2. La Formazione Professionale Continua dell’Architetto · MATERIALE DI STUDIO 1. La riforma...

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MATERIALE DI STUDIO 1. La riforma degli Ordinamenti professionali 2. La Formazione Professionale Continua dell’Architetto 3. Confronto con le altre professioni giovedì 17 aprile 2014 | ore 9.30 Casa dell'Architettura, piazza Manfredi Fanti 47 - Roma

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MATERIALE DI STUDIO

1. La riforma degli Ordinamenti professionali

2. La Formazione Professionale Continua dell’Architetto

3. Confronto con le altre professioni

giovedì 17 aprile 2014 | ore 9.30

Casa dell'Architettura,piazza Manfredi Fanti 47 - Roma

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Indice

CAPITOLO 1LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

D.P.R. 07/08/2012, n. 137- Testo del Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma

dell'articolo 3, comma 5, del decreto‐legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Nota illustrativa: Il decreto 137/2012 che attua la riformadegli ordinamenti professionali

A cura di Ing. Alfonso Mancini (Redazione Legislazione Tecnica)- Ricognizione delle norme legislative e regolamentari di riforma degli ordinamenti

professionali (compensi, tirocinio, società di professionisti, assicurazione, ecc.).

- Approfondimento dei temi trattati dal D.P.R. 137/2012 tramite una tabella cheriepiloga i punti salienti della nuova disciplina degli ordinamenti professionali.

CAPITOLO 2LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL’ARCHITETTO

Regolamento del Consiglio Nazionale Architetti 26/06/2013- Testo del Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale continuo in

attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

- Testo delle Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento perl’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

Frequently Asked QuestionsA cura del C.T.S. Formazione Permanente dell’Ordine Architetti PPC di Roma- Risposte alle domande più frequenti in tema di Aggiornamento e Sviluppo

Professionale Continuo.

CAPITOLO 3CONFRONTO CON LE ALTRE PROFESSIONI

Regolamento del Consiglio Nazionale Ingegneri 21/06/2013- Testo del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale

degli iscritti agli albi degli ingegneri ex art. 7, comma 3 D.P.R. n. 137/2012.

- Testo delle Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Nazionale nella sedutadel 13/12/2013.

Capitolo 1

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Decreto Presidente Repubblica 7 agosto 2012, n. 137Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3,comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 settembre 2011, n. 148.Gazzetta Ufficiale 14/08/2012, n. 189

In vigore dal 15/08/2012.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;Sulla proposta del Ministro della giustizia;

emana il seguente regolamento

Capo I ­ Disposizioni generali

Art. 1. - Definizione e ambito di applicazione1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espres­sa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizionein ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamentodelle specifiche professionalità;

b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

Art. 2. - Accesso ed esercizio dell'attività professionale1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentateè libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresseprevisioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizioprofessionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi impe­rativi di interesse generale.2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettualee tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondatisu specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del nume­ro di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto oparte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, qualela tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio dellaprofessione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionaleo della società tra professionisti.

Art. 3. - Albo unico nazionale1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordineo del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione deiprovvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenutodal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica aiconsigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Art. 4. - Libera concorrenza e pubblicità informativa1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioniregolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studioprofessionale e i compensi richiesti per le prestazioni.2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, nondeve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrareuna violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto2007, n. 145.

Art. 5. - Obbligo di assicurazione1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consiglinazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al clientedall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevutidal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico,gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assi­curazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del pre­sente decreto.

Art. 6. - Tirocinio per l'accesso1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha unadurata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo9, comma 6, del decreto­legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Iltirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato aconseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizioneal quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registrodei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laureao il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, fermerestando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenutoad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzioneper più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competenteconsiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organiz­zazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previoparere vincolante del ministro vigilante.4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altriPaesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svoltoper i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordineo collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza conl'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali ele università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo pre­cedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consiglinazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, perlo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta fermal'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto­legge 24 gennaio2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavorosubordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirnel'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occa­sionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto­legge 24 gennaio2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai finidell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tiro­cinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodoprevisto.

La riforma degli ordinamenti professionali

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8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti almedesimo potere disciplinare.9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenzacon profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionaleorganizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazionidi iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quandodeliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettonomotivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parerefavorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in mododa garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento

ore;d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché

quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta daprofessionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario,in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti dellacommissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, del­l'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorreredalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato.Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Statoquando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede allacancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possonodisciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio pro­fessionale.14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla datadi entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decre­to­legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 7. - Formazione continua1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del­l'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionistaha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secon­do quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisceillecito disciplinare.2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi,anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordinio collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consiglinazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parerevincolante dello stesso.3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parerefavorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscrittie per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegiterritoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabiliteregole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositiregolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionalipossono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazioneo convenzione con altri soggetti.

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La riforma degli ordinamenti professionali6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possonodisciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione profes­sionale.7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Art. 8. - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse daquelle sanitarie1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cuisono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscrittiall'albo.2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri paria quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinarinei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consiglidi disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sonopresieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componentinon iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di con­sigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli didisciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra isoggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio.L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numerodei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuatala proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale,sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggioreanzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente conmaggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianitàd'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzia­nità anagrafica.5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni oaltra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordineo collegio territoriale.7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questionidisciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisionedelle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo lenorme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possonoesercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra iconsiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine ocollegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,previo parere favorevole del ministro vigilante.9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dalcomponente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal com­ponente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, lefunzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni rego­lamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, aiconsigli di disciplina.12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazio­nali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado difunzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, aquanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato,con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione dinotaio.

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Capitolo 1Capo II ­ Disposizioni concernenti gli avvocati

Art. 9. - Domicilio professionale1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territorialedell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorionazionale.

Art. 10. - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto pressol'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dalministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordineo presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzatodal ministro della giustizia.3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione perle professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successivemodificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocatoper il periodo di un anno.4. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo oveintende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che logiustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmentecompiuto.5. In attuazione del presente decreto, l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinatacon regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense.I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nelcompimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistratodesignato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionaleacquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente commanon compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenzialeda parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplinadel praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cuidistretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodisotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinatain base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Capo III ­ Disposizioni concernenti i notai

Art. 11. - Accesso alla professione notarile1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea chesiano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il supe­ramento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possessodei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superatoil concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionaledi notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legalidi cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, èvalutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per ilperiodo di un anno.

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La riforma degli ordinamenti professionaliCapo IV ­ Disposizioni transitorie e finali

Art. 12. - Disposizione temporale1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata invigore dello stesso.2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cuial presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto­legge 13 agosto 2011,n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni,e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione euro­pea.

Art. 13. - Invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pub­blica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazionevigente.

Art. 14. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.

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Capitolo 1

IL DECRETO 137/2012 CHE ATTUA LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALIProponiamo in primo luogo una breve ricognizione delle normelegislative e regolamentari che sono recentemente intervenute adisciplinare gli ordinamenti professionali ed altri aspetti dell’esercizioprofessionale (compensi, tirocinio, società di professionisti). A seguiresaranno approfonditi i temi trattati dal D.P.R. 137/2012 tramite unaagevole tabella che riepiloga i punti salienti della nuova disciplinadegli ordinamenti professionali.

A cura di Ing. Alfonso Mancini (Redazione Legislazione Tecnica)

Allo scadere del termine, previsto per il 13/08/2012, è stato emanato il D.P.R. 07/08/2012, n. 137,recante la riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’art. 3, comma 5, del D.L.

13/08/2011, n. 138 (convertito in legge dalla L. 14/09/2011, n. 148).In questo contributo proponiamo in primo luogo una breve ricognizione delle norme legislative e rego-lamentari che sono recentemente intervenute a disciplinare gli ordinamenti professionali ed altri aspettidell’esercizio professionale (compensi, tirocinio, società di professionisti). A seguire saranno approfonditii temi trattati dal D.P.R. 137/2012 tramite una agevole tabella che riepiloga i punti salienti della nuovadisciplina degli ordinamenti professionali.

I RECENTI INTERVENTI DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Riforma degli ordinamenti professionaliLa riforma ha preso il via con il citato art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011, il quale ha previsto, nelle let-tere da a) e g), i principi ed i criteri ispiratori della riforma, che sono stati recepiti e meglio dettagliaticon il nuovo decreto in commento. Con l’entrata in vigore del D.P.R. 137/2012, e cioè dal 15/08/2012,e comunque con la scadenza del termine del 13/08/2012, sono abrogate:

— tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con le previsioni di cui al medesimoD.P.R. 137/2012 (art. 12, comma 2, del D.P.R. 137/2012);

— tutte le norme vigenti sugli ordinamenti professionali comunque in contrasto con i principi dellariforma, contenuti nell’art. 3, comma 5, lettere da a) e g), del D.L. 138/2011 (art. 3, comma 5-bis, del D.L. 138/2011).

Resta l’obbligo per il Governo di emanare entro il 31/12/2012 un Testo unico che raccolga tutte ledisposizioni aventi forza di legge che non risultino abrogate.

Altri aspetti dell’esercizio professionale recentemente oggetto di novitàSuccessivamente, con la L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e con il D.L. 24/01/2012, n. 1 (convertitoin legge dalla L. 24/03/2012, n. 7) sono state introdotte anche ulteriori disposizioni concernenti:

— il tirocinio (art. 9, comma 6, del D.L. 1/2012, norme a parziale integrazione e sostituzione diquanto contenuto nel D.L. 138/2011 e recepite anch’esse nel nuovo D.P.R. 137/2012);

— le tariffe professionali ed i compensi (art. 9, commi da 1 a 5, del D.L. 1/2012, cui è stata dataattuazione con il D.P.R. 140/2012 recante i parametri per la liquidazione dei compensi da partedegli organi giurisdizionali);

— l’esercizio della professione in forma societaria (art. 10 della L. 183/2011, come modificato dal-l’art. 9-bis del D.L. 1/2012, per il quale si è ancora in attesa del decreto attuativo (1).

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La riforma degli ordinamenti professionali

SINTESI DEI CONTENUTI DEL D.P.R. 137/2012

Il regolamento in oggetto, che riguarda tutte le professioni ordinistiche fatte salve le specificità di quellesanitarie, si applica alle professioni regolamentate ed ai professionisti, intendendo per:

— «professione regolamentata»: l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposi-zione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini ocollegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specificheprofessionalità;

— «professionista»: l’esercente la professione regolamentata.In sintesi, il provvedimento

— contiene misure volte a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa durante iltirocinio (quest’ultimo potrà avere una durata massima di 18 mesi) e il suo adeguamentocostante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l’interesse del-l’utenza;

— prevede l’obbligatorietà della formazione continua permanente, la cui violazione costitui-sce illecito disciplinare;

— stabilisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attivitàprofessionale, della quale deve essere data notizia al cliente;

— affida la funzione disciplinare a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; alloscopo è prevista l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consiglierenazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti;

— autorizza la pubblicità informativa con ogni mezzo e stabilisce che questa possa avere adoggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista,l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati;

— detta disposizioni specifiche per la professione forense e la professione notarile. Le disposizioni del regolamento in materia disciplinare non si applicano alle professioni sanitarie (comegià previsto dal D.L. 138/2011) ed alla professione notarile.

RIEPILOGO DELLE NUOVE NORMESUGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

Si riportano di seguito alcune tabelle che riepilogano i punti salienti della nuova disciplina degli ordi-namenti professionali.

TABELLA 1. - Accesso ed esercizio dell’attività professionale (art. 2, D.P.R. 137/2012)

Accesso

L’accesso alle professioni regolamentate è libero, fermo restando l’esame di Stato.

Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non siano fondate, in alternativa:– su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica

e l’esercizio professionale;– sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

Esercizio L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.

Limitazioni vietate

Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numerodi persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte delterritorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute.

Sono vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondatesulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra profes-sionisti.

