Riavviare la crescita: il ruolo delle professioni nel terziario di mercato
14) IL nuovo ruolo delle professioni tecniche nel ... IL nuovo ruolo... · LE RESPONSABILITÀ DELLA...
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IL nuovo ruolo delle professioni
tecniche nel laboratorio di
Microbiologia
IL nuovo ruolo delle professioni
tecniche nel laboratorio di
Microbiologia
Saverio Stanziale Lazise 14 marzo 2012
IL TECNICO SANITARIODI LABORATORIO BIOMEDICOUn Professionista Sanitario
IL TECNICO SANITARIODI LABORATORIO BIOMEDICOUn Professionista Sanitario
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLO:Le norme che disciplinano l’attività dei professionisti
I TITOLI ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
IL RUOLO DEL TSLB NELLA TUTELA DELLA PRIVACY(D. Lgs 196/2003)
IL RUOLO DEL TSLB NELL’ APPLICAZIONE DELLA LEGGIPER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
LE RESPONSABILITÀ DELLA PROFESSIONE
IL CODICE DEONTOLOGICO
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLO:Le norme che disciplinano l’attività dei professionisti
I TITOLI ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
IL RUOLO DEL TSLB NELLA TUTELA DELLA PRIVACY(D. Lgs 196/2003)
IL RUOLO DEL TSLB NELL’ APPLICAZIONE DELLA LEGGIPER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
LE RESPONSABILITÀ DELLA PROFESSIONE
IL CODICE DEONTOLOGICO
1934 ----------------1990-- 1992 --- 1994 ---------- 1999 ----------2000---------------2002------------2006
Profilo Professionale D.M. 745/’94
L. 42/’99
Dirigenza L.
251/’00
L. 1/’02
D. Lgs 502/’92 – Diplomi Universitari
D.M. 509/’99 Regolamento recante
norme sull’autonomia didattica degli atenei
Esercizio
Formazione
L. 43/’06
R.D. 1265/’34
L. 341/’90
Evoluzione Professionale
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLOLe norme che disciplinano lLe norme che disciplinano lLe norme che disciplinano lLe norme che disciplinano l’’’’attivitattivitattivitattivitàààà dei professionistidei professionistidei professionistidei professionisti
� Legge 42/99
� Legge 251/2000
� Decreto MIUR 2/4/2001
� Decreto M. della Sanità 26 Settembre 1994 n. 745
� Profili professionali
� Declaratorie CCNL
� Legge 1 febbraio 2006 n. 43
� Legge 42/99
� Legge 251/2000
� Decreto MIUR 2/4/2001
� Decreto M. della Sanità 26 Settembre 1994 n. 745
� Profili professionali
� Declaratorie CCNL
� Legge 1 febbraio 2006 n. 43
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLOLegge 42/99 Legge 42/99 Legge 42/99 Legge 42/99
Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLOLegge 42/99 Legge 42/99 Legge 42/99 Legge 42/99
Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie
Art. 1Definizione delle professioni sanitari “Professione sanitaria”
Art. 4Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione
dell’ articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni.
… sono equipollenti ai diplomi universitari…ai fini dell’ esercizio della professione e dell’accesso
alla formazione post base
Art. 1Definizione delle professioni sanitari “Professione sanitaria”
Art. 4Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione
dell’ articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni.
… sono equipollenti ai diplomi universitari…ai fini dell’ esercizio della professione e dell’accesso
alla formazione post base
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLOLegge 10 agosto 2000 n.251 Legge 10 agosto 2000 n.251 Legge 10 agosto 2000 n.251 Legge 10 agosto 2000 n.251
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLOLegge 10 agosto 2000 n.251 Legge 10 agosto 2000 n.251 Legge 10 agosto 2000 n.251 Legge 10 agosto 2000 n.251
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica
Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3
Professioni tecnico sanitarie
… svolgono con autonomia professionale le procedure tecniche necessarie alla
esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici …
Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3
Professioni tecnico sanitarie
… svolgono con autonomia professionale le procedure tecniche necessarie alla
esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici …
… promuovono … la valorizzazione e la
responsabilizzazione delle funzioni e
del ruolo delle professioni sanitarie
dell’ area tecnico-sanitaria … anche
attraverso la diretta
responsabilizzazione di funzioni
organizzative e didattiche …
… promuovono … la valorizzazione e la
responsabilizzazione delle funzioni e
del ruolo delle professioni sanitarie
dell’ area tecnico-sanitaria … anche
attraverso la diretta
responsabilizzazione di funzioni
organizzative e didattiche …
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLOLegge 10 agosto 2000 n.251 Legge 10 agosto 2000 n.251 Legge 10 agosto 2000 n.251 Legge 10 agosto 2000 n.251
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLOLegge 10 agosto 2000 n.251 Legge 10 agosto 2000 n.251 Legge 10 agosto 2000 n.251 Legge 10 agosto 2000 n.251
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica
Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5
Formazione universitaria
Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6
Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento
Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5
Formazione universitaria
Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6
Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLODecreto MIUR 02.02.2001Decreto MIUR 02.02.2001Decreto MIUR 02.02.2001Decreto MIUR 02.02.2001
Determinazioni delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLODecreto MIUR 02.02.2001Decreto MIUR 02.02.2001Decreto MIUR 02.02.2001Decreto MIUR 02.02.2001
Determinazioni delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie
Allegato 3Allegato 3Allegato 3Allegato 3
Classe delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche: Obiettivi formativi qualificantiI laureati nella classe sono,
ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,articolo 3, comma 1,
operatori delle professioni dell’areatecnico diagnostica …
