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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO

SICILIA

LE NORMATIVE COMUNITARIE E

LA PREVENZIONE INCENDI

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LE NORMATIVE COMUNITARIE E LA PREVENZIONE INCENDI

Il Mercato Interno comunitarioe’ costituito dal

1 GENNAIO 1993

uno spazio interno senza frontiere,in cui è assicurata la libera libera

circolazionecircolazionedi mercimerci, persone, serviziservizi, capitali

Dott.ing. Emilio Occhiuzzi – Direttore Regionale VV.F. Sicilia

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LE NORMATIVE COMUNITARIE E LA PREVENZIONE INCENDI

ARMONIZZAZIONE LEGISLATIVA E TECNICAARMONIZZAZIONE LEGISLATIVA E TECNICA

gli strumenti sono:

provvedimenti comunitariprovvedimenti comunitari (le direttive)

che seguono il TrattatoTrattato e il Nuovo Nuovo

ApproccioApproccio

ma anche:

disposizioni nazionalidisposizioni nazionali che rispettano il

TrattatoTrattato e la “Procedura di “Procedura di

Informazione”Informazione” (DIRETTIVA (DIRETTIVA

98/34/CE)98/34/CE)Dott.ing. Emilio Occhiuzzi – Direttore Regionale VV.F. Sicilia

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

IL NUOVO APPROCCIO   RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO N.85/C 136/01 DEL 7.05.1985

 

DEFINISCE LE NUOVE MODALITÀ DI INTERVENTO DEL LEGISLATORE COMUNITARIO IN CAMPO TECNICO SECONDO 4 PRINCIPI

   1) FINALITÀ DELLA DIRETTIVA

2) COMPATIBILITÀ DELLE NORME ALLE CONDIZIONI

TECNOLOGICHE E PRODUTTIVE DEL MOMENTO

  3) CARATTERE VOLONTARIO DELLE NORME (PER GARANTIRE

L’ELASTICITÀ PROCEDURALE)

  4) OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI A RICONOSCERE LA

PRESUNZIONE DI CORRISPONDENZA AI R.E.S. DELLE

NORME ARMONIZZATE

 

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

IL NUOVO APPROCCIO

Direttive

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Norme armonizzate

Specifiche tecniche per progettare e fabbricare prodotti conformi ai requisiti essenziali

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

IL NUOVO APPROCCIO   

PRINCIPIO BASE

LIMITARE L’ARMONIZZAZIONE LEGISLATIVA AI

REQUISITI ESSENZIALI DI INTERESSE PUBBLICO:

• PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEGLI UTILIZZATORI (CONSUMATORI E LAVORATORI)

• TUTELA DELL’AMBIENTE

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• solo Requisiti Essenziali nelle Direttive

• riferimento alle norme armonizzate per le specifiche tecniche dei prodotti

• l’applicazione delle norme (armonizzate o meno) rimane volontario; il produttore può applicare altre specifiche tecniche

• i prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate hanno presunzione di conformità ai corrispondenti Requisiti Essenziali

• Marcatura CE

LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

IL NUOVO APPROCCIO

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Direttive non eccessivamente dettagliate

Semplificazione del processo decisionale nel Consiglio

Incremento del ruolo della normativa tecnica europea

Clausola di salvaguardia per la limitazione o l’immissione nel mercato dei prodotti

LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

IL NUOVO APPROCCIO

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

 FINALITÀ DELLE DIRETTIVE:

- FISSARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE,

- FISSARE I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA,- FISSARE LE MODALITÀ PER ATTESTARE LA CONFORMITÀ AI

R.E.S.

-R.E.S.:Requisiti minimi che i prodotti devono garantire al fine di ridurre i pericoli connessi al loro uso

-Modalità per Attestare la conformità:-Individuate dai moduli previsti dalla decisione del 22.07.1993.-Il legislatore individua tra questi moduli, direttiva per direttiva, le modalità più appropriate sulla base dei pericoli connessi all’uso dei prodotti stessi.

