1 C A R A T T E R I E S S E N Z I A L I D E L T I P O S O C I E T À P E R A Z I O N I...
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C A R A T T E R I E S S E N Z I A L I
D E L T I P O S O C I E T À P E R A Z I O N I
responsabilità limitata
libera trasferibilitàdelle azioni
organizzazionecorporativa
circoscrizionedel rischio
vseventualità diopportunismo
mobilizzazione dellaricchezza investita
+trasferibilità dei diritti
patrimoniali e amministrativi
separazione diproprietà e controllo
vsproblema di
agenzia
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
2
‘Mini-riforma’ del 1974
prime distinzioni tra società quotatee non quotate
T.u.f. del 1998
disciplina ad hoc di quotate anche per
assetto interno
Codice Civile del 1942
modello s.p.a. per grande impresa
M O D E L L I N O R M A T I V I P R E – E S I S T E N T I
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
MA(minimo di capitale insufficiente)
↓modello s.p.a. usato anche da imprese
medio-piccole
MA(normativa speciale)
↓non si disciplina
l’assetto organizzativo interno delle s.p.a.
MA(scalino normativo)
↓disincentivo a
quotazione
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A T T U A L I M O D E L L I N O R M A T I V I D I S. P. A.
1 – s.p.a.di base
(c.d. s.p.a. chiusa)
s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio
(c.d. s.p.a. aperta)
2 – s.p.a. ad azionariato diffuso
3 – s.p.a. quotata
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
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1 – s.p.a. di base
2 – s.p.a.
ad azionariato diffuso
Codice civile – Titolo V, Capo V
3 – s.p.a. quotata
T.u.f., che prevale sul c.c. in quanto legge
speciale (ma sussistono eccezioni)
modelli normativa
D I S C I P L I N A D E I D I V E R S I T I P I D I S. P. A.
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
le norme del codice specificano
quando limiti o facoltà si applicano
solo a uno dei due modelli normativi
nel silenzio, si applicano a entrambi
Codice civile, per le parti in cui disciplina
espressamente le s.p.a. quotate Regolamento della società di gestione del
mercato regolamentato ove la s.p.a. è quotata
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C O N T E N U T O D E L L ’ A T T O C O S T I T U T I V O
art. 2328, n. 1
art. 2328, n. 2
art. 2328, n. 2
art. 2328, n. 3
art. 2328, n. 4
art. 2328, n. 5
art. 2328, n. 6
art. 2328, n. 7
art. 2328, n. 8
art. 2328, n. 9
art. 2328, nn. 9 e 10
art. 2328, n. 11
art. 2328, n. 12
art. 2328, n. 13
• generalità del socio o dei soci fondatori
• denominazione sociale
• sedi della società
• attività che costituisce l’oggetto sociale
• ammontare del capitale sottoscritto e versato
• partecipazioni azionarie
• valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura
• norme per la ripartizione degli utili
• benefici eventualmente accordati a promotori e fondatori
• sistema di amministrazione, poteri, rappresentanza
• numero dei componenti degli organi sociali
• primi componenti degli organi sociali
• importo delle spese per la costituzione
• durata della società
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
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stipula dell’attocostitutivo
entro 20 giorni, deposito dell’atto da parte del notaio presso l’ufficio
del registro delle imprese e richiesta di iscrizione
verifica della regolarità formale dell’atto
iscrizione nel registro delle imprese
acquisto della personalità giuridica
C O S T I T U Z I O N E D E L L A S O C I E T À
1 – sottoscrizione per intero del capitale sociale
2 – versamento di un quarto dei conferimenti in danaro o intero
conferimento se fondatore unico e liberati i conferimenti in natura
3 – autorizzazioni amministrative e condizioni di leggi speciali
N.B. – se il notaio è impossibilitato, provvedono gli amministratori
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
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N U L L I T À D E L L A S. P. A.
prima della riforma dopo la riforma
• mancanza dell’atto costitutivo
• mancata stipulazione dell’atto
costitutivo in forma dell’atto pubblico
• illiceità o contrarietà all’ordine
pubblico dell’oggetto sociale
• mancanza in atto costitutivo o statuto
di indicazioni su denominazione della
società, conferimenti o ammontare di
capitale sottoscritto o oggetto sociale
• inosservanza delle condizioni per la
costituzione della società
• incapacità di tutti i soci fondatori
• mancanza della pluralità dei fondatori
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
• mancanza nell’atto costitutivo di
ogni indicazione riguardante la
denominazione della società, o i
conferimenti, o l’ammontare del
capitale sociale o l’oggetto
sociale
• illiceità dell’oggetto sociale
• mancata stipulazione dell’atto
costitutivo nella forma dell’atto
pubblico
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R A T I O D I S C I P L I N A D E L L A N U L L I T À D I S. P. A.