Allegato 3Allegato 3Allegato 3Allegato 3
Classe delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche: Obiettivi formativi qualificantiI laureati nella classe sono,
ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,articolo 3, comma 1,
operatori delle professioni dell’areatecnico diagnostica …
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLODecreto MIUR 02.02.2001Decreto MIUR 02.02.2001Decreto MIUR 02.02.2001Decreto MIUR 02.02.2001
Determinazioni delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLODecreto MIUR 02.02.2001Decreto MIUR 02.02.2001Decreto MIUR 02.02.2001Decreto MIUR 02.02.2001
Determinazioni delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie
Nell’ ambito della professione sanitaria del Tecnico di laboratorio biomedicoTecnico di laboratorio biomedicoTecnico di laboratorio biomedicoTecnico di laboratorio biomedico, i laureati sono operatori cui competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero della Sanità 26 settembre 1994 n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sonosonosonosonoresponsabili responsabili responsabili responsabili degli atti di loro competenzacompetenzacompetenzacompetenza, svolgono attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di di di di microbiologia e virologiamicrobiologia e virologiamicrobiologia e virologiamicrobiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. I laureati in tecniche diagnostiche di I laureati in tecniche diagnostiche di I laureati in tecniche diagnostiche di I laureati in tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico professionalaboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico professionalaboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico professionalaboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico professionale le loro prestazioni le le loro prestazioni le le loro prestazioni le le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale laureato plavorative in diretta collaborazione con il personale laureato plavorative in diretta collaborazione con il personale laureato plavorative in diretta collaborazione con il personale laureato preposto alle diverse reposto alle diverse reposto alle diverse reposto alle diverse responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitàààà operativeoperativeoperativeoperative di appartenenza; sono responsabilisono responsabilisono responsabilisono responsabili, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell’ambito delle loro funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controllano e verificanocontrollano e verificanocontrollano e verificanocontrollano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; partecipano alla programmazione partecipano alla programmazione partecipano alla programmazione partecipano alla programmazione eeee organizzazione del lavoroorganizzazione del lavoroorganizzazione del lavoroorganizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui operano; svolgono la loro attività in strutture di laboratori pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e di ricerca
Nell’ ambito della professione sanitaria del Tecnico di laboratorio biomedicoTecnico di laboratorio biomedicoTecnico di laboratorio biomedicoTecnico di laboratorio biomedico, i laureati sono operatori cui competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero della Sanità 26 settembre 1994 n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sonosonosonosonoresponsabili responsabili responsabili responsabili degli atti di loro competenzacompetenzacompetenzacompetenza, svolgono attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di di di di microbiologia e virologiamicrobiologia e virologiamicrobiologia e virologiamicrobiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. I laureati in tecniche diagnostiche di I laureati in tecniche diagnostiche di I laureati in tecniche diagnostiche di I laureati in tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico professionalaboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico professionalaboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico professionalaboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico professionale le loro prestazioni le le loro prestazioni le le loro prestazioni le le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale laureato plavorative in diretta collaborazione con il personale laureato plavorative in diretta collaborazione con il personale laureato plavorative in diretta collaborazione con il personale laureato preposto alle diverse reposto alle diverse reposto alle diverse reposto alle diverse responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitàààà operativeoperativeoperativeoperative di appartenenza; sono responsabilisono responsabilisono responsabilisono responsabili, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell’ambito delle loro funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controllano e verificanocontrollano e verificanocontrollano e verificanocontrollano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; partecipano alla programmazione partecipano alla programmazione partecipano alla programmazione partecipano alla programmazione eeee organizzazione del lavoroorganizzazione del lavoroorganizzazione del lavoroorganizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui operano; svolgono la loro attività in strutture di laboratori pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e di ricerca
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLOINDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLO
Art. 1è individuata la figura del Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico con il seguente profilo:il TSLB è l’operatore sanitario,
in possesso del diploma universitario abilitante, Responsabile
degli atti di sua competenza,che svolge attività di laboratorio analisi e di
ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed infarmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di
ematologia, di citologia e istopatologia.
