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l’«irregolarità essenziale» – Il decreto “sblocca Italia”: D.L. 133/2014 .l’«irregolarità essenziale» – Il decreto “sblocca Italia”: D.L. 133/2014 .

12 NOVEMBRE 201412 NOVEMBRE 2014IL SOCCORSO ISTRUTTORIO e LE MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL IL SOCCORSO ISTRUTTORIO e LE MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL

PROCESSO AMMINISTRATIVO PROCESSO AMMINISTRATIVO

Avv. Dover Scalera

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IL SOCCORSO ISTRUTTORIO ANTE RIFORMAIL SOCCORSO ISTRUTTORIO ANTE RIFORMA

il c.d. “soccorso istruttorio” è previsto dall’art. 46, co. 1, codice dei contratti il c.d. “soccorso istruttorio” è previsto dall’art. 46, co. 1, codice dei contratti pubblici (non inciso dalla novella recata dal più volte richiamato d.l. n. 70 del pubblici (non inciso dalla novella recata dal più volte richiamato d.l. n. 70 del 2011), secondo cui “2011), secondo cui “1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni 1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. presentati. 1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti 1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulleprescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle””

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CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 9/2014CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 9/2014

1)1) il “soccorso istruttorio” costituisce un doveroso ordinario il “soccorso istruttorio” costituisce un doveroso ordinario modus procedendimodus procedendi volto a superare inutili formalismi in nome del principio del volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor favor partecipationispartecipationis e della semplificazione; e della semplificazione;

2)2) il “soccorso istruttorio”, dal punto di vista sistematico, rappresenta una il “soccorso istruttorio”, dal punto di vista sistematico, rappresenta una applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall’art. 3, applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241;l. 7 agosto 1990, n. 241;

3)3) Il “soccorso istruttorio” è operante solo per le regolarizzare ed integrare Il “soccorso istruttorio” è operante solo per le regolarizzare ed integrare dichiarazioni o documenti già presentati e non per il caso di omissione di dichiarazioni o documenti già presentati e non per il caso di omissione di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara;dalla legge di gara;

4)4) Il “soccorso istruttorio” è attivabile solo in relazione ai requisiti soggettivi e Il “soccorso istruttorio” è attivabile solo in relazione ai requisiti soggettivi e non per completare l’offerta;non per completare l’offerta;

5)5) Soccorso è attivabile purchè il possesso del requisito sia individuabile dagli Soccorso è attivabile purchè il possesso del requisito sia individuabile dagli atti depositati ovvero per la interpretazione di clausole ambigue.atti depositati ovvero per la interpretazione di clausole ambigue.

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D.L. 24/06/204 n.90 conv .L. 11/08/2014 n.114 - Titolo IV Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico

Art.39 comma 1

1. All'1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma , dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2, è inserito il seguente: «2-bis. «2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli degli elementielementi e delle e delle dichiarazionidichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 sostitutive di cui al comma 2 obbligaobbliga il il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito versamento è garantito dalla dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti contenuto e i soggetti che le devono rendere. che le devono rendere.

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Art.39 comma 1

1. Nei casi di 1. Nei casi di irregolarità non essenzialiirregolarità non essenziali, ovvero di , ovvero di mancanza o mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabiliincompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante , la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. dalla gara.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, giurisdizionale, successivamentesuccessivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle esclusione delle offerteofferte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offertené per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte

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Art. 39 commi 2 e 3Art. 39 commi 2 e 3

2. All'2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma , dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui all'«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano , si applicano a ogni a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.»concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.». .

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. presente decreto.

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Lessico infelice foriero di incertezze interpretative e applicative Lessico infelice foriero di incertezze interpretative e applicative ( Cosn. ( Cosn. Stato Ad. Plen. 16/2014)Stato Ad. Plen. 16/2014)

Art. 46. Art. 46. Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione esclusione

1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se 1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato 1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta,contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per per difetto di sottoscrizione o di altri difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle. prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di 1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. o al disciplinare di gara.

