1 DIRITTO SANITARIO Lezioni anno accademico 2008/2009 Prof. Gabriele Scarpa.
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1
DIRITTO SANITARIO
Lezioni anno accademico 2008/2009
Prof. Gabriele Scarpa
2
PROGRAMMA
Diritto AmministrativoDiritto SanitarioResponsabilità legalePrivacy in ambito sanitarioConsenso informato
3
COS’E’ IL DIRITTO?
Insieme di regole
Funzione
Disciplinare i rapporti tra le persone
4
DIRITTO: QUANDO, DOVE E PERCHE’
In un dato tempo e in un dato luogo
Espressione della Comunità di persone di quel tempo e di quel luogo
Traduzione in regole di comportamento delle forme di vita economica e sociale di
una determinata Comunità
5
COME SI ATTUA IL DIRITTO?
Organizzazione
che crea le regole
che le fa rispettare
6
DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO
Norma giuridica
•generale•astratta•certa
DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO
Interesse protetto da una norma giuridica
7
DIRITTO SOGGETTIVO
Interesse riconosciuto e protetto direttamente dalla legge
INTERESSE LEGITTIMO
Interesse protetto indirettamente dalla legge, in quanto coincide
con l’interesse pubblico
8
FATTI E ATTI GIURIDICI
Fatto giuridico
Ogni accadimento al quale l’Ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico
Atto giuridico
Atto destinato a produrre effetti giuridici - Dichiarazioni di volontà - Dichiarazioni di scienza
9
DEFINIZIONE DI ORDINAMENTO GIURIDICO
Insieme delle Norme giuridiche poste dallo Stato al fine di disciplinare i
rapporti dei cittadini tra di loro e con lo Stato stesso
10
LE NORME GIURIDICHE
1. Sono rivolte a tutta la Comunità
1. Sono obbligatorie per tutti
1. Sono suscettibili di sanzione nel caso di loro violazione
11
PRINCIPIO DELLO STATO DI DIRITTO
Lo Stato è sottoposto al Diritto e vincolato al rispetto delle proprie Leggi
Gli Atti contrari alla Legge possono essere impugnati da qualunque cittadino che abbia subito una lesione del proprio diritto e interesse
12
I FINI DELLO STATO
Fini Comuni
I Fini dello Stato corrispondono agli interessi di tutta
la Comunità che di esso fa parte
13
I fini sono mutevoli
esiste una pluralità di fini
esistono fini comuni a tutti gli Stati
14
LE FUNZIONI E I POTERI DELLO STATO
FUNZIONE POLITICA
FUNZIONE LEGISLATIVA
FUNZIONE AMMINISTRATIVA
FUNZIONE GIURISDIZIONALE
15
LE FUNZIONE POLITICA
Scelta dei fini
Individuazione dei fini che lo Stato deve perseguire
Corpo elettorale, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica,Regioni, Corte
Costituzionale
16
LE FUNZIONE LEGISLATIVA
Proposizione dei fini
Creazione delle norme giuridiche
Parlamento, Consigli regionali, Consigli provinciali Trento e Bolzano
17
LE FUNZIONE GIURISDIZIONALE
Tutela dei fini
Vigilanza sul rispetto delle norme giuridiche e conservazione dell’Ordinamento giuridico
Applicazione delle norme giuridiche
Magistratura
18
LE FUNZIONE AMMINISTRATIVA
Attuazione dei fini
Realizzazione concreta dei fini dello Stato
Pubblica Amministrazione
19
FONTI DEL DIRITTO
Mezzi attraverso i quali le
Norme giuridiche si manifestano
20
CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI
Fonti di cognizione
Fonti di produzione
Fonti scritte
Atti che contengono le Norme giuridiche (Legge, Decreto Legge, ecc.)
Gli Organi, cioè i soggetti che producono le Norme giuridiche (Parlamento, Governo, Regione, Comune, ecc.)
