10set07 + Centrale Rischi - Giurisprudenza Settembre 2010

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L a C e n t r a l e R i s c h |1 CAPITOLO SECONDO Giurisprudenza SOMMARIO: 1 Introduzione 2 Corte di Cassazione, Sezione Prima, Decisione num. 5107/94del 25.5.19943 Tribunale di Roma, 3.11.19954 Tribunale di Cagliari, 28.11.1995 5 Tribunale di Napoli, 19.1.1998 6 Tribunale di Roma, 10.3.1998 7 Tribunale di Roma, Sezione Seconda 18.3.1998 8 Tribunale di Avezzano, 12.6.1998 9 Tribunale di Roma, 5.8.1998 10 Tribunale di Brindisi, SezionePrima,Ordinanza del 20.7.1999 11 Tribunale di Alessandria, Ordinanza del 20.10.20 12 Tribunale di Cagliari, Ordinanza del 25.10.2000 13 Tribunale di Brindisi, Ordinanzadel 26.11.2000 14 Tribunale di Bari,SezionePrima, 22.12.2000 15 Tribunale di Milano, Ordinanza del 19.2.200116 Tribunale di Roma, 3.6.2001 17 Tribunale di Savona, Procedimento cautelare num. 1139 del 3.4.2002 18 Tribunale di Salerno, 22.4.2002 19 Tribunale di Palermo, 31.10.2002 20 Tribunale di Napoli, 22.10.2002 21 Tribunale di Palermo, 4.11.2002 22 Tribunale di Lecce, 25.8.2003 23 Tribunale di Milano, Ordinanza del 27.7.2004 24 Tribunale di Roma, Sezione Nona, Sentenza num. 31848 del 25.11.2004 25 Tribunale di NapoliSezione Decima, 18.3.200526 Tribunale di Lecce,Sezione distaccata di Campi Salentina, Sentenza num. 45 del 3.11.2005 27 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Decisione num. 7037/06 del 28.3.2006 28 Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Decisione num. 4.6.2007 29 Corte di Cassazione, Decisione num. 21428/07del 12.10.2007 30 Tribunale di Lecce Sezione Prima, 5.8.2008, num. 1496 31 Tribunale di Mantova, Sentenza del 27.5.2008 32 Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Decisione num. 7958/09 del 5.3-1.4.2009 33 Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Decisione num. 12544/09 del 5 34 Tribunale di Milano,Ordinanza del 23.9.2009 35 Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Decisione num. 12626/10 del 2.2. 36 Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Napoli, Decisione n del 3.3.2010 37 Provvedimenti Garante Privacy degli ultimi tre tema di “Centrale Rischi”

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La Centrale Rischi |1

CAPITOLO SECONDO GiurisprudenzaSOMMARIO: 1 Introduzione 2 Corte di Cassazione, Sezione Prima, Decisione num. 5107/94 del 25.5.1994 3 Tribunale di Roma, 3.11.1995 4 Tribunale di Cagliari, 28.11.1995 5 Tribunale di Napoli, 19.1.1998 6 Tribunale di Roma, 10.3.1998 7 Tribunale di Roma, Sezione Seconda, 18.3.1998 8 Tribunale di Avezzano, 12.6.1998 9 Tribunale di Roma, 5.8.1998 10 Tribunale di Brindisi, Sezione Prima, Ordinanza del 20.7.1999 11 Tribunale di Alessandria, Ordinanza del 20.10.2000 12 Tribunale di Cagliari, Ordinanza del 25.10.2000 13 Tribunale di Brindisi, Ordinanza del 26.11.2000 14 Tribunale di Bari, Sezione Prima, 22.12.2000 15 Tribunale di Milano, Ordinanza del 19.2.2001 16 Tribunale di Roma, 3.6.2001 17 Tribunale di Savona, Procedimento cautelare num. 1139 del 3.4.2002 18 Tribunale di Salerno, 22.4.2002 19 Tribunale di Palermo, 31.10.2002 20 Tribunale di Napoli, 22.10.2002 21 Tribunale di Palermo, 4.11.2002 22 Tribunale di Lecce, 25.8.2003 23 Tribunale di Milano, Ordinanza del 27.7.2004 24 Tribunale di Roma, Sezione Nona, Sentenza num. 31848 del 25.11.2004 25 Tribunale di Napoli Sezione Decima, 18.3.2005 26 Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Campi Salentina, Sentenza num. 45 del 3.11.2005 27 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Decisione num. 7037/06 del 28.3.2006 28 Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Decisione num. 12929/07 del 4.6.2007 29 Corte di Cassazione, Decisione num. 21428/07 del 12.10.2007 30 Tribunale di Lecce Sezione Prima, 5.8.2008, num. 1496 31 Tribunale di Mantova, Sentenza del 27.5.2008 32 Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Decisione num. 7958/09 del 5.3-1.4.2009 33 Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Decisione num. 12544/09 del 5.5.2009 34 Tribunale di Milano, Ordinanza del 23.9.2009 35 Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Decisione num. 12626/10 del 2.2.2010 36 Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Napoli, Decisione num. 90 del 3.3.2010 37 Provvedimenti Garante Privacy degli ultimi tre anni in tema di Centrale Rischi

