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1 Nozioni sul sistema tributario italiano L’intero sistema trova la sua base normativa nell’art.53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.” La principale suddivisione delle entrate tributarie prevede: IMPOSTE - si tratta di prelevamenti di ricchezza finalizzati alla copertura delle spese per i servizi generali dello Stato (fruibili da tutti) Es. IRPEF, IVA ecc.; TASSE - si tratta di prelevamenti di ricchezza finalizzati alla copertura delle spese per i servizi speciali dello Stato (fruibili da chi ne fa richiesta). Per la parte non coperta si ricorre al gettito derivante dalle imposte. Es. Tasse scolastiche, Tassa smaltimento rifiuti, Tasse di concessione, TOSAP ecc.; CONTRIBUTI - si tratta di prelevamenti di ricchezza finalizzati alla copertura delle spese per i servizi generali dello Stato quando a giovarsene maggiormente solo solo alcuni gruppi di persone (es. oneri di urbanizzazione, di bonifica ecc.) TARIFFE - si tratta di prezzi fatti pagare da enti pubblici per i servizi offerti.- Es. tariffe elettriche Le IMPOSTE a loro volta si possono suddividere in: • DIRETTE allorché colpiscono la ricchezza per il fatto stesso che essa esiste ed è in dice di capacità contributiva. Es. IRPEF, IRPEG, ICI ecc. • INDIRETTE allorché colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene impiegata (trasferimenti di ricchezza). Es. IVA, Registro, Successioni e donazioni, Fabbricazione ecc.

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Nozioni sul sistema tributario italiano

L’intero sistema trova la sua base normativa nell’art.53 della Costituzione:“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

La principale suddivisione delle entrate tributarie prevede:IMPOSTE - si tratta di prelevamenti di ricchezza finalizzati alla copertura delle spese per i servizi generali dello Stato (fruibili da tutti) Es. IRPEF, IVA ecc.;TASSE - si tratta di prelevamenti di ricchezza finalizzati alla copertura delle spese per i servizi speciali dello Stato (fruibili da chi ne fa richiesta). Per la parte non coperta si ricorre al gettito derivante dalle imposte. Es. Tasse scolastiche, Tassa smaltimento rifiuti, Tasse di concessione, TOSAP ecc.;CONTRIBUTI - si tratta di prelevamenti di ricchezza finalizzati alla copertura delle spese per i servizi generali dello Stato quando a giovarsene maggiormente solo solo alcuni gruppi di persone (es. oneri di urbanizzazione, di bonifica ecc.)TARIFFE - si tratta di prezzi fatti pagare da enti pubblici per i servizi offerti.- Es. tariffe elettriche

Le IMPOSTE a loro volta si possono suddividere in:• DIRETTE allorché colpiscono la ricchezza per il fatto stesso che essa esiste ed è in dice di capacità contributiva. Es. IRPEF, IRPEG, ICI ecc.• INDIRETTE allorché colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene impiegata (trasferimenti di ricchezza). Es. IVA, Registro, Successioni e donazioni, Fabbricazione ecc.

Ulteriore importante distinzione è tra IMPOSTE :•PROGRESSIVE prevedono un’aliquota crescente all’aumentare della base imponibile. Es. IRPEF;•PROPORZIONALI prevedono un’aliquota costante all’aumentare della base imponibile. Es. IVA.

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I principi basilari del diritto tributario, sono:

Principio della solidarietà contributiva (art.53 Cost.): "Tutti sono tenuti aconcorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Ilsistema tributario è informato al criterio della progressività."L'esigenza diimporre tributi è assolutamente necessaria e tale compito spetta al Governoche lo esercita in osservanza dei principi di solidarietà ed equità sociale. Ilsacrificio economico del cittadino è bilanciato dal vantaggio che deriva dallapossibilità di fruire dei servizi pubblici.