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Capitolo 1

TABELLA 2. - Albi professionali (art. 3, D.P.R. 137/2012)

TABELLA 3. - Pubblicità informativa (art. 4, D.P.R. 137/2012)

TABELLA 4. - Assicurazione per danni (art. 5, D.P.R. 137/2012)

TABELLA 5. - Tirocinio (art. 6, D.P.R. 137/2012)

segue

Albi territoriali

e Albo uniconazionale

Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate sono tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine odel collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedi-menti disciplinari adottati nei loro confronti.

L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal con-siglio nazionale competente.I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevantiai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.

Albi specialiLa formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioniovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

Liberalizzazionedella pubblicità

È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regola-mentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale ei compensi richiesti per le prestazioni.

Caratteristichedella

pubblicità

La pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligodel segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

ViolazioniLa violazione delle disposizioni sopra riportate costituisce illecito disciplinare nonché violazione delle dispo-sizioni di cui al D. Leg.vo 206/2005 (Codice del consumo) e del D. Leg.vo 145/2007 (Pubblicità ingannevole).

Obbligo

Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consiglinazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al clientedall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dalcliente stesso.

L’obbligo di assicurazione sopra descritto acquista efficacia dal 15/08/2013 (12 mesi dopo l’entrata invigore del D.P.R. 137/2012 in commento).

Comunicazione degli estremi

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizzaprofessionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Violazioni La violazione delle disposizioni sopra riportate costituisce illecito disciplinare.

Discrezionalitàdei singoli

ordinamentiprofessionali

Il tirocinio professionale è obbligatorio solamente ove previsto dai singoli ordinamenti professionali.

Durata Il tirocinio, ove previsto, ha una durata massima di 18 mesi. Non è stata stabilita alcuna durata minima.

FinalitàIl tirocinio consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a con-seguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione.

Registro deipraticanti

Presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al qualeè condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticantiè necessario, salva l’ipotesi di svolgimento del tirocinio durante il corso di laurea (vedi più avanti), aver conse-guito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata.

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La riforma degli ordinamenti professionali

TABELLA 6. - Formazione continua (art.7, D.P.R. 137/2012)

Modalità particolari

per lo svolgimentodel tirocinio

Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesicon titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione.

In presenza di una specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il Ministrodell’istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, il tirocinio può essere svolto, per i primi 6 mesi, inconcomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.

I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cuial periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.

All’esito del corso di laurea, ed in presenza di una specifica convenzione analoga a quella di cui al punto pre-cedente, il tirocinio può essere svolto presso pubbliche amministrazioni.

Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavorosubordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirnel’effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell’ordine o collegio.

Il tirocinio può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a 6 mesi, di specifici corsi di for-mazione professionale organizzati da ordini o collegi o anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzatidai consigli nazionali degli ordini o collegi, previo parere vincolante del Ministro vigilante.Modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione, nonché contenuti formativi e frequenza deglistessi saranno individuati da successivi regolamenti dei consigli nazionali.

Obblighi delprofessionista

affidatario

Deve avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all’albo.

È tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.

Non può assumere la funzione per più di 3 praticanti contemporaneamente, salva la motivata autoriz-zazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l’attività professionaledel richiedente e l’organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell’ordine odel collegio, previo parere vincolante del Ministro vigilante.

Rapportodi lavoro

Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Rimborso speseResta fermo l’obbligo, introdotto dall’art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012, di corrispondere al tirocinante, dopo iprimi 6 mesi di tirocinio, un rimborso spese concordato forfettariamente.

Doveri del praticante

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimopotere disciplinare.

InterruzioneL’interruzione del tirocinio per oltre 3 mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso,di quello previamente svolto.

Quando ricorre un giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio può avere una durata massima di 9 mesi,fermo l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto.

Certificato Il consiglio dell’ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato.

Il certificato perde efficacia decorsi 5 anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato, ove previsto.In tal caso il consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti.

Decorrenza dellenuove norme

Le disposizioni qui illustrate si applicano a tutti i tirocini iniziati dal 16/08/2012.Va peraltro segnalata una interpretazione estensiva, secondo la quale le nuove norme, in particolare quellasulla durata massima del tirocinio di 18 mesi, si possano applicare anche ai tirocini iniziati prima della data dientrata del D.L. 1/2012, contenente le disposizioni di principio sui tirocini.

Obbligo

Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza pro-fessionale secondo quanto previsto dal presente articolo.

La violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare.

Corsi di formazione

I corsi possono essere organizzati da ordini o collegi (anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti)o anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o col-legi, previo parere vincolante del Ministro vigilante.

Modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione, nonché contenuti formativi, frequenza e valoredel credito normativo professionale saranno individuati da successivi regolamenti dei consigli nazionali,da emanarsi entro il 15/08/2013.

Convenzioni con le

università

Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comunidi riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

Crediti formativi

interdisciplinari

Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionalipossono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

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Capitolo 1 TABELLA 7. - Procedimenti disciplinari (art.8, D.P.R. 137/2012)

Consigli di disciplinaterritoriali

Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sonoaffidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.

I consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che svol-gono funzioni disciplinari nei consigli dell’ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti, e comunque nonsuperiore a 3.

I consigli di disciplina territoriali sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’alboo, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

Ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere delcorrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territorialisono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elencodi nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio.

I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o col-legio territoriale.

Consigli di disciplina

nazionali

Presso i consigli nazionali dell’ordine o collegio sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati icompiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consiglinazionali, anche secondo le norme antecedenti all’entrata in vigore del decreto in commento.

I consiglieri dei consigli nazionali dell’ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitarefunzioni amministrative.Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, i consigli nazionali dell’ordine ocollegio adottano regolamenti attuativi.

Decorrenza della nuova disciplina

Fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali sopra descritti, le funzioni disciplinari restanointeramente regolate dalle disposizioni vigenti.

Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e iriferimenti ai consigli dell’ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

Commissaria-mento

Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravie ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente.

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La formazione professionale dell’Architetto

Regolamento Consiglio Nazionale Architetti 26 giugno 2013Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori -Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 1. - Definizione, ambito di applicazione e obiettivi1. L’aggiornamento e sviluppo professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatoriè un obbligo per gli iscritti e si fonda in ogni attività formativa che migliora le competenze professionalie le abilità personali necessarie per lo sviluppo della società, dell’architettura e dell’ambiente.2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine professionale degli Architetti,Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.3. L’iscritto all’albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispettodel presente Regolamento, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere aifini dell’assolvimento dell’obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria com­petenza professionale.4. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) proteggere l’interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza;b) migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale a tutela della qualità

architettonica;c) accrescere lo studio e l’approfondimento culturale e tecnico scientifico individuale quali presup­

posti per un esercizio professionale di qualità;d) promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo pro­

fessionale attraverso l’adozione di politiche tese al contenimento dei costi.

Art. 2. - Gestione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo1. Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e gli Ordini territorialicooperano, in accordo con le rispettive competenze di seguito indicate, alla gestione realizzazione e con­trollo dei programmi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.2. Il CNAPPC in attuazione dei compiti definiti all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137:

a) predispone linee guida finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degliiscritti ed alla gestione ed organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli Ordini oCollegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) esercita, con il supporto di un’apposita Commissione composta da cinque esperti designati dalCNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini provinciali, attività di promozione, monitoraggio,e coordinamento generale sull’attività degli Ordini territoriali;

c) definisce e sviluppa i sistemi operativi informatici più idonei per organizzare la registrazionedegli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo validati e delle attività curricolaridi aggiornamento e sviluppo professionale continuo di ogni Iscritto, comprensive di attribuzionedi crediti formativi professionali e, più in generale, un’efficace gestione coordinata delle attivitàdi aggiornamento e sviluppo professionale continuo sul Territorio nazionale;

d) fissa i criteri nella valutazione delle attività di aggiornamento e sviluppo continuo promosse dagliOrdini territoriali;

e) assiste gli Ordini territoriali nell’individuazione e promozione dei programmi formativi e vigilasull’adempimento delle incombenze ad essi affidate;

f) promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;g) valida gli eventi da svolgersi all’estero, sia preventivamente che successivamente, su richiesta del

partecipante all’evento formativo, previa verifica da parte dell’Ordine territoriale competente, nelrispetto della normativa comunitaria e del reciproco riconoscimento.

3. L’Ordine territoriale, in osservanza delle linee guida dettate dal CNAPPC ai sensi del presente Rego­lamento:

a) individua, organizza e promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo profes­sionale continuo, anche con il supporto di soggetti all’uopo delegati;

b) istruisce le richieste di validazione di eventi formativi avanzate da soggetti terzi, da inviare alCNAPPC per la procedura di cui all’art. 7 comma 2 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

c) diffonde tra i propri iscritti la natura e le finalità dell’aggiornamento e sviluppo professionalecontinuo;

Capitolo 2

15

d) vigila sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propriiscritti; a questo scopo può chiedere, anche a campione, chiarimenti e la documentazione ritenutanecessaria sia agli organizzatori che agli iscritti;

e) utilizza i sistemi operativi informatici predisposti da CNAPPC per organizzare la trasmissionedei dati informativi degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

4. Gli Ordini territoriali possono delegare ai propri organismi di supporto operativo e di coordinamentoesclusivamente gli aspetti organizzativi dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo. 5. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono essere sottoposte a preventivaverifica e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali da parte del CNAPPC, sentiti gli Ordiniterritoriali.6. La procedura di validazione è riservata al programma dell’evento formativo e non al soggetto pro­ponente.7. Al CNAPPC ed agli Ordini territoriali è riservata in via esclusiva l’organizzazione della formazione eaggiornamento sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.8. È istituito il Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on­line attraverso i sistemi operativiinformatici predisposti dal CNAPPC, quale strumento di registrazione del profilo di formazione soggettivoe dei relativi Crediti Formativi professionali maturati. Le sue modalità di utilizzo verranno definite dalCNAPPC con successive procedure attuative in collaborazione con gli Ordini territoriali. Il Curriculumpotrà essere oggetto di divulgazione a terzi in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde alsolo interesse della collettività. 9. Gli iscritti sono tenuti alla registrazione presso l’Ordine territoriale di appartenenza della propriaattività formativa oltre che alla conservazione della documentazione che ne attesti l’entità e l’effettivosvolgimento.

Art. 3. - Esoneri1. Il Consiglio dell’Ordine territoriale, su domanda dell’interessato, può valutare la possibilità di esonerarel’iscritto dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa deliberaconsiliare motivata.

Art. 4. - Illecito disciplinare1. Costituisce illecito disciplinare la violazione dell’obbligo di cui all’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto2012, n. 137.

Art. 5. - Ambito di applicazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo1. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo pro­fessionale continuo la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata realizzata ai sensi del pre­sente Regolamento agli eventi di seguito indicati:

a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on­line; b) la partecipazione a master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze,

workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti;c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC o in collabora­

zione con gli Ordini territoriali.

Art. 6. - Durata, unità di misura e contenuto dell’obbligo1. Il periodo dell’attività e di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennalee coincide con quello solare. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quellodi prima iscrizione all’ordine.2. L’unità di misura base dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il creditoformativo professionale, pari ad un’ora di formazione.3. L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali, con un minimo di20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attivitàdi aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi pro­fessionali.4. Il CNAPPC si riserva la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscrittiche abbiano svolto la formazione continua professionale oltre i limiti dei crediti formativi professionalistabiliti dal presente Regolamento.

