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T & P | LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Studio Tomassetti & Partners di presentazione del modello di non detenzione LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Contenuto: 1. LE TAPPE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: FONTI NORMATIVE E SOGGETTI INTERESSATI [pag.3] 1.1. Soggetti tenuti all’uso della fattura elettronica 1.2 Semplificazioni di natura amministrativa, fiscale e contabile 1.3 Casi di esonero: regimi dei minimi/ forfettari e cessioni/prestazioni vs. estero 1.4 Operazioni con soggetti identificati in Italia e fattura elettronica 1.5 Operazioni dei commercianti al minuto 1.6 Tax free shopping 1.7 Enti non commerciali 1.8 Le operazioni in reverse charge con non residenti devono essere ancora assolte con modalità cartacee. 1.9 La soluzione dell’Agenzia 1.10 Provvedimenti attuativi e chiarimenti 1.11 Esonero dalla e- fattura per il settore sanitario 2. TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA [pag.19] 3. Il RECAPITO DELLA FATTURA ELETRONICA [pag.22] 4. SCELTA DEL CANALE DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA [pag.24] 4.1 Facoltativa la registrazione dell’indirizzo telematico 5. QR CODE REGISTRAZIONE E USO[pag.32] 6. INDIRIZZO DA REGISTRARE SUL SITO DELLE ENTRATE [pag.33] 6.1 Preregistrazioni dell’indirizzo 6.2 Comunicazioni preventive 6.3 Monitoraggio delle fatture passive ed autofattura spia 6.4 Spese di trasferta 7. INDIRIZZO TELEMATICO DELLA FATTURA ELETTRONICA [pag.34] 8. IL CODICE DEL DESTINATARIO[pag.35] 9. TERMINE DI EMISSIONE[pag.37] 9.1 Fattura immediata 9.2 Le fatture differite 9.3 Fatture proforma 9.4 Contenuto della fattura 9.5 Fatture differite e internazionali 9.6 Triangolazione nazionale 9.8 Casi Specifici 9.9 Entrata in vigore 10. TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE [pag.46] 10.1 termine per le fatture emesse 10.2 termine per le fatture di acquisto 11. F.E. SALTA L’OBBLIGO DI NUMERAZIONE PROGRESSIVA [pag.49] 12. IL CODICE “SPIEGA” IL MOTIVO DELLO SCARTO DELLA FATTURA ELETTRONICA [pag.51] 12.1 Incompatibile indicare l’inversione contabile e la scissione dei pagamenti 12.2 Fattura nei confronti di partita IVA cessato o inesistente

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T & P | LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Studio Tomassetti & Partners

di presentazione del modello di non detenzione

LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Contenuto: 1. LE TAPPE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: FONTI NORMATIVE E SOGGETTI INTERESSATI [pag.3]

1.1. Soggetti tenuti all’uso della fattura elettronica 1.2 Semplificazioni di natura amministrativa, fiscale e contabile 1.3 Casi di esonero: regimi dei minimi/ forfettari e cessioni/prestazioni vs. estero 1.4 Operazioni con soggetti identificati in Italia e fattura elettronica 1.5 Operazioni dei commercianti al minuto 1.6 Tax free shopping 1.7 Enti non commerciali 1.8 Le operazioni in reverse charge con non residenti devono essere ancora assolte con modalità cartacee. 1.9 La soluzione dell’Agenzia 1.10 Provvedimenti attuativi e chiarimenti 1.11 Esonero dalla e- fattura per il settore sanitario

2. TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA [pag.19] 3. Il RECAPITO DELLA FATTURA ELETRONICA [pag.22] 4. SCELTA DEL CANALE DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA [pag.24]

4.1 Facoltativa la registrazione dell’indirizzo telematico 5. QR CODE REGISTRAZIONE E USO[pag.32] 6. INDIRIZZO DA REGISTRARE SUL SITO DELLE ENTRATE [pag.33]

6.1 Preregistrazioni dell’indirizzo 6.2 Comunicazioni preventive 6.3 Monitoraggio delle fatture passive ed autofattura spia 6.4 Spese di trasferta

7. INDIRIZZO TELEMATICO DELLA FATTURA ELETTRONICA [pag.34] 8. IL CODICE DEL DESTINATARIO[pag.35] 9. TERMINE DI EMISSIONE[pag.37]

9.1 Fattura immediata 9.2 Le fatture differite 9.3 Fatture proforma 9.4 Contenuto della fattura 9.5 Fatture differite e internazionali 9.6 Triangolazione nazionale 9.8 Casi Specifici 9.9 Entrata in vigore

10. TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE [pag.46] 10.1 termine per le fatture emesse 10.2 termine per le fatture di acquisto

11. F.E. SALTA L’OBBLIGO DI NUMERAZIONE PROGRESSIVA [pag.49] 12. IL CODICE “SPIEGA” IL MOTIVO DELLO SCARTO DELLA FATTURA ELETTRONICA [pag.51]

12.1 Incompatibile indicare l’inversione contabile e la scissione dei pagamenti 12.2 Fattura nei confronti di partita IVA cessato o inesistente

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T & P | Circolare Informativa 1/2016 – La Legge di stabilità 2016

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13. MOMENTO DETRAZIONE IVA [pag.53] 13.1 Detrazione dell’IVA solo dalla data di consegna della e-fattura 13.2 Diversa la data di ricezione per i minimi e i forfetari

14. FATTURA ELETTRONICA ANCHE PER I CONSUMATORI PRIVATI [pag.56] 15. TRATTAMENTO NELL E-FATTURA PER LE NOTE DI DEBITO [pag.57] 16. MINIMI E FORFETTARI RAPPORTI LA FATTURA ELETTRONICA (I CARBURANTI) [pag.58] 17. L’IMPOSTA DI BOLLO NELLA FATTURA ELETTRONICA [pag.59] 18. SANZIONI [pag.61]

18.1 Sanzioni attenuate: per quali violazioni? 18.2 Fatture cartacee escluse dalla moratoria 18. 3 Ambito soggettivo: cedente/prestatore e cessionario/committente 18. 4 Cosa succede dal 1° luglio 2019? 18.5 Moratoria delle sanzioni al 30/9/2019 18.6 e- fatture per operazioni esenti tardive: sanzioni

19. CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE [pag.67] Cinque giorni per regolarizzare lo scarto della e-fattura Fatture estere veicolabili sul Sistema di Interscambio Schede carburanti di soggetti esteri senza e-fattura Sistemi E.D.I. da aggiornare Conservazione delle fatture elettroniche anche sui server dell’agenzia delle Entrate Termine di conservazione sostitutiva a norma Obbligo di conservazione per minimi e forfettari

20. IL RUOLO DEL’INTERMEDIARIO TELEMATICO [pag.71] 21. FATTURA ELETTRONICA: REGISTRO DELEGHE OBBLIGATORIO: UN NUOVO ADEMPIMENTO PER I PROFESSIONISTI [pag.73]

21.1 I servizi delegabili 21.2 Come compilare il modulo conferimento deleghe 21.3 Come presentare il modulo di delega/revoca 21.4 Invio massivo 21.5 Invio puntuale 21.6 Conservazione dei moduli di delega 21.7 Delega per il cassetto fiscale 21.8 Profili pratici e di responsabilità in capo all’intermediario 21.9 Cliente e privacy 21.10 Modalità di tenuta del registro delle deleghe.

22. CASI PARTICOLARI [pag.80] Scarto file Fattura proforma Autofatture con reverse charge Indirizzamento e codice destinatario Conservazione

23. CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (VIDEOFORUM24ORE) [PAG.82] 24.PROCESSI OPERATIVI E DIGITILAZZAZIONE [PAG.88]

Autore: Marco Tomassetti

STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 [email protected]

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1. LE TAPPE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: FONTI NORMATIVE E SOGGETTI INTERESSATI

Riteniamo necessario prima di tutto ricordare le tappe di avvicinamento a questo nuovo obbligo. Nel 2007 il legislatore1 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Successivamente è stata prevista, a decorrere dal 1.1.20172:

1. per la generalità dei soggetti passivi IVA, la facoltà di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle

Entrate i dati relativi alle fatture emesse e ricevute;

2. per i soggetti che svolgevano attività di commercio al dettaglio o assimilate, di memorizzare

elettronicamente i dati dei corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle Entrate;

3. per i soggetti passivi IVA che invece effettuavano cessioni di beni mediante distributori automatici,

l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Successivamente, la Legge di Bilancio 2018 è intervenuta apportando importanti modifiche in tema di

fatturazione elettronica, prevedendo:

a) a partire dal 1° gennaio 2019, per operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti

residenti o stabiliti nel territorio dello stato, l’obbligo di emissione di fatture/note di variazione in formato

elettronico tramite l’utilizzo del sistema di interscambio (SDI);

b) a partire dal 1° luglio 2018, l’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi, con riferimento alle cessioni di

benzina o gasolio destinati ad essere usati come carburanti per motori;

c) a partire dal 1° luglio 2018, l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti

subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori servizi o

forniture verso la Pubblica Amministrazione. Infine, il D.L. 13 luglio 2018 n. 87, apportando una modifica alla

legge di Bilancio 2018, ha rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica al 1° gennaio 2019 per le sole cessioni di

carburante a soggetti passivi IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.

Quanto fin qui detto può essere riassunto nella seguente tabella:

FATTURE EMESSE da

TITOLARI DI P.IVA

da

SOGGETTI CHE CEDONO

BENZINA/GASOLIO PER AUTORAZIONE ESCLUSI

IMPIANTI STRADALI

da

SUB APPALTATORI

da

TITOLARI DI P. IVA

Nei confronti della P.A.

Nei confronti di

soggetti passivi.

Nei confronti dei

soggetti con appalti

verso la P.A.

Nei confronti dei

soggetti passivi IVA e

dei consumatori finali

Dal 6 giugno 2014 con

obbligo generalizzato

dal 31 marzo 2015

Dal 1° luglio 2018

Dal 1° luglio 2018

Dal 1° gennaio 2019

1 L’art. 1 commi da 209 a 214 Legge n. 244/2007 2 Con il D. Lgs. 5.8.2015 n. 127, pubblicato sulla G.U. 18.8.2015 n. 190 e in vigore dal 2.9.2015

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Le predette rilevanti novità che prevede la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) in materia di

fatturazione elettronica dovrebbero essere finalizzate ad incrementare la capacità dell’Amministrazione

finanziaria di Prevenire e contrastare l’evasione nell’ambito Iva, oltre che avviare un percorso di semplificazione

amministrativa e contabile.

L’intervento è indirizzato ad estendere l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, attualmente

previsto nei confronti della sola pubblica amministrazione.

Ripercorriamo brevemente, prima di entrare negli aspetti pratici, quali sono gli ambiti definiti e le disposizioni

generali previste per il nuovo obbligo.

1.1. Soggetti tenuti all’uso della fattura elettronica

Dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio si riferisce sia alle cessioni che alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi, sia per le operazioni effettuate verso consumatori finali se effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello stato.

La norma3 fa riferimento anche ai soggetti solamente identificati (soggetti non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione) nel territorio dello Stato. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate4 ha chiarito che verso tali soggetti (solo identificati con partita IVA e senza stabile organizzazione) non residenti o con residenza fiscale in Italia non è obbligatorio l’uso della fattura elettronica. L’uso non è vietato posto che sia garantita a semplice richiesta la copia su supporto cartaceo.

Non rientrando nell’obbligo di fatturazione elettronica, le operazioni verso questi soggetti (senza fattura elettronica) rientrano, semmai, in quello previsto oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture. L’argomento sarà tuttavia trattato più avanti.

La fattura elettronica diviene dunque uno strumento obbligatorio:

� tra soggetti IVA (B2B) residenti o stabiliti in Italia

� nei rapporti verso cessionari e committenti privati (B2C) residenti in Italia

Le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Una copia della fattura elettronica, ovvero in formato analogico, è messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica od in formato analogico della fattura.

Per la trasmissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI), gli operatori possono agire direttamente o avvalersi, come vedremo più avanti, di intermediari (ad es. i commercialisti), ferma restando la responsabilità in capo al cedente/prestatore.

1.2 Semplificazioni di natura amministrativa, fiscale e contabile

Da ricordare che a favore dei soggetti che adottano la fatturazione elettronica e garantiscono, altresì, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro, il legislatore ha previsto anche una particolare premialità, consistente nella riduzione di due anni dei termini di

3 L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dall’articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del

2017, dispone che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato». 4 Circolare del 13/8/2018 paragrafo 1.2

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decadenza per gli accertamenti5. Le modalità attraverso cui garantire la tracciabilità dei pagamenti saranno definite con apposito decreto ministeriale. Risultano, però, esclusi da tale beneficio coloro che esercitano il commercio al minuto ed attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972), salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (D.Lgs. n. 127/2015, art. 2, comma 1).

A fronte del nuovo obbligo, sono state previste talune semplificazioni amministrative e contabili6.

Innanzitutto, è previsto che a decorrere dal 1º gennaio 2019 è abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse ricevute (c.d. “spesometro”) di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Inoltre, sulla base dei dati delle operazioni effettuate acquisiti digitalmente, l’Agenzia delle Entrate, nell'ambito di un programma di assistenza on line, metterà a disposizione degli esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata:

- gli elementi informativi necessari per predisporre i prospetti di liquidazione periodica IVA; - una bozza di dichiarazione annuale IVA e dei redditi; - le bozze degli F24 con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.

Per coloro che si avvarranno degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti.

1.3 Casi di esonero: regimi dei minimi/ forfettari e cessioni/prestazioni vs. estero

L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati da parte della Legge di bilancio 2018 non

elimina del tutto l’utilizzo delle fatture analogiche (cartacee), pertanto, almeno in questa fase iniziale,

nell’operatività quotidiana continueranno a coesistere fattispecie diverse che imporranno alternativamente

l’emissione di fattura elettronica o di fattura analogica a seconda delle casistiche.

Infatti, per espressa previsione normativa 7sono stati esclusi dagli obblighi di fatturazione elettronica:

� i soggetti passivi che rientrano nel così detto “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del D.L.

98/2011)

� coloro per i quali si applica il regime forfettario (art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014).

Tali soggetti pertanto continueranno ad emettere fatture analogiche, salvo verso la Pubblica Amministrazione.

Le Entrate hanno chiarito che «per le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime

forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione

“spesometro”»: l’adempimento sarà, infatti, abrogato dal prossimo anno.

Verso i minimi e forfettari il fornitore continuerà ad emettere la fattura elettronica indicando come codice

destinatario “0000000”, così come per il regime agricolo in esonero.

5 Il nuovo art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 909, della L. n. 205/2017, si riferisce ai termini di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui all'art. 43, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 6 Cfr. il comma 916 dell’art. 1 della L. n. 205/2017 e il nuovo testo dell’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015. 7 (art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127 del 5 agosto 2015 così come modificato dalla legge 205 del 27 dicembre 2017 comma 909)

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Inoltre, poiché la norma prevede l’emissione della FE per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi

effettuate tra soggetti residenti e stabiliti, nessun obbligo di emissione elettronica di tali documenti è prevista nel

caso di: � cessioni o prestazioni di servizio rese nei confronti di non residenti, sia comunitari che

extracomunitari.

In questo ultimo caso, tuttavia, dal 1/1/2019 vi sarà l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tali operazioni ovvero la comunicazione dei dati fatture mensile (“ESTEROMETRO”). L’obbligo sarà facoltativo per le operazioni coperte da bolletta doganale e per quelle elettroniche emesse in via facoltativa. Per tali ultime fatture sarà quindi possibile evitare l’esterometro trasmettendo la fattura al Sdi indicando “XXXXXXX” come codice destinatario del cliente e consegna della copia analogica della fattura al cliente ai fini dei vari adempimenti.

Rimane come detto esclusa la trasmissione delle cessioni documentate da bolletta doganale.

La trasmissione delle operazioni che non transiteranno dalla fattura elettronica dovrà essere adempiuto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento, per quelle emesse, o quello della data di ricezione per quelle ricevute. Dovranno essere comunicate attraverso questo nuovo adempimento anche le operazioni che ad oggi vengono comunicate attraverso le dichiarazioni INTRASTAT.

A tal proposito è stato confermato dall’amministrazione finanziaria che nonostante l’introduzione della fatturazione elettronica, a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta

obbligatoria la presentazione del modello Intra anche nei casi in cui il fornitore italiano emetta una fattura con indicazione della sigla «XXXXXXX» caratterizzante un destinatario non residente. Questa è una delle risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla fatturazione elettronica pubblicate dall’agenzia delle Entrate sul proprio sito.

Nel rispondere al contribuente l’Agenzia richiama le novità introdotte nel 2017 alle regole di presentazione e di compilazione dei modelli Intra e afferma che tali “semplificazioni” restano in vigore anche dal 1° gennaio 2019. Dalla lettura del “botta e risposta” del contribuente con l’Agenzia pare di poter concludere che le uniche ipotesi in cui i modelli Intra non devono essere presentati sono quelle già previste dal Provvedimento del 25 settembre 2017 al quale l’ufficio rinvia per maggiori approfondimenti. Più in particolare, sono esonerati dall’obbligo di presentazione dei modelli Intra 2-bis (acquisti di beni) i soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali inferiori a 200.000 euro. Analogamente sono esonerati dall’obbligo di trasmissione dei modelli Intra 2-quater (acquisti di servizi) i soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali inferiori a 100mila euro.

La trasmissione facoltativa tramite lo Sdi delle fatture relative alle operazioni attive effettuate verso operatori esteri, però, se da un lato lascia immutato l’obbligo di trasmissione degli Intrastat, dall’altro, comporta l’esonero dalla nuova comunicazione (esterometro) con la quale gli operatori economici dovranno inviare telematicamente all’Agenzia i dati presenti in tali fatture transfrontaliere.

Il provvedimento delle Entrate 89757/2018 - relativo alle regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche - nella parte dedicata alla trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, concede agli operatori economici la facoltà di emettere le fatture transfrontaliere in modalità elettronica compilando solo il campo «CodiceDestinatario» con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere «XXXXXXX». Nel campo «identificativo fiscale Iva», inoltre, va inserita la partita Iva comunitaria.

Appare indispensabile chiarire e riepilogare quanto segue:

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� per le cessioni intracomunitarie non sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica, con la conseguenza che l’emissione della fattura cartacea comporta l’obbligo di indicazione dell’operazione nell’esterometro. In caso di emissione (facoltativa) della fattura elettronica il cedente nazionale evita di inserire l’operazione nell’esterometro, ma in ogni caso resta fermo l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat;

� per gli acquisti intracomunitari il cessionario nazionale soggetto Iva riceve necessariamente una fattura di acquisto cartacea (che deve integrare) e dal prossimo 1° gennaio, oltre agli elenchi Intrastat (se dovuti e con le semplificazioni introdotte dal 2018), il soggetto dovrà inserire tali acquisti anche nell’esterometro.

1.4 Operazioni con soggetti identificati in Italia e fattura elettronica

Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019 (in attesa di conoscere la versione definitiva che dovrà essere

pubblicata in Gazzetta Ufficiale) prevede delle modifiche anche in relazione all’ambito soggettivo dell’obbligo di

emissione della fattura elettronica, stabilendo che tale modalità è prevista solo se il soggetto è stabilito nel

territorio dello Stato, e non anche meramente identificato.

Si pone così fine alle incertezze che erano state sollevate con il “vecchio” testo normativo e che la circolare

13/E/2018 l’Agenzia delle entrate aveva già cercato di correggere.

In buona sostanza, se il decreto andrà in porto nella versione attuale, si prevede che l’obbligo di emissione della

fattura elettronica ricorre per le “cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o

stabiliti nel territorio dello Stato“, eliminando quindi la fattispecie del soggetto identificato in Italia.

La questione assume rilievo in quanto per le operazioni effettuate con soggetti non stabiliti nel territorio dello

Stato, a fronte dell’esclusione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, sorge l’obbligo di comunicazione

mensile delle operazioni stesse (cd. “esterometro“), ferma restando in ogni caso la facoltà di emissione del

documento in formato elettronico al fine di evitare tale adempimento comunicativo.

Operativamente, il soggetto passivo nazionale deve distinguere le controparti con cui procede ad effettuare le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi in differenti categorie:

• soggetti residenti nel territorio dello Stato, nel cui ambito si comprendono le società (di persone e di

capitali) aventi la sede legale in Italia, nonché le imprese individuali residenti nel nostro Paese e le

persone fisiche. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di tali soggetti, la

fattura deve essere sempre emessa in formato elettronico ed inviata tramite il Sdi;

• soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi stabiliti, nel cui ambito si comprendono

tipicamente le società non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In tal caso, per

le operazioni effettuate da un soggetto passivo in Italia nei confronti della stabile organizzazione del

soggetti non residente, la fattura deve essere emessa in formato elettronico ed inviata alla

controparte tramite il Sdi;

• soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi identificati tramite rappresentante fiscale

o direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972 (facoltà, quest’ultima, concessa solo ai

soggetti comunitari). Per tali soggetti l’identificazione nel territorio dello Stato non conferisce la

qualifica di soggetti stabiliti in Italia (né tantomeno quella di residente), con la conseguenza che

l’operazione effettuata nei confronti di tali soggetti non confluisce nell’obbligo di emissione della

fattura elettronica.

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Per tali ultimi soggetti l’identificazione nel territorio dello Stato non conferisce la qualifica di soggetti stabiliti in

Italia (né tantomeno quella di residente), con la conseguenza che l’operazione effettuata nei confronti di tali

soggetti non confluisce nell’obbligo di emissione della fattura elettronica che rimane

pertanto facoltativa previo accordo con la controparte (se vogliamo anche nella forma del consenso implicito già

illustrato nella circolare 18/E/2014) e ferma restando la necessità di assicurare la copia cartacea ove richiesta

come già ricordato nella citata circolare 13/E/2018.

Infine, è appena il caso di osservare che nella risposta dell’Agenzia delle entrate è altresì precisato, a maggior

conforto di quanto si sostiene, che gli operatori non residenti ma identificati ai fini Iva in Italia (al pari dei

contribuenti minimi e forfettari) non hanno alcun obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico.

Tutto ciò tanto per l’identificazione diretta (articolo 35-ter D.P.R. 633/1972) quanto per la rappresentanza

fiscale pesante (articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972) cosi come, è da ritenere, per il particolare caso

della rappresentanza fiscale leggera o superleggera (articolo 44, comma 3, e 50-bis, comma 7, D.L.

331/1993).

Trattandosi di partite Iva – ancorché nazionali – riferite a soggetti non stabiliti non ricorre pertanto alcun

obbligo di fatturazione elettronica attiva.

Esemplificando, si consideri una società italiana che cede della merce con consegna in Italia a favore

rispettivamente di una società francese con stabile organizzazione in Italia, ed a favore di una società tedesca

identificata in Italia.

Pur trovandosi di fronte due soggetti con partita Iva italiana,

• nel primo caso sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica,

• mentre, nel secondo caso, tale obbligo non sussiste in quanto trattasi di una controparte

semplicemente identificata in Italia. Per tale ultima operazione, il cedente nazionale può quindi emettere

la fattura cartacea ed inserire l’operazione nella comunicazione mensile (esterometro), oppure

facoltativamente procedere con l’emissione della fattura elettronica ed evitare in tal modo l’inserimento

dell’operazione nella predetta comunicazione (deve essere altresì assicurata alla controparte la

possibilità di ottenere su richiesta una copia cartacea della fattura).

1.5 Operazioni dei commercianti al minuto

Relativamente ai soggetti che effettuano commercio al minuto ed attività assimilate (art. 22 del DPR 633/72), essi continuano a certificare le proprie operazioni tramite ricevuta fiscale o scontrino annotando dette operazioni sul registro dei corrispettivi8; per essi è peraltro prevista la facoltà di trasmissione telematica. Qualora il committente ne faccia richiesta, vige l’obbligo di emissione della fattura che, in questo caso, dovrà comunque essere elettronica.

L’emissione della fattura elettronica al consumatore finale sarà resa disponibile sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e mediante il rilascio di una copia analogica salvo espressa rinuncia da parte dello stesso.

8 (articolo 24 DPR 633/72)

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Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è disposto l’esonero dall’obbligo di fatturazione, in base all’articolo 22 del Dpr 633/72, continuano ad essere certificate mediante l’emissione dello scontrino o della

ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura, se richiesta del cliente, non oltre il

momento di effettuazione dell’operazione. Si tratta, in linea generale, delle operazioni dei commercianti al minuto e delle operazioni ad esse assimilate.

Sotto il profilo normativo, quindi, un’eventuale richiesta, ad esempio a un ristoratore, di emettere una fattura elettronica da parte di un cliente farà ancora ricadere all’interno dell’articolo 3, comma 2, del Dpr 696/96, il quale dispone che non è obbligatorio il rilascio dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale nel caso in cui, per la stessa operazione soggetta all’obbligo di certificazione, sia emessa fattura in base all’articolo 21, comma 1, del Dpr 633/72.

A quel punto, allora, superata la necessità di emettere scontrino o altro documento analogico (cartaceo), la norma sembrerebbe far incombere sul ristoratore solo l’obbligo di trasmettere l’e-fattura al cliente destinatario della prestazione, tramite Sistema di interscambio (Sdi), con tutte le criticità derivanti dalla circostanza che il cliente (compreso il consumatore finale) potrebbe uscire da un locale senza il rilascio di alcuna certificazione fiscale.

Da tale ordine di idee e per una valutazione di cautela fiscale, nel sistema della fatturazione cartacea la circolare 97/1997 aveva interpretato la portata dell’articolo 3, comma 2, del Dpr 696/96 affermando che non è obbligatorio il rilascio dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale solo nel caso in cui, per la stessa operazione soggetta all’obbligo di certificazione, sia emessa fattura immediata ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Dpr 633/72. Tale fattura - affermava il documento di prassi - ha funzione sostitutiva dei documenti soltanto se emessa contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione e ciò in considerazione del fatto che, in caso di emissione del documento in un momento successivo, verrebbe meno la possibilità di controllo immediato sulle operazioni, in particolare quelle poste in essere dai soggetti individuati dall’articolo 22 del Dpr 633 del 1972.

Dal 1° gennaio 2020 (e già dal 1° luglio 2019 per le società con volume d’affari superiore a 400.000 euro annui) sarà introdotto, stando all’art. 15 del DL 119/2018, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

1.6 Tax free shopping

Il tax free shopping è come noto quell’obbligo da parte del commerciante al minuto (negoziante) di trasmettere, fino al 31/8/2018 in modalità cartacea, la documentazione (bollette) per il visto da parte dell’ufficio doganale al fine di consentire all’acquirenti privati non residente extra UE, che acquista per motivi familiari/personali, il recupero dell’IVA pagata sull’oggetto acquistato.

Fino alla predetta data tale onere veniva assolto in via analogica con bollette doganale cartacee inviate anche tramite apposite società di servizi e intermediazione (taxfree), per l’apposizione del visto.

Dal 1/9/2018 tale obbligo deve essere assolto automaticamente elettronicamente ovvero mediante l’invio da parte dell’esercente di un flusso telematico al sistema doganale “Otello 2.0”, contenente gli elementi necessari. Con tale flusso inviato al sistema Otello 2.0. viene rilasciato un visto elettronico doganale digitale. Quindi per ogni transazione di valore superiore ad € 152,94 l’esercente è tenuto ad eseguire i predetti adempimenti. Questo obbligo assolve l’onere della fattura elettronica e dell’esterometro che viene assolto con il predetto invio.

1.7 Enti non commerciali

E’ bene, in primo luogo, distinguere:

1. enti non commerciali senza partita Iva,

2. enti non commerciali con partita Iva, a loro volta suddivisi in:

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− enti che, per l’attività commerciale, applicano il regime contabile analitico, ordinario o

semplificato

− associazioni che per l’attività commerciale applicano le disposizioni della 398/1991.

In relazione agli enti non commerciali senza partita Iva il problema della fatturazione attiva ovviamente non si

pone dal momento che questi soggetti non emettono mai documenti rilevanti agli effetti dell’imposta sul valore

aggiunto. Ciò che importa è invece verificare attraverso quali modalità gli enti che fanno solo attività istituzionale

devono ricevere le fatture passive.

A questo quesito ha risposto recentemente l’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro organizzato dalla

stampa specializzata lo scorso 12 novembre scorso, dove è stato precisato che gli enti non commerciali non

titolari di partita Iva sono considerati, insieme ai condomini, alla stregua dei consumatori finali.

Pertanto, come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, anche gli enti non

commerciali senza partita Iva avranno il diritto di ricevere una copia cartacea della fattura elettronica trasmessa.

Questo in ogni caso non esclude che l’ente destinatario della fattura possa comunicare ai propri fornitori il

proprio indirizzo pec.

Non è stato invece ulteriormente precisato il comportamento che devono tenere gli enti non commerciali in

possesso di partita Iva. Le problematiche riguardano sempre la fatturazione passiva perché non ci sono dubbi

che per emettere le fatture elettroniche gli enti non commerciali dovranno comportarsi come tutti gli operatori

economici, scegliendo una delle diverse alternative possibili (usufruendo del servizio messo a disposizione

dall’Agenzia delle Entrate ovvero ricorrendo ad appositi software reperibili sul mercato).

Ciò che preoccupa è invece il comportamento da seguire in relazione alle fatture in arrivo che possono

interessare l’attività istituzionale e/o quella commerciale. Per quanto riguarda le fatture di acquisto legate

all’attività commerciale anche qui non sembra ci siano particolari problemi: dal lato commerciale, in gestione

analitica (regime contabile ordinario o semplificato) l’ente non commerciale si comporta come un qualsiasi altro

soggetto economico ricorrendo agli appositi ausili tecnologici.

