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Avere accesso alle informazioni è un diritto di tutti i cittadini. Garantirlo tempestivamente eliminando ogni impedimento è un dovere di tutti coloro che le forniscono. Questa premessa indica una precisa responsabilità assegnata a tutte le Pubbliche Amministrazioni che hanno rapporti diretti con il pubblico.Accedere con facilità al patrimonio di conoscenze rappresentato da leggi, norme, doveri e opportunità può, in molti casi, fare la differenza tra il riconoscimento effettivo di un diritto e l’esperienza dolorosa della sua negazione.Un diritto è tale perché è indipendente dal suo esercizio. Ma esercitarlo o meno è prerogativa del cittadino.Per raggruppare tutte le notizie utili riguardo alla disabilità, abbiamo ritenuto necessario impegnarci nell’elaborazione di un compendio ragionato dei principali temi che toccano la vita delle persone che quotidianamente convivono con ostacoli e barriere architettoniche e culturali.Abbiamo selezionato, riorganizzato e in molti casi semplificato nel linguaggio, i repertori di alcuni temi di particolare rilevanza.È nata dunque questa piccola ma, speriamo preziosa, collana distribuita su quattro volumi con lo scopo di riunire in documenti unici e completi tutte le informazioni utili ad agevolare la vita delle persone:Volume 1 – Casa: oltre le barriere architettoniche ed economicheVolume 2 - Previdenza e disabilità: orientarsi nel mondo delle prestazioniVolume 3 - Lavoro, famiglia, disabilità: i diritti del lavoratore disabile e dei suoi familiariVolume 4 – Il diritto alla mobilità delle persone disabili: una mappa dei servizi e delle agevolazioniIn essi sono presentati diritti, agevolazioni, opportunità che è utile conoscere.

Assessore regionale alla Tutela della salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche sociali e Politiche per la famiglia

Caterina Ferrero

Assessore comunale alla Famiglia, Salute e Politiche SocialiMarco Borgione

Direttore dell’Asl To1Ferruccio Massa

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PREMESSAIl tema delle pensioni per invalidità è vasto e complesso.La possibilità di percepire prestazioni economiche varia in base a fattori quali l’età, il reddito, il livello di compromissione dello stato di salute, le annualità di contributi versati, la cassa previdenziale di iscrizione (INPS, INPDAP, casse professionali).Questo opuscolo cercherà di sintetizzare l’argomento e di orientare il lettore.

L’opuscolo è disponibile su Internet agli indirizzi:www.comune.torino.it/passwww.aslto1.it

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LEGENDA

NOTA BENE

ATTENZIONE

A CHI SPETTA/REQUISITI

DOMANDA

ESCLUSIONI

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INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI, SORDI CIVILILA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVAMAGGIORAZIONI SOCIALI

PERDITA DELLA CAPACITÀ DI LAVORAREINABILITÀ AL LAVORO: DIPENDENTI PUBBLICI INABILITÀ AL LAVORO: DIPENDENTI PRIVATI E LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL’INPS

INVALIDARSI A CAUSA DEL PROPRIO LAVORO

DIPENDENTI PUBBLICICausa di servizioEquo indennizzoPensione privilegiata

L’INAILL’AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONIINABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTAINABILITÀ PERMANENTEINFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

PRESTAZIONI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

ALTRE PRESTAZIONIGLI ASSEGNI AL NUCLEOPENSIONE DI REVERSIBILITÀPRESTAZIONI ACCESSORIE INAILTALASSEMIA MAJOR - ANEMIA FALCIFORME

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INDICE

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CHI EROGA LE PROVVIDENZEL’INPS eroga le provvidenze agli invalidi civili.L’INAIL le eroga agli invalidi del lavoro.Gli istituti previdenziali (INPS, INPDAP, Casse professionali) le erogano ai lavoratori loro iscritti che per motivi di salute (non dovuti al proprio lavoro) diventano parzialmente o totalmente inabili al lavoro.

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CAF: Centro di Assistenza Fiscale

ISE: Indicatore Socio Economico (lo si richiede ai CAF)

ISEE: Indicatore Socio Economico Equivalente (lo si richiede ai CAF)

INAIL: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Indennità per non autosufficienza: tutte le categorie di invalidi hanno diritto a prestazioni economiche in caso non siano autosufficienti. Nel caso dell’invalidità civile questa prestazione si chiama indennità di accompagnamento.

INPDAP: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica

INPS: Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Invalido civile: è colui che è stato riconosciuto con “una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 1/3”, o, se minore di 18 anni, “con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”.

Cieco civile: colui che ha un residuo visivo non superiore a 1/20 dall’occhio da cui vede meglio, anche con correzione, o un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%.

Sordo civile: si intende dal 2005 la persona che veniva precedentemente definita “sordomuta”: è “il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato”.

Invalido del lavoro: è il lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale.

ISTAT: Istituto nazionale di Statistica

TU: Testo unico

DEFINIZIONI E SIGLE

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INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI, SORDI CIVILI

Le persone riconosciute “Invalido civile”, “Sordo civile”, “Cieco” hanno diritto a determinate provvidenza, in base a requisiti di salute, di età, cittadinanza e reddito.

SordocecitàLa legge 107/2010 prevede il riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica.“Ai soggetti sordociechi vengono erogate in forma unificata le specifiche provvidenze economiche spettanti per sordità civile e cecità civile”.

Le domande di accertamento di invalidità civile (o cecità o sordità), e le domande di aggravamento di un’invalidità civile già certificata, devono essere presentate all’INPS (non più quindi all’ASL), esclusivamente per via telematica (cioè tramite Internet).

La pratica viene avviata online dal medico curante, che provvede alla trasmissione del certificato medico telematico.

Entro 30 giorni il cittadino completa la domanda (sempre tramite Internet).

É possibile presentare domanda autonomamente, oppure rivolgersi a:• un patronato;• una delle seguenti associazioni: ANMIC (Associazione Nazionale

Mutilati e Invalidi Civili), ENS (Ente Nazionale Sordomuti), UIC (Unione Italiana Ciechi), ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali).