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La formazione professionale dell’ArchitettoArt. 7. - Uniformità del riconoscimento dei Crediti Formativi1. Gli Ordini territoriali possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuointerdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi professionali; i programmi di tali attività sarannovalidati, con garanzia di uniformità di attribuzione in base alle convenzioni che verranno stipulate comeprevisto dall’art. 7 comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 8. - Procedure di accreditamento1. L’accreditamento verrà concesso, valutando la tipologia, la qualità dell’evento, gli argomenti trattatied i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale. A tal fine le associazioni di iscritti aglialbi e gli altri soggetti, diversi dagli Ordini provinciali, che intendono ottenere l’autorizzazione di eventiformativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio Nazionale una relazione dettagliata con tuttele indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispon­denza con le finalità del presente Regolamento A tal fine il Consiglio Nazionale richiede, ove necessario,informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di autorizzazione con decisione motivataentro trenta giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazionerichiesta; dopodiché il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di deliberarelativa alla domanda di autorizzazione, al fine di acquisire parere vincolante del Ministro.2. La domanda di autorizzazione proposta da associazioni di iscritti agli albi e dagli altri soggetti, diversidagli Ordini provinciali, deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) argomento trattato;b) durata effettiva dell’evento;c) numero di posti disponibili;d) modalità di svolgimento e di rilevazione delle presenze;

ed i seguenti requisiti:a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell’evento proposto;b) comprovata esperienza dei formatori.

3. Ciascun Consiglio dell’Ordine dà immediata notizia al CNAPPC di tutti gli eventi formativi da essomedesimo organizzati.Il Consiglio dell’Ordine ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vastadiffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi eregistri tenuti da altri Consigli.

Art. 9. - Entrata in vigore e disciplina transitoria1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.2. Il primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dal 1gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.3. Nel primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo i Crediti For­mativi Professionali da acquisire sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo profes­sionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.4. A partire dal 1 luglio 2013 è facoltà degli Ordini territoriali effettuare, in conformità al presente Rego­lamento e nelle more della sua effettiva entrata in vigore, attività formative sperimentali su base volontaria;per tali attività verranno riconosciuti crediti formativi professionali che verranno computati tra i creditidi cui al comma precedente.5. Fatta salva ogni valutazione del Ministro vigilante, i corsi di formazione indetti dal CNAPPC in colla­borazione con organismi statali e che abilitano a svolgere una funzione avente rilevanza pubblica sututto il territorio dello Stato si intendono automaticamente approvati. 6. Il CNAPPC si riserva di emanare linee guida e di coordinamento che si rendessero necessarie in sededi applicazione del presente Regolamento relativamente alla classificazione delle materie che possonoavere valenza formativa, alle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei percorsiformativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle possibilitàdi esonero.

Capitolo 2

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LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTOPER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

(Testo aggiornato con delibera C.N.A.P.P.C. in data 22 gennaio 2014)

Premesse

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse delcommittente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionistaha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

1. Attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo

1.1 La formazione professionale si realizza, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 5 del Rego­lamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche sesvolte all’estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto, categorie tematiche maggiormente spe­cificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:

a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on­line;b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, con­

ferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini

Territoriali.

2. Definizioni

Ai fini del Regolamento e delle presenti linee guida si definisce:a) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo

per «corso» si intende un evento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamentodiretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al successivo punto 3, articolatoin uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi specifici),finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale;

b) corso mediante piattaforma e-learning l’e­learning è una metodologia di insegnamento che coinvolge sia il prodotto che il processo for­mativo. Per prodotto formativo si intende ogni tipologia di materiale o contenuto messo a dispo­sizione in formato digitale; per processo formativo si intende invece la gestione dell’intero iterdidattico che coinvolge gli aspetti: erogazione, fruizione, interazione e valutazione. Il CNAPPCmette a disposizione degli Ordini la piattaforma «Moodle» per la formazione a distanza, cioè unpacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione on­line;

c) evento formativo momento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale e ordinamentale;

d) master universitario di I e II livello e corsi convenzionati con istituti universitari di aggiornamentoe perfezionamento corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento della laureatriennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitariodi primo e di secondo livello;

e) dottorato di Ricercapercorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con competenzenecessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca dialta qualificazione.

f) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda et similiaeventi di studio, anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazionistrutturate nei contenuti in base al tema trattato;

g) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territorialiprovvedimento con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante,autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione di cuiall’art. 7 del D.P.R. 137/2012;

h) evento formativo autorizzatoqualsiasi tipo di evento riconosciuto con provvedimento del C.N.A.P.P.C. per il quale sono statidefiniti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;

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La formazione professionale dell’Architettoi) credito formativo professionale (cfp)

unità di misura attestante l’aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento ealle presenti linee guida;

l) soggetto proponentesoggetto che propone l’evento formativo;

m) altre attivitàattività, eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti pre­cedenti; quali, a titolo esemplificativo e non esauriente, relazioni e/o docenze in convegni, seminari,validati ai sensi del Regolamento e delle presenti linee guida.

n) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b)requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti for­mativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti con provvedimento per l’attribuzione dei creditiformativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all’attivitàgestionale/organizzativa in conformità al successivo punto 6.1.

3. Aree oggetto dell’attività formativa

Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all’attività professionale dell’architetto,pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle rispettive competenze con particolare riferi­mento a:

1. architettura, paesaggio, design, tecnologia;2. gestione della professione;3. norme professionali e deontologiche;4. sostenibilità;5. storia, restauro e conservazione;6. strumenti, conoscenza e comunicazione;7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.

4. Credito formativo professionale

Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Regolamento, l’unità di misura base dell’attività di aggiornamentoe sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un’ora di formazione, senon diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.Per coloro i quali si iscrivono all’Ordine nel secondo o terzo anno l'onere dell'acquisizione dei cfp varidotto proporzionalmente.L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 90 cfp (60 cfp nel triennio 2014÷2016), con un minimodi 20 cfp annuali (15 cfp nel triennio 2014÷2016), di cui almeno 4 cfp per ogni anno derivanti daattività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensiprofessionali.È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedenteda un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti.Per i neoiscritti l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizioneall’Ordine, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi matu­rati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

5. Criteri per l’attribuzione ed il riconoscimento dei crediti formativi

Nella Tabella allegata sono riportati, per maggior chiarezza, i crediti attribuibili a ciascuna delle attivitàdi seguito indicate.

5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale (punto 2 lettere a, b)Per tutti i corsi di formazione accreditati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento viene attribuito un creditoformativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore(15 ore nel triennio 2014÷2016), di n° 20 crediti (n° 15 crediti nel triennio 2014÷2016), per la parte­cipazione ad ogni singolo corso.Per la frequenza ai corsi di gestione tecnica dell’emergenza di durata non inferiore a 60 ore, di cui alprotocollo di intesa sottoscritto dal C.N.A.P.P.C. e dal Dipartimento della Protezione Civile in data 12maggio 2010, il tetto massimo dei crediti attribuibili ad un corso (15 crediti per il triennio 2014÷2016),è incrementato del 50%.

Capitolo 2

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Pertanto, i crediti attribuibili per la frequenza a ciascun corso sono di numero pari a: (15x1,5) = 22,5(per arrotondamento n° 22 cfp).Ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all’80% diquella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale.Fanno eccezione i corsi in cui l’80% della durata complessiva sia pari o superiore a 20 ore (15 ore neltriennio 2014÷2016), nel qual caso, vengono attribuiti 20 crediti (n° 15 nel triennio 2014÷2016).È comunque ammesso recuperare le ore mancanti, iscrivendosi successivamente ad analogo corso.

5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia(punto 2 lettera e)La partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi relativamente ai quali gli Ordiniterritoriali potranno suggerire il riconoscimento di crediti formativi all’interno del range compreso traun minimo di due e un massimo di sei sulla base dei seguenti profili:

a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop etsimilia);

b) la durata dell’evento;c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argo­

menti di specifico interesse inerenti alla formazione e all’aggiornamento professionale di cui alprecedente punto 3;

d) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di rilevanza culturalee di taglio pratico, operativo rispetto a quelle a contenuto meramente teorico e valutando conmaggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formu­lazione di quesiti specifici ai relatori con dibattito e quesiti;

e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, allaloro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnico­professionali;

f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla suapertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell’evento, alla accuratezza, aggiornamento,completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.

In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2 spettano:— n. 6 crediti formativi, se, oltre alla durata di almeno 6 ore, in due distinti moduli (mattina/pome­

riggio) sia garantita per ogni mezza giornata che:1) il numero dei relatori non sia inferiore a due;2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;3) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;

— n. 4 crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di almeno 4 ore, sia garantito che:4) il numero dei relatori non sia inferiore a due;5) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;6) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;

— n. 3 crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno quattro ore, siano garantitialmeno due dei tre profili sopra indicati;

— n. 2 crediti formativi se, oltre alla durata di almeno tre ore, sia garantito almeno uno dei treprofili sopra indicati.

Ove straordinariamente si palesassero occasioni di vera eccezionalità nella organizzazione di eventi for­mativi da parte degli ordini provinciali, legati, a titolo esemplificativo, al prestigio dei relatori ed all’ar­gomento trattato, gli stessi potranno proporre valutazioni e riconoscimenti particolari nella attribuzionedei crediti, che verranno discrezionalmente valutati dal C.N.A.P.P.C..

5.3 Master universitario di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, laurea specialisticaconseguita da iscritti junior e seconda laurea in materie affiniConsiderato che l’ammissione è riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabileda uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comportal’acquisizione, di n° 20 crediti formativi per ogni anno di corso (n° 15 cfp nel triennio 2014÷2016),come pure l’ottenimento di una seconda laurea in materie affini o la laurea specialistica da parte diiscritti junior.

5.3­bis Corsi abilitantiCorsi di 120 ore: n° 20 cfp (n° 15 cfp nel triennio 2014÷2016)Corsi di 40 ore: n° 10 cfp (n° 1 cfp per ogni modulo di 4 ore)

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La formazione professionale dell’Architetto5.4— partecipazione attiva di iscritti all’Ordine a gruppi di lavoro, Commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli

Ordini territoriali, fatta eccezione, per gli Organi eletti, di quelle conseguenti al proprio ruolo istituzionale(sedute di Consiglio, Commissione parcelle, Consiglio di disciplina, Conferenze degli Ordini, Delegazioneregionale et similia): per la partecipazione effettiva e documentata viene riconosciuto 1 cfp per ognisingola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali, salvo quanto stabilito al punto 5.7;

— partecipazione attiva degli iscritti all’Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi pro­mossi dall’Ordine: per la partecipazione documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limitemassimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp;

— attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi: viene riconosciuto 1 cfp per ogni singoloevento formativo con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 5.7;

— attività di volontariato di protezione civile: n° 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimodi n° 10 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7.

5.5 Attività specifiche aventi valenza formativa validabili a posteriori da parte dell’OrdineterritorialeFatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7 sono attributi i seguenti crediti:— visite documentate a mostre di architettura: n° 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5

cfp annuali;— monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico­professionale, pubblicazione di progetti deri­

vanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pub­blicazioni ufficiali degli Ordini territoriali (1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, conil limite massimo di 5 cfp annuali);

— viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Fondazionidi Ordini territoriali: n° 1 cfp per ogni comprovato giorno di visita con il limite massimo di 5 cfpannuali.

5.6 Dipendenti pubbliciAi fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamentoe sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012,gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine i progetti di formazionepredisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformementea quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.

5.7 Ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento,non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 36 crediti (24 crediti nel triennio2014÷2016) derivanti dalle attività di cui ai punti 5.4, 5.5.

5.8 Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto compila, in forma cartacea o telematica online,un formulario rilasciato dall’Ordine territoriale e predisposto dal C.N.A.C.C.P. (tramite piattaforma Moodle),esplicativo del percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti ele attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l’iscritto autocertifica l’attività di formazione effet­tivamente svolta. Il Consiglio dell’Ordine può eseguire controlli di conformità entro il termine di cinqueanni dalla data di svolgimento delle attività di formazione.

