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1 1 La tutela internazionale del marchio Le esigenze del commercio internazionale richiederebbero una protezione del marchio estesa al di là dell’ambito del territorio nazionale. Gli ordinamenti moderni, tuttavia, incentrandosi sul principio di territorialità, limitano l’efficacia della registrazione al territorio dello Stato concedente. Di conseguenza, chi voglia operare con lo stesso marchio in più mercati nazionali dovrebbe depositare una domanda di registrazione del marchio presso il corrispondente Ufficio brevetti e marchi di ogni Stato (depositi plurimi) e ciascun diritto di marchio sarà soggetto alla sua disciplina nazionale. Tale situazione crea consistenti costi e problemi di gestione, per risolvere i quali sono stati raggiunti due importanti accordi internazionali: la Convenzione di Unione di Pari- gi e l’Arrangement (Accordo) di Madrid. Alla Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata il 20 marzo 1883, riveduta ed integrata molte volte, aderiscono ben 157 nazioni, tra cui l’Italia. Tale Convenzione, dopo aver stabilito in generale, per quanto riguarda la materia della proprietà industriale, il principio di assimilazione (in virtù del quale i cittadini di ciascuno Stato aderente sono, in ciascuno degli altri Stati, assimilati ai cittadini di questi) detta alcune specifiche disposizioni in tema di marchi. Particolarmente rilevante è l’art. 4 che, per agevolare le procedure di deposito plurimo, stabilisce che chi abbia depositato un marchio in uno dei paesi aderenti all’Unione, potrà presentare, entro 6 mesi, una domanda di registrazione per lo stesso segno negli altri Stati unionisti, i cui effetti retroagiranno alla data della prima domanda (priorità unionista). All’Arrangement di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, sottoscritto il 14 aprile 1981 e già più volte revisionato, aderiscono 50 Stati, tra cui l’Italia. Nel 1989 un Protocollo integrativo è stato sottoscritto a Madrid da 27 nazioni. L’Arrangement sostituisce il «deposito plurimo» dei marchi con un sistema di deposito e di registrazione potenzialmente idoneo a valere in tutti gli Stati aderenti. Chi deposita una domanda di registrazione di marchio presso l’Ufficio nazionale può, in- fatti, chiedere a quest’ultimo il deposito del marchio stesso presso l’Ufficio Internaziona- le per la protezione della proprietà industriale, sito a Ginevra. Questo, a sua volta, prov- vederà alla registrazione del marchio, che, da quel momento, avrà valore in tutti gli Stati aderenti, per i quali sia stato richiesto, come se il marchio fosse stato direttamente depositato in ciascuno di quei paesi. Il marchio così registrato (marchio internazionale) rappresenta, in realtà, un insieme di marchi nazionali, ciascuno dei quali è tutelato, nel paese cui appartiene, in base alla disciplina interna. I diversi marchi nazionali ottenuti con la registrazione internazionale dipendono, per il primo quinquennio, dal marchio depositato nel paese d’origine; dopodiché ne diventano indipendenti. La registrazione internazionale dura venti anni ed è rinnovabile. Diverse modifiche sono state apportate all’Accordo ed al Protocollo di Madrid. Le più si- gnificative riguardano l’ampliamento dei poteri del titolare del marchio ed il contenuto della domanda di registrazione internazionale del marchio in cui può costituire oggetto di rivendicazione come elemento distintivo del marchio anche un colore. In particolare, è attualmente possibile chiedere la registrazione di un marchio internazionale consistente in un colore ovvero in una combinazione di colori.

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1 Latutelainternazionaledelmarchio

Le esigenze del commercio internazionale richiederebbero una protezione del marchio estesa al di là dell’ambito del territorio nazionale.Gli ordinamenti moderni, tuttavia, incentrandosi sul principio di territorialità, limitano l’efficacia della registrazione al territorio dello Stato concedente. Di conseguenza, chi voglia operare con lo stesso marchio in più mercati nazionali dovrebbe depositare una domanda di registrazione del marchio presso il corrispondente Ufficio brevetti e marchi di ogni Stato (depositi plurimi) e ciascun diritto di marchio sarà soggetto alla sua disciplina nazionale.Tale situazione crea consistenti costi e problemi di gestione, per risolvere i quali sono stati raggiunti due importanti accordi internazionali: la Convenzione di Unione di Pari-gi e l’Arrangement (Accordo) di Madrid.Alla Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata il 20 marzo 1883, riveduta ed integrata molte volte, aderiscono ben 157 nazioni, tra cui l’Italia.Tale Convenzione, dopo aver stabilito in generale, per quanto riguarda la materia della proprietà industriale, il principio di assimilazione (in virtù del quale i cittadini di ciascuno Stato aderente sono, in ciascuno degli altri Stati, assimilati ai cittadini di questi) detta alcune specifiche disposizioni in tema di marchi.Particolarmente rilevante è l’art. 4 che, per agevolare le procedure di deposito plurimo, stabilisce che chi abbia depositato un marchio in uno dei paesi aderenti all’Unione, potrà presentare, entro 6 mesi, una domanda di registrazione per lo stesso segno negli altri Stati unionisti, i cui effetti retroagiranno alla data della prima domanda (priorità unionista).All’Arrangement di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, sottoscritto il 14 aprile 1981 e già più volte revisionato, aderiscono 50 Stati, tra cui l’Italia.Nel 1989 un Protocollo integrativo è stato sottoscritto a Madrid da 27 nazioni.L’Arrangement sostituisce il «deposito plurimo» dei marchi con un sistema di deposito e di registrazione potenzialmente idoneo a valere in tutti gli Stati aderenti.Chi deposita una domanda di registrazione di marchio presso l’Ufficio nazionale può, in-fatti, chiedere a quest’ultimo il deposito del marchio stesso presso l’Ufficio Internaziona-le per la protezione della proprietà industriale, sito a Ginevra. Questo, a sua volta, prov-vederà alla registrazione del marchio, che, da quel momento, avrà valore in tutti gli Stati aderenti, per i quali sia stato richiesto, come se il marchio fosse stato direttamente depositato in ciascuno di quei paesi.Il marchio così registrato (marchio internazionale) rappresenta, in realtà, un insieme di marchi nazionali, ciascuno dei quali è tutelato, nel paese cui appartiene, in base alla disciplina interna.I diversi marchi nazionali ottenuti con la registrazione internazionale dipendono, per il primo quinquennio, dal marchio depositato nel paese d’origine; dopodiché ne diventano indipendenti.La registrazione internazionale dura venti anni ed è rinnovabile.Diverse modifiche sono state apportate all’Accordo ed al Protocollo di Madrid. Le più si-gnificative riguardano l’ampliamento dei poteri del titolare del marchio ed il contenuto della domanda di registrazione internazionale del marchio in cui può costituire oggetto di rivendicazione come elemento distintivo del marchio anche un colore. In particolare, è attualmente possibile chiedere la registrazione di un marchio internazionale consistente in un colore ovvero in una combinazione di colori.