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    PROPOSTA DI LEGGE

    APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

    il 25 febbraio 2016 (v. stampato Senato n. 2081)

    D’INIZIATIVA DEI SENATORI

    CIRINNÀ, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN,GINETTI, LO GIUDICE, TONINI, FEDELI, ALBANO, AMATI, BAT-TISTA, BERTUZZI, BIANCO, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CALEO,CANTINI, CARDINALI, D’ADDA, DE BIASI, DIRINDIN, STEFANOESPOSITO, FABBRI, ELENA FERRARA, FILIPPI, FORNARO,GATTI, GIACOBBE, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, GUERRIERIPALEOTTI, ICHINO, IDEM, LAI, LO MORO, LUCHERINI, MANAS-SERO, MANCONI, MARCUCCI, MARTINI, MATTESINI, MATURANI,

     MIGLIAVACCA, MINEO, MIRABELLI, MORGONI, MUCCHETTI,ORELLANA, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLISI, PUP-PATO, RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, SILVESTRO, SOLLO, SO-NEGO, SPILABOTTE, TOCCI, TOMASELLI, VACCARI, VALDINOSI,

     VALENTINI, VERDUCCI, ZANONI, ANGIONI, BENCINI

    Regolamentazione delle unioni civili tra personedello stesso sesso e disciplina delle convivenze

    Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblicail 25 febbraio 2016

     Atti Parlamentari   — 1 —   Camera dei Deputati

    XVII LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI

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    PROPOSTA DI LEGGE__

    ART. 1.

    1. La presente legge istituisce l’unionecivile tra persone dello stesso sesso qualespecifica formazione sociale ai sensi degliarticoli 2 e 3 della Costituzione e reca ladisciplina delle convivenze di fatto.

    2. Due persone maggiorenni dellostesso sesso costituiscono un’unione civilemediante dichiarazione di fronte all’uffi-ciale di stato civile ed alla presenza di duetestimoni.

    3. L’ufficiale di stato civile provvedealla registrazione degli atti di unione civiletra persone dello stesso sesso nell’archiviodello stato civile.

    4. Sono cause impeditive per la costi-tuzione dell’unione civile tra persone dellostesso sesso:

    a)   la sussistenza, per una delle parti,di un vincolo matrimoniale o di un’unionecivile tra persone dello stesso sesso;

    b) l’interdizione di una delle parti perinfermità di mente; se l’istanza d’interdi-zione è soltanto promossa, il pubblicoministero può chiedere che si sospenda lacostituzione dell’unione civile; in tal caso ilprocedimento non può aver luogo finchéla sentenza che ha pronunziato sul-

    l’istanza non sia passata in giudicato;c)   la sussistenza tra le parti dei

    rapporti di cui all’articolo 87, primocomma, del codice civile; non possonoaltresì contrarre unione civile tra personedello stesso sesso lo zio e il nipote e la ziae la nipote; si applicano le disposizioni dicui al medesimo articolo 87;

     d)   la condanna definitiva di un con-traente per omicidio consumato o tentatonei confronti di chi sia coniugato o unito

    civilmente con l’altra parte; se è statodisposto soltanto rinvio a giudizio ovverosentenza di condanna di primo o secondo

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    grado ovvero una misura cautelare lacostituzione dell’unione civile tra persone

    dello stesso sesso è sospesa sino a quandonon è pronunziata sentenza di prosciogli-mento.

    5. La sussistenza di una delle causeimpeditive di cui al comma 4 comporta lanullità dell’unione civile tra persone dellostesso sesso. All’unione civile tra personedello stesso sesso si applicano gli articoli65 e 68, nonché le disposizioni di cui agliarticoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128,129 e 129-bis   del codice civile.

    6. L’unione civile costituita in viola-zione di una delle cause impeditive di cuial comma 4, ovvero in violazione dell’ar-ticolo 68 del codice civile, può essereimpugnata da ciascuna delle parti del-l’unione civile, dagli ascendenti prossimi,dal pubblico ministero e da tutti coloroche abbiano per impugnarla un interesselegittimo e attuale. L’unione civile costi-tuita da una parte durante l’assenza del-l’altra non può essere impugnata finchédura l’assenza.

