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DIRITTO SANITARIO

Lezioni anno accademico 2008/2009

Prof. Gabriele Scarpa

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PROGRAMMA

Diritto AmministrativoDiritto SanitarioResponsabilità legalePrivacy in ambito sanitarioConsenso informato

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COS’E’ IL DIRITTO?

Insieme di regole

Funzione

Disciplinare i rapporti tra le persone

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DIRITTO: QUANDO, DOVE E PERCHE’

In un dato tempo e in un dato luogo

Espressione della Comunità di persone di quel tempo e di quel luogo

Traduzione in regole di comportamento delle forme di vita economica e sociale di

una determinata Comunità

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COME SI ATTUA IL DIRITTO?

Organizzazione

che crea le regole

che le fa rispettare

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DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO

Norma giuridica

•generale•astratta•certa

DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO

Interesse protetto da una norma giuridica

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DIRITTO SOGGETTIVO

Interesse riconosciuto e protetto direttamente dalla legge

INTERESSE LEGITTIMO

Interesse protetto indirettamente dalla legge, in quanto coincide

con l’interesse pubblico

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FATTI E ATTI GIURIDICI

Fatto giuridico

Ogni accadimento al quale l’Ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico

Atto giuridico

Atto destinato a produrre effetti giuridici - Dichiarazioni di volontà - Dichiarazioni di scienza

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DEFINIZIONE DI ORDINAMENTO GIURIDICO

Insieme delle Norme giuridiche poste dallo Stato al fine di disciplinare i

rapporti dei cittadini tra di loro e con lo Stato stesso

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LE NORME GIURIDICHE

1. Sono rivolte a tutta la Comunità

1. Sono obbligatorie per tutti

1. Sono suscettibili di sanzione nel caso di loro violazione

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PRINCIPIO DELLO STATO DI DIRITTO

Lo Stato è sottoposto al Diritto e vincolato al rispetto delle proprie Leggi

Gli Atti contrari alla Legge possono essere impugnati da qualunque cittadino che abbia subito una lesione del proprio diritto e interesse

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I FINI DELLO STATO

Fini Comuni

I Fini dello Stato corrispondono agli interessi di tutta

la Comunità che di esso fa parte

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I fini sono mutevoli

esiste una pluralità di fini

esistono fini comuni a tutti gli Stati

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LE FUNZIONI E I POTERI DELLO STATO

FUNZIONE POLITICA

FUNZIONE LEGISLATIVA

FUNZIONE AMMINISTRATIVA

FUNZIONE GIURISDIZIONALE

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LE FUNZIONE POLITICA

Scelta dei fini

Individuazione dei fini che lo Stato deve perseguire

Corpo elettorale, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica,Regioni, Corte

Costituzionale

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LE FUNZIONE LEGISLATIVA

Proposizione dei fini

Creazione delle norme giuridiche

Parlamento, Consigli regionali, Consigli provinciali Trento e Bolzano

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LE FUNZIONE GIURISDIZIONALE

Tutela dei fini

Vigilanza sul rispetto delle norme giuridiche e conservazione dell’Ordinamento giuridico

Applicazione delle norme giuridiche

Magistratura

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LE FUNZIONE AMMINISTRATIVA

Attuazione dei fini

Realizzazione concreta dei fini dello Stato

Pubblica Amministrazione

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FONTI DEL DIRITTO

Mezzi attraverso i quali le

Norme giuridiche si manifestano

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CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI

Fonti di cognizione

Fonti di produzione

Fonti scritte

Atti che contengono le Norme giuridiche (Legge, Decreto Legge, ecc.)

Gli Organi, cioè i soggetti che producono le Norme giuridiche (Parlamento, Governo, Regione, Comune, ecc.)

