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Pennisi & Partners Dottori Commercialisti Revisori Legali [email protected] 1° Corso'di'alta'formazione'per Compositori'della'crisi'da'sovraindebitamento GLI O.C.C. E I GESTORI O COMPOSITORI DELLA CRISI I REGISTRI MINISTERIALI E I REQUISITI DI ISCRIZIONE Benevento, 13 Ottobre 2018 Dott. Giulio PENNISI

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1° Corso'di'alta'formazione'perCompositori'della'crisi'da'sovraindebitamento

GLI$O.C.C.$E$I$GESTORI$O$COMPOSITORI$DELLA$CRISII$REGISTRI$MINISTERIALI$E$I$REQUISITI$DI$ISCRIZIONE

Benevento,(13(Ottobre(2018

Dott.%Giulio%PENNISI

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Il#Gestore#della#crisi:#requisiti#per#l’iscrizione#nell’Elenco#e#rapporti#con#l’Organismo

GESTORE'DELLA'CRISI'

Art. 2, comma 1, lett. f), decreto n. 202/2014

Il decreto n. 202/2014 definisce come Gestore della crisi “la persona fisicache, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente allagestione dei procedimenti di composizione della crisi dasovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”.

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GESTORE'DELLA'CRISI'

Il Gestore della crisi sarà pertanto il professionista (o i professionisti)iscritto nell’apposito elenco e designato dal Referente.Al momento della designazione il Gestore della crisi sarà tenuto acomunicare la propria accettazione dell’incarico all’Organismo che lo hadesignato.Nell’accettazione sarà contenuta anche la dichiarazione di indipendenzanecessaria per poter gestire la procedura (MODELLO 3: Dichiarazione diaccettazione e di indipendenza del Gestore designato).

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GESTORE'DELLA'CRISI'

Art. 11, comma 3, decreto n. 202/2014

La dichiarazione di indipendenza, sottoscritta dal Gestore della crisi, dovràessere comunicata al Tribunale competente contestualmente al depositodella proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero delladomanda di liquidazione e dovrà attestare che il Gestore:

• non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione dicomposizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale oprofessionale tali da comprometterne l’indipendenza;

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Art. 11, comma 3, decreto n. 202/2014

• non è in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire:o non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comportal’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare ufficidirettivi (condizioni previste dall’art. 2382 C.C.);

o non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o sequesti è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affineentro il quarto grado degli amministratori della società o dell’ente oppure dellasocietà che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comunecontrollo;

o non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che locontrollano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o daun rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero daaltri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;

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GESTORE'DELLA'CRISI'

Art. 11, comma 3, decreto n. 202/2014

• non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazioneprofessionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato oautonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi diamministrazione o di controllo.

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GESTORE'DELLA'CRISIRequisiti'di'qualificazione'professionale

Art. 4, comma 5, del decreto n. 202/2014

• titolo di studio: laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, inmaterie economiche o giuridiche (sentenza n. 12457, depositata il 4novembre 2015 , prima sezione del TAR del Lazio);

• formazione specifica (200 ore): partecipazione a corsi diperfezionamento, istituiti dalle università (o dalle camere di commercioo dagli ordini professionali, purché in convenzione con le universitàpubbliche o private), di durata non inferiore a 200 ore nell'ambitodisciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche delconsumatore;

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GESTORE'DELLA'CRISIRequisiti'di'qualificazione'professionale

Art. 4, comma 5, del decreto n. 202/2014

• Tirocinio di 6 mesi: presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissarigiudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della legge fallimentare,professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutiveimmobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo odel liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge n. 3/2012;

• aggiornamento biennale (40 ore): nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa edi sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso ordiniprofessionali (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai) ouniversità pubblica o privata.

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GESTORE'DELLA'CRISIRequisiti'di'qualificazione'professionale

Art.'4,'comma'6,'del'decreto'n.'202/2014'Il regolamento prevede agevolazioni ed esenzioni per i professionisti appartenenti agliordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e deinotai:• la durata dei corsi di perfezionamento è ridotta da 200 a 40 ore;• gli ordinamenti professionali di tali categorie possono individuare specifici casi di

esenzione dall'applicazione delle disposizioni relative a formazione edaggiornamento ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e diaggiornamento biennale previsti dal regolamento e i corsi di formazioneprofessionale;

• non si applicano ai suddetti professionisti (avvocati, dottori commercialisti ed esperticontabili, notai) le disposizioni relative al tirocinio

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GESTORE'DELLA'CRISIRequisiti'di'qualificazione'professionale

Disciplina'transitoria'(art.'19'DM'202/2014)Per i tre anni successivi all’entrata in vigore del regolamento i professionisti (avvocati,commercialisti, notai) sono esentati:• dall’aggiornamento biennale• dalla specifica formazione (cfr. 200 ore già ridotte a 40 ore)

purché documentino di essere stati nominati, in almeno 4 procedure, curatorifallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nella procedureesecutive immobiliari ovvero professionisti con funzioni di OCC o liquidatore.

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GESTORE'DELLA'CRISI

Requisiti'di'qualificazione'professionale

OBBLIGO'DI'FORMAZIONE'BIENNALE'E'CONCLUSIONE'DEL'PERIODO'TRANSITORIO

Il#27#gennaio#di#quest’anno#si#è#concluso#il#periodo#transitorio#previsto#dall’articolo#19#del#Decreto#Ministeriale#202/2014#che#dispone:#«Per#i#tre#anni#successivi#all'entrata#in#vigore#del#presente#decreto,#i'professionisti'appartenenti'agli'ordini'professionali'di'cui'all'art.'4,'comma'2,'sono'esentati'dall'applicazione'delle'disposizioni'di'cui'all'art.'4,'commi'5,'

lettera'd),#e#6,#primo#periodo,#purché#documentino#di#essere#stati#nominati,#in#almeno#quattro#procedure,#curatori#fallimentari,#commissari#giudiziali,#delegati#alle#operazioni#di#vendita#nelle#procedure#esecutive#immobiliari#ovvero#per#svolgere#i#compiti#e#le#funzioni#dell'organismo#o#del#liquidatore#a#norma#dell'articolo#15#della#legge».#Questa#norma#consente#di#derogare,#oltre#al#generale#sistema#per#l’iscrizione#come#gestori#presso#gli#Organismi#di#Composizione#delle#Crisi#(OCC),#anche#agli#obblighi#previsti#dalla#normativa#in#tema#di#formazione#biennale#dei#gestori#della#crisi.#Concluso'il'suddetto'periodo,'a'partire'da'quale'termine'occorrerà'calcolare'il'biennio'

entro'il'quale'provvedere'a'concludere'la'frequenza'del'corso'di'aggiornamento'ex'art.'

4,'comma'5,'lettera'd)?

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GESTORE'DELLA'CRISIRequisiti'di'qualificazione'professionale

Interpretazione+fornita+dal+Ministero+della+Giustizia+al+quesito+posto+dall’OCC+dei+Commercialisti+di+Trani;+in+relazione+all’obbligo+di+formazione+biennale+ex+art.+4,+comma,+lettera+d),+si+devono+distinguere+due+fattispecie:In'caso'di'professionista'che'sia'diventato'gestore'della'crisi'usufruendo'della'normativa'transitoria,'ovvero'con'il'requisito'delle'quattro'procedure,'il+corso+di+aggiornamento+di+40+ore+dovrà+essere+effettuato+nel+biennio+che+decorre+dal+29/01/2018+al+29/01/2020;In'caso'di'professionista'che'sia'diventato'gestore'della'crisi'tramite'il'requisito'della'frequenza'di'un'corso'di'formazione'iniziale'di'200'o'40'ore,'il+corso+di+aggiornamento+di+40+ore+dovrà+essere+effettuato+nel+biennio+che+decorre+dalla+data+di+iscrizione+nel+registro+(data+del+P.D.G.+del+singolo+gestore).

