norme specifiche per la progettazione degli impianti di illu-

minazione votiva nei cimiteri?

Può sembrare strano ma non esistono norme tecniche specifiche per

la progettazione e l’installazione degli impianti di illuminazione votiva

nei cimiteri. Le valutazione tecniche, le classificazioni per i luoghi e i

sistemi elettrici, i modi di protezione contro i contatti diretti e intediretti,i criteri

di protezione da sovraccarico e da corto circuito sono contenuti nell’unica nor-

ma applicabile che è la Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione

nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente

continua“, edita il primo novembre 2012.

9.4 Quali Norme per gli impianti elettrici in Albania?Qual è l’ente normatore in Albania? Esiste una Norma equivalente

alla nostra Norma CEI 0-16?

L’Albania è un paese affiliato al CENELEC dal gennaio 2002. L’ente

normatore è il DPS – General Directorate of Standardization-Albania

(www.dps.gov.al). Per quanto riguarda il mercato elettrico e le relati-

ve regolamentazioni l’ente di riferimento è l’ERE – Albanian Energy Regulator

Authority (www.ere.gov.al).

9.5 Mense aziendali: esistono riferimenti normativi specifici? Esistono norme specifiche per la realizzazione di impianti elettrici

a servizio delle mense aziendali? Devono essere ritenuti ambienti a

maggior rischio in caso di incendio?

Page 129: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

129

Non vi sono norme CEI, o di altro Ente normatore europeo, specifiche

per i locali mense aziendali. Ai locali mense è applicabile la Norma

CEI 64-8. Qualora vi sia presenza di cucine a gas a servizio dei lo-

cali mensa è necessario procedere alla classificazione dei luoghi con perico-

lo di esplosione (cucina) ai sensi della Norma CEI-EN 60079-10 (CEI 31-30) e

la progettazione degli impianti elettrici secondo CEI-EN 60079-14 (CEI 31-33).

Esempi per la classificazione sono indicati nella Guida CEI 31-35 e successive

varianti.

Riguardo la classificazione come ambiente a maggior rischio in caso d’incen-

dio, risulta necessario procedere alla valutazione dei rischi e all’esame dell’at-

tività ai sensi della disciplina di prevenzione incendi (D.Lgs. 81/08, DPR 151/11,

D.Lgs 106/09, decreto 10.03.90) al fine dei determinare la tipoligia del locale

anche con riferimento alle indicazioni del Cap. 751.03.1.1 della Norma CEI 64-

8/7 in rapporto alle specifiche condizioni di costruzione, ubicazione, gestione

dei locali mensa.

9.6 “Norma tecnica applicabile all’impiego” nella dichiarazione di conformità dell’antennista

La mia impresa artigiana si occupa prevalentemente di installazione

di impianti d’antenna, abbiamo tutte le abilitazioni del caso in came-

ra di commercio. Il dubbio che vorremmo chiarire riguarda la dichia-

razione di conformità: il responsabile tecnico di una società per cui abbiamo

realizzato l’impianto d’antenna ha criticato che nel campo “dichiara di aver se-

guito la normativa tecnica” abbiamo scritto “Norma CEI 100-7“. Noi abbiamo

sempre indicato quel riferimento. E’ sbagliato? Qual è il riferimento corretto?

In realtà la “100-7” non è una Norma, ma una Guida “per l’applicazio-

ne delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva“. La Guida CEI

100-7 (l’edizione attualmente in vigore è del dicembre 2012 + varian-

te V1 del 2013 e un’errata corrige del 2014) è stata preparata dal CEI, Comitato

Elettrotecnico Italiano, per rendere più semplice l’utilizzo da parte dell’utente

Page 130: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

130

delle principali norme CEI applicabili agli impianti di distribuzione in cavo per

segnali televisivi, sonori e interattivi (impianti d’antenna):

. La Norma CEI EN 60728-1(CEI 100-147 “Impianti di distribuzione via cavo per

segnali televisivi, sonori e servizi interattivi - Parte 1: Prestazioni dell’impianto

per i percorsi diretti“);

. La Norma CEI EN 60728-10 (CEI 100-136 “Impianti di distribuzione via cavo

per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi - Parte 10: Prestazioni dell’im-

pianto per la via di ritorno“);

. La Norma CEI EN 60728-11 (CEI 100-126 “Impianti di distribuzione via cavo

per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi - Parte 11: Sicurezza“).

Quindi consiglierei di citare (dopo averle lette!) almeno il rispetto della Norma

CEI 100-126 e della Guida CEI 100-7.

Per sua comodità riporto la presentazione della Guida CEI 100-7, che consiglio

di acquistare sul CEI Webstore:

Guida CEI 100-7

“Guida per l’applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva”

“Questa Guida tratta i requisiti di funzionalità e sicurezza degli impianti di rice-

zione televisiva alla luce delle prescrizioni delle Norme tecniche della serie EN

60728, mettendo in evidenza gli aspetti che richiedono particolare attenzione

durante la progettazione, l’installazione ed il collaudo anche con riferimento

alle prescrizioni legislative (L. 186/68, DM 37/08, DM 11/11/05 e smi).

Le principali novità che vengono introdotte in questa quarta edizione della Gui-

da, rispetto alle edizioni precedenti, sono:

- l’inserimento della distribuzione in fibra ottica;

- la definizione delle caratteristiche elettriche dei segnali che entrano nell’ap-

partamento attraverso la HNI (Home Network Interface), al fine di consentire

la progettazione e realizzazione dell’impianto d’appartamento che garantisca

segnali alle prese d’utente con qualità specificata;

- la definizione delle caratteristiche elettriche dei segnali ricevuti dall’antenna

che entrano nel terminale di testa, al fine di ottimizzare la qualità dei segnali

Page 131: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

131

forniti alle prese d’utente;

- nuovi criteri di valutazione del rischio e requisiti per la protezione contro i

fulmini;

- indicazioni circa la coesistenza degli impianti d’antenna con il servizio LTE.

La Guida in oggetto sostituisce completamente la Guida CEI 100-7:2005-02 e

l’Appendice CEI 100-7/A:2006-05.

La presente versione della Guida incorpora l’Errata Corrige n. 1 di Febbraio 2013.

Coloro che fossero in possesso della versione precedente della Guida, ma di pari

edizione (non comprensiva delle pagine suddette), possono scaricarle gratuita-

mente collegandosi all’apposita Sezione di WebStore attraverso il link del pan-

nello di navigazione presente in questa stessa scheda bibliografica”.

9.7 Videosorveglianza: quali riferimenti legislativi?Quali disposti legislativi vigono in materia di installazione di impianti

di videosorveglianza (norme e leggi, anche in materia di privacy).

Il riferimento legislativo è il “Provvedimento in materia di videosorve-

glianza” emesso dall’Autorità Garante per la protezione dei dati per-

sonali in data 8 aprile 2010 con riferimento al “Codice in materia di

protezione dei dati personali” (D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003) che ha recepi-

to la Direttiva 95/46/CE del 24.10.1995 relativa alla tutela delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione

di tali dati.

9.8 Data esatta dell’entrata in vigore della 46/90 Qual è la data precisa dell’entrata in vigore della legge 46/90? Ne ho bisogno

ai fini dell’applicabilità dell’articolo numero 8 del decreto 37/08, in quanto

vorrei sapere o meno se si può redigere una dichiarazione di rispondenza.

Page 132: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

132

La legge 5 marzo 1990, n.46 è stata pubblicata sulla Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica Italiana il 12 marzo 1990 ed è entrata in vigore

il giorno successivo, ovvero il 13 marzo 1990. L’articolo del decreto

37/08 che introduce la dichiarazione di rispondenza non è l’8, ma il 7 comma 6:

Decreto 22 gennaio 2008, n.37

..omissis..

Art. 7. Dichiarazione di conformita’

..omissis..

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’ prevista dal presente artico-

lo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu’

reperibile, tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata

in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da

un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze

tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni,

nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale re-

sponsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti

non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un sog-

getto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’im-

presa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si

riferisce la dichiarazione.

9.9 Dubbi sull’applicazione della Norma CEI 0-16 Quando un impianto supera i 100 kW è richiesta all’utente la cabina

di trasformazione MT/BT.

Approntata la cabina secondo la Norma CEI 0-16 l’utente per allac-

ciarla deve approntare una serie di documentazioni. Vi chiediamo se potete

illuminarci indicandoci:

Page 133: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

133

(1) La Norma CEI 0-16 a cui oggi fare riferimento è quella del fascicolo 13789 C ?

(2) L’elenco delle documentazioni da approntare dove sono indicate?

(3) Le documentazioni devono essere approntate dall’impresa che contrattual-

mente ha eseguito i lavori e consegnate al Distributore dal proprietario?

Inoltre vorremmo fare un esempio per chiarirci quanto esposto al punto 8.5.5 (*).

In un box in c.a. è presente l’arrivo del Distributore in MT da cui si diparte la

linea per l’utente dove potrebbe o come non potrebbe essere presente il di-

spositivo generale (DG) dell’utente. Un anello di terra è posto attorno al box e

ai vertici sono posizionati dei picchetti di terra. La corda di terra allacciata a

quest’anello assieme al cavo di MT sono portati all’edificio da alimentare dove

è presente la cabina di trasformazione. All’impianto di terra dell’edificio, rea-

lizzato con corda di rame nuda e picchetti è collegata con la corda in arrivo dal

Box in c.a. la corda è portata a un collettore interno al locale cabina di trasfor-

mazione dove sono collegati: i neutri dei trasformatori e del G.E. e tutti i condut-

tori di terra del lato MT e BT.

Vi chiediamo:

(4) Tutto quello descritto, escluso l’interno del locale MT del Distributore, è il

limite dell’impianto di utenza dove deve effettuare le misure di terra il cliente?

(5) Non sono obbligatorie le misure di passo e contatto indicate nella CEI 0-16?

(6) Sono obbligatorie le misure di passo e contatto indicate nella CEI 0-16 per

la A.T.?

(7) Il limite dell’impianto del Distributore dove deve effettuare le verifiche inizia-

li di sua competenza è quello interno al locale MT Enel?

(8) La relazione delle misure (limitatamente all’impianto di utenza) da allegare

alla DICO deve essere predisposta a carico dell’impresa installatrice anche se

non specificato contrattualmente?

(9) In alternativa, se non indicata nei vincoli contrattuali, può essere eseguita

da tecnico abilitato iscritto in albo professionale? O deve essere eseguito da

organismo abilitato?

(10) Lo strumento per le verifiche deve obbligatoriamente avere certificato di

Page 134: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

134

taratura? In quale punto della norma CEI 0-16 è indicato?

(11) Al punto 7.5.5.2 della CEI 0-16 è richiesto uno strumento in grado di alimen-

tare il circuito amperometrico con almeno 50 A al punto 8.5.5.2 è indicato 5 A.

Il valore 50A è un errore?

[Riportiamo e numeriamo i quesiti N.d.R]

(1) La Norma CEI 0-16 a cui oggi fare riferimento è quella del fascico-

lo 13789 C ?

Si, l’attuale edizione è quella del fascicolo 13789 C, con l’integrazione della Va-

riante V1 Fascicolo 13887 del 18.12.2014.

(2) L’elenco delle documentazioni da approntare dove sono indicate?

La documentazione tecnica da approntare a cura dell’Utente è indicata nella

Norma CEI 0-16 al Cap. 13.2 “Documentazione tecnica del punto di connessio-

ne“. Altre indicazioni sono riportate nell’art. 8.5.5.2 della stessa. Solitamente

è sufficiente un “estratto” della Dichiarazione di conformità (secondo Decreto

37/08) e la compilazione del modello di cui all’ Allegato G “Informazioni da for-

nire circa la funzionalità e le regolazione del SPG“.

(3) Le documentazioni devono essere approntate dall’impresa che contrattual-

mente ha eseguito i lavori e consegnate al Distributore dal proprietario?

Si. Dipende anche da quanto indicato nel contratto a carico dell’impresa ese-

cutrice. Solitamente l’impresa predispone la documentazione di propria com-

petenza da consegnare al distributore da parte dell’utente.

(4) Tutto quello descritto, escluso l’interno del locale MT Enel, è il limite dell’im-

pianto di utenza dove deve effettuare le misure di terra il cliente?

Si premette che il dispositivo di protezione generale utente (DG) e le relative

protezioni (PG) sono da installarsi immediatamente a valle del cavo di collega-

mento proveniente dal punto di fornitura del Distributore.

Il limite dell’impianto di utenza dove effettuare la misura di terra è il collettore di

terra installato nel locale dove è presente il dispositivo di protezione gene

Page 135: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

135

rale utente (DG) o altro collettore principale di terra posto nel locale cabina di

trasformazione e al quale è attestato il conduttore/i di terra proveniente dall’im-

pianto di terra generale dell’utente e dall’eventuale conduttore di terra prove-

niente dall’impianto di terra del locale consegna.

(5) Non sono obbligatorie le misure di passo e contatto indicate nella CEI 0-16?

Le misure di contatto e di passo non sono obbligatorie. L’esecuzione delle mi-

sure di passo e contatto dipende dai calcoli di progettazione e dalle successive

misure della resistenza di terra: vanno eseguite solo in caso di mancato coor-

dinamento tra la misura della resistenza di terra e i dati del guasto forniti dal

Distributore, secondo quanto previsto dalla Norma CEI EN 50522.

(6) Sono obbligatorie le misure di passo e contatto indicate nella CEI 0-16 per

la A.T.?

Come al punto precedente, ma in alta tensione il guasto monofase a terra tipico

è dell’ordine delle migliaia di ampere, quindi le misure delle tensioni di contatto

sono nella grande maggioranza dei casi inevitabili.

(7) Il limite dell’impianto del Distributore dove deve effettuare le verifiche inizia-

li di sua competenza è quello interno al locale MT Enel?

Si, però tenendo conto che il Distributore per l’esecuzione delle suddette veri-

fiche deve accedere ad impianti e luoghi di proprietà dell’Utente, oltre a poter

presenziare alle verifiche indicate nella Norma CEI 0-16.

(8) La relazione delle misure (limitatamente all’impianto di utenza) da allegare

alla DICO deve essere predisposta a carico dell’impresa installatrice anche se

non specificato contrattualmente?

Al terzo paragrafo dell’ Art. 8.5.5.2 della Norma CEI 0-16 viene riportato che

“..la relazione riguardante le verifiche effettuate che l’impresa installatrice

deve consegnare all’Utente in base a un vincolo contrattuale da inserire espli-

citamente negli accordi tra Utente e installatore“; A nostro parere l’obbligo del-

le verifiche iniziali d’impianto, anche in assenza di specifici vincoli contrattuali,

Page 136: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

136

è comunque a carico dell’impresa installatrice in quanto esplicitamente previ-

sto dalla dichiarazione contenuta nella frase: “controllato l’impianto ai fini della

sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche

richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge” riportata nel modello di “Di-

chiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte ” – Allegato I (di cui

all’art. 7) al Decreto 37/08. Nel caso sopra indicato le verifiche richieste dalle

norme sono quelle della CEI 64-8/6 e della CEI EN 50522 e quindi applicabili al

contesto considerato.

(9) In alternativa, se non indicata nei vincoli contrattuali, può essere eseguita

da tecnico abilitato iscritto in albo professionale? O deve essere eseguito da

organismo abilitato? In ogni caso la verifica può essere eseguita da un profes-

sionista iscritto ad un albo professionale incaricato dall’impresa installatrice

o dall’Utente. Nella prima ipotesi la relazione di verifica può essere acquisita

dall’installatore ad integrazione delle verifiche di competenza dello stesso. E’

comunque prassi accettata (e talvolta richiesta dal Distributore) una verifica

straordinaria da parte di organismo abilitato ai sensi dell’articolo 7 comma 2

lettera C del DPR 462/01.

(10) Lo strumento per le verifiche deve obbligatoriamente avere certificato di

taratura? In quale punto della norma CEI 0-16 è indicato? Nella Norma CEI 0-16

gli unici strumenti con obbligo di taratura (Accredia) sono quelli indicati nell’

“Allegato N” alla stessa. Per gli strumenti di misura necessari alle verifiche val-

gono i criteri di taratura indicati nel libretto di uso e manutenzione della stru-

mentazione, nelle procedure aziendali o nel manuale di qualità aziendale.

(11) Al punto 7.5.5.2 della CEI 0-16 è richiesto uno strumento in grado di alimen-

tare il circuito amperometrico con almeno 50 A al punto 8.5.5.2 è indicato 5 A.

Il valore 50 A è un errore? Il valore della corrente di alimentazione del circuito

amperometrico indicato nell’art. 7.5.5.2 si riferisce alle misure su impianti di

terra relativi ad utenze in A.T., quello indicato all’art. 8.5.5.2 a misure su impian-

ti di terra relativi ad utenze in M.T..

Page 137: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

137

(*) Se si ci si riferisce al dimensionamento dell’impianto di terra sotteso all’im-

pianto di rete presso l’utenza (cfr. Art. 8.5.5. CEI 0-16) può essere un esempio

di metodologia, fatte salve altre specifiche di progettazione legale alle carat-

teristiche intrinseche degli impianti in oggetto, quanto indicato nell’art. 5.4.3

“Procedure di progettazione” della Norma CEI EN 50522 ed in particolare il dia-

gramma di flusso di cui alla Figura 5 della stessa “Progetto di un impianto di

terra, che non fa parte di un impianto di terra globale (C1 do 5.4.2.) con riguar-

do alla tensione di contatto ammissibile UTp in relazione alla tensione totale di

terra UE o alla tensione di contatto UT“. Altro esempio applicabile è quello dell’

Allegato D “Flow chart per il progetto di un impianto di terra” di cui alla Norma

CEI EN 61936-1.

9.10 Quali Norme per cavi 30 kV in un parco eolicoQuali norme per posa cavi a 30.000 V provenienti da un parco eolico

da posare su strade pubbliche?

La tensione del cavo U0/U in kV deve essere scelta dal progettista

con riferimento alla Um (tensione massima del sistema) e alla UN

(tensione nominale del sistema). Nel caso prospettato i cavi da in-

stallare potrebbero essere del tipo in rame:

- RG7H1R 18/30 kV, Norme di riferimento: CEI 20-13, CEI 20-16;

- RG7H1OR 18/30 kV, Norme di riferimento: CEI 20-13, CEI 20-16;

- RG7H10NM1 18/30 kV, Norme di riferimento: CEI 20-13, Norma CEI 20-16;

o in alluminio:

- ARE4H1R 18/30 kV, Norme di riferimento: CEI 20-13;

- ARG7H1R 18/30 kV, Norme di riferimento: CEI 20-13;

salvo altri con maggiore U0/U derivante dalle prescrizioni del distributore e dal

Page 138: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

138

la possibilità di fase a terra per un tempo superiore a 8 ore.

Nella Guida CEI 20-89 “Guida all’uso e all’installazione dei cavi elettrici e degli

accessori di MT” potrà trovare utili indicazioni per la scelta dei cavi, degli ac-

cessori e sui criteri di installazione e posa.

9.11 Quadri bordo macchina: quali Norme?Quale norma CEI / IEC …. si applica nella costruzione di un quadro

elettrico a bordo macchina? ( IEC 61439 – ?).

La Norma di riferimento per i quadri elettrici e gli equipaggiamenti

elettrici bordo macchina è la CEI EN 60204-1 “Sicurezza del mac-

chinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1: Regole

generali” - Fascicolo 8492 - V Edizione 02-2012. Per la quadristica, la prescri-

zioni contenute in quest’ultima, devono essere integrate dalla CEI EN 6149-1

“Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione

(quadri BT). Parte 1: Regole generali” - Fascicolo 11782 - Edizione 03-2012.

9.12 Quali Norme per la realizzazione di carri allegorici?Vorrei sapere quali sono le normative applicabili a tutti gli impian-

ti a servizio dei carri allegorici (struttura, impianti elettrici, impianti

idraulici, adempimenti relativi alle normative richieste dai vigili del

fuoco.)

R: I carri allegorici sono ricompresi nell’ambito di applicazione del

Decreto 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spetta-

colo viaggiante“.

Nello specifico vi è una circolare del Ministero dell’Interno in data 1 dicembre

2009 Prot. 17082/114 che chiarisce alle pagine 16 e 17 gli aspetti applicativi

riguardanti l’oggetto della sua domanda.

Page 139: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

139

Si riporta integralmente l’estratto dalla circolare ministeriale:

Sfilate di carri allegorici

Con la presente circolare si coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti,

ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli Enti

locali sia dalle Prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in

occasione soprattutto del periodo carnevalesco.

- I carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche,

oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresenta-

zioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in

particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica

o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia

a quanto previsto dall’articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà es-

sere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante

la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza;

- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di sup-

porto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto

al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguen-

do, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN

13814:2005);

- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazio-

ni” dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell’apposito

elenco ministeriale di cui all’articolo 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assogget-

tati quindi alle norme di cui al Decreto 18 maggio 2007;

- si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni

temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di

pubblico spettacolo, “i luoghi all’aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spa-

zi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o in-

trattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”, così

Page 140: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

140

come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996, devono

osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al decreto stesso.

Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette ma-

nifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri sta-

biliti nel decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 2001, recante modifiche

al D.M. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere

occasionale svolti all’interno di impianti sportivi.

Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000

spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale (si veda

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previ-

sto, ai sensi del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio

da parte dei Vigili del Fuoco.

La norma UNI citata nella circolare per la progettazione delle attrezzature mec-

caniche o elettromeccaniche è la UNI EN 13814:2005 “Macchine e strutture per

fiere e parchi di divertimento - Sicurezza” in vigore dal 1 agosto 2005 acquista-

bile sul sito UNI (http://store.uni.com/ o uni.com). Il sommario della norma è il

seguente: “La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma euro-

pea EN 13814 (edizione dicembre 2004).