La Centrale Rischi |2

2.1

Introduzione La giurisprudenza in materia di contenzioso afferente la Centrale Rischi

particolarmente numerosa e controversa. Limportante volume del giudicato su questo argomento pu essere ricondotto alle seguenti motivazioni: la Centrale Rischi un organo con ormai quasi cinquantanni di funzionamento alle spalle; il numero dei soggetti coinvolti particolarmente numeroso ed eterogeneo; le situazioni creditizie trattate sono sempre pi sofisticate e la normativa non sempre stata adeguata nel tempo con la necessaria tempestivit; le conseguenze delle erronee segnalazioni possono comportare, per il soggetto danneggiato, notevoli conseguenze negative (c.d. effetto domino del sistema); etc. Non si ha qui la pretesa di proporre tutta la giurisprudenza di merito e/o di legittimit, n di condensare i diversi orientamenti cos come variati nel corso degli anni; peraltro, molte delle sentenze infra citate, sono gi state oggetto di accenno o trattazione nei capitoli precedenti di questo elaborato. Si ritiene comunque utile fornire, quale compendio al lavoro svolto, una rassegna sintetica1 di quelle che sono state le decisioni pi significative, nel corso degli anni, con particolare riguardo a quelle pi recenti, nella logica che questultime possano spiegare i propri effetti nel futuro rivestendo quindi maggiore importanza per la loro attualit.

2.2

Corte di Cassazione, Sezione Prima, Decisione num. 5107/94 del 25.5.1994

1

(ADUC s.d.)

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La Centrale Rischi persegue un interesse pubblicistico, da identificarsi nella stabilit del sistema creditizio sotto il profilo della riduzione al minimo del rischio nellerogazione del credito (quello che la Banca dItalia definisce nelle Istruzioni accrescere la capacit degli intermediari di valutazione e di controllo della clientela). Da tale natura pubblicistica scaturiscono lobbligatoriet della

partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi e le sanzioni amministrative ex artt.144 e 145 T.U.B. per violazioni delle disposizioni del CICR e della Banca dItalia sul servizio di centralizzazione, incluse le irregolarit riscontrate nelle segnalazioni e il mancato invio delle stesse nei termini previsti.

2.3

Tribunale di Roma, 3.11.1995 Non sussistono le condizioni per il ricorso alla procedura d'urgenza ex

art.700 c.p.c. al fine di ottenere, nei confronti di una banca, la cancellazione di una segnalazione di un credito in sofferenza alla Centrale Rischi.

2.4

Tribunale di Cagliari, 28.11.1995 In caso di segnalazione erronea (per negligenza o imperizia nella

valutazione della sussistenza dei presupposti prescritti per la segnalazione) ovvero "abusiva" (per l'intenzionalit della comunicazione di dati non veritieri) alla Centrale Rischi, la banca tenuta a risarcire i danni causati al (potenziale) cliente, a titolo di responsabilit contrattuale, se la segnalazione avvenuta nell'ambito di un rapporto negoziale gi operante tra le parti, o, altrimenti, a titolo di responsabilit extracontrattuale.

2.5

Tribunale di Napoli, 19.1.1998 Nella gestione della "Centrate dei rischi" la Banca d'Italia tenuta al

coordinamento della raccolta dei dati e alla comunicazione degli stessi dati al

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sistema creditizio e non gi a svolgere alcuna attivit istruttoria in relazione in doti segnalati nella "Centrale dei rischi".

