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    Il nu ovo Regola ment o Ce e I ‘sogget t I ResponsabIl I’

    l e n oRme Ce Int Rodot t e l o s CoRso l ug l Io s t abIl IsCono Che è CompIt o d el pRof umIeRe aCCeRt aRe, t RamIt e apposIt a ‘veRIf ICa d I sICuRezza’, Che l a meRCe a bbIa t ut t I I RequIsIt I peR esseRe Immessa s ul m eRCat o.

    Com’è noto l’11 luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento CE nr. 1223/2009 contenente le disposizioni sulla produzione � distribuzione dei prodotti cosmetici (on-line nella sezione “IN EVIDENZA” del sito Fenapro www.fenapro.it). In particolare, il regolamento pone a carico delle imprese che appartengono alla filiera produttiva dei prodotti cosmetici, precise responsabilità indispensabili ad assicurare la sicurezza per la salute umana in condizioni d’uso normale o ragionevolmente prevedibili. In tale quadro di riferimento, i soggetti responsabili, prima che i prodotti vengano resi disponibili sul mercato, devono sempre verificare che: l’etichetta sul recipiente e l’imballaggio contenga, in caratteri indelebili, le indicazioni riguardanti

    a. il nome o la ragione sociale e l’indiriz-zo delle persone reperibili;

    b. il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identifica-re il prodotto cosmetico;

    c. l’elenco degli ingredienti;d. la modalità alternativa di far figurare le

    informazioni sui prodotti di formato talmente piccolo da rendere impossi-bile l’applicazione dell’etichetta, ma una fascetta o un cartellino, oppure un foglio di istruzioni allegato;

    e. le modalità secondo le quali verranno indicate le informazioni sui prodotti preconfezionati o confezionati dal venditore su richiesta del cliente.

    Biso g n a inol t re ver if ic are c h e:

    ● Siano rispettati i requisiti linguistici. ● Non sia decorso il termine di durata minimale in base alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale.

    un a Iut o Co nCRet o da mIpPer consentire ai profumieri il pieno rispetto del regolamento e mettere a conoscenza i consumatori che i prodotti distribuiti sul nostro canale non solo sono sicuri, in quanto fabbricati in condizioni di eccellenza ma, soprattutto, che tali condizioni vengano mantenute nel tempo e nello spazio attraverso una costante e qualificante azione di controllo e di informazione, Fenapro, attraverso la società MIP SRL, ha creato un prodotto informatico che consente di assolvere questo compito obbligatorio con estrema facilità e precisione. In pratica, il profumiere prima di rendere disponibili i prodotti sul mercato deve verificare che tutte le indicazioni per la sicurezza del prodotto cosmetico siano presenti correttamente, lasciando traccia di tale controllo da utilizzare nel caso in cui, dopo l’uso, dovessero presentarsi “effetti non desiderati”. La tracciabilità è indispensabile in caso di cooperazione con le autorità competenti qualora venisse intrapresa qualsiasi azione mirata ad evitare i rischi potenziali o di prevenzione per l’uso improprio dei prodotti.

    bast a u na s ChedaLa scheda qui pubblicata può essere riprodotta anche in formato elettronico e collegata alla “Banca Dati Mip” che raccoglie tutti i prodotti cosmetici distribuiti sul mercato italiano. Gli utenti del servizio Banca Dati Mip potranno, nel momento in cui codificano il prodotto, collegare l’emissione del foglio elettronico sul quale viene tracciata la verifica di sicurezza. Il servizio non è gratuito ma comporta un contributo di spesa annuale che sarà concordato con la direzione della MIP SRL, in funzione dell’uso complementare o pieno di altri servizi o prodotti MIP.

    È importante sottolineare che se da un lato la norma europea offre al distributore la possibilità di veder riconosciuta la sua funzione di mercato nell’ambito della filiera produttiva, dall’altro affronta in profondità il tema della sicurezza corresponsabilizzando tutta la filiera nella tutela della salute e nella lotta verso la contraffazione. Per completezza d’informazione ricordiamo che la verifica di sicurezza è obbligatoria e la sua assenza o omissione comporta, in caso di controllo, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 37) del Regolamento CE nr. 1223/2009.

    La Segreteria Mip è a disposizione per maggiori informazioni ai seguenti recapiti telefonici: 02/7750.46602/7750.20302/7750.208

    aRt .6 - o bbl IghI deI d Ist RIbut o RI2 I distributori verificano che:

    • l’etichetta contenga le informazioni dell’art.19, paragrafo 1, lettere a), e) e g) e paragrafi 3 e 4• siano rispettati i requisiti linguistici di cui all’art.19 paragrafo 5• non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all’art.19 paragrafo 1

    3 i distributori verificano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o nel caso, richamarlo

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    Alcuni claim utilizzati in passato non sono più in linea con la nuova nor-mativa. Come regolarsi? Le incer-tezze saranno chiarite solo con il tempo, dal lavoro degli enti di con-trollo e dalla loro collaborazione con le aziende cosmetiche. Ma è eviden-te che vanno da subito evitati errori grossolani. Su tutti quello, ad esem-

    pio, di affermare che una certa cre-ma antirughe riduce i segni del tem-po per la presenza dell’acido ialuronico, basandosi soltanto sui dati a disposizione riguardanti l’effi-cacia dell’attivo di per sé e non del prodotto finito. Allo stesso modo, le dichiarazioni sull’efficacia del pro-dotto non devono fondarsi su imma-

    gini manipolate con programmi di computer grafica nella situazione “prima e dopo” che possono risulta-re ingannevoli rispetto ai risultati re-almente ottenibili utilizzando il pro-dotto. Attenzione anche ai confronti: non si può comparare l’efficacia di due cosmetici che non siano davve-ro simili.

