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PRESENTAZIONESAIARTIGIANATO è stata realizzata per dare alla Sua azienda la più ampia coperturaassicurativa contro i rischi che possono pregiudicarne l’integrità e lo sviluppo.Il contratto è costituito da:– il presente libretto, che contiene l’enunciazione delle garanzie e le condizioni di

assicurazione;– le schede copertura e gli altri documenti eventualmente previsti nei quali sono

individuati i rischi coperti, i capitali o massimali nonché il premio.Per comodità di consultazione, sintetizziamo di seguito il contenuto del presentelibretto, che contempla tutte le garanzie, sia quelle da Lei prescelte, sia quelle cheeventualmente vorrà acquistare in futuro.

I N D I C E

SEZIONE I

QUADRO I L’incendio pag. 5

QUADRO II Gli altri danni materiali pag. 15

QUADRO III Il furto e la rapina pag. 19

Il trasporto dei valori pag. 25

QUADRO IV La responsabilità civile pag. 27

SEZIONE II

QUADRO V La rottura di vetri, cristalli e insegne pag. 39

QUADRO VI Le merci trasportate a bordo di autoveicoli pag. 43

QUADRO VII Le apparecchiature elettriche ed elettroniche,i registratori di cassa, i terminali P.O.S. pag. 49

QUADRO VIII La responsabilità civile da prodotto difettoso pag. 55

QUADRO IX I danni indiretti pag. 61

QUADRO X La tutela giudiziaria pag. 65

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 69

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SEZIONE I

QUADRO IL’incendio

QUADRO IIGli altri danni materiali

QUADRO IIIIl furto e la rapina

Il trasporto dei valori

QUADRO IVLa responsabilità civile

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QUADRO IL’incendio

SEZIONE I

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DefinizioniAi seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato,

vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

INCENDIO:combustione, con fiamma, di beni materiali al difuori di appropriato focolare che può autoesten-dersi e propagarsi.

ESPLOSIONE:sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura epressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE:cedimento di corpi cavi per eccesso di pressioneesterna rispetto a quella interna.

SCOPPIO:repentino dirompersi di contenitori per eccessodi pressione interna di fluidi non dovuto a esplo-sione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete”non sono considerati scoppio.

VALORE A NUOVO:la spesa necessaria per l’integrale costruzione anuovo del fabbricato o per il rimpiazzo di arre-damento d’ufficio, macchinario e attrezzatu-ra, apparecchiature elettroniche con entinuovi, uguali o equivalenti per rendimento eco-nomico. Per fruire di questa forma di coperturale somme assicurate devono corrispondere al co-sto di ricostruzione a nuovo del fabbricato,escludendo dal conteggio solo il valore del terre-no, ed al costo di rimpiazzo per gli altri enti.

VALORE AL MOMENTO DELSINISTRO:il costo per il rimpiazzo di arredamento d’uffi-cio, macchinario e attrezzatura, apparec-chiature elettroniche con enti nuovi od ugualiper rendimento economico, al netto del deprez-zamento per lo stato di conservazione, d’uso e diogni altra circostanza concomitante.

FABBRICATO:è l’intera costruzione edile o la parte di essa incui si svolge l’attività dichiarata in scheda coper-tura, escluso il terreno. Sono comprese tutte leopere murarie e di finitura, serramenti, porte, fi-nestre, opere di fondazione o interrate, recinzio-ni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qual-siasi tipo, tende esterne frangisole, insegne ancheluminose, tinteggiature, rivestimenti murali, mo-quettes e simili, affreschi e statue non aventi va-lore artistico, ed escluso quanto indicato sotto ladenominazione contenuto.

FABBRICATI SEPARATI:sono i fabbricati dell’Azienda tra loro disgiuntimediante spazio vuoto ed inoccupato di almenoun metro o da muro pieno o da solaio, entrambiin materiali non combustibili, con eventualiaperture minime o presidiate da serramenti inte-ramente metallici e privi di luci. Il muro deve es-sere elevato da terra a tetto lungo una medesimaverticale.

TETTO:l’insieme delle strutture, portanti e non portanti,destinate a coprire ed a proteggere il fabbricatodagli agenti atmosferici.

SOLAIO:il complesso degli elementi che costituiscono laseparazione orizzontale tra i piani. Si considera-no solaio anche i soppalchi che occupano più del30% della superficie occupata dall’Assicurato.

CONTENUTO:il complesso dei beni mobili riposti nei fabbrica-ti dell’Azienda, pertinenti l’attività dichiarata edistinti nelle voci che seguono:– Arredamento d’ufficio: mobilio, cancelleria,

stampati, macchine per ufficio, indumenti dilavoro, oggetti d’arte e quadri di valore unita-rio non superiore a € 6.000.

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– Macchinario e attrezzatura: mobilio e arre-damento di laboratorio, dei depositi e dei lo-cali destinati all’attività commerciale, mac-chine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ri-cambi e basamenti, impianti e mezzi di solle-vamento, di pesa, nonché di traino e di tra-sporto non iscritti al P.R.A. Impianti idrici,termici, idraulici, elettrici, di condizionamen-to, di segnalazione e comunicazione non alservizio del fabbricato, impianti di preven-zione e di allarme.

– Merci: materie prime, ingredienti di lavora-zione, merci e prodotti semilavorati e finiti,scorte e materiali di consumo, imballaggi,supporti, scarti e ritagli di lavorazione, com-prese le imposte di fabbricazione e i diritti do-ganali, veicoli in deposito per vendita, rimes-saggio, lavorazioni o riparazioni.

– Apparecchiature elettroniche: sistemi elet-tronici di elaborazione dati e relative unità pe-riferiche e di trasmissione e ricezione dati, ela-boratori di processo o di automazione di pro-cessi non al servizio di singole macchine o im-pianti, Personal Computers e mini–elaborato-ri con capacità superiore a 1 MegaByte, altreapparecchiature elettroniche.

ENTI PARTICOLARI:a) Archivi: archivi, documenti, disegni, registri,

microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri edaltri supporti informatici per macchine mec-canografiche ed elaboratori elettronici;

b) Modelli: modelli, stampi, garbi, messe in car-ta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche,lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami perincisioni e simili.

INFIAMMABILI:sostanze e prodotti non classificati esplodentiche, ad eccezione delle soluzioni idroalcooliche digradazione non superiore a 35° centesimali, ri-spondono alle seguenti caratteristiche:– gas combustibili;– liquidi e solidi con punto di infiammabilità in-

feriore a 55°C;– ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili

generanti ossigeno;

– sostanze e prodotti che, a contatto con l’acquao l’aria umida, sviluppano gas combustibili;

– sostanze e prodotti che, anche in piccolequantità, spontaneamente si infiammano.

Non si considerano gli infiammabili esistenti inserbatoi completamente interrati o in serbatoi diveicoli per l’alimentazione del relativo propulsore.

ESPLODENTI:sostanze e prodotti che, anche in piccola quan-tità:a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizio-

ni normali, danno luogo ad esplosione;b) per azione meccanica o termica esplodono,e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83del R.D. n° 635 del 6/5/1940 ed elencati nel re-lativo Allegato A.

MERCI SPECIALI:celluloide, espansite, schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa, materia plastica espansae/o alveolare e imballaggi di materia plasticaespansa e/o alveolare e scarti di imballaggi com-bustibili non racchiusi nelle confezioni delle mer-ci. Non si considerano le merci speciali entratea far parte del prodotto finito.

NON COMBUSTIBILI:materiali non soggetti a fenomeni di combustio-ne, quali:– conglomerato cementizio semplice (cemento o

blocchi di cemento), conglomerato cementizioarmato (cemento armato), pietre, vetro, late-rizi in genere e simili;

– metalli, pannelli sandwich entrambi non rive-stiti e/o non coibentati sulla parte esterna conmateriali combustibili;

– altri materiali classificati di classe zero ai sen-si del D.M. degli Interni del 26/6/84.

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GaranzieLa FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate

- anche se di proprietà di terzi - arrecati da:

INCENDIO

FULMINE

ESPLOSIONE, IMPLOSIONE ESCOPPIO,anche esterni, non causati da ordigni esplosivi.

CADUTA DI METEORITI,AEROMOBILI E SATELLITIARTIFICIALI,loro parti o cose da essi trasportate.

BANG SONICOdeterminato dal superamento del muro del suonoda parte di aeromobili.

URTO DI VEICOLI STRADALIin transito su vie pubbliche o private, esclusiquelli di proprietà dell’Assicurato.

FUMO, GAS E VAPORIsviluppatisi a seguito di eventi in garanzia cheabbiano colpito enti anche diversi da quelli assi-curati.

CADUTA DI ASCENSORI EMONTACARICHIrelativamente ai danni subiti dalla cabina, dalleparti meccaniche e dall’immobile.

DANNI CONSEQUENZIALIdovuti a mancata o anormale produzione o di-stribuzione di energia elettrica, termica o idrau-lica, da mancato o anormale funzionamento diapparecchiature elettroniche, di impianti di ri-scaldamento o di condizionamento, da colaggio ofuoriuscita di liquidi, purché conseguenti aglieventi sopra previsti, che abbiano colpito le coseassicurate.

L’assicurazione comprende inoltre:

I FENOMENI ELETTRICI AGLIIMPIANTI DEL FABBRICATO,compresi i circuiti elettronici, fino alla concorren-za di € 3.000 per periodo assicurativo. Il paga-mento dell’indennizzo sarà effettuato previa de-trazione di € 150 per ciascun sinistro.La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:– dovuti a usura e/o carenza di manutenzione;– verificatisi in occasione di montaggi e smon-

taggi non connessi a lavori di manutenzione erevisione;

– verificatisi durante le operazioni di collaudo eprova.

I GUASTI CAUSATIper impedire o limitare il danno.

LE SPESE DI DEMOLIZIONE,SGOMBERO E TRASPORTOdei residuati del sinistro alla più vicina discarica,sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzopagabile a termini di polizza, anche se in ecce-denza alle somme assicurate.

LA PARTECIPAZIONE A FIERE EMOSTREle garanzie prestate valgono anche per le cose as-sicurate alla voce contenuto, temporaneamenteportate in locali diversi da quelli dell’Azienda,purché destinate a fiere e mostre in territorio ita-liano a cui l’Assicurato partecipa in qualità diespositore.Questa estensione è prestata fno alla concorrenzadel 5% delle somme assicurate alle partite con-tenuto, con il massimo complessivo di € 10.000.

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Sono esclusi i danni:a) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da

tumulti popolari, da scioperi, da sommosse,da occupazione militare, da invasione, nonchéi danni causati da atti vandalici o dolosi com-presi quelli di terrorismo e sabotaggio;

b) causati con dolo del Contraente, dell’Assicu-rato, dei rappresentanti legali o dei Soci a re-sponsabilità illimitata;

c) causati da esplosione o da emanazione di ca-lore o di radiazioni provenienti da trasmuta-zioni del nucleo dell’atomo, come pure causa-ti da radiazioni provocate dall’accelerazioneartificiale di particelle atomiche;

d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche,da inondazioni;

e) di smarrimento o di furto delle cose assicurateavvenuti in occasione degli eventi per i quali èprestata l’assicurazione;

f) alla macchina od all’impianto nel quale si siaverificato uno scoppio, se l’evento è determina-to da usura, corrosione o difetti di materiale;

g) di fenomeno elettrico a macchine ed impiantielettrici ed elettronici – apparecchi e circuiticompresi – facenti parte del contenuto, aqualunque causa dovuti, anche se conseguen-ti a fulmine od altri eventi per i quali è presta-ta l’assicurazione;

h) subiti dalle merci in refrigerazione per effettodi mancata od anormale produzione o distri-buzione del freddo o di fuoriuscita del liquidofrigorigeno, anche se conseguenti ad eventiper i quali è prestata l’assicurazione;

i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione,mancanza di locazione, di godimento o di red-dito, sospensione di lavoro o qualsiasi dannoche non riguardi la materialità delle cose assi-curate;

l) subiti da cose detenute in forza di contratto dileasing.

Esclusioni

COLPA GRAVESono altresì indennizzati i danni materiali e diretti nonché i danni consequenziali di incendio, im-plosione, esplosione e scoppio, fumo, gas e vapori risarcibili a termini di polizza determinati dacolpa grave dell’Assicurato e/o delle persone con lui conviventi e dei dipendenti dell’Assicurato.

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BUONA FEDELa mancata comunicazione da parte dell’Assicuratoo del Contraente di circostanze aggravanti in ordinealle caratteristiche costruttive dei fabbricati, così co-me le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative al-le stesse rese all’atto della stipulazione della polizza,non comporteranno decadenza dal diritto al risarci-mento, né riduzione dello stesso, sempreché taliomissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fe-de. La FONDIARIA - SAI ha peraltro il diritto di per-cepire la differenza di premio corrispondente al mag-gior rischio a decorrere dal momento in cui la circo-stanza si è verificata.

COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI:TITOLARITÀ DEI DIRITTILe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po-lizza non possono essere esercitati che dal Con-traente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in par-ticolare al Contraente compiere gli atti necessariall’accertamento ed alla liquidazione dei danni,che sono vincolanti anche per l’Assicurato, re-stando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.L’indennizzo liquidato a termini di polizza puòtuttavia essere pagato solo nei confronti o con ilconsenso dei titolari dell’interesse assicurato.

FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ OIN CONDOMINIOSono comprese anche le quote delle parti di fab-bricato costituenti proprietà comune.

FABBRICATI COSTRUITI SU AREAALTRUIQualora i fabbricati siano costruiti su aree di pro-prietà di terzi e l’ammontare del danno sia superio-re al 30% del valore a nuovo, la FONDIARIA - SAIpagherà il solo valore del materiale distrutto o dan-neggiato considerato il fabbricato come in condizio-ne di demolizione; la restante parte sarà pagata solodopo che il Contraente o l’Assicurato abbia docu-mentato che è stata effettuata sulla stessa area la ri-costruzione o riparazione e che la stessa sia stata ul-timata entro un anno dal giorno dell’accettazionedella liquidazione.

FABBRICATI CONDOTTI INLOCAZIONE DALL’ASSICURATORischio LocativoSe i fabbricati sono condotti in locazione, fermal’applicazione della disposizione relativa all’as-sicurazione parziale, la copertura vale esclusi-vamente per i danni previsti nelle garanzie delpresente Quadro, dei quali l’Assicurato sia re-sponsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611del Codice Civile, in base alle condizioni tutte delpresente contratto. L’indennizzo verrà corrispo-sto tenendo conto dello stato di conservazione,d’uso e di ogni altra circostanza concomitante.Migliorie, addizioni, trasformazioniLa somma assicurata alla partita fabbricati in lo-cazione comprende anche le migliorie, addizionie trasformazioni apportate dall’Assicurato e lecui spese di ricostruzione o ripristino debbanoessere dallo stesso sostenute.In questo caso se il danno risulterà superiore al30% del valore a nuovo del fabbricato la FON-DIARIA - SAI pagherà il solo valore del materia-le danneggiato o distrutto; la restante parte saràcorrisposta previo benestare del proprietario ed ariparazione o ricostruzione avvenuta.