Il problema sorge quando l’ente non commerciale con partita Iva deve ricevere una fattura relativa all’attività

istituzionale (quelle, per intenderci, che devono essere emesse con la sola indicazione del codice fiscale). In

questa circostanza si ritiene che debba essere chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate che il comportamento

deve essere uguale a quello sopra descritto per i soggetti che svolgono esclusivamente attività istituzionale:

l’ente ha diritto a ricevere una copia cartacea della fattura trasmessa in via elettronica.

Ulteriori complicazioni sorgono invece per le associazioni che applicano il regime forfettario della L. 398/1991 e

che attualmente sono tenute alla fatturazione elettronica (per dovere di cronaca si segnala che è stato presentato

un emendamento al decreto fiscale - D.L. n. 119/2018- in corso di approvazione definitiva in questi giorni, in

base al quale è prevista in questo caso, ma solo per le associazioni sportive dilettantistiche di limitate

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dimensioni, l’equiparazione ai soggetti “minimi, forfettari o in regime di vantaggio” e, quindi, l’esclusione dalla

fatturazione elettronica).

Le fatture d’acquisto relative all’attività in 398, anche se irrilevanti ai fini della determinazione del reddito

d’impresa o dell’Iva, dovranno comunque essere gestite come gli ordinari acquisti commerciali. La difficoltà

rimane però quella di ricevere le fatture passive inerenti l’attività istituzionale, le quali non riportano

l’indicazione della partita Iva.

Resta anche in questo caso il dubbio: è possibile ricevere una fattura cartacea anche da parte dell’ente dotato di

partita Iva ma che ha effettuato l’acquisto nell’ambito dell’attività istituzionale oppure questa possibilità è

esclusa? Si pone, inoltre, il problema, alla luce dei chiarimenti portati dalla circolare 18/E/2018, dei proventi

commerciali non connessi alla attività istituzionale e della contabilizzazione dei relativi acquisti.

Sul punto si attende un chiarimento dall’Agenzia delle Entrate.

1.8 Le operazioni in reverse charge con non residenti devono essere ancora assolte con modalità

cartacee.

Le integrazioni e le autofatture emesse, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, per l’applicazione

dell’Iva per operazioni territorialmente rilevanti in Italia poste in essere da non residenti restano con modalità

cartacea, trattandosi di operazioni escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica.

L’obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio

dello Stato presenta numerose criticità in relazione a tutte quelle ipotesi in cui l’imposta è applicata da parte del

cessionario o committente (cd. “reverse charge”).

Le disposizioni in materia di fattura elettronica disciplinano solamente la fattispecie della cd. “autofattura

denuncia” emessa in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, secondo

cui se il cessionario/committente non riceve la fattura (o la riceve irregolare) deve provvedere all’emissione

della stessa (come autofattura) entro 4 mesi dal momento di effettuazione dell’operazione.

Per tale ipotesi, il provvedimento direttoriale 30.04.2018, n. 89757, prevede che il documento sia emesso in

formato elettronico (Xml) utilizzando il codice di tipo documento “TD20“.

Per assimilazione, pur in assenza di precise indicazioni normative, si potrebbe estendere l’obbligo di emissione

dell’autofattura elettronica anche alla fattispecie della regolarizzazione dell’avvenuto splafonamento da parte

dell’esportatore abituale, posto che l’Agenzia delle Entrate9 ha richiamato la medesima procedura prevista dalla

normativa10 (anche in tale caso verrebbe quindi meno l’obbligo di inviare all’Agenzia una copia dell’autofattura

emessa per la regolarizzazione).

Nulla viene detto in relazione alle altre (e numerose) ipotesi in cui le disposizioni Iva richiedono l’emissione di

un’autofattura, basti pensare all’autoconsumo, piuttosto che alla cessione di omaggi (per evitare la rivalsa

dell’Iva in capo al destinatario), o ancora all’estrazione di beni da un deposito Iva. In attesa di opportuni

chiarimenti, si potrebbe sostenere che anche per tali ipotesi si debba utilizzare l’autofattura elettronica tramite il

Sdi.

9 con la risoluzione 16/E/2017

10 articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997

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Con specifico riferimento alle autofatture in reverse charge, l’Agenzia delle Entrate ha in primo luogo ricordato

come ne esistano di due tipi:

- il reverse charge esterno che trova applicazione nel caso di acquisti di beni intracomunitari e

di prestazioni di servizi ricevute da soggetti extra-UE;

- il reverse charge interno che invece trova applicazione al ricorrere di specifiche fattispecie

derogatorie dell’ordinario sistema di liquidazione del tributo appositamente individuate dagli articoli 17 e

74, D.P.R. n. 633/1972.

� Reverse charge esterno

Per quanto riguarda invece le fattispecie di integrazione del documento emesso dal fornitore, la questione

assume connotati differenti, poiché, a differenza dell’autofattura (che costituisce il documento rilevante per

l’applicazione dell’imposta), l’integrazione è eseguita materialmente sul documento emesso dal

cedente/prestatore.

Con riferimento alle ipotesi di reverse charge esterno l’Agenzia ha precisato che non sussiste l’obbligo di emissione

dell’autofattura in formato elettronico, dal momento che i dati relativi alle fatture ricevute dai fornitori esteri sono

comunicati alla stessa mediante l’invio dell’esterometro entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione

della stessa.

In effetti, la circolare 13/E/2018, considerando che la fattura elettronica non è modificabile, precisa che

l’integrazione prevista nelle diverse fattispecie di cui all’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972 (per citare

quelle più “famose”) avviene predisponendo un documento esterno alla fattura (cartaceo) in cui indicare i dati

necessari per l’operazione stessa. Tale modalità di integrazione riguarda ovviamente solo quelle operazioni che

in origine rientrano nell’obbligo di emissione della fattura elettronica, mentre rimangono immutate le modalità

di integrazione (o di emissione dell’autofattura) per le operazioni di cui all’articolo 17, comma 2, D.P.R.

633/1972.

Tale disposizione prevede che per le operazioni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia poste in essere

da soggetti non residenti, l’obbligo di applicazione dell’Iva ricade in capo all’acquirente/committente soggetto

passivo nazionale mediante:

• integrazione del documento emesso dal cedente/prestatore se soggetto passivo in altro Stato Ue;

• autofattura emessa dal cessionario/committente soggetto Iva nazionale in presenza di

cedente/prestatore soggetto Iva in uno Stato extraUe.

Tali operazioni, in quanto intervenute con una controparte non residente né stabilita ai fini Iva in Italia(semmai

identificata nel territorio dello Stato, ma tale circostanza non assume alcun rilievo per l’applicazione dell’imposta

in capo al cessionario/committente soggetto Iva nazionale), sono escluse dall’obbligo di emissione della fattura

elettronica, fermo restando l’obbligo di inclusione delle stesse nella comunicazione mensile (cd. “esterometro”).

� reverse charge interno: come integrare la fattura

Sussistono operazioni “interne” con applicazione del reverse charge, che obbligheranno i contribuenti ad

effettuare un’integrazione dei documenti ricevuti: poiché non è possibile “sovrascrivere” il file in formato XML,

l’acquirente deve formare un altro documento da collegare alla fattura ricevuta, nel quale indicare la base

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imponibile, l’aliquota e l’imposta. Il documento deve essere sottoposto al procedimento di archiviazione

sostitutiva unitamente alla fattura ricevuta.

Il legislatore fiscale ha tentato di semplificare al massimo il passaggio da un sistema di tipo analogico ad un

sistema integralmente digitale con l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico.

In quest’ottica può ben spiegarsi l’art. 13 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 che, modificando

l’art. 25 del decreto IVA, ha abrogato l’obbligo di numerazione delle fatture passive ricevute, di cui si parlerà

più avanti.

Il problema principale era dovuto alle caratteristiche tecniche della fatturazione elettronica in quanto tale

tipologia di documento non può, secondo quanto previsto espressamente dal legislatore, essere modificato.

Si poneva così il problema, stante l’impossibilità di “sovrascrivere” sul file in forma XML, di trovare una

soluzione.

Diversamente, nel caso di applicazione del meccanismo del reverse charge per acquisti domestici, il soggetto

cessionario/committente deve riportare sulla fattura elettronica ricevuta la natura N6 dal momento che la

fattura ricevuta è soggetta al meccanismo dell’inversione contabile e deve essere appositamente registrata del

registro IVA vendite ed IVA acquisti.

Intervenendo in materia, l’Agenzia delle entrate, già con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, aveva precisato

che una modalità alternativa all’integrazione della fattura ricevuta è data dall’emissione di un altro documento,

da allegare al file della fattura, contenente sia i dati dell’integrazione sia gli estremi della fattura suddetta.

In termini operativi, si ammette l’emissione di un’autofattura, la quale deve contenere l’identificativo IVA del

soggetto che effettua l’integrazione IVA sia nel campo del cedente/prestatore che in quello destinato al

cessionario/committente. Detto documento - ha inoltre precisato l’Agenzia - può (e non deve) essere inviato al

Sistema di Interscambio e nel caso in cui l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica

offerto dall’Agenzia delle Entrate il documento verrà automaticamente portato in conservazione.

1.9 La soluzione dell’Agenzia

Ad esempio

Si consideri il caso in cui una società non costruttrice debba vendere ad un’altra società un capannone

industriale o un ufficio, la cui categoria catastale è A/10. In questo caso l’operazione è esente da IVA ai sensi

dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter.

Tuttavia se la società venditrice intende optare per l’applicazione dell’IVA, l’operazione è imponibile e il tributo

deve essere assolto mediante reverse charge. In questo caso la società venditrice deve comunque emettere la

fattura elettronica senza riportare sul documento digitale né la base imponibile, né l’aliquota e neppure l’imposta

sul valore aggiunto.

Queste indicazioni dovranno essere aggiunte sul documento dalla società acquirente in quanto gli

adempimenti sono propedeutici all’applicazione dell’inversione contabile. Il documento così integrato dovrà

essere annotato sia nel registro degli acquisti, ma anche nel libro delle fatture emesse, in modo da rilevare il

relativo debito nei confronti dell’erario.

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Anche in questo caso si pone il problema delle modalità di integrazione del file in formato XML che per sua

natura non deve essere modificabile. La soluzione sarà quella fornita dall’Agenzia delle Entrate. L’acquirente

dovrà formare un altro documento da collegare alla fattura ricevuta facendo riferimento agli estremi della

stessa. Nel documento così predisposto dovrà essere indicata la base imponibile, l’aliquota e l’imposta sul valore

aggiunto.

Il documento dovrà essere sottoposto al procedimento di archiviazione sostitutiva unitamente alla fattura

ricevuta.

In buona sostanza il documento predisposto dal soggetto acquirente integra la fattura ricevuta e deve essere

conservato con le stesse modalità. I termini entro cui effettuare la conservazione sostitutiva sono i medesimi. Il

procedimento deve essere concluso con l’apposizione della marca temporale entro i tre mesi successivi rispetto

alla scadenza prevista per l’invio all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi. 1.10 Provvedimenti attuativi e chiarimenti

Il 30 aprile 2018 l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema della fatturazione elettronica con il provvedimento n. 89757/2018 e con la circolare 8/E/2018.

Mentre il provvedimento si occupava, più in generale, delle regole di emissione e ricezione delle fatture elettroniche, la circolare si concentrava sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione, dedicando anche qualche cenno alle misure dettate in materia di contratti d’appalto.

Sintetizziamo, di seguito, i più rilevanti chiarimenti forniti con il provvedimento n. 89757/2018 che poi affronteremo in dettaglio per gli specifici argomenti.

Il provvedimento annunciava che oltre ad un software installabile su PC, una procedura web e un app per la predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, è fornito un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”.

Per il recapito della fattura elettronica, infatti, l’Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione “dell’indirizzo telematico” (vale a dire una Pec o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.

Se il contribuente ha effettuato la registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate al suddetto indirizzo telematico. Inoltre, nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il recapito non fosse possibile (ad esempio, perché la casella Pec è piena), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.

Quest’ultimo dovrà quindi tempestivamente avvisare il suo cliente che la fattura è disponibile nell’area riservata, ricorrendo ovviamente ad altri mezzi.

Nel caso in cui, invece, la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, ad un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente può valorizzare il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate. Al cliente consumatore finale dovrà comunque essere rilasciata una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

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La stessa procedura sarà poi estesa anche ai casi in cui il cessionario/committente non sia riuscito a dotarsi di casella Pec o non abbia attivato il canale telematico “web service” o FTP con SdI, oppure non abbia fatto ricorso ad un intermediario in grado di ricevere fatture per suo conto.

A seguito della messa a disposizione della fattura nell’area web, il cedente/prestatore dovrà tempestivamente comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile nell’area autenticata.

Come in passato, i contribuenti potranno poi conservare gratuitamente le fatture elettroniche utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate con la predisposizione di un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Nel provvedimento si precisa tuttavia che le fatture elettroniche sono consultabili e acquisibili solo dall’utente ovvero da un suo intermediario delegato; In caso di attività di controllo, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche e le note di solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente.

Viene infine previsto che, con riferimento alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non

stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti devono trasmettere, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione:

� i dati identificativi del cedente/prestatore � i dati identificativi del cessionario/committente � la data del documento comprovante l’operazione � la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del

documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

La comunicazione in oggetto si configura come meramente facoltativa in tutti i casi in cui sia stata emessa una bolletta doganale o sono state emesse/ricevute fatture elettroniche.

Nella giornata del 24 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito con apposta circolare nuovi chiarimenti in materia di fatturazione elettronica e imposte dirette in risposta ai quesiti posti dalla stampa specializzata.

Innanzitutto l’Agenzia delle Entrate si è concentrata sulle nuove regole di emissione delle fatture immediate precisando che il cedente deve trasmettere al SdI la fattura elettronica al momento dell’effettuazione dell’operazione (quindi, ad esempio, alla data di consegna/spedizione dei beni). Tale precisazione è stata poi superata dal DL della legge di bilancio come si vedrà più avanti.

Ha specificato inoltre due sono poi i casi che potrebbero prospettarsi:

• se la fattura supera i controlli ed è messa a disposizione nell’area riservata del cessionario, il documento si intende emesso alla data indicata nella fattura stessa e sarà quindi rispettato il dettato normativo,

• se invece la fattura elettronica è scartata non si considera emessa; tenuto conto, tuttavia, che la data di invio della fattura è nota, viene ritenuto applicabile il termine di 5 giorni (previsto per l’invio delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali) entro il quale il contribuente può trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta.

Sempre con riferimento alle fatture elettroniche tra i privati viene inoltre chiarito che sarà possibile conservare la fattura in formato pdf, non essendo necessario restare fedeli al formato di trasmissione xml.

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Sul punto, infatti, l’Agenzia delle entrate richiama il Codice dell’amministrazione digitale11, in forza del quale “le

copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche

di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità

all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non

è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.

Considerato quindi che con il D.P.C.M. 03.12.2013 viene incluso il formato pdf tra quelli idonei per la conservazione, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il contribuente potrà conservare la copia delle fatture elettroniche in formato pdf.

L’Agenzia delle entrate, successivamente, si è concentrata sulle operazioni transfrontaliere, chiarendo che è possibile trasformare le fatture emesse verso l’estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione. L’esonero non si estende invece alle fatture elettroniche ricevute dall’estero.

Con riferimento alle operazioni ricevute dall’estero gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere, in ogni caso, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

1.11 Esonero dalla e-fattura per il settore sanitario

Per effetto di alcuni correttivi alla disciplina della fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi introdotti dal Senato, con l’approvazione del Ddl. di conversione del DL 119/2018 (che passa quindi ora all’esame della Camera e la conversione in legge dovrà essere ultimata entro il 22 dicembre 2018) saranno esclusi dagli obblighi di fatturazione elettronica, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi IVA obbligati all’invio del dati al Sistema tessera sanitaria (TS), limitatamente ai soli dati trasmessi.

I soggetti che potranno beneficiare dell’esonero sono:

� gli iscritti all’albo dei Medici chirurghi e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private

(individuati dall’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014

� e le parafarmacie, gli psicologi, gli infermieri, gli ottici, i veterinari (individuati dal DM 1°

settembre 2016).

Per quanto riguarda l’esonero dalla trasmissione delle fatture, le cui informazioni sono già oggetto di comunicazione al Sistema TS, si tratta di una replica dell’esclusione già oggi prevista (almeno parzialmente) per il c.d. “spesometro”, in ossequio al principio espresso dall’art. 6 comma 4 della L. 212/2000 tale per cui l’Amministrazione non può richiedere al contribuente informazioni delle quali è già in possesso

In merito al servizio di conservazione delle fatture elettroniche ricevute, offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate avvalendosi di SOGEI, considerato il possibile contenuto delle fatture emesse dai predetti soggetti, viene stabilito che la stessa SOGEI non potrà avvalersi di soggetti terzi per rendere il suddetto servizio, così da eliminare uno dei possibili profili di incompatibilità con il Regolamento Ue n. 679/2016 in tema di privacy palesati dal Garante per la protezione dei dati personali.

11

l’articolo 23 bis, comma 2, D.Lgs. 82/2005

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Nella prospettiva dell’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, viene inoltre prevista la possibilità, per i soggetti del settore sanitario, di trasmettere la totalità dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri direttamente al Sistema tessera sanitaria. Ferma restando l’emanazione di un decreto attuativo dei Ministeri competenti e la necessità di audire il Garante per la privacy, quanto descritto consentirà a coloro che effettuano operazioni non soggette agli obblighi di fatturazione (ad esempio, i farmacisti) di coniugare l’obbligo di comunicazione dei dati al Sistema TS con gli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, dal 1° gennaio 2020 per gli altri operatori).

In coerenza col fatto che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi andrà a sostituire gli obblighi di registrazione ex art. 24 del DPR 633/72, un’ulteriore modifica inserita in sede di conversione in legge del DL 119/2018 introduce la possibilità di conservazione del registro dei corrispettivi esclusivamente in formato

elettronico. Ciò in conformità a quanto già contemplato, dall’art. 19-octies comma 6 del DL 148/2017, per la conservazione dei registri IVA degli acquisti e delle vendite. L’esonero per l’emissione è limitato, come premesso, ai soli dati trasmessi al TS e solo per il periodo 2019. Ciò significa che, ad esempio per i medici, l’emissione di fattura per consulenze tecniche, dovrà necessariamente avvenire per fattura elettronica. Problemi sulla e-fattura per i medici potrebbero sorgere anche nell’ipotesi possibile in cui il cliente comunica al soggetto (medico, professionista, struttura sanitaria, etc.) la sua opposizione alla trasmissione dei dati12. Sicuramente, l’operazione non dovrebbe rientrare nell’esonero. Pertanto, il medico o altro soggetto obbligato dovrebbe: - emettere (e trasmettere al Sistema di Interscambio) una fattura elettronica; - rilasciare al cliente una copia cartacea, proforma, senza alcun valore fiscale; - avvisare il cliente che la fattura è depositata nel sito Fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, dove può visualizzarla e scaricarla.

A tal punto sorge però il primo problema: supposto che l’esonero è stato previsto anche (e soprattutto) per i problemi di privacy, con la trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio, i dati (sensibili) sui quali il cittadino ha esercitato l’opposizione arriverebbero ugualmente nelle mani dell’Agenzia delle Entrate, vanificando l’opposizione stessa. 12 Opposizione alla trasmissione dei dati al Sistema TS; si ricorda che: “Le norme sulla dichiarazione precompilata prevedono che ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età (in caso contrario, il tutore o rappresentante legale) può decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati sanitari (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata. Per le spese e i relativi rimborsi del 2018, l’opposizione può essere effettuata seguendo 2 modalità: - dal 9 febbraio all’8 marzo 2019, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata - fino all’8 febbraio 2019, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza Ciò avviene nel caso in cui il medico, dentista, struttura sanitaria o altro soggetto obbligato abbia trasmesso i dati al Sistema TS. Ma c’è anche un’altra modalità di opporsi: prima della trasmissione dei dati. Infatti, l’opposizione può manifestata anche con le seguenti modalità: a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria; b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico della struttura sanitaria o al professionista l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

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Ipotizzano altre situazioni sempre possibili. È il caso, ad esempio, di una prestazione sulla quale il cliente non ha esercitato alcuna opposizione e, quindi, soggetta a fattura cartacea e trasmissione dei dati al Sistema TS. Se il medico o altro soggetto obbligato, però, dovesse omettere di trasmettere i dati al Sistema TS, cosa accadrebbe? La fattura cartacea in mano al cliente avrebbe o no valore ai fini fiscali? Il dubbio nasce perché, in mancanza di trasmissione dei dati al Sistema TS, di fatto, dovrebbe essere emessa fattura elettronica restando, quella cartacea, relegata al ruolo di “copia di cortesia” senza alcuna valore. Si presume che la risposta alla domanda sia positiva, altrimenti, il contribuente che dovesse integrare la dichiarazione precompilata con la spesa sostenuta, si troverebbe impossibilitato a dimostrare, di fronte ad una eventuale richiesta documentale da parte degli uffici, l’effettivo sostenimento della stessa. L’auspicio è che, almeno su questo punto, ci sia un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate con cui si elimini ogni dubbio sul fatto che, in caso di emissione della fattura cartacea perché si tratta di operazione soggetta ad obbligo di trasmissione al Sistema TS, a prescindere che i dati poi siano o meno inviati, questa abbia pieno valore ai fini fiscali (e giuridici).

1.12 esonero per ASD e SSD con ricavi forfettari fino a 65.000 Sempre a seguito dell’approvazione in Senato del testo della Legge di conversione del decreto fiscale 119/2018 collegato alla Stabilità 2019, sono stati approvati due emendamenti all'articolo 10 del DL in merito alle semplificazioni per la fattura elettronica. Il primo propone di includere fra coloro che sono esonerati dalle disposizioni, riguardanti la emissione di fatture elettroniche, anche i soggetti che applicano il regime forfettario (opzionale) di cui agli articoli 1

e 2 della legge 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Attenzione però, poiché il citato regime forfettario opzionale si applica ad associazioni sportive dilettantistiche che conseguono proventi derivanti da attività commerciali non superiori alla soglia di 400.000 euro che sono, tra l'altro esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, viene introdotta una specifica norma per coloro che hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali un importo superiore a 65.000 euro, prevedendo che gli stessi debbano assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal

cessionario o committente soggetto passivo d'imposta. Infine, il comma 01-bis dispone in ordine agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di

sponsorizzazione e pubblicità dai soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che gli stessi nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, siano adempiuti dai cessionari. In sostanza, allo stato, possiamo riassumere così:

1. I sodalizi sportivi in regime di L. 398/1991, con ricavi inferiori a 65.000 Euro, non dovranno emettere

fattura elettronica. Continueranno dunque, come il loro “colleghi” non sportivi che operano in regime

forfettario, ad emettere fattura cartacea.

2. I sodalizi sportivi in regime di L. 398/1991, con ricavi superiori a 65.000 Euro dovranno emettere la FE ma

non saranno loro ad emetterla, perché l’obbligo dovrà essere adempiuto dal committente o cessionario. E qui cominciano i problemi. Interpretativi e tecnico/operativi:

a: se il committente/cessionario è un’altra società sportiva in regime di l. 398, che succede? L’ipotesi non è rara. Si pensi a tutti quei casi in cui un impianto sportivo è gestito da una a.s.d. / s.s.d. e i fruitori delle ore/palestra sono altre a.s.d. / s.s.d. che hanno optato per il regime forfettario 398. In questi casi, chi emette la fattura? b: si tratta di una fattura emessa materialmente dal cessionario/committente in nome e per conto del cedente/sodalizio sportivo, oppure c: si tratta di un’autofattura da assoggettare al regime di inversione contabile da parte del cessionario/committente?

La questione, come appare evidente, non è né banale né meramente formale, tutt’altro.

• Se si tratta di una fattura elettronica “normale” emessa per conto terzi dal cessionario/committente, poi il

cedente/sodalizio sportivo ne dovrà avere una copia e, soprattutto, la fattura sarà emessa con esposizione

dell’IVA, sarà pagata alla sportiva “IVA compresa”, e la sportiva continuerà, come ora, a versare il 50%

dell’IVA esposta in fattura, trattenendosi il restante 50% quale compensazione forfettaria dell’IVA su

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acquisti, in relazione ai quali non è ammessa la detrazione. Ma, se così fosse, non se ne riesce a vedere né la

finalità, né l’utilità. Soprattutto, si aggraverebbero gli adempimenti dei clienti dei sodalizi sportivi, che

potrebbero essere portati a ridurre i rapporti con tali soggetti.

• Se, invece, si trattasse di “autofattura elettronica”, i problemi sarebbero molto più complessi, e impattanti;

il risultato sarebbe oltremodo impattante in termini sostanziali: infatti, con l’autofattura, il

cliente/cessionario non paga l’IVA al cedente/prestatore del servizio, perché la autoliquida registrandola

sia sul registro degli acquisti che sul registro delle vendite, compensandola, esattamente come accadrebbe

se ricevesse (e pagasse) una fattura di acquisto con IVA esposta. Per il cedente/prestatore società sportiva

sarebbe invece una rivoluzione: non esponendo in fattura (e non incassando) l’IVA, non potrebbe

procedere al versamento del 50% della stessa e si troverebbe, di fatto, a pagare il 100% dell’imposta, con

buona pace della previsione di legge della 398. Il tutto, continuando a non poter detrarre l’IVA sugli

acquisti. Per la casistica delle sponsorizzazioni come si è visto, il comma 01-bis prevede che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità sottoscritti dalle sportive che applicano il regime forfettario ex L. 398 siano adempiuti dai cessionari, in tutti i casi, anche qualora la società sportiva abbia un volume d’affari inferiore a 65.000 Euro. Dunque, i soggetti incisi da tale disposizione sono le “piccole” sportive con ricavi sotto i 65.000 Euro che, a questo punto, in relazione alle prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione non potranno più emettere fattura cartacea ma dovranno “delegare” l’adempimento allo sponsor che, a seconda di quale sarà l’interpretazione corretta, dovrà emettere FE “in nome e per conto” ovvero “autofattura elettronica” con tutte le conseguenze di cui sopra.

2.TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il presente paragrafo si occupa della trasmissione delle fatture elettroniche.

L’Agenzia delle Entrate13 ha definito le modalità di emissione e ricezione delle fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), applicabili per obbligo, dal 1° gennaio 2019, alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

La fattura elettronica è trasmessa al SdI:

� dal soggetto obbligato ad emetterla (cedente/prestatore) oppure

� per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario.

La trasmissione al SdI è effettuata con le seguenti modalità:

− posta elettronica certificata, di seguito “PEC”; − servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l’app;

sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;

− sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

I sistemi “web service” e “FTP” prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra il sistema informatico del soggetto che trasmette i file fattura elettronica e il SdI, pertanto, sono canali telematici che necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente, devono essere preventivamente abilitati dal SdI

13 Con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018

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attraverso una procedura di accreditamento” e sono maggiormente rivolti a soggetti che devono trasmettere un numero rilevante di file fatture elettroniche.

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettua una serie di controlli che riguardano la presenza, all’interno del file, delle informazioni obbligatoriamente previste e, per alcune di essi, la validità (ad esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita Iva del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest’ultimo sia un consumatore finale) e la coerenza (coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota Iva e dell’imposta indicata in fattura).

A seguito di mancato superamento dei controlli la fattura è scartata dal SdI e lo stesso invia al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale con cui ha ricevuto la fattura, una “ricevuta di scarto”.

In tal caso, la fattura è considerata ancora non emessa.

In caso, tuttavia, di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa, al pari di quella relativa al file firmato elettronicamente, in caso di esito negativo del controllo sulla validità del certificato di firma.

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite in occasione del videoforum del 24 maggio 2018, ha tuttavia chiarito che, in caso di scarto, l’emittente ha 5 giorni di tempo per ritrasmettere la fattura senza che siano applicate sanzioni.

Al momento della consegna – una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file. La ricevuta di consegna contiene anche l’informazione della data di

ricezione da parte del destinatario.

Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del SdI non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al SdI. I tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o fine anno).

Nei casi in cui la fattura è scartata, l’emittente ha 5 giorni per trasmettere al DdI la fattura elettronica corretta senza incorrere in alcuna sanzione. La data di esigibilità dell’imposta è identificabile con la data riportata nella fattura (data di emissione).

In merito, invece, all’identificazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta, la stessa viene identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario:

− dai canali telematici di ricezione ovvero − dalla data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle

Entrate in cui è stata depositata o, per gli acquirenti consumatori finali, minimi o forfettari, i quali però non possono far valere la detrazione, dalla data di messa a disposizione sempre nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (al riguardo si veda il paragrafo successivo)

Si ricorda, infine, che i cedenti/prestatori e i cessionari/committenti, aderendo ad un apposito accordo di servizio con l’Agenzia delle Entrate, possono delegare al SdI la conservazione delle fatture elettroniche e di tutti i documenti elettronici ad esse allegati con effetti anche ai fini civilistici.

Dal 1° gennaio come faccio in pratica ad emettere una fattura ?

Ci sono diversi software che permettono di fare la fattura elettronica in maniera semplice e veloce.

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A tal proposito è importante sapere quali sono le informazioni che non possono mancare nella fattura elettronica

(che può essere ordinaria, semplificata o PA), ovvero:

• dati personali dell’emittente: ragione sociale, Partita IVA, codice fiscale, indirizzo legale;

• dati del cliente: oltre alle suddette informazioni è necessario indicare il codice destinatario,

fondamentale per l’invio della fattura elettronica tramite il sistema d’interscambio o l’indirizzo pec

(posta elettronica certificata).

• dati rilevanti per la fattura: numero, data di emissione, importo per i beni e i servizi oggetto del

pagamento; aliquota IVA.