Art. 1è individuata la figura del Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico con il seguente profilo:il TSLB è l’operatore sanitario,
in possesso del diploma universitario abilitante, Responsabile
degli atti di sua competenza,che svolge attività di laboratorio analisi e di
ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed infarmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di
ematologia, di citologia e istopatologia.
D.M. della SanitD.M. della SanitD.M. della SanitD.M. della Sanitàààà 26 Settembre 1994 n. 74526 Settembre 1994 n. 74526 Settembre 1994 n. 74526 Settembre 1994 n. 745Regolamento concernente l ’ individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
DM della Sanità 26 Settembre 1994 n. 745Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
DM della Sanità 26 Settembre 1994 n. 745Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Art. 1: 2- Il Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico:�svolge con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato(dirigente n.d.r.) di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;�è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell ’ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;�verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;�controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedendo alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;�partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui opera;�svolge la sua attività in strutture di laboratori pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero professionale;�Il Tecnico di Laboratorio Biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e di ricerca
Art. 1: 2- Il Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico:�svolge con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato(dirigente n.d.r.) di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;�è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell ’ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;�verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;�controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedendo alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;�partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui opera;�svolge la sua attività in strutture di laboratori pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero professionale;�Il Tecnico di Laboratorio Biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e di ricerca
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLO
DM della Sanità 26 Settembre 1994 n. 745Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
DM della Sanità 26 Settembre 1994 n. 745Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Art. 3 Il diploma universitario … abilita all’ esercizio della professione
Art. 4Con Decreto del Ministero della Sanità …sono individuati i diplomi e gli attestati,
conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti
al diploma universitario di cui all’ art. 3 ai fini dell’ esercizio della relativa attività professionale e dell’ accesso ai pubblici uffici
(Vedi Art. 4 legge 42/99 e D.M. sanità 27/07/2000 n.251)
Art. 3 Il diploma universitario … abilita all’ esercizio della professione
Art. 4Con Decreto del Ministero della Sanità …sono individuati i diplomi e gli attestati,
conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti
al diploma universitario di cui all’ art. 3 ai fini dell’ esercizio della relativa attività professionale e dell’ accesso ai pubblici uffici
(Vedi Art. 4 legge 42/99 e D.M. sanità 27/07/2000 n.251)
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLO
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLOI PROFILI PROFESSIONALI
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLOI PROFILI PROFESSIONALI
Decreto MIUR 02/04/2001Decreto MIUR 02/04/2001Decreto MIUR 02/04/2001Decreto MIUR 02/04/2001
Allegato 3: Area Tecnico diagnostica Allegato 3: Area Tecnico diagnostica Allegato 3: Area Tecnico diagnostica Allegato 3: Area Tecnico diagnostica
D.M. 745/1994 D.M. 745/1994 D.M. 745/1994 D.M. 745/1994
Decreto MIUR 02/04/2001Decreto MIUR 02/04/2001Decreto MIUR 02/04/2001Decreto MIUR 02/04/2001
Allegato 3: Area Tecnico diagnostica Allegato 3: Area Tecnico diagnostica Allegato 3: Area Tecnico diagnostica Allegato 3: Area Tecnico diagnostica
D.M. 745/1994 D.M. 745/1994 D.M. 745/1994 D.M. 745/1994
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLODECLARATORIE CCNL
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLODECLARATORIE CCNL
� Declaratoria Categoria D CCNL Integrativo Sanità 20/9/2001: Appartengono a questa categoria i lavoratori che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilitàproprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ ambito di strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale;
� Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (DS) – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche, specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titoloesemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilitàdei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell’ ambito delle strutture di assegnazione; funzioni di direzione e funzioni di direzione e funzioni di direzione e funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attivitcoordinamento di attivitcoordinamento di attivitcoordinamento di attivitàààà didatticadidatticadidatticadidattica; iniziative di programmazione e proposta
� Declaratoria Categoria D CCNL Integrativo Sanità 20/9/2001: Appartengono a questa categoria i lavoratori che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilitàproprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ ambito di strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale;
� Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (DS) – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche, specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titoloesemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilitàdei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell’ ambito delle strutture di assegnazione; funzioni di direzione e funzioni di direzione e funzioni di direzione e funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attivitcoordinamento di attivitcoordinamento di attivitcoordinamento di attivitàààà didatticadidatticadidatticadidattica; iniziative di programmazione e proposta
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLOLEGGE 1 febbraio 2006 n.43
INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLOLEGGE 1 febbraio 2006 n.43
Art. 6 …il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all’ art. 1, comma 1, della presente legge, èarticolato:�professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo equipollente …�professionisti COORDINATORI in possesso del master di primo livello in management …�professionisti SPECIALISTI in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche …�professionisti DIRIGENTI in possesso della laurea specialistica di cui al decreto MIUR 2 aprile 2001…
Art. 6 …il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all’ art. 1, comma 1, della presente legge, èarticolato:�professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo equipollente …�professionisti COORDINATORI in possesso del master di primo livello in management …�professionisti SPECIALISTI in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche …�professionisti DIRIGENTI in possesso della laurea specialistica di cui al decreto MIUR 2 aprile 2001…
TITOLI ABILITANTIALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
TITOLI ABILITANTIALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Titoli che trovano i riscontri abilitativi, per l’ esercizio della professione, all’ art. 81 del D.M. 30.01.1982 n. 10 e all’ art.