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GESTORE'DELLA'CRISIRequisiti'di'onorabilità'– Art.'4,'comma'7,'DM'202/2014''

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 delcodice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, distrumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V delcodice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge; 3) allareclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblicaamministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, control'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un temposuperiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

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GESTORE'DELLA'CRISI

Le funzioni del Gestore della crisi sono assai diverse e, a volte, in potenzialeconflitto fra loro.

Il Gestore della crisi ha la funzione di aiutare il debitore nell’elaborazione delpiano sottostante alla proposta e di coadiuvarlo nell’esecuzione della stessa.

Egli, inoltre, può essere chiamato a svolgere la funzione di liquidatore nellaprocedura di liquidazione del patrimonio o di Gestore della liquidazione.

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GESTORE'DELLA'CRISI

Artt. 9, comma 2, e 15, comma 6, L. 3/2012Le funzioni del Gestore della crisi sono assai diverse e, a volte, in potenziale conflitto fraloro.Il Gestore della crisi ha la funzione di aiutare il debitore nell’elaborazione del pianosottostante alla proposta e di coadiuvarlo nell’esecuzione della stessa.Egli, inoltre, può essere chiamato a svolgere la funzione di liquidatore nella procedura diliquidazione del patrimonio o di Gestore della liquidazione.Tutti i suoi compiti devono essere svolti quale ausiliario del Giudice delegato allaprocedura, ad esempio in occasione della redazione della relazione particolareggiata(trattandosi del piano del consumatore o della liquidazione del patrimonio), della verificadella veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, e del rilasciodell’attestazione di fattibilità del piano.

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GESTORE'DELLA'CRISIRegolamento'OCC'CNDCEC

In linea con quanto prevede l’art. 2 del decreto n. 202/2014, il gestore della crisi èsempre una persona fisica che può svolgere il proprio incarico individualmente ocollegialmente.Fermo restando, in questo secondo caso, la natura di mandato congiunto rispetto allosvolgimento dell’incarico, il regolamento stabilisce che l’organo non sia composto da piùdi tre professionisti scelti a cura del referente tra gli iscritti nell’elenco dei gestori tenutopresso il Ministero (ex art. 3 decreto n. 202/2014).Il Regolamento prevede anche che il Gestore debba comunicare, a mezzo pec,l’accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della nomina.

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GESTORE'DELLA'CRISIRegolamento'OCC'CNDCEC

A tal proposito, sarebbe auspicabile che, in occasione del conferimento dell’incarico apiù componenti, venga adottato un criterio che possa favorire gli iscritti anagraficamentepiù giovani, ancorché in possesso di un’adeguata qualificazione professionale,nell’assunzione dell’incarico a fianco di componenti che possano vantare maggioreanzianità.Va messa in luce l’ulteriore previsione dell’art. 8 che privilegia il criterio di rotazionedegli incarichi di gestore, ferma restando la preferenza accordata all’esperienza maturatae alla professionalità acquisita, in relazione anche alla natura e all’importanza dellasituazione di crisi del debitore proponente.Invece l’art. 12 prevede che il gestore della crisi non può rinunciare all’incarico se nonper gravi e giustificati motivi e che la rinuncia va portata a conoscenza dell’organismo edel referente tramite pec.

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GESTORE'DELLA'CRISIRegolamento'OCC'CNDCEC

Il regolamento prevede l’Incompatibilità delle funzioni di gestore con quellesvolte dagli altri organi dell’organismo e – in aderenza a quanto dispostodall’art. 67, comma terzo, lett. d), LF relativamente all’attestatore di piani dirisanamento e di accordi di ristrutturazione – stabilisce dettagliate ipotesi didecadenza per i gestori. L’indipendenza, la neutralità e l’imparzialità del gestoreè altresì garantita dal rispetto del regolamento di autodisciplina che al presenteregolamento è stato allegato sotto la lettera “A” (art. 13).

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La Commissione del Consiglio Nazione, all’art. 5 delle linee guida del«Regolamento degli OCC», propone un’articolazione dell’Organismo snellae piuttosto semplice, ideata su due livelli che prevede:

• un referente

• una segreteria amministrativa

Ciò non toglie che gli Organismi possano dotarsi di un organigramma piùcomplesso a seconda delle effettive necessità e più che altro a secondadelle dimensioni dell’Ordine territoriale.

Organizzazione/dell’Organismo

Brevi&cenni&alla&struttura&dell’OCC

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ReferenteSegreteriaGestori

I/soggetti/che/operano/all’interno/dell’Organismo

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REFERENTE

Art. 2, comma 1, lett. i), decreto n. 202/2014

All’interno di ogni O.C.C. dovrà essere individuato un Referente che ildecreto n. 202/2014 identifica come «la persona fisica che, agendo inmodo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo econferisce gli incarichi ai gestori della crisi».

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REFERENTE

Art.*4,*comma*3,*lett.*b),*del*decreto*n.*202/2014*

L'indipendenza è requisito indispensabile per l'individuazione e per losvolgimento della funzione riconosciuta al Referente.Al riguardo, va messo in evidenza che all’atto dell’iscrizione è ilresponsabile del Registro a dover verificare che al Referente “sia garantitoun adeguato grado di indipendenza”.Tale previsione comporta che la scelta ricada su un soggetto che sia,rispetto all’organismo e ai Gestori, in posizione di assoluta autonomia. Ilpensiero corre ad un soggetto “laico” rispetto all’Ordine in cui risultaincardinato l’O.C.C. ovvero, più che altro, rispetto alla funzione dicomposizione della crisi da sovraindebitamento da quest’ultimo esercitatae dunque ai Gestori.

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REFERENTE

La durata in carica del Referente non è stabilita dalla legge ma dovrà esseredisciplinata dai vari regolamenti che i singoli O.C.C. vorranno adottare.

L'articolazione prevista nel regolamento emanato dal Ministero fa quindiritenere che l'Organismo debba strutturarsi con una specificaorganizzazione interna e una distribuzione dei ruoli ben codificata cheimplementi procedure e regolamenti specifici.

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REFERENTE

Art.*7*del*decreto*202/2014*In capo al Referente è previsto l'obbligo di comunicare, al responsabile delregistro tenuto presso il Ministero, tutte le vicende modificative deirequisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai finidell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e di decadenza dei gestoridall'attività adottate a norma dell'articolo 10, comma 5, del suddettodecreto.

Art. 10, comma 2, del decreto n. 202/2015Al Referente spetta il compito di distribuire equamente gli incarichi tra igestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanzadell'affare da comporre.

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REFERENTE

Il ruolo del Referente è destinato quindi ad avere una funzione centraleall'interno dell'organismo stesso e, più che altro, una funzione di altaresponsabilità nei confronti della pubblica amministrazione.

Ai fini della gestione degli incarichi e della loro distribuzione è previstodall'art. 9 del regolamento* che l'O.C.C. debba istituire un elenco dei“gestori della crisi” e un registro informatico degli affari/proceduretrattate, contenente le annotazioni relative al numero progressivo dellaprocedura, ai dati identificativi del debitori, al Gestore designato e all’esitodel procedimento.

* Esemplificazione/facsimile/linee guida del Regolamento degli OCC da Sovraindebitamentopredisposto dal CNDCEC (Aprile 2015)

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REFERENTE

Funzioni:• nomina e sostituisce il Gestore della crisi;• svolgimento degli altri compiti attribuitigli dai singoli regolamenti degli

O.C.C..

Per quanto attiene alla scelta del Gestore in funzione dell’attribuzionedell’incarico, il Referente, come detto, deve tener conto della natura edell'importanza dell’incarico e, prima di conferirlo, deve sottoscrivere unadichiarazione in cui attesta che l'O.C.C. non si trova in conflitto d’interessiriguardo a tale procedura (MODELLO 2: Nomina Gestore della crisi).La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale competentecontestualmente al deposito della proposta di accordo di composizione odi piano del consumatore o della domanda di liquidazione.