RICORSO TERZILa FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere inden-ne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massi-male convenuto, delle somme che egli sia tenutoa corrispondere per capitale, interessi e spese –quale civilmente responsabile ai sensi di legge –per danni materiali diretti cagionati alle cose diterzi da sinistro indennizzabile a termini deiQuadri I e II della presente polizza.L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da in-terruzioni o sospensioni – totali o parziali –dell’utilizzo di beni, nonché di attività industria-li, commerciali, agricole o di servizi, entro il mas-simale stabilito e sino alla concorrenza del 10%del massimale stesso.L’assicurazione non comprende i danni:– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o

custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i

Condizioni particolari

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veicoli dei suoi dipendenti ed i mezzi di tra-sporto sotto carico e scarico, ovvero in sostanell’ambito delle anzidette operazioni, nonchéle cose sugli stessi trasportate;

– di qualsiasi natura conseguenti ad inquina-mento dell’acqua, dell’aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato

nonché ogni altra persona stabilmente convi-vente con l’Assicurato;

– quando l’Assicurato non sia una persona fisi-ca, il legale rappresentante, il socio a respon-sabilità illimitata, l’amministratore e le perso-ne che si trovino con loro nei rapporti di cui alpunto precedente;

– le Società le quali rispetto all’Assicurato, chenon sia una persona fisica, siano qualificabilicome controllanti, controllate o collegate, aisensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testodi cui alla legge 7/6/1974 n.216, nonché gliamministratori delle medesime.

L’Assicurato deve immediatamente informare laFONDIARIA - SAI delle procedure civili o penalipromosse contro di lui, fornendo tutti i documen-ti e le prove utili alla difesa e la FONDIARIA - SAIavrà facoltà di assumere la direzione della causa ela difesa dell’Assicurato.L’Assicurato deve astenersi da qualunque tran-sazione o riconoscimento della propria responsa-bilità senza il consenso della FONDIARIA - SAI.Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917del Codice Civile.

TOLLERANZE NELLECARATTERISTICHE COSTRUTTIVEDEI FABBRICATIOltre a quanto espressamente previsto nella de-scrizione del fabbricato in scheda copertura, ètollerata la presenza di legno, materie plastiche oaltri materiali combustibili nelle pareti esterne,nei solai e nelle coperture del tetto, in misura ri-spettivamente non superiore al 25%. Le pavi-mentazioni e le soffittature possono essere inte-ramente in materiali combustibili.

BENI IN LEASINGQualora in scheda copertura sia barrata la relati-va casella, l’assicurazione comprende, a derogadel comma l) delle esclusioni, le cose detenutein forza di contratto di leasing. In tal caso si ap-plicheranno le disposizioni della condizione par-ticolare cose di proprietà di terzi.Se esistono altre polizze a copertura del medesi-mo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde soloper la parte di danno eccedente tali contratti.

ENTI PARTICOLARIRelativamente a tali enti la FONDIARIA - SAI ri-sarcisce il costo del materiale e delle operazionimanuali e meccaniche per il rifacimento delle co-se distrutte o danneggiate. Il risarcimento riguar-derà le spese effettivamente sostenute entro iltermine di 12 mesi dal sinistro, senza applicarela riduzione prevista dall’art. 1907 del CodiceCivile.

DENAROIl denaro verrà indennizzato fino alla concor-renza del 10% della somma assicurata alla parti-ta contenuto, con il massimo di € 3.000.

MERCI IN REFRIGERAZIONEA deroga del comma h) delle esclusioni la FON-DIARIA - SAI risponde dei danni materiali e di-retti subiti dalle merci in refrigerazione, custodi-te in banchi e celle frigorifere a causa di:– mancata od anormale produzione o distribu-

zione del freddo;– fuoriuscita di fluido frigorigenoconseguenti:a) ad incendio, fulmine, scoppio, ed agli altri

eventi per i quali è prestata l’assicurazione;b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture

nell’impianto, nei dispositivi di controllo e si-curezza, nonché nei sistemi di adduzionedell’acqua e di produzione o distribuzionedell’energia elettrica. In questo caso, il paga-mento sarà effettuato previa detrazione di €100 per ciascun sinistro.

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ENTI ALL’APERTORelativamente alle sole voci macchinario, at-trezzatura e merci le garanzie sono operantianche se tali enti si trovano all’aperto, nelle im-mediate vicinanze dei fabbricati indicati in sche-da copertura.

RINUNCIA ALLA RIVALSALa FONDIARIA - SAI rinuncia, salvo il caso didolo, al diritto di surroga derivante dall’art.1916 del Codice Civile verso le persone dellequali l’Assicurato deve rispondere a norma dilegge, le società controllate, consociate e collega-te, i dipendenti, i clienti, purché l’Assicurato, asua volta, non eserciti l’azione verso il responsa-bile.

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Liquidazione dei danniVALORE DELLE COSE ASSICURATEE DETERMINAZIONE DEL DANNOLa determinazione del danno viene effettuata,separatamente per ogni singola partita di poliz-za, secondo i seguenti criteri:

FABBRICATO (forma valore a nuovo)Sono indennizzate:• in caso di danno parziale, le spese per il ri-

pristino delle parti danneggiate;• in caso di danno totale le spese per rico-

struire il fabbricato distrutto.

CONTENUTOmacchinario, attrezzatura, arredamentod’ufficio e apparecchiature elettroniche

Sono indennizzate:• in caso di danno parziale le spese per il ri-

pristino degli enti danneggiati nello statofunzionale in cui gli stessi si trovavano pri-ma del sinistro;

• in caso di danno totale il costo per il rim-piazzo degli enti distrutti con altri nuoviuguali od equivalenti per rendimento eco-nomico.

Il risarcimento verrà effettuato al netto di undeprezzamento stabilito in relazione allo statodi conservazione, d’uso e di ogni altra circo-stanza concomitante.Se in scheda copertura è stata barrata l’op-zione valore a nuovo non sarà applicato ildeprezzamento previsto al capoverso prece-dente, sempre che gli enti danneggiati siano instato di attività.

MERCI(forma valore al momento del sinistro)

Si stima il valore in relazione alla natura, qua-lità, eventuale svalutazione commerciale,compresi gli oneri fiscali.Ove le valutazioni così formulate superassero icorrispondenti eventuali prezzi di mercato, siapplicheranno questi ultimi.

L’ammontare del danno si determina dedu-cendo dal valore dei beni assicurati il valore diciò che resta dopo il sinistro, nonché gli onerifiscali non dovuti all’erario.

La liquidazione verrà effettuata deducendo il va-lore dei residui. L’indennizzo per i danni ai fab-bricati, al macchinario, attrezzatura, arre-damento d’ufficio e apparecchiature elettro-niche non potrà essere superiore al doppio delvalore degli enti assicurati al momento del sini-stro, tenuto conto del deprezzamento stabilito inrelazione allo stato di conservazione, d’uso e diogni altra circostanza concomitante.

ASSICURAZIONE PARZIALELa riduzione proporzionale del risarcimento pre-vista dall’art. 1907 del Codice Civile non verràapplicata quando i valori assicurati alle singolepartite, maggiorati del 10%, non risultino infe-riori a quelli equivalenti al valore delle cose assi-curate al momento del sinistro. Se il contratto èindicizzato la percentuale si intende elevata al 20.In caso contrario, la riduzione proporzionaleverrà applicata tenendo conto delle somme assi-curate incrementate delle suddette percentuali.

PAGAMENTO DI ANTICIPI DIINDENNITÀL’Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60giorni dalla presentazione della denuncia di sini-stro, il pagamento di un acconto del 50% delpresumibile indennizzo, a condizione che nonsiano sorte riserve o contestazioni sull’inden-nizzabilità o quantificazione e che l’ammonta-re dello stesso superi sicuramente l’importo di €25.000.

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SEZIONE I

QUADRO IIGli altri danni materiali

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FUORIUSCITA D’ACQUA CONDOTTAa seguito di guasto e/o rottura accidentale di im-pianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbri-cati.La FONDIARIA - SAI non risponde:– dei danni causati da umidità, stillicidio, tra-

boccamento o rigurgito di fognature;– delle spese sostenute per la ricerca del guasto

o della rottura e per la sua riparazione.

RICERCA GUASTIrelativamente alle sole spese sostenute per la rot-tura ed il ripristino delle parti in muratura, deipavimenti e dei rivestimenti e per la riparazionedell’impianto, quando vi sia stato guasto o rottu-ra accidentale dello stesso e conseguente dannorisarcibile da fuoriuscita d’acqua.Il rimborso sarà effettuato entro il limite massi-mo di € 1.000 per ogni sinistro e per ciascun pe-riodo assicurativo.

GRANDINE ED EVENTIATMOSFERICIquando gli stessi siano caratterizzati da violenzariscontrabile dagli effetti prodotti su una plura-lità di enti limitrofi, assicurati o non. Sono com-presi i danni al contenuto ed agli enti partico-lari assicurati e riposti all’interno dei fabbrica-ti, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce olesioni, anche parziali, provocate al tetto, allepareti o ai serramenti dalla violenza degli eventidi cui sopra.Limitatamente ai danni causati dalla grandine aserramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto e di materia plastica, anche se facen-ti parte di fabbricati aperti da uno o più lati, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000 per periodo assicurativo con detrazionedi € 500 per ciascun sinistro.

La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:a) causati da:

– fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi ospecchi di acqua naturali o artificiali;

– mareggiata e penetrazione di acqua mari-na;

– formazione di ruscelli, accumulo esterno diacqua, rottura o rigurgito dei sistemi discarico;

– gelo, sovraccarico di neve;– cedimento o franamento del terreno;

b) subiti da:– alberi, coltivazioni floreali ed agricole in

genere;– recinzioni non metalliche e non in muratu-

ra, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, anten-ne e consimili installazioni esterne;

– enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi edimpianti fissi per natura e destinazione;

– fabbricati o tettoie aperti da uno o più latiod incompleti nelle coperture o nei serra-menti (anche se per temporanee esigenze diripristino conseguenti o non a sinistro), ca-pannoni pressostatici e simili;

– strutture di legno, plastica o tela e quantoin esse contenuto.

ATTI VANDALICI E DOLOSIcompresi quelli di terrorismo o di sabotaggio or-ganizzato, scioperi, tumulti popolari, sommosse,che abbiano causato incendio, esplosione, scop-pio o caduta di aereomobili.Sono altresì risarcibili gli altri danni materiali ediretti causati agli enti assicurati – anche a mez-zo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti onon del Contraente o dell’Assicurato) che pren-dano parte a tumulti popolari, scioperi, sommos-se o che compiano, individualmente od in asso-ciazione, atti vandalici o dolosi, compresi quellidi terrorismo o sabotaggio.

GaranzieAgli effetti delle estensioni di garanzia che seguono valgono le disposizioni tutte e le somme assicurate

previste al Quadro I se non espressamente derogate o modificate. La FONDIARIA - SAI rispondepertanto dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

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La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:a) di inondazione o frana;b) di sottrazione o ammanco di qualsiasi genere;c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti

elettrici od elettronici, apparecchi e circuiticompresi;

d) causati da interruzione di processi di lavora-zione, da mancata od anormale produzione odistribuzione di energia, da alterazione di pro-dotti conseguente alla sospensione del lavoro,da alterazione od omissione di controlli o ma-novre;

e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, re-quisizione degli enti assicurati per ordine diqualunque autorità, di diritto o di fatto, od inoccasione di serrata;

f) subiti da merci in refrigerazione se non è assi-curata la relativa partita;

g) subiti da vetri, cristalli e insegne;h) da imbrattamento.Questa garanzia è prestata a parziale deroga delcomma a) delle esclusioni. Il pagamento dell’in-dennizzo sarà effettuato fino alla concorrenza del70% delle somme assicurate.

SOVRACCARICO DI NEVEed a conseguente crollo totale o parziale del tetto

o delle pareti dei fabbricati assicurati diretta-mente provocato dal peso della neve. E’ compre-so il danno al contenuto posto all’interno deifabbricati.La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:– causati da valanghe, slavine e gelo;– ai fabbricati non conformi alle vigenti norme

relative ai sovraccarichi di neve, ai capannonipressostatici, al loro contenuto;

– a insegne, lucernari, vetrate, serramenti ingenere, nonché all’impermeabilizzazione senon dovuti a crollo totale o parziale del fab-bricato.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenzadel 50% delle somme rispettivamente assicurateed il pagamento dell’indennizzo sarà effettuatoprevia detrazione di € 2.500 per ciascun sini-stro.

FUMOfuoriuscito a seguito di guasto improvviso edaccidentale degli impianti per la produzione dicalore facenti parte del fabbricato o del mac-chinario e attrezzatura purché collegati me-diante adeguate condutture ad appropriati ca-mini, ciminiere o altri impianti di scarico di fu-mo.

La FONDIARIA - SAI rimborsa inoltre:

LE SPESE DI PERIZIAdi competenza del Perito che il Contraente avràscelto e nominato in conformità al dispostodell’art. 14 delle Condizioni Generali di Assicu-razione, nonché la quota parte delle competenzedel terzo Perito a carico del Contraente.

Questa garanzia è prestata in caso di danno ri-sarcibile ai termini dei Quadri I e II della pre-sente polizza, entro il limite del 2% dell’inden-nizzo, con il massimo di € 1.000.

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SEZIONE I

QUADRO IIIIl furto e la rapina

Opzione formula protezione totale

Il trasporto dei valori

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DefinizioniAi seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato,

vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

FURTO:impossessamento della cosa mobile altrui sot-traendola a chi la detiene.

RAPINA:sottrazione di cosa mobile a chi la detiene me-diante violenza o minaccia diretta tanto alla per-sona stessa quanto verso altre persone.

SCIPPO:furto commesso strappando la cosa mobile dimano o di dosso alla persona.

CONTENUTO:il complesso dei beni mobili riposti nei fabbrica-ti dell’Azienda, pertinenti l’attività dichiarata edistinti nelle voci che seguono:– Arredamento d’ufficio: mobilio, cancelleria,

stampati, macchine per ufficio, indumenti dilavoro, oggetti d’arte e quadri di valore unita-rio non superiore a € 6.000.

– Macchinario e attrezzatura: mobilio e arre-damento di laboratorio, dei depositi e dei lo-cali destinati all’attività commerciale, mac-chine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ri-cambi e basamenti, impianti e mezzi di solle-vamento, di pesa, nonché di traino e di tra-sporto non iscritti al P.R.A. Impianti idrici,termici, idraulici, elettrici, di condizionamen-to, di segnalazione e comunicazione non alservizio del fabbricato, di prevenzione e diallarme.

– Merci: materie prime, ingredienti di lavora-zione, merci e prodotti semilavorati e finiti,scorte e materiali di consumo, imballaggi,supporti, scarti e ritagli di lavorazione, com-prese le imposte di fabbricazione e i diritti do-ganali, veicoli in deposito per vendita, rimes-saggio, lavorazioni o riparazioni.

– Apparecchiature elettroniche: sistemi elet-tronici di elaborazione dati e relative unità pe-riferiche e di trasmissione e ricezione dati, ela-boratori di processo o di automazione di pro-cessi non al servizio di singole macchine o im-pianti, Personal Computers e mini–elaborato-ri con capacità superiore a 1 MegaByte, altreapparecchiature elettroniche.

ENTI PARTICOLARI: a) Archivi: archivi, documenti, disegni, registri,

microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri edaltri supporti informatici per macchine mec-canografiche ed elaboratori elettronici;

b) Modelli: modelli, stampi, garbi, messe in car-ta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche,lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami perincisioni e simili.

