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LA FUSIONELA FUSIONE

a cura dia cura di

Francesco TortoraFrancesco Tortora

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LA FUSIONELA FUSIONE

LE FUSIONI SONO OPERAZIONI LE FUSIONI SONO OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE RIENTRANO STRAORDINARIE CHE RIENTRANO NELL’AMPIO FENOMENO DELLE NELL’AMPIO FENOMENO DELLE CONCENTRAZIONI ED INTEGRAZIONI CONCENTRAZIONI ED INTEGRAZIONI SOCIETARIE.SOCIETARIE.

ESSE RAPPRESENTANO LA FORMA DI ESSE RAPPRESENTANO LA FORMA DI AGGREGAZIONE AZIENDALE PIU’ AGGREGAZIONE AZIENDALE PIU’ COMPLETA. COMPLETA.

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SOMMARIOSOMMARIO

Aspetti civilistici (Art. 2501-2505 Aspetti civilistici (Art. 2501-2505 quater)quater)

Aspetti contabili (OIC 4 Gennaio Aspetti contabili (OIC 4 Gennaio 2007)2007)

Aspetti fiscali (TUIR art. 172)Aspetti fiscali (TUIR art. 172)

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Codice CivileCodice CivileTitolo V° - Capo XTitolo V° - Capo X

Sezione IISezione IIDella fusione delle societàDella fusione delle società

Art. 2501 Forme di fusioneArt. 2501 Forme di fusione““La fusione di più società può eseguirsi La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.società di una o più altre.La partecipazione alla fusione non è La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.”dell'attivo.”

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TipologieTipologie

• • Fusione propria: le imprese Fusione propria: le imprese partecipanti si estinguono dando vita partecipanti si estinguono dando vita ad un nuova società.ad un nuova società.

• • Fusione per incorporazione Fusione per incorporazione (diretta o inversa): delle due o più (diretta o inversa): delle due o più imprese imprese partecipanti una rimane in partecipanti una rimane in vita (incorporante) mentre l’altra (le vita (incorporante) mentre l’altra (le altre) viene estinta (incorporata/e).altre) viene estinta (incorporata/e).

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TipologieTipologie

• • Fusione omogenea: avviene tra Fusione omogenea: avviene tra società dello stesso tipo (per società dello stesso tipo (per esempio tra società di capitali).esempio tra società di capitali).

• • Fusione eterogenea: avviene tra Fusione eterogenea: avviene tra società appartenenti a società appartenenti a tipologie tipologie diverse (aventi natura giuridica diverse (aventi natura giuridica diversa) (per esempio tra società di diversa) (per esempio tra società di persone e società di capitali)persone e società di capitali)

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TIPOLOGIE DI FUSIONIFUSIONE PROPRIA

Società A Società B

Società C

LE SOCIETÀ FUSE DANNO VITA AD UN NUOVO SOGGETTO ECONOMICO

FUSIONE

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TIPOLOGIE DI FUSIONIFUSIONE PER INCORPORAZIONE

INCORPORAZIONE CON PARTECIPAZIONE TOTALITARIA

Società A incorporantePossiede il 100% di B

Società B incorporataControllata al 100% da A

FUSIONE

LA SOCIETA’ B SCOMPARE E DEVONO ESSERE ANNULLATE LE AZIONI O LE QUOTE

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TIPOLOGIE DI FUSIONIFUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE

INCORPORAZIONE INVERSA CON PARTECIPAZIONE TOTALITARIA

Società A incorporataPossiede il 100% di B

Società B incorporanteControllata al 100% da A

FUSIONE

LA SOCIETA’ A SCOMPARE E DEVONO ESSERE ANNULLATE LE AZIONI O LE QUOTE

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FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONEFUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONECON INDEBITAMENTOCON INDEBITAMENTO

Art. 2501 bisArt. 2501 bis

Nel caso di fusione tra società, una delle Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.applica la disciplina del presente articolo.

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FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONEFUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE

CON INDEBITAMENTOCON INDEBITAMENTO Segue Art. 2501 bisSegue Art. 2501 bis

Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.società risultante dalla fusione.

La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.obiettivi che si intendono raggiungere.