Atto scritto

Fonti non scritte Atto non scritto

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REGOLE CHE DISCIPLINANO LE RELAZIONI TRA LE FONTI DEL DIRITTO

GERARCHIA

PARITA’

La Fonte di grado superiore ha maggior valore (prevale) su una fonte di grado inferiore

Se ci sono Fonti equivalenti vale il criterio temporale

COMPETENZA Vale la fonte prevista per lo specifico oggetto e ambito di competenza

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ORDINAMENTO GIURIDICO

complesso di Norme e Istituti posti al fine di regolare i rapporti tra i cittadini

Norme giuridiche

obbligatorie munite di sanzione

Fonti del Diritto

sono documenti scritti

rispondono esigenze certezza fonti da dove hanno

origine le norme

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LE FONTI DEL DIRITTO SONO

LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI

FONTI PRIMARIENorme comunitarie (Trattati, Regolamenti, Direttive)Leggi ordinarie dello StatoDecreti Legislativi (Leggi delegate dal Parlamento al Governo)Decreti Legge del GovernoStatuti delle Regioni ordinarieLeggi regionaliLeggi delle Province di Trento e Bolzano

FONTI SECONDARIERegolamentiOrdinanzeStatuti degli Enti minoriLa Consuetudine

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LA COSTITUZIONE è suddivisa in tre Sezioni

1.Riguarda i Principi fondamentali della Repubblica italiana

2.Diritti e Doveri dei cittadini suddivisi inrapporti civili (diritto alla libertà personale)rapporti etico-sociali (tutela della famiglia,

diritto alla salute)rapporti economici (tutela del lavoro,diritto

allo sciopero) rapporti politici (diritto di voto)

1.Ordinamento dello Stato italiano

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PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE

La Costituzione stabilisce che determinati rapporti o materie possano essere regolati soltanto mediante Legge

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ORGANI DELLO STATO

Il Parlamento

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

Approvazione delle Leggi

Manifestazione del voto di fiducia

Il Presidente della repubblica

Indice le elezioni

Promulga le Leggi ed emana i decreti aventi valore di Legge e i regolamenti

Indice i Referendum

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ORGANI DELLO STATO

Il Governo

Organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio e dai singoli Ministri

Organo di direzione politica

Deve ottenere il voto di fiducia del Parlamento

Svolge anche attività legislativa in casi eccezionali previsti dalla Costituzione

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ORGANI DELLO STATO

La Magistratura

Organo autonomo e indipendente composto dai magistrati

La Corte Costituzionale

Tutela della Costituzione (giudizio di legittimità della Costituzione)

Giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato

Giudizi sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri

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ORGANI DELLO STATO

Regioni, Province, Comuni

Competenza legislativa delle Regioni

ART 117 Cost.

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FUNZIONE AMMINISTRATIVA O ESECUTIVA

Attività della P.A. finalizzata alla realizzazione dei fini pubblici

Amministrare = curare gli interessi

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P.A. DUE SIGNIFICATI

Oggettivo = Attività

Soggettivo = Apparato organizzativo

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P.A.

Insieme di Organi ed Uffici che svolgono attività amministrativa

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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Due ambiti:

Attività di Diritto privato

Attività di Diritto pubblico

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ATTIVITA’ DI DIRITTO PRIVATO

ATTIVITA’ DI DIRITTO PUBBLICO

Esercizio della capacità di Diritto privato

Esercizio del potere pubblico

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ATTIVITA’ DI DIRITTO PRIVATO

La P.A. è su un piano di parità

Solo per Fini pubblici

Devono essere rispettate regole di Legge

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ATTIVITA’ DI DIRITTO PUBBLICO

Posizione di supremazia sempre per fini pubblici

Potere discrezionale della P.A.

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RIMEDI CONTRO GLI ATTI ILLEGITTIMI DELLA P.A.

I ricorsi

Art 113 Cost.

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PRINCIPIO DI LEGALITA’

Attività della P.A. subordinata alla Legge

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ENTE PUBBLICO

Soggetto che opera in regime differenziale

Capacità di Diritto privato

Capacità di Diritto pubblico

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PLURALISMO DELLA P.A.

