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UFFICI DI CONSULENZA SNALS DI ROMA

VIA PIANCIANI, 7/A – 00185 ROMATEL. 06 77409721 FAX 0677409727

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POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI ISCRITTI Polizza infortuni in itinere e attivita’ professionali per il personale in servizio e personale in quiescenza (denuncia

entro 20 gg)

Polizza responsabilita’ civile e patrimoniale degli iscritti (denuncia entro 3 gg)

Tutela legale (denuncia entro 3 gg)

CAF – CONFSAL S.R.L.(autorizzazione del Ministero delle Finanze n. 00022)

DICHIARAZIONE DEI REDDITI730-UNICO-ICI-ISEE-RED

COMUNICAZIONI INPS

SERVIZI OFFERTI DALLE NOSTRE SEDI

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Ordine del giorno

1. Chiarimenti normativi/contrattuali e procedure propedeutiche per l’avvio della contrattazione d’istituto

2. Relazioni sindacali e materie di contrattazione alla luce del d.lvo 150/2009 Brunetta

3. Procedimenti disciplinari alla luce del d.lvo 150/2009 Brunetta

4. Precariato e nuove modalità di reclutamento

5. La Riforma della scuola

6. Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011

7. Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

ASSEMBLEA SNALS-CONFSAL

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Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel

pubblico impiego

• … con il presente accordo le parti, in attesa della stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni sindacali che persegua condizioni di produttività ed efficienza del pubblico impiego …

• Le parti convengono che le retribuzioni complessive, … conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire per effetto dell'applicazione dell'art. 19 del d.lgs 150 del 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto interministeriale n. 3 del 14.01.2011.

Situazione politico-sindacale

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

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Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel

pubblico impiego

• … per l'applicazione dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. 150/2009 potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive…

• Il Governo si impegna a definire entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 165/2001, un atto di indirizzo all'ARAN per la stipulazione di un accordo quadro che regoli il sistema di relazioni sindacali previsto dal decreto legislativo 165/2001, alla luce della riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, firmata il 30 aprile 2009 per i comparti del pubblico impiego, e dal decreto legislativo 150/2009.

Situazione politico-sindacale

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

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Con l’intesa sono salvi gli attuali livelli retributivi accessori. Infatti, le nuove “norme” sulla premialità verranno applicate limitatamente alle risorse aggiuntive, al momento derivanti dalle economie di bilancio per gli anni 2009 e 2010.Alla fine dell’incontro il segretario generale, Marco Paolo Nigi, ha dichiarato: “Con la firma dell’intesa si è garantito il personale del pubblico impiego sia sul piano economico sia sul piano normativo, attraverso l’attivazione di un effettivo e concreto esercizio delle relazioni sindacali”.

Situazione politico-sindacale

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

Come si evince chiaramente dal testo, l’accordo conferma:• il mantenimento della validità degli scatti di anzianità (vedi

riferimento esplicito alla salvaguardia del D.I. n. 3 del 14/1/2011);• che fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto valgono le

regole dei vigenti CCNL;• la specificità del personale docente e dell’intero “settore

scuola” in quanto non interviene su quanto previsto dal comma 4 dell’art. 74 del Decreto Legislativo” 150/2009.

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• delibera del Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio di circolo o di istituto. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto;

• delibera del Consiglio di Circolo o d’Istituto dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze etc;

• proposte del Collegio dei Docenti al Dirigente Scolastico per la formazione, composizione delle classi e assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali del Consiglio di Circolo o d’Istituto;

• piano annuale comprensivo degli impegni di lavoro deliberato dal Collegio dei Docenti;

• delibera del Consiglio d’Istituto se la riduzione dell’ora di lezione è attribuibile a fattori esterni. In tal caso il tempo contratto non deve essere recuperato;

• delibera del Collegio dei docenti per la riduzione dell’ora di lezione se la riduzione è attribuibile al POF, il Collegio deve inoltre deliberare le modalità del recupero nell’ambito del curricolo obbligatorio.

• Il DPR 275/99 all’art. 5 c. 2, a proposito di calendario scolastico, prevede che “Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni…”

Chiarimenti normativi/contrattuali e procedure propedeutiche per l’avvio della contrattazione d’istituto

Competenze degli organi collegiali

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L’art. 29 del CCNL 2006/09 prevede 2 tipi di attività funzionali all’insegnamento:

Adempimenti individuali:• alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; • alla correzione degli elaborati; • ai rapporti individuali con le famiglie.

Attività collegiali:

a) fino a 40 ore annue per:• riunioni del Collegio dei docenti• programmazione e verifica di inizio e fine anno• informazione alle famiglie su risultati di scrutini andamento delle

attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative;b) fino a 40 ore annue per:

• partecipazione ai consigli di classe, interclasse, e intersezione.Queste attività sono programmate secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;

c) tempo non quantificato per: svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Chiarimenti normativi/contrattuali e procedure propedeutiche per l’avvio della contrattazione d’istituto

Competenze degli organi collegiali

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Definizione dei comparti e rinnovo RSU

… definiti i comparti e le aree di contrattazione … l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, … nei nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva.

… sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale …

Poiché ad oggi non sono stati ancora definiti i nuovi comparti non è possibile avviare la procedura per il rinnovo della RSU

Art. 65. c. 3 d.lvo 150/2009

Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150

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Tre riforme consecutive(dal 1992 al 2009)

La prima privatizzazione, avviata dalla legge-delega n. 421/1992 e sfociata nella normazione “Cassese”

La seconda privatizzazione, avviata dalla legge-delega n. 59/1997 e sfociata nella normazione “Bassanini”

La legge delega n. 15/2009, che nella sequenza storica si colloca quale terzo intervento e si propone anch’esso di realizzare un ridisegno esteso della materia del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (d.lgs.27/10/2009, n. 150 “Brunetta”)

Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150

Le materie trattate hanno una fortissima rilevanza anche per le ricadute di tipo sindacale e si configurano come una vera e propria riforma di tutto l’apparato pubblico.

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Due tipologie di rapporti di lavoro

• rapporti contrattualizzati: intercorrono con la maggior parte dei dipendenti, compresi i dirigenti

• rapporti a regime di diritto pubblico: intercorrono con alcune categorie (magistrati, avvocati dello Stato, professori e ricercatori universitari, personale militare, personale di polizia, diplomazia, prefetture, vigili del fuoco)

la regolazione dei rapporti: è affidata a fonti diverse (legge – legge e contratti collettivi)

la cognizione sulle relative controversie: è devoluta a giudici diversi (giudice ordinario e giudice amministrativo)

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I contratti collettivi come “fonti normative”

La regolazione normativa del lavoro pubblico si basa sul dosaggio di due distinte fonti disciplinatrici, che convivono, concorrono e interferiscono tra di loro: legge e contratti collettivi

• Il rapporto tra le due fonti è dato essenzialmente dalle materie di rispettiva competenza

• La riforma del 2009 è intervenuta sul riparto delle materie (art. 40, comma 1, d. lgs. 165/01), oltre che sulle procedure di contrattazione

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Le nuove norme

hanno introdotto:

Legge 4 marzo 2009, n. 15 (art. 1, c. 1)

• l’inderogabilità delle previsioni di legge

D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

• carattere imperativo delle nuove norme

• applicabilità artt. 1339 e 1419.2 c.c.

• materie escluse dalla contrattazione

• inapplicabilità automatica dal 1° gennaio2011 dei contratti collettivi integrativi non adeguati

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• Modificato il numero comparti (4) e aree dirigenziali (4)

• Confermati i livelli territoriali• Modificata l’efficacia temporale (durata):

unica e triennale, per la disciplina giuridica e per la disciplina economica

• Modificato il riparto delle materie tra legge e contratti

• Modificate le procedure e i tempi di svolgimento

Contrattazione collettiva: le innovazioni

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Capo IVContrattazione collettiva nazionale integrativa

Questa parte modifica, abroga ed integra alcuni articoli del DLgs 30 marzo 2001 n. 165 che riguardano la contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale.