6. Procedure di autorizzazione degli eventi formativi

6.1 Documentazione necessaria per la attribuzione dei creditiPer rispondere ai requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione oggetto delle presentiLinee Guida, un Progetto Formativo deve contenere sia pure brevemente:

— Titolo— Soggetto proponente— Referente/Tutor/Direttore Scientifico— Programma— biettivi formativi— Materiale didattico— Numero di ore e Articolazione temporale— Crediti attribuibili e richiesti— Periodo indicativo di svolgimento del corso— N° docenti e qualifica della Docenza con indicazione curriculare di massima

Capitolo 2

21

— Condizioni per l’attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti— Sede di svolgimento— Prova finale di verifica (preferibile anche se facoltativa)— Attestazione di partecipazione— Giudizio per docente— Giudizio per il corso— Eventuale costo di partecipazione

6.2 Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali6.2.1 Ciascun Ordine territoriale dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivoadempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, rego­lando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi dallo stesso organizzati.Ai fini della verifica, l’Ordine deve svolgere attività di controllo anche a campione.A tale scopo può istituire una apposita commissione costituita anche da soggetti esterni al Consiglio.Ove l’iscritto non fornisca idonei documenti giustificati relativi agli accreditamenti entro il termine digiorni 30 dalla richiesta, l’Ordine non provvederà all’attribuzione dei crediti.6.2.2 I Consigli degli Ordini o le Federazioni regionali in forma sinergica come esclusivo coordinamentodegli ordini, entro il 31 ottobre di ogni anno, termine indicativo, non perentorio per il primo anno, deli­berano, anche di concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa (POF) che intendono proporre nelcorso dell’anno successivo, indicando i crediti formativi attribuibili, in conformità al precedente punto5, per la partecipazione a ciascun evento evidenziando gli eventuali costi per i partecipanti, segnalandoi soggetti attuatori e indicando i criteri e le finalità cui l’Ordine si è attenuto nella predisposizione delprogramma stesso.L’offerta formativa degli Ordini territoriali deve contenere corsi aventi ad oggetto:

— d’obbligo, materia deontologica, previdenziale e dell’ordinamento professionale;— di preferenza, temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi

professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile ed alla conservazionedelle risorse e dell’energia, alla sicurezza ed alla qualità dell’abitare degli edifici e delle città,alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio.

Entro il medesimo termine del 31 ottobre il piano dell’offerta formativa deve essere trasmesso alC.N.A.P.P.C..6.2.3 I Consigli degli Ordini possono predisporre l’offerta formativa in modo autonomo in cooperazioneo convenzione con altri idonei soggetti mantenendo la prima responsabilità scientifica, funzionale edeconomica degli eventi.6.2.4 Gli Ordini favoriscono l’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti, realizzando eventi for­mativi, limitando la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese vive sostenute. 6.2.5 Gli Ordini potranno organizzare nel corso dell’anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli giàprogrammati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandonecomunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza.6.2.6 Il C.N.A.P.P.C. valuta i programmi delle offerte formative trasmesse dai Consigli dell’Ordine, costi­tuendo apposita Commissione ai sensi del Regolamento, e comunica all’Ordine un provvedimento oveesprime il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbanoessere apportate, con l’obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale,delle suddette offerte. In mancanza di invio del provvedimento entro il termine di sessanta giorni dallaricezione dei piani delle offerte formative, gli stessi si intendono approvati. In caso di mancanza deirequisiti minimi il C.N.A.P.P.C. avvierà subito una consultazione con l’Ordine provinciale per adeguareconsensualmente il piano formativo.Gli Ordini devono:

— conservare copia degli attestati di partecipazione, fornendo originale al frequentante;— conservare copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;— elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista; il tutto in formato digitale.

6.2.7 L’Ordine organizzatore degli eventi è responsabile delle iniziative in termini qualitativi e quantitativi.Il rilascio degli attestati di partecipazione e il conferimento dei crediti competono esclusivamente all’Or­dine che organizza gli eventi stessi e non agli Ordini a cui appartengono i partecipanti.6.2.8 Ogni richiesta di patrocinio formulata al C.N.A.P.P.C. non comporta in alcun modo il riconoscimentodi crediti formativi.6.2.9 Il C.N.A.P.P.C. , nel mettere a disposizione degli Ordini la piattaforma digitale, renderà progressiva­mente automatica la valutazione dei programmi formativi e dei relativi accreditamenti sulla base di matriciadeguate alle presenti linee guida ed alle loro modificazioni.

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La formazione professionale dell’Architetto6.3 Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscrittiagli albi e da altri soggetti6.3.1 in conformità al comma 2 dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, l’organizzazione di corsi di formazionepuò essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata propostadi delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vin­colante dello stesso.6.3.2 Le attività formative autorizzate dal C.N.A.P.P.C. ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, devonorispondere ai seguenti criteri generali:

— prevedere, in relazione all’offerta formativa con riferimento alle materie di cui al precedente punto3, l’utilizzo di qualificati docenti o cultori della materia, inerente l’area di competenza e di unaadeguata esperienza certificata da apposito curriculum, che dovrà essere trasmesso al C.N.A.P.P.C.e all’Ordine territoriale di riferimento almeno 30 giorni prima dell’evento formativo;

— essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee;— rilasciare gli attestati di frequenza con l’indicazione del soggetto formatore, eventuale normativa

di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazionedel settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso,firma del soggetto abilitato al rilascio dell’attestato;

— redigere e conservare un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui vienerilasciato l’attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del corso, anche allaluce dei crediti formativi riconosciuti ai frequentanti;

— rilasciare all’Ordine territoriale copia dell’elenco nominativo con firma di presenza dei soggettiche hanno frequentato il corso;

— conservare copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al frequentante;— conservare una copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;— elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista.

La documentazione di cui sopra deve essere conservata sia presso il soggetto erogatore della formazionesia presso l’Ordine Territoriale.La documentazione sopra elencata deve essere fornita anche mediante modalità telematiche.6.3.3 L’istanza di autorizzazione deve essere presentata entro il 30 settembre antecedente ciascun annoformativo, nel termine ordinativo, non perentorio per il primo anno. Per gli eventi di carattere nazionalel’istanza deve essere presentata al Consiglio Nazionale, mentre per quelli di carattere locale, agli Ordiniterritoriali di competenza, secondo le modalità indicate nei rispettivi siti istituzionali.Le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti potranno organizzare nel corso dell’anno eventiformativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri dicui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza propriae del Ministro competente.6.3.4 Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e la seguente documentazione da sommarsi aquanto indicato al punto 6.1:

— atto costitutivo e statuto;— relazione documentata sull’attività formativa svolta nell’ultimo triennio in ambito delle materie

di cui al precedente punto 3;— programma annuale del progetto formativo con riferimento alle materie di cui al precedente

punto 3;— le richieste trasmesse all’Ordine territoriale, verranno da quest’ultimo inviate al C.N.A.P.P.C. nel

termine di 15 gg dal ricevimento, con una sintetica relazione di valutazione della richiesta mede­sima.

6.3.5 Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata propostadi delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.Entro quindici giorni dal ricevimento del parere vincolante del Ministro vigilante il Consiglio Nazionalecomunicherà all’interessato le determinazioni assunte.6.3.6 L’accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il ver­samento delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell’istruttoria mini­steriale per il riconoscimento dei crediti.6.3.7 Il C.N.A.P.P.C. e gli Ordini territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di con­trollare e verificare anche successivamente all’evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispon­denza del programma inviato e valutato rispetto all’effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazionedei relatori indicati nel programma medesimo, l’adeguatezza nonché l’attendibilità dei meccanismi diattestazione della partecipazione all’evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idoneadocumentazione.6.3.8 La sostanziale difformità dell’evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contesta­

Capitolo 2

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zione e può comportare la modifica o la revoca dell’autorizzazione con conseguente riduzione o annul­lamento dei crediti attribuiti allo specifico evento formativo.6.3.9 Il rilascio dell’autorizzazione ad organizzare eventi formativi è di competenza del C.N.A.P.P.C. inconformità al presente punto 6 delle linee guida.

6.4 Norme comuni6.4.1 Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte delC.N.A.P.P.C. circa la equivalenza dell’evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma sucui era fondata l’attribuzione dei crediti formativi.6.4.2 Tutti i soggetti proponenti corsi e/o eventi formativi autorizzati sono tenuti a segnalare ai parte­cipanti, per ciascun evento, il numero dei crediti formativi riconosciuti e rilasciare agli stessi un attestatoapposito, riportante gli estremi dell’autorizzazione del Consiglio Nazionale.Ogni iscritto cura la registrazione dell’attività formativa svolta e dei relativi crediti professionali conseguitisecondo le modalità appositamente determinate dall’Ordine territoriale. Tale registrazione può altresìavvenire in automatico mediante rilevazione elettronica della presenza.L’attribuzione dei crediti può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica e pertantosenza rilascio di attestato di frequenza.

6.5 Validazione attività formativa svolta all’estero6.5.1 È competenza del C.N.A.P.P.C. validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale,seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all’estero da istituzioni, enti,organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare alproprio Ordine di appartenenza una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l’avvenutapartecipazione alla attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e di partecipazione,programmi dell’attività formativa svolta, costi di partecipazione, ecc).L’Ordine territoriale provvederà a trasmettere, previa sommaria valutazione, la richiesta al C.N.A.P.P.C.entro il termine di giorni 15 dal ricevimento.Il C.N.A.P.P.C., a seguito di valutazione ed istruttoria, comunicherà all’Ordine territoriale entro 60 giornidalla ricezione dell’istanza, il provvedimento con l’indicazione del numero dei crediti formativi attribuiti.

7. Esoneri

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallosvolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

a) maternità per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all’aggiornamento on­line e aquelle iniziative alle quali l’iscritta ritiene opportuno partecipare;

b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività profes­sionale per almeno sei mesi;

c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti asvolgere l’attività di formazione professionale continua.Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine, per l’attività di verifica di competenza del mede­simo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

— non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo inrelazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;

— non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;— non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modotemporalmente proporzionale. Al fine del riconoscimento dell’esenzione per malattia o infortunio l’iscrittodovrà produrre certificato medico.I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l’iscritto è esentato dall’obbligoformativo non possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimentodel 70 anno di età.

8. Premialità e sanzioni

8.1 PremialitàL’Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all’assolvimento dell’obbligo della

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La formazione professionale dell’Architettoformazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti a disposizione dell’Ordinestesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:

— documento di regolarità formativa a cadenza annuale;— registrazione dell’attività formativa nel Registro Unico;— comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal

regolamento;— comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato cfp extra e in quali settori.

8.2 SanzioniL’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R.7 agosto 2012, n° 137.L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare in con­formità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso,nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, conavvio dell’azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l’inosservanza.

9. Modifiche alle linee guida

Le presenti linee guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrateal termine della fase sperimentale e, nel periodo successivo, con cadenza semestrale.

10. Disciplina transitoria

Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali, Associazionidi iscritti e Fondazioni di Ordini territoriali, programmate successivamente, oppure in atto alla data diapprovazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno essere riconosciuti creditiformativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014÷2016) in conformità e secondo i criteriprevisti dal regolamento e dalle presenti linee guida.

TABELLA DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) ATTRIBUIBILI A CIASCUNA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Tipo di attività CFP attribuitiCFP massimi attribuibili

per singola attività

CFP massimi attribuibili nel triennio a regime per tipo

di attività (1)

5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppoprofessionale (punto 2 lettere a, b)

1 CFP /oraPartecipazione

almeno perl’80% della

durata

20 CFPse il corso ≥ 20 ore

15 CFPTriennio 2013-2016

78 CFP (2)

5.2 Seminari, convegni, giornate di studio,tavole rotonde, conferenze, workshop, etsimilia (punto 2 lettera f)

da 2 a 6 CFP 6 CFP/evento 78 CFP (2)

5.3 Master universitario di primo e secondolivello e dottorato di ricerca (punto 2lettere d ed e)

— 10 CFP/anno di corso 30 CFP

5.4 Partecipazione attiva di iscrittiall’ordine, ad eccezione degli organi eletti,alle commissioni, gruppi di lavoro ecommissioni di studio del C.N.A.P.P.C. edegli Ordini territoriali, docenti formatori senon retribuiti, attività di responsabilità ecoordinamento di eventi formativi

1 CFP/seduta 5 CFP/anno 36 CFP

5.5 Attività particolari validabili a posteriorida parte dell’Ordine territoriale (visite amostre, monografie e articoli scientifici,viaggi di studio, ecc.) (punto 2 lettera m)

1 CFP/attività 5 CFP/anno 36 CFP

Deontologia e ordinamento professionale 1 CFP/ora 4 CFP (2) 12 CFP (3)

(1) Non si tiene conto del fatto che fino a 10 CFP, maturati in eccesso oltre i 90 CFP obbligatori, possono essere portati in dotenel triennio successivo (art. 4).

