1 SPORT: GESTIONI DINAMICHE PER IL FUTURO Avv. Guido Martinelli Modena, 28 Marzo 2015.

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SPORT: GESTIONI

DINAMICHE PER IL FUTURO

Avv. Guido Martinelli

Modena, 28 Marzo 2015

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NORME FISCALI E FINANZIARIE PER LA

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

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Defibrillatore. Quando entra in vigore?

Art. 5 comma 5 Decreto 24/04/2013 in G.U. n. 169 del 20/07/2013

“Le società dilettantistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”

Quindi 04/02/2016

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Defibrillatore: soggetti obbligati

Art. 5 comma 1 e 2

1. Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.

2. 2. Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni.

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Defibrillatore: anche per chi non è società sportiva?

Linee guida: articolo 3

“Fermo restando l’obbligo della dotazione di DAE da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche, si evidenzia l’opportunità di dotare, sulla base dell’afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi palestre ed ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare l’attività cardiovascolare……….”

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Defibrillatore: chi può non averlo

Articolo 5 comma 3

3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.

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Defibrillatore: manutenzione

Articolo 5 comma 6

6. L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.

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Defibrillatore: manutenzione

4.3. Manutenzione e segnaletica

I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

Deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l’operatività.

Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a carico del proprietario.

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Defibrillatore: dove metterlo

«… In tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE - posizionato ad una distanza da ogni punto dell’impianto percorribile in un tempo utile per garantire l’efficacia dell’intervento - con il relativo personale addestrato all’utilizzo….»

PROBLEMA PER LE MANIFESTAZIONI ALL’APERTO

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Defibrillatore: cosa fare

Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato. Ciò al fine di rendere più efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive.

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Defibrillatore: formazione degli operatori

Ai fini della formazione del personale è opportuno individuare i soggetti che all’interno dell’impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale nell’impianto stesso e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder.

La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti.

Il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone.

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Defibrillatore: formazione degli operatori

I corsi di formazione metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l’addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario.

I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D.M. 18 marzo 2011. Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni.

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Defibrillatore: informazioni

Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico è raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.

Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi «Defibrillatore disponibile» e «AED available», deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso.

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Defibrillatore: informazioni

4.4. Informazioni sulla presenza del defibrillatore

Le società sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti sono tenuti ad informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico etc.), della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità ritengano utile (video, incontri, riunioni).

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Defibrillatore: responsabilità

L’attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario. La società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.

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Gestione di un impianto sportivo: servizio pubblico

La gestione di un impianto sportivo – intesa come l'insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge - rientra a pieno titolo nell’area dei servizi pubblici e, più in particolare, nell’ambito dei servizi alla persona o servizi sociali.

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Definizione di servizio pubblico

Complesso di operazioni funzionalmente coordinate, il cui prodotto è rappresentato da utilità che sono poste a disposizione degli utenti per il soddisfacimento di bisogni eterogenei.

E’ servizio pubblico quell’attività economica che mira a soddisfare quei bisogni così largamente avvertiti, da essere considerati propri di una collettività: riconoscimento di una funzione sociale.

Se e’ una attività aperta a tutti è una attività commerciale (vedi anche co. 24 art. 90 – L’uso degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini)

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Art. 90 Legge 289/02 comma 25

“…nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”

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Territorio di riferimento

È possibile privilegiare le realtà sportive del territorio? E se sì quale può considerasi “territorio di riferimento”?

L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici si è occupata dell’affidamento in concessione degli impianti sportivi del Comune di Cattolica (RN). Tra le criticità riscontrate, è emersa la richiesta, nel bando di gara, di requisiti recanti un chiaro favor per gli operatori economici locali a detrimento dei potenziali concorrenti nazionali e comunitari (svolgimento di servizi/esperienza pregressa nel territorio, valutazione del radicamento sul territorio comunale ai fini dell’attribuzione del punteggio alle offerte). L’Autorità, riscontrando che sovente i bandi contengono clausole volte a favorire le società operanti sul territorio della stazione appaltante, è intervenuta evidenziando che tali clausole, anche qualora trovassero conferma in disposizioni normative regionali e/o comunali, devono ritenersi non conformi ai principi sanciti dal Trattato CE e richiamati dall’art. 2 del Codice, ossia ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

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Territorio di riferimento

Si ritiene che l’interpretazione fornita dall’Autorità sia stata troppo aderente al dettato del Codice degli appalti (non applicabile tout-court alle concessioni di servizi) e non sufficientemente calibrata secondo criteri di logicità e ragionevolezza cui deve essere improntata l’applicazione anche dei principi comunitari.