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REFERENTE

Al momento del conferimento dell'incarico al Gestore della crisi,

l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessitàdell’opera, fornendogli tutte le informazioni circa gli oneri cioè i costiipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve, altresì, indicare i dati

della polizza assicurativa obbligatoria che ha stipulato per risarcire gli

eventuali danni* (MODELLO 4: Comunicazione preventivo costi e spese).

Va precisato che il debitore proponente possa indicare un nominativo

specifico – del Gestore – nella domanda, di cui il referente possa

eventualmente tener conto nel conferimento dell’incarico al gestore.

*Ex art. 10, comma 3, decreto n. 202/2014. La previsione ricalca quanto previsto dall’art. 9

del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012 e già stabilito

per tramite dell’art. 3, comma 5, lett. d) e lett. e) del d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito

dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011.

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La Commissione del Consiglio Nazione, al modello 4, per la comunicazione

preventivo costi e spese, ha previsto due modelli di preventivo per la

determinazione del compenso spettante all’OCC, uno dei quali è un file

Excel, con le formule del calcolo già impostate (MODELLO 4 – Allegati 1 e 2)

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La Commissione del Consiglio Nazione, ha fornito un ulteriore modello di

cui l’OCC può eventualmente dotarsi al fine di effettuare una valutazione

preliminare circa l’esposizione debitoria della parte, i motivi del

sovraindebitamento e l’ammissibilità dell’istanza presentata dal debitore

(MODELLO 5: Valutazione preliminare).

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REFERENTE&Art.&6&Regolamento&OCC&CNDCEC

Nelle linee guida del Regolamento degli OCC (aprile 2015), la Commissione del ConsiglioNazionale ha previsto come Referente un organo monocratico (art. 6), aderendo al testodel decreto n. 202/2014.Il referente, infatti, è una persona fisica che svolge le proprie funzioni di coordinamento e diindirizzo dell’attività dell’Organismo individualmente e personalmente e in posizione diassoluta terzietà e indipendenza.La durata dell’incarico è stata fissata in quattro anni – rinnovabili K ancorandola in tal modoalla naturale scadenza dell’Ordine territoriale. Di talché è stata prevista la prorogatio nellefunzioni del referente scaduto fino al momento dell’insediamento del nuovo Consigliodell’Ordine che provvederà alla nuova nomina.È stata inoltre prevista la revoca dall’incarico al ricorrere di gravi motivi desumibili, inanalogia con quanto previsto per i gestori della crisi dell’organismo, dal regolamento diautodisciplina di cui all’Allegato “A”.Lo stesso art. 6 fissa in modo compiuto le molteplici attribuzioni del referente, in lineaanche con quanto previsto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

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REFERENTE&Art.&6&Regolamento&OCC&CNDCEC

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l’attivitàdell’organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dalmomento dell’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato “A”:Regolamento di Autodisciplina dei Gestori della Crisi).

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REFERENTE&Art.&6&Regolamento&OCC&CNDCEC

Il referente, sentito il Consiglio dell’Ordine, cura l’organizzazione e la gestionedell’Organismo:• esamina le domande e delibera sull’ammissione all’elenco dei gestori della

crisi;• esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;• delibera sull’ammissibilità delle domande presentate;• nomina o sostituisce il gestore della crisi;• è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori della

crisi aderenti all’Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dalpresente regolamento;

• presenta al Consiglio dell’Ordine il conto consuntivo e la relazione sullagestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo.

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REFERENTE&Art.&6&Regolamento&OCC&

CNDCEC

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell’Organismosuperiori ad Euro ___ deliberati dal referente dovranno essere approvati dalConsiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ___,anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d’urgenza dal referentestesso.Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabiledella tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di postaelettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’Organismoiscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché lemisure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall’organismo ai sensie per gli effetti dell’art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.L’attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso di volta involta deliberato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degliEsperti Contabili di ______

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SEGRETERIA(AMMINISTRATIVAArt.(7(Regolamento(OCC(CNDCEC

Il Regolamento degli OCC, redatto dalla Commissione del Consiglio Nazionale, sisofferma sul funzionamento della Segreteria Amministrativa dettando previsioniche, pur essendo meramente indicative per gli Organismi di composizione dellacrisi, precisano gli adempimenti che la segreteria deve porre in essere almomento dei apertura del c.d. fascicolo, ovvero al momento in cui la domandaviene presentata all’organismo di composizione.

L’art. 7 del Regolamento prevede che la segreteria amministrativa sia compostada un segretario nominato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti edegli Esperti Contabili di ___ e da numero ___ persone fisiche con compitioperativi scelte dallo stesso Consiglio dell’Ordine, preferibilmente tra il suopersonale dipendente.Prevede inoltre che abbia sede presso l’Organismo.

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La segreteria dell’Organismo:• svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della

crisi;• tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di

sovraindebitamento, con le annotazioni relative:1. al numero d’ordine progressivo;2. ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento,3. al gestore della crisi delegato,4. alla durata del procedimento e al relativo esito;

• potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmenteo a mezzo pec.

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SEGRETERIA(AMMINISTRATIVAArt.(7(Regolamento(OCC(CNDCEC

La segreteria:a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della

domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;b) effettua l’annotazione nell’apposito registro delle crisi e sottopone la

domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;c) verifica l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del

procedimento e dei compensi, per l’attività prestata dal Gestore della crisi.

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Il#doppio#binario:#l’art.#15#L.#03/2012

L’ordinanza*n.*19740*della*Corte*di*cassazione*sesta*sezione*civile*depositata*il*giorno*8*agosto*2017*e*le*considerazioni*sulla*possibilità*di*nomina*ex*art.*15*del*professionista*facente*funzioni*O.C.C.Secondo la corte “Nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizionedella crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla L.27 gennaio 2012, n. 3, l'organismo di composizione della crisi disciplinatodall'art. 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili diindipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, maanche per l'evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dallegislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione diorganismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro.

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Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettessel'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi dicomposizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo asvolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce ilcitato art. 15, comma 9.Va da sé, continua la corte, che tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cuisia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi coniscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, ilche è reso manifesto non soltanto dall'inciso "Fino all'entrata in vigore delregolamento di cui al comma 3", contenuto dello stesso citato comma 9, ma più ingenerale, dall'art. 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitorein stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo diristrutturazione ivi previsto "con l'ausilio degli organismi di composizione della crisidi cui all'art. 15", che abbiano "sede nel circondario del tribunale competente",ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato art. 15, il checolloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel sensoappena indicato.”

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Secondo tale previsione quindi una volta costituiti gli Organismi diComposizione della crisi con sede nel circondario del Tribunale competente,non risulterebbe più possibile avvalersi di un professionista (o di una societàtra professionisti) in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F.

Limiti a tale interpretazione

La disposizione dell’art. 15 comma 9 L. 03/2012 contiene una disciplinatransitoria legata ai compensi stabilendone la misura massima in relazione allefunzioni svolte e fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale 202/2014

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Ciò che appare più evidente è però il richiamo che effettuava l’art. 20 poiabrogato con il D.L. 179/2012: esso conteneva effettivamente una disposizionetransitoria in base alla quale, in attesa che venissero costituiti gli organismi dicomposizione della crisi, i compiti e le funzioni a essi attribuiti poteva esseresvolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 dellalegge fallimentare nominato dal presidente del tribunale o dal giudice da luidelegato.

Quindi, con le modifiche apportate dal D.L., è stata abolita la disciplinatransitoria e stabilito a regime il «doppio binario».L’abolizione del regime transitorio è stata una precisa volontà del legislatore cheè intervenuto per garantire l’esistenza a regime della doppia possibilità.