VALORI:monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pe-gno, buoni benzina ed in genere qualsiasi cartarappresentante un valore, pietre preziose, perle,oro e platino.

VETRI ANTISFONDAMENTO:quelli stratificati costituiti da almeno due lastre,con interposto uno strato di materia plastica, dispessore complessivo di almeno 6 mm o quellicostituiti da unico strato di materiale sintetico(policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

MEZZO DI CUSTODIA: cassaforte o mobile con pareti e battenti in ac-ciaio costituenti difesa atta a contrastare valida-mente attacchi condotti con soli mezzi meccani-ci; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere an-corato rigidamente al pavimento o alle pareti.

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Il furto e la rapinaLa FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate

– anche se di proprietà di terzi – riposte in locali fra loro comunicanti,a condizione che l’introduzione negli stessi sia avvenuta:

1) CON SCASSOcioè sfondando, rompendo, forzando o rimuo-vendo:a) serramenti in legno, materia plastica rigida,

vetro antisfondamento, metallo o lega metalli-ca, chiusi con serrature, lucchetti o altri idoneicongegni manovrabili esclusivamente dall’in-terno, in modo tale da causarne l’impossibilitàsuccessiva di un regolare funzionamento;

b) tetti, pareti, soffitti o pavimenti.Non si considera scasso la rottura di solo vetronon antisfondamento.

2) SENZA SCASSOcon impiego di agilità personale o con mezzi ar-tificiosi per via diversa da quella ordinaria, at-traverso aperture verso l’esterno, situate in lineaverticale ad almeno 4 metri dal suolo, da super-fici acquee o da ripiani accessibili e praticabiliper via ordinaria dall’esterno.

3) CON USO FRAUDOLENTO DICHIAVI

o utilizzando grimaldelli o simili arnesi su serra-ture a più mandate o lucchetti, a condizione chenon esistano mezzi di chiusura manovrabilidall’esterno e non sia altrimenti possibile l’intro-duzione se non mediante le modalità previste aipunti 1 e 2.

4) SONO COMPRESI I FURTICOMMESSI:

– attraverso luci di serramenti, maglie di saraci-nesche o di inferriate con rottura dei vetri re-trostanti;

– durante i periodi di chiusura diurna e serale incaso di esposizione delle merci, fra le ore 8 e leore 24 e non oltre, quando le vetrine dei loca-li, purché fisse, e le porte vetrate, purché effi-cacemente chiuse, rimangono protette da solovetro fisso;

– con rottura dei vetri delle vetrine dei locali,durante l’orario di apertura al pubblico e pre-senza di addetti.

L’assicurazione comprende inoltre:

LA RAPINAanche se iniziata fuori dai locali, purché l’impos-sessamento delle cose assicurate avvenga all’in-terno degli stessi.

IL FURTO E LA RAPINAcommessi con le modalità previste dal contratto,avvenuti in occasione di scioperi, tumulti, som-mosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe,tempeste, uragani, incendio.

IL FURTO E LA RAPINAcommessi da dipendenti, avvenuti secondo lemodalità previste dal contratto ed in ore diverseda quelle relative agli orari di lavoro.

I GUASTI ALLE COSE ASSICURATEper commettere il furto o per tentare di commet-terlo.

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I GUASTI AI LOCALIed agli infissi cagionati dagli autori del furto odella rapina tentati o consumati, fino alla con-correnza del 10% delle somme assicurate alla vo-ce contenuto.

LA PARTECIPAZIONE A FIERE EMOSTRELe garanzie prestate valgono anche per le coseassicurate alla voce contenuto, temporanea-mente portate in locali diversi da quelli

dell’Azienda, purché destinate a fiere e mostre interritorio italiano a cui l’Assicurato partecipa inqualità di espositore.Questa estensione opera esclusivamente a condi-zione che l'introduzione nei locali sia avvenutacon scasso dei mezzi di chiusura e protezione, se-condo le modalità previste al precedente punto 1,a) e b).Questa estensione è prestata fino alla concorrenzadel 10% delle somme assicurate alle partite con-tenuto, con il massimo complessivo di € 2.500.

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EsclusioniSono esclusi i danni:a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di in-

surrezioni, di occupazione militare, invasione,purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosioni anche nu-cleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni ra-dioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche,inondazioni ed altri sconvolgimenti della na-tura, purché il sinistro sia in rapporto con talieventi;

c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraen-te, dell’Assicurato, degli Amministratori o deiSoci a responsabilità illimitata;

d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:– da persone che abitano con quelle indicate

alla lettera c) o che occupano i locali conte-nenti le cose assicurate o locali con questicomunicanti;

– da persone del fatto delle quali il Contraen-te o l’Assicurato deve rispondere;

– da incaricati della sorveglianza delle cosestesse o dei locali che le contengono;

– da persone legate a quelle indicate alla let-tera c) da vincoli di parentela o affinità,anche se non coabitanti;

e) causati alle cose assicurate da incendi, esplo-sioni o scoppi provocati dall’autore del furto odella rapina;

f) al contenuto assicurato, dopo le ore 24 del45° giorno di mancanza di custodia dei locali,ed ai valori, dopo le ore 24 del 25° giorno;

g) indiretti, quali i profitti sperati, i danni delmancato godimento od uso, o di altri eventua-li pregiudizi;

h) a cose detenute in forza di contratto di lea-sing.

Opzione formula protezione totaleCondizioni operanti se barrata la relativa casella in scheda copertura:

ROTTURA DI SOLO VETROQualora l’introduzione nei locali sia avvenutacon scasso di protezioni non conformi a quelledescritte al punto 1a) o con la rottura di vetronon antisfondamento, la FONDIARIA - SAI ri-sarcirà il danno liquidato a termini di polizzaprevia detrazione di uno scoperto del 25%.

VETRINETTE ESTERNEQualora l’Azienda sia dotata di vetrine non co-municanti con i locali assicurati - o di bachechea vetro solidamente fissate all’esterno degli stessi- purché nelle immediate vicinanze, la FONDIA-RIA - SAI indennizza il furto delle merci in essecontenute, avvenuto a seguito di rottura anche disolo vetro.L’indennizzo verrà effettuato fino alla concorren-za del 5% delle somme assicurate alle partite 1-2-3 contenuto con il massimo di € 500 per sinistroe di € 5.000 per periodo assicurativo.

REINTEGRO AUTOMATICO DELLESOMME ASSICURATECon effetto dal momento del sinistro le sommeassicurate ed i relativi limiti di indennizzo vengo-no reintegrati nei valori originari e l’Assicurato oil Contraente corrisponderà il rateo di premio re-lativo all’importo reintegrato, fino al termine delperiodo assicurativo in corso, al momento del pa-gamento del sinistro. Il reintegro, che verrà auto-maticamente effettuato una sola volta per perio-do assicurativo, non pregiudica la facoltà dellaFONDIARIA - SAI di recedere dalle garanzie.

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Condizioni particolariCOSE DI PROPRIETÀ DI TERZI:TITOLARITÀ DEI DIRITTILe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po-lizza non possono essere esercitati che dal Con-traente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in par-ticolare al Contraente compiere gli atti necessariall’accertamento ed alla liquidazione dei danniche sono vincolanti anche per l’Assicurato, re-stando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.L’indennizzo liquidato a termini di polizza nonpuò tuttavia essere pagato se non nei confronti ocon il consenso dei titolari dell’interesse assicura-to.

VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIALa garanzia è operativa a condizione che i ladri,dopo essersi introdotti nei locali secondo le mo-dalità previste dal contratto, abbiano sottratto ivalori assicurati mediante rottura, effrazione odasportazione del mezzo di custodia.

BENI IN LEASINGQualora in scheda copertura sia barrata la relati-va casella, l’assicurazione comprende, a derogadel comma h) delle esclusioni, le cose detenutein forza di contratto di leasing. In tal caso si ap-plicheranno le disposizioni della condizione par-ticolare cose di proprietà di terzi.Se esistono altre polizze a copertura del medesi-mo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde soloper la parte di danno eccedente tali contratti.

ENTI PARTICOLARILa FONDIARIA - SAI risarcisce il costo del ma-teriale e delle operazioni manuali e meccanicheper il rifacimento degli enti sottratti, distrutti odanneggiati. Il risarcimento del danno riguar-derà le spese effettivamente sostenute entro iltermine di 12 mesi dal sinistro.

PROPRIETARIO/GESTORE DIAUTORIMESSA PUBBLICAL’assicurazione dei veicoli a motore è estesa allarapina avvenuta nei locali dell’esercizio assicu-rato nonché ai furti commessi:– durante i periodi di chiusura diurna e serale

fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando levetrine – purchè fisse – e le porte vetrate –purchè efficacemente chiuse – rimangono pro-tette da solo vetro fisso;

– in qualsiasi modo durante le ore di aperturadell’autorimessa con la presenza delle personeaddette al servizio.

Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricam-bio o di singole parti dei veicoli assicurati, com-messo durante le ore di apertura dell’esercizio, ècompreso nell’assicurazione solo se avvenutocongiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sonoesclusi dall’assicurazione le merci, il bagaglio, gliindumenti ed ogni altro oggetto.

FURTO DI VALORINELL’ABITAZIONEQualora risultino assicurati il furto e la rapinadei valori all’interno dei locali dell’Azienda, laFONDIARIA - SAI indennizza anche il furto deivalori di pertinenza dell’Azienda contenuti neilocali dell’abitazione costituente residenza ana-grafica dell’Assicurato, anche al di fuori di mez-zi di custodia.L’indennizzo corrisposto dalla FONDIARIA -SAI per tale estensione non potrà superare il50% delle somme complessivamente assicuratealle partite 1–2–3–valori, con il limite di €1.600 per sinistro e periodo assicurativo.

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Il trasporto dei valoriLa FONDIARIA - SAI assicura il risarcimento della perdita dei valori di proprietà dell’Azienda

avvenuta durante il trasporto fuori dai locali indicati in polizza in conseguenza di:

– SCIPPO

– RAPINA

– FURTO,in seguito ad infortunio o improvviso maloredella persona incaricata del trasporto;

– FURTOcon destrezza, limitatamente ai casi in cui lapersona incaricata del trasporto ha indosso oa portata di mano i valori;

commessi sulla persona dell’Assicurato, di suoi

familiari o di suoi dipendenti iscritti a libro pagamentre svolgono servizio esterno di trasporto.L’assicurazione è operante a condizione che lepersone incaricate del trasporto non abbiano mi-norazioni fisiche che le rendano inadatte al servi-zio di portavalori e siano di età non inferiore a 16anni né superiore a 75.

La FONDIARIA - SAI rimborsa inoltre:

LE SPESE SANITARIErese necessarie in conseguenza di infortunio do-vuto allo scippo o alla rapina, subito dall’Assicu-rato e dai suoi familiari conviventi.

Il rimborso è effettuato fino alla concorrenza di€ 1.000 per sinistro.

Le garanzie sono valide nell’ambito della provincia ove ha sede l’Azienda assicuratae di quelle limitrofe.

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Liquidazione dei danniVALORE DELLE COSE ASSICURATEE DETERMINAZIONE DEL DANNOLa determinazione del danno verrà effettuata se-paratamente per ogni singola partita di polizza. L’ammontare del danno è dato dal valore che lecose sottratte avevano al momento del sinistro odal costo di riparazione delle cose danneggiate,con il limite del valore che le stesse avevano almomento del sinistro.Nel caso di collezioni parzialmente rubate, verràriconosciuto il valore dei singoli pezzi, senza te-ner conto del conseguente deprezzamento dellacollezione stessa.

RINUNCIA ALLA RIDUZIONEPROPORZIONALE DELRISARCIMENTOIl risarcimento verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale previstadall’art. 1907 del Codice Civile.

RECUPERO DELLE COSEASPORTATESe le cose asportate vengono recuperate in tuttoo in parte, il Contraente deve darne avviso allaFONDIARIA - SAI appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà dellaFONDIARIA - SAI se questa ha risarcito inte-gralmente il danno.Se invece la FONDIARIA - SAI ha risarcito il dan-no soltanto in parte, il valore del recupero spetta alContraente fino a concorrenza della parte di dan-no eventualmente rimasta scoperta di assicurazio-ne, il resto spetta alla FONDIARIA - SAI.In ogni caso il Contraente ha facoltà di conserva-re le cose recuperate previa restituzione allaFONDIARIA - SAI dell’indennizzo ricevuto.In caso di recupero prima del risarcimento deldanno, la FONDIARIA - SAI risponde soltantodei danneggiamenti eventualmente sofferti dallecose.

RIDUZIONE DELLE SOMMEASSICURATE IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro, le somme assicurate ed i rela-tivi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, coneffetto immediato e fino al termine del periodoassicurativo in corso, di un importo uguale aquello del danno indennizzabile al netto di even-tuali franchigie e scoperti, senza corrispondenterestituzione di premio.Resta inteso però che tale importo, a richiesta delContraente e con il consenso della FONDIARIA -SAI, può essere reintegrato mediante il paga-mento del corrispondente rateo di premio.

PAGAMENTO DI ANTICIPI DIINDENNITÀL’Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60giorni dalla presentazione della denuncia di sini-stro, il pagamento di un acconto del 50% delpresumibile indennizzo, a condizione che nonsiano sorte riserve o contestazioni sull’indenniz-zabilità o quantificazione e che l’ammontare in-dennizzabile del sinistro superi sicuramente l’im-porto complessivo di € 10.000.

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SEZIONE I

QUADRO IVLa responsabilità civile

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GaranzieLa FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,

quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionatia Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosiin relazione allo svolgimento dell’attività dichiarata in scheda copertura, nonché:

ALLA CONDUZIONE DEGLIIMMOBILInei quali viene svolta l’attività garantita ed allaloro manutenzione ordinaria fatta eseguire ineconomia;

ALLA OCCASIONALEPARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI,FIERE, MOSTRE E MERCATIcompreso l’allestimento e lo smontaggio deglistands;

AL PRELIEVO, ALLA CONSEGNA EAL RIFORNIMENTO DELLA MERCEeffettuati direttamente dall’Assicurato, fermal’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazionedi veicoli a motore;

ALL’ORGANIZZAZIONE DI VISITEall’Azienda, o alla presentazione e/o dimostra-zione dei prodotti della stessa;

ALLA PROPRIETÀ DI INSEGNE,ATTREZZATURE, CARTELLIPUBBLICITARI E STRISCIONI,destinati a individuare o pubblicizzare l’Aziendaassicurata. L’assicurazione non comprende idanni alle opere e alle cose sulle quali sono ap-plicate le insegne, i cartelli, gli striscioni, nonchéi danni dovuti all’installazione degli stessi;

AI DANNI ARRECATI AGLIAUTOVEICOLI E MOTOVEICOLIdi dipendenti in sosta nell’area dell’Azienda assi-curata, ferme le esclusioni del presente Quadrodi garanzia;

ALLE LESIONI CORPORALI SUBITEDA TITOLARI E DIPENDENTI DIALTRE DITTE O STUDIPROFESSIONALIche possono trovarsi negli ambienti di lavoro pereseguire lavori di trasporto e fornitura, pulizia,manutenzione e riparazione, consulenze e collau-di, sempre che ed in quanto non prendano parteagli specifici lavori formanti oggetto dell’attivitàassicurata.

