1 Le collaborazioni coordinate e continuative nellart. 409 del codice proc.civile La...
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Le collaborazio
ni coordinate e
continuative nell’art. 409 del codiceproc.civile
La “parasubordinazione”: dalle collaborazioni
coordinate e continuative alle collaborazioni a
progettoLe
collaborazioni a
progetto o a programma
negli artt. 61-69
del d. lgs. 276/2003
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L’emersione della PARASUBORDINAZIONE
termine estraneo al linguaggio legislativo, che invece parla di
“rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera
continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” (art. 409 c.p.c.)
a fini di favorire l’accesso di questi lavoratori al rito del lavoro
non si tratta, dunque, di lavoratori subordinati
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Chi sono i lavoratori parasubordinati
Consulenti aziendali Agenti di commercio Giornalisti free lance Medici convenzionatima anche lavoratori in situazioni di “dipendenza” quantomeno economica, (pur se formalmente autonomi)
come…
Consulenti aziendali Agenti di commercio Giornalisti free lance Medici convenzionatima anche lavoratori in situazioni di “dipendenza” quantomeno economica, (pur se formalmente autonomi)
come…
Un caso esemplare: Gli operatori dei call-center
Un caso esemplare: Gli operatori dei call-center
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Il lavoro parasubordinato può riguardare:
il consulente informatico pagato assai bene, che cambia spesso committente per convenienza
I flessibili “per scelta”
...ma anche l’addetta (magari mal pagata) alle vendite in una campagna promozionale, “costretta” a cambiare committente per fine lavoro
I flessibili “per
necessità”
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1) Le co.co.co: l’identificazione della fattispecie
Un primo elemento:
la continuatività
Sono dunque escluse le prestazioni meramente occasionali
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1) L’identificazione della fattispecie
Un secondo elemento:
Il coordinamento
inerenza funzionale all’attività del committente
Secondo una parte dellagiurisprudenza
è compatibile con la parasubordinazione una limitata ingerenza del committente, ma
senza “eterodirezione”
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1) L’identificazione della fattispecie
Un terzo elemento:
il carattere “prevalentemente
personale”della prestazione
Prevalenza dell’attività di lavoro del prestatore rispetto alle strutture di tipo materiale,
all’organizzazione e ai capitaliDove c’è attività di impresa (2082 c.c.)
in genere non può esserci
parasubordinazione
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2) Qual è la disciplina applicabile a questi lavoratori?
La regola generale: la configurabilità di un rapporto di lavoro
parasubordinato non implica l’accesso alla disciplina tipica del lavoro subordinato
Tuttavia, lalegge prevede limitate
garanzie sul pianoprocessuale e previdenziale
Cosa si applica per legge Il processo del lavoro nei casi di insorgenza di controversie
(art. 409 cpc)
La tutela previdenziale: L’obbligazione contributiva (le gestione separata presso
l’Inps) in una misura attualmente pari al 25% (2/3 a carico del committente, 1/3 del collaboratore)
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Inoltre, si applica la disposizione sulla invalidità delle rinunzie e delle transazioni su diritti che derivano da
disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo (art. 2113 c.c.)
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LA RIFORMA BIAGI
Artt. 61-69 d. lgs. 276/03
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Art. 61 d. lgs. 276/03
“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409 del codice di procedura
civile devono essere”
riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o
fasi di esso determinati dal committente
e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato, nel rispetto del coordinamento con la
organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo indipendentemente dal tempo impiegatoimpiegato per l'esecuzione della
attività lavorativa”
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“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 del codice di procedura
civile…
Non “contratto di
lavoro a progetto”
ma “collaborazioni coordinate e continuative
nella modalità c.d. a
progetto”
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I rapporti tra art. 409 c.p.c e art. 61 D. lgs. 276
L’interpretazione del Ministero del lavoro nella circolare n. 1 del 14.1.2004
“L’art. 61 non sostituisce e/o modifica l’art. 409 c.p.c. bensì individua, ai fini
dell’applicazione del decreto, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del
collaboratore”
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A. Come si definisce meglio l’elemento che qualifica la fattispecie, vale a dire il progetto o il programma?
B. Che fine fanno le collaborazioni coordinate e continuative SENZA
progetto o programma?