Principio che la prestazione può essere imposta solo dal parlamento (art.23Cost.): "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta senon in base alla legge". Si sancisce una riserva di legge relativa che ha loscopo di evitare che a carico dei cittadini si possano imporre obblighi di fareo di dare soprattutto a carico dell'esecutivo. La libertà personale o ilpatrimonio del cittadini si possono limitare solo per esigenze di tutta lacollettività ma, a questa restrizione si può dar luogo solo per il tramitedell'organo rappresentativo della volontà popolare. Lo stesso Statuto delcontribuente prevede all'art. 4 il divieto di imporre nuovi tributi attraversodecreto legge. Neanche il decreto ministeriale è atto ad indicare un nuovotributo, essendo esso una norma di secondo grado.La classificazione gerarchica delle fonti coesiste con il principio dicompetenza che deroga alla gerarchia delle fonti: la disciplina di unadeterminata materia può essere demandata ad una specifica fonte. In tal casonon ha importanza se c'è una fonte di grado superiore, in quella specificamateria l'unica fonte che può operare è quella prevista dalla norma di rinvio.

(segue)

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(segue) I principi basilari del diritto tributario

Principio d'equità. Poiché la norma è generale ed astratta, essa non può adattarsi alla tipicità del caso e potrebbe dar luogo a sanzioni inique. L'equità come fonte del decreto ha la funzione di legittimare il giudice a disapplicate la norma di legge ogni qual volta apparisse iniqua. Nel nostro ordinamento l'equità non è fonte di diritto. Il giudice può applicare il criterio equitativo solo se le parti in causa l'autorizzano (ma solo per i diritti disponibili)

Principio d'imparzialità della Pubblica Amministrazione (art.97 Cost.) "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,salvo i casi stabiliti dalla legge".

L'Amministrazione Finanziaria deve pretendere le imposte secondo imparzialità: ricostruzione del reddito effettivo.

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Il codice fiscale

Si tratta di un codice di sedici caratteri che consente di individuare in modo univoco un soggetto attraverso l’anagrafe tributaria.

Per le persone fisiche è costituito da sedici caratteri alfanumerici esattamente determinati nell’ordine e nel contenuto dalla legge.

BCD FGM 43 R 56 L424 Y

Prima, seconda e terza consonante del cognome

(esaurite le consonanti si passa alle vocali)

Prima, seconda e terza consonante del nome

(esaurite le consonanti si passa alle vocali)

Anno di nascita Mese di nascita Giorno di nascita

(+40 per le donne)

Comune o Stato estero

di nascita

Codice di controllo

Mesi di nascita:

A - gennaio; B - febbraio; C - marzo; D - aprile; E - maggio; H - giugno;

L - luglio; M - agosto; P - settembre; R - ottobre; S - novembre; T - dicembre

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Nozioni sull’ Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.)

Si tratta di un’imposta indiretta sugli scambi proporzionale a più aliquote.

E’ un’imposta plurifase con effetti non cumulativi che si “applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate” (art.1 D.P.R. 633/72).

Entro 30gg. dall’inizio dell’attività il contribuente deve provvedere a denunciare l’inizio attività presso gli Uffici Finanziari o la CCIAA al fine di ottenere la partita IVA (codice univoco identificativo del contribuente). Tale codice dovrà apparire su tutta la documentazione rilevante ai fini fiscali.

Affinché l’imposta venga applicata devono ricorrere i seguenti presupposti:

• soggettivo: essere imprenditori, artisti o professionisti

• oggettivo: vi dev’essere una cessione di beni o servizi. Le operazioni effettuate si dividono infatti in:

• imponibili - soggette ad imposta

• non imponibili - non si calcola l’imposta perché extraterritoriali

• esenti - non si calcola l’imposta per ragioni di opportunità economico-sociale indicate dalla legge (es. prestazioni mediche).

• non IVA - sono estranee all’applicazione del tributo e non rientrano nel calcolo del volume d’affari (es. cessioni di aziende, di campioni gratuiti, valori bollati e postali ecc.)