(2) Valore massimo attribuibile considerato che almeno 12 CFP sono riservati all’ordinamento professionale.(3) Valore minimo.

Capitolo 2

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F.A.Q.Risposte alle domande più frequenti in tema diAggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo.

A cura del C.T.S. Formazione Permanente dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Roma

ARGOMENTI DI ORDINE GENERALE

Ordine e riconoscimento creditiD. L’Ordine organizzatore degli eventi è il solo responsabile delle iniziative in termini di conferimentodei crediti formativi?R. Sì, il conferimento dei crediti formativi compete esclusivamente all’Ordine che organizza gli eventistessi e non agli Ordini a cui appartengono i partecipanti.

Corsi organizzati da Ordini di altre categorieD. L’OARPPC può riconoscere crediti formativi per un corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri?R. Attualmente no; affinché vengano riconosciuti i crediti formativi, l’Ordine degli Ingegneri (e qualsiasialtro Ordine o Collegio professionale che non sia degli Architetti) deve chiedere il riconoscimento deisuddetti crediti all’Ordine degli Architetti competente per territorio.La motivazione è da ricercarsi nel fatto che i corsi possono avere più o meno valenza di aggiornamentoa seconda delle diverse professionalità.

Corsi svolti prima del 01.01.2014D. Possono essere riconosciuti crediti formativi per i corsi che si sono svolti precedentemente al 1 gen-naio 2014?R. No, possono essere soltanto validati i corsi a partire dal 01 gennaio 2014. Nel caso in cui però si fosse seguito un corso abilitante (sicurezza, VV.F., ecc.) a partire da quelli avviatidal 1 luglio 2013, devono intendersi riconosciuti crediti formativi professionali per l’attuale triennionella seguente misura:

— 15 CFP per corsi da 120 ore — 10 CFP per corsi integrativi di 40 ore

Differenza tra crediti «richiesti» e «riconosciuti»D. Qual è la differenza tra crediti formativi «richiesti» e crediti formativi «riconosciuti»?R. I crediti formativi richiesti sono quelli per cui un soggetto terzo provvede ad ottemperare a quantoprevisto dal punto 6.3 delle Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014: deve cioè essere stato richie-sto all’Ordine territoriale competente il riconoscimento dei crediti per un qualsiasi evento formativo. Siinvita quindi in questo caso ad avere l’accortezza di informarsi presso l’Ente organizzatore dell’evento,per sapere se sono stati richiesti crediti formativi. Come espresso nel punto 2 delle Linee Guida, il riconoscimento dei crediti formativi per eventi orga-nizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali, prevede l’autorizzazione del CNAPPC, previo parerevincolante del Ministero vigilante. Quando per un evento formativo non compare scritto il n. dei crediti formativi richiesti, è perché evi-dentemente è ancora in corso la procedura di attribuzione dei CFP, con i tempi tecnici necessari indicatinelle Linee Guida, oppure l’Ente organizzatore non ha fatto richiesta.

Tematiche obbligatorieD. Vi sono tematiche obbligatorie da seguire nell’ambito della formazione continua? R. Sì, ciascun iscritto all’Ordine ha l’obbligo di acquisire 4 crediti formativi per ogni anno sui temi dellaDeontologia e dei Compensi professionali, evento obbligatorio che organizzerà direttamente il CNAPPC.

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La formazione professionale dell’ArchitettoFormazione a distanzaD. La formazione continua può essere realizzata anche a distanza? R. Sì, il CNAPPC mette a disposizione degli Ordini la piattaforma «Moodle», per la formazione adistanza, cioè un pacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione online, ma può ancheessere seguito qualsiasi corso online, di cui l’Ente organizzatore abbia seguito le procedure per richie-dere l’accreditamento.

Inosservanza obbligo formativoD. Cosa comporta l’inosservanza dell’obbligo formativo?R. L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 delD.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare in con-formità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimentooperoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, con avviodell’azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l’inosservanza.

Assenze ai corsiD. Per i partecipanti ai corsi di formazione continua, ai fini del riconoscimento della validità del corso,sono ammesse delle ore di assenza?R. Ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all’80% diquella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale.Fanno eccezione i corsi in cui l’80% della durata complessiva sia pari o superiore a 20 ore (15 ore neltriennio 2014-2016), nel qual caso, vengono attribuiti 20 crediti (n. 15 nel triennio 2014-2016).È comunque ammesso recuperare le ore mancanti, iscrivendosi successivamente ad analogo corso.

Autocertificazione crediti formativiD. Qual è la procedura con cui gli iscritti indicano il proprio percorso formativo nell’arco del triennio?R. Entro il mese di febbraio di ogni anno (a partire da febbraio 2015) ciascun iscritto compila, in formacartacea o telematica online, un formulario rilasciato dall’Ordine territoriale e predisposto dal CNAPPC,esplicativo del percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguitie le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l’iscritto autocertifica l’attività di formazioneeffettivamente svolta. Il Consiglio dell’Ordine può eseguire controlli di conformità entro il termine dicinque anni dalla data di svolgimento delle attività di formazione.

Verifica autocertificazioniD. Vengono effettuati controlli su quanto dichiarato dal professionista?R. Sì, ciascun Ordine territoriale vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degliiscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni.

ESONERO: REQUISITI E MODALITÀ

Requisiti per esoneriD. Possono essere richiesti esoneri dall’obbligo di formazione e aggiornamento professionale?R. Sì, possono essere richiesti esoneri nei seguenti casi:maternità per un anno formativo (riduzione di 1/3 dei crediti formativi) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionaleper almeno sei mesi; nel caso di malattia o infortunio, dietro presentazione di certificato medico altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore L’esenzione di cui ai punti precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modotemporalmente proporzionale.Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti asvolgere l’attività di formazione continua, presentando all’Ordine una richiesta di esonero, in cui dichia-rano di:

Capitolo 2

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— non essere in possesso di P. IVA, personale o societaria — non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza — non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma

Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al compi-mento del 70° anno di età.

Modalità richiesta esoneroD. La richiesta di esonero necessita di allegati?R. Tutte le richieste di esonero devono essere corredate dalla copia di un documento di identità validoe firmato per copia conforme.Per la richiesta di esonero nei casi di malattia o infortunio, occorre allegare anche il certificato medico.

Richieste esoneri e allegatiD. La richiesta di esonero necessita di allegati?R. Tutte le richieste di esonero devono essere corredate dalla copia di un documento di identità validoe firmato per copia conforme. Per la richiesta di esonero nei casi di malattia o infortunio, occorre allegare anche il certificato medico,a meno che non sia inviato per PEC.

Rinnovo domanda di esoneroD. La richiesta di esonero va presentata una sola volta o va rinnovata?R. La richiesta di esonero va rinnovata ogni anno, in quanto potrebbero cambiare le condizioni per lequali era stata approvata la richiesta stessa.

Rinnovo domanda di esoneroD. Una volta ottenuto l’esonero dall’obbligo formativo in quanto «iscritto che non esercita la profes-sione neanche occasionalmente per 3 anni» e dopo qualche anno si torna a esercitare nuovamentel’attività, che succede?R. L’esonero dall’obbligo formativo vale fino al permanere dei requisiti che avevano comportato l’ap-provazione della domanda di esonero da parte di un iscritto. La richiesta di esonero andrà rinnovata ogni anno e, dal momento in cui si esercitasse nuovamente l’at-tività professionale, si inizierà ad aggiornarsi.

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

Attività di coordinamento eventi e creditiD. L’attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi da diritto all’acquisizione di creditiformativi?R. Sì, viene riconosciuto 1 CFP per ogni singolo evento formativo, con il limite massimo di 5 CFP annuali,fatto salvo quanto stabilito al punto 5.7 delle Linee Guida del 22 gennaio 2014.

Attività di volontariato e attribuzione creditiD. L’attività di volontariato di protezione civile da diritto all’acquisizione di crediti formativi?R. Sì, n. 2 CFP per ogni giorno di attività, con il limite massimo di n. 10 CFP annuali, fatto salvo quantostabilito al punto 5.7 delle Linee Guida del 22 gennaio 2014.

Docenze universitarie e creditiD. Le lezioni svolte dai docenti universitari valgono come crediti formativi?R. No, fermo restando che i docenti universitari iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo formativo, ven-gono riconosciuti CFP ai docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall’Ordine (per lapartecipazione documentata 1 CFP per docenza, con il limite massimo di 5 CFP annuali; la reiterazionedella medesima docenza non da diritto ad ulteriori CFP).

Pubblicazioni, articoli e riconoscimento creditiD. La pubblicazione di monografie, articoli e saggi danno diritto all’acquisizione di crediti formativi?R. Sì, 1 CFP per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 annuali.

Mostre e riconoscimento creditiD. Le mostre di architettura, visite ed esposizioni possono valere come crediti formativi?R. Come specificato nel punto 5.5. delle Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014, le visite amostre di architettura devono essere documentate (es.: biglietto di ingresso della mostra); è previsto 1CFP per singola mostra con il limite massimo di 5 CFP annuali.

Master universitari, dottorati e seconde lauree e riconoscimento creditiD. I master universitari di I e II livello, i dottorati di ricerca, le lauree specialistiche conseguite da iscrittijunior e le seconde lauree in materie affini danno diritto a crediti formativi?R. Sì, considerato che l’ammissione è riservata a un numero ristretto di partecipanti e che la durata èvariabile da 1 a 3 anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, com-porta l’acquisizione di 20 CFP per ogni anno di corso (n. 15 CFP nel triennio 2014-2016), come purel’ottenimento di una seconda laurea in materie affini o la laurea specialistica da parte di iscritti junior.

Master universitarioD. Un master universitario di I o II livello conseguito precedentemente al 01 gennaio 2014, può con-correre all’acquisizione di crediti formativi? R. No, la formazione continua è obbligatoria dal 01 gennaio 2014 e da tale data i crediti formativi pos-sono essere riconosciuti. Pertanto i master universitari seguiti in anni precedenti, non possonoconcorrere all’obbligatorietà formativa.

Corsi post-laureaD. Un corso di perfezionamento post laurea attribuisce crediti formativi? R. Le Linee guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014, al punto 2 comma d, prevedono fra le attività diaggiornamento anche i corsi di perfezionamento. Però, mentre per i master e i dottorati i crediti sonoattribuiti in maniera automatica (punto 5.3), nulla è specificato per i corsi di perfezionamento, per cuisi suppone che debbano rientrare nei punti 6.1 e 6.3 delle Linee Guida: deve cioè essere stato richiesto,all’Ordine competente per territorio, il riconoscimento dei crediti per l’evento.

Dottorati di ricercaD. Un dottorato di ricerca o un master, conseguito nel 2012 con abilitazione e iscrizione all’ordine dal-l’inizio del corso di dottorato, può essere valido ai fini del ricevimento dei crediti formativi?R. La formazione continua è obbligatoria dal 01 gennaio 2014 e da tale data i crediti formativi possonoessere riconosciuti. Quindi dottorati di ricerca o master seguiti in anni precedenti non possono concor-rere all’obbligatorietà formativa per il triennio 2014-2016.