Inoltre bisogna indicare se eventualmente sono state applicate delle esenzioni (indicando in tal caso la norma di

legge di riferimento), o anche lo Split Payment;

• causale;

• dati contratto: questi sono richiesti solo per le fatture elettroniche che fanno riferimento ad opere

pubbliche o anche ad interventi finanziati da contributi comunitari.

• Nel dettaglio, in questi casi va indicato il codice GIP(codice identificativo di gara) e il codice

CUP (codice unico di progetto), in mancanza dei quali le Pubbliche Amministrazioni non potranno

procedere con il pagamento della fattura.

Una volta compilato il form in tutte le sue parti tramite il software, sarà possibile (generalmente per tutti i

prodotti) consultare tutte le informazioni nella sezione “Riepilogo”; dopo aver controllato che non ci sono errori,

si può cliccare su conferma e - qualora il file abbia superato tutti i controlli del “Sistema Ricevente”.

La fattura elettronica può essere compilata direttamente nell’area personale presente nel sito dell’Agenzia

delle Entrate tramite il servizio dedicato. A tal proposito il primo passo da fare è quello di registrarsi al portale

web, selezionando la voce “Registrazione” presente nella sezione “Area riservata”.

Per la registrazione sono richiesti i seguenti dati:

• codice fiscale;

• ultima dichiarazione dei redditi;

• soggetto tramite il quale è stata presentata la suddetta dichiarazione;

• reddito complessivo.

Una volta completata la registrazione il sistema vi fornirà il vostro PIN personale con il quale fare l’accesso

all’area personale. Il PIN però sarà composto di sole 4 cifre mentre - per ragioni di sicurezza - quelle mancanti

saranno inviate per posta entro il termine di 2 settimane.

È disponibile invece una procedura di registrazione semplificata per i possessori della Carta Nazionale dei

Servizi, i quali ricevono il PIN completo al momento della registrazione al portale. In alternativa si può accedere

all’area personale anche utilizzando l’identità unica digitale SPID.

Una volta registrati al portale è possibile accedere alla propria area personale e utilizzare tutti i servizi

disponibili, tra i quali c’è anche quello dedicato alla fatturazione elettronica, dove questa si può sia inviare che

ricevere.

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Una volta effettuato l’accesso alla sezione “Fatture e corrispettivi” sarete pronti per generare la vostra prima

fattura elettronica scegliendo tra ordinaria, semplificata o fattura PA.

Come inviare la fattura elettronica?

La fattura elettronica elaborata dal software o dal servizio dell’Agenzia delle Entrate con l’unico formato

accettato dal sistema di interscambio ovvero XML, può essere :

- o inviata direttamente al sistema SDI dal software acquistato;

- o se utilizzato il servizio dell’Agenzia delle Entrate, salvata sul proprio computer cliccando su

“Salva XML” (eXtensible Markup Language), ed inviata al sistema SDI anche trami te PEC tramite

il servizio dedicato nell’area personale dell’Agenzia delle Entrate, scegliendo l’opzione

“Trasmissione” e inserendo il file .xml.

Dopo l’invio il mittente riceverà la conferma di trasmissione - nella quale sono indicate data, ora e codice ID - e potrà monitorarla nell’area dedicata presente nell’area

3. Il RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il cedente/prestatore o, per suo conto, un intermediario deve trasmettere la fattura elettronica al SdI,

avvalendosi:

• della posta elettronica certificata (PEC);

• dei servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l’app;

• del sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web

service”;

• del sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (File Transfer Protocol).

Le ultime due modalità richiedono il previo accreditamento al SdI del cedente/prestatore per consentire di

attivare il canale telematico tra il soggetto trasmittente e il SdI mediante l’attribuzione di almeno un codice

numerico di 7 cifre (cd. “codice destinatario”).

Il SdI, a seguito del controllo operato su ciascun file di fatture elettroniche correttamente ricevute, provvede

al recapito della fattura al destinatario o, per suo conto, ad un intermediario attraverso:

• un sistema di posta elettronica certificata (PEC);

• un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web

service”;

• un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha previsto un sistema di

preregistrazione basato sulla partita Iva, che consente al cessionario/committente di scegliere il canale attraverso il quale intende ricevere le fatture di acquisto. In tal caso, il SdI recapita le fatture elettroniche e le note di variazione riferite alla partita Iva del cessionario/committente attraverso il canale e all’indirizzo

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telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni manifestate in sede di compilazione del campo “CodiceDestinatario”.

Se il cessionario/committente non si è preregistrato, il soggetto emittente deve riportare nella fattura il codice destinatario comunicato dal destinatario, ovvero il codice convenzionale “0000000”, e la PEC del destinatario stesso, in modo che il SdI provvede a recapitare la fattura al destinatario.

Il codice convenzionale deve essere indicato anche quando il cessionario/committente:

• è un consumatore finale e non è stato compilato il campo “IdFiscaleIVA”, ma solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente;

• è un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura; • è un soggetto Iva che non ha comunicato il proprio codice destinatario o la PEC attraverso la quale

ricevere la fattura.

In questi casi, la fattura elettronica viene messa a disposizione del cessionario/committente nella sua area

riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e, inoltre, il SdI mette a disposizione del cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico della fattura. In ogni caso, il cedente/prestatore è tenuto a comunicare tempestivamente al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente consegnando una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo “CodiceDestinatario” valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre ovvero con il codice convenzionale (0000000) indicato nelle specifiche tecniche del provvedimento n. 89757/2018 e la PEC del cessionario/committente.

Al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente Iva:

• non riesca a dotarsi di PEC ovvero

• non abbia attivato un canale telematico “web service” o FTP con SdI, ovvero

• non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture

elettroniche,

queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell’Agenzia delle

Entrate: in tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al

cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui

cessionario/committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al

soggetto trasmittente.

Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un

servizio web per consentire ai soggetti passivi Iva di registrare il canale telematico – una PEC o un codice

destinatario – attraverso cui intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto.

Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, un soggetto Iva rientrante nei regimi

agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente può valorizzare solo il campo

“CodiceDestinatario” con il codice convenzionale e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa

a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.

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Infine, nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione, il campo

“CodiceDestinatario” del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:

• inserendo il codice destinatario fornito dal soggetto cessionario/committente;

• inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo campo “PECDestinatario” con

l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente;

• inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia

un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica,

non siano stati compilati i campi “IdFiscaleIVA” e sia stato compilato solo il campo “CodiceFiscale” del

cessionario/committente;

• inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia

un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio”, un soggetto passivo che applica

il regime forfettario ovvero un produttore agricolo in regime di esonero;

• inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto passivo Iva

cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la

PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash),

riportandolo all’interno delle ricevute.

4. SCELTA DEL CANALE DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Per il ciclo passivo delle fatture elettroniche, si rammenta che ciascun soggetto passivo è libero di scegliere una

tra le 4 diverse modalità con cui la piattaforma SdI può effettuare la consegna della fattura

elettronica inviatale dal soggetto emittente.

Le opzioni di scelta concesse al contribuente risultano, quindi, essere:

1.un canale telematico FTP o Web service direttamente gestito dal contribuente;

2.delega ad un soggetto terzo che gestisce la trasmissione e la ricezione delle fatture il quale, a sua volta,

identificherà presso la piattaforma SdI la propria modalità per riceve le fatture elettroniche passive relative

ai deleganti;

3.fornire un indirizzo PEC su cui ricevere le fatture elettroniche che, si suggerisce, essere dedicato

unicamente a tale attività di ricezione, onde evitare problematiche di gestione;

4.non scegliere alcuna delle modalità sopra indicate e, quindi, ricevere le fatture passive nella propria area

dedicata del portale “fatture e corrispettivi” con le conseguenti problematiche in merito alla tempestiva e

continua consultazione di una piattaforma “esterna”.

Ad eccezione della quarta, l’esercizio di una delle tre precedenti opzioni presuppone che il contribuente o il

soggetto delegato si dotino, alternativamente, di un indirizzo PEC “dedicato” o di un codice destinatario

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(composta da 7 cifre) del canale Ftp o web service utilizzato e che tali informazioni siano note, oltre che al

proprio fornitore, anche alla piattaforma SdI, in quanto è questa ad occuparsi della consegna telematica della

fattura al relativo destinatario.

Come comunicare la scelta al SdI

Il contribuente (o il soggetto delegato) è chiamato ad accedere al portale “Fatture e corrispettivi” per comunicare

al sistema SdI la modalità di ricezione prescelta e il relativo “indirizzo telematico” di consegna.

Ove il contribuente, volutamente o per dimenticanza, non fornisca tali informazioni, la piattaforma SdI

considererà effettuata la quarta opzione, con conseguente consegna delle fatture elettroniche nell’area riservata

del singolo contribuente del richiamato portale “Fatture e corrispettivi” accessibile al seguente indirizzo web:

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/.

Come accedere al portale

L’accesso al portale può essere, alternativamente, effettuato tramite:

- credenziali Entratel/Fisconline;

- credenziali SPID;

- Carta Nazionale dei servizi.

Una volta effettuato l’accesso, la piattaforma chiede al soggetto che ha effettuato il log-in se intende procedere

per sé stesso oppure per conto di terzi e, una volta effettuata la scelta, lo porta alla seguente schermata del

portale:

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Effettuato l’accesso al portale il contribuente può cliccare sul link relativo alla “registrazione dell’indirizzo

telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche” per comunicare all’SdI l’indirizzo PEC o il codice

destinatario su cui intende ricevere le fatture elettroniche passive.

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In tale pagina il contribuente può, alternativamente, indicare il codice destinatario composto da 7 caratteri per

effettuare la scelta di ricevere le fatture elettroniche tramite il canale FTP o Web service individuato dal

richiamato codice destinatario, oppure fornire l’indirizzo PEC su cui si chiede di ricevere le fatture elettroniche.

La scelta del canale telematico di ricezione delle fatture non risulta, tuttavia, vincolante in quanto il

contribuente può variarlo in qualsiasi momento effettuando nuovamente la procedura sopra descritta.

La scelta della modalità di ricezione delle fatture elettroniche e il codice destinatario o l’indirizzo PEC va

comunicata anche ai propri fornitori, affinché gli stessi possano correttamente indicare nella propria fattura

elettronica “l’indirizzo di destinazione” della stessa.

In assenza di comunicazione dei richiamati dati, oppure in presenza di un’intervenuta variazione degli stessi non

ancora comunicata, la piattaforma SdI procederà, comunque, a rendere disponibili le fatture elettroniche

“all’indirizzo di destinazione” risultante dal portale delle Fatture e corrispettivi al momento della presa in carico

della singola fattura elettronica.

Visualizzare il sito https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/Strumenti.jsp

In questa sezione puoi accedere alle informazioni sui servizi per:

1. Registrare l'indirizzo telematico 2. Generare il QR Code

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3. Conservare le tue fatture

Selezionare “Fatture e corrispettivi” dal menù “Servizi per…”

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Premere il pulsante

Cliccare su Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

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Selezionare “Codice destinatario” e a destra inserire il codice (poi confermare la scelta con l’apposito pulsante di conferma e salvataggio dati)

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L’indirizzo telematico non deve essere necessariamente “intestato” al cessionario/committente.

Nella scelta dell’indirizzo telematico, cui dovranno essere recapitate le fatture elettroniche, viene lasciato ai soggetti passivi un certo margine di discrezionalità.

Il provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757 ha individuato tre diverse modalità attraverso le quali il SdI potrà consegnare le e-fatture:

- la casella di posta elettronica certificata;

- il “Web Service”;

- il protocollo “FTP”.

Mentre la PEC può essere adottata facilmente da soggetti anche di minime dimensioni, i canali telematici (Web Service o FTP) richiedono, come precisato anche nella guida alla fatturazione elettronica pubblicata recentemente dall’Agenzia, un “particolare grado di informatizzazione”, considerato che necessitano di una gestione del sistema informativo, collegato al SdI, attraverso un “costante presidio di personale”. A ciò si aggiunga che tali sistemi devono essere sottoposti a un preventivo processo di accreditamento al Sistema di Interscambio, che consenta di impostare le “regole tecniche di colloquio” tra l’infrastruttura informatica del soggetto che trasmette e il Sistema stesso (cfr. provv. n. 89757/2018, § 2.2). Al termine della procedura il SdI associa al canale telematico almeno un “codice destinatario”, codice numerico di 7 cifre.

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Se ne può dedurre che i soggetti caratterizzati da un minor “grado di informatizzazione”, che non hanno necessità di gestire elevati volumi di fatture emesse e ricevute, potranno scegliere di adottare una casella

PEC per ricevere il documento.

Va fatta peraltro qualche precisazione in proposito. In primis la casella di posta elettronica certificata scelta non deve necessariamente coincidere con quella la cui adozione è obbligatoria per legge, per professionisti, società e ditte individuali (art. 5 DL 179/2012 e art. 16 DL 185/2008). Si potrebbe, anzi, suggerire di creare un nuovo indirizzo per potere gestire con maggior ordine e semplicità comunicazioni di natura ben differente.

Non necessariamente, poi, la PEC comunicata alla controparte quale indirizzo telematico deve essere “intestata” al destinatario della fattura. Se, a titolo esemplificativo, la propria casella fosse piena o momentaneamente non disponibile, si potrebbe, provvisoriamente, indicare quella di un altro soggetto (ad esempio la PEC del proprio commercialista).

Va sottolineato, infine, come l’adozione della posta elettronica certificata, ai fini della ricezione della e-fattura, non vincola all’utilizzo della stessa per la trasmissione. In altre parole il soggetto passivo potrà, ad esempio, generare e trasmettere le fatture attive tramite il portale “Fatture e corrispettivi”, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e ricevere quelle passive su una casella PEC allo scopo dedicata.

Per soggetti maggiormente strutturati e dotati di un più elevato “grado di informatizzazione” può essere più adatta l’adozione di un canale Web Service o FTP. Anche in questo caso occorre però sottolineare come il soggetto passivo, indipendentemente dalla propria struttura o dimensione, possa avvalersi di un altro

operatore (“soggetto incaricato”) per la ricezione della fattura elettronica. Si pensi alla società che utilizza il canale telematico della propria software house.

A tal proposito è utile segnalare come i titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio abbiano facoltà di richiedere più codici destinatario fino a un massimo di 100, così che un unico canale potrà essere utilizzato da più soggetti.

Qualsiasi sia la scelta del soggetto passivo, sarà opportuno che l’indirizzo telematico adottato venga comunicato al proprio fornitore.

Peraltro, se, ad esempio, si è deciso di utilizzare un unico indirizzo (PEC, Web Service o FTP), sarà consigliabile aderire al servizio di registrazione dell’Agenzia delle Entrate, accedendo al portale “Fatture e corrispettivi”. In questo modo è possibile associare al proprio numero di partita IVA l’indirizzo di posta elettronica o il canale telematico cui dovranno essere recapitate le fatture elettroniche. Il SdI, riconosciuta la partita IVA, consegnerà automaticamente le fatture a tale indirizzo, indipendentemente da ciò che il fornitore avrà indicato nei campi “CodiceDestinatario” e “PECDestinatario” del documento. La scelta indicata all’atto della registrazione non è irrevocabile e può essere modificata in qualsiasi momento.

4.1 Facoltativa la registrazione dell’indirizzo telematico

Non si tratta peraltro di un obbligo a carico del soggetto passivo, che può decidere, eventualmente, anche di non registrarsi, comunicando di volta in volta ai propri fornitori indirizzi differenti. Un caso tipico è quello di società che, avendo diverse sedi operative, necessitano di gestire separatamente i processi amministrativi e contabili. In tale circostanza potrebbe essere utile avere distinti indirizzi telematici per le singole filiali e non sarebbe possibile usufruire del servizio di registrazione che consente di associare un unico canale per ogni soggetto.

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5. UTILIZZO DEL QR CODE

Al fine di agevolare i contribuenti nel comunicare ai propri fornitori tutti i dati necessari all’emissione di una

fattura elettronica corretta, il portale mette a disposizione un servizio capace di trasporre tutti i dati di

fatturazione attualmente risultanti per il singolo contribuente in un QR code ovvero un codice a barre

bidimensionale.

La presentazione/invio di tale codice ai propri fornitori dotati di un apposito lettore consente la trasposizione

automatica di tali dati nella relativa contabilità rendendo molto più agevole l’emissione di una fattura

elettronica completa di tutte le sue parti.

Visualizzare il sito https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/Strumenti.jsp

In questa sezione puoi accedere alle informazioni sui servizi per Generare il QR Code.

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Grazie al codice QR, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà acquisire in automatico i

dati del cliente – compreso l’indirizzo prescelto per il recapito – in modo veloce e senza il rischio di

commettere errori. Per creare il proprio QR-Code basta accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” o collegarsi al proprio cassetto fiscale. Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, anche da un intermediario, può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono

cellulare. I dati anagrafici Iva contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici è importante, quindi, distruggere il vecchio QR-

Code e generarne uno nuovo.

6. INDIRIZZO DA REGISTRARE SUL SITO DELLE ENTRATE

La gestione elettronica delle fatture passive ricevute dai soggetti Iva, anche alla luce delle problematiche sorte

dal 1° luglio ad oggi, impone alle imprese e ai professionisti una serie di scelte necessarie, tra l'altro, per

semplificare i rapporti con i fornitori, per avere un monitoraggio completo delle operazioni effettuate e per

definire le regole per gli acquisti realizzati dai dipendenti nel corso delle trasferte.

6.1 Preregistrazione dell'indirizzo

I cessionari/committenti devono far sì che il processo di ricezione delle fatture sia il più semplice e diretto

possibile, allo scopo di evitare che le fatture invece di essere automaticamente recapitate rimangano per un certo

tempo a disposizione su l'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate. Questa semplificazione deve però

rispettare la struttura organizzativa dell'impresa. In pratica l'impresa si deve interrogare se vuole avere un

indirizzo telematico unico ovvero se preferisce mantenere distinti punti di accesso delle fatture. In via generale

riteniamo che la scelta migliore sia sempre quella di avere un unico indirizzo telematico. Questo perché, oltre ad

essere una sicurezza gestionale, consente di superare eventuali comportamenti non coordinati dei fornitori.

La scelta di un indirizzo telematico unico si opera accedendo al servizio di registrazione delle Entrate (nell'area

del sito “fatture e corrispettivi”). Questa registrazione consente al contribuente di ricevere la fattura anche nel

caso in cui il cedente/prestatore indichi un indirizzo sbagliato ovvero indichi nel codice destinatario, l'indirizzo

convenzionale di “0000000”. In tutti questi casi lo SdI si disinteressa di quanto indicato dal fornitore e abbina

l'indirizzamento con la partita Iva registrata. Ovviamente la scelta opposta (e necessariamente alternativa) di

avere più indirizzi (si pensi, ad esempio nel mondo della moda a due Pec, una per gli acquisti di abiti e una per gli

acquisti di accessori) è una scelta a cui deve corrispondere una distinta responsabilità operativa. Lo stesso

risultato si può ottenere attraverso la creazione di una codifica direttamente nel Xml.

6.2 Comunicazioni preventive

Il rapporto con il fornitore va semplificato attraverso la tempestiva e completa risposta alle comunicazioni che il

cessionario/committente riceverà dal fornitore ovvero inviando direttamente a quest'ultimo una comunicazione

preventiva. La comunicazione risulterà particolarmente tranquillizzante quando la stessa riporterà un indirizzo

telematico unico (dovuto ad una registrazione preventiva presso l'Agenzia) ovvero quando, anche in caso di

separazione fornirà dei criteri distintivi molto netti e chiari.

Al fornitore, però, non va indicato solo il mero codice destinatario, ma va sfruttata la comunicazione per

aggiornare le anagrafiche, per fornire punti di contatto e specifiche operative.

6.3 Monitoraggio delle fatture passive e autofattura spia

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Due temi nuovi che derivano dalla presenza tra fornitore e cliente del sistema d'interscambio sono: la necessità

di monitorare sul web le fatture ricevute dall'Agenzia e non presenti presso l'indirizzo del cliente; l'obbligo di

gestire con maggiore tempestività, attraverso l'emissione di un'autofattura, i casi in cui l'operazione è effettuata

ai fini Iva e il cliente non riceve la fattura nei limiti della tempistica di regolarizzazione normativamente prevista

(nelle operazioni nazionali dopo 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione).

Per questa necessità sembra importante che il cessionario/committente monitori periodicamente le fatture

ricevute dallo SdI e riportate nell'area riservata del contribuente. Inoltre, sembra il caso di predisporre dei

presidi che impongano delle attivazioni periodiche: per esempio in caso di merci consegnate, il contribuente

dovrà monitorare il successivo invio tramite SdI della relativa fattura. Analogamente per le fatture inserite in

contabilità come fatture da ricevere il contribuente si dovrà attivare per monitorare l'arrivo delle fatture, non

solo per motivi Iva, ma anche di bilancio.

6.4 Spese di trasferta

Ulteriore scelta da fare è se imporre al dipendente il ricevimento della fattura nel caso in cui effettui degli

acquisti di beni e servizi durante la trasferta. La predetta scelta di imporre le fatture, che sicuramente è più in

linea con la normativa vigente, può essere semplificata fornendo ai dipendenti un QRcode creato attraverso il

sito dell'agenzia delle Entrate con cui il dipendente è in grado, in modo tempestivo e senza errori, di fornire tutti

i dati identificativi al fornitore.

7. INDIRIZZO TELEMATICO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Come accedere alla funzionalità di Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche sul sito dell’agenzia delle entrate.

Tale funzionalità nasce con l’intento di semplificare le modalità utilizzate per l’individuazione del canale di trasmissione attraverso il quale il Sistema di Interscambio dovrà recapitare le fatture elettroniche ai diversi destinatari.

Permette a ciascuna PIVA di indicare la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche nelle quali risulta cessionario/committente

Un utente che deve riceve le fatture elettroniche può decidere di registrarsi in modo tale che il SdI recapiterà in

maniera automatica le fatture a lui destinate sul canale (codice destinatario) ovvero sull’indirizzo telematico

(casella di posta elettronica certificata) indicato in fase di registrazione.

L’indirizzo registrato sarà prevalente in fase di indirizzamento fattura tramite SdI rispetto a qualsiasi

altro indirizzo indicato in fattura.

Creata la base dati informativa con i dati del suddetto censimento, l’utente che emette la fattura elettronica non dovrà più obbligatoriamente indicare, a fronte di un codice destinatariouguale a ‘0000000, una PEC.

I dati registrati saranno presenti, insieme alle informazioni anagrafiche, all’interno del QR code.

Di seguito viene mostrata la maschera di accesso alla funzione:

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8. IL CODICE DEL DESTINATARIO

Negli ultimi mesi stanno circolando tra gli addetti ai lavori comunicazioni e richieste tra le più svariate

riguardanti il codice destinatario, dato indispensabile per il corretto recapito della fattura elettronica. Proviamo

a fare un po’ di chiarezza.

Il codice destinatario è un elemento obbligatorio del file fattura in formato xml che identifica il canale

telematico di trasmissione scelto dal cessionario/committente dell’operazione; pertanto, il cedente/prestatore

deve necessariamente conoscere tale informazione prima dell’emissione della fattura, se vuole avere certezza

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che il file fattura venga recapitato correttamente al destinatario. In altri termini, dal 1° gennaio 2019 il codice

destinatario diventa un nuovo dato anagrafico da dover richiedere per ogni cliente.

Il campo CodiceDestinatario del tracciato xml deve contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri

corrispondente a:

• uno dei codici che il SdI attribuisce ai soggetti con canale accreditato in ricezione (canale Web-Service o

FTP);

• 0000000, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che opta per la ricezione tramite PEC e questa sia

stata indicata nel campo PECDestinatario;

• 0000000, nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico(PEC

o altro) sul quale recapitare il file;

• XXXXXXX, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e

inviata facoltativamente al Sistema di Interscambio.

I volumi di fatturazione (ciclo attivo e passivo) pilotano le scelte degli operatori. In caso di volumi ridotti è

possibile trasmettere e/o ricevere le fatture elettroniche anche solo attraverso un indirizzo di Posta Elettronica

Certificata (PEC): in questo caso non occorre alcuna richiesta di accreditamento ed il codice destinatario sarà

composto da sette zeri.

Il rilascio di un codice destinatario diverso dai sette zeri prevede invece una richiesta di accreditamento,

necessaria solo se un’azienda intende creare un proprio canale telematico dedicato e sempre attivo (canale di

tipo FTP o Web-Service) tra i suoi server e il SdI: questa procedura, quindi, è rivolta a quegli operatori

caratterizzati da un particolare grado di informatizzazione, capaci di gestire con continuità e costante presidio di

personale il sistema informativo collegato al SdI e che devono trasmettere e/o ricevere un numero molto

rilevante di file. Per attivare questo canale telematico, inoltre, occorre stipulare un “accordo di servizio” con il SdI

attraverso l’invio di una “richiesta di accreditamento”, cioè compilando un modulo online sul

sito www.fatturapa.gov.it all’interno del quale vanno inseriti una serie di informazioni tecniche dettagliate (per

maggiori informazioni si rimanda alle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

del 30.04.2018).

Si ricorda che la casella PEC ovvero il canale telematico accreditato (FTP o Web-Service) non devono

necessariamente essere intestati all’operatore che deve emettere/ricevere la fattura elettronica

(cedente/prestatore o cessionario/committente), ma quest’ultimo può trasmettere/ricevere le sue fatture anche

attraverso PEC o canale telematico di uno o più intermediari.

Allo stesso modo, anche sul fronte del ciclo passivo, è necessario trasmettere il codice destinatario ai propri

fornitori per comunicare la modalità di trasmissione scelta per le fatture elettroniche in entrata, secondo le

medesime codifiche sopra riportate. Qui viene in soccorso una utility offerta dall’Agenzia delle entrate: la

registrazione dell’indirizzo telematico. Tale funzione, reperibile tra i servizi dell’Agenzia nella sezione “Fatture e

corrispettivi”, consente di segnalare al Sistema di Interscambio la scelta preferenziale dell’indirizzo telematico su

cui ricevere le fatture elettroniche in entrata. Operare tale scelta equivale a comunicare allo SdI il nostro codice

destinatario scelto per la gestione del ciclo passivo di fatturazione.

In fase di indirizzamento del file fattura, il Sistema di Interscambio considera prevalente l’indirizzo telematico

registrato dall’utente, a prescindere dal codice destinatario riportato nel file xml trasmesso dal cedente.

Riportiamo, in sintesi, i controlli effettuati dallo SdI per l’individuazione del canale a cui trasmettere il file:

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• se il soggetto ricevente ha registrato l’indirizzo telematico sul quale desidera ricevere le fatture

elettroniche, provvede al recapito secondo le indicazioni fornite;

• se nel file fattura è valorizzato un “CodiceDestinatario” lo SdI inoltra il file fattura al canale individuato;

• se il “CodiceDestinatario” contiene il valore “0000000” ed è valorizzato il campo “PECDestinatario“, il SdI

inoltra il file alla casella PEC individuata;

• se invece la “PECDestinatario” non è valorizzata, il SdI mette a disposizione il file fattura nell’area

autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente.

Nei casi in cui non sia stato possibile recapitare la fattura al soggetto destinatario, lo SdI comunica tale

informazione al cedente attraverso una ricevuta di impossibilità di recapito, unitamente alla data di messa a

disposizione del file. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al

cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito

web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di

una copia informatica o analogica della fattura elettronica. In tal caso, per il cedente/prestatore la fattura

risulta correttamente emessa mentre per il cessionario/committente l’Iva sarà detraibile solo con la presa

visione del file fattura nella propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Nel momento in cui il

cessionario/committente, accedendo alla sua area riservata, prende visione della fattura, il sistema registra tale

operazione e modifica lo stato del file che risulta così ricevuto dal destinatario. L’informazione della data di presa

visione della fattura da parte del cessionario/committente è resa disponibile al cedente/prestatore nell’area di

consultazione delle fatture elettroniche di sua competenza.

9. TERMINE DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Un problema operativo che nel nuovo procedimento si potrà presentare è quello della tempestività della

trasmissione della fattura allo SDI ai fini dell’osservanza del termine di emissione.

Per quanto riguarda la data di emissione, il provvedimento stabilisce che si considera tale la data riportata be

campo “DATA” della sezione “DATIGENERALI” del file.

Da tale data (e ora) risultante dalla ricevuta decorreranno poi i termini ordinari per il calcolo degli interessi di

mora.

Se la fattura inviata non è stata scarta ed è andata a buon fine il sistema recapita all’emittente una ricevuta di

consegna contenente anche l’indicazione della data di ricezione del destinatario. Questa data è importante per il

destinatario per il periodo di competenze della detrazione.

Appare utile sottolineare che tale ricevuta è anche essa un documento commerciale e me tale va conservato 10

anni.

Sul tema della tipologia di fatture utilizzate nella prassi, vale a dire fatture di tipo “immediato” o fatture

“differite” , è opportuno evidenziare che al momento dell’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, solo

il ricorso alla facoltà prevista dalla lettera a) del quarto comma dell’articolo 21 D.P.R. 633/197214, poteva

14 Art. 24 comma 4: La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

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consentire ai contribuenti l’utilizzo di un maggior termine per l’emissione della fattura. La norma prescrive che:

“per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento

idoneo a identificare i soggetti tra i quelli è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con

D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, nonché le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione,

effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura,

recante il dettaglio delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle

medesime; ...”.

Si ricorda che l’Iva relativa a tali fatture deve però essere considerata a debito nel mese precedente. É

estremamente diffusa la prassi aziendale di emettere fattura differita con data fine mese per tutte le consegne

effettuate nello stesso mese e documentate con DDT. Tale prassi da sempre crea un picco di fatturazione e

sovente l’invio delle fatture avviene nella realtà in data successiva, soprattutto nelle aziende con elevati volumi di

transazioni.