    7. L’unione civile può essere impugnatadalla parte il cui consenso è stato estortocon violenza o determinato da timore dieccezionale gravità determinato da causeesterne alla parte stessa. Può essere altresìimpugnata dalla parte il cui consenso èstato dato per effetto di errore sull’identitàdella persona o di errore essenziale suqualità personali dell’altra parte. L’azionenon può essere proposta se vi è statacoabitazione per un anno dopo che è

    cessata la violenza o le cause che hannodeterminato il timore ovvero sia statoscoperto l’errore. L’errore sulle qualitàpersonali è essenziale qualora, tenute pre-senti le condizioni dell’altra parte, si ac-certi che la stessa non avrebbe prestato ilsuo consenso se le avesse esattamenteconosciute e purché l’errore riguardi:

    a)   l’esistenza di una malattia fisica opsichica, tale da impedire lo svolgimentodella vita comune;

    b)   le circostanze di cui all’articolo122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), delcodice civile.

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    8. La parte può in qualunque tempo

    impugnare il matrimonio o l’unione civile

    dell’altra parte. Se si oppone la nullitàdella prima unione civile, tale questione

    deve essere preventivamente giudicata.

    9. L’unione civile tra persone dello

    stesso sesso è certificata dal relativo do-

    cumento attestante la costituzione del-

    l’unione, che deve contenere i dati ana-

    grafici delle parti, l’indicazione del loro

    regime patrimoniale e della loro residenza,

    oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei

    testimoni.

    10. Mediante dichiarazione all’ufficiale

    di stato civile le parti possono stabilire diassumere, per la durata dell’unione civiletra persone dello stesso sesso, un cognomecomune scegliendolo tra i loro cognomi.La parte può anteporre o posporre alcognome comune il proprio cognome, sediverso, facendone dichiarazione all’uffi-

    ciale di stato civile.11. Con la costituzione dell’unione ci-

     vile tra persone dello stesso sesso le partiacquistano gli stessi diritti e assumono i

    medesimi doveri; dall’unione civile derival’obbligo reciproco all’assistenza morale emateriale e alla coabitazione. Entrambe le

    parti sono tenute, ciascuna in relazionealle proprie sostanze e alla propria capa-cità di lavoro professionale e casalingo, acontribuire ai bisogni comuni.

    12. Le parti concordano tra loro l’in-dirizzo della vita familiare e fissano laresidenza comune; a ciascuna delle parti

    spetta il potere di attuare l’indirizzo con-cordato.

    13. Il regime patrimoniale dell’unionecivile tra persone dello stesso sesso, inmancanza di diversa convenzione patri-moniale, è costituito dalla comunione dei

    beni. In materia di forma, modifica, si-mulazione e capacità per la stipula delleconvenzioni patrimoniali si applicano gliarticoli 162, 163, 164 e 166 del codicecivile. Le parti non possono derogare né aidiritti né ai doveri previsti dalla legge pereffetto dell’unione civile. Si applicano le

    disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, Ve VI del capo VI del titolo VI del libroprimo del codice civile.

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    14. Quando la condotta della partedell’unione civile è causa di grave pregiu-

    dizio all’integrità fisica o morale ovveroalla libertà dell’altra parte, il giudice, suistanza di parte, può adottare con decretouno o più dei provvedimenti di cui all’ar-ticolo 342-ter   del codice civile.

    15. Nella scelta dell’amministratore disostegno il giudice tutelare preferisce, ovepossibile, la parte dell’unione civile tra

    persone dello stesso sesso. L’interdizione ol’inabilitazione possono essere promosseanche dalla parte dell’unione civile, laquale può presentare istanza di revoca

    quando ne cessa la causa.16. La violenza è causa di annulla-

    mento del contratto anche quando il maleminacciato riguarda la persona o i benidell’altra parte dell’unione civile costituitadal contraente o da un discendente oascendente di lui.

    17. In caso di morte del prestatore dilavoro, le indennità indicate dagli articoli2118 e 2120 del codice civile devonocorrispondersi anche alla parte dell’unionecivile.