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Non esiste una domanda di “accompagnamento”: è in sede di accertamento sanitario dello stato di invalidità che la commissione medico-legale può riconoscere il diritto all’indennità di accompagnamento.

Spesso il termine accompagnamento suscita confusione: non si tratta di una persona, ma di una cifra mensile (indennità), che non è legata né all’assunzione di una badante, né al reddito.Per verificare la possibilità di usufruire di un contributo per la badante / baby sitter / colf ecc. o la possibilità di usufruire di un’assistenza personale occorre rivolgersi invece ai Servizi Sociali di residenza.

Gli eventuali benefici economici spettanti decorrono dal mese successivo alla domanda, salvo diversa decorrenza prevista dalla commissione medico-legale.I benefici economici spettanti devono essere liquidati entro 120 giorni dalla domanda.

Le indicazioni si trovano sul sito dell’INPS (→ Link utili).

Le provvidenze per invalidi civili non contribuiscono al reddito imponibile, cioè esse non possono essere tassate.

RivedibilitàSe sul verbale di invalidità è riportato “Rivedibile al” significa che la persona riconosciuta invalida dovrà sostenere un nuovo accertamento nel mese e nell’anno indicati sul verbale.L’erogazione delle provvidenze verrà sospesa; riprenderà regolarmente con gli arretrati qualora la commissione medico-legale confermi i requisiti a tale data.

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Aggravamento di invaliditàQuando la situazione di salute si aggrava, è sempre possibile chiedere all’INPS un accertamento per aggravamento. La procedura ricalca quella della richiesta d’invalidità.

Se la persona disabile ritiene che la sua situazione sia più grave o diversa da quella riportata sul verbale di invalidità, ha sei mesi (180 giorni) di tempo per ricorrere per via giudiziaria, cioè tramite avvocato.

L’invalido che intende presentare ricorso può farsi affiancare da una associazione di tutela o da un patronato.

Ricorso

Fino a quando il Tribunale ordinario - sezione del lavoro non ha emesso il giudizio definitivo sul ricorso, non è possibile chiedere nuove visite per aggravamento di invalidità.

Limiti di redditoL’erogazione di alcune provvidenze è subordinata a dei requisiti reddituali, indicati nelle tabelle 1, 2 e 3. Tali requisiti devono essere interpretati nel modo seguente: per la verifica del mantenimento del diritto ad una provvidenza già erogata, si deve fare riferimento al reddito dell’anno in corso se relativo a trattamenti pensionistici ed al reddito dell’anno precedente per altri tipi di redditi. Il reddito del soggetto sarà pertanto costituito dal reddito da pensioni dell’anno in corso sommato ad altri eventuali redditi conseguiti nell’anno precedente.

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Mia figlia è minore invalida; non può frequentare il nido poichè durante la giornata deve fare, a domicilio, una terapia che al nido non potrebbe essere somministrata.Ho diritto all’indennità di frequenza?

Lo svolgimento di terapie a domicilio non consente l’erogazione dell’indennità di frequenza.

La concessione dell’indennità è infatti subordinata alla frequenza continua o periodica di:• centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semi-

residenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;

• scuole, pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido;

• centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale.

Mio padre è stato ricoverato in ospedale per due mesi: perderà il diritto all’indennità di accompagnamento per tutto quel periodo?

Suo padre non perderà nessuna rata dell’indennità di accompagnamento.

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Per tutte queste provvidenze occorre essere:

• cittadino italiano;• cittadino UE o della repubblica di S. Marino residente in

Italia con iscrizione anagrafica ai sensi del D.Lgs. 30/2007 (richiedibile trascorsi tre mesi dal suo ingresso in Italia);

• cittadino extracomunitario o apolide in possesso: ො di carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.Lgs. n.

286/1998; ො del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo

periodo rilasciato ai sensi del D.Lgs. 30/2007; ො di carta di soggiorno come familiare di cittadino UE

rilasciata ai sensi del D.Lgs. 30/2007; ො di permesso per asilo , di permesso per protezione

sussidiaria, di permesso per protezione sociale o umanitaria;

ො di permesso di soggiorno per rifugiati politici (rilasciato a condizione che lo status di rifugiato sia certificato dalla Commissione Paritetica di eleggibilità).

La cittadinanza

Mio figlio frequenta musicoterapia anche a luglio e agosto.Ho diritto all’indennità di frequenza per tutti i mesi dell’anno?

Se il corso è frequentato presso strutture pubbliche o convenzionate, o è tenuto presso il proprio istituto scolastico, suo figlio ha diritto all’indennità di frequenza anche in luglio e agosto.

Lo stesso vale per i bambini che frequentano la scuola estiva, compresa estate ragazzi.

Le iniziative estive al di fuori della scuola (es. oratorio, palestre, associazioni, ecc.) non danno invece diritto all’indennità di frequenza.

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La Corte Costituzionale ha sancito con due successive sentenze (n. 306/2008 e n. 11/2009) che le provvidenze economiche spettano anche ai cittadini extra U.E. che per motivi di reddito non hanno diritto al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.L’INPS non ha emanato circolari applicative in merito.

Si considera il reddito del nucleo o il reddito personale?

Viene sempre considerato il reddito personale lordo.

Ai soli fini delle maggiorazioni del minimo (10,33 € al mese) è influente il reddito del coniuge.

Ho scoperto che in base al mio verbale di invalidità mi spetterebbe l’indennità di accompagnamento già da 4 anni, ma non l’ho mai percepita.Che cosa posso fare?

Occorre presentare alla propria INPS “domanda di rateo” per le rate maturate e non riscosse.

Il minorenne invalido al compimento del 18° anno riceverà la pensione di invalidità soltanto se presenterà una nuova domanda di riconoscimento di invalidità civile come maggiorenne, anche nel caso sia sordo civile o cieco civile o sia affetto da patologie irreversibili.

