13 CACCIA E E PESCA

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Caccia e pesca © Laurus Robuffo 1. R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604. Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca (Stral- cio). Artt. 1-29. Omissis. CAPO IV DELLA VIGILANZA Art. 30. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, artt. 11, 12 e 14; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, comma 3; regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, art. 1, comma 1). La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l’accertamento delle infrazioni, sono affidate alla milizia nazionale forestale, ai reali carabinieri, alla regia guardia di finanza, al personale delle regie capitanerie di porto, della regia marina, e della regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guar- die daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giu- rato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei presidenti della giunta provinciale. Art. 31. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13). Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per con- correre alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quando in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determi- nati dall’art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed esse- re singolarmente riconosciuti dal prefetto ( 1 ). Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria. ( 2 ) ––––––––––– (1) Ora Presidente Giunta Provinciale. (2) Si riporta la seguente disposizione, in stralcio, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Art. 163. Trasferimenti agli enti locali. 1. Le fun- zioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell’art. 161 del pre- sente decreto legislativo. omissis... 3. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi: omissis... b) il riconoscimento della nomina di agenti giura- ti addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all’articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963; omissis... Art. 32. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15). Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendi- ta del pesce e degli altri prodotti della pesca. CAPO V DELLE PENE E DEI GIUDIZI Art. 33. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, commi 1, 2 e 3; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 5). Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a sco- po di piscicultura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà nella sanzio- ne amministrativa ( 1 ) da L. 40.000 a L. 200.000, sen- za pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti. Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedi- re l’uscita del pesce tenutovi in allevamento ( 2 ). Per le infrazioni all’art. 5 si applica la sanzione amministrativa ( 1 ) da L. 40.000 (euro 20) a L. 200.000 (euro 103), per quelle all’art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l’ar- resto da 10 giorni a 6 mesi e l’ammenda da L. 100.000 (euro 51) a L. 400.000 (euro 206), per quella all’art. 6, secondo comma, la sanzione amministrativa ( 1 ) da L. 40.000 (euro 20) a L. 200.000 (euro 103), infine per quelle all’art. 7 la sanzione amministrativa da L. 100.000 (euro 51) a L. 400.000 (euro 206) ( 3 ). ––––––––––– (1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall’art. 32 della L, 24 novembre 1981, n. 689.

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R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604. Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca (Stral- cio). © Laurus Robuffo Artt. 1-29. Omissis. 1. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo 2. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo Art. 1. Definizioni - Allegati. Ai fini dell’appli- cazione del presente decreto, conformemente all’art. © Laurus Robuffo 3. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo 4. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo

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Caccia e pesca

© Laurus Robuffo

1.

R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604. Approvazionedel testo unico delle leggi sulla pesca (Stral-cio).

Artt. 1-29. Omissis.

CAPO IVDELLA VIGILANZA

Art. 30. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, artt. 11, 12e 14; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, comma3; regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, art.1, comma 1). La sorveglianza sulla pesca, e sulcommercio dei prodotti di essa, e l’accertamentodelle infrazioni, sono affidate alla milizia nazionaleforestale, ai reali carabinieri, alla regia guardia difinanza, al personale delle regie capitanerie di porto,della regia marina, e della regia aeronautica, agliagenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guar-die daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giu-rato della forza pubblica, per la pesca di mare sottola direzione dei comandanti delle regie capitaneriedi porto, e per quella nelle acque interne sotto ladirezione dei presidenti della giunta provinciale.

Art. 31. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13).Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni echiunque vi abbia interesse possono nominare emantenere, a proprie spese, agenti giurati per con-correre alla sorveglianza sulla pesca tanto nelleacque pubbliche, quando in quelle private.

Gli agenti debbono possedere i requisiti determi-nati dall’art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n.666, prestare giuramento davanti al pretore, ed esse-re singolarmente riconosciuti dal prefetto (1). Essi, aifini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità diagenti di polizia giudiziaria. (2)–––––––––––

(1) Ora Presidente Giunta Provinciale.(2) Si riporta la seguente disposizione, in stralcio,

del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112:Art. 163. Trasferimenti agli enti locali. 1. Le fun-

zioni e i compiti di polizia amministrativa spettantiagli enti locali sono indicati nell’art. 161 del pre-sente decreto legislativo.

omissis...

3. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione,sono trasferite alle province le seguenti funzioni ecompiti amministrativi:

omissis...b) il riconoscimento della nomina di agenti giura-

ti addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acqueinterne e marittime, di cui all’articolo 31 del regiodecreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all’articolo 22della legge 14 luglio 1965, n. 963;

omissis...

Art. 32. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15).Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianzasulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battellida pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendi-ta del pesce e degli altri prodotti della pesca.

CAPO VDELLE PENE E DEI GIUDIZI

Art. 33. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27,commi 1, 2 e 3; regio decreto-legge 20 novembre1927, n. 2525, art. 2, comma 5). Chiunque peschinelle acque di proprietà privata, ovvero in quellesoggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a sco-po di piscicultura, senza il consenso del proprietario,possessore o concessionario, incorrerà nella sanzio-ne amministrativa (1) da L. 40.000 a L. 200.000, sen-za pregiudizio delle più gravi sanzioni comminatedalle leggi vigenti per i delitti.

Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli624 e seguenti del codice penale chiunque peschi inacque che, per disposizioni naturali o per operemanufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedi-re l’uscita del pesce tenutovi in allevamento (2).

Per le infrazioni all’art. 5 si applica la sanzioneamministrativa (1) da L. 40.000 (euro 20) a L. 200.000(euro 103), per quelle all’art. 6, primo comma, siapplicano, congiuntamente od alternativamente, l’ar-resto da 10 giorni a 6 mesi e l’ammenda da L. 100.000(euro 51) a L. 400.000 (euro 206), per quella all’art. 6,secondo comma, la sanzione amministrativa (1) da L.40.000 (euro 20) a L. 200.000 (euro 103), infine perquelle all’art. 7 la sanzione amministrativa da L.100.000 (euro 51) a L. 400.000 (euro 206) (3).–––––––––––

(1) La sanzione originaria dell’ammenda è statasostituita con la sanzione amministrativa dall’art.32 della L, 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Comma così sostituito dall’art. 4, L. 20 marzo1940, n. 364.

(3) Comma sostituito ai tre commi originari del-l’art. 4, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

Art. 34. (regio decreto-legge 20 novembre 1927,numero 2525, art. 2, comma 6). I regolamenti per laesecuzione della presente legge potranno stabiliresanzioni amministrative (1) da L. 40.000 (euro 20) aL. 200.000 (euro 103), e, per quanto riguarda ledisposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo,da L. 200.000 (euro 103) a L. 1.000.000 (euro 516),senza pregiudizio delle particolari sanzioni portateda altre leggi.

Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, lepene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima,approvato con regio decreto 13 novembre 1882, n.1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacua-le, approvato col regio decreto 22 novembre 1914,n. 1486. nonché da altre disposizioni di carattereregolamentare in applicazione dell’art. 18 della leg-ge 4 marzo 1877, numero 3706 (2) e successivemodificazioni, sono elevate alle misure minime emassime fissate dal precedente comma.–––––––––––

(1) La sanzione originaria dell’ammenda è statasostituita con la sanzione amministrativa dall’art.32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Trattasi della legge sulla pesca antecedenteall’attuale.

Art. 35. Omissis (1)–––––––––––

(1) Articolo soppresso dall’art. 4. R.D.L. 11 aprile1938, n. 1183.

Art. 36. (1) In caso di scarico di rifiuti nelle acquepubbliche eseguito senza l’autorizzazione prefettiziaprevista nell’art. 9 si applica la sanzione ammini-strativa (2) da L. 200.000 (euro 103) a L. 1.000.000(euro 516). La stessa pena si applica per le contrav-venzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all’indi-cato art. 9.

Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cuiall’art. 10 si applica la sanzione amministrativa daL.100.000 (euro 51) a L.1.000.000 (euro 516).–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, R.D.L. 11aprile 1938, n. 1183.

(2) La sanzione originaria dell’ammenda è statasostituita con la sanzione amministrativa dall’art.32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 37. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18,comma 1, art. 19, comma ultimo, e art. 27, comma6). Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a sen-so dell’art. 20, senza essere provvisto del libretto dimatricola o del foglio di ricognizione, è punito conla sanzione amministrativa da L. 10.000 (euro 5) aL. 60.000 (euro 30).

Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dol-ci senza il documento di licenza all’uopo prescrittoè punito, salvo il disposto dell’art. 6 del regio decre-to 26 marzo 1936, n. 1418:

a) se abbia conseguita la licenza, con la sanzioneamministrativa da L. 4.000 (euro 2) a L. 25.000(euro 12).

b) se non abbia conseguita la licenza, con la san-zione amministrativa da L. 20.000 (euro 10) a L.40.000 (euro 20).

Le infrazioni alle disposizioni dell’art. 21 sonopunite con la sanzione amministrativa da L. 40.000(euro 20) a L. 200.000 (euro 103).–––––––––––

(1) La sanzione originaria dell’ammenda è statasostituita con la sanzione amministrativa dall’art.32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 38. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 28,comma 1; regio decreto-legge 20 novembre 1927,numero 2525, art. 2, penultimo comma). Per leinfrazioni agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge eprevedute dai regolamenti richiamati nell’articolo34, oltre all’applicazione delle ammende e delle par-ticolari sanzioni penali stabilite dalla presente e daaltre leggi si fa luogo alla confisca dei pesci e deglialtri prodotti acquatici, salvo che, quando derivinoda acque private o da acque pubbliche soggette adiritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi nonsiano reclamati da chi vi abbia diritto (1).

Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito acommettere l’infrazione sono soggetti a sequestroper un congruo periodo di tempo che, in ogni caso,deve comprendere quello di eventuale divieto diloro uso, essi sono confiscati quando il loro uso èvietato senza distinzione di tempo e di specie (2).

Nel caso di pesca abusiva esercitata medianteesplodenti o materie velenose o con la corrente elet-trica, viene confiscato anche il battello (3).

Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la con-fisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da con-travvenire alla legge ed alle corrispondenti normeregolamentari sono, se fissi, modificati, o ridotti, semobili, rimossi, a spese dei contravventori.

In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscatie distrutti.–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 6, R.D.L. 11aprile 1938, n. 1183.

(2) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 20 marzo1940, n. 364.

(3) Comma così modificato dall’art. 6, R.D.L. 11aprile 1938, n. 1183.

Art. 39. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 4).Nell’applicazione delle disposizioni riguardanti ilcommercio dei prodotti della pesca, si presume, finoa prova contraria, e salvo le eccezioni stabilite dairegolamenti, che tali prodotti provengano dalleacque del demanio pubblico o dal mare territoriale.

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Art. 40. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 23; leg-ge 24 marzo 1921, n. 312, art. 30). Le infrazioni del-la presente legge sono denunciate all’autorità giudizia-ria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilitedal codice penale e da quello di procedura penale. Leinfrazioni alle norme circa la licenza di pesca in acquedolci, che importano pena pecuniaria ai sensi dell’art.6 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418, (1) sonodenunciate anche all’intendenza di finanza (2).

In caso di commutazione delle ammende, la penarestrittiva della libertà personale non può eccedere i30 giorni.

A norma dell’art. 414 del codice marina mercanti-le i proprietari di battelli da pesca sono responsabilidelle ammende incorse dalle persone dell’equipag-gio (3).–––––––––––

(1) Ora, art. 10, D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121.(2) Comma così modificato dall’art.. 6, R.D.L. 11

aprile 1938, n. 1183.(3) L’art. 414 cod. marina mercantile non ha cor-

rispondenti nel c. nav. 1942.

Art. 41. (1) Per le infrazioni alla presente legge edai relativi regolamenti per le quali è comminata lasola pena della sanzione amministrativa (2), prima cheil decreto di condanna sia divenuto esecutivo, o quan-do sia stata fatta opposizione, prima dell’apertura deldibattimento innanzi all’autorità giudiziaria di primogrado, il contravventore, qualora non sia recidivo,può far domanda di oblazione, previo deposito disomma pari a metà tra il massimo e il minimo del-l’ammenda stabilita per l’infrazione commessa.

La domanda di oblazione è diretta al comandantela regia capitaneria di porto se trattasi di pesca inacque salse o salmastre, al prefetto se trattasi dipesca in acque dolci.

In questo ultimo caso il prefetto richiede sulladomanda il parere del locale consorzio per la tuteladella pesca, ove tale ente sia costituito nella zona.

Eseguito il deposito il comandante la regia capita-neria di porto ovvero il prefetto richiede, qualoraoccorra, gli atti del procedimento alla autorità giudi-ziaria e determina, entro il limite del deposito, l’am-montare della somma da pagarsi a titolo di oblazio-ne. La stessa autorità prescrive, mediante intimazio-ne, di eseguire il pagamento delle eventuali spesedel procedimento penale entro il termine di 15 gior-ni, l’oblazione non ha effetto se non si è effettuato ilsuddetto pagamento nel termine prescritto.

La domanda di oblazione può essere respinta avu-to riguardo alla particolare gravità del fatto o allapersonalità del contravventore.–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art.7, R.D.L. 11aprile 1938, n. 1183.

(2) Originariamente “ammenda”.

Artt. 42-48. Omissis.

2.

L.14 luglio 1965, n. 963. Disciplina dellapesca marittima.

Art. 1. Oggetto e sfera di applicazione della leg-ge. Le disposizioni della presente legge concernonola pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attri-buzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministerodella marina mercantile e, limitatamente ai cittadiniitaliani, nel mare libero.

È considerata pesca marittima ogni attività direttaa catturare esemplari di specie il cui ambiente abi-tuale o naturale di vita siano le acque sopraindicate,indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fineperseguito.

Ai fini della gestione razionale delle risorse biolo-giche del mare, il Ministro della marina mercantile,di concerto con il Ministro dell’ambiente, con pro-prio decreto, sentito il Comitato nazionale per laconservazione e la gestione delle risorse biologichedel mare di cui all’art. 3 della L.17 febbraio 1982, n.41, può suddividere le aree di pesca in distretti omo-genei (1).–––––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 23 agosto1988, n. 381.

Art. 2. Organi di studio e ricerca. Per le ricer-che scientifiche, tecnologiche e pratiche applicatealla pesca e per tutti gli studi, le ricerche e le inda-gini occorrenti per lo sviluppo dell’industria dellapesca, della produzione ittica, e per l’adeguamentodella sua disciplina giuridica, il Ministero dellamarina mercantile può avvalersi del Laboratoriocentrale di idrobiologia applicata alla pesca, degliOsservatori di pesca marittima, degli Istituti talasso-grafici e di ogni altro organismo o istituto operantea tale fine.

L’azione di cui al precedente comma è integrata,per le indagini pratiche, da quella della squadrigliasperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10giugno 1920, n. 913.

Art. 3. Addestramento professionale ed inse-gnamento di discipline applicate alla pesca IlMinistero della marina mercantile è chiamato a dareil suo parere sulla compilazione e sull’attuazione deiprogrammi di materie attinenti a discipline applica-te alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunqueistituiti.

Il Ministero della pubblica istruzione, d’intesacon il Ministero della marina mercantile, cureràche nei programmi di insegnamento delle scuoledell’ordine medio siano inserite nozioni di biologiamarina applicata alla pesca. Curerà altresì che neiprogrammi di insegnamento degli Istituti nautici, oscuole equiparate, siano inseriti lo studio della bio-logia marina e della tecnologia della pesca maritti-

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ma, nonché nozioni di economia e diritto dellapesca.

Il Ministero della marina mercantile promuove l’i-stituzione presso le Università e gli Istituti di istru-zione superiore di insegnamenti di discipline appli-cate alla pesca.

Il Ministro della marina mercantile, sentito l’Isti-tuto centrale per la ricerca scientifica e tecnologicaapplicata alla pesca marittima, può formulare propo-ste alle regioni e alle camere di commercio, nel-l’ambito dell’attività di formazione professionalesvolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi diaggiornamento per i pescatori riguardanti le nuovetecniche di pesca, la maricoltura e la problematicadella tutela delle risorse biologiche e ambientali (1).–––––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 3, L. 25 agosto1988, n. 381.

Art. 4. Studi e indagini sulla pesca. Il Ministe-ro della marina mercantile può promuovere ed attua-re studi ed indagini sulla pesca nonché curare lacompilazione delle carte e dei portolani di pesca.

Art. 5. Commissione consultiva centrale. Pres-so il Ministero della marina mercantile è istituita laCommissione consultiva centrale per la pesca marit-tima.

La Commissione è chiamata a dare parere nei casiprevisti dalla presente legge e dal relativo regola-mento, nonché su qualsiasi materia sulla quale ilMinistro per la marina mercantile ritenga opportunointerpellarla.

In ogni caso il parere della Commissione deveessere richiesto per i provvedimenti sulla disciplinadella pesca.