• territoriale: i beni devono essere nazionali o nazionalizzati (sdoganati) ed i soggetti devono essere domiciliati o residenti in Italia

L’IVA è caratterizzata dalla presenza di due contribuenti:

• di diritto - colui che deve amministrare l’imposta e risponde del suo corretto calcolo e versamento (l’imprenditore o professionista);

• di fatto - colui che effettivamente sopporta l’onere del tributo (acquirente finale)

Il calcolo di quanto dovuto può avvenire in modi alternativi:

• deduzione di base da base (poco usato)

• deduzione di imposta da imposta

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I registri obbligatori ai fini IVA e principali adempimenti

Dopo l’inizio attività, il contribuente deve annotare le operazioni effettuate ai fini IVA su appositi registri:

• Registro degli acquisti

• Registro delle fatture emesse

Si noti che, qualora l’imprenditore (es. agente immobiliare) svolga anche un’attività professionale di lavoro autonomo non occasionale (es. perizie, consulenze) dovrà denunciare la seconda attività agli Uffici Finanziari (IVA) e dotarsi di due ulteriori registri IVA per la nuova attività e di un registro riepilogativo per il calcolo complessivo della sua posizione fiscale.

Il contribuente deve effettuare la liquidazione periodica dell’IVA (si tratta del calcolo dell’imposta dovuta col sistema della deduzione di imposta da imposta - vedi sopra) e provvedere al versamento degli importi a debito tramite apposito modulo.

Nel caso dalla liquidazione periodica risultasse una posizione a credito, lo stesso viene portato in detrazione nel periodo successivo.

Per stabilire la frequenza delle liquidazioni e versamenti IVA occorre far riferimento al volume d’affari del contribuente. Si deve distinguere tra:

• Contribuenti ordinari con volume d’affari > 309.874,14 Euro per prestazioni di servizi o > 516.456,90 Euro per altre attività;

• Contribuenti minori con volume d’affari < 309.874,14 Euro per prestazioni di servizi o < 516.456,90 Euro per altre attività.

I contribuenti ordinari effettuano la liquidazione ed il versamento dell’IVA a debito mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

I contribuenti minori possono effettuare la liquidazione ed il versamento dell’IVA a debito trimestralmente entro il giorno 16 dei mesi di marzo, maggio, agosto, novembre. (si applica una maggiorazione per interessi)

Ogni anno il contribuente deve conguagliare la sua posizione col fisco e presentare la dichiarazione annuale attraverso il modello UNICO.

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La fatturaE' un documento redatto dal venditore per provare l'avvenuta esecuzione dellacompravendita e notificare al compratore l'importo dovuto. Deve essere emessa inalmeno due esemplari e svolge la funzione di documentare la vendita in ottemperanzaalla normativa civilistica che impone l'obbligo di conservare per almeno 10 anni le fatturericevute e le copie di quelle emesse. Inoltre tali documenti consentono di definirel'imposta sul valore aggiunto a debito o a credito dell'impresa.

La parte descrittiva della fattura contiene:- data di emissione e numero della fattura- dati di identificazione del venditore e del compratore- il riferimento al o ai documenti di trasporto- le condizioni contrattuali relative alla modalità di consegna della merce, clausoledell'imballaggio, modalità di pagamento.

La parte tabellare della fattura contiene:- natura, qualità e quantità dei beni o servizi venduti- prezzo unitario ed importo complessivo- eventuali sconti e spese non documentate- totale imponibile da assoggettare ad IVA (importo - sconto + spese nondocumentate)- aliquota IVA ed ammontare dell'imposta (da sommare all'imponibile)- eventuali spese documentate sostenute dal venditore per ordine e per conto del

compratore- eventuale ritenuta d’acconto- totale a credito del venditore.

Termine per l'emissione e registrazione della fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la consegna o

spedizione (documentata dal documento di trasporto). Il termine per la suaregistrazione sul libro delle fatture emesse è uguale a quello di emissione (giorno 15del mese successivo), ma con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Termine per la registrazione della fattura immediata (prestazioni di servizi o cessioni): 15 gg. dall’emissione con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni

Per quanto riguarda poi i termini di registrazione delle fatture di acquisto sul registrodegli acquisti, esso e’ molto ampio: entro il periodo della dichiarazione IVA relativa alsecondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e’ sorto. Se questo e’ iltermine massimo consentito legge e’ pero’ evidente che si ha tutto l’interesse a registrarela fattura quanto prima al fine di poter esercitare il diritto alla detrazionedell’imposta.