Sfruttando il margine offerto dalla lettera a) del comma 4, dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, le aziende

potrebbero datare le fatture entro il giorno 15 del mese successivo e compiere la liquidazione dell’Iva secondo la

competenza corretta, ma ciò rischia di comportare, se non opportunamente gestito, un forte impatto sulle

tempistiche di incasso che, tipicamente, sono allineate al “fine mese”.

Particolarmente difficoltoso si presentava peraltro il rispetto dei termini di fatturazione in ambito prestazioni di

servizi.

Per queste operazioni il momento impositivo, se non anticipato da fattura, coincide con il momento dell’incasso.

Pertanto la fattura elettronica doveva essere emessa (trasmessa) entro le ore 24 del giorno di ricezione del

pagamento. Spesso però si sarebbe venuto a conoscenza dell’incasso, si pensi al caso del bonifico, in un momento

successivo, con conseguente impossibilità di rispettare i tempi di emissione (trasmissione) della fattura. Tale

problematica si ripropone, ovviamente, in tutti i casi di incassi anticipati rispetto all’emissione della fattura.

In sostanza appare evidente, la necessità di adeguamento normativo. Adeguamento intervenuto con il DL

119/2018.

Vediamo le novità con riferimento alle varie tipologie di fatture.

9.1 Fattura immediata

Dopo le prime indicazioni era considerata immediata quella emessa entro le 24 ore dall’effettuazione

dell’operazione.

A seguito delle novità introdotte con il D.L. 119/2018, è stata introdotta la regola generale secondo la quale dal

1/7/2019, la fattura immediata va inviata entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni.

La fattura differita, al contrario, come vedremo appresso, deve essere emessa sempre nel termine di giorni 15 del

mese successivo a quello dell’operazione.

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo' essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

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Tuttavia è stato introdotto per le fatture elettroniche immediate un termine transitorio per il quale è previsto

che nel primo semestre 2019 la fattura elettronica potrà essere emessa entro il termine di effettuazione della

liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di alcuna sanzione. La sanzione sarà

invece ridotta dell’80% nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della

liquidazione dell’Iva del periodo successivo.

In sostanza per tali casi, il decreto fiscale prevede che:

“Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019:

a) le sanzioni di cui ai periodi precedenti non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma

3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi

dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il

termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”.

In sostanza, nell’ipotesi in cui la fattura non possa essere considerata “emessa” (perché non sono state utilizzate

le previste modalità telematiche obbligatorie), non si applica alcuna sanzione a carico del contribuente che

emette la fattura oltre il termine previsto (che, in linea di principio, è il momento di effettuazione

dell’operazione) ma, comunque, entro il termine per far concorrere l’imposta indicata alla liquidazione di

periodo (mensile o trimestrale).

Qualora, invece, la fattura sia emessa oltre il termine previsto ma, comunque, entro quello per far concorrere l’imposta indicata alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo, la sanzione è ridotta dell’80%. Ad esempio Ipotizzando il caso di un’operazione effettuata il 18 ottobre con obbligo di fatturazione immediata, si possono esemplificare nella Tabella n. 1 le conseguenze sanzionatorie della mancata fatturazione con modalità elettroniche. Tabella n. 1

Momento di

effettuazione

dell’operazione

Termine per

l’emissione della

fattura elettronica

Termine di

emissione

effettivo Conseguenze

sanzionatorie

18 ottobre Ore 24 del 18 ottobre

31 ottobre Le sanzioni non si applicano

30 novembre Sanzioni ridotte dell’80%

Ancora, a fronte di una consegna di beni avvenuta il 5 gennaio 2019, il contribuente mensile potrà emettere la fattura elettronica, ad esempio, il 15 febbraio 2019. Quale data dovrà indicare il contribuente nella fattura? Il 5 gennaio o il 15 febbraio? Il contribuente dovrà indicare nel corpo della fattura la data del 15 febbraio e non quella del 5 gennaio 2019.

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Dal 1° luglio 2019 è previsto che debba essere obbligatoriamente indicata in fattura la data di effettuazione dell’operazione, se diversa dalla data di emissione della fattura stessa; tale previsione, come detto, non riguarderà le fatture emesse nel primo semestre dell’anno, con riferimento alle quali, quindi, la data da indicare obbligatoriamente è una. Si potrebbe quindi ritenere che la data da indicare sia soltanto quella di effettuazione dell’operazione. Il motivo di tale interpretazione è semplice: mentre la data di trasmissione può essere facilmente individuata, essendo tracciata dal Sdi, la data di effettuazione dell’operazione deve essere necessariamente indicata dal contribuente per essere nota al Fisco. L’interpretazione appena esposta, sebbene condivisibile, si scontra però con la formulazione letterale dell’articolo 11 D.L. 119/2018. La disposizione di legge, infatti, prevede, solo a decorrere dal 1° luglio 2019, l’indicazione in fattura della data in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. L’introduzione della lettera g-bis) all’articolo 21 D.P.R. 633/1972 porta quindi a ritenere che l’attuale lettera a), prescrivendo l’indicazione della “data di emissione” debba essere correttamente interpretata come “data di trasmissione della fattura”. Pertanto, tornando al nostro esempio, il contribuente dovrà indicare nel corpo della fattura la data del 15 febbraio e non quella del 5 gennaio 2019. Purtuttavia, la data da tenere a mente per la corretta liquidazione dell’Iva è quella del 5 gennaio, dovendo appunto l’Iva a debito confluire nella liquidazione dell’Iva del mese in cui è effettuata l’operazione.

Trascorso quindi questo periodo di “moratoria” il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 (art. 11,

119/2018) prevede, si ripete, un’importante novità per ciò che riguarda i termini di emissione delle fatture.

Dal 1° luglio 2019 i contribuenti avranno a disposizione 10 giorni di tempo rispetto al momento di effettuazione

dell’operazione, per emettere il documento.

La disposizione prevede la sostituzione dell’art. 21, comma 4, primo periodo con il seguente: “La fattura è emessa

entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”.

Il legislatore è intervenuto concedendo il maggior termine nel presupposto che i contribuenti, una volta

“generato” il file digitale in formato XML potrebbero incontrare qualche difficoltà nell’effettuare l’invio al Sistema

di Interscambio. In questo senso può spiegarsi la scelta del legislatore.

Invece l’entrata in vigore della novella con decorrenza dal 1° luglio, anziché dall’inizio dell’anno 2019, può essere

spiegata in conseguenza della nuova lettera g-bis) inserita nel corpo dell’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/1972. La

nuova disposizione prevede che nella fattura debba essere indicata “la data in cui è effettuata la cessione di beni

o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data

sia diversa dalla data di emissione della fattura”.

Alla luce della nuova previsione, se la data di effettuazione dell’operazione sarà antecedente rispetto a quella di

emissione del documento, il file in formato XML dovrà indicare la “duplice informazione”.

Tale novità richiede un adeguamento tecnico a causa delle indicazioni da fornire all’interno del file in formato

XML e per tale ragione il legislatore ha preferito “differire” l’entrata in vigore della nuova disposizione.

9.2 Le fatture differite

La novità riguarda, però, solo le fatture immediate, mentre per quelle differite continuerà a trovare applicazione

il “vecchio” termine del giorno 15 del mese successivo a quello durante il quale le operazioni, risultanti dal

documento di trasporto, si considerano effettuate.

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Ad esempio

Si consideri il caso di un contribuente che ha spedito la merce venduta il 10 luglio 2019. La fattura potrà essere

emessa contestualmente (entro la giornata) alla spedizione, ovvero nel giorno successivo o fino al giorno 20

dello stesso mese. In tale ipotesi la fattura dovrà indicare espressamente che la data di effettuazione

dell’operazione è il 10 luglio, unitamente alla successiva data di emissione del documento.

Invece, si consideri il caso in cui il contribuente abbia effettuato nel corso del mese di agosto, tre diverse

consegne/vendite alla stessa impresa acquirente, in data 10 agosto, 18 agosto e 25 agosto. La merce consegnata

risulta da tre diversi documento di trasporto e il contribuente cedente intende avvalersi dell’opportunità di

emissione della fattura differita. Sara così possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese

successivo a quello in cui le operazioni si considerano effettuate, quindi entro il 15 settembre.

Il termine di 15 giorni non risulta così “accorciato” per effetto della novella. Tuttavia la nuova disposizione

obbligherà il contribuente ad indicare nel file in formato XML la data di effettuazione delle singole operazioni.

Sorge però un problema in quanto, avendo effettuato tre diverse consegne, il contribuente dovrebbe in linea

teorica indicare tre diverse date di effettuazione delle operazioni. Occorre poi anche considerare che in realtà le

date potrebbero essere anche di più.

Il problema dovrà essere risolto in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate.

La nuova disposizione potrebbe ad esempio considerarsi osservata indicando nella fattura la data dell’ultimo

documento di trasporto relativo all’ultima consegna effettuata nel mese precedente.

In alternativa, e la soluzione sarebbe più semplice, l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere al contribuente di

indicare convenzionalmente l’ultimo giorno del mese durante il quale le merci risultanti dai singoli documento di

trasporto sono state consegnate.

Nell’esempio dovrà essere indicato il giorno 31 agosto.

9.3 preavviso di parcella o la c.d. fattura proforma

Interessante la precisazione fornita dall'agenzia delle entrate, nel corso del forum sulla fatturazione elettronica

tenutosi il 12/11/2018, in risposta al quesito di ItaliaOggi volto a sapere se il documento informale in uso

soprattutto nel mondo professionale per richiedere il pagamento della prestazione sia idoneo a supportare la

fatturazione differita ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), del dpr n. 633/72, in modo da evitare l'obbligo –

sovente difficile da rispettare – di emettere la fattura immediatamente, entro la mezzanotte del giorno

dell'incasso del compenso.

E’ stato precisato che: il professionista (e il prestatore di servizi in genere) che invia al cliente il preavviso

di parcella, contenente la descrizione dei servizi resi, potrà emettere la fattura entro il giorno 15 del

mese successivo a quello in cui incassa il corrispettivo.

Va ricordato a tal proposito che la possibilità di ricorrere alla fatturazione differita e cumulativa, prevista in

origine soltanto per le cessioni di beni, è stata estesa alle prestazioni di servizi15.

Al riguardo l'agenzia delle entrate16, ha osservato che “il legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, non

impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali”, ha espresso l'avviso “che il contribuente, al fine di

15 con le modifiche apportate dalla legge n. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. In tale occasione, nel riformulato l'articolo 21 del dpr n. 633/72, è stato infatti previsto, nell'ambito della richiamata lettera a) del comma 4, che, in deroga all'obbligo di emettere la fattura per ciascuna operazione al momento dell'effettuazione dell'operazione stessa, “per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.

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rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e

conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la

prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, oltre che del

documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della

lettera d'incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati

elementi.”

La circolare ha inoltre precisato che “l'emissione di un'unica fattura riepilogativa deve ritenersi consentita anche

in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel corso dello stesso mese solare nei confronti

del medesimo cessionario/committente.”

Non essendo il preavviso di parcella o la c.d. fattura proforma menzionati nell'elencazione proposta, a titolo

esemplificativo, dalla circolare, vi era qualche dubbio sulla idoneità di detti documenti a legittimare il ricorso alla

fatturazione differita (e cumulativa mensile).

Dubbio fugato ora dall'agenzia, secondo la quale siffatti documenti, contenenti la descrizione dell'operazione, “la

data di effettuazione” e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il

differimento dell'emissione della fattura elettronica.

Nel registrare la favorevole posizione dell'agenzia, occorre tuttavia evidenziare che il riferimento alla “data di

effettuazione”, ripreso dalla circolare 18/2014, suscita incertezza, non soltanto perché – diversamente che per le

cessioni di beni – tale indicazione non è richiesta dalla legge, ma soprattutto perché, se intesa in senso tecnico,

l'informazione non è conoscibile al momento dell'invio dell'avviso di parcella o della fattura proforma: poiché

infatti la data di effettuazione della prestazione, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del dpr n. 633/72, coincide con

il pagamento del corrispettivo, è evidente che non può essere conosciuta all'atto dell'emissione del documento

volto proprio a sollecitare il pagamento.

Pare quindi logico ritenere che l'indicazione “data di effettuazione” debba intendersi non in senso tecnico, ma nel

significato comune di effettiva erogazione della prestazione. Con riserva, dunque, di eventuali precisazioni

ulteriori su questo aspetto, si può concludere che, per effetto della riconosciuta idoneità dei documenti in

questione, il professionista che ha emesso la proforma a settembre ed ha incassato il corrispettivo il 15

novembre non è tenuto ad emettere la fattura immediata in tale giorno (oppure, dal 1° luglio 2019, entro il

decimo giorno successivo), ma potrà emettere la fattura differita entro il 15 di dicembre, ferma restando la

contabilizzazione dell'Iva dovuta nella liquidazione del mese di novembre.

Condizioni di pagamento e fattura differita

Le regole Iva (di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972) prevedono la possibilità di emettere

una sola fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, recante il dettaglio delle

operazioni svolte in un mese solare nei confronti del medesimo soggetto, a condizione che:

− la consegna o spedizione dei beni ceduti risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo

a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione oppure

− le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso idonea documentazione.

16

nella circolare n. 18/2014

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Le fatture differite devono poi essere registrate nel registro Iva delle vendite con riferimento al mese

di effettuazione delle operazioni che corrisponde:

− alla data di consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili (ovvero alla data della fattura o del

pagamento se precedente alla consegna);

− alla data del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi verso clienti nazionali (ovvero alla

data dell’emissione della fattura se precedente al pagamento).

A norma dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua

consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del

file della fattura elettronica, e rappresenta una delle informazioni obbligatorie. La fattura elettronica scartata dal

SdI a seguito dei controlli si considera non emessa.

In occasione di un incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha precisato la possibilità di

continuare ad utilizzare la fattura differita anche nell’ambito della fatturazione elettronica utilizzando la data di

emissione del documento.

“L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21,

comma 4,del Dpr 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica differita. Secondo la norma si può

emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di

beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio

2019, l’operatore Iva residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica differita il 10 febbraio 2019

avendo cura di:

− al momento della cessione (20 gennaio), emettere un Ddt o altro documento equipollente (con le

caratteristiche determinate dal Dpr 472/1996) che accompagni la merce;

− datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019 indicandovi i riferimenti del documento o dei

documenti di trasporto (numero e data);

− far concorrere l’Iva alla liquidazione del mese di gennaio.”.

Definito il riferimento normativo, veniamo al nocciolo della questione. È prassi nelle aziende emettere la fattura

differita nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, retrodatando la fattura

con data fine mese precedente; esemplificando, in caso di fattura riepilogativa di N consegne di beni avvenute nel

mese di ottobre 2018, il fornitore emette ed invia la fattura di vendita al cliente nei primi giorni di novembre

2018 ma con data 31 ottobre 2018. Tale comportamento viene adottato per anticipare i termini di pagamento

delle fatture; abitualmente le condizioni contrattuali (scritte o implicite tra le parti) prevedono che il pagamento

sia legato alla data fattura (ad es. 30/60/90 giorni data fattura).

Se fino ad oggi tale comportamento operativo è passato “sottotraccia” (vista anche l’irrilevanza dello stesso ai fini

del regolare versamento dell’Iva) in ottica di fatturazione elettronica tale disallineamento tra data invio e data

fattura verrà evidenziato con la trasmissione del file xml al SdI. Tornando al nostro esempio, se il fornitore crea il

file xml il 14 novembre, riferito alle consegne effettuate nell’arco del mese di ottobre, e lo trasmette

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contestualmente al SdI, la data riportata nel campo “DataFattura” deve coincidere con la data di trasmissione del

file al SdI (14 novembre).

Per ovviare al problema dei termini di pagamento legati alla data fattura sarebbe opportuno rivedere le

condizioni contrattuali, ad esempio ancorando il pagamento alla data di effettuazione dell’operazione, in vista

anche dell’obbligo di esporre tale informazione in fattura dal 1° luglio 2019 (articolo 11 D.L. 119/2018). Tale

soluzione, seppur ragionevole, è però difficilmente percorribile per obiettive difficoltà nel rideterminare

condizioni contrattuali vigenti da anni e molte volte imposte dai clienti di maggior dimensione.

9.4 Contenuto della fattura

L’art. 1117 del decreto fiscale 18modifica anche l’art. 21, comma 2 del decreto IVA, prevedendo l’indicazione sulla

fattura della data in cui l’operazione si considera effettuata (“data in cui è effettuata la cessione di beni o la

prestazione di servizi o data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo”). Tale obbligo non sussiste

nel caso in cui la fattura sia emessa nel momento di effettuazione dell’operazione.

Adempimento Fino al 30 giugno 2019 Dal 1° luglio 2019

Emissione Al momento di effettuazione dell’operazione Entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (*)

Registrazione

Entro 15 giorni con riferimento alla data di emissione

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione

(*) Indicando in fattura la data di effettuazione dell’operazione, se diversa da quella di emissione del documento.

Ad esempio

1) Operazione effettuata il 15 settembre.

La fattura può essere emessa entro il 25 settembre.

La fattura deve essere annotata entro il 15 ottobre, con riferimento allo stesso mese di settembre,

partecipando quindi alla liquidazione del mese di settembre ovvero del trimestre luglio-settembre.

2) Operazione effettuata il 30 settembre.

La fattura può essere emessa entro il 10 ottobre.

La fattura deve essere annotata entro il 15 ottobre, con riferimento al mese di settembre (mese in cui

l’operazione è effettuata), partecipando quindi alla liquidazione del mese di settembre ovvero del trimestre

luglio-settembre.

17 Art. 11 Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture 1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»; b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La fattura e' emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.». 2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019. 18 il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria".

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Le regole per predisporre, anche nel contenuto, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono

definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Tra i vari chiarimenti forniti sulla predisposizione del formato xml è previsto che il campo Tipo Documento sia

composto da un formato alfanumerico, della lunghezza di 4 caratteri e i valori ammessi siano i seguenti:

TD01 Fattura

TD02 Acconto/Anticipo su fattura

TD03 Acconto/Anticipo su parcella

TD04 Nota di Credito

TD05 Nota di Debito

TD06 Parcella

TD20 Autofattura

9.5 Fatture differite o internazionali

Il termine di annotazione delle fatture previsto dal nuovo art. 23, comma 1 (“entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle

operazioni”) troverà applicazione sia con riguardo alle fatture “immediate” (cioè quelle emesse entro 10 giorni

dall’effettuazione delle operazioni) sia per quelle:

a) “differite/riepilogative” (art. 21, comma 4, lettera a), cioè:

- per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento

idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con

D.P.R. n. 472/1996,

- per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese

solare nei confronti del medesimo soggetto;

b) emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti UE non soggette all’imposta (art. 21,

comma 4, lettera c);

c) emesse per documentare prestazioni di servizi rese a/ricevute da soggetti extraUE (art. 21, comma 4,

lettera d).

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Per tali operazioni non ci sono modifiche di sostanza, in quanto resta fermo sia l’attuale termine di emissione

“entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione” sia l’obbligo di annotare il

documento entro lo stesso termine, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione, consentendo di

liquidare correttamente l’imposta a debito di periodo, cioè in relazione al mese in cui l’operazione è effettuata.

9.6 Triangolazione nazionale

Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio

cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (art. 21,

comma 4, lettera b).

Ad esempio Se la consegna del bene è effettuata il 30 settembre, la fattura può essere emessa entro il 31 ottobre.

Il nuovo comma 1 dell’art. 23 prevede che tali fatture possono essere registrate entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di emissione (nel nostro esempio, se la fattura è emessa a ottobre, entro il 15 novembre) e

con riferimento al medesimo mese di emissione (ottobre), confermando, quindi, che per tali fatture è possibile

lo slittamento dell’esigibilità dell’imposta rispetto al mese in cui l’operazione è effettuata.

9.7 Casi specifici

Naturalmente rimangono fermi i casi più favorevoli dei termini di emissione della fattura previsti da disposizioni

speciali tipo quelle contenute nel dm 18/11/1976 per le operazioni a mezzo di sedi secondarie, contratti

estimatori….;

Per i soggetti che emettono lo scontrino o la ricevuta vige l’esonero da tale obbligo19 in caso di emissione di

fattura contestualmente messa alla consegna del bene o ultimazione della prestazione20. E? da ritenere pertanto

che tali soggetti qualora vogliano avvalersi del termine dilatorio di dieci giorni per l’emissione della fattura

abbiano l’obbligo di rilasciare la certificazione.

9.8 Entrata in vigore

L’entrata in vigore del nuovo termine di emissione è prevista al 1° luglio 2019.

Tuttavia, per effetto delle norme sul favor rei, eventuali tardive emissioni, entro il predetto termine di dieci

giorni, commesse sino al momento di entrata in vigore della nuova disposizione, non sarebbero punibili.

Ad esempio

Per un’operazione effettuata il 25 gennaio 2019, la fattura viene emessa il 31 gennaio (in ritardo ma entro 10

giorni, partecipando correttamente alla liquidazione del mese di gennaio).

In via di principio, il ritardo integrerebbe una violazione fiscale formale, che però non sarebbe punibile per

effetto di quanto stabilisce l’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 (a meno che, prima del 1° luglio 2019, il

provvedimento sanzionatorio non diventi definitivo e la sanzione sia già stata pagata).

19

Art. 3 comma 2 DPR 696/1996 20 Circolare 97/1997

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10. TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE E PASSIVE

Al fine di consentire al soggetto passivo di inviare al Sdi la fattura elettronica in un momento successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione, il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019 consente, a partire dal 1° luglio 2019, di emettere la fattura entro i dieci giorni successivi rispetto a quello di effettuazione dell’operazione.

Tale modifica ha di conseguenza reso necessario modificare anche i termini di registrazione delle fatture emesse di cui all’articolo 23 D.P.R. 633/1972. Il testo attualmente in vigore di tale disposizione prevede che “Il

contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione e con

riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro“.

Il nuovo testo normativo prevede invece che “il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse,

nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e

con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni“.

Il nuovo termine “lungo” è, come detto, una naturale conseguenza dell’altrettanto termine lungo concesso per l’emissione della fattura, ragion per cui, ad esempio, una fattura datata 31 luglio 2019 potrà essere trasmessa al Sdi entro il 10 agosto 2019 e dovrà essere annotata entro il 15 agosto 2019, ferma restando la necessità di far confluire il debito d’imposta nella liquidazione del mese di luglio.

Nel medesimo decreto collegato è stata poi inserita anche una “semplificazione” per la registrazione degli acquisti, modificando l’articolo 25 D.P.R. 633/1972, che, nella nuova versione, non prevede più l’obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti, né l’indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo).

Anche tale modifica è la naturale conseguenza dell’avvento della fattura elettronica, posto che il “protocollo” sarà di fatto attribuito in automatico dal Sdi.

Infine, di particolare rilievo è la modifica introdotta in relazione ai termini per l’esercizio della detrazione, la cui decorrenza inizia con il possesso della fattura.

Tuttavia, modificando l’articolo 1 D.P.R. 100/1998, si prevede ora che la detrazione può essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Tale allungamento non è tuttavia previsto per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, il cui documento è pervenuto l’anno successivo. Pertanto, ad esempio:

• per il mese di novembre 2019, può essere detratta l’imposta relativa agli acquisti risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di novembre, nonché quelle pervenute e registrate entro il giorno 15 dicembre 2019;

• per il mese di dicembre 2019, può essere detratta l’imposta relativa agli acquisti risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di dicembre, mentre per quelle pervenute dal 1° gennaio la detrazione slitta necessariamente nella liquidazione di gennaio 2020.

10.1 Termine di registrazione delle fatture attive

Al momento di effettuazione dell’operazione è collegato anche il termine di registrazione delle fatture attive.

Unica eccezione è prevista per le operazioni triangolari, vale a dire le cessioni di beni effettuate dal

cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente. In tale ipotesi, la registrazione

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resta ancorata all’emissione della fattura, emissione per la quale l’art. 21, comma 4, lettera b), D.P.R. n. 633/1972

prevede il termine del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.

Tale disposizione dovrebbe rendersi applicabile a partire dall’entrata in vigore del decreto, non essendo

prevista una data diversa o un periodo transitorio.

La norma deve, inoltre, essere messa in relazione con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 127/2015 (art. 1, comma 3-

bis), che sembrerebbe esonerare dall’obbligo di registrazione le fatture emesse e ricevute con modalità

elettroniche.

10.2 Termine di registrazione degli acquisti

Per quanto riguarda gli acquisti, la novità che riguarda la registrazione dei relativi documenti deve essere letta

congiuntamente alle regole sulla detrazione IVA.

Queste ultime disciplinano la nascita del diritto alla detrazione, che resta ancorato all’esigibilità dell’imposta

(momento di effettuazione dell’operazione), e prevedono il termine entro il quale il soggetto passivo può

esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Tale termine attualmente è individuabile al più tardi nella data di

presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (art. 19, comma 1,

D.P.R. n. 633/1972).

Quanto alla registrazione, la fattura deve essere annotata “in apposito registro anteriormente alla liquidazione

periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di

presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al

medesimo anno” (art. 25, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).

In questo contesto si inserisce dunque la novità del decreto, secondo la quale il cessionario/committente può

computare - mediante annotazione del documento entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione

dell’operazione - l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera

effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile.

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In tal modo, diritto alla detrazione ed esigibilità dell’imposta potranno essere esercitati con riferimento al

medesimo periodo. Naturalmente a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia

stata registrata.

11. FATTURA ELETTRONICA: "SALTA" L’OBBLIGO DI NUMERAZIONE PROGRESSIVA

In un’ottica di agevolazione per i contribuenti, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 abroga

l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture elettroniche: l’adempimento risulta automaticamente

assolto per le e-fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio. In tal caso, la “tracciabilità” della fattura rende

possibile il collegamento biunivoco tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal libro

degli acquisti. Qualche incertezza sorge, però, con riferimento ai documenti ricevuti in formato analogico, cioè

per gli acquisti effettuati presso fornitori che si avvalgono del regime forfetario, come tali non obbligati

all’emissione delle fatture in formato elettronico: poiché i documenti non passano per il SdI, l’obbligo di

numerazione può considerarsi automaticamente assolto?

Gli operatori si sono posti più volte il problema di come osservare in futuro l’obbligo di numerazione

progressiva delle fatture elettroniche ricevute tramite il Sistema di Interscambio. Le preoccupazioni erano

dovute al formato del file XML, obbligatorio per la generazione dei documenti in formato digitale e

all’impossibilità di modificare il documento elettronico ricevuto. Gli operatori hanno subito compreso come dal

1° gennaio 2019 non fosse più possibile numerare progressivamente le fatture digitali ricevute stante le

caratteristiche del file che, come detto, non è modificale. Il punto è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate che

ha fornito una soluzione.

La soluzione delle Entrate

Con la circolare n. 13/E del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato i contenuti di un precedente documento

di prassi, ed in particolare della risoluzione n. 46/E del 2017, che ha fornito la soluzione al problema. Secondo

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l’Amministrazione finanziaria l’obbligo di numerazione può essere assolto attraverso un separato documento

recante il numero progressivo e collegato alla fattura ricevuta. Si tratta, in un sistema di tipo digitale, di un

collegamento non fisico, ma virtuale, cioè che utilizza un protocollo di collegamento. Il documento separato sarà

così allegato all’immagine della fattura e conterrà sia i dati necessari per l’integrazione, ma anche gli estremi

della stessa. Il documento “sarà predisposto da un apposito software, che provvederà alla sua conservazione

sostitutiva unitamente alla fattura di riferimento, senza che entrambi vengano mai stampati in formato

cartaceo”.

Il problema sarebbe stato così effettivamente risolto, ma l’operatività dei contribuenti, delle imprese e dei

professionisti sarebbe risultata notevolmente appesantita.

In buona sostanza, dopo aver ricevuto ad esempio 100 fatture, sarebbe stato necessario generare altri 100

documenti da “associare” ai documenti contabili ed oggetto, successivamente, di archiviazione sostitutiva.

La soluzione delle Assosoftware

AssoSoftware ha però subito tentato di superare le difficoltà operative fornendo una soluzione alternativa

illustrata con apposito comunicato stampa del 18 settembre 2018.

Il comunicato stampa chiarisce in premessa che, ai fini dell’obbligo di numerazione, può essere considerata

“valida qualsiasi soluzione che, utilizzando le informazioni presenti sulle fatture conservate e quelle riportate

sul sistema contabile, permetta la rintracciabilità biunivoca dei documenti […]”.

Secondo tali indicazioni, la rintracciabilità “biunivoca” è assicurata dalla corrispondenza delle informazioni

riportate sulle fatture conservate e quelle annotate in contabilità.

In buona sostanza la rintracciabilità con la fattura conservata è garantita dal riporto sui registri IVA del numero

del documento (attualmente non indicato) che, unitamente alla data e all’identificativo del cedente, individua una

chiave univoca di abbinamento. In alternativa può essere utilizzato l’identificativo SDI, il nome del file, l’Hash

del file XML, riportando i predetti dati nei registri.

Un’ulteriore possibilità consiste nel riportare il protocollo IVA negli indici metadati dei documenti conservati

secondo le indicazioni dello Standard SinCro.

La soluzione del Collegato fiscale 2019

Il decreto collegato alla Manovra, modificando l’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 ha individuato una soluzione più

radicale.

È stato abrogato l’obbligo di numerazione progressiva che fino al 31 dicembre 2018 deve essere curato

dall’acquirente/committente all’atto della ricezione dei documenti passivi. Il nuovo comma 1 prevede che “il

contribuente deve annotare in apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi

acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del

secondo comma dell’articolo 17”. Simmetricamente sono state cancellate dal corpo del citato art. 25 le seguenti

parole: “il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali […]”.

Conseguentemente è stato altresì abrogato l’obbligo di riportare il numero progressivo così attribuito, e non più

obbligatorio a partire dall’inizio del prossimo anno, nel registro degli acquisti.