Art. 6. Composizione della Commissione con-sultiva centrale. La Commissione consultiva cen-trale, presieduta dal Ministro della marina mercanti-le, è composta da:

a) il direttore generale della pesca marittima delministero della marina mercantile, con funzioni divice presidente;

b) il vicedirettore generale della direzione gene-rale della pesca marittima del Ministero della mari-na mercantile;

c) tre funzionari della direzione generale dellapesca marittima del Ministero della marina mercan-tile;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;e) un rappresentante del Ministero delle finanze;f) un rappresentante del Ministero dell’industria,

del commercio e dell’artigianato;g) un rappresentante del Ministero dell’agricol-

tura e delle foreste;h) un rappresentante del Ministero del commer-

cio con l’estero;i) un rappresentante del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità,rispettivamente della direzione generale dei serviziveterinari e della direzione generale per l’igienedegli alimenti e la nutrizione;

m) due rappresentanti del Ministero dell’ambien-te;

n) un rappresentante dell’Istituto italiano dellanutrizione;

o) un rappresentante dell’Istituto centrale per laricerca scientifica e tecnologica applicata alla pescamarittima;

p) un rappresentante del Laboratorio di idrobio-logica del Ministero dell’agricoltura e delle fore-ste;

q) quattro esperti scelti tra docenti universitari ecultori di discipline scientifiche, giuridiche ed eco-nomiche applicate alla pesca, di cui due designatidal Consiglio nazionale delle ricerche e due dalConsiglio universitario nazionale;

r) sei rappresentanti della cooperazione pesche-reccia scelti tra terne designate da ciascuna delle treassociazioni nazionali delle cooperative della pesca;

s) un rappresentante dell’Unione italiana dellecamere di commercio, industria, artigianato e agri-coltura;

t) un rappresentante dei commercianti in prodot-ti ittici;

u) quattro rappresentanti dei lavoratori dellapesca scelti tra terne designate da ciascuna delleassociazioni sindacali a base nazionale;

v) tre rappresentanti dei datori di lavoro dellapesca scelti tra terne designate da ciascuna delleassociazioni sindacali a base nazionale;

z) un rappresentante dei direttori dei mercati itti-ci scelto in una terna designata dall’associazionenazionale;

aa) un rappresentante degli acquacoltori in acquemarine e salmastre scelto in una terna designata dal-l’associazione nazionale;

bb) un rappresentante della pesca sportiva desi-gnato dalla organizzazione nazionale della pescasportiva (1).

I componenti della Commissione sono nominaticon decreto del Ministro della marina mercantile,restano in carica un triennio e possono essere ricon-fermati (1).

Le sedute della Commissione sono valide con l’in-tervento di almeno la metà dei membri in primaconvocazione o di almeno un terzo in seconda con-vocazione.

Possono essere chiamati, anche a richiesta di alme-no dieci membri, a partecipare ai lavori della Com-missione, senza diritto di voto, persone particolar-mente esperte in materia di pesca, nonché i rappre-sentanti di enti interessati ai problemi posti all’ordi-ne del giorno. Le funzioni di segretario della Com-missione sono affidate ad un funzionario del Mini-

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stero della marina mercantile di livello non inferio-re al settimo (2).–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 17, L. 10 feb-braio 1992, n. 165.

(2) Così sostituito dall’art. 29, L. 17 febbraio1982, n. 41.

Art. 7. Commissioni consultive locali. Pressoogni Capitaneria di porto è istituita la Commissioneconsultiva locale per la pesca marittima.

La Commissione è chiamata a dare pareri sullequestioni interessanti la pesca nell’ambito del Com-partimento marittimo.

Art. 8. Commissioni consultive locali per lapesca marittima. 1. La Commissione consultivalocale è composta da:

a) il capo del compartimento marittimo;b) il capo della sezione pesca della capitaneria di

porto;c) due rappresentanti degli assessorati regionali;competenti rispettivamente in materia di pesca

marittima e in materia di ambiente;d) tre rappresentanti delle organizzazioni coope-

rativistiche operanti nel territorio, scelti tra ternedesignate da ciascuna delle associazioni nazionalidelle cooperative della pesca;

e) un docente universitario o cultore o insegnan-te negli istituti nautici di discipline applicate allapesca, designato dal provveditore agli studi dellasede del compartimento marittimo;

f) un rappresentante delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura competenti perterritorio;

g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca,scelti tra terne designate dalle associazioni sindaca-li a base nazionale;

h) un rappresentante dei datori di lavoro dellapesca, scelto in una terna designata dalle associazio-ni sindacali;

i) un rappresentante della pesca sportiva, desi-gnata dalla organizzazione nazionale della pescasportiva;

l) il direttore del mercato ittico locale, ove esi-stente;

m) un rappresentante dell’ufficio veterinario del-l’unità sanitaria locale competente per territorio;

n) un rappresentante dei commercianti di prodot-ti ittici.

2. La Commissione è presieduta dal capo del com-partimento marittimo o, in caso di sua assenza oimpedimento, dal capo della sezione pesca dellacapitaneria di porto.

3. Il segretario della Commissione è nominato trail personale della capitaneria di porto.

4. I componenti della Commissione sono nomina-ti dal capo del compartimento marittimo e restano incarica un triennio. I componenti di cui alle lettere d),

e), f), g), h), i), m) e n) possono essere confermatiuna sola volta.

5. Le sedute della Commissione sono valide con lapresenza di almeno la metà dei membri in primaconvocazione e di almeno un terzo in seconda con-vocazione.

6. Possono essere invitate a partecipare ai lavoridella Commissione, senza diritto di voto, personeparticolarmente esperte in materia di pesca, nonchéi rappresentanti di enti interessati ai problemi postiall’ordine del giorno (1).–––––––––––

(1) Così sostituito dall’art. 18, L. 10 febbraio1992, n. 165. L’art. 19 della stessa legge ha, inoltre,così disposto:

«Art. 19. 1. All’articolo 172 bis del codice dellanavigazione, dopo il primo comma, è inserito ilseguente:

L’autorizzazione di cui al primo comma può esse-re concessa anche:

a) per i marittimi arruolati, a norma di contrat-to nazionale o con contratto cosiddetto alla parte econ il patto di essi al secondo comma dell’articolo327, su navi e galleggianti appartenenti al medesi-mo armatore ed addetti alle pesca costiera, locale oravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;

b) ai proprietari armatori imbarcati su navi egalleggianti addetti alla pesca costiera, locale oravvicinata, o agli impianti di acquacoltura».

Art. 9. Registro dei pescatori marittimi. Pressole Capitanerie di porto è istituito il registro deipescatori marittimi, nel quale debbono iscriversicoloro che intendano esercitare la pesca marittima.

Il regolamento determina le condizioni, i requisitie le modalità dell’iscrizione, il modello del registroe le norme per la sua tenuta.

Art. 10. Iscrizione dei pescatori. L’eserciziodella pesca marittima a scopo professionale è subor-dinato all’iscrizione degli interessati nel registro deipescatori marittimi.

L’iscrizione in tale registro e il rilascio dei certifi-cati d’iscrizione sono gratuiti.

L’iscrizione non è richiesta per coloro che eserci-tano la pesca scientifica, ed appartengono a organiz-zazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Mini-stero della marina mercantile, o siano espressamen-te autorizzati dal Ministero stesso.

Art. 11. Registro delle imprese di pesca. Pressoogni Capitaneria di porto è istituito un registro delleimprese di pesca.

Sono soggetti all’obbligo della iscrizione nel regi-stro coloro che intendano esercitare un’impresa dipesca.

Il regolamento determina le condizioni, i requisitie le modalità di iscrizione, il modello del registro ele norme per la sua tenuta.

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Art. 12. Permesso di pesca. Le navi e i galleg-gianti abilitati alla navigazione ai sensi dell’articolo149 del Codice della navigazione, per esercitare lapesca, devono essere muniti di apposito permesso.

Il permesso di pesca è rilasciato dall’autoritàmarittima indicata dal regolamento, alle condizionie con le modalità ivi previste, all’imprenditore dipesca che abbia reso la dichiarazione indicata dalprecedente art. 11.

Il permesso ha un periodo di validità di quattroanni ed è rinnovato con le modalità stabilite dalregolamento (1).–––––––––––

(1) Con D.M. 26 marzo 1970 sono stati approvati imodelli relativi a permessi ed autorizzazioni con-cernenti la pesca professionale, la pesca del novella-me per allevamento, la pesca del novellame per con-sumo, l’autorizzazione temporanea all’esercizio del-la pesca costiera, per esigenze particolari e l’auto-rizzazione provvisoria all’esercizio della pesca. Vedi,peraltro, il D.M. 5 maggio 1986, che, tra l’altro, conl’art. 13 ha abrogato il D.M. 26 marzo 1970. La L.15 novembre 1975, n. 589 ha così disposto:

«Articolo unico. Per l’esercizio della pesca nelleacque interne, appartenenti al demanio marittimo, ilpermesso di cui all’art. 12, L. 14 luglio 1965, n. 963, èequiparato alla licenza di pesca nelle acque interne».

Art. 13. Personale marittimo. In deroga allevigenti disposizioni di legge è consentita l’iscrizio-ne nelle matricole della gente di mare del personaleaddetto ai servizi tecnici o complementari di bordooccorrenti per l’attività di pesca, di conservazione odi trasformazione del pescato. Il regolamento deter-mina le qualifiche ed i titoli professionali del perso-nale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti neces-sari per ottenere la iscrizione nelle matricole.

Art. 14. Limiti e modalità dell’esercizio dellapesca. Il regolamento determina i limiti e le moda-lità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendi-mento costante delle risorse biologiche del mare eda tal fine stabilisce:

a) le norme particolari per la pesca, il trasporto eil commercio del novellame;

b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gliapparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nel-l’esercizio della pesca, anche in funzione della pisci-coltura;

c) i limiti e le modalità dell’impiego di correnteelettrica e di altri sistemi speciali di pesca;

d) [i limiti e le modalità per la concessione delleautorizzazioni alla immissione di rifiuti nelle acquemarittime] (1);

e) i limiti e le modalità per la collocazione di retio apparecchi fissi o mobili da pesca.–––––––––––

(1) Lettera soppressa dall’art. 4 L. 25 agosto1988, n. 381.

Art. 15. Tutela delle risorse biologiche e del-l’attività di pesca. -1. Al fine di tutelare le risorsebiologiche delle acque marine ed assicurare il disci-plinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamen-ti, decreti, ordini legittimamente emanati dall’auto-rità amministrativa e detenere, trasportare e com-merciare il prodotto di tale pesca, nonché pescarequantità superiori a quelle autorizzate, per ciascunaspecie, da regolamenti, decreti ed ordini legittima-mente emanati dall’autorità amministrativa;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o stru-menti, vietati dai regolamenti o non espressamentepermessi, o collocare apparecchi fissi o mobili aifinì di pesca senza o in difformità della necessariaautorizzazione, nonché detenere, trasportare o com-merciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare e commerciare ilnovellame di qualunque specie vivente marinaoppure le specie di cui sia vietata la cattura in qua-lunque stadio di crescita, senza la preventiva auto-rizzazione del Ministero della marina mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acquemarine con l’uso di materie esplodenti, dell’energiaelettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire,stordire o uccidere i pesci e gli altri organismiacquatici, nonché raccogliere, trasportare o metterein commercio pesci ed altri organismi acquatici cosìintorpiditi, storditi o uccisi;

e) sottrarre od esportare, senza il consenso del-l’avente diritto, gli organismi acquatici oggetto del-la altrui attività di pesca, esercitata mediante attrez-zi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto sicommetta con azione diretta su tali attrezzi o stru-menti, sia esercitando la pesca con violazione delledistanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonchésottrarre od asportare, senza l’anzidetto consenso,gli organismi acquatici che si trovano in spaziacquei sottratti al libero uso e riservati agli stabili-menti di pesca e, comunque detenere, trasportare efare commercio dei detti organismi, senza il consen-so dell’avente diritto;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altriStati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi pre-visti dagli accordi internazionali, ovvero sulla basedelle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pescascientifica e le altre attività espressamente autoriz-zate (1).–––––––––––

(1) Così sostituito dall’art. 5, L. 25 agosto 1988, n.381.

Art. 16. Scoperta di banco di corallo. Lo sco-pritore di un banco di corallo nelle acque di cuiall’art. 1, primo comma, ha il diritto esclusivo disfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni dipesca successive a quella della scoperta stessa deimodi indicati dal regolamento.

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Art. 17. Disciplina della pesca sportiva. Il rego-lamento stabilisce le norme da osservarsi nell’eser-cizio della pesca sportiva e determina i casi nei qua-li è consentito l’uso di attrezzi non individuali.

Art. 18. Pesca subacquea. La pesca con il fuci-le subacqueo o con attrezzi similari è consentita sol-tanto ai maggiori di anni sedici.

Il regolamento stabilisce le cautele e le modalitàda osservarsi nella detenzione ed uso del fucilesubacqueo o attrezzi similari.

Art. 19 Organi preposti alla disciplina dellapesca ed alla vigilanza. La disciplina della pesca ela vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministerodella marina mercantile, dalle autorità marittimelocali e dagli enti locali, regionali e provinciali.

Art. 20. Organi di polizia. Il Ministero dellamarina mercantile coordina l’attività degli organi dipolizia e di vigilanza sulla pesca ivi comprese leguardie particolari.

Art. 21. Persone incaricate della vigilanza. Sal-vo il disposto dell’art. 4 della legge 25 marzo 1959,n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commerciodei prodotti di essa e l’accertamento delle infrazionialle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sonoaffidati, sotto la direzione dei comandanti delleCapitanerie di porto, al personale civile e militaredella Amministrazione centrale e periferica dellamarina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabi-nieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agen-ti giurati di cui all’articolo seguente.

Alle persone di cui al precedente comma è ricono-sciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica diufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo lerispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pescaai sensi dell’art. 57 del Codice di procedura penale.

Art. 22. Nomina di agenti giurati di vigilanza.Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiun-que vi ha interesse possono nominare, mantenendo-li a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigi-lanza sulla pesca.

Gli agenti debbono possedere i requisiti previstidalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giura-mento davanti al pretore. La loro nomina è approva-ta dal prefetto, previo parere favorevole del capo delCompartimento marittimo.–––––––––––

(2) Si riporta la seguente disposizione, in stralcio,del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112:

Art. 163. Trasferimenti agli enti locali. 1. Le fun-zioni e i compiti di polizia amministrativa spettantiagli enti locali sono indicati nell’art. 161 del pre-sente decreto legislativo.

omissis...3. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione,

sono trasferite alle province le seguenti funzioni ecompiti amministrativi:

omissis...b) il riconoscimento della nomina di agenti giura-

ti addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acqueinterne e marittime, di cui all’articolo 31 del regiodecreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all’articolo 22della legge 14 luglio 1965, n. 963;

omissis...

Art. 23. Ispezioni alle navi ed ai luoghi di depo-sito. Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marit-tima possono in ogni momento visitare le navi, i gal-leggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di depo-sito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodottidella pesca, al fine di accertare l’osservanza dellenorme sulla disciplina della pesca.

Art. 24. Pene per le contravvenzioni. 1. Chiun-que violi le disposizioni dell’art. 15, lettera c), èpunito, salvo che il fatto non costituisca più gravereato, con l’arresto da un mese ad un anno o conl’ammenda da lire un milione (euro 516) a lire seimilioni (euro 3.098).

2. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 15,lettera d) e lettera f), è punito, salvo che il fatto noncostituisca più grave reato, con l’arresto da due mesia due anni o con l’ammenda da lire due milioni(euro 1.032) a lire dodici milioni (euro 6.197).

3. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 15,lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo soggettoa diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall’arti-colo 16, senza il consenso del titolare del diritto, èpunito a querela della persona offesa, con l’arresto daun mese a un anno o con l’ammenda da lire un milio-ne (euro 516) a lire sei milioni (euro 3.098) (1).–––––––––––

(1) Così sostituito dall’art. 6, L. 25 agosto 1988, n.381.

Art. 25. Pene accessorie. 1. La condanna per lecontravvenzioni previste e punite dalla presente leg-ge comporta l’applicazione delle seguenti peneaccessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso siarichiesto dagli aventi diritto nell’ipotesi prevista dal-la lettera e) dell’art. 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti edegli apparecchi usati in contrasto con le norme sta-bilite dalla presente legge;

c) l’obbligo di rimettere in pristino, entro un ter-mine prestabilito, le zone in cui sono stati costruitiopere o impianti non autorizzati;

d) la sospensione della validità del permesso dipesca per un periodo non superiore ad un mese,aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. Lasospensione del permesso inibisce l’uso per la pescadella nave o del galleggiante e dei relativi arredi odattrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qua-lora la recidiva ricorra mediante l’uso di nave o gal-leggiante diverso da quello con il quale fu commes-so il precedente reato la sospensione si applica inegual misura ad entrambi.