Atto scritto
Fonti non scritte Atto non scritto
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REGOLE CHE DISCIPLINANO LE RELAZIONI TRA LE FONTI DEL DIRITTO
GERARCHIA
PARITA’
La Fonte di grado superiore ha maggior valore (prevale) su una fonte di grado inferiore
Se ci sono Fonti equivalenti vale il criterio temporale
COMPETENZA Vale la fonte prevista per lo specifico oggetto e ambito di competenza
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ORDINAMENTO GIURIDICO
complesso di Norme e Istituti posti al fine di regolare i rapporti tra i cittadini
Norme giuridiche
obbligatorie munite di sanzione
Fonti del Diritto
sono documenti scritti
rispondono esigenze certezza fonti da dove hanno
origine le norme
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LE FONTI DEL DIRITTO SONO
LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI
FONTI PRIMARIENorme comunitarie (Trattati, Regolamenti, Direttive)Leggi ordinarie dello StatoDecreti Legislativi (Leggi delegate dal Parlamento al Governo)Decreti Legge del GovernoStatuti delle Regioni ordinarieLeggi regionaliLeggi delle Province di Trento e Bolzano
FONTI SECONDARIERegolamentiOrdinanzeStatuti degli Enti minoriLa Consuetudine
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LA COSTITUZIONE è suddivisa in tre Sezioni
1.Riguarda i Principi fondamentali della Repubblica italiana
2.Diritti e Doveri dei cittadini suddivisi inrapporti civili (diritto alla libertà personale)rapporti etico-sociali (tutela della famiglia,
diritto alla salute)rapporti economici (tutela del lavoro,diritto
allo sciopero) rapporti politici (diritto di voto)
1.Ordinamento dello Stato italiano
25
PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE
La Costituzione stabilisce che determinati rapporti o materie possano essere regolati soltanto mediante Legge
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ORGANI DELLO STATO
Il Parlamento
Camera dei Deputati Senato della Repubblica
Approvazione delle Leggi
Manifestazione del voto di fiducia
Il Presidente della repubblica
Indice le elezioni
Promulga le Leggi ed emana i decreti aventi valore di Legge e i regolamenti
Indice i Referendum
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ORGANI DELLO STATO
Il Governo
Organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio e dai singoli Ministri
Organo di direzione politica
Deve ottenere il voto di fiducia del Parlamento
Svolge anche attività legislativa in casi eccezionali previsti dalla Costituzione
28
ORGANI DELLO STATO
La Magistratura
Organo autonomo e indipendente composto dai magistrati
La Corte Costituzionale
Tutela della Costituzione (giudizio di legittimità della Costituzione)
Giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
Giudizi sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri
29
ORGANI DELLO STATO
Regioni, Province, Comuni
Competenza legislativa delle Regioni
ART 117 Cost.
30
FUNZIONE AMMINISTRATIVA O ESECUTIVA
Attività della P.A. finalizzata alla realizzazione dei fini pubblici
Amministrare = curare gli interessi
31
P.A. DUE SIGNIFICATI
Oggettivo = Attività
Soggettivo = Apparato organizzativo
32
P.A.
Insieme di Organi ed Uffici che svolgono attività amministrativa
33
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Due ambiti:
Attività di Diritto privato
Attività di Diritto pubblico
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ATTIVITA’ DI DIRITTO PRIVATO
ATTIVITA’ DI DIRITTO PUBBLICO
Esercizio della capacità di Diritto privato
Esercizio del potere pubblico
35
ATTIVITA’ DI DIRITTO PRIVATO
La P.A. è su un piano di parità
Solo per Fini pubblici
Devono essere rispettate regole di Legge
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ATTIVITA’ DI DIRITTO PUBBLICO
Posizione di supremazia sempre per fini pubblici
Potere discrezionale della P.A.
37
RIMEDI CONTRO GLI ATTI ILLEGITTIMI DELLA P.A.
I ricorsi
Art 113 Cost.
