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ADEMPIENZE IN MATERIA DI EMISSIONI IN

ATMOSFERA

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ADEMPIENZE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERAADEMPIENZE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

UN

Impianto Industriale Autorizzato dal D.P.R. n° 203 del 24.5.1988

Analizzare in continuo O2, CO, T fumi se la potenza termica degli impianti di combustione

è > 6 MW

Analizzare in continuo O2, CO, T fumi, SO2,

NOX, POLVERI se la potenza termica degli impianti di combustione

è > 300 MW

Analizzare in continuo O2, CO, T fumi,

ed altri parametri richiesti a discrezione delle autorità competenti

se la potenza termica degli impianti di combustione

è < 300 MW

DEVE

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DPCM 2.10.95 DM 12.07.90

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ADEMPIENZE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERAADEMPIENZE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

I RISULTATI DELLE ANALISI IN CONTINUO DELLE EMISSIONI DEVONO ESSERE DISCIPLINATI DA METODOLOGIE DI

VALUTAZIONE SECONDO:

DM 21.12.95 o

DM 24.01.00

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Impianti industriali autorizzati dal D.P.R. n° 203

del 24.5.88

Riferimenti Normativi

Parametri da rilevare Campo di

applicazione Presentazione dei risultati rif. punto

4.2 allegato D.M 21.12.95

Impianti di combustione con potenza termica

> 6 MW

Articolo 6 D.P.C.M 2.10.95 O2, CO,

Temperatura Fumi

Impianti di combustione con potenza termica

300 MW

Punto B11 allegato 3A

D.M 12.7.90 e

allegato 10 D.M 8.5.89

O2, CO, Temperatura

Fumi, (SO2, NOX, polveri a

discrezione delle autorità

competenti) Impianti di

combustione con potenza termica

300 MW

Punto B11 allegato 3A

D.M 12.7.90 e

allegato 10 D.M 8.5.89

O2, CO, Temperatura

Fumi, SO2, NOX, polveri

Il D.M 21.12.95 disciplina i metodi di valutazione dei risultati ottenuti con i sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni derivanti dagli impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.P.R. 24.5.88 n° 203 e successivi decreti di attuazione.

L’esercante è tenuto a conservare a disposizione dell’autorità preposta al controllo, per un periodo minimo di 5 anni, salvo diversa disposizione autorizzativi, i dati rilevati ed elaborati con appositi formati concordati con le autorità preposte al controllo.

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ARTICOLO 6 D.P.C.M. 2.10.95

Gli impianti di cui all’art.2 di potenza termica pari o superiore a 6 MW devono essere dotati di analizzatori in continuo dell’ossigeno, del monossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO B11 ALLEGATO 3A D.M. 12.7.90

La misura delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri ed ossigeno si effettua in continuo per gli impianti con potenza termica nominale superiore ai 300 MW, a partire dal 31.12.94. Per gli impianti con potenza termica inferiore o pari a 300 MW, le autorità competenti possono chiedere l’esecuzione di misurazioni continue per le medesime sostanze, ove lo ritengano necessario.

ALLEGATO 10 D.M. 8.5.89

La misurazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri e ossigeno si effettua in continuo per gli impianti nuovi con potenza termica nominale superiore ai 300 MW. Tuttavia, il controllo del biossido di zolfo e delle polveri può limitarsi a misure discontinue o ad altre opportune procedure di determinazione, qualora tali misure o procedure, che devono essere verificate e riconosciute dalle autorità competenti, possano essere utilizzate per determinare la concentrazione. Nel caso di impianti non previsti dal primo comma, le autorità competenti possono chiedere l’esecuzione di misurazioni continue per i tre inquinanti e per l’ossigeno ove lo ritengano necessario. Qualora non si richiedano misurazioni in continuo si ricorre periodicamente a misurazioni discontinue o ad adeguate procedure di determinazione, approvate dalle autorità competenti, al fine di valutare la quantità delle suddette sostanze presenti nelle emissioni.