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2. Qualora il pescato sia stato sequestrato l’inte-ressato può ottenerne la restituzione previo depositodi una somma di denaro di importo equivalente alsuo valore commerciale.

3. In tal caso oggetto della confisca è la sommadepositata.

4. Quando sia possibile ed utile per l’ulteriore cor-so del procedimento si effettua, prima della restitu-zione, il prelievo di campioni del pescato o la suafotografia (1).–––––––––––

(1) Così sostituito dall’art. 7, L. 25 agosto 1988 n.381.

Art. 26. Sanzioni amministrative 1. Chiunquecontravvenga ai divieti posti dal precedente art. 15,lettere a) e b) è punito con la sanzione amministra-tiva pecuniaria da lire un milione (euro 516) a liresei milioni (euro 3.098).

2. È punito con la sanzione amministrativa pecu-niaria da lire cinquecentomila (euro 258) a lire tremilioni (euro 1.549) chiunque eserciti la pescamarittima senza la preventiva iscrizione nel registrodei pescatori marittimi.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecu-niaria da lire un milione (euro 516) a lire sei milio-ni (euro 3.098) chi viola le norme del regolamentoper l’esercizio della pesca sportiva e subacquea.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecunia-ria da lire cinquecentomila (euro 258) a lire tre milio-ni (euro 1.549) chiunque ceda un fucile subacqueo oaltro attrezzo simile a persona minore degli anni sedi-ci; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucilesubacqueo o altro attrezzo similare a persona minoredegli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecu-niaria da lire duecentomila (euro 103) a lire un milio-neduecentomila (euro 619), salvo che il fatto noncostituisca reato, chiunque non consente o impediscel’ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sullapesca, prevista dal precedente art. 23 (1).–––––––––––

(1) Così sostituito dall’art. 8, L. 25 agosto 1988, n.381.

Art. 27. Sanzioni amministrative accessorie. 1.Alle violazioni dell’art. 15, lettere a) e b), sono appli-cate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato;b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e

degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con lenorme della presente legge, escluse le navi;

c) l’obbligo di rimettere in pristino, entro un ter-mine prestabilito, le zone in cui sono stati costruitiopere o impianti non autorizzati (1).–––––––––––

(1) Così sostituito dall’art. 9, L. 25 agosto 1988, n.381.

[Art. 28. Sfruttamento abusivo di banco dicorallo. Chiunque sfrutta un banco di corallo sog-

getto al diritto esclusivo di sfruttamento previstodall’art. 16, senza il consenso del titolare del diritto,è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la mul-ta fino a lire tre milioni] (1).–––––––––––

(1) Abrogato dalI’art. 10, L. 25 agosto 1988, n. 381.

Art. 29. Risarcimento del danno. Per i reatiprevisti dalla presente legge lo Stato, in persona delMinistro per la marina mercantile, può costituirsiparte civile nel relativo giudizio penale.

Art. 30. Responsabilità civile. L’armatore e l’im-prenditore di pesca sono solidalmente e civilmenteresponsabili per le multe e le ammende inflitte ailoro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell’e-sercizio della pesca marittima.

Art. 31. Sanzioni disciplinari. Le infrazioni allapresente legge commesse da appartenenti a persona-le marittimo sono punite, anche con pene disciplina-ri, ai sensi degli artt. 1249 e seguenti del Codice del-la navigazione.

Art. 32. Potere del Ministro per la marinamercantile. Il Ministro per la marina mercantilepuò, con suo decreto, sentita la Commissione con-sultiva centrale per la pesca marittima, emanarenorme per la disciplina della pesca anche in dero-ga alle discipline regolamentari, al fine di ade-guarla al progresso delle conoscenze scientifiche edelle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo svi-luppo in determinate zone o per determinate clas-si di essa.

Art. 33. Disposizioni transitorie. I regolamentidi cui alla presente legge dovranno essere emanatientro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Le disposizioni della presente legge, che richiedo-no per la loro applicazione l’emanazione di partico-lari norme regolamentari, non entrano in vigore finoa quando dette norme non saranno emanate.

3.

D. M. 31 dicembre 1983 (in S. O. alla G. U., n.64, del 5 marzo). - Attuazione del regola-mento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del28 novembre 1983 concernenti l’applicazio-ne nella Comunità europea della convenzio-ne di Washington sul commercio internazio-nale delle specie di flora e di fauna selvati-che, loro parti e prodotti derivati, minaccia-te di estinzione.

Art. 1. Definizioni - Allegati. Ai fini dell’appli-cazione del presente decreto, conformemente all’art.

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2 del regolamento (CEE) n. 3626/82, per esemplaredeve intendersi:

a) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, del-la specie elencate nell’appendice I della convenzio-ne, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire daanimali o piante di queste stesse specie ed elencatinell’allegato B del presente decreto, nonché qualsia-si altra merce, se da un documento giustificativo,ovvero dall’imballaggio, dal marchio o dall’etichet-ta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi diparti o di prodotti di animali o di piante appartenen-ti a queste stesse specie;

b) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, del-la specie elencate nell’appendice II della convenzio-ne, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire daanimali o piante di queste stesse specie ed elencatenell’allegato B del presente decreto, nonché qualsia-si altra merce, se da un documento giustificativo,ovvero dall’imballaggio, dal marchio o dalla eti-chetta o da una qualsiasi altra circostanza risulti trat-tarsi di parti o di prodotti di animali appartenenti aqueste stesse specie;

c) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, dellaspecie elencate nell’appendice III della convenzionee qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da ani-mali o piante di queste stesse specie ed elencati nel-l’allegato B del presente decreto.

Le espressioni sottoindicate hanno il seguentesignificato: importazione: l’importazione definitivae la temporanea importazione o l’introduzione dalmare;

esportazione: l’esportazione definitiva e la tempo-ranea esportazione di esemplari della flora e faunaitaliana;

riesportazione: l’esportazione di un esemplarecomunque precedentemente importato.

I seguenti allegati fanno parte integrante del pre-sente decreto:

allegato A, riportante il testo della convenzione ele relative appendici I-II-III. In queste appendici, gliesemplari sono contrassegnati con il simbolo C1 eC2 (specificamente elencati nell’allegato C, parte I eII) ovvero non sono contrassegnati da alcun simbo-lo, a seconda della disciplina ad essi riservata dalregolamento (CEE) n. 3626/82;

allegato B, nel quale sono elencate le parti e pro-dotti ottenuti a partire da animali o da piante di cuialle lettere a), b), c) del presente articolo;

allegato C, parte I, nella quale sono riportati gliesemplari elencati nelle appendici II e III della con-venzione ai quali la CEE riserva un trattamento ana-logo a quello previsto per gli esemplari dell’appen-dice I; allegato C, parte II, nella quale sono riporta-ti gli esemplari elencati nelle appendici II e III dellaconvenzione, il cui commercio, la Comunità euro-pea ha sottoposto ad un controllo particolare;

allegato D, formulario di licenza o di certificato diriesportazione;

allegato E, formulario di «certificato CITES»;allegato F, elenco delle zone con l’indicazione dei

Paesi e territori di appartenenza.

Art. 2. Importazione dai Paesi extracomunita-ri (Appendici I e C1). L’importazione da Paesiextracomunitari (zone A2 - A3 - B - C) di esemplaririportati nell’allegato A, appendice I e nell’allegatoC, parte I (C1), nonché di loro parti e di prodottiderivati, di cui all’allegato B al presente decreto, èsoggetta al rilascio di una licenza d’importazione, aisensi dell’art. 5, par. 1 del regolamento (CEE) n.3626/82.

L’importazione degli esemplari di cui al primocomma non è consentita per scopi commerciali,salvo deroghe da concedere conformemente allaconvenzione e nel quadro della normativa comuni-taria.

La domanda di licenza, redatta su formularioconforme allo schema riportato nell’allegato D alpresente decreto, deve essere presentata al Ministe-ro del commercio con l’estero - Direzione generaleimportazioni-esportazioni - Viale America - Roma,corredata dei seguenti documenti:

certificato rilasciato dal Ministero dell’agricolturae delle foreste - Direzione generale dell’economiamontana e foreste, ai sensi dell’art. III, par. 3 dellaconvenzione;

permesso di esportazione o certificato di riesporta-zione rilasciato dall’organismo competente del Pae-se esportatore.

Nel caso d’importazione di esemplari viventi, ilrichiedente deve indicare nella domanda l’indirizzoesatto e completo del destinatario dell’esemplare. éfatto obbligo a chiunque detenga o possegga ocomunque rappresenti il legale proprietario di dettoesemplare di comunicare al Ministero dell’agricol-tura e delle foreste - Direzione generale economiamontana e foreste, ogni eventuale e successivavariazione di indirizzo.

Art. 3. Divieto di commercializzazione. Inconseguenza del divieto d’importazione di cuiall’art. 2, secondo comma, del presente decreto econformemente all’art. 6 del par. 1 del regolamen-to (CEE) n. 3626/82 è vietato esporre a scopi com-merciali, vendere, detenere per la vendita, offrirein vendita o trasportare per la vendita esemplaridell’allegato A, appendice I e dell’allegato C, par-te I, fatta eccezione:

per le importazioni effettuate o autorizzate ante-riormente al 1º gennaio 1984 in conformità alla con-venzione;

per gli altri casi previsti dal sopracitato art. 6 per iquali il Ministero dell’agricoltura e delle foreste -Direzione generale economia montana e foreste puòaccordare specifica deroga.

Art. 4. Importazione da Paesi extracomunita-ri (Appendice II - Appendice III allegato C2).

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L’importazione dai Paesi extracomunitari (zona A2 -A3 - B - C) di esemplari elencati nell’allegato A,appendici II e III e nell’allegato C, parte II (C2),nonché di loro parti e di prodotti derivati di cuiall’allegato B, al presente decreto, è soggetta al rila-scio di una licenza d’importazione ai sensi dell’art.10, par. 1, lett. B) e par. 2 del regolamento (CEE) n.3626/82.

La relativa domanda, redatta su formulario confor-me allo schema riportato all’allegato D) al presentedecreto, deve essere presentata al Ministero delcommercio con l’estero - Direzione generale impor-tazioni-esportazioni - Viale America - Roma, corre-data della autorizzazione alla (ri)-esportazione rila-sciata dai l’organismo competente del Paese di ori-gine e/o provenienza.

Nel caso d’importazione di animali vivi inclusinell’allegato C, parte II, la domanda dovrà esserecorredata di un’attestazione del Ministero dell’agri-coltura e delle foreste - Servizio certificazioneCITES del Corpo forestale dello Stato, riguardantele prescrizioni dell’art. 10, par. 1, lettera b), terzotrattino del regolamento (CEE) n. 3626/82.

Art. 5. Importazione dai Paesi CEE. L’im-portazione dai Paesi CEE di esemplari, parti o pro-dotti derivati, elencati negli allegati A, B, C al pre-sente decreto è consentita mediante presentazionein dogana di uno dei sottoindicati documenti,vistato ai fini dei controlli previsti dall’art. 9, par.2 del regolamento (CEE) n. 3626/82, dal compe-tente Servizio certificazioni CITES del Corpoforestale dello Stato, operante presso le doganeabilitate:

copia della licenza riservata al titolare con la qua-le un Paese comunitario ha autorizzato l’importazio-ne dell’esemplare da Paesi terzi;

certificato «CITES» rilasciato dall’autorità digestione del Paese (ri)-esportatore, ai sensi dell’art.22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 e conforme almodello allegato al presente decreto (allegato E);

certificato fitosanitario rilasciato dalla competenteautorità del Paese (ri)-esportatore, qualora si tratti divegetali, ai sensi dell’art. 19 del regolamento n.3418/83.

Art. 6. Deroghe. Per l’importazione di esempla-ri destinati ad uso personale o domestico, si applica-no le disposizioni previste all’art. VII della conven-zione e all’art. 14 del regolamento (CEE) n.3626/82. In conformità all’art. 12 del regolamento(CEE) n. 3626/82, le dogane possono consentirel’importazione di esemplari da erbario e da museo dicui al citato art. 12 del regolamento n. 3626/82 acondizione che il Ministero dell’agricoltura e delleforeste rilasci apposito attestato.

Art. 7 Esportazione verso Paesi extracomuni-tari. L’esportazione verso i Paesi extracomunitari(zona A2, A3, B e C) di esemplari, loro parti o pro-

dotti derivati, elencati nell’allegato A - appendici I,II, e nell’allegato C è soggetta al rilascio di unalicenza di esportazione ai sensi dell’art. 10, par. 3del regolamento (CEE) n. 3626/82.

La relativa domanda, redatta su formularioconforme allo schema riportato come allegato D alpresente decreto, deve essere presentata al Ministe-ro del commercio con l’estero, corredata di un nul-laosta rilasciato dal Ministero dell’agricoltura del-le foreste ai sensi degli articoli III e IV della con-venzione.

Art. 8. Esportazione verso Paesi CEE. L’espor-tazione verso i Paesi CEE degli esemplari di cui alprecedente art. 7 è consentita direttamente dalledogane su presentazione del «certificato CITES»,conforme al formulario riportato come allegato E alpresente decreto, rilasciato dal Ministero dell’agri-coltura e delle foreste.

Art. 9. Riesportazione verso Paesi extracomu-nitari. La riesportazione verso i Paesi extracomuni-tari di esemplari, parti o prodotti derivati, elencatinegli allegati A, B, C al presente decreto, è soggettaal rilascio di un certificato di riesportazione, ai sen-si dell’art. 10, par. 3 del regolamento (CEE) n.3626/82. La relativa domanda, redatta su formula-rio conforme allo schema riportato come allegato Dal presente decreto, deve essere presentata al Mini-stero dell’agricoltura e delle foreste - Servizio certi-ficazione CITES del Corpo forestale dello Stato,corredata dei documenti comprovanti che l’introdu-zione nella Comunità è avvenuta conformementealle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82.

Art. 10. Riesportazione verso Paesi CEE. Lariesportazione verso i Paesi comunitari degliesemplari di cui al precedente art. 9 è consentitadalle dogane su presentazione del «certificatoCITES», che verrà rilasciata dal Ministero dell’a-gricoltura e delle foreste. La relativa domanda,redatta su formulario conforme allo schema ripor-tato come allegato E al presente decreto, deveessere presentata al Ministero dell’agricoltura edelle foreste - Servizio certificazione CITES delCorpo forestale dello Stato.

Art. 11. In conformità all’art. 8, par. 3 e all’art.16, par. 2 del regolamento (CEE) n. 3418/83, il tito-lare è tenuto a restituire l’originale e tutte le copiedelle licenze d’importazione/esportazione non uti-lizzate, immediatamente dopo la loro scadenza. Inconformità all’art. 10 del regolamento (CEE) n.3418/83, l’originale delle licenzed’importazione/esportazione, debitamente scarica-to, è restituito al Ministero del commercio con l’e-stero - Direzione generale importazioni-esportazio-ni - Roma.

Art. 12. Il presente decreto costituisce rispettiva-mente, l’allegato A al decreto ministeriale 6 maggio

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1976, relativo al regime d’importazione delle merci,e l’allegato n. 4 al decreto ministeriale 10 gennaio1975, concernente la «tabella Export».

Art. 13. Il decreto ministeriale 31 dicembre 1979concernente l’attuazione della convenzione diWashington è abrogato. Ogni riferimento ad essos’intende fatto al presente decreto.

Art. 14. Il presente decreto viene pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana edentra in vigore il giorno successivo alla sua pubbli-cazione.

4.

Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (in Gazz. Uff.,22 febbraio 1992, n. 44). - Disciplina dei rea-ti relativi all’applicazione in Italia della con-venzione sul commercio internazionale del-le specie animali e vegetali in via di estinzio-ne, firmata a Washington il 3 marzo1973, dicui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e delregolamento (CEE) n. 3626/82, e successivemodificazioni, nonché norme per la com-mercializzazione e la detenzione di esempla-ri vivi di mammiferi e rettili che possonocostituire pericolo per la salute e l’incolu-mità pubblica (1) (2).

–––––––––––(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presen-

te provvedimento la nomenclatura dei Ministri e deiMinisteri è stata aggiornata sulla base degli accor-pamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimianni.

(2) A decorrere dalla data di nomina del primogoverno costituito a seguito delle prime elezionipolitiche successive all’entrata in vigore del d.lg. 30luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate inuffici territoriali del governo; il prefetto preposto atale ufficio nel capoluogo della regione assumeanche le funzioni di commissario del governo (art.11, d.lg. 300/1999, cit.).