 

 

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

 I REQUISITI ESSENZIALI

FISSANO GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA PROTEZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO

SONO VINCOLANTI:

I PRODOTTI CONFORMI AD ESSI POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATI E MESSI IN SERVIZIO

DEVONO ESSERE APPLICATI IN FUNZIONE DEI RISCHI INSITI IN UN DETERMINATO PRODOTTO

 

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

 

TUTTE LE DIRETTIVE,

ESCLUSA LA 89/106/CEE “PRODOTTI DA COSTRUZIONE”,

PREVEDONO LA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DIRETTAMENTE AI

R.E.S.

TUTTE LE DIRETTIVE PREVEDONO anche LO STRUMENTO

DELLE NORME ARMONIZZATE

 

L A CONFORMITA’ AD UNA NORMA ARMONIZZATA

CONFERISCE PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ AI REQUISITI

ESSENZIALI DELLE DIRETTIVE APPLICABILI AL PRODOTTO

DISCIPLINATE DA TALE NORMA

 

 

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

 

 

Nelle direttive  -90/396/CEE, 93/68/CEE Apparecchi a gas -89/686/CEE Dispositivi di Protezione Individuale -89/392/CEE, 91/368/CEE,-93/44/CEE e 93/68/CEE Macchine -97/23/CE Attrezzature a Pressione (PED)  

Le norme armonizzate sono solo uno strumento aggiuntivo a disposizione dei fabbricanti.

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

 

L’APPLICAZIONE DELLE NORME ARMONIZZATE,

CHE CONFERISCE PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ ,

RIMANE VOLONTARIA

UN PRODOTTO PUO’ PERTANTO ESSERE

FABBRICATO DIRETTAMENTE SULLA BASE DEI

REQUISITI ESSENZIALI

 

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

 

 

LA REGOLA DELL’ARTE 

UN RISULTATO FINALE A REGOLA D’ARTE È UNA REALIZZAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE NEL MOMENTO IN CUI È REALIZZATA

SULLA BASE DELLE CONOSCENZE TECNOLOGICHE DEL SETTORE AL MOMENTO STESSO NOTE ED APPLICABILI

QUANTO FATTO A “REGOLA D’ARTE” E’ “LEGITTIMO” E “BEN FATTO”

CHI CONOSCE LA “REGOLA DELL’ARTE” E’ RITENUTO “ESPERTO”

CHI ESEGUE SECONDO LA “REGOLA DELL’ARTE” OPERA CON “PERIZIA” E “DILIGENZA”

IL PRIMO OBIETTIVO DELLA NORMAZIONE TECNICA È QUELLO DI CONCRETIZZARE IL LIVELLO TECNOLOGICO DEL MOMENTO IN

FORMALI “SPECIFICHE TECNICHE” ED OGGETTIVIZZARE LA REGOLA DELL’ARTE

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Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi basato su scoperte scientifiche, tecnologiche e sperimentali pertinenti(UNI CEI EN 45020:2006 - Punto 1.4)

UNI CEI EN 45020:2006Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale

LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

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Documento, prodotto mediante CONSENSO e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto(UNI CEI EN 45020:2006 - Punto 3.2)

Organismo con attività di normazione, riconosciuto a livello nazionale, regionale o internazionale, la cui principale funzione, in applicazione del proprio statuto, è la preparazione, l'approvazione o il recepimento di normeaccessibili al pubblico(UNI CEI EN 45020:2006 - Punto 4.4)

LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA

NORMAZIONE

ConsensualitàConsensualità

DemocraticitàDemocraticità

TrasparenzaTrasparenza

VolontarietàVolontarietà

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Norma tecnica nazionale (UNI)Norma tecnica nazionale (UNI) documento tecnico normativo rappresenta lo “stato dell’arte” si basa su comprovati risultati scientifici, tecnologici, sperimentali e applicativi

Specifica tecnica nazionale (UNI/TS)Specifica tecnica nazionale (UNI/TS)documento tecnico normativo sottoposto ad un periodo di verifica della validitàspecifica una situazione del mercato in evoluzione ed è generalmente utilizzato in settori dove lo stadio dell’arte non è ancora sufficientemente consolidato.