Il nuovo verbale di invalidità riporterà la percentuale di invalidità, cioè il grado di compromissione delle capacità lavorative.

Variazione dell’età

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Per non perdere mensilità utili la nuova domanda deve essere presentata nel mese del 18° compleanno, ma non prima del giorno del compleanno.Gli invalidi civili titolari di pensione o di assegno mensile, al compimento del 65° anno di età vengono ammessi a fruire dell’assegno sociale. I limiti di reddito cui fare riferimento sono quelli previsti per gli invalidi civili.

L’indennità di accompagnamento, non dipendendo dall’età, continua a venire percepita in entrambi i casi.

Mio figlio minore di diciotto anni percepiva l’indennità di accompagnamento.Ora presenterà come maggiorenne la domanda di accertamento, ma nel frattempo ha compiuto diciannove anni: significa che perderà un anno di indennità di accompagnamento?

ll pagamento non viene sospeso in attesa dell’esito degli accertamenti: se la visita non conferma lo stato di non autosufficienza il pagamento cessa, con decorrenza dal mese successivo all’accertamento sanitario.

Pensioni e assegno mensile.Per avere diritto alla pensioni o all’assegno mensile di assistenza invece è necessario l’accertamento medico legale successivo al compimento del 18° anno, sebbene chi percepisce l’indennità di accompagnamento è ovviamente invalido al 100% e sebbene chi è cieco o sordo civile non possa modificare la propria condizione nel tempo.

La pensione partirà dal mese successivo alla data della richiesta di accertamento.

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Coloro che non hanno ottenuto la provvidenza economica perché non possedevano il requisito riferito al reddito, possono, anche in un momento successivo, maturare le condizioni reddituali per avere diritto alla provvidenza economica.

In questo caso è necessario comunicare questo cambiamento all’INPS di residenza.

Occorre segnalare all’INPS anche il caso contrario: cioè se si supera la soglia di reddito prevista per la propria provvidenza.

Variazione del reddito

Ho presentato domanda d’invalidità civile a maggio 2009. Non mi è stata liquidata poichè il mio reddito annuo personale supera il limite di 14. 886,28 Euro.Entro quest’anno 2010 perderò il lavoro, ma sicuramente terminerò l’anno in corso con un reddito che supera il limite previsto.Quando avrò diritto alla pensione d’invalidità?Come potrò richiederla?

Poiché è stato emesso un provvedimento di reiezione della domanda, dovrà essere presentata un’istanza di riesame con allegata una dichiarazione reddituale presuntiva per l’anno 2011.

Nel caso trattato, il diritto alla pensione sorgerà con decorrenza 01.01.2011, a condizione che il riesame venga presentato entro il 31.12.2010.

In caso contrario, la decorrenza sarà fissata al mese successivo a quello di presentazione del riesame.

Sarà cura dell’interessato comunicare eventuali differenze di reddito rispetto alla dichiarazione reddituale presuntiva.

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Nel caso di morte dell’interessato è necessario che gli eredi provvedano a comunicare al più presto all’INPS il decesso del titolare della provvidenza.

Gli eredi hanno diritto a ricevere i ratei maturati, ma non ancora riscossi.

Che cosa succede se la persona decede dopo aver presentato domanda di accertamento di invalidità, ma prima della visita medico-legale?

La valutazione medico-legale avverrà in base agli atti, cioè in base alla documentazione clinica fornita.

In caso di diritto ad una prestazione gli eredi dovranno presentare una domanda di rate maturate e non riscosse presso la Sede INPS di residenza della persona deceduta.

Lavoratori invalidi o sordi civiliDal 2002 hanno diritto a una maggiorazione contributiva di 2 mesi all’anno i lavoratori:• con un’invalidità almeno del 75% (o assimilabile);• sordi civili;• invalidi di guerra;• invalidi civili di guerra;• invalidi per causa di servizio (nel rapporto di pubblico impiego

e con infermità come da DPR 834/81 comprese nelle prime quattro categorie);

• invalidi del lavoro, la cui invalidità è stata accertata dall’INAIL o dall’IPSEMA.

La maggiorazione contributiva massima in totale è di 60 mesi.Se un dipendente ha lavorato per 30 anni, si vedrà riconoscere 60 mesi di contributi figurativi (2 mesi x 30 anni = 5 anni).

LA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA

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Lavoratori privi della vistaSono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, o residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 %Hanno diritto a una maggiorazione contributiva di quattro mesi per ogni anno lavorato in possesso del requisito sanitario (cecità o ipovedenza grave).Se il lavoratore è centralinista il beneficio parte dal 1985, diversamente dal 1991.Non c’è il limite massimo di 5 anni di maggiorazione contributiva previsto per lavoratori invalidi.

Per poter ottenere questo beneficio occorre presentare domanda al proprio Ente previdenziale, quando giunge il momento della richiesta di liquidazione della pensione o del supplemento di pensione.

il lavoratore deve essere dipendente di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.

Sono invalido al 75%. Quest’anno ho lavorato 6 mesi: la maggiorazione contributiva è comunque di due mesi?

No, per i periodi inferiori all’anno il beneficio è riconosciuto in maniera proporzionale alle settimane lavorate, che vengono aumentate di 1/6: se si è lavorato per metà anno, anche il beneficio è ridotto della metà, cioè nel suo caso un solo mese.

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Per il calcolo vengono presi in considerazione i periodi di attività lavorativa svolti dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento di invalidità o cecità.

Lavoratori sordi civili: il calcolo inizia sempre dalla data di avvio dell’attività lavorativa.

Ho lavorato con percentuale di invalidità civile del 75% per tre anni.A seguito di un miglioramento la percentuale mi è stata successivamente abbassata al 67%Come calcolo la maggiorazione contributiva?

La maggiorazione contributiva vale unicamente per gli anni lavorati in concomitanza con il requisito sanitario (cioè con invalidità almeno del 75%): per cui lei ha maturato 6 mesi di maggiorazione contributiva (3 anni x 2 mesi).