tutela degli interessi dei terzi
nullità non ha carattere retroattivo (efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese)
tutela degli interessi dei terzi come strumento per assicurare efficienza negli affari e contenimento dei costi di transazione
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
≠ interesse generale alla legalità e interesse specifico dei contraenti
art. 2332, comma 2
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P A T T I P A R A S O C I A L I
contenuto • patti che hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per
azioni o nelle società che le controllano
• patti che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di quelle
delle controllanti la società
• patti che hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di
un’influenza dominante su tali società
durata • se il patto è stipulato con espressa indicazione del termine, e questo è di
max cinque anni, esso vincola fino allo scadere (poi può essere rinnovato)
• se il patto è stipulato con espressa indicazione di durata, superiore a cinque
anni, il termine è ridotto per legge a cinque anni, dopo di che il patto non è
più vincolante a meno che non sia rinnovato
• se il patto è stipulato senza indicazione di un termine, ciascun contraente
ha diritto di recedere a discrezione con un preavviso di sei mesi
pubblicità • nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i patti sono
comunicati alla società e dichiarati in apertura d’assemblea, la dichiarazione
deve essere trascritta nel verbale e questo depositato nel reg. delle imprese• senza dichiarazione, i possessori delle azioni non possono votare e le
delibere prese col loro voto determinante sono impugnabili ex art. 2377 c.c.
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
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capitale sociale
nelle
società di persone
C A P I T A L E E P A T R I M O N I O
capitale
sociale
nelle
società
di
capitali
disciplina del
capitale sociale
come tecnica per
REGOLARE LA
COMPOSIZIONE
quantitativa e
qualitativa del
PATRIMONIO
SOCIALE
composizione quantitativa:
capitale minimo
non inferiore a € 120.000
(art. 2327 c.c.)
composizione qualitativa:
selezione dei conferimenti
che concorrono a formare il capitale
(art. 2342 c.c.)
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
presupposto per l’applicazione dell’art. 2306 c.c.
presupposto per l’applicazione dell’art. 2303 c.c.
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2
funzione
PRODUTTIVISTICA
3
funzione
ORGANIZZATIVA
1
funzione di
GARANZIA
F U N Z I O N I D E L C A P I T A L E S O C I A L E
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
capitale sociale come
strumento di tutela dei creditori sociali
capitale sociale come
dotazione dell’impresa sociale dei mezzi atti a sostenere lo svolgimento dell’attività economica programmata
capitale sociale come
costituzione di un parametro oggettivo in base al quale commisurare diritti e doveri dei soci
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C O N F E R I M E N T I
in denaro in naturad’opera
e di servizi
in sede di costituzione,consentito il versamentodi somma pari al 25% dell’intero(ma non si può nel casodi costituzione della societàcon atto unilaterale)
obbligo di liberare integralmente le azioni sottoscritte
relazione giurata di esperto:- descrizione beni e crediti- attestazione su valore di ciascuno- indicazione criteri di valutazione
divieto di conferimentoex art. 2342, ultimo comma, c.c.
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
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criterio di
PROPORZIONALITÀ
(art. 2346, comma 4 – primo c.v., c.c.)
lostatuto può prevedere una DIVERSA assegnazione delle azioni (art. 2346, comma 4 – ultimo c.v., c.c.)
DEROGHE
convenzionali
al criterio
di
proporzionalità
a ciascun socio è assegnato un numero di azioni
PROPORZIONALE
alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un
valore non superiore a quello del suo conferimento
C O N F E R I M E N T O / P A R T E C I P A Z I O N E
combinato disposto
↓
remunerazione con azioni dell’apporto
di utilità non imputabili a capitale senza intaccare la
funzione di garanzia
in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare GLOBALE del capitale sociale (art. 2346, comma 5, c.c.)
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
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P A T R I M O N I D E S T I N A T I
A U N O S P E C I F I C O A F F A R E
FATTISPECIE n. 1destinazione di beni o valorigià presenti nel patrimonioalla gestione di un affare
FATTISPECIE n. 2finanziamento da partedi un terzo destinato a
uno specifico affare
art. 2447-decies c.c.artt. 2447-bis / 2447-novies
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
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P A T R I M O N I D E S T I N A T I
A U N O S P E C I F I C O A F F A R E
RATIO FATTISPECIE n. 1
realizzare forma di scorporoche, invece di dare luogo
a nuovi soggetti,comporta la creazione
di un nuovo centrodi imputazione giuridica
interno alla società
RATIO FATTISPECIE n. 2
consentire nuove modalitàdi apporto di finanziamento
di un’attività economicae di gestione del rischioda parte della società
≠
N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E
associazione in partecipazione cartolarizzazione