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Merger leveraged buy Merger leveraged buy outout

BANCA NEWCO

TARGHET

finanziamento

garanzie

Ripianamento debito

Acquisto

Azioni e

Fusione

100%

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Il procedimento di fusioneIl procedimento di fusione

Progetto di fusioneProgetto di fusione Situazione patrimoniale della societàSituazione patrimoniale della società Relazione dell’organo amministrativoRelazione dell’organo amministrativo Relazione degli espertiRelazione degli esperti Delibera di fusione Delibera di fusione Atto di fusioneAtto di fusione

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PROGETTO DI FUSIONEPROGETTO DI FUSIONE

Art. 2501 terArt. 2501 ter L'organo amministrativo delle società L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:risultare:1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;la sede delle società partecipanti alla fusione;2) l'atto costitutivo della nuova società 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;derivanti dalla fusione;3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;nonché l'eventuale conguaglio in danaro;

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PROGETTO DI FUSIONEPROGETTO DI FUSIONE

Segue Art. 2501 terSegue Art. 2501 ter

4) le modalità di assegnazione delle azioni o 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;fusione o di quella incorporante;

5) la data dalla quale tali azioni o quote 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;partecipano agli utili;

6) la data a decorrere dalla quale le 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;incorporante;

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PROGETTO DI FUSIONEPROGETTO DI FUSIONE

Segue Art. 2501 terSegue Art. 2501 ter 7) il trattamento eventualmente riservato a 7) il trattamento eventualmente riservato a

particolari categorie di soci e ai possessori particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;di titoli diversi dalle azioni;

8) i vantaggi particolari eventualmente 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.alla fusione.

Il conguaglio in danaro indicato nel numero Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote nominale delle azioni o delle quote assegnate.assegnate.

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PROGETTO DI FUSIONEPROGETTO DI FUSIONE

Segue Art. 2501 terSegue Art. 2501 ter

Il progetto di fusione è depositato per Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. della data di pubblicazione.

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PROGETTO DI FUSIONEPROGETTO DI FUSIONE

Segue Art. 2501 terSegue Art. 2501 ter

Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso rinuncino al termine con consenso unanime.unanime.

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PROGETTO DI FUSIONE

CONTENUTI ESSENZIALI

Elementi essenziali

1) Società partecipanti

2) Atto costitutivo

3) Rapporto di cambio

4) Modalità di assegnazione quote o azioni

5) Data partecipazione agli utili

6) Data degli effetti contabili

Elementi eventuali

7) Trattamento a particolari categorie di soci o azioni

8) Vantaggio per gli amministratori

9) Altre informazioni

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2020

PROGETTO DI FUSIONE

FORMALITA’

Pubblicità

Deposito presso il registro delle imprese

o in alternativa

Pubblicazione sul sito internet della società

Tempistica

30 giorni prima della delibera di fusione

Deroghe

E’ data facoltà ai soci di rinunciare ai 30 giorni.

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SITUAZIONE PATRIMONIALESITUAZIONE PATRIMONIALE

(Art. 2501 quater)(Art. 2501 quater) La redige l’organo amministrativoLa redige l’organo amministrativo Criteri di redazione: devono essere Criteri di redazione: devono essere

rispettate le norme sul bilancio di rispettate le norme sul bilancio di esercizio (stato patrimoniale – conto esercizio (stato patrimoniale – conto economico – nota integrativa)economico – nota integrativa)

Data non anteriore a 120 gg. dal Data non anteriore a 120 gg. dal deposito del progetto di fusionedeposito del progetto di fusione

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SITUAZIONE PATRIMONIALESITUAZIONE PATRIMONIALE

(segue Art. 2501 quater)(segue Art. 2501 quater) Può essere sostituita dall’ultimo Può essere sostituita dall’ultimo

bilancio approvato con data non bilancio approvato con data non anteriore a 6 mesianteriore a 6 mesi

Per le società quotate dalla relazione Per le società quotate dalla relazione finanziaria semestralefinanziaria semestrale

Può non essere redatta se vi Può non essere redatta se vi rinunciano all’unanimità i soci e gli rinunciano all’unanimità i soci e gli obbligazionisti con diritto di voto obbligazionisti con diritto di voto

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RELAZIONE DELL’ORGANORELAZIONE DELL’ORGANOAMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO

(Art. 2501 quinquies)(Art. 2501 quinquies) Illustra e giustifica l’operazione di Illustra e giustifica l’operazione di

fusione sia sotto il profilo giuridico che fusione sia sotto il profilo giuridico che economico economico

Determina il rapporto di cambioDetermina il rapporto di cambio

Deroghe Deroghe

Può non essere redatta se vi Può non essere redatta se vi rinunciano all’unanimità i soci e gli rinunciano all’unanimità i soci e gli obbligazionisti con diritto di votoobbligazionisti con diritto di voto

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2424

RELAZIONE DEGLI ESPERTIRELAZIONE DEGLI ESPERTI

(Art. 2501 sexies)(Art. 2501 sexies) Illustra e attesta la congruità e Illustra e attesta la congruità e

attendibilità del rapporto di cambio delle attendibilità del rapporto di cambio delle azioni o quote azioni o quote

Evidenzia i metodi di determinazione del Evidenzia i metodi di determinazione del rapporto di cambio, le difficoltà di rapporto di cambio, le difficoltà di valutazione e la loro adeguatezzavalutazione e la loro adeguatezza