Dottorato di ricercaD. Non esercito la professione in quanto dipendente pubblico e sto frequentando il II anno del Corsodi Dottorati in progettazione e gestione dell’ambente e del paesaggio: sono obbligata all’aggiorna-mento professionale? E, in caso di esonero, qual è la procedura da seguire?R. Poiché sta frequentando un dottorato Lei rientra nei casi previsti dal punto 5.3 delle Linee Guida delCNAPPC del 22 gennaio 2014, il conseguimento del titolo di dottore di ricerca comporta l’acquisizione,nel triennio 2014-2016, di n. 15 crediti formativi per ogni anno di corso, a partire dal 01/01/2014 equindi per gli anni in cui frequenta il dottorato è soggetta solo a seguire i corsi di Deontologia e Com-pensi professionali, organizzati dal CNAPPC.

Università e crediti formativiD. Se un iscritto seguisse un corso presso l’Università, gli verrebbero riconosciuti crediti formativi pro-fessionali?R. Sì, solo però nel caso in cui l’Università abbia fatto validare il corso: deve cioè essere stato richiestoall’Ordine competente per territorio il riconoscimento dei crediti per l’evento, secondo quanto esplicitatonelle Linee Guida del CNAPPC art. 5.

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La formazione professionale dell’Architetto

Capitolo 2

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Corsi abilitanti e crediti formativiD. Possono essere riconosciuti crediti formativi per i corsi che si sono svolti precedentemente al 1 gen-naio 2014?R. No, possono essere soltanto validati i corsi a partire dal 01 gennaio 2014.Nel caso in cui però si fosse seguito un corso abilitante (sicurezza, VV.F.) a partire da quelli avviati dal 1luglio 2013, sarebbero riconosciuti crediti formativi professionali per l’attuale triennio nella seguentemisura:

— 15 CFP per corsi da 120 ore — 10 CFP per corsi integrativi di 40 ore

Crediti formativi conseguiti all’esteroD. È possibile convalidare i crediti formativi per corsi o convegni conseguiti all’estero?R. Sì, è competenza del CNAPPC validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professio-nale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all’estero da istituzioni,enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviareal proprio Ordine di appartenenza una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l’av-venuta partecipazione all’attività formativa.

SOGGETTI IN CONDIZIONI PARTICOLARI

Neoiscritti e obbligo formativoD. I neoiscritti all’Ordine sono soggetti all’obbligatorietà formativa?R. Per i neoiscritti l’obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscri-zione all’Ordine, con facoltà dell’interessato di chiedere e ottenere il riconoscimento dei crediti formativimaturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e inizio dell’obbligo formativo.

Studenti e obbligo formativoD. Uno studente deve adempiere all’obbligo di aggiornamento professionale?No, non è previsto l’obbligo di aggiornamento professionale per gli studenti.

Dipendenti pubblici e crediti formativiD. Agli iscritti dipendenti pubblici possono essere accreditati i crediti formativi per eventi organizzatidal proprio datore di lavoro?R. Sì, devono però sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine competente per territorio i progetti di for-mazione predisposti dai propri datori di lavoro, che saranno valutati in termini di crediti formativi,conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle Linee Guida del CNAPPC.

Maternità ed esonero obbligo formativoD. In caso di maternità è possibile esonerare per un anno formativo l’iscritta dallo svolgimento dell’at-tività formativa?R. Sì, i crediti obbligatori nell’arco del triennio verranno ridotti di un terzo.È comunque garantito il diritto all’aggiornamento online e a quelle iniziative alle quali l’iscritta riterràopportuno partecipare.

Docenti universitari e obbligo formativoD. I docenti universitari sono soggetti all’obbligatorietà formativa?R. Sì, tutti i docenti universitari iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo formativo, fino al compimentodel 70° anno di età e con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo. Vengono riconosciuti CFP ai docentinon retribuiti ad eventi formativi promossi dall’Ordine (per la partecipazione documentata 1 CFP perdocenza, con il limite massimo di 5 CFP annuali; la reiterazione della medesima docenza non da dirittoad ulteriori CFP).

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Confronto con le altre professioni

Regolamento Consiglio Nazionale Ingegneri 21 giugno 2013Ingegneri - Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degliiscritti agli albi degli ingegneri ex art. 7, comma 3 D.P.R. n. 137/2012.

Art. 1. - Obbligo di aggiornamento della competenza professionale1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto2012, n. 137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albodegli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:«Professione»: così come definita all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 07/08/2012, n. 137;«Professionista»: così come definito all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. 07/08/2012, n. 137;«Competenza professionale»: capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acqui­siti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabilinell'esercizio della professione di Ingegnere;«Aggiornamento della competenza professionale»: insieme delle attività necessarie ad accrescere la com­petenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, eco­nomiche e sociali;«Formazione professionale continua»: processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formalie informali, si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitarela professione di Ingegnere;«Apprendimento formale»: apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico­culturali dell'ingegnerianel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di untitolo di studio;«Apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista,ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità diformazione professionale;«Apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizzanell'esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;«Certificazione delle competenze»: procedura volontaria di riconoscimento, da parte dell'Ordine territoriale,secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite dall'iscritto.

Art. 3. - Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio perl'esercizio della professione1. L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazioneprofessionale continua.2. L'unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).3. Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP.4. Si possono conseguire CFP:

a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito;b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate

nei successivi artt. 4, 5 e 6.5. L'iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensidegli articoli 4, 5 e 6.6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.7. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al rag­giungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.8. Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:

a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;b) in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;c) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione:

60 CFP;d) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.

9. I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologiaprofessionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.10. Agli iscritti all'albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.

Capitolo 3

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Art. 4. - Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili perl'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicatoanche il corrispondente numero di CFP conseguibili.2. Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 organizzate dagliOrdini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensidell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 137/2012, in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni eConsulte riconducibili al sistema ordinistico e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 delpresente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale organizzatore ha validità sul­l'intero territorio nazionale.3. Sono riconosciute dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorionazionale, le attività di formazione frontale di cui al comma 1 organizzate nel territorio di competenza daassociazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del presente rego­lamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale ha validità sull'intero territorio nazionale.4. Sono riconosciute dal CNI, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di for­mazione di cui al comma 1, con organizzazione sovraterritoriale frontale o a distanza, organizzate daassociazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del presenteregolamento.5. Il CNI può riconoscere singole attività di formazione per l'apprendimento non formale non compresetra quelle indicate nell'allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei creditiattribuiti alla singola attività.6. È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on­line, di tutte le attività formative riconosciute aisensi dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità dellaofferta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

Art. 5. - Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale riconoscibili per l'ot­tenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicatoanche il corrispondente numero di CFP conseguibili.2. La certificazione delle competenze, conferita dall'Ordine territoriale di appartenenza, permette all'iscrit­to di ottenere CFP come indicato nell'allegato A.

Art. 6. - Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale riconoscibili per l'otte­nimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicatoanche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

Art. 7. - Autorizzazione1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il CNI può concederead associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolantedel Ministro della Giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale con­tinua di tipo non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP ai sensidei commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente regolamento. L'autorizzazione viene concessa con delibera moti­vata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.2. Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per orga­nizzare le attività di formazione professionale di cui al precedente comma devono presentare appositaistanza al CNI, recante tutte le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione, secondole relative istruzioni predisposte dallo stesso CNI (allegato B).3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il CNI è tenuto a comunicare agli istanti l'esito dell'esamedella domanda. L'istanza può essere rigettata, con provvedimento motivato, per manifesta irricevibilitào per evidente mancanza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Nello stesso terminedi trenta giorni, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri può in alternativa, e per una sola volta, richiedereai soggetti istanti di fornire in forma scritta ulteriori informazioni o produrre documenti supplementarial fine di completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entrotrenta giorni dalla richiesta da parte del CNI determina il rigetto della domanda. L'esito dell'esame delladomanda va comunicato agli istanti entro trenta giorni dalla consegna delle integrazioni richieste.4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNI, viene immedia­tamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante di cui al comma 1;

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Confronto con le altre professioniagli istanti viene comunicata, a cura del CNI, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolanterilasciato dal Ministero, il CNI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco delle istanzeaccolte viene pubblicato sul sito internet del CNI. L'autorizzazione concessa ha validità biennale dalladata di delibera ed è soggetta a revoca, ove sia provato, anche mediante verifica a campione, che sianovenuti meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata.5. Il CNI può stipulare con associazioni di iscritti agli Albi specifiche convenzioni volte a semplificarele procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promosse dalle predetteassociazioni in un arco temporale prestabilito. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dagliOrdini territoriali.6. Gli Ordini hanno la facoltà di vigilare sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla for­mazione erogata ai propri iscritti, chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione neces­saria sia agli organizzatori che ai discenti. Gli esiti delle verifiche della formazione erogata da soggettiterzi, saranno comunicati al CNI per ogni valutazione al riguardo, anche al fine di nuove e successiveistanze di autorizzazione.

Art. 8. - Compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137, sono compiti del ConsiglioNazionale Ingegneri:

a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionalecome riferimento per gli Ordini territoriali per l'organizzazione della didattica, per il riconosci­mento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzatidal CNI e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività forma­tive;

b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale;c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento

delle competenze da parte degli iscritti;d) il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale a distanza o frontali

con organizzazione sovra territoriale;e) l'istituzione e la gestione della banca dati consultabile on­line di tutte le attività formative rico­

nosciute disponibili sul territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma 6, del presente regolamento;f) la concessione delle autorizzazione delle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti, assieme

alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'art.4 del presente regolamento;

g) il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'allegato Aal presente regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 5, con la contemporanea indicazione del nume­ro di CFP riconoscibili;

h) il coordinamento per l'istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.

Art. 9. - Compiti degli Ordini territoriali1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137, sono compiti degli Ordiniterritoriali:

a) l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell'intero ter­ritorio nazionale predisposte dal CNI, rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche,ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 137/2012, in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

b) il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale pre­disposti dal CNI, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggettiautorizzati dal CNI e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili;

c) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;d) la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti;e) la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on­line di tutte

le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all'art. 3, comma 5,del presente regolamento.

2. Gli Ordini territoriali hanno la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze deipropri iscritti.

Capitolo 3

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Art. 10. - Compiti degli iscritti1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137, sono compiti degli iscrittiagli Ordini:

a) la tempestiva comunicazione all'Ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative nonorganizzate dall'Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità,per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti;

b) la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta incaso di controllo.

Art. 11. - Esonero1. Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, con­cesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi:

a) maternità o paternità, per un anno;b) servizio militare volontario e servizio civile; c) grave malattia o infortunio;d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

2. Alla concessione del periodo di esonero, definito dall'Ordine su istanza dell'iscritto, consegue la pro­porzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare ai sensidell'art. 3, comma 7, del presente regolamento.

Art. 12. - Sanzioni1. Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all'art. 1, comma 1, lett. a), delD.P.R. 07/08/2012, n. 137 senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionaleai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenzaè tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Art. 13. - Entrata in vigore e disciplina transitoria1. L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno solaresuccessivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.2. Agli iscritti all'albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accre­ditati 60 CFP.3. Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP in conformità al presente regolamento, le attivitàformative svolte dagli iscritti nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore dello stesso.4. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione trascorso un periodo di tre anni dalla suaentrata in vigore.