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PUNTO A2 ALLEGATO 3A D.M. 12.7.90

Nel caso in cui due o più singoli impianti siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, sianoo possano essere convogliati verso un unico camino, a giudizio dell’autorità competente, la combinazione degli impianti va considerata come unità.

ARTICOLO 3 COMMA 5 D.M. 12.7.90

Se nell’effluente gassoso il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello indicato come grandezza di riferimento, le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:

E = 21-O2 riferimento /21-O2 misurato

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COMUNICAZIONI DELL’ESERCENTE ALLE AUTORITA’ DI CONTROLLO

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Riferimento D.M. 21.12.95 Funzione

ARTICOLO 1 COMMA 3

L’esercente dell’impianto dichiara all’autorità competente i parametri che caratterizzano i periodi di avviamento e di arresto.

ARTICOLO 2 COMMA 2

Qualora il sistema di misurazione in continuo non assicuri un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, l’esercente è tenuto a predisporre azioni correttive dandone comunicazioni all’autorità competente.

ARTICOLO 2 COMMA 3

In caso di indisponibilità delle misure in continuo l’esercente adotta forme alternative per il controllo delle emissioni, proponendole all’autorità competente.

ARTICOLO 3 COMMA 1

L’esercente comunica all’autorità competente l’avvenuto adeguamento del sistema di rilevamento in continuo secondo le disposizioni del D.M. 21.12.95

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COMUNICAZIONI DELL’ESERCENTE ALLE AUTORITA’ DI CONTROLLO

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Riferimento D.M. 21.12.95 Funzione

ARTICOLO 3 COMMA 2 Modalità di misura e valutazione da concordare con l’autorità di controllo.

ARTICOLO 3 COMMA 3 Procedure di calibrazione da concordare con l’autorità di controllo. ALLEGATO 2 PUNTO 1 COMMA 3

Garanzia della qualità dei dati mediante adozione di procedure che documentino modalità ed esecuzione degli interventi manutentivi. Tali procedure devono essere concordate con l’autorità di controllo.

ALLEGATO 2 PUNTO 3 COMMA 1

Individuazione della posizione di campionamento in accordo alla Norma UNI 10169. Ove non tecnicamente possibile viene concordata con l’autorità di controllo.

ALLEGATO 2 PUNTO 6.2 COMMA 2

Le procedure di validazione dei valori rilevati devono essere concordate con le autorità di controllo.

ALLEGATO 2 PUNTO 4.2 COMMA 1

Definizione dei formati di presentazione dei risultati con l’autorità di controllo (periodo di conservazione di minimo 5 anni salvo diversa disposizione autorizzativa).

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UN

Impianto per riscaldamento civile NON Autorizzato dal

D.P.R. n° 203 del 24.5.88

Ottemperare alla prescrizioni della legge 615/66

DEVE

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Impianto per riscaldamento civile NON Autorizzato dal D.P.R. n° 203 del 24.5.88

Riferimenti Normativi

Variabili

controllate

Variabili da registrare

Presentazione delleVariabili

controllate Impianti con potenza termica fino a 1,163 MW

ARTICOLO 11/A LEGGE 615

Temperatura Fumi

NO

Impianti con potenza termica compresa tra 1,163 MW 2,326 MW

ARTICOLO 11/B-C LEGGE 615

Temperatura Fumi, pressione camera combustione, pressione base camino, CO2, CO+H2

Temperatura Fumi

Impianti con potenza termica > 2,326 MW

ARTICOLO 11/B-C LEGGE 615

Temperatura Fumi, pressione camera combustione, pressione base camino, CO2, CO+H2

Temperatura Fumi, CO2, CO+H2

L’esercente è tenuto a conservare a disposizione dell’autorità di controllo le registrazioni delle variabili per un periodo minimo di 5 anni (verificare art. LEGGE 615)

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