L’assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio dello Stato Italiano,della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

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Determinazione e regolazione del premioIl premio della garanzia RC verso Terzi e RC ver-so Dipendenti è determinato rispettivamente sul-la base:– del numero degli Addetti, intendendosi per ta-

li i titolari, i soci, i dipendenti e qualsiasi altrapersona che partecipa all’attività;

– del numero dei Dipendenti obbligatoriamenteiscritti all’INAIL,

risultanti dalla scheda copertura.

In caso di variazione in aumento di tale numero,l’Assicurato/Contraente è tenuto a darne imme-diata comunicazione alla FONDIARIA - SAI e apagare il maggior premio dovuto. Se al momento del sinistro il numero degli Ad-detti o Dipendenti risulta essere superiore di piùdi una unità rispetto a quello dichiarato, si appli-cherà quanto previsto dagli articoli 1892 o 1893del Codice Civile.

Gestione delle vertenze – Spese legali e peritaliLa FONDIARIA - SAI assume, fino al terminedel grado di giudizio in corso, la gestione dellevertenze tanto in sede stragiudiziale che giudi-ziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicura-to, designando ove occorra, legali o tecnici, e av-valendosi di tutti i diritti ed azioni spettantiall’Assicurato stesso.Sono a carico della FONDIARIA - SAI le spesesostenute per resistere all’azione promossa con-tro l’Assicurato, entro il limite di un importo pa-ri al quarto del massimale stabilito in polizza per

il danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superidetto massimale, le spese vengono ripartite fra laFONDIARIA - SAI e l’Assicurato in proporzionedel rispettivo interesse.La FONDIARIA - SAI non riconosce le spese in-contrate dall’Assicurato per legali o tecnici chenon siano da essa designati e non risponde dimulte o ammende nè delle spese di giustizia pe-nale.

Non è considerato terzo:1) il coniuge, genitore o figlio dell’Assicurato e/o

del coniuge nonché qualsiasi altra personastabilmente convivente con l’Assicurato;

2) la persona in rapporto di dipendenza con l’As-sicurato, che subisca il danno in occasione dilavoro o di servizio;

3) la persona che qualunque sia il suo rapportocon l’Assicurato subisca danni partecipandoall’attività esercitata e dichiarata in schedacopertura;

4) l’Amministratore o socio a responsabilità illi-mitata e loro parenti o familiari (qualora l’As-sicurato non sia una persona fisica).

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EsclusioniNon sono compresi i danni:a) alle cose che l’Assicurato detiene per qualsia-

si motivo, comprese le cose trasportate, ri-morchiate o sollevate, nonché le cose portateda clienti o frequentatori nei luoghi ove sisvolge l’attività esercitata e dichiarata inscheda copertura;

b) alle opere in costruzione ed in manutenzione,a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono ilavori, ed alle cose trovantesi nell’ambito diesecuzione dei lavori.Se tale opera è un fabbricato oggetto di lavo-ri di sopraelevazione e straordinaria manu-tenzione, sono altresì esclusi i danni subitidallo stesso e dal suo contenuto in conseguen-za di fenomeni atmosferici;

c) cagionati da furto o derivanti a cose altrui daincendio, scoppio o esplosione di cose dell’As-sicurato o da lui detenute;

d) cagionati a mezzi di trasporto sotto carico escarico, nonché alle cose trovantesi sugli stessi;

e) derivanti dall’inosservanza di obblighi chel’Assicurato ha assunto esclusivamente percontratto;

f) derivanti dalla detenzione ed uso di esplosivi;g) cagionati da merci di qualsiasi genere e pro-

dotti alimentari dopo la loro consegna o som-ministrazione;

h) cagionati da veicoli a motore di qualsiasi ge-nere nonché da natanti e da aereomobili;

i) derivanti da interruzione o sospensione totaleo parziale, mancato o ritardato avvio, di atti-vità di qualsiasi genere e di servizi;

l) provocati da persone non in rapporto di di-pendenza con l’Assicurato e della cui operaquesti si avvalga nell’esercizio della propriaattività;

m) derivanti dalla proprietà, detenzione od usodi armi da fuoco;

n) derivanti dalla proprietà di fabbricati e deirelativi impianti e pertinenze;

o) derivanti dalla detenzione e dall’impiego disostanze radioattive o di apparecchi per

l’accelerazione di particelle atomiche, nonchéi danni che, in relazione ai rischi assicurati,siano avvenuti in connessione con fenomenidi trasmutazione del nucleo dell’atomo o conradiazioni provocate dall’accelerazione artifi-ciale di particelle atomiche;

p) all’ambiente e/o conseguenti ad inquinamen-to di aria, acqua e suolo; ad interruzione, im-poverimento o deviazione di sorgenti e corsid’acqua, alterazioni od impoverimento di fal-de acquifere, di giacimenti minerari ed in ge-nere di quanto trovasi nel sottosuolo suscetti-bile di sfruttamento;

q) cagionati a cose da vibrazione, assestamento,franamento o cedimento di terreno da qual-siasi causa determinati;

r) cagionati da opere e installazioni in generedopo l’ultimazione dei lavori o, qualora sitratti di opere di manutenzione o posa in ope-ra, i danni non avvenuti durante l’esecuzionedei lavori. Per le operazioni che richiedonospostamenti successivi dei lavori e, comun-que, ad esecuzione frazionata con risultatiparziali distintamente individuabili, si tieneconto, agli effetti della presente esclusione,anziché del compimento dell’intera opera, delcompimento di ogni singola parte, ciascunadelle quali si considera compiuta dopo l’ulti-mazione dei lavori che la riguardano e, co-munque, dopo 30 giorni da quando la stessaè stata resa accessibile all’uso o aperta alpubblico;

s) cagionati da gru, da teleferiche, da fili a sbal-zo e simili;

t) cagionati a condutture sotterranee in generedurante i lavori di scavo, trivellazioni e simili;

u) derivanti dalla proprietà o custodia di ani-mali.

v) attribuibili a responsabilità derivanti dapresenza, uso, contaminazione, estrazione,manipolazione, lavorazione, vendita, distri-buzione e/o stoccaggio di amianto e/o pro-dotti contenenti amianto.

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Responsabilità civile verso i dipendenti(R.C.O.)

La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile verso dipendenti obbligatoriamente iscritti all’INAIL (RCO):

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giu-gno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del DecretoLegislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gliinfortuni sofferti da prestatori di lavoro da luidipendenti o da lavoratori parasubordinati,addetti alle attività per le quali è prestata l'as-sicurazione;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarci-mento di danni non rientranti nella disciplinadel D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del De-creto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, ca-gionati a prestatori di lavoro di cui al prece-dente punto a), per morte e per lesioni perso-nali dalle quali sia derivata una invaliditàpermanente non inferiore al 6%, calcolatasulla base delle Tabelle allegate al D. Lgs. 23febbraio 2000 n. 38.

L’assicurazione è efficace alla condizione che almomento del sinistro l’Assicurato sia in regolacon gli obblighi dell'assicurazione di legge.L’assicurazione vale anche per le azioni di rival-sa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 dellaLegge n. 222 del 12 giugno 1984.Si intendono escluse le malattie professionali, lasilicosi e le malattie da esposizione all’amianto. Le garanzie non comprendono inoltre i danni chesiano conseguenza diretta o indiretta di trasmu-tazione del nucleo dell’atomo o di radiazioni pro-vocate dall’accelerazione artificiale di particelleatomiche.Questa garanzia è prestata in deroga al comma2) della condizione “Non è considerato terzo” edelle Esclusioni di cui a pag. 30.

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Garanzie aggiuntive dell’azienda artigiana(R.C.T.)

Se in scheda copertura sono barrate le relative caselle le garanzie si estendono allaresponsabilità civile dell’Assicurato:

1 – VERSO DIPENDENTI NONOBBLIGATORIAMENTEISCRITTI ALL’INAIL

relativamente agli eventi verificatisi in occasionedi lavoro o di servizio sempre che al momentodell’infortunio il dipendente non svolga attivitàper la quale è richiesta assicurazione pressol’INAIL.Questa garanzia aggiuntiva è prestata in derogaal comma 2) della condizione “Non è considera-to terzo”.

2 – PER DANNI SUBITI DAISUBAPPALTATORI

dai cottimisti e dai loro dipendenti limitatamen-te agli infortuni subiti in occasione di lavoro,sempre che dall’evento derivi all’Assicurato unaresponsabilità da reato colposo perseguibile d’uf-ficio e giudizialmente accertato, commessodall’Assicurato stesso o da un suo dipendente delcui fatto debba rispondere a norma dell’art.2049 del Codice Civile.Si intendono escluse le malattie professionali.L’Assicurato dichiara di cedere a subappaltatorie cottimisti lavori per un importo non superioreal 30% del valore globale delle opere ad esso af-fidate.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga del comma 3) della condizione “Non èconsiderato terzo”.

3 – VERSO I PARTECIPANTI AILAVORI

relativamente agli infortuni sofferti da personenon rientranti nelle categorie previste alla Ga-ranzia RCO e alle Garanzie Aggiuntive 1 e 2 che,qualunque sia la loro qualifica ed il loro rappor-

to con l’Assicurato, partecipando all’attività, su-biscano il danno in conseguenza di un fattodell’Assicurato stesso, previsto dalla legge comereato colposo perseguibile d’ufficio e giudizial-mente accertato.Questa estensione è prestata fino alla concorren-za di € 60.000 per ogni sinistro e di € 30.000per persona ferita o deceduta.Si intendono escluse le malattie professionali.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga del comma 3) della condizione “Non èconsiderato terzo”.

4 – PER DANNI CAGIONATI DAISUBAPPALTATORI

dai cottimisti e dai loro dipendenti. Qualora i su-bappaltatori stessi o i cottimisti risultino già assi-curati in proprio, la presente garanzia viene pre-stata in eccedenza rispetto alle somme assicuratecon la polizza specifica. L’Assicurato dichiara di cedere a subappaltatoried a cottimisti lavori per un importo non supe-riore al 30% del valore globale delle opere ad es-so affidate.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga del comma l) delle “Esclusioni”.

5 – DURANTE LO SVOLGIMENTODI ATTIVITÀ PRESSO TERZI

relativamente ai danni ai locali nei quali si ese-guono i lavori ed alle cose che si trovano nell’am-bito dell’esecuzione dei lavori stessi.Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazio-ne di € 100 per ogni sinistro.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga del comma b) delle “Esclusioni”.

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6 – PER DANNI A MEZZI SOTTOCARICO E SCARICO

o in sosta nell’ambito delle suddette operazioni,nonché alle cose trovantesi sugli stessi. Il risarci-mento verrà corrisposto previa detrazione di €100 per ogni sinistro.Questa garanzia aggiuntiva è prestata in derogaal comma d) delle “Esclusioni”.

7 – PER LA PROPRIETÀ DEIFABBRICATI

nei quali viene svolta l’attività assicurata.La garanzia comprende il rischio della commit-tenza dei lavori di ampliamento, sopraelevazio-ne, demolizione e manutenzione straordinariadei fabbricati stessi purché l’Assicurato non as-suma la direzione dei lavori.Si intendono esclusi i danni cagionati da fuoriusci-ta d’acqua conseguenti a guasto o rottura di im-pianti idrici, igienici e tecnici, nonché quelli cagio-nati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.Questa garanzia aggiuntiva è prestata in derogaal comma n) delle “Esclusioni”.

8 – PER DANNI DA INCENDIO,SCOPPIO O ESPLOSIONE

di cose dell’Assicurato o da lui detenute verifica-tisi al di fuori dei locali dell’Azienda e delle areein uso esclusivo ad essa, fino alla concorrenza di€ 60.000 per sinistro e per periodo assicurativo.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga del comma c) delle “Esclusioni”.

9 – PER LA COMMITTENZA AUTO ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, relativa-mente ai danni cagionati a terzi dai dipendentidell’Assicurato iscritti nei libri paga alla guida diautovetture, ciclomotori, motocicli, purché i me-desimi non siano di proprietà dell’Assicuratostesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o da-ti in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo.Sono compresi i danni cagionati alle persone tra-sportate.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga del comma h) delle “Esclusioni”.

10 – PER SMERCIO ESOMMINISTRAZIONE ALDETTAGLIO DI PRODOTTIALIMENTARI

relativamente ai soli danni corporali, sempre che laconsegna o la somministrazione ed il danno sianoavvenuti durante il periodo di validità del contratto.Per tali danni il massimale per sinistro rappre-senta il limite di garanzia per ogni periodo assi-curativo.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga del comma g) delle “Esclusioni”.

11 – PER DANNI CAGIONATI DACARRELLI E MACCHINEOPERATRICI SEMOVENTI

compresa la circolazione su aree private e le ope-razioni di carico e scarico. Dalle garanzie sono comunque esclusi:– i danni cagionati a terzi in relazione alla circo-

lazione su aree soggette alla disciplina dellaLegge n. 990 del 24.12.1969;

– i danni subiti dalle persone trasportate e quel-li cagionati alla pavimentazione stradale.

Ove sia prescritta una patente per la guida di ta-li mezzi, la garanzia non è operativa se il guida-tore non ne sia munito.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga del comma h) delle “Esclusioni”.

12 – PER DANNI VERIFICATISIDOPO L’ESECUZIONE DEILAVORI

effettuati presso terzi, di installazione, manuten-zione e/o riparazione di impianti, apparecchiatu-re in genere non fabbricate dall’Assicurato, co-struzione e manutenzione di fabbricati, escluse leopere di impermeabilizzazione. Questa estensio-ne vale a condizione che i suddetti lavori sianostati eseguiti e che il danno sia avvenuto e sia sta-to denunciato durante il periodo di validità delcontratto, ma comunque non oltre un anno dalcompimento dei lavori stessi. Restano esclusi i danni agli impianti e attrezza-ture installate, manutenute e riparate, ai fabbri-cati costruiti e/o manutenuti e qualsiasi spesainerente la sostituzione o riparazione degli stessi.

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La garanzia non opera per i veicoli, i natanti e lo-ro parti.Fermo il massimale per sinistro, indicato in sche-da copertura, che rappresenta la massima espo-sizione della FONDIARIA - SAI per periodo assi-curativo, il limite per ogni sinistro non potrà es-sere superiore a € 13.000.A carico dell’Assicurato rimarrà il 10% dell’impor-to di ogni sinistro con il minimo di € 100.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga del comma r) delle “Esclusioni”.

13 – PER IL SERVIZIO DISORVEGLIANZA ARMATA

effettuato in proprio anche con guardiani e pro-prietà ed uso di cani nell’ambito dei fabbricati edelle aree in uso all’azienda assicurata.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga dei commi m) e u) delle “Esclusioni”.

14 – PER DANNI A COSE DEICLIENTI

portate nei locali dell’Azienda, consegnate o nonconsegnate all’Assicurato, dovuti a sottrazione,distruzione o deterioramento fino alla concorren-za di € 600 per ogni persona danneggiata. Ovevi siano più persone danneggiate, non potrà co-munque essere superato il limite del massimaleper danni a cose previsto in scheda copertura.La garanzia non è operativa per valori in genere,oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche,titoli di credito, veicoli a motore in genere e cosein essi contenute.Sono esclusi i danni alle cose sulle quali si ese-guono i lavori, e a quelle oggetto dell’attivitàdell’Azienda.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga dei commi a) e c) delle “Esclusioni”.