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La ricevuta e lo scontrino fiscale

L’emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale riguarda le operazioni per le quali non è obbligatoria la fattura (tipicamente le vendite al minuto).

Se viene emessa fattura immediata contestuale alla consegna o all'ultimazione della prestazione, non occorre emettere scontrino o ricevuta.

Per i soggetti che devono certificare i corrispettivi è prevista l’equiparazione tra scontrino e ricevuta. Essi devono essere emessi contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione.

In particolare per la ricevuta fiscale valgono le seguenti regole fondamentali:

• Deve essere emessa in duplice esemplare.

• Deve esse rilasciata al soggetto acquirente anche se diverso dal committente (il nominativo da indicare deve essere quello dell’utilizzatore). In caso di più utilizzatori facenti capo ad un unico committente deve essere intestata al “capogruppo” o a chi si manifesta tale.

• Il suo contenuto secondo il modello unificato deve comprendere

• la numerazione progressiva prestampata

• data di emissione

• dati anagrafico-fiscali dell’emittente

• natura, quantità e qualità dei beni/servizi

• ammontare dei corrispettivi IVA compresa.

•indicazione di eventuali corrispettivi non riscossi

•I dati identificativi del cliente e/o il suo codice fiscale al fine di rendere deducibile la spesa sostenuta dal soggetto.

… continua

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In particolare per lo scontrino fiscale valgono le seguenti regole fondamentali:

• deve contenere le seguenti indicazioni:

• dati anagrafico-fiscali dell’emittente

• data ed ora di emissione nonché numero progressivo

• dati contabili relativi ai corrispettivi con l’indicazione di eventuali

sconti

• indicazione di eventuali corrispettivi non riscossi

• logotipo fiscale e numero di matricola del misuratore fiscale.

Giornalmente devono esser effettuate le chiusure e la stampa dello scontrino

di chiusura giornaliera onde poter riportare i dati nel registro dei

corrispettivi. Per gli esercizi che protraggono la loro attività oltre le ore 24 la

chiusura avviene al termine dell’attività con riferimento al giorno

precedente.

Il rilascio dello scontrino deve avvenire attraverso appositi misuratori fiscali

conformi al decreto di approvazione. Devono essere dotati di un libretto di

dotazione non bollato riportante i dati tecnico-fiscali dell’apparecchio e sul

quale devono essere annotati gli interventi annuali di manutenzione.

In caso di guasto dell’apparecchio è necessario chiamare immediatamente

l’assistenza che è tenuta ad intervenire entro 48 ore. Nel frattempo si devono

annotare le operazioni sull’apposito registro di emergenza o, in alternativa,

emettere ricevute fiscali.

La ricevuta e lo scontrino fiscale

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Lo scorporo dell’IVA

Al fine di procedere alle registrazioni IVA, accade di trovarsi nella necessità di calcolare l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta, dati l’importo totale (IVA compresa) e l’aliquota. (ciò avviene ad esempio in presenza di scontrini fiscali o ricevute)

Tale calcolo prende il nome di scorporo dell’IVA e si effettua secondo la seguente formula:

IMP = TOT

1,a

dove: IMP = imponibile

TOT = importo totale IVA compresa

a = aliquota IVA (es. 0,2)

La formula di calcolo si ricava dal seguente procedimento:

IMP + IVA = TOT

IVA = IMP * a

da cui sostituendo

IMP + IMP * a = TOT

IMP (1 + a) = TOT

IMP = TOT

(1 + a)

IMP = TOT

1,a

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Il contratto: nozione ed elementi essenziali

L’art.1321 C.C. definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Il contratto esprime la forma fondamentale di negozio giuridico inteso come manifestazione di volontà atta a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici.Il negozio giuridico costituisce una classe concettuale che serve a spiegare alcune importanti categorie giuridiche. Si possono classificare:• in base al numero delle parti

• unilaterali (es. testamento)• bilaterali (es. matrimonio, contratto)• plurilaterali (es. contratto di società)

• in base alla natura degli effetti• patrimoniali (es. contratto)• non patrimoniali (es. matrimonio)

• in base al momento in cui producono effetti• inter vivos (es. contratto, matrimonio)• mortis causa (es. testamento)

Pertanto il contratto è un negozio giuridico bilaterale (o plurilaterale), patrimoniale, inter vivos.