Deroghe Deroghe Può non essere redatta se vi rinunciano Può non essere redatta se vi rinunciano

all’unanimità i soci e gli obbligazionisti con all’unanimità i soci e gli obbligazionisti con diritto di votodiritto di voto

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2525

RELAZIONE DEGLI ESPERTIRELAZIONE DEGLI ESPERTI

(Art. 2501 sexies)(Art. 2501 sexies)

• • competenza:competenza: revisori contabili revisori contabili società di revisione (sempre se la società di revisione (sempre se la

società è quotata)società è quotata)

• • nomina dell’esperto:nomina dell’esperto: Tribunale per S.p.a o S.a.p.a Tribunale per S.p.a o S.a.p.a società stessasocietà stessa

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DEPOSITO DEGLI ATTIDEPOSITO DEGLI ATTI (Art. 2501 septies)(Art. 2501 septies)periodo di riferimentoperiodo di riferimento: : 30 giorni 30 giorni

che precedono la delibera di fusioneche precedono la delibera di fusioneAtti Atti Progetto di fusioneProgetto di fusione Relazione dell’organo amministrativoRelazione dell’organo amministrativo Relazione degli espertiRelazione degli esperti Situazione patrimonialeSituazione patrimoniale Ultimi tre bilanci di esercizioUltimi tre bilanci di esercizio

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DECISIONE IN ORDINE ALLA FUSIONE

(Art. 2502)(Art. 2502)

approvazione: assemblee dei soci delle società partecipanti alla fusione

MAGGIORANZE

Società di persone:Maggioranza dei soci secondo la propria quota (Artt. 2502 e 2252 c.c.) Società di capitali:

quorum previsti per la modifica dell’atto costitutivo (S.p.a. Artt. 2368, 2365, 2469 – S.a.p.a. Art. 2460 – S.r.l. Artt. 2479, 2479 bis)

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ATTO DI FUSIONE

(Art. 2504(Art. 2504))

LA FUSIONE DEVE RISULTARE DA ATTO PUBBLICO

L’ATTO DEVE ESSERE DEPOSITATO A CURA DEL NOTAIO O DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA’ RISULTANTE DALLA FUSIONE O DALL’INCORPORAZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

IL DEPOSITO RELATIVO ALLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE O DI QUELLA INCORPORANTE NON PUÒ PRECEDERE QUELLI RELATIVI ALLE ALTRE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.

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EFFETTI DELLA FUSIONE

(Art. 2504 bis(Art. 2504 bis))

DALLA DATA DI ISCRIZIONE NEL R.I.

POSDATAZIONE: SOLO PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE

RETRODATAZIONE E’ AMMISSIBILE PER LA DATA:

•DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

•DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ ESTINTE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELL’INCORPORANTE

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3030

PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI

(Art. 2505 e 2505 (Art. 2505 e 2505 bisbis))

INCORPORAZIONE DI SOCIETA’

INTERAMENTE POSSEDUTE

SEMPLIFICAZIONI

Progetto di fusione: non deve contenere informazioni relative al rapporto di concambio e alle modalità di assegnazione delle quote.

Relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti: Non devono essere predisposte.

Delibera di approvazione con atto pubblico degli organi amministrativi (se previsto dallo statuto).

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PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI

(Art. 2505 e 2505 (Art. 2505 e 2505 bisbis))

INCORPORAZIONE DI SOCIETA’

POSSEDUTE AL NOVANTA PER CENTO

SEMPLIFICAZIONI

Relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti: Non devono essere predisposte.

“qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso”.

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3232

LA FUSIONELA FUSIONE

ASPETTI CONTABILIASPETTI CONTABILI

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I BILANCI DI FUSIONE

1) Situazione patrimoniale di ciascuna società sostituibile dal bilancio di esercizio, è redatta secondo criteri di valutazione ordinari e funge da base per la stesura del bilancio di valutazione.

2) Bilancio di valutazione del singolo complesso Improntato a criteri di valutazione straordinari, è funzionale alla determinazione del VE del complesso e quindi del rapporto di concambio.

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I BILANCI DI FUSIONE

3) Il bilancio di chiusura delle società fuse E’ necessario, in ossequio al disposto fiscale, laddove l’operazione non sia retrodata e quindi si origini un autonomo periodo d’imposta.

4) Il bilancio di apertura della società risultante Richiesto ex art. 2217 c.c. per il soggetto imprenditore che inizia l’attività.

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RAPPORTO DI CONCAMBIORAPPORTO DI CONCAMBIO

Definizione (Definizione (da glossario Borsa Italianada glossario Borsa Italiana))

Numero di azioni o quote della Numero di azioni o quote della società derivante da un'operazione di società derivante da un'operazione di fusione, che i soci di una società che fusione, che i soci di una società che si estingue, a seguito della fusione si estingue, a seguito della fusione stessa, ricevono in cambio della loro stessa, ricevono in cambio della loro partecipazione originaria. partecipazione originaria.