La legge 150 escluse dalla contrattazione collettiva:• le materie attinenti all’organizzazione degli uffici,• quelle oggetto di partecipazione sindacale,• quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del

conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.

include, negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge, :• le materie relative alle sanzioni disciplinari• quelle per la valutazione delle prestazioni ai fini della

corresponsione del trattamento accessorio• quelle per la mobilità • quelle per le progressioni economiche.

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La 150 prevede anche che:

I contratti collettivi definiscono, trattamenti economici accessori collegati:

1. alla performance individuale;

2. alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione;

3. all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute

Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti … sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro”.

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Capo IVContrattazione collettiva nazionale integrativa

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Applicazione diretta ed immediata

A) Relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa.La relazione illustrativa, dovrà fra l'altro evidenziare gli effetti attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.La relazione illustrativa dovrà evidenziare il rispetto degli ambiti riservati, rispettivamente, a legge e contratto collettivo e la verifica dell'avvenuta osservanza dell'espressa devoluzione di materie alla competenza del contratto integrativo da parte del contratto nazionale.

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica N. 7 del 13/05/2010

Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150

Ci si chiede come faranno le scuole ad evidenziare in detta relazione il rispetto dell'applicazione dei principi e criteri necessari per l'adeguamento dei contratti integrativi vigenti al contratto nazionale non ancora rinnovato?

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Applicazione diretta ed immediata

B) Il sistema dei controlliNon più “Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa” ma “Controlli in materia di contrattazione integrativa”.Agli organi preposti al controllo spetta il compito di effettuare la verifica di compatibilità economica-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dal CCNL, nonché la funzione di verificare la legittimità relativamente al rispetto delle competenze del contratto integrativo estendendosi alla finalizzazione della contrattazione integrativa con riferimento al rispetto dei criteri di meritocrazia ed al perseguimento dell'obiettivo di una maggiore produttività.Il carattere inderogabile - a pena di nullità - del collegamento fra contratto nazionale ed integrativo … vieta la sottoscrizione di contratti integrativi contrastanti con i contratti collettivi nazionali.

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica N. 7 del 13/05/2010

Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150

Come fa la scuola ad osservare l’inderogabilità del collegamento tra il contratto integrativo e quello nazionale? (CCNL vigente o futuro?)

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Adeguamento dei contratti integrativi vigenti

Le amministrazioni sono tenute all'adeguamento dei contratti entro il 31 dicembre 2010 … ai principi di ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva ed alle disposizioni del Titolo III (Merito e premi).A tal proposito è utile osservare che l’ Art. 74 c. 4 del decreto 150/2009 prevede che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II (misurazione, valutazione e trasparenza della performance) e III (merito e premi) del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale”.

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica N. 7 del 13/05/2010

Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150

Per i docenti la misurazione della performance è in fase di sperimentazione, per gli ATA ci si chiede come può essere applicata se ancora non esistono la commissione di valutazione e se l’organo di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio d’Istituto???) non ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 15 (emana direttive generali, definisce il piano e la relazione sulla performance, verifica l’effettivo conseguimento degli obiettivi strategici, definisce il programma triennale per la trasparenza…)

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La circolare recita:

“le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista” nei contratti collettivi nazionali”

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica N. 7 del 13/05/2010

Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150

Solo il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, coerente con le materie oggetto di riserva di legge, potrà sciogliere questi dubbi!!!

Si chiede:• la scuola è stata assimilata ad un ufficio?• chi sono gli organi preposti alla gestione?• l’assegnazione del personale ai plessi, alle sedi staccate e

alle succursali è da considerarsi organizzazione dell’ufficio o materia di contrattazione collettiva riguardante la mobilità?

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Tutte le amministrazioni dovranno, entro il 31 dicembre 2010 ed in attesa della definizione dei sistemi di valutazione “adeguare” i vigenti contratti integrativi ai principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e differenziazione nel riconoscimento degli incentivi.

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica N. 7 del 13/05/2010

Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150

Quali sono i principi di selettività e concorsualità?Qual è l’organo competente a determinarli?

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Conclusioni

Siamo convinti che il servizio scolastico ha una sua specificità e una sua natura ordinamentale non rintracciabile in nessuna altra amministrazione.

Il rapporto tra dirigente e organi collegiali è regolato dal D.p.r. 275/99 sull’autonomia laddove si afferma all’art.16 che il D.S. esercita le sue prerogative nel rispetto delle competenze degli Organi collegialiLe scuole, a differenza di molti uffici pubblici, sono organismi vivi e, mediamente, molto partecipati.

LE SCUOLE SONO COMUNITÀ NON UFFICI!!!

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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali OGGETTO: Certificazione di compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa di istituto – A.s. 2010/2011.

Con riferimento all’oggetto, si ritiene utile richiamare l’attenzione su quanto già precisato con nota n. AOODGPER. 8578 del 23 settembre 2010 in ordine alla necessità che “le procedure di utilizzo del personale scolastico si svolgano nel quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente”.Pertanto si ritiene, anche in considerazione del fatto che l’anno scolastico è ormai avanzato, che siano applicabili le norme contrattuali di cui all’art. 6 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 nella parte in cui vengono individuate le materie oggetto di contrattazione sindacale a livello di istituzione scolastica. Restano comunque ferme le contrattazioni in ogni modo concluse.Tanto si comunica con preghiera di diffusione presso le istituzioni scolastiche interessate. 

IL DIRETTORE GENERALE

Nota MIUR dell’8 febbraio 2011

Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150

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Dalla stessa si desume con chiarezza che:• mantiene la sua integrale validità l’ art. 6 del CCNL relativo alle

relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica e quindi tempi, modalità e contenuti delle contrattazioni d’istituto continuano come negli anni precedenti senza alcuna sostituzione in toto o in parte con i contenuti della legge 150/2009 (decreto Brunetta);

• le competenze dei revisori dei conti si devono limitare alla certificazione della compatibilità finanziaria dei contratti integrativi d’istituto;

• non vi è alcuna giustificazione per chi non ha attivato le contrattazioni d’istituto che ,alla luce sia della nota di cui all’oggetto sia a seguito dell’intesa di Palazzo Chigi, deve essere attivata immediatamente e tempestivamente conclusa;

• non hanno alcuna validità atti unilaterali eventualmente assunti dai dirigenti senza alcuna contrattazione.

Nota MIUR dell’8 febbraio 2011

Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150

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Il riferimento temporale della nota al corrente anno scolastico è conseguenza del recente intesa di Palazzo Chigi che rinvia a uno specifico contratto, …, la definizione di un accordo quadro che regoli le relazioni sindacali fino alla stipula dei CCNL del futuro triennio 2013/15.

Ovviamente nella definizione di tale norma la CONFSAL e lo SNALS tuteleranno i diritti dei lavoratori rispetto sia alla “parte datoriale” sia alle possibili “invasioni di campo” da parte dei revisori dei conti, nonché le specificità del comparto scuola.

E’ evidente che, qualora il nuovo accordo contrattuale sulle relazioni sindacali non fosse operativo in tempi utili per il prossimo anno scolastico, continuerebbe a valere quanto previsto dal vigente CCNL.

Nota MIUR dell’8 febbraio 2011

Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150

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Il decreto Brunetta si occupa:• degli organi competenti ad irrogare le sanzioni• delle procedure• delle impugnazioni

Il decreto lascia alla contrattazione la sola definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché la possibilità di disciplinare eventuali procedure di conciliazione non obbligatorie, fuori, però, dai casi in cui è previsto il licenziamento.

Per i dirigenti la normativa in esame disciplina una serie di nuove responsabilità: per omessa collaborazione all’autorità disciplinare, per mancato esercizio o decadenza dell’azione disciplinare o per omesso controllo delle assenze del personale che, ove accertate, comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150

Circolare del MIUR n. 88 dell’8/11/2010 - premessa

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Il dirigente scolastico è competente nell’esercizio dell’azione disciplinare per le infrazioni di “minore gravità” compiute dai docenti e dal personale ATA e per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni che vanno dal rimprovero verbale alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni.