Il contratto costituisce la principale forma di autonomia privata. Infatti, secondo l’art.1322 C.C.:

“Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”

atipici

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Gli elementi essenziali del contratto

La struttura del contratto si compone di quattro elementi indicati dall’art.1325 C.C.:

“I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti (c. 1326 ss.); 2) la causa (c.1343 ss.); 3) l'oggetto (c. 1346 ss.); 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (c. 1350 ss.)”

L’accordo è la manifestazione di volontà delle parti. Essa può essere:• espressa quando dichiarata palesemente• tacita quando è desumibile da certi comportamenti (es. salgo sul bus, prendo la merce dallo scaffale del supermercato ecc.)E’ di fondamentale importanza stabilire il momento in cui si raggiunge l’accordo. Infatti esso può essere simultaneo (es. Acquisto un quaderno dal cartolaio) oppure derivante dal meccanismo di proposta e accettazione. In quest’ultimo caso l’accordo si ritiene raggiunto quando il proponente ha notizia dell’accettazione della controparte. Per i contratti stipulati a distanza la legge (art.1335 C.C.) presume che tanto la proposta che l’accettazione siano conosciute quando pervengono all’indirizzo del destinatario. (presunzione relativa)

E’ possibile che una parte formuli una proposta irrevocabile (artt.1329-1331 C.C.) per un certo periodo concedendo all’altra l’opzione di accettazione.

Nella fase delle trattative emerge la responsabilità precontrattuale delle parti in base alla quale esse devono comportarsi secondo buona fede (art. 1337 C.C.) evitando scorrettezze e comportamenti sleali. La sanzione prevista consiste nel risarcimento del danno (emergente e lucro cessante).

(segue)

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La causa del contratto risiede nella funzione economico-sociale del contratto stesso (risponde alla domanda: a cosa serve?). Essa è dunque la motivazione di carattere generale che giustifica l’esistenza e la tutela della fattispecie contrattuale da parte dell’ordinamento giuridico.(es. la causa nella compravendita risiede nel trasferimento della proprietà quale mezzo di benessere per i soggetti; nel contratto di locazione permette il godimento di un bene pur non essendo il proprietario, nel contratto di lavoro consente al lavoratore di condurre una vita libera e dignitosa ecc.)

La causa non deve esser confusa con la motivazione. Quest’ultima riguarda la dimensione individuale: è il motivo soggettivo che ha spinto la parte a concludere il contratto. La motivazione, tranne qualche rara eccezione come ad esempio la motivazione illecita comune ad entrambe i contraenti, è irrilevante.

La mancanza o l’illiceità della causa comporta la nullità del contratto. Si parla di causa illecita quando essa è contraria a norme imperative di legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

L’ oggetto del contratto è rappresentato dalla prestazione che ne deriva in capo alle parti.

L’art. 1346 C.C. stabilisce che “l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.”

(segue)

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(segue)

La forma del contratto è il modo attraverso cui si manifesta la volontà negoziale delle parti. Regola fondamentale nel nostro ordinamento giuridico è quella della libertà delle forme: dove la legge non prevede il rispetto di una forma particolare i contraenti possono scegliere quella preferita. Nel caso invece di forma prescritta dalla legge, essa diventa elemento essenziale a pena di nullità. I contratti che prevedono forma scritta sono principalmente indicati nell’art.1350 C.C.:

“Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; 5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 7) i contratti di anticresi; 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; 9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge”

Le forme scritte previste dalla legge possono essere:

• la scrittura privata: ogni atto scritto e firmato

• la scrittura privata autenticata: ogni atto scritto e firmato in presenza di un pubblico ufficiale che attesta l’autenticità della firma

• l’atto pubblico: viene redatto da un pubblico ufficiale e firmato dallo stesso e dalle parti.