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Confronto con le altre professioni

ALLEGATO A

Attività di formazione e relativa equivalenza in CFP

Apprendimento non formale

Apprendimento informale

Apprendimento formale

Descrizione Limiti Crediti attribuiti

Aggiornamento informale conseguenteall’attività lavorativo-professionale nel campodell’ingegneria

Aggiornamento informale legato all’attivitàprofessionale dimostrabile

15 CFP/anno

Certificazione delle competenze professionalida parte dell’Ordine

max 15 CFP/anno

Aggiornamento informale conseguente astudi, ricerche e brevetti

Pubblicazioni qualificate 5 CFP/pubblicazione

Brevetti 10 CFP/brevetto

Aggiornamento informale conseguente adattività organizzative, di coordinamento e distudio

Partecipazione qualificata a organismi,gruppi di lavoro, commissioni tecniche e distudio in Italia e all’estero, riconosciuti dalConsiglio Nazionale

max 5 CFP/anno

Partecipazioni alle commissioni per gli esamidi Stato per l’esercizio della professione diingegnere/ingegnere iunior

3 CFP

Aggiornamento informale conseguente adattività di solidarietà effettuate in occasionidi calamità

Partecipazione a interventi di caratteresociale/umanitario in occasione di calamitànaturali inerenti l’ambito professionale

Valutati caso per caso

Descrizione Limiti Crediti attribuiti

Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca30 CFP/anno difrequenza (frazionabili)

Frequenza di corsi universitari con esame finale Valutati caso per caso

Descrizione Limiti Crediti attribuiti

Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresiquelli obbligatori per legge

1 ora = 1 CFP

Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamenteindividuati dal Consiglio Nazionale

max 3 CFP/evento;max 9 CFP/anno

1 ora = 1 CFP

Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interessemax 3 CFP/evento;max 9 CFP/anno

1 ora = 1 CFP

Partecipazione a stages formativi Valutati caso per caso

segue

Capitolo 3

35

ALLEGATO B

Indirizzi generali di cui all'articolo 7, comma 2 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale

adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013

TABELLA A: Capacità economiche e giuridiche (requisiti di ammissibilità)

Requisiti richiestiIndicatori utilizzati

per valutare i requisitiDocumenti

da possedereDocumenti da consegnare

Presenza nello Statuto (o documento simile) della finalità formativa

Indicazione della formazioneprofessionale tra i propri finistatutari.

Statuto e/o Atto costi-tutivo.

Scansione dello statuto o dell’attocostitutivo.

Costituzione dell’Ente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante con laindicazione della data dicostituzione dell’Ente.

Autodichiarazione del Legale Rappre-sentante.

Volume d’affari derivantedall’attività di formazionemaggiore o uguale al 51% deltotale del volume d’affari

Valore % sul totale del fattu-rato.

Ultimo bilancio appro-vato o documentocontabile finanziarioequivalente.

Compilazione on line del prospettodi bilancio o scansione dell’ultimobilancio approvato, accompagnatodalla documentazione attestante laverifica da parte di un revisorecontabile.

Solidità patrimoniale efinanziaria

Per l’analisi del bilancio utiliz-zare i più comuni indici dibilancio:

– Indici di liquidità– Patrimonio netto maggiore

o uguale a zero.

Ultimo bilancio appro-vato.

Compilazione on line del prospettodi bilancio o scansione dell’ultimobilancio approvato, accompagnatodalla documentazione attestante laverifica da parte di un revisore conta-bile.

Assenza di stato di fallimento Assenza di:– Stato di fallimento– Liquidazione coatta– Concordato preventivo

o procedimenti per la dichia-razione di tali situazioni.

Autodichiarazione del legale rappre-sentante.

Rispetto degli obblighi relativi alpagamento delle imposte e delletasse, secondo la legislazione nazionale dei contributiprevidenziali e di tutti gli obblighiderivanti

Autodichiarazione del legale rappre-sentante.

Affidabilità del legalerappresentante

Possesso dei poteri di rappre-sentanza.

Atto che attesti ilpotere di rappresen-tanza: atto costitutivoo statuto o verbale dinomina successivo ecopia di un docu-mento valido dellegale rappresentante.

Autodichiarazione del legale rappre-sentante.

segue

36

Confronto con le altre professioni

TABELLA B: Capacità infrastrutturali e logistiche (requisiti di ammissibilità)

Assenza di condanne in capo alegale rappresentante,amministratori, direttori di sede,dirigenti muniti dirappresentanza, soci in nomecollettivo o accomandatari

– Assenza di sentenza dicondanna passata in giu-dicato per reati gravi adanno dello Stato o dellacomunità che incidonosulla moralità professio-nale, nonché per reati di partecipazione a un’orga-nizzazione criminale,associazione di tipomafioso, corruzione,frode, riciclaggio;

– Assenza di misure caute-lari o sanzioni interdittive;

– Assenza di divieto a stipu-lare contratti con lapubblica amministra-zione.

Autodichiarazione. Autodichiarazione del legale rappre-sentante che attesti di essere inpossesso delle dichiarazioni sotto-scritte da tutti i soggetti coinvolti eriportati i requisiti richiesti.

Disponibilità al controllo, anchesotto forma di verifica ispettiva,della sussistenza di tutte lemodalità e condizioni indicatenel presente allegato

Autodichiarazione. Autodichiarazione del legale rappre-sentante.

Rispetto delle norme chedisciplinano il diritto al lavorodei disabili (legge 68/1999)

Autodichiarazione. Autodichiarazione del legale rappre-sentante.

Rispetto della normativa intema di lavoro per dipendenti ecollaboratori

Autodichiarazione. Autodichiarazione del legale rappre-sentante.

Requisiti richiesti Documenti da possedere Documenti da consegnare

Disponibilità eaccessibilità deilocali

Documento* attestante la disponibilità esclusiva peralmeno tre anni, a partire dalla data della domanda,di aule, laboratori ed altri spazi strutturali destinatiallo svolgimento delle attività formative nelle formeconsentite dalla legge.* (Contratto di locazione, contratto di comodato,titolo di proprietà. Tutti i contratti devono essereregistrati presso gli uffici preposti ai sensi dellenorme vigenti).

Autodichiarazione del legale rappresentante cheriporti gli estremi della registrazione del titolo didisponibilità dell’immobile e dei relativi contraenti.

Dichiarazione del datore di lavoro del numero dilavoratori occupati alle dipendenze o sotto qualsiasialtra forma contrattuale.

Autodichiarazione del legale rappresentante.

Visura catastale relativa ad ogni sede operativa. Scansione digitale della visura catastale relativa adogni sede operativa.

Perizia tecnica descrittiva, corredata da graficoindicativa dei locali in esame, sottoscritta e timbratada un tecnico abilitato che attesti gli adempimentirelativi alla eliminazione o al superamento dellebarriere architettoniche con riferimento allanormativa vigente.Oppure:

– Dichiarazione Asl competente per territorio(legge 13/89);

– Dichiarazione ufficio tecnico comunalecompetente (D.M. 236/1989).

Scansione digitale della perizia tecnica descrittivacorredata da grafico indicativa dei locali in esameoppure

– della dichiarazione Asl competente per territorio– della dichiarazione dell’ufficio tecnico comunale;

oppure– autodichiarazione del legale rappresentante che

attesta il rispetto delle norme vigenti perl’accessibilità ai disabili.

segue

Capitolo 3

37

Sicurezza sulluogodi lavoro

Documento di valutazione dei rischi disponibilepresso la propria sede operativa.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàsottoscritta dal legale rappresentante che attesti ilpossesso del documento di valutazione dei rischipresso la propria sede operativaoppureScansione digitale della autocertificazione del legalerappresentante in conformità a quanto previsto dallanormativa vigente.

Nominativo dell’RSPP. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàsottoscritta dal legale rappresentante, che indichi ilnominativo dell’RSPP.

Organigramma della sicurezza (sottoscritta dal legalerappresentante), che indichi i nominativi dei soggetticoinvolti nel servizio di prevenzione e protezione.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oscansione dell’organigramma della sicurezza(sottoscritto dal legale rappresentante), che indichii nominativi dei soggetti coinvolti nel servizio diprevenzione e protezione.

Attestato di frequenza al Corso di Formazione inmateria di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro,rilasciato al Responsabile del Servizio di Prevenzionee Protezione (RSPP), istituito a seguito dell’AccordoStato-Regioni del 26 gennaio 2006. Nel caso di svolgimento dell’incarico da parte dellostesso datore di lavoro:

– scansione dell’attestato di frequenza al corsoconforme al D.M. 16 gennaio 1997;

ovvero – scansione dell’attestato di frequenza al corso

istituito a seguito dell’Accordo stato-Regioni dicui all’art. 34 del D. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.

Scansione dell’attestato di frequenza al Corso diFormazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogodi lavoro, rilasciato al Responsabile del Servizio diPrevenzione e Protezione (RSPP), istituito a seguitodell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Nel caso di svolgimento dell’incarico da parte dellostesso datore di lavoro:

– scansione dell’attestato di frequenza al corsoconforme al D.M. 16 gennaio 1997;

ovvero – scansione dell’attestato di frequenza al corso

istituito a seguito dell’Accordo stato-Regioni dicui all’art 34 del D. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.

Attestato di frequenza al Corso di Formazione inmateria di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro,rilasciato all’Addetto del Servizio di Prevenzione eProtezione (ASPP), istituito a seguito dell’AccordoStato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Scansione dell’attestato di frequenza al Corso diFormazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogodi lavoro, rilasciato all’Addetto del Servizio diPrevenzione e Protezione (ASPP), istituito a seguitodell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006oppure ove previsto ai sensi della normativa vigente,dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàsottoscritta dal Legale Rappresentante di essereesenti dalla nomina dell’ASPP.

Attestato di frequenza al Corso per Addettiall'attuazione delle misure di prevenzione incendi,lotta antincendio e gestione delle emergenze, aisensi della normativa vigente.

Scansione dell’attestato di frequenza al Corso perAddetti all'attuazione delle misure di prevenzioneincendi, lotta antincendio e gestione delleemergenze, ai sensi della normativa vigente oppure, ove previsto ai sensi della normativa vigente:

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàsottoscritta dal legale rappresentante di essereesenti dalla nomina dell’addetto alla gestionedelle emergenze antincendio e per scuole di ogniordine e grado con oltre 300 persone presenti

– scansione dell’Attestato di idoneità tecnica di cuiall'articolo 3 della Legge 28/11/1996, n. 609 peri lavoratori incaricati.

Attestato di frequenza al Corso per Addetti al prontosoccorso ai sensi della normativa vigente.

Scansione dell’attestato di frequenza al Corso perAddetti al pronto soccorso ai sensi della normativavigente.

Attestato di frequenza al Corso per Rappresentantedei Lavoratori per la Sicurezza (art. 2 delD.M.16/01/1997).

Scansione dell’attestato di frequenza al Corso perRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art.2 del D.M.16/01/1997) oppure, nei casi previsti dalla normativa vigente: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàsottoscritta dal legale rappresentante attestante ilfatto che l’Ente non ricade tra le categorie disoggetti che debbano eleggere un Rappresentantedei Lavoratori per la Sicurezza.

Sicurezza sulluogodi lavoro (segue)

Autorizzazione comunale, sentito il parere della ASLcompetente per territorio, oppure nulla osta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenzadei locali della sede all’utilizzo per attività formative,aggiornato rispetto a modifiche strutturali apportatecon scansione della planimetria allegata al nulla ostavistata dall'ASL competente.

Scansione dell’autorizzazione comunale, sentito ilparere della ASL Competente per territorio, oppurenulla osta tecnico-sanitario della ASL competenteper la rispondenza dei locali della sede all’utilizzoper attività formative, aggiornato rispetto amodifiche strutturali apportate con scansione dellaplanimetria allegata al nulla osta vistata dall'ASLcompetente.

Certificato valido di Prevenzione Incendi (CPI)oppure per attività non soggette al CPI perizia firmata da un tecnico abilitato che attestiil possesso dei requisiti minimi previsti dallanormativa vigente (tramite la descrizione dettagliatadello stato dei luoghi, dei dispositivi antincendio edelle vie di fuga) e che l’attività non è soggetta aCPI.

Per i centri di formazione pubblici: perizia firmata dal Dirigente capo dell’UfficioTecnico, che attesti il possesso dei requisiti minimiprevisti dalla normativa vigenteoppure nelle more del rilascio del certificato ricevuta di invio della documentazione ai Vigili delFuoco.

Scansione del Certificato valido di PrevenzioneIncendi (CPI) oppure per attività non soggette al CPI scansione della perizia firmata da un tecnicoabilitato che attesti il possesso dei requisiti minimiprevisti dalla normativa vigente (tramite ladescrizione dettagliata dello stato dei luoghi, deidispositivi antincendio e delle vie di fuga) e chel’attività non è soggetta a CPI.