2.6

Tribunale di Roma, 10.3.1998 Posto che la segnalazione "in sofferenza" subordinata al requisito in

capo al debitore dell'insolvenza, intesa come incapacit di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio (art.5 l.fall.), ovvero a "situazioni equiparabili" e che, dunque, il mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere, non comporta la qualificazione della posizione del credito come "in sofferenza", va accolta la domanda cautelare volta a ottenere l'inibitoria alla banca dell'iscrizione e della segnalazione "a sofferenza" alla Centrale Rischi del credito vantano verso il debitore.

2.7

Tribunale di Roma, Sezione Seconda, 18.3.1998 Viene stabilito che la segnalazione a sofferenza di un cliente da parte della

banca deve essere subordinata alla presenza del requisito oggettivo del debitore di trovarsi nell'incapacit di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio o in uno stato di oggettiva difficolt economico-finanziaria. Il mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto ad adempiere, ove non sia correlato da un oggettivo stato di difficolt ad adempiere le proprie obbligazioni, non comporta la qualificazione della posizione del credito quale "sofferenza". Quindi, conclude il Tribunale, l'eventuale iscrizione da parte della banca del credito in tale categoria, nonostante il mero inadempimento senza insolvenza, costituisce un comportamento illecito suscettibile della conseguenza del risarcimento del danno2.

2

(Studio_Marsicano s.d.)

La Centrale Rischi |5

2.8

Tribunale di Avezzano, 12.6.1998 Posto che non rientra nelle facolt dell'autorit giudiziaria ordinare alla

Banca d'Italia d provvedere alla cancellazione dal Fondo Speciale Rischi dei nominativi dei debitori segnalati quand'anche venissero versate da parte di questi ultimi delle cauzioni, in quanto non sussiste nell'ordinamento una norma che giustifichi tale facolt, la relativa domanda cautelare, infondata sul piano del fumus bon iuris e del periculum in mora, non pu essere accolta.

2.9

Tribunale di Roma, 5.8.1998 Considerato che la segnalazione dei crediti in sofferenza implica una

valutazione, da parte dell'intermediario, della complessiva situazione finanziaria del cliente e non pu invece scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito, va accolta la domanda cautelare diretta a ottenere la sospensione della segnalazione presso la Centrale Rischi.

2.10

Tribunale di Brindisi, Sezione Prima, Ordinanza del 20.07.1999 Con tale ordinanza, emessa al termine di procedimento di reclamo ex art.

669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Brindisi ha dichiarato ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. ivi reclamato e ha ordinato alla Banca del Salento di procedere al ritiro e alla revoca della segnalazione in Centrale Rischi, presso la Banca d'Italia, effettuata a carico di una societ. Ci, poich ha ritenuto che la segnalazione effettuata dalle banche presuppone una valutazione in ordine alla effettiva insolvenza del cliente e non invece - come aveva fatto l'istituto - un fatto meramente automatico.

2.11

Tribunale di Alessandria, Ordinanza del 20.10.2000 Il perseguimento dellinteresse generale, sotteso alla disciplina della

Centrale Rischi della Banca dItalia, pu ritenersi conseguito solo se gli

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intermediari utilizzano il potere di segnalazione nel rispetto delle regole dettate dalla normativa di riferimento, prima ancora che dei principi generali in tema di correttezza e buona fede; in tal senso il presupposto per la segnalazione risiede nella incapacit del debitore di far fronte con mezzi normali alle obbligazioni assunte, con lesclusione di ogni automatismo tra inadempimento e segnalazione. Il tribunale pu esaminare il corretto utilizzo del potere di segnalazione, dichiarandone lillegittimit laddove vi sia stato dello stesso un utilizzo erroneo e concedendo lo strumento cautelare, richiesto ex art. 700 c.p.c. al fine di fare cessare la segnalazione stessa.