Il dirigente scolastico• deve contestare per iscritto l’addebito entro il termine

perentorio di 20 giorni a decorrere dalla “notizia” del comportamento punibile, al dipendente;

• deve convocare il dipendente per il contraddittorio con un preavviso di almeno 10 giorni comunicandogli che potrà avvalersi dell’assistenza di un procuratore o di un rappresentante di un’associazione sindacale.

Il dipendente, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.

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Infrazioni di minore gravità Competenza del Dirigente Scolastico

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Ultimata l’audizione a difesa e dopo l’espletamento dell’ulteriore attività istruttoria, che si dovesse ritenere eventualmente necessaria, entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito il responsabile della struttura concluderà il procedimento con l’atto di archiviazione o con un provvedimento, adeguatamente motivato, di irrogazione della sanzione,.

I termini sono tutti perentori e la violazione degli stessi comporta la decadenza dell’azione disciplinare.

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Infrazioni di minore gravità Competenza del Dirigente Scolastico

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Si ricorda che per il personale docente non è più previsto il parere dei consigli di disciplina. Fino al prossimo rinnovo contrattuale le sanzioni applicabili ai docenti a tempo indeterminato sono (oltre a quelle introdotte dal decreto Brunetta) ancora quelle del D.Lgs. 297/1994.

Va, tuttavia, sottolineato che le sanzioni previste per il personale docente non di ruolo sono sostituite da quelle previste per il personale docente di ruolo (avvertimento scritto, censura, sospensione dall’insegnamento fino a un mese, sospensione dall’insegnamento da uno a sei mesi, sospensione dall’insegnamento per sei mesi e utilizzazioni in compiti diversi dall’insegnamento, destituzione).Quindi il docente a tempo determinato destituito verrebbe cancellato da tutte le graduatorie.

Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150

Infrazioni di minore gravità Competenza del Dirigente Scolastico

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Per il personale ATA:Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni applicabili al personale A.T.A. sono ancora quelle previste dall’art. 93 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola (rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, licenziamento con preavviso, licenziamento senza preavviso).

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Infrazioni di minore gravità Competenza del Dirigente Scolastico

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Per il personale Dirigente:Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni applicabili ai dirigenti scolastici sono ancora quelle previste dal relativo CCNL. Per i dirigenti scolastici, l’esercizio del potere disciplinare spetta al direttore generale dell’USR competente.Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Si ricorda, infine, che il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento,

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Infrazioni del personale Dirigente Scolastico Competenza del Direttore Generale USR

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Qualora il responsabile della struttura non abbia la qualifica dirigenziale (già preside incaricato) o la sanzione da applicare sia di maggior gravità, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, gli atti sono trasmessi all'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) presso l’USR, che curerà tutta l’istruttoria del procedimento.Se la sanzione da applicare è più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, tutti i termini si raddoppiano. 40 giorni per la contestazione dell’addebito dalla data di ricezione degli atti trasmessi o dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione120 giorni per la conclusione dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se tale notizia sia stata acquisita dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.Il decreto Brunetta richiede, inoltre, che si dia corso alla pubblicazione del codice disciplinare o sul sito istituzionale o mediante affissione all’albo della sede di lavoro.

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Infrazioni di maggiore gravità Competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari presso l’USR

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Diversamente da quanto prima previsto, il procedimento è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Unica eccezione, relativamente alle infrazioni di maggiore gravità.

Il procedimento disciplinare non sospeso può essere riaperto dall’Amministrazione quando:

• si conclude con una sanzione e, successivamente, il procedimento penale con una assoluzione;

• si concluda con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna.

• dalla sentenza irrevocabile di condanna risulti che il fatto comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

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Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale

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La norma aggiunge alle infrazioni e alle relative sanzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro:

• Rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo;

• Omissioni e ritardi nell’esercizio dell’azione disciplinare;• Valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate.

Il licenziamento disciplinare può essere applicato per:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

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Nuovi illeciti disciplinari introdotti dal decreto Brunetta

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a) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera;

b) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

c) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;

d) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula una valutazione di insufficiente rendimento.

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Nuovi illeciti disciplinari

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Il decreto Brunetta nulla dispone per cui occorre continuare a fare riferimento alla disciplina previgente.Con riferimento alla durata della sospensione cautelare essa va commisurata alla permanenza delle ragioni che l’hanno resa necessaria. Pertanto, si deve ritenere che i relativi effetti cessino con la definizione del procedimento penale e/o disciplinare dai quali sia originata. Tuttavia, rimane fermo il limite di durata massima previsto in 5 anni dall’articolo 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

Personale A.T.A.Obbligatoria1) l'autorità giudiziaria emette un provvedimento restrittivo della libertà personale. 2) il dipendente ha commesso uno dei reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. 267/2000 (traffico di droga, peculato, concussione e corruzione).Facoltativail dipendente è stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 9, del CCNL vigente.Organo competenteDirettore generale dell'U.S.R.Dirigente scolasticoIn casi di particolare urgenza, con provvedimento provvisorio motivato trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o la revoca daeffettuarsi entro 10 gg. dall'adozione del medesimo provvedimento.

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La sospensione cautelare

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Personale docente(art. 69 D.Lgs. 150/2009, art. 55-ter D.Lgs. 165/2001)

L’amministrazione non può ricorrere alla sospensione dal servizio o ad altre misure cautelari prima e a prescindere dall'attivazione di un procedimento disciplinare o dalla pendenza di un procedimento penale a carico del docente.Presuppostia) gravità dell’infrazione commessa, tale da giustificare astrattamente e con valutazione ex ante il licenziamento del dipendente;b) contestuale pendenza di un procedimento penale;c) particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente;d) non sufficienza degli esiti dell’istruttoria disciplinare a motivare l’irrogazione della sanzione.

Esigenze cautelaria) le esigenze cautelari connesse con un procedimento penale in corso e/o con un procedimento disciplinare attivato oppure di imminente attivazione;b) il rilievo dell’interesse pubblico garantito attraverso il provvedimento di sospensione. Si tratta di valutare, pur con l’incertezza circa l’esito dell’accertamento penale o dellavicenda, in relazione al tipo di reato e al tipo di soggetto passivo (ad esempio, la violenza sessuale nei confronti di alunni), il grave pregiudizio e turbamento provocato (per glialunni), nonché i riflessi negativi che la permanenza del docente in servizio può causare alla serenità dell’ambiente scolastico.

Organo competenteDirettore generale dell'U.S.R.Dirigente scolastico (stessa procedura prevista per gli ATA)

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La sospensione cautelare

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La sanzione disciplinare eventualmente comminata può essere impugnata con il ricorso al Giudice Ordinario, previo esperimento del tentativo di conciliazione.

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Impugnazioni

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Lo SNALS-Confsal continua ad adoperarsi per il superamento del problema del precariato, per addivenire alla immissione in ruolo di tutto il personale A.T.A. al pari di quello docente, su tutti i posti comunque disponibili.La non licenziabilità di tutto il personale precario in servizio per lo SNALS-CONFSAL rappresenta, in attesa dell’immissione in ruolo, uno strumento di tutela affinché ogni interessato possa operare con serenità e certezza di diritto e pertanto, si sta continuando a percorrere tutte le strade possibili affinché quanto propugnato si concretizzi.

Per quanto attiene al reclutamento:il regolamento delle supplenze del personale ATA, per lo SNALS CONF.SAL, è da armonizzare per quanto possibile con quello del personale docente.Nella rivisitazione avviata ed in fase conclusiva sono state definite regole certe, uniformi e trasparenti per:

• durata del rapporto di lavoro fino al termine dell’a.s. nei contratti stipulati con il dirigente scolastico sui posti vacanti e disponibili dopo l’esaurimento delle operazioni da parte degli USP;

• le sanzioni in caso di rinuncia o abbandono del rapporto di lavoro;• il completamento d’orario nel caso di rapporto di lavoro part-time;

PRECARI: una risorsa fondamentale per la scuola

Precariato e nuove modalità di reclutamento

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Per il bando del concorso ordinario per DSGA, la Ragioneria Generale dello Stato del MEF ha espresso parere favorevole.Lo SNALS-CONFSAL sta ripetutamente sollecitando la prevista informativa a riguardo.

