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118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-388 del 24/11/2014 AUTOSTRADE A7-A10-A12 PROGETTO NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENO- VA ADEGUAMENTO SISTEMA A7-A10-A12. GRONDA DI PONENTE. CONFERENZA DEI SERVIZI, AI SENSI D.P.R. N. 383/1994, PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINI- TIVO. PARERE DEL COMUNE DI GENOVA. CONFERIMENTO DI MANDATO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI. Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 53 del 27 novembre 2014; Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Stefano Bernini; Premesso che: - la Gronda Autostradale del Ponente costituisce da diverso tempo uno degli elementi centrali del- la pianificazione del territorio e che il primo programma delle opere strategiche delle 443/2001, cosiddetta legge obiettivo, prevede tra le priorità il “Nodo stradale e autostradale di Genova”; - il 27/02/2006 è stato stipulato un Protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova e ANAS SpA per la realizzazione del “Nodo stradale e autostradale di Ge- nova”, approvato dal Consiglio Comunale di Genova con delibera n°70/2006; - in base agli accordi sottoscritti con il Protocollo d’intesa il proponente Autostrade per l’Italia SpA, competente per gli interventi di cui trattasi in base a specifiche convenzioni stipulate con ANAS SpA, ha redatto il progetto preliminare della gronda di ponente nella soluzione indivi- duata e condivisa con il Tavolo Tecnico Interistituzionale coordinato da regione Liguria (23 giu- gno 2006) con attraversamento della val Polcevera a nord del viadotto Morandi; - con nota del 4 agosto 2008 inviata al Ministero delle infrastrutture, ad ANAS SpA e Autostrade per l’Italia SpA (ASPI), la Regione Liguria, la Provincia di Genova e il Comune di Genova, hanno condiviso l’opportunità di attivare un percorso di partecipazione dei territori interessati che coinvolgesse, oltre ai Municipi anche i cittadini, per il confronto tra le soluzioni alternative di attraversamento della Val Polcevera; - il 13 novembre 2008 la Giunta Comunale con delibera 416/2008 ha attivato il dibattito pubblico sulle ipotesi di tracciato della Gronda Autostradale di Ponente affidandone la gestione ad una Commissione indipendente; Documento Firmato Digitalmente 1

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  • 118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTIProposta di Deliberazione N. 2014-DL-388 del 24/11/2014

    AUTOSTRADE A7-A10-A12 PROGETTO NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENO-VA ADEGUAMENTO SISTEMA A7-A10-A12. GRONDA DI PONENTE. CONFERENZA DEI SERVIZI, AI SENSI D.P.R. N. 383/1994, PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINI-TIVO.

    PARERE DEL COMUNE DI GENOVA.CONFERIMENTO DI MANDATO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.

    Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 53 del 27 novembre 2014;

    Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Stefano Bernini;

    Premesso che:

    - la Gronda Autostradale del Ponente costituisce da diverso tempo uno degli elementi centrali del-la pianificazione del territorio e che il primo programma delle opere strategiche delle 443/2001, cosiddetta legge obiettivo, prevede tra le priorità il “Nodo stradale e autostradale di Genova”;

    - il 27/02/2006 è stato stipulato un Protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova e ANAS SpA per la realizzazione del “Nodo stradale e autostradale di Ge-nova”, approvato dal Consiglio Comunale di Genova con delibera n°70/2006;

    - in base agli accordi sottoscritti con il Protocollo d’intesa il proponente Autostrade per l’Italia SpA, competente per gli interventi di cui trattasi in base a specifiche convenzioni stipulate con ANAS SpA, ha redatto il progetto preliminare della gronda di ponente nella soluzione indivi-duata e condivisa con il Tavolo Tecnico Interistituzionale coordinato da regione Liguria (23 giu-gno 2006) con attraversamento della val Polcevera a nord del viadotto Morandi;

    - con nota del 4 agosto 2008 inviata al Ministero delle infrastrutture, ad ANAS SpA e Autostrade per l’Italia SpA (ASPI), la Regione Liguria, la Provincia di Genova e il Comune di Genova, hanno condiviso l’opportunità di attivare un percorso di partecipazione dei territori interessati che coinvolgesse, oltre ai Municipi anche i cittadini, per il confronto tra le soluzioni alternative di attraversamento della Val Polcevera;

    - il 13 novembre 2008 la Giunta Comunale con delibera 416/2008 ha attivato il dibattito pubblico sulle ipotesi di tracciato della Gronda Autostradale di Ponente affidandone la gestione ad una Commissione indipendente;

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  • - il 1° febbraio 2009 si è aperto il Dibattito Pubblico durante il quale sono stati sottoposti ad at-tenzione ed esame pubblico cinque tracciati alternativi;

    - durante il dibattito il 26 febbraio 2009 la Giunta Comunale di Genova ha deciso di assumere nei confronti dei cittadini e delle imprese genovesi impegni che dovranno essere oggetto di accordi formali e contratti fra Regione, Comune, ANAS SpA, ASPI SpA, proprietari, imprese, inquilini;

    - tra questi impegni, i più significativi sono: contenere il più possibile il numero di abitazioni e di attività produttive da ricollocare, rendersi parte attiva nei confronti della Regione Liguria per l’erogazione delle indennità aggiuntive previste dalla Lr.39/2007 “Programmi regionali di inter-vento strategiao (PRIS) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attra-verso la ricerca della coesione territoriale e sociale”;

    - in attuazione della suddetta decisione è stato predisposto un preliminare d’Intesa tra ANAS SpA, ASPI SpA e Comune di Genova per le azioni di rialloggiamento delle famiglie interessate dalla realizzazione della “Gronda di Genova”;

    - sulla base dei risultati del Dibattito pubblico e di approfondimenti progettuali in data 26 giugno 2009, con nota 263225, Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova congiunta-mente hanno chiesto all’ANAS SpA, ad ASPI SpA e al Ministero delle Infrastrutture che venis-se ufficialmente presentata la nuova soluzione proposta da ASPI al fine di pervenire alle conse-guenti modifiche del Protocollo d’Intesa del 2006;

    Premesso altresì che:

    - con deliberazione di Consiglio Comunale n° 78 del 20 ottobre 2009 è stato approvato lo schema del nuovo Protocollo d’intesa tra la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Ge-nova, l’Autorità Portuale di Genova, Anas SpA, Autostrade per l’Italia SpA e il Ministero per le Infrastrutture, per la realizzazione del nodo stradale e autostradale di Genova, della quale costi-tuiscono parte integrante il “Preliminare di intesa tra ANAS e Comune di Genova per le azioni di rialloggiamento delle famiglie interessate dalla realizzazione della Gronda” (allegato B), e le “Linee guida per l’istituzione di un Osservatorio locale sulla progettazione e la realizzazione della Gronda (allegato C)”

    - il nuovo Protocollo d’Intesa tra la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Geno-va, l’Autorità Portuale di Genova, Anas SpA, Autostrade per l’Italia SpA e il Ministero per le Infrastrutture, per la realizzazione del nodo stradale e autostradale di Genova è stato stipulato in data 08/02/2010 e perfezionato il 13/04/2011 con la sottoscrizione del Presidente della Regione Liguria;

    - il nuovo Protocollo d’intesa, come sopra approvato, in termini sintetici prevede:

    - l’impegno di ASPI a dar seguito all’iter progettuale della soluzione presentata in data 29 maggio 2009 alle Commissioni Consiliari 3° e 7° e in data 10 luglio 2009 alla Regione Li-guria, alla Provincia di Genova ed allo stesso Comune di Genova assunto come schema fun-zionale e di localizzazione dell’opere procedendo alla redazione del progetto Definitivo in sostituzione ed integrazione del Progetto Preliminare ai sensi degli artt. 166 e 167 del D.Lgs. 163/2006 ed allo Studio di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4;

    - per dare seguito agli impegni di cui al “Preliminare di intesa tra ANAS e Comune di Genova per le azioni di rialloggiamento delle famiglie interessate dalla realizzazione della Gronda”

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  • ed in particolare ad erogare un importo pari a 30.000 Eu a favore delle famiglie residenti che ricadono nella fascia compresa tra 30 e 60 metri dal nuovo nastro autostradale, in applica-zione di specifico provvedimento della Regione Liguria;

    Dato atto, nello specifico, che il preliminare di intesa, allegato "B" al Protocollo di Intesa ha previsto un programma di azioni al fine di assicurare tutte le tutele sociali e giuridiche necessa-rie e /o opportune per la ricollocazione delle famiglie interessate dal tracciato della nuova opera, salvaguardare le attività produttive, disponendo, tra l’altro, quanto segue:

    a) la costituzione di un ufficio con front office presso i Municipi interessati da parte del Comune di Genova e di Autostrade per l’Italia SpA la cui attivazione, effettuata nel prece-dente ciclo amministrativo, ha consentito di recepire le intenzioni delle le famiglie interessa-te in merito alle possibili opzioni offerte per il rialloggiamento;

    b) la definizione dei criteri per la determinazione degli indennizzi;

    c) la determinazione dei criteri per la ricollocazione dei residenti, stabilendo, tra l’al-tro, che per il rialloggiamento dei residenti dovranno essere individuate aree vicine alle at-tuali dimore mantenendo, ove preesistente, la tipologia delle abitazioni sparse in un contesto agricolo, nonché la previsione dell’impegno di Autostrade per l’Italia SpA a mettere a dispo-sizione del Comune di Genova i finanziamenti per le attività propedeutiche alla progettazio-ne e per le operazioni di progettazione degli edifici residenziali e delle opere di urbanizza-zione connesse, per l’attuazione del piano di rialloggiamento.