2.12

Tribunale di Cagliari, Ordinanza del 25.10.2000 Precisa che le banche, con certezza, subiscono un condizionamento

negativo (se non addirittura imposto) qualora dallinformativa dovesse emergere lesistenza di una posizione segnalata in sofferenza; in tale atteggiamento si riflette infatti la generale riluttanza (legittima in astratto) degli operatori a concedere credito a soggetti la cui situazione patrimoniale, in certi ambienti economici, sia stata valutata come inaffidabile e precaria.

2.13

Tribunale di Brindisi, Ordinanza del 26.11.2000 Si chiarisce che lappostazione di un credito a sofferenza e la

conseguente segnalazione presso la Centrale Rischi pu avvenire solamente in caso di insolvenza, ossia di cronica incapacit del soggetto di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, ovvero in situazioni equiparabili. E, ancora, che la riduzione o persino limpossibilit di accedere al sistema bancario comporta indubbiamente la riduzione della possibilit di guadagni futuri, con il rischio di arrivare anche a una lesione del diritto costituzionalmente garantito allart. 41 della Costituzione - di iniziativa economica privata, che, come noto, si alimenta grazie al credito bancario,

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laccesso al quale, a seguito di una segnalazione presso la Centrale Rischi, potrebbe essere irrimediabilmente precluso.

2.14

Tribunale di Bari, Sezione Prima, 22.12.2000 La segnalazione, per oltre un anno, di una "sofferenza" non pi esistente,

conferendo pubblicit interbancaria a un non reale protrarsi dell'insolvenza del debitore, destinata ad assumere rilevanza peculiare in un'ottica commerciale e imprenditoriale, risolvendosi in una complessa vicenda di indubitabile discredito patrimoniale, idonea a provocare un danno della reputazione imprenditoriale al segnalato. In tal caso, ipotizzabile una responsabilit dell'azienda di credito verso il cliente ingiustamente, e quindi antigiuridicamente, segnalato alla Centrale Rischi.

2.15

Tribunale di Milano, Ordinanza del 19.2.2001 Il Tribunale ha ritenuto che lipotesi di una illegittima segnalazione alla

Centrale Rischi profili una responsabilit da informazioni inesatte, la quale si configura, sia come una responsabilit extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c., sia come una responsabilit contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti tra banca ed utente. In particolare poi, per quanto concerne la diffusione di false informazioni, il Tribunale di Milano nellindicato provvedimento ha cos precisato: In caso di violazione dellobbligo di trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza si configura la risarcibilit (anche) dei danni non patrimoniali subiti dal soggetto cui i dati trattati si riferivano.

2.16

Tribunale di Roma, 3.6.2001 La segnalazione di un credito in sofferenza alla Centrale Rischi della

Banca dItalia suscettibile, in astratto, di ledere fondamentali diritti del debitore (immagine e reputazione), ma pu essere inibita in via di urgenza soltanto in caso

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di effettiva inesistenza del debito segnalato e non quando la somma pretesa dalla banca creditrice sia superiore a quella effettivamente dovuta.

2.17

Tribunale di Savona, Procedimento cautelare num. 1139 del 3.4.2002 Si ribadisce che la segnalazione presso la Centrale Rischi sacrifica

certamente il diritto dellimprenditore allimmagine e alla reputazione in favore della preminente realizzazione dellinteresse pubblico, e tale rinuncia deve avvenire solo a fronte delleffettiva posizione di sofferenza del credito, in mancanza della quale, la segnalazione effettuata da un istituto bancario alla Centrale dei rischi illegittima e lesiva del diritto dellimprenditore allimmagine e alla reputazione.

2.18

Tribunale di Salerno, 22.4.2002 In caso di erronea segnalazione "a sofferenza" alla Centrale Rischi a opera

della Banca, risulta sussistente il "periculum in mora", ai fini della concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., allorquando si dimostri che, nelle more del giudizio, si possano verificare irreparabili e gravi compromissioni del diritto del ricorrente alla libera iniziativa economica, consistenti, in particolare, nella maggior difficolt di reperire credito sul mercato.

2.19

Tribunale di Palermo, 31.10.2002 Per poter segnalare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia una posizione

debitoria di un cliente, in quanto definibile "in sofferenza", la banca tenuta ad accertare, secondo l'ordinaria diligenza, le ragioni dell'inadempimento e, in particolare, se esso legato a una complessiva difficolt economico - finanziaria, non essendo, peraltro, necessario che sussista uno stato di insolvenza. In virt del suddetto principio, nella specie stato ordinato alla banca, in via d'urgenza, di revocare la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia di una posizione debitoria, effettuata senza aver svolto alcuna indagine

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sul debitore e non risultando comunque l'esistenza di una situazione di difficolt economica3.