    18. La prescrizione rimane sospesa trale parti dell’unione civile.

    19. All’unione civile tra persone dellostesso sesso si applicano le disposizioni dicui al titolo XIII del libro primo del codicecivile, nonché gli articoli 116, primocomma, 146, 2647, 2653, primo comma,numero 4), e 2659 del codice civile.

    20. Al solo fine di assicurare l’effettivitàdella tutela dei diritti e il pieno adempi-mento degli obblighi derivanti dall’unione

    civile tra persone dello stesso sesso, ledisposizioni che si riferiscono al matrimo-nio e le disposizioni contenenti le parole« coniuge », « coniugi » o termini equiva-lenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negliatti aventi forza di legge, nei regolamentinonché negli atti amministrativi e neicontratti collettivi, si applicano anche adognuna delle parti dell’unione civile trapersone dello stesso sesso. La disposizionedi cui al periodo precedente non si applicaalle norme del codice civile non richiamate

    espressamente nella presente legge, non-ché alle disposizioni di cui alla legge 4maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto

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    previsto e consentito in materia di ado-

    zione dalle norme vigenti.

    21. Alle parti dell’unione civile tra per-sone dello stesso sesso si applicano le

    disposizioni previste dal capo III e dal

    capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo

    II e dal capo V-bis   del titolo IV del librosecondo del codice civile.

    22. La morte o la dichiarazione di

    morte presunta di una delle parti del-

    l’unione civile ne determina lo sciogli-

    mento.

    23. L’unione civile si scioglie altresì nei

    casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e

    numero 2), lettere   a),   c),   d)   ed   e), dellalegge 1o dicembre 1970, n. 898.

    24. L’unione civile si scioglie, inoltre,quando le parti hanno manifestato anchedisgiuntamente la volontà di scioglimentodinanzi all’ufficiale dello stato civile. Intale caso la domanda di scioglimento del-

    l’unione civile è proposta decorsi tre mesidalla data della manifestazione di volontàdi scioglimento dell’unione.

    25. Si applicano, in quanto compatibili,

    gli articoli 4, 5, primo comma e dal quintoall’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10,12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies   e12-sexies   della legge 1o dicembre 1970,n. 898, nonché le disposizioni di cui altitolo II del libro quarto del codice diprocedura civile ed agli articoli 6 e 12 deldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge10 novembre 2014, n. 162.

    26. La sentenza di rettificazione diattribuzione di sesso determina lo sciogli-mento dell’unione civile tra persone dellostesso sesso.

    27. Alla rettificazione anagrafica disesso, ove i coniugi abbiano manifestato la

     volontà di non sciogliere il matrimonio o

    di non cessarne gli effetti civili, conseguel’automatica instaurazione dell’unione ci-

     vile tra persone dello stesso sesso.28. Fatte salve le disposizioni di cui alla

    presente legge, il Governo è delegato adadottare, entro sei mesi dalla data di

    entrata in vigore della presente legge, unoo più decreti legislativi in materia diunione civile tra persone dello stesso sesso

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    nel rispetto dei seguenti princìpi e criteridirettivi:

    a)   adeguamento alle previsioni dellapresente legge delle disposizioni dell’ordi-namento dello stato civile in materia diiscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

    b)  modifica e riordino delle norme inmateria di diritto internazionale privato,prevedendo l’applicazione della disciplinadell’unione civile tra persone dello stessosesso regolata dalle leggi italiane alle cop-pie formate da persone dello stesso sessoche abbiano contratto all’estero matrimo-

    nio, unione civile o altro istituto analogo;

    c)   modificazioni ed integrazioni nor-mative per il necessario coordinamentocon la presente legge delle disposizionicontenute nelle leggi, negli atti aventi forzadi legge, nei regolamenti e nei decreti.

    29. I decreti legislativi di cui al comma28 sono adottati su proposta del Ministrodella giustizia, di concerto con il Ministrodell’interno, il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali e il Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale.