    Considerato che:

    - in attuazione delle disposizioni previste dalla Legge Regionale n.39/2007 avente ad oggetto i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale, è stato istituito il Tavolo Regionale del PRIS per garantire l’adozione delle misure necessarie a garantire la soste-nibilità delle scelte e a risolvere le problematiche della collettività dei territori coinvolti dalla realizzazione dell’infrastruttura di cui trattasi;

    - che a seguito dell’attività del Tavolo Regionale del PRIS sono state individuate le unità abitative e produttive interferite dalla realizzazione dell’opera ed a seguito delle attività di front office istituite presso i Municipi sono state individuate alcune aree di possibile ricollocazione di edifici residenziali interferiti dal progetto della Gronda;

    Premesso inoltre che:

    - in data 15 giugno 2011 è stato attivato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. sul progetto definitivo del “Nodo stradale e autostradale di Genova. Adeguamento del sistema A7-A I 0 – A 12” (Gronda), opera appartenente alla cate-goria “autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica”;

    - nell’ambito del richiamato procedimento diVIA la Regione Liguria si è espressa circa la compa-tibilità /conformità dell’opera con D.G.R. n. 1345 del 11 novembre 2011 e n. 1508 del 7 dicem-bre 2012;

    - il procedimento diVIA nazionale, come sopra attivato, si è concluso con Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, n.28 in data 23 gennaio 2014, che si è espresso favorevolmente, con prescrizioni sul progetto stesso;

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  • - con nota in data 15 aprile 2014 prot. 7434, Autostrade per l’Italia SpA ha presentato il progetto definitivo del “Nodo stradale e autostradale di Genova. Adeguamento del sistema A7-A 10- A 12” (Gronda), al fine dell’esame dello stesso ed accertamento di conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 383/1994 e dell’art. 81 del D.P.R. n. 616/77;

    - come anticipato con nota prot. n. 7746 del 17 aprile 2014, in data 24 aprile 2014 Autostrade per l’Italia SpA ha pubblicato, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R n.327/2001 e per quanto d’occorrenza anche ai sensi delle disposizioni della legge 241/1990, l’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo espropriativo ed all’approvazione del progetto definitivo del-l’infrastruttura autostradale;

    - in data 6 giugno 2014, con nota prot. 4267, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha at-tivato l’accertamento di conformità urbanistica, chiedendo alla Regione Liguria di esprimersi nel merito;

    - La Regione Liguria ha fornito riscontro con nota prot. 151533 del 29 luglio 2014, rilevando che il vigente P.U.C. di Genova non prevede l’opera infrastrutturale in argomento, giacchè si tratta di infrastruttura non rientrante tra le competenze del Comune, trattandosi di viabilità riservata alla pianificazione regionale e che pertanto nel procedimento in oggetto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 327/2001;

    - con la medesima nota la Regione Liguria precisa che tale infrastruttura risulta prevista dal vi-gente P.T.C. dell’Area Centrale Ligure per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi, appro-vato con D.C.R. n. 95 del 31 luglio 1991 e che il Progetto Preliminare di P.U.C., adottato con D.C.C. n. 92 del 7 dicembre 2011, operante in regime di salvaguardia, comprende il tracciato dell’infrastruttura in esame nella cartografia di piano, ancorché con mera efficacia di indirizzo;

    Vista la nota prot. 6853 del 12 settembre 2014, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-sporti ha convocato la Conferenza dei Servizi , ex D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 e s.m.i., per l’appro-vazione del progetto nodo stradale e autostradale di Genova adeguamento A7-A10-A12. Gronda di Ponente;

    Dato atto che, dalla nota da ultimo citata, si evince che, in data 8 settembre 2014, la Società Auto-strade per l’Italia S.p.A. ha comunicato di aver adempiuto alla comunicazione di avvio del procedi-mento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., mediante pubblicazione in data 24 aprile 2014 all’albo preto-rio del Comune di Genova, sui quotidiani “Il Sole 24 ore” e “il Secolo XIX” e sui siti informatici della Regione Liguria e della stessa società con riferimento alle aree direttamente necessarie per la realizzazione dell’infrastruttura;

    Considerato in particolare che, con la nota medesima, il Comune di Genova è invitato a produrre apposita delibera di Consiglio Comunale con la quale esprimere parere formale sul progetto di che trattasi, ad autorizzare il proprio rappresentante a partecipare alla Conferenza di Servizi, in coerenza con le disposizioni dell’art. 42, lettera b). del D. Lgs. N. 267/2000, che attribuisce le competenze in materia urbanistica (piani territoriali ed urbanistici) nonché i pareri da rendere su detta materia esclusivamente al Consiglio Comunale;

    Dato atto che la Conferenza dei Servizi si è riunita in data 17 ottobre 2014, e in tale occasione è sta-to illustrato il progetto da parte di Società Autostrade per l’Italia e dato conto dei pareri già acquisiti da alcuni soggetti partecipanti;

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  • In tale sede il Comune ha evidenziato che il nuovo P.U.C. in itinere riporta il tracciato della nuova infrastruttura autostradale e ha comunicato che il parere formale del Consiglio Comunale sarebbe stato trasmesso appena formalizzato;

    In conclusione, rilevato che non emergono elementi ostativi al prosieguo della procedura, è stata di-sposta la convocazione di una seconda seduta di conferenza per il giorno 12 dicembre 2014;

    Rilevato che gli effetti determinati sul P.U.C vigente, approvato con D.P.G.R. n. 44/2000, dal rece-pimento del tracciato dell’infrastruttura (che come evidenziato dalla Regione Liguria con la richia-mata nota prot. 151533 del 29 luglio 2014, è viabilità riservata alla pianificazione regionale) sono valutati nell’ambito della Relazione urbanistica istruttoria datata 18/11/2014, allegata quale parte in-tegrante e sostanziale del presente atto;

    Dato atto che, dall’analisi svolta nel documento di cui al precedente paragrafo, emerge che il trac-ciato della gronda di Ponente è compatibile con la strategia infrastrutturale del PUC vigente e che:

    - la quasi totalità del tracciato si sviluppa in galleria, ed in proposito si richiama l’art. 50 comma 8 delle Norme di Attuazione del PUC vigente che prescrive: “E’ consentita la realiz-zazione di collegamenti in galleria anche non cartograficamente individuati.”;

    - le opere in viadotto, corrispondenti a circa il 10% della superficie del tracciato (a parte le servitù e/o fasce di rispetto conseguenti alla procedura di approvazione dell’opera pubblica) di per sè non comportano nessuna alterazione a quanto previsto dal Piano Urbanistico;

    - il tracciato in rilevato, corrispondente a circa il 2% dell’opera, nel rispetto delle prescrizioni derivanti dal Decreto di compatibilità ambientale n. 28 del 23.01.2014 emanato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (procedura VIA) e con particolare riguardo alle speci-fiche richieste di mitigazione ivi prospettate dal Comune, qualora fosse approvato non com-porterebbe sostanziali modifiche al vigente strumento urbanistico comunale, ma limitati re-cepimenti non in contrasto con le scelte poste alla base della pianificazione generale.