Due questioni
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(A) IL PROGETTO
“Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e
funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente
con la sua prestazione”(Circolare ministeriale n. 1/2004)
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(A) Il programma o la fase di esso
“consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale”. Si tratta cioè della “produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato da altre lavorazioni o risultati parziali” (circolare ministeriale n. 1/2004)
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(B) LE CO.CO.CO. SENZA PROGETTO
1) Quelle che possono continuare ad esserlo: le esclusioni dalla nuova normativa
2) Quelle che non possono più esserlo: le conseguenze sanzionatorie della mancanza del progetto
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(B.1) Le esclusioni dalla nuova disciplina (art. 61)
Sono escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina:
Le professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione ad albi
Le co.co.co. rese in favore delle associazioni e società sportive
Le co.co.co. rese dai componenti degli organi di amministratori e controllo di società
Le co.co.co di coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia
Le co.co.co nelle P.A. Le prestazioni occasionali (non più di 30 gg. e di 5000
euro nell’anno con lo stesso committente) Gli agenti e i rappresentanti di commercio
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(B.2) Le conseguenze sanzionatorie (art. 69)
“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico
progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art. 61.1 sono considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto” (art. 69.1)
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La giurisprudenza di merito: Trib. Torino 15/4/2005
Contratti di lavoro a progetto stipulati con una società concessionaria esclusiva dei prodotti TELE2 per l’Italia
Oggetto dei contratti:attività finalizzate alla commercializzazione e promozione di contratti di telefoniaLa sentenza:
Il progetto deve avere una sua specificità, non potendo essere del tutto generico.Appurata la mancanza di specifici progetti,
il giudicante fa applicazione dell’art. 69, comma 1, considerando i rapporti come rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data dellaloro instaurazione
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Tribunale di Genova 5 maggio 2006
IL CASO:contratto di lavoro a progetto per lo svolgimento di pratiche e
operazioni doganali e portuali nell’ambito delle spedizioni
La motivazione della sentenza:a) La collaborazione a progetto non presuppone una attività
di natura altamente specialistica e può comprendere anche attività che costituiscono parte dell’attività aziendale
b) Tuttavia, requisito minimo è in ogni caso quello della specificità, che manca nel caso di specie.
c) riconosce l’esistenza del lavoro subordinato
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Trib. Milano 5 febbraio 2007
Il caso:
Viene stipulato un contratto di collaborazione mediante il quale è conferito un “incarico di addetta al call center”
Il tribunale dispone la conversione in contratto di lavoro subordinato.
La motivazione:
“Il progetto non è adeguatamente descritto, consistendo nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni, senza alcun cenno all’obiettivo che si intende raggiungere e alle attività prodromiche e funzionali al suo conseguimento”
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La circolare ministeriale 29 gennaio 2008, n. 4
Con riferimento al progetto, programma o fase di esso, occorre anzitutto accertarne la specificità, tenendo presente che lo stesso non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa, ma al più essere ad essa funzionalmente collegato
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2) Rinnovabile?
In assenza di specifiche limitazioni previste dalla legge, la circolare ministeriale ammette la possibilità che analogo progetto o programma sia oggetto di successivi contratti con lo stesso collaboratore, ovvero che questo possa essere impiegato successivamente per progetti o programmi di contenuto diverso
1) A termine1. Il contratto di lavoro a progetto è
stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) Indicazione del progetto o programma di lavoro o fase di esso;
La durata del contratto
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Gli effetti della fattispecie sul piano delle tutele
Si applicano le tutele già previste per i co.co.co.(riguardano il piano
processuale, previdenziale, antinfortunistico), cui si aggiunge l’applicazione
della normativa sulla tutela della salute e sicurezza (ora d. lgs. 81 del 2008)
E le tutelepropriamente
lavoristiche che agiscono sul piano del
rapporto di lavoro?
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Le (scarse) tutele dei collaboratori a progetto
Art. 63.Corrispettivo
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità
del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
principio di proporzionalità e non di sufficienza
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Gravidanza, malattia, infortunio
Art. 66.Altri diritti del collaboratore a progettoLa gravidanza, la malattia e l'infortunio del
collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, SENZA erogazione del
corrispettivo.
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Sospensione e proroga del rapporto
Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (Art.
66.2). In caso di gravidanza, la durata del rapporto è
invece prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del
contratto individuale (Art. 66.3).
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Quando si estingue il rapporto?
estinzione al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso
recesso, prima della scadenza, per giusta causa o secondo le diverse modalità previste dal contratto individuale (quindi anche ad nutum, salvo preavviso, ove previsto)
Art. 67:estinzione
del contratto
sono, dunque, rapporti necessariamente
a termine