2.20

Tribunale di Napoli, 22.10.2002 La non corretta segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia

dell'esistenza di un credito "a sofferenza" verso il cliente idonea, non solo a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualit, ma anche a determinare una progressiva accentuazione degli stessi, per cui pu costituire il "periculum in mora" che giustifica la concessione di un provvedimento d'urgenza, consistente nell'ordine dato alla banca di eliminare la segnalazione del credito in questione da quelle "a sofferenza"4.

2.21

Tribunale di Palermo, 4.11.2002 Va ordinata, con provvedimento d'urgenza, la revoca della segnalazione di

un credito in "sofferenza" operata da un istituto di credito, alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, in difetto di accertamento di una condizione di difficolt economico - finanziaria del cliente cui quella "sofferenza" sia riconducibile5.

2.22

Tribunale di Lecce, Sentenza num. 2855/00 del 25.8.2003 Qualora un presunto credito in sofferenza relativo a un utente, sia stato

segnalato dalla banca alla Centrale Rischi della Banca dItalia e la sua sussistenza sia controversa in quanto pende un giudizio in merito - al fine di contemperare gli interessi degli attori con quello della generalit degli istituti di credito di poter confidare su una completa informazione (funzione propria della Centrale Rischi) - necessario che la Banca segnalante modifichi la segnalazione precisando che il credito in contestazione.

3 4

(Studio_Marsicano s.d.) (Studio_Marsicano s.d.) 5 (Studio_Marsicano s.d.)

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Nello specifico il Giudice ha ordinato alla Banca di precisare la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca dItalia con lindicazione che trattasi di credito in contestazione e che allo stato appare inesistente, considerate le risultanze della consulenza tecnico contabile disposta dal giudice della Sezione Distaccata di Campi Salentina.

2.23

Tribunale di Milano, Ordinanza del 27.7.2004 Ancora il Tribunale di Milano, si pronunciato, sostenendo che In caso

di segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi, il danno per limprenditore segnalato consiste nella lesione della reputazione commerciale e ben pu liquidarsi equitativamente e indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso.

2.24

Tribunale di Roma, Sezione Nona, Sentenza num.31848 del 25.11.2004 Si chiarisce che la banca tenuta a risarcire i danni del proprio cliente se,

effettuando erroneamente la segnalazione alla Centrale Rischi, ne ostacola l'accesso al credito bancario o rende pi difficile l'attuazione dei suoi piani di sviluppo.

2.25

Tribunale di Napoli Sez. Decima, 18.3.2005 L'inadempimento del cliente verso la banca non comporta in modo

automatico la segnalazione del nominativo del debitore alla Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia. La segnalazione, infatti, deve ritenersi subordinata al requisito dell'insolvenza del debitore, intesa come incapacit di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il patrimonio.

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Ci implica che la segnalazione deve essere sempre preceduta da una valutazione (di carattere positivo) della banca in ordine all'insolvenza del debitore6.

2.26

Tribunale di Lecce Sezione distaccata di Campi Salentina, Sentenza num. 45 del 3.11.2005 Il Tribunale di Lecce si pronunciato riconoscendo il diritto dei clienti di

una banca (un imprenditore commerciale e sua moglie) a essere risarcito per i danni allimmagine e alla reputazione, danni esistenti in re ipsa, subiti a seguito di una (dolosamente) errata segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca dItalia. Nel caso specifico la banca incorsa in due gravi violazioni: segnalare alla Centrale Rischi la posizione a sofferenza, a fronte della piena e dimostrabile capacit del soggetto, cliente o terzo, di far fronte regolarmente al presunto debito con il suo patrimonio; segnalare alla Centrale Rischi una posizione a sofferenza con importi assolutamente non dovuti. Cos ha sentenziato il giudice: Quanto alla domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso Banca d'Italia spiegata dagli attori, questo giudice rileva che si sta facendo strada un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui la segnalazione di una "sofferenza" non pi esistente, conferendo pubblicit interbancaria ad un non reale protrarsi dell'insolvenza del debitore, destinata ad assumere rilevanza peculiare in un'ottica commerciale ed imprenditoriale, risolvendosi in una complessa vicenda di indubitabile discredito patrimoniale, idonea a provocare un danno anche della reputazione imprenditoriale del segnalato. (Trib. Bari, sez. I, 22 dicembre 2000; Tribunale di Roma, 25 novembre 2004, num. 31484; Corte d'Appello di Milano, 4 novembre 2003; Tribunale di Milano, 17 marzo 2004). E se non vi 6