Art. 1. 1. Salvo che il fatto costituisca più gra-ve reato, è punito con l’arresto da tre mesi ad unanno e con l’ammenda da lire quindici milioni(euro 7.746) a lire centocinquanta milioni (euro77.468) chiunque, in violazione di quanto previstodal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del9 dicembre 1996, e successive attuazioni, per gliesemplari appartenenti alle specie elencate nell’al-legato A del Regolamento medesimo e successivemodificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sottoqualsiasi regime doganale, senza il prescritto certifi-

cato o licenza, ovvero con certificato o licenza nonvalidi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a, del Rego-lamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicem-bre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzateall’incolumità degli esmplari, specificate in unalicenza o in un certificato rilasciati in conformità alregolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9dicembre 1996, e successive attuazioni e modifica-zioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Com-missione, del 26 maggio 1997, e successive modifi-cazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difformedalle prescrizioni contenute nei provvedimentiautorizzativi o certificativi rilasciati unitamentealla licenza di importazione o certificati successi-vamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi,esemplari senza la licenza o il certificato prescritti,rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e suc-cessive modificazioni e, nel caso di esportazione oriesportazione da un Pauese terzo parte contraentedella Convenzione di Washington, rilasciati inconformità della stessa, ovvero senza una prova suf-ficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente incontrasto con le prescrizioni stabilite in base all’ar-ticolo 7, paragrafo 1, lettera b), d el Regolamento(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,e successive attuazioni e modificazioni e del Rego-lamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista,vende, espone o detiene per la vendita o per finicommerciali, offre in vendita o comunque cedeesemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione del-l’arresto da tre mesi a due anni e dell’ammenda dalire venti milioni (euro 10.329) a lire duecento milio-ni (euro 103.291). Qualora il reato suddetto vienecommesso nell’esercizio di attività di impresa, allacondanna consegue la sospensione della licenza da unminimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L’importazione, l’esportazione o la riesporta-zione di oggetti personali o domestici derivati daesemplari di specie indicate nel comma 1, in viola-zione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, esuccessive modificazioni, è punita con la sanzioneamministrativa da lire tre milioni (euro 1.549) a lirediciotto milioni (euro 9.296). Gli oggetti introdottiillegalmente sono confiscati dal Corpo forestale del-lo Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Auto-rità giudiziaria.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 1 D.Lgs. 18 mag-gio 2001, n. 275.

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Art. 2. 1. Salvo che il fatto costituisca più gravereato, è punito con l’ammenda da lire venti milioni(euro 10.329) a lire duecento milioni (euro 103.291)o con l’arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, inviolazione di quanto previsto dal Regolamento (CE)n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e suc-cessive attuazioni e modificazioni, per gli esemplariappartenenti alle specie elencate negli allegati B e Cdel Regolamento medesimo e successive modifica-zioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sottoqualsiasi regime doganale, senza il prescritto cer-tificato o licenza, ovvero con certificato o licenzanon validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a, delRegolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9dicembre 1996, e successive attuazioni e modifi-cazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzateall’incolumità degli esmplari, specificate in unalicenza o in un certificato rilasciati in conformità alregolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9dicembre 1996, e successive attuazioni e modifica-zioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Com-missione, del 26 maggio 1997, e successive modifi-cazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difformedalle prescrizioni contenute nei provvedimentiautorizzativi o certificativi rilasciati unitamentealla licenza di importazione o certificati successi-vamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi,esemplari senza la licenza o il certificato prescritti,rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e suc-cessive modificazioni e, nel caso di esportazione oriesportazione da un Pauese terzo parte contraentedella Convenzione di Washington, rilasciati inconformità della stessa, ovvero senza una prova suf-ficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente incontrasto con le prescrizioni stabilite in base all’ar-ticolo 7, paragrafo 1, lettera b), d el Regolamento(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,e successive attuazioni e modificazioni e del Rego-lamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista,vende, espone o detiene per la vendita o per finicommerciali, offre in vendita o comunque cedeesemplari senza la prescritta documentazione, limi-tatamente alle specie di cui all’allegato B del Rego-lamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione del-l’arresto da tre mesi a due anni e dell’ammenda dalire venti milioni (euro 10.329) a lire duecentomilioni (euro 103.291). Qualora il reato suddettoviene commesso nell’esercizio di attività di impresa,alla condanna consegue la sospensione della licenza

da un minimo di quattro mesi ad un massimo didiciotto mesi.

3. L’introduzione nel territorio nazionale, l’e-sportazione o la riesportazione dallo stesso di ogget-ti personali o domestici relativi a specie indicate nelcomma 1, in violazione delle disposizioni del rego-lamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26maggio 1997, e successive modificazioni, è punitacon la sanzione amministrativa da lire due milioni(euro 1.032) a lire dodici milioni (euro 6.197). Glioggetti introdotti illegalmente sono confiscati dalcorpo forestale dello Stato, ove la confisca non siadisposta dall’Autorità giudiziaria

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunqueomette di presentare la notifica di importazione, dicui all’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento(CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996,e successive attuazioni e modificazioni, ovvero ilrichiedente che omette di comunicare il rigetto diuna domanda di licenza o di certificato in confor-mità dell’articolo 6, paragrafo 3, del citato Regola-mento, è punito con la sanzione amministrativa dalire due milioni (euro 1.032) a lire dodici milioni(euro 6.197).

5. L’autorità amministrativa che riceve il rappor-to previsto dall’articolo 17, primo comma, della leg-ge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni pre-viste e punite dalla presente legge, è il servizioCITES del Corpo forestale dello Stato.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 2 D.Lgs. 18 mag-gio 2001, n. 275.

Art. 3. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2si applicano anche nel caso di transito o trasbordosul territorio italiano di esemplari vivi o morti deglianimali selvatici e delle piante di cui ai suddetti arti-coli, o di loro parti o prodotti derivati.

Art. 3 bis. 1. Alle fattispecie previste dall’arti-colo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l), delRegolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9dicembre 1996, e successive modificazioni, inmateria di falsificazione o alterazione di certifica-ti, licenze, notifiche di importazione, dichiarazio-ni, comunicazioni di informazioni al fine di acqui-sizione di una licenza o di un certificato, di uso dicertificati o licenze falsi o alterati si applicano lepene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codi-ce penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto delPresidente della repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,le stesse concorrono con quelle di cui algli articoli 1,2 e del presente articolo.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 3 D.Lgs. 18 maggio2001, n. 275.

Art. 4. 1. In caso di violazione dei divieti di cuiagli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli

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esemplari; le spese di mantenimento sono a caricodel soggetto destinatario del provvedimento di con-fisca.

2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cuial comma 1, viene disposto, sentita la Commissionescientifica CITES, nel seguente ordine di priorità:

a) il loro rinvio, a spese dell’importatore, alloStato esportatore;

b) l’affidamento a strutture pubbliche o private,anche estere;

c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscrit-ti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a con-dizione che i detti esemplari non siano destinatidirettaente o indirettamente alla persona fisica o giu-ridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati,ovvero che ha concorso all’infrazione.

3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodottiderivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedi-mento di confisca, viene disposto, sentita la Com-missione scientifica CITES:

a) la conservazione ai fini didattici o scientifici,o la loro distruzione;

b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscrit-ti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a con-dizione che gli esemplari o i prodotti da essi deriva-ti non siano destinati direttamente o indirettamentealla persona fisica o giuridica, alla quale sono statisequestrati o confiscati, ovvero che ha concorsoall’infrazione.

4. Il Servizio CITES del Corpo forestale delloStato assicura, nei limiti delle ordinarie risorse dibilancio, la conservazione degli esemplari morti,delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma3, salva diversa determinazione della Commissionescientifica CITES.

5. Con decreto del Ministro dell’ambiente, adot-tato di concerto con il Ministro delle politiche agri-cole e forestali e con il Minstro del commercio conl’estero, è istituita presso il Ministero dell’ambientela Commissione scientifica per l’applicazione dellaConvenzione sul commercio internazionale dellespecie animali e vegetali in via di estinsione, firma-ta a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19dicembre 1975, n. 874 (1) (2). –––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4 D.Lgs. 18maggio 2001, n. 275.

(2) La commissione di cui al presente comma puòessere integrata da tre esperti designati dalla Con-ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolza-no (art. 4, comma 15, l. 9 dicembre 1998, n. 426).

Art. 5. 1. Entro novanta giorni dalla data di entra-ta in vigore della presente legge, coloro che deten-gono esemplari degli animali selvatici e delle piantedi cui all’articolo 1, comma 1, devono farne denun-cia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o aquelli dei corpi forestali delle regioni a statuto spe-

ciale o delle province autonome di Trento e di Bol-zano, abilitati, con decreto del Ministro delle politi-che agricole e forestali, ad effettuare controlli e cer-tificazioni in conformità alla citata convenzione diWashington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilascianoapposita ricevuta, previa verifica della regolaritàdell’importazione a suo tempo avvenuta.

2. È fatto obbligo a coloro che detengono esem-plari vivi degli animali selvatici e delle piante di cuiall’articolo 1, comma 1, di comunicare le variazionidel luogo di custodia e l’avvenuto decesso degliesemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo fore-stale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni astatuto speciale o delle province autonome di Tren-to e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 delpresente articolo (1).

3. È fatto obbligo, all’atto dell’importazione o del-la riesportazione degli esemplari di cui all’articolo2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fareapporre dal più vicino ufficio del Corpo forestaledello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statu-to speciale o delle province autonome di Trento e diBolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presentearticolo, i necessari visti sulle licenze di importazio-ne ed esportazione e sui certificati di importazione eriesportazione in conformità alla citata convenzionedi Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19dicembre 1975, n. 874.

4. I permessi dei Paesi di origine degli esemplari dicui all’articolo 2, ovvero delle loro parti o prodottiderivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segre-teria di cui all’articolo XII della citata convenzione diWashington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o fal-sificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certifi-cazione CITES del Corpo forestale dello Stato, cheriferisce all’autorità competente dello Stato esportato-re tramite la suddetta segreteria. é in tal caso nulloqualsiasi permesso o certificato emesso dal Serviziocertificazione CITES del Corpo forestale dello Statosulla base dei suddetti permessi dei Paesi d’origine.

5. é fatto obbligo di marcare conformemente astandard internazionali, con sistemi resi operatividal Servizio certificazione CITES del Corpo fore-stale dello Stato, sentita la commissione scientificadi cui all’articolo 4, comma 2, gli esemplari di cuiall’articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano lederoghe previste dal citato regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni.

5-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente,sentita la commissione scientifica di cui all’articolo4, comma 2, di concerto con il Ministro delle politi-che agricole e forestali, è istituito il registro didetenzione delle specie animali e vegetali di cuiall’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2 (2).

6. Chiunque contravviene alle disposizioni dicui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il

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fatto costituisca reato, con la sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma da lire seimilioni (euro 3.098) a lire diciotto milioni (euro9.296) (3). –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 4, l. 9 dicem-bre 1998, n. 426.

(2) Comma aggiunto dall’art. 4, l. 9 dicembre1998, n. 426.

(3) Comma così sostituito dall’art. 3, d.l. 12 gen-naio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59 epoi così modificato dall’art. 4, l. 9 dicembre 1998,n. 426.

Art. 5 bis. 1. Ai fini dell’applicazione dell’arti-colo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esem-plari di specie selvatica indicata nell’allegato A,appendice I, e nell’allegato C, parte 1, del regola-mento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicem-bre 1982, e successive modificazioni, classificatidalla presente legge come oggetti ad uso personale odomestico, non devono farne denuncia.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cuiagli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157.

3. (Omissis) (1). 4. Le denunce di detenzione di esemplari di even-

tuali specie che saranno iscritte nell’allegato A,appendice I, nonché nell’allegato C, parte 1, delregolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3dicembre 1982, e successive modificazioni - aseguito delle decisioni della Conferenza degli StatiParte della convenzione - dovranno essere effettua-te entro novanta giorni dalla pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -seconda serie speciale - del regolamento (CEE) chemodifica i sopra citati allegati A e C del regolamen-to (CEE) n. 3626/82.

5. Chi contravviene all’obbligo di denuncia di cuial comma 4 è punito, salvo che il fatto costituiscareato, con la sanzione amministrativa del pagamen-to di una somma da lire sei milioni a lire diciottomilioni.

6. Gli oggetti di uso personale o domestico deriva-ti da esemplari di specie selvatiche indicate nel com-ma 1 non possono essere commercializzati od offer-ti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessisiano previamente denunciati con le modalità previ-ste dall’articolo 5, comma 1, ai fini della verificadella regolarità dell’importazione a suo tempo avve-nuta secondo le norme previste dalla convenzione diWashington.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cuial comma 6 è punito con la sanzione amministrativada lire due milioni a lire dodici milioni.

8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubblicheo private potranno godere dell’esenzione dall’ob-bligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l’iscrizio-ne nel registro delle istituzioni scientifiche previsto

dall’articolo VII, par. 6, della convenzione diWashington. A tal fine con decreto del Ministro del-l’ambiente, di concerto con il Ministro della sanitàe con il Ministro dell’università e della ricercascientifica e tecnologica, sarà disciplinata l’istitu-zione del registro presso il Ministero dell’ambientee saranno previsti i presupposti, le condizioni e lemodalità di iscrizione, anche ai fini della detenzio-ne di esemplari di cui all’articolo 6. La commissio-ne scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, rilasciai pareri per l’iscrizione nel registro (2). –––––––––––

(1) Comma abrogato dall’art. 4, d.l. 12 gennaio1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.

(2) Articolo aggiunto dall’art. 4, d.l. 12 gennaio1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.

Art. 5 ter. 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12delle Conferenze degli Stati Parte della convenzionedi Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna(Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giap-pone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nucleidel Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto delMinistro dell’ambiente 4 settembre 1992, pubblica-to nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre1992, presente nelle dogane di cui all’articolo 2 deldecreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veteri-nari di confine, dovrà riportare su appositi moduli,conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13della Conferenza di Losanna, la quantità di ognispedizione in importazione di animali vivi di specieincluse nell’allegato A, appendici I e II, del regola-mento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicem-bre 1982, e successive modificazioni, nonché ilnumero di esemplari morti per ogni spedizione. Idati ottenuti saranno inviati su base annuale allasegreteria di cui all’articolo XII della convenzionedi Washington. Il Ministro dell’ambiente, di concer-to con i Ministri delle politiche agricole e forestali edella sanità, stabilisce, con apposito decreto, lemodalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggiodella mortalità di animali vivi durante il trasportointernazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti esentito il parere della commissione scientifica di cuiall’articolo 4, comma 2, misure più restrittive finoall’interdizione dell’importazione per le specie mag-giormente soggette a mortalità durante il trasportointernazionale (1). –––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, d.l. 12 gennaio1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.

Art. 6. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque dete-nere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specieselvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili pro-venienti da riproduzioni in cattività che costituiscano

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pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica.2. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il

Ministro dell’interno, con il Ministro della sanità econ il Ministro delle politiche agricole e forestali,stabilisce con proprio decreto i criteri da applicarenell’individuazione delle specie di cui al comma 1 epredispone di conseguenza l’elenco di tali esempla-ri, prevedendo altresì opportune forme di diffusionedello stesso anche con l’ausilio di associazioni aven-ti il fine della protezione delle specie (1).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1dell’articolo 5, coloro che alla data di pubblicazio-ne nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui alcomma 2 detengono esemplari vivi di mammiferio rettili di specie selvatica ed esemplari vivi dimammiferi o rettili provenienti da riproduzioni incattività compresi nell’elenco stesso, sono tenuti afarne denuncia alla prefettura territorialmentecompetente entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Ilprefetto, d’intesa con le autorità sanitarie compe-tenti, può autorizzare la detenzione dei suddettiesemplari previa verifica della idoneità delle rela-tive strutture di custodia, in funzione della corret-ta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell’in-columità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cuial comma 1 è punito con l’arresto fino a tre mesi ocon l’ammenda da lire quindici milioni (euro 7.746)a lire duecento milioni (euro 103.291) (4).

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cuial comma 3 è punito con la sanzione amministrativada lire dieci milioni (euro 5.164) a lire sessantamilioni (euro 30.987).

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non siapplicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, del-le aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari edelfinari, dichiarati idonei dalla commis sione scien-tifica di cui all’articolo 4, comma 2, sulla base dei cri-teri generali fissati previamente dalla commissionestessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre fau-nistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idoneidalle autorità competenti in materia di salute e inco-lumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissatipreviamente dalla commissione scientifica di cuiall’articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche edi ricerca iscritte nel registro istituito dall’articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifi-ca di idoneità da parte della commissione. (2) (3)–––––––––––

(1) Vedi d.m. 18 maggio 1992.(2) Comma così modificato dall’art. 4, l. 9 dicem-

bre 1998, n. 426.(3) Articolo così sostituito dall’art. 2, d.l. 12 gen-

naio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.(4) Le sanzioni previste dal presente comma si

applicano anche alle violazioni previste dal D.L. 3luglio 2003, n.159 conv. con modif., dalla L. 1° agosto

2003, n. 213 recante «Divieto di commercio e deten-zione di aracnidi altamente pericolosi per l’uomo».

Art. 7. 1. Restano valide le deroghe previste dal-la citata convenzione di Washington del 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, edal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e succes-sive modificazioni.