38
PRINCIPIO DI LEGALITA’
Attività della P.A. subordinata alla Legge
39
ENTE PUBBLICO
Soggetto che opera in regime differenziale
Capacità di Diritto privato
Capacità di Diritto pubblico
40
PLURALISMO DELLA P.A.
L’insieme degli Enti pubblici
41
ENTI STRUMENTALI
Perseguono fini e interessi propri dello Stato
ENTI AUSILIARI
Perseguono fini ed interessi che non sono direttamente dello Stato ma ne integrano e completano l’attività
ENTI AUTONOMI
Non perseguono fini ed interessi dello Stato ma perseguono finalità sociali
42
IL REGIME GIURIDICO DEGLI ENTI PUBBLICI
Autarchia
Autotutela
Autonomia
Potere di compiere atti che incidono sulla sfera giuridica di altri soggetti (potestà pubblica)Potere di farsi ragione da séPotere di intervenire sui propri atti (auto-annullamento)
Potere di auto organizzarsi entro i limiti consentiti dalla legge (regole di Diritto pubblico)
Art. 97 Cost. I Pubblici Uffici sono organizzati secondo la Legge in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità della P.A.
43
ATTIVITA’ DEGLI ENTI PUBBLICI
Ogni Ente pubblico agisce attraverso persone fisiche
Ogni Ente pubblico è organizzato in Organi e Uffici a cui sono preposte persone fisiche (funzionari, impiegati, operatori, ecc.)
44
ORGANI Centri di competenza
UFFICI
Nell’ambito della competenza attribuita dalla legge possono assumere atti giuridici con rilevanza esterna
Titolare dell’Organo Persona fisica preposta
Apparati organizzatori dell’Ente che svolgono compiti strumentali ed ausiliari all’attività dell’Organo (uomini, donne e mezzi)
Non assumono atti a rilevanza esterna
45
DISTINZIONE TRA ORGANIOrgani collegiali e individuali
Organo individuale monocratico Organi collegiali•unica volontà anche se composto da più soggetti•si esprime a maggioranza•regole di funzionamento (conv. ufficiale, o.d.g., validità sedute, verbali)•collegiali perfetti•collegiali imperfetti
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FUNZIONE DEGLI ORGANI
Organi attivi
Organi consultivi
(esprimono pareri)
Organi di controllo
-Direttore gen. ASL-Sindaco-Prefetto
-Comitato etico
-Consiglio dei sanitari
-Commissioni tecniche comunali
-Collegio sindacale ASL-Corte dei Conti
47
PRINCIPIO DELLA PROROGATIO
durata in carica dell’Organo
PRINCIPIO DELLA ASTENSIONE
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
48
FONDAMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 97 Cost.
“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione”
49
FONDAMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 1 Legge 241/1990
“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e di pubblicità”
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PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Principio di legalità
Corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni di Legge
51
PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Principio di imparzialità
Obbligo per la P.A. di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia
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PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Principio di buona amministrazione
-Efficacia (obiettivi)-Efficienza (risorse-risultati)-Economicità (risultati-mezzi impiegati)-Rapidità (tempi certi)-Miglior contemperamento degli interessi-Minor danno per i destinatari dell’azione amministrativa
53
PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Principio di ragionevolezza
Razionalità operativa, in modo da evitare decisioni arbitrarie e irrazionali
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PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Principio di trasparenza
Immediata e facile controllabilità di tutte le azioni e le fasi attraverso cui si svolge
l’operato della P.A.
Correttezza, conoscibilità e imparzialità
55
L’Attività della P.A. si distingue in
Comportamenti giuridicamente irrilevanti:
Senza effetto giuridico nei confronti dei destinatari
Comportamenti giuridicamente rilevanti:
-atti giuridici
-mere operazioni
manifestazioni di scienza-giudizio-volontà
Attività materiali svolte dalla P.A.