L’insieme degli Enti pubblici

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ENTI STRUMENTALI

Perseguono fini e interessi propri dello Stato

ENTI AUSILIARI

Perseguono fini ed interessi che non sono direttamente dello Stato ma ne integrano e completano l’attività

ENTI AUTONOMI

Non perseguono fini ed interessi dello Stato ma perseguono finalità sociali

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IL REGIME GIURIDICO DEGLI ENTI PUBBLICI

Autarchia

Autotutela

Autonomia

Potere di compiere atti che incidono sulla sfera giuridica di altri soggetti (potestà pubblica)Potere di farsi ragione da séPotere di intervenire sui propri atti (auto-annullamento)

Potere di auto organizzarsi entro i limiti consentiti dalla legge (regole di Diritto pubblico)

Art. 97 Cost. I Pubblici Uffici sono organizzati secondo la Legge in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità della P.A.

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ATTIVITA’ DEGLI ENTI PUBBLICI

Ogni Ente pubblico agisce attraverso persone fisiche

Ogni Ente pubblico è organizzato in Organi e Uffici a cui sono preposte persone fisiche (funzionari, impiegati, operatori, ecc.)

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ORGANI Centri di competenza

UFFICI

Nell’ambito della competenza attribuita dalla legge possono assumere atti giuridici con rilevanza esterna

Titolare dell’Organo Persona fisica preposta

Apparati organizzatori dell’Ente che svolgono compiti strumentali ed ausiliari all’attività dell’Organo (uomini, donne e mezzi)

Non assumono atti a rilevanza esterna

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DISTINZIONE TRA ORGANIOrgani collegiali e individuali

Organo individuale monocratico Organi collegiali•unica volontà anche se composto da più soggetti•si esprime a maggioranza•regole di funzionamento (conv. ufficiale, o.d.g., validità sedute, verbali)•collegiali perfetti•collegiali imperfetti

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FUNZIONE DEGLI ORGANI

Organi attivi

Organi consultivi

(esprimono pareri)

Organi di controllo

-Direttore gen. ASL-Sindaco-Prefetto

-Comitato etico

-Consiglio dei sanitari

-Commissioni tecniche comunali

-Collegio sindacale ASL-Corte dei Conti

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PRINCIPIO DELLA PROROGATIO

durata in carica dell’Organo

PRINCIPIO DELLA ASTENSIONE

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

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FONDAMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 97 Cost.

“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione”

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FONDAMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 1 Legge 241/1990

“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e di pubblicità”

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PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Principio di legalità

Corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni di Legge

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PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Principio di imparzialità

Obbligo per la P.A. di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia

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PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Principio di buona amministrazione

-Efficacia (obiettivi)-Efficienza (risorse-risultati)-Economicità (risultati-mezzi impiegati)-Rapidità (tempi certi)-Miglior contemperamento degli interessi-Minor danno per i destinatari dell’azione amministrativa

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PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Principio di ragionevolezza

Razionalità operativa, in modo da evitare decisioni arbitrarie e irrazionali

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PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Principio di trasparenza

Immediata e facile controllabilità di tutte le azioni e le fasi attraverso cui si svolge

l’operato della P.A.

Correttezza, conoscibilità e imparzialità

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L’Attività della P.A. si distingue in

Comportamenti giuridicamente irrilevanti:

Senza effetto giuridico nei confronti dei destinatari

Comportamenti giuridicamente rilevanti:

-atti giuridici

-mere operazioni

manifestazioni di scienza-giudizio-volontà

Attività materiali svolte dalla P.A.

