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1 Etichettatura dei Etichettatura dei prodotti alimentari prodotti alimentari Tutela del consumatore Tutela del consumatore Convegno sul commercio Faenza 30 novembre 2004

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Etichettatura dei prodotti alimentariEtichettatura dei prodotti alimentari

Tutela del consumatoreTutela del consumatore

Convegno sul commercio

Faenza 30 novembre 2004

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Tappe della normativa comunitaria Tappe della normativa comunitaria Direttiva 93/102/CE (GUCE L 291, 25.11.1993);

Direttiva 95/42/CE (GUCE L 182, 02.08.1995);

Direttiva 2000/13/CE (GUCE L109,6.5.2000) relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e della pubblicità fatta a loro riguardo;

Direttiva 2001/101/CE (GUCE L 310, 28.11. 2001);

Direttiva 2002/86/CE (GUCE L 305, 7.11.2002) recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE ;

Direttiva 2002/67/CE (GUCE L 191, 19.07.02), relativa all’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina;

Regolamento 258/97/CE (GUCE L 043, 14/02/1997) concernente l'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari;

Regolamento 1139/98/CE (GUCE L 159, 25.5.98) concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di

cui alla direttiva 79/112/CEE;

Regolamento 49/2000/CE (GUCE L 6, 11.1.2000): modifica il regolamento (CE) n. 1139/98 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente

modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE;

Regolamento 50/2000/CE (GUCE L 6, 11.1.2000): concernente l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente

modificati;

Regolamento 1760/2000/CE (GUCE L204, 11.8.2000) che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e

che abroga il regolamento 820/97 ;

Regolamento 1825/2000/CE (GUCE L216, 26.8.2000) Modalità di applicazione del Reg. CE 1760/2000 per ciò che concerne l’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

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Normativa di riferimentoNormativa di riferimento

D.Lgs. n. 109/92 “Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”

D.Lgs. n. 181/03 “Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità”

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Etichettatura prodotti alimentariEtichettatura prodotti alimentari

Insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare

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Prodotto alimentare Prodotto alimentare preconfezionatopreconfezionato

Unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificatocontenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata

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Prodotto alimentare Prodotto alimentare preincartatopreincartato

Unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato

posto o avvolto negli esercizi di vendita

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Finalità dell’etichettaturaFinalità dell’etichettatura

non indurre in erroreindurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso

non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che effetti o proprietà che non possiedenon possiede

non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolaricaratteristiche particolari

non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umanaprevenire, curare o guarire una malattia umana

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Indicazioni dei prodotti Indicazioni dei prodotti preconfezionatipreconfezionati

la denominazionedenominazione di vendita la quantità nettaquantità netta o, nel caso di prodotti

preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale

il termine minimo di conservazionetermine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenzadata di scadenza

il titolo alcolometrico volumicotitolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume

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Indicazioni dei prodotti Indicazioni dei prodotti preconfezionatipreconfezionati

l'elenco degli ingredientiingredienti il nomenome o la ragione sociale o il marchio depositato la sedesede dello stabilimento di produzione o di

confezionamento una dicitura che consenta di identificare il lottolotto di

appartenenza del prodotto le modalità di conservazionemodalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia

necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto

le istruzioni per l'usoistruzioni per l'uso, ove necessario il luogo di origineluogo di origine o di provenienza, nel caso in cui

l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto

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Denominazione di venditaDenominazione di vendita denominazione prevista per tale prodotto dalle

disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili denominazione prevista dalle disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso

dal nome consacrato da usi e consuetudini

descrizione del prodotto alimentare

consentire all'acquirente di conoscereconoscere l'effettiva natura e di distinguerlodistinguerlo dai prodotti con i quali

potrebbe essere confuso

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IngredientiIngredienti

Qualsiasi sostanzasostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora ancora presente nel prodotto finitopresente nel prodotto finito, anche se in forma modificata

L'elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso in ordine di peso decrescentedecrescente al momento della loro utilizzazione

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EsenzioniEsenzioni

nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, a condizione che la denominazione di vendita sia denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingredienteidentica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente

negli ortofrutticoli freschiortofrutticoli freschi nelle acque gassateacque gassate che riportano la menzione

di tale caratteristica nella denominazione di vendita

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EsenzioniEsenzioni

formaggi, burroformaggi, burro, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del lattepropri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione

nelle acquavitiacquaviti e nei distillatidistillati, nei mostimosti e nei vinivini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birrebirre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume

negli aceti di fermentazioneaceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.

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Sede stabilimentoSede stabilimento

L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento può essere

omessa nel caso di:

stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta

prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia

prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitariabollatura sanitaria

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Titolo alcolometrico Titolo alcolometrico simbolo «% vol»simbolo «% vol»

Il titolo alcolometrico volumico effettivo è il numero di parti in volume di alcole

puro alla temperatura di 20 °C contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.