Rapporto tecnico nazionale (UNI/TR)Rapporto tecnico nazionale (UNI/TR)

documento tecnico informativodescrive prodotti, processi e servizi senza definirne requisiti specificiè generalmente utilizzato per trasferire informazione e conoscenza

L'UNI: le forme di pubblicazione nazionali

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

LE SPECIFICHE TECNICHE DI PRODOTTO

POSSONO DEFINIRE: 

GLI ASPETTI DESCRITTIVI LE PRESTAZIONI LA TERMINOLOGIA LA CLASSIFICA LE PROCEDURE DI PROVA L’ORGANIZZAZIONE PER:- PROCEDURE DI VALUTAZIONE- PROCEDURE DI CONTROLLO- PROCEDURE DI GESTIONE DEL SISTEMA DI PRODUZIONE

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• nuovo ruolo nell’implementazione delle direttive europee

• regole condivise e non imposte, definite mediante diretto coinvolgimento di tutte le parti interessate

• trasparenza e consenso come pietre miliari del processo di elaborazione delle norme

Il ruolo degli Organismi Europei di Il ruolo degli Organismi Europei di normazionenormazione

LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

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AFFILIATIAlbaniaCroaziaMacedoniaTurchia

CEN European Committee for CEN European Committee for StandardizationStandardization

OlandaNorvegia (EFTA)PoloniaPortogalloRegno UnitoRomania SlovacchiaSloveniaSpagnaSvezia Svizzera (EFTA)Ungheria

MEMBRIAustriaBelgioBulgariaCipro Rep. CecaDanimarcaEstoniaFinlandiaFranciaGermaniaGreciaIslanda (EFTA)IrlandaItaliaLettoniaLituaniaLussemburgoMalta

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

MANDATO

MANDATO“Elabora

norme tecniche”

Direttive

Nuovo Approccio

Norme EN armonizzate

Il ruolo del CENIl ruolo del CEN

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

MANDATOMANDATO

Nei mandati agli Enti di normalizzazione si individuano precisamente:

– Tutte le caratteristiche del prodotto connesse ai Requisiti Essenziali per le quali almeno uno Stato Membro abbia regolamentazioni o altre disposizioni in termini di prestazione

– I relativi sistemi di attestazione di conformità

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

Procedura pubblicazione norme ENProcedura pubblicazione norme EN

CEN TIMEFRAME MATRIX (36 mesi)

Prepara un prEN

CEN/TC_/WG_approva il prEN

CEN/TC

elabora un

programma di lavoro

ESIGENZAESIGENZA

pubblica una EN

Esamina i commenti

CEN/TC_/WG_

sottopone il prEN

a Voto Formale (2 mesi)

sottopone il prEN

a Inchiesta Pubblica (6 mesi)

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ab

cd

e

f

LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO ARCH. SERGIO SCHIAROLI

Elementi della pubblicazione nazionale di una Norma Europea

a Copertina Nazionale b Premessa Nazionale c Copertina EN d Testo EN e Appendici EN f Appendice Nazionale

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

 

 

LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’decisione del 22.07.1993

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

 LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’decisione del 22.07.1993

 

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIOARCH. SERGIO SCHIAROLI

 LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’decisione del 22.07.1993

 

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LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’decisione N. 768/2008/CE

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

I SISTEMI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA NELLA CPD

 SISTEMA TIPOLOGIA

COMPITIDEL FABBRICANTE

COMPITIDELL’ORGANISMO NOTIFICATO

1 Certificazione di conformità

1) Controllo della produzione in fabbrica2) Prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico programma di controllo

1) Prove iniziali del prodotto2) Ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione3) Sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione della fabbrica

1+ Certificazione di conformitàCome sistema 1 

Come sistema 1 ed inoltre prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o nel cantiere a cura dell’organismo di certificazione

2Dichiarazione di conformità

del fabbricante

1) Prove del tipo iniziale del prodotto 2) Controllo della produzione in fabbrica3) Eventualmente esame di campioni prelevati in fabbrica secondo uno specifico programma di controllo

Certificazione del controllo di produzione nella fabbrica in base alla ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione

2+Dichiarazione di conformità

del fabbricanteCome sistema 2

Come sistema 2 con in più la sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione della fabbrica

3Dichiarazione di conformità

del fabbricanteControllo di produzione nella fabbrica

Prove del tipo iniziale del prodotto

4 Dichiarazione di conformità del fabbricante

1) Prove del tipo iniziale del prodotto2) Controllo di produzione nella fabbrica

//

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

I SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE nel CPR  

L’attestazione della conformità ad una specificazione tecnica armonizzata (CPD), è sostituita dalla valutazione e verifica della costanza della

prestazione del prodotto

I sistemi della CPD vengono semplificati e ridotti

1+/1 certificazione di prodotto1+/1 certificazione di prodotto 2+ certificazione fpc con sorveglianza 2+ certificazione fpc con sorveglianza Non più Sistema 2 Non più Sistema 2

3 prove iniziali di tipo3 prove iniziali di tipo 4 solo compiti del fabbricante nessun intervento di parte 4 solo compiti del fabbricante nessun intervento di parte

terzaterza

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

• La conformità alle specificazioni tecniche armonizzate consente la apposizione

della marcatura CEmarcatura CE

• La Commissione pubblica sulla GUCE i riferimenti della specificazione tecnica ai

fini della marcatura CE

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

TRANSITORIO

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

TRANSITORIOTRANSITORIO

CEN pubblica la norma

Conversione in norma nazionale

EC pubblica riferimento in GUCE

PERIODO DI COESISTENZA

12 MESI

0 6 9 21 t (mesi)

Marcatura CE Marcatura CE

possibile obbligatoria

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

MARCATURA CEMARCATURA CE 

UN PASSAPORTO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEGLI STATI  fornisce ai produttori metodi di prova e procedure per

l’attestazione della conformità comuni e valide in tutta Europa e’ la sola che attesta la conformità del prodotto alla CPD e alle altre

direttive applicabili sostituisce ogni marcatura nazionale obbligatoria che abbia

analogo scopo

indica che il prodotto è stato sottoposto alla appropriata procedura di attestazione della conformità prevista dalla direttiva

è consentita solo ai prodotti coperti da specificazioni tecniche europee armonizzate  

il produttore, o il suo rappresentante autorizzato e stabilito in un paese SEE, e’ il responsabile della apposizione della marcatura CE

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

MARCATURA CEMARCATURA CE 

La marcatura CE deve essere apposta in forma visibile, leggibile ed indelebile nelle forme previste dalla Direttiva 93/68/CE e dalla Decisione 93/465/CE sul prodotto stesso, su un etichetta ad esso attaccata, sul suo imballaggio, o

nei documenti di accompagnamento

MARCHI VOLONTARIMARCHI VOLONTARI

Un prodotto può recare marcature aggiuntive a carattere volontario se:• Soddisfano funzioni differenti da quelle della marcatura CE• Non ingenerano confusione con la marcatura CE• Non riducono leggibilità e visibilità della marcatura CE

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

MARCATURA CEMARCATURA CE 

La marcatura CE è composta da: marchio CE e informazioni addizionali

Tutte le indicazioni sulle caratteristiche del prodotto compaiono, nelle informazioni addizionali e/o nella eventuale documentazione di accompagnamento costituendo la sola documentazione di riferimento

del prodotto messo in commercio

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

MARCATURA CEMARCATURA CE 

Il regime nazionale dell’omologazione o Il regime nazionale dell’omologazione o dell’approvazione di tipo viene integralmente dell’approvazione di tipo viene integralmente

sostituito, anche per quanto riguarda le dichiarazioni sostituito, anche per quanto riguarda le dichiarazioni e le certificazioni da fornire a cura del fabbricantee le certificazioni da fornire a cura del fabbricante

mentre la marcatura CE accompagna necessariamente il prodotto, la dichiarazione CE ed il certificato CE di

conformità rimangono in possesso del fabbricante che ne deve garantire però la disponibilità su richiesta motivata delle autorità nazionali responsabili per la

sorveglianza del mercato.