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Esempio di rapporto di Esempio di rapporto di concambioconcambio

Capitale sociale delle due compagini sociali

1)Società AX Capitale Sociale 100, Valore Effettivo 1.000

soci 2 ( A e B) al 50%, nr. 50 azioni da 1

2)Società BY Capitale Sociale 100, Valore Effettivo 500

soci 2 (C e D) al 50%, nr. 50 azioni da 1

Capitale sociale della NewCo

Fissato a 90 nominale

Valore Effettivo (1000+500) 1500

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Esempio di rapporto di Esempio di rapporto di concambioconcambio

Il Rapporto di concambio è dato dalla proporzione:

CS di NewCo : VE di NewCo = X : VE di AX

Quota di AX = (90 x 1000) : 1500 = 60

Quota di BY = 90 – 60 = 30

Assetto societario della NewCoValore nominale delle quote o azioni 1Società AX RDC = 60/90 = 2/3Società BY RDC = 30/90 = 1/3

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Esempio di rapporto di Esempio di rapporto di concambioconcambio

Compagine sociale della NewCo

(Capitale sociale 90 Valore nominale delle quote o azioni 1)

Socio A n. 30 azioni di NewCo contro 50 di AX

Socio B n. 30 azioni di NewCo contro 50 di AX

Socio C n. 15 azioni di NewCo contro 50 di BY

Socio D n. 15 azioni di NewCo contro 50 di BY

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3939

DIFFERENZE DI FUSIONEDIFFERENZE DI FUSIONE

Differenze di concambio (Fusione propria)

Disavanzo di concambio: l 'aumento di CS è > del PN acquisito

1 Iscrizione nell’attivo, con ripartizione tra i beni o con evidenziazione di un avviamento autonomo

2 Riduzione del patrimonio netto

3 Rilevazione di una componente negativa a Conto Economico

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4040

DIFFERENZE DI FUSIONEDIFFERENZE DI FUSIONE

Differenze di concambio (Fusione propria)

Avanzo di concambio: l 'aumento di CS è < del PN acquisito

1 Iscrizione di una posta patrimoniale assimilabile alla riserva sovrapprezzo

2 Rettifica dei beni a bilancio (riduzione attività - incremento passività)

3 Rilevazione di una componente positiva a Conto Economico

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DIFFERENZE DI FUSIONEDIFFERENZE DI FUSIONE

Differenze di annullamento (Fusione per incorporaz.)

Disavanzo di annullamento: il costo di iscrizione di P è > del PN acquisito

1 Iscrizione nell’attivo, con ripartizione tra i beni o con evidenziazione di un avviamento autonomo

2 Riduzione del patrimonio netto

3 Rilevazione di una componente negativa a Conto Economico

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DIFFERENZE DI FUSIONEDIFFERENZE DI FUSIONE

Differenze di annullamento (Fusione per incorporaz.)

Avanzo di annullamento: il costo di iscrizione di P è < del PN acquisito

1 Iscrizione di una posta patrimoniale assimilabile alla riserva sovrapprezzo

2 Rettifica dei beni a bilancio (riduzione attività - incremento passività)

3 Rilevazione di una componente positiva a Conto Economico

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EFFETTI FISCALIEFFETTI FISCALIArt. 172 TUIR (DPR 917/86)

La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

La normativa fiscale italiana prevede l’assoluta neutralità delle operazioni di fusione e le differenze che da esse generano non hanno rilevanza fiscale né in capo alle società che ai soci

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ATTENZIONEATTENZIONE

Art. 37 bis DPR n. 600/73

Tra le operazioni a elevato indice di elusività, individuate dal comma 3 dell'articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 29 settembre 1973, viene catalogata la fusione societaria.Il porla in essere, senza una valida ragione economica ma al solo fine di lucrare benefici fiscali indebiti - ossia risparmi d'imposta o rimborsi non dovuti - attraverso un capzioso aggiramento delle norme, rende il comportamento del contribuente non opponibile alla legittima pretesa tributaria.

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ATTENZIONEATTENZIONE"Affinché un'operazione possa configurarsi come elusiva, occorre che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:1) deve trattarsi di comportamenti (intesi come serie di atti, fatti e negozi posti in essere anche successivamente nel tempo) che, nel loro ambito, comportano l'utilizzo di una o più delle operazioni indicate al terzo comma dello stesso art. 37-bis;2) diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento;3) tesi ad ottenere un risparmio d'imposta indebito, nonché disapprovato dal sistema; 4) e deve trattarsi, infine, di comportamenti privi di valide ragioni economiche".