56
Gli Atti giuridici si distinguono in
Atti di Diritto pubblico (es. i provvedimenti)
Atti di Diritto privato (es. i contratti)
57
ATTI AMMINISTRATIVI
Atti idonei a produrre unilateralmente effetti giuridici sui privati cittadini indipendentemente dalla loro volontà
Strumenti della P.A. per perseguire i propri fini, attraverso un procedimento, una serie di atti concatenati e coordinati, finalizzato all’emanazione di un atto finale.
58
ATTI AMMINISTRATIVI
Atti di amministrazione attiva
Atti di natura consultiva
Atti di controllo
59
ATTI AMMINISTRATIVIProvvedimenti amministrativi
Manifestazioni di volontà indirizzati a soggetti determinati o determinabili ed in grado di modificare unilateralmente la sfera giuridica dei destinatari (espropriazione, concessione edilizia, licenziamento)
Atti amministrativi che non sono provvedimenti
Manifestazioni di volontà che non incidono sulla sfera giuridica dei destinatari (es. pareri)
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PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVIForza giuridica-autoritarietà
Capacità del provvedimento di imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari, indipendentemente dalla loro volontà
Esecutività
Modificazione prodotta direttamente ed immediatamente
Efficacia-esecutorietà
Possibilità della P.A. di dare immediata e diretta esecuzione all’atto amministrativo
61
PARERI
Facoltativi
Obbligatori
-Non vincolanti
-Vincolanti
-Parzialmente vincolanti
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ELEMENTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
SoggettoOggettoFinalitàFormaMotivazione
Se mancano Nullità dell’Atto
Se presenti vizi Annullabilità dell’Atto•incompetenza •eccesso di potere•violazione di legge
63
ASSISTENZA SANITARIA
1930-1940 nascitaRapporto ass.vo su base contributivaPrestazioni sanitarie differenziateAssistenza sanitaria limitataConflittualità con Enti osp
Organizzazione mutualistica (E.M.)
Organizzazione ospedaliera (E.O.)
Riforma del 1968 Legge n. 132Enti ospedalieriClassificazione degli ospedaliPropria organizzazione (C.d.A + Presidente)Finanziamento (rette ospedaliere)
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SISTEMA SANITARIO CON MOLTI DIFETTI
Assistenza sanitaria non a tutti i cittadini
Assistenza sanitaria erogata per settori
Difformità di trattamento = disuguaglianza tra i cittadini
Spesa sanitaria fuori controllo non più coperta dalla imposizione contributiva squilibrio tra entrate e uscite = deficit
Interventi assistenziali solo in caso di malattia e senza coordinamento tra E.M. e E.O.
Privilegiato il momento diagnostico-curativo
65
VERSO LA RIFORMA SANITARIA
1970 Costituzione delle Regioni
Attuazione art. 117 Cost. =
Attuazione art. 32 Cost.
Necessari passaggi legislativi propedeutici alla riforma sanitaria
Delega competenze statali
66
LEGGE 833/1978
Istituzione del S.S.N.
Principi
Obiettivi
Le competenze in materia sanitaria
Le U.U.L.L.S.S
Il personaleDipendente
Convenzionato
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LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
GOVERNO
Piano sanitario nazionale
Fissa gli obiettivi e le modalità di
intervento
CENTRALE PERIFERICA
REGIONE
Piano sanitario regionale
Rende operativi gli obiettivi del P.S.N. e
individua a livello locale i bisogni, le strutture e gli strumenti necessari
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LEGGE 833/1978
Eguaglianza e uniformità assistenza
Cura – riabilitazione ma anche prevenzione delle malattie
Organizzazione sanitaria decentrata sul territorio
Partecipazione dei cittadini e operatori sanitari
Integrazione tra attività sociali e sanitarie
S.S.N. Complesso di funzioni per tutela della salute (Art. 32 Cost.)