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Gli Atti giuridici si distinguono in

Atti di Diritto pubblico (es. i provvedimenti)

Atti di Diritto privato (es. i contratti)

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ATTI AMMINISTRATIVI

Atti idonei a produrre unilateralmente effetti giuridici sui privati cittadini indipendentemente dalla loro volontà

Strumenti della P.A. per perseguire i propri fini, attraverso un procedimento, una serie di atti concatenati e coordinati, finalizzato all’emanazione di un atto finale.

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ATTI AMMINISTRATIVI

Atti di amministrazione attiva

Atti di natura consultiva

Atti di controllo

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ATTI AMMINISTRATIVIProvvedimenti amministrativi

Manifestazioni di volontà indirizzati a soggetti determinati o determinabili ed in grado di modificare unilateralmente la sfera giuridica dei destinatari (espropriazione, concessione edilizia, licenziamento)

Atti amministrativi che non sono provvedimenti

Manifestazioni di volontà che non incidono sulla sfera giuridica dei destinatari (es. pareri)

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PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVIForza giuridica-autoritarietà

Capacità del provvedimento di imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari, indipendentemente dalla loro volontà

Esecutività

Modificazione prodotta direttamente ed immediatamente

Efficacia-esecutorietà

Possibilità della P.A. di dare immediata e diretta esecuzione all’atto amministrativo

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PARERI

Facoltativi

Obbligatori

-Non vincolanti

-Vincolanti

-Parzialmente vincolanti

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ELEMENTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

SoggettoOggettoFinalitàFormaMotivazione

Se mancano Nullità dell’Atto

Se presenti vizi Annullabilità dell’Atto•incompetenza •eccesso di potere•violazione di legge

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ASSISTENZA SANITARIA

1930-1940 nascitaRapporto ass.vo su base contributivaPrestazioni sanitarie differenziateAssistenza sanitaria limitataConflittualità con Enti osp

Organizzazione mutualistica (E.M.)

Organizzazione ospedaliera (E.O.)

Riforma del 1968 Legge n. 132Enti ospedalieriClassificazione degli ospedaliPropria organizzazione (C.d.A + Presidente)Finanziamento (rette ospedaliere)

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SISTEMA SANITARIO CON MOLTI DIFETTI

Assistenza sanitaria non a tutti i cittadini

Assistenza sanitaria erogata per settori

Difformità di trattamento = disuguaglianza tra i cittadini

Spesa sanitaria fuori controllo non più coperta dalla imposizione contributiva squilibrio tra entrate e uscite = deficit

Interventi assistenziali solo in caso di malattia e senza coordinamento tra E.M. e E.O.

Privilegiato il momento diagnostico-curativo

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VERSO LA RIFORMA SANITARIA

1970 Costituzione delle Regioni

Attuazione art. 117 Cost. =

Attuazione art. 32 Cost.

Necessari passaggi legislativi propedeutici alla riforma sanitaria

Delega competenze statali

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LEGGE 833/1978

Istituzione del S.S.N.

Principi

Obiettivi

Le competenze in materia sanitaria

Le U.U.L.L.S.S

Il personaleDipendente

Convenzionato

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LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

GOVERNO

Piano sanitario nazionale

Fissa gli obiettivi e le modalità di

intervento

CENTRALE PERIFERICA

REGIONE

Piano sanitario regionale

Rende operativi gli obiettivi del P.S.N. e

individua a livello locale i bisogni, le strutture e gli strumenti necessari

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LEGGE 833/1978

Eguaglianza e uniformità assistenza

Cura – riabilitazione ma anche prevenzione delle malattie

Organizzazione sanitaria decentrata sul territorio

Partecipazione dei cittadini e operatori sanitari

Integrazione tra attività sociali e sanitarie

S.S.N. Complesso di funzioni per tutela della salute (Art. 32 Cost.)