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ANAC Determinazione ANAC Determinazione “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e

dell’art. 46 comma 1 ter del Dlgs 163/06”dell’art. 46 comma 1 ter del Dlgs 163/06”

Finalità della normaFinalità della norma: semplificazione e deflazione del contenzioso: semplificazione e deflazione del contenzioso

La finalità della norma è quella di evitare esclusione dalla gara per mere carenze La finalità della norma è quella di evitare esclusione dalla gara per mere carenze documentali documentali compresa la mancanza assoluta delle dichiarazionicompresa la mancanza assoluta delle dichiarazioni..La sanzione è direttamente correlata alla omissione o alle irregolarità negli elementi o La sanzione è direttamente correlata alla omissione o alle irregolarità negli elementi o nelle dichiarazioni rese sui requisiti di partecipazione ed è prevista nelle dichiarazioni rese sui requisiti di partecipazione ed è prevista per tutte le per tutte le procedure procedure di aggiudicazione ( anche per le procedure ristrette in cui non è obbligatoria la di aggiudicazione ( anche per le procedure ristrette in cui non è obbligatoria la cauzione ex art. 75 dlgs 163/06;)cauzione ex art. 75 dlgs 163/06;) il il versamento della sanzione è dovuto versamento della sanzione è dovuto anche in caso di regolarizzazione ed anche in caso di regolarizzazione ed indipendentemente da essa;indipendentemente da essa; la la cauzione garantisce la sanzione cauzione garantisce la sanzione non ne costituisce il presuppostonon ne costituisce il presupposto

Inversione di principio in base al quale è generalmente sanabile qualsiasi carenza Inversione di principio in base al quale è generalmente sanabile qualsiasi carenza omissione o irregolarità con il solo limite della inalterabilità dell’offerta, della omissione o irregolarità con il solo limite della inalterabilità dell’offerta, della

certezza sulla provenienza della stessa, del principio di segretezza e inalterabilità certezza sulla provenienza della stessa, del principio di segretezza e inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti alla scadenza del termine di delle condizioni in cui versano i concorrenti alla scadenza del termine di

presentazione delle offerte. presentazione delle offerte.

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ANAC Determinazione ANAC Determinazione “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art. “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art.

46 comma 1 ter del Dlgs 163/06”46 comma 1 ter del Dlgs 163/06”

ANAC individua 4 categorie di irregolarità:ANAC individua 4 categorie di irregolarità:

1)1)Irregolarità non sanabili Irregolarità non sanabili → sanzione (?) ed esclusione senza soccorso→ sanzione (?) ed esclusione senza soccorso

2)2)Irregolarità essenziali Irregolarità essenziali ossia mancanza o incompletezza di elementi e ossia mancanza o incompletezza di elementi e

dichiarazioni dichiarazioni indispensabiliindispensabili → sanzione e soccorso istruttorio→ sanzione e soccorso istruttorio

3)3)Irregolarità non essenziali ma esigibili Irregolarità non essenziali ma esigibili ossia mancanza incompletezza o ossia mancanza incompletezza o

irregolarità di dichiarazioni ed elementi non indispensabili mairregolarità di dichiarazioni ed elementi non indispensabili ma esigibili al fine di

una celere e certa verifica → soccorso istruttorio senza sanzione

4)Irregolarità non essenziali ossia mancanza incompletezza o irregolarità di

dichiarazioni non indispensabili né esigibili → né sanzione né soccorso

istruttorio

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ANAC Determinazione ANAC Determinazione “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art. “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art.

46 comma 1 ter del Dlgs 163/0646 comma 1 ter del Dlgs 163/06

Irregolarità non sanabili perché irrimediabiliIrregolarità non sanabili perché irrimediabilioConsegna tardiva dell’offerta;oMancata sottoscrizione dell’offerta e della domanda di partecipazione: l’offerta priva di sottoscrizione è nulla;oMancato sopralluogo (mentre è sanabile la mancata allegazione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo);o assenza della dichiarazione di avvalimentooIrregolarità concernenti adempimenti formali di partecipazione alla gara nella misura costituiscono applicazione del principio di segretezza delle offerte, ad es:

i.Mancata indicazione sul plico esterno riferimento alla gara;

ii.Mancata sigillatura ermetica plico esterno e buste interne;

iii.Mancata indicazione busta interna al plico idonea indicazione contenuto (salvo che sia indirettamente desumibile e/o mancata separazione busta economicaoOmesso versamento contributo AutoritàoAssenza della dichiarazione di subappalto quando necessario per documentare il possesso dei requisiti richiestioInadempimenti autoescludenti (assenza requisiti, fallimento etc)

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ANAC Determinazione ANAC Determinazione “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art. “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art.