(Studio_Marsicano s.d.)

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dubbio

che

un'illegittima

segnalazione

provoca

un

danno

all'attivit

imprenditoriale che deve essere provato, altres indiscutibile che la lesione della reputazione personale esime il soggetto leso dall'onere di fornire in concreto la prova del danno in quanto questo viene considerato in re ipsa. Pertanto, la richiesta di risarcimento danni da illegittima segnalazione pu trovare accoglimento solo e esclusivamente con riferimento al danno alla reputazione e all'immagine patito dagli attori in quanto lo stesso considerato in re ipsa, non potendo invece essere risarcito alcun altro danno non essendo stata fornita la prova dello stesso. Il danno risarcibile viene determinato in via equitativa in un importo pari a Euro 1.000,00.

2.27

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Decisione num. 7037/06 del 28.3.2006 La controversia avente a oggetto la domanda di risarcimento del danno

proposta da un cliente nei confronti di una banca, a causa dell'erronea segnalazione del proprio nominativo alla "Centrale Rischi" della Banca d'Italia per un credito "in sofferenza", devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto l'interesse del cliente a non essere leso dal comportamento della banca in violazione delle disposizioni dell'autorit di vigilanza si configura come diritto soggettivo, restando irrilevante l'inosservanza da parte della banca delle istruzioni impartite in materia dalla Banca d'Italia, giacch l'interesse del cliente del tutto indipendente dall'esercizio dei poteri di vigilanza dell'istituto centrale sulle altre banche7.

2.28

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Decisione num. 12929/07 del 4.6.2007 Anche nei confronti della persona giuridica - e in genere dellente

collettivo - configurabile la risarcibilit del danno non patrimoniale,7

(Lexpoint s.d.)

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allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dellente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione. Fra tali diritti rientra limmagine della persona giuridica o dellente; allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale, costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dellente che si esprime con la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nellagire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dellente e, quindi, nellagire dellente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o lente di norma interagisca. E questo limportante principio di diritto enunciato dalla Corte, la quale ha anche precisato che il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o allente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. In riferimento a indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una societ alla Centrale Rischi della Banca dItalia, quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilit a tale societ di un danno non patrimoniale, per lesione del diritto allimmagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso8.

2.29

Corte di Cassazione, Decisione num. 21428/07 del 12.10.2007 La segnalazione di una "sofferenza" non pu essere fondata su un mero

ritardo nel pagamento del debito, e per, d'altra parte, non implica una situazione di incapienza e una previsione di perdita, ovvero di irrecuperabilit del credito: ove divenisse attuale una previsione di irrecuperabilit, il credito, gi segnalato a

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(Ricerca Giuridica s.d.)

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"sofferenza", dovrebbe essere in tutto o in parte spostato nella categoria dei crediti passati a perdita.

2.30

Tribunale di Lecce Sez. I, 5.08.2008, num. 1496 E stata condannata la Deutsche Bank per aver illegittimamente segnalato

a una Centrale Rischi - nello specifico la CRIF (Centrale Rischi Investimenti Finanziari) - il nominativo di un soggetto per il mancato pagamento di alcune rate relative a un finanziamento, nonostante listituto bancario avesse riconosciuto la completa estraneit dellattore alla vicenda. Una volta dimostrato in giudizio che la segnalazione avvenuta a causa di un errore di persona, la banca stata condannata per violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., perch tale condotta costituisce un fatto illecito che obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento del danno. Anche in relazione allillecito trattamento dei dati personali sono emersi dei profili di illegittimit quali: il trattamento avvenuto senza il consenso dellinteressato, i dati trattati non erano esatti e non sono stati prontamente aggiornati e, in generale, stato violato il principio di correttezza9.