9 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162
Titoli previsti dall’ art. 132 punto 3 del DPR 27.03.1969 n. 130 e considerati abilitanti, all’ esercizio della professione, se i relativi corsi sono iniziati prima del 30.01.1982 di cui
all’ art. 81 punto 2 del D.M. 30.01.1982
Laurea triennale di TSLB istituita presso
le Facoltà di Medicina e Chirurgia
Titoli che trovano i riscontri abilitativi, per l’ esercizio della professione, all’ art. 81 del D.M. 30.01.1982 n. 10 e all’ art.
9 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162
Titoli previsti dall’ art. 132 punto 3 del DPR 27.03.1969 n. 130 e considerati abilitanti, all’ esercizio della professione, se i relativi corsi sono iniziati prima del 30.01.1982 di cui
all’ art. 81 punto 2 del D.M. 30.01.1982
Laurea triennale di TSLB istituita presso
le Facoltà di Medicina e Chirurgia
RUOLO DEL TSLB IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
RUOLO DEL TSLB IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Le regole per le strutture sanitarieLe regole per le strutture sanitarieLe regole per le strutture sanitarieLe regole per le strutture sanitarie:Tutela della dignità della persona
Riservatezza nei colloqui
Distanze di cortesia
Notizie al pronto soccorso
Notizie sui reparti
Chiamate in sala d’attesa
Liste dei pazienti
Informazioni sullo stato di salute
Ritiro delle analisi
Le regole per le strutture sanitarieLe regole per le strutture sanitarieLe regole per le strutture sanitarieLe regole per le strutture sanitarie:Tutela della dignità della persona
Riservatezza nei colloqui
Distanze di cortesia
Notizie al pronto soccorso
Notizie sui reparti
Chiamate in sala d’attesa
Liste dei pazienti
Informazioni sullo stato di salute
Ritiro delle analisi
RUOLO DEL TSLB IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
RUOLO DEL TSLB IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
La ““““PRIVACYPRIVACYPRIVACYPRIVACY””””
è un diritto riconosciuto dallo stato italiano a tutti i cittadini, al tempo stesso il “diritto alla privacy” è regolamentato da norme e si
esercita nell‘ambito di possibilità tecniche, disposizioni organizzative e operative.
La ““““SECURITYSECURITYSECURITYSECURITY””””
è uno strumento indispensabile sia per garantire la privacy sia per garantire la sopravvivenza e l’ efficacia delle organizzazioni che
devono assicurare il diritto alla privacy.““““PRIVACY e SECURITYPRIVACY e SECURITYPRIVACY e SECURITYPRIVACY e SECURITY””””
devono convivere permettendo tanto al cittadino quanto all’organizzazione di agire secondo criteri di standard di prestazione.
La ““““PRIVACYPRIVACYPRIVACYPRIVACY””””
è un diritto riconosciuto dallo stato italiano a tutti i cittadini, al tempo stesso il “diritto alla privacy” è regolamentato da norme e si
esercita nell‘ambito di possibilità tecniche, disposizioni organizzative e operative.
La ““““SECURITYSECURITYSECURITYSECURITY””””
è uno strumento indispensabile sia per garantire la privacy sia per garantire la sopravvivenza e l’ efficacia delle organizzazioni che
devono assicurare il diritto alla privacy.““““PRIVACY e SECURITYPRIVACY e SECURITYPRIVACY e SECURITYPRIVACY e SECURITY””””
devono convivere permettendo tanto al cittadino quanto all’organizzazione di agire secondo criteri di standard di prestazione.
RUOLO DEL TSLB IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
RUOLO DEL TSLB IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
““““PRIVACYPRIVACYPRIVACYPRIVACY””””
La definizione di privacy deriva direttamente
dalla legge 675/1996 e, per quanto ci riguarda,
attiene alla messa in sicurezza degli archivi e
dei circuiti informatici attraverso i quali sono
ospitati o trasmessi dati personali oggetto
della legge stessa.