O.M. per i concorsi per soli titoli (24 mesi), a seguito delle nostre richieste, è stata emanata. Domande di iscrizione o aggiornamento con scadenza 14 Marzo 2011. All. G per le 30 scuole si presenta dal 29 marzo al 28 aprile in modalità on-line

Subito dopo i concorsi per soli titoli sarà emanato il D.M. per la formazione delle graduatorie d’Istituto per il triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014

In tema di organici lo SNALS-CONFSAL dissente nettamente dalla politica dei tagli e rivendica un confronto teso ad assicurare l’organizzazione dei servizi ATA in rapporto alle esigenze di funzionamento delle scuole.

La riduzione sugli organici, prevista dall’art. 64 dalla legge n. 133/2008, è inaccettabile in quanto, sommandosi a quelli operati in precedenza, mette a rischio la qualità dei servizi ed il rispetto del CCNL contraddicendo l’obiettivo della stabilità degli organici indispensabile per assicurare la continuità del servizio scolastico.

PRECARI: una risorsa fondamentale per la scuola

Precariato e nuove modalità di reclutamento

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Solo assicurando la stabilità degli organici si può perseguire l’obiettivo di garantire uno standard di qualità del servizio a tutte le scuole.La perdurante politica di riduzione del personale impedisce in particolare di dare adeguate risposte all’accresciuta attività amministrativa, al fabbisogno di assistenza per l’integrazione degli alunni diversamente abili, così come l’esigenza di estendere all’area del primo ciclo di istruzione la presenza di figure dell’area tecnica per le attività di laboratorio e per l’ampia diffusione delle tecnologie informatiche.Occorre individuare una nuova distribuzione dell’organico con un confronto amministrazione/OO.SS. che deve partire dalla rilevazione delle effettive necessità delle scuole e dalla conseguente individuazione dei carichi di lavoro per consentire di dare risposte di qualità adeguate alla domanda ed ai bisogni dell’utenza.È indifferibile portare a termine l’esternalizzazione dei servizi in atto che si concretizzano con le collaborazioni coordinate e continuative riconducibili a funzioni amministrative e tecniche ed ai contratti di appalto di pulizia riconducibili in parte alle funzioni dei collaboratori scolastici.Lo SNALS-Confsal chiede personale stabile per svolgere al meglio i complessi servizi che necessitano per la scuola dell’autonomia.

PRECARI: una risorsa fondamentale per la scuola

Precariato e nuove modalità di reclutamento

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Lo SNALS-CONFSAL ha impugnato l’organico di diritto a.s. 2010/11 del personale ATA. Il 28 ottobre u.s. si è svolta la prima udienza per l’esame da parte del TAR Lazio del ricorso proposto dallo SNALS-Confsal contro la riduzione degli organici del personale ATA.

Nel corso dell’udienza i nostri legali hanno rappresentato che il ricorso dello SNALS-Confsal pone anche problematiche di costituzionalità della legge 133 del 2008, qualificando il ricorso medesimo con profili affatto diversi rispetto a quello presentato dalla Cgil, sulla stessa materia, e che è stato respinto dal TAR.

RICORSO SNALS ORGANICI ATARICHIESTA DOCUMENTAZIONE

Precariato e nuove modalità di reclutamento

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L’obiettivo primario è ottenere un piano, anche pluriennale, di assunzioni, tali da garantire l’assorbimento di tutti i precari inclusi nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti del personale docente ed ATA.In particolare in questo momento, in cui i tagli hanno colpito il diritto all’occupazione dei colleghi a tempo determinato, lo SNALS ha fortemente voluto una norma di tutela affinché la loro posizione in graduatoria non venisse intaccata dalla riduzione delle cattedre e dei posti ATA.Il “decreto salva-precari” è uno dei risultati più rilevanti degli ultimi anni, voluto dal nostro Sindacato, avversato in parte anche da forze sindacali importanti (ci riferiamo a FLC-CGIL che tanto ha sparato sul provvedimento al solo fine di sminuire la sua pregnante forza sindacale).Riproposto anche quest’anno, ha visto ampliarsi la platea dei beneficiari, consentendo di ottenere oltre all’assegno di disoccupazione anche il beneficio del riconoscimento del punteggio di servizio.

Per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento il MIUR ritiene adesso di "avere mano libera", poiché, la sentenza della Corte Costituzionale abroga l'intero comma 4 ter dell'art. 1 della legge 167/2009 (legge salva-precari) che prevedeva non solo l'inserimento in coda per il biennio 2009-2010 e 2010-2011 in tre province oltre quella di appartenenza, ma anche l'inserimento a pettine in una sola altra provincia per il biennio 2011-2012 e 2012-2013. Secondo il MIUR, attualmente c'è un vuoto legislativo. Adesso l’obiettivo è quello di evitare che il ripristino della normativa previgente comporti un congelamento delle occasioni di lavoro alle sole graduatorie provinciali di appartenenza e l'insorgere di nuovo precariato.

Precariato e nuove modalità di reclutamento

PRECARI: una risorsa fondamentale per la scuola

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Per il personale precario è stato emanato il decreto per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento tramite il nuovo percorso universitario della Laurea Magistrale e del TFA (tirocinio formativo attivo).Lo SNALS ha voluto una norma transitoria di salvaguardia a tutela di quei colleghi, inseriti nelle graduatorie d’istituto di terza fascia con un titolo di studio diverso dalla futura laurea magistrale, che già hanno lavorato diversi anni, al fine di prevedere un percorso differenziato di accesso al TFA.

A seguito delle pressanti richieste avanzate dal nostro Sindacato, il Miur ha emanato la nota 9839 del 8.11.2010, in cui si deroga dai limiti di almeno 5 giorni di assenza nella scuola primaria e 15 in quella secondaria, prima di nominare un supplente in sostituzione dei colleghi assenti. Con questa nota, un successo sia in termini di massima occupazione, che di garanzia del diritto allo studio dei nostri ragazzi, finalmente il Ministero riconosce le gravi condizioni di difficoltà in cui si trovano le nostre Istituzioni scolastiche tanto per indisponibilità di personale con ore a disposizione, quanto per la carenza dei finanziamenti destinati alla retribuzione di ore aggiuntive per la sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi.

PRECARI: una risorsa fondamentale per la scuola

Precariato e nuove modalità di reclutamento

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Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado

Programmazione degli accessi Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi delle lauree magistrali e dei corsi di specializzazione per il sostegno.Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali previo parere del ministero dell'economia e delle finanze e del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione.Le modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi sono definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

PRECARI: in gazzetta ufficiale il nuovo sistema di reclutamento

Precariato e nuove modalità di reclutamento

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Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

 Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è a numero programmato con prova di accesso.Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.Per l'ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno.

PRECARI: in gazzetta ufficiale il nuovo sistema di reclutamento

Precariato e nuove modalità di reclutamento

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Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado

Il tirocinio formativo attivo è un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli previsti dal decreto.Le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi. A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale si consegue:

• il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37.

• il titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, sino all'adozione del regolamento, in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22;

PRECARI: in gazzetta ufficiale il nuovo sistema di reclutamento

Precariato e nuove modalità di reclutamento

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La riforma della scuola

Lo SNALS CONFSAL sottolinea l’esigenza di affermare in ogni caso che trattasi di SCUOLA e non di ASSISTENZA.

Anticipi: i nati entro il 30 aprile possono essere ammessi sulla base della valutazione del Collegio Docenti sui TEMPI (da subito – al compimento dei tre anni?) e modi di inserimento .