MAGGIORAZIONI SOCIALI

A decorrere dal 1° gennaio 2002 è stato stabilito un incremento della maggiorazione sociale per garantire un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. L'importo rivalutato per l'anno 2010 è di 597,41 € al mese per 13 mensilità, pari a 7.730,32 € annui.

In presenza di determinati requisiti reddituali, l’incremento della maggiorazione spetta a 60 anni ai sordomuti, agli invalidi totali eai ciechi assoluti e a 70 anni agli invalidi parziali e ai ciechi parziali.

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PERDITA DELLA CAPACITÀ DI LAVORARE

Quando un lavoratore diminuisce o perde del tutto la capacità di lavorare a seguito di una patologia o di un trauma ha diritto a chiedere un riconoscimento di invalidità.In base al grado di invalidità riconosciuta e ad altri requisiti specificati in seguito caso per caso, può aver diritto a benefici economici.

INABILITÀ AL LAVORO: DIPENDENTI PUBBLICI

Nel pubblico impiego vi sono più trattamenti di inabilità. Le differenze sostanziali riguardano i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo.

Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere riconosciute:

• l’inabilità assoluta e permanente alla mansione;• l’inabilità assoluta e permanente a ogni proficuo lavoro;• l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

Inoltre al dipendente pubblico può essere riconosciuta la→ “Causa di servizio”.

Spetta a tutti i lavoratori dipendenti pubblici a cui sia riscontrata un’infermità permanente, fisica o mentale, alle mansioni effettivamente svolte.

La condizione invalidante non deve derivare da cause di servizio.

Inabilità assoluta e permanente alla mansione

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L’amministrazione datore di lavoro si impegna a cercare un’altra mansione compatibile. Se esiste questa possibilità, il dipendente invalido verrà collocato in altra mansione, che dovrà essere dello stesso livello, anche retributivo (se il livello è inferiore, ha diritto allo stesso trattamento retributivo).

Il trattamento economico sarà quello derivante dall’anzianità maturata.

Se non è stata trovata un’altra mansione idonea, il lavoratore viene collocato a riposo, ovvero dispensato dal servizio per motivi di salute, stanti i requisiti contributivi

Presentare domanda all’INPDAP, tramite l’Ente datore di lavoro e presentare domanda di visita medica alla medicina legale dell’ASL di residenza del lavoratore.

La prestazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di 1 anno dalla cessazione del servizio.

Requisiti contributivi: Dipendenti STATALI: 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzioneAltri dipendenti pubblici: 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione

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Spetta ai dipendenti pubblici a cui sia stata accertata una incapacità derivante da infermità fisiche o mentali che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.

La condizione invalidante non deve derivare da cause di servizio.

Si tratta di una condizione meno invalidante di quella prevista per la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività.

Requisito contributivo: un’anzianità di almeno 5 anni di servizio.

Le infermità non devono essere causate da cause di servizio (→ “Pensione di privilegio”).É un trattamento economico: è calcolata sulla base della effettiva anzianità contributiva maturata. Non viene prevista alcuna maggiorazioneNon si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Presentare domanda all’INPDAP, tramite l’Ente datore di lavoro e presentare domanda di visita medica alla medicina legale dell’ASL di residenza del lavoratore.

Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro

La prestazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di 1 anno dalla cessazione del servizio.

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Spetta ai dipendenti pubblici a cui sia stata accertata una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa, per infermità fisiche o mentali che non derivino da cause di servizio.

Requisiti contributivi:Per richiedere la pensione di inabilità lavorativa è necessario contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni, dei quali almeno tre siano stati versati nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività lavorativa.La pensione viene calcolata aggiungendo all’anzianità contributiva maturata, contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali. Non può inoltre superare l’importo della pensione che sarebbe erogata nel caso di invalidità derivante da cause di servizio.

La domanda di pensione va inoltrata, tramite l’Ente datore di lavoro, alla direzione provinciale dell’INPDAP allegando un certificato rilasciato dal medico curante su un modulo specifico previsto per la richiesta di inabilità ai sensi della L.335/95.

Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (l. 335/1995)

La prestazione può essere richiesta:• in attività di servizio;• successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Si consiglia per prudenza di presentare al proprio Ente anche la domanda di “Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”.

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Nel secondo caso la richiesta non può essere presentata oltre il biennio della di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto devono sussistere almeno tre anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio.

IncompatibilitàIl godimento della pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.

La pensione di inabilità non può essere richiesta dai superstiti, ma può trasformarsi in → “Pensione di reversibilità” se la richiesta è presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del suo decesso.

Inabilità al lavoro: dipendenti privati e lavoratori autonomi iscritti all’INPS

Assegno di invalidità ordinaria INPSL’assegno di invalidità ordinaria spetta ai lavoratori (dipendenti e autonomi) iscritti all’INPS, che rispettano i seguenti requisiti:

• Sanitari: una infermità fisica o mentale accertata dai medici dell’INPS, tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;

• Contributivi: 5 anni di anzianità contributiva (260 contributi settimanali), dei quali 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità.

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri: 5 anni trascorsi dalla data di inizio dell’assicurazione; almeno

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È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. È soggetto a rivalutazione dopo tre anni.

Diventa definitivo dopo tre riconoscimenti consecutivi.

Al compimento dell’età pensionabile l’assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia, ma non di anzianità.L’assegno non è reversibile

La domanda può essere inoltrata presso le sedi INPS, direttamente o tramite un patronato; oppure può essere inviata per posta raccomandata con avviso di ricevimento.Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso gli uffici INPS, i patronati, o sul sito www.inps.it - sezione “Moduli”.

Sono stato iscritto all’INPS per due anni consecutivamente, poi mi sono iscritto alla cassa degli psicologi. Tre anni fa mi sono reiscritto all’INPS.Ho sempre versato regolarmente i contributi.Ho i requisiti contributivi e assicurativi per richiedere l’assegno ordinario?

Sì, se ha versato 260 contributi settimanali, dei quali 156 negli ultimi 3 anni.