46 comma 1 ter del Dlgs 163/06”46 comma 1 ter del Dlgs 163/06”

Irregolarità essenziali

Dinanzi ad una omissione, incompletezza, irregolarità di una dichiarazione essenziale la stazione appaltante deve avviare il procedimento dell’art. 38 comma 2 bis del Codice: dove prima c’era l’esclusione ora c’è la procedimentalizzazione del soccorso istruttorio

Si procede alla esclusione solo nel caso di inadempimento nel termine di 10 giorni ovvero nel caso in cui l’istruttoria confermasse l’assenza del requisito;

L’art. 46 1 ter consente di applicare il meccanismo a ogni ipotesi di L’art. 46 1 ter consente di applicare il meccanismo a ogni ipotesi di incompletezza o irregolarità degli elementi e le dichiarazioni anche di soggetti incompletezza o irregolarità degli elementi e le dichiarazioni anche di soggetti terziterzi

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ANAC Determinazione ANAC Determinazione “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art. “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art.

46 comma 1 ter del Dlgs 163/0646 comma 1 ter del Dlgs 163/06

Irregolarità essenziali x mancanza incompletezza, irregolarità dichiarazioni o elementi indispensabili sanabili con sanzione:

omissione, incompletezza irregolarità dichiarazioni ex art. 38 comma 1;

omissioni o irregolarità in relazione alla presentazione della cauzione;

( elementi) Mancata allegazione dichiarazione sopralluogo;

Mancata allegazione della documentazione a corredo della dichiarazione di avvalimento;

impegno a costituirsi in raggruppamento;

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ANAC Determinazione ANAC Determinazione “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art. “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art.

46 comma 1 ter del Dlgs46 comma 1 ter del Dlgs

Irregolarità sanabili in quanto esigibili senza attivazione procedura art. 38 comma 2 bis ( soccorso istruttorio senza sanzione):

Mancata indicazione: posizione INPS, INAIL, Cassa Edile; indicazione estremi Mancata indicazione: posizione INPS, INAIL, Cassa Edile; indicazione estremi decreto Tribunale x concordato con continuità; Agenzia entrate territorialmente decreto Tribunale x concordato con continuità; Agenzia entrate territorialmente competente.competente.

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Irregolarità che non richiedono attivazione soccorso istruttorio in quanto riferite ad elementi non essenziali

mancata o errata indicazione su 1 o più delle buste interne del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta;

Mancata indicazione del riferimento alla gara su uno o più documenti;

Mancata apposizione sul plico della indicazione del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento della procedura di garadella procedura di gara

Assenza degli elementi da indicare nella domanda di partecipazione: Assenza degli elementi da indicare nella domanda di partecipazione:

domicilio eletto per le comunicazioni, posta elettronica e faxdomicilio eletto per le comunicazioni, posta elettronica e fax

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Consiglio di Stato Adunanza PlenariaConsiglio di Stato Adunanza Plenaria SENTENZA 30 luglio 2014, n.16SENTENZA 30 luglio 2014, n.16

1.1. La dichiarazione sostitutiva, relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste La dichiarazione sostitutiva, relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, può essere legittimamente riferita in via generale ai dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore. le singole situazioni ostative previste dal legislatore. Una dichiarazione sostituiva Una dichiarazione sostituiva siffatta è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante siffatta è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.

2.2. La dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste La dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 d.lgs. n.163 del 2006 dall’art. 38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresasoggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano , quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici. pubblici. Una dichiarazione sostituiva siffatta è completa e non necessita di Una dichiarazione sostituiva siffatta è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttoriointegrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio ..

Questa pronuncia fa transitare tutte le dichiarazioni ( ex art. 38 comma 1) Questa pronuncia fa transitare tutte le dichiarazioni ( ex art. 38 comma 1) relative alle informazioni acquisibili d’ ufficio tra quelle non indispensabili relative alle informazioni acquisibili d’ ufficio tra quelle non indispensabili rispetto alle quali non è necessario attivare il soccorso istruttoriorispetto alle quali non è necessario attivare il soccorso istruttorio

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Problematiche connesse al subprocedimento del soccorso istruttorioProblematiche connesse al subprocedimento del soccorso istruttorio

Soccorso istruttorio come sub - procedimento presupposto o come Soccorso istruttorio come sub - procedimento presupposto o come procedimento parallelo?procedimento parallelo?