15 – PER DANNI CAGIONATI DATINTORIE, LAVANDERIE ESTIRERIE

alle cose sulle quali si eseguono i lavori, fino allaconcorrenza di € 150 per capo danneggiato, conil limite di € 800 per periodo assicurativo.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga dei commi a) e b) delle “Esclusioni”.

16 – DA PROPRIETÀ E USO DI GRU,FISSE A TERRA O SU ROTAIE,GRU A PONTE, CARRI PONTE,VERRICELLI, TELEFERICHE EFILI A SBALZO

Questa garanzia aggiuntiva è prestata in derogaal comma s) delle “Esclusioni”.

17 – PER DANNI A TERZIAVVENUTI NEI PAESIEUROPEI

L’estensione territoriale non opera per i danni dacircolazione che in Italia rientrerebbero sotto ladisciplina della legge n. 990 del 24.12.1969.Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazio-ne di € 150 per ogni sinistro.

18 – PER DANNI AVVENUTI NEIPAESI EUROPEI ADIPENDENTI

iscritti all’INAIL ed assicurati alla garanziaR.C.O.La garanzia vale in quanto per tali dipendenti siaoperativa l’assicurazione di legge prestatadall’INAIL.

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19 – PER DANNI VERIFICATISIDOPO L’ESECUZIONE DEILAVORI SU VEICOLI ENATANTI

e che siano diretta conseguenza di lavori di ripa-razione e/o manutenzione, purché non derivantida difetti di parti fabbricate dall’Assicurato.Questa estensione vale a condizione che i lavorisiano stati eseguiti e che il danno sia avvenuto esia stato denunciato durante il periodo di validitàdel contratto, ma comunque non oltre 90 giornidopo l’esecuzione dei lavori stessi.Sono compresi i danni arrecati da incendio delveicolo conseguenti ai lavori effettuati, che si ve-rifichino al di fuori dei fabbricati dell’Azienda odelle aree in uso alla stessa.Si intendono comunque esclusi i danni subiti daiveicoli e natanti oggetto di riparazione e/o ma-nutenzione e le spese di recupero degli stessi.Fermo il massimale per sinistro, scelto in schedacopertura, che rappresenta la massima esposizio-ne della FONDIARIA - SAI per periodo assicura-tivo, il limite per ogni sinistro non potrà esseresuperiore a € 15.000.A carico dell’Assicurato rimarrà il 10% dell’impor-to di ogni sinistro con il minimo di € 100.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga del comma r) delle “Esclusioni”.

20 – PER DANNI A VEICOLI INDEPOSITO

purché i medesimi si trovino nell’area dell’Azien-da ove viene svolta l’attività assicurata, tanto alcoperto quanto allo scoperto; comprende altresì idanni ai veicoli medesimi in conseguenza di ope-razioni di carico e scarico da ponti elevatori, dilavaggio e di ingrassaggio, nonché di rifornimen-to di carburante, olii minerali, acqua e aria e so-stituzione di candele, iniettori e filtri.Si intendono comunque esclusi i danni conse-guenti a lavori di riparazione o manutenzionemeccanica nonché quelli derivanti da furto ed in-cendio.Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazio-ne di € 100 per ogni veicolo danneggiato.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga dei commi a) e b) delle “Esclusioni”.

21 – PER DANNI DA FRANAMENTO,cedimento, assestamento o vibrazioni del terre-no, a cose di terzi non in costruzione o manuten-zione, per i lavori di scavo, fognature e simili, acondizione che tali danni non derivino da lavoriche implichino sottomurature.Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazio-ne di € 500 per ogni danno a fabbricati e relati-ve pertinenze e di € 100 per ogni danno ad altrecose.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga del comma q) delle “Esclusioni”.

22 – PER DANNI A CONDUTTURESOTTERRANEE

in genere; il risarcimento verrà corrisposto previadetrazione di € 100 per ogni sinistro.Questa garanzia aggiuntiva è prestata in derogaal comma t) delle “Esclusioni”.

23 – PER DANNI DA IMPIEGO DIMINE

Sono esclusi i danni a cose fisse di terzi che si tro-vano entro un raggio di m 200 dai confini delcantiere. Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga del comma f) delle “Esclusioni”.

24 – PER DANNI DA FURTOAGEVOLATI DA IMPALCATURE

erette dall’Assicurato e usate dagli autori del fur-to per introdursi nei locali. Questa estensione di garanzia è prestata fino allaconcorrenza di € 30.000 per sinistro e per perio-do assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’im-porto di ciascun sinistro con il minimo di€ 200 per ogni danneggiato.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga del comma c) delle “Esclusioni”.

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25 – PER DANNI DAINTERRUZIONE DI ATTIVITA’

o sospensione totale o parziale, mancato o ritar-dato avvio di attività di qualsiasi genere e diservizi.Questa estensione di garanzia è prestata fino allaconcorrenza di € 30.000 per sinistro e per perio-do assicurativo. Rimane a carico dell’Assicuratoil 10% dell’importo di ciascun sinistro con il mi-nimo di € 200 per ogni danneggiato.Questa garanzia aggiuntiva è prestata in derogaal comma i) delle “Esclusioni”.

26 – PER DANNI SUBITI DAFABBRICATI

oggetto di lavori da parte dell’Assicurato e dalrelativo contenuto, a seguito di fenomeni atmo-sferici, fino alla concorrenza di € 20.000 per si-nistro e per periodo assicurativo.Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’im-porto di ciascun sinistro, con il minimo di € 200.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga del comma b) delle “Esclusioni”.

27 – PER DANNI SUBITI DAIMBARCAZIONI

oggetto di operazioni di sollevamento, trai-no, alaggio e varo, fino alla concorrenza di€ 5.000 per sinistro e per periodo assicurativo.Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazio-ne di € 500 per ogni sinistro.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parzialederoga dei commi a) e b) delle “Esclusioni”.

28 – PER DANNI CAGIONATI DAILAVORATORI INTERINALI

La FONDIARIA - SAI assicura la Responsabi-lità Civile dell’Assicurato/Contraente per dan-ni cagionati a Terzi da lavoratori a disposizionedell’Azienda in forza di un contratto di fornitu-ra di lavoro temporaneo (lavoratori interinali aisensi della Legge n. 196 del 24 giugno 1997).Qualora tali lavoratori risultino già assicuratiin proprio, la presente garanzia viene prestatain eccedenza rispetto alle somme assicurate conla polizza specifica.

L’Assicurato/Contraente dichiara che l’am-montare annuo complessivo delle fattureemesse nei confronti delle Agenzie di fornituradi lavoro temporaneo risulta essere inferiore al30% del totale delle retribuzioni annue.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a derogadel comma l) delle “Esclusioni” del libretto dipolizza.

29 – PER DANNI SUBITI DAILAVORATORI INTERINALI

I lavoratori a disposizione dell’Azienda in forzadi un contratto di fornitura di lavoro tempora-neo (lavoratori interinali ai sensi della Legge n.196 del 24 giugno 1997) sono interamenteequiparati ai dipendenti obbligatoriamenteiscritti all’INAIL e come tali godono di quantodisciplinato al capitolo del libretto di polizzaResponsabilità Civile verso i Dipendenti(RCO), purché questi ultimi siano assicurati atale garanzia.L’Assicurato/Contraente dichiara che l’am-montare annuo complessivo delle fatture emes-se nei confronti delle Agenzie di fornitura di la-voro temporaneo risulta essere inferiore al 30%del totale delle retribuzioni annue.Questa garanzia aggiuntiva è prestata a derogadel comma 3) della Condizione “Non è consi-derato terzo” e da quanto previsto dal capitolo“Esclusioni” del Quadro IV “La responsabilitàcivile” del libretto di polizza.

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SEZIONE II

QUADRO VLa rottura di vetri, cristalli e insegne

QUADRO VILe merci trasportate a bordo di autoveicoli

QUADRO VIILe apparecchiature elettriche

ed elettroniche, i registratori di cassa,i terminali P.O.S.

QUADRO VIIILa responsabilità civile

da prodotto difettoso

QUADRO IXI danni indiretti

QUADRO XLa tutela giudiziaria

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SEZIONE II

QUADRO VLa rottura di vetri, cristalli e insegne

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DefinizioniAi seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato,

vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

LASTRE:i vetri, i cristalli e gli specchi, in lastre sia fisseche movibili su cardini, cerniere e guide.

INSEGNE:anche luminose e al neon, e relative intelaiature.

Garanzie prestateLa FONDIARIA - SAI indennizza le spese sostenute per la sostituzione di lastre e insegne

stabilmente installate all’interno ed all’esterno dell’Azienda, nelle ubicazioni indicate in schedacopertura, in conseguenza di rottura causata da:

FATTO ACCIDENTALE

FATTO DI TERZIcompresi i dipendenti dell’Assicurato.

EVENTI ATMOSFERICIpurché i danni siano determinati dall’azione di-retta ed immediata sugli enti assicurati di:– vento;– urto di cose asportate dal vento o crollate per

effetto del vento;– precipitazioni atmosferiche.

ATTI VANDALICI E DOLOSIe cioè i danni materiali e diretti cagionati da scio-peranti o persone, anche dipendenti dell’Assicu-rato/Contraente, che prendano parte a tumulti osommosse, o che perpetrino, individualmente oin associazione, atti vandalici o dolosi, compresiquelli di terrorismo e sabotaggio, nonché i dannicausati dall’intervento delle forze dell’ordine inseguito a tali eventi.

Le garanzie si estendono inoltre ai:

DANNI CAUSATI CON COLPA GRAVEdell’Assicurato/Contraente.

DANNI AL CONTENUTOcausati da rottura di lastre e insegne assicurate,fino alla concorrenza del 30% dell’indennizzo li-quidato per le lastre danneggiate ed in aggiuntaa quest’ultimo.

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EsclusioniSono esclusi i danni:a) causati da atti di guerra, insurrezione, occu-

pazione militare, invasione;b) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vul-

caniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni,incendio, fulmine, scoppi, esplosioni e gelo;

c) dovuti a vizio di costruzione, nonché quelliavvenuti in occasione di riparazioni, rimozio-ni, traslochi, lavori di manutenzione straordi-naria e di restauro dei locali;

d) dovuti a rigature, segnature, screpolature escheggiature.

Liquidazione dei danniRINUNCIA ALLA RIDUZIONEPROPORZIONALE DELRISARCIMENTOIl risarcimento verrà corrisposto senza tener con-to della riduzione proporzionale prevista dall’art.1907 del Codice Civile.

DETERMINAZIONE DEL DANNOLa FONDIARIA - SAI rimborserà entro i limiticonvenuti le spese sostenute dall’Assicurato perla sostituzione delle lastre e delle insegne conaltre nuove od equivalenti per caratteristiche,compreso il costo di trasporto e di installazione.

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SEZIONE II

QUADRO VILe merci trasportate

a bordo di autoveicoli

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DefinizioniAi seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato,

vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

INCENDIO:combustione, con fiamma, di beni materiali al difuori di appropriato focolare che può autoesten-dersi e propagarsi.

ESPLOSIONE:sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura epressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE:cedimento di corpi cavi per eccesso di pressioneesterna rispetto a quella interna.

SCOPPIO:repentino dirompersi di contenitori per eccessodi pressione interna di fluidi non dovuto a esplo-sione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete”non sono considerati scoppio.

FURTO:impossessamento della cosa mobile altrui sot-traendola a chi la detiene.

RAPINA:sottrazione di cosa mobile a chi la detiene me-diante violenza o minaccia diretta tanto alla per-sona stessa quanto verso altre persone.

MERCI:materie prime, ingredienti di lavorazione, mercie prodotti semilavorati e finiti, scorte e materialidi consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritaglidi lavorazione, comprese le imposte di fabbrica-zione e i diritti doganali.

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Garanzie prestateLa FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci oggetto

dell’attività dell’Azienda e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate e commercializzate, duranteil trasporto sui veicoli propri o detenuti in leasing, identificati in scheda copertura, arrecati da:

INCENDIO

FULMINE

ESPLOSIONE, IMPLOSIONE ESCOPPIOnon causati da ordigni esplosivi.

FURTO– conseguente a sottrazione dell’intero autovei-

colo;– di singoli colli interi perpetrato mediante ef-

frazione o scasso dei mezzi di chiusura di au-toveicoli completamente chiusi e non telonati.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato pre-via detrazione per singolo sinistro del 20% dellasomma liquidata a termini di polizza, con il mi-nimo di € 100.

IRREPERIBILITÀin seguito ad incidente stradale, anche se dovutaa furto.Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato pre-via detrazione per singolo sinistro del 20% dellasomma liquidata a termini di polizza, con il mi-nimo di € 100.

RAPINAanche di singoli colli.Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato pre-via detrazione per singolo sinistro del 20% dellasomma liquidata a termini di polizza, con il mi-nimo di € 100.

URTOcon veicolo di terzi identificato, durante la circo-lazione stradale.Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato pre-via detrazione per singolo sinistro del 20% dellasomma liquidata a termini di polizza, con il mi-nimo di € 100.

Estensione territorialeL’assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, della Città del

Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

La FONDIARIA - SAI risarcisce inoltre i danni alle merci, causati dagli eventi di cui sopra inoccasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono compresi in garanzia gli utensili, gli attrezzi e i relativi ricambi dell’Azienda utilizzatinello svolgimento dell’attività presso terzi fino alla concorrenza del 10% delle somme

assicurate, con il massimo di € 1.000

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EsclusioniSono esclusi i danni:a) causati da atti di guerra, da insurrezione, da

occupazione militare, da invasione;b) causati con dolo e colpa grave del Contraente,

dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o deisoci a responsabilità illimitata;

c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:– da persone del fatto delle quali il Contraen-

te o l’Assicurato deve rispondere;– da incaricati della sorveglianza delle merci

o dei locali che le contengono;d) causati da esplosione o emanazione di calore o

radiazioni provenienti da trasmutazioni delnucleo dell’atomo, da radiazioni provocatedall’accelerazione artificiale di particelle ato-miche;

e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche,da inondazioni;

f) indiretti, quali mancanza di godimento o direddito commerciale od industriale, sospen-sione di lavoro o qualsiasi danno che non ri-guardi la materialità delle cose assicurate;

g) cagionati totalmente o parzialmente da vizioproprio e qualità insite nelle cose assicurate;

h) agli autoveicoli trasportati, agli animali vivi,alle merci su veicoli isotermici e frigoriferi,nonché ai campionari.

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Condizioni particolariINIZIO DELLA GARANZIAL’assicurazione inizia dal momento in cui le coseassicurate lasciano il magazzino o il luogo di de-posito della località di partenza indicata nel do-cumento di trasporto, prosegue durante l’ordina-rio corso del viaggio e termina nel momento incui le cose assicurate sono consegnate al destina-tario.Sono comprese nella garanzia le giacenze sulmezzo vettore, compreso il caso in cui lo stessosia ricoverato in autorimesse pubbliche o private.

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIAFURTODurante le soste e le fermate effettuate nel corsodel trasporto, i veicoli devono essere sottoposti asorveglianza ininterrotta, intendendosi per talequella esercitata a vista ed attraverso presenzacontinua dell’autista o di altro incaricato delContraente nelle immediate vicinanze del veico-lo, e devono avere i cristalli rialzati e le portiere egli sportelli chiusi a chiave.Gli automezzi possono anche sostare o fermarsiin locali con varchi sotto controllo o chiusi conmezzi appropriati oppure in aree, compresequelle portuali, autoportuali e aeroportuali, mu-nite di valide recinzioni con varchi controllati ochiusi adeguatamente.