780 contributi giornalieri; almeno 468 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la domanda.

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Compatibilità e IncompatibilitàInvalidità civile. L’assegno di invalidità è compatibile con la pensione di inabilità per invalidi civili totali; è incompatibile invece con l’assegno di invalidità per invalidi civili parziali.

L’assicurato potrà scegliere fra i due trattamenti quello economicamente più favorevole.

Rendita INAIL. L’assegno di invalidità non può essere cumulato con la rendita INAIL dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa.

In ogni caso, se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento dall’INPS la differenza tra le due prestazioni.

Riduzione dell’assegnoQuando il titolare dell’assegno di invalidità ha redditi da lavoro dipendente o autonomo, l’importo dell’assegno è ridotto secondo la tabella riportata di seguito (L. 335/95 – Tabella G):

Redditi Percentuali di riduzioneReddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

25 per cento dell’importo dell’assegno

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

50 per cento dell’importo dell’assegno

TABELLA 4: CUMULI TRA ASSEGNO D’INVALIDITÀ E REDDITI DA LAVORO

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L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda

Pensione d’inabilità INPSSpetta ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’INPS che rispettano i seguenti requisiti:

• Sanitari: l’infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell’Inps e deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;

• Contributivi: l’anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità;

• Altri: NON svolgere un’attività lavorativa dipendente; NON essere iscritto ad un albo professionale; NON essere iscritto negli elenchi degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

É una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’INPS, che si trovano affetti da un’infermità fisica o mentale che li rende non idonei a qualsiasi lavoro e che rispettano i requisiti sopra indicati.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.

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L’importo della pensione di inabilità si calcola aggiungendo ai periodi di contribuzione effettivamente versati una maggiorazione contributiva, pari agli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l’età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di anzianità contributiva.

I pensionati di inabilità possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa (→ “Prestazioni per persone non autosufficienti”).

La pensione di inabilità è reversibile.

Può essere inoltrata presso le sedi INPS, direttamente o tramite un patronato; oppure può essere inviata per posta raccomandata con avviso di ricevimento.Deve essere redatta su apposito modulo, disponibile presso le sedi INPS, i patronati o sul sito http://www.inps.it, sezione “Moduli”.

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Lo Stato e l’INAIL riconoscono determinate provvidenze economiche ai lavoratori che contraggono una malattia professionale o una patologia fisica o psichica che abbiano avuto come causa o come concausa il lavoro.

Le provvidenze sono differenti per dipendenti pubblici e privati o autonomi e a seconda che abbiano un carattere di indennità o di risarcimento.

INVALIDARSI A CAUSA DEL PROPRIO LAVORO

DIPENDENTI PUBBLICI

Per poter ottenere la causa di servizio devono sussistere tre requisiti:• Esistenza di un rapporto di lavoro nella pubblica

amministrazione;• L’accertamento di una malattia, infermità o

lesione collegata alla svolgimento del rapporto di lavoro;

• Il nesso di causalità/concausalità tra la patologia e il tipo di attività lavorativa.

La causa di servizio è il riconoscimento di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa o concausa del servizio prestato nell’ambito della pubblica amministrazione.

Il riconoscimento della causa di servizio può essere finalizzato ad ottenere in determinati casi benefici economici e/o pensionistici.

Causa di servizio

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Il riconoscimento della causa di servizio può essere attivato sia su domanda dell’interessato, sia d’ufficio da parte dell’Ente o Amministrazione di appartenenza.Gli aventi diritto (il lavoratore o, in caso di morte, gli eredi) devono presentare una domanda scritta all’Ente o Amministrazione di appartenenza entro sei mesi dalla data in cui l’interessato è venuto a conoscenza dell’infermità, oppure dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, se la richiesta è prodotta dall’interessato in costanza di servizio.Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio o del decesso (in questo caso la domanda viene presentata dagli eredi).

Benefici economici1. L’Equo indennizzo;2. Il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia

fruiti a causa delle infermità riconosciute;3. Il rimborso delle spese di cura;4. Una maggiorazione della retribuzione, ai sensi dei contratti

di categoria, del 2,50% per le infermità o lesioni ascritte alle prime sei categorie della Tab. A allegate al TU Pensioni di guerra e del 1,25% per quelle ascritte alle categorie settima ed ottava.

Benefici pensionistici1. La maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici

per coloro a cui sia stata riscontrata un’invalidità dalla prima alla quarta categoria della Tabella A allegata al T.U. Pensioni di guerra;

2. La pensione privilegiata, quando il dipendente venga collocato a riposo per invalidità permanente e assoluta al servizio.

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La causa di servizio può essere rimessa in discussione?

No: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche per le successive richieste di equo indennizzo e pensione di privilegio.

Requisiti:• il riconoscimento della causa di servizio;• l’invalidità permanente (l’invalidità temporanea non è

indennizzabile);• la menomazione deve essere ascrivibile ad una delle categorie

delle tabelle A e B annesse al T.U. Pensioni di guerra.

Equo indennizzo

L’equo indennizzo consiste in una somma in denaro corrisposta una tantum dall’Amministrazione al dipendente in possesso dei suddetti requisiti

L’equo indennizzo non è soggetto ad imposizione fiscale.

La domanda deve essere presentata all’Amministrazione datrice di lavoro dagli aventi diritto (lavoratore o eredi).

Essa può essere presentata anche contemporaneamente alla richiesta della causa di servizio, e comunque non oltre sei mesi:• dalla data di comunicazione del provvedimento di

riconoscimento della causa di servizio;• oppure dal giorno in cui si è verificata la menomazione

in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio, o dal decesso.

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Mentre il riconoscimento della causa di servizio può essere avviato anche d’ufficio dall’Amministrazione, il procedimento di concessione dell’equo indennizzo può essere avviato solo su domanda dell’interessato (lavoratore o eredi).

Alla causa di servizio consegue sempre l’“equo indennizzo”?