    Conformemente a quanto dispongono gli articoli 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, la Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, con nota n. 347572 del 20/11/2014 ha richiesto, con procedura d’urgenza, ai Municipi II Centro Ovest, V Valpolcevera, VI Medio Ponente, VII Ponente l’espressione del parere di competenza inerente il presente provvedi-mento e che detto parere verrà acquisito e allegato prima dell’approvazione del presente atto;

    Ritenuto pertanto che, per quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per esprimere parere favo-revole, quanto alla compatibilità e agli effetti indotti sul P.U.C., approvato con D.P.G.R. n. 44/2000, dalla previsione di inserimento del tracciato dell’infrastruttura autostradale “Gronda di Ponente”;

    Considerato inoltre che:

    - in attuazione della richiamata DCC n. 78/2009, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 457/2010, è stato costituito l’Osservatorio locale per la Gronda di Ponente e con deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2014 sono stati ridefiniti i componenti dell’Osservatorio stesso;

    - nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con il citato De-creto n. 28/2014, in recepimento delle prescrizione ricevute da vari Enti, sono state attuate da Società Autostrade delle modifiche progettuali che hanno comportato delle integrazioni, seppur

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  • non particolarmente rilevanti, al numero delle unità abitative e produttive interferite dalla realiz-zazione dell’opera;

    - in particolare dopo l’emissione del richiamato Decreto di compatibilità ambientale:

    - è stato riavviato il dialogo con i soggetti interessati convocando l’Osservatorio sulla Gronda di Ponente, quale organismo permanente di consultazione senza personalità giuridica che ac-compagna l’attività di progettazione e realizzazione della Gronda di Ponente;

    - è stato istituito con deliberazione della Giunta Comunale 137 del 26/06/2014 un gruppo di lavoro per la ricollocazione dei soggetti interferiti dall’infrastruttura in esame, composto da personale dipendente avente adeguate professionalità, al fine di dare seguito agli impegni di cui al preliminare d’intesa sopra indicato;

    - sono stati organizzati assemblee e incontri tra Civica Amministrazione, ASPI SpA, e Muni-cipi con gli abitanti interferiti per informare sullo sviluppo dei procedimenti inerenti l’opera;

    - sono state verificate ed aggiornate le intenzioni dei cittadini interessati, per individuare defi-nitivamente quelli che intendono richiedere la ricollocazione usufruendo dell’ “accompagna-mento” del Comune di Genova;

    Considerato infine che:

    - l’art. 6 comma 8 (Garanzie di tutela sociale) della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 sta-bilisce che il Comune provvede all’occorrente progettazione nel caso di ricollocazione in inse-diamenti abitativi dei locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti e che i re-lativi oneri finanziari sono posti a carico dei soggetti attuatori delle infrastrutture;

    - a seguito degli incontri recentemente effettuati con gli abitanti interferiti dall’opera, è stato indi-viduato in via preliminare il numero delle unità abitative da ricollocarsi e le aree da destinarsi a tale scopo, in quanto i cittadini interferiti si sono riservati di decidere in via definitiva dopo aver conosciuto il costo di realizzazione delle nuove costruzioni, e definito tale numero Società Au-tostrade potrà procedere al finanziamento delle risorse necessarie per la progettazione, come previsto nel protocollo d’intesa e ribadito nella relazione sugli espropri allegata al progetto defi-nitivo (revisione gennaio 2014);

    - l’art. 6 ter (Agevolazioni urbanistiche) della citata Legge regionale, prevede, ai fini di agevolare la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonché la ricollocazione dei sogget-ti residenti interferiti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche e di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d’interesse statale e regionale, che i Comu-ni hanno facoltà di adottare specifiche misure di carattere urbanistico, funzionali alla liberazione delle aree ed alla tutela dei residenti e delle attività insediate, ricorrendo alle procedure accelera-torie vigenti;

    - la verifica e l’aggiornamento per le attività produttive è ancora in fase di svolgimento e che in base a quanto previsto dall’art. 6 bis (Tutele accessorie) comma 3 della sopra citata legge regio-nale n. 39/2007 e s.m.i. “Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 determini situazioni di particolare complessità, incidenti negativamente sull’attività delle imprese, anche di grandi dimensioni, per cui né la vigente normativa statale in materia di espropri, né le tutele di cui alla presente legge possono fornire adeguate soluzioni, la Giunta regionale, nell’accor-do per l’approvazione del P.R.I.S., individua le necessarie misure risolutive.”;

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  • Ritenuto pertanto opportuno richiamare gli impegni, assunti con il Protocollo sottoscritto in data 08/02/2010 e perfezionato il 13/04/2011, al fine di garantire tutte le tutele sociali necessarie per i cittadini interferiti, la ricollocazione delle famiglie interessate dal tracciato della nuova opera e le necessarie tutele nei confronti delle attività produttive coinvolte, che costituiscono obiettivo prima-rio dell’Amministrazione comunale;

    Ritenuto altresì necessaria l’individuazione di aree atte alla ricollocazione di edifici residenziali in-terferiti dal progetto della Gronda, localizzate a seguito delle attività di front office istituite presso i Municipi

    Dato atto che, dalla Relazione urbanistica istruttoria datata 18/11/2014, allegata quale parte inte-grante e sostanziale del presente atto, risulta che le aree di cui al punto precedente sono compatibili con le previsioni del P.U.C vigente, approvato con D.P.G.R. n. 44/2000, ferma restando l’acquisi-zione degli intendimenti dei proprietari interferiti nonché l’attivazione di procedure di variante ur-banistica dedicate, qualora necessario;

    Visti:

    - il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., art. 42 comma 2, lettera b);

    - l’art. 3 del D.P.R. n. 383/1994;

    - la Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39

    Visto il Regolamento sul Decentramento e la Partecipazione Municipale;

    Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49, I comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né attestazione di copertura finanziaria, ex articolo 153, V comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

    Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio com-petente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

    La GiuntaPROPONE

    Al Consiglio Comunale

    1) Di esprimere, per le motivazioni di cui all’allegata Relazione Urbanistica Istruttoria, datata 18/11/2014 ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, parere favore-vole, ai sensi art. 42 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N. 267/2000, quanto alla compatibilità e agli effetti sul P.U.C., approvato con D.P.G.R. n. 44/2000, determinati dalla previsione di inserimento del tracciato dell’infrastruttura autostradale “Gronda di Ponente”, in coerenza il progetto all’esame della Conferenza dei Servizi ex D.P.R. n. 383/1994;

    2) Di richiamare gli impegni di cui al Preliminare di Intesa assunti con il Protocollo sottoscritto in data 08/02/2010 e perfezionato il 13/04/2011, al fine di garantire tutte le tutele sociali ne-cessarie per i cittadini interferiti, la ricollocazione delle famiglie interessate dal tracciato del-la nuova opera e le necessarie tutele nei confronti delle attività produttive coinvolte, che co-stituiscono obiettivo primario dell’Amministrazione comunale, individuando altresì le aree da destinare alla ricollocazione di edifici interferiti dal progetto della Gronda come da Rela-

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  • zione urbanistica istruttoria, datata 18/11/2014, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

    3) Di ritenere necessario ed opportuno che ASPI Spa ribadisca formalmente l’impegno ad ot-temperare agli impegni assunti con gli atti richiamati nel punto precedente nell’ambito dei lavori di Conferenza dei Servizi;

    4) Di dare mandato al Sindaco o suo delegato per la partecipazione alla Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, relativa al progetto definitivo del nodo stradale e autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12. Gronda di Ponente, nei limiti di quanto stabilito ai precedenti punti 1), 2) e 3), nel rispetto degli impegni assunti nei confronti dei cittadini e delle attività produttive interferite dalla realizzazione dell’opera e stabilendo tempi brevi e certi, nei limiti delle previsioni normative in materia;

    5) Di dare atto che l’approvazione del progetto, da parte della Conferenza dei Servizi, produce gli effetti di cui all’art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 383/1994;

    6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

    7) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

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  • CODICE UFFICIO: 118 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-388 DEL 24/11/2014

    OGGETTO: AUTOSTRADE A7-A10-A12 PROGETTO NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA ADEGUAMENTO SISTEMA A7-A10-A12. GRONDA DI PONENTE. CONFERENZA DEI SERVIZI, AI SENSI D.P.R. N. 383/1994, PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO .PARERE DEL COMUNE DI GENOVA. CONFERIMENTO DI MANDATO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.

    ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:1) Relazione urbanistica istruttoria del 18.11.2014.2) Richiesta di parere ai Municipi 2, 5, 6 e 7 prot. n. 347572 del 20.11.2014.3) Tavola n. 1 Voltri - Vesima.4) Tavola n. 2 Varenna.5) Tavola n. 3 Valpolcevera Nord.6) Tavola n. 4 Valpolcevera Sud.

