1 gennaio 1948 1 gennaio 2008 La Costituzione Italiana: 60 anni, ma non li dimostra… (parte...

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gennaio 2008 La Costituzione Italiana: 60 anni, ma non li dimostra…

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1 gennaio 1948 1 gennaio 2008

La Costituzione Italiana:60 anni, ma non li dimostra…

(parte seconda)

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I caratteri della Costituzione• Costituzione

compromesso (accordo tra i diversi partiti del CLN)

• Costituzione lunga (contiene sia norme precettive – come deve essere lo Stato - sia norme programmatiche – da quali principi deve essere guidata la politica)

• Costituzione votata (espressione della volontà popolare e approvata dai suoi rappresentanti)

• Costituzione scritta (consacrata da un documento formale)

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I caratteri della Costituzione

• Costituzione rigida (a differenza dello Statuto Albertino, può essere modificata solo con un procedimento speciale)

• Costituzione pluralista (lo Stato riconosce e tutela tutte le diverse forme nelle quali si esprimono le molteplici sfaccettature della società attraverso il pluralismo etnico, linguistico, religioso, politico, sindacale, culturale, espressivo)

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La struttura della Costituzione Italiana

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PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1-12)

Principi alla base della struttura dello Stato e della società

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Parte prima (artt. 13-54)

Titolo I: Rapporti civiliTitolo II: Rapporti etico-socialiTitolo III: Rapporti economici

Titolo IV: Rapporti politici

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Parte seconda (artt. 55-139)

Titolo I: ParlamentoTitolo II: Presidente della Repubblica

Titolo III: GovernoTitolo IV: Magistratura

Titolo V: Regioni, Province e ComuniTitolo VI: Garanzie costituzionali

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Disposizioni transitorie e finali

Transitorie: di carattere temporaneo, disciplinano organi o situazioni destinati ad esaurirsi nel tempo

Finali: regolano modi e tempi dell’entrata in vigore della Costituzione o introducono norme che esprimono un’aperta

condanna del passato regime fascista e prevedono sanzioni per coloro che ne hanno fatto parte

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I PRINCIPI FONDAMENTALII PRINCIPI FONDAMENTALI

• Sono i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana

• Sono la base su cui poggiano tutte le altre norme dell’ordinamento

• Esprimono un complesso di valori e idee che devono guidare il legislatore e gli altri poteri dello Stato per il corretto esercizio della funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale

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I loro OBIETTIVII loro OBIETTIVI

• Creare una società basata:

– sulla DEMOCRAZIA– Sulla PARTECIPAZIONE dei

cittadini alla vita politica del Paese

– Sul riconoscimento e il rispetto dei DIRITTI e delle LIBERTA’ FONADMENTALI

– Sul principio di UGUAGLIANZA

– Sul DIRITTO AL LAVORO come mezzo per affermare la propria personalità

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Novità rispetto al passato

• Definitivo ripudio dello Stato autoritari fascista

• Nuovo rapporto tra pubblici poteri e cittadini

• Riconoscimento delle autonomie locali

• Rifiuto della guerra come mezzo di offesa ad altri popoli

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Lettura dei primi 12 articoli della Costituzione italiana

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• Affermazione del principio democratico, attraverso:– La democrazia rappresentativa (elezione dei

rappresentanti del popolo)– La democrazia diretta (coinvolgimento dei cittadini, ad

es., con i referendum)• Affermazione del principio lavorista:– Il lavoro come strumento di affermazione del singolo

e di progresso sociale

• Affermazione del principio democratico, attraverso:– La democrazia rappresentativa (elezione dei

rappresentanti del popolo)– La democrazia diretta (coinvolgimento dei cittadini, ad

es., con i referendum)• Affermazione del principio lavorista:– Il lavoro come strumento di affermazione del singolo

e di progresso sociale

Art. 1.L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

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• Affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo (principio personalista) che:– Sono irrinunciabili e inalienabili– Non possono essere limitati dai pubblici poteri se non entro

limiti rigorosamente definiti– Riguardano i cittadini italiani e gli stranieri

• Difesa della persona anche nella sua dimensione sociale (principio pluralista)

• Solidarietà come principio di convivenza civile (principio solidarista)

• Affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo (principio personalista) che:– Sono irrinunciabili e inalienabili– Non possono essere limitati dai pubblici poteri se non entro

limiti rigorosamente definiti– Riguardano i cittadini italiani e gli stranieri

• Difesa della persona anche nella sua dimensione sociale (principio pluralista)

• Solidarietà come principio di convivenza civile (principio solidarista)

Art. 2.La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

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• Affermazione del principio della uguaglianza formale, che garantisce pari dignità dei cittadini di fronte alla legge

• Affermazione del principio della uguaglianza sostanziale: allo Stato spetta il compito di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione

• Affermazione del principio della uguaglianza formale, che garantisce pari dignità dei cittadini di fronte alla legge

• Affermazione del principio della uguaglianza sostanziale: allo Stato spetta il compito di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione

Art. 3.Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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• Il lavoro come strumento di sostentamento e di affermazione della dignità del’individuo

• Affermazione del principio di solidarietà, attraverso gli istituti di assistenza e di previdenza sociale

• Il lavoro come strumento di sostentamento e di affermazione della dignità del’individuo

• Affermazione del principio di solidarietà, attraverso gli istituti di assistenza e di previdenza sociale