Art. 8. 1. Conformemente a quanto previsto dal-l’articolo 1, commi 4 e 5, e dall’articolo 8, comma4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero del-l’ambiente cura l’adempimento della citata conven-zione di Washington del 3 marzo 1973, di cui allalegge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvaleredelle esistenti strutture del Corpo forestale dello Sta-to. 2. Con propri decreti, emanati di concerto con ilMinistro delle finanze, il Ministro del commerciocon l’estero ed il Ministro delle politiche agricole eforestali, il Ministro dell’ambiente stabilisce lemodalità relative ai controlli in ambito doganale perl’esecuzione della presente legge e le procedure perl’adempimento della citata convenzione diWashington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19dicembre 1975, n. 874 (1). –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 11, d.l. 12gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.Vedi il d.m. 4 settembre 1992.

Art. 8 bis. 1. Tutte le nascite o riproduzioni incattività degli esemplari appartenenti a specie inclu-se nell’allegato A, appendici I e II, nonché nell’alle-gato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e suc-cessive modificazioni, devono essere denunciate,entro dieci giorni dall’evento, al Ministero dellepolitiche agricole e forestali - Direzione generaleper l’economia montana e foreste - Servizio certifi-cazione CITES, il quale ha facoltà di verificare pres-so il denunciante l’esistenza dei genitori e si puòavvalere di analisi genetiche per stabilire il grado diparentela fra i presunti genitori e la prole. L’accerta-mento delle relazioni parentali attraverso l’esame dicampioni biologici viene effettuato a seguito dellamessa a disposizione, senza ritardo, dei campionimedesimi da parte del detentore che si potrà avvale-re di professionisti da lui stesso incaricati. Tali pre-lievi avverranno sempre in presenza di personale delCorpo forestale dello Stato e, qualora ritenutoopportuno dalla commissione scientifica di cuiall’articolo 4, comma 2, di membri della stessa. Pertali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denun-ciante un certificato conforme all’articolo 22 delregolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28novembre 1983 (1) (2). –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 4, l. 9 dicembre1998, n. 426. (2) Articolo aggiunto dall’art. 6, d.l. 12gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.

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Art. 8 ter. 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 del-la Conferenza degli Stati Parte della convenzionedi Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scor-te di pelli, limitatamente a quelle intere, allo statogrezzo o lavorato, di specie appartenenti all’ordineCrocodylia ed incluse nell’allegato A, appendici I eII, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consi-glio, del 3 dicembre 1982, e successive modifica-zioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggiogratuito, secondo le modalità stabilite con decretodel Ministro dell’ambiente, di concerto con ilMinistro delle politiche agricole e forestali e con ilMinistro del commercio con l’estero. Il costo dellemarche necessarie al marcaggio delle pelli da rie-sportazione è a carico delle singole ditte.

2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese chehanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono far-ne denuncia al Ministero delle politiche agricole eforestali - Direzione generale per l’economia mon-tana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle -intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ven-tri - e la specie a cui la pelle appartiene.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali -Direzione generale per l’economia montana e fore-ste, è tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli,denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventigiorni dalla scadenza dei termini di presentazionedelle denunce di cui allo stesso comma 2.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato èautorizzato ad effettuare i necessari accertamentipresso le imprese di cui al comma 2, al fine di veri-ficare la corrispondenza tra la documentazione com-provante la regolare importazione e le pelli denun-ciate ai sensi del comma 1.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni previsteal comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato,con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni(euro 2.582) a lire trenta milioni (euro 15.493) (1). –––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 7, d.l. 12 gennaio1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.

Art. 8 quater. 1. Con decreto del Ministro del-l’ambiente, di concerto con il Ministro delle politi-che agricole e forestali, si provvede al pagamentodel contributo annuale da versare al segretariatoCITES, il cui ammontare è determinato in lire 240milioni annui a decorrere dal 1993 (1). –––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 8, d.l. 12 gennaio1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.

Art. 8 quinquies. 1. Con decreto del Ministro del-l’ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro edelle politiche agricole e forestali, sono determinatela misura e le modalità di versamento all’erario deldiritto speciale di prelievo da porre a carico dei sog-getti tenuti a richiedere o presentare:

a) la licenza o il certificato di importazione, lalicenza di esportazione, il certificato di riesportazio-ne e il certificato CITES, previsti dal decreto delMinistro del commercio con l’estero di cui all’arti-colo 2, comma 1;

b) le denunce di detenzione di esemplari di spe-cie selvatica previste dagli articoli 5, comma 1, e 5bis, comma 4;

c) la domanda di iscrizione nel registro delle isti-tuzioni scientifiche prevista dall’articolo 5 bis, com-ma 8;

d) l’autorizzazione alla detenzione degli esem-plari vivi prevista dall’articolo 6, comma 3;

e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoolo-gici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistichepermanenti o viaggianti, prevista dall’articolo 6,comma 6;

f) il certificato di conformità per nascite o ripro-duzioni in cattività previsto dall’articolo 8 bis;

g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo mar-caggio previsti dall’articolo 8 ter, nonché il marcag-gio di cui all’articolo 5, comma 5 (1).

2. La misura dei diritti speciali istituiti con la pre-sente legge dovrà essere determinata in modo daassicurare la integrale copertura delle spese derivan-ti agli organi competenti dall’applicazione dellerelative norme. I relativi proventi affluiscono all’en-trata del bilancio dello Stato e sono riassegnati condecreto del Ministro del tesoro allo stato di previ-sione del Ministero dell’ambiente per la parte ecce-dente l’importo di cui al comma 3.

3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certifica-ti di cui al comma 1 dovranno essere determinatiin misura tale da garantire anche la copertura del-la spesa annua di lire 240 milioni relativa al con-tributo che viene versato al segretariato CITES inadempimento della convenzione di Washington.

3-bis. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 8 e deldecreto del Ministro dell’ambiente 4 settembre1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del7 settembre 1992, il Ministro dell’agricoltura e del-le foreste provvede all’istituzione nonché al funzio-namento di appositi nuclei del Corpo forestale delloStato, operanti presso i varchi doganali abilitati alleoperazioni di importazione e di esportazione diesemplari previsti dalla convenzione di Washington.All’onere derivante dall’attuazione del presentecomma valutato in lire 700 milioni per l’anno 1993e in lire 500 milioni a decorrere dall’anno 1994, siprovvede, per l’anno 1993, mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto al capitolo9001 dello stato di previsione del Ministero del teso-ro per l’anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995,mediante corrispondente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione delMinistero del tesoro per l’anno 1993.

3 ter. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 4, il

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Ministero delle politiche agricole e forestali, tra-mite il Corpo forestale dello Stato, provvede allaconservazione degli esemplari confiscati per vio-lazione delle disposizioni citate nel medesimoarticolo 4. All’onere derivante dall’attuazione delpresente comma, valutato in lire 400 milioni perl’anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dal-l’anno 1994, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini delbilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del-lo stato di previsione del Ministero del tesoro perl’anno 1993.

3 quater. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5,comma 5, il Ministero dell’agricoltura e delle fore-ste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvedeal marcaggio, conformemente a standard internazio-nali, degli esemplari previsti dalla convenzione diWashington. All’onere derivante dall’attuazione delpresente comma, valutato in lire 400 milioni perl’anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall’an-no 1994, si provvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilanciotriennale 1993/1995, al capitolo 6856 dello stato diprevisione del Ministero del tesoro per l’anno 1993.

3 quinquies. Ai fini dell’attuazione della presen-te legge, il Ministero delle politiche agricole eforestali, tramite il Corpo forestale dello Stato,provvede all’effettuazione dei controlli e dellecertificazioni previsti dalla convenzione diWashington. All’onere derivante dall’attuazionedel presente comma, valutato in lire 500 milioniper l’anno 1993 e in lire 500 milioni a decorreredall’anno 1994, si provvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai finidel bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856dello stato di previsione del Ministero del tesoroper l’anno 1993 (2).–––––––––––

(1) Vedi il d.m. 28 maggio 1993. (2) Articolo aggiunto dall’art. 9, d.l. 12 gennaio

1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.

Art. 8 sexies. 1. Ai fini dell’applicazione della pre-sente legge, salvo diversa specificazione, le espressio-ni sottoindicate hanno il seguente significato:

a) convenzione di Washington: la convenzionesul commercio internazionale di specie di flora efauna minacciate di estinzione, firmata a Washing-ton il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES,ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pub-blicata nel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale n. 48 del 24 febbraio 1976;

b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo omorto, delle specie elencate nelle appendici I, II e IIIdella convenzione di Washington, nell’allegato B enell’allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE)n. 3626/82, e successive modificazioni ed integra-zioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identifi-cabile, ottenuto a partire da animali o piante di que-

ste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se daun documento giustificativo, ovvero dall’imballag-gio, dal marchio o dall’etichetta o da qualsiasi altracircostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di ani-mali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

c) oggetto ad uso personale o domestico: prodot-to derivato ottenuto da esemplari di specie inclusenell’allegato A, appendici I, II e III, e nell’allegatoC, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, esuccessive modificazioni, che appartenga ad unapersona fisica e che non sia posto in vendita o incommercio;

d) esemplare riprodotto in cattività: prole di unesemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta inaltra maniera, da entrambi i genitori che si riproduco-no o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambien-te controllato se la riproduzione è sessuale o da geni-tori che siano in un ambiente controllato quando ini-zia lo sviluppo della prole se la riproduzione è ases-suale. Il termine «esemplare riprodotto in cattività» siriferisce alla produzione di esemplari di secondagenerazione nello stesso ambiente controllato;

e) esemplare nato in cattività: esemplare, cosìcome definito nel presente articolo, comprese leuova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori,di cui almeno uno di origine selvatica, che si ripro-ducono o da gameti trasferiti in altra maniera in unambiente controllato se la riproduzione è sessuale oda genitori, di cui almeno uno di origine selvatica,che siano in un ambiente controllato quando inizialo sviluppo della prole se la riproduzione è asessua-le. Il termine «esemplare nato in cattività» si riferi-sce alla produzione di esemplari di prima generazio-ne nello stesso ambiente controllato;

f) esemplare propagato artificialmente: esempla-re di specie vegetale propagato per mezzo di semi,spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riprodu-zione sessuale o asessuale in condizioni controllate;

g) esemplare di specie selvatica: esemplare, cosìcome definito nel presente articolo, di origine selva-tica o esemplare animale proveniente da nascita incattività limitata alla prima generazione (1). –––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 10, d.l. 12 gen-naio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.

5.

L. 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la prote-zione della fauna selvatica omeoterma e per ilprelievo venatorio (Stralcio).

Artt. 1-11. Omissis.

Art. 12. Esercizio dell’attività venatoria. 1.l’attività venatoria si svolge per una concessione chelo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e cheposseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

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2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto direttoall’abbattimento o alla Cattura di fauna selvaticamediante l’impiego dei mezzi di cui all’articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vaga-re o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopoo in attitudine di ricerca della fauna selvatica o diattesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, sal-vo che non avvenga per caso fortuito o per forzamaggiore.

5. Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco o conil falco, l’esercizio venatorio stesso può essere prati-cato in via esclusiva in una delle seguenti forme.

a) vagante in zona Alpi;b) da appostamento fisso;c) nell’insieme delle altre forme di attività vena-

toria consentite dalla presente legge e praticate nelrimanente territorio destinato all’attività venatoriaprogrammata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l’eserciziovenatorio nel rispetto delle disposizioni della pre-sente legge appartiene a colui che l’ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo difauna selvatica ai fini di impresa agricola di cuiall’articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L’attività venatoria può essere esercitata da chiabbia compiuto il diciottesimo anno di età e siamunito di licenza di porto di fucile per uso di caccia,di polizza assicurativa per la responsabilità civileverso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arne-si utili all’attività venatoria, con massimale di lire unmiliardo (pari a euro 516.456,89) per ogni sinistro, dicui lire 750 milioni (pari a euro 387.342,67) per ognipersona danneggiata e lire 250 milioni (pari a euro129.114,22) per danni ad animali ed a cose, nonchédi polizza assicurativa per infortuni correlata all’e-sercizio dell’attività venatoria, con massimale di lire100 milioni per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste (1),sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorionazionale, provvede ogni quattro anni, con propriodecreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che subito il danno puòprocedere ad azione diretta nei confronti della com-pagnia di assicurazione presso la quale colui che hacausato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di cacciaha validità su tutto il territorio nazionale e consentel’esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cuialla presente legge e delle norme emanate dalleregioni.

12. Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria èaltresì necessario il possesso di un apposito tesseri-no rilasciato dalla regione di residenza, ove sonoindicate le specifiche norme inerenti il calendarioregionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gliambiti territoriali di caccia ove è consentita l’attivitàvenatoria. Per l’esercizio della caccia in regioni

diverse da quella di residenza è necessario che, acura di quest’ultima, vengano apposte sul predettotesserino le indicazioni sopramenzionate.–––––––––––

(1) Ora Ministero delle risorse agricole, alimenta-ri, forestali.

Art. 13. Mezzi per l’esercizio dell’attività vena-toria. 1. L’attività venatoria è consentita con l’usodel fucile con canna ad anima liscia fino a due col-pi, a ripetizione e semiautomatico, con caricamentocontenente non più di due cartucce, di calibro nonsuperiore al 12, nonché con fucile con canna ad ani-ma rigata a caricamento singolo manuale o a ripeti-zione semiautomatica di calibro non inferiore a mil-limetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non infe-riore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l’uso del fucile a due o trecanne (combinato), di cui una o due ad anima lisciadi calibro non superiore al 12 ed una o due ad animarigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 non-ché l’uso dell’arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recupera-ti dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’usodel fucile con canna ad anima liscia a ripetizionesemiautomatica salvo che il relativo caricature siaadattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’e-sercizio venatorio non esplicitamente ammessi dalpresente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile ancheper uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio vena-torio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensi-li da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 14. Gestione programmata della caccia. 1.Le regioni, con apposite norme, sentite le organizza-zioni professionali agricole maggiormente rappre-sentative a livello nazionale o le province interessa-te, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastoraledestinato alla caccia programmata ai sensi dell’arti-colo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, didimensioni subprovinciali, possibilmente omogeneie delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenzemotivate, possono, altresì, individuare ambiti terri-toriali di caccia interessanti anche due o più provin-ce contigue.

3. Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste (1)stabilisce con periodicità quinquennale, sulla baiedei dati censuari, l’indice di densità venatoria mini-ma per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indi-ce è costituito dal rapporto fra il numero dei caccia-tori, ivi compresi quelli che praticano l’eserciziovenatorio da appostamento fisso, ed il territorioagro-silvo-pastorale nazionale.

4. Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste (1)stabilisce altresì l’indice di densità venatoria mini-

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ma per il territorio compreso nella zona faunisticadelle Alpi che è organizzato in comprensori secondole consuetudini e tradizioni locali. Tale indice ècostituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori,ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venato-rio da appostamento fisso, e il territorio regionalecompreso, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, nellazona faunistica delle Alpi (*).

5. Sulla baie di norme regionali, ogni cacciatore,previa domanda all’amministrazione competente, hadiritto all’accesso in un ambito territoriale di cacciao in un comprensorio alpino compreso nella regionein cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o adaltri comprensori anche compresi in una diversaregione, previo consenso dei relativi organi digestione.

6. Entro il 30 novembre 1993, i cacciatori comuni-cano alla provincia di residenza la propria opzioneai sensi dell’articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993le province trasmettono i relativi dati dal Ministerodell’agricoltura e delle foreste (1).

