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1 C A R A T T E R I E S S E N Z I A L I D E L T I P O S O C I E T À P E R A Z I O N I responsabilità limitata libera trasferibilità delle azioni organizzazione corporativa circoscrizione del rischio vs eventualità di opportunismo mobilizzazione della ricchezza investita + trasferibilità dei diritti patrimoniali e amministrativi separazione di proprietà e controllo vs problema di agenzia N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

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C A R A T T E R I E S S E N Z I A L I

D E L T I P O S O C I E T À P E R A Z I O N I

responsabilità limitata

libera trasferibilitàdelle azioni

organizzazionecorporativa

circoscrizionedel rischio

vseventualità diopportunismo

mobilizzazione dellaricchezza investita

+trasferibilità dei diritti

patrimoniali e amministrativi

separazione diproprietà e controllo

vsproblema di

agenzia

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

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‘Mini-riforma’ del 1974

prime distinzioni tra società quotatee non quotate

T.u.f. del 1998

disciplina ad hoc di quotate anche per

assetto interno

Codice Civile del 1942

modello s.p.a. per grande impresa

M O D E L L I N O R M A T I V I P R E – E S I S T E N T I

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

MA(minimo di capitale insufficiente)

↓modello s.p.a. usato anche da imprese

medio-piccole

MA(normativa speciale)

↓non si disciplina

l’assetto organizzativo interno delle s.p.a.

MA(scalino normativo)

↓disincentivo a

quotazione

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A T T U A L I M O D E L L I N O R M A T I V I D I S. P. A.

1 – s.p.a.di base

(c.d. s.p.a. chiusa)

s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio

(c.d. s.p.a. aperta)

2 – s.p.a. ad azionariato diffuso

3 – s.p.a. quotata

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

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1 – s.p.a. di base

2 – s.p.a.

ad azionariato diffuso

Codice civile – Titolo V, Capo V

3 – s.p.a. quotata

T.u.f., che prevale sul c.c. in quanto legge

speciale (ma sussistono eccezioni)

modelli normativa

D I S C I P L I N A D E I D I V E R S I T I P I D I S. P. A.

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

le norme del codice specificano

quando limiti o facoltà si applicano

solo a uno dei due modelli normativi

nel silenzio, si applicano a entrambi

Codice civile, per le parti in cui disciplina

espressamente le s.p.a. quotate Regolamento della società di gestione del

mercato regolamentato ove la s.p.a. è quotata

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C O N T E N U T O D E L L ’ A T T O C O S T I T U T I V O

art. 2328, n. 1

art. 2328, n. 2

art. 2328, n. 2

art. 2328, n. 3

art. 2328, n. 4

art. 2328, n. 5

art. 2328, n. 6

art. 2328, n. 7

art. 2328, n. 8

art. 2328, n. 9

art. 2328, nn. 9 e 10

art. 2328, n. 11

art. 2328, n. 12

art. 2328, n. 13

• generalità del socio o dei soci fondatori

• denominazione sociale

• sedi della società

• attività che costituisce l’oggetto sociale

• ammontare del capitale sottoscritto e versato

• partecipazioni azionarie

• valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura

• norme per la ripartizione degli utili

• benefici eventualmente accordati a promotori e fondatori

• sistema di amministrazione, poteri, rappresentanza

• numero dei componenti degli organi sociali

• primi componenti degli organi sociali

• importo delle spese per la costituzione

• durata della società

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

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stipula dell’attocostitutivo

entro 20 giorni, deposito dell’atto da parte del notaio presso l’ufficio

del registro delle imprese e richiesta di iscrizione

verifica della regolarità formale dell’atto

iscrizione nel registro delle imprese

acquisto della personalità giuridica

C O S T I T U Z I O N E D E L L A S O C I E T À

1 – sottoscrizione per intero del capitale sociale

2 – versamento di un quarto dei conferimenti in danaro o intero

conferimento se fondatore unico e liberati i conferimenti in natura

3 – autorizzazioni amministrative e condizioni di leggi speciali

N.B. – se il notaio è impossibilitato, provvedono gli amministratori

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

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N U L L I T À D E L L A S. P. A.

prima della riforma dopo la riforma

• mancanza dell’atto costitutivo

• mancata stipulazione dell’atto

costitutivo in forma dell’atto pubblico

• illiceità o contrarietà all’ordine

pubblico dell’oggetto sociale

• mancanza in atto costitutivo o statuto

di indicazioni su denominazione della

società, conferimenti o ammontare di

capitale sottoscritto o oggetto sociale

• inosservanza delle condizioni per la

costituzione della società

• incapacità di tutti i soci fondatori

• mancanza della pluralità dei fondatori

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

• mancanza nell’atto costitutivo di

ogni indicazione riguardante la

denominazione della società, o i

conferimenti, o l’ammontare del

capitale sociale o l’oggetto

sociale

• illiceità dell’oggetto sociale

• mancata stipulazione dell’atto

costitutivo nella forma dell’atto

pubblico

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R A T I O D I S C I P L I N A D E L L A N U L L I T À D I S. P. A.