    I DirigentiArch. Laura PetacchiArch. Silvia Capurro

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    Progetto nodo stradale e autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12. Gronda di Ponente. Relazione Urbanistica Istruttoria Premesse Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 19 settembre 2006 è stato approvato il “Protocollo di Intesa tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, ANAS S.p.A. per la realizzazione del Nodo Stradale e Autostradale di Genova”, sottoscritto il 27 febbraio 2006, nel quale viene delineato il tracciato auspicato dagli Enti comprendente il nuovo viadotto sul Polcevera, anziché la precedente soluzione di attraversamento in subalveo che presentava notevoli problemi di impatto territoriale, ambientale e di costi. Nel febbraio 2008 Società Autostrade Per l’Italia S.p.A. (ASPI) ha presentato ad ANAS S.p.A. il progetto preliminare avanzato. Il 22 agosto 2008 Regione Liguria, Provincia e Comune di Genova hanno inviato al Ministero delle Infrastrutture una nota in cui indicano un nuovo tracciato, proposto dal Comune di Genova, contenente una migliore soluzione in termini di costi/benefici, individuando anche un percorso di partecipazione dei territori interessati. Parallelamente nel corso dell’anno 2007 viene attivato un tavolo tecnico ministeriale integrato con gli Enti territoriali interessati, con il compito di individuare il sito ottimale per il collocamento dello smarino degli scavi della Gronda, i lavori si concludono l’anno successivo a settembre con la decisione congiunta di collocare lo smarino nel canale di calma finalizzando la collocazione ai lavori di messa a norma della pista aeroportuale e rendendo possibile l’avvio dello Studio di Impatto Ambientale a completamento del progetto del progetto preliminare. Il 13 novembre 2008 con deliberazione della Giunta n. 416, il Comune ha avviato ufficialmente il Dibattito Pubblico sul tracciato di attraversamento della gronda per coinvolgere direttamente i cittadini nel processo decisionale per la scelta definitiva del tracciato, nominando una Commissione indipendente per il suo svolgimento. Il 30 aprile 2009 si è concluso il dibattito pubblico sulla Gronda autostradale di ponente a Genova e nei tempi e nei modi previsti nell’O.d.g. del Consiglio Comunale del 14 ottobre 2008, la Commissione indipendente per il dibattito ha consegnato al soggetto proponente e al Comune di Genova la sua relazione conclusiva. Il 28 maggio 2009 con deliberazione della Giunta Comunale n° 172, l’Amministrazione ha approvato il "Preliminare d'Intesa tra ANAS S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A. e il Comune di Genova", le Linee guida per l’istituzione di un Osservatorio locale sulla progettazione e realizzazione della Gronda e l’istituzione di un “tavolo tecnico sui temi delle politiche per la mobilità sostenibile”.

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    Il 20 ottobre 2009 il Comune di Genova con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 ha approvato lo Schema del nuovo Protocollo di Intesa tra la Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Autorità portuale di Genova, ANAS S.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture per la realizzazione del Nodo stradale e autostradale di Genova, in cui sono evidenziati i criteri progettuali emersi dagli esiti del Dibattito Pubblico di seguito sintetizzati: - scelta del tracciato 2 (medio alto) incluso l’attraversamento del torrente Polcevera; - interventi di minimizzazione dell’impatto del tracciato sulla A10 a Voltri; - interventi sul nuovo svincolo di Bolzaneto e per il potenziamento della A7 sino a Genova

    Ovest e Genova est; - utilizzo del canale di calma dell’aeroporto e degli ampliamenti portuali compatibili

    programmati a Voltri per lo smaltimento dello smarino e ripristino ambientale delle cave della val Varenna;

    - minimizzazione degli impatti di cantiere; - mantenimento in esercizio della A10 da Voltri a Genova Aeroporto con esclusione del traffico

    pesante dopo l’apertura della nuova Autostrada. Nel protocollo vengono inoltre disciplinati gli interventi a favore degli abitanti sulla base delle linee approvate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 172/2009. Il Protocollo di Intesa viene sottoscritto a Genova l’8 febbraio 2010 contestualmente all’avvio dei lavori propedeutici alla realizzazione del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario. A seguito dell’approvazione della Delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 20.10.2009 il Comune di Genova ha portato avanti, congiuntamente alla Regione Liguria e agli altri Enti e soggetti interessati, le azioni necessarie a completare l’iter progettuale della Gronda di Ponente sulla base delle risultanze del Dibattito Pubblico. Parallelamente all’iter tecnico e amministrativo è stato costituito, sulla base di quanto stabilito dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 172/2009 del 28.05.2009, l’Osservatorio sulla Gronda, operativo a seguito della Delibera della Giunta Comunale n. 457del 10.12.2010, successivamente sostituita con DGC n. 20 del 26.06.2014, che oltre a rappresentanti dei cittadini coinvolge il Comune di Genova, il Municipio VII Ponente, il Municipio VI Medio Ponente, il Municipio II Centro Ovest e il Municipio V Valpolcevera, con l’obiettivo di monitorare l’avanzamento dell’intervento e offrire massima trasparenza alla cittadinanza. In tale sede si è avviato il confronto sugli adempimenti relativi alla Legge Regionale n. 39/2007 e s.m.i. “Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla Legge Regionale 3 dicembre 2007 N. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)”, ovvero su quegli interventi ritenuti necessari per garantire l’equilibrio sociale e ambientale dei territori interessati dalla realizzazione della Gronda di Ponente, sia nella fase di cantierizzazione dell’opera, sia nel nuovo contesto determinato dalla sua messa in esercizio. La soluzione presentata da ASPI il 29 maggio 2009, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78/2009 è stata inserita nel Protocollo di Intesa tra Provincia di Genova, ANAS S.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione del nodo stradale e autostradale di Genova, sottoscritto l’8 febbraio 2010.

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    Il 13 aprile 2011 il Protocollo di Intesa sopra citato è stato sottoscritto anche da Regione Liguria dopo che è stato raggiunto un accordo sulle attività di progettazione preliminare del tunnel della Val Fontanabuona, opera non presente nella Convenzione Unica ANAS/ASPI del 2007. Il 14 aprile 2011 è stato inoltrato dalla società Spea Ingegneria Europea S.p.A. all’ANAS il Progetto Definitivo per la validazione tecnica. Sono stati organizzati incontri presso ENAC e l’Autorità Portuale di Genova finalizzati ad ottenere l’approvazione delle opere a mare nel canale di calma dell’aeroporto Cristoforo Colombo (luogo dove verrà depositato in prevalenza lo smarino derivante dallo scavo delle gallerie). In particolare, in questi incontri, è stata avviata l’analisi tecnica delle diverse fasi di cantiere delle opere a mare, mirata ad individuare soluzioni di minimo impatto sull’operatività dell’aeroporto e di minimizzare i tempi per il raggiungimento della pronuncia di compatibilità ambientale. ASPI ha inoltre sottoposto, all’ENAC e all’Autorità Portuale di Genova, una bozza di accordo di programma che disciplini le attività e gli oneri a carico suo e degli altri attori coinvolti. Il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale per l’avvio della conferenza dei servizi sono stati presentati il 4 maggio 2011 presso l’auditorium del Palazzo Rosso. Il 15 giugno ASPI ha presentato istanza al Ministero dell’Ambiente e in data 16 giugno 2011 si è dato inizio alla procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) Nazionale. Nel frattempo è iniziata la validazione tecnica del progetto definitivo di Spea da parte di ANAS. Con delibera n. 93 del 27 ottobre 2011 il Comitato Portuale ha deciso di utilizzare lo smarino della Gronda per il riempimento di una parte dell’attuale canale di calma dell’aeroporto, garantendo comunque il mantenimento della funzione di navigabilità del canale stesso. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 19.04.2012 il Comune ha istituito un gruppo di progetto per la progettazione degli edifici necessari per la ricollocazione, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 39/2007, degli abitanti interferiti della realizzazione della gronda autostradale di ponente, successivamente sostituita dalla DGC n. 137/2014. Con Decreto di compatibilità ambientale n. 28 del 23.01.2014 da parte del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo si è conclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a livello nazionale, del progetto del “Nodo stradale e autostradale di Genova - Adeguamento del sistema A7 - A10 - A12”. Nell’ambito di tale procedura di VIA anche il Comune si è espresso in merito alle questioni ambientali. Nello specifico, la Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente ha acquisito, tra l’altro, i seguenti pareri: - Determinazione Dirigenziale n. 2011-151.0.0.-57 del 19 Agosto 2011 (Direzione Ambiente,

    Igiene, Energia) avente ad oggetto la “Trasmissione del parere del Comune di Genova alla Regione Liguria ai fini della V.I.A.”.

    - Determinazione Dirigenziale n. 2012-151.0.0.-46 del 17 Ottobre 2012 (Direzione Ambiente, Igiene, Energia) avente ad oggetto la “Integrazioni al progetto - Parere del Comune di Genova alla Regione Liguria ai fini della V.I.A.”.