Si alle sezioni primavera funzionanti dentro l’edificio scolastico ma come “altro” dalla scuola dell’infanzia (conquista SNALS CONFSAL quando –Fioroni Ministro e Bastico sottosegretaria- volevano confondere le due istituzioni).

Scuola dell’Infanzia

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La legge 169/08 – più nota come la Legge del “maestro unico” – costituisce la base della riformaE’ ovviamente condizionata dalla Legge 133/08 tesa ad un risparmio di risorse pubbliche generalizzato.L’Art. 64 della 133/08 – specifico per la scuola - prevede una serie di ridimensionamenti di organico per raggiungere gli obiettivi di risparmio fissati:

• innalzamento alunni per classe• nuovo dimensionamento• limiti all’organico complessivo

Va precisato che il 30% di tali risparmi è destinato alle retribuzioni del personale – attualmente viene utilizzato per il ripristino degli scatti di anzianità .In particolare la L. 169/08 prevede:

• ripristino dei voti• valutazione più significativa del comportamento.

Tutti elementi che, se opportunamente utilizzati, vanno nella direzione di ripristinare serietà e responsabilità negli studi fin dai primi anni.

Scuola Primaria

La riforma della scuola

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Il “maestro unico” non esiste in quanto:• Il CCNL prevede per i maestri 22 ore di insegnamento;• Per le 24 ore occorre un contratto – lo dice la legge 169 citata – e

al momento non c’è;• le famiglie non hanno scelto questa formula;• le 24 ore di antica memoria NON comprendevano l’insegnamento

dell’inglese e dell’informatica, il che vuol dire che, oggi, sono troppo poche.

Tuttavia la L. 169/08 prevede la fine del modulo, l’introduzione del maestro NON UNICO bensì PREVALENTE, lasciando la definizione della quantità di ore di prevalenza alla valutazione del Collegio docenti nel POF.Si va sostanzialmente verso 2 modelli:Tempo normale 27 ore settimanaliTempo pieno – incrementato in questi anni – 40 ore, anche per coprire le esigenze delle famiglie.Modelli a 30 o più ore diventano insostenibili perché l’organico previsto, a parte il tempo pieno (2 insegnanti) è di 27 ore.

Scuola Primaria

La riforma della scuola

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La contemporaneità NON è più un fatto automatico ma è possibile per effetto degli insegnamenti specialistici, dove ci sono: I.R.C. e inglese. NON va utilizzata per supplenze se coperta da programmazione, soprattutto per recupero (Art 28, comma 5 del CCNL).Non è vero che non ci siano soldi per le supplenze: le scuole devono richiederli e sulla difficoltà a reperire i supplenti va detto che x le supplenze brevi ci sono procedure specifiche e per i rinunciatari sanzioni (regolamento supplenze).Recupero nelle ore di contemporaneità salvaguardato ATTENZIONE anche alla sentenza della Corte Costituzionale sull’illegittimità del tetto ai posti di sostegno nei casi più gravi.Lingua 2 e corsi di formazione obbligatori x i maestri: abbiamo forti “dubbi” sulla legittimità. NON siamo categoria in soprannumero. Lo SNALS chiede qualità dei formatori.Legge sui Disturbi specifici dell’apprendimento: approvata all’unanimità SENZA UN SOLDO di finanziamento eppure prevede insegnamento individualizzato e strumenti specifici.Lo SNALS chiede l’organico funzionale pluriennale per poter rispondere a tutte queste esigenze.

Scuola Primaria

La riforma della scuola

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La Riforma è andata a regime con 30 h. nel tempo normale e con la salvaguardia del prolungato già esistente.Noi ci siamo battuti per riportare a 30 ore il tempo scuola che la L.53 del Ministro Moratti aveva portato a 29, pur non ci ha soddisfatti la soluzione relativa alla cattedra di lettere che prevede 9 ore per classe più una decima ora di approfondimento, molto spesso assegnata ad un docente diverso da quello di lettere. Ciò a nostro avviso è di nessuno spessore didattico, oltre ad innescare un meccanismo di svalutazione della materia e del docente a cui è assegnata dal momento che, non essendo valutabile in modo autonomo, per i ragazzi diventano inevitabilmente materia e docente di serie B (quando va bene). Riteniamo perciò che sia necessario rivedere la costituzione delle cattedre, al fine di impedire alcune mostruosità quali le cattedre da 18 ore di approfondimento.Dello stesso parere è anche il Miur che, con nota del 27.ottobre scorso a firma del Direttore Generale del Personale dott. Chiappetta, sottolinea l’inopportunità di costituire cattedre solo di ore di approfondimento, ad eccezione che ciò sia utile per determinare ulteriori disponibilità per le immissioni in ruolo, per la mobilità, le utilizzazioni o le supplenze.

Scuola Secondaria di I grado

La riforma della scuola

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Altro problema serio è stato l’assegnazione della materia alternativa alla religione cattolica, materia obbligatoria che entra nel curricolo per effetto del Concordato del 1984. La riconduzione di tutte le cattedre a 18 ha tolto la possibilità di assegnare questo insegnamento a docenti in servizio con ore a disposizione, togliendo contestualmente ai ragazzi che non optano per la religione cattolica il diritto ad un insegnamento obbligatorio e curricolare. Lo stesso vale per la scuola primaria. Lungamente segnalato dal nostro sindacato come grave problema, finalmente quest’anno abbiamo ottenuto che laddove non esistano risorse di personale a disposizione, il Dirigente Scolastico assegni le ore di materia alternativa a colleghi che intendano accettare ore aggiuntive fino a 24 settimanali, o possano assumere personale dalle graduatorie d’istituto, stipulando contratti fino al termine dell’attività didattica; ovviamente queste retribuzioni, nell’uno e nell’altro caso, sono a carico del MEF e non dei bilanci delle scuole, trattandosi come abbiamo detto di materia obbligatoria.

Scuola Secondaria di I grado

La riforma della scuola

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Per ciò che riguarda la secondaria di II grado la Riforma è in progress, anche se già approvata, il nostro intervento in sede giurisdizionale ha aperto uno scenario la cui conclusione si vedrà quando il TAR adotterà la decisione nel merito, ma intanto che mette in luce ciò che noi abbiamo immediatamente denunciato: la Riforma non si fa a scapito del personale.L’affermazione del nostro sindacato SI ALLA RIFORMA NO AI TAGLI, si è da subito connotata come posizione di tutela non solo dei posti di lavoro, della massima occupazione del comparto, ma anche e soprattutto di difesa della qualità dell’istruzione, del diritto allo studio degli studenti e degli interessi delle famiglie.La Riforma era necessaria perché in campo europeo gli oltre 800 titoli di studio finale della secondaria di II grado, non trovavano riconoscimento negli standard comunitari e i nostri ragazzi rischiavano di essere svantaggiati rispetto ai diplomati degli altri paesi membri, nella mobilità del lavoro in territorio EU: dunque “si” alla riforma.

Scuola Secondaria di II grado

La riforma della scuola

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Ancora “si” quando leggiamo i regolamenti (DPR 87 88 89 dello scorso 15 marzo) o meglio le due direttive dello scorso 28 luglio, relative agli istituti tecnici e professionali, in cui vengono enunciate affermazioni di principio ineccepibili relativamente alle “mission” di questi segmenti fondamentali dell’istruzione secondaria. Non possiamo dimenticare che negli istituti tecnici e professionali si formano quei giovani che domani potranno essere immediatamente impiegati nei settori produttivi vitali per la nostra economia.SI alle affermazioni di principio, ma NO forte e chiaro alle norme con cui si realizzano questi riordini, poiché in contrasto con le direttive.NO ai tagli che vengono poi mirati in particolare verso le materie di indirizzo, quelle professionalizzanti (vedi i laboratori) e quelle ritenute fondanti negli stessi atti di indirizzo: ad esempio molto si dice sull’importanza dello studio della geografia, quando non è prevista nemmeno un’ ora di insegnamento di tale materia negli istituti professionali, o ancora, grande rilievo viene dato all’educazione alla legalità, mentre in tutti gli istituti si riduce o addirittura scompare l’insegnamento del diritto.Si consiglia di leggere qualche stralcio delle direttive del 28 luglio e paragonarle alle recenti disposizioni sulla ridefinizione dell’orario complessivo annuale per gli istituti tecnici e professionali a.s. 2010/2011).

