03_opendata e diritto di accesso
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opendata & datajournalism
Elisabetta Tola
formicablu srl
datajournalism.it
OD: era il 2009
http://okfn.org
http://wheredoesmymoneygo.org/
jonathan gray OKFN
http://openspending.org/
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2012/dec/04/government-spending-department-2011-12
2011 - dataj IT
http://www.ahref.eu/it
Titolo titolo titolo titolo OD_IT: eppur si muove!
e si muove un bel po’
Monithon @Bologna2013
Monithon @Bologna2013
http://youtu.be/Al4ji_PJrtI
#twitantonio
2013 - dataj IT
http://bit.ly/1t4QkTY
le fonti di dati
primarie, secondarie
diversi formati
xls, csv
Istat data.gov.it
EU Fao WHO
Banca Mondiale Eurostat
OCSE INPS Enel
Dove trovo i dati?
Google advanced search, e-mail alert Changedetection.com http://www.investigativedashboard.org/ http://www.google.com/publicdata/directory http://www.documentcloud.org/home http://eufunds.ftdata.co.uk/ http://opencorporates.com/
Posso riusarli?
Attenzione alle licenze: CC 4 IODL – Italian open data license (http://www.formez.it/iodl/) etc – controllare sempre la licenza dei dati
quando i dati non ci sono?
diritto di sapere dovere di cercare
Elisabetta Tola
formicablu
datajournalism.it
Il diritto di accesso all’informazione è regolato da norme conosciute internazionalmente come “Freedom of Information Acts” (FOIA). La pubblica amministrazione ha obblighi di informazione, pubblicazione e trasparenza e i cittadini hanno diritto a chiedere ogni tipo di informazione prodotta e posseduta dalle amministrazioni che non contrastino con la sicurezza nazionale o la privacy. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto l’accesso alle informazioni detenute dai governi come diritto.
“La prima cosa in assoluto che farei da premier è adottare il Freedom of Information Act”
Matteo Renzi, fine 2013
http://www.dirittodisapere.it/rapporto/ http://www.dirittodisapere.it/il-tuo-diritto-di-accesso/documentazione/
Art. 22. (Definizioni e princìpi in materia di accesso) 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre
copia di documenti amministrativi; b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici
o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura a
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di
diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
Legge 241/1990
Legge 241/1990 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
Art. 11 Trasparenza
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
D.Lgs. 150/2009
Grazie!
@elisabetta_tola [email protected]