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Le#verifiche#spettanti#all’OCC

Funzioni'dell’OCC

NOLA 2&MARZO 2017

Ausiliario'del'Giudice

Garante'per'i'creditori

Consulente'del'debitore

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Le#verifiche#spettanti#all’OCC

Funzioni'dell’OCC

Consulente'del'debitore

• Collabora*con*il*debitore*nella*elaborazione'del'piano'sottostante*alla*proposta*e*nell’esecuzione*della*stessa

Ausiliario'del'Giudice

• Per*la*redazione*della*relazione*particolareggiata,*nella*verifica'della'veridicità'dei'dati'contenuti*nella*proposta*e*negli*allegati,*nel*rilascio'dell’attestazione'di'fattibilità'del*piano

• Predispone*e*invia*al*Giudice*la*relazione'sui'consensi'espressi*al*piano,*con'le'contestazioni'ricevute*dai*creditori*

Garante'dei'creditori

• Cura*le*comunicazioni'con*i*creditori*e*dà*corso*agli*adempimenti'pubblicitari'• Predispone*e*invia*ai*creditori*la'relazione'sui'consensi'espressi'al*piano• Nomina il*gestore della*crisi,*selezionando*il*professionista abilitato*dall’elenco tenuto*presso*OCC

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Le#verifiche#spettanti#all’OCC

Funzioni'dell’OCCex$art.$15$L.$3/2012

L’OCC:• Assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione

e all’esecuzione dello stesso (comma 5)• Verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e

attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2 (comma 6) B per losvolgimento di tali verifiche si può avvalere dei dati acquisiti secondo quantoprevisto dal comma 10 (accesso banche dati)

• Esegue la pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal Giudice a mezzo pec,fax o raccomandata a/r (comma 7)

• Svolge funzioni di liquidatore o di gestore della liquidazione quando il Giudice lodispone (comma 8)

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Le#verifiche#spettanti#all’OCC

Funzioni)dell’OCCex)art.)15,)comma%5%L.)3/2012)

L’OCC assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione eall’esecuzione dello stesso (comma 5)

Come suggerito dal dott. Lucchetti nella «Relazione del gestore della crisi al piano delconsumatore» (F.N.C.) si richiama l’attenzione sul seguente principio contenuto neldocumento approvato dal CNDCEC il 6/06/2014:

«L’Attestatore non deve partecipare alla predisposizione del Piano che compete aldebitore ed ai suoi consulenti. Tuttavia è ammesso, anche per valutare i fattori di rischiodel lavoro e del Piano, che l’Attestatore assista ai lavori di predisposizione del Piano erappresenti nel corso degli stessi i profili di criticità riscontrati (in termini di ipotesi,coerenza con la situazione di fatto, coerenza logica, corretta declinazione quantitativa delleipotesi qualitative) affinché essi vengano rimossi.

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Le#verifiche#spettanti#all’OCCFunzioni)dell’OCC

…segue:)ex)art.)15,)comma*5 L.)3/2012)

Parimenti è ammissibile che l’Attestatore partecipi a riunioni con il debitore e/o i suoiconsulenti e/o le banche e/o i creditori in genere.La partecipazione dell’Attestatore a tali riunioni non ne pregiudica l’indipendenza, ma lostesso non si deve ingerire nella scelta delle strategie e della soluzione di composizionedella crisi che Competono al solo debitore. È altresì ammissibile che l’Attestatorecomunichi alla Società nel corso del lavoro, ovvero al soggetto sovra indebitato, indicazionisulle sue attività di controllo.L’Attestatore che esprime valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate dal debitore nonperde la propria indipendenza, in quanto le proprie valutazioni costituiscono attività direvisione circa le proposte formulate dal debitore. Quest’ultimo può modificare le propriescelte anche alla luce delle criticità evidenziate dall’ Attestatore.»

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Le#verifiche#spettanti#all’OCC

Verifica(dati(ex%art.%15,%comma%6%L.%3/2012

L’Organismo(di(Composizione(delle(Crisi:

• verifica la(veridicità(dei(dati(contenuti%nella%proposta%e%nei%documenti%allegati

• attesta(la(fattibilità(del(piano(ai%sensi%dell'articolo%9,%comma%2

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Le#verifiche#spettanti#all’OCC

Allegati(alla(propostaart.'9,'comma'2'L.'3/2012

Il debitore, unitamente alla proposta, deve depositare:A. l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute

(passività)B. l'elenco di tutti i beni (massa attiva)C. l’elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi

cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi (anchescritture contabili con attestazione di conformità per le imprese –comma 3) degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilitàdel piano

D. l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo edella sua famiglia, previa indicazione della composizione delnucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

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Le#verifiche#spettanti#all’OCC

Allegati(alla(proposta

A. Elenco dei tutti i creditori (debiti) con l'indicazione dellesomme dovute• Eventuale suddivisione in classi con l’individuazione deirelativi gradi di privilegio

• Da valutare non solo la completezza ma anche allasostanziale veridicità dei dati poiché l’art. 14=bis prevedela revoca e la cessazione di diritto dell’efficacia del pianoquando è stato dolosamente o con colpa graveaumentato o diminuito il passivo, poiché a tali evenienzela legge annette la finalità di favorire o danneggiarealcuno dei creditori

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Le#verifiche#spettanti#all’OCC

Allegati(alla(proposta

B. Elenco di tutti i beni (massa attiva)• Presenti e futuri, quali ad esempio redditi• Vanno individuati e valutati anche eventuali crediti• Nell'ipotesi di insufficienza del patrimonio del debitore agarantire la fattibilità dell'accordo o del piano delconsumatore, la proposta deve essere sottoscritta da unoo più terzi, che divengono parti dell'accordo

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Le#verifiche#spettanti#all’OCC

Allegati(alla(proposta

C. Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinqueanni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni edell'attestazione sulla fattibilità del piano

• Il Gestore effettua visure ipotecarie, verifiche degli estratti conto e altricontrolli (es. visura storica al PRA), per accertare l’esistenza di eventuali atticompiuti, al fini di riferire al G.D. se sia stata diminuita la garanziapatrimoniale in danno dei creditori. In tal caso il fatto incide sul giudizio dimeritevolezza, al pari della diligenza spiegata nell’assumere le obbligazioniche il debitore intende regolare col piano.

• Il Gestore illustra il regime fiscale al quale è soggetto il debitore e quali sonogli obblighi ai quali è sottoposto. In relazione a questi effettua le verifichesul regolare adempimento dei medesimi ed evidenza le eventuali omissioniformali e sostanziali. Verifica l’esistenza di contenziosi fiscali eventualmentependenti. In caso positivo, illustra la pretesa fiscale e le difese delcontribuente, inserendo il credito fiscale nell’elenco e valutandonel’impatto sul piano.

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Le#verifiche#spettanti#all’OCC

Allegati(alla(proposta

D. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e dellasua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleofamiliare corredata del certificato dello stato di famiglia

• Il Gestore assume informazioni sulla composizione del nucleo familiaredel debitore proponente ed indica, in relazione ai suoi membri, se sianostudenti, occupati o disoccupati e quantifica, ancorché in modo noneccessivamente dettagliato, le spese occorrenti al suo sostentamento.Si può ritenere che possa risultare sufficiente l’indicazione di un redditodisponibile che, sulla base di dati di comune esperienza, sia sufficientee non ecceda quanto occorra alla conduzione di un tenore di vitadignitoso.

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La#relazione#particolareggiata

Relazione)Particolareggiataex%art.%9,%comma%30bis%L.%n.%3/2012

L’art. 9, comma 30bis, della L. 3/2012, dispone che al piano delconsumatore deve essere allegata una relazione particolareggiata.

La relazione è predisposta dal Gestore della crisi, sia che esso venganominato dal Tribunale che dall’OCC.