    30. Ciascuno schema di decreto legisla-tivo di cui al comma 28, a seguito delladeliberazione del Consiglio dei ministri, ètrasmesso alla Camera dei deputati e alSenato della Repubblica perché su di essosiano espressi, entro sessanta giorni dallatrasmissione, i pareri delle Commissioniparlamentari competenti per materia. De-corso tale termine il decreto può essere

    comunque adottato, anche in mancanzadei pareri. Qualora il termine per l’espres-sione dei pareri parlamentari scada neitrenta giorni che precedono la scadenzadel termine previsto dal comma 28, que-st’ultimo termine è prorogato di tre mesi.Il Governo, qualora non intenda confor-marsi ai pareri parlamentari, trasmettenuovamente i testi alle Camere con le sueosservazioni e con eventuali modificazioni,corredate dei necessari elementi integratividi informazione e motivazione. I pareri

    definitivi delle Commissioni competentiper materia sono espressi entro il terminedi dieci giorni dalla data della nuova

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    trasmissione. Decorso tale termine, i de-

    creti possono essere comunque adottati.

    31. Entro due anni dalla data di entratain vigore di ciascun decreto legislativo

    adottato ai sensi del comma 28, il Governo

    può adottare disposizioni integrative e cor-

    rettive del decreto medesimo, nel rispetto

    dei princìpi e criteri direttivi di cui al

    citato comma 28, con la procedura previ-

    sta nei commi 29 e 30.

    32. All’articolo 86 del codice civile,

    dopo le parole: « da un matrimonio » sono

    inserite le seguenti: « o da un’unione civile

    tra persone dello stesso sesso ».

    33. All’articolo 124 del codice civile,dopo le parole: « impugnare il matrimo-nio » sono inserite le seguenti: « o l’unionecivile tra persone dello stesso sesso ».

    34. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell’interno, da emanare entro

    trenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono stabilite le di-sposizioni transitorie necessarie per la te-nuta dei registri nell’archivio dello stato

    civile nelle more dell’entrata in vigore deidecreti legislativi adottati ai sensi delcomma 28, lettera   a).

    35. Le disposizioni di cui ai commi da1 a 34 acquistano efficacia a decorreredalla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

    36. Ai fini delle disposizioni di cui aicommi da 37 a 67 si intendono per« conviventi di fatto » due persone maggio-

    renni unite stabilmente da legami affettividi coppia e di reciproca assistenza moralee materiale, non vincolate da rapporti diparentela, affinità o adozione, da matri-monio o da un’unione civile.

    37. Ferma restando la sussistenza dei

    presupposti di cui al comma 36, per l’ac-certamento della stabile convivenza si fariferimento alla dichiarazione anagraficadi cui all’articolo 4 e alla lettera   b)   delcomma 1 dell’articolo 13 del regolamentodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 1989, n. 223.

    38. I conviventi di fatto hanno gli stessidiritti spettanti al coniuge nei casi previstidall’ordinamento penitenziario.

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    lare, di tale titolo o causa di preferenzapossono godere, a parità di condizioni, i

    conviventi di fatto.46. Nella sezione VI del capo VI deltitolo VI del libro primo del codice civile,dopo l’articolo 230-bis   è aggiunto il se-guente:

    « ART. 230-ter. –  (Diritti del convivente).– Al convivente di fatto che presti stabil-mente la propria opera all’interno dell’im-presa dell’altro convivente spetta una par-tecipazione agli utili dell’impresa familiareed ai beni acquistati con essi nonché agli

    incrementi dell’azienda, anche in ordineall’avviamento, commisurata al lavoro pre-stato. Il diritto di partecipazione nonspetta qualora tra i conviventi esista unrapporto di società o di lavoro subordi-nato ».

    47. All’articolo 712, secondo comma,del codice di procedura civile, dopo leparole: « del coniuge » sono inserite leseguenti: « o del convivente di fatto ».

    48. Il convivente di fatto può esserenominato tutore, curatore o amministra-tore di sostegno, qualora l’altra parte siadichiarata interdetta o inabilitata ai sensidelle norme vigenti ovvero ricorrano ipresupposti di cui all’articolo 404 del co-dice civile.

    49. In caso di decesso del convivente difatto, derivante da fatto illecito di unterzo, nell’individuazione del danno risar-cibile alla parte superstite si applicano imedesimi criteri individuati per il risarci-

    mento del danno al coniuge superstite.50. I conviventi di fatto possono disci-

    plinare i rapporti patrimoniali relativi allaloro vita in comune con la sottoscrizionedi un contratto di convivenza.