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIAURTOI danni da urto sono risarcibili soltanto quandotale evento lasci tracce evidenti e constatabili sulveicolo adibito al trasporto e purché le merci sia-no imballate e stivate a regola d’arte.

COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI:TITOLARITÀ DEI DIRITTILe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po-lizza non possono essere esercitati che dal Con-traente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in par-ticolare al Contraente compiere gli atti necessariall’accertamento ed alla liquidazione dei danni,che sono vincolanti anche per l’Assicurato, re-stando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza puòtuttavia essere pagato solo nei confronti o con ilconsenso dei titolari dell’interesse assicurato.

SOSTITUZIONE DEI VEICOLIASSICURATIIn caso di sostituzione dei veicoli, l’assicurazioneviene trasferita sul nuovo veicolo fino alle ore 24del decimo giorno dall’avvenuto cambiamento:trascorso tale termine resta sospesa sino a quan-do l’Assicurato ne abbia data notizia alla FON-DIARIA - SAI.La variazione dovrà risultare da apposito attoscritto.

VEICOLI ISOTERMICI EFRIGORIFERIA parziale deroga del comma h) delle “Esclusio-ni”, sono comprese nelle garanzie di polizza an-che le merci trasportate su veicoli isotermici e fri-goriferi.I danni da mancato freddo verranno risarciti so-lo se conseguenti ad evento in garanzia, fino allaconcorrenza del 50% della somma assicurata.

ESISTENZA DI ALTREASSICURAZIONISe esistono altre polizze a copertura del medesi-mo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde soloper la parte di danno eccedente tali contratti.

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RINUNCIA ALLA RIDUZIONEPROPORZIONALE DELRISARCIMENTOIl risarcimento verrà corrisposto senza tener con-to della riduzione proporzionale prevista dall’art.1907 del Codice Civile.

VALORE DELLE COSE ASSICURATEE DETERMINAZIONE DEL DANNOLa determinazione del danno verrà effettuata se-paratamente per ogni singola partita di polizza.L’ammontare del danno è dato dal valore dellemerci sottratte o distrutte al momento del sini-stro e dal costo di riparazione di quelle danneg-giate, con il limite del valore che le stesse aveva-no al momento del sinistro, tenuto conto dellostato di conservazione, d’uso e di ogni altra cir-costanza concomitante.La liquidazione verrà effettuata deducendo il va-lore dei residui.

RIDUZIONE DELLE SOMMEASSICURATE IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro, le somme assicurate ed i rela-tivi limiti di indennizzo si intendono ridotti, coneffetto immediato e fino al termine del periodoassicurativo in corso, di un importo uguale aquello del danno indennizzabile al netto di even-tuali franchigie e scoperti, senza corrispondenterestituzione di premio.Resta inteso però che tale importo, a richiesta delContraente e con il consenso della FONDIARIA -SAI, può essere reintegrato mediante il paga-mento del corrispondente rateo di premio.

RECUPERO DELLE COSEASPORTATEIn caso di ritrovamento del veicolo e/o dellemerci asportate, il Contraente deve chiederel’intervento dell’Autorità o del perito della FON-DIARIA - SAI per l’accertamento dello stato delveicolo e delle eventuali merci a bordo, primadella riconsegna, e darne comunque avviso allaFONDIARIA - SAI appena ne abbia notizia.Le cose recuperate divengono di proprietà dellaFONDIARIA - SAI se questa ha risarcito inte-gralmente il danno.Se invece la FONDIARIA - SAI ha risarcito ildanno soltanto in parte, il valore del recuperospetta al Contraente fino a concorrenza dellaparte di danno eventualmente rimasta scopertadi assicurazione, il resto spetta alla FONDIARIA- SAI.In ogni caso il Contraente ha facoltà di conserva-re le cose recuperate previa restituzione allaFONDIARIA - SAI dell’indennizzo ricevuto.In caso di recupero prima del risarcimento deldanno, la FONDIARIA - SAI risponde soltantodei danneggiamenti eventualmente sofferti dallecose.

Liquidazione dei danni

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SEZIONE II

QUADRO VIILe apparecchiature elettriche

ed elettroniche, i registratori di cassa,i terminali P.O.S.

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DefinizioniAi seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato,

vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

APPARECCHIATURE:apparecchi elettrici, sistemi elettronici di elabo-razione dati e relative unità periferiche e di tra-smissione e ricezione dati, elaboratori di proces-so o di automazione di processi, Personal Com-puters e mini–elaboratori, altre apparecchiatureelettroniche; impianti elettrici ed elettronici alservizio esclusivo delle apparecchiature suddette.

TERMINALI P.O.S. (point of sale):apparecchi elettronici atti a consentire la regi-strazione su conto corrente bancario della tran-sazione commerciale avvenuta nell’Azienda assi-curata, mediante addebito e accredito automati-co delle somme relative.

REGISTRATORI DI CASSA:apparecchi per rilascio di scontrino fiscale.

SUPPORTI: il materiale intercambiabile da parte dell’Assicu-rato, per la memorizzazione di informazioni leg-gibili a macchina.

DATI:le informazioni leggibili a macchina su supportiintercambiabili, memorizzati dall’Assicurato.

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La FONDIARIA - SAI indennizza inoltre:

LE SPESE DI SOSTITUZIONEPROVVISORIAdelle apparecchiature, dei registratori di cas-sa e dei terminali P.O.S. per il tempo della lororiparazione in conseguenza di un sinistro risarci-bile ai sensi del presente Quadro di polizza.Questa garanzia è prestata fino alla concorrenzadi € 1.500 per periodo assicurativo, dedotto co-munque il corrispettivo relativo ai primi tre gior-ni di sostituzione.

LE PENE PECUNIARIEinflitte all’Assicurato in relazione all’uso di regi-stratori di cassa, limitatamente a:a) fatti imputabili a colpa lieve dell’Assicurato

stesso, o a colpa lieve o grave dei suoi dipen-denti, sia per quanto riguarda l’uso del regi-stratore in senso stretto, sia per quanto riguar-

da l’adempimento degli altri oneri previstidalla legge e dal regolamento di attuazione,nonché per carenze nella manutenzione deiregistratori;

b) fatto doloso dei dipendenti in relazione all’usodel registratore ed all’adempimento degli altrioneri previsti dalla legge e dal regolamento diattuazione.La garanzia è limitata ai soli utenti che utiliz-zino più di sei registratori.

Questa garanzia è prestata fino alla concor-renza delle somme assicurate, con il limite di € 20.000 per sinistro e periodo assicurativo perquanto previsto al punto a), e di € 10.000 per si-nistro e periodo assicurativo per quanto previstoal punto b).

Garanzie prestateLa FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature, ai registratori

di cassa, ai terminali P.O.S., ai supporti ed ai dati assicurati – anche se di proprietà di terzi –nelle ubicazioni indicate in scheda copertura, arrecati da:

FATTI ACCIDENTALI

FENOMENI ELETTRICI

ATTI VANDALICI E DOLOSIcompresi quelli di terrorismo o di sabotaggio or-ganizzato, scioperi, tumulti popolari, sommosse.

L’assicurazione comprende i guasti dovuti a:

FATTO DI TERZI COLPA GRAVE DELL’ASSICURATOe dei suoi dipendenti.

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EsclusioniSono esclusi i danni:a) causati con dolo dell’Assicurato o del Con-

traente;b) di deperimento, logoramento, corrosione, os-

sidazione che siano conseguenza naturaledell’uso o funzionamento o causati dagli ef-fetti graduali degli agenti atmosferici;

c) per i quali deve rispondere, per legge o percontratto, il costruttore, il venditore o il loca-tore delle cose assicurate;

d) verificatisi in conseguenza di montaggi esmontaggi non connessi a lavori di pulitura,manutenzione e revisione;

e) cagionati da variazioni di tensione nella retedi alimentazione in assenza di sistemi di pro-tezione e stabilizzazione o qualora gli stessi,se presenti, non risultino danneggiati;

f) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni perla manutenzione e l’esercizio indicate dal co-struttore e/o fornitore delle cose assicurate,nonché i danni a qualsiasi causa dovuti la cuieliminazione sia prevista dalle prestazionicomprese nei contratti di assistenza tecnica;

g) di natura estetica che non siano connessi condanni indennizzabili;

h) attribuibili a difetti noti al Contraente oall’Assicurato all’atto della stipulazione dellapolizza, indipendentemente dal fatto che laFONDIARIA - SAI ne fosse a conoscenza;

i) a lampade e ad altre fonti di luce salvo chesiano connessi a danni indennizzabili verifi-catisi anche ad altre parti delle cose assicura-te, ai dati su memorie centrali nonché a qual-siasi altro dato non modificabile dall’Assicu-rato;

l) causati da smarrimenti, ammanchi, sanzionidi carattere penale o dovuti ad eventi assicu-rabili ai Quadri di garanzia I - ll e III della Se-zione I della presente polizza;

m) causati da atti di guerra, da insurrezione, daoccupazione militare, da invasione;

n) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche,da inondazioni;

o) causati da esplosione o emanazione di caloreo radiazioni provenienti da trasmutazioni delnucleo dell'atomo, da radiazioni provocatedall'accelerazione artificiale di particelle ato-miche;

p) subiti da cose detenute in forza di contrattodi leasing.

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Condizioni particolariCOSE DI PROPRIETÀ DI TERZI:TITOLARITÀ DEI DIRITTILe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po-lizza non possono essere esercitati che dal Con-traente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in par-ticolare al Contraente compiere gli atti necessariall’accertamento ed alla liquidazione dei danniche sono vincolanti anche per l’Assicurato, re-stando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.L’indennizzo liquidato a termini di polizza puòtuttavia essere pagato solo nei confronti o con ilconsenso dei titolari dell'interesse assicurato.

TUBI SPECIALI E VALVOLEELETTRONICHEIn caso di sinistro, l’indennizzo è calcolato in ba-se alla percentuale di degrado risultante dai pa-rametri indicati dalla casa costruttrice o, in man-canza, alla percentuale di degrado risultante inrapporto al tempo trascorso dalla installazione,alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri pa-rametri rispetto alla durata presunta del tubostesso.L’indennizzo per ciascun sinistro verrà corrispo-sto fìno alla concorrenza del 10% del valore del-la singola macchina danneggiata, con il massimodi € 3.000.

CONDUTTORI ESTERNISono compresi in garanzia i conduttori esternicollegati alle apparecchiature, ai registratoridi cassa e ai terminali P.O.S. assicurati e diesclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezionedelle parti accessorie non attraversate da corren-te dei conduttori assicurati.L’indennizzo verrà corrisposto fino alla concor-renza del 10% della somma assicurata con il li-mite di € 3.000 per ciascun sinistro.

COSTI DI SCAVOSono indennizzabili i costi di scavo, sterro, pun-tellatura, muratura, intonaco, pavimentazione esimili sostenute in caso di danno indennizzabileai conduttori esterni.L’indennizzo verrà corrisposto fino alla concor-renza di € 600 per ciascun sinistro.

VARIAZIONI DI TENSIONE NELLARETE DI ALIMENTAZIONEA parziale deroga di quanto previsto alla letterae) delle “Esclusioni”, le garanzie comprendono idanni subiti dagli enti assicurati a seguito di va-riazioni di tensione nella rete a monte degli stes-si, qualora non esistano sistemi di protezione estabilizzazione o il danno non sia conseguente aldanneggiamento degli stessi.La liquidazione verrà effettuata previa detrazio-ne di una franchigia di € 150 per ciascun sini-stro.

BENI IN LEASINGQualora in scheda copertura sia barrata la relati-va casella, l’assicurazione comprende, a derogadel comma p) delle esclusioni, le cose detenutein forza di contratto di leasing. In tal caso si ap-plicheranno le disposizioni della condizione par-ticolare cose di proprietà di terzi.

ESISTENZA DI ALTREASSICURAZIONISe esistono altre polizze a copertura del medesi-mo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde soloper la parte di danno eccedente tali contratti.

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Liquidazione dei danniVALORE DELLE COSE ASSICURATEE DETERMINAZIONE DEL DANNO La determinazione del danno viene effettuata,separatamente per ogni singola partita di poliz-za, secondo i seguenti criteri:

Apparecchiature, registratori di cassa, ter-minali P.O.S.Sono indennizzate:• in caso di danno suscettibile di riparazione, il

costo per il ripristino degli enti danneggiatinello stato funzionale in cui gli stessi si trova-vano prima del sinistro;

• in caso di danno non suscettibile di riparazio-ne, il costo per rimpiazzare gli enti distrutticon altri nuovi uguali od equivalenti per ren-dimento economico.

Queste modalità di liquidazione riguardano soloenti in stato di attività e sono valide a condizioneche:a) i danni si siano verificati entro i due anni suc-

cessivi a quello di costruzione;b) il costruttore non abbia cessato la fabbricazio-

ne degli enti danneggiati o distrutti oppurequesti siano ancora disponibili o siano dispo-nibili i pezzi di ricambio.

Se gli enti non sono in stato di attività, o non so-no soddisfatte le condizioni dei punti a) e b), ilrisarcimento verrà effettuato al netto di un de-prezzamento stabilito in relazione allo stato diconservazione, d’uso e di ogni altra circostanzaconcomitante.

Supporti e datiLa FONDIARIA - SAI indennizza i costi necessa-ri ed effettivamente sostenuti per il riacquisto deisupporti di dati distrutti o danneggiati e per la ri-costituzione dei dati contenuti nei supporti stessidanneggiati.Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errataregistrazione, a cancellazione per errore e a cesti-natura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avvie-ne entro un anno dal sinistro, vengono indenniz-zate le sole spese per il riacquisto dei supportiprivi di informazione.La liquidazione verrà effettuata fino alla concor-renza del 30% della somma assicurata previa de-trazione di € 100 per ciascun sinistro.La liquidazione verrà effettuata deducendo il va-lore dei residui. L’indennizzo non potrà esseresuperiore al doppio del valore degli enti assicura-ti al momento del sinistro, tenuto conto del de-prezzamento stabilito in relazione allo stato diconservazione, d’uso e di ogni altra circostanzaconcomitante.

RINUNCIA ALLA RIDUZIONEPROPORZIONALE DELRISARCIMENTOIl risarcimento verrà corrisposto senza tener con-to della riduzione proporzionale prevista dall’art.1907 del Codice Civile.

RIDUZIONE DELLE SOMMEASSICURATE IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro, le somme assicurate ed i rela-tivi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, coneffetto immediato e fino al termine del periodoassicurativo in corso, di un importo uguale aquello del danno rispettivamente indennizzabileal netto di eventuali franchigie e scoperti, senzacorrispondente restituzione di premio.Resta inteso però che tale importo, a richiesta delContraente e con il consenso della FONDIARIA -SAI, può essere reintegrato mediante il paga-mento del corrispondente rateo di premio.

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SEZIONE II

QUADRO VIIILa responsabilità civile

da prodotto difettoso

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Garanzie prestateLa FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente

cagionati a Terzi, da difetto dei prodotti descritti in scheda copertura e nell’allegato questionario – peri quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi, per

morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fattoaccidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

AMBITO TERRITORIALEL’assicurazione vale per i prodotti per i qualil’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di pro-duttore, consegnati nell’ambito di qualsiasi pae-se Europeo, per i danni verificatisi negli stessi.