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Le#verifiche#spettanti#all’OCC

Contenuto'relazione'particolareggiata'dell’OCCRichiesta+per+il+Piano+del+Consumatore

La proposta del piano deve essere accompagnata dalla relazioneparticolareggiata dell’OCC che preliminarmente deve contenere le seguentidichiarazioni:• L’indicazione del numero del Procedimento iscritto al Registro degli Affari ex art.9 del DM 202/2014

• Il richiamo degli estremi del provvedimento di nomina del Gestore della crisi daparte del Referente dell’OCC (o del Tribunale)

• Se il Gestore è iscritto da un OCC, la sua dichiarazione circa il possesso deirequisiti di professionalità e di onorabilità (nel Regolamento dell’OCC deiCommercialisti sono indicati nell’art. 10)

• L’indicazione degli estremi della polizza a copertura dei rischi di responsabilitàcivile professionale

• Il richiamo dell’accordo sul compenso, raggiunto dall’OCC con il debitore• La dichiarazione del gestore che sia nei confronti del debitore che dei suoicreditori, non versa in una situazione prevista dall’art. 51 c.p.c., che necomprometta la propria indipendenza, imparzialità o neutralità rispettoall’incarico conferito

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Le#verifiche#spettanti#all’OCC

Contenuto'relazione'particolareggiata'dell’OCCRichiesta*per*il*Piano*del*Consumatore

…segue:• Spiegare perché il consumatore ha assunto debiti che non è in grado difronteggiare e se nel farlo ha tenuto un comportamento diligente

• Spiegare per quale ragione il consumatore non è in grado di far fronte aipropri debiti (magari perché ha perso il lavoro)

• Dare un resoconto sul comportamento del consumatore negli ultimicinque anni, in termini di solvibilità e rispetto degli impegni presi

• Indicare eventuali atti del debitore impugnati dai creditori• Fornire un giudizio sulla completezza e sull’attendibilità delladocumentazione depositata dal debitore

• Fornire un giudizio sulla probabile convenienza per i creditori del pianorispetto all’alternativa liquidatoria

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Le#verifiche#spettanti#all’OCC

Contenuto'relazione'particolareggiata'dell’OCCRichiesta+per+il+Piano+del+Consumatore

La relazione deve fornire al Giudice Delegato gli elementi checonsentano di valutare l’iter adottato del Gestore per giungere allesue conclusioni e la completezza della relazione, affinché possaassumere il provvedimento sull’ammissibilità del ricorso, l’aperturadella procedura e la fissazione dell’udienza pervista dall’art. 12 – bisdella L. 3/2012.

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Relazione)particolareggiata)OCC

Elementi(essenziali

1. Le cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal

consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

Se ricorrono ipotesi di frode, è inutile proseguire la relazione

esaminando la fattibilità del piano, poiché la conclusione non

potrà che recare un giudizio negativo sulla diligenza del debitore.

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Relazione)particolareggiata)OCC

Se invece non si raggiunge la prova, peraltro difficilissima, che certi atti siano stati

compiuti volontariamente per danneggiare i creditori, il giudizio del Gestore dovrebbe

essere espresso con formule come: dalla documentazione esaminata, non sono emersi

elementi che fanno ritenere che siano stati posti in essere atti in frode.

In definitiva, per attestare la diligenza, il Gestore dovrà dichiarare che coesistono le

quattro condizioni previste dall’articolo 12Abis, commi 1 e 3, e cioè:

I. L’assenza di atti in frode ai creditori;

II. Al momento di contrarre l’obbligazione, il debitore deve aver valutato positivamente

la rimborsabilità del nuovo debito. In altre parole doveva essere consapevole di

poterlo rimborsare.

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Relazione)particolareggiata)OCC

III. Al momento di contrarre il debito, il sovraindebitato doveva

avere una situazione patrimoniale adeguata, che gli

consentiva oggettivamente di farvi fronte.

IV. Il sovraindebitamento deve essere stato causato da un fatto

imprevedibile e sopraggiunto che ha alterato le condizioni

iniziali esistenti all’epoca dell’assunzione dell’obbligazione.

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Relazione)particolareggiata)OCC

Elementi(essenziali

2. L’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere alle

obbligazioni assunte;

3. Il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni;

4. L’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore

impugnati dai creditori;

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Relazione)particolareggiata)OCC

5. Il GIUDIZIO sulla completezza e attendibilità della

documentazione e sulla probabile convenienza del piano

rispetto alla liquidazione: laddove il giudizio

professionale, sulla completezza ed attendibilità, fosse

negativo, non si deve procedere con l’attestazione di

fattibilità del piano.

6. Sulla probabile convenienza del piano rispetto alla

liquidazione: verificare con art 14 ter, comma 6

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La#convocazione#del#debitore

Il#professionista#incaricato

1. Accetta l’incarico ricevuto in un termine congruo (entro 10gg) o in quello indicato nella nomina. Con tale formalità sidetermina obbligo di adempimento e diritto al compenso

2. Analizza il fascicolo della procedura3. CONVOCA il debitore istante o il legale che lo assiste e

rappresenta previo contatto telefonico far seguireconvocazione scritta, a mezzo mail, raccomandata o PEC

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La#convocazione#del#debitore

Convocazione*del*debitore

Pur non essendo previsto dalla normativa, potrebbe essereconsigliabile verbalizzare la documentazione e le informazioniacquisite al fine di stabilire preliminarmente delle linee guida daseguire

La presentazione del piano richiede anche l’indicazione delle ragionidell’incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte

Potrebbe risultare utile una check7list per non tralasciare nessuno deidati essenziali, soprattutto della documentazione effettivamenteacquisita e che dovrà essere fornita dal debitore

È consigliabile far firmare al debitore una lettera d’incarico dovevengono richiamati i compensi previsti per la procedura

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Aspetti'Controversi'Legge'3/2012

Premessa

Le differenti prassi ed interpretazioni della legge 3/2012 nei variTribunali hanno posto in risalto alcuni aspetti controversi o di diversainterpretazione della normativaSia il CNDCEC e la commissione dedicata allo studio della disciplina, hadato una serie di spunti di analisi su cui peraltro non si registranoposizioni condivise dalle corti di merito

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UN#ORGANISMO#DI#DIRITTO#PRIVATO#O#UN#ENTE#PUBBLICO#ECONOMICO?

È domanda ricorrente, infatti, se anche a seguito della costituzione degli organismi dicomposizione da parte degli enti individuati dalla legge istitutiva e dal decreto ministeriale n.202/2014 nel rispetto delle prescrizioni normative, il sovraindebitato possa presentare istanzaal Presidente del Tribunale per la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cuiall’art. 28 l.f. o di un notaio.

Evitando di creare condizioni che facciano sorgere interpretativi, è necessario che e ilprofessionista nominato dal Presidente del Tribunale o dal giudice da questi delegato svolge icompiti e le funzioni attribuiti all’OCC, restando comunque un privato temporaneamenteincaricato dal giudice (alias Ausiliare).

Invece, l’OCC è un organismo costituibile tra gli enti indicati nell’art 4 del Decreto 202/2014 eprevia valutazione del Ministero competente

UN#ORGANISMO#DI#DIRITTO#PRIVATO#O#UN#ENTE#PUBBLICO#ECONOMICO?

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UN#ORGANISMO#DI#DIRITTO#PRIVATO#O#UN#ENTE#PUBBLICO#ECONOMICO?

Non ricorre ovviamente la condizione di dubbio, quando nel circondario del tribunale come daresidenza del consumatore o debitore non sia stato istituito alcuno OCC

In questi caso è certa la unica possibilità di poter adire «volontariamente» alla sola nomina delgestore facente funzioni attraverso istanza alla VG

Evitando di creare condizioni che facciano sorgere interpretativi, è necessario che e ilprofessionista nominato dal Presidente del Tribunale o dal giudice da questi delegato svolge icompiti e le funzioni attribuiti all’OCC, restando comunque un privato temporaneamenteincaricato dal giudice (alias Ausiliare).

Invece, l’OCC è un organismo costituibile tra gli enti indicati nell’art 4 del Decreto 202/2014 eprevia valutazione del Ministero competente

UN#ORGANISMO#DI#DIRITTO#PRIVATO#O#UN#ENTE#PUBBLICO#ECONOMICO?

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ART$15$co9$

« I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione possono esseresvolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso deirequisiti di cui all’art. 28 LF

In tal caso il professionista nominato agirà nella veste di gestore della crisi,liquidatore o di gestore per la liquidazione »

Quindi 1 attualmente 1 esisterebbero due modalità di designazione dell’ausiliariodel giudice nella composizione della crisi da sovraindebitamento.