““““PRIVACYPRIVACYPRIVACYPRIVACY””””
La definizione di privacy deriva direttamente
dalla legge 675/1996 e, per quanto ci riguarda,
attiene alla messa in sicurezza degli archivi e
dei circuiti informatici attraverso i quali sono
ospitati o trasmessi dati personali oggetto
della legge stessa.
RUOLO DEL TSLB IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
RUOLO DEL TSLB IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
““““SECURITYSECURITYSECURITYSECURITY””””In che cosa consiste la “messa in sicurezza” degli
elementi tecnologico-informatici che permettono il trasferimento dei dati?
1. i dati devono essere trattati solo da personale che
sia legittimato a farlo;
2. devono esistere dunque ulteriori procedure che
permettono di acquisire e riscontrare i titoli di
legittimità indicati per il livello di privacy.
““““SECURITYSECURITYSECURITYSECURITY””””In che cosa consiste la “messa in sicurezza” degli
elementi tecnologico-informatici che permettono il trasferimento dei dati?
1. i dati devono essere trattati solo da personale che
sia legittimato a farlo;
2. devono esistere dunque ulteriori procedure che
permettono di acquisire e riscontrare i titoli di
legittimità indicati per il livello di privacy.
RUOLO DEL TSLB IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
RUOLO DEL TSLB IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
D.Lgs. 196/2003D.Lgs. 196/2003D.Lgs. 196/2003D.Lgs. 196/2003
Direttore Generale:
responsabile del trattamento dei dati personali
Responsabili del trattamento
secondo le rispettive competenze
Incaricati del trattamentoIncaricati del trattamentoIncaricati del trattamentoIncaricati del trattamento
D.Lgs. 196/2003D.Lgs. 196/2003D.Lgs. 196/2003D.Lgs. 196/2003
Direttore Generale:
responsabile del trattamento dei dati personali
Responsabili del trattamento
secondo le rispettive competenze
Incaricati del trattamentoIncaricati del trattamentoIncaricati del trattamentoIncaricati del trattamento
RUOLO DEL TSLB IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
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Incaricati del trattamento
identificati in tutti coloro che materialmente
effettuano le operazioni di trattamento dei dati
l’ incarico deve essere attribuito con procedura scritta
Incaricati del trattamento
identificati in tutti coloro che materialmente
effettuano le operazioni di trattamento dei dati
l’ incarico deve essere attribuito con procedura scritta
RUOLO DEL TSLB IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
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RiporreRiporreRiporreRiporre tutta la documentazione contenente dati personali negli armadi, cassettiere personali o negli archivi all’ uopo predisposti;
SpegnereSpegnereSpegnereSpegnere i terminali, i PC e le stampanti;
ImpedireImpedireImpedireImpedire l ’ accesso a PC e terminali attraverso l’ impiego di password e, ove previsto, dall ‘ apposita serratura di disattivazione;
CustodireCustodireCustodireCustodire le chiavi delle serrature di disattivazione;
CustodireCustodireCustodireCustodire le chiavi delle serrature dei mobili, uffici e computer in posizioni non evidenti o facilmente identificabili da estranei.
RiporreRiporreRiporreRiporre tutta la documentazione contenente dati personali negli armadi, cassettiere personali o negli archivi all’ uopo predisposti;
SpegnereSpegnereSpegnereSpegnere i terminali, i PC e le stampanti;
ImpedireImpedireImpedireImpedire l ’ accesso a PC e terminali attraverso l’ impiego di password e, ove previsto, dall ‘ apposita serratura di disattivazione;
CustodireCustodireCustodireCustodire le chiavi delle serrature di disattivazione;
CustodireCustodireCustodireCustodire le chiavi delle serrature dei mobili, uffici e computer in posizioni non evidenti o facilmente identificabili da estranei.