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

MARCATURA CEMARCATURA CE 

1 Categoria 2 Durata 3 Massa della porta 4 Idoneità su porte tagliafuoco 5 Sicurezza per le

persone 6 Resistenza alla corrosione 7 Sicurezza per i beni 8 Sporgenza 9 Tipo di azionamento

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

MARCATURA CEMARCATURA CE

Esempio di informazioni che accompgnano la marcatura CE

 

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

Ciascuna NORMA ARMONIZZATA è completata NORMA ARMONIZZATA è completata obbligatoriamente dall’Allegato ZA Allegato ZA che contiene:

• Elenco delle caratteristiche sotto mandato con riferimento ai relativi punti della norma

• Sistemi di attestazione della conformità applicabili al prodotto

• Elementi di riferimento per gli Organismi notificati

• Requisiti per la marcatura CE

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

 

 

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

 

 IMPIEGO DEL PRODOTTOIMPIEGO DEL PRODOTTO

 SULLA BASE DEI REGOLAMENTI NAZIONALI VIGENTI

SONO STABILITE LE CARATTERISTICHE TECNICHE

APPLICABILI SUL TERRITORIO DEI SINGOLI STATI

MEMBRI (CARATTERISTICHE PER LE QUALI LA

MARCATURA CE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DAL

VALORE DICHIARATO DAL PRODUTTORE) E QUALI

CARATTERISTICHE INVECE NON LO SONO

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

 

 

La direttiva prevede che il fabbricante possa immettere

sul mercato prodotti senza dichiarare le prestazioni di

quella caratteristica tecnica non contemplata dal

Regolamento nazionale, ricorrendo all’opzione

NPDNPD (No Performance Determined)

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

Direttiva 98/34/CE, modificata dalla Direttiva 98/34/CE, modificata dalla Direttiva 98/48/CEDirettiva 98/48/CE

Il decreto legislativo 427/2000Attuazione della procedura di notifica

"Un mercato interno ben funzionanteUna competitività maggiore delle

imprese"

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

Fiducia Trasparenza Competitività Fiducia Trasparenza Competitività Crescita/SviluppoCrescita/SviluppoTutti questi elementi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambitodella “Strategia di LisbonaStrategia di Lisbona” (marzo 2000) articolata su tre pilastri,

economico, sociale e ambientaleeconomico, sociale e ambientale,

in particolare il pilastro economico deve preparare la transizione verso un’economia competitiva, dinamica e fondata sulla conoscenza.

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

La direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del La direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del ConsiglioConsiglio

“Legiferare Meglio”

obbliga agli Stati membri dell'Unione europea a notificare alla Commissione e alle loro controparti qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica relativa a un prodotto e, dal 1999, a un servizio pertinente alla società dell'informazione, prima di recepirlo nelle legislazioni nazionali

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

Commissione e Stati membri operano tramite un sistema di controlli preventivi. Nel periodo di sospensione, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare il progetto di regolamentazione notificato per almeno tre mesi intanto che si procede ad esaminarlo. Tale periodo può venir esteso fino a 18 mesi quando il provvedimento in questione sia plausibilmente idoneo a dare origine a ostacoli ingiustificati agli scambi oppure quando sono in corso a livello UE attività nel settore su cui verte il progetto notificato.

Questa procedura elimina così qualsiasi ostacolo al buon funzionamento del mercato interno addirittura prima che esso si manifesti, evitando così la necessità di interventi retroattivi che si rivelano sempre negativi. I progetti nazionali vengono adattati alla legislazione UE prima di essere adottati e addirittura sospesi per un determinato periodo allo scopo di agevolare le discussioni a livello dell'Unione europea.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia qualsiasi regolamentazione tecnica che non sia stata notificata in fase di progetto o adottata durante il periodo sospensivo obbligatorio non può essere applicata e dunque opposta a singoli individui. Tale giurisprudenza consolidata è stata molto di recente confermata nuovamente