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LottoLotto

Insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionateprodotte, fabbricate o confezionate in circostanze

praticamente identiche

facilmente visibilefacilmente visibile, chiaramente leggibilechiaramente leggibile ed indelebileindelebile ed è preceduto dalla lettera «L»«L»

Per i preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi

Per i non preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita

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Esenzioni Esenzioni L'indicazione del lotto non è richiesta: quando il termine minimo di conservazione o la data di

scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese

per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale

per i prodotti agricoli per i prodotti alimentari preincartati nonché per i

prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata

per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2

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Termine Minimo ConservazioneTermine Minimo Conservazione

Il TMC è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche

in adeguate condizioni di conservazione

"da consumarsi preferibilmente entro“ “o entro la fine""da consumarsi preferibilmente entro“ “o entro la fine"

giornogiorno e mesemese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesimeno di tre mesi

mesemese e annoanno per i prodotti alimentari conservabili tra tre e diciotto mesitra tre e diciotto mesi

solo annoanno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesipiù di diciotto mesi

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Esenzioni TMCEsenzioni TMC gli ortofrutticoli freschi i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini

aromatizzati le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in

volume le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande

alcolizzate poste in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività

i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione

gli aceti il sale da cucina gli zuccheri allo stato solido, caramelle le gomme da masticare i gelati monodose

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Data di scadenzaData di scadenza

Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e

che possono costituire, dopo breve tempo,

un pericolo per la salute umana un pericolo per la salute umana

"da consumarsi entro" "da consumarsi entro"

nell'ordine ed in forma chiara,

il giornogiorno, il mesemese e l'annoanno

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Modalità indicazioneModalità indicazione

La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la

data di scadenza nonché il titolo alcolometrico volumico effettivo devono

figurare nello stesso campo visivofigurare nello stesso campo visivo

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Vendita di prodotti sfusiVendita di prodotti sfusiCartello riportante:

la denominazione di vendita l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione le modalità di conservazione per i prodotti alimentari

rapidamente deperibili la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con

ripieno il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con

contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti

congelati glassati

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Vendita di prodotti sfusiVendita di prodotti sfusi

Sufficiente un cartello contenente elenco degli ingredienti per:

gelateriapasticceriapanetteriagastronomiabevande somministrate mediante spillatura

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CompetenzaCompetenzain Emilia Romagnain Emilia Romagna

L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza

Art. 21 Disposizioni transitorie e finali

9. Compete ai Comuni, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

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Campo di applicazioneCampo di applicazioneart. 1, comma 2, lettera “e” D.Lgs. 109/92art. 1, comma 2, lettera “e” D.Lgs. 109/92

Si intende per Consumatore:

“il consumatore finaleconsumatore finale nonché i ristorantiristoranti, gli ospedaliospedali, le mensemense ed altre collettività analoghe, denominate in seguito «collettività»”

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Art. 1, c 1, Legge 283/62Art. 1, c 1, Legge 283/621. Sono soggette a vigilanza, per la tutela della pubblica

salute, la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità l'autorità sanitariasanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi esercizi pubblicipubblici, dove si producanoproducano, si conservino in depositoconservino in deposito, si smercinosmercino o si consumino le predette sostanzeconsumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasportoscali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione

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Art. 5 Legge 283/62Art. 5 Legge 283/62

5. È vietato impiegareimpiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per venderevendere, detenere per vendere o somministraresomministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuiredistribuire per il consumo sostanze sostanze alimentari: alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali

b) in cattivo stato di conservazione c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal

regolamento di esecuzione o da ordinanze ministerialid) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque

nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione

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L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un

ordine legittimo della pubblica Autorità,

esclude la punibilità

Art. 51 c.p.Art. 51 c.p.Esercizio di un diritto o adempimento di un dovereEsercizio di un diritto o adempimento di un dovere

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Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa

Art. 4 L. n. 689/81Art. 4 L. n. 689/81Cause di esclusione della responsabilità Cause di esclusione della responsabilità

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Sanzioni 1° fasciaSanzioni 1° fasciaartt. 2 e 18 D.Lgs 109/92artt. 2 e 18 D.Lgs 109/92 da € 3.500 a € 18.000 da € 3.500 a € 18.000 pmrpmr € 6.000€ 6.000

Etichettatura o presentazione o pubblicità che : induce in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto

(identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine, provenienza, modo di fabbricazione o ottenimento)

attribuisce al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede

suggerisce che il prodotto possiede caratteristiche particolari attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire,

curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà (escluse acque alimentari)

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Sanzioni 2° fasciaSanzioni 2° fasciaartt. 3 e 18artt. 3 e 18 D.Lgs 109/92 D.Lgs 109/92 da € 1.600 a € 9.500 da € 1.600 a € 9.500 pmrpmr € €