INIZIO E TERMINE DELLEGARANZIEL’assicurazione vale per le richieste di risarci-mento presentate all’Assicurato per la prima vol-ta durante il periodo di efficacia della presentegaranzia. In caso di sinistro in serie, la datadella prima richiesta sarà considerata come dataanche per quelle presentate successivamente allacessazione della garanzia.

Operatività delle garanzie

Gestione delle vertenze – Spese legali e peritaliLa FONDIARIA - SAI assume, fino all’esauri-mento del grado di giudizio in corso, la gestionedelle vertenze tanto in sede stragiudiziale chegiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assi-curato, designando ove occorra, legali o tecnici, eavvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettantiall’Assicurato stesso.Sono a carico della FONDIARIA - SAI le spesesostenute per resistere all’azione promossa con-tro l’Assicurato, entro il limite di un importo pa-ri al quarto del massimale stabilito in polizza per

il danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superidetto massimale, le spese vengono ripartite fra laFONDIARIA - SAI e l’Assicurato in proporzionedel rispettivo interesse.La FONDIARIA - SAI non riconosce le spese in-contrate dall’Assicurato per legali o tecnici chenon siano da essa designati e non risponde dimulte o ammende né delle spese di giustizia pe-nale.

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Limiti di risarcimentoIl massimale prescelto rappresenta il massimoesborso della FONDIARIA - SAI: – per sinistro;– per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo

assicurativo;– per sinistri in serie, intendendosi per tali

una pluralità di sinistri originatisi da uno stes-so difetto, anche se manifestatisi in più pro-dotti ed in più anni.

A carico dell’Assicurato rimarrà il 10% dell’im-porto liquidato a termini di polizza, con il mini-mo di € 250 per ciascun sinistro.

1) il coniuge, genitore o figlio dell’Assicurato e/odel coniuge nonché qualsiasi altra personastabilmente convivente con l’Assicurato;

2) la persona in rapporto di dipendenza con l’As-sicurato, che subisca il danno in occasione dilavoro o di servizio;

3) la persona che qualunque sia il suo rapporto

con l’Assicurato subisca danni partecipandoall’attività esercitata e dichiarata in schedacopertura;

4) l’Amministratore o socio a responsabilità illi-mitata e loro parenti o familiari (qualora l’As-sicurato non sia una persona fisica).

Non è considerato terzo:

EsclusioniSono escluse dalla garanzia:a) le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue

parti e le spese di riparazione o gli importi pa-ri al controvalore del prodotto;

b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato diprodotti difettosi o presunti tali;

c) le spese da chiunque sostenute in sede extra-giudiziale per ricerche ed indagini volte ad ac-certare le cause del danno, salvo che dette ri-cerche, indagini e spese siano state preventi-vamente autorizzate dalla FONDIARIA - SAI;

d) i danni derivanti da responsabilità volontaria-mente assunte dall’Assicurato e non diretta-mente derivantigli dalla legge;

e) i risarcimenti a carattere punitivo (punitive orexemplary damages);

f) i danni derivanti da interruzioni o sospensio-ni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio,di attività industriali, commerciali, agricole odi servizi;

g) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, sisiano verificati in connessione con fenomenidi trasmutazione del nucleo dell’atomo, o conradiazioni provocate dall’accelerazione artifi-ciale di particelle atomiche;

h) i danni di qualsiasi natura e da qualunquecausa determinati, conseguenti a inquina-mento dell’atmosfera, inquinamento, infiltra-zione, contaminazione di acque, terreni o col-ture, interruzione, impoverimento o deviazio-ne di sorgenti, corsi d’acqua, alterazioni o im-poverimento di falde acquifere, giacimentiminerari ed in genere di quanto trovasi nelsottosuolo suscettibile di sfruttamento.

i) i danni attribuibili a responsabilità derivantida presenza, uso, contaminazione, estrazio-ne, manipolazione, lavorazione, vendita, di-stribuzione e/o stoccaggio di amianto e/oprodotti contenenti amianto.

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Nuove disposizioni legislative sulla responsabilità del produttoreQualora entrassero in vigore nuove disposizionilegislative sulla responsabilità del produttoreper i danni cagionati a terzi dai prodotti ogget-to della presente polizza, la FONDIARIA - SAI

e l’Assicurato, entro un anno dall’entrata in vi-gore delle predette disposizioni, hanno la fa-coltà di recedere dalle garanzie con preavviso di90 giorni.

Regolazione del premioIl premio convenuto in base ad elementi di ri-schio variabili, viene anticipato in via provviso-ria nell’importo risultante dal conteggio espostoin scheda copertura ed è regolato alla fine di cia-scun periodo assicurativo annuo o di minor du-rata del contratto, secondo le variazioni interve-nute durante lo stesso periodo negli elementi pre-si come base per il conteggio del premio, fermo ilpremio minimo stabilito in scheda copertura.A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni pe-riodo assicurativo, l’Assicurato deve fornire periscritto alla FONDIARIA - SAI i dati necessari ecioè, a seconda dei casi, l’indicazione:– del fatturato, esclusa l’IVA;– degli altri elementi variabili contemplati in

polizza.Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 15 giornidalla relativa comunicazione. La mancata comu-nicazione dei dati occorrenti per la regolazionecostituisce presunzione di una differenza attiva afavore della FONDIARIA - SAI.Se l’Assicurato non effettua, nei termini prescrit-ti, la comunicazione dei dati anzidetti, od il pa-

gamento della differenza attiva dovuta, la FON-DIARIA - SAI può fissargli un ulteriore terminenon inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il pre-mio anticipato in via provvisoria per le rate suc-cessive, viene considerato in conto od a garanziadi quello relativo al periodo assicurativo annuoper il quale non ha avuto luogo la regolazione odil pagamento della differenza attiva e la garanziaresta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cuil’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, sal-vo il diritto per la FONDIARIA - SAI di agire giu-dizialmente o di dichiarare, con lettera racco-mandata, la risoluzione della garanzia in oggetto.Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adem-pie gli obblighi relativi alla regolazione del pre-mio, la FONDIARIA - SAI, fermo il suo diritto diagire giudizialmente, non è obbligata per i sini-stri accaduti nel periodo al quale si riferisce lamancata regolazione.La FONDIARIA - SAI ha diritto di effettuare inqualsiasi momento verifiche, controlli per i qualil’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e ladocumentazione necessaria, quale il registro del-le fatture o quello dei corrispettivi.

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Garanzie aggiuntiveSe in scheda copertura sono barrate le relative caselle le garanzie si estendono alla

responsabilità civile dell’Assicurato per:

DANNI DA INSTALLAZIONEa lui imputabili nella sua qualità di installatorepresso terzi dei prodotti assicurati purché glistessi si siano verificati non oltre 2 anni dalla da-ta di installazione dei prodotti medesimi.

DANNI DA INTERRUZIONE DIATTIVITÀo sospensione totale o parziale, mancato o ritar-dato avvio, di attività di qualsiasi genere e di ser-vizi, fino alla concorrenza di € 30.000 per uno opiù sinistri avvenuti nello stesso periodo assicu-rativo e per sinistri in serie.Questa garanzia aggiuntiva è prestata in derogaal comma f) delle “Esclusioni”.

DANNI A TERZI OVUNQUEVERIFICATISIcagionati da prodotti consegnati in qualsiasi pae-se, esclusi USA e Canada.Per i danni avvenuti in USA e Canada a caricodell’Assicurato rimarrà il 10% dell’importo li-quidato a termini di polizza con il minimo di €500 per ciascun sinistro.

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SEZIONE II

QUADRO IXI danni indiretti

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DefinizioniAi seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato,

vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ:è la sospensione dell’attività assicurata non infe-riore a tre giorni consecutivi, causata da sinistroindennizzabile in base alle garanzie prestate aiQuadri I – II della Sezione I della presente poliz-za, che abbia comportato una effettiva riduzioneo perdita del fatturato.

SPESE SUPPLEMENTARI:sono le spese e gli oneri sostenuti dall’Assicuratoal solo scopo di evitare o contenere la riduzionedel fatturato e di accelerare la ripresa dell’atti-vità, purché debitamente documentate, con ilmassimo della somma scelta in scheda copertura.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA:è l’importo spettante all’Assicurato, conteggiatocome segue:– 100% della somma assicurata indicata in

scheda copertura per ogni giorno di interru-zione totale dell’attività;

– 50% della somma assicurata indicata in sche-da copertura per ogni giorno di interruzioneparziale dell’attività.

PERIODO DI INDENNIZZO:è il tempo strettamente necessario per la piena ri-presa dell’attività, fino ad un massimo di 75giorni consecutivi dalla data del sinistro.

Garanzie prestateIn caso di interruzione dell’attività la FONDIARIA - SAI rimborsa:

L’INDENNITÀ AGGIUNTIVAcalcolata fino al giorno della ripresa dell’attività,nell’ambito del periodo di indennizzo e con illimite della somma assicurata.

LE SPESE SUPPLEMENTARI necessariamente e ragionevolmente sostenutedurante il periodo di indennizzo.

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EsclusioniLa FONDIARIA - SAI non risponde delleperdite e delle spese:a) conseguenti a prolungamento ed estensione

dell’inattività causati da:– dolo o colpa grave dell’Assicurato;– scioperi, serrate, provvedimenti imposti

dall’autorità;– difficoltà di ricostruzione, ripristino o rim-

piazzo delle cose distrutte o danneggiate

imputabili a cause esterne quali regola-menti urbanistici o altre norme di legge, di-sastri naturali, scioperi che impediscano orallentino la fornitura di materiali, stati diguerra;

b) conseguenti a distruzione, danneggiamento oscomparsa di denaro, valori, titoli, documentie registri.

Condizioni particolariCESSAZIONE DI ATTIVITÀ DOPO ILSINISTROLa FONDIARIA - SAI non è tenuta a corrispon-dere alcuna somma, in dipendenza della presen-te garanzia, se l’attività assicurata cessa definiti-vamente dopo il sinistro. Non è considerata ces-sazione la riattivazione mediante procedimentiod impianti di tipo diverso da quelli esistenti almomento del sinistro, purché di equivalente omaggiore portata economica.

DEROGA A DANNI IN FRANCHIGIASe l’assicurazione prestata ai Quadri I – II dellaSezione I prevede la non indennizzabilità perdanni di importo inferiore ad un determinatoammontare e solo per questo motivo il sinistro ri-sultasse non indennizzabile, non sarà applicatala condizione che subordina l’indennizzabilitàdei danni indiretti alla indennizzabilità dei dan-ni risarcibili in base ai Quadri suddetti.

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SEZIONE II

QUADRO XLa tutela giudiziaria

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GaranzieLa FONDIARIA - SAI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale scelto in

scheda copertura, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dall’Assicurato/Contraente:

PER L’INTERVENTO DI UN LEGALE

PER L’INTERVENTO DI UN PERITO

NEL CORSO DI UN PROCESSOPENALErelativamente alle sole spese giudiziali.

PER L’INTERVENTO DEL LEGALEDI CONTROPARTEin caso di transazione autorizzata dalla FON-DIARIA - SAI, o quelle di soccombenza in caso dicondanna dell’Assicurato.

in conseguenza di:

CONTROVERSIE RELATIVE ADANNI SUBITI DALL’ASSICURATO,DAI SUOI FAMILIARI E DAI SUOIDIPENDENTIin conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti.

CONTROVERSIE PER DANNICAGIONATI AD ALTRI SOGGETTIin conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o dipersone delle quali debba rispondere a norma dilegge.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI DILAVOROrelative ai dipendenti dell’Assicurato.

CONTROVERSIE RELATIVE ALLALOCAZIONE E/O PROPRIETA’ DEILOCALIove l’Assicurato esercita la propria attività.

nonché per la:

DIFESA PENALEdell’Assicurato, dei suoi familiari che prestano laloro collaborazione nello svolgimento dell’atti-vità e dei suoi dipendenti per reato colposo ocontravvenzione.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestataunicamente a favore dell’Assicurato/Contraente.

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Estensione territorialeL’assicurazione vale per le controversie derivantida violazioni di norme o inadempimenti verifica-tisi in Italia, nella Città del Vaticano e nella Re-pubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio,sono trattate davanti all’autorità giudiziaria de-gli stessi paesi.

L’assicurazione si estende alle controversie con-cernenti la responsabilità di natura extracontrat-tuale o penale determinate da fatti verificatisi neipaesi della Comunità Europea e in Svizzera.

La garanzia viene prestata per le controversiedeterminate da fatti verificatisi nel periodo di va-lidità della garanzia e precisamente:a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza

dell’assicurazione per i casi di responsabilitàextracontrattuale o per i procedimenti penali;

b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assi-curazione per gli altri casi;

e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessa-zione della garanzia.Ai fini di cui al comma precedente, i fatti chehanno dato origine alla controversia si intendono

avvenuti nel momento iniziale della violazionedella norma o dell’inadempimento; qualora ilfatto che dà origine al sinistro si protragga attra-verso più atti successivi, il sinistro stesso si consi-dera avvenuto nel momento in cui è stato postoin essere il primo atto.Le vertenze promosse da o contro più persone edaventi per oggetto domande identiche o connes-se, si considerano a tutti gli effetti un unico sini-stro. In caso di imputazioni a carico di più perso-ne assicurate e dovute al medesimo fatto, il sini-stro è unico a tutti gli effetti.

Inizio e termine della garanzia

Coesistenza con assicurazione di Responsabilità CivileQualora coesista un’assicurazione di Responsa-bilità Civile, la garanzia prevista dalla presentepolizza opera ad integrazione e dopo esaurimen-

to di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Re-sponsabilità Civile per spese di resistenza e disoccombenza.

EsclusioniL’assicurazione non vale per:a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni

in genere;b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese

di registrazione di sentenze e di atti in genere);c) le spese per controversie derivanti da fatti do-

losi delle persone assicurate;d) le spese per controversie di diritto ammini-

strativo, fiscale e tributario.L’assicurazione non è inoltre operante per le

controversie:e) relative a prestazioni di servizi o forniture di

beni effettuate o da effettuarsi dall’Assicurato;f) derivanti dalla circolazione di veicoli o natan-

ti soggetti all’assicurazione obbligatoria, diproprietà o condotti dalle persone assicurate;

g) relativi a marchi, brevetti, diritti d’autore o diesclusiva, concorrenza sleale;

h) relative ai rapporti tra i soci e/o gli ammini-

stratori e l’Azienda, nonché a fusioni,trasformazioni e modificazioni societarie;

i) nascenti da pretese inadempienze contrat-tuali, proprie o di controparte;

l) di natura contrattuale nei confronti dellaFONDIARIA - SAI;

m) nei confronti di enti pubblici di previdenzaed assistenza obbligatoria;

n) relative a sinistri di inquinamento dell’am-biente, salvo che essi siano determinati dafatto accidentale;

o) relative a sinistri verificatisi in occasionedi esplosione o di emanazione di calore odi radiazioni provenienti da trasmutazionidel nucleo dell’atomo, come pure in occa-sione di radiazioni provocate dall’accele-razione artificiale di particelle atomiche,purché il sinistro sia in rapporto con talieventi.