PRINCIPI ISPIRATORI

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Superamento degli squilibri territoriali e delle condizioni socio – sanitarie del Paese

Sicurezza del lavoro

Tutela della maternità e infanzia

Promozione della salute nell’età evolutiva

Tutela sanitaria nelle attività sportive

Tutela della salute degli anziani

GLI OBIETTIVI

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Stato

Regione

Comuni

Provincia

LE COMPETENZE IN MATERIA SANITARIA

Programmazione e altre modificate succ. dal D.l.vo 112/98

Programmazione e organizzazione

Tutte le competenze che non sono dello Stato e delle Regioni tramite l’ULS

Localizzazione dei Presidi e dei Servizi sanitari e pareri sulle delimitazioni territoriali

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Complesso di Presidi, Uffici Servizi dei Comuni che in un ambito territoriale delimitato assolvono ai compiti del Servizio Sanitario Nazionale indicati dalla Legge 833/1978

Le U.U.L.L.S.S. hanno il compito di erogare un ventaglio di prestazioni sanitarie a livello di•Prevenzione•Diagnosi e cura•Riabilitazione•Medicina legale

U.L.S. = Strumento operativo del Comune

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Personalità giuridica pubblica

Autonomia organizzata

Autonomia amministrativa

Autonomia patrimoniale e contabile

Autonomia gestionale e tecnica

IL DECRETO DI RIORDINO D.LGS.VO 502/92 – 517/93

U.L.S. A.S.L. = Azienda dotata di

Ambito territoriale di norma coincidente con la Provincia

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Direttore Generale

Collegio Sindacale

ORGANI A.S.L.

Ha tutti i poteri di gestione

Organo collegiale formato da 5 membri con funzione di controllo

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ORGANI A.S.L.

Altri Organismi

Direttore sanitario

Direttore amministrativo

Consiglio dei Sanitari (organo elettivo)

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LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

E’ il metodo attraverso il quale devono essere sviluppati e perseguiti obiettivi della legge 833/78

PIANO SANITARIO NAZIONALEStrumenti: durata triennale

Assistenza medico-generica e pediatrica

Assistenza specialistica

Assistenza infermieristica

Assistenza ospedaliera

Assistenza farmaceutica

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PIANO SANITARIO REGIONALE

Con l’attuazione del D.lgs.vo 502/92 (Decreto di riordino) viene previsto un ulteriore strumento di programmazione a livello di A.ULSS

Piano attuativo locale

Piani di zona

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ASSETTO ORGANIZZATIVO A.S.L.

Distretti sanitari di base

Dipartimento di prevenzione•Igiene e S.P.•Igiene alimenti•Prev. e Sicurezza•Amb. di lavoro Sanità animale

Presidio ospedaliero•Dirigente medico

•Dirigente amministrativo

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D.Lgs.vo 229/99

A.S.L.

Azienda dotata di autonomia imprenditoriale = più poteri al Direttore Generale che provvede a definire l’Organizzazione e il funzionamento con atti di Diritto privato

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Tutela della Salute

Obbligo del P.S.N.

Livelli unificati di assistenza

PUNTI QUALIFICANTI DEL DL.VO 229/99

-S.S.N.

-Enti e Ist. Naz.

-Stato

-Progetti obiettivi

-Ass. san. Coll. ambienti di vita e lavoro

-Ass. distrettuale

-Ass. ospedaliera

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A.S.L.

-garantire liv. unif. di assistenza

-gestione attività sociali

-rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità con vincolo di bilancio

-agisce con atti di Diritto privato

-contratti diretti (senza procedure concorsuali) per importo entro limiti comunitari

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RESPONSABILITA’ LEGALE

Conseguenze previste per Legge quando si tengono comportamenti lesivi di un Diritto od

Interesse tutelato dalla Legge

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RESPONSABILITA’ CIVILE

RESPONSABILITA’ PENALE

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

ILLECITO CIVILE

ILLECITO PENALE (REATO)

ILLECITO AMMINISTRATIVO

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RISARCIMENTO DEL DANNO

SANZIONE PENALE

SANZIONE AMMINISTRATIVA

ILLECITO CIVILE

ILLECITO PENALE (REATO)