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

Duplice finalità della procedura

1. - Adempimento di obblighi:Notifica di progetti italiani

2. - Esercizio del diritto di scrutinioEsame delle notifiche

straniere

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

Regolamento (CE) n. 764/2008 Regolamento (CE) n. 764/2008 Regolamento sul "reciproco riconoscimento“Regolamento sul "reciproco riconoscimento“

stabilisce procedure relative all'applicazione di regole tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

definisce diritti e obblighi delle autorità nazionali e delle imprese qualora le prime intendano negare il reciproco riconoscimento e rifiutare l'accesso al mercato di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro.

onere della prova alle autorità nazionali che negano onere della prova alle autorità nazionali che negano l'accesso al mercatol'accesso al mercato

Esse devono fissare per iscritto le precise ragioni tecniche e scientifiche alla base della loro intenzione di negare l'accesso del prodotto al mercato nazionale. L'operatore economico avrà inoltre il diritto di far valere le proprie ragioni e di presentare solide argomentazioni alle autorità competenti.

istituisce altresì "punti di contatto prodottipunti di contatto prodotti" in ciascuno Stato membro

forniscono informazioni a imprese e autorità competenti in altri Stati membri circa le regole tecniche concernenti i prodotti e l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

Il principio del reciproco riconoscimento

Nel mercato interno continuano a coesistere regole tecniche nazionali Nel mercato interno continuano a coesistere regole tecniche nazionali differenti.differenti. Il principio del reciproco riconoscimento implica che, nonostante le differenze tecniche tra le varie norme nazionali applicate nella UE, gli Stati membri di destinazione non possono vietare la vendita nel loro territorio di prodotti non soggetti all'armonizzazione dell'Unione europea e legalmente commercializzati in un altro Stato membro, anche se sono stati fabbricati secondo norme tecniche e di qualità differenti da quelle che devono essere soddisfatte dai prodotti nazionali. Le uniche eccezioni a tale principio sono rappresentate dalle restrizioni giustificate dai motivi di cui all'articolo 36 TFUE (tutela della moralità pubblica e dell'ordine pubblico, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali).

norma generalenorma generale: malgrado l'esistenza di una norma tecnica nazionale nello Stato membro di destinazione, i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro godono di un fondamentale diritto di libera circolazione, garantito dal trattato TFUE; eccezioneeccezione: i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro non godono di tale diritto se lo Stato membro di destinazione può provare che è essenziale imporre la propria norma tecnica sui prodotti interessati, in base alle motivazioni delineate all'articolo 36 TFUE.

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

OmologazioneOmologazione

Se i requisiti comuni per l'omologazione a livello europeo (Marcatura CE) facilitano normalmente la Commercializzazione dei prodotti sul mercato interno, l'omologazione nazionale in settori non armonizzati tende a creare barriere agli scambi di merci. Norme divergenti sui prodotti rendono difficile per i fabbricanti commercializzare lo stesso prodotto in Stati membri differenti o possono portare ad alti costi di adeguamento.

Se uno Stato membro, per ragioni di salute o sicurezza, può aver il diritto di chiedere che un prodotto già omologato in un altro Stato membro sia sottoposto a un nuovo procedimento di esame e omologazione, lo Stato membro di importazione deve tenere in considerazione i test o controlli condotti nello Stato o negli Stati membri di esportazione fornendo garanzie equivalenti.

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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO

Procedura di autorizzazioneProcedura di autorizzazioneRegimi nazionali, che subordinino la commercializzazione di merci a un'autorizzazione preventiva, limitano l'accesso al mercato dello Stato membro di importazione; La Corte di giustizia ha fissato una serie di condizioni alle quali può essere giustificata una autorizzazione previa:

deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario;non dovrà, sostanzialmente, duplicare i controlli già effettuati nell'ambito di altre procedure, nello Stato medesimo o in un altro Stato membro;una procedura di autorizzazione previa è necessaria solo se un controllo a posteriori debba considerarsi troppo tardivo per garantire la reale efficacia del controllo stesso e consentire al medesimo di conseguire lo scopo perseguito;una siffatta procedura, per la sua durata, l'importo delle spese che ne derivano o l'incertezza quanto ai requisiti da soddisfare, non deve essere tale da dissuadere gli operatori interessati dal perseguimento dei loro progetti