Scuola Secondaria di II grado

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Con ordinanza emessa nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2010 il Consiglio di Stato, sezione VI, ha respinto l’appello del Ministero dell’Istruzione contro l’ordinanza con cui il Tar del Lazio aveva sospeso i decreti di riduzione dell’orario delle lezioni negli istituti tecnici e professionali.Il Tar del Lazio aveva accolto la richiesta di sospensiva formulata dallo Snals-Confsal e ordinato al ministero di acquisire il parere obbligatorio del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e di valutarlo.Con questa ordinanza il Consiglio di Stato ha preso atto del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione – parere fortemente critico – e ha ritenuto che l’amministrazione non possa “esimersi dal rideterminarsi sulla definizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali”.Starà poi a noi verificare la volontà del Ministero di tener conto delle sentenze nella fase di costituzione dei prossimi organici di diritto per l’a.s. 2011/2012 ed intervenire col dialogo o con ogni altra misura necessaria, al fine di garantire i principi affermati: difesa della qualità dell’istruzione, difesa del diritto allo studio degli studenti, difesa degli interessi delle famiglie e soprattutto… tutela del posto di lavoro dei colleghi e della massima occupazione del comparto.

Il Consiglio di Stato dice NO alla riduzione dell’orario delle lezioni negli Istituti Tecnici e Professionali

La riforma della scuola

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Il metodo di calcolo retributivo (riguarda chi al 31/12/1995 aveva almeno 18 anni di contributi):la pensione viene calcolata in base all’ultimo stipendio per gli anni maturati fino al 31/12/1992 (QUOTA A) e in base alla media degli stipendi dal 1993 in poi, con parametri differenziati a seconda del raggiungimento o meno di 15 anni contributivi al 31/12/1992 (QUOTA B);

Il metodo di calcolo contributivo (riguarda chi al 31/12/1995 non aveva alcuna anzianità contributiva ed è stato assunto dall’1/1/1996):la pensione viene calcolata interamente in base ai contributi versati;

Il metodo di calcolo misto (riguarda chi al 31/12/1995 aveva anzianità contributiva inferiore a 18 anni):la pensione viene calcolata col sistema retributivo per gli anni maturati entro il 31/12/1995 e con il sistema contributivo per gli anni maturati dall’1/1/1996.

METODI DI CALCOLO

Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011

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Pensionamenti e TFS dal 1° settembre 2011

Fattispecie per il comparto scuola Il 01/09/2011 è l’ ultima data utile per le donne di accedere alla pensione di vecchiaia con 61 anni di età. Dal 01/09/2012 matureranno la pensione di vecchiaia a 65 anni come gli uomini.2) Abrogata la legge 322/58 , che permetteva il trasferimento a titolo gratuito dall’INPDAP all’INPS. Pertanto la ricongiunzione della posizione assicurativa dall’INPDAP all’INPS diviene onerosa.3) La normativa che prevede il pensionamento al 1° settembre se si maturano i requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno, rimane invariata. ( non si applica la “finestra mobile”)4) Dal 01/01 /2015 , in funzione della prospettiva di vita ,l’ISTAT ha previsto un aumento di 3 mesi sul requisito anagrafico, che sarà quindi 65 anni e 3 mesi.5) Dal 2011 per le pensioni di anzianità scatta la quota 96.6) La legge n. 243/2004, in via sperimentale consente alle sole donne fino al 2015 , di poter andare in pensione con 35 anni utili a pensione e 57 anni di età, optando obbligatoriamente per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.( l’importo della pensione si riduce di circa il 20/30%).7) Per compiuto quarantennio , indipendentemente dall’età si raggiunge il requisito pensionistico.8) Dal 2011 il calcolo del TFS ( Indennità di fine servizio – Buonuscita) avverrà : - per l’anzianità maturata al 31/12/2010 secondo il vecchio sistema; - per l’anzianità maturata dal 01/01/2011 alla cessazione secondo le modalità del TFR. Le prestazioni di fine rapporto e le indennità equipollenti saranno corrisposte a rate : -Unico importo annuale se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro. -In due importi annuali se tra 90.000 e 150.000 euro, di cui il primo di 90.000 ed il secondo la restante differenza. -In tre importi annuali se superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo sarà di 90.000 ,il secondo 60.000 ed il terzo corrispondente all’importo residuo.

Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011

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La pensione nel comparto Scuola dall’ 1/09/2011

• I lavoratori della Scuola hanno una particolarità rispetto agli altri lavoratori pubblici:

• la decorrenza delle pensioni viene fatta coincidere con il mese di inizio dell’anno scolastico.

• La loro finestra pertanto si apre il 1° settembre.• Visualizziamo , quindi, i requisiti che tale

categoria di lavoratori deve avere per poter andare in pensione il 1° settembre 2011.

Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011

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Pensione di Anzianità dal 01/09/2011 Per la pensione di anzianità è previsto il requisito del raggiungimento di quota 96, ovvero un mix di età ed anzianità contributiva la cui somma deve avere il valore 96.

Ulteriore particolarità è che l’accesso al pensionamento avviene al 1° settembre 2011, ancorché i requisiti prescritti possano essere raggiunti entro il 31 dicembre del medesimo anno. A tale ultima data il requisito minimo di 60 anni e quello di anzianità contributiva di 35 anni devono essere pienamente raggiunti, senza operare alcun arrotondamento: solo in tale caso è possibile computare i mesi e la frazioni di mese per il raggiungimento della quota prevista per il 2011 ( quota 96 ). Ad esempio si può andare in pensione il 1° settembre 2011 raggiungendo, entro il 31 dicembre 2011, quota 96 con 60 anni , 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni, 1 mese e 15 giorni di servizio.

Età minimarichiesta

Servizio utile a pensione minimo

Quota da raggiungere

60 anni 35 anni 96

Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011

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Pensione di Vecchiaia dal 01/09/2011La pensione di vecchiaia , si ottiene al raggiungimento dei limiti di età ed i requisiti sono:

Anche in questo caso il requisito anagrafico e contributivo deve essere pienamente raggiunto entro il 31.12.2011.

Dal 1° settembre 2012 per le donne il requisito dell’età è stato fissato a 65 anni.

Le lavoratrici che matureranno entro il 31/12/2011 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente , conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all’Ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.Potranno accedere alla pensione di Vecchiaia anche negli anni successivi senza aspettare il compimento dei 65 anni

UOMINI 65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva al 31.12.2011Oppure65 anni di età e 15 anni di anzianità contributiva al 31.12.2011 se in possesso di un qualsiasi servizio in conto entrata Tesoro al 31.12.1992 (art.2-comma 3°-lett.c del D.Lgs. 30/12/1992 , n. 503)

Donne 61 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva al 31.12.2011Oppure61 anni di età e 15 anni di anzianità contributiva al 31.12.2011 se in possesso di un qualsiasi servizio in conto entrata Tesoro al 31.12.1992 (art.2-comma 3°-lett.c del D.Lgs. 30/12/1992 , n. 503) Potranno usufruirne le donne nate entro il 31.12.1950

Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011

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Esempio calcolo TFS DAL 1/01/2011Dipendente statale assunto a tempo indeterminato

dal 1 gennaio 1990 e che cesserà dal servizio il 31/12/2030

Anzianità dal 1° gennaio 1990 al 31/12/2010

Modalità di calcolo TFSPrima Quota

21 anni TFS Importo risultante da 1/12° dell’80% della retribuzione utile ai fini dell’indennità di buonuscita,computata su base annuale comprensiva della tredicesima mensilità , percepita al momento del collocamento a riposo,moltiplicato per 21 anni

Anzianità dal 1° gennaio 2011 al 31/12/2030

Modalità di calcolo TFSSeconda Quota

20 anni TFS Importo risultante dall’applicazione dell’aliquota del 6,91% alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio;tale accantonamento annuale sarà soggetto alla rivalutazione prevista dall’art. 2120 del codice civile.