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    La qualificazione dell’opera infrastrutturale. L’opera, di cui al D.P.R. 18/04/1994 n. 383, è qualificata tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale previste dalla vigente normativa statale, e come affermato dalla Regione Liguria con nota n. PG/20141/151533 del 29/7/2014 della Direzione Generale del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica “…. si tratta di infrastruttura non rientrante tra le competenze del Comune, sia ai sensi dell’art. 7 della L. 1150/1942, che dell’art. 27 della L.R. 36/1997 e s.m.i., trattandosi, infatti, di infrastruttura viaria riservata alla pianificazione territoriale regionale, ai sensi del’art. 11 della predetta L.R. 36/1997 e s.m ..” Nondimeno, come peraltro richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 6853 del 12/09/2014, il Comune di Genova è invitato “…. a produrre apposita delibera di Consiglio comunale con la quale esprimere parere formale sul progetto di che trattasi ….. “, pertanto è opportuno verificare, sotto il profilo urbanistico, se il tracciato, di cui all’Intesa Stato Regione per progetto del Nodo Stradale ed Autostradale di Genova - Adeguamento A7/A10/A12 - Gronda di Ponente, sia compatibile con le scelte pianificatorie di competenza comunale o se tale tracciato possa in qualche modo alterare le previsioni infrastrutturali e strategiche del Comune, sia in riferimento al PUC vigente, sia con riferimento alla nuova pianificazione comunale di prossima approvazione, affinchè l’approvazione dell’opera di pubblica utilità produca i necessari effetti di variante urbanistica, presupposto per l’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio delle aree necessarie per la realizzazione dell’opera stessa in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del D.P.R. 327/2001. Le scelte pianificatorie strategiche per la riorganizzazione della rete autostradale del PUC vigente. Il PUC vigente (approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n° 44 del 10 Marzo 2000 e confermato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1304 del 5 Novembre 2010) prospetta un progetto di riorganizzazione della rete viaria radicalmente differente e totalmente alternativo rispetto a quello del P.R.G. ‘80, sostituendo una logica di tipo autostradale con una scelta di riqualificazione e riorganizzazione complessiva del sistema esistente. L’elemento determinante che ha indotto ad una simile inversione di tendenza é stato il radicale mutamento dello scenario di riferimento, delineato dai P.T.C. I.P. A.C.L. con l’opzione della riconversione del ponente. Il Piano prevede essenzialmente il potenziamento dell’autostrada A10 (duplicamento della corsia nord e dismissione a fini urbani della corsia sud), il ribaltamento del casello di Genova-Pegli, il raddoppio del ponte Morandi, la rifunzionalizzazione dell’autostrada A7 - Genova / Milano (raddoppio del ramo “nuovo” e dismissione a fini urbani della “vecchia” corsia), la previsione di un nuovo casello collocato fra la Barriera Genova Ovest e il casello di Genova Bolzaneto, posto alla confluenza tra l’autostrada A12 e la A7. In particolare, la rete infrastrutturale delineata, prevede una radicale riorganizzazione del nodo viario di San Benigno che, secondo quanto tratteggiato, costituisce il principale elemento di raccordo fra il porto e la rete autostradale e che quindi rappresenta per il Piano una invariante del sistema prospettato. Analisi del tracciato del “Nodo stradale e autostradale di Genova - Adeguamento del sistema A7 - A10 - A12” con riferimento alla zonizzazione del PUC vigente. Per la nuova tratta autostradale, in aggiunta all’esistente tratto della A10, tra l’A10 in zona Vesima e la A7 in corrispondenza di Genova Bolzaneto è previsto uno sviluppo per l’88% in galleria e prevede, con la realizzazione di un viadotto, l’attraversamento della Val Polcevera in

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    corrispondenza della stazione autostradale di Genova – Bolzaneto e una nuova carreggiata nord della A7 nel tratto tra Genova Ovest e Bolzaneto e potenziamento della A12 sino alla barriera di Genova Est. Al fine di approfondire urbanisticamente il tracciato proposto rispetto al PUC vigente sono state elaborate quattro planimetrie denominate “Voltri Vesima”, “Varenna”, “Valpolcevera Nord” e “Valpolcevera Sud”(nei tipi dello strumento urbanistico comunale), in scala originale 1:5.000, (allegate alla presente relazione) in cui è stato riportato il tracciato (suddiviso tra galleria e viadotto/rilevato), le aree di esproprio temporaneo e permanente, l’ipotesi di ricollocazione degli “interferiti” (il tutto come previsto dall’opera in oggetto) con apposita simbologia, al fine di confrontare tale tracciato con le previsioni urbanistiche comunali.

    Dall’analisi effettuata emerge che la quasi totalità del tracciato si sviluppa in galleria e, prescindendo dagli effetti ablativi, che non vengono qui richiamati in quanto in capo alla procedura intesa stato-regione, è utile richiamare l’art. 50 comma 8 delle Norme di Attuazione del PUC vigente che prescrive: “E’ consentita la realizzazione di collegamenti in galleria anche non cartograficamente individuati.” Per quanto concerne le opere in viadotto, corrispondenti a circa il 10% della superficie del tracciato, a parte la creazione di servitù o di fasce di rispetto che, come già richiamato appartenenti alla procedura di creazione dell’opera pubblica, di per se non comportano nessuna alterazione a quanto previsto dal Piano Urbanistico. Con riferimento al tracciato in rilevato, corrispondente a circa il 2% dell’opera, oltre a richiamare quanto già espresso nel Decreto di compatibilità ambientale n. 28 del 23.01.2014 emanato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (procedura VIA) e di quanto riportato nei pareri comunali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2011-151.0.0.-57 del 19 Agosto 2011 (Direzione Ambiente, Igiene, Energia) e alla Determinazione Dirigenziale n. 2012-151.0.0.-46 del 17 Ottobre 2012 (Direzione Ambiente, Igiene, Energia) circa le specifiche richieste di mitigazione prospettate dal Comune, si rileva che qualora

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    l’opera in esame fosse approvata non comporterebbe sostanziali modifiche al vigente strumento urbanistico comunale, ma limitati recepimenti non in contrasto con le scelte poste alla base della pianificazione generale. Il Piano di rialloggiamento degli edifici residenziali, localizzazione. L’art. X15 delle Norme di Attuazione del Piano vigente, prevede, fra l’altro, che “Nel caso che il tracciato definitivo comporti la demolizione di edifici e/o pari disagi localizzati, l’accordo di programma dovrà espressamente prevedere specifiche garanzie per i cittadini e le attività interessati, in termini di indennizzi, eventuali ricollocazioni preventive, copertura delle spese accessorie (traslochi, allacci utenze, etc.).”. Analogamente il protocollo d’intesa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.78/2009 prevede che il progetto dell’opera dovrà essere corredato dal “Programma Regionale di Interesse Strategico” ai sensi della L.R. n. 39/2009, nonché dai progetti per gli edifici residenziali e delle eventuali opere di urbanizzazione connesse per l’attuazione del piano di rialloggiamento. A tal fine è stato costituito, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 28.05.2009, l’Osservatorio sulla Gronda, operativo a seguito della Delibera della Giunta Comunale n. 457 del 10.12.2010, sostituita con DGC n. 20/2014, che oltre al confronto sugli adempimenti relativi alla Legge Regionale n. 39/2007 e s.m.i. “Programmi regionali di intervento strategico” (P.R.I.S.), successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 19.4.2012 (sostituita con la già citata DGC n. 137/2014) è stato istituito un “Gruppo di progetto per la progettazione degli edifici necessari per la ricollocazione degli abitanti interferiti dalla realizzazione della gronda autostradale di Ponente”. Nell’ambito delle attività svolte sono state anche individuate aree idonee alla ricollocazione dei residenti interferiti, secondo le indicazioni già espresse nel preliminare d’intesa di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 78/2009. Le proposte sono state presentate ai cittadini interessati attraverso incontri pubblici ed individuali presso i front offices dei Municipi coinvolti, al fine di valutarne la fattibilità e la condivisione in coordinamento con l’Osservatorio sulla Gronda. Premesso che l’art. 55 bis) comma 1 delle Norme di Attuazione specifica che: “Qualora la realizzazione di opere pubbliche determini la necessità di trasferire soggetti insediati sul territorio, siano essi residenti o attività economiche, gli stessi possono essere ricollocati a cura dell’Ente attuatore anche in deroga alle disposizioni vigenti nelle diverse sottozone di P.U.C., condizione che la nuova collocazione risulti compatibile sotto il profilo igienico ambientali e non confligga con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.” quindi quanto elaborato dal piano di rialloggiamento risulta compatibile con il Piano vigente, pare però opportuno individuare le aree pubbliche prescelte e la loro attuale destinazione urbanistica, al fine di verificare se tali previsioni possano contrastare con specifiche previsioni o scelte strategiche poste alla base della pianificazione generale.

