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Alla c.a. del Dirigente dell’ASILO ………………….. Sig. COGNOME Nome Via Xxxxxxxx CITTA’ (PR) Pec OGGETTO: Decreto Legge 73/2017, Legge 119/2017, Indicazioni MIUR. AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE (U). 0001622.16-08-2017, Circolare 0025233 -16/2017 – DGPRE-DGPRE – P Spettabile Dirigente, Siamo ………………….. e ………………… , i genitori dell’alunna ……………………………… che frequenta il ………. (primo/secondo/ terzo e ultimo) anno della Scuola da Lei diretta. Abbiamo ricevuto …… (descrivere come è avvenuta la comunicazione di obbligo di consegnare la autodichiarazione vaccinazione e di comunicazione che in mancanza vi sarà esclusione di accesso alla frequenza scolastica). Le chiediamo, con la presente, di fissare un incontro con Lei, proprio per chiarire la questione. In attesa dell’incontro le notifichiamo, in maniera formale, le nostre perplessità e il profondo turbamento che abbiamo avuto quando ci è stato richiesto di portare un foglio firmato pena l’espulsione e il diniego ai servizi educative della nostra figlia minore. Noi siamo a conoscenza della Legge 119/2017 ed eravamo convinti di essere esclusi da questa Legge, la quale è molto chiara e semplice sulle indicazioni da seguire. Noi non siamo avvocati ma la Legge è intuitiva e non necessita di competenze particolari per poterla leggere ed assolvere. La Legge 119/2017 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17A05515/sg si divide in due parti distinte: Da una parte è stato ampliato l’obbligo vaccinale esistente da 4 a 10 vaccini ed è a prescindere dalla frequenza scolastica. Già a 62 giorni di vita del neonato si rischia la sanzione per non aver ottemperato al Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale. Questa è una questione privata tra i cittadini e le ASL e la Scuola non ne è coinvolta. Nell’articolo 3 della Legge si parla invece della richiesta della documentazione comprovante l’obbligo vaccinale che, per i Servizi per l’infanzia e per la Scuole dell’infanzia, sono requisito d’accesso mentre per il resto dei gradi scolastici non lo è. Pag. 1 di 8

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Alla c.a.

del Dirigente dell’ASILO …………………..Sig. COGNOME NomeVia Xxxxxxxx CITTA’ (PR)Pec

OGGETTO: Decreto Legge 73/2017, Legge 119/2017, Indicazioni MIUR. AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE (U). 0001622.16-08-2017, Circolare 0025233 -16/2017 – DGPRE-DGPRE – P

Spettabile Dirigente,

Siamo ………………….. e ………………… , i genitori dell’alunna ……………………………… che frequenta il ………. (primo/secondo/ terzo e ultimo) anno della Scuola da Lei diretta.Abbiamo ricevuto …… (descrivere come è avvenuta la comunicazione di obbligo di consegnare la autodichiarazione vaccinazione e di comunicazione che in mancanza vi sarà esclusione di accesso alla frequenza scolastica).

Le chiediamo, con la presente, di fissare un incontro con Lei, proprio per chiarire la questione.

In attesa dell’incontro le notifichiamo, in maniera formale, le nostre perplessità e il profondo turbamento che abbiamo avuto quando ci è stato richiesto di portare un foglio firmato pena l’espulsione e il diniego ai servizi educative della nostra figlia minore.Noi siamo a conoscenza della Legge 119/2017 ed eravamo convinti di essere esclusi da questa Legge, la quale è molto chiara e semplice sulle indicazioni da seguire. Noi non siamo avvocati ma la Legge è intuitiva e non necessita di competenze particolari per poterla leggere ed assolvere.

La Legge 119/2017 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17A05515/sg si divide in due parti distinte: Da una parte è stato ampliato l’obbligo vaccinale esistente da 4 a 10 vaccini ed è a prescindere

dalla frequenza scolastica. Già a 62 giorni di vita del neonato si rischia la sanzione per non aver ottemperato al Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale. Questa è una questione privata tra i cittadini e le ASL e la Scuola non ne è coinvolta.

Nell’articolo 3 della Legge si parla invece della richiesta della documentazione comprovante l’obbligo vaccinale che, per i Servizi per l’infanzia e per la Scuole dell’infanzia, sono requisito d’accesso mentre per il resto dei gradi scolastici non lo è.