La relazione illustrativa precisa che “la disposizione, in un’ottica di agevolazione per i contribuenti, abroga la

numerazione progressiva delle fatture prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale adempimento

risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SdI”.

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In buona sostanza, la “tracciabilità” della fattura che, in quanto elettronica transita attraverso il predetto SdI,

rende possibile il collegamento biunivoco tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal

libro degli acquisti di cui all’art. 25.

In realtà, la relazione fa sorgere qualche incertezza con riferimento ai documenti ricevuti in formato analogico,

cioè per gli acquisti effettuati presso fornitori che si avvalgono del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014

e quindi non obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico.

In tal caso i documenti non passano per il SdI e quindi sorge il dubbio che l’obbligo di numerazione non possa

considerarsi automaticamente assolto.

Probabilmente, anche in considerazione del fatto che le fatture analogiche circoleranno in misura sempre più

limitata, il decreto non si è preoccupato, in tale ipotesi, di mantenere comunque in vigore l’obbligo di

numerazione.

Non sarà difficile associare il documento analogico oggetto di registrazione alla contabilizzazione dell’operazione

tramite il numero della fattura apposto dall’emittente. Inoltre si deva anche considerare che, stante il divieto di

esercizio della rivalsa di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972, non sussiste alcun rischio di esercitare

indebitamente il diritto di detrazione.

12. IL CODICE “SPIEGA” IL MOTIVO DELLO SCARTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Possibile risalire al tipo di errore che non ha consentito il superamento dei controlli.

Una delle questioni più delicate nell’ambito del procedimento di fatturazione elettronica è senza dubbio

rappresentata dalla possibilità che il documento venga scartato dal Sistema di Interscambio in seguito al

mancato superamento dei controlli.

Tale “rifiuto” ha conseguenze di assoluto rilievo dal momento che, come si evince dalla lettura del

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018: “La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file

scartato dal SdI si considerano non emesse” (si veda “Sanzioni piene per l’invio irregolare al SdI della fattura

elettronica” del 21 maggio 2018). Peraltro, se ciò avvenisse, sarebbe comunque possibile conoscere il motivo

dello scarto grazie a uno specifico codice.

Uno dei controlli “preliminari” potrebbe riguardare i limiti dimensionali del file trasmesso al sistema, variabili in

relazione al canale prescelto. Se, ad esempio, si optasse per l’invio a mezzo PEC, il messaggio allegato alla mail

non potrebbe superare i 30 megabytes, così come, se si scegliesse di utilizzare il servizio web messo a

disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“Fatture e corrispettivi”), la dimensione del file da trasmettere non

potrebbe superare i 5 megabytes. Nel caso in cui siano oltrepassati i suddetti limiti, la trasmissione non andrà a

buon fine e la ricevuta di scarto riporterà il codice errore: “00003”.

Un’ulteriore considerazione va fatta poi in ordine agli elementi obbligatori della fattura. Nelle specifiche

tecniche allegate al citato provvedimento n. 89757/2018, viene ribadito il fatto che la fattura elettronica deve

contenere i dati previsti dall’art. 21 del DPR 633/72, o dall’art. 21-bis, nel caso di emissione di fattura

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“semplificata”. Va da sé che, nel caso in cui siano stati omessi o non correttamente forniti tali elementi, il

documento non potrà essere accettato.

Proprio partendo dai dati “essenziali” della fattura, il Sistema di Interscambio verificherà l’esistenza della partita

IVA, indicata con identificativo Paese “IT”, del cedente/prestatore e del cessionario/committente,

controllandone la presenza in Anagrafe tributaria. Nell’ipotesi in cui non ne sia riscontrata l’esistenza, il file verrà

scartato con codice errore “00301” (lato cedente/prestatore) o “00305” (lato cessionario/committente).

Sempre restando nell’ambito dei controlli sugli identificativi, la fattura verrà scartata con codice errore “00417”,

nel caso in cui non sia stata valorizzata né la partita IVA, né il codice fiscale del cessionario/committente negli

appositi campi (“IdFiscaleIVA” e “CodiceFiscale”).

Non può mancare, inevitabilmente, anche l’indicazione del numero progressivo attribuito dal

cedente/prestatore alla fattura. Se al sistema risulterà che il campo “Numero” non è stato compilato, il file verrà

scartato con codice errore “00425”.

Quanto al “corpo” della fattura, fra gli altri elementi oggetto di verifica, assumono senza dubbio rilievo quelli

relativi all’aliquota IVA e alle eventuali ipotesi di non imponibilità, esenzione, ecc.

Nel compilare il campo “AliquotaIVA” contenuto nella sezione del documento elettronico relativa ai beni ceduti e

ai servizi resi, occorre prestare attenzione a indicare l’aliquota in termini percentuali (ad es. 22.00); una diversa

indicazione (ad es. 0.22), porterebbe allo scarto della fattura con codice errore “00424”. Se, poi, il campo venisse

valorizzato a zero, dovrebbero essere necessariamente presenti i valori corrispondenti alle ipotesi di esclusione,

esenzione, non imponibilità, ecc., pena lo scarto della fattura.

Allo stesso modo, il documento non supererebbe i controlli nell’ipotesi in cui, a fronte dell’indicazione

dell’aliquota, fosse presente anche un codice che ne giustificasse la non imponibilità (ad es. “N1” per le

operazioni escluse, “N2” per le non soggette, “N3” per le non imponibili, “N4” per le esenti, ecc.).

Esemplificando, il soggetto passivo che deve emettere una fattura per la locazione di un immobile civile,

esente ex art. 10 comma 1 n. 8 del DPR 633/72, riporterà il valore zero nel campo “AliquotaIVA” e il codice “N4”

(operazioni esenti) nel campo “Natura”.

12.1 Incompatibile indicare l’inversione contabile e la scissione dei pagamenti

A tal proposito è interessante notare come i controlli sulla fattura siano in grado di rilevare anche altre

incongruenze, come quelle che si verificano nel caso in cui non sia presente l’imposta (valore zero nel campo

“AliquotaIVA”) e siano contemporaneamente indicati, nel campo “Natura”, il codice “N6” relativo alle operazioni

assoggettate a inversione contabile e, nel campo “EsigibilitàIVA”, il valore “S”, riferito alla scissione dei

pagamenti. Fermo restando il fatto che sono escluse dalla disciplina dello “split payment” le operazioni per le

quali il cessionario o il committente sia già debitori d’imposta (come nel caso del “reverse charge”),

la coesistenza delle due indicazioni porterà inevitabilmente allo scarto della fattura (codice errore “00420”).

12.2 Fattura nei confronti di partita IVA cessato o inesistente

L’agenzia ha chiarito anche le seguenti fattispecie:

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- invio di una fattura elettronica ad una partita IVA inesistente: in tal caso, il Sistema di Interscambio scarta la fattura

in quanto la stessa non è conforme alle indicazioni ex art. 21, D.P.R. n. 633/1972;

- invio di una fattura elettronica ad una partita IVA cessata o al codice fiscale di un soggetto deceduto: in tal caso, si

tratta di elementi entrambi esistenti nell’Anagrafe tributaria e, pertanto, il Sistema di Interscambio non può scartare la

fattura in quanto conforme, almeno con riferimento all’identificativo del destinatario, ai dettami dell’art. 21.

Tuttavia, l’Agenzia potrà effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità o meno dell’operazione fatturata.

13. MOMENTO DI DETRAZIONE IVA

L’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva nasce contemporaneamente all’esigibilità del tributo ma può essere

concretamente eseguito solo con la ricezione del documento.

Tale principio è applicabile a prescindere dalla tipologia di fattura (cartacea o elettronica), poiché le regole

contenute nell’articolo 19 D.P.R. 633/1972 sono principi generali del sistema dell’imposta sul valore aggiunto.

In questo periodo, tra i tanti temi caldi riguardanti la fattura elettronica, la cui obbligatorietà è prevista a partire

dal prossimo 1° gennaio 2019, uno riguarda il momento a partire dal quale è esercitabile il diritto alla detrazione.

Secondo quanto stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, nel caso di esito positivo di

invio della f.e., il momento di ricezione della fattura elettronica coincide con la data in cui il Sistema di

Interscambio consegna il documento al soggetto destinatario (o è resa disponibile a seconda delle modalità

di ricezione), ovvero con la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente soggetto Iva

(diverso dai minimi e forfettari) qualora il Sdi non sia riuscito a recapitare il documento e lo abbia messo a

disposizione nell’area riservata fatture e corrispettivi.

Quando la procedura di spedizione è stata correttamente eseguita e si è perfezionata senza scarto della f.e., la

data di ricezione coincide con il momento in cui si accede all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate

“Fatture e corrispettivi”, e ne prendo visione per lo scarico.

Per le operazioni effettuate a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, in assenza di fattura elettronica,

la detrazione dell’imposta collegata alla fattura ricevuta in forma cartacea, deve considerarsi a tutti gli effetti

indebita.

E’ del tutto evidente che, tenendo conto dei tempi tecnici richiesti dal processo di formazione, controllo ed invio

del file, la fattura sarà ricevuta dal destinatario qualche giorno successivo rispetto a quello in cui il cedente o

prestatore procede all’invio della fattura stessa.

E’ quindi naturale che vi sarà uno scollamento temporale tra emissione e ricezione della fattura elettronica, a

differenza di quanto accade nell’attuale sistema “cartaceo” in cui è invece possibile che vi sia assoluta

coincidenza tra la data di emissione del documento e il momento di ricezione dello stesso da parte del

destinatario (si pensi ad una fattura consegnata a mano o inviata in allegato ad una mail).

Nel corso di un incontro tra il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e l’Agenzia delle Entrate venne stato

confermato che la nascita del diritto alla detrazione coincide con la data di ricezione della fattura e non con la

data inserita nel documento (che necessariamente sarà anteriore come detto), con la conseguenza che per

le fatture datate a fine mese, ricevute dal destinatario i primi giorni del mese successivo:

• il debito Iva nasce in capo al cedente nel mese di emissione del documento,

• mentre il diritto alla detrazione (pur nascendo il mese precedente) può essere esercitato solamente a

partire dal mese successivo (quello di ricezione).

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La situazioni appena descritte in merito alla detrazione sono però cambiate ora, poiché la legge di bilancio con

l’articolo 14 D.L. 119/201821 ha modificato l’articolo 1 D.P.R. 100/1998, al fine di estendere la possibilità di

esercitare il diritto alla detrazione, stabilendo che il diritto in questione può essere esercitato in relazione ai

documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione

dell’operazione.

Pertanto in base a detta nuova disposizione l’iva delle fatture di acquisto ricevute e registrate nei primi 15 giorni

del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata può essere imputata alla liquidazione del mese

precedente.

Esempio

La società Alfa emette una fattura il 10/2/2019 per le cessioni/operazioni effettuate in gennaio 2019 verso Beta

Spa.

Questa non riceve la fattura subito in quanto il sistema, pura avendola accettata, non è riuscito a consegnarla ed

emette la ricevuta di mancato recapito.

Il 16/2 Alfa invia a Beta la copia della fattura analogica comunicandi che la fattura è a disposizione nell’area

riservata. Il 2/3 B prende visione della fattura nell’area del portale e la scarica. Quando detrae l’IVA Beta?

Poiché il momento di ricezione è il 2/3, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata

l’operazione (non potendosi far riferimento al periodo di gennaio per cui è già intervenuta la liquidazione), la

detrazione potrà essere esercitata con la liquidazione del mese di febbraio. Se la presa visione fosse avvenuta il

16/3, allora ciò non sarebbe stato possibile e la detrazione possibili solo nel mese di marzo.

In merito alle predette novità introdotte sul tema ricezione/diritto alla detrazione dalla Legge di Bilancio, è

opportuno ricordare che lo stesso articolo 14 D.L. 119/2018 dispone che la regola descritta non è applicabile

per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, con la conseguenza che per

gli acquisti effettuati nel mese di dicembre, e per i quali la fattura è ricevuta a gennaio (sia pure entro il

15), la detrazione può essere esercitata a partire da gennaio.

Nel corso dell’incontro l’Agenzia delle entrate ha confermato che il ricevimento di una fattura cartacea (in luogo

di quella elettronica obbligatoria) non consente il diritto alla detrazione (che si qualificherebbe come indebita), a

meno che la fattura elettronica non pervenga all’acquirente/committente entro il giorno 15 del mese successivo

a quello di effettuazione dell’operazione, nel qual caso la detrazione diverrebbe legittima e correttamente

esercitata.

13.1 Detrazione dell’IVA solo dalla data di consegna della e-fattura

Per i documenti messi a disposizione nell’area riservata dell’Agenzia vale la data di “presa visione”

La fattura predisposta in formato diverso dall’eXtensible Markup Language (XML) o inviata al cliente senza

transitare dal Sistema di Interscambio si intende omessa, come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle

21 Art. 14 Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA 1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.».

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Entrate 30 aprile 2018 n. 89757. Conseguentemente il cedente o prestatore che non provveda ad un tempestivo

nuovo invio, dopo aver corretto gli errori, sarà punibile con la sanzione amministrativa di cui all’art. 6 del DLgs.

471/97, mentre il cessionario o il committente non potrà procedere a detrarre l’IVA a proprio carico.

Questa una delle precisazioni contenute nella guida sulla fattura elettronica resa disponibile ieri dall’Agenzia

delle Entrate, in una speciale sezione dedicata del proprio sito.

Nel documento viene analizzata con particolare cura la fase della trasmissione delle fatture, quella di controllo

delle stesse da parte dello SdI e, in ultimo, quella di recapito al destinatario. Si tratta di stadi molto delicati del

processo che possono avere riflessi significativi sia dal lato del soggetto emittente che da quello del ricevente.

Il Sistema di Interscambio procede, in particolare:

- alla verifica della sussistenza, nella “e-fattura”, delle informazioni minime obbligatorie previste ai sensi dell’art.

21 o 21-bis del DPR 633/72;

- al controllo della presenza in Anagrafe Tributaria, della partita IVA del fornitore e di quella del cliente (o, se il

documento è destinato a un privato consumatore, dell’esistenza del codice fiscale);

- alla verifica dell’inserimento dell’indirizzo telematico;

- al controllo della coerenza del documento (corretta indicazione dell’imposta, sulla base dell’aliquota indicata, o

inserimento del codice relativo alla natura dell’operazione nell’ipotesi in cui non si renda applicabile l’IVA).

Se il documento non supera i controlli, la ricevuta di scarto verrà trasmessa dal SdI alla PEC o al canale

telematico (FTP o Web Service) da cui il Sistema ha ricevuto la fattura elettronica, e sarà comunque messa a

disposizione del soggetto trasmittente nell’area autenticata “Consultazione - Monitoraggio dei file trasmessi” del

portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il cedente/prestatore avrà cinque giorni effettivi di tempo per rettificare e trasmettere nuovamente il

documento e, a tal fine, potrà verificare con attenzione la lista di errori presenti nella ricevuta di scarto.

Il mancato superamento dei controlli del SdI ha riflessi non solo sull’emittente, ma anche sul destinatario della

fattura che non potrà procedere alla detrazione dell’IVA a suo carico, dal momento che il documento relativo

all’operazione risulterebbe ancora non emesso. Se la fattura elettronica supera, invece, l’esame del Sistema di

Interscambio, al cedente/prestatore non resta che attendere la ricevuta di consegna o anche, eventualmente,

quella di “impossibilità di consegna” per ritenere il documento come validamente emesso. In tal caso, come

ricordato dall’Agenzia nella propria guida, la data di esigibilità dell’imposta coincide con quella riportata in

fattura.

Il recapito potrebbe risultare impossibile nel caso in cui, ad esempio, la casella PEC indicata per la ricezione fosse

piena o nell’ipotesi in cui il server del canale telematico fosse momentaneamente spento. In tali ipotesi, la fattura

pur emessa per il fornitore, non può considerarsi ancora ricevuta, ai fini fiscali, per il cliente. Starà al primo, una

volta in possesso della ricevuta di “impossibilità di consegna”, comunicare al secondo, attraverso canali

“ordinari” (e-mail, telefono, fax, ecc…), che la fattura è a sua disposizione nell’area riservata.

Il momento in cui il cliente, soggetto passivo, prenderà visione del documento, provvedendo a scaricarlo dalla

predetta area riservata sarà quello di effettiva ricezione dello stesso, con la conseguenza che da tale data si

perfezionerà il requisito formale del possesso della fattura, indispensabile ai fini dell’esercizio della detrazione

(circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2018).

In ogni caso sia il fornitore che il cliente potranno reperire, all’interno della sezione “Consultazione – Dati

rilevanti ai fini IVA”, le fatture elettroniche consegnate così come quelle che non hanno potuto essere recapitate

all’indirizzo telematico. Le prime sono contraddistinte da un simbolo verde di spunta, mentre quelle non

consegnate, di cui occorre ancora prendere visione, sono marcate da un simbolo rosso.

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13.2 Diversa la data di ricezione per i minimi e i forfetari

Secondo quanto riportato nella guida dell’Agenzia, laddove il cliente sia un consumatore finale, un operatore in

regime di vantaggio o forfetario o un “piccolo agricoltore”, il fornitore sarà tenuto a rilasciare una copia

cartacea (o trasmessa per email) della fattura trasmessa al SdI, rammentando che l’originale è disponibile

nell’area riservata del portale dedicato dell’Agenzia. Dal momento che tali soggetti non possono esercitare la

detrazione dell’imposta, il documento si intenderà ricevuto nella data in cui viene messo a disposizione del

cliente (cfr. provvedimento n. 89757/2018).

14. FATTURA ELETTRONICA ANCHE PER I CONSUMATORI PRIVATI

L’obbligo della fattura elettronica si estende anche nei confronti dei consumatori finali con regole semplificate

per il recapito, ma con vincoli di forma e obbligo di consegna di un documento direttamente al cliente alla cassa.

Questo in sintesi gli effetti che derivano dall’incrocio delle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2018, dal

provvedimento 89757 del 30 aprile dell’agenzia delle Entrate e dalle specifiche tecniche allegate al

provvedimento stesso.

Il tema del rapporto con il consumatore finale anima notevolmente il filo diretto che il Sole 24 Ore ha aperto sul

tema con i lettori e è importante fin da subito comprenderlo bene perché incide anche sul funzionamento

operativo dei negozi che operano a diretto contatto con i consumatori finali. In premessa, è necessario chiarire

che il ricorso alla fattura e quindi alla fattura elettronica nei rapporti con i consumatori finali è obbligatorio o in

relazione all’attività svolta, o per scelta dell’impresa ovvero a seguito di richiesta del cliente.

Negli altri casi si potrà continuare a certificare le operazioni con scontrino o ricevuta senza modifiche rispetto al

passato.

Sul punto si sottolinea che, proprio in questa fase, sarebbe più opportuno valutare per chi utilizza gli scontrini

fiscali di scegliere la via dell’invio telematico dei corrispettivi previsto, come facoltà, dal Dlgs 127/2015 (a dire il

vero per coloro che usano contemporaneamente fatture e scontrini se si vuole beneficiare della riduzione di due

anni dei termini di accertamento) la scelta è obbligatoria. Tornando alla fattura verso i consumatori finali la legge

di bilancio del 2018 (articolo 1 comma 909) prevede che le fatture nei confronti dei consumatori finali dal 1°

gennaio 2019 debbano essere fatte in forma elettronica rispettando le regole imposte dai provvedimenti di

attuazione sopra indicati. Inoltre prevede che la fattura emessa dall'esercente sarà resa disponibile ai clienti

direttamente in un area ad essi riservata e sarà accessibile tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate.

Una copia della fattura elettronica (direttamente al cliente in forma analogica o via email) dovrà essere rilasciata

immediatamente dall’esercente al cliente, a meno che quest'ultimo rifiuti di riceverla.

ll nuovo obbligo di fatturazione elettronica che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 non riguarderà soltanto le

operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (ambito B2B), ma anche le operazioni effettuate verso

privati consumatori (ambito B2C), fermi restando gli esoneri dalla fatturazione di cui all’art. 22 del DPR 633/72

e la conseguente certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

L’estensione della fatturazione elettronica alle operazioni verso privati consumatori (residenti o domiciliati in

Italia) emerge chiaramente dal disposto dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 nella versione novellata dalla

legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

La norma specifica anche quali siano le modalità di recapito delle fatture nei confronti dei soggetti “privati”.

Tali modalità sono più dettagliatamente definite dal provv. Agenzia delle Entrate n. 89757 dello scorso 30 aprile.

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Poiché in tali ipotesi il documento è emesso nei confronti di soggetti che non sono tenuti ad attivare un canale di

colloquio con il Sistema di Interscambio, né a dotarsi di un indirizzo PEC per la ricezione della fattura, è previsto

che quest’ultima sia compilata indicando, in corrispondenza del campo “codice destinatario” (funzionale

all’indirizzamento), il codice convenzionale “0000000”.

È dunque essenziale, per il fornitore, avere contezza che la controparte non stia agendo nell’esercizio di impresa,

arte o professione, circostanza che può tra l’altro essere verificata – nell’ipotesi del professionista o dell’ente non

commerciale – dalla spendita della partita IVA ovvero del solo codice fiscale (da riportare in fattura ex art. 21

comma 2 lett. f) del DPR 633/72).

Peraltro, nella fattura elettronica verso privati, la sezione relativa alle informazioni anagrafiche dovrà riportare

soltanto il codice fiscale del ricevente e non la partita IVA.

La fattura così compilata e trasmessa, in assenza di errori che ne comportino lo scarto da parte del SdI, sarà

messa a disposizione del cessionario o committente in un’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle

Entrate e si intenderà ricevuta alla stessa data in cui viene resa disponibile.

L’emittente è comunque tenuto a comunicare al destinatario che la fattura è disponibile nell’area riservata

nonché, contestualmente, a rilasciare a tale consumatore una copia informatica o analogica della fattura.

Tipicamente, verrà consegnata una copia in formato PDF, trasmessa via email, o una copia cartacea, oppure

potrebbe essere sufficiente la messa a disposizione nell’area riservata di un sito web “privato”, come avviene

attualmente per le fatture riferite alle utenze.

Il cessionario o committente potrà accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (anche mediante

le credenziali SPID) per acquisire la fattura, che sarà disponibile fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello

di ricezione da parte del SdI. A sua volta, il cedente o prestatore potrà accedere a un duplicato informatico della

fattura dalla propria area riservata.

La procedura appena descritta dovrà essere tenuta in considerazione anche dai soggetti passivi stabiliti in Italia

che esercitano attività di commercio al minuto ex art. 22 del DPR 633/72, per le fatture emesse su richiesta del

cliente.

Tuttavia, al di fuori di tali ipotesi, gli stessi soggetti potranno continuare a documentare le operazioni al dettaglio

mediante scontrino o ricevuta fiscale, ferme restando le previsioni di esonero dall’obbligo di certificazione

fiscale (art. 2 del DPR 696/96).

Tale precisazione è valida anche per le cessioni di carburante nei confronti di privati consumatori, che non sono

soggette né all’obbligo di fatturazione, né all’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (art. 2

comma 1 lett. b) del DPR 696/96).

Coerentemente, l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio, introdotto in via

anticipata dal 1° luglio 2018, è stato disposto per le sole operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi

IVA.

Per le cessioni di carburante verso privati si applicherà soltanto l’obbligo di trasmissione telematica

dei corrispettivi, che tuttavia verrà introdotto gradualmente a seconda del livello di automazione dei

distributori di carburanti (si veda a tal proposito il provv. Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018).

Per la generalità dei commercianti al minuto, la trasmissione telematica dei corrispettivi resta invece una

soluzione opzionale, prevista dall’art. 2 del DLgs. 127/2015, cui sono connesse specifiche agevolazioni (come

l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale e dall’annotazione dei corrispettivi). Detta opzione dovrà essere

valutata tenendo conto che, a decorrere dal 2019, in ragione del mutato quadro normativo, con l’opzione per la

trasmissione dei corrispettivi sarà possibile accedere anche alle ulteriori agevolazioni di cui agli artt. 3 e 4 del

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DLgs. 127/2015, come la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti o l’esonero dalla tenuta dei

registri IVA.

15. TRATTAMENTO NELL E-FATTURA PER LE NOTE DI DEBITO

Fuori dal sistema le note di debito emesse dai committenti cessionari a fronte di resi o contestazioni. Il sistema di interscambio (Sdi) gestisce solo le note di variazione emesse dal cedente/prestatore. Questo è il significato della precisazione contenuta nei punti 6.1 e 6.2 del provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 emanato dall’agenzia delle Entrate come disposizione di attuazione del nuovo obbligo della fatturazione elettronica.

La precisazione, come cercheremo di dimostrare, manda in pensione o stigmatizza come irregolare una prassi aziendale di lungo corso adottata da molte imprese e impone una specifica riflessione sui processi interni e sulle relazioni esterne costruite tra clienti e fornitori.

Più in dettaglio, il capitolo 6 del provvedimento citato si occupa di disciplinare il futuro trattamento delle note di variazione Iva (ex articolo 26 del Dpr 633/72) che transiteranno obbligatoriamente dal 1° gennaio 2019 quale documento elettronico nel sistema di interscambio dell’agenzia delle Entrate. In particolare, il punto 6.1 sottolinea che le regole tecniche disciplinate per le fatture elettroniche sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all’articolo 26 del Dpr 633/72 (cosi dette note di credito o di debito); inoltre il punto 6.2 sottolinea che le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui allo stesso articolo 26 non sono gestite dal Sdi.

Mentre risulta chiaro il primo passaggio perché il cedente/prestatore ha la facoltà (note di credito) o l’obbligo (note di debito) di emettere una nota di variazione in caso di modifica di uno degli elementi della fattura originaria, il secondo passaggio potrebbe risultare un po’ più oscuro. In effetti, come anticipato la precisazione interviene direttamente su una prassi aziendale considerata di fatto e di diritto irregolare. Molte imprese, allo scopo di imporre al cedente/prestatore l’emissione di una nota di credito provvedono loro in luogo del fornitore ad emettere una nota di debito. Volendo esemplificare, si immagini un fornitore che emette una fattura per la cessione di beni per 100. Si immagini, poi, che il cessionario non riceva effettivamente la quantità o la qualità della merce richiesta. Il cessionario dovrebbe far presente al cedente l’errore e richiedergli l’emissione di una nota di credito, allo scopo di variare la fattura originaria, si immagini per 20 (quindi la cessione reale è avvenuta per 80).

16. MINIMI E FORFETTARI RAPPORTI CON LA FATTURA ELETTRONICA (I CARBURANTI)

Niente fattura elettronica per i minimi e i forfettari che si recano al distributore a rifornirsi di benzina o gasolio.

Dalla circolare 8/E/2018 appare palese l’esonero totale dagli obblighi decorrenti dal prossimo 1° luglio ma

bisogna comunque prestare attenzione al provvedimento del 30 aprile 2018.Vediamo nel dettaglio. I minimi e i

forfettari saranno destinatari delle fatture elettroniche al pari dei consumatori finali e, dunque, per i loro acquisti

di benzina e gasolio riceveranno copia della fattura elettronica direttamente dal gestore dell’impianto di

distribuzione, che è obbligato ad emetterla a partire dal 1° luglio 2018 (si veda Quotidiano del fisco del 10

febbraio 2018). Resta chiaramente fermo che essendo la fatturazione elettronica facoltativa per tali soggetti,

questi possono accettare il processo al pari della totalità delle partite Iva che non hanno facoltà di scelta,

risolvendo ogni questione alla fonte.

Le indicazioni circa il funzionamento del flusso verso i regimi di vantaggio sono state fornite nel provvedimento

del 30 aprile 2018, in cui è previsto che nella fattura elettronica ad essi destinata, l’emittente può valorizzare

solo il campo «CodiceDestinatario» con il codice convenzionale «0000000» e la fattura viene recapitata al

destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’agenzia delle Entrate,

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oltre che rendere disponibile al cedente – nella sua area riservata – un duplicato informatico della fattura

elettronica, come definito all’articolo 1, comma 1, lettera i)-quinquies, del Dlgs 82/2005 (Cad).

Attenzione perché non finisce qui. Il provvedimento spiega che il cedente, quindi il gestore del distributore, è

tenuto tempestivamente a comunicare, per vie diverse dal Sdi, al cessionario che l’originale della fattura

elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate: tale comunicazione

può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

I forfettari, nonostante non abbiano la possibilità di dedurre il costo del carburante per la particolarità del

regime fiscale agevolato, non possono considerarsi totalmente disinteressati da tale discorso in quanto sono

assoggettati ad alcuni obblighi dichiarativi richiesti ai sensi dei commi 69 e 73 dell’articolo 1 della legge

190/2014. Si tratta di alcune informazioni relative all’attività svolta e ai consumi effettuati, tra cui anche le spese

di carburante, da comunicare mediante la compilazione del quadro RS. Nello specifico gli esercenti attività di

impresa nel rigo RS378 indicano l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta

per gli acquisti di carburante per autotrazione.

La regola imporrebbe (e dal 1° gennaio 2019 sarà l’unico modo possibile per gestirla in elettronico tramite lo

Sdi) che la nota di credito sia emessa, in via ordinaria, dal cedente/prestatore. Al contrario, il

cessionario/committente emette nei confronti del fornitore una vera e propria nota di debito con relativo

trattamento Iva. in questo modo raggiunge, effettuando le relative registrazione, subito l’obiettivo di abbattere

l’imponibile e di correggere l’ammontare del credito Iva. Al di là della natura di questa nota di debito

(bisognerebbe comprendere se può configurarsi come una retrovendita), quello che il provvedimento

stigmatizza è che dal 1° gennaio 2019 e attualmente per tutte le fatture gestite in elettronico tramite Sdi questa

forma di aggiustamento contabile non è gestibile con il sistema di interscambio. Da ciò risulta chiaro che nei

rapporti tra clienti e fornitori è necessario rivedere questa prassi al fine di gestire la correzione fuori o dentro lo

Sdi e di conseguenza fuori o dentro il sistema Iva. Un altro punto chiarito dal provvedimento in materia di note di

variazione al punto 6.3 è che, nel caso in cui il fornitore registri la fattura emessa in base alla data fattura e poi il

Sdi in ricezione del documento lo scarti, il fornitore non può inviare tramite Sdi una nota di variazione, ma deve

provvedere – se necessario – ad una correzione contabile interna con storno della registrazione precedente e

riemissione del documento corretto. Questo può comportare, è chiaro, una modifica della liquidazione Iva di

periodo.