    51. Il contratto di cui al comma 50, lesue modifiche e la sua risoluzione sonoredatti in forma scritta, a pena di nullità,con atto pubblico o scrittura privata consottoscrizione autenticata da un notaio oda un avvocato che ne attestano la con-formità alle norme imperative e all’ordine

    pubblico.52. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il

    professionista che ha ricevuto l’atto in

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    forma pubblica o che ne ha autenticato lasottoscrizione ai sensi del comma 51 deve

    provvedere entro i successivi dieci giorni atrasmetterne copia al comune di residenzadei conviventi per l’iscrizione all’anagrafeai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamentodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 1989, n. 223.

    53. Il contratto di cui al comma 50 recal’indicazione dell’indirizzo indicato da cia-scuna parte al quale sono effettuate lecomunicazioni inerenti al contratto mede-simo. Il contratto può contenere:

    a)   l’indicazione della residenza;

    b)   le modalità di contribuzione allenecessità della vita in comune, in relazionealle sostanze di ciascuno e alla capacità dilavoro professionale o casalingo;

    c)   il regime patrimoniale della comu-nione dei beni, di cui alla sezione III delcapo VI del titolo VI del libro primo delcodice civile.

    54. Il regime patrimoniale scelto nelcontratto di convivenza può essere modi-

    ficato in qualunque momento nel corsodella convivenza con le modalità di cui alcomma 51.

    55. Il trattamento dei dati personalicontenuti nelle certificazioni anagrafichedeve avvenire conformemente alla norma-tiva prevista dal codice in materia diprotezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,garantendo il rispetto della dignità degliappartenenti al contratto di convivenza. Idati personali contenuti nelle certificazionianagrafiche non possono costituire ele-mento di discriminazione a carico delleparti del contratto di convivenza.

    56. Il contratto di convivenza non puòessere sottoposto a termine o condizione.Nel caso in cui le parti inseriscano termini ocondizioni, questi si hanno per non apposti.

    57. Il contratto di convivenza è affettoda nullità insanabile che può essere fatta

     valere da chiunque vi abbia interesse seconcluso:

    a)   in presenza di un vincolo matri-moniale, di un’unione civile o di un altrocontratto di convivenza;

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    b)   in violazione del comma 36;

    c)   da persona minore di età;

     d)   da persona interdetta giudizial-mente;

    e)   in caso di condanna per il delittodi cui all’articolo 88 del codice civile.

    58. Gli effetti del contratto di convi- venza restano sospesi in pendenza delprocedimento di interdizione giudiziale onel caso di rinvio a giudizio o di misuracautelare disposti per il delitto di cui

    all’articolo 88 del codice civile, fino aquando non sia pronunciata sentenza diproscioglimento.

    59. Il contratto di convivenza si risolveper:

    a)   accordo delle parti;

    b)   recesso unilaterale;

    c)   matrimonio o unione civile tra iconviventi o tra un convivente ed altrapersona;

     d)   morte di uno dei contraenti.

    60. La risoluzione del contratto di con- vivenza per accordo delle parti o perrecesso unilaterale deve essere redattanelle forme di cui al comma 51. Qualorail contratto di convivenza preveda, anorma del comma 53, lettera   c), il regimepatrimoniale della comunione dei beni, lasua risoluzione determina lo scioglimentodella comunione medesima e si applicano,

    in quanto compatibili, le disposizioni dicui alla sezione III del capo VI del titoloVI del libro primo del codice civile. Restain ogni caso ferma la competenza delnotaio per gli atti di trasferimento didiritti reali immobiliari comunque discen-denti dal contratto di convivenza.

    61. Nel caso di recesso unilaterale daun contratto di convivenza il professioni-sta che riceve o che autentica l’atto ètenuto, oltre che agli adempimenti di cuial comma 52, a notificarne copia all’altro

    contraente all’indirizzo risultante dal con-tratto. Nel caso in cui la casa familiare sianella disponibilità esclusiva del recedente,

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    la dichiarazione di recesso, a pena dinullità, deve contenere il termine, non

    inferiore a novanta giorni, concesso alconvivente per lasciare l’abitazione.62. Nel caso di cui alla lettera   c)   del

    comma 59, il contraente che ha contrattomatrimonio o unione civile deve notificareall’altro contraente, nonché al professio-nista che ha ricevuto o autenticato ilcontratto di convivenza, l’estratto di ma-trimonio o di unione civile.