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In questo articolo si parla di consegnare ai Dirigenti documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ed entro i termini della stessa, e quindi rivolta a coloro che avessero presento domanda di iscrizione alla scuola dall’uscita della Legge in poi e non toccando assolutamente chi era già iscritto, o chi era già iscritto e già frequentava, prima dell’uscita della Legge stessa.Dobbiamo ricordare che, in Italia, l’Articolo 25 della Costituzione dice chiaramente al Comma 2: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. E' espresso un principio logico, semplice ed equo: è possibile solo violare leggi che esistono già. Se una azione diventa legalmente proibita DOPO che una persona l'ha commessa, allora quella persona non potrà essere punita, in quanto, quando l'azione è stata commessa, non era proibita... quindi era lecita. Nessun divieto, quindi nessuna punizione.La Legge 119/2017 segue questo principio. Infatti a tutte le nuove iscrizioni presentate post Legge verrà richiesto l’obbligo vaccinale come requisito per essere iscritti. Chi lo presenterà verrà iscritto, chi non lo presenterà non verrà iscritto.Noi abbiamo un bambino di 21 mesi che l’anno prossimo, per l’entrata in vigore della Legge, non potremo iscrivere alla Scuola Materna che ha frequentato la sorella. La Legge è chiara e noi intendiamo seguirla. Non proveremo neanche a presentare l’iscrizione sapendo in principio che non passerà la richiesta del requisito d’accesso.Ma chi era già iscritto? Chi era già iscritto non è assolutamente menzionato dalla Legge. Come sempre si parla di nuove iscrizioni entro i termini della stessa.

La Legge 119/2017 è chiara sulla consegna della documentazione all’atto dell’iscrizione anche per non violare la Legge sulla Privacy del trattamento dei dati sanitari sensibili (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione di dati individuali).Anche nelle palestre può essere richiesto, come requisito d’accesso per l’iscrizione, il certificato di buona salute o quello di alcune vaccinazioni.

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Oltre alle nuove iscrizioni verrà richiesto l’obbligo vaccinale come requisito anche alle successive iscrizioni d’ufficio, o rinnovo dell’iscrizione, ma sempre in avvenire perché l’iscrizione vera e propria viene fatta all’inizio del percorso scolastico e dura fino alla fine dello stesso. L’unica azione consentita per Legge ai Dirigenti scolastici è di segnalare alle ASL competenti la mancata documentazione solo per i frequentanti le scuole dell’obbligo, cioè elementari, medie e materne, e dove la documentazione non è requisito d’accesso.

All’Articolo 3 comma 3 viene detto chiaramente che l’obbligo vaccinale è requisito d’accesso per i Servizi dell’Infanzia e le Scuole per l’Infanzia. Vorremmo puntualizzare che il requisito d’accesso serve per iscriversi ma è l’iscrizione che permette la frequentazione e l’accesso ai servizi. A titolo d’esempio se noi volessimo portare ora in un Nido o in una Materna, un bimbo in regola con l’obbligo vaccinale, noi non potremmo entrare lo stesso. Perchè pur avendo il requisito esso non risulta iscritto a quella scuola e quindi non è il requisito che permette l’accesso ai servizi ma bensì l’iscrizione.La nostra bimba sta frequentando la Scuola perchè è precedentemente iscritta, ha già passato i requisiti d’accesso chiesti all’atto dell’iscrizione e non era menzionato l’obbligo vaccinale. L’iscrizione è stata accettata e firmata dalla Scuola alle vostre condizioni ed è quella che le permette di diritto di accedere ai servizi.

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Sulla Legge, le uniche disposizioni transitorie sono state quelle di allungare i termini per l’iscrizione, dal 10 luglio al 10 settembre. Pur avendo allungato questi termini si parla sempre di nuovi iscritti e sempre di iscrizioni fatte post l’entrata in vigore della Legge.In tutta la Legge 119/2017 non è prevista nessuna forma di ESCLUSIONE, ESPULSIONE, DINIEGO D’ACCESSO, SOSPENSIONE perché, chiaramente, se all’atto dell’iscrizione i genitori porteranno la documentazione comprovante, il minore verrà iscritto. Se non consegnaneranno la documentazione il minore non verrà iscritto e non serviranno altre procedure.

Questo è tutto quello che la Legge dice. Non c’è altro. Molto chiaro e semplice. Anche il Governo ribadisce che le disposizioni transitorie semplificano l’iscrizione.