La norma specifica i requisiti minimi necessari a garantire la sicurezza nella

progettazione, calcolo, fabbricazione, installazione, manutenzione, funziona-

mento, verifica e prove dei seguenti macchinari e strutture sia mobili sia instal-

late temporaneamente o permanentemente, come per esempio: giostre, altale-

ne, barche, ruote panoramiche, montagne russe, scivoli, tribune, strutture con

copertura tessile o a membrana, padiglioni, palcoscenici, attrazioni comple-

mentari e strutture per dimostrazioni artistiche aeree.”

Sottolineiamo l’obbligo, a capo del titolare dell’attività (o del singolo proprieta-

rio/titolare/gestore del carro) di presentare per ogni carro allegorico una spe-

cifica relazione tecnica attestante la rispondenza dell’impianto, ovvero il carro

e l’insieme degli impianti tecnologici dello stesso (elettrico, meccanico, idrauli

Page 141: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

141

co, etc. etc.) alle regole tecniche di sicurezza. La relazione tecnica deve essere

firmata da un tecnico esperto.

Con riguardo alla sicurezza degli impianti elettrici si applicano (ad integrazione

di quanto indicato nella UNI EN 13814), oltre alle regole generali della Norma

CEI 64-8, le disposizioni di cui alla Sezione 717 della parte settima “Unità mobili

e trasportabili“.

Per gli impianti elettrici, qualora non compresi nella dichiarazione di cui all’art.

141 bis del TULPS, dovrà essere prodotta specifica attestazione di “conformi-

tà” degli impianti alla legislazione e normativa tecnica (ad esempio CEI 64-8/7

Sez. 717, CEI EN 61439, CEI EN 60204-1, CEI 64-8/7 Sez. 715, etc. etc.). Ricor-

diamo che a detti impianti non si applica il Decreto 37/08 con i relativi adempi-

menti (su tutti: non è richiesta dichiarazione di conformità).

9.13 Manutenzione cabine MT/BT: 0-15 o 78-17… quale riferimento?Ho provveduto a leggere la delibera 646/2015/R/eel ma non ho trova-

to il punto dove si fa riferimento alla norma CEI 78/17, in particolare

dove viene detto che si può continuare a fare la manutenzione delle

cabine secondo la CEI 0-15 e non con la CEI 78/17?

Forse lo avete dedotto dal fatto che è stata prorogata la delibera 198/11? infatti

nel Vs. articolo si fa rifermento all’articolo 39 che è della delibera 198/11.

La Delibera 646/15 aggiorna il TIQE “Regolazione output-based dei

servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica“ per il periodo

di regolazione 2016-2023. Il riferimento alla Norma CEI 0-15 lo trova

nell’allegato A alla delibera (il testo integrato).

La informiamo inoltre che il riferimento è “sopravvissuto” anche all’Errata

Corrige di febbraio del TIQE (Delibera 04 febbraio 2016 38/2016/R/eel - Modifi-

che e rettifiche di errori materiali agli Allegati A alle deliberazioni dell’Autorità

646/2015/R/eel e 653/2015/R/eel), per cui per ora, in attesa di chiarimenti uffi-

ciali, ci sembra un riferimento “intenzionale” e non “casuale”. Il TIQE, aggior-

nato e modificato, è disponibile sul sito dell’authority: www.autorita.energia.it.

Page 142: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

142

9.14 Insegne luminose: quale norma?Da quali Norme CEI è regolamentata l’installazione di sistemi lumi-

nosi (insegne) alimentate da un trasformatore elevatore da 230 V al

primario e 4000 V al secondario con potenza max 88 W?

La Norma di riferimento per le insegne luminose è la CEI EN 50107-1

(Classificazione CEI: 34-86) “Installazioni di insegne e di tubi lumino-

si a scarica funzionanti con tensione a vuoto superiore a 1kV ma non

superiore a 10 kV - Parte 1: Prescrizioni generali“.

La prima edizione della Norma è stata pubblicata nel settembre del 1999 ed ha

sostituito le parti relative alla tensione superiore a 1.000 volt, indebitamente

contenute nella Norma CEI 64-8.

Attualmente è in vigore la seconda edizione (del 2003 fascicolo 7686), alla qua-

le ha fatto seguito una variante (V1 del 2005 – fascicolo 6991).

9.15 Impianti scolastici: quali norme e quali leggi?Sono stato incaricato di fare un impianto elettrico ad un distacca-

mento di una scuola elementare, sono due aule di circa 50 m2, le aule

si trovano nello stesso edificio dove e situato un asilo.

Tenendo conto che le aule attingono ad una utenza di 100 A, quindi con l’obbli-

go di progetto quali sono le altre normative che dovrei attuare?

Si precisa che secondo il decreto 37/08 il progetto è sempre obbli-

gatorio, nel caso descritto il progetto deve essere firmato da profes-

sionista iscritto ad albo o ordine professionale per limiti dimensionali

(potrebbe inoltre essere classificato ambiente a maggior rischio in caso di in-

cendio).

Detto questo per un ambiente scolastico occorre fare riferimento alle regole

generali (parti da 1 a 6) della Norma CEI 64-8 e alle sezioni applicabili della

parte settima (ad esempio la sezione 751 “ambienti a maggior rischio in caso

di incendio“).

Page 143: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

143

Gli edifici scolastici contenenti più di 100 persone rientrano nel campo di appli-

cazione del DPR 151/11 “Regolamento recante semplificazione della disciplina

dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi…” (attività numero 67).

Alle scuole si applica anche il Decreto 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione

incendi per l’edilizia scolastica“.

Per quanto riguarda l’illuminazione si applica la Norma UNI 10840 “Luce e il-

luminazione – Locali scolastici – Criteri generali per l’illuminazione artificiale e

naturale” che elenca i criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale

delle aule e di altri locali scolastici, in modo da garantire condizioni che soddi-

sfino il benessere e la sicurezza degli studenti e degli altri utenti della scuola.

Infine, trattandosi di luogo di lavoro, si ricorda che si deve applicare quanto

previsto dal DLgs 81/08.

9.16 Riferimenti normativi “vintage”In una guida Enel “Guida per la realizzazione dei cavidotti MT/BT e

degli alloggiamenti per i gruppi di misura”, in materia di installazione

di gruppi di misura, il paragrafo 2.2 recita esplicitamente:

“E’ inoltre da escludere l’installazione in ambienti che sono stati definiti “spe-

ciali” dalle norme CEI (fasc. n. 206 bis) e precisamente:

- ambienti umidi (muri con manifestazioni saline e macchie di umidità);

- ambienti bagnati (presenza di vapori o gocce su pareti);

- ambienti a temperatura elevata (temperatura costantemente superiore a +40°C);

- ambienti con possibilità di depositi salini;

- ambienti polverosi (presenza di consistenti polveri in sospensione);

- ambienti con emanazioni corrosive (presenza di vapori o gas corrosivi).

- ambienti con pericolo di incendio (materie, pulviscoli, vapori infiammabili);

- ambienti con pericolo di esplosioni (presenza di materiali, gas o vapori esplosivi);

- ambienti freddi (temperatura costantemente inferiore a -20°C se all’esterno, o

0°C se all’interno).”. Non riesco a trovare la suddetta norma CEI fasc. 206/bis,

ipotizzando che si tratti della norma CEI 11.1. Sapete dove posso trovarla per

capire cosa intende per ambienti speciali?

Page 144: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

144

Il fascicolo CEI 206 bis è l’edizione del 1965 della Norma CEI 11-1

“Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

Norme generali“. Non riesce a trovarla perchè il documento è stato

sostituito nel 1987 dall’edizione successiva (fascicolo 1003) della Norma. Altri

tempi, credo non sia nemmeno disponibile in formato digitale al CEI. Attual-

mente la Norma CEI 11-1 non è più in vigore, ed è stata sostituita da due Norme:

CEI EN 61936-1 (Classificazione CEI 99-2): “Impianti elettrici con tensione su-

periore a 1 kV in corrente alternata“;

CEI EN 50522 (Classificazione CEI 99-3): “Messa a terra degli impianti elettrici

a tensione superiore a 1 kV in corrente alternata“.

Per quanto riguarda la connessione alle reti di distribuzione gli attuali riferimen-

ti normativi sono: CEI 0-21: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di

Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica“;

CEI 0-16: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e

passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica“. con

V1 e V2.

9.17 Ancora quei maledetti 20 ohm!Ho recentemente dovuto discutere con un “collega” che, ancora nel

2016 ha scritto, nel capitolato per la realizzazione dell’impianto di

terra di una palazzina (sistema TT), che il valore misurato a fine la-

vori “non avrebbe dovuto superare i 20 ohm, come prescritto dal DPR 547/55.

Io pensavo si trattasse di un “infelice copia-incolla”, ma ho dovuto constatare,

dibattendo, che non si trattava di quello. Ora, mi chiedo e Vi chiedo, come fare

a “estirpare” tali arcaiche convinzioni? Inoltre, mi sono sempre chiesto da cosa

ha avuto origine il limite dei 20 ohm?

Nel nostro settore l’evoluzione tecnica e normativa è costante e velo-

ce. Per questo motivo il professionista deve sempre essere informato

e aggiornato se vuole rimanere sul mercato. Il caso dei venti ohm è un

caso limite: un valore stampato su un DPR in vigore per mezzo secolo, facile da

Page 145: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

145

imparare e veloce da ricordare, non lo si abbandona molto facilmente. Nel 2016

non ci sono più scuse, consigli al suo “collega” di seguire NT24. Per quanto

riguarda “la storia”, il riferimento normativo più lontano nel tempo che riporta

il valore limite dei 20 ohm è la Norma CEI 11-8 sugli impianti di terra, fascicolo

64 del 1950:

art. 2.1.02

Negli impianti di utilizzazione a tensione inferiore a 1000 V è sufficiente che la

resistenza di terra non sia superiore ai 20 ohm.

La Norma 11-8 del 1950 è stato il documento che ha ispirato il famigerato art.

326 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro” (il “DPR 547“):

326. Dispersore per la presa di terra.

Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione,

forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni

del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra una

resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a

1000 Volta.

Il limite dei 20 ohm fu superato già nel 1965, proprio con la norma citata nel

nostro articolo “Riferimenti normativi vintage“: la Norma 11-1 fascicolo 206/bis.

L’articolo 7.1.5 introduceva già il concetto di coordinamento con le protezioni.

Tuttavia il DPR 547 l’ha portato - quasi - fino ai giorni nostri. Quasi perchè nel

2008 il DLgs 81/08 ha cancellato ogni traccia del DPR 547… sono passati quasi

dieci anni… forza che forse ce la facciamo!

9.18 Protezione degli elettrodomestici: quali prescrizioni?In merito alle prese elettrodomestici comandate localmente con in-

terruttore bipolare, avevo trovato una guida di applicazione della nor-

ma CEI 64-8 abbastanza recente, che sconsigliava l’utilizzo di inter

Page 146: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

146

ruttore automatico (IAM) posto in apposito quadro elettrico sebbene adiacente

alla zona cottura .

Veniva invece indicato l’utilizzo di interruttore di manovra bipolare posto nelle

immediate vicinanze delle prese comandate. Che riferimento normativo c’è che

sconsiglia l’utilizzo di quadro elettrico posto in cucina o anche no, ove instal-

lare gli interruttori (IAM) per il comando individuale degli elettrodomestici fissi

ad incasso?

Siamo nel campo dei “consigli”, non dei disposti normativi. I criteri di

posa per gli interruttori a protezione delle prese comandate (poste

in posizione visibile o non visibile) nei locali cucina possono essere

dedotti dal Paragrafo 37.5.1 del Capitolo 37 Norma CEI 64-8/3 che recita:

“Il comando, situato all’interno, di punti luce esterni (balconi, terrazze, giardini)

e in generale per tutti quelli non direttamente visibili, deve essere associato a

una spia di segnalazione, che può essere integrata nel comando medesimo,

atta a segnalare lo stato di “acceso” dell’apparecchio comandato”.

Nulla osta dal punto di vista normativo installare gli eventuali comandi e/o gli

interruttori di protezione delle prese nel quadro generale dell’unità immobiliare

o in un quadro secondario, purchè gli stessi dispositivi siano adeguatamente

segnalati con le indicazioni del caso e che nel manuale d’uso e manutenzione

dell’impianto elettrico siano chiaramente indicate all’utilizzatore dell’impianto

le condizioni di funzionamento e le azioni da eseguire per i comandi in regime

ordinario e per le attività di sezionamento per guasto e manutenzione. Le scelte

di cui sopra sono a carico del progettista dell’impianto acquisite le specifiche

e i “desiderata” del Committente. Al caso considerato può applicarsi anche la

nota 3 alla Tabella A righe 4 e 5 angolo cottura-zona cucina, colonna prese,del

Cap. 37:

3 ) il numero tra parentesi indica la parte del totale di punti prese da installare in

corrispondenza del piano da lavoro. Deve essere prevista l’alimentazione della

Page 147: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

147

cappa aspirante, con o senza spina. I punti presa previsti come inaccessibili

e i punti di alimentazione diretti devono essere comandati da un interruttore

onnipolare.

la nota sottolinea che i punti presa devono essere controllati da un interruttore

di comando onnipolare, ma non specifica (anche nelle altre parti della norma)

dove devono essere ubicati gli stessi.

Per comodità si installano sulla parete sopra i piani di lavoro ma nulla osta ad

installare gli stessi nell’eventuale “quadro cucina” o nel “quadro dell’unità im-

mobiliare” purchè adeguatamente segnalati ed informato nel manuale d’uso e

manutenzione dell’impianto elettrico l’utilizzatore dello stesso.

9.19 Quadro condominiale comune per le protezioni dei montantiNon trovo alcun riferimento normativo in merito ai quadri condomi-

niali dalla quale partono i montanti d’appartamento. Mi risulta che la

cosa sia consentita e che il quadro debba necessariamente essere

in materiale isolante. Il problema è che non trovo alcun riferimento normativo.

Conoscete qualcosa?

Ai quadri elettrici deve essere applicata la norma CEI EN 61439-1

e/o -3. Come giustamente afferma la soluzione non è vietata, ma la

soluzione di inserire risulta poco conveniente. Inoltre risulta compli-

cato comprendere quale sia il Committente del quadro al quale consegnare la

relativa dichiarazione di conformità in quanto l’interruttore del montante alla

singola unità immobiliare fa parte dello stesso montante che è di proprietà del

singolo condomino.

In ogni caso i montanti alle unità immobiliari devono essere realizzati con rife-

rimento alle prescrizioni di cui alla agli art. 473.2.2. e art. 520.1 commenti della

Norma CEI 64-8.

Nel caso di specie può esserLe d’aiuto (anche se è ben poca cosa) il commento

all’art. 314 della norma CEI 64-8/3 nel merito della suddivisione degli impianti

Page 148: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

148

ove: “si raccomanda che i quadri non contengano che i componenti elettrici di

un solo impianto”:

314 Suddivisione dell’impianto

314.1 Se un edificio viene alimentato da più sorgenti, per es. da una cabina di

trasformazione, dalla rete di distribuzione pubblica dell’energia in bassa tensio-

ne o da una sorgente autonoma, gli impianti relativi devono essere nettamente

differenziati ed in particolare si raccomanda che i quadri non contengano che i

componenti elettrici di un solo impianto.

Page 149: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

149

localimedici

10.1 Nodo EQP locali ad uso medico: ispezionabile o… a vista?In una clinica che seguo quale responsabile della sicurezza, nel con-

testo di una verifica periodica (ai sensi del DPR 462/01) l’ispettore

dell’ASL ha segnalato alcune non conformità su di un nodo equipo-

tenziale in un locale di gruppo 1 (non erano identificati alcuni conduttori) e ci ha

concesso 30 giorni per sistemare.

Con la direzione abbiamo deciso di rifare completamente il complesso degli

equipotenziali, visto che l’impianto era datato (ed effettivamente alcuni condut-

tori non si sapeva cosa facevano).

All’ulteriore visita dell’ASL mi è stato contestato il fatto che il nodo equipoten-

ziale non era più visibile (abbiamo sostituito le vecchie scatole con il coperto in

plexiglass con scatole nuove interamente in plastica e ovviamente per accede-

re al nodo basta aprire 4 viti).

Ma il nodo deve essere a vista?

Direi proprio di no. Secondo la Norma CEI 64-8 Art. 710.413.1.2.2.4

le connessioni al nodo devono essere “accessibili” e “identificabili”.

In altre parole, il nodo equipotenziale deve essere “ispezionabile”,

quindi va bene così.

10.2 Prova dei differenziali nei locali ad uso medico Sono il responsabile della manutenzione del *** (nota struttura ospe-

daliera N.d.R.). Secondo la sezione 710 della Norma CEI 64-8 gli inter-

ruttori differenziali nei locali ad uso medico devono essere sottoposti

Page 150: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

150

a prova strumentale di intervento alla Idn annualmente. Questa prova è assai

onerosa in termini di tempo e di risorse, quindi mi chiedevo: la prova annuale

riguarda tutti i dispositivi presenti nella struttura ospedaliera (anche sale d’at-

tesa, uffici, servizi ecc)? Se così non fosse potrei concordare con la direzione

sanitaria una periodicità più blanda (siamo in un sistema TN) ed ottimizzare le

risorse per altri interventi.

La periodicità annuale riguarda solo i dispositivi a protezione dei cir-

cuiti dei locali ad uso medico. La periodicità della prova degli altri

dispositivi dipende dalla vostra valutazione del rischio e può certa-

mente avere una periodicità meno stringente.

10.3 Studio medico veterinario e obbligo di progetto Un veterinario mio cliente deve aprire un nuovo studio in città. Ho

visitato i locali che ha scelto, la superficie è di circa 140 m2 ed è di-

sponibile una fornitura da 3 kW, che in base alle necessità descritte

andrebbe benissimo. Chiedo: è obbligatorio il progetto?

Ricordo come al solito che il progetto di un impianto elettrico è sem-

pre obbligatorio (Art. 5 comma 1 del decreto 37/08). Si discute su chi

lo può firmare (responsabile tecnico o professionista). Il progetto di

uno studio medico veterinario deve essere redatto da professionista iscritto ad

albo o ordine professionale in quanto ambiente classificato secondo decreto

37/08 art.5. Il professionista e il committente decideranno se applicare le pre-

scrizioni della sez. 710 della Norma CEI 64-8 in quanto non obbligatoria: “In

quanto praticamente applicabile, la presente norma può essere usata anche

per cliniche e ambulatori veterinari (art. 710.1.1 della Norma CEI 64-8)”.

10.4 V2 alla 64-8: 10 A per le prove di continuità in sala operatoriaSi puo’ avere la conferma che non è piu’ indispensabile la misura nei

locali ad uso medico con strumento da 10 A? si puo’ avere il riferi-

mento preciso di norma o variante che sia? grazie e complimenti per

Page 151: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

151

il sito, sempre aggiornato e secondo parere mio l’iniziativa più notevole nel set-

tore da ormai molto tempo.

Confermo (Il commento all’articolo 710.413.1.2.2.2 Resistenza dei

conduttori lo dice espressamente: Non è necessario utilizzare uno

strumento 24V, 10 A) e ringrazio per i complimenti. Per tutti gli appro-

fondimenti rimando all’articolo “Locali medici” secondo la nuova V2 alla Norma

CEI 64-8.

10.5 Misura della resistenza dei conduttori di protezione PE, EQP, EQS (R< 0,2 ohm)

Alla luce della variante V2 (anno 2015) della norma CEI 64-8 relati-

vamente alla sezione 710 (locali medici) si chiede al fine di misurare

la resistenza dei conduttori indicati in oggetto, quale deve essere la

corrente di prove Ip e la relativa tensione in cc / c.a.

Può effettuare la misura con un normale strumento multifunzione in

grado di erogare almeno 0,2 A con una tensione a vuoto compresa

tra 4 V e 24 V in c.c. o in c.a (guida CEI 64-14) anche nei locali di grup-

po 2.

Dalla pubblicazione della V2 (fascicolo 14291) non è più necessario ricorrere

ad uno strumento 24V - 10 A.

710.413.1.2.2.2 Resistenza dei conduttori

Nei locali medici di gruppo 2, la resistenza dei conduttori e delle connessioni,

fra il nodo equipotenziale e i morsetti previsti per il conduttore di protezione

delle prese a spina e degli apparecchi utilizzatori fissi o per qualsiasi massa

estranea, non deve superare 0,2 ohm. Commento:

710.413.1.2.2.2 Resistenza dei conduttori

Non è necessario utilizzare uno strumento 24V- 10 A.

Page 152: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

152

10.6 Negozio di ottica: locale medico? E’ obbligatoria la denuncia? E le verifiche?

Il negozio di ottica con relativo locale provvisto di apparecchiature

di controllo “non invasivo”, è da considerarsi “ambiente ad uso me-

dico”? Se non vi sono dipendenti a carico del titolare dell’attività, si

è tenuti alla denuncia dell’impianto di terra e quindi alla relativa verifica perio-

dica?

La valutazione del rischio (ovviamente a carico e sotto la responsabi-

lità del datore di lavoro o comunque del titolare dell’attività) alla base

della classificazione dei locali (medici o no) dipende dalla presenza o

meno di apparecchi elettromedicali. Se non sono presenti apparecchi elettro-

medicali l’ambiente può essere considerato ordinario.

Se non ci sono lavoratori dipendenti (o assimilati come soci lavoratori, coadiu-

vanti, stagisti ecc.) non è richiesta la denuncia dell’impianto e non sono richie-

ste le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01.

10.7 Impianti classificati secondo 64-4: sono considerati ancora “a regola d’arte”?

Gli impianti classificati e realizzati secondo norma CEI 64-4 e tuttora

utilizzati e mantenuti secondo le norme di buona tecnica possono an-

cora essere considerati ”a regola d’arte”. Come ci si deve comporta-

re in caso di verifica (es. DPR 462/01)?