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del terminedi cui al comma 6, il Ministero dell’agricoltura edelle foreste (1) comunica alte regioni e alle provin-ce gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e4. Nei successivi novanta giorni le regioni approva-no e pubblicano il piano faunistico-venatorio e ilregolamento di attuazione, che non può prevedereindici di densità venatoria inferiori a quelli stabilitidal Ministero dell’agricoltura e delle foreste (1). Ilregolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l’altro, le modalità diprima costituzione degli organi direttivi degli ambi-ti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, laloro durata in carica nonché le norme relative allaloro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regio-ni provvedono ad eventuali modifiche o revisionidel piano faunistico-venatorio e del regolamento diattuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti ter-ritoriali di caccia e dei comprensori alpini, con deli-bera motivata, di ammettere nei rispettivi territori dicompetenza un numero di cacciatori superiore aquello fissato dal regolamento di attuazione, purchési siano accertate, anche mediante censimenti, modi-ficazioni positive della popolazione faunistica e sia-no stabiliti con legge regionale i criteri di prioritàper l’ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme dipartecipazione, anche economica, dei cacciatori allagestione, per finalità faunistico-venatorie, dei terri-tori compresi negli ambiti territoriali di caccia e neicomprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi orga-ni, definiscono il numero dei cacciatori non residen-ti ammissibili e ne regolamentano l’accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali dicaccia deve essere assicurata la presenza paritaria, inmisura pari complessivamente al 60 per cento dei

componenti, dei rappresentanti di strutture localidelle organizzazioni professionali agricole maggior-mente rappresentative a livello nazionale e delleassociazioni venatorie nazionali riconosciute, ovepresenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 percento dei componenti è costituito da rappresentantidi associazioni di protezione ambientale presenti nelConsiglio nazionale per l’ambiente e il 20 per centoda rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l’organismodi gestione promuove e organizza le attività diricognizione delle risorse ambientali e della consi-stenza faunistica, programma agli interventi per ilmiglioramento degli habitat, provvede all’attribu-zione di incentivi economici ai conduttori dei fon-di rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunisticaottimale per il territorio; le coltivazioni per l’ali-mentazione naturale dei mammiferi e degli uccellisoprattutto nei terreni dismessi da interventi agrico-li ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 delConsiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zoneumide e di fossati; la differenziazione delle colture;la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti allanidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna sel-vatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabella-mento, della difesa preventiva delle coltivazionipassibili di danneggiamento, della pasturazioneinvernale degli animali in difficoltà, della manuten-zione degli apprestamenti di ambientamento dellafauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed ilmantenimento degli appostamenti fissi senza richia-mi vivi, la cui ubicazione non deve comunque osta-colare l’attuazione del piano faunistico-venatorio.Per gli spostamenti che importino preparazione delsito con modificazione e occupazione stabile del ter-reno, è necessario il consenso del proprietario o delconduttore del fondo, lago o stagno privato. Agliappostamenti fissi, costituiti alla data di entrata invigore della presente legge, per la durata che saràdefinita dalle norme regionali, non è applicabilel’articolo 10, comma 8, lettera h).

13. L’appostamento temporaneo è inteso comecaccia vagante ed è consentito a condizione che nonsi produca modifica di sito.

14. L’organo di gestione degli ambiti territoriali dicaccia provvede, altresì, all’erogazione di contributiper il risarcimento dei danni arrecati alle produzioniagricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio del-l’attività venatoria nonché alla erogazione di contri-buti per interventi, previamente concordati, ai finidella prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempi-menti di cui al presente articolo, il Ministro dell’a-gricoltura e delle foreste (1), di concerto con il Mini-

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stro dell’ambiente, assegna ad esse il termine dinovanta giorni per provvedere, decorso inutilmenteil quale il Presidente del Consiglio dei ministri prov-vede in via sostitutiva, previa deliberazione del Con-siglio dei ministri su proposta del Ministro dell’a-gricoltura e delle foreste (1), di concerto con il Mini-stro dell’ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 icalendari venatori delle province devono indicare lezone dove l’attività venatoria è consentita in formaprogrammata, quelle riservate alla gestione venato-ria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non èconsentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, in base alle loro com-petenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivistatuti ed ai sensi dell’articolo 9 della legge 9 marzo1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presentelegge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determi-nazione della densità venatoria, nonché alla regola-mentazione per t’esercizio di caccia nel territorio dicompetenza.–––––––––––

(*) Il D.M. 30 gennaio 1993 sostituendo il prece-dente D.M. 31 dicembre 1992, ha così disposto:

«Art. 1. L’indice di densità venatoria minima, dicui all’art. 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992,n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambi-to territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciato-ri/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Art. 2. L’indice di densità venatoria minima, di cuiall’art. 14, comma 4, della L. 11 febbraio 1992 n157, in sede di prima attuazione e per il territoriocompreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefini-to pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30ettari/cacciatore».

(1) V. nota (1) sub art. 12.

Art. 15. Utilizzazione dei fondi ai fini dellagestione programmata della caccia. 1. Per l’utiliz-zazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venato-rio regionale ai fini della gestione programmata del-la caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un con-tributo da determinarsi a cura della amministrazioneregionale in relazione alla estensione, alle condizio-ni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e allavalorizzazione dell’ambiente.

2. All’onere derivante dalla erogazione del contri-buto di cui al comma 1, si provvede con il gettitoderivante dalla istituzione delle tasse di concessioneregionale di cui all’articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo cheintenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attivitàvenatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dallapubblicazione del piano faunistico-venatorio, alpresidente della giunta regionale richiesta motivatache, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto

1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessan-ta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l’attua-zione della pianificazione faunistico-venatoria dicui all’articolo 10. È altresì accolta, in casi specifi-camente individuati con norme regionali, quandol’attività venatoria sta in contrasto con l’esigenzadi salvaguardia di colture agricole specializzatenonché di produzioni agricole condotte con sistemisperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovveroquando sia motivo di danno o di disturbo ad attivitàdi rilevante interesse economico, sociale o ambien-tale.

5. Il divieto è reso noto mediante l’apposizione ditabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario oconduttore del fondo, le quali delimitino in manierachiara e visibile il perimetro dell’area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmatadella caccia è vietato a chiunque, compreso il pro-prietario o il conduttore, esercitare l’attività venato-ria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L’esercizio venatorio è, comunque, vietato informa vagante sui terreni in attualità di coltivazione.Si considerano in attualità di coltivazione: i terrenicon coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specia-lizzati, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alladata di del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso,nonché mais per la produzione di seme fino alla datadel raccolto. L’esercizio venatorio in forma vaganteè inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazio-ne individuati dalle regioni, sentite le organizzazio-ni professionali agricole maggiormente rappresenta-tive a livello nazionale, tramite le loro struttureregionali, in relazione all’esigenza di protezione dialtre colture specializzate o intensive.

8. L’esercizio venatoria è vietato a chiunque neifondi chiusi da muro o da rete metallica o da retemetallica o da altra effettiva chiusura, di altezza noninferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d’acquaperenni il cui letto abbia la profondità di almeno1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusiesistenti alla data di entrata in vigore della presentelegge e quelli che si intenderà successivamente isti-tuire devono essere notificati ai competenti ufficiregionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cuial presente comma provvedono ad apporre a lorocarico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entraa far parte della quota dal 20 al 30 per cento del ter-ritorio agro-silvo-pastorale di cui all’articolo 10,comma 3.

10. Le regioni regolamentano l’esercizio venatorionei fondi con presenza di bestiame allo stato brado osemibrado, secondo le particolari caratteristicheambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono iparametri entro i quali tale esercizio è vietato non-ché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

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11. Scaduti i termini di cui all’articolo 36, commi5 e 6, fissati per l’adozione degli atti che consenta-no la piena attuazione della presente legge nella sta-gione venatoria 1995-1996 (1), il Ministro dell’agri-coltura e delle foreste (2) provvede in via sostitutivasecondo le modalità di cui all’articolo 14, comma15. Comunque, a partire dalla stagione venatoria1994-1995 le disposizioni di cui al primo commadell’articolo 842 del codice civile si applicanoesclusivamente nei territori sottoposti al regime digestione programmata della caccia ai sensi degliarticoli 10 e 14.–––––––––––

(1) Termine prorogato dal D.L. 28 ottobre 1994, n.601.

(2) V. nota (1) sub art. 12.

Art. 16. Aziende faunistico-venatorie e aziendeagrituristico-venatorie. 1. Le regioni, su richiestadegli interessati e sentito l’Istituto nazionale per lafauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento delproprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione diaziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro,soggette a tassa di concessione regionale, per preva-lenti finalità naturalistiche e faunistiche con partico-lare riferimento alla tipica fauna alpina e appennini-ca, alla grossa fauna europea e a quella acquatica;dette concessioni devono essere corredate di pro-grammi di conservazione e di ripristino ambientaleal fine di garantire l’obiettivo naturalistico e fauni-stico. In tali aziende la caccia è consentita nelle gior-nate indicate dal calendario venatorio secondo i pia-ni di assestamento e di abbattimento. In ogni caso,nelle aziende faunistico-venatorie non è consentitoimmettere o liberare fauna selvatica posteriormentealla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione diaziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresaagricola, soggette a tassa di concessione regionale,nelle quali sono consentiti l’immissione e l’abbatti-mento per tutta la stagione venatoria di fauna selva-tica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:a) essere preferibilmente situate nei territori di

scarso rilievo faunistico;b) coincidere preferibilmente con il territorio di

una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricol-tura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agri-coli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zoneumide e vallive possono essere autorizzate solo secomprendono bacini artificiali e fauna acquatica diallevamento, nel rispetto delle convenzioni interna-zionali.

4. L’esercizio dell’attività venatoria nelle aziendedi cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle nor-me della presente legge con la esclusione dei limitidi cui all’articolo 12, comma 5.

Art. 17. Allevamenti. Le regioni autorizzanoregolamentandolo, l’allevamento di fauna selvaticaa scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentaleed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze del-l’Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettanoaltresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l’allevamento di cui al comma 1sia esercitato dal titolare di un’impresa agricola,questi è tenuto a dare semplice comunicazione allacompetente autorità provinciale nel rispetto dellenorme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell’esercizio dell’allevamen-to a scopo di ripopolamento, organizzato in forma diazienda agricola singola, consortile o cooperativa,possono consentire al titolare, nel rispetto delle nor-me della presente legge, il prelievo di mammiferi educcelli in stato di cattività con i mezzi di cui all’ar-ticolo 13.

Art. 18. Specie cacciabili e periodi di attivitàvenatoria. 1. Ai fini dell’ esercizio venatorio è con-sentito abbattere esemplari di fauna selvatica appar-tenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindi-cati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di Set-tembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix);tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula);passero (Passer italiae); passera mattugia (Passermontanus); passera oltremontana (Passer domesti-cus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virgi-nia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix);pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alecto-ris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepresarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctola-gus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di set-tembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris);cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus phi-lomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano(Phasianus colchinus); germano reale (Anasplatyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d’ac-qua (Gallinual chloropus); alzavola (Anas crecca);canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallusacquaticus); fischione (Anas penepole); codone(Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mesto-lone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina);moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinagogallinago); colombaccio (Columba palumbus); frul-lino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringillamontifringilla); combattente (Philomachus pugnax);beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvusmonedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchianera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanel-lus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia(Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glanda-rius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novem-bre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di

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monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasabonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscioalpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreoluscapreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Damadama); muflone (Ovis musimon); con esclusionedella popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timi-dus);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembreo dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Susscrofa);

2. I termini di cui al comma 1 possono esseremodificati per determinate specie in relazione allesituazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.Le regioni autorizzano le modifiche previo pareredell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termi-ni devono essere comunque contenuti tra il 1° set-tembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto del-l’arco temporale massimo indicato al comma 1.

L’autorizzazione regionale e condizionata alla pre-ventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per lacaccia di selezione degli ungulati, sulla base di pia-ni di abbattimento selettivi approvati dalle regioni;la caccia di selezione agli ungulati può essere auto-rizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell’ar-co temporale di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura edelle foreste (1), d’intesa con il Ministro dell’am-biente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle speciedi cui al comma 1, entro sessanta giorni dall’avve-nuta approvazione comunitaria o dall’entrata invigore delle convenzioni internazionali. Il Presiden-te del Consiglio dei ministri, su proposta del Mini-stro dell’agricoltura e delle foreste (1), d’intesa conil Ministro dell’ambiente, sentito l’Istituto naziona-le per la fauna selvatica, dispone variazioni dell’e-lenco delle specie cacciabili in conformità allevigenti direttive comunitarie e alle convenzioniinternazionali sottoscritte, tenendo conto della con-sistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fau-na selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giu-gno, il calendario regionale e il regolamento relativiall’intera annata venatoria, nel rispetto di quanto sta-bilito ai commi 1, 2 e 3, e con l’indicazione delnumero massimo di capi da abbattere in ciascunagiornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanalinon può essere superiore a tre. Le regioni possonoconsentire la libera scelta al cacciatore, escludendo igiorni di martedì e venerdì, nei quali l’esercizio del-l’attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giornidi martedì e venerdì, le regioni, sentito l’Istitutonazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delleconsuetudini locali, possono, anche in deroga alcomma 5, regolamentare diversamente l’esercizio

venatorio da appostamento alla fauna selvaticamigratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre eil 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un’ora prima del sor-gere del sole fino al tramonto. La caccia di selezio-ne agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo iltramonto.

8 Non è consentita la posta alla beccaccia né lacaccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, albeccaccino.–––––––––––

(1) V. nota (1) sub art. 12.

Art. 19. Controllo della fauna selvatica. 1. Leregioni possono vietare o ridurre per periodi pre-stabiliti la caccia a determinate specie di fauna sel-vatica di cui all’articolo 18, per importanti e moti-vate ragioni connesse alla consistenza faunistica oper sopravvenute particolari condizioni ambientali,stagionali o climatiche o per malattie o altre cala-mità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimo-nio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivisanitari, per la selezione biologica, per la tutela delpatrimonio storico-artistico, per la tutela delle pro-duzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono alcontrollo delle specie di fauna selvatica anche nellezone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitatoselettivamente, viene praticato di norma me-diantel’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istitutonazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istitutoverifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regionipossono autorizzare piani di abbattimento. Tali pia-ni devono essere attuati dalle guardie venatoriedipendenti dalle amministrazioni provinciali. Que-ste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari oconduttori dei fondi sui quali si attuano i pianimedesimi, purché muniti di licenza per l’eserciziovenatorio, nonché delle guardie forestali e delleguardie comunali munite di licenza per l’eserciziovenatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzanopossono attuare i piani di cui al comma 2 ancheavvalendosi di altre persone, purché munite di licen-za per l’esercizio venatorio.

Art. 19-bis. Inserito da legge 3 ottobre 2002, n.239 dell’11 ottobre 2002.

Art. 20. Introduzione di fauna selvatica dall’e-stero. 1. L’introduzione dall’estero di fauna selvati-ca viva, purché appartenente alle specie autoctone,può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e dimiglioramento genetico.

2. I permessi d’importazione possono essere rila-sciati unicamente a ditte che dispongono di adegua-te strutture ed attrezzature per ogni singola specie diselvatici, al fine di avere le opportune garanzie percontrolli, eventuali quarantene e relativi controllisanitari.

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3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma1 sono rilasciate dal Ministro dell’agricoltura e del-le foreste (1) su parere dell’Istituto nazionale per lafauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni inter-nazionali.–––––––––––

(1) V. nota (1) sub art. 12.

Art. 21. Divieti. 1. È vietato a chiunque:a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi

pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici enei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali, neiparchi naturali regionali e nelle riserve naturaliconformemente alla legislazione nazionale in mate-ria di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturaliregionali costituiti anteriormente alla data di entratain vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, leregioni adeguano la propria legislazione al dispostodell’articolo 22, comma 6, della predetta legge entroil 1° gennaio 1996 (1), provvedendo nel frattempoall’eventuale riperimetrazione dei parchi naturaliregionali anche ai fini dell’applicazione dell’artico-lo 32, comma 3, della legge medesima;

c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione enelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri diriproduzione di fauna selvatica, nelle foreste dema-niali ad eccezione di quelle che, secondo le disposi-zioni regionali, sentito il parere dell’Istituto nazio-nale per la fauna selvatica, non presentino condizio-ni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta dellafauna selvatica;

d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere didifesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto agiudizio insindacabile dell’autorità militare, o doveesistano beni monumentali, purché dette zone sianodelimitate da tabelle esenti da tasse indicanti ildivieto;

e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti oaltre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone com-prese nel raggio di cento metri da immobili, fabbri-cati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavo-ro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie dicomunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili,eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquantametri con uso di fucile da caccia con canna ad animaliscia, o da distanza corrispondente a meno di unavolta e mezza la gittata massima in caso di uso dialtre armi, in direzione di immobili, fabbricati e sta-bili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie dicomunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili,eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funi-vie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensio-ne; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitatedestinate al ricovero ed all’alimentazione del bestia-me nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all’interno dei centri abitati e del-le altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovve-

ro a bordo di veicoli di qualunque genere e comun-que nei giorni non consentiti per l’esercizio venato-rio dalla presente legge e dalle disposizioni regiona-li, di armi da sparo per uso venatorio che non sianoscariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovve-ro utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tuteimpermeabili da sommozzatore negli specchi o cor-si d’acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o danatanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri damacchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nellamaggior parte di neve, salvo che nella zona faunisti-ca delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalleregioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli spec-chi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior partecoperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene difiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati dimammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvati-ca, salvo che nei casi previsti dall’articolo 4, comma1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centridi riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di pro-tezione per sottrarli a sicura distruzione o morte,purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avvisonelle ventiquattro ore successive alla competenteamministrazione provinciale;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previstidall’articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da alleva-mento nella caccia agli acquatici;

r) usare ai fini di richiamo uccelli vivi accennatio mutilati ovvero legati per le ali e richiami acusticia funzionamento meccanico, elettromagnetico oelettromeccanico, con o senza amplificazione delsuono;

s) cacciare negli specchi d’acqua ove si esercital’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonchénei canali delle valli da pesca, quando il possessorele circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti ildivieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non prove-niente da allevamenti per sagre e manifestazioni acarattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agliungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio oaltre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci,archetti o congegni similari; fare impiego di civette;usare armi da sparo munite di silenziatore o impa-state con scatto provocato dalla preda; fare impiegodi balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questireti da uccellagione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per lafauna selvatica;

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aa) l’esercizio in qualunque forma del tiro alvolo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fattosalvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, let-tera e);

bb) vendere, detenere per vendere, acquistareuccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodottiderivati facilmente riconoscibili, appartenenti allafauna selvatica, che non appartengano alle seguentispecie: germano reale (anas platyrhnchos); pernicerossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectorisbarbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianuscolochisua); colombaccio (columba palumbus);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie diavifauna selvatica nazionale non proveniente daallevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendereinidonee al loro fine le tabelle legittimamente appo-ste ai sensi della presente legge o delle disposizioniregionali a specifici ambiti territoriali, ferma restan-do l’applicazione dell’articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari difauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzaticome richiami vivi nel rispetto delle modalità previ-ste dalla presente legge e della fauna selvatica leci-tamente abbattuta, la cui detenzione viene regola-mentata dalle regioni anche con le norme sulla tas-sidermia;

ff) l’uso dei segugi per la caccia al camoscio.2. Se le regioni non provvedono entro il termine

previsto dall’articolo 1, comma 5, ad istituire le zonedi protezione lungo le rotte di migrazione dell’avi-fauna, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste (1)assegna alle regioni stesse novanta giorni per prov-vedere. Decorso inutilmente tale termine è vietatocacciare lungo le suddette rotte a meno di cinque-cento metri dalla costa marina del continente e dellesue isole maggiori; le regioni provvedono a delimita-re tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani inte-ressati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, peruna distanza di mille metri dagli stessi.–––––––––––

(1) Cfr. nota (1) sub art 15(2) V. nota (1) sub art. 12.