2.31

Tribunale di Mantova, Sentenza del 27.5.2008 Si ribadisce che la lesione arrecata per effetto della illegittima

segnalazione alla Centrale Rischi di notevole gravit, comportando lesclusione del segnalato dal credito bancario o comunque la difficolt, se non impossibilit di accedervi, e che la banca incorre, in tal caso, nella c.d. responsabilit da inesatte informazioni, che si connota sia come responsabilit extracontrattuale da fatto illecito, sia come responsabilit contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti tra banca e cliente, determinandosi un danno che si ritiene sussistere in re ipsa e che legittima pertanto il diritto al risarcimento, senza

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(Studi_Legali s.d.)

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che incomba sul danneggiato lonere di fornire la prova dellesistenza del danno (sia patrimoniale che non patrimoniale). Il Tribunale ha cos stabilito: l'appostazione a sofferenza non pu essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito e in sostanza per insolvenza, ai sensi della richiamata disciplina, si intende una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave difficolt economica, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di definitiva irrecuperabilit (v. Cass. 12-10-2007 num. 21428 e nella giurisprudenza di merito Trib. Pescara 2112-2006; Tribunale di Roma, 25-11-2004 num. 31484; Tribunale di Milano, 173-2004; App. Milano, 4-11-2003; Trib. Bari, 22-12-2000). Ancora la Sentenza richiamata: Occorre precisare che la lesione arrecata per effetto della illegittima segnalazione di notevole gravit comportando lesclusione del segnalato dal credito bancario o comunque la difficolt se non impossibilit di accedervi e che la banca incorre, in tal caso, nella c.d. responsabilit da inesatte informazioni che si connota sia come responsabilit extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c. sia come responsabilit contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti tra banca e cliente ai sensi degli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., determinandosi un danno che si ritiene sussistere in re ipsa e che legittima pertanto il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato lonere di fornire la prova dellesistenza del danno (Cass. 30-8-2007 num. 18316; Cass. 28-6-2006 num. 14977; Cass. 19-1-2001 num. 4881; Cass. 5-11-1998 num. 1103). Va rammentato che la lesione del diritto allimmagine e allonore comporta il risarcimento oltre che del danno patrimoniale, se verificatosi, anche del danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera, danno questultimo da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e che si verifica a seguito dell'inserimento

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della notizia lesiva per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilit da parte di coloro di coloro che hanno accesso alla Centrale Rischi (v. Cass. 4-62007 num. 12929): tenuto conto della lunga durata della segnalazione (da novembre 2002 ad ottobre 2003).

2.32

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Decisione num. 7958/09 del 5.3-1.4.2009 La Corte ha accolto il ricorso con cui un cliente lamentava che la banca

non avesse preso in considerazione il fatto che la situazione debitoria a suo carico derivava da malversazioni commesse dalla moglie e quindi a lui non imputabili. In primo grado, linteressato ha visto respinte le sue domande, ma ora pu sperare in una rivalutazione a opera del giudice del rinvio dopo la cassazione della sentenza. Nella decisione si ribadisce che, seppure le banche sono obbligate alla segnalazione attraverso il servizio per la centralizzazione dei rischi bancari, la segnalazione a sofferenza da parte della banca segnalante deve essere preceduta da una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non pu scaturire automaticamente da un breve ritardo di questultimo nel pagamento del debito. Tra laltro la sentenza della Cassazione enuncia, per la prima volta, un altro principio: la Banca d Italia, responsabile della gestione del servizio per la centralizzazione dei rischi bancari , soggetta al codice della privacy. La conseguenza che una errata segnalazione alla Centrale Rischi espone alla condanna per risarcimento dei danni la banca segnalante e alla condanna della Banca d Italia alla cancellazione dallarchivio10. Di questa importante decisione riportiamo ancora:

10

Si consapevoli che quanto qui riferito in contrasto con quanto espresso nel paragrafo 4.4 che si ritiene per, al momento, ancora rispondente a quanto espresso dalla parte preponderante della dottrina in materia e da rivalutare sulla base della nuova giurisprudenza in corso di formazione

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ne deriva che non pu essere identificata come sofferenza lisolato inadempimento; appostazione a sofferenza nella Centrale rischi implichi una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non possa scaturire automaticamente da un mero ritardo di pagamento, dovendosi considerare una situazione oggettiva dincapacit finanziaria e non transitoria dinadempimento delle obbligazioni assunte;

non vi pu essere segnalazione alla Centrale rischi se linadempimento dovuto allesistenza di controversia tra il presunto debitore e listituto di credito sulla legittimit o sullentit della somma da pagare.