Non tutte le patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio danno diritto all’equo indennizzo: il tempestivo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia, tuttavia, costituisce presupposto necessario per il successivo l’ottenimento dell’equo indennizzo nel caso la patologia stessa evidenziasse, nel tempo, un aggravamento tale da farla rientrare tra quelle per cui l’equo indennizzo è previsto.

Aggravamento (revisione dell’equo indennizzo)In caso di aggravamento può essere chiesta all’amministrazione la revisione dell’equo indennizzo.

La domanda di riliquidazione dell'equo indennizzo per aggravamento di infermità può essere presentata entro e non oltre 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento di prima liquidazione.

Il beneficio della maggiorazione dell'equo indennizzo per accertato aggravamento può essere concesso una sola volta per la stessa infermità.

Il nuovo indennizzo viene riconosciuto se l'invalidità rientra in una categoria superiore a quelle in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.Dal nuovo indennizzo andrà dedotto quanto in precedenza liquidato.

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Sono un dipendente pubblico titolare di una rendita INAIL per infortunio sul lavoro.Posso fare richiesta anche di equo indennizzo??

La rendita dell’INAIL e l’equo indennizzo sono compatibili ma non cumulabili.

Dall’indennizzo deve infatti dedursi la rendita INAIL corrisposta per la stessa menomazione: nel caso in cui la rendita INAIL sia superiore all’equo indennizzo, questo non potrà essere corrisposto.

Pensione privilegiataLa pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dall’infermità o lesione contratta per causa di servizio deriva l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi impiego o mansione (questo comporta la cessazione dal servizio).

Si chiama “privilegiata” perché viene attribuita a prescindere dall’età del dipendente e dall’anzianità contributiva da questi maturata.

È assolutamente svincolata da ogni requisito minimo di durata del servizio stesso: anche un solo giorno di servizio dà diritto alla pensione privilegiata se si verifica la condizione richiesta.Per averne diritto occorre:• che il dipendente abbia almeno un giorno di

servizio;• che dalla malattia o lesione sia derivata

un’inabilità assoluta e permanente alla mansione e cessazione dall'impiego;

• che sia stata riconosciuta la causa di servizio.

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Aggravamento

Dipendenti statali. Se l'infermità o la lesione dipendente da causa di servizio ha prodotto l'inabilità al lavoro e comportato la dispensa dal servizio (o la morte) incombe sull'amministrazione l'obbligo di procedere d'ufficio alla concessione della pensione privilegiata.In ogni altro caso la pensione va liquidata a domanda.

Per tutti gli altri dipendenti pubblici. La prestazione viene erogata a seguito di specifica domanda all’Amministrazione datrice di lavoro

La domanda di pensione privilegiata deve essere presentata entro 5 anni dalla cessazione dal servizio (o 10 anni in caso di Parkinsonismo).

La pensione privilegiata decorre dalla data del collocamento a riposo o dal congedo se la domanda viene presentata entro i successivi due anni, altrimenti dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa

In presenza di un sopravvenuto peggioramento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può, chiedere una revisione, che può essere richiesta anche qualora la pensione privilegiata non sia stata concessa (occorre però il riconoscimento della causa di servizio).

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando viene accertato che l’invalidità, sebbene non aggravata, sia da assegnare ad una categoria superiore a quella a cui era stata precedentemente assegnata.

La domanda di revisione può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione; può essere ripetuta una terza volta soltanto trascorsi dieci anni dopo l’ultima domanda che ha dato luogo a un diniego per non riscontrato aggravamento.

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L’INAIL assicura due situazioni:1. Infortunio sul lavoro: quando il lavoratore, a causa del

lavoro che sta svolgendo e per una causa violenta (caduta, ustione, per es.), riporta un danno fisico e/o psichico che gli impedisce di continuare a lavorare per un periodo stabilito da un medico con apposito certificato medico di infortunio sul lavoro. Rientrano nella tutela anche i danni conseguenti a un infortunio avvenuto durante il normale percorso di andata e ritorno tra luogo di dimora e luogo di lavoro.

2. Malattia professionale: quando una malattia è stata contratta durante l’attività lavorativa a causa delle lavorazioni effettuate (sordità ai rumori, per es.), purché segnalata da un medico su un certificato di malattia professionale.

Al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale l’INAIL assicura alcune prestazioni economiche:• Indennità sostitutiva della retribuzione mancante;• Indennizzo per le lesioni psico fisiche valutate tra il 6% e il 15%;• Rendita diretta per valutazione tra il 16% e il 100%;• una rendita ai superstiti in caso di morte per infortunio o

malattia professionale.

Per il secondo e il terzo punto si veda → “Inabilità permanente”

Per ottenere queste prestazioni il lavoratore può rivolgersi direttamente all’INAIL o ai patronati.

L’INAIL

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L’AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI

I lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sono tutelati dall'INAIL, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente il premio assicurativo.Nei confronti del lavoratore autonomo che, al momento dell'infortunio o della malattia professionale, non è in regola con il versamento del premio assicurativo, le prestazioni economiche vengono sospese fino all'assolvimento dell'obbligo contributivo.

Il lavoratore domestico che al momento dell’infortunio non è in regola con l’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni domestici (L.493/99) non ha invece diritto alle prestazioni.

INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA

Nei casi di inabilità che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni, l’INAIL paga un’indennità giornaliera.L’indennità è calcolata sulla retribuzione media dei 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia professionale: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica., Non spetta per infortunio domestico.

Spetta a chi ha riportato un’inabilità che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

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L’indennità parte dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale e dura fino alla guarigione clinica.Il pagamento avviene a fine infortunio; in caso di infortuni superiori a 20 giorni si dà corso al pagamento di acconti. Può essere anticipata dal datore di lavoro, che verrà in seguito rimborsato dall’INAIL.

I primi tre giorni dopo l’infortunio sono previste indennità?

Il giorno in cui succede l’infortunio è retribuito al 100%. Per i tre giorni successivi il datore di lavoro ha l’obbligo di retribuzione al 60%, salvo migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro.