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Gli elementi accidentali del contratto

Mentre gli elementi essenziali devono esser sempre presenti, vi sono degli elementi che le parti possono decidere di inserire o meno all’interno di un contratto: gli elementi accidentali.

Essi sono:

• la condizione: è un evento futuro ed incerto da cui si fa dipendere l’efficacia di un contratto. Può essere:

•sospensiva se il contratto avrà efficacia solo al verificarsi della condizione. (es. compero l’immobile se verrò trasferito nella città in cui si trova)

• risolutiva se il contratto perderà efficacia solo al verificarsi della condizione. (es. comprerò le tue merci finché avrò delle commesse che le richiedono)

• il termine è un evento futuro e certo da cui si fa dipendere l’efficacia di un contratto. Può essere:

• iniziale quando dalla data il contratto inizia a produrre effetti (es. ti vendo un bene a far data dal 1gennaio 2000.

• finale quando dalla data il contratto cessa di produrre effetti (es. cedo in locazione l’alloggio fino al 31.12.2000)

• il modo è un onere che può essere inserito solo nei negozi a titolo gratuito e consiste in un comportamento che la parte beneficiaria deve tenere. (es. dono al Comune un palazzo purché venga adibito a casa di riposo)

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I limiti all’autonomia contrattuale

La regola dell’autonomia contrattuale sancita dall’art.1322 subisce nel nostro ordinamento svariate limitazioni. Ne sono esempi caratteristici:

• il “contratto imposto” che costringe i soggetti a stipulare determinati contratti (es. RC auto; ENEL; esercenti di pubblici esercizi nei confronti degli avventori)

• le norme imperative a tutela del contraente debole (es. i contratti individuali di lavoro non possono prevedere condizioni più sfavorevoli di quelle minime legali)

• le “condizioni generali del contratto”. Si tratta di condizioni uniformi che un contraente, solitamente un’impresa, applica a tutti i contratti da lui stipulati con la clientela . Secondo l’art. 1341 C.C. tali condizioni sono applicabili se l’altro contraente, al momento della conclusione del contratto, le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Poiché spesso tali condizioni risultano già predisposte su moduli a stampa, si parla di contratti per adesione. Si noti poi che eventuali aggiunte e/o variazioni al modulo prestampato prevalgono sempre sulle condizioni prestampate anche se queste non risultano cancellate (art 1342 C.C.).

• le clausole vessatorie. Esse sono lesive degli interessi di un contraente e vengono dettagliate nell’art.1341 2°c. che prevede:

” In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.”

L’approvazione di tali clausole avviene con la tecnica della “doppia firma”.

Il regime delle clausole vessatorie è stato rinnovato ed ampliato nelle tutele a favore del consumatore in tutti quei contratti in cui le parti non siano “pari” (consumatore-consumatore o professionista-professionista)

(segue)

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(segue)

• i contratti del consumatore. Introdotti dalla L52/96 mirano a tutelare il consumatore nei rapporti con un professionista. La loro disciplina è contenuta nel Codice del Consumo (d.lgs 206/2005). Tra gli aspetti più rilevanti della disciplina vi è l’elencazione di clausole che, se apposte, si ritengono vessatorie nonché la dichiarata inefficacia di alcune di queste volte a:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale, o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del

contratto.

Da notare poi l’onere della prova a carico del professionista circa la dimostrazione dell’esistenza di una specifica trattativa per l’approvazione delle clausole vessatorie.

Le associazioni dei consumatori possono agire in giudizio nei confronti del professionista e chiedere al giudice di pubblicare i suoi provvedimenti su uno o più giornali di cui almeno uno a carattere nazionale.