Le Norme CEI si applicano per la progettazione e realizzazione degli

impianti di nuova realizzazione alla data di entrata in vigore delle stes-

se, gli impianti realizzati con norme precedenti devono essere verifica-

ti secondo le norme dell’epoca di realizzazione.

Nel caso specifico della nuova sezione 710 della Norma CEI 64-8, relativa agli

ambienti medici, ai fini della protezione contro i contatti indiretti, oggetto della

verifica ai sensi del DPR 462/01, introduce, rispetto alla vecchia Norma CEI 64-4:

- una diversa classificazione dei locali (Gruppi 0-1-2 ) che a differenza del pas-

Page 153: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

153

sato richiedono che al nodo siano collegate sia le masse che le masse estranee;

- la necessita di interruttori differenziali di tipo A dove sia previsto l’uso di ap-

parecchi elettromedicali che possono generare correnti verso terra di tipo pul-

sante/unidirezionale.

Tali modifiche sono richieste solo in caso di interventi di adeguamento/modi-

fica e comunque a seguito di un aggiornamento della valutazione del rischio

elettrico.

10.8 Coordinamento delle protezioni: locali mediciL’ispettore dell’ASL contesta il seguente impianto a servizio di uno

studio medico: impianto in unità abitativa in contesto di condomi-

nio, interruttore differenziale da 500 mA a protezione del montante

(tra l’altro senza masse cavo FG7), partenze nel quadro di piano tutte protette

da interruttori differenziali da 30 mA (tipo A). Resistenza di terra misurata 65

Ω (confermata con multifunzione con metodo della caduta di tensione). La

contestazione è per il mancato coordinamento per le protezioni secondo la

regola (RE x IDN < 25 V locali medici).

La Vostra opinione?

Stando così le cose l’impianto descritto “va bene”. I differenziali da

30 mA risultano ampiamente coordinati con il valore della resistenza

di terra misurato. Poco importa ai fini del coordinamento la taratura

del differenziale generale a protezione del montante (ambiente ordinario ai fini

del coordinamento). Anche perché se come dice Lei non ci sono masse l’inter-

ruttore differenziale non serve e quindi potrebbe tranquillamente non esserci.

10.9 Locali medici: caratteristiche del nodo equipotenzialeHo rilevato che nella quasi totalità dei locali di gruppo 1 e 2 in un

ospedale il nodo equipotenziale (sub-nodo) dei gas medicali è rea-

lizzato con un morsetto a cappellotto, oppure i conduttori sono di-

rettamente crimpati insieme al conduttore equipotenziale che arriva dal nodo

equipotenziale principale del locale. Di solito, almeno secondo la mia espe-

Page 154: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

154

rienza, i nodi vengono realizzati con barre in rame o con appositi componenti.

La realizzazione che ho descritto è a norma? Qualora non lo fosse, è possibile

soprassedere dato che si tratta solo dei gas (3 o 4 conduttori per volta)?

La soluzione da Lei descritta non è conforme a quanto richiesto dalla

Norma CEI 64-8 sez. 710:

710.413.1.2.2.4 Posizionamento del nodo equipotenziale

Il nodo equipotenziale deve essere posto entro o vicino al locale medico e deve

essere collegato al conduttore principale di protezione, con un conduttore di

sezione almeno equivalente a quella del conduttore di sezione più elevata col-

legato al nodo stesso. Le connessioni devono essere disposte in modo che esse

siano chiaramente identificabili ed accessibili e in grado di essere scollegate

individualmente.

La connessione che ha rilevato non consente di scollegare individualmente

le connessioni, per cui va sostituita con una apposita morsettiera. Nessuno

“sconto” anche se si tratta di un subnodo con poche connessioni.

10.10 Classificazione camere di degenza: locali di gruppo 1?La definizione di “locale ad uso medico” presente nel campo di ap-

plicazione dell’art. 710.1.1 della Norma CEI 64-8 può ricomprende-

re anche i locali con possibile presenza di elettromedicali (tra cui le

camere di degenza), destinati agli ospiti, di una casa di riposo?

Il paragrafo 710.1.1 “campo di applicazione” della sezione 710 “locali

medici” della Norma CEI 64-8 è stato modificato dalla variante V2

pubblicata nel corso del 2015, ed è questo:

710.1.1 Campo di applicazione

Le prescrizioni particolari della presente Sezione si applicano agli impianti

elettrici nei locali medici, in modo da garantire la sicurezza dei pazienti e del

Page 155: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

155

personale medico.

Queste prescrizioni si riferiscono principalmente ad ospedali, a cliniche priva-

te, a studi medici e dentistici, a locali ad uso estetico ed a locali dedicati ad uso

medico nei luoghi di lavoro.

Le prescrizioni di questa Sezione si applicano anche agli impianti elettrici in

ambienti destinati a ricerche in campo medico.

NOTA 1 Potrebbe essere necessario modificare l’impianto elettrico esistente,

in accordo con la presente norma, quando avvenga un cambiamento di utilizzo

del locale. In particolare deve essere prestata attenzione quando siano previsti

procedimenti intracardiaci.

NOTA 2 In quanto applicabile, la presente Sezione può essere usata anche per

cliniche e ambulatori veterinari. Le prescrizioni di questa Sezione non si appli-

cano agli apparecchi elettromedicali (ME).

NOTA 3 Per gli apparecchi e i sistemi elettromedicali, vedere la serie di Norme

CEI EN 60601.

NOTA 4 I requisiti di questa Sezione riguardano, per esempio, le installazioni

elettriche in locali ad uso medico di:

- ospedali e cliniche (incluso quelle temporanee e di emergenza);

- locali dedicati all’interno di case di cura e case per persone anziane, dove i

pazienti sono sottoposti a cure mediche;

- centri medici, ambulatoriali, pronto soccorso;

- altre tipologie di ambulatori (nelle industrie, impianti sportivi o altri).

NOTA 5 L’applicazione dei requisiti di questa Sezione non esclude l’obbligo di

rispettare altri regolamenti e leggi nazionali.

La classificazione dei locali all’interno della struttura (ambienti ordinari, grup-

po 0,1 o 2) deve essere eseguita tenendo conto delle attività che si svolgono al

suo interno e delle esigenze dell’ospite/paziente: il campo di applicazione della

Sezione 710 può certamente comprendere le camere di degenza (l’allegato B

della sezione “Esempi di classificazione dei locali ad uso medico” suggerisce di

classificare come gruppo 1 le camere o gruppi di camere adibite ad uso medico

Page 156: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

156

nelle quali i pazienti sono alloggiati per la durata del loro soggiorno in un ospe-

dale o in un altro ambiente ad uso medico), ma non è possibile generalizzare:

occorre un’attenta e puntuale valutazione del rischio.

10.11 Manutenzione elettrica nei locali mediciLa mia azienda intende partecipare ad una gara per le verifiche di

manutenzione di *** (struttura ospedaliera N.d.R.), ma il capitolato

non è particolarmente chiaro riguardo alle attività da svolgere. Ho

rilevato i seguenti punti “anomali”:

1. Nel documento vengono richieste tutte le attività previste dalla pertinente nor-

mativa tecnica: in pratica si deve fare riferimento alla sezione 710 della 64-8?

2. Durante il sopralluogo ci è venuto un dubbio: la prova strumentale dei diffe-

renziali con cadenza annuale è richiesta solo per i locali dove si svolge l’attività

medico/chirurgica o per tutta la struttura?

E’ indispensabile per voi chiarire con il committente i limiti della gara

d’appalto e formalizzare prima dell’offerta quali attività sono richieste

nell’interesse di tutti.

1. La sezione 710 (in particolare l’art. 710.62 “Verifiche periodiche”), recente-

mente aggiornata dalla Variante V2 alla 64-8 dell’agosto 2015, individua le atti-

vità da svolgere per i locali medici in aggiunta a quelle prescritte dal Capitolo 62

della 64-8:

Devono essere effettuate le seguenti verifiche periodiche nei seguenti intervalli

di tempo:

a) prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento: un anno;

b) controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione re-

golabili: un anno;

c) verifica del collegamento equipotenziale supplementare (locali gruppo 1 e

2): due anni;

d) prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a

combustione:

Page 157: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

157

– prova a vuoto: un mese;

– prova a carico per almeno 30 min: quattro mesi;

e) prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secon-

do le istruzioni del costruttore: sei mesi;

f) prova dell’intervento, con Idn, degli interruttori differenziali: un anno.

La periodicità delle verifiche degli impianti nei locali medici è fissata dal para-

grafo 710.62, mentre la periodicità delle verifiche negli ambienti non classificati

deriva dalla valutazione del rischio del datore di lavoro (responsabile sanitario)

e vi deve essere comunicata per definire al meglio la vostra offerta.

2. La prova strumentale dell’intervento degli interruttori differenziali riguarda

solo i dispositivi installati a protezione di circuiti che alimentano gli impianti nei

locali di gruppo 1 e 2. Gli altri possono essere provati con la periodicità definita

in base alla valutazione del rischio (che spetta l datore di lavoro / responsabile

sanitario).

10.12 Misure degli equipotenziali nei locali di gruppo 2Vorrei sapere se è corretto effettuare le misure del conduttore equi-

potenziale supplementare e del pe nei locali gruppo 2 con l’impianto

nelle ordinarie condizioni, oppure se si deve disconnettere ogni sin-

golo conduttore e fare la misura singolarmente. Inoltre vorrei un parere circa la

opportunità di utilizzo dei 10 A, che a quanto risulta non è piu obbligatoria, ma

a mio modesto parere necessaria per ripetibilità della misura.

Può tranquillamente eseguire la misura con l’impianto nelle ordinarie

condizioni di utilizzo, ovvero senza disconnettere ogni singolo condut-

tore. Per quanto riguarda i 10 A la norma dice che “non è necessario“,

ma come ha giustamente osservato, la misura eseguita con elevata corrente for-

nisce un valore più preciso, ripetibile e affidabile: a Lei la scelta!

Page 158: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

158

10.13 Valutazione del rischio e locali medici assimilatiUna attività di “centro estetico” che offre solo sauna e idromassaggi,

è sempre classificabile come luogo ad uso medico? Preciso che non

hanno strumenti elettromedicali e non offrono altri servizi.

E’ da evidenziare che nello stesso stabile, ma in ambienti completamente se-

parati e condotta da una diversa ditta, è presente un altro centro estetico che

invece offre servizi con macchine e strumenti con parti applicate e classificato

come luogo ad uso medico.

Inoltre: le strumentazioni utilizzate, se non classificate come “elettromedicali”,

possono far ritenere che l’attività sia “un luogo ad uso medico”, ovvero, solo

l’uso di apparecchiature elettromedicali classificate inducono la classificazio-

ne del luogo?

Un locale con sauna e idromassaggio non deve essere automatica-

mente classificato come locale medico. Può fare riferimento, in estre-

ma sintesi, al diagramma di flusso seguente (facendo riferimento, in

sede di valutazione del rischio, ai manuali di uso e di manutenzione dei costrut-

tori dei dispositivi):

10.14 Collegamenti equipotenziali e zona pazienteIn un ambiente veterinario è presente un tavolo di radiologica (RAD)

portatile a spina da 16A. Il tavolo, di struttura metallica, non è colle-

gata al nodo di terra e l’unita radiologica portatile è fissata, con suo

supporto dedicato, su un palo di sostegno saldato alla struttura stessa del ta-

volo.

Page 159: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

159

Necessita il tavolo di collegamento equipotenziale? Essendo una unità portatile

e non una unità fissa, quale area di rispetto devo considerare visto che potreb-

be essere spostata?

Il collegamento equipotenziale della struttura metallica del tavolo al

nodo equipotenziale è richiesto, come sempre, se la parte metallica è

una massa o una massa estranea (dubito). La zona paziente si estende

dal paziente (appunto) e non dall’apparecchiatura

Page 160: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

160

fulmini

11.1 Valutazione rischio fulmini: chi firma? Calcolo del rischio scariche atmosferiche e relativa documentazione

da fornire al cliente: che qualifica deve avere il tecnico preposto a

fare tale calcolo? In particolare essendo io responsabile tecnico per

la mia micro azienda, e perito ho la qualifica necessaria per redarre tale docu-

mentazione?

La valutazione del rischio contro i fulmini come tutte le valutazioni

del rischio previste dal DLgs 81/08, è un obbligo non delegabile del

datore di lavoro, il quale può incaricare per la stesura professionalità

specifiche esperte in materia. Non serve quindi nessun attestato o titolo parti-

colare.

11.2 Valutazione rischio fulmini: esistono limiti dimensionali? Negli ambienti di lavoro, per la valutazione del rischio contro le sca-

riche atmosferiche c’è un limite di altezza dell’edificio al di sotto del

quale il calcolo non è obbligatorio?

Non esistono limiti dimensionali. Il riferimento legislativo è il Decreto

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sulla sicu-

rezza nei luoghi di lavoro):

Art. 84 – Protezioni dai fulmini

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le

Page 161: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

161

attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme

tecniche.

11.3 Fulmini: valutazione del rischio R4 Secondo il DLgs 81/08 mi pare di capire che nella valutazione del ri-

schio contro le scariche atmosferiche posso trascurare il rischio R4,

in quanto tratta di perdite economiche e non di danno alle persone.

Devo comunque informare il committente che nella valutazione ometto tale ri-

schio?

Come sostiene giustamente, il decreto legislativo 81/08 (art. 84) im-

pone la valutazione del rischio “perdita di vite umane” (R1). La valu-

tazione “perdite economiche” (R4) non è obbligatoria. Il committente

deve certamente essere informato in merito, è il committente infatti che deve

decidere se effettuare la valutazione “completa” (con R4), o accettare il rischio

di perdite economiche, magari assicurandosi. Le consiglio di farsi sempre met-

tere prima per iscritto la scelta dal committente. A seguito della quale farà la

valutazione secondo CEI 62305.

11.4 LPS esistente ma non necessario: servono gli SPD? Ho letto il seguente quesito tecnico su internet. A me non convince

assolutamente. Mi potete dare la vostra versione? Allego domanda e

risposta:

DOMANDA: Un impianto di protezione contro i fulmini esistente, ma non neces-

sario in base alla valutazione dei rischi, deve essere obbligatoriamente munito

di SPD?

RISPOSTA: La recente modifica all’articolo 5.1.5 della norma CEI 0-21 “Rego-

la tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti

BT” prevede che l’applicazione della Norma CEI EN 62305 può comportare

l’installazione di SPD sull’impianto dell’Utente e/o sulla rete BT del Distribu-

tore. Indicazioni specifiche si trovano nella Guida CEI 81-27:2013-11: “Guida

Page 162: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

162

d’applicazione all’utilizzo di limitatori di sovratensioni all’arrivo della linea di

alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”.

La guida in questione, in particolare, specifica che negli impianti privati, la pro-

tezione contro il danno economico non è obbligatoria, ma dipende dall’accordo

fra committente e progettista/installatore.

Anche se, obiettivamente, l’installazione degli SPD rappresenta sempre un in-

vestimento in termini di sicurezza.

In ogni caso la Guida Cei specifica che l’installazione degli SPD non è necessa-

ria, per un dato ambiente e per un dato valore di NT (densità dei fulmini a terra,

espressa in fulmini al km2 per anno), se risulta: L1 + L2/2 < L aerea.

Un impianto di protezione contro i fulmini dove non è necessario, ov-

vero dove dalla valutazione del rischio la struttura risulta essere au-

toprotetta, è come se non esistesse. A maggior ragione gli SPD non

servono.

La risposta data fa confusione tra protezione contro i fulmini e protezione con-

tro le sovratensione provenienti dalla rete.

11.5 Fulmini: valutazione del rischio in un impianto estesoMi è stato chiesto di valutare il rischio dovuto ai fulmini in un impianto

esteso (stabilimento di distribuzione con maglia di terra di circa 2 km

di diagonale per intenderci). Sul vostro portale leggo che il valore NG

non è più ricavabile dalla vecchia norma (81-3 N.d.R.). Vorrei porre i seguenti

quesiti:

1. Ho acquistato diversi valori di Ng dal Prodis. Non sono tutti uguali. Quale

devo usare?

2. L’impianto è stato realizzato negli anni ’70. Devo comunque fare riferimento

al nuovo sistema CEI prodis oppure potevo riferirmi ancora alla 81-3?

Le consiglio la lettura dell’articolo “Rischio fulmini: “abrogata” la Gui-

da CEI 81-3“, pubblicato su NT24.it, che descrive il quadro normativo.

Detto questo:

Page 163: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

163

1. Direi di utilizzare il valore peggiore, a favore della sicurezza.

2. La valutazione del rischio deve essere fatta con i criteri attuali (CEI EN

62305:2013 NG fornito da ProDis™).

11.6 Ritirata la 81-3: è obbligatorio l’aggiornamento della valutazione rischio fulmini?

Dal vostro articolo “ritirata la guida cei 81-3” apprendo che la “Valori

medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro qua-

drato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico” non è più applicabile,

occorre usare il sistema ProDis. Il Decreto Legislativo 81/08, nella fattispecie

l’articolo 29 “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma

3 prescrive “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata

..omissis.. in relazione al grado di evoluzione della tecnica“.

Non sembra ci possano quindi essere dubbi: occorre aggiornare la valutazione

per non incappare nelle sanzioni (fino a 4.000 euro!), previste dal DLgs 81/08 e

smi. Vorrei avere una vostra opinione in merito, e chiedere se avete evidenza di

sanzioni già comminate ai datori di lavoro.

E’ così in effetti, ma non in tutti i casi. La valutazione va aggiornata

solo se NG > NT, ovvero se il “nuovo” valore NG è maggiore del valore

indicato per il comune di appartenenza Nt della 81-3. Per saperlo ba-

sta acquistare il valore aggiornato su CEI ProDis™ (15 euro).

11.7 Aggiornare la valutazione del rischio alla CEI EN 62305Volevo avere dei chiarimenti in merito alla necessità dell’aggiorna-

mento della valutazione del rischio fulmini effettuata prima dell’en-

trata in vigore della norma UNI EN 62305:2012. In attesa di un vostro

risconto porgo cordiali saluti.

Secondo l’articolo 29 del D.Lgs. 81 /08, comma 3 “La valutazione deve

essere rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in

occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazio-

Page 164: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

164

ne del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della prote-

zione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza

sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure

di prevenzione debbono essere aggiornate”.

Occorre senza dubbio aggiornare la valutazione del rischio alla CEI EN 62305.

Page 165: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

165

unità abitativae condominio

12.1 Unità abitativa senza interruttore differenziale e condominioD: Vorrei conoscere, se possibile, per quale motivo è richiesto anche

per impianti vecchi il salvavita nelle unità abitative di un condominio

e quali sono i rischi per gli altri condòmini se uno degli impianti non è

“a norma”, ovvero non dispone di salvavita.

R: Innanzitutto l’obbligo legislativo deriva dalla Legge 46/90 ed è ri-

chiamato pari pari dal decreto 37/08:

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37

Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti Comma 3. Gli impianti elet-

trici nelle unita’ immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990

si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovra-

correnti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di

protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale

avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Il rischio nel caso del quesito è (facendo riferimento alla figura seguente): in

caso di guasto verso terra nell’impianto dell’unita abitativa “A” privo di disposi-

tivo differenziale, l’interruttore magnetotermico non interviene se la corrente di

guasto [230/(RC + RN)], non è abbastanza elevata per l’intervento del magnetico.

In questo caso il circuito non viene interrotto e sull’impianto di terra condomi-

niale si stabilisce la tensione UE = 230 RC / (RC + RN). Di conseguenza anche tutte

le masse collegate all’impianto di terra assumono la tensione UE.

Page 166: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

166

Tale tensione è certamente superiore ai limiti imposti dalla Norma CEI 64-8 e

ricavati dalle curve di sicurezza (50 V). Ipotizzando a titolo di esempio la resi-

stenza del dispersore condominiale RC = 50Ω e la messa a terra del neutro del

Distributore RN =1Ω, UE è pari a 225 V. Le protezioni differenziali degli altri con-

dòmini, ad esempio quella dell’appartamento “B”, non possono intervenire,

nemmeno in caso di contatto con la massa accidentalmente in tensione.

La persona in questo caso è sottoposta alla tensione UE verso terra, mettendo

in serio pericolo la sua incolumità.

12.2 Dichiarazione di conformità condominio Ho realizzato gli impianti elettrici di una palazzina (commissionata

da impresa edile) con otto unità abitative. Ho realizzato anche le par-

ti comuni (illuminazione di vano scale, autorimessa ecc.). Devo rila-

sciare una unica dichiarazione di conformità oppure devo fare una dichiarazio-

ne per ogni appartamento? In quest’ultimo caso il committente è l’impresa o

chi ha acquistato l’appartamento?

Va rilasciata una dichiarazione di conformità per ogni unità immobi-

liare, più quella relativa alle parti comuni. Il committente da indicare

sulla dichiarazione è l’impresa dalla quale lei ha ricevuto l’incarico.

Condominio

Page 167: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

167

12.3 Dichiarazione di rispondenza appartamento Mi è stato chiesto dall’impresa di “adeguare l’impianto elettrico”. Lo

stabile in questione è un appartamento che è stato ristrutturato di

recente ed è stato rifatto in parte anche l’impianto elettrico, ora.. io

ho chiesto che mi venisse fornita la dichiarazione di conformità dell’impianto,

ma non si trova nulla come non si sa l’anno preciso in cui è stato risistemato

l’appartamento (mancano tutte le documentazioni perfino quelle dell’impresa

che si è occupata della ristrutturazione. Il bello è che stiamo parlando di un ap-

partamento affidato ad enti statali) comunque, dopo un primo sopralluogo ho

constatato che:

- esiste un interruttore a valle dei contatori con differenziale da 0,3 A;

- la linea di alimentazione è di 6 mm2;

- esiste un collettore di terra del condominio con cordina giallo verde da 6 mm2

fino all’interno dell’appartamento;

- in appartamento esiste un centralino d’appartamento così composto:

*interruttore differenziale puro 0,03 A;

*interruttore magnetotermico 10 A - 4,5 kA linea luce;

*interruttore magnetotermico 16 A - 4,5 kA linea prese;

- le linee dorsali dell’appartamento sono: luce 2,5 mm2 e prese 4mm2;

- i punti presa sono alimentati con cordina 2,5 mm2;

- i punti luce sono alimentati con cordina 1,5 mm2.