tutela degli interessi dei terzi

nullità non ha carattere retroattivo (efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese)

tutela degli interessi dei terzi come strumento per assicurare efficienza negli affari e contenimento dei costi di transazione

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

≠ interesse generale alla legalità e interesse specifico dei contraenti

art. 2332, comma 2

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P A T T I P A R A S O C I A L I

contenuto • patti che hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per

azioni o nelle società che le controllano

• patti che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di quelle

delle controllanti la società

• patti che hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di

un’influenza dominante su tali società

durata • se il patto è stipulato con espressa indicazione del termine, e questo è di

max cinque anni, esso vincola fino allo scadere (poi può essere rinnovato)

• se il patto è stipulato con espressa indicazione di durata, superiore a cinque

anni, il termine è ridotto per legge a cinque anni, dopo di che il patto non è

più vincolante a meno che non sia rinnovato

• se il patto è stipulato senza indicazione di un termine, ciascun contraente

ha diritto di recedere a discrezione con un preavviso di sei mesi

pubblicità • nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i patti sono

comunicati alla società e dichiarati in apertura d’assemblea, la dichiarazione

deve essere trascritta nel verbale e questo depositato nel reg. delle imprese• senza dichiarazione, i possessori delle azioni non possono votare e le

delibere prese col loro voto determinante sono impugnabili ex art. 2377 c.c.

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

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capitale sociale

nelle

società di persone

C A P I T A L E E P A T R I M O N I O

capitale

sociale

nelle

società

di

capitali

disciplina del

capitale sociale

come tecnica per

REGOLARE LA

COMPOSIZIONE

quantitativa e

qualitativa del

PATRIMONIO

SOCIALE

composizione quantitativa:

capitale minimo

non inferiore a € 120.000

(art. 2327 c.c.)

composizione qualitativa:

selezione dei conferimenti

che concorrono a formare il capitale

(art. 2342 c.c.)

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

presupposto per l’applicazione dell’art. 2306 c.c.

presupposto per l’applicazione dell’art. 2303 c.c.

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funzione

PRODUTTIVISTICA

3

funzione

ORGANIZZATIVA

1

funzione di

GARANZIA

F U N Z I O N I D E L C A P I T A L E S O C I A L E

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

capitale sociale come

strumento di tutela dei creditori sociali

capitale sociale come

dotazione dell’impresa sociale dei mezzi atti a sostenere lo svolgimento dell’attività economica programmata

capitale sociale come

costituzione di un parametro oggettivo in base al quale commisurare diritti e doveri dei soci

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C O N F E R I M E N T I

in denaro in naturad’opera

e di servizi

in sede di costituzione,consentito il versamentodi somma pari al 25% dell’intero(ma non si può nel casodi costituzione della societàcon atto unilaterale)

obbligo di liberare integralmente le azioni sottoscritte

relazione giurata di esperto:- descrizione beni e crediti- attestazione su valore di ciascuno- indicazione criteri di valutazione

divieto di conferimentoex art. 2342, ultimo comma, c.c.

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

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criterio di

PROPORZIONALITÀ

(art. 2346, comma 4 – primo c.v., c.c.)

lostatuto può prevedere una DIVERSA assegnazione delle azioni (art. 2346, comma 4 – ultimo c.v., c.c.)

DEROGHE

convenzionali

al criterio

di

proporzionalità

a ciascun socio è assegnato un numero di azioni

PROPORZIONALE

alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un

valore non superiore a quello del suo conferimento

C O N F E R I M E N T O / P A R T E C I P A Z I O N E

combinato disposto

remunerazione con azioni dell’apporto

di utilità non imputabili a capitale senza intaccare la

funzione di garanzia

in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare GLOBALE del capitale sociale (art. 2346, comma 5, c.c.)

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

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P A T R I M O N I D E S T I N A T I

A U N O S P E C I F I C O A F F A R E

FATTISPECIE n. 1destinazione di beni o valorigià presenti nel patrimonioalla gestione di un affare

FATTISPECIE n. 2finanziamento da partedi un terzo destinato a

uno specifico affare

art. 2447-decies c.c.artt. 2447-bis / 2447-novies

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

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P A T R I M O N I D E S T I N A T I

A U N O S P E C I F I C O A F F A R E

RATIO FATTISPECIE n. 1

realizzare forma di scorporoche, invece di dare luogo

a nuovi soggetti,comporta la creazione

di un nuovo centrodi imputazione giuridica

interno alla società

RATIO FATTISPECIE n. 2

consentire nuove modalitàdi apporto di finanziamento

di un’attività economicae di gestione del rischioda parte della società

N O Z I O N E E C O S T I T U Z I O N E

associazione in partecipazione cartolarizzazione