PRINCIPI ISPIRATORI
69
Superamento degli squilibri territoriali e delle condizioni socio – sanitarie del Paese
Sicurezza del lavoro
Tutela della maternità e infanzia
Promozione della salute nell’età evolutiva
Tutela sanitaria nelle attività sportive
Tutela della salute degli anziani
GLI OBIETTIVI
70
Stato
Regione
Comuni
Provincia
LE COMPETENZE IN MATERIA SANITARIA
Programmazione e altre modificate succ. dal D.l.vo 112/98
Programmazione e organizzazione
Tutte le competenze che non sono dello Stato e delle Regioni tramite l’ULS
Localizzazione dei Presidi e dei Servizi sanitari e pareri sulle delimitazioni territoriali
71
Complesso di Presidi, Uffici Servizi dei Comuni che in un ambito territoriale delimitato assolvono ai compiti del Servizio Sanitario Nazionale indicati dalla Legge 833/1978
Le U.U.L.L.S.S. hanno il compito di erogare un ventaglio di prestazioni sanitarie a livello di•Prevenzione•Diagnosi e cura•Riabilitazione•Medicina legale
U.L.S. = Strumento operativo del Comune
72
Personalità giuridica pubblica
Autonomia organizzata
Autonomia amministrativa
Autonomia patrimoniale e contabile
Autonomia gestionale e tecnica
IL DECRETO DI RIORDINO D.LGS.VO 502/92 – 517/93
U.L.S. A.S.L. = Azienda dotata di
Ambito territoriale di norma coincidente con la Provincia
73
Direttore Generale
Collegio Sindacale
ORGANI A.S.L.
Ha tutti i poteri di gestione
Organo collegiale formato da 5 membri con funzione di controllo
74
ORGANI A.S.L.
Altri Organismi
Direttore sanitario
Direttore amministrativo
Consiglio dei Sanitari (organo elettivo)
75
LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
E’ il metodo attraverso il quale devono essere sviluppati e perseguiti obiettivi della legge 833/78
PIANO SANITARIO NAZIONALEStrumenti: durata triennale
Assistenza medico-generica e pediatrica
Assistenza specialistica
Assistenza infermieristica
Assistenza ospedaliera
Assistenza farmaceutica
76
PIANO SANITARIO REGIONALE
Con l’attuazione del D.lgs.vo 502/92 (Decreto di riordino) viene previsto un ulteriore strumento di programmazione a livello di A.ULSS
Piano attuativo locale
Piani di zona
77
ASSETTO ORGANIZZATIVO A.S.L.
Distretti sanitari di base
Dipartimento di prevenzione•Igiene e S.P.•Igiene alimenti•Prev. e Sicurezza•Amb. di lavoro Sanità animale
Presidio ospedaliero•Dirigente medico
•Dirigente amministrativo
78
D.Lgs.vo 229/99
A.S.L.
Azienda dotata di autonomia imprenditoriale = più poteri al Direttore Generale che provvede a definire l’Organizzazione e il funzionamento con atti di Diritto privato
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Tutela della Salute
Obbligo del P.S.N.
Livelli unificati di assistenza
PUNTI QUALIFICANTI DEL DL.VO 229/99
-S.S.N.
-Enti e Ist. Naz.
-Stato
-Progetti obiettivi
-Ass. san. Coll. ambienti di vita e lavoro
-Ass. distrettuale
-Ass. ospedaliera
80
A.S.L.