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    L’Area 1 “via delle Fabbriche” di civica proprietà, è inserita, per la quasi totalità, dal Piano in

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    Zona E, Tessuto agricolo, Sottozona EE, in regime normativo MA, ove oltre l’agricoltura, quale funzione caratterizzante, è anche ammessa la residenza. L’area, su cui insiste un fabbricato di circa 190 mq. coperti, è sufficientemente infrastrutturata e l’eventuale demolizione e ricostruzione ai fini residenziali non modifica le scelte fondative del Piano in considerazione anche del fatto che, in linea generale, tutte le opere di edificazione previste derivano da demolizioni di edifici residenziali, quindi a “bilancio edilizio zero” e nel caso specifico esiste già un manufatto da demolire e ricostruire, ottenendo pertanto un alleggerimento edificatorio. L’Area 2 “via Stassano” di proprietà A.R.T.E. Genova, è inserita dal Piano in Zona E, Tessuto agricolo, Sottozona EE, in regime normativo MA, ove oltre l’agricoltura, quale funzione caratterizzante, è anche ammessa la residenza. L’area, di circa 9000 mq., è sufficientemente infrastrutturata e l’eventuale demolizione e ricostruzione ai fini residenziali non modifica le scelte fondative del Piano in considerazione anche del fatto che, in linea generale, tutte le opere di edificazione previste derivano da demolizioni di edifici residenziali, quindi a “bilancio edilizio zero”. L’Area 3 “salita Sciallero” di proprietà A.R.T.E. Genova, è inserita, per la quasi totalità, dal Piano in Zona E, Tessuto agricolo, Sottozona EE, in regime normativo MA, ove oltre l’agricoltura, quale funzione caratterizzante, è anche ammessa la residenza. L’area, di circa 3000 mq., è sufficientemente infrastrutturata e l’eventuale ricostruzione ai fini residenziali non modifica le scelte fondative del Piano in considerazione anche del fatto che, in linea generale, tutte le opere di edificazione previste derivano da demolizioni di edifici residenziali, quindi a “bilancio edilizio zero”. L’Area 4 “salita al Forte della Crocetta” di civica proprietà, in parte edificata, è inserita, per la quasi totalità, dal Piano in Zona F, Servizi, Sottozona FF. L’area, di circa 1500 mq., compresa l’impronta dell’edificio esistente, è sufficientemente infrastrutturata e l’eventuale demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’edificio esistente, ai fini residenziali, non modifica le scelte fondative del Piano in considerazione anche del fatto che, in linea generale, tutte le opere di edificazione previste derivano da demolizioni di edifici residenziali, quindi a “bilancio edilizio zero” rilevando altresì che il servizio previsto dal Piano non è stato realizzato e l’eventuale eliminazione del servizio previsto, non altera in modo significativo il bilancio degli standard urbanistici del Piano vigente. L’Area 5 “via P. Negretto Cambiaso” di proprietà A.R.T.E. Genova, è inserita, per la quasi totalità, dal Piano in Zona E, Tessuto agricolo, Sottozona EM, in regime normativo MA, ove oltre l’agricoltura, quale funzione caratterizzante, è anche ammessa la residenza. L’area, di circa 7000 mq., è sufficientemente infrastrutturata e l’eventuale ricostruzione ai fini residenziali non modifica le scelte fondative del Piano in considerazione anche del fatto che, in linea generale, tutte le opere di edificazione previste derivano da demolizioni di edifici residenziali, quindi a “bilancio edilizio zero”. L’Area 6 “via Morego” di civica proprietà, è inserita, per la quasi totalità, dal Piano in Zona E, Tessuto agricolo, Sottozona EM, in regime normativo MA, ove oltre l’agricoltura, quale funzione caratterizzante, è anche ammessa la residenza. L’area di circa 8000 mq., è sufficientemente

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    infrastrutturata e l’eventuale demolizione e ricostruzione ai fini residenziali non modifica le scelte fondative del Piano in considerazione anche del fatto che, in linea generale, tutte le opere di edificazione previste derivano da demolizioni di edifici residenziali, quindi a “bilancio edilizio zero”. L’Area 7 “S. Biagio” destinata alla ricollocazione della Bocciofila Bolzanetese (Servizio), è inserita, per la quasi totalità, dal Piano nel Settore 3 dell’Ambito di riqualificazione urbana n. 28 che, a seguito dell’approvazione dei “Programmi Straordinari Integrati” di S. Biagio 1 e S. Biagio 2 è stato destinato a servizi (impianto sportivo e sue pertinenze), l’intervento è compatibile. In considerazione di quanto esaminato si rileva che, qualora l’opera in esame fosse approvata con il correlato piano di ricollocazione dei residenti, gli effetti urbanistici risultano compatibili con le previsioni del PUC vigente e non comporterebbero sostanziali modifiche, ma limitati recepimenti non in contrasto con le scelte poste alla base della pianificazione generale. Il Piano Urbano della Mobilità Genovese (P.U.M.) Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19 gennaio 2010 la Civica Amministrazione si è dotata del Piano Urbano della Mobilità, approvando altresì il “Documento finale di Piano” dal quale emerge che il PUM, unitamente al nuovo PUC e al Piano Energetico, costituirà l’elemento di previsione della nuova configurazione del tessuto urbano. Tale Piano definisce il quadro di tutti gli interventi infrastrutturali e di regolazione nel settore della mobilità e dei trasporti a scala urbana, con obiettivo di definire un assetto efficiente ed equilibrato del sistema della mobilità urbana, garantendo adeguati standard di servizio e di accessibilità e nel contempo regolando le esternalità del traffico sulla qualità dell’ambiente urbano. Il Piano nel rilevare importanti elementi infrastrutturali che svolgono una doppia funzione, una a servizio della mobilità urbana e una seconda a servizio degli spostamenti interprovinciali e interregionali, ha posto l’attenzione sul nodo autostradale e sul nodo ferroviario, che smistano entrambi le direttrici da La Spezia, Milano, Alessandria e Savona e in buona misura gli accessi alle aree portuali. Questi sistemi, oggetto di importanti progetti di sviluppo, il PUM, essendo un piano a medio/lungo termine, ha recepito nel proprio scenario di riferimento. Il PUM ha quindi assunto nel proprio scenario progettuale questi elementi di riequilibrio nell’assetto ed uso nei due sistemi (nodo ferroviario e nodo autostradale), valutandone l’impatto sulla mobilità e sul traffico urbano coordinando gli altri interventi di Piano alle prospettive di sviluppo di questi due sistemi. Il cosiddetto “Scenario di Riferimento”, definito come quello che recepisce lo sviluppo dell’assetto territoriale e gli elementi di quadro programmatico preordinato relativi al sistema dei trasporti urbani, prevede in particolare il potenziamento del nodo ferroviario e la realizzazione della gronda autostradale di Ponente, elementi per la cui realizzazione esistono Atti Istituzionali sottoscritti dall’Amministrazione Comunale. In particolare lo scenario di riferimento, secondo quanto definito nello Schema Preliminare del PUM, adottato con DG 586/2007, ha tenuto conto dei seguenti elementi, definiti come “invarianti”: - Attuazione del Piano Urbano della Sicurezza stradale; - Riqualificazione del nodo autostradale/portuale di San Benigno; - Completamento Lungomare Canepa, Strada Cornigliano, Tunnel Subportuale; - Gronda autostradale di Ponente;