Art. 22. Licenza di porto di fucile per uso dicaccia e abilitazione all’esercizio venatorio. 1. Lalicenza di porto di fucile per uso di caccia è rilascia-ta in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richieden-te ha conseguito l’abilitazione all’esercizio venato-rio a seguito di esami pubblici dinanzi ad appositacommissione nominata dalla regione in ciascuncapoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è compostada esperti qualificati in ciascuna delle materie indi-cate al comma 4, di cui almeno un laureato in scien-ze biologiche a in scienze naturali esperto in verte-brati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svol-gimento degli esami, che devono in particolareriguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;b) zoologia applicata alla caccia con prove prati-

che di riconoscimento delle specie cacciabili;c) armi e munizioni da caccia e relativa legisla-

zione;d) tutela della natura e principi di salvaguardia

della produzione agricola;e) norme di pronto soccorso.

5. L’abilitazione è concessa se il giudizio è favore-vole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del-la presente legge le regioni promuovono corsi diaggiornamento sulle caratteristiche innovative dellalegge stessa.

7. L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessa-ria, oltre che per il primo rilascio della licenza,anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve esseremunito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia hala durata di sei anni e può essere rinnovabile sudomanda del titolare corredata di un nuovo certifi-cato medico di idoneità di data non anteriore a tremesi dalla domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della pri-ma licenza il cacciatore può praticare l’eserciziovenatorio solo se accompagnato da cacciatore inpossesso di licenza rilasciata da almeno tre anni chenon abbia commesso violazioni alle norme dellapresente legge comportanti la sospensione o la revo-ca della licenza ai sensi dell’articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applica-no anche per l’esercizio della caccia mediante l’usodell’arco e del falco.–––––––––––

Per i requisiti psicofisici vedi D.M. 28 aprile 1998.

Art. 23. Tasse di concessione regionale. 1. Leregioni, per conseguire i mezzi finanziari necessariper realizzare i fini previsti dalla presente legge edalle leggi regionali in materia, sono autorizzate adistituire una tassa di concessione regionale, ai sensidell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, esuccessive modificazioni, per il rilascio dell’abilita-zione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 22.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinno-va annuale e può essere fissata in misura non infe-riore al 50 per cento e non superiore al 100 per cen-to della tassa erariale di cui al numero 26, sottonu-mero I), della tariffa annessa al decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, esuccessive modificazioni. Essa non è dovuta qualo-ra durante l’anno il cacciatore eserciti l’attivitàvenatoria esclusivamente all’estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto difucile per uso di caccia la tassa regionale deve esse-

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re rimborsata. La tassa di concessione regionale vie-ne rimborsata anche al cacciatore che rinunci all’as-segnazione dell’ambito territoriale di caccia. La tas-sa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti lacaccia durante l’anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono uti-lizzati anche per il finanziamento o il concorso delfinanziamento di progetti di valorizzazione del terri-torio presentati anche da singoli proprietari o con-duttori di fondi, che, nell’ambito della programma-zione regionale, contemplino, tra l’altro, la creazio-ne di strutture per l’allevamento di fauna selvaticanonché dei riproduttori nel periodo autunnale; lamanutenzione degli apprestamenti di ambientamen-to della fauna selvatica; l’adozione di forme di lottaintegrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche col-turali e tecnologie innovative non pregiudizievoliper l’ambiente; la valorizzazione agri-turistica dipercorsi per l’accesso alla natura ospite; la manu-tenzione e pulizia dei boschi anche al fine di preve-nire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di ripro-duzione della fauna selvatica allo stato naturale, leaziende faunistica-venatorie e le aziende agri-turisti-co-venatorie sano soggetti a tasse regionali.

Art. 24. Fondo presso il Ministero del tesoro. 1.A decorrere dall’anno 1992 presso il Ministero deltesoro è istituito un fondo la cui datazione è alimen-tata da una addizionale di lire 10.000 (pari a euro5,16) alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I),della tariffa annessa al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successivemodificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entra il31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministrodel tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze edell’agricoltura e delle foreste (1), nel seguentemodo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l’espleta-mento dei compiti istituzionali del Comitato tecnicofaunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota diadesione della Stato italiano al Consiglio internazio-nale della caccia e della conservazione della selvag-gina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorienazionali riconosciute, in proporzione alla rispetti-va, documentata consistenza associativa.

3. L’addizionale di cui al presente articolo non ècomputata ai fini di quanta previsto all’articolo 23,comma 2.

4. L’attribuzione della datazione prevista dal pre-sente articolo alle associazioni venatorie nazionaliriconosciute non comporta l’assoggettamento dellestesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo1958, n. 259.–––––––––––

(1) V. nota (1) sub art. 12.

[Art. 25. Fondo di garanzia per le vittime dellacaccia. 1. È costituito pressa l’Istituto nazionale del-le assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittimedella caccia per il risarcimento dei danni a terzi cau-sati dall’esercizio dell’attività venatoria nei seguen-ti casi:

a) l’esercente l’attività venatoria responsabiledei danni non sia identificato;

b) l’esercente l’attività venatoria responsabiledei danni non risulti coperto dall’assicurazione perla responsabilità civile verso terzi di cui all’articolo12, comma 8.

2. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 ilrisarcimento è dovuto per i soli danni alla personache abbiano comportato la morte od un’invaliditàpermanente superiore al 20 per cento, con il limitemassimo previsto per ogni persona sinistrata dall’ar-ticolo 12, comma 8. Nell’ipotesi di cui alla lettera b)del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni allapersona, con il medesimo limite massimo di cui alcitato articolo 12, comma 8, nonché per i danni allecose il cui ammontare sia superiore a lire un milio-ne (pari a euro 516,45) e per la parte eccedente taleammontare, sempre con il limite massimo di cui alcitato articolo 12, comma 8. La percentuale di inva-lidità permanente, la qualifica di vivente a carico ela percentuale di reddito del sinistrato da calcolare afavore di ciascuno dei viventi a carico sono deter-minate in base alle norme del decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, recante iltesto unico delle disposizioni per l’assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell’Istitutonazionale delle assicurazioni del Fondo di garanziaper le vittime della caccia sono stabilite con decretodel Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-tigianato.

4. Le imprese esercenti l’assicurazione obbligato-ria della responsabilità civile di cui all’articolo 12,comma 8, sono tenute a versare annualmente all’i-stituto nazionale delle assicurazioni, gestione auto-noma del Fondo di garanzia per le vittime della cac-cia, un contributo da determinarsi in una percentua-le dei premi incassati per la predetta assicurazione.La misura del contributo è determinata annualmentecon decreto del Ministro dell’industria, del commer-cio e dell’artigianato nel limite massimo del 5 percento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sonostabilite le modalità di versamento del contributo.Nel primo anno di applicazione della presente leggeil contributo predetto è stabilito nella misura dello0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civi-le generale risultanti dall’ultimo bilancio approvato,da conguagliarsi l’anno successivo sulla base dell’a-liquota che sarà stabilita dal Ministro dell’industria,del commercio e dell’artigianato, applicata ai premidell’assicurazione di cui all’articolo 12, comma 8.

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5. L’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestioneautonoma del Fondo di garanzia per le vittime dellacaccia, che, anche in via di transazione, abbia risar-cito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azio-ne di regresso nei confronti del responsabile delsinistro per il recupero dell’indennizzo pagato non-ché dei relativi interessi e spese.] –––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 354, D.Lgs. 7 settem-bre 2005, n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2006.

Art. 26. Risarcimento dei danni prodotti dallafauna selvatica e dall’attività venatoria. 1. Per farfronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati allaproduzione agricola e alle opere approntate sui ter-reni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, inparticolare da quella protetta, e dall’attività venato-ria, è costituito a cura di ogni regione un fondodestinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al qualeaffluisce anche una percentuale dei proventi di cuiall’articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni,a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma1, prevedendo per la relativa gestione un comitato incui siano presenti rappresentanti di strutture provin-ciali delle organizzazioni professionali agricole mag-giormente rappresentative a livello nazionale e rap-presentanti delle associazioni venatorie nazionali rico-nosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenutoa denunciare tempestivamente i danni al comitato dicui al comma 2, che procede entro trenta giorni allerelative verifiche anche mediante sopralluogo eispezioni e nei centottanta giorni successivi allaliquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il ter-mine entro cui il procedimento deve concludersi èdirettamente disposto con norma regionale.

Art. 27. Vigilanza venatoria. 1. La vigilanzasulla applicazione della presente legge e delle leggiregionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delega-ti dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensidella legislazione vigente, la qualifica di agenti dipolizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Dettiagenti possono portare durante il servizio e per icompiti di istituto le armi da caccia di cui all’artico-lo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armidi cui sopra sono portate e detenute in conformità alregolamento di cui all’articolo 5, comma 5, dellalegge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazionivenatorie, agricole e di protezione ambientale nazio-nali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venato-rio nazionale e a quelle delle associazioni di prote-zione ambientale riconosciute dal Ministero del-l’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica diguardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affida-ta agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpoforestale della Stato, alle guardie addette a parchinazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di poli-zia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, fore-stali e campestri ed alle guardie private riconosciuteai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicu-rezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche ezoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di nor-ma, nell’ambito della circoscrizione territoriale dicompetenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essereconcessa, a norma del testo unico delle leggi di pub-blica sicurezza, a cittadini in possesso di un attesta-to di idoneità rilasciata dalle regioni previo supera-mento di apposito esame. Le regioni disciplinano lacomposizione delle commissioni preposte a tale esa-me garantendo in esse la presenza tra loro paritariadi rappresentanti di associazioni venatorie, agricoleed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti divigilanza è vietato l’esercizio venatorio nell’ambitodel territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guar-die venatorie volontarie è vietato l’esercizio venato-rio durante l’esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delleguardie per la svolgimento delle funzioni di vigilan-za sull’esercizio venatorio, sulla tutela dell’ambien-te e della fauna e sulla salvaguardia delle produzio-ni agricole, possono essere organizzati anche dalleassociazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto ilcontrollo della regione.

7. Le province coordinano l’attività delle guardievolontarie delle associazioni agricole, venatorie edambientaliste.

8. Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste (1),d’intesa con il Ministro dell’ambiente, garantisce ilcoordinamento in ordine alle attività delle associa-zioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla pre-parazione, aggiornamento ed utilizzazione delleguardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica diguardia venatoria volontaria alla data di entrata invigore della presente legge, non necessitano dell’at-testato di idoneità di cui al comma 4.–––––––––––

(1) V. nota (1) sub art. 12.(2) Si riporta la seguente disposizione, in stralcio,

del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112:Art. 163. Trasferimenti agli enti locali. 1. Le fun-

zioni e i compiti di polizia amministrativa spettantiagli enti locali sono indicati nell’art. 161 del pre-sente decreto legislativo.

omissis...

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3. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione,sono trasferite alle province le seguenti funzioni ecompiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giu-rata degli agenti venatori dipendenti dagli enti dele-gati dalle regioni e delle guardie volontarie delleassociazioni venatorie e protezionistiche nazionaliriconosciute, di cui all’articolo 27 della legge 11febbraio 1992, n. 157;

omissis....

Art. 28. Poteri e compiti degli addetti alla vigi-lanza venatoria. 1. I soggetti preposti alla vigilan-za venatoria ai sensi dell’articolo 27 possono chie-dere a qualsiasi persona trovata in possesso di armia arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine dicaccia, la esibizione della licenza di porto di fucileper uso di caccia, del tesserino di cui all’articolo 12,comma 12, del contrassegno della polizza di assicu-razione nonché della fauna selvatica abbattuta a cat-turata.

2. Nei casi previsti dall’articolo 30, gli ufficiali edagenti che esercitano funzioni di polizia giudiziariaprocedono al sequestro delle armi, della fauna sel-vatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del canee dei richiami vivi autorizzati. In caso di condannaper le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma1, lettere a), b), c), d) ed e, le armi e i suddetti mez-zi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva omorta, gli ufficiali o agenti la consegnano all’entepubblico localmente preposto alla disciplina dell’at-tività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, prov-vede a liberarla in località adatta ovvero, qualoranon risulti liberabile, a consegnarla ad un organismoin grado di provvedere alla sua riabilitazione e curaed alla successiva reintroduzione nel suo ambientenaturale; in caso di fauna viva sequestrata in campa-gna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettua-ta sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fau-na morta, l’ente pubblico provvede alla sua venditatenendo la somma ricavata a disposizione della per-sona cui è contestata l’infrazione ove si accerti suc-cessivamente che l’illecito non sussiste; se, al con-trario, l’illecito sussiste, l’importo relativo deveessere versato su un conto corrente intestato allaregione.

4. Della consegna o della liberazione di cui alcomma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposi-to verbale nel quale sono descritte le specie e le con-dizioni degli esemplari sequestrati, e quant’altropossa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano fun-zioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche aseguito di denuncia, violazioni delle disposizionisull’attività venatoria, redigono verbali, conformialla legislazione vigente, nei quali devono esserespecificate tutte le circostanze del fatto e le eventua-li osservazioni del contravventore, e li trasmettono

all’ente da cui dipendono ed all’autorità competenteai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti localiche abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi del-la legge 15 dicembre 1972, n. 722 e successivemodifiche e integrazioni, non sono ammessi all’e-sercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto sal-vo il divieto di cui all’articolo 9 della medesimalegge.

Art. 29. Agenti dipendenti degli enti locali. 1.Ferme restando le altre disposizioni della legge 7marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli entilocali, cui sono conferite a norma di legge le funzio-ni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pub-blica sicurezza per lo svolgimento dell’attività divigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nel-l’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e neiluoghi nei quali sono comandati a prestare servizio,e portano senza licenza le armi di cui sono dotati neiluoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiun-gerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali dicontestazione delle violazioni e degli illeciti ammi-nistrativi previsti dalla presente legge, e gli altri attiindicati dall’articolo 28, anche fuori dall’orario diservizio.