I professionisti forfettari invece nel rigo RS381 indicano i consumi: all’interno di questo dato va considerato

l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la

trazione di autoveicoli. La circolare 10/E/2016 aveva precisato che i dati richiesti nel prospetto dichiarativo

devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. Ad esempio, le

informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività di impresa dovranno essere dichiarate solo laddove i

contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa

indicata.

Resta quindi chiaro che i forfettari dovranno aver cura di controllare le fatture elettroniche ad essi destinate

nella propria area riservata al fine di adempiere agli obblighi comunicativi ed evitare spiacevoli sorprese.

Sul fronte dei contribuenti in regime di vantaggio, l’Agenzia delle Entrate, di fronte a un quesito specifico, ha

fornito precisazioni nel caso di superamento, in corso d’anno, di più del 50% del volume di 30.000 euro, stante

il fatto che, in tal caso, scatta l’obbligo di assoggettare a Iva tutte le operazioni di periodo, comprese quelle già

effettuate. Il contribuente che si trova in tale situazione deve emettere una nota di variazione

elettronica riportante l’ammontare dell’Iva non addebitata nell’originaria fattura, potendo utilizzare la

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cosiddetta “fattura semplificata”; si tratta, di fatto, di una tipologia di fattura introdotta dalla L. 228/2012 e in

vigore dal 1.01.2013, disciplinata dall’art. 21-bis D.P.R. 633/1972 ed equivale a una fattura ordinaria con

informazioni ridotte e per importi contenuti, in quanto la fattura semplificata può essere emessa solo se

l’importo non è superiore a 100 euro (imponibile + Iva).

17. L’IMPOSTA DI BOLLO NELLA FATTURA ELETTRONICA

Secondo il disposto dell’articolo 13 D.P.R. 642/1972 le fatture recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritte ma spedite o consegnate, pure tramite terzi, sono soggette ad imposta di bollo. Nel medesimo D.P.R. 642/1972, l’articolo 6 della Tabella allegato B, chiarisce quali sono i casi di esenzionedefinendo di fatto il noto principio di alternatività tra imposta di bollo e imposta sul valore aggiunto. Di fatto l’ammontare dell’imposta di bollo, per le fatture di importo superiore a euro 77,47, è pari a euro 2. Il bollo dovrà quindi essere applicato alle fatture (ma anche ricevute e note di accredito o debito) che non scontano l’imposta sul valore aggiunto in quanto: – esenti ex articolo 10 D.P.R. 633/1972, – escluse ex articoli 2, 3, 4, 5 e 15 D.P.R. 633/1972, – ovvero non imponibili. Nella fase di cambiamento che si sta vivendo e che vedrà a breve il subentro della fatturazione elettronicaoccorre domandarsi se le norme in tema di imposta di bollo sono da considerarsi ancora valide. La risposta è affermativa in quanto le regole sin qui esposte, e tutto quanto si dirà in seguito, troverà applicazione anche per le fatture elettroniche, come accade oggi per le cartacee. Posto quindi l’obbligo di assoggettamento a bollo anche in caso di fatturazione elettronica occorrerà chiedersi come essa potrà essere assolta mancando, nella pratica, la possibilità di incollare fisicamente il bollo sul documento. L’assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche potrà avvenire solo con modalità virtuale, per cui le modalità di pagamento dell’imposta di bollo previste per le fatture cartacee non potranno trovare utilizzo ai fini dell’obbligo previsto per le fatture elettroniche. Il riferimento normativo in tal caso è rappresentato dall’articolo 6 D.M. 17.6.2014, secondo il quale l’imposta di bollo per le fatture elettroniche andrà versata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio tramite modello F24 utilizzando il codice tributo “2501”. Allo stesso tempo, prevede il citato decreto, sulla fattura elettronica andrà apposta la dicitura “assolvimento

virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014” (campo “Dati bollo” della fattura elettronica). Fatte queste doverose premesse si riepilogano gli obblighi in capo ai contribuenti, declinati in base alla tipologia di fattura o altro documento emesso:

Contribuenti minimi

Le fattura emesse per un importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate ad imposta di bollo (trattasi di operazioni per le quali non è prevista applicazione dell’iva) Circolare AdE 7/E/2008

Contribuenti forfettari

Le fattura emesse per un importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate ad imposta di bollo (trattasi di operazioni per le quali non è prevista applicazione dell’iva). Circolare AdE 7/E/2008

Reverse charge Le fatture emesse in reverse charge sono esenti da imposta di

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bollo trattandosi di operazioni comunque soggette ad iva assolta dall’acquirente o committente. Circolare AdE 37/E/2006

Split payment Le fatture emesse in split payment sono esenti da imposta di bollo trattandosi di operazioni comunque soggette ad iva assolta dall’acquirente o committente.

Iva assolta all’origine Sono esenti le operazioni di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972 in quanto l’imposta risulta essere già assolta.

Esportazione di beni articolo 8, comma 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972

Le fatture emesse a seguito di esportazione di beni ex articolo 8, comma

1, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972 sono esenti da imposta di bollo.

Esportazione di beni articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972

Le fatture emesse a seguito di esportazione di beni ex articolo 8, comma 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 sono soggette ad imposta di bollo, tranne il caso in cui esse riportino la dizione di beni destinati all’esportazione. Risoluzione 426767/1985 Circolare 415755/1973

La modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche è solo quella prevista dal Dm 17 giugno 2014. Quindi il contribuente indicherà nel relativo blocco informativo del tracciato Xml che il bollo è stato assolto, salvo poi procedere entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale ad un unico pagamento di

tutti gli importi tramite F24. Per le modalità di compilazione della delega di pagamento si rimanda alla risoluzione n.106/2014.

Sulle fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo di deve riportare l’annotazione di assolvimento del tributo ai sensi dell’articolo 6 del DM 17/6/2014.22

18. SANZIONI

In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, la fattura si considera non emessa e di conseguenza vengono irrogate le conseguenti sanzioni pecuniarie (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997). Le sanzioni per omessa fatturazione saranno applicate nella misura compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta e la sanzione sarà applicata in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo.

22 Art. 6 DM 17/6/2014: Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti e' corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalita' esclusivamente telematica. 2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto. 3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalita' informatica, e' dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

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Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, di cui all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti (autofattura) mediante il Sistema di Interscambio.

Il decreto fiscale 2019 introduce condizioni di non applicabilità delle sanzioni o di riduzione della loro entità in caso di mancata emissione della fattura elettronica. L’esclusione e l’attenuazione delle sanzioni hanno comunque un ambito temporale limitato: sono infatti destinate ad applicarsi solo nel primo semestre del 2019. La previsione deve essere comunque letta in relazione con le altre novità IVA del decreto, in particolare con quella che riguarda il termine di emissione della fattura, esteso - a partire dal 1° luglio 2018 - di 10 giorni rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.

Con la finalità dichiarata di non differire ulteriormente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici, il Governo introduce una disposizione che attenua, per il primo semestre 2019, le conseguenze sanzionatorie della mancata

emissione della fattura elettronica.

Si tratta della disposizione dettata dal decreto fiscale 2019, che intende:

- da una parte, evitare quanto accaduto in ambito di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante ad agosto scorso quando il D.L. n. 79/2018 ha posticipato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per le “cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione”;

- dall’altra, garantire una relativa immunità ai contribuenti nel primo periodo di rodaggio necessario per testare i propri sistemi e prendere dimestichezza con le criticità che inevitabilmente si presenteranno come quelle legate allo scarto della fattura ed alla sua riemissione.

18.1 Sanzioni attenuate: per quali violazioni?

L’ambito applicativo della disposizione è limitato:

- alle ipotesi di omessa fattura elettronica;

- alla fatturazione con modalità elettroniche.

Sotto il primo profilo, la disciplina in parola interviene sull’art. 1, comma 6 del D.Lgs. n. 127/2015, che colpisce

con le sanzioni previste le ipotesi in cui la fattura elettronica sia considerata “non emessa”, perché l’emissione

sia avvenuta con “modalità diverse da quelle previste dal comma 3”.

Il richiamo - di carattere generale - all’emissione effettuata con modalità diverse sembra includere non solo le

ipotesi in cui la fattura è emessa in formato cartaceo in luogo di quello elettronico, ma anche tutte quelle in cui la

fattura, seppure emessa con modalità elettroniche, è oggetto di scarto da parte del SdI per violazioni delle

corrette modalità di emissione, come il mancato utilizzo del formato XML o altri errori nella compilazione,

generazione della fattura e trasmissione della stessa allo SdI.

Per tali casi, il decreto fiscale prevede che:

“Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019:

a. le sanzioni di cui ai periodi precedenti non si applicano se la fattura è emessa con le modalità

di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul

valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23

marzo 1998, n. 100;

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b. si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa

entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo

successivo”.

In sostanza, nell’ipotesi in cui la fattura non possa essere considerata “emessa” (perché non sono state utilizzate

le previste modalità telematiche obbligatorie), non si applica alcuna sanzione a carico del contribuente che

emette la fattura oltre il termine previsto (che, in linea di principio, è il momento di effettuazione

dell’operazione) ma, comunque, entro il termine per far concorrere l’imposta indicata alla liquidazione di

periodo (mensile o trimestrale).

Qualora, invece, la fattura sia emessa oltre il termine previsto ma, comunque, entro quello per far concorrere

l’imposta indicata alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo, la sanzione è ridotta dell’80%.

Ad esempio

Ipotizzando il caso di un’operazione effettuata il 18 ottobre con obbligo di fatturazione immediata, si possono

esemplificare nella Tabella n. 1 le conseguenze sanzionatorie della mancata fatturazione con modalità

elettroniche.

Tabella n. 1

Momento di effettuazione dell’operazione

Termine per l’emissione della fattura elettronica

Termine di emissione effettivo

Conseguenze sanzionatorie

18 ottobre Ore 24 del 18 ottobre (*)

31 ottobre Le sanzioni non si applicano

30 novembre Sanzioni ridotte dell’80%

(*) Occorre, tuttavia, ricordare che secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E/2018, in caso di scarto della fattura elettronica, l’emittente ha 5 giorni di tempo per ritrasmettere al Sistema di Interscambio la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione delle disposizioni sui termini di emissione della fattura.

18.2 Fatture cartacee escluse dalla moratoria

Il secondo profilo dell’ambito oggettivo riguarda le modalità di fatturazione. Infatti, la disposizione in

commento riguarda la “fatturazione con modalità elettroniche” e non la fatturazione con modalità cartacee che

anche dopo il 1° gennaio 2019 continuerà ad essere utilizzata nei seguenti ambiti:

- operazioni poste in essere dai soggetti che rientrano nel regime di vantaggio, da quelli che rientrano

nel regime forfettario, nonché dai piccoli produttori agricoli;

- operazioni poste in essere tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e soggetti non residenti (UE ed extra-UE).

18.3 Ambito soggettivo: cedente/prestatore e cessionario/committente e AUTOFATTURA

Oltre che al cedente o prestatore, le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche al

cessionario/committente che, pur senza aver ricevuto la fattura in formato elettronico, abbia erroneamente

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detratto l’imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471 del

1997.

In particolare, la sanzione del 100% dell’imposta, prevista per tale tipo di violazione, non sarà applicata nel caso

in cui il cessionario abbia proceduto ad emettere autofattura con modalità elettroniche entro i termini della

propria liquidazione periodica.

La medesima sanzione sarà applicata in misura ridotta dell’80%, se la regolarizzazione avviene entro i termini

della liquidazione periodica successiva.

In pratica l’obbligo di fattura elettronica dal 2019, con utilizzo del Sistema di interscambio, ha impatti anche

sull’autofattura. Nell’ipotesi di mancato o irregolare ricevimento e in caso di autoconsumo e omaggi, il

cessionario/committente deve regolarizzare trasmettendo l’autofattura al Sistema di Interscambio, compilando,

nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con il codice “TD20 Autofattura”.

Le autofatture emesse a seguito di operazioni transfrontaliere, invece, non devono essere inoltrate attraverso il

canale telematico, ma continuano ad essere emesse in formato analogico, con numerazione a parte. Nel caso di

integrazione mediante reverse charge in fase di emissione della fattura, può essere predisposto un altro

documento, da allegare al file fattura, contenente i dati necessari per l’integrazione e gli estremi della fattura.

Allo stato attuale tale documento non deve essere inviato attraverso il SdI.

Autofattura

Le ipotesi in cui l’ordinamento prevede l’emissione di una autofattura sono sostanzialmente quattro:

a. mancato ricevimento o ricevimento fattura irregolare;

b. acquisto di beni e servizi da soggetti non residenti;

c. omaggi;

d. autoconsumo.

� Mancato ricevimento o ricevimento fattura irregolare

L’ipotesi è quella per cui il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia

acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura

irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario,

con sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda

a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità, differentemente a seconda che sussista o meno la relativa

fattura:

a. se non ha ricevuto la fattura, entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione,

presentando all'ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente nei suoi confronti, previo

pagamento dell'imposta, entro il 30° giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal

quale risultino le indicazioni prescritte dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972, relativo alla fatturazione

delle operazioni;

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b. se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando allo stesso ufficio, entro il 30° giorno

successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare

recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente

dovuta.

� Nel file fattura elettronica

In tali ipotesi quindi il cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI compilando, nel file fattura

elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale (“TD20”), e le sezioni anagrafiche del

cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

Se quindi la procedura fino ad oggi prevedeva che in un secondo momento il cessionario/committente

presentasse all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente nei suoi confronti, un documento in duplice copia

dal quale risultassero le indicazioni prescritte dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, tale presentazione

è sostituita dalla trasmissione al Sistema di Interscambio dell’autofattura in formato elettronico.

Tra i casi riconducibili alle ipotesi menzionata alla precedente lettere a) si aggiunge ora l’ipotesi in cui il

cessionario/committente non abbia ricevuto il documento, né abbia ottenuto dal cedente/prestatore

comunicazione relativa alla consegna nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate dell’originale

della fattura elettronica, per cause tecniche.

In questi casi, al fine di non incorrere nella sanzione citata, il soggetto passivo potrà compilare il file della fattura

elettronica indicando il codice TD20 nel campo “TipoDocumento”, i dati del fornitore nella sezione anagrafica

del cedente/prestatore e i propri in quella del cessionario/committente.

Sebbene tale procedura non debba risultare nuova ai vari operatori economici, la sua applicazione sarà molto più

diffusa rispetto al passato, essendo ora l’Agenzia in possesso di tutti i dati necessari per verificare la ricezione dei

documenti nei termini menzionati. Si tratta quindi di dare maggiore importanza al monitoraggio

periodico delle fatture ricevute dallo SdI e di quelle a disposizione nell'area riservata del contribuente, con la

verifica della corrispondenza con le merci ricevute.

Tale procedura sarà da seguire in tutte le situazioni in cui la regolarizzazione avviene in analogia alla previsione

dell'art. 6, comma 8, quale, ad esempio, l’ipotesi di autofattura emessa per correggere eventuali errori

nell'utilizzo del plafond degli esportatori abituali (cfr. risoluzione n. 16/E/2017).

� Acquisto di beni e servizi da soggetti non residenti

L’obbligo della fatturazione elettronica si applica alle sole operazioni domestiche, e non si estende alle

operazioni transfrontaliere.

Con riferimento a tali operazioni trova applicazione la comunicazione dei dati indicati nelle fatture emesse e

ricevute, da inviare all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello di emissione e/o ricezione

delle fatture.

Le autofatture emesse a seguito di tali acquisti non dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico, ma

continueranno ad essere emesse in formato analogico, con una numerazione a parte.

� Autoconsumo e omaggi

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Anche in ipotesi di questo genere si ritiene che le autofatture dovranno essere emesse compilando con il codice

alfanumerico TD20 il campo Tipo Documento.

� Integrazione fatture e reverse charge

In merito alle fatture per le quali si deve provvedere all’integrazione, mediante l’inversione contabile o reverse

charge in fase di emissione, nelle stesse troverà indicazione il codice“N6”, relativo alla natura della cessione.

Per quanto attiene alla procedura in capo al soggetto che riceve la fattura, i chiarimenti allo stato attuale si

limitano a quanto riportato nella circolare 2 luglio 2018, n. 13/E nella quale è previsto che non variano le

modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi

richiamate) secondo le quali può essere predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in

questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Allo stato attuale pare che

tale documento non dovrà essere inviato attraverso il sistema di interscambio.

In merito ha preso posizione Assosoftware, in un comunicato stampa del 18 settembre 2018, osservando che “la

soluzione proposta di creare un nuovo documento da allegare alla fattura xml valga solo a titolo d’esempio e che

resti sempre valida la possibilità di procedere alla semplice registrazione contabile del documento integrato

dandone evidenza sulle scritture contabili (Registri IVA e Libro Giornale), portando in conservazione il solo

documento di acquisto originario non integrato”.

18.4 Cosa succede dal 1° luglio 2019?

L’esclusione dell’applicazione delle sanzioni ovvero la loro attenuazione, alle condizioni sopra sintetizzate, hanno

comunque un ambito temporale limitato, essendo destinate ad applicarsi solo nel primo semestre del 2019.

Sembrerebbe, quindi, che a partire dal 1° luglio 2019, non trovino applicazione misure che allevino le

conseguenze sanzionatorie per omessa fatturazione elettronica.

Tuttavia, come già segnalato, le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica potranno ancora

essere scongiurate, considerando che in caso di scarto della fattura, un periodo di 5 giorni per ritrasmetterla è

ammesso dall’Agenzia delle Entrate (circolare 2 luglio 2018 n. 13/E).

Inoltre, con una modifica estremamente significativa all’art. 21, comma 4, del decreto IVA - la cui decorrenza è

stabilità al 1° luglio 2019 - il decreto fiscale prevede che “la fattura è emessa entro dieci giorni

dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”.

Questa modifica strutturale dovrebbe consentire l’emissione della fattura nel rispetto delle modalità previste

entro un più ampio termine, senza più dover rispettare quello attuale che, per quanto riguarda la fatturazione

immediata, costringe a generare ad emettere (vale a dire trasmettere al SdI) il medesimo giorno

dell’effettuazione dell’operazione.

Infine, occorre ricordare quanto indicato nella circolare n. 13/E del 2018.

In quell’occasione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni,

considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse

difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo,

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comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai

sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”.

Proprio quest’ultima disposizione richiamata potrà essere presa in considerazione per invocare la

disapplicazione delle sanzioni tutte le volte in cui ne siano integrati i presupposti.

18.5 Moratoria delle sanzioni al 30/9/2019

Un emendamento approvato dal Senato ha esteso la moratoria delle sanzioni al 30 settembre 2019. Tuttavia

la concessione dei tre mesi in più è subordinata alla circostanza che il contribuente liquidi l’IVA con periodicità

mensile.

La misura della sanzione sarà così influenzata dalla periodicità di liquidazione del tributo. Ad esempio se il

contribuente liquida l’IVA con periodicità mensile, e la fattura viene emessa tardivamente, anziché durante il

mese di gennaio, ma entro il 16 febbraio, non sarà irrogata alcuna sanzione. Questa previsione opererà fino al 30

settembre 2019.

Invece, se la fattura tardiva viene emessa entro il 16 marzo si applicherà, in luogo della sanzione pari al 90%

dell’IVA, una penalità ridotta pari al 20% del tributo.

Inoltre se il contribuente liquida l’IVA con periodicità trimestrale ed emette la fattura entro il 16 maggio, anziché

il 10 gennaio, data di effettuazione dell’operazione, non sarà irrogabile alcuna sanzione. In questo caso, però,

come ricordato, la moratoria è limitata, in base alla nuova previsione, alle violazioni commesse fino al 30 giugno

2019, quindi entro i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo adempimento

18.6 e- fatture per operazioni esenti tardive: sanzioni

La disposizione sarebbe di incerta applicazione laddove la violazione fosse commessa da un contribuente non

obbligato a liquidare periodicamente l’IVA. Si consideri ad esempio un contribuente che pone in essere

esclusivamente operazioni esenti dall’IVA. In tale ipotesi la penalità per la tardiva emissione della fattura non

può essere commisurata al tributo in quanto non applicato.

L’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 dispone che “il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla

documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore

aggiunto o soggette all’inversione contabile […] è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il

dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati”.

È intuibile la ragione per cui il legislatore ha inteso fissare la sanzione in misura percentuale rispetto ai

corrispettivi. Infatti, trattandosi di operazioni esenti, la sanzione non può essere commisurata al tributo non

addebitato in via di rivalsa.

Ad esempio Si supponga che il contribuente abbia emesso la fattura tardivamente, ma che i corrispettivi siano esenti da IVA. In tale ipotesi, se il compenso professionale ammonta a 10.000 euro, la sanzione minima è pari al 5%, quindi ammonta a 500 euro. Conseguentemente, se il documento tardivo viene emesso entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica, non sarà dovuta alcuna somma aggiuntiva. Invece se il documento viene emesso entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica successiva, rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, il contribuente potrà fruire della riduzione al 20% della penalità. In tale ipotesi la sanzione ammonterà a 100 euro.

Deve però considerarsi che i contribuenti che pongono in essere esclusivamente operazioni esenti non effettuano

le liquidazioni periodiche. Difatti, non sono tenuti a comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate i dati

delle liquidazioni IVA, e sono altresì esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale.

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In mancanza delle liquidazioni IVA periodiche non ha senso distinguere il momento in cui il contribuente,

esercente un’attività completamente esente, ha emesso, sia pure tardivamente, il documento. Nel caso specifico,

mancando la liquidazione IVA periodica, l’emissione della fattura tardiva, nei primi sei mesi dell’anno, non

dovrebbe mai determinare l’irrogazione di una specifica sanzione. Ciò in ragione dell’attività esente esercitata.

Il problema esaminato non si pone, però, per i contribuenti che pongono in essere operazioni esenti, obbligati a

comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria. Ciò al fine di rendere possibile la predisposizione della

dichiarazione dei redditi precompilata.

In questo caso, uno degli emendamenti al decreto fiscale approvati in Commissione Finanze del Senato ha

esonerato i predetti soggetti, sia pure limitatamente all’anno 2019, dall’obbligo di emissione della fattura in

formato elettronico.

19. CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Con il D.Lgs. 127/2015 è stata prevista la possibilità di utilizzare il Sistema di Interscambio, già in uso per la fattura elettronica PA, anche per la fatturazione elettronica tra soggetti privati.

Il presente contributo analizza le regole per la conservazione delle fatture elettroniche anche alla luce della circolare 13/E/2018.I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, conforme alle disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

Per usufruire del servizio di conservazione l’operatore deve aderire preventivamente all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati dall’articolo 3 del D.P.R. 322/1998, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

Resta ferma la possibilità di conservare le copie informatiche delle fatture elettroniche in formato pdf, non essendo necessario restare fedeli al formato di trasmissione xml.

Pertanto, le imprese e i professionisti che adottano la conservazione sostitutiva, possono utilizzare tale sistema anche per le fatture elettroniche una volta convertite in pdf.

Vale, infatti, quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 2, D.Lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale), in forza del quale “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in

conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui

sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò

autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di

conservazione dell’originale informatico”.

Considerato quindi che il D.P.C.M. 03.12.2013 include il formato pdf tra quelli idonei per la conservazione, il contribuente può conservare la copia delle fatture elettroniche in formato pdf.

La conferma ufficiale in tal senso è arrivata con la pubblicazione della circolare AdE 13/E/2018, secondo cui “ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche

copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal

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decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a

fini della conservazione”.

Le fatture elettroniche, diverse da quelle emesse per obbligo, in caso di mancata accettazione da parte del destinatario, devono essere inviate anche in formato cartaceo o digitale (pdf). In tal caso il destinatario può conservare le fatture in formato cartaceo. È evidente che ciò può trovare applicazione fino a che l’obbligo della fattura elettronica diventi generalizzato.

Infine, nella circolare AdE 13/E/2018 l’Agenzia ha altresì precisato che il servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia stessa, al quale è possibile accedere aderendo ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d’imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della PA e transitate tramite SdI.

Per la conservazione delle fatture elettroniche veicolate tramite il Sistema di Interscambio è possibile fare riferimento al documento in formato .pdf in luogo del formato .xml. Ciò a condizione che il contenuto dei documenti sia identico. In caso di scarto di una fattura trasmessa al Sistema di Interscambio l’emittente ha cinque giorni di tempo per trasmettere il documento corretto senza incorrere in alcuna violazione. Via libera anche alla possibilità di veicolare sul SdI le fatture emesse verso soggetti esteri, così da evitare gli obblighi mensili di comunicazione. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate. Sono diversi i chiarimenti in materia di fatturazione elettronica forniti dall’Agenzia delle Entrate. A partire dal 1° gennaio 2019, con l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato, i contribuenti potranno continuare a conservare le fatture in pdf in luogo del formato xml, a condizione che il contenuto dei documenti sia identico. Al fine di garantire tale corrispondenza, pertanto, sarà necessario conservare gli esiti e le ricevute dei file trasmessi al Sistema di interscambio. Il Codice dell’amministrazione digitale - ricorda l’Agenzia delle Entrate - stabilisce che le copie e gli estratti analogici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico. Pertanto, l’operatore potrà decidere di portare in conservazione anche la copia informatica della fattura stessa in formato pdf, contemplato tra i formati che il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 considera idonei a fini della conservazione, mentre la fattura elettronica in formato originale rimarrà presso il Sistema di interscambio.

Cinque giorni per regolarizzare lo scarto della e-fattura Rispondendo ad un altro quesito, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulle conseguenze derivanti dallo scarto di una fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio in rapporto ai termini di emissione della fattura. Sul punto l’Amministrazione finanziaria ricorda che, una volta trasmessa, la fattura elettronica che abbia superato i controlli del Sdi e sia stata consegnata o messa a disposizione dal Sistema, la stessa si considera emessa con la data riportata nel documento. Nel caso in cui la fattura elettronica non superi i controlli eseguiti dal SdI, invece, la fattura è scartata e si considera non emessa. Conseguentemente, fermo restando che la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio è nota e mutuando le regole ordinarie previste per l’invio delle dichiarazioni e comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude che l’emittente avrà 5 giorni di tempo per trasmettere al Sistema di interscambio la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione delle disposizioni sui termini di emissione della fattura.

Fatture estere veicolabili sul Sistema di Interscambio

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In un’ottica di semplificazione degli adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture

emesse verso soggetti esteri, ancorché non soggette all’obbligo di emissione della fattura elettronica, possono essere veicolate attraverso il Sistema di interscambio in modo da adempiere agli obblighi mensili di comunicazione. Tale facoltà, tuttavia, riguarda le sole operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite), non essendo praticabile in relazione alle fatture ricevute dall’estero che, a seconda dei casi, continueranno a dover essere comunicate separatamente.

Schede carburanti di soggetti esteri senza e-fattura Un chiarimento interessante ha poi riguardato le modalità di gestione delle schede carburanti emesse da soggetti esteri non residenti e non identificati in Italia. In tale circostanza, spiega l’Amministrazione finanziaria, poiché la fatturazione elettronica non coinvolge i soggetti esteri, nel caso in cui la scheda non sottintenda un formale contratto di netting si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione è fuori campo

Iva e conseguentemente non è soggetta a fatturazione. In tal caso, tuttavia, al momento della cessione materiale del carburante, il distributore localizzato in Italia dovrà documentare la cessione stessa con emissione della fattura elettronica nei confronti dell’acquirente soggetto passivo IVA.

Sistemi E.D.I. da aggiornare Gli operatori che si avvalgono del sistema E.D.I. (Electronic data interchange) per il trasferimento dei dati possono continuare ad avvalersi dei relativi processi di trasferimento, sfruttando i servizi offerti da provider e intermediari. Tuttavia, tale modalità di trasmissione non può considerarsi alternativa alla veicolazione per il tramite del Sistema di interscambio. Pertanto, per risultare conformi agli obblighi di legge in materia di fatturazione elettronica, i sistemi E.D.I. dovranno integrare i flussi delle fatture elettroniche in formato Xml e le conseguenti ricevute trasmesse dal SdI al fine di consentire all’emittente e al destinatario delle fatture la corretta gestione fiscale delle stesse.

Conservazione delle fatture elettroniche anche sui server dell’agenzia delle Entrate

La conservazione elettronica che diverrà obbligatoria già dal 1° luglio 2018 (salvo eventuale rinvio per decreto) per tutte le fatture elettroniche che emetteremo e che riceveremo, può essere fornita anche dall’agenzia delle Entrate, anche se il servizio risulta nelle sue funzionalità sicuramente insufficiente per utilizzare al massimo il processo di digitalizzazione dei documenti contabili. Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile ha previsto per chi aderirà, mediante servizio online, ad apposito accordo di servizio che tutte le proprie fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il sistema di interscambio (Sdi) saranno portate in conservazione a norma del Dm 17 giugno 2014 secondo i termini e le condizioni riportati nell’accordo di servizio, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate conforme alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale. Certamente questo favorisce le piccole imprese che spesso non sono strutturate per gestire un processo di conservazione digitale, ma che difficilmente può soddisfare tutte le esigenze di gestione digitale del patrimonio documentale a supporto delle scritture contabili dell’azienda. I documenti informatici consentono di estrapolare dalle informazioni in esso contenuti anche le cosiddette chiavi di ricerca “informatiche” (metadati) allo scopo di classificare i documenti, definire trattamenti omogenei per tipologie identiche di documenti, ricercare i documenti con informazioni comuni, collegare informaticamente due documenti in modo indissolubile.