RUOLO DEL TSLB NELL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI PER LA SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
RUOLO DEL TSLB NELL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI PER LA SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
attuazione delle direttive CEE inerenti la sicurezza,la salute e la prevenzione dei lavoratori
nelle ore di lavoro
Decreto Ministeriale 28 settembre 1990:Decreto Ministeriale 28 settembre 1990:Decreto Ministeriale 28 settembre 1990:Decreto Ministeriale 28 settembre 1990:
Norme di protezione dal contagio professionale
da HIV nelle strutture sanitarie
ed assistenziali pubbliche e private
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
attuazione delle direttive CEE inerenti la sicurezza,la salute e la prevenzione dei lavoratori
nelle ore di lavoro
Decreto Ministeriale 28 settembre 1990:Decreto Ministeriale 28 settembre 1990:Decreto Ministeriale 28 settembre 1990:Decreto Ministeriale 28 settembre 1990:
Norme di protezione dal contagio professionale
da HIV nelle strutture sanitarie
ed assistenziali pubbliche e private
RUOLO DEL TSLB NELL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI PER LA SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
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NEI LUOGHI DI LAVORO
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:
identifica, previene ed affrontaeventi critici relativi ai rischi
di natura biologica, chimica e fisica connessi alle attività di laboratorio
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:
identifica, previene ed affrontaeventi critici relativi ai rischi
di natura biologica, chimica e fisica connessi alle attività di laboratorio
RUOLO DEL TSLB NELL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI PER LA SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
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NEI LUOGHI DI LAVORODecreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
art.5 art.5 art.5 art.5 –––– obbligo dei lavoratoriobbligo dei lavoratoriobbligo dei lavoratoriobbligo dei lavoratori
comma 1 - ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre personepresenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni …
comma 2 lettera a) - osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
art.5 art.5 art.5 art.5 –––– obbligo dei lavoratoriobbligo dei lavoratoriobbligo dei lavoratoriobbligo dei lavoratori
comma 1 - ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre personepresenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni …
comma 2 lettera a) - osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
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NEI LUOGHI DI LAVORO
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NEI LUOGHI DI LAVORODecreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
art.5 art.5 art.5 art.5 –––– obbligo dei lavoratoriobbligo dei lavoratoriobbligo dei lavoratoriobbligo dei lavoratori
comma 2, lettera d) - segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c)
comma 2, lettera e) - non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o dicontrollo
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
art.5 art.5 art.5 art.5 –––– obbligo dei lavoratoriobbligo dei lavoratoriobbligo dei lavoratoriobbligo dei lavoratori
comma 2, lettera d) - segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c)
comma 2, lettera e) - non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o dicontrollo
RUOLO DEL TSLB NELL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI PER LA SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
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Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Art.2 Art.2 Art.2 Art.2 ---- rappresentante dei lavoratori per la sicurezzarappresentante dei lavoratori per la sicurezzarappresentante dei lavoratori per la sicurezzarappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Comma f)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i
lavoratoriper quanto concerne gli aspetti della salute
e della sicurezza durante il lavoro …
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Art.2 Art.2 Art.2 Art.2 ---- rappresentante dei lavoratori per la sicurezzarappresentante dei lavoratori per la sicurezzarappresentante dei lavoratori per la sicurezzarappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Comma f)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i
lavoratoriper quanto concerne gli aspetti della salute
e della sicurezza durante il lavoro …
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NEI LUOGHI DI LAVORO
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NEI LUOGHI DI LAVORODecreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 ---- Attribuzioni rappresentante per la sicurezzaAttribuzioni rappresentante per la sicurezzaAttribuzioni rappresentante per la sicurezzaAttribuzioni rappresentante per la sicurezza
comma h)promuove l’ elaborazione, l’individuazione e l’ attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l‘integrità fisica dei lavoratori;
comma n)avverte il responsabile dell‘azienda
dei rischi individuati nel corso della sua attività;
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 ---- Attribuzioni rappresentante per la sicurezzaAttribuzioni rappresentante per la sicurezzaAttribuzioni rappresentante per la sicurezzaAttribuzioni rappresentante per la sicurezza
comma h)promuove l’ elaborazione, l’individuazione e l’ attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l‘integrità fisica dei lavoratori;
comma n)avverte il responsabile dell‘azienda
dei rischi individuati nel corso della sua attività;
RUOLO DEL TSLB NELL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI PER LA SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
RUOLO DEL TSLB NELL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI PER LA SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVOROD.M. 28 settembre 1990: Norme di protezione dal contagio
professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e privateArt. 9 Obblighi degli operatori