    63. Nel caso di cui alla lettera   d)   delcomma 59, il contraente superstite o glieredi del contraente deceduto devono no-

    tificare al professionista che ha ricevuto oautenticato il contratto di convivenzal’estratto dell’atto di morte affinché prov-

     veda ad annotare a margine del contrattodi convivenza l’avvenuta risoluzione delcontratto e a notificarlo all’anagrafe delcomune di residenza.

    64. Dopo l’articolo 30 della legge 31maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

    « ART. 30-bis.   – (Contratti di convi- venza). – 1. Ai contratti di convivenza si

    applica la legge nazionale comune deicontraenti. Ai contraenti di diversa citta-dinanza si applica la legge del luogo in cuila convivenza è prevalentemente localiz-zata.

    2. Sono fatte salve le norme nazionali,europee ed internazionali che regolano ilcaso di cittadinanza plurima ».

    65. In caso di cessazione della convi- venza di fatto, il giudice stabilisce il dirittodel convivente di ricevere dall’altro convi-

     vente e gli alimenti qualora versi in statodi bisogno e non sia in grado di provve-dere al proprio mantenimento. In tali casi,gli alimenti sono assegnati per un periodoproporzionale alla durata della convivenzae nella misura determinata ai sensi del-l’articolo 438, secondo comma, del codicecivile. Ai fini della determinazione dell’or-dine degli obbligati ai sensi dell’articolo433 del codice civile, l’obbligo alimentaredel convivente di cui al presente comma èadempiuto con precedenza sui fratelli e

    sorelle.66. Agli oneri derivanti dall’attuazione

    dei commi da 1 a 35 del presente articolo,

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     valutati complessivamente in 3,7 milioni dieuro per l’anno 2016, in 6,7 milioni di

    euro per l’anno 2017, in 8 milioni di europer l’anno 2018, in 9,8 milioni di euro perl’anno 2019, in 11,7 milioni di euro perl’anno 2020, in 13,7 milioni di euro perl’anno 2021, in 15,8 milioni di euro perl’anno 2022, in 17,9 milioni di euro perl’anno 2023, in 20,3 milioni di euro perl’anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2025, si provvede:

    a)   quanto a 3,7 milioni di euro perl’anno 2016, a 1,3 milioni di euro perl’anno 2018, a 3,1 milioni di euro perl’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno2020, a 7 milioni di euro per l’anno 2021,a 9,1 milioni di euro per l’anno 2022, a11,2 milioni di euro per l’anno 2023, a 13,6milioni di euro per l’anno 2024 e a 16milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante riduzione del Fondoper interventi strutturali di politica eco-nomica, di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 27 dicembre 2004, n. 307;

    b)   quanto a 6,7 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2017, mediante cor-rispondente riduzione delle proiezioni, pergli anni 2017 e 2018, dello stanziamentodel fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e delle

    finanze per l’anno 2016, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero.

    67. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali,sulla base dei dati comunicati dall’INPS,provvede al monitoraggio degli oneri dinatura previdenziale ed assistenziale di cuiai commi da 11 a 20 del presente articoloe riferisce in merito al Ministro dell’eco-

    nomia e delle finanze. Nel caso si verifi-chino o siano in procinto di verificarsiscostamenti rispetto alle previsioni di cui

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    al comma 66, il Ministro dell’economia edelle finanze, sentito il Ministro del lavoro

    e delle politiche sociali, provvede, conproprio decreto, alla riduzione, nella mi-sura necessaria alla copertura finanziariadel maggior onere risultante dall’attività dimonitoraggio, delle dotazioni finanziariedi parte corrente aventi la natura di speserimodulabili, ai sensi dell’articolo 21,comma 5, lettera   b), della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, nell’ambito dello stato diprevisione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali.

    68. Il Ministro dell’economia e delle

    finanze riferisce senza ritardo alle Camerecon apposita relazione in merito alle causedegli scostamenti e all’adozione delle mi-sure di cui al comma 67.

    69. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

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