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ART$15$co9$

L’utilizzo di anche rafforzerebbe la possibilità per il consumatore=debitore delladuplice opzione di sceltaSi confermebbe la tesi in base alla quale, nonostante la costituzione di unorganismo da parte degli enti individuati dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n.202/2014, il debitore possa presentare istanza di nomina del professionista facentefunzioni al Presidente del Tribunale competente per territorio

Ovviamente ai soli organismi riconosciuti ed iscritti in elenco nazionale e trannenella condizione che non ci sia stata una chiara ed indubbia direttiva (ordinanza) daparte del tribunale compente per luogo di destinare ANCHE LE ISTANZE depositatoin VG all’organismo riconosciuto .

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ART$15$co9$

In$questa$disposizione,$infatti,$viene$unicamente$ribadito$che$le$funzioni$dell’organismo$di$composizione$possono$essere$esercitate$anche$dal$professionista$o$dalla$società$tra$professionisti$in$possesso$dei$requisiti$di$cui$all’art.$28$l.f. o$da$un$notaio.$

Ne$consegue$che$il$sovraindebitato$può$attualmente$esercitare$una$delle$opzioni$concessegli$dalla$legge$n.$3/2012,$al$precipuo$fine$di$porre$rimedio$al$suo$sovraindebitamento.$

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ART$15$co9$

Quindi$il$sovraindebitato$può:: chiedere$al$Presidente$del$Tribunale,$o$al$giudice$da$quest’ultimo$delegato,$la$

nomina$di$un$professionista$in$possesso$dei$requisiti$di$cui$all’art.$28,$l.f. o$di$un$notaio;$

: direttamente$rivolgersi$all’organismo$di$composizione$della$crisi$competente$per$territorio,$così$come$definito$dall’art.$7$della$legge$n.$3/2012$che,$per$tramite$del$gestore$della$crisi$individuato$dal$referente,$dovrà$fornire$ausilio$al$debitore$che$intenda$avvalersi$di$una$delle$procedure$di$composizione$della$crisi$ovvero$della$liquidazione$del$patrimonio.$

Al$riguardo$è$opportuno$fare$due$precisazioni.

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ART$15$co9$

E’$da$escludersi$che$il$Presidente$del$Tribunale$nella$designazione$del$professionista$resti$vincolato,$oltre$a$quanto$previsto$nella$legge$n.$3/2012,$alle$risultanze$dell’elenco$dei$gestori$depositato$presso$il$registro$tenuto$dal$Ministero$della$Giustizia$ai$sensi$dell’’art.$3$del$decreto$n.$202/2014$e$ai$nominativi$in$esso$inclusi,$ben$potendo$nominare$chiunque$sia$in$possesso$dei$requisiti$di$cui$all’art$28LF

Allo$stesso$modo,$è$precluso$al$debitore,$che$si$rivolgesse$all’OCC,$presa$visione$dell’elenco$dei$gestori$iscritti,$esprimere$preferenza$rispetto$ad$un$nominativo.$

D’altronde$se$cosi$non$fosse,$sarebbe$inquinata$la$terzietà$ed$indipendenza$del$gestore$della$crisi$e$quindi$la$tutela$di$coloro$che$potenzialmente$potranno$vedersi$compressi$i$propri$crediti

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ART$15$co9$

La vicenda processuale muta sensibilmente a seconda delle scelte effettuate daldebitore in stato di sovraindebitamento al momento dell’individuazione delsoggetto professionalmente qualificato che debba prestargli ausilio ai sensi dell’art.15.Laddove la scelta ricada su un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.15, comma 9, quest’ultimo deve essere nominato dal Presidente del Tribunale, odal giudice da lui delegato, aprendosi, in tal caso, un’eventuale fase di pre0ammissione alle procedure di sovraindebitamento.Più nello specifico, questa fase processuale (o subprocedimento) si apre con ildeposito, presso il Tribunale competente, dell’istanza finalizzata ad ottenere lanomina di un professionista che fornisca al debitore adeguato ausilio e che siacompetente ad assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione,all’esecuzione e alla attestazione della fattibilità del piano.

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ART$15$co9$

In$ogni$caso,$parrebbe$ammissibile$che$il$giudice$effettui$una$valutazione$ex#ante#circa$la$ricorrenza$dei$presupposti$di$ammissibilità$alle$procedure$di$cui$all’art.$7,$legge$n.$3/2012.$

Il$giudice,$a$seguito$di$un$esame$prima#facie della$documentazione$depositata$dal$debitore$ben$potrebbe$anticipare$il$giudizio$di$inammissibilità$già$alla$fase$di$preFammissione,$senza$pertanto$provvedere$alla$nomina$del$professionista$facente$funzioni$e$quindi$dichiarare$che$non$sussistano$i$requisiti$per$accedere$ad$una$delle$procedure$sul$sovraindebitamento (nell’ipotesi$di$imprenditore$assoggettabile$al$fallimento$o$che$non$sarebbe$ammissibile$alla$Legge$3/2012).

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Azioni&Esecutive

In&entrambe&le&ipotesi,&giova&puntualizzare&che&il&blocco&delle&azioni&esecutive&non&può,&in&alcun&modo,&essere&anticipato&in&questa&fase

Ai&sensi&dell’art.&10,&comma&2,&lett.&c),&legge&n.&3/2012&l’effetto'protettivo'consegue'di'diritto'all’emissione'del'decreto'di'apertura'del'procedimento'di'omologazione'di'accordo'ex#art.&10,&comma&2,&legge&n.&3/2012,&mentre lo&stesso&effetto&non'è'conseguenza'automatica'dell’emissione'del'decreto'di'fissazione'dell’udienza'per'l’omologazione'del'piano'del'consumatore'ex#art.&12&– bis&legge&n.&3/2012,&in&quanto&deve&essere&espressamente&richiesto&per&specifici&procedimenti&esecutivi.&

Rimane&valida&la&possibilità&di&presentazione&dell’istanza&di&sospensione&delle&esecuzioni&in&corso&al&giudice&funzionalmente&competente&(cfr.&art.&624&c.p.c.).

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Regole&processuali&alla&presentazione&dell’istanza

Quali&sono&le&regole&processuali&da&seguire&con&riferimento&alla&modalità&di&presentazione&dell’istanza&di&nomina&del&professionista?&

Alcuni&Tribunali&aderiscono&all’orientamento&per&cui&il&debitore&può&direttamente&e&personalmente&presentarla&presso&la&cancelleria&della&volontaria&giurisdizione,&non&ritenendo&all’uopo&necessaria&l’assistenza&del&difensore.&

Come&più&volte&affermato&anche&dal&giudice&di&nomofilachia,&l’applicabilità*dell’art.*82*c.p.c.,*parrebbe*escludersi*ogni*volta*in*cui*non#si#ravvisi#contenziosità#del#procedimento.&

Salve&rare&eccezioni,&le&parti&“stanno&in&giudizio”&con&il&ministero&o&l’assistenza&di&un&difensore.&In&tali&ipotesi,&l’assistenza&tecnica&di&un&professionista&abilitato&non&può&essere&omessa,&in&quanto&occorre&garantire&il&rispetto&del&principio&del&contradditorio&e&la&piena&esplicazione&del&diritto&alla&difesa&della&parte,&secondo&le&regole&proprie&del&c.d.&giusto&processo,&ai&sensi&dell’art.&111&della&Costituzione.