ILLECITO AMMINISTRATIVO

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Con intenzione

cosciente e voluto

Più grave

Per negligenza, imprudenza, imperizia

DOLO

COLPA

GRADO DI RESPONSABILITA’

Meno grave

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ART. 28 COSTITUZIONE

I funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili, secondo le Leggi civili, penali e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilita’ civile si estende allo Stato

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ART. 28 D.P.R. N. 3/1957

Danno recato a terzi

obbligo di risarcire il danno (quantificato dal giudice civile)

Responsabilità civile

ElementiDanno ingiustoDolo o colpa graveNesso causale

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CODICE PENALE E LEGGI PENALI

Violazione di una norma penale

Responsabilità penale

Elementi

Commissione di un reatoNesso causaleDolo o colpaProcedimento penale Sanzione penale

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ART. 18 D.P.R. N. 3/1957 E D.L.VO 165/2001, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Contabile Danno recato all’Amministrazione

Responsabilità amministrativa

Elementi Danno patrimoniale, ambientale, morale, all’immagineDolo o colpa graveNesso causale

obbligo di risarcire il danno (quantificato dal giudice amministrativo – Corte dei Conti)

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ART. 18 D.P.R. N. 3/1957 E D.L.VO 165/2001, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Disciplinare

Responsabilità amministrativa

ElementiComportamento scorretto in servizioProcedimento disciplinare – sanzione disciplinare (decisa dall’Amministrazione)

Violazione di doveri e obblighi

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CASI PRATICI

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ESEMPIO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA:

Condanna della Corte dei Conti (Sicilia) al pagamento a favore della ASL di Trapani da parte di un medico ed un I.P. per danno erariale.

Ciò a seguito di sentenza civile di condanna al risarcimento del danno patito da una paziente (44.000 € più interessi e spese) a carico del medico e dell’infermiere e in solido della stessa ASL.

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FATTO:

Il medico di turno P.V. e l’I.P. C.A. nel corso di un intervento di pronto soccorso avevano tentato d rimuovere un corpo estraneo entrato nell’occhio sinistro della signora X danneggiandolo irrimediabilmente (perdita del visus).

Era stata usata una siringa munita di ago metallico che, a causa della pressione esercitata dallo stantuffo, si era conficcato nell’occhio della signora.

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LA RESPONSABILITA’:

COLPA GRAVE del medico in quanto:

1 - quando diede la disposizione di procedere al lavaggio oculare, avrebbe dovuto controllare le modalità di svolgimento dell’operazione e, quindi, impedire l’uso di un mezzo inadeguato ed estremamente pericoloso (comportamento assolutamente superficiale e noncurante dell’altrui incolumità).

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2 – Era facilmente prevedibile che eventuali movimenti inconsulti del paziente o il distacco dell’ago per la pressione operata dallo stantuffo potevano causare un danno all’occhio.

COLPA GRAVE dell’infermiera in quanto:

- Avrebbe dovuto scartare l’uso della siringa con ago metallico e, comunque, avrebbe potuto rifiutarsi di intervenire, atteso che non era dotato di una specifica competenza e per di più in una Struttura dove peraltro c’era un apposito reparto di oculistica

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CONCLUSIONI DELLA CORTE:

Sussistono tutti gli elementi per affermare la responsabilità amministrativa:

-Danno erariale (somma pagata dalla ASL a titolo di risarcimento alla signora = diminuzione del patrimonio erariale);

-Nesso di causalità tra condotta dei convenuti e il danno predetto;

-Colpa grave dei convenuti per i motivi suesposti.

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Sentenza Cassazione - Sez IV Penale – 6 maggio 1992 n. 5359

Medicina ospedaliera: morte conseguente ad erronea somministrazione di sostanza venefica. Compiti del primario e caposala.