Esiste qualche frutto danneggiato da sostituire, ci sono delle alimentazioni pun-

ti luce e prese dove i conduttori non sono stati sostituiti e il “neutro” non e’

contrassegnato.

Penso che una volta sistemati questi due punti dovrei essere a posto, ma cosa

scrivo nella dichiarazione di conformità che mi è stata chiesta di rilasciare?

Cosa devo scrivere? Posso assumermi la responsabilità? Solo dei lavori svolti?

Senza entrar nel merito degli interventi da effettuare, le risposte ai

suoi quesiti sono contenute nel decreto 22 gennaio 2008, n. 37. Esi-

ste infatti la possibilità, nei casi in cui la dichiarazione di conformità

non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile, di redigere in sostituzione una

Page 168: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

168

“dichiarazione di rispondenza”.

Può redigere una dichiarazione di rispondenza secondo quanto previsto dall’ar-

ticolo 7 comma 6 del decreto 37/08 se:

- ricopre la il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata da almeno 5

anni;

- la potenza impegnata dell’unità abitativa è inferiore a 6 kW e la superficie è

inferiore ai 200 m2;

- l’impianto in oggetto è stato realizzato (presumibilmente) post 46/90 e pre

37/08.

Alla dichiarazione di rispondenza, che rilascerà dopo aver effettuato e verba-

lizzato le dovute prove e misure (prova degli interruttori differenziali, misura

della resistenza di terra, prove di continuità di PE ed EQP ecc..), allegherà una

dichiarazione di conformità (intesa come “manutenzione straordinaria”), relati-

va alle modifiche che ha dovuto effettuare.

12.4 Dichiarazione di conformità impianto giardino condominiale A seguito di alcuni spiacevoli accadimenti il condominio ha deciso

di installare gli impianti di illuminazione e di videosorveglianza nel

giardino condominiale. I due lavori sono stati affidati a due distinti

artigiani.

A differenza di quello che ha realizzato l’impianto di videosorveglianza, che ha

consegnato tutta la documentazione, l’impiantista che ha realizzato l’impianto

di illuminazione (lampioncini ai vialetti e plafoniere lungo i muri perimetrali) non

ha rilasciato niente, nemmeno la dichiarazione di conformità.

Alla mia richiesta di spiegazioni ha detto che siccome la fornitura è nuova ed

esterna dall’edificio e tutto l’impianto è all’esterno, non deve fare la dichiara-

zione perchè l’impianto non si trova all’interno di un edificio.

L’installatore sbaglia. Il decreto 37/08 si applica “agli impianti posti

al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso,

collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze“, per cui è

obbligato a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo l’art. 7 del Decre-

Page 169: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

169

to stesso.

Inoltre dovrete consegnare copia della dichiarazione al Distributore (Articolo 8

comma 3 “il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova forni-

tura consegna al distributore copia della dichiarazione di conformita’ dell’im-

pianto“). Fatevi quindi consegnare quanto dovuto.

12.5 Montante di terra: come realizzarlo? Ho scaricato la guida agli edifici civili della *** (costruttore di compo-

nenti). E’ indicato che non è possibile realizzare il montante di terra

a tratti e che le derivazioni che devono essere fatte per andare nelle

unità abitative devono essere realizzate con i morsetti a ragno. Io nei palazzi ho

sempre utilizzato morsetti a cappuccio su ogni piano per distribuire il condutto-

re di terra, partendo dal collettore in cantina e poi ripartire al piano successivo,

e non è mai successo nulla! Anche perchè la lunghezza della matassa non è

sempre sufficiente.

La modalità installativa che Lei utilizza non è corretta.

L’apertura del singolo morsetto al piano (anche per una modifica) in-

terrompe la continuità del montante e priva della messa a terra tutte

le unità abitative ai piani successivi. Meglio realizzare il montante con condut-

tore continuo con derivazioni al piano tramite morsetto “a ragno”. Se la lun-

ghezza del conduttore non dovesse essere sufficiente può realizzare dei “col-

lettori di piano“, con appositi capicorda e bullonerie per risolvere il problema

e minimizzare il rischio di disconnessione accidentale, e da lì partire con la di-

stribuzione al piano dei conduttori di protezione (che Lei chiama erroneamente

“conduttore di terra” che è in realtà il “conduttore di protezione” che collega il

collettore (o nodo) principale di terra al dispersore od i dispersori tra loro – Nor-

ma CEI 64-8 art. 24.7).

In questo modo è anche possibile andare ad intervenire successivamente in

sicurezza (ad esempio per aggiungere un conduttore di protezione al nodo di

piano) senza privare una serie di unità abitative dell’impianto di terra.

Page 170: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

170

12.6 Impianti elettrici nei locali da bagno Nel vostro articolo sulle distanze di rispetto nei bagni, non sono in-

dicate le distanze dal lavandino e dal bidet per le prese. Qual è la

distanza corretta?

Non sono indicate perchè non esiste riferimento normativo. Le di-

stanze previste dalla Noma CEI 64-8 fanno riferimento alla vasca e

alla doccia. Deve installare le prese vicino al lavandino e al bidet ad

una distanza ragionevole per evitare spruzzi d’acqua.

12.7 DPR 462/01: obbligatorio nei condomìni senza dipendenti? Vorrei avere conferma circa la non obbligatorietà, da parte degli am-

ministratori/proprietari dei condomini senza dipendenti, alla verifica

periodica dei dispositivi di messa a terra. Questo perchè circolano

due pareri rilasciati dal Ministero delle Attività Produttive (Ispettorato Tecnico)

che sembrano suggerire il contrario. Come dobbiamo interpretare la risposta

del Ministero?

La circolare del Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero del-

lo Sviluppo Economico, risale al 25 febbraio 2005 ed è una interpre-

tazione molto allargata all’applicazione delle Leggi in vigore a quel

tempo (DPR 547/55 e D.Lgs. 626/94).

Uso la parola allargata per intendere che il funzionario che ha sottoscritto la cir-

colare, che rappresenta solo un parere e non fa giurisprudenza, ha voluto favo-

rire la diffusione delle verifiche del DPR 462/01 anche la dove non c’è l’obbligo

giuridico giustificandolo col fatto che potrebbe in futuro esserci (non è un luogo

di lavoro ma lo può diventare). Se applichiamo questo principio allora vale per

tutti gli ambienti, compresa casa nostra. In applicazione all’attuale D.Lgs. 81/08

“Testo unico sulla sicurezza” bisogna applicare la seguente logica:

Il DPR 462/01 si applica agli impianti (di terra, di protezione contro i fulmini e

in luoghi con pericolo di esplosione) degli ambienti di lavoro definiti dal D.Lgs.

81/08.(art. 86).

Page 171: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

171

Articolo 86 - Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica

22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro

provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini sia-

no periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di

buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione

e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’impianto oggetto della verifica deve essere quello dell’ambiente di lavoro,

dove il lavoratore svolge la propria attività. Pertanto ci vuole un lavoratore, un

datore di lavoro e un luogo che rispondano alle definizioni dell’art. 2 del D.L-

gs.81/08.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo

si intende per:

a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,

svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavo-

ro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere

un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e

familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperati-

va o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e

dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti

del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di

orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a

specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare mo-

menti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali me-

diante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istru-

zione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei

quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,

fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limita-

tamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni

Page 172: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

172

o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre

1997, n. 468(N), e successive modificazioni;

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel

cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’orga-

nizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali

e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Le-

gislativo 30 marzo 2001, n. 165 per datore di lavoro si intende il dirigente al

quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica

dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente

autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole ammini-

strazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei

quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri

sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubbli-

co o privato;

Il condominio che non ha dipendenti non rientra nell’applicazione del D.Lgs.

81/08 e, quindi, nell’obbligo di eseguire le verifiche di cui al DPR 462701.

Resta comunque a discrezione dell’amministratore fare eseguire tali verifiche

in maniera volontaria come per altri diversi contesti.

Seguendo il principio per il quale l’amministratore deve prendere tutti i provve-

dimenti necessari per garantire la sicurezza degli impianti, bisogna piuttosto

richiamarsi all’obbligo di eseguire regolare manutenzione, che vale per tutti gli

impianti, comprese le verifiche periodiche che possono essere svolte da una

impresa installatrice ai sensi dell’art. 8 del decreto 37/08.

Page 173: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

173

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le

caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenen-

do conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa

installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

Resta ferma la responsabilita’ delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti

dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

12.8 Impianti a livelli in un bed and breakfast? Chiamata di un possibile cliente. Vorrebbe convertire parte della sua

villa (un piano) a bed and breakfast. Con l’occasione rifarebbe tutto,

quindi opere edili e rifacimento di tutto l’impianto elettrico (passag-

gio da 3 a 6 kW). Alle stanze e alle relative pertinenze (cucinino e bagni) si ap-

plica il capitolo 37 della Norma CEI 64-8? Credo di no, ma vorrei essere sicuro.

Ha ragione: non si applica. Il capitolo 37 si applica solamente alle

unità immobiliari ad uso residenziale. Un B&B non lo è.

12.9 Montante condominiale per adeguamenti agli impiantiSpettabile redazione, ricordo di aver letto che l’amministrazione con-

dominiale ha l’obbligo di dare la possibilità ad un singolo condomi-

no di poter percorrere le parti comuni condominiali per adeguare i

propri conduttori montanti e la messa a terra qualora non lo fossero. Chiedo

conferma di quanto detto sopra e degli eventuali riferimenti legislativi di riferi-

mento. Cordialmente.

Direi di fare riferimento al codice civile, in particolare all’art. 1102

che regola l’utilizzo della cosa comune: “Ciascun partecipante può

servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e

non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro di-

ritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per

Page 174: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

174

il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto

sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a

mutare il titolo del suo possesso“.

Nel caso del Suo quesito è evidente che ogni singolo condomino può utilizzare

la “cosa comune” (= gli spazi installativi) purchè non ne impedisca analogo uso

agli altri condomini. Per approfondire può fare inoltre riferimento alle seguenti

sentenze di cassazione:

Cassazione Civile, 21 gennaio 1982

Cassazione Civile, sez. II, 13 marzo 1982, n. 1624

Cassazione Civile, 5 dicembre 1990, n. 11695

Cassazione Civile, sez. II, 20 febbraio 1997, n. 1554

12.10 Protezione del montante “impervio”Spettabile redazione, dovrò realizzare un montante per un alloggio

posto al quinto piano di un condominio e nonostante la canalizza-

zione non presenterà masse metalliche vorrei assicurare comunque

una protezione differenziale perché il percorso sarà molto “impervio” con tratti

all’esterno.

Secondo voi è meglio installare un differenziale magnetotermico selettivo assi-

curando in questo modo la selettività differenziale verticale ma rinunciando a una

protezione cosiddetta “salvavita” visto che tutti i selettivi hanno corrente minima

IDN = 0,3 A o installare un differenziale magnetotermico restart e quindi benefi-

ciare di una protezione IDN = 0,03 A ma esporre il condomino a possibili scatti in-

tempestivi seppur mitigati dall’intervento del dispositivo di riarmo automatico?

In entrambi i casi i magnetotermico dovrebbe essere di classe “D” ?

Utile sarebbe conoscere le caratteristiche dei conduttori scelti per

la posa. Ipotizzando nel caso da Lei prospettato l’utilizzo, in un siste-

ma elettrico TT con tensione nominale U0/UN 230/400 V, di conduttori

unipolari isolati in PVC U0/UN 450/750 V posati in canalizzazione non metallica

(di materiale isolante con grado IP4X o superiore e/o parzialmente ad incasso

Page 175: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

175

nella muratura) la protezione differenziale contro i contatti indiretti mediante

l’interruzione dell’alimentazione non è normativamente prescritta. La tipologia

del percorso, impervio (?) e all’esterno, in presenza di canalizzazione in mate-

riale isolante avente le caratteristiche sopra descritte non influenza i criteri di

protezione contro i contatti indiretti mediante l’interruzione dell’alimentazione

(Art. 413.1 e 413.1.4 CEI 64-8/4).

Nelle condizioni di posa da Lei descritte si configura una protezione dai con-

tatti indiretti secondo l’art. 413.2 della Norma CEI 64-8/4 “Protezione mediante

componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente” ed è più che

sufficiente l’installazione all’inizio della linea di un magnetotermico adeguata-

mente coordinato per la protezione dalle sovracorrenti.

Qualora nel percorso i conduttori del “montante” percorrano tratte con con-

duttori appartenenti ad altri impianti elettrici alimentati da forniture diverse è

vivamente consigliabile la posa di un dispositivo differenziale con IDN = 0,3 A del

tipo selettivo. Tale prescrizione è anche da applicarsi qualora la conduttura in

oggetto attraversi eventuali “ambienti a maggior rischio in caso d’incendio”.

Naturalmente nel quadro dell’alloggio dovranno essere presenti le protezioni

differenziali con IDN = 0,03 A. Nulla impedisce su detti dispositivi, al fine di ga-

rantire la massima continuità di servizio, l’installazione dei dispositivi di riarmo

automatico. Per la scelta della protezione contro i contatti indiretti è altresì da

valutare quale tipo di differenziale utilizzare (A o AC) in rapporto al tipo di utiliz-

zatori collegati e alla forma d’onda delle possibili correnti di guasto verso terra.

Per la scelta del tipo di curva del magnetotermico devono essere valutate le

caratteristiche dei carichi. Reputiamo che per l’utenze di un alloggio sia più che

adeguata una curva “C”.

12.11 Impianti a livelli: campanello e citofono anche se non servono?Spettabile redazione, la tabella “A” della Norma CEI 64-8/3 pagina 33

(prestazioni impianto) prevede al livello 1 nella casella “Ausiliari e im-

pianti per il risparmio energetico” “campanello, citofono o videocito-

fono” sembrerebbe quindi che sia obbligatorio sia il campanello che il citofono.

Mi chiedevo se in una singola abitazione con ingresso sulla pubblica via abbia

Page 176: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

176

senso installare sia il campanello che il citofono?

In una singola abitazione con ingresso sulla pubblica via evidente-

mente non ha senso installare sia il campanello che il citofono.

La scelta di installare uno solo tra citofono o campanello non pregiu-

dica il raggiungimento del livello 1.

12.12 Ristrutturazione del bagno: serve la dichiarazione di conformità?

E’ obbligatorio il rilascio della certificazione di conformità dell’im-

pianto elettrico, relativo alla sola stanza da bagno, a seguito ristrut-

turazione?

Se la ristrutturazione non comporta modifiche all’impianto (ovvero

non vengono modificate le caratteristiche dei componenti presen-

ti come cavi, interruttori di manovra ecc.), ma solo sostituzione dei

componenti con altri aventi pari caratteristiche si ricade nella manutenzione

ordinaria secondo la definizione del decreto 22 gennaio 2008, n. 37:

Articolo 2 comma 1

d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado nor-

male d’uso, nonche’ a far fronte ad eventi accidentali che comportano la ne-

cessita’ di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’im-

pianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni

previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione

del costruttore;

In questi casi non è necessario rilasciare dichiarazione di conformità. Per lo

spostamento o l’aggiunta di componenti è richiesta la dichiarazione di confor-

mità come manutenzione straordinaria o ampliamento (e il progetto, eventual-

mente firmato da professionista iscritto ad ordine o albo, se l’ambiente lo ri-

chiede art.5 comma 2 del decreto 37/08).

Page 177: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

177

12.13 Unità abitativa: quale manutenzione e quale documentazione?Vorrei sapere se intervenendo su un impianto elettrico civile per ma-

nutenzione, dovendone garantire efficienza in termini di sicurezza, è

sufficiente accertarsi del corretto dimensionamento delle apparec-

chiature di protezione magnetotermiche e differenziali, sostituendole all’oc-

correnza oppure se sono necessari controlli più approfonditi e, se si, quali in

particolare.

Sono tenuto a rilasciare certificazioni riguardo l’intervento suddetto? Sono al

corrente di un ”libretto di manutenzione” redatto da Prosiel del quale ancora

nessuno ha saputo darmi certezze e informazioni.

In cosa consiste? Quali sono i modi operandi e quali i rischi a cui si va incontro

in caso di errata compilazione ecc?

Le attività di manutenzione degli impianti elettrici, in generale, sono

descritte nella Guida CEI 0-10 (attualmente in revisione al CEI). Per

quanto riguarda gli impianti elettrici a servizio dell’unità abitativa le

attività richieste in un intervento di manutenzione, oltre all’esame a vista (sta-

to di conservazione dei componenti, controllo delle caratteristiche elettriche

dei dispositivi, accertamento della rispondenza alla documentazione prevista

ecc.), occorre eseguire prove e misure strumentali (con le modalità descritte

nella Guida CEI 64-14). Consiglierei di eseguire almeno:

- prove strumentali dell’intervento degli interruttori differenziali;

- misura della resistenza di terra ai fini del coordinamento con le protezioni;

- prove di continuità del conduttore di protezione (PE) e dei collegamenti equi-

potenziali (EQP ed EQS);

Altre prove possono essere eseguite se ritenute utili in casi specifici, come le

misura della resistenza di isolamento.

Le attività di manutenzione, così definite dall’articolo 2 comma d del decreto

37/08:

articolo 2

d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado nor-

Page 178: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

178

male d’uso, nonche’ a far fronte ad eventi accidentali che comportano la ne-

cessita’ di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’im-

pianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni

previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione

del costruttore;

non sono oggetto del decreto 37/08. Non è quindi richiesta la dichiarazione di

conformità. E’ comunque opportuno rilasciare una “relazione tecnica” conte-

nente gli esiti dei controlli di manutenzione, le eventuali anomalie riscontrate e

le relative azioni correttive, meglio se riportati in un “manuale di uso e di manu-

tenzione“:

articolo 8

2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le

caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenen-

do conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa

installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

Pur non essendo un vero e proprio “obbligo“, l’articolo 8 del decreto 37/08 dà

per scontata la presenza di istruzioni per l’uso e la manutenzione predispo-

ste dall’impresa installatrice dell’impianto. Sono rari i casi in cui le istruzioni

per l’uso e la manutenzione sono realmente disponibili. Il problema dell’errata

compilazione non si pone. Si tratta di informazioni basilari che non richiedono

particolari competenze, ma solo un minimo di attenzione.

12.14 Protezione nelle zone 3 dei locali contenenti bagni o docceSu molti siti specializzati trovo l’indicazione che le apparecchiature

elettriche nelle zone 3 dei bagni debbano essere IPX1 con riferimen-

to al capitolo 7 della norma CEI 64-8. Sulla norma CEI però non trovo

indicazione delle classi di protezione da utilizzare nelle zone 3 dei bagni: esiste

tale obbligo?

Page 179: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

179

Effettivamente nella Norma CEI 64-8/7 Sezione 701 non viene pre-

scritto uno specifico grado di protezione IP per gli apparecchi da in-

stallare in Zona 3. Ricapitolando le prescrizioni della Norma:

- Dove sono installati circuiti SELV indipendentemente dalla tensione nominale

il grado di protezione è IPXXB nelle zone 1,2,3:

701.411 Protezione combinata contro i contatti diretti ed indiretti

701.411.1.4.3 Dove si utilizzano circuiti SELV, qualunque sia la tensione nomi-

nale, si deve prevedere, nelle zone 0, 1, 2 e 3, la protezione contro i contatti

diretti a mezzo di:

barriere o involucri che presentino almeno il grado di protezione IPXXB, oppu-

re un isolamento in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V, valore

efficace in c.a., per 1 min.

Solo per alcuni componenti elettrici quali prese a spina ed apparecchi di co-

mando per i quali le norme del CT23 non considerano la classificazione IPX1 si

ammette di regola l’impiego del tipo ordinario per installazione incassata ver-

ticale:

701.5 Scelta e installazione dei componenti elettrici

701.51 (Commento) Per alcuni componenti elettrici quali prese a spina ed ap-

parecchi di comando per i quali le norme del CT23 non considerano la classifi-

cazione IPX1 si ammette di regola l’impiego del tipo ordinario per installazione

incassata verticale.

- Nell’ Art. 701.512.5 si prescrivono i gradi di protezione dei componenti elet-

trici nelle diverse zone: Zona 0: IPX7; Zona 1: IPX4; Zona 2: IPX4. Nulla si dice

della zona 3:

Art. 701.512.5 I componenti elettrici devono avere almeno i seguenti gradi di

protezione:

. nella zona 0: IPX7

Page 180: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

180

. nella zona 1: IPX4

. nella zona 2: IPX4.

Interpretando la norma sconsigliamo, con esclusione dei componenti citati

all’art. 701.51, l’installazione di componenti elettrici con IPX1 in zona 3.

Applicando il buon senso e la buona tecnica consigliamo, ai fini delle sicu-

rezza e della copertura delle responsabilità, di utilizzare i criteri di cui all’art.

701.411.1.4.3 quando in presenza di circuiti SELV, e allargando il campo di ap-

plicazione dell’art. 701.512.2, utilizzare per gli altri componenti elettrici da in-

stallarsi in zona 3 il grado di protezione IPX4.

Page 181: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

181

verifiche, controllie manutenzione

13.1 Documentazione mancante e DPR 462/01: verbale negativo?Spett.le redazione, vi chiedo un parere su come un verificatore

462/2001 deve comportarsi in caso di mancanza della dichiarazione

di conformità (per impianti successivi al 1990) o in caso di mancata

denuncia dell’impianto di messa a terra. Deve rilasciare un verbale negativo

da trasmettere agli organi sanzionatori (SPESAL) o può rilasciare un verbale

positivo?