Tutti gli operatori di cui all‘art. 1 debbono:�Osservare le norme del presente decreto nonché le misure correntemente riconosciute idonee per il controllo delle infezioni;� Usare … i mezzi di protezione …�Comunicare immediatamente all’ organo preposto l’ accidentale esposizione a sangue o altri liquidi biologici per l’ adozione degli opportuni provvedimenti;
D.M. 28 settembre 1990: Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed
assistenziali pubbliche e privateArt. 9 Obblighi degli operatori
Tutti gli operatori di cui all‘art. 1 debbono:�Osservare le norme del presente decreto nonché le misure correntemente riconosciute idonee per il controllo delle infezioni;� Usare … i mezzi di protezione …�Comunicare immediatamente all’ organo preposto l’ accidentale esposizione a sangue o altri liquidi biologici per l’ adozione degli opportuni provvedimenti;
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONELE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
Decreto M. della SanitDecreto M. della SanitDecreto M. della SanitDecreto M. della Sanitàààà 26 Settembre 1994 n. 74526 Settembre 1994 n. 74526 Settembre 1994 n. 74526 Settembre 1994 n. 745
Allegato 3 Decreto MIUR 02/02/2001Allegato 3 Decreto MIUR 02/02/2001Allegato 3 Decreto MIUR 02/02/2001Allegato 3 Decreto MIUR 02/02/2001
…svolgono con autonomia tecnico professionale le prestazioni lavorative…
…sono responsabili … del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato …
…controllano e verificano il corretto funzionamento …provvedono alla manutenzione ordinaria …
Decreto M. della SanitDecreto M. della SanitDecreto M. della SanitDecreto M. della Sanitàààà 26 Settembre 1994 n. 74526 Settembre 1994 n. 74526 Settembre 1994 n. 74526 Settembre 1994 n. 745
Allegato 3 Decreto MIUR 02/02/2001Allegato 3 Decreto MIUR 02/02/2001Allegato 3 Decreto MIUR 02/02/2001Allegato 3 Decreto MIUR 02/02/2001
…svolgono con autonomia tecnico professionale le prestazioni lavorative…
…sono responsabili … del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato …
…controllano e verificano il corretto funzionamento …provvedono alla manutenzione ordinaria …
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONELE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
Decreto legge 46/1997 sui “Dispositivi medici”
…la manutenzione preventiva e correttiva è momento fondamentale per il mantenimento della marcatura CE (art. 2 Direttiva 93/42/CEE, D. Lgs. 46/97)
…per manutenzione preventiva si intende quel insieme di operazioni definite tali dal fabbricante nelle istruzioni e nella documentazione allegata al dispositivo …
Decreto legge 46/1997 sui “Dispositivi medici”
…la manutenzione preventiva e correttiva è momento fondamentale per il mantenimento della marcatura CE (art. 2 Direttiva 93/42/CEE, D. Lgs. 46/97)
…per manutenzione preventiva si intende quel insieme di operazioni definite tali dal fabbricante nelle istruzioni e nella documentazione allegata al dispositivo …
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONELE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
Applicando le procedure
per la manutenzione
ordinaria e straordinaria
il TSLB GARANTISCE
la conservazione e il funzionamento
della strumentazione
a lui affidata
Applicando le procedure
per la manutenzione
ordinaria e straordinaria
il TSLB GARANTISCE
la conservazione e il funzionamento
della strumentazione
a lui affidata
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONELE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
Art. 1176 C.C. Art. 1176 C.C. Art. 1176 C.C. Art. 1176 C.C. ---- Diligenza dellDiligenza dellDiligenza dellDiligenza dell‘‘‘‘adempimentoadempimentoadempimentoadempimento
Nell ’ adempiere l ‘ obbligazione il debitore deve usare la massima diligenza del buon padre di famiglia …
Nell’ adempimento delle obbligazioni inerenti all’ esercizio di una attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’ attività esercitata.
Art. 1176 C.C. Art. 1176 C.C. Art. 1176 C.C. Art. 1176 C.C. ---- Diligenza dellDiligenza dellDiligenza dellDiligenza dell‘‘‘‘adempimentoadempimentoadempimentoadempimento
Nell ’ adempiere l ‘ obbligazione il debitore deve usare la massima diligenza del buon padre di famiglia …
Nell’ adempimento delle obbligazioni inerenti all’ esercizio di una attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’ attività esercitata.
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONELE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Identifica, previene, affronta gli eventi critici relativi ai rischi di varia natura derivanti dalle attività delle varie aree
DM 28/09/1990 Cura la prevenzione del contagio biologico
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81Identifica, previene, affronta gli eventi critici relativi ai rischi di varia natura derivanti dalle attività delle varie aree
DM 28/09/1990 Cura la prevenzione del contagio biologico
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONELE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
Decreto Lgs. 196/2003Decreto Lgs. 196/2003Decreto Lgs. 196/2003Decreto Lgs. 196/2003
E’ tenuto al rispetto delle norme sulla
privacy, al segreto professionale, non utilizza a
fini diversi dagli istituzionali le informazioni di cui
sia venuto a conoscenza
Decreto M. 28/11/2000Decreto M. 28/11/2000Decreto M. 28/11/2000Decreto M. 28/11/2000
Condivide il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici
Decreto Lgs. 196/2003Decreto Lgs. 196/2003Decreto Lgs. 196/2003Decreto Lgs. 196/2003
E’ tenuto al rispetto delle norme sulla
privacy, al segreto professionale, non utilizza a
fini diversi dagli istituzionali le informazioni di cui
sia venuto a conoscenza
Decreto M. 28/11/2000Decreto M. 28/11/2000Decreto M. 28/11/2000Decreto M. 28/11/2000
Condivide il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONELE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
Allegato 3 Decreto MIUR 02/02/2001
DM della Sanità 26 Settembre 1994 n. 745Assume la responsabilità di tutte le operazioni del processo pre-Analitico (non conformità dei campioni, trasporto, conservazione
ecc.)Analitico (anomalie strumentali, validità dei reagenti, controllo di qualità
ecc.) e
VALUTA L’ATTENDIBILITÀ di tale processo applicando le conoscenze di base dei fenomeni
fisio-patologici, biologici e chimico-fisici.