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L’Assicurato dopo aver fatto alla FONDIARIA -SAI la denuncia del sinistro ha diritto dl nomina-re per la tutela dei suoi interessi un legale da luiscelto tra coloro che esercitano nel circondariodel tribunale ove egli ha il domicilio o hanno se-de gli uffici giudiziari competenti, segnalandoneimmediatamente il nominativo alla FONDIARIA- SAI. Per la difesa, la rappresentanza e la tuteladei suoi interessi in un procedimento giudiziariood amministrativo che richieda il ricorso ad unprocuratore legale o ad un altro professionistaabilitato a norma della vigente legislazione, l’As-sicurato sarà in ogni caso tutelato da professioni-sta da esso stesso scelto.La FONDIARIA - SAI, preso atto della designa-zione del legale, assume a proprio carico le speserelative.L’Assicurato non può dare corso ad azioni di na-tura giudiziaria, raggiungere accordi o transazio-ni in corso di causa senza il preventivo benestaredella FONDIARIA - SAI, pena il rimborso dellespese da questa sostenute.L’Assicurato deve trasmettere con la massimaurgenza al legale da lui prescelto tutti gli atti giu-diziari e la documentazione necessaria – relativi

al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese se-condo le norme fiscali in vigore. Copia di tale do-cumentazione e di tutti gli atti giudiziari predi-sposti dal legale devono essere trasmessi allaFONDIARIA - SAI.Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzio-ne forzata, la FONDIARIA - SAI tiene indennel’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.L’Assicurato ha diritto, nel caso si venga a trova-re in situazione di conflitto di interesse con laFONDIARIA - SAI, di scegliere un procuratorelegale od altro professionista abilitato a normadella legislazione vigente al quale affidare la tu-tela dei suoi interessi. In caso di disaccordo tral’Assicurato e la FONDIARIA - SAI in merito al-la gestione dei sinistri la decisione verrà deman-data ad un arbitro designato di comune accordodalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presi-dente del Tribunale competente ai sensi dell’art.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.Ciascuna delle parti contribuirà alla metà dellespese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.La FONDIARIA - SAI avvertirà l’Assicurato delsuo diritto di avvalersi di tale procedura.

Gestione del sinistro

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CONDIZIONI GENERALIDI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative allecircostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Con-traente o dell’Assicurato, relative a circostanzeche influiscono sulla valutazione del rischio, pos-sono comportare la perdita totale o parziale deldiritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazionedell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio edecorrenza della garanzia

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giornoindicato in polizza, se il premio o la prima rata dipremio sono stati pagati; altrimenti ha effettodalle ore 24 del giorno del pagamento.I premi devono essere pagati all’Agenzia allaquale è assegnata la polizza.Se il Contraente non paga i premi o la rate dipremio successivi, l’assicurazione resta sospesadalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quellodella scadenza e riprende vigore dalle ore 24 delgiorno del pagamento, ferme le successive sca-denze ed il diritto della FONDIARIA - SAI al pa-gamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo1901 del Codice Civile.

Art. 3 – Modifiche dell’assicurazioneLe eventuali modificazioni dell’assicurazione de-vono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischioIl Contraente o l’Assicurato deve dare comunica-zione alla FONDIARIA - SAI di ogni aggrava-mento del rischio. Gli aggravamenti del rischionon noti o non accettati dalla FONDIARIA - SAIpossono comportare la perdita totale o parzialedel diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessa-zione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo1898 del Codice Civile.

Art. 5 – Diminuzione del rischioNel caso di diminuzione del rischio la FONDIA-RIA - SAI è tenuta a ridurre il premio o le rate dipremio successivi alla comunicazione del Con-traente o dell’Assicurato ai sensi dell’articolo1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo di-ritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistroDopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giornodal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la FONDIA-RIA - SAI e il Contraente possono recedere dal con-tratto o dai singoli Quadri di Garanzia interessati dalsinistro, a condizione che sia già stato indennizzato orifiutato un altro precedente sinistro.Se il recesso viene esercitato dalla FONDIARIA -SAI questo ha effetto dopo 30 giorni, ed entroquindici giorni dalla data di efficacia dello stesso,la FONDIARIA - SAI rimborsa la parte di premionetto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Proroga dell’assicurazione eperiodo assicurativo

In mancanza di disdetta, mediante lettera racco-mandata spedita almeno due mesi prima dellascadenza, l’assicurazione di durata non inferioread un anno è prorogata per un anno e così suc-cessivamente.Per i casi nei quali la legge od il contratto si rife-riscono al periodo assicurativo, questo si intendestabilito nella durata di un anno, salvo che l’assi-curazione sia stata stipulata per una minore du-rata, nel qual caso esso coincide con la durata delcontratto.

Art. 8 – Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono acarico del Contraente.

Art. 9 – Foro competenteForo competente, a scelta della parte attrice, èquello del luogo di residenza o sede del convenu-to, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenziacui è assegnata la polizza.

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Art. 10 – Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente regola-to, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Denuncia ed obblighi incaso di sinistro

Relativamente a tutte le garanzie il Contraente ol’Assicurato deve darne avviso alla FONDIARIA- SAI entro 10 giorni da quando ne è venuto a co-noscenza.Relativamente ai Quadri I, II, III, V, VI, VII, IXdeve inoltre:a) specificare le circostanze dell’evento, la causa

presunta e l’importo approssimativo del dan-no, nonché farne denuncia all’Autorità giudi-ziaria o di polizia del luogo, indicando la So-cietà assicuratrice, l’Agenzia ed il numero dipolizza;

b) fornire alla FONDIARIA - SAI nei cinquegiorni successivi copia della denuncia fattaall’Autorità contenente una distinta particola-reggiata delle cose rubate o danneggiate, conl’indicazione del rispettivo valore;

c) denunciare inoltre tempestivamente la sottra-zione o distruzione di titoli di credito anche aldebitore, nonché esperire - se la legge lo con-sente - la procedura di ammortamento;

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più ef-ficace, per il recupero delle cose rubate o dan-neggiate e per la conservazione e la custodiadi quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi dicui alle lettere c) e d) sono a carico della FON-DIARIA - SAI in proporzione del valore assicura-to rispetto a quello che le cose avevano al mo-mento del sinistro, anche se l’ammontare dellespese stesse, unitamente a quello del danno, su-pera la somma assicurata e anche se non si è rag-giunto lo scopo, salvo che la FONDIARIA - SAI pro-vi che le spese sono state fatte inconsideratamente.Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liqui-

dazione del danno tanto le cose rimaste dan-neggiate o meno, quanto le tracce e gli indizimateriali del sinistro, senza avere, per tale ti-tolo, diritto ad indennizzo;

f) dare la dimostrazione della qualità, dellaquantità e del valore delle cose preesistenti almomento del sinistro oltre che della realtà edell’entità del danno, tenere a disposizionedella FONDIARIA - SAI e dei Periti ogni do-cumento ed ogni altro elemento di prova, non-ché facilitare le indagini e gli accertamenti chela FONDIARIA - SAI ed i Periti ritenesseronecessario esperire presso terzi.

L’inadempimento dell’obbligo di denuncia o diuno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d)può comportare la perdita totale o parziale deldiritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 delCodice Civile.Se l’evento riguarda le garanzie di cui ai QuadriIV, VIII e X la denuncia, preceduta da telegram-ma per i sinistri mortali o di notevole gravità, de-ve contenere la narrazione del fatto, l’indicazio-ne delle conseguenze, il nome dei danneggiati epossibilmente dei testimoni, nonché la data, illuogo e le cause del sinistro.L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tem-po possibile le notizie, i documenti e gli atti giudizia-ri relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta deglielementi per la difesa, nonché, se la FONDIARIA -SAI lo richiede, a un componimento amichevole,astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimen-to di propria responsabilità. Se il sinistro riguarda la garanzia pene pecu-niarie del Quadro VII, in caso di violazione del-le disposizioni contenute nel 1° e nel 2° commadell’art. 2 della legge 26.1.83 n. 18, l’Assicuratosarà tenuto ad effettuare il pagamento all’ufficiodell’Imposta sul Valore Aggiunto competente diuna somma pari ad un sesto del massimo previ-sto come pena pecuniaria entro i 15 giorni suc-cessivi alla data di notifica del relativo verbale diconstatazione. Il non rispetto di tale termine di15 giorni farà decadere l’Assicurato dal diritto alrimborso.Se il sinistro riguarda la garanzia urto del Qua-dro VI, l’Assicurato deve compiere, tenuto contodei termini legali e contrattuali, tutti gli atti ne-cessari per salvaguardare l’azione di rivalsa con-tro ogni eventuale responsabile.

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Art. 12 – Esagerazione dolosa deldanno

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosa-mente l’ammontare del danno, dichiara distruttecose che non esistevano al momento del sinistro,occulta, sottrae o manomette cose salvate, ado-pera a giustificazione mezzi o documenti menzo-gneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracceed i residui dei sinistri o facilita il progresso diquesto, perde il diritto all’indennizzo.

Art. 13 – Titoli di creditoPer quanto riguarda i titoli di credito rimane sta-bilito che:a) la FONDIARIA - SAI, salvo diversa pattuizio-

ne, non pagherà l’importo per essi liquidatoprima delle rispettive scadenze, se previste;

b) l’Assicurato deve restituire alla FONDIARIA -SAI l’indennizzo per essi percepito non appe-na, per effetto della procedura di ammorta-mento – se consentita – i titoli di credito sianodivenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi por-tata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetticambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicura-zione vale soltanto per gli effetti per i quali siapossibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

Art. 14 – Procedura per lavalutazione del danno

Se l’evento riguarda le garanzie di cui ai QuadriI – II – III – V – VI – VII – IX l’ammontare deldanno è concordato con le seguenti modalità:a) direttamente dalla FONDIARIA - SAI, o da un

Perito da questa incaricato, con il Contraenteo persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti, b) fra due Periti nominati uno dalla FONDIARIA

- SAI ed uno dal Contraente con apposito attounico.I due Periti devono nominarne un terzo quan-do si verifichi disaccordo fra loro ed ancheprima su richiesta di uno di essi. Il terzo Peri-to interviene soltanto in caso di disaccordo e ledecisioni sui punti controversi sono prese amaggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere ecoadiuvare da altre persone, le quali potrannointervenire nelle operazioni peritali, senzaperò avere alcun voto deliberativo.Se una delle Parti non provvede alla nominadel proprio Perito o se i Periti non si accorda-no sulla nomina del terzo, tali nomine, anchesu istanza di una sola delle Parti, sono de-mandate al Presidente del Tribunale nella cuigiurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del pro-prio Perito; quelle del terzo Perito sono ripar-tite a metà.

Art. 15 – Mandato dei Periti (QuadriI–II–III–V–VI–VII–IX)

I Periti devono:a) indagare su circostanze, natura, causa e mo-

dalità del sinistro;b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle

dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualie riferire se al momento del sinistro esistevanocircostanze che avessero aggravato il rischio enon fossero state comunicate, nonché verifica-re se il Contraente o l’Assicurato ha adempiu-to agli obblighi di cui all’articolo 11;

c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantitàdelle cose assicurate, determinando il valoreche le cose medesime avevano al momento delsinistro, secondo i criteri di Liquidazione deidanni previsti ai singoli Quadri di Garanzia;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione deldanno, comprese le spese di salvataggio, didemolizione e sgombero.Nel caso di procedura per la valutazione deldanno effettuata ai sensi dell’art. 14 – letterab), i risultati delle operazioni peritali devonoessere raccolti in apposito verbale, con allega-te le stime dettagliate, da redigersi in doppioesemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) ed) sono obbligatori per le Parti, le quali rinun-ciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo ilcaso di dolo, errore, violenza, nonché di violazio-ne dei patti contrattuali, impregiudicata in ognicaso qualsivoglia azione od eccezione inerentel’indennizzabilità del danno.

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La perizia collegiale è valida anche se un Peritosi rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essereattestato dagli altri Periti nel verbale definitivodi perizia.I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogniformalità giudiziaria.

Art. 16 – Assicurazione presso diversiassicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garan-zie coesistono più assicurazioni, il Contraente ol’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore co-municazione degli altri contratti stipulati.In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato de-ve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenu-to a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo do-vuto secondo il rispettivo contratto autonoma-mente considerato.Se la copertura riguarda i rischi dei Quadri I, II,III, V, VI, VII e IX qualora la somma degli in-dennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo do-vuto dall’assicuratore insolvente - superi l’am-montare del danno, la FONDIARIA - SAI è tenu-ta a pagare soltanto la sua quota proporzionalein ragione dell’indennizzo calcolato secondo ilproprio contratto, esclusa comunque ogni obbli-gazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 17 – Limite massimodell’indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto ai singoliQuadri di garanzia, nonché dall’art. 1914 delCodice Civile, a nessun titolo la FONDIARIA -SAI potrà essere tenuta a pagare somma maggio-re di quella assicurata.

Art. 18 – Pagamento dell’indennizzoVerificata l’operatività della garanzia, valutato ildanno e ricevuta la necessaria documentazione,la FONDIARIA - SAI provvede al pagamentodell’indennizzo entro trenta giorni, sempre chenon sia stata fatta opposizione e dalla documen-tazione attestante il risultato delle indagini preli-minari relative al sinistro non si evidenzi alcunodei casi previsti dalle Esclusioni.

Art. 19 – Indicizzazione(adeguamento dei premi edelle somme assicurate )

I premi, le somme assicurate ed i limiti di risarci-mento, vengono adeguati in relazione alle varia-zioni del numero indice dei prezzi al consumoper le famiglie di operai e impiegati (già “costodella vita”) pubblicato dall’Istituto Centrale diStatistica (base 1992 = 100).Nel corso di ogni anno solare viene adottato, siacome base per il riferimento iniziale (indice adot-tato in contratto) che per i successivi aggiorna-menti, l’indice del mese di giugno dell’anno pre-cedente.Alla scadenza di ogni rata annua, qualora si ve-rifichi una variazione in più o in meno rispettoall’indice iniziale o a quello relativo all’ultimoadeguamento, i premi, le somme assicurate ed ilimiti di risarcimento, vengono aumentati o di-minuiti in misura proporzionale alle variazionidell’indice.L’aumento o la diminuzione decorrono dalla sca-denza della rata annua e al Contraente viene ri-lasciata apposita quietanza aggiornata in base alnuovo indice di riferimento.Qualora, a seguito della variazione del numeroindice, i premi, le somme assicurate ed i limiti dirisarcimento, subiscano un aumento superiore al50% rispetto a quelli previsti al momento dellastipulazione del contratto, è in facoltà del Con-traente e della FONDIARIA - SAI rinunciare aulteriori adeguamenti; i premi, le somme assicu-rate ed i limiti di risarcimento, rimangono co-munque quelli risultanti dall’ultimo adeguamen-to effettuato.Il Contraente e la FONDIARIA - SAI per potersiavvalere di tale facoltà, devono darne comunica-zione scritta entro il termine di 180 giorni dalladata di scadenza della rata che ha comportatol’ultimo adeguamento.In caso di eventuale ritardo o di interruzione del-la pubblicazione degli indici, la FONDIARIA -SAI propone l’adeguamento, tenendo conto dellevariazioni notoriamente avvenute nei prezzi cor-renti rispetto all’ultimo adeguamento.Mancando l’accordo si procede come per il casoprevisto al capoverso precedente.

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Il testo delle condizioni di assicurazione, nel seguito

riportato, è conforme a quello contenuto nell’originale

depositato presso il Notaio Francesco Pene Vidari di Torino

con atto del 27/09/2001 repertorio n. 5128/164

Mod. 7158/5

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