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    - Potenziamento del nodo ferroviario; - Nuove tratte della metropolitana; - Nuovi impianti di risalita; - Bus del mare. La situazione attuale Gli Enti territorialmente competenti hanno recentemente raggiunto un accordo di sostanza sul disegno del nuovo sistema autostradale, fissandone i principi guida per lo sviluppo della progettazione. Il massimo contenimento dell’impatto dell’opera è stata l’indispensabile premessa, per cui la scelta più delicata - relativa all’attraversamento del torrente Polcevera - ha indotto ad individuare una soluzione corrisponde a questo principio. Il secondo fattore su cui gli Enti concordano è la posizione di questo attraversamento, da localizzare in corrispondenza dell’alto corso del Polcevera, mentre il terzo indirizzo condiviso è la necessità di una continuità di tracciato e di una unitarietà di progetto fra la gronda di ponente - Voltri / Polcevera - e l’interconnessione con la A7, la A12 e il nodo di San Benigno. Su questa impostazione convergono anche l’ANAS e per la parte di competenza la società concessionaria, per cui sussistono le premesse per una concreta realizzazione dell’opera che in ogni caso dovrà però minimizzare gli impatti locali e cogliere una oggettiva ottimizzazione dei risultati. La situazione della rete autostradale genovese, considerata il caso più critico d’Italia, ed il notevole incremento del traffico registrato in questi anni rendono del resto non dilazionabile l’individuazione di una soluzione effettiva del problema che non deve però essere banalizzato, in quanto la realizzazione del nuovo tratto autostradale, oltre a risolvere i problemi del trasporto su gomma, deve indurre importanti effetti positivi anche sul piano urbanistico, funzionale ed ambientale della città. In questo senso conforta la dichiarata disponibilità dell’ANAS a considerare la prospettiva di sclassifica della vecchia autostrada di ponente, ancorché per assumere questa decisione sia necessario effettuare ulteriori e approfondite valutazioni di ordine economico, come peraltro indicato al punto 7 nel Decreto di compatibilità ambientale n. 28 del 23.01.2014 da parte del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Oltre al tema della gronda, il riassetto del sistema genovese non può però prescindere dalla rifunzionalizzazione dell’autostrada A7 - Genova / Milano - ed in particolare dalla radicale riorganizzazione del nodo viario di S.Benigno che costituisce il principale elemento di raccordo fra il porto e la rete autostradale e che quindi rappresenta una invariante del sistema, da realizzare in via prioritaria. Analogamente, una invariante prioritaria è rappresentata dalla risoluzione dei disagi provocati ai residenti dall’infrastruttura relativa al tratto di Pra’-Palmaro. Sotto il profilo territoriale, le ricadute sono quindi ben più importanti e decisive del semplice fattore funzionale. Innanzitutto perché l’evoluzione delle aree costiere accentua le esigenze di potenziamento della viabilità urbana, sia per le trasformazioni di carattere civile, sia per quelle di carattere produttivo e portuale; perché, anche se il porto reclama collegamenti autostradali, ha anche un consistente indotto, che genera mobilità di livello locale.

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    In secondo luogo perché l’area siderurgica ex ILVA non é più considerata intangibile per cui é stato individuato un possibile tracciato viario, di complessa realizzazione, ma fattibile, anche anteriormente alla riconversione. Vale ricordare che quando fu concepita la bretella autostradale questa ipotesi era impensabile e lo é rimasta fino a qualche anno fa, come le previsioni viarie del P.T.C. I.P. A.C.L. stanno a dimostrare. Un terzo, ma non ultimo, elemento rilevante per il corretto inquadramento del problema é rappresentato dalla disponibilità di risorse che, inevitabilmente, deve rivestire un ruolo primario se non si vuole incorrere in ipotesi pianificatorie e operative astratte. La quantità di risorse pubbliche che può essere messa a disposizione per realizzare opere pubbliche é, al momento, ridotta o, quantomeno, limitata, in maniera tale da far ritenere improbabili ingenti finanziamenti, se non diluiti nel tempo. Attualmente le Amministrazioni stanno concludendo l’approvazione e l’attuazione di alcune importanti infrastrutture viarie di medio livello, quali la Strada Urbana di Scorrimento a mare, Lungomare Canepa e l’accesso dal Nodo di San Benigno alla Sopraelevata Portuale, unitamente alle opere di raccordo con la viabilità del Polcevera e col casello autostradale di Genova Aeroporto ed alla nuova Viabilità di accesso al porto di Voltri, con l’obiettivo di soddisfare, nell’immediato, le esigenze del traffico merci portuale e di attraversamento da Sampierdarena a Cornigliano e a Voltri. Nel contempo è utile rammentare che i lavori del primo lotto del Nodo di San Benigno sono in corso di esecuzione; il progetto del Nodo di San Benigno, seppur rimodulato rispetto alle previsioni del Piano vigente, ha mantenuto la piena compatibilità anche con eventuali futuri sviluppi infrastrutturali nell’area (come il tunnel subportuale). Tale opera rappresenta sicuramente uno dei punti nevralgici della zona centro-occidentale della città ed in generale della viabilità genovese, costituendo il punto di raccordo tra le principali direttrici di accessibilità a servizio dell’area ovest e del centro di Genova. L’idea è quella di utilizzare queste nuove percorrenze viarie a mare, attribuendo loro ruoli e caratteristiche di interscambiabilità, nelle diverse fasi temporali, destinandole inizialmente a servire il traffico pesante e veloce e successivamente, nel momento in cui per questo scopo sarà utilizzabile il nuovo tratto autostradale di cui trattasi, riconvertendole al servizio prevalentemente di tipo urbano. Infatti il Piano, nel suo impianto normativo, contempla la possibilità di inserire progressivamente dei correttivi, al fine di poter introdurre migliorie nel corso delle varie fasi progettuali e quindi di poter meglio aderire alle fasi temporali medio-lunghe tipiche dei progetti e delle realizzazioni delle grandi opere. Fatta questa premessa, lo scenario che si sta progressivamente aprendo per Genova è quello di una città dotata di un sistema infrastrutturale aggiornato ai tempi e competitivo, sia per la mobilità interna, sia per quella a medio e lungo raggio, per cui, evidentemente, il lungo dibattito sull’argomento ha prodotto i suoi frutti. La compatibilità del tracciato con le previsioni del PUC vigente L’assetto infrastrutturale delineato dal P.U.C. vigente quindi merita una sostanziale conferma in termini di obiettivi fondanti, anche se l’evoluzione della situazione progettuale rende opportuno l’inserimento di aggiornamenti ed in alcuni casi di correttivi. Da una parte, infatti, è necessario che il Piano venga aggiornato recependo con precisione i

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    progetti approvati, dall’altro i recenti sviluppi del progetto dell’opera consentono di precisare meglio alcune scelte che il P.U.C. vigente contiene in embrione. A tal fine è utile rilevare che l’art. X15) “Zona X: Definizione del tracciato della tangenziale autostradale”, delle Norme di Attuazione del PUC vigente, precisa che ”La cartografia del P.U.C. non riporta il tracciato della tangenziale autostradale considerata compatibile con le altre previsioni viarie e autostradali del Piano, in quanto lo stesso risulta tuttora in corso di verifica e di definizione ed in quanto potenzialmente esterno ai confini del territorio comunale. …. omissis …. ”, demandando la definizione del tracciato all’approvazione di uno specifico accordo di programma fra Stato, Regione, Comuni interessati, A.N.A.S. e Società Autostrade e specificando, tra l’altro, che “Nel caso che il tracciato definitivo comporti la demolizione di edifici e/o pari disagi localizzati, l’accordo di programma dovrà espressamente prevedere specifiche garanzie per i cittadini e le attività interessati, in termini di indennizzi, eventuali ricollocazioni preventive, copertura delle spese accessorie (traslochi, allacci utenze, etc.).” Il nuovo Piano Urbanistico Comunale Riguardo al Nodo stradale ed autostradale di Genova – Complanarizzazione dell’autostrada A10 a Genova-Prà-Palmaro – Viabilità di accesso al porto di Voltri, la cartografia del PUC riporta la previsione di tracciato della nuova infrastruttura autostradale che sviluppa le indicazioni del Protocollo di intesa fra Comune di Genova, Provincia di Genova, Regione Liguria, Autorità Portuale di Genova, ANAS spa, Autostrade per l’Italia spa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione del Nodo stradale e autostradale di Genova preventivamente approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 78 del 20.10.2009, sottoscritto in data 08.02.2010 e firmato dalla Regione Liguria in data 13.4.2011, adeguandole agli approfondimenti conseguenti all’iter progettuale in corso ed al relativo processo di partecipazione. Il tracciato ha efficacia direttiva e prescrittiva nel caso della Viabilità di accesso al porto di Voltri, inserita nel Protocollo, e successivamente già approvata in sede CIPE.