Le nuove regole non mutano la natura della prestazione che rimane trattamento di fine servizio

Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011

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Riscatto di periodi o servizi ai fini del TFS

• Il riscatto dei periodi o dei servizi ,ancorché richiesti successivamente al 31/12/2010 , ma relativi a periodi antecedenti il 1° gennaio 2011, incrementeranno l’anzianità utile della ”prima quota”.

• Diversamente , quelli relativi a periodi e servizi prestati successivamente al 31/12/2010 hanno l’effetto di trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base alle modalità previste per la “seconda quota” di TFS.

Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011

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1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.

In pratica ciò avviene con la sospensione dei rinnovi contrattuali relativi al triennio 2010-2012, facendo salva la sola indennità di vacanza contrattuale.

Rinnovo contrattualeContenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

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Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14 che recita:

… le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (30% dei risparmi del MIUR) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. La destinazione delle risorse previste dal presente comma e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.A seguito della manifestazione del 15/06/2010 siamo riusciti ad evitare il blocco degli scatti di anzianità per cui sono infondate le notizie che circolano sulla mancata corresponsione dei maturandi scatti di anzianità, per i quali, invece, grazie alla continua e pressante azione dello SNALS-Confsal, è previsto il regolare pagamento.

Scatti di anzianitàContenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

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Il decreto Interministeriale n. 3 del 14/1/2011 firmato dal ministro dell’economia, così come concordato con Snals, Cisl e Uil, prevede che dopo l’avvenuta certificazione relativa all’anno 2012 tutto il personale della scuola sul proprio cedolino ritroverà le decorrenze di progressione di carriera che aveva in precedenza; ovviamente sarà il prossimo CCNL che potrà stabilire eventuali nuove regole relative alle future progressioni di carriera.Coloro che dovevano fruire di scatti in corso d’anno nel 2011 mantengono il diritto alla decorrenza che avevano.Se lo scatto dovesse avere decorrenza anteriore alla certificazione, qualora non si riuscisse a trovare correttivi, sarà garantita in ogni caso la validità della propria decorrenza individuale con la corresponsione degli arretrati. Il sindacato continuerà ad operare per trovare le soluzioni praticabili cercando o di anticipare il più possibile la certificazione o di trovare qualunque via che tuteli al meglio il personale anche sul piano della tempestività della fruizione degli aumenti stipendiali per anzianità;analogamente si opererà nei confronti di chi deve fruire di scatto nel corso del 2012;dal 1° gennaio 2013 si andrà a definire il nuovo CCNL evidentemente nelle stesse condizioni di anzianità previste dall’attuale CCNL superando l’intervento operato dalla Legge 122/2010.

Scatti di anzianitàChiarimenti in merito alle polemiche per evitare strumentalizzazioni

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

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A chi dichiara che dalle buste paga di gennaio risulterebbe che sono “cancellati tre anni di servizio” e che c’è “un buco nella carriera degli insegnanti che non verrà più recuperato”, vogliamo intanto ricordare ancora una volta che:

• a gennaio, così come era già avvenuto nei mesi precedenti, gli scatti sono stati regolarmente attribuiti a chi li aveva maturati (anche se il 2010 rientrava negli anni “sterilizzati” dalla manovra);

• i tre anni di blocco sono diventati due, come dimostra proprio il tanto discusso allungamento delle scadenze, che senza il nostro accordo sarebbe stato, infatti, di tre anni;

• nel decreto l’art. 4 finalizza le risorse per riconoscere l’anzianità di servizio e il relativo scatto anche per gli anni successivi. L’erogazione e il riconoscimento giuridico avverranno anno per anno, previa certificazione delle risorse, così come avvenuto per l’anno 2010.

L'intesa, dunque, nonostante i suoi detrattori (le cui critiche non di rado tendono a configurarsi come incauti “suggerimenti al nemico”), fin qui ha funzionato. Chi l’ha sottoscritta, ha le carte in regola, e certamente qualche ragione in più degli altri, per rivendicarne anche in seguito una puntuale e rigorosa attuazione.Speriamo che chi la contesta si limiti a criticarla e non si metta a remare contro.

Scatti di anzianitàChiarimenti in merito alle polemiche per evitare strumentalizzazioni

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

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Il decreto che ripristina gli scatti di anzianità prevede l’utilizzo di una parte del 30% delle economie per finanziare la sperimentazione sul merito.La posizione del ministero è orientata a sottolineare la necessità di far diventare la valutazione un elemento strutturale del sistema e che valutazione e merito sono strumenti atti a valorizzare l’autonomia scolastica.In questa logica, il Ministro ha inteso potenziare il ruolo dell’INVALSI e dell’INDIRE nonché quello del corpo ispettivo ed ha affermato che, stante la complessità e la delicatezza delle tematiche, si ritiene necessario ed opportuno procedere gradualmente e con prudenza senza però cadere nell’immobilismo.

A questo fine sono state avviate due sperimentazioni: una per le scuole e una per i docenti fruendo della parte del 30% non utilizzata per il recupero dell’anzianità.

Sperimentazione sul merito

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

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la sperimentazione relativa alle scuole riguarderà quelle secondarie di primo grado delle province di Pisa e Siracusa e che il premio massimo, al termine di un triennio, non potrà superare 70.000 euro per singola istituzione scolastica;

la sperimentazione relativa ai docenti riguarderà le province di Napoli e Torino, sarà attivata solo su base volontaria ed in ogni scuola coinvolta si costituirà un nucleo composto dal dirigente scolastico e due docenti nonché dal presidente del Consiglio di Istituto nelle vesti di osservatore.

Con tali premesse si prospetta l’apertura di un dialogo e l’inizio di un percorso che porterà a considerare la cultura della valutazione non come un elemento per punire ma per migliorare e valorizzare.

Il percorso avviato, secondo le intenzioni del ministero, è finalizzato alla rinegoziazione del futuro contratto collettivo nazionale.

Per la valutazione dei dipendenti la bozza di decreto, mai presentata ai sindacati, ricalcando quanto già espresso nel d.lgvo150/09, prevede compensi per merito solo per per il 75% dei dipendenti (la metà della somma riservata al merito dovrebbe essere assegnata al 25% dei lavoratori e l’altra metà della somma al 50% dei dipendenti; per cui al restante 25% dei lavoratori non sarebbe previsto alcun compenso).

Sperimentazione sul merito

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

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Si parla ormai trasversalmente di cultura del merito nella scuola italiana; Rigore e nuove prospettive la scuola le chiede a gran voce.E’ indubbio che nella crociata per la serietà dello studio va riconosciuta la dignità professionale degli insegnanti: è sicuramente necessario per rendere la scuola italiana competitiva rispetto ai paesi europei.

E’ bene quindi riflettere e studiare per non giungere impreparati al prossimo rinnovo contrattuale: e il vostro aiuto, come sempre, è fondamentale anche per suggerire al sindacato soluzioni possibili, magari nate dalle vostre piccole esperienze di scuola reale che danno modo di fare proposte concrete su questi temi. E’ fondamentale gestire il cambiamento: solo una convinta partecipazione propositiva di tutti giova alla comunità scolastica.L’alternativa sarebbe un rischio: ricevere dall’alto, tout court, soluzioni non gradite ai lavoratori della scuola magari attraverso disposizioni confezionate ope legis piuttosto che da auspicabili condivisioni contrattuali.