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Gli effetti del contratto

Con riguardo agli effetti, occorre innanzitutto distinguere i contratti aventi:

• effetti reali: costituiscono, modificano o estinguono diritti reali (es. compravendita)

• effetti obbligatori: non alterano diritti reali (es. locazione)

Nota: non bisogna confondere la distinzione sopra indicata con la tipologia di contratti:

• reali: si perfezionano, oltre che con il consenso, anche con la consegna della cosa (es. mutuo)

• consensuali: si perfezionano con il consenso (es. compravendita)

Relativamente agli effetti del contratto tra le parti occorre precisare che le stesse sono libere di contrarre (autonomia contrattuale), ma successivamente il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 C.C.):

”Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.”Nonostante tale vincolo le parti possono, in alcuni casi, recedere. Si parla di:• recesso legale nel caso in cui tale possibilità sia prevista dalla legge (es. contratto d’opera intellettuale, dimissioni del lavoratore dipendente ecc.)• recesso pattizio nel caso in cui tale possibilità sia prevista dalle parti. In questo caso possono prevedere il pagamento a carico della parte che recede di una multa penitenziale che può essere anticipata in forma di caparra penitenziale. (art. 1386 C.C.: “Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.”Altra funzione è quella della caparra confirmatoria prevista dall’art. 1385 C.C. Si tratta di una somma di denaro che, al momento della conclusione del contratto, una parte consegna all’altra a titolo di garanzia . Quest’ultima trattiene la caparra in caso di inadempimento a titolo di risarcimento dei danni. Se è inadempiente chi l’ha ricevuta, l’altra parte ha diritto a ricevere una somma doppia di quella versata a titolo di caparra. Resta fermo il diritto di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto. Nel silenzio la caparra è confirmatoria.

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Il contratto di compravendita

Viene definito dall’art.1470 C.C.: “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”

E’ un contratto:• bilaterale in quanto prevede la presenza di due parti : (venditore/i, acquirente/i);

• consensuale in quanto si perfeziona con il consenso, ossia quando le parti hanno raggiunto l'accordo;

• a prestazioni corrispettive in quanto comporta obblighi per entrambe le parti ed in particolare, per il compratore, il pagamento del prezzo;

• traslativo della proprietà (ad effetto reale) in quanto e' appunto la proprietà del bene che passa tra le parti.

I principali effetti del contratto per il venditore sono indicati nell’art.1476 C.C.:

“Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore;

2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;

3) quella di garantire il compratore dal l'evizione (garanzia della disponibilità della cosa) e dai vizi occulti (difetti nascosti che rendono la cosa inidonea all’uso cui è destinata)”

Si ricorda infine la garanzia di buon funzionamento che il venditore può rilasciare (art.1512 C.C.). In tal caso il “cattivo funzionamento” deve esser segnalato entro 30 gg. e l’azione esser intrapresa entro sei mesi dalla consegna del bene.

(segue)

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(segue)

Le principali obbligazioni per il compratore sono costituite da:

• pagamento del prezzo nel termine e nel luogo stabilito nel contratto (obbligazione pecuniaria). Le spese di vendita gravano sul compratore salvo patto contrario (art. 1475 C.C.)

• ritiro della cosa nel termine e nel luogo stabilito nel contratto

In particolare per quanto riguarda i mezzi di pagamento, fermo restando il disposto dell’art. 1277 C.C. che prevede la moneta avente corso legale come strumento naturale di estinzione delle obbligazioni pecuniarie, si elencano di seguito alcuni mezzi di pagamento utilizzabili:

moneta contante a corso legale

mezzi elettronici (es.POS),

carte di credito,

assegno bancario,

assegno circolare,

giroconto o bonifico bancario,

vaglia postale,

versamento in c/c bancario o postale,

contrassegno,

cambiali (pagherò o tratta),

ricevute bancarie (Ri.Ba.).

Si ricorda poi che il pagamento può essere:

...riguardo al tempo:

Anticipato Immediato Differito

... riguardo al luogo:

• se non si e’ stabilito altrimenti tra le parti, va effettuato nel luogo della consegna del bene

• se e’ previsto il pagamento differito, va effettuato presso il domicilio del venditore

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I titoli di credito

Sono dei documenti previsti dal Codice Civile o da specifiche leggi che, oltre a provare l'esistenza di un credito, lo incorporano ossia ne garantiscono l'esistenza e ne consentono la circolazione.