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    In particolare l’art. SIS-I-6 Infrastrutture con disciplina urbanistica speciale delle Norme di Conformità del progetto definitivo del nuovo Piano Urbanistico Comunale, di cui alla proposta di Giunta al Consiglio n. 40 del 13.10.2014, relativamente al “Nodo stradale ed autostradale di Genova - adeguamento del sistema A7/A10/A12” indica: La cartografia del PUC riporta la previsione di tracciato della nuova infrastruttura autostradale che sviluppa le indicazioni del Protocollo di intesa fra Comune di Genova, Provincia di Genova, Regione Liguria, Autorità Portuale di Genova, ANAS spa, Autostrade per l’Italia spa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione del Nodo stradale e autostradale di Genova preventivamente approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 78 del 20.10.2009, sottoscritto in data 08.02.2010 e firmato dalla Regione Liguria in data 13.4.2011, adeguandole agli approfondimenti conseguenti all’iter progettuale in corso ed al relativo processo di partecipazione, con particolare riferimento alle indicazioni emerse in sede dell’Osservatorio istituito a seguito del dibattito pubblico. Nelle more dell’approvazione del relativo progetto definitivo in applicazione delle pertinenti procedure di Legge, il tracciato ha efficacia direttiva. L’approvazione del progetto definitivo comporterà l’efficacia prescrittiva anche al fine dell’attribuzione del conseguente vincolo di destinazione d’uso e prevalenza sulle indicazioni del Livello 3 del Piano, nonché dell’applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001. Inoltre lo stesso articolo nella Disciplina definitiva ad interventi realizzati prescrive: Il PUC individua per le aree interessate dalla realizzazione delle opere e per le relative aree di cantiere la disciplina urbanistica, sino al completamento delle stesse vigono le discipline stabilite dalle specifiche procedure speciali di approvazione. Il Piano di rialloggiamento degli edifici residenziali in relazione al nuovo PUC in itinere. Il nuovo PUC, in itinere, oltre ad individuare il tracciato, come sopra descritto, indica, nel caso fosse realizzata l’opera, una serie di aree, disciplinate con specifica norma speciale, atte a garantire la ricollocazione dei residenti e dei servizi interferiti dal tracciato. In particolare sono evidenziate le seguenti aree: I 1 - INTERVENTO A “Area Fabbriche” Il PUC individua l’area perimetrata ed identificata col n. I 1 quale area di ricollocazione dei proprietari di immobili interferiti dalla Gronda. A tal fine su tale area è ammessa la realizzazione di interventi di nuova costruzione per una SA pari a quella proveniente dagli interventi di demolizione degli immobili necessari al fine della realizzazione dei lavori, per un’incidenza di SA massima complessiva pari a 130 mq. Alla realizzazione degli interventi non consegue la necessità di reperire i dovuti standard urbanistici ai sensi della normativa vigente. Fino alla realizzazione dei programmati interventi di nuova costruzione ovvero nel caso in cui non si verifichino i presupposti per la loro realizzazione, l’area in questione è soggetta alla disciplina dell’Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale AR-PR di tipo (a). Per quanto non specificato nella presente norma speciale ed a interventi conclusi si applica la disciplina dell’Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU). I 2 - INTERVENTO B - Area via Stassano Il PUC individua l’area perimetrata ed identificata col n. I 2, quale area di ricollocazione dei proprietari di immobili interferiti dalla Gronda.

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    A tal fine su tale area è ammessa la realizzazione di interventi di nuova costruzione per una SA pari a quella proveniente dagli interventi di demolizione degli immobili necessari al fine della realizzazione dei lavori, per un’incidenza di SA massima complessiva pari a circa 650 mq. Alla realizzazione degli interventi non consegue la necessità di reperire i dovuti standard urbanistici ai sensi della normativa vigente. Fino alla realizzazione dei programmati interventi di nuova costruzione ovvero nel caso in cui non si verifichino i presupposti per la loro realizzazione, l’area in questione è soggetta alla disciplina dell’ Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA). Per quanto non specificato nella presente norma speciale ed a interventi conclusi si applica la disciplina dell’Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU). I 3 - INTERVENTO C - Area Salita Sciallero Il PUC individua l’area perimetrata ed identificata col n. I 3, quale area di ricollocazione dei proprietari di immobili interferiti dalla Gronda. A tal fine su tale area è ammessa la realizzazione di interventi di nuova costruzione per una SA pari a quella proveniente dagli interventi di demolizione degli immobili necessari al fine della realizzazione dei lavori, per un’incidenza di SA massima complessiva pari a circa 200 mq. Alla realizzazione degli interventi non consegue la necessità di reperire i dovuti standard urbanistici ai sensi della normativa vigente. Fino alla realizzazione dei programmati interventi di nuova costruzione ovvero nel caso in cui non si verifichino i presupposti per la loro realizzazione, l’area in questione è soggetta alla disciplina dell’ Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA). Per quanto non specificato nella presente norma speciale ed a interventi conclusi si applica la disciplina dell’Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU). I 4 - INTERVENTO D - Area Forte Crocetta Il PUC individua l’area perimetrata ed identificata col n. I 4 quale area di ricollocazione dei proprietari di immobili interferiti dalla Gronda. A tal fine su tale area è ammessa la realizzazione di interventi di nuova costruzione per una SA pari a quella proveniente dagli interventi di demolizione degli immobili necessari al fine della realizzazione dei lavori, per un’incidenza di SA massima complessiva pari a 570 mq. Alla realizzazione degli interventi non consegue la necessità di reperire i dovuti standard urbanistici ai sensi della normativa vigente. Fino alla realizzazione dei programmati interventi di nuova costruzione ovvero nel caso in cui non si verifichino i presupposti per la loro realizzazione, l’area in questione è soggetta alla disciplina dell’Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU). Per quanto non specificato nella presente norma speciale ed a interventi conclusi si applica la disciplina dell’Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU). I 5 - INTERVENTO E - Area Via P.N. Cambiaso Il PUC individua l’area perimetrata ed identificata col n. I 5, quale area di ricollocazione dei proprietari di immobili interferiti dalla Gronda. A tal fine su tale area è ammessa la realizzazione di interventi di nuova costruzione per una SA pari a quella proveniente dagli interventi di demolizione degli immobili necessari al fine della realizzazione dei lavori, per un’incidenza di SA massima complessiva pari a circa 700 mq. Alla

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    realizzazione degli interventi non consegue la necessità di reperire i dovuti standard urbanistici ai sensi della normativa vigente. Fino alla realizzazione dei programmati interventi di nuova costruzione ovvero nel caso in cui non si verifichino i presupposti per la loro realizzazione, l’area in questione è soggetta alla disciplina dell’ Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola AR-PR (a). Per quanto non specificato nella presente norma speciale ed a interventi conclusi si applica la disciplina dell’Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU). I 6 - INTERVENTO F - Area località Morego (Via Morego) Il PUC individua l’area perimetrata ed identificata col n. I 6, quale area di ricollocazione dei proprietari di immobili interferiti dalla Gronda. A tal fine su tale area è ammessa la realizzazione di interventi di nuova costruzione per una SA pari a quella proveniente dagli interventi di demolizione degli immobili necessari al fine della realizzazione dei lavori, per un’incidenza di SA massima complessiva pari a circa 4200 mq. Alla realizzazione degli interventi non consegue la necessità di reperire i dovuti standard urbanistici ai sensi della normativa vigente. Fino alla realizzazione dei programmati interventi di nuova costruzione ovvero nel caso in cui non si verifichino i presupposti per la loro realizzazione, l’area in questione è soggetta alla disciplina dell’ Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA). Per quanto non specificato nella presente norma speciale ed a interventi conclusi si applica la disciplina dell’Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU). I 7 - INTERVENTO G - Area S. Biagio (Via Romairone) Il PUC individua l’area perimetrata ed identificata col n. I 7 quale area di ricollocazione di Servizi pubblici o di uso pubblico interferiti dalla gronda. A tal fine è ammessa la realizzazione di interventi di nuova costruzione al fine di consentire la ricollocazione della “Bocciofila Bolzanetese” (in deroga alle disposizioni di PUC, a condizione che la nuova collocazione risulti compatibile sotto il profilo igienico ambientali e non confligga con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza). Fino alla realizzazione dei programmati interventi di nuova costruzione ovvero nel caso in cui non si verifichino i presupposti per la loro realizzazione, l’area in questione è soggetta alla disciplina dei Servizi pubblici di interesse generale e locale (SIS-S) Per quanto non specificato nella presente norma speciale ed a interventi conclusi si applica la disciplina dei Servizi pubblici di interesse generale e locale (SIS-S). Avuto riguardo di quanto sopra descritto, il nuovo PUC, anche per la ricollocazione degli edifici interferiti dal tracciato delinea la piena compatibilità. Considerazioni finali

    Con riferimento a quanto sopra descritto ed in particolare all’apparato normativo del Piano vigente, emerge che il tracciato proposto, comprensivo delle prescrizioni scaturite dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, è compatibile con la strategia infrastrutturale del PUC vigente. Nondimeno a fronte degli atti assunti dalla Civica Amministrazione ed al fine di garantire l’equilibrio sociale e ambientale dei territori interessati dalla realizzazione della Gronda di

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    324.4

    308.5

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