Le potenzialità e le caratteristiche del documento informatico lo rendono talmente diverso dal documento analogico che è necessario definire metodologie di controllo del processo di conservazione che non possono essere ancorate alla verifica del singolo atto, ma che devono essere gestite nell’ambito di una visione sistemica delle scritture contabili in senso ampio. Il servizio di conservazione digitale offerto dall’agenzia delle Entrate, pur essendo prova di un lodevole approccio che mira a favorire l’adozione della fattura elettronica, consente un limitato utilizzo dei documenti conservati rispetto alle molteplici esigenze di gestione dei documenti digitali, in particolare per le aziende di maggiori dimensioni. Ad esempio, l’opponibilità a terzi in un contenzioso civilistico

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richiede per far valere un credito in un decreto ingiuntivo l’esibizione oltre alla fattura elettronica anche dell’estratto autentico del libro giornale in cui è riportata la rilevazione contabile del credito.

Un altro importante esempio è quello previsto dalla risoluzione 52/E del 17 giugno 2010 che ha avuto il pregio di risolvere tutti i problemi che erano stati sollevati nel tempo sulla possibilità di gestire virtualmente le fatture passive soggette ad agevolazioni fiscali e/o finanziamenti pubblici. Con la risposta all’interpello presentato sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione proposta dal contribuente, dove viene accettato un processo diretto a garantire l’apposizione dell’annotazione richiesta ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali, mediante la creazione di un documento informatico di timbratura, da associare alla fattura oggetto di agevolazione e da trasferire insieme a questa in conservazione digitale.

Chiaramente ciò non è possibile se le fatture elettroniche ricevute rimangono conservate esclusivamente presso l’agenzia delle Entrate. L’ultima considerazione è che la responsabilità dei documenti e quindi anche della loro conservazione rimane sempre e comunque in capo al contribuente, il quale in un contenzioso ad esempio con l’autorità fiscale e finanziaria avrebbe le sue fatture, non presso di lui, ma presso un terzo che è adibito al controllo fiscale e contabile proprio dei suoi documenti.

Termine di conservazione sostitutiva a norma

SI ricorda infine che la conservazione sostitutiva di un documento digitalizzato va effettuata entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei reffiti (DM 17 giugno 2014 e risoluzione n.46/E/2017).

Per le fatture 2018 ad esempio, considerato che la scadenza della dichiarazione dei redditi 2018 sarà –salvo proroghe- il 31/10/2019, la conservazione dovrà essere perfezionata entro il 31 gennaio 2020.

Questo vale ovviamente anche per le fatture elettroniche in commento.

SI evidenzia anche la possibilità di effettuare la conservazione sostitutiva a norma delle fatture XML transitate per il Sdi sfruttando (previa attivazione) il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate.

Obbligo di conservazione per minimi e forfettari

Nelle Faq pubblicate dall’Agenzia mercoledì 28 novembre sul proprio sito internet, si legge che tali soggetti:

− non hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le e-fatture ricevute «nel caso in cui il soggetto non

comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture

elettroniche» (in questo caso la fattura ha il codice di default «0000000»);

− restano obbligati negli altri casi di ricezione;

Gli scenari per minimi e forfettari, dal 2019 si delineano perciò in quattro possibilità, rispetto al ciclo passivo e

attivo:

� fatture elettroniche ricevute con il codice destinatario «0000000»: secondo le Faq delle Entrate possono

essere conservate in modalità tradizionale (ferma restando la necessità di confermare il valore

probatorio della stampa della fattura elettronica per non incappare nelle prescrizioni dettate dal Codice

dell’amministrazione digitale, articolo 23-bis);

� fatture elettroniche ricevute con il codice destinatario specifico o tramite Pec: vanno conservate in

modalità elettronica;

� fatture ricevute ed emesse in forma cartacea: vanno conservate in modalità tradizionale;

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� fatture emesse in formato elettronico: vanno conservate in modalità elettronica (sia che vengano emesse

su base facoltativa, sia che vengano emesse obbligatoriamente, nei confronti di una pubblica

amministrazione).

20. IL RUOLO DELL’INTERMEDIARIO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

In tema di invio/ricezione delle fatture elettroniche, va osservato che:

• il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario;

• il cessionario/committente può Ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario,

comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC)

dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione.

Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica coincida con quello di ricezione, per la ricezione del

file può essere utilizzato un “flusso semplificato”.

Gli intermediari possono essere delegati a:

• consultare e acquisire le fatture elettroniche o i duplicati informatici messi a disposizione nell’area

riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale servizio è denominato “Consultazione e

acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;

• consultare i dati delle fatture transfrontaliere e i dati rilevanti ai fini Iva relativi alle operazioni

effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi con lo spesometro;

• utilizzare Il servizio di registrazione del canale e “dell’indirizzo telematico” prescelto per la ricezione

dei file. Tale servizio è denominato “Registrazione dell’indirizzo telematico”.

In particolare, il provvedimento AdE 13 giugno 2018 ha stabilito che:

1. il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”

consente di:

a) ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante

attraverso il SdI; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello

di ricezione da parte del SdI;

b) consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi

effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni

transfrontaliere);

c) consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’Iva del soggetto delegante;

d) consultare i dati Iva delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini Iva, di cliente e fornitore; riepiloghi degli

importi raggruppati per natura e aliquota Iva applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal soggetto

delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell’operazione

commerciale;

e) consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’Iva

e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante;

f) esercitare e consultare le opzioni previste dal Lgs. 127/2015, per conto del soggetto delegante;

g) consultare, per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione

delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini Iva,

delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’Iva;

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h) indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice

destinatario”, da parte del delegante;

i) utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione

automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

Attraverso le operazioni di cui ai precedenti punti da c) a g) sono consultabili informazioni a far data dal 1°

gennaio 2017;

2. il servizio di “Registrazione dell’indirizzo telematico” consente di:

a) indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice

destinatario”, da parte del delegante. Grazie al servizio di pre-registrazione, le imprese e i professionisti possono

comunicare “a monte” l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche. Per

effettuare questa scelta – e abbinare quindi alla propria partita Iva un indirizzo di posta elettronica certificata

(Pec) o un “codice destinatario” (nel caso di invio dei file delle fatture su canale web service o Ftp) – basta

accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all’apposito servizio online, all’interno del portale

“Fatture e corrispettivi”. L’indirizzo telematico può essere, in qualsiasi momento, modificato o cancellato

dall’utente registrato;

b) utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione

automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”. Il

servizio di generazione del codice QR consente ai contribuenti titolari di partita Iva di generare un codice a

barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta.

La delega può essere conferita e revocata dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente direttamente

attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata, agli

utenti Entratel/Fisconline, ovvero presentando l’apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi

Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Indipendentemente dalla modalità di conferimento, l’elenco delle deleghe conferite può essere consultato, da

ciascun soggetto delegante, attraverso le apposite funzionalità rese disponibili all’interno della propria area

riservata.

La durata di ciascuna delega può essere fissata dal soggetto delegante, all’atto del suo conferimento; in

assenza di tale indicazione, la durata sarà pari a 4 anni.

Infine, va evidenziato che sono intermediari i soggetti individuati dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R.

322/1998.

21. FATTURA ELETTRONICA: REGISTRO DELEGHE OBBLIGATORIO: UN NUOVO ADEMPIMENTO PER I

PROFESSIONISTI

L’obbligo di tenuta di un registro cartaceo cronologico delle deleghe acquisite per la fornitura dei servizi di

fatturazione elettronica costituisce l’ennesimo adempimento posto a carico dei professionisti.

Si tratta dell’obbligo di tenuta di un registro cartaceo cronologico delle deleghe acquisite per la fornitura dei

servizi di fatturazione elettronica.

Ciò costituisce peraltro un controsenso assai evidente: viene statuito un adempimento analogico all’interno di

un (presunto) processo digitale.

In considerazione del fatto che i professionisti oramai quotidianamente devono acquisire deleghe per:

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- apertura, variazione e chiusura della partita IVA;

- ritiro della smart card;

- apertura e consultazione del cassetto fiscale;

- apertura e la gestione del cassetto previdenziale;

- fatturazione digitale;

- pagamento e trasmissione dell’F24;

- trasmissione dei dichiarativi fiscali;

- assistenza nella fase degli accertamenti e del contenzioso;

- accesso all’agente della riscossione,

sarebbe quantomeno opportuno prevedere un’unica delega da conferire all’inizio del mandato professionale,

senza limiti temporali, revocabile in ogni momento, da trasmettere telematicamente all’Amministrazione

finanziaria, valida nei casi in cui è previsto a livello normativo l’intervento del professionista.

Dal 5 novembre 2018, il conferimento all’intermediario delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione

elettronica avviene utilizzando un nuovo modulo, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.

291241/2018.

Sono previste 5 deleghe molto differenti per contenuto ed attività conferita, che possono essere elencate

secondo un grado crescente di impegno (e di responsabilità) da parte dell’intermediario:

1. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;

2. Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;

3. Utilizzo del servizio di fatturazione elettronica e di conservazione delle fatture elettroniche;

4. Registrazione dell’indirizzo telematico;

5. Accreditamento e censimento dei dispositivi.

La delega per il “Cassetto fiscale” deve essere conferita, invece, mediante compilazione e trasmissione di un

modello separato, approvato con il medesimo provvedimento.

21.1 I servizi delegabili

Più ampia di tutte si presenta la delega per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei

loro duplicati informatici, che comprende di fatto tutti i servizi connessi al processo di fatturazione elettronica

(salvo l’attività di fatturazione stessa), alcuni dei quali già singolarmente delegabili e, in particolare, la

ricerca/consultazione/acquisizione di tutte le fatture emesse/ricevute (tramite Sistema di Interscambio) dal

delegante, la registrazione dell’indirizzo telematico, la consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA trasmessi

mediante lo spesometro (fino al 31 dicembre 2018) ovvero con la comunicazione dei dati delle fatture

transfrontaliere (dal 1° gennaio 2019).

In ordine decrescente segue la delega per la consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, con la quale si incarica

l’intermediario della consultazione dei dati relativi allo spesometro, delle fatture elettroniche ovvero dei dati

delle fatture transfrontaliere, dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA (LIPE), degli elementi di riscontro,

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prodotti dall’Agenzia, fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle

fatture emesse e ricevute.

Nessuna delle due deleghe permette di predisporre ed emettere (e ricevere) fatture elettroniche per conto

del delegante, né di utilizzare il servizio di conservazione delle fatture: per queste attività occorre che

l’interessato conferisca specifica delega, eventualmente anche congiuntamente a quella relativa ad altri servizi.

Per quanto riguarda la registrazione dell’indirizzo telematico, questo servizio è limitato all’indicazione

dell’indirizzo telematico preferito dal delegante per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche, vale a

dire PEC o “codice destinatario”.

La consultazione del cassetto fiscale avviene, invece, con la compilazione del secondo modulo, approvato con

provvedimento 5 novembre 2018. In tal modo è consentito all’intermediario di accedere al cassetto fiscale del

cliente per consultare i suoi dati fiscali (anagrafica, dichiarazioni fiscali, versamenti, etc.) e verificare, ad esempio,

la notifica di eventuali comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

Infine, tutti i tipi di deleghe (compresa quella per la consultazione del cassetto fiscale) comprendono di base

anche il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) che consente l’acquisizione

automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

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Le deleghe, oltre che per l’ampiezza del loro contenuto, si distinguono anche per il fatto che non tutte devono

essere conferite agli intermediari abilitati. Infatti, solo i servizi indicati ai numeri 1, 2 e 4, nonché quello di

consultazione del cassetto fiscale, sono riservati agli intermediari abilitati vale a dire:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;

d) i CAF;

e) altri incaricati (revisori contabili, avvocati, notai iscritti in apposito ruolo etc.).

Invece, a qualunque soggetto, anche diverso da questi, possono essere delegati

- l’utilizzo del servizio gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate per predisporre e trasmettere tramite

SdI fatture elettroniche attraverso le funzionalità rese disponibili nel portale dedicato alla Fatturazione

Elettronica; nonché

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- la gestione del servizio di conservazione, offerto dall’Agenzia, di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute

attraverso il SdI.

Anche ai delegati a questo servizio è consentito di generare il QR-Code del soggetto delegante.

21.2 Come compilare il modulo conferimento deleghe

Il modulo di conferimento delle deleghe, approvato il 5 novembre 2018, comprende tutte le opzioni sopra

elencate, tranne quella per la consultazione del cassetto fiscale:

Prima di tutto occorre che nel modello «Conferimento/Revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di

fatturazione elettronica» siano flaggati i servizi di cui ai punti 1 e 2 relativi rispettivamente a «Consultazione e

acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» e «Consultazione dei dati rilevanti ai fini

Iva», indispensabili per acquisire le copie delle fatture dei propri clienti nonché dei dati in esse contenuti ed

utilizzarle per la predisposizione della contabilità e degli adempimenti fiscali conseguenti.

È possibile manifestare più opzioni delegando congiuntamente, ad esempio, il servizio di consultazione e

acquisizione delle fatture elettroniche ed il servizio di creazione e trasmissione delle fatture elettroniche, in

modo da delegare all’intermediario l’intero processo.

Tra le novità rilevanti vi è la possibilità di indicare fino a 2 delegati nello stesso modello. Se per entrambi è

indicata l’operazione di conferimento delega, tutti i servizi selezionati saranno delegati ad entrambi i soggetti

con lo stesso periodo di validità. La delega è conferibile fino a un massimo di 4 soggetti per una durata non

superiore a 2 anni, salvo revoca. Per delegare più di 2 soggetti utilizzare un altro modulo.

Con riferimento alla consultazione del cassetto fiscale, invece, il servizio è delegabile esclusivamente a favore

degli intermediari e fino a un massimo di 2. La durata della delega è automaticamente fissata a 4 anni, salvo

revoca.

Altra importante novità è l’introduzione, su entrambi i moduli, della procura speciale, che il delegante deve

conferire all’intermediario, e l’autentica di firma del delegante.

21.3 Come presentare il modulo di delega/revoca

ll modulo di delega/revoca può essere presentato dal delegante:

- in forma cartacea presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

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- telematicamente, utilizzando i servizi di Fatturazione elettronica attraverso le specifiche funzionalità rese

disponibili nella propria area riservata;

- con consegna ad un intermediario, di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, che provvederà a

trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati essenziali ai fini dell’attivazione della delega o della

sua revoca.

In questo secondo caso, l’intermediario può

a) trasmettere telematicamente una comunicazione contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe

(invio massivo): in tal caso come “prova” dell’effettivo conferimento della delega, l’intermediario deve indicare

alcuni elementi relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente;

oppure

b) inviare, tramite una funzionalità web resa disponibile nella propria area riservata a decorrere dal 30

novembre 2018, i dati essenziali per l’attivazione di ciascuna delega/revoca che gli è stata conferita (invio

puntuale).

Tale seconda procedura è attivabile in assenza degli elementi di riscontro cui è subordinata la prima, ad esempio

perché nell’anno precedente la dichiarazione IVA non è stata presentata e prevede che l’Agenzia delle Entrate

invii una comunicazione via PEC per informare il soggetto delegante dell’attivazione della delega ai servizi di

fatturazione elettronica da parte di un intermediario.

Vediamo in dettaglio:

Come si presenta il modello

Il modulo per chiedere la delega può essere presentato in vari modi e precisamente:

1) a cura del delegante o di un soggetto cui è stata conferita apposita procura speciale compilando la specifica

sezione del modulo stesso, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate; in tal caso, le deleghe

sono attivate entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione in ufficio e sono efficaci a decorrere dal 2°

giorno lavorativo successivo alla presentazione del modulo presso l’ufficio;

2) sempre a cura del delegante accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate; con

questa modalità, le deleghe sono immediatamente efficaci;

3) da parte dell’intermediario delegato, che provvede ad inviare all’Agenzia delle Entrate i dati essenziali ai fini

dell’attivazione delle deleghe/revoche che gli sono state conferite; in tal caso, le deleghe sono efficaci entro 2

giorni dalla ricezione della comunicazione telematica da parte dell’Agenzia delle entrate .

In questa ultima ipotesi, che rappresenta la vera novità, i dati devono essere trasmessi dall’intermediario:

- entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di conferimento delega;

- entro 2 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di revoca di deleghe già

conferite.

L’attivazione delle deleghe inviate telematicamente è subordinata alla positiva verifica di alcuni dati contenuti

nella dichiarazione Iva presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di

conferimento della delega. Pertanto, per le deleghe presentate nel 2018 occorrerà indicare i dati contenuti nel

modello Iva 2017 relativi a: volume d’affari (rigo VE50) e Iva dovuta (VL32 se a debito, VL33 se a credito).

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Per i soggetti che non hanno presentato il modello Iva perché non tenuti, ad esempio i minimi e i forfettari, la

delega può essere presentata via Pec all’indirizzo delegafatturazione

[email protected] seguendo le istruzioni del punto 4.8 del provvedimento 291241/2018.

Dal buon fine del procedimento di delega i professionisti potranno operare fino al massimo di due anni per conto

dei propri clienti, dopodiché si ricomincia tutta la procedura perché non c’è il rinnovo automatico.

Per l’attivazione delle deleghe conferite con le modalità di cui al punto 3, l’intermediario delegato può scegliere

di utilizzare un servizio di invio “massivo” o, in alternativa, una funzionalità web di invio “puntuale” resa

disponibile nella propria area riservata.

In questo caso, il soggetto delegante viene avvisato dell’attivazione della delega con un messaggio di pec.

Indipendentemente dalle modalità di conferimento, ciascun soggetto delegante può consultare l’elenco delle

deleghe che ha conferito attraverso apposite funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata.

21.4 Invio massivo

L’invio massivo viene incontro alle richieste di semplificazione avanzate dagli intermediari.

Scegliendo tale modalità, l’intermediario invia all’Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica

contenente i dati essenziali delle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica.

In questo caso, per contrastare eventuali abusi del nuovo strumento e per provare di aver effettivamente

ricevuto la delega, è previsto che il delegato debba indicare alcuni elementi, relativi alla dichiarazione Iva

presentata dal delegante l’anno precedente e precisamente:

- l’importo corrispondente al volume d’affari;

- gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito.

Ad ulteriore tutela del delegante, l’Agenzia invierà un messaggio di posta elettronica certificata per comunicare

l’attivazione della delega.

Da rilevare che, comunque, nel caso in cui non sia possibile fornire i suddetti elementi di riscontro (ad esempio

perché l’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA) è prevista una seconda modalità che

consentirà di attivare ugualmente le deleghe per i clienti che si trovano in tale situazione.

E’ sufficiente, in questi casi, inviare tramite PEC un file con gli elementi essenziali delle deleghe e la copia dei

moduli di delega sottoscritti dai deleganti.

21.5 Invio puntuale

A partire dal 30 novembre 2018, accanto all’invio massivo sarà possibile per gli intermediari, richiedere la

delega per un solo cliente, tramite una funzionalità web rsa disponibile nella propria area riservata.

Utilizzando tale servizio, l’intermediario invia i dati essenziali per l’attivazione di ciascuna delega/revoca che gli

è stata conferita.

Anche in questo caso, l’attivazione delle deleghe/revoche è subordinata alla positiva verifica degli elementi di

riscontro, contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di

conferimento/revoca della delega.

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21.6 Conservazione dei moduli di delega

I delegati dovranno conservare in modalità analogica i moduli cartacei presentati e in digitale quelli inviati

telematicamente, fino a 10 anni, individuare un responsabile per la gestione dei suddetti moduli e annotarli in

apposito registro tenuto ai sensi del punto 7.2 del provvedimento. Si rischia la revoca dell’abilitazione ad

Entratel nonché eventuali sanzioni penali.

Gli intermediari delegati e i soggetti che hanno trasmesso i moduli di delega sono tenuti a conservare i moduli

acquisiti, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più responsabili per

la gestione dei suddetti moduli. I moduli acquisiti direttamente in formato elettronico sono conservati in

modalità digitale.

I moduli acquisiti sono numerati e annotati, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione

dei seguenti dati:

- numero progressivo e data della delega/revoca;

- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;

- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca.

L’Agenzia delle entrate effettua controlli sui moduli acquisiti anche presso le sedi degli intermediari.

Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe/revoche si procede, tra l’altro, alla revoca

dell’abilitazione, pur restando ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

21.7 Delega per il cassetto fiscale

L'Agenzia delle Entrate ha approvato anche il modello per conferire (o revocare) la delega per la consultazione

del cassetto fiscale che sostituisce il precedente modello approvato con provvedimento 13 giugno 2018 (anche

se quest’ultimo potrà essere usato ancora per sessanta giorni a decorrere dal 5 novembre).

Il nuovo modello è composto da:

- l’informativa sulla privacy;

- una sezione per l’indicazione dei dati del delegante, dell’eventuale rappresentante o tutore, dei delegati, della

tipologia di operazione richiesta (conferimento/revoca);

- una sezione per l’indicazione dei dati del soggetto cui è eventualmente conferita procura speciale per la

presentazione del modulo presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate;

- una sezione per l’autentica della firma del delegante, nel caso in cui sia stata conferita la procura speciale alla

presentazione del modulo, nei casi previsti;

- la descrizione del servizio delegabile

In questo caso, il servizio è delegabile esclusivamente a favore degli intermediari, fino a un massimo di 2.

La durata della delega è automaticamente fissata in 4 anni, salvo revoca.

21.8 Profili pratici e di responsabilità in capo all’intermediario

È evidente che la possibilità di delegare ad un professionista la gestione dell’intero processo di fatturazione

elettronica (dalla generazione della fattura alla sua trasmissione, fino alla conservazione) incontrerà il favore

degli operatori economici e sarà ampiamente sfruttata. Ciò si tradurrà in una prassi professionale secondo la

quale i clienti tenderanno a rilasciare al proprio consulente le deleghe in combinazioni più o meno varie tra loro,

in modo da coprire l’intero ciclo degli adempimenti della fatturazione elettronica.

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È altrettanto evidente, tuttavia, che il consulente dovrà accogliere il conferimento delle deleghe con particolare

cautela, prestando attenzione soprattutto al carico di responsabilità che ciascuna di loro comporta.

Così, la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta che il

consulente verifichi la presenza di eventuali notifiche di scarto delle fatture elettroniche e la segnali

tempestivamente al delegante affinché provveda di conseguenza a riemetterle.

La tardiva segnalazione al cliente potrebbe portare a contestazioni da parte di quest’ultimo.

Analogamente, contestazioni possono sorgere se il consulente omette di inserire alcune fatture di acquisto nella

liquidazione IVA, con ricadute sulla determinazione dell’ammontare dell’IVA sugli acquisti e sulla corretta

compilazione delle LIPE di riferimento.

Per evitare queste conseguenze, sarà necessario scadenzare con precisione gli accessi per la consultazione

dell’area riservata del cliente e stabilire con chiarezza gli obblighi in capo al consulente di eventuale reportistica

nei confronti del cliente.

Nel caso di delega per la consultazione del cassetto fiscale, ad esempio, sarà opportuno segnalare al cliente che il

servizio delegato non comprende anche quello di consultazione dell’area web riservata del cliente dove vi è

evidenza delle fatture elettroniche emesse e di quelle ricevute, nonché delle relative notifiche.

21.9 Cliente e privacy

Particolare attenzione deve essere usata nello svolgimento dei servizi di consultazione e acquisizione delle

fatture elettroniche, considerato che il soggetto delegato, in questi casi, può avere accesso a dati personali e

sensibili del cliente (qualora presenti o desumibili dalle fatture) come, ad esempio, lo stato di salute, l’assistenza

sanitaria, etc.

Occorrerà dunque porre in essere tutti gli accorgimenti più idonei per garantire il rispetto della privacy del

proprio cliente ed assicurarsi che, ad esempio, i dipendenti e i collaboratori dello Studio svolgano la propria

attività nel rispetto delle regole introdotte dal nuovo regolamento in materia.

21.10 Modalità di tenuta del registro delle deleghe.

Si possono registrare con data 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) i moduli acquisiti in

precedenza e non ancora presentati, con un’annotazione specifica a riguardo.

La sottolineatura che il registro delle deleghe ricevute dai clienti «può essere tenuto con qualsiasi modalità,

anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi

previsti nel provvedimento». Sempre sulla gestione “massiva” per i clienti, Agenzia e Sogei sono al lavoro per

consentire entro fine anno agli intermediari l’upload «cumulativo» degli indirizzi telematici dei clienti da cui

sono stati delegati e il download (in questo caso sono interessati anche gli operatori Iva) massivo delle e-fatture.

22. CASI PARTICOLARI

Scarto file Un tema d’interesse che va valutato sempre prima di mandare una fattura elettronica è la sua conformità al modello Xml previsto dal sistema d’interscambio. Questa verifica preventiva evita che la fattura possa essere scartata. In effetti, una fattura scartata si ha per non emessa ed è a tutti gli effetti

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inesistente. In caso di scarto, l’emittente deve provvedere alla sua correzione e al rinvio della stessa al sistema d’interscambio. Il rinvio deve avvenire entro 5 giorni dallo scarto. Un dubbio che si era posto è se i cinque giorni fossero da intendere effettivi o lavorativi. L’Agenzia ha chiarito che si devono considerare effettivi.

Fattura proforma

I contribuenti che emettono avvisi di parcelle ovvero fatture proforma non hanno obblighi di emissione

elettronica delle stesse. Infatti la fattura elettronica obbligatoria è solo quella prevista dall’articolo 21 del Dpr

633/1972.

Autofatture con reverse charge

Importante chiarimento riguarda le autofatture. In particolare, mentre non va trasmesso al sistema

d’interscambio il documento d’integrazione di una fattura ricevuta in regime di reverse charge, al contrario,

(anche se sul punto si attende un chiarimento ufficiale) i contribuenti dovranno inviare allo Sdi le autofatture per

consumi interni, autoconsumo e omaggi.

Indirizzamento e codice destinatario

Un tema sollecitato a più riprese è stato quello dell’indirizzamento e della gestione dei canali di comunicazione.

In particolare, sul codice destinatario è stato sottolineato che è rivolto prevalentemente a quei soggetti che

gestiscono un numero rilevante di fatture ovvero agli intermediari e necessita di un preaccreditamento presso lo

Sdi. Quindi non è fatto per tutti i contribuenti, anzi in caso di piccole e medie imprese o professionisti che

vogliono gestire le fatture direttamente è sicuramente preferibile utilizzare la pec per trasmettere e ricevere.

Nel compilare la fattura elettronica può essere inserito anche il codice destinatario (o Pec) di un soggetto terzo

senza che sia necessaria la delega espressa dell’agenzia delle Entrate: è difatti un accordo tra privati che consente

di utilizzare indirizzi telematici altrui per i motivi più svariati come ovviare alla problematica della casella pec

piena.

Se non si conosce l’indirizzo telematico, si può inserire il codice convenzionale «0000000» e trasmettere

comunque la fattura allo Sdi ma in questo caso la fattura viene messa a disposizione nell’area di consultazione

dell’utente. Solo nel momento in cui il cliente o l’intermediario visualizzeranno la fattura ci sarà la consegna ai

fini fiscali e da quel momento decorreranno i termini per la detraibilità dell’imposta.

In ogni caso, nell’ipotesi di inserimento del codice di default sarebbe buona prassi consegnare al cliente copia

della fattura comunicando che l’originale si trova nella sua area riservata (non trattandosi di un obbligo,

l’omissione non è sanzionabile).

Conservazione

Il servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate viene attivato entro 24 ore

dalla sottoscrizione della convenzione. Si ha la certezza che tutti i documenti originali possono essere recuperati

in qualsiasi momento e utilizzati come prova legale in una causa civile, amministrativa o penale. Vale

esclusivamente per le fatture emesse e ricevute: se un’azienda vuole conservare registri, libri contrabili e fatture

transfrontaliere, il servizio non può essere utilizzato. Inoltre, le fatture Xml, conformi alle specifiche tecniche e

precedenti alla data del 2 luglio 2018, possono essere caricate al sistema tramite upload del singolo file.

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23. ALCUNI CHIARIMENTI OPERATIVI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE NEL VIDEOFORUM ORGANIZZATO DAL SOLE 24 ORE IL 12/11/2018.

In caso di cessione a ESPORTATORE ABITUALE23, il numero della lettera d’intento può essere inserita in uno dei campi facoltativi del tracciato Xml; L’agenzia delle Entrate risponde in modo puntuale al quesito posto da un’impresa che, quale fornitrice di un esportatore abituale, è obbligata a inserire nella fattura gli estremi della lettera d’intenti ricevuta dal cessionario/committente (articolo 1, primo comma, lett. c) legge 17/1984). Il problema che si pone è dove inserire l’informazione nel tracciato Xml della fattura elettronica, non essendoci uno specifico campo. L’Agenzia risponde che l’informazione può essere inserita nel Xml, utilizzando uno dei campi facoltativi sui dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione. La risposta, anche se puntuale, consente l’elaborazione di un principio generale che si può utilizzare in diverse situazioni. In effetti, molte disposizioni normative o regolamentari di natura diversa impongono l’indicazione in fattura di riferimenti di conformità. Si pensi, ad esempio, alla locuzione necessaria per indicare che il fornitore ha assolto il contributo CONAI24 o alle indicazioni richieste nell’ambito agroalimentare dal Dl 1/201225 o, come aveva già chiarito l’Agenzia, per i dati relativi alle autovetture, per consentire al contribuente la deducibilità del costo del carburante. In molti casi è il fornitore che vuole inserire in fattura altri elementi di natura gestionale per lui importanti. In tutti questi casi, generalizzando la risposta dell’Agenzia, l’emittente della fattura potrà inserire nel tracciato Xml le diverse informazioni nei campi facoltativi che le specifiche tecniche lasciano a sua disposizione. Ovviamente, questa situazione potrebbe portare ad una composizione eccessivamente variabile del tracciato: vista in modo prospettico, allora, andrà risolta o in accordo con il cliente o, quando sarà possibile inviare allo Sdi anche ulteriori formati, utilizzando le librerie più complete.