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Eppure ad un certo punto l’applicazione della Legge da parte del Ministero dell’Istruzione è cambiata. Premetto che le circolari ministeriali danno semplicemente indicazioni ai propri dipendenti, non hanno effetto di legge.Nella prima circolare del 16 agosto si parlava ancora di nuove iscrizioni http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60282&parte=1%20&serie=null

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Il Miur, in data 17 agosto, comincia invece a dare altre indicazioni http://www.miur.gov.it/-/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolare-operativa anche se rimane sempre la segnalazione come azione verso chi non consegna la documentazione.

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Invece nella circolare del Primo Settembre tutto cambiahttp://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60460&parte=1%20&serie=null ed è purtroppo in questa circolare che viene dato ordine di escludere i bambini che non possono presentare la documentazione comprovante l’ordine vaccinale ma rimarranno, furbamente, iscritti. Come prima, ricordo che NON è lo status vaccinale o un foglio che permettono l’accesso scolastico ma lo permette L’ISCRIZIONE che è un contratto vero e proprio tra Scuola e Genitori.

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Quindi cosa è successo? C’è una Legge chiara e semplice che evitata conflitti con altre Leggi vigenti e poi ci sono delle Circolari Ministeriali che hanno modificato sostanzialmente la Legge. Le Circolari Ministeriali, in Diritto, non hanno nessun valore legale ma devono solo dare chiarimenti e applicazioni ai propri dipendenti, in questo caso i Dirigenti. Ma questa circolare ha fatto di più perchè ha “MODIFICATO” la Legge esistente omettendo le nuove iscrizioni e colpendo tutti i bambini iscritti da 0 a 16 anni.

Come cittadini ci troviamo confusi con queste indicazioni. Il Consiglio di Stato ricorda che le circolari amministrative costituiscono solo atti interni a un pubblico ufficio, diretti agli organi di tale ufficio e ai

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loro dipendenti; esse vincolano solo i comportamenti degli organi operativi sottordinati dell’ufficio. In buona sostanza, si tratta di una direttiva comportamentale impartita dal vertice dell’amministrazione che vincola il personale. Ma non crea certo un diritto né può limitare il cittadino. Se una circolare interna interpreta una legge in modo difforme da quella che è invece l’interpretazione autentica, ossia la volontà originaria del legislatore, il cittadino che non ha ricevuto il riconoscimento del proprio diritto può rivolgersi al giudice. Il giudice sarà conseguentemente tenuto a disapplicare la circolare in quanto non vincolante.Purtroppo pochi hanno letto e compreso la Legge 119/2017 e questo potrebbe portare a commettere reati perseguibili anche penalmente nei confronti non tanto dei genitori, ma dei minori stessi. Purtroppo, pur capendo la situazione complicata e le posizioni scomode, la Legge Non Ammette Ignoranza e neanche giustificazione alcuna e non ci si potrà nascondere dietro a delle circolari ministeriali.

Dopo aver spiegato che come cittadini stiamo semplicemente seguendo la Legge e che, la nostra bimba, sta frequentando la scuola per diritto d’iscrizione e seguendo le indicazioni della Legge Lorenzin vorremmo chiedere delle delucidazioni alla Dirigenza.In data …………, alla fine della giornata scolastica, ci siamo recati normalmente a prelevare nostra figlia che si trovava in classe. La maestra ci chiede un minuto per parlarci. Ci dice che è stata chiamata dalla presidenza e le hanno detto che se non avessimo firmato l’indomani un foglio non avrebbe potuto permettere l’accesso alla scuola a nostra figlia. Noi riteniamo veramente poco professionale non aver inviato una raccomandata o fatto una telefonata direttamente dalla presidenza a noi genitori e aver coinvolto in questioni personali la maestra della nostra piccola. In data ………. siamo andati a ritirare il foglio in questione.

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Questo foglio non è previsto per Legge; la legge è Chiara sui documenti da presentare.E’ stato “inventato” dal Ministero. All’atto dell’iscrizione bisogna presentare o il libretto vaccinale, o l’esonero da parte dell’ASL, o l’avvenuta immunizzazione naturale o, se impossibilitati a presentare uno di questi documenti, è prevista un’autodichiarazione. Per Legge l’autocertificazione è chiamata anche Dichiarazione Sostitutiva. Questa tipologia di documento dichiara tutti quei fatti, stati e qualità personali che hanno il carattere di certificato pubblico; in altre parole, si può autocertificare tutto ciò che è contenuto all’interno dei registri pubblici e che è, quindi, verificabile tramite i certificati originali. Normalmente sono firmati da un soggetto che si assume la responsabilità di ciò che è scritto nel documento; infatti, l’ente che sarà in possesso del documento, davanti ad un ipotetico dubbio sulla veridicità del contenuto, potrà effettuare una verifica e, in caso di dichiarazione non veritiera, si risponderà dei reati di falso (in determinati casi, il soggetto può essere punito anche con