La richiesta può essere presentata direttamente all’INAIL o tramite un patronato.

INABILITÀ PERMANENTE

Spetta ai lavoratori che a seguito dell’infortunio o della malattia hanno riportato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%.

Per gli artigiani, collaboratori familiari, soci di cooperative, lavoratori agricoli, l’indennità è calcolata sulla base degli importi di retribuzione stabiliti per legge (retribuzioni convenzionali)

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Che cosa succede se variano le mie condizioni di salute?

In caso di miglioramento o peggioramento (su richiesta dell’interessato o per controllo effettuato dall’INAIL) viene ricalcolato l’indennizzo e quindi la rendita viene modificata in base al miglioramento o peggioramento.Nel caso però in cui il danno scenda al di sotto del 16% non viene più corrisposta la rendita per danno patrimoniale.

In caso di malattia professionale e/o infortunio per causa di lavoro l’INAIL valuta il danno fisico e/o psichico permanente, secondo criteri stabiliti dalla legge.Questa valutazione viene espressa in percentuale di perdita dell’integrità psicofisica (da 1% a 100%), rispetto alla persona considerata sana: si tratta della valutazione del danno biologico.

Se il grado riconosciuto è tra il 6% e il 15% l’INAIL pagherà una somma di denaro in un’unica soluzione, sulla base di tabelle fissate dalla legge.

Se il grado riconosciuto è tra il 16% e il 100% l’INAIL erogherà una rendita mensile che comprenderà oltre all’indennizzo per il danno biologico a nche il risarcimento per il danno patrimoniale. In questo caso una quota aggiuntiva spetta in presenza del coniuge e dei figli: per cui è importante informare l’INAIL in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare (matrimonio, nascita di un figlio, per es.)

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Entro i termini previsti per la revisione del danno (10 anni in caso di infortunio, 15 anni in caso di malattia professionale), l’INAIL eroga al lavoratore che deve sottoporsi a cure per il recupero della capacità lavorativa e dell’integrità psicofisica una integrazione della rendita entro la misura massima dell’indennità per inabilità temporanea assoluta.L’integrazione è corrisposta per tutto il periodo della cura.

Integrazione della rendita diretta

INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

Per gli infortuni avvenuti in ambito domestico l’INAIL riconosce una rendita diretta. Si tratta di un indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro non soggetto a tassazione IRPEF.Ai superstiti di lavoratori domestici spettano anche la rendita ai superstiti e l’assegno funerario.

La prestazione è riservata chi possiede i seguenti requisiti:• età compresa tra i 18 ed i 65 anni; • svolgere in via esclusiva, e senza vincolo di

subordinazione, lavoro domestico per la cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimora;

• non avere altra attività per la quale sussista obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale;

• aver riportato un infortunio in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico da cui consegua una inabilità permanente uguale o superiore al 27% (per infortuni verificatesi fino al 31/12/2006 la percentuale è del 33%)

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Nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni domestici non vale il principio della → “Automaticità delle prestazioni”.

La rendita diretta decorre dal primo giorno successivo a quello di stabilizzazione dei postumi.Dura per tutta la vita. Diversamente dalle altre erogate dall’INAIL non è soggetta a revisione per modifica della condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento).

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PRESTAZIONI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Le persone non autosufficienti sono coloro che hanno necessità di assistenza continua o non sono in grado di deambulare autonomamente.

Oltre all’indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili (→ Tabelle 1 e 2), gli enti previdenziali e l’INAIL prevedono prestazioni analoghe per i loro assicurati.

Assegno mensile INPS di assistenza personale e continuativa

É un assegno mensile che spetta ai titolari di pensione di inabilità non autosufficienti.Non spetta nei periodi di ricovero in istituti pubblici a lunga degenza.Non è compatibile con la rendita INAIL corrisposta per infortuni sul lavoro o per malattie professionali. É compatibile, ma viene ridotto per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale. In questo caso l’INPS corrisponde la differenza tra le due prestazioni.É compatibile con l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili se non derivante dalla stessa infermità, altrimenti esiste il diritto di scegliere la prestazione più conveniente.

Assegno INAIL per assistenza personale continuativa

É una prestazione economica che spetta al lavoratore a cui è stato riconosciuto un grado di inabilità INAIL del 100%. L’assegno non spetta nei periodi di ricovero.Non è compatibile con altri assegni di accompagnamento.Viene erogato finché permane la necessità di assistenza personale continuativa.

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Sono titolare di rendita INAIL dovuta a infortunio sul lavoro (lesione di un organo).Avendo una diagnosi di morbo di Alzheimer, posso chiedere ora l’accompagnamento per invalidi civili?

L’indennità di accompagnamento per invalidi civili può spettare, ma unicamente in riferimento alle patologie che non hanno causato la rendita INAIL, cioè, in questo caso, il morbo di Alzheimer.

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ALTRE PRESTAZIONI

GLI ASSEGNI AL NUCLEO

È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Viene erogato in misura diversa a seconda della composizione della famiglia e del reddito familiare.

La presenza del nucleo di una persona dichiarata inabile totale alza la soglia di reddito.

I lavoratori dipendenti presentano la domanda di assegno al nucleo al proprio datore di lavoro.Le altre categorie di lavoratori si rivolgono alla propria cassa previdenziale.

Il pagamento degli arretrati spettanti si prescrive nel termine di 5 anni.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

La percentuale di reversibilità spetta:• al coniuge, anche se separato o divorziato;• ai figli che alla data della morte del genitore siano minori, o

studenti o inabili e a suo carico; • ai nipoti minori che erano a carico del parente defunto (nonno

o nonna).Se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta del 25, del 40 o del 50%, ma le riduzioni non si applicano, se titolari della pensione sono i figli minori, studenti o

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Concetto di inabilità: per “inabilità” si intende l’assoluta impossibilità a svolgere una qualsiasi attività che produca reddito. Viene riconosciuta dalle commissioni mediche dell’Ente previdenziale del defunto (es. l’INPS, l’INPDAP, ecc.)