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Regole&processuali&alla&presentazione&dell’istanza

Ma&la&legge&3/2012&è&naturalmente&indirizzata&alla&Volontaria&Giurisdizione&ovvero&al&

deposito&di&un&ATTO&VOLONTARIODPRIVATISTICO

Tramite&il&procedimento&di&volontaria&giurisdizione,&viene&esplicata&un’attività&di&tipo&

amministrativo,&sia&sotto&il&profilo&strutturale&che&sotto&il&profilo&funzionale.&

Infatti,&quando&il&debitore&presenta&istanza&per&la&nomina&del&professionista&facente&

funzioni&di&OCC,&l’organo(giurisdizionale(svolge(una(tipica(attività(“amministrativa”,&&riconoscendo&e&confermando&al&gestore&nominato&una&serie&di&poteri&in&stretta&

correlazione&con&le&funzioni&che&deve&esercitare,&senza&dar&vita&ad&un&accertamento&in&

relazione&a&diritti&controversi tra&il&sovraindebitato&ed&i&suoi&creditori

Pertanto&tale&atto&non&produce&effetti&processuali&e&non&è&potenzialmente&idoneo&a&

sospendere&eventuali&azioni&esecutive&pendenti.&

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Regole&processuali&alla&presentazione&dell’istanza

Pertanto,&la&richiesta&di&nomina&di&un&professionista,&non&potendo&in&nessun&modo&essere&equiparata&ad&una&domanda&giudiziale&proprio&perché&non&produce&gli&effetti&processuali&e&sostanziali&tipici&della&stessa,&può&essere (???),&annoverata&tra&i&procedimenti&di&volontaria&giurisdizione&non&contenziosi&e,&dunque,&effettuata&in&proprio&dalla&parte,&senza&la&necessità&del&patrocinio&legale.&

La&situazione&che&viene&a&verificarsi&è&del&tutto&simile&in&caso&di&richiesta&di&nomina&avanzata&al&giudice&competente.

È&certo,&infatti,&che&il&professionista+facente+funzione+di+OCC+fornisca+al+debitore+mero+ausilio+nel&raggiungimento&dell’accordo,&nella&predisposizione&della&proposta&e&nel&confezionamento&del&piano,&oppure&nella&formulazione&della&domanda&di&liquidazione&del&patrimonio.&

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Regole&processuali&alla&presentazione&dell’istanza

Peraltro,&a&sostegno&della&tesi&sostenuta,&potrebbero&altresì&addursi&ragioni&di&opportunità&ma&soprattutto&di&coerenza&rispetto&alla&ratio&sottesa&alla&legge&3:2012

Porre&a&carico&di&un&soggetto&che,&si&presume&sovraindebitato,&ulteriori&costi&derivanti&dalla&nomina&necessaria&di&un&avvocato&asolo&per&effettuare&il&deposito&della&domanda,&parrebbe&essere&in&contrasto&con&la&valenza&sociale&riconosciuta&al&nuovo&istituto.&

La&legge&n.&3/2012&nasce,&con&la&finalità&di&assicurare&a&tutti&i&soggetti& non&fallibili&una&opzione&di&ripartenza&attraverso&un&sistema&di&composizione&della&crisi&facilmente&accessibile&sotto&ogni&aspetto,&e&quindi&anche&economico.

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Deposito(della(proposta(con(l’ausilio(degli(OCC(

Con(riguardo(al(procedimento(gestito(dall’OCC,(la(fase(relativa(al(deposito(dell’istanza(di(nomina,(viene(meno.(È(la(legge,(infatti,(a(prevedere(che(il(debitore,(in(alternativa(al(Tribunale,(si(rivolga(direttamente(all’organismo(competente(per(territorio,(il(quale(è(tenuto,(sempre(ex#lege,(ad(adempiere(alle(funzioni(riconosciutegli,(tra(cui(la(nomina(del(gestore.(

Tale(meccanismo(si(giustifica(in(base(a(mere(esigenze(di(semplificazione,(razionalizzazione(delle(procedure,(contenimento(dei(tempi(e(con(il(nuovo(ruolo(riconosciuto(all’OCC(nella(gestione(della(situazione(di(sovraindebitamento,(che(può(essere(agevolmente(qualificato(come(attività&sussidiaria&della&giurisdizione,&limitatamente&alla&fase&introduttiva&del&procedimento.(

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Deposito(della(proposta(con(l’ausilio(degli(OCC(

Quindi(è(l’OCC(ad(assolvere(alla(funzione(di(individuazione(del(professionista,(e(la(domanda(presentata(alla(Segreteria(dell’OCC,(dovrebbe(equipararsi,(quanto(ad(effetti(sostanziali(e(processuali,(all’istanza(di(nomina(del(presentata(alla(cancelleria(della(VG

Tranne(per(questo(primo(adempimento,(la(procedura(prosegue(con(le(stesse(modalità,(in(quanto(l’OCC%per%tramite%del%gestore%individuato%dal%referente,(svolge(un(ruolo(di(ausilio%al%debitore%richiedente.

Ausilio%per il(raggiungimento(dell’accordo,(la(predisposizione(della(proposta(e(consolidamento(del(piano(o(nella(predisposizione(della(domanda(di(liquidazione(

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Deposito(della(proposta(con(l’ausilio(degli(OCC(

Quando(si(perviene(al(deposito(della(proposta(di(accordo(o(della(proposta(di(piano(del(consumatore,(così(come(quando(si(deposita(una(domanda(di(liquidazione,(il#professionista#facente#funzioni#e#l’OCC#non#agiscono#in#giudizio#per#la#tutela#dei#diritti#del#sovraindebitato, ai(sensi(dell’art.(24(Cost.,(vale(a(dire(per(ottenere(dal(giudice(precostituito(giustizia(a(seguito(dell’insorgere(di(una(controversia(o(di(una(contesa(su(dirittiIl(ruolo(del(gestore(facente(funzioni(ovvero(dell’OCC(competente(sarebbe(ricondotto(solo(per(supportare(il(giudice(si(esprima(circa(il(ricorrere(delle(condizioni(previste(dalla(legge(n.(3/2012(per(l’ammissibilità(della(proposta.(A(titolo(d’esempio,(e(per(analogia(con(casi(residuali,(si(potrebbe(riportare(il(caso(dell’omologazione(da(parte(del(Tribunale(di(delibere(modificative(di(statuto,(ai(sensi(e(per(gli(effetti(di(cui(all’art.(2436,(commi(3(e(4(c.c..(In(questi(casi(gli(amministratori(possono(presentare(personalmente(e(senza(l’assistenza(tecnica(di(un(difensore(ricorso(al(Tribunale(che(verifichi(l’adempimento(delle(condizioni(richieste(dalla(legge.(

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Deposito(della(proposta(con(l’ausilio(degli(OCC(

Il#giudice#ai#sensi#degli#artt.#10#e#12#– bis#legge#n.#3/2012#non#è#chiamato#a#dirimere#alcuna#controversia,#bensì#a#valutare#la#ricorrenza#dei#presupposti#di#ammissibilità#previsti#dalla#legge#3/2012Quindi#in(presenza(dei(quali,(con(decreto,(fissa#l’udienza#e#assume#ulteriori#provvedimenti.

Del(pari,(per(quanto(riguarda(l’apertura(della(liquidazione(del(patrimonio.(

Tuttavia(si(ritiene(che(la(questione(è(destinata(a(mutare/evolvere(sensibilmente(dal(contenzioso che(sarà(generato(dall’applicazione(della(normativa.

Contenzioso(che(richiede(necessariamente(dell’applicazione(delle(norme(in(materia(di(difesa#tecnica.#

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Accettazione*nomina*art.*15*comma*9

TRIBUNALE*DI*.......Volontaria*giurisdizione

OGGETTO:&accettazione&del&professionista&nominato&ex art.&15&– comma&9&– legge&27&gennaio&2012&n.&3&(Composizione&crisi&da&sovraindebitamento).GIUDICE&DELEGATO:&Dott.

REGISTRO&PROCEDURA:&n.DEBITORE&ISTANTE:

Il&sottoscritto&Dott.&....................&con&studio&in&.....................&Via&.......................&n.&...........,&nominato&professionista&ex art.&15&– comma&9&– legge&27&gennaio&2012&n.&3&con&provvedimento&in&data&.........,&comunica&di&accettare&l’incarico&e&ringrazia&l’On.le Tribunale&per&la&fiducia&accordatagli.&Con&osservanza,In........................&il&………….

IL&PROFESSIONISTA&DESIGNATO&(Dott.&…………..)