In letteratura ci sono pareri discordanti, e gli organismi sembrano comportarsi

in modo non armonico sulla questione. Risulta interessante un vostro parere.

Il risultato negativo, a seguito di verifica ai sensi del DPR 462/01, con

la relativa segnalazione alla ASL competente per territorio, riteniamo

debba essere emesso solo in presenza di carenze che comportano la

mancanza di protezione per le persone.

Nello specifico, se la verifica è relativa all’impianto di terra, la mancanza di

protezione contro i contatti indiretti costituisce reato ai sensi del D.Lgs. 81/08.

La mancanza di documentazione non rappresenta, di per se stessa, una condi-

zione di pericolo.

Se in assenza di documentazione il verificatore è in grado di accertare che si-

ano rispettate le condizioni di sicurezza (per esempio conformità alle norme

CEI), può limitarsi a segnalare sul verbale di verifica una annotazione che se-

gnala la necessità di produrre la documentazione mancante.

Page 182: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

182

13.2 Resistenza di terra met. voltamperometrico: “servono” 5A?Quale norma seguire per la verifica dell’impianto di messa a terra

in un aeroporto? La misura deve fatta con uno strumento in grado di

erogare una corrente di 5 A?

Il riferimento normativo è la Guida CEI 64-14 (attualmente in revisione

al CEI) “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori“, nella

quale si legge: “E’ prassi consolidata degli organismi di controllo, per

analogia con quanto detto per la misura della tensioni di contatto e di passo,

che tale valore sia circa 5 A per sistemi a neutro isolato (Il categoria) ed a 50

A per sistemi con neutro a terra (III categoria)“. Non è quindi “obbligatorio” far

circolare almeno 5 A per la misura della resistenza di terra con metodo voltam-

perometrico nei sistemi TN.

13.3 Prova degli interruttori differenziali: come e quando? Ogni quanto è obbligatorio provare gli interruttori differenziali in un

impianto e qual è il riferimento normativo? E’ vero che devo verificare

strumentalmente che l’interruttore non intervenga a metà della cor-

rente di prova?

La periodicità della prova tramite tasto “test” viene indicata dal co-

struttore del dispositivo. In assenza di indicazioni in tal senso si può

fare riferimento all’allegato D (informativo) della Guida CEI 23-29: 6

mesi.

La prova strumentale alla corrente Idn rientra nell’ambito dei controlli di manu-

tenzione dell’impianto elettrico. La frequenza dei controlli non è sempre sug-

gerita dalle Norme (lo è solo in casi particolari, come nei locali ad uso medico:

1 anno). La frequenza della verifica periodica dipende dalla valutazione del ri-

schio e deve essere determinata considerando il tipo di impianto e componenti,

il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le

influenze esterne a cui l’impianto è soggetto. Può fare riferimento alla Norma

CEI 64-8 art. 62.2.1 “frequenza della verifica periodica”.

Page 183: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

183

La “prova di non intervento” a 0,5 IDN è una prova che non riguarda la verifica

dell’impianto ma la verifica del componente. Non è necessaria nel contesto dei

controlli di manutenzione dell’impianto.

13.4 DPR 462/01: ritardare la verifica per completare i lavori?Qual è il termine massimo per effettuare la verifica dell’impianto ai

sensi del DPR 462/01? Il giorno indicato nel verbale o il mese corren-

te? Posso ritardare di qualche giorno per completare alcuni lavori di

sistemazione o posso incappare in sanzioni?

Il termine è rigoroso. In caso di controllo teoricamente può essere

sanzionato anche il giorno successivo alla scadenza, così come la

polizia la può sanzionare per la revisione dell’auto scaduta. Tuttavia

se si tratta di completare alcuni lavori e se per “qualche giorno” non intende

“qualche mese”, a maggior ragione se l’organismo (o la struttura pubblica) ha

già ricevuto l’incarico, direi che qualsiasi ispettore sarà propenso a soprasse-

dere.

13.5 Verificatore contro progettista: chi ha ragione?Buongiorno, mi occupo di verifiche in un organismo (DPR 462/01). Mi

trovo a contestare un impianto (sistema TT - ambiente a maggior ri-

schio in caso di incendio) dove la carpenteria metallica del quadro di

distribuzione subito a valle del contatore non è protetta. Sapevo che se nel qua-

dro la protezione generale è differenziale si poteva soprassedere, ma in questo

caso non lo è. Non solo, anche la linea del rifasatore non ha differenziale. Se-

condo me non va bene.

Ho allertato il committente che ha subito convocato il suo progettista. Il proget-

tista (che ha progettato l’impianto e seguito i lavori) sostiene che il differenziale

può non essere installato. In quanto è rispettato il coordinamento RT < UL / IA.

La resistenza di terra misurata con loop test è in effetti 0,15 ohm e il generale

magnetotermico ha IN = 250 A. Chi ha ragione?

Page 184: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

184

Ha ragione Lei e torto il progettista: per i sistemi TT, anche in ambien-

ti ordinari, per la protezione contro i contatti indiretti con interruzio-

ne automatica dell’alimentazione è obbligatorio utilizzare dispositivi

di protezione a corrente differenziale (si veda la Norma CEI 64-8 art. 413.1.4.2,

che riportiamo per praticità).

413.1.4.2

Nei sistemi TT si devono utilizzare dispositivi di protezione a corrente differen-

ziale.

Deve essere soddisfatta la seguente condizione: RE x IDN ≤ UL dove:

RE è la la resistenza del dispersore in ohm;

IDN è la corrente nominale differenziale in ampere.

Per ottenere selettività con i dispositivi di protezione a corrente differenziale

nei circuiti di distribuzione è ammesso un tempo di interruzione non superiore

a 1 s.

13.6 Strumenti dei manutentori: servono i certificati di taratura?Sono il responsabile delle attività di manutenzione di un impianto

complesso (AT). Gli strumenti in dotazione al reparto elettrico inter-

no devono obbligatoriamente essere tarati periodicamente come per

gli enti di certificazione esterni? Se si: Quali sono le periodicità previste?

Per la strumentazione in dotazione al reparto è sufficiente procedere

alla taratura secondo: le istruzioni del produttore indicate nel libretto

d’uso e manutenzione della strumentazione; le periodicità fissate dal Si-

stema di qualità aziendale ai sensi UNI-ISO 9001; le periodicità indicate dal manua-

le di manutenzione aziendale. Per la strumentazione avente rilevanza ai fini fiscali

(ad es. contatori elettrici) deve essere garantita l’esecuzione di controlli metrologi-

ci periodici da parte di organismi con laboratori accreditati secondo le modalità e

i criteri indicati nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 marzo 2015

n° 60 e relativi Allegati. Utili sono anche le specificazioni della Circolare Ministero

delle Finanze n° 131 del 27 giugno 2000.

Page 185: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

185

13.7 Misura della resistenza di terra per la messa in servizio Prima della messa in servizio di un impianto fotovoltaico connesso

alla rete MT ho effettuato la misura della resistenza di terra come

richiesto dal Distributore. La misura è stata effettuata al collettore

principale in cabina e comprende tutto il dispersore, ovvero la corda di rame

attorno alla cabina più la corda che circonda il campo fotovoltaico. Il valore mi-

surato con metodo voltamperometrico (0,4 ohm) è largamente coordinato con i

dati del guasto forniti (50 A >> 10 s).

Il tecnico del Distributore non ha accettato la mia relazione in quanto chiede

che la misura della resistenza di terra riguardi esclusivamente l’anello attorno

alla cabina, scollegato dall’impianto di terra del campo fotovoltaico. Ha ragio-

ne?

No. Non ha ragione, cito la Guida CEI 64-14 ”Guida alle verifiche degli

impianti elettrici utilizzatori”:

Art. 2.3.2.1

La misura deve essere effettuata, per quanto possibile, con l’impianto dispo-

sto nelle ordinarie condizioni di funzionamento e può essere eseguita senza

distaccare i dispersori di fatto che non siano sotto il controllo di chi esercisce

l’impianto.

Quando tuttavia sia ragionevole supporre che l’efficienza dell’impianto di terra

dipenda soprattutto dai dispersori non posti sotto il controllo di chi esercisce

l’impianto, è giustificato, in sede di verifica, cercare di valutare il contributo di

questi ultimi dispersori, tenendo presente che in ogni caso l’impianto di terra

deve essere progettato senza tener conto del contributo di questi dispersori.

13.8 Negozi “da strada”… protezione contro i contatti indiretti? Un caso diffuso è per esempio quello di un venditore di prodotti ali-

mentari da strada, con bancone alimentato con un piccolo gruppo

elettrogeno monofase senza il centro stella collegato a terra, ma con

un dispersore cui sono collegate le masse e le terre delle prese.

Page 186: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

186

Come vengono evitati i contatti indiretti per gli operatori? Questo luogo è sog-

getto al DPR 462/01?

Sinceramente il caso da Lei descritto non mi risulta così diffuso. In

genere, data la minima estensione degli impianti “da strada“, l’ali-

mentazione viene in effetti fornita da piccoli gruppi elettrogeni ma la

protezione contro i contatti indiretti è (nell’assoluta inconsapevolezza dell’e-

sercente) realizzata per separazione elettrica, collegando eventualmente tra di

loro le masse, nel caso fossero presenti. Meglio ancora, come di solito accade,

utilizzando componenti in classe II. Mancando l’impianto di terra, ovviamente,

non sussiste l’oggetto della verifica, che comunque non è richiesta per impianti

provvisori di breve durata.

13.9 Come soddisfare l’art. 80 del DLgs 81/01… e l’art. 86D: Al fine di soddisfare quanto indicato all’articolo 80, comma 1 del

D.Lgs. 81/08 e s.m.i si chiede quali siano le verifiche, le misure e i

controlli da eseguire.

R: L’Articolo 80 “Obblighi del datore di lavoro” prescrive quanto se-

gue:

Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano sal-

vaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali,

delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in

particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;

b) contatti elettrici indiretti;

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pe-

ricolose, archi elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta ed indiretta;

Page 187: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

187

f) sovratensioni;

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

E’ evidente che per soddisfare l’articolo 80 non è sufficiente eseguire verifi-

che, misure e controlli, ma a monte, occorre seguire quanto previsto dal de-

creto 37/08 per gli impianti (ovvero progettazione e installazione dell’impianto

“a regola d’arte”) e di scelta e utilizzo delle apparecchiature secondo quanto

previsto dalle norme e direttive comunitarie (marcatura CE, libretto di uso e

di manutenzione, scelta dell’apparecchiatura idonea secondo l’impiego ecc.).

Controlli, prove e le misure (controlli di manutenzione) sono invece richiesti

dall’articolo 86 dell’81/08:

Articolo 86

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica

22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro

provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini sia-

no periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di

buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione

e di efficienza ai fini della sicurezza.

In particolare, per gli impianti elettrici, devono essere eseguiti i controlli previ-

sti dalla Guida CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”

(attualmente in revisione al CEI), ovvero esame a vista, prova degli interruttori

differenziali, prove di continuità, misura della resistenza di terra ecc. ecc.

Vista la complessità della materia consigliamo l’acquisto dei registri dei con-

trolli di manutenzione di NT24, che oltre a fornire tutte le tabelle per verbalizza-

re i controlli, contengono tutte le informazioni per la definizione degli interventi,

la guida alla valutazione del rischio per la definizione delle periodicità.

13.10 Quali requisiti per fare il verificatore (DPR 462/01)?Quale titolo di studio deve possedere una persona che vuole fare il

verificatore presso una società abilitata per eseguire le verifiche (im-

pianto di messa a terra) per il DPR 462/01.

Page 188: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

188

Il riferimento per gli organismi abilitati è la Norma CEI 0-14 ”Guida

all’applicazione del DPR 462/01…” (attualmente in revisione al CEI),

che dice che il personale addetto alle verifiche deve essere almeno

in possesso degli stessi requisiti tecnico-professionali richiesti al responsabile

tecnico dell’impresa installatrice come indicato dal decreto 37/08 (non è quindi

richiesto un particolare titolo di studio). Deve inoltre seguire un processo di

formazione ed affiancamento sul campo:

3.3 Formazione del personale tecnico

Il personale tecnico, che è avviato all’attività di verifica degli Impianti, deve aver

seguito un percorso formativo che gli consenta di acquisire la professionalità

necessaria a svolgere con competenza e perizia la verifica degli impianti.

3.4 Contenuti della formazione

La formazione di un tecnico verificatore avviene mediante la partecipazione

ad un corso base ed alla effettuazione dì verifiche pratiche per affiancamento.

Il corso base è fatto di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche. Al termine

del corso di formazione i tecnici verifìcatori devono essere sottoposti ad una

valutazione dell’apprendimento dopo la quale possono iniziare l’attività delle

verifiche per affiancamento a personale già esperto.

Il percorso di formazione deve essere documentato per ogni tecnico verificato-

re mediante programma formativo al quale ha partecipato.

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei necessari requisiti di

professionalità.

Si ricorda che al fine della sicurezza sul lavoro i tecnici verificatori devono es-

sere persone capaci (art. 4 comma 5 lettera c del DLgs 626/94).

Il rispetto dei requisiti previsti dalle Norme CEI EN 50110-1 (Norma CEI 11-48)

e CEI 11-27 fa presumere il possesso di tale requisito.

3.4.1 Corsi di formazione

I corsi di formazione del personale tecnico addetto all’effettuazione delle veri-

Page 189: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

189

fiche elettriche sono articolati sia su lezioni teoriche che su esercitazioni prati-

che. Nelle lezioni teoriche verranno date nozioni relativamente:

• alle disposizioni legislative inerenti l’attività di verifica degli impianti elettrici;

• alle disposizioni legislative inerenti l’attività di verifica degli impianti elettrici;

• alla Normativa amministrativa di riferimento;

• alla funzione e alla responsabilità del verificatore;

• alle Norme tecniche applicabili;

• alle modalità di svolgimento delle verifiche.

Le esercitazioni pratiche devono essere tenute da personale in grado di svol-

gere con competenza e in condizioni dì sicurezza la verifica degli impianti e

possono essere eseguite su impianti reali o simulati spiegando le procedure e

le modalità pratiche d’effettuazione delle verifiche.

Durante il corso, e durante gli affiancamenti, dovranno essere date nozioni di

metrologia e interpretazione dei dati e si prenderà conoscenza della strumen-

tazione che il tecnico impiegherà nello svolgimento delle sue attività.

Il personale in formazione, terminato il corso con la durata minima indicata nella

Tabella 3.1, deve eseguire il numero di verifiche in affiancamento indicato nella

citata tabella di seguito riportata, al fine di poter effettuare in autonomia tali

attività. Le verifiche in affiancamento devono essere documentate attraverso:

• le date di effettuazione delle verifiche,

• le caratteristiche e tipologia degli impianti,

• le aziende presso le quali è stata fatta l’istruzione,

• nominativo e firma dell’istruttore.

La partecipazione ai corsi deve essere riportata su un registro delle presenze e

gli affiancamenti sono attestati da moduli in cui ogni tecnico In formazione regi-

stra le verifiche eseguite assieme all’esperto. Al termine del percorso formativo

e solo dopo che il responsabile dell’attività abbia dato il benestare a svolgere

attività di verifiche in autonomia, il personale tecnico può essere inserito nel “re-

gistro delle abilitazioni”.

Page 190: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

190

Questo il riepilogo delle attività formative e di affiancamento previste per

l’abilitazione di un verificatore:

Impianti BT

Corso di 16 ore + 6 verifiche fino a 1000 V di cui almeno 2 in locali medici;

Impianti MT

Corso di 28 ore + 4 verifiche MT (+2 su sistemi di III Cat per verificare questi

ultimi);

Fulmini

Corso di 8 ore + 4 verifiche;

ATEX

Corso di 24 ore + 6 verifiche di impianti di diversa tipologia e complessità.

13.11 “Pulsanti di allarme e di sgancio”: quale manutenzione?Nell’impiantistica compressa esistono due tipologie di pulsanti con

attivazione a “rottura di vetro” e precisamente:

1. Pulsanti di allarme o rivelatori manuali d’incendio,

2. Pulsanti di sgancio della corrente elettrica.

Ambedue pulsanti possono essere previsti nel progetto di prevenzione incendi

e approvati dalle competenti autorità (VVF), ma le norme di riferimento e la fun-

zione sono diverse. Esemplificando, i primi devono essere progettati e installati

in conformità alla norma UNI 9597 Cap. 9 e manutentati secondo quanto indi-

cati dalla norma UNI 11224 Cap. 9. I secondi sono previsti dalla norma CEI 64-8

articolo 537.4 In entrambi i casi sono previsti da norme cogenti di prevenzione

incendi e installati secondo le proprie norme di riferimento.

Domanda:

Nel secondo caso del comando di emergenza le modalità di manutenzione, di

verifica periodica e di funzionamento sono codificate da disposti legislativi o

norme orme tecniche. In caso affermativo potete fornirmi i riferimenti tecnico

legislativi. In caso contrario quale potrebbe essere una corretta periodicità per

la gestione nel tempo del comando di emergenza.

Page 191: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

191

I pulsanti di allarme manuale d’incendio fanno parte dell’impianto di

rivelazione ed allarme incendio che deve seguire per i criteri di posa,

calcolo e protezione delle condutture la norma generale CEI 64-8 e

per gli altri aspetti installativi la norma UNI 9795. I pulsanti devono essere ma-

nutenuti secondo la UNI 11224.

I dispositivi di comando di emergenza indicati nell’art. 537.4 sono componenti

dell’impianto elettrico e devono essere riportati nel registro della manutenzio-

ne delle stesso.

Qualora il comando di emergenza sia installato in una attività soggetta ai con-

trolli di prevenzione incendi il riferimento normativo può essere l’art. 4 del De-

creto 10 marzo 1998 Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezza-

ture antincendio:

“Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di

protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative

e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi

di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona

tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore;”

Nel merito la norma CEI 64-8 non indica delle precise scadenze di manutenzio-

ne per i dispositivi di comando di emergenza.

La Guida CEI 0-10 (attualmente in revisione al CEI) riporta una sintesi delle va-

rie periodicità consigliate per le diverse parti dell’impianto elettrico in relazio-

ne alla destinazione d’uso e alla tipologia dell’attività.

Ad esempio la segnalazione di efficienza del circuito di un comando di emer-

genza a lancio di corrente in un locale di pubblico spettacolo deve essere visio-

nata prima di ogni inizio dell’attività.

Pertanto la periodicità degli interventi di manutezione dei dispositivi di coman-

do di emergenza è funzione di vari e molteplici fattori: tipologia circuitale e

meccanica degli stessi, MTBF previsto, severità ambientale, ambito di installa-

zione, etc. etc..

Buona regola può essere quella di eseguire il controllo della funzionalità dei

Page 192: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

192

comandi di emergenza con cadenza annuale/biennale (semestrale nel caso

di attività particolarmente significative o pericolose) in rapporto alla periodi-

cità degli interventi di manutenzione programmata e preventiva sugli impianti

elettrici, e certamente per le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco in

occasione delle asseverazioni di funzionalità degli impianti per il rinnovo del

rilascio del certificato di prevenzione incendi.

13.12 Prova degli interruttori differenziali con apposito strumentoUn interruttore differenziale in classe AC protegge il circuito elettrico

di prese a spina, alle quali sono collegate prese multiple (ciabatte).

Quest’ultime, contengono all’interno, circuiti elettronici. Collegando

lo strumento di misura e pigiando il pulsante di prova, l’interruttore stacca, e

lo strumento mi da esito negativo senza indicare la Id di intervento nè il tempo.

Escludendo alcune ciabatte e ripetendo la verifica /misura lo strumento mi in-

dica sia il tempo di intervento che la corrente differenziale di intervento, inoltre

mi da esito positivo della misura. Per quanto detto, desidererei sapere il motivo

di tale comportamento dello strumento ed eventualmente che tipo di differen-

ziale potrei installare per utilizzare tutte le ciabatte.

La prova strumentale degli interruttori differenziali rappresenta ad oggi

argomento di dibattito al CEI. Non è detto che, nei casi come quello da

Lei prospettato, l’esito negativo della prova comunicato dallo strumen-

to rappresenti una situazione di pericolo per le persone. Inoltre, l’esito positivo

della prova effettuata escludendo i carichi (con modalità che soddisfano la Guida

CEI 64-14) dimostra che il dispositivo è efficiente. La prova in oggetto (che viene

eseguita alla IDN) non rappresenta l’effettivo comportamento delle protezioni in

caso di guasto verso terra sugli apparecchi utilizzatori. Non è quindi necessario

sostituire il dispositivo di tipo AC, con equivalente di tipo A, B o F, a meno che

non sia uno dei casi in cui è espressamente richiesto dalla Norma o da esplicita

richiesta del costruttore di un utilizzatore.

Page 193: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

193

13.13 “controlli funzionali” secondo CEI 11-27 IV ed: quali requisiti?Volevo capire se un manutentore di una fabbrica o di una casa di ripo-

so è idoneo, dopo aver fatto il corso della norma CEI 11-27 IV edizione,

a svolgere i controlli funzionali dell’ impianto elettrico in cui lavora. Il

manutentore non è assunto come elettricista ma come manutentore generico e

gli viene attribuita la qualifica di PAV dal datore di lavoro, dopo aver fatto il corso

con esito positivo, pur non avendo esperienza in impianti elettrici ne titoli di stu-

dio inerenti.

Per essere idonei a fare il corso della norma CEI 11-27 IV edizione bisogna avere

un titolo di studio adeguato e/o esperienza lavorativa sugli impianti elettrici? Per

fare i controlli funzionali bisogna avere un grado di istruzione? e casomai di che

tipo?

Può questo “manutentore” sostituire una presa guasta o un interruttore magne-

totermico differenziale generale da 400 A dell’ impianto elettrico, adottando le

procedure previste dalla norma, dato che si tratta di manutenzione ordinaria?