La titolarità di indennità di accompagnamento o l’invalidità civile al 100% non implicano automaticamente l’inabilità lavorativa.

“A carico” significa che il figlio superstite:• o conviveva con il genitore defunto: in questo caso il suo

reddito deve essere inferiore ad una soglia rideterminata annualmente;

• o non conviveva: in questo caso l’istituto previdenziale verifica se il superstite fosse autosufficiente o meno dal punto di vista economico e se il defunto concorresse in maniera rilevante e continuativa al suo mantenimento.

inabili, da soli o insieme al coniuge superstite.

Figlio inabile e attività lavorativaLa L. 31/2008 prevede che il figlio inabile mantenga il diritto alla pensione di reversibilità se svolge un’attività lavorativa, purché:

• l’attività lavorativa abbia una finalità terapeutica;• sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative

sociali, nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni e assumono la persona disabile con convenzioni di integrazione lavorativa (L. 68/1999), con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata (si veda in questa stessa collana “Lavoro, Famiglia, Disabilità”);

• l’orario settimanale del lavoratore non superi le 25 ore settimanali.

La finalità terapeutica verrà accertata dall’ente erogatore della pensione.

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Assegno di incollocabilitàI titolari di rendita INAIL con un grado di inabilità non inferiore al 34% e di età non superiore a 65 anni se dichiarati incollocabili possono chiedere all'INAIL un assegno di incollocabilità .

L'assegno viene erogato mensilmente a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta da parte del lavoratore assicurato e dura fino al compimento dei 65 anni.

L’importo è di 235,51 € (aggiornato al 1° luglio 2010) ed è rivalutato annualmente con appostito decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in relazione ai codici ISTAT.

L’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita.

É una prestazione economica non soggetta a tassazione IRPEF.

PRESTAZIONI ACCESSORIE INAIL

É un sostegno economico ai familiari superstiti di un lavoratore deceduto per cause non dipendenti dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale. Viene erogato su domanda dei familiari superstiti entro 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore assicurato, purchè superiore al 48% (dall’01/01/2007).

Ne hanno diritto il coniuge e figli a condizione che non percepiscano redditi di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale.Il figlio superstite inabile ha diritto al 20% della rendita, finché dura l’inabilità.

Speciale assegno continuativo mensile

Erogazione integrativa di fine annoÉ una prestazione che spetta con un grado di inabilità per infortunio sul lavoro o malattia professionale compreso tra l’80% ed il 100% (“grandi invalidi”) e con un reddito personale non superiore ai limiti che l’INAIL stabilisce ogni anno.

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I lavoratori affetti da Talassemia major (morbo di Cooley) o Drepanocitosi (anemia falciforme) che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni, in concorrenza con almeno 35 anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Dal 2004 l’indennità è estesa ai pazienti affetti da Talassodrepanocitosi o Talassemia Intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

L'indennità è a carico dello Stato, ma è concessa e pagata dall'INPS, anche qualora i contributi siano stati versati presso altro enti previdenziali.

Questo beneficio economico è esente da IRPEF.

TALASSEMIA MAJOR - ANEMIA FALCIFORME

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Link utili

I siti delle ASL piemontesi http://www.regione.piemonte.it/sanita/organizz/aziende.htm

INPS http://www.inps.it

INPDAP http://www.inpdap.it

INPS Risponde – In accordo con il Comune di Torino –

Risposta a domande di utilità generale

http://www.comune.to-rino.it/pass/php/4/index.php?pag=37944

INPS Risponde – Servizio INPS - richieste di chiarimenti su

aspetti normativi o informazio-ni e servizi su singole pratiche

http://www.inps.it/home/de-fault.asp?iIDLink=5

INAIL http://www.inail.it

Superabile INAIL http://www.superabile.it

INAIL Piemonte http://siti.inail.it/piemonte/

Tuttofamiglia http://www.tuttofamiglia.info

Agenzia Piemonte Lavoro http://www.agenziapiemonte-lavoro.net

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NOTE

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Realizzato da:COMUNE DI TORINO – SETTORE DISABILI

ASL TO1 – DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

A cura di:Mariacristina Acciarri

Federico BaldiClaudio Foggetti

Supervisione alla collana:Dott.sa Catia Giolito - Consulente UILDM

(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)Sezione di Torino

Con la collaborazione di:INPS – Direzione RegionaleINAIL –Direzione Regionale

Si ringraziano in particolare la dott.ssa Dalida Trevisan - Direzione regionale dell’INPS - e il personale dell’ASL

TO1 - Amministrazione del personale

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corso Regina Margherita, 55 – 10124 Torinotel. 011 837642; Fax 011 8127220www.areato.org; [email protected]

Area Onlus dal 1982 a Torino è punto di riferimento per bambini e ragazzi con disabilità e per le loro famiglie. Attraverso i suoi Dipartimenti e i suoi Servizi On line l’Associazione si prende cura di tutte le patologie, organizzando sia laboratori riabilitativi, espressivi e comunicativi, sia percorsi di sostegno, orientamento, autonomia e integrazione sociale, accomunati da un approccio psicodinamico e da una presa in carico checoinvolge l’intero nucleo familiare. Area propone avanzate tecniche riabilitative attraverso l’utilizzo di computer, software e ausili per le diverse disabilità. È impegnata nella ricerca e nella selezione di informazioni offerte anche attraverso il web e nell’elaborazione di proposte formative per operatori sociosanitari, insegnanti e tirocinanti universitari.

Non lo sai? Chiedilo a Di.To

http://dito.areato.orgDi.To, acronimo di Disabilità a Torino, è il sito dedicato alle famiglie conbambini disabili in età 0-10 anni. Consente un orientamento rapido, agevole e aggiornato tra le risorse cittadine e le normative nazionali, ed è semplice da navigare, facile da leggere e da cliccare. Di.To, on line dal 2009, offre una sezione di community, moderata e facilitata dal lavoro costante di una redazione multidisciplinare.

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