I principali titoli di credito utilizzati come mezzi di pagamento nella pratica commerciale sono

LA CAMBIALE ASSEGNO BANCARIO ASSEGNO CIRCOLARE

Possono esser trasferiti mediante GIRATA che può essere:in BIANCO quando il girante non identifica

il giratario (titolo al portatore);in PIENO quando il girante identifica il giratario indicandone le generalità.

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CAMBIALE - PAGHERO’: contiene la

promessa (pagherò) incondizionata

dell'emittente di pagare una determinata somma ,

nel luogo ed alla scadenza indicati, al beneficiario.

CAMBIALE - TRATTA: contiene l'ordine

(pagate)incondizionato impartito dal traente al trattario di pagare una

certa somma alla scadenza e nel luogo

indicati al beneficiario.

vedi poi:

“ACCETTAZIONE”;

“AVALLO”

800.000Trieste 3.5.1998

30.6.1998hero’

ate

ottocentomila

Sig. Bruno Gialli

Bruno Gialli

Marco ViolaMarco Vola

via Caio n 7Trieste

per accettazione: Marco Viola

Banca Ferrarese S.P.A-Sede Ferrara

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L’ASSEGNO BANCARIO

contiene l'ordine, dato ad una banca

da un correntista, di pagare a vista una somma a una persona

detta

beneficiario.

data: quella di emissione o, per gli assegni emessi fuori piazza, max. 4 giorni di postdatazione.

CLAUSOLE:

“NON TRASFERIBILE”;

“SBARRATO”

Trieste 5.6 98 1.000.000

unmilione .-

Mario Rossi

Aldo Verdi

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L’ASSEGNO CIRCOLARE:

e’ un titolo di credito emesso da una banca che promette di pagare a vista a una determinata persona una

somma di denaro che

viene versata al momento

dell'emissione

Trieste 2.6.98 300.000

trecentomilaSempronio S.r.l.

Pinco Pallino

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Riepilogo differenze tra assegno bancario e circolare

• e’ un ordine di pagamento dato alla banca;

• può essere scoperto;

• può essere “al portatore”;

• e’ emesso da un correntista.

• e’ un impegno di pagamento della banca;

• non può essere scoperto;

• deve essere nominativo;

• può richiederlo anche chi non e’ cliente della banca.

ASSEGNO BANCARIO ASSEGNO CIRCOLARE

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Il mancato pagamento di cambiali e assegni

• mancato pagamento del titolo entro i termini: azione diretta o di regresso;

• atto di protesto per poter agire in via di regresso (levato da Notaio, Segretario Comunale o Ufficiale Giudiziario);

• pubblicazione sul Registro informatico nazionale dei Protesti (a cura C.C.I.A.A.);

• intimazione di pagamento ;

• pignoramento dei beni del debitore;

• vendita forzata dei beni e rivalsa sul ricavato .

Particolarità: gli assegni sono protestabili entro 8 o 15 giorni dall’emissione.

La cambiale e l’assegno sono titoli esecutivi e di conseguenza, in caso di mancato pagamento, non è necessario attuare il processo di cognizione con cui un magistrato accerta l'esistenza del credito, ma si può dar luogo direttamente al processo di esecuzione forzata sul patrimonio del debitore che si svolge secondo le seguenti fasi:

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La Ricevuta bancaria (RI.Ba.) e’ un documento di riscossione predisposto per la circolazione bancaria. Essa, emessa dal creditore, viene incassata tramite banca ed attesta l'avvenuto pagamento da parte del debitore. Il notevole successo di tale forma di pagamento e' dovuto sia al minor costo in termini di bollatura rispetto alle cambiali, sia allo scarso gradimento per il debitore di essere obbligato cambiario.

Caio Service S.n.c.

via Nuova,1 Trieste

Banca Trevigiana Sede (TV)

7

Banca di Trieste

3.1 99 1.00 00.-

unmilione

a a 9 3.10.98 3.000.000

Silvio BianchiSpett.le ditta Alfredo Verdivia Bella 7 (TV)