I corsi relativi ai lavori elettrici ai sensi della Norma CEI 11-27 sono ri-

volti a tutti gli operatori eventualmente esposti a rischio elettrico e non

è richiesto alcun titolo di studio.

Oltre agli aspetti organizzativi e procedurali il corso serve proprio a illustrare i

concetti di base in materia di rischio elettrico. I controlli funzionali (prove e mi-

sure nel contesto dei controlli di manutenzione o per attività quali ricerca guasti

ecc.) possono essere eseguiti indipendentemente dal livello di istruzione da per-

sona competente.

Per quanto riguarda il rischio elettrico in questo particolare ambito occorre fare

riferimento al capitolo 5.3 della Norma CEI 11-27 IV edizione, che sostanzialmen-

te prevede che tali attività possono essere svolte da PES e PAV, ed escludendo le

attività sotto tensione, anche da PEC sotto la supervisione o sorveglianza di PES

o PAV.

5.3.1 Misure

5.3.1.1 Nella presente Norma vengono definite “misure” tutte le operazioni per

Page 194: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

194

misurare i dati fisici all’interno di impianti elettrici. Le misure in presenza di ri-

schio elettrico devono essere eseguite solo da PES o PAV o, escluse le misure

nei lavori sotto tensione, da PEC solo se sorvegliate da PES o PAV o sotto la

supervisione di PES.

5.3.2 Prove

5.3.2.1 Le prove comprendono tutte le operazioni destinate al controllo del fun-

zionamento o dello stato elettrico, meccanico o termico di un impianto elettrico.

Le prove comprendono anche le operazioni per verificare, ad esempio, l’effica-

cia dei circuiti di protezione e di sicurezza. Le prove possono comprendere le

operazioni di misura che devono essere eseguite in conformità al punto 5.3.1.

Le prove devono essere eseguite da PES o PAV (se necessario, con idoneità ai

lavori sotto tensione in BT) o da PEC solo se sotto la sorveglianza di PES o PAV

o la supervisione di PES relativamente a lavori fuori tensione o in prossimità di

parti in tensione.

Le attività citate (sostituzione di prese o interruttori) rientrano nell’ambito della

manutenzione ordinaria, così come da definizione del DM 37/08:

Art. 2. Definizioni relative agli impianti

.. omissis..

d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado norma-

le d’uso, nonche’ a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessita’

di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui

si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla

normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

Tuttavia, pur trattandosi nella quasi totalità dei casi di lavori fuori tensione, se-

condo la Norma CEI 11-27 “nessun lavoro deve svolgersi prima che siano indivi-

duati il responsabile dell’impianto e il preposto ai lavori”. Responsabile dell’im-

pianto (RI) e preposto ai lavori (PL) devono essere necessariamente PES, per

cui il manutentore del quesito non può operare in autonomia. Può effettuare le

Page 195: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

195

operazioni descritte nel quesito solo se sotto la supervisione di un PES, oppure

essere formato e addestrato al fine di essere valutato tale dal datore di lavoro

secondo quanto indicato all’art. 4.2.2 della Norma CEI 11-27:

4.2.2 Valutazione del personale

Per valutare la competenza delle persone da coinvolgere nelle attività lavorative,

ci si deve basare sui seguenti criteri:

- conoscenza dell’elettricità;

- esperienza di lavoro elettrico;

- conoscenza della tipologie dell’impianto su cui si deve lavorare ed esperienza

pratica di quel lavoro;

- conoscenza dei rischi che possono insorgere durante il lavoro e delle precau-

zioni che devono essere osservate;

- capacità di riconoscere, in ogni momento, se è sicuro continuare il lavoro.

Deve essere valutata la complessità dell’attività lavorativa prima del suo inizio ai

fini di operare la scelta opportuna tra persone esperte, avvertite o persone co-

muni per eseguire l’attività detta.

13.14 Impedenza dell’anello di guasto: quale strumento?Ci sono misuratori di impedenza dell’anello di guasto (ZS) che misura-

no solo la resistenza, anche con sezioni dei cavi superiori a 70 mm2.

Ciò potrebbe andare bene per sezioni inferiori a 70 mm2, ma non oc-

correrebbero strumenti che misurino anche la reattanza che non è più trascu-

rabile in modo che il valore misurato è un valore di impedenza?

Esistono sul mercato sostanzialmente due tipi di misuratori dell’anello

di guasto:

- Misuratori della Resistenza di guasto da utilizzare per misure su

circuiti terminali in quanto non garantiscono misure affidabili in prossimità di

grossi trasformatori.

- Misuratori della vera Impedenza di guasto: valutano la differenza di fase tra la

tensione di rete Uo e la corrente di prova IP. Mostrano a display solitamente tre

Page 196: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

196

valori, Z, R, XL.

Di quest’ultima tipologia ne esistono essenzialmente due tipi, a bassa e ad alta

corrente di prova. Quelli a bassa corrente di prova (solitamente tra 6 e 40 A)

permettono di discriminare l’origine dell’impedenza ZS; nel caso il valore in-

duttivo XL della ZS sia simile o preponderante rispetto al valore resistivo R sarà

opportuno ripetere il test con il misuratore ad elevata corrente di prova (solita-

mente 280 A o 350 A max).

La misura con elevata corrente di prova permette misure affidabili con risolu-

zione di 0,1 m Ω.

Solitamente i misuratori della vera ZS con elevata corrente di test si utilizzano

sui circuiti principali, su blindo sbarre oltre i 70 mm2 e in prossimità di grossi

trasformatori.

Al tecnico competente la scelta dello strumento “giusto”.

13.15 Verifica DPR 462 parco fotovoltaico senza dipendentiIl distributore (nel caso specifico Enel) chiede all’intestatario del

POD di un parco fotovoltaico connesso in media tensione copia del

verbale 462/01, al fine di accedere (per quanto di pertinenza) in cam-

po con i suoi operatori, in condizioni di sicurezza.

- L’intestatario del POD non avendo dipendenti, solo ditte esterne autorizzate

all’accesso (O&M) ritiene di non essere soggetto all’obbligo di verifica, forte

anche della circolare INAIL del 2012 che esclude i siti di produzione energia

elettrica dagli obblighi di cui al DPR 462/01.

- Il distributore insiste e “minaccia” di comunicare alle autorità ispettive l’ina-

dempienza.

- Il tecnico Arpa/Organismo abilitato propone una verifica nel solo vano con-

tatore (vano di pertinenza doppia fornito/fornitore) tesa a valutare il coordina-

mento tra corrente di guasto monofase a terra e RT.

- L’intestatario del POD chiede di effettuare tale prova con tecnici di parte da

lui incaricati.

- Enel ribadisce che tale prova può essere effettuata esclusivamente da Orga-

nismi di parte terza.

Page 197: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

197

In assenza di lavoratori dipendenti o equiparabili non si applica il DLgs

81/08, figuriamoci il DPR 462/01. Non esiste quindi obbligo di denuncia

dell’impianto di terra e non è necessario effettuare la verifica perio-

dica. La richiesta del Distributore di accedere in sicurezza è però legittima. La

Norma CEI 0-16 contempla questa eventualità nel capitolo 7.5.5.2 “Verifiche“:

Le verifiche periodiche dell’impianto di terra di utenza sono di esclusiva perti-

nenza dell’Utente, il quale invia al Distributore copia del verbale delle verifiche di

legge eseguite ai sensi del DPR 462/01 (e s.m.i.)(25).

La nota (25) a pagina 48 della “In alcune specifiche situazioni, ove non ricorrano

gli obblighi del DPR 462/01, si richiede la documentazione per le verifiche equi-

valente” non fa riferimento a parti terze, per cui sembra accettabile una relazio-

ne equivalente redatta da tecnico di fiducia. La soluzione prospettata di eseguire

una verifica “ispettiva” al solo vano contatore non è consigliabile.

Si consiglia di provare a trasmettere, alla luce della nota citata, un fascicolo tec-

nico contenente le prove relative alla cabina di trasformazione MT/BT secondo

quanto previsto dalla Norma CEI 78-17 (o se è il caso, secondo CEI 0-15) e la mi-

sura della resistenza di terra o eventualmente gli esiti delle misure delle tensioni

di contatto.

Page 198: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

198

progettazionee installazione

14.1 “Sovratensioni di origine interna”: rischi e precauzioni?Secondo quanto disposto dall’articolo 80, comma 1 del D.Lgs.81/08 e

s.m.i il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché i

lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica.

Al fine di valutare il rischio da sovratensioni ( come indicato alla lettera f dello

stesso articolo ) di origine interna, come si può valutare tale rischio e quali

sono le precauzioni tecniche da adottare?

Le sovratensioni di origine interna sono di natura transitoria e solita-

mente causate da repentine variazioni nella configurazione del circu-

ito elettrico.

La grandezza delle stesse è funzione della tensioni nominale di esercizio

dell’impianto elettrico con frequenza uguale alla stessa frequenza del genera-

tore. Tipicamente gli accadimenti che originano tali sovratensioni sono:

- apertura di un interruttore su di una linea sottocarico;

- apertura di un interruttore su di una linea in tensione a vuoto;

- distacco del carico di una macchina;

- messa a terra di un conduttore;

- scariche intermittenti tra un conduttore e la terra;

- guasto inverso monofase a terra;

- sovraeccitazione degli alternatori;

- eccesso di velocità dei generatori.

Il primo provvedimento è la verifica del livello di isolamento delle apparecchia-

ture ovvero la tensione massima d’isolamento e la tensione nominale di tenuta

Page 199: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

199

di breve durata. Altro tipico provvedimento è il collegamento a terra del neutro.

Nel campo della protezione delle macchine sono applicabili i regolatori automa-

tici di tensione, i relè centrifughi, i relè di massima tensione per la diseccitazio-

ne dell’alternatore.

Anche la qualità degli interruttori e il loro potere di interruzione risultano si-

gnificativi al fine di limitare le sovratensioni di manovra. Naturalmente nel suo

caso senza indicazioni sulle caratteristiche e sulla tipologia dell’impianto elet-

trico è difficile dare una risposta esaustiva.

14.2 Limite caduta di tensione 4% Durante la verifica di un impianto industriale mi sono accorto che il

livello di tensione in alcune prese di un reparto è di 215-218 V verso

terra, e non 230 come ai morsetti del contatore.

Anche se non rilevo alcun malfunzionamento delle apparecchiature eventual-

mente connesse e non ravviso particolari problemi sui quadri, la caduta di ten-

sione supera il famoso 4%. Come mi devo comportare? Devo avvisare il profes-

sionista che ha progettato l’impianto?

I valori misurati non sono certo anomali. Il “famoso” limite del 4% per

la caduta di tensione è un consiglio riportato dalla Norma CEI 64-8

da utilizzare in mancanza di indicazioni specifiche dal committente.

Se non rileva problemi… va bene così!

14.3 Studio tatuatore e obbligo di progetto In uno studio tatuaggi è obbligatorio redigere il progetto da parte di

un tecnico abilitato?

Gli studi dove svolgono la loro attività i tatuatori non sono da inten-

dersi locali ad uso estetico (legge 4 gennaio 1990, n. 1). Il progetto

deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professio-

nali solo se la potenza impegnata è superiore a 6 kW o qualora la superficie

superi i 200 m2.

Page 200: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

200

14.4 Impianto di un negozio in centro commerciale: è obbligatorio il progetto?

Un impianto all’interno delle gallerie di un centro commerciale a

maggior rischio in caso d’incendio, se pur di superficie < 200 m2, è

soggetto all’obbligo di progetto? Cambia qualcosa se la fornitura è in

bassa (ENEL) o da quadro del centro commerciale?

Il progetto redatto da professionista è obbligatorio perché in l’impian-

to è ubicato in ambiente a maggior rischio in caso di incendio (art. 5

comma 2 lettera d del decreto 37/08). Se l’alimentazione è derivata

da fornitura MT/BT (quella del centro commerciale), il progetto è obbligatorio

anche in applicazione della lettera c) dello stesso art. 5 comma 2.

14.5 Autorimessa: obbligo di progetto e rispondenzaVorrei affittare un locale di 900 m2, ed adibirlo ad autorimessa, cosa

che e’ attualmente, ma senza certificazione! Vorrei sapere sopra a

che metratura serve il progetto per impianto elettrico? Il costo?

Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento di un

impianto, sempre obbligatorio secondo il decreto 22 gennaio 2008,

n.37, e’ redatto da un professionista iscritto agli albi professionali

secondo le specifiche competenze tecniche richieste negli immobili adibiti ad

attività produttive, quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi

potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2.

Nel suo caso sono obbligatori il progetto del professionista e la dichiarazione

di conformità dell’impresa installatrice che ha realizzato l’impianto. Se come

risulta, tale documentazione non sia stata prodotta o non sia più reperibile, e

se l’impianto è stato realizzato dopo l’entrata in vigore della 46/90 e prima del

37/08, è possibile redigere una dichiarazione di rispondenza (articolo 7 com-

ma 6 del decreto 22 gennaio 2008, n.37), incaricando un professionista iscritto

all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha

esercitato la professione, per almeno cinque anni.

Page 201: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

201

Il costo dipende dalla complessità dell’impianto (il professionista dovrà rico-

struire tutta la documentazione mancante) e dagli eventuali lavori di adegua-

mento necessari.

14.6 Progetto secondo decreto 37/08 e limiti dimensionali I 200 m2 previsti dal decreto 37/08 si intendono lordi? Commercia-

li? Calpestabili? Devo fare un’offerta per una nuova installazione in

locali di 210 m2 commerciali, ma che calpestabili sono molto meno,

vorrei sapere se posso firmare il progetto come responsabile tecnico o se devo

incaricare un professionista.

Non vi sono nel decreto 37/08 (così come non vi erano nella legge

46/90 e nel DPR 447/91) precise indicazioni in merito al criterio di

determinazione delle superfici dei locali.

Un criterio utilizzabile è quelllo di considerare i metri quadrati utili, siano o

meno calpestabili, al netto della superficie delle eventuali pareti. Nel computo

delle superfici utili sono da escludere le eventuali aree esterne. Un riferimento

corretto può essere quello dei parametri indicati nella eventuale pratica pre-

sentata agli uffici comunali da professionista abiliatato (SCIA = Segnalazione

Certificata di inizio attività ediliza, CIA = Comunicazione inizio attivitòà, CIL =

Comunicazione di inizio lavori in edilizia libera, CILA = Comunicazione di inizio

lavori asseverata in edilizia libera, DIA = Denuncia di inizio attività edilizia) ov-

vero della Segnalazione Certificata di inizio attività ai fini antincendio.

In ogni caso, nel dubbio, è meglio privilegiare la scelta di affidare, per meglio

identificare compiti e responsabilità, la progettazione ad un professionista abi-

litato.

14.7 Prevenzione incendi in attività di vendita e produzione casearia in condominio

Nel nostro condominio si deve aprire un locale alla strada con atti-

vità di vendita e produzione casearia, il locale è meno di 200 m2 e

all’interno esiste una caldaia per riscaldare il latte, penso che che sia

Page 202: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

202

meno di 106 kW, e la ditta incaricata degli impianti elettrici deve mettere un di-

spositivo nel vano contatori per emergenza in modo da disalimentare il quadro

elettrico posto nel locale che in caso di incendio un pulsante posto all’esterno

distacchi l’impianto elettrico in modo che i vigili del fuoco possano buttare ac-

qua senza pericolo.

Il vano contatore è piccolo e sembra difficile porre questo dispositivo (sgancia-

tore elettromegnetico, come quello degli ascensori).

1) la domanda: al locale serve la denuncia antincendio? sembra di categoria A.

2) se il contatore fosse all’interno del locale?

Sto cercando in rete le varie disposizioni antincendio, ma parlano sempre di

locali sopra i 400 m2.

L’attività di vendita e produzione casearia in un locale di superficie

inferiore a 200 m2 non rientra nelle 80 attività soggette alle visite e ai

controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del DPR 151/11,

purchè non vi siano ricomprese nell’attività alcune delle stesse (ad esempio:

centrale termica a gas con PN >116 kW, etc.);

Non vi è pertanto l’obbligo per l’installazione di un comando di emergenza ad

uso Vigili del fuoco per disinserire l’impianto elettrico; La protezione per le so-

vracorrenti immediatamente a valle della fornitura di energia elettrica in un Si-

stema TT e in ambiente ordinario è da realizzarsi secondo le prescrizioni dei

Cap 433 e 434 della norma CEI 64-8/4. La protezione contro il corto circuito

immediatamente a valle della fornitura di energia può essere omessa qualora

sussistano le condizioni di cui all’art. 473.2.2.1 della norma CEI 64-8/4, mede-

sime considerazioni sono applicabili alla protezione da sovraccarico ai sensi

dell’art. 473.1.

14.8 Il vecchio impianto elettrico è considerabile adeguato?Nell’officina in oggetto l’impianto è stato realizzato prima del ’90. Re-

alizzato con cavi rigidi di sezione 6 mmq circa, esegue un percorso

ad anello lungo il perimetro dell’officina ed è posato sotto intonaco.

Per ogni punto di prelievo vi è un quadretto con sezionatore con fusibili tripo-

Page 203: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

203

lari, i vecchissimi *** (nota marca N.d.R.) corpo in ceramica e fusibili di riserva

sul contenitore, posto a protezione della presa trifase, mentre la presa mono-

fase è soltanto derivata a monte del sezionatore. Corre l’obbligo di sostituire

il tutto, ma la mia domanda è questa: se mettessi sotto il contatore una prote-

zione magnetotermica differenziale e, per ogni quadretto, la sola protezione

magnetotermica trifase e monofase, posso considerare “adeguato” l’impianto

elettrico? P = 6 kW: ponte 1,5 kW; gruppo revisione 3 kW; compressore aria 1

kW; luci 0,9 kW, ecco le potenze in gioco quasi precise.

Se l’officina ha superficie superiore a 200 m2 si rientra negli obblighi

di progettazione a cura di libero professionista iscritto ad albo pro-

fessionale di cui all’art. 5 coma 2 c del decreto 37/08, in questo caso

le determinazioni nel merito delle recupero di quanto esistente sono di esclusi-

va competenza del progettista:

Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui

all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto. Fatta

salva l’osservanza delle normative piu’ rigorose in materia di progettazione, nei

casi indicati al comma 2, il progetto e’ redatto da un professionista iscritto negli

albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre,

negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto,

in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un

professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze

tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condo-

miniali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impe-

gnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di

superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, colle-

gati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto e in ogni caso per

Page 204: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

204

impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti

ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze

sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensio-

ne, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impe-

gnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste, anche solo parzial-

mente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibi-

ti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio

di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in

edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettro-

nici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progetta-

zione;

f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie col-

lettive ramificate, nonche’ impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni

aventi una potenzialita’ frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e

l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o do-

tati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per

uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attivi-

ta’ soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quan-

do gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento

sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti

elaborati in conformita’ alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e

alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli

Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo

spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici

nonche’ una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installa-

Page 205: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

205

zione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con parti-

colare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti

da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione,

particolare attenzione e’ posta nella scelta dei materiali e componenti da utiliz-

zare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l’impianto a base di progetto e’ variato in corso d’opera, il progetto pre-

sentato e’ integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le

varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore e’ tenuto a fare riferimen-

to nella dichiarazione di conformita’.

6. Il progetto, di cui al comma 2, e’ depositato presso lo sportello unico per l’e-

dilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini previsti

all’articolo 11.

Medesima considerazione si applica se l’officina viene classificata come luogo

a maggior rischio in caso d’incendio. Non sussistendo le due ipotesi precedenti

l’installatore dovrà redigere il progetto ai sensi dell’art. 5 comma 1 e dell’art. 7

comma 2. Nulla osta al riutilizzo dei conduttori previa misura della loro resisten-

za di isolamento e verifica del rispetto del corretto codice colori. La sua ipotesi

di “adeguamento” è condivisibile con le premesse sopraesposte.

14.9 Ricarica scooter elettrici zone condominiali: modo 1 o 3?La maggior parte degli scooter elettrici caricano tramite una norma-

le spina domestica (“Schuko”), cioè in “modo 1” secondo la CEI EN

61851-1. La citata norma, nella premessa italiana, afferma che “in

Italia, il Modo di carica 1 è consentito solamente in ambiti strettamente privati

non aperti a terzi, quali ad esempio ambienti il cui accesso necessiti di chiavi,

attrezzi particolari, ecc. in possesso del solo relativo proprietario” (in pratica

solo in un box o un giardino privato chiuso a chiave). A sua volta, la CEI 64-8

sezione 722 rinvia alla CEI EN 61851-1 per eventuali limitazioni all’impiego dei

modi di carica 1 e 2 in Italia. Di fatto, dal punto di vista dell’impianto elettrico,

una presa comune non è distinguibile per il tipo di carico. In definitiva, è am-

Page 206: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

206

messo l’impiego in un cortile condominiale collettivo di una presa domestica

per caricare uno scooter? E in un garage privato aperto al pubblico?

Nel primo caso (in un cortile condominiale collettivo di una presa do-

mestica per caricare uno scooter) può essere accettabile il modo 1.

Se il garage è aperto al pubblico non è privato e quindi la ricarica

deve essere di modo 3.

14.10 Prevenzione incendi per una cucina “ad uso occasionale”Un locale cucina per uso occasionale, ma predisposto con apparec-

chiature di cottura a gas metano, da quale condizione viene consi-

derato soggetto allo sgancio dell’alimentazione energetica tramite

pulsante di emergenza?

Il locale copre una superficie di circa 90 m2. Valgono le prescrizioni equiparabili

ad un locale centrale termica?

Se il locale cucina non è ricompreso in altra attività soggetta al con-

trollo dei Vigili del Fuoco e la potenza installata delle apparecchia-

ture di cottura a gas è superiore a 35 kW si applicano le disposizioni

di cui al decreto 12 aprile 1996: “Regola tecnica di prevenzione incendi per

la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati

da combustibili gassosi” e precisamente quelle al “Titolo IV art. 4.4 Locali di

installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie”.