Per i centri di formazione pubblici: Scansione della perizia firmata dal Dirigente capodell’Ufficio Tecnico, che attesti il possesso deirequisiti minimi previsti dalla normativa vigente oppure nelle more del rilascio del certificato scansione della ricevuta di invio delladocumentazione ai Vigili del Fuoco.

Dichiarazione di conformità degli impiantitecnologici (elettrico e termico/condizionamento nelcaso di impianto autonomo) ai sensi della normativavigente in materia, rilasciata dalla ditta installatrice. La dichiarazione di conformità deve esserecorredata, ai fini della validità della stessa, dalprogetto e dalla relazione tecnica riportante latipologia dei materiali utilizzati e la conformità allanormativa vigente. Nel caso di realizzazione parziale di impianti ènecessario che la relazione tecnica indichiespressamente la compatibilità con gli impiantipreesistenti oppure nei casi previsti dall'art. 7 comma 6 del D.P.R. 37/08,dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato ediscritto all’albo professionale che l'impianto èconforme alle normative vigenti.

Scansione della dichiarazione di conformità degliimpianti tecnologici (elettrico e termico/condizionamento nel caso di impianto autonomo)ai sensi della normativa vigente in materia, rilasciatadalla ditta installatrice. La dichiarazione di conformità deve esserecorredata, ai fini della validità della stessa, dalprogetto e dalla relazione tecnica riportante latipologia dei materiali utilizzati e la conformità allanormativa vigente. Nel caso di realizzazione parziale di impianti ènecessario che la relazione tecnica indichiespressamente la compatibilità con gli impiantipreesistenti oppure nei casi previsti dall'art. 7 comma 6 D.P.R. 37/08,scansione della dichiarazione sottoscritta da untecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale chel'impianto è conforme alle normative vigenti.

Denuncia dell’Impianto di terra all'ISPESL o agli enticompetenti secondo le procedure previste dallanormativa vigente all’atto della messa in eserciziodegli impianti stessi oppure Modulo di trasmissione con indicazione degli estremidella dichiarazione di conformità, ai sensi dellanormativa vigente (D.P.R. 462/2001), trasmessa daldatore di lavoro all’Ispel o altro ente accreditato,entro 30 giorni della messa in esercizio dell’impiantostessooppure Verbale di verifica periodica dell’impianto di terrae/o dei dispositivi contro le scariche atmosfericherilasciato dall’ASL, dall’ARPA o da enteaccreditato.

Scansione della denuncia dell’Impianto di terraall'ISPESL o agli enti competenti secondo leprocedure previste dalla normativa vigente all’attodella messa in esercizio degli impianti stessi oppureScansione del modulo di trasmissione conindicazione degli estremi della dichiarazione diconformità, ai sensi della normativa vigente (D.P.R.462/2001), trasmessa dal datore di lavoro all’Ispelo altro ente accreditato, entro 30 giorni della messain esercizio dell’impianto stesso e Scansione del verbale di verifica periodicadell’impianto di terra e/o dei dispositivi contro lescariche atmosferiche rilasciato dall’ASL, dall’ARPAo da ente accreditato oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firmadel legale rappresentante, che attesti che non sonostati superati i termini di cui all’art. 4 comma 1del D.P.R. 462/01.

Confronto con le altre professioni

38

segue

Sicurezza sulluogodi lavoro (segue)

Verbale di verifica periodica, da parte dell’ASL o diun Ente notificato, degli impianti ascensori.

Scansione del verbale di verifica periodica, da partedell’ASL o di un Ente notificato, degli impiantiascensorioppure dichiarazione del Legale Rappresentante che attestiche i locali sono al piano terra o non sono servitidall’impianto ascensore oppure nel caso in cui l’impianto ascensori è stato installatoda meno di due anni:

– scansione della comunicazione protocollata dalComune con il solo allegato «dichiarazione diconformità» rilasciato dalla ditta installatrice;

– scansione della comunicazione da parte delComune del numero di matricola attribuitoall’impianto.

Ultima ricevuta di avvenuta manutenzione degliestintori rilasciata da ditta autorizzata da non piùdi un anno.

Scansione dell’ultima ricevuta di avvenutamanutenzione degli estintori rilasciata da dittaautorizzata da non più di un anno oppure se gli estintori sono stati installati da meno di unanno scansione della ricevuta dell’avvenutainstallazione in conformità alla normativa vigente.

Certificato di staticità ed agibilità o abitabilitàincondizionata dei locali rilasciato dal Sindaco delComune di pertinenza; oppure certificato di collaudo statico redatto da tecnicoabilitato ed iscritto ad apposito 'albo professionale oppure perizia tecnico-giurata attestante l’idoneità staticadei locali con l’indicazione dei criteri e delle modalitàseguite, sottoscritta da un tecnico abilitato o per icentri di formazione pubblici, dal dirigente capodell’Ufficio Tecnico. In caso di modifiche strutturali intercorse sarànecessario produrre una documentazioneaggiornata oppure in mancanza dei requisiti richiesti da parte deglienti che utilizzano locali di edifici scolastici pubblicie da parte delle stesse scuole pubbliche,dichiarazione a firma del Dirigente scolastico dellascuola stessa che attesti di aver inoltrato alcompetente ufficio del Comune nel quale insistel’edificio scolastico, il rilascio della certificazionesuddetta.

Scansione del Certificato di staticità ed agibilità oabitabilità incondizionata dei locali rilasciato dalSindaco del Comune di pertinenza oppure certificato di collaudo statico redatto da tecnicoabilitato ed iscritto ad apposito albo professionale oppure scansione della perizia tecnico-giurata attestantel’idoneità statica dei locali con l’indicazione deicriteri e delle modalità seguite, sottoscritta da untecnico abilitato o per i centri di formazione pubblici,dal dirigente capo dell’Ufficio Tecnico. In caso di modifiche strutturali intercorse sarànecessario produrre una documentazioneaggiornata oppure in mancanza dei requisiti richiesti da parte deglienti che utilizzano locali di edifici scolastici pubblicie da parte delle stesse scuole pubbliche,dichiarazione a firma del Dirigente scolastico dellascuola stessa che attesti di aver inoltrato alcompetente ufficio del Comune nel quale insistel’edificio scolastico, il rilascio della certificazionesuddetta.

Denuncia degli impianti di riscaldamento (seapplicabile), l’utilizzo di apparecchiature edattrezzature conformi alle norme di sicurezza, lapresenza dell’impianto luci di emergenza, ladisponibilità della cassetta di pronto soccorsononché l’impegno alla formazione ed informazionedel personale sui rischi connessi alle attivitàlavorative ed al mantenimento degli standard dellasicurezza all’interno della Sede Operativa.

Dichiarazione del Legale Rappresentante che attestala denuncia degli impianti di riscaldamento (seapplicabile), l’utilizzo di apparecchiature edattrezzature conformi alle norme di sicurezza, lapresenza dell’impianto luci di emergenza, ladisponibilità della cassetta di pronto soccorsononché l’impegno alla formazione ed informazionedel personale sui rischi connessi alle attivitàlavorative ed al mantenimento degli standard dellasicurezza all’interno della Sede Operativa.

39

Capitolo 3

TABELLA C: Capacità logistiche (requisiti di ammissibilità)

Requisiti richiesti Indicatori e valori sogliaDocumenti

da possedereDocumenti da consegnare

Adeguatezzacomplessiva deilocali della sedeoperativa

Almeno 130 mq netti di superficie(esclusi gli eventuali laboratori) dicui almeno 40 mq destinati allefunzioni di governo (direzione,amministrazione, coordinamento eaccoglienza) ai percorsi e ai serviziigienici.

Planimetria, sottoscritta e timbratada un tecnico abilitato che riportiad un sufficiente livello di dettagliotutte le informazioni sugli ambienti(porte, finestre, destinazioni d’uso).

Scansione della planimetria sotto-scritta da un tecnico abilitato.

Adeguatezzadelle aule

Almeno 2 aule, di superficie supe-riore ai 30 mq netti 1 aulainformatica on almeno 15 posta-zioni Pc. Ciascuna postazione deveessere pari ad almeno 2 mq.

Adeguatezza deilaboratori

– Almeno 30 mq netti di superfi-cie;

– Attrezzature adeguate alle tipo-logie formative proposte.

Planimetria sottoscritta da un tec-nico abilitato oppure Dichiarazione del legale rappresen-tante che attesti che le attivitàformative offerte non necessitanodi laboratori oppure Dichiarazione del legale rappresen-tante, della disponibilità anchetemporanea di laboratori per atti-vità formative particolarmentecomplesse.

Scansione della planimetria sotto-scritta da un tecnico abilitato.

Adeguatezzadidattica etecnologica delleattrezzature edegli strumentidell'aulainformatica

– Almeno 15 computer, di etànon superiore ai tre anni;

– Almeno 1 stampante;– Disponibilità della connessione

internet per ciascuna posta-zione;

– Disponibilità della connessionesenza fili con sufficiente lar-ghezza di banda in tutte le aulee i laboratori in cui si tengonoattività formative.

Autodichiarazione del legale rap-presentante per attestare ilpossesso dell'attrezzatura informa-tica.

Adeguatezzadegli arredi edella tecnologicadidattica (aule)

– Almeno 15 postazioni indivi-duali studio-lavoro per aula;

– Nr. 1 lavagna a fogli mobili olavagna fissa;

– Nr. 1 lavagna luminosa;– Nr. 1 videoproiettore.

Autodichiarazione del legale rap-presentante per attestare ilpossesso dell'attrezzatura per ladidattica.

AdeguatezzaH/W e S/W perla gestione delleattività dellasede operativa

Almeno 4 computer e una stam-pante per:

– la gestione amministrativo-con-tabile;

– la gestione di banche dati;– la gestione delle attività di coor-

dinamento e di controllo.

Autodichiarazione del legale rap-presentante per attestare ilpossesso dell'attrezzatura informa-tica.

Confronto con le altre professioni

40

TABELLA D: Competenze professionali (requisiti di ammissibilità)

TABELLA E: Efficacia delle attività formative realizzate (requisiti di ammissibilità)

Requisiti richiesti Indicatori e valori soglia Documenti da consegnare

Rilevazione del grado di soddisfazionedegli utenti sull’attività formativa (gliutenti intervistati devono esserealmeno l’80% degli utenti che hannoterminato il corso di formazione)

La rilevazione della soddisfazione degliutenti si dovrà basare su un modello stan-dard definito dal Consiglio nazionale degliIngegneri. Lo stesso Consiglio nazionaledegli Ingegneri pubblicherà a regime unaserie di indicatori e corrispondenti valorisoglia che dovranno rappresentare deivalori minimi di riferimento per le strutture(ad esempio soddisfazione sulla qualità deldocente, sulle modalità di erogazione, gliorari, adeguatezza di aule e supportiecc..).

Dichiarazione del legale rappresentante incui si assume l’impegno ad adottare ilmodello definito dal Consiglio nazionaledegli Ingegneri per la rilevazione della sod-disfazione dell’utente al termine di ogniattività formativa realizzata.

Requisiti richiesti Indicatori e valori soglia Documenti da consegnare

Competenze direzione La funzione di direttore dell’ente di for-mazione deve essere ricoperta da per-sona che abbia i seguenti requisiti:

– livello di istruzione: diploma secon-dario superiore;

– esperienza lavorativa: almeno 3 anniin posizione di responsabilità in atti-vità di: coordinamento, progettazio-ne, amministrazione, gestione risorseumane;

nel settore della formazione professiona-le e tecnica.

Curriculum professionale.

Competenze docenza I docenti devono possedere i seguentirequisiti minimi. In alternativa:

– laurea; – diploma se accompagnato da una

significativa esperienza professionalenell’area di docenza pari ad almeno5 anni;

– per l’area tecnico-pratica in alterna-tiva alle precedenti: almeno 5 annidi esperienza lavorativa nell’area pro-fessionale e/o di insegnamento nel-l’area di docenza.

Curriculum professionale.

41

Capitolo 3

Appunti

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Appunti

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Conve

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