-garantire liv. unif. di assistenza
-gestione attività sociali
-rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità con vincolo di bilancio
-agisce con atti di Diritto privato
-contratti diretti (senza procedure concorsuali) per importo entro limiti comunitari
81
RESPONSABILITA’ LEGALE
Conseguenze previste per Legge quando si tengono comportamenti lesivi di un Diritto od
Interesse tutelato dalla Legge
82
RESPONSABILITA’ CIVILE
RESPONSABILITA’ PENALE
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
ILLECITO CIVILE
ILLECITO PENALE (REATO)
ILLECITO AMMINISTRATIVO
83
RISARCIMENTO DEL DANNO
SANZIONE PENALE
SANZIONE AMMINISTRATIVA
ILLECITO CIVILE
ILLECITO PENALE (REATO)
ILLECITO AMMINISTRATIVO
84
Con intenzione
cosciente e voluto
Più grave
Per negligenza, imprudenza, imperizia
DOLO
COLPA
GRADO DI RESPONSABILITA’
Meno grave
85
ART. 28 COSTITUZIONE
I funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili, secondo le Leggi civili, penali e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilita’ civile si estende allo Stato
86
ART. 28 D.P.R. N. 3/1957
Danno recato a terzi
obbligo di risarcire il danno (quantificato dal giudice civile)
Responsabilità civile
ElementiDanno ingiustoDolo o colpa graveNesso causale
87
CODICE PENALE E LEGGI PENALI
Violazione di una norma penale
Responsabilità penale
Elementi
Commissione di un reatoNesso causaleDolo o colpaProcedimento penale Sanzione penale
88
ART. 18 D.P.R. N. 3/1957 E D.L.VO 165/2001, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Contabile Danno recato all’Amministrazione
Responsabilità amministrativa
Elementi Danno patrimoniale, ambientale, morale, all’immagineDolo o colpa graveNesso causale
obbligo di risarcire il danno (quantificato dal giudice amministrativo – Corte dei Conti)
89
ART. 18 D.P.R. N. 3/1957 E D.L.VO 165/2001, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Disciplinare
Responsabilità amministrativa
ElementiComportamento scorretto in servizioProcedimento disciplinare – sanzione disciplinare (decisa dall’Amministrazione)
Violazione di doveri e obblighi
90
CASI PRATICI
91
ESEMPIO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA:
Condanna della Corte dei Conti (Sicilia) al pagamento a favore della ASL di Trapani da parte di un medico ed un I.P. per danno erariale.
Ciò a seguito di sentenza civile di condanna al risarcimento del danno patito da una paziente (44.000 € più interessi e spese) a carico del medico e dell’infermiere e in solido della stessa ASL.
92
FATTO:
Il medico di turno P.V. e l’I.P. C.A. nel corso di un intervento di pronto soccorso avevano tentato d rimuovere un corpo estraneo entrato nell’occhio sinistro della signora X danneggiandolo irrimediabilmente (perdita del visus).
Era stata usata una siringa munita di ago metallico che, a causa della pressione esercitata dallo stantuffo, si era conficcato nell’occhio della signora.
93
LA RESPONSABILITA’:
COLPA GRAVE del medico in quanto:
1 - quando diede la disposizione di procedere al lavaggio oculare, avrebbe dovuto controllare le modalità di svolgimento dell’operazione e, quindi, impedire l’uso di un mezzo inadeguato ed estremamente pericoloso (comportamento assolutamente superficiale e noncurante dell’altrui incolumità).
94
2 – Era facilmente prevedibile che eventuali movimenti inconsulti del paziente o il distacco dell’ago per la pressione operata dallo stantuffo potevano causare un danno all’occhio.
COLPA GRAVE dell’infermiera in quanto:
- Avrebbe dovuto scartare l’uso della siringa con ago metallico e, comunque, avrebbe potuto rifiutarsi di intervenire, atteso che non era dotato di una specifica competenza e per di più in una Struttura dove peraltro c’era un apposito reparto di oculistica
95
CONCLUSIONI DELLA CORTE:
Sussistono tutti gli elementi per affermare la responsabilità amministrativa:
-Danno erariale (somma pagata dalla ASL a titolo di risarcimento alla signora = diminuzione del patrimonio erariale);
-Nesso di causalità tra condotta dei convenuti e il danno predetto;
-Colpa grave dei convenuti per i motivi suesposti.
96
Sentenza Cassazione - Sez IV Penale – 6 maggio 1992 n. 5359
Medicina ospedaliera: morte conseguente ad erronea somministrazione di sostanza venefica. Compiti del primario e caposala.