Allegato 3 Decreto MIUR 02/02/2001
DM della Sanità 26 Settembre 1994 n. 745Assume la responsabilità di tutte le operazioni del processo pre-Analitico (non conformità dei campioni, trasporto, conservazione
ecc.)Analitico (anomalie strumentali, validità dei reagenti, controllo di qualità
ecc.) e
VALUTA L’ATTENDIBILITÀ di tale processo applicando le conoscenze di base dei fenomeni
fisio-patologici, biologici e chimico-fisici.
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONELE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
Concorre alla elaborazione
di un
REFERTO ANALITICO
o di un
PRODOTTO TERAPEUTICO
Concorre alla elaborazione
di un
REFERTO ANALITICO
o di un
PRODOTTO TERAPEUTICO
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONELE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
RISPOSTA DI LABORATORIORISPOSTA DI LABORATORIORISPOSTA DI LABORATORIORISPOSTA DI LABORATORIO
“il prodotto di un complesso processo di significazione, a piùpassaggi, che trasforma il reperto di un esperimento scientifico in una
informazione clinica utile alla cura del paziente e che in questo processo esistono due livelli di validazione, quello tecnico sample-
oriented e quello clinico patient-oriented che hanno sistemi di verifica diversi e richiedono competenze diverse”
Capelletti P.”Il referto in medicina di laboratorio”
RISPOSTA DI LABORATORIORISPOSTA DI LABORATORIORISPOSTA DI LABORATORIORISPOSTA DI LABORATORIO
“il prodotto di un complesso processo di significazione, a piùpassaggi, che trasforma il reperto di un esperimento scientifico in una
informazione clinica utile alla cura del paziente e che in questo processo esistono due livelli di validazione, quello tecnico sample-
oriented e quello clinico patient-oriented che hanno sistemi di verifica diversi e richiedono competenze diverse”
Capelletti P.”Il referto in medicina di laboratorio”
Necessità di definire il “confineconfineconfineconfine” con alcune Professioni:
�Biologi
� Medici
Necessità di definire gli “ambiti peculiari della Professione”
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
VALIDAZIONE TECNICA
era riferita al controllo della strumentazione e al
controllo di qualità interno e al controllo
strumentale
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
La Validazione Tecnica oggi deve tenere conto di nuovi aspetti:
Della fase preanaliticaOrder oriented (validazione di richiesta) Sample oriented (validazione del prelievo)
Della fase analiticaValidazione analitica
Validazione analitica di accettabilità
Della fase postanaliticaPatient oriented
(validazione biologica,validazione di plausibilità,validazione di plausibilitàdi referto)
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
VALIDAZIONE=
ATTO DI ASSUNZIONE E
DI RESPONSABILITÀ
Validazione tecnica: fase preanalitica
Validazione della richiesta:completezza dei dati identificativi (paziente, provenienza
ecc.), esami richiesti
Validazione del campione:identificazione del paziente, controllo della congruità tra richiesta e campione, controllo della adeguatezza del
campione
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
Validazione tecnica: fase analitica
Conformità del sistema analitico:rispetto del piano di manutenzioni, conformità dei
reagenti, calibrazioni ecc.
Controllo di qualità del processo analitico: allarmi relativi al sistema, risultati rientranti nei limiti di linearità strumentale, controllo di qualità
interno ecc.
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
Validazione tecnica: validazione biologicaValidazione tecnica: validazione biologicaValidazione tecnica: validazione biologicaValidazione tecnica: validazione biologica
Esame del o dei risultati
di un paziente considerando
il dato in base alla variabilità
intra ed interindividuale,
alla provenienza del campione,
agli intervalli di riferimento ecc.
LE RESPONSABILITA’DELLA PROFESSIONE
Validazione tecnica: Validazione tecnica: Validazione tecnica: Validazione tecnica:
validazione di plausibilitvalidazione di plausibilitvalidazione di plausibilitvalidazione di plausibilitàààà
Validazione di un risultato
“critico” dopo ripetizione
dell‘esame ed assunzione
delle informazioni necessarie
(fase pre analitica, provenienza, precedenti
ecc.)
Tutte queste fasi CONCORRONO ad una risposta di “medicina di laboratorio”
In queste fasi ogni singolo “professionista”fornisce il suo contributo per la
prevenzione dell’ errore che può causare
danno al paziente(Migali E.: Procedure e tecnologie per la risposta di laboratorio)
Assunzione di responsabilitàda parte di ogni professionista
“[….] è il
miglioramento dei
singoli a
determinare la
crescita del gruppo”
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/Subject
(D:20120423135549+02’00’)
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(D:20120423135549+02’00’)
/CreationDate
(5317841)
/Author
-mark-