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, giurisdizionale, successivamentesuccessivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle esclusione delle offerteofferte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offertel'individuazione della soglia di anomalia delle offerte

Questo inciso farebbe propendere per la soluzione del procedimento parallelo con possibilità che intervengano ammissioni o esclusioni successivamente alla ammissione delle offerte (in contrasto con quanto previsto all’art.48 comma 2 dlgs163/06 ma evita collusioni e recepisce inversione fasi di gara ex art. 56 Dir.2014/24.

Ad. Plen. 9/2014 = soluzione del procedimento presupposto da completare prima della ammissione delle offerte

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DUBBI SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIODUBBI SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Cosa accade se il concorrente soccorso non corrisponde la sanzione?

La regolarizzazione avviene anche in assenza di pagamento della sanzione , sarà La regolarizzazione avviene anche in assenza di pagamento della sanzione , sarà dovere della S.A attivarsi sulla cauzione ( se c’è e non c’è rifiuto del garante, con dovere della S.A attivarsi sulla cauzione ( se c’è e non c’è rifiuto del garante, con gli ordinari strumenti dell’ordinamento)gli ordinari strumenti dell’ordinamento)

È possibile il soccorso istruttori in sede di esame dell’offerta?

Va riconosciuta la possibilità di effettuare il soccorso istruttorio con riferimento a tutte le dichiarazioni che seppure estranee al contenuto ed alla provenienza dell’offerta, ne possono costituire corredo essenziale. Il doppio soccorso potrebbe riguardare lo stesso concorrente. In questo caso doppia sanzione ?? NO. Il procedimento in parallelo consentirebbe di coordinare le richieste.

E’ possibile la reiterazione del soccorso istruttorio ?

Se la S.A. non ha formulato la richiesta di chiarimento con esatta indicazione del contenuto e delle persone che devono rendere la dichiarazione, la SA dovrebbe reiterare la richiesta

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Il rito degli appalti dopo il DL 90/2014 le modifiche al CPA introdotte dagli Il rito degli appalti dopo il DL 90/2014 le modifiche al CPA introdotte dagli art.li 40 e 41art.li 40 e 41

Esiste un rito speciale per gli appalti pubblici all’interno del Dlgs 104/2010 (C.P.A.) Esiste un rito speciale per gli appalti pubblici all’interno del Dlgs 104/2010 (C.P.A.) disciplinato all’art. 120;disciplinato all’art. 120;

L’art. 120 cpa prevede un rito ulteriormente accelerato rispetto al rito abbreviato L’art. 120 cpa prevede un rito ulteriormente accelerato rispetto al rito abbreviato comune disciplinato dall’art. 119 cpa;comune disciplinato dall’art. 119 cpa;

I giudizi in materia di appalti viene definito, con I giudizi in materia di appalti viene definito, con sentenza in forma semplificata sentenza in forma semplificata ( art. ( art. 74 cpa: manifesta fondatezza, o irricevibilità, inammissibilità improcedibilità o 74 cpa: manifesta fondatezza, o irricevibilità, inammissibilità improcedibilità o infondatezza. La motivazione della sentenza = sintetico riferimento in punto di fatto o infondatezza. La motivazione della sentenza = sintetico riferimento in punto di fatto o di diritto risolutivo, o a precedente giurisprudenziale). di diritto risolutivo, o a precedente giurisprudenziale).

Entrata in vigoreEntrata in vigore: Le nuove disposizioni si applicano ai ricorsi iscritti a ruolo dopo il 26 : Le nuove disposizioni si applicano ai ricorsi iscritti a ruolo dopo il 26 giungo 2014, anche se molte innovazioni sono state introdotte in sede di conversione giungo 2014, anche se molte innovazioni sono state introdotte in sede di conversione con la L.114 quindi dopo il 19 agosto 2014.con la L.114 quindi dopo il 19 agosto 2014.