Le OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA non documentate da fattura non vanno inviate al sistema d’interscambio. Le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva (cd. “fuori campo”) sono in linea generale escluse dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, trattandosi di operazioni per le quali non è (quasi mai) richiesto l’obbligo di emissione della fattura. È bene ricordare che l’avvento della fattura in formato elettronico non comporta alcun cambiamento in relazione alle regole riguardanti le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura. In linea generale, infatti, affinché sussista l’obbligo di emissione della fattura è richiesto che l’operazione sia rilevante ai fini Iva, ossia sussistano tutti i presupposti per l’applicazione della stessa (oggettivo, soggettivo e territoriale). Pertanto, è obbligatorio emettere la fattura per quelle operazioni per le quali, nonostante sussistano tutti i predetti requisiti, materialmente l’imposta non è applicata in quanto trattasi di operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972) o non imponibili (articoli 8 e ss. D.P.R. 633/1972). A partire dal 2013, tuttavia, la regola descritta ha trovato un’importante eccezione, poiché l’articolo 21, comma

6-bis, D.P.R. 633/1972, prevede l’obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale.

23 chi emette fatture senza Iva a esportatori abituali, il quale deve indicare nella fattura (oltre al regime di non imponibilità Iva dell’articolo 8, comma 1, lettera c Dpr n. 633/1972, nell’elemento «RiferimentoNormativo» del macroblocco «DatiBeniServizi») anche gli estremi della relativa dichiarazione d’intento, cioè la data, il numero progressivo e quello di protocollo della dichiarazione d’intento. Anche in questo caso, dovrebbe essere corretto l’utilizzo dell’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018) ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi». 24 la dicitura «contributo ambientale Conai assolto», previsto nelle cessioni di imballaggi successive alla prima, per quei soggetti che non hanno l’obbligo di dichiarare e versare il contributo al Conai, ma che sono comunque tenuti a pagare quello esposto in fattura dai loro fornitori di imballaggi (Dpcm 31 marzo 1999, regolamento Conai); 25 la dicitura «assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», che deve essere inserita nei ddt e nelle fatture, se questi vengono integrati con tutti gli elementi richiesti dal suddetto articolo 62 («la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento»), al fine di evitare di stipulare in forma scritta i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

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Trattasi sia delle cessioni di beni, sia delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di controparti non stabilite ai fini Iva in Italia, per le quali l’imposta non deve essere applicata nel territorio dello Stato, nel qual caso si richiede l’apposizione nel documento delle seguenti diciture: – inversione contabile in presenza di debitore soggetto passivo d’imposta in altro Stato Ue; – operazione non soggetta in presenza di controparte stabilita in un Paese extraUe. Si ricorda altresì che tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari del soggetto passivo, dovendosi indicare nel quadro VE della dichiarazione annuale Iva (anche se “sterilizzate” per la verifica dello status di esportatore abituale). Nel corso del Forum l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per le operazioni fuori campo Iva non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura, anche se in formato elettronico, posto che l’introduzione del file Xml, in luogo del documento cartaceo, non ha comportato alcun cambiamento delle regole normative. A dire il vero, l’Agenzia pone l’esempio dei regimi monofase (di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972), per i quali in realtà non vi è un’esclusione da Iva, bensì una particolare modalità di applicazione della stessa, che ha comunque portato il legislatore ad esonerare tali soggetti dall’obbligo di emissione della fattura. Dal chiarimento dell’Agenzia si evince quanto segue:

• per le operazioni fuori campo Iva non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura, ferma restando la possibilità di emetterla (elettronica dal 1° gennaio 2019), inviandola tramite il Sdi ed indicando nel campo “codice natura” quale natura dell’operazione il codice “N2”. Nella prassi, infatti, le aziende preferiscono emettere la fattura anche quando non sussista alcun obbligo, e ciò al fine di standardizzare le procedure amministrative e contabili per la formazione e la registrazione dei documenti;

• per le operazioni fuori campo Iva, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura (quelle indicate nell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972), il documento continuerà ad essere in formato cartaceo trattandosi di operazioni intercorse con controparti non stabilite nel territorio dello Stato. Tali operazioni dovranno quindi essere riepilogate nel cd. “esterometro“, ferma restando la facoltà di emissione della fattura elettronica nel qual caso il soggetto passivo evita di includere le stesse nella predetta comunicazione.

Indirizzo pec dai non titolari di partita iva.

Per agevolare la ricezione della fattura elettronica da parte dei privati-consumatori finali, dei condomìni, degli enti non commerciali non titolari di partita Iva, dei minimi e dei forfettari, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che questi soggetti potranno decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori, comunicando a questi ultimi, ad esempio, “un indirizzo pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio)”. In questo caso, però, il formato della fattura ricevuta sarà solo l’xml e non un pdf, quindi, risulterà poco comprensibile. Per i minimi e i forfettari, il ricevimento di questo file, invece, sarà apprezzato, in quanto potrà essere conservato digitalmente, senza obbligarli a scaricare il file xml dal portale Fatture e corrispettivi. Per tutti questi soggetti (oltre che per gli agricoltori in esonero), comunque, l’emittente è sempre obbligato a inviare loro “una copia informatica o analogica della fattura elettronica” (quindi, ad esempio un pdf via e-mail o una copia su carta). Per i privati consumatori finali, i condomìni e gli enti non commerciali (senza di partita Iva), questo invio obbligatorio è previsto dal punto 3.4, lettera c), del provvedimento 30 aprile 2018, mentre per i minimi, i forfettari e gli agricoltori in esonero è previsto dalla Guida dell’agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica del 25 settembre 2018, a pagina 10. Fattura ai privati consumatori, condomìni ed enti non commerciali

Se il cliente è un privato-consumatore finale (quindi, senza partita Iva), nel campo “CodiceDestinatario” del file xml della fattura elettronica deve essere indicato il codice convenzionale “0000000”, mentre va compilato l’elemento “CodiceFiscale” del cessionario/committente. Queste regole per i privati saranno valide anche per i condomìni e per gli enti non commerciali non titolari di partita Iva. Considerando che questi soggetti non sono soggetti titolari di partita Iva, ma solitamente hanno solo il codice fiscale, gli operatori Iva residenti o stabiliti dovranno emettere, nei loro confronti, solo fatture elettroniche dal primo gennaio 2019, considerandoli alla stregua dei privati consumatori finali (risposta delle

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Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018). Si ritiene che queste regole debbano essere applicate anche ai consorzi, privi di partita Iva, ma con il solo codice fiscale. La norma prevede che il Sdi recapiti la fattura elettronica a questi soggetti, solo mettendola a disposizione nella loro area riservata di Fisconline (leggendo l’elemento “CodiceFiscale” dell’xml). Inoltre, l’emittente deve sempre consegnare direttamente al cliente consumatore finale (condomìnio o ente non commerciale) “una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo” a loro disposizione dal Sdi nell’area riservata del sito web delle Entrate, cioè Fisconline (punto 3.4, lettera c, provvedimento 30 aprile 2018). E’, comunque, facoltà del consumatore “rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura” (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). Questa manifestazione di volontà di rinuncia, da parte del privato-consumatore finale, condomìnio o ente non commerciale, può avvenire “più facilmente”, se l’operatore Iva ricorda al suo cliente che può “facilmente” consultare la sua e-fattura nella sua area riservata del cassetto fiscale dell’agenzia delle Entrate, “in una specifica sezione, accanto a quella della sua dichiarazione precompilata” (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018). Quindi, per il privato consumatore finale, una copia della e-fattura può essere ricevuta in uno dei seguenti modi:

− digitalmente, ad esempio, un pdf spedito, via e-mail ordinaria o pec, direttamente dal cedente o prestatore (non tramite il Sdi);

− su carta, consegnata, a mano o via posta ordinaria, direttamente dal cedente o prestatore (non tramite il Sdi).

Per agevolare la ricezione della fattura elettronica da parte dei privati consumatori finali, però, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che questi ultimi “possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori, comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio)”. In questo caso, però, il formato della fattura è solo l’xml e non un pdf. Quindi, risulta poco comprensibile. In questi casi, pertanto, la fattura originaria, in formato xml, può essere ricevuta dal privato consumatore finale nella sua pec, tramite il Sdi, solo se chiede al cedente o prestatore di indicare la sua pec nel campo “PECDestinatario” (nel campo “CodiceDestinatario” ci va sempre il codice convenzionale “0000000”). Questo metodo è possibile non solo per gli altri soggetti equiparati dalla norma ai privati consumatori finali, come i condomìni e gli enti non commerciali (senza partita Iva), ma anche ai soggetti Iva che adottano il regime dei minimi o dei forfettari (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018). Minimi e forfettari

I soggetti passivi che rientrano nel regime dei minimi (o di vantaggio, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) o nel regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190) saranno esonerati dall’emissione della fattura elettronica (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). Se, invece, è il cliente ad essere un soggetto passivo che rientra nel regime dei minimi (o di vantaggio, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) o nel regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190), oltre che un produttore agricolo esonerato dagli adempimenti Iva (perché nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, dpr n. 633/1972), dal primo gennaio 2019, l’emittente, soggetto Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, dovrà emettere obbligatoriamente la fattura elettronica, cioè in formato xml e tramite il Sdi. In questo caso, nel campo “CodiceDestinatario” del file xml della fattura elettronica dovrà essere riportato il codice convenzionale “0000000” e andrà indicata la partita Iva nell’elemento “IdFiscaleIVA”, in quanto è un elemento obbligatorio per l’articolo 21, dpr 633/1972. Il Sdi recapiterà la fattura elettronica al destinatario (minimo, forfettario o agricoltore) solo mettendola a disposizione nella sua area riservata di Fisconline (o Entratel) e l’emittente dovrà comunicargli questa circostanza “tempestivamente”. Il punto 3.4, lettera d), del provvedimento 30 aprile 2018, poi, ha previsto che questa comunicazione potrà essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Per la norma, però, si tratta solo di una facoltà e non di un obbligo. Quindi, considerando che, in questi casi, la consegna diretta della fattura dall’emittente al destinatario è solo facoltativa e che il Sdi non invia l’e-fattura al minimo, al forfettario e al produttore agricolo in esonero, dal primo

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gennaio 2019, questi contribuenti rischieranno di non ricevere più le fatture, né dai propri fornitori, né dal Sdi, in quanto riceveranno solo la comunicazione da parte dell’emittente relativa alla messa a disposizione della e-fattura nella propria area riservata di Fisconline (o Entratel). Per visionarle, quindi, la norma prevede solo l’accesso a quest’area. Anche se i forfettari e i produttori agricoli in esonero non detraggono l’Iva e non deducono il costo delle fatture passive che ricevono, comunque, sono interessati a visionarle (se non altro, per controllarne l’importo ed effettuare il pagamento). Per i minimi, invece, il documento di spesa è necessario ai fini della deduzione del costo. Per risolvere questo aspetto, si potrebbe prevedere l’inserimento del codice destinatario di questi contribuenti nel campo “CodiceDestinatario” del file xml della fattura elettronica, ma il punto 3.4, lettera d), del provvedimento 30 aprile 2018, sembra categorico nell’imporre l’inserimento del solo codice convenzionale “0000000”. Un’altra possibile soluzione potrebbe essere quella di indicare l’eventuale indirizzo pec del destinatario nel campo “PECDestinatario”, comportamento compatibile con l’inserimento nel campo “CodiceDestinatario” del codice convenzionale “0000000”. Questa soluzione avrebbe il pregio di automatizzare l’invio della fattura al cliente, una volta registrata la pec nella sua anagrafica del software. Anche la Guida dell’agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica del 25 settembre 2018, a pagina 10, aveva cercato di risolvere la problematica, introducendo un nuovo adempimento all’emittente, cioè obbligandolo a “rilasciare” ai minimi, ai forfettari e agli agricoltori in esonero (come accadrà, per legge, solo verso i privati-consumatori finali) “una copia su carta (o inviarla per email) della fattura, inviata al Sdi”. Questa soluzione, però, non consentiva la conservazione sostitutiva dell’eventuale documento cartaceo ricevuto o del pdf ricevuto. Come detto in precedenza, l’agenzia delle Entrate ha sposato questa soluzione nella risposta al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018, almeno per i minimi e i forfettari. In particolare, la fattura originaria, in formato xml, potrà essere ricevuta dai minimi e dai forfettari nella loro pec, tramite il Sdi, solo se chiederanno al cedente o al prestatore di indicare la loro pec nel campo “PECDestinatario” del file xml (nel campo “CodiceDestinatario” ci va sempre il codice convenzionale “0000000”). Questa soluzione consentirà ai minimi e ai forfettari anche di conservare elettronicamente i file xml ricevuti. Minimi e forfetari sono esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, ma sono tenuti a conservare, in modalità elettronica, le fatture ricevute. Tali soggetti, così come i condomìni e gli enti non commerciali, possono reperire copia dei documenti in un’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate, e hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il Sistema di Interscambio potrà recapitare le fatture.

Si tratta di alcuni dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nel corso di un video-forum organizzato da Il Sole 24 Ore e tenutosi nella giornata di ieri. In sostanza, considerato che fra gli obblighi dei minimi e dei forfetari vi sono anche quelli di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, e atteso che l’art. 39 del DPR 633/72 dispone che le fatture elettroniche siano “conservate in modalità elettronica”, ne discende che tali soggetti abbiano l’obbligo di procedere alla conservazione elettronica dei documenti d’acquisto loro inviati, che non possono essere gestiti in formato cartaceo.

Le fatture elettroniche emesse dalle COOPERATIVE AGRICOLE PER CONTO DEI SOCI possono essere destinate sia alla coop emittente che al socio cedente. Si tratta del caso dei conferimenti a cooperative agricole siano esse in regime speciale che in regime ordinario, in cui si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 7, del Dpr 633/1972. Viene previsto che gli obblighi di fatturazione possono essere adempiuti dalle cooperative per conto dei produttori agricoli cedenti, in tal caso è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti previsti ai fini dell’Iva. Le specifiche tecniche (provvedimento dell’Agenzia del 30 aprile 2018), regolano la fattispecie al punto 2.2.8 e precisano che il soggetto emittente (di fatto l’acquirente) viene contraddistinto dal codice alfabetico «CC». L’agenzia delle Entrate ha precisato che il Sdi consegna la fattura all’indirizzo telematico (indirizzo pec o codice destinatario) riportato nella fattura (come farebbe un normale postino); quindi se la cooperativa riporta nella fattura l’indirizzo telematico del socio conferente il Sdi recapiterà la fattura direttamente al socio.

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Se la cooperativa ha registrato il proprio indirizzo pec o il codice destinatario presso il portale «Fatture e corrispettivi», il Sdi dovrebbe consegnare la fattura anche all’emittente. Questo sarebbe necessario in quanto la cooperativa deve avere contezza del momento dal quale può detrarre l’Iva sulla fattura di acquisto emessa dalla medesima. Il sistema dovrebbe anche trasmettere alla cooperativa la «ricevuta di consegna» in quanto la coop è emittente della fattura e da questo ottiene ulteriore conferma per l’esercizio della detrazione. La riposta delle Entrate dice anche che se la cooperativa ha registrato il proprio indirizzo pec o il codice destinatario presso il portale «Fatture e corrispettivi», il Sdi consegnerà la fattura alla medesima cooperativa (nella fattura non viene indicato l’indirizzo del socio); in questo caso la coop avrà cura di comunicare ai soci, con qualsiasi mezzo, che la fattura elettronica si trova nella sua area riservata. Si presentano comunque altri problemi operativi come quello relativo alla numerazione. Come detto, la cooperativa emette le fatture per conto dei soci. La circolare del ministero delle Finanze n. 6 del 15 marzo 1994 aveva stabilito che la cooperativa attribuiva una propria numerazione progressiva contraddistinta ovviamente da un numero di serie diverso dal proprio e quindi il socio la rinumerava con il proprio numero delle fatture emesse. Con la fattura elettronica il socio non ha lo strumento per rinumerare le fatture emesse per suo conto, ma potrà registrarle in un sezionale senza rispettare il numero progressivo. La numerazione non progressiva nel sezionale ha un precedente per le fatture scartate dal Sdi e successivamente riemesse (agenzia delle Entrate circolare n. 13/2018).

Dati obbligatori della fattura Oltre ai dati obbligatori della fattura, previsti dalla normativa Iva, e all’indirizzo telematico del cessionario o del committente (codice destinatario e pec, per i quali si rimanda ai paragrafi sopra), vi sono molte altre informazioni obbligatorie da indicare nelle fatture elettroniche, derivanti dal Codice civile, dalla normativa sugli esportatori abituali, sugli imballaggi, sui trasporti, sulle accise e sulle cessione di prodotti agricoli e alimentari. Se le istruzioni alla compilazione del file xml non riportano una specifica indicazione di dove indicare questi dati (allegato A al provvedimento 30 aprile 2018), si ritiene corretto il loro inserimento nel blocco «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

Pubblicità in fattura Le società iscritte al registro delle imprese devono indicare obbligatoriamente nel macroblocco «CedentePrestatore» della fattura elettronica la sigla della provincia del registro delle imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio) e il numero di repertorio (elemento NumeroRea). Le Spa, le Sapa e le Srl devono indicare anche il capitale sociale effettivamente versato e risultante dall’ultimo bilancio (elemento CapitaleSociale). Solo le Spa e le Srl devono indicare se sono a socio unico (inserendo Su nell’elemento SocioUnico) o se vi è una pluralità di soci (Sm). Poi, va specificato se la società è in stato di liquidazione (Ls nell’elemento StatoLiquidazione) o se non lo è (Ln). Tutti questi dati sono obbligatori anche oggi nella fattura non xml, ai sensi dell’articolo 2250 del Codice civile. Le società dovrebbero anche indicare in fattura «la società o l’ente, alla cui attività di direzione e coordinamento» sono soggette (articolo 2497 bis del Codice civile), ma l’allegato A al provvedimento 30 aprile 2018 non dà indicazioni specifiche di dove inserire questo dato, quindi dovrebbe essere possibile utilizzare l’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

Fatture 2018 pervenute in ritardo.

Qualora fatture emesse in modalità cartacea o analogica dovessero pervenire nel 2019, la stessa (in quanto emessa nel 2018) non dovrà essere messe in formato elettronico. Sarà registrata con le consuete modalità. Se il fornitore dovesse emettere una nota di variazione ne 2019 per una fattura 2018, questa dovrà essere emessa in formato elettronico. Sul tema è intervenuta però una risposta dell’Agenzia che è esattamente la seguente: «L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’articolo 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Pertanto, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica».

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Quindi in via generale una fattura datata 31 dicembre 2018 (essendo la data un elemento qualificante) sarà, di per sé, analogica e non elettronica. Però, se la stessa fattura, sempre datata 31 dicembre 2018 viene formata e contabilizzata nel 2018 e poi inviata, ad esempio, via Pec nel 2019 risulterà “emessa” nel 2019 e quindi dovrà essere trattata in elettronico. Questa situazione, riprendendo un’ulteriore risposta fornita dall’agenzia delle Entrate, per la quale una fattura emessa nel 2019 e non ricevuta in elettronico non consente al cessionario/committente di detrarre l’imposta perché lo stesso non sarebbe in possesso di una fattura fiscalmente rilevante, potrebbe determinare a fine anno qualche problema al contribuente destinatario. Pertanto, oltre ad auspicare, tenendo conto delle difficoltà che potrebbero scaturire nei primi giorni del 2019, un’applicazione flessibile della norma e della relativa interpretazione, si consiglia ai contribuenti, per quest’anno e per quanto possibile di anticipare la fatturazione di qualche giorno rispetto all’ultimo giorno dell’anno ovvero se a cavallo dell’anno di essere sicuri di trasmettere la fattura entro il 31 dicembre. Al contrario, se la spedizione avverrà i primi giorni del 2019 sarebbe cautelativo adottare fin da subito la fattura elettronica. Fattura non trasmessa

Se il fornitore non emette la fattura elettronica trasmettendola al Sistema di interscambio, la fattura si considera

come non emessa.

Questo impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via Sdi e se non ricevuta di emettere

autofattura ex art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/97 con la regolarizzazione dell’IVA relativa.

Numerazione unica per le fatture elettroniche ed analogiche

L’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che la registrazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche non

richiede sezionali diversi. Data la sostanziale equiparazione, i documenti emessi - seppur in formati diversi -

possono non essere registrati separatamente.

La numerazione può essere la stessa, in progressione. In termini concreti, quindi, un soggetto passivo può

emettere la fattura n. 1 in formato elettronico, la n. 2 e la n. 3 in formato analogico e via di seguito.

� Fatturazione elettronica e sezionali

Con riferimento alla necessità o meno di tenere dei sezionali per registrare separatamente le fatture analogiche

da quelle digitali, l’Agenzia - in considerazione della sostanziale equiparazione tra le due forme di documento -

ha escluso questa necessità.

Si pensi al caso di un soggetto passivo che fornisce i suoi beni sia nei confronti di clienti soggetti passivi stabiliti

nel territorio dello Stato che fuori dal territorio dello Stato. Mentre con riferimento alle cessioni effettuate nei

confronti dei primi vige l’obbligo della fatturazione elettronica, lo stesso obbligo non trova applicazione con

riferimento alle cessioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti.

Non solo, ma l’Agenzia ha ammesso anche la possibilità di effettuare un’unica numerazione, la quale - come

precisato con la risoluzione n. 1/E del 17 gennaio 2013 - può proseguire dall’anno precedente.

In termini concreti, quindi, un soggetto passivo può emettere la fattura n. 1 in formato elettronico, la 2 e la 3 in

formato analogico e via discorrendo.

Sempre con riferimento alle fatture derivanti da rapporti con soggetti non residenti, all’Agenzia è stato

sottoposto il caso di emissione di fattura nei confronti di un soggetto non residente identificato ai fini IVA in

Italia anche per il tramite di un rappresentante fiscale ed è stato chiesto in che formato debba essere emessa la

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fattura. A tal riguardo è stato precisato che la fattura deve essere emessa in formato elettronico, al pari di quelle

emesse nei confronti di soggetti passivi o consumatori finali stabiliti nel territorio dello Stato, inserendo nel capo

destinatario il codice convenzionale composto da 7 zeri e metterla a sua disposizione nell’apposita area del sito

dell’Agenzia delle Entrate, salva la possibilità di inviarla all’indirizzo telematico indicato (PEC o codice

destinatario).

Copia della fattura elettronica viene fornita al soggetto identificato.

Per completezza di informazione, si ricorda che a seguito delle modifiche appartate alla normativa in commento

dall’art. 15 del decreto fiscale, i soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia non sono tenuti ad emettere

le fatture elettronica.

Autofatture

In relazione al tema delle autofatture, e più in generale alle operazioni soggette ad inversione contabile, in

primo luogo, l’Agenzia estende l’obbligo di autofattura elettronica, prevista normativamente solo per quelle

relative alla regolarizzazione del mancato ricevimento del documento dal fornitore (articolo 6, comma 8, D.Lgs.

471/1997), anche a quelle emesse in caso di omaggi di beni al fine di evitare la rivalsa dell’Iva nei confronti del

soggetto che riceve l’omaggio.

Si ritiene, quindi, che l’obbligo di emissione di autofattura elettronica riguardi anche le altre ipotesi previste dalla

normativa Iva o dalla prassi, quali le operazioni di estrazione dei beni dai depositi Iva o la regolarizzazione dello

splafonamento da parte dell’esportatore abituale.

A differenti conclusioni si perviene invece:

• per le inversioni contabili richieste dall’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, ossia per le operazioni

poste in essere da soggetti non residenti e rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, per i quali

l’acquirente o committente nazionale soggetto Iva è soggetto al cd. “esterometro“, trattandosi di

operazioni intercorse con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia;

• per l’integrazione delle fatture per acquisti intracomunitari di beni.

Per quanto riguarda invece le altre operazioni previste nell’articolo 17 D.P.R. 633/1972, e soggette

ad inversione contabile con il sistema dell’integrazione (si pensi alle prestazioni relative ad edifici, o a quelle rese

dal subappaltatore nel settore edile), l’Agenzia conferma le modalità già descritte con la circolare 13/E/2018,

ossia la possibilità di eseguire l’integrazione con applicazione dell’Iva in un documento esterno da allegare al file

Xml ricevuto dalla controparte.

In tale contesto l’Agenzia precisa che il documento in questione (ossia quello formato per integrare la fattura

Xml), può essere considerato alla stregua di un’autofattura poiché contiene i dati tipici di una fattura, ed in

particolare il numero di partita Iva del soggetto che esegue l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore

sia in quello del cessionario/committente. Per tale motivo, anche questa “autofattura” può essere inviata al

Sdi ed archiviata automaticamente laddove il soggetto fruisca del servizio di conservazione gratuita offerto

dall’Agenzia.

24. PROCESSI OPERATIVI E DIGITILAZZAZIONE

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Con l’entrata in vigore della fattura elettronica occorrerà riscrivere tutta la procedura di architettura tecnologica e organizzativa della propria struttura, analizzando i sistemi ed i software utilizzati e riutilizzabili sino a individuare eventuali altri processi finalizzati all’adeguamento. Ci si deve poi concentrare sui rapporti con l’esterno e quindi rispettivamente su clienti e fornitori. Ciclo attivo e ciclo passivo sono accomunati intanto da una scelta di fondo, dettata dalla capacità aziendale di gestire in autonomia generazione e gestione del tracciato Xml, indirizzamento e ricezione tramite Sdi, gestione di eventuali allegati, eventuale apposizione di una firma elettronica, monitoraggio delle ricevute, integrazione nei sistemi gestionali e conservazione a norma. Tutte queste attività, compresa l’acquisizione di un codice destinatario Sdi, possono avere un impatto marginale nel momento in cui si decida di avvalersi di service provider esterni che si occupano professionalmente di tali fasi alleggerendo l’azienda di una serie di incombenze. Ciclo attivo In ogni caso per quanto riguarda in particolare il ciclo attivo, di fondamentale importanza è la cosiddetta fase di «onboarding», consistente nell’aggiornamento delle anagrafiche con acquisizione, ove possibile, dell’indirizzo Pec o del codice identificativo Sdi del destinatario della fattura. A tal fine si può procedere inviando apposite comunicazioni ai clienti, richiedendo loro di comunicare l’indirizzo telematico su cui intendono ricevere le fatture. In caso di mancata risposta, si potrà sempre emettere fattura elettronica indicando il codice convenzionale a sette zeri, oltre all’identificativo fiscale del cliente: in questo modo, il documento verrà consegnato da Sdi nell’area riservata del sito “fatture&corrispettivi” e l’emittente dovrà preoccuparsi di comunicare, con via alternative quali un’email ordinaria, una raccomandata come anche una telefonata, la messa a disposizione della fattura.

Ciclo passivo Per quanto riguarda il ciclo passivo, anche qui si può decidere di comunicare ai propri fornitori l’indirizzo telematico prescelto per la ricezione oppure rimanere inattivi da questo punto di vista ma, e ciò è assolutamente consigliato, utilizzare il servizio di registrazione gratuito messo a disposizione dalle Entrate. Con tale servizio si può indicare la casella Pec oppure il codice identificativo SdI su cui si intende ricevere i documenti: a prescindere da quanto verrà indicato come indirizzo dal fornitore nel tracciato Xml, il documento verrà sempre e solo recapitato nell’indirizzo prescelto e registrato. In questo modo si potrà canalizzare e ricevere tutto il flusso documentale passivo in un unico punto per poi, eventualmente, smistarlo internamente. Due binari paralleli La modalità scelta per l’invio e la ricezione della fattura elettronica è indipendente dal canale di ricezione o di trasmissione individuato da destinatario o da emittente: lo SdI veicola infatti la fattura sulla base della eventuale registrazione effettuata dal ricevente o, in mancanza, guardando al codice destinatario o alla casella Pec indicato nel tracciato Xml dall’emittente. Casella di Pec e servizi informatici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate non richiedono un previo accreditamento a differenza di canali SdICoop o FtpCoop per i quali viene rilasciato un codice destinatario a 7 cifre a valle dell’accreditamento stesso. QR code Si tratta di un codice a barre bidimensionale contenente i dati Iva dei soggetti passivi. Se il contribuente ha provveduto alla registrazione dell’indirizzo telematico, all’interno del Qr-code sarà presente anche questa indicazione. Il Qr-code agevola l’automazione dei processi e riduce gli errori nella fase di predisposizione della fattura, in quanto può essere mostrato, su supporto informatico o su supporto analogico, all’emittente per consentirgli di acquisire in automatico i dati identificativi Iva del cessionario/committente ed emettere fattura elettronica.

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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una serie di Faq sul proprio sito internet in merito

all’obbligo di fatturazione elettronica che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. Molti di questi chiarimenti erano

stati forniti negli incontri che l’Amministrazione finanziaria aveva organizzato con il Sole 24 ore e con Fisco Oggi,

tuttavia si è sentita la necessità di aiutare i clienti in questo momento ricco di incertezze sul tema, attraverso la

loro pubblicazione. Le troverete sulla circolare settimanale 7/12/2018 pubblicata sul nostro sito.

Cordiali Saluti.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

[aggiornamento al 7/12/2018]

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l’intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.