La posizione dello SNALS-Confsal sul merito

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

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Riteniamo che tali sperimentazioni devono comunque rispettare alcuni punti che lo SNALS-Confsal ritiene irrinunciabili:

1. avere una durata non superiore all’anno scolastico e coinvolgere un numero limitato di scuole;

2. essere realizzate su base volontaria sia per le istituzioni scolastiche, con delibera degli organi collegiali interni della scuola, sia per il personale;

3. il beneficio economico attribuito alla scuola deve avere un’entità tale da poter ipotizzare un suo mantenimento anche in una fase successiva a quella sperimentale; a regime, la ripartizione delle risorse economiche al personale deve avvenire previa contrattazione d’istituto;

4. il beneficio economico da attribuire per premiare professionalità individuali non deve superare una mensilità ed essere definito, col contributo delle OO.SS, in base a parametri oggettivi stabiliti in sede nazionale;

5. deve essere garantita l’informazione sistematica alle OO.SS. sulle procedure di realizzazione delle sperimentazioni e sul monitoraggio;

6. la valutazione degli esiti delle sperimentazioni deve avvenire in modo congiunto tra MIUR e OO.SS..

La posizione dello SNALS-Confsal sul merito

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

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Lo SNALS ha inoltre puntualizzato che:• le forme, le procedure e la quantificazione dei riconoscimenti economici

relativi alla valorizzazione professionale del personale della scuola dovranno trovare la loro definizione in sede di rinnovo contrattuale 2013-15;

• La futura progressione di carriera del personale dovrà essere basata sul riconoscimento del progredire dell’esperienza professionale, anche con la possibilità di accelerazioni a seguito del riconoscimento di requisiti professionali; ovviamente questo presuppone il riconoscimento di tutte le anzianità di servizio maturate fino al 2012;

• dovrà essere riconosciuta una progressione economica individuale certa per tutto il personale della scuola correlata allo sviluppo dell’esperienza professionale derivante dal progredire temporale del servizio. A questa potrà essere aggiunto un beneficio da attribuire al personale, in una percentuale da definire, a seguito della valutazione di requisiti di professionalità tenendo conto anche dei risultati delle sperimentazioni;

• la possibilità di accedere alle accelerazioni di carriera deve essere garantita a tutto il personale, indipendentemente dalle istituzioni scolastiche in cui presta servizio;

• le accelerazioni dovranno essere finanziate con risorse aggiuntive a quelle del vigente CCNL il cui ammontare non potrà essere inferiore al 30% delle economie di spesa “a regime”;

• in tutti i successivi sviluppi il sindacato ritiene indispensabile realizzare ampie modalità di informazione e di coinvolgimento.

La posizione dello SNALS-Confsal sul merito

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

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L’obiettivo di ogni governo negli ultimi anni è stato quello dei risparmi individuando la Scuola come primo bacino a cui attingere risorse, attraverso le politiche dei tagli.Indifferentemente le Leggi Finanziarie, che si sono succedute, hanno realizzato risparmi, più o meno evidenti, riducendo via via il personale o i finanziamenti alle scuole: dalla mancata sostituzione dei colleghi assenti per 5 gg. alla primaria (nella contemporaneità non programmata) e per 15 gg. alla secondaria, al taglio degli organici ATA ,dal 1996 ad oggi ogni Finanziaria ha contratto la dotazione organica del personale; addirittura la realizzazione contabile e finanziaria dell’Autonomia scolastica è stata utilizzata come pretesto per ridurre sensibilmente le assegnazioni economiche alle scuole.Non possiamo nasconderci che l’introduzione dei “capitoloni” nella Finanziaria per il 2007, presentata agli USR dal Dirigente del Miur dott. Barbieri (ex segretario nazionale CGIL Scuola) come la soluzione perfetta al riequilibrio del Bilancio delle Istituzioni scolastiche nella piena realizzazione dell’Autonomia finanziaria, si è di fatto rivelata per quello che era negli intenti: una sostanziale riduzione ai finanziamenti per le supplenze, al punto da impedire spesso la sostituzione di chi si assenta, purtroppo, anche per periodi superiori a quelli previsti nella norma di legge.

La politica dei tagli

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

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Noi denunciamo che sempre più spesso le scuole riducono il diritto allo studio dei nostri ragazzi, dividendo le classi in gruppi che vengono introdotti in classi diverse, riducendo le ore giornaliere di lezione o addirittura utilizzando il personale ATA in compiti di vigilanza che travalicano gli obblighi contrattuali.Un processo che inesorabilmente ha portato la scuola sull’orlo del collasso; le condizioni del lavoro sono ormai al limite del rispetto del contratto di lavoro; spesso si supera il limite delle norme in materia di sicurezza, esponendo il personale e gli studenti a rischi connessi alla mancata o insufficiente vigilanza e sorveglianza.I finanziamenti della L.440/97 sono ormai ridotti a poca cosa, così come quelli per il funzionamento e nelle scuole il personale, nonchè gli studenti, sono costretti a dotarsi di tutto l’indispensabile: dalla carta igienica ai gessi alla cancelleria negli uffici, senza parlare del materiale di pulizia che spesso viene acquistato dai collaboratori scolastici in alternativa all’uso della semplice acqua per le pulizie.In ultimo la manovra finanziaria L.122 del 30.07.2010, che sancisce il blocco dei contratti pubblici fino al 2013, prevedeva anche il blocco degli scatti di anzianità per lo stesso periodo.

La politica dei tagli

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

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Solo un dialogo serrato al tavolo del Ministero dell’Economia e della Finanza ha portato il risultato di riversare sul personale i risparmi effettuati con i tagli previsti dall’art.64 della L. 133/2008. In questa battaglia lo SNALS con la CISL e la UIL sono riusciti a salvaguardare il diritto all’aumento retributivo per tutti i colleghi che avrebbero avuto il passaggio di gradone nel trienno 2010, 2011, 2012.

Anche in questo caso la nostra politica del dialogo ha portato risultati importanti, che non sono stati ottenuti da chi ha scelto la strada di sterili proteste di piazza.

La politica dei tagli

Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale

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La legge 122/10 non ha soppresso l’ENAM ma lo ha inglobato nell’INPDAP trasferendo a tale istituto:

• Funzioni (quindi assistenza)• Personale• Proprietà, immobili compresi

La questione dell’ENAM

ENAM inglobato nell’INPDAP

Lo SNALS chiede che:• l’assistenza continui sia pure tramite l’INPDAP• All’interno del bilancio INPDAP sia previsto un bilancio separato per

l’attività assistenziale ex ENAM dove entrino le ritenute dei Maestri e Dirigenti scolastici ex Direttori didattici ed escano contributi solo per queste categorie di aventi diritto (pensionati inclusi) tal quale com’era per l’ENAM

• Che sia previsto un apposito Comitato di Indirizzo e Vigilanza specifico per questa attività

Se così sarà non ci saranno problemi e si potrà realizzare un risparmio sui gettoni di presenza dei comitati provinciali e sullo stipendio del direttore generale che consentirebbero di concedere qualche beneficio in più per gli iscritti.Ecco perché lo SNALS non chiede la soppressione della trattenuta come UIL e CGIL in quanto ciò porterebbe alla fine dell’attività assistenziale e all’inglobamento all’interno dell’INPDAP di tutto il patrimonio ENAM (mobili e immobili) con grave perdita per i lavoratori.

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Posizioni economiche personale ATA

Le posizione economiche ATA

Sulle posizioni economiche il nostro Sindacato è impegnato affinché quanto prima vengano attivate le procedure per la copertura:

• delle Prime Posizioni economiche ancora scoperte per mancanza di aspiranti a seguito dell’esaurimento delle relative graduatorie;

• delle Seconde Posizioni economiche non coperte per insufficienza di beneficiari.

 In riferimento, infine, alle economie conseguente allo slittamento delle procedure per l’attribuzione delle posizioni economiche, il 15.12.2010 è stato sottoscritto definitivamente il CCNI di ripartizione.A seguito dello stesso, il personale ATA con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, in servizio nell’anno 2008/2009, riceverà presumibilmente a febbraio 2011 l’importo di €. 180,09 lordo dipendente, a titolo di una tantum.