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Elementi di novità della riforma Elementi di novità della riforma

Attività del giudice: Attività del giudice: La novella incide sulla durata dell’ordinanza cautelare, La novella incide sulla durata dell’ordinanza cautelare, sui termini di fissazione dell’udienza, sul termine per il dispositivo e sulla sui termini di fissazione dell’udienza, sul termine per il dispositivo e sulla sentenza sentenza

Per i ricorsi depositati in primo grado ( TAR) dal 26/6/2014Per i ricorsi depositati in primo grado ( TAR) dal 26/6/2014::

a)a) L’ordinanza cautelare ha una durata max di 6 mesi dalla pubblicazioneL’ordinanza cautelare ha una durata max di 6 mesi dalla pubblicazione

b)b) L’udienza va celebrata entro 45 gg dalla scadenza del termine di costit.parti L’udienza va celebrata entro 45 gg dalla scadenza del termine di costit.parti diverse dal ricorrente;diverse dal ricorrente;

c)c) della data di udienza va dato immediato avviso via pec;della data di udienza va dato immediato avviso via pec;

d)d) Il termine per la pubblicazione disposivito di I grado è 2 ggdall’udienza di Il termine per la pubblicazione disposivito di I grado è 2 ggdall’udienza di discussione su istanza di parte;discussione su istanza di parte;

e)e) il termine di pubblicazione della sentenza è di 30 gg dalla udienza di il termine di pubblicazione della sentenza è di 30 gg dalla udienza di discussionediscussione

In primo grado si reintroduce la previgente disciplina ex art. 245 del Codice In primo grado si reintroduce la previgente disciplina ex art. 245 del Codice introdotta con i Dlgs 53/2010 introdotta con i Dlgs 53/2010 dall’aprile al 15/9/2010 che prevedeva un dall’aprile al 15/9/2010 che prevedeva un termine certo per la sentenza di 60 ggtermine certo per la sentenza di 60 gg

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Per le impugnative (Consiglio di Stato ) proposte dal 26/6/2014Per le impugnative (Consiglio di Stato ) proposte dal 26/6/2014::

Udienza va celebrata entro 45 gg dalla costituzione parti diverse Udienza va celebrata entro 45 gg dalla costituzione parti diverse dall’appellante;dall’appellante;

Non c’è termine massimo di durata dell’ordinanza cautelare;Non c’è termine massimo di durata dell’ordinanza cautelare;

Pubblicazione del dispositivo in appello è pubblicato entro 7 gg su istanza di Pubblicazione del dispositivo in appello è pubblicato entro 7 gg su istanza di parte;parte;

Termine per la pubblicazione della sentenza è di 23 gg per il deposito ( non Termine per la pubblicazione della sentenza è di 23 gg per il deposito ( non per la pubblicazione) decorrente dal passaggio della causa in decisione per la pubblicazione) decorrente dal passaggio della causa in decisione ( non dall’udienza di discussione)( non dall’udienza di discussione)

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La tutela cautelareLa tutela cautelare

Il giudice quando dispone la misura cautelare ne può subordinare l’efficacia, Il giudice quando dispone la misura cautelare ne può subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibilianche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili , alla , alla prestazione anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo prestazione anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore della’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per commisurato al valore della’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore.cento del suddetto valore.

art. 55 cpaart. 55 cpa

““Qualora dalla decisione sulla Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti domanda cautelare derivino effetti irreversibiliirreversibili, il presidente può subordinare la concessione o il diniego della , il presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all’entità degli effetti irreversibili che fideiussione, determinata con riguardo all’entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi”possono prodursi per le parti e i terzi”

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La forma degli atti di parteLa forma degli atti di parte

Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all’art. 3 comma 2 cpa, le parti contengono le principio di sinteticità di cui all’art. 3 comma 2 cpa, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli atti difensivi nei termini stabiliti con decreto dimensioni del ricorso e degli atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Nazionale Forense, del Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e l’Avvocato Generale dello Stato nonché le associazioni di categoria e l’Avvocato Generale dello Stato nonché le associazioni di categoria riconosciute.riconosciute.

Il decreto fissa i limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi in Il decreto fissa i limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi in relazione al valore della controversia e gli interessi perseguiti dalle parti.relazione al valore della controversia e gli interessi perseguiti dalle parti.

Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le indicazioni formali Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le indicazioni formali dell’atto;dell’atto;

Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limitirientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni ; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello"revocazione della sentenza di appello"; ;

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Nuove regole in tema di sanzione per lite temerariaNuove regole in tema di sanzione per lite temeraria

Art. 26 cpa coesistenza di condanna ( soccombente) e sanzione per lite Art. 26 cpa coesistenza di condanna ( soccombente) e sanzione per lite temeraria:temeraria:

Comma 1: condanna su istanza di parte al risarcimento del danno se la Comma 1: condanna su istanza di parte al risarcimento del danno se la parte ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; novita’: parte ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; novita’: la la condanna anche d’ufficio, in favore dell’altra parte ad una somma condanna anche d’ufficio, in favore dell’altra parte ad una somma equitativamente determinata;equitativamente determinata;

Comma 2: giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di Comma 2: giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso, quando la parte ha quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso, quando la parte ha agito o resistito temerariamente.agito o resistito temerariamente.

Il DL 90/2014 ha inciso in termini generali sul comma 1 ed in termini specifici Il DL 90/2014 ha inciso in termini generali sul comma 1 ed in termini specifici sul comma 2 valevoli solo per il rito degli appaltisul comma 2 valevoli solo per il rito degli appalti

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Art. 41. (Misure per il contrasto all'abuso del processo)Art. 41. (Misure per il contrasto all'abuso del processo)

Art. 26. Dlgs 104/2010 Spese di giudizioArt. 26. Dlgs 104/2010 Spese di giudizio

1.1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2. comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì può altresì condannare la parte condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.((comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera a), legge n. 114 del 2014)comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera a), legge n. 114 del 2014)

2.2. Il giudice Il giudice condannacondanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in Nelle controversie in materia di appalti di cui agli materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'applica l'articolo 15 delle norme di attuazione..((comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011, poi così sostituito comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011, poi così sostituito dall'art. 41, comma 1, lettera b), legge n. 114 del 2014dall'art. 41, comma 1, lettera b), legge n. 114 del 2014))

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Il rito degli appalti dopo il DL 90/2014Il rito degli appalti dopo il DL 90/2014

e) e) Subordinazione della misura cautelare eventualmente concessa alla prestazione Subordinazione della misura cautelare eventualmente concessa alla prestazione mediante fideiussione di una cauzione esclusa solo in casi eccezionali mediante fideiussione di una cauzione esclusa solo in casi eccezionali ““8-bis. Il 8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne ne può subordinare l’efficaciapuò subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti , anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119”comma 3 dell'articolo 119”

art. 55 cpaart. 55 cpa

““Qualora dalla decisione sulla Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibilidomanda cautelare derivino effetti irreversibili, il , il presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all’entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi”all’entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi”

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IL rito degli appalti dopo il D.L. 90/2014ART.40

Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti

1. All'art. 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del 1. All'art. 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioniprocesso amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni

a)a) 6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare 6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

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ART:40 Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: Al fine di consentire lo spedito Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2, le parti contengono le all’articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato,Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale sentiti il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto. Il limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limitirientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni ; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello"revocazione della sentenza di appello";;

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Rito degli appalti dopo il D.L. 90/2014ART.40

Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, "8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne può subordinare l’efficaciane può subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti , anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119"comma 3 dell'articolo 119"; ;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:c) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il "9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussioneentro trenta giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di , ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giornichiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni

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ART:40 Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso

depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. vigore del presente decreto.

2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal 2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.di tale sperimentazione.

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Art. 41. (Misure per il contrasto all'abuso del processo)Art. 41. (Misure per il contrasto all'abuso del processo)

Art. 26. Dlgs 104/2010 Spese di giudizioArt. 26. Dlgs 104/2010 Spese di giudizio

1.1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì può altresì condannare la parte condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.((comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera a), legge n. 114 del 2014)comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera a), legge n. 114 del 2014)

2.2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'applica l'articolo 15 delle norme di attuazione..((comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011, poi così sostituito comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011, poi così sostituito dall'art. 41, comma 1, lettera b), legge n. 114 del 2014dall'art. 41, comma 1, lettera b), legge n. 114 del 2014))

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