Se la potenza installata delle apparecchiature di cottura gas è superiore a 116

kW l’attività rientra tra le 80 attività indicate nel DPR 151/11, per le quali si deve

provvedere al Certificato di prevenzione incendi secondo le procedure indica-

te dallo stesso, e precisamente nella n° 74 (Categoria A-B-C) “Impianti per la

produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con

potenzialità superiore a 116 kW“.

Secondo i disposti della Norma CEI 64-8/7 art. 751.03.4 e relativo Allegato A,

le attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono

da considerarsi ambienti a maggior rischio in caso d’incendio. Pertanto la re-

Page 207: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

207

alizzazione degli impianti elettrici dovrà uniformarsi, oltreché alle specifiche

tecniche generali, ai disposti della Sezione 751 “Ambienti a maggior rischio in

caso d’incendio” contenuta nella Parte 7: “Ambienti ed applicazioni particola-

ri” della Norma CEI 64-8.

L’obbligo di installazione del comando di emergenza per il sezionamento dell’a-

limentazione elettrica deriva dall’applicazione delle normative di prevenzione

incendi.

Si dovranno classificare, secondo i criteri indicati nella Norma CEI 31-35, le

eventuali zone pericolose nell’intorno delle valvole di intercettazione poste sul-

la tubazione di adduzione del combustibile all’esterno e all’interno del locale

cucina oltre ad individuare i necessari provvedimenti per la ventilazione del

locale.

14.11 Collegamento cavo MT al trasformatore: è accettabile lasciare “un po’ di scorta”?

Cabina MT/BT, tensione di alimentazione 15kV. E’ accettato esegui-

re una spira (scorta) sul cavo MT di alimentazione trafo in resina

1600kVA?

Nulla osta alla soluzione da Lei prospettata purchè siano rispettate le

seguenti condizioni:

a) il corretto fissaggio dei conduttori ai fini della prevenzione delle

eventuali sollecitazioni dovute alla corretti di corto circuito.

b) il corretto fissaggio dei conduttori ai fini della prevenzione degli sforzi di tra-

zione sui codoli di collegamento agli avvolgimenti del trasformatore;

c) il rispetto del raggio di curvatura dei cavi, che tipicamente vale circa 14 volte

il diametro esterno del conduttore.

Per maggiori dettagli può consultare la Norma CEI 11-17 “Impianti di produzio-

ne,trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica – Linee in cavo“ al

Cap. 4.3 “Condizioni ambientali e di posa”.

Page 208: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

208

14.12 Si può installare il generale di macchina subito fuori dal quadro di distribuzione?

E’ ammesso dalle norme il montaggio dell’interruttore/sezionatore

generale di macchina subito fuori dal quadro elettrico, in una scato-

la a parte dedicata, se opportunamente segnalato?

Nulla in contrario. Occorre ovviamente rispettare le regole generali

di protezione contro le sovracorrenti.

14.13 Criteri per il cablaggio a monte e a valle dell’interruttoreE’ obbligatorio effettuare l’alimentazione di più magnetotermici in

parallelo a valle di un interruttore generale con la stessa sezione

del montante oppure i cavi che alimentano i magnetotermici posso-

no avere la stessa sezione dei cavi a valle dei magnetotermici.

Mi spiego meglio. In presenza di quattro magnetotermici in parallelo la sezio-

ne dei cavi che li alimenta puó essere di 4 mm2, di 2 mm2 ecc, cioè della stessa

sezione dei cavi che uscirà dagli stessi magnetotermici oppure l’alimentazio-

ne deve essere fatta con la stessa sezione del montante ad esempio se il mon-

tante è 10 mm2 anche i cavi che alimentano i magnetotermici devono essere

10 mm2? Tutto questo rispettando ovviamente la caduta di tensione sulle linee

e la portata dei cavi!

La sezione del cablaggio a monte può non essere uguale da quella a

valle (ad esempio per motivi di rispetto dei limiti di caduta di tensio-

ne). Per il cablaggio di un quadro elettrico devono essere rispettate

le prescrizioni di progettazione, costruzione e verifica indicate nella Norma CEI

EN 61439-1 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa

tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali” pena la non possibilità di certifi-

care in modo corretto il quadro elettrico.

La sezione dei conduttori che alimentano gli interruttori divisionali deve essere

determinata secondo i criteri indicati nel Capitolo 52 della Norma CEI 64-8/5

qualora sia effettuata la verifica di sovratemperatura di cui al Cap. 10.10.3 della

Page 209: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

209

Norma CEI EN 61439-1,ovvero per la protezione da corto circuito secondo la

nota formula:

(I²t) < K²S².

I criteri specifici per il dimensionamento dei conduttori e delle relative sezioni sono

indicati nella Norma CEI EN 61439-1 al Cap. 8.6, nella Tabella 11 per correnti nomi-

nali sino a 400 A, e negli Allegati A e B (normativi) e H (informativo) alla stessa

norma.

14.14 Modifiche ai “carica muletti”: quali controindicazioni?Nel nostro stabilimento attualmente abbiamo realizzato all’aperto,

sotto una tettoia per la protezione dalle intemperie, uno spazio adi-

bito alla carica dei muletti. In questo modo i gas potenzialmente pe-

ricolosi emessi dalle batterie in carica vengono dispersi in atmosfera.

La direzione ci ha chiesto di effettuare uno spostamento per portare all’interno

dello stabile i caricabatteria, e tramite dei fori attraverso la parete di portare

all’esterno solo i cavi con i connettori per il collegamento dei muletti. Questo

per evitare di avere a disposizione di malintenzionati una presa sempre alimen-

tata all’esterno della costruzione. I cavi dei caricabatterie andrebbero sostituiti

perchè corti, ma a parte questa sostituzione, non ci sarebbero da fare altre

modifiche.

Esistono controindicazioni in merito? Ad esempio è necessario che il quadro

sia a vista durante la carica delle batterie per controllare eventuali anomalie?

E’ necessario prevedere comando di sgancio che dall’esterno disconnetta

l’alimentazione dei quadri all’interno?

La soluzione prospettata non presenta controindicazioni. Restando

all’esterno il muletto, che contiene le batterie, la ventilazione resta

assicurata. Eventuali pulsanti di sgancio possono essere richiesti

dalle norme di prevenzione incendi e, quindi, dalla valutazione del rischio e dal

relativo progetto.

Page 210: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

210

14.15 Potere di interruzione secondo Norma CEI 0-21Ho richiesto al mio elettricista di mettere a norma un mio locale com-

merciale di circa 26 m² per il rilascio del certificatodo di conformità

secondo le ultime normative CEI 64-8. Ha installato un magnetermi-

co da 6 kA a pochi centimetri dal contatore da 3 kW esterno al locale, mentre

nel quadro all’interno del locale ha installato a monte della linea montante un

magnetotermico da 4,5 kA. Vi chiedo se la normativa richiede che entrambi i

magnetotermici siano da 6 kA.

La Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessio-

ne di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di

energia elettrica” riporta al Cap. 5.1.3 i valori della corrente di corto

circuito massima convenzionale per i diversi tipo di fornitura. Per le forntiture

monofasi, come nel caso prospettato, il valore della corrente di corto circuito

è pari a 6 kA. Nel paragrafo. 434.3 della Norma CEI 64-8/3 “Caratteristiche dei

dispositivi di protezione contro i corto circuiti” all’art. 434.3.1 si prescrive che

il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito

presunta nel punto di installazione.

Pertanto quanto installato a valle della fornitura è conforme sia alla regola tec-

nica che alla Norma CEI. La normativa non prescrive che entrambi i magneto-

termici abbiano il medesimo potere di interruzione.

Ipotizzando una conduttura, dalla fornitura al quadro del locale, avente una se-

zione di 6 mm² ed una lunghezza di 3 metri il valore della corrente di corto cir-

cuito nel quadro installato all’interno del locale sarà inferiore al potere di inter-

ruzione del dispositivo di protezione (circa 4,2 kA < 4,5 kA). Pertanto anche la

seconda installazione è da considerarsi conforme nella condizione di cui sopra

per valori di sezione inferiore o di lunghezza superiore.

14.16 Prese a disposizione delle ditte esterne: differenziale o no?Il sito a cui facciamo riferimento è una centrale termoelettrica in ci-

clo combinato ed in cogenerazione; il sistema elettrico di bassa ten-

sione è un TN-S. Le nostre prese FM non sono corredate di dispositi-

Page 211: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

211

vo differenziale e neanche di protezione da sovraccarichi e cto cto; le linee di

alimentazione (trifasi) alimentano in genere tre o quattro gruppi prese (400V

3P + terra 16A - 32A - 63A e 230V 2P + terra 16A); a monte dei gruppi prese le

linee di alimentazione sono protette da interruttori automatici magnetotermici

installati in un quadro di distribuzione; le ditte esterne che lavorano per noi pos-

sono allacciarsi direttamente con apparecchiature mobili (esempio trapano) o

fisse ma temporanee (trapano a colonna, sega a nastro etc.) o devono inserirsi

un quadretto di cantiere con differenziale? Oppure siamo tenuti noi a fornirgli

un’alimentazione/gruppi prese protetti da differenziale?

Ci sembra di capire che la protezione contro le sovracorrenti (cor-

tocircuito e sovraccarico) e contro i contatti indiretti, delle linee di

alimentazione delle prese a spina siano assicurati da dispositivi di

protezione installati nei relativi quadri di distribuzione.

La domanda è focalizzata sulla necessità o meno di avere una protezione addi-

zionale contro i contatti indiretti mediante interruttori differenziali. La risposta

la si può trovare nei seguenti articoli della Norma CEI 64-8:

Parte Generale:

art. 412.5.3

La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione con cor-

rente differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è richiesta:

a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con

corrente nominale non superiore a 20 A; e

b) per i circuiti che alimentano le prese a spina con una corrente nominale non

superiore a 32 A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati

all’esterno.

Cantieri:

704.410 Protezione contro i contatti diretti ed indiretti

704.410. 1 Generalità

Page 212: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

212

Quando la protezione delle persone contro i contatti indiretti è assicurata dal-

la misura di protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione,

adatta al tipo di sistema di messa a terra (413.1), la tensione di contatto limite

convenzionale UL, deve essere limitata a 25 V in c.a., valore efficace, oppure a

60 V in c.c. non ondulata, e si applicano le prescrizioni specificate in 481.3.1.1.

NOTA Se viene utilizzata la misura di protezione mediante separazione elettri-

ca, si raccomanda di porre particolare attenzione alle prescrizioni dell’arti-

colo 413.5.1.3.

Le prese a spina e gli apparecchi utilizzatori mobili permanentemente con-

nessi, entrambi aventi correnti nominali fino a ed inclusi 32 A, devono essere

protetti da dispositivi differenziali aventi corrente differenziale nominale di in-

tervento non superiore a 30 mA (412.5) o devono essere alimentati da circuiti

SELV (411.1) o devono essere protetti mediante separazione elettrica (413.5),

con ciascuna presa a spina o apparecchio utilizzatore mobile alimentati da

un trasformatore distinto o da un avvolgimento secondario separato di un tra-

sformatore.

14.17 Dimensionamento delle apparecchiature (corrente dicortocircuito nel PdC)

Il potere di interruzione del dispositivo di protezione generale (per

una fornitura in BT) si sceglie in base alla corrente presunta di corto

circuito trifase convenzionalmente fornita dall’ente distributore se-

condo la norma CEI 0-21, oppure in base alla corrente di corto circuito misu-

rata ai morsetti del contatore, perché l’ente distributore nel tempo potrebbe

cambiare il trafo di alimentazione della rete?

Negli impianti BT il dimensionamento delle apparecchiature deve es-

sere fatto sulla base delle indicazioni dell’articolo 5.1.3 della Norma

CEI 0-21 proprio perché il Distributore potrebbe nel tempo modifica-

re l’impianto a monte del contatore:

Page 213: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

213

5.1.3 Corrente di cortocircuito massima nel PdC (ai fini del dimensionamento

delle apparecchiature). I valori seguenti sono determinati assumendo una cor-

rente di cortocircuito trifase morsetti alla sbarra BT, o alla sezione BT di cabina

secondaria, non superiore al valore pianificato di 16 kA. Il valore della corrente

di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle apparecchiature

dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a:

- 6 kA per le forniture monofase;

- 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessio-

ne fino a 33 kW;

- 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connes-

sione superiore a 33 kW;

- 6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase.

Per il fattore di potenza delle correnti di cortocircuito suindicate, vedere la Ta-

bella 4.

Valore della corrente di corto circuito

kA calore efficace

fattore di potenza

I = 6

I = 10

10 < I < 20

0,7

0,5

0,3

Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano anche agli impianti esistenti

nel caso di aumenti di potenza disponibile per la connessione.

5.1.3.1 Corrente di cortocircuito trifase minima nel punto di connessione

Valore minimo della corrente di cortocircuito trifase simmetrica nel punto di con-

nessione, comunicato dal Distributore su richiesta dell’Utente con potenza di-

sponibile superiore a 33 kW.

Tale valore deve essere calcolato secondo la Norma CEI EN 60909-0 nelle con-

dizioni di:

- assenza di generazione;

- assenza di motori;

- assetto di esercizio con corrente di cortocircuito minima.

I valori indicati dalla Norma sono basati sull’utilizzo di trasformatori MT/BT di

potenza non superiore a 630 kVA, con VCC pari al 6 %. Per trasformatori esisten-

Page 214: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

214

ti di caratteristiche diverse (VCC inferiore al 6 % e/o taglia superiore) in fase di

nuova connessione il Distributore comunica la corrente di cortocircuito pre-

sunta ai fini del dimensionamento delle apparecchiature, qualora i valori al pun-

to di connessione siano superiori ai valori convenzionali adottati dalla Norma.

In genere quindi la corrente di cortocircuito misurata sarà inferiore alla potere

di interruzione dei dispositivi di protezione installati.

14.18 Equipotenziali in bagno: serve una cassetta dedicata?È corretto eseguire i collegamenti equipotenziali all’interno della

cassetta contenente i cavi per i circuiti di illuminazione e prese del

locale servizi o si deve prevedere una cassetta separata solo per i

collegamenti equipotenziali supplementari dedicati al locale servizi?

Conduttori attivi e conduttori di protezione ed equipotenziali posso-

no condividere la stessa cassetta se lo spazio lo consente.

Pertanto non è obbligatorio predisporre spazi installativi dedicati ai

nodi equipotenziali supplementari.

14.19 Progetto “vecchio”: posso realizzare ugualmente l’impianto?La mia società (impresa installatrice N.d.R.) ha ricevuto l’incarico di

realizzare l’impianto elettrico di due piccoli capannoni ad uso indu-

striale. Bene fino a qui. Il problema è che il progetto che abbiamo a

disposizione, consegnatoci dal committente, è stato redatto quasi dieci anni fa

(tutti i lavori erano stati bloccati a causa della crisi). Il problema è che il proget-

tista titolare del progetto non esercita più la professione e l’esecutivo riporta

tutti i riferimenti da aggiornare (46/90, 626, DK Enel ecc.). Stimata redazione,

il quesito è questo: possiamo realizzare l’impianto secondo le regole in vigore

alla data di emissione del progetto?

No, se le prescrizioni sono cambiate non potete realizzare un im-

pianto non rispondente alla normativa vigente. Il committente deve

incaricare un professionista per aggiornare il progetto. Il decreto 22

Page 215: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

215

gennaio 2008, n.37 dice:

Art. 6 “Realizzazione ed installazione degli impianti ”

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte in conformi-

ta’ alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli

stessi. Gli impianti realizzati in conformita’ alla vigente normativa e alle norme

dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati mem-

bri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio

economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.

Le norme non sono retroattive, ma il concetto si applica agli impianti realizzati,

non a quelli “sulla carta“.

14.20 Decreto 37/08: limiti dimensionali per obbligo di progettoDevo preparare un preventivo per una casa con superficie di 250mq ed

è destinata a singola famiglia. La norma dice: “Il progetto è obbligatorio

per qualsiasi destinazione d’uso dell’immobile, che comprende ambien-

ti o strutture di tipo civile, industriale, o altro, che abbiano una delle seguenti carat-

teristiche o limiti dimensionali: “la superficie dell’ambiente maggiore di 200 m2

(400 m2 per locali di singole unità abitative)”;

non riesco a capire se sussiste la necessità del progetto oppure no.

La risposta al suo quesito è da ricercare nel decreto 37/08, in parti-

colare all’articolo 5 “progettazione degli impianti“:

…omissis…

2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un

professionista iscritto agli albi professionali

secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condo-

miniali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impe-

gnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di

Page 216: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

216

superficie superiore a 400 mq;

… omissis…

Nel suo caso il limite dimensionale riferito alla superficie non è superato, per

cui il progetto lo può firmare anche il responsabile tecnico dell’impresa instal-

latrice, a patto che la potenza impegnabile dell’impianto non superi 6 kW e che

non ci siano ambienti classificati (ad esempio ambienti a maggior rischio in

caso di incendio).

14.21 Collegamenti equipotenziali nei servizi igieniciIn un locale aperto al pubblico il gestore ha deciso aggiungere dei bagni

utilizzando tubi dell’acqua esterni alla muratura per contenere i costi.

Lo stesso ha chiesto per gli impianti elettrici (due punti luce e un punto

presa). Dove devo realizzare i collegamenti equipotenziali supplementari? Basta

“intercettare” i tubi all’ingresso del piccolo locale o devo realizzare un collegamen-

to per ogni punto (due lavandini, la tazza, ecc)?

Premesso che il collegamento equipotenziale supplementare non è

richiesto per i servizi igienici senza vasca da bagno o doccia, è suf-

ficiente collegare in corrispondenza del primo punto accessibile del

locale i tubi eventualmente presenti: dell’acqua (compresi gli scarichi), dei ter-

mosifoni e del gas.

14.22 “Pulsante di sgancio”: quali requisiti?Ci richiedono di prevedere un pulsante di sgancio che all’esterno di un

locale cabina deve mettere fuori servizio con una sola azione: la MT, il

quadro di BT, il GE e gli UPS. Gli sganci in totale saranno circa otto. Le

soluzioni che si potrebbero prospettare sono:

- Pulsante con otto contatti (non ci risulta essere presente in commercio);

- Pulsante che comanda un relè ausiliario, con otto contatti, alimentato da una fon-

te ausiliaria (UPS);

- Pulsante che comanda un relè ausiliario, con otto contatti, alimentato da uno de-

Page 217: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

217

gli UPS presenti in cabina;

- Interruttore di manovra rotativo, da installare all’interno di apposita cassetta di

protezione in PVC serie pesante, con portina trasparente ed idoneo grado di prote-

zione meccanica a portina chiusa (soluzione alternativa indicata dal Committente

e da verificare se presente in commercio un interruttore di manovra a otto contat-

ti).

Vi chiediamo tutte queste soluzioni, se si trovano i materiali in commercio, sono

normativamente corrette? I relè o l’interruttore di manovra rotativo devono essere

particolari o rispondere a norme specifiche?

Vi è da premettere che la scelta e l’ubicazione del comando di emer-

genza dell’impianto elettrico, se di questo stiamo parlando con la de-

finizione “pulsante di sgancio“, è compito del progettista della pre-

venzione incendi e del progettista degli impianti elettrici sentito il valutatore del

rischio e il datore di lavoro/committente. Un procedimento integrato ed interat-

tivo che deve considerare i molteplici aspetti legati alla natura e geometria dei

luoghi, alla loro classificazione, alla presenza di pericoli o di sostanze pericolo-

se, alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione.

Nulla toglie che i primi due o i primi tre soggetti prima citati siano una sola per-

sona, condizione questa che rende il processo meno complicato ma aumenta

le responsabilità.

L’art. 464.1 della Norma CEI 64-8/4 “Comando ed arresto di emergenza” pre-

scrive che “devono essere previsti dispositivi per il comando di emergenza di

qualsiasi parte di un impianto in cui può essere necessario agire sull’alimenta-

zione per eliminare pericoli imprevisti”

All’art. 537.4 della Norma CEI 64-8/5 si specificano le caratteristiche che de-

vono avere i dispositivi di comando di emergenza (compreso l’arresto di emer-

genza), che ricordiamo, come tutti i dispositivi di sezionamento, devono inter-

rompere tutti i poli dell’alimentazione (CEI 64-8 art. 537.2.4).

L’obbligo di installare il comando di emergenza è prescritto dalla normativa di

prevenzione incendi (dalle singole regole tecniche di prevenzione incendi) per

le attività indicate nel DPR 151/2011.

Page 218: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

218

Da ricordare che nella Norma CEI 64-8/7 Sezione 751 “Luoghi a maggior rischio

in caso d’incendio” non si indica l’obbligo del comando di emergenza, specifi-

catamente riportato invece nella Sezione 752 “Locali di pubblico spettacolo ed

intrattenimento“.

Sono quindi da identificare le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco

ove il comando di emergenza esterno all’attività risulta un obbligo; quali di que-

ste attività, o altre attività presenti nei luoghi considerati, siano classificabili

nella definizione “servizi di sicurezza” (vedasi CEI 64-7/3 Cap 35 e CEI 64-8/5

Cap. 56) che devono permanere in tensione anche dopo il sezionamento dell’a-

limentazione principale a mezzo del comando di emergenza.

In presenza di UPS e GE questa valutazione preliminare è necessaria per evi-

tare che l’attivazione del comando di emergenza metta a repentaglio eventuali

servizi con funzioni di sicurezza o importanti per le attività aziendali (ad es.

centro dati). Per la tipologia circuitale, in presenza di comandi rinviati, è da

preferirsi un sistema a sicurezza positiva (ovvero a diseccitazione delle bobine)

con garanzia di permanenza dell’alimentazione. Possono essere utilizzati cir-

cuiti a lancio di corrente purchè sia segnalata la continuità del circuito (lampa-

da spia) e le condutture dello stesso non attraversino eventuali compartimenti

anticendio.