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la reclusione). Per Legge le Scuole, il giorno 11 marzo DOVREBBERO denunciare tutti quei genitori che non hanno portato la documentazione comprovante della promessa che hanno firmato. Dato che la dichiarazione va fatta solo nel caso in cui si ha il libretto vaccinale ma non ci si ricorda più dove si è messo, ma dichiariamo di possederlo e di essere in regola, ci domandiamo come si possa richiedere una dichiarazione che prevede un’azione del futuro, io non dichiaro più ma faccio una promessa. Questa richiesta è illegale ed illegittima. In più se, entro il 10 marzo, non si provvederà alla vaccinazione obbligatoria rischiamo seriamente di commettere un reato contro l’Art. 76 del DPR 445/2000 (1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia).A questo punto ci viene da pensare che, costringendoci a firmare, Lei rischiare di commettere il reato di Istigazione a Delinquere (Art.414 del c.p. “chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione”) dato che noi genitori firmeremmo SOLO per non far escludere nostra figlia da scuola. Oltretutto fatto con metodi poco ortodossi che potrebbero trasformarsi in Violenza Privata (Art. 610 c.p. quando “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”) e Minaccia (Art.612 c.p “qualora un individuo venga intimidito con la prospettazione di un danno ingiusto, rivolto alla persona o al suo patrimonio, di entità tale da limitare la sua libertà psichica”).

Lei ci sta intimando che se non firmiamo un foglio non previsto per Legge, con connotati illegali ed illeggittimi, ci minaccia di negare l’accesso scolastico alla nostra bambina?A questo punto seriamente la pregherei di giustificare queste sue azioni perché Lei si sta rendendo responsabile di esse.Ci deve dettagliare per iscritto, quindi, l’iter legale con il quale Lei si permetterebbe di negare a mia figlia l’accesso scolastico, pur mantenendo il minore iscritto, perché è proprio l’iscrizione che permette di accedere alla Scuola mia figlia.Deve spiegarci inoltre come può modificare i termini contrattuali che abbiamo già sigillato …… anni fa. Può un’iscrizione scolastica definirsi un contratto vero e proprio? Certo che si, visto che acquistiamo dei servizi che ci vengono offerti. Oltretutto è proprio la scuola che ci conferma portando post-iscrizione ad un Patto di Corresponsabilità (DPR 249/1998; Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235; Regolamento d’Istituto) tra Scuola, Genitori ed Alunni. Ci si permette di modificare unilateralmente le richieste per un requisito d’accesso che diventerebbe, per magia, la motivazione per sospendere un alunno ma che non porta allo scioglimento del contratto e alla decadenza dell’iscrizione. La modifica unilaterale del contratto è lecita se inserita come clausola sull’iscrizione e firmata da entrambi le parti (Art.33 comma 3 del codice del consumo “ius variandi”). Quindi vorremmo capire come questo sia possibile dato che non è presente quella clausola sull’iscrizione scolastica. Nelle iscrizioni sono previste anche delle decadenze dell’iscrizione stessa ma non in questo caso. L’unico modo possibile per lei è quello di farci decadere l’iscrizione ma se non avrà quel potere non potrà di certo impedirci l’accesso e noi lo sappiamo che non può toccare le iscrizioni.In più vorremmo dei chiarimenti sulla pratica della sospensione scolastica che sembrerebbe essere presa molto alla leggera dato che bisogna seguire delle procedure scolastiche che sembrerebbero disattese. Anche qui regna la confusione. La procedura della sospensione, per le elementari è regolamentata dal Regio Decreto del 1928; per gli altri gradi di studio bisogna riferirsi al testo normativo imprescindibile in materia di diritti degli studenti: il D.P.R. 294/98 (c.d. “Statuto delle studentesse e degli studenti”) integrato e modificato dal successivo D.P.R. 235/07 (http://www.dirittoscolastico.it/lallontanamento-dello-studente-dalla-comunita-scolastica-considerazioni-rivelatorie-sui-poteri-sanzionatori-del-consiglio-di-classe/)E` implicito ma non tralasciabile che l`interruzione patologica della partecipazione alle attività didattiche è davvero una contromisura seria, alla quale si deve pervenire unicamente dopo attente ponderazioni. Le sanzioni che non comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica possono essere comminate da tutti gli organi indicati nel Regolamento di Istituto, tra i quali è solitamente (ma non universalmente) annoverato anche il singolo docente. Se la sanzione comprende invece l’allontanamento dalla comunità, l’organo competente è il Consiglio di Classe. Il limite alla “sospensione” comminabile dal Consiglio di Classe è di 15 giorni. Nel caso si voglia allontanare lo studente per un periodo superiore dovrà provvedere il Consiglio di Istituto. È nulla la sanzione emanata da un organo incompetente, ad esempio la sospensione comminata da un docente. Tale nullità potrà esser proposta innanzi all’ “organo di garanzia” e, nei casi più gravi, contestata nelle sedi giudiziarie. La sospensione normalmente può avere la durata massima di 15 giorni scolastici.Soltanto in casi eccezionalmente gravi, che vedano per esempio l'aver commesso un REATO, il termine può venire prolungato. Ma qui entra in gioco che nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’articolo 275 del codice di procedura penale, dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.