    Secondo quanto precisa-to dall’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, nel 2013 sono ammontati a 3,3 miliardi di euro i finan-ziamenti erogati per so-stenere progetti d’investi-mento relativi a piccole e medie imprese, con 9.850 domande accolte. L’ini-ziativa era stata proroga-ta al 30 giugno sulla base dell’accordo per il credito 2013 tra ABI e altre Asso-ciazioni di imprese, di-ventando pienamente

    operativa nell’ambito dell’intesa sulle nuove mi-sure per il credito alle PMI.In particolare, l’ABI sotto-linea come l’80,4% delle domande presentate ab-bia riguardato investi-menti in beni materiali e che quelle accolte – ga-rantite dal Fondo di Ga-ranzia per le PMI, ISMEA, SACE e Confidi – rappre-sentino il 17,8%. Tra i fi-nanziamenti erogati, quelli con durata superio-

    re ai 3 anni sono pari al 69%. Ancora, l’analisi ri-vela come il 44,8% dei fi-nanziamenti è riferito alle imprese nel settore indu-stria, il 28,3% al settore commercio e alberghiero, e la parte che rimane ri-guarda le imprese del settore artigianato, edili-zia e opere pubbliche, agricoltura e altri servizi. Al nord Italia è andata la fetta più cospicua di inve-stimenti, seguito da cen-tro e sud e isole.

    continuità tra passato e presente

    sempre in calo i prestiti alle az iende

    OcchiO ai c l aim:vietat O l ’usO di t er mini che c r eanO f al se aspet tati ve

    sempl if icar e l a bu r Ocr azia per f acili t ar e le impr ese it al iane

    il n uOvO r egOl ament O cOsmet icO int r Oduce cr it er i di r if er iment O per l ’usO dei c l aim per v enir e incOnt r O al cOnsumat Or e, che Ogg i è p iù c aut O nel l ’accOr dar e f iduc ia al l a pr Omessa pubbl ic it ar ia.

    una d el egaziOne d el l e pmi ha d i r ecente incOntr at O il ministr O per l a sempl if icaziOne e pubbl ica amminist r aziOne, mar ian na mad ia. Obiet t ivO: pr Oseguir e per l a s t r ada del l a sempl if icaziOne .

    La correttezza delle dichiarazioni di prodotto ha trovato spazio nel Regolamento 1223/2009 in vigore dallo scorso luglio.In particolare, con riferimento ai claim cosmetici, l’articolo 20 stabilisce che nell’etichetta, nella presentazione e nella pubblicità dei cosmetici non devono essere impiegate diciture, immagini o altri segni che attribuiscano loro caratteristiche o funzioni che non possiedono; inoltre, nel secondo comma, lo stesso articolo prescrive che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, fissi in un piano d’azione le priorità per determinare criteri comuni che giustifichino l’utilizzo delle diverse dichiarazioni. Cosa si intende per claim?Qualsiasi dichiarazione sul prodotto, che si tratti di un testo, un simbolo, una fotografia o addirittura un semplice nome. In sostanza, dunque, quanto dichiarato per pubblicizzare il prodotto non deve essere ingannevole e deve essere supportato da prove “dimostrabili, pertinenti e chiare”. Un claim,

    La burocrazia piega le imprese italiane, tanto quanto il mancato credito delle banche. Ecco perché, all’indomani dell’insediamento del nuovo governo, una delegazione di Rete Imprese Italia, ha incontrato il ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione, Marianna Madia. Nel corso dell’incontro, la delegazione ha illustrato al ministro le priorità che vanno affrontate per liberare l’attività delle imprese dal condizionamento soffocante della burocrazia e dei suoi enormi oneri.

    per essere veritiero e quindi poter essere pubblicato, deve essere comprovato da ricerche scientifiche condotte in modo rigoroso perché gli effetti benefici offerti dal prodotto siano coerenti con le attese.Altro aspetto da non sottovalutare è quello dei test. Quando arriva sul mercato un nuovo prodotto cosmetico, spesso non sono ancora stati realizzati quelli ad ampio raggio sulla sua efficacia. Questo vale soprattutto per i test in vivo effettuati da enti specializzati indipendenti, esterni all’azienda. I claim dovrebbero derivare dall’efficacia intrinseca del prodotto, che però, nel caso delle nuove formulazioni, non sempre è realmente nota (almeno non del tutto) durante le prime fasi di commercializzazione. Per quanto possa sembrare banale, perché i claim non generino false aspettative è necessario che i test sull’efficacia vengano realizzati prima della scelta di claim e packaging e quindi prima dell’immissione sul mercato.

    Rete Imprese Italia ha indicato i punti sui quali occorre intervenire per modificare aspetti decisivi per la vita delle imprese, dal problema grave dei costi abnormi, a quello di giungere a un sistema più snello di controlli, a misure che rafforzino il processo di semplificazione che riguarda materie fondamentali come l’ambiente, il lavoro, la sicurezza e il fisco. Rete Imprese Italia si è detta disponibile a proseguire il confronto e a supportarlo con le sue proposte in un percorso di proficua collaborazione.

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