Il riferimento al solo ambito comunale è probabilmente eccessivamente riduttivo ma certamente eccessivo il riferimento all’ambito comunitario avuto riguardo a criteri e soglie applicabili solo nel caso di appalti e non di concessioni. 20

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Disciplina applicabile

Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914

L.R. Lombardia n 27/2006, art.2

Il CdS afferma la necessità di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, sia la possibilità per gli interessati di richiedere l’inserimento nel bando di requisiti di selezione ulteriori, logicamente connessi all’oggetto dell’appalto, fermo restando il limite della logicità e della ragionevolezza dei requisiti richiesti nonché la loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.

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Disciplina applicabile

Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2011 n. 5379

L.R. Lombardia n 27/2006, art. 5

Stante l’esatta qualificazione dell’impianto in questione come privo di rilevanza economica, il Comune ha correttamente proceduto ad affidamento diretto in osservanza dell’art. 5, comma 2, L. R. Lombardia n. 27/06, avendo comunque rispettato i principi di trasparenza e imparzialità imposti dalla disciplina comunitaria in quanto il soggetto scelto è una polisportiva comunale aperta a tutte le associazioni sportive presenti sul territorio che, espressamente invitate, ben potevano e possono aderirvi in qualunque momento.

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Disciplina applicabile

Cons. Stato, Sez. V, n. 6132 2011

Il rinnovo di una concessione può essere legittimamente disposto bandendo una gara per l’individuazione del concessionario cui assegnare il bene, essendo le PA sempre assoggettate all’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini dell’individuazione del contraente. In sede di rinnovo di una concessione il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo stesso titolo con possibilità di indizione di una gara al riguardo senza necessità di particolare motivazione con riferimento al diniego della richiesta di rinnovo

Stesso principio è da ritenersi applicabile anche nel caso in cui il gestore si offrisse di accollarsi l’onere della realizzazione di interventi strutturali chiedendo in cambio una proroga della concessione laddove questo non sia stato esplicitamente previsto nella procedura di affidamento originaria.

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Disciplina applicabile

Il criterio di preferenzialità dettato dal comma 25 dell’art. 90, L. 289/2002 si porrebbe in evidente violazione dei principi comunitari di libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, e soprattutto trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione laddove questo si traducesse in un semplicistico affidamento diretto senza ricorrere ad alcuna forma di pubblicità preventiva.

Anche nel caso in cui l’impianto non avesse rilevanza economica l’affidamento non potrebbe che avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato (art. 30, d.lgs. 163/2006)24

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Convenzione – Questioni aperte

Concetto di manutenzione ordinaria – utilizzo di macchine operatrici

Messa a norma dell’impianto Il c.d. “volontariato sportivo” La sub-concessione per posto di ristoro,

merchandising e pubblicità Comitati di gestione ATI - Associazione Temporanee d’Impresa tra

ASD e Società profit: giusto privilegiarle? Fondazioni di partecipazione comunali

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Convenzione – Questioni aperte

Utenze

Contributo pubblico

Fideiussione

Utilizzo al concedente

Uso sportivo non esclusivo

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Esonero contributi previdenziali per nuove assunzioni

Si prevede che:

ai datori di lavoro privati;

con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato – esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015,

sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

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La legge di stabilità 2015 (Legge 23/12/2014 n. 190)

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Esonero contributi previdenziali per nuove assunzioni

Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di determinate risorse:

relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1° gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015);

con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno solare 2014.

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La legge di stabilità 2015 (Legge 23/12/2014 n. 190)

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Ripescaggio rateazioni società sportive dilettantistiche

Si consente alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro – affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalle vigenti leggi – che:

svolgono attività sportive dilettantistiche; e siano decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della

rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle imposte, del controllo formale sulle dichiarazioni, nonché degli avvisi di accertamento riguardanti Ires, Irap ed Iva,

di poter chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.

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La legge di stabilità 2015 (Legge 23/12/2014 n. 190)

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Incremento soglia utilizzo contante associazioni sportive dilettantistiche

Si eleva da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi tracciabili.SANZIONE 398 + ANTIRICICLAGGIO

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La legge di stabilità 2015 (Legge 23/12/2014 n. 190)

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Le cooperative sociali

Attualmente l'unica forma di impresa privata a finalità sociale consentita dalla legge italiana è quella cooperativa, per cui nell'ambito delle organizzazioni del Terzo Settore rivestono particolare rilevanza le cooperative sociali, disciplinate dalla legge 381/91.

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√ Sono organizzazioni diverse da quelle di natura associativa: la loro struttura giuridica, infatti, ha forma societaria

√ Esse tuttavia possono essere ricomprese nell’ambito del settore “ non profit” in relazione alle finalità per cui sorgono

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Le cooperative sociali

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Definizione

La definizione di "cooperativa sociale" è contenuta nella legge 381/91, che disciplina il settore.

A norma dell’art.1 della suddetta legge, le cooperative sociali vengono definite come imprese  che:“hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi lo svolgimento di attività diverse - agricole,

industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.

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Le cooperative sociali