Art. 30. Sanzioni penali. 1. Per le violazioni delledisposizioni, della presente legge e delle leggi regio-nali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammendada lire 1.800.000 (euro 929) a lire 5.000.000 (euro2.582) per chi esercita la caccia in periodo di divie-to generale, intercorrente tra la data di chiusura e ladata di apertura fissata dall’articolo 18;

b) l’arresto da due a otto mesi o l’ammenda dalire 1.500.000 (euro 774) a lire 4.000.000 (euro2.065) per chi abbatte, cattura o detiene mammiferio uccelli compresi nell’elenco di cui all’articolo 2;

c) l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda dalire 2.000.000 (euro 1.032) a lire 12.000.000 (euro6.197) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari diorso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo;

d) l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire900.000 (euro 464) a lire 3.000.000 (euro 1.549) perchi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchinaturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi diprotezione, nelle zone di ripopolamento e cattura,nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti adattività sportive;

e) l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da lire1.500.000 (euro 774) a lire 4.000.000 (euro 2.065)per chi esercita l’uccellagione;

f) l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire1.000.000 (euro 516) per chi esercita la caccia neigiorni di silenzio venatorio;

g) l’ammenda fino a lire 6.000.000 (euro 3.098)per chi abbatte, cattura o detiene esemplari apparte-

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nenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contem-plati nella lettera b), della quale sia vietato l’abbatti-mento;

h) l’ammenda fino a lire 3.000.000 (euro1.549) per chi abbatte, cattura o detiene specie dimammiferi o uccelli nei cui confronti la caccianon è consentita o fringillidi in numero superiorea cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vie-tati. La stessa pena si applica a chi esercita la cac-cia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’arti-colo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infra-zione si applica altresì la misura della confisca deirichiami;

i) l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire4.000.000 (euro 2.065) per chi esercita la caccia spa-rando da autoveicoli, da natanti o da acromobili;

l) l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda dalire 1.000.000 (euro 516) a lire 4.000.000 (euro2.065) per chi pone in commercio o detiene a tal finefauna selvatica in violazione della presente legge. Seil fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g),le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della pre-sente legge in materia di imbalsamazione e tassi-dermia si applicano le medesime sanzioni chesono comminate per l’abbattimento degli animalile cui spoglie sono oggetto del trattamento descrit-to. Le regioni possono prevedere i casi e le moda-lità di sospensione e revoca dell’autorizzazioneall’esercizio dell’attività di tassidermia e imbalsa-mazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gliarticoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvoquanto espressamente previsto dalla presente leg-ge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell’articolo 23 del testo unico delleleggi costituzionali concernenti lo statuto specialeper il Trentino-Alto Adige, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, le sanzioni penali stabilite dal presente arti-colo si applicano alle corrispondenti fattispeciecome disciplinate dalle leggi provinciali.

Art. 31. Sanzioni amministrative. -1. Per le vio-lazioni delle disposizioni della presente legge e del-le leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dal-la legge come reato, si applicano le seguenti sanzio-ni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 (euro206) a lire 2.400.000 (euro 1.239) per chi esercita lacaccia in una forma diversa da quella prescelta aisensi dell’articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 (euro103) a lire 1.200.000 (euro 619) per chi esercita lacaccia senza aver stipulato la polizza di assicurazio-ne; se la violazione è nuovamente commessa, lasanzione è da lire 400.000 (euro 206) a lire2.400.000 (euro 1.239);

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 (euro

154) a lire 1.800.000 (euro 929) per chi esercita lacaccia senza aver effettuato il versamento delle tas-se di concessione governativa o regionale; se la vio-lazione è nuovamente commessa, la sanzione è dalire 500.000 (euro 258) a lire 3.000.000 (euro1.549).

d) sanzione amministrativa da lire 300.000(euro 154) a lire 1.800.000 (euro 929) per chi eser-cita senza autorizzazione la caccia all’interno del-le aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblicio privati di riproduzione e negli ambiti e com-prensori destinati alla caccia programmata; se laviolazione è nuovamente commessa, la sanzione eda lire 500.000 (euro 258) a lire 3.000.000 (euro1.549); in caso di ulteriore violazione la sanzioneè da lire 700.000 (euro 361) a lire 4.200.000 (euro2.169). Le sanzioni previste dalla presente letterasono ridotte di un terzo se il fatto è commessomediante sconfinamento in un comprensorio o inun ambito territoriale di caccia viciniore a quelloautorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 (euro103) a lire 1.200.000 (euro 619) per chi esercita lacaccia in zone di divieto non diversamente sanzio-nate; se la violazione è nuovamente commessa, lasanzione è da lire 500.000 (euro 258) a lire3.000.000 (euro 1.549);

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 (euro103) a lire 1.200.000 (euro 619) per chi esercita lacaccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di viola-zione delle disposizioni emanate dalle regioni odalle province autonome di Trento e di Bolzano perla protezione delle coltivazioni agricole; se la vio-lazione è nuovamente commessa, la sanzione è dalire 500.000 (euro 258) a lire 3.000.000 (euro1.549);

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 (euro103) a lire 1.200.000 (euro 619) per chi esercita lacaccia in violazione degli orari consentiti o abbatte,cattura o detiene fringillidi in numero non superiorea cinque; se la violazione è nuovamente commessa,la sanzione è da lire 400.000 (euro 206) a lire2.400.000 (euro 1.239);

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 (euro154) a lire 1.800.000 (euro 929) per chi si avvale dirichiami non autorizzati, ovvero in violazione delledisposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell’arti-colo 5, comma 1; se la violazione è nuovamentecommessa, la sanzione e da l.500.000 (euro 774) alire 3.000.000 (euro 1.549);

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 (euro77) a lire 900.000 (euro 464) per chi non esegue leprescritte annotazioni sul tesserino regionale;

I) sanzione amministrativa da lire 150.000(euro 77) a lire 900.000 (euro 464) per ciascuncapo, per chi importa fauna selvatica senza l’auto-rizzazione di cui all’articolo 20, comma 2; allaviolazione consegue la revoca di eventuali auto-

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rizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 20 peraltre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 (euro25) a lire 300.000 (euro 154) per chi, pur essendonemunito, non esibisce, se legittimamente richiesto, lalicenza, la polizza di assicurazione o il tesserinoregionale; la sanzione è applicata nel minimo se l’in-teressato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gliabusi e l’uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell’appo-sito tesserino di cui all’articolo 12, comma 12, perparticolari infrazioni o violazioni delle norme regio-nali sull’esercizio venatorio.

4. Resta salva l’applicazione delle norme di leggee di regolamento per la disciplina delle armi e inmateria fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non siapplicano gli articoli 624, 625 e 626 del codicepenale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla pre-sente legge, si applicano le disposizioni della legge24 novembre 1981, n. 689, e successive modifica-zioni.

Art. 32. Sospensione, revoca e divieto di rila-scio della licenza di porto di fucile per uso di cac-cia. Chiusura o sospensione dell’esercizio. 1.Oltre alle sanzioni penali previste dall’articolo 30,nei confronti di chi riporta sentenza di condannadefinitiva o decreto penale di condanna divenutoesecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1dello stesso articolo, l’autorità amministrativadispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fuci-le per uso di caccia, per un periodo da uno a treanni, nei casi previsti dal predetto articolo 30,comma 1, lettere a), b, d) ed i), nonché, relativa-mente ai fatti previsti dallo stesso comma, letteref), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva dicui all’articolo 99, secondo comma, n. 1, del codi-ce penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile peruso di caccia ed il divieto di rilascio per un perio-do di dieci anni, nei casi previsti dal predetto arti-colo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relati-vamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lette-re d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva dicui all’articolo 99, secondo comma, n. 1, del codi-ce penale;

c) l’esclusione definitiva della concessione dellalicenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casiprevisti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a),b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva dicui all’articolo 99, secondo comma, n. 1, del codicepenale;

d) la chiusura dell’esercizio o la sospensione delrelativo provvedimento autorizzatorio per un perio-do di un mese, nel caso previsto dal predetto artico-

lo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva dicui all’articolo 99, secondo comma, n. 1, del codicepenale, la chiusura o la sospensione è disposta perun periodo da due a quattro mesi;

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sonoadottati dal questore della provincia del luogo diresidenza leI contravventore, a seguito della comu-nicazione del competente ufficio giudiziario, quan-do è effettuata l’oblazione ovvero quando divienedefinitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l’oblazione non è ammessa, o non è effettua-ta ogni trenta giorni successivi all’accertamento,l’organo accertatore dà notizia delle contestazionieffettuate a norma dell’articolo 30, comma 1, letterea), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può dispor-re la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneodella licenza a norma delle leggi di pubblica sicu-rezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal-l’articolo 31, si applica il provvedimento di sospen-sione per un anno della licenza di porto di fucile peruso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la viola-zione sia nuovamente commessa, nei casi indicatialle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se laviolazione di cui alla citata lettera a) è nuovamentecommessa, la sospensione è disposta per un periododi tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza diporto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 èadottato dal questore della provincia del luogo di resi-denza di chi ha commesso l’infrazione, previa comu-nicazione, da parte dell’autorità amministrativa com-petente, che è stato effettuato il pagamento in misuraridotta della sanzione pecuniaria o che non è stataproposta opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzio-ne ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L’organo accertatore dà notizia delle contesta-zioni effettuate a norma del comma 4 al questore, ilquale può valutare il fatto ai fini della sospensione edel ritiro temporaneo della licenza a norma delleleggi di pubblica sicurezza.

Art. 33. Rapporti sull’attività di vigilanza. 1.Nell’esercizio delle funzioni amministrative di cuiall’articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio diciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono alMinistro dell’agricoltura e delle foreste (1) un rap-porto informativo nel quale, sulla base di detta-gliate relazioni fornite dalla province, è riportatolo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il nume-ro degli accertamenti effettuati in relazione allesingole fattispecie di illecito e un prospetto riepi-logativo delle sanzioni amministrative e dellemisure accessorie applicate. A tal fine il questorecomunica tempestivamente all’autorità regionale,entro il mese di aprile di ciascun anno, i datinumerici inerenti alle misure accessorie applicatenell’anno precedente.

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2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi alParlamento entro il mese di ottobre di ciascunanno.–––––––––––

(1) V. nota (1) sub art. 12.

Art. 34. Associazioni venatorie. 1. Le associa-zioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pub-blico possono chiedere di essere riconosciute aglieffetti della presente legge, purché posseggano iseguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecni-covenatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e possegga-no una stabile organizzazione a carattere nazionale,con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti noninferiore ad un quindicesimo del totale dei caccia-toti calcolato dall’Istituto nazionale di statistica,riferito al 31 dicembre dell’anno precedente quelloin cui avviene la presentazione della domanda diriconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono ricono-sciute con decreto del Ministro dell’agricoltura edelle foreste (1) di concerto con il Ministro dell’in-terno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venato-rio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per ilriconoscimento, il Ministro dell’agricoltura e delleforeste (1) dispone con decreto la revoca del ricono-scimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti dellapresente legge la Federazione italiana della caccia ele associazioni venatorie nazionali (Associazionemigratoristi italiani, Associazione nazionale liberacaccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcacciapesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazio-ne italiana della caccia Italcaccia) già riconosciuteed operanti ai sensi dell’articolo 86 del testo unicodelle norme per la protezione della selvaggina e perl’esercizio della caccia, approvata con regio decreto5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall’artico-lo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciutesono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell’agri-coltura e delle foreste (1).–––––––––––

(1) V. nota (1) sub art. 12.

Art. 35. Relazione sullo stato di attuazione del-la legge. 1. Al termine dell’annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell’agricol-tura e delle foreste (1) e al Ministro dell’ambienteuna relazione sull’attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, ilMinistro dell’agricoltura e delle foreste (1), d’intesacon il Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, presentaal Parlamento una relazione complessiva sullo statodi attuazione della presente legge.–––––––––––

(1) V. nota (1) sub art. 12.

Art. 36. Disposizione transitorie. 1 Le aziendefaunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sen-si dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n.968, fino alla naturale scadenza della concessionesono regolate in base al provvedimento di conces-sione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni pos-sono trasformare le aziende faunistico-venatorie dicui al comma 1 in aziende agrituristico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, detengano richiami vivi apparte-nenti a specie non consentite ovvero, se apparte-nenti a specie consentite, ne detengano un numerosuperiore a quello stabilito dalla presente legge,sono tenuti a farne denuncia all’ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell’a-gricoltura e delle foreste (1) definisce l’indice di den-sità venatoria minima di cui all’articolo 14, commi3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigo-re della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, con decreto del Ministro del-l’agricoltura e delle foreste (1) sono fissati i termi-ni per l’adozione, da parte dei soggetti partecipan-ti al procedimento di programmazione ai sensi del-la presente legge, degli atti di rispettiva competen-za, secondo modalità che consentano la pienaattuazione della legge stessa nella stagione venato-ria 1994-1995.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione aiprincipi ed alle norme stabiliti dalla presente leggeentro e non oltre un anno dalla data di entrata invigore della stessa.

7. Le regioni a statuto speciale e le province auto-nome, entro il medesimo termine di cui al comma 6,adeguano la propria legislazione ai principi ed allenorme stabiliti dalla presente legge nei limiti dellaCostituzione e dei rispettivi statuti.–––––––––––

(1) V. nota (1) sub art. 12.

Art. 37. Disposizioni finali. 1. È abrogata la leg-ge 27 dicembre 1977, n.968, ed ogni altra disposi-zione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da cacciadi cui al sesto comma dell’articolo 10 della legge18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’arti-colo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall’ar-ticolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è sop-presso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinanol’attività dell’Ente nazionale per la protezione deglianimali, le guardie zoofile volontarie che prestano

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servizio presso di esso esercitano la vigilanza sul-l’applicazione della presente legge e delle leggiregionali in materia di caccia a norma dell’articolo27, comma 1, lettera b).

6.

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 275. Riordino delsistema sanzionatorio in materia di com-mercio di specie animali e vegetali protette,a norma dell’articolo 5 della legge 21 dicem-bre 1999, n. 256 (G.U. 11 luglio 2001, n. 159).

Artt. 1-4. Omissis.–––––––––––

Introducono modificazioni alla L. 7 febbraio 1992,n. 150.

Art. 5. Nuove sanzioni penali in materia diimportazione. 1. Chiunque, in violazione di quan-to previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 (1)del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successivemodificazioni e integrazioni, in relazione agliesemplari appartenenti alla specie di cui all’allega-to I e successive modificazioni del predetto Regola-mento, introduce nel territorio nazionale, senza laprescritta certificazione ovvero con certificazionenon valida, pellicce animali o altre merci contenen-ti pellicce animali, elencate nell’allegato II e suc-cessive modificazioni del medesimo Regolamento,aventi come origine uno Stato previsto dall’allega-to alla Decisione 98/596/CE della Commissione,del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni,anche se riesportate da altro Stato, o introduce nelterritorio nazionale pellicce animali o altre mercicontenenti pellicce animali, elencate nel predettoallegato II e successive modificazioni, aventi comeorigine uno Stato non previsto nell’allegato allaDecisione 98/596/CE della Commissione, del 14ottobre 1998, e successive modificazioni, è punitocon l’ammenda da lire venti milioni (euro 10.329) alire duecento milioni (euro 77.468) o con l’arrestofino ad un anno.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione del-l’arresto da tre mesi a un anno e dell’ammenda dalire venti milioni (euro 10.329) a lire centocinquan-tamilioni (euro 77.468). Qualora il reato suddettoviene commesso nell’esercizio dell’attività diimpresa, alla condanna consegue la sospensione del-la licenza da un minimo di quattro mesi ad un mas-simo di dodici mesi.

3. In caso di violazione dei divieti di cui al comma1 è disposta la confisca degli esemplari animali o deiprodotti da essi derivati, le cui spese di manteni-mento sono a carico del soggetto destinatario delprovvedimento di confisca.

4. A seguito della confisca si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 4, legge 7 febbraio 1992, n.150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993,n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13marzo 1993, n. 59.–––––––––––

(1) Il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consi-glio, del 4 novembre 1991, che vieta l’uso di taglio-le nella Comunità e l’introduzione nella Comunitàdi pellicce e di prodotti manifatturati di talune spe-cie di animali esotici selvatici originari di Paesi cheutilizzano per la loro cattura tagliole o metodi nonconformi alle norme concordate a livello internazio-nale in materia di cattura mediante trappole senzacrudeltà, è pubblicato nella G.U. n. L 308 del 9novembre 1991.

7.

D.L. 3 luglio 2003, n. 159. Divieto di com-mercio e detenzione di aracnidi altamentepericolosi per l’uomo (in G.U. 4 luglio2003, n. 153) conv., con modif., dalla L. 1°agosto 2003, n. 213 (in G.U. 11 agosto 2003,n. 185).

Art. 1. 1. Sono da considerare potenzialmentepericolosi per l’incolumità e la salute pubblica tuttigli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero pro-venienti da riproduzioni in cattività, che possonoarrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali oinvalidanti per l’uomo o che comunque possonocostituire pericolo per l’incolumità pubblica.

2. È vietato a chiunque, detenere, commercializza-re, importare, esportare o riesportare gli esemplari dicui al comma 1, salve le esenzioni previste dal com-ma 6 dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n.150, e successive modificazioni. In caso di inosser-vanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui alcomma 4 del medesimo articolo 6 (1).

3. A coloro che, alla data di entrata in vigore delpresente decreto, detengono esemplari vivi dellespecie di cui al comma 1 si applicano le disposizio-ni di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 6 della legge 7febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni,fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 delmedesimo art. 6. Il termine per la denuncia di cui alsuddetto comma 3 all’ufficio territoriale del gover-no è di novanta giorni a decorrere dalla data di entra-ta in vigore del presente decreto (1). –––––––––––

(1) Comma così modificato dalla legge di conver-sione.

2. 1. Il presente decreto, entra in vigore il giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e saràpresentato alle Camere per la conversione in legge.

© Laurus Robuffo