Il comando di emergenza deve essere adeguatamente segnalato con cartello-

nistica conforme, per gli ambienti soggetti al controllo dei Vigili del fuoco, alle

norme di prevenzione incendi.

14.23 Collegamenti EQS del bagno… in cucinaBuongiorno, sto rifacendo da zero l’impianto elettrico di un apparta-

mento realizzato negli anni ’60. Tralasciando il problema di applica-

zione del capitolo 37 della 64-8, che mi sta creando non pochi proble-

mi, mi è sorto il seguente dubbio per cui mi rivolgo a voi:

Devo realizzare i collegamenti equipotenziali supplementari del bagno (nell’im-

pianto esistente non erano realizzati, infatti il mio incarico l’ho ricevuto perchè

il proprietario sentiva la scossa quando toccava i rubinetti), ma tutto il locale

bagno è rivestito di marmo (lastre da 100*50 cm) per cui non è possibile (o è

Page 219: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

219

assai rischioso) fare nuove tracce.

E’ possibile realizzare i collegamenti all’esterno del locale?

Potrei risolvere tutto mettendo una scatola dal lato della cucina adiacente (rie-

sco ad intercettare tutti i tubi, perchè ho il cavedio vicinissimo e anche la calda-

ia è vicina come può vedere dalla planimetria che allego - si faccia riferimento

alla figura a pagina seguente).

La soluzione da Lei prospettata è sicuramente accettabile, anche in

virtù del commento all’articolo 710.413.1.2 della Norma CEI 64-8:

Art. 701.413.1.2

Informazioni relative all’applicazione del collegamento equipotenziale supple-

mentare nelle diverse Sezioni di questa Parte 7 sono fornite nel 413.1.2.2.3. Le

tubazioni metalliche è sufficiente che siano collegate vicino all’ingresso dei lo-

cali da bagno (all’interno o all’esterno). Una vasca da bagno non è in genere in

contatto con i ferri del cemento armato; non essendo una massa estranea non

deve essere quindi collegata al collegamento equipotenziale supplementare.

La prescrizione dell’articolo 543.3.2 viene interpretata nel senso che non è ne-

cessario che siano accessibili le connessioni dei conduttori equipotenziali sup-

plementari alle tubazioni metalliche all’ingresso dei locali da bagno.

Nei locali da bagno i pavimenti non isolanti (ma non metallici) non sono da con-

siderare masse estranee.

La sezione di questi conduttori equipotenziali supplementari deve essere in ac-

cordo con l’articolo 543.1.3.

Nel seguito si forniscono esempi di possibili masse estranee:

• parti metalliche dei sistemi di alimentazione idrico e dei sistemi di acque

reflue;

• parti metalliche dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento;

• parti metalliche dei sistemi di alimentazione gas;

• parti metalliche accessibili della struttura.

Page 220: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

220

14.24 Comando di emergenza autorimessaBuongiorno, come è possibile in un autorimessa con box alimentati

ognuno con contattori differenti avere un solo pulsante di emergenza

che intervenga sullo sgancio di ogni singola utenza?

Premesso che le scelte nel merito del comando di emergenza, della

sua ubicazione e tipologia circuitale nelle attività soggette al control-

lo dei Vigili del Fuoco sono di competenza del progettista dell’impian-

to e del tecnico della prevenzione incendi è possibile, in rapporto al tipo e al

percorso della conduttura del circuito di comando remoto, utilizzare un coman-

do a lancio di corrente agente sulla bobina di sgancio dell’interruttore generale

delle parti comuni del comparto autorimessa.

A questo interruttore può essere sottesa l’alimentazione delle singole bobine

di sgancio a minima tensione (o contattori) installate per utenza box. L’incon-

veniente di questa tipologia circuitale è che per microinterruzioni di rete o in

assenza di tensione viene a mancare l’alimentazione delle bobine con conse-

guente distacco permanente dei carichi. E’ quindi necessario provvedere ad

una riserva di carica (singola o centralizzata) al fine di garantire la continuità di

servizio.

In ogni caso, a seconda della configurazione del compartimento autorimessa,

del numero di box e di alimentazioni, il progettista potrà prescrivere altre tipo-

logie circuitali per la realizzazione del comando di emergenza.

Page 221: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

221

14.25 Protezioni nuove, UPS e sezionamento del neutro in unsistema TN

L’impianto era realizzato come indicato nello schema tipo A (interruttori

generali tutti del tipo tripolare con i conduttori di neutro diretti). Oggi si

sta ristrutturando tutto l’impianto realizzandolo secondo lo schema B

(interruttori generali tetrapolari). Si chiede un chiarimento in merito a:

1.Ci sono controindicazioni per realizzarlo del tipo B (figura a pagina seguente)?

2.Nel caso B aprendo un generale entra in funzione l’UPS, che alimenterà circuiti

monofase e trifase + neutro, il neutro si troverà isolato dalla terra (il collettore che

mette a terra il neutro è in cabina nel box trasformatore) perché interrotto dal polo

dell’interruttore, il neutro come si comporterà?

3.Si deve rivedere il dimensionamento dell’Impianto eseguito con Sistema TN-S?

1.Se non derivata da obsolescenza dei componenti o significative

modifiche nella distribuzione, nei valori delle Ib e a cascata nei di-

mensionamenti relativi la modifica proposta in B non risulta necessa-

ria, e se necessaria in un sistema TN-S non è obbligatorio il sezionamento del

neutro.

2.Il neutro deve essere in ogni caso protetto dal sovraccarico come indicato

all’art. 473.3.2.1 della Norma CEI 64-8/4. Per il mantenimento della messa a

terra del neutro a valle dell’UPS per una risposta completa è necessario esami-

Page 222: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

222

nare lo schema circuitale dello stesso.

3.Si, a fronte delle modifiche proposte in B è da ri-verificare il dimensionamen-

to.

14.26 Quadro elettrico alimentato da presa a spina: si può?Vi chiedo se è normativamente possibile e corretto alimentare un qua-

dro elettrico da una presa bipasso la quale è alimentata da un quadro

avente un interruttore magnetotermico differenziale da 0,03 A.

Normativamente, salvo nei cantieri, nulla osta ad alimentare un qua-

dro elettrico a mezzo di una presa bipasso a norma CEI 23-50, ipotiz-

ziamo avente corrente nominale 16 A.

Numerosi i vincoli di natura funzionale:

- la somma delle correnti di impiego dei circuiti sottesi al quadro è limitata a 16

A,

- non vi è garanzia della selettività delle protezioni sia per sovraccarico che per

corto circuito,

- non vi è garanzia della selettività delle protezione contro i contatti indiretti,

etc. , etc, etc..

Il problema principale, conseguente a detta “particolare” configurazione, è che

essendo la presa bipasso sprovvista di contatti polarizzati è sempre possibile

“invertire” il corretto collegamento della fase e del neutro al cablaggio del qua-

dro. Quindi i dispositivi di protezione installati nello stesso non potranno essere

del tipo unipolare e al singolo polo protetto degli interruttori bipolari dovrà es-

sere sempre collegato il conduttore di fase.

14.27 Illuminazione delle vie di fuga: 1 o 5 lx?Devo controllare se è sufficiente la luce di emergenza in una grossa

Azienda soggetta CPI > di 10.000 m². In una nota pubblicazione si dice

che per le Norme Europee deve essere > 1 lux al centro delle vie di fuga,

viceversa in relazione a Leggi Italiane si usa 5 lx . Da 1 a 5 c’è un abisso. Chi ha

ragione?

Page 223: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

223

Nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco solitamente il

valore dell’illuminamento di sicurezza è definito dalle specifiche Re-

gole tecniche di prevenzione incendi. Nel caso prospettato per dare

una risposta esaustiva si deve preventivamente classificare l’attività soggetta

al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, determinare la Regola tecnica

di prevenzione incendi applicabile e quale sia il valore dell’illuminamento di si-

curezza indicato nella stessa.

Ad esempio se si tratta di un luogo di lavoro con attività n° 70. C del DPR

151/11″Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con

quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a

5.000 kg e superficie oltre 3000 m² “, non vi è una specifica regola di prevenzio-

ne incendi che imponga un livello minimo di illuminazione lungo le vie di uscita.

Per converso negli edifici a uso uffici (attività n° 71 del DPR 151/11) nel decre-

to 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad

uffici” al Cap 9.3.1. comma 5 è prescritto che:

“L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare, lungo le vie di uscita,

un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di cal-

pestio. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché

assicurino il funzionamento per almeno un’ora“;

Ritornando alle attività non normate da una specifica Regola tecnica di preven-

zione incendio sono da applicare:

a) le prescrizioni generali di prevenzione e protezione indicate dal D.Lgs. 81/08

“allegato IV requisiti dei luoghi di lavoro” ai seguenti paragrafi:

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono

essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri

in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.

1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a

rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illu-

Page 224: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

224

minazione di sicurezza di sufficiente intensità.

b) le prescrizioni del DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincen-

dio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro“ al Cap. 3.13 – “illumi-

nazione delle vie di uscita”:

Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguata-

mente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita

su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assen-

za di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di

sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazio-

ne di rete.

c) le prescrizioni di cui al decreto 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tec-

niche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8

marzo 2006, n. 139“ al Cap. S.4.5.9 – Illuminazione di sicurezza:

1.Deve essere installato impianto di illuminazione di sicurezza lungo tutto il si-

stema delle vie d’esodo fino a luogo sicuro qualora l’illuminazione possa risul-

tare anche occasionalmente insufficiente a garantire l’esodo degli occupanti.

2. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illumi-

namento sufficiente a garantire l’esodo degli occupanti, conformemente alle

indicazioni della norma UNI EN 1838 o equivalente.

Pertanto nella determinazione del livello di illuminamento garantito dall’impian-

to di illuminazione di sicurezza ove non sia indicato uno specifico valore in lux

nella regola tecnica di prevenzione incendi si devono applicare le indicazioni

della Norma UNI EN 1838 o altra norma equivalente su indicazione del proget-

tista. Nello specifico il Par. 4.2.1 della Norma UNI EN 1838:

Per le vie di esodo di larghezza fino a 2 m, l’illuminamento orizzontale al suolo

lungo la linea centrale della via di esodo non deve essere < 1 lx. La banda centra-

le, di larghezza pari ad almeno la metà di quella della via di esodo, deve avere un

illuminamento non minore del 50% del precedente valore. Vie di esodo di larghez-

za maggiore devono essere considerate come insieme di percorsi di larghezza

pari a 2 m, oppure essere fornite di illuminazione antipanico.

Page 225: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

225

Vi è da notare come il valore dell’illuminamento (non minore di 1 lux) deve essere

calcolato al suolo e non come usualmente ad 1 m dal piano di calpestio. Il calco-

lo dell’illuminamento deve considerare le altre prescrizioni riportate nella UNI EN

1838.

14.28 Sistemi TT: protezione differenziale all’origine dell’impiantoD: Vorrei sapere quando è necessario installare un relè differenziale

a valle di una fornitura in BT sistema TT che alimenta un quadro elet-

trico di distribuzione con cavo unipolare tipo FG7OR in tubo di PVC

interrato.

R: In un sistema TT la protezione differenziale deve essere posta

all’origine dell’impianto, a meno che la parte di impianto compresa

tra l’origine ed il dispositivo non comprenda masse. Nel suo caso se

come sembra non ci sono masse, all’origine dell’impianto è sufficiente un ma-

gnetotermico.

14.29 Impianti fotovoltaici e sistemi di accumuloSe installo un impianto di accumulo in un impianto dove presente un

impianto Fotovoltaico da 9kWp, in posizione “dopo” il contatore del

GSE devo rispettare la Norma CEI 0-21 oppure no? Devo comunicare

a Enel / GSE l’avvenuta installazione oppure no?

Nel caso descritto si applica la Norma CEI 0-21 ”Regola tecnica di ri-

ferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT del-

le imprese distributrici di energia elettrica“. La modifica deve essere

comunicata secondo il regolamento GSE. Ricordiamo inoltre che è vietato in-

stallare il sistema di accumulo se l’impianto fotovoltaico beneficia degli incen-

tivi del 1° Conto Energia e ha una potenza fino a 20 kWp in scambio sul posto.

Page 226: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

226

14.30 Comando di emergenza, GE ed elettropompe antincendioNel caso di un gruppo elettrogeno che alimenta sia le pompe antin-

cendio che altre utenze ordinarie di uno stabilimento industriale, il

pulsante di sgancio/emergenza richiesto dalle norme di prevenzio-

ne incendi, deve intervenire solo sull’interruttore dei carichi ordinari? Per la

protezione delle pompe antincendio, è necessario prevedere solo interruttore

magnetotermico o anche l’aggiunta del modulo differenziale?

R: L’obbligo di installare il comando di emergenza è prescritto dal-

la normativa di prevenzione incendi (dalle singole regole tecniche

di prevenzione incendi) per le attività indicate nel DPR 151/2011. Il

comando di emergenza deve sezionare l’intero impianto elettrico dell’attività

esclusi i servizi di sicurezza quali le pompe antincendio. (si veda anche nostra

risposta in data 1 agosto 2016).

Le pompe anticendio devono essere protette dai contatti diretti, indiretti e dal

corto circuito. La protezione da sovraccarico è da omettere per ragioni di sicu-

rezza (così come indicato nell’art. 463.1.4 della Norma CEI 64-8/4 “Casi in cui

l’omissione della protezione contro i sovraccarichi è raccomandata per ragioni

di sicurezza“). Pertanto si deve prevedere la sola protezione magnetica inte-

grata con l’eventuale dispositivo a corrente differenziale secondo la tipologia

del sistema elettrico utilizzato.

Ulteriori specificazioni per l’alimentazione elettrica delle pompe antincendio

sono riportate nel Cap. 10.8 “Elettropompe” della Norma UNI EN 12845 “Instal-

lazioni fisse antincendio -Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, instal-

lazione e manutenzione“.

14.31 Distanza tra contatore del Distributore e quadro elettrico Vorrei sapere se esiste una norma che regola la distanza tra un qua-

dro elettrico ed un contatore. È corretto installare un quadro elettrico

attaccato ad un contatore?

Page 227: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

227

I documenti normativi che fanno al caso suo sono la Norma CEI 64-8

“Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a

1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” e la Nor-

ma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e

passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica“.

Il cavo tra il contatore di bassa tensione (sistema TT) e il primo dispositivo di

protezione contro le sovracorrenti prende il nome di “cavo di collegamento“.

Norma CEI 0-21 - art. 3.6 cavo di collegamento

tratto di cavo di proprietà e pertinenza dell’Utente che collega il contatore o il

sistema di misura con il primo(i) dispositivo(i) di protezione contro le sovracor-

renti dell’utente (DG o DGL).

Dalle regole per la protezione del cavo di colegamento si evince la risposta alla

Sua domanda:

7.4.6.1 Protezione del cavo di collegamento

Conformemente alla definizione di cavo di collegamento, la protezione di tale

cavo contro le sovracorrenti è di responsabilità dell’Utente, mentre la protezio-

ne contro le sovracorrenti dell’impianto di rete a monte del punto di connessio-

ne, incluso il contatore, è di responsabilità del Distributore.

Salvo cavi di collegamento posati nei luoghi a maggior rischio in caso di incen-

dio, la protezione contro sovraccarico può essere svolta dai dispositivi posti a

valle del medesimo cavo (DG, ovvero DGL, in numero non superiore a tre) (25).

La protezione contro il cortocircuito del cavo di collegamento può essere omes-

sa se sono verificate contemporaneamente le condizioni di cui all’art. 473.2.2.1

della Norma CEI 64-8; in particolare, il cavo di collegamento:

- deve avere una lunghezza non superiore a 3 m;

- deve essere installato in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito;

- non deve essere posto in vicinanza di materiale combustibile né in impianti si-

tuati in luoghi a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione.

In alternativa a questa soluzione, le caratteristiche del cavo devono essere

Page 228: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

228

coordinate con quelle dell’interruttore automatico del contatore (qualora tale

dispositivo sia presente)(26), secondo quanto previsto dall’art. 434.3.2 della

Norma CEI 64-8.

(25) Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio il DG/DGL deve essere

quindi installato subito a valle del contatore (cavo di collegamento di lunghezza

trascurabile).

(26) Si ricorda che i requisiti della sezione 434.3.2 della Norma CEI 64-8 potreb-

bero non essere soddisfatti in presenza dei gruppi di misura di tipo elettronico

e che il Distributore può adeguare i propri gruppi di misura in conseguenza di

innovazioni tecnologiche e normative. In particolare, previa comunicazione, il

Distributore potrebbe sostituire l’interruttore automatico in un contatore esi-

stente con altro dispositivo atto alla limitazione di potenza prelevata.

Un quadro elettrico può (e in alcuni casi deve) essere installato subito a valle

del contatore del distributore. In questo caso deve comunque essere garantita

la protezione contro i contatti indiretti (ovvero niente masse a monte della pri-

ma protezione differenziale).

Page 229: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

229

La semplice eleganza dei comandi e dei frutti di colore bianco si abbina con la

varietà cromatica delle placche, che spazia dalle vivaci tonalità pastello alle

raffinate finiture metallizzate.

Grazie alle placche in tecnopolimero e a quelle metallizzate, Chiara valorizza

qualsiasi ambiente: dall'abitazione, all'ufficio, dal piccolo negozio al grande ri-

storante.

Dal punto di vista dell’installazione, la flessibilità è una caratteristica peculiare

di Chiara: i frutti, della larghezza di 22 mm, sono adatti all’inserimento in tutte le

scatole da incasso rotonde (con diametro di 60 mm) e rettangolari, e i supporti

e le placche sono disponibili nelle versioni da due, tre, quattro e sette moduli

montabili rispettivamente in scatole rettangolari da due, tre, quattro e sei mo-

duli standard.

La composizione del punto luce è particolarmente semplice: il telaio è realizza-

to in materiale semitrasparente per facilitarne il fissaggio alle scatole da incas-

so, e l’assemblaggio dei dispositivi è frontale.

La serie Chiara è inoltre una gamma completa per la gestione delle utenze elettri-

che comprendendo termostati e cronotermostati, dimmer e rilvatori di presenza.

serie Chiara

Page 230: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

230

Welcome M è il sistema di videocitofonia progettato da ABB per rispondere a

qualsiasi esigenza installativa, dalla villetta alla palazzina, dai piccoli ai grandi

complessi residenziali. Tutto nel modo più semplice possibile, ma con la qualità

ABB. Ampia è la scelta di posti interni: dal classico apparecchio con cornetta

citofonica, al monitor da parete da 4,3” in bianco e nero oppure a colori, alle

più evolute postazioni vivavoce da 4,3” e 7” touch screen. Il posto esterno an-

tivandalo con grado di protezione IP54, inoltre, presenta un design essenziale

perfettamente integrabile nei più moderni stili architettonici.

Grazie alla sua tecnologia a due fili, Welcome M consente anche di ridurre no-

tevolmente i tempi d’installazione, può essere controllato in remoto, tramite

dispositivo mobile, e può essere integrato nel sistema domotico Mylos free@

home.

welcome M

Page 231: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

231

Il catalogo ABB racchiude la più ampia gamma di prodotti modulari presente

sul mercato.

Anche per la specifica applicazione del centralino domestico, infatti, ABB è in

grado di offrire prodotti adatti a ogni esigenza installativa.

Gli interruttori differenziali, puri o magnetotermici differenziali, sono disponi-

bili sia in tipo AC che in tipo A. In più, per situazioni ove sono più frequenti gli

scatti intempestivi, ABB offre i suoi interruttori differenziali APR particolarmen-

te resistenti a sovratensioni causate da fulmini. Per quanto riguarda i magne-

totermici differenziali, sono disponibili versioni a 2 poli protetti in due moduli,

particolarmente utili ove si vuole realizzare la protezione bipolare.

La gamma comprende inoltre trasformatori modulari, relè e tutto quanto risulta

utile nella realizzazione dei centralini domestici secondo la norma CEI 64-8.

Completano l’offerta dispositivi di autorichiusura automatica per interruttori

differenziali e scaricatori di sovratensione.

Anche per quanto riguarda i contenitori nella gamma ABB sono presenti i centrali-

ni serie Mistral, disponibili in tantissime versioni adatte a soddisfare ogni esigenza.

centralino

Page 232: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

232

La domotica, ai giorni d’oggi, è ormai semplice da installare e consente di pro-

porre al cliente soluzioni altamente personalizzabili per il comfort e la sicurez-

za: per tali motivi sta entrando nelle case di tutti.

Installando un sistema di home automation, ad esempio, si possono spegnere

attraverso un pulsante tutte le luci della casa prima di uscire ed è possibile

programmare l’illuminazione nelle diverse zone della casa in modo da avere la

giusta luminosità in ogni ambiente.

Con Mylos free@home® la home automation è alla portata di tutti: il suo scopo è

infatti rendere più semplice la vita sia agli utenti finali che a chi deve realizzare

un impianto domotico in ambito residenziale.

La programmazione ed il controllo del sistema sono semplici ed intuitivi: l’im-

pianto può essere controllato da PC, tablet e smartphone, o dal touch panel di

comando.

Inoltre, grazie alla totale integrazione con il sistema di videocitofonia, è possibi-

le estendere ulteriormente le potenzialità del Mylos free@home®. Il nuovo mo-

nitor Touch 7’’ permette infatti l’utilizzo congiunto del sistema domotico e del

sistema Welcome M: al suono del campanello, ad esempio, la luce si accende

per consentire di identificare meglio le persone. Il touch panel 7’’ consente poi

di visualizzare le immagini provenienti dai posti esterni del sistema Welcome

M. È inoltre possibile la remotizzazione delle chiamate su smartphone e tablet.

free@home

Page 233: 200+ QUESITI REALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI · 2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ..... 2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione

233

Copyright 2017 NT24.it

E’ vietata la riproduzione anche parziale del documento.