Un infermiera somministra per errore sodioazide (un conservante delle urine tossico per ingestione) in luogo di solfato di magnesio. Ne consegue la morte di due pazienti.

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Il tribunale condanna l’infermiera che aveva somministrato erroneamente il veleno, il primario e la caposala per negligenza in quanto il veleno (la sodioazide) si trovava abitualmente nel carrello dei medicinali e non in un armadio separato per i veleni.

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Il primario viene assolto in appello, mentre la condanna dell’infermiera e della caposala venivano confermate anche in Cassazione, anche se le due avevano invocato il fatto che gli armadi speciali per contenere i veleni erano stati richiesti ma non erano mai arrivati.

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L’assoluzione del primario veniva motivata in quanto la sua responsabilità è riservata alla corretta effettuazione delle prestazioni ospedaliere ed all’area della verifica propriamente medica e non può quindi abbracciare l’organizzazione di ogni e qualsiasi servizio né può rendere conto delle mansioni più propriamente esecutive.

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Il ricorso in Cassazione conferma la responsabilità di infermiera e caposala e conferma l’assoluzione del primario con la motivazione che tra primario e caposala esiste un rapporto di complementarietà e che al primario non spettano compiti di organizzazione e manageriali.

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Si commentino le sentenze relativamente alle seguenti conclusioni:

-Assoluzione del primario. I fatti risalgono al 1987 (sentenza d’appello);

- Condanna per responsabilità dell’infermiera (sentenza della Corte di Cassazione);

- Condanna per responsabilità della caposala, nonostante fosse stato invocato il fatto che gli armadi speciali per contenere i veleni erano stati richiesti ma mai arrivati (sentenza della Corte di Cassazione).

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ASSOLUZIONE DEL PRIMARIO

La sentenza è del 1992 ma i fatti risalgono al 1987 per cui la legislazione vigente all’epoca dei fatti non prevedeva compiti di organizzazione e manageriali.

Oggi probabilmente con la legislazione attuale (D.lgs.vo 229/99 e 626/94) anche il primario non sarebbe privo di responsabilità per carenza organizzativa.

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ASSOLUZIONE DEL PRIMARIO

Infatti:

-Il D.lgs.vo 229/99 prevede che il primario deve “assicurare il regolare svolgimento delle operazioni … anche con direttive” (compiti manageriali)

-Il D.lgs.vo 626/94 anche l’eventuale delega alla caposala non esime il primario da responsabilità in posizione di preposto.

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CONDANNA DELL’INFERMIERA

L’Errore materiale della somministrazione della sostanza venefica è avvenuto per due motivi:

-Negligenza dell’infermiera (disattenzione)

- carenza organizzativa

Le probabili conseguenze della carenza organizzativa possono essere due:

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CONDANNA DELL’INFERMIERA

-La prima può essere legata al fatto che, per risparmiare tempo, gli infermieri addetti alla terapia preparavano nello stesso tempo anche i vasi per le raccolte delle urine con il relativo conservante.

-La seconda può essere legata al fatto che uno stesso carrello veniva usato sia per la distribuzione dei farmaci che per altri usi. E’ il classico “errore nascosto”, basta una disattenzione e succede l’incidente. Una gestione corretta prevede che i carrelli vengano interamente svuotati prima del cambio di utilizzo.

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CONDANNA DELLA CAPOSALA

- Responsabilità per carenza organizzativa:

Se, come spesso avviene, si richiede un armadio che non viene inviato, questo non è certo una giustificazione per non prendere altre misure per evitare incidenti (ad esempio veleni posti in un altro luogo, attenta progettazione delle operazioni).

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CONDANNA DELLA CAPOSALA

-Responsabilità per scarso controllo ed insufficiente vigilanza sulle operazioni infermieristiche:

Infatti la presenza di un conservante delle urine nel carrello dei medicinali non è affatto casuale, ma rappresenta una violazione della buona e prudente condotta del lavoro