Un infermiera somministra per errore sodioazide (un conservante delle urine tossico per ingestione) in luogo di solfato di magnesio. Ne consegue la morte di due pazienti.
97
Il tribunale condanna l’infermiera che aveva somministrato erroneamente il veleno, il primario e la caposala per negligenza in quanto il veleno (la sodioazide) si trovava abitualmente nel carrello dei medicinali e non in un armadio separato per i veleni.
98
Il primario viene assolto in appello, mentre la condanna dell’infermiera e della caposala venivano confermate anche in Cassazione, anche se le due avevano invocato il fatto che gli armadi speciali per contenere i veleni erano stati richiesti ma non erano mai arrivati.
99
L’assoluzione del primario veniva motivata in quanto la sua responsabilità è riservata alla corretta effettuazione delle prestazioni ospedaliere ed all’area della verifica propriamente medica e non può quindi abbracciare l’organizzazione di ogni e qualsiasi servizio né può rendere conto delle mansioni più propriamente esecutive.
100
Il ricorso in Cassazione conferma la responsabilità di infermiera e caposala e conferma l’assoluzione del primario con la motivazione che tra primario e caposala esiste un rapporto di complementarietà e che al primario non spettano compiti di organizzazione e manageriali.
101
Si commentino le sentenze relativamente alle seguenti conclusioni:
-Assoluzione del primario. I fatti risalgono al 1987 (sentenza d’appello);
- Condanna per responsabilità dell’infermiera (sentenza della Corte di Cassazione);
- Condanna per responsabilità della caposala, nonostante fosse stato invocato il fatto che gli armadi speciali per contenere i veleni erano stati richiesti ma mai arrivati (sentenza della Corte di Cassazione).
102
ASSOLUZIONE DEL PRIMARIO
La sentenza è del 1992 ma i fatti risalgono al 1987 per cui la legislazione vigente all’epoca dei fatti non prevedeva compiti di organizzazione e manageriali.
Oggi probabilmente con la legislazione attuale (D.lgs.vo 229/99 e 626/94) anche il primario non sarebbe privo di responsabilità per carenza organizzativa.
103
ASSOLUZIONE DEL PRIMARIO
Infatti:
-Il D.lgs.vo 229/99 prevede che il primario deve “assicurare il regolare svolgimento delle operazioni … anche con direttive” (compiti manageriali)
-Il D.lgs.vo 626/94 anche l’eventuale delega alla caposala non esime il primario da responsabilità in posizione di preposto.
104
CONDANNA DELL’INFERMIERA
L’Errore materiale della somministrazione della sostanza venefica è avvenuto per due motivi:
-Negligenza dell’infermiera (disattenzione)
- carenza organizzativa
Le probabili conseguenze della carenza organizzativa possono essere due:
105
CONDANNA DELL’INFERMIERA
-La prima può essere legata al fatto che, per risparmiare tempo, gli infermieri addetti alla terapia preparavano nello stesso tempo anche i vasi per le raccolte delle urine con il relativo conservante.
-La seconda può essere legata al fatto che uno stesso carrello veniva usato sia per la distribuzione dei farmaci che per altri usi. E’ il classico “errore nascosto”, basta una disattenzione e succede l’incidente. Una gestione corretta prevede che i carrelli vengano interamente svuotati prima del cambio di utilizzo.
106
CONDANNA DELLA CAPOSALA
- Responsabilità per carenza organizzativa:
Se, come spesso avviene, si richiede un armadio che non viene inviato, questo non è certo una giustificazione per non prendere altre misure per evitare incidenti (ad esempio veleni posti in un altro luogo, attenta progettazione delle operazioni).
107
CONDANNA DELLA CAPOSALA
-Responsabilità per scarso controllo ed insufficiente vigilanza sulle operazioni infermieristiche:
Infatti la presenza di un conservante delle urine nel carrello dei medicinali non è affatto casuale, ma rappresenta una violazione della buona e prudente condotta del lavoro