2.33

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Decisione num. 12544/09 del 5.5.2009 Viene imposto lobbligo alla banca di comunicare tempestivamente alla

Centrale Rischi il contenuto della sentenza di annullamento di un contratto di apertura di credito. Contestualmente viene per respinta la richiesta di risarcimento danni per la segnalazione in quanto non vi prova di danni ulteriori e, segnatamente, di danni concretamente subiti dallattore in conseguenza della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

2.34

Tribunale di Milano, Ordinanza del 23.9.2009 Sull'irrilevanza di eventuali garanzie collaterali: "Si prescinde, pertanto,

dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio del credito". Ancora sulle cautele che deve seguire la Banca sulla segnalazione a sofferenza: "...l'appostazione a sofferenza comporta, a carico dell'istituto, una valutazione della complessiva situazione finanziaria, del cliente e non pu derivare da un mero ritardo nel pagamento..Spetta, dunque, all'intermediario effettuare una valutazione ponderata non solo avuto riguardo alla propria

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posizione di eventuale credito, ma anche alla globale situazione finanziaria e patrimoniale del cliente....".

2.35

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Decisione num. 12626/10 del 2.2.2010 La Suprema Corte ha cos stabilito: Lappostazione a sofferenza implica

pertanto una valutazione da parte dellintermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non pu scaturire da un mero ritardo di questultimo nel pagamento del debito e, ancora, lappostazione a sofferenzaimplica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del debitore. E, sul risarcimento del danno: il discredito che deriva da siffatta segnalazione tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dellimpresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti gi concessi; con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici, e una perdita di tipo analogo a quello indicato dallart. 1223 C.C., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio alla quale il risarcimento deve essere commisurato.

2.36

Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Napoli, Decisione num. 90 del 3.3.2010 Una cliente di un banca ha inoltrato reclamo allArbitro Bancario e

Finanziario per in risarcimento di un danno - pari a Euro 7.000 - legato alla segnalazione in Banca dItalia di un maggior credito inutilizzato/ inutilizzabile che lavrebbe limitata nellaccesso al credito presso altre banche.. Il Collegio giudicante ha respinto la richiesta con le seguenti motivazioni: Quanto, infine, alla segnalazione in Centrale Rischi assorbente il rilievo che appare legittimo il comportamento della banca anche alla luce della circolare num. 139/91 della Banca dItalia ed in mancanza di specifica censura e

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documentazione idonea a dimostrare lillegittimit della segnalazione. Di conseguenza non accoglibile la comunque del tutto generica prospettazione di un danno da parte della ricorrente.

2.37

Provvedimenti Garante Privacy degli ultimi tre anni in tema di Centrale Rischi Provvedimento del 7 febbraio 2008 [1492034] Provvedimento del 7 febbraio 2008 [1492044] Provvedimento del 15 febbraio 2008 [1497783] Provvedimento del 15 febbraio 2008 [1501179] Provvedimento del 5 marzo 2008 [1501532] Provvedimento del 13 marzo 2008 [1504449] Provvedimento del 5 giugno 2008 [1542474] Provvedimento del 13 ottobre 2008 [1565117] Provvedimento del 19 dicembre 2008 [1582849] Provvedimento del 5 marzo 2009 [1608138] Provvedimento del 25 giugno 2009 [1633229] Provvedimento del 2 luglio 2009 [1638518] Provvedimento del 12 novembre 2009 [1689132] Provvedimento del 19 novembre 2009 [1688970] Provvedimento del 26 novembre 2009 [1688142] Provvedimento del 22 dicembre 2009 [1695336] Provvedimento del 28 gennaio 2010 [1701966] Provvedimento del 18 marzo 2010 [1716940]0