Art. 4.La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

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• Affermazione del principio di autonomia, in base al quale le comunità locali hanno il diritto di regolamentarsi autonomamente in determinate materie

• Alla base, la struttura dello stato regionale• Interessanti le attuali tendenze federaliste (cfr. le leggi

Bassanini del 1997, che introducono il federalismo a Costituzione invariata secondo il principio della sussidiarietà)

• Affermazione del principio di autonomia, in base al quale le comunità locali hanno il diritto di regolamentarsi autonomamente in determinate materie

• Alla base, la struttura dello stato regionale• Interessanti le attuali tendenze federaliste (cfr. le leggi

Bassanini del 1997, che introducono il federalismo a Costituzione invariata secondo il principio della sussidiarietà)

Art. 5.La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

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• In Italia le minoranze sono circa 15 (albanese, altoatesina, catalana, carnica, croata, francese, friulana, ladina, greca, sarda, slovena ecc.)

• Due modelli di tutela delle minoranze:– Il bilinguismo (nelle scuole entrambe le lingue)– Il separatismo linguistico (scuole differenziate,

rapporti pubblici nella lingua madre)

• In Italia le minoranze sono circa 15 (albanese, altoatesina, catalana, carnica, croata, francese, friulana, ladina, greca, sarda, slovena ecc.)

• Due modelli di tutela delle minoranze:– Il bilinguismo (nelle scuole entrambe le lingue)– Il separatismo linguistico (scuole differenziate,

rapporti pubblici nella lingua madre)

Art. 6.La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

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• Concordato del 1929, che fissa i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica

• Nuovo Concordato nel 1984, per affermare la laicità dello Stato, con conseguente libertà a tutte le confessioni religiose (pluralismo confessionale)

• Concordato del 1929, che fissa i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica

• Nuovo Concordato nel 1984, per affermare la laicità dello Stato, con conseguente libertà a tutte le confessioni religiose (pluralismo confessionale)

Art. 7.Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

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• Affermazione del pluralismo confessionale• Dal 1984, nuove intese tra lo Stato e le diverse

confessioni religiose• NB problematiche legate all’immigrazione

• Affermazione del pluralismo confessionale• Dal 1984, nuove intese tra lo Stato e le diverse

confessioni religiose• NB problematiche legate all’immigrazione

Art. 8.Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

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• Libertà nella formazione culturale e libertà di espressione di quanti promuovono la cultura a tutti i livelli

• Dalla tutela del paesaggio alla tutela dell’ambiente (rif. Alla complessa legislazione internazionale in materia)

• Libertà nella formazione culturale e libertà di espressione di quanti promuovono la cultura a tutti i livelli

• Dalla tutela del paesaggio alla tutela dell’ambiente (rif. Alla complessa legislazione internazionale in materia)

Art. 9.La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

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• Riferimento e accettazione del diritto internazionale

• E’ cambiato il sistema di riferimento con la creazione dell’Unione Europea (cittadini comunitari ed extracomunitari)

• Diritto di asilo ed estradizione

• Riferimento e accettazione del diritto internazionale

• E’ cambiato il sistema di riferimento con la creazione dell’Unione Europea (cittadini comunitari ed extracomunitari)

• Diritto di asilo ed estradizione

Art. 10.L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

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• Affermazione del principio pacifista• Le limitazioni alla sovranità fanno riferimento

e permettono l’adesione a istituzioni sovranazionali quali l’ONU o l’Unione Europea

• Affermazione del principio pacifista• Le limitazioni alla sovranità fanno riferimento

e permettono l’adesione a istituzioni sovranazionali quali l’ONU o l’Unione Europea

Art. 11.L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

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• La bandiera è solo un simbolo?• E’ il segno della storia che ha condotto alla

nascita dell’Italia unita (il primo tricolore fu la bandiera della Repubblica Cispadana, 7 gennaio 1747)

• La bandiera è solo un simbolo?• E’ il segno della storia che ha condotto alla

nascita dell’Italia unita (il primo tricolore fu la bandiera della Repubblica Cispadana, 7 gennaio 1747)

Art. 12La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

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• Diritti…– Alla riservatezza– Alla casa– All’obiezione di coscienza– Dei disabili a partecipare alla vita sociale– All’identità sessuale e a libere relazioni sessuali– Dei consumatori– Nei confronti della pubblica amministrazione (di

accesso ai documenti amministrativi ecc.)– Ad una corretta e obiettiva informazione contro lo

strapotere dei mass media– Del malato alla libertà terapeutica

• Diritti…– Alla riservatezza– Alla casa– All’obiezione di coscienza– Dei disabili a partecipare alla vita sociale– All’identità sessuale e a libere relazioni sessuali– Dei consumatori– Nei confronti della pubblica amministrazione (di

accesso ai documenti amministrativi ecc.)– Ad una corretta e obiettiva informazione contro lo

strapotere dei mass media– Del malato alla libertà terapeutica

E i “nuovi diritti”?

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Si tratta di:- Diritti eterogenei quanto a struttura giuridica- Non hanno un riconoscimento costituzionale diretto-Sono espressione di nuovi valori-Sono però desumibili dalle norme e dai principi costituzionali

Si tratta di:- Diritti eterogenei quanto a struttura giuridica- Non hanno un riconoscimento costituzionale diretto-Sono espressione di nuovi valori-Sono però desumibili dalle norme e dai principi costituzionali