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Che reato potrà aver mai commesso un bimbo piccino per essere allontanato ed sospeso per più di 15 giorni, anche se ammazzasse un compagno non sarebbe punito così duramente. Quindi per nidi e materne? Per nidi è materne NON è prevista l’esclusione scolastica per via della tenerà età perché è una procedura che colpisce esclusivamente il comportamento dell’alunno in base ad azioni contro la Morale o contro le Leggi ed è impossibile punire un minore di 0-6 che non è capace di certo di intendere né di volere. Per la Legge Italiana fino a quattordici anni il minore non è mai imputabile, perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità, senza cioè prova contraria. L'art. 97 stabilisce, infatti, che «non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni». Se sotto i 14 anni il minore non ha ancora raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da poter comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni, immaginiamoci da 0 mesi a 6 anni. L’espulsione, la sospensione, l’esclusione e il diniego ai servizi sono pene troppo rigide e non previste in nessun ordinamento. Qui stiamo rasentanto la follia strumentale di una politica che vuole schiacciare ad ogni costo dei minori innocenti passando sopra qualsiasi norma vigente.

A questo punto sorge spontanea anche la domanda sulla funzione del foglio che ci vuol costringere a firmare. Se non è requisito d’accesso perché i termini della vecchia iscrizione non sono stati modificati né interrotti, quei dati sensibili di un minore a cosa servono e a chi? E’ lecito chiedere spiegazioni dettagliate dato che si rischia di violare la Legge sulla Privacy visto che sono dati sanitari sensibili di un minore (si incorre in violazione della privacy quando si fa un trattamento illecito dei dati personali, si notifica il falso al Garante per la privacy, non vengono adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela della privacy oppure i provvedimenti dettati dal Garante vengono disattesi) e sulla quale non si scherza dato che si può incorrere nel penale.

Quando una persona nella sua posizione decide delle azioni deve essere consapevole di essere nel giusto e di agire nei termini di Legge. Noi crediamo seriamente che la nostra bimba di …. anni sia vittima in prima persona di un sopruso da parte di un capriccio ministeriale che viene gestito nel peggiore dei modi. Si è deciso di punire un minore con azioni che colpirebbero la sua sensibilità, che metterebbero in pericolo la sua continuità scolastica e il suo percorso educativo.Noi speriamo davvero che le sue motivazioni possano essere tanto solide da farci decidere serenamente di ritirate la nostra bimba da scuola e farle perdere l’ultimo anno di materna.Speriamo davvero che lei possa giustificare lo strappare una bimba alla sua routine e alle sue amicizie.Noi le stiamo lasciando la possibilità di controllare tutti i passi che la porteranno ad espellere e sospendere nostra figlia, dato che la Legge vigente non prevede niente di tutto ciò.Noi siamo convinti di agire nel giusto e che stiamo difendendo esclusivamente i diritti della nostra piccola. Se lei crederà di comportarsi in maniera corretta e noi continueremo a sentirci dalla parte del giusto spetterà solo ad un Giudice decidere chi fra le due parti ha ragione.

Con l’occasione Le porgiamo i nostri più distinti saluti.

Data ……………………………Firma

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