3.166,673.166,67Etichetta di prodotto alimentare che non contenga:

denominazione di vendita elenco degli ingredienti la quantità netta o quella nominale il termine minimo di conservazione o la data di scadenza il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del

fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Cee la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento cioè dove è

ubicata l’azienda o lo stabilimento una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del

prodotto le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria

l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto le istruzioni per l’uso (ove necessario) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa

indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto

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Sanzioni 2° fasciaSanzioni 2° fasciaartt. 10 bis e 18artt. 10 bis e 18 D.Lgs 109/92D.Lgs 109/92 da € 1.600 a € 9.500 da € 1.600 a € 9.500 pmrpmr € € 3.166,673.166,67

Prodotti alimentari posti in vendita con

data di scadenzadata di scadenza

decorsa dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione

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Sanzioni 2° fasciaSanzioni 2° fasciaartt. 14 e 18artt. 14 e 18 D.Lgs 109/92D.Lgs 109/92 da € 1.600 a € 9.500 da € 1.600 a € 9.500 pmrpmr € € 3.166,673.166,67

Prodotti alimentari con indicazioni obbligatorie nello stesso campo visivo mancanti di una o più delle seguenti:

denominazione di vendita quantità termine minimo di conservazione o data di scadenza titolo alcolometrico

Nei recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm2 sono obbligatorie solo la denominazione, la quantità, la data

DEVONO ESSERE LEGGIBILI ED INDELEBILI

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Sanzioni 2° fasciaSanzioni 2° fasciaartt. 14 e 18artt. 14 e 18 D.Lgs 109/92D.Lgs 109/92 da € 1.600 a € 9.500 da € 1.600 a € 9.500 pmrpmr € € 3.166,673.166,67

Prodotti alimentari preconfezionati

destinati alla somministrazione,

frazionamento, trasformazione senza le indicazioni di cui all’art. 3 sul prodotto ma nemmeno su un documento commerciale

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Sanzioni 3° fasciaSanzioni 3° fasciaartt. 10 e 18 D.Lgs 109/92artt. 10 e 18 D.Lgs 109/92 da € 600 a € 3.500 da € 600 a € 3.500 pmrpmr € 1.166,6€ 1.166,677

Prodotti alimentari posti in vendita con terminetermine minimo di conservazioneminimo di conservazione senza indicare:

giorno, mese e anno per i prodotti conservabili per meno di tre mesi

mese e anno per i prodotti conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi

anno per i prodotti conservabili per più di diciotto mesi

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Sanzioni 3° fasciaSanzioni 3° fasciaartt. 15 e 18artt. 15 e 18 D.Lgs 109/92D.Lgs 109/92 da € 600 a € 3.500 da € 600 a € 3.500 pmrpmr € 1.166,6€ 1.166,677

Prodotti alimentari preconfezionati presentati al consumatore con distributori automatici o semiautomatici privi delle indicazioni dell’articolo 3

Bevande o sostanze alimentari non preconfezionate distribuite in maniera automatica senza che sul distributore siano indicate le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale e la sede dell’impresa responsabile dell’impianto

la denominazione di vendita l’elenco degli ingredienti:

Le indicazioni devono essere leggibili ed in italiano

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Sanzioni 3° fasciaSanzioni 3° fasciaartt. 16 e 18 artt. 16 e 18 D.Lgs 109/92D.Lgs 109/92 da € 600 a € 3.500 da € 600 a € 3.500 pmrpmr € 1.166,6€ 1.166,677

Vendita di prodotti sfusi senza che sul cartello sia stato indicato:

la denominazione di vendita l’elenco degli ingredienti le modalità di conservazione per i prodotti rapidamente

deperibili la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche

con ripieno il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande

con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume la percentuale di glassatura, considerata tara, per i

prodotti congelati glassati

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Andiamo a fare la spesa!!Andiamo a fare la spesa!!

Gli ordini della massaia sono di acquistare:

Salsiccia di Tacchino, Chele di Granchio e Biscotti senza Glutine per un bambino affetto dal morbo celiaco

Acquistiamo una confezione di un prodotto denominato Salsiccia di Tacchino marchio Vita Agreste

Acquistiamo una confezione di un prodotto riportante la dicitura Chele di Granchio mare pronto marchio Nova surgelati

Acquistiamo una confezione di un prodotto riportante la dicitura Biscotti frollini senza Glutine marchio Plasmon

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Quali possono essere gli Quali possono essere gli strumenti più idonei?strumenti più idonei?

Un cittadino attento ma soprattutto disoccupato!!

Le Associazioni dei consumatori

Le forze di polizia statale e locali

La segnalazione al Garante della Concorrenza e del Mercato