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Esame&preliminare&della&situazione&debitoria

Accesso&banche&dati&ex&art.&15,&comma&10&L.&3/2012

Il Giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi dicomposizione della crisi possono accedere ai dati contenutinell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall' articolo 7,sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, nei sistemi di informazionicreditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche*, ivicompreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30Eter,comma 2, del D.L. n. 141/2010, nel rispetto delle disposizioni contenutenel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.L. n.196/2003, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemiinformativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione delGarante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8,pubblicata nella G.U. n. 300 del 26/12/04.

*MCRIF,MSICM«SISTEMAM

INFORMAZIONEMCREDITIZIA»MtipoMExperian –

ConsorzioMTutelaMdelMcreditoME

ASSILEA,MPRA,MMVISURAM

PROTESTI,MCARICHIMPENDENTI

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96

Accesso&dati&art.&15&comma&10

TRIBUNALE*DI……

AL%SIG.%GIUDICE%DELEGATO%ALLA%PROCEDURA%DI%COMPOSIZIONEDELLA%CRISI%DA%SOVRAINDEBITAMENTO%PROPOSTO%DA%.................

OGGETTO:%richiesta%di%autorizzazione%all’accesso%ai%dati%ex art.%15,%comma%10,%legge%27%gennaio%2012%n.%3%(Composizione%crisi%da%Sovraindebitamento).%GIUDICE%DELEGATO:%Dott.ssa%............................%REGISTRO%PROCEDURA:%n.%......................%DEBITORE%ISTANTE:

Il%sottoscritto%Dott.%.....................%con%studio%in%.........................%Via%............................%n.%......., nominato%dalla%S.V.%professionista%ex art.%15%– comma%9%– legge%27%gennaio%2012%n.%3%con%provvedimento%in%data,%

PREMESSOche%l’Organismo%di%composizione%della%crisi%deve%verificare%la%veridicità%dei%dati%contenuti%nel%piano%del%consumatore%e%nei%documenti%allegati%ed%attestare%la%fattibilità%del%piano%stesso%ai%sensi%dell’art.%15%comma%6%legge%27%gennaio%2012%n.%3;

CHIEDEche%la%S.V.%si%compiaccia%autorizzare%lo%scrivente%all’accesso%all’anagrafe%tributaria,%ai%sistemi%di%informazioni%creditizie,%alle%centrale%rischi,%alla%centrale%di%allarme%interbancaria,%all’archivio%informatizzato%degli%assegni%e%ad%ogni%altra%bancadati,%anche%tributaria,%compreso%l’archivio%centrale%informatizzato,%di%cui%all’art.%15%comma%10%legge%27%gennaio%2012%n.%3.%Con%osservanza,In..................................%il...............................................

L’ORGANISMO%DI%COMPOSIZIONE%DELLA%CRISI%(Dott.%..............................)

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Accesso&dati&art.&15&comma&10ALTRE&BANCHE&DATI:! CTC (Consorzio*per*la*tutela*del*credito):La*richiesta*di*accesso*a*tale*Consorzio*deve*essere*effettuata*su*carta*intestata.*A*tale*richiesta*devono*essere*allegati:fotocopia*fronte!retro*della*carta*d’identità*e*del*codice*fiscale*del*sovraindebitato;fotocopia*fronte!retro*della*carta*d’identità*e*del*codice*fiscale*del*professionista*incaricato;copia*autentica*autorizzazione*Giudice*Delegato*all’accesso*alle*banche*dati.

Tempi*di*risposta*previsti:*al*massimo*7*giorni.

! CRIF&spa (Centrale*rischi*finanziari):La*richiesta*di*accesso*ai*dati*presenti*nella*centrale*rischi*finanziari*deve*essere*effettuata*su*carta*intestata.*A*tale*richiesta*devono*essere*allegati:• fotocopia*fronte!retro*della*carta*d’identità*e*del*codice*fiscale*del*sovraindebitato;• fotocopia*fronte!retro*della*carta*d’identità*e*del*codice*fiscale*del*professionista*incaricato;• copia*autentica*autorizzazione*Giudice*Delegato*all’accesso*alle*banche*dati.

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Comunicazione+art.+9

Agenzia(delle(EntrateDirezione(Provinciale(di(.........

...................................................Agente(per(la(riscossione(per(la

provincia(di(......Comune(di(..................

Ufficio(tributi

Oggetto:'comunicazione'ex art.'9'della'legge'n.'3'del'27'gennaio'2012Giudice(delegato:(............Registro(Procedura:(n.(............Debitore(istante:(...............

Con(la(presente(il(sottoscritto(dott./avv.(.....................(con(studio(in(..................,(via(..................,(nominato(professionista(ex#art.(15,(comma(9,(della(l.(3/2012(con(provvedimento(del(............(nella(procedura(in(questione,(comunica,(ai(sensi(e(per(gli(effetti(dell’art.(9(della(l.(n.(3(del(27(gennaio(2012,(la(proposta(di(accordo(presentata(dal(sig.(..................(con(ricorso(depositato(il(...............(presso(il(Tribunale(di(.........................Sulla(base(dei(dati(e(delle(informazioni(ottenute(dal(debitore,(la(posizione(fiscale(del(medesimo(e(i(contenziosi(pendenti(sembrerebbero(essere(i(seguenti:..................................................................Con(l’occasione(si(chiede(di(fornire(adeguato(riscontro(circa(la(rispondenza(dei(dati(sopra(indicati(con(i(vostri(archivi.Con(osservanza.........................(li(.....................

Il(professionista(designato

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Esame&preliminare&della&situazione&debitoria

Trattamento)e)conservazione)dati)personali)acquisiti)

ex#art.#15,#comma#11#L.#3/2012

I dati personali acquisiti a norma del presente articolopossono essere trattati e conservati per i soli fini e tempidella procedura e devono essere distrutti contestualmentealla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzioneè data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramitelettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramiteposta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalladistruzione medesima.

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100

Compenso(artt.'14)18'D.M.'202/2014

Art.(14(comma(1(Ambito(di(applicazione(e(regole(generali)

«La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo haluogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo ledisposizioni del presente capo. […]»

L’onorario è calcolato secondo le disposizioni contenute negli articoli dal 15 al 18,stabilendo altresì che all’OCC spetta un rimborso spese forfettario nella misuraricompresa tra il 10% ed il 15% calcolato sul compenso ed il rimborso integrale perle spese effettivamente sostenute e puntualmente documentate

Il#compenso

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101

Compenso(artt.'14)18'D.M.'202/2014

Art.(15

(Criteri(per(la(determinazione(del(compenso)

«Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultatiottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svoltii compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero deicreditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzionedell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.»

Il#compenso

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102

Compenso(artt.(14*18(D.M.(202/2014

Art.(16(comma(1PARAMETRI(per(procedure(accordo(da(sovraindebitamento(e

di(piano(del(consumatore(con(liquidazione dei(benia) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra

quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti (TARIFFA CURATORI)

b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante all'accordo odal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a)

Il#compenso

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103

Compenso(artt.(14*18(D.M.(202/2014

Art.(16(comma(2PARAMETRI(per(procedure(senza(liquidazione(dei(beni(

o(diverse(dalle(precedentiSpetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamenteall'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predettocomma, sul l'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal pianodel consumatore omologati.

Il#compenso

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104

Compenso(artt.(14)18(D.M.(202/2014

Art.(16(comma(3Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo né passivo gli importirisultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraversoinsinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altrasocietà del gruppo

Il#compenso

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105

Compenso(artt.(14*18(D.M.(202/2014

Art.(16(comma(4I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misuracompresa tra il 15% e il 40%

Art.(16(comma(5

L’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunqueessere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito aicreditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10%sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni dicui al periodo precedente non si applicano quando l’ammontare complessivo diquanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.

Il#compenso

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106

Compenso

L’art. 15, comma 4, L. 3/2012 prevede che: «dalla costituzione e dal funzionamentodegli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svoltenell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente»

Il#compenso

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107

[email protected]